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Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 434/2025 del 15-10-2025

... escludersi quindi il risarcimento del danno patrimoniale. Deve invece riconoscersi in capo all'attrice, madre del minore deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale. ### l'ormai costante ed univoca giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972/2008), il danno per la perdita del rapporto parentale costituisce un danno conseguenza, da allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico-relazionale, quale sconvolgimento delle abitudini di vita del congiunto. Pur tuttavia, si osserva di come la stessa giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende aderire, consenta di presumere il danno da perdita del rapporto parentale nella situazioni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1244/2021 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. ### con la quale inoltre dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ### a mezzo fax al seguente n. 085.693369, #### (C.F. ###), nata a ### il ### e residente ### Convenutacontumace #### S.P.A. (P.Iva ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di impresa territorialmente designata per la ### per il ### della ### rappresentata e difesa dagli avv.  ### e ####: responsabilità extra contrattuale - sinistro stradale.  CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
Tribunale di Avezzano - Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - 2) Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ### conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la ### S.p.a., quale impresa territorialmente designata per il ### di ### della ### per la gestioni dei sinistri occorsi nella ### al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa del decesso del figlio minore, ### (nato il ###) , a seguito della collisione occorsa il ### in ### località ### tra le automobili “### targata ###  (di proprietà della odierna convenuta, condotta dal padre del minore, signor ### e sul quale il minore viaggiava) e “### targata ###  (di proprietà del signor ### e da questi condotta) che nel contempo sopraggiungeva in senso contrario; più nello specifico, che il sinistro era stato causato in ragione dell'invasione, ad opera dell'automobile ### della corsia di marcia sulla quale sopraggiungeva l'### Inoltre, deduceva: - che a seguito del sinistro, sia il minore ### che il padre venivano trasportati presso l'### di ### ove purtroppo, veniva constatato il decesso del bambino a causa delle gravissime lesioni dallo stesso riportate, quali “politrauma accidentale con frattura della base cranica”. 
Inoltre esponeva che l'automobile ### risultava, al momento del sinistro, priva della prescritta copertura assicurativa ### mentre l'automobile ### risultava assicurata con la compagnia ### (###; - che entrambe le automobili venivano sottoposte a sequestro penale ad opera dell'### - l'intervenuto decesso del signor ### in data ###, con consequenziale rinuncia all'eredità del marito.  - che nessun risarcimento del danno era intervenuto in suo favore nonostante espressa richiesta in tal senso. 
Sosteneva, quindi, di aver diritto a vedersi risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, dalla stessa quantificati sulla scorta delle ### del Tribunale di Milano vigenti e precisamente in € 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale, in € 336.500,00 a titolo di danno da perdita della relazione parentale ed € 70.000,00 a titolo di danno morale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a far data della messa in mora e sino al di del soddisfo. 
A sostegno della propria domanda, l'attrice, tra le varie, allegava verbale del P.S. di ### verbale di ispezione ed identificazione cadaverica redatto dai ### della ### di ### e la dott.ssa ### quale medico nominato dalla ### della Repubblica di ### nel procedimento R.G.N.R. n. 637/2011, consulenza tecnica peritale redatta dal #### quale consulente tecnico parimenti nominato dalla ### di ### nell'ambito del su indicato procedimento penale, certificato di proprietà rilasciato dal PRA di L'### attestante la proprietà dell'automobile ### in capo alla odierna convenuta, comunicazione ### del 06/06/2013, comunicazioni varie inerenti la richiesta di risarcimento danni e solleciti vari, l'intervenuto invito a concludere una negoziazione assistita e pedissequo rifiuto ad aderire.  2) Si costituiva in giudizio la ### S.p.a., quale impresa territorialmente designata per il ### di ### della ### per la gestioni dei sinistri occorsi
Tribunale di ### - Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - nella ### deducendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda perché già oggetto di un precedente giudizio (R.G. n. 1234/2017) conclusosi con sentenza n. 557/2019, passata in giudicato per mancata impugnazione, ovvero per intervenuto decorso del termine prescrizionale senza che nel contempo intervenivano i necessari atti interruttivi. Nel merito, contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto; con contestazione nel quatum debeatur e richiesta di CTU medico-legale. 
Altresì dava atto dell'avvenuta corresponsione in favore della odierna attrice in data ###, della somma di € 35.000,00 a titolo risarcitorio. 
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale di ### Rigettare la domanda attrice in ragione del giudicato di rigetto portato dalla sentenza 557/2019 Tribunale di ### o, in subordine, perché prescritta; in caso di suo accoglimento, ridurla a giustizia, secondo quanto allegato e provato. 
Rigettare in ogni caso la domanda di malagestio formulata in atto di citazione o, in subordinata ipotesi di suo accoglimento, ridurla a giustizia. 
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese legali ex DM 55/2014”.  3) Assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove testimoniali.  4) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche, cui le parti provvedevano.  5) Ciò premesso ed inquadrandosi l'azione promossa dall'attrice nell'ambito dell'art. 144 C.d.A., correttamente esercitabile nei confronti del ### di ### della ### che risponde ai sensi dell'art. 283 C.d.A. nelle ipotesi in cui, come nella specie, il veicolo del responsabile civile sia privo di copertura assicurativa, vanno in primo luogo vagliate le eccezioni preliminari dedotte dalla convenuta inerenti l'intervenuto giudicato e il decorso del termine prescrizionale. 
Ed invero, quanto all'eccezione di giudicato, si osserva di come dalla lettura della sentenza n. 557/2019 il Tribunale di ### non abbia affatto deciso nel merito della domanda risarcitoria essendosi invece limitato a rigettarla per carenza dei presupposti per l'azione diretta richiesti ai sensi dell'art. 141 C.d.A., ovvero che la domanda doveva essere promossa secondo la procedura ordinaria ex art. 144 C.d.A. 
Quanto, invece, all'eccezione di intervenuta prescrizione e fermo restando i riferiti due procedimenti R.G.N.R. n. 637/2011 archiviato a seguito del decesso dell'indagato sig.  ### e R.G. n. 1234/2017 conclusosi con la sentenza su indicata, si rilevano numerose diffide e messe in mora, al pari di inviti e solleciti vari, tutti regolarmente trasmessi dall'attrice sia in sede di iscrizione a ruolo che in sede di deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.; dicasi, atti che nel corso del tempo hanno validamente interrotto il dedotto termine prescrizionale. 
Nella specie sono state inviate - e tutte regolarmente ricevute - la richiesta risarcitoria del 13/10/2011, la messa in mora del 28/01/2013, il reclamo del 20/03/2014, l'invito a stipulare la negoziazione assistita, l'atto di citazione da cui è scaturito il procedimento R.G.
Tribunale di ### - Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - 1234/2017 conclusosi con la sentenza n. 557/2019 pubblicata il ###, l'atto di citazione da cui è scaturito il presente giudizio, iscritto a ruolo in data ###. 
Da quanto appena esposto, quindi, ne consegue il rigetto delle eccezioni preliminari dedotte dalla compagnia di assicurazioni convenuta.  6) Nel merito, la domanda attorea è fondata e quindi deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. 
Premettendo che la compagnia di assicurazione può sempre esercitare l'azione di regresso per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese nei confronti del responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 292, comma 1, C.d.A., si rileva che nel caso di specie, parte attrice ha adeguatamente provato - come era suo preciso onere - la sussistenza del diritto di vedersi riconoscere i danni subiti a seguito del decesso del proprio figlio. 
Quanto, alla dinamica del sinistro ed all'accertamento della responsabilità, dagli atti di causa emerge che la causazione del sinistro oggetto di causa, sia esclusivamente addebitabile al padre del minore signor ### quale conducente del veicolo ### di proprietà della convenuta; tanto si evince sia dalla relazione del tecnico #### (consulente nominato dalla ### della Repubblica di ### nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 637/2011) che dalla relazione di intervento redatta dai C.C. di ### nell'immediatezza del sinistro. 
Dai summenzionati documenti e comunque dalla certificazione rilasciata dal P.R.A. di L'### si evince altresì che è stata data prova della mancata copertura assicurativa della predetta automobile ### (ad ogni modo trattasi di circostanza pacifica perché non contestata). 
Del pari, risulta l'intervenuto decesso del minore a causa delle gravissime lesioni dallo stesso riportate così come il mancato utilizzo ad opera dello stesso della cintura di sicurezza al momento dell'incidente. 
Tal ultima circostanza, come visto, è stata posta a fondamento del concorso di colpa dedotto dalla compagnia di assicurazioni convenuta. 
Sul punto, si osserva che non risulta certamente configurabile un concorso di colpa a carico del danneggiato minore di anni 10 (età del figlio ### al momento del decesso anni 9) perché assolutamente incapace, mentre risulta certamente configurabile a carico del responsabile del sinistro. Ne discende, pertanto, che nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico della vittima, tantomeno a carico dell'odierna attrice, del tutto estranea alla causazione del sinistro per cui si discute.  7) Accertata la dinamica del sinistro e le relative responsabilità, deve ora procedersi all'esamina del risarcimento richiesto dalla madre del minore deceduto. 
Nella specie, l'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno patrimoniale, prudenzialmente quantificato in € 50.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, costituito “dall'aspettativa di vita regolare, con tanto di studi e relativa attività lavorativa”. 
In tema di decesso a seguito di sinistri stradali, la giurisprudenza ha più volte confermato che ai familiari può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante), anche in forma di rendita, soltanto nel caso in cui vi sia stata una perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche.
Tribunale di ### - Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - Nel caso in esame, però, ferma la giovanissima età della vittima, nessuna prova è stata fornita circa un suo proprio reddito che come tale era destinato in tutto o in parte all'attrice. 
Tantomeno è stata data prova di eventuali spese sostenute in favore del minore deceduto (es. funerarie) tali da giustificare detta richiesta. 
Deve escludersi quindi il risarcimento del danno patrimoniale. 
Deve invece riconoscersi in capo all'attrice, madre del minore deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale.  ### l'ormai costante ed univoca giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.  n. 26972/2008), il danno per la perdita del rapporto parentale costituisce un danno conseguenza, da allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico-relazionale, quale sconvolgimento delle abitudini di vita del congiunto. 
Pur tuttavia, si osserva di come la stessa giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende aderire, consenta di presumere il danno da perdita del rapporto parentale nella situazioni in cui il danneggiato che agisce sia un prossimo congiunto della persona deceduta: “### al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. Civ. n. 23632/2019 e n. 3767/2018). 
Nel caso in esame, la domanda risarcitoria è stata richiesta dalla madre della vittima, tanto che deve presumersi lo stabile legame e la sofferenza provocata dall'evento traumatico del decesso del congiunto a seguito del dedotto tragico incidente stradale.  ### ai criteri per procedere alla liquidazione, questo Tribunale ritiene che le tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della domanda (2021) costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale. 
Conseguentemente, in considerazione dell'età della vittima (9 anni) e dell'età della madre al momento del decesso (51 anni), nonché lo stato di convivenza tra gli stessi (convivenza per altro non contestata e comunque confermata anche dai testimoni escussi), il risarcimento deve liquidarsi nella misura di importo pari ad € 336.502,00 (comprensivo del danno morale), a cui vanno detratte le somme già versate in data ### dalla compagnia in favore dell'attrice pari ad € 35.000,00.  8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.  9) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum (da € 260.001,00 fino ad € 520.000,00), come da dispositivo secondo i parametri medi ex D.M.
Tribunale di ### - Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - 55/2014 e ss.mm.ii., compensate per la metà, stante il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accertata la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente della ### targata #### condanna ### quale proprietaria dell'automobile, ### targata ### non assicurata e la ### S.p.a., quale impresa territorialmente designata per il ### di ### della ### per la gestioni dei sinistri occorsi nella ### in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subiti dall'attrice per perdita del rapporto parentale comprensivo del danno morale, ed in particolare al pagamento in favore della stessa della somma pari ad € 301.502,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino al soddisfo; - condanna ### e ### S.p.a., quale impresa territorialmente designata per il ### di ### della ### per la gestioni dei sinistri occorsi nella ### in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano d'ufficio in € 11.228,50, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge; - rigetta ogni altra domanda. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 1244/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandra Contestabile

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1209/2025 del 08-10-2025

... possibile.. se mi serve aiuto me lo danno .. se mi serve qualcosa per la scuola me lo comprano … la cosa che mi dà più fastidio è quando litigano …. un po' di tempo fa litigavano al telefono ..”. ### è un bambino socievole e adattabile, come risulta dai colloqui con i genitori, con la nonna materna e i nonni paterni, con la compagna del sig. ### con l'ex compagno della sig.ra ### e con le insegnanti ..” (cfr. CTU in risposta ai quesiti 3 e 4 pagg. 22-23). Nel quadro sopra prospettato, pertanto, può essere confermato il regime di affidamento condiviso con espresso invito rivolto a entrambi i genitori ad evitare coinvolgere più il minore nelle loro divergenze, essendo emerso che “### è stato sempre coinvolto nelle decisioni nei casi di divergenza tra i genitori” (cfr. CTU (leggi tutto)...

testo integrale

Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile in composizione collegiale in persona di Dott.ssa ### est. 
Dott.ssa ###ssa ### pronunciato la seguente ### procedimento iscritto al nr. r.g. 2431/2023 pendente TRA ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. #### in ### n. 71, RICORRENTE CONTRO ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore in ### via ### n. 95, RESISTENTE Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di ### cessazione degli effetti civili del matrimonio ### come da verbale di udienza del 17.6.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.### nata a #### il ### e ### nato ad ### il ###, hanno contratto matrimonio il ### a ### (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014). 
Dal matrimonio è nato, il ###, il figlio minore ### La coppia si è separata alle condizioni di cui al decreto n. 1226/2021 emesso dal Tribunale di ### il ###, che ha omologato la separazione personale tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre su due settimane (la prima settimana, dalla domenica alle ore 9,00 fino al martedì mattina ed il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino all'apertura del negozio; la seconda settimana, dal lunedì all'uscita da scuola fino alla mattina successiva ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva); possibilità per la madre di portare con sé il figlio presso la casa della nonna ad Ala ### una settimana al mese; previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.  ### ha successivamente introdotto giudizio di modifica delle condizioni concordate di separazione, nel procedimento iscritto al nr. 5866/2021 VG, con il quale ha chiesto autorizzazione al trasferimento residenziale del minore ### nel Comune di ### per ragioni connesse a sue esigenze lavorative e autorizzazione all'iscrizione in ### di ### (piccola frazione del Comune di ###. Il Tribunale ha autorizzato il mutamento di residenza ma rigettato la domanda di iscrizione ad istituto scolastico diverso da quello abitualmente frequentato dal minore nel Comune di originaria residenza (###. 
Con ulteriore ricorso iscritto al nr. 6157/2022 ### ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione e, in particolare, l'affidamento esclusivo del figlio e l'iscrizione alla scuola sita a ### Il Tribunale ha rigettato il ricorso confermando le condizioni di separazione come integrate dalla modifica autorizzata della residenza anagrafica del minore. 
Con ricorso depositato il #### ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresentando che dall'epoca della separazione le parti non si sono riconciliate né hanno ripreso la convivenza. Ha esposto: di avere interrotto, nelle more dell'introduzione del giudizio di divorzio, la relazione sentimentale intrapresa in precedenza con il sig. ### titolare della ditta “### s.n.c.” sita in ### dove era stata assunta (ragione che aveva determinato la domanda di trasferimento della residenza del figlio nel procedimento già ricordato per la modifica delle condizioni di separazione), e aver anche cessato la relativa attività lavorativa; di aver ricevuto dalla società “ ### S.r.l.” di ### una proposta di lavoro a tempo indeterminato, part - time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo; che tale proposta di lavoro le consentirebbe di ritornare in ### suo luogo di provenienza, dove, ad ### potrebbe disporre dell'abitazione della madre oltre che di provvidenze messe a disposizione dalla ### a supporto delle famiglie e dell'aiuto e collaborazione della madre, ancora in giovane età. Ha rappresentato che il figlio ### è abituato a recarsi in ### dove ha instaurato un forte legame affettivo con la nonna materna e potrebbe beneficiare di un contesto socio-economico di indiscutibile qualità. Ha chiesto, facendo presente che il padre del minore si è opposto al trasferimento dello stesso a ### che sia autorizzato il trasferimento del minore, confermato l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella nuova residenza di Ala con previsione della possibilità per il padre di vedere il minore due fine settimana al mese (con disponibilità a mettere a disposizione dello stesso appartamento completamente autonomo di proprietà della di lei madre), disciplina delle vacanze estive e delle festività e, infine, contributo di mantenimento del minore a carico del padre di euro 300,00 mensili. Ha chiesto quanto al trasferimento del minore provvedimento ex art. 473 bis nr. 15 c.p.c.. 
Iscritto il procedimento incidentale al nr. 2431/2023-1, è stato instaurato il contraddittorio con il sig.  ### che si è opposto all'istanza “urgente” di trasferimento del minore esponendo: che la ricorrente già nel corso del giudizio di separazione aveva chiesto di poter trasferire il minore ad Ala di ### rinunciando alla domanda avendo, nel frattempo, iniziato relazione sentimentale con persona di ### che la ricorrente ha cercato anche in altre occasioni di incidere sul mantenimento del rapporto affettivo tra il padre e il minore chiedendo, a breve tempo di distanza dalla separazione, di essere autorizzata a cambiare l'istituto scolastico frequentato dal minore a ### e a iscriverlo a istituto scolastico di ### istanza disattesa in sede giurisdizionale; ha sostenuto che anche la “nuova” istanza di trasferimento era, ancora una volta, funzionale a soddisfare interessi della ricorrente e non anche a salvaguardare gli interessi del minore e il rapporto con il padre che sarebbe, inevitabilmente, pregiudicato da un trasferimento a 500 Km di distanza, in località diversa da quella dove il minore è nato e cresciuto, ha frequentato i primi anni di scuola e dove vivono i suoi amici e la famiglia dei nonni paterni. Ha comunque contestato la sussistenza dei presupposti di indifferibilità dell'istanza ed ha chiesto il rigetto del ricorso. 
All'esito dell'audizione delle parti con provvedimento del 18.9.2023 l'istanza “urgente” è stata rigettata. 
Il sig. ### si è costituito nel giudizio di merito. Ha contestato la domanda della ricorrente di trasferimento del minore a ### ha rappresentato di avere la disponibilità di abitazione dove il figlio ha una propria camera e dove vive con la sua nuova compagna con la quale il bambino ha un ottimo rapporto. Ha, inoltre, sostenuto che non corrisponderebbe a verità l'interruzione della relazione sentimentale della ricorrente con il sig. ### con il quale, invece, anche il minore avrebbe fatto dei viaggi comuni in ### Non si è opposto alla pronuncia di divorzio ed ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento “paritario” del minore presso entrambi i genitori e mantenimento diretto e disciplina del rapporto di visita e frequentazione del figlio con i genitori e in via subordinata per la previsione, in caso di rigetto della domanda di collocamento paritario, di contributo di mantenimento a suo carico di euro 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie). Ha chiesto, laddove la madre intenda trasferirsi ad ### che il minore sia collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna. 
La ricorrente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c., reiterando la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore e formulando, in via subordinata, domanda di assegno divorzile in suo favore in misura pari ad euro 300,00 mensili e aumento del contributo paterno per il mantenimento del figlio ad euro 700,00 mensili; ha, inoltre, sostenuto che il minore nella scuola frequentata a ### si troverebbe in una condizione di disagio (già rappresentata in precedente procedimento avanti al TO che, tuttavia, ha rigettato la stessa istanza) ed ha reiterato la domanda di autorizzazione in via provvisoria del trasferimento del minore nel Comune di Ala e laddove non autorizzato il trasferimento che si consenta l'iscrizione del minore nella scuola di ### considerando gli atti di “ bullismo” che il minore sarebbe costretto a subire nella scuola frequentata a ### Si è opposta all'accoglimento della domanda di collocamento paritario del minore presso i due genitori formulata dal resistente. 
Il resistente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. contestando l'ammissibilità delle “nuove” domande e, in particolare, della domanda di aumento del contributo di mantenimento paterno subordinata alla mancata concessione all'autorizzazione al trasferimento del minore e di assegno divorzile, rilevando la mancanza di elementi “sopravvenuti” rispetto all'introduzione del ricorso. Quanto allo stato di disoccupazione della ricorrente ha evidenziato che la stessa non è stata licenziata ma si è volontariamente dimessa dall'attività lavorativa svolta presso la ditta del sig. ### (con il quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, continuerebbe ad intrattenere rapporti di frequentazioni, riferiti anche dal figlio minore ###. Ha sostenuto che non corrispondono al vero i presunti episodi di bullismo lamentati dalla madre nei confronti del minore ed ha concluso per il rigetto delle domande accessorie formulate dalla ricorrente. 
All'udienza di comparizione nella fase di merito si è proceduto nuovamente all'audizione personale delle parti. La signora ### ha dichiarato tra l'altro di voler insistere nella richiesta di trasferimento a ### ove avrebbe disponibilità di una casa e sarebbe aiutata dalla madre, mentre in ### non potrebbe contare sull'aiuto di nessuno, né tantomeno disporrebbe di una casa, essendo ancora ospite a casa dell'ex compagno; che per quanto riguarda gli episodi di bullismo subiti dal figlio, a seguito dell'intervento della maestra, la situazione era migliorata; di avere frequentato il liceo linguistico e due anni di ### ed essere in possesso di diverse certificazioni linguistiche; di avere svolto diversi lavori non regolarizzati da contratto; di aver lavorato presso la Bi - ### con contratto part - time, dal 2021 sino agli inizi del 2023, e di essersi dimessa, essendo la ditta dell'ex compagno, e venuta meno la relazione con lui non era sostenibile mantenere un rapporto di lavoro. 
Il sig. ### ha dichiarato, tra l'altro, che il figlio non aveva subito alcun episodio di bullismo, salvo qualche litigio con alcuni compagni, come confermato anche dalle maestre; di lavorare dal lunedì al giovedì dalle h.10.00 sino alle h. 15.00, e il venerdì e sabato anche dalle h.18.00 in poi sino alle 23.00, con chiusura del locale la domenica; di avere un guadagno mensile medio netto di circa 1.200,00 - 1.300,00 euro; di convivere con la compagna da tre anni. 
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. del 12.4.2024 il giudice ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori; ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore nel comune di Ala in ### confermando in via provvisoria il collocamento prevalente del minore presso la residenza umbra della madre; ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore presso istituto scolastico sito nella località “Padule” di ### salvo diverso accordo tra le parti; ha regolamentato il diritto di visita del padre, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane in cui lo avrebbe visto a far data dal martedì), salvo diverso accordo tra le parti; ha posto a carico del padre contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili ### da versarsi in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie; ha rigettato la domanda di assegno provvisorio divorzile in favore della moglie; ha rigettato le richieste di prova orali articolate dalle parti; ha incaricato il ### del Comune di ### di svolgere una indagine sociale e conoscitiva - anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, nonchè ad acquisire informazioni presso le autorità scolastiche relativamente ai lamentati atti di “bullismo” di cui il minore sarebbe rimasto vittima, e verificare la adeguatezza delle abitazioni dei genitori ad ospitare il bambino; ha incaricato il ### per l'### dell'### 1, ### dell'### sede di ### di attivare percorso di sostegno per il minore e di procedere alla valutazione delle sue condizioni psicologiche e relazione con il padre e con la madre, con richiesta anche di verificare eventuali situazioni di disagio connesse a presunti atti di “bullismo” subiti nella scuola frequentata dal minore a ### ha invitato le parti a depositare documentazione reddituale aggiornata e certificazioni ### dell'ultimo triennio. 
Con istanza “urgente” depositata in data ### la signora ### ha chiesto la modifica “temporanea” del provvedimento di affidamento del minore adottato in data ### e, in particolare, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento del collocamento del minore dall'abitazione materna sita in ### ad abitazione sita nel Comune di Ala (### per il periodo estivo e sino alla ripresa della scuola da parte del minore, con disciplina dei tempi di permanenza presso la madre e presso il padre secondo calendario allegato all'istanza. Ha esposto, a fondamento della domanda, che dopo aver cercato di reperire attività lavorativa in ### senza successo, ha deciso di accettare l'offerta di lavoro a tempo determinato e part - time (fino al 6 settembre del 2024) della società “### S.r.l.” di ####. Ha rappresentato di aver cercato un accordo con il padre del minore senza però esito, avendo lo stesso richiesto semmai accordo per un collocamento paritetico presso il padre e la madre e dopo aver nuovamente proposto argomentazioni difensive sostanzialmente analoghe a quelle degli atti introduttivi e delle deduzioni formulate in udienza, ha evidenziato che la richiesta, in generale, di poter vivere ad Ala rientrerebbe nei desideri del figlio, così come il desiderio di trasferirsi durante le vacanze ad Ala in ### Ha allegato una serie di trascrizioni di registrazioni di conversazioni intercorsi tra lei e il minore “estratti” da agenzia investigativa da lei stessa incaricata, che attesterebbero la chiara volontà del minore di vivere ad ### di trascorrere ad Ala tutte le vacanze estive e di ridurre i tempi di visita e frequentazione con il padre. Ha chiesto procedersi in via d'urgenza all'audizione del minore e di autorizzare il trasferimento temporaneo del “collocamento” del minore in ### per il periodo compreso tra la data di inizio dell'attività lavorativa della madre e la fine di efficacia del contratto secondo il calendario allegato all'istanza. 
Il sig. ### ha depositato memoria difensiva nella quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza e quanto al merito ha sostenuto il carattere essenzialmente strumentale dell'istanza, funzionale al trasferimento “definitivo” del minore ad ### Ha contestato in particolare la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, non costituendo “fatto nuovo” la circostanza della sottoscrizione del contratto di lavoro parte - time con la “### S.r.l.” di ### trattandosi della stessa società che avrebbe, in precedenza, formulato offerte di lavoro in favore della ricorrente. Ha dedotto, inoltre, che la ricorrente avrebbe manifestato al sig. ### l'intenzione di recarsi a ### nel mese di agosto, con il minore per tre settimane evidenziando la singolarità della concessione di ferie per un tale periodo con un contratto di lavoro di poco più di tre mesi di durata; ha, inoltre, sostenuto che la signora ### avrebbe “condizionato” il minore ### coinvolgendolo impropriamente nel conflitto con il padre e che il minore avrebbe dichiarato al padre che la madre tutte le mattine si recherebbe in ufficio, sicchè verosimilmente la stessa continuerebbe a svolgere attività lavorativa presso la ditta “Bettelli”. Ha evidenziato che il minore avrebbe confessato al padre di essere al corrente di essere stato registrato dalla madre, che la stessa gli aveva già suggerito le risposte che avrebbe dovuto dire, e che quindi il bambino sarebbe stato “manipolato” e “condizionato” dalla madre. Ha concluso per il rigetto del ricorso e in via istruttoria per l'eventuale audizione del minore e per CTU diretta alla valutazione dell'idoneità genitoriale della madre al fine di valutarne il comportamento a suo dire “pregiudizievole” per il minore. 
All'udienza del 18.6.2024 si è proceduto all'audizione delle parti sul “contrasto” insorto con riguardo alla richiesta della madre di trasferire temporaneamente il collocamento del minore ad Ala per il periodo estivo e di durata del suo contratto di lavoro. 
All'esito, con provvedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c., il giudice ha confermato i provvedimenti adottati in data ###, nonchè l'incarico già assegnato ai ### del Comune di ### e l'incarico già conferito al ### per l'### dell'### 1, ### dell'### sede di ### ha disposto, limitatamente al periodo compreso tra il 6 luglio e il 6 settembre del 2024, la possibilità per il minore di trascorrere la vacanze estive con la madre dal 6 luglio al 20 luglio e dal 4 al 24 agosto e con il padre dal 21 luglio al 3 agosto e dal 25 agosto al 6 settembre; ha disposto procedersi a CTU nominando, a tal fine, la dr.ssa ### Acquisita la relazione dei ### del Comune di ### del 30.10.2024 e la reazione di consulenza tecnica d'ufficio della CTU nominata dott.ssa ### del 17.4.2025, all'udienza del 17.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione orale delle parti.  2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2021 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio e dalla loro condotta processuale.  3. Il figlio minore ### che ha compiuto 10 anni, può essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Nessuna delle parti, sul punto, ha chiesto l'affidamento esclusivo - vertendo il conflitto piuttosto sul luogo di residenza del minore e sul collocamento residenziale - e non essendo emersi elementi sintomatici di inidoneità di entrambi ad assolvere i compiti e doveri di cura connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale. 
A tal riguardo, pur dovendosi stigmatizzare la condotta della madre e i relativi effetti negativi su ### nell'aver “registrato le risposte del figlio il quale, dopo aver appreso il fatto, ha manifestato chiaramente la volontà di non essere convolto nella querelle ### Umbria” (cfr. CTU pag.  11), gli esiti degli accertamenti peritali hanno escluso la sussistenza di elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori, rilevando che “In entrambi i genitori il criterio dell'accesso all'altro è pienamente soddisfatto” ( CTU pag. 23, in risposta al quesito 5); nonché la sussistenza di elementi tali da suggerire l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, rilevando che “La situazione familiare osservata e valutata esclude l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso” (cfr. pag. 23 CTU, in risposta al quesito 6). 
Inoltre, in relazione alle condizioni psichiche del minore e al relativo legame con i genitori, è emerso che “### clinica di ### in c.t.u. restituisce il quadro di un bambino perfettamente in linea con la fase evolutiva, in buona convergenza con quanto relazionato dalla ### 1, compresi i sentimenti di colpa e paure interiorizzate, tipici della fascia d'età 9-11 anni, che in ### sono amplificati nel momento in cui i genitori gli chiedono di intervenire nei processi decisionali. ### dichiara che entrambi i genitori fanno del loro meglio per farlo stare bene: “### e due mi vogliono bene e cercano di farmi stare il meglio possibile.. se mi serve aiuto me lo danno .. se mi serve qualcosa per la scuola me lo comprano … la cosa che mi dà più fastidio è quando litigano …. un po' di tempo fa litigavano al telefono ..”. ### è un bambino socievole e adattabile, come risulta dai colloqui con i genitori, con la nonna materna e i nonni paterni, con la compagna del sig. ### con l'ex compagno della sig.ra ### e con le insegnanti ..” (cfr. CTU in risposta ai quesiti 3 e 4 pagg.  22-23). 
Nel quadro sopra prospettato, pertanto, può essere confermato il regime di affidamento condiviso con espresso invito rivolto a entrambi i genitori ad evitare coinvolgere più il minore nelle loro divergenze, essendo emerso che “### è stato sempre coinvolto nelle decisioni nei casi di divergenza tra i genitori” (cfr. CTU pag. 12) e che “[…] il bambino, in questo momento, è consapevole della conflittualità e della tensione intergenitoriale e, di conseguenza, chiede espressamente di non essere coinvolto nelle loro discussioni e che siano loro ad assumersi la responsabilità di decisioni difficili: ### infatti, percepisce in modo chiaro che esprimere la sua opinione potrebbe significare “schierarsi” per l'uno o per l'altro genitore”.(Relazione USLUmbria1 depositata il ###,ATTI). Il minore, pertanto, non è stato preso in carico dal servizio” (cfr. CTU pag. 16). 
Sarebbe auspicabile, inoltre, una maggiore collaborazione tra i genitori, essendo emerso dalla consulenza tecnica che “###analisi delle interazioni triadiche e diadiche della famiglia #### […] un funzionamento familiare funzionale, caratterizzato da una buona capacità organizzativa, ma da una difficoltà genitoriale nel mantenere un costante livello di collaborazione e coordinazione che può a tratti creare tensione nel clima affettivo, altrimenti sereno e collaborativo.  ### osservazioni effettuate, attraverso la procedura del ### infatti, si può valutare un'### in ‘### (punteggio 28/40). Si indica con ciò una coordinazione familiare caratterizzata da diverse risorse, come la capacità organizzativa dei genitori e una tendenza a voler rispettare e aderire alle regole del gioco, tentando di conferire ad esso una struttura chiara; tuttavia esistono alcuni ostacoli che possono creare tensione nel clima affettivo che si traduce, talvolta in forme di controllo da parte di ### sugli aspetti contestuali” (cfr. CTU, in risposta ai quesiti 3 e 4, pagg. 22-23). 
Le domande relative al collocamento del minore richiede il contestuale esame della questione del trasferimento del bambino ad Ala in ### dove la madre avrebbe reperito un'attività lavorativa part-time presso la società “### S.r.l.” di ### a tempo indeterminato, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo, e ove disporrebbe di un'abitazione di proprietà, e potrebbe contare sull'aiuto della madre, ancora di giovane età. 
A tale richiesta si è opposto il ricorrente, in ragione dell'allontanamento del figlio dal luogo dove è cresciuto, va a scuola e ha la rete parentale con i nonni paterni. 
Si ricorda sul punto che l'art. 337 ter c.p.c. dopo aver previsto che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori precisa che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. In tale quadro appare quindi che, inserita la scelta sulla residenza del minore nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale che i genitori devono effettuare di comune accordo anche in caso di procedimento separativo (ove entrambi abbiano l'esercizio della responsabilità come nel caso in esame, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali; cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma ### c.c.), il contrasto su tale scelta deve essere rimesso al giudice che adotta ogni opportuno provvedimento avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore. 
Per la soluzione del contrasto insorto tra i genitori deve tenersi conto di una serie di criteri tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere inclusi i seguenti: la motivazione del trasferimento, i riflessi della scelta sui tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e il minore, l'effettiva possibilità di mantenere rapporti significativi con il genitore non collocatario, l'eventuale interferenza della scelta con la possibilità per il minore di continuare a frequentare le figure di riferimento delle rispettive famiglie dei genitori, l'impatto del trasferimento sulla stabilità emotiva e psicologica del minore. 
Nel caso in esame, dagli esiti della consulenza tecnica e in particolare dal confronto delle situazioni socio-ambientali (abitazione/attività lavorativa) e familiari (rete/risorse) del contesto umbro e di quello trentino, è emersa “[…] un'indicazione favorevole per il trasferimento di ### con la madre ad Ala ###” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Con riguardo all'abitazione, infatti, mentre il padre “Ha prima affermato, e successivamente smentito, che si sarebbe trasferito a ### T. nell'appartamento posto al primo piano del locale di prossima apertura, situazione verificata come non realistica dall'A.S. di ####.S. di ### T. precisa, nella relazione del 10 marzo u.s. (in allegato) che: “Per ciò che riguarda la prospettiva abitativa il sig. ### riferisce che continuerà a vivere a ### nell'abitazione di proprietà della compagna e che l'appartamento sopra al locale potrebbe rappresentare “una soluzione di appoggio” per evitare continui spostamenti in auto [..]. Il sig. ### precisa inoltre che i titolari potrebbero destinare l'uso dell'appartamento ad un “B&B” rendendolo indipendente dal bar attraverso l'apertura di una porta esterna di accesso”; l'abitazione della madre è identificata “In un appartamento posto sopra l'abitazione materna ad ### È stata prodotta e messa a disposizione dei rappresentanti delle ### la videoregistrazione dell'abitazione” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Quanto all'attività lavorativa, mentre in ordine al padre è stato rilevato che “Nel colloquio del 5 dicembre 2025 il sig. ### affermava che il locale di ### sarebbe stato aperto a gennaio '25, nel colloquio del 3 gennaio che sarebbe stato aperto a marzo '25. Alla data del 10 marzo l'### di ### verificava che i lavori non sono ancora iniziati e che il periziando non percepisce la ### dal mese di gennaio u.s. Qualora il sig. ### dovesse iniziare a lavorare, i turni di lavoro, e in particolare quelli di chiusura a tarda notte, risulterebbero incompatibili con le responsabilità genitoriali quotidiane (scuola, assistenza compiti, sport, ecc.)”; la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro parttime, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire ### nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Infine, mentre la rete familiare del padre è risultata “Assente. Il nonno paterno (1942) soffre di insufficienza respiratoria e utilizza un'ossigenazione esterna di giorno e di notte, con uno stato di acuzie che dura da circa un paio d'anni. ### 20 mg, ### 5 mg, Deltacortene 5 mg, ### 25 mg, ### aerosol e ### Anche la sig.ra ### assumerebbe diversi La nonna paterna, che si occupa del marito, ha sofferto di una dilatazione del ventricolo sinistro ed è in cura, insieme al marito, presso l'### “Branca” di ### e ### lo stesso luogo deputato alle cure del sig. #### 20 mg, #### 25 mg, ##### ed ### a seguito di un'operazione effettuata alla tiroide”, la rete familiare materna è risultata “Presente. La nonna materna (1957), in abs, è attiva nel volontariato, ambito in cui organizza attività ludiche e ricreative per bambini alle quali partecipa anche ### quando si reca in Trentino” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Dal confronto dei suddetti profili, è emerso che le più probabili traiettorie della situazione familiare del padre condurrebbero ad una condizione di “imprevedibilità per Elia”, mentre quelle relative alla madre condurrebbero ad una condizione di “stabilità per Elia” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Alla luce delle conclusioni formulate dalla CTU - che appare svolta in modo congruo ed immune da errori tecnici e/o scientifici - si evidenzia un possibile “ maggior” vantaggio per il minore nel trasferimento ad ### offrendo il contesto familiare materno una condizione di maggiore stabilità per il minore, l'ausilio della rete parentale materna e il miglioramento anche della condizione economica e lavorativa della madre che, in ### è priva di reti parentali e, di fatto, senza concrete e apprezzabili prospettive di conseguimento di una sua piena autonomia economica.  ### non ha ritenuto che il trasferimento ad Ala integri una condizione di pregiudizio “ emotivo” per il minore che, peraltro, ha sempre frequentato abitualmente il ### , ha un rapporto consolidato con la nonna materna ed appare dotato di una rilevante capacità di adattamento. 
Il minore, peraltro, nel corso delle operazioni di CTU e nell'osservazione dei ### e sociali, non ha evidenziato una condizione di malessere per il prospettato possibile trasferimento richiesto dalla madre esprimendo, piuttosto, il desiderio di non essere “ coinvolto” nel conflitto genitoriale insorto sul punto. 
La richiesta della madre collocataria peraltro appare giustificata dall'oggettiva situazione di difficoltà lavorative e relazionali nella quale la stessa versa ormai in ### dove, nonostante gli anni trascorsi, non è riuscita a trovare una sua personale dimensione di autonomia economica ed abitativa. 
In questo contesto, nel quale è necessario procedere ad un bilanciamento tra le esigenze del genitore collocatario e la garanzia del diritto alla bigenitorialità e al mantenimento, dunque, di un significativo rapporto del minore con il genitore non collocatario, secondo i criteri indicati anche dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. sul punto Cass. Civ. 4796/2022), la domanda di trasferimento della residenza del minore può essere accolta, ancorchè non sfugga al Tribunale che il suo accoglimento comporti un significativo mutamento delle attuali condizioni di vita del minore. La persistenza del rifiuto all'autorizzazione determinerebbe, peraltro, preso atto della reiterazione, negli anni, della richiesta da parte della madre e della sua ferma intenzione a lasciare l'### una condizione di conflittualità continua nella relazione genitoriale destinata a riflettersi sul minore che, non casualmente, ha mostrato evidente disagio nell'aderire alla richiesta della madre collocataria ovvero a quella del padre non collocatario. 
Si ritiene tuttavia prioritario, nell'interesse del minore, prevedere che il trasferimento residenziale ad Ala debba essere necessariamente differito alla conclusione del percorso di scuola primaria, dovendosi garantire continuità didattica al ciclo scolastico e per preparare ### “ psicologicamente” ed emotivamente ad un cambiamento rilevante delle sue abitudini di vita, ambientali e relazionali. 
Si ritiene pertanto di autorizzare il trasferimento del minore, con conseguente collocamento residenziale presso la madre nel Comune di ### che potrà avvenire però solo al termine del percorso di studi di scuola primaria dovendosi, nelle more, confermare l'attuale assetto -che prevede la collocazione prevalente presso la madre nel Comune di ### fino alla conclusione del percorso di studi di scuola primaria. 
Si osserva che non si è ritenuto opportuno procedere all'audizione del minore non solo per la sua età ma, soprattutto, per quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “Nel corso dell'ascolto e all'esito della valutazione clinica del minore non è stata rilevata la presenza di elementi sintomatici di condizionamento diretto da parte dei genitori. Il condizionamento si è svolto, ad avviso di questa ### in forma indiretta da parte di entrambi. ### ha individuato caratteristiche positive dell'### - in ordine: gli amici, la festa a ### e i nonni paterni - e del ### - in ordine: la nonna materna, i parchi acquatici vicini alla di lei abitazione - e nessuna caratteristica negativa per i due “luoghi”: “Gli aspetti negativi non mi vengono”. Il fatto che ### non voglia “essere messo in mezzo” è legato al senso di colpa - sperimentato per l'ambivalenza amore-aggressività nei confronti dei genitori - e la tendenza alla riparazione. ### della ### (cfr.par.5) ci consente di comprendere come il concetto di paura - nel caso di ### il doversi schierare - debba essere correttamente sostituito con quello di angoscia, al fine di coglierne la portata psichica che inficia la capacità di discernimento ed evidenzia la non opportunità di disporne l'audizione in sede giurisdizionale” (cfr. CTU, in risposta al quesito n. 10, pag. 25). 
All'autorizzazione al trasferimento di residenza - condizionato alla conclusione del ciclo scolastico primario - del minore deve però affiancarsi, un significativo ampliamento del diritto di visita e frequentazione con il padre non collocatario e la rete parentale paterna, nei periodi festivi e non scolastici in particolare. 
In generale si ricorda che la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (#### c. Svizzera, 6.7.2010; #### e ### c. ### 12.7.2011). 
Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene congruo confermare, fino al trasferimento residenziale del minore ad Ala -che dovrà avvenire dopo la conclusione del percorso di studi di scuola primaria-, il regime di frequentazione previsto con l'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., e pertanto, si ritiene congruo disporre - salvo diverso accordo tra le parti - che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì). 
Quanto al periodo successivo al trasferimento del minore ad Ala il Collegio ritiene, discostandosi in parte, sul punto dalla proposta “ minima” formulata dal CTU che non ha tenuto conto in modo specifico dell'incidenza del sacrificio richiesto al padre non collocatario e delle consolidate abitudini di vita attuali del minore, di dover garantire ampie possibilità di visita e frequentazione rimodulando, in particolare, i periodi di visita e frequentazione del minore con il padre nel periodo natalizio ed esteso ( previsti in misura più estesa rispetto al “ piano” suggerito dal ###. Tanto premesso - considerando la distanza tra ### e Ala pari a 423 km, con tempo di viaggio di 4 ore e 4 minuti in automobile, 4 ore e 44 minuti in treno - si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese che si indicano, salvo diverso accordo, nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese a far data dal venerdì ( dovendo tenersi conto delle esigenze scolastiche del minore) quando la madre accompagnerà il figlio a ### dal padre e sino alla domenica alle h. 15.00. 
Il padre, previo avviso di due/tre giorni, potrà recarsi in ### per stare con il figlio ogni volta che vorrà.  ### diverso accordo tra le parti si dispone, inoltre, che il minore trascorra tutti gli anni con il padre il periodo dei ### delle ### di ### coincidente con l'ultimo fine di settimana di settembre. 
Il minore trascorrerà con il padre il ponte dei ### nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 2 novembre , il ponte dell'8 dicembre ( dal 5 all'8 dicembre) e il ponte del 1 giugno. 
Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore per l'intero periodo, dal 23 dicembre sino al 6 gennaio, con il padre e analogamente le vacanze pasquali per un periodo non inferiore a tre giorni comprensivi del giorno di ### e del Lunedì dell'### Per il periodo estivo si dispone che il minore trascorra con il padre, a decorrere dalla fine della scuola, 15 giorni a giugno, 15 giorni a luglio - da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di disaccordo si indicano nella secondo metà di giugno e nella prima metà di luglio - e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). 
Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video - chiamate. 
La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in ### e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in ### in condizioni di sicurezza. 
Dovranno essere garantiti i rapporti tra il minore e i parenti paterni ( con particolare riguardo ai nonni). 
Si ritiene, inoltre, a tutela del minore e in adesione alla proposta del ### di dover confermare, sino a quando il minore resterà in ### l'incarico ai ### del Comune di ### di proseguire nelle attività di monitoraggio, supporto e vigilanza sul nucleo familiare e appena il minore sarà trasferito ad Ala ( per l'inizio del nuovo anno scolastico) conferire analogo incarico ai ### del Comune di Ala ( con onere di comunicazione del presente provvedimento a carico dei ### di ### una volta avvenuto il trasferimento del minore ad Ala e delle stesse parti).  4. Il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. 
Nel caso di specie, tenendo conto della rimodulazione dei tempi di permanenza del minore col padre come sopra indicati e della situazione lavorativa ed economica delle parti -la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro parttime, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire ### nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” come rilevato dalla CTU (cfr. pag. 24 CTU), ha infatti prodotto proposta di lavoro presso la società ### srl di ### a tempo indeterminato, part - time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo per una retribuzione netta di € 1.200,00, e con nota del 27.5.2025 ha depositato ulteriore proposta di lavoro da parte della società ### S.r.l. con sede in ### di Ala ###, per un'assunzione part-time a tempo indeterminato; mentre il padre, che in fase di accertamenti peritali era in attesa che venisse aperto il locale e non percepiva la ### (cfr. pag. 24 CTU), ha prodotto con nota del 30.5.2025 contratto di assunzione presso la ### 10 SRLS di ### a tempo determinato fino al 31.5.2026, con retribuzione mensile lorda di € 1.844,48; si ritiene congruo stabilire contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ### da versarsi in favore della madre convivente entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di ### nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%. 
La quantificazione del contributo di mantenimento tiene conto dei maggiori oneri richiesti al padre per gli spostamenti tra l'### e il ### per poter vedere il figlio e degli estesi tempi di frequentazione previsti nel corso dell'anno e delle vacanze estive.  6. La ricorrente ha formulato domanda di autorizzazione al trasferimento del figlio presso il ### di ### di ### preso atto della situazione di bullismo nei confronti dello stesso, nonché domanda di assegno divorzile, subordinandole entrambe all'ipotesi di mancata autorizzazione al trasferimento presso il Comune di ### Tali domande non sono state, peraltro, riproposte in sede di discussione della causa e possono ritenersi implicitamente “ abbandonate”. Si osserva peraltro che le stesse sarebbero infondate. 
In corso di causa ( cfr. audizione delle parti e relazioni dei ### i presunti episodi di bullismo sono risultati nettamente ridimensionati e, inoltre, il trasferimento di ### alla nuova scuola determinerebbe un ingiustificato ulteriore mutamento nelle sue abituali condizioni di vita personale e scolastica. 
Per quanto riguarda la domanda di assegno divorzile, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva e non giustificata da alcun fatto sopravvenuto rispetto al momento della presentazione del ricorso. Si osserva peraltro che la stessa sarebbe in ogni caso infondata dal punto di vista di merito, in assenza di un rilevante divario reddituale tra le parti e tenendo conto dell'attitudine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente e ai suoi titoli professionali. 
La rinuncia “ implicita” comunque a tali domande consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle stesse. 
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti. 
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente in corso di causa vanno poste a carico delle parti in misura pari al 50% per ciascuna , fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### il ### tra ### nata a #### il ### e #### nato ad ### il ### (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014); 2. AFFIDA il figlio minore ### in modo condiviso a entrambi i genitori con attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita del minore di natura scolastica, sanitaria ed educativa con collocamento residenziale presso la madre; 3. AUTORIZZA il trasferimento residenziale del minore nel Comune di Ala ###, presso l'abitazione materna, solo dopo la conclusione positiva del percorso di studi di scuola primaria attualmente frequentata dal minore sita in ### 4. DISPONE che fino al trasferimento residenziale del minore ad Ala - salvo diverso accordo tra le parti - il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì) confermando, quanto ai periodi festivi ed estivi, i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.  5. DISPONE per il periodo successivo al trasferimento del minore, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese alternati tra loro, che si indicano nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese, e in particolare dal venerdì, quando la madre accompagnerà il figlio a ### dal padre e sino alla domenica pomeriggio. 
Il padre, previo avviso di due/tre giorni, si recherà in ### per stare con il figlio ogni volta che vorrà.  ### diverso accordo, inoltre, per i ponti e le festività, si osserverà il seguente calendario: - ### delle ### a ### coincidente con l'ultimo fine settimana di settembre, sempre con il padre; - Ponte dei ### dal 31 ottobre al 2 novembre, la festa di tutti i ### tutti gli anni con il padre; - 8 dicembre, dal 5 all'8 dicembre, la festa dell'### tutti gli anni con il padre; dal 29 maggio al 2 giugno sempre con il padre. 
Le vacanze natalizie - dal 23 dicembre al 6 gennaio - saranno trascorse dal minore interamente con il padre e analogamente le vacanze pasquali, per almeno 3 giorni continuativi comprensivi del giorno di ### e del Lunedì dell'### Per quanto riguarda le vacanze estive, ### trascorrerà con il padre 15 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio - in periodi da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di dissenso si indicano nella seconda metà del mese di giugno e nella prima metà del mese di luglio - e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). 
Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video - chiamate. 
La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in ### e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in ### in condizioni di sicurezza.  5. INCARICA i ### territorialmente competenti, attualmente del Comune di ### e successivamente del Comune di ALA ( TN) di proseguire nell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare e in particolare di verificare l'osservanza del piano di frequentazione tra il minore e il padre sopra riportato di cui al punto sub. 4 6. PONE a carico di ### contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ### da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di ### nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem” con riduzione nei periodi continuativi estivi che il minore trascorrerà con il padre alla minore somma di euro 200,00 mensili ( mesi di giugno, luglio ed agosto).  7. DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande di autorizzazione al trasferimento del minore presso l'istituto scolastico ### di ### di ### nonché di assegno divorzile avanzate dalla ricorrente.  8. DISPONE che la ### provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza; 9. DISPONE che la ### provveda alla comunicazione del provvedimento per esteso ai ### del Comune di ### segnalando quanto disposto al punto 5) del dispositivo ed invita le parti a provvedere, dopo il trasferimento del minore ad ### a provvedere alla trasmissione del provvedimento ai ### del Comune di ALA ( TN) quanto all'incarico conferito al punto 5) del dispositivo. 
Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione. 
Pone definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di CTU - liquidate provvisoriamente in corso di causa - fermo restando la loro responsabilità solidale nei confronti del #### alla ### per gli adempimenti di competenza.  ### 1.10.2025 ### est.   dott. ### n. 2431/2023

causa n. 2431/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10178/2025 del 06-11-2025

... del ricorso i ricorrenti, accanto al danno parentale subito iure proprio affermano che vada, altresì, aggiunto il danno tanatologico. Va comunque considerato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, (leggi tutto)...

testo integrale

N. 14287/2022 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 8 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14287/2022 R.Gen.Aff.Cont. 
TRA #### in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e #### in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori #### e ####### tutti nella qualità di eredi del sig. ### rappresentate e difese dall' avv. ### ed elett.te domiciliat ###Napoli al ### isola G/1 giusta procura in atti; ### delle ### in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dagli avv. ti ### e ### ed elett.te domiciliata - 2 - presso lo studio degli stessi sito in Napoli 80131, alla via G. Sanfelice n. 24 ,giusta procura in atti; CONVENUTA ### rapp. to e difeso dall'avv. ### ed elett. te domiciliat ###Napoli alla via G. Sanfelice n. 24 giusta procura in atti; ### in persona del procuratore speciale rapp. ta e difesa dall'avv. ### ed elett. te domiciliat ###### di #### alla via ### n. 95 giusta procura in atti; ### spa in persona del procuratore speciale rapp.ta e difesa dall'avv. ### ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla ### n. 6, giusta procura in atti.   ###: responsabilità professionale per attività medicochirurgica SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis i resistenti sopra epigrafati esponevano principalmente quanto segue: - che il sig. ### si sottoponeva a colonscopia, in seguito ad un episodio di rettorragia; - che , in data 5 aprile 2016, veniva completato esame istologico su materiale bioptico, il quale evidenziava una neoformazione del retto inferiore, i cui frammenti erano riferibili ad un adenocarcinoma ben differenziato; - 3 - - che in data 8 aprile 2016, veniva sottoposto a risonanza magnetica senza e con mezzo di contrasto, la quale mostrava “…notevole sovradistensione idro-aerea delle anse di tenue e del cieco esteso sino al livello della flessura epatica con aspetto collabito del colon a valle…”; - che in data 11 aprile 2016, su indicazione del medico curante veniva ricoverato presso la ### “### Querce” ### dove i sanitari decidevano di eseguire un intervento di asportazione della lesione a carico della flessura epatica, allargata al trasverso, lasciando inspiegabilmente in situ il colon discendente e la lesione rettale, rimandando la loro ablazione ad un secondo intervento; - che , in data 14 aprile 2016, i sanitari eseguivano un'emicolectomia destra con linfadenectomia, così descritta nel diario clinico “…si procede ad emicolectomia destra allargata al trasverso con linfadenectomia e legatura ai vasi colici di destra all'origine. Ripristino della continuità intestinale tramite anastomosi ileo-traverso latero-latera con doppia applicazione di suturatrice lineare…”. Il decorso operatorio veniva descritto come tipico ed il sig. ### veniva dimesso in data 21 aprile 2016; - che in data 13 settembre 2016, il ### si ricoverava nuovamente presso la stessa struttura sanitaria ed in data 15 settembre 2016 veniva sottoposto ad un intervento di resezione anteriore del retto con confezionamento di ileostomia. ### istologico evidenziava “…resezione segmentaria di grosso intestino della lunghezza di cm 13 in prossimità di un margine, lesione ulcerovegetante ad anularità compùta di cm 3. Dal grasso pericolico si isolano nr. 7 linfonodi loco-regionali. Due anelli di cm 2,4 e 2,6”. La diagnosi era di recidiva di adenocarcinioma ben - 4 - differenziato con limiti di invasione alla muscolare, con linfonodi locoregionali e margini di resezione prossimale/colico e distale/anale indenni da infiltrazioni neoplastiche. Il paziente veniva dimesso in data 21 settembre 2016; - che in data 9 novembre 2016, il paziente veniva nuovamente ricoverato presso la ### convenuta. La diagnosi di ingresso era di rettorragia in eteroplasia del retto inferiore ed in data 10 novembre 2016, veniva inspiegabilmente sottoposto ad intervento di chiusura di ileostomia. 
Il diario clinico evidenziava un post-operatorio regolare, anche se il paziente stranamente era canalizzato solo ai gas e non anche alle feci. 
Veniva dimesso imprudentemente in data 15 novembre 2016, senza aver eseguito né Tac né una semplice ecografia addominale né tanto meno una Rx diretta addome, dalle quali sarebbero potute emergere eventuali problematiche; - che dopo questa dimissione, il sig. ### peggiorava rapidamente, tanto che in data 8 dicembre 2016, si rendeva necessario il suo ricovero, con diagnosi di accettazione di perforazione intestinale, presso l'Az. Osp. 
Cardarelli di Napoli. Veniva praticata una ### la quale mostrava “…grossolana raccolta fluida-gassosa.”; - che in data 8 dicembre 2016, presso l'Az. Osp. Cardarelli, il ### veniva sottoposto a chirurgia d'urgenza ad intervento di laparotomia esplorativa, durante il quale si evidenziava una peritonite generalizzata ad uno stato settico da perforazione di viscere cavo e dunque veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico di laparotomia esplorativa; - 5 - - che le condizioni del paziente erano sempre precarie, nonostante le terapie poste in atto dai sanitari dell'Az. Osp. Cardarelli di Napoli e un ulteriore intervento di retrazione e stenosi dell'ileostomia; - che in data 28 marzo 2017, il paziente si presentava itterico, le sue condizioni risultavano scadute, subentrava, in aggiunta, uno stato settico con febbre e lesioni da decubito. Inoltre, i tamponi sulle secrezioni delle piaghe risultavano positivi per ### e ### Lo scadimento continuo delle condizioni portava ad altre complicanze come l'idrocele bilaterale, sanguinamento della stomia e segni di coagulazione intravascolare disseminata. Le condizioni generali erano ormai in fase irreversibile ed in data 28 aprile 2017 si verificava un arresto cardiocircolatorio irreversibile, esitato nel decesso del ### base di tali premesse i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari della ### di ### delle ### spa e per l'effetto, accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria resistente responsabile del decesso del sig. ### Si costituiva la ### delle ### s.p.a la quale chiedeva di chiamare in causa l'### s.p.a ed il dott. ### Chiedeva in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con conseguente rigetto della domanda. In ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa chiedeva di condannare l'### s.p.a. ed il dott. ### al pagamento diretto di tutte le somme richieste dai ricorrenti, in proprio e nella qualità, o , in ogni caso, a rivalerla ed a risarcirla di qualsiasi somma, la stessa, fosse tenuta a corrispondere ai ricorrenti in proprio e nella qualità, anche a titolo di rivalutazione ed - 6 - interessi e spese relative all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c anche a titolo risarcitorio connesso ai danni da lei causati. 
Si costituiva il dott. ### il quale chiedeva di chiamare in causa l'### s.p.a . Chiedeva in via preliminare di dichiarare la inammissibilità del ricorso per le ragioni pregiudiziali esposte. In via definitiva chiedeva il rigetto della domanda. In ogni perché, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva di condannare l' ### S.p.a e la ### delle ### s.p.a. , al pagamento diretto di tutte le somme richieste dai ricorrenti in proprio e nella qualità, o , in ogni caso, a manlevarlo e rivalerlo di qualsiasi somma, lo stesso, fosse tenuto a corrispondere ai ricorrenti in proprio e nella qualità, anche a titolo di rivalutazione ed interessi e spese relative all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.. 
Si costituiva l'### la quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e per l'effetto rigettare la domanda. Sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità del rito e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter comma III c.p.c.. Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda così come proposta dagli istanti perché infondata richiamando le limitazioni contrattuali della polizza.   Si costituiva l'### spa la quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis. ### chiamata in causa del dott. ### chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva del Dott.  ### ovvero l'inoperatività nel caso di specie della polizza ######4, per i motivi esposti ai punti A, B, C, D e - 7 - della comparsa e di conseguenza, rigettare l'avversa domanda di manleva. 
In via gradata chiedeva di accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 8 (responsabilità solidale), 17 (coesistenza di altre assicurazioni) e 3 ### delle condizioni generali di ### della polizza n. ######4.  ### domanda principale chiedeva il rigetto della domanda. Chiedeva di accertare e dichiarare la ### delle ### obbligata a tenere indenne il Dott. ### da eventuali conseguenze risarcitorie. Chiedeva di accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda trasversale formulata dalla ### delle ### nei confronti del Dott. ### anche ai sensi degli artt. 9 e 13 L. 24/17.   Prodotta documentazione, formulata proposta ex art. 185 bis alla quale le parti congiuntamente non aderivano , mutato il rito e concessi i termini 183 comma 6 cpc, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 14/07/2025 con la concessione dei termini ex art. 190c.p.c. 
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. 
In primo luogo, in risposta a quanto eccepito, si osserva che l'odierna azione costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità del ### da parte dei chiamati indipendentemente da una formale trascrizione della stessa. Va del pari osservato che sono allegati al ricorso introduttivo i certificati anagrafici attestati la legittimazione attiva delle parti attrici. 
Qualificata la domanda alla stregua di un titolo contrattuale di responsabilità ed essendo i fatti occorsi prima dell'entrata in vigore della L.  24/17, il principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità - 8 - della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico.  ###. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto ( o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso. 
Il caso posto all'attenzione del Tribunale merita una analisi precisa di certo supportata dall' espletata ctu anche alla luce dei chiarimenti richiesti a seguito del rifiuto della proposta ex art. 185 bis cpc formulata dall'### Deve di certo porsi l'accento sulla ctu espletata in sede di atp che ha cristallizzato come corretto l'intervento originario in due tempi ossia prima quello di emicolectomia destra, per consentire al paziente di sottoporsi a cicli di chemio-radioterapia ed, infine, a resezione anteriore del retto con un risultato finale di asportazione di tutte le lesioni tumorali. A seguito della chiusura della ileostomia il paziente veniva ricoverato nuovamente di pronto soccorso al ### l'8/12/2016 a distanza di 23 giorni dalla dimissione e 28 dall'intervento di chiusura della ileostomia e veniva sottoposto a laparotomia esplorativa con diagnosi di peritonite generalizzata e shock settico da perforazione di viscere cavo. In questa occasione il chirurgo descrive una fistola in corrispondenza della pregressa - 9 - anastomosi colo-colica. Il punto dolente della vicenda, risiede pertanto, nella mancanza di qualsiasi indagine di controllo dello stato dell'anastomosi, come una colonscopia, un clisma opaco od una TAC dal momento che prima di chiudere la stomia deve essere esclusa la presenza di una fistola o di una stenosi in sede di anastomosi. Affermano i ctu che la fistola anastomotica post-operatoria rappresenta una complicanza grave nella chirurgia colorettale e proprio per tale ragione deve essere controllata con indagini che avrebbero evitato “con il criterio del “più probabile che non”, la perforazione e la successiva peritonite, risultate fatali per il paziente”. “Per tali motivi era del tutto indicata l'esecuzione di indagini preoperatorie prima di procedere alla chiusura dell'ileostomia, ripristinando il transito del materiale fecale nel colon.” In ragione delle conclusioni rese in sede di ctu laddove i prof.ri Cataldi e ### affermano che “Il paziente era comunque affetto da una duplice neoplasia, della flessura epatica del colon e del retto inferiore. Trattandosi di un tumore in stadio III (###, ###, ###) la sopravvivenza a cinque anni, secondo i dati della letteratura, può stimarsi nel 45-55%, anche se ovviamente la doppia localizzazione non può certo rappresentare un fattore prognostico favorevole. Pertanto, può affermarsi che la condotta colposa dei sanitari della casa di ### “### delle Querce” di Napoli ha determinato l'annullamento delle chanches di sopravvivenza del paziente, che come detto potevano indicarsi in una misura intorno al 50% a cinque anni.” Il Tribunale, naufragata la possibilità transattiva, ha chiesto sul punto un chiarimento dal momento che la lettura della perizia poteva dare adito ad una incomprensione nella misura in cui, nel corpo della consulenza, affermavano “### profili omissivi, sempre con il criterio del - 10 - “più probabile che non” possono ritenersi in rapporto di causalità materiale con il decesso di ###”. Ebbene , ribadita in sede di chiarimenti tale opzione ermeneutica, i ctu spiegavano come l'omissione accertata fosse da porre in nesso di causalità con l'intervenuto decesso spostando sul piano delle aspettative di vita la chance indicata. Tale polo di accertamento è, ai fini istruttori, del tutto irrilevante dal momento che cagionare la morte di un uomo sano o con ridotte aspettative di vita non muta i poli della causalità. 
Ciò posto vanno precisate alcuni aspetti processuali della presente controversia introdotta con rito sommario di cognizione a seguito di atp. 
I danni subiti dal defunto e trasmessi iure hereditatis Nel corpo del ricorso i ricorrenti, accanto al danno parentale subito iure proprio affermano che vada, altresì, aggiunto il danno tanatologico. Va comunque considerato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio - 11 - possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. ( Cass. SU 15350/15). 
Non vi è invero, alcuna prova di un danno morale terminale (da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine che è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso. 
Il danno parentale Si osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. vittime secondarie, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio. 
Ciò brevemente esposto si esamina la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale così come richiesta iure proprio dai ricorrenti quale danno conseguente all'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale. ### ha più volte affermato "Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità - 12 - psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quelle alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". 
Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo al periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. 
La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. 
Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai congiunti per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le - 13 - persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, vanno analizzate le risultanze istruttorie. 
In particolare si deve osservare come in sede di ricorso introduttivo i ricorrenti non avevano articolato alcuna istanza istruttoria volta a provare l'intensità del legame, né a circoscrivere lo stesso all'interno dei singoli rapporti personali limitandosi ad asserire l'esistenza di quello sconvolgimento d'animo che normalmente accompagna la scomparsa di una persona cara. Ebbene, se è pur vero che in tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 ( cfr.Cass 21157/ 25) va comunque osservato che né in sede di atto introduttivo, né nei termini preclusivi assertivi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc è stato dedotto di circostanze concrete in ordine alle conseguenze pregiudizievoli interiori che sono derivate ai parenti. In particolare solo con i capi di prova di cui alla memoria n. 2 parte attrice ha introdotto elementi costitutivi della domanda risarcitoria sotto il profilo del rapporto con il congiunto, ed in quanto tali inammissibili perchè tardive. Ciò influirà sotto il profilo dell'elemento valutativo dei parametri di cui alla tabella di ### che si andrà ad applicare, dovendosi di contro stimare come presunto il danno cagionato ai soggetti ivi tabellati tra cui rientrano coniuge, figli e fratelli. 
Per quanto attiene i nipoti ### ( come risultante dal certificato anagrafico essendo riportato in ricorso il nome declinato al femminile), - 14 - ##### e ### gli hanno diritto di ottenere il ristoro per la perdita del proprio congiunto, anche se con questo non conviventi, purché dimostrino la “effettività e la consistenza della relazione parentale”. Ora, premesso che nelle ### di ### qui applicate, il danno in favore del nipote per la perdita del nonno non è tabellato il”… danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” ( Cass. 7743/20). Nulla che possa fare ritenere caratterizzante il rapporto tra il nonno ed il nipote è stato offerto tenendo conto che, nella ordinarietà della vita, il decesso dell'avo precede quello del nipote. Non è in alcun modo stato precisato sotto quale forma il rapporto si fosse evoluto, da quanti momenti di vita condivisa fosse caratterizzato, quale la connotazione del rapporto affettivo tenendo anche conto dell'età di sei mesi del piccolo ### al momento della scomparsa del nonno e della tenera età di tutti gli altri minori. - 15 - In ordine al parametro valutativo applicato verranno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di ### che tengono conto del punto variabile basato su circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. In ordine al dato della convivenza va detto che i certificati di residenza sono stati depositati solo in sede di note conclusionali e per tale ragione devono essere dichiarati tardivi ed inammissibili, per tale ragione la convivenza la si può presumere per il solo coniuge non separato. Né, va precisato, in sede assertiva le parti hanno indicato chi tra i ricorrenti fosse convivente con il defunto #### parte il fascicolo di parte del giudizio di atp risulta ritirato nel settembre 2015 di che è impedito al Tribunale di visionare se, in quella produzione cartacea ci fosse prova della convivenza con il defunto. In allegato alla comparsa conclusionale viene depositato il ricorso introduttivo con alcuni allegati ma tra questi non compaiono gli stati di residenza. 
Ritiene questo giudice di liquidare il danno non patrimoniale patito in proprio dal coniuge considerando l'età di anni 70 del defunto e di 61 della moglie all'epoca dei fatti , della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti attribuendo i seguenti punti nell'ordine indicato in tabella 16+16+16+12+0 per un totale di 60 punti. Il totale, considerando il valore punto pari ad € 3.911,00 è pari ad € 234.660,00. 
Per le figlie, dell'età di 39 e 36 all'epoca dei fatti, applicando gli stessi criteri ed attribuendo i seguenti punti nell'ordine indicato in tabella - 16 - 16+22+0+12+0 per un totale di 50 punti il risarcimento è pari ad € 195.550,00. 
Per i fratelli #### e ### dell'età di 55, 58 e 60 all'epoca dei fatti, applicando gli stessi criteri ed attribuendo i seguenti punti nell'ordine indicato in tabella 10+12+0+9+0 per un totale di 31 punti, stimato ciascuno pari ad € 1.698,00 il risarcimento è pari ad € 52.638,00. 
Per la sorella ### dell'età di 61 anni alla data del fatto i punteggi saranno pari a 10+10+0+9+0 per un totale di 29 punti ed un risarcimento di € 49.242,00. Sugli importi così come determinati decorreranno interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma liquidata dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.  ### delle ### costituendosi in giudizio, ha spiegato domanda di garanzia impropria nei confronti del terzo chiamato dott. ### ritendo quest'ultimo unico responsabile di quanto occorso. Per tale ragione la domanda dell'attore, in assenza di volontà contraria, deve essere estesa allo stesso senza necessità di una espressa dichiarazione della parte. 
Ciò posto deve essere esaminata la domanda di regresso esercitata recirpocamente dalla struttura e dal medico , ammissibile ex art. 9 L. 24/17 avendo il sanitario partecipato alla fase di atp. Pertanto, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è - 17 - abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087). 
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il - 18 - danneggiato.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497). 
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico. 
La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.come del resto , per quanto si dirà, occorso nel caso di specie. 
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta della sentenza Cass n. 29001/21 che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per - 19 - fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” Ebbene non essendo stato dimostrato, né allegato, un comportamento dei sanitari del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta la domanda della struttura deve essere solo parzialmente accolta dichiarando ciascuno, per la quota interna, responsabile nella misura del 50%, ciò anche ai fini di quello che eccepisce l'assicurazione del sanitario in ordine ai limiti della copertura. 
I rapporti con le assicurazioni ###. ### chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della ### spa la quale, costituendosi in giudizio eccepiva l'inoperatività della polizza per la presenza della clausola “claims made” dal momento che la polizza aveva decorrenza dal 25.01.2016 al 25.01.2017e - 20 - copriva fatti denunciati durante il periodo di polizza anche riferiti al periodo di retroattività indicato tuttavia nella scheda di polizza come di anni zero. 
Nel caso di specie, diversamente, la richiesta del terzo perveniva nel mese di luglio 2019 e quindi secondo la prospettazione dell'assicurazione rendeva non indennizzabile il sinistro.  “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei - 21 - rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. ( ### 22437/18). 
Ora, al di là del giudizio in ordine alla liceità della clausola claims senza previsione di retroattività va detto che il sanitario ha depositato in giudizio i rinnovi annuali della stessa sino al gennaio 2020 e, quindi, da ritenersi la stessa pienamente operativa essendo giunta la richiesta in piena costanza di polizza rinnovata.  ###. 2.2 limita la copertura alla colpa grave qualora “la ### di ### sia connessa all'attività professionale svolta dall'### in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al ### (inclusa l'attività intramoenia)”; il convenuto allega di avere agito come libero professionista ritenendo applicabili le previsioni di cui all'art. 2.1. delle Condizioni di ### previsioni che garantiscono la copertura assicurativa in caso di fatti colposi lievi o gravi, di errori o omissioni. 
Va detto che la ### ha depositato in atti l'accordo di lavoro intercorso tra ### e la struttura ### delle ### con il quale non si può ritenere che lo stesso lavori quale libero professionista all'interno della struttura percependo uno stipendio lordo annuo fisso ed impegnandosi ad eseguire le prestazioni per i pazienti ivi ricoverati. Per tale ragione non può ritenersi che lo stesso avesse un accordo di regime di libera professione con la struttura anche se la convenuta più che “facente capo al SSN” può ritenersi quale clinica privata in convenzione il che renderebbe applicabile il precedente articolo sub 2.1 con la limitazione per la quota di responsabilità del sanitario pari al 50% per quanto detto in precedenza ed ai sensi dell'art. 8 di polizza. - 22 - Nel rapporto assicurativo tra la struttura e la sua compagnia è pattuita una S.I.R. per il valore di € 250.000,00 per sinistro, ragione per la quale, trattandosi nel caso di specie di un importo maggiore la polizza può ritenersi operativa. 
Le spese di lite, tenuto conto dell'aumento ex 4 comma 2 DM 55/14, seguono la soccombenza e si compensano integralmente nel rapporto tra ### ed ### spa in ragione dell'adesione della ### alla proposta conciliativa sottoposta alle parti dal Tribunale , con oneri esclusivamente a carico della società, ed immotivatamente rifiutata dall'assicurato. 
Le spese di lite della fase di merito ( compensando quelle di atp) tra ### e ### di ### si pongono, al minimo, a carico della prima compensandole nella misura del 50% in considerazione della sostanziale non contestazione dell'operatività assicurativa e dell'adesione alla proposta conciliativa.  ###) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 234.660,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 234.660,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; B) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € - 23 - 195.550,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 195.550,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; C) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 195.550,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 195.550,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo D) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 52.638,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 52.638,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo E) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 52.638,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del - 24 - fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 52.638,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo F) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 52.638,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 52.638,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; G) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 49.242,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 49.242,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo H) rigetta la domanda proposta da ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### I) rigetta la domanda proposta da ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### - 25 - J) condanna, altresì, ### delle ### spa e ### in solido, al pagamento in favore degli attori ######### delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente, in € 26.795,00 per compensi, oltre €. 300,00 per spese vive oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge, con attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo; K) condanna, altresì, ### delle ### spa e ### in solido, al pagamento in favore degli attori ######### delle spese del giudizio di atp, che si liquidano, complessivamente, in € 7.271,00 per compensi, oltre €. 300,00 per spese vive oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge, con attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo L) dichiara tenuti e condanna ### delle ### spa e ### al regresso, ciascuno per la quota del 50%, di quanto ciascuna parte sarà tenuta a corrispondere alla parte attrice in base ai capi che precedono ed a seguito della loro integrale corresponsione; M) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### spa che si liquidano, complessivamente, in € 14.103,00 per compensi, oltre al - 26 - rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge; N) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano, complessivamente, in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge; O) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### spa che si liquidano, complessivamente, in € 3.827,00 per la fase di atp compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge P) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano, complessivamente, in € 3.827,00 per la fase di atp per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge; Q) pone le spese di ctu a carico di ### delle ### spa e ### - 27 - R) dichiara tenuta e condanna ### ass.ni spa a manlevare ### del 50% delle somme che sarà tenuto a pagare in dipendenza dei capi che precedono; S) dichiara tenuto e condanna ### ass.ni spa a manlevare ### spa delle somme che sarà tenuto a pagare in dipendenza dei capi che precedono; T) condanna ### ass.ni spa al pagamento delle spese di lite della fase di merito, compensando quelle di atp, in favore di ### spa che si liquidano, complessivamente, in € 7.052,00 da compensare nella misura del 50% per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge. 
Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 14287/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Colicchio Claudia

M
7

Tribunale di Roma, Sentenza n. 15766/2025 del 11-11-2025

... stipulato tra i sigg.ri ### e ### in danno dei creditori ### e ### Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ### per il convenuto: ³ ### lIl.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via princ ipale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fat to e in diritto per le PRWLYD]LRQLLQGLFDWHQHOODQDUUDWLYDGHOO¶DWWRPDQFDQGRLSUHVXSSRVWLGHOO¶D]LRQHHFRPXQTXHQRQ provata; Ancora in via principale### assegnazione di beni conseguente a separazione personale del 12.11.2019, Rep. n. 3126, Racc. 2311 del ###. Nappa, non è stato stipulato in danno delle creditrici atteso che la ####### ¼ ###13, /### patrimoniale e biologico subiti dagli aventi diritto in conseguenza della morte del #### verificatasi a seguito di infortunio occorso sul luogo di lavoro in data ###. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X in persona del Giudice unico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 442 32 del ruolo generale pe r gli affari c ontenziosi GHOO¶DQQRWUDWWHQXWDLQGHFLVLRQHDOO¶XGLHQ]DGHOJLXJQRFRQDVVHJQD]LRQHGHLWHUPLQL ex art.190 c.p.c. e vertente TRA ### (c.f.###), in proprio e n.q. di genitore della minore ### giusta procura in atti ### E ####/###¶###### giusta procura in atti ###É ### (c.f. ###), UDSSUHVHQWDWDHGLIHVDGDOO¶###### giusta procura in atti ### Sentenza n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025
OGGETTO: Azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 ###¶### ³3##########¶####### 0### 9#### OO¶### 2019 denominato assegnazione di be ni conse guente a separazione consensuale , UHJLVWUDWRDOO¶3#########D]###### stesso giorno in ### 1 ai n. ri 134168/93656, repertorio n. 3126 e raccolta n. 2311, avente ad oggetto il trasferimento di quota di spettanza del #### pari ad ½ di piena proprietà ############# appartamento al piano primo con annessa corte al piano terra oltre lastrico solare, il tutto censito al ### di ### al ### 653, ### 693, ### 508 e 608 graffati, piano ###-T-1- 2, Z.C. 6., Cat. A/2, stipulato tra i sigg.ri ### e ### in danno dei creditori ### e ### Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ### per il convenuto: ³ ### lIl.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via princ ipale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fat to e in diritto per le PRWLYD]LRQLLQGLFDWHQHOODQDUUDWLYDGHOO¶DWWRPDQFDQGRLSUHVXSSRVWLGHOO¶D]LRQHHFRPXQTXHQRQ provata; Ancora in via principale### assegnazione di beni conseguente a separazione personale del 12.11.2019, Rep. n. 3126, Racc.  2311 del ###. Nappa, non è stato stipulato in danno delle creditrici atteso che la ####### ¼ ###13, /### patrimoniale e biologico subiti dagli aventi diritto in conseguenza della morte del #### verificatasi a seguito di infortunio occorso sul luogo di lavoro in data ###.  ###]HHGRQRUDULDIDYRUHGHOO¶###### per la convenuta: ³9########## Sentenza n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025 - Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni ### provata. ### - 5### conseguente a separazione personale del 12/11/2019 Rep. N. 3126, Racc. n. 2311 del ###. 
Nappa, non è stato stipulato in danno delle creditrici atteso che la ###ra ### e la figlia ######13,/### dagli aventi diritto in conseguenza della morte del #### verificatasi a seguito di infortunio occorso sul luogo di lavoro in data ###. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge e, in ULWR´ MOTIVI DELLA DECISIONE 1.### in proprio e n.q. di genit ore della figlia minore ### un, nonché ex convivente di ### deceduto in data 13 luglio 2018 mentre prestava attività lavorativa, citava in giudizio ### e ### formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. 
Proponeva quindi nei confronti dei convenuti domanda revocatoria ex ### 1### di beni conseguente a separazione ### registrato DOO¶3#########D]###### stesso giorno in ### 1 ai n. ri 134168/93656, repertorio n. 3126 e raccolta n. 2311, avente ad oggetto il trasferimento di quota di spettanza del #### pari ad ½ di piena proprietà alla acquirente ###ra ### GHOO¶######## appartamento al piano primo con annessa corte al piano terra oltre lastrico solare, il tutto censito al ### di ### al ### 653, ### 693, ### 508 e 608 graffati, piano ###- T- 1-2, Z.C. 6., Cat. A/2, stipulato tra ### e ### /¶#######³######LRQL´###### un appartamento sito al quarto piano della palazzina di ### n. 44 in ### si trovava DVROOHYDUHDOO¶LQWHUQRGHOO¶DSSDUWDPHQWRPHGLDQWHXQDUJDQRHOHWWULFRLQVWDOODWRQRQDUHJRODG¶DUWH su una finestra, i materiali scaricati sul marciapiede. ### il sollevamento di detti materiali, il Sentenza n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025
SXQWHOORGHOO¶###### a causa della rovinosa caduta di quattro piani, subiva un trauma cranico e perdeva la vita.  ,PSXWDWRGHOUHDWRGLFXLDOO¶###
Tribunale di ### Sez . ###/GUP con se ntenza del 12 Febbraio 2019, depositata in data 18 ####### non era stato regolarmente ### 81/2008 e che O¶########## (all.1 - atto di citazione).  ###. ### veniva condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione oltre, a titolo di provvisionale, al pagamento di ### 80.000,00 in favore di ### ana in proprio e di ### 50.000,00 quale genitore della piccola ### per una complessiva somma di ### 130.000,00 (cfr. pagina 10 sentenza). In data 27 giugno 2019 veniva notificato al ### la suddetta sentenza, in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto (all.2 ± atto di citazione). Il 5#### esecutiva nei suoi confronti. Nel frattempo da visure effettuate sui beni di ### risultava che lo stesso si era spogliato dei propri beni, così pregiudicando le ragioni creditorie. 
Infatti ancora in data in data 15 febbraio 2019, ossia tre giorni dopo la lettura del dispositivo di ####òGHOO¶LPP ####### comproprietà con la moglie, la ###ra ### (all. 3 ± atto di citazione, visura del 15.02.2019) tuttavia FRQDWWRQRWDULOHGHOQRYHPEUHUHJLVWUDWRDOO¶3######### il ### al n. 17246/###, trascritto lo stesso giorno in ### 1 ai n.ri 134168/93656, repertorio n. 3126 e raccolta n. 2311, il ### cedeva alla moglie ### la proprietà GHOGHOO¶###### piano ### -T-1-2, z. c. in forza di acc ordo di se parazione sottoscritto in da ta 8 ott obre 2019 nel procedimento R.G.n. 27471/2019 (all. 5 ± atto di citazione, atto notarile del 12.11.2019). 
Constava dunque che i coniugi avevano chiesto , con ricorso depositato in data 29 aprile 2019, appena due mesi dopo la condanna del ### al pagam ento de lla somma di ### 130.000,00, consensualmente la separazione.   Si costituiva tempestivamente in giudizio la ### deducendo , in particolare: - che la sentenza penale di condanna del ### non era passata in giudicato; Sentenza n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
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GHOO¶LPPRELOHDGLELWRDFDVDFRQLXJDOHGLWLWRODULWj###### sempre provveduto a pagare le rate di mutuo; - che O¶###]###¶,####### provveduto a pagare le rate del detto mutuo con risparmi propri; - nonché, infine, che la quota di titolarità del ###### ceduta alla ### a titolo gratuito; a tal proposito, la convenuta evidenziava che, come ####### 5###comparsa) e che detta operazione era dettata dalla mera necessità di regolamentare i rapporti economici intercorrenti tra le parti. 
Concludeva, pertanto, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. 
Si costituiva tempestivamente ### il quale c ontestava la fondatezza dell e domande attoree chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare: - ### considerarsi attribuzione concordata dalle parti diretta a sott rarre alla odierna attrice la garanzia del proprio credito, be nsì una mera operaz ione atta a disciplinare i rapporti economici della separaz ione nel rispetto dei contributi effettivamente apportati dai due ### - FKHO¶###]###¶,###, pertanto, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.  ###[DUWFRFSFDOO¶XGLHQ]DGHOODFDXVDYHQLYDULQYLDWDSHU precisazione delle conclusioni. 
La causa , assegnata ad altro giudice in data ### a causa di persistente vacanza del ruolo, era ### ]###D cartolare del 26.6.2025. 
Sentenza n. 15766/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025 2. La domanda di revocatoria è fondata. 
Si premette in iure che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore e ciò al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di negligenza o dolo dello stesso, subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 ### ¶### previsti dalla cit ata norma, che possono essere così sintetizzati: i) la ragione di cre dito; ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio; iii) il pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damniLYO¶###¶DWWRVLDDWLWRORRQHURVRRJUDWXLWRRYYHURVXFFHVVLYRRSUHFHGHQWHDOVRUJHUHGHO credito.  2.1 Partendo dal primo requisito, va preliminarmente rilevato che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755). 
Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma, con orientamento consolidato, chel¶art.2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare ± sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di un c redito risarcitorio da fatto il lecito ± l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass.1893/2012). 
Pertanto, per l'accoglimento de ll'azione revoc atoria ordinaria, è sufficie nte l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2016, n. 23208). 
Ebbene, alla luce di tali principi, non vi è dubbio circa la qualità di creditrice della ### e della figlia minore dalla stessa rappresentata, stante la sentenza del giudice penale che reca condanna a titolo di danno non pa trimoniale del ### al pa gamento di euro 80.000,00 in favore della ### e di euro 50.000,00 in favore de lla figlia minore del ### ( ve di se ntenza GUP depositata il ### pag.8 -###¶### costituzione in giudizio dei convenuti ) mancato passaggio in giudicato della sentenza. 
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Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025 ,###13,/### convenuto, in relazione alla pratica n. 3491/2018-5### 482.441,98 quale valore capitale della rendita calcolato al 30.1.2024 (all. 1 in atti), onde vi sarebbe una duplicaz ione di risarcimento se non si procedess e a llo s computo di quanto percepito ###13,/### quanto segue . 
Le somme attribuite in sede penale alla attrice ed alla di lei figlia sono state liquidate a titolo di danno morale da reato (vedi sentenza cit. pag.8). 
Nel caso di uccisione di un lavoratore, l'### corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita (artt. 66, n. 4, ed 85 d.P.R. 30.6.1965 n. 1124). Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius -, non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto; cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze; cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario (art. 85 d.P.R. cit.). Tali caratte ristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume, iuris et de jure , che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale ( in ######p###### caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall'### in favore dei congiunti, ai sensi dell' art. 85 de l d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti. (Cass. Sez. 6, 18/10/2019, n. 26647). 
Pertanto la difesa , peraltro dedotta solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, è infondata.  2.2. QXDQWRDOSUHJLXGL]LRDUUHFDWRDWWUDYHUVRWDOHDWWRGLVSRVLWLYRDOOHUDJLRQLFUHGLWRULHGHOO¶DWWULFH (c.d. eventus damni), occorre anzitutto ricordare che esso deve essere valutato con riferimento alla ### assume pregiudizievole. 
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Inoltre, a fondamento dell 'azione revoca toria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o ###¶### soddisfacimento del credito può, peraltro, consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cassazione civile, III, 18 marzo 2005, n. 5972).  ,QULIHULPHQWRDOODSURYDGHOO¶HOHPHQWRFRVWLWXWLYRLQHVDPHYDSRLSUHFLVDWRFKHO¶RQHUHSUREDWRULR del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario ### creditore valutarne compiuta mente le caratteristiche. È invece il debitore a dover provare che, ### garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767).  ###¶DWWRGLVSRVLWLYRKDFRPSRUWDWRXQDPRGLILFDTXDQWLWDWLYD qualitativa del patrimonio del debitore non constando altri cespiti dello stesso ed essendo, peraltro, avvenuta la cessione verso il corrispettivo costituito dal pagamento di euro 6000,00 ed assunzione di obbligazioni del ### ( accollo del mutuo).  ###¶###]### presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'"eventus damni" va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, cr editore chirografario, ed il credit ore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo. (Cass. Sez. 3, 22/12/2015, n. 25733) . E nella specie non consta un residuo credito consistente nei confronti della banca, posto che la ### ha allegato di avere sempre provveduto al pagamento delle rate del mutuo e che la quota di titolarità del ### valutata ¼###LDWHFQLFDq########## 2.3. 9### di revoc atoria va qualificato come a titolo oneroso . Si veda in proposito Cass. Civ., Se z. III, 26/07/2005, n. 15603, la quale ha affermato che, ai fini dell'azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un be ne, in adempimento del proprio obbligo di mante nimento nei Sentenza n. 15766/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025 confronti del coniuge e dei figli, l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso, salvo che non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un'attribuzione a titolo gratuito. Inoltre nel caso di specie , come visto, è stato pattuito a ### è quindi è atto a titolo oneroso. Giova precisare che l¶### come più in generale gli accordi di analogo contenuto che mirano alla composizione della crisi coniugale ± trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo costituisce ### da revocatoria di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. (v. Cass. 1144/2015 e Cass. 21358/2020). Nel caso in esame, quindi, la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini ###### per la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare (v. Cass. 11914/2008). Dalla natura di atto a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito ( come visto sia gli accordi di ### recare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. Civ. 21/4/ 2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2008, n. 11577; Cass. Civ. ###, 11 febbraio 2005, 2748)/¶### cui va equiparata la agevole conoscibilità ± nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, del pregiudizio DUUHFDWRGDOO¶###### garanzia patrimoniale generica de l creditore (consilium fraudis), né la partecip az ione o la conoscenza da parte del terz o in ordine a lla intenzione fraudolenta de l debitore (cfr.  7262/2000). 
Per quanto riguarda la conoscenza, in capo al venditore (### ) del pregiudizio arrecato alla ### , osserva il Giudice che la stessa è in re ipsa, atteso che costui, condannato appena due mesi prima in sede ###attribuzione di provvisionale in favore delle parti civili era con Sentenza n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025 ### sarebbe determinato con la cessione della proprietà della quota. 
Per quanto riguarda il profilo sogge ttivo della c.d. scientia fraudis in ca po al terzo, si dev e verificare, anche ricorrendo a presunzioni (cfr. Cass. 7452/2000; C ass. 1068/2007; 13404/2008; Cass. 13447/2013; Cass. 18738/2019), se il terzo ce ssionario, ossia la moglie del 5### recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 16825/2013) e cioè se foss e o potesse ragionevolmente essere consapevoli del fatto che, attraverso tale cessione, la debitrice veniva in concreto a diminuire la consistenza de l proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante al creditore, così da creare pregiudizio alle ragioni di costui (cfr. citata Cass. 3676/2011). Essa può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente( Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1286). 
Nel caso di specie la responsabilità risarcitoria del ### segue a grave sinistro determinatosi il ### , quando i coniugi non erano neppure separati , e la condanna è intervenuta in sede penale onde è difficilmente ipotizzabile che la moglie ignorasse la condizione di indagato e ,quindi, ### Ciò posto la domanda va acc olta e dichiara to inefficac e nei confronti di ####jGLJHQLWRUHHVHUFHQWHODSRWHVWj######
QRWDULOHGHOQRYHPEUHUHJLVWUDWRDOO¶3#########D]### al n. 17246/###, trascritto lo stesso giorno in ### 1 ai n.ri 134168/93656, repertorio n. 3126 e raccolta n. 2311,con il quale ### cedeva alla moglie ### la proprietà del 50% GHOO¶#######-T-1-2, z. c. in forza di accordo di se parazione sottoscritto in da ta 8 ott obre 2019 nel procedimento R.G.n. 27471/2019. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione ######
D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito, alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, parametri medi per tutte le fasi del giudizio ad eccezione di quella istruttoria attesa la natura documentale del giudizio.  ### n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da ### in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia ### , nei confronti di #######
TXDOLWjGLFXLVRSUDGHOO¶DWWRQRWDULOHGHOQRYHPEUHUHJLVWUDWRDOO¶3### di ### il ### al n. 17246/###, trascritto lo stesso giorno in ### 1 ai n.ri 134168/93656, repertorio n. 3126 e raccolta n. 2311, con il quale ####jGHOGHOO¶### avente foglio 653, p.lla 693, subb. 508 e 608 graffati, piano ### -T-1-2, z.c . in forza di accordo di separazione sottosc ritto in data 8 ottobre 2019 nel procedimento R.G. 27471/2019; 2. condanna in solido i convenuti a rifondere alla attrice le spese di lite che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.  ### il ### Il Giudice dott.ssa ### n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
Repert. n. 12359/2025 del 11/11/2025 ### n. 15766/2025 pubbl. il ###
RG n. 44232/2020
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causa n. 44232/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella Tronci

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1300/2025 del 15-10-2025

... 367.634,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del padre a favore della giovane ### ➢ euro 320.702,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del figlio a favore della sig.ra ### ➢ euro 115.464,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del germano a favore della sig.ra ### ➢ euro 7.150,85 a titolo di danno patrimoniale per le spese funebre e la tumulazione del defunto, così documentate e sostenute dalla sig.ra ### Per un ammontare complessivo di euro 1.088.631,85 Il danno così liquidato appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dalle istanti con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, (leggi tutto)...

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n. 4572/2017 e 762/2018 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### civile Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. ####, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4572/2017 riunita con la causa al n. rg. 762/2018, entrambe aventi ad oggetto: morte, riservata in decisione all'udienza del 08.04.2025 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., promossa da: ### (CF: ###), in proprio e nella qualità di esercente potestà genitoriale sulla figlia minore ### e nella qualità rispettivamente di coniuge e figlia del sig. ### deceduto in data ### a seguito di incidente stradale del 30.07.2016, rappresentata e difesa dall' Avv. ### D'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in ####, via ###16.  #### (###) e ### (###), rispettivamente madre e sorella del sig. ### rapp.te e difese dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo procuratore in #### alla via ### 86.  - ATTRICI - CONTRO ### (CF: ###) rappresentato e difeso dall'Avv. #### e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a #### in ### 135.  #### S.P.A. (P.I./C.F. ###), quale ### dal ### di ### per le ### della ### con sede ####### n. 1, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### . ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### n. 1.  #### “### all'###mo Tribunale di Cassino, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa del ##### proprietario e conducente del motociclo ### 750 tg ### privo di copertura assicurativa alla data del 30.07.2016; - condannare pertanto, in solido tra loro e/o ognuno per i rispettivi titoli il #### e la compagnia ### S.p.A., nella sua qualità di impresa designata dalla ### per la ### per la gestione dei sinistri e liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalle ###re ### e ### rispettivamente madre e sorella di ### per il decesso di quest'ultimo, conseguente al sinistro del 30.07.2016, sia patrimoniali che non patrimoniali sub species di danno biologico per la ###ra ### morale jure proprio e/o danno da perdita parentale per entrambe, per mezzo e mediante il pagamento: dell'importo di ### 7.810,85 in favore delle attrici per il danno patrimoniale; a titolo di danno non patrimoniale, degli importi evincibili dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il caso di specie, che si indicano presuntivamente nella misura di ### 400.000,00 per la ###ra ### ed ### 150.000,00 per la ###ra ### nonché di quanto verrà accertato e ritenuto di giustizia per il danno biologico jure proprio patito dalla ###ra ### con riserva di migliore quantificazione nei termini di rito, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ogni altra voce di danno che saranno eventualmente individuate e riconosciute dal Tribunale adito. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14 I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.  ### e ### “Si confida dunque nell'accoglimento della domanda attrice, come quantificata nello specchietto riassuntivo di cui a pag. 13 e ss. della prima memoria conclusiva del 28.03.2024 e del favore delle spese di lite, secondo i criteri tabellari e come richiesti con notula in calce alla medesima memoria, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, entrambi qui di seguito integralmente trascritti: “a) danno non patrimoniale. Anche in questa sede si torna a chiedere che la quantificazione, e conseguente liquidazione del danno, segua i parametri fissati dal Tribunale di Milano, di cui si allega copia 11 pronta consultazione, per la loro valenza “paranormativa” (Cassazione civile, sez. III, 22/02/2022, n. 5763). A tutt'oggi (e salvo errore), i criteri orientativi espressi vedono una valutazione “a punti”, sulla scorta delle indicazioni della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 10579/2021). Nel caso della ###ra ### si avrà un importo liquidabile oscillante tra euro 323.040,00 se si considerano i soli punti (pari a 96, con valore del punto base pari ad euro 3.365,00) senza adeguata personalizzazione, fino a euro 336.500,00 vale a dire il massimo liquidabile, in ragione del danno alla salute patito dalla stessa, costretta a ricorrere a cure specialistiche e a farmaci per lenire e controllare il dolore subito per la morte del figlio. Per la Sig.ra ### si avrà un importo liquidabile oscillante tra euro 134.412,00 se si considerano i soli punti (pari a 92, con valore del punto base pari ad euro 1.461,00) senza adeguata personalizzazione, fino a euro 146.120,00 vale a dire il massimo liquidabile, in ragione delle circostanze dedotte e dimostrate da cui emerge la rottura di un legame particolarmente forte e solidale. b) Danno patrimoniale jure proprio. Come accennato, le spese per i funerali e la tumulazione di ### sono state sopportate dalla madre ### e dalla sorella ### ( fatture allegate). Gli esborsi sopportati per il trasporto della salma ed onoranze funebri, la concessione di un loculo, le tasse comunali e quant'altro necessario alla tumulazione ammontano ad ### 7.810,85 come da ricevute di pagamento e fatture allegate. Non v'è stata una adeguata contestazione da parte dei convenuti in proposito”. “…spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistarai, secondo i parametri di cui al DM 55/14 e succ. mod ed int. e il seguente prospetto: -Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00 -Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 -Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00 -Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 - Compenso tabellare (valori medi): € 22.457,00 - Spese vive anticipate: euro 450,00 per contributo unificato ed ### 27,00 per iscrizione al ruolo; euro 13,00 per n. 2 intimazioni testimoniali. Il tutto oltre Iva e cap come per legge.” Per la parte convenuta, #### l'll.mo Tribunale, contrariis reiectis, e per i motivi di cui sopra cumulativamente e/o alternativamente: - in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; - accertare e dichiarare che il motoveicolo, al momento del sinistro, era condotto dal #### - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento finanche parziale della domanda di controparte, accertare e dichiarare il concorso causale del danneggiato per le ragioni di cui sopra con conseguente limitazione percentuale della responsabilità, del danno e della liquidazione; - rigettare l'avversa richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione; - con vittoria di spese e funzioni di lite, ovvero, in via subordinata, con compensazione delle stesse per ragioni di opportunità.” Per la parte convenuta, ### S.P.A. “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, esperito il rituale tentativo di conciliazione, • in via preliminare e pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.  295 c.p.c., ovvero per evidenti ragioni di opportunità; • sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inoperatività della invocata tutela assicurativa prestata dal ### di ### e, per esso, dalla ### nei casi di trasporto contra legem, per tutti i motivi sopra esposti; • ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per la mancata citazione del responsabile civile, ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei suoi confronti, onerando parte attrice; • ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. ed assegnare a parte attrice un termine per integrare la domanda; • da ultimo in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### sia in proprio, quale moglie del defunto sig. ### sia quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ### per tutti i motivi sopra esposti; • in via principale, rigettare la domanda attorea per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto; • in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, addebitare alla ### convenuta il solo onere risarcitorio che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza immediata e diretta dell'evento de quo, in ogni caso nei limiti di quanto sarà accertato e provato in corso di causa, anche in applicazione degli artt. 1227 c.c. e 171 Cds, con riserva di agire in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 292 del Codice delle ### - il tutto sempre e comunque con reiezione della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e funzioni di lite.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, la sig.ra ### in proprio, quale moglie del deceduto ### ed in qualità di genitore, esercente la potestà sulla minore, ### conveniva innanzi all'intestato Tribunale, il sig.  ### e la società, ### S.P.A. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### la società ### quale ### di ### della ### al risarcimento del danno patito dagli attori, nella qualità di eredi diretti del trasportato, per la somma di euro 372.990,00 per ### ed euro 372.990,00 in favore della figlia minore ### per la quale agisce n.q. la madre esercente la potestà genitoriale ### oppure quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. Sul tutto, interessi sulle somme via via rivalutate. B - ### il ### della ### rappresentato dall'impresa di assicurazioni ### designata, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante”. 
A sostegno della sua pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue: - in data ###, alle ore 18:00 circa, il sig. ### viaggiava, quale trasportato, a bordo della ### modello ### targata ### condotta dal proprietario, sig. ### - percorrendo ### con direzione ### centro, a causa della perdita di controllo del mezzo, la moto usciva fuori strada per terminare la corsa nella vicina scarpata; - in tale circostanza, il sig. ### riportava gravi lesioni e veniva trasportato presso il ### I in ### ove decedeva in data ###, mentre il sig. ### veniva dapprima trasportato presso il ### in ### e successivamente, trasferito presso l'###lesioni ### dell'### di Cassino; - alla luce del predetto sinistro, la procura della Repubblica di Cassino apriva il fascicolo RG 4826/2016 ed in considerazione del rapporto della polizia municipale intervenuta al momento dell'evento, veniva rilevato che il motociclo coinvolto nel sinistro era sprovvisto di assicurazione ### Tanto premesso in fatti, all' esito del decesso del sig. ### per cause imputabili al proprietario e conducente del veicolo convolto nel sinistro, la parte attrice rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe. 
Istaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, si costituiva tempestivamente in giudizio, ### S.p.a., quale impresa designata dal ### di ### per le ### della ### contestando tutte le avverse pretese, eccezioni e deduzioni, in quanto ritenute assolutamente infondate in fatto ed in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea. 
In via preliminare e alla luce della pendenza del giudizio penale dinanzi al Tribunale di Cassino, che vedeva il sig. ### imputato per il reato di cui all'art. 589 bis, la predetta parte convenuta chiedeva la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art.  295 c.p.c. 
Altresì, sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice eccepiva il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### sia in proprio, quale moglie del defunto ### sia nella qualità di genitore della minore ### asserendo che la parte attrice non aveva depositato agli atti un' idonea documentazione probatoria attestante lo status vantato. 
Inoltre, la società contestava l'operatività della copertura assicurativa prestata dal fondo di garanzia in caso di trasporto illegale ed eccepiva sia l'improponibilità'/improcedibilità della pretesa attorea per la mancata citazione del responsabile civile sia la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi. 
Tuttavia, la parte resistente, oltre a sollevare diverse eccezioni sui vizi della domanda attorea, contestava l'assenza di prova della qualità di trasportato del sig. ### e asseriva che a carico della vittima del sinistro potevano essere ravvisati una serie di elementi che portano a qualificare il suo concorso colposo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., (per aver accettato i rischi connessi alla guida di un mezzo da parte di soggetto che aveva assunto in precedenza sostanze alcoliche). 
Infine, ### S.p.a. obiettava anche la quantificazione della pretesa risarcitoria nonché la richiesta avversaria del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi. 
In considerazione di quanto sopra rappresentato e motivato, pertanto, la compagnia assicuratrice si riportava alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e in tutti gli scritti difensivi, ribadendo quanto esposto in precedenza. 
È opportuno rammentare, altresì, che nel corso del presente procedimento, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione, il sig. ### impugnando e contestando tutto quanto ex adverso, dedotto, argomentato, prodotto dalla parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto sia con riferimento all'an debeatur che al quantum debeatur. 
Invero, il convenuto contestava tutti gli allegati prodotti dalla controparte ed in particolare ogni responsabilità per l'evento lesivo. 
In via preliminare, il sig. ### chiedeva la riunione del presente procedimento con la causa RGN 762/2018 promossa dai ###ri ### e ### in considerazione della sussistente connessione oggettiva (entrambi i procedimenti riguardano il medesimo sinistro), per la parziale connessione soggettiva (da punto di vista delle parti convenute) e per ragioni di economia processuale. 
Nel merito, il resistente negava di aver guidato il motoveicolo coinvolto nel sinistro de quo, precisando che il mezzo era condotto dal #### e di aver viaggiato in tale circostanza quale trasportato. 
Altresì, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità a proprio carico, la parte convenuta eccepiva la sussistenza del concorso causale, ex art. 1227 c.c. del Sig. ### nella determinazione dell'evento e, pertanto, contestava l'illegittima del quantum debeatur della pretesa risarcitoria ed il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. 
Tutto ciò posto e premesso, sig. ### rassegnava le conclusioni esposte in precedenza. 
Nel corso del presente procedimento, tuttavia, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, rilevato che la causa RG 762/2018 (introdotto da ### e ### nella qualità rispettivamente di madre e sorella della vittima) era, parimenti, incentrata sul sinistro del 30.07.2016, nel corso del quale perdeva la vita il #### ordinava con provvedimento del 26.09.2018 la riunione della predetta causa con il presente giudizio. 
Invero, nel procedimento iscritto a ruolo n. 762/2018 R.G. con diverso e distinto atto di citazione notificato il ### le Sig.re ### e ### adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere risarcimento da loro subito, sub species di danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del congiunto. 
Le parti attrici, ribandendo che la vittima al momento del sinistro viaggiava, quale trasportato a bordo della moto ### che era condotta dal suo proprietario, ### chiedevano quanto esposto in epigrafe. 
Parimenti, nel predetto procedimento (RG 762/2018) si costituivano in giudizio i medesimi soggetti convenuti. 
Invero, il #### in tale circostanza eccepiva di non trovarsi, al momento dei fatti, alla guida del proprio motociclo, poiché aveva subito un provvedimento restrittivo (sospensione della patente di guida) e precisava, che il #### non indossava regolarmente il casco. 
Invero, la parte resistente concludeva chiedendo il rigetto delle domande attrici (###re ### e ### e, in subordine, per la declaratoria di un concorso di colpa in capo al #### con conseguente limitazione della propria responsabilità. 
Altresì, si costituiva in giudizio, ### S.p.A., quale impresa mandataria del ### eccependo sia la necessità di sospendere i giudizi civili in attesa della decisione del Giudice penale sia l'inoperatività della tutela assicurata, poiché il sig. ### guidava con patente sospesa e sotto l'effetto di alcool ed altresì, contestando la legittimazione passiva del medesimo ### ai sensi dell'art. 283 lettera B ### Tuttavia, la richiesta di sospensione del giudizio civile, avanzata dalle parti convenute veniva rigettata e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 17.05.2019 l'allora titolare del ruolo Dott. Sordi disponeva l'ordine di esibizione (ex art. 210 c.p.c.) per il servizio ### 118 dei rapporti stilati dal personale intervenuto sul luogo del sinistro ed ammetteva gli interpelli e le prove testimoniali richieste dalle parti. 
Contestualmente, veniva celebrato con rito abbreviato, il giudizio penale nei confronti del convenuto, ### che si concludeva con l'affermazione della responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione del sinistro e la condanna di questi per il reato a lui ascritto, p. e p. dall'art. 589 bis c.p. (cfr. sentenza depositata il ### agli atti del presente giudizio). 
Nel corso del presente procedimento, inoltre, veniva espletata per mezzo del raccoglimento degli interrogatori formali delle attrici (udienza dell'11.11.2019) e la prova testimoniale mediante l'escussione dell'### Sc. ### agente verbalizzante del comando di ### di ### del #### personale ### 118, entrambi escussi alla ud. del 02.03.2020, nonché della sorella della parte convenuta, sig.ra ### e del sig. ### Altresì, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato disponeva l'acquisizione della copiosa documentazione, tra cui i rilievi delle ### intervenute sul luogo del sinistro, compresi gli atti e la perizia cinematica espletata ai fini delle indagini penali condotte dalla ### della Repubblica di Cassino (fascicolo rubricato al n. 4836/16). 
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, che all' esito dell'udienza del 08.04.2025, verificato che la stessa era matura per la decisione, essendo stata completamente istruita, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc di 60 gg per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per le memorie di replica. 
Tanto premesso in fatto, venendo al merito, la domanda attorea di risarcimento danni è fondata, e pertanto, merita di essere accolta per i motivi che seguono. 
Così ricostruito l'iter processuale si rileva che la fattispecie in ottica risarcitoria coinvolge più profili giuridici (civile, penale ed assicurativo). 
In via preliminare, giova osservare che, seppure al momento del sinistro de quo, nessuno dei presenti sul posto era in grado di riferire direttamente circostanze utili sull' evento lesivo, attraverso gli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro, dagli agenti del ### di polizia municipale di ####, nonché mediante l' audizione teste, escussi nel corso del presente procedimento ed, altresì, in considerazione delle indagini penali, condotte dalla ### della Repubblica di Cassino, emergevano elementi fondamentali che hanno consentito dapprima nel procedimento penale che in questo giudizio, di ricostruire verosimilmente la dinamica del sinistro avvenuto in data ### ed individuare in capo al sig. ### la responsabilità esclusiva del pregiudizievole evento de quo. 
Invero, dal rapporto della polizia municipale (doc. 4) redatto dagli app. s. ### e ### emergeva che “dai successivi accertamenti clinico eseguiti dal personale sanitario dell'ospedale policlinico ### di ### è risultato che il tagliente guidava il motociclo in seguito all' assunzione di bevande alcoliche con tasso pari a 1,05 g/l (105 mg/dl). Dall'esame dei rilievi planimetrici e fotografici, vista la localizzazione ed entità dei danni riportati dal motociclo e considerate le condizioni cliniche delle persone coinvolte si ricostruisce la seguente dinamica. Il conducente del motociclo, a, in transito sulla strada regionale ###, in direzione ### per una errata valutazione, ovvero per motivi al momento sconosciuti., anziché proseguire sulla propria corsia di marcia, in prossimità della semicurva sx, nei pressi del civico 84/A, usciva dalla normale traiettoria e finiva rovinosamente fuori strada. L' evento verificatosi lascia ipotizzare che il conducente teneva una velocità non commisurata alle caratteristiche del tratto di strada ed ogni altra circostanza in modo che fosse evitato qualsiasi pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, omettendo di conservare il controllo del motociclo in modo da compiere le necessarie manovre sempre in sicurezza (violazione art. 141/1-2 del ###. La condotta potrebbe essere derivata anche dal fatto che il ### aveva assunto in precedenza bevande alcoliche ed alla guida in stato di ebbrezza ( violazione art. 186, c.2/B e 2-BIS del ### Si dà atto che il ### oltre alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica accertato presso il laboratorio analisi del policlinico ### guidava senza copertura assicurativa e senza patente di guida, in quanto ritirata in data ### dal comando di ### per guida in stato di ebbrezza alcoolica e sospesa dal prefetto di ### per anni uno con decreto n.255/2016 del 15.03.2016, dal 14.02.2016 al 14.02.2017”. 
Sicché, alla luce di quanto evidenziato dalle risultanze istruttorie, in particolare dal rapporto della ### (a seguito di indagini, la ### di ### così concludeva “ …### targata ### …condotta da ### Massimiliano……..Dai successivi accertamenti clinici eseguiti dal personale sanitario del ### di ### è risultato che il ### guidava il motociclo in seguito all'assunzione di bevande alcoliche con tasso pari a 1,05 g/l” …..” Dalla dinamica del sinistro si evidenzia il profilo di colpa a carico del ### Massimiliano”), dal formale interrogatorio (sig.ra ### affermava : “…..ho chiesto a mio figlio alla presenza di medici ed infermieri ……lo stesso mi ha riferito che non era alla guida del motociclo ma trasportato dal sig ### Massimiliano…” “ ….me lo ha riferito mio fratello stesso ( la vittima ###. Alla guida del motociclo c'era Tagliente” (teste, ### ribadito, parimenti dalla sig.ra ### : “…….mi ha riferito la dinamica dell'incidente dicendomi che ### era alla guida della moto e lui era trasportato e che il ### guidava ad alta velocità la moto e che lui gli diceva di rallentare”), nonché dalle dichiarazioni del teste ### (### “ ### risultava vigile e che quest'ultimo avrebbe dichiarato che alla guida fosse il ### ed egli fosse passeggero ….quindi in questo modo abbiamo appreso delle dichiarazioni che il ### ebbe a rilasciare ai sanitari , preciso presumo che l'abbia dichiarato il Paniccia…” e di #### “…..mi sono occupato del ### che era più grave ….il mio collega si occupò del ### ed ho sentito parlare quest'ultimo con il mio collega e dire che era passeggero sulla moto….” ed inoltre, in considerazione della CTU cinematica redatta dal consulente del ##### si rileva in modo chiaro ed incontestabile che il motociclo ### 750, era di proprietà del sig. ### e che la vittima del sinistro, ### viaggiava in qualità di terzo trasportato in sella al motociclo condotto della parte convenuta. 
Parimenti, l'esclusiva responsabilità del ### nella causazione del sinistro, è stata oggetto di accertamento anche in sede penale nel corso del giudizio abbreviato avente R.G. 4836\2016, durante il quale veniva accertato che il ### violava delle specifiche norme, di cui il ### della strada: art. 141/1-2 del CDS (velocità non commisurata alle caratteristiche del tratto di strada e sicurezza), dell' art. 186, c.2/B e 2-
BIS del CDS ( accertato presso il laboratorio analisi del policlinico ### un tasso alcolico pari a 1,05 g/l), artt. 116 e 193 del ### della ### (guida senza patente e mezzo sprovvisto di copertura assicurativa ### e art. 145 co. 1, 2, 4 del C.d.S (regole di precedenza negli incroci e la prudenza nella guida), le cui violazioni e sanzioni comminate dalla polizia locale non erano mai state contestate dal trasgressore ed altresì il resistente veniva condannato con la sentenza n. 24 pubblicata il ### per il reato a lui ascritto, come p. e p. dall'art. 589 bis c.p.- omicidio stradale aggravato. 
Orbene, sul piano civile l'ebbrezza e la recidiva ( patente di guida sospesa) rafforzano la prova della colpa esclusiva del conducente.   Invero, dall'analisi della suddetta documentazione emergeva concordemente che la dinamica del sinistro si era sviluppata come segue: il proprietario e conducente del motociclo ### 750 tg ### sig. ### trasportando a bordo del mezzo il defunto ### percorrendo via ### (### con direzione di marcia verso ### giunto all'altezza del civico 84/A, per imprudenza ed in violazione delle predette norme sulla circolazione stradale ( velocità sostenuta e tasso di alcool superiore al minimo) perdeva il controllo del motociclo, terminando la sua corsa fuori strada, e cadendo rovinosamente a terra unitamente al terzo trasportato. 
A tal riguardo, giova osservare che né il sig. ### né la società, ### S.p.A.  offrivano alcun elemento probatorio, tale da poter mettere in dubbio la predetta ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla ### di ### verificata e convalidata dal CTU nominato dalla ### della Repubblica e infine, recepita nella sentenza di condanna penale. 
Orbene, la condotta, ivi descritta del ### come emerso dai richiamati accertamenti della procura della Repubblica e in questa sede, cagionava, quindi, la morte del passeggero, ### che, viaggiava in qualità di terzo trasportato in sella del motociclo della parte convenuta. 
Pertanto, accertato che il conducente del motociclo era il sig. ### e la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell' evento lesivo, si rileva che il sig. ### in qualità di passeggero del mezzo, può essere considerato a tutti gli effetti una vittima terza, non avendo avuto alcun ruolo attivo nella dinamica del sinistro ed in quanto tale, essendo coinvolto pregiudizievolmente, deve essere sempre tutelato, salvo alcuni casi specifici (caso fortuito o concorso colposo) ai sensi degli artt. 283 comma 1 lettera b) e 287 comma 4 D.lgs. 209/2005, che si collegano direttamente con l'art. 141 del ### delle assicurazioni private.   Invero, secondo la sentenza n. 15982 della Corte di Cassazione del 7 giugno 2023, “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, oppure è consapevole che il conducente era alterato da sostanze stupefacenti, alcool o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto” (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. ###).  ### probandi, ad esempio, della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma ### in capo all'assicuratore. 
Tale risarcimento, come già stabilito un'altra sentenza della Cassazione (n. 16477 del 5 luglio 2017) deve essere elargito sia nel caso che la responsabilità del sinistro sia del veicolo su cui viaggiava il passeggero sia in caso contrario, e a prescindere dal fatto che i veicoli siano assicurati o meno. 
Invero, come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale sul passeggero, vige un principio di tutela rafforzata, secondo cui “il terzo trasportato ha diritto al risarcimento integrale del danno, indipendentemente dall' accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, poiché il trasportato non deve subire le incertezze sull' an della responsabilità ( Cass. Civ., sez III, 30.06.2015, n.13361), precisando che l'azione ex art. 141 CAP consente al trasportato di rivolgersi direttamente all' assicurazione del veicolo su cui viaggiava senza che sia necessario stabilire in quale misura il sinistro sia imputabile ai conducenti. (Cass.civ., sez.III, 26.06.2019, n. 17130); la compagnia di assicurazione non può opporre al trasportato eccezioni attinenti alla responsabilità dei conducenti, salva la prova del caso fortuito”.  (Cass. Civ., sez. III, 05.05.2021, n. 11741) ed il risarcimento al trasportato può essere ridotto solo se risulta un suo comportamento colposo che abbia contribuito al danno ai sensi art. 1227 Orbene, dall' esame della fattispecie non si rileva la sussistenza di elementi probatori che giustificato l'applicazione nel caso in questione dell'art. 1227 c.c. (concorso di colpa del ### con riduzione proporzionale del risarcimento. 
Invero, la parte convenuta, ### di ### per le vittime della strada, chiamata a rispondere, in mancanza della copertura assicurativa RCA del motociclo coinvolto nel sinistro, dei danni lamentati dalle parti istanti, ai sensi dell'art. 283 ss. D.lgs. 209/2005, pur eccependo a più riprese che la vittima era reo, di aver accettato volontariamente un rischio grave, non ha in concreto dimostrato la consapevolezza del trasportato, circa lo stato di ebbrezza del ### nonché la conoscenza dello stesso che era sprovvisto di patente di guida e senza assicurazione. 
Pertanto, per lo scrivente risulta inverosimile che il sig. ### avrebbe corso un rischio così alto (la propria vita), qualora avesse avuto un minimo dubbio sulla sua sicurezza e sull' imprudenza del sig. ### Ciò posto, la domanda di risarcimento attorea deve essere, dunque, considerata fondata nell'an e nel quantum, poiché può affermarsi che le risultanze documentali ed istruttorie raccolte in corso del procedimento penale e nel presente giudizio abbiano offerto una ricostruzione chiara del sinistro confermandone la piena veridicità, nonché la responsabilità esclusiva del proprietario e conducente del velocipede nella causazione del sinistro. 
Orbene, bisogna ora passare all'esame delle voci di danno di cui le parte attrici richiedono il risarcimento e alle relative liquidazioni. 
In via preliminare, giova osservare che i congiunti possono chiedere il risarcimento in qualità di eredi, ma non possono agire nei confronti dell'assicurazione del veicolo sui cui il terzo viaggiava al momento dell'incidente per i danni personali derivanti dal decesso del proprio congiunto. Ciò in quanto questa azione è personale e può essere utilizzata solo dal terzo trasportato (### Caltanissetta, sent. 24.05.2014.) Invero, i parenti non possono utilizzare la procedura del codice delle assicurazioni private per richiedere il risarcimento dei danni subiti in prima persona dalla vittima del sinistro, ma possono, in qualità di eredi, domandare il ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale subito all' esito della morte del proprio congiunto. 
Gli eredi della vittima, infatti, hanno diritto ad essere risarciti dei pregiudizievoli di natura economica e morale cosiddetti “danni riflessi”, scaturiti in conseguenza all' evento lesivo (si pensi al danno esistenziale da perdita del rapporto familiare o al danno morale consistente nelle sofferenze psichiche dovute al venire meno di un familiare). 
Orbene, partendo per gradi, la parte attrice ### convivente e madre della figlia della vittima chiedeva il risarcimento del danno biologico iure proprio, ossia l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale, subita dalla parte attrice a causa della prematura scomparsa del suo convivente nonché padre di sua figlia. 
Infatti, nella fattispecie in esame, questo giudice ritiene possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito in proprio dall' attrice comprensivo altresì del cosiddetto “pretium doloris”, cioè della somma tendente a ristorare le sofferenze subite per effetto della morte del parente, così come previsto dall'art. 2059 A tal fine, va tenuto conto del vincolo affettivo e parentale esistente con la vittima, provato dalla documentazione anagrafica in atti e non contestato né dalla compagnia assicuratrice né dall' altro convenuto. 
Ai fini della determinazione concreta di tale somma, deve altresì considerarsi il cosiddetto danno esistenziale scaturente dalla lesione del rapporto parentale. 
Ed invero, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita poi da Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26975). 
Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore dei familiari del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto “pretium doloris” in senso stretto. 
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 2032), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828). 
Del resto anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che segue: “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Corte di Cassazione - ####. - Sent. n. 13786 del 17/05/2024). 
La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie, deve, dunque, sicuramente presumersi nei confronti della coniuge e dei figli, in quanto rispondente all' “id quod plaerumque accidit”, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (v. ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568). 
Tale prova contraria non è stata fornita dalla società convenuta che si è limitata ad una generica contestazione. 
In ordine al quantum del danno, si ritiene che sia equo applicare alla fattispecie le tabelle elaborate dal ### di Milano, come modificate nell'anno 2024. 
Invero, l'### sulla Giustizia civile di ### ha integrato le tabelle meneghine; in particolare, sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. ###/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021). 
Ai fini della quantificazione, infatti, si tiene conto “di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva”. 
In definitiva, dunque, nell'eseguire tale liquidazione questo giudicante tiene conto del grado di parentela tra danneggiato e deceduto, della convivenza con la persona deceduta prima della morte, oltre che dell'età del parente danneggiato al momento del decesso. 
Invero, per la liquidazione del danno in oggetto, le ### di ### nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza. 
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno.  ### 2024 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti.  ### delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo “di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. ###/2021; 10579/2021; Cass. 26300/2021). 
Dunque, secondo la suddetta ### ed in virtù dei criteri in essa utilizzati e sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, l'importo da liquidare in favore di ciascuno dei parenti è il seguente: 1) per la sig.ra ### l'importo da liquidare in suo favore è calcolato secondo il seguente prospetto: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 45 anni, ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari ### da ### del ### (### del ### di #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 71 IMPORTO del ### € 277.681,00 2) per la minore, ### l'importo da liquidare in suo favore è calcolato secondo il prospetto riportato di seguito ed in considerazione di tali elementi: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 4 anni, era la figlia ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari ### da ### del ### - (### del ### di ### SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 28 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 94 IMPORTO del ### € 367.634,00 ###à ### del legame affettivo della minore con il defunto, invero, si rileva derivante principalmente dalla circostanza incontestata che la stessa era l'unica figlia del sig. ### e che la stessa al momento del sinistro aveva appena 4 anni. 
La liquidazione va effettuata, quindi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, in base all'art. 2056 c.c., in mancanza di una predeterminazione legale del risarcimento di questo tipo di danno.  3) per la sig.ra ### madre del de cuuis, applicando nel caso di specie la ### di ### va liquidato il predetto danno nei seguenti termini economici: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 66 anni, era genitore ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti piu di 3 familiari ### da ### del ### - (### del ### di ### SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 82 IMPORTO del ### € 320.702,00 5) ### giova osserva che, ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni da liquidare in suo favore, si è tenuto conto sia dell'elemento anagrafico (44 anni al momento del sinistro) sia dello status familiare (sorella della vittima del sinistro) nonché convivente con il defunto e con le altre parti attrici (vedi certificato di stato di famiglia e di residenzaallegato 2) La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 44 anni, era sorella ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti piu di 3 familiari ### del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 14 Punti in base all'età della vittima: 14 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 25 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 68 IMPORTO del ### € 115.464,00 La sig.ra ### inoltre, deve essere risarcita a titolo di danno patrimoniale jure proprio per le spese funebri e la tumulazione del defunto, ### Invero, dalla documentazione versata agli atti, la sig.ra ### ha sostenuto una spesa totale di € 7.150, 85 comprensiva di € 3.315,85 tramite bonifico bancario del 06.09.2016 per la concessione di nr.1 loculo cimiteriale tipo fornetto ####; euro 80,00 per tumulazione ed euro 120,00 per trasporto salma e fiori del defunto, euro 3.610,00 per il servizio funebre della salma ed euro 25,00 per allaccio lampada votiva e canone 2016. 
In definitiva, dunque, entrambe le parti convenute vanno condannate al pagamento a titolo di risarcimento danni (sommando le varie voci liquidate) delle seguenti somme: ➢ euro 277.681,00 iure proprio, a titolo di risarcimento danno biologico per la sig.ra ### ➢ euro 367.634,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del padre a favore della giovane ### ➢ euro 320.702,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del figlio a favore della sig.ra ### ➢ euro 115.464,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del germano a favore della sig.ra ### ➢ euro 7.150,85 a titolo di danno patrimoniale per le spese funebre e la tumulazione del defunto, così documentate e sostenute dalla sig.ra ### Per un ammontare complessivo di euro 1.088.631,85 Il danno così liquidato appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dalle istanti con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente. 
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). 
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il ### reputa opportuno condannare la società convenuta al pagamento, ed in favore degli istanti, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (30.07.2016), anno per anno, ed a partire dal 30.07.2016, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ### con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, 4030). 
Quanto alle spese e competenze di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, le spese dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza della società ### spa e del sig. ### in favore delle parti attrici che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14 (modificato con D.M.  147/22), avendo riguardo del valore della lite, delle non complesse questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta. 
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).  P.Q.M.  ### definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dalle sig.re #### e ### nei confronti di ### spa e ### così provvede: ➢ accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità esclusiva di ### nella causazione del sinistro per cui è causa; ➢ condanna la società ### quale ### dal ### di ### per le ### della ### al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per le causali di cui in motivazione quantificate e liquidate in favore di ciascun attore nella diversa misura che segue: ➢ euro 277.681,00 iure proprio, a titolo di risarcimento danno biologico per la sig.ra ### ➢ euro 367.634,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del padre a favore della giovane ### ➢ euro 320.702,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del figlio a favore della sig.ra ### ➢ euro 115.464,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del germano a favore della sig.ra ### ➢ euro 7.150,85 iure proprio, a titolo di danno patrimoniale per le spese funebre e la tumulazione del defunto, così documentate e sostenute dalla sig.ra ### Per un ammontare complessivo di euro 1.088.631,85 oltre pagamento degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalle date degli eventi lesivo indicate in parte motiva, sui diversi importi devolutati alle date di cui in parte motiva e, quindi, anno per anno, a partire dall'anno successivo, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ### con divieto di anatocismo; 4) condanna in solido, ### spa e ### a rimborsare in favore delle sig.re ### in proprio e nella qualità, le spese di lite che si liquidano in euro 18.977,00 titolo di compenso professionale, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA da distrarsi a favore degli avv.ti ### D'#### dichiaratosi antistatario; 5) condanna in solido, ### spa e ### a rimborsare in favore delle sig.re ### e ### le spese di lite che si liquidano in euro 18.977,00 titolo di compenso professionale, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA da distrarsi a favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in Cassino, 13.10.2025 ### D'### 

causa n. 4572/2017 R.G. - Giudice/firmatari: D'Angiolella Luigi, Di Ruzza Luigi

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