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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7241/2017 del 21-06-2017

... dei danni da lei subiti, a titolo di danno emergente e lucro cessante. Con separato atto di citazione notificato il ### alla ### spa ##### , ### e ### in qualità di comproprietari di un immobile sito a ### in ### n°192 al ### condotto in locazione dalla società “### s.r.l.” e destinato ad esclusivo uso di attività, organizzazione e realizzazione di pubblici spettacoli teatrali, laboratori teatrali, scuole di recitazione, spettacoli musicali hanno convenuto in giudizio l'### spa chiedendo il risarcimento dei danni ( danno emergente e lucro cessante) da loro subìti per il medesimo evento dannoso. A sostegno della domanda hanno dedotto che la rottura violenta della tubazione idrica di proprietà A.R.I.N. s.p.a. (ora ###, al servizio dell'alimentazione idrica di alcune unità (leggi tutto)...

n. 2572/2012 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2572/2012 alla quale è riunita la r.g.20856/2012, promossa da: ### C.F. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ### C.F.### presso il quale elettivamente domicilia in ### 26 80132 ### nel giudizio 2572/2012 ####, #### C.F. ###, ### C.F.  ###, ### C.F. ###, e ####, rapp.ti e difesi, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ### de ### (C.F. ###), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, vi ### d'### 20. 
ATTORI nel giudizio rg 20856/2012 ### - ### (già A.R.I. S.p.A.), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, per mandato in calce comparsa di costituzione, dall'avv ### e dall'avv.  ### C.F. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in #### 47 80121 ### . 
CONVENUTO in entrambi i giudizi #### c.f. ###, rapp.ta e difesa, per procura a margine nelle comparse di costituzione in entrambi i giudizi, dall'Avv. ### (c.f. ###) ed elett.te dom.ta presso il di lui studio in #### al ### n. 42/G, Interventore volontario E “### SRL”, ####, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F.###) presso il cui studio elettivamente domicilia in ### via ### d'iservia 20, giusta procura a margine della comparsa di intervento. 
Interventore volontario ### All'udienza del 30-3-2017 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali con scadenza finale il 29-5- 2017. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione a comparire innanzi a questo tribunale notificato il ### la ### s.r.l. ha convenuto in giudizio la s.p.a. A.R.I.N., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo accertarsene la responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio commerciale sito in ### alla via ### n. 192, int. 19-20-22, da essa società condotto in locazione e adibito a vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, a seguito di cedimenti strutturali dei locali condotti in locazione, imputabili alla presenza di infiltrazioni d'acqua derivanti da condotte di acque potabili di proprietà dell'### e reflue di proprietà del comune di ### Richiamando le risultanze della ctu effettuata nel procedimento proposto ex art 700 c.p.c. nei confronti dell'### conclusosi con l'ordine a quest'ultima di procedere all'integrale ripristino della rete idrica de qua, la società attrice ha chiesto la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento dei danni per gli importi necessari all'esecuzione delle opere di consolidamento e rispristino dei locali, allo smaltimento della merce deperita, oltre ai danni derivanti dalla svendita della merce deperibile, nonché danno all'immagine e alla perdita di avviamento del ramo aziendale impiantato nell'immobile locato e lucro cessante conseguito alla sospensione dell'attività commerciale.  ### spa, costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di “legittimazione passiva” rilevando che la condotta da cui era derivata l'infiltrazione, trovandosi a valle del punto di consegna, era da ritenersi di proprietà privata. 
Con comparsa dell'11-5-2012 è intervenuta in giudizio anche ### proprietaria dell'immobile sito in ### alla via G. ### 1892 che, deducendo di avere subito danni al proprio immobile in dipendenza del medesimo episodio di infiltrazione proveniente dalla condotta di proprietà dell'### nei cui confronti aveva già proposto ricorso d'urgenza accolto dal tribunale di ### ha chiesto la condanna dell'### al risarcimento dei danni da lei subiti, a titolo di danno emergente e lucro cessante. 
Con separato atto di citazione notificato il ### alla ### spa ##### , ### e ### in qualità di comproprietari di un immobile sito a ### in ### n°192 al ### condotto in locazione dalla società “### s.r.l.” e destinato ad esclusivo uso di attività, organizzazione e realizzazione di pubblici spettacoli teatrali, laboratori teatrali, scuole di recitazione, spettacoli musicali hanno convenuto in giudizio l'### spa chiedendo il risarcimento dei danni ( danno emergente e lucro cessante) da loro subìti per il medesimo evento dannoso. 
A sostegno della domanda hanno dedotto che la rottura violenta della tubazione idrica di proprietà A.R.I.N. s.p.a. (ora ###, al servizio dell'alimentazione idrica di alcune unità immobiliari adiacenti il cespite de quo, oltre che dell'alimentazione dell'impianto antincendio del teatro, aveva provocato un cedimento repentino di tutte le strutture poste sul lato sinistro dell'ingresso del teatro; che a seguito della presentazione di procedimenti speciali da parte dei diversi soggetti danneggiati dall'evento, il tribunale aveva ordinato all'### di procedere immediatamente - adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza - all'integrale ripristino della rete idrica; che il reclamo proposto dall'### avverso tale provvedimento era stato rigettato dal collegio. 
L'### spa si è costituita riproponendo le stesse difese. 
Con comparsa del 13-11-2012 la ### srl ha spiegato intervento volontario, chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta ### spa per i danni da essa subìti e condannare la convenuta al risarcimento di tali danni. 
Le due cause sono state riunite. 
All'esito dell'istruttoria svolta con prova documentale e orale, è stata disposta ctu e la causa è stata, quindi, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  ***** 
§ 1. Prima di procedere all'esame dei fatti di causa, va osservato che entrambi gli attori e con essi gli interventori nei due giudizi riuniti agiscono nei confronti dell'### spa ( oggi ### invocandone la responsabilità sul presupposto che la convenuta sia proprietaria, e, comunque, custode, del tratto della condotta da cui sono derivate le infiltrazioni. 
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Non assume rilievo, quindi, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. 
Dalla configurazione ormai consolidata della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, come responsabilità di carattere oggettivo e non di colpa presunta deriva che incombe sul danneggiato esclusivamente l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo egli dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. 
Quanto alla individuazione dei presupposti perché sussista il rapporto di custodia, va rilevato che deve considerarsi custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. 
Tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che, deve ribadirsi, attiene non già ad un comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.  ### che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ( fra tante Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009,n. 11016 del 19/05/2011, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del 21/03/2013) § 2. Le cause dell'evento dannoso sono state accertate da due consulenze tecniche d'ufficio, rispettivamente svoltesi nel giudizio cautelare proposto fra le stesse parti e nel presente giudizio e non sono oggetto di contestazione. 
In particolare, si è accertato che il verificarsi di una perdita idrica scaturita dalla rottura di una tubazione interrata, collegata ad una rete in pressione provocò un cedimento locale del terreno circostante e la conseguente dislocazione delle strutture degli immobili che si fondavano sullo stesso. 
La rottura e la conseguente incontrollata ed abbondante fuoriuscita d'acqua furono determinate dalla vetustà del tubo che risultava corroso in vari punti e dall'elevata pressione idrica esistente all'interno del tubo (di dimensioni tutt'altro che piccole). 
§ 3. Punto dirimente ai fini della definizione della presente controversia, sul quale esiste contrasto fra le parti, è, invece, l'esistenza o meno del rapporto di custodia della tubazione interrata in capo alla convenuta ### spa ( oggi ###. 
Questa invoca l'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel comune di ### che pone a carico dei privati l'obbligo di tenere sotto controllo gli impianti a valle del punto di consegna posti su suoli privati segnalando all'### ogni eventuale guasto degli stessi indicando quindi lo stesso utente quale responsabile di eventuali danni causati da questi impianti. 
Gli attori e gli interventori dei due giudizi, invece, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto idrico a servizio del rione ### sostengono, con tesi accolta dal giudici che hanno esaminato il ricorso proposto dai danneggiati ex art. 700 c.p.c., che l'ubicazione della tubazione idrica danneggiata posta a monte del contatore all'interno del complesso condominiale denominato ### ne comporti la proprietà in capo alla convenuta. 
§ 4. Prima di esaminare la questione dibattuta tra le parti, va dato atto che la ### s.r.l. con la comparsa conclusionale ha invocato l'esistenza di un giudicato riflesso, costituito dalla sentenza 10628/2016, resa dal Il Tribunale di ### nella controversia insorta (con riguardo all'identica vicenda) tra ### proprietario dell'immobile de quo (locato a ### e ABC nella quale sarebbe stata accertata l'esistenza del rapporto di custodia della ### sulla conduttura in esame. 
Con la sentenza invocata dalla ### srl, il tribunale di ### decidendo sulla domanda di danno avanzata in dipendenza dei medesimi fatti oggetto del presente giudizio da ### proprietario dell'immobile locato dalla ### s.n.c., ha ritenuto, che la peculiarità dell'impianto idrico che fornisce acqua al rione ### fosse tale da non consentire l'applicabilità dell'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel comune di ### dovendo invece ritenersi, in considerazione di tali peculiarità, che la condotta che serve gli immobili posti nel ### non può considerarsi privata e come tale affidata alla custodia dei proprietari delle unità che dalla stessa ricevono la fornitura dell'acqua. Al contrario si tratta di una condotta da considerarsi di proprietà dell'ABC o comunque di un bene di cui ha la piena ed effettiva disponibilità solo la convenuta ed è tenuta a curarne la manutenzione. 
La società convenuta, non muovendo eccezione a tale irrituale deposito, ha contestato nel merito l'accertamento contenuto nella sentenza prodotta dalla controparte.  ### pur volendo prescindere da ogni rilievo in merito alla tempestività e, quindi, ammissibilità di tale eccezione, va rilevata la sua infondatezza. 
La regola generale fissata dall'art. 2909 c.c. è che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto esclusivamente fra le parti, i loro eredi o aventi causa. 
Seppure la giurisprudenza ha ammesso talora che il giudicato possa esplicare efficacia “riflessa” nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio nel quale esso si è formato, ciò è avvenuto in ipotesi molto limitate, alle quali non è assolutamente equiparabile la fattispecie in esame. In generale, si è ritenuto che il giudicato possa avere effetti riflessi solo nei confronti dei terzi che, oltre ad avere un potere di intervento, possono esperire il particolare rimedio dell'opposizione di terzo, ovvero essere chiamati in causa per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. 
I terzi non successori che possano essere interessati al giudicato vanno, quindi, individuati nei titolari di un diritto autonomo ed incompatibile ed in coloro che, essendo titolari di un rapporto derivato, potrebbero subire effetti pregiudizievoli riflessi dalla sentenza inter alios. 
Talora, peraltro, si è fatto riferimento all'esistenza di una efficacia riflessa del giudicato in presenza di statuizioni relative a diritti reali e di status, il cui carattere erga omnes ha in realtà esclusiva valenza sul piano sostanziale. 
E' del tutto evidente, dunque, che la sentenza con la quale la ### s.p.a. è stata condannata al risarcimento dei danni subìti dal proprietario dell'immobile condotto in locazione dalla ### srl non spiega efficacia di giudicato nei confronti della società conduttrice che fa valere nei confronti della ### un proprio diritto al risarcimento, del tutto autonomo da quello del proprietario. 
Né potrebbe ritenersi che la richiamata sentenza, per il suo accertamento in merito all'esistenza del rapporto di custodia, possa avere una efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale. 
Ai fini del presente giudizio l'esistenza o meno del rapporto di custodia che costituisce il presupposto per l'accoglimento delle domande proposte nei confronti della società convenuta va verificata alla luce delle risultanze istruttorie, fra le quali, peraltro, è ricompresa la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso dei procedimenti cautelari richiamati. 
§. 4. Ai fini dell'individuazione del rapporto di custodia va, in primo luogo ricordato che dal disposto degli artt. 840 c.c. si ricava una presunzione legale di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo nel quale esse sono realizzate. 
Con specifico riferimento alla condotta idrica di cui si discute, deve farsi, poi, riferimento al regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel comune di ####.18 del regolamento, recependo i principi enunciati dalla legge regionale della ### n. 14/1997, distingue tra impianto di distribuzione pubblico e impianto di derivazione di utenza. Il primo, è costituito dalla rete di distribuzione che si sviluppa sul pubblico demanio fino al cosiddetto punto di consegna, il secondo dall'insieme delle condutture dei raccordi e delle apparecchiature che insistono sulla proprietà privata dal punto di consegna fino ai rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua. ### di distribuzione si distingue in “impianto di derivazione di utenza” che è quello costituito da condutture, raccordi ed apparecchiature installati tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua e quello “pubblico”, che è costituito dalla rete di distribuzione fino al punto di consegna. 
Il primo insiste, generalmente, nella proprietà privata, intesa in senso complessivo e globale (ad esempio, l'edificio nella sua interezza) e non va riferito alle singole unità di proprietà individuale che compongono, ad esempio, il condominio. Il “punto di consegna” è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'### di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore. Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica - e, quindi, a monte del punto di consegnasono di proprietà dell'### quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegna - sono di proprietà dell'utente. 
Per punto di consegna si intende, dunque, il luogo dove la fornitura pubblica viene trasferita dalla rete pubblica insistente su proprietà pubblica asservita a quella dell'utente insistente su proprietà privata. 
Come precisato dalla richiamata norma regolamentare, gli impianti a monte del punto di consegna sono di proprietà della azienda somministratrice mentre quelli a valle, escluso il contatore che appartiene all'### sono di proprietà dell'utente, il quale è tenuto a realizzarli a sue spese e, conseguentemente, a curarne la manutenzione. 
Il citato regolamento è parte integrante del contratto di somministrazione che a sua volta enuncia l‘anzidetto discrimine tra rete pubblica e privata fondato sul punto di consegna e disciplina i conseguenti oneri, obblighi e responsabilità gravanti sugli utenti. 
Venendo alle specifiche caratteristiche dell'impianto posto a servizio del rione ### il ctu ing. Cacace, nominato nel procedimento cautelare e sulle cui conclusioni sono fondati i precedenti di questo tribunale, ha evidenziato alcune anomalie che lo hanno indotto a mettere in discussione, per quanto riguarda la struttura condominiale cui è riferito il presente giudizio, la validità del criterio di cui al richiamato art. 18 del regolamento. 
In particolare il predetto ctu ha evidenziato: - la mancanza di sezionamento e relativo contatore della rete idrica dell'intero parco “rione Lauro” che avrebbe dovuto essere ubicato all'interno del parco, immediatamente dopo il punto di consegna, per consentire al condominio di avere l'autonoma gestione della intera rete idrica del parco; - la complessità dell'impianto idrico nel quale la rete idrica di distribuzione era realizzata ad anelli, con conseguente necessità, per ogni operazione di manutentiva, dell'intervento della società ### spa. Tali caratteristiche - rileva l'ing. Cacacenon consentono agli utilizzatori di intervenire, gestire e manutenere autonomamente la rete idrica interna, potendo essi intervenire solo ed esclusivamente sulla chiusura del proprio contatore alimentante la singola utenza, contatore nel caso in esame posto a valle della tubazione idrica danneggiata. 
Partendo da tali specifiche caratteristiche dell'impianto, la ### srl ( con difesa condivisa dagli altri attori e interventori) evidenzia che il cosiddetto punto di consegna è individuato e definito (sotto il profilo funzionale) dalla presenza di un contatore: infattideduceil punto di consegna è il luogo nel quale la fornitura acquista determinatezza ### proprio in virtù della misurazione che, tramite l'apparecchiatura ivi allocata (il contatore), ha luogo simultaneamente all'esecuzione materiale della fornitura. 
Tali conclusioni non possono essere condivise. 
Non si ritiene, infatti, che le specifiche caratteristiche dell'impianto siano tali da escludere l'applicabilità del citato art 18. 
La circostanza che il contatore non sia ubicato immediatamente dopo il punto di consegna non esclude che il punto di consegna debba essere individuato come puntualmente riportato sia nel regolamento che nel contratto che regola il rapporto di somministrazione esistente fra le parti. Infatti il richiamato art. 18 espressamente prevede tale ipotesi laddove stabilisce: Il punto di consegna è il luogo dove la conduttura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'### , di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata.; esso può anche non coincidere con il punto in cui è istallato il contatore. Per poi precisare che Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica - e, quindi, a monte del punto di consegnasono di proprietà dell'### quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegna - sono di proprietà dell'utente. 
Le peculiari caratteristiche del complesso residenziale denominato ### non escludono, dunque, che il punto di consegna resti quello determinato dal confine tra il suolo pubblico e quello privato secondo gli ordinari criteri, pur se il contatore non è ubicato immediatamente dopo tale confine. 
Dovendo farsi riferimento - ai fini della definizione della presente controversia - al rapporto di custodia in forza del quale ritenere sussistente la titolarità passiva in capo alla ### spa, va rilevato che tale conclusione deriva direttamente dall'impossibilità dell'### di tenere sotto controllo gli impianti posti su suoli privati che non possono che ricadere sotto la custodia dei privati. 
Questi, dunque, come espressamente stabilito dal menzionato art. 18, hanno l'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi, sono tenuti a segnalare all'### ogni eventuale guasto degli stessi, e sono responsabili di eventuali danni causati da questi impianti. 
Né può ritenersi che le caratteristiche dell'impianto e, in particolare, la mancanza di sezionamento immediatamente dopo il punto di consegna ubicato al confine tra il suolo pubblico asservito e la proprietà privata impedissero agli utilizzatori di intervenire, gestire e manutenere autonomamente la rete idrica interna. 
La circostanza che gli utilizzatori possano effettuare interventi di manutenzione solo ed esclusivamente sulla chiusura del proprio contatore alimentante la singola utenza, contatore nel caso in esame posto a valle della tubazione idrica danneggiata, non esclude l'esistenza, in capo agli stessi, del menzionato rapporto di custodia, né la possibilità, in concreto, di eseguire opere di manutenzione. 
In particolare, la necessità di richiedere direttamente all'### la chiusura dell'erogazione dell'acqua per poter procedere ai necessari interventi di manutenzione per non esservi la possibilità di interrompere la somministrazione in corrispondenza del punto di consegna non esclude gli obblighi posti a carico del privato, sul quale solo incombeva l'onere di realizzare una valvola di chiusura che gli consentisse di intervenire sull'impianto privato.  ### parte, nella specie, l'evento dannoso è stato determinato dalla vetustà della tubatura che, come evidenziato dallo stesso ing. Cacace all'esito della videoispezione, si presentava corrosa in vari punti. 
Una verifica dello stato dell'impianto di derivazione posto sul suolo privato e risalente all'epoca di realizzazione dell'intero complesso rientrava, quindi, negli obblighi del privato proprietario della condutture che ben avrebbe potuto effettuarla richiedendo l'interruzione della fornitura o l'intervento diretto della stessa ### erogatrice. La necessità di richiedere l'intervento dell'### seppur ai soli fini dell'interruzione della erogazione per consentire le attività di manutenzione, costituisce, dunque, solo un inconveniente tecnico che non rileva ai fini dell'individuazione del rapporto di custodia. Tale difficoltà, peraltro, va addebitata solo all'utente. 
Solo all'utente e non certo alla società erogatrice può imputarsi la mancata realizzazione di una valvola di chiusura ( chiave di arresto) che consenta di interrompere l'erogazione dell'acqua nella proprietà privata ( condominiale o individuale che sia). 
Diversamente ragionando, del resto, dovrebbe sempre e comunque addebitarsi alla società somministratrice la mancanza di una chiave di arresto che consenta l'esecuzione dei necessari controlli ed opere di manutenzione nella singola proprietà ( e cioè anche in ciascun immobile servito), ciò che esporrebbe la società somministratrice a responsabilità per la rottura di elementi propri della singola unità immobiliare pur nell'impossibilità di accedervi.  ###. 18, peraltro, espressamente prevede che l'utente provveda a segnalare all'### ogni eventuale guasto e che i lavori necessari alla riparazione di impianti posti su suoli privati o alla messa in sicurezza dei suddetti impianti possano essere eseguiti dall'### o dallo stesso utente a carico del quale restano, in ogni caso, i relativi oneri. 
Dunque, la circostanza che l'### sia materialmente intervenuta a curare la rimessione in pristino previa sospensione dell'erogazione dell'acqua nell'intera zona a monte del contatore è coerente con la espressa previsione contrattuale e non incide sull'esistenza del rapporto di custodia e, dunque, sulle responsabilità per i danni derivanti da una proprietà privata. 
A tanto va aggiunto che il ctu ing. ### ha evidenziato che il punto di rottura era localizzato sotto l'immobile di proprietà ### nella zona posteriore del locale. Il tracciato interrato del tubo che si ruppe terminava, infatti, all'interno di un pozzetto ubicato a pavimento dell'intercapedine posta a tergo dell'immobile di proprietà ### Da questo pozzetto emergeva un unico tubo che, appena fuori terra, si sdoppiava in due rami, uno collegato al contatore idrico asservito alla proprietà ### e l'altro collegato agli impianti idro-potabile ed antincendio del teatro. 
La rottura, dunque, è avvenuta non solo, a valle dello stacco della dorsale principale ### che alimentava la rete idrica interna al rione ### e che individua a norma dell'art. 18, il cosiddetto “impianto di derivazione di utenza” ma, ha interessato specificamente, una tubazione che dipartendosi da quella principale ( ###) interrata all'interno del “### Lauro”, adduceva l'acqua esclusivamente all'unità immobiliare di proprietà #### e all'unità immobiliare di proprietà ### Le conclusioni richiamate sono, peraltro, confermate, dallo stesso regolamento di condominio depositato con atto per notar ### di ### del 28-3-1981 trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari in data ###ai nn. 4880/3692. Detto regolamento di natura contrattuale per essere stato approvato all'unanimità dei proprietari dei singoli fabbricati subito dopo l'acquisto e, dunque, al momento della costituzione dello stesso condominio, regola, tra l'altro, la proprietà delle cose comuni stabilendo che “ sono comuni a tutti i proprietari di qualunque porzione compresa nel complesso, ed in ragione dei millesimi di cui alle annesse tabelle “D”, l'impianto idrico generale fino al punto di diramazione ai singoli fabbricati”. 
Nella specie la rottura si è verificata dopo il punto di diramazione alle singole proprietà interessate. 
Tali conclusioni inducono a dissentire dai precedenti giurisprudenziali richiamati che, fondandosi sulla semplice individuazione dell'ubicazione del contatore rispetto al punto di rottura, non hanno tenuto conto di tutti gli altri elementi idonei ad individuare il soggetto che esercitava la custodia sul tratto da cui sono derivate le infiltrazioni e con esse i conseguenti danni, né della circostanza che il rapporto di custodia non va individuato tout court in base alla ubicazione del contatore ma, piuttosto, in base alla ubicazione del punto di consegna che può anche non essere coincidente con il contatore. 
§ 5. Le domande proposte dagli attori dei due giudizi riuniti e dagli interventori nei medesimi giudizi nei confronti dell'### spa, tutte fondate sull'affermata esistenza del rapporto di custodia che qui si è escluso, vanno, dunque rigettate. 
§ 6. Considerato che, anche in ragione della peculiarità dell'impianto a servizio del menzionato rione ### sono intervenute pronunce contrastanti di questo stesso tribunale in merito al punto risolutivo della presente controversia, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma cpc nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio. 
Le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente, vanno poste a carico degli attori ( ### srl e ### e degli interventori ( ### e ### srl) nella misura di ¼ per ciascuna parte processuale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti indicati in epigrafe, così provvede: - rigetta le domande proposte dagli attori e dagli interventori; - compensa interamente fra le parti le spese del giudizio; - ferma la solidarietà passiva di tutte le parti in causa nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, pone le spese di ctu a carico degli attori ( ### srl e ### e degli interventori ( ### e ### srl) nella misura di ¼ per ciascuna parte processuale. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2572/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Mondo Maria Teresa

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 918/2025 del 25-02-2025

... tutto disatteso la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 8 - del rapporto dipendente ed ha affermato che i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato sono soltanto quelli disciplinati dalle norme positive. Ad avviso della Corte di legittimità, ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente, sicchè per il terzo la altrui decisione resta “res inter alios acta”; una volta esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto e non di fatto) del giudicato restano soltanto quelli disciplinati dalle norme positive. Segnatamente, le norme (leggi tutto)...

Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. ###-rel.  dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4309+4339+4535+4537/2017 R.G. riservate in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata in modalità cartolare, vertenti ### della società ### S.R.L. (c.f. e p. Iva ###) in persona del curatore dr. ### elettivamente domiciliato in Napoli alla ### del ### n. 26, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello ; APPELLANTE nel giudizio 4309/2017 APPELLATO negli altri giudizi E Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 2 - ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dal quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. ### è rappresenta e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello ; APPELLANTE nel giudizio 4339/2017 APPELLATA negli altri giudizi E ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###), ### (c.f. GNN ###), ### (c.f. ###) e #### (c.f. ###) elettivamente domiciliati in Napoli alla via ### d'### n.20, presso lo studio dell'avv. ### de ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado ; APPELLANTI nel giudizio 4537/2017 APPELLATI negli altri giudizi E ### S.R.L. (partita IVA ###) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via ### D'### n.20 presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di intervento di primo grado ; APPELLANTE nel giudizio 4535/2017 APPELLATA negli altri giudizi ### -### (già ### S.p.A.), partita IVA ###, in persona del procuratore speciale #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 3 - dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ; APPELLATA in tutti i giudizi ### : all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata in trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi . 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2012, la ### s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### A.R.I.N. - ### di ### s.p.a.  per sentirne accertare la responsabilità per i danni cagionati all'interno dell'esercizio commerciale sito in ### alla via ### n. 192, int. 19, 20 e 22, da essa società attrice condotto in locazione ed adibito a vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, a seguito di cedimenti strutturali dei locali condotti in locazione, imputabili alla presenza di infiltrazioni d'acqua derivanti da condotte di acque potabili di proprietà dell'A.R.I.N. e reflue di proprietà del ### di ### Richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art.  700 c.p.c., proposto dal proprietario dell'immobile nei confronti della A.R.I.N. s.p.a., conclusosi con l'ordine per quest'ultima di procedere al ripristino della rete idrica, la società attrice chiedeva la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento dei danni per gli importi necessari all'esecuzione di opere di consolidamento e ripristino dei locali, allo smaltimento della merce deperita, oltre ai danni derivanti dalla svendita della merce deperibile, danno all'immagine e alla perdita di avviamento del ramo aziendale impiantato nell'immobile locato e lucro cessante conseguito alla sospensione dell'attività commerciale . 
La società convenuta, costituitasi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che la condotta da cui era derivata l'infiltrazione, trovandosi a valle del punto di consegna, era da ritenersi di proprietà privata. 
Spiegava intervento volontario ### proprietaria dell'immobile sito in ### alla via G. ### n. 192, che, deducendo di aver subito danni al proprio immobile in conseguenza del medesimo episodio di infiltrazione proveniente dalla condotta di proprietà dell'A.R.I.N., nei cui confronti aveva già proposto un ricorso d'urgenza accolto dal Tribunale Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 4 - di ### chiedeva il risarcimento dei danni subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante. 
Con separato atto di citazione notificato il 29 giugno 2012, ###### e ### in qualità di proprietari di un immobile sito alla via G. ### n. 192 al ###, condotto in locazione dalla società ### s.r.l. e destinato ad esclusivo uso di attività, organizzazione e realizzazione di pubblici spettacoli teatrali, laboratori teatrali, scuole di recitazione, spettacoli musicali, convenivano in giudizio l'A.R.I.N. s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni da loro subito per il medesimo evento dannoso . 
A sostegno della domanda, deducevano che la rottura violenta della tubazione idrica di proprietà dell'A.R.I.N., al servizio dell'alimentazione idrica di alcune unità immobiliari adiacenti il cespite “de quo”, oltre che dell'alimentazione dell'impianto antincendio del teatro, aveva provocato un cedimento repentino di tutte le strutture poste sul lato sinistro dell'ingresso del teatro ; che, a seguito di procedimenti d'urgenza da parte dei diversi soggetti danneggiati dall'evento, il Tribunale di ### aveva ordinato all'A.R.I.N. di procedere immediatamenteadottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza - all'integrale ripristino della rete idrica; che il reclamo proposto dall'A.R.I.N. avverso tale provvedimento era stato rigettato dal collegio.  ###.R.I.N. si costituiva, riproponendo le medesime difese . 
Spiegava intervento volontario la società ### s.r.l., chiedendo di accertare la responsabilità e condannare l'A.R.I.N. s.p.a. al risarcimento dei danni sofferti. 
Riuniti i giudizi, all'esito dell'espletata istruttoria, con sentenza n. 7241/2017 pubblicata in data 21 giugno 2017, il Tribunale di ### qualificate le domande proposte dagli attori e dagli interventori ai sensi dell'art. 2051 c.c., le rigettava, negando l'esistenza del rapporto di custodia in capo all'A.R.I.N. - nelle more divenuta #### - della tubazione idrica interrata la cui rottura aveva provocato la perdita che aveva causato il cedimento del terreno circostante e la dislocazione delle strutture degli immobili che si fondavano sullo stesso .  2. Per la riforma di tale sentenza, notificata in data ###, ha proposto appello il ### della società ### s.r.l. con atto di citazione notificato il ### (giudizio iscritto al n. 4309/2017 r.g.), chiedendo l'integrale accoglimento della domanda di Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 5 - risarcimento danni avanzata in primo grado, con la liquidazione quantomeno dell'importo di ### 59.513,22 stimato dal ### vinte ed attribuite le spese del doppio grado di lite . 
Con autonomo atto di citazione, notificato in data 18.7. 2017, ha proposto appello ### (giudizio iscritto al n. 4339/2017 r.g.) chiedendo dichiararsi responsabile del fatto dannoso l'### e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti nella misura di ### 192.285,73, o, gradatamente, di ### 187.008,33, oltre interessi e rivalutazione a far data dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, vinte ed attribuite le spese del doppio grado di giudizio . 
Ulteriore appello è stato proposto con atto di citazione notificato il ### da ### s.r.l. (giudizio iscritto al n. 4535/2017 r.g.), che ha chiesto la condanna della convenuta ABC al pagamento di ### 122.272,51 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario . 
La sentenza è stata altresì appellata da ###### e ### con atto di citazione notificato il ### (giudizio iscritto al n. 4537/2017 r.g.), i quali hanno articolato i medesimi motivi di impugnazione svolti dal ### s.r.l. ed hanno chiesto la condanna dell'ABC al pagamento di ### 470.000,00 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del doppio grado di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario . 
Si è costituita, in ciascun giudizio, la società ### chiedendo in via preliminare la riunione degli appelli, e, nel merito, il rigetto . 
Disposta la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c., la causa, assunta in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2023, è stata rimessa sul ruolo in diversa composizione collegiale ed è stata nuovamente riservata a sentenza all'udienza del 17 aprile 2024, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. ; con ordinanza del 22 novembre 2024 il Collegio ha dato atto che erano stati acquisiti i fascicoli d'ufficio cartacei relativi ai giudizi riuniti e che tuttavia nel fascicolo telematico n. 4309/2017 r.g. non risultavano inserite le produzioni telematiche delle parti relative ai giudizi riuniti, e pertanto ne ha disposto l'acquisizione a cura della ### . 
Espletato l'adempimento, all'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa è stata riservata in decisione senza la concessione di ulteriori termini .  3.Verificata preliminarmente la tempestività dei gravami, proposti nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata (22.6.2017), osserva il Collegio che tutti gli appellanti hanno censurato la decisione di primo Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 6 - grado denunciando innanzitutto la violazione dell'art. 2909 c.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che la sentenza pronunciata a definizione della controversia instaurata da ### - proprietario dell'immobile condotto in locazione da ### s.r.l. - nei confronti dell'### avente ad oggetto la pretesa risarcitoria originata dal medesimo evento dannoso, non spiega efficacia “riflessa” di giudicato nei loro confronti . 
Segnatamente, l'appellante ### ha protestato l'errore del Tribunale per non aver riconosciuto l'efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10628/2016, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal predetto ### proprietario dell'immobile già condotto in locazione dalla società “in bonis”, accertando la responsabilità dell'azienda ABC ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode della tubatura che ha causato l'evento dannoso . 
Sostiene l'appellante che, al fine di evitare giudicati contraddittori, deve prendersi atto “che la citata situazione di custodia ex art. 2051 c.c. è stata oggetto di un'affermazione obiettiva di verità, come tale destinata a valere” non solo nel rapporto giuridico dedotto in giudizio ma anche “rispetto a qualsiasi rapporto dipendente dal primo”, quale è la locazione; del resto, proprio perché l'art. 1585 c.c. attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti degli autori delle molestie di fatto, che arrecano danno al godimento della cosa locata, deve riconoscersi il nesso di dipendenza che si instaura tra le vicende relative alla proprietà e quelle riferite al godimento della cosa ad opera del conduttore, ed affermarsi che l'imputazione di responsabilità deve essere identica . Ad avviso dell' appellante, da tali premesse discende che la sentenza passata in giudicato contiene una “affermazione oggettiva di verità suscettibile di spiegare effetti in via riflessa rispetto anche ai rapporti giuridici dipendenti”, quale è quello del conduttore . 
Il motivo d'appello articolato da ### fa leva su un diverso argomento . 
La tesi della ### accredita che l'efficacia riflessa del giudicato invocato dalla ### trova fondamento nei principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 6523 del 2008 giacchè l'### ora ### è stata parte di entrambi i giudizi, e l'attore del processo definito con la sentenza divenuta irretrattabile è legato alla ### da un rapporto di locazione, che può qualificarsi come un rapporto derivato il cui titolare potrebbe subire effetti pregiudizievoli riflessi derivanti dalla sentenza resa “inter alios” . 
Il gravame conclude che “una volta ammessa l'efficacia riflessa di quella sentenza nei confronti di ### s.r.l. essa si estenderà necessariamente anche alle altre parti del presente processo” per effetto della riunione . 
Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 7 - Il motivo articolato dagli appellanti ### s.r.l. e ### di contenuto speculare, denuncia l'errore del Tribunale sotto il profilo che, trattandosi del medesimo fatto storico, la questione della responsabilità dell'ABC risolta con la sentenza n.10628/2016 “si pone in guisa di antecedente logico indefettibile ed essenziale ai fini della decisione della controversia de qua” e precludeva al giudice di primo grado di riesaminare il “punto già accertato e risolto” tra le parti di quel giudizio ; gli impugnanti richiamano l'orientamento della S.C. in tema di efficacia riflessa, rimarcando che, per un medesimo evento, non possono essere ritenuti responsabili soggetti diversi e che il Tribunale è incorso in errore anche nella parte in cui ha negato rilevanza probatoria alla pronuncia resa “inter alios”, senza considerare che la stessa si fonda sulla consulenza tecnica espletata nel procedimento cautelare che, al pari di quella svolta nel giudizio di merito, ha accertato il rapporto di custodia in capo all'ABC .  4.Le censure così articolate, che rasentano l'inammissibilità perché non si confrontano adeguatamente con la motivazione del primo giudice, non sono condivisibili . 
Mette conto rammentare che il Tribunale ha respinto l'eccezione di “giudicato riflesso” avanzata dalla società ### con la comparsa conclusionale richiamando, anzitutto, la regola generale posta dall'art. 2909 c.c., secondo cui “### contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; ha quindi rievocato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in particolari ipotesi, il giudicato può spiegare “efficacia riflessa” nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, ed ha indicato analiticamente le predette ipotesi (terzi interventori legittimati ad esperire l'opposizione ex art. 404 c.p.c. e terzi chiamati in causa per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c.), spiegando le ragioni per cui la società conduttrice ### - in quanto titolare di un proprio diritto al risarcimento dei danni, del tutto autonomo rispetto a quello del proprietario - non può beneficiare dell'efficacia riflessa . 
Osserva il Collegio che l'elaborazione giurisprudenziale più recente (Cass. 18325/2019; ###/2019) ha del tutto disatteso la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 8 - del rapporto dipendente ed ha affermato che i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato sono soltanto quelli disciplinati dalle norme positive. Ad avviso della Corte di legittimità, ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente, sicchè per il terzo la altrui decisione resta “res inter alios acta”; una volta esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto e non di fatto) del giudicato restano soltanto quelli disciplinati dalle norme positive. 
Segnatamente, le norme che presuppongono l'estensione al terzo dell'efficacia del giudicato sono l'art. 404 comma 2 c.c. sull'opposizione di terzo revocatoria, che contempla i creditori e gli aventi causa (i quali secondo la dottrina sono i terzi titolari di un diritto dipendente che è sorto prima dell'instaurazione del processo riguardante il rapporto pregiudiziale) e l'art.  1595 comma 3 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro il subconduttore (espressione di un principio che può ritenersi operante nell'intera materia del subcontratto) . Con riferimento al fenomeno dei nessi di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti, ferma la regola che l'efficacia del giudicato non può operare contro il terzo, può desumersi dall'art. 1306 c.c., dettato in materia di obbligazioni solidali, il principio secondo cui gli effetti del giudicato favorevole al terzo possono da questi, laddove manifesti l'intenzione di avvalersene, essere opposti al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato, operando quindi gli effetti del giudicato “secundum eventum litis” . 
Dunque, la Corte di Cassazione ha superato la teoria dell'efficacia riflessa del giudicato ed ha chiarito che i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato sono soltanto quelli disciplinati dalle norme positive innanzi indicate, sicchè, all'infuori di tali confini, il giudicato può acquistare soltanto valore di prova o di elemento di prova documentale, spiegando efficacia non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento . 
Il recente intervento della Corte di legittimità induce perciò ad escludere in radice che, nel caso di specie, la sentenza resa “inter alios” possa spiegare i suoi effetti nei confronti degli altri danneggiati. Deve peraltro evidenziarsi che, poiché la teoria del giudicato riflesso è stata elaborata in riferimento al terzo titolare di un rapporto legato da nesso di pregiudizialità o dipendenza a quello oggetto del processo, nel caso di specie il richiamo al principio dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intentato dal proprietario locatore non sarebbe stato in nessun caso pertinente giacchè il contratto di locazione che legava la Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 9 - ### al proprietario dell' immobile non vale a configurare un nesso di dipendenza in senso tecnico tra i due rapporti dedotti in giudizio . 
Escluso, dunque, che la sentenza pronunciata tra il ### e l'ABC possa spiegare effetti di giudicato nei confronti del ### appellante e, “a fortiori”, nei confronti degli altri impugnanti, resta ancora da precisare che, alla luce dei principi innanzi richiamati, la sentenza potrebbe costituire elemento di prova, mancando nel sistema processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi istruttori, così come rimarca il gravame proposto dal ### e dai ### Tuttavia, posto che la sentenza passata in giudicato, pronunciata “inter alios”, si fonda unicamente sull'indagine tecnica svolta nel giudizio cautelare, ed il giudice di primo grado ha esplicitamente annoverato, tra i mezzi istruttori da valutare ai fini della decisione, tale consulenza, sul punto la censura degli impugnanti non si rivela giustificata da idoneo interesse .  5. Gli altri motivi di gravame involgono la questione della responsabilità dell'azienda speciale ### negata dal Tribunale .  6.Prima di procedere al loro esame, appare opportuno riportare sinteticamente l'articolato percorso argomentativo sul quale si fonda la sentenza impugnata . 
Il giudice di primo grado ha qualificato la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e dagli interventori in termini di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ne ha chiarito la natura ed ha richiamato i principi che governano la ripartizione degli oneri probatori . 
In fatto, ha premesso che, come accertato da entrambe le consulenze tecniche d'ufficio (espletate nel giudizio cautelare e nell'odierno giudizio a cognizione piena), le cui conclusioni erano state, sul punto, pacificamente accolte dalle parti, le cause dell'evento dannoso sono costituite dalla perdita idrica causata dalla rottura di una tubazione interrata collegata ad una rete in pressione, che aveva provocato un cedimento locale del terreno circostante e la conseguente dislocazione delle strutture degli immobili che si fondavano sullo stesso. La rottura e la conseguente incontrollata ed abbondante fuoriuscita d'acqua erano state determinate dalla vetustà del tubo, che risultava corroso in vari punti, e dall'elevata pressione idrica esistente all'interno del tubo . 
Come dà atto la stessa sentenza, si tratta di una tubazione che, dipartendosi da quella principale interrata sita all'interno del ### (###) che alimentava la rete idrica del rione stesso, adduceva l'acqua esclusivamente all'unità immobiliare di proprietà Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 10 - ### condotta in locazione dal ### s.r.l., e all'unità immobiliare di proprietà ### . 
Il punto di rottura era localizzato sotto l'immobile di proprietà ### nella zona posteriore del locale ; il tracciato interrato del tubo che si ruppe terminava all'interno di un pozzetto ubicato a pavimento dell'intercapedine posta a tergo di tale immobile . Da questo pozzetto emergeva un unico tubo che, appena fuori terra, si sdoppiava in due rami, uno collegato al contatore idrico asservito alla proprietà ### e l'altro collegato agli impianti idro-potabile ed antincendio del ### . 
Al fine di dirimere la questione, oggetto di netto contrasto tra le parti, relativa all'individuazione del soggetto custode della tubazione, il Tribunale ha preso le mosse dal dettato dell'art. 840 c.c., dal quale ha desunto la presunzione legale di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo nel quale esse sono realizzate . 
Ha quindi valorizzato l'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel ### di ### traendo da esso la distinzione tra impianto di distribuzione pubblico, che insiste in proprietà pubblica fino al cosiddetto punto di consegna, e impianto di derivazione di utenza, che insiste sulla proprietà privata dal punto di consegna fino ai rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua, ed ha evidenziato che il regolamento costituisce parte integrante del contratto di somministrazione il quale, a sua volta, enuncia il discrimine tra rete pubblica e privata fondato sul punto di consegna e disciplina i conseguenti oneri, obblighi e responsabilità gravanti sugli utenti .  ### la ricostruzione contenuta nella sentenza, il punto di consegna deve essere individuato, così come prevedono l'art. 18 ed il contratto di somministrazione, nel “… luogo dove la conduttura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'### di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere con il punto in cui è installato il contatore” ; sicchè, anche per l'impianto che serve il complesso edilizio denominato ### - in cui, come evidenziato dal CTU ing. Cacace, nominato nel procedimento cautelare, manca il sezionamento ed un contatore idrico dell'intero parco, che avrebbe dovuto essere ubicato all'interno del parco stesso, immediatamente dopo il punto di consegna, per consentire al condominio di avere l'autonoma gestione della rete del idrica del parco - il punto di consegna è quello determinato dal confine tra il suolo pubblico ed il suolo privato secondo gli ordinari criteri, anche se il contatore non è ubicato immediatamente dopo tale confine . Ad avviso del giudice di primo grado, il gestore della rete pubblica non potrebbe tenere “sotto controllo gli Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 11 - impianti posti su suoli privati che non possono che ricadere sotto la custodia dei privati. Questi dunque, come espressamente stabilito dal menzionato art. 18, hanno l'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi, sono tenuti a segnalare all'### ogni eventuale guasto degli stessi e sono responsabili di eventuali danni causati dagli impianti” . 
Il Tribunale, disattendo le osservazioni dell' ing. Cacace, nominato CTU nel procedimento cautelare, ha altresì escluso che le caratteristiche tecniche dell'impianto idrico del ### ed in particolare la mancanza di sezionamento immediatamente dopo il punto di consegna ubicato, come già esposto, al confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata, impedissero agli utilizzatori di intervenire, gestire e manutenere la rete idrica interna. Al riguardo, ha osservato che la necessità di richiedere all'### la chiusura dell'erogazione dell'acqua per poter procedere ai necessari interventi di manutenzione per non esservi la possibilità di interrompere la somministrazione in corrispondenza del punto di consegna non esclude gli obblighi posti a carico del privato, sul quale solo incombeva l'onere di realizzare una valvola di chiusura che gli consentisse di intervenire sull'impianto privato . Ad avviso del Tribunale, la necessità di richiedere l'intervento dell'### seppure ai soli fini dell'interruzione dell'erogazione per consentire le attività di manutenzione, costituisce dunque solo un inconveniente tecnico che non rileva ai fini dell'individuazione del rapporto di custodia . 
Muovendo da tali premesse, il primo giudice ha evidenziato che, nel caso di specie, la rottura si era verificata “non soltanto a valle dello stacco della dorsale principale ### che alimentava la rete idrica interna al ### e che individua a norma dell'art. 18 il cosiddetto impianto di derivazione di utenza, ma ha interessato specificamente una tubazione che dipartendosi da quella principale (###) interrata all'interno del ### adduceva l'acqua esclusivamente all'unità immobiliare ### e all'unità immobiliare di proprietà Vecchione” . 
Infine, il Tribunale ha rinvenuto la conferma della titolarità privata della tubazione oggetto di lite nel regolamento di condominio depositato con atto per notaio ### del 28.3.1981, trascritto in data ###, al quale ha attribuito natura contrattuale per essere stato approvato all'unanimità dei proprietari dei singoli fabbricati subito dopo l'acquisto, “e dunque al momento della costituzione dello stesso condominio”, rilevando che il documento, nel disciplinare la proprietà delle cose comuni, prevedeva che “l'impianto idrico generale fino al punto di diramazione ai singoli fabbricati” è comune a tutti i proprietari di qualunque porzione compresa nel complesso immobiliare, ed in ragione dei millesimi di cui alle tabelle D; poiché Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 12 - la rottura si era verificata dopo il punto di diramazione alle singole proprietà interessate, il Tribunale ha concluso che il soggetto che esercitava la custodia sul tubo che aveva causato le infiltrazioni non poteva essere individuato nell'ABC .  7. A tale articolato iter argomentativo il ### ha contrapposto unicamente, con il secondo motivo di gravame, censure che attengono all'applicabilità dell'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel ### di ### . 
Sostiene l'impugnante che l'art. 18 cit., valorizzato dal primo giudice, è una disposizione priva di efficacia normativa e comunque subordinata alle norme di rango legislativo, come quelle del codice civile in materia di proprietà immobiliare e di responsabilità extracontrattuale, che non può certo fissare le demarcazioni tra proprietà pubblica e privata ma soltanto descrivere lo stato delle cose . Rileva che la norma non contiene alcuna ripartizione delle sfere di responsabilità tra impresa erogatrice ed utenti, ma si limita a prevedere che “di norma” il punto di consegna è rinvenibile dentro la proprietà privata e tanto avvalora che la rete di distribuzione pubblica può addentrarsi in profondità nel fondo privato, sino al punto di consegna . 
Quanto alla possibilità per gli utenti, affermata dal Tribunale, di realizzare una valvola di chiusura che consentisse di intervenire sull'impianto, si tratta, a parere del ### di un'attività che, al più, poteva competere al proprietario locatore in quanto titolare delle incombenze gestionali e manutentive dell'impianto idrico. 
Ancora, il ### protesta che il primo giudice ha del tutto omesso di individuare quale e dove sarebbe il punto di consegna, ed osserva che, anche a voler suppore che il punto di consegna non debba necessariamente coincidere con il luogo in cui è installato il contatore, è ragionevole presumere, fino a prova contraria, tale coincidenza . 
Dopo aver svolto tali censure, il ### ha riproposto le difese svolte in primo grado in merito al “quantum” della pretesa risarcitoria .  8. Anche il secondo motivo dell'appello proposto da ### critica l'applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 18 cit.  ### dopo aver evidenziato che il giudice di prime cure ha impropriamente richiamato la legge della ### n. 14 del 1997 giacchè essa non contiene alcun principio riferibile alla norma regolamentare, protesta che il Tribunale ha omesso di considerare che l'art. 18 cit. contiene le espressioni “generalmente”, “di norma”, “in generale,” ed ha di conseguenza travisato il dettato normativo che, a dire dell' impugnante, Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 13 - deve essere correttamente interpretato nel senso che la collocazione in area privata non è dato dirimente al fine di distinguere la condotta pubblica da quella privata . 
Sotto altro profilo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia disatteso le risultanze delle Ctu secondo cui le peculiari caratteristiche dell'impianto idrico del ### escluderebbero l'applicazione dell'art. 18 . 
Osserva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il punto di consegna è costituito dal contatore, con la conseguenza che tutto ciò che sta a monte del contatore stesso appartiene all'### così come emerge dal comma 4 del ### . Osserva l'appellante che l'espressione contenuta nell'art. 18, secondo cui “il punto di consegna può anche non coincidere con il punto in cui è installato il contatore” sta a significare che la regola fissata dalla norma è che il punto di consegna coincide con il contatore e che in circostanze particolari la regola è derogabile, e tanto trova conferma anche nell'art. 18 comma 9 e nell'ultimo comma dell'art. 18. Conclude che la tesi del Tribunale - secondo cui il punto di consegna coinciderebbe con il punto in cui termina il suolo pubblico ed inizia quello privato - si rivela inconsistente anche alla luce della descrizione dei luoghi e dei rilievi fotografici allegati alla relazione del Ctu ing. Capuano, dai quali emerge sì che la tubazione che alimenta il ### è allocata in suolo pubblico, ma emerge anche che, prima di raggiungere il suolo privato, la tubazione stessa deve percorrere almeno una decina di metri prima di raggiungere il varco del rione stesso, sicchè, se fosse vera la tesi del Tribunale, una porzione di condotta privata sarebbe allocata su suolo pubblico . 
Ancora, l'impugnante, richiamando la relazione del Ctu ing. Capuano, evidenzia che in ipotesi di guasto o rottura dell'impianto non vi è altra soluzione se non l'intervento dell'### inoltre, per tutto il tratto della condotta che si diparte dalla saracinesca di intercettazione posta sul suolo pubblico non vi sono chiavi d'arresto e nemmeno nel punto in cui la condotta cessa di attraversare il suolo pubblico, superando il varco del ### sicchè, anche a voler individuare il punto di consegna come vorrebbe il Tribunale in tale ultimo punto, esso non presenterebbe alcuna opera, alcun pozzetto di ispezione, alcuna chiave d'arresto, prolungandosi invece senza soluzione di continuità all'interno del parco .  ### protesta che il ragionamento del primo giudice è contraddittorio perché da un lato ha affermato la condominialità della condotta e dall'altro che la porzione di essa in cui si verificò la rottura, pur dipartendosi dalla saracinesca sita nel mezzo della via ### alimenta soltanto due unità immobiliari del ### ; osserva che il regolamento di condominio dice qualcosa di inesatto e di giuridicamente irrilevante, e comunque si riferisce Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 14 - chiaramente alle sole condotte dell'acqua potabile e non anche alla condotta antincendio che serve il ### sicchè non si comprende come una condotta che si diparte dalla pubblica via e si addentra in un vasto agglomerato cittadino per servire due immobili (su 736 appartamenti e 40 negozi) debba considerarsi condominiale . 
Dopo aver rammentato che il ### fu costruito nel 1954/1955 con i benefici previsti dall'art. 44 del ### 28.4.1938 n. 1165, che poneva a carico dei comuni l'obbligo di provvedere a proprie spese, sulle aree adibite alla costruzione di case popolari, “alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile”, l'appellante deduce che le condotte comunali furono quindi evidentemente realizzate alla luce di tale normativa “costituendosi sul suolo di sedime dell'intero agglomerato una servitù di attraversamento di tubazioni per destinazione del padre di famiglia, con conseguente irrilevanza della presunzione pur richiamata dal Tribunale ex art. 840 c.c.” . Soggiunge che i viali interni del ### sono tutt'altro che strade private, tant'è che il ### di ### ne cura la manutenzione e la rimozione dei rifiuti . 
Infine, la ### produce un nuovo documento, dal quale si evince che l'intero impianto interrato che attraversa il ### era interessato dal programma di interventi manutentivi da parte di ### per il triennio 2014/2017, e chiede che la Corte voglia ammetterne la produzione sia perché il documento si è formato il ###, successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. sia perché è stato pubblicato su ### nel corso del 2017, e soggiunge che la proprietà dell'impianto in capo all'### si evince anche dalla presenza di una bocchetta, sita nel viale interno del parco, che reca il logo ### . 
Conclude chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, sia accertato il diritto di proprietà o comunque il dovere di custodia in capo all'### sulla condotta interrata, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti per far fronte ai costi dei lavori di riparazione dell'immobile, da liquidarsi secondo la stima del Ctu ing. Capuano .  9. Gli appelli proposti da ### e ### s.r.l. sono affidati ad identiche censure . 
Gli impugnanti contestano, anzitutto, che il punto di consegna, e cioè il luogo ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'ABC a quella dell'utente, possa essere individuato nel punto in cui termina la via pubblica ed ha inizio quella privata, così come ha ritenuto semplicisticamente il primo giudice ; osservano, in contrario, che la individuazione del punto di consegna passa anche attraverso un contatore per la rilevazione dei consumi idrici da parte dell'utente, laddove, nella specie, all'inizio del ### non vi è alcun contatore, Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 15 - e gli unici contatori sono posizionati alla base dei singoli edifici. Ancora, gli appellanti deducono che vicino al punto di consegna indicato dal primo giudice manca un sezionamento, che è indispensabile per poter consentire agli utenti di accedere alle condutture per provvedere autonomamente alla gestione ed alla manutenzione della rete idrica interna ; affermano che l'ente erogatore ha previsto un vero e proprio sezionamento vicino ai contatori nei pressi dei singoli edifici . Dopo aver ribadito che gli utenti non hanno alcuna possibilità di intervenire in autonomia sulla rete idrica, richiamano, a supporto della tesi difensiva, la relazione del Ctu ing. Capuano . 
Sotto altro profilo, gli appellanti osservano che l'art. 18 è generico ed impreciso e rende assolutamente complicata, se non impossibile, la individuazione del punto di consegna ed auspicano che l'azienda erogatrice del servizio specifichi esattamente un punto di attacco o di derivazione, ossia un punto della rete in cui viene realizzata la derivazione a servizio dell'utenza, costituito da una staffa o manicotto di presa saldato, da una saracinesca stradale per manovra dall'alto con chiave e dal relativo chiusino. 
Quanto al regolamento di condominio del ### gli impugnanti deducono che esso non è decisivo perché non contiene alcuna indicazione che possa consentire di individuare l'effettiva estensione dell'impianto comune . 
Gli appellanti censurano, poi, la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha negato che l'obbligo di custodia dell'impianto idrico ricada sull'ABC . Dopo avere evidenziato che l'obbligo di custodia non deve essere necessariamente legato alla persona del proprietario, sicchè l'ente erogatore può avere il controllo di un bene anche se sottoposto ad una proprietà aliena, gli impugnanti ribadiscono che dalle risultanze istruttorie è emersa la totale impossibilità degli utenti di poter accedere alla condotta idrica per cui è causa e quindi la impossibilità di poter provvedere a qualsiasi forma di manutenzione per la mancanza di qualsivoglia forma di accesso, e rilevano che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che gli utenti possono rivolgersi all'ente erogatore, seppure ai soli fini dell'interruzione della erogazione dell'acqua, per provvedere alla manutenzione, affermando che “è impensabile riconoscere un obbligo di custodia di un bene in capo a chi non ha la materiale disponibilità (rectius: gli utenti), dovendo sempre richiedere interventi di terzi (rectius: l'azienda oggi appellata) al fine di risolvere ogni problematica inerente il suddetto bene”, e che il Tribunale ha accertato l'obbligo di custodia a carico degli utenti nonostante questi ultimi non abbiano la materiale apprensione . Concludono che l'ente erogatore, indipendentemente dal fatto di essere il pieno proprietario della condotta idrica, ne ha la piena ed esclusiva custodia per Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 16 - essere l'unico soggetto che può materialmente gestire, manutenere e preservare tale conduttura. Infine, quanto al passo della sentenza che imputa agli utenti, e non alla società erogatrice, di non aver realizzato una valvola di chiusura (chiave di arresto) che consenta di interrompere l'erogazione dell'acqua nella proprietà privata, gli impugnanti protestano la genericità e l'infondatezza del rilievo e rimarcano che non sarebbe stato risolutivo posizionare una chiave d'arresto “posto che il problema occorre risolverlo a monte, quanto alla concreta possibilità per gli utenti, al fine di essere qualificati custodi, di avere la piena ed effettiva disponibilità della condotta in parola”. Sul punto, richiamano la relazione del Ctu nella parte in cui ha accertato che, per eseguire qualsiasi tipo di manutenzione sul tubo interrato da cui scaturì la perdita idrica, “si sarebbe dovuto inevitabilmente operare sulla valvola installata nel pozzetto “AMAN” posizionato sul suolo pubblico di via Leopardi” la cui chiusura “avrebbe inevitabilmente intercettato una delle principali fonti di alimentazione idrica dell'intero ### Lauro”.  10. Gli argomenti che precedono non valgono a sovvertire il segno della decisione impugnata, dovendo condividersi l'impostazione del primo giudice secondo cui non sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'azienda speciale ABC giacchè la stessa non è titolare del rapporto di custodia con la tubazione dalla quale sono derivate le infiltrazioni ed i conseguenti danni. 
Mette conto rammentare che la decisione del Tribunale muove dalla premessa logicogiuridica secondo cui l'art. 840 c.c. pone una presunzione legale di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo nel quale esse sono realizzate.  ### del dettato normativo in termini di presunzione legale relativa, che incide sulla ripartizione dei carichi probatori perché determina un'inversione dell'onere della prova con riferimento al fatto presunto, non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte degli appellanti . 
Dunque, la presunzione prevista dall'art. 840 c.c. individua nei proprietari del soprassuolo i proprietari della tubazione interrata realizzata nel sottosuolo, sicchè nella fattispecie in esame deve ritenersi che, in forza di essa, e sino a prova contraria, il proprietario della tubazione interrata oggetto di lite - che si diparte dalla tubazione principale che alimenta la rete idrica interna del complesso immobiliare denominato ### posta nel sottosuolo del viale d'ingresso del complesso stesso, e adduce l'acqua esclusivamente alle unità immobiliari di proprietà ### e di proprietà ### - deve essere individuato nel proprietario del corrispondente soprassuolo. 
Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 17 - ### che deriva dalla presunzione di legge è quindi univocamente nel senso della titolarità privata della tubazione idrica oggetto di lite, essendo di proprietà privata il suolo sovrastante . 
Depone con chiarezza nel senso della proprietà privata anche il regolamento di condominio depositato con atto per notaio ### di ### del 28.3.1981 e trascritto presso la ### dei R.R. di ### in data ###, richiamato dal giudice di primo grado. 
Si tratta, come ha accertato il Tribunale con motivazione che, sul punto, non è stata attinta dal gravame, di un regolamento di natura contrattuale in quanto approvato all'unanimità dei proprietari dei singoli fabbricati al momento della costituzione del condominio, che, all'art.  2, annovera espressamente tra i beni “comuni a tutti i proprietari di qualunque porzione compresa nel complesso”, ed in ragione dei millesimi di cui alle annesse tabelle D, “…l'impianto idrico generale fino al punto di diramazione ai singoli fabbricati” (lett. g) .  ###. 3 dispone, poi, che “### comuni a tutti proprietari dei singoli fabbricati del comprensorio ed in ragione dei millesimi di cui alle annesse tabelle A …gli impianti di adduzione dell'acqua fino al punto di adduzione alle singole unità” . 
Dunque, il regolamento di condominio rafforza la presunzione dell'art. 840 c.c. perché indica chiaramente che l'impianto idrico generale del ### così come quelli posti al servizio dei singoli fabbricati, sono di proprietà privata, ed è coerente con l'originaria formulazione dell'art. 1117 c.c., applicabile “ratione temporis” alla controversia, a tenore del quale costituiscono oggetto di proprietà comune dei condomini, se il contrario non risulta dal titolo, “ …gli impianti per l'acqua … fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini” . 
Analogamente, secondo il nuovo testo dell'art. 1117 c.c., introdotto dalla riforma del 2012, per gli impianti idrici si presume la proprietà comune fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche . 
Come emerge dagli atti, il regolamento condominiale in esame risulta richiamato ed accettato da ### e dai ### nei rispettivi atti di acquisto delle unità immobiliari ricomprese nel ### (atti entrambi rogati dal notaio ### in data ### e 16.12.1989, debitamente trascritti) . 
A dispetto di quanto eccepito dagli appellanti ### e ### le espressioni contenute nel regolamento di condominio non peccano di genericità, posto che lo stesso art. 1117 c.c. (nella formulazione previgente) discorre di “impianti per l'acqua” senza Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 18 - ulteriori specificazioni, né sussistono ragioni per dubitare che la tubazione per cui è causa sia parte dell'impianto idrico disciplinato dal regolamento stesso . 
Nemmeno merita adesione l'obiezione dell'appellante ### volta a sminuire il valore probatorio del documento in esame, dovendo, al contrario, riconoscersi che esso ha efficacia di piena prova circa la titolarità dei beni comuni e di quelli riservati in proprietà esclusiva giacchè, come ha accertato il giudice di primo grado con statuizione che non è stata oggetto di impugnazione, si tratta dell'atto con il quale è stato costituito il condominio, e pertanto non si è in presenza di un regolamento che si limita a dettare le regole circa l'utilizzazione dei beni comuni, ma di un atto avente valore costitutivo che ha attribuito ai condomini la proprietà comune dei beni ivi indicati ed ha previsto la riserva in proprietà esclusiva di altri cespiti . 
Non può quindi dubitarsi della rilevanza probatoria del regolamento di condominio, che avvalora con certezza che l'impianto idrico generale del ### è di proprietà di tutti i condomini mentre gli impianti che servono i singoli fabbricati sono comuni ai rispettivi partecipanti, fino al punto di adduzione alle unità immobiliari di proprietà esclusiva. 
Milita nel senso della proprietà privata anche l'art. 18 del ### per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel ### di ### a tenore del quale “### di distribuzione si distingue in “impianto di derivazione d'utenza che è quello costituito da condutture, raccordi e apparecchiature installati tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua, e quello “pubblico”, che è costituito dalla rete di distribuzione fino al punto di consegna. Il primo insiste, generalmente, nella proprietà privata, intesa in senso complessivo e globale (ad esempio, l'edificio nella sua interezza) e non va riferito alle singole unità di proprietà individuale che compongono, ad esempio, il condominio. Il “punto di consegna” è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'### di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore. Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica - e, quindi, a monte del punto di consegna - sono di proprietà dell'### quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegnasono di proprietà dell'utente” . 
La disposizione regolamentare, recepita nei contratti di somministrazione stipulati con gli utenti, secondo la statuizione del primo giudice non attinta dai gravami, e perciò parte integrante del tessuto negoziale, è coerente con i principi enunciati dalla legge ### 21.5.1977 n. 14, intitolata “### per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della l. 5.1.1994 n. 36”, che era vigente all'epoca dei fatti e che è stata abrogata dalla Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 19 - successiva legge regionale del 2.12.2015 n. 15, intitolata “### del servizio idrico integrato ed istituzione dell'###” . 
Come emerge dal tenore letterale, l'art. 18 innanzi richiamato pone, dunque, quale regola generale per distinguere tra impianto di distribuzione pubblico e impianto di derivazione d'utenza, quella della titolarità pubblica o privata del luogo ove insiste, e fissa quale limite della rete di distribuzione pubblica il punto di consegna, inteso come il luogo in cui la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica a quella privata, escludendo espressamente che il punto di consegna debba necessariamente coincidere con il contatore . 
Tale definizione del punto di consegna è conforme alle previsioni dell'art. 2 D.M. del Ministero dello ### n. 37 del 22.1.2008, a tenore del quale per punto di consegna delle forniture si intende “il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente”, senza che sia richiesta la presenza del contatore o di altro manufatto . 
Le indicazioni che si traggono dall'art. 18 in esame avvalorano, quindi, che, secondo un criterio di ordine generale, la rete di distribuzione pubblica si sviluppa sul demanio pubblico fino al cosiddetto punto di consegna, mentre l'impianto di derivazione d'utenza è costituito dalle apparecchiature e dai raccordi che insistono sulla proprietà privata dal punto di consegna fino ai rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua ; si tratta di indicazioni in linea con le risultanze del regolamento di condominio, che, come si è esposto, annovera tra i beni di proprietà comune dei condomini l'impianto idrico ubicato all'interno del complesso immobiliare e posto al servizio dello stesso . 
Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, la proprietà della tubatura oggetto di lite va ricondotta alla titolarità privata giacchè essa è parte integrante dell'impianto idrico installato all'interno del ### annoverato dal regolamento di condominio tra i beni di proprietà comune dei condomini (peraltro, deve rimarcarsi che dalla ricostruzione del primo giudice - pag. 16- si desume che proprietari della tubatura che ha causato i danni sono la ### ed i ### vale a dire i proprietari delle unità immobiliari servite dalla tubatura stessa, perché la rottura si è verificata dopo il punto di diramazione dalla tubazione interrata principale alle singole proprietà interessate) .  ### in termini di proprietà privata della cosa che ha causato il danno risulta dirimente ai fini della risoluzione della controversia in esame giacchè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 20 - dominicale della cosa può venir meno soltanto “in ragione della escludente relazione materiale da parte di altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato” (Cass. 22839/2017; 2631/2021; 8888/2020), laddove, nel caso di specie, non è configurabile alcun rapporto giuridicamente qualificato che valga ad attribuire all'azienda pubblica sia la disponibilità giuridica che quella materiale della cosa, e quindi il potere-dovere di custodire il bene in luogo del proprietario . 
Invero, secondo l'efficace espressione della giurisprudenza di legittimità, la custodia che fonda la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è obbligo ontologicamente insito nella proprietà (Cass. ###/ 2023). 
Integra un principio consolidato quello secondo il quale, ai fini della configurabilità della responsabilità di natura oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, sicchè il criterio di imputazione della responsabilità prescelto dal legislatore risiede nella custodia, cioè in quello specifico rapporto che si instaura tra il soggetto e la cosa, tale da costituire il primo “custode” della seconda .  ### un'affermazione ricorrente, che merita tuttavia di essere chiarita, custode non è da considerarsi necessariamente il proprietario. 
Al riguardo, è stato evidenziato che il rapporto di custodia postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale “alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del custode, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., ossia di colui che ha il potere di governo della cosa, da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (Cass. 22839/2017), ed ancora che il rapporto di custodia, che si presume nella titolarità dominicale della cosa, può venir meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (Cass. 22839/2017; 8888/2020; 2623/2021, 15096/2013), così come nel caso di danni cagionati a terzi dall'immobile locato, in cui viene individuato nel conduttore il custode responsabile ex art. 2051 c.c. del pregiudizio derivato dalle parti dell'immobile acquisite nella sua disponibilità giuridica con il contratto di locazione ( 8466/2020). Custode è altresì l'usufruttuario dell'immobile, e non il nudo proprietario, avendo il primo il pieno controllo e disponibilità materiale della cosa (Cass. 20429/2022) . 
La “ratio” del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede dunque nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto, che sia proprietario, possessore o detentore qualificato, e la cosa Corte d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 21 - in custodia, semprechè sussista non soltanto la mera relazione diretta e materiale con la cosa ma anche “un'astratta competenza giuridica sulla res” cui “deve corrispondere una disponibilità materiale o di fatto della cosa medesima, tale da rendere “attuale e diretto” il potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa stessa (Cass. 22839/2017) . 
Diversamente, la disponibilità del bene che ha l'utilizzatore non comporta necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della cosa stessa, ne abbia conservato la custodia (Cass. 15096/2013) . 
Nella specie, la tesi difensiva degli appellanti accredita che titolare del rapporto di custodia è l'ABC perchè le caratteristiche tecniche dell' impianto idrico del ### dimostrerebbero che l'azienda pubblica, e soltanto essa, ha l'effettivo potere materiale di intervento sulla tubazione oggetto di lite ; si tratta, come si è detto, di un'impostazione disattesa dal Tribunale, che, con l'articolata motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, ha negato l'esistenza della disponibilità materiale della cosa in capo all'ABC .  ### degli impugnanti non convince perché, facendo leva unicamente sulla disponibilità materiale, non si fa carico di chiarire quale sarebbe il rapporto giuridicamente qualificato con la cosa da parte dell'azienda dal quale deriverebbe il potere-dovere di intervento sulla tubazione oggetto di lite che, è bene ricordare, è ubicata all'interno del complesso immobiliare di proprietà privata denominato ### chiuso da un cancello, si diparte dalla tubazione principale interrata posta nel viale interno che serve tutto il complesso, ed adduce l'acqua a due immobili di proprietà di alcune delle parti appellanti . Invero, i gravami non si confrontano con il dato, per vero inconfutabile, della acclarata proprietà privata della cosa, e non spiegano in forza di quale titolo, di natura legale o convenzionale, la custodia del bene non farebbe capo al proprietario ma all'azienda pubblica, che avrebbe assunto non soltanto la disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica del bene altrui, e quindi il poteredovere di intervenire su di esso. 
Sul punto, non sortiscono esito le allegazioni della ### volte a sostenere, da un lato, che i viali del ### non sono privati perché il ### di ### provvede alla raccolta dei rifiuti, e, dall'altro, a far valere, secondo una diversa prospettazione, l'esistenza di una servitù in favore dell'### costituita per destinazione del padre di famiglia. Entrambe le tesi difensive risultano indimostrate, non essendovi alcuna prova che i viali interni al ### d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 22 - - anch'essi di proprietà comune a tutti i partecipanti, secondo la previsione dell'art. 2 del regolamento di condominio - siano stati acquisiti alla mano pubblica, e non essendo nemmeno astrattamente configurabile il trasferimento della proprietà privata in favore del ### per effetto dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, come vuole l'appellante, occorrendo a tal fine un titolo d'acquisto, derivativo o originario . Quanto alla asserita servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, è sufficiente osservare che è del tutto indimostrato che, prima della costituzione del condominio, il ### di ### fosse proprietario esclusivo del suolo e dei fabbricati ivi realizzati e, al contempo, dell'impianto idrico destinato al loro servizio, e che, a seguito del frazionamento della proprietà immobiliare, tale situazione di fatto abbia comportato la costituzione di una servitù secondo la modalità prevista dall'art. 1062 c.c. . 
Né induce a diverse conclusioni il nuovo documento, datato 21.3.2014, prodotto dalla ### con l'atto d'appello, trattandosi di una produzione tardiva e non essendovi certezza che esso stato pubblicato su internet, e quindi reso conoscibile, soltanto nel corso del 2017 ; quanto al profilo sostanziale, risultano condivisibili le argomentazioni difensive svolte dall'ABC secondo cui si tratta di un intervento di manutenzione programmato in considerazione dell'esito del procedimento cautelare, e, comunque, di un'attività che è espressione del generale potere dell'azienda di intervenire su impianti di derivazione d'utenza privati per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, e quindi per motivi eccezionali, previsto dall'art. 18 del regolamento, dal quale non può inferirsi l'esistenza di un indifferenziato obbligo di custodia degli impianti di proprietà privata . 
In conclusione deve, perciò, ritenersi che, in forza dell'art. 840 c.c. e del regolamento di condominio di natura contrattuale, la tubatura idrica oggetto di lite sia un bene di proprietà privata e che, in assenza di un titolo legale o convenzionale che ne attribuisca la custodia all'### non possa configurarsi a carico della stessa la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., disposizione normativa che esige non soltanto la disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica della cosa . 
Gli appelli vanno perciò respinti, confermando la sentenza impugnata .  11.La oggettiva complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado, secondo la formulazione meno restrittiva dell'art. 92 c.p.c., applicabile “ratione temporis” alla controversia, introdotta nel 2012 . 
Poiché gli appelli sono stati proposti in data successiva al 30.1.2013 e sono stati rigettati, sussistono i presupposti per disporre, a carico degli appellanti, il pagamento di un ulteriore ### d'appello di ### sezione seconda RGn°4309/2017 -sentenza - 23 - importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, e di tanto deve darsi atto in dispositivo .   P.Q.M.  la ### di Appello di ### - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 7241/2017, così provvede: a) rigetta gli appelli ; b) compensa le spese del grado ; c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.  115/2002 a carico degli appellanti . 
Così deciso in ### il 18 dicembre 2024 .   ### est.   dott.ssa ### 

causa n. 4309/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Papa Rosaria

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1860/2025 del 11-04-2025

... 1) € 414.626,58 a titolo di danno biologico (invalidità permanente e temporanea), danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico ed invalidità temporanea e parziale, danno patrimoniale per perdita di grave grado della capacità lavorativa generica e specifica, come da ### alla persona 2014 che forma parte integrante del presente atto; 2) € 785.928,09 per danno derivante da lucro cessante ovvero per la perdita di tutti gli emolumenti economici connessi all'attività lavorativa espletata, scaturenti dal licenziamento dell'istante per superamento del periodo di comporto a seguito del sinistro occorso. Il frutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento al soddisfo; ...”. Si costituiva la ### S.p.A. che resisteva chiedendo il rigetto della domanda e, in via (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 624/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 120/2022, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 846/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.02.2025, pendente TRA ### S.p.A. (P. Iva: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello ### E ### (C.F.: ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione in appello ### NONCHÉ ### e ### residenti in ### alla ### n. 10 ###: lesione personale da sinistro stradale ### per l'appellante: “… conclude nuovamente rimettendosi al proprio atto di appello ed alla propria conclusionale chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna estensivamente tutto quanto dedotto e contenuto nella memoria di costituzione e nella conclusionale dell'appellato ### Si ribadisce che nelle more la sentenza a seguito di pignoramenti è stata forzatamente eseguita. Chiede che la causa venga decisa”.  per l'appellato ### “… conclude per il rigetto dell'appello proposto dall'###ni S.p.A. e, per l'effetto, chiede confermarsi la sentenza n. 120/2022, resa dal Tribunale di Nola con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuirsi al difensore per averne fatto anticipo. Si chiede, quindi, che la causa venga decisa”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione notificata in data 28.01 - 6.02.14 ### conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, #### e ### S.p.A.  esponendo che: il giorno 30/09/2011 in ### alla ### e precisamente nei pressi del “### Allocca”, verso le ore 18.00 circa, subiva lesioni in quanto il conducente dell'autovettura ####, ### e di proprietà di quest'ultima e di ### nel percorrere la predetta ### con direzione di marcia ### accingendosi, improvvisamente, ad effettuare una manovra di svolta a sinistra mediante inversione di marcia verso ### D'### in un'intersezione ove non è consentita tale svolta, stante la linea continua di demarcazione della corsia, ostruiva il transito al motociclo tipo ### X ### CV 90164, assicurato con la ### S.p.A., condotto da esso istante che, nell'approssimarsi ad effettuare un regolare sorpasso alla ### nel rispetto della corsia di marcia (strada a senso unico), inevitabilmente, pur tentando di evitare la collisione, la impattava lievemente al lato posteriore sinistro finendo per cadere al suolo, con la parte destra; a causa dell'impatto e della relativa caduta al suolo esso istante riportava lesioni gravi tali da imporre, immediatamente, il trasporto con ambulanza presso il ### “### Pietà” di ### ove si poneva diagnosi di “### escoriata con s.l.o. gomito e piede dx”; venivano praticati esami ematologici, esami ecotomografia addome inferiore e superiore, esami radiografici del torace, collo piede dx, gamba destra e ginocchio destro; tale ultimo esame evidenziava “### scomposta IV distale diafasi tibia e perone” e le lesioni venivano giudicate guaribili in 15 giorni salvo complicazioni; nella stessa data, veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia della ### di ### “### Lucia” di ### con diagnosi di ingresso “### del III distale di tibia e perone a destra”; il giorno 04/10/2011 si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca a stabilità angolare; il giorno 13/10/2011, si recava a visita di controllo presso lo studio del ### ortopedico Dott. ### - ### di ### della ### di ### -, il quale dopo averlo visitato, riscontrati gli esiti dell'intervento di riduzione e osteosintesi, provvedeva alla rimozione del gesso, medicava la ferita chirurgica, applicava tutore ### prescriveva terapia medica e gli consigliava di ritornare a controllo dopo una settimana; il giorno 18/10/2011 si recava presso la diagnostica per immagini “Altei” per praticare esame radiografico alla gamba destra; detto referto evidenziava: “### recenti di frattura spiroide della tibia del III inferiore trattata chirurgicamente con placca e viti metalliche. ### di frattura spiroide del III inferiore del perone con frammenti abbastanza ben contenuti”; il giorno 20/10/2011 si recava nuovamente a controllo presso lo studio del ### ortopedico Dott.  ### il quale, dopo un'accurata visita di controllo, riscontrato il trauma predetto, provvedeva a medicare la ferita chirurgica ed a rimuovere i punti di sutura e esaminato il referto radiografico, gli consigliava di effettuare un ciclo di terapia iperbarica; il giorno 03/11/2011 si recava nuovamente a visita di controllo dal Dott.  ### il quale provvedeva a medicare la ferita chirurgica, gli prescriveva terapia medica nonché nuovo controllo clinico e radiografico alla gamba ed al collo piede ### il giorno 17/11/2011 si recava per una visita di controllo presso lo studio del medesimo dottore, il quale, riscontrati i postumi dell'intervento effettuato, medicava l'ulcera, gli consigliava di continuare con la terapia medica prescritta; il giorno 01/12/2011 si sottoponeva ad una nuova visita di controllo presso lo studio del Dott. ### il quale, dopo averlo visitato, osservava una perdita di sostanza cutanea in trattamento, per cui procedeva alla medicazione della ferita, prescriveva terapia medica; il giorno 12/12/2011 si recava presso lo studio del Dott. ### - medico chirurgo flebologia ambulatoriale -, il quale, diagnosticata un'ulcera trofica post - traumatica III medio di gamba, effettuava tampone sulla ferita per esame colturale ed eventuale ### il giorno 15/12/2011, si recava a visita di controllo nuovamente presso lo studio del Dott. ### il quale, riscontrata una reazione flogistica perilevoriale con tentativo di avulsione vite interframmentaria al controllo radiografico, gli consigliava di praticare terapia iperbarica, di continuare con la terapia medica prescritta, riposo e di ritornare a controllo 15 giorni; il giorno 20/12/2011 si recava a visita ambulatoriale, presso la ### di ### della ### di ### “### Lucia” di ### ove i sanitari, riscontrata un'intolleranza alla vite interframmentaria tibia destra provvedevano, con intervento chirurgico, alla rimozione della stessa; gli consigliavano di continuare con terapia medica; il giorno 23/12/2011, si recava presso l'U.O.C. di Ortopedia e ### del P.O. ###1, ove i sanitari, dopo averlo accuratamente visitato, provvedevano a prelevare n. 2 campioni per esame colturale e gli prescrivevano terapia antibiotica mirata con medicazioni sterili; il giorno 29/12/2011 si recava a controllo presso il reparto di ortopedia e traumatologia della ### di ### “### Lucia” in ### ove i sanitari evidenziavano un ritardo di consolidazione del III distale tibia destra già trattato con operazione ed un miglioramento dell'ulcera cutanea, per cui consigliavano di iniziare la terapia antibiotica prescritta, di effettuare scintigrafia ai leucociti marcati; il giorno 30/12/2011 si recava presso lo studio del Dott. ### il quale riscontrata un'alta probabilità di infezione, riteneva opportuno una revisione chirurgica ed un'eventuale applicazione di tutore esterno; il giorno 18/01/2012 si sottoponeva nuovamente a visita di controllo presso l'U.O.C. di Ortopedia e ### del P.O. “###” ###1, ove i sanitari, riscontrata un'ulcera cutanea su focolaio dipseudoartosi settica, gli prescrivevano isolamento ### terapia medica e medicazioni sterili da effettuarsi ogni 3/4 giorni in attesa di ricovero; il giorno 23/01/2012 veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia del P.O. “###” ###1 con diagnosi di ingresso “### gamba dx” e in pari data si praticava toilette focolaio; il giorno 02/02/2012 veniva dimesso, con relativo attestato, in regime di continuità assistenziale per osteomielite acuta e perdita di sostanza cutanea; il giorno 21/02/2012 veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia del P.O. “###” ###1 con diagnosi di ingresso “### gamba dx con ulcera cutanea ed esposizione ossea”; in data ### si sottoponeva ad intervento chirurgico per la rimozione di placche e viti, resezione focolaio settico ed applicazione sistema “llizarov”; in data ### si sottoponeva ad esame radiografico relativo al III distale della tibia ed al III distale del perone a destra, trattati chirurgicamente con fissatore esterno; in data ### veniva dimesso, con relativo attestato, con diagnosi di “osteomielite gamba dx con ulcera cutanea e perdita di sostanza cutanea in soggetto epatopatico con intolleranza ai mezzi di sintesi e morbo di Chron”, al contempo gli consigliavano di effettuare esami ematochimici nonché screening della coagulazione, di continuare con la terapia medica prescritta e di seguire una terapia fisioterapica per deambulazione con carico sfiorante ed allungamento di 1 mm al giorno per poi ritornare a controllo dopo una settimana circa; in data ### si recava presso l'U.O.C. di Ortopedia e ### del P.O “###” ###1 per una visita di controllo, ove i sanitari osservavano una graduale cicatrizzazione della ferita e gli consigliavano di praticare medicazioni settimanali; in data ### si recava nuovamente presso la medesima struttura, ove si provvedeva a medicare la ferita, si consigliava di continuare ad osservare la terapia medica prescritta; il giorno 24/05/2012 si recava a controllo presso l'U.O.C. di Ortopedia e ### del P.O. “###” ###/1, ove i sanitari, riscontrata un'osteomielite alla gamba destra, provvedevano a medicare la ferita, prescrivevano terapia medica nonché rx alla gamba destra in ### con ritorno a controllo dopo 20 giorni; il giorno 15/06/2012 si recava per visita di controllo presso il predetto reparto del P.O. “###” ######, ove il Dott. ### rilevata un'osteomielite alla gamba destra in trattamento con fissatore circolare, medicava la ferita rimuovendo l'escara.; inoltre, il medesimo dottore, avendo constatato una mancata riepitelizzazione della cicatrice gli consigliava di applicare il ### di continuare la terapia medica precedentemente prescritta, di effettuare medicazioni settimanali,; il giorno 30/07/2012 effettuava una visita ambulatoriale di controllo presso la medesima struttura, ove il dott. ### provvedeva a medicare la ferita, a visionare l'esame radiografico effettuato e gli prescriveva riposo e cure per ulteriori 30 giorni e fissava il prossimo controllo per ricovero e rimozione apparato a fine agosto; il giorno 28/08/2012 veniva ricoverato presso l'U.O.C. di Ortopedia e ### del P.O.  “###” ### 1 con diagnosi di ingresso “### ai mezzi di sintesi gamba destra”; in data ### si sottoponeva ad un intervento per la rimozione del fissatore circolare alla gamba destra; in data ### veniva dimesso con diagnosi di “### di osteomielite gamba destra” ed all'uopo il dott. ### gli consigliava di seguire la terapia medica prescritta, di indossare tutore con divieto di carico e di seguire un ciclo di n. 10 sedute di ### le lesioni riportate esitavano nei seguenti postumi di invalidità permanente: “frattura pluriframmentaria scomposta III distale diafisaria tibia e perone a destra su pregressa frattura biossea di gamba trattata chirurgicamente per riduzione ed osteosintesi, con complicanze settiche, cicatrici cutanee, deficit funzionale dell'arto inferiore destro ed osteomielite cronica”; detti postumi, valutati con criterio analogico e proporzionale secondo i correnti ### della R.C., configuravano un danno biologico in ragione del 35 % con una perdita di grave grado della capacità lavorativa generica e specifica nella stessa misura del danno biologico, una I.T.T. pari a gg. 200 ed una I.T.P. pari a gg. 100 al 50%, come da relazione medico - legale del Dott. ### a seguito dell'incidente stradale aveva subito un ulteriore danno, conseguente alla perdita dell'attività lavorativa sino ad allora espletata e, dunque, a tutti gli emolumenti economici connessi per un ammontare pari ad € 785.928,09, come accertato con relazione del Dott. ### consulente contabile e del lavoro; al momento del sinistro, era alle dipendenze della S.p.A. VistaSi, con sede ###### con contratto a tempo indeterminato ed inquadrato nel I livello del ### del settore ### con mansioni di ottico responsabile del punto vendita della citata società presso l'### operativa in ### a causa delle gravissime lesioni riportate a seguito del sinistro superava il periodo di comporto previsto dal ### per i dipendenti da aziende del predetto settore e, pertanto, in data ### veniva licenziato; aveva dunque subito un danno da lucro cessante ovvero la perdita di tutti gli emolumenti economici connessi all'attività lavorativa espletata, calcolati sull'arco temporale 22/03/2012 - 28/11/2031, data (quest'ultima) utile per poter raggiungere i requisiti minimi previsti ex lege per l'accesso alla pensione di vecchiaia; con sentenza n. 467/13, passata in giudicato, resa dal Giudice di ### di ### depositata in cancelleria in data ### a definizione del giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal motociclo tipo ### X ### CV 90164, veniva dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della conducente del veicolo ####; in data ###, veniva inviata lettera di messa in mora, secondo la procedura ### sia alla ### S.p.A. sia all'###ni S.p.A.; la ### S.p.A., con mail del 03/05/2013, rispondeva che il sinistro relativo alle lesioni personali doveva essere gestito dall'###ni S.p.A. in quanto il danno fisico patito dallo stesso superava il 9%; a seguito di ciò veniva inviata all'###ni S.p.A., che copriva la R.c. dell'autovettura tipo ####, lettera di messa in mora. 
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente dell'autovettura #### - come già accertato dalla sentenza n. 467/13 del Giudice di ### di ### passata in giudicato -, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiararsi la responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro, del conducente dell'autovettura tipo ####, come già riconosciuta dalla pronuncia del Giudice di pace di ### nella persona dell'Avv. ### n. 467/13, passata in cosa giudicata, relativamente ai danni subiti dal motociclo tipo ### X ### CV 90164 di proprietà dell'istante; b) condannarsi in solido i convenuti, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 1.200.554,67, così specificata: 1) € 414.626,58 a titolo di danno biologico (invalidità permanente e temporanea), danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico ed invalidità temporanea e parziale, danno patrimoniale per perdita di grave grado della capacità lavorativa generica e specifica, come da ### alla persona 2014 che forma parte integrante del presente atto; 2) € 785.928,09 per danno derivante da lucro cessante ovvero per la perdita di tutti gli emolumenti economici connessi all'attività lavorativa espletata, scaturenti dal licenziamento dell'istante per superamento del periodo di comporto a seguito del sinistro occorso. Il frutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento al soddisfo; ...”. 
Si costituiva la ### S.p.A. che resisteva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, di accertare e dichiarare una quota di responsabilità solo concorsuale ed in misura minima a carico dei convenuti ### - #### e ### non si costituivano in giudizio. 
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita con escussione testi e CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, nonché medica. 
Sulla scorta delle risultanze così acquisite, con ordinanza del 3.05.2019 il Giudicante formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., accettata dall'attore ma rifiutata dalla società convenuta. 
Su richiesta dell'attore, il Giudice, con ordinanza del 25.09.2019 disponeva “il pagamento, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore di ### … della somma di euro 82.797,00, ponendola a carico dei convenuti, in solido tra loro” rinviando per la precisazione delle conclusioni e poi per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. 
All'esito della discussione, il Tribunale così statuiva: “a) Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità di ### e ### nella causazione del sinistro de quo; b) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna #### ed ### al pagamento, in solido tra loro, in favore di ### della somma complessiva di €. 343,167,00, da cui deve detrarsi la somma, già liquidata a titolo di provvisionale, di €. 82.797,00, oltre interessi al tasso ### annuo dell'1,25% sulla predetta somma dalla data del fatto (30.9.2011) al soddisfo; c) condanna parte convenuta, al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, che liquida in €. 13.430,00, €. 1.466 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e ### con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo; d) pone definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido, le spese di CTU”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il ###, con citazione notificata in data 7 - 9.02.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., ### S.p.A. interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via del tutto preliminare e cautelare, anche previa acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado recante nrg. 846/2014 Tribunale di ### sez. civile, Voglia l'###ma Corte delibare sull'istanza di sospensiva avanzata ed, in accoglimento della stessa, provvedere alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata; B) Nel merito in via principale accogliere integralmente l'appello spiegato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 120 /2022 resa dal Tribunale di ### con ampia motivazione che la Corte riterrà di significare. 
All'uopo in via propositiva: ⸰ in accoglimento del primo motivo di gravame (1a. 1b.  1c.) accertare e dichiarare la eguale misura di responsabilità ex art. 2054 co. II° cc.  tra il Sig. ### ed i ###ri ### e ### nella produzione causale del sinistro; ⸰ in accoglimento del secondo motivo di gravame (2a.) accertare e quindi riformare l'errata quantificazione della somma di €.  82.797,00 statuita a titolo di provvisionale per il danno biologico non patrimoniale a favore del ### (già corrisposta da ###ni), rideterminandola in €.  64.535,00; ⸰ in accoglimento del secondo motivo di gravame (2b.) accertare e quindi riformare l'errata qualificazione e quantificazione in percentuale del grado d'incidenza sulla perdita della capacità lavorativa generica e specifica del ### in una misura non superiore ad un 15% (e non quella errata del 30%); ⸰ in accoglimento del terzo e quarto motivo di gravame (4a. e 4b.) accertare e quindi riformare l'errata percentuale di contrazione annua del reddito in €. 3.455,67 (e non €. 8.679) oppure in €. 4.339,78 (e non €. 8.679) e, soprattutto, rideterminare l'errato coefficiente moltiplicatore criterio di calcolo statuito erroneamente nella misura di 30,00 ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante / perdita dei redditi lavorativi futuri come determinati, incomprensibilmente, nella somma di €.  260.370,00 - invece il coefficiente di calcolo corretto sarebbe stato di 14,90 quindi per un importo capitalizzato pari ad €. 51.489,48 (€. 3.455,67 x 14.90) o nell'atra ipotesi per un importo capitalizzato pari ad €. 64,662,75 (4.339,78 x 14.90); ⸰ accertato e riformato il grado di responsabilità in misura paritaria ne consegue la proporzionale rideterminazione della liquidazione delle somme che saranno stabilite dalla adita Corte: per il danno biologico non patrimoniale di €. 64.535,00 andrà ridotto alla metà in €. 32.267,50 - poi per il danno patrimoniale a secondo delle due ipotesi che la Corte riterrà corretta, ossia €. 51.489,48 poi andrà ridotto della metà in €. 25.744,74 oppure €. 64,662,75 poi ridotto alla metà in €. 32,331,37;…”. 
Si costituiva ### che resisteva al gravame chiedendone il rigetto.  ### e ### non si costituivano, benché ritualmente evocati in giudizio. 
Alla prima udienza di comparizione del 3.06.2022 la Corte, “considerato che l'appellante ha rinunciato all'istanza d'inibitoria, essendo stata forzatamente eseguita nelle more la gravata sentenza a seguito di pignoramenti”, rinviava al 20.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. 
Con il decreto pubblicato il ### veniva nominato quale relatore della causa il G.A.C.A., così che all'esito della già disposta udienza del 20.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione. 
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il ###. 
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il ###. 
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali, rilevato che il G.A.C.A. non era stato confermato nell'incarico di Giudice Ausiliare, con decreto del 9.01.2025 il Presidente del Collegio riassegnava alla relazione della ### scrivente la causa concedendo alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. 
All'esito dell'udienza del 28.02.2025, la causa veniva riservata in decisione. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda attorea, così statuito: “[…]. 
Per quanto concerne la dinamica del sinistro e l'accertamento relativo alle rispettive responsabilità, stante il giudicato formatosi sull'an della responsabilità ascritta ai convenuti, in questa sede è preclusa qualsiasi ulteriore valutazione. 
Difatti, tra il giudizio definito con l'anzidetta pronuncia (cfr., allegato 36 della produzione attorea, sentenza n. 467/13 del Giudice di ### di ### passata in giudicato, in cui i convenuti ### ed ### sono stati ritenuti responsabili del sinistro per cui è causa) ed il giudizio ancora pendente ed oggetto del presente scrutinio sussiste coincidenza di parti e di causa petendi (in ragione della totale coincidenza del fatto storico e della dinamica del sinistro) e soltanto diversità di petita, posto che nel primo giudizio il ### aveva chiesto il ristoro dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà e nel secondo quelli non patrimoniali conseguenti al medesimo sinistro stradale. 
Posto, dunque, che, a fronte della anzidetta coincidenza del fatto storico e della sua dinamica, la questione della relativa responsabilità - risolta in via definitiva dalla sentenza n. 467 del 2013 del Giudice di ### di ### in termini di esclusiva responsabilità dei convenuti - si pone in guisa di antecedente logico indefettibile ed essenziale della liquidazione dei conseguenti danni, tale statuizione contenuta nella sentenza divenuta cosa giudicata preclude, nel presente pendente giudizio, il riesame del punto già accertato e risolto tra le anzidette parti partecipanti ad entrambi i giudizi […].  2. - Accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti contumaci nella causazione del sinistro per cui è causa, in ordine alla liquidazione del danno biologico, attese le lesioni riportate dall'attore nel sinistro per cui è causa, ci si riporta alle conclusioni di cui alla ordinanza datata 25.9.2019, con la quale, in accogli-mento della richiesta di pagamento di provvisionale avanzata dal ### la scrivente ha condannato parte convenuta al pagamento, in solido, di €. 82.797,00, all'attualità. 
Quanto al danno patrimoniale sotto il profilo dell'incidenza dei postumi, come accertati sulla capacità lavorativa, generica e specifica, si è chiarito, con orientamento ormai consolidato: - che nel danno biologico va compresa anche la capacità di lavoro generica […] in quanto, una volta affermato il diritto al risarcimento del danno biologico (e cioè dei pregiudizi che la persona risente in conseguenza della menomazione arrecata alla sua integrità psico-fisica e che sono rappresentati dall'incidenza negativa di tale menomazione sull'esplicazione delle attitudini del soggetto nella sfera privata e nelle relazioni sociali), anche la cd. capacità lavorativa generica (e cioè la potenziale attitudine all'attività lavorativa) si presenta come un aspetto della personalità e, perciò, il risarcimento del danno biologico ne esaurisce la rilevanza (Cass. Civ., III, 9 luglio 1998, n. 6736); - che l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione della capacità di guadagno (derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica) e, quindi, di produzione del reddito, sicché incombe al danneggiato la prova del lucro cessante (Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 1998, n. 1764, in ### Mass. 1998, 378); - che nella liquidazione del danno patrimoniale alla persona il giudice deve accertare, in base alle prove fornite dall'attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidità permanente, (che si proietta nel futuro), in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso sull'estrinsecazione della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e quindi di produrre ricchezza), con la conseguenza che il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto danneggiato, che agisce per il risarcimento per effetto del fatto lesivo della sua integrità psico-fisica, subirà una perdita della sua capacità futura di guadagno […]. 
Orbene, sulla scorta di tali premesse, viene in rilievo sia la non trascurabile entità dei postumi (indicati dal C.T.U. nella misura del 15%) sia le condivisibili argomentazioni sul punto sviluppate dal CTU - il quale ha qualificato come media la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica subita dal ### - sicché appare congrua la percentuale di incidenza sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 30%. E, infatti, prendendo come base di riferimento la percentuale (15%) di danno biologico, come individuata dal ### e tenuto conto del predetto riconoscimento di una riduzione, qualificata di grado medio dal consulente, della capacità lavorativa del ### in un'ottica equitativa, la liquidazione nei termini percentuali dianzi descritti appare satisfattiva anche alla luce della stabilizzazione del quadro clinico relativo alla persona dell'attore, come riferita dal ### Ne consegue che ben può riconoscersi, anche in via presuntiva, l'invocato danno patrimoniale (nel quale deve ritenersi incluso il lucro cessante preteso dall'attore a titolo di perdita dei redditi futuri, incorrendo, diversamente opinando, in una duplicazione risarcitoria), potendosi far riferimento alla documenta-zione prodotta al riguardo (cfr., allegato C produzione attorea), dalla quale risulta un reddito annuo, relativo all'epoca del sinistro, pari ad €. 28.931,88. 
Ben più difficoltosa appare, peraltro, l'esatta quantificazione di detto danno, operazione che dovrà, come dinanzi accennato, in ogni caso essere effettuata con criterio equitativo. 
Detta quantificazione, pur rimessa alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., va, con minore approssimazione possibile, commisurata alla concreta perdita della quota di reddito che l'attore subirà in futuro. 
Sul punto, si segnala che di recente la Corte di Cass. (10499/2017) ha individuato alcuni criteri ai quali riferirsi nella esatta quantificazione di tale pregiudizio, affermando che il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. 
Occorre dunque innanzitutto individuare il reddito da assumere quale riferimento per il calcolo liquidatorio, costituito dal reddito disponibile - al netto delle imposte - presumibilmente conseguibile. 
Partendo dal reddito annuo provato dall'attore, pari ad €. 28.931,88, appare pertanto ragionevole ipotizzare che questi, in assenza delle denunziate menomazioni, avrebbe verosimilmente percepito un reddito annuo da lavoro pari alla cifra indicata, al netto dell'imposizione fiscale, ciò tenendo conto delle obiettive incertezze afferenti il concreto percorso professionale intrapreso, da cui la determinazione della misura della contrazione annua del reddito, determinata dai postumi permanenti, nella misura pari al 30% di detta somma, ovvero euro 8.679; detta somma va poi assoggettata a capitalizzazione sulla base di un coefficiente correlato all'età dell'infortunato, con la possibilità - devoluta allo apprezzamento del giudice del merito - di apportare un correttivo di riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, correttivo che può anche omettersi onde tener conto dei cambiamenti intervenuti nell'aspettativa di vita quando la liquidazione del danno ai superstiti è operata mediante l'applicazione delle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403. 
In ordine al coefficiente di capitalizzazione, deve essere utilizzato quello coefficiente corrispondente al momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale ed in cui, quindi, ha avuto inizio la perdita del reddito dalla quale è derivato il danno da liquidare. 
La somma risultante di euro 8.679 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 30,00 equitativamente individuato con riguardo all'età del ### l'importo capitalizzato ammonta quindi a euro 260.370,00. 
Ne consegue che, per il pregiudizio di natura patrimoniale, andrà riconosciuta all'attore l'ulteriore somma di euro 260.370,00, sicché si giunge ad una somma complessiva, comprensiva del danno non patrimoniale - già liquidato a titolo di provvisionale - pari ad €. 343,167,00. 
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio […] pari allo 1,25% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro (30.9.20211) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale ( Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).  3. - Per quanto concerne, infine, le spese processuali, incluse quelle di ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante lamenta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella determinazione della responsabilità causale del sinistro. 
A sostegno, deduce, che la produzione della sentenza del GDP di ### non può assumere altro valore probatorio che quello di argomento di prova nei confronti di essa appellante, convenuta diretta in forza della disciplina della r.c.a., la quale non partecipava al giudizio presso il ### non per sua negligenza, bensì perché non era parte processuale stante la procedura allora intrapresa dal ### ossia il ristoro dei soli danni materiali al motociclo attraverso la procedura dell'azione di risarcimento diretto, quindi evocando in giudizio la propria società assicuratrice ###ni e, in forma del tutto irrituale, anche ### la detta statuizione non può rappresentare l'accertamento definitivo delle responsabilità anche nel presente giudizio, in quanto non può pregiudicare la difesa processuale di essa appellante in ragione della presenza di altri elementi probatori, quali il rapporto d'incidente stradale redatto dai ### intervenuti; proprio in virtù di quanto rilevato dai ### in merito alla posizione, ai danni (il paraurti posteriore sinistro della ### e parte anteriore del motociclo) e ai punti d'impatto dei veicoli, è palese la circostanza che il centauro ### provenisse da tergo alla ### seppure la ### fosse in fase di esecuzione di una manovra non consentita, una condotta di guida nel rispetto delle prescrizioni ordinarie - ovvero, nel rispetto di una regolare distanza di sicurezza e di una circolazione a velocità consentita (limite previsto 50 km/h) - da parte del ### avrebbe evitato la collisione, consentendogli di arrestare la marcia e, comunque, di porre in essere una manovra di emergenza; l'espletata istruttoria non consente di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. II° Il motivo è fondato. 
Contrariamente alle statuizioni della gravata sentenza, la pronuncia n. 467 del 2013 in merito al medesimo sinistro oggetto del presente emessa dal Giudice di ### di ### che ha ritenuto responsabili in via esclusiva il proprietario e il conducente della ### ovvero, gli odierni appellati contumaci, non assurge a cosa giudicata nei confronti dell'odierna appellante, compagnia assicuratrice della vettura. Benché nulla si precisi nella gravata sentenza, il Tribunale avrebbe applicato nella specie il c.d. principio del giudicato riflesso, atteso che la compagnia appellante non ha preso parte al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace, siccome non citata. 
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, va esclusa l'efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato emessa a carico del danneggiante nei confronti della compagnia assicuratrice, potendo al più un siffatto giudicato avere efficacia di prova quale fatto storico risultante da un documento ( Cass. n. 18325/2019). In particolare, la Suprema Corte, nell'affrontare il tema della cosiddetta “efficacia riflessa del giudicato” nei rapporti caratterizzati da un vincolo di pregiudizialità - dipendenza, ha osservato, in primo luogo, che il rapporto tra assicuratore e responsabile civile è ascrivibile ad una forma di solidarietà atipica, con obbligazione a carattere unisoggettivo e che tale inquadramento comporterebbe, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., per cui il giudicato sfavorevole intervenuto tra danneggiato e danneggiante non potrebbe essere fatto valere contro il terzo assicuratore che non ha preso parte al processo ma quest'ultimo potrebbe, invece, far valere contro il danneggiato l'eventuale giudicato a sé favorevole ottenuto dal danneggiante contro il danneggiato ove manifesti la volontà di avvantaggiarsene, dunque, <<. La presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo>>; in secondo luogo, il riconoscimento di un'efficacia riflessa del giudicato nel rapporto tra assicuratore e danneggiante comporterebbe un esito privo di ragionevolezza, in quanto determinerebbe un trattamento non uniforme dell'assicuratore che, nel caso di assicurazione obbligatoria non risentirebbe, quale debitore solidale, del giudicato sfavorevole reso nei confronti del danneggiante ove si tratti dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, mentre nel caso di azione di rivalsa promossa dal danneggiante, quel giudicato sfavorevole potrebbe essergli opposto, assumendo che la regola di cui all'art. 1306 c.c. riguardi esclusivamente il rapporto fra il ceditore e uno dei debitori in solido e non anche quello fra danneggiante e assicuratore in sede di regresso; <<Il trattamento diseguale, questa volta dal lato del danneggiato, diventa ancor più irragionevole ove si pensi che la disciplina dell'assicurazione obbligatoria è improntata, mediante l'istituto dell'azione diretta, ad una tutela rafforzata del danneggiato e proprio in un tale ambiente di tutela al danneggiato non sarebbe consentito ciò che invece sarebbe consentito al danneggiante, opporre cioè il giudicato all'assicuratore>>; inoltre, dal punto di vista processuale, la stessa esistenza di una norma come l'art. 106 c.p.c. e di un istituto come il litisconsorzio processuale, finalizzati all'estensione degli effetti del giudicato al terzo titolare del rapporto dipendente, non sarebbe coerente con un sistema che consente tale estensione anche senza la partecipazione del terzo al processo dal punto di vista costituzionale; <<### contraddizione ricorre fra l'istituto dell'efficacia riflessa del giudicato e quello del litisconsorzio processuale. A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale (art. 102 c.p.c.), che ha carattere originario in quanto protettivo dell'interesse dell'attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello (cfr.  sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707), mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti in sede di impugnazione, potrebbero essere contrastanti. Ne discende che nel caso di soccombenza in primo grado dell'attore questi dovrà proporre l'impugnazione, stante l'insorto litisconsorzio processuale e l'acquisita trilateralità del rapporto, anche nei confronti del garante. 
Solo a queste condizioni l'eventuale giudicato favorevole all'originario attore può esplicare efficacia nel rapporto fra garantito e garante. Una tale conclusione è in contraddizione con l'assunto dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente da quello oggetto di giudicato, efficacia sussistente per il sol fatto del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti e per la quale non è richiesta la partecipazione del titolare del rapporto dipendente al processo relativo al rapporto pregiudicante>>; infine, la teoria del giudicato riflesso collide con principi quali il diritto di difesa del terzo (art. 24 Cost.), del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.) (cfr., altresì, Cass., 24 giugno 2020, n. 12394; Cass., 17 novembre 2021, n. ###). 
Ciò posto, dalla sentenza detta si evincono scarsi elementi di fatto concernenti la dinamica del sinistro, posto che la stessa riferisce quanto dichiarato dall'unico teste escusso secondo il quale il motociclo condotto dal ### veniva urtato e danneggiato nella << parte laterale anteriore sinistra e nella parte laterale destra dal veicolo ### il cui conducente nell'effettuare manovra di inversione ad U non si avvedeva del motociclo …e lo investiva>>: non solo dalla sentenza nulla si evince quanto alla condotta di guida del ### ma emergono elementi di fatto contrastanti con quelli risultanti dalle risultanze istruttorie acquisite nel primo grado del presente giudizio, attinenti, in particolare, alla parte del motociclo urtato dalla ### Al riguardo, sia dalle dichiarazioni dei due testi escussi in primo grado che dalla CTU cinematica emerge che l'impatto tra i due veicoli ha coinvolto la parte anteriore del motociclo e non già la parte laterale anteriore sinistra né quella destra: gli effetti dell'urto di compressione sono stati, invero, rinvenuti dal nominato ausiliario sulla parte anteriore del motociclo, ovvero, ruota anteriore e forcella anteriore. Nello stesso rapporto redatto dagli agenti di P.M., intervenuti sul luogo del sinistro, vengono riportati solo graffi sulla carrozzeria lato destro del motociclo, ma questi sono compatibili con la caduta sul lato destro a seguito dell'impatto. 
Tanto precisato, dalle dichiarazioni dei testi (che hanno riferito di aver visto il sinistro) emerge la manovra di inversione ad U della ### verso sinistra in un tratto di strada ove la stessa non è consentita per la presenza di linea continua e tale manovra, sia pure in termini probabilisti - valutazione effettuata sulla scorta della posizione di quiete in cui è stara rinvenuta la ### - emerge dalla relazione degli agenti della P.M. e dagli accertamenti peritali; l'esecuzione di tale manovra non è, del resto, oggetto di censura da parte dell'odierna appellante. 
Quanto alla condotta di guida del motociclo, va, in primis, evidenziato che secondo la dinamica riferita in seno all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, il ### nel momento dell'impatto stava per <<approssimarsi ad effettuare un regolare sorpasso nel rispetto della corsia di marcia (strada a senso unico), per poi impattare lievemente al lato posteriore sinistro la ###>. Per converso, i testi escussi hanno riferito che allorquando la ### effettuò improvvisamente manovra di svolta verso sinistra, il motociclo, <<proveniente da tergo, stava regolarmente sorpassando la ###>. Tantomeno il ### nelle dichiarazioni rese agli agenti della P.M., allegate al rapporto, ha riferito di una manovra di sorpasso dallo stesso eseguita al momento dell'impatto, ma, piuttosto, di aver tentato invano di evitare l'impatto; ancora, i testi non hanno riferito di una manovra di emergenza eseguita dal ### ma <<inevitabilmente (il ### finì per impattarla (la ###>>.  ### cinematica si legge che i danni riscontrati al paraurti e precisamente all'altezza dell'attacco con la protezione posteriore sulla ### sono di conformazione tale da palesare un impatto di lieve entità; da tanto l'ausiliario ha ragionevolmente evinto che la velocità con la quale era condotto il motociclo al momento dell'impatto era bassa e comunque non superiore a 40 km/h; a conferma poi della detta velocità, l'ausiliario ha osservato che il motociclo dopo l'impatto era <<a quasi a pochi centimetri dal veicolo ### che lo precedeva>>. Inoltre, l'ausiliario ha anche osservato che la circostanza che il manubrio non è più in asse con la rotazione della ruota anteriore <<fa capire che l'urto di tipo compressivo non è stato centrato ossia in asse con l'asse baricentrico del veicolo antecedente … ma eccentrico e che quindi al momento dell'impatto … subito prima della collisione il centauro ha azionato giusta manovra di salvataggio tergiversando verso la propria destra>>. 
Infine, nella dinamica riportata nella relazione degli agenti si legge che il motociclo <<non era alla giusta distanza di sicurezza>>. 
Alla luce degli elementi su evidenziati, nel momento dell'impatto il ### non stava eseguendo manovra di sorpasso - e tanto depone la stessa allegazione del ### unitamente alla natura dei danni riscontrati sul motociclo - e conduceva il motociclo a bassa velocità, in un tratto di strada a senso unico con conseguente maggior possibilità di manovra emergenziale da parte del medesimo ### e ciò nonostante ha impattato la ### tanto induce, secondo l'id quod plerumque accidit, a ritenere che il ### non rispettasse una distanza di sicurezza tale da consentirgli di evitare l'impatto e che quindi, se anche abbia tentato una manovra di salvataggio, come in via presuntiva afferma l'ausiliario, in ogni caso non aveva una condotta di guida tale da consentirgli di evitare l'impatto. 
Come affermato da Cass. 18708/2021 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs.  285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Nella specie, se, da un lato, la vettura ### ha eseguito una manovra verso sinistra non consentita, dall'altro non emerge che tale manovra sia stata eseguita repentinamente; ciò è affermato dai testi escussi i quali però hanno anche riferito di una manovra di soprasso che non è stata allegata dal medesimo ### Alla luce di tali considerazioni va affermata la pari responsabilità a carico di ciascuno dei conducenti, non avendo entrambi fornito prova di una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada e volta, quanto alla condotta di guida del ### a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr., fra le ultime, Cass. n.12884 del 13/05/2021; Cass. n. 13672 del 21/05/2019; Cass. civ., sez. III, 04/04/2019, n. 9353). 
Ne consegue che #### ed ### vanno condannati al risarcimento nei limiti del 50% dei danni subiti dal ### § 5. 
Con il secondo motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico e della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica. 
La compagnia assicuratrice evidenzia che sulla base della valutazione del nominato CTU del 15% di postumi permanenti il Tribunale, in applicazione della ### di riferimento del Tribunale di ### ha liquidato il risarcimento del danno biologico nella misura di € 82.797,00 considerando la massima personalizzazione, ovvero, aumentando il valore tabellare del 44%, senza alcuna motivazione ed in assenza di prove a supporto, posto che, nell'ordinanza a cui fa riferimento, sono solo richiamate le ### di ### In punto di conseguenze del sinistro sulla capacità lavorativa, la compagnia si lamenta della valutazione del nominato ### il quale non ha individuato la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica, subita dal ### in conseguenza del sinistro, ma si è espresso in termini di “perdita di grado medio della capacità generica e specifica” e senza tener conto delle osservazioni esposte dal ctp; nella relazione peritale in anamnesi si legge: “nell'anno 2001 riportava frattura di femore destro per riferito incidente stradale, trattata prima con F.E. e poi con chiodo endomidollare, successivamente rimosso. Risulta dalla documentazione in atti che il paziente è affetto dal 2001 da M. di Crohn, esiti di splenectomia e colecistectomia, esiti di intervento di rinoplastica, è epatopatico ed è stato operato di stenosi intestinale.” nonché: “è evidente quindi che nella valutazione dei postumi oggi accertati, non può essere omessa la significativa preesistenza menomativa”; della rilevata preesistenza menomativa il CTU non ha tenuto conto nella valutazione dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa riconducibili esclusivamente al sinistro; il Tribunale avrebbe dovuto individuare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica in una misura non superiore ad un 10-15%, in ragione della preesistenza menomativa e poi della concreta entità della lesione rilevata nella misura del 15%; il riconoscimento in via equitativa determinato, invece, nella misura del 30% è illogico e non commisurato alla fattispecie. 
Il motivo è fondato. 
Per quanto concerne la liquidazione del danno biologico, il Tribunale ha riconosciuto un importo maggiore di quello tabellare, tenuto conto delle tabelle di ### vigenti al tempo in cui il Tribunale ha emesso l'ordinanza con la quale ha condannato l'appellante compagnia al pagamento di una provvisionale; in tale ordinanza, emessa il ###, cui il Tribunale rinvia nell'impugnata sentenza, per la determinazione del risarcimento in questione si fa riferimento esclusivamente all'accertamento peritale; ciò di certo non è sufficiente per il riconoscimento della c.d.  personalizzazione del danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle ### di ### Ed invero, a tal fine, è necessaria, in primo luogo, l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, implicando la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n. 23778 del 2014; Cass. n.24210 /2015).  ### particolarità della vicenda che ha vissuto il ### attiene all'insorgenza di una osteomielite, che ha prolungato il periodo di malattia ma è stata valutata dal CTU nella quantificazione del danno temporaneo e permanente, come si evince dalla relazione. 
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto in favore del ### l'importo tabellare (tabelle ### ed. 2021), senza personalizzazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di €. 65.344,00. 
Relativamente alla censurata statuizione circa la riduzione della capacità lavorativa specifica, a prescindere dalle richiamate - e non trascritte - critiche del proprio CTP con la conseguenza che tali contestazioni non rispettano il disposto di cui all'art. 346 c.p.c., a (cfr., fra le tante, ###, 10/05/2017, n. 11450), dalle complessive deduzioni esposte dall'appellante unitamente alle rese conclusioni, ovvero: << … accertare e quindi riformare l'errata qualificazione e quantificazione in percentuale del grado d'incidenza sulla perdita della capacità lavorativa generica e specifica del ### in una misura non superiore ad un 15% (e non quella errata del 30%) >>, si evince che censurata è esclusivamente la quantificazione della riduzione come operata dal Tribunale in via equitativa nella misura del 30 %, posto che non è oggetto di gravame l'intervenuta riduzione della capacità di lavoro specifica del ### a seguito del sinistro. Il Tribunale ha operato la valutazione nella misura del 30 %, richiamando esclusivamente <<la non trascurabile entità dei postumi (indicati dal C.T.U. nella misura del 15%) … le condivisibili argomentazioni sul punto sviluppate dal CTU - il quale ha qualificato come media la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica subita dal ###>, dunque, senza prendere in considerazione il lavoro che svolgeva il ### al momento del sinistro nonché le sue attitudini lavorative. Del resto, i postumi in questione, di certo non gravi per come quantificati dal ### consistono in << frattura composta ed esposta al III inferiore di gamba destra in soggetto già affetto da esiti di frattura di femore e gamba omolaterali, trattate chirurgicamente e di intervento di ricostruzione del LCA >>; considerato che i postumi permanenti attengono ad un arto già lesionato in precedenza e ciò nonostante il ### come si evince dai documenti allegati, all'epoca del sinistro era dipendente della società ### con mansioni di ottico responsabile di un punto vendita, non sussistono circostanze di fatto, emergenti dagli allegati documenti o accertamenti peritali per affermare che la riduzione della capacità lavorativa specifica di grado medio come valutata dal CTU sia, in termini percentuali, finanche superiore alla percentuale di danno alla salute individuata nella misura del 15 %. 
Pertanto, come richiesto dalla compagnia appellante, la riduzione della capacità lavorativa specifica subita dal ### in conseguenza del sinistro va individuata nella misura del 15%. 
§ 6. 
Con il terzo motivo la ### lamenta un'errata determinazione della misura di contrazione annua del reddito, assumendo che non è corretta l'individuazione dell'importo di €. 28.931,88 quale reddito annuo al netto dell'imposizione fiscale, siccome dal documento prodotto dal ### ossia la busta paga quale lavoratore dipendente della società ### l'importo di €. 28.931,88 rappresenta la retribuzione annua lorda e non al netto; evidenzia che dall'analisi del predetto documento, risulta una retribuzione mensile “impon. fiscale mese” di €.  1.772,14 e quella lorda di €. 2.331,96; pertanto, sommando per dodici mesi l'importo €. 1.772,14 e aggiungendo la 13° mensilità, la retribuzione netta annuale è pari a €.  23.037,82 e non a €. 28.931,88. 
Il motivo è fondato. 
Premesso che alla luce del motivo di censura, la contrazione dei redditi del ### in conseguenza del sinistro non è oggetto di contestazione, è pacifico l'orientamento secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari (cfr. Cass.15/09/2023,n.26654); del resto, lo stesso Tribunale afferma che, al fine di quantificare la contrazione in questione, va considerato il reddito al netto dell'imposizione fiscale. Ebbene, alla luce del documento allegato dal ### in particolare, della relazione di stima redatta nell'interesse del ### l'importo di €. 2.331,96 è individuato quale retribuzione mensile lorda e tanto trova conferma nell'allegata busta paga, risalente al mese di settembre del 2011, dalla quale si evince, invece, quale retribuzione al netto dell'imposizione fiscale l'importo di € 1.772,14; pertanto, la retribuzione annua, tenuto conto di tredicesima e quattordicesima mensilità - trattandosi di contratto del settore commercio -, da considerare al fine di quantificare il riconosciuto lucro cessante è pari a complessivi € 24.809,96, che, rivalutato all'epoca dell'emanazione della gravata sentenza, è pari a € 27.737,54. 
§ 7. 
Con il quarto motivo l'### contesta il coefficiente di capitalizzazione di cui si è avvalso il Tribunale per liquidare il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.  ### sostiene che per effetto conseguenziale di quanto dedotto nel secondo motivo d'impugnazione circa la rideterminazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica in misura non superiore al 15%, nonché per effetto conseguenziale di quanto dedotto nel terzo motivo di gravame circa il reddito netto annuo quantificato in €. 23.037,82, la contrazione annua del reddito ammonta ad €.  3.455,67 e non ad €. 8.679 - ossia il 15% di €. 23.037,82 -; assume, inoltre, che errata è la statuizione secondo cui la somma di euro 8.679 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 30,00 equitativamente individuato con riguardo all'età del ### sicché l'importo capitalizzato ammonta a euro 260.370,00; che, infatti, l'indicazione del coefficiente moltiplicatore di 30,00 è illogica, in quanto il ragionamento del Tribunale induce ad individuare in 14,90 il coefficiente applicabile secondo le richiamate tabelle R.D. del 1922 n. 1403 aggiornate al 2004; con l'indicazione del coefficiente di 30,00 il Tribunale ha, in sostanza, disapplicato il parametro di riferimento richiamato, ossia la tabella del 1922; conclude nel senso che la somma di €. 3.455,67 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 14,90 individuato con riguardo all'età del ### sicché l'importo capitalizzato ammonta ad euro 51.489,48. 
Il motivo è fondato. 
Va, preliminarmente, precisato che non sono oggetto di censura i criteri utilizzati dal Tribunale per liquidare il danno patrimoniale riconosciuto al ### ovvero, le tabelle di cui al R.D. del 1922 n. 1403, ma esclusivamente i parametri utilizzati per eseguire il calcolo del danno secondo le dette tabelle. Né è stato proposto sul punto appello incidentale, sicché irrilevanti sono le deduzioni di parte appellata - che ha chiesto esclusivamente il rigetto dell'appellosecondo cui la Suprema Corte ha stabilito che la quantificazione di un siffatto va effettuata con coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento e più aggiornati che non possono essere certi quelli approvati con il regio decreto n. 1403 del 1922, dal momento che questi, sia a causa della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi di interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. Del resto, secondo costante orientamento della Suprema Corte, anche quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato deve proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, deducendo, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed allegando che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24155 del 04/10/2018; Cass. 25213 del 19/09/2024). 
Ciò posto, il Tribunale, seppur richiami le tabelle di cui al R.D. del 1922 n. 1403 e affermi che la somma corrispondente al reddito annuo percepito dal ### all'epoca del sinistro va assoggettata a capitalizzazione sulla base di un coefficiente correlato all'età dell'infortunato, coefficiente corrispondente al momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale, individua tale coefficiente in via equitativa in 30,00, anziché in 14,908, ovvero nel coefficiente corrispondente all'età del ### all'epoca del sinistro secondo le dette tabelle. 
Pertanto, l'importo di € 4.160,63, ovvero, il 15% di € 27.737,54, va moltiplicato, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 14,908; sicché l'importo capitalizzato ammonta a euro 62.026,68. 
§ 8. 
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, al ### va riconosciuto il 50 %, stante l'accertata responsabilità concorsuale, dell'importo di €. 127.370,68 (€. 65.344,00 + €. 62.026,68), ovvero, €. 63.685,34 e non già €. 343.167,00, oltre interessi al tasso ### annuo dell'1,25% sulla predetta somma dalla data del fatto (30.9.2011), come riconosciuto nella gravata sentenza e non oggetto di contestazione, fino al pagamento - avvenuto il ### -, ovvero, l'importo complessivo di €. 72.051,67, di cui €. 8.366,33 a titolo di interessi. Ed invero, dopo l'emissione della gravata sentenza al ### è stato corrisposto l'integrale risarcimento come riconosciuto dal Tribunale a seguito di ordinanza di assegnazione emessa il ### dal Tribunale di ### a definizione della procedura esecutiva n. 1552/2022, come dedotto dallo stesso ### in seno alla comparsa di costituzione. Pertanto, il ### come richiesto dalla compagnia appellante in seno alla comparsa conclusionale (cfr. ### civile sez. I, 29/10/2020, n.23972), in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di €. 316.197,13 (€ 388.248,80 - €.  72.051,67). Non sono dovuti interessi legali non essendo stata proposta domanda dalla compagnia appellante. 
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante e gli appellati contumaci restano soccombenti; tuttavia, stante la non trascurabile riduzione del risarcimento riconosciuto al ### sussistono i presupposti ex art. 92, 2 co c.p.c. per disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½. Le spese vanno quantificate secondo il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50% relativamente alla fase trattazione/istruzione del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AXA ### S.p.A. con citazione notificata in data 7 - 9.02.2022, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di ### a titolo di risarcimento danni l'importo di €. 72.051,67 e compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna ### S.p.A., #### in via solidale, al pagamento del residuo che liquida in euro € 7.051,50 per compenso e euro 733,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato ### b) condanna ### al pagamento, in favore di ### S.p.A. della somma di € 316.197,13, per la causale indicata in motivazione; c) compensa le spese processuali del grado di appello nella misura della metà e condanna ### S.p.A. al pagamento del residuo che liquida in euro 6.077,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato ### Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ### 

causa n. 624/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 257/2025 del 04-03-2025

... danni tissutali. 2 Esistono due tipi di danno da radiazioni: il danno stocastico e il danno non stocastico o deterministico. Il danno stocastico è correlato alla probabilità di insorgenza di tumori o di danni genetici secondaria all'irradiazione di tessuti e organi ed è caratterizzato, per le attuali conoscenze alla base del sistema di radioprotezione, dall'assenza di dosi soglia e di linearità di risposta dose-effetto; si assume quindi che anche basse dosi possano determinare un incremento del rischio stocastico. Il danno deterministico dipende invece dalla quantità di radiazioni somministrate, cioè maggiore è la quantità di radiazioni somministrate, maggiore è l'entità del danno. Esiste pertanto una dose soglia e una linearità dose effetto. Per il danno deterministico si ammette (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4420/2020 promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ### ) elettivamente domiciliato in #### alla c.da Serroni n. 93/A, presso lo studio del difensore ATTORE contro ### (C.F. ###) in persona del ### e ### pro tempore Dott. ###, con sede ###### alla ### n. 47, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata in ### alla ###. Serbelloni n. 1 ###: responsabilità medica ### come da note per l'udienza in trattazione scritta del 14/10/24 fatte pervenire dalle parti a cui erano assegnati i termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 10/11/2024 ###'attore conveniva in giudizio l'ASL di ### deducendo la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria o sociosanitaria (nella fattispecie ente pubblico), per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, inquadrata nella disciplina di cui all'art. 1218 c.c. (responsabilità c.d.  contrattuale) in relazione alle seguenti vicende. 
In seguito a ripetuti episodi di dolore toracico (angina da sforzo), in data ###, il ### si è sottoposto, previo ricovero, ad un esame coronarografico selettivo, presso il ### e ### interventistica dell'### “### Spirito” di ### lettera di dimissione (cfr. all. 1-I pag. 7-9/71) relativa al suddetto ricovero, si legge: “### cardiopatia ischemica angina da sforzo di recente insorgenza in relazione a stenosi sub occlusiva della biforcazione coronarica destra distale, postero laterale ed interventricolare posteriore trattata con ### e ### medicato. 
Ipertensione arteriosa e dislipidemia. ### coronografico eseguito per angina da sforzo di recente insorgenza e test ergometrico dubbio, ha evidenziato la presenza di arteriomasia coronarica diffusa con stenosi critica della biforcazione coronaria destra postero laterale e interventricolare posteriore. ### stessa seduta è stata eseguita angioplastica coronarica su tale lesione con impianto di stent e con ottimo risultato angiografico e senza complicanze”.  ###, avvenuto in data ###, nel ### di ### interventistica di ### è consistito, appunto, in una “### coronarica sulla biforcazione ### (predilatazione duplice stent medicato secondo inverted mini crush technique).  ###, risulta che l'intervento è stato eseguito alla presenza di un ### (1° Dr. ### e da un ### (I.P. ###: 1° I.P. ### mentre non è menzionata affatto la presenza di alcun ### sanitario di radiologia medica (### durante l'intervento di angioplastica. Peraltro i tempi dell'intervento si evincono dalla ### (ora di inizio: 11,27; ora fine: 15,10; durata: 223 min) che ha evidenziato una esposizione prolungata (tempo scopia: 98,8 min) ai raggi ionizzanti ( all. 1-I a pag. 8/71 e 12/71). A distanza di qualche tempo dall'esito dell'operazione il ### notava la lenta comparsa di piccole multiple lesioni nella regione dorso-lombare destra (proprio in corrispondenza della zona esposta alle radiazioni ionizzanti). Tuttavia, solo nel mese di marzo 2016, la sintomatologia si faceva più seria, avendo le piccole lesioni avuto una evoluzione in vescicole, poi in croste ed, infine, in ulcere profonde ( documentazione fotografica dell'evoluzione della radiodermite: all. 2, nonché denuncia querela all. 3). Recatosi a visita presso l'U. O. di ### dell'### di ### veniva diagnosticata una “sospetta radiodermite acuta a carico della regione toracica posteriore dx” (all. 4: certificato del dott. ### del 4/5/2016), ed in data ### veniva prenotato un ricovero programmato presso la medesima U. O. per un ulteriore intervento di ### plastica, con ricovero dal 19/07/2016 al 23/07/2016. Dagli esami strumentali eseguiti presso l'U. O. di Anatomia patologica del P. O. di ### il referto istologico evidenziava la presenza di: “frammenti costituiti da derma reticolare e pannicolo adiposo sottocutaneo in necrobiosi”. ### lettera di dimissione (cfr. all. 5 a pag. 24 e 29) relativa al ricovero, si legge: “### radiodermite ulcerata di dorso […] intervento 20/07/2016: […] asportazione della regione radiodermitica. Emostasi. 
Riparazione con lembo a rotazione a peduncolo supero laterale […] riparazione della zona donatrice con innesto libero prelevato dalla coscia dx […].Con il Verbale di visita del 22/02/2017 (all. 6), la ### integrata della ASL 02 di ### ha riconosciuto il sig. ###: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa […] (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) […] ### 46%. Data decorrenza: 03/02/2017” . Recatosi presso l'ambulatorio di ### della ASL 02 di ### - ### - ### in data ###veniva certificata una “cervico dorsalgia in paz con esiti di radiodermite dorsale. Sottoposta ad intervento di chirurgia plastica di lembo a rotazione. Paz cardiopatico. Si consiglia RM rachide cervico dorsale, rivalutazione chirurgia plastica, analgesici. Si consiglia evitare gli sforzi fisici. Da rivedere”. In data ###, effettuata una visita presso l'ambulatorio ### della ASL 02 di ### - ### - ### veniva rilasciato certificato medico da cui risultava che il ### era “affetto da disturbo depressivo post traumatico. Il paziente infatti a seguito di intervento chirurgico cardiologico subiva delle ulcerazioni per le quali era costretto a subire un intervento di chirurgia plastica. Dette situazioni in correlazione con gli interventi subiti hanno inciso pesantemente sulla psiche del paziente, alterandola e causando l'attuale diagnosi psichiatrica. Assume psicofarmacologia terapeutica. Devesi considerarsi danno biologico”. Ancora oggi l'attore lamenta la persistenza di dolori, che si accentuano nei movimenti, in sede dorsale dove sono presenti gli estesi esiti radiodermitici: “dolorabilità pressoria in sede dorsale dove è presente un'ampia cicatrice chirurgica a forma di C con concavità rivolta verso destra della lunghezza di circa 24 cm; la parte inferiore di tale esito si prolunga verso il fianco destro dove è apprezzabile una ampia area di perdita di sostanza delle dimensioni di circa 15 x 6 cm infossata e atrofica. Estese aree di disestesie nei territori cutanei interessati” (cfr. a pag. 3 dell'all. 9 e allegato della ### del dott. E. 
Marangoni del 27/11/2018: all. 9-I). “Altra area cicatriziale è situata a carico della regione latero posteriore di coscia destra delle dimensioni 20 x 5 cm escavata e dolente alla pressione. Sul piano psichiatrico si evidenzia la centralità di quanto accaduto nel vissuto del soggetto. Il tono dell'umore è nettamente polarizzato sul versante depressivo. Riferiti stati d'ansia con somatizzazioni poliviscerali con marcato condizionamento delle attività quotidiane, instabilità affettiva con anedonia e tendenza all'isolamento”. Proprio al fine di determinare le cause delle lesioni subite, il ### si è rivolto al dott. ### il quale ha redatto perizia medico-legale e successiva integrazione peritale nelle cui conclusioni, si evidenzia che la struttura sanitaria è da ritenersi responsabile per malpractice sanitaria in quanto: “nel determinismo della grave lesione ulcerativa radiodermitica a livello della regione dorsale destra e della conseguente reazione da stress siano ravvisabili estremi di malpractice sanitaria. La mancanza della necessaria informazione circa tale potenziale rischio chirurgico e, di conseguenza, il derivato vizio del consenso informato espresso, l'abnorme durata della procedura chirurgica (con conseguente dilatazione del periodo di esposizione a radiazioni ionizzanti) non giustificata né dalla gravità delle condizioni del paziente né dalla particolare difficoltà tecnica, il ritardo nella gestione clinica della lesione ulcerativa cutanea appaiono essere i presupposti fondamentali per l'attribuzione di colpa professionale in capo ai sanitari del PO di Pescara”. Le accertate menomazioni psicofisiche dell'istante, hanno inciso in modo consistente sugli aspetti dinamico relazionali della vita, in primis sul lavoro. Difatti, l'odierno attore a seguito del sinistro, ha dovuto sospendere l'attività di rappresentante per la ### srl (P.IVA ###), con sede ###/A, in ####, dovendo evitare “sforzi fisici”, come è dato evincersi dalla certificazione medica. Infatti, dapprima ha avanzato al datore di lavoro richiesta di aspettativa non retribuita, per il periodo dal 01/12 al 31/12/2016 , per “gravi motivi di salute” e, successivamente, con decorrenza dal 30/09/2017, è receduto dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, instaurato sin dal 01/10/2013, sua unica fonte di reddito. 
Peraltro in data 1° agosto 2016 l'attore si determinava a sporgere querela contro ignoti, presso la ### - ### di ### per lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. Il procedimento veniva iscritto al n. 6060/2016 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di ### e posto a carico dell'indagato ### (medico che ha eseguito l'operazione). ### si concludeva con una ordinanza di archiviazione. 
Questi i danni indicati in citazione: danni alla integrità psicofisica/danno biologico: “gg. 120 ### come I.T.T.; gg. 240 ### come I.T.P. al 50%; I.P. nella misura del 35 ### % come danno biologico”.   Si sollecitava applicazione delle tabelle elaborate comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica, criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 12408/2011 e Cass. n. 28290/2001) con riferimento in particolare alle ### di ### Si rimarcava in proposito che non si tratta, comunque, di una liquidazione automatica, ma di una liquidazione “personalizzante” che impone al giudice di tener conto delle componenti a prova scientifica medico-legale e delle componenti relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale). Alla luce di tali considerazioni preliminari, considerato che l'età del sig. B.E. al momento dell'intervento di angioplastica era di 45 anni, allo stesso competono, a titolo di danno biologico, le seguenti somme, come elaborate nella ### 2018 dell'### sulla ### di ### ( all. 23: ### 2018): I.P. 35%: € 194.828,00 I.T.T. gg. 120 x 98,00 €: € 11.760,00 I.T.P. gg. 240 x 98,00 €: € 11.760,00 Totale € 218.348,00. 
Personalizzazione. Non vi è dubbio che la menomazione accertata ha inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, pertanto, l'ammontare del danno determinato, ai sensi della tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice in misura percentuale, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Nel caso concreto, tale personalizzazione deve tenere conto di tutte le circostanze emerse in atti e che consentono di presumere un danno non patrimoniale maggiore rispetto a quello che una generica lesione con la medesima percentuale di invalidità permanente comporta. Nello specifico, quale conseguenza del successivo intervento riparatorio di chirurgia plastica (di cui ai punti 7 e 8 delle premesse), il sig. B.E.  ha penato un intenso e prolungato periodo di dolore fisico, oltre all'insorgenza della specifica tipologia della lesione postoperatoria occorsa, avente una connotazione anche estetica sia sul dorso (ampia cicatrice chirurgica a forma di C con concavità rivolta verso destra della lunghezza di circa 24 cm; la parte inferiore di tale esito si prolunga verso il fianco destro dove è apprezzabile una ampia area di perdita di sostanza delle dimensioni di circa 15 x 6 cm infossata e atrofica. Estese aree di disestesie nei territori cutanei interessati: cfr. a pag. 3 dell'all. 9), che sulla coscia (vedi foto a pag. 6 dell'all. 2 , cfr. all. 5 a pag. 29: “Riparazione con lembo a rotazione a peduncolo supero laterale […] riparazione della zona donatrice con innesto libero prelevato dalla coscia dx […]”). Infatti, può senz'altro riconoscersi che l'attore, già moralmente provato dalla comparsa della radiodermite, abbia patito uno stato di prostrazione interiore più acuto rispetto al pregiudizio verificatosi a seguito dell'incredibile negligenza dei medici della struttura. Come evidenziato nel certificato medico del 23/02/2018 a seguito della visita presso l'ambulatorio ### della ASL 02 di ### - ### - ### il sig. B.E. risulta “affetto da disturbo depressivo post traumatico. Il paz infatti a seguito di intervento chirurgico cardiologico subiva delle ulcerazioni per le quali era costretto a subire un intervento di ch plastica. Dette situazioni in correlazione con gli interventi subiti hanno inciso pesantemente sulla psiche del paz, alterandola e causando l'attuale diagnosi psichiatrica. Assume psicofarmacologia terapeutica. Devesi considerarsi danno biologico”. Questa sua condizione è destinata a permanere per il resto della sua esistenza, in relazione all'acquisita consapevolezza di essere soggetto ad un rischio di contrarre una patologia tumorale, comparativamente maggiore rispetto alla sua condizione precedente all'intervento di ### Questa sofferenza (tale da alterare in pejus non solo la salute, ma anche un'ampia gamma di altri aspetti della sua esistenza: dalle necessità quotidiane - ad es. la perdita dell'integrità della regione cutanea dorsale non gli permette una lunga permanenza in posizione seduta in macchina o di poggiarsi ad uno schienale (all. 9-I e all. 10, pag. 2) -, alle possibilità di svago da riorganizzare attorno alla lesione ed alle limitazioni gravi che essa impone - ad es. di prendere il sole a dorso nudo -, incidendo altresì sull'assetto delle relazioni - lavorative e sociali - il cui andamento e sviluppo viene anch'esso pesantemente condizionato), non integrando un danno da perdita di chance, diviene risarcibile quale componente del danno biologico psichico, e giustifica, pertanto, una personalizzazione in aumento dei valori tabellari del punto di invalidità permanente. Nell'ambito della determinazione di tale personalizzazione, inoltre andrà a confluire, altresì, il rilievo che gli eventi in parola hanno inciso anche sulla capacità lavorativa ###. 
Lesione del diritto all'autodeterminazione. Al fine di consentire un'autonoma quantificazione risarcitoria, diretta e ulteriore rispetto al danno biologico apprezzato, si deve considerare che l'omessa/insufficiente informazione in relazione alle complicanze dell'operazione, alle sofferenze, ai rischi da affrontare ed alle possibilità alternative da vagliare rispetto al primo intervento, non possono certo essere ritenute irrilevanti o superflue nella possibilità di scelta del paziente di non sottoporsi all'intervento. In questo caso, pertanto, il risarcimento deve estendersi anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 poiché frutto della lesione di diritti costituzionali (Cass. Ordinanza n. 11749/18) e deve trovare adeguato ristoro, mediante una liquidazione che non può che essere equitativa (art.1226 c.c.). 
Danno potenziale stocastico (incremento del rischio oncologico nel paziente). Perdita di chance a carattere non patrimoniale. I danni stocastici o probabilistici sono le probabilità che una sovraesposizione a radiazioni ionizzanti possa provocare forme di leucemie e tumori solidi; incertezza eventistica che può essere risarcita equitativamente come chance.  ###, al momento del sinistro, svolgeva da diversi anni (sin dal 01/10/2013) l'attività di rappresentante di commercio per la ### srl, con sede in ####. La persistenza del dolore in sede dorsale, dove sono presenti gli estesi esiti radiodermitici, il conseguente disturbo depressivo post traumatico, nonché la necessità di evitare sforzi fisici, non solo hanno impedito al sig. B.E. di percepire reddito per tutto il periodo di aspettativa non retribuita (dicembre 2016), ma hanno di fatto determinato, a far data dal 30/09/2017, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sua unica fonte di reddito. Le sue condizioni, infatti, non gli permettono più di poter guidare la macchina per diverse ore al giorno per fare visita ai clienti, comportando l'impossibilità di esercitare per il futuro la predetta attività a causa dei postumi. Alla data odierna il sig. B.E.  risulta essere ancora inoccupato (cfr. All. 36). Alla luce di tali ultimi elementi, il consulente tecnico di parte, dott. E. ### ha accertato una riduzione almeno nella misura di 1/3 della capacità lavorativa specifica, come si evince dalla perizia del 15/01/2019 (all. 10, pag.  2): “in merito alla riduzione della capacità lavorativa come agente di commercio, il sottoscritto CTP è del parere che essa possa considerarsi ridotta almeno nella misura di 1/3. 
La presenza della ampia lesione cutanea, della conseguenza importante reazione da stress sono in grado di incidere negativamente sull'attività lavorativa svolta caratterizzata dalla necessità di una buona capacità di interazione sociale (allo stato fortemente compromessa) e dalla integrità delle regioni cutanee dorsali per la lunga permanenza in posizione seduta in macchina dei lavoratori del comparto commerciale”. ###. B.E., che oggi ha 51 anni, al momento del sinistro percepiva i seguenti redditi annui, come da ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate ( all. 24, 25 e 26: dichiarazioni ### 730), dalle quali emerge ictu oculi la contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività di lavoro dipendente, provocata dai postumi invalidanti permanenti a seguito dell'errato trattamento sanitario, proprio nel periodo della scoperta della patologia radiodermitica: - ### 730/2017 per i ### 2016: € 7.756,00 ( all. 24) - ### 730/2018 per i ### 2017: € 5.672,00 (all. 25) - ### 730/2019 per i ### 2018: € 6.462,00 (all. 26) - essendo inoccupato (cfr. All.  36), non è stato presentato il ### 730/2020 per i ### 2019. In ordine ai criteri di liquidazione, nella fattispecie, trattandosi di un reddito talmente modesto da rendere il lavoratore sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, potrebbe trovare applicazione il criterio del triplo della pensione sociale (di cui al comma 3 dell'art. 137 cod. ass.). Quindi triplo della pensione sociale x coefficiente di capitalizzazione ### x riduzione della capacità lavorativa specifica] = 14.779,05 x 15,165 x 33 (%) che dà un risultato di € 74.708,00. A tale somma non si applica alcuna detrazione per lo scarto tra vita fisica e lavorativa, atteso che le tabelle utilizzate fanno riferimento a tavole di sopravvivenza molto risalenti nel tempo, in particolare alle statistiche mortuarie del triennio 1910/1912 che indicavano l'età media di vita di uomini e donne in anni 37 (Cass. 2012/8985). Su detta somma non opera la rivalutazione trattandosi di danno futuro, né si calcola la capitalizzazione visto che le retribuzioni subiscono aumenti nel tempo ed assumere un importo costante compensa il vantaggio della sua percezione immediata. Pertanto, a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura dovrà liquidarsi la somma di € 74.708,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Allegata la contrazione reddituale a fronte della riportata invalidità, in caso di contestazione, si richiede CTU medico - legale volta ad accertare se i postumi riscontrati siano in nesso causale con la detta perdita della capacità di lavoro specifica ovvero in che misura abbiano inciso sulla relativa riduzione.  ### chiedeva infine il risarcimento del danno ### emergente per: spese vive già sostenute di mediazione, pari a € 121,60, consulenza medica stragiudiziale del dott.  ### (bonifico acconto di € 500,00 ), rimborso del contributo unificato e della marca per l'iscrizione a ruolo, che ammontano ad € 1.241,00, oltre alle altre spese che verranno prodotte in corso di causa al momento del passaggio in decisione della causa, nonché il costo delle spese mediche eventualmente da sostenere se necessarie. 
Così concludeva: condannare l'odierna convenuta ### in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali (comprensivi dei danni alla integrità psicofisica/danno biologico: pari a € 218.348,00, aumentati della c.d.  personalizzazione per aspetti dinamico-relazionali personali; del risarcimento per la violazione del diritto della paziente di ricevere puntuale consenso informato; e del danno potenziale stocastico) e patrimoniali (comprensivi del danno per perdita della capacità lavorativa specifica, calcolato mediante il criterio del triplo della pensione sociale: pari a 74.708,00; e del danno emergente, ad oggi apri ad € 1.862,60) nessuno escluso, subìti da parte attrice, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata ovvero in base alle indicazioni che risulteranno all'esito dell'espletanda istruttoria e della C.T.U. medicolegale, da eseguirsi in corso di causa , anche per perdita di chance o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente anche con valutazione equitativa, il tutto maggiorato degli interessi ex art. 1284 c.c. o compensativi nella misura che verrà ritenuta di giustizia in considerazione della mancata fruizione delle somme risarcitorie nel tempo e dei mancati adempimenti avversari che hanno costretto l'attore ad agire giudizialmente. Oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dal dovuto al saldo e con vittoria di spese (anche di CTU e ### del presente giudizio. 
Si costituiva l' ### convenuta, la quale sosteneva di non aver avuto nessuna incidenza nella causazione dell'evento contestato dall'odierno attore non essendoci nessun nesso causale diretto di questo con la condotta dei sanitari. Alcun inadempimento alle obbligazioni sulla stessa gravante si è verificato, all'interno della ### La eccepita responsabilità contrattuale si fonda su una generica responsabilita' ovvero sull'errata convinzione che vi sia stato un errore che ha determinato la grave lesione ulcerativa radiodermitica a livello della regione dorsale destra e della conseguente reazione da stress. 
Controparte non ha in nessun modo collegato eziologicamente (ed è suo specifico onere probatorio) il danno al presunto errore, ma ha soltanto riconnesso una presunta e non provata generica responsabilita', senza individuare un comportamento specifico meritevole di rimprovero. 
Per la prova della riconducibilità della condotta incriminata all'evento lesivo parte attrice avrebbe dovuto fornire idonea dimostrazione della potenziale dannosità dei trattamenti praticati e/o omessi. Prova che non può considerarsi assolta tenendo come unico parametro una lamentata e non provata condotta negligente, senza provare e/o documentare la responsabilità, il nesso di causa ed il comportamento ritenuto negligente. E ciò in quanto devono trovare applicazione i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, e recepito nella sentenza n. 577/2008 in cui le stesse ### hanno stabilito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno (in tal senso v. anche Cass., n. 20547/2014; Cass., n. 27855/2013; Cass., n. 17143/2012; Cass., 1538/2010; Cass., n. 15993/2011). 
Sul punto recentemente la Corte di cassazione ha statuito che: “ il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ( fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177).Il decorso clinico del sig. ### così come risultante dalla documentazione clinica in atti, imporrebbe di rivendicare l'assoluta correttezza dell'operato dei sanitari della ### che hanno curato il paziente con estrema diligenza, scrupolosità ed elevata competenza. Quando la struttura sanitaria abbia messo in opera tutte le misure, che nelle migliori prassi sono ritenute le più efficaci nel ridurre al minimo il rischio, egualmente alcune complicanze (analoghe a quelle per cui è causa) si possono manifestare ugualmente. Questo avviene perché, come riconosciuto dalla letteratura scientifica internazionale, si tratta di complicanze che, seppure astrattamente prevedibili, sono imprevenibili ed insopprimibili e possono manifestarsi con una incidenza variabile anche nei casi in cui i sanitari abbiano adottato tutta la diligenza richiesta del caso concreto, soprattutto in pazienti, come il sig. ### In merito, la Suprema Corte ha chiarito che “non sono imputabili alla struttura sanitaria le complicanze insorte nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibili non sono praticamente evitabili” (Ex multiis: Cass. Civ. n.18307/2015; Cass. Civ. n. 13328/2015; Cass. Civ.  15992/2011; Tribunale Civile di ### n. 2807/2015). 
Sulla correttezza dell'operato della struttura venivano richiamati i rilievi del Ct del Pm nell'ambito del procedimento penale dott. ### D'### il quale rilevava che: “ l'iter terapeutico appare del tutto adeguato al tipo di patologia stenotica di cui il sig. ### risultava affetto” e concludeva quindi il proprio elaborato escludendo che l'insorgenza tardiva della radiodermite sia da porsi in relazione con la condotta dei sanitari intervenuti. 
E' dato del resto al giudice civile di merito utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può quindi, per il principio dell'unità della giurisdizione, trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale La convenuta inoltre contestava tenacemente il danno da perdita di chance; sosteneva l'inidoneità di mera consulenza di parte a costituire prova delle circostanze di fatto e dei rilievi tecnici in essa contenuti. In ogni caso ampiamente contestava l'an, concludendo per il rigetto della domanda e comunque in via subordinata, per un rilevante ridimensionamento della pretesa risarcitoria. 
La causa era istruita in via documentale, anche con l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale, l'audizione testimoniale del Ct di parte attrice a conferma dell'elaborato dal medesimo redatto ed attraverso una CTU demandata ad un collegio di periti. Seguiva un supplemento peritale, pervenendo definitivamente in decisione all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20/9/24 con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 10 novembre 2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si riportano di seguito i punti salienti della ### Dalle notizie cliniche allegate in atti si apprende che in data ### il Sig. ### di anni 45 all'epoca dei fatti, era ricoverato presso il ### e ### interventistica dell'### “### Spirito” di ### “per coronarografia in paz con angina da sforzo'' All'anamnesi patologica risultava: “Ex fumatore. Ipertensione arteriosa sistemica, familiarità per ### Storia clinica presente: “da alcuni mesi dispnea e dolore toracico da sforzo”. Il ### era quindi sottoposto alla coronarografia; nel referto si legge: … Era dimesso in data ###. ### lettera di dimissione si legge: “### di dimissione: cardiopatia ischemica: angina da sforzo di recente insorgenza in relazione a stenosi subocclusiva della biforcazione coronaria destra distale, postero-laterale ed interventricolare posteriore trattata con ptca e stent medicato. ipertensione arteriosa sistemica. Dislipidemia. ### coronarografico, eseguito per angina da sforzo di recente insorgenza e test ergometrico dubbio, ha evidenziato la presenza di ateromasia coronarica diffusa con stenosi critica della biforcazione coronaria destra/postero-laterale e interventricolare posteriore. ### stessa seduta è stata eseguita angioplastica coronarica su tale lesione con impianto di stent e con ottimo risultato angiografico e senza complicanze. 
Si rammenta che una eventuale risonanza magnetica nucleare (### non potrà essere eseguita prima di 8 settimane. Alla luce del quadro clinico e angiografico viene dimesso in data odierna con indicazione alla seguente terapia domiciliare….. Si consiglia: -### controllo dei fattori di rischio cardiovascolare ### ergometrico tra 6 mesi circa non sospendere la terapia se non dopo consultazione di un cardiologo”. In data ### il P.  si recava a visita specialistica dal Dott. ### dell'UO di ### plastica dell'### di ### che certificava: “… è affetto da sospetta radiodermite acuta a carico della regione toracica posteriore dx. Al controllo odierno il pz presenta una piccola escara in via di (?)…. e del tessuto perilesionale dolente e poco mobile sui tessuti sottostanti. Si applica medicazione con irvxol pomata e garza e si consiglia ciclo di medicazione c/o chirurgia plastica per le cure del caso”. Il ### era espletata TC addome: “### eseguito senza mdc, mirato allo studio della regione medio-dorsale dx, all'altezza dell'alterazione cutanea apprezzabile obiettivamente e nota in anamnesi (radiodermite ulcerata), come da richiesta specialistica. ### l'esame TC è stato eseguito con tecnica spirale multistrato ed è stato completato con ricostruzioni ### sia per parti molli che per osso, e con algoritmo per il parenchima polmonare. Come già apprezzabile obiettivamente, si osserva all'esame TC perdita di sostanza a livello dei tessuti molli sottocutanei a dx, all'altezza dei piani passanti per ###, che mostra dimensioni assiali massime all'incirca di 3 cm, e si estende in profondità per circa 1,5 cm coinvolgendo sia il tessuto adiposo sottocutaneo che i piani fasciali sottostanti e la porzione più superficiale delle strutture muscolari, senza tuttavia giungere sino in contiguità con la struttura ossea dell'arco posteriore della XI costa dx; in particolare non si osservano alterazioni morfo-strutturali a carico delle coste comprese nel campo di vista utilizzato (### IX, X, XI e ###. Nel campo di vista utilizzato si visualizzano inoltre: - basi polmonari: non versamento pleurico: qualche stria iperdensa parenchimale in sede ###segni TC di versamento pericardio) apprezzabili con la metodica e nelle scansioni eseguite; - in parte l'addome superiore: non si evidenziano versamenti peritoneali; non è possibile esprimere ulteriori giudizi in tate distretto al solo esame di base”. Il ### veniva effettuata consulenza chirurgo toracica: “### ulcerata profonda regione dorso lombare destra. Si prende visione dell'indagine TC torace che non documenta interessamento necrotico del piano costale. Non controindicazioni all'intervento plastico ricostruttivo”. Il ### il P. era ricoverato presso l'UO di chirurgia plastica dell'### per essere sottoposto ad intervento chirurgico di innesto lembo per “radiodermite ulcerata regione medio dorsale dx”. In sede anamnestica e all'esame obiettivo si descriveva: ….  #### caso in esame riguarda il #### nato il ###, affetto da cardiopatia ischemica e ipertensione arteriosa sistemica, che in data ### venne ricoverato presso il reparto ### e ### interventistica dell'### “### Spirito” di ### per eseguire coronarografia per angina da sforzo di recente insorgenza. ### rilevò la presenza di ateromasia coronarica diffusa con stenosi critica della biforcazione coronaria destra/postero-laterale e interventricolare posteriore; nella stessa seduta fu quindi sottoposto ad “angioplastica coronarica sulla biforcazione ### con impianto di stent” (durata 223 minuti, tempo di scopia 98,8 minuti) e venne dimesso in data ###. 
In data ### il Dott. ### dell'UO di ### plastica dell'### di ### certificò la presenza di una escara da sospetta radiodermite acuta a carico della regione toracica posteriore destra; venne applicata medicazione e si consigliò ciclo di medicazione presso la chirurgia plastica. Il ### fu eseguita una TC dell'addome descrivendosi: “### già apprezzabile obiettivamente, si osserva all'esame TC perdita di sostanza a livello dei tessuti molli sottocutanei a dx, all'altezza dei piani passanti per ###, che mostra dimensioni assiali massime all'incirca di 3 cm, e si estende in profondità per circa 1,5 cm coinvolgendo sia il tessuto adiposo sottocutaneo che i piani fasciali sottostanti e la porzione più superficiale delle strutture muscolari, senza tuttavia giungere sino in contiguità con la struttura ossea dell'arco posteriore della XI costa dx; in particolare non si osservano alterazioni morfo-strutturali a carico delle coste comprese nel campo di vista utilizzato (### IX, X, XI e ###”. Il ### il consulente chirurgo toracico depose per radiodermite ulcerata profonda alla regione dorso lombare destra senza interessamento necrotico del piano costale. Dal 19.07.2016 al 23.07.2016 il P.  venne quindi ricoverato presso l'UO di chirurgia plastica dell'### di ### ove in data ### fu sottoposto ad intervento chirurgico di innesto di lembo prelevato dalla coscia destra per “radiodermite ulcerata regione medio dorsale dx”. Il ### fu espletata visita psichiatrica presso l'### “in data odierna ho visitato il #### il quale è affetto da disturbo depressivo post traumatico. Il pz infatti a seguito di intervento chirurgico cardiologico subiva delle ulcerazioni per le quali era costretto ad un intervento di chirurgiaplastica. Dette situazioni, in correlazione con gli interventi subiti hanno inciso pesantemente sulla psiche del paziente alterandola e causando l'attuale diagnosi psichiatrica. Assume psicofarmacologia terapeutica. Devesi considerarsi danno biologico”. Ripercorsa in sintesi la vicenda clinica del caso in esame, è doveroso premettere che i C.T. di parte convenuta hanno condiviso il nesso causale tra l'angioplastica del gennaio 2015 e la radiodermite certificata nel maggio 2016 e che richiese il trattamento chirurgico del luglio 2016. Tuttavia, se da un lato parte attrice ritiene che la radiodermite sia conseguenza di un errore procedurale, i C.T. di parte convenuta hanno sostenuto come la stessa rientri nelle complicanze del trattamento cardiovascolare (cfr. verbale del 12.07.2022) di cui necessitava il periziando. Orbene il punto chiave da esaminare, assodata la condivisione di tutti i tecnici sul nesso causale tra angioplastica e radiodermite, è se quest'ultima è da ritenersi una complicanza (ovvero evento prevedibile e non prevenibile) o conseguente ad un errore tecnico (evento prevedibile e prevenibile). Procedendo quindi all'esame cardiologico del caso per fornire compiuta risposta sul punto, prima di entrare in merito alla vicenda de quo, si ritiene utile definire i seguenti punti: • ### di radioprotezione • ### di radioprotezione nel laboratorio di emodinamica • ### di base • ### eseguita ….  ### alle radiazioni è misurata dalla quantità di ionizzazioni prodotte in un'unità di massa d'aria ed è proporzionale alla quantità di fotoni (raggi X) incidenti sulla stessa.  ###à di misura tradizionale dell'esposizione alle radiazioni è il ####. ### l'unità di misura dell'esposizione è il coulombs/Kg, cioè la quantità di carica elettrica prodotto in una massa d'aria unitaria.  ….### dei raggi x nella pratica clinica deve essere sempre associato alla consapevolezza che si tratta di una radiazione ionizzante e che l'utilizzo espone sempre al rischio di determinare danni tissutali. 2 Esistono due tipi di danno da radiazioni: il danno stocastico e il danno non stocastico o deterministico. 
Il danno stocastico è correlato alla probabilità di insorgenza di tumori o di danni genetici secondaria all'irradiazione di tessuti e organi ed è caratterizzato, per le attuali conoscenze alla base del sistema di radioprotezione, dall'assenza di dosi soglia e di linearità di risposta dose-effetto; si assume quindi che anche basse dosi possano determinare un incremento del rischio stocastico. Il danno deterministico dipende invece dalla quantità di radiazioni somministrate, cioè maggiore è la quantità di radiazioni somministrate, maggiore è l'entità del danno. Esiste pertanto una dose soglia e una linearità dose effetto. Per il danno deterministico si ammette quindi che al di sotto di un certo valore soglia il rischio di danno sia prossimo a zero. Al di sopra invece della soglia il danno diventa evidente e la sua gravità aumenta man mano che la dose aumenta. ### tabella successiva sono riportate le soglie di esposizione e i tempi di latenza per la comparsa di danni deterministici sulla cute a seguito di una singola esposizione a radiazioni ionizzanti per lesioni che vanno dal semplice eritema alla necrosi.  ….Le dosi di radiazioni somministrate durante le procedure di cardiologia interventistica possono essere alte a causa degli elevati tempi di fluoroscopia e dell'elevato numero di immagini radiologiche che vengono prodotte. Ne consegue che l'esposizione del paziente ai raggi X, durante una procedura interventistica, deve essere ottimizzata, compatibilmente con il raggiungimento del fine diagnostico o terapeutico, per ridurre i danni stocastici e per evitare quelli deterministici. ### una procedura diagnostica o interventistica possono essere registrati i parametri che consentono di monitore la radioesposizione del paziente e di valutare il raggiungimento di valori soglia.  (Dopo aver dettagliatamente esposto gli aspetti tecnici della questione): ….È quindi doveroso monitorare la dose di radiazioni somministrate durante la procedura. Una volta raggiunto il valore soglia devono essere attivate tutte le tecniche utili di minimizzazione della dose, tra cui: - utilizzo della fluoroscopia alla dose più bassa che produce immagini adeguate. - uso di fluoroscopia pulsata - riduzione del tempo scopia - riduzione del numero di acquisizioni radiologiche, garantendo però il raggiungimento degli obiettivi clinici della procedura - utilizzo di una collimazione appropriata. - massimizzazione della distanza tra fonte radiologica e paziente - la distanza del recettore del paziente deve essere ridotta al minimo - l'ingrandimento dell'immagine ("zoom") deve essere utilizzato solo quando è essenziale dal punto di vista clinico.  ….- gli angoli del braccio a C devono essere variati di volta in volta se ciò non interferisce con lo svolgimento della procedura clinica, al fine di ridurre al minimo la dose cutanea ### infine una situazione in cui c'è un'alta probabilità di aver superato i valori di dose soglia per un danno deterministico è necessario intraprendere, una volta completata la procedura radiologica, un follow-up come espresso dalla raccomandazione dell'### “Per procedure in cui si sospetta che la dose ricevuta in cute dal paziente possa comportare danni di tipo deterministico, si raccomanda di intraprendere una procedura di follow-up”.  …..  ….### tabella successiva sono riportate le raccomandazioni generali da fornire ai pazienti e ai medici curanti in funzione della dose di radiazioni somministrate: ….  ### di radioprotezione nel laboratorio di emodinamica Il “### di posizione ### sugli standard e linee guida per i laboratori di diagnostica e interventistica cardiovascolare” 6 definisce le figure sanitarie necessarie per il buon funzionamento del laboratorio. Oltre ai cardiologi interventisti e agli infermieri, è prevista la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica per sala (###. Al tecnico di radiologia compete l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione.  7 Questo documento ribadisce (come detto in precedenza) la necessità che in corso di ciascuna procedura diagnostica o interventistica vengano registrati il tempo di fluoroscopia e il prodotto dose-area totale (###, espresso in Gy/cm2 , specificandosi che se le attrezzature radiologiche utilizzate non sono dotate di uno strumento di misura del ### sarebbe necessario registrare anche i ### i mA utilizzati e il numero delle fluorografie effettuate. Tali parametri devono essere poi attribuiti nel computo finale, rispettivamente all'esame, al paziente, all'operatore. ll ### gioca un ruolo fondamentale non solo nella gestione dell'apparecchiatura in quanto conoscitore di ogni aspetto tecnologico della stessa, ma anche nel monitoraggio delle radiazioni erogate e soprattutto nell'attivare le tecniche di minimizzazione della dose, quali l'utilizzo della fluoroscopia alla dose più bassa che produce immagini adeguate, uso di una collimazione appropriata, corretta distanza tra sorgente e recettore immagine, angolazione del braccio a C dell'angiografo.  … …Il sig. ### presentava un quadro clinico di angina da sforzo di recente insorgenza. In considerazione della sintomatologia era consigliata l'esecuzione di una coronarografia da cui emerse una malattia coronarica caratterizzata da un'ateromasia diffusa con interessamento critico della biforcazione della coronaria destra distale (stenosi del 99%) con occlusione del ramo interventricolare posteriore (###, mentre il ramo postero laterale evidenziava una “buona canalizzazione”. In base al quadro clinico (angina da sforzo) e anatomico (coinvolgimento della biforcazione della coronaria destra distale) scaturiva la condivisibile indicazione a eseguire una procedura di rivascolarizzazione e a trattare la lesione di biforcazione della coronaria destra distale.  ….Venendo al caso specifico in esame, la lesione cutanea al dorso del sig. ### è una vasta necrosi estesa al derma reticolare e al pannicolo adiposo. Per sede e modalità di insorgenza può essere definita come un danno deterministico secondario all'esposizione radiologica del 14.01.2015, così come condiviso dai C.T. delle parti.  ###à del danno è tale da far ritenere che la dose assorbita nei quasi 97 minuti di scopia è con elevata probabilità maggiore di 15 Gy (non è segnalata infatti una precedente esposizione a radiazioni ionizzanti)… ….Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione a disposizione, appaiono rilevabili alcuni elementi di criticità: • nel consenso informato, per quanto dettagliato, manca un riferimento al rischio da radiazioni e ai possibili danni correlati al loro utilizzo; • l'unico dato dosimetrico disponibile è quello relativo al tempo di scopia; non sono riportati gli altri valori (### DAP grafia, DAP totali), nonostante lo schema di referto li prevedesse.  …• dal referto della procedura risulta che gli operatori presenti in sala erano solamente un cardiologo e un infermiere di sala, deducendone quindi l'assenza del tecnico di radiologia (###, il quale avrebbe potuto intervenire riducendo anche significativamente il rischio di un danno deterministico da radiazioni …nonostante fosse stato superato il limite di 60 minuti di scopia non emerge essere stato impostato un adeguato follow up clinico previsto la normativa. Sulla base di quanto fin qui riportato, se da un lato non è possibile ipotizzare un malfunzionamento del macchinario, dall'altro si ritiene molto probabile che la radiodermite verificatasi nel #### sia conseguenza di un'inadeguata radioprotezione; molteplici infatti sono i parametri che possono comportare sinergicamente un danno deterministico, come quello verificatosi nel caso di specie, e non emergono agli atti elementi per poter affermare che vi sia stata una corretta radioprotezione del periziando tanto da non poter condividere quanto sostenuto dai ### per la parte convenuta, ovvero che si sia trattato di una mera complicanza conseguente alla necessaria procedura interventistica cardiovascolare. 
Superate tali questioni tecniche, prima di procedere alle problematiche prettamente valutative, appare opportuno richiamare le considerazioni psichiatricoforensi dell'ausiliario specialista…Nel caso specifico, sulla base degli elementi clinico-anamnestici e documentali, è possibile identificare a carico della sig. ### un quadro clinico nosograficamente identificabile, attraverso l'impiego dei criteri operazionali diagnostici del DSM 515, in un “### dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” (309.28 (###.23)), di entità lieve-moderata, ad andamento persistente ###. Il disturbo dell'adattamento ###16 si caratterizza come una “risposta” emotiva e/o comportamentale ad uno o più eventi stressanti oggettivamente identificabili…Nel caso specifico, come emerso dall'esame clinico effettuato, attualmente il sig. ### presenta un corteo sintomatologico caratterizzato da deflessione dell'umore, anedonia, avolia, ruminazioni mentali in senso depressivo con sentimenti di helplessness e hopelessness, vissuti di insicurezza e di disagio per gli esiti cicatriziali dell'intervento, ansia somatizzata, ecc., tale da configurare un DA con ansia e umore depresso misti, rispetto al quale tuttavia non assume terapia farmacologica né ha intrapreso percorsi psicoterapeutici in quanto riferisce “non voglio vedere più medici, non mi fido e non voglio prendere psicofarmaci perché dicono che poi bisogna prenderli per sempre dato che danno dipendenza….finché riesco voglio fare senza e sono d'accordo con lo psichiatra che quando ho bisogno lo chiamo….”. Preme rilevare in merito come l'esito psicopatologico e le ripercussioni a livello emotivo e comportamentale sopra descritti, trovano relazione nel caso specifico non solo con la portata psicolesiva dell'evento in causa, che nel caso specifico, facendo riferimento alla scala della rilevanza degli eventi psicotraumatizzanti di ### e Rahe17 può essere considerata di grado lievemoderata (criterio oggettivo), ma anche con la personale attribuzione di significati da parte del periziando in relazione soprattutto al proprio ruolo sociale e familiare legato all'attività lavorativa che il periziando riferisce come compromessa a causa dei fatti in esame che ne hanno minato la sicurezza e la fiducia in se stesso (criterio soggettivo). E' noto infatti il rapporto esistente fra instabilità lavorativa ed effetti negativi sul benessere personale, la percezione di sé e l'identità sociale. La valutazione degli elementi clinico-anamnestici emersi dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'esame delle condizioni mentali del periziando, attraverso la criteriologia medico-legale costituita dall'analisi degli elementi di giudizio inerenti l'accertamento del nesso di causalità materiale (criterio cronologico, criterio di idoneità lesiva, continuità fenomenica e criterio di esclusione), consente di formulare, con un giudizio di elevata probabilità, l'esistenza di una relazione concausale fra il quadro psicopatologico presentato dal sig. ### e gli stressor rappresentati dagli eventi in causa che hanno generato uno stato di persistente sofferenza psicologica con ripercussioni negative sul proprio equilibrio somatopsichico ed esistenziale. ### patoplastica riferibile al perdurare della condizione stressogena, rappresentata sia dagli esiti fisici (esiti cicatriziali dolorosi) che dalle ripercussioni in ambito lavorativo, assurge ad un ruolo predominante rispetto alla variabilità individuale e ai meccanismi adattivi del soggetto nella patogenesi del disturbo tanto da determinare, attraverso l'erosione delle difese psicobiologiche individuali….(“Questa cosa mi ha distrutto…a livello personale ed economico…ho dovuto smettere di fare l'agente di commercio che mi piaceva…, questo ha avuto notevoli ripercussioni economiche sulla mia famiglia… … adesso ho ricominciato a lavorare ma ho un contratto fino a settembre e comunque non sono più come prima… non ho voglia di fare le cose, mi devo sforzare, anche le cose che prima mi facevano piacere…non faccio più sport che prima facevo regolarmente…non vado al mare perché mi vergogno…anche la vitiligine è peggiorata ma non ho seguito più la terapia perché non voglio vedere più ospedali…mi sento in colpa verso i miei figli, di non riuscire più dargli l'aiuto di cui avrebbero bisogno sono preoccupato per il loro futuro dato che non posso aiutarli economicamente, né fisicamente …mi sento più fragile e tendo a rimanere rinchiuso in casa…non frequento più nessuno. … mi sento come distaccato, spento e ho anche molto meno desiderio sessuale per cui anche i rapporti familiari sono più distaccati…primo ero una persona positiva, adesso ho sempre pensieri negativi, non sono più io…“).Per tali motivi, per le considerazioni in precedenza esposte, tenuto conto del riscontro clinicoanamnestico e documentale, della ripercussione negativa che il quadro esitale comporta in riferimento allo stato psichico ed esistenziale del soggetto, riteniamo che il danno biologico di natura psichica subito dal sig. ### necessiti di una adeguata e personalizzata valutazione del pregiudizio subito per la cui quantificazione ci rimettiamo a specifica valutazione medico-legale. Venendo a questo punto alle questioni prettamente valutative del caso in esame, è doveroso sottolineare fin da subito che il caso de quo presenta problematiche nella stima del danno estremamente complesse. 
Difatti l'oggetto della valutazione risulta essere sostanzialmente un danno cicatrizialecutaneo con riflesso estetico e un danno psichico, ovvero fattispecie di danno per le quali vi è una estrema variabilità valutativa per le quali vi sono sfumature individuali che possono indurre a stime soggettive (dipendenti anche dall'emotività del valutatore) e non oggettive come è invece necessario e richiesto dalla disciplina medico legale… …Ad ogni buon conto, alla luce delle risultanze peritali, di quanto indicato dall'ausiliario psichiatra ### Cimino e di quanto suggerito dalle ### per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di ### e delle ### (2016),21 oltre che da quanto previsto dai richiamati baremes per la stima del danno psichico, il complessivo danno biologico permanente (che non può derivare dalla mera somma aritmetica delle singole minorazioni dovendosi invece espletare una valutazione complessiva dei riflessi sull'integrità psico-fisica) appare stimabile attorno al 25-26%. 
Sulla base della documentazione a disposizione (peraltro carente sia nel periodo intercorrente dal gennaio 2015 al maggio 2016, oltre che successivamente al luglio 2016), tenuto comunque in considerazione di quanto mediamente si registra - inabilità temporanea totale per 5 giorni; - inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni; - inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni; - inabilità temporanea parziale al 30% per 120 giorni. 
Per quanto attiene alla valutazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, vi è da dire che la componente di danno psichico, così come diagnosticata e stimata nell'alveo del complessivo danno biologico permanente, comprende di per sé già i riflessi negativi sulle attività lavorative. Per contro, per quanto riguarda la componente prettamente fisica del danno, con particolare riferimento agli esiti dolorosi riferiti all'emitorace destro, si ritiene che la stessa si ripercuota negativamente sulla capacità lavorativa attitudinale del #### inficiando l'assunzione di determinate posizioni o di sforzi a carico del tronco-arti superiori. Ovviamente tale stima non può che essere, in tale ambito, del tutto orientativa, potendola indicare attorno a circa 1/2- 1/3 del danno biologico sopra stimato. 
Vi è da poi precisare che in sede di integrazione peritale veniva precisato quanto segue. 
In merito al punto “se si reputa inficiata o meno la capacità lavorativa nel senso di ritenere ridotta la capacità lavorativa specifica nei termini di 1/2 1/3 ovvero se si intende far riferimento unicamente ad una maggior usura lavorativa”, fermo restando che la quantificazione del danno alla capacità lavorativa dovrebbe derivare dall'effettiva ripercussione economica conseguente al danno biologico permanente, da un punto di vista prettamente tecnico è indubbio che l'esito minorativo rilevato e l'attendibile associato quadro doloroso inficia l'assunzione di determinate posizioni, così come gli sforzi a carico del tronco e degli arti superiori, motivo per il quale, viste le mansioni lavorative attitudinali espletate dal #### si è ritenuto, e qui lo si conferma, di stimare un danno alla capacità lavorativa di 1/2-1/3 del danno biologico individuato (ovvero attorno al 10% del totale) e non come una sola maggior usura lavorativa. Per quanto riguarda il secondo punto (“se ed in che termini il danno di natura psichica subito dal sig.  ### sia stato calcolato nel biologico dal momento che è stato precisato che detto danno ‘necessiti di una adeguata e personalizzata valutazione del pregiudizio subito per la cui quantificazione ci rimettiamo a specifica valutazione medico-legale”), si segnala che la stima del danno psichico, per l'intrinseca difficoltà valutativa dello stesso richiede sempre un'adeguata e personalizzata valutazione del pregiudizio. Ad ogni modo è possibile precisare che qualora si procedesse alla stima autonoma del disturbo psichico, così come individuato e dettagliato dallo specialista psichiatra ### Cimino, lo stesso andrebbe valutato attorno al 7% con riferimento all'integrità psico-fisica, secondo quanto previsto anche dalle comuni guide valutative del danno psichico, tra cui La valutazione medico legale del danno biologico di natura psichica (SEU 2010) di ### M. e ###. e la ### alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno di natura psichica (### 2014). Avendo ritenuto il danno biologico permanente prettamente fisico stimabile attorno al 20% e non potendo espletare la mera somma aritmetica delle singole voci di danno, ne è conseguita la stima complessiva indicata, qui confermabile. 
Tanto premesso in relazione alla ricostruzione del caso svolta dal collegio peritale da cui non è motivo di discostarsi, vanno fatte le seguenti puntualizzazioni in punto di diritto. 
Con riguardo all'azione esercitata dall'attore, l'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a ### del 11-1-2008 n. 577 la quale, conformemente alla disciplina vigente in materia contrattuale, ha chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto ( o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento. 
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12-9-2013; Cass. civ. sez. III del 30-9-2014 n. 20547; Cass. civ. sez. III del 13-10-2017 n. 24073) e una corrente la quale ha precisato e ampliato il contenuto e la portata della impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova della esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento. 
Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria. 
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente, che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura ( o, nel caso di specie al medico) dimostrare la impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26-7-2017 n. 18392; la Suprema Corte, nella sentenza n. 28992 dell'11-11-2019).  ### tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpractice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'atro relativo alla impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez. III del 29.1.2018 n. 2061). 
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all'onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua dei criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole e/o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928). 
Tanto doverosamente premesso, non è chi non veda come la ricostruzione svolta dai Ctu induce ad addebitare precise condotte non conformi alle leges artis alla struttura sanitaria convenuta in relazione ai punti come sopra evidenziati ( in neretto ) proprio sotto il profilo della esposizione del paziente alle radiazioni oltre i limiti del consentito, con incidenza anche della mancata presenza del professionista di riferimento, cagionando un danno concreto come accertato dai #### iter del caso ha consentito di escludere l'ipotesi della mera complicanza ipotizzata da parte convenuta, avendo portato ad accertare secondo il criterio del più probabile che non, ed anzi diremmo in termini di certezza scientifica, il collegamento eziologico tra condotta incongrua dei sanitari e danno lamentato. Quanto ai danni ed alla relativa quantificazione si osserva quanto segue. 
Spetta anzitutto il risarcimento dell'invalidità temporanea, tenendo conto di una diaria giornaliera di euro 115 parametrata ad un giorno di invalidità totale, e ridotta secondo le diverse percentuali dei vari periodi, ovvero : temporanea totale per 5 giorni calcolata in euro 575; inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni calcolata in euro 5.175; inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni calcolata in euro 3.450; inabilità temporanea parziale al 30% per 120 giorni calcolata in euro 4.140.Somma complessiva euro 13.340. 
Anzitutto, non vi è motivo di discostarsi dalla valutazione dei Ctu che hanno ritenuto la sussistenza di postumi permanenti del 25%. Le doglianze mosse sul punto dall'attore il quale lamenta che non sarebbe stato preso in debita considerazione il danno relativo alla sfera psichica non possono essere accolte in quanto il collegio peritale si è correttamente espresso su una valutazione complessiva unitaria del biologico come precisato in sede di integrazione peritale. In ogni caso la difesa ha messo in rilievo la necessità di tener conto dell'incremento per la sofferenza soggettiva, con personalizzazione del danno, anche alla luce di specifici aspetti quali il fatto di non poter andare al mare a dorso scoperto, o di poter guidare la macchina in determinate posizioni e solo per piccoli viaggi, ecc.. 
Sempre tenendo conto delle tabelle di ### la cui applicabilità appare congrua anche per non essere stata oggetto di contestazione, si rammenta che, avuto riguardo all'età di 46 anni del danneggiato all'epoca del fatto, la quantificazione del danno da invalidità permanente basica ( invalidità permanente del 25% ), senza personalizzazione né ulteriori aumenti per cd danno morale, si quantifica in euro 85.422,00. Con l'incremento per sofferenza soggettiva ( + 41% ) si può pervenire alla somma di euro 120.444,00. ### i noti criteri adottati dall'indicato sistema tabellare, si può ipotizzare una personalizzazione max del 34%, con liquidazione della somma di euro 149.487,00. 
Le determinazioni del caso concreto vanno valutate alla stregua di quanto più in avanti si dirà. In ogni caso tenendo conto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( cfr sezione III civile, sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164 ), in punto di personalizzazione, essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali. Nel calcolare l'aumento percentuale per la personalizzazione, occorre considerare il valore del solo danno biologico. Il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale; tale pregiudizio è «meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi». 
La componente morale del danno va accertata, caso per caso, pertanto, non può considerarsi sempre presente. 
Per quanto attiene la richiesta del danno da ridotta capacità lavorativa, l'attore sul punto ha rappresentato quanto segue.   Al momento del fatto, il danneggiato svolgeva da diversi anni (sin dal 01/10/2013) l'attività di rappresentante di commercio per la ### srl, con sede in ####. La persistenza del dolore in sede dorsale, dove sono presenti gli estesi esiti radiodermitici, il conseguente disturbo depressivo post traumatico, nonché la necessità di evitare sforzi fisici, non solo hanno impedito al sig. B.E. di percepire reddito per tutto il periodo di aspettativa non retribuita (dicembre 2016), ma hanno di fatto determinato, a far data dal 30/09/2017, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sua unica fonte di reddito. Le sue condizioni, infatti, non gli consentono più di poter guidare la macchina per diverse ore al giorno per fare visita ai clienti, comportando l'impossibilità di esercitare per il futuro la predetta attività a causa dei postumi. Alla data odierna il sig. B.E.  risulta essere ancora inoccupato. Con riferimento ad una riduzione quanto meno di 1/3 della capacità lavorativa specifica (agente di commercio) la presenza della ampia lesione cutanea, della conseguenza importante reazione da stress sono in grado di incidere negativamente sull'attività lavorativa svolta caratterizzata dalla necessità di una buona capacità di interazione sociale (allo stato fortemente compromessa) e dalla integrità delle regioni cutanee dorsali per la lunga permanenza in posizione seduta in macchina dei lavoratori del comparto commerciale. Rilevava ancora il difensore che il danneggiato al momento del sinistro percepiva i redditi come da ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate ( all. 24, 25 e 26: dichiarazioni ### 730), dalle quali emergerebbe ictu oculi la contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività di lavoro dipendente, provocata dai postumi invalidanti permanenti a seguito dell'errato trattamento sanitario, proprio nel periodo della scoperta della patologia radiodermitica: - ### 730/2017 per i ### 2016: € 7.756,00 ( all. 24) - ### 730/2018 per i ### 2017: € 5.672,00 (all. 25) - ### 730/2019 per i ### 2018: € 6.462,00 (all. 26); essendo inoccupato (cfr. All.  36), non è stato presentato il ### 730/2020 per i ### 2019. Richiamava che con la sentenza n. 24209/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale: "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa”. In ordine alla liquidazione di un tal tipo di danno, l'unico riferimento normativo lo si ricava dall'art. 137 del codice delle assicurazioni che, tuttavia, indica soltanto il reddito da porre a base del calcolo, ma nulla dice in ordine al metodo della liquidazione. Nel caso concreto, trattandosi di lavoratore dipendente, il reddito di lavoro da porre a base del calcolo deve essere maggiorato dei redditi esenti, al lordo delle detrazioni e ritenute di legge, più elevato negli ultimi tre anni, pertanto pari ad € 8.634,00 (= ### da lavoro dipendente nel 2016: € 7.756,00 + ### € 878,00). In ordine ai criteri di liquidazione, nella fattispecie, trattandosi di un reddito talmente modesto da rendere il lavoratore sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, potrebbe trovare applicazione il criterio del triplo della pensione sociale (di cui al comma 3 dell'art. 137 cod. ass.), che non può tradursi in un'agevolazione probatoria in favore del danneggiato, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 445/95. Tale strumento liquidatorio residuale, risulta applicabile allorché la particolare esiguità del reddito dimostrato, in uno alle circostanza che nel caso concreto si tratta di lavoro part-time, lascino presumere che quella misura reddituale non esprima la reale capacità lavorativa e, quindi, sia impossibile stabilire o presumere il reddito reale dell'infortunato (cfr. Cass., sez. III, n. 25370 del 12/10/2018). Si invita a considerare, sotto diverso profilo, oltre alle condizioni di salute ed all'età anagrafica, anche il basso grado di istruzione (attestato di qualifica professionale di elettricista industriale conseguito nel 1987 al termine di una attività formativa di due anni: all. 29), e più in generale le attitudini e condizioni personali ambientali del sig. B.E.; condizioni che non gli consentono di attendere ad altri lavori altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Quanto alla sua quantificazione, la difesa ha calcolato il danno applicando la tabella del R.D. 1403/1922 sulla base del triplo della pensione sociale (cfr. Cass. 23298/2014; Cass. 8896/2016). Ha inoltre considerato che il coefficiente di capitalizzazione legato all'età (45 anni), indicato dal R.D. citato (all. 28) , è pari a 15,165 e che il coefficiente legato alla incapacità, possa considerarsi ridotta almeno nella misura di 1/3, dunque pari al 33%, svolgendo pertanto il seguente calcolo : [triplo della pensione sociale x coefficiente di capitalizzazione ### x riduzione della capacità lavorativa specifica] = 14.779,05 x 15,165 x 33 (%) pari a € 74.708,00. A tale somma non si applica alcuna detrazione per lo scarto tra vita fisica e lavorativa, atteso che le tabelle utilizzate fanno riferimento a tavole di sopravvivenza molto risalenti nel tempo, in particolare alle statistiche mortuarie del triennio 1910/1912 che indicavano l'età media di vita di uomini e donne in anni 37 (Cass. 2012/8985). Su detta somma non opera la rivalutazione trattandosi di danno futuro, né si calcola la capitalizzazione visto che le retribuzioni subiscono aumenti nel tempo ed assumere un importo costante compensa il vantaggio della sua percezione immediata. Pertanto, a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura veniva chiesto in citazione liquidarsi la somma di € 74.708,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
Sul punto il giudice osserva sotto l'aspetto di diritto come con la sentenza 14241/23 del 24/5/2023 la Cassazione ribadiva che, come da precedenti (Cass. n. 19537 del 2007) la Suprema Corte affermava che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza. Aggiungeva, in più la Suprema Corte, che il danno patrimoniale non può considerarsi pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita. 
In ogni caso la giurisprudenza effettivamernte indica che la capacità di guadagno vada liquidato in base al triplo della pensione sociale (c.d. «assegno sociale»), quando la misura assai modesta del reddito comprovato dalle prodotte buste paga è tale da rendere la situazione del danneggiato parificabile a quella di un disoccupato. Il fondamento normativo non sarebbe individuato dall'art. 137 cod. ass. - che si riferirebbe solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche all'azione nei confronti del responsabile (Cass. 21/02/2001 n. 2512; Cass. 11/02/1999 n. 1166; Cass. 11/06/1990 5672) - quanto invero dall' art 1226 cod civ che impone al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, quando lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare. 
Tanto premesso, nel caso che ci occupa va precisato quanto segue.   La ctu nel caso d'interesse ha indubbiamente accertato, per quanto sopra esaminato, un danno da riduzione della capacità lavorativa. 
Ora, secondo la giurisprudenza della corte di Cassazione la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego. Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa. Si rammenta che l'art. 137 (Danno patrimoniale) del ### delle ### stabilisce: “1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il piu' elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il piu' elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge” .È noto poi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tale liquidazione non può essere compiuta utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, posto che essi, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015).Occorre, infatti, tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita (Cass. sentenza 5 giugno 2012, n. 8985). 
È invece legittimo il ricorso ad altri coefficienti di capitalizzazione che considerino debitamente le predette sopravvenienze, quali ad esempio quelli, espressamente ritenuti legittimi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015), elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ### della ### ed allegati agli ### dell'### di studio per i magistrati, svoltosi a ### il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in ### orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, ### del ### 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).  ### di questo criterio comporterebbe, a parità di percentuale, una quantificazione diversa da quella proposta. 
Tuttavia, nel caso che ci occupa, alla stregua delle complessive emergenze istruttorie, ed in particolare del supplemento peritale, da cui si desume che la riduzione della capacità lavorativa non può essere rapportata in misura superiore al 10%, deriva che non si può presumere -né peraltro è stato provatoche la riduzione della capacità lavorativa abbia effettiva incidenza sulla capacità di guadagno dell'interessato. A maggior ragione è da escludere che la perdita del lavoro sia conseguenza delle lesioni di che trattasi. 
In ogni caso, alla stessa può attribuirsi l'effetto di un congruo appesantimento del danno non patrimoniale, come del resto anche richiesto in citazione in base ad una valutazione equitativa che tiene conto di tutti gli elementi del caso. 
Lamenta inoltre l'attore risarcimento danni da violazione del consenso informato e lesione del diritto all'autodeterminazione. La parte attrice si riferisce alle inaspettate conseguenze del primo intervento, senza che il paziente abbia ricevuto la necessaria predisposizione ad affrontarle ed accettarle mediante una libera e consapevole scelta, così come previsto dalla ### sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad ### il ### (“informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle conseguenze e i suoi rischi”). Invece, come si legge nella ### tecnica di parte del dott. E. ### (all. 9, pag. 5), “dalla lettura della cartella clinica n° 1081 del 12/01/2015 del PO di ### […] nell'ambito dei rischi elencati non sono contemplati quelli peggiorativi correlati all'esposizione a radiazioni ionizzanti. Il consenso informato fornito dal ### B.  può pertanto essere considerato giuridicamente nullo stante la mancata informazione circa la possibile insorgenza della complicanza poi effettivamente verificatasi”[…] ### in maniera indiretta, si può dedurre come la mancata espressione di tale complicanza nel modulo di consenso rappresenti non una “svista” ma un evento difficilmente prevedibile e conseguenza verosimilmente da errata tecnica operatoria”. ###/insufficiente informazione in relazione alle complicanze dell'operazione, alle sofferenze, ai rischi da affrontare ed alle possibilità alternative da vagliare rispetto al primo intervento, comportano un'autonoma quantificazione risarcitoria, diretta e ulteriore rispetto al danno biologico apprezzato, che si estende anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente. Il danno in questione (di natura non patrimoniale) è risarcibile ex art. 2059 c.c., poiché frutto della lesione di diritti costituzionali e deve trovare adeguato ristoro, mediante un'autonoma quantificazione, diversa ed ulteriore rispetto a quella operata per il danno biologico, con una liquidazione che non può che essere equitativa (art.1226 c.c.), per non essere stato l'attore messo al corrente delle possibili conseguenze negative derivanti dall'attuazione della terapia praticata e che, nel caso concreto si sono manifestate. 
Appare opportuno premettere brevi cenni in merito al tema relativo al consenso informato. 
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente. 
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. 
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass. 28-7-2011 n. 16543). 
Il medico dunque è tenuto, in via generale, ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili. 
Le conseguenze dannose che possono discendere dalla violazione dell'obbligo informativo possono ledere due distinti tipi di diritti: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018). 
Nel caso in cui - quale quello di specie - viene lamentata la lesione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito Cassazione civile sez. III - 12/06/2023, n. 16633. 
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente); b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, legato al primo da nesso di causalità materiale; c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, 15991; v. anche Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. ### del 15/11/2022). 
Nel caso di deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione, le considerazioni da fare riguarderanno il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. 
Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario, come nella specie), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018; Cass. n. 28895 del 2019). 
Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. 
Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile. 
Va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni. 
Nel caso di specie, nulla vi è in merito alla prova del danno conseguenza, ragione per cui tale danno non può essere riconosciuto. 
In definitiva, vanno riconosciute all'attore: la somma di euro 13.340,00 per invalidità temporanea come già precisato; per l'invalidità permanente, tenendo conto di tutti gli aspetti che attengono l'ambito relazionale del danneggiato che sono emersi dalla stessa ctu, nonché l'aspetto del vissuto soggettivo del ### (inclusa la consapevolezza del maggior rischio oncologico ), applicata la massima personalizzazione, che appare aderente al caso di specie, ed il danno morale come riconoscibili in base alle tabelle milanesi, euro 149.486. 
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio - il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis ### 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010). Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici ### F.O.I., a decorrere dall'1/6/2018 data dell'evento (Cass. 5671/2010; Cass. civ. 18028/2010 ), sino alla data del 15/1/2015 sull'intero dovuto fino alla data odierna. Sulla somma finale spettante dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi - con la presente liquidazione - in debito di valuta (ex multis Cass. civ. 11594/2004; Cass. civ. 9711/2004). 
In relazione al danno da ridotta capacità lavorativa, appare congrua e proporzionata la somma di euro 35.0000, somma da intendersi liquidata all'attualità, su cui vengono riconosciuti i soli interessi dalla data della pronuncia al saldo. 
Quanto poi al danno emergente, spetta il rimborso della somma di euro 500,00 come da bonifico in favore del ctp e della somma di euro 121,60 per esborsi relativi alla fase stragiudiziale, oltre interessi dalla domanda. Non si riconoscono le ulteriori somme richieste per ctp, delle quali non è stato provato il pagamento, in relazione peraltro a fatture prodotte solo in sede di comparsa conclusionale. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa. 
In proposito si specifica poi che la richiesta di aumento del compenso dell'avvocato di parte attrice nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, non può essere accolta in quanto l'utilizzo di tali collegamenti non ha riguardato tutti gli scritti di parte contenenti riferimenti a documenti ed atti. 
Anche le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico dei convenuti P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce: dichiara la responsabilità della ASL di ### nella verificazione dei danni patiti dall'attore a seguito di intervento chirurgico del 15/1/2015 per le ragioni di cui in parte motiva; per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore di ### delle seguenti somme: euro 13.340,00 per invalidità temporanea ed euro 149.486 invalidità permanente; oltre interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici ### F.O.I., a decorrere dal 15.1.2015 fino alla data odierna, oltre interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma complessivamente dovuta dalla pronuncia fino al saldo; euro 35.0000,00 per danno da ridotta capacità lavorativa oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo; di euro 621,60 a titolo di danno emergente, oltre interessi dalla domanda al saldo. 
Condanna inoltre la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 1.214,00 per esborsi, € 14.103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.  spese generali. 
Pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte convenuta Sentenza immediatamente esecutiva come per legge ### per quanto di competenza.  ### 4 marzo 2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 4420/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Villani Rossana

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 1722/2025 del 07-04-2025

... delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica.” (v. Cass. n. ###/23). Trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale, “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, da tale punto di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE IV CIVILE In persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23664/2021 R.G. promossa da ### in proprio e nella qualità di erede della ###ra ###, nata a ### il ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione ### anche quale erede del sig. ### (C.F. ###) deceduto in #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura 17.11.2022 ###, C.F. ###, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### domiciliat ###; ###: Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2059 ### le parti attrici: “- dichiarare il Ministero della ### responsabile ex art. 2043 c.c. del decesso della sig.ra ### conseguito all'epatite da virus B e C contratta dalla medesima in occasione delle trasfusioni effettuate dalla stessa per come esposto in narrativa; - condannare il Ministero della ### al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 245.167,50 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa; - condannare, altresì, il Ministero della ### al pagamento in favore della signora ### dei danni patrimoniali per complessivi € 68.816,00, per le motivazioni esposte in premessa; - condannare il Ministero della ### al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 531.364,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, di cui € 392.268,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed € 139.096,00 a titolo di danno biologico, per le causali sopra espresse, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa; -Il tutto oltre interessi maturati e maturandi sino al totale soddisfo e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro; Con condanna altresì al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.” Per parte convenuta: In via preliminare dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata in questa sede.   Nel merito, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate.   In via ulteriormente subordinata, ai fini della determinazione del quantum, scomputare gli importi a vario titolo già erogati.   Spese come per legge”.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE I La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dai sig.ri ### e ### rispettivamente figlia e coniuge superstite della sig.ra ### deceduta a #### il ###, volta ad ottenere il risarcimento iure proprio, quali eredi della de cuius, per i danni patiti in conseguenza del decesso della sig.ra ### A sostegno della domanda gli attori esponevano che la de cuius aveva contratto la malattia epatica in occasione di un ricovero avvenuto dal 2.06.1965 al 24.06.1965 presso l'### “S. Anna”, in ### durante il quale la donna era stata emotrasfusa - in particolare, in data ### ed in data ###- con due unità di sangue infetto, provenienti da donatori non rintracciabili per controlli virologici successivi alla donazione.   Davano quindi atto: 1. che, accertata la malattia - diagnosticata dapprima, in data ###, in occasione di una visita occasionale presso il P.O. di ####, e, successivamente, in data ###, a seguito di ricovero in D.H. presso A.O. “###” U.O. di Epatologia di ### da cui è stata dimessa con diagnosi di “### cronica anti HCV positiva in evoluzione cirrotica. Ipersplenismo ###. Ectasia venosa del III medio esofago. 
Pregressa infezione da virus B” - la de cuius aveva proposto istanza al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992; 2. che, con verbale n. 46/03 del 10.02.2003 prot. n. 40 del 25.02.2003, la ### 4° ### del ### di ### di ### confermata la diagnosi di “epatite cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena con segni di ipertensione portale ed ipersplenismo. Pregressa infezione da HBV” e accertata la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e l'infermità conseguita, aveva espresso giudizio medico-legale favorevole; 3. che, in ragione della domanda di indennizzo presentata dalla ###ra ### la ### con decreto n. 14667 del 13.10.2003 (All. 2), aveva liquidato a favore della stessa la somma di euro € 10.692,53 a titolo di indennizzo con riferimento al periodo decorrente dall' ### al 31.08.2003 e dato altresì atto che, a far data dall' ### (poi posticipato al 31.10.2003) l'istante avrebbe avuto diritto ad un assegno mensile di € 599,58, da pagarsi in rate bimestrali posticipate di €1.199,17; Gli attori allegavano di aver attivato, a seguito del decesso della congiunta, il procedimento amministrativo di cui l'art. 1, comma 3 della L. 238/1997 di modifica ed integrazione della L.  210/1992, volto ad ottenere un assegno “una tantum”. Precisavano che, acquisito il parere favorevole della C.M.O. di Messina - che, con processo ###/V n. 192 L. 210/1992 del 18.07.2018, ha riconosciuto nesso di causalità tra l'infermità contratta con emotrasfusione ed il decesso della ###ra ### e ha accertato che la causa mortis è da rintracciarsi in una “### epatica HCV correlata scompensata; neoformazione uterina; scompenso cardiocircolatorio; arresto cardiaco” da “.ritenersi inequivocabilmente causa o quantomeno concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessata” (### 6) - in data ###, con prot. 431745, il ### “### della ### e ### Sanitarie” della ### aveva liquidato la somma complessiva di € 77.468,53 a favore della sola sig.ra ### avendo, il sig. ### rinunciato alla propria quota e indicato la figlia quale unica beneficiaria (### 7).   Ritenendo il convenuto Ministero responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni patiti, gli odierni attori hanno quindi chiesto la condanna del convenuto alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio patiti in conseguenza del decesso della sig.ra ### Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, il ### si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori ad ottenere il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis a fronte dell'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. tenuto conto che la pretesa risarcitoria è stata avanzata la prima volta con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ###. 
Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria avversaria, rilevando: - come, alla data in cui avvennero le trasfusioni dedotte in giudizio, risalenti al 1965, non erano ancora disponibili test per l'identificazione dei virus e metodiche dotate di un certo grado di affidabilità per poter effettuare uno screening dei donatori circostanza, quest'ultima, che osterebbe alla declaratoria di responsabilità del ### per omissione di vigilanza e controllo sul sangue ad uso trasfusionale, difettando l'elemento soggettivo di cui l'art. 2043 c.c.; - il mancato assolvimento dell'onere di prova gravante su parte attrice in ordine agli elementi richiesti per la configurazione dell'illecito aquiliano con particolare riferimento al nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infezione ### Osservava il ### infatti, che il riconoscimento del nesso di causa da parte della ### nell'ambito della procedura amministrativa finalizzata alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, risulterebbe privo di valore probatorio nel presente giudizio risarcitorio, cessendo differente la natura (l'una indennitaria, l'altra risarcitoria), le finalità perseguite dai due istituti (l'una previdenziale/assistenziale, l'altra riparatoria), nonché i presupposti richiesti per la loro configurazione non potendo, pertanto, escludersi che il contagio sia avvenuto per altra causa. 
Nel contestare la domanda attorea, il convenuto rilevava altresì, -sotto il profilo dell'allegata responsabilità omissiva, che alla data del presunto contagio -1965- non vi sarebbe stata una condotta che, se posta in essere, avrebbe scongiurato l'evento, considerato che il test diagnostico non esisteva ancora e l'evento del contagio era pertanto imprevedibile; - che la legislazione vigente all'epoca dei fatti - in particolare, L. 286/58 art. 1, L. 592/67, L.  833/1978 e L. n. 531/1981 - ponendo in capo all'Ente solo compiti di sorveglianza, direzione ed autorizzazione e attribuendo alle strutture ospedaliere, operanti in regime di autonomia, il compito di vigilare sulle pratiche diagnostiche, terapeutiche ed organizzative, esclude la responsabilità per l'operato delle strutture sanitarie locali. 
Contestava in ogni caso la quantificazione del danno operata da parte attrice eccependo la compensatio lucri cum damno a fronte degli importi percepiti dall'attrice a titolo di indennizzo.  concludeva come in epigrafe riportato, instando per il rigetto delle domande proposte. 
Nel corso del giudizio decedeva ### Istruita con la produzione di documenti e l'esperimento di CTU medico-legale all'udienza figurata del 31.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  ### di esaminare, nel merito, la fondatezza delle domande attoree, deve valutarsi l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2947, comma 1, c.c. dal ### convenuto. 
Con riferimento alla domanda risarcitoria iure hereditatis pare opportuno dar atto che, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., gli attori hanno precisato di aver agito iure proprio, per il riconoscimento del danno patito a seguito del decesso della sig.ra ### e non anche iure hereditatis, in qualità di eredi della de cuius. 
Ne consegue che l'eccezione proposta ex art. 2947 c.c. dal ### quanto alla domanda iure hereditatis non può essere accolta. 
Deve peraltro ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo alla domanda proposta iure proprio dagli attori. 
Diversamente da quanto ritenuto dal convenuto, infatti, la decorrenza del termine di prescrizione per il risarcimento del danno iure proprio non decorre dalla data delle trasfusioni infette o da quella diversa in cui gli attori hanno acquisito - o avrebbero dovuto acquisire - la consapevolezza che la malattia epatica della propria dante causa fosse collegata alle trasfusioni del 1965, quanto piuttosto dall'evento morte che ha determinato la lesione del rapporto parentale.  ### l'insegnamento del Cassazione, infatti, “in tema di responsabilità del ### della ### per i danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica.” (v. Cass. n. ###/23). 
Trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale, “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto” (cfr. Cass. n. 26189/20, Cass. n. 28464/13). 
Considerato che la signora ### è deceduta in data ### e che da tale data decorre il termine di prescrizione decennale per il danno patito dai congiunti iure proprio, la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve ritenersi tempestiva e ammissibile.  **** 
Parte attrice ha allegato la responsabilità del ### per aver omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati, venendo meno a quanto previsto dalla norma generale di cui all'art. 1 della legge n. 296/1958, denunciando, in particolare, il mancato controllo delle transaminasi, la cui determinazione al di sopra dei valori di media era nota -già all'epoca dei fatti per cui è causa come alterazione nei soggetti con patologie epatiche, consentendo di rilevare la presenza di infezioni da virus non ancora noti dal punto di vista della caratterizzazione molecolare come l'### Gli attori hanno quindi invocato la previsione di cui all'art. 2043 c.c. concretatasi nella colposa violazione dei doveri di vigilanza e controllo sulla sicurezza del sangue importato o raccolto in ### e distribuito per il tramite delle strutture del ### Tale ricostruzione è stata contestata dal ### atteso che la legge L. n. 833/1978, istitutiva del ### ha disposto che le singole aziende ospedaliere operino in regime di autonomia sollevando di fatto l'Ente dal dover intervenire nella preparazione delle unità da trasfondere escludendo quindi che possano configurarsi rapporti organici o gerarchici tra esse e l'autorità sanitaria centrale e, conseguentemente, profili di responsabilità, ex art. 2049 e 2050 c.c., in capo a quest'ultima. 
Nel merito, il convenuto ha eccepito la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito non avendo parte attrice offerto prova dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra evento e danno conseguenza. 
Le difese svolte dal convenuto non sono fondate. 
Deve anzitutto rilevarsi come non sia in contestazione il titolo della responsabilità cui è chiamato a rispondere l'ente convenuto. 
La stessa Cassazione a ### con la sentenza 11.1.2008, n. 576, ha affermato che la responsabilità del ### della ### per i danni conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto è inquadrabile nella violazione della clausola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. e non già riconducibile agli artt. 2049 e 2050 c.c., posto che “la pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati … non rende ovviamente pericolosa l'attività ministeriale, la cui funzione apicale, è solo quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica”, né, tantomeno, nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c. non sussistendo, tra paziente ed ente statale, alcun vincolo contrattuale assimilabile a quello intercorrente tra paziente e struttura sanitaria. 
Con riguardo ai rapporti tra enti locali e ### inoltre, Suprema Corte ha recentemente avuto modo di ribadire che “In tema di danno da emotrasfusioni, sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche prelevate dalla emoteca della stessa USL di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale e quella aquiliana del ### della salute, fondata sull'omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati” (Cass. 23.9.2024, n. 25472), con la conseguenza che “è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto ### non essendo necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera” (Cass. 13.6.2023, n. 16808).  **** 
Quanto al profilo concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, deve rilevarsi che, nel caso di specie, gli attori hanno ritenuto sussistente la responsabilità del ### per aver omesso i controlli sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue per uso terapeutico allegando come tale condotta - di natura omissiva - integri violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative e, in particolare, dall'art. 1 della L. n. 296/58. 
Ora, già prima delle sopracitate pronunce a ### del 2008, la Suprema Corte aveva ribadito che ancor prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/90 - ancora oggi regolante le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati - dovesse ritenersi sussistente, sulla base della previgente legislazione, a carico del ### della ### un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano (v. in particolare, Cass. 31.5.2005, n. 11609). 
Sulla scorta di tale previsione è stata ritenuta la responsabilità del ### della ### anche con riferimento ad infezioni da epatite C contratte in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965 ed al 1970 e dunque “eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul ### della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cass. 22.7.2021, 21145). 
Alla luce delle osservazioni svolte, può dunque affermarsi che: . l'art. 1 della L. n. 296/58 poneva in capo al ### l'obbligo di “provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, curandone anche il coordinamento; di emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari”; . già dalla fine degli anni '60, inizi degli anni '70 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale, era possibile la rilevazione ### dei virus mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-### e già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto; sin dalla metà degli anni ‘60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315); . il ### della ### “è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine ### alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, 584. Altresì, conformemente, Cass. 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014, n. 1355); . il ### della ### con riferimento all'obbligo di vigilare sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati, è tenuto ad “un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione, da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (v. Cass., 28.9.2009, n. 20765; Cass., 23.5.2011, n. 11301); . deve pertanto ritenersi che, “la colpa della P.A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative […], costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.” (v. Cass., 27.4.2011, n. 9404); ne consegue che “### sia accertato l'omesso controllo che il sangue per le trasfusioni fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, è integrato l'elemento della colpa, poiché si è in presenza di un'ipotesi di violazione di un obbligo specifico” (v. Cass. Sez. ### 11.1.2008, n. 576 e, tra le altre, 4.2.2016 n. 2332, Cass. 31.1.2018, n. 2337).  **** 
Nel caso in esame, il ### della ### non ha documentato la verifica della corretta e concreta attuazione delle prescrizioni impartite dalla legislazione vigente, né ha offerto elementi probatori dai quali evincere che sulle sacche di sangue trasfuse alla sig.ra ### fosse stato effettuato un previo controllo onde verificare la bontà dei prodotti emoderivati trasfusi. 
Richiamando i principi giurisprudenziali riportati deve quindi ritenersi che vi sia stata un'omissione colposa da parte dell'Ente convenuto, consistita nell'omessa vigilanza nell'uso degli emoderivati pur a fronte delle evidenze scientifiche che, già nel 1965, consentivano di escludere che il prodotto emoderivato fosse infetto. 
Quanto al nesso di causalità deve osservarsi che nel regime dell'illecito civile vige il principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario. 
Ne consegue che accertata l'omissione dell'attività di controllo e vigilanza nella raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, tenuto conto delle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che l'accertata omissione da parte dell'Ente sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, se la condotta doverosa del ### fosse stata tenuta, l'evento non si sarebbe verificato.  ****  Nel caso di specie non è in contestazione - e peraltro documentalmente provata - la circostanza che la sig.ra ### sia stata sottoposta a terapia trasfusionale e a somministrazione di emoderivati in occasione di un ricovero avvenuto dal 2.06.1965 al 24.06.1965 presso l'### “S. Anna” di ### Parimente incontestato è che, nel corso di una visita occasionale svoltasi in data ### presso il P.O. di #### e, successivamente, in data ### in occasione di ricovero in D.H.  presso A.O. “###” U.O. di Epatologia di ### sia stata accertata la positività anti-HCV e positività per gli anti-### e, quindi, diagnosticata una “### cronica anti HCV positiva in evoluzione cirrotica. Ipersplenismo ###. Ectasia venosa del III medio esofago. 
Pregressa infezione da virus B” (all. 3b, “2001 - P.O. Soveria …” fascicolo attoreo). 
Altrettanto provata è la circostanza che la de cuius abbia patito, negli anni successivi alla diagnosi, le ingravescenze tipiche dell'infezione contratta (v. All. 3a - 3b, parte attrice) con ripercussioni anche sull'assetto psicologico della donna (### 3 parte attrice) e che sia deceduta in data ###, all'età di 81 anni, dopo un ricovero presso il P.O. di #### dal quale venne dimessa con diagnosi di “stato di coma ed anasarca in cirrosi epatica ###, ### c.c. Insufficienza respiratoria cronica in ####” (### 4 e 5).  ### del nesso causale tra la malattia epatica e le trasfusioni praticate nel 1965 è stato compiuto dallo stesso ### della ### con due diversi provvedimenti: il primo è costituito dal verbale n. 46/03 del 10.02.2003 prot. n. 40 del 25.02.2003 reso all'esito del procedimento amministrativo attivato dalla sig.ra ### per ottenere l'indennizzo di cui alla legge 25.2.1992 n. 210, il secondo è il ###/V n. 192 L. 210/1992 del 18.07.2018 reso nell'ambito di un procedimento intrapreso dagli eredi della sig.ra ### per ottenere il riconoscimento di un assegno “una tantum” ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 238/1997 di modifica ed integrazione della L. 210/1992. 
Con il primo verbale, infatti, la ### 4° ### del ### di ### di ### all'unanimità dei voti, ha riconosciuto il diritto della ### all'indennizzo sulla base dell'accertamento del nesso causale e del giudizio diagnostico di “epatite cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena con segni di ipertensione portale ed ipersplenismo. 
Pregressa infezione da HBV” (### 1 parte attrice). 
Con il secondo verbale del 18.07.2018 la C.M.O. di Messina ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'infermità contratta con emotrasfusione ed il decesso, dando atto che l'evento morte dovuto a “### epatica HCV correlata scompensata; neoformazione uterina; scompenso cardiocircolatorio; arresto cardiaco” è da considerarsi aggravamento, evoluzione e complicazione della suddetta patologia epatica e, pertanto, da “ritenersi inequivocabilmente causa o quantomeno concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessata” (### 6 parte attrice).  ### la giurisprudenza di legittimità, “il verbale della ### medica di cui all'art. 4 della l.  n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il ### della ### per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività” (v. Cass. 29.12.2023, n. ###). 
La Cassazione ha infatti osservato che “il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il ### per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (v. Cass. S.U.  6.7.2023, n. 19129). 
Considerato che parte convenuta non ha offerto elementi probatori di segno contrario, non avendo provato né l'esclusione del nesso causale - offrendo dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione - nè dell'elemento soggettivo - attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma - (v. Cass. 7.9.2023, n. 26091), deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra le terapie trasfusionali praticate alla sig.ra ### nell'anno 1965 e l'infezione HCV contratta, nonché tra la malattia e il decesso della stessa.  ### la responsabilità del ### convenuto, deve ora procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dagli attori a seguito del decesso della signora ### In termini generali, il “danno non patrimoniale” conseguente al decesso di un congiunto è costituito dal pregiudizio derivante dalla privazione del rapporto personale e affettivo con il deceduto, cui ciascun componente nel nucleo familiare ha diritto in ragione del proprio legame con il de cuius. 
Trattasi, dunque, di un danno diretto e non riflesso: dovendosi, infatti, intendere l'evento morte come evento plurioffensivo, “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della ### dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di ### - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale". Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (v. Cass. 26.7.2019, n. 20287). 
Per costante giurisprudenza, peraltro, tale tipo di danno non è configurabile in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, pur potendo ricorrere a valutazioni prognostiche e a presunzioni. 
In corso di causa ### marito della de cuius, ha chiesto oltre al riconoscimento del danno parentale, anche la liquidazione del proprio danno biologico patito a causa delle lesioni psicofisiche e dell'invalidità permanente riportata in conseguenza del decesso per malattia della moglie. 
A fondamento della propria istanza risarcitoria l'attore ha rappresentato che, a seguito della perdita della compagna di vita che aveva materialmente e moralmente accudito durante tutto il decorso della malattia, avrebbe riportato serie ripercussioni di ordine dinamico/relazionale, manifestando scompensi psicologici evolutisi in una persistente sindrome ansiosa-ossessiva-depressiva con spunti fobici, a fronte dei quali si è resa necessaria un'assistenza continuativa quotidiana e la necessità di trasferirsi a casa della figlia a ### All'esito della perizia disposta sulla base della sola documentazione in atti stante l'intervenuto decesso dell'attore, il CTU incaricato ha precisato che “..in base ai dati a disposizione, non è possibile stabilire se in relazione alla malattia e al decesso della sig.ra ### siano derivate lesioni al periziato; la malattia e il decesso della consorte, potrebbero aver accentuato, solo in parte, la sintomatologia ansioso-depressiva dello stesso”, aggiungendo che “..non è possibile esprimersi sul nesso di causa tra tale possibile accentuazione della sintomatologia clinica del ### e il vissuto conseguente alle condizioni cliniche in cui si trovava la di lui moglie” non essendo, la documentazione medica - che, per lo più, afferisce alla patologia parkinsoniana - “..probante in tal senso”, e ha altresì ribadito come non sia stato possibile “stabilire una correlazione tra tale condizione clinica e la malattia e il decesso della moglie, sig.ra ###”. 
In risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice - il quale ha mosso contestazioni anche sulla base di documentazione non presente nel fascicolo di parte attrice e di cui dunque, il ### non ha tenuto conto - il perito ha confermato come “..non è possibile capire se il lutto sia stato elaborato, collocare nel tempo l'insorgenza di un eventuale lutto complicato, stabilire l'eventuale incidenza dello stesso sulle patologie psichiche preesistenti e viceversa e neppure il tipo di disturbo psichico eventualmente insorto.” e che, in generale, non essendo “..disponibili gli elementi conoscitivi necessari per un inquadramento clinico, in relazione al decesso della moglie (e neppure in relazione alla patologia dalla quale era affetta), di una eventuale patologia insorta o di un eventuale aggravamento della patologia preesistente..”, non è stato possibile “..formulare alcuna valutazione medico legale né in relazione a un eventuale danno biologico temporaneo, né in relazione a un eventuale danno biologico permanente fino alla data del decesso del sig. Ciconte”. 
Inoltre, sebbene l'uomo sia stato costretto a cambiare la propria residenza e, conseguentemente, le proprie abitudini di vita, non può ragionevolmente escludersi che ciò sia stato necessitato dalla esigenza di far fronte alle criticità proprie della sindrome parkinsoniana, esordita già nel 2016 che ha comportato un significativo deterioramento delle condizioni generali dell'uomo che, in data ###, all'età di 80 anni, risultava “..completamente dipendente in tutte le attività della vita quotidiana per le quali necessita di assistenza continuativa e completa”. (v. all. 10 parte attrice). 
Alla luce delle osservazioni svolte dal ### pienamente condivisibili in quanto logicamente articolate e congruamente motivate, nulla può riconoscersi all'attrice - quale erede del padre - a titolo di danno biologico.  **** 
Quanto al danno parentale, occorre dar atto che la liquidazione viene effettuata alla stregua delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel giugno del 2024, che prevedono una “forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria” (v. Relazione alle ###. 
Ai fini della liquidazione, tanto con riferimento al sig. ### che con riferimento alla sig.ra ### occorre tenere conto dell'età della sig.ra ### al momento del decesso avvenuto in data ### (81 anni), di quella del familiare superstite, del rapporto di convivenza e del numero di altri congiunti nel nucleo familiare. 
Con particolare riferimento al parametro relativo alla “qualità ed intensità della relazione affettiva” (per il quale sono previsti fino a 30 punti - cd. parametro E), con riferimento al sig. ### ritiene questo giudice di dover valorizzare il supporto da lui prestato alla moglie nel travagliato iter degenerativo della malattia, delle ripercussioni che tale circostanza ha determinato nella sua vita anche in considerazione delle peculiarità e alla facilità di trasmissione della malattia. 
Quanto alla sig.ra ### sempre ai fini dell'applicazione del parametro E, si ritiene di valorizzare la particolare penosità tipica della malattia cui la donna è stata esposta per gran parte della propria vita, considerato che la stessa è nata nel 1966 e che già a far data dal 2000 la sig.ra ### ebbe manifestare sintomi della malattia epatica. 
Deve peraltro evidenziarsi la mancata allegazione, da parte dell'attrice, di prove utili a comprovare l'effettività e la natura del rapporto esistente con la madre, ovvero l'assistenza sanitaria effettivamente prestata alla de cuius, anche tenuto conto del fatto che la morte della ### è intervenuta in ### mentre l'attrice risulta aver sempre abitato in ### **** 
Venendo quindi alla liquidazione del danno in favore di ### i punti attribuibili sono i seguenti: . età vittima primaria (81 anni) 8 punti . età vittima secondaria (77 anni) 12 punti . convivenza 16 punti . un superstite (la figlia) 14 punti . intensità della relazione affettiva 22 punti Per un totale di 72 punti ### conto che il valore del punto base è pari ad euro 3.911,00, il danno parentale viene liquidato in complessivi € 281.592,00. 
Quanto alla liquidazione del danno in favore di ### i punti attribuibili sono i seguenti: . età vittima primaria (81 anni) 8 punti . età vittima secondaria (51 anni) 18 punti . convivenza 0 punti . un superstite (il padre) 14 punti . intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 55 punti.  ### conto che il valore del punto base è pari ad euro 3.911,00, il danno parentale viene liquidato in complessivi € 215.105,00. 
Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, detto importo deve essere devalutato alla data dell'illecito (ovvero alla data del decesso 24.01.2018), calcolandosi gli interessi compensativi sulla somma di anno in anno rivalutata. Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti a disposizione dell'### risulta quanto segue. 
Con riferimento al sig. ### occorre anzitutto precisare che sulla somma riconosciuta devono essere computati rivalutazione e interessi fino alla data del di lui decesso, momento nel quale la somma è entrata a far parte del patrimonio del de cuius, per poi trasmettersi, iure hereditatis, in favore della figlia odierna attrice, unica erede. 
Venendo alla quantificazione, la somma di € 281.592,00 deve essere devalutata alla data del decesso della sig.ra ### (con il risultato di € 236.036,88) e tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata fino all'intervenuto decesso del ### (08.11.2022), per un totale di € 279.907,33. 
Con riferimento alla sig.ra ### la somma di € 215.105,00 deve essere devalutata alla data della morte della sig.ra ### (€ 180.305,95) e rivalutata, oltre interessi legali, al giorno della pronuncia per un totale di € 236.457,43.  **** 
Quanto al danno patrimoniale, deve darsi atto che parte attrice ha allegato di aver dovuto richiedere al proprio datore di lavoro -ASL ###- un periodo di aspettativa non retribuita (da novembre 2017 - a marzo 2018) per assistere la propria madre. 
Ha quindi rappresentato di aver dovuto accogliere il padre nella propria abitazione, provvedendo a vendere la casa di famiglia in ### e quella sita in ### onde acquistarne una più grande e rispondente alle rinnovate esigenze familiari in ### (all. 13 a-b-c). 
Ha quindi quantificato il danno patrimoniale instando per il riconoscimento delle spese funerarie per un totale di € 1.800,00, delle mancate retribuzioni per il periodo di aspettativa dal 06.11.2017 al 06.03.2018 per un ammontare pari ad € 2.216,00, nonché delle spese derivanti dalla differenza tra le abitazioni vendute e l'acquisto della nuova casa in ### pari ad € 64.800,00. 
Nulla quaestio sulle spese funerarie, a fronte della fattura n. 2 del 20/01/2018 emessa da “### di ### Alessandro” (v. doc. 14 parte attrice), comprovante l'avvenuto esborso della somma pari a € 1.800,00. 
Quanto invece alla somma richiesta a fronte della mancata retribuzione per il periodo di aspettativa, si osserva che non può dirsi provato il nesso di causa tra il periodo di sospensione dal lavoro e l'assistenza prestata dovendo ribadirsi come la de cuius sia deceduta in ### e non vi siano agli atti - né sono stati dedotti - elementi probatori dai quali evincere lo spostamento dell'attrice al fine di prestare assistenza alla madre. 
Parimenti, non può trovare accoglimento la voce risarcitoria quale danno derivante derivante dalla differenza delle spese sostenute per l'acquisto della nuova casa, più grande e idonea ad accogliere il proprio genitore a seguito del decesso della sig.ra ### Anche per tale voce di danno, infatti, non può dirsi provato che l'acquisto sia conseguenza immediata e diretta del decesso della de cuius, non risultando agli atti neppure elementi dai quali evincere l'effettiva consegna dell'immobile prima del decesso dell'attore. 
Peraltro la stessa attrice non ha offerto elementi dai quali ricavare che l'acquisto in oggetto sia stato necessitato unicamente dall'esigenza di ospitare il padre anche considerato che, per caratteristiche ed ubicazione, l'immobile acquistato appare un investimento del quale la stessa attrice può beneficiare anche in termini di valore di mercato. 
La domanda risarcitoria deve pertanto essere accolta per la minor somma di € 1.800,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal sinistro e, così, complessivamente, € 2.360,57, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.  ###, il ministero ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno instando affinchè le somme percepite dalla sig.ra ### a titolo di un assegno “una tantum”, previa rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'accredito, siano scomputate dalla somma liquidata a titolo di risarcimento. 
Al riguardo giova premettere che, secondo gli insegnamenti della suprema Corte, l'indennizzo di cui all'art. 2 L.n. 219/92, ove percepito, può essere scomputato dalla somma liquidata a titolo di risarcimento (cfr. tra le ultime Cass. n. 9709/23, Cass. n. ###/22, Cass. n. 8866/21, Cass. n. 8886/20), tenuto conto della natura e della finalità dell'indennizzo stesso.  “Nel giudizio promosso nei confronti del ### della salute per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto” infatti “l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge” (cfr. Cass. n. 8773/22). 
Inoltre, “In caso di responsabilità per contagio da virus ### HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, ### e ### allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo” (Cass., 14.2.2019, n. 4309). 
Nel caso di cui ci si occupa, in data ###, con prot. 431745, il ### “### della ### e ### Sanitarie” della ### ha notificato alla odierna attrice un “### liquidazione una tantum eredi beneficiario deceduto - L. n. 210/1992”, con il quale ha comunicato la liquidazione a favore della stessa della somma complessiva di € 77.468,53 - avendo, il sig. ### rinunciato alla propria quota, indicando la figlia quale unica beneficiaria (all. 7). 
Al fine dello scomputo, tale pagamento deve essere computato alla stregua di un acconto, quindi devalutando la somma oggi liquidata a titolo di danno alla data del decesso, calcolando su tale somma rivalutazione ed interessi sino alla data del pagamento e quindi sulla somma residua, da quella data sino all'odierna pronuncia. 
Nel caso di specie, stante l'affermato riconoscimento dell'assegno in favore dell'attrice, ma in assenza di produzioni documentali attestanti la data del versamento, si ritiene opportuno considerare la data del provvedimento con cui l'amministrazione ha portato a conoscenza della percipiente il riconoscimento dell'assegno, quale unico riferimento oggettivo per poter effettuare il suddetto calcolo. Occorrerà pertanto: . devalutare l'intero credito risarcitorio (che, in considerazione dell'apertura della successione a favore della figlia, unica erede, viene qui considerato unitariamente), - ossia € 518.725,33 - alla data dell'illecito (con il risultato di € 434.807,49); . calcolare la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ### sul detto importo devalutato dalla data del sinistro fino al versamento dell'acconto (in questo caso, alla data del provvedimento, assunto in data ###), con il risultato di € 442.707,21; . detrarre dall'importo così ottenuto l'acconto versato, con una differenza positiva di € 365.238,68 da liquidarsi in favore dell'attrice; . calcolare sulla differenza rivalutazione monetaria e interessi dalla data di versamento dell'acconto alla presente pronuncia, per l'importo finale di € 471.615,59 cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.  ### spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta ### della ### Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, pertanto tenendo conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, sulla base del criterio del decisum, dell'attività svolta e delle questioni trattate applicandosi i valori medi ridotti per la fase istruttoria, nonché delle sole spese documentate. 
Le spese di ### liquidate come da decreto del 4.05.2023, devono essere integralmente poste a carico della parte convenuta.  P.Q.M.  il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa condanna il ### della ### al pagamento in favore di ### in proprio e quale erede dei sig.ri ### e ### della somma totale di € 471.615,59 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; condanna il ### della ### a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in € 17.252,00 per compensi, oltre € 1713,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; pone le spese di ### nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di parte convenuta. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 23664/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marongiu Ester

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