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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10508/2025 del 14-11-2025

... profilo medico-legale della strutturazione del disturbo psichico, così come si vuole da inquadramento di parte ricorrente, tra cui si sottolinea l'assenza di una continuità certificativa specialistica supportata da idonea terapia, non consentendone la collocazione nosografica richiesta>> Diversamente invece deve rilevarsi con riferimento al danno iure proprio quale conseguenza della perdita del rapporto parentale. A tal proposito si osserva che, secondo l'ormai costante e univoca giurisprudenza di legittimità, esso costituisce un danno conseguenza da allegare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico - relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano pag. 11/17 dinamico - relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### In persona del G.O.P. dott.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### procedimento civile rubricato R.G. 28604/2016 riunito a ### 9069/2017 tra ### (C.F. ###) e ### (C.F.: ###) in proprio ed in qualità di figlie di ### nato a ### il 9 giugno 1939 e deceduto in #### in data 26 febbraio 2016 (C.F.: ###) nonché ### (C.F.: ###); ### ( C.F.: ###); ### (C.F.: ###) tutti assistiti e difesi, dagli Avv.ti #### e ### e ### (C.F.: ###) e ### (C.F.:###) in qualità di eredi di ### nata a #### il 5 febbraio 1942 e deceduta in ### il 5 febbraio 2016 entrambi assistiti e difesi dall'AVV. ### ATTORI ### (C.F.: ###) assistita e difesa dagli ### e #### e pag. 2/17 ### (C.F.: ###) assistito e difeso da AVV. ### nonchè ### S.P.A. (C.F. ###),in persona del legale rapp.te p.t., assistito e difeso dall'Avv. ####: Risarcimento danni circolazione stradale ### all'udienza del 10 giugno 2025 le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009. 
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 24542/2009 Con atto di citazione ritualmente notificato le signore ### e ### in proprio ed in qualità di figlie di ### e la seconda, anche in qualità di esercente la patria potestà sulla figlia ### all'epoca minorenne, nonché ### e ### questi ultimi in qualità di nipoti di ### convenivano in giudizio ###ni ### quale garante della RCA dell'auto ### tg. ### e ### proprietario dell'autoveicolo, per sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultimo in ordine alla pag. 3/17 produzione dell'incidente stradale occorso il 03 dicembre 2013, alle ore 18.30 circa, in viale ### all'altezza dello ### del ### Deducevano che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il conducente dell'auto ### tg. ### procedeva a forte velocità sulla strada rettilinea ed investiva violentemente il sig. ### mentre attraversava la carreggiata. In conseguenza dell'urto il loro genitore batteva violentemente la testa sul parabrezza dell'auto e successivamente veniva sbalzato a terra, sul lato destro della strada, ove rimaneva esanime. ### veniva soccorso e trasportato, con autoambulanza del 118, presso il ### dell'### dove, a causa della gravità del politrauma subito, veniva ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. 
Successivamente, a causa delle gravissime lesioni subite in conseguenza delle quali veniva accertato al sig. ### uno stato comatoso - vegetativo, veniva ricoverato in strutture cliniche specialistiche e, in data 26 febbraio 2016, decedeva senza aver mai ripreso conoscenza. Gli attori pertanto, chiedevano che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura di proprietà del convenuto ### lo stesso venisse condannato, in solido con la ### s.p.a., sua garante per la ### al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali soggettivi, da lesione del vincolo parentale, catastrofale, terminale, da perdita di chances. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 
Si costituiva in giudizio il convenuto ### il quale, preliminarmente, chiedeva la riunione del giudizio con altro, intentato da ### e ### in qualità di figli ed eredi di ### sorella del defunto ### Nel merito contestava la pag. 4/17 domanda e ne chiedeva il rigetto, assumendo la responsabilità esclusiva o concorrente del pedone nella causazione dell'evento. 
Si costituiva anche ### ni ### che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. A sostegno delle sue difese deduceva la responsabilità piena o concorrente del sig. ### poiché lo stesso in occasione dell'incidente aveva attraversato la strada in maniera imprudente ed improvvisa lontano dalle strisce pedonali contribuendo con la sua condotta alla causazione del sinistro. 
All'udienza del 27 ottobre 2017, il giudice predecessore disponeva la riunione del presente giudizio con quello successivamente proposto dai sig.ri ### e ### in qualità di figli ed eredi di ### sorella di ### recante il. RG. 9069/2017. 
Nel giudizio riunito aveva spiegato atto di intervento la sig.ra ### quale convivente more uxorio del defunto ### al fine del risarcimento di tutti i danni da essa subiti. 
Con ordinanza del 24 novembre 2017, in seguito ad istanza, ex art. 147, comma 5, del d. lgs. n. 209/2005, introdotto dall'art. 5 L. 102/006, degli attori principali, il giudice predecessore disponeva, a carico dei convenuti, in solido tra loro, una provvisionale di € 30.000,00 ciascuna, in favore delle figlie ### e ### nonché di € 10.000,00 ciascuno, in favore dei nipoti #### e ### Veniva espletata l'istruttoria ammessa, mediante prove testimoniali e CTU medica sulle signore ### e ### Nel corso del giudizio ### ni ### conciliava la lite nei confronti di ### e di #### e ### pag. 5/17 All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva trattenuta per la sua decisione con termine alle parti costituite per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche ex art. 190 cpc.  ******** 
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda ex artt.  143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla documentazione prodotta in atti. Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione attiva degli attori di entrambe i giudizi e dell'interventrice, alla luce degli stati di famiglia attestanti il grado di parentela con il de cuius e degli estratti di nascita. Parimenti si ritiene sussistente anche legittimazione passiva dei convenuti. Anche la procedura di negoziazione assistita, risulta, ritualmente, proposta da tutte le parti attrici e dalla intervenuta senz'alcun riscontro, sia da parte della compagnia convenuta che dal responsabile civile. 
In via preliminare deve, inoltre, dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra i convenuti e l'intervenuta ### nonché nei confronti degli attori #### e ### risultando in atti la conciliazione della lite e la liquidazione delle somme concordate tra le parti, ivi incluse le spese legali ### al ### la domanda è fondata e merita l'accoglimento nei limiti di cui in motivazione. 
Alla luce dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti, può affermarsi che gli attori hanno assolto all'onere probatorio che su di essi incombeva ex art. 2967 del cod. civ. È principio consolidato che colui che propone domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma essere responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto storico, dell'evento dannoso e del nesso di causalità pag. 6/17 fra il fatto e l'evento. Ebbene ritiene questo giudice che gli istanti abbiano provato il fondamento della pretesa risarcitoria, avendo le risultanze istruttorie confermato la dinamica dell'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo del giudizio nonché evidenziato la colpevolezza del conducente del veicolo investitore. 
Dall'esame del rapporto della ### intervenuta sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, risulta che il conducente dell'auto ### tg. ### proveniente da ### della Repubblica, percorreva il viale ### ad una velocità di circa 70 km orari e che, all'altezza dello ### del ### investiva ### mentre stava attraversando la carreggiata, da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia, per raggiungere il lato destro della strada, senza servirsi dell'attraversamento pedonale posto a circa 95 mt. di distanza. 
Risulta anche che l'illuminazione della strada era buona; che il fondo stradale era asciutto ed in buone condizioni; che il conducente dell'auto ### azionava la frenata e che l'auto lasciava, sulla pavimentazione stradale, tracce continue e ben marcate per una lunghezza di circa 20 mt., senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto con il pedone, il quale veniva dapprima attinto con la parte anteriore del veicolo e successivamente scaraventato a terra sul lato destro. 
Agli atti è stata allegata anche la relazione tecnica del CT ing. 
Dell'Aversano, nominato dal PM, nel corso delle indagini penali svolte, il quale concludeva che il ### conducente dell'auto ### tg. ### di proprietà del convenuto responsabile civile, giunto all'altezza del campo del sinistro, causa l'elevata velocità investiva il pedone ### che in quel momento si trovava ad attraversare la strada trasversalmente all'asse viario. ###, va evidenziato che il processo penale svolto si è concluso con la condanna del conducente dell'autovettura ### riconosciuto colpevole e ritenuto pag. 7/17 unico responsabile del sinistro a causa della elevata velocità di marcia tenuta (cfr. sentenza in atti). Sul punto va richiamata quella consolidata giurisprudenza secondo la quale l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 C.C. od argomenti di prova. 
Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. Sez. III, n. 840/2015). 
La perizia del CT ing. Dell'Aversano, nominato dal PM, nel corso delle indagini preliminari e la Sentenza n. 5398 del 26 aprile 2018 del Tribunale di ### pronunciata dal G.U. dott. ### nel giudizio penale in danno del conducente dell'autovettura nel sinistro de quo, confermata in appello, ben possono, quindi, essere utilizzati dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, come argomento di prova ed elemento di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti (nesso di causalità tra danno-evento e danno-conseguenza) richiesti per il risarcimento del danno. 
Ciò precisato, dall'istruttoria svolta, emerge evidente, che il comportamento di guida del conducente dell'auto ### sia stato gravemente colposo. Infatti, considerato che in quel tratto di strada, urbana, vigeva il limite di velocità di 30km/h, stabilito con ordinanza del Comune di ### e che il conducente dell'auto, come dallo stesso dichiarato alla ### intervenuta nell'occasione, aveva visto il pedone, in procinto di attraversare, almeno venti metri prima, risulta evidente che se questi avesse osservato le norme del pag. 8/17 della Strada, riguardanti la moderazione della velocità ed il controllo del veicolo in considerazione delle circostanze fattuali (art. 141) e il rispetto dei limiti di velocità, (art. 142) il sinistro sarebbe stato evitabile, a nulla rilevando la circostanza che l'attraversamento non sia avvenuto sulle strisce pedonali, non avendo il comportamento del pedone contribuito alla verificazione dell'evento come evidenziato anche nella sentenza penale. Infatti, la Giurisprudenza della Suprema Corte è uniforme nel ritenere che: <<le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare. Ogni conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.>>(###. 
Penale sez. IV n. 19384/2013) e che lo stesso, può essere esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo in una circostanza specifica ossia quando la condotta della vittima costituisca una “causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile”. In altre parole, l'evento deve essere talmente improvviso da porre il conducente nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di eseguire una manovra di emergenza. (Cass. N. 7417/2024). A ciò va aggiunto che le condizioni stradali ed atmosferiche non erano tali da incidere sulla causazione dell'evento, concorrendo con la condotta tenuta dal conducente, in quanto l'incidente, come emerge dal rapporto delle forze dell'Ordine intervenute, si verificava su strada urbana rettilinea, con fondo stradale asciutto, condizioni atmosferiche serene, visibilità buona, buona illuminazione e traffico scarso. 
Riguardo la sussistenza del nesso causale tra l'evento morte, avvenuto dopo due anni e 3 mesi, circa, dall'investimento, non vi è dubbio che il decesso di ### sia stato, diretta ed ineluttabile, conseguenza pag. 9/17 del sinistro occorso il 3 dicembre 2013. Invero, la vittima a causa del politrauma e delle gravissime lesioni riportate è entrata in coma ed in tale stato vegetativo è rimasta sino al decesso. Tanto risulta, adeguatamente, provato dalla copiosa documentazione sanitaria prodotta agli atti, nonché da prova testimoniale resa all'udienza del20 ottobre 2021 da ### dipendente della ### dalle quali si evince lo stato clinico del soggetto nel corso sia del primo ricovero all'ospedale ### che degli altri ricoveri presso l'### a #### e la ### dei ### ad ### dove è sopraggiunto il decesso. 
Tanto premesso, occorre adesso esaminare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, subìto iure proprio, dai congiunti della vittima. 
In primo luogo, deve premettersi che le attrici ### e ### non hanno fornito alcun valido elemento probatorio che possa giustificare il riconoscimento di altre voci di danno patrimoniale, catastrofale o biologico a loro direttamente derivato per i fatti di causa. 
Nel caso di specie, al riguardo è stata espletata ### d'### che si condivide in quanto immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti, sono di sicura affidabilità. ### dott. ### esaminata la documentazione medica acquisita e visitate le attrici, sottoposte ad un colloquio libero, come e per le ragioni ampiamente descritte nel suo elaborato peritale che si richiamano, ha escluso la sussistenza di danni biologici, dalle stesse, personalmente subiti quale conseguenza del tragico evento sinistroso che ha comportato la sofferenza ed il decesso del genitore. ### nella sua relazione infatti concludeva che: <<le signore ### e ### pur presentando, allo stato attuale, una psicopatologia di grado lieve, in pag. 10/17 armonia con quanto obiettivato in sede di consulenza tecnica, nonché supportato da uno scarno dato documentale, così come precedentemente ed esaustivamente soprariportato, in soggetti che da oltre tre anni non effettuano alcuna psicoterapia, né tanto meno sono in carico presso alcuna U.O.S.M. (Unità Operativa di ###, si sottolinea che l'eziologia della stessa, l'epoca della comparsa della sintomatologia e la successione cronologica delle manifestazioni morbose, non individuano l'esistenza di un nesso cronopatogenetico, che giustifica la correlazione di tale menomazione psichica alla morte del proprio caro, la cui genesi, altresì, può ritrovarsi nelle più svariate origini, legate al vissuto delle periziande, tenuto conto del significativo lasso temporale, di ben otto anni, intercorso tra l'exitus e i presenti accertamenti medico-legali. 
Pertanto, da quanto sopraesposto, risulta evidente l'insussistenza degli elementi probatori sotto il profilo medico-legale della strutturazione del disturbo psichico, così come si vuole da inquadramento di parte ricorrente, tra cui si sottolinea l'assenza di una continuità certificativa specialistica supportata da idonea terapia, non consentendone la collocazione nosografica richiesta>> Diversamente invece deve rilevarsi con riferimento al danno iure proprio quale conseguenza della perdita del rapporto parentale. 
A tal proposito si osserva che, secondo l'ormai costante e univoca giurisprudenza di legittimità, esso costituisce un danno conseguenza da allegare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico - relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano pag. 11/17 dinamico - relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi fuori la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. ord. n. 907/2018). Ed ancora: “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampie del nucleo familiare, l'abitudine di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (cfr. Cass. nn. 28989/19, 11200/2019). 
Nel caso di specie, le signore ### e ### hanno agito in qualità di figlie e dunque, considerando quanto sopra esposto in via preliminare, in assenza di contestazioni e di altri indici contrastanti, all'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi provato il danno non patrimoniale, anche in applicazione della valutazione delle presunzioni di cui al disposto dell'art. 2727 c.c.. 
Per la liquidazione questo giudice, in linea con l'orientamento prevalente, ritiene di adottare le ### di ### nella loro versione da ultimo aggiornata. ### tale strumento viene adottato un sistema a punti per garantire equità e uniformità e consentire una personalizzazione del danno. per la determinazione dei punti totali da pag. 12/17 riconoscere al congiunto va tenuto conto dell'età, dell'eventuale rapporto di convivenza con la vittima, l'età della vittima al momento del decesso, la composizione del nucleo familiare primario al momento del decesso, la qualità e l'intensità della relazione affettiva da valutare in via equitativa anche in ragione delle risultanze istruttorie. Con la recente sentenza n. ###/2022 la Cassazione ha affermato che questa nuova versione è conforme ai requisisti da essa richiesti con le pronunce n 10579 e 26300 del 2021. Invero nelle nuove tabelle, come già prima ricordato,<< l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione di cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità ed intensità della relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è cosi stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari ad un massimo di 118 (per la tabella genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti) con un “Cap” (valore massimo liquidabile) pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle al fine di consentire il massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non solo in un solo caso , salva la ricorrenza di circostanze eccezionali>> non essendo possibile nella responsabilità civile il riconoscimento del danno in re ipsa Dal risarcimento dei danni non patrimoniali subìti iure proprio dai familiari della vittima va, tuttavia, escluso il riconoscimento degli ulteriori danni, da vita di relazione ed esistenziali, richiesti dalle parti quali voci autonome di danno, già contenendo in sé, il danno da perdita parentale, una componente di danno esistenziale, afferente alla sfera pag. 13/17 dinamico-relazionale del soggetto interessato e allo sconvolgimento delle abitudini di vita. Si ricordino al riguardo anche le cd Sentenze di ### sulla esclusione della duplicazione del danno con eliminazione di sottocategorie superflue. 
Alla luce di ciò ad ### applicando le ### ed.  2024 con valore monetario aggiornato al 01.01.2024, va riconosciuta la somma di € 230.749,00 corrispondente al valore di 59 punti, così determinati: 20 punti in base all'età (50anni), 12 punti in base all'età del genitore defunto (77 anni); 12 punti in ragione del numero di familiari nel nucleo primario (2); 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva e dinamico - relazionale tra genitore e figlia, secondo il principio dell' id quod plerumque accidit, non essendo risultata dall'istruttoria una intensità della relazione di valore superiore a quello medio. Dalla suddetta somma va detratto l'importo di € 130.000,00 già percepito a titolo di provvisionale (€ 100.000,00 riconosciuto in sede penale e € 30.000,00 riconosciuto nella presente sede civile), per cui alla suddetta ### a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va liquidata la complessiva somma di € 100.749,00.  ### va invece riconosciuta la somma di € 222.927,00, corrispondente al valore di 57 punti, così determinati: 18 punti in base all'età (53anni), 12 punti in base all'età del genitore defunto (77 anni); 12 punti in ragione del numero di familiari nel nucleo primario (2); 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva e dinamico - relazionale tra genitore e figlia, secondo il principio dell' id quod plerumque accidit, non essendo risultata dall'istruttoria una intensità della relazione di valore superiore a quello medio. Dalla suddetta somma va detratto l'importo di € 30.000,00 già percepito a titolo di provvisionale riconosciuta in questa sede civile, per cui alla suddetta ### a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va liquidata la complessiva somma di € 192.927,00. pag. 14/17 Venendo ora all'esame del quantum spettante alle attrici iure hereditatis, deve innanzi tutto premettersi che dalla documentazione sanitaria versata in atti si evince che la vittima del sinistro in questione a seguito dell'investimento ebbe a riportare lesioni personali gravissime da indurlo in stato di coma persistente con quadro neurologico di stato vegetativo grave. Tale stato vegetativo è perdurato dal giorno del sinistro 03/12/2013 fino al decesso avvenuto il ###. Infatti, dalle cartelle cliniche allegate si rileva che il paziente era in stato vegetativo ad occhi tendenzialmente chiusi; assenza di comprensione e linguaggio; assenza di sussulto uditivo; riflesso di minaccia assente. Orbene, in assenza di elementi probatori contrari, il cui onere di dimostrazione incombeva alle parti attrici, deve ritenersi che la vittima sin dall'immediatezza del sinistro non abbia mai avuto la consapevolezza e la percezione di essere in pericolo di vita. In questi casi, sempre secondo le ### va liquidato esclusivamente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute, risultante dal prodotto tra i giorni intercorsi tra l'evento e la morte e il valore pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea assoluta del bene salute che è di € 115,00 giornaliere. Nel caso in esame, in considerazione delle gravissime lesioni subite dalla vittima, il lungo periodo di stato vegetativo e le ulteriori sofferenze patite, seppure non percepibili, si ritiene equo personalizzare al massimo il valore punto con un aumento del 50%, così da determinare il valore giornaliero in € 172,50. Considerato che dal giorno del sinistro all'evento morte sono trascorsi 815 giorni, il danno risarcibile a tale titolo corrisponde all'importo di € 140.587,00. Detto importo va liquidato nella misura del 50% ciascuno alle attrici, quali eredi legittime di ### Pertanto, ad ### e ad ### va riconosciuta l'ulteriore somma di € 70.293,75 ciascuna. pag. 15/17 Sulle suddette somme vanno applicati gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Venendo alla domanda proposta da ### e ### nel giudizio riunito, la stessa è ammissibile e fondata e va accolta nei limiti di seguito specificati. 
Gli istanti hanno agito in giudizio quali eredi di ### sorella della vittima, deceduta poco tempo prima del fratello, il 5 febbraio 2016, per ottenere, in ragione dell'aperta successione, il risarcimento che sarebbe spettato iure proprio alla loro madre a prescindere dalla morte o meno di ### Infatti, nel caso di specie deve rilevarsi che il risarcimento del danno parentale è dovuto agli stretti congiunti della vittima, quale è una sorella, anche nel caso in cui il congiunto, a causa delle gravissime lesioni subite, abbia riportato postumi permanenti talmente gravi, ma non immediatamente fatali, da ridurlo in stato vegetativo per un lungo periodo di tempo. 
Ciò detto, agli atti di causa risultano prodotte diverse raccomandate con avviso di ricevimento indirizzate ai convenuti con le quali la signora ### tempo prima della sua morte, aveva effettuato la loro costituzione in mora per ottenere il ristoro del danno parentale da essa subito. Va precisato ancora che in questi casi il diritto al risarcimento del danno sorge al momento dell'evento che ha causato lo stato vegetativo e non viene meno con la premorienza dell'interessata rispetto alla vittima, ma si trasmette ai suoi eredi, purché ne sia stata fatta richiesta dalla stessa, allorquando era ancora in vita, come nel caso che ci occupa. Tale posta risarcitoria dovuta alla vittima secondaria entra nel patrimonio della de cuius ed è perciò trasmissibile agli eredi come credito ereditario. Dall'istruttoria svolta, attraverso copiosa documentazione allegata, emerge l'intensità del rapporto affettivo tra i due fratelli confermata anche dalla prova testimoniale resa dal teste pag. 16/17 ### della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non essendo portatore di interesse proprio nel presente procedimento. 
Questi, ascoltato all'udienza del 22 giugno 2021, ha confermato la natura ed intensità del rapporto affettivo esistente tra fratello e sorella. 
Pertanto, a ### e a ### quali eredi della signora ### sorella della vittima ### va riconosciuta la somma € 52.638,00, che sarebbe spettata alla loro madre per la perdita del rapporto parentale con il fratello in ragione dello stato vegetativo in cui il congiunto è caduto subito dopo l'incidente. Detta somma, in applicazione delle ### ed. 2024,### applicabili al caso di specie per i motivi già evidenziati, è stata così determinata valore punto base € 1.698,00 punti attribuiti 31: (8 punti età della sorella 71 anni); (8 punti età della vittima 74); 15 punti per qualità ed intensità della relazione (valore medio), cosi come risultante dagli elementi probatori emersi all'esito della prova orale espletata. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti parametri forensi in ragione del valore del decisum e della non particolare complessità del giudizio.  PQM Il Tribunale di ### seconda sezione civile in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa ### D'### definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da #### e ### nei confronti dei convenuti; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da ### nei confronti dei convenuti; pag. 17/17 accoglie le domande proposte nei giudizi riuniti per le causali di cui in parte motiva e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto ### nella produzione dell'evento dannoso; condanna in solido ### e ###ni ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 171.749,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna in solido ### e ###ni ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 263.220,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna in solido i convenuti al pagamento in favore di ### e di ### della somma complessiva di € 52.638,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna ### e ###ni ### in solido al pagamento delle spese legali in favore di ### e ### che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 12.833,73, oltre rimborso spese generali, cna e iva, come per legge e se dovuta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. ### condanna ### e ###ni ### in solido al pagamento delle spese legali in favore di ### e di ### che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, cna e iva, come per legge e se dovuta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. ### pone il pagamento delle spese di CTU già liquidato con separato provvedimento a definitivo carico delle attrici; compensa integralmente le spese tra le altre parti in causa.  ### 12 novembre 2025 ###.O.P.   ### D'

causa n. 28604/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella D'Angelo

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 795/2025 del 26-11-2025

... dei linfonodi metastatici non è idoneo a ritenere provato il nesso causale tra l'accertato ritardo diagnostico e la possibilità perduta di avere maggiori chance di sopravvivenza (ovvero di vivere meglio e più a lungo), una possibilità consistente, apprezzabile e seria (cfr. Cass. n. 28993/2019) A ciò si aggiunga che non risulta provato in atti che gli inadempimenti della convenuta abbiano causato un grave pregiudizio all'equilibrio psicologico del ### idoneo a generare una malattia rilevante in termini di danno biologico permanente, per cui tale aspetto risulta adeguatamente risarcito in sede di personalizzazione del danno non patrimoniale sopra liquidato. Alcun risarcimento può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, sub specie danno emergente, per le spese sostenute dal ### per il trasferimento ed il pernotto a ### in occasione delle cure a cui si è dovuto sottoporre presso l'IEO di ### atteso che tali spese non sono eziologicamente riconducibili agli errori medici accertati ma sono state affrontate per scelta dello stesso paziente al fine di avere cure maggiormente specializzate per la malattia da cui era affetto. Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato. (leggi tutto)...

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- 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa DA ### - C.F. ### - nata a ### il ###, residente ###### n. 15, nella sua qualità di erede del #### nato a #### il ###, C.F. ###, residente ###, deceduto in ### il ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### (###) in virtù di delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliat ####### del Popolo 26 la quale dichiara ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di telefax 0744/420166 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ##### S. ### (c.f.###), con sede ###persona del suo ### e legale rapp.te pro tempore dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f.  ###, comunicazioni al fax 0744.404288 o PEC ###) ed elettivamente domiciliat ####### 39, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ### OGGETTO: Responsabilità professionale. 
Sentenza n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 2 - ### ordinanza del 6/5/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava in giudizio l'### S. ### di ### rassegnando per i motivi ivi esposti le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare: - il colposo e, comunque, inadempiente operato del personale sanitario dell'### di ### - la evidente responsabilità colposa e, comunque, l'inadempimento dei predetti sanitari ex art. 1176, 2° comma c.c.; - in subordine, la responsabilità dei sanitari de quibus in ordine ai danni tutti subiti dall' odierno istante ex art. 2236 c.c.; - la consequenziale responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. dell'### convenuta per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' odierno istante; - in via subordinata al punto che precede, la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. dell' ### convenuta per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' attore. 
Piaccia, quindi, all' ###mo Giudice adito: 1. in via principale, condannare l'### S. ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento in favore dell' attore dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti in diretta conseguenza dei fatti per cui è causa, danni meglio specificati in narrativa per un totale di ### 253.020,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa per i titoli rivendicati, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 C.C., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.  2. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre alle spese di mediazione (### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 3 - 97,60 oltre relative competenze), di ### di CTU ed alle spese future occorrende, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria al soddisfo, come per legge.”. 
Con comparsa di risposta si costituiva l'### S. ### rassegnando - per i motivi ivi esposti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale rigettare la domanda e condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio (o, in subordine, compensarle).”.   Con ordinanza dell'8 gennaio 2022, lo scrivente avanzava la presente proposta conciliativa: “pagamento da parte della convenuta di una somma pari ad euro 100.000,00 a tacitazione di ogni pretesa della parte attrice, il tutto da intendersi comprensivo di interessi e rivalutazione, oltre un contributo per le spese legali sostenute pari ad euro 2.500,00 oltre Iva e ### se dovute per legge”.   Con comparsa depositata in data 2 maggio 2022 si costituiva in giudizio #### nella sua qualità di erede di ### deceduto in data ###, nelle more del presente giudizio (cfr. doc. in atti), convivente more uxorio con la ###ra ### ( documentazione allegata alla comparsa in atti).   All'udienza del 5 maggio 2022, la parte attrice accettava la suddetta proposta conciliativa mentre non veniva accettata dalla parte convenuta.   Con ordinanza del 2/8/2022 veniva disposta CTU medico-legale sui quesiti ivi indicati, poi integrati con ordinanza del 11/10/2022 in parziale accoglimento delle richieste delle parti.   Esaminati i testi ammessi, all'udienza dell'11/9/2024 veniva sentito a chiarimenti il ### dott. ### e, con ordinanza del 6/5/2025, emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.  2.1. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei limiti di seguito indicati.   ### la parte attrice, i sanitari dell'### convenuta sarebbero stati inadempienti ai propri obblighi contrattuali di assistenza e cura. 
Al riguardo, parte attrice ha lamentato i seguenti inadempimenti: 1) effettuazione di un'anamnesi incompleta (i.e. omessa effettuazione di una TAC al collo) e quindi di un trattamento chirurgico a fini diagnostici (“biopsia escissionale del linfonodo retromandibolare destro”) più rischioso di quello consigliabile per il caso ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 4 - concreto (“agobiopsia con ago tranciante eco/TAC guidata”, successivamente effettuata presso lo IEO di ###; 2) effettuazione con imperizia del suddetto trattamento chirurgico in quanto veniva asportata parte di una ghiandola salivare invece del linfonodo; peraltro, nel corso dell'intervento, veniva lesionato anche un vaso arterioso, causando una rilevante perdita di sangue, con ulteriore rischio di diffusione della malattia neoplastica; 3) lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente, risultando il modulo di consenso informato incompleto (presenza di caselle in bianco in relazione al comparto linfonodale che sarebbe stato aggredito con l'intervento, mancante di una descrizione intervento, delle complicanze, dei rischi e della possibilità di effettuare altri trattamenti chirurgici a fini diagnostici - agobiopsia), nonché per non averlo informato tempestivamente dei risultati dell'esame istologico; Sul piano causale, tali errori medici determinavano, quali danni-conseguenza: 1) un danno patrimoniale emergente; 2) un danno biologico da invalidità permanente per l'asportazione ghiandola salivare, pari al 3% - emorragia con rischio diffusione della neoplasia; 3) un danno biologico temporaneo per la necessità di effettuare un successivo ricovero presso lo IEO di ### per effettuare una corretta diagnosi; 4) un danno non patrimoniale, consistente in un peggioramento del vissuto della malattia e un danno morale, consistente in un grave pregiudizio equilibrio psicologico; 5) un danno da perdita di chance di sopravvivenza/guarigione dovuto al ritardo - di 19 giorni - nell'effettuazione della corretta diagnosi e dal rischio di diffusione neoplastica derivante dall'emorragia causata durante l'intervento; 6) un danno da lesione del proprio di ritto di autodeterminazione. 
Di contro, secondo l'### convenuta, nessun inadempimento può essere imputato ai propri sanitari (nemmeno per il danno biologico, cfr. comparsa, pag. 25). 
In particolare, secondo la convenuta, in occasione del ricovero presso la struttura ospedaliera: - il paziente firmava due moduli di consenso informato, uno sintetico ed un altro particolarmente dettagliato; ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 5 - - durante l'intervento il campo operatorio “…veniva però compromesso da un'emorragia arteriosa che alterava le strutture anatomiche, rendendo difficoltoso il riconoscimento e la conseguente dissezione…”; - il referto istologico perveniva in reparto solo in data ### - e, quindi, successivamente alla visita post-operatoria programmata per il ### - e il ### Avenia informava immediatamente la moglie del paziente del suo risultato e della necessità di effettuare un altro intervento per effettuare una corretta diagnosi; - preso atto del risultato istologico, il paziente decideva di rivolgersi presso altro istituto e, in data ###, veniva diagnosticata presso l'### oncologico europeo di ### una patologia neoplastica, poi maggiormente caratterizzata all'esito di tutti gli esami di rito, in data ###, quale “carcinoma spinocellulare scarsamente differenziato a partenza dalla tonsilla linguale, con metastasi linfonodali in multipli linfonodi di primo livello A e di primo livello B”. 
Sul piano degli inadempimenti, la convenuta evidenziava che: - l'anamnesi è stata condotta sulla base “…numerosi controlli ecografici e delle visite specialistiche a cui si era sottoposto il paziente…” (8); - il trattamento chirurgico prescelto era quello più corretto atteso che, sino a quel momento, non vi era evidenza di una patologia neoplastica primitiva del complesso anatomico testa-collo ma il fondato sospetto di una patologia linfoproliferativa, con formazione nodulare a “…soli 8 mm di profondità dal piano cutaneo…” (e, quindi, non profonda e tale da richiedere un'agobiopsia con ago tranciante eco/TAC guidata) ed in soggetto non affetto da comorbilità rilevanti o particolarmente anziano; - la biopsia escissionale (al posto della agobiopsia) costituisce un iter diagnostico che si è consolidato, da oltre 20 anni, presso l'### sia di ### che di ### - la TAC preoperatoria del collo non è stata effettuata non già per una svista o per leggerezza, ma in quanto non necessaria. La letteratura scientifica, infatti, afferma che nella diagnostica strumentale della regione cervicale e mediastinica superiore lo studio ecografico rappresenta l'esame di primo livello ed è in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie per una accurata valutazione clinico-patologica delle neoformazioni espansive localizzate nelle regioni anatomo-chirurgiche del collo e permette uno studio appropriato delle stazioni linfonodali associate; la TAC non era necessaria ai fini dell'intervento e che l'emorragia non è stata provocata ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 6 - dall'inadempiente operato dei sanitari, bensì è stata una complicanza (si ribadisce, possibile ma non evitabile) che può derivare dalla tipologia di intervento; - l'asportazione di frammenti di ghiandola salivare è stata la conseguenza di una complicanza avvenuta durante l'intervento, complicanza che, come abbiamo detto non era prevenibile. 
In merito ai danni-conseguenza lamentati da parte attrice, la convenuta evidenziava che: - alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale emergente atteso che non vi era alcuna ragione, diversa da quella di una scelta dettata da valutazioni assolutamente soggettive del ### non censurabili in sé ma censurabili se assunte a fondamento di una pretesa risarcitoria che giustifichino l'utilizzo della struttura milanese per l'indagine e poi per l'insieme di successivo intervento chirurgico, visite, trasferte e quant'altro preteso dall'attore; - nessuna somma nemmeno a titolo di danno biologico atteso che non esiste virtualmente alcun danno biologico (sub specie di inabilità permanente) e che l'eventuale alterazione della funzione della ghiandola deve essere imputata, se esistente, al trattamento radioterapico a cui si è dovuto sottoporre il sig. ### e a cui comunque si sarebbe dovuto sottoporre, anche ove l'intervento di biopsia escissionale non avesse rimosso dei frammenti di ghiandola salivare; - nessun danno non patrimoniale da peggioramento del vissuto della malattia ritenendosi ammissibile solo un quid, ovviamente modesto, sotto il profilo della personalizzazione della modestissima inabilità temporanea reclamabile dall'attore; - riguardo al danno morale sub specie di pregiudizio all'equilibrio psicologico ed alla serenità del paziente la reazione emotiva (di rabbia, semmai, non già di stress, ed in ogni caso relativa ai pochi giorni intercorsi tra la positiva conoscenza dell'erroneità dell'organo attinto dall'intervento ed il referto milanese, non potendosi valutare il fisiologico ritardo nella conoscenza di quello di ### è però del tutto ingiustificata, e l'attore dovrà fare un mea culpa riconoscendone la sostanziale infondatezza perché basata su una sua erronea lettura della data del ritiro dell'esito dell'esame.  - riguardo al danno da perdita di chance, il ritardo di 19 giorni, intercorso tra il 19 luglio 2019, data dell'intervento effettuato presso l'### di ### ed il ###, corrispondente alla data di effettuazione della procedura di agoaspirato ecoguidato di linfonodo, risulta irrilevante in quanto non ha avuto alcuna ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 7 - incidenza causale sullo sviluppo della patologia oncologica e, corrispondentemente, non ha ridotto le possibilità di cura e/o la prognosi della stessa; più esplicitamente, le possibilità di diffusione della malattia in esame in 9 giorni (ma anche in 19 giorni, o anche di più) non sono sostanzialmente apprezzabili in termini statistici e scientifici, soprattutto per una forma morbosa quale quella diagnosticata al ### presente da lungo tempo ed a lento accrescimento ### invece al “concreto rischio di peggioramento delle condizioni di salute del paziente” derivante dalla “emorragia” (in realtà una modestissima perdita di sangue, quale può avverarsi in un campo operatorio di 1 centimetro quadrato, subito tamponata) la sua irrealtà è palesata dalla stessa mancanza di individuazione di quale tipo di “peggioramento” potrebbero subire le “condizioni di salute del paziente” (dal 12/7/2019 al 2/8/2019 le dimensioni del linfonodo erano rimaste invariate, cfr. ecografie in atti; peraltro, con la ###total body del 25 luglio 2019, il paziente ha avuto contezza della propria patologia oncologica e della sua estensione che, all'epoca, era limitata al “linfonodo in sede sottomandibolare destra”).  2.2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito. 
Nel presente giudizio, la domanda attorea trova fondamento sulla asserita inesatta/omessa diagnosi e sull'errata esecuzione di un intervento chirurgico a scopo diagnostico da parte dei sanitari della convenuta sul ### e sulla richiesta di risarcimento dei conseguenti danni - iure hereditatis - allegati. 
Occorre quindi, in primis, valutare se vi sia stato un errore medico/diagnostico da parte dei sanitari della convenuta, a dispetto di quanto affermato da quest'ultima nella propria memoria di replica over ritiene di limitare l'oggetto del presente giudizio all'erronea scelta della metodica dell'intervento eseguito e delle indagini preparatorie (cfr. comparsa in atti e le repliche, pag. 2 ed atto di citazione, pag. 7 e 8). 
Al riguardo, deve convenirsi con quanto accertato dai ### secondo cui, dal momento della “presa in carico” del paziente - avvenuta in data ### - i sanitari della convenuta avrebbero dovuto sottoporlo ad una RM del distretto cervicale e ad una biopsia del linfonodo sottomandibolare dx (cfr. rel. CTU, pag. 39) mentre, invece, si “accontentavano” della diagnosi emersa a seguito degli esami e delle visite specialistiche effettuate dal paziente prima della “presa in carico” (tra cui non vi era la suddetta RM), ritenendo quindi che il ### era affetto solo da una linfoadenopatia sottomandibolare destra.  ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 8 - Pertanto, il primo errore medico che può ritenersi accertato consiste nell'omessa prescrizione di un esame diagnostico - la RM del distretto cervicale - che avrebbe consentito ai sanitari di avvedersi che il ### non era affetto da una generica linfoadenopatia ma aveva una “metastasi da carcinoma scarsamente differenziato, di tipo basaloide, con primitività della tonsilla linguale, HPV correlato” (cfr. rel. CTU, pag. 40). 
Tali conclusioni rendono irrilevanti gli studi scientifici depositati da parte convenuta nelle proprie memorie conclusive che non solo sono successive ai fatti ma si riferiscono all'errata diagnosi in questione (“gestione dei linfomi”). 
Tuttavia, secondo i ### l'errata diagnosi, in sostanza, non determinava conseguenze negative per il paziente. 
In particolare, secondo i ### a) la scelta del trattamento, ovvero tra la “biopsia escissionale” e la “agobiopsia ecoguidata”, non è stata influenzata dalla suddetta omissione diagnostica in quanto le due procedure erano, all'epoca, equiparabili e, anzi, la prima “…offrendo maggiore visibilità all'operatore, poteva essere maggiormente raccomandata…” (cfr. CTU, pagg. 42 e 47); b) il trattamento scelto - “biopsia escissionale” - è stato correttamente eseguito anche se “…la procedura fallì, in quanto non venne bioptizzato il linfonodo sospetto, ma una ghiandola salivare…”; tale fallimento risulta “giustificato” dal fatto che la “…la regione approcciata risultava essere profonda e non facilmente accessibile, ciò che rendeva la procedura indaginosa e poteva dunque determinare l'erronea campionatura venutasi a verificare…” (cfr. rel. CTU, pag. 43 e 46); c) l'errata diagnosi ed il fallimento del trattamento non hanno comunque determinato un'invalidità permanente ovvero temporanea differenti da quelle ricollegabili al trattamento ed alla evoluzione della patologia oncologica in atto (cfr. rel. CTU, pag. 44 e 45); infatti, secondo i ### “…non è possibile ritenere che l'asportazione del 4,5% di tessuto salivare abbia avuto alcuna conseguenza che sia possibile determinare quale danno biologico permanente…” e la xerostomia (secchezza della mucosa orale) da cui è stato affetto il ### costituisce un “…effetto collaterale della necessitata radioterapia in modo assolutamente indipendente dalla mancanza del 4,5% di tessuto salivare, che certamente non costituisce alcun fattore di rischio maggiore per lo sviluppo di tale complicanza…” (cfr. rel. CTU, pag. 46). ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 9 - secondo i ### “…### è possibile ritenere che gli esiti della procedura chirurgica possano costituire danno biologico temporaneo, in quanto il ricovero di circa 24 ore presso la convenuta ### (dal 19 al 20 luglio 2019) non può essere considerato in questa ottica, poiché la procedura era indicata e dunque andava tentata per cercare di ottenere con la stessa una definizione istologica della problematica presentata dal ### Leonardi…”; d) l'errata diagnosi ed il fallimento del trattamento - ed il conseguente ritardo nella diagnosi della patologia oncologica - non hanno avuto alcun “…riflesso prognosticamente negativo…” in quanto nel periodo di tempo considerato - quantificato da parte attrice in nn. 19 giorni - “…la malattia fu sempre in stadio ### senza alcun aggravio clinico o prognostico per il paziente…” (cfr. rel. CTU, pag. 50); e) nessun danno psichico risulta certificato in atti (cfr. rel. CTU, pag. 50); f) l'errata diagnosi ed il fallimento del trattamento non hanno nemmeno determinato il danno patrimoniale lamentato dal ### consistente nelle spese per affrontare le proprie cure allo IEO di ### in quanto sostenute “…per ricevere le migliori cure per la patologia neoplastica da cui era affetto…” (cfr. rel. CTU, pag. 47). 
Inoltre, riguardo all'acquisizione del consenso informato del paziente, i ### si sono limitati a rilevare che “…il modulo di consenso informato, di cui all'allegato 4 alla comparsa di costituzione per la ### può ritenersi completo ed aderente agli standard in uso, sebbene risulti non compilato con la spunta di alcune caselle…” (cfr. rel. CTU, pag. 42).  2.3. Ciò posto, lo scrivente ritiene di aderire parzialmente alle conclusioni dei ### per i motivi di seguito indicati.   Come detto, nessun ragionevole dubbio nutre lo scrivente in merito al fatto che i sanitari della convenuta abbiano effettuato una errata diagnosi della patologia da cui era affetto il ### Infatti, se avessero seguito le ### guida allora in uso - come accertato dai ### - avrebbero dovuto prescrivere ed effettuare una RM del distretto cervicale e, così, avrebbero potuto riscontrare che il paziente non era affetto da una generica linfoadenopatia ma aveva una “metastasi da carcinoma scarsamente differenziato, di tipo basaloide, con primitività della tonsilla linguale, HPV correlato” (cfr. rel. CTU, pag. 40). 
Tale errore, a prescindere dalle valutazioni dei ### indicate ai precedenti punti da a) ad f), ha un effetto diretto sulla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.  ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 10 - Peraltro, tale conclusione non risulta superata nemmeno dalle precisazioni svolta dal medico-legale nominato da questo Tribunale all'udienza dell'11/9/2024, nella parte in cui afferma che la RM non andava eseguita prima della biopsia escissionale ed era necessaria solo per la stadiazione. 
Al riguardo, deve osservarsi che tale affermazione proviene dal solo medico legale nominato e non dallo specialista oncologo nominato da questo Tribunale (impedito a partecipare in udienza) e risulta in contraddizione con quanto affermato nella ### redatta con l'apporto dello specialista oncologo, ove si afferma a chiare lettere che “….###. ### sottoposto a visita orl + laringoscopia con risultato negativo, come da linee guida doveva essere sottoposto ad RM del distretto cervicale e biopsia del linfonodo sottomandibolare dx…” - e ciò prima che venisse effettuata la biopsia escissionale - e che “…La mancanza di prescrizione/effettuazione di RMN ed il fallimento delal procedura bioptica ebbero a ritardare la corretta diagnosi della neoplasia fino a quando il paziente si rivolgeva allo IEO…” (cfr. rel. CTU, pag. 39 e 40). 
Peraltro, in merito alla biopsia escissionale, nelle stesse ### guida ### 2018, si legge che “…In presenza di adenopatia laterocervicale…si deve eseguire una agobiopsia con ago sottile (###, e, in caso di inadeguatezza di questa procedura si consiglia la ripetizione di un'altra ### sotto guida ecografica prima di procedere con manovre più invasive…..A questo proposito va precisato che la biopsia escissionale linfonodale a cielo aperto è da evitare per le note problematiche relative all'alterazione del drenaggio linfatico cervicale e per le implicazioni terapeutiche e prognostiche conseguenti all'eventuale “insemenzamento” di cellule tumorali nel campo operatorio…” (cfr. ### guida ### 2018, pag. 121). 
Da ciò ne consegue che il consenso prestato dal ### in occasione del trattamento a cui è stato sottoposto, è risultato viziato. 
Infatti, dalla lettura della “dichiarazione di consenso informato” in atti (cfr. doc. 4, fasc. convenuta), risulta che le informazioni fornite dai sanitari della convenuta (dott. 
Polistena) sono, a loro volta, “viziate” dall'errore diagnostico effettuato “a monte” dagli stessi sanitari. 
Risulta evidente che le informazioni da fornire ad un paziente affetto da una “metastasi da carcinoma scarsamente differenziato, di tipo basaloide, con primitività della tonsilla linguale, HPV correlato” siano diverse da quelle da fornire ad un paziente affetto da una generica “linfoadenopatia cervicale”, come indicato modulo di consenso informato sottoscritto ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 11 - dal ### in atti che, peraltro, risulta solo genericamente compilato e dove, tra le possibili complicanze, non viene indicata la lesione della ghiandola salivare poi in concreto verificatasi. 
Tale grave difetto informativo ha impedito al paziente di poter scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, di poter acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari, nonché di scegliere se rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie, come peraltro dimostrato dal fatto che il ### una volta informato della malattia oncologica da cui era affetto, decideva di rivolgersi presso una struttura specializzata, l'### europeo di oncologia di ### Invero, in tema di consenso informato, deve essere condiviso l'orientamento della Corte Suprema che riconosce l'autonoma rilevanza, ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente. 
Al riguardo, in una recente pronuncia la Corte di legittimità afferma che: - “…la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute". (cfr. ex multis civ. 2854/2015; Cass. civ. 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017)…” ( Cass. n. 7248/2018); - “Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a. il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; b. la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; c. la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie; d. il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia e/o di decidere consapevolmente di interromperla; ### n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 12 - e. la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione; - Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni: 1. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. 901/2018); 2. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente; 3. omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso; 4. omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse….” (cfr. Cass. n. 7248/2018); - Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dagli arresti di questa Corte (cfr Cass. SSUU 26972/2008 e 26975/2008) con i quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto, per essere ### n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 13 - oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. (cfr. Cass. n. 7248/2018).   In merito alle modalità di prestazione del consenso poi, condivisibilmente, la Suprema Corte ha ritenuto che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass. 2177/2016).” (cfr. Cass. n. 7248/2018 cit.). 
Sul piano risarcitorio, deve ritenersi che la situazione del ### abbia elementi sostanzialmente sovrapponibili alla situazione individuata dalla giurisprudenza di legittimità sub. n. 2). 
Deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno alla salute e di un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione subiti. 
Invero, gli errori medici sopra indicati sono risultati idonei ad aver cagionato un danno biologico permanente ed un danno biologico temporaneo aggiuntivi rispetto ai danni derivanti direttamente dalla malattia da cui era affetto il ### Al riguardo, devono essere condivise le valutazioni espresse dal CT di parte attrice - riportate anche nella comparsa conclusionale in atti - ove afferma che le dimensioni complessive della ghiandola sottomandibolare “…sono di 20x10x10 mm, per cui, asportarne due parti, di 10 e 12 mm, si traduce inevitabilmente, al minimo, nel ridurne le dimensioni di oltre la metà…” e, quindi, “…una riduzione permanente della produzione di saliva (per perdita anatomica di una parte del tessuto che la produce), configurandosi dunque una «iposcialia» valutabile, secondo il CTP attore, nella misura del 3%...”. 
A ciò si aggiunga che la lesione permanente di parte di una ghiandola salivare e la cicatrice derivata dal trattamento eseguito - che, si ribadisce, è stato effettuato senza aver previamente acquisito un consenso realmente informato del paziente che non ha potuto prendere una ### n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 14 - scelta consapevole prima di sottoporsi alla biopsia in questione - che andava ad inglobare il nervo mandibolare, contribuivano a peggiorare gli effetti negativi della radioterapia a cui si è dovuto poi successivamente sopporre il ### atteso che, come riconosciuto dagli stessi ### la xerostomia (secchezza della mucosa orale) figura tra gli effetti collaterali della suddetta terapia. 
Deve quindi ritenersi accertata una invalidità permanente del 3% come indicato da parte del CT di parte attrice, nonché di giorni n. 1 di invalidità temporanea assoluta corrispondente al giorno in cui il ### si è sottoposto al trattamento in questione, non avendo lo stesso allegato elementi probatori in merito ad ulteriori periodi di invalidità temporanea. 
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale risulta preliminare premettere quanto segue.  ### il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione; negli stessi termini Cass. 901/2018). 
Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", " intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, " in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale"; "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)..."(così la massima di Cass. 7513/2018). 
Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 15 - sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. 
Ciò premesso, va precisato come nel caso di specie, stante l'entità dei postumi permanenti allegati dal CT di parte attrice e condivisi dallo scrivente (cfr. osservazioni del CT di parte attrice allegato alla ###, la quantificazione del danno non patrimoniale dovrà essere operata applicando la tabella di cui all'art. 139 C.d.A. (e in particolare di quella aggiornata con D.M. 
MISE 18/7/2025) Ne consegue che, considerate le risultanze dell'esperita CTU e delle condivise osservazioni del CT di parte attrice e tenuto conto della età del ### all'epoca dei fatti, il danno non patrimoniale va quantificato in: ### 2.237,01 per IP 3%; ### 56,18 per ITT gg. 1; il tutto per complessivi ### 2.293,19. 
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'incremento del 20% su quanto liquidato per IP e per IT ai sensi dell'art. 139, comma 3 del d.lgs. n. 209/2005 (incremento pari ad ### 458,63); ciò in quanto la sofferenza psico-fisica di particolare intensità è ravvisabile in ragione della particolare fragilità emotiva in cui versava il ### all'epoca dei fatti per aver scoperto, con ritardo, la patologia da cui era affetto e dovendo sopportare danni iatrogeni - alla ghiandola ed al nervo mandibolare - aggiuntivi rispetto alle conseguenze della malattia, peraltro direttamente incidenti nella propria vita di relazione. 
Il danno non patrimoniale, pertanto, va conclusivamente quantificato in complessivi ### 2.751,82. La quantificazione si fonda sull'ultimo D.M. attuativo dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 e, pertanto, deve ritenersi già operata ai valori attuali. Sulla somma di ### 14.630,35 decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo. Gli interessi compensativi, in quanto componente del danno risarcito, sono invero liquidabili d'ufficio (come ricordato tra le altre da Cass. 4028/2017). 
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione deve ribadirsi che l'omessa diagnosi ha impedito al paziente di poter scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, di poter acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari, nonché di scegliere se di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie, come peraltro dimostrato dal fatto che il ### una volta informato della malattia oncologica da cui era ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 16 - affetto, decideva di rivolgersi presso una struttura specializzata, l'### europeo di oncologia di ### Tale lesione ha travalicato la soglia della gravità dell'offesa non avendo il ### potuto disporre con tempestività di tutte le informazioni necessarie per conoscere il suo reale stato di salute, dovendo sottoporsi ad un trattamento consigliatogli dai sanitari che lo avevano in cura, all'oscuro della reale patologia da cui era affetto in quanto non avevano prescritto le indagini necessarie per effettuare una corretta diagnosi e, quindi, poi decidere insieme al paziente quali ulteriori passi - sia dal punto di vista diagnostico che trattamentale - compiere, tenendo conto delle ### guida di riferimento. 
Tale lacuna ha comportato per il paziente l'impossibilità di autodeterminarsi, di prendere pienamente coscienza della sua patologia, dell'intervento al quale si stava sottoponendo, dei rischi dello stesso e della possibilità di effettuare altri trattamenti o rivolgersi ad altri centri maggiormente specializzati (come poi ha dimostrato di aver fatto); tali informazioni gli avrebbe permesso di ben valutare le proprie scelte sia nel momento preoperatorio sia nel momento post-operatorio. 
Deve quindi essere riconosciuto al ### un danno da lesione di autodeterminazione che, in applicazione di un criterio equitativo rapportato all'età della parte attrice al momento dell'intervento (81 anni), nonché alla malattia tardivamente riscontrata ed ai postumi residuati, può essere ristorato mediante il riconoscimento di una somma pari ad euro 22.000,00 (da intendersi comprensiva di ogni interesse e rivalutazione), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo.   Non si ritiene invece che gli inadempimenti dei sanitari della convenuta abbiano causato un danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o da peggioramento della malattia e/o del vissuto della malattia atteso che il ritardo nella diagnosi della malattia - quantificato dalla stessa parte attrice in nn. 19 giorni - non ha determinato un aggravamento della patologia preesistente.   Al riguardo, parte attrice non ha fornito alcun concreto elemento di supporto se non solo indicazioni generiche e non supportate da dati scientifici, anche con riferimento alla diffusione della malattia astrattamente ascrivibile al temporaneo sanguinamento occorso durante l'intervento presso la struttura convenuta. 
A fronte di tali generiche allegazioni, invece, i ### hanno chiaramente indicato - facendo riferimento ai referti in atti - che nel periodo preso in considerazione “…non vi fu ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 17 - passaggio di stadio e la prognosi per il paziente rimase inalterata, nonostante il ritardo diagnostico. Infatti la patologia rimase sempre al ### (#####, ###-3 ###) secondo TNM e ciò non ebbe alcun rilievo prognostico. Non è dunque possibile affermare che si sia venuto a determinare un danno alla salute ovvero alla validità psico-fisica del ### Leonardi…” (cfr. rel. CTU, pag. 44 e 45). 
Il fatto poi che, nell'intervallo di 39 giorni, i linfonodi metastatici da 1 erano diventati 5 e che, quindi, vi sia stata una rapida progressione della malattia per cui il ritardo diagnostico ha influito sulle chance di sopravvivenza del ### (come allegato da parte attrice), non appare deciso a tal fine atteso che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, tale conclusione si base su risultati derivanti da due metodiche differenti e non paragonabili - dalla radiologica preliminare (### a quella istologica definitiva (post agoaspirato) - con grado di precisione diverso. 
Pertanto, il mero dato fattuale dell'incremento dei linfonodi metastatici non è idoneo a ritenere provato il nesso causale tra l'accertato ritardo diagnostico e la possibilità perduta di avere maggiori chance di sopravvivenza (ovvero di vivere meglio e più a lungo), una possibilità consistente, apprezzabile e seria (cfr. Cass. n. 28993/2019) A ciò si aggiunga che non risulta provato in atti che gli inadempimenti della convenuta abbiano causato un grave pregiudizio all'equilibrio psicologico del ### idoneo a generare una malattia rilevante in termini di danno biologico permanente, per cui tale aspetto risulta adeguatamente risarcito in sede di personalizzazione del danno non patrimoniale sopra liquidato. 
Alcun risarcimento può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, sub specie danno emergente, per le spese sostenute dal ### per il trasferimento ed il pernotto a ### in occasione delle cure a cui si è dovuto sottoporre presso l'IEO di ### atteso che tali spese non sono eziologicamente riconducibili agli errori medici accertati ma sono state affrontate per scelta dello stesso paziente al fine di avere cure maggiormente specializzate per la malattia da cui era affetto.   Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.  3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al DM n. 55/2014 (scaglione da ### 5.200,01 a ### 26.000,00).   Gli esborsi correlati alla CTU - già liquidati con separato decreto - vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta in applicazione del principio di causalità, ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 18 - mentre lacuna somma potrà essere riconosciuta per le spese di CTP in quanto non vi è prova in atti del relativo pagamento.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, condanna l'#### S. ### al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 24.751,82 , oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo; 2. condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice liquidando le stesse nella somma complessiva di euro 5.077,00, oltre spese generali, Iva e cap come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; 3. pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.  ### 25 novembre 2025 ### n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025

causa n. 2015/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bellei Tommaso

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1018/2025 del 29-09-2025

... stessa prima della sua morte, così come non vi era prova della asserita falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ad operazioni oggetto di contestazione. 1.3 Affermava che la riconosciuta legittimità delle operazioni poste in essere escludeva, peraltro, ogni responsabilità delle convenute ### S.p.A. e ### S.p.A., come dedotta dall'attore, posto che alla allegata negligenza delle stesse nel controllo delle operazioni effettuate non era seguita la dimostrazione della effettiva responsabilità dei rispettivi dipendenti, per cui anche la domanda avanzata dall'attore nei loro confronti andava integralmente rigettata. 1.4 ### parimenti, la domanda avanzata dall'attore con riferimento alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del professionista da lui incaricato per procedere alla successione della de cuius e per il pagamento delle imposte di quest'ultima, atteso che l'attore non aveva fornito prova di aver anticipato le somme per il professionista né l'oggetto dell'incarico conferito, così come anche per le imposte non era stata fornita la prova dell'avvenuto esborso. 1.5 Rilevava, infine, l'infondatezza della domanda attorea (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.09.2025, vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.  ### E ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado #### S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in ### alla ### n. 22 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso, giusta procura in atti ### S.P.A., in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###Loc. ### presso la filiale di ### s.p.a.-###, giusta procura in atti ### OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata l'11.01.2024 - Altri istituti relativi alle successioni ### delle parti: Per l'appellante, come precisate nelle note del 17.06.2025: "Voglia questa ###ma Corte di Appello integralmente riformare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la qualità di erede del #### e di condannare la convenuta ###ra ### C.F. ###, nata ad #### il 3 giugno 1945, ivi residente ###, alla ricostituzione dell'integrità dell'asse ereditario e, per l'effetto, alla restituzione della somma di 154.313,74, quale parte dell'asse ereditario ed illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c., rivalutazione ed interessi; 2) Condannare, in via autonoma ed ulteriore, la ###ra ### al pagamento in favore del #### della somma di € 80.660,92, oltre interessi; 3) ### S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede ###, C.F. ###, in solido con la ###ra ### per la somma di € 74.001,59, per la responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del #### 4) ### la ### S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede ###, C.F.  ###, in solido con la ###ra ### per la somma di € 91.634,43, per la responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del #### 5) Con vittoria di spese legali ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. 
Per l'appellata ### come precisate nelle note del 10.06.2025: “Premesso quanto dedotto, eccepito e documentato nell'atto di costituzione e risposta, cui integralmente si riporta, chiede che la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia: - rigettare integralmente l'appello proposto dal #### - confermare integralmente la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 11 gennaio 2024; - condannare l'appellante #### al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.” Per l'appellata ### S.p.A., come precisate nelle note del 16.06.2025: “l'Ecc.ma Corte di Appello di L'### contrariis reiectis, voglia: a) in via principale, rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado, confermare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, condannando il sig. ### al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute; b) in subordine, in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla ### esponente, accogliere le conclusioni della ### rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel corso del procedimento di primo grado e precisate nel corso dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, ivi da intendersi per relationem richiamate e ritrascritte, e per l'effetto condannare il sig. ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente procedimento di appello, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute; c) in via istruttoria, si opus sit, ammettere le richieste come reiterate in comparsa di costituzione e risposta depositate dalla banca esponente nel presente procedimento di appello.” Per l'appellata ### S.p.A.: “l'Ecc.ma Corte di Appello de L'### -### rigettare l'appello proposto da ### perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto; -In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del sig. ### dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### S.p.A. riguardo alla polizza ### essendo legittimata a rispondere in materia ### -Sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del sig. ### condannare la sig.ra ### a rifondere a ### S.p.A. ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse condannata a pagare nei confronti del sig. ### - Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado di giudizio.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 327/2022 promosso da ### contro #### S.p.A. e ### S.p.A. (onde sentire, previo accertamento della sua qualità di erede di ### condannare ### altra erede, alla ricostituzione dell'asse ereditario con restituzione delle somme illegittimamente possedute oltre interessi, nonché condannare ### S.p.A. e ### S.p.A. al risarcimento dei danni subiti, oltre alla condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno alla salute subito), giudizio dell'ambito del quale i convenuti si erano costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree, - il Tribunale di Sulmona così statuiva: “- ### le domande proposte da ### - ### al pagamento, in favore di #### spa e ### spa, delle spese di lite che liquida in € 6.000 ciascuno (valore sino a € 520.000, valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, fasi studio, introduttiva e decisionale) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.” 1.1 Il Tribunale riteneva la domanda attorea, così come formulata, infondata con conseguente suo integrale rigetto. 
In particolare, considerava che quella intrapresa dall'attore poteva essere qualificata come un'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., con la quale l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenerne la restituzione. 
Rilevava che, poiché la domanda attorea era finalizzata a ricomprendere nell'asse ereditario somme di denaro, riferite anche a rendite annuali di polizze, prelevate dall'appellata ### dal conto corrente cointestato con la de cuius quando quest'ultima ancora in vita, doveva escludersi l‘appartenenza delle stesse all'asse ereditario perché non presenti tra i beni di quest'ultima al momento della sua morte. 
Sottolineava peraltro che l'attore non aveva dimostrato, al fine di ottenere la restituzione delle somme, l'illiceità delle operazioni finanziarie compiute o la mancanza di una giustificazione giuridica al trasferimento delle stesse, e neppure aveva dedotto che tali somme erano state oggetto di donazioni indirette da parte della de cuius nei confronti della ### Spiegava che, di contro, dalle testimonianze rese nel corso del giudizio penale (incardinato a seguito di querela presentata dallo stesso appellante nei confronti della appellata ### ed acquisite nel procedimento di primo grado, nonché dai documenti in atti, era emerso che le operazioni oggetto di giudizio erano state svolte direttamente dalla de cuius, avente capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute, mentre le operazioni a firma di ### erano state effettuate in forza di procure notarili rilasciate dalla stessa ### 1.2 Rilevava inoltre, previo richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento della situazione di incapacità naturale del soggetto, che, nella fattispecie in esame, le risultanze documentali acquisite consentivano di escludere che la ### nel momento in cui aveva disposto del suo patrimonio mediante le operazioni oggetto di contestazione, non fosse capace di comprenderne la portata e non si fosse determinata autonomamente alla relativa stipulazione, posto che lo stato di alterazione psicofisica della de cuius dovuto all'età avanzata di cui avrebbe approfittato la ### per farsi elargire il denaro oggetto di giudizio, meramente allegato dall'attore, non aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria. 
Ed anzi, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel richiamato giudizio penale, era emerso che la ### nonostante l'età, era in grado di comprendere gli atti da svolgere e non era influenzabile, avendo difficoltà solo nel firmare e per questo in alcuni documenti la firma poteva sembrare diversa, per cui non vi era prova dello stato di incapacità della stessa prima della sua morte, così come non vi era prova della asserita falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ad operazioni oggetto di contestazione.  1.3 Affermava che la riconosciuta legittimità delle operazioni poste in essere escludeva, peraltro, ogni responsabilità delle convenute ### S.p.A. e ### S.p.A., come dedotta dall'attore, posto che alla allegata negligenza delle stesse nel controllo delle operazioni effettuate non era seguita la dimostrazione della effettiva responsabilità dei rispettivi dipendenti, per cui anche la domanda avanzata dall'attore nei loro confronti andava integralmente rigettata.  1.4 ### parimenti, la domanda avanzata dall'attore con riferimento alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del professionista da lui incaricato per procedere alla successione della de cuius e per il pagamento delle imposte di quest'ultima, atteso che l'attore non aveva fornito prova di aver anticipato le somme per il professionista né l'oggetto dell'incarico conferito, così come anche per le imposte non era stata fornita la prova dell'avvenuto esborso.  1.5 Rilevava, infine, l'infondatezza della domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute assertivamente provocato dalle vicende oggetto del giudizio, posto che il certificato medico del 30.07.2019 (peraltro unico documento depositato a tal fine) non attestava né l'effettivo pregiudizio subito dall'attore, né il nesso di causalità tra situazione psico-fisica lamentata e le vicende connesse all'eredità.  1.6 ### integralmente le domande proposte dall'attore, procedeva anche a dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla convenuta ### solo in sede di conclusioni, tesa ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento, per la propria quota, delle spese pagate per utenze e per il funerale della de cuius, dato che non era stata proposta nelle forme della domanda riconvenzionale.  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) ### natura della azione promossa. Erronea qualificazione dell'azione. Erronea ed ingiusta motivazione della sentenza gravata sul punto; 2) ###onere della prova del sig. ### sull'utilizzo delle somme prelevate dalla sig.ra ### 3) ### contestazione dell'autenticità della sottoscrizione di alcuni atti dispositivi. Erronea valutazione sull'efficacia della contestazione e mancata verificazione delle stesse. Efficacia del giudicato penale esterno; 4) ### inopponibilità del giudizio penale contro la sig.ra ### Dell'irrilevanza ed inconferenza delle prove testimoniali assunte in sede penale. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto; 5) ### dello stato di salute della de cuius. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto; 6) ### responsabilità di ### e ### Mancanza di motivazione e comunque erroneità della sentenza impugnata sul punto; 7) ### prova documentale delle spese anticipate da parte appellante per pagamento imposte e del pagamento del professionista incaricato. Erroneità della sentenza sul punto.  3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti #### S.p.A. e ### S.p.A. contestando il gravame e chiedendone, ciascuno per quanto di rispettivo interesse, l'integrale rigetto con vittoria di spese da liquidarsi, nel caso di ### in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  4. All'esito dell'udienza del 18.06.2025 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 20.06.2025, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.09.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 16.09.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 18.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va preliminarmente rilevato che l'appellante, in sede di conclusioni formulate nella comparsa conclusionale del 15.07.2025, ha chiesto per la prima volta nel presente grado, in riforma della sentenza impugnata, anche la condanna degli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno alla salute in suo favore da quantificarsi equitativamente in € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertata. 
Si tratta, invero, di conclusione riferita ad un capo della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, che nulla ha dedotto nel suo atto di appello con riferimento a tale danno asseritamente patito, per cui la relativa statuizione è divenuta definitiva.  ### un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 40276/2021). 
In particolare, «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione». (Cass. n. 21566/2017). 
Nella specie, appare evidente l'assoluta autonomia del capo della sentenza di primo grado non oggetto di gravame rispetto agli altri specificamente impugnati, con la conseguenza che essendosi formato sullo stesso il giudicato, la richiesta formulata dall'appellante sul punto è inammissibile.  6. Con riferimento ai motivi di gravame, questa Corte, data l'evidente connessione, ritiene opportuno procedere alla disamina congiunta dei primi due, con i quali l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha proceduto: a qualificare l'azione da esso proposta; a dedurre gli effetti della cointestazione del libretto postale dal quale l'appellata ### ha proceduto ad effettuare i prelievi in contestazione; ad argomentare sull'onere della prova in ordine al conseguente ed effettivo utilizzo di tali somme. 
Tali motivi si rivelano palesemente infondati.  6.1 In particolare, con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver definito l'azione di petizione ereditaria e confermato la qualità di erede dell'attore, ha ritenuto che le condotte contestate (rectius i prelievi effettuati), verificatesi prima del decesso della de cuius, non potessero essere oggetto della ricostruzione dell'asse ereditario, dato che dovevano essere considerati solo i beni ricompresi nell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, aggiungendo che, peraltro, attesa la presenza di un libretto cointestato tra la de cuius e l'appellata ### non poteva affermarsi che le somme oggetto di prelievo appartenessero solo alla prima. 
Ritiene invece l'appellante che la presenza, nella specie, del libretto postale cointestato non escludesse l'appartenenza delle somme oggetto del giudizio alla sola de cuius, ed anzi ritiene di aver fornito prova sul punto e che l'appellata, approfittando della cointestazione, abbia prelevato le somme senza titolo. 
In particolare, ribadisce che la sig.ra ### ha prelevato dal libretto postale cointestato con la sig.ra ### l'importo di € 210.586,53, così come la somma di € 14.000,00 prelevata dopo il decesso della de cuius. 
Spiega che la circostanza che il libretto postale fosse cointestato non significa che le somme fossero nella disponibilità della ### risultando anzi dalla distinta che dei movimenti del libretto che le somme erano sempre e solo provenute dalla sig.ra ### Parimenti, sostiene il ### (ed è il secondo motivo di gravame) che alcun onere della prova gravasse su di lui in ordine all'utilizzo non finalizzato a sopperire alle esigenze della de cuius delle somme prelevate dalla ### come sostenuto dal primo giudice, ritenendo invece che competesse a quest'ultima la prova dell'utilizzo di tali somme in favore della ### 6.2 Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato l'azione intrapresa dall'appellante nella petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c., individuandone i presupposti nella qualità di erede (dell'attore) e nel fatto che i beni oggetto del giudizio al tempo dell'apertura della successione siano ricompresi nell'asse ereditario.
Con l'azione di petizione ereditaria, infatti, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, senza un'apparente causa di giustificazione, attribuito al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 3181/2021; Cass. 3939/2001). 
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 1074/2009; Cass. n. 10557/2009). 
In tale azione - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Cass. n. 3181/2011; Cass. n. 8440/2008). 
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (Cass. n. 8942/2024).  6.3. Né coglie nel segno quanto sostenuto dall'appellante con riferimento alla presenza del libretto postale cointestato, che a suo dire non esclude l'appartenenza delle somme oggetto di giudizio alla sola de cuius. 
Giova premettere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 27069/2022; Cass. 18777/2015; Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 28839/2008). 
Nella specie, a prescindere dalla provenienza dalla sola de cuius delle somme confluite sul libretto cointestato, non vi è dubbio che, trattandosi di conto cointestato con firme disgiunte, la sig.ra ### era legittimata all'esecuzione dei prelievi, non risultando allegata e dimostrata la mancanza dell'animus donandi, e non risultando in alcun modo provato, come correttamente rilevato dal primo giudice, che i prelievi effettuati nell'arco degli anni dal 2008 al 2017 non fossero stati eseguiti per esigenze della de cuius, da lei stessa o con il suo consenso. 
Invero correttamente il primo giudice ha ritenuto che sarebbe stato onere (non assolto) dell'attore dimostrare, al fine di ottenere la restituzione delle somme, dell'illiceità delle operazioni finanziarie poste in essere dalla sig.ra ### o la mancanza di una giustificazione giuridica del trasferimento.  7. Palesemente infondato si rivela anche il terzo motivo di gravame 7.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ai prelievi in contestazione, ritenendo invece di aver fondato e provato tale contestazione sulla base di una analitica e minuziosa perizia calligrafica di parte. 
Ritiene, inoltre, che a tale contestazione avrebbe dovuto far seguito l'istanza di verificazione su richiesta delle controparti, che, però, è stata formulata tardivamente e quindi rigettata dal primo giudice, con la conseguenza che risulta in tal modo essere stata provata la richiamata falsità delle firme.  7.2 Al riguardo, rileva il Collegio che nella specie è stato l'attore a produrre la documentazione recante le sottoscrizioni di cui assume la falsità sicché sarebbe stato suo onere provarne la non riconducibilità alla mano della de cuius, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., che invece di riferisce al caso del disconoscimento operato dalla scrittura prodotta dalla controparte.  7.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della asserita falsità della firma della de cuius sui documenti oggetto di contestazione. 
Sul valore probatorio della consulenza tecnica di parte, invocata dall'appellante per sostenere la fondatezza del proprio assunto in punto di falsità delle sottoscrizioni della de cuius, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte (ribadito da ultimo con sentenza n. 5362 del 28.02.2025) in virtù del quale la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. ###/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998).  7.4 Alla mancata dimostrazione della riconducibilità alla mano della de cuius delle sottoscrizioni contestate si aggiungono le risultanze della espletata prova testimoniale, le quali depongono invece nel senso della autenticità delle firme (i testi hanno riferito che era stata la stessa ### ad apporre le sottoscrizioni e che la presunta diversità delle stesse era da ricondurre alla circostanza che, per l'avanzare dell'età, aveva perso la consuetudine alla firma).  8. Anche il quarto motivo di gravame si appalesa del tutto infondato e va rigettato.  8.1 Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza appellata nella parte in cui attinge alle prove raccolte nel procedimento penale per motivare il rigetto della domanda attorea, poiché assunte senza il contraddittorio con esso appellante. 
Ritiene inoltre sussistente l'inopponibilità del giudizio penale e della relativa sentenza di assoluzione (passata in giudicato) in sede civile, attesa la sua rinuncia alla costituzione di parte civile e la proposizione dell'azione civile prima della richiamata pronuncia e, comunque, poiché la domanda civile ha una causa petendi distinta da quella penale ed i fatti accertati in quella sede sono irrilevanti nella sede civile.  8.2 Ritiene il Collegio che l'assunto è infondato e non può trovare accoglimento.  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d.  atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. tra le altre Cass. n. 2947/2023; Cass. n. ###/2022; n. 3689/2021).
Anche di recente, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. n. 5947/2023).  8.3. Non coglie nel segno, pertanto, la doglianza avanzata sul punto dall'appellante, essenzialmente incentrata sul valore da riconoscersi alla sentenza assolutoria pronunciata in sede penale, laddove invece il giudice di primo grado alcun riferimento ha fatto a tale pronunciamento nella sentenza impugnata, essendosi limitato a richiamare le prove testimoniali raccolte in sede penale, oltre i documenti in atti, evidentemente ritenute alla stregua di prove atipiche aventi l'efficacia probatoria sopra specificata.  9. Il quinto e sesto motivo di doglianza, da trattare congiuntamente attesa la loro connessione, come meglio si dirà, si rivelano parimenti privi di pregio.  9.1 ### con il quinto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si dilunga sullo stato di salute della de cuius, ritenendola circostanza irrilevante ai fini del decidere, non avendo egli invocato una incapacità di quest'ultima ma avendo richiamato lo stato di salute della stessa solo in via incidentale per evidenziare che la de cuius non si sarebbe potuta recare nei vari uffici e comunque una soglia di attenzione attenuata. 
Con il sesto motivo, invece, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la chiesta pronuncia di responsabilità di ### S.p.A. e ### S.p.A. per aver consentito l'effettuazione di operazioni straordinarie non usando la dovuta diligenza. 
In particolare, sostiene l'appellante che i due istituti, senza tener conto dello stato psichico della ### con facoltà intellettive e capacità di deambulazione gravemente pregiudicate per le patologie da cui era afflitta, non hanno accertato chi effettivamente aveva proceduto a sottoscrivere l'autorizzazione a tali operazioni. 
Con riferimento a ### denuncia che l'### ha eseguito operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare: 1.  variazione del beneficiario in caso di morte della polizza vita ### dal sig. ### alla sig.ra ### nel 2010 per € 79.000,00; 2. pagamento con prelevamento allo sportello dei rendimenti polizza degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per complessivi € 6.884,08; 3. Ordine di bonifico su libretto postale rendita anno 2014 per € 1.748,76) o operazioni compiute dalla stessa sig.ra ### senza alcun titolo negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59. Con riferimento a ### denuncia l'esecuzione di operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare: 1. ### presso ### in favore della sig.ra ### in caso di morte per € 35.000,00; 2. richiesta di liquidazione anticipata di due polizze il ### per complessivi € 70.000,00; 3. negoziazione assegni circolari di ### con versamento sul libretto cointestato negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59).  9.2 Rileva il Collegio che correttamente il giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie, ha escluso che la de cuius avesse posto in essere le contestate operazioni (e in prima persona) trovandosi in una qualche situazione di incapacità, ritenendo invece che la stessa avesse piena capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute. 
Di contro l'appellante, pur allegando uno stato di alterazione psicofisica della de cuius ed il conseguente approfittamento della situazione da parte della ### non ne ha fornito riscontro probatorio (ma nemmeno ha chiesto di fornirlo).  9.3. Le medesime considerazioni valgono per la censura riferita al comportamento tenuto dalle appellate ### S.p.A. e ### S.p.A. nella vicenda oggetto di causa, posto che l'appellante si è limitato ad allegare la paventata loro negligenza nel controllo delle operazioni effettuate, senza tuttavia dimostrare la fondatezza della pretesa. 
Anche in tal caso, invero, soccorrono le risultanze probatorie acquisite (testimonianze rese nel giudizio penale e documenti) che danno atto, invece, dell'operato corretto e conforme alle regole dei due istituti, con la conseguenza che anche tale motivo di doglianza è infondato e va rigettato. 
Invero dalle risultanze probatorie è emerso, quanto alle operazioni compiute su richiesta da firma della sig.ra ### che non risulta dimostrato lo stato di incapacità naturale della predetta al momento del loro compimento, né, per quanto sopra detto in sede di esame del quarto motivo di gravame, risulta provata la falsità delle firme riferibili alla de cuius; mentre per quanto riguarda le operazioni richieste direttamente dalla sig.ra ### è emerso che la stessa era stata nominata procuratrice speciale dalla sig.ra ### con procura a rogito notaio ### del 29.08.2014.  10. Infine, anche il settimo ed ultimo motivo di appello formulato dall'appellante si rivela palesemente infondato e va rigettato.  10.1 Con tale motivo, l'appellante impugna il provvedimento di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione delle somme da lui asseritamente versate per le imposte di successione e per il compenso del professionista incaricato di occuparsi della pratica di successione, ritenendo di aver provato l'avvenuto pagamento e comunque, adducendo la mancata contestazione sul punto della appellata ### 10.2 Rileva il Collegio come risultino depositati agli atti, ad opera dello stesso appellante, un sollecito di pagamento delle imposte di successione da esso inviato a ### in data ### con richiesta di versamento della quota di spettanza, pari ad €. 1.046,50 (doc. n. 8) e ricevuta di incasso, avvenuto il ### ad opera dello stesso appellante, di vaglia circolare di pari importo inviato dalla ### con causale “### dichiaraz.  successione ### Vincenza” (doc. n. 5). 
Vi è dunque la prova dell'avvenuto versamento della somma richiesta per la dichiarazione di successione ad opera dell'appellata ### Agli atti vi è inoltre la ricevuta di pagamento di un modello ### in alcun modo riconducibile a presunti debiti connessi all'eredità di ### (doc. n. 7), e dunque anche per la somma ivi indicata non può essere disposto il rimborso in favore dell'appellante. 
La somma infine pretesa a titolo di pagamento del compenso del professionista da lui incaricato è priva di qualsiasi riscontro probatorio, essendo presente agli atti solo un sollecito di pagamento, peraltro inviato direttamente dal professionista ### (parente dell'appellante) all'appellata ### con allegata notula emessa invece a nome dell'appellante ### (doc. n. 6), con la conseguenza che non solo non vi è la prova dell'effettivo esborso di tale somma da parte dell'appellante, tale da legittimarne la richiesta di rimborso, ma dal contenuto della diffida e della notula (invero ad esso intestata) si può evincere che il professionista non ha ricevuto alcuna somma, richiedendo il pagamento integrale delle proprie competenze.  11. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 260.001,00 ad €. 520.000,00, per la non complessità delle questioni trattate, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.  12. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. 13. La palese infondatezza del gravame configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### l'appello; 2) ### l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi €. 7.120,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, per quanto riguarda l'appellata ### con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta. 
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 23.09.2025 ### rel. est. ### (dott.ssa ### (dott.ssa ###

causa n. 161/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 691/2025 del 14-11-2025

... consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa ( Cass. n. 25164 del 2020)”. Per quanto attiene invece al cd. danno psichico, anch'esso allegato in citazione, esso è da considerare risarcibile solo nella misura in cui risulti superiore alle normali conseguenze legate all'evento “incidente stradale” del tipo di quello occorso nel caso di specie e con le conseguenze lesive del danno alla salute ivi accertate, dunque non potrà essere liquidato quale ulteriore autonoma voce di danno, ma dovrà entrare a far parte della cd. personalizzazione del danno biologico in uno agli altri eventuali elementi addotti dall'attore. Chiarito quanto sopra, va rilevato come parte attrice sia incorsa in contraddizione, per un verso formulando richiesta di danno biologico cd. personalizzato e danno morale nell'importo complessivo di oltre € 178.000,00 (da cui detrarre l'importo ricevuto ante causam dalla compagnia assicurativa), per altro verso definendo il danno non patrimoniale subito come “pacifico e concordato in fase stragiudiziale in €140.000,00” (leggi tutto)...

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Repubblica Italiana Tribunale di ### del ### il giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1250/2023 tra le parti: ### (cf ###), con l'avv. ### (cf ###) ATTORE ### (cf ###) #### D'### (cf ###), con l'avv. ### (cf ###) ### a Pistoia in data ### sulle seguenti conclusioni: Attore: come da nota scritta contenente p.c. dep. 16.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamata ### costituita: come da nota scritta contenente p.c. dep. 16.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamata ### e diritto I.1. ### agisce in giudizio nei confronti di ### e ### s.p.a. (da intendersi ### D'### in relazione a sinistro occorso in data ### chiedendo: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto nel causare i danni riportati dal #### in conseguenza del sinistro stradale di cui in narrativa, per l'effetto condannare, i convenuti in solido tra loro, a dare e pagare al #### per il danno non patrimoniale da questo subito in conseguenza del sinistro stradale meglio descritto in premessa e per le ragioni sopra esposte la somma complessiva ad integrazione pari ad €= 96.970,91= (novantaseimilanovecentosettanta/91), o in quella diversa maggiore o minore somma che ne risulterà in corso di causa o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo delle somme liquidate. 
Con vittoria di spese, diritto ed onorari di lite”. 
I.2. Si costituisce in giudizio ### D'### contestando l'avversa domanda sia nell'an, ritenendo sussistere una responsabilità concorrente dell'attore nella causazione sinistro, sia nel quantum denunciando come eccessive le pretese risarcitorie di controparte, dato conto della già avvenuta corresponsione ante causam in favore dell'attore dell'importo di euro 105.000,00 comprensivo della personalizzazione del danno e del danno morale nella misura massima nonché di spese mediche per € 3.003,66 e così conclude: “Piaccia all'###mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta: a) rigettare le domande dell'attore in quanto infondate, in fatto ed in diritto e non provate per i motivi meglio esposti in narrativa; b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare in favore del sig. ### i soli danni che lo stesso dovesse riuscire a dimostrare, in corso di causa, come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione, da un lato, il concorso di colpa, in misura non inferiore al 50%, del medesimo danneggiato nella produzione del sinistro de quo e, dall'altro, gli importi già versati dalla ### che dovranno essere rivalutati, maggiorati degli interessi ed imputati secondo legge; c) rigettare, comunque, le richieste di risarcimento per la personalizzazione del danno biologico, per incremento soggettivo, per contrazione del fatturato, per perdita di chanches, nonché di rimborso delle spese mediche e degli interessi e della rivalutazione monetaria, siccome infondate e non provate; d) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
I.3. Disposto il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., respinte la prova per testi articolata da parte attrice e la prova per interpello articolata dalla compagnia assicurativa, la causa viene istruita a mezzo c.t.u. dinamica e successiva c.t.u. integrativa con nuovo perito (stante l'impossibilità di chiamata a chiarimenti del c.t.u. originariamente nominato per intervenuto decesso dello stesso) per la sola stima della velocità tenuta dal motociclo guidato dall'attore al momento dell'urto; all'esito viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. nuova formulazione post-d.lgs. n. 149/2022 per il deposito di scritti conclusivi.  ****** 
II. La domanda attorea è solo parzialmente accoglibile alla luce delle considerazioni che seguono. 
II.1. In punto di ricostruzione del sinistro 24.7.2021 e conseguente accertamento della/e responsabilità nella causazione di esso, dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi tali da far propendere per una corresponsabilità del danneggiato nella determinazione del danno. 
Per un verso è vero che la circostanza per cui nel verbale redatto dai ### subito dopo il sinistro non si faccia parola di violazione al ### della ### compiute dal conducente del motoveicolo e non sia stata elevata nei suoi confronti sanzione per eccesso di velocità nulla prova, posto che al momento del sinistro alcuno e, in particolare, alcuno degli agenti accertatori era presente, cosicché all'evidenza non era nel potere di costoro elevare sanzioni per violazioni non verificate (né de visu, né a mezzo apparecchiature elettroniche per le rilevazioni a distanza). 
Per altro verso, però, la c.t.u. dinamica “integrativa” svolta con rigoroso metodo tecnico-scientifico dettagliatamente esposto nell'elaborato peritale, con analisi approfondita dello stato dei luoghi e di tutti gli elementi disponibili in atti per la valutazione del sinistro oltre che nel rispetto del contraddittorio con i cc.tt.pp., ha dapprima concordato con le conclusioni a cui era pervenuto il precedente c.t.u. circa la responsabilità nella causazione del sinistro del convenuto contumace, conducente del veicolo ### che aveva effettuato una manovra di svolta in continuità cioè non ripartendo da fermo dalla linea di mezzeria e ciò per come dimostrato anche dall'assenza di tracce di frenata da parte dello ### (cfr. pag. 3 relazione c.t.u. Niccolai dep. 24.1.2025); con riferimento poi al quesito sottoposto - resosi necessario a seguito delle conclusioni a cui era pervenuto il primo c.t.u. ### secondo cui “dall'analisi della dinamica del sinistro non emergono elementi di certezza per poter affermare che il conducente del motociclo stesse procedendo a una velocità superiore al limite di 40 km/h indicato dal cartello stradale” ( pagg. relazione c.t.u. ### dep. 13.5.2024) e dalle conseguenti osservazioni del c.t.p. di parte convenuta in merito agli errori di calcolo in cui sarebbe incorso il c.t.u. con riferimento alla velocità del motociclo, nell'analisi dell'evitabilità dello scontro ed addirittura nella valutazione del limite di velocità - il perito assicurativo ### dopo aver dato conto preliminarmente della contraddittorietà della segnaletica stradale presente sul tratto stradale interessato dall'evento dannoso “nella direttrice di marcia del piaggio ### vi è un segnale di 40 con indicazione di 500m e dosso posto dopo circa 50 metri dal punto di accadimento dell'evento e dopo circa 450 metri vi è un segnale che riporta a 70 km/h il limite di velocità. Nella direttrice di marcia dello scooter dopo circa un chilometro dalla rotonda di ### è posto il cartello di 40 con indicazione di 500m e ### ma dopo i 500 metri non vi è nessun segnale di variazione del limite” (cfr. pag. 5 relazione c.t.u. ### ha comunque accertato che “l'analisi del sinistro e la comparazione con test certificati su altri modelli di scooter hanno portato a concludere che la velocità all'urto dello #### era valutabile in un range compreso tra 42 e 46 km/h. 
Considerato che il tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro risulta avere una segnaletica molto contraddittoria e che il superamento ipotizzato risulta comunque nei margini di tolleranza anche laddove fossero state ipotizzate sanzioni si ritiene che tale superamento sia di gran lunga marginale rispetto alle responsabilità di accadimento del sinistro. È necessario altresì tenere di conto che una variazione di circa 5/6 km/h in più o meno di velocità, non avrebbe modificato sensibilmente i danni e le conseguenze del sinistro” (cfr. pag. 11 relazione c.t.u. ###. 
In ogni caso, e a definitiva confutazione delle critiche mosse sul punto dal c.t.p. della compagnia assicuratrice convenuta, il c.t.u. ha anche chiarito come quest'ultimo nel reiterare la sua contestazione in merito a una velocità di percorrenza di valore di 60 km/h del motociclo dimostri di non “tenere di conto neppure delle prove di crash a 50 km/h già presenti nella relazione del CTU ### e che dimostravano danni superiori a quello dello scooter oggetti valutazione e senza esprimere nessuna valutazione tecnica in rapporto ai comportamenti post-urto dei mezzi a tale velocità ed alla posizione di quiete degli stessi” (cfr. pag. 13 relazione c.t.u. ### prove che per l'appunto “risultavano esagerate rispetto alle condizioni post-urto dei mezzi coinvolti ed alle caratteristiche di rigidezza e di struttura dei veicoli presi a riferimento. In merito alle prove assunte dallo scrivente ed al fatto che su quella presa come riferimento comparativo, vi siano minori danni sule parti plastiche questo è dovuto non alla velocità ma alla tipologia di urto. Nel caso del nostro sinistro lo ### urta la parte bassa del frontale del ### molto meno resistente della parte superiore dello stesso e penetra profondamente con la parte superiore , anche per lo sbalzo in pendenza del frontale che consente alla ruota di entrare provocando nel contempo i gravi danni, a carena anteriore e parti plastiche molto suscettibili di rottura in caso di urto, la ruota ed il telaio dello scooter nella compressione del lamierato inferiore arretrano e lo scooter ricade a terra proprio a ridosso del punto d'urto. Pertanto riconfermo che a parere dello scrivente il valore di EES risulta quello indicato e pari a 26 km/h” (cfr. pag. 15 relazione c.t.u. ### confermando in ultimo l'impossibilità di “attribuire alla velocità una corresponsabilità che incide sull'accadimento dell'evento” ( pag. 17 relazione c.t.u. ###. 
Alla luce di quanto sopra, la deduzione della compagnia convenuta circa un preteso concorso di responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro de quo è rimasta sfornita di prova e, anzi, contrastata dalle acquisizioni istruttorie di causa, da cui è emersa la responsabilità esclusiva del convenuto ### II.2. Per ciò che concerne il quantum dei danni lamentati ex parte actoris, occorre distinguere: ### Danno non patrimoniale. 
V'è da premettere che prima dell'avvio del giudizio la compagnia assicurativa del veicolo condotto da ### ha liquidato in favore dell'attore l'importo di euro 105.000,00 già decurtato del 25% per grado di colpa asseritamente ascrivibile all'attore, riconoscendo un danno biologico permanente pari al 25% (dunque maggiore rispetto al 23% calcolato dal medico legale della compagnia), oltre a un danno biologico da inabilità temporanea pari a 240 giorni suddivisi in 60gg. al 100%, 60gg. al 75%, 60gg. al 50%, 60gg. al 25%, comprensivo di massima personalizzazione del danno e massimo danno morale oltre spese mediche per euro 3.003,66 (doc. B fasc. attoreo).
Ciò rammentato, nel proprio atto introduttivo parte attrice domanda quale danno non patrimoniale da componenti biologiche la somma di euro 109.312,25 così come risultante dagli esiti della perizia medico legale di parte dalla stessa depositata (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), oltre euro 69.305,00 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale e danno morale “quale categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo: rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale” (pag. 5 mem. 171ter n. 1 c.p.c. attorea), importo sul quale dovrà poi applicarsi la detrazione per euro 96.000,00 euro a fronte dei 105.000,00 corrisposti dalla compagnia assicurativa in quanto 9.000,00 da imputarsi, a detta di parte attrice, a onorari professionali per l'assistenza legale stragiudiziale. 
Al riguardo si osserva che la questione relativa alla autonoma risarcibilità del danno morale è stata di recente parzialmente rivalutata dalla giurisprudenza, come attestato da Cass. ord. n. 5612/2025 che di seguito per chiarezza si riporta (par. 2 della motivazione), laddove opera riferimento alla conforme giurisprudenza della S.C. nel senso della “correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26301 del 2021; Cass. n. 25164 del 2020); ancora di recente (Cass. n. n. 20661 del 2024) si è sottolineato come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private); in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v., in tal senso, Cass. n. 28989 del 2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.); da questo punto di vista, il legislatore, confermando quanto già da tempo affermato da questa Corte di legittimità, in ordine al principio della piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (atteso che il sintagma ‘danno morale' non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale ### danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito; del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie (cfr. Cass. n. 19922 del 2023); così, allo stesso modo, un attendibile criterio logicopresuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa ( Cass. n. 25164 del 2020)”.
Per quanto attiene invece al cd. danno psichico, anch'esso allegato in citazione, esso è da considerare risarcibile solo nella misura in cui risulti superiore alle normali conseguenze legate all'evento “incidente stradale” del tipo di quello occorso nel caso di specie e con le conseguenze lesive del danno alla salute ivi accertate, dunque non potrà essere liquidato quale ulteriore autonoma voce di danno, ma dovrà entrare a far parte della cd.  personalizzazione del danno biologico in uno agli altri eventuali elementi addotti dall'attore. 
Chiarito quanto sopra, va rilevato come parte attrice sia incorsa in contraddizione, per un verso formulando richiesta di danno biologico cd.  personalizzato e danno morale nell'importo complessivo di oltre € 178.000,00 (da cui detrarre l'importo ricevuto ante causam dalla compagnia assicurativa), per altro verso definendo il danno non patrimoniale subito come “pacifico e concordato in fase stragiudiziale in €140.000,00” (cfr. note scritte attoree 24.10.2024) e ponendo peraltro a fondamento di tale assunto lo scambio di corrispondenza non riservata intercorsa con il legale avversario ove anche questi pare dare conferma di ciò “le parti avevano concordato un importo omnicomprensivo … nella misura di €140.000,00 facilmente evincersi dal documento da te depositato e richiamato” (pur con la successiva precisazione “tenuto conto del concorso del ### (considerata in misura riduttiva dalla ### nella misura del 25%) è stata corrisposta la somma di € 105.000,00, relativa alla sola sorte, tant'è che nel documento da te richiamato, era previsto che: “### per patrocinio da concordarsi separatamente solo a sottoscrizione e conferma della transazione di cui sopra””, cfr. doc. D fasc. attoreo). 
Questo il contesto, deve darsi atto che effettivamente in sede stragiudiziale era stato raggiunto, fra le parti oggi costituite in giudizio, un accordo sul quantum di danno non patrimoniale, non rilevando sul punto le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa posto che sin dall'atto di citazione parte attrice ha dato conto di tale accordo dalla stessa così definito (“dopo vari tentativi divenivano ad un accordo transattivo per le lesioni con riserva sulla quantificazione del danno patrimoniale”, cfr. pag. 7 atto di citazione), depositando poi in allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. il documento inerente (cfr. doc. B fasc. attoreo, racc. a.r. di ### d'### senza che nello scritto difensivo successivo la compagnia convenuta abbia contestato alcunché al riguardo: da ciò, anche la valutazione di superfluità di una c.t.u. medico-legale. ### sul quantum, ovvero sulle percentuali di danno biologico riconosciute all'attore, non comprende però l'accordo sull'an per quanto detto supra circa una presunta corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, che s'è visto doversi escludere in base alle indagini tecniche effettuate; pertanto, il calcolo del danno biologico deve essere condotto sulle percentuali concordate fra le parti ante causam, esclusa la detrazione del 25% per presunto concorso di colpa di parte attrice. 
In sintesi, deve essere riconosciuta per l'intero la somma di euro 140.000,00 calcolata dalla compagnia assicurativa, comprensiva di personalizzazione massima e considerazione “per intero” del danno morale, esclusa la detrazione del 25% (da cui la corresponsione di euro 105.000,00 su un totale di euro 140.000,00) per acclarata assenza di corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro. 
Per conto, l'acconto corrisposto dalla compagnia a titolo di danno non patrimoniale non potrà essere portato in detrazione nei limiti di euro 96.000,00 anziché dei 105.000,00 corrisposti come pretenderebbe di fare l'attore imputando i restanti 9.000,00 euro a copertura delle spese legali stragiudiziali, in quanto è documentalmente provato che tali spese non erano ricomprese nell'importo percepito (cfr. ancora doc. B fasc. attoreo, ossia proprio l'accordo transattivo invocato da parte attrice ove è contenuto l'espresso chiarimento “### per patrocinio da concordarsi separatamente”); né d'altronde esse possono essere liquidate nel presente giudizio, in mancanza di una specifica domanda in tal senso e di documentazione sul punto. 
In definitiva, parte attrice ha diritto a un ulteriore risarcimento, a titolo di danno biologico personalizzato e danno morale, pari a euro 35.000,00 indebitamente detratti ante causam dalla compagnia assicurativa rispetto all'importo complessivo dalla stessa riconosciuto e liquidato.  ### Danno patrimoniale. 
Tale tipologia di danno, nelle varie componenti, non rientra nell'offerta formulata dalla ### di cui s'è ampiamente discorso (cfr. ancora doc. B fasc. attoreo), pertanto deve essere autonomamente e integralmente valutata in questa sede.  a) Danno da perdita della capacità lavorativa e danno da perdita di chance.  ### afferma di aver subito una contrazione del fatturato a causa delle proprie condizioni fisiche che lo hanno costretto a un ricovero protratto per mesi oltre a una lunga invalidità temporanea e a una perdita di chance derivante dall'opportunità di incrementare la propria attività professionale di artigiano del legno stante le agevolazioni previste dalla ### di ### 2021 (### 178 del 30 dicembre 2020) che aveva istituito il cd. ###, i.e.  una detrazione fiscale in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati. 
Benché parte attrice non specifichi, parlando solo genericamente di danno da perdita della capacità lavorativa, siffatta posta risarcitoria è da ritenersi riferibile al cd. danno da mancato guadagno e non anzi al danno da perdita della capacità lavorativa specifica che concerne non un determinato segmento temporale ma l'intera futura presumibile “vita lavorativa” del danneggiato e che, infatti, presenta criteri di quantificazione differenti. 
A fondamento della propria pretesa l'attore ha depositato un prospetto denominato “copia schema contabile fatturato come artigiano” (doc. 8 fasc.  attoreo) il quale, oltre a essere privo di valore probatorio non risultando la fonte da cui è stato estrapolato ai fini della valutazione di attendibilità dello stesso, è altresì poco probante poiché rappresenta una fotografia dello stato della società e, dunque, delle vendite effettuate non negli anni 2019, 2020, 2021 bensì nell'arco temporale 2020, 2021, 2022 come dimostrato dalla dicitura presente su ogni colonna “saldo al”. 
Chiarito quanto sopra, dal documento in analisi emerge non una contrazione ma semmai un andamento altalenante delle vendite, ma da tale unica documentazione depositata non è possibile ritenere che tali oscillazioni siano causalmente collegate secondo il criterio civilistico del cd. “più probabile che non” alle conseguenze del sinistro del luglio 2021 e una c.t.u. contabile sul punto si appalesa come esplorativa, in mancanza di adeguata documentazione sulla quale il c.t.u. dovrebbe svolgere la propria analisi. 
Del pari infondata la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance. 
Con riferimento a questa voce di danno si osserva infatti come “la perdita di chance”, pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve però essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'istante, identificandosi con la prova del danno (cfr. Cass. n. 16822/2017): il risarcimento potrà essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avverarsi, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr., ex multis, Cass. n. ###/2021, Cass. n. 957/2017, Cass. n. 11353/2010).
Di converso, parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare né il futuro avverarsi delle chance perse, non avendo in proposito fornito idonea documentazione quale a titolo esemplificativo ordini di acquisto di mobili rimasti inevasi né avendo articolato sul punto idonea prova per testi, né tantomeno la sussistenza del correlato danno derivante dal fatto che gli incentivi fiscali avrebbero incrementato il fatturato. 
Piuttosto, dalla documentazione contabile depositata risulta provato un incremento delle vendite proprio nell'anno 2021, anno del sinistro, e ciò non consente di escludere che tale risultato possa verosimilmente attribuirsi anche agli effetti benefici - del cui mancato godimento l'attore si duole senza darne tuttavia prova - del ### all'epoca vigente.  b) Spese mediche. 
La richiesta attorea, quantificati nell'importo di euro 4.353,66, appare indebita alla luce dell'accordo stragiudiziale intervenuto e invocato dalla stessa parte attrice e nel quale per l'appunto era ricompresa anche tale voce di spesa. 
Per completezza di analisi, si ritiene sicuramente rimborsabile la relazione del dott. ### di euro 708,00 (doc. 7, pag. 2 fasc. attoreo) in quanto - contrariamente a quanto sostiene la convenuta - non costituisce spesa processuale atteso che “le spese processuali riguardano solamente le attività svolte nel processo, e non anche quelle anteriori o comunque extraprocessuali; trattandosi di una perizia che il danneggiato è obbligato a procurarsi ai sensi dell'articolo 148, secondo comma, cod. ass. - dove si richiede di "contenere" nella richiesta di risarcimento che il danneggiato deve presentare alla compagnia assicuratrice ai sensi del primo comma dello stesso articolo, tra l'altro, i dati sulla "entità delle lesioni subite" e I' attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti" (in termini, Cass. n. 12961/2021). 
Per contro non è da ritenersi rimborsabile l'esborso relativo alla relazione della dott.ssa ### (doc. 7, pag. 17 fasc. attoreo) di importo pari a euro 1.200,00 avendo l'attore prodotto soltanto una pre-notula che nulla prova circa l'effettivo pagamento delle somme. 
Parimenti non possono ritenersi rimborsabili le spese sostenute per l'acquisto di non meglio precisati farmaci, privi di prescrizione medica per euro 150,66 (doc. 7 pagg. 7, 8, 15, 16) nonché le spese per l'erogazione di altrettante non specificate prestazioni sanitarie per euro 94,00 (doc. 7 pagg. 12-13). 
In definitiva le spese mediche rimborsabili ammontano a euro 4.353,66 - euro 1.200,00- euro 150,66 - euro 94,00 = euro 2.909,00.
Tenuto quindi conto che la compagnia aveva rimborsato ante causam 3.003,66 tale somma è pienamente satisfattiva e nient' altro dovrà essere corrisposto a tal titolo. 
Conclusivamente, in merito al quantum, è da escludersi ogni danno patrimoniale inteso come danno da perdita della capacità lavorativa, danno da perdita di chance ed esborsi per spese mediche ulteriori rispetto a quelli corrisposti prima del giudizio. 
Il danno non patrimoniale complessivo è pari a euro 140.000,00. 
Su detta somma, trattandosi di credito di valore, vanno calcolati la rivalutazione e gli interessi secondo i criteri dettati dalle ### 1712/1985: a tal fine, tuttavia, stante il parziale pagamento stragiudiziale offerto dalla convenuta, la rivalutazione dovrà essere operata sul residuo (euro 140.000,00-105.000,00 = 35.000,00) devalutato alla data dell'acconto e successiva rivalutazione annuale con applicazione annuale degli interessi, fino alla data della presente sentenza. 
III. In ordine alle spese processuali stante la reciproca soccombenza delle parti - parte convenuta, sull'an; parte attrice, su parte del quantum - tenuto conto altresì dell'intervenuta proposta in corso di causa da parte della compagnia assicurativa di corrispondere 35.000,00 euro - ossia l'importo sul quale in effetti è risultata soccombente - oltre a euro 8.000,00 a titolo di spese legali (doc. D fasc. attoreo) rifiutata dall'attore (note scritte ud. 4.7.2024) si ritengono sussistere le condizioni per disporre l'integrale compensazione a mente dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (in ciò non influendo la mancata costituzione in giudizio di ### avendo l'attore avanzato nei confronti di entrambi i convenuti le medesime domande relativamente alle quali è risultato parzialmente soccombente). 
Le spese di entrambe le c.t.u., liquidate rispettivamente con decreto 1311/2025 del 21.3.2025 (perizia c.t.u. ### e decreto 1312/2025 del 21.3.2025 (perizia c.t.u. ### sono poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute, siccome risultate soccombenti in parte qua (i.e., valutazione circa l'an della pretesa attorea con esclusione di corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro). P.Q.M.  Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: 1) accerta la responsabilità esclusiva di ### per il sinistro occorso in data ### ai danni di ### in #### alla ### 2) condanna i convenuti ### e ### D'### in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 35.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva a titolo di definitivo risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro occorso in data ###, già scomputata la somma corrisposta ante causam dalla convenuta ### D'### 3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio; 4) pone a definitivo carico solidale delle parti convenute le spese per le cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio, liquidate con separate ordinanze, oltre spese di c.t.p. attorea come documentate (cfr. doc. E fasc. attoreo). 
Pistoia, 10.11.2025 Il Giudice dr.

causa n. 1250/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leoncini Lucia

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Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 644/2025 del 18-10-2025

... la defunta ### respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole della de cuius per il mancato/ non corretto uso delle cinture di sicurezza così come accertato nella consulenza d'ufficio acquista agli atti. Spese, funzioni ed onorari come per legge. - ### dal ###re ### dato atto del versamento delle somme di € 80.000,00 - di € 74.500,00 - di € 23.700,00, respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole del danneggiato nella guida dell'autovettura sulla quale viaggiava quale trasportata la ###ra ### e della de cuius per il mancato/non corretto uso delle cinture di sicurezza. Spese, funzioni ed onorari come per legge. In ogni caso il tutto nei limiti del massimale previsto in polizza”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione #### e ### convenivano in giudizio #### e (leggi tutto)...

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R.G. 756/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 756/2022 R.G., promossa da: ### (C.F. ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F; ### (C.F.  ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F e ### (C.F. ###), nata a ### (### il ### e residente ###il patrocinio dell'Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### tutti del ### di ### e domiciliati presso lo ### del primo ### ATTORI contro ### rappr. gen. ####/P.IVA ###, in persona del rapp.te pro tempore, generalizzata compiutamente nella comparsa di risposta, con il patrocinio dell'Avv. ### del ### di ### e domiciliata presso lo ### del ### CONVENUTA nonché contro #### tutti generalizzati compiutamente nell'atto di citazione introduttivo, non costituiti; ### OGGETTO: sinistro stradale.  CONCLUSIONI: Gli attori ribadivano le istanze istruttorie non accolte e precisavano le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 29.5.2025: «Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che la morte della sig.ra ### avvenuta in ##### in data 20 aprile 2019 alle ore 05:50 circa, e le lesioni personali patite e patiende dal sig. ### nonché quelle cd. riflesse dai sig.ri ### e ### in esito al medesimo incidente stradale dedotto in giudizio, sono direttamente imputabili alla condotta dolosa o, quantomeno, gravemente colposa e quindi sono esclusiva responsabilità del sig. ### che in pari data, e all'incirca alla stessa ora, in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato quattro volte superiore a quello consentito; primo accertamento: positivo con gm 2.20 g/l, secondo accertamento: positivo con gm 2.09 g/l) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si poneva alla guida dell'autovettura ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocitàin un tratto di strada a visibilità limitata e -per giuntain orario notturno (contravvenendo di talché alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica stradale: sia verticale che orizzontale (in netto sfregio alle disposizioni previste dai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente (in tal senso: nessuna evidenza di frenata si segnala sul manto stradale) contro la fiancata destra di una ### targata ### ###” (assicurata con l'### assicurazioni - ### 2015/281694), sulla quale viaggiavano la povera ### (terza trasportata), che, a causa del forte impatto, decedeva sul colpo e #### che, a causa del forte impatto, riportava gravissime lesioni personali. Per gli effetti, condannare le odierne parti convenute, in solido (o non) tra di loro, a risarcire in favore delle odierne parti attrici i danni tutti, da queste patiti e patiendi in conseguenza del sinistro de quo agitur (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimoniali -danno emergente e lucro cessante; non patrimoniali -danno biologico ed inabilità temporanea da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024 reperibili all'indirizzo web: https://tribunalemilano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/ ###_24.pdf con personalizzazione percentuale massima, danno morale, cd. da lutto e/o danno da perdita del rapporto e/o parentale e/o da convivenza e/o affettivo da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Roma 2023 (così come aggiornate con variazione ### del 14.03.2025 reperibili all'indirizzo web: https://www.tribunale.roma.giustizia.it/circolari_operative.aspx?pnl=4) con personalizzazione percentuale massima, nonché il danno biologico di natura psichica strutturatosi in conseguenza immediata e diretta e comunque ricollegabile casualmente con la tragica scomparsa di ### e per le condizioni menomanti fisiche e psichiche di ### faltoni, danno cd. esistenziale e/o da lesione di valori costituzionalmente garantiti, danno da perdita di chance, danno da incapacità lavorativa specifica e/o generica, danno cd. riflesso, danno estetico, danno non patrimoniale da lesione del combinato disposto dall'art. 2059 c.c. con i diritti tutelati dagli artt. 32 e 35 Cost., il danno materiale, il danno da vita di relazione, il danno derivante degli interventi e cure mediche anche future che si renderanno necessarie, ecc.), così come azionati ed indicati in narrativa e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, i pregiudizi e le spese sostenute, nella misura pari a: - per il sig. ### decurtati gli acconti già ricevuti, €.752.740 ,30 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente more uxorio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima) oltre ad €.121.661,95 (somma da attualizzare rispetto a quantoindicato in atto di citazione con le spese mediche, spese medico-legali, spese per consulenti di parte CTP e altre (spese per viaggi per accompagnare il figlio alle visite, alle terapie, ecc.) fino ad oggi sostenute pari ad €.77.208,24 quali danni patrimoniali, danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati) e quindi la somma totale di €.874.402,25, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento; - per i sigg. ### e ### €.419.46 4,00 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente ### e da danno riflesso per le conseguenze riportate in esito al sinistro dal figlio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima e danni patrimoniali danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati), cadauno, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento. Vieppiù, per tutte le odierne parti attrice, in merito al pagamento delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale già sostenute, pari ad €.49.551,25. Con definitivo ed integrale addebito delle spese di ### a totale carico delle parti convenute. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario al 15% per l'attività legale prestata nel presente giudizio e nella fase stragiudiziale, oltre IVA e CPA e come per legge»” ### - ### per l'### precisava le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 28.5.2025: "Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa; - ### dai ###ri ### e ### accertato di quale fosse il legame affettivo tra gli stessi e la defunta ### respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole della de cuius per il mancato/ non corretto uso delle cinture di sicurezza così come accertato nella consulenza d'ufficio acquista agli atti. Spese, funzioni ed onorari come per legge. - ### dal ###re ### dato atto del versamento delle somme di € 80.000,00 - di € 74.500,00 - di € 23.700,00, respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole del danneggiato nella guida dell'autovettura sulla quale viaggiava quale trasportata la ###ra ### e della de cuius per il mancato/non corretto uso delle cinture di sicurezza. Spese, funzioni ed onorari come per legge. In ogni caso il tutto nei limiti del massimale previsto in polizza”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione #### e ### convenivano in giudizio #### e la #### per sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito di sinistro stradale ed ammontanti alla complessiva somma di €. 1.762.881,50 e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese. 
A fondamento della domanda gli attori deducevano che il giorno 20/04/2019, alle ore 05:50 circa, ### in stato di ebbrezza alcolica ed - altresì- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si metteva alla guida di una ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata e - per giuntain orario notturno (contravvenendo alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica sia verticale che orizzontale (in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente contro la fiancata destra della ### condotta da ### che, al momento dell'impatto, stava percorrendo la predetta via ### in direzione monte-mare. 
In seguito al sinistro stradale de quo, ### terza trasportata nell'autovettura ### a causa del violento impatto, decedeva sul colpo per cause da ricondursi a trauma cranio-facciale e cervicale, con fratture vertebrali e dell'emibacino destro (come desumibile dal verbale di ispezione cadaverica redatto dal medico legale Dr. ### e dal ### di morte della #### n. 4 e Doc. n. 5). 
Alla guida della ### vi era il convivente more uxorio della #### mentre nel sedile del passeggero anteriore, vi era, quale altra trasportata, un'amica della coppia, ### entrambi riportavano lesioni gravissime a seguito del violento impatto. 
Per la descritta condotta, ### veniva sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. 
La morte di ### che nella prospettazione attorea occupava la seduta posteriore destra dell'autovettura, era da attribuire integralmente alla condotta del ### poiché la stessa era deceduta sul colpo e ciò sarebbe avvenuto anche se la giovane non avesse indossato la cintura di sicurezza, non svolgendo tale presidio un ruolo significativo in caso di urto laterale. 
La parte attrice, quindi, illustrava le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, anche con riferimento alla perdita del rapporto parentale, in considerazione del forte legame affettivo instaurato con la vittima ### Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.  ### (di seguito anche solo ###, costituitasi in giudizio, rilevava come ### non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro, con conseguente concorso di colpa sia della vittima trasportata che del conducente ### Contestava, inoltre, le pretese attoree sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum ed evidenziava che all'attore ### erano stati già corrisposti i seguenti importi: - € 80.000,00 in data ### da ### spa (quale avente diritto della trasportata sul mezzo tg. ### ; - € 74.500,00 da ### a titolo di danno traumatico; - € 23.700,00 da ### per danno biopsichico. 
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.  ### e ### pur regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano. 
La causa veniva istruita mediante CTU cinematico dinamica e medico legale e mediante l'acquisizione della copiosa documentazione, anche relativa ai rapporti familiari, depositata dalle parti.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..  ***  1. Con riferimento all'an debeatur, si ritiene che parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio. 
Preliminarmente è opportuno ripercorrere la dinamica del sinistro, così come delineata dalla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, non oggetto di contestazioni in parte qua.  ### quanto ricostruito dalla C.T.U. cinematica il giorno 20.04.2019, alle ore 05:50 circa, l'autovettura ### proveniente da monte, in percorrenza di viale ### ad una velocità di 30 km/h circa veniva colpita sul fianco destro dall'autovettura ### sopraggiungente da via ### ad una velocità di 98 km/h circa e pertanto in eccesso al limite vigente (art.142/1° del C.d.S.) e con una velocità non prudenziale (art.141/3° del C.d.S.) senza rispettare il segnale di “fermarsi e dare precedenza” (art.145/4° del C.d.S.). Il suo conducente era sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope (artt.186/2°-3° e 187/1°-7° del C.d.S.) senza il documento di guida con sé (art. 180/1° del C.d.S.).  ### in uscita dal violento impatto fronto-laterale, andava a tamponare la ### in sosta nel primo stallo sul ramo opposto di via ### ad una velocità di 41 km/h, arrestandosi definitivamente contro una limitrofa barriera metallica para-pedoni. ### in roto-traslazione oraria, saliva sul marciapiede e andava ad abbattere arredo urbano (2 pali della segnaletica e una barriera para-pedoni), e quindi colpiva con lo spigolo posteriore sinistro un armadio ### in cemento ad una velocità di circa 37 km/h, prima di arrestarsi sul percorso ciclo-pedonale appresso. Nell'impatto contro l'armadio ### è fuoriuscita dal lunotto posteriore la ### che, dopo un lancio di circa 2,4 metri, trovava quiete nel parcheggio privato posto oltre una siepe di confine. 
La suddetta dinamica consente di superare la presunzione di concorso di colpa paritario nel caso di scontro tra veicoli di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e di ritenere che il sinistro sia stato causato dal ### Invero, quest'ultimo ha posto in essere plurime e gravi violazioni del codice della strada (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) laddove il conducente della ### nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto. Al riguardo, nella CTU si legge “La immissione in carreggiata da parte della ### in sfregio alla segnaletica di “fermarsi e dare precedenza”, si verifica circa 0,1 secondi prima dell'impatto. Probabilmente il conducente della ### non si è neppure reso conto di quanto stava accadendo”.
La causa del decesso della vittima, poi, è stata attribuita dal C.T.U. medico-legale ad un “trauma cranio-facciale e cervicale con fratture e/o lussazioni vertebrali” dovuto all'urto del cranio e/o del rachide cervicale contro strutture rigide. Il decesso, inoltre, è avvenuto pressoché istantaneamente (pur non potendo essere individuato con esattezza il momento del decesso).  ### ha constatato, inoltre, che la vittima non indossava la cintura di sicurezza sulla base dei seguenti elementi indiziari: lo stato del nastro della cintura (“il nastro della cintura era sporco per una certa estensione; la porzione di nastro pulita è quella che si trova normalmente protetta nell'alloggio interno, in posizione di riposo: la circostanza è una prova del suo mancato utilizzo”; pag. 106); l'ampia movimentazione del corpo della ### all'interno dell'abitacolo e la espulsione dello stesso dall'abitacolo (“### tracce ematiche sono state ritrovate all'interno dell'abitacolo, con una particolare concentrazione in prossimità del montante posteriore destro, sul quale è da presumersi un contatto diretto del corpo della ### In caso di ribaltamento del veicolo, e comunque in moti aberranti come quello in esame, la cintura di sicurezza ha la funzione di evitare l'espulsione (trattenimento primario) e limitare il moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo (trattenimento secondario). Nessuna delle due funzioni è stata espletata, ad evidente prova del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della SANTORELLI”; pag. 106 perizia). 
Quanto al contributo causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, pur in assenza di elementi per stabilire con certezza la posizione della ### sui sedili posteriori (potendo ella essere posizionata su una qualsiasi seduta posteriore), secondo i CTU l'uso della cintura di sicurezza avrebbe avuto i seguenti effetti protettivi: la limitazione del moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo, con conseguente riduzione del rischio di impatto contro strutture rigide (“evitare che gli occupanti siano sbalzati fuori dal proprio sedile, potendo così evitare l'impatto contro strutture rigide indeformabili o poco deformabili comportante una rilevante decelerazione del distretto corporeo; difatti il corpo umano non può sopportare ingenti decelerazioni e quando queste si verificano si possono determinare anche lesioni incompatibili con la vita”); la prevenzione dell'espulsione dall'abitacolo. 
Anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte attrice, i CTU hanno evidenziato, secondo criteri e parametri condivisibili ed esaustivi - in quanto incentrati sulla valutazione di tutte le emergenze del caso di specie -, che: i) il passeggero anteriore (lato destro) ### sottoposta a sollecitazione/urto analoghi a quelli verosimilmente subiti dalla ### (ove effettivamente posizionata sul lato destro del sedile posteriore), ma cinturata, non è deceduta; ciò, nonostante la maggiore deformazione strutturale della fiancata destra della vettura in corrispondenza della seduta anteriore (in corrispondenza della quale è stata riscontrata la massima introflessione dell'abitacolo); ii) le macchie ematiche rilevate sul montante posteriore, non consentono di ritenere l'impatto del capo contro il suddetto montante con direttrice dal basso verso l'alto, “dato che se fosse vero che esse sono riconducibili ad un impatto verticale della ###ra ### posizionata sul lato posteriore destro del divanetto, è altamente probabile, per non dire certo, che non vi sarebbe stata l'espulsione del suo corpo dal veicolo” (pag.174); iii) la passeggera posteriore all'urto sarebbe stata proiettata per inerzia verso la fiancata destra a prescindere dalla posizione iniziale; successivamente all'urto il veicolo è stato interessato da notevoli movimenti sussultori (dal basso verso l'alto) a causa dell'interazione col cordolo del marciapiede e gli elementi adiacenti (palo segnaletica e barriera para-pedoni); iv) in definitiva, il mancato uso della cintura di sicurezza ha verosimilmente determinato maggiori sollecitazioni del corpo e possibilità di urto contro strutture rigide indeformabili. 
Pertanto, secondo le conclusioni dei consulenti dell'### con l'utilizzo della cintura di sicurezza, è altamente probabile che le lesioni sarebbero state gravi ma compatibili con la sopravvivenza. 
Ciò posto, pur potendosi condividere le conclusioni dei CTU in merito alla incidenza dell'omesso uso della cintura di sicurezza, deve ritenersi che nella catena causale relativa al sinistro e all'evento lesivo in oggetto abbia avuto un ruolo decisamente prevalente la condotta del conducente della #### Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno. 
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, in simile ipotesi ha ritenuto che possa ascriversi una incidenza causale anche al comportamento del conducente che, in violazione del dovere di diligenza, renda possibile la "circolazione" del veicolo con a bordo un trasportato che abbia trasgredito alla norma (art. 172 CdS) che impone l'uso delle cinture (cfr. Cass. ### n. 4993 del 11/03/2004, secondo cui “si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che consente di ritenere risarcibile, a carico del conducente del veicolo - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - il pregiudizio alla integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, nella misura dell'apporto causale dato con la propria cooperazione colposa” e, più di recente, Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020). 
Peraltro, nel caso in esame in cui la domanda risarcitoria è svolta nei confronti dell'assicurazione del veicolo responsabile del sinistro (oltre che del conducente ### e della proprietaria del predetto veicolo), non ha alcun rilievo la misura dell'apporto della condotta di ### (potenzialmente rilevante nel rapporto interno con la vittima e, quindi, con gli altri familiari danneggiati), essendo alla assicurazione convenuta addebitabile nella presente sede il solo apporto causale ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo assicurato. 
Orbene, tale prevalente apporto del ### deve determinarsi nella misura dell'80% dovendosi imputare il restante 20% all'omesso utilizzo della cintura di sicurezza. 
Invero, ancorché i CTU abbiano ritenuto che con l'utilizzo della cintura di sicurezza le lesioni riportate dalla ### sarebbero state compatibili con la sopravvivenza, è evidente che se il ### avesse adeguato la propria condotta alle norme del codice della strada, il sinistro e il decesso non si sarebbero verificati, anche senza l'uso della cintura di sicurezza da parte della vittima. 
La suddetta misura del concorso di colpa risulta giustificata anche a fronte della comparazione tra le plurime regole di condotta violate dal ### (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) e l'unica norma di condotta violata dalla vittima (l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza all'interno del veicolo in moto). 
Ne consegue che il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto proporzionalmente (cfr. Cass. ### n. 4208 del 17/02/2017, secondo la cui massima “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa”).  2. Con riferimento al quantum debeatur si osserva quanto segue.  2.1. Danno da perdita del rapporto parentale.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli attori lamentano il pregiudizio subito a causa della morte della convivente more uxorio e “nuora di fatto/figlia acquisita” ### richiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in loro favore. 
Giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Se il congiunto superstite ha sviluppato una patologia medico-legalmente accertabile, è inoltre configurabile un danno biologico in senso stretto. 
La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., n. 26140/2023). 
La Suprema Corte (Cass. n. 25541/2022), ha affermato, al riguardo, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, dal momento che la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. La giurisprudenza ha enucleato, peraltro, delle circostanze (per così dire) “tipiche” da prendere in considerazione, al fine di rendere il risarcimento più aderente possibile alle peculiarità del caso concreto, quali, ad esempio, l'età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno con la vittima primaria, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare. 
Con riferimento alla liquidazione di tale pregiudizio, Cass. n. 10579/2021 ha stabilito che, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. 
Il Tribunale di ### nel giugno 2022, ha elaborato i “nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” con i quali, al fine di conformarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte e di superare i limiti del pregresso criterio a “forchetta”, ritenuto dalla Corte caratterizzato da eccessiva discrezionalità, vengono adottate “### integrate a punti”. 
Tali criteri hanno ricevuto l'avallo della suprema Corte, la quale ha affermato che “le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., n. ###/2022). 
Può quindi procedersi all'accertamento e alla liquidazione del danno lamentato dagli attori, sulla base della ### di ### edizione 2024.  *** 
Nelle suddette tabelle è previsto un punteggio per ognuno dei parametri menzionati dalla giurisprudenza di legittimità: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” (pari ad €. 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile. 
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d.  “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.  *** 
Venendo al caso in esame, giova premettere come non sia tanto l'esistenza di un rapporto biologico a determinare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quanto l'allegazione e prova di un rapporto di affezione tra la vittima e i superstiti. 
Con riferimento alla domanda risarcitoria svolta dai genitori di ### inoltre, la permanenza in vita dei genitori biologici della giovane deceduta a causa del sinistro stradale (e la qualità del rapporto tra i genitori e la figlia) non assume valenza preclusiva. 
Nel caso di specie, quindi, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori avendo gli stessi assolto pienamente all'onere di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso tra loro e ### e avendo fornito, in tal senso, plurime prove di natura documentale e indiziaria di particolare pregnanza. 
In particolare, da quanto allegato e documentato dagli attori emerge che ### (nata il ###), sin dall'anno 2009, era andata ad abitare a casa dei genitori del fidanzato ### (cfr. doc. 18, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del padre biologico di ### nella quale costui indicava tra gli “aventi diritto” della defunta: doc. 19, certificato contestuale storico di stato di famiglia e residenza; carta di identità di ###. 
Tale trasferimento fu determinato verosimilmente dal fatto che, almeno in un primo momento, il padre biologico non approvava la relazione tra ### e ### o comunque da una frattura nella relazione con la famiglia d'origine ( ad es. docc. 14 messaggi inviati dal padre biologico della ### 16 diario di ### doc. 17). 
Risulta che ad occuparsi della salute, del mantenimento e delle necessità quotidiane della giovane dopo il suddetto trasferimento fossero ### e ### genitori del fidanzato ### tutti conviventi e costituenti un unico nucleo familiare. 
In particolare, ### era affetta da talune patologie (quali ritardo mentale moderato in dismorfismo facciale, anemia microcitica) e in data ### la Commissione per l'accertamento dell'invalidità Civile le aveva riconosciuto una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80%, senza prevedere revisioni. Inoltre, il ### la Commissione medica di cui alla legge 68/1999 aveva indicato, tra l'altro: “### di tipo fisico lieve. ### di tipo psichico media… ### funzionale: ### capacità manuali, generiche e fini… ### con il compagno e la famiglia di lui, che provvede alle necessità quotidiane. Riferisce scarsi rapporti con la famiglia di origine. Scarsi rapporti sociali…” (pagg. 15-16 CTU). 
I genitori di ### si sono presi cura di ### occupandosi anche delle sue problematiche di salute, facendola visitare da vari specialisti e seguendola nelle varie terapie. 
Ciò risulta - oltre che desumibile dal rapporto di coabitazione, dalla giovane età e dai problemi della ragazza - anche ampiamente documentato. 
Si vedano ad esempio: - il certificato a firma del dott. ### dell'### (doc. 32), ove si legge tra l'altro: - i docc. 35-40 e, in particolare, la delega al ritiro degli esami rilasciata da ### in favore di ### il modulo privacy in cui viene indicato sempre ### - il doc 42, da cui emerge che fu ### ad occuparsi delle pratiche amministrative finalizzate al riconoscimento della invalidità civile in favore di ### Quanto al legame tra ### e ### e alla affectio tra i due risulta copiosa documentazione (messaggi, fotografie, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, etc) a sostegno della intensità del legame (oltre che il forte elemento indiziario della coabitazione decennale). Inoltre, la reciproca assistenza morale e materiale risulta, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi in cui ### figura tra i familiari a carico di ### (doc. 41 pag. 3); dal libretto postale cointestato tra ### e ### ove confluiva l'assegno di invalidità della prima (doc. 45). 
È significativo, altresì, quanto emerge dal doc. 95 in merito all'affidamento delle ceneri di ### a ### Quanto al legame tra i genitori di ### e la fidanzata del figlio, l'intensità dello stesso emerge dalle sopraindicate circostanze (convivenza, mantenimento, cura) e dai soprarichiamati documenti (oltre che dai numerosi messaggi scambiati tra ### e il padre del suo fidanzato). 
Dalle numerose fotografie prodotte in causa, si evince la presenza costante di ### nel nucleo familiare costituito dal fidanzato ### e dai di lui genitori, la condivisione della vita quotidiana, di vacanze, festività, feste di compleanno, passeggiate all'aperto, momenti che notoriamente vengono immortalati dalle famiglie come ricordo (si vedano ad es. docc. 49-55). 
Il generico disconoscimento effettuato dalla compagnia assicurativa a pag. 32 dell'atto di citazione non si reputa idoneo ad inficiare l'attendibilità della suddetta documentazione, supportata da elementi oggettivi quali, la convivenza, il mantenimento e le cure di cui si è dato atto sopra. 
In definitiva, deve essere risarcito il danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno degli attori. 
Ciò posto, per quanto concerne l'attore ### (fidanzato e convivente), in applicazione delle tabelle di ### ed. 2024, elaborate per i “genitori/figli/coniuge/convivente di fatto”, deve dunque rilevarsi che la vittima primaria, al momento del decesso, aveva 28 anni (data di nascita 06.10.1990, decesso 20.4.2019) (punti 24) mentre ### vittima secondaria, aveva 29 anni (data di nascita 22.08.1989) al momento del decesso della sua fidanzata (punti 24); convivevano, dunque con riferimento al parametro C) devono essere attribuiti 16 punti. Con riferimento al parametro D) si ritiene equo riconoscere 12 punti, in quanto pur non avendo la giovane coppia figli - e non potendone avere, per quanto emerge dai messaggi scambiati tra ### e ### - era inserita nel nucleo familiare composto anche dai genitori di ### che con loro condividevano la quotidianità. 
Infine, quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E), deve rilevarsi come per quanto osservato sopra sia emerso dalla istruttoria lo stabile legame che intercorreva tra ### e ### che convivevano da dieci anni nella medesima abitazione e condividevano la quotidianità, oltre che le numerose occasioni di svago e festività documentate e presumibili per la natura e l'intensità del rapporto. 
Tali circostanze, considerate complessivamente e unitamente al grado di sofferenza determinato dalla privazione dell'affetto e della presenza di colei che era la compagna di vita da 10 anni, giustificano un punteggio pari a 25 in relazione alla quinta circostanza c.d. soggettiva, lett. “E”, di cui alle nuove tabelle milanesi. 
In definitiva - tenuto conto del concorso di colpa della vittima primaria nel proprio decesso, stimata nella misura del 20%, che giustifica la medesima riduzione del risarcimento in analisi - il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da ### è pari ad €. 316.008,80 (101 punti x euro 3.911,00 = 395.011,00 diminuiti del 20 %). 
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (20/04/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.  1712/1995). 
Da tale somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 80.000,00 versato da ### s.p.a.. 
Ai fini dello scomputo dell'acconto, giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “### prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( vedi n.6347/2014 ) Con riferimento ai genitori di ### va osservato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di un rapporto di stretta parentela tra nuora e suoceri (affini ai sensi dell'art. 78 c.c.) non è di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dall'uno per la perdita dell'altro, laddove, al di là del rapporto di convivenza - che può costituire o meno un elemento da valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva - risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame affettivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/10/2016, n. 21230 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/02/2021, n. 5258). 
Dunque, rispetto alla nuora, il diritto al risarcimento per il danno parentale dei suoceri, lungi dal poter essere negato tout court o subordinato al dato fattuale della convivenza, deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge/convivente more uxorio, figli o fratelli; v. Cass. 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, 3767; Cass. 18069/2018, che ha chiarito come tale voce di danno sia altresì appannaggio dei nipoti per la perdita del nonno ovvero della nuora per la perdita del suocero a condizione che abbiano assolto all'onere di provare “l'effettività e la consistenza della relazione affettiva”).  ### tali premesse, e venendo alla concreta quantificazione della voce di danno in parola, in assenza di parametri tabellari ad hoc, considerata la specificità del caso concreto, con particolare riguardo alla intensità della relazione affettiva instaurata tra i genitori di ### e la sua fidanzata, si ritiene di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitori e figlia, che maggiormente si avvicina al rapporto che nel caso di specie si era instaurato tra le parti, così assumendosi come parametro di riferimento quello minimo previsto dalle ### per la perdita di un figlio, che necessita tuttavia di opportuni adeguamenti in considerazione della indubbia diversità del rapporto tra suoceri e nuora (pur legati da intenso legame affettivo) rispetto a quello tra genitori e figlia, il quale inizia pur sempre con l'insorgere della relazione sentimentale tra il figlio e la nuora e ha, dunque, inevitabilmente una durata pregressa molto più limitata nel tempo rispetto a quello tra genitori e figlia. 
Ritiene dunque il Tribunale equo ridurre l'importo tabellare (€. 195.551,59) del 50% (e così sino all'importo di €. 97.775,79) per la suddetta diversità di rapporto e del 20% per il concorso di colpa della vittima, così pervenendosi alla liquidazione in favore di ### e ### per la morte di ### di un danno parentale quantificato nella misura di euro 78.220,64 ciascuno (97.775,79 - 20%: 19.555,15).  2.2. Danno c.d. riflesso patito dai genitori per le lesioni del figlio.
Va osservato, preliminarmente, che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale può estrinsecarsi nella duplice dimensione della sofferenza interiore e/o nella compromissione della sfera dinamico-relazionale del danneggiato (Cass., n. 23300/2024).  ###, n. 11212/2019, poi, “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (vd. anche ###, n. 23300/2024). 
Nel caso in esame, lo stretto rapporto di parentela (genitori-figlio), la convivenza e la percentuale di invalidità riportata dalla vittima primaria (42%), inducono a ritenere presuntivamente dimostrata la sofferenza morale patita dai genitori di ### per le lesioni dallo stesso subite in conseguenza del grave sinistro per cui è causa, in cui ha perso la vita la sua fidanzata e convivente. 
Non sono state svolte specifiche allegazioni che consentano di apprezzare la componente dinamico-relazionale, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito allo sconvolgimento della vita connesso alla assistenza da prestare al figlio.  ### di ### non contempla alcun parametro specifico per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, in quanto - si legge nella relazione di accompagnamento delle ### del 2024 - “per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”. Al contrario, il sistema orientativo offerto dalla ### romana ha ricevuto l'avallo della ### (cfr. ###, 13540/2023, secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di ### le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Tale tabella, quindi, prevede una liquidazione a punto. Il punto (il cui valore massimo non può superare gli €.  6.948,00) comprende due componenti: quella relativa al profilo della sofferenza interiore (€. 3.474,00), e quella relativa alla sussistenza di un “riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro, posto che è evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte” (tra € 2.450,00 e 3.474,00). Tale seconda componente, come detto, non può essere riconosciuta nel caso di specie. 
Sono previsti, poi, dei punteggi, corrispondenti a una serie di parametri, e segnatamente la relazione parentale, l'età della vittima primaria, l'età del congiunto. La somma di questi punti viene, poi, moltiplicata per un coefficiente differenziato in base al numero dei soggetti tenuti all'assistenza della vittima primaria. Il valore risultante va, quindi, moltiplicato per il valore monetario del punto, e poi per la percentuale di invalidità permanente residuata in capo alla vittima primaria ### chiarito, a ciascuno dei genitori di ### spetta il seguente risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: valore del punto € 3.470,00 per la sola componente del danno morale; 20 punti per la relazione parentale; 8 punti per l'età della vittima primaria; 4 punti per l'età del parente da risarcire, per un totale di 32 punti, da moltiplicarsi per il coefficiente del numero dei soggetti tenuti all'assistenza (0,8). Il risultato va poi moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta. 
Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 32 x 0,8 x 3.470 x 42% = 37.309,44 ciascuno.  2.3. Danno da lesione della salute.  a) Danno subito da ### Quanto alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### il CTU ha ritenuto, alla luce della storia clinica del danneggiato, che dal sinistro in esame siano derivati 30 giorni di inabilità temporanea totale, cui vanno aggiunti 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (cfr. perizia pag.  117). 
Gli esiti permanenti (“esiti di frattura orbitaria destra con nevralgia, esiti di interessamento rachideo cervicale e una condizione di “lutto patologico” rappresentata da un ###, qualificabile di grado lieve”) sono stati valutati nella misura del 42% (pagg. 119-121). 
Infine, il perito ha quantificato in €. 7.925,07 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle menomazioni riscontrate (pag. 180). 
Quanto al danno da sofferenza soggettiva interiore, lo stesso può desumersi in via presuntiva dal lungo percorso di cure, caratterizzato da sintomatologia dolorosa (tra cui nevralgia del trigemino) e limitazione funzionale, oltre che dai risvolti sul piano psichico accertati in seno alla ###
Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di ### 2024 sulla liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione che supera la soglia del 9% risarcibile tramite ricorso alle tabelle cd.  micropermanenti. 
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 42% per una persona di 29 anni è stimato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### (2024) in €. 349.132,00 (di cui 232.754,00 quale “danno biologico/dinamico-relazionale” e €. 116.378,00 quale “danno morale/da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile - id est ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). 
Tale importo deve ritenersi congruo alla luce del quadro emergente dalla attività assertiva di parte attrice e dalla ### che ha stimato la percentuale di invalidità tenendo conto di tutte le menomazioni (ivi compresa la patologia psichica accertata) e del complessivo quadro clinico algico-disfunzionale (definito dal CTU “complesso, ma con modesti riscontri obiettivi”; e, quanto all'aspetto neurologico, caratterizzato da evidente dissonanza fra quanto lamentato e quanto obiettivabile; pag. 68). 
Non può aderirsi quindi alla richiesta di “personalizzazione”, tantomeno “massima”, dovendosi muovere dal principio per cui essa è possibile solamente qualora l'attore provi delle circostanze del tutto anomale ed eccezionali; sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (### civ. Sez. ###., 11/11/2019, n. 28988). 
Quanto al danno biologico temporaneo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella ### esso è liquidabile a valori medi in €. 13.800,00, somma che può aumentata del 50% e così sino ad €. 20.700,00, in considerazione della sintomatologia dolorosa emersa durante il percorso di cure, da presumersi maggiormente intensa nella immediatezza del sinistro. 
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 369.832,00
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data dell'evento di danno (da individuarsi in corrispondenza dell'intervento del 6.10.2014, nel corso del quale fu contratta l'infezione secondo l'accertamento peritale) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
Dalla suddetta somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 98.200,00 versato dalla assicurazione convenuta, con le modalità di cui alla sopracitata pronuncia della Suprema Corte (### n.6347/2014). 
Quanto al lamentato danno da ridotta attitudine lavorativa specifica o, in subordine, generica, va osservato che ai fini del risarcimento di simile danno non basta provare la perdita della capacità di lavoro ma è necessaria la dimostrazione che la perdita di capacità lavorativa specifica si sia tradotta in una effettiva contrazione del reddito del danneggiato. Occorre, in altri termini, la prova dell'incidenza della menomazione della salute sul reddito che la vittima avrebbe presumibilmente conseguito, ove non avesse riportato le lesioni. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, un'altra attività lavorativa retribuita (###, 14241/2023). 
Invero, la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, dovendosi a tal fine valutare tutte le potenzialità precedenti e residue. Inoltre, l'ausilio delle presunzioni non esonera il danneggiato da allegare e provare in giudizio i fatti sui quali il ragionamento logicopresuntivo del giudicante potrebbe fondarsi. 
Orbene, l'attività assertiva svolta in merito a tale profilo non offre elementi sufficienti alla prova del pregiudizio in esame, con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento in parte qua.  b) Danno subito da ### e ### alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### e ### , il CTU ha ritenuto che i medesimi abbiano subito un danno biologico permanente di natura psichica rispettivamente del 8-9% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità medio-grave) per ### e del 6-7% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità moderata) per ### Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle ### (d.lg. n. 209/2005), trattandosi di lesione che non superano la soglia del 9%. 
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 8,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 18.183,73. 
Il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 6,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in € 11.395,13. 
Tali importi devono ritenersi congrui in considerazione del fatto che della elevata sofferenza soggettiva causata dal sinistro si è tenuto conto nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (parametrato alla tabella relativa al rapporto genitori-figlia) e del danno c.d. riflesso per le lesioni del figlio. 
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tali somme andranno maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dapprima devalutate alla data del sinistro (20/04/2019) e poi via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.  3. Le ulteriori richieste risarcitorie.  ### alle ulteriori richieste risarcitorie, non può riconoscersi il danno da lucro cessante dovuto alla perdita dell'assegno mensile di invalidità percepito da ### in quanto per la esiguità dell'importo (€. 295,99) lo stesso deve ritenersi destinato alla soddisfazione dei di lei bisogni. Va ricordato, in proposito, che ### figurava tra i familiari a carico di ### ed era mantenuta integralmente dal nucleo familiare del fidanzato, fino a quando ella ha potuto fornire il suo “piccolo contributo” con il suddetto importo (il fatto che questo confluisse su un libretto postale cointestato tra i fidanzati è elemento che è stato valutato a sostegno della affectio tra i due, ma che non integra il danno invocato). 
Risultano inoltre documentate spese per assistenza stragiudiziale - danno emergente da risarcire a ### - per €. 7.886,99. Non risultano altre spese di assistenza legale che non possano ricomprendersi nella fase di studio della presente controversia. 
Risulta infine dovuto a ### l'importo di €. 6.763,92 per attività medico legale (consulenza di parte). ***  4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 a valori prossimi ai medi per tutte le fasi (scaglione di valore compreso tra €. 520.001,00 ed €. 1.000.000,00, con aumento del 30% per la difesa di tre parti aventi posizioni sostanziali non omogenee). 
Le spese della CTU cinematico dinamica e medico legale devono essere poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute.  P.Q.M.  Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1. accerta che la responsabilità del sinistro di cui in motivazione è da ascriversi a ### 2. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €.  685.840,80 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; il tutto detratti gli acconti con le modalità e la misura indicate in parte motiva ### la somma di €. 15.812,06 a titolo di rimborso delle spese mediche e di assistenza stragiudiziale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo; 3. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €.  133.713,81 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; ### la somma di €. 6.763,92 a titolo di rimborso delle spese per attività medico legale (consulenza di parte); 4. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €. 126.925,21 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; 5. Condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza alla rifusione in favore di #### e ### in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in €. 1.800,00 per esborsi ed €. 38.000,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge; 6. Pone le spese di ### già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale dei convenuti. 
Così deciso in ### il ###.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 756/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Forastiere

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