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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### In persona del G.O.P. dott.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### procedimento civile rubricato R.G. 28604/2016 riunito a ### 9069/2017 tra ### (C.F. ###) e ### (C.F.: ###) in proprio ed in qualità di figlie di ### nato a ### il 9 giugno 1939 e deceduto in #### in data 26 febbraio 2016 (C.F.: ###) nonché ### (C.F.: ###); ### ( C.F.: ###); ### (C.F.: ###) tutti assistiti e difesi, dagli Avv.ti #### e ### e ### (C.F.: ###) e ### (C.F.:###) in qualità di eredi di ### nata a #### il 5 febbraio 1942 e deceduta in ### il 5 febbraio 2016 entrambi assistiti e difesi dall'AVV. ### ATTORI ### (C.F.: ###) assistita e difesa dagli ### e #### e pag. 2/17 ### (C.F.: ###) assistito e difeso da AVV. ### nonchè ### S.P.A. (C.F. ###),in persona del legale rapp.te p.t., assistito e difeso dall'Avv. ####: Risarcimento danni circolazione stradale ### all'udienza del 10 giugno 2025 le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 24542/2009 Con atto di citazione ritualmente notificato le signore ### e ### in proprio ed in qualità di figlie di ### e la seconda, anche in qualità di esercente la patria potestà sulla figlia ### all'epoca minorenne, nonché ### e ### questi ultimi in qualità di nipoti di ### convenivano in giudizio ###ni ### quale garante della RCA dell'auto ### tg. ### e ### proprietario dell'autoveicolo, per sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultimo in ordine alla pag. 3/17 produzione dell'incidente stradale occorso il 03 dicembre 2013, alle ore 18.30 circa, in viale ### all'altezza dello ### del ### Deducevano che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il conducente dell'auto ### tg. ### procedeva a forte velocità sulla strada rettilinea ed investiva violentemente il sig. ### mentre attraversava la carreggiata. In conseguenza dell'urto il loro genitore batteva violentemente la testa sul parabrezza dell'auto e successivamente veniva sbalzato a terra, sul lato destro della strada, ove rimaneva esanime. ### veniva soccorso e trasportato, con autoambulanza del 118, presso il ### dell'### dove, a causa della gravità del politrauma subito, veniva ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.
Successivamente, a causa delle gravissime lesioni subite in conseguenza delle quali veniva accertato al sig. ### uno stato comatoso - vegetativo, veniva ricoverato in strutture cliniche specialistiche e, in data 26 febbraio 2016, decedeva senza aver mai ripreso conoscenza. Gli attori pertanto, chiedevano che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura di proprietà del convenuto ### lo stesso venisse condannato, in solido con la ### s.p.a., sua garante per la ### al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali soggettivi, da lesione del vincolo parentale, catastrofale, terminale, da perdita di chances. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto ### il quale, preliminarmente, chiedeva la riunione del giudizio con altro, intentato da ### e ### in qualità di figli ed eredi di ### sorella del defunto ### Nel merito contestava la pag. 4/17 domanda e ne chiedeva il rigetto, assumendo la responsabilità esclusiva o concorrente del pedone nella causazione dell'evento.
Si costituiva anche ### ni ### che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. A sostegno delle sue difese deduceva la responsabilità piena o concorrente del sig. ### poiché lo stesso in occasione dell'incidente aveva attraversato la strada in maniera imprudente ed improvvisa lontano dalle strisce pedonali contribuendo con la sua condotta alla causazione del sinistro.
All'udienza del 27 ottobre 2017, il giudice predecessore disponeva la riunione del presente giudizio con quello successivamente proposto dai sig.ri ### e ### in qualità di figli ed eredi di ### sorella di ### recante il. RG. 9069/2017.
Nel giudizio riunito aveva spiegato atto di intervento la sig.ra ### quale convivente more uxorio del defunto ### al fine del risarcimento di tutti i danni da essa subiti.
Con ordinanza del 24 novembre 2017, in seguito ad istanza, ex art. 147, comma 5, del d. lgs. n. 209/2005, introdotto dall'art. 5 L. 102/006, degli attori principali, il giudice predecessore disponeva, a carico dei convenuti, in solido tra loro, una provvisionale di € 30.000,00 ciascuna, in favore delle figlie ### e ### nonché di € 10.000,00 ciascuno, in favore dei nipoti #### e ### Veniva espletata l'istruttoria ammessa, mediante prove testimoniali e CTU medica sulle signore ### e ### Nel corso del giudizio ### ni ### conciliava la lite nei confronti di ### e di #### e ### pag. 5/17 All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva trattenuta per la sua decisione con termine alle parti costituite per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche ex art. 190 cpc. ********
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda ex artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla documentazione prodotta in atti. Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione attiva degli attori di entrambe i giudizi e dell'interventrice, alla luce degli stati di famiglia attestanti il grado di parentela con il de cuius e degli estratti di nascita. Parimenti si ritiene sussistente anche legittimazione passiva dei convenuti. Anche la procedura di negoziazione assistita, risulta, ritualmente, proposta da tutte le parti attrici e dalla intervenuta senz'alcun riscontro, sia da parte della compagnia convenuta che dal responsabile civile.
In via preliminare deve, inoltre, dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra i convenuti e l'intervenuta ### nonché nei confronti degli attori #### e ### risultando in atti la conciliazione della lite e la liquidazione delle somme concordate tra le parti, ivi incluse le spese legali ### al ### la domanda è fondata e merita l'accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Alla luce dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti, può affermarsi che gli attori hanno assolto all'onere probatorio che su di essi incombeva ex art. 2967 del cod. civ. È principio consolidato che colui che propone domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma essere responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto storico, dell'evento dannoso e del nesso di causalità pag. 6/17 fra il fatto e l'evento. Ebbene ritiene questo giudice che gli istanti abbiano provato il fondamento della pretesa risarcitoria, avendo le risultanze istruttorie confermato la dinamica dell'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo del giudizio nonché evidenziato la colpevolezza del conducente del veicolo investitore.
Dall'esame del rapporto della ### intervenuta sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, risulta che il conducente dell'auto ### tg. ### proveniente da ### della Repubblica, percorreva il viale ### ad una velocità di circa 70 km orari e che, all'altezza dello ### del ### investiva ### mentre stava attraversando la carreggiata, da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia, per raggiungere il lato destro della strada, senza servirsi dell'attraversamento pedonale posto a circa 95 mt. di distanza.
Risulta anche che l'illuminazione della strada era buona; che il fondo stradale era asciutto ed in buone condizioni; che il conducente dell'auto ### azionava la frenata e che l'auto lasciava, sulla pavimentazione stradale, tracce continue e ben marcate per una lunghezza di circa 20 mt., senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto con il pedone, il quale veniva dapprima attinto con la parte anteriore del veicolo e successivamente scaraventato a terra sul lato destro.
Agli atti è stata allegata anche la relazione tecnica del CT ing.
Dell'Aversano, nominato dal PM, nel corso delle indagini penali svolte, il quale concludeva che il ### conducente dell'auto ### tg. ### di proprietà del convenuto responsabile civile, giunto all'altezza del campo del sinistro, causa l'elevata velocità investiva il pedone ### che in quel momento si trovava ad attraversare la strada trasversalmente all'asse viario. ###, va evidenziato che il processo penale svolto si è concluso con la condanna del conducente dell'autovettura ### riconosciuto colpevole e ritenuto pag. 7/17 unico responsabile del sinistro a causa della elevata velocità di marcia tenuta (cfr. sentenza in atti). Sul punto va richiamata quella consolidata giurisprudenza secondo la quale l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 C.C. od argomenti di prova.
Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. Sez. III, n. 840/2015).
La perizia del CT ing. Dell'Aversano, nominato dal PM, nel corso delle indagini preliminari e la Sentenza n. 5398 del 26 aprile 2018 del Tribunale di ### pronunciata dal G.U. dott. ### nel giudizio penale in danno del conducente dell'autovettura nel sinistro de quo, confermata in appello, ben possono, quindi, essere utilizzati dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, come argomento di prova ed elemento di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti (nesso di causalità tra danno-evento e danno-conseguenza) richiesti per il risarcimento del danno.
Ciò precisato, dall'istruttoria svolta, emerge evidente, che il comportamento di guida del conducente dell'auto ### sia stato gravemente colposo. Infatti, considerato che in quel tratto di strada, urbana, vigeva il limite di velocità di 30km/h, stabilito con ordinanza del Comune di ### e che il conducente dell'auto, come dallo stesso dichiarato alla ### intervenuta nell'occasione, aveva visto il pedone, in procinto di attraversare, almeno venti metri prima, risulta evidente che se questi avesse osservato le norme del pag. 8/17 della Strada, riguardanti la moderazione della velocità ed il controllo del veicolo in considerazione delle circostanze fattuali (art. 141) e il rispetto dei limiti di velocità, (art. 142) il sinistro sarebbe stato evitabile, a nulla rilevando la circostanza che l'attraversamento non sia avvenuto sulle strisce pedonali, non avendo il comportamento del pedone contribuito alla verificazione dell'evento come evidenziato anche nella sentenza penale. Infatti, la Giurisprudenza della Suprema Corte è uniforme nel ritenere che: <<le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare. Ogni conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.>>(###.
Penale sez. IV n. 19384/2013) e che lo stesso, può essere esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo in una circostanza specifica ossia quando la condotta della vittima costituisca una “causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile”. In altre parole, l'evento deve essere talmente improvviso da porre il conducente nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di eseguire una manovra di emergenza. (Cass. N. 7417/2024). A ciò va aggiunto che le condizioni stradali ed atmosferiche non erano tali da incidere sulla causazione dell'evento, concorrendo con la condotta tenuta dal conducente, in quanto l'incidente, come emerge dal rapporto delle forze dell'Ordine intervenute, si verificava su strada urbana rettilinea, con fondo stradale asciutto, condizioni atmosferiche serene, visibilità buona, buona illuminazione e traffico scarso.
Riguardo la sussistenza del nesso causale tra l'evento morte, avvenuto dopo due anni e 3 mesi, circa, dall'investimento, non vi è dubbio che il decesso di ### sia stato, diretta ed ineluttabile, conseguenza pag. 9/17 del sinistro occorso il 3 dicembre 2013. Invero, la vittima a causa del politrauma e delle gravissime lesioni riportate è entrata in coma ed in tale stato vegetativo è rimasta sino al decesso. Tanto risulta, adeguatamente, provato dalla copiosa documentazione sanitaria prodotta agli atti, nonché da prova testimoniale resa all'udienza del20 ottobre 2021 da ### dipendente della ### dalle quali si evince lo stato clinico del soggetto nel corso sia del primo ricovero all'ospedale ### che degli altri ricoveri presso l'### a #### e la ### dei ### ad ### dove è sopraggiunto il decesso.
Tanto premesso, occorre adesso esaminare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, subìto iure proprio, dai congiunti della vittima.
In primo luogo, deve premettersi che le attrici ### e ### non hanno fornito alcun valido elemento probatorio che possa giustificare il riconoscimento di altre voci di danno patrimoniale, catastrofale o biologico a loro direttamente derivato per i fatti di causa.
Nel caso di specie, al riguardo è stata espletata ### d'### che si condivide in quanto immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti, sono di sicura affidabilità. ### dott. ### esaminata la documentazione medica acquisita e visitate le attrici, sottoposte ad un colloquio libero, come e per le ragioni ampiamente descritte nel suo elaborato peritale che si richiamano, ha escluso la sussistenza di danni biologici, dalle stesse, personalmente subiti quale conseguenza del tragico evento sinistroso che ha comportato la sofferenza ed il decesso del genitore. ### nella sua relazione infatti concludeva che: <<le signore ### e ### pur presentando, allo stato attuale, una psicopatologia di grado lieve, in pag. 10/17 armonia con quanto obiettivato in sede di consulenza tecnica, nonché supportato da uno scarno dato documentale, così come precedentemente ed esaustivamente soprariportato, in soggetti che da oltre tre anni non effettuano alcuna psicoterapia, né tanto meno sono in carico presso alcuna U.O.S.M. (Unità Operativa di ###, si sottolinea che l'eziologia della stessa, l'epoca della comparsa della sintomatologia e la successione cronologica delle manifestazioni morbose, non individuano l'esistenza di un nesso cronopatogenetico, che giustifica la correlazione di tale menomazione psichica alla morte del proprio caro, la cui genesi, altresì, può ritrovarsi nelle più svariate origini, legate al vissuto delle periziande, tenuto conto del significativo lasso temporale, di ben otto anni, intercorso tra l'exitus e i presenti accertamenti medico-legali.
Pertanto, da quanto sopraesposto, risulta evidente l'insussistenza degli elementi probatori sotto il profilo medico-legale della strutturazione del disturbo psichico, così come si vuole da inquadramento di parte ricorrente, tra cui si sottolinea l'assenza di una continuità certificativa specialistica supportata da idonea terapia, non consentendone la collocazione nosografica richiesta>> Diversamente invece deve rilevarsi con riferimento al danno iure proprio quale conseguenza della perdita del rapporto parentale.
A tal proposito si osserva che, secondo l'ormai costante e univoca giurisprudenza di legittimità, esso costituisce un danno conseguenza da allegare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico - relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano pag. 11/17 dinamico - relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi fuori la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. ord. n. 907/2018). Ed ancora: “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampie del nucleo familiare, l'abitudine di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (cfr. Cass. nn. 28989/19, 11200/2019).
Nel caso di specie, le signore ### e ### hanno agito in qualità di figlie e dunque, considerando quanto sopra esposto in via preliminare, in assenza di contestazioni e di altri indici contrastanti, all'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi provato il danno non patrimoniale, anche in applicazione della valutazione delle presunzioni di cui al disposto dell'art. 2727 c.c..
Per la liquidazione questo giudice, in linea con l'orientamento prevalente, ritiene di adottare le ### di ### nella loro versione da ultimo aggiornata. ### tale strumento viene adottato un sistema a punti per garantire equità e uniformità e consentire una personalizzazione del danno. per la determinazione dei punti totali da pag. 12/17 riconoscere al congiunto va tenuto conto dell'età, dell'eventuale rapporto di convivenza con la vittima, l'età della vittima al momento del decesso, la composizione del nucleo familiare primario al momento del decesso, la qualità e l'intensità della relazione affettiva da valutare in via equitativa anche in ragione delle risultanze istruttorie. Con la recente sentenza n. ###/2022 la Cassazione ha affermato che questa nuova versione è conforme ai requisisti da essa richiesti con le pronunce n 10579 e 26300 del 2021. Invero nelle nuove tabelle, come già prima ricordato,<< l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione di cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità ed intensità della relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è cosi stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari ad un massimo di 118 (per la tabella genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti) con un “Cap” (valore massimo liquidabile) pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle al fine di consentire il massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non solo in un solo caso , salva la ricorrenza di circostanze eccezionali>> non essendo possibile nella responsabilità civile il riconoscimento del danno in re ipsa Dal risarcimento dei danni non patrimoniali subìti iure proprio dai familiari della vittima va, tuttavia, escluso il riconoscimento degli ulteriori danni, da vita di relazione ed esistenziali, richiesti dalle parti quali voci autonome di danno, già contenendo in sé, il danno da perdita parentale, una componente di danno esistenziale, afferente alla sfera pag. 13/17 dinamico-relazionale del soggetto interessato e allo sconvolgimento delle abitudini di vita. Si ricordino al riguardo anche le cd Sentenze di ### sulla esclusione della duplicazione del danno con eliminazione di sottocategorie superflue.
Alla luce di ciò ad ### applicando le ### ed. 2024 con valore monetario aggiornato al 01.01.2024, va riconosciuta la somma di € 230.749,00 corrispondente al valore di 59 punti, così determinati: 20 punti in base all'età (50anni), 12 punti in base all'età del genitore defunto (77 anni); 12 punti in ragione del numero di familiari nel nucleo primario (2); 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva e dinamico - relazionale tra genitore e figlia, secondo il principio dell' id quod plerumque accidit, non essendo risultata dall'istruttoria una intensità della relazione di valore superiore a quello medio. Dalla suddetta somma va detratto l'importo di € 130.000,00 già percepito a titolo di provvisionale (€ 100.000,00 riconosciuto in sede penale e € 30.000,00 riconosciuto nella presente sede civile), per cui alla suddetta ### a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va liquidata la complessiva somma di € 100.749,00. ### va invece riconosciuta la somma di € 222.927,00, corrispondente al valore di 57 punti, così determinati: 18 punti in base all'età (53anni), 12 punti in base all'età del genitore defunto (77 anni); 12 punti in ragione del numero di familiari nel nucleo primario (2); 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva e dinamico - relazionale tra genitore e figlia, secondo il principio dell' id quod plerumque accidit, non essendo risultata dall'istruttoria una intensità della relazione di valore superiore a quello medio. Dalla suddetta somma va detratto l'importo di € 30.000,00 già percepito a titolo di provvisionale riconosciuta in questa sede civile, per cui alla suddetta ### a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va liquidata la complessiva somma di € 192.927,00. pag. 14/17 Venendo ora all'esame del quantum spettante alle attrici iure hereditatis, deve innanzi tutto premettersi che dalla documentazione sanitaria versata in atti si evince che la vittima del sinistro in questione a seguito dell'investimento ebbe a riportare lesioni personali gravissime da indurlo in stato di coma persistente con quadro neurologico di stato vegetativo grave. Tale stato vegetativo è perdurato dal giorno del sinistro 03/12/2013 fino al decesso avvenuto il ###. Infatti, dalle cartelle cliniche allegate si rileva che il paziente era in stato vegetativo ad occhi tendenzialmente chiusi; assenza di comprensione e linguaggio; assenza di sussulto uditivo; riflesso di minaccia assente. Orbene, in assenza di elementi probatori contrari, il cui onere di dimostrazione incombeva alle parti attrici, deve ritenersi che la vittima sin dall'immediatezza del sinistro non abbia mai avuto la consapevolezza e la percezione di essere in pericolo di vita. In questi casi, sempre secondo le ### va liquidato esclusivamente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute, risultante dal prodotto tra i giorni intercorsi tra l'evento e la morte e il valore pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea assoluta del bene salute che è di € 115,00 giornaliere. Nel caso in esame, in considerazione delle gravissime lesioni subite dalla vittima, il lungo periodo di stato vegetativo e le ulteriori sofferenze patite, seppure non percepibili, si ritiene equo personalizzare al massimo il valore punto con un aumento del 50%, così da determinare il valore giornaliero in € 172,50. Considerato che dal giorno del sinistro all'evento morte sono trascorsi 815 giorni, il danno risarcibile a tale titolo corrisponde all'importo di € 140.587,00. Detto importo va liquidato nella misura del 50% ciascuno alle attrici, quali eredi legittime di ### Pertanto, ad ### e ad ### va riconosciuta l'ulteriore somma di € 70.293,75 ciascuna. pag. 15/17 Sulle suddette somme vanno applicati gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Venendo alla domanda proposta da ### e ### nel giudizio riunito, la stessa è ammissibile e fondata e va accolta nei limiti di seguito specificati.
Gli istanti hanno agito in giudizio quali eredi di ### sorella della vittima, deceduta poco tempo prima del fratello, il 5 febbraio 2016, per ottenere, in ragione dell'aperta successione, il risarcimento che sarebbe spettato iure proprio alla loro madre a prescindere dalla morte o meno di ### Infatti, nel caso di specie deve rilevarsi che il risarcimento del danno parentale è dovuto agli stretti congiunti della vittima, quale è una sorella, anche nel caso in cui il congiunto, a causa delle gravissime lesioni subite, abbia riportato postumi permanenti talmente gravi, ma non immediatamente fatali, da ridurlo in stato vegetativo per un lungo periodo di tempo.
Ciò detto, agli atti di causa risultano prodotte diverse raccomandate con avviso di ricevimento indirizzate ai convenuti con le quali la signora ### tempo prima della sua morte, aveva effettuato la loro costituzione in mora per ottenere il ristoro del danno parentale da essa subito. Va precisato ancora che in questi casi il diritto al risarcimento del danno sorge al momento dell'evento che ha causato lo stato vegetativo e non viene meno con la premorienza dell'interessata rispetto alla vittima, ma si trasmette ai suoi eredi, purché ne sia stata fatta richiesta dalla stessa, allorquando era ancora in vita, come nel caso che ci occupa. Tale posta risarcitoria dovuta alla vittima secondaria entra nel patrimonio della de cuius ed è perciò trasmissibile agli eredi come credito ereditario. Dall'istruttoria svolta, attraverso copiosa documentazione allegata, emerge l'intensità del rapporto affettivo tra i due fratelli confermata anche dalla prova testimoniale resa dal teste pag. 16/17 ### della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non essendo portatore di interesse proprio nel presente procedimento.
Questi, ascoltato all'udienza del 22 giugno 2021, ha confermato la natura ed intensità del rapporto affettivo esistente tra fratello e sorella.
Pertanto, a ### e a ### quali eredi della signora ### sorella della vittima ### va riconosciuta la somma € 52.638,00, che sarebbe spettata alla loro madre per la perdita del rapporto parentale con il fratello in ragione dello stato vegetativo in cui il congiunto è caduto subito dopo l'incidente. Detta somma, in applicazione delle ### ed. 2024,### applicabili al caso di specie per i motivi già evidenziati, è stata così determinata valore punto base € 1.698,00 punti attribuiti 31: (8 punti età della sorella 71 anni); (8 punti età della vittima 74); 15 punti per qualità ed intensità della relazione (valore medio), cosi come risultante dagli elementi probatori emersi all'esito della prova orale espletata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti parametri forensi in ragione del valore del decisum e della non particolare complessità del giudizio. PQM Il Tribunale di ### seconda sezione civile in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa ### D'### definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da #### e ### nei confronti dei convenuti; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da ### nei confronti dei convenuti; pag. 17/17 accoglie le domande proposte nei giudizi riuniti per le causali di cui in parte motiva e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto ### nella produzione dell'evento dannoso; condanna in solido ### e ###ni ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 171.749,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna in solido ### e ###ni ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 263.220,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna in solido i convenuti al pagamento in favore di ### e di ### della somma complessiva di € 52.638,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna ### e ###ni ### in solido al pagamento delle spese legali in favore di ### e ### che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 12.833,73, oltre rimborso spese generali, cna e iva, come per legge e se dovuta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. ### condanna ### e ###ni ### in solido al pagamento delle spese legali in favore di ### e di ### che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, cna e iva, come per legge e se dovuta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. ### pone il pagamento delle spese di CTU già liquidato con separato provvedimento a definitivo carico delle attrici; compensa integralmente le spese tra le altre parti in causa. ### 12 novembre 2025 ###.O.P. ### D'
causa n. 28604/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella D'Angelo