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(SS.UU. nr. 26972/2008), con la conseguenza che “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può considerarsi in re ipsa, ma dev'essere provato dovendo consistere in un radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, per cui il danneggiato è onerato di una allegazione circostanziata e quindi riferita a fatti specifici e precisi, non potendosi limitare a mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. Civ. n. 2056/2018, 28742/2018, n. 17164/2019). Ai fini del risarcimento, dunque, il danno non patrimoniale derivante dall'illecito endofamiliare quale l'assenza del genitore dalla vita del figlio, deve essere adeguatamente allegato e provato nel suo ammontare da chi lo reclama, eventualmente ricorrendo alla prova testimoniale, a quella documentale o alle presunzioni, non potendo ammettersi la risarcibilità di un danno in re ipsa. In sostanza, è necessario che la parte comprovi gli elementi dai quali desumere che il figlio ha subìto, a causa dell'assenza, nel corso degli anni salvo poi - non potendo gli stessi essere provati nel loro preciso (leggi tutto)...
causa n. 1500/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossella Mastropietro, Aldo Di Dario