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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 2275/2025 del 17-11-2025

... esaminati i danni lamentati dalle attrici. ###. Quanto al danno da perdita parentale, va premesso che, in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (Cass. n. 21988/2025), ferma la possibilità per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 213339/2025). Nel caso in esame, dunque, può ritenersi provato il danno parentale subito dalla coniuge e dalla figlia del signor ### mentre, in difetto di prova di quel quid pluris utile a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa da: ### c.f. ###, nata a #### il ###, ### (cod. fisc. ###) e ### (cod. fisc. ###9) rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig. ### (nato a ### il ### e deceduto il ###) rappresentate e difese difeso dall'avv. ### con domicilio in via ### n. 104 ### TERRACINA, a seguito di revoca del mandato del precedente difensore, Avv. ### (C.F.  ###) - ### contro ####, c.f. ###, difesa dall'avv. ### con domicilio in #### 15 #### - ### OGGETTO: Responsabilità professionale ### Le parti hanno concluso come segue. 
Parte attrice: ### l'###mo Tribunale adito: - nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza di un nesso causale tra la malpractice sanitaria posta in essere dalla struttura sanitaria convenuta ed il decesso del sig. ### condannare parte convenuta al risarcimento e al pagamento delle seguenti somme in favore delle attrici: A) €.304.007,70 in favore della sig.ra ### (coniuge convivente); €.302.850,00 in favore della sig.ra ### (figlia convivente); €.128.585,60 in favore della sig.ra ### (nipote convivente) a titolo di ristoro dei rispettivi danni da perdita del legame parentale con la vittima; B) la complessiva somma di €.100.000,00 in favore delle sig.re ### e ### a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale subito dalla vittima; C) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore della sig.ra ### a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione economica al nucleo familiare; D) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore delle sig.re ### e ### a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione economica al nucleo familiare; E) la somma di € 20.000,00 oltre accessori per le spese stragiudiziali e mediazione ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua e di Giustizia; ### in tutte le ipotesi sopra descritte riconoscere in favore delle attrici quelle diverse maggiori o minori somme, che l'###mo Tribunale adito riterrà più eque e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo anche a ristoro del c.d. danno da ritardato risarcimento, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA sia per il presente giudizio che per la pregressa procedura stragiudiziale di mediazione da distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”. 
Parte convenuta: ### all'###mo Tribunale Ordinario di ### “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva jure successionis di tutti gli attori e, per l'effetto, dichiarare irricevibile ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda introduttiva; - nel merito, ed in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie, risarcitorie restitutorie o ad altro titolo, nei confronti della ### 6, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate sotto profilo alcuno e pertanto rigettarle integralmente; - sempre nel merito, gradatamente e subordinatamente, disporre il rigetto di tutte quelle domande per le quali non sia stata rigorosamente dimostrata la fondatezza o la responsabilità dell'### convenuta; - ancora nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento di tutte o alcune delle domande attoree, stabilire per le domande accolte le somme minori rispetto a quelle richieste, secondo quanto risulterà di Giustizia; - di nuovo nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95. Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A. A fondamento della domanda le attrici, rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig.  ### hanno dedotto che, in data ###, quest'ultimo era stato ricoverato presso l'U.O. di ### dell'### “### Colombo” per PTA arti inferiori 29-8-2019. 
Si trattava di un ricovero ordinario programmato su indicazione dello specialista interno, per arteriopatia ostruttiva iliaca, bilateralmente più evidente a destra. Il successivo 30.8.2019, nel corso del suddetto intervento, il sig. ### decedeva. In particolare, alle ore 11.00, al termine di procedura endovascolare da disostruzione arteria iliaca esterna destra, il paziente si trovava in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare con IOT secondo protocollo ### alle ore 11.50, decedeva.  ###. ### perito incaricato dalle attrici, ha censurato l'operato dei sanitari, rilevando che: 1) a seguito dell'arresto cardiaco, era intervenuto solo l'anestesista - non anche il cardiologo -, che aveva applicato manovre di CPR secondo protocollo ### senza che risultasse specificato il tipo di arresto cardiaco verificatosi; 2) la cartella di anestesia non era compilata, per cui era certo (visto che era stato chiamato dagli operatori successivamente all'arresto cardiaco) che l'anestesista non era presente in sala di radiologia durante l'intervento; 3) non era documentata la monitorizzazione dei parametri vitali (### P.A., F.C., Sp###) del paziente, durante la procedura; 4) la rottura dell'arteria si era verificata durante la fase di dilatazione del secondo ed ultimo stent, per cui il problema doveva essere rilevato a livello locale mediante somministrazione di mezzo di contrasto; in difetto, gli operatori avrebbero dovuto intervenire con manovre endovascolari (posizionamento di stent a copertura) o chirurgicamente a cielo aperto; 5) la rottura dell'arteria si era verificata dopo il posizionamento dello stent metallico, per dilatazione della stessa da correlare verosimilmente a catetere e/o introduttore “forzati” eccessivamente dall'operatore; 6) le manovre di rianimazione erano durate 45 minuti ma non erano descritte eventuali risposte ad esse. 
Nonostante i profili di responsabilità evidenziati dal perito di parte, erano rimaste senza esito le richieste risarcitorie e la procedura di mediazione presso l'### di ### di ### In particolare, le attrici hanno così elencato i danni subiti: 1) danno non patrimoniale da morte del congiunto; 2) danno biologico cd. Terminale iure hereditatis; 3) danno patrimoniale per la sig.ra ### quale congiunto e convivente con il de cuius, in conseguenza della diminuzione delle entrate economiche familiari che il de cuius assicurava con il suo trattamento pensionistico, in quanto di ammontare maggiore rispetto al trattamento di reversibilità; 4) danno da ritardato risarcimento; 5) refusione delle spese e competenze per la procedura di mediazione. 
B. Si è costituita la ASL convenuta, che si è difesa, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva delle attrici in qualità di eredi, non avendo le medesime dimostrato di aver accettato l'eredità; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda e, in particolare, la sussistenza di nesso causale tra l'operato dell'### e l'evento a questa imputato. Ha comunque sostenuto che l'### convenuta e gli ### intervenuti avevano reso disponibili tutti gl'impianti e le strumentazioni necessari a garantire il miglior trattamento del caso e posto in essere tutte le procedure adeguate ad eseguire l'intervento cui doveva essere sottoposto il signor ### come documentato dalle conclusioni tecniche rese dai ### aziendali, a fronte delle contestazioni “dubitative” e prive di corrispettiva indicazione di alternative concretamente percorribili del CT di parte attrice. Ha sottolineato che tutte le carenze descrittive lamentate in relazione alla cartella clinica (mancata indicazione del tipo di arresto cardiaco, descrizione delle risposte del paziente alle manovre di rianimazione, descrizione di spandimenti di mezzo di contrasto all'insorgere della crisi) erano correlate all'insorgere dell'arresto cardiaco, momento in cui evidentemente tutte le attenzioni dei sanitari erano concentrate sulle manovre di rianimazione. Quanto alla presenza del monitoraggio dei parametri vitali, questa risultava documentata invece dai ### della ### della Repubblica. Ha spiegato poi l'assenza di anestesista perché l'intervento era in anestesia locale. 
Peraltro, il procedimento penale avviato dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (### 6070/2019) si era concluso con l'archiviazione, richiesta dal P.M. proprio alla luce delle risultanze dell'indagine tecnica disposta dalla ### della Repubblica, che aveva accertato come il decesso fosse dipeso da complicanze verificatesi durante l'intervento, non prevedibili in alcun modo da parte dei sanitari. Ha infine contestato la sussistenza e la misura dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalle ### attrici. 
C. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una ####. In ordine all'istruttoria va rilevato che la parte attrice non ha depositato nei termini previsti dall'art. 183 cpc nel testo in vigore ante ### applicabile al giudizio de quo, le memorie previste dal comma 6 della disposizione in questione. In particolare, i suddetti termini venivano concessi con provvedimento in data 6 aprile 2023, comunicato in pari data alle parti e, dunque, con decorrenza da tale data. Peraltro, su istanza in data 26 aprile 2023 della parte convenuta, si dava conferma della decorrenza dal 6.4.23 con provvedimento in pari data. Ciononostante, la parte attrice depositava la prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc in data 26 maggio 2023 e la seconda in data 26 giugno 2023, dunque entrambe dopo la scadenza dei termini concessi, motivo per cui non possono essere considerate ed utilizzate le allegazioni e le richieste istruttorie ivi articolate. 
Stante la chiarezza del testo del provvedimento emesso a chiarimenti “il ### è la data di decorrenza”, infatti, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini depositata in data ### dalla difesa attorea, in quanto motivata sulla base della circostanza che avrebbe fatto confusione con la data di emissione del provvedimento, errore che, in quanto non ingenerato da un'oggettiva equivocità del provvedimento, non giustifica l'accoglimento della richiesta.   ###. Quanto all'accertamento tecnico svolto in corso di causa, all'### è stato chiesto di dare risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, riesaminando le conclusioni del CT del PM “ciò in quanto i predetti consulenti giungono a diverse ed opposte conclusioni rispetto all'individuazione delle cause del decesso del ### ipotizzando il primo una responsabilità dei sanitari, il secondo escludendola”.  ### ha così descritto l'atto operatorio: “ecografia in sede inguinale sinistra (lato nel quale non era previsto trattamento di lesioni steno-occlusive) per localizzare con precisione il decorso della arteria femorale sinistra → puntura percutanea, sotto guida ecografica, dell'arteria femorale sinistra → introduzione di filoguida/catetere angiografico nell'arteria femorale sinistra → progressione in senso retrogrado (così definito rispetto alla direzione del flusso ematico) verso l'arteria iliaca sinistra del filoguida/catetere intrarterioso → una volta raggiunta/superata la biforcazione aortica, infusione di mezzo di contrasto attraverso il catetere, per esecuzione di angiografia diagnostica; in tal modo il mezzo di contrasto visualizza anche l'albero arterioso iliaco-femorale destro → l'angiografia dettaglia l'ostruzione del lume arterioso all'origine dell'arteria iliaca esterna di destra con riabitazione in corrispondenza del punto di passaggio tra arteria iliaca esterna e femorale comune di destra → ulteriore accesso, sempre sotto guida ecografica, in sede inguinale destra e introduzione di filoguida/catetere dall'arteria femorale del lato destro e, per via retrograda (sempre così definita rispetto alla direzione del flusso ematico) ascendente, tentativo di ricanalizzazione dell'arteria iliaca esterna destra → tale tentativo si rivela infruttuoso per l'impossibilità di rientro nel lume vero dell'arteria prossimalmente (inteso nel senso della direzione del flusso ematico arterioso) all'ostruzione → non riuscendo a progredire ulteriormente con il catetere verso l'arteria iliaca comune destra si sospende temporaneamente la procedura sul lato destro e si riutilizza l'accesso sinistro dal quale si era eseguita l'iniziale fase angiografica → si fa progredire il filoguida introdotto a sinistra fino alla biforcazione aortica e da qui verso l'arteria iliaca comune destra → attraverso una manovra combinata eseguita utilizzando i filoguida di ambo i lati si riguadagna il lume arterioso vero giungendo a ricanalizzazione dell'intero asse arterioso iliaco destro → si prosegue con la dilatazione dell'asse arterioso iliaco destro → si posizionano due stent - tra loro in parte sovrapposti longitudinalmente - per garantire la pervietà di tutto l'asse arterioso iliaco ormai ricanalizzato → gli ### sono costretti ad interrompere improvvisamente la procedura endovascolare per la indispensabilità del loro dedicarsi tempestivamente a manovre rianimatorie a causa dell'insorgenza improvvisa di arresto cardiaco che si rivelerà irreversibile, anche dopo l'arrivo - su chiamata - dell'Anestesista e del ###”. 
Ha dunque concluso: “### sequenza delle manovre operatorie endovascolari è indubbiamente conforme alla buona prassi chirurgica e a quanto riportato nella letteratura scientifica ed è facile comprendere come l'intervento chirurgico fosse di notevole impegno professionale e di complessa esecuzione tecnica e necessitasse di perizia e competenza - non soltanto manuali - per essere in grado di adottare un'adeguata flessibilità decisionale che portasse, di fase in fase, all'adozione delle scelte più opportune a risolvere le difficoltà che man mano si presentavano; in tal senso dagli atti non emerge alcun motivo per poter dubitare del fatto che i ### (Dr. ### e Dr. ###) fossero dotati della perizia e dell'esperienza necessarie all'esecuzione dell'intervento chirurgico endovascolare in esame e che lo abbiano condotto correttamente secondo i dettami della scienza medica. ### avverso insorto intraoperatoriamente (lesione parietale dell'arteria iliaca) è una complicanza rara (< 1%), potenzialmente grave ed il cui trattamento prevede l'immediata messa in atto di manovre radiologico/chirurgiche correttive”.  ### ha dunque condiviso la conclusione dei ### del ### che, nel loro elaborato, hanno affermato che “…la rottura della parete arteriosa verificatasi nel corso della procedura endovascolare…è da ritenersi una complicanza non correlabile a condotte colpose…”, motivando per richiamo il provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le ### a chiusura del procedimento penale nei confronti dei sanitari coinvolti nell'intervento.  ### si è poi interrogato sulla possibilità, da parte dei sanitari, di riconoscimento e trattamento tempestivi della lesione arteriosa iatrogena intraoperatoria, in modo tale da porvi rimedio prima che essa arrivasse a provocare uno shock emorragico di grado tale da condurre all'arresto cardiaco. Sul punto l'### ha premesso che “un'emorragia da lesione arteriosa in spazi virtuali come è quello retroperitoneale - ove è collocata l'arteria iliaca, nei quali la velocità della perdita ematica risulta inizialmente tamponata - fisiopatologicamente non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce… tali segni e sintomi progressivamente più evidenti, e derivati dall'immediata increzione di catecolamine, sono: tachicardia, ipotensione arteriosa (immediatamente manifesta o preceduta da una fase di riduzione della pressione arteriosa differenziale per incremento della pressione arteriosa minima e stabilità della pressione arteriosa massima), tachipnea, pallore di cute e mucose, ipotermia cutanea, cianosi periferica, sudorazione algida, ipossiemia, incremento della lattacidemia, ottundimento del sensorio”, motivo per cui è importante “durante l'esecuzione di atti operatori che comportino rischio di lesioni iatrogene emorragipare - quali l'intervento endovascolare in esame - l'effettuazione di un adeguato monitoraggio continuo delle condizioni cliniche e dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiografico, ossimetria) del paziente in modo da cogliere immediatamente ogni segno/sintomo anomalo che possa far tempestivamente sospettare un'emorragia in atto così da poter assumere immediati ed idonei provvedimenti terapeutici nel transitorio e fugace momento in cui lo shock è ancora in fase di reversibilità. Tali provvedimenti - come già riportato - consistono sostanzialmente nell'identificazione della sede dell'emorragia e nel suo arresto con metodica endovascolare o convertendo in chirurgia open.” ###, dopo aver rilevato che “proprio riguardo al monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali il ### a firma del Consulente di ### esprime la censura che “…non risulta che durante la procedura di rivascolarizzazione siano stati monitorizzati, come obbligatorio, i parametri vitali (### P.A., F.C., Sp###)…” (pagina 13)”, ha evidenziato, come, invece, “su tale argomento specifico l'elaborato dei ### del ### non si esprime compiutamente riportando unicamente, a proposito di rilevazione di parametri vitali, a pagina 16:“scheda parametri vitali: 30/08/2019 ore 8.00 TC 36.2; PA 140/80…”. Ha dunque riscontrato che “### della cartella clinica agli atti conferma trattarsi di singola rilevazione della sola temperatura corporea e della pressione arteriosa, valorizzate prima del trasporto del paziente in sala operatoria radiologica, considerato che il ### recita: “30/08/2019 ore 8.30 paziente accompagnato in ### per eseguire procedura endovascolare”. Non serve sottolineare ulteriormente che il trasporto in sala operatoria radiologica è avvenuto alle 8:30, cioè dopo la rilevazione dei parametri vitali e quindi la rilevazione delle ore 8:00 non può essere considerata - da nessun punto di vista - come un report del monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali. Inoltre la cartella clinica contiene una scheda anestesiologica - che viene mostrata di seguito in estratto e che sostanzialmente corrisponde alla “griglia dei parametri vitali” che il Ministero della ### esplicitamente raccomanda che venga sempre compilata - nella quale non è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzione-infusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco”.” Ulteriormente il CTU ha ritenuto necessario accertare “se esista attestazione documentale della presenza in sala operatoria - durante la procedura interventistica endovascolare - di ### deputato specificamente al monitoraggio clinico-strumentale del paziente, attestato che i ### erano - correttamente e legittimamente - impegnati nell'attendere con attenzione e dedizione alla procedura chirurgica endovascolare e quindi non poteva essere loro richiesto di esercitare tale stretto controllo del paziente. Non va sottovalutato infatti che ### impegnati in procedure di tale complessità devono essere necessariamente sempre ben concentrati sull'esecuzione degli atti operatori e devono prestare costante attenzione sia al campo operatorio che allo schermo radiologico; la procedura endovascolare si svolge infatti “a cielo chiuso” e quindi la vista e l'attenzione degli ### è totalmente concentrata contemporaneamente sia sul monitor radiologico che sulle proprie mani che manovrano gli strumenti (introduttori, guide, cateteri, stent49, 60) sul sito operatorio; non è quindi logico né tanto meno prudente che anche il monitoraggio clinico/strumentale del paziente sia delegato agli ### Esaminando questo aspetto, si può affermare che nel referto dell'atto operatorio (mostrato di seguito in estratto) i nomi del ### riportato come presente all'intervento sono soltanto quelli degli ### (“Dr. ### - Dr. ### Messina”)… Non risulta quindi dagli atti né la presenza del ### né quella di ### deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente. Da quanto sopraesposto risulta quindi evidente come anche nei documenti presentati dalla ### venga confermato che il #### non era presente nella sala operatoria della ### prima e durante l'esecuzione dell'intervento endovascolare ma è giunto solo in seguito a chiamata di emergenza per avvenuto arresto cardiaco del paziente.”. ###, infine, ha verificato l'esistenza di lineeguida/criteri/raccomandazioni/protocolli riguardanti la presenza fisica del ### durante le procedure di chirurgia endovascolare nella sala operatoria di radiologia interventistica, rilevando che “nella sala operatoria radiologica la “presenza fisica” del ### è utile ed opportuna ma non è indispensabile, mentre indispensabile è la sua “disponibilità”; contestualmente però è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante - anche a cura di ### dedicato ed opportunamente formato - allo scopo di poter cogliere immediatamente l'insorgenza di deviazioni, anche iniziali, dal normale decorso clinico-strumentale intraoperatorio e darne così tempestivo avviso allo ### per l'immediata messa in atto di opportune manovre diagnostico/terapeutiche correttive”. 
Ha dunque ritenuto rilevante, per rispondere al quesito, “il fatto che non risulti dagli atti né la presenza del ### né quella di ### deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente durante l'intervento del defunto ### Giacobone”, ribadendo che “la cartella clinica contiene la “griglia” (già mostrata precedentemente in estratto) della scheda anestesiologica che appare “in bianco” cioè non vi è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzioneinfusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco””.  ### ha concluso che “in tale scenario la rilevazione del sospetto emorragico diviene giocoforza tardiva; in tale scenario non diventa quindi possibile un'azione precoce e tempestiva che ponga rimedio alla lesione arteriosa iatrogena generatasi intraoperatoriamente… ### appare ancora più grave stante il fatto che il rischio di lesione iatrogena intraoperatoria di un vaso arterioso era ben noto, soprattutto ai ### ma anche al defunto paziente ### come dimostrato dal testo di ambedue i “consensi informati” - a suo tempo firmati sia da ### che da Paziente - in cui vengono riportati esplicitamente sia il rischio di complicanza emorragica che quello di “rottura arteriosa””. 
Per l'### dunque, “lo scenario tecnico-organizzativo della sala di radiologia interventistica dell'### di ### - facente parte della ####, ### nella presente causa civile - nell'occasione dell'intervento del defunto paziente ### ha mostrato gravi carenze della catena organizzativo-assistenziale; tali carenze hanno rappresentato la concausa efficiente per la quale non è stato realizzabile il riconoscimento tempestivo e la conseguente tempestiva riparazione della grave complicanza emorragica intraoperatoria, giungendo così inevitabilmente al decesso del paziente. Applicando un ragionamento controfattuale è possibile affermare che - secondo l'accezione del “più probabile che non” - in presenza di uno scenario tecnicoorganizzativo che avesse garantito un continuo e regolare monitoraggio clinico/strumentale intraoperatorio del paziente, l'evento “complicanza emorragica intraoperatoria” avrebbe potuto essere identificato tempestivamente e gestito adeguatamente, con un'alta probabilità di successo “quoad vitam” per il paziente Giacobone”. 
La difesa della ### ancora nelle memorie conclusionali, ha insistito sulle proprie osservazioni alla ### In merito si ritengono esaustive le risposte date dall'### il quale, oltre a quanto già esposto, ha chiarito, con riguardo al mancato monitoraggio dei parametri vitali, che “Nei sopracitati documenti depositati nel fascicolo telematico il 15 marzo 2023 dalla ### come allegati, riguardo alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali, si trovano solo scarni ed indiretti cenni. Nel dettaglio: nel documento di cui al sopracitato punto A (consulenza specialistica anestesiologica a firma del Dott. ### si legge: “…l'intervento è stato effettuato in ### in anestesia locale effettuata dal radiologo ed era presente monitoraggio dei parametri vitali come scritto sulla relazione del Dott. F. Cappello…” e, più oltre, “…nella relazione del Dott. 
Cappello si riporta monitoraggio dei parametri vitali…”. Sempre riguardo alla indicata “relazione del Dott. Cappello”, nel documento sopracitato al punto C (relazione medico legale a firma della Dott.ssa ### si legge: “Ho preso visione della seguente documentazione di interesse medico legale:…relazione relativa ad evento del Dr. ### con data 13/4/21 dalla quale si desume…” ### in due dei tre documenti presentati il 15 marzo 2023 dalla ### si fa riferimento ad una “relazione del Dott. Cappello” nella quale - a detta di tali due elaborati - si riscontrano evidenze relative alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali. In realtà non è stato possibile per il sottoscritto ### d'### reperire nel fascicolo telematico la citata “relazione del Dott. Cappello” né è stato possibile ottenere chiarimenti in merito a questo specifico punto da parte della Dott.ssa #### di nomina della ### infatti il CTP di ### partecipando da remoto all'incontro di ### del 7 gennaio 2025 ha dichiarato a verbale che “…non avendo al momento disponibilità materiale degli ### chiede di rimandare…a nuovo incontro…” e non ha presenziato, neppure in collegamento telematico da remoto, al successivo incontro del 21 gennaio 2025. Inoltre nella cartella clinica del ricovero del 2019 il nome del Dott. ### compare soltanto in due occasioni: richiesta di ### del 14 aprile 2019 (cioè in fase di preospedalizzazione prericovero) e firma sulla richiesta di riscontro diagnostico del 30 agosto 2019. ### in definitiva, non è stato possibile per il sottoscritto ### d'### desumere dagli atti quale sia stato il ruolo professionale del Dr. ### durante la fase intraoperatoria e cosa venga riportato - nel dettaglio - nella citata relazione a sua firma….” In sede di memorie conclusionali, la difesa dell'### ha sostenuto, in merito, che “### che il CTU non ha preso visione di tale ### del Dott. ### non possono però esserne ignorate la presenza e le risultanze per come riportate in altra ### dal Dott. ### Nello specifico l'esame complessivo documentale non avrebbe dovuto portare il CTU ad escludere che la monitorizzazione sia stata eseguita, perché questo significherebbe implicare l'inattendibilità della ### del Dott. ### Inattendibilità che avrebbe dovuto essere preventivamente dimostrata, per poi dedurne la presumibile assenza di monitoraggio; e non si poteva invece, come ha fatto il ### ritenere assente il monitoraggio perché uno dei documenti che lo attestano non è reperibile e nonostante sia comunque espressamente riportato in altro documento (non inattendibile) un indizio sull'avvenuta monitorizzazione. Ecco perché non si può considerare accettabile la conclusione del CTU su questo primo assunto: perché l'esame della documentazione ha consentito d'individuare indizi di corretta monitorizzazione del paziente, mentre il CTU esclude tale elemento solo sulla base di presunzioni indimostrate.” Il rilievo, tuttavia, non ha pregio posto che un mero indizio non costituisce prova, mentre era la convenuta ASL che, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle conseguenze dannose verificatesi (Cass. n. 5922/2024). 
Ad ogni modo, come sostenuto dal ### risulta “ampiamente documentata negli atti l'assenza - durante l'intervento endovascolare del paziente ### - del monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente”. 
Per quanto riguarda la seconda osservazione alla CTU svolta da parte convenuta (“### la monitorizzazione continua sia auspicabile e raccomandata, non vi è certezza che una documentazione più completa dei parametri vitali avrebbe necessariamente portato a un'identificazione più precoce dell'emorragia in una fase in cui questa fosse ancora reversibile. Se tale evento è stato fulmineo, anche la presenza immediata dell'anestesista non sarebbe stata sufficiente a scongiurare l'esito fatale”), l'### ha ribadito che “un'emorragia nello spazio retroperitoneale con sierosa retroperitoneale integra (come dimostrato dal reperto autoptico)… non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce quindi l'ipotesi (“Se…”) espressa da parte del ### di ### che l'evento sia “stato fulmineo” appare non supportata da basi scientifico-dottrinali solide”. 
Per quanto riguarda la terza osservazione (“Le linee guida citate dal CTU sottolineano la disponibilità dell'anestesista, ma non stabiliscono in modo univoco l'obbligo di presenza fisica continua dell'anestesista per procedure endovascolari di questo tipo, soprattutto in anestesia locale praticata dal radiologo, come indicato nella consulenza anestesiologica del Dott. ### La “disponibilità" è stata garantita con la chiamata immediata in caso di emergenza.”), il CTU, pur concordando, ha ribadito che “in letteratura è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante [già citati in #### 2018; ### V 2007; ### M 2014; ### 2009] - anche a cura di ### dedicato ed opportunamente formato. Preso atto quindi della - ammessa anche dal ### di ### - assenza fisica del ### (ma con accertata disponibilità su chiamata in emergenza) si evidenzia però che la documentazione agli atti non dimostra la presenza - in sala operatoria di ### durante l'intervento del paziente ### - neppure del ### dedicato alla monitorizzazione del paziente; inoltre appare superfluo sottolineare nuovamente che l'evidente assenza (si veda a pagina 40 e 41 del presente elaborato peritale) della documentazione del monitoraggio dei parametri vitali è inequivocabilmente non conforme ad una specifica raccomandazione del ### della ### pubblicata nel 2009. [già citato in #### 2009].”. 
Per quanto riguarda la quarta osservazione (“…non è possibile configurare una grave carenza organizzativa con nesso causale diretto con il decesso…”), l'### ha ribadito che “è fuor di dubbio che la grave carenza tecnico-organizzativa derivante dallo scenario già descritto alle pagine 49 e 50 del presente elaborato peritale rappresenti la base concausale efficiente [già citati in #### C 1992; ### N 2021] a rendere non attuabile in modo sufficientemente tempestivo ogni qualsivoglia manovra correttiva al momento dell'insorgenza della prevedibile - ed ampiamente prevista anche nei consensi informati forniti al paziente - complicanza emorragica intraoperatoria”. 
Per quanto riguarda la quinta osservazione (“In conclusione, considerato il verificarsi di una complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta …non sussistono elementi probatori sufficienti per affermare che gravi carenze organizzative della struttura siano causalmente riconducibili al decesso del #### Giacobone…La complicanza emorragica, purtroppo, rientrava nei rischi noti della procedura e la sua evoluzione è stata talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”), il CTU ha sostenuto che “non è chiaro innanzitutto al sottoscritto ### d'### su quali basi documentali - e/o fisiopatologiche dottrinali - il ### di ### possa affermare che l'evoluzione della complicanza emorragica sia stata “talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”, stante l'assenza agli atti di ogni report riguardante le condizioni cliniche e/o il monitoraggio strumentale dei parametri vitali durante l'intervento chirurgico del paziente ### Inoltre il sottoscritto ### d'### pur concordando pienamente con il ### di ### sul fatto che si è trattato di una “complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta” e che la complicanza emorragica “rientrava nei rischi noti della procedura”, ritiene però d'altro canto ampiamente dimostrato dal confronto tra la documentazione agli atti con i dettami della buona pratica clinica nonchè con i dati scaturiti dall'approfondito esame della letteratura scientifica riportata nella ampia bibliografia del presente elaborato, che “gravi carenze organizzative della struttura” durante l'intervento del defunto #### abbiano agito come concausa efficiente [già citati in #### C 1992; ### N 2021] nel determinismo del decesso del paziente precludendo ogni possibilità di effettuazione di tempestive manovre di riparazione (endovascolare o chirurgica) della complicanza iatrogena intraoperatoria”. 
D. Appurata nei termini suddetti la responsabilità dell'### convenuta per la morte del signor ### vanno esaminati i danni lamentati dalle attrici.  ###. Quanto al danno da perdita parentale, va premesso che, in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (Cass. n. 21988/2025), ferma la possibilità per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 213339/2025). 
Nel caso in esame, dunque, può ritenersi provato il danno parentale subito dalla coniuge e dalla figlia del signor ### mentre, in difetto di prova di quel quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, la domanda va respinta per la nipote (Cass. n. 21988/2025, “…è appena il caso di osservare che, mentre è assai probabile che per un nonno sia circostanza traumatica perdere un nipote - data l'inevitabile differenza di età e, perciò, l'assurdità di tale situazione - non c'è sul punto una corrispondenza biunivoca, perché per un nipote non è altrettanto ovvio che la morte di un nonno sia causa della medesima sofferenza”). 
Per il quantum, applicando le ### di ### si giunge ai seguenti importi: per la moglie ### convivente e di 69 anni al decesso del coniuge di anni 71, € 277.681,00, per la figlia ### non convivente, 48 anni al decesso del padre di anni 71, € 230.749,00. 
Nell'applicazione delle citate tabelle sono stati utilizzati i valori medi, in difetto di dimostrazione di particolari circostanze rilevanti al fine di attenuare o incrementare l'intensità del rapporto affettivo presumibile in ragione del vincolo, rispettivamente, di coniugio e genitoriale accertato sulla base della documentazione anagrafica in atti. 
Sul punto giova precisare che, sebbene in atto di citazione la pregressa convivenza con il de cuius sia stata allegata solo per la coniuge del suddetto, essendo stata invece la figlia espressamente indicata come non convivente, a partire dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, peraltro tardivamente depositata, la difesa di parte attrice ha sostenuto che anche la figlia conviveva con il signor ### e che solo per errore era stata indicata come non convivente, modificando di conseguenza in aumento l'importo richiesto a tale titolo; a conforto probatorio dell'assunto ha richiamato la certificazione anagrafica allegata all'atto di citazione.  ### a parte il rilievo di inammissibilità delle deduzioni svolte con le citate memorie in quanto tardivamente depositate, si osserva che nell'atto di citazione a tale titolo è stato chiesto un l'importo di euro 225.554,10. 
In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011). 
Ne consegue che il solo aumento ammissibile dell'importo richiesto in citazione è quello strettamente conseguente all'applicazione delle tabelle di liquidazione aggiornate, che ha determinato l'ammontare sopra indicato di € 230.749,00.  ###. Quanto al danno biologico cd. Terminale, rivendicato iure hereditatis dalle attrici, va premesso che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7923/2024). 
Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della specifica posta risarcitoria in nessuna delle due declinazioni richiamate. Non la prima, perché non risulta che il signor ### abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte; né la seconda, non essendo trascorso alcun lasso di tempo tra la lesione e la morte. In particolare, durante il programmato intervento per ### segnatamente durante la fase di dilatazione del secondo stent vascolare, il signor ### immediatamente dopo un'intensa sintomatologia dolorosa, ha subito un arresto cardiorespiratorio, incompatibile con la dedotta consapevolezza, tanto da richiedere immediate manovre rianimatorie, rimaste purtroppo senza successo, essendo poi deceduto da lì a meno di un'ora. 
La domanda va dunque sul punto respinta, assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella afferente all'eccepito difetto di legittimazione attiva, per mancata documentazione dell'accettazione dell'eredità. Giova rilevare, in ogni caso, che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cass. n. 390/2025).  ###. È stato poi chiesto per la sig.ra ### il danno patrimoniale connesso alla contrazione delle entrate economiche familiari in ragione del minor tenore del trattamento di reversibilità rispetto a quello pensionistico goduto dal marito. Tale voce risarcitoria, tuttavia, oltre a non trovare riscontro nella documentazione in atti tempestivamente allegata, non essendo stati documentati gli importi percepiti a titolo di pensione e quelli percepiti a titolo di reversibilità, non appare comunque fondata, almeno nella generica allegazione svolta, dal momento che non tiene conto del fatto che, a fronte della dedotta riduzione del trattamento pensionistico, risulta ridotto, con il decesso del signor ### anche il numero di soggetti che da quel trattamento economico trae sostentamento.  ###. Anche il danno da ritardato risarcimento è stato genericamente dedotto. A tal fine, infatti, la parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351/2025). 
In particolare, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito, la domanda sul punto va respinta.  ###. Vanno invece rifuse le spese e le competenze per la pregressa procedura di mediazione, le quali si liquidano in euro 1.370,00, in base allo scaglione corrispondente al valore accertato della controversia, per compenso dell'avvocato ed in euro 97,60 per rimborso spese. 
E. In conclusione la domanda va accolta nei limiti di cui sopra ovvero in favore di ### per € 277.681,00 ed in favore di ### per € 230.749,00, oltre che per le spese di mediazione sopra indicate. 
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza per il 70%, mentre il restante 30% va compensato in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, oltre che dal punto di vista quantitativo, anche soggettivo, non essendo stata accolta la domanda della signora ### Le spese di lite vanno dunque liquidate in dispositivo nella percentuale del 70% previa liquidazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa come accertato, ivi inclusi gli aumenti e le riduzioni, rispettivamente, ex art. 4 comma 2 e 4 DM 55/2014. 
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la ASL convenuta a pagare in favore di ### € 277.681,00 ed in favore di ### € 230.749,00, - rigetta per il resto la domanda, - compensa le spese di lite nella misura del 30% e condanna la convenuta ASL alla rifusione del restante 70% e di quelle di mediazione, liquidate le prime in euro 17.606,29 già ridotte al 70%, le seconde in euro 1.370,00, oltre spese forf ed accessori di legge nonché al rimborso spese documentate per euro 1.686,00 a titolo di CU e per euro 97,60 quelle di mediazione, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  - Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.  ### 14/11/2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 127/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Aratari

M
6

Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 481/2025 del 07-11-2025

... tale intensità da giustificare il risarcimento del danno da rapporto parentale, né le circostanze allegate e fatte oggetto di istanza di prova testimoniale avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti, poiché del tutto generiche (le stesse, peraltro, erano relative ai soli minori ### e ###. Inoltre, con specifico riferimento alla posizione di ### che all'epoca dei fatti aveva un anno, deve considerarsi che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) (Cassazione, ### 3 -, sentenza n. 12987 del 26/04/2022). Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da: ######## tutti con il patrocinio dell'Avv. ### ATTORI ### - AST - ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### LLOY#### S.A (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.  ### gli attori: l'On.le Tribunale adìto voglia - ### che la mancanza di richiesta di una consulenza cardiologica e di un ecocardiogramma preoperatorio in relazione agli esiti degli esami strumentali eseguiti in PS al momento del ricovero e alle patologie cardiovascolari riportate in anamnesi, e dall'altra parte, una infusione di liquidi sproporzionato alla condizione ### in presenza di insufficienza renale hanno causato il decesso del sig. ### Caselli” - Dichiarare che a causa della suesposta negligente condotta omissiva l'AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante nonché i medici che hanno partecipato all'intervento e precisamente la dott. ### la ###s ### S.A. chiamata in causa e garanzia, il dott dott. ### e la dott.### che sono tutti il obbligati a risarcire gli attori iure proprio e iure hereditatis -E per l'effetto condannare l' AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante pro tempore ed i dott.ri ##### e la la ###s ### S.A. a risarcire gli attori nella misura di e. 1.389.000,00.o quella maggiore o minore di giustizia così come suddiviso e specificato in narrativa con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro oltre le spesse occorse per l'espletamento dell'ATP che ammontano ad e 5.071,21. 
E quindi per l'effetto condannare i resistenti alle spese del presente giudizio come da nota spese depositata Per il convenuto ### - AST - di ### Voglia l'Ill.mo Tribunale di ###, adversis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda poiché i ricorrenti non hanno iniziato il giudizio di merito nel termine di sei mesi dalla conclusione del procedimento di mediazione ex d. lgs. 28 del 2010. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e da compiere per le vistose irregolarità nella fase introduttiva del giudizio esposte in narrativa. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale gradata dichiarare la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al ricorso per essere stata ammessa la c.t.u. preventiva e/o l'accertamento tecnico preventivo in difetto dei pressupposti che ne permettono l'ammissione. Riconoscere e dichiarare che la consulenza tecnica espletata è nulla, oppure annullarla e come ritenerla tamquam non esset ### per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; ### per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; ### per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. Nel merito riconoscere e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda dei ricorrenti anche in virtù dell'art. 2236 cod. civ. In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di aspetti di colpa in capo ai sanitari, previa esclusione del risarcimento per danni non provati, vorrà l'###mo Tribunale specificarne il grado (lieve, grave, gravissimo) e nel caso di ritenuta concorrente responsabilità di più sanitari vorrà graduare in misura percentuale l'apporto eziologico di ciascuno di essi ed il rispettivo grado della colpa (lieve, grave, gravissimo). In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio. 
Per il convenuto ###S ### S.A.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, del ricorso non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto; 2) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del ricorso verso la concludente ###s ### S.A. e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna diretta al pagamento delle eventuali somme risarcitorie dovute in favore dei ricorrenti.  3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) ### respingere ogni avversa pretesa da chiunque proposta nei confronti della Dr.ssa ### in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto; 2) ### nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dai ricorrenti, previa determinazione secondo giustizia dei danni risarcibili nei limiti di quanto effettivamente provato, graduare le responsabilità, tenendo conto del diverso apporto causale di ciascuno dei soggetti evocati in giudizio, ponendo a carico della Dr.ssa ### solo quota parte del risarcimento in proporzione all'accertato concorso di colpa e conseguentemente condannando la AST di ### in persona del commissario liq. p.t., già ### a manlevarla e tenerla indenne di tutto quanto dovesse essere condannata a pagare per capitale, interessi e spese in favore dei ricorrenti; 3) ### Con vittoria delle spese e competenze di lite.  ###: Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi il rinnovo della CTU medico-legale sulla scorta dei rilievi critici esposti nel presente atto, al fine di accertare la eventuale sussistenza di una condotta colposa della Dr.ssa ### e/o degli ulteriori sanitari intervenuti in ordine alla vicenda per cui è causa e, solo in ipotesi di risposta affermativa, accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra dette condotte asseritamente colpose, il peggioramento delle condizioni di salute del sig. ### ed il danno iatrogeno dal medesimo lamentato, provvedendo alla relativa stima del danno, tenuto comunque conto delle pregresse condizioni di salute del soggetto, specificando l'apporto causale riferibile all'operato di ciascuno dei sanitari e/o delle strutture intervenuti. In via subordinata, si chiede quantomeno la convocazione a chiarimenti del collegio peritale. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nella parte in cui agiscono quali eredi di ### e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. 
In via principale, nel merito: dichiarare la nullità, e quindi l'inammissibilità, della domanda avversaria in quanto indeterminata e indeterminabile; accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.ssa ### per tutto quanto esposto nella superiore parte motiva e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. 
In via subordinata, nel merito: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, graduare le eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti accertando e dichiarando l'obbligo della “### - AST di ### in persona del ### p.t. che agisce quale direttore generale della ### e ### liquidatore della gestione liquidatoria delle ex ### ex art. 42 L.R.  19/2022” di rispondere, in forza della normativa e delle motivazioni di cui in premessa, delle condotte colpose e/o dolose del proprio ausiliario dipendente dott.ssa ### e, per l'effetto, condannare la predetta ### nella spiegata qualità, a garantire, manlevare e tenere indenne la dott.ssa ### da qualunque somma dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti, nessuna esclusa. 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase di ATP (R.G. 2025/2022) Per il convenuto ### Voglia il Tribunale adìto, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie: - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertato e dichiarato che si verte in fattispecie di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 nonché accertato e dichiarato il suo mancato effettivo espletamento, fissare l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010, udienza alla quale verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità legale; - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), cod. proc. civ, e, per l'effetto, adottare apposito ordine all'indirizzo della parte ricorrente affinché provveda ad integrare la domanda; precede, accertare e dichiarare, in assenza dei presupposti che ne possano legittimare la chiamata in causa non avendo egli assunto alcun ruolo casuale e/o concausale, diretto e/o indiretto, nella causazione dell'evento quale secondo chirurgo (che non ha eseguito l'intervento né alcuna attività in sala operatoria), disporre l'estromissione dal presente giudizio del dott.  ### con ogni conseguenza di legge; - in via preliminare ed in ipotesi di rigetto della richiesta di cui al punto che precede: preso atto dell'istanza di chiamata in causa dei terzi, ritenuta ammissibile e rilevante, differire l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva nel rispetto dei termini di comparizione, assegnando all'odierno deducente il termine per provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa dei predetti terzi; - in via preliminare, sempre in rito: accertare e dichiarare l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità personale e patrimoniale in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo; accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità diretta e/o indiretta in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo e, quindi, dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile; - nel merito: accertare e dichiarare il rispetto delle regole di diligenza media medica da parte del dott. ### per i fatti per cui è processo e l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, diretta e/o indiretta, causale e/o concausale, in capo allo stesso; accertare e dichiarare l'infondatezza, per difetto di prova, della domanda risarcitoria formulata all'indirizzo del dott. ### per i fatti per cui è processo; in ogni caso, respingere il ricorso introduttivo nella misura in cui è rivolto al dott. ### - in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e, quindi, in denegata ipotesi di condanna a carico dell'odierno deducente: esercitare il potere riduttivo ed attribuire al dott. ### stante la sua figura di chirurgo in seconda che non ha adottato alcuna decisione in intervento, una quota di responsabilità non superiore al 5% dell'importo che dovesse essere complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno; accertare e dichiarare il diritto del dott. ### ad essere manlevato e/o garantito da ### (nel frattempo divenuta ### e/o dalla ### di ###s ### S.A. per l'intero importo che in sentenza dovesse essere riconosciuto a suo carico. 
Vinte le spese di lite. 
In via istruttoria: si allegano i documenti indicati in narrativa (come da separato elenco); si chiede disporsi CTU medico legale finalizzata ad accertare se vi è stata una responsabilità del dott. ### nella causazione dell'evento morte occorso al sig. ### si chiede disporsi prova testimoniale (o l'interrogatorio formale ove ne venisse autorizzata la chiamata in causa) del dott. ### e del dott. ### sui seguenti capitoli: “a) ### che voi avete valutato il Paziente in ### ed avete fornito l'indicazione dell'intervento in urgenza?”; “b) ### che l'intervento non si sarebbe potuto eseguire in regime di elezione, oltre le 48 ore dall'evento della frattura al femore?”: “c) ### che l'indicazione dell'intervento in urgenza da eseguirsi entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento di frattura al femore era indicato, all'epoca del fatti, dalle linee guida internazionali e nazionali?”; “d) ### che il figlio del sig. ### e anche questi vi hanno riferito che il secondo era affetto da cardiopatia o da altra patologia cardiaca? Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ### ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., i soggetti in epigrafe indicati chiedevano la condanna al risarcimento del danno, per responsabilità da prestazione di attività sanitaria, della convenuta ### quale struttura sanitaria presso la quale era stato operato il loro parente ### - deceduto a seguito dell'operazione -, nonché dei convenuti #### e ### quali medici intervenuti nel trattamento. 
Veniva convenuta in giudizio anche ###S ### S.A. in qualità di compagnia assicurativa della dott.ssa ### (certificato di polizza n. ###).  ### dell'odierno giudizio era stata preceduta, in un primo momento, da un tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 16/7/2020 e, poi, da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696-bis, c.p.c., procedimento iscritto al N.R.G. 2025/2022 e conclusosi con il deposito della CTU in data ###. 
In data ###, il Giudice, vista l'istanza depositata in data ### dai ricorrenti, nella quale si dava atto dell'erronea indicazione del convenuto AST 5 anziché AST di ### in persona del commissario liquidatore, invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto ed operando la notifica di conseguenza. Il ricorso veniva così tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza. 
Tutte le parti convenute si costituivano in giudizio, sollevando alcune eccezioni di rito, contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto. I medici convenuti chiedevano, in subordine, accertarsi la graduazione delle eventuali rispettive colpe e condannarsi l'AST alla manleva nei propri confronti. I convenuti ### e ### svolgevano, altresì, domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice ###s ### S.A.  ###s ### S.A si costituiva in un primo momento in data ###; successivamente in data ### e in data ### depositava due atti di intervento volontario, il primo in forza del certificato ###-LB e il secondo in forza del certificato ###-
LB. Tali atti d'intervento - giustificati con il riferimento a due diversi certificati di assicurazione (uno della dott.ssa ### analogo a quello indicato nella originaria comparsa di costituzione, e l'altro del dott. ### non risultano, in realtà, strettamente necessari come tali. Ben avrebbe potuto ###s, infatti, semplicemente svolgere tutte le difese relative ai propri assistiti nel primo atto di costituzione e negli atti ad esso conseguenti, senza necessità di ulteriori separati atti d'intervento con relative costituzioni, posto che la qualità di parte è unitaria: la ###s è e rimane un soggetto giuridico unitario, indipendentemente dal numero delle posizioni di garanzia azionate nei suoi confronti. 
Pertanto, non risultano ammissibili eventuali atti duplicati (quali le duplici memorie ex art. 281 duodecies c. 4 depositate, essendo ammissibili solo le prime depositate per ciascun termine) e la posizione della convenuta ###S ### S.A sarà considerata, anche ai fini della condanna alle spese di lite, in modo unico ed unitario. 
Alla prima udienza, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione non era stato svolto nei confronti del convenuto ###s ### S.A. e che, comunque, esso era stato svolto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, e risultava comunque opportuno rimettere tutte le parti in mediazione, onde trattarvi anche le domande di garanzia/manleva ora svolte dai convenuti ### e ### nei confronti rispettivamente dell'AST ### e della ###s, ne ordinava il rinnovo. Il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo, come da verbale del 28/1/2025 (dep. di parte attrice del 4/2/2025). 
Alla successiva udienza del 10/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma IV, c.p.c. Con ordinanza a seguito di note di trattazione scritta del 19.9.2025 - da intendersi qui trascritta -, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 6/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti ad eccezione del convenuto ### depositavano le rispettive note scritte. 
In via pregiudiziale, il convenuto ###S ### S.A., in riferimento al certificato n. ###-LB (riguardante la dott.ssa ###, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato.  ### appare fondata. Ai sensi dell'art. 12, comma I, L. n. 24/2017, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. Il tenore letterale della norma è chiaro nel riconoscere al danneggiato il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della società assicuratrice sia della struttura sanitaria (art. 10, comma I), che del singolo medico che svolge la propria opera al di fuori della struttura sanitaria o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 10, comma II). 
Nel caso in esame, gli attori hanno agito direttamente nei confronti di ###S #### S.A quale società assicuratrice della dott.ssa ### (certificato ###-LB), medico coinvolto nella vicenda oggetto di giudizio, ma non rientrante nelle categorie indicate dall'art. 10, comma II, L. n. 24/2017, in quanto medico “strutturato” (la circostanza, allegata da ###s, non è stata contestata da parte attrice) del convenuto nosocomio. Va da sé, dunque, che gli odierni attori non abbiano alcun titolo per agire direttamente nei confronti della convenuta ###S ### S.A. per la posizione della dott.ssa ### In via parimenti pregiudiziale, il convenuto ### ha ribadito l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda a causa della tardiva introduzione dell'odierno giudizio rispetto alla conclusione del primo tentativo di mediazione (conclusosi in data ###). In sintesi, il convenuto ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 8, comma ### L. n. 24/2017 anche al caso in cui la condizione di procedibilità venga soddisfatta con l'esperimento del tentativo di conciliazione e non attraverso l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., ipotesi quest'ultima espressamente presa in considerazione dalla norma. 
Posto che nel caso in esame la condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma I, L. n. 24/2017, risulta soddisfatta con l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., deve comunque rilevarsi che in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l.  n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 15466 del 10/06/2025). ### in esame appare, dunque, infondata in diritto. 
Sempre in via preliminare, ### ha eccepito la nullità del ricorso e degli atti conseguenti del giudizio di merito. ### non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. 
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c. depositato in data ###, l'attore individuava erroneamente il convenuto ### quale struttura sanitaria responsabile. Su istanza dello stesso attore, in data ### il Giudice invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto e al contempo autorizzava la notifica entro i termini come già assegnati. Il ricorso corretto e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati nei confronti di ### in data ###, così come dalla stessa dichiarato con la propria comparsa di costituzione. ### di nullità non appare fondata in quanto, fermo quanto già disposto con la citata ordinanza del 7/10/2025, il ricorso corretto e il relativo provvedimento di fissazione dell'udienza risultano essere stati notificati in data ###, dunque entro il termine previsto dall'art. 281-undecies, c.p.c., ovvero almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza, quest'ultima fissata in data ###. Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto difesa del convenuto ### - il quale si è costituito e difeso nel merito - e pertanto, dal momento che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, non ricorrono i presupposti per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo. 
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva, così come sollevata dal medesimo convenuto. Sul punto ### sostiene che l'eccezione di inammissibilità non sia stata affrontata dal Giudice designato per l'### o comunque che la decisione sul punto non fosse minimamente motivata, in quanto nell'ordinanza riservata del 15/6/2022 si leggeva soltanto: ritenuta l'ammissibilità del procedimento. 
Posto che, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., l'assunzione preventiva di mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, l'osservazione di parte impone un'analisi più approfondita dell'eccezione in esame. In primo luogo, è privo di fondamento normativo l'argomento secondo cui l'inammissibilità dell'ATP deriverebbe dal fatto che la condizione di procedibilità era già stata esperita con il tentativo di mediazione. In secondo luogo, non appare meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore argomento secondo cui non vi era alcuna urgenza e il provvedimento richiesto non appariva essere lo strumento per accertare un unico punto di discussione, risolto il quale la lite potesse dirsi risolta. Da un primo punto di vista, come anche sostenuto dallo stesso convenuto nel prosieguo delle proprie difese, lo strumento processuale di cui all'art. 696-bis, c.p.c. è per sua natura del tutto svincolato dal presupposto dell'urgenza di procedere all'accertamento richiesto. Inoltre, il tenore letterale della norma non giustifica la lettura della stessa posta a fondamento dell'eccezione: pur nella consapevolezza della riscontrabilità di diversi indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, è stata ritenuta più coerente con la ratio deflattiva della norma una lettura della stessa volta a non escludere dal proprio campo di applicazione i casi di contestazione dell'an della pretesa, oltre che del quantum (cfr., fra tanti, Tribunale di Catanzaro, Ordinanza del 2/5/2019). 
A sostegno dell'asserita inammissibilità e conseguente inutilizzabilità dell'### inoltre, AST ### ritiene che la finalità della consulenza tecnica preventiva è certamente quella di evitare giudizi di merito quando la controversia riguarda la quaestio facti e la quantificazione del dovuto, che una volta ricostruite attraverso l'espletamento della consulenza tecnica, esauriscono la materia del contendere prestandosi a divenire oggetto di accordo tra le parti (pag. 5, memoria conclusionale). 
Ebbene, il principio diritto esposto appare, oltre che condivisibile, del tutto compatibile con l'ATP in atti, in quanto esso non ha ad oggetto questioni giuridiche, ma piuttosto la valutazione di circostanze di natura tecnica relative alla condotta dal personale sanitario nell'ambito delle prestazioni di cura tenute nei confronti di ### valutazione da compiersi alla luce degli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (così come da ordinanza di nomina del CTU del 15/6/2024 nell'ambito dell'ATP n. R.G.2025/2022). 
Ancora in via preliminare, il convenuto ### chiede che venga dichiarata la nullità della consulenza tecnica espletata in sede ###primo luogo per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; in secondo luogo, per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; in terzo luogo, per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici.  ### dell'eccezione in esame non può che partire dalla constatazione per cui, ai sensi dell'art. 696- bis, comma VI, c.p.c., all'ATP finalizzata alla composizione della lite si applicano gli articoli da 191 a 197 c.p.c., in quanto compatibili. Di fatto, dunque, la consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo è disciplinata delle stesse norme codicistiche che disciplinano la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio merito. Risulta, quindi, giustificata, ancorché non espressamente richiamata dall'art. 696-bis, c.p.c., l'applicazione analogica dell'art. 22, disp. att. c.p.c., a norma del quale il Giudice, previa comunicazione al Presidente del Tribunale, può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo; l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento al Presidente ###assenza di espressa sanzione, non può costituire causa di nullità della consulenza. ###. 15, comma I, L. 24/2017, dunque, laddove prescrive, senza alcuna sanzione espressa, che i CTU debbano essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non può che essere letto in combinato disposto con il citato art. 22, disp. att. c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, non vi è prova alcuna del fatto che il giudice dell'a.t.p. non abbia effettuato la previa comunicazione (che può essere anche in forma orale) al presidente del tribunale. 
Quanto ai motivi di doglianza legati alla mancata presenza di un medico ortopedico nel collegio peritale, nonché alla mancata risposta al quesito relativo al rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici, entrambe le questioni appaiono attenere non tanto alla validità/utilizzabilità della ### quanto più al valore probatorio e all'attendibilità da riconoscersi alla stessa, questione, come noto, rimessa al libero apprezzamento del Giudice e che verrà affrontata più avanti in sede di esame del merito. 
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di accoglimento nei confronti della struttura sanitaria; al contrario, le stesse non appaiono fondate nei confronti dei singoli medici convenuti. 
In primo luogo deve osservarsi che gli odierni attori/danneggiati hanno omesso di qualificare le fattispecie di responsabilità oggetto della domanda. Rientra, comunque, tra i poteri del Giudice quello di procedere all'autonoma qualificazione della domanda, ferma in ogni caso l'immutabilità dei fatti allegati e posti a fondamento della stessa (sul punto, ex multis, vedasi Cassazione, sez. 3 - , ordinanza 10402 del 17/04/2024 secondo cui: il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso)). 
Quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta ### come noto, la materia della responsabilità civile da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art.  7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, ### U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). 
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. 
Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, ### 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, ### 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore (del quale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente la mera allegazione) e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale, l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, l'interesse del creditore non si risolve nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il diritto alla salute) la cui lesione soltanto determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.  ### prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017. 
Ferma l'ammissibilità della procedura di ATP per i motivi sopra esposti, appare necessario chiarire le questioni sollevate dai convenuti in merito all'utilizzabilità delle sue risultanze nell'odierna sede ###primo luogo, la difesa della convenuta dott.ssa ### ha osservato che i ricorrenti avrebbero omesso di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria necessaria a comprovare le doglianze sollevate; in secondo luogo, tutti i convenuti eccepiscono il carattere esplorativo della consulenza tecnica in atti, lamentando che la consulenza tecnica preventiva, inoltre, soggiace allo stesso divieto di formulazione dei quesiti “esplorativi” che la giurisprudenza consolidata e riconosciuta ritiene sussistere in merito alla c.t.u. in corso di causa. Lo strumento, cioè, può essere utilizzato soltanto per verificare e approfondire sotto il profilo tecnico tesi già compiutamente formulate da chi lo richiede e non, viceversa, per affidare al perito la ricerca di dati, elementi o circostanze che sarebbe stato onere della parte indicare. 
Ebbene, appare fuor di dubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 8498 del 31/03/2025). In altri termini, l'ammissibilità e la conseguente utilizzabilità della CTU non possono prescindere da un'adeguata produzione documentale e da una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata. Nel caso in esame è certamente vero che gli attori si sono limitati alla produzione della relazione di c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, omettendo di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria. Tuttavia, sebbene nell'odierna sede non sia stata prodotta la documentazione sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo non può essere definito esplorativo in quanto esso risulta essere stato eseguito sulla base della documentazione sanitaria allegata dalle parti nella relativa sede ###sede di accertamento tecnico preventivo, infatti, il Giudice ha espressamente disposto che la consulenza deve esaminare gli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (pag. 1, Ordinanza del 15/6/2023, ### 10, comparsa di costituzione di parte convenuta, ###. Il carattere esplorativo o meno della consulenza tecnica va riferito alla fase di giudizio in cui la stessa viene espletata: in assenza di prova contraria, a fronte dell'espresso e inequivocabile ordine del Giudice, non può che presumersi che la consulenza in atti sia stata eseguita sulla base della documentazione allegata dalle parti. Sarebbe, peraltro, stata sufficiente la semplice produzione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., per provare il contrario. 
Escluso il carattere esplorativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, non può del tutto ignorarsi che l'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria possa avere ripercussioni sulla verifica e sulla determinazione in concreto del valore probatorio della consulenza tecnica, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Come noto, infatti, la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto trattasi di strumento volto ad aiutare il giudice nella valutazione di altri elementi acquisiti in giudizio o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze (ex multis, Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 3717 del 08/02/2019). Nel caso in esame, tuttavia, i rilievi alla ATP formulati dei convenuti non attengono, se non in minima parte, alla fedeltà della stessa rispetto alla documentazione medica esaminata, quanto più alle valutazioni in merito alla conformità della condotta dei sanitari rispetto alle linee guida applicabili. 
Ebbene, i ### fondano le proprie conclusioni sugli argomenti di seguito esposti. 
In primo luogo osservano che le ### citate [ossia quelle predisposte nel 2014 e nel 2017 dalle maggiori società scientifiche di cardiologia per la valutazione e il trattamento di pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, n.d.r.] prevedono specificamente, per i pazienti da sottoporre a chirurgica non cardiaca ad alto rischio, oltre all'ECG (### 5), anche una valutazione ecocardiografica preoperatoria (pag. 18, elaborato peritale in atti). Le linee guida appaiono, in primo luogo, correttamente individuate ed applicate dai cc.tt.uu. Infatti, l'applicabilità nel caso di specie delle linee guida ortopediche - non messa in discussione e certamente attuata dagli operanti nel fatto oggetto di causa - non esime dalla pari necessità di conoscenza e applicazione delle linee guida cardiologiche per chirurgia non cardiaca. 
In base alle citata linee guida, dunque, ### avrebbe dovuto essere sottoposto ad una consulenza cardiologica e ad un ecocardiogramma per la valutazione sia clinica del suo stato di compenso cardiocircolatorio e della adeguatezza della terapia farmacologica in atto; e ciò non solo poiché si trattava di un intervento ad alto rischio (viste le condizioni generali e l'età del paziente), ma a maggior ragione alla luce del fatto che il paziente, per i rilievi anamnestici e per gli esiti degli esami strumentali (elettrocardiogramma da cui risultava “##### ventricolare e sopra-ventricolare”, e RX torace da cui risultava una “cardiomegalia”) eseguiti all'accesso in ### era da considerarsi verosimilmente in una condizione di disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro intesa sia come disfunzione sistolica (### - ### sia come disfunzione diastolica (### - ###(pag. 19, elaborato peritale in atti). Infatti, la presenza di cardiomegalia all'Rx-torace e di impegno atriale sinistro, di extrasistolia ventricolare e sopraventricolare e di emiblocco anteriore sinistro ### all'ECG sono tutte espressioni di una cardiopatia, verosimilmente secondaria ad ipertensione arteriosa non trattata farmacologicamente e già con segni di danno d'organo. 
Il tempo intercorso fra l'ingresso del paziente nella UO di ### (avvenuto alle ore 15:15 del 21.02.2018) e l'ingresso in sala operatoria (avvenuto alle ore 14:50 del 22.02.2018), è stato condivisibilmente giudicato dai cc.tt.uu. del tutto compatibile con l'espletamento di una consulenza cardiologica. All'esito di un'attenta analisi dei fattori di rischio, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che il ### sia stato sottoposto ad un intervento di chirurgia ortopedica, classificabile come ad alto rischio, in una condizione quo ante di ridotta capacità funzionale sia fisica (per l'età, l'ipoacusia e l'ipovisione da maculopatia degenerativa) sia cardiaca (insufficienza cardiaca asintomatica). Mentre una valutazione del rischio cardiovascolare, come previsto dalle ### avrebbe permesso di identificare una condizione di disfunzione asintomatica del LV e consentire di prospettare le ulteriori indagini e gli opportuni adeguamenti terapeutici in previsione dell'intervento chirurgico e del periodo del postintervento (eventuale adeguamento della terapia farmacologica, della quantità delle infusioni e.v. da utilizzare ed un monitoraggio delle funzioni vitali, in particolare del bilancio idrico). 
La convenuta ### ha eccepito che i cc.tt.uu. avrebbero dedotto la presenza di una presunta patologia cardiaca del paziente dai resoconti di due visite cardiologiche e di un ecocardiogramma, effettuati tra giugno e settembre del 2016, esami la cui documentazione non era però depositata nel fascicolo dell'ATP (né era stata visionata dai medici al momento del fatto) e che, dunque, non potevano essere utilizzati (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. ### appare infondata in quanto poggia su presupposti erronei: la valutazione dei cc.tt.uu. sopra esposta in merito all'opportunità di sottoporre il paziente ad una consulenza cardiologica e a un ecocardiogramma prescinde dall'esame della documentazione relativa alle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016; le citate visite, infatti, vengono menzionate solo successivamente in sede di chiarimenti alle osservazioni dei ### Prova ne è che la stessa difesa della convenuta ### nell'esporre le proprie argomentazioni rimanda alla lettura delle pagg. 7,8,10,18,21 e 23 del supplemento di CTU (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. In sintesi, dunque, i cc.tt.uu. sono giunti alle proprie conclusioni basandosi esclusivamente sullo stato clinico del paziente e sulle risultanze degli esami eseguiti all'accesso in ### in occasione dell'evento, e prescindendo dagli esiti delle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016, che sono stati utilizzati solo successivamente ad ulteriore conferma delle valutazioni già espresse. 
I cc.tt.uu. hanno, poi, proseguito ritenendo che nell'insufficienza cardiaca fenotipicamente definita come ### (### - ###, ossia l'insufficienza cardiaca acuta dovuta ad una malattia/cardiomiopatia preesistente, una delle cause che possono determinarla è proprio il sovraccarico di liquidi (### FO). Ed hanno indicato, sulla base dei documenti versati in atti, che al sig. ### considerato il suo peso corporeo (80 Kg), il volume di fluidi somministrati (3200 mL) e la quantità di diuresi registrata in cartella clinica (1000 mL) è stato registrato un valore FO del 27,5%, ossia ben 5,5 volte oltre il limite considerato normale, circostanza che avrebbe così determinato la destabilizzazione dell'insufficienza cardiaca asintomatica (### favorendo la sua evoluzione verso una insufficienza cardiaca acuta (### C/D dello scompenso cardiaco) sintomatica per edema polmonare acuto (ipossia, ipotensione arteriosa) e successivo arresto cardiaco asistolico. In particolare, secondo i consulenti, il FO del 27,5%, quale conseguenza di un bilancio idrico positivo di 2200 mL (in particolare per la somministrazione rapida di un volume di circa 2000 mL fra cristalloidi e colloidi in un tempo di circa 1h 40m), ha determinato, nella condizione di ### in cui si trovava verosimilmente il sig. ### un brusco incremento del volume plasmatico, del volume di ritorno venoso e della pressione telediastolica del LV che, superati i limiti della pressione oncotica plasmatica, ha condizionato la comparsa dell'edema polmonare (riscontrato in sede autoptica), la contestuale progressiva riduzione del riempimento diastolico e la conseguente depressione della gittata sistolica ### sino all'instaurarsi dello shock cardiogeno. 
I consulenti concludono, dunque, sostenendo che, alla luce del quadro clinico di ### sarebbero state necessarie, come raccomandato dalle ### delle predette società scientifiche per la valutazione ed il trattamento dei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, una consulenza cardiologica, un ecocardiogramma e/o un test di ### si ritiene che dall'analisi della vicenda sanitaria oggetto di valutazione emergano condotte censurabili poste in essere dai DM di ### e i DM della UOC di ### del P.O. “Madonna del Soccorso” di ### del ### che hanno direttamente gestito il caso del sig. ### per non aver richiesto una consulenza cardiologica e un ecocardiogramma durante la fase pre-operatoria, nonché per non aver adeguatamente gestito il bilancio idrico nel periodo peri-procedurale (pag. 36, elaborato peritale in atti). 
Posto che qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, nel caso in esame si impone a questo Giudice una puntuale analisi delle osservazioni formulate dai ### e inerenti alla posizione del convenuto ### unica parte in concreto interessata (infatti, come già anticipato, non ricorrono gli estremi per la condanna al risarcimento del danno degli altri convenuti e, dunque, le osservazioni formulate dai relativi consulenti tecnici di parte riguardanti non la c.t.u. in generale ma la posizione dei singoli medici non saranno esaminate, poiché irrilevanti). 
Nel merito, i cc.tt.pp. sostengono che il rinvio dell'intervento chirurgico per eseguire un'ecografia non fosse un motivo idoneo a giustificare la procrastinazione di un intervento urgente, quale quello cui sottoporre un paziente anziano con frattura al femore (memoria conclusionale ### pag 16, che a sua volta richiama pag. 3 delle osservazioni alla CTU dei dottori ### e ###. Ebbene, tale osservazione non appare idonea a smentire le conclusioni cui giungono i cc.tt.uu.: gli stessi, infatti, evidenziano che le tempistiche del ricovero e della conseguente esecuzione delle operazioni erano del tutto compatibili con la sottoposizione del caso clinico ad una consulenza cardiologica. A fronte dell'ingresso del paziente al pronto soccorso alle ore 15:15 del 21.02.2018, l'ingresso in sala operatoria è avvenuto il giorno successivo alle ore 14:50. Il punto nevralgico dalla valutazione dei cc.tt.uu., dunque, non sta tanto nell'opportunità o meno di rinviare l'operazione, quanto nella mancata richiesta di una consulenza cardiologica nel tempo effettivamente intercorso tra l'ingresso al pronto soccorso e l'operazione. Né la struttura sanitaria ha dimostrato - e, a monte, neppure allegato - che, in tale lasso di tempo, sarebbe stato impossibile svolgere una consulenza cardiologica con ecocardiogramma e che l'intervento avrebbe dovuto essere necessariamente rinviato. 
In secondo luogo, i consulenti di parte osservano che l'intervento di osteosintesi con chiodo gamma fosse da classificare tra quelli a basso rischio e non ad alto rischio e neppure a rischio intermedio, e, pertanto, esso non richiedeva la necessità di una ecocardiografia preoperatoria. In merito al rilievo in esame, i cc.tt.uu. offrono una puntuale risposta al punto n. 3 della relazione integrativa (pag. 4), ove osservano che l'intervento chirurgico ortopedico per frattura prossimale di femore nell'anziano risulta già definito a rischio intermedio per l'### (1-5%, valutando solo l'intervento chirurgico specifico di per se, senza considerare la presenza delle comorbilità del paziente) o a rischio alto per l'###### e la ### (6%, dedotto dalla combinazione sia delle caratteristiche dell'intervento chirurgico sia delle comorbilità del paziente). ### dei cc.tt.uu. tiene conto di diversi fattori presenti e conosciuti ex ante, tutti puntualmente indicati, quali quello anagrafico e nosografico, nonché quello relativo alla tipologia di operazione eseguita (pagg. da 14 a 18 della relazione). Solo in un secondo momento, in risposta alle osservazioni aventi ad oggetto la documentazione depositata dal c.t.p. di parte ricorrente relativa ad una visita cardiologica del 6.6.2016 e ad una successiva visita con ECG ed ### del 1° settembre 2016 presso la casa di cura ### di ### del ### i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a tale documentazione evidenziando che le osservazioni di parte poggiavano su una lettura parziale della stessa. Alla luce dei fattori appena esposti e delle linee guida richiamate dai cc.tt.uu. appare condivisibile la valutazione sull'entità del rischio operatorio dagli stessi esposta, non essendo ex adverso dimostrate specifiche ragioni per discostarsene. 
Infine, i c.t.p. hanno ritenuto che non vi fosse stata una infusione intraoperatoria eccessiva di liquidi. 
Sul punto, ancora una volta, non ricorrono elementi tali da suggerire un discostamento dalle valutazioni esposte dai cc.tt.uu. Al punto 4 della relazione integrativa, infatti, i consulenti d'ufficio offrono esaustivi argomenti a sostegno delle proprie conclusioni in merito alla gestione perioperatoria delle infusioni, parametrando le proprie valutazioni a indicazioni ### sul farmaco in concreto utilizzato, nonché al quadro clinico del paziente. 
In chiusura, preme osservare che, come dagli stessi precisato, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a linee guida applicabili al caso di specie in quanto precedenti ai fatti: nello specifico, se da un lato è vero che sono state citate per una sola volta, tra le altre, ### 2022 ### and ### of ### Surgery25 (pag. 19 della ###, tali ### hanno semplicemente ribadito quanto già raccomandato nelle precedenti ### del 2014 in merito alle indicazioni all'ecocardiografia nei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca. E in tutta la relazione i consulenti hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alle linee guida del 2014 e 2017, dunque vigenti al momento dei fatti di causa. 
Deve, altresì, precisarsi che corretta appare la scelta (operata dal giudice dell'a.t.p.) di inserire nel collegio peritale, oltre al medico legale, uno specialista cardiologo. Infatti, pur essendosi trattato nel caso di specie di un intervento chirurgico di osteosintesi, non si discute della corretta esecuzione del medesimo (né è mai emerso in giudizio alcun profilo di scorretta esecuzione) dal punto di vista strettamente ortopedico. Pertanto, considerato anche che la morte del paziente è avvenuta per uno scompenso cardio-circolatorio e arresto cardiaco, inutile ai fini dell'indagine sarebbe stato l'inserimento nel collegio peritale di uno specialista ortopedico. 
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dunque, quanto alla posizione di ### devono ritenersi provati sia la condotta inadempiente che il nesso di causalità materiale tra la stessa e il danno evento, ovvero il decesso del paziente ### A conclusioni opposte deve giungersi in riferimento alle posizioni dei singoli medici. In diritto, ai sensi dell'art. 7, comma ### L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Spetta, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, considerato che sono i cc.tt.uu. in sede di relazione integrativa, ad affermare a chiare lettere che nessuno dei CTU attribuisce delle specifiche responsabilità a singoli medici individuabili nominalmente (pag. 2, relazione integrativa) - cosa che, del resto, non sarebbe spettato ai consulenti tecnici fare in assenza di specifiche e puntuali allegazioni di parte - , ed in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, non vi sono elementi per ritenere provate condotte colpose specificatamente ascrivibili in capo ai singoli medici convenuti (i quali, peraltro, non sono gli unici ad essersi occupati del trattamento del sig. ### nel periodo di degenza). Già a monte, infatti, le stesse allegazioni delle parti attrici appaiono quantomeno generiche nell'individuare condotte colpose riferibili ai singoli medici. Al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della ### le condotte contestate ai medici non risultano specificamente indicate. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti dei singoli sanitari convenuti. 
Ne discende l'assorbimento delle domande svolte da questi ultimi nei confronti dell'AST e della compagnia assicurativa. 
Passando all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno tanatologico; la seconda voce di danno, iure proprio, ha invece ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dai singoli attori. 
Quanto alla prima, la domanda non appare meritevole di accoglimento. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 7923 del 23/03/2024). 
Nel caso in esame gli attori si limitano a domandare il risarcimento del danno c.d. catastrofale, quale risarcimento per il danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (pag. 13 del ricorso). 
A sostegno della domanda gli attori allegano che il referto dell'autopsia versato in atti dimostrerebbe il dolore che il paziente ha dovuto soffrire ed anche questa circostanza può essere testimoniata solo dal fratello e dal figlio medico che erano presenti e chiamavano i soccorsi ma inutilmente e comunque anche se per sole due ore il ### ha avvertito l'inevitabilità della morte. Ebbene, da un lato non vi è mai stata alcuna tempestiva richiesta di testimonianza né capitolo formulato sulla indicata circostanza (i capitoli formulati in ricorso riguardavano tutt'altri fatti e nell'unica memoria ex art. 281 duodecies c. 4 depositata - peraltro inammissibilmente prima che i relativi termini fossero concessi dal giudice - nulla si dice); dall'altro, la testimonianza del figlio del de cuius sarebbe stata comunque inammissibile, essendo egli parte del giudizio. Infine e comunque nulla è stato allegato in merito allo stato del paziente nelle ultime ore di vita: non essendo stata allegata la cartella clinica, ad esempio, non è dato sapere neppure se lo stesso fosse o meno vigile, o per quanto tempo lo sia stato; del pari non è noto se nelle ultime due ore le sofferenze siano state o meno alleviate, con inevitabili ripercussioni sulla consapevolezza della situazione. 
A conclusioni opposte deve giungersi in merito alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, quantomeno in riferimento alla posizione di #### e ### (rispettivamente moglie e figli del de cuius). 
Quanto ai presupposti di risarcibilità, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (Cass. ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). A specificazione di quanto appena esposto, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 21988 del 30/07/2025). 
Nel caso in esame ad agire in giudizio sono: la moglie convivente ### i figli ### e ### i nipoti #### e ### I citati rapporti di parentela risultano provati alla luce dei tre certificati dello stato di famiglia allegati al ricorso introduttivo. In assenza di circostanze atte a suggerire una valutazione in senso contrario, può legittimamente presumersi l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in riferimento alle posizioni di #### e ### membri della famiglia nucleare originaria. 
In merito al quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di ### e ### e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva tenuto in debito conto che il de cuius era stato sequestrato e crudelmente torturato per più giorni da terroristi prima di morire in conseguenza delle acute sofferenze fisiche e psichiche) (Cassazione, ### L - , ordinanza n. 6981 del 16/03/2025). Ai fini della valutazione sull'eccezionalità del caso concreto, grava sull'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 e 1223 c.c. la prova delle circostanze del suo rapporto con il soggetto e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva con il defunto, la cadenza della frequentazione e ogni ulteriore circostanza utile a definire l'integrità del rapporto, inteso come comunione di vita e di affetti della famiglia (Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006). 
Nel caso in esame, quanto alla posizione della coniuge ### la stessa allega di essere da tempo affetta da diabete mellito e di non poter camminare né guidare autonomamente, per cui la necessaria assistenza le veniva fornita dal marito, anche per gli spostamenti necessari ai fini della propria attività lavorativa. A sostegno di quanto appena esposto, la ricorrente allega certificazione medica dalla quale, tuttavia, non emerge alcunché in merito allo stato di salute della stessa alla data del decesso del marito, o, comunque, negli anni antecedenti: il certificato medico a firma del dottor ### infatti, riporta la data del 26/8/2024 e nulla accerta in merito alla data di insorgenza della patologia o del venir meno della completa indipendenza dell'attrice. La prova testimoniale articolata sul punto era del tutto generica. Pertanto, alla luce dei richiamati principi in punto di onere della prova, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione del danno da riconoscersi alla ricorrente ### salva in ogni caso la presunzione di convivenza. 
Per la relativa liquidazione, da effettuarsi necessariamente in via equitativa (cfr. Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari ### di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In applicazione, dunque, delle tabelle come da ultimo aggiornate, considerato che i valori monetari base ivi indicati per la perdita del parente sono valori medi (si veda la nota accompagnatoria delle relative tabelle, la quale indica anche che non esiste un “minimo garantito” da applicarsi in ogni caso), si ritiene opportuno liquidare la somma di € 262.037,00 (valori medi, età della vittima 78, età coniuge 75, convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2 ovvero i figli). 
Quanto alla posizione dei figli, ### e ### gli stessi non richiedono alcuna personalizzazione del danno lamentato. Pertanto, si ritiene opportuno liquidare in favore di ### la somma di € 230.749,00 (valori medi, età della vittima 78, età figlio 43, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero la madre e la sorella). 
Relativamente a ### dalla documentazione in atti allegata al ricorso (### _### la stessa risulta essersi sposata in ### il ### e, del pari, il figlio ### risulta nato nello stesso ### È lecito ritenere, dunque, che la stessa risiedesse stabilmente all'estero, in ### Tale circostanza non può essere ignorata in sede di valutazione del quantum debeatur, in quanto inevitabilmente influente sulla valutazione di intensità del legame affettivo. Pertanto, in riferimento alla posizione di ### appare opportuna l'applicazione dei parametri minimi previsti dalle citate ### di ### così riconoscendo alla stessa il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in misura pari a € 179.906,00 (valori minimi, età vittima 78, età congiunto 37, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero il fratello e la madre). 
Quanto, infine, alla posizione dei nipoti, deve rilevarsi che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 17208 del 26/06/2025). Ciò non toglie che non possa operare in favore dei nipoti la presunzione di intensità del vincolo affettivo (cfr. Trib. di Civitavecchia, sent. del 15.11.2023, n. 1295), essendo necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva (Cassazione n. 21988 citata). Nel caso in esame, i nipoti ricorrenti non hanno adeguatamente provato la sussistenza di un vincolo affettivo di tale intensità da giustificare il risarcimento del danno da rapporto parentale, né le circostanze allegate e fatte oggetto di istanza di prova testimoniale avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti, poiché del tutto generiche (le stesse, peraltro, erano relative ai soli minori ### e ###. Inoltre, con specifico riferimento alla posizione di ### che all'epoca dei fatti aveva un anno, deve considerarsi che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) (Cassazione, ### 3 -, sentenza n. 12987 del 26/04/2022). 
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. sez. 3, 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. 
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, 9711/2004). 
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte e solo in favore di alcuni degli attori, le spese di giudizio tra attori e convenuto ### devono essere compensate per ½ e poste per il resto a carico del convenuto, maggiormente soccombente. 
Quanto alle posizioni degli altri convenuti, ##### e ### vista l'infondatezza delle domande formulate nei loro confronti, le rispettive spese di lite vengono poste a carico della parte attrice. 
Del pari, quanto alla posizione di ###S ### S.A, l'inammissibilità della domanda diretta di risarcimento - e comunque il rigetto della domanda nei confronti dei medici assistiti dalla garanzia - determina la condanna alle spese di lite a carico della parte attrice. Pur a fronte dei distinti interventi della cui ammissibilità/necessità si è già detto, la liquidazione in favore di ###S ### S.A avviene in via unitaria, trattandosi di unica parte. 
Le spese per i giudizi di mediazione (richieste dalla sola parte attrice) non vengono liquidate, essendo la condizione di procedibilità già esaurita con lo svolgimento dell'a.t.p. ed essendo lo svolgimento della duplice mediazione addebitabile ad errore della difesa attorea, la quale nel primo tentativo aveva proceduto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento. 
La quantificazione delle spese di giudizio tiene conto dell'assenza di attività istruttoria relativa a prove costituende. Il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione viene quindi liquidato secondo i parametri minimi. Le spese non documentate vengono escluse.  P.Q.M.  Il Tribunale così dispone: - Condanna il convenuto ### al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: € 262.037,00 in favore di ### € 230.749,00 in favore di ### € 179.906,00 in favore di ### il tutto oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.  - Rigetta ogni altra domanda svolta dagli attori.  - Dichiara assorbite le domande svolte dai medici convenuti nei confronti della ### e della ###s ### S.A.  - Compensa per ½ e condanna il convenuto ### al pagamento, in favore degli attori, del restante ½ delle spese di giudizio, liquidate per l'intero: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 1.713,00 per spese.  - Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti ###### e ###S ### S.A., delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.  ### 7/11/2025 

Il Giudice
dott. ### n. 1197/2024


causa n. 1197/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sirianni

M
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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 343/2022 del 02-02-2022

... dimostrare che la causa esclusiva o almeno la concausa del sinistro discende da tali elementi, cosa che però non è avvenuta. Le prove orali chieste in primo grado e qui reiterate, anche se ammesse, non avrebbero portato ad una diversa conclusione in quanto inidonee a provare che l'inadeguatezza del parapetto e l'assenza di illuminazione siano state la causa del danno subito; peraltro, l'assenza di illuminazione è fatto assolutamente evidente e come tale non può integrare gli estremi di un'insidia: non è infatti, contestabile che l'utente della strada priva di illuminazione non possa che rendersi conto di ciò. ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 Ciò detto, si deve, altresì, rilevare che gli attori, oggi appellanti, non hanno allegato, né tantomeno provato, il danno subito. I medesimi hanno agito in proprio, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal fatto illecito che ha causato la morte del signor ### Quanto al danno da perdita parentale, infatti, è stato più volte affermato che: “il c.d. danno "da perdita del rapporto parentale" rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ### dr. ### D'### dr. ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 763/2021 promossa in grado d'appello DA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti, ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. #### che la rappresenta e difende come da delega in atti.  ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in VIA ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 2 27043 BRONI presso lo studio dell'avv. #### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, #### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ###8 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. #### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 2 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### avente ad oggetto: ### ipotesi di responsabilita ### non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: o in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario. 
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3. vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario.   In via istruttoria si chiede: o l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: -nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; -spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne' luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario. 
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne' luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne' luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario. 
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne' luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; -l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### La difesa degli appellanti rassegna le proprie conclusioni come segue. 
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, in riforma integrale dell'appellata sentenza: nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata: ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### in ordine alla causazione dell'evento occorso al #### in data ### e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni non patrimoniali dai medesimi sofferti in conseguenza dell'evento, nella misura complessiva di ### 1.675.000,00=, di cui ### 250.000,00= a favore della moglie #### 250.000,00= a favore della madre ### ed ### 250.000,00= a favore di ciascuno dei figli, #### e #### 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse e distratte a favore del difensore antistatario. 
In via istruttoria si chiede: -l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare le caratteristiche strutturali e costruttive del parapetto, il suo stato di conservazione e/o manutenzione nonché la sua corrispondenza o meno alle norme di sicurezza vigenti in materia, nonché ad accertare l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte di che trattasi; l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1.vero che in data ### il Sig. ### ha trascorso la serata in compagnia di amici in ### 2.vero che durante la serata il #### ha bevuto esclusivamente un bicchiere di vino bianco; 3.vero che alla fine della cena, quando si è messo alla guida, il #### appariva perfettamente lucido e vigile; ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 4.vero che in data ### in #### in prossimità del ponte sul torrente ### non vi era alcuna pubblica illuminazione; 5.vero che in data ### il ponte sul torrente ### in #### non era segnalato da alcun cartello catarifrangente ne' luminoso; 6.vero che le n. 6 fotografie prodotte sub 4 raffigurano il ponte oggetto del sinistro ed il relativo parapetto. 
Si indicano quali testimoni il #### di ### e ### di ### da sentirsi anche a prova contraria anche sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.  ### (C.F.: ###), in persona del ### p.t.  legale rappresentante dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: “Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie proposte dalla parte appellante, respingere il gravame proposto avverso la sentenza n. 97/2021 del Tribunale di Pavia in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'impugnato provvedimento di primo grado; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in riforma anche parziale della appellata sentenza, la Corte d'Appello ritenesse sussistenti profili di responsabilità in capo al convenuto ### di ### dichiarare lo stesso tenuto a rifondere agli attori i danni in misura proporzionale al grado di colpa accertato, tenuto conto ex art.  1227, comma 1, c.c., della concorrente condotta colposa del defunto ### da ritenersi prevalente, e conseguentemente condannare la terza chiamata ### a tenere indenne il predetto ### delle somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere agli attori per il titolo dedotto in causa; ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 in via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. nella denegata ipotesi di ammissione di quelle formulate dalla parte appellante: - ammettersi costituenda prova orale per testimoni sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli che seguono: A. “### la sera in cui si è verificato il sinistro per cui è causa (06.04.2014) sulla zona teatro dell'evento, in ### di ### incombeva una fitta nebbia che riduceva la visibilità della circolazione”; B. “### la sera in cui si è verificato il sinistro per cui è causa (06.04.2014), prima di mettersi alla guida del proprio veicolo, il signor ### aveva partecipato ad una festa in compagnia di amici e di altre persone durante la quale aveva più volte bevuto vino e liquori”; C. “### il signor ### all'epoca del sinistro era separato dalla moglie con la quale non aveva rapporti di carattere affettivo e/o sentimentale”; D. “###, come risulta dall'estratto del PGT del ### di ### - che mi viene mostrato - e dalla mappa catastale relativa alla zona del sinistro di causa - che viene sottoposta alla mia visione - la strada che porta al ponticello, dal quale è precipitata la vettura condotta dal sig. ### è denominata “### vicinale di Bernoncello”, è classificata come di categoria F (altre strade), diversa dalle strade comunali principali e secondarie”; E. “### detta strada - quella indicata sub capitolo 3 e teatro del sinistro per cui è causa - viene utilizzata esclusivamente da agricoltori per raggiungere terreni circostanti sino alla frazione ### Nuovo”; F. “### a tale frazione del ### di ### si giunge con i veicoli a motore a mezzo di altre strade comunali solitamente percorse dalla popolazione residente e da quelle che abitano nei comuni limitrofi”. 
Si indicano quali testimoni: ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 - Panseri geom. ### c/o ### di ### - ### res.te in ### - disporsi, se del caso e sempre senza inversione dell'onere della prova, c.t.u. atta a determinare la velocità del veicolo al momento dell'impatto con il parapetto del ponte sulla scorta della documentazione ortografica e degli altri elementi fattuali acquisiti al giudizio.  in tutti i casi con il favore delle spese e competenze di causa anche del presente grado di giudizio. 
Pavia, 5 ottobre 2021 Avv. #### rejectis; previe le declaratorie del caso, Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. 
Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti. 
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. 
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato e, comunque, per le ragioni indicate. 
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni esposte e indicate.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
Richiamate, ribadite e riproposte tutte le eccezioni sollevate e tutte le difese esposte in atti, in ogni caso rigettare la domanda proposta dal ### di ### nei confronti di ### perché l'eventuale diritto di garanzia del ### di ### è prescritto e quindi si è estinto per prescrizione. 
Assolvere in ogni caso ### da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di ### Emettere ogni più utile provvedimento per l'accoglimento delle conclusioni, richieste ed eccezioni della terza chiamata. 
Confermare la già dichiarata tardività e quindi inutilizzabilità di tutti i documenti (da 13 a 19) prodotti dalla difesa attorea con la memoria 1 luglio 2020 (posto che essi sarebbero stati semmai da produrre entro il termine per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Si chiede quindi che tali documenti (prodotti in giudizio a preclusioni ormai maturate e, quindi, quando parte attrice era già decaduta dal relativo potere) non vengano in alcun modo considerati ai fini della decisione e che degli stessi di cui si chiede l'estromissione dal fascicolo di causa non si tenga alcun conto. 
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge, di entrambi i gradi. 
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, all'occorrenza previa remissione della causa in istruttoria (previa modifica sul punto dell'ordinanza del 2/11/2020 del Tribunale), si chiede che: • venga ordinato ex art. 210 c.p.c. a parte attrice, a parte convenuta e alla ### dei ### di ### corrente in #### n. 14, di esibire e produrre in giudizio il verbale/rapporto d'incidente stradale relativo all'incidente oggetto di causa; • venga ordinato ex art. 210 c.p.c. a parte attrice, a parte convenuta e alla ### di ### corrente in ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 #### n. 1, di esibire e produrre in giudizio il rapporto d'intervento inerente al sig. ### relativo all'incidente oggetto di causa; • venga ordinato ex art. 210 c.p.c. a parte attrice, a parte convenuta, all'### di ### (o al diverso ### intervenuto) corrente in #### n. 2, e comunque all'A.S.S.T. di Pavia con sede ###, di esibire e produrre in giudizio la documentazione sanitaria inerente al sig. ### relativa all'incidente oggetto di causa; • vengano richieste alla ### dei ### di ### informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. relativamente all'incidente stradale oggetto di causa e, quindi, al relativo verbale/rapporto d'incidente stradale; • vengano richieste alla ### di ### informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. relativamente all'incidente stradale oggetto di causa e, quindi, al relativo rapporto d'intervento inerente al sig. ### • vengano richieste all'### di ### (o al diverso ### intervenuto) e comunque all'A.S.S.T. di ### informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. relativamente all'incidente stradale oggetto di causa e, quindi, alla relativa documentazione sanitaria inerente al sig. ### Si richiama l'opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice per le ragioni indicate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. depositata, a cui si rinvia. 
Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate e da intendersi qui integralmente confermate e riproposte.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge, anche del secondo grado di giudizio. 
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. 
Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate. 
Con osservanza.  ### - Milano, l'8 ottobre 2021.  ### atto di citazione, ritualmente notificato, i signori ############ hanno interposto appello avverso la sentenza 97/2021 pubblicata in data ### con la quale il Tribunale di ### sulle domande dai medesimi avanzate nei confronti del ### di ### e nei confronti della terza chiamata ### ha così statuito: “ 1. respinge la domanda formulata dagli attori nei confronti del convenuto e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di garanzia da quest'ultimo svolta; 2. condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte convenuta e della terza chiamata delle spese di lite per compenso di difensore, che liquida, avuto riguardo a ciascuna di esse, in € 5.704,00 per la fase di studio, € 3.764,00 per la fase introduttiva, € 5.027,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 9.920,00 per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. 
In riforma della sentenza impugnata hanno chiesto che venga accertata la responsabilità del ### per il sinistro occorso in data 6 aprile 2014 con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
Si è costituito nel presente grado di giudizio il ### di ### che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 
Si è costituita la compagnia di ### che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata ha chiesto il rigetto della domanda proposta dal ### di ### nei suoi confronti perché l'eventuale diritto di garanzia del ### di ### si è prescritto e quindi si è estinto per prescrizione. 
All'udienza del 12 ottobre 2021 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe richiamate e la Corte ha assegnato il termine di giorni cinquanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di eventuali repliche. 
Prima di entrare nel merito delle singole censure articolate dagli appellanti, questa Corte ritiene opportuno ripercorrere i fatti e gli avvenimenti da cui ha tratto origine la presente controversia. 
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori ############ convenivano in giudizio avanti il Tribunale di ### il ### di ### in persona del ### pro tempore, per ottenerne la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, sig. ### perito in un sinistro stradale in data ###. 
Assumevano gli attori che: i) in data ### il signor ### alla guida del proprio autocarro ###up ### targato ### percorreva la strada comunale in ### in ### in direzione SP n. 412; ii) nell'attraversare il ponte sul fiume ### il sig. ### a causa della fitta nebbia andava ad impattarsi contro la staccionata in legno posta a delimitazione del medesimo ponte e precipitava nel sottostante terreno, rimanendo schiacciato all'interno del veicolo; il trauma conseguito ne determinava il decesso; iii) l'occorso era da ascriversi alla ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 responsabilità del ### quale proprietario o gestore della strada stante l'inadeguatezza del parapetto a corredo del ponte attraversato dalla strada comunale. 
Gli attori, conseguentemente, chiedevano il risarcimento dei danni “cagionati” dalla perdita del loro congiunto (i.e. danno parentale) e precisamente: a) la signora ### in qualità di coniuge del defunto ### b) la signora ### quale madre; c) i signori #### e ### quali figli; d) i signori ###### e ### quali fratelli e sorelle del de cuius, per un totale di euro 1.675.000,00. 
Si costituiva il ### di ### il quale negava la propria responsabilità, assumendo che il sinistro fosse avvenuto per colpa esclusiva del #### contestava poi la quantificazione dei danni operata dagli attori, chiedendo la chiamata in manleva di #### con la quale era in essere polizza per la responsabilità civile verso terzi. 
Si costituiva la ### di ### che eccepiva l'estinzione per prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto di garanzia del ### di ### Nello specifico assumeva che il ### di ### avesse denunciato il sinistro a ### solamente in data ###, ben oltre il termine biennale di prescrizione stabilito dall'art. 2952 c.c. Ed, infatti, la prima richiesta risarcitoria era stata ricevuta dal ### di ### a metà 2015, con la notifica del ricorso per a.t.p. e del relativo decreto di fissazione d'udienza e la seconda richiesta risarcitoria (costituita dalla raccomandata a.r. datata 29/2/2016, peraltro contenente l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita) era stata ricevuta dal ### di ### in data ###. 
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., il Tribunale con ordinanza 1.06.2020, rilevato che gli attori agivano “ “iure proprio” nella qualità di coniuge, madre e figli del deceduto, con domanda di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale e che di tali rapporti familiari non risulta fornita prova attraverso la ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 produzione di certificazioni anagrafiche; rilevato che, peraltro, le altre parti non risultano avere espressamente contestato l'esistenza di detti rapporti, il che introduce la questione se possa trovare applicazione il c.d. “ principio di non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c.” invitava le parti costituite a prendere posizione sulla predetta questione anche ai fini di una valutazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (“principio di non contestazione”) e assegnava termine fino al 3 luglio 2020 per il deposito di memorie specificamente rivolte alla trattazione della questione e fino al 20 luglio 2020 per brevi repliche, all'esito delle quali pronunciava la sentenza qui impugnata. 
In sintesi il Tribunale, in virtù del principio della c.d. “ ragione più liquida” ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dagli attori, non avendo i medesimi fornito la prova del rapporto di parentela, non avendo “ prodotto, nei termini previsti dal codice di rito, le relative certificazioni anagrafiche, ed avendo formulato un capitolato di prova testimoniale limitato alle circostanze riguardanti la dinamica del sinistro”. 
Ha, poi, ritenuto di non discostarsi dal principio generale secondo il quale la “ non contestazione” produce gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. solo con riferimento ai fatti conosciuti dalla parte che li dovrebbe contestare, affermando, quindi, che “ la sussistenza dei dedotti rapporti di parentela non può dirsi provata, non potendo ritenersi il ### convenuto sufficientemente “ vicino” al relativo fatto per poterlo contestare, né, per le ragioni esposte, onerato ad effettuare le verifiche per accertare i fatti stessi in vista della loro eventuale contestazione. Tale prova avrebbe potuto essere offerta, in ipotesi, anche attraverso capitoli di prova diretti a provare l'effettività del rapporto, in termini di convivenza o di frequentazione da parte del deceduto degli attori nella dedotta qualità di parenti; sotto tale profilo, si deve rilevare la radicale mancanza di tale prova, e, prima ancora di essa, dell'allegazione dei relativi fatti”. 
Il Tribunale ha poi aggiunto che “ anche ad ipotizzare che la mera esistenza di un legame di sangue faccia presumere l'esistenza di rapporti tra gli interessati, è comunque onere dei danneggiati fornire la prova della loro effettività ed intensità, ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 giacchè diversamente, il giudice non sarebbe in grado di svolgere l'apprezzamento equitativo funzionale alla liquidazione del danno”. 
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori ############ affidando il gravame a cinque motivi di appello. 
Con il primo motivo gli appellanti deducono la “violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c.: erronea ritenuta esclusione dell'operatività del principio di non contestazione alla luce del contesto processuale e delle difese dell'Ente convenuto e conseguente erronea esclusione del rapporto di parentela tra gli attori e il de cuius dal thema probandum”. 
Premesso un generico richiamo alla lettura della prescrizione di cui all'art. 115 c.p.c., gli appellanti criticano la sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto che il rapporto di parentela tra essi attori e il de cuius non potesse sottrarsi al controllo probatorio in forza del principio di cui alla richiamata norma. 
Assumono, invece, che l'Ente convenuto abbia indirettamente ammesso il rapporto parentale per il solo fatto di aver contestato ai fini del quantum debeatur i presupposti del danno parentale, disquisendo sulla natura e portata di tale voce di danno, finendo per ammettere la conoscenza e non contestazione della sussistenza del rapporto stesso.
Con un secondo motivo, gli appellanti lamentano il rigetto delle istanze istruttorie tempestivamente dedotte. 
Con un terzo motivo censurano la decisione del Tribunale laddove non ha ritenuto ed accertato la responsabilità dell'Ente convenuto nella determinazione del sinistro. 
Affermano, nello specifico, che l'assenza di qualunque segnale luminoso o catarinfrangente che avverta l'utente delle caratteristiche del ponte con careggiata ad unica corsia di marcia rappresenta di per sé una situazione di pericolo, così come ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 l'esistenza di parapetti posti a delimitazione del ponte risultati inidonei perché vetusti e degradati dagli agenti atmosferici. 
Con un quarto motivo denunciano “erronea esclusione della sussistenza di prova del danno lamentato dagli appellanti” . 
Nello specifico censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “anche ad ipotizzare che la mera esistenza di un legame di sangue faccia presumere l'esistenza di rapporti tra gli interessati, è comunque onere dei danneggiati fornire la prova delle loro effettività ed intensità, giacché, diversamente, il giudice non sarebbe in grado di svolgere l'apprezzamento equitativo funzionale alla liquidazione del danno”. 
Affermano, invece, che il vincolo parentale possa ben assurgere a primario elemento presuntivo della sussistenza del legame di cui viene lamentata la lesione e tale circostanza vale innanzitutto con riferimento ai membri della c.d. famiglia nucleare. 
Con un quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata in punto spese. 
Si dolgono che il Tribunale li abbia condannati al pagamento delle spese di lite senza valutare la sussistenza dei presupposti per una loro compensazione. 
Reputa la Corte che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello, che possono essere congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione, non siano meritevoli di accoglimento e vadano, quindi, rigettati. 
Ed, infatti, pur ritenendo sussistenti i rapporti di parentela tra gli odierni appellanti, ciò che rileva è che i medesimi non abbiano dimostrato, ma neppure allegato, la sussistenza degli elementi di cui all'art. 2051 cc, né la sussistenza del danno reclamato. 
Con riferimento al primo profilo, si osserva che l'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità per danni provocati da cose in custodia. Tale disposizione normativa, in particolare, presuppone, non solo, che il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa o nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato, ma anche un concetto ampio di custodia, intesa come situazione propria di chi esercita una situazione di diritto e/o di fatto sulla cosa avendone ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 l'effettiva padronanza e disponibilità, con il correlativo dovere di impedire che la stessa possa arrecare danno a terzi. 
Ciò premesso, trattandosi di responsabilità oggettiva, è noto che, mentre all'attore compete l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa, che lo ha determinato, al convenuto spetta di offrire la prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento, cui si imputa il danno, fermo che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato ( ex multis Cass. 28.10.2009 2280; Cass. civ., sez. III, 16/01/2009, n. 993; Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9546; Cass. Civ. Sez. III, 13/07/2011 n. 15375, Cass. Civ. sez. III, 1/02/2018, n. 2482; 9/07/2019 n. 18415).  ###. 2051 c.c. prevede, infatti, come “ ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, richiedendo sia un'inversione dell'onere della prova e sia un diverso criterio di imputazione del danno, che è di tipo soltanto oggettivo e che si ricollega al rapporto di fatto esistente tra il soggetto e la cosa in custodia. 
Sulla base dell'allegazione attorea la responsabilità del ### verrebbe in rilievo per l'inadeguatezza del parapetto, nonché per l'assenza in loco di illuminazione pubblica e/o di segnalazioni luminose in corrispondenza del ponte per cui è causa. 
Va, tuttavia, osservato che parte attorea avrebbe dovuto dimostrare che la causa esclusiva o almeno la concausa del sinistro discende da tali elementi, cosa che però non è avvenuta. 
Le prove orali chieste in primo grado e qui reiterate, anche se ammesse, non avrebbero portato ad una diversa conclusione in quanto inidonee a provare che l'inadeguatezza del parapetto e l'assenza di illuminazione siano state la causa del danno subito; peraltro, l'assenza di illuminazione è fatto assolutamente evidente e come tale non può integrare gli estremi di un'insidia: non è infatti, contestabile che l'utente della strada priva di illuminazione non possa che rendersi conto di ciò.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
Ciò detto, si deve, altresì, rilevare che gli attori, oggi appellanti, non hanno allegato, né tantomeno provato, il danno subito. 
I medesimi hanno agito in proprio, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal fatto illecito che ha causato la morte del signor ### Quanto al danno da perdita parentale, infatti, è stato più volte affermato che: “il c.d.  danno "da perdita del rapporto parentale" rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. Civ., Sez. III, 28/09/2018 -ud. 27/06/2018, n. 23469). 
Esso si concreta nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto (Cass. Civ., Sez. III, 09/05/2011, n. 10107). Il risarcimento di tale danno spetta ai prossimi congiunti, i quali sono quelli uniti da un vincolo affettivo-giuridico, che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” . 
Quanto al riparto dell'onere probatorio, è poi insegnamento costante della Suprema Corte: “ che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud.  14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)” . 
Ciò significa, quindi, che, pur sussistendo tale presunzione, occorra, comunque, in giudizio la deduzione e la prova di circostanze che permettano al giudice di quantificare tale danno derivante dalla perdita del rapporto parentale. 
Va, infatti, ricordato che il danno-conseguenza derivante dalla perdita del rapporto parentale si concreta non già nella recisione di un rapporto di parentela in senso formale, ma nello sconvolgimento esistenziale e nella sofferenza interiore che da tale recisione derivano. Esso non è in re ipsa e, dunque, non coincide con la lesione dell'interesse, dovendo essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Anche, dunque, nell'ambito della famiglia ristretta, non è sufficiente allegare il rapporto di parentela per provare anche in via presuntiva il danno, ma occorre dedurre che tale legame affettivo vi fosse, indicando le circostanze di fatto che lo provano anche per consentire la prova contraria. 
E' invero principio consolidato che: “Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 superstiti ed ogni altra circostanza allegata” ( cfr ### 3 - , Ordinanza n. 907 del 17/01/2018 (Rv. 647127 - 03) e più di recente ### 3 - , Ordinanza n. 5807 del 28/02/2019 (Rv. 652841 - 01). 
Dunque è necessario che la difesa alleghi e quindi provi eventualmente anche a mezzo presunzioni il patimento di un danno effettivo in termini di sofferenza o di sconvolgimento del rapporto parentale. 
Inoltre ( cfr Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016 (Rv. 642934 - 02) “nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso). 
Con la sentenza n. 11200/2019 la Cassazione ha, ultimamente, ribadito che la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”. Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, essendo danno conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
La mera relazione di parentela non costituisce, pertanto, “ex se” prova del danno da perdita parentale, quale venir meno della comunanza spirituale con la vittima, che implica non necessariamente la convivenza ma la prova di rapporti e relazioni effettivamente esistenti.  ###, infatti, della pretesa in forza della sola presunzione di danno si tradurrebbe nel sostanziale e di fatto completo esonero del danneggiato da qualsiasi onere difensivo, spingendo la parte convenuta ad attivarsi ben oltre i limiti imposti dagli artt. 2697 co 2. c.c. poiché imporrebbe al presunto danneggiante non già solo di contestare in modo specifico i fatti posti a fondamento della pretesa avversa, ma di ricostruire questi ultimi per offrirne la prova negativa. 
La povertà delle allegazioni - prima ancora che delle prove - attoree infatti aggrava la posizione processuale della parte convenuta, la quale, fermo l'onere di contestazione, si trova in condizioni di non poter replicare utilmente ad alcuna deduzione e deve in sostanza sopperire alla carenza assertiva (e probatoria) avversaria, ricostruendo rapporti parentali che la parte ### danneggiata nemmeno descrive, per offrirne una prova negativa. 
Nell'accertamento e nella liquidazione del danno, quindi, si dovrà tenere conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di vagliare in concreto quale sia stata da un lato la sofferenza patita, anche non transeunte ma apprezzata nella sua prosecuzione nel tempo e dall'altra la compromissione della sfera affettiva familiare da ciò derivata il tutto alla luce della allegazione e della prova - di cui è onerata parte attrice - in ordine alle condizioni soggettive di vittima e congiunto, del grado di parentela, delle rispettive età, dell'eventuale convivenza e di ogni altro indice che la parte interessata abbia inteso sottoporre all'attenzione del giudicante. 
Quindi, se è pur vero, come affermato dagli appellanti che, generalmente, secondo l'id quod plerunque accidit, tra parenti il legame affettivo sussiste, occorre, tuttavia, la deduzione degli elementi di fatto che giustificano tale presunzione e consentano al ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 convenuto di identificare una possibile prova contraria da fornire nella causa di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale. 
Tanto premesso si osserva, invece, che, nel caso oggi all'esame, l'allegazione in ordine alla sofferenza patita e al differente e specifico cambiamento di vita in capo agli odierni appellanti, già attori in primo grado, non è stata per nulla esplorata e valorizzata dalla difesa. 
La sintetica enunciazione del fatto e delle ragioni della domanda, contenuta nell'atto di citazione in primo grado, è orientata in massima ed esclusiva parte, alla descrizione del fatto storico, ma non dedica alcuna considerazione al tema del danno. 
Il tema non risulta, peraltro, neppure oggetto delle circostanze oggetto di capitolazione istruttoria e le prove orali richieste dalla parte attrice, non ammesse e qui reiterate, non hanno avuto ad oggetto il tema della intensità del rapporto parentale. 
Per le ragioni sopra esposte i motivi non possono essere accolti. 
Va, infine, rigettato anche l'ultimo motivo di appello, in quanto il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di regolazione delle spese di lite, avendole poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico degli attori, rimasti soccombenti, ed in favore del convenuto e della terza chiamata. 
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in via tra loro solidale, ed in favore del ### di ### ed in favore di ### Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della causa e alla media difficoltà in complessivi euro 22.916,40 di cui euro 7.064,20 per la fase di studio, euro 4.106,70 per fase introduttiva, euro 11.745,50 per la fase decisionale (esclusa, invece, la fase istruttoria, non celebratasi).  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art.  1, co. 17, L. n. 228/2012.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ############ nei confronti del ### di ### e nei confronti di ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 97/2021 pubblicata in data ###, così provvede: a) rigetta l'appello, confermando, di conseguenza, la sentenza impugnata; b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare le spese di lite del presente grado di giudizio in favore del ### di ### ed in favore di ### che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi euro 22.916,40 oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e ### c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 12 gennaio 2022.  ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75 ### relatore ### dott.ssa ### dott. ### il: 14/05/2024 n.16928/2024 importo 208,75

causa n. 763/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grazioli Elena Mara, Maddaloni Carlo, Boretti Marco Carlo Alberto

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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 97/2021 del 26-01-2021

... importo 217,50 Comune di ### per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: rilevano essi attori che il predetto loro congiunto, il ###, nell'attraversare con il proprio autocarro un ponte esistente su un tratto di una strada comunale, a causa della fitta nebbia e della mancanza di illuminazione pubblica e di segnalazioni, andava a sfondare la staccionata in legno che delimitava la carreggiata, precipitando nel sottostante torrente; il veicolo, a seguito di ciò, si capovolgeva ed il conducente decedeva nell'immediatezza a seguito delle lesioni riportate per lo schiacciamento dell'abitacolo. Gli attori sostengono la responsabilità del Comune convenuto per non avere dotato il ponte di illuminazione pubblica o segnalazioni nonché per l'inadeguatezza della barriera posta a protezione dei margini della strada. Quantificano quindi la domanda risarcitoria nel complessivo importo di € 1.675.000,00. ### convenuto si è costituito contestando la pretesa di parte attrice, rilevando, quanto alla dedotta responsabilità, che il sinistro era da imputarsi esclusivamente alla condotta imprudente del conducente l'autocarro. Detto convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. ### sulle conclusioni prese all'udienza del 25.11.2020, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. di R.G. 849/2019, promossa da: ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati in #### 2, presso lo studio dell'Avv.  ### che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, - attori - contro ### (C.F.: ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 8, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, - convenuto - e con la chiamata in causa di ### (C.F.: ###), in persona del suo procuratore Dott. ###, elettivamente ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50 domiciliata in #### della ### 2, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti, - terza chiamata - ### gli attori: «Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie - nel merito: ritenuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### quale ente proprietario e gestore del ponte teatro del sinistro, in ordine alla produzione dell'evento per cui è causa, dichiarare tenuto e condannare il convenuto all'integrale risarcimento dei danni sofferti dagli attori nella misura complessiva di € 1.675.000,00= di cui € 250.000,00= a favore della moglie ### € 250.000,00= a favore della madre ### e € 250.000,00= a favore di ciascun figlio #### e ### € 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### o di quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà dovuta oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo; - in via istruttoria (…)». 
Per il convenuto: «Nel merito: respingere le domande tutte proposte nei confronti del Comune di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistenti profili di responsabilità in capo al convenuto Comune di ### dichiarare lo stesso tenuto a rifondere agli attori i danni in misura proporzionale al grado di colpa accertato, tenuto conto ex art. 1227, comma 1, c.c., della concorrente condotta colposa del defunto ### da ritenersi prevalente, e conseguentemente condannare la terza chiamata ### a tenere indenne il predetto Comune delle somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere agli attori per il titolo dedotto in causa; in tutti i casi con il favore delle spese e competenze di causa; in via istruttoria (…)». 
Per la terza chiamata: ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
«Contrariis rejectis; previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. 
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni esposte e indicate. Richiamate tutte le eccezioni sollevate e tutte le difese esposte in atti, in ogni caso rigettare la domanda proposta dal Comune di ### nei confronti di ### perché l'eventuale diritto di garanzia del Comune di ### è prescritto e quindi si è estinto per prescrizione. 
Assolvere in ogni caso ### da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di ### Emettere ogni più utile provvedimento per l'accoglimento delle conclusioni, richieste ed eccezioni della terza chiamata. 
Dichiarare la tardività e quindi l'inutilizzabilità di tutti i documenti (da 13 a 19) prodotti dalla difesa attorea con la memoria 1 luglio 2020 (posto che essi sarebbero stati semmai da produrre entro il termine per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Si chiede quindi che tali documenti (prodotti in giudizio a preclusioni ormai maturate e, quindi, quando parte attrice era già decaduta dal relativo potere) non vengano in alcun modo considerati ai fini della decisione e che degli stessi - di cui si chiede l'immediata estromissione dal fascicolo di causa - non si tenga alcun conto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge. In via istruttoria (…)».  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, nella dedotta qualità di coniuge (###, madre (###, figli (#### e ### e fratelli (###### e ### del sig. ### hanno agito nei confronti del ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
Comune di ### per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: rilevano essi attori che il predetto loro congiunto, il ###, nell'attraversare con il proprio autocarro un ponte esistente su un tratto di una strada comunale, a causa della fitta nebbia e della mancanza di illuminazione pubblica e di segnalazioni, andava a sfondare la staccionata in legno che delimitava la carreggiata, precipitando nel sottostante torrente; il veicolo, a seguito di ciò, si capovolgeva ed il conducente decedeva nell'immediatezza a seguito delle lesioni riportate per lo schiacciamento dell'abitacolo. 
Gli attori sostengono la responsabilità del Comune convenuto per non avere dotato il ponte di illuminazione pubblica o segnalazioni nonché per l'inadeguatezza della barriera posta a protezione dei margini della strada. 
Quantificano quindi la domanda risarcitoria nel complessivo importo di € 1.675.000,00.  ### convenuto si è costituito contestando la pretesa di parte attrice, rilevando, quanto alla dedotta responsabilità, che il sinistro era da imputarsi esclusivamente alla condotta imprudente del conducente l'autocarro. 
Detto convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa, con domanda di garanzia, la ### di ### che vi si costituiva. 
Ciò premesso, si rileva quanto segue. 
Nel corso del procedimento, si è posto il problema della prova della sussistenza del dedotto rapporto di parentela, non avendo gli attori prodotto, nei termini previsti dal codice di rito, le relative certificazioni anagrafiche, ed avendo formulato un capitolato di prova testimoniale limitato alle circostanze riguardanti la dinamica del sinistro. 
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che le produzioni effettuate dalla parte attrice con la memoria dell'1.7.2020 non possono essere considerate ai fini della decisione, in quanto tardive rispetto al termine perentorio di cui all'art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c.  ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
Quanto alla possibilità di considerare la prova di tali rapporti sottratta a controllo probatorio, la terza chiamata rileva di avere effettuato la contestazione ex art. 115 c.p.c. (implicita nella deduzione, svolta in comparsa di risposta, che “gli attori dovranno rigorosamente provare il proprio stretto legame di parentela con il de cuius) ed, inoltre, tanto essa quanto il convenuto richiamano il principio secondo il quale la relevatio ab onere probandi di cui sopra riguarda unicamente i fatti noti alla parte che li deve contestare (principio invero consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L., ord. n. 87 del 4.1.2019 e Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 18074 del 31.8.2020). 
Il giudicante non ritiene di discostarsi dal principio secondo il quale la “non contestazione” produce gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. solo con riferimento ai fatti conosciuti dalla parte che li dovrebbe contestare. 
Quanto alla prova di tale “notorietà”, ove ricorra un dubbio questo non può che escludere la relevatio ab onere probandi. In proposito, viene in rilievo il principio secondo cui tale notorietà si presume in capo a chi sia sufficientemente “vicino” al fatto da poterlo conoscere: quando non sia possibile predicare tale vicinanza, se ne presume, salvo prova contraria, l'ignoranza. Non rileva, in proposito, il fatto che la parte tenuta alla contestazione, pur ignorandolo, sarebbe comunque in grado con la normale diligenza di acquisirne conoscenza, posto che, imponendo alla parte un detto onere, si arriverebbe inevitabilmente ad invertire l'onere di cui dall'art. 2697 Applicando le suddette coordinate al caso di specie, si deve rilevare che la sussistenza dei dedotti rapporti di parentela non può dirsi provata, non potendo ritenersi il Comune convenuto sufficientemente “vicino” al relativo fatto per poterlo contestare né, per le ragioni esposte, onerato ad effettuare le verifiche per accertare i fatti stessi in vista della loro eventuale contestazione. 
Tale prova avrebbe potuto essere offerta, in ipotesi, anche attraverso capitoli di prova diretti a provare l'effettività del rapporto, in termini di convivenza o di frequentazione da parte del deceduto degli attori nella dedotta qualità di parenti: sotto tale profilo, si deve rilevare la ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50 radicale mancanza di tale prova, e, prima ancora di essa, dell'allegazione dei relativi fatti. 
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.  n. 127 dell'8.1.2016). 
Il danno da perdita parentale si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr., Cass. civ., sez. III, ord. n. 9196 del 13.4.2018). 
Ciò posto, anche ad ipotizzare che la mera esistenza di un legame di sangue faccia presumere l'esistenza di rapporti tra gli interessati, è comunque onere dei danneggiati fornire la prova della loro effettività ed intensità, giacché, diversamente, il giudice non sarebbe in grado di svolgere l'apprezzamento equitativo funzionale alla liquidazione del danno.  ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
Quanto sin qui evidenziato, in virtù del principio della cd. “ragione più liquida”, risulta assorbente rispetto ogni altra questione. 
Le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Per la fase di trattazione/istruttoria si ritiene di liquidare il valore parametrico minimo, essendo stata l'istruttoria solo documentale. 
In ragione del c.d. “principio di causalità” il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, avendo dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato stesso.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione: 1. respinge la domanda formulata dagli attori nei confronti del convenuto e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di garanzia da quest'ultimo svolta; 2. condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte convenuta e della terza chiamata delle spese di lite per compenso di difensore, che liquida, avuto riguardo a ciascuna di esse, in € 5.704,00 per la fase di studio, € 3.764,00 per la fase introduttiva, € 5.027,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 9.920,00 per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. 
Così deciso in ### il 25 gennaio 2021.   Il Giudice Dott. ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50

causa n. 849/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arcudi Luciano, D'Amore Giorgia

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11006/2025 del 25-11-2025

... ribadirsi quanto segue. Seppur non possa riconoscersi il danno da lesione del rapporto parentale secondo il sistema tabellato a ### seppur non possa attribuirsi rilievo causale esclusivo al danno iatrogeno del 25 % il danno biologico psichico dell'8% riscontrato a carico dell'attrice; seppur, avuto riguardo alla posizione del minore, seppur non possa riconoscersi al 25% la perdita di capacità lavorativa; tuttavia va riconosciuto nel rispetto del principio di integralità del risarcimento: a. ai genitori la quota di danno morale e danno conseguente alle relazioni sociali scorporando in ottica equitativa una percentuale del danno riconosciuto al minore e ciò a maggior ragione in favore della madre b. alla vittima primaria una ulteriore posta risarcitoria quantificata sempre in una percentuale del danno biologico. E quindi: in favore di ### un danno morale iure proprio pari al 20% del danno biologico differenziale liquidato al minore, e quindi euro 108.087,80 all'attualità; - in favore di ### un danno morale iure proprio pari al 10% del medesimo importo, e quindi euro 54.043,90 all'attualità; - in favore del minore ### quale autonoma componente non patrimoniale la quota del 10% del danno (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ####. 127 ###.P.C. (Udienza del 24/11/2025) Viene trattata la causa civile iscritta al n. 10882 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, Il Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  ************************** 
Rg. 10882/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - nella persona del Giudice Monocratico dott. ### ha pronunciato, ai sensi degli artt. 83, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, la seguente
Nella causa civile iscritta al numero 10882/2021 del ### (R.G.A.C.) dell'anno 2021, avente ad oggetto “### professionale - risarcimento danni da responsabilità sanitaria”. 
DA ### (c.f. ###), nato a #### il ###, residente in ### di ####, alla ### n. 41; ### (c.f. ###), nata a ### di #### il ###, ivi residente ###, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio ### nato a #### il ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti.  #### S.p.A., soggetta alla ### e al ### ex art.  2497-bis c.c., esercitata da ### S.p.A., con sede in Napoli, ###. Pergolesi n. 1b, P. IVA e iscrizione al registro imprese di Napoli ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti ### e ### con cui elettivamente domicilia presso lo studio in #### n. 8.  ##### per l'### con sede ###, iscritta al REA 1945358 #### e ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato congiunta telematicamente al presente atto dagli avv.ti ### del ### di ### e
Fiorito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via ### a ### n. 79.  (terza chiamata in causa) MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio ### nato il ###, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. hanno convenuto in giudizio la ### di cura ### S.p.A., ritenendola responsabile della condotta imperita e negligente posta in essere dai sanitari che ebbero in cura la sig.ra ### per la nascita del piccolo ### con esiti neurologici permanenti. 
In particolare, gli attori hanno esposto che, in data ###, ### alla 31ª settimana di gestazione, per insorgenza di contrazioni si rivolgeva alle cure del dott. ### il quale eseguiva ecografia con flussimetria ### che evidenziava alterazione dei flussi delle arterie ombelicali e dell'arteria cerebrale media, tanto da ritenere utile il trasferimento presso struttura dotata di ### In pari data la paziente veniva ricoverata presso il P.O. “### Grande” di ####, ### di ### e ### d'urgenza, ove veniva sottoposta a ecografia ostetrica con ulteriori flussimetrie alterate. Nonostante tali alterazioni e le condizioni via via peggiorative del feto, i sanitari non procedevano al taglio cesareo, che veniva effettuato solo in data ###, a distanza di cinque giorni dal ricovero. Il piccolo ### alla nascita, presentava gravi condizioni di salute, tali da richiedere il trasferimento presso l'U.O. di Neonatologia e ### della medesima ### ove rimaneva per circa due mesi. 
Successivamente il minore veniva ricoverato presso il ### di ### “### Ciccarelli” di ### di ### e presso il ### di ### dell'### di Napoli in regime di day-hospital, nelle date 13.06.2014 e 27.06.2014, ove si riscontrava “ritardo di grado medio delle acquisizioni psicomotorie con ipertono ai 4 arti”. ### la prospettazione attorea, il minore oggi è affetto da paralisi cerebrale infantile, ritardo psico-motorio ed emiparesi spastica sinistra, come accertato anche in sede ### Parte attrice ha dedotto che l'imperizia dell'operatore era stata già accertata dai ### dott. ### e dott. ### nominati dal Tribunale di Napoli nell'ambito del ricorso per ATP r.g.n. 10401/2019. 
Su tali premesse, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso, riportate in atti. 
Si è costituita la ### di cura ### S.p.A., eccependo nel merito l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari e i danni lamentati, avendo essi agito con diligenza e professionalità. Ha concluso per il rigetto delle domande e ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della ### al fine di essere garantita e manlevata in caso di condanna. 
Si è costituita la ### che, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 l. n. 24/2017 e dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010; ha eccepito altresì l'inammissibilità della domanda di garanzia per nullità dell'atto di citazione di terzo. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande e, in via subordinata, l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità del danno e, comunque, l'operatività della garanzia nei limiti di polizza. 
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU medico-legale acquisita dal procedimento per ### non accettata l'offerta ex art. 185-bis c.p.c. dalla convenuta struttura ospedaliera, è stata rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.  *************** 
La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
Premessa la pacifica natura contrattuale della responsabilità dell'ente sanitario, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di nuova patologia) e l'azione o omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore; su quest'ultimo incombe l'onere della prova contraria solo in ordine alla colpa ex art. 1218 (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812). 
Così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizi alberghieri, attrezzature, ecc.), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti e ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 Parte attrice ha fornito la prova del titolo, producendo la cartella clinica e trattandosi, comunque, di circostanza non contestata dalla convenuta. 
Occorre quindi stabilire: a) se vi sia nesso causale tra le condotte ascritte ai sanitari e l'evento lesivo rappresentato dai danni neurologici alla nascita del minore; b) se la condotta sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.  ### del nesso causale è logicamente e cronologicamente precedente a quello della colpa, poiché solo qualora la condotta attiva od omissiva sia causa dell'evento lesivo è possibile verificare la sua contrarietà alle leges artis. 
Il nesso di causalità materiale sussiste in presenza di un comportamento antecedente che abbia generato o anche solo contribuito a generare l'evento; la relativa valutazione va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica, applicandosi anche in sede civile gli artt. 40 e 41 c.p. e il criterio della condicio sine qua non, riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. 
Come chiarito dalle ### civili, muta tra processo penale e civile la regola probatoria: nel primo vige la prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel secondo la regola del “più probabile che non” (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, 581). Il nesso causale è dunque configurabile quando risulti che, se l'opera del medico fosse stata correttamente e prontamente prestata, vi sarebbero state serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). 
Orbene, i fatti di causa risultano ampiamente acclarati alla stregua della relazione di ### d'### espletata nel procedimento ex art.  696-bis c.p.c., a firma della dott.ssa ### e del dott. ### i quali hanno concluso nei termini che seguono: il comportamento censurabile è consistito nell'aver differito il ricorso al parto cesareo di oltre 72 ore, pur in presenza di flussimetrie già alterate, e nell'aver omesso la valutazione flussimetrica del dotto venoso, che avrebbe consentito una più precisa stima del grado di sofferenza intrauterina; per il resto, gli atti assistenziali risultano adeguati rispetto alle conoscenze e alle possibilità concrete di assistenza disponibili per il caso di specie. I ### hanno inoltre chiarito che l'attuale quadro neurologico del minore - leucomalacia con deficit cognitivi e posturo-motori rilevanti - è spiegabile in parte con la grave prematurità e il grave sottopeso, ma anche con le conseguenze del ritardo nel timing del parto, sicché la condotta dei sanitari ha concorso, con criterio probabilistico, nel determinismo delle lesioni. Hanno quindi quantificato il danno biologico permanente complessivo nel 75%, precisando che una quota maggiore (50%) è ascrivibile a concausa naturale, mentre una quota del 25% è imputabile al ritardo decisionale e, dunque, integra danno iatrogeno differenziale. 
Le conclusioni peritali - anche alla luce delle risposte ai rilievi del consulente di parte convenuta - sono condivisibili e vanno poste a fondamento della decisione, poiché sorrette da motivazione completa, coerente con i dati clinici e logicamente persuasiva. 
In particolare, non colgono nel segno le critiche difensive che imputano ai ### di aver valorizzato, nel giudizio di colpa, protocolli o linee guida non ancora consolidati all'epoca dei fatti (ottobre 2013), con specifico riferimento allo studio del dotto venoso e allo studio ### (2015). In via generale, va richiamato il principio di diritto affermato da Cass., Sez. III, ord. 11 dicembre 2023, n. ###, secondo cui, in tema di responsabilità sanitaria, le linee guida non hanno rilevanza normativa né funzione “parascriminante”: esse non sono tassative né vincolanti e, pur costituendo parametro tecnico utile per accertare la colpa, non eliminano la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto imponessero una condotta diversa o più diligente rispetto a quella ivi indicata. 
Discende dal suesposto principio di diritto che, da un lato la mera conformità astratta alle linee guida non esaurisce il giudizio di diligenza professionale, dovendo sempre verificarsi l'adeguatezza della scelta clinica alle peculiarità della singola situazione; e, dall'altro che l'assenza, all'epoca dei fatti, di raccomandazioni formalizzate sul dotto venoso non è, di per sé, idonea ad escludere la colpa, quando il quadro clinico concreto rendeva esigibile un monitoraggio più accurato e tempestivo secondo prudenza, perizia e migliore pratica ostetrica. 
Nel caso di specie, il Collegio peritale si è attenuto alle direttive ermeneutiche analizzate: esso infatti ha richiamato la letteratura successive, non per applicarla retroattivamente come fonte di regola cautelare “nuova”, bensì quale strumento scientifico di lettura della condotta, al fine di verificare l'esigibilità, già nel 2013 e in presenza di segnali flussimetrici peggiorativi, di un più stringente controllo della sofferenza fetale e di una più tempestiva decisione interventistica. Le osservazioni difensive si risolvono, invece, nella prospettazione di un automatismo esonerativo (mancanza di linee guida sul dotto venoso nel 2013 = assenza di colpa) che il richiamato arresto della Suprema Corte non consente di accogliere. 
In definitiva, le critiche svolte non scalfiscono l'impianto della ### che resta idonea a dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, sia il concorso causale della condotta omissiva e dilatoria nella produzione del danno encefalico, sia la sua non conformità alle leges artis nel caso concreto. Discende da quanto esposto la sussistenza dell'an del risarcimento. 
Con riferimento al quantum, i ### hanno individuato nel 25% il danno iatrogeno differenziale (ossia la quota imputabile alla condotta sanitaria, stimata tra il valore corrispondente al 51% e quello corrispondente al 75%), consistente nel pregiudizio alla salute derivante dall'aggravamento di una condizione patologica già in atto e causalmente riconducibile al ritardo nell'espletamento del parto. 
Orbene, se è vero che la quota iatrogena in senso stretto è stata contenuta nel 25%, va tuttavia considerato che l'inadempimento accertato dai consulenti ha determinato un aggravamento della condizione complessiva del minore, conducendola sino alla soglia invalidante gravissima del 75%, con incidenza permanente su autonomie personali, vita di relazione e prospettive lavorative future. Tale dato, letto nella sua ricaduta concreta sulla biografia del minore, giustifica l'applicazione della personalizzazione massima prevista dalle ### milanesi e del correlato incremento per sofferenza, in ragione di un patimento superiore allo standard medio tipico della medesima percentuale invalidante. 
In applicazione delle ### del Tribunale di ### per l'anno 2024 ed in considerazione dell'età del danneggiato (neonato all'epoca dell'evento), il danno biologico permanente differenziale va liquidato - all'attualità - in complessivi euro 540.439,00, somma già comprensiva di personalizzazione massima e incremento da sofferenza, quale differenziale tra il valore economico corrispondente al 75% e quello corrispondente al 51%, come indicato dai ### Pertanto, la convenuta ### di cura ### S.p.A. deve essere condannata al pagamento, in favore del minore ### rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della somma di euro 540.439,00, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale. 
Sulla scorta delle medesime argomentazioni, in considerazione dell'eccezionale gravità della disabilità residuata e della sofferenza connessa alla condizione di vita sia dello stesso minore sia dei genitori, come già rilevato nella proposta conciliativa formulata con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 1.4.2025, deve ribadirsi quanto segue. 
Seppur non possa riconoscersi il danno da lesione del rapporto parentale secondo il sistema tabellato a ### seppur non possa attribuirsi rilievo causale esclusivo al danno iatrogeno del 25 % il danno biologico psichico dell'8% riscontrato a carico dell'attrice; seppur, avuto riguardo alla posizione del minore, seppur non possa riconoscersi al 25% la perdita di capacità lavorativa; tuttavia va riconosciuto nel rispetto del principio di integralità del risarcimento: a. ai genitori la quota di danno morale e danno conseguente alle relazioni sociali scorporando in ottica equitativa una percentuale del danno riconosciuto al minore e ciò a maggior ragione in favore della madre b. alla vittima primaria una ulteriore posta risarcitoria quantificata sempre in una percentuale del danno biologico. 
E quindi: in favore di ### un danno morale iure proprio pari al 20% del danno biologico differenziale liquidato al minore, e quindi euro 108.087,80 all'attualità; - in favore di ### un danno morale iure proprio pari al 10% del medesimo importo, e quindi euro 54.043,90 all'attualità; - in favore del minore ### quale autonoma componente non patrimoniale la quota del 10% del danno biologico differenziale, e quindi euro 54.043,90 all'attualità. 
Nulla deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata avanzata sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376). 
Quanto, poi, al risarcimento del danno per violazione del consenso informato, la domanda non può essere accolta. La relativa prospettazione risulta generica, poiché non collega la doglianza a specifici trattamenti o scelte terapeutiche in ipotesi non adeguatamente condivise, ma si limita a contestare in modo indifferenziato la completezza delle comunicazioni sullo stato di salute; essa è dunque infondata per difetto di allegazione e prova del concreto pregiudizio da lesione dell'autodeterminazione. 
Al pagamento dei superiori importi va condannata ### S.p.A. 
Le spese, ivi comprese quelle della fase ex art. 696 bis c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa (determinato dal valore dello scaglione di riferimento in relazione alla condanna di importo più elevato, con aumento del 10% per difesa di più parti. Cfr.  Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, secondo cui In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/22, con attribuzione all'avv. ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. 
Le spese di ### come liquidate in sede ###via definitiva a carico della convenuta. 
A questo punto va esaminata la domanda di garanzia impropria della ### di cura ### S.p.A. nei confronti della ### Essa deve essere accolta sulla base delle polizze depositate dalla convenuta in data ###, con conseguente condanna della ### a tenere indenne la convenuta ### S.p.A. da quanto tenuta a pagare in forza della presente sentenza. 
In particolare, avuto riguardo alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata va osservato quanto segue. 
Palesemente infondata, oltre che anacronistica, è l'eccezione di improcedibilità della domanda di garanzia impropria per mancato esperimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e/o di mediazione obbligatoria. 
E' sul punto sufficiente rilevare come la condizione di procedibilità è prevista per le cause di accertamento della responsabilità sanitaria e non già per le domande che trovano causa diretta in altro titolo (ovvero il contratto di assicurazione) e che, nella causa soggetta alla condizione di procedibilità, trovano occasione per esservi collegate da un rapporto di accessorietà.
Del resto, a corroborare l'assunto - di per sé assai saldo - si pone la pronuncia delle ### della Corte di Cassazione con la recente sentenza 3452 depositata il 7 febbraio 2024, con cui è stato chiaramente affermato che la condizione di procedibilità (rappresentata, nel caso affrontato dalla Corte, dalla mediazione obbligatoria) opera per la sola domanda di cui all'atto introduttivo, essendo esclusa per le domande riconvenzionali. A maggior ragione deve ritenersi esclusa per le domande accessorie che, come già detto, hanno una causa petendi che non rientra tra le materia soggette a condizione di procedibilità ### infondata è la questione circa la mancata attivazione della polizza in vigore al momento dei fatti.   È, invero, prospettata, sin dalla costituzione in giudizio, la continuità tra le polizze (giuste polizze n. ###-639631, n. ###-640129, ###-645613, appendice n. 01 polizza n. ###-645613 - proroga validità polizza - n. ###-645707). 
Pretestuosa è poi l'eccezione di inopponibilità della consulenza per mancata partecipazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., non rinvenendosi alcuna norma in tal senso. In ogni caso, la consulenza è stata pienamente posta a contraddittorio nel presente giudizio, e la compagnia non ha formulato alcuna concreta osservazione tecnica, essendosi limitata alla labiale affermazione di inopponibilità (cfr. comparsa di costituzione e risposta). ### labiale e indimostrata è l'eccezione di sussistenza di polizza a primo rischio (circostanza espressamente disconosciuta dalla ###, così come generiche ed esplorative risultano le istanze ex art. 210 c.p.c., mancanti della prova dell'impossibilità di acquisire altrimenti la documentazione ritenuta necessaria. 
Pacifiche e documentalmente dimostrate sono, inoltre, la SIR pari a euro 275.000,00 per sinistro e la franchigia aggregata sino a euro 1.000.000,00. Con la conseguenza che la terza chiamata va condannata a tenere indenne la ### nei limiti di operatività della polizza, al netto della SIR e della franchigia aggregata, con conseguente parziale erosione della franchigia aggregata nell'ammontare superiore ai 275.000,00 euro di franchigia fissa.
Vanno altresì poste a carico della ### le spese della domanda di garanzia, da liquidarsi sempre secondo il valore della domanda accolta e le questioni giuridiche trattate avuto riguardo alle contestazioni svolte sul rapporto di garanzia, giusta dm 147/2022, con attribuzione agli avv. ### e ### che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa da ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ### così provvede: 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la ### di cura ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di ### e ### n.q. di legali rappresentanti di minore ### la somma di euro 540.439,00 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo; 2. Condanna altresì la ### di cura ### S.p.A. a pagare, a titolo di danno morale: - a ### euro 108.087,80 all'attualità; - ad ### euro 54.043,90 all'attualità; - a ### e ### n.q. di legali rappresentanti di minore ### euro 54.043,90 all'attualità; oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo; 3. Rigetta la domanda di risarcimento da mancato consenso informato; 4. Condanna la ### di cura ### S.p.A. al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, comprensive della fase ex art.  696-bis c.p.c., che liquida complessivamente in euro 40.032,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. ### antistatario; 5. Pone definitivamente a carico della ### di cura ### S.p.A. le spese di CTU come liquidate in sede di ### 6. Accoglie la domanda di garanzia proposta dalla ### di cura ### S.p.A. e, per l'effetto, condanna la ### in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la convenuta da quanto tenuta a pagare in forza della presente sentenza, nei limiti di polizza, al netto della SIR e nel rispetto della franchigia aggregata annuale, con conseguente parziale erosione della franchigia aggregata nell'ammontare superiore ai 275.000,00 euro di franchigia fissa; 7. Condanna la ### al pagamento delle spese della domanda di garanzia, che liquida in euro 25.187,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. ### e ### che hanno dichiarato di averne fatto anticipo ### deciso in Napoli, all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.11.2025.

causa n. 10882/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Bianco Fiammetta

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