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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11288/2020 promossa da: ### (cf.###), nata a ####, il ###, in proprio e quale legale rappresentante della ### “Balzitti”, sita in ### c.da “Pezzo”, ### e ####, e GERMANÀ ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, nella qualità di componente/socio della ### “Balzitti”, sita in ### c.da “Pezzo”, ### e ####, elett. dom. in Troina, via ### n. 187, rappr. e dif. dall'Avv. #### (cf.###) giusta procura in atti #### (cf.###), nata a ####, il ###, e ### nato a ### il ### cod. fisc. ###, elett. dom. in ### 306 ### rappr. e dif. dall'### (cf.###) giusta procura in atti ### nato a ### il ### residente ###, c.f.: ### ora rappresentato e difeso dall'avv.to ### del foro di ### (c.f.###) nel cui studio in ### alla ###. Marx n°2 elegge domicilio giusta procura in atti #### E ### Gli attori in epigrafe premettevano che, con atto di citazione notificato in data ###, i signori ### odierni ricorrenti, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di ### il sig. ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via incidentale e pregiudiziale, accertare e dichiarare, che gli attori, sin dal 2007, si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora nel fondo rustico sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e porzione seminativa della particella 138 (estesa Ha 3.43.00 e meglio individuata in seno alla relazione di CTP a forma del Dott. S. Prinzo con il colore verde), concesso in godimento dal #### nato a ### il ###, di cui al n. 1 della narrativa; 2) conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di affitto agrario sui fondi di cui al paragrafo che precede; 3) accertare e dichiarare che gli attori non hanno venduto fondi nel biennio precedente e sono coltivatori diretti, essendo direttamente ed abitualmente dediti alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, la cui forza lavorativa del nucleo familiare non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e, conseguentemente, accertare il possesso in capo agli attori dei requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione; 4) accertare e dichiarare la serietà, determinatezza e congruità dell'offerta e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto rogato dal ### rep. 22861, racc. 8592, del 30.08.2017, censito al ### del Comune di ### al ### 100 e, precisamente: - la porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, - l'intera particella 135, di ha 8.59.00, - l'intera particella 138, di ha 7.12.10, il tutto come meglio descritto al n. 1 della narrativa e delle presenti conclusioni, dichiarando ed accertando il riscatto in capo agli attori, disponendo che il prezzo di vendita venga versato nei termini di legge; accertare e dichiarare che gli attori, a causa della mancata alienazione dei fondi oggetto di riscatto, hanno subìto i danni emergenti da mancata percezione di contributi e aiuti comunitari meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tali danni, da quantificarsi a seguito di compienda istruttoria. La causa veniva iscritta al n. 13177/2018 R.G.A.C. e, su richiesta del convenuto, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo ### e ### Il Tribunale di ### dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni, emetteva l'ordinanza di declaratoria di incompetenza del Tribunale Ordinario di ### in favore delle ### pronunciata in data ###. Con ricorso per Cassazione per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., gli attori proponevano gravame avverso l'ordinanza emanata in data ###, pubblicata in data ###, dal Tribunale di ### Il ricorso veniva iscritto al n. 20191 del 2019 R.G. e, con ordinanza depositata il 28 agosto 2020, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiarava la competenza del Tribunale Ordinario di ### Con atto di citazione in riassunzione del 12.10.2020, deducevano che, con scrittura privata datata 1 marzo 2007, il #### godendo della disponibilità di un fondo sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e 138, concedeva, in favore della cooperativa agricola S. ### con sede in ### via S. ### (i cui soci erano, oltre alla odierna attrice, i signori ### e ###, una porzione del predetto fondo e, nello specifico, la parte seminativa. Trattasi, per la precisione, della porzione di fondo meglio evidenziata in seno alla ### di ### di ### a firma del dott. ### e, in particolare, comprendeva per intero le particelle n. 135 e 138, nonché la porzione di terreno seminativo, estesa Ha 3.43.00, facente parte della più ampia particella n. 132 (estesa nel complesso Ha 12.44.10).
In sostanza, le scritture private sottoscritte a partire dal 2007 avevano lo scopo di formalizzare un apparente rapporto di “vendita di erbe”, verosimilmente utilizzato dal concedente, ### al fine di attingere ai contributi comunitari, ma, di fatto, le aree in questione sono sempre state coltivate, esclusivamente, dalla odierna esponente, la quale ha provveduto all'espletamento di tutte le fasi di lavorazione necessarie alla coltivazione del terreno (aratura, semina, raccolta, concimazione, etc. etc.), per poi utilizzare i residui per il pascolo dei propri animali. Negli ultimi anni, la signora ### (unitamente al marito ### ha continuato nella coltivazione del fondo attraverso una ### denominata “Balzitti” (i cui soci sono gli odierni attori), la quale ha anche pagato i canoni di affitto, riscossi tanto dal ### quanto dalla moglie ### In data ###, la proprietaria dell'intero fondo e moglie del ### ossia la signora ### stipulava un contratto per la concessione della sola porzione dei suddetti terreni destinati a pascolo, meglio individuata dalla ### di ### del dott. S. ### con il colore azzurro. Sicché, attraverso le superiori, distinte, contrattazioni, tutto il fondo di proprietà della signora ### e gestito dal coniuge ### è stato concesso in affitto agli odierni attori, i quali, a loro volta, lo hanno coltivato e fatto pascolare dai loro animali. In data ###, la proprietaria, ### notificava alla sola signora ### un preliminare di vendita, datato 2.12.2016, avente ad oggetto il seguente fondo: “… terreno sito in territorio di ####, C.da Carretta, riportato al ### al ### 100, esteso catastalmente ettari 11, are 63, centiare 31 e, precisamente la sola parte cespugliata, del fondo di cui alle seguenti particelle: particella 132 di Ha 8.78.30, particella 135 per ettari 2.50.46 e particella 138 per ettari 00.34,55 …”. In data 30 agosto 2017, la signora ### vendeva, in favore del convenuto ### l'intero compendio, esteso HA 28.15.20, oggetto di entrambi i contratti dianzi menzionati, al prezzo complessivo di € 160.000,00. In seno al predetto atto, la venditrice menzionava esclusivamente il contratto di affitto dell'1.1.2013, asserendo di avere invitato l'affittuario ad esercitare il diritto di prelazione al prezzo di € 110.000,00, ma non faceva alcun riferimento all'analogo diritto spettante all'affittuario sulla restante porzione di fondo, concessa in affitto sin dal 2007. Sicchè, per effetto della superiore compravendita, non preceduta da alcuna offerta all'esercizio del diritto di prelazione, l'affittuaria, insediata nel fondo sin dal 2007 ad oggi, essendo stata pretermessa, ha il diritto di agire in retratto agrario. Pertanto, chiedevano: in via incidentale e pregiudiziale, accertare e dichiarare, che gli attori, sin dal 2007, si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora nel fondo rustico sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e porzione seminativa della particella 138 (estesa Ha 3.43.00 e meglio individuata in seno alla relazione di CTP a forma del Dott. S. ### con il colore verde), concesso in godimento dal #### nato a ### il ###, di cui al n. 1 della narrativa; 6) conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di affitto agrario sui fondi di cui al paragrafo che precede; 7) accertare e dichiarare che gli attori non hanno venduto fondi nel biennio precedente e sono coltivatori diretti, essendo direttamente ed abitualmente dediti alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, la cui forza lavorativa del nucleo familiare non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e, conseguentemente, accertare il possesso in capo agli attori dei requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione; 8) accertare e dichiarare la serietà, determinatezza e congruità dell'offerta e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto rogato dal ### rep. 22861, racc. 8592, del 30.08.2017, censito al ### del Comune di ### al ### 100 e, precisamente: - la porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, - l'intera particella 135, di ha 8.59.00, - l'intera particella 138, di ha 7.12.10, il tutto come meglio descritto al n. 1 della narrativa e delle presenti conclusioni, dichiarando ed accertando il riscatto in capo agli attori, disponendo che il prezzo di vendita venga versato nei termini di legge; in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere che i terreni venduti non abbiano una propria autonomia colturale e produttiva e siano compresi nell'ambito di un complesso unitario di terreni costituendo un'unica unità ponderale ovvero, per qualsivoglia diversa motivazione, ritenere inammissibile il riscatto parziale del fondo, si chiede declaratoria di riscatto in capo agli attori dell'intero fondo venduto, al prezzo di vendita indicato in seno al rogito, par ad € 160.000/00, che gli attori si impegnano a versare nei termini e modi di legge. 9) accertare e dichiarare che gli attori, a causa della mancata alienazione dei fondi oggetto di riscatto, hanno subìto i danni emergenti da mancata percezione di contributi e aiuti comunitari meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tali danni, da quantificarsi a seguito di compienda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze, onorari del giudizio e rimborso forfettario spese generali.
Si costituivano ### e ### i quali contestavano le domande avanzate in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva di ### Sicchè, chiedevano: In via preliminare di rito: - ### improcedibile la domanda proposta stante il mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art.11 del D.
Lgs. 01.09.2011 n.150; - Dichiarare improcedibile il giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 04.03.2010 n.28 adottando le consequenziali determinazioni; In via preliminare di merito: - ### carente di legittimazione passiva il signor ### per le ragioni sopra esposte e, quindi, estromettere lo stesso dal giudizio con conseguente condanna del signor ### al pagamento delle spese processuali; - ### e dichiarare che tra la sig.ra ### ed i signori ### e ### e/o la ### agricola semplice ### con sede in ### al momento del trasferimento del fondo (30.08.2017) non esisteva alcun reale rapporto di affitto a coltivatore diretto o di compartecipazione che legittimi la richiesta di prelazione del fondo ai sensi della legge 590/1965; nel merito: - ### perché infondate in fatto ed intutelabili in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, le domande tutte avanzate dal sig. ### - ### e dichiarare che parte attrice è decaduta dalla possibilità di esercitare il riscatto limitatamente alla parte del fondo agricolo di proprietà della signora ### estesa Ha 11.63.31, per il mancato esercizio nel termine di legge della prelazione; - ### perché infondata in fatto ed immeritevole di accoglimento in diritto sia la domanda di riscatto formulata da parte attrice che di risarcimento del danno formulata in seno all'atto introduttivo del giudizio in quanto carenti dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi; - Il tutto e in ogni caso con condannare di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Si costituiva ### il quale contestava la domanda avanzata e chiedeva: 1) In via preliminare, dichiarare improcedibile le domande ex adverso avanzate per mancato espletamento del procedimento di mediazione previsto, in questo caso, come obbligatorio dalla legge; 2) Nel merito rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto per i motivi spiegati nelle narrative delle comparse di costituzione e risposta richiamate in premessa. In subordine, in caso di accoglimento delle pretese avversarie: 3) accertare e dichiarare che la sig.ra ### è tenuta a manlevare e garantire il convenuto acquirente da ogni avversa pretesa e conseguentemente, nel caso non temuto di accoglimento delle domande attoree, condannarla al risarcimento del danno nella misura del prezzo versato e dalla stessa incassato oltre al maggior danno che sarà accertato in corso di causa a mezzo delle richieste istruttorie che saranno avanzate entro i termini di legge; 4) Con vittoria di spese e compensi.
Gli attori in epigrafe presentavano ricorso in corso di causa del 21.02.2021 per reintegra/manutenzione nel possesso, che, a seguito della espletata istruttoria, con ordinanza del 27.09.2021, alla quale si rinvia veniva rigettato. Tale ordinanza veniva confermata in sede ###ordinanza del 08.02.2021, veniva rigettata l'eccepita improcedibilità ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 150/11, e ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 28/2010, nonché ex art.3 D.L. 132/2014, conv. in L.162/2014, alla quale si rinvia e da intendersi qui integralmente riportata. La causa, istruita documentalmente e con la espletata prova per testi come da ordinanza del 19.07.2021 e del 12.12.2022, alle quali si rinvia, con provvedimento del 13.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art.8 della L.590/1965: in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Nel merito, appare pacifico e non contestato che, con contratto del 01.01.2013, ### concedeva in affitto a ### i tratti di terreno siti nel Comune di ### identificati al catasto al foglio n.100, part. 132, utilizzata per ettari 8.78.30, part. 135, utilizzata per ettari 2.50.46, part. 138, utilizzata per ettari 0.34.55. Quindi, legittimamente, in data ###, comunicava l'avvenuta stipula del preliminare di compravendita datato 02.04.2017, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione della ### anche quale legale rappresentante della società agricola “Balzitti”, limitatamente ai terreni concessi in affitto con il predetto contratto, per complessive Ha 11.63.31, per il prezzo di euro 110.000,00 (tale comunicazione è valida anche nei confronti di ### si veda, in tal senso, Cass. Civ., 8598/2001, secondo cui, la famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all'esercizio in comune di un'impresa agricola e disciplinata dalla regola dell'amministrazione disgiuntiva propria della società semplice, con la conseguenza che, nella mancanza di designazione di un comune rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale come può agire nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto, nonché nella fase del tentativo di conciliazione, allo stesso modo è tenuto ad effettuare al "denuntiatio" soltanto al rappresentante designato, in mancanza del quale, della stessa può dare legale comunicazione ad uno solo dei membri della famiglia insediata sul fondo). ### rispondeva con raccomanda del 03.05.2017, contestando tale preliminare e manifestandosi disponibile all'acquisto di tutti i terreni indicati in un contratto asseritamente stipulato in data ###, di cui non vi è alcuna prova in atti e, peraltro, prontamente contestato dalla ### con raccomandata ricevuta il ###. Sicchè, per tale tratto di terreno indicato nel preliminare di compravendita ed oggetto di affitto, con contratto del 01.01.2013, gli attori non hanno validamente esercitato il diritto di prelazione avendo contestato genericamente tale preliminare ed avendo dichiarato la ### la disponibilità all'acquisto dei terreni indicati in un altro contratto e, quindi, sono decaduti dalla facoltà di esercitare il diritto di riscatto.
Ciò premesso, deve osservarsi, in punto di diritto, che, seppur in via procedurale appare ammissibile modificare la domanda in sede di comparsa di riassunzione (si veda, Cass. 13026/1995), tuttavia, in materia di retratto agrario, disciplinato dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, proposto l'atto introduttivo del giudizio e trascorso un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazione di sorta, così come è insuscettibile di "emendatio libelli" la relativa domanda giudiziale, per la stessa natura del diritto esercitato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6743 del 16/05/2001,nel caso di specie il riscattante aveva modificato la domanda in relazione all'estensione del terreno che intendeva riscattare e in riferimento al prezzo offerto). Nella specie, con l'atto di citazione in riassunzione notificato il ###, quindi, oltre un anno dall'intervenuta compravendita, gli attori chiedono, seppur in subordine, il riscatto dell'intero terreno oggetto di compravendita al diverso prezzo indicato pari ad euro 160.000,00. Sicchè, tale domanda è inammissibile in quanto intempestiva (si veda, in tal senso, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6095 del 16/04/2003).
Ciò posto, con riguardo alla domanda di riscatto originaria relativa alla porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, l'intera particella 135, di ha 8.59.00, l'intera particella 138, di ha 7.12.10, gli attori sostengono di aver dal 2007 esercitato l'attività di coltivatori diretti e si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora, seppur tale attività di fatto esercitata sui fondi in questione veniva “mascherata” da un apparente rapporto di “vendita di erbe”, formalizzato dal ### sin da marzo 2007, in favore della cooperativa agricola S. ### i cui soci erano, oltre alla ### i signori ### e ### In punto di diritto, deve rilevarsi che in materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme, sancito dall'articolo 41 della legge n. 203 del 1982, per cui, perchè possa dirsi esistente un contratto di affitto agrario è sufficiente che risulti l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra abbia la disponibilità. Rispetto al contratto di affitto a coltivatore diretto non può darsi per acquisito, se non con una prova in concreto, il possesso, da parte dell'affittuario, della qualifica di coltivatore diretto. I contratti di affitto a coltivatore diretto, peraltro, hanno pertanto la durata minima legale se e in quanto sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge per l'esistenza del contratto. A tal fine il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo (tenuto conto agli effetti del computo delle giornate lavorative anche dell'impiego di macchine agricole e considerando equivalente il lavoro dell'uomo e della donna). Di talché la perdita della qualifica di coltivatore diretto da parte dell'affittuario è causa di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ. costituendo l'attività di coltivazione un elemento essenziale del contratto la cui mancanza sopravvenuta determina un venir meno della sua funzione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19076 del 05/09/2006). Inoltre, è appena il caso di rilevare che la distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, cosicché l'uso di quello costituisce il mezzo di apprensione delle erbe nei limiti delle quantità e del tempo espressamente predeterminati; oggetto del secondo contratto è, invece, il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 02/06/1998). Inoltre, perché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di terreno pascolativo), regolato dalla legge 3 maggio 1982, n 203, è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28321 del 22/12/2011; conforme, Cass. Civ., n.12296/2016, secondo cui, sussiste la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo quando l'attività ivi svolta non si esaurisca nel mero falcio di erba spontanea, ma sia tale da stimolarne ed accrescerne la produzione, sicché integra il detto requisito oggettivo, necessario per l'esercizio del diritto "de quo", anche l'attività di erpicatura e lavorazione del terreno per incentivare la produzione di erba destinata alla mera alimentazione animale. Peraltro, in base al disposto dell'art. 56 della legge n. 203 del 1982, i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, le concessioni per coltivazioni intercalari, le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno (quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria) possono avere una durata inferiore a quella prevista dalla citata legge n. 203 del 1982, in quanto tutte queste ipotesi si riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno e consentono al concedente di utilizzare il terreno per altre e differenti colture nel restante periodo dell'anno; ne consegue che, dovendosi escludere la sussistenza di contratti agrari stabili, non è configurabile in tali casi, in favore del conduttore, il diritto di riscatto in caso di vendita del terreno a terzi (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. del 10/02/2005). Deve, altresì, rilevarsi, secondo costante giurisprudenza, che un rapporto sorto come affitto a coltivatore non diretto non si converte, in assenza di un accordo novativo, in affitto a coltivatore diretto neppure in conseguenza dell'acquisto in corso del rapporto da parte dell'affittuario della diversa qualificazione professionale di coltivatore diretto, ancorché sia stato comunicato dal conduttore l'acquisizione di uno dei titoli di studio che l'art. 7 della legge n. 203 prevede per l'equiparazione al coltivatore diretto ( Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 31/07/1991).
Nella specie, la conclusione tra il ### peraltro, non proprietario del terreno, ma in qualità di affittuario, e la cooperativa S. ### di un contratto di vendita di erba esclude che il terreno sia stato concesso per coltivarlo, nè c'è stato un animus novandi per concederlo a coltivatore diretto. Invero, tali contratti succedutisi di anno in anno dal 2007 fino al 2015 (in quest'ultimo, la ### quale rappresentante legale della società agricola semplice “Balzitti”), ma anche prima con altri soggetti, esprimono una volontà contrattuale contraria a quella di concedere i terreni per la coltivazione, invero, viene fatto espresso riferimento in tali scritture private che essi sono stati preventivamente seminati con sementi di “veccia” e sono posti a disposizione per far pascolare i loro animali entro un limitato periodo di tempo di due mesi, concordando il prezzo di vendita a corpo.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, peraltro, generiche ed imprecise con riguardo ai tratti di terreno asseritamente coltivati (che potrebbero coincidere con quello oggetto di affitto, con contratto del 01.01.2013, nonché oggetto di regolare comunicazione al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, non esercitato dagli attori) e quelli utilizzati per il pascolo, appaiono insufficienti a supportare la tesi attorea a fronte delle dichiarazioni contrastanti rese dai testi di controparte, al netto di una valutazione di credibilità in relazione ai legami parentali e di interesse che riguardano tutti i testi escussi, e comunque non appaiono riscontrate da ulteriori elementi probatori: diversamente appaiono confutate dai documenti prodotti dai terzi chiamati. Infatti, la circostanza che tali contratti di vendita di erbe si succedono per un paio di mesi all'anno, unitamente alla stipula del contratto del 01.01.2013, con il quale la ### concede in affitto l'altra parte di terreno, senza nulla pattuire in ordine alla parte di terreno destinata a seminativo, con riguardo alla quale non veniva più stipulato alcun contratto di vendita di erbe dal 2015 in poi; nonché le fatture di vendita di erbe e di acquisto delle sementi e gli assegni prodotti, sono indici significativi, precisi e concordanti, della insussistenza di un animus novandi, ovvero di un comportamento concludente teso a concedere i predetti terreni agli attori al fine di esercitare l'attività di coltivatore diretto, così come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Tale quadro probatorio, infatti, non depone per un utilizzo stabile del terreno oggetto del retratto agrario, né per la coltivazione dello stesso da parte degli attori (si veda, ordinanza del 27.09.2021, nel proc. n.11288-1/2020). Peraltro, il teste ### ha confermato di aver venduto per parecchi anni al sig. ### semi di veccia per foraggi per i terreni che gestiva se mal non ricordo in c.da ### di ### nel periodo 2000-2010, per quello che posso ricordare, ma ci sono le fatture di acquisto. A.D.R. cap.7): ricordo che consegnavo la merce o al tratturista o direttamente a ### direttamente in tale terreno, il quale se non era presente, veniva poi a pagare la merce.
E' appena il caso di rilevare che ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di prelazione agraria (e del correlato diritto di retratto), l'art. 8, comma primo, della legge n. 590 del 1965 non si rivolge genericamente a qualsiasi soggetto insediato - munito o meno di un titolo - sul fondo oggetto di trasferimento, ma pone specifico riferimento a chi possa vantare, oltre che il godimento del terreno e la qualità soggettiva di coltivatore diretto, anche un valido contratto agrario, la cui sussistenza deve essere provata dalla stessa parte che intende far valere il diritto di prelazione (Cass. Civ., n.4799/2006). A ciò deve aggiungersi che la qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra e, perciò, non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente, ovvero in forma assolutamente prevalente, al governo ed all'allevamento del bestiame, giacché l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo, non provata nella specie (Cass. Civ., n.42/21).
Pertanto, anche, ad abundantiam, alla luce del carattere unitario di tutto il terreno di proprietà della ### venduto in blocco al convenuto (si veda, al riguardo, Cass. Civ., n.6094/2015, nel senso che lo scorporo della parte oggetto della prelazione (e del riscatto) non deve pregiudicare notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero non deve comportare l'imposizione, sulle restanti aree, di servitù ed oneri reali, che ne compromettano l'esclusività del godimento e ne menomino il valore di scambio), non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, la domanda avanzata deve essere rigettata. Parimenti, non appare sufficientemente provata la domanda di risarcimento del danno avanzata sia nell'an che nel quantum, non essendo a tal uopo sufficiente la consulenza tecnica di parte, in assenza di ulteriori elementi probatori.
Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata alle spese processuali sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, tabelle n.2 e 10, scaglione quinto, decurtato della metà, pari alla complessiva somma di euro 9.851,50 per compensi, in favore di ### e ### e di euro 8.470,50 per compensi, in favore di ### comprensivo della fase possessoria, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. P. Q. M. Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda avanzata da ### e ### con atto di citazione notificato in data ### e atto di citazione in riassunzione notificato il ###; Condanna parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto che si liquidano nella complessiva somma di euro 9.851,50 per compensi, in favore di ### e ### e di euro 8.470,50 per compensi, in favore di ### comprensivo della fase possessoria, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. ### il ###. IL GIUDICE
Dott.ssa ###
causa n. 11288/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cristiana Gaia Cosentino