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ITP al 50% di giorni 10; ITP al 25% di giorni 15, e danno biologico permanente nella misura del 7%; spese mediche nella misura di € 318,52, oltre ad € 366,00 per la c.t.p. medica.
La tecnica liquidatoria da adottare è quella del c.d. “punto tabellare”, laddove però il valore monetario da attribuire al punto deve conformarsi
all'innovazione legislativa in materia, che ha determinato per tutto il territorio nazionale l'entità dei risarcimenti dovuti per c.d. micropermanenti, ed in applicazione della tabella normativa di liquidazione del danno biologico micropermanente (dall'1 al 9%) prevista dall'art. 5 della legge 5 marzo 2001
n.57.
E così, venendo al caso di specie può essere liquidata in favore dei ricorrenti n.q., la somma complessiva di € 20.177,20, così determinata: € 2.078,66 per ### € 210,68 per ITP al 75%; € 280,90 per ITP al 50%; € 210,68 per ITP al 25%; € 12.813,22 per danno biologico permanente, € 3.898,54 per danno morale; € 684,52 per spese documentate, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo ed oltre le spese di c.t.u. medico-legale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di (leggi tutto)...
causa n. 1228/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Tumbiolo