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R.G. 756/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 756/2022 R.G., promossa da: ### (C.F. ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F; ### (C.F. ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F e ### (C.F. ###), nata a ### (### il ### e residente ###il patrocinio dell'Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### tutti del ### di ### e domiciliati presso lo ### del primo ### ATTORI contro ### rappr. gen. ####/P.IVA ###, in persona del rapp.te pro tempore, generalizzata compiutamente nella comparsa di risposta, con il patrocinio dell'Avv. ### del ### di ### e domiciliata presso lo ### del ### CONVENUTA nonché contro #### tutti generalizzati compiutamente nell'atto di citazione introduttivo, non costituiti; ### OGGETTO: sinistro stradale. CONCLUSIONI: Gli attori ribadivano le istanze istruttorie non accolte e precisavano le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 29.5.2025: «Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che la morte della sig.ra ### avvenuta in ##### in data 20 aprile 2019 alle ore 05:50 circa, e le lesioni personali patite e patiende dal sig. ### nonché quelle cd. riflesse dai sig.ri ### e ### in esito al medesimo incidente stradale dedotto in giudizio, sono direttamente imputabili alla condotta dolosa o, quantomeno, gravemente colposa e quindi sono esclusiva responsabilità del sig. ### che in pari data, e all'incirca alla stessa ora, in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato quattro volte superiore a quello consentito; primo accertamento: positivo con gm 2.20 g/l, secondo accertamento: positivo con gm 2.09 g/l) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si poneva alla guida dell'autovettura ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocitàin un tratto di strada a visibilità limitata e -per giuntain orario notturno (contravvenendo di talché alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica stradale: sia verticale che orizzontale (in netto sfregio alle disposizioni previste dai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente (in tal senso: nessuna evidenza di frenata si segnala sul manto stradale) contro la fiancata destra di una ### targata ### ###” (assicurata con l'### assicurazioni - ### 2015/281694), sulla quale viaggiavano la povera ### (terza trasportata), che, a causa del forte impatto, decedeva sul colpo e #### che, a causa del forte impatto, riportava gravissime lesioni personali. Per gli effetti, condannare le odierne parti convenute, in solido (o non) tra di loro, a risarcire in favore delle odierne parti attrici i danni tutti, da queste patiti e patiendi in conseguenza del sinistro de quo agitur (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimoniali -danno emergente e lucro cessante; non patrimoniali -danno biologico ed inabilità temporanea da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024 reperibili all'indirizzo web: https://tribunalemilano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/ ###_24.pdf con personalizzazione percentuale massima, danno morale, cd. da lutto e/o danno da perdita del rapporto e/o parentale e/o da convivenza e/o affettivo da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Roma 2023 (così come aggiornate con variazione ### del 14.03.2025 reperibili all'indirizzo web: https://www.tribunale.roma.giustizia.it/circolari_operative.aspx?pnl=4) con personalizzazione percentuale massima, nonché il danno biologico di natura psichica strutturatosi in conseguenza immediata e diretta e comunque ricollegabile casualmente con la tragica scomparsa di ### e per le condizioni menomanti fisiche e psichiche di ### faltoni, danno cd. esistenziale e/o da lesione di valori costituzionalmente garantiti, danno da perdita di chance, danno da incapacità lavorativa specifica e/o generica, danno cd. riflesso, danno estetico, danno non patrimoniale da lesione del combinato disposto dall'art. 2059 c.c. con i diritti tutelati dagli artt. 32 e 35 Cost., il danno materiale, il danno da vita di relazione, il danno derivante degli interventi e cure mediche anche future che si renderanno necessarie, ecc.), così come azionati ed indicati in narrativa e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, i pregiudizi e le spese sostenute, nella misura pari a: - per il sig. ### decurtati gli acconti già ricevuti, €.752.740 ,30 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente more uxorio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima) oltre ad €.121.661,95 (somma da attualizzare rispetto a quantoindicato in atto di citazione con le spese mediche, spese medico-legali, spese per consulenti di parte CTP e altre (spese per viaggi per accompagnare il figlio alle visite, alle terapie, ecc.) fino ad oggi sostenute pari ad €.77.208,24 quali danni patrimoniali, danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati) e quindi la somma totale di €.874.402,25, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento; - per i sigg. ### e ### €.419.46 4,00 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente ### e da danno riflesso per le conseguenze riportate in esito al sinistro dal figlio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima e danni patrimoniali danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati), cadauno, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento. Vieppiù, per tutte le odierne parti attrice, in merito al pagamento delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale già sostenute, pari ad €.49.551,25. Con definitivo ed integrale addebito delle spese di ### a totale carico delle parti convenute. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario al 15% per l'attività legale prestata nel presente giudizio e nella fase stragiudiziale, oltre IVA e CPA e come per legge»” ### - ### per l'### precisava le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 28.5.2025: "Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa; - ### dai ###ri ### e ### accertato di quale fosse il legame affettivo tra gli stessi e la defunta ### respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole della de cuius per il mancato/ non corretto uso delle cinture di sicurezza così come accertato nella consulenza d'ufficio acquista agli atti. Spese, funzioni ed onorari come per legge. - ### dal ###re ### dato atto del versamento delle somme di € 80.000,00 - di € 74.500,00 - di € 23.700,00, respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole del danneggiato nella guida dell'autovettura sulla quale viaggiava quale trasportata la ###ra ### e della de cuius per il mancato/non corretto uso delle cinture di sicurezza. Spese, funzioni ed onorari come per legge. In ogni caso il tutto nei limiti del massimale previsto in polizza”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione #### e ### convenivano in giudizio #### e la #### per sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito di sinistro stradale ed ammontanti alla complessiva somma di €. 1.762.881,50 e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che il giorno 20/04/2019, alle ore 05:50 circa, ### in stato di ebbrezza alcolica ed - altresì- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si metteva alla guida di una ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata e - per giuntain orario notturno (contravvenendo alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica sia verticale che orizzontale (in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente contro la fiancata destra della ### condotta da ### che, al momento dell'impatto, stava percorrendo la predetta via ### in direzione monte-mare.
In seguito al sinistro stradale de quo, ### terza trasportata nell'autovettura ### a causa del violento impatto, decedeva sul colpo per cause da ricondursi a trauma cranio-facciale e cervicale, con fratture vertebrali e dell'emibacino destro (come desumibile dal verbale di ispezione cadaverica redatto dal medico legale Dr. ### e dal ### di morte della #### n. 4 e Doc. n. 5).
Alla guida della ### vi era il convivente more uxorio della #### mentre nel sedile del passeggero anteriore, vi era, quale altra trasportata, un'amica della coppia, ### entrambi riportavano lesioni gravissime a seguito del violento impatto.
Per la descritta condotta, ### veniva sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p..
La morte di ### che nella prospettazione attorea occupava la seduta posteriore destra dell'autovettura, era da attribuire integralmente alla condotta del ### poiché la stessa era deceduta sul colpo e ciò sarebbe avvenuto anche se la giovane non avesse indossato la cintura di sicurezza, non svolgendo tale presidio un ruolo significativo in caso di urto laterale.
La parte attrice, quindi, illustrava le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, anche con riferimento alla perdita del rapporto parentale, in considerazione del forte legame affettivo instaurato con la vittima ### Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa. ### (di seguito anche solo ###, costituitasi in giudizio, rilevava come ### non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro, con conseguente concorso di colpa sia della vittima trasportata che del conducente ### Contestava, inoltre, le pretese attoree sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum ed evidenziava che all'attore ### erano stati già corrisposti i seguenti importi: - € 80.000,00 in data ### da ### spa (quale avente diritto della trasportata sul mezzo tg. ### ; - € 74.500,00 da ### a titolo di danno traumatico; - € 23.700,00 da ### per danno biopsichico.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa. ### e ### pur regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano.
La causa veniva istruita mediante CTU cinematico dinamica e medico legale e mediante l'acquisizione della copiosa documentazione, anche relativa ai rapporti familiari, depositata dalle parti.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. *** 1. Con riferimento all'an debeatur, si ritiene che parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.
Preliminarmente è opportuno ripercorrere la dinamica del sinistro, così come delineata dalla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, non oggetto di contestazioni in parte qua. ### quanto ricostruito dalla C.T.U. cinematica il giorno 20.04.2019, alle ore 05:50 circa, l'autovettura ### proveniente da monte, in percorrenza di viale ### ad una velocità di 30 km/h circa veniva colpita sul fianco destro dall'autovettura ### sopraggiungente da via ### ad una velocità di 98 km/h circa e pertanto in eccesso al limite vigente (art.142/1° del C.d.S.) e con una velocità non prudenziale (art.141/3° del C.d.S.) senza rispettare il segnale di “fermarsi e dare precedenza” (art.145/4° del C.d.S.). Il suo conducente era sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope (artt.186/2°-3° e 187/1°-7° del C.d.S.) senza il documento di guida con sé (art. 180/1° del C.d.S.). ### in uscita dal violento impatto fronto-laterale, andava a tamponare la ### in sosta nel primo stallo sul ramo opposto di via ### ad una velocità di 41 km/h, arrestandosi definitivamente contro una limitrofa barriera metallica para-pedoni. ### in roto-traslazione oraria, saliva sul marciapiede e andava ad abbattere arredo urbano (2 pali della segnaletica e una barriera para-pedoni), e quindi colpiva con lo spigolo posteriore sinistro un armadio ### in cemento ad una velocità di circa 37 km/h, prima di arrestarsi sul percorso ciclo-pedonale appresso. Nell'impatto contro l'armadio ### è fuoriuscita dal lunotto posteriore la ### che, dopo un lancio di circa 2,4 metri, trovava quiete nel parcheggio privato posto oltre una siepe di confine.
La suddetta dinamica consente di superare la presunzione di concorso di colpa paritario nel caso di scontro tra veicoli di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e di ritenere che il sinistro sia stato causato dal ### Invero, quest'ultimo ha posto in essere plurime e gravi violazioni del codice della strada (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) laddove il conducente della ### nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto. Al riguardo, nella CTU si legge “La immissione in carreggiata da parte della ### in sfregio alla segnaletica di “fermarsi e dare precedenza”, si verifica circa 0,1 secondi prima dell'impatto. Probabilmente il conducente della ### non si è neppure reso conto di quanto stava accadendo”.
La causa del decesso della vittima, poi, è stata attribuita dal C.T.U. medico-legale ad un “trauma cranio-facciale e cervicale con fratture e/o lussazioni vertebrali” dovuto all'urto del cranio e/o del rachide cervicale contro strutture rigide. Il decesso, inoltre, è avvenuto pressoché istantaneamente (pur non potendo essere individuato con esattezza il momento del decesso). ### ha constatato, inoltre, che la vittima non indossava la cintura di sicurezza sulla base dei seguenti elementi indiziari: lo stato del nastro della cintura (“il nastro della cintura era sporco per una certa estensione; la porzione di nastro pulita è quella che si trova normalmente protetta nell'alloggio interno, in posizione di riposo: la circostanza è una prova del suo mancato utilizzo”; pag. 106); l'ampia movimentazione del corpo della ### all'interno dell'abitacolo e la espulsione dello stesso dall'abitacolo (“### tracce ematiche sono state ritrovate all'interno dell'abitacolo, con una particolare concentrazione in prossimità del montante posteriore destro, sul quale è da presumersi un contatto diretto del corpo della ### In caso di ribaltamento del veicolo, e comunque in moti aberranti come quello in esame, la cintura di sicurezza ha la funzione di evitare l'espulsione (trattenimento primario) e limitare il moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo (trattenimento secondario). Nessuna delle due funzioni è stata espletata, ad evidente prova del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della SANTORELLI”; pag. 106 perizia).
Quanto al contributo causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, pur in assenza di elementi per stabilire con certezza la posizione della ### sui sedili posteriori (potendo ella essere posizionata su una qualsiasi seduta posteriore), secondo i CTU l'uso della cintura di sicurezza avrebbe avuto i seguenti effetti protettivi: la limitazione del moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo, con conseguente riduzione del rischio di impatto contro strutture rigide (“evitare che gli occupanti siano sbalzati fuori dal proprio sedile, potendo così evitare l'impatto contro strutture rigide indeformabili o poco deformabili comportante una rilevante decelerazione del distretto corporeo; difatti il corpo umano non può sopportare ingenti decelerazioni e quando queste si verificano si possono determinare anche lesioni incompatibili con la vita”); la prevenzione dell'espulsione dall'abitacolo.
Anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte attrice, i CTU hanno evidenziato, secondo criteri e parametri condivisibili ed esaustivi - in quanto incentrati sulla valutazione di tutte le emergenze del caso di specie -, che: i) il passeggero anteriore (lato destro) ### sottoposta a sollecitazione/urto analoghi a quelli verosimilmente subiti dalla ### (ove effettivamente posizionata sul lato destro del sedile posteriore), ma cinturata, non è deceduta; ciò, nonostante la maggiore deformazione strutturale della fiancata destra della vettura in corrispondenza della seduta anteriore (in corrispondenza della quale è stata riscontrata la massima introflessione dell'abitacolo); ii) le macchie ematiche rilevate sul montante posteriore, non consentono di ritenere l'impatto del capo contro il suddetto montante con direttrice dal basso verso l'alto, “dato che se fosse vero che esse sono riconducibili ad un impatto verticale della ###ra ### posizionata sul lato posteriore destro del divanetto, è altamente probabile, per non dire certo, che non vi sarebbe stata l'espulsione del suo corpo dal veicolo” (pag.174); iii) la passeggera posteriore all'urto sarebbe stata proiettata per inerzia verso la fiancata destra a prescindere dalla posizione iniziale; successivamente all'urto il veicolo è stato interessato da notevoli movimenti sussultori (dal basso verso l'alto) a causa dell'interazione col cordolo del marciapiede e gli elementi adiacenti (palo segnaletica e barriera para-pedoni); iv) in definitiva, il mancato uso della cintura di sicurezza ha verosimilmente determinato maggiori sollecitazioni del corpo e possibilità di urto contro strutture rigide indeformabili.
Pertanto, secondo le conclusioni dei consulenti dell'### con l'utilizzo della cintura di sicurezza, è altamente probabile che le lesioni sarebbero state gravi ma compatibili con la sopravvivenza.
Ciò posto, pur potendosi condividere le conclusioni dei CTU in merito alla incidenza dell'omesso uso della cintura di sicurezza, deve ritenersi che nella catena causale relativa al sinistro e all'evento lesivo in oggetto abbia avuto un ruolo decisamente prevalente la condotta del conducente della #### Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, in simile ipotesi ha ritenuto che possa ascriversi una incidenza causale anche al comportamento del conducente che, in violazione del dovere di diligenza, renda possibile la "circolazione" del veicolo con a bordo un trasportato che abbia trasgredito alla norma (art. 172 CdS) che impone l'uso delle cinture (cfr. Cass. ### n. 4993 del 11/03/2004, secondo cui “si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che consente di ritenere risarcibile, a carico del conducente del veicolo - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - il pregiudizio alla integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, nella misura dell'apporto causale dato con la propria cooperazione colposa” e, più di recente, Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020).
Peraltro, nel caso in esame in cui la domanda risarcitoria è svolta nei confronti dell'assicurazione del veicolo responsabile del sinistro (oltre che del conducente ### e della proprietaria del predetto veicolo), non ha alcun rilievo la misura dell'apporto della condotta di ### (potenzialmente rilevante nel rapporto interno con la vittima e, quindi, con gli altri familiari danneggiati), essendo alla assicurazione convenuta addebitabile nella presente sede il solo apporto causale ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo assicurato.
Orbene, tale prevalente apporto del ### deve determinarsi nella misura dell'80% dovendosi imputare il restante 20% all'omesso utilizzo della cintura di sicurezza.
Invero, ancorché i CTU abbiano ritenuto che con l'utilizzo della cintura di sicurezza le lesioni riportate dalla ### sarebbero state compatibili con la sopravvivenza, è evidente che se il ### avesse adeguato la propria condotta alle norme del codice della strada, il sinistro e il decesso non si sarebbero verificati, anche senza l'uso della cintura di sicurezza da parte della vittima.
La suddetta misura del concorso di colpa risulta giustificata anche a fronte della comparazione tra le plurime regole di condotta violate dal ### (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) e l'unica norma di condotta violata dalla vittima (l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza all'interno del veicolo in moto).
Ne consegue che il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto proporzionalmente (cfr. Cass. ### n. 4208 del 17/02/2017, secondo la cui massima “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa”). 2. Con riferimento al quantum debeatur si osserva quanto segue. 2.1. Danno da perdita del rapporto parentale.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli attori lamentano il pregiudizio subito a causa della morte della convivente more uxorio e “nuora di fatto/figlia acquisita” ### richiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in loro favore.
Giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Se il congiunto superstite ha sviluppato una patologia medico-legalmente accertabile, è inoltre configurabile un danno biologico in senso stretto.
La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., n. 26140/2023).
La Suprema Corte (Cass. n. 25541/2022), ha affermato, al riguardo, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, dal momento che la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. La giurisprudenza ha enucleato, peraltro, delle circostanze (per così dire) “tipiche” da prendere in considerazione, al fine di rendere il risarcimento più aderente possibile alle peculiarità del caso concreto, quali, ad esempio, l'età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno con la vittima primaria, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare.
Con riferimento alla liquidazione di tale pregiudizio, Cass. n. 10579/2021 ha stabilito che, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Il Tribunale di ### nel giugno 2022, ha elaborato i “nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” con i quali, al fine di conformarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte e di superare i limiti del pregresso criterio a “forchetta”, ritenuto dalla Corte caratterizzato da eccessiva discrezionalità, vengono adottate “### integrate a punti”.
Tali criteri hanno ricevuto l'avallo della suprema Corte, la quale ha affermato che “le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., n. ###/2022).
Può quindi procedersi all'accertamento e alla liquidazione del danno lamentato dagli attori, sulla base della ### di ### edizione 2024. ***
Nelle suddette tabelle è previsto un punteggio per ognuno dei parametri menzionati dalla giurisprudenza di legittimità: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” (pari ad €. 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. ***
Venendo al caso in esame, giova premettere come non sia tanto l'esistenza di un rapporto biologico a determinare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quanto l'allegazione e prova di un rapporto di affezione tra la vittima e i superstiti.
Con riferimento alla domanda risarcitoria svolta dai genitori di ### inoltre, la permanenza in vita dei genitori biologici della giovane deceduta a causa del sinistro stradale (e la qualità del rapporto tra i genitori e la figlia) non assume valenza preclusiva.
Nel caso di specie, quindi, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori avendo gli stessi assolto pienamente all'onere di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso tra loro e ### e avendo fornito, in tal senso, plurime prove di natura documentale e indiziaria di particolare pregnanza.
In particolare, da quanto allegato e documentato dagli attori emerge che ### (nata il ###), sin dall'anno 2009, era andata ad abitare a casa dei genitori del fidanzato ### (cfr. doc. 18, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del padre biologico di ### nella quale costui indicava tra gli “aventi diritto” della defunta: doc. 19, certificato contestuale storico di stato di famiglia e residenza; carta di identità di ###.
Tale trasferimento fu determinato verosimilmente dal fatto che, almeno in un primo momento, il padre biologico non approvava la relazione tra ### e ### o comunque da una frattura nella relazione con la famiglia d'origine ( ad es. docc. 14 messaggi inviati dal padre biologico della ### 16 diario di ### doc. 17).
Risulta che ad occuparsi della salute, del mantenimento e delle necessità quotidiane della giovane dopo il suddetto trasferimento fossero ### e ### genitori del fidanzato ### tutti conviventi e costituenti un unico nucleo familiare.
In particolare, ### era affetta da talune patologie (quali ritardo mentale moderato in dismorfismo facciale, anemia microcitica) e in data ### la Commissione per l'accertamento dell'invalidità Civile le aveva riconosciuto una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80%, senza prevedere revisioni. Inoltre, il ### la Commissione medica di cui alla legge 68/1999 aveva indicato, tra l'altro: “### di tipo fisico lieve. ### di tipo psichico media… ### funzionale: ### capacità manuali, generiche e fini… ### con il compagno e la famiglia di lui, che provvede alle necessità quotidiane. Riferisce scarsi rapporti con la famiglia di origine. Scarsi rapporti sociali…” (pagg. 15-16 CTU).
I genitori di ### si sono presi cura di ### occupandosi anche delle sue problematiche di salute, facendola visitare da vari specialisti e seguendola nelle varie terapie.
Ciò risulta - oltre che desumibile dal rapporto di coabitazione, dalla giovane età e dai problemi della ragazza - anche ampiamente documentato.
Si vedano ad esempio: - il certificato a firma del dott. ### dell'### (doc. 32), ove si legge tra l'altro: - i docc. 35-40 e, in particolare, la delega al ritiro degli esami rilasciata da ### in favore di ### il modulo privacy in cui viene indicato sempre ### - il doc 42, da cui emerge che fu ### ad occuparsi delle pratiche amministrative finalizzate al riconoscimento della invalidità civile in favore di ### Quanto al legame tra ### e ### e alla affectio tra i due risulta copiosa documentazione (messaggi, fotografie, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, etc) a sostegno della intensità del legame (oltre che il forte elemento indiziario della coabitazione decennale). Inoltre, la reciproca assistenza morale e materiale risulta, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi in cui ### figura tra i familiari a carico di ### (doc. 41 pag. 3); dal libretto postale cointestato tra ### e ### ove confluiva l'assegno di invalidità della prima (doc. 45).
È significativo, altresì, quanto emerge dal doc. 95 in merito all'affidamento delle ceneri di ### a ### Quanto al legame tra i genitori di ### e la fidanzata del figlio, l'intensità dello stesso emerge dalle sopraindicate circostanze (convivenza, mantenimento, cura) e dai soprarichiamati documenti (oltre che dai numerosi messaggi scambiati tra ### e il padre del suo fidanzato).
Dalle numerose fotografie prodotte in causa, si evince la presenza costante di ### nel nucleo familiare costituito dal fidanzato ### e dai di lui genitori, la condivisione della vita quotidiana, di vacanze, festività, feste di compleanno, passeggiate all'aperto, momenti che notoriamente vengono immortalati dalle famiglie come ricordo (si vedano ad es. docc. 49-55).
Il generico disconoscimento effettuato dalla compagnia assicurativa a pag. 32 dell'atto di citazione non si reputa idoneo ad inficiare l'attendibilità della suddetta documentazione, supportata da elementi oggettivi quali, la convivenza, il mantenimento e le cure di cui si è dato atto sopra.
In definitiva, deve essere risarcito il danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno degli attori.
Ciò posto, per quanto concerne l'attore ### (fidanzato e convivente), in applicazione delle tabelle di ### ed. 2024, elaborate per i “genitori/figli/coniuge/convivente di fatto”, deve dunque rilevarsi che la vittima primaria, al momento del decesso, aveva 28 anni (data di nascita 06.10.1990, decesso 20.4.2019) (punti 24) mentre ### vittima secondaria, aveva 29 anni (data di nascita 22.08.1989) al momento del decesso della sua fidanzata (punti 24); convivevano, dunque con riferimento al parametro C) devono essere attribuiti 16 punti. Con riferimento al parametro D) si ritiene equo riconoscere 12 punti, in quanto pur non avendo la giovane coppia figli - e non potendone avere, per quanto emerge dai messaggi scambiati tra ### e ### - era inserita nel nucleo familiare composto anche dai genitori di ### che con loro condividevano la quotidianità.
Infine, quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E), deve rilevarsi come per quanto osservato sopra sia emerso dalla istruttoria lo stabile legame che intercorreva tra ### e ### che convivevano da dieci anni nella medesima abitazione e condividevano la quotidianità, oltre che le numerose occasioni di svago e festività documentate e presumibili per la natura e l'intensità del rapporto.
Tali circostanze, considerate complessivamente e unitamente al grado di sofferenza determinato dalla privazione dell'affetto e della presenza di colei che era la compagna di vita da 10 anni, giustificano un punteggio pari a 25 in relazione alla quinta circostanza c.d. soggettiva, lett. “E”, di cui alle nuove tabelle milanesi.
In definitiva - tenuto conto del concorso di colpa della vittima primaria nel proprio decesso, stimata nella misura del 20%, che giustifica la medesima riduzione del risarcimento in analisi - il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da ### è pari ad €. 316.008,80 (101 punti x euro 3.911,00 = 395.011,00 diminuiti del 20 %).
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (20/04/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. 1712/1995).
Da tale somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 80.000,00 versato da ### s.p.a..
Ai fini dello scomputo dell'acconto, giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “### prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( vedi n.6347/2014 ) Con riferimento ai genitori di ### va osservato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di un rapporto di stretta parentela tra nuora e suoceri (affini ai sensi dell'art. 78 c.c.) non è di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dall'uno per la perdita dell'altro, laddove, al di là del rapporto di convivenza - che può costituire o meno un elemento da valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva - risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame affettivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/10/2016, n. 21230 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/02/2021, n. 5258).
Dunque, rispetto alla nuora, il diritto al risarcimento per il danno parentale dei suoceri, lungi dal poter essere negato tout court o subordinato al dato fattuale della convivenza, deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge/convivente more uxorio, figli o fratelli; v. Cass. 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, 3767; Cass. 18069/2018, che ha chiarito come tale voce di danno sia altresì appannaggio dei nipoti per la perdita del nonno ovvero della nuora per la perdita del suocero a condizione che abbiano assolto all'onere di provare “l'effettività e la consistenza della relazione affettiva”). ### tali premesse, e venendo alla concreta quantificazione della voce di danno in parola, in assenza di parametri tabellari ad hoc, considerata la specificità del caso concreto, con particolare riguardo alla intensità della relazione affettiva instaurata tra i genitori di ### e la sua fidanzata, si ritiene di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitori e figlia, che maggiormente si avvicina al rapporto che nel caso di specie si era instaurato tra le parti, così assumendosi come parametro di riferimento quello minimo previsto dalle ### per la perdita di un figlio, che necessita tuttavia di opportuni adeguamenti in considerazione della indubbia diversità del rapporto tra suoceri e nuora (pur legati da intenso legame affettivo) rispetto a quello tra genitori e figlia, il quale inizia pur sempre con l'insorgere della relazione sentimentale tra il figlio e la nuora e ha, dunque, inevitabilmente una durata pregressa molto più limitata nel tempo rispetto a quello tra genitori e figlia.
Ritiene dunque il Tribunale equo ridurre l'importo tabellare (€. 195.551,59) del 50% (e così sino all'importo di €. 97.775,79) per la suddetta diversità di rapporto e del 20% per il concorso di colpa della vittima, così pervenendosi alla liquidazione in favore di ### e ### per la morte di ### di un danno parentale quantificato nella misura di euro 78.220,64 ciascuno (97.775,79 - 20%: 19.555,15). 2.2. Danno c.d. riflesso patito dai genitori per le lesioni del figlio.
Va osservato, preliminarmente, che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale può estrinsecarsi nella duplice dimensione della sofferenza interiore e/o nella compromissione della sfera dinamico-relazionale del danneggiato (Cass., n. 23300/2024). ###, n. 11212/2019, poi, “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (vd. anche ###, n. 23300/2024).
Nel caso in esame, lo stretto rapporto di parentela (genitori-figlio), la convivenza e la percentuale di invalidità riportata dalla vittima primaria (42%), inducono a ritenere presuntivamente dimostrata la sofferenza morale patita dai genitori di ### per le lesioni dallo stesso subite in conseguenza del grave sinistro per cui è causa, in cui ha perso la vita la sua fidanzata e convivente.
Non sono state svolte specifiche allegazioni che consentano di apprezzare la componente dinamico-relazionale, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito allo sconvolgimento della vita connesso alla assistenza da prestare al figlio. ### di ### non contempla alcun parametro specifico per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, in quanto - si legge nella relazione di accompagnamento delle ### del 2024 - “per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”. Al contrario, il sistema orientativo offerto dalla ### romana ha ricevuto l'avallo della ### (cfr. ###, 13540/2023, secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di ### le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Tale tabella, quindi, prevede una liquidazione a punto. Il punto (il cui valore massimo non può superare gli €. 6.948,00) comprende due componenti: quella relativa al profilo della sofferenza interiore (€. 3.474,00), e quella relativa alla sussistenza di un “riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro, posto che è evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte” (tra € 2.450,00 e 3.474,00). Tale seconda componente, come detto, non può essere riconosciuta nel caso di specie.
Sono previsti, poi, dei punteggi, corrispondenti a una serie di parametri, e segnatamente la relazione parentale, l'età della vittima primaria, l'età del congiunto. La somma di questi punti viene, poi, moltiplicata per un coefficiente differenziato in base al numero dei soggetti tenuti all'assistenza della vittima primaria. Il valore risultante va, quindi, moltiplicato per il valore monetario del punto, e poi per la percentuale di invalidità permanente residuata in capo alla vittima primaria ### chiarito, a ciascuno dei genitori di ### spetta il seguente risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: valore del punto € 3.470,00 per la sola componente del danno morale; 20 punti per la relazione parentale; 8 punti per l'età della vittima primaria; 4 punti per l'età del parente da risarcire, per un totale di 32 punti, da moltiplicarsi per il coefficiente del numero dei soggetti tenuti all'assistenza (0,8). Il risultato va poi moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta.
Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 32 x 0,8 x 3.470 x 42% = 37.309,44 ciascuno. 2.3. Danno da lesione della salute. a) Danno subito da ### Quanto alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### il CTU ha ritenuto, alla luce della storia clinica del danneggiato, che dal sinistro in esame siano derivati 30 giorni di inabilità temporanea totale, cui vanno aggiunti 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (cfr. perizia pag. 117).
Gli esiti permanenti (“esiti di frattura orbitaria destra con nevralgia, esiti di interessamento rachideo cervicale e una condizione di “lutto patologico” rappresentata da un ###, qualificabile di grado lieve”) sono stati valutati nella misura del 42% (pagg. 119-121).
Infine, il perito ha quantificato in €. 7.925,07 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle menomazioni riscontrate (pag. 180).
Quanto al danno da sofferenza soggettiva interiore, lo stesso può desumersi in via presuntiva dal lungo percorso di cure, caratterizzato da sintomatologia dolorosa (tra cui nevralgia del trigemino) e limitazione funzionale, oltre che dai risvolti sul piano psichico accertati in seno alla ###
Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di ### 2024 sulla liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione che supera la soglia del 9% risarcibile tramite ricorso alle tabelle cd. micropermanenti.
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 42% per una persona di 29 anni è stimato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### (2024) in €. 349.132,00 (di cui 232.754,00 quale “danno biologico/dinamico-relazionale” e €. 116.378,00 quale “danno morale/da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile - id est ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
Tale importo deve ritenersi congruo alla luce del quadro emergente dalla attività assertiva di parte attrice e dalla ### che ha stimato la percentuale di invalidità tenendo conto di tutte le menomazioni (ivi compresa la patologia psichica accertata) e del complessivo quadro clinico algico-disfunzionale (definito dal CTU “complesso, ma con modesti riscontri obiettivi”; e, quanto all'aspetto neurologico, caratterizzato da evidente dissonanza fra quanto lamentato e quanto obiettivabile; pag. 68).
Non può aderirsi quindi alla richiesta di “personalizzazione”, tantomeno “massima”, dovendosi muovere dal principio per cui essa è possibile solamente qualora l'attore provi delle circostanze del tutto anomale ed eccezionali; sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (### civ. Sez. ###., 11/11/2019, n. 28988).
Quanto al danno biologico temporaneo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella ### esso è liquidabile a valori medi in €. 13.800,00, somma che può aumentata del 50% e così sino ad €. 20.700,00, in considerazione della sintomatologia dolorosa emersa durante il percorso di cure, da presumersi maggiormente intensa nella immediatezza del sinistro.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 369.832,00
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data dell'evento di danno (da individuarsi in corrispondenza dell'intervento del 6.10.2014, nel corso del quale fu contratta l'infezione secondo l'accertamento peritale) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Dalla suddetta somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 98.200,00 versato dalla assicurazione convenuta, con le modalità di cui alla sopracitata pronuncia della Suprema Corte (### n.6347/2014).
Quanto al lamentato danno da ridotta attitudine lavorativa specifica o, in subordine, generica, va osservato che ai fini del risarcimento di simile danno non basta provare la perdita della capacità di lavoro ma è necessaria la dimostrazione che la perdita di capacità lavorativa specifica si sia tradotta in una effettiva contrazione del reddito del danneggiato. Occorre, in altri termini, la prova dell'incidenza della menomazione della salute sul reddito che la vittima avrebbe presumibilmente conseguito, ove non avesse riportato le lesioni.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, un'altra attività lavorativa retribuita (###, 14241/2023).
Invero, la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, dovendosi a tal fine valutare tutte le potenzialità precedenti e residue. Inoltre, l'ausilio delle presunzioni non esonera il danneggiato da allegare e provare in giudizio i fatti sui quali il ragionamento logicopresuntivo del giudicante potrebbe fondarsi.
Orbene, l'attività assertiva svolta in merito a tale profilo non offre elementi sufficienti alla prova del pregiudizio in esame, con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento in parte qua. b) Danno subito da ### e ### alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### e ### , il CTU ha ritenuto che i medesimi abbiano subito un danno biologico permanente di natura psichica rispettivamente del 8-9% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità medio-grave) per ### e del 6-7% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità moderata) per ### Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle ### (d.lg. n. 209/2005), trattandosi di lesione che non superano la soglia del 9%.
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 8,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 18.183,73.
Il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 6,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in € 11.395,13.
Tali importi devono ritenersi congrui in considerazione del fatto che della elevata sofferenza soggettiva causata dal sinistro si è tenuto conto nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (parametrato alla tabella relativa al rapporto genitori-figlia) e del danno c.d. riflesso per le lesioni del figlio.
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tali somme andranno maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dapprima devalutate alla data del sinistro (20/04/2019) e poi via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 3. Le ulteriori richieste risarcitorie. ### alle ulteriori richieste risarcitorie, non può riconoscersi il danno da lucro cessante dovuto alla perdita dell'assegno mensile di invalidità percepito da ### in quanto per la esiguità dell'importo (€. 295,99) lo stesso deve ritenersi destinato alla soddisfazione dei di lei bisogni. Va ricordato, in proposito, che ### figurava tra i familiari a carico di ### ed era mantenuta integralmente dal nucleo familiare del fidanzato, fino a quando ella ha potuto fornire il suo “piccolo contributo” con il suddetto importo (il fatto che questo confluisse su un libretto postale cointestato tra i fidanzati è elemento che è stato valutato a sostegno della affectio tra i due, ma che non integra il danno invocato).
Risultano inoltre documentate spese per assistenza stragiudiziale - danno emergente da risarcire a ### - per €. 7.886,99. Non risultano altre spese di assistenza legale che non possano ricomprendersi nella fase di studio della presente controversia.
Risulta infine dovuto a ### l'importo di €. 6.763,92 per attività medico legale (consulenza di parte). *** 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 a valori prossimi ai medi per tutte le fasi (scaglione di valore compreso tra €. 520.001,00 ed €. 1.000.000,00, con aumento del 30% per la difesa di tre parti aventi posizioni sostanziali non omogenee).
Le spese della CTU cinematico dinamica e medico legale devono essere poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute. P.Q.M. Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1. accerta che la responsabilità del sinistro di cui in motivazione è da ascriversi a ### 2. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €. 685.840,80 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; il tutto detratti gli acconti con le modalità e la misura indicate in parte motiva ### la somma di €. 15.812,06 a titolo di rimborso delle spese mediche e di assistenza stragiudiziale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo; 3. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €. 133.713,81 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; ### la somma di €. 6.763,92 a titolo di rimborso delle spese per attività medico legale (consulenza di parte); 4. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €. 126.925,21 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; 5. Condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza alla rifusione in favore di #### e ### in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in €. 1.800,00 per esborsi ed €. 38.000,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge; 6. Pone le spese di ### già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in ### il ###. Il Giudice dott.ssa
causa n. 756/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Forastiere