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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4007/2022 del 26-04-2022

... di risarcimento di tutti i danni (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) subiti dall'associazione attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, in quanto manca la prova del danno conseguenza ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 30 del 2005. La suindicata disposizione rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguenza. Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova con riguardo non al danno evento, coincidente con la violazione della tutela del preuso o marchio di fatto di titolarità dell'attrice, ma al danno conseguenza derivante in via diretta e immediata dal cd. danno evento. Nessun elemento probatorio (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile - ### in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### rel.  dott. ### dott. ### nella causa civile iscritta al n. 982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: illecito utilizzo di marchio, illecito concorrenziale ed altro secondo il ### della proprietà industriale, pendente T R A L'### in sigla D.A.S. N.C.B., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n. 56 PARTE ATTRICE CONTRO ### in qualità di direttore artistico e legale rappresentante protempore del ### nonché in proprio quale titolare di marchio registrato e oggetto di contestazione, residente ###c. 
PARTE CONVENUTA CONTUMACE ### anche denominato ### in sigla ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### alla via delle ### n. 345/b PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione in data 17 marzo 2022 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi la parte attrice rinunciato MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parta attrice, ### o in sigla D.A.S. 
N.C.B., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di #### in ### di ### il #### anche denominato ### e il sig. ### in qualità di legale rappresentante pro-tempore della suddetta, per ivi sentir così provvedere: “1) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dagli odierni convenuti la violazione del nome e dell'identità della parte attrice D.A.S. N.C.B., nonché la configurazione di una fattispecie di illegittimo ed indebito sfruttamento ed utilizzo del marchio “### - NCB”, anche nella sua veste grafica, e tanto anche nel caso di adozione e/o comunque di denominazioni similari recanti sigle aggiuntive, ai sensi e per gli effetti della normativa a tutela del diritto al nome, identità e preuso dei segni per i motivi esplicitati in diritto; 2) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dai convenuti e del conseguente sviamento di clientela dell'attrice la configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale “confusoria”, nonché violazione dei doveri di correttezza professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2598 comma 1, n. 1 e 3 c.c., nei termini e per le ragioni esposte in narrativa;3) accertare e dichiarare la nullità del marchio così come registrato dalla parte convenuta, disponendone opportuna pubblicità presso l'Ufficio Italiano Marchi e ### 4) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale del marchio contestato limitatamente alla sigla “### BALLET” ed all'acronimo “NCB”, ordinandone la immediata modifica dal marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l' U.I.M.B.; 5) in via ulteriormente gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di mancato annullamento del marchio contestato, accertare e dichiarare la notorietà nazionale della denominazione e dei segni distintivi della D.A.S. N.C.B., ed il suo diritto di continuare a fruirne su scala nazionale; 6) definitivamente inibire ai soggetti convenuti, ai sensi dell'art. 124 cpi, ovvero - alternativamente - dell'art. 2599 cod. civ., qualsiasi comportamento e/o condotta consistente nell'utilizzo e riproduzione di servizi ed eventuali prodotti a marchio “### - N.C.B.” o, comunque, similmente denominati e/o contraddistinti, o che costituiscano illecita appropriazione dei segni e/o pregi appartenenti alla parte attrice; 7) definitivamente inibire ex art. 124 cpi, ovvero alternativamente ex art.  2599 c.c. ai soggetti convenuti la prosecuzione di iniziative e/o rapporti (anche commerciali, se intrapresi) con chiunque aventi ad oggetto, tra l'altro, servizi e/o prodotti contraddistinti con il suddetto marchio o, comunque, similmente denominati; 8) definitivamente ordinare ai suddetti convenuti il ritiro immediato - a proprie cure e spese - dalla pubblicità e dall'eventuale commercio, anche su internet ed in particolare dai siti di cui i convenuti risultano essere titolari, di tutti i servizi e/o prodotti recanti il marchio contestato o, comunque, similmente denominati; 9) in caso di accoglimento della domanda, fissare una congrua penale (non inferiore ad € 500,00), per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 10) condannare i convenuti - in solido tra loro e/o ciascuna in base ai rispettivi titoli di responsabilità - al risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) dalla società attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, ove occorra anche a seguito di espletanda c.t.u.  tecnico contabile; 11) ordinare, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., ovvero alternativamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2599 e 2600 cod. civ., la pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, a spese dei convenuti; 12) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 10 settembre 2019 le parti convenute venivano dichiarate contumaci. 
Orbene all'udienza del 17 marzo 2022 la parte attrice, precisava le conclusioni e chiedeva assegnarsi la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.   Alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice e sulla base della documentazione prodotta nel giudizio e considerata anche la contumacia delle parti convenuti, il Collegio ritiene che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito riportati.   Giova premettere che la parte attrice ha dichiarato di essere titolare del marchio di fatto “### BALLET” in sigla “D.A.S. N.C.B.” a partire dal 7 marzo 2008, come risulta dal verbale modificativo dello statuto dell'associazione ### 72923/18606 redatto dal notaio ### (doc. n. 2 atto di citazione). 
Anteriormente alla suindicata data, la predetta associazione era denominata “### School”, come si attesta dall'atto costitutivo ### n. 67677 Racc. n. 4934 redatto in data 17 novembre 1993 dal notaio ### (doc. n. 1 atto di citazione). 
Sennonchè a partire dal novembre 2017, la scuola di danza “### Academy”, sita in ### ha aggiunto al proprio nome il marchio e il relativo segno distintivo “### Ballet” siglato “N.B.C.” con evidenti somiglianze dal punto di vista non solo letterale, ma anche grafico (doc.  n. 5 atto introduttivo).   Ne seguiva che in data 5 gennaio 2018, la parte attrice notificava ritualmente ai convenuti lettera di diffida e messa in mora, per mezzo della quale contestava e diffidava l'uso improprio del nome “### Ballet” e del relativo acronimo “N.C.B.”, rimasta senza risposta (docc. nn. 7 e 8 atto di citazione).   A seguito della suindicata intimazione, in data 8 gennaio 2018 i convenuti presentavano domanda di registrazione del marchio “#### in sigla N.C.B.”, successivamente accolta in data 22 ottobre 2018 con effetti retroattivi alla data del deposito ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. 
Lgs. n. 30 del 2005 (docc. nn. 9 e 10 atto introduttivo).   Come sopra detto le parti convenute sono rimaste contumaci, pertanto nessuna eccezione è stata opposta ai fatti dedotti e allegati a fondamento della domanda.   Nel merito, giova precisare che pacificamente il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere a una fictia confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. in base al criterio di interpretazione letterale della disposizione riguardante la sola “parte costituita” ex art. 12 delle preleggi. Ne discende che “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” ( Civ., Sez. III, n. 14623/2009).   Ne consegue che, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi stabiliti dagli artt. 2697 c.c. e 121 del D. Lgs. n. 30 del 2005, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso sulla parte che impugna il titolo e, a giudizio del Collegio, tale onere è risultato ampiamente soddisfatto dalla parte attrice.   Di contro, l'onere della prova contraria consistente nella validità del titolo di proprietà industriale grava sulle parti convenute, che, tuttavia, essendo rimaste contumaci, non hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dall'associazione D.A.S. N.C.B.   E valga il vero. 
A fondamento della propria domanda, l'odierna attrice dimostra la titolarità del marchio di fatto o del cd. preuso “D.A.S. N.C.B.” riconducibile al nome e all'identità della propria associazione avente il carattere della notorietà nazionale e sovranazionale nell'ambito del mondo della danza. Ciò emerge dalla copiosa documentazione attestante la continuità dei rapporti di lavoro intercorsi con enti di fama internazionale, quali la ### of ### di ### e il ### di ### (docc. nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 atto di citazione). 
Il carattere della notorietà non meramente locale del marchio di fatto “### Ballet”, di cui è titolare la parte attrice dal 2008, costituisce la condizione ostativa alla registrazione del marchio da parte dei convenuti, stante il difetto di novità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 30 del 2005 relativamente alla sigla “N.C.B.” aggiunta alla denominazione “### Tersicore” a far data dall'8 gennaio 2018. 
Alla tutela del marchio di fatto offerta dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1 n.1 e n.3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l'utilizzo esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell'attività di concorrenza sleale. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il c.d. preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del R.D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (ex multis Cass. Civ., I, 20 maggio 2016, n. 10519, Cass. Civ., Sez. I, 2 novembre 2015, n. 22350). 
Ne consegue che la domanda attorea è fondata relativamente alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S. N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti. 
Risulta, altresì, fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia “confusoria”, sia non conforme ai principi di correttezza professionale ex art.  2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c. con riguardo all'illegittimo utilizzo del marchio “### - NCB” anche nella sua veste grafica. 
In particolare, è dimostrato che l'utilizzo dell'acronimo “N.B.C.” da parte dell'associazione ### preesistesse da almeno dieci anni dalla data di richiesta di registrazione del marchio “### Ballet”, espletata da parte dei convenuti. 
Si sottolinea che la richiesta di registrazione del suddetto marchio “### o N.B.C.” da parte dei convenuti sia stata depositata in data 8 gennaio 2018, a seguito della notifica della diffida e messa in mora datata 5 gennaio 2018 da parte dell'associazione attrice, la quale è rimasta senza risposta. 
Sussiste, quindi, un atto di concorrenza sleale compiuto dal ### idoneo sia a produrre confusione con il preesistente marchio non registrato “### o D.A.S. 
N.C.B.” ex art. 2598, comma 1, n.1 c.c.; idoneo sia, in difformità ai principi di correttezza professionale, a danneggiare l'associazione attrice ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c. a causa della carenza del requisito della novità ex art. 12 del D. 
Lgs. n. 30 del 2005. 
Dal punto di vista grafico, infatti, i loghi della D.A.S. N.C.B. e del ### N.C.B. sono pressoché identici, come si desume dagli acronimi riportati in maiuscolo con font quasi sovrapponibili e dal disegno stilizzato di una danzatrice al lato dei rispettivi loghi. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “l'apprezzamento del giudice di merito sulla confodibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (in tal senso, Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. Civ. 28 gennaio 2010, 1906; Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6193). Come ribadito di recente, tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405). 
Il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, ### 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, ### 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria) (Cass. Civ. ordinanza 12 maggio 2021, n. 12566). 
Dal raffronto globale dei marchi suindicati, per mezzo dell'accostamento dei vari elementi grafici, cromatici, lessicali e figurativi degli stessi, emerge una sovrapponibilità dei marchi tale da ingenerare confusione nel pubblico destinatario del medesimo servizio offerto dalle due scuole di danza. 
Passando all'esame delle altre domande relative all'accertamento e alla declaratoria della nullità totale o, in via subordinata parziale, del marchio “### Ballet” così come registrato dai convenuti con relativa pubblicità presso l'### italiano ### e ### la domanda trova fondamento stante il connotato della notorietà diffusa del cd. preuso o marchio di fatto “### in sigla D.A.S. 
N.C.B.”. 
Da quanto innanzi esposto consegue la dichiarazione della nullità parziale del marchio registrato “### Ballet” nella parte in cui reca il preuso avente notorietà diffusa “### Ballet” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a) e b) e 27 del D. Lgs. 30 del 2005. 
Più precisamente, il marchio “### Ballet” risulta nullo nella parte “### Ballet” per mancanza della capacità distintiva, di cui agli artt. 25 comma 1, lett. a) e 7 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
La notorietà sovranazionale del marchio di fatto “D.A.S. N.C.B.”, inoltre, costituisce un impedimento ai fini della registrazione, la quale, laddove effettuata, viene sanzionata con la nullità ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) del D. Lgs.  30 del 2005, ad opera del rinvio espresso all'art. 12 del D. Lgs. n. 30 del 2005.  ###. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005 richiama, altresì, tra le ipotesi di nullità del marchio la contrarietà dello stesso al disposto degli artt. 14, comma 1 e 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
Nel caso di specie, il marchio “### o N.C.B.” si pone in contrasto con entrambe le suindicate disposizioni. 
In particolare, l'art. 14 comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 30 del 2005 vieta la registrazione del marchio nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto un segno contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; un segno idoneo a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; un segno il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.  ###. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005 dispone che non può ottenere una registrazione di un marchio di impresa chi abbia fatto domanda in mala fede. 
La condotta sopra descritta tenuta dai convenuti dimostra la violazione di entrambe le predette disposizioni, a cui l'ordinamento corrisponde la sanzione della nullità ex art. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
Con riguardo alla capacità confusoria del marchio successivamente registrato da parte dei convenuti senza tener conto del connotato di notorietà non meramente locale della titolarità del preuso da parte dell'attrice ci si riporta alle motivazioni sopraindicate.   Relativamente al disposto dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005, la mala fede, sottesa alla domanda di registrazione del marchio “### o N.C.B.”, si evince dalla circostanza temporale in base alla quale il deposito della domanda di registrazione è avvenuto tre giorni dopo la notifica della lettera di diffida e messa in mora inviata da parte attrice e rimasta senza risposta.   Dalla declaratoria di nullità parziale del marchio “### Ballet” discende l'ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti.  ### della violazione del diritto di utilizzo esclusivo del preuso “### o N.C.B.”, di cui è titolare l'associazione attrice, determina l'applicazione dell'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti ex art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
È conseguentemente fissata ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D. Lgs.  30 del 2005 una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 
Deriva dall'accoglimento delle domande fin qui proposte che il Collegio venga chiamato all'analisi delle ulteriori domande attoree. 
Quanto alla prima il Collegio ritiene destituita di fondamento la domanda di risarcimento di tutti i danni (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) subiti dall'associazione attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, in quanto manca la prova del danno conseguenza ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 30 del 2005.   La suindicata disposizione rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguenza. 
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova con riguardo non al danno evento, coincidente con la violazione della tutela del preuso o marchio di fatto di titolarità dell'attrice, ma al danno conseguenza derivante in via diretta e immediata dal cd. danno evento.   Nessun elemento probatorio allegato attesta né la perdita subita, né il mancato guadagno, in termini di sviamento della clientela a danno dell'attrice e in favore dei convenuti. 
La soluzione della questione sollevata con riferimento a tale ultima domanda implica una ricognizione sulle interpretazioni che nel tempo si sono succedute in ordine all'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale cd. in re ipsa. 
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di una lesione di un diritto fondamentale, quale è nel caso di specie il diritto al nome di parte attrice, non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto e a configurare un vero e proprio danno punitivo, attualmente ammesso nel nostro ordinamento alle sole condizioni di tipicità, prevedibilità e proporzionalità descritte dalla sentenza del 5 luglio 2017 n. 16601, pronunciata dalla Cassazione Civile a ### in data (ex multis Cass. Civ. del 18 luglio 2019, n. 19434; Cass. Civ. 29 gennaio 2018, 2056; Cass. Civ. 9 novembre 2018, n. 28742; Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972- 26975). 
Va invece ordinata alle parti convenute, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs.  30 del 2005, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### Ritiene il Collegio, infine, che le spese e le competenze del presente giudizio vadano senza dubbio a carico dei convenuti in solido tra loro, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, che ha visto la soccombenza degli stessi. 
Esse sono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### - ### in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: i accoglie la domanda proposta dalla parte attrice associazione ### o D.A.S. o N.C.B. in ordine alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S. 
N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti.  i Dichiara fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia confusoria, sia difforme ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, comma 1, nn.  1 e 3 c.c. a causa dell'illegittimo utilizzo del marchio “#### - NCB”.  i Dichiara la nullità parziale del marchio “### Ballet” nella parte “### Ballet” con ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato e conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti.  i Dispone l'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti.  i Fissa una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.  i Rigetta la domanda di risarcimento del danno.  i Ordina ai convenuti la pubblicazione della sentenza per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### i Condanna in solido i convenuti alle spese del presente giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida in ### 700,00 per spese vive ed ### 5.000,00 per onorario, accessori come per legge. 
Così deciso in ### lì 20 aprile 2022.  ### relatore dott. ### 

causa n. 982/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Graziano Nicola

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10608/2024 del 21-06-2024

... della circonvenzione d'incapace in danno di ### il quale è stato indotto a rilasciare il bene immobile in cui aveva abitato con la famiglia per decenni e che deteneva in base a un rapporto contrattuale di comodato gratuito, rimasto esente da alcuna pronuncia di risoluzione giudiziale, ed è stato spinto ad acquistare il diritto di usufrutto all'età di ottantasei anni, un anno prima di morire, al prezzo sproporzionato per eccesso di € 900.000. Occorre considerare che “Il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 79279 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente TRA ### nato a ### il ###, codice fiscale ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###, per procura in calce all'atto di citazione ATTORE
E ASSE R.M. SOCIETÀ ### E ### E C. IN LIQUIDAZIONE, con sede ###, codice fiscale ###, partita I.v.a. ###, in persona del liquidatore, Dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### , presso la quale è elettivamente domiciliat ###, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### E ### (nato a ### il ###, c.f. ###) e ### (nato a ### il ###, c.f. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso la quale sono elettivamente domiciliat ###, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ### Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 15.12.2023 mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.  ### “[…] ### virtù delle precedenti considerazioni, si confermano in questa sede tutte le deduzioni e conclusioni che ivi vengono ribadite e trascritte, anche nel contesto di un quesito parcellizzato alla sola analisi della incapacità negoziale e non comprensivo della maggiore complessità dell'accaduto quanto alle induzioni operate sul malato. 
Pertanto, voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare che l'atto di transazione stipulato in data 17 giugno 2016 relativamente al procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di ### recante il r.g. 81848/2014, nonché i contratti di acquisto stipulati in data 17 giugno 2016, dalla ### R.M. s.a.s. di ### in liquidazione, del diritto di usufrutto da parte del sig. ### e della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### con rogiti del notaio ### rispettivamente repertorio n. 5146 raccolta n. 3702 e repertorio n. 5148 raccolta 3703, relativi all'immobile sito in ### viale della ### 38, identificato catastalmente con foglio 873, particella 219 sub. 507, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481 oltre immobili a servizio dello stesso di minore consistenza, sostanziano tre negozi giuridici aventi la medesima causa e, pertanto, vanno trattati unitariamente, così come peraltro dichiarato dallo stesso liquidatore della ### R.M.: "un accordo contrattuale condiviso da presentare alla ###; 2) nel merito, dichiarare dunque la nullità e, dunque, l'inefficacia di tutti e tre i contratti, per violazione di norme p. e p. dal codice penale in via alternativa o cumulativa fra loro (quali, l'art.  643 c.p., l'art. 640 c.p., l'art. 629 c.p., ovvero di altre ipotesi di reato ravvisabili) e, conseguentemente, ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, per tutte le motivazioni sopra indicate; 3) in via subordinata, nel merito, annullare l'accordo contrattuale condiviso relativo a tutti e tre i contratti suddetti, ex art. 428 c.c., 1427, 1434, 1435, 1439 c.c., previo accertamento dell'incapacità naturale di ### in quanto in epoca precedente, coeva e successiva alla stipulazione del suddetto rogito egli versava in una situazione di incapacità di intendere e di volere che gli impediva di gestire efficacemente i propri interessi patrimoniali, legali e giudiziari e che, in particolare, fu indotto a stipulare il contratto pregiudizievole e sperequato di cui egli fu parte; 4) ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati ambedue i petita sub 2) e 3) come correlati funzionalmente tra di loro nelle precedenti prospettazioni, dichiarare la nullità dell'atto di vendita dell'usufrutto per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato un contratto simulato e funzionale all'acquisto della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### (eventualmente per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito), in assenza dell'alea connaturata a tale contratto, od, in subordine, l'annullamento dello stesso per simulazione relativa sempre ex art. 1414 c.c.; 5) sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati i precedenti petita, dichiarare la nullità del contratto simulato ex art. 1418 per illiceità della causa (art. 1343 c.c.), ovvero in quanto il contratto dissimulato ha rappresentato il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (art. 1344 c.c.), ovvero ex art. 1414, terzo comma, c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato una donazione dell'importo di € 900.000 in favore dei sigg.ri ### e ### (eventualmente anche per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito); 6) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposto l'obbligo di restituzione dell'intera proprietà all'originale intestatario, condannare le controparti alla restituzione del valore monetario del bene come desumibile dalla perizia di stima fatta elaborare dal liquidatore giudiziale o comunque non inferiore al valore desumibile dai mercuriali dell'### del ### dell'### delle ### tenendo conto dello stato effettivo dell'immobile e, dunque, almeno pari ad € 2.500.000 con rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei rogiti impugnati; 7) in ogni caso, ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della emananda sentenza su tutti gli immobili indicati e per ambedue i diritti reali, trasferiti nei separati atti qui impugnati e con restituzione della piena proprietà del bene alla originaria titolarità; 8) inoltre, nel ribadire l'eccezione di nullità della CTU resa dalla dr.ssa ### per violazione del contraddittorio, del diritto di difesa tecnica delle parti e per ripetute violazioni delle norme di rito che presiedono al rispetto dei summenzionati principi, si richiede che l'eventuale emananda decisione non utilizzi nulla della espletata ### 9) per l'effetto, si richiede di ordinare alla nominata CTU la restituzione degli acconti ricevuti e di riformare il provvedimento di liquidazione alla luce dell'inesistenza legale (oltre che tecnica) dell'elaborato peritale, disponendo l'assenza di ogni debenza a carico delle parti così pregiudicate da detta condotta; 10) si chiede di inoltrare gli atti della relativa consulenza al Presidente del Tribunale che è titolare dei poteri disciplinari sui consulenti tecnici ed alla ### della Repubblica, affinché si accerti la sussistenza di illeciti penali; 11) inoltre, posto che l'art. 157, comma 3, c.p.c. dispone che "La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente", si precisa quanto segue sulle conclusioni avversarie: - le parti convenute ### e ### alla pag. 1 delle osservazioni rese dal prof. Ferracuti, hanno affermato che la ‘CTU non ha ritenuto di dover effettuare alcun confronto con le parti, violando apertamente il contraddittorio e severamente ledendo i diritti alla ###; esse poi hanno ripreso detto asserto nelle note di trattazione scritta dell'avv. ### laddove si legge "Il procuratore dei convenuti di ### e ### deduce, quindi la nullità e, comunque, la inutilizzabilità della acquisita consulenza...' oltre che negli atti successivi. Tuttavia, avendo le controparti ### e ### causato esse stesse detta nullità, in quanto hanno trasmesso alla dr.ssa ### le proprie osservazioni tecniche, redatte dal proprio consulente prof. Ferracuti, celandole alle controparti e non depositate né menzionate dalla CTU e non segnalando la lesione del contraddittorio di cui erano state autrici e delle quali evidentemente intendevano giovarsi, detta richiesta di nullità avanzata dalle controparti deve essere senz'altro ritenuta inefficace e non opponibile in questo processo, ex art. 157, comma 3, c.p.c.; - l'altra convenuta ### R.M., nelle note di trattazione scritta, ha rilevato: ‘la nullità dell'elaborato peritale depositato dalla C.T.U. dott.ssa ### in data ### per i seguenti motivi: - violazione del contraddittorio,... Pertanto, si chiede che si dichiari nulla la perizia d'ufficio depositata in data ###', oltre che ribadire la richiesta negli atti successivi. Tuttavia, avendo le controparti ### e ### causato esse stesse detta nullità, in quanto hanno trasmesso alla dr.ssa ### le proprie osservazioni tecniche, redatte dal proprio consulente dr. ### celandole alle controparti e non depositate né menzionate dalla CTU e non segnalando la lesione del contraddittorio di cui erano state autrici e delle quali evidentemente intendevano giovarsi, detta richiesta di nullità avanzata dalle controparti deve essere senz'altro ritenuta inefficace e non opponibile in questo processo, ex art. 157, comma 3, c.p.c.. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori.” ### R.M. S.a.s.: “La Società convenuta insiste nella domanda di nullità dell'elaborato peritale depositato dalla C.T.U. dott.ssa ### in data ### per violazione del contraddittorio e per sconfinamento dai limiti del mandato, come già rilevato con le memorie conclusionali agli atti. 
In ogni caso, la ### convenuta, riportandosi alle osservazioni precisate dal c.t.p. dott.### impugna e contesta la relazione tecnica d'ufficio, in quanto giunge a conclusioni che non possono essere condivise perché carenti di elementi medico-legali che possano confortarne l'assunto logico, e contesta e non accetta il contraddittorio su argomenti introdotti impropriamente dalla parte attrice in sede peritale. 
La stessa consulente d'ufficio non rileva alcuna patologia neurologica, psichiatrica o psicologica a carico del sig. ### ed espone ipotesi vaghe ed esclusivamente psicologiche con argomentazioni generiche. 
Pertanto, si chiede che si dichiari nulla la perizia d'ufficio depositata in data ### e, in via subordinata nelle denegata ipotesi in cui non sia accolta la predetta richiesta di invalidità, si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con incarico ad altro perito. 
Laddove, invece, si ritenga che l'elaborazione della relazione tecnica d'ufficio sia stata effettuata in conformità alle norme di legge, si ritiene comunque che l'elaborato peritale sia contraddittorio e ciò è confermato proprio dall'integrazione disposta dal Giudice, in quanto i documenti sui quali la c.t.u.  dott.ssa ### si è basata per la relativa elaborazione non indicano alcuna alterazione certificata delle funzioni cognitive di ### da fare concludere per un'incapacità di intendere e volere. 
Precisazione delle conclusioni e richiesta di rinnovazione della c.t.u. e di decisione della causa ### restando quanto sopra richiesto, la società ### R.M. s.a.s in liquidazione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, chiede che la stessa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 2 c.p.c. nonché alle deduzioni ed eccezioni sollevate nei propri atti difensivi e nelle verbalizzazioni d'udienza, evidenziando l'inammissibilità della citazione per mancanza dell'interesse ad agire di cui agli artt.  81 e 100 c.p.c. in quanto esorbita dai poteri di chiamato all'eredità dell'attore e per violazione del principio di contraddittorio per invalida notifica impersonale agli eredi di ###” ### contenute nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata il ###: “Piaccia all'###mo Tribunale Ordinario di #### reiectis, per i motivi suesposti: - In via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare le domande formulate nei confronti della ### R.M. società in accomandita semplice di ### e C. perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata; - respingere la domanda subordinata riconvenzionale trasversale avanzata dai convenuti ### e ### con la comparsa di costituzione e risposta datata 25.05.2018, in quanto inammissibile.  - Con condanna a carico dell'attore alla rifusione integrale di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e ### per il presente procedimento.” ### e ### “Alla udienza del 15 dicembre 2023, l'avv. ### procuratore di ### e ### impugna e contesta la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio del CTU dott.ssa ### atteso che tale integrazione si è esaurita nel deposito delle consulenze di parte attrice, prive di valore probatorio e riconducibili a mere difese delle parti già oggetto di contestazione, oltre che nel deposito della cartella clinica del ### n. ### di cui si è già avuto modo di ampiamente discutere e che è stata ampiamente tematizzata, analizzata e valutata e dalla quale non emergono assolutamente elementi clinici tali da lasciare anche lontanamente supporre che il de cuius versasse in condizioni di seppure minima incapacità di intendere e volere. 
Tale integrazione, quindi, nulla aggiunge dal punto di vista scientifico e argomentativo alla già contestata ### le cui conclusioni restano - anche a seguito della integrazione - palesemente arbitrarie e incondivisibili, essendo le stesse sorrette da argomentazioni generiche e prive di riferibilità al caso specifico, da assunti posti in forma perplessa e da rilievi assolutamente inconsistenti dal punto di vista scientifico, come anche dedotto nelle note critiche del #### alle quali si rinvia. 
Il procuratore dei convenuti di ### e ### conferma, quindi, la deduzione di nullità e, comunque, di inutilizzabilità della acquisita consulenza, essendo per l'effetto priva di valore l'integrazione effettuata. 
Premesso che - ad avviso della difesa dei convenuti - vi sono in atti già sufficienti ed univoci elementi documentali per il rigetto della domanda, si chiede, in linea del tutto subordinata e per mera completezza difensiva, per l'ipotesi non creduta in cui si ritenesse non documentale l'infondatezza della domanda, che sia disposta la rinnovazione della consulenza stessa, con incarico a qualificato collegio peritale. 
Il procuratore dei convenuti di ### e ### quindi, precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione e precisamente: a) rigettare la domanda proposta da ### nei confronti di ### e ### per i motivi dai predetti esposti nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale; b) condannare ### al risarcimento del danno ex art. 96, 2° e 3° comma, c.p.c., nella misura che potrà essere determinata dal Tribunale in via equitativa e che in via meramente indicativa si fissa in una somma non inferiore a € 56.000,00 per ogni anno dalla data di trascrizione della domanda fino a quella della cancellazione della domanda stessa, oltre interessi e rivalutazione; c) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale operata da ### dando le relative disposizioni al ### dei ### d) in linea subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui il contratto di compravendita della nuda proprietà venisse dichiarato nullo o annullato, condannare la ### R.M. s.a.s. di ### in ### alla restituzione in favore di ### e ### dell'importo di € 900.000,00, quale corrispettivo dagli stessi pagato per l'acquisto della nuda proprietà, di € 61.200,00 corrisposti dagli acquirenti per spese notarili e imposte, oltre ad € 3.178,00 pagate per la straordinaria manutenzione dell'appartamento, con riserva di richiedere in separato giudizio il rimborso delle spese ulteriori effettuate successivamente alla costituzione in giudizio degli odierni convenuti; e) in via istruttoria, per l'ipotesi non creduta in cui si ritenesse non documentale l'infondatezza della domanda, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con incarico a qualificato collegio peritale.  f) condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali. 
Si chiede la concessione dei termini per conclusionali e repliche.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il ### nei confronti di #### e ### R.M. S.a.s. in liquidazione e inoltrato il ### per la notificazione tramite il servizio postale agli “eredi del sig. ### collettivamente ed impersonalmente domiciliat ###”, ### instaurava la causa civile iscritta al 79279/2017 R.G. e proponeva al Tribunale di ### la domanda: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare che l'atto di transazione stipulato in data 17 giugno 2016 relativamente al procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di ### recante il r.g. 81848/2014, nonché i contratti di acquisto stipulati in data 17 giugno 2016, dalla ### R.M. s.a.s.  di ### in liquidazione, del diritto di usufrutto da parte del sig. ### e della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### con rogiti del notaio ### rispettivamente repertorio n. 5146 raccolta n. 3702 e repertorio 5148 raccolta n. 3703, relativi all'immobile sito in ### viale della ### 38, identificato catastalmente con foglio 873, particella 219 sub. 507, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481 oltre immobili a servizio dello stesso di minore consistenza, sostanziano tre negozi giuridici aventi la medesima causa e, pertanto, vanno trattati unitariamente, così come peraltro dichiarato dallo stesso liquidatore della ### R.M.: ‘un accordo contrattuale condiviso da presentare alla ###; 2) nel merito, dichiarare dunque la nullità e, dunque, l'inefficacia di tutti e tre i contratti, per violazione di norme p. e p. dal codice penale in via alternativa o cumulativa fra loro (quali, l'art.  643 c.p., l'art. 640 c.p., l'art. 629 c.p., ovvero di altre ipotesi di reato ravvisabili) e, conseguentemente, ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, per tutte le motivazioni sopra indicate; 3) in via subordinata, nel merito, annullare l'accordo contrattuale condiviso relativo a tutti e tre i contratti suddetti, ex art. 428 c.c., 1427, 1434, 1435, 1439 c.c., previo accertamento dell'incapacità naturale di ### anche a mezzo di c.t.u. medica e psicologica, in quanto in epoca precedente, coeva e successiva alla stipulazione del suddetto rogito egli versava in una situazione di incapacità di intendere e di volere che gli impediva di gestire efficacemente i propri interessi patrimoniali, legali e giudiziari e che, in particolare, fu indotto a stipulare il contratto pregiudizievole e sperequato di cui egli fu parte; 4) ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati ambedue i petita sub 2) e 3) come correlati funzionalmente tra di loro nelle precedenti prospettazioni, dichiarare la nullità dell'atto di vendita dell'usufrutto per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato un contratto simulato e funzionale all'acquisto della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### (eventualmente per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito), in assenza dell'alea connaturata a tale contratto, od, in subordine, l'annullamento dello stesso per simulazione relativa sempre ex art. 1414 c.c.; 5) sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati i precedenti petita, dichiarare la nullità del contratto simulato ex art. 1418 per illiceità della causa (art. 1343 c.c.), ovvero in quanto il contratto dissimulato ha rappresentato il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (art. 1344 c.c.), ovvero ex art. 1414, terzo comma, c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato una donazione dell'importo di € 900.000 in favore dei sigg.ri ### e ### (eventualmente anche per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito); 6) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposto l'obbligo di restituzione dell'intera proprietà all'originale intestatario, condannare le controparti alla restituzione del valore monetario del bene come desumibile dalla perizia di stima fatta elaborare dal liquidatore giudiziale o comunque non inferiore al valore desumibile dai mercuriali dell'### del ### dell'### delle ### tenendo conto dello stato effettivo dell'immobile e, dunque, almeno pari ad €2.500.000 con rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei rogiti impugnati; 7) in ogni caso, ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della emananda sentenza su tutti gli immobili indicati e per ambedue i diritti reali, trasferiti nei separati atti qui impugnati e con restituzione della piena proprietà del bene alla originaria titolarità. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori.” Con l'atto di citazione, di cui, per brevità, si richiama il contenuto per quanto qui non riportato, ### esponeva che ### R.M. S.a.s., in liquidazione dal 2015, era partecipata da sé e da tre familiari per la quota del venticinque per cento ciascuno, essendo egli socio accomandatario, e i germani ### e ### soci accomandanti, come il genitore ### che ### R.M. S.a.s. era stata proprietaria dell'edificio sito in #### della ### n.38, in cui aveva sede e che era stato sempre abitato dalla famiglia ### e poi solo dall'esponente; che, dal 2011 al 2015, si erano susseguiti procedimenti giudiziali instaurati da ### R.M. S.a.s. nei confronti di ### volti a estrometterlo da tale bene immobile a cui teneva molto, avendovi abitato da decenni con la famiglia (documenti n. da 36 a 44), gli era stato intimato il rilascio ed egli, ormai anziano e malato, era stato indotto ad acquistarne da tale società il diritto di usufrutto al prezzo di € 900.000, pari al cinquanta per cento del valore di stima del medesimo bene e la compravendita era stata perfezionata con il contratto rogato il ### dal notaio Dott.  ### (repertorio n. 5146, raccolta n. 3702 - documento n. 45); che, immediatamente dopo la stipulazione di questo contratto, il medesimo notaio aveva rogato il contratto con cui ### e ### avevano acquistato, al prezzo di € 900.000, da ### R.M. S.a.s. in liquidazione in comproprietà, rispettivamente per le quote indivise del 25% e 75%, il diritto di nuda proprietà di tale bene immobile con pertinenze, gravato dal diritto di usufrutto appena venduto a ### (repertorio n.5148, raccolta n. 3703 - documento n. 46); che contestualmente era stato perfezionato l'“### di transazione” con scrittura privata del 17.6.2016 (documento n. 38), con cui era stata definita la controversia di cui alla causa civile iscritta al n. 81848-2014 R.G., promossa presso il Tribunale di ### da ### R.M. S.a.s. in liquidazione nei confronti di ### per conseguirne la sua condanna al rilascio del suindicato bene immobile e al pagamento di € 105.685,00 a titolo d'indennità per l'occupazione sine titulo riferita al periodo dal 1.1.2013 al 30.11.2014.  ### deduceva la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di nullità assoluta e d'inefficacia dei due contratti di compravendita e della transazione, deducendone il collegamento causale, e affermava che ### aveva acquistato il diritto di usufrutto avendo subito circonvenzione e violenza morale e che i contratti erano stati frutto di “squilibrio delle prestazioni e dell'approfittamento dello stato di bisogno del contraente in condizione di incapacità naturale” ed erano nulli per “illiceità della causa”; deduceva che ### e ### avevano indotto il padre a stipulare tali contratti sull'erroneo presupposto che fossero l'unica soluzione per scongiurare sanzioni fiscali ad ### R.M. S.a.s. e per evitare di pagarle un ingente importo a titolo di canoni di locazione arretrati, mentre il bene bene immobile aveva costituito, per molto tempo, l'abitazione della famiglia ### che lo aveva utilizzato senza corrispettivo (documento n. 28: sentenza resa il ### a definizione della causa civile iscritta al n. 62624/2012 presso il Tribunale di ### Sezione Sesta Civile).  ### esponeva che ### aveva versato la somma di € 320.000 ad ### R.M. S.a.s. in liquidazione, quale parte del prezzo del diritto di usufrutto contestualmente alla stipulazione del contratto anzidetto e aveva pattuito la compensazione della restante parte del prezzo, pari a € 580.000, con importi che avrebbe ricevuto all'esito delle operazioni di liquidazione della società e di riparto del ricavato e negava la convenienza dell'acquisto, poiché egli avrebbe potuto usufruire senza corrispettivo del bene immobile, la cui occupazione non era stata ritenuta illecita dalle pronunce giudiziali rese tra le parti.  ### eccepiva che il liquidatore di ### R.M. S.a.s. non aveva osservato la disposizione dell'art.  2280 c.c., né la transazione era stata garantita, e ciò dimostrava l'interesse della società a stipulare la compravendita con ### per consentire a ### e ### di acquistare il diritto di nuda proprietà del bene immobile a un prezzo notevolmente inferiore al suo valore di € 3.000.000, trattandosi di un appartamento con pertinenze facente parte di un edificio prestigioso, progettato da noti architetti e arredato con finiture rare (documenti n. 48 - “### delle #### dati delle quotazioni immobiliari - risultato” e n. 50 - fotografie raffiguranti il bene immobile).  ### esponeva che ### era deceduto nel maggio 2017 e, in seguito, tale bene immobile era stato proposto in vendita al prezzo di € 1.800.000,00 (documento n. 47: annuncio pubblicato il ### nel sito ###it); deduceva la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 643, 640 e 629 c.p. e invocava la declaratoria di nullità del contratto, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c.; assumeva, in subordine, l'annullabilità del contratto e la sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1427, 1434, 1435 e 1439 c.c., anche in quanto la prospettazione dello sfratto dall'unità abitativa era stata resa probabile con l'instaurazione del procedimento giudiziario, che aveva intimorito ### di ottantasei anni di età e incapace d'intendere e di volere, il quale aveva affermato più volte la proprie inidoneità a gestire interessi patrimoniali, ma era stato indotto ad acquistare il diritto di usufrutto.  ### aggiungeva che il genitore era stato intimorito dalle numerose vicende giudiziarie promosse nei suoi confronti, mentre, in precedenza, aveva più volte affermato di essere titolare del diritto ad abitare in tale appartamento (documenti n. 27, 28, 32 punti n. 1 2 4 34) e aveva subito il condizionamento della sua volontà quando le sue condizioni psicofisiche si erano aggravate, avendo contratto una patologia denominata broncopneumopatia cronica ostruttiva. 
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. del 20.12.2017, la prima udienza era differita al 18.6.2018.  ### e ### si costituivano in data ### e contestavano la fondatezza della domanda avversaria, chiedendo al Tribunale di ### “a) rigettare la domanda proposta da ### nei confronti di ### e ### per i motivi esposti nel presente atto; b) condannare ### al risarcimento del danno ex art. 96, 2° e 3° comma, c.p.c., nella misura che potrà essere determinata dal Tribunale in via equitativa e che in via meramente indicativa si fissa in una somma non inferiore a € 56.000,00 per ogni anno dalla data di trascrizione della domanda fino a quella della cancellazione della domanda stessa, oltre interessi e rivalutazione; c) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale operata da ### dando le relative disposizioni al ### dei ### d) in linea subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui il contratto di compravendita della nuda proprietà venisse dichiarato nullo o annullato, condannare la ### R.M. s.a.s. di ### in ### alla restituzione in favore di ### e di ### dell'importo di € 900.000,00, quale corrispettivo dagli stessi pagato per l'acquisto della nuda proprietà, di € 61.200,00 corrisposti dagli acquirenti per spese notarili e imposte, oltre ad € 3.178,00 pagate per la straordinaria manutenzione dell'appartamento, con riserva di richiedere in separato giudizio il rimborso delle spese ulteriori effettuate successivamente alla costituzione in giudizio degli odierni convenuti; e) condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali.” Per brevità, si richiama la comparsa di costituzione e risposta per quanto qui non riportato e con cui i convenuti contestavano la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte. 
In particolare, ### e ### esponevano di aver svolto trattative per l'acquisto della nuda proprietà di tale bene immobile unicamente con il liquidatore di ### R.m. 
S.a.s., ### e di aver incontrato due volte ### nel corso di visite dell'appartamento, ricevendo dal lui informazioni circa la gestione condominiale e la manutenzione del bene immobile, e sostenevano che, mostratosi cordiale e collaborativo, era apparso in grado di curare i propri interessi. 
I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione dell'attore, poiché privo dei poteri di rappresentanza di ### R.M. S.a.s.; eccepivano la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, ### e dei coeredi dell'attore, evidenziando di non essere stati indicati quali autori dell'illecito; contestavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1439 c.c., assumendo che i contraenti non avevano causato danni reciproci, e negavano di aver conseguito alcun “ingiusto profitto patrimoniale” e sostenevano che il prezzo di € 900.000 pattuito per l'acquisto del diritto di nuda proprietà del bene immobile era adeguato al valore, considerato lo stato manutentivo del bene “(le parti interne presentavano le stesse finiture e gli stessi impianti dell'epoca della costruzione, mentre i balconi e i frontalini avevano evidenti segni di infiltrazioni e ammaloramenti)”; sia perché l'appartamento, per la sua notevole superficie, aveva un taglio assai penalizzato nel mercato immobiliare; sia per la posizione dell'immobile, a ridosso della trafficata ### e con vista su un distributore di benzina; sia, infine, perché in quella congiuntura del mercato immobiliare l'acquisto della nuda proprietà era particolarmente rischioso dal punto di vista economico, in quanto era difficile - allora come all'attualità - fare previsioni in ordine al valore e alla tassazione degli immobili nel medio-lungo periodo.” I convenuti assumevano che un soggetto che effettua l'acquisto “della nuda proprietà con usufrutto costituito a favore di soggetto all'epoca ottantaseienne non può formulare alcuna previsione ragionevole sul momento del consolidamento della proprietà se non per il breve/lungo periodo.” In caso d'accoglimento della domanda di cui all'atto di citazione, ### e ### chiedevano la condanna di ### R.M. S.a.s. in liquidazione a restituire loro il corrispettivo della compravendita, pari a € 900.000, e a rimborsare l'importo di € 61.200 impiegato per spese notarili e imposte e l'esborso di € 3.178 sostenuto per lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento.  ### R.M. S.a.s. di ### in liquidazione si costituiva in giudizio il ###, contestava la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva: “Piaccia all'###mo Tribunale Ordinario di ### contrariis reiectis, per i motivi suesposti: In via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare le domande formulate nei confronti della ### R.M. società in accomandita semplice di ### e C. perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata; Con condanna a carico dell'attore alla rifusione integrale di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e ### per il presente procedimento.” Per brevità, si richiama la comparsa di costituzione e risposta per quanto qui non riportato. 
In particolare, la società convenuta evidenziava che le sentenze rese a definizione delle cause civili promosse nei confronti di ### avevano accertato che egli non era titolare di un diritto di locazione dell'appartamento (documenti n. 10 e 11: sentenze rese dall'intestato Tribunale, Sezione Sesta Civile, a definizione delle cause iscritte ai numeri 86998-2013 R.G. e 62624-2012 R.G.) e aggiungeva che il procedimento per il suo rilascio, iscritto al n. 81848/2014 R.G., si era concluso, con cessazione della materia del contendere, mediante il contratto di transazione stipulato il ### dall'esponente e ### (documento n. 13), cui, in pari data, avevano fatto seguito la vendita del diritto di usufrutto a ### e del diritto di nuda proprietà a ### e ### (documenti n. 14 e 15); sosteneva che ### era stato capace d'intendere e di volere, poiché aveva acquistato l'usufrutto con l'assistenza del difensore di fiducia, Avv. ### eccepiva l'inammissibilità per genericità della domanda di accertamento del collegamento causale dei contratti di compravendita e della transazione, e il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda proposta a norma dell'art. 1418 c.c., nonché la carenza di legittimazione dell'attore circa le domande proposte ai paragrafi n. 6 e 7 delle conclusioni nell'atto di citazione. 
Concessi i termini previsti dall'art. 183, VI comma, c.p.c. e prodotta documentazione, con ordinanza resa il ### era disposta l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio “medicolegale sulla base degli atti al fine di accertare e verificare la capacità di intendere e volere di ### al momento del compimento degli atti oggetto del presente giudizio”, con la nomina dell'ausiliario d'ufficio nella persona del Dott. ### il quale rinunciava all'incarico con dichiarazione del 25.6.2019 e, con provvedimento reso il ###, il Dott. ### era nominato consulente tecnico d'ufficio. 
La causa era assegnata a questo Giudice dal 7.9.2020. 
Il ###, ### proponeva ricorso ex art. 92 d.a.c.p.c. e il Dott.G.### rinunciava all'incarico, con dichiarazione del 4.12.2019. 
Con ordinanza resa in data ###, confermata l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario d'ufficio era nominato nella persona del #### cui era conferito l'incarico peritale in data ###; egli comunicava di non poter svolgere l'incarico con il testo depositato il ### e, con provvedimento del 19.2.2021, era nominata consulente tecnico d'ufficio la Dott. Pascale Stringer, la quale rinunciava all'incarico peritale il ###. 
La consulenza tecnica d'ufficio relativa al precitato quesito era svolta dalla Dott. ### nominata con ordinanza del 30.4.2021, la quale, conseguite proroghe dei termini concessi per l'espletamento dell'incarico, il ### depositava la relazione tecnica d'ufficio e la causa, passata in decisione il ###, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni, era rimessa sul ruolo con ordinanza del 1.9.2023, per l'acquisizione di chiarimento sollecitati dall'attore, all'esito dei quali, la causa passava di nuovo in decisione all'udienza del 18.12.2023, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi ottanta giorni. 
Si rileva che ### ha proposto la domanda giudiziale per cui è causa quale erede del genitore ### (nato a ### il ### e deceduto a ### il ###), con l'atto di citazione, che il ### è stato inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale, oltre che nei confronti dei convenuti costituiti in giudizio, anche “agli eredi del sig. ### collettivamente ed impersonalmente domiciliat ###- c.a.p. ###, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. ###- spedita dall'### postale di ### EUR”. 
La presente causa civile è stata instaurata con la notificazione dell'atto di citazione, cui non è applicabile l'art. 303 c.p.c., rubricato ### del processo, che riguarda una causa in corso, di cui sia stata dichiarata l'interruzione per morte o perdita della capacità di una parte (artt. 299 ss.  c.p.c.) e non sussiste la fattispecie di cui al comma 2° di questo articolo, che prevede: “In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.” La notificazione in parola, che non è rivolta ad alcuna specifica persona, è inesistente per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse e non è possibile la rinnovazione, poiché questo istituto (artt. 164, comma 2°, c.p.c., 291 c.p.c.) non è applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 9432 del 21.9.1998 e n. 6622 del 26.6.1999; Cass., Sez. 2 civ., sentenza 3979 del 18.4.1998). 
Circa la domanda di nullità proposta in via principale con l'atto di citazione dall'attore, quale erede del genitore ### parte dei suindicati contratti di compravendita e transazione, va considerato che egli è subentrato nella sua situazione soggettiva, intesa a conseguire la pronuncia di nullità di tali contratti e trova applicazione l'art. 1421 c.c., rubricato ### all'azione di nullità, che prevede: “### diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.” Al riguardo, è stato enunciato il principio secondo cui: “La locuzione ‘chiunque vi ha interesse' che l'art. 1421 cod. civ. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione essendo ‘in re ipsa' il loro interesse all'accertamento della nullità.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza 7017 del 27.7.1994, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 487538-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9010 del 27.8.1999) e, circa la legittimazione dell'attore, va richiamato il principio secondo cui: “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ‘ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il ‘de cuius', al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione.” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 6745 del 19.3.2018, ivi, Rv. 647819-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 22223 del 20.10.2014). 
Non si è reso necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dei coeredi di ### in considerazione del principio, enunciato da tempo, secondo cui: “Non sussiste un litisconsorzio necessario, di carattere sostanziale, tra tutti gli eredi di un contraente, nel giudizio promosso da uno di essi per ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto (nella specie vitalizio) stipulato dal de cuius.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 3280 del 29.10.1974, ivi, Rv.  ###-01). 
Non è stato necessario citare in giudizio ### il quale non ha stipulato alcun contratto in proprio, avendo rappresentato ### R.M. S.a.s. nella sua qualità di liquidatore. 
Nel merito, si rileva che con il contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5146, raccolta n. 3702 - documento n. 45 di parte attrice), “### nato a ### il ###, residente in #### della ### 38”, poi deceduto a ### il ###, ha acquistato da ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, rappresentata dal liquidatore giudiziario ### che gli ha venduto: “[…] il diritto di usufrutto vitalizio sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di ### nel complesso immobiliare con accesso da ### della ### n. 38 ### e n. 40 ###, e precisamente: - appartamento svolgentesi ai piani secondo, terzo e quarto, distinto con la sigla ‘A/B', composto da 17,5 (diciassette virgola cinque) vani catastali, comprendenti anche la cantina appresso descritta. Confinante con distacco su ### della ### distacco su ### vano scale, distacco sul civico n. 36, salvo altri.  - cantina al piano terra, distinta con letta ‘A', confinante con spazio di parcheggio cantina B, area di accesso, salvo altri; - posto auto al piano terra, distinto con il numero 2 ###, confinante con rampa di accesso, spazio comune, cantina sub. 18, salvo altri; - lastrico solare al piano quarto, confinante con lastrico solare di copertura del corpo di fabbrica adiacente, distacco su ### distacco su Via della ### salvo altri. 
Dette porzioni immobiliari risultano censite al ### dei ### del Comune di ### in ditta esattamente intestata ai foglio 873, particella 219: - sub. 507, ### della ### n. 38, p. 2-3-4-T, z.c. 5, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481, rendita ### 6.010,27 (l'appartamento e la cantina); - sub. 505, ### della ### n. 40, p.T, interno 2, z.c.5, categoria C/6, classe 6, mq. 38, rendita ### 233,54 (il posto auto); - sub. 502, ### della ### n. 38, piano 4, lastrico solare, senza rendita (lastrico solare).” ###. 3 del contratto reca il testo: “Il prezzo della presente vendita è convenuto ed accettato come mi dichiarano le parti in complessivi ### 900.000 ### di cui ### 895.600 ### per l'appartamento, la cantina ed il posto auto, ed ### 4.400 ### per il lastrico solare. 
La parte venditrice rinunzia a qualsiasi diritto di ipoteca legale. 
Le parti venditrice ed acquirente, da me previamente richiamate sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del DPR N. 445/2000, mi dichiarano […]: - che il corrispettivo della compravendita è così regolato: - ### 320.000 ### sono qui versati mediante sette assegni circolari non trasferibili intestati alla società venditrice emessi da MP.S. i primi quattro di ### 50.000 ### ciascuno in data 15 giugno 2016 nn. 6076916888, 6076916889, 6076916890 e 6076948651, i restanti tre assegni emessi in data 16 giugno 2016, di cui i primi due due ### 50.000 ### ciascuno n. 6076948652 e 6076948653 ed il terzo di ### 20.000 ### 6076948654; - ### 580.000 ### a saldo saranno trattenuti dalla società venditrice dalla somma netta spettante alla parte acquirente a seguito della liquidazione della sua quota societaria essendo l'acquirente titolare di una quota sociale pari al 25% (venticinque per cento) della società venditrice. 
La parte venditrice ne rilascia corrispondente quietanza a saldo.” Con il contratto rogato lo stesso giorno 17.6.2017 dal medesimo notaio Avv. ### (repertorio n. 5148, raccolta n. 3703), di seguito rispetto a quello appena citato, ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, rappresentata dal liquidatore giudiziario ### ha venduto a ### e a ### i quali hanno acquistato il diritto di nuda proprietà del suindicato bene immobile pro indiviso, rispettivamente nella misura del 75 per cento e del 25 per cento, con il gravante diritto di usufrutto vitalizio appena venduto a ### e all'art. 3 di questo contratto si legge: “Il prezzo della presente vendita è convenuto ed accettato come mi dichiaramo le parti in complessivo ### 900.000 ### di cui ### 882.400 ### per l'appartamento, la cantina ed il posto auto, ed ### 17.600 ### per il lastrico solare. 
La parte venditrice rinunzia a qualsiasi diritto di ipoteca legale. 
Le parti venditrice ed acquirente da me previamente richiamate sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, mi dichiarano sotto la loro personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge n. 248/2006, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati: - che il corrispettivo della compravendita è qui versato mediante cinque assegni circolari non trasferibili emessi in data odierna, i primi tre relativi a ### emessi dal ### di cui i primi due di ### 250.000 ### nn. 9020010121-05 e 9020010124-08 ed il terzo di ### 175.000 ### n. 9020010123-07, il quarto assegno di ### 127.000 ### emesso da ### n. 7400936782-05 ed il quinto di ### 98.000 ### emesso da ### n. ###-01, relativi a ### La parte venditrice ne rilascia corrispondente quietanza a saldo.” (documento n. 46 di parte attrice). 
Circa vicenda conclusa con l'atto transattivo, che costituisce oggetto della domanda di nullità, al pari dei precitati contratti di compravendita ai quali è collegato, va considerato che il Tribunale di ### Sezione Sesta Civile, ha reso la sentenza n. 14367/2014 in data ###, a definizione della causa civile iscritta al n. 86998/2013 R.G., promossa da ### R.M. di ### e C. in liquidazione nei confronti di ### e ### con la domanda intesa a conseguirne la condanna al pagamento di € 668.080,50 a titolo di canoni di locazione del bene immobile sito in #### della ### n. 38 per il periodo dal 1005 al 2013 e di € 134.281,75 per rimborso di spese di gestione dal 2000 al 2012, salvo l'anno 2011. 
Con questa sentenza, il Tribunale ha accertato che non è “mai sorta alcuna obbligazione di pagamento di canoni locativi, la relativa pretesa creditoria va disattesa” e ha rilevato che “Il convenuto è stato lasciato dal 1995 del tutto indisturbato nella detenzione dell'immobile, da lui abitato senza contestazioni di sorta” ed è stato considerato sussistente “il pregresso atteggiamento di ultradecennale tolleranza [del]la società attrice [che] avrebbe dovuto provare che a causa della detenzione sine titulo da parte del convenuto ### essa ha concretamente patito un danno effettivo, corrispondente al ‘valore locativo' del bene, del cui mancato realizzo essa ora pretende di essere risarcita, chiedendo la condanna al pagamento di una ‘indennità di occupazione'”. 
Con la medesima pronuncia, la domanda proposta da ### R.M. S.a.s. in liquidazione nei confronti di ### è stata accolta limitatamente al rimborso delle “spese di gestione” pari a € 7.000,00, oltre interessi legali e un quinto delle spese processuali, compensate per la restante parte (documento n. 27 di parte attrice). 
Il Tribunale di ### Sezione Sesta Civile, ha reso, inoltre, la sentenza in data ### a definizione della causa civile iscritta al n. 62624/2012 R.G., promossa ### nei confronti di ### R.M. di ### e C., con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12270/2012, con cui gli era stato intimato di pagare a questa società la somma di € 75.729,48, a titolo di canoni di locazione del suindicato bene immobile per il periodo da gennaio 2008 a dicembre 2011. 
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha dichiarato inammissibile la domanda proposta il ### dalla società opposta, condannata a rifondere a ### le spese processuali; con questa sentenza, è stato accertato che le parti non hanno stipulato un contratto di locazione “né per iscritto, né verbalmente”, è stata negata la sussistenza di alcun titolo contrattuale comportante l'obbligazione di pagamento azionata dalla società opposta (documento n. 28 di parte attrice). 
Orbene, pur essendo state pronunciate le due sentenze appena indicate, in base alle quali è sostanzialmente emersa la sussistenza di un rapporto qualificabile a norma dell'art. 1803 c.c., essendosi protratto per decenni tra ### R.M. S.a.s., proprietaria e comodante, e ### comodatario, un rapporto di comodato gratuito avente a oggetto il bene immobile in #### della ### n. 38. 
Tuttavia, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la prima ha promosso presso il Tribunale di ### la causa civile iscritta al n. 81848/2014 R.G., proponendo la domanda di condanna di ### al rilascio di tale bene immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo per il periodo dal 1.1.2013 al 30.11.2014, assumendo, ancora una volta, l'inesistenza di alcun titolo legittimante la detenzione dell'unità immobiliare e ha fatto valere il diritto al pagamento di un'indennità per l'occupazione. (documento n. 31 di parte attrice). 
A seguito della costituzione di ### questa causa è stata definita con lo “### di transazione” stipulato con scrittura privata datata 17.6.2016, contestualmente all'acquisto del diritto di usufrutto del bene immobile sito in #### della ### n. 38, come risulta evidenziato nella premessa contenuta nell'atto, con cui ### si è obbligato a pagare ad ### R.M. 
Sa.s. in liquidazione “la somma di complessivi € 20.000,00, a saldo e stralcio di ogni domanda e pretesa formulata da ### R.M. sas in ### nel giudizio pendente davanti al Tribunale di ### 81848/2014.”, nonché la somma di € 19.096,02 “per rimborso di spese di gestione e oneri condominiali fino alla data odierna, compresa nella somma la somma di € 3.832,37 per rimborso utenza gas” e ha pagato la somma di € 3.000,00 a titolo di spese processuali (documento n. 38 di parte attrice). 
Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ### ha svolto l'incarico e ha formulato conclusioni che appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, anche con riferimento alle controdeduzioni svolte alle osservazioni dei consulenti di parte (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).  ### d'ufficio, esaminata la documentazione in atti e ascoltate le parti, ha svolto l'accertamento peritale e ha così concluso: “### lunga disquisizione per concludere, senza carattere di certezza essendo il sig. V. ### deceduto e non più sottoponibile ad un esame peritale, che al compimento degli atti oggetto del presente giudizio ### aveva la capacità di intendere e di volere viziata, non comprendendo appieno la natura e - soprattutto - gli effetti, in relazione alla regolamentazione degli interessi e all'incidenza sul proprio patrimonio, dell'atto per cui è causa.” (relazione tecnica d'ufficio depositata il ###).  ### ha proposto con l'atto di citazione e confermato con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c. la domanda formulata in via principale fondata sul disposto di cui agli artt. 643 c.p. e 1418 c.c. e volta a conseguire l'accertamento del collegamento causale dei suindicati tre contratti e la nullità, con conseguente inefficacia degli stessi. 
Anzitutto, va esaminata questa domanda, premettendosi che i presupposti delle due azioni ex art.  1418 c.c. e 428 c.c. sono differenti e va considerato il principio secondo cui: “In tema di invalidità negoziali, il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 10329 del 19.5.2016, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 639668-01; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1427 del 27.1.2004; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 12126 del 23.5.2006; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2860 del 7.2.2008).  ###. 643 c.p. prevede che "### per procurare a sé od ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.” Mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ovvero uno stato patologico psichico, che non consente né di comprendere sul piano intellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell'atto che si compie, né d'impegnare liberamente la volontà personale nel regolamento d'interessi contenuto nell'atto predetto, ai fini dell'art. 643 c.p. è sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica, derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali, che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (Cass. n. 10329/2016 citata). 
Dal punto di vista civilistico, le conseguenze, nel caso in esame, sono quelle previste dall'art.1418 c.c., che dispone la nullità di tutti i contratti contrari a norme imperative e aventi causa illecita e “La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art.643 cod. pen. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1427 del 27.1.2004, ivi, Rv. 569723-01). 
E' stato confermato: “1.2 - In ogni caso, occorre rilevare che l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p. hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, ### 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016).  1.3 - Parimenti, occorre rilevare che il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (### 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008). Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 cod. pen. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (### 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004).  1.4 - E' chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (### 3, Sentenza n. 13972 del 30/06/2005). 
A conferma di tale impostazione, a seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 cod.  proc. civ., per effetto della modifica introdotta con legge n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi.  ### parte, qualora il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto tramite la stipulazione di atti di compravendita, si concluda con l'assoluzione del prevenuto per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.  pen. (rapporti di parentela), l'azione per il risarcimento del danno derivante da detto illecito, che la parte offesa, dopo aver proposto in sede ###sede ###trova ostacolo nella suddetta sentenza penale (### 3, Sentenza n. 532 del 27/01/1986). 
Peraltro, come già accennato, lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod.  pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere di cui all'art.  428 cod. civ., ma semmai un minus (### 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994).” (Cass., Sezione 2 civ., sentenza n. 7081 del 2017, C.E.D. Corte di Cassazione). 
Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessaria la prova che il soggetto, al momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo fatale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate, al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, la formazione di una volontà cosciente e la Corte di Cassazione ha chiarito: “E' opportuno precisare che, in tema di incapacità naturale, questa Corte insegna che ‘Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. ### di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto' (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28.3.2002, ivi, Rv. 553363-01; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 8.6.2011; Cass. Sez. 2 civ., sentenza n. 13659 del 30.5.2017).  ### dell'incapacità di intendere e volere, quindi, non postula il totale azzeramento della capacità cognitive del soggetto, ma sussiste anche quando vi sia un perturbamento delle stesse, tale da impedire la completa comprensione, e dunque la consapevolezza, del contenuto e degli effetti degli atti negoziali che vengono compiuti. 
Quanto al tempo dell'accertamento della incapacità, la regola secondo la quale l'incapacità di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui l'atto è stato compiuto non preclude un'indagine sulle condizioni del soggetto anteriori e successive al compimento dell'atto. 
Alle risultanze che ne derivano è da attribuire un rilievo indiziario, la cui forza è destinata a variare in relazione alla natura e ai caratteri specifici dell'incapacità in questione (Cass. Sez. 1, Sentenza 1206 del 20.2.1984, ivi, Rv. 433355) ed è stato chiarito che: “Per l'annullamento dei contratti, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., a differenza che per i negozi unilaterali (primo comma, art. cit.), non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato, o possa derivare, all'incapace, non costituendo questo in sè un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella sfera intellettiva o volitiva. (Conf 6105/84, mass n 437747; (### 112/82, mass n 417795).” (Cass. 1, Sentenza n. 7914 del 6.8.1990, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 468607-01; conf. Cass. civ.  7784/1991, n. 5402/1998, n. 7403/2003, n. 19659/2004) Si è così statuito che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, iuris tantum, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 9.8.2011, ivi, Rv. 618900; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411). Più in generale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, al momento in cui questo è stato posto in essere, occorre indagare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto impugnato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 23/03/1979, Rv. ###).” (Cass., 2 civ., ordinanza n. 6598 del 2002, C.E.D. Corte di Cassazione). 
Ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile è tenuto, e al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Cass. n. 13972/2005) e va considerato che: “Ad integrare la condotta costitutiva del delitto di circonvenzione di incapace è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Perciò non occorre che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo abbia rafforzato, approfittando delle suddette condizioni, nell'incapace una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria.” (Cass., Sez. 6 pen., sentenza n. 266 del 29.10.1996, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.  20661-01; conf. Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 44869 del 8.10.2004; Cass., Sez. 1 pen., sentenza 16575 del 31.3.2005; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 6078 del 9.1.2009; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 29641 del 20.7.2020); è stato chiarito che: “In tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento. (Fattispecie in cui la vittima, affetta da disturbo della personalità, era stata indotta a vendere un immobile per un corrispettivo notevolmente inferiore al valore di mercato e da versarsi in gran parte dopo oltre cinque anni, nella falsa convinzione che la cessione riguardasse solo la metà del bene e che la stessa avrebbe continuato ad occuparlo a titolo di locazione senza addebito di oneri condominiali, per il cui mancato pagamento aveva successivamente subito dagli imputati una intimazione di sfratto).” (Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 51192 del 13.11.2019, ivi, Rv. 278368-01; conf. Cass. Pen. 44869 del 2004, n. 16575 del 2005, n. 6078 del 2009); inoltre, è stato affermato che: “In tema di circonvenzione di incapace, la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici ben potendo la stessa essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi precisi concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato.” (Cass., Sez. 6 pen., sentenza n. 266 del 29.10.1996, ivi, Rv. 206692-01; conf. Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 51192 del 13.11.2019; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 44869 del 8.10.2004; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 48302 del 15.10.2004; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 6078 del 9.1.2009) e inoltre: “In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dall'agente ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle minorate capacità psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata.” (Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 29641 del 20.7.2020, ivi, Rv. 279856-01). 
Passando all'esame dei contratti stipulati dalle parti, si rileva che, con il contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5.146, raccolta n. 3.702 - documento n. 45 di parte attrice) ### R.M. S.a.s. in liquidazione ha venduto a ### (nato a ### il ### e deceduto a ### il ###), il quale ha acquistato, il diritto di usufrutto vitalizio del bene immobile sito in #### della ### n. 38 e 40, rispettivamente, ingressi pedonale e carrabile, così descritto nel contratto: “[…] appartamento svolgentesi ai piani secondo, terzo e quarto, distinto con la sigla A/B, composto da 17,5 (diciassette virgola cinque) vani catastali, comprendenti anche la cantina appresso descritta confinante con distacco su ### della ### distacco su ### vano scale, distacco sul civico n. 36, salvo altri; - cantina al piano terra, distinta con la lettera ‘A', confinante con spazio di parcheggio, cantina ‘B', area di accesso, salvo altri; - posto auto al piano terra, distinto con il numero 2 ###, confinante con rampa di accesso, spazio comune, cantina sub. 18, salvo altri; - lastrico solare al piano quarto, confinante con lastrico solare di copertura del corpo di fabbrica adiacente, distacco su ### distacco su Via della ### salvo altri. 
Dette porzioni immobiliari risultano censite al ### del Comune di ### in ditta esattamente intestata, al foglio 873, particella 219; - Sub. 507, ### della ### n. 38, p. 2-3-4-T, z.c. 5, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481, rendita ### 6.010,27 (l'appartamento e la cantina); - sub. 505, ### della ### n. 40, p. T, interno 2, z.c. 5, categoria C/6, classe 6, m.q. 38, rendita ### 233,54 (il posto auto); - sub. 502, ### della ### n. 38, piano 4, lastrico solare, senza rendita (il lastrico solare).” All'art. 3 di questo contratto, è stato pattuito il prezzo del diritto di usufrutto venduto a ### in € 900.000, di cui € 895.600 per appartamento, cantina e posto auto ed € 4.400 per il lastrico solare e il residuo importo per l'appartamento, ed è stato dato atto del contestuale versamento di € 320.000 mediante sette assegni circolari non trasferibili intestati alla società venditrice e dettagliatamente ivi descritti ed è stato aggiunto: “### 580.000 ### a saldo saranno trattenuti dalla ### venditrice dalla somma netta spettante alla parte acquirente a seguito della liquidazione della sua quota societaria essendo l'acquirente titolare di una quota sociale pari al 25% (venticinque per cento) della ### venditrice. 
La parte venditrice ne rilascia corrispondente quietanza di saldo.” Con il contratto rogato lo stesso giorno 17.6.2016 dal medesimo notaio Avv. ### (repertorio n. 5.148, raccolta n. 3.703 - documento n. 46 di parte attrice) ### R.M. S.a.s. in liquidazione ha venduto a ### e a ### i quali hanno acquistato, rispettivamente, una quota in comproprietà pari a 25/100 e altra quota in comproprietà pari a 75/100, del diritto di nuda proprietà del suindicato bene immobile, “gravato dal diritto di usufrutto vitalizio in favore del signor ### nato a ### il 19 giugno 1929” al prezzo di euro 900.000, di cui € 882.400 per appartamento, cantina e posto auto ed € 17.600 per il lastrico solare. 
All'art. 3 di questo contratto, è stato pattuito il prezzo del diritto di nuda proprietà acquistato da ### e a ### in € 900.000, e si è dato atto: “che il corrispettivo della compravendita è qui versato mediante cinque assegni circolari non trasferibili emessi in data odierna, i primi tre relativi a ### emessi dal ### di cui i primi due di ### 250.000 ### nn. 9020010121-05 e 9020010124-08 ed il terzo di ### 175.000 ### n. 9020010123-07, il quarto assegno di ### 127.000 ### emesso da ### n. 7400936782-05 ed il quinto di ### 98.000 ### emesso da ### n. ###-01, relativi a ###” A questi contratti accede la transazione stipulata lo stesso giorno, di cui all'espositiva che precede.  ### gli elementi di valutazione contenuti nella ### dati delle quotazioni immobiliari dell'### delle ### riferiti ai beni immobili a destinazione residenziale abitativa civili, con il normale stato conservativo, nella zona di ### che indicato il valore di mercato a metro quadrato in € 5.600 per le abitazioni signorili e di € 2.600 per i posti auto coperti (documento n. 48 di parte attrice), la valutazione di stima di tale bene immobile era pari a € 2.792,400, per l'appartamento, la cantina e il posto auto (481 mq x 5.600 + 38 mq x 2.600). 
Viceversa il bene immobile è stato venduto da ### R.M. S.a.s. per il complessivo importo di € 1.800.000, in relazione al quale il valore del diritto di usufrutto a favore di ### dell'età di 87 anni era pari a € 270.000 mentre il diritto di proprietà era pari al complessivo importo di € 1.530.000, calcolo effettuato considerando il criterio previsto dalla tabella allegata al D.P.R.  131/1986. 
Va considerato principalmente che ### non era obbligato a rilasciare il bene immobile in ### della ### n. 38, né a pagare un corrispettivo per la sua detenzione, poiché da decenni va abitava a titolo di comodato gratuito, di cui non era stata chiesta o disposta la risoluzione in sede ###questa situazione, tra i suindicati tre contratti stipulati dalle parti il ### va considerata la sussistenza del collegamento causale per il nesso d'interdipendenza tra essi, essendo stati concluso per conseguire il rilascio del bene immobile mediante la transazione, onerosa anche pecuniariamente per ### il quale è stato indotto ad acquistare il diritto di usufrutto dello stesso bene, che deteneva da decenni a titolo di comodato gratuito, al prezzo di € 900.000 sproporzionato per eccesso, avuto riguardo all'età di ottantasei anni dell'acquirente, rispetto al pari prezzo irrisorio del diritto di nuda proprietà contestualmente acquistato da ### e ### Al riguardo, si osserva che “Le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dare vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, che, pur conservando la individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, possono tuttavia risultare collegati fra loro, funzionalmente e con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e la esecuzione. A siffatti contratti, strettamente interdipendenti, e applicabile la disposizione dell'art 1419 cod. civ. secondo cui la nullità parziale di un contratto (o la nullità di singole clausole) importa la nullità dello intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. (### 2174/68, mass n ###).” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1007 del 12.2.1980, ivi, Rv. 404453-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 3155 del 25.3.1998). 
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “### di un collegamento funzionale tra più negozi, pur non eliminando l'individualità giuridica dei singoli negozi collegati, che restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, ne impone una considerazione unitaria anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti, atteso che nel collegamento negoziale essenziale è l'unitarietà dell'interesse globalmente perseguito e non anche che i soggetti siano gli stessi in ciascuno dei negozi attraverso i quali l'operazione complessiva si articola. Pertanto, in presenza di una serie di contratti tra loro funzionalmente coordinati, l'esistenza di violazioni dell'art. 38 della legge 7 marzo 1938 n. 141 (cosidetta legge bancaria) deve essere verificata avuto riguardo all'interesse unitario perseguito dalle parti attraverso l'insieme dei contratti stipulati, ivi compresi quelli dai quali derivino obbligazioni di carattere strumentale di cui una banca si sia fatta carico (nella specie, finanziamenti ad una delle parti) per la realizzazione dell'intesa complessiva raggiunta con un proprio amministratore.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 12733 del 12.12.1995, ivi, Rv. 495037-01). 
Nella specie, va accolta la domanda proposta in via principale dall'attore e dev'essere dichiarata la nullità dei tre contratti suindicati, costituiti da due compravendita e un atto di transazione, che sono stati conclusi mediante l'esercizio della circonvenzione d'incapace in danno di ### il quale è stato indotto a rilasciare il bene immobile in cui aveva abitato con la famiglia per decenni e che deteneva in base a un rapporto contrattuale di comodato gratuito, rimasto esente da alcuna pronuncia di risoluzione giudiziale, ed è stato spinto ad acquistare il diritto di usufrutto all'età di ottantasei anni, un anno prima di morire, al prezzo sproporzionato per eccesso di € 900.000. 
Occorre considerare che “Il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.” (Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. ### del 26.5.2015, ivi, Rv. 264591; cfr. Cass., Sez. 2 pen., Sentenze n. 5791/2016, n. 19834/2019, n. 21464/2019, n.20677/2022). 
Per conseguenza, va dichiarata la nullità ex art. 1418 c.c. dei due contratti di compravendita e dell'atto transattivo e va disposta a carico di ### R.M. S.a.s. in liquidazione la restituzione della complessiva somma di € 900.000 corrisposta a titolo di prezzo e risultante dalla precitata parte del contratto de quo a favore di ### e ### la cui domanda subordinata cd.  trasversale, rivolta alla società convenuta, è ammissibile, essendo stata proposta il ###, venti giorni prima dell'udienza del 18.6.2018, fissata con decreto reso il ### a norma dell'art.  168 bis, comma V, c.p.c.; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 9441 del 23.3.2022, ivi, Rv. 664567-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 6846 del 16.3.2017; Cass., 3 civ., sentenza n. 12558 del 12.11.1999). 
Non va disposto il pagamento all'attore della somma di € 320.000 versata da ### alla venditrice ### R.M. S.a.s. in liquidazione, a titolo di parziale corrispettivo del diritto di usufrutto del bene immobile de quo, come risulta dal contratto stipulato da loro, poiché tale restituzione è subordinata alla proposizione della domanda, che non è stata formulata dall'attore con l'atto di citazione, né con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., non contenente l'indicazione di specifiche conclusioni, e non è compresa nelle conclusioni trascritte in epigrafe e precisate in vista dell'udienza del 18.12.2023, in cui la causa è passata in decisione. 
Circa la necessità della domanda di restituzione della prestazione effettuata in base a un contratto nullo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio: “### luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.” (Cass., Sez. Un.  sentenza n. 14828 del 4.9.2012, ivi, Rv. 623290-01) e ha precisato: “### la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.” (Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 6664 del 16.3.2018, ivi, Rv.  648251-02).  ### recuperatorio del diritto di proprietà a favore della venditrice ### R.M. S.a.s. in liquidazione è determinato dalla dichiarazione di nullità dei contratti di compravendita e la trascrizione della domanda giudiziale, prevista dall'art. 2652, n. 6, c.c., non sostituibile con alcun equipollente salvaguarda l'effetto della sentenza dichiarativa della nullità nei confronti dei terzi e, al pari dell'annotazione della sentenza stessa, prevista dall'art. 2655 c.c., è a cura di parte. 
Nulla è dovuto ai convenuti acquirenti a titolo di restituzione delle spese notarili e dei costi di manutenzione straordinaria del bene immobile, i cui esborsi non sono stati documentati, essendo in atti unicamente la fattura n. 398/2016 emessa dal notaio Avv. ### (documento n. 4 di ### e ###, che non ne attesta il pagamento. 
Negli esposti motivi rimangono assorbite le domande subordinate proposte dall'attore, le altre domande proposte dai convenuti, nonché tutte le altre questioni e istanze, comprese quelle istruttorie, per il cui accoglimento non sono ravvisabili i presupposti. 
Essendo stata accertata la commissione del reato di circonvenzione d'incapace in danno di ### si dispone, a cura della ### la trasmissione alla ### della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ### di copia della presente sentenza, dei due contratti di compravendita immobiliare e dell'atto di transazione oggetto della declaratoria di nullità e della relazione tecnica d'ufficio con gli allegati. 
In mancanza della relativa nota, le spese processuali seguono la soccombenza di tutti i convenuti nei confronti dell'attore e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.  147/2022, entrato in vigore il ###, e le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il ###, sono poste a carico solidale dei convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a norma degli artt. 1418 c.c. e 643 c.p., dichiara la nullità e l'inefficacia dei tre contratti indicati di seguito: 1) contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5146, raccolta 3702), con cui ### (nato a ### il ### e deceduto a ### il ###) ha acquistato da ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione il diritto di usufrutto vitalizio sul bene immobile sito in #### della ### n. 38 e n. 40, rispettivamente, ingresso pedonale e carrabile, costituito dall'appartamento posto ai piani secondo, terzo e quarto, distinto con la sigla ‘A/B', composto da 17,5 (diciassette virgola cinque) vani catastali, comprendenti anche la cantina al piano terra, distinta con letta ‘A', con posto auto al piano terra, distinto con il numero 2 ### e lastrico solare al piano quarto, bene immobile censito al ### di ### al foglio 873, particella 219: - subalterno 507, ### della ### n. 38, p. 2-3-4-T, z.c. 5, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q.  481, rendita ### 6.010,27 (l'appartamento e la cantina); - subalterno 505, ### della ### n. 40, p.T, interno 2, z.c.5, categoria C/6, classe 6, mq. 38, rendita ### 233,54 (il posto auto); - subalterno 502, ### della ### n. 38, piano 4, lastrico solare, senza rendita (lastrico solare).  2) contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5148, raccolta 3703), con cui ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione ha venduto a ### e a ### i quali hanno acquistato pro indiviso, rispettivamente nella misura del 75 per cento e del 25 per cento, il diritto di nuda proprietà del bene immobile descritto al paragrafo 1) che precede, gravato dal diritto di usufrutto vitalizio venduto a ### 3) “### di transazione” stipulato con scrittura privata datata 17.6.2016, contestualmente all'acquisto del diritto di usufrutto del bene immobile sito in #### della ### n. 38, come risulta evidenziato nella premessa contenuta nell'atto, con cui ### si è obbligato a pagare ad ### R.M. Sa.s. in liquidazione “la somma di complessivi € 20.000,00, a saldo e stralcio di ogni domanda e pretesa formulata da ### R.M. sas in ### nel giudizio pendente davanti al Tribunale di ### 81848/2014” e la somma di € 19.096,02 “per rimborso di spese di gestione e oneri condominiali fino alla data odierna, compresa nella somma la somma di € 3.832,37 per rimborso utenza gas” e ha pagato la somma di € 3.000,00 a titolo di spese processuali; - condanna ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, a pagare la complessiva somma di € 900.000,00 a favore di ### e ### a norma dell'art. 2033 c.c.; - condanna ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, ### e ### in via solidale, a rifondere a ### le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 37.951,00 (5.989 fase di studio, 3.951 fase introduttiva, 17.594 fase di trattazione e istruttoria, 10.417 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale di ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, ### e ### - dispone la trasmissione alla ### della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ### di copia della presente sentenza e dei suindicati tre contratti, con la relazione tecnica d'ufficio, per gli adempimenti di competenza di tale #### 20.6.2024 ### 

causa n. 79279/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 833/2024 del 17-04-2024

... del tutto inidoneo a provare il danno morale come allegato dall'attore in quanto, nel presente giudizio, la difesa attorea ha esplicitamente affermato che l'attore ha subito in conseguenza dell'ingiuria “un serio danno di natura morale”, mentre nella relazione si fa generico riferimento all'opportunità di una terapia testa a “stabilizzare l'umore ed evitare ricadute” del ### È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che danno psicologico e danno morale sono due tipologie di danni ben distinte in quanto “il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione (leggi tutto)...

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3404 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza del 19.01.2024, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###); attore e ### (###), rappresentato e difesa dall'avv. ### (###); convenuto ### delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la sig.ra ### responsabile di ingiuria nei confronti del sig. ### accertare e dichiarare che, a seguito della ingiuria subita, l'attore ha patito gravi danni all'immagine; conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti e patiendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di euro 20.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia; condannare la convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria, oltre interessi e rivalutazioni dal fatto; condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di giudizio.” Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio ### la quale ha concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
La causa è stata istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 19.01.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.  ---------------------------- Le allegazioni delle parti ### in epigrafe ha agito in giudizio nei confronti di ### chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta per avere ingiuriato il sig. ### e di accertare che, a seguito della ingiuria subita, l'attore ha patito gravi danni all'immagine e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti e patiendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 20.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia e condannare, altresì, la convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria, oltre interessi e rivalutazioni dal fatto.   A fondamento delle domande avanzate la difesa attorea ha allegato che, in data 8 settembre 2017, il sig. ### nella sua qualità di assessore al Comune di ### con delega all'ambiente, ciclo rifiuti e sport, si è recato presso i campi da tennis “Giancotti” al fine di accertare l'inizio dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e gestione dei predetti campi da tennis da parte dell'aggiudicataria associazione “### Race”. ### mentre era intento ad effettuare manovra di retromarcia per abbandonare i campi da tennis veniva aggredito verbalmente dalla sig.ra ### - la quale fino a qualche mese prima gestiva degli spazi acqua all'interno della piscina comunale attraverso l'### “### Race” - con frasi alquanto deplorevoli e certamente contrarie al vivere civile, quali, nello specifico, “bastardo, uomo di merda, devi morire”, al cospetto di altri soggetti presenti sul posto in quel momento, quali i sigg.ri ### e ### i quali hanno assistito alla deplorevole scena.  ### ha, poi, allegato che tale episodio ha cagionato al sig. ### gravi sofferenze psichiche derivanti dalla lesione dei diritti inviolabili all'onore e alla reputazione ed hanno prodotto un serio danno di natura morale. Inoltre, le frasi e le offese perpetrate dalla sig. ### sono state tali da infondere nel ### un fondato e continuo timore per la propria incolumità tanto da cagionargli un perdurante stato d'ansia. 
Nella propria comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha contestato l'antigiuridicità della propria condotta in quanto, anche laddove fossero state pronunciate le parole “### e uomo di merda”, tali espressioni furono usate in uno stato d'ira dipendente causato dalle parole ingiuriose pronunciate dal ### nei suoi confronti. Nella specie la convenuta ha allegato che il ### con la propria autovettura sopraggiungeva alle spalle della sig.ra ### che si trovava davanti al cancello d'ingresso dell'impianto e avvicinandosi con fare minaccioso proferiva le seguenti frasi “tu e chirom' e merda di tuo marito ca subba non aviti chiu e accucchiara” (tu e quell'uomo di merda di tuo marito qua sopra non dovete più venire) e, non contento di ciò, il sig. ### guadagnava l'ingresso dei campetti colpendo la donna ad una spalla e tale gesto causava la caduta in terra della signora. La sig.ra ### estremamente turbata dall'accaduto, rimaneva ferma sul posto per circa tre minuti, anche per cercare di chiedere al suo aggressore il motivo di tale gesto, ma questi saliva nuovamente sull'auto ed allontanandosi frettolosamente apostrofava la signora con l'epiteto “vaffanculo”, oltre ad altre parole che non venivano comprese dalla stessa pure per via dello stato confusionale in cui versava.  ###: cenni in diritto ### parte attrice prospettato una condotta ingiuriosa ai propri danni che sarebbe stata tenuta dall'odierna convenuta, in premessa, è bene osservare, come è noto, che l'art. 594 c.p. puniva con la "reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 516 Euro" chiunque "... offende l'onore e il decoro di una persona presente...". 
Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 il reato di ingiuria è stato depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile. A norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 7 del 2016 l'autore dell'ingiuria, infatti, soggiace ad una sanzione pecuniaria civile ("### alla sanzione pecuniaria civile da ### cento a ### ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa"..). Inoltre i successivi commi del menzionato art.  4 dispongono che “Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.” La previsione di una sanzione pecuniaria, tuttavia, è condizionata dalla presenza del dolo in capo all'autore del fatto illecito ma non incide sul risarcimento del danno atteso che, ai sensi dell'art. 3, “I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. 2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.” Sotto il profilo soggettivo, peraltro, va ricordato, in via generale, che ad integrare il "pregresso" reato di ingiuria e, oggi, l'illecito "tipico" sanzionato con pena pecuniaria civile (costituente, in ogni caso, illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto lesivo di interessi, quali l'onore e il decoro, afferenti i diritti fondamentali della persona) è sufficiente il c.d. dolo generico, ossia la consapevolezza, da parte dell'autore dell'illecito, della valenza "offensiva" delle parole utilizzate anche prescindendo dall'esistenza o meno del c.d. animus iniurandi e, dunque, della specifica volontà di offesa. 
Dunque, l'intervenuta abrogazione della fattispecie penale e la qualificazione della stessa come illecito civile a seguito del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 non comporta il venir meno della pretesa risarcitoria in capo al soggetto leso; la stessa giurisprudenza penale, sul punto, ha espressamente riconosciuto alla parte offesa la possibilità di agire ex novo per il risarcimento del danno in sede ###3.2017 n. 12768 e Trib. Perugia, sent. n. 1258/2021). 
La condotta illecita Ai fini del decidere occorre, dunque, accertare la condotta illecita allegata dall'attore - consistente nella valenza ingiuriosa dell'espressione “bastardo, uomo di merda, devi morire” che avrebbe utilizzato nei suoi confronti la ### - e la sussistenza dell'eventuale esimente richiamata da parte convenuta nonché l'esistenza di danni causalmente connessi al fatto illecito. 
Ai fini del decidere ritiene il Tribunale di dover far riferimento ai verbali di sommarie informazioni, prodotti dalla difesa attorea, resi nell'ambito del procedimento penale n.1075/2018, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. di ### e, in particolare, delle dichiarazioni rese agli ### di ### dai sig.ri ### e ### in qualità di persone informate sui fatti. 
È, infatti, pacifico, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019 e, da ultimo, cfr. Cass. civ.  2 Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021). 
Nell'ambito dei verbali summenzionati i sig.ri ### e ### hanno confermato i fatti di causa come allegati dall'attore ed hanno confermato di aver sentito visto e sentito la sig.ra ### aggredir verbalmente il ### mentre nulla hanno detto circa le offese che il ### avrebbe effettuato alla convenuta, come invece allegato da quest'ultima nel presente giudizio (cfr. all. fasc. attore). 
Nell'ambito del procedimento penale, infatti, non è risultata provata l'asserita aggressione fisica da parte del ### ai danni della ### come emerge anche dal decreto di archiviazione (###4 fasc. attore) emesso in data 7 gennaio 2019 all'esito del procedimento penale n.1075/2018 con il quale il G.I.P. del Tribunale di ### ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.: “attesa l'assoluta contraddittorietà ed insufficienza della prova in ordine alla sussistenza delle denunciate lesioni” (all.5). ### sulla querela proposta dalla ### è stata confermata anche dal G.I.P. del Tribunale di ### in quanto “le dichiarazioni rese dalla sig.ra ### sono totalmente divergenti dalla prospettazione dei fatti operata da ### e ### uniche due persone, oltre alla denunciante e all'indagato, ad aver assistito al diverbio”. 
Alla luce del compendio documentale in atti ritiene, dunque, il Tribunale che sia provato che la ### in data 8 settembre 2017, ha insultato l'attore proferendo le seguenti parole nei suoi confronti: “bastardo, uomo di merda, devi morire”. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa attorea nei propri scritti difensivi ritiene, infatti, il Tribunale che la dichiarazione resa dal ### non possa reputarsi contraddittoria avendo quest'ultimo confermato di aver visto e sentito la ### aggredire verbalmente il ### A parere del Tribunale è, invece, rimasta del tutto sfornita di prova la ricostruzione dei fatti formulata da parte convenuta. Manca, invero, la prova che il ### ha aggredito verbalmente e fisicamente la convenuta e, pertanto, manca la prova dell'esimente richiamata dalla convenuta nelle proprie difese. 
Parte convenuta, infatti, non ha formulato alcun capitolo di prova a sostegno di quanto allegato essendosi limitata a richiedere la prova contraria con gli stessi testi e gli stessi capitoli formulati da parte attrice. E ciò senza considerare che la prova contraria può essere diretta (medesimi capitoli della parte avversa, ma con testi diversi) ovvero indiretta (capitoli diversi e testi indifferentemente uguali o diversi da quelli di parte avversa) e che pertanto è inammissibile la richiesta di prova contraria con gli stessi testi e gli stessi capitoli di controparte; risultando, dunque, inammissibile la richiesta di prova come genericamente richiesta dalla difesa di parte convenuta. 
Deve, quindi, ritenersi provata la condotta ingiuriosa tenuta dalla convenuta ai danni dell'attore e deve ritenersi, altresì, che detta condotta sia connotata dal dolo avendo la ### volontariamente e consapevolmente ingiuriato il ### Stante il disposto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 7 del 2016, al convenuto deve, dunque, applicarsi la sanzione pecuniaria, determinata secondo quanto previsto dall'art. 5, da versarsi in favore della ### delle ### e che si indica nella somma di € 100,00. 
Il danno non patrimoniale Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attore, in punto di diritto, è bene osservare, poi, che i giudici di legittimità hanno più volte evidenziato che l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato ( civ. Sez. 3, Sent. n. 22190 del 20/10/2009). 
Con specifico riferimento all'azione di risarcimento danni da ingiuria - come quella azionata nel presente giudizio da parte attrice - la Suprema Corte ha affermato che l'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n. 7 del 2016 non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse (### civile , sez. III , 12/12/2023 , n. ###). 
Ai fini risarcitori è, infatti, del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o invece con colpa (Cass. civ. sez. 3, Sent. n. 25423 del 02/12/2014) dovendo, tuttavia, ricorrere i presupposti sanciti dagli artt. 2043 e 2059 c.c., il cui onere della prova grava in capo al soggetto che assume essere stato leso nei propri diritti dall'altrui condotta, dovendosi valutare la condotta asseritamente diffamatoria della persona non "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 12813 del 21/06/2016; Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 21740 del 2010). 
Nella specie l'onore consiste nell'insieme delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, comprendenti le doti morali, intellettuali, fisiche e le altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. Nell'ingiuria viene particolarmente in considerazione la prevalente offesa al sentimento soggettivo che il soggetto ha del proprio valore, più che la considerazione sociale di tale valore nell'ambiente in cui il soggetto vive. Per tale ragione la prova dovrà verosimilmente avvalersi dell'analisi del fatto e dell'utilizzo di presunzioni, essendo difficile misurare l'effettivo movimento interno che l'offesa possa avere determinato nella persona danneggiata.   Ai fini del risarcimento del danno all'immagine, poi, la Suprema Corte ha precisato che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Il danno non patrimoniale dunque va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. Civ. sez. III - 18/02/2020, n. 4005; Cass. civ. sez. I 06/03/2023,n.6589). 
Sul punto, inoltre, è necessario evidenziare che, nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile pur sempre a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art.  2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2023, n. ###).  ### la ### infatti, la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. 
Tutto ciò premesso, con riguardo ai fatti di causa, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia dato prova del concreto e grave pregiudizio sofferto a causa delle affermazioni offensive che gli sono state rivolte dalla convenuta e, per tale ragione assorbente, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere respinta. 
Nell'atto di citazione la difesa attorea ha allegato che “non v'è dubbio che il povero ed incolpevole ### ha subito un danno ingiusto a causa della condotta illecita della ### la quale è responsabile della violazione del consolidato principio del neminem ledere. Quest'ultima, infatti, offendendo intenzionalmente l'onore e la reputazione del ### nonché ledendo la sua immagine attraverso il proferimento di epiteti e frasi offensive, anche in presenza di altri soggetti, ha cagionato allo stesso un grave danno che, pertanto, merita di essere risarcito.” e che “La condotta tenuta dalla sig.ra ### infatti, ha cagionato nel ### gravi sofferenze psichiche derivanti dalla lesione dei diritti inviolabili all'onore e alla reputazione e, pertanto, un serio danno di natura morale. Preme, inoltre, sottolineare come il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dallo stato d'ansia e dai patemi d'animo conseguenti alle condotte della convenuta. Ed infatti, le frasi e le offese perpetrate dalla sig. ### sono state tali da infondere nel ### un fondato e continuo timore per la propria incolumità tanto da cagionargli un perdurante stato d'ansia. ### ha diritto, pertanto, a ricevere l'integrale ristoro dei danni morali e all'immagine patiti a causa della condotta perpetrata dalla sig.ra ###” La difesa attorea ha, poi, prospettato anche un danno all'immagine in quanto “le affermazioni ingiuriose proferite dalla sig.ra ### oltre ad essere destituite di qualsiasi fondamento, hanno fortemente arrecato un danno all'immagine del ### Quest'ultimo, stimato e noto uomo politico, ha visto il proprio buon nome infangato in sua presenza ed in presenza di altri spettatori. Sul luogo, infatti, al momento della vicenda erano presenti altri soggetti, tra i quali i sigg.ri ### presidente dell'### “### Race”, ### ed altri operai.” A supporto della prova del danno, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., la difesa attorea ha, poi, prodotto un articolo della testata giornalistica ### in quanto “ad essere stata danneggiata non è stata solo l'immagine e la reputazione personale del ### ma anche e soprattutto la sua reputazione professionale e politica.” e la relazione medica del 24.02.2021 della ### dott.ssa ### “redatta all'esito di numerose visite e accertamenti psichiatrici ai quali il ### è stato costretto a sottoporsi a causa del perdurante e grave stato d'ansia che lo affligge sin dall'8 settembre 2017 (giorni in cui è stato aggredito dalla convenuta) e che ha avuto gravi ripercussioni sulla propria salute psicofisica.” Ciò posto ritiene il Tribunale che il compendio probatorio in atti non consenta di ritenere provato un danno non patrimoniale risarcibile conseguente ai fatti di causa. 
Riguardo alla CTP psicologica prodotta dall'attore ritiene il Tribunale che si tratti di documento del tutto inidoneo a provare il danno morale come allegato dall'attore in quanto, nel presente giudizio, la difesa attorea ha esplicitamente affermato che l'attore ha subito in conseguenza dell'ingiuria “un serio danno di natura morale”, mentre nella relazione si fa generico riferimento all'opportunità di una terapia testa a “stabilizzare l'umore ed evitare ricadute” del ### È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che danno psicologico e danno morale sono due tipologie di danni ben distinte in quanto “il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.” (Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6443 del 03/03/2023). 
Inoltre, sul punto, si evidenzia che, nella relazione prodotta dall'attore, manca l'esplicito richiamo all'ingiuria per cui è causa ed emerge, piuttosto, che il disagio patito dal ### è connesso agli svariati procedimenti giudiziari che lo hanno visto coinvolto come querelante e come querelato sempre nei confronti della sig.ra ### con il corollario che manca la prova di qualsivoglia nesso causale fra i disagi psicologici che sarebbero stati accertati dal perito di parti e l'ingiuria per la quale si agisce nel presente giudizio. 
Peraltro, in linea di principio, è bene osservare che la perizia stragiudiziale costituisce una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto e a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute, pur avendo posto a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con quelle del ### perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (ex plurimis, Cass. 29 giugno 1977, n. 2812; Cass. 19 febbraio 1979, n. 1088; Cass. 19 maggio 1997, n. 4437; Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902; Cass. 29 luglio 2011, n. 16650; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 23 novembre 2022, n. ###). 
A parere del Tribunale anche l'articolo di giornale prodotto dall'attore è del tutto inidoneo a provare il danno all'immagine che avrebbe subito l'attore in quanto nell'articolo in atti manca il richiamo del nome dell'odierno attore né si fa più specifico riferimento ai fatti di causa. 
Invero, quanto al danno all'immagine lamentato dal ### in relazione alla carica istituzionale ricoperta, è bene ribadire che, come detto, secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente fornire prova circa la sussistenza di condotte potenzialmente idonee a ledere l'onore e la reputazione di un soggetto ma è necessario allegare e provare il danno effettivamente patito come conseguenza di tali condotte. 
Nel caso di specie, infatti, ritiene il Tribunale l'attore non abbia assolto all'onere della prova su di esso incombente non risultando né allegato né provato il danno all'immagine di cui chiede il ristoro. 
A parere del Tribunale non basta, invero, a ritenere integrato il danno all'immagine la circostanza che due soggetti, sig.ri ### e ### hanno assistito all'aggressione verbale subita dal ### dovendosi, di contro, ritenere - alla luce del compendio documentale in atti - che tale circostanza abbia inciso sulla vita sociale e politica dell'attore, come genericamente allegato dalla difesa attorea. E ciò tanto più se si considera che la frase ingiuriosa per cui è causa non conteneva alcun riferimento alle qualità professionali dell'attore. 
Parte attrice, infatti, si è limitata a chiedere il risarcimento del danno all'immagine senza, tuttavia, in alcun modo, specificare come la propria immagine sarebbe stata pregiudicata in conseguenza dei fatti di causa ed anzi ribadendo la propria qualità di “stimato uomo politico”. 
Non essendo configurabile un danno in re ipsa deve, dunque, essere respinta la domanda di risarcimento del danno all'immagine. 
Più in generale ritiene il Tribunale che l'attore non abbia provato di aver subito a causa dell'ingiuria subita una sofferenza interiore grave e che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità per la quale, come detto, secondo la ### pacifica, il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza. 
A parere del Tribunale manca la prova di un danno che non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. E ciò tanto più se si considera la lieve gravità della violazione (essendosi trattato di un solo brevissimo episodio) e nella sostanziale condizione di parità fra i due soggetti. 
Nel caso di specie per i principi sopra enunciati, l'attore, infatti avrebbe dovuto provare oltre all'evento, dato dalla sussistenza di una lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità o dalla sussistenza del reato, anche la ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno - conseguenza. In altre parole avrebbe dovuto provare non solo la lesione del diritto ma anche la gravità del danno stesso. 
Nel caso di specie l'onere probatorio come sopra probatorio non è stato assolto. 
Tanto premesso, escludendo, dunque, l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia provato il danno morale ed il danno all'immagine subito in conseguenza dei fatti di causa e, per tale ragione, la domanda proposta dall'attore deve essere respinta poiché infondata. 
In merito alle spese di lite ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per applicare l'art.  92 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 132/2014 ed interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018) che vincola la compensazione delle spese di lite, oltre alle ipotesi indicati nella norma, anche al ricorrere di “gravi ed eccezionali ragioni” che, nel caso di specie, consistono nel fatto che è stata accertata la sussistenza del comportamento ingiurioso, pur in assenza di un danno risarcibile, in quanto la domanda va rigettata per difetto di prova del danno, ma non del comportamento ingiusto, per cui i presupposti dell'azione sono risultati parzialmente provati.  p.q.m.  il Tribunale di ### definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta tutte le domande proposte dall'attore nei confronti di ### - compensa integralmente le spese di lite del giudizio; - visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 7 del 2016, condanna ### al pagamento della sanzione pecuniaria di € 100,00 da versarsi in favore della ### delle #### 15/04/2024 ### dott.ssa ### 

causa n. 3404/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rinaldi Francesca

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Giudice di Pace di Olbia, Sentenza n. 137/2024 del 24-05-2024

... di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.”, considerato oltremodo che nella sentenza del 6 maggio 2010, causa C-63/09, ### v. Clickair, la Corte ha dichiarato che i termini «préjudice» e «dommage», contemplati al capitolo III della convenzione di ### nella sua versione francese, debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale, sulla base di tali assunti deve essere quantificato nel modo che segue il risarcimento del danno sofferto da parte dei passeggeri, ove può considerarsi in re ipsa la sussistenza di tali pregiudizi: a) in riferimento all'attesa in aeroporto trascorsa senza informazione e assistenza da parte della ### (leggi tutto)...

N.RG 1767 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Olbia Sezione 01 - Il GIUDICE DI PACE di OLBIA Dott. Avv.Emilio Floris, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n°1767/2023 R.G. promossa da: ### nato a ### in data 21 dicembre 1975 e ### nata a ### (### il 16 luglio 1987 e del minore ### nato a ### il 29 agosto 2001, elettivamente domiciliat ###nello studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ### CONTRO ### in persona del suo legale p.t. con sede ###- Milano CONVENUTAContumace La causa è stata tenuta a decisione all'udienza del 21 maggio 2024 sulle seguenti ### Per la sola parte attrice: come in atto di citazione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (Artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. cpc, come novellati dalla L. n. 69/2009) La presente sentenza viene redatta in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. novellato dalla legge n. 69/2009, per come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie. 
Ciò posto, con atto di citazione, ritualmente notificato telematicamente alla convenuta, gli attori convenivano in giudizio a mezzo del proprio legale il vettore aereo ### in persona del suo legale p.t., invocando la compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE 261/2014 nonché il risarcimento per difetto di assistenza e informazione e di tutti gli esborsi e danni patrimoniali e non subiti.   Dagli atti versati in causa è emerso che la famiglia ### acquistava in data 25 aprile 2022 i biglietti per il volo di andata ### - ### di ### in partenza il 2 settembre 2022 alle ore 17.15 e il rientro con il volo aereo ### di ### per un importo complessivo di € 321,44. 
In data 1 settembre 2022, gli istanti venivano resi edotti tramite mail della cancellazione del volo di andata e ritorno e la possibilità per gli stessi di poter viaggiare nelle stesse date ma con orari diversi sui voli operati dalla compagnia ### la quale in data 02 settembre 2022 negava loro l'imbarco per overbooking. ### a seguito della cancellazione del volo ha omesso di fornire ai coniugi ### e al figlio minore un'adeguata assistenza in aeroporto, nonché informazioni sul loro diritto di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo, oltre al loro diritto di ricevere una compensazione pecuniaria; Orbene, sul piano normativo opera il ### C.E. 261/2004 ( applicabile in ciascuno degli ### membri della ### ), attuato in ### con il D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69 recante “### sanzionatorie per la violazione del #### n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato” nonché le norme del codice civile per quanto inerente l'inadempimento contrattuale. Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 che disciplina l'ipotesi astratta del ritardo del volo aereo e del correlato art. 7 che disciplina il diritto dell'utente alla compensazione pecuniaria, pacifica la circostanza che il volo aereo volo di andata ### - ### di ### in partenza il 2 settembre 2022 alle ore 17.15 e il rientro con il volo aereo ### di #### previsto per la data del 30 dicembre 2018 con partenza alle ore 20.55 abbia subito un notevole ritardo per essere stato cancellato( e pur il volo riprotetto il giorno successivo con la ### non ha imbarcato i passeggeri istanti per overbooking)), ne consegue ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 il diritto della parte istante a ottenere una compensazione pecuniaria pari a € 250,00 ### per essere la tratta aerea inferiore a 1500,00 km. Per il resto considerato che la Corte di ### con sentenza del 13.10.2011 C-83/10 prevede che “La nozione di «risarcimento supplementare», di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.”, considerato oltremodo che nella sentenza del 6 maggio 2010, causa C-63/09, ### v. Clickair, la Corte ha dichiarato che i termini «préjudice» e «dommage», contemplati al capitolo III della convenzione di ### nella sua versione francese, debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale, sulla base di tali assunti deve essere quantificato nel modo che segue il risarcimento del danno sofferto da parte dei passeggeri, ove può considerarsi in re ipsa la sussistenza di tali pregiudizi: a) in riferimento all'attesa in aeroporto trascorsa senza informazione e assistenza da parte della ### aerea, in violazione dell'art. 7, 9 e 14 del ### CE 261/2004 ,in tal caso, parte convenuta nulla ha provato in merito all'adempimento dei debiti avvisi al passeggero, in particolare quello di rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che disciplina i diritti dei passeggeri e la materia della compensazione pecuniaria e di assistenza(pasti e bevande …ecc.) e conseguentemente per la condotta omissiva realizzata, ben dovrà essere risarcita in via equitativa alla parte attrice, la somma pari a €150,00 (per cadauna delle parti).  b) In riferimento alla responsabilità contrattuale della parte convenuta a seguito della gravità del fatto e danno da ritardo, nei confronti dell'attrice ai sensi degli artt. 19 c. 1 regolamento CE n. 261/2004, le ripercussioni sullo stato psicofisico e sulla vita di relazione, in rapporto alla valutazione massima del danno da ritardo con conseguente obbligo risarcitorio da limitarsi alla somma di € 250,00###, prevista nel limite risarcitorio di 4.150,00 DSP pari a € 5.000,00 sulla base di quanto previsto della richiamata normativa. Alla luce di quanto sopra è sicuramente rimborsabile un danno ulteriore sotto forma del pregiudizio patrimoniale subito dall'attrice nell'aver dovuto sopportare costi supplementari per giungere a destinazione e quindi la somma di € 321,44 per costi di emissione di ulteriori biglietti aerei, oltre € 173,00 per aver perso la prenotazione dell'hotel ### per le notti del 2 e 3 settembre 2022 . 
In conclusione, valutato l'inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal vettore aereo, considerato che il medesimo non ha provato che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto - secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto D.Lgs. nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile” (Cassazione Civile 21343/2004), ne deriva , per tali motivi, la #### in persona del suo legale p.t., la quale peraltro neppure ha aderito all'invito per la negoziazione assistita), deve essere dichiarata responsabile dei fatti occorsi e condannata al pagamento della somma di €1950,00(€650 per cadauna delle parti) oltre €494,44( per quanto sopra indicato) oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando : Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna ### in persona del suo legale p.t. al pagamento, in favore dei sig.ri #### e del minore ### la somma totale di €2.444,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo. 
Condanna parte ### al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che liquida complessivamente nella somma paria € 1.265,00 oltre spese vive ,rimborso forfetario, ###se dovuta) e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il 23 maggio 2024 ### (Dr. ### ) Il Funzionario

causa n. 1767/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Floris Emilio

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1754/2024 del 02-04-2024

... nella prospettiva del risarcimento del danno personalmente patito da ### in conseguenza del sinistro mortale occorsole, la cui titolarità si trasferisce in capo ai suoi eredi a seguito dell'evento morte (danni iure hereditario), e del danno direttamente patito dai predetti eredi in conseguenza della perdita del rapporto parentale con la de cuius, suscettibili di autonoma valutazione e risarcimento per ciascuno di essi (danni iure proprio). Le poste di danno sopra descritte, pur potendosi concentrare in capo ai medesimi soggetti, rispondono a presupposti e valutazioni del tutto distinte e autonome, sicché esse devono esser fatte oggetto di trattazione separata. Quanto al danno biologico risarcibile iure hereditario, è noto che lo stesso si identifica con il c.d. “danno biologico (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1900/2012 promossa da: I.N.A.I.L. [###], rappresentato e difeso dagli avv.ti #### [###] e ### [###] ed elettivamente domiciliat ### ATTORE ### [###] nato a ### il ###, #### [###] nata a ### il ###, entrambi residenti in ### alla ### n. 1 e ### [###] nata a ### il ### e residente in ### alla via G. 
Bianco, 73/A, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori ### nata a ### il ### e ### nata a ### il ###, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla Via C. Capone n. 4 contro ### [###], nata a ### S. ### il ### il e residente in ### alla via G. ### n. 12, e ### [###] nato a ### sul #### il ### e residente in #### alla via G. ### n. 12, rappresentati e difesi dall'avv. #### [###] ed elettivamente domiciliati in ### sul ### alla ### n. 112 CONVENUTI ### S.P.A. [###], nella qualità di impresa designata ex art.  283 e ss. D.lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dagli avv. ### [###] e ### [###] ed elettivamente domiciliata in ### alla ### A. Amendola n. 10 CONVENUTA nonché ### [###] nata a ### il ### e ivi residente ###, ### [###] nato a ### il ### ed ivi residente ###, ### [###] nata a ### il ### ed ivi residente alla ### 2, e ### nato a ### il ### ed ivi residente ###/1, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla Via C. Capone n. 4 INTERVENUTI ### [###] nato a ### il ### e ivi residente ###e ### [###] nato a ### il ### e ivi residente ###, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### [###] ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 57 INTERVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la I.N.A.I.L. esponeva che in data ### la sig.ra ### dipendente di un esercizio gastronomico, percorreva la via dei ### in ### alla guida di un motociclo; giunta nei pressi delle ### entrava in collisione con l'autovettura ### condotta dal sig. ### e di proprietà della sig.ra ### che proveniva dalla direzione inversa, riportandone lesioni gravissime poi risultate mortali. Esponeva altresì che l'evento occorso alla sig.ra ### veniva riconosciuto come infortunio sul lavoro ai sensi del DPR 1124/65 e del D.L.vo 38/2000, con un onere complessivo a carico dell'### previdenziale pari ad € 278.777.62.   Rispetto a quest'ultima somma, agiva perciò l'I.N.A.I.L. in surroga ai sensi dell'art.  1916 c.c. e art. 142 D.lgs 209/2005 nei confronti del proprietario della ### sig.ra ### e delle ### S.p.A (quale impresa designata nella ### per il ### di ### delle ### della ###, al fine di conseguire il rimborso totale delle prestazioni erogate, oltre interessi e spese di lite.   Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig.ra ### eccependo l'intervenuta prescrizione del credito di parte avversa nonché l'infondatezza della domanda anche nel merito. Si costituiva altresì la compagnia ### S.p.A., la quale deduceva sotto molteplici profili l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di surroga dispiegata nei suoi confronti, nonché la sua infondatezza. Ambedue insistevano per il rigetto della domanda.   Con ordinanza del 5.12.2013 il Giudice disponeva, in ragione della sussistenza di un'ipotesi di connessione parzialmente soggettiva, la riunione del giudizio con quello avente R.G. n. 2413/2012: quest'ultimo veniva infatti intentato nei confronti di #### e la stessa ### (quale impresa designata) dai sig.ri #### e ### (quest'ultima anche come rappresentante dei minori ### e ###, nella loro qualità di familiari della defunta ### e ai fini del riconoscimento della spettanza del risarcimento sia per i danni direttamente patiti da quest'ultima che per i danni patiti invece dai predetti soggetti iure proprio.   Nel corso del giudizio si registrava poi l'intervento volontario dei sig.ri ###### e ### anch'essi parenti a vario titolo della danneggiata, nonché del sig. ### quale proprietario del motociclo condotto da quest'ultima.   All'udienza del 23.05.2023 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge. 
MOTIVAZIONE In considerazione dell'elevato numero di eccezioni preliminari sollevare dalle difese delle parti convenute costituite (ed in particolar modo, dalla difesa della convenuta ### s.p.a.), appare doveroso provvedere in questa sede ad affrontare le stesse seguendo un metodo determinato di trattazione, e cioè partendo dapprima dalle eccezioni riferibili ad ambedue le domande attoree riunite nel presente giudizio nonché a quelle successivamente avanzate dai terzi interventori volontari, e poi affrontando quelle eccezioni che risultano invece riferite alle singole domande e alle circostanze in esse dedotte.   Avendo quindi a mente il percorso argomentativo appena delineato, e traendo le mosse dalle eccezioni comuni a tutte le domande, viene in primo luogo in rilievo l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., sollevata dalla ### e diversamente declinata con riguardo, da un lato, alla domanda avanzata dall'I.N.A.I.L. e, dall'altro, alle altre domande risarcitorie proposte dai parenti della sig.ra ### In merito alla prima, deduceva infatti parte eccepente che la nullità fosse da ricondursi al richiamo, effettuato dall'### previdenziale nei propri scritti, contemporaneamente all'azione ex art. 1916 c.c. e a quella ex art. 142 D. lgs. n. 209/2005 (### delle assicurazioni private), la cui diversità di disciplina non consentirebbe la chiara individuazione della causa petendi e del petitum riferibili alla pretesa sostanziale avanzata in giudizio.   Per come formulata nei suddetti termini, l'eccezione appare infondata.   ### secondo cui l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 cod. ass. contemplerebbero due azioni distinte e differenti per petitum e causa petendi appare, infatti, del tutto destituita di fondamento in quanto non corrispondente all'assetto generale ed alla struttura del meccanismo di surroga dell'assicuratore, così come desumibile dalla lettura in combinato disposto delle due disposizioni citate.   Nello specifico, l'art. 1916 prevede al co. 1 che “### che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”, con la precisazione al successivo co. 4 che “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”; quanto, invece, all'art. 142 cod.  ass. (che ha abrogato il precedente art. 28 L. n. 990/1969), in esso è sancito al co. 1 che “### il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione”.   Com'è agevole desumere dalla lettura delle disposizioni citate, e come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, esse «regolano rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune: la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato danneggiato, la quale attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati» (ex multis Cass. civ. n. 24633/2020). Ragion per cui, contrariamente a quanto argomentato dalla ### le due norme non contemplano affatto due azioni distinte per quel che concerne il profilo di accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'azione di surroga e regresso, i quali invece di presentano unitari identificandosi da un lato con l'accertamento della responsabilità del sinistro a carico dal danneggiato e dall'altro con l'effettivo versamento dell'indennizzo da parte dell'ente previdenziale, bensì si distinguono unicamente sotto il profilo del legittimato passivo nei cui confronti la pretesa è rivolta, ossia il responsabile del danno nel caso dell'art. 1916 c.c. e l'impresa di assicurazione di quest'ultimo nel caso dell'art. 142 Cod. ass.   In merito, invece, alla medesima eccezione riferita però agli atti introduttivi delle altre domande avanzate in via principale dai parenti della danneggiata, non può non evidenziarsi come la stessa risulti formulata in modo eccessivamente vago e generico, senza cioè l'individuazione di alcuna concreta lacuna nell'esposizione dei fatti rilevanti di cui è causa ovvero di un effettivo pregiudizio arrecato alla parte convenuta, la quale, peraltro, nel costituirsi in giudizio ha potuto articolare le proprie controdeduzioni senza subire limitazioni di sorta ai propri diritti di difesa.   Altra eccezione da esaminare in via preliminare è quella di intervenuta prescrizione dei diritti restitutori e risarcitori a vario titolo azionati nel presente giudizio.   Come sostenuto dalle parti convenute nei rispettivi scritti, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione veicolare, sia esso di natura patrimoniale o non patrimoniale, è soggetto allo specifico termine di prescrizione individuato al comma 2 dall'art. 2947 c.c., stabilito in misura inferiore al termine quinquennale previsto per il risarcimento da fatto illecito e più precisamente in due anni.   Tale previsione incontra tuttavia una deroga nel successivo co. 3 della medesima disposizione, il quale testualmente prevede che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; la medesima disposizione continua poi statuendo che “### se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.   Orbene, quest'ultima previsione trova a pieno titolo ingresso nel caso di specie in considerazione del fatto che, come correttamente evidenziato dagli attori sin dall'introduzione dell'odierno giudizio, la vicenda in esame dava origine, prima che al presente giudizio civile, anche ad un procedimento penale incardinato nei confronti del ### per il reato di cui all'art. 589 co. 2 c.p., nell'ambito del quale si costituivano sia i sig.ri ### e ### (quali parti civili) sia la sig.ra ### e la ### (quali responsabili civili), e all'esito del quale, sulla base del complesso dei materiali istruttori prodotti in quella sede ###sentenza n. 35/2011 la piena responsabilità dell'imputato per l'evento mortale addebitatogli, responsabilità peraltro confermate anche nei successivi gradi di giudizio sino alla pronuncia definitiva della Corte di Cassazione del 9.3.2016.   Avuta presente questa circostanza, non può che evidenziarsi che, sia che si tenga in considerazione la prima parte dell'art. 2947 co. 3 c.c. sia che invece si consideri la seconda parte, in ciascuno dei casi il termine di prescrizione deve considerarsi non ancora spirato al momento della presentazione delle domande principali dell'I.N.A.I.L. e degli altri attori.   Ed infatti, secondo la normativa dell'omicidio stradale di cui all'art. 589 co. 2 c.p.  (vigente al momento della commissione del reato essendo stata abrogata solo con la riforma del 2016) la pena prevista per l'omicidio stradale colposo era quella della reclusione da due a sette anni, e perciò il termine base di prescrizione, pari a sette anni, non poteva intendersi decorso alla data dell'introduzione dei giudizi civili tuttora pendenti, ambedue introdotti con citazioni risalenti all'anno 2012 rispetto ad un fatto commesso nell'anno 2007. Laddove, invece, si desse rilievo all'emanazione di una sentenza irrevocabile di condanna per i fatti ascritti, rispetto alla quale troverebbero applicazione gli ordinari termini prescrizionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2947 c.c., comunque il termine biennale di cui al comma 2 non potrebbe ritenersi scaduto essendo stata pronunciata sentenza di primo grado di condanna in data ### (peraltro seguita da ulteriori pronunce per i gradi successivi intervenute a giudizi già incardinati).   A questo punto, il discorso va orientato verso le eccezioni preliminari che, come già anticipato, concernono le singole domande oggetto del presente giudizio.   Quanto alla domanda di surroga dell'I.N.A.I.L., non coglie nel segno l'eccezione, sollevata dalla ### di carenza di legittimazione passiva per vizio della vocatio in ius essendo stata ella citata in giudizio solo quale ### designata dalla ### per il ### garanzia delle vittime della strada (F.G.V.S.), e non anche in nome e per conto della ### S.p.A.   A tal proposito merita considerazione il più recentemente orientamento espresso dai giudici di legittimità in materia di rapporti che, ai fini dell'applicazione dei meccanismi risarcitori di cui all'art. 286 cod. ass., vengono ad instaurarsi tra il ### di ### (nella persona della ### S.p.A. quale ente gestore dello stesso) e le singole imprese designate competenti per territorio a far fronte alle richieste di risarcimento avanzate dai danneggiati: detto orientamento (che trova espressione, tra le altre, in Cass. civ.  274/2015 e Cass. civ. n. 16798/2008) si sostanzia infatti nell'affermazione di principio secondo cui «### designata di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 286 COD. ASS.) non è un rappresentante del ### di garanzia (che del resto non ha personalità giuridica), nè dell'ente che lo gestisce (### s.p.a.)», e ciò sulla base della considerazione che «### designata è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell'atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell'azione risarcitoria, sia dell'azione esecutiva».   Pertanto, come tra l'altro già accertato in sede ###assenza di una indicazione specifica la ### S.p.A. deve intendersi quale titolare dell'obbligo di provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. e a risarcire i relativi danni in via diretta, ossia in forza della sola designazione ex lege ai sensi dell'art. 19 lett. c) L.  n. 990/1969, designazione questa che sottintende ai via automatica la gestione dei sinistri anche per conto dell'ente gestore del ### di garanzia.   Con riguardo, invece, alle domande avanzate a vario titolo dagli eredi di ### merita considerazione l'eccezione della ### avente ad oggetto la dedotta improponibilità delle stesse per violazione degli artt. 145, 148 e 287 Cod. ass.   Come noto, l'art. 145 Cod. ass. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento dei danni da sinistro alla presentazione, all'impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, di un'istanza di risarcimento del danno a mezzo raccomandata a/r, la quale deve rispettare tutti i requisiti di forma e di contenuto previsti dal successivo art.  148 (utili ai fini della determinazione delle circostanze di verificazione del sinistro), la cui omissione deve essere intesa come indicativa di un vizio di contenuto tale da determinare la mancata integrazione della condizione dell'azione e la conseguente improponibilità della relativa domanda. A tal proposito appare dovuto ricordare che, con pronuncia n. 111/2012, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 Cod. ass. in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117 co. 1 Cost., sulla base della considerazione che «la normativa denunciata, che appare coerente alla ratio ed ai principi delle legge delega ed ai principi, da essa recepiti, della direttiva 2005/14/Ce sulla tutela del danneggiato, prevede prescrizioni formali al fine di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, è tenuto alla formulazione di proposta adeguata nel quantum».   A fronte dell'orientamento appena evidenziato, si impone tuttavia una ulteriore precisazione, conformemente alle statuizioni difensive articolate sotto questo punto di vista dagli attori ### e meritevoli di condivisione.   La deduzione dell'improponibilità della domanda risarcitoria preceduta da denuncia di sinistro incompleta rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 148 Cod. ass., infatti, non può andare esente dalla contemporanea valutazione anche del contegno tenuto dalla compagnia assicuratrice destinataria della denuncia medesima, trattandosi di soggetto che, per espressa previsione dell'art. 148 co. 5, gode della titolarità di poteri di indagine e di sollecito alla produzione di documenti il cui utilizzo è auspicato proprio nell'ipotesi di incompletezza delle informazioni fornite in sede stragiudiziale dal soggetto sinistrato (anche laddove tali elementi siano necessari per la formulazione della proposta di risarcimento), alla luce di un'interpretazione della normativa in esame con modalità conformi al principio generale di correttezza e buona fede che deve orientare la condotta di ambedue le parti del rapporto obbligatorio.   Si cita a tal proposito il costante orientamento di legittimità secondo cui «La richiesta risarcitoria prevista dall'art. 148 del ### delle ### private carente dei requisiti previsti dalla norma predetta non rende automaticamente improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato allorquando si tratti del difetto di requisiti che non impediscano alla impresa assicuratrice di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria (ovvero opporre motivato diniego alla stessa); anche nel caso in cui sussista carenza di requisiti che, al contrario, non consentano all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria (ovvero opporre motivato diniego alla stessa) tale carenza non rende improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato nel caso in cui l'impresa assicuratrice, di fronte a tale difetto, non abbia richiesto tempestivamente, nel rispetto del termine di giorni 30 previsto dal comma 5 dell'art. 148 predetto, la integrazione degli elementi ritenuti carenti, di guisa che la mancata tempestiva richiesta sana il difetto dei requisiti mancanti e non incide sulla proponibilità della domanda» (cfr. da ultimo Cass. civ. n. ###/2022). 
Ne consegue perciò che, se da un lato la valutazione atomistica delle denunce di sinistro inoltrate alla compagnia territorialmente competente indurrebbe a ritenere non rispettata la condizione di procedibilità contemplata in materia dal ### delle assicurazioni private, dall'altro la medesima condizione potrà comunque ritenersi integrata, e la domanda perciò procedibile, sulla base del contegno omissivo a sua volta tenuto dalla compagnia assicuratrice, la quale in spregio al generale dovere di buona fede oggettiva non abbia provveduto ad esercitare i poteri di cui essa è legalmente titolare al fine di sollecitare l'invio dell'ulteriore documentazione mancante e necessaria nella prospettiva della formulazione dell'offerta risarcitoria.   Per quanto riguarda, infine, l'ulteriore profilo di inammissibilità della domanda da ravvisarsi nella considerazione che gli attori #### e ### al momento della proposizione della domanda, omettevano di indicare nell'intestazione del proprio atto introduttivo la loro volontà di agire, oltre che in proprio, anche quali eredi di ### di tale eccezione il Giudice ritiene di dover rilevare la portata meramente formalistica e, perciò, la sua superabilità alla luce della struttura dell'atto attenzionato nella sua totalità, e dunque alla luce del complesso di statuizioni in esso contenute.   In questo senso, è acquisizione nota quella secondo cui la qualificazione giuridica della domanda costituisca un vero e proprio potere - dovere facente capo al giudice titolare della controversia, chiamato ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea. Con l'ulteriore specificazione, acquisita presso la giurisprudenza di legittimità, che a tanto deve pervenirsi «senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto» (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3041/2007 e n. 18653/2004). Ne consegue quindi che l'operazione di interpretazione della domanda deve fondarsi su dati oggettivi desumibili dall'interpretazione della stessa e delle singole parti che la compongono, mentre delle indicazioni fornite dalla stessa parte istante andrà tenuto conto solo fintanto che esse non contrastino con l'interpretazione fornita dai suddetti elementi (secondo il noto brocardo latino iura novit curia).   Facendo governo della giurisprudenza citata, e analizzando quindi l'atto introduttivo degli attori ### così come interpretabile nel suo complesso, appare pertanto evidente come la carenza del dato evidenziato dalla generali nell'intestazione dell'atto di citazione costituisce un dato isolato e, per questo, suscettibile di perdere di importanza laddove si consideri che, al momento della rassegnazione delle conclusioni e quindi della formulazione delle richieste da sottoporre all'attenzione del Giudice adito, si rinviene una espressa indicazione della richiesta di risarcimento «dei danni patrimoniale, biologico, morale, esistenziale patiti dagli esponenti sia jure hereditatis dagli eredi, sia jure proprio da tutti», indicazione questa reiterata anche nei successivi scritti difensivi senza alcuna soluzione di continuità. Senza contare che, successivamente al deposito della citazione, gli stessi attoi con note successive precisavano che «la domanda proposta dagli attori è da intendersi sia iure proprio sia iure ereditatis essendo tutti eredi della sig.ra ### deceduta in data ###».   Accertata quindi, sulla base di tutte le considerazioni di fatto e di diritto sopra articolate, il superamento di ciascuna delle eccezioni preliminari ostative ad una pronuncia nel merito della presente controversia, e procedendosi perciò a questo punto alla disamina di quest'ultimo, appare quantomeno doveroso trarre le mosse dalla ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio, trattandosi di accertamento di responsabilità ex art. 2043 c.c. per violazione del generico dovere di neminem laedere alla cui affermazione in positivo risultano subordinate tutte le domande risarcitorie avanzate in via principale in questa sede.   Si è già dato conto in premessa della ricostruzione dei fatti operata nei rispettivi atti introduttivi dagli attori, ciascuna delle quali risulta incentrata sulla descrizione della dinamica del sinistro stradale mortale che, in data19.1.2007, coinvolgeva la sig.ra ### dipendente di un esercizio gastronomico, cagionandone il decesso.   Chiare risultano, per il profilo che presenta maggiore interesse in questa sede, le statuizioni formulate dal Giudice penale autore della sentenza penale n. 35/2011in punto di attribuzione al sig. ### della responsabilità per i fatti suddetti, laddove riferisce che «è risultata accertata e dimostrata la sua condotta imprudente di guida, in violazione di specifiche norme comportamentali volte, appunto, a limitare i pericoli insiti nell'attività, quale certamente l'obbligo di mantenere il proprio senso di marcia, se non anche l'obbligo di controllare la velocità dell'autovettura, adeguandola al percorso stradale - l'imputato approcciava una curva con pendenza a sé favorevole - e l'obbligo di manutenere diligentemente il mezzo di trasporto, sì da assicurarne la sicurezza sulla strada».   Ribadito ancora una volta che la sentenza in commento, nonché le valutazioni e gli accertamenti in essa contenuti, hanno acquisito carattere di definitività a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del 9.3.2016 che rigettava il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato avverso le condanne in primo grado e in appello, è fuor di dubbio che nel caso di specie debba trovare applicazione, per quel che concerne le modalità di accertamento dei medesimi fatti in sede civile, quanto disposto dall'art. 651 c.p.p., il quale prevede che «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».   Va precisato che il richiamo all'accertamento già svolto in sede penale - rispetto al quale nessun elemento atto a giustificare una diversa valutazione dei fatti è stato prospettato o prodotto nel corso dell'istruttoria svolta in questa sede - deve ritenersi valido anche per la parte in cui in esso si dà atto dell'estraneità alla vicenda della convenuta ### proprietaria della ### condotta dal ### al momento del sinistro, essendosi dato atto nella sentenza citata del complesso di risultanze istruttorie sulla base delle quali veniva desunta l'integrazione della prova liberatoria della presunzione di colpa del proprietario stabilita dal comma 3 art. 2054 (si fa riferimento, in particolare, alla condizione di difficoltà nella gestione dei comportamenti del sig. ### e all'adozione di misure volte a sottrarre a quest'ultimo la disponibilità dell'autovettura).   Pertanto, in considerazione della compiutezza degli accertamenti già svolti in sede ###più contestabili, e considerato altresì che nel presente giudizio nessuna delle parti costituite ha fornito in prova elementi valutativi che, ricollegandosi alla dinamica dei fatti che conducevano al decesso della sig.ra ### ne consentissero una diversa valutazione sotto il profilo delle responsabilità dei soggetti coinvolti (ad esempio, a dimostrazione di una eventuale corresponsabilità della stessa danneggiata ovvero di una reale e concreta responsabilità a carico della proprietaria della ###, non potrà che trovare integrale trasposizione la declaratoria di imputabilità dell'evento mortale a carico del ### da cui discende, dal punto di vista civilistico, l'obbligo per quest'ultimo, nonché della ### quale impresa assicuratrice designata dal F.G.V.S., di sostenere gli oneri risarcitori che si andranno adesso a specificare, laddove anche questi ultimi risultino, dal canto loro, sufficientemente specificati tanto dal punto di vista dell'an quanto dal punto di vista del quantum debeatur.   In conseguenza di ciò, ferma restando la legittimazione passiva dei summenzionati soggetti, occorrerà a questo punto valutare il merito tanto della domanda di surroga formulata dall'I.N.A.I.L. per le somme versate a titolo di indennizzo in favore dei diretti congiunti della de cuius, tanto di quella strettamente risarcitoria che gli altri familiari della stessa avanzavano in relazione ai danni patiti in conseguenza dell'evento incidentale.   In merito alla prima domanda, rispetto ad essa pretesa la difesa della ### sollevava, nei propri scritti, rimostranze aventi ad oggetto l'omessa dimostrazione, da parte dell'ente, dei presupposti e delle condizioni di legge, necessari ai fini dell'accoglimento della domanda proposta, e ciò sulla base di aspetti quali la prova che il sinistro in esame costituisca ipotesi di infortunio sul lavoro ovvero la congruità dell'indennizzo versato, rilievi questi che, però, sufficiente a porre nel nulla la domanda di surroga rivolta nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile, sulla base dello stato attuale della giurisprudenza e delle conclusioni raggiunte in base ad essa, un così penetrante sindacato del Giudice adito sui presupposti assunti a fondamento della liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge, in assenza di elementi idonei a sostenere un giudizio in senso contrario o, quantomeno, una diversa valutazione dei presupposti medesimi.   Deve infatti trovare in questi casi applicazione il principio secondo cui, in tema di prova dell'indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. al lavoratore nel giudizio di regresso, poichè l'### svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (in questo senso Cass. civ. n. 21694/2011, n. 11681/2014 e n. 12898/2020). 
Quindi, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente corrispondente a quello indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede; credito che, nel caso di specie, ammonta, sulla base dei prospetti offerti in prova, a complessivi € 278.777,62 corrispondenti al valore capitale della rendita versata in favore di ### (marito della danneggiata) e ### (figlio della danneggiata), oltre al rimborso delle spese funerarie. 
A questo punto, occorre concludere analizzando le pretese risarcitorie degli attori #### e ### e degli intervenienti ###### e ### le quali rinvengono il proprio denominatore comune nella prospettiva del risarcimento del danno personalmente patito da ### in conseguenza del sinistro mortale occorsole, la cui titolarità si trasferisce in capo ai suoi eredi a seguito dell'evento morte (danni iure hereditario), e del danno direttamente patito dai predetti eredi in conseguenza della perdita del rapporto parentale con la de cuius, suscettibili di autonoma valutazione e risarcimento per ciascuno di essi (danni iure proprio). 
Le poste di danno sopra descritte, pur potendosi concentrare in capo ai medesimi soggetti, rispondono a presupposti e valutazioni del tutto distinte e autonome, sicché esse devono esser fatte oggetto di trattazione separata. 
Quanto al danno biologico risarcibile iure hereditario, è noto che lo stesso si identifica con il c.d. “danno biologico terminale” o “morale catastrofale”, da intendersi quale danno di natura biologica accusato dalla vittima a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica il quale postula però, a titolo di presupposto necessario, l'accertamento di una malattia o di un patimento a carico del soggetto poi deceduto registrato all'interno di un determinato arco temporale (denominato spatium vivendi) in presenza del quale soltanto potrà configurarsi un vero e proprio danno al bene salute la cui lesione necessita che il soggetto sia vivo e cosciente nonché capace di avvertire l'avvicinarsi della fine della vita. A questo proposito vedasi la relazione illustrativa dell'### di ### allegata alla edizione delle ### di ### sulla liquidazione del danno non patrimoniale terminale edizione 2018: «### dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo - non convenzionalmente individuabile - ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi)… in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale” (pag. 79). 
Elementi, questi, che tuttavia appaiono mancanti nel caso di specie, in ragione del fatto che, per come i fatti di causa venivano ricostruiti nel corso del giudizio, a seguito dell'impatto con la vettura condotta dal ### la sig.ra ### decedeva immediatamente, tant'è vero che come confermato dagli stessi attori nell'immediatezza dei fatti la stessa veniva trasportata in ospedale laddove veniva riscontrato l'intervenuto decesso per arresto cardiocircolatorio. Facendo applicazione della ricostruzione sopra offerta, perciò, la mancanza di uno specifico spatium temporis tra il verificarsi del danno e la perdita definitiva della vita vale ad escludere che in favore di ### possa configurarsi una lesione al bene salute oggettivamente apprezzabile e distinto dalla irreversibile e definitiva compromissione del bene vita, tale da poter giustificare la liquidazione in via autonoma di un danno da lesione del bene salute qualificabile come danno terminale. 
Trattando invece dei danni spettanti agli eredi iure proprio, gli stessi non possono che identificarsi con la categoria del danno c.d. "da perdita del rapporto parentale".   Con riferimento a quest'ultimo, è senz'altro da superare quell'orientamento che ritiene necessario, ai fini del riconoscimento della predetta voce di danno, la prova della convivenza del danneggiato con il defunto, originariamente concepita alla stregua di una conditio sine qua non per il riconoscimento della liquidazione del pregiudizio subito: in senso contrario va infatti rilevato che tale elemento «non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ovvero a presupposto di esistenza del diritto in parola», costituendo invece essa «elemento probatorio utile, ma unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur» (Cass. civ. n. 10335/2023). Cionondimeno, va da sé che permane a carico della parte che lamenti la lesione della propria sfera soggettiva l'onere di fornire prova rigorosa e specificamente atta a dimostrare il grado di intensità, se non la vera e propria esistenza, del legame affettivo esistente tra di essi e il parente defunto, elementi questi sulla base dei quali e possibile anche pervenire ad un aumento dell'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento a titolo di personalizzazione del danno.   Ebbene, nessuno dei soggetti istanti risulta aver fornito elementi utili in tal senso, essendosi gli stessi invece limitati unicamente a dimostrare l'esistenza del rapporto di parentela con la defunta sig.ra ### Pur tenendo ferma questa considerazione, tuttavia, questo Giudice ritiene di poter comunque, sulla base di un ragionamento di tipo presuntivo fondato sulla strettezza del legame di parentela nonché sull'età della danneggiata al momento del suo decesso (35 anni, età rispetto alla quale non appare peregrino sostenere la persistenza di rapporti significativi con i propri parenti più stretti), pervenire ad una liquidazione in via equitativa del danno in esame in favore dei genitori ### e ### della sorella ### nella misura di € 80.000,00 ciascuno, nonché in favore del marito ### e ### nella misura di € 30.000,00 ciascuno (in considerazione del pregresso versamento di € 50.000,00 a questi ultimi da parte del ### di ###.   La stessa domanda deve invece intendersi rigettata nei confronti degli altri istanti, così come deve intendersi meritevole di rigetto la domanda di risarcimento per i danni patrimoniali patiti dal sig. ### stante la totale mancanza di documentazione a sostegno della stessa.   Infine, rispetto alle somme sopra liquidate appare opportuno disporre condanna nei confronti tanto del diretto responsabile ### quanto della ### s.p.a., in solido tra loro.   Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e successive modifiche.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento della domanda principale avanzata dall'I.N.A.I.L. condanna il sig.  ### e la ### S.p.A. quale impresa designata ex art.  283 e ss. D.lgs. 209/2005, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 278.77,62, oltre interessi dalla messa in mora sino all'integrale soddisfo; 2) In accoglimento delle domande formulate dagli attori #### e ### condanna il sig. ### e la ### S.p.A. quale impresa designata ex art. 283 e ss. D.lgs. 209/2005, in solido tra loro, al pagamento in loro favore della somma di € 80.000,00 ciascuno oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale; 3) In accoglimento delle domande formulate dagli intervenienti ### e ### condanna il sig. ### e la ### S.p.A.  quale impresa designata ex art. 283 e ss. D.lgs. 209/2005, in solido tra loro, al pagamento in loro favore della somma di € 30.000,00 ciascuno oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale; 4) Rigetta tutte le altre domande perché infondate, per le ragioni di cui in motivazione; 5) ### il sig. ### e la ### S.p.A., in solido tra loro, a rifondere all'I.N.A.I.L. le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi 13.000,00 euro a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge 6) ### il sig. ### e la ### S.p.A., in solido tra loro, a rifondere direttamente all'avv. ### dichiaratosi antistatario.  le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi 7000,00 euro a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge 7) ### integralmente le spese di lite tra le altre parti in causa. 
Si comunichi.  ### 29 marzo 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1900/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Oliva Daniela

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