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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2717/2025 del 14-10-2025

... riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto. Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa ### nelle comunicazioni versate in atti, essa aveva a disposizione delle alternative alla firma della “scrittura integrativa” del 2.7.2020 per ottenere la prosecuzione ed il completamento dei lavori in tempi ragionevoli: oltre all'ATP (via espressamente considerata e valutata dalle parti), ### avrebbe anche potuto, previo pagamento delle varianti ritenute dovute, incardinare un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere, previo accertamento del fumus dell'infondatezza delle ulteriori pretese avversarie, l'esatto adempimento del contratto da parte di ### ovvero, in alternativa, la liberazione del cantiere da parte della stessa per poi appaltare le opere residue ad altra impresa, ottenendo così, in tempi ragionevolmente brevi, il medesimo risultato raggiunto con la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### di ### nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da: ### 21 S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro #### S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv.  ####: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7159/2024 pubblicata il ###; materia: appalto.  ### parte appellante: “Piaccia alla Corte d'###, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, In via principale: - in riforma della sentenza n. 7159/2024 del Tribunale di Milano, accertati tutti i requisiti di legge, annullare per violenza la scrittura integrativa del contratto di appalto oggetto di causa, stipulata in data 2 luglio 2020 e consistente nei due documenti allegati sub 15, meglio descritta in premesse, nonché; - accertare l'effettivo saldo della fattura n. 25/21 di #### S.r.l. mediante le modalità descritte in atti e, per l'effetto; - revocare il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, rigettando altresì tutte le domande di parte appellata, nonché; - condannare #### S.r.l. a rimborsare a ### 21 S.r.l. le somme indebitamente percepite in forza del d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano e della sentenza n. 7159/21 del Tribunale di Milano; in via subordinata: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto dell'appaltatrice ad ottenere un qualche compenso per le opere realizzate in aggiunta a quanto concordato in precedenza alla scrittura del 2 luglio 2020 e che siano state regolarmente autorizzate dalla committente ovvero in relazione al SAL di fine lavori, accertare l'ammontare dei compensi dovuti all'appaltatrice per le suddette opere e, conseguentemente, limitare la condanna all'importo che verrà accertato, compensandola con quanto già versato da ### 21 S.r.l. e condannando #### S.r.l. alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso; in ogni caso: − anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di alcune o di tutte le domande di ### 21 S.r.l., accertato l'avvenuto pagamento, in data 11 maggio 2022 mediante offerta reale, dell'intera somma pretesa da #### S.r.l. con il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, revocare il suddetto decreto ingiuntivo; in via istruttoria: - ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie del primo grado di giudizio ed ivi non ammessi. 
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata: “Voglia la Corte Ecc.ma rigettare l'appello proposto, interamente confermando la sentenza gravata. 
Solo subordinatamente, ad istruttoria, si insite per la ammissione della prova orale richiamata in ambito di precisazione delle conclusioni in primo grado. 
Spese del grado protestate.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La sentenza impugnata Con sentenza n. 7159/2024 pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da ### 21 s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Broglio” o “la committente”) contro #### s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Gimaco” o “l'appaltatrice”), ha respinto le domande proposte da ### volte ad ottenere in via principale l'annullamento per violenza, e in via subordinata la rescissione per lesione ultra dimidium, della scrittura privata integrativa del contratto di appalto stipulata il ###, ed ha confermato il decreto ingiuntivo con cui ### era stata condannata a pagare a ### in forza della medesima scrittura privata impugnata, oltre che a in forza della fattura emessa per l'ultimo ### la somma complessiva di € 362.740,07 oltre interessi e spese.  2. Il giudizio di primo grado Il Tribunale ha così riassunto il giudizio di primo grado nella sentenza impugnata: “Con contratto di appalto del 6 marzo 2019, ### 21 S.r.l., in qualità di committente, appaltava alla #### S.r.l. la realizzazione di n. 2 palazzine, la prima di cinque piani fuori terra per complessive 12 unità abitative e la seconda di due piani fuori terra per complessive 4 unità abitative, oltre ad un piano interrato per complessivi 16 box, il tutto da realizzarsi sul terreno sito in #### n. 21 (doc. 1 citazione).  ### ha allegato che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 6 marzo 2019, sebbene la data riportata nel documento sia quella del 28 gennaio 2019, essendo stato retrodatato su espressa richiesta dell'odierna convenuta e per esigenze esclusive di quest'ultima. 
Nel contratto di appalto, alla lett. E) delle premesse, era previsto che “l'appaltatore ha dichiarato di ben conoscere le lavorazioni ad esso affidate e i luoghi, i modi e le condizioni in cui esse dovranno essere realizzate e di aver altresì effettuato tutte le ispezioni e studi necessari, di essersi accertato previo sopralluogo delle condizioni ambientali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori”. 
Ancora, nel contratto l'appaltatrice espressamente riconosceva e dichiarava, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, “di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto” (art. 8.4 lett. c). 
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito a corpo per € 2.420.000,00, oltre ### comprensivo degli oneri per la sicurezza (art. 3), il tutto derivante dall'offerta economica definitiva allegata al contratto medesimo (all. 1), e le parti concordavano altresì un dettagliato cronoprogramma dei lavori (all. 2 al contratto); veniva espressamente previsto che “il corrispettivo si intende interamente a corpo ed è quindi fisso invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei detti lavori” (art. 3.2) e che “l'appaltatore, dopo aver attentamente valutato la natura e l'entità di ciascuna attività oggetto dell'appalto, i contenuti del progetto esecutivo e degli elaborati progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento allegato sub 3 al contratto, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi (con riferimento alle variazioni sia del prezzo che della disponibilità delle materie prime e della manodopera) nella realizzazione dello stesso, i termini tutti del contratto, lo stato dei luoghi, espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo per il completamento dell'appalto è a corpo, avendo tenuto conto di un ragionevole margine di imprevisti per il rischio di errori nella valutazione iniziale” (art. 3.3). 
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del contratto “### base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'appalto, le parti convenivano che, in deroga alle disposizioni dell'art. 1664 c.c., il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso essere soggetto a revisione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità”. 
Iniziata l'esecuzione delle opere, nel frattempo la ### 21 S.r.l. sottoscriveva con gli acquirenti per tutte le realizzande unità abitative i relativi contratti preliminari, in forza dei quali i promissari acquirenti versavano immediatamente una piccola somma a titolo di acconto, con previsione del pagamento del saldo (di circa € 200.000,00-250.000,00, a seconda del contratto) al momento del rogito del contratto definitivo, in occasione del quale le singole unità sarebbero state consegnate (doc. 8 citazione). 
Le date previste nei singoli contratti preliminari per la consegna delle unità erano tutte successive a quella del 30 aprile 2020, stabilita dal contratto di appalto con ### S.r.l. per il termine dei lavori (art. 14 contratto di appalto), e precisamente venivano fissate nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020, e alcuni contratti preliminari (quelli sottoscritti con i ####### e ### prevedevano altresì il riconoscimento di una penale in favore dei promissari acquirenti nel caso di ritardo nella consegna dell'immobile, penale che ammontava ad un importo di € 800,00/950,00 a seconda del contratto per ogni mese di ritardo.
La committente ha allegato che, incorso d'opera la stessa richiedeva l'esecuzione di alcune specifiche varianti, dovute alle richieste effettuate dai clienti finali per le singole unità abitative. Tali varianti avevano un valore complessivo di circa € 59.000,00, così come valorizzate dall'impresa appaltatrice ed ammesse in sede di verifica dalla ### dei ### (doc. 9 -si veda colonna “valore ammesso a verifica”), contestando di aver mai chiesto e tanto meno autorizzato alcuna altra variante.  ### ha poi allegato che, nonostante l'assenza di ulteriori varianti richieste dalla committente, in data 17 aprile 2020 la ### S.r.l., comunicava che erano stati effettuati dei tagli nel cemento armato delle fondazioni e che tali opere non erano state preventivate all'atto della stipula del contratto, bensì asseritamente aggiunte con gli elaborati del 7 febbraio 2019,e ne chiedeva il rimborso, unitamente al rimborso per costi per una asserita attività di completamento della bonifica del terreno oltre che per pretese “continue variazioni e modifiche richieste dalla committente”, quantificando le ulteriori pretese per un ammontare complessivo pari ad € 294.106,88, già al netto di un precedente e datato credito di € 140.000,00 del ### nei confronti di #### S.r.l.. 
Contestualmente, la #### S.r.l. sospendeva i lavori, abbandonando il cantiere invitava la ### 21 ad “una rapida ed urgente disamina congiunta e risoluzione fra le parti al fine di consentire la ripresa dei lavori” (doc. 10 citazione).  ### 21 ha allegato che, a fronte delle contestazioni sorte sul punto, ### chiudeva a più riprese il cantiere, talvolta applicando dei lucchetti ai cancelli, talaltra impedendo ai subappaltatori l'ingresso in cantiere o ancora abbandonando a metà le singole opere iniziate (doc. 13) e la committente, temendo gli ingenti danni nei quali sarebbe incorsa nel caso in cui non fosse più stata in grado di garantire la consegna delle unità immobiliari ai promissari acquirenti nei termini concordati, si trovava di fronte all'alternativa di accettare, pur senza riconoscerne il fondamento, il versamento in capo all'appaltatrice di ulteriori € 300.000,00 oppure di vedersi privata della conclusione delle opere, rimanere del tutto inadempiente nei confronti dei propri clienti ed essere messa a rischio nella propria continuità aziendale.  ### ha quindi dedotto che, in ragione di quanto sopra, la stessa accettava obtorto collo di sottoscrivere un'integrazione del contratto di appalto in data 2 luglio 2020, in virtù della quale riconosceva in capo all'appaltatrice una somma di ulteriori € 50.000,00, oltre ### a titolo di varianti richieste dai clienti finali ed un'ulteriore somma di € 250.000,00, oltre ### a titolo di “maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore” (doc. 15).  ### 21 S.r.l. ha, quindi, proposto l'odierno giudizio al fine di chiedere al Tribunale adito l'annullamento della scrittura privata sottoscritta il 2 luglio 2020 per violenza o dolo, ovvero, in via subordinata, la rescissione della medesima per lesione ultra dimidium. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva #### s.r.l., contestando le avverse allegazioni e, in particolare, allegando che le tensioni tra le parti erano insorte, da una parte, perché ### non provvedeva sempre al puntuale pagamento del dovuto, e, dall'altra perché ### richiedeva compensi per opere aggiuntive e che l'inadempimento di ### aveva persino costretto ### a richiedere ingiunzione contro la committente, anche se poi la vertenza era stata scongiurata dalla stipula di una scrittura transattiva di integrazione dell'originario contratto, avvenuta in data 2 luglio 2020 (docc. 2-3), nella quale si imponeva a ### 21 il pagamento della fattura n.1/87, inevasa per € 187.382,63 (quella oggetto del monitorio poi abbandonato), e si riconosceva all'appaltatore somme ulteriori per € 300.000,00, 50.000,00 dei quali per quantificazione a stralcio delle varianti richieste dai futuri proprietari degli appartamenti; -che nondimeno la committente si rendeva nuovamente inadempiente alle obbligazioni assunte e, una volta provveduto a corrispondere quanto dovuto per la fattura 1/87 e della prima somma di € 50.000,00, la debitrice ometteva sistematicamente il saldo delle ulteriori somme pattuite; - che nonostante ciò, ### procedeva diligentemente con i lavori, poiché ### 21 la pregava di ultimare l'opera, avendo programma la vendita delle unità immobiliari realizzande e l'opera veniva quindi definitivamente consegnata nei tempi pattuiti (doc. 4); - l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine agli asseriti vizi della volontà che invaliderebbero la scrittura transattiva sottoscritta da ### 21 il 2 luglio 2020; - che non vi è stata alcuna minaccia in senso materiale, tali non potendosi in modo alcuno qualificare le comunicazioni di ### peraltro a fronte di lavori che procedevano regolarmente; - che non vi stata in ogni caso alcuna minaccia giuridicamente rilevante: la eccezione di inadempimento avrebbe avuto ad oggetto un proprio preciso diritto, e sarebbe stata finalizzata al perseguimento di scopi perfettamente coerenti col dettato normativo e con il contenuto stesso del diritto preteso (anche considerato che ### 21 era certamente inadempiente quantomeno in riferimento al pagamento della fattura 1/87, e delle opere aggiuntive che ella stessa riconosceva come dovute); - a tutto davvero voler concedere, è frutto di mera ed enfatizzata allegazione di parte - espressamente contestatache dalla condotta serbata da ### potesse mai derivare quel pregiudizio che ### 21 ipotizza; -infine, la condotta serbata da ### 21, direttamente o attraverso la propria ### dei ### l'articolato confronto tecnico sviluppatosi tra le parti sui punti controversi, la qualità professionale degli interlocutori coinvolti nella trattativa, escludono che dalle pretese di ### e dalle modalità con cui furono formulate, sia mai derivato -in prospettiva causalevizio di sorta del consenso di ### sia per la loro intrinseca inidoneità a coartare la volontà di ### 21, sia perché è documentato ampiamente come ### sia rimasta sempre ben presente a sé stessa, cosciente di quel che faceva, e determinatasi in piena libertà alla stipula della transazione oggi impugnata; - che è infondata anche la pretesa alla rescissione della transazione “per lesione ai sensi dell'art. 1448 ss. c.c.”, sia perché -materialmentenon si è varcato il limite quantitativo fissato dall'istituto, sia perché basta in effetti richiamare il dettato dell'articolo 1970 per acclarare la improponibilità di una domanda siffatta. 
La convenuta ha concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e -premessa la pendenza della causa di opposizione sub RG n. 24267/21 del Tribunale di ### avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### 21 avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 7661/21 per l'importo di € 362.740,07, chiesto e ottenuto da ### per il pagamento degli importi inerenti all'appalto per cui è causa, e dunque connessa sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo al giudizio n. 12308/2021 RG -ha chiesto, preliminarmente, procedersi alla riunione delle cause. 
Disposta la riunione del giudizio RG 24267/21 con quello RG 12308/21, già pendente ed avente identità di persone ed oggetto, entrambe le cause sono state istruite dinanzi al Giudice previamente adito, il quale ha quindi istruito entrambi i giudizi a mezzo acquisizione delle produzioni documentali e mediante ### nominando all'uopo l'ing. ### Quindi, con ordinanza del 12.1.2024 resa all'esito dell'udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.” Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha respinto: - la domanda principale di annullamento per violenza, argomentando che: i) anche in base a quanto accertato dal ### erano state realizzate diverse varianti non facilmente quantificabili, di tal ché non pareva che l'appaltatrice, prospettando la sospensione dei lavori, avesse minacciato un danno ingiusto, dovendosi ritenere che avesse soltanto tentato di ottenere quanto riteneva di dover ricevere; ii) con la scrittura privata impugnata l'appaltatrice mirava sia a farsi pagare una fattura già emessa e non pagata, fatta oggetto di ricorso monitorio poi rinunciato, sia a farsi pagare ulteriori opere ritenendole diverse da quelle previste in contratto e in esso non ricomprese; pertanto la minaccia di sospendere i lavori costituiva in realtà una manifestazione della volontà di esercitare una legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; iii) la committente, pur potendo evitare di stipulare un contratto che contemplava il pagamento a suo carico di altri € 300.000 - ad esempio radicando un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto a verificare la fondatezza o meno delle pretese dell'appaltatrice e, contestualmente, appaltando l'opera residua ad altro appaltatoreha invece preferito definire immediatamente la controversia insorta con l'appaltatrice, ciò nonostante non avesse neppure pattuito, con i propri acquirenti, penali per il ritardo nella consegna degli appartamenti (dai documenti versati in atti, risultava che soltanto con uno di essi ### si era obbligata a rimborsare l'affitto di € 950 mensili sino alla consegna); iv) non solo, dunque, non poteva ravvisarsi alcun dolo in capo all'appaltatrice, ma doveva, semmai, ravvisarsi mala fede in capo alla medesima committente ### che, come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il direttore lavori, aveva deciso di stipulare la scrittura qui impugnata per ottenere la rapida consegna dei lavori, con la riserva mentale di agire successivamente in giudizio per ottenerne l'annullamento; - la domanda subordinata di rescissione per lesione perché la transazione, quale doveva ritenersi la scrittura impugnata, non è passibile di rescissione per lesione (lo impedisce la natura stessa della transazione, che presuppone che le parti abbiano valutato la vertenza e si siano determinate liberamente, con valutazione insindacabile, di risolverla in un certo modo). 
Il Tribunale, previo rigetto dell'opposizione incardinata da ### ha inoltre confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di ### 3. Il presente giudizio di appello ### ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i due seguenti motivi. 
I) l giudice avrebbe errato a ritenere che non sussistevano i presupposti per l'annullamento per violenza. 
Infatti: a. le minacce poste in essere dal legale rappresentante dei ### (peraltro riconosciute anche dal Tribunale, che però non ne aveva tratto le dovute conclusioni) si evincerebbero dalle comunicazioni via e-mail di cui ai documenti da 54 a 59 prodotti da ### e, ancor di più, dalla conversazione tenutasi in data 23 giugno 2020 tra ### di ### e ### di ### (docc. 60 e 61 ###; b. il danno minacciato (ovvero la chiusura del cantiere) era grave, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Infatti, la sospensione dei lavori (più volte minacciata e in alcuni casi anche eseguita) avrebbe comportato per ### la conseguenza di non poter rispettare la data di consegna degli appartamenti indicata negli atti preliminari di compravendita stipulati con i clienti, ciò che avrebbe a sua volta determinato la plausibile risoluzione di detti contratti ad opera dei clienti, con il conseguente mancato incasso del saldo dei corrispettivi pattuiti, per oltre € 4.700.000, e la conseguente necessità di restituire gli acconti ricevuti ovvero, nel caso in cui i promissari acquirenti non avessero chiesto ed ottenuto la risoluzione, la necessità di riconoscere loro la penale per ritardo pattuita o, in mancanza, il risarcimento del danno da ritardata consegna; il tutto con disastrose conseguenze economico-finanziarie per ### che senza l'incasso dei corrispettivi pattuiti per la vendita degli appartamenti non avrebbe neppure potuto restituire il finanziamento di oltre € 3.700.000 ottenuto dagli istituti di credito per affrontare l'operazione immobiliare. Del resto, agendo diversamente, per ottenere il rilascio del cantiere da parte di ### e riappaltare le opere dalla stessa non eseguite, ### avrebbe dovuto sostenere altri ingenti costi, anche giudiziari, e il tempo necessario per ottenere la tutela giudiziale non le avrebbe consentito di rispettare i tempi pattuiti con gli acquirenti; c. il danno minacciato, era anche ingiusto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il CTU aveva infatti escluso che tra i lavori eseguiti da ### vi fossero varianti del valore della somma concordata nella scrittura integrativa impugnata (€ 300.000), potendo soltanto riconoscersi lavori in variante richiesti dai promissari acquirenti dei singoli appartamenti per circa € 22.568,16 e lavori in variante richiesti dalla committente per € 31.837,29. Delle altre somme richieste dall'appaltatore, quella di € 80.263,36 rientrava nei complessivi lavori dell'appalto a corpo stipulato, quella di € 80.463,88 -relativa alla modifica delle quote di fondazionepoteva essere ritenuta in variante soltanto qualora fosse stato accertato in causa che il contratto d'appalto era stato effettivamente sottoscritto il ###, come risulta dal documento contrattuale e non invece il ###, come sostenuto da ### e come emergerebbe dal contenuto delle comunicazioni inter partes versati in atti; quella infine di € 31.176,00 richiesta da ### per “andamento anomalo del cantiere” non risultava supportata da alcun elemento tecnico. Il danno doveva ritenersi ingiusto anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione dei lavori non costituiva affatto un diritto dell'appaltatrice ai sensi dell'art.  1460 c.c.: il contratto d'appalto inter partes, infatti, contiene una clausola (art. 15) che vieta all'appaltatore di sospendere i lavori in ogni caso e dunque anche in caso di pretesa di corrispettivi ulteriori per varianti, nonché la clausola sub art. 20, che richiede l'autorizzazione scritta della committente per le opere in variante; inoltre, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la sospensione dei lavori non era giustificata (neppure nelle minacce di ### risalenti al periodo di maggio e giugno 2020) da alcun ritardo di ### nel pagamento delle fatture già emesse.
In definitiva, stante la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto per violenza, la domanda principale proposta da ### doveva essere accolta, con conseguente accertamento della non debenza dell'importo - ormai pagato - di € 300.000 oltre ### e conseguente condanna di ### alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza della scrittura annullata. 
II) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche a confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, nelle more del giudizio di primo grado, ### pagò sia l'importo delle fatture emesse da ### in forza della scrittura integrativa impugnata, sia - mediante compensazioni con propri contro creditil'importo della fattura relativa all'ultimo ### in tal modo estinguendo l'intero debito portato dal decreto ingiuntivo. 
Poiché il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto si era completamente estinto, sebbene -in parte nelle more del giudizio di opposizione, il decreto doveva essere revocato.  * 
Si è costituita ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. 
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.  4. Decisione I) Il primo motivo di appello è infondato. 
Va anzi tutto chiarito e ribadito, in ordine all'invocata annullabilità della scrittura privata del 2 luglio 2020 (doc. 15 ### per violenza, che la scrittura in parola è inquadrabile nella fattispecie della transazione di cui agli artt. 1965 e ss Come testualmente si legge nelle premesse della scrittura integrativa in esame, le parti danno atto dell'insorgenza di una vertenza in ordine alla quantificazione delle opere in variante eseguite da ### e di aver deciso di sottoscrivere tale scrittura integrativa proprio al fine di dirimere detta controversia e consentire così la prosecuzione dei lavori: “in data ### la Committente ha promosso un confronto tra la DL e l'### al fine di quantificare eventuali maggiori oneri per variazioni progettuali adottate dalla DL (in particolare quota d'imposta delle fondazioni), il quale non ha avuto un esito risolutivo e si è concluso con il documento sottoscritto dall'### per presa visione in data ###; in data ### l'### ha formulata una richiesta di “maggiori oneri sostenuti sia nella prima fase che nel prosieguo contrattuale”[…]; a seguito di quanto sopra sono intervenuti numerosi scambi di comunicazioni che hanno coinvolto la Committente, l'### i ### la DL, il CSE senza che tuttavia si sia riusciti sin qui a comporre amichevolmente il contenzioso; in particolare, a fronte delle richieste avanzate dall'### per € 294.106,88, la DL ha ammesso richieste di variante per € 59.675,44 e conteggiato un costo delle varianti apportate pari a circa € 47.032,00; in data ### nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle ### al fine di ricercare una soluzione amichevole della vertenza, di comune accordo, si è deciso di rinunciare ad eseguire un ### (### che quantificasse i maggiori costi dell'opera, in seguito alle varianti apportate, ove dovute; al fine di consentire il completamento delle opere previste dal ### entro le nuove date individuate nel presente accordo per la consegna delle unità abitative ai promissari acquirenti, il Committente si è reso disponibile a comporre la controversia insorta con l'### le parti, senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, sono giunte comunque alla determinazione di definire bonariamente la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni […]” (cfr. doc. 15 cit.; v. anche doc. 3 ### Trattandosi, dunque, testualmente, di un contratto sottoscritto allo scopo di porre fine a una controversia insorta tra le parti, riguardante una discordante valutazione in ordine alla qualificazione come varianti di una serie di interventi edilizi eseguiti da ### ne consegue che si è in presenza di una transazione. 
Del resto, la qualificazione della scrittura in esame come transazione, operata dal giudice di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalle parti che, anzi, l'hanno entrambe recepita nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio d'appello. 
Ciò detto, la Corte osserva che, trattandosi di transazione, la scrittura in parola presenta, ontologicamente, una struttura che non ha pretese di sinallagmaticità e di equilibrio, né richiede la fondatezza delle singole posizioni delle parti. La struttura del negozio transattivo, invero, è tale da non richiedere la valutazione delle reciproche concessioni, tanto che l'eventuale squilibrio economico tra quanto riconosciuto e quanto ricevuto è di per sé irrilevante ai fini della validità del negozio ( 6861/2003; Cass. n. 1980/2000; Cass. n. 565/1980), tanto è vero che la transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 c.c.). Del resto, come ha avuto modo di evidenziare la Corte di Cassazione, il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria quando costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, posto che detta dichiarazione, nel contesto di un contratto transattivo, non configura una dichiarazione di scienza, ma è strumentale al raggiungimento dello scopo del negozio che si sta sottoscrivendo (Cass. n. 712/1997). 
Ora, ciò che risulta avvenuto nel caso di specie -alla luce del contenuto testuale della transazione del 2.7.2020, così come alla luce del prospetto di analisi delle varianti del febbraio 2020 (doc. 9 ###, delle comunicazioni intercorse tra le parti (e il DL) nel periodo maggio-giugno 2020 (docc. da 54 a 61 ###, che risultano del tutto coerenti con il testo della transazione e ne costituiscono coerente premessa, nonché della relazione di CTU espletata in primo grado - è che qualche mese dopo la conclusione del contratto d'appalto inter partes, nel luglio 2019, l'appaltatrice iniziò a lamentare la richiesta, da parte della committente, di lavori diversi da quelli inizialmente previsti dagli elaborati progettuali sulla scorta dei quali era stato valutato e concordato il prezzo contrattuale “a corpo”. 
In particolare, oltre alle varianti interne richieste dai singoli promissari acquirenti con cui nelle more ### aveva stipulato i preliminari, ### riteneva di aver dovuto affrontare, sulla scorta di documentazione progettuale successivamente inviata dalla committente, ingenti lavori non previsti negli elaborati di contratto. 
Il direttore dei lavori e la committenza, come emerge dal prospetto sub doc. 9 cit. (e come confermato dalle premesse della transazione impugnata), hanno riconosciuto quali effettive varianti, come tali idonee a generare un credito per l'appaltatrice, parte delle richieste di ### per un valore di circa € 59.000, ma ### non ha provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta. 
Le parti hanno invece continuato a valutare in maniera difforme gli ulteriori lavori invocati da ### in particolare quelli relativi a scavi, demolizioni, tagli nei blocchi di cemento armato nelle fondazioni (v. relative voci del doc. 9 cit.; cfr. anche la relazione di ### risposta al punto 4 del quesito) per circa 90.000 euro, che ### sosteneva non essere presenti negli elaborati progettuali posti alla base del contratto, bensì in elaborati successivamente comunicati, e che invece ### riteneva invece ricompresi negli elaborati originari. 
La visione delle parti non corrispondeva neppure con riferimento alle due ulteriori macro-voci del prospetto sub doc. 9 cit., per complessivi € 100.000 circa, ovvero i maggiori costi per “anomalo andamento” del cantiere, che secondo ### non erano stati neppure sufficientemente circostanziati dall'appaltatore, e i maggiori costi di materiale sostenuti per le barre in acciaio del cemento armato, che ### non riconosceva dovendo ritenersi ricompresi nel contratto a corpo sottoscritto (cfr. doc. 9 cit.  e relazione di ### risposta al punto 4 del quesito). 
Nel mese di giugno 2020, dopo che le reiterate richieste dei maggiori costi da parte di ### non venivano evase, neppure per la parte riconosciuta dalla DL in relazione alle varianti richieste dai promissari acquirenti (cfr. doc. 10, 11, 12 ### e doc. 14 ###, ### sospendeva i lavori per qualche giorno (cfr. comunicazioni sub docc. da 55 a 59 ###. ### di ### e ### di ### si incontravano per un pranzo il 23 giugno 2020 (docc. 60 e 61 ### e in quella sede ### manifestava la propria intenzione di rinunciare ad incardinare l'ATP precedentemente prospettato da entrambe le parti per la risoluzione della loro vertenza relativa alle varianti (doc. 14 ### cit.), ciò al fine di consentire l'immediata prosecuzione dei lavori e la consegna degli appartamenti prima della fine di quell'anno. 
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti - compresa la conversazione registrata di cui al doc. 60 cit.- non emerge, dunque, alcun comportamento prevaricatore né ricattatorio da parte del legale rappresentante di ### idoneo ad alterare e sviare la volontà negoziale di ### quest'ultima, per contro, dopo aver attentamente valutato le alternative, ha deliberatamente e scientemente deciso di aderire alle richieste economiche della propria controparte, prediligendo il vantaggio che tale soluzione avrebbe comportato in termini di tempo: la soluzione giudiziale avrebbe infatti certamente allungato i tempi per la stipula dei rogiti, e dunque non solo avrebbe determinato la posticipazione della consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti, ma anche la posticipazione del pagamento del saldo del prezzo alla venditrice ### Altrettando lucidamente e scientemente, ### decise, nel periodo maggio-giugno 2020, di percorrere la strada del riconoscimento delle pretese di controparte senza attendere un accertamento imparziale, con la riserva mentale di rimandare il contezioso ad un momento successivo alla stipula dei rogiti (“…ritengo che accettare temporaneamente questa situazione possa essere l'unica strada per metterci al sicuro prima di un contenzioso che vorrò affrontare a viso aperto solo dopo aver messo al sicuro i promissari acquirenti”: così la mail di ### di ### in data ###, doc. 54 ### cfr. anche, in tal senso, la conversazione svoltasi al ristorante sub doc. 60 cit., appositamente registrata da ### di ### al fine di precostituirsi la prova che il riconoscimento dei 300.000 euro nella transazione del 2.7.2020 non corrispondeva alla sua “libera volontà”). 
Ciò detto in merito all'impossibilità di qualificare le condotte di ### come minacce idonee ad integrare la violenza di cui all'art. 1435 c.c., risulta irrilevante - trattandosi di transazionequalsiasi dissertazione sulla proporzionalità delle reciproche concessioni e sull'oggettiva fondatezza o meno delle pretese economiche di ### tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che - come risulta dalla documentazione in atti e come confermato dalla CTU espletata - dette pretese erano state in parte riconosciute come fondate dalla stessa ### mentre gran parte delle ulteriori dovevano essere accertate mediante l'esatta identificazione dei documenti progettuali che furono messi a disposizione dell'appaltatrice prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e dunque non potevano essere ritenute né oggettivamente, né soggettivamente (cfr. conversazione tra ### e ### sub doc. 60 cit.) con certezza infondate. 
Lo svolgimento dei fatti, come emergente dai documenti citati e come sopra riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto. 
Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa ### nelle comunicazioni versate in atti, essa aveva a disposizione delle alternative alla firma della “scrittura integrativa” del 2.7.2020 per ottenere la prosecuzione ed il completamento dei lavori in tempi ragionevoli: oltre all'ATP (via espressamente considerata e valutata dalle parti), ### avrebbe anche potuto, previo pagamento delle varianti ritenute dovute, incardinare un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere, previo accertamento del fumus dell'infondatezza delle ulteriori pretese avversarie, l'esatto adempimento del contratto da parte di ### ovvero, in alternativa, la liberazione del cantiere da parte della stessa per poi appaltare le opere residue ad altra impresa, ottenendo così, in tempi ragionevolmente brevi, il medesimo risultato raggiunto con la scrittura privata di cui ora si duole. 
Sotto il profilo dell'assenza del requisito della gravità del danno ingiusto che sarebbe derivato a ### dal fermo cantiere, si deve poi evidenziare che soltanto uno dei contratti preliminari versati in atti (quello del sig. ### cfr. doc. 8 ### prevedeva l'obbligo per ### di versare una somma (nella specie € 950,00 mensili) a titolo di rimborso del canone d'affitto in caso di consegna dell'appartamento successiva alla data prevista nel preliminare, mentre nessuno dei contratti preliminari riportava un termine essenziale per la consegna dell'immobile e per la stipula del rogito; cosicché la plausibile richiesta di risoluzione dei contratti preliminari da parte dei promissari acquirenti prospettata da ### e le conseguenti catastrofiche ricadute sul suo equilibrio economico-finanziario, non appaiono trovare adeguato fondamento nella documentazione in atti. 
Ne consegue che la scelta di dirimere la controversia insorta con l'appaltatore in merito ai pretesi maggiori costi dei pretesi lavori in variante, mediante la transazione per cui è causa, è stata una scelta discrezionale della committente ### per nulla “obbligata” dalla necessità di evitare “un male ingiusto e notevole”, risultando, per contro, che ### avrebbe ben potuto scegliere altre vie, tenuto conto che la posticipazione di qualche mese della stipulazione dei rogiti e della consegna degli appartamenti non avrebbe plausibilmente comportato alcuna grave conseguenza per l'odierna appellante. 
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per l'annullamento della transazione del 2.7.2020 per violenza. 
Il primo motivo di appello va dunque respinto. 
II) E' invece fondata la doglianza di cui al secondo motivo di appello. 
E' pacifico e documentato (v. doc. 74 ### che l'odierna appellante ha provveduto a versare, nelle more del giudizio di primo grado, la parte della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto relativa alle fatture emesse da ### in forza della scrittura privata del 2.7.2020. 
E' altresì pacifico (cfr. comparsa di costituzione e risposta di ### nel fascicolo - riunito - di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20) che anche la somma portata dal decreto opposto relativa alla fattura n. 25/21 emessa da ### per l'ultimo ### pari a 102.740,07 in linea capitale, è stata versata da ### mediante compensazioni e mediante bonifico del 24.5.2021, ad eccezione dell'importo € 5.014,08.  ### anche il residuo importo di € 5.014,08 sarebbe stato pagato, affermando di aver versato a ### l'importo della fattura di cui al doc. 39 che riguardava lavori eseguiti da un subappaltatore, e di aver poi dovuto anche pagare direttamente il subappaltatore, che non aveva ricevuto il pagamento da #### ha però contestato le circostanze addotte da ### (v.  comparsa di costituzione nel fascicolo di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20 cit.), la quale non ha mai dimostrato quanto affermato in sede ###opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di aver pagato sia il subappaltatore sia ### per i medesimi lavori, dovendosi pertanto ritenere dovuta la residua somma di € 5.014,08. 
Ora, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata, ad eccezione del residuo importo capitale di € 5.014,08, interamente versata alla creditrice dopo la notifica del decreto, quest'ultimo doveva essere revocato, e ### doveva essere condannata a versare la somma residua, oltre interessi, e oltre le spese del monitorio. 
Infatti, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013). 
Il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### e notificato il ### va pertanto revocato, e ### va condannata a versare a ### la somma di € 5.014,08 oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del monitorio come liquidate in decreto.  5. ### definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, con condanna di ### a pagare il debito residuo e a pagare le spese del monitorio. 
Le spese di lite del presente grado d'appello vanno poste a carico di ### posto che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021) e che ### è risultata totalmente soccombente all'esito dei due gradi di giudizio, a nulla rilevando, sul piano sostanziale, la disponenda revoca del decreto ingiuntivo: essa discende infatti semplicemente dall'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme da esso portate, somme che, in accoglimento delle istanze di ### e in rigetto delle domande di ### sono stante accertate come interamente dovute. 
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata (art. 350 bis c.p.c.).  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### - condanna ### 21 s.r.l. a corrispondere a #### s.r.l. la somma di € 5.014,08, oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura n. 25/21 al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio, come liquidate in decreto; - conferma i punti 1), 2), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata; - condanna ### 21 s.r.l. a rimborsare a #### s.r.l. le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 10.590 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 ottobre 2025.  ###. rel. est.

causa n. 452/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giannelli Cristina, Anna Mantovani

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4242/2024 del 16-02-2024

... inadempiment o della convenzione ed il risarcimento del danno deriva nte dall'av ere il Comune impedito l'installazione di n. 11 aerogeneratori assentiti dalla ### 3. - I d ue ricorsi sono stati riuniti inna nzi a l T.a.r . per la ### sezione d i ### il quale ha ritenuto che: a) da un lato, la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 14 della con venzione del 21 mar zo 2007, è nulla, devolvendo le eventuali controversie tra le parti ad arbitrato irrituale, strumento inammissibile per la P.A. pur quand o operi in via paritetica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 e dell'art. 12 cod. proc. amm.; b) dall'altro lato, i due ricorsi r iuniti appartengono a lla giurisdizione ordinaria, in quanto, mentre l'originaria convenzione del 21 marzo 2007 era sogg etta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 11 l. n. 241/1990, dopo la transazione novativa del 16 maggio 2011 si controverte sul pagamento di somme di denaro aventi titolo nel negozio transattivo o negli illeciti causativi di dann o, situazioni g iuridiche disponibili dalle parti e, pertanto, la stipulazione della transazione novativa ha operato un nuovo regolamento d'interessi di fonte civilistica. Quindi, con (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 16931-2023 proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con sentenza n. 1073/2023 depositata il ### nella causa tra: ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., ### S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in #### 55, presso lo studio dell'avvocato ### che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### - resistenti - 2 di 13 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal ### lette le conclusioni scritte del #### il quale conclude per l'affermazione della giurisdizione del Giudice Ammini strativo r elativamente alle domande dirette all'accertamento ed alla declaratoria della invalidità, ineff icacia, inadempimento dell'atto transattivo del 16 maggio 2011, e per l'affermazione della competenza arbitr ale relativa mente alle domande dirette all'accertamento e alla declaratoria della invalidità, inefficacia ed inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007.  ### 1. - La controversia origina nella convenzione conclusa il 21 marzo 2007, rep. n. 2623 , tra il Comune di ### li ### e la Dau nia ### s.r.l., avente ad oggetto la concessione per la realizzazione nel territorio comunale di un parco eolico, composto da trentasette aerogeneratori, per complessivi 74 megawatt. 
Insorta controversia, le parti pervennero ad un accordo transattivo il 16 maggio 2011.  ### di ### deducendo l'inadempimento all'obbligo di pagamento di somme previsto nella transazione, in data 26 luglio 2016 ottenne dal Tr ibunale di Fogg ia decreto ingiuntivo nei confronti della ### s.r.l., cessionaria del ramo d'azienda.  #### s.r.l. propose opposizione a l decreto ingiuntivo, con la quale eccepì la nullità o l'inefficacia della convenzione e dell'accordo transattivo stipulati con il Comune, domandando altresì la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento dei danni subìti. 
All'esito di tale giudizio, con sentenza del 16 marzo 2022, n. 765 il Tribunale di Foggia dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.  o), cod. proc. amm., revocando il decreto ingiuntivo e fissando alle parti un termine per la riassunzione. 
Il g iudizio è stato riassunto in data 14 genn aio 2023 dalla ### 3 di 13 ### s.r.l. innanzi al T.a.r. per la Puglia, ### di ### con ricorso in cui essa ha riproposto, in otto motivi, le domande ed eccezioni già formulate con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.  2. - Con auton omo ricorso, notificato in data 6 febbraio 2023, il Comune di ### riano ha con venuto innanz i al medesimo T.a. r. la ### s.r.l., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di transazione e la condanna della società al pagamento di quanto pattuito, articolando due motivi di ricorso. 
La società, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ammini strativo in f orza della clausola compromissoria, proponendo altresì ricorso incidenta le con domanda riconvenzionale per chiedere la nullità o l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione e la cond anna alle restituzioni, o, in subordine, la risoluzione per inadempiment o della convenzione ed il risarcimento del danno deriva nte dall'av ere il Comune impedito l'installazione di n. 11 aerogeneratori assentiti dalla ### 3. - I d ue ricorsi sono stati riuniti inna nzi a l T.a.r . per la ### sezione d i ### il quale ha ritenuto che: a) da un lato, la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 14 della con venzione del 21 mar zo 2007, è nulla, devolvendo le eventuali controversie tra le parti ad arbitrato irrituale, strumento inammissibile per la P.A. pur quand o operi in via paritetica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 e dell'art. 12 cod.  proc. amm.; b) dall'altro lato, i due ricorsi r iuniti appartengono a lla giurisdizione ordinaria, in quanto, mentre l'originaria convenzione del 21 marzo 2007 era sogg etta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 11 l. n. 241/1990, dopo la transazione novativa del 16 maggio 2011 si controverte sul pagamento di somme di denaro aventi titolo nel negozio transattivo o negli illeciti causativi di dann o, situazioni g iuridiche disponibili dalle parti e, pertanto, la stipulazione della transazione novativa ha operato un nuovo regolamento d'interessi di fonte civilistica. 
Quindi, con sentenza del 10 ag osto 2023, n. 107 3, il T. a.r. per la ### ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e nel contempo sollevato d'ufficio il conflitto 4 di 13 negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm.  e d ell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, disponendo la rimessione degli atti alle ### unite della Cor te di cassazione e la trasmissione della pronuncia e della copia digitale di tutti gli atti alla ### delle ### unite.  4. - Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. 
Nelle conclusioni scrit te ai sensi dell' art. 380 -ter c.p.c., il ### ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle domande volte all'accertamento dell'invalidità, inefficacia o inadempimento dell'atto transattivo, e la competenza arbitrale, quanto alle doma nde dirette all'accertamento dell' invalidità, inefficacia o inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007. 
Le parti hanno depositato le memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Nella memoria depositata nell'imminenza dell'adun anza in camera di consiglio, il Comune ha chiesto un rinvio in attesa d ella decisione del Consiglio di Stato, innanzi al quale è stato proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la ### 10 agosto 2023, n. 1073, che ha sollevato il conflitto negativo.  ### non va accolta, non potendo porsi nessun temuto contrasto in tem a di giurisdizi one, posto che le pronunce sulla giurisdizione rese dalle ### unite a risoluzione del conflit to prevalg ono su eventuali decisioni nelle more assunte dai giudici di merito (fra le tante, Cass., un., 28 dicembr e 2018, n. ###, in motivaz ione; Cass., sez. un., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass., sez. un., 14 maggio 2015, n. 9861; Cass., sez. un., 16 maggio 2014, n. 10823; Cass., sez. un., 13 maggio 2011, 10531; Cass., sez. un., 23 maggio 2005, n. 10703; Cass., sez. un., 22 settembre 2003, n. 14070; Cass., sez. un., 17 dicembre 1999, n. 905; fa applicazione del principio anche, es., Cass., sez. VI-lav., 22 gennaio 2019, n. 1581). 
Costituisce invero principio consolidato che il d overe delle ### unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di 5 di 13 giurisdizione non trova ostacol o nell'eventua le sentenza del giudice di merito, la quale contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, e persino nel fatto che si sia form ato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente è una sentenza condizionata perché, ove la decisione della Corte suprema sia d i segno contrario a quanto ritenuto o presupposto d al giudice di merito, la sentenza di q uest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, resta priva di effetto.  2. - Al fine della valutazione dell'ammissibilità del conflitto, la Corte riqualifica la natura della pronuncia del T.a.r. per la ### sezione di ### del 10 agosto 2023, n. 1073. 
Con essa il Tribunale rem ittente, dopo avere, in motivazione, argomentato la riunione dei ricorsi p erché «avvinti da evidente connessione soggettiva ed oggettiva», ha esposto le ragioni per le quali si è reputato carente di giurisdizione nella causa riassunta innanzi a sé ed in quella riunita, dunque «sul complesso del contenzioso in esam e», per essere munito di giurisdizione il giudice ordinario sull'intero oggetto del processo; quindi, ha proseg uito, sempre in motivazione, nel senso che «### l'insorgenza di un conflitto negativo di giurisdizione, si ritiene opportuno sollevare direttamente d'ufficio dinanzi alle ### della Corte di Cassazione la relativa questione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., affinché sia in tale sede ###via definiti va, il Giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia».  ###.Q.M., il T.a.r. confliggente ha così disposto: «dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario. 
Solleva d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e, per l'effetto, dispone la rimess ione degli atti alle ### te della Corte di ca ssazione. 
Dispone che la pr esente pronuncia e copia digitale di tutti gli atti dei fascicoli con essa d ecisi siano trasmessi senza ritardo, a cura della ### alla ### delle ### della Corte di cassazione per il seguito di competenza». 
Reputa il Collegio che il contenut o e l'esito complessi vo del provvedimento debbano qualificarlo come ordinanz a, in quanto 6 di 13 essenzialmente volto a sottoporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, la questione di giurisdi zione alle ### un ite, con riguardo all'intera controversia innanzi a sé pendente. 
Invero, nel sistema della translatio iudicii, la senten za del p rimo giudice di merito adìto, ordinario o speciale, che declina la giurisdizione, produce effetti all'intern o del processo, il q uale prosegue innanzi a l secondo giudice, vincolato a non poter declinare la sua giurisdizione, ma dovendo investire della questione la Corte di cassazione, entro lo spazio deliberativo ristretto previsto dalla legge. 
Occorre altresì precisare che, come emerge da quanto sopra rilevato, il cumulo di domande proposte innanzi al T.a.r. e il provvedimento che ha sollevato il conflitto non p ermettono di distinguere tra le domand e ed onerano le ### unite a decidere la giurisdiz ione su tutta la controversia. 
Va, invero, riaffermato il principio per il quale, poiché lo strumento del conflitto è diretto a d eterminare in modo vincolante fra le parti la giurisdizione, il potere di regolare la giurisdizione si esercita da parte delle ### unite con riferimento a tutta la controversia, vertente sui giudizi riuniti e sulle domande cumulate innanz i al giudice di merito, gia cché sussiste l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta una volta per tutte sull'intera controversia (in tal senso, cfr. già Cass., un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 7 dicembre 2022, n. ###; Cass., sez. un., 26 gennaio 2024, n. 2481, tutte in vicende oltretutto in cui sussisteva, a differenza della presente, un nesso di subordinazione fra le domande; ed, inoltre, Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20802, in motivazione, in tema di giurisdizione sullo straniero, la quale richiama i p rincipi del giusto processo e della ra gionevole durata di cui all'art. 111, commi 1 e 2, ###).  3. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.  3.1. - ### il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il 7 di 13 petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (e multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2023, n. 10538; Cass., un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., sez. un., 6 aprile 2022, n. 11257; Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. ###; Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350).  3.2. - Per la d ecisione della question e di giurisdizione, è bene riassumere le domande oggetto del giudizio pendente. 
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ### s.r.l. chiese di accertare la nullità, l'inefficacia, l'annullamento o la risoluzione per inadem pimento della convenzione e della successiva transazione concluse con il Comune di ### con la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
Il giudizio di opposizione è stato definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 765/2022, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la società ha riassunto il giudizio innanzi al T.a.r. per la ### sezione di ### riproponendo tutte le domande, eccezioni e difese articolate davanti al Tribunale di Foggia. 
Si tr atta, in particolare, delle d omande - già proposte con l'opposizione al decreto ingiun tivo e poi r ibadite innanzi al T.a.r. - concernenti, come risulta dagli att i: la domanda di nullità o comunque l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione da cui deriva l'asserito credito del Comune di ### la domanda subordinata di nullità o comunque inefficacia pa rzia le della convenzione e della transazione; in via ulteriormente subordina ta, la domanda di annullamento parziale o totale della convenzione e della transazione; in ogni caso, la domanda di condanna del Comune d i ### a restituire alla ### li s.p.a. le som me indebitamente v ersate; in subordine, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di transazione, con la condanna del Co mune di ### iano al risarcimento dei danni cagionati quantificat i in € 32.889.9 36,46, con compensazione dell'importo riten uto dovuto dalla società. Nel costituirsi innanzi al T.a.r., anche il Comune di ### ha ribadito la propria 8 di 13 domanda, già introdotta col ricorso monitorio, di condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma di € 635.000,00, oltre accessori. 
A sua volta, il Comune ha notificato il ricorso innanzi al T.a.r., con il quale ha chiesto la declara toria di nullità e inefficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 16 maggio 2011, l'accertamento della legittimità ed efficacia della convenzione del 21 marzo 2007 e la condanna delle ### s.r.l. e ### s.r.l. al pagamento dei canoni non corrisposti, con accessori. In tale giudizio, del pari, le società hanno domandato, in via riconvenzionale, di accertare la nullità o l'inefficacia della transazione e della convenzione, o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, con condanna alle restituzioni ed al r isarcimento d el danno per € 32.889.936,46, operate le dovute compensazioni. 
I g iudizi sono stati riuniti d al T.a.r., c he ha sollevato il conflitto negativo.  3.3. - Attese le domande oggetto di causa, la controversia è devoluta al giudice ordinario, in forza del principio secondo cui, in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinar io la cognizione in ord ine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a va lle” rispet to alla conclusione dell'accord o sostitutivo del provvediment o amministr ativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'acco rdo né l'esercizio dei poteri autorit ativi che l'accordo stesso sostituisce (Cass., se z. un., 24 giugno 2022, n. 20464). 
Infatti, nel caso di specie le domande reciprocamente proposte dalle parti sono volte all'aff ermaz ione delle pr oprie posizioni puramente patrimoniali, concernenti il diritto soggettivo a l pagamento d el credito negoziale o alle tutele richieste in ragione delle pretese in validità d el contratto o dell'altrui d edotto ina dempimento contrattuale. Si tr atta, dunque, di posizioni di diritto soggettivo, fondate sulla stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione del parco eolico, nonché sulla successiva transazione derivata dalla lite sulla prima insorta. 
Dunque, il petitum sostanziale è integralmente collocato “a valle” della 9 di 13 pattuizione della convenzione intercorsa tra le p arti e la controversia relativa alla fase successiva compete alla g iurisdizione ordinaria , involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e a ll'adempimento delle relative obbligazioni, le q uali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un p otere autoritativ o pubblico (Ca ss., sez. un., 30 luglio 2021 , 21971): la controversia concerne le domande del Comune e della società volte a far v alere diritti estranei in sé al rapporto c oncessorio, che conserva rilievo soltanto sullo sfondo della vicenda, attinente invece ai diritti soggettivi ed alle tutele privatistiche. 
Né, quindi, ricorre un'ipotesi in cui, esistendo l'originaria giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., questa permarrebbe in ipotesi d i successivo att o di transazione emendativo della convenzione originaria (secondo il principio espresso da Cass., sez. un., 27 giugno 2018, n. 16972, non massimata; Cass., sez. un., 5 ottobre 2016, n. 19914; Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9151; Cass., sez. un., 20 novembre 2007 n. 24009): posto che proprio le d omande fondate su quest'ultima si ponevano ormai “a va lle” della spendita di qualsiasi potere autoritativo della p.a.  3.4. - Peraltro, occorre tener conto della circostanza che l'invocato art. 14 della ### del 21 marzo 2007 prevede: «### le questioni che potessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione, in ogni clausola, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune, l'altro dalla ### ed il terzo membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Foggia, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle due parti, su invito dell'altra, decorsi 30 ### giorni dall'invito stessa. Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori o d ecideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale». 
Dal suo canto, l'art. 13 dell'atto di transazione, concluso tra le parti il 16 maggio 2011 contiene la seguente clausola: «Le eventuali controversie che dovessero in sorgere in ordine all'ese cuzione e 10 di 13 all'interpretazione del presente atto dovranno essere oggetto di preventiva amichevole composizione. Q ualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 ### giorni dal momento in cui un a delle pa rti abbia com unicata all 'altra di volersi avvaler e del disposto di cui al primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia nascente ovvero comunque scaturente e/o connessa dalla convenzione il ### di ### in modo esclusivo senza possibilità di deroga in favore dei concorrenti ex lege». 
La transa zione attiene all'intero rapporto tr a le parti e r egolamenta ogni profilo in essere tra loro, dichiarando di modificare ed integrare i patti originari. Come si desume dal contenuto dell'intero atto transattivo (art.  1363 c.c.), che le S.U. sono autorizzate ad int erpreta re d irettamente dovendo risolvere la questione di giurisdizione, esso infatti prevede all'art.  12, intitolato “### del 21.3.2007”, quanto segue: «La presente transazione modifica la convenzione stipulata tra le parti in data ### n. rep. 2633 e la sostituisce, salvi gli articoli …» (che no n attengono alla clausola compromissoria). 
Ne deriva che anche la clausola compromissoria, contenuta nell'art.  13 della transa zione, deve ritenersi avere sostituito e priva to di effetti quella contenuta nell'art. 14 della convenzione. 
Quanto al criterio discretiv o tra le figure, è noto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'ar bitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di contro versie solo att raverso lo strument o negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (fra le altre, Cass. 13 marzo 2019, n. 719 8; Cass. 18 novembre 2 015, n. 23 629; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24552). 
Nella specie, l'art. 13 della transazione contiene un patto di arbitrato irrituale, dovendo valorizzar si al riguardo la asso luta stringatezza della clausola, in una col riferim ento alla «preventiva amichevole composizione» e l'assenz a d i ogni indicazione sulla terzietà , che deve 11 di 13 contraddistinguere la figura dell'arbitro r ituale, nonché la previsione del ricorso al g iudice terzo, come nella specie, av ente la competenza territoriale prescelta dalle parti. 
È noto altresì il principio, per il quale occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento comp lessivo delle stesse, anch e successivo alla conclusione del contratto (Cass. 10 mag gio 2018 , 11313; Cass. 21 novembre 2013, n. 26135): gli elementi valorizzati dal T.a.r. remittente vanno, ap punto, in tale direzione, av endo il giudice amministrativo evidenziato che lo stesso comportament o concludente delle parti, le quali tale forma di procedura non hanno neanche attivato rivolgendosi al giudice amministrativo, palesa come esse abbiano ritenuto non rileva nte la clausola al fine della dev oluzione legittima della lite in arbitri.  ### unite da tempo hanno rilevato che all'amministrazione è preclusa la possib ilità di a vvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello str umento dell'arbitrato irrituale, perché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affida to a soggetti individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi proce dimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di tr asparenza e pubblicità della scelta (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8987; quindi, fra le altre, Cass. 8 aprile 2020, n. 7759; Cass. 8 novembre 2018, n. 28533; Cass. 7 maggio 2013, n. 10599). La visuale restrittiva è stata anche di ricedente ribadita , quando si è affermato che pure la devoluzione in arbitrato rituale in tema di con venzione urbanistica, qua le a ccordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, non è ammessa, con riguardo alla controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della p.a., in quanto afferente ad interessi legittimi (Cass., sez. un., 11 maggio 2021, n. 12428). 
Nella specie, pertanto, si tratta di clausola nulla, inidonea a sottrarre al giudice ordinario la cognizione della controversia.  4. - Sono enunciati i seguenti principî di diritto: 12 di 13 «Le pronunce sulla giurisdizione, rese dalle ### unite a risoluzione del conflitto , prevalgono su eventuali d ecisioni nelle more assunte dai giudici di merito, non trovando ciò un ostacolo nell'eventuale sentenza del giudice di merito che contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nell'eventuale giudicato, restand o questa una sentenza condizionata che, nel caso in cui la decisione delle ### unite risulti di segno contrario, è destinata a restare priva di effetti, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive». 
«Il pro vvedimento del giudice amministrativo, il quale, sebbene epigrafato come sentenza, sollevi il conflitto di giurisdizione, rimettendo l'intera lite innanzi a lle ### unite della Cassazione, va riqualificat o come ordinanza resa ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm. e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, idonea a sottoporre alle ### unite la questione di giurisdizione sui giudizi riuniti e sulle domande ivi cumulate, sussistendo l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta per l'intera controversia». 
«In tem a di riparto di giurisdiz ione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett.  a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano “a valle” rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce». 
«In caso di transa zione nova tiva sull'intero rapporto, la clausola compromissoria, contenuta nella transazione, è destinata a sostituire quella contenuta nell'o riginaria convenzione conclusa tra il privato e la P.A., con la conseguenza che la clausol a, ove disponga in favore d i arbitrato irrituale, è nulla, essendo preclusa alla pubblica amministrazione la facoltà di avvalersi dello strum ento dell'ar bitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dai contratti conclusi con i privati».  5. - È dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, cui va rimessa la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta in questa sede dalle parti che hanno depositato memorie. 13 di 13 P.Q.M.  La Corte, previa riqualif icazione della sentenza configgente com e ordinanza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza pubblicata il 16 marzo 20 22, n. 765 d el Tribunale di ### dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolam entazione delle spese sostenute nel giudizio per conflitto negativo. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 13 febbraio 2024.   

Giudice/firmatari: Cassano Margherita, Nazzicone Loredana

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4272/2025 del 18-02-2025

... pronuncia riguardo alle domande di risarcimento del danno da inquinamento ed erosione (per la presenza ed il rischio di sversamenti nel terreno attoreo, per l'effetto erosivo dell'intralcio al deflusso delle acque del ponte canale ed il rischio di esondazione, per il pericolo di frane e di erosione del piede della scarpata) e di condanna del ### di S.M. all'esecuzione delle opere necessarie a rim uovere ogni danno e ### pericolo di dan no. ### la Corte d'ap pello si limita a negare l'esistenza di percolamenti, citando alcuni passaggi della consulenza tecnica d'ufficio idraulica (e non altri), pera ltro riferit i alle ipotesi di precipitazioni “normali” e mai di eventi climatici più gravi e le condizioni di buona cons ervazione del ponte canale, senza menzionare il problema degli effetti erosivi delle alluvioni e omettendo qu alsivoglia motivazione in ordine ai profil i di danno temuto e al principio di precauzione. VII) violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., 1038 - 1053 c.c. e 42 bis d.P.R. 327 del 2001: secondo la ricorrente la sentenza gravata rigetta erroneamente anche il quinto motivo d'appello, relativo al mancato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16054/2022 R.G. proposto da: ### .P.A., in perso na del legale rappresentante in carica, domiciliat ###### alla piazza ### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), domiciliazione telematica in atti - ricorrente - contro ### in persona del ### in carica, domiciliat ###### alla piazza ### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e di feso dall'avvocato ### (R ###), domiciliazione telematica in atti - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di BRESCIA 462/2022 depositata il ###. 
R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2024, dal ### relatore #### fatti ancora rilevanti in questa sede così risultano esposti dalla sentenza, della Corte d'appello di Brescia, n. 462 del 11/04/2022. 
Nel 1990 il ### di ### il ### (in seguito ### di ### il ### deliberò di prolungare il condotto fognario comunale lungo un percorso che attraversava la parte nord del mappale 962 (oggi 983) - nel quale era ed è collocato lo stabilimento della ### S.p.a. , con attiguo terreno, in prop rietà della stessa - e scendendo verso il torrente ### Su richiesta, con nota del 21/10/1991, del ### del #### S.p .a. autorizzò la relativa occupazione del proprio terreno, da parte dell'ente locale, per la durata dei lavori, chiedendo, quale condizione, che fosse redatto un verbale d'accertamento di eventuali danni a piante e frutti pendenti e la successiva costituzione di una servitù. 
I lavori si svolsero in due fasi tra il 1992 e il 1995 ma la proposta del ### di un accordo bonario per la costituzione di una servitù di passaggio del condotto, sul detto mappale, e per la corresponsione di un'in dennità di lire mille al metro quadrato oltre ai danni al terreno, non venne accettata dalla ### S.p.a. 
Nell'anno 2015 la società ### esperì un accertamento tecnico preventivo nei confronti del ### di ### il ### dinanzi al Tr ibunale di Bergamo, al fin e dell'accertament o dei danni, consistenti in indebolimento del sottosuolo, che assumeva essere stati provocati dal posizionamento del detto condotto fognario ed essersi manifestatisi, a decorrere dall'anno 2002, a causa delle precipitazioni atmosferiche, sotto forma di smottamenti. 
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo la ### S.p .a. convenne in giud izio il ### al fine di ottenerne la condanna, da parte del ### unale di ### o, a R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### eseguire tutte le opere necessarie e opportune per manutenere il condotto fognario e al fine di ottenere la determinazione dell'indennità annua che l'ente locale doveva versare.  ### di ### il ### resistette alla domanda, proponendo eccezione di prescrizione salvo, in corso di causa, affermare di essere in procinto di spostale l'impianto in altre località, ossia sulla diversa sponda del torrente #### di ### acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ed esperita consulenza tecnica di ufficio, rigettò la domanda. 
Avverso la sentenza di primo grado propose appello la ### S.p.a. 
La Corte d'appello di Brescia, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, co n sentenza n. 462 del 11/04/2022, rigettato l'impugnazione. 
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, la ### S.p.a. 
Risponde con controricorso il ### di ### il #### non ha presentato conclusioni. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell'odierna adunanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE Il controricorso del ### di ### il ### è tardivo, in quanto notificato e depositato nel corso dell'anno 2024, oltre il termine di legge, di cui all'art. 370, comma prim o, c.p.c. decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, in quanto il testo della detta norma non risultava ancora inciso dalle modifiche di cui all'art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai ricorsi notificati dopo il ###, che comportano il decorso del termine per il controricorso dalla notifica del ricorso. 
Di ciò è consapev ole la ste ssa difesa dell'ente locale, che in apertura del l'atto chiede che lo stesso sia comunqu e consi derato R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### quale atto di costituzione, al fine dell'espletamento di ulteriori difese, quali il deposito, effettivamente poi compiuto, della memoria. 
La richiesta non può essere accolta, atteso che (Cass. n. 23921 del 29/10/2020 Rv. 659281 - 02) l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancar e tale udienza alcuna atti vità difensiva è più consentita. La conclusione non muta, secondo il più recente orientamen to di questa Corte, neppure nell' assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass. n. 2599 del 29/01/2024 Rv. 670229 - 01).  ### s.p.a. propone i seguenti motivi di ricorso: I) violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione agli artt. 2043, 2051 c.c. e 40-41 c.p. nonché agli artt.  2697 c.c., 112, 115, 116 e 132 c.p.c., sulla ritenuta, dai giudici di merito, insussistenza del nesso causale, in quanto la Corte d'appello di Brescia, respingendo il secondo motivo d'appello proposto dalla società, ha confermato ‒ seppur integrandone la motivazione ‒ la decisione del Tr ibunale che ave va già escluso la sussistenza del nesso causale tra le opere di posatura del condotto fognario e lo smottamento del terreno, sia sotto il profilo della mancanza della relativa prova, così come desumibile dalla due consulenze tecniche esperite, sia sotto il profil o dell'interpretazione giuri sprudenziale dell'art. 41 c.p., in relazione alle cause concorrenti, umane e naturali e con particolare riferimento alla ritenuta errata insussistenza di un aggravamento della situazione di instabilità del terreno dovuta al posizionamento del condotto fognario. R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### II) violazione art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1069, terzo comma, c.c. ### la ricorrente la sentenza im pugnata, respingendo erroneamente il quarto motivo d'appello, ha illegittimamente escluso l'applicabilità della regola dettata dall'art. 1069, terzo comma, c.c. in tema di ripartizione delle spese di manutenzione tra fondo servente e dominante, per la non ricorrenza, nel caso di specie, di una specifica servitù («che potrà essere costituita solo con le modalità indicate nella pronuncia del giudice amministrativo») e, comunque, per l'assenza di prova del «nesso causale tra la posa del condotto ed il presunto smottamento». Il motivo contesta la mancata applicazione, da parte dei giudici del merito, della regola di riparto delle spese di cui all'art.  1069 c.c., e ciò quantomeno in via analogica, risultando comunque imposta alla ### una servitù di passaggio di condotto, le cui spese devono essere sopportate anche dall'ente locale che se ne avvantaggia. ### o esame concerne i fatti dell'avvenuta costituzione della servitù, sebbene in forza di atto amministrativo illegittimo, la delibera dell'ente locale del 18/10/2021, impugnata dinanzi al giudice amministrativo e comunque l'imposizione di fatto della servitù. Le censure ribadiscono, inoltre, l'errata applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. poiché nella specie, dovendosi ritener e applicabile il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1069 il principio di causalità di matrice penale risul ta erroneamente richiamato. 
III) violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. poiché, secondo la ricorrente, la sentenza d'appello ha omesso di esaminare una serie di fatti decisivi, che pure erano stati oggetto di regolare allegazione e di discussione tra le parti, co n ciò pervenendo a conclusioni errate, in ordine a plurimi motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, e segnatamente in ordine alla sentenza del ### di ### che ha accertato l'illegittimità dell'occupazione del terr eno della ### alla R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### mancanza e comunqu e alla violazi one del diniego d elle autorizzazione idraul iche, alla necess ità di rimozione del pontecanale in quanto manufatto già riconosciuto dalla ### e dal ### non adeguato, al cer tificato di regolare esecuzi one dei lavori, già oggetto del sesto motivo d'appel lo, alla so pravvenuta rinuncia del ### allo spostamento del collettore sull'altra sponda del torrente. 
IV) violazione dell'art. 360 , prim o comma, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.: secondo la società ricorrente la sentenza gravata è affetta da nullità del procedimento e della sentenza, per violazione delle norme processuali dettate in materia di prova nonché di conseguente obbligo motivazionale della pronuncia finale, per l'immotivata (si a nelle ordinan ze emesse in corso di causa, sia nella sentenza della Corte) omessa integrazione dell'istruttoria mediante aggiornamento e ### rinnovazione delle consulenza tecnica di ufficio geologica e idraulica, più volte richieste dalla ### alla luce della documentazione e dei fatti sopravvenuti. 
V) violazione dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione agli artt.  132 n. 4 e 115 c.p.c.: secondo la ricorrente la sentenza impugnata, con riferimento ancora una volta ai richiami ed alle interpretazioni delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio disposte in sede di accertamento tecnico preventivo e di giudizio di merito, è altresì viziata da nu llità in re lazione all'art. 132, secondo com ma, n. 4 c.p.c., nonché da violazione e falsa app licazione del la legge, per travisamento della prova, in relazione all'art. 115 c.p.c.. La società ### lamenta il mancato rilievo delle note critiche depositate dai propri consulenti e il travisamento della prova, ai sensi dell'art.  115 c.p.c., specie con riferimento alle consulenze, sia idraulica che geologica. 
VI) violazione dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione agli artt.  112 c.p.c. e 2051-1172 c.c.: la ### afferma che la sentenza R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### di primo grado era stata censurata, con il primo motivo d'appello, anche per omessa pronuncia riguardo alle domande di risarcimento del danno da inquinamento ed erosione (per la presenza ed il rischio di sversamenti nel terreno attoreo, per l'effetto erosivo dell'intralcio al deflusso delle acque del ponte canale ed il rischio di esondazione, per il pericolo di frane e di erosione del piede della scarpata) e di condanna del ### di S.M. all'esecuzione delle opere necessarie a rim uovere ogni danno e ### pericolo di dan no. ### la Corte d'ap pello si limita a negare l'esistenza di percolamenti, citando alcuni passaggi della consulenza tecnica d'ufficio idraulica (e non altri), pera ltro riferit i alle ipotesi di precipitazioni “normali” e mai di eventi climatici più gravi e le condizioni di buona cons ervazione del ponte canale, senza menzionare il problema degli effetti erosivi delle alluvioni e omettendo qu alsivoglia motivazione in ordine ai profil i di danno temuto e al principio di precauzione. 
VII) violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., 1038 - 1053 c.c. e 42 bis d.P.R. 327 del 2001: secondo la ricorrente la sentenza gravata rigetta erroneamente anche il quinto motivo d'appello, relativo al mancato riconoscimento dell'indennità da occupazione, che il giudice di primo grado aveva re spinto per in tervenuta prescrizione. La ricorrente aff erma l'errata interpretazione del l'originaria autorizzazione temporanea all'occupazione del terreno e la errata interpretazione, da parte della Corte territoriale, della sentenza del T.A.R. di ### n. 405/2021 c he, secondo l a ricorrente, ha definitivamente consacrato l'assoluta illegittimità ed abusivi tà della realizzazione della conduttura e dell'occupazione del terreno, rispetto a cui eve ntuali (peraltro condizi onate e parziali autorizzazioni de lla proprietà o mancate opposizioni successive) non hanno alcun rilievo. 
Il primo motivo è inammissibile. R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### Le censure in esso compreso non pongono questioni di errata interpretazione delle norme di cui all'intestazione del motivo , limitandosi a prospettare e a chiedere un a diversa lettura delle consulenze tecniche di ufficio, sia di quella effettuata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c., il cui elaborato è stato comunque ritualmente acquisito dal ### e fatto proprio dalla Corte d'appello, sia di quella espletata nel corso dell'istruttoria della causa in primo grado. In particolare la violazione delle norme del codice civile di cui al motivo non è prospettata assumendo e spiegando direttamente per quali ragioni ciascuna norma sarebbe stata vio lata, ma viene enunciata come c onseguenza di una manifestazione di mero dissenso dal le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata sulla ricostruzione della vicenda in fatto, come può agevolmente cogliersi da quanto esposto alla pagina 20, là dove viene evocata la consulenza tecnica di ufficio e alla fine della pagina 23 nonché alle prime quattro righe della pag. 24. Né può dirsi - al di là della mancata deduzione della c.d. falsa applicazione delle norme suddette e comunque p rocedendo all a verificazione di una qualificazione oggettiva in tal senso delle argomentazioni illustrative ‒ che sia denunciato un c.d. vizio di sussunzione, cioè che si assuma l'errore di di ritto per falsa applicazione da parte della sentenza impugnata con riferimento all'assunzione dei fatti così come essa li ha apprezzati. 
Il moti vo si risolve in una sollecitazione a questa Cor te a rivalutare la quaestio facti, al di fuori di quel che è consentito dal vigente n. 5 dell'art. 360, comma primo, c.p.c. ed anche del modo in cui, riguardo ad essa è denunciabile la violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. (per l'uno e per l'altro aspetto si veda ### U nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014): in particolare, il vizio di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. è dedotto sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione). R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### Per completezza deve altresì ribadirsi che la violazione dell'art.  2697 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati a suo tempo dalla giurisprudenza di questa Corte (segnatamente ### U, n. 16598 del 05/08/2016 Rv. 640829 - 01, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, nonché, tra molt e, da Cass. n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 - 01; nello stesso senso, sempre tra molte, Cass. n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 - 01 e Cass. n. 18092 del 31/08/2020 Rv. 658840 - 02). 
Il secondo motivo è, al pari del primo, inammissibile. La delibera comunale della quale è lamentato l'omesso esame è intervenuta il ###, ossia dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, in grado d'appel lo, co sicché la Corte territoriale del tu tto legittimamente ne ha omesso l'esame, poiché anche la menzione di essa nelle comparse conclusionali sarebbe stata irrilevante. In ogni caso non ne è dedotta la decisività e, peraltro, ferma l'assorbenza di tale rilievo, che rende inammissibile la deduzione del n. 5 dell'art.  360, primo comma, c.p. c., trattandosi di una deliberazione di procedere a qualcosa, fino a che questo qualcosa non si è verificato non si comprende come lo si possa dare per rilevante. 
Il c.d. travisamento della prova è evo cato, nel moti vo, con riferimento all'art. 115 c.p.c., senza rispettare ciò che ha affermato la giurisprudenza nomofilattica più recente di questa Corte (### U n. 5792 del 05/03/2024 Rv. 670391 - 01). 
Si deve, poi, aggiungere che nell'esposizione del secondo motivo non è censurata l' affermazione della Corte terr itoriale circa l'inapplicabilità nella specie del criterio di ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1069 c.c. «in assenza di una specifica servitù», mentre quanto si deduce nell'ultima proposizione della pag. 25 e nella pagina seguente (cioè: «Con il sesto motivo l'appellante si duole che il giudice abbia re cepito la valutazione del CTU ing. Noris ove ha ritenuto la risponden za del condotto fo gnario alle regol e dell'arte nonché desunto la medesima circostanza dal certificato di regolare R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### esecuzione delle opere redatto dal direttore dei lavori arch. Gerbelli. 
Lamenta inoltre che non si sia dato corso al rinnovo o integrazione della ### so stenendo altresì l'erroneità delle valutazioni dell'ausiliario che ha previsto per il ponte -canale mere piccole manutenzioni anziché la completa rimozione, co me prevista dal ### della ### nel doc. 7 di controparte»), ammesso che sia riferibile - nonostante non si evochi la motivazione del giudice d'appello - alla motivazione della Corte territoriale in parte qua, nuovamente sollecita la rivalutazione della questione di fatto ed è, pertanto, inammissibile. 
Il terzo motivo è inammissibile, poiché nel ri corso non sono riportati i punti salienti dell'atto di appello dai quali poter desumere che i fatti il cui esam e sarebbe stato omesso erano stati portati adeguatamente e specificamente alla cognizione della Corte territoriale, così come richieste dalla giurisprudenza nomofilattica, oramai ri salente, di questa Corte (### U nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014) secondo la quale nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "q uando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancor ché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie . Nella specie la sentenza d'appello risulta avere preso in esame i fatti rispetto a i quali è dedotto l'omesso esame con il terzo motivo di ricorso e comunque la motivazione appare adeguata al minimo costituzionale di cui pure alla richiamata giurisprudenza nomofilattica, posto che le questioni concernenti la sentenza del T.A.R. Bre scia, il ponte canale e le R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### autorizzazioni idrauliche sono state affrontate direttamente ovvero mediante il richiamo della co nsulenza tecnica di ufficio svolta i n primo grado, come risulta alle pagine 25 e 26 della motivazione. 
Il qu arto motivo è inammissibil e per carenza di adeguata specificità e comu nque lim itandosi esso ad esprimere censure apodittiche di mero dissenso rispetto alla scelta della Corte d'appello di ritenere, con motivazione logica e ampia, adeguate le consulenze tecniche di uffici o espletate in sede di accertament o tecnico preventivo e nel giu dizio di primo grado. La censura mossa con riferimento all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. è riferita non alla sentenza in quanto tal e, bensì ad elementi rivenienti dalla consulenza tecnica di ufficio e, quindi, non integra un vizio di nullità della sentenza. Il quarto motivo non esprime, in conclusione, una critica articolata, argomentata e ragionata alla sentenza d'appello, ma esprime un mero, inammissibile (Cass. n. 20553 del 19/07/2021 Rv. 661734 - 01), dissenso rispetto alle scelte del giudice di merito in punto di valutazione di adeguatezza ed idoneità del compendio probatorio. 
Il qu into motivo è inamm issibile: esso pone censure ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in modo del tutto improprio, in quanto in concreto censura la valutazione del materiale istruttorio e contrasta, pertanto, con i limiti posti dalla giurisprudenza nomofilattica (a partire da n. 11892 del 2016; adde ### U n. 16598 del 2016 e, quindi, tra molte, ### U n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037 - 02), secondo la qu ale per dedurr e la violazione del l'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescri zione della norma, abbia posto a fondam ento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibili tà di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### di convin cimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tal e attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. 
Il ses to motivo pone ancora cen sure che in tegrano una prospettazione di mero dissenso dalla ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'appel lo e d esso mira, in concreto, ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze di fatto. Il motivo, inoltre, viola l'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p. c., dato che nell'esposizione del motivo non s i fornisce l'indicazione specifica del preteso motivo di appello oggetto di mancato esame e l'inizio del motivo contiene un riferimento del tutto generico, che non consente di individuare ciò di cui è dedotto l'omesso esame. Il motivo è, inoltre, inammissibile là contesta la motivazione della Corte territ oriale quanto al richiamo alla consulenza tecnica di ufficio, segnatamente alle pagg. 17 e 18, poiché si limita a esprimere una semplice diversa valutazione sulla idoneità della motivazione, senza una critica argomentata in diritto. 
Il settimo motivo il motivo presenta due censure. 
La prima di esse concerne la motivazione sulla man cata opposizione della ricorrente ed è inammissibile, là dove denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nel modo errato, come già scritto con riferimento al quinto motivo di ricorso, sollecitando, in realtà, una rivalutazione dell'apprezzamento in fatto del giudice di merito e d evocando il travisamento in termini dive rsi da quelli indicati dalle ### U n. n. 5792 del 05/03/2024 (Rv. 670391 - 01). 
Riguardo alla seconda censura - quella mossa alla motivazione di cui alla prima proposizione della pag. 25 del seguente testuale tenore: «Quanto alla permanenza della situazione d'irregolarità, va condivisa la valutazione del giudice amministrativo che ha ritenuto la propria giurisdizione sul danno per occupazione senza titolo a decorrere dalla fine dei lavori e sino alla scelta, da parte dell'ente locale, se restituire il terreno ovvero costituire la servitù, indicando anche i parametri cui ancorare la predetta indennità e sempre nei limi ti in cui non sia R.g. n. 16054 del 2022; ad. 3/12/2024; estensore: C. ### maturata la prescrizione quinquennale.» - ritiene questa Corte che è incomprensibile l'aspetto della censura, di cui al motivo all'esame, di diniego di giurisdizione, dato che la Corte territoriale si è limitata a condividere una valutazione del giudice amministrativo e il riferirla ad esso, dicendo che l'ha fatta ritenendo la propria giurisdizione non sembra in alcun modo sottintendere un diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario, ma solo la presa d'atto che il giudice amministrativo ha compiuto qu ella va lutazione, che la Corte d'appello afferma di condividere. 
Il settimo e ultimo motivo è, pertanto, infondato. 
Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve, pertanto essere rigettato. 
La rilevata mancata rituale costituzione del ### di ### il ### a causa della tardività del controricorso, comporta che nulla può essere allo stesso riconosciuto per l'attività processuale espletata. 
Deve, nondimeno, attestarsi la sussistenza dei presuppos ti processuali (rigetto, ovvero dichiar azione di inammissibilit à o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente ### di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif icato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camer a di consigl io della Corte di 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Valle Cristiano

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3902/2025 del 22-07-2025

... della rete fognaria cittadina. Ha chiarito, quanto al nesso di causalità, che l'acqua infiltratasi attraverso le giunture in muratura ormai usurate invadeva le fondazioni del fabbricato adiacente a quello di proprietà all'attore dissestandolo e provocando cedimenti in fondazione, precisando altresì che fabbricati adiacenti, essendo strutturalmente un unico corpo di fabbrica con la proprietà dell'attore (avendo i fabbricati un maschio murario in comune), “tiravano” il fabbricato di proprietà dell'attrice provocando le tipiche lesioni di trazione. Ha, inoltre, riscontrato le deduzioni dell'appellante a mezzo delle quali quest'ultimo ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra le perdite della rete fognaria ed il danno riconducendo lo stesso alla compromissione del fabbricato dell'istante, statuendo che il dissesto del fabbricato adiacente non è da considerarsi causa del danno, ma a sua volta danneggiato da altra causa e cioè dalle perdite della rete fognaria cittadina. Tale motivazione appare del tutto condivisile alla luce delle risultanze della CTU svolta nel giudizio di primo grado. Ed invero, l'ing. ### nel riscontrare le deduzioni dell'ing. ### ha compiutamente (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2057/2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### La Corte di Appello di #### - in persona dei magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 2057/2021, riservata in decisione all'udienza del 26.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad ### solo danni a cose TRA ### S.P.A. (gia Ariscom ass.ni s.p.a.), p. Iva ###, in persona del ### delle ### dott. ### (c.f.  ###) rappresentata e difesa, dall'avv. ### (c.f.  ###) e con questi elettivamente domiciliata in ### alla via ### di ### 13, presso l'intestato studio legale ###### (C.F. ###), elett.te dom.to in Acerra ### alla ### n. 7 P.co Dell'Ulivo presso lo studio degli Avv.ti ### del ### di ### CF: ### e ### del ### di ### CF: ###, i quali lo rappresentano e difendono
PEC ###; ###É ### (p iva ###), in persona del ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliato per la carica presso lo l'###, sita in ### alla piazza ### pec: ####É ### di ### in persona del legale rapp.te pro-tempore, il sig. ### (P.IVA:###), elett.te dom.ta in #### alla ### N. 39, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.:### - P.IVA:###) dal quale è rapp.ta e difesa ####É ### S.P.A. (c.f. ### e p.iva ### R.E.A. n. TV###, Società iscritta all'### delle ### n. 1.###, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'###ni ### S.p.A. ed appartenente al gruppo ### iscritto al n. 026 dell'### dei gruppi assicurativi), in persona dei suoi legali rapp.ti dott. ###, amministratore delegato e dott. ### direttore generale, rapp.ta e difesa , dall'Avv. ### (###), con il quale domicilia in ### presso l'avv. ### via A. ###,38, #####: ### S.p.A: come da note di trattazione scritta ### come da note di trattazione scritta ### di ### come da note di trattazione scritta ### S.P.A: come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza n. 702/2021, pubblicata il ###, il Tribunale di ### così ha provveduto: a) ha condannato il Comune di ### al pagamento in favore di ### delle seguenti somme: euro 35.430,81 oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al soddisfo; euro 4.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; b) ha condannato il Comune di ### al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 552,70 per spese vive ed euro 7.254,00 per compensi, oltre IVA e rib. forf. su compenso nella misura del 15%; c) ha posto definitivamente a carico del Comune di ### le spese di CTU già liquidate con separato decreto; d) ha condannato ### a rimborsare al Comune di ### la somma pari ad euro 28.430,81 oltre IVA (euro 35.430.81 - 7.000,00) nonché le somme di cui ai precedenti capi b) e c); e) ha condannato ### S.p.A.  al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di ### che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro 7.254,00 per compenso, oltre ### CPA e rimb. forf. spese generali nella misura del 15%; f) ha compensato integralmente le spese di lite tra il Comune di #### di ### s.r.l. e ### S.p.A.   2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 15 marzo 2021, con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2021, ###ni S.p.A ha proposto, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.  2.1 Impugnativa capo I della parte motiva della sentenza: violazione dell'art. 1898 c.c. - mancata comunicazione all'assicuratore dell'aggravamento del rischio in esecuzione accordo conciliativo tra ### e ### di ### s.r.l., giusta determina 417/2017 del ### di ### - violazione ad opera del ### di ### obblighi di lealtà e correttezza in sede di esecuzione del contratto, con conseguente inoperatività della polizza per esclusione del “rischio aggravato” - omessa pronuncia del Giudice sulla dedotta eccezione - qualificazione della violazione di cui all'art. 1898 c.c., ad opera del ### di ### quale fatto non contestato. ### ha sostenuto che il ### di ### ha violato quanto previsto dall'art.  1898 c.c., rendendo in tal modo inoperativa la polizza RCT ed ha contestato al Tribunale di prime cure di non essersi pronunciato su tale questione. Inoltre, nulla ha obiettato sul punto il ### di ### durante tutto il giudizio di primo grado, con evidente operatività dell'art. 115 c.p.c.  2..2 ### 2 della parte motiva della sentenza: malgoverno della prova in sede di accertamento del nesso causale tra danni ed evento - nullità della CTU per violazione art. 195 c.p.c. 
Il Tribunale ha accolto le conclusioni del CTU senza giustificare le criticità sollevate dalla difesa. Tra l'altro la CTU risulta affetta da vizio di nullità, in quanto il consulente ha violato l'art. 195 c.p.c. omettendo di controdedurre alle contestazioni avanzate dai consulenti di parte ed in ogni caso non ha fornito elementi certi e inconfutabili per attribuire i danni alla mala gestio del proprietario della rete fognaria.  2.3 Impugnativa capo 3 della parte motiva della sentenza: violazione art. 2721 e 2726 c.c. - malgoverno della prova. 
Il Tribunale ha accolto la prova testimoniale dei pagamenti senza la necessaria documentazione. La prova dei pagamenti doveva essere fornita per tabulas, non mediante testimonianza. Nulla è stato prodotto a riprova dei pagamenti, tra l'altro effettuati senza esistenza di un valido contratto e dunque in violazione della normativa fiscale 2.4 ### 4 della sentenza. Dispositivo della sentenza.  ### ha chiesto che la sentenza resa dal Tribunale di ### sia integralmente riformata, sia nella parte motiva che dispositiva, con contestuale rigetto della domanda dell'### per come spiegata nei confronti del ### di ### Anche il regolamento delle spese di lite deve essere riformato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c, con condanna degli attori al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio.  3. ### di ### si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta un appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado, basato sulle seguenti motivazioni.  3.1 La soc. ### di ### ha contestato le conclusioni del ### che ha attribuito la causa principale del dissesto del fabbricato di ### alle perdite della rete fognaria cittadina.
La società ha sostenuto che gli accertamenti del CTU sono stati incompleti ed errati, ed ha chiesto la riforma della sentenza al fine di far dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, oppure la riconvocazione del CTU o la nomina di un nuovo consulente per chiarire le osservazioni tecniche.  3.2 La società ### di ### ha impugnato la parte della sentenza che ha condannato il ### di ### al pagamento di € 4.600,00 per il risarcimento del danno patrimoniale relativo all'ospitalità della famiglia di ### La società ha sostenuto che la prova dei pagamenti è emersa in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. e della normativa tributaria e fiscale, e ha chiesto la riforma della sentenza per rigettare tale richiesta.  4 Il comune di ### si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di ### nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'### sulla base delle risultanze della CTU espletata.  4.1 ### incidentale ha sostenuto che la CTU dell'ingegnere ### sia risultata estremamente generica in quanto non abbia provato il nesso di causalità e non sia risultata esaustiva nelle motivazioni delle criticità poste. La sentenza è risultata carente sotto il profilo del governo del materiale probatorio a disposizione del giudice e totalmente priva di valide motivazioni.  5. ### S.p.A. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla ### srl.  6. ### si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e pienamente destituito di fondamento in fatto ed in diritto. 
Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell' appello formulato dall'###ni S.p.a., ha chiesto di dichiarare quali responsabili dei fatti dedotti nel giudizio di prime cure il ### di ### ovvero la ### S.r.l. e per l'effetto condannare i predetti appellati singolarmente e/o in solido tra loro al ristoro dei danni subiti dal #### ponendo a carico della parte e/o delle parti soccombenti le spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione ai propri procuratori. 7. la Corte di Appello di ### - II sezione ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.  8. Non è stata svolta attività istruttoria.  9. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 31 marzo 2021; l'atto di appello è stato notificato il 30 aprile 2021. 
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. è stato osservato.  10. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.  ### deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. ###, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.  11. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati 12. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da ### S.P.A (di seguito nominata ### per brevità) non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.  13. Con la prima doglianza, parte appellante ha osservato che il Tribunale, nel ritenere che la materia del contendere sia cessata tra ### e ### di ### s.r.l. in esecuzione di quanto disposto con successiva determina del ### n. 417/2017, ha omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dall'appellante in merito alla non opponibilità di tale accordo all'assicuratore, perché costituente un rischio aggravato di cui all'art. 1898 c.c., mai comunicato dall'assicurato secondo le forme e le modalità previste dalla legge. Dunque, a parere dell'appellante, risulta evidente che il comportamento conciliativo del ### di ### non potrà giammai riversare gli effetti negativi nella sfera patrimoniale della compagnia di assicurazioni, come al contrario dedotto dal Giudice in sede di accoglimento della richiesta di manleva dell'ente, nei confronti di ### Ha aggiunto che tale questione è stata sollevata sin dalle battute iniziale del processo ovvero all'esito dell'analisi delle difese spiegate da ### di ### s.r.l. ed il Tribunale mai ha preso precipua posizione sul punto, sia in corso di giudizio che in sede di redazione del provvedimento conclusivo e nonostante la questione di merito sia stata ampiamente reiterata dal terzo in garanzia, anche nelle due memorie disciplinate dall'art.  190 c.p.c. 
Addirittura, secondo l'appellante, il Tribunale ha omesso di valutare e pronunciarsi sulla condotta processuale del ### di ### che, innanzi a tale eccezione, di natura determinante per le sorti della chiamata in garanzia, nulla ha osservato, controdedotto e rilevato, andando a qualificare il fatto come non contestato. 
Il presente motivo di gravame è infondato per i seguenti motivi. 
A tal fine, giova premettere, in generale, che l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava; tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine; b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta; nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art.  1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c. ( Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n.###). 
In particolare, con riferimento alla seconda ipotesi, invocata dall'appellante, si osserva che l'aggravamento del rischio di cui all'art. 1898 c.c. consiste in una più intensa probabilità di verificazione dell'evento temuto, rispetto al calcolo probabilistico avuto presente dalle parti al momento della stipula, alterando l'equilibrio tra il rischio ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale. Per aversi aggravamento del rischio, dunque, rilevante ai sensi dell'articolo 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. 18 gennaio 2000, n. 500; 10 aprile 1987, n. 3563). ### della rilevanza dell'aggravamento va tuttavia effettuato sulla base delle scelte che avrebbe verosimilmente compiuto l'assicuratore e dunque sulla base di un criterio soggettivo e non oggettivo. La previsione dell'art. 1898 c.c. non considera infatti qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita ad un prezzo più elevato (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20011; Cassazione civile sez. III, 02/02/2017, n.2715). 
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi in alcun modo che l'accordo tra il ### di ### e ### di ### s.r.l., in esecuzione di quanto disposto con successiva determina del ### n. 417/2017, abbia determinato un aggravamento del rischio a carico della ### Trattasi, difatti, di un accordo tra il ### e la ### di ### s.r.l. avvenuto nel 2017 e, pertanto, successivo all'accadimento dei fatti per cui è causa, verificatisi nell'anno 2013, che non può produrre effetti de iure tertii e che non ha inciso in nessun modo sul verificarsi dell'evento assicurato, aumentandone le possibilità di verificazione. 
Né l'appellante ha dimostrato che l'esistenza di un contratto di appalto con la ### di ### s.r.l. con riferimento alla manutenzione delle fogne fosse una circostanza dedotta in polizza o comunque rilevante ai fini della conclusione del contratto di assicurazione di cui si discute, non essendo in esso richiamato e non essendovi alcun riferimento al riguardo. 
Nondimeno, non va sottaciuto che il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità del ### di ### con riferimento ai danni riportati dagli istanti ed, al contempo, ancorchè con riferimento ad altra eccezione sollevata dalla odierna appellante, ha stabilito che il danno in questione non è dipeso da una cattiva manutenzione della rete fognaria da parte di ### s.r.l.   Deriva da quanto innanzi che, anche sotto tale profilo, l'accordo intercorso tra detta società e l'ente comunale risulta essere irrilevante ai fini del rischio assicurato, non avendo in alcun modo aggravato la posizione della società assicurativa.  14. Il secondo motivo di appello formulato da ### cui ha prestato adesione ### di ### s.r.l. attraverso appello incidentale adesivo, va trattato congiuntamente all'appello incidentale proposto dal ### di ### in quanto, avendo entrambi ad oggetto la critica della CTU svolta in primo grado e dell'accertamento della responsabilità dell'ente locale in ordine ai fatti per cui è causa, risultano intimamente connessi 14.1. Ed invero, con il secondo motivo di appello, ### ha rappresentato che il Tribunale di ### ha acclarato la esclusiva responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al ### di ### andando di fatto a sposare integralmente le conclusioni del CTU nominato in corso di causa e senza giustificare o comunque motivare le criticità poste, al contrario, sia dalla difesa dell'appellante che del litisconsorte facoltativo ### di ### s.r.l. 
Ha poi eccepito che la CTU dell'ing. ### risulta affetta da vizio di nullità i quanto il consulente, in sede di scambio bozza relazionecontrodeduzioni dei ### e deposito della relazione in via definitiva, ha violato l'art. 195 c.p.c. nel momento in cui ha omesso di controdedurre alle legittime contestazioni avanzate dal perito di parte ing.  ### in conseguenza della ricezione della bozza della consulenza. 
In buona sostanza, secondo l'appellante, il G.M., nell'impugnato provvedimento, nulla ha osservato sul punto, tantomeno ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di dissentire dalle osservazioni tecniche dei consulenti della ### ass.ni s.p.a. e della ditta affidataria dei lavori, limitandosi a ritenere quale causa del danno subito dall'immobile dell'### le perdite di acqua derivanti dalla rete fognaria cittadina, mediante utilizzo di clausole di stile e formule apodittiche, prive di significato sostanziale. 14.2. Del pari, il ### di ### ha impugnato il capo 2 della parte motiva della sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'### sulla base delle risultanze della CTU espletata, a parere dell'appellante incidentale, estremamente generica “in quanto non va a provare il nesso di causalità e non risulta esaustiva nelle motivazioni delle criticità poste”.  14.3. Tali motivi di appello sono infondati e non meritano condivisione per i seguenti motivi.  14.4 Prima di esaminare nel merito le presenti doglianze, occorre pronunziarsi sull'eccezione di nullità della CTU sollevata dall'appellante ### stante la natura pregiudiziale della stessa. 
Si osserva, in generale, che il mancato rispetto del subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c., u.c., può rilevare nel processo soltanto ove si traduca in un vizio di nullità della consulenza e non anche per la mera violazione della sequenza formale prevista dalla norma. La eventuale nullità derivante da tali omissioni può, inoltre, essere sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, dalla mancata opposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile, trattandosi di nullità relativa, come già chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto nr. 23493/2017 in riferimento all'ipotesi radicale di totale inosservanza della sequenza procedimentale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6230). 
Ciò posto si osserva che alcuna violazione del subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c. si è verificato nel caso di specie, avendo il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, ing. ### riscontrato le osservazioni formulate dal consulente di parte, ing. ### in ben dieci pagine con allegati rilievi fotografici (si vedano le repliche contenute come allegati nella relazione finale nel procedimento di primo grado).  14.5 Tanto chiarito in via preliminare, si osserva in generale che, nella giurisprudenza della Suprema Corte si è progressivamente consolidato il seguente orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d'ufficio: si ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse - alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata ( Sez. 1, n. 26694 del 13/12/2006, Rv. 596094 - 01). 
Infatti, qualora il giudice del merito aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede ###potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Sez. 1, 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 - 01; ### 1, n. 23637 del 21/11/2016, Rv. 642660 - 01; Cass. Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 - 01). 
Tuttavia, allorchè il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., Sez. 6 - 3, n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 - 01; ### 1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595700 - 01; Cass. Sez. 3, n. 10688 del 24/04/2008, Rv.  603249 - 01); in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. 1, n. 282 del 09/01/2009, Rv. 606211 -01; Cass., Sez. 1, 10/06/2020, n.11081). 
Orbene, nel caso in esame, si rileva in primo luogo che il giudice di prime cure ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il ### ing. ### in considerazione della completezza degli accertamenti eseguiti, della correttezza della metodologia adoperata e della congruenza con la documentazione allegata agli atti, affermando che la causa principale dei danni per cui è causa è riconducibile a uno a più perdite della rete fognaria cittadina. Ha chiarito, quanto al nesso di causalità, che l'acqua infiltratasi attraverso le giunture in muratura ormai usurate invadeva le fondazioni del fabbricato adiacente a quello di proprietà all'attore dissestandolo e provocando cedimenti in fondazione, precisando altresì che fabbricati adiacenti, essendo strutturalmente un unico corpo di fabbrica con la proprietà dell'attore (avendo i fabbricati un maschio murario in comune), “tiravano” il fabbricato di proprietà dell'attrice provocando le tipiche lesioni di trazione. 
Ha, inoltre, riscontrato le deduzioni dell'appellante a mezzo delle quali quest'ultimo ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra le perdite della rete fognaria ed il danno riconducendo lo stesso alla compromissione del fabbricato dell'istante, statuendo che il dissesto del fabbricato adiacente non è da considerarsi causa del danno, ma a sua volta danneggiato da altra causa e cioè dalle perdite della rete fognaria cittadina. 
Tale motivazione appare del tutto condivisile alla luce delle risultanze della CTU svolta nel giudizio di primo grado. 
Ed invero, l'ing. ### nel riscontrare le deduzioni dell'ing. ### ha compiutamente risposto a tutte le osservazioni reiterate dall'appellante nel presente giudizio di appello, che devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese perchè incompatibili con le sopra richiamate conclusioni, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione. 
Ne consegue che i presenti motivi di appello non possono trovare accoglimento.  15. Con il terzo motivo di appello cui, del pari, ha prestato adesione ### di ### s.r.l., ### ha impugnato la sentenza nella parte in cui, nel configurare provata la circostanza che gli attori rimettevano la somma pari ad euro 200,00 mensili a ### per la locazione di parte del suo immobile nel periodo temporale luglio 2013 - maggio 2016, ha liquidato in favore dell'### l'importo complessivo pari ad euro 4.600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, senza tener presente che tale prova non poteva fornirsi mediante l'escussione del testimone, ma unicamente per tabulas, anche mediante deposito in atti delle ricevute di pagamento che l'### mese per mese, andava a liquidare al proprietario dell'abitazione.  ###, a fondamento del suo motivo di appello, ha dunque richiamato la costante giurisprudenza, la quale afferma che “in tema di procedimento civile la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli art.li 2721 e 2726 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità sia avvenuta la consegna del danaro all'accipiens, ma anche in che modo il solvens si sia procurato la provvista necessaria al pagamento” (cfr. Cass. Civ., Tribunale di Firenze, II, 19.5.2020). Ancora, “in tema di prova civile, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento ed alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto previsto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di danaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di danaro, la parte non abbia curato di predisporre la documentazione richiesta” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 20.4.2020, n. 7940). 
Ciò posto ha, pertanto, concluso che, nel caso di specie, nulla è stato prodotto a riprova dei pagamenti, tra l'altro effettuati senza esistenza di un valido contratto e dunque in violazione della normativa fiscale. 
Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione. 
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata a ritenere che i "limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo" (tra le altre, Cass., 17 gennaio 2001, n. 566; Cass., 23 dicembre 2010, 26003).  ###. 2726 cod. civ. estende anche alla prova del pagamento "le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti", con ciò intendendo riferirsi alla estinzione del debito nascente dalla fonte contrattuale, ma non già a circostanze esterne allo stesso (in tale prospettiva, Cass., 25 settembre 2014, n. 20257). Donde, i limiti legali anzidetti non operano allorquando il pagamento venga invocato tra terzi estranei al contratto che è fonte della relativa obbligazione o tra un terzo ed una parte di tale contratto, in quanto da intendersi come fatto storico, come, per l'appunto, nel caso dell'aliunde perceptum, in cui il "pagamento" stesso è assunto soltanto in guisa di elemento che incide sulla misura di una pretesa creditoria diversa ossia, non attinente al contratto dal quale è sorto il pagamento oggetto della prova (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/04/2015, n.7090) Nella specie, non possono ritenersi operanti i limiti legali di prova di un pagamento previsti dall'art. 2726 c.c., atteso che ### ha chiesto di provare con testi la circostanza di aver versato in favore di terzi (tale ### la somma di € 200,00 mensili per la locazione di parte del suo immobile nel periodo temporale da luglio 2013 al maggio 2016, al fine di ottenere il relativo rimborso dal ### sotto forma di danno emergente, e non già la prova di un pagamento effettuato tra le parti del presente giudizio. 
In altri termini, essendo la locazione avvenuta tra l'odierno appellato e un soggetto estraneo al presente giudizio ed invocata nel presente procedimento quale fonte di un'obbligazione risarcitoria a carico del ### non possono ritenersi operanti i limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., trattandosi di un mero fatto rilevante ai fini della decisione. 
Ne deriva che anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.  16. La totale soccombenza degli appellanti comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese del presente grado in favore di ### la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto fase istruttoria, non concretamente svolta).  16.1. Le spese di lite tra ### e ### di ### s.r.l. vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca.  16.2. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, è tenuto a pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).  P.Q.M. la Corte di Appello di ### - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di ### n.702/2021, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da ###ni S.p.A.; b) rigetta l'appello incidentale adesivo formulato da ### di ### s.r.l.; c) rigetta l'appello incidentale proposto dal ### di ### d) condanna ###ni S.p.A., il ### di ### e ### di ### s.r.l., in solido tra loro, a pagare in favore di ### le spese del presente grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire ai procuratori della parte appellata dichiaratisi anticipatari; e) compensa integralmente le spese di lite tra ### e ### di ### s.r.l.; f) dà atto che ###ni S.p.A., il ### di ### e ### di ### s.r.l. sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228). 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 9.7.2025 ### estensore ### dott.ssa ### dr.ssa

causa n. 2057/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carpinelli Mariacristina, Piscitiello Alessandra

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1047/2025 del 11-07-2025

... all'elemento soggettivo, all'elemento oggettivo, al nesso di causalità, al danno subito od alla eventuale chance; che, “senza alcuna inversione probatoria ad esclusivo carico ed onere degli attori, devesi eccepire che valutando ex ante l'operato dei ### che ebbero in cura il sig. ### in data ###/2016, non si ravvisano carenze clinico-diagnostiche a loro carico, posta l'assenza di un quadro patologico suggestivo di quella diagnosi che si sarebbe potuta porre in ipotesi solo successivamente ed ex post. Per altro, in via esclusiva di mera ipotesi, non solo non è possibile escludere aprioristicamente un esito comunque non favorevole dell'eventuale diverso trattamento, ma in ogni caso qualsivoglia altro intervento sarebbe stato gravato da inevitabili e non trascurabili profili di rischio anche laddove fosse stato adeguatamente eseguito immediatamente al primo accesso del paziente in P.S.”. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice, instando per la chiamata in causa di #### ed ### al fine esponendo: “proprio perché la responsabilità sarebbe, in estrema ipotesi e senza riconoscimento alcuno, esclusivamente dei predetti medici, non è revocabile in dubbio l'applicazione al caso (leggi tutto)...

testo integrale

### _________ CORTE D'### _________ composta dai magistrati dr ### dr ### rel. est.  dr ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 472/2025 R.G., #### N.7 ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ##### S.P.A. (C.F. ###), per l'assicurato ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### nato a ### il ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. #### nato a ### il ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. #### S.P.A. (C.F. ###), per l'assicurato ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### nato a ### il ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ##### nata a ### il ### (C.F. ###); ### nato a ### il ### (C.F. ###); ### nato a ### il ### (C.F. ###); ### nato a ### il ### (C.F. ###); ### ***** 
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025. 
La Corte ha osservato: ### atto di citazione notificato in data ###### e ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### di ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al decesso di ### coniuge della prima e genitore degli altri, ascrivibile alla negligente condotta dei sanitari dell'### di ### Assumevano che in data ###, alle ore 20.26 circa, ### manifestando dolori allo stomaco e conati di vomito, si era presentato al pronto soccorso del detto ospedale, dal quale, praticata terapia farmacologica, era stato dimesso dopo circa cinque ore con diagnosi di sospetta virosi intestinale; che il ###, alle ore 15.30, essendo peggiorata la sintomatologia dolorosa, il ### si era recato nuovamente al pronto soccorso, dal quale era stato dimesso alle 22.41 dello stesso giorno, con invito a fare ritorno il giorno successivo per sottoporsi ad una consulenza infettivologica; che la mattina successiva, recatosi nuovamente in ospedale, era stato sottoposto a visita infettivologica e in quell'occasione il medico, sospettando la presenza di una occlusione intestinale, aveva disposto effettuarsi ecografia addominale, radiografia al torace, TAC torace-addome ed elettrocardiogramma, all'esito dei quali era stata confermata, quando la situazione era ormai gravissima, l'esistenza della detta occlusione; che i medici avevano tentato di sottoporre il paziente ad un intervento chirurgico in emergenza, ma alle ore 20.15, sopraggiunto uno stato di shock ipovolemico con fibrillazione e grave stato di autointossicazione da occlusione intestinale, il ### era deceduto. 
Assumevano che il ritardo diagnostico, responsabile della morte del loro congiunto, era dovuto alla colpa dei medici del pronto soccorso, dottori ### e ### i quali, omettendo di effettuare i dovuti accertamenti, avevano ricondotto la sintomatologia ad una semplice infezione virale, così ritardando gli interventi necessari ed inesorabilmente provocando la morte del paziente. 
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta contestava le deduzioni avversarie. 
Assumeva, in particolare, che nessuna prova era stata fornita dagli attori - sui quali gravava il relativo rigoroso onere - in ordine all'elemento soggettivo, all'elemento oggettivo, al nesso di causalità, al danno subito od alla eventuale chance; che, “senza alcuna inversione probatoria ad esclusivo carico ed onere degli attori, devesi eccepire che valutando ex ante l'operato dei ### che ebbero in cura il sig. ### in data ###/2016, non si ravvisano carenze clinico-diagnostiche a loro carico, posta l'assenza di un quadro patologico suggestivo di quella diagnosi che si sarebbe potuta porre in ipotesi solo successivamente ed ex post. Per altro, in via esclusiva di mera ipotesi, non solo non è possibile escludere aprioristicamente un esito comunque non favorevole dell'eventuale diverso trattamento, ma in ogni caso qualsivoglia altro intervento sarebbe stato gravato da inevitabili e non trascurabili profili di rischio anche laddove fosse stato adeguatamente eseguito immediatamente al primo accesso del paziente in P.S.”. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice, instando per la chiamata in causa di #### ed ### al fine esponendo: “proprio perché la responsabilità sarebbe, in estrema ipotesi e senza riconoscimento alcuno, esclusivamente dei predetti medici, non è revocabile in dubbio l'applicazione al caso di specie delle disposizioni in materia di rivalsa e/o regresso nei confronti degli obbligati nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nella fattispecie, pertanto, nel non temuto caso di accoglimento della domanda attorea, il Tribunale adito dovrà entrare nel merito della verifica delle singole responsabilità al fine di consentire all'odierna concludente il regresso/rivalsa nei confronti dei medici responsabili, atteso che se danno vi è stato ciò era imputabile alla condotta di quest'ultimi e dovranno essere condannati in solido tra loro a tenere indenne l'odierna concludente da tutto ciò che dovesse eventualmente essere costretta a corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio”. 
Autorizzata la chiamata in causa dei tre medici, questi si costituivano in giudizio concludendo per il rigetto delle domande proposte. 
Inoltre, ### e ### chiedevano, a ciò autorizzati, di chiamare in causa ### s.p.a., quale compagnia con la quale entrambi avevano sottoscritto distinte polizze assicurative. 
Costituitasi in giudizio con distinte comparse, ### s.p.a. chiedeva il rigetto delle domande avanzate. 
Con sentenza n. 280/2025 del 20 febbraio 2025 il Tribunale di ### condannava l'### di ### al pagamento, in favore di ##### e ### dell'importo complessivo di €.  927.599,56; rigettava la domanda di rivalsa proposta dall'azienda sanitaria nei confronti dei terzi chiamati e dichiarava assorbita la domanda di manleva spiegata nei confronti delle compagnie assicuratrici. Le spese venivano regolate in base al principio di soccombenza. 
Avverso la sentenza l'### di ### ha interposto appello sulla base di sei ragioni di censura, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e “per l'effetto ed in accoglimento delle domande e delle eccezioni di cui al giudizio di primo grado da intendersi qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. e parzialmente limitate per come di seguito, dichiarare e/o accertare la responsabilità personale e solidale dei dott.ri ### (…) e ### (…), chiamati in causa, e per l'effetto condannarli in via esclusiva al risarcimento dei danni richiesti dagli attori in primo grado, ove possibile con indicazione della percentuale di efficienza causale delle rispettive condotte nella determinazione del danno, ovvero condannare detti medici in solido tra loro a rifondere all'ASP di ### tutte le somme cui quest'ultima è stata condannata a corrispondere alla parte attrice in primo grado, anche in via solidale, e quindi condannare i terzi tenuti a tenere indenne la convenuta A.S.P. di ### del risarcimento del danno e delle spese eventualmente da corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio”. 
Si sono costituiti in giudizio #### e ### nonché (con distinte comparse) ### s.p.a., tutti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.   La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto dichiarata la contumacia di ##### e ### non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi. 
Nel merito, con il primo ed il secondo motivo l'appellante deduce che ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda di rivalsa proposta nei confronti dei dottori ### e ### Assume che è rimasto accertato che la condotta dei detti medici fosse gravemente negligente e che essi abbiano avuto responsabilità esclusiva (anche acclarata in sede penale) nell'evento verificatosi, avendo palesemente deviato dalle linee guida e dalle buone prassi mediche, che avrebbero loro imposto, in presenza di una sintomatologia che deponeva per la probabile esistenza di una subocclusione intestinale, l'effettuazione di un semplice esame radiografico dell'addome: esso, infatti, avrebbe consentito di appurare la gravità della situazione, così interrompendo la catena di eventi che aveva portato alla ostruzione completa del tubo gastrointestinale e al decesso del paziente. 
Il motivo è infondato.  ### restando che è passato in giudicato perché non oggetto di impugnazione il capo della sentenza di rigetto della domanda proposta dall'azienda sanitaria nei confronti del dottor ### a carico del quale il primo giudice non ha ravvisato elementi di responsabilità, va osservato che il Tribunale ha rigettato la domanda di rivalsa perché “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. 28987/2019). In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. 29001/2021)”. 
Tale ragionamento ripete un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovverosia quello per cui l'obbligazione della struttura e del medico è di regola solidale, posto che il medico opera nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228 c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. 
Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati ###: la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn.  28987/2019, 16488/2017). 
Ora, a fronte della motivazione adottata dal Tribunale, che esclude la rivalsa integrale dell'azienda sanitaria nei confronti del medico, salvo il caso in cui questi abbia posto in essere una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, l'appellante si limita ad opporre che i due medici chiamati in causa hanno tenuto una condotta gravemente deviante dalle linee guida e dalle prassi mediche, senza avvedersi che - per come affermato dal primo giudice - la condotta idonea a giustificare la rivalsa è costituita non soltanto dalla dimostrazione della responsabilità esclusiva dei sanitari, ma altresì dall'avere essi posto in essere una condotta che costituisca un evidente iato tra la (grave e straordinaria) malpractice e la ### attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra la condotta del debitore e il danno lamentato dal paziente, e deve in sostanza consistere in una non solo grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice. 
Ipotesi, questa, che esula del tutto dal caso di specie, atteso che le condotte imputabili a ### e ### pur gravemente negligenti, si inseriscono pur sempre nell'ambito del richiamato programma condiviso di tutela della salute, cui la struttura è obbligata. 
Con il terzo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice a rigettare la domanda di regresso proposta nei confronti dei terzi chiamati ### e ### ritenendo che le previsioni dei contratti collettivi della dirigenza sanitaria professionale osterebbero alla rivalsa nei confronti dei medici. 
Assume, in primo luogo, che il contratto collettivo non era stato ritualmente prodotto dai chiamati in causa e che, in ogni caso, esso non era in vigore all'epoca dei fatti ed era stato malamente interpretato. 
Tanto premesso, va rilevato che il primo giudice, esclusa la rivalsa integrale in virtù del principio di cui si è detto prima, ha ritenuto che “### e ### sarebbero quindi tenuti in regresso verso la struttura per la metà del 25% ciascuno”, e che tuttavia ciò era escluso perché il contratto collettivo nazionale di categoria, che prevedeva la sussistenza dell'obbligo in capo alle aziende sanitarie di predisporre una copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, escludeva ogni diritto di rivalsa dell'ente salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Colpa grave che, nel caso di specie, doveva ritenersi insussistente perché “la condotta colposa dei sanitari è consistita nel mancato completamento dell'orientamento diagnostico e non ha rappresentato l'antecedente causale esclusivo della morte del ### un ruolo rilevante è stato ascritto all'organizzazione sanitaria complessiva del servizio, che ha comportato un ritardo nell'effettuazione della ### così come all'operato di un altro medico non presente in giudizio”. 
Osserva la Corte che, fermo restando il principio da tempo consolidato per cui la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, in base al principio iura novit curia, il ### di categoria cui il primo giudice ha fatto riferimento, nel prevedere all'art. 65 che le aziende garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile dei dirigenti, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi (ipotesi, questa, che nella specie non ricorre, dal momento che gli attori hanno evocato in giudizio esclusivamente l'azienda sanitaria), relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla ### 114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, si riferisce unicamente al contenuto della polizza assicurativa, e non certamente al rapporto fra l'azienda ed il dirigente sanitario. 
Tuttavia, la fondatezza della censura non può comportare l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dei medici chiamati in causa, imponendosi piuttosto l'adozione di una motivazione diversa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. 
Va in primo luogo osservato che la domanda attrice è stata svolta unicamente nei confronti dell'azienda sanitaria, e non è mai stata estesa ai medici terzi chiamati, nei cui confronti gli attori avrebbero potuto far valere la responsabilità solidale. 
Occorre, pertanto, verificare l'esatto contenuto della domanda proposta dall'azienda sanitaria nei confronti - per ciò che ancora quivi interessa - dei dottori ### e ### per pervenire alla sua qualificazione.
Premesso che, in omaggio al principio di economia processuale, è consentito al condebitore solidale, convenuto in giudizio dal creditore, di promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (v., per tutte, Cass. n. 11962/2022), ritiene la Corte che l'azienda sanitaria non abbia proposto, nei confronti dei medici chiamati in causa, una azione di regresso. 
La domanda formulata, infatti (“proprio perché la responsabilità sarebbe, in estrema ipotesi e senza riconoscimento alcuno, esclusivamente dei predetti medici, non è revocabile in dubbio l'applicazione al caso di specie delle disposizioni in materia di rivalsa e/o regresso nei confronti degli obbligati nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nella fattispecie, pertanto, nel non temuto caso di accoglimento della domanda attorea, il Tribunale adito dovrà entrare nel merito della verifica delle singole responsabilità al fine di consentire all'odierna concludente il regresso/rivalsa nei confronti dei medici responsabili, atteso che se danno vi è stato ciò era imputabile alla condotta di quest'ultimi e dovranno essere condannati in solido tra loro a tenere indenne l'odierna concludente da tutto ciò che dovesse eventualmente essere costretta a corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio”) mirava segnatamente alla rivalsa integrale nei confronti dei medici sul presupposto della di loro responsabilità esclusiva, fondata su una condotta gravemente negligente, siccome definita dagli attori, che ne giustificasse la condanna a “tenere indenne” l'azienda di quanto ella sarebbe stata costretta a pagare in favore degli attori. 
Ora, se per un verso, salva l'ipotesi della deviazione della condotta del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute, l'azienda sanitaria è responsabile in solido con il sanitario colpevole, per altro verso la responsabilità solidale a cui l'### di ### faceva riferimento, ovvero la ripartizione delle rispettive responsabilità, riguardava esclusivamente la posizione dei medici, quali soggetti tenuti in solido alla rivalsa nei propri confronti, escludendo in ogni caso la convenuta la sussistenza di qualsivoglia vincolo solidale a proprio carico che, invece, costituisce il presupposto dell'azione di regresso. 
Ed invero, nel caso di azione di regresso, di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., la causa petendi è costituita dall'esistenza dell'obbligazione del convenuto in giudizio dal creditore, cui sono tenuti in solido anche altri coobbligati (nel caso di specie, i medici chiamati in causa dalla convenuta), laddove, nel caso di specie, l'azienda sanitaria ha sempre negato l'esistenza di una siffatta obbligazione solidale, che fosse anche a suo carico. 
Pertanto, atteso che la domanda di regresso deve essere proposta dal responsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, e ciò anche ove agisca, per così dire, in via preventiva, deve escludersi che l'azienda abbia proposto tale tipo di azione, avendo essa fatto valere solamente il proprio diritto di agire “in rivalsa” per l'intero nei confronti dei medici, e dunque con esclusione della propria responsabilità solidale. Diritto che, come detto, è subordinato, nel caso della responsabilità sanitaria, alla sopra descritta deviazione dal programma sanitario, che l'azienda ha erroneamente ritenuto sussistere per la grave violazione delle leges artis e delle linee guida che regolano l'attività medica. 
Deve, infine, osservarsi che con il secondo motivo di appello l'azienda assume che “In ogni caso ed in estremo subordine - nella inverosimile ipotesi che si dovesse ritenere che non sia emersa nel giudizio (dalle risultanze percipienti/probatorie delle ### espletate sia in sede ###sede penale nonché dalla statuizione della sentenza penale di condanna per i reati ascritti a ### e ### la prova in ordine all'assorbente responsabilità dei medici in conseguenza della di loro deviazione dalle ### guida e dalle buone arti mediche - la responsabilità dell'occorso andrebbe comunque ripartita facendo applicazione del principio presuntivo di responsabilità ex artt.  1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c. (alla cui stregua, in assenza di tale prova, nel rapporto interno tra coobbligati le colpe si presumono pro quota uguali) ovvero della graduazione di percentuale di cui alla C.T.U.” Alla luce di quanto sopra esposto, tale deduzione sarebbe inammissibile siccome espressione di una domanda nuova, proposta in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c., ove con essa si dovesse intendere che l'appellante agisce oggi in via di regresso nei confronti dei medici. 
Epperò, ove si guardi al conclusum dell'atto di appello (“### alla Corte di Appello adita….dichiarare e/o accertare la responsabilità personale e solidale dei dott.ri #### …. e ### GAETANO… chiamati in causa, e per l'effetto condannarli in via esclusiva al risarcimento dei danni richiesti dagli attori in primo grado, ove possibile con indicazione della percentuale di efficienza causale delle rispettive condotte nella determinazione del danno, ovvero condannare detti medici in solido tra loro a rifondere all'ASP di ### tutte le somme cui quest'ultima è stata condannata a corrispondere alla parte attrice in primo grado, anche in via solidale, e quindi condannare i terzi tenuti a tenere indenne la convenuta A.S.P. di ### del risarcimento del danno e delle spese eventualmente da corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio; per l'effetto, in caso di eventuale pagamento medio tempore da parte dell'odierna appellante delle somme liquidate nella gravata sentenza 280/2025 a titolo di spese legali, condannare e/o ordinare a ### … ### e ### S.P.A…., alla ripetizione di tutte le somme indebitamente agli stessi corrisposte”) è evidente che tale domanda non fa altro che ripetere quella proposta in primo grado, di rivalsa dell'intero, dovendosi inoltre dichiarare l'inammissibilità della domanda ### proposta nei confronti di ### s.p.a. in violazione dell'art. 345 c.p.c. 
Le spese del grado seguono la soccombenza nel rapporto fra l'appellante, da un lato, e gli appellati #### e ### s.p.a., dall'altro. 
Ricorrono, invece, giustificati motivi per compensare le spese nel rapporto con ### nei cui confronti non è stato proposto appello. 
Infine, vanno dichiarate irripetibili le spese nei confronti degli appellati contumaci. 
Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.  P.Q.M.  La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall'### di ### avverso la sentenza n. 280/2025 in data 20 febbraio 2025 del Tribunale di ### ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore di #### ed ### s.p.a., le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi relativamente a ciascuno dei primi due, ed in €. 20.000,00 per compensi relativamente ad ### s.p.a., oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. 
Compensa le spese del grado fra l'appellante e ### e le dichiara irripetibili nei confronti degli appellati contumaci. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 10 luglio 2025.  ### (### (###

causa n. 472/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola La Mantia, Marcella Murana

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