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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17314/2023 del 16-06-2023

... secondo costan te giurisprudenza di questa Corte, il danno si perfeziona e diventa quantificabile solo nel momento in cui si verifica il d uplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o p arziale, della prestazione previden ziale od assistenziale e non, dunque, già nel momento in cui i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati o ne sia maturata la 4 prescrizione o sia cessato il rapporto di lavoro. Tuttavia, resta salva la possibilità del lavoratore di proporre anche prima della virtuale maturazione del diritto alla prestazione previdenziale una domanda di mero accertamento della astratta possibilità dannosa dell'omissione contributiva e di condanna generica al relativo risarcimento, da li quidare in separato e successivo giudizio (Cass. nn. 10528/1997; 3773/1999; 227 51/2004; 2630/2014; 15947/2021) 3.2. Ciò premesso, il ricorso è fondato, perché la sentenza impugnata non contiene una comprensibile mot ivazione del rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva. Nelle poche righ e della sentenza dedicate al tema (tra pag. 4 e pag. 5) si legge, dapprima, che la domanda, così come (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11322/2017 R.G. proposto da ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - ricorrente - contro UNIVERSITÀ del ### in persona del legale rappresentante pro tempo re, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege - controricorrente - nonché contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza n. 1017/2016 della Corte d '### o di ### depositata il ###; udita la relaz ione svolta n ella camera di consig lio del 6/4/2023 dal ### FATTI DI CAUSA La Corte d '### di ### ha respinto il gravame proposto dall'attuale ricorrente contro la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva accolto solo in part e le domande della lavoratrice contro l'### degli ### i del ### ritenendo sfornita di prova la domanda di condanna al risarcimento dei danni da o missione contributi va e pronunciando condanna generica all'adeguamento del trattamento retributivo e dei relativi accessor i, senza quantificare il dovuto, nonostante la richiesta di apposita c.t.u., ed escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione. 
La corte terr itoriale ha innanzitutto rilevato che l'### aveva già dato «esecuzione a quanto genericamente statuito dal giudice» di primo grado, per affermare quindi che non rientrava tra i suoi compiti un a verifica «sulla corretta quantificazione del credito così come accertato in sentenza». 
Dopo d i che, per quanto qui ancora rileva, ha rit enuto inammissibile, «perché non sorretta dal necessario interesse ad agire», e comu nque « sfornita di prova» la dom anda volta a ottenere la condanna al risarcimento del danno da omissione contributiva. 
Contro tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ai q uali l'### ha resistito con tempestivo controricorso. La ricorrente ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla d ata della camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380- bis.1 c.p.c. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., degli artt.  2116 e 2697 c.c. e dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995».  2. La rubrica del secondo motivo denuncia, testualmente, «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: in atti vi è la prova tanto de lla omissione contribu tiva, quanto della intervenuta prescrizione di parte della contribuzione dovuta».  3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in qua nto entrambi riguardano esclusivamente il m ancato riconoscimento del diritto al risarcimento del dann o da omissione contributiva, non essendoci impugnazione della sentenza d'appello pe r quel che riguarda la deci sione sulle differenze retributive e sui relativi accessori.  3.1. Si discute del danno che la lavoratrice sostiene di poter subire a causa degli omessi versamenti contributivi non più recuperabili ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti a causa dell'intervenuta prescrizione del relativo obbligo del datore di lavoro (art. 2116, comma 2, c.c., in relazione agli artt. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, 13, della legge n. 1338 del 1962 e 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995). 
In tal caso, secondo costan te giurisprudenza di questa Corte, il danno si perfeziona e diventa quantificabile solo nel momento in cui si verifica il d uplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o p arziale, della prestazione previden ziale od assistenziale e non, dunque, già nel momento in cui i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati o ne sia maturata la 4 prescrizione o sia cessato il rapporto di lavoro. Tuttavia, resta salva la possibilità del lavoratore di proporre anche prima della virtuale maturazione del diritto alla prestazione previdenziale una domanda di mero accertamento della astratta possibilità dannosa dell'omissione contributiva e di condanna generica al relativo risarcimento, da li quidare in separato e successivo giudizio (Cass. nn. 10528/1997; 3773/1999; 227 51/2004; 2630/2014; 15947/2021) 3.2. Ciò premesso, il ricorso è fondato, perché la sentenza impugnata non contiene una comprensibile mot ivazione del rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva. 
Nelle poche righ e della sentenza dedicate al tema (tra pag. 4 e pag. 5) si legge, dapprima, che la domanda, così come proposta, sarebbe «inammissib ile perché non sorretta d al necessario interesse ad agire». Ma, poco dopo, si afferma che «Correttamente il Tribunale … ha ritenuto “… la domanda di risarcimento dei danni … sfo rnita di p rova circa l'e ffettiva e concreta inciden za pregiudizievole dell'insufficiente contribuzione, con riferimento al periodo per cui il versamento integrativo dei contributi non è p iù consentito per avvenuta prescrizione …”». La corte territoriale conclude il ragionamento aggiungendo che «il pre sunto credito re avrebbe dovuto indicare, in relazione al sorgere del credito retributivo differenziale, al comportam ento datoriale, ai tempi di adempimento dell'obbligazione contributiva, per quale periodo e in che misura non era più possibile versare alcunché all'### per l'avvenuta prescrizione dell'inesigibile credito contributivo, e ciò, pacificamente non è avvenuto». 
Dalla riportata motivazione, non si compren de se la domanda sia stata dichiarata inammissibile oppure respinta nel 5 merito, così come non si comprende se si sia rilevato un difetto di allegazione («avrebbe dovuto indicare») oppure di prova dei fatti allegati («Correttamente il Tribunale … ha ritenuto … la domanda di risarcimento dei danni … sfornita di prova»). Non soccorre, ad integrare la mot ivazione, una sia pur minima descrizione delle al legazioni in fatto di p arte ricorrent e, sostituita da un'affermazione apodittica e perentoria («e ciò, pacificamente non è avvenuto»). 
Sussiste, pertanto, quel difetto assoluto di motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 360, com ma 1, n . 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che si riscontra allorché la motivazione, «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente … risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamen to decisorio … e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.  111, comma 6, ###» (Cass. 13248/2020, che cita a sua volta, per tutte, Cass. n. 9105/2017).  3.3. Si aggiunga che il rilie vo della manc anza del «necessario interesse ad agire » - quantunque abbinata alla condivisibile, ma astratta, affermazione che «il processo non è un esercizio accademico» - contrasta con il citato orientamento di questa Corte secondo cui il lavoratore può proporre, anche prima della v irtuale maturazione d el diritto alla prestazione previdenziale, una domanda d i mero accertamento della potenzialità dannosa dell'omissione contributiva e di condanna generica al relativo risarcimento.  4. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla corte territoriale indicata in dispositivo che procederà a un nuovo esame, pro vvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 6 5. Si dà at to che la fond atezza del ricorso rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Zuliani Andrea

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1794/2025 del 14-10-2025

... espressamente autorizzato), questi: - quantifichi il danno derivante dal mancato riconoscimento in capo alla ### e/o mancato addebito nei confronti del datore di lavoro ### S.r.l., da parte dell'### dei contributi previdenziali ed assistenziali e diritti che sarebbero stati ella dovuti a seguito di reintegra, per il periodo riconosciuto dalla sentenza n. 413/13 del 14.03.2013 della Corte di Appello di ### Lavoro (doc. D comparsa e n.4 in ricorso per D.I. di controparte), e ad essa non riconosciuti per prescrizione/decadenza (derivante dall'omissione degli adempimenti cui parte convenuta era tenuta come da mandati conferiti e in atti); ### da valutarsi in relazione ai benefici economici di cui la stessa avrebbe usufruito, sia con riferimento al trattamento pensionistico, sia con riferimento all'accesso al ### di ### e ai relativi indennizzi, trattamenti e benefici economici (### mensilità non percepite e/o altro).” Per la Parte appellata ### “###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, - in via preliminare: - respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata; - dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 bis c.p.c.; - dichiarare la domanda (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2358/2022 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti e ### S.P.A. (p.iva ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti appellati avverso la sentenza n. 3133/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per la Parte appellante: “### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via preliminare di rito, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 ut supra; in via principale nel merito e in accoglimento dell'odierno appello, per i motivi sopra esposti, ferma quanto disposto in sentenza di primo grado in merito alla revoca del decreto ingiuntivo 4644/19 e salva quindi quanto in essa statuito in relazione alla riduzione dei compensi richiesti in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 2598/14 Tribunale di Firenze e alla procedura esecutiva della relativa sent. n. 484/2017, riformare per il resto l'impugnata sentenza n. 3133 /2022 emessa il ### dal Tribunale di Firenze giudice dott. ### per i motivi esposti in parte narrativa in accoglimento degli stessi e dell'odierno appello, ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4644/19: - accertare e dichiarare, che, per i motivi esposti e nel presente atto e come formulati in primo grado, non risulta dovuto dalla odierna opponete ### all'avvocato ### per il mandato (o i mandati) ad esso conferiti di cui in atti, alcun compenso professionale o comunque che il compenso risulta dovuto in misura inferiore (dovendo essere ulteriormente diminuito) rispetto a quanto liquidato (in parziale accoglimento dell'opposizione) nella sentenza impugnata; - condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze e come liquidati dal Tribunale di Firenze e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. #### il convenuto al rimborso delle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge. 
In via istruttoria, si insiste, per tuziorismo difensivo, per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi, comprese la CTU e prove orali, così come formulate in capitoli in giudizio di primo grado con memoria ex art.  183, co VI, n. 2 c.p.c., quindi affinché questa Corte Voglia disporre in quanto dedotti, richiesti e non ammessi - senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte - i seguenti mezzi istruttori: A. prova per testi, sui seguenti capitoli: I. DVC dalla metà del 2013 ### indicò all'Avv.  ### alcuni conti correnti della ### come quelli tenuto presso la BCC di ### e presso la ### spa al fine di procedere ad ogni azione esecutiva sugli stessi; II. DVC dalla prima metà del 2013 (e comunque dalla Sentenza della Corte d'Appello di Firenze che le riconosceva il diritto alla reintegra e ai danni) ### indico più volte all'Avv. ### le società F.lli Gambassi di #### e ### S.r.l. quali debitrici della ### in qualità di conduttrici o affittuarie della stessa e/o dei beni e mezzi aziendali; ### DVC ### sempre dall'inizio dell'anno dal 2013 e fino al 2018 ha sempre prodotto all'Avv. ### i bilanci annuali della ### S.r.l., corredati dei i relativi verbali di assemblea e relazioni dell'amministratore e delle visure ### (come, in parte documentato, doc. 15 e 16); IV. ### dal 2012 ha rappresentato più volte e in più occasioni all'Avv. ### che la ### S.r.l. aveva posto in liquidazione il suo asset, lo stato di cassa integrazione o mobilità dei dipendenti e nel 2013 ha specificamente evidenziato allo stesso che la ### aveva licenziato tutti i dipendenti, cui stava liquidando tutte le residue spettanze con i proventi della locazione/affitto del complesso immobiliare e con i profitti ricavati dalla lavorazione delle materie prime giacenti; V. ### nell'arco di tempo che va dal 2013 al maggio 2018, ha più volte espresso all'Avv. ### i propri timori sulla distrazione delle residue garanzie patrimoniali della ### VI. 
DVC che dal 2013 al 2018 ### hanno ha più volte richiesto all'Avv. ### di intraprendere azioni a tutela dei diritti e del credito riconosciuto nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 2013 anche, infine, tramite istanza di fallimento nei confronti della ### insistendo altresì che fosse indicato il collegamento tra la stessa, il ### e la società F.lli ### S.r.l.; VII. DVC l'Avv. ### dal 2013 e fino al 2018 (ossia alla revoca del mandato lui conferito), ha sempre rassicurato la ### sul fatto che, in ogni caso, tramite l'### le sarebbero stati riconosciuti e versati il TFR e le ultime tre mensilità nonché riconosciuti tutti i contributi pensionistici dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino a tutto il 2012; #### anche nel 2017 (in seguito alla sentenza che chiudeva il giudizio di opposizione al D.I.) ha insistito l'Avv.  ### affinché le azioni esecutive fossero dirette presso le ### e i C/C e presso la F.lli ### IX. DVC fu l'Avv. ### ad indicare alla ### il rag. ### quale professionista designato per effettuare i calcoli del danno essa riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte d'Appello di Firenze, chiedendo ella unicamente di farsi carico della consegna e ritiro presso lo ### dello stesso della documentazione; X. DVC che per i conteggi da lei elaborati nel novembre 2013, relativamente al danno derivante dall'illegittimo licenziamento della ### come pronunciato dalla Corte d'Appello di Firenze sez. lavoro con ### n. 347/13, (ed allegati al ricorso di cui al lett. D comparsa - n. 9 fasc. monitorio) lei ha ricevuto le indicazioni direttamente dall'Avv. ### XI. DVC lei non ha mai richiesto, per i conteggi di cui al precedente cap. X, il pagamento di alcuna prestazione alla #### DVC verso la metà fine di agosto 2019, il patronato ### richiedeva, per conto della ### il riconoscimento alla stessa e l'addebito al datore di lavoro ### del periodo contributivo 1.11.2007 - 31.12.2012, quale lavoratrice dipendete presso la stessa; ### Vero che l'istanza di cui al precedente capitolo veniva rigettata per intervenuta prescrizione del termine come da documenti in atti (doc.14). Si indicano quali testi, salvo altri 4 - ### residente in ### a #### sui capitoli dal I al IX; - ### con studio in #### sui capitoli X e XI; - ### di #### 43/a ### sui capitoli XII e ### B. 
Disporre, altresì, ### d'### affinché, previo esame e verifica degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, delle informazioni e della documentazione che il consulente stesso ritenga necessario e/o opportuno acquisire presso le parti e presso i terzi, in particolare ### e ### fallimentare (ed a ciò espressamente autorizzato), questi: - quantifichi il danno derivante dal mancato riconoscimento in capo alla ### e/o mancato addebito nei confronti del datore di lavoro ### S.r.l., da parte dell'### dei contributi previdenziali ed assistenziali e diritti che sarebbero stati ella dovuti a seguito di reintegra, per il periodo riconosciuto dalla sentenza n. 413/13 del 14.03.2013 della Corte di Appello di ### Lavoro (doc. D comparsa e n.4 in ricorso per D.I. di controparte), e ad essa non riconosciuti per prescrizione/decadenza (derivante dall'omissione degli adempimenti cui parte convenuta era tenuta come da mandati conferiti e in atti); ### da valutarsi in relazione ai benefici economici di cui la stessa avrebbe usufruito, sia con riferimento al trattamento pensionistico, sia con riferimento all'accesso al ### di ### e ai relativi indennizzi, trattamenti e benefici economici (### mensilità non percepite e/o altro).” Per la Parte appellata ### “###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, - in via preliminare: - respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata; - dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 bis c.p.c.; - dichiarare la domanda riconvenzionale e la relativa domanda subordinata della sig.ra ### respinte in sentenza, infondate oltre che inammissibili e improcedibili in quanto non riproposte in sede di appello così come formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. - dichiarare inammissibili la nuova domanda riconvenzionale e la nuova domanda in via subordinata formulate in questa sede come specificato sub. 2) - nel merito: rigettare l'impugnazione della sig.ra ### e confermare la sentenza del Tribunale di ### n. 3133/2022. - Nella denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla prima domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - ### denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla nuova domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio salvo la liquidazione di un importo provvisionale, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - dichiarare che l'assicurazione ### S.p.A. è tenuta a manlevare l'avvocato ### da ogni pretesa della sig.ra ### condannando la stessa a rifondere alla sig.ra ### quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra ### nel futuro ed eventuale separato giudizio di quantificazione del danno o a titolo provvisionale. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cap ed iva del presente giudizio.” Per la Parte appellata ### S.p.A.: “###ma Corte adita: - in via preliminare di rito, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti; - in via principale, respingere l'atto di appello promosso dalla sig.ra ### in quanto infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3133/2022 del 9.11.2022 del Tribunale di ### Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4644/2019 emesso dal Tribunale di ### in data ### (con il quale il predetto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. ### della somma di euro 53.488,23, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso professionale), al fine di ottenere la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo o dell'insussistenza della pretesa creditoria per l'attività difensiva svolta in suo favore nel contenzioso insorto contro la ### s.r.l. (già ### s.r.l.) a seguito dell'illegittimo licenziamento, che si era articolata: a) dinanzi alla Corte di Appello di #### R.G.A. 661/2012; b) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'Appello di #### c) nel ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza 347/2013 della Corte d'Appello di #### nonché nella successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### ed e) dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013, nonché la condanna dell'opposto alla ripetizione degli acconti versati. 
La medesima aveva, inoltre, proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere, previa declaratoria dell'inadempimento dell'avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, la condanna del medesimo al risarcimento del danno da lei subito rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 347/2013 e liquidati dal Tribunale di ### con la sentenza 484/2017, da quantificarsi in separato apposito giudizio, nonché, in subordine, nell'ipotesi, in cui fosse stato riconosciuto in favore dell'opposto, anche parzialmente, il diritto ad un compenso, la condanna del medesimo a tenerla manlevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni da lei subiti. 
A fondamento dell'opposizione, la ### aveva dedotto che: 1) aveva contestato espressamente l'operato professionale svolto dall'avv. ### revocando al medesimo il mandato conferitogli, in quanto, nell'ambito del contenzioso giudiziale predetto, pur essendo stato accertato a suo favore un credito di lavoro da illegittimo licenziamento per oltre 200.000,00 euro ed il diritto alle regolarizzazioni contributive per 62 mesi, tale credito non era stato mai ottenuto, né risultava essere neanche parzialmente ottenibile, essendo stati ad essa negati pure i possibili interventi dell'### e le regolarizzazioni contributive in quanto prescritte (successivamente all'emissione del provvedimento che le riconosceva); 2) nessuna concreta misura volta a preservare l'esercizio e/o l'esecuzione del diritto riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte territoriale toscana, era stata tempestivamente posta in essere dall'avv. ### che aveva così vanificato il risultato ottenuto con la sentenza d'appello, procurandole un ingente danno; 3) l'avv. ### aveva presentato dei preventivi di parcella sulla base dei quali aveva concordato con lei, sia per il giudizio di appello che per le prime fasi del giudizio di opposizione al D.I., compensi sostanzialmente minori rispetto a quelli dal medesimo pretesi nel ricorso per decreto ingiuntivo; 4) gli acconti pagati, documentati e non contestati, non erano stati detratti dall'importo richiesto, che risultava determinato in mondo complessivo dall'ordine professionale (senza detrazione degli acconti) e la somma richiesta e liquidata dal decreto ingiuntivo opposto era stata calcolata su tale intero importo, senza tener conto degli acconti dichiarati e riportati dal ### (che non sono oggetto di contestazione). 
In particolare, nell'ambito dell'opposizione, con riguardo ai singoli giudizi nei quali l'avv. ### aveva espletato l'attività professionale in questione, la ### aveva dedotto che: i) in relazione alle prestazioni inerenti al giudizio avanti alla Corte di Appello di ### procedimento R.G. n. 661/2012, da parte del convenuto vi era stata, in considerazione del notevole importo del danno e della retribuzione corrispondente (oltre 200.000,00 euro), “la mancata richiesta, in seno a tale procedimento e successivamente all'emissione della sentenza definitiva del grado, di misure volte a tutelare l'ingente credito ad essa riconosciuto”, quali la richiesta di condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc.; ii) con riferimento alle “### inerenti alla fase esecutiva”, era da escludere l'utilità di un'azione esecutiva promossa nel 2013 “su beni mobili prima presso la sede errata poi presso la sede legale del debitore, che nel frattempo aveva cessato e che aveva affittato sia l'azienda che il capannone e i cui beni materiali erano, peraltro, già stati tutti venduti in un'asta giudiziaria del Tribunale di ### a metà gennaio del 2010 (tutti elementi risultanti dalla ### dai bilanci pubblicati); iii) quanto alle prestazioni inerenti al ricorso per decreto ingiuntivo e successiva opposizione, l'avv. ### aveva ingiustificatamente atteso oltre 1 anno (da marzo 2013 a aprile 2014) prima di provvedere con il ricorso nel quale aveva, altresì, omesso di richiedere la provvisoria esecuzione ex art.  642 c.p.c.; iv) con riferimento alle “### relative alla fase esecutiva della sentenza n. 484/2017 del Tribunale di ### definitiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 753/2014”, l'avv. ### non aveva effettuato il pignoramento dei conti correnti della società ### srl, dei quali aveva fornito gli esatti estremi (BCC di ### spa e ### spa), conti sui quali risultavano ancora transitare cospicue somme o quello presso terzi, quali la società ### srl e la ditta F.lli Giambassi, affittuari e conduttori e quindi debitori della ### v) riguardo alla “### e ricorso incidentale in Corte di Cassazione R.G.  16691/2013”, il professionista non si era attenuto agli obblighi informativi circa “la proposizione del ricorso incidentale in relazione al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello del danno da demansionamento”; vi) l'avv. ### aveva omesso di presentare l'istanza richiesta e pur la comunicazione all'### “circa l'omesso versamento da parte della ### srl degli oneri contributivi per il periodo dell'illegittimo licenziamento”, cagionando in tal modo “un danno corrispondente all'omesso versamento di contributi in corrispondenza di ben 66 mensilità comprese le tredicesime o, piuttosto, la perdita del corrispondente trattamento pensionistico (sia in termini economici che temporali) oltreché del TFR e delle ultime 3 mensilità, di cui ella avrebbe potuto beneficiare (anche per accesso al fondo di garanzia) se la sentenza fosse stata in tal senso eseguita e un istanza richiesta o comunicazione in tal senso fossero state effettuate presso l'INPS”. 
Inoltre, aveva eccepito che tra lei ed l'avv. ### fossero stati pattuiti (per iscritto) specifici compensi, inferiori a quelli richiesti al professionista e liquidati con il ricorso monitorio e ciò in particolare in ordine: vii) al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di cui all'R.G. n. 2598/2014 del Tribunale di ### nel quale, nel novembre 2014, con riferimento alle prime due fasi (esame e studio - introduttiva) avevano concordato il complessivo compenso di €.1.500,00, oltre IVA e CPA (doc. 7 e doc. 8), inferiore a quello richiesto con il ricorso monitorio e viii) al giudizio di appello (R.G. n. 661/2012 Corte d'###, per il quale il compenso per l'intero giudizio era stato concordato in €. 4.200,00 (oltre ### e s.g.) come da preventivo redatto dallo stesso avv. ### in data 22 marzo 2013 e successivamente confermato (doc. 7), invece che nell'importo poi preteso di €. 11.400,00 (oltre ### e accessori)”. 
Infine, la ### aveva dedotto che: ix) con riferimento al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo RG. n. 2598/14, dinanzi al Tribunale di ### gli importi richiesti per le fasi trattazione e istruttoria e decisionale dovevano essere ridotti del 30%, in quanto non si era tenuto conto che l'oggetto e la materia di tale procedimento (ossia il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento) erano già state oggetto di precedente giudizio in cui era stato pattuito il corrispettivo delle attività difensive (“Non possono esservi dubbi, infatti, che il giudizio di opposizione risultasse la mera contestazione della liquidazione del danno già giudicato nei procedimenti di primo e secondo grado e riconosciuto nella sentenza della Corte di ### 347/2013 ed in particolare in merito all'arco temporale nel quale doveva determinarsi tale calcolo.  ### rispetto a tale questione è stata accolta ed era prevedibile che lo fosse, posto che il datore di lavoro aveva cessato la propria attività il ###; è da ritenere che, se il calcolo si fosse basato sul termine finale corretto (ossia il ###), non solo l'opposizione sarebbe stata rigettata ma probabilmente non sarebbe neppure stata proposta)”; x) il compenso richiesto per il procedimento esecutivo intentato nel 2017 in relazione alla sent. n. 484/2017 del Tribunale di ### sez. ### in relazione al quale l'avv. ### aveva emesso parcella per c.a. 6.500 euro, oltre ad essere sproporzionato e non trovare riscontro rispetto alle tariffe del DM 55/14, risultava non dovuto, trattandosi di procedimento che, oltre a risultare palesemente inutile e infondato, di fatto non si è mai incardinato, non essendosi minimamente concretizzato, come palesemente prevedibile, (tanto più utilizzando la dovuta perizia) alcun pignoramento ed essendosi di fatto esaurite le prestazioni professionali nella formulazione del precetto con la consegna dello stesso e del titolo all'ufficiale giudiziario e il ritiro, presso il medesimo, degli stessi atti unitamente al verbale di esito negativo” e xi) di aver nel tempo versato acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati”; Si era costituito in giudizio l'avv. ### che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale e di quella avanzata in via subordinata dalla ### Il medesimo aveva, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la ### S.p.A. per essere dalla stessa manlevato in ipotesi di condanna. 
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si era costituita in giudizio anche la predetta compagnia assicurativa, che aveva chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali attoree. 
La causa era stata istruita attraverso produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove per interrogatorio e per testi richieste dall'opponente ed era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 3133/2022, pubblicata in data ###, il predetto Tribunale aveva: 1) revocato il decreto ingiuntivo opposto; 2) condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 42.888,37, oltre interessi legali di mora dal 2.11.2019; 3) compensato tra le parti le spese di lite nella misura pari ad 1/5; 4) posto a carico dell'opponente la restante quota dei 4/5 delle spese di lite e di quelle del procedimento monitorio e 6) condannato l'opponente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite. 
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue.   “…l'opposizione proposta risulta meritevole di accoglimento limitatamente ai motivi inerenti alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività prestata. 
In particolare, si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - per il complessivo importo di euro 6.888,00 (Fase di studio della controversia:€ 2.268,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 810,00; ### istruttoria e/o di trattazione: € 1.785,00; ### decisionale:€ 2.025,00) - con riferimento all'attività professionale espletata in relazione al procedimento di opposizione sub c), avuto riguardo alla non particolare difficoltà e complessità della pratica, trattandosi sostanzialmente di una vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta unicamente in punto di quantum, come emerge altresì dalla note finali autorizzate depositate dall'avv. ### (cfr. doc. 14 fasc. proc. monitorio, pag.12), nonché dalla stessa sentenza che ha definito il giudizio (cfr. doc. 15 fasc. proc. monitorio). 
Rispetto, dunque, alla parcella sub doc. 17 fasc. monitorio, si perviene ad un totale complessivo di euro 8.050,41. Sommando tale importo con quello di euro 1615,22 di cui alla notula 18 fasc. monitorio relativa al procedimento monitorio, si ottiene la somma di euro 9.665,63. 
Inoltre, per quanto concerne il procedimento esecutivo sub d), si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - con riconoscimento, dunque, del complessivo importo di euro 1045,00 per le fasi di studio (euro 555,00) e istruttoria/trattazione (euro 490,00) - tenuto conto della non particolare difficoltà e complessità della pratica, quale emerge dalla lettura dell'atto di precetto sub doc.18 fasc. proc. monitorio, nonché in ragione del mancato conseguimento di un risultato utile per la cliente. 
Rispetto, quindi, alla parcella sub doc. 20 fasc. monitorio, si ottiene un totale complessivo di euro 1091,24. 
Per il resto l'opposizione è infondata. 
Riguardo al motivo sub i, l'attrice non ha dimostrato che nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### ricorressero le condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc., la quale presuppone l'accertamento della sussistenza di un diritto, nonché la valutazione circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno (cfr. Cass. n. 927 del 16/02/1989). 
Né v'è prova che tale iniziativa avrebbe comunque consentito di conseguire un risultato utile per la “creditrice” ### stante l'esito infruttuoso delle successive azioni intraprese per il recupero del credito de quo. 
Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B). 
Quanto alla deduzione sub iii, la stessa è infondata, atteso che risulta per tabulas che l'avv. ### nel relativo giudizio ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione in relazione al provvedimento monitorio (verbale di udienza del 5 febbraio 2015 sub doc. F fascicolo parte opposta). 
Riguardo al motivo sub iv, è sufficiente osservare che non è dimostrato che l'attrice abbia fornito l'indicazione degli estremi degli asseriti conti correnti della società ### srl, BCC di ### spa e ### spa, necessari per poter procedere con il pignoramento presso terzi. 
Riguardo all'eccezione sub v, posto che la sig.ra ### ha sottoscritto il mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale (cfr. doc. 8 fasc. proc. monitorio), si deve ritenere che la stessa sia stata senz'altro informata in ordine alla presentazione del ricorso incidentale, proposto in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento, ciò fermo restando che dalla notula sub doc.25 si evince come la redazione di detto ricorso incidentale non abbia determinato alcun aumento dei compensi richiesti, rispetto a quelli spettanti per la costituzione nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte. 
Con riferimento al motivo di opposizione sub vi, non v'è prova che alcun mandato sia stato conferito al professionista dalla sig.ra ### per la gestione della posizione dell'attrice con l'### Per quanto concerne le eccezioni sub vii e viii, non risultano dimostrati gli asseriti accordi sui compensi, considerato che i docc. 7 ed 8 fasc. parte attrice costituiscono meri progetti di notula, ovvero parcelle per il pagamento dei compensi, le quali non hanno carattere vincolante, salvo che le stesse siano conformi ad un pregresso accordo od espressamente accettate dal cliente (cfr. Cass. 6454/2008 e n. 2575/2018), ipotesi quest'ultima che non ricorre nella specie, mancando l'espressa accettazione da parte della sig.ra ### e la prova di un pregresso accordo. 
Non è stato, infine, dimostrato che l'attrice abbia nel tempo versato al convenuto acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle” (motivo di opposizione sub xi) di cui il convenuto ha tenuto conto in sede di presentazione del ricorso monitorio. 
Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto. 
Quanto alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore. 
In definitiva, se, per un verso, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, per altro verso, l'attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di euro 42.888,37, di cui: a. euro 16.633,97 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte di ### di #### R.G.A. 661/2012) b. euro 570,85 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### c. euro 9.665,63 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - Ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### nonché successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d. euro 1.091,24 in relazione al procedimento ### / ### s. r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### e. euro 14.926,68 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013. 
In ordine a tale importo di 42.888,37, vanno computati gli interessi legali di mora dal 2-11-2019, data di notifica del provvedimento monitorio ### altra questione è assorbita. Le spese di lite vengono compensate per 1/5, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, che vede il riconoscimento in favore dell'opposto di un importo, il quale risulta ridotto di circa il 20% rispetto a quello di cui al provvedimento monitorio. La restante quota di spese di lite, liquidata come in dispositivo alla stregua dei parametri del DM 55/2014 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), viene posta a carico di parte attrice in ragione della soccombenza prevalente. Sulla base dei medesimi criteri, le spese del procedimento monitorio vanno poste a carico dell'attrice nella misura dei 4/5. Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, in relazione al giudizio subordinato di garanzia introdotto dal convenuto nei confronti della terza chiamata, occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata; diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. ### n. 8363 del 8.4.2010; Cass. ### n. 12301 del 10.6.2005).  ### specie, con riguardo alla chiamata in causa di ### non ricorrono i presupposti indicati - palese infondatezza o arbitrarietà - tenuto conto che la domanda di manleva proposta dall'opposta risulta fondata su una polizza assicurativa per responsabilità professionale (cfr. docc. 1-2 fasc. terza chiamata). 
Tanto premesso, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, devono essere poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza.”. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso tale sentenza, impugnando la stessa con quattro motivi di gravame (con i quali ha dedotto: 1) l'erronea pronuncia in ordine alla determinazione dei compensi professionali e degli acconti versati; 2) l'errata applicazione degli art. 112, 113, 115 in relazione a punti decisivi della controversia nonché dell'art. 113 in relazione agli art. 1176, II co., 1218 e 1223, 1226 e 2236 c.c. 3) la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; degli art. 115, 116 e 113 c.p.c. in relazione agli art. 1176, II co., 1218, 1223, 1226 e 2236 c.c. e 4) l'errata applicazione degli art. 183, 7° comma e dell'art. 244 c.p.c. , degli art. 115 e 116 c.p.c.)
Si è costituito in giudizio ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348, nonché l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda formulata in via subordinata ed in via riconvenzionale dalla ### nell'atto di citazione in appello, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. 
Si è costituita in giudizio la ### S.p.A. (di seguito ###, che ha chiesto anch'essa il rigetto dell'appello. 
All'udienza collegiale del 6.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data ### e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione ex art 348 c.p.c., formulata dall'appellato ### atteso che la locuzione “non ha una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie. 
Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. formulata sempre dal predetto appellato in ordine alla domanda avanzata dalla ### in via subordinata, nell'atto di citazione in appello. 
Ed invero, con riferimento a detta domanda (del seguente tenore letterale: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. ###”), si osserva che la stessa è del tutto diversa da quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, in quanto, mentre in quella formulata in appello la ### ha chiesto di essere risarcita del danno subito, al contrario in quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, la medesima aveva chiesto di essere “mallevata” dall'opposto (“ in via subordinata nella denegata e contestata ipotesi, il giudice dovesse riconoscere all'Avv. ### anche parzialmente, il diritto ad un compenso, salva ed impregiudicato ogni diritto di impugnazione al riguardo, condannare lo stesso a tenere mallevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni subiti alla stessa attrice opponente.”), richiesta che, peraltro, era stata espressamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado (“### alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore.”).   In relazione alla domanda riconvenzionale, va, invece, osservato che quella formulata in appello (“condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e come liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale”) è sostanzialmente uguale a quella avanzata in primo grado (“in via riconvenzionale, previa ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa le negligenze e imperizie professionali addebitabili al convenuto avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti e di cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento del danno derivante in capo alla ### rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito giudizio”), su cui il giudice di primo grado aveva già statuito in sentenza nel seguente modo: “Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto.”, con una pronuncia che è stata sostanzialmente impugnata con il terzo motivo di gravame. 
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere: 1) non provato l'accordo asseritamente raggiunto tra lei e l'avv. ### in ordine all'ammontare dei compensi professionali spettanti per le prime due fasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'R.G.  2598/2014 e del giudizio d'appello presso la Corte territoriale ### nonostante l'avvenuta produzione dei doc. 7 ed 8, che confermavano la sussistenza degli accordi intercorsi in precedenza tra le parti e che, in particolare, la natura di preventivo del doc. 8, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 247/2012 e la sua accettazione, emergesse dal contestuale versamento integrale dell'acconto richiesto; 2) non dimostrato l'avvenuto versamento di acconti ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, nonostante che ella avesse contestato l'omessa detrazione dall'importo richiesto degli acconti già versati e non contestati (e non la mancata detrazione di “ulteriori” acconti) e 3) provate, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione del mandato, le informazioni relative alla necessità di presentare il ricorso incidentale in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento (che, a dire dell'appellante, pur non avendo determinato un aggravio dei compensi aveva, tuttavia, comportato, stante l'avvenuto rigetto dello stesso, il pagamento delle spese di lite). 
Il motivo è infondato. 
Ed invero, in relazione al primo rilievo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. (cfr. Cass. civ. 24.10.2023 n. 29432; 13.4.2023 n. 16383/23 e 12.1.2023 n. 717). 
Tanto ricordato, si osserva che i doc. 7 ed 8 riproducono due progetti di notule (ovvero documenti non fiscali aventi la funzione di specificare l'attività professionale svolta e comunicare al cliente il totale del compenso dovuto per la stessa, prima dell'emissione della fattura definitiva) e non l'accordo ex artt. 2233 c.c., per cui, poiché le notule sono redatte in base all'accordo sul compenso già raggiunto tra le parti, non possono essere ritenute equipollenti allo stesso, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tanto che, in mancanza dell'accordo scritto, il compenso spettante al professionista va determinato in base ai parametri forensi ministeriali. 
In ordine al secondo rilievo, si osserva che la mancata detrazione di ulteriori acconti era stata espressamente dedotta dalla difesa della ### a pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione (“### ha inoltre versato acconti in relazione alle pratiche e prestazioni di cui al decreto, ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati, per i quali ultimi si di dovrà far ricorso alle prove orali; acconti che tutti, ovviamente, dovranno esser considerati e scomputati da qualsiasi compenso il professionista possa pretendere e venir lui riconosciuto”) e che l'avvenuta detrazione, da parte del giudice di primo grado, degli acconti già versati dalla ### in corso di causa emerge chiaramente dalle somme liquidate, che corrispondono all'importo delle notule in cui erano stati riportati gli importi delle somme date in acconto dalla ### (vd doc. 27 del fascicolo del monitorio), mentre, in relazione al terzo rilievo, si evidenzia che la necessità di proporre il controricorso (e non il ricorso incidentale) sottolineata dall'avv.  ### era legata alla possibilità di difendersi in giudizio ex art. 370 del c.p.c. (che prevede che, non presentando il controricorso, non si possono presentare le memorie ma solo partecipare all'udienza di discussione); che il ricorso incidentale non aveva comportato alcun aggravio di spese per la ### e che la decisione della Corte di cassazione di compensare le spese di lite tra le parti, a seguito del rigetto del ricorso incidentale, in ragione della soccombenza reciproca non poteva essere imputata al difensore (e, comunque, la stessa non aveva determinato l'obbligo del pagamento di spese di soccombenza).   Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di: 1) ritenere non provata la ricorrenza, nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### delle condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 c.p.c.., nonostante che vi fossero i presupposti per l'accoglimento; 2) ritenere infondata l'eccezione circa la mancata richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in seno al ricorso, nonostante che l'eccezione si riferisse all'istanza ex art.  642 c.p.c. e non a quella ex art. 648 c.p.c. esaminata dal giudice; 3) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alla mancata attivazione, a seguito della emissione della sentenza della Corte d'### di procedure volte alla tutela del credito e delle garanzie patrimoniali, nonostante che fosse stato conferito all'avvocato mandato per la tutela del diritto e recupero del credito; 4) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alle due procedure esecutive tentate dal legale (effettuata, la prima, presso indirizzi errati ed entrambe inutili in quanto volte a pignorare beni mobili presso sedi ove non si svolgeva più attività da parte del debitore ### s.r.l.) ed alla mancata proposizione di procedure esecutive di pignoramento ed esecuzione nei confronti dei terzi creditori della ### s.r.l., terzi indicati quali clienti di ben individuate banche (es. la società ###, nonostante l'avvenuta liquidazione di compensi al professionista per le procedure esecutive contestate; 5) ritenere che il professionista avesse tempestivamente attivato la procedura fallimentare nei confronti della ### s.r.l. e 6) ritenere non provato che fosse stato conferito mandato al professionista per la gestione della sua posizione con l'### nonostante che il ### già dalla pronuncia della Corte di ### ed in seno allo stesso mandato, avesse il dovere di tutelare tale diritto alla regolarizzazione contributiva, nonché i poteri e gli strumenti per dare esecuzione tempestiva a tale diritto e sentenza, sia per effettuare un intervento ed esigere tale regolarizzazione presso il debitore e presso L'### Il motivo è infondato. 
Ed invero, con riferimento ai primi due rilievi contenuti in detto motivo di gravame, si osserva che, in relazione al primo, la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. ed in particolare, quello della certezza del danno non era affatto evidente, atteso che il ricorso proposto dalla ### nei confronti del ### era stato rigettato in primo grado; che la sentenza della Corte di ### che aveva riformato la pronuncia del Tribunale (peraltro, intervenuta nel 2013) era stata, poi, impugnata dalla società soccombente con ricorso per cassazione e che, a seguito della sentenza della Corte di ### e sulla base del calcolo di un commercialista incaricato dalla ### l'avv. ### aveva richiesto un decreto ingiuntivo che in sede di opposizione il Tribunale di ### non aveva reso provvisoriamente esecutivo, tanto che si era dovuto procedere nel giudizio di merito, mentre, in relazione al secondo, che, nell'atto di citazione in opposizione, la ### - contrariamente a quanto sostenuto - si era lamentata anche della mancata presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e che, in ogni caso, l'affermazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'eventuale istanza ex art. 642 c.p.c., risultava sostenuta da argomentazioni apodittiche e generiche. 
In relazione, inoltre, al terzo e quarto rilievo - premesso che, dalla documentazione in atti (vd doc. 15 del fascicolo di parte ### la ### in liquidazione s.r.l. risultava aver venduto i beni strumentali ed il magazzino già nel 2010, nonché proceduto all'azzeramento dell'organico nel 2012 - si osserva che i poteri conferiti all'avv. ### con la procura sottoscritta in occasione del ricorso in appello, non determinavano alcun automatismo in relazione alle ulteriori iniziative procedurali da intraprendere [nel senso che ogni iniziativa (anche la promozione di procedure esecutive) dovevano essere concordate con il cliente]; che l'avv.  ### aveva, comunque, promosso delle procedure esecutive, a seguito della citata sentenza della Corte di ### nei confronti della società in liquidazione e che, comunque, le procedure esecutive non potevano essere utilmente proposte prima dell'effettiva determinazione del quantum spettante alla ### (avvenuta con la sentenza emessa dal Tribunale di ### con la sentenza n. 484/17, pubblicata in data ###), per cui, stante assenza di prove da parte della ### in ordine ad accordi specifici tra lei ed il professionista in circa la strategia da seguire per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto dalla Corte in suo favore e la presenza di azioni esecutive (il cui risultato negativo non era imputabile al professionista, atteso che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzo e non di risultato), l'omissione della pronuncia al riguardo, da parte del giudice di primo grado, va interpretata alla stregua di un rigetto implicito della domanda. 
Riguardo, poi, al quinto ed al sesto rilievo, si evidenzia, con riferimento al primo, che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'avv. ### aveva dimostrato, mediante lo scambio di e-mail con la ### (doc. B del fascicolo di parte del ###, di aver predisposto la istanza di fallimento della società del fratello della medesima già nel 2018 e che la stessa non era stata poi depositata in quanto non sottoscritta dalla cliente, che non si era presentata in studio e non aveva neanche versato il corrispettivo pattuito e che aveva poi revocato il mandato. Detta circostanza, peraltro, affermata anche nella sentenza impugnata (“..Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B)”.), non è stata contrasta da alcun elemento probatorio contrario, nonché, con riferimento al secondo, che la ### non aveva mai provato di aver conferito al ### l'incarico di controllare e gestire la sua posizione ### al fine della regolarizzazione dei contributi previdenziali per il periodo riconosciuto nella sentenza n. 347/2013 della Corte di ### di ### (che, infatti, risulta essere stato espletato dal nuovo difensore a cui era stato dato specifico mandato).   Non si procede all'esame del terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare gli inadempimenti contestati al ### omettendo, di conseguenza di pronunciarsi in ordine alle diminuzioni dei compensi ed ai danni a lei derivati, in accoglimento della domanda riconvenzionale), in quanto assorbita nella presente decisione. 
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere inammissibili le istanze istruttorie. 
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, non ha avanzato alcuna specifica critica alle argomentazioni offerte dal giudice di primo grado per rigettare le istanze (“per quanto concerne le istanze istruttorie reiterate dall'opponente … i capitoli di prova orale articolati dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cpc. sono formulati in modo generico (cfr cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) per mancata univoca collocazione nel tempo e nello spazio del fatto oggetto di detti capitoli1, od inerenti a circostanze irrilevanti (cfr. cap. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 13) od inammissibili ex art. 2721 c.c. (cfr. 6 e 7)”, essendosi limitata a negare le stesse, affermando apoditticamente e genericamente che i capitoli di prova erano, invece, stati formulati su circostanze rilevanti e pertinenti e con specifica allegazione dei fatti e del tempo. 
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), esclusa la fase istruttoria che non risulta svolta. 
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 3133/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute da ### e dalla ### S.p.A. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00 in favore di ciascun appellato (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge. 
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.   Così decisa in ### il #### est.   (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

causa n. 2358/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla

M
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Tribunale di Udine, Sentenza n. 269/2025 del 24-06-2025

... atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova); ciò non comporta dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.L. 217/24 TRIBUNALE DI UDINE VERBALE D'### All'udienza del 24.06.25, avanti al Giudice dott.ssa ### sono presenti l'avv. ### per parte ricorrente ### srl, e l'avv. ### per parte resistente ### e l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per parte resistente ### delle ####. ### come da ricorso e note conclusive.  ###. ### conclude come da memoria difensiva e deduce l'inammissibilità delle tematiche nuove introdotte da parte ricorrente con le note conclusive in violazione del principio del contraddittorio.  ###. ### in sostituzione dell'avv. ### si richiama alle conclusioni della memoria difensiva e dalla nota conclusiva. 
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima. 
Il Giudice dott.ssa ### IL TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica in funzione di Giudice del ### nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 217/24 Promossa da: ### S.R.L. (C.F. e P.IVA ###) con sede #######, ### 59, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti. ### e ### -ricorrente contro ### L'#### - ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. ### -resistente e contro ### (C.F. e P.I.: ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dott. ### in qualità di responsabile del ### e di procuratore speciale di ### delle ### ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società ### per effetto dell'art. 1 del d.lgs 193 del 22.10.206, convertito con modifiche dalla legge 225 del 01.12.2016, a ciò autorizzata con procura speciale autenticata per atto ai rogiti del ### dott. ### in ### iscritto nel Collegio dei ### di #### e ### rep. n.42912, racc. n. 24410 del 05.07.2017, rappresentata e difesa dall'avv. ### -resistente oggetto: ricorso in opposizione avverso cartella di pagamento n. ###963630000 notificata a mezzo pec in data ### sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente: “…… In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; in via subordinata remissione dinanzi alla ### della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; - In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 2 del presente ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo in capo all'I.N.A.I.L. e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 3 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; - In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 4 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; - In via principale, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 5 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; - In via subordinata, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 6 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e, per l'effetto, ridurre il quantum della pretesa creditoria azionata da controparte. - In via ulteriormente subordinata nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 7 del presente ricorso, ridursi il quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). - In via istruttoria, in accoglimento di quanto argomentato in via istruttoria nel ricorso, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria.…….” ### “……rigettare in tutto o in parte il ricorso avversario, perché infondato, comprese le richieste avanzate in via subordinata, confermando pertanto la correttezza del verbale, del provvedimento di variazione e della cartella impugnata, accertando e dichiarando la dovutezza degli importi richiesti per premi evasi e sanzioni alla ### ricorrente. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e ### poiché l'### è rappresentato e difeso da avvocati iscritti all'### degli “Avvocati degli ### Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso ### come da ultimo stabilito dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del 06.02.2023…….” ### “……chiede il rigetto del ricorso introduttivo essendo privo di rilievo giuridico e di dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della ### per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'### a garantire esso Agente della ### da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa; in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dell'odierno avvocato ### Caprioli…….”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il #### S.R.L. conveniva in giudizio ### e ### per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra epigrafate (peraltro, parzialmente modificate rispetto a quelle di cui al ricorso introduttivo quanto a “….in via subordinata remissione dinanzi alla ### della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa…” e a “…in via istruttoria nel ricorso...”) . 
In particolare, ### S.R.L. proponeva ricorso in opposizione ex art. 24 c. 5 d.lgs.  46/99 avverso la cartella di pagamento n. ###963630000, recante l'importo complessivo di € 7.888,12, notificata a mezzo pec in data ### concernente l'omesso versamento di crediti previdenziali ### annualità 2017-2018-2019-2020-2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). 
La società opponente eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, ritenendo che non trovasse alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, stando alle indicazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 151/21 (in tesi attorea, il VUA del 20.01.2023 era stato notificato il ###, le violazioni asseritamente accertate comprendevano il periodo storico dal gennaio 2017 al giugno 2022 e la cartella di pagamento, invece, era stata notificata solo il ###). 
Parte opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito contributivo in capo a ### oltre che la violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo poiché, in tesi difensiva, nell'atto impugnato non era specificato (neanche solo richiamato) alcuno specifico elemento fattuale, né era possibile comprendere come fosse stato quantificato dall'ente resistente il complessivo importo preteso in pagamento né a quali lavoratori tale importo facesse riferimento. 
Ancora, ### srl eccepiva la violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione. 
Infine, nel merito, parte opponente eccepiva l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per insussistenza dei relativi presupposti.  ### srl riferiva in ricorso che la contestazione formulata pareva attenere all'esenzione dal punto di vista contributivo (praticata dalla società ricorrente) delle somme erogate al personale dipendente a titolo di trasferta. 
Quindi, parte ricorrente riferiva di operare tramite contratti di appalto di servizi con imprese committenti del settore, svolgendo attività di macellazione, scuoiatura e processi successivi degli animali bovini, equini e ovini ed operazioni consequenziali della linea di macellazione; disosso di carni bovine, suine, equine ed avicole, loro taglio, cernita delle carni, porzionamento e confezionamento, lavorazioni successive, legatura, pesatura, etichettatura, accatastamento e disaccatastamento e movimentazione manuale e/o con mezzi meccanici.  ### s.r.l., spiegava, in particolare, che, negli ultimi anni, aveva intrattenuto relazioni commerciali in prevalenza con ### s.a.s. di ### & C. suo principale cliente, ove i dipendenti della ricorrente erano stati inviati per lo svolgimento delle loro mansioni. La somma omnicomprensiva di € 30,00 era stata, pertanto, erogata a titolo di trasferta. 
La difesa attorea richiamava, quindi, la normativa e la giurisprudenza esistenti in materia, evidenziando che i dipendenti non potevano considerarsi trasfertisti abituali ex art. 51 c. 6 DPR 917/1986 perché non sussisteva, quanto meno, la prima condizione richiesta dall'art. 7-quinques del D.L. n. 193 del 2016, vale a dire “la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale)”, visto che in tutte le lettere di assunzione si precisava testualmente che “…il lavoro verrà svolto presso la sede ###### via ### 59….”, come avevano riconosciuto anche i verbalizzanti nel ### Parte ricorrente, quindi, sosteneva che, tenuto conto dei profili fattuali ed alla luce della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 51 del TUIR di cui all'art. 7-quinquies D.L. n. 193 del 2016, era assolutamente legittimo il regime di esenzione totale delle erogazioni in parola art. 51 c. 5 DPR n. 917/1986, con conseguente radicale illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato. 
In via subordinata riteneva, comunque, parte ricorrente che le somme erogate potessero concorrere a formare il reddito solo nella misura del 50% del loro ammontare con conseguente riduzione delle somme portate dal provvedimento impugnato. 
Infine, in via di ulteriore subordine, poiché la materia attinente alla fattispecie in esame era stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tali da richiedere un intervento diretto del legislatore attraverso una norma di interpretazione autentica, ### srl instava per una riduzione del quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). 
Si costituivano in giudizio ### e ### chiedendo il rigetto delle domande attoree. 
La causa era istruita solo documentalmente. 
All'udienza dd. 24.06.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale.  2. Così brevemente riassunto lo svolgimento del processo ed i motivi del contendere, il ### ritiene che il ricorso vada rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. 
Infondate, a parere del Giudice, risultano, innanzitutto, le eccezioni attoree di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, e per violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981, sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione, non sussistendo neppure profili di incostituzionalità. 
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: l'opposizione proposta entro il termine di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999, essendo a tutti gli effetti un giudizio sul rapporto previdenziale e non meramente demolitorio dell'atto impositivo, “...non può limitarsi a dichiarare ….(l') illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo...” (cfr. anche Cass. 17858/18); “…non ostano all'esame, in sede di opposizione alla cartella, della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella ….  considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell'### essendo stato precisato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che « in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'### di avvalersi del titolo esecutivo … ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito»; dopo l'iscrizione a ruolo… neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.  n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova); ciò non comporta dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni …” (cfr. Cass. 22986/20); “…nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269, Rv. 607212-01); in secondo luogo, deve essere ricordato il contiguo principio, anch'esso già enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. …..l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale devono essere devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito (Cass. 10/03/2020, n.6753, Rv. 657430-01)……” (cfr. Cass. 183/22). 
Attesa la giurisprudenza sopra citata, non è, quindi, pertinente né il richiamo attoreo alla sentenza 151/21 Corte Cost., né il richiamo attoreo alla sentenza n. 7641/25 Cass. (che, a sua volta, richiama la sentenza n. 151/21 Corte Cost.). 
Nel caso di specie, infatti, lo si sottolinea, non si verte in materia di opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio applicato a fronte dell'accertamento di violazioni amministrative, ma si controverte nel merito del recupero di contribuzioni dovute e non versate. 
Si rammenta, comunque, che la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata pure di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che “…in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente…” (Cass. ord. 103478/24). 
Ancora, in tema di sanzioni amministrative, la Corte di Cassazione aveva già statuito che, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve; è, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso ###/21 e n. 29404/22). 
Peraltro, quanto all'affermazione attorea secondo cui non troverebbe alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, osserva il Giudice che, nel caso di specie, i tempi sono stati davvero contenuti visto che a monte della cartella di pagamento per cui è causa, vi era stato il verbale unico di accertamento ###/2023-001-01 del 20.01.23 redatto a seguito della verifica ispettiva avente ad oggetto le attività svolte e l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale nei confronti del personale occupato dalla società ricorrente, in esecuzione del contratto di appalto di servizi da questa stipulato con la ### di ### & C. relativo all'affidamento dei servizi di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, nonché loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nailon per alimenti presso lo stabilimento di #### in via ### n. 27 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). All'esito dell'ispezione i funzionari dell'ITL e di ### e di ### avevano contestato a ### s.r.l. che le somme erogate a titolo di “rimborso chilometrico” e “trasferta” non erano riconducibili all'istituto della trasferta, e, pertanto, erano da ritenersi retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali. Veniva contestata anche la violazione in materia di infedeli registrazioni a libro unico del lavoro, rilevato che le registrazioni aventi fini elusivi, consistenti nel qualificare come rimborsi chilometrici e trasferta emolumenti di altro tipo, comportavano omissioni contributive e fiscali. Sulla scorta del verbale unico di accertamento n. ###/2023-001-01 del 20 gennaio 2023 e degli accertamenti ispettivi iniziati il ###, ### in particolare, aveva adottato, già in data ###, il provvedimento di variazione (calcolando specificamente e richiedendo premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451) notificandolo a ### s.r.l. a mezzo pec il successivo 16.03.23 (cfr. doc. 2 di ###. ### di cui al provvedimento di variazione di data 15.03.23, non essendo stato corrisposto, era stato, quindi, successivamente richiesto anche con avviso bonario del 13.10.23, notificato a ### srl a mezzo pec il ### (cfr. doc. 7 di ###. E solo dopo tutto ciò la somma pretesa da ### è stata ritualmente iscritta a ruolo e di seguito richiesta con la cartella di pagamento ###963630000 notificata a mezzo pec in data ###.  3. Alla luce della giurisprudenza citata e della successione e relativo contenuto degli atti appena sopra descritti, il Giudice ritiene, allora, infondata anche l'eccezione attorea di violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 l. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo, ribadendo, da un lato, che l'opposizione per cui è processo instaura un ordinario giudizio di cognizione, che non è limitato alla verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma si estende all'autonomo esame della ricorrenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto dell'illecito addebitato. ### canto, la cartella di pagamento oggetto di causa, per quanto già sopra detto, è solo l'ultimo dei plurimi atti relativi alla pretesa di pagamento notificati a parte ricorrente (tra i quali, in particolare, il provvedimento di variazione dd. 15.03.23 che ha calcolato specificamente premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017- 2018-2019-2020-2021, cfr. doc. 2 di ###, contenente pure il richiamo espresso al precedente avviso bonario. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente).  4. Generica ed infondata è, poi, a parere del ### l'eccezione attorea di prescrizione del credito contributivo di ### In ricorso, infatti, parte ricorrente si è limitata ad asserire che sarebbe maturata la prescrizione del credito contributivo di ### quanto meno per le annualità più risalenti e, pertanto, si sarebbe consumato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 c.9 L. 335/1995. 
In merito, osserva, in ogni caso, il Giudice che i termini di prescrizione si devono considerare interrotti con il primo accesso ispettivo che, nel caso specifico, è da individuarsi nel 09.06.22 (v. doc.  4 di ###. Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, indipendentemente dalla determinazione del credito nel suo preciso ammontare, la notifica del primo verbale ispettivo è sufficiente sia a manifestare la pretesa dell'### creditore di veder soddisfatto il suo credito contributivo, vale a dire un atto interruttivo della prescrizione, sia ad iniziare il procedimento diretto alla soddisfazione (cfr. Cass. 5418/22 e 22001/08). A ciò si aggiunge che il VUA del 20.01.2023 è stato incontestatamente notificato il ###, il provvedimento di variazione è stato notificato a ### s.r.l. il ### (cfr. doc. 2 di ### e l'avviso bonario è stato notificato il ### (cfr. doc. 7 di ### e che, infine, il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8.03.20 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ### come previsto dal D.L.  18/2020, artt. 67 e 68 (e dai successivi decreti legge), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sospendendo il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.  5. Addivenendo, quindi, all'esame del merito della pretesa creditoria di ### si riporta, innanzitutto, il citato art. 51 c. 5 T.U.I.R. secondo cui “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all' importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”. 
Ancora, si rammenta che l'art. 51 al successivo comma 6 DPR n. 916/1987 stabilisce che: “… 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (…)”. 
In materia, è poi intervenuto l'art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in I. 10 dicembre 2016 n. 225), il quale, nel dettare disposizioni di “### autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha disposto che: “….1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della ### 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta. 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente ### del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51…”. 
La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i “trasfertisti abituali” da quello a cui sono sottoposti i “trasfertisti occasionali” e si è in tal modo superato il precedente criterio distintivo che era, invece, collegato alla ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata. 
Sul punto, le ### con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, ###, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU; infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le ### amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito; b) in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del ### (così come nel comma 6 dell'art. 48 del ### nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni. 
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del “trasfertista”, deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del ### ossia alla tassazione del 50% delle somme riconosciute a titolo di trasferta. 
Si concorda, pertanto, con la difesa di parte ricorrente laddove nega che, nella fattispecie per cui è causa, ricorrano le condizioni sopra descritte di cui al c. 6 art. 51 ### in particolare, poiché - come sottolineato da ### srl in ricorso e per quanto già sopra riportato - la sede di lavoro risulta incontestatamente indicata nei contratti di assunzione.  ### di una vicenda di trasfertismo rilevante ai sensi del c. 6 art. 51 ### non implica, però, automaticamente, che debba ravvisarsi la sussistenza della trasferta rilevante ai sensi del c. 5 art. 51 ### come pare sostenere ### srl in ricorso (cfr. Tribunale sez. lav. - ### 19/10/2021, n. 608 e Tribunale Gorizia, ### lavoro, Sent., 31/05/2023, n. 151). 
Occorre, invece, pur sempre che sia provata la concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico, con onere della prova a carico del datore di lavoro, trattandosi di ipotesi di esenzione contributiva. 
Evidenzia, infatti, il Giudice come la Corte di Cassazione abbia statuito, proprio rispetto all'art. 51 c.  5 T.U.I.R., che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (cfr. Cass. 18160/18), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente quanto a riparto di onere della prova. 
Ad ulteriore specificazione, in Cass. 16639/14 si legge che “……le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, di guisa che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (vedi Cass. 14 marzo 2014 n. 6040, Cass. 26 novembre 2013 n. 26395, Cass. 10 settembre 2009 n. 19502), non si attagliano alla diversa fattispecie, qui considerata, concernente i benefici contributivi che la legge riconosce per i casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1984, n. 917, art. 48, sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3 "comma 1 il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di (erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro...comma 5 le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente L. 90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documento provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. comma 6. le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione....Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime. 
Nell'ottica considerata, l'opposizione a cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al diritto dell'### di pretendere i contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il ###diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.….”. 
Ciò premesso, nel processo per cui è causa si tratta, allora, di verificare se ### srl - su cui gravava il relativo onere probatorio, secondo la giurisprudenza già sopra citata - abbia dimostrato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 51 c. 5 T.U.I.R. per poter beneficiare degli sgravi contributivi invocati. 
Al riguardo, il Giudice ritiene che la somma di € 30,00, erogata da ### srl ai dipendenti non sia riconducibile a trasferte, ma che costituisca un elemento fisso e strutturale della retribuzione, come tale destinato ad essere in toto assoggettato a contribuzione. 
Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “…l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione ..." (così ex multis Cass., 30 ottobre 2002, n. 15360, richiamata da ### Gorizia, 31 maggio 2023, n. 151, doc. 3 di parte resistente). 
Nella fattispecie per cui è causa le presunte trasferte, al contrario, non paiono essere state affatto determinate da fatti occasionali e contingenti, caratteristiche queste ultime, peraltro, nemmeno mai tempestivamente allegate da ### srl in ricorso (e solo tardivamente introdotte nelle note conclusive), ciò essendo sufficiente a confermare l'infondatezza nel merito del ricorso a prescindere da qualsiasi istanza istruttoria formulata, presupponendo l'ammissione della prova, pur sempre, la previa tempestiva allegazione. 
In ogni caso, dal VUA di interesse nel corrente processo e dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori (cfr. doc. 3 e 6 di ### risulta che: tutti i lavoratori dipendenti di ### s.r.l.  hanno svolto la loro attività lavorativa, sin dall'inizio del proprio rapporto di lavoro, esclusivamente a #### in via ### n. 27 all'interno dei locali aziendali della società committente ### s.a.s. di ### & C. con la quale la società ### s.r.l. ha stipulato numerosi contratti di appalto di servizi di durata variabile, aventi ad oggetto l'esecuzione di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, il loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nylon per alimenti; tutti i lavoratori hanno anche sottoscritto il contratto di lavoro presso la sede della ### s.a.s. a #### e presso detta sede ricevevano anche la busta paga; molti dipendenti risiedevano in ### e si recavano al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in quanto non erano muniti di patente di guida, né possede ###veicolo; altri dipendenti utilizzavano il proprio mezzo di trasporto unicamente per recarsi al lavoro. 
E' vero che nelle lettere di assunzione del personale dipendente della ### s.r.l., all'art. 7 è specificato che “…il lavoro verrà svolto presso la sede ###### via ### n. 59…”, tuttavia, in tale sede non è risultata esservi alcuna attività produttiva, ma solo la sede legale della ### s.r.l. coincidente con l'abitazione del legale rappresentante della società, ### (cfr. VUA in atti). 
Il fatto che l'immobile sia destinato ad abitazione di una persona fisica esclude in re ipsa che possa contestualmente avere anche una destinazione industriale (peraltro, idonea alla specifica tipologia di mansioni svolte dai lavoratori di cui si tratta) e ciò rende del tutto irrilevante la circostanza che gli ispettori non vi abbiano fatto fisicamente accesso. 
Nel caso di specie, quindi, non vi è stata alcuna trasferta, visto che la trasferta presuppone, come già detto, il carattere occasionale e contingente dello spostamento al di fuori della sede abituale di lavoro, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. 
Nell'ipotesi di specie, proprio il fatto che i dipendenti hanno sempre lavorato a ### presso la sede della ### s.a.s (cliente principale di ### s.r.l. con cui questa ha intrattenuto in prevalenza le relazioni commerciali degli ultimi anni, come la stessa parte ricorrente ha indicato in ricorso, cfr. pg. 9 del ricorso) piuttosto che in ### via ### n. 59 presso la sede di ### s.r.l., dimostra che il mutamento del luogo di lavoro (da ### a ### non può certo definirsi “temporaneo” né derivante da scelte datoriali contingenti, ma è stato elemento strutturale dei rapporti instaurati. Ciò nondimeno, come detto, ### s.r.l. non ha voluto considerare i propri dipendenti come "trasfertisti", avendo indicando nei singoli contratti il luogo di lavoro (###, ma ha ritenuto di applicare il regime contributivo della “trasferta”, scelta però erronea perché, lo si ribadisce, la trasferta è per sua natura occasionale e il relativo regime è inappropriato quando il mutamento della sede di lavoro sia connaturato al tipo di attività. 
Si ricorda, infine, che i verbali redatti dall'### del ### o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (Cass. Lav.  8946/20), non potendosi, quindi, dubitare, nel caso concreto, dei dati che gli ispettori hanno tratto dall'esame congiunto dei contratti di lavoro, del ### delle note afferenti alle trasferte e delle attestazioni di pagamento delle retribuzioni (cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di ###. 
Peraltro, va evidenziato che la società ricorrente, a ben vedere, in ricorso non ha nemmeno contestato le circostanze di fatto così come accertate dagli ispettori e riportate nel verbale, ma ha cercato di sostenere che dalle stesse derivino effetti giuridici diversi da quelli ai quali sono pervenuti gli accertatori. ### srl ha prodotto, agli ispettori e in giudizio, alcuna documentazione a comprova della effettività delle trasferte (cfr. VUA doc. 3 di ###. 
Non è stato, quindi, nemmeno necessario risentire in udienza i lavoratori visto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ###giudizio e ove esse siano univoche - come nel caso concreto (cfr. doc. 6 di ### - non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro - come nel caso concreto (cfr. ricorso introduttivo e verbale di prima udienza) - non allega, tempestivamente, e, quindi, dimostra eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. 10427/14). 
Consegue a tutto quanto precede che, non avendo parte ricorrente provato di poter accedere agli sgravi contributivi di cui all'art. 51 c. 5 ### le somme erogate a titolo di trasferta da ### srl costituiscono retribuzione, come tali destinate ad essere in toto assoggettate alla contribuzione. 
Anche sotto il profilo del quantum richiesto in pagamento da ### si ripete che in ricorso parte ricorrente è rimasta assolutamente generica, non avendo indicato eventuali specifici errori di calcolo né avendo offerto motivati conteggi differenti (cfr. ricorso introduttivo), nonostante, come già detto, il provvedimento di ### di variazione contenente i calcoli specifici dei premi e delle relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi) per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451, sia stato notificato a ### s.r.l. a mezzo pec ancora in data ### ( doc. 2 di ###. Né specifiche osservazioni parte ricorrente ha effettuato, in merito, alla prima udienza, dopo che ### ha riprodotto anche nella memoria di costituzione i conteggi di cui al citato provvedimento di variazione, risultando, pertanto, tardiva ogni ulteriore e diversa allegazione contenuta solo nella nota conclusiva attorea. Si evidenzia, peraltro, che i contratti di lavoro, il ### le attestazioni di pagamento delle retribuzioni sono sempre stati nella disponibilità della stessa odierna ricorrente - cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di ### - che, quindi, ben avrebbe potuto effettuare conteggi alternativi. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente). 
Né vi è ragione di ridurre il quantum dovuto perché, in tesi difensiva, in materia sarebbe intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica, se non altro perché la norma di interpretazione autentica risale al 2016. 
Da ultimo, si rappresenta che il ### di Udine ha già deciso in termini conformi la parallela vicenda relativa all'omesso versamento dei contributi ### (cfr. ### Udine n. 216/25 dd. 13.05.25). 
In conclusione, attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata, come da generale norma, al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto nei valori medi dal D.M. 55/14 per le cause di valore da €. 5.201 a €. 26.000 (esclusa la fase istruttoria visto che, in particolare, non sono stati escussi testimoni).  P.Q.M.  ### di Udine in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: • RIGETTA il ricorso; • ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge; • ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge. 
Udine, 24.06.25 

IL GIUDICE
dott.ssa ### n. 217/2024


causa n. 217/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Eleonora Vincenti, Bisceglia Alessia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20465/2025 del 21-07-2025

... condotta della lavoratrice ne lla produzione dell'evento dannoso, coincidente con l'erronea certificazione unica, che ha impedito alla stessa di godere del bonu s cui avreb be avuto diritto se fossero state contabilizzate tutte le ore di lavoro prestate. Non solo è m ancata qual siasi forma di cooperaz ione attiva nella produzione dell'evento m a neppure può ipotizzarsi una corresponsabilità per omissione, per non essersi la dipendente attivata al fine di rimuovere tempestivamente l'errore altrui ( Cass. n. 24406 del 2011), in mancanza di un preciso obbligo giuridico della stessa di controllare tem pestivamente e di segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali errori nella redazione dei prospetti paga. Questa Corte ha riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta del (nella specie ex) datore di lavoro che aveva erroneamente attestato al (nella specie ex) dipendente un periodo di servizio superiore al reale e la richiesta di pensionamento presentata dal lavoratore anzitempo, fidando nell'esattezza dei calcoli compiuti dal primo circa la sua posizione contributiva, con conseguente impossibilità di godere della pensione nel p eriodo immediatamente successivo ed ha escluso che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15915-2021 proposto da: ### COOP. ###.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rap presentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresent ata e difesa dagli avvocati ### STRAMACCIA, ### - controricorrente - avverso la senten za n. 715/2020 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 1044/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dalla #### nella certificazione ### - risarcimento danni R.G.N.15915/2021 Cron. 
Rep. 
Ud 20/05/2025 ### di causa 1. La Corte d'appello di ### ha accolto l'appello di ### e, in riforma della sent enza di primo grado, ha condannato ### soc. coop. a.r.l. a risarcire alla dipendente la somma di euro 852,16, oltre accessori di legge. 
La Corte territoriale ha accertato che il mancato conteggio, nella busta paga di nov embre 2016 e nella ### ficazione ### relativa all'anno 2016, di 7 ore e 15 minuti di lavoro prestato aveva impedito alla dipendente di risultare in p ossesso dei requisiti per ottenere il cd. bonus Renzi, credito ### introdotto dall'art. 1, commi 12 e 13 della legge 190 del 2014. Ha escluso qualsiasi concorso di colpa della lavoratrice nella causazione del danno atteso che la stessa si era accorta dell'errore a marzo 2017, esaminand o la C.U. 2016, ed aveva t empestiv amente segnalato l'errore, met tendo la società in condizio ne di rettificare lo stesso con il pagamento di una sanzione minima (euro 33,00 per la rettifica entro 60 g iorni) o, com unque, contenuta (euro 100,00).   2. Avverso la sentenza la ### s.c. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria.  ### ha resistito con controricorso.  ### si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis .1 c.p. c., com e modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d'appello errato nel supporre che la lavorat rice avesse, nel ricorso introduttivo di primo grado, fornito indicazioni e dati di calcolo 3 idonei e sufficienti a provare il suo diritto al citato bonus e per avere considerato tali dati non contestati da parte della società. 
Il motivo di ricorso è inammissibile poiché non deduce l'omesso esame di un fatt o storico avente rilievo decisivo, come necessario ai fini del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), ma argomenta sulla inidoneità delle prove raccolte a dim ostrare il red dito percepit o d alla lavoratrice nel 2016. La censura quindi si concentra in chiave critica sulla valutazione del materiale probatorio, compito riservato al giudice di merito e non suscettibile di revisione in sede ###il secondo motiv o è de dotta la violazione o fal sa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello posto a fondamento d ella decisione fatti e argomentazioni dedotti dalla signora ### contestati da ### s.c., e non supportati da elementi di prova. 
Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., perché la società censura l'afferm azione dei giudici di appello sulla mancata contestazione dei dati di calcolo forniti dalla lavoratrice, assumendo di avere invece contestato tali allegazioni, ma non si premura di trascrivere o localizzare in modo specifico gli atti processuali contenenti le contestazioni mosse ed i termini delle stesse. Come affermato in plurimi precedenti di legittimità, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare, ai sensi dell'art.  366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia la sede ###cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come dis atte se, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto degli atti e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire la valutazione di 4 sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art.  115 c.p.c. (Cass. n. 15058 del 2024; n. 12840 del 2017; 16655 del 2016).  3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., nonché l'erronea applicazione ed interpretazione del concetto giuridico di onere di diligenza gravante sul lavoratore e violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere non esigibile dalla lavoratrice un comportamento ordinariamente diligente nei confro nti del datore di lavoro e nell'escludere, a differenza di quanto aveva fatto il tribunale, che la condotta diligente della stessa - di tempestiva rilevazione delle ore mancanti n ella busta p aga di novembre 2016, consegnatale nel dicembre 2 016 o, alm eno, di segnalazione dell'errore nei primi di febbraio, quando le fu consegnata la C.U, - avrebbe potuto impedire il verificar si del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c. (con correzione della C.U. inviata all'### delle entrate solo nel marzo 2017); parimenti errata sarebbe la negazione di un concorso di colpa della lavoratrice, ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 cit., con conseguente diritto della società alla riduzione proporzionale del danno risarcibile.  4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa app licazione degli artt. 112, 11 3 e 115 c.p.c., n onché dell'art. 4 co. 6 D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 51, co. 1, TUIR, per avere la Corte d'appello errato nel fondare la propria decisione sull'assunto che ### s.c. fosse “obbligata” a rettificare la certificazione unica relativa all'anno 2016 della signora ### (obbligo in realtà inesistente perché la residua paga di novembre 2016 era stata versata nel 2017 e inclusa nella C.U. del 2017) e per non avere considerato che comunque, anche ove la rettifica fosse stata temporalmente praticabile (e 5 non lo era ostandovi l'art. 51, co. 1, TUIR), la lavoratrice non aveva fornito pro va di essersi quanto m eno attivata pe r consentire la rett ifica ent ro il 7 maggio 2017, ci oè entro 60 giorni dalla scadenza del 7.3.2017.  7. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica e non sono fondati.  ###. 1 della legge n. 4 del 1953 fa “obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione […] un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comun que, compongono de tta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”. Il datore di lavoro è obbligato, a monte, a versare ai dipendenti la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, il che presuppone che sian o correttamen te conteggiate le ore di lavoro mensilm ent e eseguite e che la retribuzione sia puntualmente parametrata alle stesse. 
Nel caso di specie, è pacifico che nella busta paga di novembre 2016, predisposta dalla società datoriale, vi era un errore nel computo delle ore di lavoro e che questo errore, rifluito nella C.U., ha provocato un danno alla dipendente, risultata non in possesso dei requisiti reddituali per accedere al bonus introdotto dalla legge 190/2014. È altrettanto pacifico che la dipendente (e non la società) si è accorta dell'errore (non dopo aver ricevuto il prospetto paga ma solo) esaminando la C.U. e quindi dopo la consegna della stessa. 
La società assume che la lavoratrice avrebbe potuto e dovuto rilevare l'errato computo delle ore di lavoro esaminando la busta paga di novemb re e che sarebbe pertanto tardi vo il rilievo 6 dell'errore avvenuto solo in base alla C.U., ed anzi alcuni mesi dopo il ricevimento della stessa. Tali premesse varrebbero, nell'ottica di parte ricorrente, a dimostrare il difetto di diligenza della dipendente e il suo concorso colposo rivendicato ai sensi sia del primo e sia del secondo comma dell'art. 1227 7.1. Costituisce affermazione costante di questa Corte che il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., possa derivare solo da una sua condotta colposa e, cioè, irrispettosa di specifici obblighi di legge, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza (Cass. n. 7515 del 2018; n. ### del 2023); occorre, in altri termini, che il creditore medesimo sia tenuto, per legge o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento , inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a ridurre, o escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento ( n. 420 del 1981, in relazione all'art. 1227, comma 1 c.c.). 
A proposito di concorso colposo del danneggiato, occorre poi distinguere l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., che concerne il contribu to eziologi co del danneggiato nella produzione dell'evento danno so, da quella contemplata nel comma 2 dello stesso articolo, riferita al comportamento dello stesso danneggiato, successivo all'evento e che abbia prodotto un aggravamento del danno, inserendosi, in via esclusiva, nello sviluppo delle conseguenze, ovvero che non abbia contribuito a ridurne l'entità (Cass. n. 16588 del 2005; n. 1165 del 2020). 
Ala luce di tali coordinate in diritto, non vi è spazio, nel caso in esame, per ritenere integrata l'ipo tesi descritta dal primo comma dell 'art. 1227, in cui il comportamen to colposo del danneggiato in tanto rileva in quanto abbia un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo (Cass. n. 29475 del 2024; n. 7 1295 del 2017), costituisca cioè un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento (cf r. Cass. 11698 del 2014). Non è ravvisabile alcun apporto causale della condotta della lavoratrice ne lla produzione dell'evento dannoso, coincidente con l'erronea certificazione unica, che ha impedito alla stessa di godere del bonu s cui avreb be avuto diritto se fossero state contabilizzate tutte le ore di lavoro prestate. Non solo è m ancata qual siasi forma di cooperaz ione attiva nella produzione dell'evento m a neppure può ipotizzarsi una corresponsabilità per omissione, per non essersi la dipendente attivata al fine di rimuovere tempestivamente l'errore altrui ( Cass. n. 24406 del 2011), in mancanza di un preciso obbligo giuridico della stessa di controllare tem pestivamente e di segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali errori nella redazione dei prospetti paga. 
Questa Corte ha riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta del (nella specie ex) datore di lavoro che aveva erroneamente attestato al (nella specie ex) dipendente un periodo di servizio superiore al reale e la richiesta di pensionamento presentata dal lavoratore anzitempo, fidando nell'esattezza dei calcoli compiuti dal primo circa la sua posizione contributiva, con conseguente impossibilità di godere della pensione nel p eriodo immediatamente successivo ed ha escluso che fosse ravvisabile, nella suddetta ipotesi, un concor so di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento “non essendo da questi esigibile - alla stregua dell'ordinaria diligenza - alcuna verifica di dati forniti che, provenendo dalla (nella specie ex) parte datoriale, dovevano ritenersi per ciò solo attendibili” (Cass. n. 15992 del 2011). 
Sull'art. 1227, comma 2 c.c., la giurisprudenza di legittimità è concorde nel riten ere che tale disposizione, escludendo il 8 risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le consegue nze dell'altrui comportamento dannoso, inten dendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. n. 26639 del 2013; n. 25750 del 2018; n. 22352 del 2021). 
Ai fini del secondo comma dell'art. 1227 c.c. rileva unicamente la condotta tenuta dalla dipendente dopo aver ricevuto la C.U., contenente l'errore contabile commesso dalla società e tale da determinare l'evento dannoso, vale a dire la mancanza d el requisito reddituale per accedere al beneficio per cui è causa. 
La censura m ossa dalla società, di violazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., si rivela, per alcuni aspetti inammissibile e per altri aspetti infondata. 
È inammissibile nella parte in cui sostiene che la C.U. sarebbe stata consegnata al la dipendente i primi di febbraio 2017, argomentando che se la predetta avesse tempest ivame nte rilevato l'errore e informato la società, questa avrebbe potuto procedere alla correzione prima dell'i nvio delle certificazioni all'### cosa avvenuta solo nel marzo 2017; secondo la tesi datoriale, la lavoratrice si sarebbe attivata solo nel mag gio 2017, precludendo la correzione anteriore al primo invio delle certificazioni, e deve considerarsi interamente responsabile del danno subito, in base al disposto dell'art. 1227, comma 2 In tal modo, tut tavia, la società denuncia la violazione della citata disposizione partendo da una ricostruzione in fatto diversa da quella accolta dai giudici di appello. In nessuna parte della sentenza è acclarata la consegna della C.U. nel mese di febbraio 9 2017 ma tale consegna è riferita al mese di marzo 2017, come allegato dalla lavorat rice e confermato dalla data (6.3.2017) apposta sulla certificazione medesima. No n solo, la Corte d'appello ha appurato che la dipe ndente “ha verosimilmente effettuato la segnalazione prima del maggio 2017, ovvero ad aprile 2017”, come desumibile da una serie di e.mail dalla stessa inviate e come “esposto in ricorso e non contestato” (sentenza, p. 5). 
Posto che il vizio di viola zione di legg e presuppone u n accertamento in fatto incontestato, la ded uzione in esame risulta inammissibile essendo la violazione di legge articolata sul presupposto di una erronea ricognizion e della fattis pecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 
La censura in esame è, per il resto infondata, poiché la Corte non solo ha esclu so che la lavoratrice h a aggravato le conseguenze dell'errore (avendo effettuato la segnalazione in un congruo intervallo temporale) ma ha anche accertato che la società avrebbe pot uto limitare il danno poich é, avuto conoscenza dell'errore nell'aprile 2017, avrebbe potu to procedere alla rettifica della C.U. entro 60 giorni, decorrenti dal 7.3.2017 (data di trasmissione del le certificazioni un iche all'### delle entrate), pagando una sanzione minima di 33 euro, oppure anche dopo i 60 giorni a fronte di una sanzione di euro 100, come segnalato dalla stessa lavoratrice; i giudici di appello hanno anche accertato che la società aveva omesso la rettifica della C.U. senza motivare il proprio rifiuto se non in ragione del costo della stessa. 
Deve quindi escludersi la violazione dell'art. 1227 c.c., sia del primo e sia del secondo comma. 10 8. Le censure oggetto del quarto motivo di ricorso, sub specie di violazione dell'art. 51, comma 1, del ### si rive lano inammissibili perché nuove, non avendo la società indicato in che termini e in quali atti processuali abbia sollevato la relativa questione nei precedenti gradi di merito, atteso che la sentenza non reca alcun cenno in proposito ed anzi afferma che la sola giustificazione fornita dalla società a sup porto della mancata rettifica risiedeva nel costo della stessa (cfr. Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018; n. 20694 del 2018). 
Peraltro, l'impossibilità t ecnica di una rettifica della C.U.  successiva al 7.3 .2017 non avrebbe alcun rilievo al fine di dimostrare l'aggravamento del danno per fatto colposo della lavoratrice, posto che la consegna del C.U. risale, in base a quanto accertato dalla sentenza d'appello, a data non anteriore al 6.3.2017. 
Infine, non vi è alcuna contraddizione logica nella motivazione della decisione impugnata che, una volta giudicata tempestiva e conforme alla normale diligenza la comunicazione, ad opera della lavoratrice, dell'errore nella C.U., ha considerato, solo in via ipotetica e senza alcun effetto pratico, che al più si sarebbe potuto addebitare alla dipendente “la sola colpa della tardiva segnalazione rispetto alla consegna della CU a marzo 2017”, quindi una colpa (ipo tetica) per il rit ardo nella segn alazione riferita al periodo marzo/maggio 2017.  9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.  10. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 11 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso nell'adunanza camerale del 20 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Ponterio Carla

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32500/2021 del 08-11-2021

... vitalizia; 16. come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della 4 prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 17. dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4023-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 94, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### BECCARIA 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli ###, #### D'###### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 909/2015 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal ###. ### MANCINO.  \ R.G.4023/2016 ### 1. con sentenza n. 909 del 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente, nei confronti dell'### e di ### per il riconoscimento della pensione di reversibilità, la condanna del predetto ### datore di lavoro del coniuge deceduto, alla regolarizzazione contributiva e per la costituzione della rendita vitalizia; 2. il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenuto proponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (2 luglio 2013), il termine triennale computato a partire dal termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo sulla relativa domanda amministrativa (del 20 agosto 2009, in riferimento alla quale il diniego amministrativo era intervenuto il 12 novembre 2013, pendente il giudizio di primo grado); 4. la doglianza svolta con il gravame incidentale dall'attuale ricorrente per la mancata condanna del ### alla regolarizzazione contributiva - per avere il giudice di primo grado, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo nel periodo 23 giugno 1998/30 agosto 2000 (ad eccezione del periodo tra 6 e 21 settembre 1999), ritenuto prescritto l'onere contributivo - veniva rigettata dalla Corte di merito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione (la prima richiesta rivolta al datore di lavoro risaliva al 6 giugno 2009); 1 5. ancora, quanto al gravame incidentale avverso l'affermata improponibilità della domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la Corte di merito riteneva non dedotto alcun elemento utile, pertinente e idoneo ad infirmare la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R.  n.639 del 1970 (in riferimento alla domanda amministrativa del 22 luglio 2003 proposta dalla coniuge superstite); 6. avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'### con controricorso; ### è rimasto intimato; ### 7. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 112,333, cod.proc.civ., art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, art.  47 d.P.R. n.227 del 1970, artt. 1175,1176,2116 cod.civ., e si assume che l'### ricevuta comunicazione dell'omissione contributiva, anche da parte del superstite del lavoratore, sia obbligato a riscuotere il credito e a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore; che, incontestati i contributi settimanali di 5 anni e 4 mesi maturati dal de cuius, con l'accredito dei contributi scattava il diritto alla pensione di reversibilità e, quanto alla prescrizione, la denuncia della superstite, il 22 luglio 2003 e, ancora, il 15 giugno 2009, rendeva applicabile la prescrizione decennale alla stregua dell'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, come peraltro confermato da missiva dell'### (del 20 dicembre 2012) il cui tenore escludeva che i contributi fossero prescritti, e conseguentemente l'### anche in considerazione dell'incapienza patrimoniale del datore di lavoro, accertata con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto erogare la prestazione richiesta; che la richiesta di accredito dei contributi, non soggetta ad alcun termine di decadenza, non può formare oggetto di domanda amministrativa ed è inapplicabile l'art. 47 d.P.R. n.227 del 1970 cit.; che con l'accredito automatico dei contributi la coniuge ed erede del lavoratore acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e ha inoltre errato la Corte di merito nel ritenere necessaria la richiesta del lavoratore al datore di lavoro della regolarizzazione contributiva, in ogni caso formulata; 8. con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art. 13 legge n.1338 del 1962, e si assume che la domanda di costituzione della rendita vitalizia non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, come confermato dall'art. 13 legge n. 1138 del 1962 che, per l'esercizio del diritto non indica alcun termine di prescrizione e la pretesa può essere fatta valere in ogni tempo, anche dai superstiti del lavoratore; 9. il primo motivo è da rigettare; 10. l'ampia censura svolta con il primo motivo è volta a sentire affermare la regola del diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità con l'accredito automatico dei contributi omessi a decorrere dalla domanda amministrativa con argomentazioni già svolte innanzi al giudice del gravame ma la sintesi così descritta si risolve in argomentazioni difensive in ordine alla protezione del diritto del lavoratore alla posizione assicurativa che non incrinano in alcun modo la sentenza impugnata che ha confermato la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 decorrente, al più tardi, dalla scadenza dei termini legali previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ampiamente decorso tra la domanda amministrativa del 22 luglio 2003 e la proposizione dell'azione, in data 2 luglio 2013, come rilevato dalla Corte territoriale); 11. nondimeno va rammentato, a fronte degli ampi argomenti spesi nel senso dell'affermazione del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti per effetto di un automatico accredito dei contributi omessi, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod.civ. e la facoltà di chiedere all'### la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338 del 1962 (fra tante, Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021); 12. il secondo motivo, incentrato sulla questione della non assoggettabilità della domanda di rendita vitalizia alla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, è da accogliere; 13. il citato art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come più volte statuito da questa Corte di legittimità, è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018; da ultimo, 5820 del 2021); 14. è consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato articolo 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti); 15. non viene in rilievo, nella specie, una prestazione pensionistica sibbene il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti, detrimento che, ricorrendone gli specifici presupposti, può essere eliminato attraverso la costituzione della rendita vitalizia; 16. come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della 4 prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 17. dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014); 18. non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del 2020), controvertendosi, nella vicenda che qui occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell'### per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione (arg. da Cass., Sez.Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva); 5 19. l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'### alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'### a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato; 20. in conclusione, l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. ### del 2017; 21. il secondo motivo del ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti; 22. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  6 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 ### 

causa n. 4023/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Mancino Rossana

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