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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 255/2026 del 15-01-2026

... rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, la già citata civ. 30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ. 3767/2018). Né, può ritenersi che, avendo ### dato vita ad un proprio autonomo nucleo familiare, ciò possa incidere sul rapporto affettivo con i fratelli e le sorelle, escludendolo, essendo una tale affermazione priva di ogni giustificazione proprio in base al comune sentire cui si richiama la giurisprudenza di legittimità. Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono fratelli del deceduto, va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. ### dott. ### consigliere rel. est.  dott. ssa ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 2095/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 589/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, del tribunale di Benevento, TRA ### cf. ### e #### cf. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### cf. ### e ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce all'atto di appello, elett.nte dom.ti presso lo studio del primo in Napoli, via M. Naccherino n. 2 ##### in persona del sindaco p.t., cf.  ###, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### de' #### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### - cf.  ###, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, rilasciato in virtù di deliberazione della ### 96 del 13.06.2022 ###' ### cf. ###, #### cf. ### e ### cf.  ###, rappresentate e difese dall'avv. ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, elett.nte dom.te presso il suo studio in Napoli, via S. ### dei ### n. 63 #### Appellata contumace ###.to ### S.r.l., in persona del suo curatore ### contumace #### S.p.A. 
Appellata contumace ###udienza del 4 novembre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### anche quale esercente la potestà sulle figlie, allora minori, ### e ### conveniva in giudizio il ### di ### de' ### e ### S.r.l., e, sul presupposto di essere moglie e figlie di ### chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto in data ###, il quale, dipendente della ### mentre era al lavoro, alla guida di un furgoncino ### di proprietà del datore di lavoro, in uscita dal sito di stoccaggio di c.da Palmentata di S. ### de' ### rimaneva vittima di un incidente mortale: la sbarra collocata a chiusura del sito, aperta, priva di sistemi di bloccaggio che ne controllassero il movimento, “veniva spostata dal vento in atto, violentemente e repentinamente, e si andava a protendere a mo' di lancia puntata proprio contro l'abitacolo del furgoncino condotto dal Truocchio”, uccidendolo. 
Veniva chiamata in causa ### S.p.A. da parte della ### e intervenivano nel giudizio #### e ### i quali, deducendo di essere fratelli del defunto ### seppure non conviventi, chiedevano anch'essi il risarcimento dei danni patiti per la perdita del congiunto. 
All'esito, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese conclusive, il tribunale così statuiva: “- Dichiara il ### di S. ### de' ### in persona del leg. rappr. p.t. e ### S.r.l. in persona del leg. rappr. p.t. responsabili dei danni non patrimoniali lamentati da ### in proprio e nella qualità e, per l'effetto, condanna il ### di S. ### de' ### e ### S.r.l. in persona dei rispettivi leg.  rappr. p.t. al pagamento in favore di ### della somma di €.833.537,00, di cui €.291.172,00 per sé, €.270.303,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### €.272.062,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### oltre accessori da computarsi come in parte motiva; - Rigetta la domanda svolta da #### e ### - Rigetta la domanda di garanzia svolta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.A.; - ### di S. ### de' ### e ### in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., al pagamento in favore di ### in proprio e nella qualità, delle spese e compensi di lite, che liquida in €.21.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre tutto quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu; - #### e ### al pagamento in favore di ### di S. ### de' ### e in favore di ### S.r.l., in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - ### S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. di spese e compensi di lite, che liquida in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - Spese di ctu a carico definitivo di ### S.r.l. e di ### di S.  ### de' ### con diritto di ogni parte che abbia anticipato somme a tale titolo in corso di causa di recuperarle in danno dei predetti convenuti ### srl e ### di S. ### de' ###”. 
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello, la mancata impugnazione incidentale da parte del ### e la mancata costituzione del F.to di ### a seguito della riassunzione del processo interrotto, per quel che concerne la posizione di ### e ### (e della sorella ###, nel rigettare la domanda così testualmente argomentava: “Quanto agli interventori, fratelli del ### va evidenziato che per gli stessi le controparti hanno contestato la sussistenza di un vincolo affettivo utile a radicare negli stessi un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile, benché gli stessi abbiano dedotto in contrario; pur condividendosi che la mera convivenza o la quotidianità dei rapporti non possa ritenersi circostanza dirimente in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto affettivo, vale, tuttavia, evidenziare che onere degli stessi era di dedurre e provare l'esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto (“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” Cass. sent. n.21230/2016). 
Orbene, rispetto a tale onere probatorio le mere deduzioni degli interventori non risultano riscontrate da circostanze di fatto concrete utili a desumere, dalla prova delle stesse, l'esistenza di tali affetti, essendosi limitati, gli interventori, a richiedere di provare circostanze inammissibili, siccome valutative, e pertanto non demandabili a testi, o comunque irrilevanti (si veda l'ordinanza istruttoria; l'unico capo ritenuto irrilevante, di per sé sarebbe stato inidoneo a provare la comunanza di affetti che sarebbe stata infranta dal decesso del ###. La pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa.”. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i soli ### e ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, articolando due motivi di gravame così rubricati: “I) Manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza riguardo al rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori ” lamentando l'errato governo del riparto dell'onere della prova da parte del tribunale, nonché non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato, presumendosi, come affermato in plurime occasioni dal giudice di legittimità, il danno oggetto della pretesa azionata dal rapporto intercorrente tra gli interventori ed il fratello, appartenenti alla famiglia nucleare, gravando, per contro, su chi resiste alla domanda, dare la prova dei fatti impeditivi, consistenti nell'assenza di rapporti e della conseguente insussistenza del pregiudizio subito; “### illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado riguardo il rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori rispetto a quella accolta per le parti attrici, ### di giudizio”, con il quale, sebbene sotto altro angolo prospettico, viene nuovamente dedotto che, mentre per le attrici era stato fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, essendo state private della figura di marito e padre, ciò era stato negato per essi interventori, mentre ogni prova relativa alle più ampie frequentazioni, come evidenziato anche nel contesto del primo motivo, avrebbe al più dovuto attenere al quantum del risarcimento. 
Gli appellanti, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, così concludevano: “Dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame esposti e formulati; Accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 589/2019 resa dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto condannare gli appellati ### di S.  ### dè ### ed ### (oggi ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento in favore del sig. ### e del sig. ### della somma di € 150.480,00 ciascuno ovvero di quelle diverse somme accertate in corso di causa; Ammettere, se ritenuto necessario ed opportuno, la prova testimoniale ingiustificatamente negata dal giudice di prime cure, anche mondata da eventuali termini, usati per la piacevolezza della narrativa, ma ritenuti valutativi, sui capi articolati al paragrafo III da 1) a 6) con i testimoni ivi indicati (### 13, 14 e 15 del presente atto di appello); 4) ### i convenuti ### di S. ### dè ### ed ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale contro l'affermazione di responsabilità nei propri confronti e correlativa condanna, per essere la responsabilità ascrivibile al solo ente comunale, così concludendo: “In via cautelare, rigettare la domanda proposta dagli appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza assoluta dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 283 c.p.c.; - In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda di appello, anche in via istruttoria, così come formalizzata dai signori ### e ### nei confronti di ### S.R.L. per assoluta inammissibilità ed infondatezza della medesima - Con condanna degli appellanti alle spese del grado di appello, con attribuzione al difensore anticipatario,”. 
B.c.) Si costituiva ### anche quale esercente la potestà sulla minore ### nonché ### divenuta maggiorenne, le quali, dopo avere evidenziato il loro difetto di interesse rispetto al gravame proposto da ### e ### resistevano all'impugnazione incidentale proposta dalla ### così concludendo: “1) Rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello incidentale così come formulato dalla ### S.r.l.; 2) ### l'appellante incidentale al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello”. 
B.c.) Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della ### il giudizio veniva riassunto nei confronti del curatore e si costituiva in giudizio il ### appellato che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto responsabile dell'evento anche esso ente locale, così concludendo: “rigettare il proposto appello principale e confermare la sentenza nelle parti di cui gli appellanti chiedono la riforma che recita come segue: " ... la pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa...." pertanto: - rigetta la domanda svolta da #### e ### - condanna ##### al pagamento in favore del ### di ### de' ### e in favore di ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in euro 8.710,50 per compensi, oltre spese forfetarie, cpa, e iva"; rigettare, altresì, l'appello incidentale, e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui così recita: "Il comune di ### de' ### va, pertanto, dichiarato responsabile dell'evento dannoso lamentato dagli istanti" .... "con la conseguenza che la responsabilità del sinistro occorso al ### deve ritenersi ascrivibile in misura parimenti concorrente alla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto agli obblighi di tutela della salute dei dipendenti sullo stesso incombenti...." riformulandola come segue: "In ogni caso si esclude la responsabilità del ### di ### de' ### in quanto la stessa va attribuita esclusivamente a ### ex art. 2087 c.  c.; conseguentemente, dichiarare unica responsabile della morte di ### la ### srl, quindi condannare il fallimento ### in persona dei curatori al risarcimento dei danni per cui è causa; per l'effetto condannare gli appellanti anche al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ### Iva e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario da quantificarsi ex DM 55/2014.”. 
B.d.) All'udienza del 28.6.2022, revocata la declaratoria di contumacia del comune e dichiarata quella di #### S.p,A. e del F.to di ### la causa veniva rinviata per conclusioni.
Assegnata la causa a questa sezione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) In via pregiudiziale, anche in riscontro all'eccezione di parte appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. 
C.a.i.) Per quel che concerne le posizioni processuali del ### di ### de' ### e della ### deve osservarsi quanto segue.  ### comunale, a seguito della notifica dell'atto di appello, per l'udienza del 21.10.2019, non si costituiva, tanto che, dopo un rinvio dovuto alla segnalazione circa la mancanza di procura in capo al procuratore di ### all'udienza del 13.10.2020 veniva dichiarata la sua contumacia.  ### si è, pertanto, costituito solo a seguito della riassunzione del processo interrotto per la declaratoria di fallimento della ### e, nelle sue difese, sostanzialmente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile dell'evento, unitamente alla predetta società. 
Conseguentemente quello da qualificare come appello incidentale (del resto così ritenuto dall'ente), deve essere dichiarato inammissibile. 
Per quel che concerne ### si riscontra la perdita della capacità processuale ed a seguito dell'interruzione del processo il F.to non si è costituito, con declaratoria della sua contumacia, scegliendo così di non proseguire l'appello incidentale, peraltro neppure constando, relativamente alla società in bonis, che il procuratore di ### avesse regolarizzato il segnalato difetto di procura, in ragione del quale la causa era stata rinviata al 21.4.2020. 
In ogni caso, andrebbe osservato come sia pacificamente emerso nel giudizio di primo grado (e nel giudizio penale a carico del legale rappresentante di ### e del sindaco di ### de' ###, circostanza opportunamente rimarcata dalle appellate #### e ### che la sbarra priva di sistemi di sicurezza e bloccaggio, causa della morte di ### fosse stata commissionata e collocata alla presenza del sindaco del comune, ente cui faceva, comunque, capo il sito di stoccaggio e committente del servizio, alla presenza della polizia municipale e di un responsabile di ### tenuta quale datrice di lavoro a verificare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti, sicche, condivisibilmente, il tribunale ha addossato ad entrambi la responsabilità dell'evento. 
C.b.) Tanto premesso, gli appellanti hanno censurato la decisione sotto un duplice, connesso profilo, evidenziando come il giudice di primo grado abbia richiesto loro la prova dell' “esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto”, richiamando, peraltro, un precedente della Cassazione (rapporto tra nonni e nipoti), in realtà, da interpretare in loro favore, ribaltando l'onere della prova, il quale, per costante giurisprudenza di legittimità, è addossato in capo ai convenuti, in presenza di rapporto riguardante la cd famiglia nucleare, tra cui rientrano chiaramente anche i fratelli, dimostrando, quale fatto impeditivo, la ricorrenza di situazioni particolari tali da escludere il pregiudizio per l'assenza del perdurare del vincolo affettivo, differenziando ingiustificatamente la loro posizione da quella delle attrici. 
La censura è fondata. 
In proposito, può farsi riferimento ad un recente pronunciamento del giudice di legittimità, con cui è stata cassata la decisione che aveva escluso il risarcimento in favore delle sorelle del defunto, ritenendo, appunto, come non fosse stata data la prova del vincolo affettivo, da ritenersi, invece, presunto, gravando sulla controparte dimostrare il contrario (Cass. n. 3904/2025).   In motivazione ed in maniera tranciante si legge: <<l'unico motivo del ricorso è manifestamente fondato; le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d'appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l'ancor più prossima Cass. sez.3, 15 luglio 2022 n. 22397: “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del <<quantum debeatur>>): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (corsivo aggiunto; pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 5769)>>. 
Può aggiungersi, infatti, come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il fatto illecito costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Pertanto, per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, la già citata civ. 30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ.  3767/2018). 
Né, può ritenersi che, avendo ### dato vita ad un proprio autonomo nucleo familiare, ciò possa incidere sul rapporto affettivo con i fratelli e le sorelle, escludendolo, essendo una tale affermazione priva di ogni giustificazione proprio in base al comune sentire cui si richiama la giurisprudenza di legittimità. 
Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono fratelli del deceduto, va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. 
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico. 
Va quindi considerato che, nella specie, dalla documentazione anagrafica agli atti, emerge che nessuno degli istanti fosse convivente con il proprio congiunto. 
Riguardo agli ulteriori elementi relativi alla qualità e intensità della relazione affettiva, caratterizzante il rapporto parentale dei ### con il de cuius ed il connesso sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso del congiunto, deve osservarsi che la prova testimoniale richiesta, al di là degli aspetti valutativi contenuti nella relativa articolazione (per i quali non è stata ammessa dal tribunale), risulta estremamente generica e inidonea a dimostrare un'intensità di rapporto così profonda da esorbitare dalla normale dinamica di un rapporto tra fratelli adulti non conviventi, essendo già dimostrata la circostanza che ### fosse il maggiore, ### lavorasse alle dipendenze della stessa ### e ### residente nello stesso comune, ed essendo più che presumibile il loro frequentarsi, per tali ragioni, durante le festività, mentre le circostanze 5) e 6) sono riferite alla sorella ### la quale non ha proposto appello. 
Al fine, quindi, di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal tribunale di Milano (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.  n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).  ### versione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia: 1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo; 3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; 4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi; 5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 
Le circostanze dette, considerate ai fini dell'attribuzione dei punti, rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. 
Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato in virtù delle tabelle in questione. 
Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento in favore di ### e ### di euro 84.900,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 1.698,00 moltiplicato per punti, così calcolati: 14 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (43 anni); 16 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del fratello (rispettivamente 40 e 39 anni); tenuto conto che i congiunti non erano conviventi e nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari in vita, 12 punti; per quel che concerne l'intensità del rapporto ed in base a quanto in precedenza evidenziato, considerata per presunta e non contestata in forza di specifiche circostanze, la normale frequentazioni tra fratelli non conviventi, oggetto anche della generica prova testimoniale, in assenza, però, di circostanze, neppure dedotte, in ordine alla condivisione di vacanze o di assistenza sanitaria o domestica ovvero tali da incidere sulla portata del pregiudizio, ma valutando le modalità improvvise e del tutto peculiari con cui ha perso la vita il fratello, punti 8, per complessivi 50 punti. 
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. 
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. 
Pertanto, la domanda degli interventori, in riforma della sentenza impugnata, va accolta, per quanto di ragione, con condanna del comune (quella nei riguardi del fallimento è divenuta improcedibile), al pagamento della somma di euro 84.900,00, oltre interessi con le modalità ora indicate. 
D - Le spese La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra ### e ### e il comune, seguendo la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita a ciascun attore a titolo di risarcimento dei danni) ai sensi del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, leggermente al di sotto dei medi, tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte, implicanti, a dispetto della drammaticità dell'evento, questioni di non particolare complessità. 
Si ritiene che, considerata la palese tardività della richiesta di riforma della sentenza di primo grado svolta ‘in via incidentale' dal ### le spese del grado tra l'ente e le originarie attrici, non investite direttamente del gravame principale, possano essere integralmente compensate, sussistendo, però, i presupposti, di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata dagli interventori/appellanti, condanna il ### di ### de' ### al pagamento, in favore di ciascuno di loro, per il danno da questi subito per la perdita del rapporto parentale col fratello, dell'importo di € 84.900,00 ciascuno, liquidato all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo; b) dichiara improcedibile la domanda degli interventori nei riguardi del F.to ### S.r.l., nonché inammissibile l'appello del ### di ### de' ### c) condanna il comune di ### de' ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore degli interventori/appellanti, che liquida, c1) quanto al primo grado, in euro 800,00 per spese ed euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) quanto al grado d'appello in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  d) dichiara compensate le spese del grado tra le originarie attrici e l'ente comunale; e) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit. 
Così deciso il 12 gennaio 2026 Il consigliere estensore dott. ### dott.

causa n. 2095/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Forgillo Eugenio

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 4/2026 del 02-01-2026

... sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745). Nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte, nel solco di un orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (### Cass. sentenza 29 settembre 2023, n. 27658). La Corte ha così rammentato che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi circoscritto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente TRA ### nato a ### il ###, C.F. #### nata a ### il ###, C.F. #### nata a ### il ###, C.F. #### nato a ### il ###, C.F. #### nata a ### il ### C.F. #### nata a ### il ###, C.F. ###, tutti elettivamente domiciliat ###via ### n. 191 presso lo studio dell'avv.  ### che li rappresenta e difende, giuste procure in atti; - Attori - E ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, ed ivi residente ###Vill. ###. #### nata a ### il ###, cod. fisc. ###, ed ivi residente ###Pal. B ### nato a ### l'01.09.1939, cod. fisc. ###, ed ivi residente ###Pal. B ### nato a ### l'11.11.1973, C.F. ### in proprio e n.q. e ### nata a ### il ###, C.F. ###, n.q.  di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### C.F. ### e ### C.F. ###; ### nata a ### il ### C.F. ### ed ivi residente ### nata a ### il ###, C.F. ### e LA ### nato a ### il ### C.F. ### in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### il ### C.F. ###, ### nata a ### il ### C.F. ###, residenti in #### nato ad #### il ###, C.F. ### tutti elettivamente domiciliat ###via ### n. 2, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giuste procure in atti; - ##### S.p.A., quale ### designata per conto del ### di ### per le ### della ### con sede ###, (P. IVA ###), in persona di uno dei suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ####. Cannizzaro, 233, recapito professionale dello studio “###. ### e Associati”, rappresentata e difesa dall'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti - ### E ### S.p.A. (###), già ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###### n.123 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; - ### chiamato - E ### S.p.A. - ### chiamato contumace ### risarcimento per danno da sinistro mortale.  ### atto di citazione del 10.12.2017, notificato il ###, i signori ###### e ### chiamavano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ###ni S.p.A. (oggi ###ni S.p.A.) n.q. di F.G.V.S. e il sig. ### che, pertanto, assumeva la veste di attore e di convenuto - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito della morte di ### in conseguenza del sinistro in cui era stata coinvolta. 
Riferivano che in data ###, intorno alle ore 11, ### (nata a ### il ###), alla guida del ciclomotore ### targato ### sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà del figlio ### mentre circolava a ### in via ### con direzione sud-nord, sul quale trasportava la figlia ### (di anni nove), giunta quasi all'incrocio con la via ### si affiancava e poi si fermava alla destra dell'autocarro ### tg ### di proprietà della ### spa e condotto da ### -, che, a sua volta, già occupava la corsia di destra della via ### andando ad occupare lo spazio limitato che vi era tra l'autocarro ed i veicoli in sosta, spazio che non le avrebbe permesso il passaggio in piena sicurezza, per cui, nel riprendere la marcia, l'autocarro agganciava il ciclomotore, trascinandolo per circa 1,5 mt e, nel frangente, la piccola trasportata veniva arrotata dall'autocarro; sui luoghi intervenivano il personale del 118, la ### ed i ### del ### il personale medico intervenuto aveva iniziato a dare soccorso alla minore, che era già stata intubata, ma successivamente, la piccola ### veniva trasportata al ### del ### di ### ove decedeva. 
Aggiungeva che ### veniva rinviata a giudizio davanti al Tribunale Penale di ### (R.G.N.R. n. 8145/16) per il delitto p. e p. dall'art. 589, comma 2 c.p..; nelle more della definizione del procedimento penale, ###### e ### proponevano l'azione risarcitoria in sede ###comparsa di risposta con chiamata di terzo del 31.05.2018, depositata in cancelleria il ###, si costituiva in giudizio la ###ni S.p.A. (oggi ###ni S.p.A.) n.q. di F.G.V.S. che preliminarmente eccepiva la non integrità del contraddittorio poiché non risultavano essere convenuti in giudizio ### (proprietario del veicolo ### tg. ### e la ### (proprietaria dell'autocompattatore tg. ### , nonché della ### (quale assicuratrice dell'autocarro di proprietà della ###, poiché riteneva sussistenti profili di responsabilità anche a carico del conducente del veicolo tg. ### Sempre in via preliminare, eccepiva, inoltre, la radicale carenza di legittimazione attiva di ### poiché presunto responsabile del sinistro e, quindi, convenuto/litisconsorte necessario, nonché la carenza di legittimazione attiva degli altri attori per non aver né spiegato, né tantomeno provato il loro vincolo parentale con la defunta e, quindi, la qualità di eredi della stessa. Chiedeva, inoltre, la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di ### e, in ogni caso, il rigetto delle imprecisate pretese avversarie evidenziando, comunque, il limite del massimale vigente all'epoca del sinistro. 
La convenuta ### veniva autorizzata alla chiamata in causa del ### S.p.A. e della ###ni S.p.A. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/04/2019 si costituiva in giudizio la compagnia ### S.p.A. (già ### S.p.A.), che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva; eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva degli attori; chiedeva la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di ### e ### Nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto. 
Rimaneva contumace il terzo chiamato ### S.p.A. 
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del 22/05/2019, spiegavano intervento nel giudizio i signori ###### e ### (questi ultimi due, il ### anche in proprio, ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori ### e ###, #### e ### (questi ultimi due, la ### anche in proprio ed entrambi quali genitori esercenti la potestà sui minori ### e ### e ### i quali - a vario titolo - chiedevano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte della minore ### Avverso le domande spiegate dagli intervenienti volontari venivano depositate comparse di risposta sia nell'interesse della ### n.q. di F.G.V.S. che nell'interesse di ### S.p.A. Entrambe le compagnie eccepivano la carenza di legittimazione attiva degli attori (per mancanza di prova in odine al rapporto parentale e alla qualità di eredi degli intervenienti) e, nel merito, contestavano integralmente le pretese avversarie perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. 
Nel corso del giudizio, il giudice con ordinanza del 20/04/2020 respingeva le richieste di pagamento delle provvisionali non ravvedendo giustificati motivi o uno stato di bisogno. 
Con ordinanza del 13.01.2022 il G.I. disponeva la riunione al presente giudizio - portante il n. 1837/2018 R.G. - a quello portante il n. 208/2020 R.G. (per connessione oggettiva e soggettiva), quest'ultimo introitato dalla signora ### contro la ### F.G.V.S. e il sig. ### nel quale chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla morte della minore ### nel sinistro del 10.12.2016. 
Nel giudizio introitato da ### si era costituita la ### - F.G.V.S.  formulando eccezioni preliminari e contestando, nel merito, le pretese avversarie perché del tutto destituite di fondamento in fatto e in diritto. 
Riuniti i giudizi, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. 
Successivamente, gli istanti, all'udienza del 26.05.2022, insistevano nella richiesta di provvisionale, con provvedimento del 10/10/2022 il Giudice disponeva la concessione, a favore di ### di una provvisionale di € 169.208,5 (pari al presumibile 50% del massimo risarcimento percepibile a titolo di danno patrimoniale e non), al lordo della provvisionale di € 100.000,00 già conseguita dal ### con sentenza penale 2413/2019 (procedimento penale concluso con la sola condanna della ### per il reato di omicidio stradale e di ### per falsa testimonianza); concedeva, inoltre, una provvisionale, a favare di ### di € 56.256,2 (pari al presumibile 50% del massimo risarcimento percepibile a titolo di danno patrimoniale e non) e a favore di ### di € 57.717,4 (pari al presumibile 50% del massimo risarcimento percepibile a titolo di danno patrimoniale e non), ponendo le stesse a carico della #### S.p.A. (oggi ### provvedeva tempestivamente ad effettuare i pagamenti. 
Nella medesima ordinanza, il Giudice rigettava la richiesta di provvisionale formulata nell'interesse di ### poiché lo stesso è proprietario del veicolo che ha cagionato il sinistro, rigettava la richiesta di provvisionale di ### poiché nel giudizio penale è stata accertata la sua responsabilità e di tutte le altre istanze di provvisionale formulate nell'interesse degli altri attori e degli intervenuti. 
Ammesse ed espletate le prove testimoniali e veniva disposta c.t.u. sulla persona di ### rigettando quella richiesta sugli attori. 
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il giudice valutata la richiesta formulata dal procuratore degli intervenuti e ritenendo sussistenti indici di mediabilità inviava la causa davanti ad un mediatore, il cui incontro si concludeva, però, negativamente a causa della mancata adesione da parte delle imprese di assicurazione convocate. 
All'udienza a trattazione scritta del 24.9.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del terzo chiamato “### S.p.A.” che, benchè ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. 
La convenuta ### S.p.A. - oggi ###ni S.p.A. - n.q. di F.G.V.S. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di ### poiché presunto responsabile del sinistro e quindi convenuto/litisconsorte necessario, nonché la carenza di legittimazione attiva degli altri attori per non aver né spiegato, né tantomeno provato il loro vincolo parentale con la defunta e, quindi, la qualità di eredi della stessa. 
La convenuta compagnia eccepiva, altresì, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli intervenienti, non essendo possibile evincere a che titolo avanzino domande sia iure proprio sia iure hereditatis stante la mancanza di prova del loro grado di parentela con ### o l'eventuale qualità di eredi della stessa. 
In primo luogo, deve ritenersi carente di legittimazione attiva l'attrice ### madre della minore deceduta, poiché in sede penale è stata ritenuta unica responsabile del sinistro. Inoltre, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge la condanna della stessa, in solido con ### e la compagnia assicuratrice ### S.p.A., al risarcimento dei danni in favore dei congiunti della minore ### costituitisi parti civili. 
Analoga considerazione deve essere formulata nei confronti di ### in quanto proprietario del mezzo che ha determinato l'incidente. Egli riveste la qualità di responsabile civile e di necessario contraddittore nel giudizio; pertanto, anche nei suoi confronti deve ritenersi insussistente la legittimazione attiva. 
Per quel che concerne l'eccepita carenza di legittimazione attiva delle altre parti del giudizio occorre fare delle precisazioni. 
Va rilevato che gli attori ##### e ### - pur non avendo documentato in giudizio il rapporto parentale che fonda la legittimazione attiva, mediante autocertificazioni o stato di famiglia o altri simili allegati - devono ritenersi legittimati a stare in giudizio, essendo stato possibile ricostruire il loro legame familiare dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. 
In particolare, all'udienza del 23/04/2024, la teste ### riferiva “quando usciva la bambina da scuola andava dalla nonna materna, li mangiavano e stava il pomeriggio, la sera cenavano dalla nonna e poi rientravano a casa dalla madre. La bambina dormiva dalla madre ### a casa sua… la sig.ra ### ha ceduto la propria tomba alla nipote” confermano il rapporto nonna - nipote e si ritiene, pertanto, sussistente la legittimazione attiva di ### Per quel che concerne la richiesta risarcitoria di ### il legame di parentela emerge dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria del teste ### che riferiva “i soggetti indicati la adoravano soprattutto la zia ### ciò me lo diceva la bambina quando veniva a giocare con i miei figli”. 
Relativamente, invece, agli attori ### e ### pur non essendo possibile ricostruire in via diretta il rapporto di parentela - stante la carente documentazione relativa allo stato di famiglia, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 23/04/2024 da ### compagno di ### che riferiva “In relazione al capo b) ### aveva un buon rapporto con la mia compagna uscivano assieme. Anche con gli altri parenti il rapporto era ottimo”, è possibile confermare l'esistenza di un legame parentale tra la piccola ### e i suddetti attori. 
Il teste, infatti, ha confermato quanto indicato nel capitolato sub b) in merito ai rapporti della minore con i sigg.ri ####### e ### lasciando desumere, anche sulla base delle ulteriori dichiarazioni agli atti, la sussistenza di un rapporto qualificabile - in via interpretativa - come quello tra zii e nipote. 
Per completezza, è opportuno ricordare che quanto al soggetto interessato a far valere in sede civile il giudicato penale di condanna, e quindi al danneggiato, la norma in esame non attribuisce rilevanza alla circostanza che costui si sia o meno costituito parte civile nel processo penale o che, in caso negativo, sia stato o meno posto in grado di farlo. Per tale ragione se un danneggiato si è costituito parte civile, altro danneggiato potrà avvalersi della sentenza, e potrà avvalersene anche chi, già costituito parte civile e vittorioso nell'azione civile in sede penale, intenda far valere altre ragioni di danno davanti al giudice civile. 
Alla luce delle suesposte considerazioni e dal provato affectio familiaris tra la deceduta e ##### e ### è possibile confermarne la loro legittimazione attiva nel presente giudizio. 
Relativamente alla eccezione sollevata ne confronti degli intervenienti, va evidenziato che in giudizio è stata data prova, con dettagliata documentazione, del vincolo parentale sussistente tra la minore ### e ciascuno dei soggetti intervenuti che, peraltro, erano costituiti parti civili nel procedimento penale. 
La convenuta ### S.p.A., già ### S.p.A., in qualità di assicuratore dell'autocompattatore di ### S.p.A., chiamata in giudizio dalla convenuta ### S.p.A., costituitasi in giudizio, rilevava come, in assenza di qualsivoglia responsabilità e/o corresponsabilità nella verificazione del tragico evento, nulla potesse essere imputato al conducente ### Tale conclusione risultava, peraltro, già accertata sia in sede di indagini preliminari sia nell'ambito del procedimento penale n. 8145/16 R.G.N.R. e n. 2880/17 R.G.G.I.P. 
Sul punto, è opportuno evidenziare che dagli atti del procedimento penale non è emersa alcuna responsabilità in capo al predetto ### In particolare, dal decreto che dispone il giudizio - emesso in data 4 luglio 2018 - risulta un'imputazione a carico esclusivamente di ### e ### Nondimeno, nel parallelo giudizio civile, la convenuta ### - pur avendo con comparsa di risposta richiesto la chiamata del terzo in ragione dell'incerto esito del procedimento penale - all'udienza del 27/09/2018 insisteva nella medesima richiesta nei confronti di ### S.p.A. in liquidazione e della ### S.p.A. (già ### S.p.A.), nonostante fosse intervenuto il predetto decreto due mesi prima. 
Alla luce di quanto precede, e considerata l'esclusione di qualsiasi responsabilità del ### nella causazione del sinistro, va rigettata la domanda nei confronti della ### e del ### S.p.A. 
Dal giudicato penale emerge la responsabilità di ### e ### nella verificazione del sinistro e del conseguenziale evento morte della piccola ### Alcun dubbio può porsi circa l'efficacia di giudicato, ex art. 651 c.p.p.., della sentenza penale di condanna nei confronti delle parti del presente giudizio, a prescindere dalla circostanza che l'attore si fosse costituito parte civile nel procedimento penale. Sotto tale profilo, infatti, deve condivisibilmente ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale.   Ne deriva che la sentenza penale di condanna, emessa dalla Corte di Appello di ### (N. R.G.A. 253/2020), divenuta irrevocabile, ha piena efficacia vincolante nel presente giudizio, tanto nei confronti degli attori quanto nei confronti degli intervenuti, i quali, peraltro, hanno preso parte al processo penale in qualità di parti civili. Infatti, la sentenza penale nei confronti dei danneggiati che non si sono costituiti parti civili ha efficacia di prova documentale in ordine al nucleo oggettivo del reato, nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità) accertato dal Giudice penale. 
La ricostruzione del giudice penale anche nei confronti degli altri danneggiati (non costituiti parti civili) è pienamente condivisa e dagli atti allegati (in particolare, accertamento dello stato dei luoghi, relazione del dott. ### rapporto della ### deposizioni testimoniali) non emergono elementi che richiedono di indagare su altre circostanze non considerate dal Giudice penale (quale il comportamento della parte lesa nella produzione dell'evento). 
Con riferimento alla legittimazione attiva, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d. "riflessi" subiti dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato, ai prossimi congiunti della vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 2002, n. 9556; Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745). 
Nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte, nel solco di un orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (### Cass. sentenza 29 settembre 2023, n. 27658). 
La Corte ha così rammentato che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi circoscritto ai familiari conviventi poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”. In linea generale, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. Anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole ‘nucleare', “il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisce in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”. 
Passando all'esame delle domande di risarcimento, fermo che la statuizione penale contiene senz'altro l 'accertamento del danno evento e del nesso di causalità tra lo stesso ed il fatto di reato, imputato in capo a ### e ### non v'è alcun dubbio circa la necessaria verifica della sussistenza, in questa sede, dell'accertamento dell'esistenza del danno -conseguenza, oltre che della riconducibilità eziologica dello stesso al danno - evento (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 5.5.2020, n. 8477). 
Occorre procedere all'esame delle singole domande dei congiunti e verificare la sussistenza o meno del legame affettivo. 
Preliminarmente va rigettata la richiesta risarcitoria del danno iure hereditatis. 
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che perché maturi nella sfera giuridica di un soggetto un danno (biologico o morale) è necessario che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra il sinistro e la morte “Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 01). La consolidata giurisprudenza di legittimità richiede, inoltre, perché possa dirsi sorto, nel patrimonio del de cuius, un danno morale, giunto per successione mortis causa agli eredi che agiscono in giudizio, l'accertamento di un apprezzabile periodo di lucidità, fra il momento nel quale la vittima del sinistro ha subito lesioni fisiche e quello nel quale è deceduta, tale da consentirle di percepire la sofferenza per le sue condizioni e per l'approssimarsi della fine (c.d. “danno catastrofale”: v. Cass., Sez. III, 6754/11). 
In difetto di tale condizione, infatti, non può dirsi che il danneggiato si sia reso conto dei danni fisici subiti né delle conseguenze letali di essi e, di conseguenza, non può sussistere in capo ad esso e, poi, ai suoi successori, un pregiudizio non patrimoniale suscettibile di risarcimento. 
Nel caso in esame, come emerge dal verbale del ### soccorso n. 7691, redatto dal medico di turno, ### giungeva cadavere al ### di ### alle 11:42 con segni di arrotondamento su tutto il corpo, politrauma, assente attività cardiaca e parametri vitali non rilevabili (vd. Verbale del P.S. allegato all'atto di intervento di ### e certificato morte). 
Ne consegue che la piccola ### non può essere stata in grado di comprendere l'accaduto né di percepire le lesioni riportate e il loro rapido aggravamento, poiché tra il sinistro, avvenuto alle ore 11 e la dichiarazione di morte, alle ore 11:42, non è trascorso un lasso di tempo apprezzabile, anche considerando le gravissime condizioni in cui versava immediatamente dopo lo schiacciamento. 
Mancando, quindi, nella de cuius, la coscienza della sua situazione clinica, la stessa non può neanche aver patito la connessa sofferenza morale (definita dalla giurisprudenza di legittimità come la condizione di chi “attende lucidamente l'estinzione della propria vita”: Cass. Sez. III., n. 4783/01) della quale è chiesto il risarcimento sub specie di danno non patrimoniale, sorto nella sfera giuridica della defunta e pervenuto iure heriditatis agli attori. 
Alla luce di quanto esposto, non emergono elementi idonei a legittimare la richiesta risarcitoria iure hereditatis; consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea volta al ristoro dei danni vantati a tale titolo. 
Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, va rilevato che la Cassazione ha evidenziato che tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti… nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”. 
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C. Cass. n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto. 
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. 
Cass., Sez. L., n. 14655/2017). 
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni. 
Va, poi, precisato che relativamente ai legittimati a richiedere il danno parentale, la Suprema Corte ha recentemente fatto suo l'orientamento che sostiene la legittimazione di chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva, ricollegabile con nesso eziologico all'evento dannoso, sia in relazione a posizioni costituzionalmente protette quali il matrimonio e la famiglia, sia a posizioni soggettive meritevoli di tutela, in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili, non limitando, quindi, la risarcibilità solo in favore di soggetti legati da un rapporto familiare individuato dalla legge (ad esempio rapporto coniugale o di filiazione). 
Ha osservato ancora la Suprema Corte che “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost. all'ambito ristretto della sola cosiddetta “famiglia nucleare”, il rapporto nonno - nipoti non può essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (### Cass. civ., n. 21230/2016). 
Ancora e più di recente “il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il risarcimento del danno” (### Cass. Civ, n. 18284/2021). 
Resta inteso che la convivenza, pur non rappresentando, appunto, il “connotato minimo di esistenza” dell'effettività e della consistenza del legame affettivo, assurge comunque ad elemento probante di primario rilievo rispetto a tale rapporto. 
In definitiva, la Suprema Corte ha precisato che ai parenti non diretti e anche a persone non legate da rapporti di parentela con la vittima non è precluso il diritto al risarcimento, e infatti “### a questi meccanismi presuntivi (e cioè alle conseguenze tratte da un fatto noto per risalire ad uno ignoto), al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, può essere utilizzato il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figli, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino), senza escludere anche altri rapporti e legami parentali di più lontana configurazione formale (rispetto a quelli in precedenza elencati) o financo di assente configurazione formale (vedi rapporto affettivo con i figli del coniuge o del convivente).”, purché però, aggiungono i giudici, “venga rigorosamente dimostrata la consistente ed apprezzabile dimensione affettiva” (### Cass. civ., n. 11279/2020). 
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le ### del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo una prassi consolidata anche presso questo Tribunale. 
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le ### di ### fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze...), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti. 
Procedendo per ordine, quindi, al fine di poter quantificare il danno non patrimoniale richiesto, in ragione dell'orientamento suesposto in base al quale “i connotati dell'affectio e la concreta estrinsecazione delle modalità relazionali fra i componenti della famiglia allargata debbano essere specificamente allegati e provati” occorre delineare le dinamiche familiari e relazionali riguardanti la piccola ### Al riguardo, nel corso del giudizio - e in particolare nella fase istruttoria - è emerso che, pur in assenza di una convivenza stabile tra la vittima primaria e i danneggiati (nonni e zii materni e paterni), esisteva un tessuto relazionale ampio, non limitato a sporadici momenti di vita, ma caratterizzato da continuità e solidità affettiva tra la nonna materna, i nonni paterni e gli zii. 
Va evidenziato che la condizione della minore ### era del tutto peculiare, poiché sin dalla più tenera età era stata accudita e sostenuta con il costante contributo dei familiari (nonni e zii), con i quali aveva sviluppato un profondo legame affettivo. 
Le testimonianze rese nel corso del giudizio confermano, infatti, che la defunta trascorreva regolarmente i pranzi e le cene, in modo alternato, presso i nonni paterni o la nonna materna, per poi rientrare a casa, consolidando così anche i rapporti con gli zii, che frequentavano abitualmente l'abitazione dei genitori e alcuni dei quali risiedevano nelle immediate vicinanze. 
Fatte le dovute precisazioni, occorre esaminare e quantificare le singole richieste risarcitorie avanzate dai congiunti della piccola #### padre della defunta ### in proprio chiedeva il risarcimento del danno alla salute patito a seguito dell'evento luttuoso e del danno non patrimoniale e spese funerarie. 
Il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico patito attengono a voci di danno diverse e non concretizzano alcuna duplicazione (Cass. 9857/22): il danno da perdita del rapporto parentale attiene alla sofferenza puramente interiore patita per la perdita del congiunto e per la compromissione degli aspetti dinamico relazionali e della vita quotidiana; il danno biologico, invece, attiene al danno alla salute per la perdita del congiunto. 
Il consulente ### esaminata la documentazione prodotta ed effettuato un esame sul paziente, ha accertato che ### mostra “…oltre al quadro di carattere ansioso - depressivo, la presenza di un corteo sintomatologico eccedente la reazione fisiologica al lutto, per ‘emergenza di sentimenti di colpa riguardante cose diverse dalle azioni fatte o non fatte dal soggetto sopravvissuto al momento della morte; pensieri di morte come, ad esempio, che s stato meglio se fosse morto o che avrebbe dovuto morire con la persona deceduta; pensieri eccessivi e morbosi di inutilità.  ###à temporanea è pari a 75% 30 giorni, al 50% 60 giorni, parziale al 25% 90 giorni. Il danno biologico è pari al 20%.” Pertanto, va riconosciuta, a titolo di danno biologico, la somma di euro € 115.964,00 non potendo essere riconosciuta l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale al 50% in ragione della già applicata personalizzazione massima, stante la peculiarità e unicità del danno subito. 
Per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale va considerato che ### all'epoca del decesso della figlia aveva 40 anni (punti 22) e la figlia 9 anni (punti 28), gli stessi si possono ritenere conviventi (punti 16) e la vittima aveva altri due familiari nel nucleo primario e i rapporti vanno considerati di media intensità (punti 15), per cui va riconosciuta la somma di euro € 363.723,00. 
Il danno biologico e il danno da perdita parentale vanno cumulati ed ammontano ad euro 479.687,00. Tale importo va devalutato al momento del sinistro (il ###) ed ammonta ad euro 396.435,54. 
Su tale importo vanno calcolati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. 
Pertanto, a titolo di risarcimento a ### spetta la somma di euro 534.076,30, all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
Va accolta la richiesta di risarcimento delle spese funerarie, documentalmente provate, pari ad euro 1.917,02. 
Occorre, a questo punto, procedere alla disamina della posizione risarcitoria degli altri attori e degli intervenuti. 
A ### in qualità di nonna materna, che all'epoca del sinistro aveva 56 anni, spetta la somma di euro € 100.182,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 82.795,04. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 111.541,15, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di nonno paterno, che all'epoca del sinistro aveva 77 anni, spetta la somma di euro € 93.390,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate dall'intervenuto in giudizio. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 93.390,00, importo che devalutato ammonta ad euro 77.181,82. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 103.979,01, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di nonna paterna, che all'epoca del sinistro aveva 68 anni, spetta la somma di euro € 96.786,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate dall'intervenuto in giudizio. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 96.786,00, importo che devalutato ammonta ad euro 79.988,43. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 107.760,06, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.   A ### in qualità di zia, che all'epoca del sinistro aveva 34 anni, spetta la somma di euro 106.974,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 88.408,26. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 119.103,22, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zio, che all'epoca del sinistro aveva 38 anni, spetta la somma di euro 106.974,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 88.408,26. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 119.103,22, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zia, che all'epoca del sinistro aveva 29 anni, spetta la somma di euro 110.370,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 110.370,00, importo che devalutato ammonta ad euro 91.214,88. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 122.884,28, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zio, che all'epoca del sinistro aveva 43 anni, spetta la somma di euro 103.578,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 103.578,00, importo che devalutato ammonta ad euro 85.601,65. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 115.322,17, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zio, che all'epoca del sinistro aveva 35 anni, spetta la somma di euro 106.974,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate dall'intervenuto in giudizio. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 88.408,26. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 119.103,22, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
Relativamente ai minori ### e ### deve rilevarsi che gli stessi avevano, al momento del decesso della cugina ### rispettivamente 7 anni e 1 anno, circostanza questa già di per sé idonea ad escludere la configurabilità di qualsivoglia danno da perdita parentale in capo agli stessi e ciò perché la tenera età e la relativa immaturità cognitiva/emotiva escludono alla radice l'esistenza di una consistente ed apprezzabile dimensione affettiva. 
Per quanto riguarda le posizioni di ####, ####, ### (cugino per coniugio con ### cugina della defunta) e ####, si rileva che gli stessi non abbiano provato la gravità e l'entità affettiva del danno subito, non risultando lo stesso apprezzabile alla luce delle risultanze istruttorie acquisite. 
Al riguardo, va precisato che, sebbene gli intervenuti, nei propri scritti difensivi, abbiano richiamato le fotografie della minore insieme agli zii ### e ### ai nonni e ai cugini nelle varie ricorrenze e nella quotidianità, nonché allegato le immagini della partecipazione dei cugini al memorial organizzato dal padre, in occasione del diciottesimo anniversario della scomparsa, tali elementi, pur dimostrando che il ricordo della piccola ### rimane vivo a distanza di nove anni dal tragico evento e attestando il profondo dolore dei cugini per la perdita della congiunta, non risultano idonei a provare l'esistenza di una dimensione affettiva, nei termini sopra delineati, rilevante ai fini risarcitori. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, le richieste risarcitorie avanzate dai suddetti intervenuti vanno rigettate. 
Vanno accolte, invece, le richieste di risarcimento di ########## e ### come sopra esposto. 
Le spese legali seguono la soccombenza, come per legge e, conseguentemente, la ### S.p.A. in solido con ### va condannata alla rifusione delle spese ed onorari nei confronti degli attori, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri medi valore indeterminabile - complessità bassa, senza operare l'aumento facoltativo per la difesa di più parti stante la cumulativa difesa svolta e il rigetto della richiesta risarcitoria del danno iure hereditatis, importo da distrarre in favore del procuratore antistatario, così determinato: euro 1.701,00 per studio (valore medio), euro 1.204,00 per fase introduttiva (valore medio), euro 1.806,00 per istruttoria e trattazione (valore medio) ed euro 2.905,00 per fase decisionale (valore medio).  ### S.p.A. va, altresì, condannata, in solido con ### alla rifusione delle spese ed onorari nei confronti degli intervenuti, che si liquidano in complessivi euro 11.425,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri di cause di valore indeterminabile senza operare l'aumento facoltativo per la difesa di più parti, applicando i parametri massimi stante la compiuta ricostruzione documentale del rapporto parentale degli intervenuti richiedenti il risarcimento e la dettagliata e motivata quantificazione del risarcimento, da distrarre in favore del procuratore antistatario, importo così determinato: euro 2.552,00 per studio (valore massimo), euro 1.806,00 per fase introduttiva (valore massimo), euro 2.709,00 per istruttoria e trattazione (valore massimo) ed euro 4.358,00 per fase decisionale (valore massimo). 
Vanno, invece, compensate le spese tra le altre parti processuali la cui domanda non è stata accolta e nei confronti della ### spa ### sulle spese del ### spa, rimasto contumace. 
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale della ### S.p.A. e di ### P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1837/2018 r.g., vertente tra ####### e ### sia in proprio sia iure hereditatis/successionis ### e ###### in proprio e ### entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### e ##### in proprio e ### entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori ###### e nei confronti di ### S.p.A., quale ### designata per conto del ### di ### per le ### della #### e ### S.p.A. (### e ### S.p.A., (terzo chiamato contumace) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia del ### S.p.A.; 2. dichiara il difetto di legittimazione attiva di ### e di ### 3. dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di ### e, per l'effetto, condanna la ###ni spa, in solido con ### a pagare: a ### la somma di € 534.076,30 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo (dalla quale detrarre la provvisionale disposta nel giudizio civile e penale se già pagata), oltre € 1.917,02 per spese; a ### (classe 1939) la somma di € 103.979,01 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo (detratta la provvisionale se già pagata); a ### la somma di € 107.706,06 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo (detratta la provvisionale se già pagata); a ### la somma di € 111.541,15 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### la somma di € 119.103,22 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### la somma di € 119.103,22 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### la somma di € 122.884,28 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### della somma di € 115.322,17 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### della somma di € 119.103,22 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; 4. rigetta la domanda nei confronti della ### S.p.A. e nei confronti del ### spa; 5. condanna la ###ni ### in solido con ### a pagare le spese processuali in favore solidale degli attori ##### e ### che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario avv.  ### 6. condanna la ###ni spa, in solido con ### a pagare le spese processuali in favore solidale degli intervenuti ##### e ### (classe 1939), che liquida in complessivi € 11.425,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. ### 7. compensa le spese processuali tra le altre parti processuali; 8. nulla sulle spese del ### 9. pone le spese di CTU definitivamente a carico della ###ni S.p.A. in solido con ### Così deciso in ### il 30 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa ### collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa ### funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.  

causa n. 1837/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria

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Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 594/2025 del 09-09-2025

... formidabile strumento di valutazione equitativa del danno che tiene conto (Cass. 2016, n. 14940 ) nell'elaborazione del “ valore punto ” non solo delle aspettative di vita del danneggiato, della lesione subita, ma anche della componente afflittiva che incide ordinariamente sul danneggiato ( Cass. 2014, n,. 5243 ); - in punto di perdita di chances <<integra un evento di danno risarcibile solo ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente, e non può essere fondata su mere speranze prive di una concreta evidenza probatoria>> (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/03/2025, 78845); - i congiunti del soggetto danneggiato hanno accesso ad una doppia tutela ovvero al risarcimento: - del danno morale iure proprio, danno da avvertita sofferenza personale derivante dalla subita perdita, spesso comportante anche il cambiamento nelle loro abitudini di vita (danno da valutarsi in proporzione con la vicinanza parentale nonché con la frequentazione/assistenza data o ricevuta dal danneggiato prima del decesso del parente) ( 2010, n. 20667; 2005, n. 19316; 2002, n. 9556); - del danno iure hereditario (per il danno biologico “tanatologico” e per il danno morale (leggi tutto)...

testo integrale

### N 934/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE IL G.U. 
Dr. ### pronunciato la seguente ### procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “### professionale” #### (c.f. ###) nato il 29 marzo 2000 a ####, ### (c.f. ###) nata il 18 giugno 1966 a ####, ### (c.f. ###) nata il 7 dicembre 1994 a ####, ### (c.f. ###) nato il 28 marzo 1969 a ####, ### (c.f. ###) nato il 15 gennaio 1961 a #### Avv.ti ### C.M. Impelluso del foro di ### e ### del foro di ### CONTRO ### - #### in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA: ###) Avv. ### d'### Conclusioni delle parti: Le parti, all'udienza del 3/7/2025, concludono come da rispettivi scritti difensivi.  ### ricorso ex artt.281 decies e ss. c.p.c., iscritto in data ###, regolarmente notificato a controparte, i sigg. ###### e ### chiamavano in causa l'ASP di ### in persona del legale rappresentante p.t., allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni causalmente riconducibili alla mal-practice medica correlata al decesso del loro congiunto, #### rispettivamente marito, padre e fratello degli attori, nato il ### e deceduto in ### in data ###. 
Esponevano, gli attori, di aver preventivamente e vanamente instaurato, avanti l'intestato Tribunale, il procedimento ex art.696 bis c.p.c., all'esito del quale il Collegio peritale nominato ravvisava profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura il sig. ### ricoverato presso il presidio sanitario nisseno il ### per ESA ed ivi deceduto il ###. 
Lamentano che i curanti, in occasione del ricovero, pur nella consapevolezza che trattavasi di emorragia sentinella che costantemente risanguina e va dunque trattata tempestivamente, inspiegabilmente procrastinarono l'esecuzione dell'intervento per oltre 5 giorni, senza neanche programmarlo. ### attesa nell'intervenire sul paziente da parte dell'equipe neurochirurgica diede luogo all'instaurarsi di vasta emorragia tetraventricolare in data ###, con idrocefalo emorragico ### e sofferenza parenchimale cerebrale su base ischemica da vasospasmo generalizzato; il tutto ha poi innescato una successione di eventi che condusse inevitabilmente il sig. ### alla morte il ###. Nel corso dell'iter clinico il paziente subì anche importante infezione nosocomiale con ulteriore profilo di censura all'assistenza medico-sanitaria ricevuta. 
Con comparsa del 9/9/2024, si costituiva l'ASP di ### la quale insisteva per il rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, deducendo l'insussistenza di ogni forma di responsabilità in capo alla convenuta azienda sanitaria. Chiedeva il rinnovo della ### richiamando le osservazioni a firma del ### dott. ### Disposta l'acquisizione della CTU svolta in seno al procedimento ex art.696 bis cpc iscritto al n.256/2023 RG e rigettata la richiesta di rinnovo della consulenza d'ufficio, la causa, istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza da remoto del 3/7/2025.  ### premettere alla motivazione sul caso concreto l'esposizione degli arresti giurisprudenziali della S.C., cui questo G.U. si conforma, in materia di danno non patrimoniale rientrante nell'alveo del danno biologico di cui all'art. 2059 cc: - In punto di nesso causale si aderisce a quelle massime che hanno valorizzato l'azione combinata sul giudizio di determinismo causale sia della teoria della condicio sine qua non (per la quale l'esistenza del nesso causale tra fatto causante ed evento si ha quando l'azione umana è inserita nella catena di fatti, anche plurimi, che portano all'evento), che della teoria della adeguatezza causale ovvero della causalità adeguata (il fatto è causante in quanto anche giudicato adeguato a causare l'evento dal punto di vista della sussistenza, nello stesso, di tutti quegli elementi, valutabili dal giudice, che siano idonei in concreto a generare autonomamente o in una più complessa catena causale ( cui concorre ) la conseguenza dannosa finale, senza che il fatto assunto come fonte di danno possa pertanto dirsi caratterizzato da inverosimiglianza e conseguente “ neutralità ” causale ) (cfr. Cass. 2000, n. 5913; 1997, n. 2009); - In punto di causalità omissiva occorre avere riguardo al criterio della “ concretizzazione del rischio ” - determinandosi un intreccio tra causalità e colpa - ovvero al criterio della proiezione in concreto delle conseguenze che la condotta omessa avrebbe comportato, resa concreta da un esame attagliato al caso specifico, sulla fattispecie di danno esaminata, nel senso di ritenere causante l'omissione il cui ovviarsi avrebbe comportato ragionevolmente e con valutazione probabilistica l'elisione o quanto meno la limitazione del danno ( Cass. 2005, n. 11609 ); - La giurisprudenza di legittimità, in ordine all'accertamento del nesso eziologico intercorrente tra la condotta omissiva ed il fatto dannoso, sostiene come lo stesso si sostanzi << nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi, la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto>> (Cass, civ., Sez. III, sent. n. 8114/2022). 
In punto di danno risarcibile: - sono risarcibili sia i danni prevedibili che quelli imprevedibili dal momento che l'art. 2056 cc non ha espressamente richiamato l'art. 1225 cc in materia di prevedibilità del danno, norma, quest'ultima, che si ispira alla diversa categoria della causalità giuridica e non a quella della causalità materiale che è posta alla base dell'illecito aquiliano ( Cass. 2005, n. 11609 ); - il danno cd. biologico, calcolato secondo le ### del Tribunale di ### elaborate successivamente agli interventi ermeneutici delle ### del 2008, contempla contestualmente diverse categorie di danno che assieme costituiscono un danno biologico “omnicomprensivo ” che attinge sia la sfera del danno alla sfera fisica in sé considerata, sia il danno alla qualità della vita, sia le relazioni del danneggiato con l'ambiente circostante, sia l'afflizione morale ordinaria ( esclusa quella tanatologica o catastrofica ). Ne consegue che vanno applicate le ### di ### senza operare più una autonoma quantificazione del danno c.d. morale e che l'adozione delle ### di ### attualmente vigenti si dimostra come formidabile strumento di valutazione equitativa del danno che tiene conto (Cass. 2016, n. 14940 ) nell'elaborazione del “ valore punto ” non solo delle aspettative di vita del danneggiato, della lesione subita, ma anche della componente afflittiva che incide ordinariamente sul danneggiato ( Cass. 2014, n,. 5243 ); - in punto di perdita di chances <<integra un evento di danno risarcibile solo ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente, e non può essere fondata su mere speranze prive di una concreta evidenza probatoria>> (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/03/2025, 78845); - i congiunti del soggetto danneggiato hanno accesso ad una doppia tutela ovvero al risarcimento: - del danno morale iure proprio, danno da avvertita sofferenza personale derivante dalla subita perdita, spesso comportante anche il cambiamento nelle loro abitudini di vita (danno da valutarsi in proporzione con la vicinanza parentale nonché con la frequentazione/assistenza data o ricevuta dal danneggiato prima del decesso del parente) ( 2010, n. 20667; 2005, n. 19316; 2002, n. 9556); - del danno iure hereditario (per il danno biologico “tanatologico” e per il danno morale “catastrofico o terminale” maturati dal de cuius nel presupposto della sussistenza dell'apprezzabile lasso di tempo tra evento dannoso e decesso) (Cass. 2016, n. 14940); sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, n. 10579/2021 afferma che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”.  - È risarcibile il danno patrimoniale futuro in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ( 2020, n. 5099; 2009, n. 24435; 2008, n. 8546). 
Premessi i superiori orientamenti giurisprudenziali, questo GU ritiene di dover richiamare, con riferimento alla questione tecnico-medica prospettata dagli attori, integralmente le valutazioni svolte dal Collegio di CTU nominati. Si propone, pertanto, la lettura di ampi brani della consulenza medica in atti, evidenziando che per il loro pregio medico le valutazioni dei consulenti nominati dal Giudice, dott.ri ### specialista in neurochirurgia, e ### medico legale, si appalesano come pienamente accoglibili perché adesive ai quesiti, logiche, non contraddittorie ed argomentate secondo la migliore scienza medica.   ### interpolerà la consulenza con glosse di commento evidenziate in grassetto mentre il testo della consulenza viene esposto in corsivo semplice. Vale, per eventuali difformità testuali, quanto contenuto nella CTU in atti : “ ### Dalla disamina della documentazione allegata agli atti del fascicolo di causa, si evince che il #### (rectius ###, che all'epoca dei fatti aveva 44 anni di età, il ### è stato ricoverato presso la neurochirurgia del P.O. “S. Elia” di ### per aneurisma intracranico rotto. 
Prima di entrare nel merito della condotta sanitaria, al fine di una migliore comprensione delle considerazioni che seguiranno, illustreremo un preliminare approfondimento della patologia in esame. 
Emorragia subaracnoidea (### Si intenda per ### uno spandimento di sangue negli spazi subaracnoidei, provocato, nella maggioranza dei casi, dalla rottura di un aneurisma intracranico. 
Si tratta di una malattia associata ad un elevato indice di morbilità e mortalità. 
Infatti, sulla base degli studi effettuati: a) il 33.8% dei pazienti affetti da ESA muore prima di raggiungere un ### b) l'indice di mortalità a 30 giorni è del 50%; c) il 50% di coloro che sopravvivono è gravato da reliquati neurologici permanenti. 
Per questa patologia è fondamentale, al fine di migliorare l'assistenza e conseguire risultati apprezzabili, integrare le competenze cliniche con quelle organizzativo-gestionali in quanto si tratta di una malattia severa i cui esiti, in termini di mortalità e disabilità, dipendono fortemente dal fattore tempo e dalla integrazione in rete di tutte le strutture e dei professionisti che intervengono nel percorso del paziente. 
Nella sua forma più semplice, l'ESA si manifesta con la comparsa di una cefalea ad insorgenza improvvisa, di solito nucale, tipicamente dopo sforzo, spesso violenta. Alla cefalea possono associarsi segni di irritazione meningea (rigor nucalis, dovuto alla contrattura riflessa antalgica dei muscoli paravertebrali), improvvisa perdita di coscienza, possibile rapido instaurarsi di una sindrome di ipertensione endocranica (nausea, vomito, emorragie retiniche), segni neurologici focali per compressione dei nervi cranici vicini alla sede dell'aneurisma (più frequentemente II, ### VI). Oltre a questi segni neurologici ve ne possono essere altri associati quali: ipertensione arteriosa e modificazioni transitorie del ritmo cardiaco e dell'ECG per aumento transitorio delle catecolamine circolanti. La sindrome sopra descritta è espressione della fuoriuscita di una moderata quantità di sangue negli spazi subaracnoidei con pronta chiusura della breccia (per formazione di un solido coagulo, contrazione del vaso portatore della malformazione, aumento della pressione intracranica). 
Uno stravaso ematico più cospicuo può essere causa di raccolte ematiche tali da esercitare anche un effetto massa, aggravando e complicando la sindrome clinica di ### Linee guida e buone pratiche terapeutiche relative alla patologia in esame sono riassunte nel documento sulla “### sanitaria del paziente con emorragia subaracnoidea (### da aneurisma intracranico” (ministero del ### della ### e delle ### - Consiglio superiore di ### I)1 Seduta del 27.1.2009 del ### di ### - ### I (Ministero del ### della ### e delle ### che raccomanda: • Corretta interpretazione dei segni clinici legati alle emorragie minime La presentazione clinica dell'ESA è una delle più caratteristiche in medicina. Il segno “sine qua non” in un paziente vigile e cosciente è il lamentare “il peggiore mal di testa della mia vita”, descritto da almeno l'80% dei pazienti. Prima di una rottura maggiore i pazienti possono presentare sintomi associati ad una emorragia minore, chiamata sanguinamento sentinella o “warning leak”. La maggior parte di questi episodi occorre tra 2 e 8 settimane prima dell'emorragia maggiore e si associa ad un mal di testa meno grave. Un alto indice di attenzione è necessario in chi si occupa del primo soccorso perché la corretta diagnosi di “warning leak” o “sentinel hemorrhage” può salvare la vita del paziente prevenendo una rottura catastrofica dell'aneurisma. In generale, un alto grado di sospetto per ESA deve aversi davanti a pazienti con insorgenza acuta di una cefalea intensa ed insolita. Malgrado ciò, per la non costante presenza dei sintomi e per la variabilità della cefalea, un errore diagnostico o una diagnosi ritardata sono frequenti. Ad un errore di diagnosi si associa un rischio di morte o inabilità aumentato di 4 volte.  • Corretta gestione del primo soccorso Di estrema importanza è l'organizzazione del primo soccorso al paziente con ESA preveda che deve prevedere il trasporto immediato presso un ### idoneo alla sua gestione, ove sia possibile effettuare una diagnosi e un trattamento urgente.  • Efficace prevenzione del risanguinamento ### storia del trattamento dell'### il risanguinamento è stato considerato la più importante causa di mortalità e morbilità. Tra i cambiamenti che storicamente hanno modificato la prognosi di questa malattia vi è quello legato al concetto di early surgery che prevede il trattamento chirurgico o endovascolare del paziente entro 72 ore dall'### In aggiunta, il trattamento precoce dell'aneurisma, in caso di sviluppo di vasospasmo, permette un trattamento farmacologico aggressivo di questa condizione, non possibile se è ancora presente un aneurisma non trattato. 
Tuttavia, l'early surgery non è sufficiente a proteggere completamente il paziente dal rischio di un secondo sanguinamento perché può avvenire entro le 32 ora ma prima che si riesca a fare l'intervento. È facilmente comprensibile come i pazienti non possano essere sottoposti ad un trattamento prima di alcune ore dall'ESA e che quindi molti pazienti muoiano per risanguinamento prima che qualunque intervento terapeutico sia logisticamente possibile.  ### del concetto di early surgery ha portato all'ultra-early surgery (trattamento entro 12 ore). 
Per quanto attiene il timing del trattamento dell'ESA da aneurisma le ### guida ### di prevenzione e trattamento dell'ictus cerebrale (edizione 16.2.2007)2 hanno raccomandato: Raccomandazione 10.45 (grado D) “il trattamento dell'ESA da aneurisma per via endovascolare o chirurgica è indicato entro 72 ore dall'esordio”. Raccomandazione 10.47 (grado C) il clippaggio endovascolare o chirurgico dell'aneurisma rotto è indicato per ridurre la percentuale di risanguinamento dopo ESA”. Le citate raccomandazioni si basano su studi antecedenti 3,4,5,6,7,8, che sono da considerare alla stregua delle buone pratiche terapeutiche. Altre linee guida propriamente dette, basate sui lavori scientifici sin dagli anni '90, che hanno raccomandato la chirurgia precoce entro 72 ore, sono state emanate soltanto a partire dal 20129,10,11.  ( Emerge l'importanza di un intervento terapeutico tempestivo in presenza di un sanguinamento “ sentinella ”, atteso che il clippaggio tempestivo può evitare esiti mortali di un risanguinamento non reversibile ) Complicanza dell'### punto di vista patogenetico l'emorragia subaracnoidea è in grado di causare importanti complicanze delle quali le maggiori sono rappresentate da vasospasmo, idrocefalo ipertensione endocranica.  ## vasospasmo a carico dei vasi arteriosi del circolo cerebrale si manifesta circa 5-10 giorni dopo l'evento emorragico e può causare ischemia più o meno importante dei territori vascolari coinvolti con risvolti funzionali di nuovi deficit neurologici e della coscienza fino all'exitus. Circa il 50- 70% dei pazienti sviluppa vasospasmo, ma soltanto la metà di questi sperimenta sintomi. ## vasospasmo influenza negativamente il decorso dell'emorragia subaracnoidea essendo responsabile globalmente di circa il 23% di casi di disabilità e morte. 
Osserviamo dalla scala di ### (### 1), che valuta l'incidenza di vasospasmo sintomatico in base alla gravità dell'emorragia subaracnoidea, come la quantità di sangue negli spazi subaracnoidei e nei ventricoli influisce negativamente sulla prognosi.  ### 1 - scala di ### modificata (###12 Grado emorragia subaracnoidea emorragia intraventricolare ### di vasospasmo sintomatico 0 Assente assente 0% 1 sottile, focale o diffusa assente 24% La somministrazione profilattica di farmaci è in grado di ridurre lo sviluppo di vasospasmo e la conseguente insorgenza di infarto cerebrale ischemico dilazionato. Studi clinici hanno evidenziato che la somministrazione di nimodipina ha ridotto l'incidenza degli effetti ischemici a circa il 22%13 senza essere in grado, tuttavia, di neutralizzare del tutto lo sviluppo di vasospasmo sintomatico. 
Da allora la sua somministrazione è diventata un cardine della prevenzione del vasospasmo. Un altro cardine terapeutico è la terapia della tripla H (hypertension, hypervolemia and hemodilution). Quest'ultimo trattamento è controindicato in pazienti con problematiche cardiopolmonari o con aneurismi non messi in sicurezza14. Vista la non completa efficacia dei trattamenti sono state allo studio altre terapie mediche e endovascolari, la cui descrizione esula da questa breve disamina15 Idrocefalo È dovuto all'ostruzione delle vie di deflusso liquorale per cui, a produzione liquorale mantenuta, questo si accumula all'interno dei ventricoli causandone la dilatazione ed un aumento progressivo della pressione endocranica, che, se non corretta, si associa ad uno stato di coma ingravescente fino al decesso. Nel caso dell'emorragia subaracnoidea l'idrocefalo, dovuto a coaguli che ostruiscono le vie liquorali, può presentarsi in forma acuta, rapidamente evolutiva, o subacuta/cronica più lentamente progressiva. Il trattamento consiste nel derivare il liquor mediante drenaggio ventricolare all'esterno della scatola cranica (DVE - drenaggio ventricolare esterno). ### può essere associato ad un outcome povero, perché, intanto, l'idrocefalo può essere causa di danno da ipertensione endocranica acuta; poi, perché la DVE può essere causa di danno iatrogeno da malposizionamento (12-60%), risanguinamento (3,2 -20%) e infezione (>30%). 
Glasgow coma scale Si tratta di una scala a punti di valutazione del grado di coma in base a parametri di risposta oculare, verbale e motoria del soggetto con turbe della coscienza. La scala è universalmente adottata e oltre ad indicare la gravità del coma è utilizzata ai fini della prognosi.  ### response (risposta oculare) 1. il paziente non apre gli occhi 2. apre gli occhi con stimolo doloroso 3. apre gli occhi con stimolo verbale (a comando) 4. apre gli occhi spontaneamente ### response (risposta verbale) 2 sottile, focale o diffusa presente 33% 3 Spessa assente 33% 4 Spessa presente 40% 1. nessuna risposta verbale, nessun suono 2. suoni incomprensibili 3. pronuncia parole singole, ma incoerenti 4. pronuncia frasi sconnesse, stato confusionale 5. risposta orientata ed appropriata ### response (risposta motoria) 1. nessun movimento 2. estensione al dolore (adduzione dell'avambraccio esteso sul braccio al tronco, associato alla pronazione della mano: risposta decerebrata) 3. flessione al dolore (errata flessione: adduzione del braccio al tronco e lenta flessione dell'avambraccio che risale strisciando lungo il tronco con la mano che segue in flessione carpale, risposta decorticata) 4. retrazione dal dolore (abduzione del braccio con sollevamento dell'avambraccio come per evitare uno stimolo non localizzato) 5. localizzazione del dolore (allontana lo stimolo doloroso applicato in più punti del corpo) 6. in grado di obbedire ai comandi Nel paziente in coma, in cui per definizione il punteggio ### è = 1 e quello ### = 1 o 2, il GCS varia praticamente solo a secondo della risposta ### allo stimolo doloroso, che ha quindi notevolissima importanza clinica e prognostica. Per convenzione, in presenza di edema periorbitario tale da impedire l'apertura anche passiva degli occhi, si indica O =1 ###; in presenza di tubo endotracheale la risposta ### è = 1 ###.  (###, dopo la superiore premessa, utile ai fini della corretta valutazione della condotta medica, proseguono analizzando il caso concreto, descrivendo l'evoluzione della patologia sulla scorta di ben cinque periodi di ricovero del paziente).  “Analizzeremo adesso la condotta dei sanitari del PO “S. Elia” che hanno avuto in cura il #### nel ricovero presso la neurochirurgia del ###. ### di ### dal 23.10.09 fino al 15.3.2010. Possiamo distinguere, per maggiore chiarezza, diversi sottoperiodi: ### (14.9.09 - 23.10.09 PS) Dalla lettura della cartella clinica si apprende che il ### in seguito a ponzamento, ossia lo sforzo per espellere dal corpo le feci, il #### ha avvertito un'improvvisa cefalea al vertice con irradiazione retronucale, che ha cercato di curare con ### Il ### è andato incontro ad un episodio di riacutizzazione della cefalea. Il ### si è sottoposto ad una RM encefalo, che ha evidenziato 1) in corrispondenza dell'arteria cerebrale anteriore un'area di alterato segnale costantemente ipointensa del diametro di 8 mm, sospetta per dilatazione aneurismatica e 2) un'area di alterato segnale disomogeneamente iperintensa in ### e ### in corrispondenza del rostro del corpo calloso prevalentemente a sx. 
Osserviamo che l'episodio cefalalgico del 14.9.09, di forte intensità a sede nucale, è compatibile con un'emorragia sentinella da sanguinamento minimo dell'aneurisma e che la riacutizzazione del 20.10.09 sia stata espressione di un nuovo sanguinamento. Infatti, la lesione al rostro del corpo calloso, evidenziata alla risonanza del 22.10.09, per le sue caratteristiche intensitometriche farebbe deporre per un sanguinamento iperacuto. 
Per il riscontro del sospetto di aneurisma intracranico, il paziente, il ###, si è rivolto al PS del PO “S. Elia”, ove correttamente è stata richiesta l'esecuzione di un'angio-TC encefalo, che ha evidenziato un aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, del diametro di 10-15mm circa, associato ad un'emorragia subaracnoidea perianeurismatica (del setto interemisferico, dei solchi cerebrali frontali mediani e del tronco del corpo calloso). Correttamente il medico di PS ha ricoverato il paz. nel reparto di neurochirurgia con la diagnosi di aneurisma intracranico rotto.  (###, dunque, concordano con la diagnosi prospettata dal medico del PS). 
Il medico, che ha accettato il paz. in neurochirurgia, raccolta l'anamnesi, alla visita ha obiettivato, che è questi era allettato, vigile, esente da deficit neurologici e che ha accusato cefalea con irradiazione nucale associata a moderato rigor nucalis. Il giorno stesso del ricovero il neurochirurgo ha richiesto una nuova risonanza magnetica con sequenze angiografiche, che è stata eseguita il ###, della quale manca il referto in cartella. 
Parte ricorrente ha allegato immagini fotografiche delle schermate dell'esame RM encefalo del 24.10.09, che nelle sequenze ### e ### mostrano il sovrapporsi di eventi emorragici in corrispondenza degli spazi subaracnoidei interemisferici frontali, acuti (7-72 ore) e subacuti (4- 7giorni), e che nelle sequenze angiografiche arteriose mostrano l'assenza delle arterie cerebrali anteriori. 
Presa visione dell'esame, si osserva che vi è stata una franca emorragia subaracnoidea, relazionata topograficamente all'aneurisma dell'arteria comunicante anteriore che, come frequentemente accade, ha innescato vasospasmo nei vasi parenti riducendo/abolendo il flusso ematico all'interno di essi.  ### (23.10.09 NCH - 27.10.09 NCH) Il paziente in neurochirurgia è stato posto in terapia con calcioantagonisti (nimodipina infusione continua a 10 ml/h) e iperidratazione (3 l fluidi/24 h) per contrastare il vasospasmo e sono stati espletati tutti gli esami, che hanno stabilito l'idoneità all'intervento. 
Osserviamo che, mentre la somministrazione del calcioantagonista è stata certamente corretta, l'iperidratazione non è stata indicata prima del clippaggio dell'aneurisma, in quanto potendo causare elevazione dei valori pressori può divenire responsabile di un risanguinamento dello stesso. 
Peraltro, non è stato riportato in diario clinico della cartella, nella quale manca completamente la cartella infermieristica, il monitoraggio dei valori pressori, la cui mancanza costituisce sicuramente negligenza, in quanto valori pressori troppo alti possono scatenare un risanguinamento.  (### censurano la condotta dei sanitari sia in punto di precoce ed intempestiva iperidratazione del paziente -atto terapeurico che andava effettuato, contrariamente, solo in un momento successivo ovvero seguito al clippaggio dell'aneurisma - sia per l'omesso monitoraggio dei valori pressori, di cui non v'è traccia in cartella. Ciò in quanto iperidratazione e valori pressori troppo alti risultano forieri di risanguinamento dell'aneurisma). 
Dalla lettura della cartella clinica si rileva, che il paziente è rimasto ricoverato in osservazione, con quadro clinico stazionario, fino alle ore 12:00 circa del 27.10.09, quando ha presentato un improvviso episodio di vomito a getto e stato di coma con risposta al dolore in estensione degli arti superiori e inferiori, mantenendo pupille miotiche. Prontamente dal neurochirurgo è stata richiesta assistenza del rianimatore, che, costatata la presenza di coma con respiro stertoroso e ###7 (###), ha provveduto correttamente ad intubare il paz previa sedazione e ad accompagnarlo in radiologia per l'esecuzione di RM encefalo. Questa ha evidenziato: 1) raccolta ematica recente fronto-basale mediana-paramediana dx (40x30mm) come da continuo sanguinamento della nota formazione aneurismatica dell'arteria comunicante anteriore, 2) emorragia subaracnoidea peribulbare e peripontina specie a sinistra e lungo il setto interemisferico, 3) aumentata ampiezza delle cavità ventricolari e modica riduzione degli spazi liquorali periencefalici della convessità in sede frontotemporale. 
Si rileva che, oltre i segni di un nuovo evento emorragico subaracnoideo più esteso del precedente e che coinvolge anche la regione sottotentoriale e i ventricoli, associato ad un ematoma basifrontale, è comparso un idrocefalo acuto. Alle ore 16:20, il paziente è stato avviato ad intervento operatorio di derivazione ventricolare esterna, che ha ottenuto la fuoruscita di liquor rosato fortemente iperteso. ### è stato eseguito con ausilio del neuroendoscopio che ha visualizzato il terzo< ventricolo tamponato di sangue. Il paziente immediatamente prima della procedura ha presentato midriasi fissa bilaterale, mentre alla fine della procedura è tornato ad essere miotico isocorico. Soltanto il giorno successivo, 28.10.09, è stato sottoposto all'intervento di craniotomia con clippaggio dell'aneurisma, evacuazione dell'ematoma frontale e apertura della lamina terminalis. 
I neurochirurghi hanno correttamente derivato all'esterno il liquor iperteso a causa di un idrocefalo postemorragico acuto, risolvendo un grave peggioramento del coma manifestatosi con midriasi fissa bilaterale. Riteniamo, che, invece, il comportamento dei medici della neurochirurgia sia criticabile per il ritardo ingiustificato nell'eseguire l'intervento di clippaggio del noto aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore oltre le 72 ore, senza che le condizioni cliniche o gli esami preoperatori siano stati ostativi all'esecuzione di un intervento chirurgico. Va ribadito, inoltre, che ai medici della neurochirurgia era ben noto, sin dal momento del ricovero, che l'aneurisma de quo era rotto, quindi responsabile dell'emorragia subaracnoidea. E ciò perché l'aneurisma, evidenziato la prima volta nella risonanza encefalo del 22.10.09, presentava una lesione in corrispondenza del rostro del corpo calloso, compatibile con emorragia iperacuta; poi, perché la presenza dell'aneurisma e dell'ESA è stata confermata alla TC encefalo (con sequenze angiografiche) del 23.10.09, eseguita al PS del PO “S. Elia”. In quest'esame è anche ben evidente che l'emorragia subaracnoidea è focalizzata attorno alla sede ###corrispondenza dell'arteria comunicante anteriore) alla base dei lobi frontali, ove l'accumulo di sangue nelle cisterne e negli spazi subaracnoidei è stato più spesso. Da lì si è estesa lungo il setto interemisferico ed i solchi in sede frontale mediana.  (###, in forza delle evidenze palesatesi all'esito degli esami clinici e diagnostici cui veniva sottoposto il paziente, condivisibilmente, non condividono il ritardo con cui i neurochirurghi sottoponevano il paziente all'intervento di clippaggio dell'aneurisma notoriamente rotto, effettuato dopo oltre 72 ore, in mancanza di una causa che impedisse un pronto intervento: tenuto conto del timing della procedura, delle linee guida in materia di trattamento di ### delle buone pratiche terapeutiche, i sanitari avrebbero dovuto intervenire tempestivamente per il clippaggio dell'aneurisma rotto, in modo tale da evitare il risanguinamento e le correlative conseguenze critiche). 
Che il paziente era affetto da un'emorragia subaracnoidea era ben chiaro al medico di guardia, che le ha conferito un grado 3 in base alla scala di ### (che valuta la gravità dell'emorragia subaracnoidea alla TC encefalo e la associa alla prognosi di vasospasmo sintomatico). Pertanto, assodato, che senza alcun dubbio l'aneurisma evidenziato era un “aneurisma rotto”, i sanitari avrebbero dovuto dare l'indicazione ad eseguire, non oltre 72 ore, la sua esclusione dal circolo per via endovascolare o chirurgica. Per quanto attiene il timing della procedura abbiamo, illustrato precedentemente che all'epoca dei fatti esistevano buone pratiche terapeutiche e linee guida 16,17 che raccomandavano l'effettuazione del trattamento endovascolare o chirurgico entro 72 ore. Pertanto, la condotta dei neurochirurghi, ritardando l'intervento di ben cinque giorni dal ricovero del paz. per un aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore, appare censurabile, in quanto l'omissione di escludere l'aneurisma dal circolo, non ha protetto il paziente dal risanguinamento, che presenta, secondo le varie casistiche, entro le prime due settimane dalla prima emorragia un rischio stimabile del 9-23% con mortalità del 50-80%18.  (Dunque, in punto di causalità e nesso eziologico, appare chiaro, secondo le condivisibili valutazioni condotte dai ### che l'omissione commessa dai sanitari che ebbero in cura il paziente ### fu la causa dell'aggravamento delle di lui condizioni e ciò in maniera ragionevolmente apprezzabile, sulla scorta di un giudizio controfattuale, con cui, ponendo al posto dell'omissione il comportamento dovuto, il danno - ovverosia il risanguinamento dell'aneurisma, compromettente la salute del paziente - non si sarebbe concretizzato in misura più probabile che non).  ### di escludere l'aneurisma dal circolo, infatti, non ha evitato il risanguinamento avvenuto il ###, verificatosi in maniera massiccia, che ha causato un immediato stato di coma con GCS = 7/15 e che è stato associato ad un quadro neuroradiologico (vedi RM encefalo del 27.10.09) di sanguinamento subaracnoideo, che si è sovrapposto all'emorragia subaracnoidea precedentemente descritta e che ha causato l'estensione del versamento ematico anche agli spazi peribulbari e peripontini e all'interno di tutti i ventricoli, nonché la formazione di un ematoma fronto-basale mediano-paramediano dx esercitante effetto massa sull'encefalo. Inoltre, ha determinato un idrocefalo acuto con aumento volumetrico dei quattro ventricoli cerebrali per tamponamento ematico delle vie liquorali con ulteriore repentino peggioramento delle condizioni neurologiche, stante che il paziente alle ore 16:20 circa ha presentato pupille midriatiche fisse bilateralmente. Quindi, osserviamo come l'azione combinata dell'accumulo di sangue negli spazi subaracnoidei, l'idrocefalo acuto e l'ematoma basifrontale sono stati ben capaci di causare un'ipertensione endocranica severa, che ha determinato un aggravamento del coma, fortunatamente controbilanciato dall'intervento di derivazione ventricolare esterna con scarico di liquor sotto notevole tensione. 
Osserviamo, che non vi è alcun dubbio, che anche il risanguinamento del 27.10.09 è da attribuire all'aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore e che, controfattualmente, è altamente verosimile che il clippaggio dell'aneurisma entro 72 ore avrebbe impedito un risanguinamento dell'aneurisma ed evitato la maggiore estensione dell'emorragia subaracnoidea, il tamponamento ematico dei ventricoli e la formazione dell'ematoma basifrontale, evitando, a causa di questa circostanze, il severo aggravamento dello stato clinico del paziente (il grassetto è di questo GU).  (Di seguito, gli ulteriori sviluppi del decorso clinico del paziente ### la vittima contrasse, nel corso della degenza, un'infezione nosocomiale, che però non si rivelerà significativa, né concausante l'exitus, per verità correlato all'ulteriore emorragia del 26.2.2010 che risulterà letale).  ### (27.10.09 RIAN - 31.10.09 RIAN) Proseguendo nella lettura della cartella clinica, si evidenzia che il paz nell'immediato periodo post-operatorio ha continuato la ventilazione artificiale meccanica in analgosedazione e la terapia con nimodipina e l'iperidratazione presentando pupille miotiche ed isocoriche fino al 31.10.09, quando è comparsa anisocoria dx>sx. Parallelamente alle TC encefalo seriate vi è stato riscontro di aree ipodense in sede fronto-basale e fronto-mediale bilaterali e temporale dx a carattere ischemico associate ad un progressivo incremento di diffuso rigonfiamento del parenchima cerebrale, poco responsivo al trattamento con diuretici osmotici, per cui i neurochirurghi hanno, correttamente ritenuto procedere ad una craniectomia decompressiva fronto-temporo-parietale destra per alleviare gli effetti ipertensivi endocranici dell'edema cerebrale. In seguito all'intervento, come atteso, è rientrata l'anisocoria, espressione della formazione di ernia cerebrale in seguito all'ipertensione endocranica. 
Osserviamo che il decorso indica il verificarsi di una complicanza dell'ESA dovuta al vasospasmo arterioso, rappresentata dallo sviluppo di estese aree ischemiche nei territori delle arterie cerebrali anteriori, ma anche nel territorio di un ramo dell'arteria cerebrale media di destra. ## vasospasmo, legato all'azione irritante del sangue sulle pareti arteriose, è stato innescato sin dai primi sanguinamenti anteriori al ricovero. Infatti, alla risonanza encefalo (con acquisizioni angiografiche arteriose del circolo cerebrale) del 24.10.09 si osserva la mancata visualizzazione delle arterie cerebrali anteriori senza che, però, il vasospasmo sia stato sintomatico fino al risanguinamento. Il risanguinamento del 27.10.09 ha sicuramente aggravato il vasospasmo arterioso preesistente ed è stato osservato anche direttamente durante l'intervento chirurgico di clippaggio dell'aneurisma in corrispondenza della carotide interna e del segmento iniziale dell'arteria cerebrale anteriore dal lato dell'approccio chirurgico ###. 
Va evidenziato che lo sviluppo delle aree ischemiche è da correlare eziopatogeneticamente all'### in quanto tale, e non è dovuto al ritardo terapeutico del clippaggio dell'aneurisma. 
Infatti, in base alla TC encefalo del giorno del ricovero in neurochirurgia, il giorno 23.10.09, secondo la scala di ### l'ESA ha avuto un grado 3 corrispondente ad un rischio del 33% di sviluppare vasospasmo sintomatico. Il risanguinamento del 27.10.09 ha portato, con l'estensione dello spandimento ematico anche ai ventricoli, a 4 il grado secondo la scala di ### corrispondente ad un rischio di vasospasmo sintomatico del 40%. Possiamo, quindi, asserire che il vasospasmo si è prodotto dopo la prima emorragia e che, comunque, un'esclusione dal circolo più precoce non lo avrebbe evitato, ma che il risanguinamento con la maggiore estensione dell'emorragia subaracnoidea ha aumentato il rischio che divenisse sintomatico, causando lo sviluppo di aree ischemiche.  ( La causazione del vasospasmo, dunque, deve attribuirsi alla omissione genetica ( mancato clippaggio entro le 72 ore ) che operò in concorso con altra malpractice. di natura commissiva, costituita dalla intempestiva, in quanto eccessivamente precoce, iperidratazione) ### (1.11.09 - 2.12.09) Dalla lettura della cartella clinica si evidenzia, che dopo la craniectomia decompressiva (31.10.09) le condizioni neurologiche del paziente sono rimaste sostanzialmente stabili nella gravità, presentando un decorso altalenante caratterizzato da modesti miglioramenti e peggioramenti, ed hanno corrisposto ad uno stato di coma con ###4 necessitante assistenza respiratoria meccanica. 
Parallelamente si è assistito sul piano neuroradiologico al riassorbimento delle quote emorragiche e al ristabilirsi della pervietà delle vie liquorali, ma anche all'estensione delle aree ischemiche alle regioni parietali e temporali di ambo i lati. Contestualmente sul piano infettivologico, a partire dei primi giorni di novembre, si è assistito alla comparsa di febbre accompagnata da leucocitosi ematica e alla positivizzazione degli esami colturali del broncoaspirato, prima per la presenza di sole colonie di candida albicans, poi per quelle di ### pneumoniae poliantibioticoresistente e pseudomonas aeruginosa poliantibioticoresistente. Il ###, in seguito a costatazione di dilatazione ventricolare, è stato posizionato un drenaggio ventricolare esterno (che era stato precedentemente rimosso) costatando la fuoruscita di liquor francamente purulento, che in seguito a coltura ha dato esito allo sviluppo di colonie di ### paucianobilis poliantibioticoresistente. 
Si rileva che dopo il ricovero in ### che si è prolungato per le gravi condizioni neurologiche del #### sono comparse infezioni correlate con l'assistenza, tipiche dei pazienti soggetti a procedure invasive, come intubazione e respirazione artificiale e cateterismi venosi centrali e periferici) con riscontro di germi “ospedalieri” poliantibioticoresistente sia nel broncoaspirato sia nel liquor. Il trattamento è avvenuto con antibiotici secondo antibiogramma e con l'evacuazione del liquor purulento.  ### (3.12.09 - 13.1.10) Dalla letture della cartella clinica si evince che dopo l'evacuazione vi è stato a partire dal 10.12.09 un lento miglioramento neurologico per comparsa di apertura degli occhi in assenza di risposta verbale e motoria fino a raggiungere un GCS 6 (###) con quadro TC encefalo di riduzione della dilatazione ventricolare e della procidenza del parenchima cerebrale, ma accompagnato da segni di diffusa sofferenza parenchimale e da una vasta area ipodensa sottotentoriale bilaterale di recente insorgenza, persistendo, però, lo stato infettivo con isolamento agli esami colturali del broncoaspirato di ### aeruginosa e del liquor di ### pneumoniae poliantibioticoresistente (con liquor torbido leucocitosico). Lo stato settico polmonare e encefalo-ventricolare è sato associato a spiccata leucocitosi con punte fino a 45.000 elementi/mcirol ed è stato ulteriormente complicato dalla comparsa di versamento pleurico bilaterale e dal riscontro di un ascesso epatico sottodiaframmatico (7.1.10) che ha richiesto il drenaggio (13.1.10). 
Osserviamo che nonostante le condizioni neurologiche si siano stabilizzate su un grado di coma minore, simile ad uno stato vegetativo ad occhi aperti, l'infezione si è aggravata per sepsi con sviluppo di un ascesso epatico sottodiaframmatico, che ha richiesto il drenaggio chirurgico.  ### (14.01.10 - 26.02.10) Dalla lettura della cartella clinica si evidenzia dopo l'evacuazione dell'ascesso, continuando la terapia antibiotica, regressione della febbre e riduzione della leucocitosi ematica a valori fino a 12.000 elementi/microl. per cui, godendo del miglioramento clinico generale e dal punto di vista infettivo, i neurochirurghi hanno ritenuto utile sottoporre il #### ad intervento di cranioplastica (9.2.10) che non ha dato esito ad eventi avversi. Nel periodo postoperatorio, dopo la cranioplastica, il paziente è stato apiretico, con leucocitosi moderata ed esame colturale del liquor negativa persistendo lo stato comatoso con ###6 e il riscontro di pseudomonas poliantibioticoresistente nel broncoaspirato nonostante la terapia antibiotica mirata. ### encefalo di controllo del 18.2.10 dopo la cranioplastica non ha presentato variazioni rispetto a quella preoperatoria eccettuato la presenza dell'opercolo osseo riposizionato a colmare la lacuna ossea della precedente craniectomia. Le condizioni neurologiche e generali si sono mantenute stazionarie fino al 26.2.20. 
Osserviamo che il paziente permaneva in uno stato neurologico tendente alla cronicizzazione di coma, con stato vegetativo, persistendo i problemi infettivi, attenuati dalle terapie antimicrobiche.  ### (26.2.10 - 15.3.10) Dalla cartella clinica si rileva in tale data, alle ore 13:30, un peggioramento neurologico caratterizzato da anisocoria sx>dx, per cui è stata eseguita una TC encefalo, che ha mostrato a destra un ematoma extracerebrale fronto-parietooccipitale dx (spessore 2 cm) associato ad un ematoma intracerebrale (diametro 45mm), che hanno determinato effetto massa con compressione del parenchima cerebrale e dislocazione verso sinistra delle strutture della linea mediana e del tronco cerebrale, mentre tutto il parenchima cerebrale e cerebellare e il tronco si sono presentati ipodensi per sofferenza ischemica. Il paz. ha presentato un gravissimo peggioramento neurologico con coma profondo (###3 e midriasi areagente alla luce) e il neurochirurgo consultato non ha ritenuto più indicato un intervento neurochirurgico. 
Si rileva, che la fase di stazionarietà, nella quale si erano stabilizzati gli esiti dell'insulto emorragico subaracnoideo e del conseguente danno ischemico, caratterizzata da uno stato di coma con ###6, è stata interrotta repentinamente dall'insorgenza di un nuovo evento emorragico, che ha causato lo sviluppo di voluminosi ematomi extracerebrale e intracerebrale a dx, che hanno determinato erniazione subfalcina controlaterale e transtentoriale dell'emisfero di destra con segni di distorsione del tronco cerebrale, causando uno stato di coma profondo con GCS =3, espressione di uno stato clinico prossimo alla morte cerebrale. Corretta è stata l'astensione del neurochirurgo da ulteriori interventi operatori in quanto il paziente non sarebbe stato più suscettibile di miglioramento. 
Per quanto attiene la causa del nuovo evento emorragico, osserviamo che non vi è correlazione con il precedente intervento di cranioplastica, che non sono stati descritti fatti traumatici e che l'unica spiegazione potrebbe essere stato un risanguinamento dell'aneurisma (per difetto di posizionamento della clip). A tale proposito si nota che, dopo l'intervento di clippaggio dell'aneurisma, non è stato eseguito alcun controllo neuroradiologico, neanche soltanto con angio-TC o angio-### per verificare che effettivamente l'aneurisma sia stato escluso dal circolo. È, infatti, buona norma, che dopo il trattamento dell'aneurisma, che sia stato endovascolare o chirurgico, si documenti che non vi sia più flusso ematico nell'aneurisma. Una mancata o parziale esclusione dal circolo, infatti, ben può dare origine ad un risanguinamento, quando il coagulo che tappa la breccia della parete dell'aneurisma viene meno. Non essendovi stato riscontro autoptico, la causa reale dell'emorragia non può essere stabilita, ma in considerazione della negligente omissione da parte dei neurochirurghi di documentare il risultato raggiunto, si può dare forza alla presunzione, che un errore medico possa essere stato causa del risanguinamento che ha provocato l'emorragia del 26.2.2010 che ha condotto poi all'exitus il paziente, interrompendo uno stato di coma con stato vegetativo che stava cronicizzandosi. 
Dalla cartella clinica si rileva, che nei giorni a seguire la nuova emorragia non vi è stato miglioramento delle condizioni neurologiche, che sono peggiorate le condizioni generali per insorgenza di ipotensione e anuria necessitanti di sostegno pressorio con infusioni di dopamina, fino a giungere al decesso per arresto cardio-circolatorio in data ###. 
Riteniamo, pertanto, che la causa del decesso è stata la morte cerebrale causata dall'ennesima emorragia, cui seguiva il decadimento delle condizioni generali, con ipotensione ed anuria, che ha condotto all'arresto cardiocircolatorio.  (Da ultimo, i ### evidenziano l'assenza in cartella del doveroso controllo neuroradiologico dell'intervento di clippaggio eseguito sul paziente, finalizzato a verificare l'effettiva esclusione dell'aneurisma dal circolo. 
La condotta medica dei sanitari che ebbero in cura il paziente ### si è rivelata censurabile sotto molteplici aspetti, segnatamente : - per aver praticato una iniziale iperidratazione che avrebbe dovuto essere effettuata in seguito all'intervento di clippaggio dell'aneurisma; - per il mancato monitoraggio dei valori pressori sin dal ricovero in reparto; - soprattutto per la tardiva sottoposizione del paziente all'intervento di clippaggio dell'aneurisma notoriamente rotto, in violazione delle linee guida in materia di trattamento di ESA ed efficace prevenzione del risanguinamento, nonché delle buone pratiche terapeutiche, in assenza peraltro di cause ostative alla esecuzione tempestiva dell'intervento chirurgico (cfr. risposta alle osservazioni del CTP dell'ASP “### situazione non si sarebbe verificata, se il #### fosse stato operato all'ingresso in neurochirurgia, perché la corretta esclusione dal circolo dell'aneurisma avrebbe consentito di praticare terapie mediante iperidratazione e ipertensione senza rischio di provocare risanguinamento). 
Appare evidente che i risanguinamenti finali che, infine, portarono all'exitus dell'### ( avvenuto per morte cerebrale ed arresto cardiocircolatorio) possono agevolmente ricondursi ad una genetica malpractice emersa soprattutto nel periodo B di cui parlano i ### con capacità di compromettere un positivo decorso della patologia, positivo decorso che poteva essere assicurato con adeguate - ma pregiudicate, oramai, negli effetti e nella attuabilità concreta - terapie farmacologiche ). 
I ### se, da un canto, osservano trattarsi di “problemi tecnici di speciale difficoltà, essendo la chirurgia degli aneurismi difficile e gravata da complicanze”, stigmatizzano ulteriormente la condotta dei sanitari della struttura convenuta per la “negligente omissione di controllare il risultato raggiunto dopo l'intervento di clippaggio dell'aneurisma, cioè la sua avvenuta esclusione dal circolo”, che non essendo stato monitorato “… può ben fare presumere che vi sia stato un parziale o totale malposizionamento della clip, che abbia causato una nuova emorragia, che è stata infine la causa principale del decesso. Trattasi in questo caso di complicanza prevedibile e prevenibile, perché un controllo angiografico postoperatorio (un'angio-tc o un'angiografia del circolo cerebrale) come di routine, avrebbe consentito di studiare il posizionamento della clip vascolare sull'aneurisma e, in caso di presumibile malposizionamento, di riposizionarla” (il sottolineato ed il grassetto sono di questo GU).  ( Si osserva ulteriormente che la massiccia emorragia del 26/2/2010, che condusse ad un gravissimo peggioramento delle condizioni del paziente, non altrimenti spiegabile, fu la causa dell'exitus, ma essa si aggancia a gravi errori precedenti che integrano una responsabilità medica caratterizzata da colpa grave in accordo causale con un quadro di speciale difficoltà del caso trattato. Ricorre, per l'effetto, una grave colpa integrante il presupposto delle risarcibilità del danno in presenza di quadro clinico implicanti speciale difficoltà. 
Appare, in definitiva, condivisibile il giudizio conclusivo appena espresso dai consulenti nominati: il mancato controllo del posizionamento della clip, verosimilmente non correttamente allocata, ha causato un'ulteriore massiccia emorragia, senza che ciò privi i gravi errori precedenti di rilevanza causale nell'ambito del corteo delle concause di sicura ascrivibilità alla malpractice esaminata ) .  ###.  - L'###. 
Accertata la responsabilità medica, in punto di risarcibilità del danno chiesto dagli eredi, si richiama la giurisprudenza sopra esposta in materia di danno biologico terminale e di danno morale catastrofale, in particolare, la necessità che il danno abbia avuto un apprezzabile lasso di tempo utile al suo consolidarsi. 
Invero, quanto al diverso danno morale catastrofale o da lucida agonia, nel caso di specie ### si recava al PS in condizioni già parzialmente severe, restando vigile ed orientato per i primi 4 giorni di ricovero in reparto, fin quando, intervenuto l'episodio di vomito, insorgeva uno stato soporoso di coma che risulta difficilmente correlabile ad una presa di coscienza del proprio fine vita, ad uno stato di consapevolezza dell'inidoneo trattamento sanitario ricevuto e del suo concreto risultato estremo imminente ed esiziale.  ### condizione non poteva far sorgere nel paziente la percezione di una sua imminente e non evitabile fine, elementi di consapevolezza nel paziente necessari al fine di configurare il cd. danno catastrofale o da percezione della imminente morte, tipologia di danno ora in esame. 
Quanto al danno biologico terminale, ritiene, il GU, che non vi siano margini per il suo riconoscimento e ciò sotto l'aspetto del difetto di un apprezzabile lasso di tempo che deve intercorrere tra condotta medica imperita ed exitus. 
Il giudizio di apprezzabilità del lasso di tempo va condotto avuto riguardo alla situazione concreta e ciò al fine di ritenere sufficientemente consolidato il danno nella sfera giuridico-patrimoniale del deceduto: quando la morte è cagionata da lesioni e tra esse ed il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, può costituire oggetto di ristoro il pregiudizio della salute che, pur se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, costituendo una gravissima lesione dell'integrità fisica della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr., in tal senso Cass. civ. n.18163 del 28.8.2007; civ. n. 3766 del 23.2.2005; Cass. civ. n. 3549 del 23.2.2004). Ciò che, dunque, rileva, affinché possa validamente riconoscersi in capo alla vittima, con conseguente trasmissione del relativo diritto di credito in favore dei suoi eredi, è la sussistenza di un "apprezzabile lasso di tempo" tra le lesioni ed il decesso, idoneo a determinare, per il periodo di sopravvivenza, un grave e significativo deterioramento della qualità della vita idoneo a degenerare in danno biologico a causa del pregiudizio alla salute subito. 
Nel caso concreto gli stessi ### in ATP hanno rilevato condivisibilmente che “### professionale nella condotta sanitaria ha cagionato il decesso del paziente in tempi relativamente brevi e senza che si sia stabilizzato un quadro clinico disfunzionale tale da configurare danno biologico permanente. Allo stesso modo, il decesso è intervenuto in tempi rapidi, per cui non si può parlare oggi di un allungamento del periodo di malattia rispetto a quello atteso. Il danno risarcibile agli eredi del signor ### pertanto, è di natura morale ed esistenziale, correlato alla perdita di un congiunto e quantificabile secondo tabelle, come di prassi”. 
In altre parole, la vittima non ha riportato una grave lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile quale danno biologico accertabile con valutazione medico-legale e trasmissibile agli eredi.  - ###: ### Con riferimento al danno economico-patrimoniale, spetta in favore di ### a titolo di danno emergente, il rimborso delle spese funerarie - per l'importo richiesto e documentato di ### 1.512,00 -, il rimborso delle spese di successione - per l'importo di ### 488,68 - oltre che la refusione degli esborsi per la consulenza medica di parte - per l'importo richiesto e documentato di ### 6.100,00; non si ritiene di poter riconoscere le spese per l'assistenza stragiudiziale della società ### trattandosi di esborso non provato, né le spese per l'assistenza resa nel corso del giudizio di ### dai dottori ### e ### Al riguardo, la relativa spesa, oltre che eccessiva, è risultata finanche superflua (cfr. art.92 cpc), alla luce degli esiti della consulenza d'ufficio.   In ogni caso quest'ultima spesa non é stata necessitata, ma é stata imputabile alla sola scelta di ottenere una migliore possibilità di vittoria, dunque, trattasi di esborso che poteva essere evitato e non é stato reso indispensabile dal subito danno. 
Dovranno, inoltre, essere rimborsate le spese sostenute in sede ###favore dei nominati ### Passando al danno patrimoniale da lucro cessante, si richiama la giurisprudenza sopra riportata, in particolare, la necessità che sussistano oggettivi e ragionevoli criteri da rapportare al caso concreto che consentano di prospettare come effettivamente probabile l'esistenza del danno stesso. 
La valutazione da svolgere deve consistere nel valutare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore dei congiunti della vittima. 
Nel caso concreto, ritiene il GU, che non sussistano i margini per il risarcimento del danno, né in favore della moglie, né in favore dei figli, emergendo, in effetti, una maggiore difficoltà da parte della ### alla gestione della famiglia, ad ogni modo amministrata in tutti questi anni con la propria occupazione (cfr. dichiarazione della stessa) e con quella della figlia ### la quale, come emerso dagli atti, abbandonava gli studi per reperire un lavoro, aiutare la famiglia, raggiungendo evidentemente una sufficiente autonomia economica. 
Deve ritenersi, pertanto, che non vi siano in atti elementi idonei a dimostrare concretamente la sussistenza del danno da lucro cessante richiesto, dal momento che non risulta dimostrato che il lavoro conseguito dalla giovane ### sia meno remunerativo di quello che la stessa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in futuro ( in presenza di condizioni lavorative difficili nei nostri territori ove i giovani vanno incontro anche ad anni di forzata inattività per mancanza di offerte lavorative adeguate, nel privato e scarsità di posti banditi nel ### ) mentre il cambio di programma nella vita, dallo studio al lavoro, ha causato nella giovane una specifica afflizione personale che può stimarsi equitativamente in ### 20.000,00 ( ventimila/00 ) per frustrazione delle proprie aspettative personali e di realizzazione, afflizione, quest'ultima, non patrimoniale che questo GU riconosce e per il forzoso proiezione dal mondo degli studi e della spensieratezza a quello della responsabilità .  - ##### Esso spetta, come di seguito, in ragione dello stretto e comprovato rapporto parentale esistente tra gli attori e la vittima. 
In ordine al criterio di liquidazione da adottare per il risarcimento di tale pregiudizio ritiene questo GU di dovere aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale bisogna tenere conto di sistemi maggiormente modulabili alle fattispecie concrete, cd. “a punti”. 
Sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, n. 10579/2021 afferma che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”. 
Ritiene questo GU opportuno utilizzare le tabelle del Tribunale di ### aggiornate al 2024; spettano pertanto le seguenti somme, tenendo conto che il valore del punto base per il 2024 è di ### 3.911,00 per il danno subito per la perdita del coniuge e del genitore (come in concreto per l'attrice ### e per i di lei figli ### e ###; ### 1.698,00 per il danno subito per perdita del fratello (come in concreto per gli attori ### e ###.  - Alla moglie ### di anni 43 al momento della morte del proprio coniuge ### punti 20 per l'età del defunto e 20 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”), punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di ### 68) per un valore di euro 383.278,00 (trecentoottantatremiladuecentosettontaotto/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Alla figlia ### di anni 15 al momento della morte del padre: punti 20 per l'età del defunto e 26 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di punti 74 per un valore di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Al figlio ### di anni 9 al momento della morte del padre: punti 20 per l'età del defunto e 28 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di punti 76 per un valore di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo.  ### superiore liquidazione, lo scrivente GU ha tenuto conto dello stretto e intenso rapporto di vicinanza, legame e affetto del nucleo familiare originario, del rilevante sconvolgimento subito dai congiunti superstiti, non solo morale, ma anche dinamico-relazionale. Da ciò, il riconoscimento del valore massimo inerente l'intensità del rapporto parentale in questione. 
Il tutto è risultato, peraltro, abbondantemente documentato, anche in forza delle molteplici testimonianze acquisiste in esito all'udienza del 10/12/2024, da cui traspare il comune stravolgimento della moglie e dei due figli al tempo minori. Non possono non rilevare, a motivo dell'elevata liquidazione, le palesi ripercussioni della venuta meno della figura paterna rispetto allo specifico momento di crescita dei due figli, al tempo, rispettivamente, di anni 9 ### e di anni 15 ### Passando, ora, alla liquidazione del danno in favore dei due fratelli della vittima, ### e ### lo stesso andrà ridimensionato, appunto, in considerazione di un'intensità del legame nella media: - Al fratello ### di anni 40 al momento della morte del fratello ### punti 14 per l'età del defunto e 16 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 14 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( un superstite ); punti 15 per intensità di rapporti per un totale di punti 44 per un valore di euro 100.182,00 (centomilacentoottantadue/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Al fratello ### di anni 49 al momento della morte del fratello ### punti 14 per l'età del defunto e 14 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 14 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( un superstite ); punti 15 per intensità di rapporti per un totale di punti 42 per un valore di euro 96.786,00 (novantaseimilasettecentoottantasei/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo.  ### ragione della soccombenza sulla domanda di danno catastrofale, di danno biologico iure hereditario e di danno patrimoniale futuro, va disposta la compensazione in ragione della metà delle spese di lite. 
La rimanente metà va posta a carico dell'ASP convenuta in favore degli attori, praticando sulla quantificazione una maggiorazione del 30% per ogni attore in più oltre al primo (per l'effetto 4 maggiorazioni del 30%), espungendo la fase istruttoria in quanto non tenutasi. 
Vanno poste a carico dell'odierna convenuta in favore degli attori, le spese della CTU disposta in seno al procedimento per ### per come liquidate nel relativo decreto, in quanto strumentali all'accertata responsabilità medica.  ### pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: Condanna la convenuta ASP di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore degli attori ###### e ### alle seguenti somme, a titolo di danno iure proprio da perdita parentale da malpractice medica per la perdita del congiunto sig. ### ed esattamente: - In favore della moglie ### la somma di euro 383.278,00 (trecentoottantatremiladuecentosettontaotto/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore della figlia ### la somma di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; oltre alla somma di ### 20.000,00 ( ventimila/00 ) per il danno non patrimoniale da cambio di programma di vita ( dal mondo degli studi a quello lavorativo in giovanissima età ) oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo - In favore del figlio ### la somma di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore del fratello ### la somma di euro 100.182,00 (centomilacentoottantadue/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore del fratello ### la somma di euro 96.786,00 (novantaseimilasettecentoottantasei/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo. 
Condanna la convenuta ASP di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di ### a titolo di danno patrimoniale emergente, della somma di euro 8.100,68 (ottomilacento/68), oltre al rimborso delle spese anticipate per la CTU svolta in seno al procedimento per ATP n. RG.256/2023, il tutto oltre interessi legali fino al soddisfo. 
Compensa in ragione della metà le spese di lite. Pone la rimanente metà a carico della convenuta ASP di ### liquidata - praticando sulla quantificazione una maggiorazione del 30% per ogni attore in più oltre al primo (per l'effetto 4 maggiorazioni del 30%) ed espunta la fase istruttoria - in complessivi ### 19.339,15, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed euro 272,50 per spese vive ed oltre IVA e CA. 
Pone a carico della convenuta ASP le spese della CTU disposta in seno al procedimento per ATP n. RG. 256/2023, per come liquidate nel relativo decreto. 
Così deciso in ### l' ####. ### 

causa n. 934/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Micciche' Fulvia Antonella, Francesco Lauricella

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 244/2019 del 07-03-2019

... tempo chiarito che affinchè ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014). Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di ### - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834 del ### dell'anno 2010 e vertente TRA ### (C.F. ###) E ### D'### (C.F.  ###), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### nonché ### in qualità di nonna paterna di ### D'### tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell' avv.  ### che li rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione; E ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) E ### (C.F.  ###), tutti in qualità di eredi di ### e ### tutti elettivamente domiciliati in ### a ####, via ### n. 26 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; attori CONTRO ### (C.F./P.I. ###), con sede ###, in persona del ### legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta giusta delibera del ### n. 819 del 27.5.2010; #### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ####, via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; NONCHE' CONTRO ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; convenuti ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 #### S.P.A., con sede ###### via ### n. 54, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ####, via ### 17, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; #### L'### (P.I. ###), con sede ###### via ### n. 13, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### e anche in via disgiuntiva dall'avv. ### giusta procure alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.R.L., con sede ###### viale delle ### n. 16, in persona del legale rappresentante p.t.; terzi chiamati in causa #### S.P.A. (### S.P.A.) (C.F./P.I.  ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; terza intervenuta ### risarcimento danni da responsabilità professionale.  CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.9.2018 in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### ed ### D'### nonché #### e ### in qualità di nonni di ####, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'### di ### (incorporante l'ASL n. 6 di ###, in persona ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### per sentirli condannare, in solido tra loro, previo accertamento delle loro responsabilità nella verificazione degli eventi, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, specificamente indicati in atto di citazione, da essi sofferti in conseguenza delle gravissime lesioni neurologiche riportate dalla piccola ### D'### al momento della nascita quantificate nella misura del 100% del danno biologico. 
A fondamento costitutivo delle loro pretese gli attori deducevano: - che, in data 3 febbraio 2003, ### giunta alla trentottesima settimana di gravidanza, si era recata presso l'### di ### di ### e ### per partorire; -che i sanitari intervenuti nel corso del parto, dottori ### (ginecologa di fiducia della partoriente) e ### (medico di turno), avevano omesso di procedere tempestivamente alla esecuzione di un taglio cesareo nonostante l'insorgenza di una “grave ipossia fetale”; -che, nel corso dell'espletamento del parto naturale, era stata praticata dai medici una errata manovra di ### la quale aveva aggravato le condizioni di vita del feto e della partoriente; -che, a seguito di tali complicazioni, in data 5 febbraio 2003, era nata la piccola ### D'### senza emettere alcun vagito; -che la bambina si era presentata immediatamente con salute compromessa poiché era caratterizzata da “cianosi…apnea, non reattiva” a causa della sofferenza fetale acuta perinatale subita con necessità di urgente ricovero presso il ### di ### dell'### di ### per sindrome post-asfittica; -che, nei primi giorni di vita, la piccola ### D'### a rischio vita, aveva presentato delle convulsioni e successivamente, per tutto il periodo di degenza durato circa due mesi, era stata sottoposta a continua ed intensa terapia farmacologica e fisioterapica mentre l'alimentazione veniva somministrata con sondino naso-gastrico per deficit della suzione; -che la bambina era stata ricoverata anche presso il ### di ### ed in altre strutture specializzate ove era stata sottoposta anche ad alcuni interventi chirurgici resisi necessari a cagione delle gravi menomazioni sopportate; - che la piccola ### D'### a causa delle condotte negligenti, imperite ed incaute dei sanitari intervenuti al momento del parto era affetta da “paralisi cerebrale infantile a tipo tetra paresi mista ipoposturale con elementi di rigidità e deficit visivo centrale” nonché da “ritardo mentale profondo, tetra paresi spastica ed epilessia, quali esiti di encefalopatia ipossico-ischemica perinatale”; -che, per tali eventi, gli attori, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### D'### avevano sporto querela penale nei confronti dei medici e sanitari che avevano eseguito il parto presso l'### di ### di ### e ### -che il relativo giudizio penale si era concluso con sentenza del Tribunale di ### 147/2005 la quale aveva condannato i dottori ### ed ### per le condotte ad essi ascritte prevedendo altresì la loro condanna solidale, al pagamento, a titolo di provvisionale, di complessive euro 910.000,00 in favore degli attori, oltre alla refusione delle spese legali e processuali; - che tale sentenza di condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di ### (con sentenza n. 260/2007) e infine dalla Corte di Cassazione (con sentenza n. 2055/2009); -che, a seguito del parto, anche la partoriente, ### aveva subito gravi lesioni personali; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 -che, in particolare, la manovra di ### effettuata in sala parto per far nascere la piccola ### D'### aveva cagionato all'attrice uno shock emorragico dovuto alla riapertura della ferita risalente al precedente parto cesareo avvenuto nel 1997 per “inerzia uterina” con conseguente rottura dell'utero; -che, a causa di ciò, la partoriente aveva subito un intervento chirurgico “laparatomico d'isterctomia sopracervicale con conservazione degli annessi” con successivo ricovero presso il ### di ### del nosocomio lametino ove la stessa rimaneva ricoverata fino al 7.2.2003 per poi essere ricoverata fino al 27.2.2003 nel ### di ### e ### della medesima struttura; -che all'attrice, durante un successivo controllo, era stato diagnosticato “un grave stato anemico con psico astenia e sindrome depressiva” con prescrizione di riposo, cure e assistenza continua per tre mesi a cui era seguita una sindrome ansiosa depressiva; -che, a causa delle gravi menomazioni sopportate e della situazione della figlia, ### era stata costretta a cessare l'attività commerciale da essa utilmente avviata; -che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati sulla piccola ### D'### e su ### nonchè dei pregiudizi subiti in proprio da tutti gli attori erano da attribuirsi a gravi errori ed omissioni professionali nell'esecuzione del parto presso il ### di ### Si costituiva l'### di ### (incorporante l'Asl n. 6 di ###, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione di controparte perché mancante della prevista esposizione dei fatti e degli elementi di diritto; nel merito, contestava la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione a negligenze dei sanitari deducendo l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum dei danni lamentati. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria ovvero, in via subordinata, la limitazione della condanna a quanto ritenuto provato e di ragione con accertamento della percentuale di responsabilità dei singoli convenuti e condanna degli stessi al pagamento in via esclusiva delle sole somme di loro competenza, con vittoria delle spese di processo. 
Si costituita in giudizio anche la convenuta dott.ssa ### la quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per la garanzia e/o la manleva la propria compagnia assicurativa e quella dell'ASP di ### ovverosia rispettivamente la ### s.r.l.  (collegata con la ### of ### e la G.B.S. s.p.a. ### (collegata con l'### s.p.a.); rilevava, nel merito, che la responsabilità dei sanitari coinvolti negli eventi era stata accertata con sentenza penale definitiva ma contestava la domanda di parte attrice con riguardo al quantum della pretesa risarcitoria e alla richiesta dei nonni in quanto, in tesi, non legittimati attivamente. Concludeva, in via principale, per la reiezione della istanza attorea nella misura avanzata dai ricorrenti, e, in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attrice, di condannare le compagnie assicurative ### s.r.l. (collegata con la ### of ### e G.B.S. s.p.a. ### (collegata con la ### s.p.a.) a tenerla indenne di tutte le conseguenze patrimoniali, i danni e le spese liquidate in favore degli attori; il tutto con il successo delle spese di lite. 
Resisteva in giudizio anche il dott. ### che, preliminarmente, domandava di essere autorizzato a chiamare in causa per la garanzia la propria compagnia assicurativa, ovvero le ### s.p.a. nonchè quella dell'ASP di ### ovverosia la ### s.p.a.  (collegata con la G.B.S. s.p.a. ###. Nel merito contestava il quantum del danno lamentato e il diritto risarcitorio dei nonni di ### D'### ritenendo satisfattiva la somma già versata dalle compagnie di assicurazioni a favore degli attori e chiedendo, in via principale, ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 il rigetto della domanda di parte avversa. In via subordinata, nell‘ipotesi di riconoscimento della dovutezza di ulteriori importi da corrispondere agli attori, domandava che le compagnie assicurative ### s.p.a. e ### s.p.a. (collegata con la G.B.S. s.p.a. ### fossero condannate a tenerlo indenne di ogni esborso e di ogni somma da esso corrisposta, con successo di spese processuali. 
A seguito di differimento e chiamata in causa si costituiva la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di non essere stata parte di alcun contratto di assicurazione avendo svolto esclusivamente la funzione di broker assicurativo; di conseguenza, domandava l'estromissione dal giudizio con la declaratoria di non dover corrispondere nulla a favore degli attori nell'ipotesi di accoglimento della loro domanda neppure a garanzia e/o in manleva delle loro pretese nei confronti della dott.ssa ### per quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondergli, con vittoria di spese da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 
Con comparsa di costituzione si costituiva la ### of ### in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione degli attori nonché la prescrizione dei loro diritti. Contestava altresì la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto sia in relazione all'an che al quantum debeatur. Deduceva inoltre che la polizza ### doveva considerarsi a “secondo rischio” rispetto a quella stipulata dall'ASP di ### con la ### s.p.a.. Chiedeva, in ogni caso, l'applicazione di tutte le clausole contrattuali in termini di massimali di polizza, inoperatività per il caso di dolo o colpa grave, non copertura dei danni patrimoniali e delle spese di lite e peritali. 
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice o, in via di subordine, domandava venisse accertato e dichiarato che la polizza stipulata dalla dott.ssa ### era a “secondo rischio” e che, di conseguenza, essa poteva essere chiamata a garantire il medico solo oltre l'esaurimento del massimale della polizza stipulata dalla struttura sanitaria e che la polizza prevedeva in ogni caso un massimale. In via di ulteriore subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità della dott.ssa ### con quelle degli altri sanitari coinvolti e della struttura sanitaria convenuta in giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva anche la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dal dott. ### la quale non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma il quantum dei danni lamentati. 
Evidenziava, poi, di aver già versato la somma di euro 350.000,00 all'### s.p.a. la quale in qualità di assicuratrice dell'ASP di ### aveva corrisposto agli attori l'importo di euro 1.400.000,00 e che, pertanto, essendo il massimale di polizza pari ad euro 516.000,00 residuava a suo eventuale carico solo la somma di euro 166.000,00. Chiedeva, pertanto, che la somma di euro 1.400,000,00, già pagata agli attori dall'### s.p.a., venisse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attrici; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda nei confronti del proprio assicurato dott. ### e della domanda di garanzia e/o manleva di quest'ultimo, chiedeva che la condanna venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 166.000,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Si costituiva anche l'### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale chiamata in causa dai dottori ### ed ### la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della chiamata del terzo nei suoi riguardi perché assicurazione non legata ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contrattualmente al momento dei fatti con i sanitari convenuti nel giudizio; eccepiva altresì la sua carenza di legittimazione passiva in quanto la polizza n. 0027/### stipulata con la Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### era stata ceduta da essa alla compagnia assicurativa ### s.p.a. a seguito di cessione del ramo di azienda. Evidenziava le condizioni contrattuali di polizza in termini di massimale e di franchigia. Nel merito non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma soltanto il quantum dei danni lamentati negando l'insorgenza di ogni diritto risarcitorio in capo ai nonni di ### D'### Concludeva, in via preliminare, perché fosse disposta la sua estromissione dal giudizio o affinchè fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedeva principalmente che la somma di euro 1.050,000,00 già pagata agli attori (detratto il rimborso di euro 350.000,00 ottenuto dalla ### s.p.a.) fosse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attoree; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva che la condanna della ### s.p.a. (quale impresa di assicurazioni ad essa subentrata nella titolarità della polizza siglata con l'ASP di ### venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 4.111.986,71, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Non si costituiva invece la ### s.r.l. rimanendo contumace nel giudizio. 
Con comparsa ai sensi dell'art. 105 c.p.c. interveniva in giudizio la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria di contratti di polizza e di ramo di azienda dall'### s.p.a., che, in via preliminare, si associava alla richiesta di estromissione dal giudizio e di declaratoria del difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, rappresentando che in forza del contratto di cessione del ramo d'azienda e del contratto di polizza 0027/### essa interveniente era da considerarsi quale unica destinataria di qualunque residua pretesa risarcitoria per i fatti di causa. Eccepiva tutti i limiti contrattualmente previsti in termini di massimale e franchigia della polizza suindicata. Nel merito, si limitava a contestare le voci risarcitorie richieste dagli attori ed il quantum dei danni lamentati negando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni dei nonni di ### D'### Concludeva, in via principale, instando per la reiezione della domanda risarcitoria perché già soddisfatta a seguito del pagamento effettuato della somma complessiva di euro 1.400.000,00; in subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità dei medici e della struttura sanitaria convenuta in giudizio, nonché di graduare ex art. 1911 c.c. le rispettive responsabilità e di individuare le quote di ripartizione del danno tra ognuno dei civilmente responsabili. 
A seguito del decesso di ### (nonno materno di ### si costituivano in prosecuzione con comparsa del 2.12.2013 gli eredi ###### e ### i quali si riportavano a tutti i precedenti scritti difensivi e alle richieste, eccezioni e conclusioni ivi formulate dal proprio dante causa. 
Con comparsa depositata all'udienza del 19.9.2018 ###### e ### si costituivano altresì in prosecuzione a seguito del decesso di ### (nonna materna di ### quali eredi di quest'ultima insistendo in tutte le richieste eccezioni e conclusioni precedentemente formulate dall'originaria attrice. 
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed è stata espletata CTU medico-legale sulle persone di ### D'### di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### di ### D'### di ### D'### di ### di ### e di ### (con elaborato peritale redatto dal dott. ### depositato in ### il ###). 
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2018, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Ante omnia corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita da altri ### ai quali lo scrivente ### è subentrato solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.4.2016. 
Ciò doverosamente chiarito, va, in primo luogo, dato atto della legittimatio ad causam dei coniugi ### D'### e ### in rappresentanza dei figli minori ### D'### e ### D'### atteso che, per costante giurisprudenza, la proposizione dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione, alla conservazione o all'accrescimento del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e può essere pertanto proposta dal genitore esercente la potestà senza l'autorizzazione del giudice tutelare (v. per la giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. 19.1.2012 n. 743, Cass. 28.2.1992 n. 2489; Cass. civ. 11.1.1989 n. 59; Cass. civ. 13.1.1981 n. 294; cfr. anche per la giurisprudenza di merito, ex multis, #### 9.9.2013 n. 17919; ### Trani, 14.5.2014 n. 854), occorrente invece per la successiva eventuale riscossione delle somme. 
Conseguentemente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata sul punto dalle parti convenute e dalla terza chiamata ### of ### Ancora in via pregiudiziale deve essere disattesa la contestazione sollevata dai convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dalla terza chiamata ### of ### relativa all'indeterminatezza della domanda. 
Ed invero, in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art.  164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr.  Civ. n.3911/2001; Cass. Civ. n.4828/2006). 
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, le parti eccipienti hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa e del contraddittorio. 
Deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione spiegata dai convenuti e dalle compagnie assicurative terze chiamate e intervenute nel giudizio relative alla carenza di legittimazione attiva dei nonni di ### D'### alla tutela risarcitoria essendo ormai consolidato l'indirizzo della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Suprema Corte che riconosce al congiunto ed al parente stretto del macroleso la legittimazione ad agire "iure proprio" contro il responsabile delle lesioni (vedi Cass. S.U. 9556/2002) Va infine esaminata, sempre preliminarmente, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria opposta dai convenuti e dalle compagnie assicurative chiamate in causa.  ### è priva di fondamento e pertanto non può essere accolta. 
Al riguardo si osserva che, in via generale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (nell'ambito della quale va ricondotta l'odierna azione) inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Va, peraltro, rilevato che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.. 
Nel caso all'esame il termine di prescrizione è da ritenersi decennale trattandosi di responsabilità contrattuale e può essere fatto risalire anche al giorno della nascita della piccola ### (avvenuta il ###) considerato che già in quel momento la produzione del danno si era manifestata all'esterno atteso che la nascitura presentava immediatamente dei segni di “cianosi, apnea…non reattiva”; conseguentemente il diritto al risarcimento del danno azionato dagli attori nel presente giudizio non può essere ritenuto in alcun modo prescritto atteso che al momento della notificazione dell'atto di citazione (avvenuta nell'anno 2010) ancora non erano decorsi i dieci anni necessari per considerare maturata la prescrizione del diritto risarcitorio dei ricorrenti. 
Conseguentemente vanno disattese le deduzioni sostenute dalle parti eccipienti che sembrano costruire l'eccezione di estinzione del diritto sul presupposto della qualificazione della responsabilità medica come avente natura extracontrattuale in assenza di uno specifico e formale contratto intervenuto tra gli interessati atteso che nella specie la domanda giudiziale è stata svolta nella vigenza di un orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte che ha considerato la responsabilità medica come avente natura e caratterizzazione contrattuale, con prescrizione decennale.  ### parte, soltanto successivamente ai fatti di causa ed all'introduzione della presente causa, sono entrati in vigore il ### “Balduzzi” (convertito il ### nella legge n.189/2012) e poi la ### (n. 24/2017 in vigore dal 2.4.2017) che partendo da una diversa qualificazione giuridica della natura della responsabilità del medico (aquiliana anziché ex contractu) individuano il termine prescrizionale in quello quinquennale anziché in quello decennale ordinario. Tuttavia vale il principio della irretroattività della legge scolpito normativamente nell'art. 11 delle disposizioni generali premesse al ###, considerato che le leggi anzidette sono entrate in vigore successivamente alla proposizione della domanda giudiziale e alla conseguente vocatio in iudicium. 
Segue il rigetto della spiegata eccezione di prescrizione della domanda attorea. 
Prima di passare funditus all'esame del merito delle domande di accertamento della colpa professionale e di quelle risarcitorie avanzate dagli odierni attori occorre rilevare che devono ritenersi necessariamente assorbite le richieste pregiudiziali e/o preliminari avanzate dai ricorrenti per ottenere la tutela “interinale” della pretesa risarcitoria azionata (recte: richiesta di emissione di provvisionale ex art. 278 c.p.c., richiesta di rilascio di fideiussioni, richiesta di deposito dei massimali, richieste di autorizzazione alla trascrizione della domanda giudiziaria e/o di pignoramenti, richieste di messa a disposizione di importi accantonati per T.F.R. in favore dei sanitari convenuti) anche perchè non più ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sostenute da un interesse concreto ed attuale degli attori, considerata la presente pronuncia che va a regolare nel merito la controversia. 
Volgendo quindi al merito della res controversa ritiene il ### che siano fondate le domande di accertamento della responsabilità professionale dei medici convenuti (e conseguentemente della struttura sanitaria e quindi dell'ASP di ### formulate dagli attori e la domanda di risarcimento dei danni avanzata da ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ####, la quale comunque deve trovare accoglimento nei termini che si dirà; va invece respinta la pretesa risarcitoria formulata da ### e dagli eredi di ### e di ### in qualità di nonni di ### D'### Orbene, le domande che formano oggetto del presente giudizio traggono titolo dalla dedotta responsabilità dei medici e della struttura sanitaria (l'### di ### facente parte dell'ASL n. 6 di ### poi inglobata nell'ASP di ### convenuti in giudizio, per i danni che a diverso titolo sono derivati agli attori a seguito delle operazioni di parto di ### D'### eseguite sulla madre ### presso l'### di #### di ### e ### In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno dedotto, nei confronti dei convenuti, una responsabilità solidale di natura contrattuale o extracontrattuale, allegando, quale fatto costitutivo della loro pretesa risarcitoria la negligente, imperita ed imprudente condotta professionale tenuta dai convenuti dottori ### e ### durante la fase di travaglio e del parto per la nascita di ### D'### con particolare riferimento al carente monitoraggio da parte dei sanitari delle condizioni della partoriente e della sofferenza “intrapartum” del feto, alla mancata effettuazione di un tempestivo taglio cesareo, alla incauta manovra di ### effettuata sulla partoriente nonché alla carente efficienza organizzativa e materiale dell'### di ### Orbene, secondo la disciplina sostanziale della responsabilità medica, applicabile ratione temporis, formatasi per via giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore della ### n. 189 del 2012, c.d. legge Balduzzi, e della recente disciplina legislativa introdotta con la ### n. 24/2017, c.d. ### entrambe applicabili solo ai fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore, in ragione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 delle ### la responsabilità del medico e dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa (v. anche Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). 
Ciò posto deve rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità del medico trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1218 c.c. e ss, (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 22/12/1999, n. 589). 
Ed infatti, gli approdi della giurisprudenza di legittimità, seguita pressoché costantemente ed uniformemente da quella di merito, hanno condotto all'affermazione di una responsabilità contrattuale derivante dalla fattispecie del cosiddetto contatto sociale da cui scaturisce ex lege, una serie di prestazioni e di obblighi specifici: lealtà reciproca, diligenza e perizia professionali, informazioni prima e durante il trattamento sanitario e perfino dopo la fine delle terapie. Una serie di obbligazioni dunque tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1 luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. ### n. 577/2008).  ### parte, la giurisprudenza ha ormai da tempo elaborato un sistema ad hoc in materia di responsabilità medica, contrattuale o extracontrattuale che la si voglia considerare, nella prospettiva di rafforzare la tutela del paziente, soggetto debole per definizione. 
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. 
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, 22894). 
Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; cfr. Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Quanto alla prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del medico-debitore e l'evento dannoso deve rilevarsi che un orientamento giurisprudenziale meno recente riteneva che quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non era di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione (res ipsa loquitur), spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione era stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr., Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492). 
Più specificamente, l'onere della prova era stato ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali fossero state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione era di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (cfr., Cass. 19 maggio 1999, 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). 
La Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata a ### n.. 577/2008 (peraltro confermata dalla giurisprudenza successiva cfr., Cassazione civile, sez. III, 20/04/2010, n. 9315; in senso conforme ### Un. civ., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582, 584; Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847) ha, invece, sostanzialmente superato la distinzione tradizionale tra obbligazione di mezzi e di risultato e la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, poiché tale dicotomia non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. All'art. 2236 c.c., non va conseguentemente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Ciò posto in termini di onere probatorio, va ulteriormente precisato che il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso(cfr. Cass. n. 16123 del 08/07/2010). 
Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. 
Cass., 9/11/2006, n. 23918).  ### consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.  ### la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe invero al medico (a fortiori ove trattisi di intervento semplice o routinario) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere. In presenza di risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, che si ha non solo allorquando alla prestazione medica consegue l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia ma anche quando l'esito risulta caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico - chirurgico ha appunto reso necessario (v.Cass., 13/4/2007, 8826), e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, il medico e la struttura sono cioè tenuti a dare la prova che esso dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente. 
Per quanto poi attiene alla posizione della struttura e del sanitario operante deve rilevarsi che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art.  1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. E' irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). 
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che l'ente ospedaliero privato o pubblico risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente: in altri termini, l'ente ospedaliero è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. 
Le stesse ### della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 577/2008 hanno peraltro confermato che "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla ### senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria" (cfr., nello stesso senso Cass. 25.2.2005, n. 4058). 
In definitiva, deve ritenersi che l'obbligazione assunta, nei confronti del paziente, dal medico che abbia eseguito l'intervento vada qualificata in termini pressoché analoghi a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia dipendente dalla struttura sanitaria in cui venga eseguito l'intervento ovvero sia il medico di fiducia del paziente in quest'ultima ricoverato. A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tali ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr., Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006). 
Riassumendo, è dunque onere di chi agisce per la colpa professionale dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai medici e dalla struttura sanitaria, restando, invece, a carico di questi ultimi la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Nel caso di specie, con precipuo riferimento all'accertamento della responsabilità dei convenuti per gli eventi per cui è causa, deve rilevarsi che le parti attrici, ad eccezione dei nonni di ### D'### (giuseppe #### e ###, sono risultate parti offese ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 costituite parti civili nel procedimento penale a carico dei due ginecologi dottori ### e ### i quali sono stati condannati con sentenza passata in autorità di cosa giudicata per negligenza, imprudenza ed imperizia nell'esecuzione del loro operato oltre che al risarcimento in solido del danno sofferto dalle parti civili (da liquidarsi davanti al giudice civile) e alla corresponsione di una provvisionale di euro 910.000,00 e delle spese processuali (sentenza n. 147/2005 del ### di ### poi confermata dalla Corte d'Appello di ### con sentenza n. 260/2007 ulteriormente ribadita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. ###/2009 - vedi doc.ti 48-50 fascicolo di parte attrice). 
In merito all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, va richiamato l'art. 651 c.p.p. il quale stabilisce verbatim che "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato". 
In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex pluris v. Cass. n. 9235/2006, Cass. 3074/2001, Cass. n. 5925/2004), l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione, ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisionecostituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato (Cassazione n. 23633/2014; cfr. anche Cass. n. 14921.2010: “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ..  una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti” ). 
Orbene nel vigente ordinamento, è operativo il principio secondo cui la condanna definitiva in sede penale vincola il giudice civile adito con azione restitutoria o risarcitoria, precludendo ogni ulteriore indagine sulla sussistenza e illiceità del fatto e sulla responsabilità del condannato, quando il fatto illecito sia comune alla fattispecie penale ed a quella civile (Cassazione n. 27412/2008). 
Nel caso che qui occupa, parte attrice ha promosso azione risarcitoria convenendo in giudizio la dott.ssa ### il dott. ### e la ASP di ### i medici risultano essere stati condannati - come detto - in via definitiva, in sede penale, per il reato loro ascritto, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento di una provvisionale di euro 910.000,00. 
Su tali basi, appaiono inconferenti le eccezioni e le richieste sollevate avverso la parte attrice dalla terza chiamata ### of ### In base alla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione prima sezione civile n. 7138/2015) in caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se, in caso di azione risarcitoria, viene indicato dalla parte convenuta quale unico responsabile del fatto dannoso e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito. 
Nel caso in cui il terzo viene chiamato dal convenuto per esserne garantito, come nel caso di specie, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè conflittuali, in un unico processo (vedasi anche Cassazione n. 5057/2010). 
Il che non è stato nel caso di specie. 
I rapporti rimangono quindi distinti ed autonomi e come tali le eccezioni sollevate non riguardano l'accertamento della responsabilità penale dei convenuti e le eccezioni devono intendersi riferite esclusivamente al rapporto intercorrente nello specifico tra loro terzi chiamati ed il chiamante in garanzia. 
Su tali basi, quanto all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, si ribadisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato nel processo penale ed il giudice civile è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato ad egli devoluto quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria (cfr. Cass. n. 23633/2014). 
Di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei convenuti dottori ### e ### nella causazione delle gravi lesioni occorse a ### D'### e a ### Deve rilevarsi, inoltre, che la prova dell'an debeatur è stata comunque fornita dagli attori anche nel presente giudizio civile e ciò si afferma con particolare riferimento alla autonoma posizione dei nonni di ### D'### non costituitisi parte civile nel giudizio penale e dell'ASP di ### che è parte convenuta nella odierna causa sebbene, quale responsabile civile, non risulta essere stata citata né essere intervenuta nel processo penale conclusosi. 
Ebbene, nel compiere siffatto accertamento il ### può di certo avvalersi anche della documentazione proveniente dai processi penali svoltisi a carico dei dottori ### ed ### Tale documentazione assume infatti un valore di assoluto rilievo nel presente giudizio e ai fini di cui si è appena detto, facendo propria quell'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale “al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale” (cfr. Cass. sez. lav. n. 3447 del 13 maggio 2000). 
Inoltre, va precisato che l'impiego del materiale probatorio acquisito in sede ###si limita alla possibile utilizzazione delle sentenze ma si estende pure alle risultanze degli atti derivanti dalle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, le quali possono entrare a far parte dell'apparato probatorio mediante la produzione documentale delle parti nel rispetto dei relativi termini processuali e possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (vedi Cass. civ. n. 20335, 15 ottobre 2004). 
Ciò precisato, relativamente alla prova del rapporto contrattuale paziente - struttura e medici, fonte di responsabilità per l'eventuale inadempimento degli obblighi da esso discendenti, si rileva che l'esistenza del contratto/contatto intercorso tra l'attore e i convenuti oltre a non essere contestato da nessuna parte in causa risulta anche provata per tabulas dalla copiosa documentazione in atti (vedi doc.ti 2-11 fascicolo di parte attrice), da cui emerge il ricovero di ### presso l'### di ### di ### e ### in data ### e le successive operazioni di parto e post parto. 
Sicchè può ritenersi dimostrata sia la conclusione del contratto atipico di spedalità tra ### e la struttura convenuta sia il contatto sociale tra l'attrice ed i sanitari della struttura. 
Emerge inoltre ex actis che i medici convenuti erano all'epoca dei fatti dipendenti dell'### di ### e dunque dell'ASL n. 6 di ### successivamente inglobata dall'ASP di ### (vedi attestazioni di servizio fascicolo di parte attrice). 
Gli odierni attori hanno poi adempiuto, all'onere della specifica allegazione della natura dell'inadempimento contestato, consistente nella carenza di monitoraggio delle operazioni di parto, nella mancata tempestiva effettuazione del taglio cesareo al posto del parto spontaneo e nell'esecuzione su ### della rischiosa manovra di ### Dall'istruttoria e dai documenti di causa è emerso poi incontrovertibilmente che i dottori ### e ### non hanno adempiuto correttamente la prestazione medica insistendo nel parto spontaneo anziché nell'espletamento del parto con taglio cesareo senza rendersi conto delle condizioni di salute “intrapartum” ormai precarie di ### D'### che hanno determinato le gravissime lesioni neurologiche riportate dalla medesima praticando altresì la manovra di ### (al fine di favorire l'espulsione del feto e quindi la nascita di ### D'### su un soggetto (la partoriente ### già cesarizzato cagionando così uno shock emorragico con conseguente rottura dell'utero e necessità di immediato intervento chirurgico “laparatomico d'isterectomia sopracervicale con conservazione degli annessi”. 
Quanto appena detto è stato d'altronde acclarato non soltanto nelle richiamate sentenze penali che hanno riguardato i fatti di causa, ma anche nelle varie perizie espletate sia nei giudizi penali sia nel presente procedimento civile. 
In proposito il dott. ### perito del P.M. nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinanzi al ### del ### di ### ha evidenziato che “l'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale… doveva indurre i sanitari curanti a interrompere il parto di prova e ad eseguire con tempestività il taglio cesareo dal momento che erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro dopo taglio cesareo. ### voluto proseguire il travaglio patologico ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta che ha indotto i sanitari a scegliere per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita la rischiosa ### di Kristeller…### omissione nell'assistenza al travaglio e al parto individua elementi di responsabilità professionale sia in riferimento al danno neurologico patito dalla piccola ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
D'### sia al danno biologico di sua madre ### che ha subito la perdita dell'utero a causa della sua rottura. Emerge inoltre che per giungere all'asportazione dell'utero si deve ammettere che la rottura fosse così estesa e compromissiva da non poter essere riparata” per poi concludere che “è possibile affermare che la grave sofferenza acuta sofferta dal prodotto del concepimento… trova nesso causale certo… del danno cerebrale di cui è portatrice la piccola D'### Eliana….sicchè l'omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben documentabile da una corretta analisi dei tracciati….hanno indotto il danno cerebrale….il tardivo riconoscimento dello stato asfittico è da mettersi in diretto rapporto causale anche con le modalità del parto vaginale operativo espletato mediante la manovra di #### da non doversi ritenere correttamente eseguita su una donna già cesarizzata…il tutto configura aspetti di condotta sanitaria censurabile per i medici….sul piano dell'imprudenza dell'imperizia e della negligenza..” (vedi doc. 58 fascicolo di parte attrice). 
Anche il CTU del GIP presso il ### di ### dott. ### ha accertato nel suo elaborato tecnico - le cui risultanze sono state confermate dallo stesso perito anche nelle dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio n. 752/2004 dinanzi al GIP del ### di ### - che “nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora ### si ravvisano errori di valutazione che si sono concretizzati in atti per lo più omissivi la cui rilevanza deriva dall'evitabilità dell'evento e dalla incidenza causale di detti atti. Anche condotte commissive si ravvisano nella scelta dell'amnioressi e della manovre di ### La scelta del management piuttosto difettoso deriva da condotte imperite…Non è possibile differenziare i ruoli dei sanitari anche se il ginecologo curante era depositario di maggiori informazioni cliniche e quindi competente nella migliore strategia ostetrica..”.  ### del GIP ha poi concluso affermando che “in seguito al parto del 5.2.2003 la signora ### ha riportato una rottura dell'utero con conseguente asportazione chirurgica e conseguentemente la perdita della capacità di procreare. Allo stesso modo la paralisi cerebrale della piccola ### D'### è dovuta all'asfissia intrapartum. V'è discendenza causale…tra parto e lesioni….che sono in conseguenza della condotta dei sanitari….Un management errato che ha comportato errori in sequenza sia di tipo commissivo (effettuazione dell'amnioressi e delle manovre di ### che di tipo omissivo (scarso monitoraggio ed errata valutazione dei dati)” (vedi. doc. 59 fascicolo parte ricorrente). 
Infine il nesso di causalità tra evento e danno e dunque la responsabilità dei sanitari (e conseguentemente della struttura sanitaria) è stata accertata, come anticipato, anche nella CTU svoltasi nel corso del presente giudizio: infatti il fiduciario del giudice, dott. ### ha asseverato quanto segue: “La paziente si ricoverava come seconda gravida con un'anamnesi patologica caratterizzata da poliabortività, precedente taglio cesareo, coagulopatia da sindrome antifosfolipidi. Essa al ricovero presentava uno stato di relativo benessere. Pur trattandosi di soggetto già cesarizzato i sanitari programmavano un parto per via naturale non sussistendo effettivamente controindicazioni a tale programma di intervento. Alle 11,00 del 3.2.2003 con una dilatazione del collo dell'utero a 3 cm.  veniva sottoposta a induzione del parto con amnioressi. ### pratica però appare inopportuna dato che solitamente questo intervento viene riservato ai casi di travaglio rallentato e, considerato che la ### si era ricoverata appena da un'ora, di certo non si può ipotizzare un rallentamento del travaglio, inoltre mancando un'adeguata dilatazione del collo dell'utero non vi erano le condizioni permittenti di esecuzione all'amniorexi, qualificandosi quindi come rottura prematuramente indotta attivamente del sacco amniotico. Invero anche la somministrazione dell'ossiticina (farmaco stimolante le contrazioni della muscolatura liscia dell'utero) avvenuta il ### alle ore 11,00 non può rientrare nella conduzione di un parto spontaneo, rappresentando questo un trattamento induttivo.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Relativamente, poi, al monitoraggio delle condizioni fetali, pur non evidenziando delle situazioni allarmanti, almeno fino all'ultima mezz'ora, comunque, durante i controlli, qualche segno di alterazione è pure apprezzabile. Questi segni dovevano essere interpretati per produrre uno stato di preallarme nei sanitari. Con questo, a pretendere almeno, un monitoraggio continuo, purtroppo non effettuato. E' evidente quindi un deficit di monitoraggio fetale. Mentre fermo stante le criticità relative alla rintracciabilità dell'autenticità degli esami CTG i tracciati dell'ultima mezz'ora mettono in evidenza chiari segni di sofferenza fetale. Tuttavia, in siffatte condizioni seppur fosse indicato un cambio di strategia passando dal comportamento attendistico a quello operativo del taglio cesareo, anche nella struttura più organizzata, sarebbero stati necessari non meno di trenta minuti, ergo, il parto sarebbe avvenuto, in ogni caso sempre con gli stessi tempi. Infatti è in itinere che la lenta progressione del travaglio, avrebbe reclamato un cambio di strategia, preferendo appunto il parto cesareo. Purtroppo si è atteso abbondantemente oltre le 24 ore dalla rottura delle membrane per arrivare al parto, addirittura 38 ore dopo. E' questo il dato più evidente palesemente in contrasto con una buona condotta medica. Infine alla conclusione del parto la scelta di aiutare l'espulsione del mobile fetale con la manovra di ### appare una condotta, anch'essa, censurabile, essendo tale mossa, notoriamente controindicata in un soggetto già cesarizzato, proprio per l'alta incidenza di rottura d'utero. Cosa che puntualmente si è verificata (vedi esame istologico dell'utero) e che ha determinato la necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. Per questo si intravedono comportamenti professionali censurabili sia di tipo omissivo che commissivo. Omissivi per i presidi diagnostici e terapeutici, ove in presenza di fattori di rischio specifici come nel caso in discussione (precedente cesareo, ritardo nella progressione del parto) avrebbero preteso un monitoraggio ed un'assistenza continua, ed un parto per taglio cesareo che invece non è avvenuta. Commissivi perché come anticipato incongrua appare la scelta di effettuare l'amnioressi, la somministrazione di ossitocina e la manovra di ### In altre parole l'evento disgraziato occorso agli attori, oltre che prevedibile poteva considerarsi anche prevenibile…”. (vedi CTU dott. ### in atti). 
Dunque, in base a quanto asseverato dalle perizie svolte sia nell'ambito dei giudizi penali sia nel presente giudizio civile deve concludersi anche nella odierna sede per la responsabilità professionale dei sanitari convenuti in relazione alla prestazione professionale medica posta in essere. 
E' stato difatti accertato che i dottori ### e ### hanno posto in essere delle condotte omissive e commissive negligenti, imperite ed imprudenti che hanno costituito l'unica causa delle lesioni sofferte da ### D'### e dalla di lei madre ### durante le fasi del parto. 
In particolare, per quanto attiene alla verifica del presupposto preliminare della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento delle gravissime lesioni personali subite da ### D'### e di quelle sopportate dalla di lei madre ### e la condotta dei medici intervenuti in sala parto, va rilevato che nel caso di specie ed in base ai vari accertamenti tecnici compiuti è emerso chiaramente il nesso di causalità tra le azioni e le omissioni dei sanitari e le lesioni riportate dalle odierne attrici. 
In primo luogo, deve, infatti, sottolinearsi che all'atto del ricovero ### si presentava in buone condizioni di salute e non si erano riscontrate durante la gravidanza particolari problematiche relative al feto. In secondo luogo, dalla copiosa documentazione medica in atti è possibile ricavare sia la sofferenza “intrapartum” del feto sia le gravissime lesioni subite dalla piccola ### D'### e da ### all'esito del parto. 
Sulla base di tali rilievi può affermarsi, condividendo le conclusioni cui sono giunti i periti consultati sia in sede civile che penale che ove la ### fosse stata sottoposta a monitoraggio continuo sarebbe stato possibile percepire e diagnosticare in modo tempestivo la sofferenza fetale e procedere ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 all'estrazione del feto con parto cesareo al fine di toglierlo da una situazione pericolosa e quindi impedire le lesioni neurologiche sopportate dalla neonata nonché la rottura dell'utero della partoriente. 
Parimenti è da ritenersi che se i sanitari intervenuti nelle operazioni di parto avessero correttamente praticato sin dall'inizio il parto cesareo anziché quello naturale (meglio valutando la situazione clinica complessiva della partoriente che aveva dato alla luce la primogenita con taglio cesareo) le predette lesioni non si sarebbero verificate; così come è certo che se i dottori ### e ### non avessero praticato la rischiosa manovra di ### (condotta controindicata in un soggetto già cesarizzato per l'alta incidenza di rottura d'utero e consistente in una pressione violenta sull'addome della partoriente) non si sarebbe verificata l'emorragia per la riapertura della ferita risalente al precedente cesareo con la conseguente necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. 
Passando poi all'esame della colpa va evidenziato che in base alla complessiva documentazione medica prodotta e alle consulenze in atti, è possibile evidenziare che i dottori ### e ### hanno posto in essere le seguenti negligenti condotte attive ed omissive: 1) effettuazione erronea della scelta di procedere ad amnioressi, pratica rischiosa per una donna che aveva già avuto un parto cesareo per il rischio di rottura dell'utero; 2) mancata rilevazione attraverso un attento monitoraggio dell'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale e omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben riscontrabile da una corretta analisi dei tracciati; 3) mancata interruzione (stante l'esistenza di una grave sofferenza “intrapartum” fetale) del parto di prova e mancata tempestiva esecuzione del taglio cesareo nel momento in cui erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro; 4) prosecuzione nel travaglio patologico che ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta con induzione dei sanitari a scegliere - per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita - la rischiosa ### di ### controindicata in partoriente già cesarizzata. 
Provato il nesso causale tra l'insorgenza dei danni e il trattamento sanitario ricevuto dalle danneggiate era onere della struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### - in ossequio ai principi che presiedono alla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale - fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull'esattezza dell'adempimento) non può che ricadere a suo carico (così Cass. sez. III, 6209/16, cit.). 
Prova liberatoria che non è stata fornita dall'ASP convenuta. 
Può dunque affermarsi, sia sulla base dell'accertamento contenuto nell'ambito della sentenza penale di condanna passata in giudicato dei medici coinvolti nei fatti di causa sia sulla base delle risultanze emerse anche a conclusione dell'istruttoria compiuta nel presente giudizio, che i danni cerebrali subiti da ### D'### e le lesioni subite da ### abbiano trovato la loro genesi causale nelle condotte commissive ed omissive dei medici convenuti. 
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento della domanda di accertamento formulata dagli attori i dottori ### e ### vanno dichiarati responsabili delle gravissime lesioni all'integrità fisica delle quali è affetta ### D'### nonché per le quelle subite da #### della responsabilità dei medici convenuti, poi, determina la responsabilità solidale dell'ente ospedaliero ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ( vedi Cass. 10371999; 4400/2004; 12362/2006).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Passando ora all'esame del profilo del quantum del danno lamentato dagli attori va evidenziato che laddove, come nel caso di specie, sia accertata la responsabilità dell'ente ospedaliero questa può comportare un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato ove la menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. ) a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. 
Deve essere pertanto risarcito il danno non patrimoniale subito dagli attori alla luce della interpretazione dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionale divenuta ormai giurisprudenza costante della corte di cassazione e ribadita, da ultimo, con la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 26972/2008, e confermata dalla stessa Corte Costituzionale. 
La Suprema Corte a ### con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede ###patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato; 2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge; 3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; 4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. ###.U. della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. ### norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,###/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. 
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dagli attori tenendo in debito conto la dicotomia tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. 
Quanto alla liquidazione dei danni patiti dalla minore ### D'### si osserva ciò che segue. 
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est : reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ.  15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). 
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a ### degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata. 
Al riguardo, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. ### il qual all'esito delle indagini tecniche svolte su ### D'### ha riscontrato la sussistenza delle lamentate lesioni e - come già ampiamente evidenziato - la loro riferibilità eziologica alla condotta colposa tenuta dai dottori ### e ### quale emersa dagli atti, stimando i residuati postumi invalidanti nella misura del 100%. ### valutazione, peraltro, coincide con quella delle ### di ### e di ### che hanno riconosciuto a ### D'### l'invalidità al 100% con l'assistenza continua (vedi doc.ti 92 e 93 fascicolo di parte attrice). 
Nel caso di specie, si ritiene poi che l'esigenza di personalizzazione del danno e della sua liquidazione così come evidenziata dalla Corte di Cassazione a ### con la cennata sentenza 26972/2008, possa essere meglio soddisfatta applicando le c.d. tabelle elaborate dal ### di ### i cui parametri, utilizzati dalla ormai prevalente giurisprudenza di merito, sono stati ritenuti legittimi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 12408/2011). 
Tali tabelle, inoltre, recependo, da un lato, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e, dall'altro, avvertendo l'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del danno c.d.  biologico a risarcire anche gli altri profili di danno non patrimoniale, prevedono la liquidazione “congiunta” del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.  ### ultimo profilo di danno non patrimoniale, tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da reato, da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, va liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. 
Per tutte le ragioni esposte, tenuto conto della giovanissima età dell'attrice (appena nata all'epoca dei fatti), del livello marcato della sofferenza da lei patita, agevolmente desumibile dagli esiti del sinistro e dalla devastante incidenza negativa delle lesioni riportate su ogni aspetto della sua vita e per tutta la durata della stessa senza alcuna possibilità di cambiamento, si reputa congruo applicare la maggiorazione massima del 25% del danno non patrimoniale. 
Il complessivo danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad euro 1.524.194,00.  ### quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita. 
Infatti, nulla può essere risarcito a titolo di danno esistenziale, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalle ### della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a ### con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Un. n. 26972/08). 
A titolo di danno non patrimoniale spetterà dunque ad ### D'### la somma di euro 1.524.194,00. 
Circa il danno patrimoniale patito da ### D'### si osserva quanto d'appresso. 
Per quanto riguarda le spese future che la stessa dovrà sostenere in ragione della propria precaria condizione di salute, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in materia di risarcibilità dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, ne ha affermato la configurabilità tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (tra le altre, vedi Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495). 
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare la condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 10072/2010). 
Peraltro, nel caso de quo, non può essere negato a ### D'### una somma idonea ad affrontare le spese di assistenza argomentando sulla base del fatto che l'attrice potrebbe essere assistita dai suoi familiari.  ### affettivo e personale da parte dei congiunti, che sarà presumibilmente sempre presente, non può essere trasformato in un vero e proprio obbligo di supplire con il proprio lavoro personale e a proprie spese alla carenza di assistenza specifica; si può indubbiamente tenere conto in certa misura del contributo dei familiari alla cura dell'infortunato, ma la somma attribuita in risarcimento deve essere comunque adeguata a coprire le spese indispensabili per il personale di supporto, anche in presenza dei genitori, ed in particolare in previsione degli anni in cui questi potrebbero venire a mancare (cfr. Cass. 16197/2015). 
Nel caso di specie è certo che la danneggiata, a causa della gravissima menomazione neurologica subita, che le impone una totale dipendenza per tutte le esigenze personali richiede un'assistenza personale continuativa, dovrà sostenere in futuro esborsi per assistenza domiciliare. 
Infatti è stato accertato dal CTU ed è pressoché incontestato fra le parti, che le gravi lesioni residuate all'attrice dall'errore medico l'hanno resa e la renderanno persona inidonea a compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana e necessitante di assistenza assidua e continuativa nell'arco di tutta la giornata. 
Sul punto basta ricordare che ### D'### “allo stato attuale si ritrova in passeggino tutelato, essa presenta una tetraparesi spastica, incapace a sostenere il capo ed il tronco, ove si apprezza curva scoliotica dx convessa, impossibile la stazione eretta. Ha uno sviluppo disarmonico, assenza completa di eloquio, presenza di rantoli inspiratori, è alimentata con ### con riferiti ricorrenti episodi di polmoniti ad ingestis” (vedi pag. 7 CTU dott. ### in atti). 
Atteso che ### D'### necessita dunque per le sue condizioni di assistenza continuativa per l'intero arco della giornata, occorrono, a tal fine, due persone che si avvicendino nei relativi compiti con turni diurni e notturni allo scopo di garantirle una assistenza permanente per almeno 18 ore al giorno trattandosi di persona non autosufficiente. 
Pertanto si reputa equo garantire ad ### D'### l'assistenza continua di due lavoratrici di ### C ### (badante per persone non autosufficienti), una per il giorno e l'altra per l'assistenza notturna con turni di lavoro quotidiano di nove ore ciascuno per sei giorni la settimana (54 ore settimanali secondo il ###. Nel giorno libero di tali lavoratrici sarà necessario impiegare altre persone con paga oraria per 18 ore giornaliere complessive (nove di assistenza diurna e nove di assistenza notturna). 
Quindi, si possono quantificare tali esborsi nell'importo di euro 3.420,92 mensili, pari ad euro 41.051,04 annui tenuto conto delle specifiche e soprarichiamate esigenze della paziente e delle disposizioni delle tabelle retributive del relativo “### collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”. 
In particolare i costi per una badante di livello C ### convivente per un impiego di 54 ore settimanali è pari complessivamente ad euro 1.467,82 mentre quello per una lavoratrice di pari livello per l'assistenza notturna sempre per 54 ore settimanali è di euro 1.450,90 cui deve essere aggiunto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 l'ulteriore importo complessivo di euro 502,20 per l'assistenza oraria sostitutiva nelle giornate di riposo mensili delle lavoratrici impiegate a tempo pieno, come detto, per euro 3.420,92 mensili ed euro 41.051,04 annui. 
La corte della nomofilachia ha chiarito che “nel liquidare il danno patrimoniale permanente patito dalla vittima e consistente nelle spese per l'assistenza domiciliare si deve tenere conto dell'incidenza delle provvidenze accordate alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale” (cfr. Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Ancor più di recente le ### hanno ancora affermato che “…dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto“ (vedi S.U.  12567/2018). 
Si deve allora tenere presente che l'importo per indennità di accompagnamento fissato normativamente per il 2019 ammonta ad euro 516,35 mensili e che si deve considerare altresì l'ulteriore somma di euro 1.200,00 al mese erogata dalla ### alle persone anche minori in gravissime condizioni di disabilità in base al decreto del Presidente ###/2018 di attuazione della previsione di cui all'art. 9 L.R. n. 8/2017; dunque dal danno risarcibile complessivo annuo devono essere detratte euro 20.596,20 (cioè euro 1.716,35 mensili x 12 = euro 20.596,20). 
Residua quindi un danno risarcibile di euro 20.454,84 all'anno. 
La Suprema Corte nella fondamentale decisione surrichiamata (n. 7774 del 20.4.2016) ha spiegato ancora che “quando la liquidazione d'un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto … (si deve) compensare il decalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria ### e il momento di avveramento del danno”, e ciò può essere fatto o operando una “liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.)”, ovvero “sommando tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicando il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione"; ovvero ancora “moltiplicando il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione”. 
Più nello specifico, secondo la corte di legittimità “il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione; od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle redite vitalizie” (v. già citata Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Si deve allora, secondo l'indicazione della Suprema Corte, fare applicazione per il conteggio delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al r.d. 9.10.1922 n. 1403, calcolo che si effettua moltiplicando il danno risarcibile annuo individuato (euro 20.454,84) per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle tabelle relativo alla vita media (19.707), calcolo che porta a complessivi ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 euro 403.103,53. La somma può essere poi aumentata del 20%, in via equitativa, considerato l'aumento della durata della vita media dal 1922: si giunge così a euro 483.724,23 (vedi così Corte d'Appello di ### 25.10.2017). 
Il danno per l'assistenza domiciliare futura di ### D'### si quantifica, quindi, in complessivi euro 483.724,23. 
Nulla è dovuto a titolo di spese mediche future, atteso che in casi analoghi a quello in esame il ### supporta i cittadini tramite agevolazioni e sussidi di varia natura, essendo previste inoltre anche corresponsioni economiche sulla scorta della tutela degli invalidi civili. 
Peraltro sul punto specifico nessuna indicazione è stata offerta dal CTU dott. ### il quale nulla ha evidenziato nella sua perizia. 
Va senz'altro riconosciuto, invece, il danno da perdita della capacità lavorativa generica, atteso che la gravissima condizione della minore appare incompatibile con attività lavorative proficue.  ### tipologia di danno va considerata un'autonoma voce di danno patrimoniale. 
Invero, sostanzialmente, prima del 2003, la incapacità lavorativa generica aveva la funzione di ristorare il danno alla diminuzione della capacità lavorativa futura di un soggetto non ancora percettore di reddito, generalmente con un appesantimento del valore monetario del punto del danno biologico. 
All'epoca non veniva liquidato autonomamente il danno da incapacità lavorativa futura in quanto, si sosteneva, che se al momento del sinistro il soggetto non svolgeva attività lavorativa, nessun danno concreto avrebbe subito in quanto non vi sarebbe stata alcuna diminuzione patrimoniale del suo reddito.  ### affermazione, solo parzialmente lenita dalla liquidazione della capacità lavorativa generica all'interno del danno biologico (la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato, con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr.  27.01.2011 n. 1879; Cass. 1.12.2009 n. 25289), è stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha individuato i contorni del danno da incapacità lavorativa futura, quale autonoma voce di danno patrimoniale, sganciando l'automatismo, relativamente alla capacità lavorativa specifica, tra diminuzione della capacità lavorativa e diminuzione di reddito. 
La circostanza che il soggetto danneggiato non abbia ancora una specifica capacità professionale e non svolga attività lavorativa, non autorizza ad escludere un danno futuro, anzi, il giudice deve svolgere semmai un giudizio ancora più complesso, di tipo prognostico, fondato su basi probabilistiche in cui deve procedere alla valutazione se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro, ma anche della posizione sociale ed economica della famiglia (Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10074; Cass. Civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943; Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2008, n. 19445).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
La mancanza di attività lavorativa al momento dell'infortunio, in un minore, ma anche in un disoccupato, certamente esclude il danno da invalidità temporanea ma non certo anche il danno futuro obiettivamente collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a lavorare (v. Cass. 11/12/2003 18945: “la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata”). 
La giurisprudenza ormai da tempo afferma che è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza e così si individua il presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato, qualora invece non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, la posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate (cfr. ### 10 ottobre 2008; Cass. Civ., sez. III, 6 agosto 2004, 15187; Cass. Civ., Sez. III, 18 settembre 2007, n. 19357). 
Come chiarito dalla Suprema Corte, “nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata - e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione - soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 24 marzo 2016, n. 5880). 
Pertanto, il danno per perdita di capacità lavorativa generica è sussumibile nel danno patrimoniale. 
Non vi è, in tal caso, alcuna duplicazione risarcitoria in quanto il danno biologico, danno non patrimoniale, incide solamente sulla integrità psico-fisica e sulle attività non reddituali che la situazione pregressa avrebbe permesso alla vittima di svolgere, mentre il danno da incapacità lavorativa generica, danno patrimoniale, ristora la ridotta capacità di guadagno derivante dall'esercizio futuro di una attività lavorativa produttiva di reddito.  ### difficoltà di individuare un criterio risarcitorio omogeneo per tale lesione non ne può pregiudicare l'autonoma risarcibilità, ove l'entità del danno non incida solo sulla integrità psicofisica, ma anche sulla capacità futura di guadagno derivante dall'esercizio di una presumibile, probabile, attività produttiva di reddito conforme alle abilità o qualificazioni tecnico-professionali di cui la persona sia già in possesso o sia in grado di acquisire secondo criteri di normalità proiettiva. 
In tale ultimo caso, il criterio risarcitorio sarà basato sul presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato del lavoro, soprattutto ove trattasi di attività manuali o intellettuali specifiche in cui è facilmente prevedibile che il soggetto leso avrebbe svolto l'attività specifica. 
Quale base di calcolo possono utilizzarsi anche le nozioni di “comune esperienza” quali lo stipendio o la remunerazione iniziale che il soggetto avrebbe percepito una volta entrato nel mercato del lavoro, procedendo ad una liquidazione equitativa, in base alle tabelle usuali di liquidazione del danno da ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 incapacità lavorativa specifica, ove al posto della percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica si prenderà come indice di riferimento la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica. 
Ove, invece, come nel caso di specie, non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, alla posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate, facendo riferimento, quale criterio residuale per la determinazione di una base di calcolo del lucro cessante, ai criteri di determinazione presuntiva del reddito, previsti dall'art. 4 l.n. 39/1977. 
Infatti, la Corte ha più volte chiarito che allorquando il danneggiato non sia in grado di dimostrare il reddito ovvero di produrlo a causa dell'età, degli studi intrapresi e ancora non conclusi, della cassa integrazione o della disoccupazione (salvo che sia volontaria), per la relativa quantificazione ben può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, quale soglia minima di risarcimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 20540 del 30 settembre 2014; sentenza n. 14278 del 28 giugno 2011) . 
Nel caso di specie, non svolgendo la minore, per la sua età, una attività lavorativa e non essendo stati allegati elementi idonei a poter determinare il tipo di attività lavorativa che presumibilmente la minore avrebbe esercitato in futuro (di tipo intellettuale ovvero manuale), non condividendosi altresì appieno il criterio “classista” che fa riferimento alla posizione economica e sociale della famiglia (cfr. sul punto Cass. 1.7.1998, n. 6420), ritiene questo Giudice di fare riferimento al criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 Cod. Ass., criterio residuale riconosciuto come equo anche dalla giurisprudenza di legittimità. 
Siffatto criterio costituisce infatti una soglia minima del risarcimento (cfr. ###. 3, Sentenza 7531 del 15/05/2012; ma anche Cass., 6 agosto 2007, n. 17179; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1120, l'art. 137 Cod. Ass.). 
Deve pertanto provvedersi a quantificare il reddito annuale sulla cui base applicare il coefficiente di capitalizzazione, tenuto conto dell'età della minore al momento del sinistro. 
A tal fine ai sensi dell'art. 137 codice delle assicurazioni deve farsi riferimento, come detto, al criterio residuale del triplo della pensione sociale, pari ad euro 5.953,87 euro (euro 457,99 euro è l'importo massimo mensile della pensione sociale in vigore dal 1 gennaio 2019). Si ritiene, dunque, di porre a fondamento del calcolo la somma di euro 17.861,61 quale reddito annuale. 
Applicando poi il coefficiente di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403 per l'età di 25 anni (età presumibile nella quale, al termine degli studi universitari la danneggiata avrebbe potuto immettersi nel mondo del lavoro) che è 18.670, effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, senza effettuare alcuna detrazione con riferimento alla diversa durata della vita lavorativa al fine di compensare il mancato adeguamento delle tavole di mortalità ai valori odierni (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738), ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attrice ### D'### deve essere quantificato in euro 333.476,25.  ### importo, in quanto espressivo del valore di una rendita futura che sarebbe stata percepita solo a partire dall'ingresso della danneggiata nel mondo lavorativo, deve essere attualizzato attraverso i coefficienti di capitalizzazione anticipata (che consentono la detrazione del montante di anticipazione: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1215). 
In particolare, ipotizzando secondo l''id quod plerumque accidit' un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 25 ### anni, si può presumere che la minore avrebbe iniziato a percepire un reddito da attività lavorativa tra dieci anni e quindi il danno patrimoniale dalla stessa subito deve essere attualizzato con il coefficiente dello 0,643 (considerato un tasso del 4,5% per omogeneità con il tasso ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sul quale sono basate le tabelle di capitalizzazione usate), risultando così pari ad euro 214.425,22 (vedi per calcolo analogo recentemente ### 2.5.2018; ma anche ### 16.3.2016). 
Pertanto a titolo di danno per la perdita della capacità lavorativa spettano all'attrice ### D'### euro 214.425,22. 
Quindi il complessivo danno patrimoniale futuro in favore dell'attrice si quantifica in euro 698.149,45 (euro 483.724,23 per assistenza domiciliare futura + euro 214.425,22 per perdita della capacità lavorativa). 
Conseguentemente il danno complessivo (danno non patrimoniale e danno patrimoniale) vale oggi euro 2.222.342,45 (1.524.194,00 + 698.149,45). 
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi per il danno non patrimoniale e diminuendo del montante di anticipazione il danno patrimoniale futuro. 
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie. 
Si provvede dunque, secondo criterio equitativo (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 1712/95 e successive conformi), a devalutare da oggi alla data del fatto illecito (5.2.2003) la somma che esprime il danno (la somma devalutata è di euro 1.772.202,91) e poi a rivalutarla anno per anno, secondo gli indici ### calcolando sulle somme via via rivalutate gli interessi al tasso legale, assunto qui quale adeguato criterio equitativo. 
Non è fuor di luogo precisare che anche la somma riconosciuta per il danno patrimoniale futuro, come opportunamente ridotta, concorre a generare interessi compensativi equitativi per il ritardo. Infatti, la diminuzione per il montante di anticipazione ha il solo scopo di evitare la locupletazione del creditore per l'anticipata reintegrazione di una somma che sarà persa solo in futuro, mentre gli interessi compensativi hanno la diversa funzione di coprire il danno da ritardo (vedi così ### 23.11.2016; cfr. anche già citata Corte di ### 25.10.2017; ### 28.10.2014). La riduzione per il montante di anticipazione, insomma, serve a riportare al momento della liquidazione il valore monetario del danno futuro, mentre gli interessi compensativi servono a risarcire il nocumento che il danneggiato ha per non avere avuto la somma risarcitoria, pur ridotta, sin dall'epoca dell'illecito e sino alla liquidazione (si rinvia qui, per maggiori approfondimenti, alla davvero esaustiva motivazione di Cass. sez. 3 civ. 23.1.2006 n. 1215 rv 586902). 
Si ottiene così, a oggi, la somma totale di euro 2.787.052,05. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno patrimoniale e per quello non patrimoniale, pari a complessivi euro 2.787.052,05 deve però essere detratto l'importo di euro 1.050.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. (il cui portafoglio di polizze è stato poi ceduto all'### s.p.a., ora ### s.p.a.) e trattenuto a titolo di acconto, importo che deve essere rivalutato all'attualità al pari della somma calcolata a titolo di risarcimento complessivo, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 1.537.552,05, tenuto conto della somma per l'appunto di euro 1.050.000,00 erogata in data ### dalla compagnia di assicurazione (v. doc. 7 fascicolo ###. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13463).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### D'### a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 1.537.552,05 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Si passa ora ad esaminare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dai familiari di ### D'### iure proprio. 
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice ### va accolta la domanda per il risarcimento del danno iure proprio patito a seguito di evento pregiudizievole (c.d. danno riflesso). 
Com'è noto, le ### della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002), componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno riconosciuto la risarcibilità del danno patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, affermando che non osta il disposto di cui all'art. 1223 c.c., il quale, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte contempla e contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale, poiché sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002). 
La Corte ha portato a compimento la rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale o eziologica tra danni riflessi o mediati e danni diretti, in quanto con quest'ultima espressione si intende semplicemente porre l'accento sulla “propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie”. Ha così affermato che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può anche essere indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale”. 
Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio.  ### tale principio di diritto, la giurisprudenza ha altresì statuito con riguardo all'accertamento e alla liquidazione del predetto danno patito iure proprio dai prossimi congiunti del macroleso: invero, come le ### hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi “in re ipsa”, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008, 26972), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.. A tale stregua, dunque, ### il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato, in quanto, l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di 'danno-conseguenza', poiché tutti i danni extracontrattuali devono essere provati da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo (cfr. Cass., 6.4.2011, n. 7844). 
Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dal CTU nominato nel presente giudizio, ampiamente confermati anche da quelli effettuati dagli esperti in sede penale, risulta che la piccola ### presenta una gravissima condizione di salute sin dalla nascita, tale da richiedere l'assistenza continua dei suoi cari e da compromettere in modo rimarchevole la possibilità di un sereno rapporto familiare, essendo la minore incapace di gestirsi e curarsi autonomamente, di svolgere un'attività lavorativa autonoma e di sviluppare ordinarie relazioni sociali e familiari. 
Emerge dalla documentazione in atti, con estrema chiarezza, l'impatto devastante che i postumi permanenti subiti da ### D'### hanno avuto, hanno e avranno sulla sua vita e su quella delle persone che vivono con lei, tra cui ovviamente la madre, che per tutta la vita dovranno ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sopportare, oltre al peso delle evidenti difficoltà pratiche e organizzative legate alla gestione della malattia della figlia, anche quello derivante dalla profonda sofferenza che scaturisce dalla consapevolezza che la propria figlia resterà per sempre menomata nel fisico e nella psiche e non avrà mai una vita normale. 
Tenuto conto di quanto sopra, dell'età di ### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia sin dalla nascita, ai fini della liquidazione del danno si reputa congruo fare riferimento ai parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), considerato che la sofferenza della ### correlata alle lesioni gravissime patite dalla figlia, si reputa comparabile a quella derivante dalla sua perdita (il rapporto familiare pur non essendo del tutto eliso è infatti quasi del tutto pregiudicato). 
Pertanto, si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore della stessa, a titolo di danno non patrimoniale per le ricadute che la difficile condizione della figlia ha sulla sua qualità della vita, la complessiva somma di euro 300.000,00. 
Rilievo va poi attribuito al fatto che il CTU dott. ### ha anche accertato che l'intera vicenda ha provocato in ### l'insorgenza di un “disturbo post traumatico da stress cronico di forma moderata” che unitamente agli “esiti di isterectomia con conservazione degli annessi post rottura d'utero in soggetto in età fertile” sopportati a seguito del parto, ha comportato un danno biologico complessivo, stimato dal perito nella misura del 40%, quale alterazione dell'integrità psicofisica subito dalla ### a seguito degli eventi per cui è causa. 
Le conclusioni del CTU sul punto si ritengono condivisibili in quanto sufficientemente motivate al punto di vista scientifico e tecnico. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### l'ulteriore importo di euro 257.478,00 (tenuto conto, si ripete, dell'età di 38 anni dell'attrice al momento degli eventi), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito dalla ### le ### di #### in atti (non contestata da parte attrice) nulla ha asseverato per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa collegato agli effetti della rottura dell'utero e all'operazione di isterectomia subito dalla ### né si può fare riferimento al riguardo alla perizia di parte versata in atti dall'attrice che non contiene alcuna utile indicazione. Nessun risarcimento, pertanto, può essere riconosciuto ad ### sotto tale aspetto potendosi pertanto ritenere comprensiva del suddetto pregiudizio la liquidazione sopraindicata. 
Sulla somma anzidetta di euro 257.478,00 non è dovuto alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la straordinaria sofferenza soggettiva patita dalla ### hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Il danno biologico complessivo risarcibile per ### ammonta, quindi, ad un totale di euro 557.478,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 257.478,00 a titolo di danno biologico). 
Venendo ora ai danni non patrimoniali diversi da quelli da lesione alla salute dedotti dalla ### (danno alla vita sessuale ed esistenziale) deve evidenziarsi che nel caso de quo non vi è prova alcuna che l'attrice, a seguito dell'intervento subito di isteroctomia abbia perduto la capacità di avere rapporti sessuali essendo noto che il tipo di intervento subito dall'attrice non impedisce lo svolgimento di una vita sessuale normale (tranne casi particolari tra i quali non rientra quello in esame atteso che sul punto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 nessuna osservazione è stata svolta dal ###. Sotto tale aspetto dunque non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali avanzata dalla ricorrente (e dal di lei marito). 
Non è risarcibile, come autonoma voce di danno, nemmeno il danno esistenziale, quale alterazione della vita di relazione del soggetto richiedente, posto che tale titolo determinerebbe una duplicazione di risarcimento. 
Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### ammonta complessivamente ad euro 557.478,00. 
Dunque, su tale importo dovuto a ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devalutato al febbraio 2003, rispettivamente di euro 444.559,81, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ### per l'anno 2003 (mese di febbraio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.  ### danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle ### della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ### per una somma complessiva di euro 699.136,26. 
Per quanto concerne il danno patrimoniale, nulla è dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno da cessazione della attività lavorativa svolta, atteso che la chiusura dell'attività commerciale da parte della ### è da ricondursi ad una scelta di vita personale dell'attrice piuttosto che all'impossibilità di attendervi a seguito delle lesioni subite in occasione del parto e della necessità di assistere la figlia in modo continuativo. ###, difatti, avrebbe potuto assumere dei dipendenti o comunque affidare l'attività in gestione a terzi mantenendo così la redditività della medesima vista anche la particolare natura dell'attività svolta (vendita di mangimi). 
Non vi sono elementi dunque dai quali poter desumere che l'### abbia subito una riduzione della capacità lavorativa specifica permanente, non avendo la danneggiata dimostrato di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, la capacità di attendere alle proprie mansioni in futuro. 
Oltretutto il CTU dott. ### nulla ha specificato a tale riguardo potendosi dunque presumere che la lesione all'integrità psico-fisica sopportata dall'attrice a seguito della vicenda in esame non abbia inciso sulla sua capacità di lavorare e produrre reddito. 
Infatti, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico (v., tra le altre, Cass. civ. 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ. 9 agosto 2007, n. 17464). 
Tuttavia costituisce acquisizione altrettanto pacifica quella secondo cui il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2015, n. 14517; Cass. civ. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. civ., 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass. civ. 12 febbraio 2013, n. 3290).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In altre parole occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. civ., 12 febbraio 2015, n. 2758). 
Prova che nella specie non è stata offerta dall'odierna ricorrente. 
Ugualmente nessun risarcimento spetta alla ### a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche da affrontarsi in futuro nell'interesse della figlia come verrà meglio chiarito e motivato infra con riguardo alla posizione di ### D'### altro genitore della macrolesa. 
Dall'importo complessivo riconosciuto a favore della ### a titolo di danno (non patrimoniale) iure proprio deve essere detratta la somma rivalutata all'attualità corrisposta dalla ### s.p.a. e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto; tale somma è da considerarsi ammontante ad euro 150.000,00 tenuto presente che la compagnia assicurativa ha versato l'importo totale di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.050.000,00 a favore di ### D'### ed euro 50.000,00 a favore di ### D'### (come è dato evincersi anche dalla richiesta di autorizzazione alla riscossione delle somme formulata al Giudice Tutelare del ### di ### conseguendone che l'importo residuo di euro 300.000,00 (euro 1.400.000,00 - euro 1.050.000,00 - euro 50.000,00= euro 300.000,00) è stato diviso presumibilmente - in assenza di riscontri documentali di diverso contenuto che non risultano in atti - come acconto tra i due genitori ### D'### e ### quali soggetti danneggiati dai fatti di causa. 
Conseguentemente, effettuata la detrazione di cui sopra, si ottiene l'importo complessivo di euro 520.636,26. 
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 520.636,26 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Va parimenti accolta (nei termini che si dirà) la domanda formulata iure proprio da ### D'### (padre di ### D'### per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale soggettivo e danno biologico) patito a seguito di evento pregiudizievole (macrolesione della figlia). 
Quanto al danno morale soggettivo subito dal padre di ### D'### non può non richiamarsi nuovamente l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e già esaminato (cfr. Cass. civ.  8546/2008, n. 13754/2006, n. 10816/2004 e n. 8827/2003) che riconosce il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali seriamente invalidanti, lesioni tali, cioè, da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive tra questi ultimi e la persona offesa (cfr. Cass. civ. n. 10816/2004). 
Quale tipico danno - conseguenza, anche il pregiudizio di cui si discorre non coincide con la lesione dell'interesse tutelato (non è in re ipsa) ma deve essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288; in senso conforme Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546); tuttavia, consistendo - a differenza del danno biologico, che si sostanzia in un'affezione medicalmente accertabile - nella sofferenza interiore e nel patema d'animo che, per loro intrinseca natura, non si prestano ad essere accertati con metodi scientifici o ad essere provati in modo ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 diretto se non in casi eccezionali, la relativa prova può essere fornita anche mediante indizi che consentano di inferire l'esistenza di detto danno per via presuntiva. 
Dagli atti di causa, per come anche chiarito con riguardo ad ### è emerso inequivocabilmente che le gravissime lesioni personali sopportate dalla piccola ### hanno costituito una sofferenza contingente e un turbamento d'animo dei propri stretti familiari (tra cui ovviamente anche il padre) dati dallo strazio e dal supplizio immensi suscitati dalla grave disabilità psichica e motoria di ### D'### che la rende incapace di svolgere qualsiasi attività senza l'aiuto di terze persone per compiere gli atti della vita quotidiana e dalla consapevolezza che tale situazione perdurerà per sempre non potendo più la macrolesa avere una vita di relazione familiare e sociale normale. 
Pertanto tenuto conto anche dell'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia dal momento in cui è nata, applicando le tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono, si ripete, a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie ripercussioni negative che le gravi patologie che tuttora affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita del genitore, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità familiare ed alla possibilità di relazionarsi (secondo gli schemi ordinari) con il prossimo congiunto, la complessiva somma di euro 300.000,00.  ### espletata in corso di causa ha anche asseverato che la vicenda che qui occupa ha provocato in ### D'### l'insorgenza di un “disturbo distimico grave (disturbo depressivo complicato)” con una danno biologico complessivo, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 28%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 132.956,00 (tenuto conto dell'età di 38 anni dell'attore al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le ### di ### Come per la ### su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la sofferenza soggettiva patita dalla parte hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Nessun ristoro spetterà all'attore sotto il profilo del danno alla vita sessuale e per il danno esistenziale per tutte le ragioni sopra precisate con riferimento all'altra attrice ### Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 432.956,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 132.956,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 432.956,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 542.972,53. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 542.972,53 deve essere detratto l'importo di euro 150.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e considerato quale acconto dal D'### importo che deve essere rivalutato all'attualità, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 364.472,53.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dallo stesso patiti, la somma complessiva di euro 364.472,53 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
I coniugi D'### hanno inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese già sostenute per trattamenti, terapie, accertamenti specialistici cui ### D'### si è sottoposta oltre che per l'acquisto di presidi sanitari correlati alle accertate menomazioni subite che si stima congruo quantificare sulla base della documentazione in atti in complessive euro 34.000,00 attualizzando in via equitativa, considerato il tempo trascorso dagli esborsi, la somma di 32.013,01 accertate per siffatte spese sanitarie e che il ### è in grado di ricondurre causalmente ai fatti oggetto di causa nonostante sul punto il CTU nulla abbia precisato. 
Restano comunque escluse da tale liquidazione le spese per viaggi e soggiorni in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente appare non sufficientemente specifica e piuttosto generica al riguardo. 
Non possono essere poi riconosciute spese mediche future in quanto le medesime sono state già ricomprese in quelle di assistenza riconosciute a favore della figlia ### Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio subito da ### D'### a cagione delle gravissime lesioni subite dalla sorella non può che richiamarsi quanto appena detto con riferimento ai genitori ### D'### e ### Lo sconvolgimento della vita di ### D'### a causa dall'evento lesivo è chiaramente presumibile alla luce della gravità, dell'irreversibilità delle lesioni subite dalla sorella e della forte intensità che solitamente caratterizza il legame esistente tra due sorelle per tutta la vita e specialmente nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Dunque, considerata l'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 6) e la gravità delle lesioni che hanno colpito la sorella, applicando per come sopra meglio chiarito i parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun fratello o sorella per la morte di un germano la somma da euro 23.740,00 ad euro 142.420,00), si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie conseguenze negative che le gravi patologie che affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita della sorella, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla infanzia e alla adolescenza ed alla possibilità di rapportarsi con la sorella, la complessiva somma di euro 100.000,00.  ### dott. ### nell'espletamento della perizia, ha accertato poi che i fatti di causa hanno determinato in ### D'### il sorgere di un “disturbo d'ansia NAS attualmente in discreto compenso psicopatologico” con una danno biologico, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 8%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 18.734,00 (tenuto conto dell'età di 6 anni dell'attrice al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le anzidette ### in uso presso il ### di ### Come per i genitori e per le ragioni suindicate, su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione. 
Sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale non possono riconoscersi danni ulteriori, in mancanza di idonea dimostrazione, e tenendo conto della unitarietà del concetto di danno non patrimoniale.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 118.734,00 (di cui euro 100.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 18.734,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 118.734,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 148.904,95. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato di euro per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 148.904,95 deve essere detratto l'importo da rivalutare all'attualità di euro 50.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto, per un risarcimento complessivo di euro 89.404,95. 
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dalla stessa patiti, la somma di euro 89.404,95, più interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Deve essere respinta invece la domanda risarcitoria formulata dai nonni di ### D'### in quanto priva di adeguato supporto probatorio. 
Gli attori, infatti, non hanno assolto al doveroso onere di allegazione e di prova con riguardo a concrete e specifiche circostanze ed elementi fattuali dai quali poter anche solo desumere, in via presuntiva, l'esistenza di un rapporto qualificato con la vittima e l'effettivo e concreto sconvolgimento delle loro abitudini di vita, nonché il sacrificio totale ed amorevole nei confronti della piccola ### nel quotidiano accudimento della minore, essendo dimostrato viceversa che i nonni non convivevano con la danneggiata al momento del sinistro. 
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinchè ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014). 
Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938). 
In mancanza di ogni elemento probatorio in tal senso, la domanda formulata iure proprio dai nonni di ### con riguardo al danno c.d. riflesso va rigettata. 
Nè è stato nemmeno dimostrato che le gravi menomazioni riportate dalla piccola ### abbiano inciso negativamente sulla salute dei nonni in guisa da determinare in costoro un'apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente (cfr. Cass. n. 2546 del 2007).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ###, difatti, ha escluso la ricorrenza di danni biologici riconducibili nessologicamente alle gravi lesioni subite da ### D'### con riferimento a ### a ### e a ### (nonni della macrolesa). 
La domanda risarcitoria va quindi disattesa. 
Tutti gli attori hanno anche richiesto il pagamento delle spese stragiudiziali non rimborsate nell'ambito della fase pregiudiziale. 
Tali spese costituiscono un danno patrimoniale e non sono assimilabili alle spese giudiziali. 
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha infatti natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. 
Sul punto si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 16990 del 2017. 
Orbene, per la Suprema Corte occorre distinguere tra le spese processuali e le spese sostenute nella fase stragiudiziale. 
Quest'ultime spese fanno parte del c.d. danno emergente subito dal danneggiato e, quindi, il relativo ristoro dovrà essere richiesto con domanda tempestivamente formulata nonché allegando e provando i fatti costitutivi secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il risarcimento del danno subito. 
Ed invero, precisa la Corte, l'attività stragiudiziale “anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. 
Nel caso di specie occorre rilevare che la domanda formulata dalle parti attrici, proposta solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., è rimasta sfornita di puntuale e adeguata prova sia in ordine all'effettivo contenuto delle attività stragiudiziali svolte sia in merito alla quantificazione delle medesime (non è stata dunque dimostrata in alcun modo la congruità dei compensi richiesti che non sono stati invero neppure indicati). 
Nondimeno gli attori non hanno allegato alcuna attività specifica e aggiuntiva rispetto a quella di preparazione del presente contenzioso: ne discende il rigetto della spiegata richiesta di rimborso. 
Non può essere riconosciuto agli attori nemmeno la restituzione delle spese di consulenza medicolegale di parte perché superflue ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.. 
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto ritenute eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. non essendo neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'interessato, ma solo la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (cfr.  civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357). 
Sulla base delle superiori considerazioni va quindi accolta la domanda di accertamento degli attori della responsabilità dei convenuti per i danni subiti da ### D'### e da ### a seguito del parto del 5.2.2003 presso l'### di ### Di conseguenza l'ASP di ### (incorporante l'Asl n.6 di ### e i dottori ### e ### vanno condannati in solido a versare secondo il seguente quadro sinottico: 1) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno patrimoniale e non ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 patrimoniale, la somma complessiva di euro 1.537.552,05, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 2) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 89.404,95, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 3) in favore di ### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 520.636,26, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 4) in favore di ### D'### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 364.472,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 5) in favore di ### D'### e di ### in proprio, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 34.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. 
Va invece respinta la domanda risarcitoria avanzata da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### nonchè quella formulata da ### (quale nonna paterna di ### D'### per difetto di sufficiente prova del danno da essi patito. 
Orbene, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di chi agisce, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2003, n. 15789), ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (cfr. Cass., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., sez. I, 5 giugno 2007, 13180; Cass., sez. I, 25 marzo 2009, n. 7217; Cass., sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2060; Cass., sez. III, 25 settembre 2009, n. 20657). 
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (cfr. Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687; Cass. 3 aprile 1997, n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995, n. 620; Cass. 29 novembre 1994, n. 10201 e Casa. 8 giugno 1994, n. 5546, tra le tantissime). 
Deriva da quanto precede che, allorchè il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perchè ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorchè assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perchè le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle "domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorchè in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, nè, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/04/2006, n. 8105; Cassazione civile, sez. III, 29/04/2006, n. 10042; Cass. 5 ottobre 2004 n. 19934; Cass. 25 febbraio 2004 n. 3803.Cass. 11 aprile 2000, n. 4602; Cass. 5 novembre 1999, n. 12325; Cass. 8 giugno 1995, n. 6479). 
Nel caso in esame a fronte della domanda attorea di condanna solidale dei convenuti, la ASP di ### ha chiesto accertarsi le quote di responsabilità dei singoli convenuti in vista del regresso (anche le compagnie di assicurazioni terze chiamate hanno domandato l'accertamento della graduazione delle colpe dei soggetti responsabili). 
A tal proposito va osservato che la Suprema Corte, in tempi recenti, ha riconsiderato il rapporto paziente-casa di cura in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e, riqualificato il primo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, ha aperto a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. 
Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle ### (01.07.2002, n. 9556, seguita poi da altre sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. 
In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alle prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori. 
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.. 
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per l'insufficiente o inidonea organizzazione, con indubbie ricadute, non sul vincolo di solidarietà esterna che avvince la casa di cura ed il medico nei confronti del paziente danneggiato, ma sui rapporti interni che si instaurano tra i primi, ai fini di un eventuale regresso. 
Parimenti, la struttura sanitaria, invece, può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.. 
Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva o prevalente del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato. 
Anche recentemente la Cassazione ha statuito che "..l'inadempimento del terzo del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale" (vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010). 
Del resto l'art. 1299 c.c. disciplina l'azione di regresso, effettuata dal debitore in solido, che abbia pagato l'intero debito, nei confronti del condebitore solidale. 
Inoltre l'art. 2055 c.c. costituisce un principio di carattere generale in tema di solidarietà (estensibile quindi anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale). 
Sul punto la Cassazione ha statuito che "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art.  2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo" (vedi Cass. n. 7618/2010, cfr. anche Cass. n. 23918/2006). 
Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, difficilmente può dubitarsi che il danno subito dall'attrice sia causalmente riconducibile, in modo preponderante, ai dottori ### e ### (nella medesima misura come chiarito anche dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 260/2007 avendo entrambi i medici partecipato alle “fasi salienti” della vicenda) in relazione alle scelte mediche ed agli errori commessi durante tutto l'arco di tempo del ricovero della ### e delle operazioni di parto. 
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura inferiore, di profili di colpa in capo alla struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### alla quale è comunque riconducibile la carente prestazione del personale medico e la mancata attività di formazione, controllo e vigilanza sulle attività sanitarie poste in essere dai medici operanti all'interno della stessa e propria dell'esercizio dell'attività di impresa. 
Stimasi, quindi, in forza della richiesta formulata dall'ASP di ### valutare l'incidenza causale della negligente e imperita condotta nella produzione del danno per cui è causa, nella misura del 20% quanto all'ASP di ### e nella misura del 40 % ciascuno a carico dei dottori ### e ### Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dott. ### in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore degli attori ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### degli importi sopraindicati a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 
Per quanto, poi, attiene alle domande di garanzia e manleva nei confronti delle compagnie assicurative in causa si osserva quanto segue. 
Deve anzitutto evidenziarsi la carenza di legittimazione attiva della parte attrice ad estendere le domande svolte nei confronti delle convenute alle terze chiamate, atteso che nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana (ex plurimis vedi Cass. n. 9516/2007). 
In altri termini, l'estensione della domanda degli attori non può mai verificarsi con riguardo alle compagnie assicuratrici della clinica e del medico, le quali garantiscono la quota di debito del singolo autore del fatto illecito in base ad uno specifico contratto che è, per gli attori, res inter alios acta, e che costituisce, invece, la fonte dell'obbligazione dei garanti. Per i garanti dunque la causa obligandi non è direttamente il danno subito dal terzo, fonte di responsabilità diretta, ma è il contratto assicurativo che vede degradare il danno ad antefatto dell'obbligazione. La loro garanzia è, infatti, contrattuale e la loro responsabilità può essere fatta valere soltanto dagli assicurati. 
Analogamente è a dirsi con riferimento anche alla terza interveniente ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) stante la natura di intervento litisconsortile da quest'ultima svolto e la circostanza che essa è intervenuta in causa quale società assicuratrice della polizza stipulata dalla struttura sanitaria (poi inglobata dall'ASP di ### per averla rilevata a seguito della cessione della medesima da parte dell'### s.p.a. (anch'essa oggi ### s.p.a.). 
Deve essere poi disattesa l'eccezione degli attori di inammissibilità/irritualità della chiamata in causa delle compagnie assicurative da parte dei convenuti atteso che le chiamate in garanzia sono state tempestivamente svolte dai resistenti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta peraltro depositate nei corretti termini processuali e che il provvedimento di fissazione dell'udienza è stato dato regolarmente con decreto pronunciato fuori udienza mentre non è previsto che la comunicazione alle parti del medesimo debba necessariamente avvenire prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. 
Parimenti è del tutto infondata l'ulteriore eccezione di parte attrice di inammissibilità dell'intervento volontario di ### s.p.a. in quanto lo stesso è stato spiegato conformemente al disposto dell'art. 105 c.p.c. trovando il suo fondamento sostanziale nel subentro dell'interveniente nella polizza assicurativa n. 0027/### stipulata originariamente dall'Asl n. 6 di ### con l'### s.p.a. (che ha poi ceduto, lo si ricorda nuovamente, il proprio portafogli polizze alla ### s.p.a.). 
Va poi preliminarmente disposta l'estromissione dal giudizio delle terze chiamate G.B.S. s.p.a.  ### e ### s.r.l. considerata la rinuncia agli atti operata dalla chiamante in garanzia dott.ssa ### e l'accettazione della anzidetta rinuncia da parte della G.B.S.  s.p.a. ### e la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito dimostrata dalla ### s.r.l. che è rimasta contumace nella causa in oggetto. 
In conseguenza della rinuncia agli atti appena richiamata (da intendersi in realtà più propriamente quale rinuncia alla domanda di manleva) è pertanto da intendersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia avanzata dalla dott.ssa ### nei riguardi delle due società anzidette le quali conseguentemente, devono essere estromesse dal presente giudizio non essendo state avanzate ammissibilmente nei loro confronti altre domande dalle altre parti in lite. 
Inoltre deve essere disposta l'estromissione dal giudizio anche di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) avendo quest'ultima trasferito, prima dell'introduzione del presente giudizio, la polizza assicurativa n. 0027/### stipulata con l'Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### nel portafoglio di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in virtù del contratto di cessione del ramo d'azienda del 6.12.2006 contenuto nel provvedimento ### n. 2488 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del 19.12.2006 pubblicato nella ### n. 302 del 30.12.2006 (vedi doc.ti 5 e 6 fascicolo ### s.p.a.). 
Passando al merito delle domande di garanzia non può che rilevarsi la fondatezza, nei termini che si diranno, della domanda di manleva avanzata dai dottori ### e ### nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale subentrante nel contratto di polizza assicurativa n. 0027/### siglato dall'Asl n. 6 di ### (ora ASP di ### con l'### s.p.a. (oggi ### s.p.a.) e quindi interveniente volontaria nel presente giudizio. 
Innanzitutto va chiarito che i medici convenuti hanno pieno diritto ad agire in manleva nei confronti della compagnia di assicurazione titolare della polizza 0027/### (quindi ### s.p.a. ora ### s.p.a.) atteso che quest'ultima prevedeva nella ### 2, art. 2.1. lett. A) l'estensione della garanzia assicurativa anche alla “RC personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici e medici a rapporto convenzionale autonomo per l'attività prestata nelle strutture dell'### Sanitaria” (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.).  ### canto l'obbligo delle strutture sanitarie di garantirsi attraverso regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile anche per fatti dei propri dipendenti deriva direttamente dalla legge e in special modo dall'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 in materia di stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (il quale prevede espressamente che “le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente ed il personale dipendente mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ivi comprese le spese di giudizio relativamente alle loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo”), oltre ad essere esplicitamente richiamato anche nelle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria. 
Da ciò deriva il diritto dei convenuti dottori ### e ### di agire in manleva nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale società di assicurazioni obbligata per la polizza 0027/###. 
Detto questo, va opportunamente precisato che la polizza assicurativa n. 0027/###, sulla base della quale i medici convenuti hanno chiamato in garanzia la ### s.p.a. e sulla base della quale ha spiegato intervento volontario in giudizio l'### s.p.a. (v. doc. 2 fascicolo ### s.p.a.), è una polizza per la responsabilità civile stipulata dall'Asl n. 6 di ### con la ### s.p.a. (che ha poi ceduto il proprio contratto all'### s.p.a.) in coassicurazione al 20% con ### ed al 27% con ### s.p.a. (oggi ### s.p.a.). 
In altre parole, emerge che l'Asl n. 6 di ### (oggi ASP di ### ha parcellizzato il rischio assicurato stipulando un contratto di coassicurazione con cui l'assicurazione del rischio è stata ripartita tra più assicuratori per quote determinate (la quota di ### s.p.a. è pari al 53%, la quota di ### è pari al 27%, quella di ### s.p.a. è del 20%). 
Ai sensi dell'art. 1911 cod. civ. “qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”. 
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di contratto di coassicurazione (cfr. Corte di Cassazione, ### 3 civile Sentenza 2 aprile 2001, n. 4799) ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata solo in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si realizza, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 negozio, ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori che, d'accordo tra di loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parzialità, viene a essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso. 
Il contratto in questione genera, pertanto, separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole posizioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto giuridico. 
Nel caso di specie risulta che i vari coassicuratori abbiano conferito all'### (quindi a seguito delle cessione della polizza a ### generali s.p.a.) la cosiddetta clausola di delega (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.). 
In particolare con l'art. 1.16 della polizza rubricato (“### e Delega”) ### s.p.a.  veniva indicata quale delegataria obbligata ad avvertire le ### in caso di giudizio e a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di rendere opponibile a queste ultime la eventuale sentenza. 
Tuttavia come chiarito anche dalla Suprema Corte (v. Cass. 12.7.2005 n. 14590), “il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato. 
Qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida, l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte”. 
Nella specie non risulta che i dottori ### e ### abbiano proposto espressamente ed inequivocamente la domanda nei confronti della ### s.p.a. e poi della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) nella qualità di delegataria e di rappresentante processuale delle altre coassicuratrici, sicchè la condanna a carico di quest'ultima non può che essere pronunciata nei limiti della sua quota di rischio. 
A ciò consegue che la ### s.p.a. sia tenuta solo per la propria quota del 53%. 
La circostanza che la compagnia delegataria non abbia chiamato in giudizio le coassicuratrici come da previsione contrattuale può avere una sua incidenza nei rapporti tra le imprese coassicuratrici ma certamente non incide sulla natura del contratto stipulato e sulle quote di indennità di pertinenza della delegataria visto - lo si ribadisce - che i medici convenuti non hanno formulato la loro domanda in maniera espressa nei confronti della ### s.p.a. - e prima ancora nei confronti di ### s.p.a. - quale delegataria delle altre coassicuratrice e che, in ogni caso, la chiamata in garanzia delle altre assicurazioni obbligate poteva essere effettuata dagli stessi medici convenuti i quali avevano conoscenza del contenuto della polizza di assicurazioni stipulata dalla struttura sanitaria. 
Pertanto è escluso che questo giudice possa emettere in questo processo statuizioni nei confronti dei soggetti non citati né può rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre compagnie assicuratrici vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (trattandosi di obbligazione parziaria) e non di litisconsorzio necessario.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Né vale obiettare che “l'eccezione” di coassicurazione svolta dall'### s.p.a. sia tardiva e dunque inammissibile giacchè introdotta per la prima volta con gli scritti conclusionali: non si tratta infatti di una eccezione in senso stretto, bensì di una eccezione in senso lato, una mera difesa tecnica, comportante un doveroso accertamento anche ufficioso sul contenuto e sulla effettiva estensione dell'oggetto del contratto e degli obblighi da esso nascenti.  ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) dovrà tenere indenne i due medici convenuti (dottori ### e ### solo nella quota del 53% delle somme che questi dovranno corrispondere agli attori limitatamente alle quote di rispettiva pertinenza, a titolo di capitale, interessi e spese di lite, ivi comprese quelle liquidate al consulente tecnico, comunque nei limiti del massimale residuo (ottenuto cioè detraendo gli esborsi già effettuati dalla compagnia di assicurazione) e con la franchigia prevista contrattualmente di euro 2.582,29. 
Spetterà invece ai dottori ### e ### agire separatamente avverso le altre coassicuratrici essendo questi probabilmente ancora nel diritto di farlo secondo quell'orientamento giurisprudenziale che afferma che “in tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta “clausola di delega”, la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia delegataria è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti” (v. Cass. n. 13661/2013). 
Tutte le altre richiese avanzate dalla ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in sede di scritti conclusionali vanno disattese in quanto tardive e costituenti evidenti modifiche delle conclusioni rassegnate nella comparsa di intervento e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.. 
Va poi respinta la domanda di manleva svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della ### non essendovi nel caso di specie il superamento del massimale garantito dalla compagnia assicurativa ### s.p.a.. 
La polizza stipulata dal medico convenuto con la terza chiamata opera infatti solo “a secondo rischio” oltre cioè il massimale garantito dall'assicurazione dell'ente (da considerarsi a “primo rischio”) che ammonta, nel caso di specie, ad euro 5.164.569,00.  ###. 9 della ### -### stabilisce infatti quanto segue: ”### che l'### ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione - privata o dell'### integrata con l'estensione della copertura alla colpa grave ed all'intero ambito di attività del medico in regime intramurario - la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per i massimali indicati nella presente polizza ciò anche nell'eventualità di nullità invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'### Qualora il massimale dell'### sia operante per sinistro e coinvolga più operatori sanitari, la presente assicurazione varrà per l'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità spettante all'### resta esclusa ogni responsabilità solidale” (vedi doc. 3 fascicolo ###. 
Nella specie può dirsi che la polizza personale stipulata dalla dott.ssa ### e quella conclusa dall'Asl n. 6 di ### assicurano il medesimo rischio visto che quest'ultima polizza prevede, come già detto, l'estensione della garanzia alla RC personale dei medici dipendenti della struttura (### 2, art. 2.1. lett. A)).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Dunque, la polizza stipulata dall'Asl n. 6 di ### (e quindi dall'ASP di ### per effetto dell'estensione della garanzia di cui alla clausola contrattuale sopraindicata si configura come una ipotesi di contratto di assicurazione per conto del terzo (perché contratta anche a favore del medico dipendente) e assicura la medesima responsabilità coperta dall'assicurazione personale del sanitario. 
Se ne inferisce che la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata dall'ente è "a primo rischio" mentre la polizza ### stipulata dalla dott.ssa ### e da quest'ultima azionata ai fini della copertura assicurativa, si dovrà intendere operante solo in “secondo rischio”, in eccedenza cioè al massimale assicurato dall'### stessa e ciò, in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva operatività della prima polizza (vedi art. 9 della ### -### doc. 3 fascicolo ###. 
Ebbene, siccome la polizza che deve operare a primo rischio ha un massimale ampiamente comprensivo di tutti i danni patiti dagli attori, la domanda di rivalsa avanzata dalla dott.ssa ### nei confronti della ### va respinta. 
Per quanto, poi, attiene alla domanda di garanzia e manleva svolta dal dott. ### nei confronti della ### s.p.a. va evidenziato che essa può trovare accoglimento limitatamente alla quota di responsabilità riconducibile all'assicurato non sussistendo alcuna contestazione in ordine alla sussistenza ed operatività della copertura assicurativa. La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha infatti chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori ed ha precisato i limiti entro i quali la polizza è da considerarsi operativa ma non ha contestato l' operatività del rapporto assicurativo.  ### s.p.a. va, dunque, condannata a manlevare il dott. ### di quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice per capitale risarcitorio, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza comunque nei limiti del massimale residuo di polizza (detraendo cioè dal massimale di contratto le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa) e della quota di pertinenza del medico convenuto assicurato. 
Entrambe le polizze (sia quella stipulata dall'ASL n. 6 di ### per conto dei suoi medici dipendenti sia quella contratta personalmente) sono dunque operative con riferimento alla posizione del dott. ### di talchè la compagnia ### s.p.a. (che è la stessa per i due contratti) dovrà manlevare il convenuto in ragione dei rispettivi e relativi contratti nei limiti, ovviamente, dell'ammontare del danno e della quota di responsabilità riconducibile all'assicurato. 
Vanno poi respinte in quanto inammissibili giàcchè tardive le richieste avanzate dai convenuti dottori ### ed ### di condanna delle terze chiamate al pagamento di quanto da loro dovuto oltre i limiti del massimale di polizza per “mala gestio”. 
Ed infatti la domanda dell'assicurato, di essere tenuto indenne oltre il massimale di polizza, va formulata espressamente nell'atto introduttivo della lite; l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato, infatti, immette nel giudizio un tema nuovo, diverso rispetto alla semplice pretesa di garanzia, fondata su elementi di colpa che vanno allegati e provati "ad hoc", sicché non può certamente ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato, nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato, ed è da ritenersi inammissibile perché nuova se proposta successivamente (come nel caso di specie essendo stata avanzata solamente con le memorie assertive ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. delle parti). 
Nessuna domanda di manleva è stata infine svolta dall'ASP di ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice ### s.p.a. (ora ### s.p.a.).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In ultimo va respinta la richiesta di parte attrice ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle pretese dichiarazioni offensive contenute nelle note depositate del 31.1.2013 e nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del 19.9.2018 da parte della ### atteso che le espressioni utilizzate non includono alcun intento offensivo nei confronti della controparte e sono state impiegate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili alla decisione ponendosi quindi nel corretto perimetro di esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost). 
Quanto al governo delle spese processuali si statuisce come segue. 
Le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori ### D'### e ### in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori ### ed ### D'### e i convenuti seguono la soccombenza di questi ultimi e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018) e tenuto conto dell'importo della somma riconosciuta a titolo risarcitorio (il “decisum”) e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. 
Nel rapporto processuale tra ####### e ### (in qualità di eredi di ### e ### e i convenuti appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite configurandosi una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della domanda di accertamento della colpa professionale dei convenuti e della struttura sanitaria e rigetto della domanda risarcitoria). 
I motivi del decidere, la non contestazione del rapporto contrattuale con il dott. ### da parte della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) e la particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate con riferimento alle domande di garanzia spiegate dai medici convenuti giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra i convenuti, tutte le compagnie assicurative terze chiamate per la garanzia (anche quelle estromesse dal presente giudizio) e la società di assicurazione terza interveniente, dovendosi comunque precisare, ai fini della presente statuizione di compensazione delle spese processuali, che tra i dottori ### e ### e la ### s.p.a. (quale compagnia di assicurazione dell'ASP di ### si configura anche una ipotesi di soccombenza reciproca essendo stata accolta la difesa della società di assicurazione di riconoscimento dell'obbligo di manleva nei limiti della quota di rischio della coassicurazione. 
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute in base al principio di causalità come liquidate durante il giudizio e detratti gli importi già eventualmente corrisposti.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che i convenuti ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa ### e dott. ### sono responsabili, ciascuno nella misura indicata in parte motiva, dei danni occorsi a ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'#### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 2) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 1.537.552,05 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 3) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 89.404,95 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 4) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### in proprio, della complessiva somma di euro 520.636,26 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 5) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in proprio, della complessiva somma di euro 364.472,53 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 6) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### e di ### in proprio, della complessiva somma di euro 34.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 7) respinge le domande risarcitorie avanzate da ### in qualità di nonna paterna di ### D'### e da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'###; 8) rigetta le domande promosse ed estese dagli attori nei confronti delle società terze chiamate e nei confronti della compagnia assicurativa terza interveniente; 9) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### con il vincolo solidale, al pagamento in favore di ### D'### e ### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.132,55 per esborsi ed in euro 89.277,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge; 10) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra ### (in qualità di nonna paterna di ### D'###, ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### e le parti convenute; 11) pone definitivamente e solidalmente a carico dell'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, della dott.ssa ### e del dott. ### le spese delle CTU medico-legali svolte in corso di causa come liquidate durante il giudizio e detratte le somme eventualmente già corrisposte; 12) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di garanzia svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della G.B.S. s.p.a. ### in persona del legale rappresentante ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 pro tempore, e della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, terze chiamate per la manleva, disponendo l'estromissione dal presente giudizio delle medesime società; 13) dichiara la carenza di legittimazione passiva di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto alle domande di manleva avanzate nei suoi confronti dalla dott.ssa ### e dal dott. ### disponendone di conseguenza l'estromissione dal presente giudizio; 14) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare i dottori ### e ### per un importo pari al 53% di quanto questi saranno tenuti a corrispondere agli attori relativamente alle quote di rispettiva pertinenza sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo dedotta la franchigia fissa di euro 2.582,29; 15) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dott. ### di quanto questi sarà tenuto a corrispondere agli attori, relativamente alla quota di sua pertinenza, sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo; 16) rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta dott.ssa ### nei confronti della terza chiamata ### of ### 17) compensa integralmente le spese di lite fra i convenuti dottori ### e ### le società terze chiamate e la compagnia di assicurazioni terza interveniente; 18) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. 
Così deciso in ### il 20 gennaio 2019. 
Il giudice dott. ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00

causa n. 834/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Regasto Salvatore

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