REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4420/2020 promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ### ) elettivamente domiciliato in #### alla c.da Serroni n. 93/A, presso lo studio del difensore ATTORE contro ### (C.F. ###) in persona del ### e ### pro tempore Dott. ###, con sede ###### alla ### n. 47, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata in ### alla ###. Serbelloni n. 1 ###: responsabilità medica ### come da note per l'udienza in trattazione scritta del 14/10/24 fatte pervenire dalle parti a cui erano assegnati i termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 10/11/2024 ###'attore conveniva in giudizio l'ASL di ### deducendo la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria o sociosanitaria (nella fattispecie ente pubblico), per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, inquadrata nella disciplina di cui all'art. 1218 c.c. (responsabilità c.d. contrattuale) in relazione alle seguenti vicende.
In seguito a ripetuti episodi di dolore toracico (angina da sforzo), in data ###, il ### si è sottoposto, previo ricovero, ad un esame coronarografico selettivo, presso il ### e ### interventistica dell'### “### Spirito” di ### lettera di dimissione (cfr. all. 1-I pag. 7-9/71) relativa al suddetto ricovero, si legge: “### cardiopatia ischemica angina da sforzo di recente insorgenza in relazione a stenosi sub occlusiva della biforcazione coronarica destra distale, postero laterale ed interventricolare posteriore trattata con ### e ### medicato.
Ipertensione arteriosa e dislipidemia. ### coronografico eseguito per angina da sforzo di recente insorgenza e test ergometrico dubbio, ha evidenziato la presenza di arteriomasia coronarica diffusa con stenosi critica della biforcazione coronaria destra postero laterale e interventricolare posteriore. ### stessa seduta è stata eseguita angioplastica coronarica su tale lesione con impianto di stent e con ottimo risultato angiografico e senza complicanze”. ###, avvenuto in data ###, nel ### di ### interventistica di ### è consistito, appunto, in una “### coronarica sulla biforcazione ### (predilatazione duplice stent medicato secondo inverted mini crush technique). ###, risulta che l'intervento è stato eseguito alla presenza di un ### (1° Dr. ### e da un ### (I.P. ###: 1° I.P. ### mentre non è menzionata affatto la presenza di alcun ### sanitario di radiologia medica (### durante l'intervento di angioplastica. Peraltro i tempi dell'intervento si evincono dalla ### (ora di inizio: 11,27; ora fine: 15,10; durata: 223 min) che ha evidenziato una esposizione prolungata (tempo scopia: 98,8 min) ai raggi ionizzanti ( all. 1-I a pag. 8/71 e 12/71). A distanza di qualche tempo dall'esito dell'operazione il ### notava la lenta comparsa di piccole multiple lesioni nella regione dorso-lombare destra (proprio in corrispondenza della zona esposta alle radiazioni ionizzanti). Tuttavia, solo nel mese di marzo 2016, la sintomatologia si faceva più seria, avendo le piccole lesioni avuto una evoluzione in vescicole, poi in croste ed, infine, in ulcere profonde ( documentazione fotografica dell'evoluzione della radiodermite: all. 2, nonché denuncia querela all. 3). Recatosi a visita presso l'U. O. di ### dell'### di ### veniva diagnosticata una “sospetta radiodermite acuta a carico della regione toracica posteriore dx” (all. 4: certificato del dott. ### del 4/5/2016), ed in data ### veniva prenotato un ricovero programmato presso la medesima U. O. per un ulteriore intervento di ### plastica, con ricovero dal 19/07/2016 al 23/07/2016. Dagli esami strumentali eseguiti presso l'U. O. di Anatomia patologica del P. O. di ### il referto istologico evidenziava la presenza di: “frammenti costituiti da derma reticolare e pannicolo adiposo sottocutaneo in necrobiosi”. ### lettera di dimissione (cfr. all. 5 a pag. 24 e 29) relativa al ricovero, si legge: “### radiodermite ulcerata di dorso […] intervento 20/07/2016: […] asportazione della regione radiodermitica. Emostasi.
Riparazione con lembo a rotazione a peduncolo supero laterale […] riparazione della zona donatrice con innesto libero prelevato dalla coscia dx […].Con il Verbale di visita del 22/02/2017 (all. 6), la ### integrata della ASL 02 di ### ha riconosciuto il sig. ###: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa […] (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) […] ### 46%. Data decorrenza: 03/02/2017” . Recatosi presso l'ambulatorio di ### della ASL 02 di ### - ### - ### in data ###veniva certificata una “cervico dorsalgia in paz con esiti di radiodermite dorsale. Sottoposta ad intervento di chirurgia plastica di lembo a rotazione. Paz cardiopatico. Si consiglia RM rachide cervico dorsale, rivalutazione chirurgia plastica, analgesici. Si consiglia evitare gli sforzi fisici. Da rivedere”. In data ###, effettuata una visita presso l'ambulatorio ### della ASL 02 di ### - ### - ### veniva rilasciato certificato medico da cui risultava che il ### era “affetto da disturbo depressivo post traumatico. Il paziente infatti a seguito di intervento chirurgico cardiologico subiva delle ulcerazioni per le quali era costretto a subire un intervento di chirurgia plastica. Dette situazioni in correlazione con gli interventi subiti hanno inciso pesantemente sulla psiche del paziente, alterandola e causando l'attuale diagnosi psichiatrica. Assume psicofarmacologia terapeutica. Devesi considerarsi danno biologico”. Ancora oggi l'attore lamenta la persistenza di dolori, che si accentuano nei movimenti, in sede dorsale dove sono presenti gli estesi esiti radiodermitici: “dolorabilità pressoria in sede dorsale dove è presente un'ampia cicatrice chirurgica a forma di C con concavità rivolta verso destra della lunghezza di circa 24 cm; la parte inferiore di tale esito si prolunga verso il fianco destro dove è apprezzabile una ampia area di perdita di sostanza delle dimensioni di circa 15 x 6 cm infossata e atrofica. Estese aree di disestesie nei territori cutanei interessati” (cfr. a pag. 3 dell'all. 9 e allegato della ### del dott. E.
Marangoni del 27/11/2018: all. 9-I). “Altra area cicatriziale è situata a carico della regione latero posteriore di coscia destra delle dimensioni 20 x 5 cm escavata e dolente alla pressione. Sul piano psichiatrico si evidenzia la centralità di quanto accaduto nel vissuto del soggetto. Il tono dell'umore è nettamente polarizzato sul versante depressivo. Riferiti stati d'ansia con somatizzazioni poliviscerali con marcato condizionamento delle attività quotidiane, instabilità affettiva con anedonia e tendenza all'isolamento”. Proprio al fine di determinare le cause delle lesioni subite, il ### si è rivolto al dott. ### il quale ha redatto perizia medico-legale e successiva integrazione peritale nelle cui conclusioni, si evidenzia che la struttura sanitaria è da ritenersi responsabile per malpractice sanitaria in quanto: “nel determinismo della grave lesione ulcerativa radiodermitica a livello della regione dorsale destra e della conseguente reazione da stress siano ravvisabili estremi di malpractice sanitaria. La mancanza della necessaria informazione circa tale potenziale rischio chirurgico e, di conseguenza, il derivato vizio del consenso informato espresso, l'abnorme durata della procedura chirurgica (con conseguente dilatazione del periodo di esposizione a radiazioni ionizzanti) non giustificata né dalla gravità delle condizioni del paziente né dalla particolare difficoltà tecnica, il ritardo nella gestione clinica della lesione ulcerativa cutanea appaiono essere i presupposti fondamentali per l'attribuzione di colpa professionale in capo ai sanitari del PO di Pescara”. Le accertate menomazioni psicofisiche dell'istante, hanno inciso in modo consistente sugli aspetti dinamico relazionali della vita, in primis sul lavoro. Difatti, l'odierno attore a seguito del sinistro, ha dovuto sospendere l'attività di rappresentante per la ### srl (P.IVA ###), con sede ###/A, in ####, dovendo evitare “sforzi fisici”, come è dato evincersi dalla certificazione medica. Infatti, dapprima ha avanzato al datore di lavoro richiesta di aspettativa non retribuita, per il periodo dal 01/12 al 31/12/2016 , per “gravi motivi di salute” e, successivamente, con decorrenza dal 30/09/2017, è receduto dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, instaurato sin dal 01/10/2013, sua unica fonte di reddito.
Peraltro in data 1° agosto 2016 l'attore si determinava a sporgere querela contro ignoti, presso la ### - ### di ### per lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. Il procedimento veniva iscritto al n. 6060/2016 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di ### e posto a carico dell'indagato ### (medico che ha eseguito l'operazione). ### si concludeva con una ordinanza di archiviazione.
Questi i danni indicati in citazione: danni alla integrità psicofisica/danno biologico: “gg. 120 ### come I.T.T.; gg. 240 ### come I.T.P. al 50%; I.P. nella misura del 35 ### % come danno biologico”. Si sollecitava applicazione delle tabelle elaborate comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica, criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 12408/2011 e Cass. n. 28290/2001) con riferimento in particolare alle ### di ### Si rimarcava in proposito che non si tratta, comunque, di una liquidazione automatica, ma di una liquidazione “personalizzante” che impone al giudice di tener conto delle componenti a prova scientifica medico-legale e delle componenti relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale). Alla luce di tali considerazioni preliminari, considerato che l'età del sig. B.E. al momento dell'intervento di angioplastica era di 45 anni, allo stesso competono, a titolo di danno biologico, le seguenti somme, come elaborate nella ### 2018 dell'### sulla ### di ### ( all. 23: ### 2018): I.P. 35%: € 194.828,00 I.T.T. gg. 120 x 98,00 €: € 11.760,00 I.T.P. gg. 240 x 98,00 €: € 11.760,00 Totale € 218.348,00.
Personalizzazione. Non vi è dubbio che la menomazione accertata ha inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, pertanto, l'ammontare del danno determinato, ai sensi della tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice in misura percentuale, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Nel caso concreto, tale personalizzazione deve tenere conto di tutte le circostanze emerse in atti e che consentono di presumere un danno non patrimoniale maggiore rispetto a quello che una generica lesione con la medesima percentuale di invalidità permanente comporta. Nello specifico, quale conseguenza del successivo intervento riparatorio di chirurgia plastica (di cui ai punti 7 e 8 delle premesse), il sig. B.E. ha penato un intenso e prolungato periodo di dolore fisico, oltre all'insorgenza della specifica tipologia della lesione postoperatoria occorsa, avente una connotazione anche estetica sia sul dorso (ampia cicatrice chirurgica a forma di C con concavità rivolta verso destra della lunghezza di circa 24 cm; la parte inferiore di tale esito si prolunga verso il fianco destro dove è apprezzabile una ampia area di perdita di sostanza delle dimensioni di circa 15 x 6 cm infossata e atrofica. Estese aree di disestesie nei territori cutanei interessati: cfr. a pag. 3 dell'all. 9), che sulla coscia (vedi foto a pag. 6 dell'all. 2 , cfr. all. 5 a pag. 29: “Riparazione con lembo a rotazione a peduncolo supero laterale […] riparazione della zona donatrice con innesto libero prelevato dalla coscia dx […]”). Infatti, può senz'altro riconoscersi che l'attore, già moralmente provato dalla comparsa della radiodermite, abbia patito uno stato di prostrazione interiore più acuto rispetto al pregiudizio verificatosi a seguito dell'incredibile negligenza dei medici della struttura. Come evidenziato nel certificato medico del 23/02/2018 a seguito della visita presso l'ambulatorio ### della ASL 02 di ### - ### - ### il sig. B.E. risulta “affetto da disturbo depressivo post traumatico. Il paz infatti a seguito di intervento chirurgico cardiologico subiva delle ulcerazioni per le quali era costretto a subire un intervento di ch plastica. Dette situazioni in correlazione con gli interventi subiti hanno inciso pesantemente sulla psiche del paz, alterandola e causando l'attuale diagnosi psichiatrica. Assume psicofarmacologia terapeutica. Devesi considerarsi danno biologico”. Questa sua condizione è destinata a permanere per il resto della sua esistenza, in relazione all'acquisita consapevolezza di essere soggetto ad un rischio di contrarre una patologia tumorale, comparativamente maggiore rispetto alla sua condizione precedente all'intervento di ### Questa sofferenza (tale da alterare in pejus non solo la salute, ma anche un'ampia gamma di altri aspetti della sua esistenza: dalle necessità quotidiane - ad es. la perdita dell'integrità della regione cutanea dorsale non gli permette una lunga permanenza in posizione seduta in macchina o di poggiarsi ad uno schienale (all. 9-I e all. 10, pag. 2) -, alle possibilità di svago da riorganizzare attorno alla lesione ed alle limitazioni gravi che essa impone - ad es. di prendere il sole a dorso nudo -, incidendo altresì sull'assetto delle relazioni - lavorative e sociali - il cui andamento e sviluppo viene anch'esso pesantemente condizionato), non integrando un danno da perdita di chance, diviene risarcibile quale componente del danno biologico psichico, e giustifica, pertanto, una personalizzazione in aumento dei valori tabellari del punto di invalidità permanente. Nell'ambito della determinazione di tale personalizzazione, inoltre andrà a confluire, altresì, il rilievo che gli eventi in parola hanno inciso anche sulla capacità lavorativa ###.
Lesione del diritto all'autodeterminazione. Al fine di consentire un'autonoma quantificazione risarcitoria, diretta e ulteriore rispetto al danno biologico apprezzato, si deve considerare che l'omessa/insufficiente informazione in relazione alle complicanze dell'operazione, alle sofferenze, ai rischi da affrontare ed alle possibilità alternative da vagliare rispetto al primo intervento, non possono certo essere ritenute irrilevanti o superflue nella possibilità di scelta del paziente di non sottoporsi all'intervento. In questo caso, pertanto, il risarcimento deve estendersi anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 poiché frutto della lesione di diritti costituzionali (Cass. Ordinanza n. 11749/18) e deve trovare adeguato ristoro, mediante una liquidazione che non può che essere equitativa (art.1226 c.c.).
Danno potenziale stocastico (incremento del rischio oncologico nel paziente). Perdita di chance a carattere non patrimoniale. I danni stocastici o probabilistici sono le probabilità che una sovraesposizione a radiazioni ionizzanti possa provocare forme di leucemie e tumori solidi; incertezza eventistica che può essere risarcita equitativamente come chance. ###, al momento del sinistro, svolgeva da diversi anni (sin dal 01/10/2013) l'attività di rappresentante di commercio per la ### srl, con sede in ####. La persistenza del dolore in sede dorsale, dove sono presenti gli estesi esiti radiodermitici, il conseguente disturbo depressivo post traumatico, nonché la necessità di evitare sforzi fisici, non solo hanno impedito al sig. B.E. di percepire reddito per tutto il periodo di aspettativa non retribuita (dicembre 2016), ma hanno di fatto determinato, a far data dal 30/09/2017, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sua unica fonte di reddito. Le sue condizioni, infatti, non gli permettono più di poter guidare la macchina per diverse ore al giorno per fare visita ai clienti, comportando l'impossibilità di esercitare per il futuro la predetta attività a causa dei postumi. Alla data odierna il sig. B.E. risulta essere ancora inoccupato (cfr. All. 36). Alla luce di tali ultimi elementi, il consulente tecnico di parte, dott. E. ### ha accertato una riduzione almeno nella misura di 1/3 della capacità lavorativa specifica, come si evince dalla perizia del 15/01/2019 (all. 10, pag. 2): “in merito alla riduzione della capacità lavorativa come agente di commercio, il sottoscritto CTP è del parere che essa possa considerarsi ridotta almeno nella misura di 1/3.
La presenza della ampia lesione cutanea, della conseguenza importante reazione da stress sono in grado di incidere negativamente sull'attività lavorativa svolta caratterizzata dalla necessità di una buona capacità di interazione sociale (allo stato fortemente compromessa) e dalla integrità delle regioni cutanee dorsali per la lunga permanenza in posizione seduta in macchina dei lavoratori del comparto commerciale”. ###. B.E., che oggi ha 51 anni, al momento del sinistro percepiva i seguenti redditi annui, come da ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate ( all. 24, 25 e 26: dichiarazioni ### 730), dalle quali emerge ictu oculi la contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività di lavoro dipendente, provocata dai postumi invalidanti permanenti a seguito dell'errato trattamento sanitario, proprio nel periodo della scoperta della patologia radiodermitica: - ### 730/2017 per i ### 2016: € 7.756,00 ( all. 24) - ### 730/2018 per i ### 2017: € 5.672,00 (all. 25) - ### 730/2019 per i ### 2018: € 6.462,00 (all. 26) - essendo inoccupato (cfr. All. 36), non è stato presentato il ### 730/2020 per i ### 2019. In ordine ai criteri di liquidazione, nella fattispecie, trattandosi di un reddito talmente modesto da rendere il lavoratore sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, potrebbe trovare applicazione il criterio del triplo della pensione sociale (di cui al comma 3 dell'art. 137 cod. ass.). Quindi triplo della pensione sociale x coefficiente di capitalizzazione ### x riduzione della capacità lavorativa specifica] = 14.779,05 x 15,165 x 33 (%) che dà un risultato di € 74.708,00. A tale somma non si applica alcuna detrazione per lo scarto tra vita fisica e lavorativa, atteso che le tabelle utilizzate fanno riferimento a tavole di sopravvivenza molto risalenti nel tempo, in particolare alle statistiche mortuarie del triennio 1910/1912 che indicavano l'età media di vita di uomini e donne in anni 37 (Cass. 2012/8985). Su detta somma non opera la rivalutazione trattandosi di danno futuro, né si calcola la capitalizzazione visto che le retribuzioni subiscono aumenti nel tempo ed assumere un importo costante compensa il vantaggio della sua percezione immediata. Pertanto, a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura dovrà liquidarsi la somma di € 74.708,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Allegata la contrazione reddituale a fronte della riportata invalidità, in caso di contestazione, si richiede CTU medico - legale volta ad accertare se i postumi riscontrati siano in nesso causale con la detta perdita della capacità di lavoro specifica ovvero in che misura abbiano inciso sulla relativa riduzione. ### chiedeva infine il risarcimento del danno ### emergente per: spese vive già sostenute di mediazione, pari a € 121,60, consulenza medica stragiudiziale del dott. ### (bonifico acconto di € 500,00 ), rimborso del contributo unificato e della marca per l'iscrizione a ruolo, che ammontano ad € 1.241,00, oltre alle altre spese che verranno prodotte in corso di causa al momento del passaggio in decisione della causa, nonché il costo delle spese mediche eventualmente da sostenere se necessarie.
Così concludeva: condannare l'odierna convenuta ### in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali (comprensivi dei danni alla integrità psicofisica/danno biologico: pari a € 218.348,00, aumentati della c.d. personalizzazione per aspetti dinamico-relazionali personali; del risarcimento per la violazione del diritto della paziente di ricevere puntuale consenso informato; e del danno potenziale stocastico) e patrimoniali (comprensivi del danno per perdita della capacità lavorativa specifica, calcolato mediante il criterio del triplo della pensione sociale: pari a 74.708,00; e del danno emergente, ad oggi apri ad € 1.862,60) nessuno escluso, subìti da parte attrice, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata ovvero in base alle indicazioni che risulteranno all'esito dell'espletanda istruttoria e della C.T.U. medicolegale, da eseguirsi in corso di causa , anche per perdita di chance o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente anche con valutazione equitativa, il tutto maggiorato degli interessi ex art. 1284 c.c. o compensativi nella misura che verrà ritenuta di giustizia in considerazione della mancata fruizione delle somme risarcitorie nel tempo e dei mancati adempimenti avversari che hanno costretto l'attore ad agire giudizialmente. Oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dal dovuto al saldo e con vittoria di spese (anche di CTU e ### del presente giudizio.
Si costituiva l' ### convenuta, la quale sosteneva di non aver avuto nessuna incidenza nella causazione dell'evento contestato dall'odierno attore non essendoci nessun nesso causale diretto di questo con la condotta dei sanitari. Alcun inadempimento alle obbligazioni sulla stessa gravante si è verificato, all'interno della ### La eccepita responsabilità contrattuale si fonda su una generica responsabilita' ovvero sull'errata convinzione che vi sia stato un errore che ha determinato la grave lesione ulcerativa radiodermitica a livello della regione dorsale destra e della conseguente reazione da stress.
Controparte non ha in nessun modo collegato eziologicamente (ed è suo specifico onere probatorio) il danno al presunto errore, ma ha soltanto riconnesso una presunta e non provata generica responsabilita', senza individuare un comportamento specifico meritevole di rimprovero.
Per la prova della riconducibilità della condotta incriminata all'evento lesivo parte attrice avrebbe dovuto fornire idonea dimostrazione della potenziale dannosità dei trattamenti praticati e/o omessi. Prova che non può considerarsi assolta tenendo come unico parametro una lamentata e non provata condotta negligente, senza provare e/o documentare la responsabilità, il nesso di causa ed il comportamento ritenuto negligente. E ciò in quanto devono trovare applicazione i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, e recepito nella sentenza n. 577/2008 in cui le stesse ### hanno stabilito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno (in tal senso v. anche Cass., n. 20547/2014; Cass., n. 27855/2013; Cass., n. 17143/2012; Cass., 1538/2010; Cass., n. 15993/2011).
Sul punto recentemente la Corte di cassazione ha statuito che: “ il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ( fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177).Il decorso clinico del sig. ### così come risultante dalla documentazione clinica in atti, imporrebbe di rivendicare l'assoluta correttezza dell'operato dei sanitari della ### che hanno curato il paziente con estrema diligenza, scrupolosità ed elevata competenza. Quando la struttura sanitaria abbia messo in opera tutte le misure, che nelle migliori prassi sono ritenute le più efficaci nel ridurre al minimo il rischio, egualmente alcune complicanze (analoghe a quelle per cui è causa) si possono manifestare ugualmente. Questo avviene perché, come riconosciuto dalla letteratura scientifica internazionale, si tratta di complicanze che, seppure astrattamente prevedibili, sono imprevenibili ed insopprimibili e possono manifestarsi con una incidenza variabile anche nei casi in cui i sanitari abbiano adottato tutta la diligenza richiesta del caso concreto, soprattutto in pazienti, come il sig. ### In merito, la Suprema Corte ha chiarito che “non sono imputabili alla struttura sanitaria le complicanze insorte nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibili non sono praticamente evitabili” (Ex multiis: Cass. Civ. n.18307/2015; Cass. Civ. n. 13328/2015; Cass. Civ. 15992/2011; Tribunale Civile di ### n. 2807/2015).
Sulla correttezza dell'operato della struttura venivano richiamati i rilievi del Ct del Pm nell'ambito del procedimento penale dott. ### D'### il quale rilevava che: “ l'iter terapeutico appare del tutto adeguato al tipo di patologia stenotica di cui il sig. ### risultava affetto” e concludeva quindi il proprio elaborato escludendo che l'insorgenza tardiva della radiodermite sia da porsi in relazione con la condotta dei sanitari intervenuti.
E' dato del resto al giudice civile di merito utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può quindi, per il principio dell'unità della giurisdizione, trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale La convenuta inoltre contestava tenacemente il danno da perdita di chance; sosteneva l'inidoneità di mera consulenza di parte a costituire prova delle circostanze di fatto e dei rilievi tecnici in essa contenuti. In ogni caso ampiamente contestava l'an, concludendo per il rigetto della domanda e comunque in via subordinata, per un rilevante ridimensionamento della pretesa risarcitoria.
La causa era istruita in via documentale, anche con l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale, l'audizione testimoniale del Ct di parte attrice a conferma dell'elaborato dal medesimo redatto ed attraverso una CTU demandata ad un collegio di periti. Seguiva un supplemento peritale, pervenendo definitivamente in decisione all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20/9/24 con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 10 novembre 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Si riportano di seguito i punti salienti della ### Dalle notizie cliniche allegate in atti si apprende che in data ### il Sig. ### di anni 45 all'epoca dei fatti, era ricoverato presso il ### e ### interventistica dell'### “### Spirito” di ### “per coronarografia in paz con angina da sforzo'' All'anamnesi patologica risultava: “Ex fumatore. Ipertensione arteriosa sistemica, familiarità per ### Storia clinica presente: “da alcuni mesi dispnea e dolore toracico da sforzo”. Il ### era quindi sottoposto alla coronarografia; nel referto si legge: … Era dimesso in data ###. ### lettera di dimissione si legge: “### di dimissione: cardiopatia ischemica: angina da sforzo di recente insorgenza in relazione a stenosi subocclusiva della biforcazione coronaria destra distale, postero-laterale ed interventricolare posteriore trattata con ptca e stent medicato. ipertensione arteriosa sistemica. Dislipidemia. ### coronarografico, eseguito per angina da sforzo di recente insorgenza e test ergometrico dubbio, ha evidenziato la presenza di ateromasia coronarica diffusa con stenosi critica della biforcazione coronaria destra/postero-laterale e interventricolare posteriore. ### stessa seduta è stata eseguita angioplastica coronarica su tale lesione con impianto di stent e con ottimo risultato angiografico e senza complicanze.
Si rammenta che una eventuale risonanza magnetica nucleare (### non potrà essere eseguita prima di 8 settimane. Alla luce del quadro clinico e angiografico viene dimesso in data odierna con indicazione alla seguente terapia domiciliare….. Si consiglia: -### controllo dei fattori di rischio cardiovascolare ### ergometrico tra 6 mesi circa non sospendere la terapia se non dopo consultazione di un cardiologo”. In data ### il P. si recava a visita specialistica dal Dott. ### dell'UO di ### plastica dell'### di ### che certificava: “… è affetto da sospetta radiodermite acuta a carico della regione toracica posteriore dx. Al controllo odierno il pz presenta una piccola escara in via di (?)…. e del tessuto perilesionale dolente e poco mobile sui tessuti sottostanti. Si applica medicazione con irvxol pomata e garza e si consiglia ciclo di medicazione c/o chirurgia plastica per le cure del caso”. Il ### era espletata TC addome: “### eseguito senza mdc, mirato allo studio della regione medio-dorsale dx, all'altezza dell'alterazione cutanea apprezzabile obiettivamente e nota in anamnesi (radiodermite ulcerata), come da richiesta specialistica. ### l'esame TC è stato eseguito con tecnica spirale multistrato ed è stato completato con ricostruzioni ### sia per parti molli che per osso, e con algoritmo per il parenchima polmonare. Come già apprezzabile obiettivamente, si osserva all'esame TC perdita di sostanza a livello dei tessuti molli sottocutanei a dx, all'altezza dei piani passanti per ###, che mostra dimensioni assiali massime all'incirca di 3 cm, e si estende in profondità per circa 1,5 cm coinvolgendo sia il tessuto adiposo sottocutaneo che i piani fasciali sottostanti e la porzione più superficiale delle strutture muscolari, senza tuttavia giungere sino in contiguità con la struttura ossea dell'arco posteriore della XI costa dx; in particolare non si osservano alterazioni morfo-strutturali a carico delle coste comprese nel campo di vista utilizzato (### IX, X, XI e ###. Nel campo di vista utilizzato si visualizzano inoltre: - basi polmonari: non versamento pleurico: qualche stria iperdensa parenchimale in sede ###segni TC di versamento pericardio) apprezzabili con la metodica e nelle scansioni eseguite; - in parte l'addome superiore: non si evidenziano versamenti peritoneali; non è possibile esprimere ulteriori giudizi in tate distretto al solo esame di base”. Il ### veniva effettuata consulenza chirurgo toracica: “### ulcerata profonda regione dorso lombare destra. Si prende visione dell'indagine TC torace che non documenta interessamento necrotico del piano costale. Non controindicazioni all'intervento plastico ricostruttivo”. Il ### il P. era ricoverato presso l'UO di chirurgia plastica dell'### per essere sottoposto ad intervento chirurgico di innesto lembo per “radiodermite ulcerata regione medio dorsale dx”. In sede anamnestica e all'esame obiettivo si descriveva: …. #### caso in esame riguarda il #### nato il ###, affetto da cardiopatia ischemica e ipertensione arteriosa sistemica, che in data ### venne ricoverato presso il reparto ### e ### interventistica dell'### “### Spirito” di ### per eseguire coronarografia per angina da sforzo di recente insorgenza. ### rilevò la presenza di ateromasia coronarica diffusa con stenosi critica della biforcazione coronaria destra/postero-laterale e interventricolare posteriore; nella stessa seduta fu quindi sottoposto ad “angioplastica coronarica sulla biforcazione ### con impianto di stent” (durata 223 minuti, tempo di scopia 98,8 minuti) e venne dimesso in data ###.
In data ### il Dott. ### dell'UO di ### plastica dell'### di ### certificò la presenza di una escara da sospetta radiodermite acuta a carico della regione toracica posteriore destra; venne applicata medicazione e si consigliò ciclo di medicazione presso la chirurgia plastica. Il ### fu eseguita una TC dell'addome descrivendosi: “### già apprezzabile obiettivamente, si osserva all'esame TC perdita di sostanza a livello dei tessuti molli sottocutanei a dx, all'altezza dei piani passanti per ###, che mostra dimensioni assiali massime all'incirca di 3 cm, e si estende in profondità per circa 1,5 cm coinvolgendo sia il tessuto adiposo sottocutaneo che i piani fasciali sottostanti e la porzione più superficiale delle strutture muscolari, senza tuttavia giungere sino in contiguità con la struttura ossea dell'arco posteriore della XI costa dx; in particolare non si osservano alterazioni morfo-strutturali a carico delle coste comprese nel campo di vista utilizzato (### IX, X, XI e ###”. Il ### il consulente chirurgo toracico depose per radiodermite ulcerata profonda alla regione dorso lombare destra senza interessamento necrotico del piano costale. Dal 19.07.2016 al 23.07.2016 il P. venne quindi ricoverato presso l'UO di chirurgia plastica dell'### di ### ove in data ### fu sottoposto ad intervento chirurgico di innesto di lembo prelevato dalla coscia destra per “radiodermite ulcerata regione medio dorsale dx”. Il ### fu espletata visita psichiatrica presso l'### “in data odierna ho visitato il #### il quale è affetto da disturbo depressivo post traumatico. Il pz infatti a seguito di intervento chirurgico cardiologico subiva delle ulcerazioni per le quali era costretto ad un intervento di chirurgiaplastica. Dette situazioni, in correlazione con gli interventi subiti hanno inciso pesantemente sulla psiche del paziente alterandola e causando l'attuale diagnosi psichiatrica. Assume psicofarmacologia terapeutica. Devesi considerarsi danno biologico”. Ripercorsa in sintesi la vicenda clinica del caso in esame, è doveroso premettere che i C.T. di parte convenuta hanno condiviso il nesso causale tra l'angioplastica del gennaio 2015 e la radiodermite certificata nel maggio 2016 e che richiese il trattamento chirurgico del luglio 2016. Tuttavia, se da un lato parte attrice ritiene che la radiodermite sia conseguenza di un errore procedurale, i C.T. di parte convenuta hanno sostenuto come la stessa rientri nelle complicanze del trattamento cardiovascolare (cfr. verbale del 12.07.2022) di cui necessitava il periziando. Orbene il punto chiave da esaminare, assodata la condivisione di tutti i tecnici sul nesso causale tra angioplastica e radiodermite, è se quest'ultima è da ritenersi una complicanza (ovvero evento prevedibile e non prevenibile) o conseguente ad un errore tecnico (evento prevedibile e prevenibile). Procedendo quindi all'esame cardiologico del caso per fornire compiuta risposta sul punto, prima di entrare in merito alla vicenda de quo, si ritiene utile definire i seguenti punti: • ### di radioprotezione • ### di radioprotezione nel laboratorio di emodinamica • ### di base • ### eseguita …. ### alle radiazioni è misurata dalla quantità di ionizzazioni prodotte in un'unità di massa d'aria ed è proporzionale alla quantità di fotoni (raggi X) incidenti sulla stessa. ###à di misura tradizionale dell'esposizione alle radiazioni è il ####. ### l'unità di misura dell'esposizione è il coulombs/Kg, cioè la quantità di carica elettrica prodotto in una massa d'aria unitaria. ….### dei raggi x nella pratica clinica deve essere sempre associato alla consapevolezza che si tratta di una radiazione ionizzante e che l'utilizzo espone sempre al rischio di determinare danni tissutali. 2 Esistono due tipi di danno da radiazioni: il danno stocastico e il danno non stocastico o deterministico.
Il danno stocastico è correlato alla probabilità di insorgenza di tumori o di danni genetici secondaria all'irradiazione di tessuti e organi ed è caratterizzato, per le attuali conoscenze alla base del sistema di radioprotezione, dall'assenza di dosi soglia e di linearità di risposta dose-effetto; si assume quindi che anche basse dosi possano determinare un incremento del rischio stocastico. Il danno deterministico dipende invece dalla quantità di radiazioni somministrate, cioè maggiore è la quantità di radiazioni somministrate, maggiore è l'entità del danno. Esiste pertanto una dose soglia e una linearità dose effetto. Per il danno deterministico si ammette quindi che al di sotto di un certo valore soglia il rischio di danno sia prossimo a zero. Al di sopra invece della soglia il danno diventa evidente e la sua gravità aumenta man mano che la dose aumenta. ### tabella successiva sono riportate le soglie di esposizione e i tempi di latenza per la comparsa di danni deterministici sulla cute a seguito di una singola esposizione a radiazioni ionizzanti per lesioni che vanno dal semplice eritema alla necrosi. ….Le dosi di radiazioni somministrate durante le procedure di cardiologia interventistica possono essere alte a causa degli elevati tempi di fluoroscopia e dell'elevato numero di immagini radiologiche che vengono prodotte. Ne consegue che l'esposizione del paziente ai raggi X, durante una procedura interventistica, deve essere ottimizzata, compatibilmente con il raggiungimento del fine diagnostico o terapeutico, per ridurre i danni stocastici e per evitare quelli deterministici. ### una procedura diagnostica o interventistica possono essere registrati i parametri che consentono di monitore la radioesposizione del paziente e di valutare il raggiungimento di valori soglia. (Dopo aver dettagliatamente esposto gli aspetti tecnici della questione): ….È quindi doveroso monitorare la dose di radiazioni somministrate durante la procedura. Una volta raggiunto il valore soglia devono essere attivate tutte le tecniche utili di minimizzazione della dose, tra cui: - utilizzo della fluoroscopia alla dose più bassa che produce immagini adeguate. - uso di fluoroscopia pulsata - riduzione del tempo scopia - riduzione del numero di acquisizioni radiologiche, garantendo però il raggiungimento degli obiettivi clinici della procedura - utilizzo di una collimazione appropriata. - massimizzazione della distanza tra fonte radiologica e paziente - la distanza del recettore del paziente deve essere ridotta al minimo - l'ingrandimento dell'immagine ("zoom") deve essere utilizzato solo quando è essenziale dal punto di vista clinico. ….- gli angoli del braccio a C devono essere variati di volta in volta se ciò non interferisce con lo svolgimento della procedura clinica, al fine di ridurre al minimo la dose cutanea ### infine una situazione in cui c'è un'alta probabilità di aver superato i valori di dose soglia per un danno deterministico è necessario intraprendere, una volta completata la procedura radiologica, un follow-up come espresso dalla raccomandazione dell'### “Per procedure in cui si sospetta che la dose ricevuta in cute dal paziente possa comportare danni di tipo deterministico, si raccomanda di intraprendere una procedura di follow-up”. ….. ….### tabella successiva sono riportate le raccomandazioni generali da fornire ai pazienti e ai medici curanti in funzione della dose di radiazioni somministrate: …. ### di radioprotezione nel laboratorio di emodinamica Il “### di posizione ### sugli standard e linee guida per i laboratori di diagnostica e interventistica cardiovascolare” 6 definisce le figure sanitarie necessarie per il buon funzionamento del laboratorio. Oltre ai cardiologi interventisti e agli infermieri, è prevista la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica per sala (###. Al tecnico di radiologia compete l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione. 7 Questo documento ribadisce (come detto in precedenza) la necessità che in corso di ciascuna procedura diagnostica o interventistica vengano registrati il tempo di fluoroscopia e il prodotto dose-area totale (###, espresso in Gy/cm2 , specificandosi che se le attrezzature radiologiche utilizzate non sono dotate di uno strumento di misura del ### sarebbe necessario registrare anche i ### i mA utilizzati e il numero delle fluorografie effettuate. Tali parametri devono essere poi attribuiti nel computo finale, rispettivamente all'esame, al paziente, all'operatore. ll ### gioca un ruolo fondamentale non solo nella gestione dell'apparecchiatura in quanto conoscitore di ogni aspetto tecnologico della stessa, ma anche nel monitoraggio delle radiazioni erogate e soprattutto nell'attivare le tecniche di minimizzazione della dose, quali l'utilizzo della fluoroscopia alla dose più bassa che produce immagini adeguate, uso di una collimazione appropriata, corretta distanza tra sorgente e recettore immagine, angolazione del braccio a C dell'angiografo. … …Il sig. ### presentava un quadro clinico di angina da sforzo di recente insorgenza. In considerazione della sintomatologia era consigliata l'esecuzione di una coronarografia da cui emerse una malattia coronarica caratterizzata da un'ateromasia diffusa con interessamento critico della biforcazione della coronaria destra distale (stenosi del 99%) con occlusione del ramo interventricolare posteriore (###, mentre il ramo postero laterale evidenziava una “buona canalizzazione”. In base al quadro clinico (angina da sforzo) e anatomico (coinvolgimento della biforcazione della coronaria destra distale) scaturiva la condivisibile indicazione a eseguire una procedura di rivascolarizzazione e a trattare la lesione di biforcazione della coronaria destra distale. ….Venendo al caso specifico in esame, la lesione cutanea al dorso del sig. ### è una vasta necrosi estesa al derma reticolare e al pannicolo adiposo. Per sede e modalità di insorgenza può essere definita come un danno deterministico secondario all'esposizione radiologica del 14.01.2015, così come condiviso dai C.T. delle parti. ###à del danno è tale da far ritenere che la dose assorbita nei quasi 97 minuti di scopia è con elevata probabilità maggiore di 15 Gy (non è segnalata infatti una precedente esposizione a radiazioni ionizzanti)… ….Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione a disposizione, appaiono rilevabili alcuni elementi di criticità: • nel consenso informato, per quanto dettagliato, manca un riferimento al rischio da radiazioni e ai possibili danni correlati al loro utilizzo; • l'unico dato dosimetrico disponibile è quello relativo al tempo di scopia; non sono riportati gli altri valori (### DAP grafia, DAP totali), nonostante lo schema di referto li prevedesse. …• dal referto della procedura risulta che gli operatori presenti in sala erano solamente un cardiologo e un infermiere di sala, deducendone quindi l'assenza del tecnico di radiologia (###, il quale avrebbe potuto intervenire riducendo anche significativamente il rischio di un danno deterministico da radiazioni …nonostante fosse stato superato il limite di 60 minuti di scopia non emerge essere stato impostato un adeguato follow up clinico previsto la normativa. Sulla base di quanto fin qui riportato, se da un lato non è possibile ipotizzare un malfunzionamento del macchinario, dall'altro si ritiene molto probabile che la radiodermite verificatasi nel #### sia conseguenza di un'inadeguata radioprotezione; molteplici infatti sono i parametri che possono comportare sinergicamente un danno deterministico, come quello verificatosi nel caso di specie, e non emergono agli atti elementi per poter affermare che vi sia stata una corretta radioprotezione del periziando tanto da non poter condividere quanto sostenuto dai ### per la parte convenuta, ovvero che si sia trattato di una mera complicanza conseguente alla necessaria procedura interventistica cardiovascolare.
Superate tali questioni tecniche, prima di procedere alle problematiche prettamente valutative, appare opportuno richiamare le considerazioni psichiatricoforensi dell'ausiliario specialista…Nel caso specifico, sulla base degli elementi clinico-anamnestici e documentali, è possibile identificare a carico della sig. ### un quadro clinico nosograficamente identificabile, attraverso l'impiego dei criteri operazionali diagnostici del DSM 515, in un “### dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” (309.28 (###.23)), di entità lieve-moderata, ad andamento persistente ###. Il disturbo dell'adattamento ###16 si caratterizza come una “risposta” emotiva e/o comportamentale ad uno o più eventi stressanti oggettivamente identificabili…Nel caso specifico, come emerso dall'esame clinico effettuato, attualmente il sig. ### presenta un corteo sintomatologico caratterizzato da deflessione dell'umore, anedonia, avolia, ruminazioni mentali in senso depressivo con sentimenti di helplessness e hopelessness, vissuti di insicurezza e di disagio per gli esiti cicatriziali dell'intervento, ansia somatizzata, ecc., tale da configurare un DA con ansia e umore depresso misti, rispetto al quale tuttavia non assume terapia farmacologica né ha intrapreso percorsi psicoterapeutici in quanto riferisce “non voglio vedere più medici, non mi fido e non voglio prendere psicofarmaci perché dicono che poi bisogna prenderli per sempre dato che danno dipendenza….finché riesco voglio fare senza e sono d'accordo con lo psichiatra che quando ho bisogno lo chiamo….”. Preme rilevare in merito come l'esito psicopatologico e le ripercussioni a livello emotivo e comportamentale sopra descritti, trovano relazione nel caso specifico non solo con la portata psicolesiva dell'evento in causa, che nel caso specifico, facendo riferimento alla scala della rilevanza degli eventi psicotraumatizzanti di ### e Rahe17 può essere considerata di grado lievemoderata (criterio oggettivo), ma anche con la personale attribuzione di significati da parte del periziando in relazione soprattutto al proprio ruolo sociale e familiare legato all'attività lavorativa che il periziando riferisce come compromessa a causa dei fatti in esame che ne hanno minato la sicurezza e la fiducia in se stesso (criterio soggettivo). E' noto infatti il rapporto esistente fra instabilità lavorativa ed effetti negativi sul benessere personale, la percezione di sé e l'identità sociale. La valutazione degli elementi clinico-anamnestici emersi dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'esame delle condizioni mentali del periziando, attraverso la criteriologia medico-legale costituita dall'analisi degli elementi di giudizio inerenti l'accertamento del nesso di causalità materiale (criterio cronologico, criterio di idoneità lesiva, continuità fenomenica e criterio di esclusione), consente di formulare, con un giudizio di elevata probabilità, l'esistenza di una relazione concausale fra il quadro psicopatologico presentato dal sig. ### e gli stressor rappresentati dagli eventi in causa che hanno generato uno stato di persistente sofferenza psicologica con ripercussioni negative sul proprio equilibrio somatopsichico ed esistenziale. ### patoplastica riferibile al perdurare della condizione stressogena, rappresentata sia dagli esiti fisici (esiti cicatriziali dolorosi) che dalle ripercussioni in ambito lavorativo, assurge ad un ruolo predominante rispetto alla variabilità individuale e ai meccanismi adattivi del soggetto nella patogenesi del disturbo tanto da determinare, attraverso l'erosione delle difese psicobiologiche individuali….(“Questa cosa mi ha distrutto…a livello personale ed economico…ho dovuto smettere di fare l'agente di commercio che mi piaceva…, questo ha avuto notevoli ripercussioni economiche sulla mia famiglia… … adesso ho ricominciato a lavorare ma ho un contratto fino a settembre e comunque non sono più come prima… non ho voglia di fare le cose, mi devo sforzare, anche le cose che prima mi facevano piacere…non faccio più sport che prima facevo regolarmente…non vado al mare perché mi vergogno…anche la vitiligine è peggiorata ma non ho seguito più la terapia perché non voglio vedere più ospedali…mi sento in colpa verso i miei figli, di non riuscire più dargli l'aiuto di cui avrebbero bisogno sono preoccupato per il loro futuro dato che non posso aiutarli economicamente, né fisicamente …mi sento più fragile e tendo a rimanere rinchiuso in casa…non frequento più nessuno. … mi sento come distaccato, spento e ho anche molto meno desiderio sessuale per cui anche i rapporti familiari sono più distaccati…primo ero una persona positiva, adesso ho sempre pensieri negativi, non sono più io…“).Per tali motivi, per le considerazioni in precedenza esposte, tenuto conto del riscontro clinicoanamnestico e documentale, della ripercussione negativa che il quadro esitale comporta in riferimento allo stato psichico ed esistenziale del soggetto, riteniamo che il danno biologico di natura psichica subito dal sig. ### necessiti di una adeguata e personalizzata valutazione del pregiudizio subito per la cui quantificazione ci rimettiamo a specifica valutazione medico-legale. Venendo a questo punto alle questioni prettamente valutative del caso in esame, è doveroso sottolineare fin da subito che il caso de quo presenta problematiche nella stima del danno estremamente complesse.
Difatti l'oggetto della valutazione risulta essere sostanzialmente un danno cicatrizialecutaneo con riflesso estetico e un danno psichico, ovvero fattispecie di danno per le quali vi è una estrema variabilità valutativa per le quali vi sono sfumature individuali che possono indurre a stime soggettive (dipendenti anche dall'emotività del valutatore) e non oggettive come è invece necessario e richiesto dalla disciplina medico legale… …Ad ogni buon conto, alla luce delle risultanze peritali, di quanto indicato dall'ausiliario psichiatra ### Cimino e di quanto suggerito dalle ### per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di ### e delle ### (2016),21 oltre che da quanto previsto dai richiamati baremes per la stima del danno psichico, il complessivo danno biologico permanente (che non può derivare dalla mera somma aritmetica delle singole minorazioni dovendosi invece espletare una valutazione complessiva dei riflessi sull'integrità psico-fisica) appare stimabile attorno al 25-26%.
Sulla base della documentazione a disposizione (peraltro carente sia nel periodo intercorrente dal gennaio 2015 al maggio 2016, oltre che successivamente al luglio 2016), tenuto comunque in considerazione di quanto mediamente si registra - inabilità temporanea totale per 5 giorni; - inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni; - inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni; - inabilità temporanea parziale al 30% per 120 giorni.
Per quanto attiene alla valutazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, vi è da dire che la componente di danno psichico, così come diagnosticata e stimata nell'alveo del complessivo danno biologico permanente, comprende di per sé già i riflessi negativi sulle attività lavorative. Per contro, per quanto riguarda la componente prettamente fisica del danno, con particolare riferimento agli esiti dolorosi riferiti all'emitorace destro, si ritiene che la stessa si ripercuota negativamente sulla capacità lavorativa attitudinale del #### inficiando l'assunzione di determinate posizioni o di sforzi a carico del tronco-arti superiori. Ovviamente tale stima non può che essere, in tale ambito, del tutto orientativa, potendola indicare attorno a circa 1/2- 1/3 del danno biologico sopra stimato.
Vi è da poi precisare che in sede di integrazione peritale veniva precisato quanto segue.
In merito al punto “se si reputa inficiata o meno la capacità lavorativa nel senso di ritenere ridotta la capacità lavorativa specifica nei termini di 1/2 1/3 ovvero se si intende far riferimento unicamente ad una maggior usura lavorativa”, fermo restando che la quantificazione del danno alla capacità lavorativa dovrebbe derivare dall'effettiva ripercussione economica conseguente al danno biologico permanente, da un punto di vista prettamente tecnico è indubbio che l'esito minorativo rilevato e l'attendibile associato quadro doloroso inficia l'assunzione di determinate posizioni, così come gli sforzi a carico del tronco e degli arti superiori, motivo per il quale, viste le mansioni lavorative attitudinali espletate dal #### si è ritenuto, e qui lo si conferma, di stimare un danno alla capacità lavorativa di 1/2-1/3 del danno biologico individuato (ovvero attorno al 10% del totale) e non come una sola maggior usura lavorativa. Per quanto riguarda il secondo punto (“se ed in che termini il danno di natura psichica subito dal sig. ### sia stato calcolato nel biologico dal momento che è stato precisato che detto danno ‘necessiti di una adeguata e personalizzata valutazione del pregiudizio subito per la cui quantificazione ci rimettiamo a specifica valutazione medico-legale”), si segnala che la stima del danno psichico, per l'intrinseca difficoltà valutativa dello stesso richiede sempre un'adeguata e personalizzata valutazione del pregiudizio. Ad ogni modo è possibile precisare che qualora si procedesse alla stima autonoma del disturbo psichico, così come individuato e dettagliato dallo specialista psichiatra ### Cimino, lo stesso andrebbe valutato attorno al 7% con riferimento all'integrità psico-fisica, secondo quanto previsto anche dalle comuni guide valutative del danno psichico, tra cui La valutazione medico legale del danno biologico di natura psichica (SEU 2010) di ### M. e ###. e la ### alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno di natura psichica (### 2014). Avendo ritenuto il danno biologico permanente prettamente fisico stimabile attorno al 20% e non potendo espletare la mera somma aritmetica delle singole voci di danno, ne è conseguita la stima complessiva indicata, qui confermabile.
Tanto premesso in relazione alla ricostruzione del caso svolta dal collegio peritale da cui non è motivo di discostarsi, vanno fatte le seguenti puntualizzazioni in punto di diritto.
Con riguardo all'azione esercitata dall'attore, l'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a ### del 11-1-2008 n. 577 la quale, conformemente alla disciplina vigente in materia contrattuale, ha chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto ( o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento.
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12-9-2013; Cass. civ. sez. III del 30-9-2014 n. 20547; Cass. civ. sez. III del 13-10-2017 n. 24073) e una corrente la quale ha precisato e ampliato il contenuto e la portata della impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova della esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento.
Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente, che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura ( o, nel caso di specie al medico) dimostrare la impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26-7-2017 n. 18392; la Suprema Corte, nella sentenza n. 28992 dell'11-11-2019). ### tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpractice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'atro relativo alla impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez. III del 29.1.2018 n. 2061).
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all'onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua dei criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole e/o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
Tanto doverosamente premesso, non è chi non veda come la ricostruzione svolta dai Ctu induce ad addebitare precise condotte non conformi alle leges artis alla struttura sanitaria convenuta in relazione ai punti come sopra evidenziati ( in neretto ) proprio sotto il profilo della esposizione del paziente alle radiazioni oltre i limiti del consentito, con incidenza anche della mancata presenza del professionista di riferimento, cagionando un danno concreto come accertato dai #### iter del caso ha consentito di escludere l'ipotesi della mera complicanza ipotizzata da parte convenuta, avendo portato ad accertare secondo il criterio del più probabile che non, ed anzi diremmo in termini di certezza scientifica, il collegamento eziologico tra condotta incongrua dei sanitari e danno lamentato. Quanto ai danni ed alla relativa quantificazione si osserva quanto segue.
Spetta anzitutto il risarcimento dell'invalidità temporanea, tenendo conto di una diaria giornaliera di euro 115 parametrata ad un giorno di invalidità totale, e ridotta secondo le diverse percentuali dei vari periodi, ovvero : temporanea totale per 5 giorni calcolata in euro 575; inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni calcolata in euro 5.175; inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni calcolata in euro 3.450; inabilità temporanea parziale al 30% per 120 giorni calcolata in euro 4.140.Somma complessiva euro 13.340.
Anzitutto, non vi è motivo di discostarsi dalla valutazione dei Ctu che hanno ritenuto la sussistenza di postumi permanenti del 25%. Le doglianze mosse sul punto dall'attore il quale lamenta che non sarebbe stato preso in debita considerazione il danno relativo alla sfera psichica non possono essere accolte in quanto il collegio peritale si è correttamente espresso su una valutazione complessiva unitaria del biologico come precisato in sede di integrazione peritale. In ogni caso la difesa ha messo in rilievo la necessità di tener conto dell'incremento per la sofferenza soggettiva, con personalizzazione del danno, anche alla luce di specifici aspetti quali il fatto di non poter andare al mare a dorso scoperto, o di poter guidare la macchina in determinate posizioni e solo per piccoli viaggi, ecc..
Sempre tenendo conto delle tabelle di ### la cui applicabilità appare congrua anche per non essere stata oggetto di contestazione, si rammenta che, avuto riguardo all'età di 46 anni del danneggiato all'epoca del fatto, la quantificazione del danno da invalidità permanente basica ( invalidità permanente del 25% ), senza personalizzazione né ulteriori aumenti per cd danno morale, si quantifica in euro 85.422,00. Con l'incremento per sofferenza soggettiva ( + 41% ) si può pervenire alla somma di euro 120.444,00. ### i noti criteri adottati dall'indicato sistema tabellare, si può ipotizzare una personalizzazione max del 34%, con liquidazione della somma di euro 149.487,00.
Le determinazioni del caso concreto vanno valutate alla stregua di quanto più in avanti si dirà. In ogni caso tenendo conto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( cfr sezione III civile, sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164 ), in punto di personalizzazione, essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali. Nel calcolare l'aumento percentuale per la personalizzazione, occorre considerare il valore del solo danno biologico. Il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale; tale pregiudizio è «meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi».
La componente morale del danno va accertata, caso per caso, pertanto, non può considerarsi sempre presente.
Per quanto attiene la richiesta del danno da ridotta capacità lavorativa, l'attore sul punto ha rappresentato quanto segue. Al momento del fatto, il danneggiato svolgeva da diversi anni (sin dal 01/10/2013) l'attività di rappresentante di commercio per la ### srl, con sede in ####. La persistenza del dolore in sede dorsale, dove sono presenti gli estesi esiti radiodermitici, il conseguente disturbo depressivo post traumatico, nonché la necessità di evitare sforzi fisici, non solo hanno impedito al sig. B.E. di percepire reddito per tutto il periodo di aspettativa non retribuita (dicembre 2016), ma hanno di fatto determinato, a far data dal 30/09/2017, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sua unica fonte di reddito. Le sue condizioni, infatti, non gli consentono più di poter guidare la macchina per diverse ore al giorno per fare visita ai clienti, comportando l'impossibilità di esercitare per il futuro la predetta attività a causa dei postumi. Alla data odierna il sig. B.E. risulta essere ancora inoccupato. Con riferimento ad una riduzione quanto meno di 1/3 della capacità lavorativa specifica (agente di commercio) la presenza della ampia lesione cutanea, della conseguenza importante reazione da stress sono in grado di incidere negativamente sull'attività lavorativa svolta caratterizzata dalla necessità di una buona capacità di interazione sociale (allo stato fortemente compromessa) e dalla integrità delle regioni cutanee dorsali per la lunga permanenza in posizione seduta in macchina dei lavoratori del comparto commerciale. Rilevava ancora il difensore che il danneggiato al momento del sinistro percepiva i redditi come da ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate ( all. 24, 25 e 26: dichiarazioni ### 730), dalle quali emergerebbe ictu oculi la contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività di lavoro dipendente, provocata dai postumi invalidanti permanenti a seguito dell'errato trattamento sanitario, proprio nel periodo della scoperta della patologia radiodermitica: - ### 730/2017 per i ### 2016: € 7.756,00 ( all. 24) - ### 730/2018 per i ### 2017: € 5.672,00 (all. 25) - ### 730/2019 per i ### 2018: € 6.462,00 (all. 26); essendo inoccupato (cfr. All. 36), non è stato presentato il ### 730/2020 per i ### 2019. Richiamava che con la sentenza n. 24209/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale: "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa”. In ordine alla liquidazione di un tal tipo di danno, l'unico riferimento normativo lo si ricava dall'art. 137 del codice delle assicurazioni che, tuttavia, indica soltanto il reddito da porre a base del calcolo, ma nulla dice in ordine al metodo della liquidazione. Nel caso concreto, trattandosi di lavoratore dipendente, il reddito di lavoro da porre a base del calcolo deve essere maggiorato dei redditi esenti, al lordo delle detrazioni e ritenute di legge, più elevato negli ultimi tre anni, pertanto pari ad € 8.634,00 (= ### da lavoro dipendente nel 2016: € 7.756,00 + ### € 878,00). In ordine ai criteri di liquidazione, nella fattispecie, trattandosi di un reddito talmente modesto da rendere il lavoratore sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, potrebbe trovare applicazione il criterio del triplo della pensione sociale (di cui al comma 3 dell'art. 137 cod. ass.), che non può tradursi in un'agevolazione probatoria in favore del danneggiato, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 445/95. Tale strumento liquidatorio residuale, risulta applicabile allorché la particolare esiguità del reddito dimostrato, in uno alle circostanza che nel caso concreto si tratta di lavoro part-time, lascino presumere che quella misura reddituale non esprima la reale capacità lavorativa e, quindi, sia impossibile stabilire o presumere il reddito reale dell'infortunato (cfr. Cass., sez. III, n. 25370 del 12/10/2018). Si invita a considerare, sotto diverso profilo, oltre alle condizioni di salute ed all'età anagrafica, anche il basso grado di istruzione (attestato di qualifica professionale di elettricista industriale conseguito nel 1987 al termine di una attività formativa di due anni: all. 29), e più in generale le attitudini e condizioni personali ambientali del sig. B.E.; condizioni che non gli consentono di attendere ad altri lavori altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Quanto alla sua quantificazione, la difesa ha calcolato il danno applicando la tabella del R.D. 1403/1922 sulla base del triplo della pensione sociale (cfr. Cass. 23298/2014; Cass. 8896/2016). Ha inoltre considerato che il coefficiente di capitalizzazione legato all'età (45 anni), indicato dal R.D. citato (all. 28) , è pari a 15,165 e che il coefficiente legato alla incapacità, possa considerarsi ridotta almeno nella misura di 1/3, dunque pari al 33%, svolgendo pertanto il seguente calcolo : [triplo della pensione sociale x coefficiente di capitalizzazione ### x riduzione della capacità lavorativa specifica] = 14.779,05 x 15,165 x 33 (%) pari a € 74.708,00. A tale somma non si applica alcuna detrazione per lo scarto tra vita fisica e lavorativa, atteso che le tabelle utilizzate fanno riferimento a tavole di sopravvivenza molto risalenti nel tempo, in particolare alle statistiche mortuarie del triennio 1910/1912 che indicavano l'età media di vita di uomini e donne in anni 37 (Cass. 2012/8985). Su detta somma non opera la rivalutazione trattandosi di danno futuro, né si calcola la capitalizzazione visto che le retribuzioni subiscono aumenti nel tempo ed assumere un importo costante compensa il vantaggio della sua percezione immediata. Pertanto, a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura veniva chiesto in citazione liquidarsi la somma di € 74.708,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Sul punto il giudice osserva sotto l'aspetto di diritto come con la sentenza 14241/23 del 24/5/2023 la Cassazione ribadiva che, come da precedenti (Cass. n. 19537 del 2007) la Suprema Corte affermava che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza. Aggiungeva, in più la Suprema Corte, che il danno patrimoniale non può considerarsi pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita.
In ogni caso la giurisprudenza effettivamernte indica che la capacità di guadagno vada liquidato in base al triplo della pensione sociale (c.d. «assegno sociale»), quando la misura assai modesta del reddito comprovato dalle prodotte buste paga è tale da rendere la situazione del danneggiato parificabile a quella di un disoccupato. Il fondamento normativo non sarebbe individuato dall'art. 137 cod. ass. - che si riferirebbe solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche all'azione nei confronti del responsabile (Cass. 21/02/2001 n. 2512; Cass. 11/02/1999 n. 1166; Cass. 11/06/1990 5672) - quanto invero dall' art 1226 cod civ che impone al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, quando lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa va precisato quanto segue. La ctu nel caso d'interesse ha indubbiamente accertato, per quanto sopra esaminato, un danno da riduzione della capacità lavorativa.
Ora, secondo la giurisprudenza della corte di Cassazione la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego. Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa. Si rammenta che l'art. 137 (Danno patrimoniale) del ### delle ### stabilisce: “1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il piu' elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il piu' elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge” .È noto poi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tale liquidazione non può essere compiuta utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, posto che essi, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015).Occorre, infatti, tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita (Cass. sentenza 5 giugno 2012, n. 8985).
È invece legittimo il ricorso ad altri coefficienti di capitalizzazione che considerino debitamente le predette sopravvenienze, quali ad esempio quelli, espressamente ritenuti legittimi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015), elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ### della ### ed allegati agli ### dell'### di studio per i magistrati, svoltosi a ### il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in ### orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, ### del ### 1990, n. 41, pp. 127 e ss.). ### di questo criterio comporterebbe, a parità di percentuale, una quantificazione diversa da quella proposta.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, alla stregua delle complessive emergenze istruttorie, ed in particolare del supplemento peritale, da cui si desume che la riduzione della capacità lavorativa non può essere rapportata in misura superiore al 10%, deriva che non si può presumere -né peraltro è stato provatoche la riduzione della capacità lavorativa abbia effettiva incidenza sulla capacità di guadagno dell'interessato. A maggior ragione è da escludere che la perdita del lavoro sia conseguenza delle lesioni di che trattasi.
In ogni caso, alla stessa può attribuirsi l'effetto di un congruo appesantimento del danno non patrimoniale, come del resto anche richiesto in citazione in base ad una valutazione equitativa che tiene conto di tutti gli elementi del caso.
Lamenta inoltre l'attore risarcimento danni da violazione del consenso informato e lesione del diritto all'autodeterminazione. La parte attrice si riferisce alle inaspettate conseguenze del primo intervento, senza che il paziente abbia ricevuto la necessaria predisposizione ad affrontarle ed accettarle mediante una libera e consapevole scelta, così come previsto dalla ### sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad ### il ### (“informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle conseguenze e i suoi rischi”). Invece, come si legge nella ### tecnica di parte del dott. E. ### (all. 9, pag. 5), “dalla lettura della cartella clinica n° 1081 del 12/01/2015 del PO di ### […] nell'ambito dei rischi elencati non sono contemplati quelli peggiorativi correlati all'esposizione a radiazioni ionizzanti. Il consenso informato fornito dal ### B. può pertanto essere considerato giuridicamente nullo stante la mancata informazione circa la possibile insorgenza della complicanza poi effettivamente verificatasi”[…] ### in maniera indiretta, si può dedurre come la mancata espressione di tale complicanza nel modulo di consenso rappresenti non una “svista” ma un evento difficilmente prevedibile e conseguenza verosimilmente da errata tecnica operatoria”. ###/insufficiente informazione in relazione alle complicanze dell'operazione, alle sofferenze, ai rischi da affrontare ed alle possibilità alternative da vagliare rispetto al primo intervento, comportano un'autonoma quantificazione risarcitoria, diretta e ulteriore rispetto al danno biologico apprezzato, che si estende anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente. Il danno in questione (di natura non patrimoniale) è risarcibile ex art. 2059 c.c., poiché frutto della lesione di diritti costituzionali e deve trovare adeguato ristoro, mediante un'autonoma quantificazione, diversa ed ulteriore rispetto a quella operata per il danno biologico, con una liquidazione che non può che essere equitativa (art.1226 c.c.), per non essere stato l'attore messo al corrente delle possibili conseguenze negative derivanti dall'attuazione della terapia praticata e che, nel caso concreto si sono manifestate.
Appare opportuno premettere brevi cenni in merito al tema relativo al consenso informato.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass. 28-7-2011 n. 16543).
Il medico dunque è tenuto, in via generale, ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.
Le conseguenze dannose che possono discendere dalla violazione dell'obbligo informativo possono ledere due distinti tipi di diritti: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018).
Nel caso in cui - quale quello di specie - viene lamentata la lesione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito Cassazione civile sez. III - 12/06/2023, n. 16633.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente); b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, legato al primo da nesso di causalità materiale; c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, 15991; v. anche Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. ### del 15/11/2022).
Nel caso di deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione, le considerazioni da fare riguarderanno il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili.
Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario, come nella specie), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018; Cass. n. 28895 del 2019).
Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, nulla vi è in merito alla prova del danno conseguenza, ragione per cui tale danno non può essere riconosciuto.
In definitiva, vanno riconosciute all'attore: la somma di euro 13.340,00 per invalidità temporanea come già precisato; per l'invalidità permanente, tenendo conto di tutti gli aspetti che attengono l'ambito relazionale del danneggiato che sono emersi dalla stessa ctu, nonché l'aspetto del vissuto soggettivo del ### (inclusa la consapevolezza del maggior rischio oncologico ), applicata la massima personalizzazione, che appare aderente al caso di specie, ed il danno morale come riconoscibili in base alle tabelle milanesi, euro 149.486.
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio - il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis ### 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010). Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici ### F.O.I., a decorrere dall'1/6/2018 data dell'evento (Cass. 5671/2010; Cass. civ. 18028/2010 ), sino alla data del 15/1/2015 sull'intero dovuto fino alla data odierna. Sulla somma finale spettante dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi - con la presente liquidazione - in debito di valuta (ex multis Cass. civ. 11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
In relazione al danno da ridotta capacità lavorativa, appare congrua e proporzionata la somma di euro 35.0000, somma da intendersi liquidata all'attualità, su cui vengono riconosciuti i soli interessi dalla data della pronuncia al saldo.
Quanto poi al danno emergente, spetta il rimborso della somma di euro 500,00 come da bonifico in favore del ctp e della somma di euro 121,60 per esborsi relativi alla fase stragiudiziale, oltre interessi dalla domanda. Non si riconoscono le ulteriori somme richieste per ctp, delle quali non è stato provato il pagamento, in relazione peraltro a fatture prodotte solo in sede di comparsa conclusionale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa.
In proposito si specifica poi che la richiesta di aumento del compenso dell'avvocato di parte attrice nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, non può essere accolta in quanto l'utilizzo di tali collegamenti non ha riguardato tutti gli scritti di parte contenenti riferimenti a documenti ed atti.
Anche le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico dei convenuti P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce: dichiara la responsabilità della ASL di ### nella verificazione dei danni patiti dall'attore a seguito di intervento chirurgico del 15/1/2015 per le ragioni di cui in parte motiva; per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore di ### delle seguenti somme: euro 13.340,00 per invalidità temporanea ed euro 149.486 invalidità permanente; oltre interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici ### F.O.I., a decorrere dal 15.1.2015 fino alla data odierna, oltre interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma complessivamente dovuta dalla pronuncia fino al saldo; euro 35.0000,00 per danno da ridotta capacità lavorativa oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo; di euro 621,60 a titolo di danno emergente, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna inoltre la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 1.214,00 per esborsi, € 14.103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. spese generali.
Pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte convenuta Sentenza immediatamente esecutiva come per legge ### per quanto di competenza. ### 4 marzo 2025 Il Giudice
dott. ###
causa n. 4420/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Villani Rossana