blog dirittopratico

3.672.718
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
8

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10508/2025 del 14-11-2025

... effettuano alcuna psicoterapia, né tanto meno sono in carico presso alcuna U.O.S.M. (Unità Operativa di ###, si sottolinea che l'eziologia della stessa, l'epoca della comparsa della sintomatologia e la successione cronologica delle manifestazioni morbose, non individuano l'esistenza di un nesso cronopatogenetico, che giustifica la correlazione di tale menomazione psichica alla morte del proprio caro, la cui genesi, altresì, può ritrovarsi nelle più svariate origini, legate al vissuto delle periziande, tenuto conto del significativo lasso temporale, di ben otto anni, intercorso tra l'exitus e i presenti accertamenti medico-legali. Pertanto, da quanto sopraesposto, risulta evidente l'insussistenza degli elementi probatori sotto il profilo medico-legale della strutturazione del disturbo psichico, così come si vuole da inquadramento di parte ricorrente, tra cui si sottolinea l'assenza di una continuità certificativa specialistica supportata da idonea terapia, non consentendone la collocazione nosografica richiesta>> Diversamente invece deve rilevarsi con riferimento al danno iure proprio quale conseguenza della perdita del rapporto parentale. A tal proposito si osserva che, secondo l'ormai (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### In persona del G.O.P. dott.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### procedimento civile rubricato R.G. 28604/2016 riunito a ### 9069/2017 tra ### (C.F. ###) e ### (C.F.: ###) in proprio ed in qualità di figlie di ### nato a ### il 9 giugno 1939 e deceduto in #### in data 26 febbraio 2016 (C.F.: ###) nonché ### (C.F.: ###); ### ( C.F.: ###); ### (C.F.: ###) tutti assistiti e difesi, dagli Avv.ti #### e ### e ### (C.F.: ###) e ### (C.F.:###) in qualità di eredi di ### nata a #### il 5 febbraio 1942 e deceduta in ### il 5 febbraio 2016 entrambi assistiti e difesi dall'AVV. ### ATTORI ### (C.F.: ###) assistita e difesa dagli ### e #### e pag. 2/17 ### (C.F.: ###) assistito e difeso da AVV. ### nonchè ### S.P.A. (C.F. ###),in persona del legale rapp.te p.t., assistito e difeso dall'Avv. ####: Risarcimento danni circolazione stradale ### all'udienza del 10 giugno 2025 le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009. 
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 24542/2009 Con atto di citazione ritualmente notificato le signore ### e ### in proprio ed in qualità di figlie di ### e la seconda, anche in qualità di esercente la patria potestà sulla figlia ### all'epoca minorenne, nonché ### e ### questi ultimi in qualità di nipoti di ### convenivano in giudizio ###ni ### quale garante della RCA dell'auto ### tg. ### e ### proprietario dell'autoveicolo, per sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultimo in ordine alla pag. 3/17 produzione dell'incidente stradale occorso il 03 dicembre 2013, alle ore 18.30 circa, in viale ### all'altezza dello ### del ### Deducevano che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il conducente dell'auto ### tg. ### procedeva a forte velocità sulla strada rettilinea ed investiva violentemente il sig. ### mentre attraversava la carreggiata. In conseguenza dell'urto il loro genitore batteva violentemente la testa sul parabrezza dell'auto e successivamente veniva sbalzato a terra, sul lato destro della strada, ove rimaneva esanime. ### veniva soccorso e trasportato, con autoambulanza del 118, presso il ### dell'### dove, a causa della gravità del politrauma subito, veniva ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. 
Successivamente, a causa delle gravissime lesioni subite in conseguenza delle quali veniva accertato al sig. ### uno stato comatoso - vegetativo, veniva ricoverato in strutture cliniche specialistiche e, in data 26 febbraio 2016, decedeva senza aver mai ripreso conoscenza. Gli attori pertanto, chiedevano che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura di proprietà del convenuto ### lo stesso venisse condannato, in solido con la ### s.p.a., sua garante per la ### al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali soggettivi, da lesione del vincolo parentale, catastrofale, terminale, da perdita di chances. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 
Si costituiva in giudizio il convenuto ### il quale, preliminarmente, chiedeva la riunione del giudizio con altro, intentato da ### e ### in qualità di figli ed eredi di ### sorella del defunto ### Nel merito contestava la pag. 4/17 domanda e ne chiedeva il rigetto, assumendo la responsabilità esclusiva o concorrente del pedone nella causazione dell'evento. 
Si costituiva anche ### ni ### che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. A sostegno delle sue difese deduceva la responsabilità piena o concorrente del sig. ### poiché lo stesso in occasione dell'incidente aveva attraversato la strada in maniera imprudente ed improvvisa lontano dalle strisce pedonali contribuendo con la sua condotta alla causazione del sinistro. 
All'udienza del 27 ottobre 2017, il giudice predecessore disponeva la riunione del presente giudizio con quello successivamente proposto dai sig.ri ### e ### in qualità di figli ed eredi di ### sorella di ### recante il. RG. 9069/2017. 
Nel giudizio riunito aveva spiegato atto di intervento la sig.ra ### quale convivente more uxorio del defunto ### al fine del risarcimento di tutti i danni da essa subiti. 
Con ordinanza del 24 novembre 2017, in seguito ad istanza, ex art. 147, comma 5, del d. lgs. n. 209/2005, introdotto dall'art. 5 L. 102/006, degli attori principali, il giudice predecessore disponeva, a carico dei convenuti, in solido tra loro, una provvisionale di € 30.000,00 ciascuna, in favore delle figlie ### e ### nonché di € 10.000,00 ciascuno, in favore dei nipoti #### e ### Veniva espletata l'istruttoria ammessa, mediante prove testimoniali e CTU medica sulle signore ### e ### Nel corso del giudizio ### ni ### conciliava la lite nei confronti di ### e di #### e ### pag. 5/17 All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva trattenuta per la sua decisione con termine alle parti costituite per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche ex art. 190 cpc.  ******** 
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda ex artt.  143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla documentazione prodotta in atti. Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione attiva degli attori di entrambe i giudizi e dell'interventrice, alla luce degli stati di famiglia attestanti il grado di parentela con il de cuius e degli estratti di nascita. Parimenti si ritiene sussistente anche legittimazione passiva dei convenuti. Anche la procedura di negoziazione assistita, risulta, ritualmente, proposta da tutte le parti attrici e dalla intervenuta senz'alcun riscontro, sia da parte della compagnia convenuta che dal responsabile civile. 
In via preliminare deve, inoltre, dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra i convenuti e l'intervenuta ### nonché nei confronti degli attori #### e ### risultando in atti la conciliazione della lite e la liquidazione delle somme concordate tra le parti, ivi incluse le spese legali ### al ### la domanda è fondata e merita l'accoglimento nei limiti di cui in motivazione. 
Alla luce dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti, può affermarsi che gli attori hanno assolto all'onere probatorio che su di essi incombeva ex art. 2967 del cod. civ. È principio consolidato che colui che propone domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma essere responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto storico, dell'evento dannoso e del nesso di causalità pag. 6/17 fra il fatto e l'evento. Ebbene ritiene questo giudice che gli istanti abbiano provato il fondamento della pretesa risarcitoria, avendo le risultanze istruttorie confermato la dinamica dell'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo del giudizio nonché evidenziato la colpevolezza del conducente del veicolo investitore. 
Dall'esame del rapporto della ### intervenuta sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, risulta che il conducente dell'auto ### tg. ### proveniente da ### della Repubblica, percorreva il viale ### ad una velocità di circa 70 km orari e che, all'altezza dello ### del ### investiva ### mentre stava attraversando la carreggiata, da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia, per raggiungere il lato destro della strada, senza servirsi dell'attraversamento pedonale posto a circa 95 mt. di distanza. 
Risulta anche che l'illuminazione della strada era buona; che il fondo stradale era asciutto ed in buone condizioni; che il conducente dell'auto ### azionava la frenata e che l'auto lasciava, sulla pavimentazione stradale, tracce continue e ben marcate per una lunghezza di circa 20 mt., senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto con il pedone, il quale veniva dapprima attinto con la parte anteriore del veicolo e successivamente scaraventato a terra sul lato destro. 
Agli atti è stata allegata anche la relazione tecnica del CT ing. 
Dell'Aversano, nominato dal PM, nel corso delle indagini penali svolte, il quale concludeva che il ### conducente dell'auto ### tg. ### di proprietà del convenuto responsabile civile, giunto all'altezza del campo del sinistro, causa l'elevata velocità investiva il pedone ### che in quel momento si trovava ad attraversare la strada trasversalmente all'asse viario. ###, va evidenziato che il processo penale svolto si è concluso con la condanna del conducente dell'autovettura ### riconosciuto colpevole e ritenuto pag. 7/17 unico responsabile del sinistro a causa della elevata velocità di marcia tenuta (cfr. sentenza in atti). Sul punto va richiamata quella consolidata giurisprudenza secondo la quale l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 C.C. od argomenti di prova. 
Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. Sez. III, n. 840/2015). 
La perizia del CT ing. Dell'Aversano, nominato dal PM, nel corso delle indagini preliminari e la Sentenza n. 5398 del 26 aprile 2018 del Tribunale di ### pronunciata dal G.U. dott. ### nel giudizio penale in danno del conducente dell'autovettura nel sinistro de quo, confermata in appello, ben possono, quindi, essere utilizzati dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, come argomento di prova ed elemento di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti (nesso di causalità tra danno-evento e danno-conseguenza) richiesti per il risarcimento del danno. 
Ciò precisato, dall'istruttoria svolta, emerge evidente, che il comportamento di guida del conducente dell'auto ### sia stato gravemente colposo. Infatti, considerato che in quel tratto di strada, urbana, vigeva il limite di velocità di 30km/h, stabilito con ordinanza del Comune di ### e che il conducente dell'auto, come dallo stesso dichiarato alla ### intervenuta nell'occasione, aveva visto il pedone, in procinto di attraversare, almeno venti metri prima, risulta evidente che se questi avesse osservato le norme del pag. 8/17 della Strada, riguardanti la moderazione della velocità ed il controllo del veicolo in considerazione delle circostanze fattuali (art. 141) e il rispetto dei limiti di velocità, (art. 142) il sinistro sarebbe stato evitabile, a nulla rilevando la circostanza che l'attraversamento non sia avvenuto sulle strisce pedonali, non avendo il comportamento del pedone contribuito alla verificazione dell'evento come evidenziato anche nella sentenza penale. Infatti, la Giurisprudenza della Suprema Corte è uniforme nel ritenere che: <<le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare. Ogni conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.>>(###. 
Penale sez. IV n. 19384/2013) e che lo stesso, può essere esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo in una circostanza specifica ossia quando la condotta della vittima costituisca una “causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile”. In altre parole, l'evento deve essere talmente improvviso da porre il conducente nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di eseguire una manovra di emergenza. (Cass. N. 7417/2024). A ciò va aggiunto che le condizioni stradali ed atmosferiche non erano tali da incidere sulla causazione dell'evento, concorrendo con la condotta tenuta dal conducente, in quanto l'incidente, come emerge dal rapporto delle forze dell'Ordine intervenute, si verificava su strada urbana rettilinea, con fondo stradale asciutto, condizioni atmosferiche serene, visibilità buona, buona illuminazione e traffico scarso. 
Riguardo la sussistenza del nesso causale tra l'evento morte, avvenuto dopo due anni e 3 mesi, circa, dall'investimento, non vi è dubbio che il decesso di ### sia stato, diretta ed ineluttabile, conseguenza pag. 9/17 del sinistro occorso il 3 dicembre 2013. Invero, la vittima a causa del politrauma e delle gravissime lesioni riportate è entrata in coma ed in tale stato vegetativo è rimasta sino al decesso. Tanto risulta, adeguatamente, provato dalla copiosa documentazione sanitaria prodotta agli atti, nonché da prova testimoniale resa all'udienza del20 ottobre 2021 da ### dipendente della ### dalle quali si evince lo stato clinico del soggetto nel corso sia del primo ricovero all'ospedale ### che degli altri ricoveri presso l'### a #### e la ### dei ### ad ### dove è sopraggiunto il decesso. 
Tanto premesso, occorre adesso esaminare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, subìto iure proprio, dai congiunti della vittima. 
In primo luogo, deve premettersi che le attrici ### e ### non hanno fornito alcun valido elemento probatorio che possa giustificare il riconoscimento di altre voci di danno patrimoniale, catastrofale o biologico a loro direttamente derivato per i fatti di causa. 
Nel caso di specie, al riguardo è stata espletata ### d'### che si condivide in quanto immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti, sono di sicura affidabilità. ### dott. ### esaminata la documentazione medica acquisita e visitate le attrici, sottoposte ad un colloquio libero, come e per le ragioni ampiamente descritte nel suo elaborato peritale che si richiamano, ha escluso la sussistenza di danni biologici, dalle stesse, personalmente subiti quale conseguenza del tragico evento sinistroso che ha comportato la sofferenza ed il decesso del genitore. ### nella sua relazione infatti concludeva che: <<le signore ### e ### pur presentando, allo stato attuale, una psicopatologia di grado lieve, in pag. 10/17 armonia con quanto obiettivato in sede di consulenza tecnica, nonché supportato da uno scarno dato documentale, così come precedentemente ed esaustivamente soprariportato, in soggetti che da oltre tre anni non effettuano alcuna psicoterapia, né tanto meno sono in carico presso alcuna U.O.S.M. (Unità Operativa di ###, si sottolinea che l'eziologia della stessa, l'epoca della comparsa della sintomatologia e la successione cronologica delle manifestazioni morbose, non individuano l'esistenza di un nesso cronopatogenetico, che giustifica la correlazione di tale menomazione psichica alla morte del proprio caro, la cui genesi, altresì, può ritrovarsi nelle più svariate origini, legate al vissuto delle periziande, tenuto conto del significativo lasso temporale, di ben otto anni, intercorso tra l'exitus e i presenti accertamenti medico-legali. 
Pertanto, da quanto sopraesposto, risulta evidente l'insussistenza degli elementi probatori sotto il profilo medico-legale della strutturazione del disturbo psichico, così come si vuole da inquadramento di parte ricorrente, tra cui si sottolinea l'assenza di una continuità certificativa specialistica supportata da idonea terapia, non consentendone la collocazione nosografica richiesta>> Diversamente invece deve rilevarsi con riferimento al danno iure proprio quale conseguenza della perdita del rapporto parentale. 
A tal proposito si osserva che, secondo l'ormai costante e univoca giurisprudenza di legittimità, esso costituisce un danno conseguenza da allegare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico - relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano pag. 11/17 dinamico - relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi fuori la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. ord. n. 907/2018). Ed ancora: “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampie del nucleo familiare, l'abitudine di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (cfr. Cass. nn. 28989/19, 11200/2019). 
Nel caso di specie, le signore ### e ### hanno agito in qualità di figlie e dunque, considerando quanto sopra esposto in via preliminare, in assenza di contestazioni e di altri indici contrastanti, all'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi provato il danno non patrimoniale, anche in applicazione della valutazione delle presunzioni di cui al disposto dell'art. 2727 c.c.. 
Per la liquidazione questo giudice, in linea con l'orientamento prevalente, ritiene di adottare le ### di ### nella loro versione da ultimo aggiornata. ### tale strumento viene adottato un sistema a punti per garantire equità e uniformità e consentire una personalizzazione del danno. per la determinazione dei punti totali da pag. 12/17 riconoscere al congiunto va tenuto conto dell'età, dell'eventuale rapporto di convivenza con la vittima, l'età della vittima al momento del decesso, la composizione del nucleo familiare primario al momento del decesso, la qualità e l'intensità della relazione affettiva da valutare in via equitativa anche in ragione delle risultanze istruttorie. Con la recente sentenza n. ###/2022 la Cassazione ha affermato che questa nuova versione è conforme ai requisisti da essa richiesti con le pronunce n 10579 e 26300 del 2021. Invero nelle nuove tabelle, come già prima ricordato,<< l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione di cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità ed intensità della relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è cosi stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari ad un massimo di 118 (per la tabella genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti) con un “Cap” (valore massimo liquidabile) pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle al fine di consentire il massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non solo in un solo caso , salva la ricorrenza di circostanze eccezionali>> non essendo possibile nella responsabilità civile il riconoscimento del danno in re ipsa Dal risarcimento dei danni non patrimoniali subìti iure proprio dai familiari della vittima va, tuttavia, escluso il riconoscimento degli ulteriori danni, da vita di relazione ed esistenziali, richiesti dalle parti quali voci autonome di danno, già contenendo in sé, il danno da perdita parentale, una componente di danno esistenziale, afferente alla sfera pag. 13/17 dinamico-relazionale del soggetto interessato e allo sconvolgimento delle abitudini di vita. Si ricordino al riguardo anche le cd Sentenze di ### sulla esclusione della duplicazione del danno con eliminazione di sottocategorie superflue. 
Alla luce di ciò ad ### applicando le ### ed.  2024 con valore monetario aggiornato al 01.01.2024, va riconosciuta la somma di € 230.749,00 corrispondente al valore di 59 punti, così determinati: 20 punti in base all'età (50anni), 12 punti in base all'età del genitore defunto (77 anni); 12 punti in ragione del numero di familiari nel nucleo primario (2); 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva e dinamico - relazionale tra genitore e figlia, secondo il principio dell' id quod plerumque accidit, non essendo risultata dall'istruttoria una intensità della relazione di valore superiore a quello medio. Dalla suddetta somma va detratto l'importo di € 130.000,00 già percepito a titolo di provvisionale (€ 100.000,00 riconosciuto in sede penale e € 30.000,00 riconosciuto nella presente sede civile), per cui alla suddetta ### a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va liquidata la complessiva somma di € 100.749,00.  ### va invece riconosciuta la somma di € 222.927,00, corrispondente al valore di 57 punti, così determinati: 18 punti in base all'età (53anni), 12 punti in base all'età del genitore defunto (77 anni); 12 punti in ragione del numero di familiari nel nucleo primario (2); 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva e dinamico - relazionale tra genitore e figlia, secondo il principio dell' id quod plerumque accidit, non essendo risultata dall'istruttoria una intensità della relazione di valore superiore a quello medio. Dalla suddetta somma va detratto l'importo di € 30.000,00 già percepito a titolo di provvisionale riconosciuta in questa sede civile, per cui alla suddetta ### a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va liquidata la complessiva somma di € 192.927,00. pag. 14/17 Venendo ora all'esame del quantum spettante alle attrici iure hereditatis, deve innanzi tutto premettersi che dalla documentazione sanitaria versata in atti si evince che la vittima del sinistro in questione a seguito dell'investimento ebbe a riportare lesioni personali gravissime da indurlo in stato di coma persistente con quadro neurologico di stato vegetativo grave. Tale stato vegetativo è perdurato dal giorno del sinistro 03/12/2013 fino al decesso avvenuto il ###. Infatti, dalle cartelle cliniche allegate si rileva che il paziente era in stato vegetativo ad occhi tendenzialmente chiusi; assenza di comprensione e linguaggio; assenza di sussulto uditivo; riflesso di minaccia assente. Orbene, in assenza di elementi probatori contrari, il cui onere di dimostrazione incombeva alle parti attrici, deve ritenersi che la vittima sin dall'immediatezza del sinistro non abbia mai avuto la consapevolezza e la percezione di essere in pericolo di vita. In questi casi, sempre secondo le ### va liquidato esclusivamente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute, risultante dal prodotto tra i giorni intercorsi tra l'evento e la morte e il valore pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea assoluta del bene salute che è di € 115,00 giornaliere. Nel caso in esame, in considerazione delle gravissime lesioni subite dalla vittima, il lungo periodo di stato vegetativo e le ulteriori sofferenze patite, seppure non percepibili, si ritiene equo personalizzare al massimo il valore punto con un aumento del 50%, così da determinare il valore giornaliero in € 172,50. Considerato che dal giorno del sinistro all'evento morte sono trascorsi 815 giorni, il danno risarcibile a tale titolo corrisponde all'importo di € 140.587,00. Detto importo va liquidato nella misura del 50% ciascuno alle attrici, quali eredi legittime di ### Pertanto, ad ### e ad ### va riconosciuta l'ulteriore somma di € 70.293,75 ciascuna. pag. 15/17 Sulle suddette somme vanno applicati gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Venendo alla domanda proposta da ### e ### nel giudizio riunito, la stessa è ammissibile e fondata e va accolta nei limiti di seguito specificati. 
Gli istanti hanno agito in giudizio quali eredi di ### sorella della vittima, deceduta poco tempo prima del fratello, il 5 febbraio 2016, per ottenere, in ragione dell'aperta successione, il risarcimento che sarebbe spettato iure proprio alla loro madre a prescindere dalla morte o meno di ### Infatti, nel caso di specie deve rilevarsi che il risarcimento del danno parentale è dovuto agli stretti congiunti della vittima, quale è una sorella, anche nel caso in cui il congiunto, a causa delle gravissime lesioni subite, abbia riportato postumi permanenti talmente gravi, ma non immediatamente fatali, da ridurlo in stato vegetativo per un lungo periodo di tempo. 
Ciò detto, agli atti di causa risultano prodotte diverse raccomandate con avviso di ricevimento indirizzate ai convenuti con le quali la signora ### tempo prima della sua morte, aveva effettuato la loro costituzione in mora per ottenere il ristoro del danno parentale da essa subito. Va precisato ancora che in questi casi il diritto al risarcimento del danno sorge al momento dell'evento che ha causato lo stato vegetativo e non viene meno con la premorienza dell'interessata rispetto alla vittima, ma si trasmette ai suoi eredi, purché ne sia stata fatta richiesta dalla stessa, allorquando era ancora in vita, come nel caso che ci occupa. Tale posta risarcitoria dovuta alla vittima secondaria entra nel patrimonio della de cuius ed è perciò trasmissibile agli eredi come credito ereditario. Dall'istruttoria svolta, attraverso copiosa documentazione allegata, emerge l'intensità del rapporto affettivo tra i due fratelli confermata anche dalla prova testimoniale resa dal teste pag. 16/17 ### della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non essendo portatore di interesse proprio nel presente procedimento. 
Questi, ascoltato all'udienza del 22 giugno 2021, ha confermato la natura ed intensità del rapporto affettivo esistente tra fratello e sorella. 
Pertanto, a ### e a ### quali eredi della signora ### sorella della vittima ### va riconosciuta la somma € 52.638,00, che sarebbe spettata alla loro madre per la perdita del rapporto parentale con il fratello in ragione dello stato vegetativo in cui il congiunto è caduto subito dopo l'incidente. Detta somma, in applicazione delle ### ed. 2024,### applicabili al caso di specie per i motivi già evidenziati, è stata così determinata valore punto base € 1.698,00 punti attribuiti 31: (8 punti età della sorella 71 anni); (8 punti età della vittima 74); 15 punti per qualità ed intensità della relazione (valore medio), cosi come risultante dagli elementi probatori emersi all'esito della prova orale espletata. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti parametri forensi in ragione del valore del decisum e della non particolare complessità del giudizio.  PQM Il Tribunale di ### seconda sezione civile in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa ### D'### definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da #### e ### nei confronti dei convenuti; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da ### nei confronti dei convenuti; pag. 17/17 accoglie le domande proposte nei giudizi riuniti per le causali di cui in parte motiva e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto ### nella produzione dell'evento dannoso; condanna in solido ### e ###ni ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 171.749,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna in solido ### e ###ni ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 263.220,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna in solido i convenuti al pagamento in favore di ### e di ### della somma complessiva di € 52.638,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna ### e ###ni ### in solido al pagamento delle spese legali in favore di ### e ### che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 12.833,73, oltre rimborso spese generali, cna e iva, come per legge e se dovuta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. ### condanna ### e ###ni ### in solido al pagamento delle spese legali in favore di ### e di ### che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, cna e iva, come per legge e se dovuta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. ### pone il pagamento delle spese di CTU già liquidato con separato provvedimento a definitivo carico delle attrici; compensa integralmente le spese tra le altre parti in causa.  ### 12 novembre 2025 ###.O.P.   ### D'

causa n. 28604/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella D'Angelo

M
5

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 444/2025 del 03-11-2025

... attivazione del parchimetro) e, così, a creare un danno al ### costui alla fine decise di farsi carico del pagamento di tali contravvenzioni, anche per evitare ulteriori sanzioni e aggravi di spese; - l'importo complessivo della spesa da lui sostenuta ammonta ad € 1.780,86, di cui € 1.732,86 per sanzioni propriamente dette ed € 48,00 per spese postali; - nel novembre 2019 il ### riusciva a rientrare in possesso della ### notandovi all'interno un sacco nero dell'immondizia con 24 preavvisi di accertamento cartacei, lasciati sul parabrezza dagli ### accertatori, palesemente visionati dalla ### ma mai mostrati o comunicati al ### - il ricorrente procedeva quindi a vendere l'auto a tale ### 1 ### s.r.l., ricavandone (anche a causa delle sue non buone condizioni) l'importo di soli € 1.036,00; - nel corso del tempo il ### ha insistentemente cercato di ottenere dalla ### il pagamento della somma predetta, ma sempre senza esito; - egli ha diritto di regresso nei confronti della ### ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981. Concludeva dunque per la condanna della resistente al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi; con condanna della resistente al pagamento delle spese (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 836 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO il Giudice di ### di ###. ### M. Fanelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 836/2025 R.G., tra ### codice fiscale #####, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE CONTRO ### codice fiscale ##### RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: pagamento somma ### Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo, con cui chiede che la resistente sia condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 1.780,86 oltre alla refusione delle spese di lite; con condanna - altresì - della resistente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Per la resistente contumace: nessuna conclusione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato ### conveniva in giudizio ### Deduceva che: - nel dicembre 2012 era legato sentimentalmente a ### che poi nel prosieguo sarebbe diventata la madre di suo figlio ### (nato a ### il ###); - il ### aveva acquistato presso tale ### s.r.l. una Mercedes-### tg. ### per un importo di € 10.500,00 + € 500,00 per passaggio di proprietà, pagando un anticipo di € 1.000,00 e accedendo ad un finanziamento di € 10.200,00 (di cui € 200,00 per spese di istruttoria) per il pagamento della somma residua, da restituire in n. 72 rate di € 176,40 mensili (con - quindi - scadenza al 04.12.2018); - benché fosse già possessore di un'altra autovettura (una BMW 520 tg. ### , che utilizzava - quale legale rappresentante della ### di ### e C. S.A.S. - per uso sia aziendale che privato, intestò a se stesso la ### facendosi carico della copertura assicurativa e della tassa di possesso; - fin da subito lasciò la ### nella disponibilità totale ed esclusiva della ### - verso la fine del 2018 la relazione sentimentale tra i due terminò, ma la ### continuò ad utilizzare in esclusiva la ### disattendendo poi tutte le richieste del ### dapprima di restituire la vettura, e poi di intestarsela con formale passaggio di proprietà; - nel 2019 vennero notificate al ### quale formale proprietario della ### ben trentuno sanzioni amministrative per violazione di norme del C.D.S.  (specificamente elencate nella tabella di cui alle pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo), accertate tra il ### e il ###, ovvero nel periodo in cui la ### era sempre stata nella disponibilità esclusiva della ### - a fronte del comportamento della resistente, chiaramente teso a commettere volontariamente le infrazioni (quasi tutte per mancata attivazione del parchimetro) e, così, a creare un danno al ### costui alla fine decise di farsi carico del pagamento di tali contravvenzioni, anche per evitare ulteriori sanzioni e aggravi di spese; - l'importo complessivo della spesa da lui sostenuta ammonta ad € 1.780,86, di cui € 1.732,86 per sanzioni propriamente dette ed € 48,00 per spese postali; - nel novembre 2019 il ### riusciva a rientrare in possesso della ### notandovi all'interno un sacco nero dell'immondizia con 24 preavvisi di accertamento cartacei, lasciati sul parabrezza dagli ### accertatori, palesemente visionati dalla ### ma mai mostrati o comunicati al ### - il ricorrente procedeva quindi a vendere l'auto a tale ### 1 ### s.r.l., ricavandone (anche a causa delle sue non buone condizioni) l'importo di soli € 1.036,00; - nel corso del tempo il ### ha insistentemente cercato di ottenere dalla ### il pagamento della somma predetta, ma sempre senza esito; - egli ha diritto di regresso nei confronti della ### ai sensi dell'art. 6 L.  689/1981. 
Concludeva dunque per la condanna della resistente al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi; con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite e, altresì, con condanna della stessa per responsabilità aggravata ex art.  96, comma 3, c.p.c.. 
La resistente non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica introduttiva nei suoi confronti, veniva dichiarata contumace. 
La causa veniva istruita mediante prove documentali e per testi; veniva anche disposto l'interrogatorio formale della resistente, che tuttavia non si presentava a rendere l'incombente; la causa passava infine in decisione sulle conclusioni, sopra riportate, del ricorrente. 
§§§§§§§ La domanda è fondata.  ### ha fornito prova documentale di tutti i verbali di contestazione che gli sono stati elevati con riferimento alla ### in questione, e di aver effettuato il pagamento di essi. 
I testi ### (all'epoca dai fatti amica del ricorrente, ora sua compagna non convivente) e ### (padre del ricorrente), sentiti in corso di causa, hanno confermato tutte le circostanze narrate dal ### l'uso esclusivo da parte della ### della ### in questione anche dopo la fine della loro relazione, la ricezione da parte del ### delle contravvenzioni de quibus, il rinvenimento all'interno dell'auto (quando il ### riuscì a rientrarne in possesso) di un sacco contenente molti preavvisi di contravvenzioni, i numerosi tentativi del ### di far sì che la ### si facesse carico del pagamento delle contravvenzioni, le risposte evasive da parte di costei. 
Tutte tali circostanze trovano poi conferma ex art. 232 c.p.c. per effetto della mancata risposta della ### all'interrogatorio deferitole (che avrebbe dovuto vertere giustappunto sulla circostanza in questione) e, più in generale, per effetto del comportamento processuale della resistente, che non avrebbe certo mancato di costituirsi in giudizio se le pretese del ### nei suoi confronti fossero state infondate. 
Premesso dunque che l'autrice delle suddette violazioni al C.D.S. non può che essere stata la ### (trattasi di violazioni tutte del 2019, successive alla fine della sua relazione sentimentale col ### e quando la vettura era ancora nella sua disponibilità esclusiva pur essendo sempre formalmente di proprietà del ricorrente), è evidente che il ### ha diritto ad essere rifuso della somma da lui sborsata a detto titolo, in esecuzione del diritto di regresso nei confronti dell'effettivo trasgressore di cui all'art. 6 L. 689/1981.  ### dovrà quindi versare al ### la somma di € 1.780,86 da lui azionata; gli interessi al tasso legale su di essa possono decorrere dal 17.12.2024, giorno dell'avvenuta ricezione da parte della resistente dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviatogli dal legale di fiducia del ricorrente. 
La richiesta di condanna della ### ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.  appare invece dover essere disattesa, alla luce della sua contumacia. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere quantificate in aderenza ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 (tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della controversia), non rinvenendosi in atti ragioni sostanziali per discostarsene.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda avanzata da ### nei confronti di ### condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente, per la causale dedotta in giudizio, della somma di € 1.780,86 (millesettecentoottanta/86), oltre interessi al tasso legale dal 17.12.2024 al saldo; condanna altresì la resistente alla refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente nella presente controversia, che liquida in complessivi € 1.431,16 (millequattrocentotrentuno/16), di cui € 166,16 per somme anticipate ed € 1.265,00 per compenso professionale avvocato, oltre rimborso forfettario aliquota 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.  ### 2 novembre 2025.  

Il Giudice
di #### M.


causa n. 836/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Maria Fanelli

M
9

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1580/2025 del 17-09-2025

... prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. n. 10609/2001). ### del F.G.V.S, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex multis: Cass. n. 8086/1995; Cass. n. 10484/2001; Cass. n. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2570/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale, e vertente tra ### C.F: ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### -Attore contro ### S.P.A., P.IVA: ###, in persona del suo legale rapp.te p.t, quale ### in nome e per conto della ### alla gestione autonoma del ### di ### per le ### della ### rappresentata e difesa dall'avv. ### -Convenuta ### parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.  * * * 
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il ###, ### evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'### S.p.A., quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 19 gennaio 2014, alle ore 3:30 circa, sulla S.P. 73, nel tratto compreso tra ### e ### In particolare - esponeva che, mentre percorreva la predetta arteria a bordo della propria autovettura ### (tg. ### “…accompagnato dal #### e al seguito di altre autovetture degli amici di caccia (…) giunti all'altezza del km 25,00…”, era stato improvvisamente sorpreso da un veicolo non identificato, proveniente in senso contrario, che procedeva a velocità elevata e con andamento a zig-zag, invadendo la sua corsia di marcia e costringendolo ad una brusca sterzata per evitare un impatto frontale. Tale manovra determinava la perdita di controllo del mezzo, che finiva fuori dalla sede stradale ribaltandosi più volte, con conseguenti gravi lesioni personali. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di una somma pari ad € 253.193,61. 
Costituita ritualmente in giudizio, l'### S.p.A., contestava integralmente la domanda attorea. In particolare, sosteneva che non fosse stata fornita alcuna prova dell'esistenza e della responsabilità di un veicolo sconosciuto. A suo dire, il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente da una condotta imprudente dell'attore, che sarebbe uscito autonomamente di strada. 
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse e mediante la C.T.U. medico-legale. 
Precisate le conclusioni, alla udienza del 12.12.2024, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Motivi della decisione La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 
In punto di diritto - va premesso che, il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 283 e 287 del Codice delle ### il F.G.V.S. - per il tramite della relativa ### di ### designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. n. 10609/2001). ### del F.G.V.S, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. 
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex multis: Cass. n. 8086/1995; Cass. n. 10484/2001; Cass. n. 12304/2005). 
E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del F.G.V.S. non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del ### nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla ### designata dal ### di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. 
Perciò, potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. n. 990 del 1969, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. 
Nel caso di specie, a seguito della denuncia, datata 26.03.2014, il procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p. (R.G. n. 13067/2014) si è concluso con decreto di archiviazione. 
A tal proposito, deve osservarsi che “…in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S.; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro…" (Cass. n.11656/2022). 
Orbene, il complesso delle risultanze istruttorie corrobora l'impianto narrativo di cui all'atto di citazione e consente di ritenere integralmente provati tutti i presupposti per l'azione risarcitoria nei confronti del ### di ### per le ### della ### e, per esso, dell'impresa assicurativa designata. 
I testi escussi in corso di causa - ### e ### hanno dichiarato di avere incrociato, nello stesso giorno e tratto di strada, un veicolo scuro che procedeva con andatura pericolosa, tanto da costringerli ad accostare sulla destra. Pur non avendo assistito al ribaltamento dell'auto del ### le loro deposizioni offrono un contributo indiziario rilevante circa l'effettiva presenza del veicolo pirata (udienza del 24.10.2019 - ### “…confermo che dopo aver sorpassato la predetta station wagon, continuando la marcia verso la meta di caccia, dopo qualche centinaio di metri, incrociamo una vettura di colore scuro che proveniva dall'opposto senso di marcia (andava verso ### e procedeva a zig-zag. Non so dire a che velocità tale mezzo viaggiasse ma a mio avviso correva…”); ### :“…io nell'occasione mi trovavo a bordo del veicolo ### (Se ben ricordo) che era condotto da ### (…) confermo che io e il ### dopo aver sorpassato la vettura station wagon di colore grigio, continuando la marcia verso la meta di caccia, dopo qualche centinaio di metri incrociavamo una vettura di colore scuro che proveniva dall'opposto senso di marcia e procedeva a zig-zag, cosa che rilevavo anche dal movimento dei fari. A mio avviso non andava piano. Preciso che l'auto del ### andando verso destra finì con una ruota nella cunetta e poi riprese la carreggiata al fine di evitare un impatto frontale …”). 
La compagnia convenuta ha contestato la loro attendibilità, evidenziando che non erano stati indicati nella denuncia-querela e che non si trovavano sul posto al momento dell'incidente. 
Al riguardo, mette conto precisare che la prova testimoniale può concorrere al convincimento del giudicante anche quando non vi sia percezione diretta del momento dell'impatto, purché i fatti narrati siano idonei a ricostruire il contesto e risultino coerenti con gli altri elementi di prova. 
Nel caso concreto, le deposizioni appaiono logiche, convergenti e compatibili con la versione attorea e con gli accertamenti della ### di ###
Difatti, il verbale redatto dagli agenti intervenuti, pur non rilevando tracce fisiche del veicolo ignoto (“…purtroppo non è stato possibile risalire al modello, colore e targa del veicolo il cui conducente, ha verosimilmente causato quanto descritto in narrativa. Vi sono indagini in corso che al momento hanno avuto esito negativo, attesa la mancata collisione tra i veicoli coinvolti, che non ha lasciato alcuna traccia o elemento probatorio sul luogo del sinistro…”), ha escluso ipotesi alternative quali colpo di sonno o stato di alterazione dell'attore, confermando la plausibilità della versione resa dal ### (“…il giorno 19.01.2014, alle ore 3:30 circa, ### alla guida della sua autovettura ### targata ### con a bordo ### percorreva la SP 73 con direzione di marcia ### a velocità regolare. 
Giunto all'altezza del chilometro 25 circa, verosimilmente, a causa dell'improvvisa manovra di sbandamento verso sinistra, avuta da una vettura rimasta sconosciuta e proveniente dal senso opposto, il ### al fine di evitare la collisione frontale poneva in essere una manovra evasione verso destra, e dopo aver percorso con le ruote destra il ciglio erboso, perdeva il controllo del veicolo condotto fuoriuscendo dalla sede stradale per circa 15 metri, e dopo aver urtato un albero di ulivo si impuntava nel terreno adiacente con la parte anteriore della vettura e si ribaltava sul tettuccio. 
A seguito del sinistro, i due occupanti la vettura ### rimanevano feriti e dopo essere stati soccorsi da ambulanze del 118, venivano trasportati presso il ### degli O.O.R.R. di ### ove venivano ricoverati, in prognosi riservata. 
Giova precisare che le due persone coinvolte nel sinistro, sono due appassionati di caccia, muniti dei relativi fucili che sono stati recuperati e custoditi presso i nostri uffici in attesa di riconsegnarli, e che essendo gli stessi, appena partiti da ### è da escludersi un eventuale colpo di sonno. Gli occupanti della ### una volta contattati dai verbalizzanti presso il nosocomio di ### non mostravano alcuna sintomatologia correlata all'abuso di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Tale impressione, veniva confermata dalle analisi ematiche svolte dai sanitari operanti. 
La dinamica del sinistro, in assenza di testimoni diretti è, sulla scorta delle dichiarazioni spontanee del conducente ### plausibile con quanto accertato dai verbalizzanti…”).
Com'è noto - il rapporto redatto dagli agenti intervenuti fa piena prova fino a querela di falso per i fatti direttamente percepiti dagli agenti e costituisce, per il resto, un rilevante elemento indiziario che, congiunto alle altre risultanze, concorre alla ricostruzione della dinamica. 
In detto contesto, non sono emersi elementi probatori idonei a configurare una condotta colposa in capo al ### che possa integrare un concorso causale nella produzione dell'evento. 
Ne discende che, sulla scorta di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve dichiararsi unico responsabile il conducente del veicolo, rimasto non identificato. 
Definita, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro delle lesioni subite dal ### Le lesioni patite dall'attore sono descritte nella consulenza medico-legale, redatta dal Dott.ssa ### che ha ritenuto il quadro clinico compatibile con la dinamica del sinistro (“…ricorre inequivocabile evidenza documentale che il 19 gennaio 2014 il sig ### riportò un politrauma a seguito di incidente stradale ed in particolare: trauma cranico , trauma toracico chiuso con microdistacco osseo all'estremo anteriore della 9° costa, trauma lombo-sacrale con frattura del soma di ### con marcato avvallamento della limitante somatica superiore con tenue addensamento della struttura ossea spongiosa sottostante ed interessamento del muro anteriore trattato con intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale ###-### con viti peduncolari e barre paravertebrali. 
Tale complessivo lesivo si attiene in rapporto causale diretto ed esclusivo con l'evento traumatico documentato in atti e riferitoci in anamnesi in quanto risultano soddisfatti: il ### e cioè l'intervallo di tempo intercorso tra l'insulto traumatico e la comparsa delle lesioni diagnosticate nelle immediatezze ed in apposita struttura nosocomiale; il ### dovendosi ritenere che l'erogazione energetica nella dinamica del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni (uscita fuori strada con ribaltamento del mezzo per evitare l'impatto con altro veicolo…”), tenuto conto anche dell'uso dei presidi di sicurezza (“…si evidenzia come le documentate lesioni siano a parere della scrivente compatibili con il corretto uso della cintura di sicurezza in quanto, trattandosi nello specifico di un ribaltamento di un autoveicolo , se il conducente non avesse utilizzato tale presidio di sicurezza ovvero non fosse stato adeguatamente trattenuto all'interno dell'abitacolo dal mezzo di contenzione , sia durante la fase di ribaltamento che durante la successiva fase di impatto al suolo del veicolo, avrebbe continuato a muoversi per inerzia e sarebbe stato proiettato contro il volante, il cruscotto e/o il parabrezza procurandosi lesioni ancor più gravi di quelle verificatesi oppure sarebbe stato sbalzato e catapultato fuori dal mezzo . Si precisa, inoltre, che non sempre l'utilizzo della cintura di sicurezza impedisce la genesi di lesioni traumatiche anche in considerazione di possibili variabili come la rottura o allentamento della cintura di sicurezza a causa delle sollecitazioni subite dal veicolo e degli abnormi movimenti impressi al corpo dell'occupante che vi si trova rinchiuso, come anche l'eventuale inadeguato assetto posturale del conducente al momento dell'incidente...”). 
Quanto alla valutazione della inabilità temporanea, il nominato consulente ha indicato: “…sulla scorta delle certificazioni mediche in atti ed in riferimento ai tempi medi di guarigione per analoghe lesioni, potrà riconoscersi essere stata operante una ITT di 44 giorni, una ITT al 75% di 30 gg, una ITP al 50% di 30 gg ed una ITM al 25% di ulteriori 30 gg…”.  ###.ssa ### ha concluso, infine, rappresentando che: “…relativamente ai postumi permanenti, gli esiti disfunzionali e disestetici allo stato obiettivabili sono da valutarsi complessivamente nella misura del 20% in termini di danno biologico...”. 
Ciò chiarito, quanto alle tipologie di danni subiti, va rilevato che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, risulta corretto l'operato del Giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. sent.  24864/2010).
In particolare, il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.. 
Orbene, applicando le ### elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (50 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (cd. danno biologico) è pari ad € 57.527,00 (pari al 20%) mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 10.235,00, per un importo complessivo di € 67.762,00. 
Contrariamente a quanto sostenuto e richiesto da parte attrice (“…#### 29% € 18.900,17; ### (### € 21.724,33; (…) ulteriore aumento ex morale € 3.574,83) la somma de qua non va aumentata/personalizzata, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con il predetto importo. 
Parimenti, le spese mediche richieste dall'attore per complessivi € 527,91 non possono essere riconosciute. Esse, infatti, oltre a non essere state oggetto di alcuna valutazione di congruità da parte del ### non risultano adeguatamente documentate in atti. Pertanto, non possono entrare nella liquidazione complessiva. 
La somma appena liquidata, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. 
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'### Deve essere quindi operata, sulla base degli indici ### una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (19.01.2014) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. 
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti. 
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (ex multis: Cass., Sez. Un, 12/12/2014; Cass., Sez. Un.,18.12.2008, n. 29523). 
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda attorea per un importo ridotto rispetto alla pretesa iniziale (€ 253.193,61) può disporsi la compensazione di un terzo delle spese, che, nei residui due terzi, seguono la soccombenza della ### convenuta e sono liquidate - nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), tenuto conto del criterio del decisum. 
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014; Cass. n. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della ### convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### C.F: ###, contro ### S.P.A., P.IVA: ###, in persona del suo legale rapp.te p.t, quale ### in nome e per conto della ### alla gestione autonoma del ### di ### per le ### della ### reietta ogni contraria istanza, così decide: − ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva e, per l'effetto, − CONDANNA l'### S.P.A., in persona del suo legale rapp.te p.t, quale ### in nome e per conto della ### alla gestione autonoma del ### di ### per le ### della ### - al pagamento, in favore di ### della somma complessiva di € 67.762,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione; − CONDANNA, l'### S.P.A., in persona del suo legale rapp.te p.t, quale ### in nome e per conto della ### alla gestione autonoma del ### di ### per le ### della ### - al pagamento, in favore dei procuratori costituititi di parte attrice, dichiaratisi antistatari, delle spese processuali - già compensate di 1/3 - liquidate in complessivi € 9.402,00 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge; − le spese di c.t.u. medico-legale, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della ### convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione. 
Così deciso in ### (data dep.tel.)

causa n. 2570/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giacoma Fanizza

M
11

Giudice di Pace di Piombino, Sentenza n. 99/2025 del 04-11-2025

... n. 134/2024 Repert. n. 208/2025 del 05/11/2025 il parabrezza dell'autovettura del ricorrente modello ### discovery5 targata ### sia stato danneggiato mentre detto mezzo stava percorrendo la variante ### in prossimità di ### a seguito dell'urto con un oggetto di piccole dimensioni (V. CTU, Infatti, in relazione al danno causato, il frammento non poteva essere più grande di 3 cm, ovvero 20 g di peso). È vero che nessuno ha visto cadere il predetto oggetto di piccole dimensioni dal cavalcavia ed andare a colpire il parabrezza dell'autovettura del sig. D'### tuttavia questa ipotesi viene ritenuta dal CTU la più probabile:” ### la dinamica della caduta del frammento dall'impalato compatibile con il danno causato al parabrezza del veicolo tg. ### plausibile e ragionevolmente la più probabile; lo stato di manutenzione delle travi del sovrappasso evidenziano la presenza di porzioni di cls che nel tempo si sono distaccate. Il danno potrebbe essere stato causato anche per effetto di una pietra/sasso scagliata da altro veicolo che precedeva, ma non vi sono elementi che possono consentire di valutare questa ipotesi”. Ed ai fini della sussistenza del nesso di causalità in sede civile si (leggi tutto)...

testo integrale

N. RG 134/2024 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIOMBINO Sezione 01 Civile Il Giudice di ### nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 134/2024 R.G.  promossa da: ### D'### nata a ### il dì 16 gennaio 1980 e residente in ### nella via ### n° 9, C.F.  ###, elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio, in ### nella via ### n°11 presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura depositata in seno al fascicolo telematico; difensore che indica la PEC ### e il seguente recapito di fax 0923/593294 dove intende ricevere le comunicazioni.   ricorrente #### S.p.a., in persona del suo procuratore speciale Avv. ### in virtù di procura per atto del ### di ### rep. 28282 racc. n. 12192, con sede ###, ### C.F.: ### e P. IVA: ###, rappresentata e difesa, per mandato in calce e allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.Sentenza n. 99/2025 pubbl. il ###
RG n. 134/2024
Repert. n. 208/2025 del 05/11/2025 ### C.F.: ###, ed elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n°179/2012 presso il domicilio digitale di posta elettronica #### ove si dichiara di voler ricevere ogni e qualsiasi notificazione e comunicazione (fax 0574.514451).  resistente ### Ricorrente: “### e dichiarare, ex artt. 2051 e 2043 codice civile, la responsabilità di ### S.p.A. per i fatti di cui in narrativa; Per l'effetto, ritenere e dichiarare che ### S.p.A. è tenuta a risarcire al sig.  ### D'### tutti i danni subiti; Conseguentemente condannare ### S.p.A. a risarcire al ricorrente tutti i superiori danni subiti nella misura di euro 1100,00= o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali sulla sorte capitale a far data dall'evento. Con vittoria di onorari, diritti, indennità, spese generali ed accessori di legge, oltre alla refusione delle spese di Giustizia del presente giudizio compreso il ### versato” Resistente: “### l'###mo Giudice di ### adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. 
Con vittoria di spese di lite, spese generali e compensi professionali”.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi. 
La domanda del sig. D'### è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.Sentenza n. 99/2025 pubbl. il ###
RG n. 134/2024
Repert. n. 208/2025 del 05/11/2025
Il sig. ### D'### - assumendo che in data 12 settembre 2022, alle ore 16,30 circa, mentre stava percorrendo la superstrada variante ### Km 252,88, direzione ### con la propria autovettura modello ### 5 targata ### appena transitato sotto il ponte posto immediatamente dopo l'ingresso ### sud il parabrezza della propria auto era stato colpito da un pezzo di calcinaccio staccatosi da detto ponte; che l'urto era stato tale da essere avvertito da tutti i terzi trasportati presenti in auto (moglie e figli); che essendo il parabrezza chiaramente scheggiato (con pericolo di frantumarsi completamente) aveva provveduto ad arrestare il veicolo presso una piazzola distante circa mt 300 mt dal ponte in questione; che aveva richiesto l'intervento della ### e del personale della resistente; che gli agenti della ### di ### intervenuti sul posto, avevano ricostruito la dinamica del sinistro verbalizzando che il “parabrezza incrinato” era conseguenza dell'urto di materiale verosimilmente somigliante a un pezzo di calcinaccio, caduto da sotto il cavalcavia; che inutili erano state le richieste stragiudiziali di risarcimento danni - aveva convenuto in giudizio la soc.  ### S.p.A. chiedendo che, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., questa fosse condannata a risarcire il danno nella misura di €1.100,00 od in quella diversa ritenuta di giustizia. 
Si era costituita in giudizio l'### S.p.A. contestando la verificazione del sinistro e dei danni nonché la sussistenza del nesso di causalità fra l'asserito sinistro e i danni lamentati e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda del sig. d'### Come già anticipato la domanda attorea è fondata e deve essere accolta. 
In primo luogo, deve considerarsi fatto pacifico e, comunque, provato cheSentenza n. 99/2025 pubbl. il ###
RG n. 134/2024
Repert. n. 208/2025 del 05/11/2025 il parabrezza dell'autovettura del ricorrente modello ### discovery5 targata ### sia stato danneggiato mentre detto mezzo stava percorrendo la variante ### in prossimità di ### a seguito dell'urto con un oggetto di piccole dimensioni (V. CTU, Infatti, in relazione al danno causato, il frammento non poteva essere più grande di 3 cm, ovvero 20 g di peso). 
È vero che nessuno ha visto cadere il predetto oggetto di piccole dimensioni dal cavalcavia ed andare a colpire il parabrezza dell'autovettura del sig. D'### tuttavia questa ipotesi viene ritenuta dal CTU la più probabile:” ### la dinamica della caduta del frammento dall'impalato compatibile con il danno causato al parabrezza del veicolo tg. ###  plausibile e ragionevolmente la più probabile; lo stato di manutenzione delle travi del sovrappasso evidenziano la presenza di porzioni di cls che nel tempo si sono distaccate. Il danno potrebbe essere stato causato anche per effetto di una pietra/sasso scagliata da altro veicolo che precedeva, ma non vi sono elementi che possono consentire di valutare questa ipotesi”. 
Ed ai fini della sussistenza del nesso di causalità in sede civile si deve applicare il criterio del più probabile che non probabile, per cui fra due cause astrattamente possibili (caduta del detrito dal cavalcavia e detrito urtato da altro mezzo), si deve dare la preferenza alla causa più probabile: nel nostro caso la caduta del detrito dal cavalcavia. 
Non sarà, in ogni caso, inutile ricordare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde da qualsiasi colpa del custode, in questo caso l'### per cui il fatto che lo stato del cavalcavia fosse monitorato regolarmente, da un lato, non esclude che il detrito si sia comunque staccato dal viadotto e, dall'altro, non fa venire meno la responsabilità del custode allorché sussista il nesso di causalità tra la cosaSentenza n. 99/2025 pubbl. il ###
RG n. 134/2024
Repert. n. 208/2025 del 05/11/2025 ed il danno e non sia stata data la prova del caso fortuito. 
In ordine al quantum del danno, la CTU ha ritenuto, con conclusioni del tutto condivisibili, corretta la richiesta risarcitoria di € 1.100,00 avanzata dal sig. D'### In conclusione, ed in accoglimento della domanda attorea, si deve accertare e dichiarare la responsabilità della soc. ### S.p.A. per i fatti di cui è causa e, con l'effetto, si deve condannare la stessa ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sig.  ### D'### a titolo di risarcimento danni, la somma di e 1.100,00 oltre agli interessi legali dal fatto al saldo. 
Le spese legali e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
P. M. Q.  ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità della soc. ### S.p.A. per i fatti di cui è causa e, con l'effetto, condanna la stessa ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sig. ### D'### a titolo di risarcimento danni, la somma di € 1.100,00 oltre agli interessi legali dal fatto al saldo. 
Condanna la resistente alla rifusione delle spese di causa, che tassa e liquida in complessivi € 850,00, di cui e 50,00 per spese esenti, € 800,00 per competenze, oltre al rimborso 15% per spese generali ed oneri di legge. 
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della società ### S.p.A. 
Piombino, 24 Ottobre 2025. 
Il Giudice di ###### n. 99/2025 pubbl. il ###
RG n. 134/2024
Repert. n. 208/2025 del 05/11/2025

causa n. 134/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marielena Cristiani

M
7

Giudice di Pace di Lecco, Sentenza n. 300/2025 del 03-11-2025

... senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Per superare detta presunzione è necessario fornire la duplice prova che si è fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso e che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte (cfr. Cass. civ. Sez. III, 08.01.2016 n. 124; Cass. Sez. III, 04.11.2014 n. 23431; Cass. civ. Sez. III, 02.04.2009 n. 8008; Cass. civ. Sez. III, 25.07.2008 n. 20439; Cass. civ. Sez. III, 27.04.2001 n. 6094; Cass. civ. Sez. III, 11.06.1990, n. 5679). La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il (leggi tutto)...

testo integrale

N. RG 598 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCO Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al numero 598/2025 ### affari contenziosi promossa #### (c.f. ###), residente in 23805 Erve ###, via ### n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (pec: ###) del Foro di ### presso il cui ### in ### viale ### n. 6, è elettivamente domiciliato per procura alle liti allegata al ricorso.   - RICORRENTE - c o n t r o ### (nata a ### il ###), residente in 23805 Erve ###, via ### n. 9.  - RESISTENTE CONTUMACE - ### (c.f. ###; p.i. ###; pec: ###), in persona del ### pro tempore, con sede ### - RESISTENTE CONTUMACE - OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.  CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Giudice di ### adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale così giudicare: nel merito: datosi atto delle circostanze di cui in narrativa, dichiarare che il sinistro di cui è causa è avvenuto per fatto e colpa della signora ### conducente il veicolo targato ### e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente nella misura di euro 456,90 o di quell'altra somma che si determinerà in corso di causa e ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal momento del sinistro al saldo, comunque nei limiti di competenza del Giudice di ### e dell'esenzione. 
In via istruttoria: 1. ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte, quali altrettanti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”. 
Si indicano quali testi gli agenti intervenuti. 
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi, ai sensi di legge, nonché tutte le salvezze illimitate. 
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge.  ### ricorso depositato telematicamente il ### e decreto di comparizione delle parti emesso in pari data, notificati rispettivamente il ### ed il ###, il ### conveniva in giudizio rispettivamente la ### e ### in persona del ### pro tempore, con sede in #####, esponendo: che in data ###, verso le ore 12.30, nel Comune di Calolziocorte ###, la ### alla guida del suo veicolo ### targato ### percorreva la via #### quando, giunta all'intersezione con la via ### iniziava la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via proprio nell'istante in cui sopraggiungeva, dall'opposto senso di marcia, il ### in sella al suo velocipede; che, a seguito dell'impatto, il ciclista veniva sbalzato sul parabrezza del veicolo ### 500, targato ### condotto dal proprietario ### che l'autovettura del ricorrente riportava danni pari ad ### 1.523,62, risarciti parzialmente da ### la quale corrispondeva la minore somma di ### 1.066,00, imputando una parziale responsabilità a carico del ### per aver omesso di regolare adeguatamente la velocità in prossimità dell'intersezione; che il danneggiato da sinistro stradale può pretendere l'intera somma nei confronti di ciascun responsabile e dei rispettivi assicuratori (art. 2055 c.c.). 
Su tali premesse il ricorrente concludeva chiedendo la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni dallo stesso sofferti, quantificati nella somma di ### 456,90, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese. 
Non si costituiva la ### Non si costituiva ### benché ritualmente citata, e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. 
Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice di ### ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.07.2025 invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione. Quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della ### la quale, pur regolarmente citata a comparire, non si è costituita nella presente causa. 
Venendo al merito della domanda del ricorrente, essa va accolta in quanto fondata. 
Dalle risultanze processuali la dinamica del sinistro deve essere così ricostruita: in data ###, verso le ore 12.30, nel Comune di Calolziocorte ###, l'autovettura ### 500, targata ### condotta dal proprietario ### mentre era ferma al segnale di “Stop” in via ### entrava in collisione con il ### il quale cadeva sulla parte anteriore di tale autovettura dopo aver impattato con il suo velocipede contro il veicolo ### targato ### condotto dalla proprietaria ### che, proveniente dalla via ### nell'opposto senso di marcia del ciclista, aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra in via ### (cfr. Rapporto di incidente stradale 4/24, doc. 1). 
In particolare, la ### ha riferito agli ### di ### di Calolziocorte ###, intervenuti per i rilievi del sinistro, che “A bordo del mio veicolo percorrevo la ### 180 proveniente da Calolziocorte con direzione ### Davanti al mio veicolo transitava un autobus di linea. Giunta all'intersezione con ### a causa del sole abbagliante e del tratto curvilineo, mi allargavo per compiere la manovra di svolta a sinistra. Quando avevo quasi del tutto completato la manovra di svolta, mi sono ritrovata il ciclista addosso al mio veicolo all'altezza del proiettore anteriore sinistro, senza riuscire ad evitarlo. Premetto che il velocipede arrivava a velocità sostenuta in quanto tratto di strada in discesa (proveniente da ### direzione Calolziocorte). …” (cfr. Rapporto di incidente stradale cit.).  ### a sua volta, ha dichiarato agli ### di ### che “A bordo del mio velocipede percorrevo la ### proveniente da ### con direzione Calolziocorte. Non andavo veloce. Giunto in prossimità dell'intersezione con ### mi sono ritrovato sulla mia traiettoria un veicolo che stava svoltando. Ho tentato di frenare ma non sono riuscito ad evitare l'impatto. È successo tutto in una frazione di secondo” ( Rapporto di incidente stradale cit.). 
Come è noto, la colpa è costituita sostanzialmente da un fatto di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di specifiche regole di condotta, che ha prodotto un evento non voluto, sebbene fosse prevedibile. 
Il criterio di accertamento della colpa è quello della prevedibilità, intesa quale possibilità di rappresentarsi alla mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione. 
Le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art.  140 Codice della ### che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.  ###. 2054, commi 1 e 2, c.c., come è noto, stabilisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. 
Per superare detta presunzione è necessario fornire la duplice prova che si è fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso e che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte (cfr. Cass. civ. Sez. III, 08.01.2016 n. 124; Cass. Sez. III, 04.11.2014 n. 23431; Cass. civ. Sez. III, 02.04.2009 n. 8008; Cass. civ. Sez. III, 25.07.2008 n. 20439; Cass. civ. Sez. III, 27.04.2001 n. 6094; Cass. civ. Sez. III, 11.06.1990, n. 5679). 
La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli)” (Cass. civ. Sez. VI-III, 16.02.2017 n. 4130). 
Nel caso in esame, è accertato che, al momento dell'urto con il veicolo ### targato ### il ### alla guida del suo velocipede, marciava sulla sua corsia (cfr. doc. 1 cit.).  ### rimasta contumace, non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento esente da colpa. 
In particolare, l'art. 154, comma 1 lett. a), Codice della ### dispone, come è noto, che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; …”. 
La sopra descritta manovra, comportando un'interferenza nel normale flusso della circolazione, deve essere eseguita con la massima attenzione e ponderatezza.
Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità solo nel caso in cui la condotta altrui configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41, comma 2, c.p.).  ### della strada (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, né generica né specifica) deve trovarsi, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il veicolo antagonista e di osservarne tempestivamente il movimento, attuato in modo imprevedibile. Solo in tal caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente all'esclusivo comportamento altrui, avulso totalmente dalla condotta dell'antagonista ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima. 
Dalle risultanze processuali non emergono elementi oggettivi tali da far ritenere che il ### mantenesse una condotta di guida contraria alla prudenza ed alle norme del ### della ### la ### invece, alla guida del veicolo ### targato ### nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non ha adottato tutte le accortezze necessarie al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. 
La responsabilità per il verificarsi dell'incidente de quo non può che essere ascritta, pertanto, alla condotta imprudente tenuta dalla ### la quale deve essere ritenuta responsabile anche dei danni al parabrezza anteriore e al cofano motore del veicolo ### 500, targato ### di proprietà del ### conseguenti all'urto verificatosi tra l'autovettura ### targata ### ed il velocipede. 
Con riguardo alla determinazione dell'entità del danno sofferto dal ricorrente, dalle risultanze istruttorie è emerso che, in seguito al sinistro, il suo veicolo ### 500 ha subito danneggiamenti per la cui riparazione è stato effettuato un esborso complessivo di ### 1.523,62 (cfr. fattura ### n. 54/B del 23.02.2024, doc. 2). 
La fattura prodotta, riportando in modo preciso le singole riparazioni e sostituzioni effettuate, costituiscono, alla luce delle altre risultanze istruttorie (foto del veicolo, doc. 1), valida prova per la quantificazione del danno materiale subito dal ### Dalle risultanze processuali, pertanto, emerge che l'entità del danno patrimoniale, sofferto dal ### in seguito al sinistro de quo, va determinata in ### 1.523,62. 
Si deve rilevare che ### prima dell'instaurazione del presente procedimento, ha corrisposto al ### l'importo di ### 1.066,53; alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta ancora dovuta al ricorrente la somma di ### 456,90, chiesta con l'atto introduttivo del giudizio. 
Tale importo deve essere rivalutato sulla base dell'indice ### di variazione dei prezzi al consumo a partire dalla data del sinistro (12.02.2024). Si tratta infatti di debito di valore, destinato ad assicurare il ristoro integrale del pregiudizio subito dalla sfera giuridica del ricorrente fin dal giorno in cui il danno si è verificato e necessita, quindi, di una commisurazione attualizzata al momento dell'effettivo risarcimento. 
In considerazione della mancata disponibilità immediata dell'importo dovuto, spetta inoltre al ### il ristoro dell'ulteriore danno consistente nella perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro gli avrebbe consentito. Vanno quindi riconosciuti al ricorrente gli interessi compensativi, nella misura legale, da calcolarsi, sull'importo di ### 456,90, a partire dal 12.02.2024 sino al saldo effettivo, con la precisazione che tali interessi devono essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. III, 03.12.1999 n. 13463). 
Per quanto sopra esposto, va accolta la domanda del ricorrente e, in virtù del principio della soccombenza, le resistenti vanno condannate a rifondere le spese di lite liquidate come in dispositivo, applicando i valori medi dei ### forensi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, considerati la natura dell'affare, il valore della controversia e l'attività svolta.  P.Q.M.  il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato telematicamente il ### e decreto di comparizione delle parti emesso in pari data, notificati rispettivamente il ### ed il ### da ### nei confronti di ### e di ### in persona del ### pro tempore, con sede in #####, nella contumacia delle resistenti, contrariis reiectis, così provvede: - condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di ### 456,90, da rivalutarsi sulla base dell'indice ### di variazione dei prezzi al consumo a partire dal 12.02.2024, il tutto oltre agli interessi compensativi, nella misura legale, calcolati a partire dalla data del sinistro sino al saldo effettivo, con la precisazione che tali interessi devono essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno; - condanna le resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi ### 341,20, di cui ### 21,50 per spese, ### 68,00 per fase di studio, ### 68,00 per fase introduttiva, ### 142,00 per fase decisionale ed ### 41,70 per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per ### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 598/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Signorile, Nazzarena Corti

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22668 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.111 secondi in data 24 dicembre 2025 (IUG:MX-3D4BE4) - 1688 utenti online