REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 79279 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente TRA ### nato a ### il ###, codice fiscale ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###, per procura in calce all'atto di citazione ATTORE
E ASSE R.M. SOCIETÀ ### E ### E C. IN LIQUIDAZIONE, con sede ###, codice fiscale ###, partita I.v.a. ###, in persona del liquidatore, Dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### , presso la quale è elettivamente domiciliat ###, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### E ### (nato a ### il ###, c.f. ###) e ### (nato a ### il ###, c.f. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso la quale sono elettivamente domiciliat ###, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ### Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 15.12.2023 mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. ### “[…] ### virtù delle precedenti considerazioni, si confermano in questa sede tutte le deduzioni e conclusioni che ivi vengono ribadite e trascritte, anche nel contesto di un quesito parcellizzato alla sola analisi della incapacità negoziale e non comprensivo della maggiore complessità dell'accaduto quanto alle induzioni operate sul malato.
Pertanto, voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare che l'atto di transazione stipulato in data 17 giugno 2016 relativamente al procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di ### recante il r.g. 81848/2014, nonché i contratti di acquisto stipulati in data 17 giugno 2016, dalla ### R.M. s.a.s. di ### in liquidazione, del diritto di usufrutto da parte del sig. ### e della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### con rogiti del notaio ### rispettivamente repertorio n. 5146 raccolta n. 3702 e repertorio n. 5148 raccolta 3703, relativi all'immobile sito in ### viale della ### 38, identificato catastalmente con foglio 873, particella 219 sub. 507, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481 oltre immobili a servizio dello stesso di minore consistenza, sostanziano tre negozi giuridici aventi la medesima causa e, pertanto, vanno trattati unitariamente, così come peraltro dichiarato dallo stesso liquidatore della ### R.M.: "un accordo contrattuale condiviso da presentare alla ###; 2) nel merito, dichiarare dunque la nullità e, dunque, l'inefficacia di tutti e tre i contratti, per violazione di norme p. e p. dal codice penale in via alternativa o cumulativa fra loro (quali, l'art. 643 c.p., l'art. 640 c.p., l'art. 629 c.p., ovvero di altre ipotesi di reato ravvisabili) e, conseguentemente, ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, per tutte le motivazioni sopra indicate; 3) in via subordinata, nel merito, annullare l'accordo contrattuale condiviso relativo a tutti e tre i contratti suddetti, ex art. 428 c.c., 1427, 1434, 1435, 1439 c.c., previo accertamento dell'incapacità naturale di ### in quanto in epoca precedente, coeva e successiva alla stipulazione del suddetto rogito egli versava in una situazione di incapacità di intendere e di volere che gli impediva di gestire efficacemente i propri interessi patrimoniali, legali e giudiziari e che, in particolare, fu indotto a stipulare il contratto pregiudizievole e sperequato di cui egli fu parte; 4) ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati ambedue i petita sub 2) e 3) come correlati funzionalmente tra di loro nelle precedenti prospettazioni, dichiarare la nullità dell'atto di vendita dell'usufrutto per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato un contratto simulato e funzionale all'acquisto della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### (eventualmente per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito), in assenza dell'alea connaturata a tale contratto, od, in subordine, l'annullamento dello stesso per simulazione relativa sempre ex art. 1414 c.c.; 5) sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati i precedenti petita, dichiarare la nullità del contratto simulato ex art. 1418 per illiceità della causa (art. 1343 c.c.), ovvero in quanto il contratto dissimulato ha rappresentato il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (art. 1344 c.c.), ovvero ex art. 1414, terzo comma, c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato una donazione dell'importo di € 900.000 in favore dei sigg.ri ### e ### (eventualmente anche per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito); 6) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposto l'obbligo di restituzione dell'intera proprietà all'originale intestatario, condannare le controparti alla restituzione del valore monetario del bene come desumibile dalla perizia di stima fatta elaborare dal liquidatore giudiziale o comunque non inferiore al valore desumibile dai mercuriali dell'### del ### dell'### delle ### tenendo conto dello stato effettivo dell'immobile e, dunque, almeno pari ad € 2.500.000 con rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei rogiti impugnati; 7) in ogni caso, ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della emananda sentenza su tutti gli immobili indicati e per ambedue i diritti reali, trasferiti nei separati atti qui impugnati e con restituzione della piena proprietà del bene alla originaria titolarità; 8) inoltre, nel ribadire l'eccezione di nullità della CTU resa dalla dr.ssa ### per violazione del contraddittorio, del diritto di difesa tecnica delle parti e per ripetute violazioni delle norme di rito che presiedono al rispetto dei summenzionati principi, si richiede che l'eventuale emananda decisione non utilizzi nulla della espletata ### 9) per l'effetto, si richiede di ordinare alla nominata CTU la restituzione degli acconti ricevuti e di riformare il provvedimento di liquidazione alla luce dell'inesistenza legale (oltre che tecnica) dell'elaborato peritale, disponendo l'assenza di ogni debenza a carico delle parti così pregiudicate da detta condotta; 10) si chiede di inoltrare gli atti della relativa consulenza al Presidente del Tribunale che è titolare dei poteri disciplinari sui consulenti tecnici ed alla ### della Repubblica, affinché si accerti la sussistenza di illeciti penali; 11) inoltre, posto che l'art. 157, comma 3, c.p.c. dispone che "La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente", si precisa quanto segue sulle conclusioni avversarie: - le parti convenute ### e ### alla pag. 1 delle osservazioni rese dal prof. Ferracuti, hanno affermato che la ‘CTU non ha ritenuto di dover effettuare alcun confronto con le parti, violando apertamente il contraddittorio e severamente ledendo i diritti alla ###; esse poi hanno ripreso detto asserto nelle note di trattazione scritta dell'avv. ### laddove si legge "Il procuratore dei convenuti di ### e ### deduce, quindi la nullità e, comunque, la inutilizzabilità della acquisita consulenza...' oltre che negli atti successivi. Tuttavia, avendo le controparti ### e ### causato esse stesse detta nullità, in quanto hanno trasmesso alla dr.ssa ### le proprie osservazioni tecniche, redatte dal proprio consulente prof. Ferracuti, celandole alle controparti e non depositate né menzionate dalla CTU e non segnalando la lesione del contraddittorio di cui erano state autrici e delle quali evidentemente intendevano giovarsi, detta richiesta di nullità avanzata dalle controparti deve essere senz'altro ritenuta inefficace e non opponibile in questo processo, ex art. 157, comma 3, c.p.c.; - l'altra convenuta ### R.M., nelle note di trattazione scritta, ha rilevato: ‘la nullità dell'elaborato peritale depositato dalla C.T.U. dott.ssa ### in data ### per i seguenti motivi: - violazione del contraddittorio,... Pertanto, si chiede che si dichiari nulla la perizia d'ufficio depositata in data ###', oltre che ribadire la richiesta negli atti successivi. Tuttavia, avendo le controparti ### e ### causato esse stesse detta nullità, in quanto hanno trasmesso alla dr.ssa ### le proprie osservazioni tecniche, redatte dal proprio consulente dr. ### celandole alle controparti e non depositate né menzionate dalla CTU e non segnalando la lesione del contraddittorio di cui erano state autrici e delle quali evidentemente intendevano giovarsi, detta richiesta di nullità avanzata dalle controparti deve essere senz'altro ritenuta inefficace e non opponibile in questo processo, ex art. 157, comma 3, c.p.c..
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori.” ### R.M. S.a.s.: “La Società convenuta insiste nella domanda di nullità dell'elaborato peritale depositato dalla C.T.U. dott.ssa ### in data ### per violazione del contraddittorio e per sconfinamento dai limiti del mandato, come già rilevato con le memorie conclusionali agli atti.
In ogni caso, la ### convenuta, riportandosi alle osservazioni precisate dal c.t.p. dott.### impugna e contesta la relazione tecnica d'ufficio, in quanto giunge a conclusioni che non possono essere condivise perché carenti di elementi medico-legali che possano confortarne l'assunto logico, e contesta e non accetta il contraddittorio su argomenti introdotti impropriamente dalla parte attrice in sede peritale.
La stessa consulente d'ufficio non rileva alcuna patologia neurologica, psichiatrica o psicologica a carico del sig. ### ed espone ipotesi vaghe ed esclusivamente psicologiche con argomentazioni generiche.
Pertanto, si chiede che si dichiari nulla la perizia d'ufficio depositata in data ### e, in via subordinata nelle denegata ipotesi in cui non sia accolta la predetta richiesta di invalidità, si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con incarico ad altro perito.
Laddove, invece, si ritenga che l'elaborazione della relazione tecnica d'ufficio sia stata effettuata in conformità alle norme di legge, si ritiene comunque che l'elaborato peritale sia contraddittorio e ciò è confermato proprio dall'integrazione disposta dal Giudice, in quanto i documenti sui quali la c.t.u. dott.ssa ### si è basata per la relativa elaborazione non indicano alcuna alterazione certificata delle funzioni cognitive di ### da fare concludere per un'incapacità di intendere e volere.
Precisazione delle conclusioni e richiesta di rinnovazione della c.t.u. e di decisione della causa ### restando quanto sopra richiesto, la società ### R.M. s.a.s in liquidazione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, chiede che la stessa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 2 c.p.c. nonché alle deduzioni ed eccezioni sollevate nei propri atti difensivi e nelle verbalizzazioni d'udienza, evidenziando l'inammissibilità della citazione per mancanza dell'interesse ad agire di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. in quanto esorbita dai poteri di chiamato all'eredità dell'attore e per violazione del principio di contraddittorio per invalida notifica impersonale agli eredi di ###” ### contenute nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata il ###: “Piaccia all'###mo Tribunale Ordinario di #### reiectis, per i motivi suesposti: - In via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare le domande formulate nei confronti della ### R.M. società in accomandita semplice di ### e C. perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata; - respingere la domanda subordinata riconvenzionale trasversale avanzata dai convenuti ### e ### con la comparsa di costituzione e risposta datata 25.05.2018, in quanto inammissibile. - Con condanna a carico dell'attore alla rifusione integrale di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e ### per il presente procedimento.” ### e ### “Alla udienza del 15 dicembre 2023, l'avv. ### procuratore di ### e ### impugna e contesta la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio del CTU dott.ssa ### atteso che tale integrazione si è esaurita nel deposito delle consulenze di parte attrice, prive di valore probatorio e riconducibili a mere difese delle parti già oggetto di contestazione, oltre che nel deposito della cartella clinica del ### n. ### di cui si è già avuto modo di ampiamente discutere e che è stata ampiamente tematizzata, analizzata e valutata e dalla quale non emergono assolutamente elementi clinici tali da lasciare anche lontanamente supporre che il de cuius versasse in condizioni di seppure minima incapacità di intendere e volere.
Tale integrazione, quindi, nulla aggiunge dal punto di vista scientifico e argomentativo alla già contestata ### le cui conclusioni restano - anche a seguito della integrazione - palesemente arbitrarie e incondivisibili, essendo le stesse sorrette da argomentazioni generiche e prive di riferibilità al caso specifico, da assunti posti in forma perplessa e da rilievi assolutamente inconsistenti dal punto di vista scientifico, come anche dedotto nelle note critiche del #### alle quali si rinvia.
Il procuratore dei convenuti di ### e ### conferma, quindi, la deduzione di nullità e, comunque, di inutilizzabilità della acquisita consulenza, essendo per l'effetto priva di valore l'integrazione effettuata.
Premesso che - ad avviso della difesa dei convenuti - vi sono in atti già sufficienti ed univoci elementi documentali per il rigetto della domanda, si chiede, in linea del tutto subordinata e per mera completezza difensiva, per l'ipotesi non creduta in cui si ritenesse non documentale l'infondatezza della domanda, che sia disposta la rinnovazione della consulenza stessa, con incarico a qualificato collegio peritale.
Il procuratore dei convenuti di ### e ### quindi, precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione e precisamente: a) rigettare la domanda proposta da ### nei confronti di ### e ### per i motivi dai predetti esposti nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale; b) condannare ### al risarcimento del danno ex art. 96, 2° e 3° comma, c.p.c., nella misura che potrà essere determinata dal Tribunale in via equitativa e che in via meramente indicativa si fissa in una somma non inferiore a € 56.000,00 per ogni anno dalla data di trascrizione della domanda fino a quella della cancellazione della domanda stessa, oltre interessi e rivalutazione; c) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale operata da ### dando le relative disposizioni al ### dei ### d) in linea subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui il contratto di compravendita della nuda proprietà venisse dichiarato nullo o annullato, condannare la ### R.M. s.a.s. di ### in ### alla restituzione in favore di ### e ### dell'importo di € 900.000,00, quale corrispettivo dagli stessi pagato per l'acquisto della nuda proprietà, di € 61.200,00 corrisposti dagli acquirenti per spese notarili e imposte, oltre ad € 3.178,00 pagate per la straordinaria manutenzione dell'appartamento, con riserva di richiedere in separato giudizio il rimborso delle spese ulteriori effettuate successivamente alla costituzione in giudizio degli odierni convenuti; e) in via istruttoria, per l'ipotesi non creduta in cui si ritenesse non documentale l'infondatezza della domanda, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con incarico a qualificato collegio peritale. f) condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Si chiede la concessione dei termini per conclusionali e repliche.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il ### nei confronti di #### e ### R.M. S.a.s. in liquidazione e inoltrato il ### per la notificazione tramite il servizio postale agli “eredi del sig. ### collettivamente ed impersonalmente domiciliat ###”, ### instaurava la causa civile iscritta al 79279/2017 R.G. e proponeva al Tribunale di ### la domanda: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare che l'atto di transazione stipulato in data 17 giugno 2016 relativamente al procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di ### recante il r.g. 81848/2014, nonché i contratti di acquisto stipulati in data 17 giugno 2016, dalla ### R.M. s.a.s. di ### in liquidazione, del diritto di usufrutto da parte del sig. ### e della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### con rogiti del notaio ### rispettivamente repertorio n. 5146 raccolta n. 3702 e repertorio 5148 raccolta n. 3703, relativi all'immobile sito in ### viale della ### 38, identificato catastalmente con foglio 873, particella 219 sub. 507, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481 oltre immobili a servizio dello stesso di minore consistenza, sostanziano tre negozi giuridici aventi la medesima causa e, pertanto, vanno trattati unitariamente, così come peraltro dichiarato dallo stesso liquidatore della ### R.M.: ‘un accordo contrattuale condiviso da presentare alla ###; 2) nel merito, dichiarare dunque la nullità e, dunque, l'inefficacia di tutti e tre i contratti, per violazione di norme p. e p. dal codice penale in via alternativa o cumulativa fra loro (quali, l'art. 643 c.p., l'art. 640 c.p., l'art. 629 c.p., ovvero di altre ipotesi di reato ravvisabili) e, conseguentemente, ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, per tutte le motivazioni sopra indicate; 3) in via subordinata, nel merito, annullare l'accordo contrattuale condiviso relativo a tutti e tre i contratti suddetti, ex art. 428 c.c., 1427, 1434, 1435, 1439 c.c., previo accertamento dell'incapacità naturale di ### anche a mezzo di c.t.u. medica e psicologica, in quanto in epoca precedente, coeva e successiva alla stipulazione del suddetto rogito egli versava in una situazione di incapacità di intendere e di volere che gli impediva di gestire efficacemente i propri interessi patrimoniali, legali e giudiziari e che, in particolare, fu indotto a stipulare il contratto pregiudizievole e sperequato di cui egli fu parte; 4) ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati ambedue i petita sub 2) e 3) come correlati funzionalmente tra di loro nelle precedenti prospettazioni, dichiarare la nullità dell'atto di vendita dell'usufrutto per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato un contratto simulato e funzionale all'acquisto della nuda proprietà da parte dei sigg.ri ### e ### (eventualmente per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito), in assenza dell'alea connaturata a tale contratto, od, in subordine, l'annullamento dello stesso per simulazione relativa sempre ex art. 1414 c.c.; 5) sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano rigettati i precedenti petita, dichiarare la nullità del contratto simulato ex art. 1418 per illiceità della causa (art. 1343 c.c.), ovvero in quanto il contratto dissimulato ha rappresentato il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (art. 1344 c.c.), ovvero ex art. 1414, terzo comma, c.c., in quanto l'acquisto dell'usufrutto da parte del sig. ### ha rappresentato una donazione dell'importo di € 900.000 in favore dei sigg.ri ### e ### (eventualmente anche per interposta persona, secondo quanto stabilirà il Tribunale adito); 6) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposto l'obbligo di restituzione dell'intera proprietà all'originale intestatario, condannare le controparti alla restituzione del valore monetario del bene come desumibile dalla perizia di stima fatta elaborare dal liquidatore giudiziale o comunque non inferiore al valore desumibile dai mercuriali dell'### del ### dell'### delle ### tenendo conto dello stato effettivo dell'immobile e, dunque, almeno pari ad €2.500.000 con rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei rogiti impugnati; 7) in ogni caso, ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della emananda sentenza su tutti gli immobili indicati e per ambedue i diritti reali, trasferiti nei separati atti qui impugnati e con restituzione della piena proprietà del bene alla originaria titolarità.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori.” Con l'atto di citazione, di cui, per brevità, si richiama il contenuto per quanto qui non riportato, ### esponeva che ### R.M. S.a.s., in liquidazione dal 2015, era partecipata da sé e da tre familiari per la quota del venticinque per cento ciascuno, essendo egli socio accomandatario, e i germani ### e ### soci accomandanti, come il genitore ### che ### R.M. S.a.s. era stata proprietaria dell'edificio sito in #### della ### n.38, in cui aveva sede e che era stato sempre abitato dalla famiglia ### e poi solo dall'esponente; che, dal 2011 al 2015, si erano susseguiti procedimenti giudiziali instaurati da ### R.M. S.a.s. nei confronti di ### volti a estrometterlo da tale bene immobile a cui teneva molto, avendovi abitato da decenni con la famiglia (documenti n. da 36 a 44), gli era stato intimato il rilascio ed egli, ormai anziano e malato, era stato indotto ad acquistarne da tale società il diritto di usufrutto al prezzo di € 900.000, pari al cinquanta per cento del valore di stima del medesimo bene e la compravendita era stata perfezionata con il contratto rogato il ### dal notaio Dott. ### (repertorio n. 5146, raccolta n. 3702 - documento n. 45); che, immediatamente dopo la stipulazione di questo contratto, il medesimo notaio aveva rogato il contratto con cui ### e ### avevano acquistato, al prezzo di € 900.000, da ### R.M. S.a.s. in liquidazione in comproprietà, rispettivamente per le quote indivise del 25% e 75%, il diritto di nuda proprietà di tale bene immobile con pertinenze, gravato dal diritto di usufrutto appena venduto a ### (repertorio n.5148, raccolta n. 3703 - documento n. 46); che contestualmente era stato perfezionato l'“### di transazione” con scrittura privata del 17.6.2016 (documento n. 38), con cui era stata definita la controversia di cui alla causa civile iscritta al n. 81848-2014 R.G., promossa presso il Tribunale di ### da ### R.M. S.a.s. in liquidazione nei confronti di ### per conseguirne la sua condanna al rilascio del suindicato bene immobile e al pagamento di € 105.685,00 a titolo d'indennità per l'occupazione sine titulo riferita al periodo dal 1.1.2013 al 30.11.2014. ### deduceva la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di nullità assoluta e d'inefficacia dei due contratti di compravendita e della transazione, deducendone il collegamento causale, e affermava che ### aveva acquistato il diritto di usufrutto avendo subito circonvenzione e violenza morale e che i contratti erano stati frutto di “squilibrio delle prestazioni e dell'approfittamento dello stato di bisogno del contraente in condizione di incapacità naturale” ed erano nulli per “illiceità della causa”; deduceva che ### e ### avevano indotto il padre a stipulare tali contratti sull'erroneo presupposto che fossero l'unica soluzione per scongiurare sanzioni fiscali ad ### R.M. S.a.s. e per evitare di pagarle un ingente importo a titolo di canoni di locazione arretrati, mentre il bene bene immobile aveva costituito, per molto tempo, l'abitazione della famiglia ### che lo aveva utilizzato senza corrispettivo (documento n. 28: sentenza resa il ### a definizione della causa civile iscritta al n. 62624/2012 presso il Tribunale di ### Sezione Sesta Civile). ### esponeva che ### aveva versato la somma di € 320.000 ad ### R.M. S.a.s. in liquidazione, quale parte del prezzo del diritto di usufrutto contestualmente alla stipulazione del contratto anzidetto e aveva pattuito la compensazione della restante parte del prezzo, pari a € 580.000, con importi che avrebbe ricevuto all'esito delle operazioni di liquidazione della società e di riparto del ricavato e negava la convenienza dell'acquisto, poiché egli avrebbe potuto usufruire senza corrispettivo del bene immobile, la cui occupazione non era stata ritenuta illecita dalle pronunce giudiziali rese tra le parti. ### eccepiva che il liquidatore di ### R.M. S.a.s. non aveva osservato la disposizione dell'art. 2280 c.c., né la transazione era stata garantita, e ciò dimostrava l'interesse della società a stipulare la compravendita con ### per consentire a ### e ### di acquistare il diritto di nuda proprietà del bene immobile a un prezzo notevolmente inferiore al suo valore di € 3.000.000, trattandosi di un appartamento con pertinenze facente parte di un edificio prestigioso, progettato da noti architetti e arredato con finiture rare (documenti n. 48 - “### delle #### dati delle quotazioni immobiliari - risultato” e n. 50 - fotografie raffiguranti il bene immobile). ### esponeva che ### era deceduto nel maggio 2017 e, in seguito, tale bene immobile era stato proposto in vendita al prezzo di € 1.800.000,00 (documento n. 47: annuncio pubblicato il ### nel sito ###it); deduceva la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 643, 640 e 629 c.p. e invocava la declaratoria di nullità del contratto, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c.; assumeva, in subordine, l'annullabilità del contratto e la sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1427, 1434, 1435 e 1439 c.c., anche in quanto la prospettazione dello sfratto dall'unità abitativa era stata resa probabile con l'instaurazione del procedimento giudiziario, che aveva intimorito ### di ottantasei anni di età e incapace d'intendere e di volere, il quale aveva affermato più volte la proprie inidoneità a gestire interessi patrimoniali, ma era stato indotto ad acquistare il diritto di usufrutto. ### aggiungeva che il genitore era stato intimorito dalle numerose vicende giudiziarie promosse nei suoi confronti, mentre, in precedenza, aveva più volte affermato di essere titolare del diritto ad abitare in tale appartamento (documenti n. 27, 28, 32 punti n. 1 2 4 34) e aveva subito il condizionamento della sua volontà quando le sue condizioni psicofisiche si erano aggravate, avendo contratto una patologia denominata broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. del 20.12.2017, la prima udienza era differita al 18.6.2018. ### e ### si costituivano in data ### e contestavano la fondatezza della domanda avversaria, chiedendo al Tribunale di ### “a) rigettare la domanda proposta da ### nei confronti di ### e ### per i motivi esposti nel presente atto; b) condannare ### al risarcimento del danno ex art. 96, 2° e 3° comma, c.p.c., nella misura che potrà essere determinata dal Tribunale in via equitativa e che in via meramente indicativa si fissa in una somma non inferiore a € 56.000,00 per ogni anno dalla data di trascrizione della domanda fino a quella della cancellazione della domanda stessa, oltre interessi e rivalutazione; c) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale operata da ### dando le relative disposizioni al ### dei ### d) in linea subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui il contratto di compravendita della nuda proprietà venisse dichiarato nullo o annullato, condannare la ### R.M. s.a.s. di ### in ### alla restituzione in favore di ### e di ### dell'importo di € 900.000,00, quale corrispettivo dagli stessi pagato per l'acquisto della nuda proprietà, di € 61.200,00 corrisposti dagli acquirenti per spese notarili e imposte, oltre ad € 3.178,00 pagate per la straordinaria manutenzione dell'appartamento, con riserva di richiedere in separato giudizio il rimborso delle spese ulteriori effettuate successivamente alla costituzione in giudizio degli odierni convenuti; e) condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali.” Per brevità, si richiama la comparsa di costituzione e risposta per quanto qui non riportato e con cui i convenuti contestavano la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte.
In particolare, ### e ### esponevano di aver svolto trattative per l'acquisto della nuda proprietà di tale bene immobile unicamente con il liquidatore di ### R.m.
S.a.s., ### e di aver incontrato due volte ### nel corso di visite dell'appartamento, ricevendo dal lui informazioni circa la gestione condominiale e la manutenzione del bene immobile, e sostenevano che, mostratosi cordiale e collaborativo, era apparso in grado di curare i propri interessi.
I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione dell'attore, poiché privo dei poteri di rappresentanza di ### R.M. S.a.s.; eccepivano la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, ### e dei coeredi dell'attore, evidenziando di non essere stati indicati quali autori dell'illecito; contestavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1439 c.c., assumendo che i contraenti non avevano causato danni reciproci, e negavano di aver conseguito alcun “ingiusto profitto patrimoniale” e sostenevano che il prezzo di € 900.000 pattuito per l'acquisto del diritto di nuda proprietà del bene immobile era adeguato al valore, considerato lo stato manutentivo del bene “(le parti interne presentavano le stesse finiture e gli stessi impianti dell'epoca della costruzione, mentre i balconi e i frontalini avevano evidenti segni di infiltrazioni e ammaloramenti)”; sia perché l'appartamento, per la sua notevole superficie, aveva un taglio assai penalizzato nel mercato immobiliare; sia per la posizione dell'immobile, a ridosso della trafficata ### e con vista su un distributore di benzina; sia, infine, perché in quella congiuntura del mercato immobiliare l'acquisto della nuda proprietà era particolarmente rischioso dal punto di vista economico, in quanto era difficile - allora come all'attualità - fare previsioni in ordine al valore e alla tassazione degli immobili nel medio-lungo periodo.” I convenuti assumevano che un soggetto che effettua l'acquisto “della nuda proprietà con usufrutto costituito a favore di soggetto all'epoca ottantaseienne non può formulare alcuna previsione ragionevole sul momento del consolidamento della proprietà se non per il breve/lungo periodo.” In caso d'accoglimento della domanda di cui all'atto di citazione, ### e ### chiedevano la condanna di ### R.M. S.a.s. in liquidazione a restituire loro il corrispettivo della compravendita, pari a € 900.000, e a rimborsare l'importo di € 61.200 impiegato per spese notarili e imposte e l'esborso di € 3.178 sostenuto per lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento. ### R.M. S.a.s. di ### in liquidazione si costituiva in giudizio il ###, contestava la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva: “Piaccia all'###mo Tribunale Ordinario di ### contrariis reiectis, per i motivi suesposti: In via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare le domande formulate nei confronti della ### R.M. società in accomandita semplice di ### e C. perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata; Con condanna a carico dell'attore alla rifusione integrale di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e ### per il presente procedimento.” Per brevità, si richiama la comparsa di costituzione e risposta per quanto qui non riportato.
In particolare, la società convenuta evidenziava che le sentenze rese a definizione delle cause civili promosse nei confronti di ### avevano accertato che egli non era titolare di un diritto di locazione dell'appartamento (documenti n. 10 e 11: sentenze rese dall'intestato Tribunale, Sezione Sesta Civile, a definizione delle cause iscritte ai numeri 86998-2013 R.G. e 62624-2012 R.G.) e aggiungeva che il procedimento per il suo rilascio, iscritto al n. 81848/2014 R.G., si era concluso, con cessazione della materia del contendere, mediante il contratto di transazione stipulato il ### dall'esponente e ### (documento n. 13), cui, in pari data, avevano fatto seguito la vendita del diritto di usufrutto a ### e del diritto di nuda proprietà a ### e ### (documenti n. 14 e 15); sosteneva che ### era stato capace d'intendere e di volere, poiché aveva acquistato l'usufrutto con l'assistenza del difensore di fiducia, Avv. ### eccepiva l'inammissibilità per genericità della domanda di accertamento del collegamento causale dei contratti di compravendita e della transazione, e il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda proposta a norma dell'art. 1418 c.c., nonché la carenza di legittimazione dell'attore circa le domande proposte ai paragrafi n. 6 e 7 delle conclusioni nell'atto di citazione.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, VI comma, c.p.c. e prodotta documentazione, con ordinanza resa il ### era disposta l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio “medicolegale sulla base degli atti al fine di accertare e verificare la capacità di intendere e volere di ### al momento del compimento degli atti oggetto del presente giudizio”, con la nomina dell'ausiliario d'ufficio nella persona del Dott. ### il quale rinunciava all'incarico con dichiarazione del 25.6.2019 e, con provvedimento reso il ###, il Dott. ### era nominato consulente tecnico d'ufficio.
La causa era assegnata a questo Giudice dal 7.9.2020.
Il ###, ### proponeva ricorso ex art. 92 d.a.c.p.c. e il Dott.G.### rinunciava all'incarico, con dichiarazione del 4.12.2019.
Con ordinanza resa in data ###, confermata l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario d'ufficio era nominato nella persona del #### cui era conferito l'incarico peritale in data ###; egli comunicava di non poter svolgere l'incarico con il testo depositato il ### e, con provvedimento del 19.2.2021, era nominata consulente tecnico d'ufficio la Dott. Pascale Stringer, la quale rinunciava all'incarico peritale il ###.
La consulenza tecnica d'ufficio relativa al precitato quesito era svolta dalla Dott. ### nominata con ordinanza del 30.4.2021, la quale, conseguite proroghe dei termini concessi per l'espletamento dell'incarico, il ### depositava la relazione tecnica d'ufficio e la causa, passata in decisione il ###, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni, era rimessa sul ruolo con ordinanza del 1.9.2023, per l'acquisizione di chiarimento sollecitati dall'attore, all'esito dei quali, la causa passava di nuovo in decisione all'udienza del 18.12.2023, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi ottanta giorni.
Si rileva che ### ha proposto la domanda giudiziale per cui è causa quale erede del genitore ### (nato a ### il ### e deceduto a ### il ###), con l'atto di citazione, che il ### è stato inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale, oltre che nei confronti dei convenuti costituiti in giudizio, anche “agli eredi del sig. ### collettivamente ed impersonalmente domiciliat ###- c.a.p. ###, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. ###- spedita dall'### postale di ### EUR”.
La presente causa civile è stata instaurata con la notificazione dell'atto di citazione, cui non è applicabile l'art. 303 c.p.c., rubricato ### del processo, che riguarda una causa in corso, di cui sia stata dichiarata l'interruzione per morte o perdita della capacità di una parte (artt. 299 ss. c.p.c.) e non sussiste la fattispecie di cui al comma 2° di questo articolo, che prevede: “In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.” La notificazione in parola, che non è rivolta ad alcuna specifica persona, è inesistente per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse e non è possibile la rinnovazione, poiché questo istituto (artt. 164, comma 2°, c.p.c., 291 c.p.c.) non è applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 9432 del 21.9.1998 e n. 6622 del 26.6.1999; Cass., Sez. 2 civ., sentenza 3979 del 18.4.1998).
Circa la domanda di nullità proposta in via principale con l'atto di citazione dall'attore, quale erede del genitore ### parte dei suindicati contratti di compravendita e transazione, va considerato che egli è subentrato nella sua situazione soggettiva, intesa a conseguire la pronuncia di nullità di tali contratti e trova applicazione l'art. 1421 c.c., rubricato ### all'azione di nullità, che prevede: “### diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.” Al riguardo, è stato enunciato il principio secondo cui: “La locuzione ‘chiunque vi ha interesse' che l'art. 1421 cod. civ. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione essendo ‘in re ipsa' il loro interesse all'accertamento della nullità.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza 7017 del 27.7.1994, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 487538-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9010 del 27.8.1999) e, circa la legittimazione dell'attore, va richiamato il principio secondo cui: “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ‘ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il ‘de cuius', al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione.” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 6745 del 19.3.2018, ivi, Rv. 647819-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 22223 del 20.10.2014).
Non si è reso necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dei coeredi di ### in considerazione del principio, enunciato da tempo, secondo cui: “Non sussiste un litisconsorzio necessario, di carattere sostanziale, tra tutti gli eredi di un contraente, nel giudizio promosso da uno di essi per ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto (nella specie vitalizio) stipulato dal de cuius.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 3280 del 29.10.1974, ivi, Rv. ###-01).
Non è stato necessario citare in giudizio ### il quale non ha stipulato alcun contratto in proprio, avendo rappresentato ### R.M. S.a.s. nella sua qualità di liquidatore.
Nel merito, si rileva che con il contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5146, raccolta n. 3702 - documento n. 45 di parte attrice), “### nato a ### il ###, residente in #### della ### 38”, poi deceduto a ### il ###, ha acquistato da ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, rappresentata dal liquidatore giudiziario ### che gli ha venduto: “[…] il diritto di usufrutto vitalizio sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di ### nel complesso immobiliare con accesso da ### della ### n. 38 ### e n. 40 ###, e precisamente: - appartamento svolgentesi ai piani secondo, terzo e quarto, distinto con la sigla ‘A/B', composto da 17,5 (diciassette virgola cinque) vani catastali, comprendenti anche la cantina appresso descritta. Confinante con distacco su ### della ### distacco su ### vano scale, distacco sul civico n. 36, salvo altri. - cantina al piano terra, distinta con letta ‘A', confinante con spazio di parcheggio cantina B, area di accesso, salvo altri; - posto auto al piano terra, distinto con il numero 2 ###, confinante con rampa di accesso, spazio comune, cantina sub. 18, salvo altri; - lastrico solare al piano quarto, confinante con lastrico solare di copertura del corpo di fabbrica adiacente, distacco su ### distacco su Via della ### salvo altri.
Dette porzioni immobiliari risultano censite al ### dei ### del Comune di ### in ditta esattamente intestata ai foglio 873, particella 219: - sub. 507, ### della ### n. 38, p. 2-3-4-T, z.c. 5, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481, rendita ### 6.010,27 (l'appartamento e la cantina); - sub. 505, ### della ### n. 40, p.T, interno 2, z.c.5, categoria C/6, classe 6, mq. 38, rendita ### 233,54 (il posto auto); - sub. 502, ### della ### n. 38, piano 4, lastrico solare, senza rendita (lastrico solare).” ###. 3 del contratto reca il testo: “Il prezzo della presente vendita è convenuto ed accettato come mi dichiarano le parti in complessivi ### 900.000 ### di cui ### 895.600 ### per l'appartamento, la cantina ed il posto auto, ed ### 4.400 ### per il lastrico solare.
La parte venditrice rinunzia a qualsiasi diritto di ipoteca legale.
Le parti venditrice ed acquirente, da me previamente richiamate sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del DPR N. 445/2000, mi dichiarano […]: - che il corrispettivo della compravendita è così regolato: - ### 320.000 ### sono qui versati mediante sette assegni circolari non trasferibili intestati alla società venditrice emessi da MP.S. i primi quattro di ### 50.000 ### ciascuno in data 15 giugno 2016 nn. 6076916888, 6076916889, 6076916890 e 6076948651, i restanti tre assegni emessi in data 16 giugno 2016, di cui i primi due due ### 50.000 ### ciascuno n. 6076948652 e 6076948653 ed il terzo di ### 20.000 ### 6076948654; - ### 580.000 ### a saldo saranno trattenuti dalla società venditrice dalla somma netta spettante alla parte acquirente a seguito della liquidazione della sua quota societaria essendo l'acquirente titolare di una quota sociale pari al 25% (venticinque per cento) della società venditrice.
La parte venditrice ne rilascia corrispondente quietanza a saldo.” Con il contratto rogato lo stesso giorno 17.6.2017 dal medesimo notaio Avv. ### (repertorio n. 5148, raccolta n. 3703), di seguito rispetto a quello appena citato, ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, rappresentata dal liquidatore giudiziario ### ha venduto a ### e a ### i quali hanno acquistato il diritto di nuda proprietà del suindicato bene immobile pro indiviso, rispettivamente nella misura del 75 per cento e del 25 per cento, con il gravante diritto di usufrutto vitalizio appena venduto a ### e all'art. 3 di questo contratto si legge: “Il prezzo della presente vendita è convenuto ed accettato come mi dichiaramo le parti in complessivo ### 900.000 ### di cui ### 882.400 ### per l'appartamento, la cantina ed il posto auto, ed ### 17.600 ### per il lastrico solare.
La parte venditrice rinunzia a qualsiasi diritto di ipoteca legale.
Le parti venditrice ed acquirente da me previamente richiamate sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, mi dichiarano sotto la loro personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge n. 248/2006, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati: - che il corrispettivo della compravendita è qui versato mediante cinque assegni circolari non trasferibili emessi in data odierna, i primi tre relativi a ### emessi dal ### di cui i primi due di ### 250.000 ### nn. 9020010121-05 e 9020010124-08 ed il terzo di ### 175.000 ### n. 9020010123-07, il quarto assegno di ### 127.000 ### emesso da ### n. 7400936782-05 ed il quinto di ### 98.000 ### emesso da ### n. ###-01, relativi a ### La parte venditrice ne rilascia corrispondente quietanza a saldo.” (documento n. 46 di parte attrice).
Circa vicenda conclusa con l'atto transattivo, che costituisce oggetto della domanda di nullità, al pari dei precitati contratti di compravendita ai quali è collegato, va considerato che il Tribunale di ### Sezione Sesta Civile, ha reso la sentenza n. 14367/2014 in data ###, a definizione della causa civile iscritta al n. 86998/2013 R.G., promossa da ### R.M. di ### e C. in liquidazione nei confronti di ### e ### con la domanda intesa a conseguirne la condanna al pagamento di € 668.080,50 a titolo di canoni di locazione del bene immobile sito in #### della ### n. 38 per il periodo dal 1005 al 2013 e di € 134.281,75 per rimborso di spese di gestione dal 2000 al 2012, salvo l'anno 2011.
Con questa sentenza, il Tribunale ha accertato che non è “mai sorta alcuna obbligazione di pagamento di canoni locativi, la relativa pretesa creditoria va disattesa” e ha rilevato che “Il convenuto è stato lasciato dal 1995 del tutto indisturbato nella detenzione dell'immobile, da lui abitato senza contestazioni di sorta” ed è stato considerato sussistente “il pregresso atteggiamento di ultradecennale tolleranza [del]la società attrice [che] avrebbe dovuto provare che a causa della detenzione sine titulo da parte del convenuto ### essa ha concretamente patito un danno effettivo, corrispondente al ‘valore locativo' del bene, del cui mancato realizzo essa ora pretende di essere risarcita, chiedendo la condanna al pagamento di una ‘indennità di occupazione'”.
Con la medesima pronuncia, la domanda proposta da ### R.M. S.a.s. in liquidazione nei confronti di ### è stata accolta limitatamente al rimborso delle “spese di gestione” pari a € 7.000,00, oltre interessi legali e un quinto delle spese processuali, compensate per la restante parte (documento n. 27 di parte attrice).
Il Tribunale di ### Sezione Sesta Civile, ha reso, inoltre, la sentenza in data ### a definizione della causa civile iscritta al n. 62624/2012 R.G., promossa ### nei confronti di ### R.M. di ### e C., con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12270/2012, con cui gli era stato intimato di pagare a questa società la somma di € 75.729,48, a titolo di canoni di locazione del suindicato bene immobile per il periodo da gennaio 2008 a dicembre 2011.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha dichiarato inammissibile la domanda proposta il ### dalla società opposta, condannata a rifondere a ### le spese processuali; con questa sentenza, è stato accertato che le parti non hanno stipulato un contratto di locazione “né per iscritto, né verbalmente”, è stata negata la sussistenza di alcun titolo contrattuale comportante l'obbligazione di pagamento azionata dalla società opposta (documento n. 28 di parte attrice).
Orbene, pur essendo state pronunciate le due sentenze appena indicate, in base alle quali è sostanzialmente emersa la sussistenza di un rapporto qualificabile a norma dell'art. 1803 c.c., essendosi protratto per decenni tra ### R.M. S.a.s., proprietaria e comodante, e ### comodatario, un rapporto di comodato gratuito avente a oggetto il bene immobile in #### della ### n. 38.
Tuttavia, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la prima ha promosso presso il Tribunale di ### la causa civile iscritta al n. 81848/2014 R.G., proponendo la domanda di condanna di ### al rilascio di tale bene immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo per il periodo dal 1.1.2013 al 30.11.2014, assumendo, ancora una volta, l'inesistenza di alcun titolo legittimante la detenzione dell'unità immobiliare e ha fatto valere il diritto al pagamento di un'indennità per l'occupazione. (documento n. 31 di parte attrice).
A seguito della costituzione di ### questa causa è stata definita con lo “### di transazione” stipulato con scrittura privata datata 17.6.2016, contestualmente all'acquisto del diritto di usufrutto del bene immobile sito in #### della ### n. 38, come risulta evidenziato nella premessa contenuta nell'atto, con cui ### si è obbligato a pagare ad ### R.M.
Sa.s. in liquidazione “la somma di complessivi € 20.000,00, a saldo e stralcio di ogni domanda e pretesa formulata da ### R.M. sas in ### nel giudizio pendente davanti al Tribunale di ### 81848/2014.”, nonché la somma di € 19.096,02 “per rimborso di spese di gestione e oneri condominiali fino alla data odierna, compresa nella somma la somma di € 3.832,37 per rimborso utenza gas” e ha pagato la somma di € 3.000,00 a titolo di spese processuali (documento n. 38 di parte attrice).
Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ### ha svolto l'incarico e ha formulato conclusioni che appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, anche con riferimento alle controdeduzioni svolte alle osservazioni dei consulenti di parte (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). ### d'ufficio, esaminata la documentazione in atti e ascoltate le parti, ha svolto l'accertamento peritale e ha così concluso: “### lunga disquisizione per concludere, senza carattere di certezza essendo il sig. V. ### deceduto e non più sottoponibile ad un esame peritale, che al compimento degli atti oggetto del presente giudizio ### aveva la capacità di intendere e di volere viziata, non comprendendo appieno la natura e - soprattutto - gli effetti, in relazione alla regolamentazione degli interessi e all'incidenza sul proprio patrimonio, dell'atto per cui è causa.” (relazione tecnica d'ufficio depositata il ###). ### ha proposto con l'atto di citazione e confermato con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c. la domanda formulata in via principale fondata sul disposto di cui agli artt. 643 c.p. e 1418 c.c. e volta a conseguire l'accertamento del collegamento causale dei suindicati tre contratti e la nullità, con conseguente inefficacia degli stessi.
Anzitutto, va esaminata questa domanda, premettendosi che i presupposti delle due azioni ex art. 1418 c.c. e 428 c.c. sono differenti e va considerato il principio secondo cui: “In tema di invalidità negoziali, il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 10329 del 19.5.2016, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 639668-01; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1427 del 27.1.2004; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 12126 del 23.5.2006; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2860 del 7.2.2008). ###. 643 c.p. prevede che "### per procurare a sé od ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.” Mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ovvero uno stato patologico psichico, che non consente né di comprendere sul piano intellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell'atto che si compie, né d'impegnare liberamente la volontà personale nel regolamento d'interessi contenuto nell'atto predetto, ai fini dell'art. 643 c.p. è sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica, derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali, che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (Cass. n. 10329/2016 citata).
Dal punto di vista civilistico, le conseguenze, nel caso in esame, sono quelle previste dall'art.1418 c.c., che dispone la nullità di tutti i contratti contrari a norme imperative e aventi causa illecita e “La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art.643 cod. pen. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1427 del 27.1.2004, ivi, Rv. 569723-01).
E' stato confermato: “1.2 - In ogni caso, occorre rilevare che l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p. hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, ### 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016). 1.3 - Parimenti, occorre rilevare che il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (### 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008). Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 cod. pen. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (### 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004). 1.4 - E' chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (### 3, Sentenza n. 13972 del 30/06/2005).
A conferma di tale impostazione, a seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ., per effetto della modifica introdotta con legge n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi. ### parte, qualora il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto tramite la stipulazione di atti di compravendita, si concluda con l'assoluzione del prevenuto per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. (rapporti di parentela), l'azione per il risarcimento del danno derivante da detto illecito, che la parte offesa, dopo aver proposto in sede ###sede ###trova ostacolo nella suddetta sentenza penale (### 3, Sentenza n. 532 del 27/01/1986).
Peraltro, come già accennato, lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod. pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere di cui all'art. 428 cod. civ., ma semmai un minus (### 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994).” (Cass., Sezione 2 civ., sentenza n. 7081 del 2017, C.E.D. Corte di Cassazione).
Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessaria la prova che il soggetto, al momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo fatale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate, al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, la formazione di una volontà cosciente e la Corte di Cassazione ha chiarito: “E' opportuno precisare che, in tema di incapacità naturale, questa Corte insegna che ‘Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. ### di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto' (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28.3.2002, ivi, Rv. 553363-01; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 8.6.2011; Cass. Sez. 2 civ., sentenza n. 13659 del 30.5.2017). ### dell'incapacità di intendere e volere, quindi, non postula il totale azzeramento della capacità cognitive del soggetto, ma sussiste anche quando vi sia un perturbamento delle stesse, tale da impedire la completa comprensione, e dunque la consapevolezza, del contenuto e degli effetti degli atti negoziali che vengono compiuti.
Quanto al tempo dell'accertamento della incapacità, la regola secondo la quale l'incapacità di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui l'atto è stato compiuto non preclude un'indagine sulle condizioni del soggetto anteriori e successive al compimento dell'atto.
Alle risultanze che ne derivano è da attribuire un rilievo indiziario, la cui forza è destinata a variare in relazione alla natura e ai caratteri specifici dell'incapacità in questione (Cass. Sez. 1, Sentenza 1206 del 20.2.1984, ivi, Rv. 433355) ed è stato chiarito che: “Per l'annullamento dei contratti, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., a differenza che per i negozi unilaterali (primo comma, art. cit.), non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato, o possa derivare, all'incapace, non costituendo questo in sè un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella sfera intellettiva o volitiva. (Conf 6105/84, mass n 437747; (### 112/82, mass n 417795).” (Cass. 1, Sentenza n. 7914 del 6.8.1990, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 468607-01; conf. Cass. civ. 7784/1991, n. 5402/1998, n. 7403/2003, n. 19659/2004) Si è così statuito che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, iuris tantum, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 9.8.2011, ivi, Rv. 618900; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411). Più in generale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, al momento in cui questo è stato posto in essere, occorre indagare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto impugnato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 23/03/1979, Rv. ###).” (Cass., 2 civ., ordinanza n. 6598 del 2002, C.E.D. Corte di Cassazione).
Ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile è tenuto, e al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Cass. n. 13972/2005) e va considerato che: “Ad integrare la condotta costitutiva del delitto di circonvenzione di incapace è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Perciò non occorre che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo abbia rafforzato, approfittando delle suddette condizioni, nell'incapace una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria.” (Cass., Sez. 6 pen., sentenza n. 266 del 29.10.1996, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 20661-01; conf. Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 44869 del 8.10.2004; Cass., Sez. 1 pen., sentenza 16575 del 31.3.2005; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 6078 del 9.1.2009; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 29641 del 20.7.2020); è stato chiarito che: “In tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento. (Fattispecie in cui la vittima, affetta da disturbo della personalità, era stata indotta a vendere un immobile per un corrispettivo notevolmente inferiore al valore di mercato e da versarsi in gran parte dopo oltre cinque anni, nella falsa convinzione che la cessione riguardasse solo la metà del bene e che la stessa avrebbe continuato ad occuparlo a titolo di locazione senza addebito di oneri condominiali, per il cui mancato pagamento aveva successivamente subito dagli imputati una intimazione di sfratto).” (Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 51192 del 13.11.2019, ivi, Rv. 278368-01; conf. Cass. Pen. 44869 del 2004, n. 16575 del 2005, n. 6078 del 2009); inoltre, è stato affermato che: “In tema di circonvenzione di incapace, la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici ben potendo la stessa essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi precisi concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato.” (Cass., Sez. 6 pen., sentenza n. 266 del 29.10.1996, ivi, Rv. 206692-01; conf. Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 51192 del 13.11.2019; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 44869 del 8.10.2004; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 48302 del 15.10.2004; Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 6078 del 9.1.2009) e inoltre: “In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dall'agente ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle minorate capacità psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata.” (Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. 29641 del 20.7.2020, ivi, Rv. 279856-01).
Passando all'esame dei contratti stipulati dalle parti, si rileva che, con il contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5.146, raccolta n. 3.702 - documento n. 45 di parte attrice) ### R.M. S.a.s. in liquidazione ha venduto a ### (nato a ### il ### e deceduto a ### il ###), il quale ha acquistato, il diritto di usufrutto vitalizio del bene immobile sito in #### della ### n. 38 e 40, rispettivamente, ingressi pedonale e carrabile, così descritto nel contratto: “[…] appartamento svolgentesi ai piani secondo, terzo e quarto, distinto con la sigla A/B, composto da 17,5 (diciassette virgola cinque) vani catastali, comprendenti anche la cantina appresso descritta confinante con distacco su ### della ### distacco su ### vano scale, distacco sul civico n. 36, salvo altri; - cantina al piano terra, distinta con la lettera ‘A', confinante con spazio di parcheggio, cantina ‘B', area di accesso, salvo altri; - posto auto al piano terra, distinto con il numero 2 ###, confinante con rampa di accesso, spazio comune, cantina sub. 18, salvo altri; - lastrico solare al piano quarto, confinante con lastrico solare di copertura del corpo di fabbrica adiacente, distacco su ### distacco su Via della ### salvo altri.
Dette porzioni immobiliari risultano censite al ### del Comune di ### in ditta esattamente intestata, al foglio 873, particella 219; - Sub. 507, ### della ### n. 38, p. 2-3-4-T, z.c. 5, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481, rendita ### 6.010,27 (l'appartamento e la cantina); - sub. 505, ### della ### n. 40, p. T, interno 2, z.c. 5, categoria C/6, classe 6, m.q. 38, rendita ### 233,54 (il posto auto); - sub. 502, ### della ### n. 38, piano 4, lastrico solare, senza rendita (il lastrico solare).” All'art. 3 di questo contratto, è stato pattuito il prezzo del diritto di usufrutto venduto a ### in € 900.000, di cui € 895.600 per appartamento, cantina e posto auto ed € 4.400 per il lastrico solare e il residuo importo per l'appartamento, ed è stato dato atto del contestuale versamento di € 320.000 mediante sette assegni circolari non trasferibili intestati alla società venditrice e dettagliatamente ivi descritti ed è stato aggiunto: “### 580.000 ### a saldo saranno trattenuti dalla ### venditrice dalla somma netta spettante alla parte acquirente a seguito della liquidazione della sua quota societaria essendo l'acquirente titolare di una quota sociale pari al 25% (venticinque per cento) della ### venditrice.
La parte venditrice ne rilascia corrispondente quietanza di saldo.” Con il contratto rogato lo stesso giorno 17.6.2016 dal medesimo notaio Avv. ### (repertorio n. 5.148, raccolta n. 3.703 - documento n. 46 di parte attrice) ### R.M. S.a.s. in liquidazione ha venduto a ### e a ### i quali hanno acquistato, rispettivamente, una quota in comproprietà pari a 25/100 e altra quota in comproprietà pari a 75/100, del diritto di nuda proprietà del suindicato bene immobile, “gravato dal diritto di usufrutto vitalizio in favore del signor ### nato a ### il 19 giugno 1929” al prezzo di euro 900.000, di cui € 882.400 per appartamento, cantina e posto auto ed € 17.600 per il lastrico solare.
All'art. 3 di questo contratto, è stato pattuito il prezzo del diritto di nuda proprietà acquistato da ### e a ### in € 900.000, e si è dato atto: “che il corrispettivo della compravendita è qui versato mediante cinque assegni circolari non trasferibili emessi in data odierna, i primi tre relativi a ### emessi dal ### di cui i primi due di ### 250.000 ### nn. 9020010121-05 e 9020010124-08 ed il terzo di ### 175.000 ### n. 9020010123-07, il quarto assegno di ### 127.000 ### emesso da ### n. 7400936782-05 ed il quinto di ### 98.000 ### emesso da ### n. ###-01, relativi a ###” A questi contratti accede la transazione stipulata lo stesso giorno, di cui all'espositiva che precede. ### gli elementi di valutazione contenuti nella ### dati delle quotazioni immobiliari dell'### delle ### riferiti ai beni immobili a destinazione residenziale abitativa civili, con il normale stato conservativo, nella zona di ### che indicato il valore di mercato a metro quadrato in € 5.600 per le abitazioni signorili e di € 2.600 per i posti auto coperti (documento n. 48 di parte attrice), la valutazione di stima di tale bene immobile era pari a € 2.792,400, per l'appartamento, la cantina e il posto auto (481 mq x 5.600 + 38 mq x 2.600).
Viceversa il bene immobile è stato venduto da ### R.M. S.a.s. per il complessivo importo di € 1.800.000, in relazione al quale il valore del diritto di usufrutto a favore di ### dell'età di 87 anni era pari a € 270.000 mentre il diritto di proprietà era pari al complessivo importo di € 1.530.000, calcolo effettuato considerando il criterio previsto dalla tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
Va considerato principalmente che ### non era obbligato a rilasciare il bene immobile in ### della ### n. 38, né a pagare un corrispettivo per la sua detenzione, poiché da decenni va abitava a titolo di comodato gratuito, di cui non era stata chiesta o disposta la risoluzione in sede ###questa situazione, tra i suindicati tre contratti stipulati dalle parti il ### va considerata la sussistenza del collegamento causale per il nesso d'interdipendenza tra essi, essendo stati concluso per conseguire il rilascio del bene immobile mediante la transazione, onerosa anche pecuniariamente per ### il quale è stato indotto ad acquistare il diritto di usufrutto dello stesso bene, che deteneva da decenni a titolo di comodato gratuito, al prezzo di € 900.000 sproporzionato per eccesso, avuto riguardo all'età di ottantasei anni dell'acquirente, rispetto al pari prezzo irrisorio del diritto di nuda proprietà contestualmente acquistato da ### e ### Al riguardo, si osserva che “Le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dare vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, che, pur conservando la individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, possono tuttavia risultare collegati fra loro, funzionalmente e con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e la esecuzione. A siffatti contratti, strettamente interdipendenti, e applicabile la disposizione dell'art 1419 cod. civ. secondo cui la nullità parziale di un contratto (o la nullità di singole clausole) importa la nullità dello intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. (### 2174/68, mass n ###).” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1007 del 12.2.1980, ivi, Rv. 404453-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 3155 del 25.3.1998).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “### di un collegamento funzionale tra più negozi, pur non eliminando l'individualità giuridica dei singoli negozi collegati, che restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, ne impone una considerazione unitaria anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti, atteso che nel collegamento negoziale essenziale è l'unitarietà dell'interesse globalmente perseguito e non anche che i soggetti siano gli stessi in ciascuno dei negozi attraverso i quali l'operazione complessiva si articola. Pertanto, in presenza di una serie di contratti tra loro funzionalmente coordinati, l'esistenza di violazioni dell'art. 38 della legge 7 marzo 1938 n. 141 (cosidetta legge bancaria) deve essere verificata avuto riguardo all'interesse unitario perseguito dalle parti attraverso l'insieme dei contratti stipulati, ivi compresi quelli dai quali derivino obbligazioni di carattere strumentale di cui una banca si sia fatta carico (nella specie, finanziamenti ad una delle parti) per la realizzazione dell'intesa complessiva raggiunta con un proprio amministratore.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 12733 del 12.12.1995, ivi, Rv. 495037-01).
Nella specie, va accolta la domanda proposta in via principale dall'attore e dev'essere dichiarata la nullità dei tre contratti suindicati, costituiti da due compravendita e un atto di transazione, che sono stati conclusi mediante l'esercizio della circonvenzione d'incapace in danno di ### il quale è stato indotto a rilasciare il bene immobile in cui aveva abitato con la famiglia per decenni e che deteneva in base a un rapporto contrattuale di comodato gratuito, rimasto esente da alcuna pronuncia di risoluzione giudiziale, ed è stato spinto ad acquistare il diritto di usufrutto all'età di ottantasei anni, un anno prima di morire, al prezzo sproporzionato per eccesso di € 900.000.
Occorre considerare che “Il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.” (Cass., Sez. 2 pen., sentenza n. ### del 26.5.2015, ivi, Rv. 264591; cfr. Cass., Sez. 2 pen., Sentenze n. 5791/2016, n. 19834/2019, n. 21464/2019, n.20677/2022).
Per conseguenza, va dichiarata la nullità ex art. 1418 c.c. dei due contratti di compravendita e dell'atto transattivo e va disposta a carico di ### R.M. S.a.s. in liquidazione la restituzione della complessiva somma di € 900.000 corrisposta a titolo di prezzo e risultante dalla precitata parte del contratto de quo a favore di ### e ### la cui domanda subordinata cd. trasversale, rivolta alla società convenuta, è ammissibile, essendo stata proposta il ###, venti giorni prima dell'udienza del 18.6.2018, fissata con decreto reso il ### a norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c.; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 9441 del 23.3.2022, ivi, Rv. 664567-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 6846 del 16.3.2017; Cass., 3 civ., sentenza n. 12558 del 12.11.1999).
Non va disposto il pagamento all'attore della somma di € 320.000 versata da ### alla venditrice ### R.M. S.a.s. in liquidazione, a titolo di parziale corrispettivo del diritto di usufrutto del bene immobile de quo, come risulta dal contratto stipulato da loro, poiché tale restituzione è subordinata alla proposizione della domanda, che non è stata formulata dall'attore con l'atto di citazione, né con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., non contenente l'indicazione di specifiche conclusioni, e non è compresa nelle conclusioni trascritte in epigrafe e precisate in vista dell'udienza del 18.12.2023, in cui la causa è passata in decisione.
Circa la necessità della domanda di restituzione della prestazione effettuata in base a un contratto nullo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio: “### luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.” (Cass., Sez. Un. sentenza n. 14828 del 4.9.2012, ivi, Rv. 623290-01) e ha precisato: “### la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.” (Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 6664 del 16.3.2018, ivi, Rv. 648251-02). ### recuperatorio del diritto di proprietà a favore della venditrice ### R.M. S.a.s. in liquidazione è determinato dalla dichiarazione di nullità dei contratti di compravendita e la trascrizione della domanda giudiziale, prevista dall'art. 2652, n. 6, c.c., non sostituibile con alcun equipollente salvaguarda l'effetto della sentenza dichiarativa della nullità nei confronti dei terzi e, al pari dell'annotazione della sentenza stessa, prevista dall'art. 2655 c.c., è a cura di parte.
Nulla è dovuto ai convenuti acquirenti a titolo di restituzione delle spese notarili e dei costi di manutenzione straordinaria del bene immobile, i cui esborsi non sono stati documentati, essendo in atti unicamente la fattura n. 398/2016 emessa dal notaio Avv. ### (documento n. 4 di ### e ###, che non ne attesta il pagamento.
Negli esposti motivi rimangono assorbite le domande subordinate proposte dall'attore, le altre domande proposte dai convenuti, nonché tutte le altre questioni e istanze, comprese quelle istruttorie, per il cui accoglimento non sono ravvisabili i presupposti.
Essendo stata accertata la commissione del reato di circonvenzione d'incapace in danno di ### si dispone, a cura della ### la trasmissione alla ### della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ### di copia della presente sentenza, dei due contratti di compravendita immobiliare e dell'atto di transazione oggetto della declaratoria di nullità e della relazione tecnica d'ufficio con gli allegati.
In mancanza della relativa nota, le spese processuali seguono la soccombenza di tutti i convenuti nei confronti dell'attore e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il ###, e le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il ###, sono poste a carico solidale dei convenuti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a norma degli artt. 1418 c.c. e 643 c.p., dichiara la nullità e l'inefficacia dei tre contratti indicati di seguito: 1) contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5146, raccolta 3702), con cui ### (nato a ### il ### e deceduto a ### il ###) ha acquistato da ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione il diritto di usufrutto vitalizio sul bene immobile sito in #### della ### n. 38 e n. 40, rispettivamente, ingresso pedonale e carrabile, costituito dall'appartamento posto ai piani secondo, terzo e quarto, distinto con la sigla ‘A/B', composto da 17,5 (diciassette virgola cinque) vani catastali, comprendenti anche la cantina al piano terra, distinta con letta ‘A', con posto auto al piano terra, distinto con il numero 2 ### e lastrico solare al piano quarto, bene immobile censito al ### di ### al foglio 873, particella 219: - subalterno 507, ### della ### n. 38, p. 2-3-4-T, z.c. 5, categoria A/2, classe 6, vani 17,5, m.q. 481, rendita ### 6.010,27 (l'appartamento e la cantina); - subalterno 505, ### della ### n. 40, p.T, interno 2, z.c.5, categoria C/6, classe 6, mq. 38, rendita ### 233,54 (il posto auto); - subalterno 502, ### della ### n. 38, piano 4, lastrico solare, senza rendita (lastrico solare). 2) contratto rogato il ### dal notaio Avv. ### (repertorio n. 5148, raccolta 3703), con cui ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione ha venduto a ### e a ### i quali hanno acquistato pro indiviso, rispettivamente nella misura del 75 per cento e del 25 per cento, il diritto di nuda proprietà del bene immobile descritto al paragrafo 1) che precede, gravato dal diritto di usufrutto vitalizio venduto a ### 3) “### di transazione” stipulato con scrittura privata datata 17.6.2016, contestualmente all'acquisto del diritto di usufrutto del bene immobile sito in #### della ### n. 38, come risulta evidenziato nella premessa contenuta nell'atto, con cui ### si è obbligato a pagare ad ### R.M. Sa.s. in liquidazione “la somma di complessivi € 20.000,00, a saldo e stralcio di ogni domanda e pretesa formulata da ### R.M. sas in ### nel giudizio pendente davanti al Tribunale di ### 81848/2014” e la somma di € 19.096,02 “per rimborso di spese di gestione e oneri condominiali fino alla data odierna, compresa nella somma la somma di € 3.832,37 per rimborso utenza gas” e ha pagato la somma di € 3.000,00 a titolo di spese processuali; - condanna ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, a pagare la complessiva somma di € 900.000,00 a favore di ### e ### a norma dell'art. 2033 c.c.; - condanna ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, ### e ### in via solidale, a rifondere a ### le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 37.951,00 (5.989 fase di studio, 3.951 fase introduttiva, 17.594 fase di trattazione e istruttoria, 10.417 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale di ### R.M. S.a.s. di ### e C. in liquidazione, ### e ### - dispone la trasmissione alla ### della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ### di copia della presente sentenza e dei suindicati tre contratti, con la relazione tecnica d'ufficio, per gli adempimenti di competenza di tale #### 20.6.2024 ###
causa n. 79279/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano