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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5908/2023 del 22-12-2023

... la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. 7513/2018 e n.27482/2018). Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018). Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1181/2019 IL Giudice , lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
RG 1181 /2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione scritta sostitutive della o della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente ### nella causa iscritta al n. 1181/19 del Ruolo Generale degli ### civili contenziosi promossa da ### nato a #### il ###, cod. fisc.: C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### (###;) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in #### n. 86, Attore contro ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. ### ( ###) ) giusta procura generale alle liti in atti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Convenuto Oggetto: responsabilità ex art.2051 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ### di ### chiedendone la condanna al risarcimento per danno, con vittoria delle spese di lite. 
Esponeva che: - In data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### di ### (direzione ###, all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, era caduto a terra, subendo lesioni fisiche per le quali veniva condotto al ### dell'A.R.N.A.S., Ospedale civico ### - ### di ### - a cagione della caduta aveva riportato un danno biologico del 4 %, ITT di gg 10 ed una ITP di gg 40 al 50% come da CTP che allegava. 
Parte attrice ,quindi, deducendo la responsabilità del ### convenuto, proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 7.546,63, somma comprensiva di spese mediche documentate e del danno morale personalizzato, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; con vittoria delle spese di lite.  ### di ### ritualmente costituitosi, contestava le allegazioni di parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, rilevando come nessuna responsabilità fosse ascrivibile al ### convenuto per la caduta del ### imputabile a colpa dello stesso; in subordine, chiedeva riconoscersi il concorso di colpa ex art.1227 c.c., rilevando in ultimo come comunque la pretesa risarcitoria fosse eccessiva nel quantum.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e c.t.u., all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta. 
Preliminarmente, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ritenuta ormai pacificamente applicabile anche alla p.a. rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi prescindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno ( La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.  2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).  ### 2051 cc introduce una forma di responsabilità di tipo oggettivo per la cui configurabilità è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode. 
La responsabilità per i danni prodotti da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.,quindi, si fonda non già sull'attività o su un comportamento del custode bensì su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa, sicché anche il limite della responsabilità risiede ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 nell'intervento di un fattore esterno che attiene non al comportamento del danneggiante ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. civ. n. 5031/1998). 
Anche dalla semplice interpretazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge che, per l'applicazione della norma, è necessario che il danno sia cagionato dalla cosa e non dal comportamento del custode, essendo sufficiente a fondare la responsabilità la sussistenza del rapporto di custodia intercorrente tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che il danno medesimo ha prodotto. 
Ora, dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato ,che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr.  civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). 
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr.  sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'auto responsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004). 
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi come sia stata raggiunta la prova della caduta dell'attore il quale, in data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ### di ### (direzione ### all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, cadeva per terra subendo lesioni fisiche. 
In tal senso, infatti, depongono le chiare e dettagliate dichiarazioni del teste escusso ### - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la precisione e linearità del racconto e l'assenza di legami di parentela con l'attore - la quale ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella documentazione fotografica esibitale, riferendo della caduta dell'attore cagionata da un dislivello della pavimentazione, non visibile in quanto ricoperto da rifiuti ( cfr dep del “Io e il sig. ### eravamo colleghi universitari ed io ho assistito all'incidente occorsogli in data ### …ci trovavamo a percorrere la ### con direzione, via ### Lui all'epoca abitava in via ### mentre camminavamo, arrivati all'altezza della via ### mentre attraversavamo la via ### il sig. ### è caduto a terra a ridosso di un dislivello della pavimentazione che non era però visibile in quanto era ricoperto di rifiuti vari e cartacce. Infatti noi ci siamo resi conto del dislivello a seguito della caduta e perché nel cadere i rifiuti si sono spostati e così abbiamo visto la presenza del dislivello che potrei anche definirla buca. Noi non ci eravamo mai accorti della buca, quindi evidentemente i rifiuti la coprivano da tempo. Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via ### A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico…. 
La buca aveva le dimensioni di un foglio ### anzi un po' più grande infatti il sig. ### è caduto proprio sulla buca dentro la quale si è accasciato, la buca era molto profonda circa 20 cm infatti al suo passaggio il piede gli è sprofondato sulle cartacce. Confermo che le fotografie allegate alla nota del 17.aprile riproducono il luogo del sinistro e la buca sulla quale è caduto il sig. ### e confermo che la buca non è quella sopra il marciapiede ma quella posta appena sotto il marciapiede e precisamente quella sulla carreggiata”). 
Le cattive condizioni della strada teatro del sinistro e la presenza in loco del dislivello dettagliatamente descritto dalla ### (con dovizia di particolari in merito a larghezza e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 profondità della buca) sono poi ulteriormente corroborate dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, ritraente il marciapiede dissestato e il dislivello ### posto appena sotto il marciapiede, che ha appunto cagionato la caduta del ### (cfr fotografie allegate alla citazione doc “lettera richiesta risarcimento danni del 13.04.2017”); i richiamati reperti fotografici confermano, per altro, la presenza di rifiuti e cartacce che, come riferito dall'attore e dal teste di causa, ricoprivano la buca al momento del sinistro, rendendola non visibile. 
La dinamica così come riportata dal ### trova da ultimo conferma nel referto di PS e nell'anamnesi ivi riportata (“trauma distorsivo caviglia dx e sn occorso accidentalmente in strada questa mattina a causa del fondo stradale dissestato” crf verbale di PS in allegato - certificazioni mediche). 
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attore che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate (cfr relazione di CTU a firma del Dott. Brancato pag. 3 “ La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate a seguito del trauma patito” nonché deposizione teste ### “A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico”). 
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo ### 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Non è stato infatti provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode). 
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il ### proprietario della cosa, è chiamato a rispondere ex art. 2051 Accertata la dinamica del fatto va escluso, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, un concorso colposo dell'attore. 
Non è emerso infatti dagli atti del processo alcun comportamento negligente del ### che abbia potuto concorrere al verificarsi della caduta; l'attore infatti, così come confermato anche dal teste escusso, non avrebbe avuto modo, pur applicando un ordinaria diligenza, di prevedere ed evitare il dislivello per altro camuffato ed occultato da rifiuti e cartacce. 
Né sarebbe stato esigibile dal ### un comportamento differente da quello effettivamente tenuto; come chiarito infatti dalla ### “Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via Monfenera” (cfr verbale di udienza del 24.09.2021). 
Né, a fronte di tali dati, la convenuta ha allegato - prima ancora che provato - una condotta atipica dell'attore tale da incidere sul nesso causale. 
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ### ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del 3% , oltre ITT per giorni 10 ed ITP per giorni 15 al 75%, per giorni 20 al 50% e per giorni 20 al 25%. 
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice - “In tema di quantificazione del danno permanente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. 7513/2018 e n.27482/2018). 
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018). 
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "### predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "### di ### consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di ### peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord.  Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di ### del 2021. 
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di ### le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione - che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 3.588,75 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.   Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 20 compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € .3661,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 1348,61 (escluso l'aumento del 25% per il danno morale nemmeno chiesto da parte attrice ), da moltiplicare per il grado di invalidità (3) e per il coefficiente (0,905) corrispondente all'età della persona danneggiata. 
Si ritiene, altresì, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato. 
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 7.249,75 ( € 3.661,00 + € 3.588,75) , in valori attuali, il quale costituisce - ad avviso di questo giudice - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.   Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. 
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U.  1772/1995).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ### Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 6.143,86) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo e dalla data di cessazione dell'ITP per il danno permanente, si perviene all'importo di euro € 7.715,24. 
Vanno poi rimborsate le spese mediche sostenute dall'attore che vanno quantificate in euro 396,95 , mentre vanno escluse quelle spese ( scontrini per farmaci non individuati e schede parcheggi ) non univocamente riconducibili alle esigenze dei postumi per cui è causa Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014.   Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del ### di ### PQM IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da ### contro il ### di ### con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019: - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 7.715,24 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo oltre che al di euro 396,95 , oltre a interessi dalla domanda sino al soddisfo - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 ### oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari .  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del ### convenuto.  ### 22.12.2023 Il giudice ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### dr.  ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023

causa n. 1181/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Denaro Cristina

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Giudice di Pace di Ascoli Piceno, Sentenza n. 152/2024 del 17-06-2024

... quantum richiesto; non risarcibile il danno morale. Concludeva per il rigetto della domanda. Nel corso dell'interrogatorio formale ### confermava che stava aprendo la portiera posteriore sinistra della sua auto quando la D'### andava ad urtava, con lo specchietto laterale dell'autoveicolo, l'orologio che aveva sotto al braccio sinistro e che voleva mettere in macchina, facendolo cadere. Confermava la posizione di marcia della ### Y e il luogo in cui era parcheggiata la sua auto (davanti alla ### aggiungendo che la D'### scendeva dall'auto dicendo di avere fretta e lasciandogli i suoi dati. La teste ### moglie dell'attore, riferiva di non aver assistito ai fatti di causa che le erano stati raccontati da suo marito. Precisava di aver provveduto a pagare 40,00 euro per la riparazione (leggi tutto)...

N.RG 1550 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ascoli Piceno
Sezione ### SEZIONE ASCOLI PICENO
Il Giudice di ### di Ascoli Piceno Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Controparte: D'### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Ragioni di ### e di ### della ### conveniva davanti a questo giudice D'### e la compagnia ### spa domandandone la condanna, in solido fra loro, al risarcimento dei danni alla sua persona che quantificava in euro 4.939,73, oltre alla restituzione di euro 40,00 per la riparazione dell'orologio, per un totale di euro 4.979,73, oltre interessi.
Spiegava l'attore che in data ### alle ore 12.00, si trovava in ### di ### all'altezza del civico n. 5, e si apprestava ad aprire lo sportello della sua auto parcheggiata su lato strada (corsia nord/sud), recando sul braccio sinistro un pesante orologio a pendolo da poco ritirato dall'orologiaio, quando, improvvisamente e da tergo, sopraggiungeva la ### Y tg. ### di proprietà e condotta da D'### assicurata con la compagnia ### spa, la quale procedendo in direzione sud/nord, lo urtava violentemente sul braccio sinistro con lo specchietto retrovisore laterale destro, provocando la caduta sul suo piede sinistro dell'orologio a pendolo la cui riparazione era costata euro 40,00. Proseguiva affermando che i dolori al piede lo avevano costretto a recarsi presso il ### ove gli veniva diagnosticato un “trauma da schiacciamento I dito piede sinistro con sospetta infrazione falange prossimale”. Riteneva responsabile D'### perché, in violazione dell'art. 148 CdS, nell'eseguire la manovra di soprasso senza tenere la dovuta distanza laterale, aveva provocato, con l'urto, la caduta del pendolo sul suo piede.
Si costituiva in giudizio D'### la quale contestava la dinamica dell'occorso così come prospettata ex adverso spiegando che, mentre procedeva alla guida della propria autovettura, a passo d'uomo su ### in direzione sudnord, si avvedeva sulla sede stradale, a circa dieci metri di distanza, di una persona anziana la quale, con postura precaria e con le mani occupate da un oggetto ingombrante (l'orologio a pendolo) dopo aver aperto lo sportello lato guida dell'autovettura ### parcheggiata in divieto di sosta, perdeva il controllo dell'oggetto che cadeva a terra; la D'### affermava di aver arrestato prudentemente la marcia, di essere scesa dall'auto per prestargli soccorso, di essersi adoperata per rintracciare la moglie del ### presso il vicino mercato e di aver chiamato l'ambulanza, su cui il ### era salito e sceso, e che ripartiva senza di lui.
Spiegava la convenuta che il ### era posizionato di fronte al lato guida della propria ### con il braccio sinistro, asseritamene colpito, rivolto verso il lato opposto da cui ella proveniva per cui riteneva del tutto impossibile l'urto con lo specchietto laterale della sua auto, peraltro rimasto integro e non piegato. Riteneva il quantum richiesto eccessivo e non provato.
Concludeva per il rigetto della domanda e in subordine per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Si costituiva in giudizio la compagnia ### spa la quale contestava la dinamica del sinistro così come prospettata ex adverso spiegando che il ricorrente, nel tentativo di caricare l'orologio a pendolo nella propria autovettura, ferma in divieto di sosta e di fermata all'altezza del negozio “### del Gusto”, andava improvvisamente ad invadere la corsia di pertinenza della ### Y condotta dalla D'###
Riteneva la domanda del tutto sfornita di qualsivoglia elemento probatorio; eccessivo e sproporzionato il quantum richiesto; non risarcibile il danno morale.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Nel corso dell'interrogatorio formale ### confermava che stava aprendo la portiera posteriore sinistra della sua auto quando la D'### andava ad urtava, con lo specchietto laterale dell'autoveicolo, l'orologio che aveva sotto al braccio sinistro e che voleva mettere in macchina, facendolo cadere. Confermava la posizione di marcia della ### Y e il luogo in cui era parcheggiata la sua auto (davanti alla ### aggiungendo che la D'### scendeva dall'auto dicendo di avere fretta e lasciandogli i suoi dati.
La teste ### moglie dell'attore, riferiva di non aver assistito ai fatti di causa che le erano stati raccontati da suo marito. Precisava di aver provveduto a pagare 40,00 euro per la riparazione dell'orologio e di aver accompagnato suo marito in ospedale dopo che gli era stata misurata la pressione dai sanitari dell'ambulanza, intervenuta sul posto. Precisava che la D'### le aveva consegnato il biglietto con scritti i suoi dati ma che la frase “Assicurazione
Generale” era stata aggiunta da suo marito.
La teste ### cognata della D'### trasportata sull'auto condotta dalla convenuta, riferiva di aver visto una persona anziana aprire lo sportello lato guida della propria autovettura ### parcheggiata su ### direzione sud-nord, con le mani occupate da un oggetto piuttosto ingombrante (orologio a pendolo) che, improvvisamente, gli scivolava dalle mani. Precisava che l'auto su cui era trasportata era quasi ferma vista la presenza del dosso stradale, del restringimento stradale e della portiera aperta dal ### negava che lo specchietto laterale destro dell'auto avesse urtato il ### anche perché l'autoveicolo si era fermato prima rispetto alla posizione del ricorrente e spiegava “il ### è caduto da solo forse per la pesantezza dell'orologio”; confermava che insieme alla D'### era scesa dall'auto, aveva cercato di rintracciare la moglie del ricorrente e, avendo visto una persona anziana in difficoltà, aveva chiamato l'ambulanza dalla quale il ### era salito e sceso; riferiva di non aver visto la
D'### scrivere alcun biglietto e riconosceva lo stato dei lughi nelle foto allegate in atti (fasc. D'###.
Il testimone oculare ### riferiva di trovarsi alla guida dell'auto che proveniva dalla parte opposta e di essersi fermato perché la conducente della ###, condotta dalla convenuta D'### per non urtare il ### aveva allargato la traiettoria verso di lui; precisava che ### Y era a circa tre metri prima rispetto all'auto del ### parcheggiata in divieto di sosta. Spiegava di aver visto il ### con in mano un orologio a pendolo, scivolare a terra per poi rialzarsi da solo e ciò senza che lo specchietto della ### Y lo avesse urtato; confermava che la D'### si adoperò per rintracciare la moglie del ### alla quale ebbe a consegnare un biglietto con i suoi dati, e che ### rifiutò il soccorso dell'ambulanza; riconosceva le fotto in atti affermando di averle scattate personalmente. ### titolare dell'orologeria sita in ### 5, riferiva che ### dopo aver ritirato l'orologio a pendolo, usciva dal suo negozio, di fronte al quale era vietato sostare, ove rientrava con l'orologio rotto, mostrandosi dolorante, ma precisava di non aver assistito ai fatti di causa riferitigli dal ricorrente; confermava di aver emesso lo scontrino di euro 40,00 in atti.
Va preliminarmente chiarito che ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Viste le risultanze istruttorie si osserva che i testi di parte ricorrente (### e ### riferivano di non aver assistito ai fatti che invece avevano appreso dallo stesso ### per contro, i testimoni oculari ### e ### escludevano che l'auto condotta dalla D'### avesse urtato il ### il quale cadeva a terra a causa dell'ingombro e del peso dell'oggetto che aveva in mano; neppure è emersa la prova che la D'### avesse posto in essere alcuna manovra incauta e/o improvvisa tale da creare turbativa alla circolazione; turbativa, invero, attribuibile piuttosto alla condotta del ricorrente il quale, posizionatosi sulla strada, frontalmente rispetto alla sua auto parcheggiata in divieto di sosta, nell'aprire la portiera procurava maggiore ingombro alla carreggiata già ristretta dalla presenza di cantieri edili.
Dalle foto, inoltre, appare evidente che la ### della D'### non fosse affiancata alla ### ma arretrata rispetto ad essa di qualche metro, circostanza pure confermata dai testi ### e ### per cui non si comprende come lo specchietto dell'auto possa aver colpito l'orologio che, a dire dello stesso ### nel corso dell'interrogatorio formale, era collocato sotto il suo braccio sinistro e dunque nel verso opposto rispetto alla direttrice di marcia della ###
Va altresì rilevato che la deposizione resa dalla ### laddove stima in dieci metri la distanza fra l'auto della D'### e quella del ### non appare incompatibile con quella rilasciata dal ### il quale calcola la medesima distanza in tre metri, trattandosi di valutazioni approssimative dei testi e di modesta differenza.
In merito al biglietto contenente le generalità della D'### peraltro integrato nell'annotazione della compagnia di assicurazioni dallo stesso ### trattasi di documento inidoneo a significare una confessione o a confermare una realtà fattuale dedotta dal ricorrente ma non provata.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### ,
D'### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - respinge la domanda; - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di D'### che liquida in complessivi euro 1.265,00, oltre oneri di legge ed in favore di ### spa che liquida in complessivi euro 1.265,00 oltre oneri di legge.
Cosi deciso in ### lì 17-6-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gentili Raffaella

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 306/2024 del 08-04-2024

... quel che interessa in questa sede - il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute sancito dall'art. 32 Cost., tradizionalmente denominato danno biologico, il cui risarcimento era precedentemente riconosciuto, proprio al fine di superare i limiti derivanti dalla riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c., attraverso il richiamo all'art. 2043 c.c.. In questo contesto, deve invece ritenersi ormai definitivamente superata la limitazione dell'art. 2059 c.c. alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte. E tuttavia, ciò non significa che la sofferenza morale non debba essere oggetto di risarcimento; come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica della (leggi tutto)...

N. 1047/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1047/2017 R.G. promossa da ### (C.F.: ###), #### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### Via dei ### n. 44, è elettivamente domiciliato ### contro ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  ### presso il cui studio in #### n. 52, è elettivamente domiciliata ### avente ad oggetto: ### contratti atipici ### All'udienza del 26.9.2023, N. 1047/2017 R.G. 2 / 22 per ##### e ### l'Avv. ### precisa le conclusioni come di seguito: “In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste nelle memorie istruttorie non ammesse, di seguito si riportano i capitoli di prova non ammessi dei quali si insiste per l'ammissione: 1. DCV che visitò la ###ra Giuliotti nel gennaio 2015; 2. DCV che quando visitò la ###ra Giuliotti, nelle circostanze di cui al capitolo 1, ha potuto accertare lo stato di deperimento della stessa e la compromissione irreversibile delle sue funzioni vitali, come indicate nella relazione a sua firma che le si mostra all. 1 all'atto di citazione; 3. DCV che nel corso della visita di cui al capitolo 1 e 2, poté verificare che la ### ra Giuliotti era in grado di provvedere alle sue esigenze di vita quotidiana solo assistita da un aiuto da parte di un soggetto terzo; 4. DCV che la ###ra Giuliotti fosse intollerante alla morfina; 5. DCV che il dato di cui al capitolo 4 risultasse dalla storia clinica della ###ra Giuliotti e dalle cartelle cliniche dei vari ricoveri, da lei analizzate, che le si mostrano doc. 5; 6. DCV che lo stato di salute della signora ### da lei verificato in sede di visita di cui al capitolo 1 e 2, richiedeva una costante e continua assistenza prestata dai familiari della stessa e da una collaboratrice familiare assunta a tale fine; 7. DCV che al momento della visita di cui al capitolo 1 e 2 presentava la lesione vescicale di cui alla cartella clinica che si mostra (doc.  5) ovvero una soluzione di continuo della parete laterale sinistra della vescica diagnosticata in sede di ricovero presso l'### di ### tra il 17 settembre 2014 e il 23 settembre 2014; 8. DCV che la lesione di cui al capitolo 7 perdurò fino alla morte della ###ra ### in data 22 aprile 2015; 9. DCV che conferma integralmente le considerazioni svolte nella consulenza tecnica a sua firma depositata quale allegato 1 all'atto di citazione che le si mostra; 10. DCV che fu medico curante della ### dal dicembre 2013 all'aprile 2015; 11. DCV che fece delle visite di controllo sullo stato di salute della ### nel periodo di cui al capitolo 10 e in particolare tra il maggio 2014 fino alla data del suo decesso sia a casa che presso l'### di ### 12. DCV che constatò tra gli inizi di agosto 2014, a seguito di una manovra di cateterizzazione, e il 17 N. 1047/2017 R.G. 3 / 22 agosto 2017 la persistente presenza di ematuria dal catetere urinario; 13. DCV che, data la persistente ematuria dal catetere urinario di cui al capitolo 12, in data 17 agosto 2017 consigliò il ricovero presso dell'### di ### 14. DCV che dal mese di agosto 2014 la ###ra ### presentò fino al suo decesso la lesione vescicale di cui alla cartella clinica che si mostra (doc. 5) ovvero una soluzione di continuo della parete laterale sinistra della vescica diagnosticata in sede di ricovero presso l'### di ### tra il 17 settembre 2014 e il 23 settembre 2014; 15. DCV che i ###ri ##### e ### il 2 agosto 2014, dopo la rimozione e riposizionamento del catetere vescicale presso l'ospedale di comunità di ### hanno riferito e riscontrato la presenza di sangue nelle urine della ### 19. DCV che prima del 21 giugno 2014 le condizioni di salute della ###ra ### le consentivano di svolgere una vita dignitosa ed autonoma; 22. 
DCV che la circostanza di cui al capitolo 4 fu riferita dai ###ri ##### e ### nel corso dei vari ricoveri di cui alle cartelle cliniche che si mostrano (doc. 5) 23. DCV che fu riferito a lei e ai familiari della ###ra ### in data 3 agosto 2017 dal Chirurgo Dott. 
Costa dell'### di ### che la terapia anticoagulante fosse sovradosata; 24. DCV che la ###ra ### in data 21 giugno 2014 si trovasse in condizioni di defedazione, astenia e generalmente impegnate a causa della polmonite per la quale era stata ricoverata presso l'### di ### e dimessa il 17 giugno 2014; 25. DCV che il 23 dicembre 2013 a seguito di diagnosi di neoplasia polmonare sottopose la ###ra ### ad una lobectomia sinistra; 26. DCV che nel maggio 2014 alla ###ra fu diagnosticata una polmonite; 27. DCV che fu contattato dai familiari della ###ra ### 8 giugno 2014 e che consigliò il ricovero presso il ### soccorso di ### per la presenza di febbre alta. nonché per l'ammissione di integrazione della CTU medico legale con riferimento a danno patito dai parenti dagli attori iure proprio, così come richiesto all'udienza del 23 ottobre 2019; Nel merito: ### l'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'### N. 1047/2017 R.G. 4 / 22 ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti descritti in atto di citazione e successive difese e per l'effetto condannare la stessa ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e soffrendi dagli attori ##### e ### sia in proprio sia in qualità di eredi della signora ### che si indicano nella somma di complessivi € 110.000,00 (centodiecimila euro) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo o quella diversa somma maggiore o minore che sarò ritenuta i ragione e giustizia in ipotesi liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre cpa, IVA e spese legali come per legge.”; per ### l'Avv. ### precisa, come segue, le proprie conclusioni: “### il Tribunale di ### in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie formulate da controparte e non ammesse con provvedimento del 6/11/2019, che dovrà essere confermato; nel merito, respingere la domanda attrice, così come formulata, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando espressamente di non accettare il contradditorio rispetto ad eventuali domande nuove. Con vittoria di spese e competenze”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, ##### e ### convenivano l'### dinanzi al Tribunale di ### esponevano che ### rispettivamente moglie e madre dei medesimi attori, dopo essere stata ricoverata per alcuni giorni presso l'### ove si era recata per la comparsa di sintomi febbrili, quale paziente nefrotrapiantata nel 2003 e sottoposta a lobectomia polmonare superiore sinistra nel 2013, ed era stata sottoposta a terapia antibiotica, in data ### era stata trasferita presso l'### di ### di ### facente capo all'### dove i medici avrebbero dovuto continuare il trattamento antibiotico; lamentava che, in data ###, a causa del negligente controllo, era caduta N. 1047/2017 R.G. 5 / 22 fratturandosi il femore e una costola ed era stata poi sottoposta a trattamenti sanitari inadeguati ed in mancanza di consenso informato, che avevano determinato un progressivo ed irreversibile peggioramento delle condizioni di vita, fino al momento della morte avvenuta il ###, evento che, a sua volta, aveva causato danni anche ai parenti; chiedevano il risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio. 
Per tutte queste ragioni, gli attori ##### e ### così concludevano: “### l'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti descritti in premessa e per l'effetto condannare la stessa ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e soffrendi dagli attori ##### e ### sia in proprio sia in qualità di eredi della signora ### che si indicano allo stato nella somma di complessivi € 248.939,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di ragione e giustizia o in ipotesi liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre ### IVA e spese generali come per legge”. 
La convenuta ### si costituiva il ### in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il ### contestando la domanda attorea; in particolare, sotto il profilo della responsabilità, sosteneva che la caduta non era dovuta ad un negligente controllo e che i trattamenti sanitari erano stati eseguiti previa acquisizione del consenso ed erano adeguati alle patologie ed alle condizioni di salute della paziente; contestava altresì la quantificazione dei danni. 
Per tutte queste ragioni, la convenuta ### così concludeva: “### il Tribunale respingere la domanda attrice, così come N. 1047/2017 R.G. 6 / 22 formulata, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali.”. 
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.7.2017 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, disposta dal Giudice con ordinanza all'esito dell'udienza del 14.2.2018 ed il relativo supplemento disposto con successiva ordinanza del 6.11.2019 nonché attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con l'ordinanza da ultimo indicata ed espletata alle udienze dell'11.1.2021 e del 21.4.2022. 
All'udienza del 26.9.2023, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori ##### e ### in proprio e quali eredi di ### hanno proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità medica. 
La domanda è procedibile, in quanto la sua proposizione in giudizio è stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (doc. 2 fasc.att.), invero conclusosi con esito negativo, previsto dall'art. 8 comma 2 Legge 8 marzo 2017, n. 24 quale alternativa allo svolgimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi previsto dall'art. 696-bis c.p.c.. 
Ciò detto e passando al merito della controversia, si deve premettere, in diritto, che la responsabilità della struttura sanitaria, inizialmente inquadrata dalla giurisprudenza, in via cumulativa, anche nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sulla base della considerazione che anche l'attività di tale struttura deve svolgersi nel rispetto della clausola generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata poi generalmente collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.. 
N. 1047/2017 R.G. 7 / 22 In effetti, per ormai costante giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità -, che si conclude con l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale; in relazione a questo contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, 13953; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066); sotto questo secondo profilo, tale forma di responsabilità presuppone la colpa del medico chirurgo esecutore dell'atto operatorio, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386). 
In particolare, con riferimento all'adempimento degli obblighi tipici del professionista, venendo in considerazione un'obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento della prestazione va considerata in relazione al tipo di attività dovuta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio; al riguardo, in base al combinato disposto N. 1047/2017 R.G. 8 / 22 di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e all'art. 2236 c.c., la diligenza richiesta è non già quella ordinaria del buon padre di famiglia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583) bensì quella ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e delle relative modalità di esecuzione; nell'adempimento dell'obbligazione professionale va infatti osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio nonché ad evitare possibili eventi dannosi; lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale. 
Da tale qualificazione della responsabilità medica come responsabilità contrattuale derivano rilevanti conseguenze in tema di onere della prova, secondo i noti principi dettati in via generale da Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001 n. 13533 e successivamente specificati dalla giurisprudenza con riferimento alla materia in esame (per tutte, cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577); infatti, come ormai costantemente evidenziato in giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 settembre 2014, n. 20547; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 27855; Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2011, n. 15993), con l'ulteriore precisazione (su cui, in particolare, Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392 nonché, da ultimo, Cassazione N. 1047/2017 R.G. 9 / 22 civile, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991) che è onere dell'attore, ovvero del paziente danneggiato, anche provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologia per effetto dell'intervento), mentre è onere del debitore convenuto, cioè del medico o della struttura sanitaria, una volta che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio, provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. 
Ciò detto e passando alla concreta vicenda oggetto del presente giudizio, è anzitutto provata l'esistenza del contratto, in quanto è pacifico e risulta dalla cartella clinica che la ### dante causa degli odierni attori, dopo essere stata ricoverata per alcuni giorni presso l'### ove si era recata, quale paziente nefrotrapiantata nel 2003 e sottoposta a lobectomia polmonare superiore sinistra nel 2013, per la comparsa di sintomi febbrili, ed ove era stata sottoposta a terapia antibiotica, in data ### era stata trasferita presso l'### di ### di ### facente capo all'### dove i medici avrebbero dovuto continuare il trattamento antibiotico. 
In questo quadro, gli attori, per come accennato supra, hanno allegato l'inadempimento della convenuta ### agli obblighi su di essa gravanti, lamentando vari profili di negligenza nella condotta del personale sanitario dell'### in relazione al trattamento subito dalla ### da cui sarebbero causalmente dipesi i danni alla persona lamentati: in particolare, sulla base di una consulenza tecnica di parte (doc. 1 fasc.att.), hanno lamentato: l'omessa vigilanza della paziente, che in data ###, mentre andava in bagno senza alcuna assistenza, era caduta e si era procurata la frattura sottocapitata del femore sinistro e della quinta costa; l'erronea scelta del trattamento anticoagulante e della sua somministrazione, che aveva aggravato il quadro emorragico e determinato lo sviluppo di un ematoma addominale; l'incongrua manovra di caterizzazione, che aveva causato una lesione vescicale; la carenza di un adeguato e completo consenso informato. 
N. 1047/2017 R.G. 10 / 22 Su tali punti è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con successiva richiesta di chiarimenti, la quale appare logicamente e congruamente motivata e non risulta superata nelle sue conclusioni dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte. 
Quanto all'omessa vigilanza al momento della caduta, i consulenti tecnici d'ufficio, pur sottolineando “l'assenza di una valutazione del rischio di caduta al ricovero del 20.06 presso l'### di Nottola”, hanno evidenziato che “la mattina della caduta, verificatasi il 21.06 intorno alla 10,15, si precisava nel diario clinico che la paziente risultava vigile, orientata e collaborante”; i medesimi consulenti tecnici d'ufficio hanno altresì rilevato che, “pochi giorni prima, sia il 12 che il 14.06 il rischio di caduta a seguito della valutazione Re Tos”, ovvero sulla base dello strumento di valutazione del rischio di caduta dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere del ### finalizzato ad orientare le attività di prevenzione del rischio, “effettuata presso il reparto di nefrologia e trapianti dell'### di ### risultava pari a 7 per entrambe le valutazioni quindi entro i limiti in relazione ai parametri valutativi della ### Toscana”; ed hanno aggiunto che, “anche in riferimento alla valutazione dello stato di coscienza della criticità della persona assistita esaminate mediante la scala MEWS…”, acronimo di “### Score”, ovvero una scala che misura l'instabilità clinica del paziente in relazione all'alterazione dei parametri fisiologici e permette di identificare il rischio di un rapido peggioramento clinico o di morte, “… dal 09 al 17.06 il valore è stato mediamente di 1 tranne che in un'occasione di 4, valori questi al di sotto del valore di rischio che è 5”. Alla luce di tutti questi elementi, appare convincente la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio secondo cui “relativamente al rischio di caduta sia per le condizioni cliniche generali che per lo stato di coscienza non sussistessero parametri di rischio di caduta superiori alla media e comunque tali da giustificare l'adozione di provvedimenti come il divieto di alzarsi da sola o altre precauzioni comportamentali” e che pertanto nessuna responsabilità possa essere ravvisata in capo al personale dell'### convenuta. 
In relazione alla terapia con anticoagulanti, i consulenti tecnici d'ufficio, dopo avere evidenziato “che la terapia si era resa necessaria a partire dal 21.06 a N. 1047/2017 R.G. 11 / 22 seguito della frattura del femore allo scopo di prevenire possibili fenomeni tromboembolici legati alla permanenza a letto e alla successiva ipomobilità” e che “fattori ulteriori che determinavano un aumento del rischio trombo-embolico erano costituiti dall'età oltre 70 anni e dallo stato infettivo in atto”, hanno concluso che “era fuori discussione la necessità di terapia anticoagulante”. 
I medesimi consulenti tecnici d'ufficio, tuttavia, con riferimento all'impiego del “Fondaparinux” (“Arixtra”), hanno evidenziato che la terapia con ### è stata prolungata con dosi eccessive, sia in rapporto alla “clearance della creatinina” sia in rapporto al peso della paziente, “in evidente difformità da quanto suggerito nella scheda terapeutica del farmaco”. 
Con riferimento alle conseguenze di tale negligente condotta, i consulenti tecnici d'ufficio, anche a seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, hanno affermato che “l'ematoma della parete addominale si è verificato per una parte per il dosaggio eccessivo del farmaco ### per un'altra parte per una possibile lesione di un vasellino…”; tuttavia, è sostanzialmente pacifico che, sotto questo profilo, non sono residuati postumi permanenti. 
Ancora, in relazione alla terapia analgesica mediante “### gocce”, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che la dose somministrata appariva congrua, tenuto conto del dosaggio minimo consigliato del ridotto peso corporeo della paziente; hanno altresì rilevato che, in relazione all'insufficienza renale, la scheda del farmaco precisava “di tenere sotto controllo tale parametro” e, senza indicare valori specifici di funzionalità renale, suggeriva “semplicemente di modulare la somministrazione in base alla necessità del paziente”; per tali ragioni, hanno concluso che correttamente era stata usata una dose ridotta del farmaco, somministrata per un periodo limitato, e che, “in sintesi, tale terapia analgesica non ha rivestito alcun ruolo nell'iter clinico e gli effetti collaterali come nausea, vertigine, cefalea, sonnolenza, sono ben previsti trattandosi di un farmaco oppioide”. 
Da ultimo, con riferimento alla lamentata incongruità della manovra di caterizzazione, i consulenti tecnici d'ufficio hanno chiaramente evidenziato che le N. 1047/2017 R.G. 12 / 22 lesioni vescicali “non si verificano né spontaneamente né a seguito di una compressione esercitata da una massa pelvica … per cui alla base di esse c'è sempre un evento traumatico di natura diretta o indiretta” ed hanno quindi individuato tale evento traumatico di natura diretta nei “ripetuti tentativi di inserimento del catetere nella notte tra il 2 ed il ###”, riconoscendo l'origine iatrogena della suddetta lesione vescicale. 
In conclusione, quindi, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, si deve escludere che la caduta, con la conseguente frattura del femore, sia stata determinata da un inadempimento della struttura sanitaria; vi è stato invece inadempimento in relazione alla terapia con anticoagulanti, che è stata effettuata con evidente difformità da quanto suggerito nella scheda terapeutica del farmaco, e che ha contribuito a causare l'ematoma della parete addominale; non vi è stato alcun inadempimento nella somministrazione della terapia analgesica; vi è stata invece imperizia nell'inserimento del catetere, che ha determinato la lesione vescicale. Inoltre, pacificamente, il decesso della paziente non deve essere imputato alla condotta dei sanitari dell'### convenuta. 
A fronte di ciò, l'### convenuta non ha provato la causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. 
Dunque, seppure nei limiti appena evidenziati, si deve riconoscere una responsabilità della struttura sanitaria convenuta per i danni arrecati alla dante causa degli odierni attori.  * * * * * * * 
Passando a questo punto alla quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori, occorre anzitutto considerare che l'intera materia del danno non patrimoniale è stata oggetto di un approfondito riesame da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, ### un., 11 novembre 2008, 26972). ### quanto evidenziato in giurisprudenza, il danno non patrimoniale di cui parla l'art. 2059 c.c., nella rubrica e nel testo, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il risarcimento del danno previsto da tale disposizione è possibile, N. 1047/2017 R.G. 13 / 22 ove sussistano gli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c., nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, oltre che in ipotesi di reato (art. 185 c.p.) e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla ### Tra questi ultimi (come del resto già evidenziato dalle c.d. sentenze gemelle Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827), deve essere ricompreso - per quel che interessa in questa sede - il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute sancito dall'art. 32 Cost., tradizionalmente denominato danno biologico, il cui risarcimento era precedentemente riconosciuto, proprio al fine di superare i limiti derivanti dalla riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c., attraverso il richiamo all'art. 2043 c.c.. 
In questo contesto, deve invece ritenersi ormai definitivamente superata la limitazione dell'art. 2059 c.c. alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte. 
E tuttavia, ciò non significa che la sofferenza morale non debba essere oggetto di risarcimento; come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 12 marzo 2021, 7126); in questo senso, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, N. 1047/2017 R.G. 14 / 22 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4878). 
Ciò chiarito, nel caso di specie, procedendo ad esaminare anzitutto il danno biologico patito dalla defunta ed acquisito iure hereditario dagli odierni attori, dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è emerso che dalla negligente condotta dei sanitari dell'### convenuta, per come supra ricostruita, è derivato, a carico della ### quale danno biologico da invalidità temporanea, un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di quaranta giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% di sessantasette giorni. 
Inoltre, dalla medesima condotta è derivato un danno biologico da invalidità permanente, quantificabile nella misura del 23%, secondo quanto indicato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio nelle risposte alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quantificazione che tiene conto della lesione vescicale nonché del generale peggioramento delle condizioni della paziente rispetto al periodo antecedente all'ingresso in ospedale. 
Il danno biologico, per come supra individuato, può essere quindi liquidato secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, tabella che, in attesa dell'approvazione della tabella unica nazionale per le lesioni c.d. macropermanenti prevista dall'art. 138 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 richiamato dall'art. 7 comma 4 Legge 8 marzo 2017, n. 24, deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi di danno alla persona diverse da quelle di danno di lieve entità derivante da incidente stradale (cfr. in tal senso Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408); tale tabella è del resto tradizionalmente utilizzata anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in N. 1047/2017 R.G. 15 / 22 ossequio altresì a quanto recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ancora Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408), secondo cui i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano costituiranno, d'ora innanzi, valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della sentenza precedentemente citata della Cassazione civile, ### unite, 11 novembre 2008, 26972, consente la liquidazione congiunta, anche se con voci separate, del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. 
Tale somma, che - come detto supra - tiene conto in via presuntiva del livello medio di dolore e sofferenza soggettiva caratteristico di ciascun tipo di lesione, deve essere incrementata, a titolo di personalizzazione, sotto il profilo del danno morale; quest'ultima, in effetti, nel periodo successivo agli eventi oggetto di causa, da un lato ha patito sofferenze, di natura organica derivanti dalle lesioni, quali risultanti dalla cartella clinica, particolarmente intense e superiori alla norma (es.  dolori derivanti dall'ematoma provocato, tra l'altro, dagli anticoagulanti, dolori legati all'incongruo posizionamento del catetere… ), dall'altro ha patito sofferenze interiori in conseguenza degli ulteriori ricoveri ospedalieri e, comunque, ha subito un drastico peggioramento della qualità della propria vita fino al momento del decesso, tale da determinare presumibilmente una sofferenza peculiare. Per tali ragioni, l'importo del danno biologico deve essere incrementato della metà. 
Nel caso di specie, peraltro, si deve considerare che - come accennato supra - la ### dante causa degli odierni attori, è deceduta prima della liquidazione del danno in sede giudiziale, per causa esterna ed indipendente dalla lesione subita; ebbene, come più volte evidenziato in giurisprudenza, in tema di risarcimento del N. 1047/2017 R.G. 16 / 22 danno biologico, le tabelle - in particolare quelle milanesi -, per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione, dopodiché, una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare, proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita; viceversa, laddove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso Cassazione civile, sez. III, 3 ottobre 2003, n. 14767; Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2020, n. 12913; e da ultimo, anche Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41933). Il danno risarcibile in tale ipotesi, in passato definito anche “danno biologico intermittente” perché liquidato in un “intervallo” di tempo, cioè appunto per il periodo intercorrente tra la data della lesione e la data del decesso, è ormai generalmente definito “danno da premorienza”, in quanto in realtà è costituito da un danno subito irreversibilmente, e non in modo intermittente, appunto nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto. 
Per la sua determinazione, secondo quanto ancora evidenziato in giurisprudenza, non può essere utilizzata l'apposita tabella milanese, elaborata ### sulla Giustizia Civile di ### nel 2021, perché tale tabella, come affermato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, 41933), non rispetta il principio di equità di cui all'art. 1226 c.c., ma deve essere N. 1047/2017 R.G. 17 / 22 adottato un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. In questo senso, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza ### la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'### dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità (in tal senso, cfr. ancora Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, 41933). 
Ed allora, applicando i principi sin qui evidenziati, il danno biologico che sarebbe spettato al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio, può essere quantificato, sulla base della tabella del Tribunale di ### del 2021 in complessivi € 123.582,38, così determinati: € 74.546,00 a titolo di invalidità permanente, somma ottenuta a partire dal valore punto di € 4.986,34 moltiplicato per coefficiente di riduzione di 0,650, in considerazione del fatto che il danneggiato aveva compiuto settanta anni all'epoca del fatto, moltiplicato per la percentuale di invalidità del 23%; € 7.842,25 a titolo di invalidità temporanea, somma ottenuta moltiplicando il valore medio giornaliero di € 123,50 per i giorni di invalidità, totale e parziale (€ 123,50 x 40 x 75% + € 123,50 x 67 x 50% = € 3.705,00 + € 4.137,25 = € 7.842,25); € 41.194,13 a titolo di personalizzazione per danno morale. 
Considerato che l'aspettativa di vita di una donna, secondo le tabelle ### nel 2014, era di 85,6 anni, si può ipotizzare che la ### che era nata nel 1943, avrebbe potuto vivere fino al 2028, ovvero altri quattordici anni. 
Dunque, dividendo l'importo del danno per quattordici, si giunge all'importo di € 8.827,31, dovuto per ogni anno di sopravvivenza; e quindi, considerato che l'attrice è deceduta il ###, a quasi un anno di distanza, l'importo dovuto è pari, appunto, ad € 8.827,31. 
N. 1047/2017 R.G. 18 / 22 A tale importo devono essere aggiunte le spese sostenute dalla defunta e dai suoi eredi (doc. 4 fasc.att.), per come riconosciute dai consulenti tecnici d'ufficio. 
In tal senso, risulta dovuta anzitutto la spesa di € 2.501,00 per la relazione medicolegale. 
Inoltre, considerato che le condizioni di allettamento della ### sono dipese solo in parte da colpa professionale dei medici della struttura sanitaria convenuta, è dovuta metà delle altre spese riconducibili all'assistenza della paziente: € 210,00 per noleggio o acquisto di carrozzina; € 1.210,00 per installazione di apparecchiature igienico-sanitarie per disabile; € 643,90 + € 956,10 + € 500,00 per acquisto presso la struttura “### per sognare”, probabilmente materassi antidecubito, materiale parasanitario, ovvero metà dell'importo di € 3.520,00 e quindi € 1.760,00. 
A tali importi, si devono aggiungere metà delle spese per l'assunzione di una badante che, per come risultante ancora dalla documentazione prodotta e per come riferito anche dai testimoni nel corso dell'istruttoria orale, i familiari della ### hanno assunto per ottenere un aiuto domestico, ovvero metà dell'importo di € 4.230,18 e quindi € 2.115,09. 
Dunque, le spese ammontano complessivamente ad € 6.376,09. 
In atto di citazione, gli attori - come accennato supra - hanno lamentato anche la mancanza di un valido consenso informato della ### ma tale doglianza risulta invero assolutamente generica e, come tale, infondata. 
Pertanto, in conclusione, il danno complessivamente patito iure hereditario dagli odierni attori, quali eredi della defunta ### (doc. 3 fasc.att.), ammonta ad € 15.203,40. 
In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, ### 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei N. 1047/2017 R.G. 19 / 22 criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. 
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data dell'1.1.2021 (data di entrata in vigore della tabella del Tribunale di ### del 2021) - deve essere rapportata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio) e sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ### nonché sui vari esborsi, dalla data di ciascuno di essi, devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. 
In conclusione, gli attori ##### e ### quali eredi di ### hanno diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta ### a titolo di risarcimento del danno iure hereditario, la complessiva somma di € 24.507,62, comprensiva del capitale devalutato (pari ad € 19.010,56), degli interessi (pari ad € 1.578,65) e della rivalutazione monetaria (pari ad € 3.918,41) calcolati alla data della presente pronuncia (rectius, della precisazione delle conclusioni nel presente procedimento). 
Gli stessi attori hanno poi chiesto il risarcimento del danno patito, iure proprio, quale conseguenza delle lesioni subite dalla propria dante causa, tenuto conto del dolore fisico e psichico dagli stessi subito in relazione alla sofferenza della ### E tuttavia, sotto il profilo del danno biologico, anche psichico, gli odierni attori non hanno fornito alcuna prova di avere subito una lesione della propria salute in conseguenza delle gravi lesioni patite dalla loro parente (rispettivamente moglie di ### e madre di #### e ###. Per tale ragione, si deve anche ribadire l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta sul punto dagli attori: come evidenziato più volte in giurisprudenza, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella N. 1047/2017 R.G. 20 / 22 soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 15 dicembre 2017, n. ###; analogamente, Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191).  ### canto, può essere invece riconosciuto il c.d. danno da lesione del rapporto parentale, quale sofferenza riflessa in capo agli attori, derivante dalle macrolesioni patite dalla ### è infatti ragionevole presumere che il peggioramento delle condizioni di salute della ### ed il conseguente impatto di tali condizioni di salute sulle condizioni di vita e sulle relazioni sociali abbia determinato nei suoi parenti una sofferenza, meritevole di risarcimento. 
Come evidenziato in giurisprudenza, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989). 
Con riferimento ai rapporti in questione, peraltro, gli attori non hanno allegato alcun elemento utile, se non il grado di parentela. 
Per tale ragione e dovendosi comunque considerare che, anche sotto questo profilo, il danno risarcibile attiene esclusivamente alla sofferenza, interiore e riflessa sul piano dinamico-relazionale, per le gravi lesioni patite dalla ### con esclusione N. 1047/2017 R.G. 21 / 22 quindi della sofferenza, ancora una volta interiore e sul piano relazionale, derivante dal successivo decesso della ### che non è imputabile alla struttura sanitaria, il danno in questione deve essere equitativamente quantificato in misura minima; in particolare, tenuto conto di quanto evidenziato supra con riferimento al rapporto di parentela ed alla presumibile convivenza solo con il marito, il danno in questione deve essere quantificato in € 2.500,00 per il marito ### ed in € 1.800,00 per ciascuno dei tre figli #### e ### somma da ritenersi comprensiva di rivalutazione ed interessi. 
Quindi, l'### convenuta deve essere altresì condannata a pagare a ciascuno degli attori gli importi appena indicati.  * * * * * * * 
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. 
Pertanto, l'### deve essere condannato a rimborsare a ##### e ### le spese di lite da essi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo complessivo dei danni liquidati, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i valori medi dello scaglione di riferimento -. 
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta ### Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio ( Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094). 
N. 1047/2017 R.G. 22 / 22 P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di #### civile, definitivamente pronunciando, condanna l'### a pagare a ##### e ### quali eredi di ### la complessiva somma di € 24.507,62, a titolo di risarcimento del danno iure hereditario; condanna l'### a pagare a ### la somma di € 2.500,00 nonché a #### e ### la somma di € 1.800,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno iure proprio; condanna altresì l'### a rimborsare a ##### e ### le spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico della convenuta ##### 1 aprile 2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1047/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Moggi Michele

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 14973/2024 del 19-06-2024

... prima poteva farsi rientrare nel danno morale o esistenziale, oggi dovrà essere allegata e provata, trattandosi comunque di danno conseguenza e non danno evento, e potrà essere considerata risarcibile solo laddove, come detto, si sia verificata una cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata. In buona sostanza, il danno morale si andrebbe a sovrapporre al danno biologico, costituendo una illegittima duplicazione, violandosi il principio che vuole il danneggiato risarcito di tutto il danno, ma non oltre. Illuminante la lettura di un passo della innovativa decisione: “### in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori (leggi tutto)...

N.RG 10757 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli
Sezione 05 QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di ### di Napoli Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10757 / 2021 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: MINISTERO DEL### DEL###' E ### (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione CONCLUSIONI - ### da scritti difensivi e verbali di causa e che qui abbiansi per ripetute e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30/11/2020, per udienza a comparire 25/1/2021, l'attrice conveniva dinanzi questo giudice il Ministero dell'### dell'### e della ### per sentirlo condannare al risarcimento del danno, oltre interessi, il tutto limitato in euro 5.000,00, vinte le spese, con distrazione; premetteva che in data 26/1/2017, alle ore 11.00 circa, presso il ### sito in Aversa alla via E. ### 5, frequentato da essa attrice, all'epoca minorenne, durante l'orario scolastico, in particolare durante la lezione di educazione fisica con la prof.ssa ### nell'ambito di una partita di pallavolo che si svolgeva nel cortile della scuola, veniva colpita alla mano sinistra da un calcio sferrato da altro alunno, subendo lesioni personali, diagnosticate e curate presso l'### di
Aversa, dalle quali residuavano postumi di natura permanente; che chiedeva in via bonaria il risarcimento dei danni patiti, ma invano.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto non si costituiva; veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché disposta c.t.u. medica sulla persona dell'attrice, eseguita la quale la causa veniva ritenuta matura, per cui, all'udienza del 17/6/2024, rese le conclusioni come in atti, essa veniva riservata per essere decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) In limine, va dichiarata la contumacia del convenuto Ministero, regolarmente evocato in giudizio e mai comparso.
Va al riguardo rilevato che in tema di infortunio in ambito scolastico il personale docente degli istituti statali di istruzione si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto; ne consegue che, per effetto dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono riferibili direttamente al
Ministero della ### i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto corpo docente, cosicché sussiste la sola legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a “culpa in vigilando” degli stessi docenti. In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall'art. 2048, comma secondo, cod. civ., nei conseguenti giudizi è attuata dal su richiamato art. 61 della legge n. 312 del 1980, non sul piano sostanziale, cioè influendo sull'operatività dello stesso art. 2048, comma secondo, cod. civ. nei mentovati giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, attraverso l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il
Ministero competente (cfr. Cass. 10042/2006; conf. Cass. civ., Sez. III, 30/03/2005, n. 6723; App. Roma, Sez. I, 11/02/2008; ### Salerno, ### I, 29/09/2008). Né, del resto, appare rilevante la circostanza del riconoscimento della personalità giuridica agli istituti, atteso che secondo l'insegnamento della Corte regolatrice (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/05/2005, n. 9752) “### dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della L. n. 59 del 1997 (legge delega) e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un liceo scientifico) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'### della ### dello
Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. Pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero della ### e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a 'culpa in vigilando' del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto.”. Ne consegue che al dirigente dell'istituto è riconosciuta rappresentanza in ordine alle liti attive e passive, ma con esclusione di quelle connesse alla responsabilità del corpo docente. Al riguardo, va anche precisato che il difetto di legittimazione ad causam
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di questione non soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio (cfr. Cass. 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. 26 settembre 2006, n. 20819; Cass. 23 novembre 2005, n. 24594).
In buona sostanza, l'attrice ha diritto, e quindi azione, nei soli confronti del
Ministero competente. ### di citazione contiene gli elementi minimi sufficienti al compiuto esercizio del diritto di difesa; va poi considerato che la struttura dell'atto introduttivo come prevista per il giudizio dinanzi al Giudice di ### appare semplificata rispetto al corrispettivo atto nel giudizio dinanzi al ### 2) La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il fatto storico è stato dimostrato mediante prova testimoniale.
E' risultato, infatti, che la ### in occasione della partecipazione ad attività sportiva, che si svolgeva nella palestra dell'### e alla presenza dei docenti, subiva un violento calcio alla mano sinistra da parte di altro alunno, procurandosi lesioni; il teste ### apparso sufficientemente attendibile, attese la sua indifferenza alle parti, il posizionamento atto alla percezione dei fatti e la lucidità, coerenza e precisione delle dichiarazioni rese e non smentito da alcuna prova contraria, ha confermato le circostanze (cfr. teste: “… eravamo in palestra durante l'ora di educazione fisica con l'insegnante ### quando durante l'organizzazione di una partita di palla a volo, un compagno di classe, ### sferrava improvvisamente un calcio alla mano sinistra di ###
Preciso che al momento dell'evento eravamo in procinto di intraprendere l'attività sportiva che decidemmo di svolgere in autonomia in quanto l'insegnante ci aveva lasciati liberi di scegliere. Preciso che al momento dell'evento la professoressa era in palestra ma non nelle nostre vicinanze … dopo il calcio la mia amica ### lamentava forti dolori al quarto dito della mano sinistra …”).
Ciò posto, è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2048, c.c., i precettori e coloro che insegnano un mestiere e un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, potendosi liberare da tale responsabilità solo provando di non aver potuto impedire il fatto.
Al riguardo, costante giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la predetta disposizione pone a carico dell'insegnante, per il tempo in cui l'alunno è a lui affidato, '... una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnate - o dell'amministrazione dalla quale questi dipenda - per andare esente da responsabilità, provare di aver adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto' (cfr. Cass. 6331/98).
In relazione alla ripartizione dell'onus probandi, poi, con la sentenza n° 24997/08, la Suprema Corte ha ritenuto che 'In tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica 'ex' art. 61 della legge n. 312 del 1980, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che é sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto. La valutazione circa il raggiungimento o meno della prova liberatoria, da parte di detta amministrazione, attiene al merito della vicenda ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità e congruamente motivata'. ###. 2048, c.c., determina quindi una presunzione di responsabilità dell'insegnante, con riferimento al danno cagionato dal discente durante il tempo in cui questo era sottoposto alla sua vigilanza.
Va tuttavia osservato che, secondo le ### della Cassazione, tale presunzione di responsabilità troverebbe applicazione solo nel caso in cui il danno sia stato cagionato dall'alunno ad altro soggetto (ivi compreso un altro alunno), e non nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che 'La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso' (cfr. Cass. Sez. ### 9346/02). La Corte regolatrice col medesimo arresto ha tuttavia sottolineato anche che 'Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona). Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante'. Il supremo Collegio ha tuttavia ulteriormente precisato, in tema di riparto dell'onere probatorio, che 'In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato' (cfr. Cass. n° 8067/07).
Alla luce dei mentovati arresti, si può quindi ritenere che nel caso di danno subito dall'alunno durante l'orario scolastico, sia che trovi applicazione la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2048, c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta.
Era, pertanto, onere dell'attrice dimostrare che l'infortunio occorsogli si fosse verificato in orario in cui questa fruiva della prestazione scolastica. Di converso, era onere della parte convenuta dimostrare che l'evento dannoso fosse stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante e che queste avessero adottato un livello di vigilanza commisurato all'età degli allievi.
Valutate le richiamate emergenze istruttorie, ritiene questo giudice che parte attrice ha sufficientemente assolto il proprio onere probatorio, mentre di contro il
Ministero convenuto non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alle strutture e alle misure dovute di vigilanza, tra le quali anche l'adozione, in via preventiva, di provvedimenti organizzativi e disciplinari idonei a evitare una situazione di pericolo, nonché in ordine all'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa, anzi, ha preferito restar contumace, evidentemente nulla avendo da offrire alla dialettica processuale.
Il Ministero evocato, pertanto, va ritenuto responsabile e deve essere condannato a risarcire tutti i danni patiti dall'attrice. 3) Passando all'esame delle lesioni subite dalla ### è risultato provato, mediante la documentazione ospedaliera esibita, che ella in conseguenza dell'incidente riportava lesioni, in particolare un trauma contusivo alla mano sinistra con frattura intra-articolare della falange intermedia del IV dito. Tali lesioni sono compatibili con l'accadimento quale risultato in istruttoria, come espressamente accertato dal c.t.u. dr. ### che attesta la presenza del nesso eziologico. Riguardo alle conseguenze delle dette lesioni, occorre far riferimento agli accertamenti del c.t.u., dai quali è emerso che l'attrice, in conseguenza del sinistro, riportava le conseguenze come descritte nella relazione, alla quale per brevità espositiva ci si riporta. Il consulente ha accertato che tali lesioni determinavano un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni ventuno, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni venti e un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni venti, oltre a un danno biologico permanente del 2% ( pagg. 4-5, relazione).
Le risultanze e le argomentazioni della consulenza appaiono frutto di elaborazione approfondita, condotta con corretta metodologia e immuni da vizi logici e pertanto pienamente condivisibili.
La domanda postulata dal difensore dell'attrice di risarcimento del cd. danno biologico, questo consistente nel danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute contemplato dall'art. 32, Cost., trova oggi il proprio paradigma normativo immediato nell'art. 138 del Codice delle ### “... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;”. Tale definizione compendia il percorso dottrinario e giurisprudenziale che aveva nel tempo condotto a una configurazione di tale danno come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica e, perciò, tutelate in via primaria dalla stessa
Costituzione. Con riferimento, poi, alla sua determinazione, questo giudice ritiene attenersi parametricamente all'intervenuta ### 57/2001 e al successivo ### delle ### che pur riguardando gli incidenti stradali, possono utilizzarsi come indice di riferimento della liquidazione equitativa; tali norme hanno introdotto un valore fisso del risarcimento, sia per il danno biologico da invalidità temporanea che da permanente. I valori contenuti nella normativa, sono aggiornati ex ### da ultimo dell'8/6/2022.
Tanto premesso, il danno da invalidità temporanea, deve liquidarsi, ai sensi della normativa indicata, nella somma di euro 50,79 giornalieri per il periodo d'inabilità totale e in proporzione per quello d'inabilità parziale, in funzione della percentuale stabilita dal c.t.u. Il risarcimento a favore dell'attrice, pertanto, in ragione della durata dell'invalidità accertata dal consulente tecnico può determinarsi in complessivi euro 1.561,79 ivi compresi 799,94 per giorni ventuno di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 507,90 per giorni venti di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 253,95 per giorni venti di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sotto il profilo del danno biologico da invalidità permanente, anche si deve utilizzare il parametro di stima introdotto con il ### delle ### in ordine al danno biologico di lieve entità (cd. micropermanente). Tenuto conto che per postumi fino al 9%, partendo da un valore base del primo punto, aggiornato dal detto D.M., di euro 870,97, che tale importo cresce in funzione del numero dei punti e decresce in funzione dell'età del danneggiato, si perviene per parte attrice (anni 16 alla guarigione) a una valutazione per due punti di postumi di euro 1.858,65. ### liquidazione esaurisce il danno non patrimoniale, escludendosi qualsiasi ulteriore attribuzione a titolo di danno morale, implicitamente richiesto dal difensore di parte attrice. ### della Suprema Corte, intervenute con la sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972, hanno, infatti, sostanzialmente negato la natura di categorie autonome, tra l'altro, del danno morale ed esistenziale, riconducendo tali voci nella generale categoria del danno non patrimoniale, il quale potrà essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge, come appunto il danno biologico, o quando siano lesi diritti inviolabili e costituzionalmente tutelati, applicando l'art. 2059 c.c., in concorso di volta in volta con la norma costituzionale violata.
Al danno biologico, quindi, la Corte Suprema riconosce una portata tendenzialmente omnicomprensiva, cosicché ogni diversa lesione di interessi personali, che prima poteva farsi rientrare nel danno morale o esistenziale, oggi dovrà essere allegata e provata, trattandosi comunque di danno conseguenza e non danno evento, e potrà essere considerata risarcibile solo laddove, come detto, si sia verificata una cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata.
In buona sostanza, il danno morale si andrebbe a sovrapporre al danno biologico, costituendo una illegittima duplicazione, violandosi il principio che vuole il danneggiato risarcito di tutto il danno, ma non oltre. Illuminante la lettura di un passo della innovativa decisione: “### in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.”. Non è superfluo osservare che eventuali “personalizzazioni” del danno biologico che considerino particolari sofferenze, o lesioni alla dignità della persona non possono mai adottarsi automaticamente, ma devono essere legati a puntuali allegazioni difensive corroborate da rigorose dimostrazioni; nel caso di specie dalla lettura dell'atto introduttivo e dall'esito della istruttoria appaiono mancanti le une e le altre. 4) Per quanto attiene il danno patrimoniale, nulla è stato allegato e dimostrato. 5) Gli importi liquidati sono considerati all'attualità, trattandosi di debito di valore e visti gli aggiornamenti normativi; i detti vanno maggiorati degli interessi compensativi del ritardo nel pagamento, calcolati a un tasso medio dell'1% annuo, con decorrenza dal dì del fatto e fino alla sentenza. Sul coacervo, che al momento della sentenza si tramuta in debito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo. 6) Le spese a favore dell'attore la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 9,
D.L. n° 1/2012, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n° 27, e dei ### 10/3/2014, n° 55 e 13/8/2022, n° 147, tenendo conto del reale valore della causa, coincidente con il decisum, dell'attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti, così come nel dispositivo. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### E ### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia del ### dell'### dell'### e della ### b) dichiara la esclusiva responsabilità del convenuto ### dell'### dell'### e della ### in ordine all'evento dannoso per cui è causa e lo condanna al pagamento in favore dell'attrice ### a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 3.420,44, oltre interessi compensativi al tasso dell'1% annuo dal fatto alla sentenza, oltre, ancora, gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo; c) condanna il convenuto ### dell'### dell'### e della ### al pagamento in favore dell'attrice delle competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93, c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario che si liquidano in euro 600,00 per esborsi, ivi comprese le competenze del c.t.u. già liquidate con separato decreto in euro 390,00 oltre accessori, ed euro 1.350,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio euro 250,00, fase introduttiva euro 250,00, fase istruttoria euro 400,00 e fase decisoria euro 450,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge, se dovuti e documentati con fattura.
Cosi deciso in Napoli, lì 18-6-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 10757/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Martinelli Costantino

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4925/2024 del 10-05-2024

... avevano causato allo stesso non solo un danno biologico permanente, ma anche un danno morale, estetico, alla vita di relazione nonché un danno alla capacità lavorativa generica oltre che specifica. Inviava, pertanto, in data ###, formale richiesta di risarcimento danni alle ### S.p.A. nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., e per conoscenza anche alla ### S.p.A., ma la stessa restava priva di riscontro (cfr. all. n. 1 atto di citazione) Parimenti, infruttuosamente, inviava, in data ###, alle ### S.p.A. invito alla negoziazione assistita (cfr. all. n. 3 atto di citazione). Si costituiva in giudizio, in data ###, la ### S.p.A. eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza sia del petitum che della causa petendi; ancora eccepiva (leggi tutto)...

n. 3946/2021 r.g.a.c. 
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - IV SEZIONE CIVILE - Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta Verbale di ### del 10/05/2024 Sono presenti, per l'attore, l'avv. ### oggi sostituito per delega orale dall'avv.  ### e per la ### S.p.A., quale F.G.V.S., l'avv. ### oggi sostituito per delega orale dall'avv. ### A questo punto, il G.I. invita i difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
I difensori si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi da ultimo depositati. 
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.  ##### - QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronunzia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3946 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla ### d'Oro N. 4, è elettivamente domiciliat ###atti; -ATTORE - E ### S.P.A. (P.IVA ###) in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall' avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in ### in Via G. Cortese, 11, giusta procura in atti; -CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281 sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.   Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). 
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data ###, ### conveniva in giudizio la ### S.p.A., in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al fine di ottenere dalla stessa il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data ###, alle ore 19:00 circa, in ### alla ### angolo Via della ### /Via del ### allorquando lo stesso, nel mentre attraversava la strada, veniva investito da un veicolo che dopo l'impatto si allontanava repentinamente senza prestare alcun soccorso.  ###, a sostegno della propria domanda deduceva che in conseguenza dell'investimento aveva riportato gravi lesioni personali a seguito delle quali era stato trasportato al P.S.  dell'Ospedale “Cardarelli” di ### ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura pluriframmentaria diafisi tibia destra” e dove veniva sottoposto a intervento chirurgico per apposizione di fissatore esterno poi rimosso in data ###. 
Successivamente veniva sottoposto ad ulteriori trattamenti fino alla guarigione da cui, tuttavia, erano residuati postumi permanenti. 
Evidenziava che le lesioni subite avevano causato allo stesso non solo un danno biologico permanente, ma anche un danno morale, estetico, alla vita di relazione nonché un danno alla capacità lavorativa generica oltre che specifica. 
Inviava, pertanto, in data ###, formale richiesta di risarcimento danni alle ### S.p.A. nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., e per conoscenza anche alla ### S.p.A., ma la stessa restava priva di riscontro (cfr. all. n. 1 atto di citazione) Parimenti, infruttuosamente, inviava, in data ###, alle ### S.p.A. invito alla negoziazione assistita (cfr. all. n. 3 atto di citazione). 
Si costituiva in giudizio, in data ###, la ### S.p.A. eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza sia del petitum che della causa petendi; ancora eccepiva l'inammissibilità della domanda per non aver parte attrice inviato, prima della citazione in giudizio, lettera di messa in mora sia all'impresa designata per la ### la ### S.p.A. che alla C.O.N.S.A.P.; nel merito, poi, rilevava l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum debeatur. In subordine l'impresa assicuratrice convenuta rilevava il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro oggetto di causa. Tutto ciò premesso insisteva, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite. 
Con ordinanza del 18/05/2021 il G.I., allora titolare della causa, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. 
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta c.t.u. medico legale sulla persona del danneggiato e subentrata, intanto, nelle more del giudizio la scrivente nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022, la causa a seguito dell'udienza del 14/12/2023, veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa come di seguito. 
Va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 D.Lgs.  209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato. 
Tanto chiarito, in via preliminare, deve essere affermata la proponibilità della domanda, avendo l'attore adempiuto alle condizioni di cui all'art. 287 del codice delle assicurazioni, mediante l'invio alla ### S.p.A., e per conoscenza alla ### di lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno ricevuta dalla compagnia convenuta più di sessanta giorni prima dell'introduzione della lite (cfr. all. n. 1 atto di citazione). 
Ancora, ai fini della procedibilità, vi è agli atti invito alla controparte alla negoziazione assistita del 19/07/2021 (cfr. all. n. 3 atto di citazione). 
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.   Ed invero, la nullità di un atto introduttivo sussiste solo ove sia assolutamente indeterminata ed incerta la pretesa della parte e cioè quando, ad una analisi complessiva dell'atto e della documentazione prodotta, non sia in alcun modo possibile individuare il petitum e la causa petendi. 
Orbene, nel caso di specie è indubbio che dalla formulazione della domanda sia possibile individuare gli elementi costitutivi posti a fondamento della richiesta risarcitoria; ciò risulta anche avvalorato dal fatto che la ### S.p.A. si sia, sin dal primo atto, difesa nel merito, formulando in via immediata ed esauriente le proprie difese. 
Né, tantomeno, l'atto introduttivo del presente giudizio può essere dichiarato nullo per erronea indicazione della P.IVA come sostenuto dalla compagnia assicuratrice convenuta. Ed infatti, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 co. III n. 2 può essere pronunciata solo se e quando l'omissione determini un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in un'irregolarità non invalidante l'atto giudiziale. Nel caso di specie, poi, oltre ad apparire assolutamente univoca l'individuazione del convenuto nonostante la parte abbia indicato una partita IVA non corretta in quanto utilizzata dalla compagnia assicuratrice solo fino al 31 dicembre 2019, la ### si è anche costituita in giudizio in tal modo sanando il vizio dell'atto di citazione. 
Passando, ora, al merito della domanda, occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, ha l'onere sia di provare che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. n. 274 del 13/01/2015; Cass. 18308 del 18/09/2015 e Cass. sent. n. 15367 del 13/07/2011). 
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta tale prova non può ritenersi raggiunta. 
In primo luogo rileva il ### che, esaminando il materiale probatorio in atti, non risulta che l'odierno istante abbia presentato denunciaquerela contro ignoti in relazione ai sinistro per cui è causa. 
Sul punto preme evidenziare che la giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le vittime della strada (cfr. Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 27541 del 30.12.2016; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016). 
Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, tale circostanza può e deve comunque essere apprezzata dal giudice, unitamente alle altre prove acquisite, perché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati, per la prima volta, solo nel processo civile, ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr. Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).  ### o non circostanziata denunzia all'### del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale - in conclusione, non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del ### di garanzia. Si tratta, infatti, in via esclusiva di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione. 
In conclusione, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere anche offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa ( Cass. civ., sent. n. 1325 del 26.01.2016). 
Ciò posto, nel caso di specie, la mancata denuncia alle competenti ### unitamente alle risultanze della prova testi espletata, inducono il ### a ritenere non fondata la domanda. 
Va, a questo punto precisato che l'attore ha inteso offrire prova della dinamica del sinistro solo attraverso le dichiarazioni di ### lo stesso, infatti, pur avendo indicato tre testi ed avendo il giudice istruttore limitato a due il numero dei testi da escutere e ha rinunciato all'esame del secondo teste (cfr. verbale udienza del 13/12/2023) Passando, ora, all'esame critico delle deposizioni dell'unico teste di parte attrice ascoltato, ### si evidenzia che la sua dichiarazione non è apparsa attendibile e quindi, come tale, non è risultata idonea, da sola, a ritenere provato il verificarsi dell'incidente nei termini descritti dall'attore nell'atto di citazione. 
In merito alla dinamica del sinistro la teste ha dichiarato, all'udienza del 1/03/2022: “ho assistito al sinistro che si è verificato il 24 dicembre del 2017 a ### in ### erano le 19,00; a.d.r.: era buio; la strada era poco illuminata; io ero con mia figlia; ero andata in tabaccheria a prendere le sigarette; e poi andammo con mia figlia al bar lì vicino nella piazzetta a prendere un caffè; quando sono uscita fuori a fumare una sigaretta ho visto un ragazzo a piedi che attraversava la strada venendo verso di me; a.d.r. riconosco nelle foto sullo stato dei luoghi prodotta dall'attore il luogo del sinistro… il ragazzo stava attraverso la strada da sinistra a destra rispetto allo stato dei luoghi raffigurato nella prima foto allegata; l'auto è fuggita; il ragazzo è stato colpito sulla coscia destra; è caduto sul posto; non ricordo il tipo di auto, se grande o piccola; era comunque scura; a.d.r.: l'auto correva; a.d.r.: c'era gente presente; ricordo che vi era la sorella presente di questo ragazzo; lo hanno soccorso e portato in ospedale con altra macchina…”. 
In primo luogo si rileva che tale testimonianza è apparsa alquanto generica laddove la teste non ha saputo indicare neanche le dimensioni dell'auto investitrice, se di cilindrata grande, media o piccola; inoltre, a differenza di quanto riportato in citazione, non ha dichiarato che l'auto pirata perdeva il controllo della guida. 
Ulteriori perplessità in ordine all'attendibilità dell'unico teste escusso emergano laddove si consideri che la stessa ha dichiarato che l'odierno attore, dopo l'incidente, veniva portato in macchina in ospedale facendo, così, presumere che il trasporto in ospedale sia avvenuto nell'immediatezza dei fatti oggetto di causa. 
Ed invero anche in citazione si legge che “ per le lesioni subite, fu necessario il trasporto al ### dell'### “Cardarelli” di ### ove i sanitari gli diagnosticavano la “### pluriframmentaria diafisi tibia destra”. Anche nella lettera di messa in mora inviata alla compagnia odierna convenuta e per conoscenza alla ### si legge “ Il minore ### quale pedone, procedeva all'attraversamento della sede stradale, allorquando veniva investito da un veicolo ### il cui conducente anziché fermarsi e prestare soccorso si allontanava repentinamente nonostante fosse richiamato a “viva voce” da alcuni presenti. A causa del predetto investimento ### riportava lesioni personali così come riscontrata al P.S.  dell'### “Cardarelli” di ### dove veniva trasportato”. 
Da quanto è dato comprendere dalla lettura di tali atti ### veniva trasportato al P.S. dell'### di ### subito dopo il sinistro oggetto di causa. 
Tale circostanza, tuttavia, non trova riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso attore laddove, invece, il verbale di pronto soccorso è datato 25/12/2017, giorno seguente al sinistro denunciato in citazione; nello stesso, inoltre, si legge che ### veniva trasportato in ospedale a mezzo autoambulanza. 
Peraltro negli scritti difensivi l'attore non ha mai riferito di essere tornato a casa dopo l'incidente e di essersi recato al P.S. solo il giorno dopo. 
Ebbene, alla luce di ciò le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa appaiono inattendibili in quanto risulta provato per tabulas, a differenza di quanto dalla stessa sostentuo, che nell'immediatezza del fatto ### non fu portato in ospedale. 
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, il dott. ### si sia espresso nel seguente modo: “Le lesioni riportate nel sinistro stradale del 24/12/2017 e successivamente documentate sono in rapporto causale con il fatto lesivo riportato in atto di citazione” in quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo: “Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito”. Peraltro la valutazione del ctu è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, mentre resta a carico dello stesso danneggiato provare sia il verificarsi del sinistro che la sua dinamica e la imputabilità del danno alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.  ### delle circostanze evidenziate, minando in radice l'attendibilità dell'unico teste escusso, pone in dubbio la circostanza stessa che vi sia stato il coinvolgimento di un veicolo non identificato nella determinazione del sinistro e impone, dunque, l'integrale rigetto della domanda. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, in mancanza di nota spese, tenuto conto del valore della causa (in caso di rigetto della domanda di risarcimento danni, il valore della causa si determina sulla base dell'importo richiesto con l'atto introduttivo, cfr. Cassazione civile sez. VI, n.3574 24/02/2016 “Il valore attribuito alla pretesa risarcitoria rappresenta, in caso di rigetto della domanda, il parametro di riferimento per la liquidazione delle spese di lite) nonché dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei parametri medi disciplinati dal ### ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche, ridotti del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto o giuridiche. 
Quanto, infine, alle spese di ### stante l'assenza di richiesta di liquidazione da parte della dott. ### il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto nel verbale d'udienza del 1° marzo 2022 e si pone definitivamente a carico di parte attrice.  P.Q.M.  ### di ### quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda di parte attrice; 2) condanna ### al pagamento, in favore della ### S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S, delle spese di lite che liquida in € 5.331,20 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge; 3) pone le spese di C.T.U definitivamente a carico dell'attore. 
Così deciso in ### 10/05/2024.   Il Giudice dott.ssa ### presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.  

causa n. 3946/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pisciotta Biancamaria

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