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n. 4572/2017 e 762/2018 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### civile Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. ####, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4572/2017 riunita con la causa al n. rg. 762/2018, entrambe aventi ad oggetto: morte, riservata in decisione all'udienza del 08.04.2025 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., promossa da: ### (CF: ###), in proprio e nella qualità di esercente potestà genitoriale sulla figlia minore ### e nella qualità rispettivamente di coniuge e figlia del sig. ### deceduto in data ### a seguito di incidente stradale del 30.07.2016, rappresentata e difesa dall' Avv. ### D'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in ####, via ###16. #### (###) e ### (###), rispettivamente madre e sorella del sig. ### rapp.te e difese dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo procuratore in #### alla via ### 86. - ATTRICI - CONTRO ### (CF: ###) rappresentato e difeso dall'Avv. #### e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a #### in ### 135. #### S.P.A. (P.I./C.F. ###), quale ### dal ### di ### per le ### della ### con sede ####### n. 1, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### . ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### n. 1. #### “### all'###mo Tribunale di Cassino, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa del ##### proprietario e conducente del motociclo ### 750 tg ### privo di copertura assicurativa alla data del 30.07.2016; - condannare pertanto, in solido tra loro e/o ognuno per i rispettivi titoli il #### e la compagnia ### S.p.A., nella sua qualità di impresa designata dalla ### per la ### per la gestione dei sinistri e liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalle ###re ### e ### rispettivamente madre e sorella di ### per il decesso di quest'ultimo, conseguente al sinistro del 30.07.2016, sia patrimoniali che non patrimoniali sub species di danno biologico per la ###ra ### morale jure proprio e/o danno da perdita parentale per entrambe, per mezzo e mediante il pagamento: dell'importo di ### 7.810,85 in favore delle attrici per il danno patrimoniale; a titolo di danno non patrimoniale, degli importi evincibili dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il caso di specie, che si indicano presuntivamente nella misura di ### 400.000,00 per la ###ra ### ed ### 150.000,00 per la ###ra ### nonché di quanto verrà accertato e ritenuto di giustizia per il danno biologico jure proprio patito dalla ###ra ### con riserva di migliore quantificazione nei termini di rito, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ogni altra voce di danno che saranno eventualmente individuate e riconosciute dal Tribunale adito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14 I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. ### e ### “Si confida dunque nell'accoglimento della domanda attrice, come quantificata nello specchietto riassuntivo di cui a pag. 13 e ss. della prima memoria conclusiva del 28.03.2024 e del favore delle spese di lite, secondo i criteri tabellari e come richiesti con notula in calce alla medesima memoria, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, entrambi qui di seguito integralmente trascritti: “a) danno non patrimoniale. Anche in questa sede si torna a chiedere che la quantificazione, e conseguente liquidazione del danno, segua i parametri fissati dal Tribunale di Milano, di cui si allega copia 11 pronta consultazione, per la loro valenza “paranormativa” (Cassazione civile, sez. III, 22/02/2022, n. 5763). A tutt'oggi (e salvo errore), i criteri orientativi espressi vedono una valutazione “a punti”, sulla scorta delle indicazioni della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 10579/2021). Nel caso della ###ra ### si avrà un importo liquidabile oscillante tra euro 323.040,00 se si considerano i soli punti (pari a 96, con valore del punto base pari ad euro 3.365,00) senza adeguata personalizzazione, fino a euro 336.500,00 vale a dire il massimo liquidabile, in ragione del danno alla salute patito dalla stessa, costretta a ricorrere a cure specialistiche e a farmaci per lenire e controllare il dolore subito per la morte del figlio. Per la Sig.ra ### si avrà un importo liquidabile oscillante tra euro 134.412,00 se si considerano i soli punti (pari a 92, con valore del punto base pari ad euro 1.461,00) senza adeguata personalizzazione, fino a euro 146.120,00 vale a dire il massimo liquidabile, in ragione delle circostanze dedotte e dimostrate da cui emerge la rottura di un legame particolarmente forte e solidale. b) Danno patrimoniale jure proprio. Come accennato, le spese per i funerali e la tumulazione di ### sono state sopportate dalla madre ### e dalla sorella ### ( fatture allegate). Gli esborsi sopportati per il trasporto della salma ed onoranze funebri, la concessione di un loculo, le tasse comunali e quant'altro necessario alla tumulazione ammontano ad ### 7.810,85 come da ricevute di pagamento e fatture allegate. Non v'è stata una adeguata contestazione da parte dei convenuti in proposito”. “…spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistarai, secondo i parametri di cui al DM 55/14 e succ. mod ed int. e il seguente prospetto: -Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00 -Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 -Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00 -Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 - Compenso tabellare (valori medi): € 22.457,00 - Spese vive anticipate: euro 450,00 per contributo unificato ed ### 27,00 per iscrizione al ruolo; euro 13,00 per n. 2 intimazioni testimoniali. Il tutto oltre Iva e cap come per legge.” Per la parte convenuta, #### l'll.mo Tribunale, contrariis reiectis, e per i motivi di cui sopra cumulativamente e/o alternativamente: - in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; - accertare e dichiarare che il motoveicolo, al momento del sinistro, era condotto dal #### - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento finanche parziale della domanda di controparte, accertare e dichiarare il concorso causale del danneggiato per le ragioni di cui sopra con conseguente limitazione percentuale della responsabilità, del danno e della liquidazione; - rigettare l'avversa richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione; - con vittoria di spese e funzioni di lite, ovvero, in via subordinata, con compensazione delle stesse per ragioni di opportunità.” Per la parte convenuta, ### S.P.A. “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, esperito il rituale tentativo di conciliazione, • in via preliminare e pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ovvero per evidenti ragioni di opportunità; • sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inoperatività della invocata tutela assicurativa prestata dal ### di ### e, per esso, dalla ### nei casi di trasporto contra legem, per tutti i motivi sopra esposti; • ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per la mancata citazione del responsabile civile, ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei suoi confronti, onerando parte attrice; • ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. ed assegnare a parte attrice un termine per integrare la domanda; • da ultimo in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### sia in proprio, quale moglie del defunto sig. ### sia quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ### per tutti i motivi sopra esposti; • in via principale, rigettare la domanda attorea per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto; • in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, addebitare alla ### convenuta il solo onere risarcitorio che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza immediata e diretta dell'evento de quo, in ogni caso nei limiti di quanto sarà accertato e provato in corso di causa, anche in applicazione degli artt. 1227 c.c. e 171 Cds, con riserva di agire in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 292 del Codice delle ### - il tutto sempre e comunque con reiezione della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e funzioni di lite.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, la sig.ra ### in proprio, quale moglie del deceduto ### ed in qualità di genitore, esercente la potestà sulla minore, ### conveniva innanzi all'intestato Tribunale, il sig. ### e la società, ### S.P.A. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### la società ### quale ### di ### della ### al risarcimento del danno patito dagli attori, nella qualità di eredi diretti del trasportato, per la somma di euro 372.990,00 per ### ed euro 372.990,00 in favore della figlia minore ### per la quale agisce n.q. la madre esercente la potestà genitoriale ### oppure quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. Sul tutto, interessi sulle somme via via rivalutate. B - ### il ### della ### rappresentato dall'impresa di assicurazioni ### designata, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante”.
A sostegno della sua pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue: - in data ###, alle ore 18:00 circa, il sig. ### viaggiava, quale trasportato, a bordo della ### modello ### targata ### condotta dal proprietario, sig. ### - percorrendo ### con direzione ### centro, a causa della perdita di controllo del mezzo, la moto usciva fuori strada per terminare la corsa nella vicina scarpata; - in tale circostanza, il sig. ### riportava gravi lesioni e veniva trasportato presso il ### I in ### ove decedeva in data ###, mentre il sig. ### veniva dapprima trasportato presso il ### in ### e successivamente, trasferito presso l'###lesioni ### dell'### di Cassino; - alla luce del predetto sinistro, la procura della Repubblica di Cassino apriva il fascicolo RG 4826/2016 ed in considerazione del rapporto della polizia municipale intervenuta al momento dell'evento, veniva rilevato che il motociclo coinvolto nel sinistro era sprovvisto di assicurazione ### Tanto premesso in fatti, all' esito del decesso del sig. ### per cause imputabili al proprietario e conducente del veicolo convolto nel sinistro, la parte attrice rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
Istaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, si costituiva tempestivamente in giudizio, ### S.p.a., quale impresa designata dal ### di ### per le ### della ### contestando tutte le avverse pretese, eccezioni e deduzioni, in quanto ritenute assolutamente infondate in fatto ed in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
In via preliminare e alla luce della pendenza del giudizio penale dinanzi al Tribunale di Cassino, che vedeva il sig. ### imputato per il reato di cui all'art. 589 bis, la predetta parte convenuta chiedeva la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Altresì, sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice eccepiva il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### sia in proprio, quale moglie del defunto ### sia nella qualità di genitore della minore ### asserendo che la parte attrice non aveva depositato agli atti un' idonea documentazione probatoria attestante lo status vantato.
Inoltre, la società contestava l'operatività della copertura assicurativa prestata dal fondo di garanzia in caso di trasporto illegale ed eccepiva sia l'improponibilità'/improcedibilità della pretesa attorea per la mancata citazione del responsabile civile sia la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi.
Tuttavia, la parte resistente, oltre a sollevare diverse eccezioni sui vizi della domanda attorea, contestava l'assenza di prova della qualità di trasportato del sig. ### e asseriva che a carico della vittima del sinistro potevano essere ravvisati una serie di elementi che portano a qualificare il suo concorso colposo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., (per aver accettato i rischi connessi alla guida di un mezzo da parte di soggetto che aveva assunto in precedenza sostanze alcoliche).
Infine, ### S.p.a. obiettava anche la quantificazione della pretesa risarcitoria nonché la richiesta avversaria del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi.
In considerazione di quanto sopra rappresentato e motivato, pertanto, la compagnia assicuratrice si riportava alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e in tutti gli scritti difensivi, ribadendo quanto esposto in precedenza.
È opportuno rammentare, altresì, che nel corso del presente procedimento, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione, il sig. ### impugnando e contestando tutto quanto ex adverso, dedotto, argomentato, prodotto dalla parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto sia con riferimento all'an debeatur che al quantum debeatur.
Invero, il convenuto contestava tutti gli allegati prodotti dalla controparte ed in particolare ogni responsabilità per l'evento lesivo.
In via preliminare, il sig. ### chiedeva la riunione del presente procedimento con la causa RGN 762/2018 promossa dai ###ri ### e ### in considerazione della sussistente connessione oggettiva (entrambi i procedimenti riguardano il medesimo sinistro), per la parziale connessione soggettiva (da punto di vista delle parti convenute) e per ragioni di economia processuale.
Nel merito, il resistente negava di aver guidato il motoveicolo coinvolto nel sinistro de quo, precisando che il mezzo era condotto dal #### e di aver viaggiato in tale circostanza quale trasportato.
Altresì, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità a proprio carico, la parte convenuta eccepiva la sussistenza del concorso causale, ex art. 1227 c.c. del Sig. ### nella determinazione dell'evento e, pertanto, contestava l'illegittima del quantum debeatur della pretesa risarcitoria ed il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Tutto ciò posto e premesso, sig. ### rassegnava le conclusioni esposte in precedenza.
Nel corso del presente procedimento, tuttavia, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, rilevato che la causa RG 762/2018 (introdotto da ### e ### nella qualità rispettivamente di madre e sorella della vittima) era, parimenti, incentrata sul sinistro del 30.07.2016, nel corso del quale perdeva la vita il #### ordinava con provvedimento del 26.09.2018 la riunione della predetta causa con il presente giudizio.
Invero, nel procedimento iscritto a ruolo n. 762/2018 R.G. con diverso e distinto atto di citazione notificato il ### le Sig.re ### e ### adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere risarcimento da loro subito, sub species di danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del congiunto.
Le parti attrici, ribandendo che la vittima al momento del sinistro viaggiava, quale trasportato a bordo della moto ### che era condotta dal suo proprietario, ### chiedevano quanto esposto in epigrafe.
Parimenti, nel predetto procedimento (RG 762/2018) si costituivano in giudizio i medesimi soggetti convenuti.
Invero, il #### in tale circostanza eccepiva di non trovarsi, al momento dei fatti, alla guida del proprio motociclo, poiché aveva subito un provvedimento restrittivo (sospensione della patente di guida) e precisava, che il #### non indossava regolarmente il casco.
Invero, la parte resistente concludeva chiedendo il rigetto delle domande attrici (###re ### e ### e, in subordine, per la declaratoria di un concorso di colpa in capo al #### con conseguente limitazione della propria responsabilità.
Altresì, si costituiva in giudizio, ### S.p.A., quale impresa mandataria del ### eccependo sia la necessità di sospendere i giudizi civili in attesa della decisione del Giudice penale sia l'inoperatività della tutela assicurata, poiché il sig. ### guidava con patente sospesa e sotto l'effetto di alcool ed altresì, contestando la legittimazione passiva del medesimo ### ai sensi dell'art. 283 lettera B ### Tuttavia, la richiesta di sospensione del giudizio civile, avanzata dalle parti convenute veniva rigettata e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 17.05.2019 l'allora titolare del ruolo Dott. Sordi disponeva l'ordine di esibizione (ex art. 210 c.p.c.) per il servizio ### 118 dei rapporti stilati dal personale intervenuto sul luogo del sinistro ed ammetteva gli interpelli e le prove testimoniali richieste dalle parti.
Contestualmente, veniva celebrato con rito abbreviato, il giudizio penale nei confronti del convenuto, ### che si concludeva con l'affermazione della responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione del sinistro e la condanna di questi per il reato a lui ascritto, p. e p. dall'art. 589 bis c.p. (cfr. sentenza depositata il ### agli atti del presente giudizio).
Nel corso del presente procedimento, inoltre, veniva espletata per mezzo del raccoglimento degli interrogatori formali delle attrici (udienza dell'11.11.2019) e la prova testimoniale mediante l'escussione dell'### Sc. ### agente verbalizzante del comando di ### di ### del #### personale ### 118, entrambi escussi alla ud. del 02.03.2020, nonché della sorella della parte convenuta, sig.ra ### e del sig. ### Altresì, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato disponeva l'acquisizione della copiosa documentazione, tra cui i rilievi delle ### intervenute sul luogo del sinistro, compresi gli atti e la perizia cinematica espletata ai fini delle indagini penali condotte dalla ### della Repubblica di Cassino (fascicolo rubricato al n. 4836/16).
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, che all' esito dell'udienza del 08.04.2025, verificato che la stessa era matura per la decisione, essendo stata completamente istruita, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc di 60 gg per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per le memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, venendo al merito, la domanda attorea di risarcimento danni è fondata, e pertanto, merita di essere accolta per i motivi che seguono.
Così ricostruito l'iter processuale si rileva che la fattispecie in ottica risarcitoria coinvolge più profili giuridici (civile, penale ed assicurativo).
In via preliminare, giova osservare che, seppure al momento del sinistro de quo, nessuno dei presenti sul posto era in grado di riferire direttamente circostanze utili sull' evento lesivo, attraverso gli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro, dagli agenti del ### di polizia municipale di ####, nonché mediante l' audizione teste, escussi nel corso del presente procedimento ed, altresì, in considerazione delle indagini penali, condotte dalla ### della Repubblica di Cassino, emergevano elementi fondamentali che hanno consentito dapprima nel procedimento penale che in questo giudizio, di ricostruire verosimilmente la dinamica del sinistro avvenuto in data ### ed individuare in capo al sig. ### la responsabilità esclusiva del pregiudizievole evento de quo.
Invero, dal rapporto della polizia municipale (doc. 4) redatto dagli app. s. ### e ### emergeva che “dai successivi accertamenti clinico eseguiti dal personale sanitario dell'ospedale policlinico ### di ### è risultato che il tagliente guidava il motociclo in seguito all' assunzione di bevande alcoliche con tasso pari a 1,05 g/l (105 mg/dl). Dall'esame dei rilievi planimetrici e fotografici, vista la localizzazione ed entità dei danni riportati dal motociclo e considerate le condizioni cliniche delle persone coinvolte si ricostruisce la seguente dinamica. Il conducente del motociclo, a, in transito sulla strada regionale ###, in direzione ### per una errata valutazione, ovvero per motivi al momento sconosciuti., anziché proseguire sulla propria corsia di marcia, in prossimità della semicurva sx, nei pressi del civico 84/A, usciva dalla normale traiettoria e finiva rovinosamente fuori strada. L' evento verificatosi lascia ipotizzare che il conducente teneva una velocità non commisurata alle caratteristiche del tratto di strada ed ogni altra circostanza in modo che fosse evitato qualsiasi pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, omettendo di conservare il controllo del motociclo in modo da compiere le necessarie manovre sempre in sicurezza (violazione art. 141/1-2 del ###. La condotta potrebbe essere derivata anche dal fatto che il ### aveva assunto in precedenza bevande alcoliche ed alla guida in stato di ebbrezza ( violazione art. 186, c.2/B e 2-BIS del ### Si dà atto che il ### oltre alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica accertato presso il laboratorio analisi del policlinico ### guidava senza copertura assicurativa e senza patente di guida, in quanto ritirata in data ### dal comando di ### per guida in stato di ebbrezza alcoolica e sospesa dal prefetto di ### per anni uno con decreto n.255/2016 del 15.03.2016, dal 14.02.2016 al 14.02.2017”.
Sicché, alla luce di quanto evidenziato dalle risultanze istruttorie, in particolare dal rapporto della ### (a seguito di indagini, la ### di ### così concludeva “ …### targata ### …condotta da ### Massimiliano……..Dai successivi accertamenti clinici eseguiti dal personale sanitario del ### di ### è risultato che il ### guidava il motociclo in seguito all'assunzione di bevande alcoliche con tasso pari a 1,05 g/l” …..” Dalla dinamica del sinistro si evidenzia il profilo di colpa a carico del ### Massimiliano”), dal formale interrogatorio (sig.ra ### affermava : “…..ho chiesto a mio figlio alla presenza di medici ed infermieri ……lo stesso mi ha riferito che non era alla guida del motociclo ma trasportato dal sig ### Massimiliano…” “ ….me lo ha riferito mio fratello stesso ( la vittima ###. Alla guida del motociclo c'era Tagliente” (teste, ### ribadito, parimenti dalla sig.ra ### : “…….mi ha riferito la dinamica dell'incidente dicendomi che ### era alla guida della moto e lui era trasportato e che il ### guidava ad alta velocità la moto e che lui gli diceva di rallentare”), nonché dalle dichiarazioni del teste ### (### “ ### risultava vigile e che quest'ultimo avrebbe dichiarato che alla guida fosse il ### ed egli fosse passeggero ….quindi in questo modo abbiamo appreso delle dichiarazioni che il ### ebbe a rilasciare ai sanitari , preciso presumo che l'abbia dichiarato il Paniccia…” e di #### “…..mi sono occupato del ### che era più grave ….il mio collega si occupò del ### ed ho sentito parlare quest'ultimo con il mio collega e dire che era passeggero sulla moto….” ed inoltre, in considerazione della CTU cinematica redatta dal consulente del ##### si rileva in modo chiaro ed incontestabile che il motociclo ### 750, era di proprietà del sig. ### e che la vittima del sinistro, ### viaggiava in qualità di terzo trasportato in sella al motociclo condotto della parte convenuta.
Parimenti, l'esclusiva responsabilità del ### nella causazione del sinistro, è stata oggetto di accertamento anche in sede penale nel corso del giudizio abbreviato avente R.G. 4836\2016, durante il quale veniva accertato che il ### violava delle specifiche norme, di cui il ### della strada: art. 141/1-2 del CDS (velocità non commisurata alle caratteristiche del tratto di strada e sicurezza), dell' art. 186, c.2/B e 2-
BIS del CDS ( accertato presso il laboratorio analisi del policlinico ### un tasso alcolico pari a 1,05 g/l), artt. 116 e 193 del ### della ### (guida senza patente e mezzo sprovvisto di copertura assicurativa ### e art. 145 co. 1, 2, 4 del C.d.S (regole di precedenza negli incroci e la prudenza nella guida), le cui violazioni e sanzioni comminate dalla polizia locale non erano mai state contestate dal trasgressore ed altresì il resistente veniva condannato con la sentenza n. 24 pubblicata il ### per il reato a lui ascritto, come p. e p. dall'art. 589 bis c.p.- omicidio stradale aggravato.
Orbene, sul piano civile l'ebbrezza e la recidiva ( patente di guida sospesa) rafforzano la prova della colpa esclusiva del conducente. Invero, dall'analisi della suddetta documentazione emergeva concordemente che la dinamica del sinistro si era sviluppata come segue: il proprietario e conducente del motociclo ### 750 tg ### sig. ### trasportando a bordo del mezzo il defunto ### percorrendo via ### (### con direzione di marcia verso ### giunto all'altezza del civico 84/A, per imprudenza ed in violazione delle predette norme sulla circolazione stradale ( velocità sostenuta e tasso di alcool superiore al minimo) perdeva il controllo del motociclo, terminando la sua corsa fuori strada, e cadendo rovinosamente a terra unitamente al terzo trasportato.
A tal riguardo, giova osservare che né il sig. ### né la società, ### S.p.A. offrivano alcun elemento probatorio, tale da poter mettere in dubbio la predetta ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla ### di ### verificata e convalidata dal CTU nominato dalla ### della Repubblica e infine, recepita nella sentenza di condanna penale.
Orbene, la condotta, ivi descritta del ### come emerso dai richiamati accertamenti della procura della Repubblica e in questa sede, cagionava, quindi, la morte del passeggero, ### che, viaggiava in qualità di terzo trasportato in sella del motociclo della parte convenuta.
Pertanto, accertato che il conducente del motociclo era il sig. ### e la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell' evento lesivo, si rileva che il sig. ### in qualità di passeggero del mezzo, può essere considerato a tutti gli effetti una vittima terza, non avendo avuto alcun ruolo attivo nella dinamica del sinistro ed in quanto tale, essendo coinvolto pregiudizievolmente, deve essere sempre tutelato, salvo alcuni casi specifici (caso fortuito o concorso colposo) ai sensi degli artt. 283 comma 1 lettera b) e 287 comma 4 D.lgs. 209/2005, che si collegano direttamente con l'art. 141 del ### delle assicurazioni private. Invero, secondo la sentenza n. 15982 della Corte di Cassazione del 7 giugno 2023, “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, oppure è consapevole che il conducente era alterato da sostanze stupefacenti, alcool o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto” (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. ###). ### probandi, ad esempio, della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma ### in capo all'assicuratore.
Tale risarcimento, come già stabilito un'altra sentenza della Cassazione (n. 16477 del 5 luglio 2017) deve essere elargito sia nel caso che la responsabilità del sinistro sia del veicolo su cui viaggiava il passeggero sia in caso contrario, e a prescindere dal fatto che i veicoli siano assicurati o meno.
Invero, come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale sul passeggero, vige un principio di tutela rafforzata, secondo cui “il terzo trasportato ha diritto al risarcimento integrale del danno, indipendentemente dall' accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, poiché il trasportato non deve subire le incertezze sull' an della responsabilità ( Cass. Civ., sez III, 30.06.2015, n.13361), precisando che l'azione ex art. 141 CAP consente al trasportato di rivolgersi direttamente all' assicurazione del veicolo su cui viaggiava senza che sia necessario stabilire in quale misura il sinistro sia imputabile ai conducenti. (Cass.civ., sez.III, 26.06.2019, n. 17130); la compagnia di assicurazione non può opporre al trasportato eccezioni attinenti alla responsabilità dei conducenti, salva la prova del caso fortuito”. (Cass. Civ., sez. III, 05.05.2021, n. 11741) ed il risarcimento al trasportato può essere ridotto solo se risulta un suo comportamento colposo che abbia contribuito al danno ai sensi art. 1227 Orbene, dall' esame della fattispecie non si rileva la sussistenza di elementi probatori che giustificato l'applicazione nel caso in questione dell'art. 1227 c.c. (concorso di colpa del ### con riduzione proporzionale del risarcimento.
Invero, la parte convenuta, ### di ### per le vittime della strada, chiamata a rispondere, in mancanza della copertura assicurativa RCA del motociclo coinvolto nel sinistro, dei danni lamentati dalle parti istanti, ai sensi dell'art. 283 ss. D.lgs. 209/2005, pur eccependo a più riprese che la vittima era reo, di aver accettato volontariamente un rischio grave, non ha in concreto dimostrato la consapevolezza del trasportato, circa lo stato di ebbrezza del ### nonché la conoscenza dello stesso che era sprovvisto di patente di guida e senza assicurazione.
Pertanto, per lo scrivente risulta inverosimile che il sig. ### avrebbe corso un rischio così alto (la propria vita), qualora avesse avuto un minimo dubbio sulla sua sicurezza e sull' imprudenza del sig. ### Ciò posto, la domanda di risarcimento attorea deve essere, dunque, considerata fondata nell'an e nel quantum, poiché può affermarsi che le risultanze documentali ed istruttorie raccolte in corso del procedimento penale e nel presente giudizio abbiano offerto una ricostruzione chiara del sinistro confermandone la piena veridicità, nonché la responsabilità esclusiva del proprietario e conducente del velocipede nella causazione del sinistro.
Orbene, bisogna ora passare all'esame delle voci di danno di cui le parte attrici richiedono il risarcimento e alle relative liquidazioni.
In via preliminare, giova osservare che i congiunti possono chiedere il risarcimento in qualità di eredi, ma non possono agire nei confronti dell'assicurazione del veicolo sui cui il terzo viaggiava al momento dell'incidente per i danni personali derivanti dal decesso del proprio congiunto. Ciò in quanto questa azione è personale e può essere utilizzata solo dal terzo trasportato (### Caltanissetta, sent. 24.05.2014.) Invero, i parenti non possono utilizzare la procedura del codice delle assicurazioni private per richiedere il risarcimento dei danni subiti in prima persona dalla vittima del sinistro, ma possono, in qualità di eredi, domandare il ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale subito all' esito della morte del proprio congiunto.
Gli eredi della vittima, infatti, hanno diritto ad essere risarciti dei pregiudizievoli di natura economica e morale cosiddetti “danni riflessi”, scaturiti in conseguenza all' evento lesivo (si pensi al danno esistenziale da perdita del rapporto familiare o al danno morale consistente nelle sofferenze psichiche dovute al venire meno di un familiare).
Orbene, partendo per gradi, la parte attrice ### convivente e madre della figlia della vittima chiedeva il risarcimento del danno biologico iure proprio, ossia l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale, subita dalla parte attrice a causa della prematura scomparsa del suo convivente nonché padre di sua figlia.
Infatti, nella fattispecie in esame, questo giudice ritiene possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito in proprio dall' attrice comprensivo altresì del cosiddetto “pretium doloris”, cioè della somma tendente a ristorare le sofferenze subite per effetto della morte del parente, così come previsto dall'art. 2059 A tal fine, va tenuto conto del vincolo affettivo e parentale esistente con la vittima, provato dalla documentazione anagrafica in atti e non contestato né dalla compagnia assicuratrice né dall' altro convenuto.
Ai fini della determinazione concreta di tale somma, deve altresì considerarsi il cosiddetto danno esistenziale scaturente dalla lesione del rapporto parentale.
Ed invero, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita poi da Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26975).
Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore dei familiari del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto “pretium doloris” in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 2032), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828).
Del resto anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che segue: “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Corte di Cassazione - ####. - Sent. n. 13786 del 17/05/2024).
La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie, deve, dunque, sicuramente presumersi nei confronti della coniuge e dei figli, in quanto rispondente all' “id quod plaerumque accidit”, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (v. ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568).
Tale prova contraria non è stata fornita dalla società convenuta che si è limitata ad una generica contestazione.
In ordine al quantum del danno, si ritiene che sia equo applicare alla fattispecie le tabelle elaborate dal ### di Milano, come modificate nell'anno 2024.
Invero, l'### sulla Giustizia civile di ### ha integrato le tabelle meneghine; in particolare, sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. ###/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Ai fini della quantificazione, infatti, si tiene conto “di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva”.
In definitiva, dunque, nell'eseguire tale liquidazione questo giudicante tiene conto del grado di parentela tra danneggiato e deceduto, della convivenza con la persona deceduta prima della morte, oltre che dell'età del parente danneggiato al momento del decesso.
Invero, per la liquidazione del danno in oggetto, le ### di ### nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno. ### 2024 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. ### delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo “di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. ###/2021; 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Dunque, secondo la suddetta ### ed in virtù dei criteri in essa utilizzati e sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, l'importo da liquidare in favore di ciascuno dei parenti è il seguente: 1) per la sig.ra ### l'importo da liquidare in suo favore è calcolato secondo il seguente prospetto: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 45 anni, ed era convivente con la vittima.
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari ### da ### del ### (### del ### di #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 71 IMPORTO del ### € 277.681,00 2) per la minore, ### l'importo da liquidare in suo favore è calcolato secondo il prospetto riportato di seguito ed in considerazione di tali elementi: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 4 anni, era la figlia ed era convivente con la vittima.
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari ### da ### del ### - (### del ### di ### SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 28 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 94 IMPORTO del ### € 367.634,00 ###à ### del legame affettivo della minore con il defunto, invero, si rileva derivante principalmente dalla circostanza incontestata che la stessa era l'unica figlia del sig. ### e che la stessa al momento del sinistro aveva appena 4 anni.
La liquidazione va effettuata, quindi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, in base all'art. 2056 c.c., in mancanza di una predeterminazione legale del risarcimento di questo tipo di danno. 3) per la sig.ra ### madre del de cuuis, applicando nel caso di specie la ### di ### va liquidato il predetto danno nei seguenti termini economici: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 66 anni, era genitore ed era convivente con la vittima.
Nel nucleo familiare primario sono presenti piu di 3 familiari ### da ### del ### - (### del ### di ### SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 82 IMPORTO del ### € 320.702,00 5) ### giova osserva che, ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni da liquidare in suo favore, si è tenuto conto sia dell'elemento anagrafico (44 anni al momento del sinistro) sia dello status familiare (sorella della vittima del sinistro) nonché convivente con il defunto e con le altre parti attrici (vedi certificato di stato di famiglia e di residenzaallegato 2) La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 44 anni, era sorella ed era convivente con la vittima.
Nel nucleo familiare primario sono presenti piu di 3 familiari ### del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 14 Punti in base all'età della vittima: 14 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 25 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 68 IMPORTO del ### € 115.464,00 La sig.ra ### inoltre, deve essere risarcita a titolo di danno patrimoniale jure proprio per le spese funebri e la tumulazione del defunto, ### Invero, dalla documentazione versata agli atti, la sig.ra ### ha sostenuto una spesa totale di € 7.150, 85 comprensiva di € 3.315,85 tramite bonifico bancario del 06.09.2016 per la concessione di nr.1 loculo cimiteriale tipo fornetto ####; euro 80,00 per tumulazione ed euro 120,00 per trasporto salma e fiori del defunto, euro 3.610,00 per il servizio funebre della salma ed euro 25,00 per allaccio lampada votiva e canone 2016.
In definitiva, dunque, entrambe le parti convenute vanno condannate al pagamento a titolo di risarcimento danni (sommando le varie voci liquidate) delle seguenti somme: ➢ euro 277.681,00 iure proprio, a titolo di risarcimento danno biologico per la sig.ra ### ➢ euro 367.634,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del padre a favore della giovane ### ➢ euro 320.702,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del figlio a favore della sig.ra ### ➢ euro 115.464,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del germano a favore della sig.ra ### ➢ euro 7.150,85 a titolo di danno patrimoniale per le spese funebre e la tumulazione del defunto, così documentate e sostenute dalla sig.ra ### Per un ammontare complessivo di euro 1.088.631,85 Il danno così liquidato appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dalle istanti con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il ### reputa opportuno condannare la società convenuta al pagamento, ed in favore degli istanti, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (30.07.2016), anno per anno, ed a partire dal 30.07.2016, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ### con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, 4030).
Quanto alle spese e competenze di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, le spese dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza della società ### spa e del sig. ### in favore delle parti attrici che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14 (modificato con D.M. 147/22), avendo riguardo del valore della lite, delle non complesse questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153). P.Q.M. ### definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dalle sig.re #### e ### nei confronti di ### spa e ### così provvede: ➢ accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità esclusiva di ### nella causazione del sinistro per cui è causa; ➢ condanna la società ### quale ### dal ### di ### per le ### della ### al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per le causali di cui in motivazione quantificate e liquidate in favore di ciascun attore nella diversa misura che segue: ➢ euro 277.681,00 iure proprio, a titolo di risarcimento danno biologico per la sig.ra ### ➢ euro 367.634,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del padre a favore della giovane ### ➢ euro 320.702,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del figlio a favore della sig.ra ### ➢ euro 115.464,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del germano a favore della sig.ra ### ➢ euro 7.150,85 iure proprio, a titolo di danno patrimoniale per le spese funebre e la tumulazione del defunto, così documentate e sostenute dalla sig.ra ### Per un ammontare complessivo di euro 1.088.631,85 oltre pagamento degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalle date degli eventi lesivo indicate in parte motiva, sui diversi importi devolutati alle date di cui in parte motiva e, quindi, anno per anno, a partire dall'anno successivo, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ### con divieto di anatocismo; 4) condanna in solido, ### spa e ### a rimborsare in favore delle sig.re ### in proprio e nella qualità, le spese di lite che si liquidano in euro 18.977,00 titolo di compenso professionale, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA da distrarsi a favore degli avv.ti ### D'#### dichiaratosi antistatario; 5) condanna in solido, ### spa e ### a rimborsare in favore delle sig.re ### e ### le spese di lite che si liquidano in euro 18.977,00 titolo di compenso professionale, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA da distrarsi a favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cassino, 13.10.2025 ### D'###
causa n. 4572/2017 R.G. - Giudice/firmatari: D'Angiolella Luigi, Di Ruzza Luigi