... causale delle modalità di accadimento dell'evento dannoso prospettata dalla parte istante e confermata dal teste rispetto alle lesioni riportate ed alle menomazioni riscontrate; ed infine, la
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correttezza e la congruenza, con le risultanze documentali e dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno biologico.
Ciò posto, i predetti esiti, conformemente al C.T.U., sono valutabili nella misura del 7% a titolo di danno biologico, mentre l'inabilità temporanea va determinata in 40
gg. di I.T.P., di cui 20 giorni al tasso medio del 75%, 10 giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 10 giorni al tasso medio del 25%.
La valutazione equitativa della somma da liquidare non può prescindere dalla personalizzazione, operata in considerazione dell'età e del sesso dell'infortunato, nonché dell'intensità e della durata della sofferenza di tipo psichico innegabilmente provata in conseguenza del trauma subito, della somma di € 9.546,00# per danno biologico valutabile in misura del 7% in un soggetto dell'età di 61 anni all'epoca dell'incidente, somma calcolata sulla base delle tabelle delle cosiddette micropermanenti, di cui all'art. 139 del ### delle ### approvato con D. (leggi tutto)...
causa n. 8800/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antimo Femiano