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Tribunale di Catania, Sentenza n. 5776/2025 del 01-12-2025

... formulata da parte attrice che di risarcimento del danno formulata in seno all'atto introduttivo del giudizio in quanto carenti dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi; - Il tutto e in ogni caso con condannare di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Si costituiva ### il quale contestava la domanda avanzata e chiedeva: 1) In via preliminare, dichiarare improcedibile le domande ex adverso avanzate per mancato espletamento del procedimento di mediazione previsto, in questo caso, come obbligatorio dalla legge; 2) Nel merito rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto per i motivi spiegati nelle narrative delle comparse di costituzione e risposta richiamate in premessa. In subordine, in caso di accoglimento delle pretese avversarie: 3) accertare e dichiarare che la sig.ra ### è tenuta a manlevare e garantire il convenuto acquirente da ogni avversa pretesa e conseguentemente, nel caso non temuto di accoglimento delle domande attoree, condannarla al risarcimento del danno nella misura del prezzo versato e dalla stessa incassato oltre al maggior danno che sarà accertato in corso di causa a mezzo delle richieste istruttorie che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11288/2020 promossa da: ### (cf.###), nata a ####, il ###, in proprio e quale legale rappresentante della ### “Balzitti”, sita in ### c.da “Pezzo”, ### e ####, e GERMANÀ ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, nella qualità di componente/socio della ### “Balzitti”, sita in ### c.da “Pezzo”, ### e ####, elett. dom. in Troina, via ### n. 187, rappr. e dif. dall'Avv.  #### (cf.###) giusta procura in atti #### (cf.###), nata a ####, il ###, e ### nato a ### il ### cod. fisc. ###, elett. dom. in ### 306 ### rappr. e dif. dall'### (cf.###) giusta procura in atti ### nato a ### il ### residente ###, c.f.: ### ora rappresentato e difeso dall'avv.to ### del foro di ### (c.f.###) nel cui studio in ### alla ###. Marx n°2 elegge domicilio giusta procura in atti #### E ### Gli attori in epigrafe premettevano che, con atto di citazione notificato in data ###, i signori ### odierni ricorrenti, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di ### il sig. ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via incidentale e pregiudiziale, accertare e dichiarare, che gli attori, sin dal 2007, si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora nel fondo rustico sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e porzione seminativa della particella 138 (estesa Ha 3.43.00 e meglio individuata in seno alla relazione di CTP a forma del Dott. S. Prinzo con il colore verde), concesso in godimento dal #### nato a ### il ###, di cui al n. 1 della narrativa; 2) conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di affitto agrario sui fondi di cui al paragrafo che precede; 3) accertare e dichiarare che gli attori non hanno venduto fondi nel biennio precedente e sono coltivatori diretti, essendo direttamente ed abitualmente dediti alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, la cui forza lavorativa del nucleo familiare non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e, conseguentemente, accertare il possesso in capo agli attori dei requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione; 4) accertare e dichiarare la serietà, determinatezza e congruità dell'offerta e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto rogato dal ### rep. 22861, racc. 8592, del 30.08.2017, censito al ### del Comune di ### al ### 100 e, precisamente: - la porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, - l'intera particella 135, di ha 8.59.00, - l'intera particella 138, di ha 7.12.10, il tutto come meglio descritto al n. 1 della narrativa e delle presenti conclusioni, dichiarando ed accertando il riscatto in capo agli attori, disponendo che il prezzo di vendita venga versato nei termini di legge; accertare e dichiarare che gli attori, a causa della mancata alienazione dei fondi oggetto di riscatto, hanno subìto i danni emergenti da mancata percezione di contributi e aiuti comunitari meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tali danni, da quantificarsi a seguito di compienda istruttoria. La causa veniva iscritta al n. 13177/2018 R.G.A.C. e, su richiesta del convenuto, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo ### e ### Il Tribunale di ### dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni, emetteva l'ordinanza di declaratoria di incompetenza del Tribunale Ordinario di ### in favore delle ### pronunciata in data ###. Con ricorso per Cassazione per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., gli attori proponevano gravame avverso l'ordinanza emanata in data ###, pubblicata in data ###, dal Tribunale di ### Il ricorso veniva iscritto al n. 20191 del 2019 R.G. e, con ordinanza depositata il 28 agosto 2020, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiarava la competenza del Tribunale Ordinario di ### Con atto di citazione in riassunzione del 12.10.2020, deducevano che, con scrittura privata datata 1 marzo 2007, il #### godendo della disponibilità di un fondo sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e 138, concedeva, in favore della cooperativa agricola S. ### con sede in ### via S. ### (i cui soci erano, oltre alla odierna attrice, i signori ### e ###, una porzione del predetto fondo e, nello specifico, la parte seminativa. Trattasi, per la precisione, della porzione di fondo meglio evidenziata in seno alla ### di ### di ### a firma del dott. ### e, in particolare, comprendeva per intero le particelle n. 135 e 138, nonché la porzione di terreno seminativo, estesa Ha 3.43.00, facente parte della più ampia particella n. 132 (estesa nel complesso Ha 12.44.10). 
In sostanza, le scritture private sottoscritte a partire dal 2007 avevano lo scopo di formalizzare un apparente rapporto di “vendita di erbe”, verosimilmente utilizzato dal concedente, ### al fine di attingere ai contributi comunitari, ma, di fatto, le aree in questione sono sempre state coltivate, esclusivamente, dalla odierna esponente, la quale ha provveduto all'espletamento di tutte le fasi di lavorazione necessarie alla coltivazione del terreno (aratura, semina, raccolta, concimazione, etc. etc.), per poi utilizzare i residui per il pascolo dei propri animali. Negli ultimi anni, la signora ### (unitamente al marito ### ha continuato nella coltivazione del fondo attraverso una ### denominata “Balzitti” (i cui soci sono gli odierni attori), la quale ha anche pagato i canoni di affitto, riscossi tanto dal ### quanto dalla moglie ### In data ###, la proprietaria dell'intero fondo e moglie del ### ossia la signora ### stipulava un contratto per la concessione della sola porzione dei suddetti terreni destinati a pascolo, meglio individuata dalla ### di ### del dott. S. ### con il colore azzurro. Sicché, attraverso le superiori, distinte, contrattazioni, tutto il fondo di proprietà della signora ### e gestito dal coniuge ### è stato concesso in affitto agli odierni attori, i quali, a loro volta, lo hanno coltivato e fatto pascolare dai loro animali. In data ###, la proprietaria, ### notificava alla sola signora ### un preliminare di vendita, datato 2.12.2016, avente ad oggetto il seguente fondo: “… terreno sito in territorio di ####, C.da Carretta, riportato al ### al ### 100, esteso catastalmente ettari 11, are 63, centiare 31 e, precisamente la sola parte cespugliata, del fondo di cui alle seguenti particelle: particella 132 di Ha 8.78.30, particella 135 per ettari 2.50.46 e particella 138 per ettari 00.34,55 …”. In data 30 agosto 2017, la signora ### vendeva, in favore del convenuto ### l'intero compendio, esteso HA 28.15.20, oggetto di entrambi i contratti dianzi menzionati, al prezzo complessivo di € 160.000,00. In seno al predetto atto, la venditrice menzionava esclusivamente il contratto di affitto dell'1.1.2013, asserendo di avere invitato l'affittuario ad esercitare il diritto di prelazione al prezzo di € 110.000,00, ma non faceva alcun riferimento all'analogo diritto spettante all'affittuario sulla restante porzione di fondo, concessa in affitto sin dal 2007. Sicchè, per effetto della superiore compravendita, non preceduta da alcuna offerta all'esercizio del diritto di prelazione, l'affittuaria, insediata nel fondo sin dal 2007 ad oggi, essendo stata pretermessa, ha il diritto di agire in retratto agrario. Pertanto, chiedevano: in via incidentale e pregiudiziale, accertare e dichiarare, che gli attori, sin dal 2007, si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora nel fondo rustico sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e porzione seminativa della particella 138 (estesa Ha 3.43.00 e meglio individuata in seno alla relazione di CTP a forma del Dott. S. ### con il colore verde), concesso in godimento dal #### nato a ### il ###, di cui al n. 1 della narrativa; 6) conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di affitto agrario sui fondi di cui al paragrafo che precede; 7) accertare e dichiarare che gli attori non hanno venduto fondi nel biennio precedente e sono coltivatori diretti, essendo direttamente ed abitualmente dediti alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, la cui forza lavorativa del nucleo familiare non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e, conseguentemente, accertare il possesso in capo agli attori dei requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione; 8) accertare e dichiarare la serietà, determinatezza e congruità dell'offerta e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto rogato dal ### rep. 22861, racc. 8592, del 30.08.2017, censito al ### del Comune di ### al ### 100 e, precisamente: - la porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, - l'intera particella 135, di ha 8.59.00, - l'intera particella 138, di ha 7.12.10, il tutto come meglio descritto al n. 1 della narrativa e delle presenti conclusioni, dichiarando ed accertando il riscatto in capo agli attori, disponendo che il prezzo di vendita venga versato nei termini di legge; in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere che i terreni venduti non abbiano una propria autonomia colturale e produttiva e siano compresi nell'ambito di un complesso unitario di terreni costituendo un'unica unità ponderale ovvero, per qualsivoglia diversa motivazione, ritenere inammissibile il riscatto parziale del fondo, si chiede declaratoria di riscatto in capo agli attori dell'intero fondo venduto, al prezzo di vendita indicato in seno al rogito, par ad € 160.000/00, che gli attori si impegnano a versare nei termini e modi di legge. 9) accertare e dichiarare che gli attori, a causa della mancata alienazione dei fondi oggetto di riscatto, hanno subìto i danni emergenti da mancata percezione di contributi e aiuti comunitari meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tali danni, da quantificarsi a seguito di compienda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze, onorari del giudizio e rimborso forfettario spese generali. 
Si costituivano ### e ### i quali contestavano le domande avanzate in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva di ### Sicchè, chiedevano: In via preliminare di rito: - ### improcedibile la domanda proposta stante il mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art.11 del D. 
Lgs. 01.09.2011 n.150; - Dichiarare improcedibile il giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 04.03.2010 n.28 adottando le consequenziali determinazioni; In via preliminare di merito: - ### carente di legittimazione passiva il signor ### per le ragioni sopra esposte e, quindi, estromettere lo stesso dal giudizio con conseguente condanna del signor ### al pagamento delle spese processuali; - ### e dichiarare che tra la sig.ra ### ed i signori ### e ### e/o la ### agricola semplice ### con sede in ### al momento del trasferimento del fondo (30.08.2017) non esisteva alcun reale rapporto di affitto a coltivatore diretto o di compartecipazione che legittimi la richiesta di prelazione del fondo ai sensi della legge 590/1965; nel merito: - ### perché infondate in fatto ed intutelabili in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, le domande tutte avanzate dal sig. ### - ### e dichiarare che parte attrice è decaduta dalla possibilità di esercitare il riscatto limitatamente alla parte del fondo agricolo di proprietà della signora ### estesa Ha 11.63.31, per il mancato esercizio nel termine di legge della prelazione; - ### perché infondata in fatto ed immeritevole di accoglimento in diritto sia la domanda di riscatto formulata da parte attrice che di risarcimento del danno formulata in seno all'atto introduttivo del giudizio in quanto carenti dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi; - Il tutto e in ogni caso con condannare di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. 
Si costituiva ### il quale contestava la domanda avanzata e chiedeva: 1) In via preliminare, dichiarare improcedibile le domande ex adverso avanzate per mancato espletamento del procedimento di mediazione previsto, in questo caso, come obbligatorio dalla legge; 2) Nel merito rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto per i motivi spiegati nelle narrative delle comparse di costituzione e risposta richiamate in premessa. In subordine, in caso di accoglimento delle pretese avversarie: 3) accertare e dichiarare che la sig.ra ### è tenuta a manlevare e garantire il convenuto acquirente da ogni avversa pretesa e conseguentemente, nel caso non temuto di accoglimento delle domande attoree, condannarla al risarcimento del danno nella misura del prezzo versato e dalla stessa incassato oltre al maggior danno che sarà accertato in corso di causa a mezzo delle richieste istruttorie che saranno avanzate entro i termini di legge; 4) Con vittoria di spese e compensi. 
Gli attori in epigrafe presentavano ricorso in corso di causa del 21.02.2021 per reintegra/manutenzione nel possesso, che, a seguito della espletata istruttoria, con ordinanza del 27.09.2021, alla quale si rinvia veniva rigettato. Tale ordinanza veniva confermata in sede ###ordinanza del 08.02.2021, veniva rigettata l'eccepita improcedibilità ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 150/11, e ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 28/2010, nonché ex art.3 D.L. 132/2014, conv. in L.162/2014, alla quale si rinvia e da intendersi qui integralmente riportata. La causa, istruita documentalmente e con la espletata prova per testi come da ordinanza del 19.07.2021 e del 12.12.2022, alle quali si rinvia, con provvedimento del 13.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. 
La domanda non merita accoglimento per le considerazioni di seguito esposte. 
Ai sensi dell'art.8 della L.590/1965: in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. 
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune. 
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. 
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. 
Nel merito, appare pacifico e non contestato che, con contratto del 01.01.2013, ### concedeva in affitto a ### i tratti di terreno siti nel Comune di ### identificati al catasto al foglio n.100, part. 132, utilizzata per ettari 8.78.30, part. 135, utilizzata per ettari 2.50.46, part. 138, utilizzata per ettari 0.34.55. Quindi, legittimamente, in data ###, comunicava l'avvenuta stipula del preliminare di compravendita datato 02.04.2017, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione della ### anche quale legale rappresentante della società agricola “Balzitti”, limitatamente ai terreni concessi in affitto con il predetto contratto, per complessive Ha 11.63.31, per il prezzo di euro 110.000,00 (tale comunicazione è valida anche nei confronti di ### si veda, in tal senso, Cass. Civ., 8598/2001, secondo cui, la famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all'esercizio in comune di un'impresa agricola e disciplinata dalla regola dell'amministrazione disgiuntiva propria della società semplice, con la conseguenza che, nella mancanza di designazione di un comune rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale come può agire nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto, nonché nella fase del tentativo di conciliazione, allo stesso modo è tenuto ad effettuare al "denuntiatio" soltanto al rappresentante designato, in mancanza del quale, della stessa può dare legale comunicazione ad uno solo dei membri della famiglia insediata sul fondo). ### rispondeva con raccomanda del 03.05.2017, contestando tale preliminare e manifestandosi disponibile all'acquisto di tutti i terreni indicati in un contratto asseritamente stipulato in data ###, di cui non vi è alcuna prova in atti e, peraltro, prontamente contestato dalla ### con raccomandata ricevuta il ###. Sicchè, per tale tratto di terreno indicato nel preliminare di compravendita ed oggetto di affitto, con contratto del 01.01.2013, gli attori non hanno validamente esercitato il diritto di prelazione avendo contestato genericamente tale preliminare ed avendo dichiarato la ### la disponibilità all'acquisto dei terreni indicati in un altro contratto e, quindi, sono decaduti dalla facoltà di esercitare il diritto di riscatto. 
Ciò premesso, deve osservarsi, in punto di diritto, che, seppur in via procedurale appare ammissibile modificare la domanda in sede di comparsa di riassunzione (si veda, Cass. 13026/1995), tuttavia, in materia di retratto agrario, disciplinato dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, proposto l'atto introduttivo del giudizio e trascorso un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazione di sorta, così come è insuscettibile di "emendatio libelli" la relativa domanda giudiziale, per la stessa natura del diritto esercitato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6743 del 16/05/2001,nel caso di specie il riscattante aveva modificato la domanda in relazione all'estensione del terreno che intendeva riscattare e in riferimento al prezzo offerto). Nella specie, con l'atto di citazione in riassunzione notificato il ###, quindi, oltre un anno dall'intervenuta compravendita, gli attori chiedono, seppur in subordine, il riscatto dell'intero terreno oggetto di compravendita al diverso prezzo indicato pari ad euro 160.000,00. Sicchè, tale domanda è inammissibile in quanto intempestiva (si veda, in tal senso, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6095 del 16/04/2003). 
Ciò posto, con riguardo alla domanda di riscatto originaria relativa alla porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, l'intera particella 135, di ha 8.59.00, l'intera particella 138, di ha 7.12.10, gli attori sostengono di aver dal 2007 esercitato l'attività di coltivatori diretti e si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora, seppur tale attività di fatto esercitata sui fondi in questione veniva “mascherata” da un apparente rapporto di “vendita di erbe”, formalizzato dal ### sin da marzo 2007, in favore della cooperativa agricola S. ### i cui soci erano, oltre alla ### i signori ### e ### In punto di diritto, deve rilevarsi che in materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme, sancito dall'articolo 41 della legge n. 203 del 1982, per cui, perchè possa dirsi esistente un contratto di affitto agrario è sufficiente che risulti l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra abbia la disponibilità. Rispetto al contratto di affitto a coltivatore diretto non può darsi per acquisito, se non con una prova in concreto, il possesso, da parte dell'affittuario, della qualifica di coltivatore diretto. I contratti di affitto a coltivatore diretto, peraltro, hanno pertanto la durata minima legale se e in quanto sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge per l'esistenza del contratto. A tal fine il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo (tenuto conto agli effetti del computo delle giornate lavorative anche dell'impiego di macchine agricole e considerando equivalente il lavoro dell'uomo e della donna). Di talché la perdita della qualifica di coltivatore diretto da parte dell'affittuario è causa di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ. costituendo l'attività di coltivazione un elemento essenziale del contratto la cui mancanza sopravvenuta determina un venir meno della sua funzione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19076 del 05/09/2006). Inoltre, è appena il caso di rilevare che la distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, cosicché l'uso di quello costituisce il mezzo di apprensione delle erbe nei limiti delle quantità e del tempo espressamente predeterminati; oggetto del secondo contratto è, invece, il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 02/06/1998). Inoltre, perché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di terreno pascolativo), regolato dalla legge 3 maggio 1982, n 203, è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28321 del 22/12/2011; conforme, Cass. Civ., n.12296/2016, secondo cui, sussiste la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo quando l'attività ivi svolta non si esaurisca nel mero falcio di erba spontanea, ma sia tale da stimolarne ed accrescerne la produzione, sicché integra il detto requisito oggettivo, necessario per l'esercizio del diritto "de quo", anche l'attività di erpicatura e lavorazione del terreno per incentivare la produzione di erba destinata alla mera alimentazione animale. Peraltro, in base al disposto dell'art. 56 della legge n. 203 del 1982, i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, le concessioni per coltivazioni intercalari, le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno (quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria) possono avere una durata inferiore a quella prevista dalla citata legge n. 203 del 1982, in quanto tutte queste ipotesi si riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno e consentono al concedente di utilizzare il terreno per altre e differenti colture nel restante periodo dell'anno; ne consegue che, dovendosi escludere la sussistenza di contratti agrari stabili, non è configurabile in tali casi, in favore del conduttore, il diritto di riscatto in caso di vendita del terreno a terzi (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. del 10/02/2005). Deve, altresì, rilevarsi, secondo costante giurisprudenza, che un rapporto sorto come affitto a coltivatore non diretto non si converte, in assenza di un accordo novativo, in affitto a coltivatore diretto neppure in conseguenza dell'acquisto in corso del rapporto da parte dell'affittuario della diversa qualificazione professionale di coltivatore diretto, ancorché sia stato comunicato dal conduttore l'acquisizione di uno dei titoli di studio che l'art. 7 della legge n. 203 prevede per l'equiparazione al coltivatore diretto ( Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 31/07/1991). 
Nella specie, la conclusione tra il ### peraltro, non proprietario del terreno, ma in qualità di affittuario, e la cooperativa S. ### di un contratto di vendita di erba esclude che il terreno sia stato concesso per coltivarlo, nè c'è stato un animus novandi per concederlo a coltivatore diretto. Invero, tali contratti succedutisi di anno in anno dal 2007 fino al 2015 (in quest'ultimo, la ### quale rappresentante legale della società agricola semplice “Balzitti”), ma anche prima con altri soggetti, esprimono una volontà contrattuale contraria a quella di concedere i terreni per la coltivazione, invero, viene fatto espresso riferimento in tali scritture private che essi sono stati preventivamente seminati con sementi di “veccia” e sono posti a disposizione per far pascolare i loro animali entro un limitato periodo di tempo di due mesi, concordando il prezzo di vendita a corpo. 
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, peraltro, generiche ed imprecise con riguardo ai tratti di terreno asseritamente coltivati (che potrebbero coincidere con quello oggetto di affitto, con contratto del 01.01.2013, nonché oggetto di regolare comunicazione al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, non esercitato dagli attori) e quelli utilizzati per il pascolo, appaiono insufficienti a supportare la tesi attorea a fronte delle dichiarazioni contrastanti rese dai testi di controparte, al netto di una valutazione di credibilità in relazione ai legami parentali e di interesse che riguardano tutti i testi escussi, e comunque non appaiono riscontrate da ulteriori elementi probatori: diversamente appaiono confutate dai documenti prodotti dai terzi chiamati. Infatti, la circostanza che tali contratti di vendita di erbe si succedono per un paio di mesi all'anno, unitamente alla stipula del contratto del 01.01.2013, con il quale la ### concede in affitto l'altra parte di terreno, senza nulla pattuire in ordine alla parte di terreno destinata a seminativo, con riguardo alla quale non veniva più stipulato alcun contratto di vendita di erbe dal 2015 in poi; nonché le fatture di vendita di erbe e di acquisto delle sementi e gli assegni prodotti, sono indici significativi, precisi e concordanti, della insussistenza di un animus novandi, ovvero di un comportamento concludente teso a concedere i predetti terreni agli attori al fine di esercitare l'attività di coltivatore diretto, così come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Tale quadro probatorio, infatti, non depone per un utilizzo stabile del terreno oggetto del retratto agrario, né per la coltivazione dello stesso da parte degli attori (si veda, ordinanza del 27.09.2021, nel proc. n.11288-1/2020). Peraltro, il teste ### ha confermato di aver venduto per parecchi anni al sig. ### semi di veccia per foraggi per i terreni che gestiva se mal non ricordo in c.da ### di ### nel periodo 2000-2010, per quello che posso ricordare, ma ci sono le fatture di acquisto. A.D.R. cap.7): ricordo che consegnavo la merce o al tratturista o direttamente a ### direttamente in tale terreno, il quale se non era presente, veniva poi a pagare la merce. 
E' appena il caso di rilevare che ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di prelazione agraria (e del correlato diritto di retratto), l'art. 8, comma primo, della legge n. 590 del 1965 non si rivolge genericamente a qualsiasi soggetto insediato - munito o meno di un titolo - sul fondo oggetto di trasferimento, ma pone specifico riferimento a chi possa vantare, oltre che il godimento del terreno e la qualità soggettiva di coltivatore diretto, anche un valido contratto agrario, la cui sussistenza deve essere provata dalla stessa parte che intende far valere il diritto di prelazione (Cass. Civ., n.4799/2006). A ciò deve aggiungersi che la qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra e, perciò, non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente, ovvero in forma assolutamente prevalente, al governo ed all'allevamento del bestiame, giacché l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo, non provata nella specie (Cass. Civ., n.42/21). 
Pertanto, anche, ad abundantiam, alla luce del carattere unitario di tutto il terreno di proprietà della ### venduto in blocco al convenuto (si veda, al riguardo, Cass. Civ., n.6094/2015, nel senso che lo scorporo della parte oggetto della prelazione (e del riscatto) non deve pregiudicare notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero non deve comportare l'imposizione, sulle restanti aree, di servitù ed oneri reali, che ne compromettano l'esclusività del godimento e ne menomino il valore di scambio), non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, la domanda avanzata deve essere rigettata. Parimenti, non appare sufficientemente provata la domanda di risarcimento del danno avanzata sia nell'an che nel quantum, non essendo a tal uopo sufficiente la consulenza tecnica di parte, in assenza di ulteriori elementi probatori. 
Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata alle spese processuali sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, tabelle n.2 e 10, scaglione quinto, decurtato della metà, pari alla complessiva somma di euro 9.851,50 per compensi, in favore di ### e ### e di euro 8.470,50 per compensi, in favore di ### comprensivo della fase possessoria, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P. Q. M.  Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda avanzata da ### e ### con atto di citazione notificato in data ### e atto di citazione in riassunzione notificato il ###; Condanna parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto che si liquidano nella complessiva somma di euro 9.851,50 per compensi, in favore di ### e ### e di euro 8.470,50 per compensi, in favore di ### comprensivo della fase possessoria, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.  ### il ###.   

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 11288/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cristiana Gaia Cosentino

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6268/2025 del 05-12-2025

... la ### s.r.l. chiedeva altresì il risarcimento del danno per equivalente in relazione alla perdita di chance; che la rilevanza della vicenda è di chiara evidenza, trattandosi dell'affidamento della pubblica illuminazione di un Comune per 20 anni -, con una stima presunta complessiva del servizio di € 1,5 mil./annui; che l'interesse del Comune di ### era quindi particolarmente rilevante atteso che il temuto accoglimento della pretesa di parte ricorrente avrebbe determinato un evidente danno all'### che sarebbe stata costretta a rescindere la convenzione in essere con la ### con inevitabile risarcimento di danni, ed espletare una nuova procedura pubblica per l'affidamento del servizio di illuminazione con aggravi di costi per l'### e/o eventualmente provvedere al pagare un risarcimento del danno da perdita di chance alla ### s.r.l. ; che all'epoca dei fatti, non era per nulla pacifica la possibilità di stipulare una trattativa privata con una società del ### quotata in borsa; che pertanto, ha applicato i coefficienti massimi dello scaglione di valore indeterminabile in virtù della reale natura e complessità della lite, formulando pertanto un richiesta economica pari ad euro €. (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'### processo civile d'appello, iscritto al n. 5266/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 5.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 5266/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza l'ordinanza rep. del 22.11.2021 ex art. 702 - ter c.p.c., emessa dal Tribunale di ### a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9721/2020, pendente TRA ### (C.F.: ###) rappresentato e difeso dagli avvocati ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###) in virtù di procura alle liti in calce all'appello ###
Comune di ### (P. Iva: ###) in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ### Oggetto: prestazione d'opera intellettuale ### per l'appellante: “… chiedono che la causa introitata in decisione, con accoglimento della domanda e condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”; per l'appellato: “…rigettare integralmente l'appello proposto da ### confermare la sentenza impugnata; condannare l'appellante alle spese del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, con ricorso ex artt. 50 e 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di ### il ###, ### riassumeva il giudizio sommario di cognizione per la liquidazione dei compensi a lui spettanti in relazione al patrocinio prestato in favore del Comune di ### nel procedimento davanti al ### rubricato al n. 5761/2003, esponendo che: “I. ### di ### giusta determina di conferimento incarico n. 124 del 12.06.2003 (doc. 1 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ### Napoli) e mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, conferiva all'avv. ### l'incarico professionale di rappresentanza, difesa ed assistenza nel giudizio proposto dalla ### s.r.l. innanzi al ### recante n. R.G. 5761/2003 (doc. 2 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####.
II. Il suddetto incarico era formalizzato con mandato a margine della memoria di costituzione rilasciato dal ### di ### p.t. presso lo studio del citato professionista in ### alla via ### n. 4. 
III. In esecuzione dell'incarico conferito, l'Avv. ### esaminata e studiata la vicenda, provvedeva a costituirsi in giudizio, nell'interesse dell' ### in data ###, depositando un'articolata memoria difensiva, con cui si replicava alla domanda cautelare nonché, nel merito, al ricorso della ### s.r.l.: in uno alla cit. memoria, il cit. professionista depositava altresì la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta dai ricorrenti (doc. 3 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####. 
IV. All'esito della cit. camera di consiglio, a cui l'Avv. ### partecipava nell'interesse del Comune di ### il TAR respingeva la domanda cautelare con ordinanza del 2929/2003 dell' ### (doc. 4 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####. 
V. Con nota del 12.06.2003, trasmessa a mezzo racc. a/r in data ### (doc. 5 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####, l'Avv.  ### comunicava tale favorevole decisione all'### comunale e chiedeva il pagamento di un acconto sulle competenze per l'attività professionale espletata nell'interesse del Comune di ### l'### resistente ha provveduto solo diversi anni dopo a corrispondere un importo in acconto pari ad €. 6.000,00 e, precisamente nel dicembre 2007, in uno ad altri pagamenti per competenze maturate per diversi giudizi, giusta fattura n. 213/2007 (doc. 6 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####. 
VI. In data ###, essendo trascorsi oltre cinque anni dal deposito del giudizio e non avendo depositato la ricorrente ### nelle more, alcuna istanza di fissazione di udienza ex art. 1 All.3 D.Lgs.n.104/2010, il ### con decreto decisorio n. 2315/2013 (doc. 7 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####, dichiarava perento il ricorso recante n. R.G. 5761/2003, ai sensi dell'art. 82 c.p.a.1.Tale favorevole decisione era comunicata per vie brevi all'### comunale resistente. 
VII. A riprova delle prestazioni rese, si esibiscono in uno al presente ricorso, gli atti giudiziari prodotti, la videata tratta dal sito www.giustizia - amministrativa.it, che confermano lo svolgimento della cennata attività professionale. 
VIII. Con nota del 03.11.2016, trasmessa a mezzo racc. a/r in data ### (doc.  8 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####, l'Avv.  ### trasmetteva al Comune di ### il decreto decisorio di perenzione del ricorso ed chiedeva alla stessa il pagamento a saldo dei compensi professionali maturati per l'attività professionale espletata nel suddetto giudizio. 
IX. Con nota prot.n. 10442/2016, il Comune di ### chiedeva al ricorrente di valutare la possibilità di raggiungere un accordo teso alla riduzione dei compensi, in considerazione delle difficoltà economiche del Comune (doc. 9 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####. 
X. In riscontro, con nota del 09.01.2017, trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 10 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####, l'Avv.  ### si dichiarava disponibile ad una riduzione del 15% con pagamento del 60% nel 2017 e 40% nel 2018: il Comune non ha mai riscontrato la nota, né ha provveduto al pagamento di quanto richiesto. 
XI. Per l'effetto, con nota del 25.09.2018 trasmessa a mezzo racc. a/r in data ### (doc. 11 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####, il ricorrente sollecitava l'### a disporre il pagamento di quanto dovuto. 
XII. Con nota prot.n. 9821/2018 del 31.10.2018, il Comune di ### chiedeva ### chiarimenti in ordine alle attività espletate dal ricorrente e copia del decreto di perenzione e della delibera di conferimento incarico (a ben vedere, già in suo possesso) (doc. 12 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####. 
XIII. Con nota prot.n. del 31.10.2018, trasmessa a mezzo racc. a/r del 09.11.2018 (doc. 13 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####, e successiva nota del 01.07.2019, trasmessa a mezzo racc. a/r del 10.07.2019 (doc. 14 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al ####, il ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e sollecitava il pagamento di quanto dovuto. 
XIV. ### di ### non ha mai esitato le suddette richieste economiche e non ha provveduto al pagamento delle competenze spettanti al cit. professionista: di qui, l'azione giudiziaria proposta innanzi al ### civile di ### ed in questa sede riassunta. 
XV. Più specificamente, appare opportuno segnalare che nella determinazione degli onorari di causa richiesti, il citato professionista correttamente teneva conto dell'oggetto della controversia e della natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, applicando le tariffe professionali vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività professionale (D.M. 140/2012 - ### anno 2012) e secondo il valore indeterminabile della controversia, come segue: Fase di studio €. 3.721,00 Fase introduttiva del giudizio €. 2.580,00 Fase istruttoria e/o di trattazione €. 3.703,00 Fase cautelare €. 1.518,00 €. 11.522,00 + spese generali 15% €. 1.728,30 €. 13.250,30 - acc. quota parte fatt. 213/07 €. 6.000,00 €. 7.250,30 + cpa 4% €. 290,01 €. 7.540,31 + IVA 22% €. 1.658,87 €. 9.199,18 […] A.1. Nel caso di specie, l'esaurimento dell'incarico professionale dell'Avv.  ### si è verificato solo in data ###, a seguito del deposito del decreto decisorio n. 2315/2013 con cui il ### ha dichiarato perento il suddetto giudizio, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense fissati dal D.M. n. 140/2012. 
B. Relativamente al valore della controversia, in ragione del quale deve altresì determinarsi la parcella del cit. professionista, si precisa che con la suddetta azione giudiziaria la ### s.r.l. si proponeva di ottenere l'annullamento dei provvedimenti con cui l'### aveva affidato la gestione del servizio di illuminazione del Comune di ### alla S.O.L.E. s.r.l. 
Ebbene, ai fini della determinazione degli onorari dell'avvocato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta per l'annullamento di un atto amministrativo, qualora la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto e petitum la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (nei termini: Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-10-2014, n. 21680 Cass. n. 12178 del 2003). 
XVII. Per completezza, si precisa che la suddetta notula è così formulata per fasi, in considerazione dell'attività effettivamente espletata dal ricorrente in favore dell'### - Fase di studio della controversia: il cit. professionista provvedeva ad esaminare e studiare gli atti di causa ed ha fornito un parere orale sulla causa al cliente, nella fase precedente la costituzione in giudizio; - Fase introduttiva del procedimento: il ricorrente provvedeva a redigere e depositare in giudizio addì 11.06.2003 un'articolata memoria di costituzione e difesa nell'interesse dell'### resistente; - Fase istruttoria / trattazione: l'Avv. ### ricercava e depositava in giudizio la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta della società ricorrente: sul punto, ricordiamo a noi stessi che nel processo amministrativo, l'istruttoria è sostanzialmente documentale e si espleta proprio nella ricerca della documentazione probatoria necessaria alla tesi dedotta in giudizio; - Fase cautelare: il cit. professionista articolava, nella suddetta memoria difensiva, repliche difensive anche con riferimento all'istanza cautelare proposta dalla ricorrente ### inoltre, partecipava nell'interesse dell'### alla camera di consiglio del 11.06.2003 fissata per la discussione della domanda cautelare: sul punto, si precisa che il D.M. 140/2012 prevede espressamente all'art. 72 la possibilità di riconoscere al difensore un compenso professionale per la “fase cautelare” determinabile per analogia ai parametri previsti per le altre fasi. 
XVIII. Sulle suddette somme, devono essere riconosciuti, a favore del professionista ed a carico del Comune di ### gli interessi legali, come per legge a far data della prima richiesta economica a saldo formulata dal cit. professionista addì 03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo.  […]”. 
Tanto rappresentato, l'avvocato ricorrente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiarare ammissibile il presente ricorso e riconoscere la propria competenza; b) sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ### ad ottenere dal Comune di ### il pagamento dell'importo complessivo di €. 13.250,30 oltre IVA e c.p.a. come per legge, e/o della diversa maggiore o minore somma che il ### adito vorrà accertare, a titolo di competenze per l'attività professionale prestata in favore del Comune di ### nel giudizio innanzi al ### R.G. 5761/2003; c) per l'effetto, condannare il Comune di ### al pagamento, a favore dell'Avv. ### dell'importo a saldo pari ad €. 9.199,18 (somma comprensiva di onorari, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge) - pari all'importo dei quanto complessivamente dovuto sottratto l'acconto già ricevuto giusta fatt. 213/2007 - e/o della diversa maggiore somma che il ### riterrà di determinare, in ragione di quanto rappresentato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge a far data della prima richiesta economica a saldo formulata dal cit. professionista addì 03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo; d) con il medesimo provvedimento, condannare la suddetta ### al pagamento delle spese di giudizio, ivi inclusi gli oneri di iscrizione a ruolo e di registrazione della decisione”. 
Si costituiva il Comune di ### che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. 
Alla prima udienza del 21.04.2021, la causa veniva rinviata per la decisione all'11.10.2021 e all'esito di tale udienza, il ### si riservava. 
A scioglimento della assunta riserva, con ordinanza pubblicata il ###, il ### così statuiva: “- rigetta la domanda; - condanna ### al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di ### che liquida in € 2.768,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile, complessità bassa, compenso minimo, con esclusione della fase istruttoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata e comunicata il ###, con citazione notificata in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., ### interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “a) sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ### ad ottenere dal Comune di ### il pagamento dell'importo complessivo di €. 13.250,30 oltre IVA e c.p.a. come per legge, e/o della diversa maggiore o minore somma che il ### adito vorrà accertare, a titolo di competenze per l'attività professionale prestata in favore del Comune di ### nel giudizio innanzi al ### R.G. 5761/2003; b) per l'effetto, condannare il Comune di ### al pagamento, a favore dell' Avv. ### dell'importo a saldo pari ad €.  9.199,18 (somma comprensiva di onorari, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge) - pari all'importo dei quanto complessivamente dovuto sottratto l'acconto già ricevuto giusta fatt. 213/2007 - e / o della diversa maggiore somma che il ### riterrà di determinare, in ragione di quanto rappresentato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge a far data della prima richiesta economica a saldo formulata dal cit. professionista addì 03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo; c) con il medesimo provvedimento, condannare la suddetta ### comunale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ivi incluso gli oneri di iscrizione a ruolo e di registrazione della decisione”. 
Si costituiva il Comune di ### che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. 
La causa, chiamata per la prima udienza del 15.04.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.09.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo. 
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.  in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 5.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive. 
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni: “… La controversia concerne, dunque, la somma reclamata dall'odierno ricorrente per il patrocinio svolto a favore del Comune di ### nel citato giudizio tenutosi innanzi al ### Trattandosi di compensi per attività professionale espletata in sede di giurisdizione amministrativa, è stata correttamente proposta ordinaria domanda di pagamento col rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c., (con conseguente competenza funzionale del ### in composizione monocratica) e non già ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, previsto, come noto, per la liquidazione dei compensi svolti per attività giudiziale in sede civile.
Le tariffe di riferimento sono quelle di cui al D.M. 140/2012 vigenti al momento della conclusione dell'incarico (cfr. Corte di Cassazione n. 18680/2017), ossia all'adozione in data 21.### del decreto di perenzione del giudizio. 
Quanto allo scaglione di riferimento, essendo stato richiesto l'annullamento di un atto amministrativo e la conseguente eliminazione, la causa deve considerarsi valore indeterminabile, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda ( Cass. civile, sez. II, 14.10.2014, n. 21680). 
Come a ragione dedotto dall'ente convenuto non può essere computata la fase di trattazione/istruttoria (del tutto irrilevante è l'asserita ricerca di documenti a sostegno della comparsa di costituzione) e quella decisionale atteso che il giudizio si è concluso con decreto di perenzione a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. 
Ed ancora, rispetto al conteggio effettuato dal ricorrente, i compensi previsti dal citato ### sono ben inferiori, quantomeno nel valor medio, a quelli indicati nel ricorso e sopra riportati. Essi devono essere liquidati come segue: - Fase di studio (valore medio) € 1.440,00; - Fase introduttiva (valore medio) € 720,00 ; - Fase cautelare (non prevista dal DM 140/2012 e liquidata in base al valore della fase istruttoria/trattazione tra il medio e il massimo) € 1.800,00. 
All'importo così raggiunto di € 3.960,00, si aggiungono le spese forfettarie nella misura all'epoca stabilita del 12,5 % (€ 495,00), Iva (€ 1.019,30) e Cpa (€ 178,20) . 
Il totale dovuto dalla parte resistente è quindi di € 5.652,50, somma inferiore a quella di € 6.000,00,già corrisposta a titolo di acconto (fattura n. 213/2007). 
Per le considerazioni appena svolte, la domanda deve essere rigettata in quanto infondata. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in base al vigente DM 55/2014. Trattandosi di rigetto della domanda per pagamento di somme, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, che comporterebbe, in tali casi, un compenso matematicamente pari a zero (cfr. Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462). 
Premesso tale principio, si ritiene di aderire all'orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui a seguito del rigetto della domanda di pagamento di somme di danaro, il valore della causa - da stabilire, appunto, in base al disputatum - deve considerarsi indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga, come nel caso in esame, l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, come nel caso in esame. Ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi che l'utilizzo di tali terminologie costituiscano mere clausole di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. da ult. 
Cass. civile, sez. I, 26.4.2021, n. 10984). Appare di giustizia nella controversia in esame, alla luce della questione trattata, applicare, nell'ambito dello scaglione “valore indeterminabile - complessità bassa”, il compenso minimo previsto per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante deduce la violazione dell'art. 11 del D.M.  140/2012 per non aver l'ordinanza impugnata riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria del giudizio; deduce che ai sensi dell'art. 11 del D.M. del Ministero della giustizia n. 140/2012 nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private …”; di aver in esecuzione dell'incarico conferito svolto le seguenti attività professionali: esaminava e studiava gli atti di causa, a seguito della consultazione con l'### resistente e forniva un parere orale sulla causa al cliente, nella fase precedente la costituzione in giudizio (attività questa che rientra nella cd. “Fase di studio” della controversia); redigeva e depositava in giudizio addì 11.06.2003 un'articolata memoria di costituzione e difesa nell'interesse dell'### resistente (attività questa che rientra nella cd. “Fase introduttiva” del procedimento); articolava, nella suddetta memoria difensiva, repliche difensive anche con riferimento all'istanza cautelare proposta dalla ricorrente ### inoltre, partecipava nell'interesse dell'### alla camera di consiglio del 11.06.2003 fissata per la discussione della domanda cautelare (attività questa che rientra nella cd. “Fase cautelare” del procedimento); ricercava e depositava in giudizio in data ### la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente società ### (attività questa che rientra nella cd. “Fase istruttoria”); che con espresso riferimento alla fase istruttoria, esso appellante ha provveduto a ricercare e depositare, nel giudizio ### in data ### la documentazione probatoria utile alla difesa del Comune di ### e tale attività di ricerca e deposito documentale rientra pienamente nella cd. fase istruttoria del giudizio amministrativo; che, per giurisprudenza consolidata, l'istruzione probatoria nel processo amministrativo di legittimità è governata dal c.d. “principio dispositivo attenuato” dal metodo acquisitivo, e la prova ha natura sostanzialmente documentale ; la ricerca e deposito dei suddetti documenti nel giudizio al ### comporta l'avvenuto espletamento dell'attività professionale propria della fase istruttoria del giudizio laddove, ai sensi del citato DM 140/2012, la fase istruttoria consta dell'esecuzione, da parte del professionista, delle seguenti attività: “gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio”; di aver pertanto diritto a vedersi corrisposti gli onorari come quantificati nella parcella professionale redatta ai sensi del vigente D.M.140/2012 (### anno 2012), onorari che, con riferimento alla fase istruttoria, sono stati quantificati in €. 3.703,00 (oltre IVA e ### e che devono sommarsi agli onorari per le ulteriori fasi di studio e introduttiva, come da parcella esibita in atti e di seguito riassunta: Fase di studio €. 3.721,00 Fase introduttiva del giudizio €. 2.580,00 Fase istruttoria e/o di trattazione €. 3.703,00 Fase cautelare €. 1.518,00 €. 11.522,00 + spese generali 15% €. 1.728,30 €. 13.250,30 acc. quota parte fatt. 213/07 €. 6.000,00 €. 7.250,30 + cpa 4% €. 290,01 €. 7.540,31 + IVA 22% €. 1.658,87 €. 9.199,18. 
Il motivo è infondato.
È ben vero che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - espressa con riferimento al dettato normativo di cui al DM 55/2014 ma applicabile anche all'ipotesi di liquidazione del compenso secondo i criteri di cui al DM 140/2012, che parimenti prevede la determinazione del compenso in virtù delle c.d. fasi - dall'articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni, sicché il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (cfr. fra le ultime, Cass. 25711/2025; Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023). 
Tuttavia, nella specie, alcuna udienza di trattazione è stata svolta, posto che dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il giudizio è stato dichiarato perento, ai sensi dell'art. 82 c.p.a. dal giudice amministrativo senza svolgimento di alcuna udienza. 
Esclusa, dunque, attività riconducibile alla trattazione della causa, non è tantomeno riscontrabile attività che rientri nella fase istruttoria. ### avvocato al riguardo ha indicato esclusivamente quale attività istruttoria svolta la produzione di documenti unitamente alla memoria di costituzione ma ciò non è sufficiente. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione (cfr. Cass. n. 10206 del 16/04/2021). 
§ 5. 
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 4 del D.M.  140/2012 siccome l'ordinanza impugnata nella determinazione degli onorari fa applicazione dei criteri medi previsti dal D.M. Ministero della Giustizia n. 140/2012 relativi alle cause di valore indeterminabile, in luogo dei coefficienti maggiori, senza tener conto del valore e della complessità rilevante della controversia patrocinata; secondo l'art. 4 del D.M. n. 140/2012 rubricato “### giudiziale civile, amministrativa e tributaria” stabilisce che nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; che il successivo articolo 5 del D.M. n. 140/2012 altresì prevede che ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale e che nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato”; che era stato ad esso appellante conferito l'incarico professionale di rappresentanza, difesa ed assistenza nel giudizio proposto dalla ### s.r.l. innanzi al ### per l'annullamento della deliberazione del ### di ### n. 7/2003, adottata nella seduta del 18.03.2002 a mezzo della quale è stato statuito di affidare direttamente, senza previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica alla
S.O.L.E. s.p.a. ###, la gestione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione; che con la suddetta azione la ### s.r.l. si proponeva di ottenere l'annullamento dei provvedimenti con cui l'### aveva affidato, a mezzo di trattativa privata, la gestione integrata del servizio di illuminazione del Comune di ### alla S.O.L.E. s.r.l per un importo complessivo di €. 362.063,48, per gli interventi di ammodernamento tecnologico ed adeguamento e messa norma degli impianti di illuminazione, oltre €. 67.647,44 oltre IVA annui, per 20 anni di convenzione, per i servizi base di gestione ed approvvigionamento di energia; che con la medesima impugnativa, la ### s.r.l. chiedeva altresì il risarcimento del danno per equivalente in relazione alla perdita di chance; che la rilevanza della vicenda è di chiara evidenza, trattandosi dell'affidamento della pubblica illuminazione di un Comune per 20 anni -, con una stima presunta complessiva del servizio di € 1,5 mil./annui; che l'interesse del Comune di ### era quindi particolarmente rilevante atteso che il temuto accoglimento della pretesa di parte ricorrente avrebbe determinato un evidente danno all'### che sarebbe stata costretta a rescindere la convenzione in essere con la ### con inevitabile risarcimento di danni, ed espletare una nuova procedura pubblica per l'affidamento del servizio di illuminazione con aggravi di costi per l'### e/o eventualmente provvedere al pagare un risarcimento del danno da perdita di chance alla ### s.r.l. ; che all'epoca dei fatti, non era per nulla pacifica la possibilità di stipulare una trattativa privata con una società del ### quotata in borsa; che pertanto, ha applicato i coefficienti massimi dello scaglione di valore indeterminabile in virtù della reale natura e complessità della lite, formulando pertanto un richiesta economica pari ad euro €. 13.250,30 oltre IVA e c.p.a. 
Il motivo è infondato. 
A parte la considerazione che il richiamato art. 5 ha rilevanza ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, come ha anche avuto modo di precisare la Suprema Corte, il ricorso agli importi tariffari massimi va riservato alle controversie di speciale e notevole complessità che comportassero una attività difensiva particolarmente intensa e difficoltosa (cfr. Cassazione civile 06/10/2025, n.26821); nella specie, parte appellante evidenzia esclusivamente la rilevanza economica della vicenda, che assume ex se piuttosto rilevanza sotto il profilo dello scaglione da applicare ai sensi del predetto art. 5, ma non già per riconoscere importi maggiori di quelli medi tabellari per i quali rileva, piuttosto, la complessità della vicenda unitamente ad una conseguente attività difensiva difficoltosa e intesa, che non risulta nel caso di specie, alla luce delle deduzioni svolte nel presente gravame. 
§ 6. 
Con il terzo motivo l'avv. ### contesta la regolamentazione delle spese di lite, deducendo che in considerazione della particolarità della vicenda e, soprattutto, atteso che trattasi di controversia espletata per il recupero di competenze professionali, del tutto incomprensibile ed erronea è la decisione di porre a carico di esso le spese di giudizio; assume che il ### avrebbe dovuto considerare, anche alla luce della normativa e giurisprudenza citata, che nel caso di specie sussistono evidenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese; che il giudizio di prime cure è un giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., che si esaurisce nella redazione di un solo atto e nella celebrazione di una sola udienza, per cui appare abnorme la condanna al pagamento di €. 2.768,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.  come per legge; che il Giudice di prime cure ha ritenuto di quantificare le spese di lite applicando il D.M. n. 55/2014 ed in ragione del valore della controversia - scaglione indeterminabile di complessità bassa - con il coefficiente minimo, ovvero, ha quantificato le spese legali nell'abnorme cifra di €. 2.768,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a (ovvero complessivi €. 4.038,85 di cui: €. 810,00 per la fase di studio; €.  574,00 fase introduttiva del giudizio; €. 1.384,00 per la fase decisionale; €. 415,20 per spese generali; €. 127,33 c.p.a. e €. 728,32 per ###; deduce che il D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115, prevede che il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, quantificato sul valore economico della controversia, sia ridotto del 50% rispetto al giudizio ordinario; che tale principio di riduzione delle spese di lite va applicato anche per gli eventuali compensi dovuti alla controparte in caso di soccombenza, per non creare una discrasia tra spese vive e compensi professionali e pertanto, il ### avrebbe dovuto dimezzare le spese legali del giudizio di cognizione sommario ex art. 702 bis c.p.c., in considerazione anche dell'effettiva attività svolta nel giudizio di prime cure, consistita nella redazione di un'unica memoria difensiva di costituzione in giudizio e nella partecipazione a sole due udienze, tra l'altro svolte a mezzo lo scambio di note scritte. 
Il motivo è infondato. 
In primo luogo non sussistono i presupposti di cu all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dell'intervento additivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, per disporre la compensazione delle spese di lite, ovvero, soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", o sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2020 , n. 3977). Ne consegue che a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, al di fuori delle quali è preclusa la possibilità di compensare le spese di lite (cfr. Cassazione civile , sez. II , 04/07/2024 , n. 18345). 
Le deduzioni, invece, in punto di determinazione del compenso sono inammissibili, non avendo con le stesse parte appellante dedotto alcuna violazione degli importi tariffari, applicati nei minimi, come dedotto dal medesimo. Ed invero, le considerazioni circa la natura del giudizio e l'attività svolta ha orientato il ### nel senso della determinazione del compenso riducendo al minimo i valori tabellari dei compensi di cui al DM 55/14, mentre non ha alcun fondamento giuridico la richiesta di dimezzare i medesimi compensi in ragione del contributo unificato richiesto per siffatti giudizi. Va rammentato che la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali è ancorato al rispetto dei minimi e massimi tabellari (cfr. Cassazione civile 23/09/2024, n.25387), dei quali non viene dedotta la violazione. 
§ 9. 
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile (avendo l'appellante chiesto altresì la << diversa maggiore somma che il ### riterrà di determinare>>), di bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione delle questioni discusse. 
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) Rigetta l'appello; b) Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Comune di ### in persona del ### p.t., gli appellati, delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 8.469,00, per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avvocato ### c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 5266/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 34494/2025 del 29-12-2025

... di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva in carenza di ogni allegazione avversaria, senza avere la Corte svolto una preven tiva valutazio ne circa la sussistenza di un nesso di causa lità effet tivamente immediato e di retto tra il danno non patrimoniale lamentato e l'articolo contestato». ### i ricorrenti, sarebbe stato liquidato un risarcimento del danno non patrimoniale all'attore, senza che questi avesse provato «né l'esistenza effettiva del danno non patrimoniale asseritamente subito, né il nesso di causalità dei presunti danni con la pubblicazione contestata», come se si trattasse, cioè, di un danno in re ipsa. 2.1 Il motivo è infondato. La Corte d'appello si è, in realtà, correttamente attenuta ai principi di diritto applicabili nella fattispecie e, in definitiva, non contestati, anzi in parte richiamati dagli stessi ricorrenti, secondo i quali «il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asserit amente diff amatorio), int eso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento; pertanto, la sua liquidazione deve (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: ### dott. ###À #### STAMPA dott. ### dott. ### relatore dott. ### 17/12/2025 dott. ### R.G. n. 26257/2022 ha pronunciato la seguente ### _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26257 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da ### S.p.A. (C .F.: ###), i n persona del rappresentante per procura ### sario ### (C.F.: ###) ### (C.F.: ###) rappresentati e dife si dagli avvocati ### di ### a (C.F.: ###) ed ### (C.F.: ###) -ricorrenti nei confronti di ### (C.F.: ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### de ### (C.F.: ###) -controricorrente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 688/2022, pubblicata in data 28 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal consigliere ### Fatti di causa ### ha agito in giudizio nei confronti del ### toriale L'### S.p.A. (nelle cui posizioni giuridiche soggettive è subentrata, in corso di giudizio, la ### n. 26257/2022 - ### 3 - Ad. 17 dicembre 2025 - Ordinanza - ### 2 di 7 S.p.A.), del direttore responsabile del quotidiano “### blica” ### nonché del giornalista ### per ottenere il risarcime nto dei danni conseguenti alla pubblicazione, sul quotidiano sopra indicato, di un articolo dall'assunto contenuto diffamatorio nei suoi confronti. 
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Ravenna, che ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento dell'importo di € 40.000,00, oltre accessori, in favore dell'attore. 
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. 
Ricorrono la ### S.p.A., ### e ### laprico, sulla base di due motivi. 
Resiste con controricorso il ### È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. 
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1 c.p.c.. 
Ragioni della decisione 1. Con il prim o motiv o del ricorso si denun zia «(art. 360, comma 1 n . 3, c. p.c.): viol azione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L.  8 febbraio 1948 n. 47) in relazione ai principi elaborati della giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di critica».  ### i ricorrenti, la Corte d'appello sarebbe « … incorsa … … in una erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di critica, in particolare con riferimento all'erronea valutazione della i nsussistenza del requisito della verità». Sostengono che «lo scritto del dott. ### non conteneva critiche nei confronti del dott. ### né tantomeno è mai stata affermata una sua responsabilità per i fatti in commento» e che «indubbiamente il dott. ### non ha mai riportato alcuna condanna nel processo ### - e, si ripete, ### n. 26257/2022 - ### 3 - Ad. 17 dicembre 2025 - Ordinanza - ### 3 di 7 nessuno ha mai affermato il contrario - ma è al contempo altrettanto indubbio e vero che quei oltre 4.000 dossier riservati sono stati realizzati (in parte) anche con il “contributo conoscitivo” (cfr. pag. 7 della sentenza di Cassazione n. 16362/2012) del dott. ### tanto è vero che l'odierno appellato ha eccepito rispetto ai suoi rapporti con il ### il ### e lo stesso ### il segreto di Stato, confermando quindi la sua partecipazione e la sua frequentazione del suddetto team (cfr. pag. 70 della sentenza di Cassazione n. 16362/2012). Con la conseguenza che nessuna notizia falsa o inesatta è mai stata riferita in merito alla persona del dott. ### e al ruolo da questi assunto rispett o all'attività di spio naggio realizzata in seno alla ### e in favore della ### 1.1 Il motivo è inammissibile. 
Esso si risolve, in realtà, nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.  1.1.1 ### il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa (ovvero del mezzo televisivo), da una parte, «la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 18631 del 9/6/2022; ### 3, ordinanza n. 5811 del 28/2/2019; ### 3, ordinanza n. 6133 del 14/3/2018; ### 3, sentenza n. 80 del 10/1/2012; ### 3, sentenza n. 20138 del 1 8/10/2005 ) e, dall'altra parte, «il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per ### n. 26257/2022 - ### 3 - Ad. 17 dicembre 2025 - Ordinanza - ### 4 di 7 riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragio nevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1920 4 del 6/7/2023; ### 3, ordinanza n. 21892 del 21/7/2023; ### 3, ordinanza n. ### del 29/12/2023).  1.1.2 Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse stato rispettato tale ultimo limite. 
Nell'articolo controverso, infatti, valutato nel suo complessivo contesto, il ### risultava sostanzialmente, ma chiaramente, indicato come stabile componen te di uno specifico grup po, composto di tre persone (nell'articolo lo si indica come «“quel temuto gruppo dell''intelligence' la ### Bassotti”»), dedito ad attività illecite, costituite dallo svolgimento di migliaia di operazioni di spionag gio e d ossieraggio relativamente a nu merosi soggetti, per conto di dirigenti di azienda, dietro ingenti compensi. 
Al contrario, non erano state accertate in giudizio né la stabile partecipazione del ### a tale gruppo, né la sua specifica partecipazione a tutte le indicate operazioni di dossieraggio (o, quanto meno, alla gran parte di esse): nel processo il cui esito in sede di legittimità era oggetto dei commenti svolti nell'articolo, la sua posizione, peraltro limitata a solo una trentina delle migliaia di operazioni di spionaggio indicate come portate a termine dal gruppo, era stata definita senza alcuna condanna nei suoi confronti. 
La Corte territoriale ha, in altri termini, accertato che i fatti presupposti ed oggetto della critica giornalistica, almeno con riguardo alla specifica posizione dell'attore, non corrispondessero a ver ità e avessero carattere oggettivamente lesivo del suo onore e della sua reputazione. Ric. n. 26257/2022 - ### 3 - Ad. 17 dicembre 2025 - Ordinanza - ### 5 di 7 1.3 Si tratta di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede ###il secondo motivo si denunzia «(art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c. laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva in carenza di ogni allegazione avversaria, senza avere la Corte svolto una preven tiva valutazio ne circa la sussistenza di un nesso di causa lità effet tivamente immediato e di retto tra il danno non patrimoniale lamentato e l'articolo contestato».  ### i ricorrenti, sarebbe stato liquidato un risarcimento del danno non patrimoniale all'attore, senza che questi avesse provato «né l'esistenza effettiva del danno non patrimoniale asseritamente subito, né il nesso di causalità dei presunti danni con la pubblicazione contestata», come se si trattasse, cioè, di un danno in re ipsa.  2.1 Il motivo è infondato. 
La Corte d'appello si è, in realtà, correttamente attenuta ai principi di diritto applicabili nella fattispecie e, in definitiva, non contestati, anzi in parte richiamati dagli stessi ricorrenti, secondo i quali «il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asserit amente diff amatorio), int eso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento; pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di ### n. 26257/2022 - ### 3 - Ad. 17 dicembre 2025 - Ordinanza - ### 6 di 7 riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima» (Cass., Sez. 3, ordinanza 4005 del 18/2/2020; nel medesimo senso cfr., ex multis: ### 3, ordinanza n. 25420 del 26/10/2017; ### 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/3/2021; ### 3, ordinanza n. 19551 de l 10/7/2023). 
Nella specie, infatti, essa ha affermato: «### fattispecie il ### bunale ha correttamente quantificato in € 40.000,00 il risarcimento del danno in aderenza alle ### del Tribunale di Milano, indicando la somma nella media dell'ivi previsto per le diffamazioni di elevata gravità, ritenendo esservi elevata notorietà del diffamante, ampia diffusione del quotidiano, notevole gravità del discredito, elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale ed istituzionale, elevata risonanza mediatica della notizia diffamatoria, elevata intensità dell'elemento soggettivo». 
Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata, benché sintetica, motivazione in ordine alla sussistenza, dedotta quanto meno in via presuntiva, sulla base di parametri correttamente individuati (segnatamente: «la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima») e di elementi emergenti dal materiale istruttorio disponibile, della sofferenza morale derivata alla parte attrice dal discredito causato dalla pubblicazione controversa, motivazione non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale, quindi, non sindacabile in sede di legittimità.  ### accertamento presuntivo sulla sussistenza del danno è, di per sé, sufficiente a giustificare la sua liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., peraltro operata in base a un criterio tabellare tra i più diffusi. 
Va, quindi, esclusa la dedotta violazione delle disposizioni di legge richiamate da parte ricorrente. Ric. n. 26257/2022 - ### 3 - Ad. 17 dicembre 2025 - Ordinanza - ### 7 di 7 3. Il ricorso è rigettato. 
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.  30 maggio 2002 n. 115.  Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del cont roricorrent e, liquidandole in complessivi € 4.300,00 (quattromila trecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### vile, in data 17 dicembre 2025.   ###  

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Tatangelo Augusto

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34525/2025 del 29-12-2025

... gioco; - la som ma ritenuta di giust izia per il danno di nat ura non patrimoniale sofferto a causa della lesione all'immagine patita dalla ### s.r.l. Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10870/2015, pronunciata e depositata in data ###, accogl ieva parzialmente le domande attoree, dichiarando l'erronea certificazione di conformità alle prescri zioni normative di alcune schede di gioco e cond annando l'### al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ### s.r.l. della somma di euro 323.358,662, oltre rivalutazione di anno in anno a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma proponeva appello l'### La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1534/2021 pubblicata il ###, ha r igettato l'appello, condannando l'### al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza l'### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. La società ### s.r.l. ha res istito con controricorso e ha depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “### e/o falsa applicazione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15192/2021 R.G. proposto da: ### E ### rappresentata e difesa ope legis dall'### dello Stato, con domiciliazione digitale ex lege.   -ricorrente contro ### S.R.L., rappresentata e difesa dagli ### e ### con domiciliazione digitale ex lege.   -controricorrente nonchè nei confronti di Ministero dell'### e delle ### -intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 1534/2021, pubblicata il ###; Udita la relazi one del la causa svolta nell'adunanza camerale del 28/11/2025 dal ### 2 di 15 ### società ### s.r.l., in qualità di proprietaria e noleggiatrice di apparecchi da gioco rientranti nella tipologia di cui all'articolo 110 del TULPS, chiedeva al Tribunale di Roma la condanna dell'### delle ### e dei ### (success ore ex lege dell'### dei ### di Stato, d'ora innanzi, per brevità, anche solo ### nonché del Ministero dell'### e delle ### al risar cimento dei danni d erivanti dall'acquisto di apparecchi da gioco inidonei, a suo avviso, a ricevere i necessari nulla osta, per poter essere commercializzati e installati in pubblici esercizi. 
A giudizio della società attrice, ### avrebbe avuto un ruolo attivo nella verifica di conformità degli apparecchi eff ettuata dagli enti certificatori all'uopo designati nonché nel rilascio del certificato di conformità e dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio per apparecchi non conformi ai requisiti legali. 
Pertanto, la società attrice denunciava l'inadempimento di ### agli obblighi di controllo assunti e/o la responsabilità ex art. 2043 per avere cagionato un danno ingiusto. 
Il comportamento di ### contrario a buona fede, avrebbe leso l'affidamento di controparte e violato anche il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, sancito dall'art. 41 Cost.  ### chiedeva, quindi, la cond anna di ### in sol ido con il Ministero dell'### e delle ### al ristoro dei seguenti danni: € 12 3.297,61, quale costo totale sostenuto p er l'acquisto degli apparecchi da gioco non conformi, dismessi anticipatamente rispetto al dicembre 2009; in via subordinata, € 27.955,52, quale mancato ammortamento degli apparecchi non confo rmi, dismessi anticipatamente rispetto al dicembre 2009; € 281.332,00, o la somma ritenuta di gi ustizia, quale costo s ostenuto pe r l'acquisto degli apparecchi in circolazione; 3 di 15 - € 266.006,90 per il mancato guadagno dagli apparecchi dismessi, calcolati al netto del pre lievo erar iale unico e del c anone di concessione e quantificati a far data dall a dismi ssione di ciascun apparecchio sino al dicembre 2009; - la somma ritenuta di giustizia per le perdite subite a causa dei difetti congeniti degli apparecchi da gioco; - la som ma ritenuta di giust izia per il danno di nat ura non patrimoniale sofferto a causa della lesione all'immagine patita dalla ### s.r.l. 
Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10870/2015, pronunciata e depositata in data ###, accogl ieva parzialmente le domande attoree, dichiarando l'erronea certificazione di conformità alle prescri zioni normative di alcune schede di gioco e cond annando l'### al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ### s.r.l. della somma di euro 323.358,662, oltre rivalutazione di anno in anno a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo. 
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma proponeva appello l'### La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1534/2021 pubblicata il ###, ha r igettato l'appello, condannando l'### al pagamento delle spese di lite. 
Avverso tale sentenza l'### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. 
La società ### s.r.l. ha res istito con controricorso e ha depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “### e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., dell'art. 2043 c.c. nonché degli arti. 1228 e 2049 c.c. e dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché degli artt. 1218 e 1362 c.c. (in relazione all'art.  360 primo comma n. 3 c.p.c.)”. 4 di 15 La ricorrente deduce di avere già censurato, nel precedente grado di giudizio, la sent enza di primo grado ne lla parte i n cui era stata individuata, c ome soggetto pa ssivamente legittimato, l'### la quale avrebbe colpevolmente creato un l egittimo affidamento, inducendo l'attrice ad acq uistare apparecchi irregolari, cioè non conformi alle prescrizioni normative che consentono il gioco lecito. 
Ad avviso della ricorrente, la decisione sarebbe meritevole di censura perché frutto dell'errata interpretazione delle norme che regolano il procedimento di verifica della conformità degli apparecchi per cui è causa all'art. 110, comma 6 TULPS. 
L'### sostiene che, al punto 2.3. dell'atto di appello, aveva negato qualsiasi possibilità di configurare la sua responsabilità per l'attività del proprio ausiliare posto che l'### di certificazione avrebbe agito al di fuori della sfera di controllo dell'### assumendo in proprio, in v irtù di una concessione di servi zi, la responsabilità per i danni causati a terzi insorgenti dall'attività di verifica tecnica affidatale. 
Il motivo è infondato. 
Occorre richiamare, in proposito, quanto già statuito, in fattispecie analoga, tra le medesime parti, da questa Corte (### 3, Ordinanza n. 9818 del 11/04/2024, Rv. 670709-01). 
Si è, infatti, ivi affermato che il rapporto tra l'### e gli organismi di certi ficazione non è c onfigura bile come un appalto di servizio, “dovendo invece valorizzarsi, in senso contrario, ovvero per la natura concessoria del rapporto tra essi e l'### (gi à ###, la circostanza che tale attività, oltre ad indirizzarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore, risulta direttamente remunerata da quanti, tra essi, ne abbiano fatto richiesta (visto che a norma dell'art. 8, ultimo comma, del già citato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, gli “ oneri specific amente connessi alle att ività di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti)”. 5 di 15 Sicché, in tale prospettiva, decisivo resta stabilire la portata - nei rapporti interni tra l'### e gli ### di certificazione - della previsione di cui all'art. 6.2. della convenzione tra essi intercorsa, a mente della quale “### è s ollevat a da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall'### in esecuzione della ### pur se accertata giudizialmente”. 
Orbene, questa Corte, nel precedente citato, ha statuito che proprio il riferim ento ad un'eventuale responsabilità del l'### - “comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall'### in esecuzione della Convenzione” - che sia “accertata giudizialmente”, postula che la garanzia di cui essa gode non sia quella di sottrarsi alla responsabilità, chiamando a rispondere in sua vece l'organismo suddetto, ma di esserne “sollevata” dalle conseguenze “verso terzi”, in altr e parole, “quella dell'organis mo di certi ficazione è solo un'obbligazione di garanzia, sicché a rispond ere dei d anni, verso terzi, conseguenti all 'attività da esso svolta è, in pr ima battuta, proprio l'### (oggi, l'### ), la quale p uò sollevarsi dalle conseguenze risarcitorie agendo , appunto, in manleva ve rso il medesimo”. 
Deve, quindi, ribadirsi - in conformità a quanto già deciso da ### 3, n. 9818/2024 - che l'odierna ricorrente non poteva invocare il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, assumendo che esso facesse capo all'### di ### 2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “### e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli arti. 115, 116, 166, 167 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. 
In sint esi, ad avviso della ricor rente la stat uizione impugnata si rivelerebbe in contrasto con le norme in epigrafe poiché la Corte di merito avrebbe ritenuto provati alcuni fatti costitutivi della domanda attrice (e, in particolare, la titolarità degli apparecchi), attribuendo 6 di 15 ai documenti prodotti dalla controparte (le fatture di acquisto) un valore probatorio che essi, invece, non avrebbero. 
Il motivo è inammissibile. 
E', invero, principio ripetutamente affermato da questa Corte che, in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l'errore di percezione - il quale, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discu ssi one tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c .p.c. (che appunto v ietano a l giudi ce, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o dispost e d'uffic io al di fuori dei limiti legal i, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) - dall'errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (ex multis, ### 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106-02). 
Ebbene, nel caso d i specie, il Giudice di merito, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto dimostrata la proprietà degli apparecchi non soltanto sulla base delle fatture di acquisto ma anche sulla base dei relativi nulla osta rilasciati.  3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia “### e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 6 e comma 6 letL a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS, nel testo applicabile ratione temporis) e dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché del decreto interdirettoriale del dicembre 2003 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. 
Nella lunga espo sizione de l motivo, l'### si duole che la Corte territoriale, recependo acriticamente la t esi di parte attrice, già condivisa dal Tribunale, avrebbe ravvisato l'illiceità della condotta dell'### nel rilasc iare certificazioni attestanti la conformità alle prescrizioni di legge delle schede di gioco, sebbene 7 di 15 tale conformit à fosse stata esclusa all'esito degli accertament i peritali compiuti dall'ing. Morabito in un procedimento per A.T.P., svolto nell'ambito di altro giudizio. 
In sostanza, l a ricor rente si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto la “irregolarità” degli apparecchi per cui è causa, mediante il richiamo alla relazione dell'ing. Morabito, che, invece, a suo dire, non consentirebbe affatto di ritenere quegli apparecchi non conformi alle prescrizioni di legge. 
Il motivo è inammissibile. 
Sotto l'apparente vizio di violazione di legge, si contesta, in realtà, la valutazione effettuata dalla Corte di appello, che ha riconosciuto l'irregolarità degli apparecchi in questione sulla base di un'indagine peritale effettuata nel corso di altro giudizio e ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado. 
Trattasi di attività v alutativa che, per quanto già esposto con riferimento al secondo motivo, non è sindacabile in questa sede. 
La Corte territoriale ha, sul punto, diffusamente motivato, facendo richiamo alle risultanze dell'indagine peritale, svolta in contraddittorio con l'odierna ricorrente, che, in quella sede, aveva “preso posizione critica mediante un consulente di parte”. 
Le risultanze di tale indagine deponevano per l'irregolarità di tutti gli apparecchi, essendo emerse talune anomalie sulle schede di gioco (“durata minima della partita inferiore a quella prevista”, “vincite superiori a quelle consentite per le gge in riferimento al la scheda mega magic”, “predeterminabilità della vincita”). 
Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che “non si attagliano al caso de quo le pronunce di merito e di legittimità pure prodotte e precisamente la sentenza di questa sezi one n. 11 95/2016, confermata dalla Cassazione con provvedim ento n. 23467/2018, perché si incentrano sulla evidenza di possibili condotte illecite dei fruitori del gioco, com e l'attività d i repentina accensione e spegnimento dell'apparecchio, che hanno alterato il loro 8 di 15 funzionamento, mentre qui le ri levate e descritte irregolarità prescindono da qualsivoglia condotta fraudolent a di terzi o, comunque, preesistono ad esse” (cfr. pag. 6 de lla sentenza impugnata).  4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “### e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. 
Con tale mezzo si censura la violazione dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova. 
Il motivo è inammissibile.  ## disparte la genericità della censura, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merit o cada non sulla valutazione d ella prova, ma sulla ricognizione del contenuto ogget tivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibi lità lo gica di ricavare, dagl i elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata corre ttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunt i dal giudice di merito; d) il giudiz io sulla diversità della dec isione sia espresso non già in termini di mera pr obabilità, m a di ass oluta certezza (### 3, Sentenza n. ### del 21/12/2022, Rv. 666679 - 07). 
Orbene, nella fattispec ie in esame, non suss istono le condizioni necessarie per ritenere integrato il denunziato vizio. 
Anzitutto, il motivo ris ulta, in div erse parti, privo di sp ecificità e autosufficienza in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., non essendo stati riportati tutti i passaggi della relazione di a.t.p. redatta 9 di 15 dal c.t.u. M orabito, dai quali si vorre bbe ricavare l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel desumere l'informazione probatoria posta a fondamento della decisione. 
Inoltre, le doglianze es poste dall a ricorrente si incentrano sul travisamento della prova con riferi mento solo a talune de lle informazioni probatorie (quelle relative al “mancato rispetto della durata minima della partita” e alla “predeterminabilità delle vincite”) che sarebb ero state - secondo la prospettazio ne del ricorrente - erroneamente tratte dai giudici di merito. 
Non vie ne, invece, lamentato il travisamento della prova con riferimento ad altre informazioni probat orie (quelle, ad esempio, relative alle “vincite superiori a quel le consentite per legge”) e, dunque, sotto questo profilo, difetta il requisito della “decisività” e della “assoluta diversità della decisione”. 
Requisiti della “decisività” e della “assoluta diversità della decisione” che, ne lla fattispecie , mancano per l'ulterio re ragione che la motivazione della Corte riposa non solo sulle r isultanz e della relazione di a.t.p., ma anche sul documento oggetto del successivo motivo di ricorso.  5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. 
In particolare, la ricorrente deduce che l'affermazione della Corte d'Appello, contenuta a pag. 6, volta a confermare quanto precedentemente affermato circa la corrispondenza tra gli apparecchi esaminati in sede di ATP e quelli oggetto del presente giudizio, poggerebbe su un documento “non meglio identificato” e ritiene che tale documento dovrebbe essere individuato nella copia di un verbale di operazioni peritali, risalente al 22/07/2016 (doc. 12) e relativo ad un altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.  77173/2014); il documento, di formazi one successiva rispetto all'instaurazione del giudizio di appello, sarebbe stato prodotto in 10 di 15 corso di causa da Ext ra ### S.r.l. soltanto con la comparsa conclusionale del dicembre 2020. 
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, i mpone la trascrizione essenzi ale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (### 3, Ord inanza n. 21 346 del 30/07/2024, Rv. 671835-01). 
Nel caso di specie, non solo non è riportato il contenuto essenziale del documento in questione, ma neppure è riportato il contenuto della comparsa co nclusionale con la quale il prede tto documento sarebbe stato prodotto.  6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ. nonché dell'art. 38 della legge 23/12/2000, n. 388 e dell'art. 110 del R.D.  18/06/1931, n. 773 ### (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. 
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata meriterebbe riforma nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di appello co n cui l'### ha denunciato l'i nesi stenza del nesso causale tra la presunta condotta negli gente di ### e il danno lame ntato dall'attrice consistente nella dismissione degli apparecchi da gioco per cui è causa. 
Il motivo è fondato. 
Si premette che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce di riqualifi carne la sussunzione in altre 11 di 15 fattispecie di cui all'art. 360, comm a 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua arti colazione sia chiaramente individuabile il t ipo di vizio prospettato (### 5, Ordinanza n. 759 del 12/01/2025, Rv. 673686-01). 
Il motivo di ricorso in esame, sebbene sia formulato con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c. va più correttamente sussunto nell'art. 360, n. 5 c.p.c. 
Invero, con il quarto motivo di appello - integralmente riportato nel ricorso - ### aveva censurato la statuizione del primo Giudice così argomentando: “Il primo Giudice assume che co ntroparte, constatata la non conformità a legge degli apparecchi, si sia indotta alla loro dismissione volontaria temendo di incorrere nelle sanzioni e nel ritiro dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione delle slot machine. Il Tribunale pretende di giustificare, sul piano causale, tale scelt a adducendo che il rischi o temuto dall'attrice sarebbe comprovato nella sua concretezza dall'invito di ### in data ###, all a dismissi one di altr i apparecchi certificati poi attinti da un sequestro ex art. 321 cp.p. disposto nel corso di un processo penale. ### in realtà non prova nulla perché, come ammette lo stesso Tribunale, l'invito al ritiro e il sequestro penale citati riguardavano le schede "### slot", "### t" e "### a dimensione" diverse da quelle per cui è causa. Non vi è, dunque, alcuna correlazione causale tra quelle le schede e gli apparecchi da gioco e i fatti in contestazione nel presente giudizio che riguardano altre schede e d istinti apparecchi che mai sono stati oggetto d i procedimenti penali, i quali erano tutti muniti dei necess ari titoli autorizzatori che mai sono stati revocati. Resta, dunque, confermato l'errore del Tribunale che ha mancato di apprezzare come l'evento lesivo lamentato dalle c ontroparti, consistente n ella dismissione degli apparecchi da gioco, non è conseguenza diretta della condotta di ### ma d eriva p iuttost o dalla strategia che l'impresa ha adoperato in funzione dei mutamenti legislativi intervenuti. Non vi è, 12 di 15 dunque, alcuna corre lazione causale tra la presunta condotta negligente di ### (verifica della conformità) e il danno che parte avversa assume di ave r patito, atteso che l a dismissione degli apparecchi da gioco è stata determinata esclusivamente da scelte imprenditoriali di controparte.» (cfr. pagg. 43-45 del ricorso). 
Tale censura - specialmente nella parte in cui si prospetta che la dismissione degli apparecchi di gioco sarebbe stata determinata da scelte imprenditorial i della controricorrente - non è s tata affat to esaminata dalla Corte territoriale che, dopo essersi soffermata sull' “erronea verifica tecnica” da parte di ### è giunta ad affermare, in modo apodittico, che “trattasi di un nesso di causalità che discende dal dovere di controllo sostanziale, non solo formale, sulla conformità degli apparecchi” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 
Le ulteri ori considerazioni svolte, al ri guardo, - in ord ine alle “anomalie riportate nell'accertamento preventivo” e alla “sentenza n. 106/2012 del Tribunale penale di ### concernente schede diverse da quelle per cui è causa” - non appaiono pertinenti rispetto alle censure svolte dall'### (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 
In altr e parole, la Corte territoriale, a fronte delle specifich e doglianze mosse dall'appellante, odierna ricorrente, non ha spiegato - incorrendo, perciò, in un grave carenza motivazionale - perché la condotta illecita addebitata all'### avrebbe causato la dismissione degli apparecchi ed i conseguenti danni subiti dalla ### s.r.l. 
Trattasi di motivazione ben al di sotto del minimo costituzionale. 
Invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di cont raddittori età e insufficienza del la motivazione della sentenza di meri to impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale ” richiesto dall'art. 13 di 15 111, com ma 6, ###, che viene vi olato qualora, come nella fattispecie in esame, la mot ivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risul ti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal test o della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (ex multis , Se z. II, Ordinanza n. ### del 19/11/20 25, n on massimata).  7. Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “### e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma. n. 3 c.p.c.)”. 
La ric orrente denuncia che la motivazione del la Corte territo riale adottata in relazione al quinto e al sesto motivo di appello violerebbe l'art. 342 c.p.c. 
Il motivo è fondato. 
In grado di appello la ricorrente aveva specificamente formulato dei motivi di impugnazione, segnatamente il quinto ed il sesto, relativi rispettivamente all' “insussistenza della colpa dell'AAMS” e al l' “Insussistenza del danno risarcibile e d errata quantif icazione dell'avversa pretesa risarcitoria. Care nza di prova”, tras critti integralmente alle pagg. 49-54, in o ssequi o al principio di autosufficienza del ricorso. 
Ebbene, la Corte territoriale li ha dichiarati inammissibili, con una motivazione che, non solo è in contrasto con l'art. 342 c.p.c., ma è anche del tutto carente con riguardo al quinto motivo (“insussistenza della colpa dell 'AAMS”), sicco me riferita soltanto alla “generica contestazione sulle voci di danno”. 
Questa, infatti, la succinta motivazione della Corte territoriale: “I motivi sull'insussistenza della colpa dell'### e sull'insussistenza del danno risarcibile nonché l'errata quantificazione dell'avversa pretesa risarcitoria, la Corte ritiene che pos sano es sere trattati unitariamente”. I mot ivi sono da ritenersi i nammissibili ai sensi 14 di 15 dell'art. 342 c.p.c. attesa la gene rica co ntestazione sulle voci di danno. Corret tamente il Tribunale ha liquidato solo le voci per mancato ammortamento degli apparecchi dismessi anticipatamente e per mancato guadagno ritraibile dagli apparecchi dismessi calcolati al netto del prelievo erariale e nel canone di concessione oltre al danno patrimoniale” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 
Detta statuizione non è conforme a diritto. 
Infatti, secondo l'insegnamento delle S.U. di questa Corte, gli artt.  342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.  con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al ternativ o di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris i nstantiae” d el giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (S.U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.  645991-01) . 
Nel caso di specie, la formulazione dei motivi di appello da parte di ### - riportati nel ricorso e che, c omunque, possono essere apprezzati esaminando l'atto processuale i n cui essi sono stati proposti, giacché viene in rilievo un “error in procedendo”, rispetto al quale questa Corte, come giudice del “fatto process uale”, è abilitata alla consultazione degli atti del fascicolo di merito - era ampiamente rispettosa dei criteri previsti dall'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla richiamata pronuncia delle S.U.  8. Con l'ot tavo motivo di ricorso , l a ricor rente denuncia in linea gradata rispetto al settimo motivo, “### dell'art. 112 c.p.c. 15 di 15 Omessa pronuncia sui motivi di appello (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)”. 
Con il nono motivo di ricorso, la ricorrente denuncia in linea gradata rispetto al settimo motivo, “### della sentenza per assenza di motivazione - ### dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 ### (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)”.  ### del settimo motivo compor ta l'assorbime nto dell'ottavo e del nono.  9. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al sesto e al settimo motivo. 
A t anto conseguono l a cassazione della sentenza impug nata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. 
Al giudice del rinvio è, altresì, demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte: - dichiara infondato il primo motivo; - dichiara inammissibili i motivi da due a cinque; - accoglie il sesto e il settimo motivo; - dichiara assorbiti l'ottavo e il nono motivo; - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; - rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### il ###, nella camera di consiglio della #### 

causa n. 77173/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Rubino Lina, Scalera Antonio

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2234/2025 del 03-12-2025

... provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del ###, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”. Ebbene, questo procedimento costituisce il giudizio di merito collegato al procedimento cautelare precedentemente definito tramite la cui introduzione l'attore ha chiesto che si accerti che la situazione sostanziale acclarata in sede cautelare è diversa da quella reale ed effettiva e che, pertanto, le ordinanze rese in quel giudizio devono essere revocate in quanto fondate su un presupposto, appunto, erroneo. Per contro, l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere appare fondata, ancorché con le precisazioni e i chiarimenti di seguito esposti. TRIBUNALE di ### In punto di fatto occorre premettere che la demolizione degli immobili è stata già eseguita, come emerge dalla documentazione depositata dalla ### demolizione alla quale la ### doveva procedere d'urgenza in pendenza dell'ordine di demolizione reso dal Comune di ### del 16.02.2021, prot. n. ###, il quale, in mancanza di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE di ### di ### (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3001/22 R.G.. 
È comparsa, per l'attore, l'avv. ### per delega dell'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. 
È comparso, per la convenuta, l'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.  ###.U.  dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
Le parti discutono oralmente la causa.  ###.U.  esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.   TRIBUNALE di MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### sezione civile Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3001 del ### 2022 TRA ### nato a ### il ### ed ivi residente, cod. fisc.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ####. Bisazza, 10 #### nata a #### il ###, c.f.  ###, residente in ####, ### 97, ed elettivamente domiciliata in ### Via dei ### is. 101, n. 243, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende E ### del ### c.f. ###, in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato di ### (C.F.  ads###), presso i cui uffici siti in ### Via dei ### is.221, è ope legis domiciliata ### avente per ### domanda di accertamento negativo.  ### procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.  MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE di #### del presente procedimento è la domanda, formulata da #### nei confronti di ### e dell'### del ### finalizzata ad ottenere l'accertamento che il terreno sul quale insistono i fabbricati oggetto della condanna al rilascio emessa in sede cautelare a carico dell'attore non appartiene alla convenuta ### con conseguente revoca dell'ordinanza resa dal Tribunale di ### in data ### con cui l'odierno attore era stato condannato al rilascio del terreno ove insistono i manufatti abusivi in favore della predetta #### ha premesso che ### aveva promosso nei suoi confronti un procedimento ex art. 700 c.p.c. chiedendo che gli fosse ordinato di rilasciare, liberi e sgomberi da persone e cose ed animali, il fabbricato rurale abusivo, non catastato, oltre la porzione di terreno oggetto del comodato precario già stipulato in data ###, nonché gli attigui manufatti abusivi destinatari di una ordinanza di demolizione, in quanto ricadenti su terreno di sua proprietà. 
Avverso l'ordinanza di rilascio resa in favore della ### dal Tribunale di ### in data ### seppur relativamente al solo terreno ove insistono i manufatti abusivi indicati nel verbale redatto il ### dai ### alla lett. Abc-d, ricadenti nel fg. 5 part. 634 del Comune di ### richiamati nell'ordinanza ingiunzione del Comune di ### del 16/02/2021, il ### proponeva reclamo; il reclamo veniva rigettato con ordinanza collegiale del 23/03/2022.  ### ha, dunque, instaurato il procedimento di merito finalizzato all'annullamento della condanna, subita in sede cautelare, al rilascio degli immobili, previo accertamento del fatto che il terreno su cui questi immobili insistono non è la particella 634 del fg. 5, appartenente alla ### bensì altra particella appartenente al ### Costituitasi in giudizio, la convenuta ### ha contestato la fondatezza delle domande articolate dall'attore delle quali ha chiesto il rigetto. 
Ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere essendo state le demolizioni degli immobili già eseguite, l'incompetenza funzionale del Giudice adìto per essere competente il Giudice dell'esecuzione; nel merito ha affermato la natura non demaniale del terreno oggetto di causa e la carenza di legittimazione attiva dell'attore.   TRIBUNALE di ### In via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno subìto quantificandolo in € 7.015,00. 
Costituitasi in giudizio, l'### del ### ha evidenziato l'opportunità di procedere all'accertamento della posizione degli immobili di cui all'ordine di rilascio stante il fatto che la part.lla 634, di proprietà della ### è limitrofa al terreno di proprietà demaniale; in via riconvenzionale ha articolato domanda di accertamento, testualmente, del “…titolare effettivo del bene controverso”.  ### di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione è assorbita dallo svolgimento del procedimento in corso di lite, giusta ordinanza del Tribunale del 15.01.2023. 
In ordine all'eccezione di incompetenza funzionale che, a detta del convenuto, apparterrebbe al Giudice dell'esecuzione, se ne rileva l'infondatezza. 
Nella presente controversia, infatti, non si discute dell'esecuzione coattiva del provvedimento cautelare bensì dell'esistenza del diritto sostanziale sottostante.  ###. 669 octies, comma 6, c.p.c. prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del ###, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”. 
Ebbene, questo procedimento costituisce il giudizio di merito collegato al procedimento cautelare precedentemente definito tramite la cui introduzione l'attore ha chiesto che si accerti che la situazione sostanziale acclarata in sede cautelare è diversa da quella reale ed effettiva e che, pertanto, le ordinanze rese in quel giudizio devono essere revocate in quanto fondate su un presupposto, appunto, erroneo. 
Per contro, l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere appare fondata, ancorché con le precisazioni e i chiarimenti di seguito esposti.   TRIBUNALE di ### In punto di fatto occorre premettere che la demolizione degli immobili è stata già eseguita, come emerge dalla documentazione depositata dalla ### demolizione alla quale la ### doveva procedere d'urgenza in pendenza dell'ordine di demolizione reso dal Comune di ### del 16.02.2021, prot. n. ###, il quale, in mancanza di ottemperanza da parte della destinataria, avrebbe irrogato una sanzione pecuniaria e acquisito al suo patrimonio sia gli immobili abusivi che l'area di sedime. 
Dal punto di vista della qualificazione della domanda attorea, premesso che l'attore non ha articolato una domanda di accertamento della natura demaniale del terreno - che, invece, ha articolato, in via riconvenzionale, l'### del ### nei confronti della ### (v. infra) - in quanto non sarebbe stato legittimato attivo, la sua domanda è stata configurata quale azione di accertamento negativo mediante la quale l'attore, chiedendo che venga accertato che gli immobili oggetto del procedimento cautelare non si trovano sul terreno della ### bensì su altra particella avente natura demaniale, ha chiesto la revoca dell'ordinanza cautelare di condanna alla consegna degli immobili precedentemente resa proprio sulla base di quel presupposto, ritenuto dall'attore erroneo. 
In questo giudizio l'attore non ha articolato né una domanda di riconsegna degli immobili o del terreno sui quali questi immobili insistono (rectius, insistevano), né una domanda di risarcimento del danno per avere perso la disponibilità degli immobili in quanto rilasciati in favore di un soggetto che non aveva titolo a richiederne la consegna; in sostanza, non è stato in alcun modo allegato il diritto sostanziale, appartenente all'attore, alla cui tutela mira l'instaurazione di questo procedimento la cui decisione dovrebbe realizzare. 
Orbene, in tema di interesse ad agire - il quale, come noto, costituisce una condizione dell'azione - la Corte di Cassazione ha evidenziato che “### ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore od un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta TRIBUNALE di ### volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto.” (v. Cass. Civ., sent. n. 6859/93). 
È stato, altresì affermato che “### ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.” (v. Cass. Civ., ord. n. 12532/24; n. 16162/15; sent. n. 27151/09; sent. n. 28405/08; sent.  17877/07). 
Ancor più di recente è stato affermato che “In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)” (v. Cass. Civ., ord. n. 9061/25). 
In sostanza, l'azione di accertamento mira a risolvere uno stato di incertezza giuridica non come fine ultimo della domanda ma come affermazione di un fatto che costituisce il presupposto della tutela di un diritto sostanziale dell'attore che si vuole affermare come esistente (accertamento positivo) o come negazione di un fatto la cui esistenza, affermata dalla controparte, si vuole confutare (accertamento negativo) (cfr. Cass. Civ., ord.  9061/25). 
Chiarite le coordinate ermeneutiche alla luce delle quali decidere la controversia, osserva il Tribunale che la domanda del ### è inammissibile per carenza di interesse ad agire ma non, come affermato dalla convenuta, a seguito della, medio tempore, TRIBUNALE di ### intervenuta demolizione degli immobili abusivi quanto, piuttosto, originaria e ciò in quanto a fondamento di questa domanda il ### non ha allegato l'esistenza di alcun diritto sostanziale che dalla positiva definizione di questo procedimento possa trovare alcun beneficio o affermazione o riconoscimento di sorta. 
Non è stata, infatti, articolata una domanda di riconsegna degli immobili in quanto questa domanda avrebbe richiesto la prova della titolarità di un diritto, reale o personale, in capo al ### da far valere o nei confronti della ### o nei confronti dell'### del ### che lo autorizzi a rientrare in possesso degli immobili o dell'area di sedime su cui questi immobili insistono, anzi insistevano; pertanto, anche se gli immobili non fossero stati demoliti, il ### non avrebbe potuto ottenere la revoca del provvedimento cautelare in assenza di un suo diritto di natura sostanziale alla detenzione degli immobili che in questo procedimento non è stato né allegato, né provato.  ### non ha articolato una domanda risarcitoria e, quindi, anche in questo caso, l'affermazione della erroneità dell'ordinanza cautelare non inciderebbe in alcun modo su diritti sostanziali dell'attore la cui lesione potenzialmente derivante da quell'ordinanza questi non ha allegato in giudizio. 
Infine, neppure si può affermare che l'interesse alla revoca dell'ordinanza cautelare potrebbe fondarsi sul diritto del ### di vedersi restituite le somme corrisposte in ragione della soccombenza nel giudizio cautelare - interesse che l'attore non ha, peraltro, neppure allegato nell'atto di citazione - e ciò alla luce di Cass. Civ., ord. n. 13385/25 per la quale “La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'### posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale.”.   TRIBUNALE di ### La domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta è infondata e deve essere rigettata. 
La domanda risarcitoria ha ad oggetto la rifusione di esborsi in denaro, documentati in atti, che la convenuta ha sostenuto per procedere alla demolizione degli immobili abusivi. 
Tuttavia, se è vera, in linea di principio, l'affermazione per cui ad essere onerato dal risarcimento delle somme spese dalla convenuta per procedere alla demolizione degli immobili abusivi è colui il quale della realizzazione dei predetti immobili è stato l'autore, è anche vero che in questo giudizio la convenuta non ha fornito la prova di chi sia l'autore della realizzazione di questi immobili abusivi. 
Non vi è, infatti, alcuna prova documentale o costituenda dalla quale risulti che il ### abbia edificato questi immobili abusivi talché non se ne può affermare la responsabilità patrimoniale per il risarcimento delle spese sostenute dalla convenuta per la loro demolizione. 
La domanda riconvenzionale articolata dall'### del ### è inammissibile. 
Premesso che l'accertamento della titolarità dell'area - ma non degli immobili ivi posti in quanto non più esistenti - è stata rivolta dall'### convenuta nei confronti dell'altra convenuta ### e non nei confronti dell'attore il quale non sarebbe legittimato passivo in quanto non titolare dell'area limitrofa a quella demaniale rispetto alla quale si è posto, in astratto, il dubbio sulla effettiva collocazione degli immobili prima della loro demolizione, osserva il Tribunale che la domanda articolata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto va qualificata come domanda riconvenzionale c.d.  trasversale. 
Risulta opportuno richiamare l'orientamento più garantista della giurisprudenza di legittimità in materia di domanda riconvenzionale c.d. “trasversale”, cioè la domanda che un convenuto propone nei confronti di un altro convenuto, che questo Tribunale ritiene di dover condividere - seppur consapevole dell'esistenza di un orientamento di segno contrario - secondo cui “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, TRIBUNALE di ### in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.” (massima Cass. Civ. Sez. 1, n. 12662/21). 
Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario della domanda riconvenzionale “trasversale” - il quale deve essere posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato estraneo al giudizio, dovendo essere ritenuto terzo rispetto al rapporto processuale instaurato tra l'attore ed il convenuto che svolge nei suoi confronti una domanda - tale domanda deve essere proposta come chiamata di terzo, e cioè attraverso una richiesta al Giudice, da effettuare con comparsa di risposta depositata nei venti giorni precedenti la data fissata per la prima udienza, di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e di differimento della prima udienza, e con successiva notificazione della citazione alla prima udienza differita. 
Allo stesso modo, tenuto conto della ratio sottesa ai principi affermati dalla Corte di Cassazione e sussistendo le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, anche la domanda svolta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto e cioè di un soggetto che è già parte del giudizio ma che non è la propria, diretta, controparte processuale, deve essere svolta mediante la chiamata di terzo, e cioè secondo le modalità prescritte dall'art.  271 c.p.c. il quale, nella versione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, prevede che “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli artt. 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269 c.p.c.”. 
Nel caso in esame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata l'### del ### ha proposto una domanda riconvenzionale nei confronti della ### convenuta già costituita in giudizio ma terza nei suoi confronti; tuttavia, ha formulato tale domanda sotto forma di domanda riconvenzionale e non nelle forme prescritte, a pena di decadenza, dall'art. 271 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo - cioè mediante una dichiarazione nella comparsa di risposta ed una richiesta di autorizzazione alla TRIBUNALE di ### chiamata in causa dello stesso - il che implica che la domanda deve essere dichiarata inammissibile.  ###. 
Le spese di lite seguono soccombenza; devono, pertanto, essere poste a carico dell'attore, compensate nella misura del 50% stante il rigetto della domanda riconvenzionale della ### e liquidate per la parte residua in favore della ### in complessivi € 3.900,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Le spese del giudizio tra ### e l'### del ### e quelle tra l'### del ### e ### vanno integralmente compensate alla luce della trascurabile incidenza sull'economia del giudizio della domanda riconvenzionale trasversale e del fatto che l'attore non ha, in effetti, articolato alcuna domanda nei confronti dell'### del ### P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### nei confronti di ### e dell'### del ### 1) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo formulata da ### nei confronti di ### 2) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'### del ### nei confronti di ### 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da ### nei confronti di ### 4) compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna ### alla rifusione delle residue spese del giudizio in favore di ### che liquida in complessivi € 3.900,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; TRIBUNALE di ### 5) compensa integralmente le spese del giudizio tra ### e l'### del ### e quelle tra l'### del ### e ### Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### lì 03.12.2025.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 3001/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Catanese

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