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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 1249/2024 del 20-11-2024

... intratteneva una relazione extraconiugale; - a far data dal 17/03/2024, lo stesso si era allontanato dalla casa familiare, senza comunicare il nuovo indirizzo, facendo visita solo sporadicamente ai figli minori; - aveva un modesto reddito lavorativo mentre il marito conservava un alto tenore di vita. Con comparsa in data ### si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale ed ha chiesto: l'addebito della separazione alla moglie, per avere la stessa reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale a causa di continue gelosie, comportamenti ossessivi e condotte controllanti; l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione della stessa; porre a proprio carico l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli; porre le spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da ### con il COA di ### in data ###; rigettare le altre richieste economiche della ricorrente. Alla prima udienza di comparizione in data ### i coniugi hanno ribadito di non volersi riconciliare e, dopo ampia discussione orientata dal ### a fini (leggi tutto)...

testo integrale

N. 929/2024 R.G. 
TRIBUNALE DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai ### 1) Dr. ### rel.  2) Dr. ### 3) Dr. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 929/2024 RG, promossa DA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata al ricorso introduttivo. 
Ricorrente CONTRO ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. 
Resistente CON L'### P.M. 
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.  CONCLUSIONI: all'udienza del 18/09/2024, i ### delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e trascritte nel verbale d'udienza in data ### . 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data #### premesso di aver contratto matrimonio concordatario a ### degli ### il ### con ### da cui erano nati i figli ### (il ###) e ### (il ###), ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento del danno esistenziale; l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé, regolando i tempi di permanenza presso il padre; l'assegnazione della casa coniugale; porre a carico del marito l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della prole, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ### porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da ### con il COA di ### in data ###; l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico ### porre a carico del marito assegno mensile di € 200,00 per il proprio mantenimento; porre il pagamento delle rate mensili del mutuo cointestato, acceso per l'acquisto della casa coniugale, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: - dopo la nascita del primogenito, il marito aveva assunto un atteggiamento cinico e distaccato nei suoi confronti; in varie occasioni l'aveva denigrata ed offesa pubblicamente; inoltre, era spesso violento, sia verbalmente che fisicamente, nei confronti suoi e della prole, abusando di alcool; - a seguito di indagini commissionate ad un investigatore privato, aveva scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale; - a far data dal 17/03/2024, lo stesso si era allontanato dalla casa familiare, senza comunicare il nuovo indirizzo, facendo visita solo sporadicamente ai figli minori; - aveva un modesto reddito lavorativo mentre il marito conservava un alto tenore di vita. 
Con comparsa in data ### si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale ed ha chiesto: l'addebito della separazione alla moglie, per avere la stessa reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale a causa di continue gelosie, comportamenti ossessivi e condotte controllanti; l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione della stessa; porre a proprio carico l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli; porre le spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da ### con il COA di ### in data ###; rigettare le altre richieste economiche della ricorrente. 
Alla prima udienza di comparizione in data ### i coniugi hanno ribadito di non volersi riconciliare e, dopo ampia discussione orientata dal ### a fini conciliativi, hanno aderito alla seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c 1. affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale; 2. il padre potrà vedere e tenere i figli con sé dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e quelle della prole minore; 3. nelle settimane antecedenti il week-end di cui al punto 2, i minori staranno con il padre per un pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 mentre, nelle settimane successive al week-end di cui al punto 2, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.30 alle ore 20.30 compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e quelle della prole minore; durante le vacanze natalizie, alternativamente con la madre, dal 23/12 al 31/12 , ovvero dal 01 al 06 gennaio e durante le vacanze pasquali, alternativamente con la madre, dal ### alla ### di ### ovvero dal Lunedì dell'### al rientro a scuola; per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno; inoltre, i genitori trascorreranno insieme il compleanno dei figli; 4. porre a carico del padre l'assegno mensile pari a € 250,00, a titolo di mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ### da corrispondere entro il giorno 20 di ciascun mese; 5. porre le spese straordinarie al 50% tra i coniugi da disciplinare secondo ### con il COA di ### in data ###, con previsione che le spese superiori alla cifra di € 250,00 siano previamente concordate tra i coniugi; 6. attribuzione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico ### 7. rinuncia alle contrapposte domande di addebito e all'assegno di mantenimento da parte della resistente 8. il ### corrisponderà, inoltre, a titolo di mantenimento arretrato e spese straordinarie, la complessiva somma di € 1.825,00, da versare in rate mensili di € 200,00, con le medesime modalità stabilite per il versamento dell'assegno d mantenimento fino all'estinzione.  ### preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio. 
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. 
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.). 
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi. 
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'### amministrativa competente per l'annotazione di legge. 
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite quelle concordate dai coniugi e trascritte nel processo verbale d'udienza in data ###, come da conformi conclusioni dei rispettivi ### apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. 
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara la separazione personale di ### e ### alle condizioni trascritte nel processo verbale d'udienza in data ###, sopra riportate; 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali; 3) ordina al competente ### dello ### di procedere all'annotazione della presente sentenza.  ### 16 ottobre 2024 ### est.   (dott.ssa ### RG n. 929/2024

causa n. 929/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Girolamo Angela

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2321/2025 del 19-12-2025

... maturato ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.01.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2. condannare l'### “### S. ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 560,00; ### € 475,00; ### € 1.110,00; ### € 475,00; ### € 475,00; ### € 179,00; ### € 475,00; ### € 101,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### “### S. ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, la ### si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso deducendo “che l'emolumento per cui è causa non è collegato alle mansioni svolte”. Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice del lavoro, dott. ssa ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1921/2025 R.G. sez. lavoro, vertente ### rappresentati e difesi dagli avv. ti ### e ### Ricorrente E Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ####'ARAGONA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di essere dipendenti della ### convenuta con i vari inquadramenti professionali analiticamente specificati corrispondenti alle precedenti categorie B e D del ### deducevano di avere regolarmente percepito nel corso del rapporto di lavoro la indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, #### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022 pari ad € 4,49 e successivamente ad € 2,07, la indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022 (pari ad € 4,13 e poi ad € 5,16) e la indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 (pari ad € 40,00 al lordo mensili); che, nonostante la ordinaria corresponsione di tali emolumenti, essi non erano stati tuttavia inclusi dalla ### nel computo della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie. 
Richiamata la nozione eurounitaria delle ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e dedotta la illegittimità della esclusione del computo di tali emolumenti dalla retribuzione delle giornate di ferie -nonostante la stretta inerenza degli stessi alla qualifica professionalerassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, #### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (cd. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art.  86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, #### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità di pronto soccorso, per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ciascun giorno di ferie già maturato ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.01.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2. condannare l'### “### S. ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 560,00; ### € 475,00; ### € 1.110,00; ### € 475,00; ### € 475,00; ### € 179,00; ### € 475,00; ### € 101,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### “### S.  ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. 
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la ### si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso deducendo “che l'emolumento per cui è causa non è collegato alle mansioni svolte”. 
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025. 
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti più recenti di questa sezione lavoro le cui motivazioni vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c.. 
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi in materia. 
Segnatamente e procedendo con ordine, come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". 
Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art. 10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite". 
Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, si rammenta che l'art. 31 2 della Carta dei ### dell'### stabilisce che "ogni lavoratore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".  ###. 7 della direttiva n. 88/2003/CE prevede che "gli ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". 
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha dapprima chiarito che "l'espressione <ferie annuali retribuite> (di cui all'art. 7 della ###. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di ### sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE ### 20.1.2009, n. 350). 
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza ### 15.09.2011, C-155/10, ### c. BA, della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali. 
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. 
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., punto 50; #### e a., cit., punto 58). 
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. 
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. 
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, ###. 
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore. 
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. 
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'### osta a che gli ### membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'### e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza ### cit., punto 63). Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è ### 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio). 
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni. 
Rilevante in tale pronuncia anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. 
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. 
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v.  sentenza ### 15 settembre 2011, ### e a., C - 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “###”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. 
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683). 
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di ### 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. 
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti tre requisiti: 1) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la ### nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo) oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato; 2) deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore (come si trae in modo esplicito da ### 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore); 3) deve essere di importo consistente (non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in ### 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore). 
Orbene, nel caso di specie, sussistono i predetti requisiti. 
Infatti, le voci retributive richieste dalle parti ricorrenti sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni da essi svolte -compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni-, sono percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale (come si evince dalle buste paga) e, infine, -adeguandosi sotto tale profilo alle indicazioni in precisi termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione giornaliera nei giorni di ferie provenienti dal giudice di nomofilachia (Cass. n. 17495/2025 del 29.6.2025)- sono di importo sufficientemente consistente. 
Segnatamente su quest'ultimo punto deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. 
Come ribadito più volte dalla Corte di giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite "deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario", il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei ### (sentenze dell'8 novembre 2012, H. e T., C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, K., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, D., C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. 
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. 
Né può avere rilievo dirimente il fatto che le parti ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che - da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore. 
Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della ### 13.1.2022, causa C-514/20 (DS c/ K.) e dalla precedente giurisprudenza dello stesso consesso, "il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, V.  kasatsionen sad na ### e I.B. ### C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, S.-H. e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). 
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che "ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)".  "Per questo motivo”, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - “è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, H., C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, L., C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 
La stessa Corte di Giustizia ha costantemente ribadito che la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio 2009 S.-H. , del 15 settembre 2011 W. e a., del 13 dicembre 2018 H.), cosicché deve ritenersi che l'irrinunciabilità del periodo di ferie ed il divieto di monetizzazione del periodo minimo, seppur principi contemplati rispettivamente della nostra ### e dal diritto sociale europeo, non sono sufficienti - da soli - a garantire la pienezza del diritto se non sono accompagnati da una retribuzione adeguata. 
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare, allora, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettanti perché l'ammontare della retribuzione corrisposta durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo. 
Il rapporto rilevante è, quindi, quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. La retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione). 
Il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra di loro poiché il paragone è il raffronto fra due o più termini per stabilire affinità e differenze ed il giudizio di paragonabilità evoca quello di similitudine, imponendo quindi di utilizzare lo stesso orizzonte temporale. 
È opportuno poi calare il confronto nel brevissimo periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva e anche perché il periodo di ferie annuali è dato da giorni. 
Orbene, raffrontando la retribuzione ordinaria giornaliera, considerando soltanto gli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie risulta per le parti ricorrenti una riduzione della retribuzione giornaliera nei giorni di ferie pari, ma in realtà anche superiore, quantomeno al 15% - ottenuta raffrontando la retribuzione giornaliera e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie (tenuto conto dell'importo del valore medio giornaliero delle spettanze non ricevute riportato nel corpo del ricorso). 
Orbene, alla luce della recente sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 17495/2025 del 29.6.2025) secondo cui già col solo 6% di retribuzione in meno nei giorni di ferie si realizza il vietato effetto dissuasivo per il lavoratore, ne deriva che a fortiori, nel caso di specie può ritenersi presente un effetto dissuasivo per i ricorrenti a non usufruire dei giorni di ferie (sempre, si ribadisce, a livello anche soltanto potenziale e a prescindere dall'effettivo godimento delle stesse). Si osserva altresì che la citata sentenza della Corte di Cassazione aveva riguardo proprio ad una delle tre indennità dedotte in ricorso, ovvero l'indennità giornaliera di € 4,49 ex art. 86 c.3 del ### 2016- 2018. 
Le considerazioni finora svolte conducono a ritenere che le indennità di cui si discorre debbano rientrare nel computo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. 
Ne consegue, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di comparto nella parte in cui escludono le indennità in questione dal calcolo della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 retribuzione spettante per i periodi di ferie, l'accertamento del diritto delle parti ricorrenti all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, delle indennità oggetto di causa, e la condanna della convenuta alla corresponsione, per i suddetti titoli, delle conseguenti differenze retributive maturate dai ricorrenti per i periodi di seguito indicati. 
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, si ritiene di poter utilizzare i conteggi formulati dalla difesa dei ricorrenti che appaiono corretti in quanto con essi si fa riferimento agli importi contrattualmente dovuti per le indennità di cui si discorre rapportati ai giorni di ferie fruiti così come emergenti dal “cartellino delle presenze” (con proporzionale riduzione del monte giorni di ferie annuale, pari a 28 giorni, nei casi in cui il rapporto di lavoro non ha coperto l'intero anno solare). 
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento, per le causali di cui sopra e per i periodi indicati in ricorso, delle seguenti somme: ### € 560,00; ### € 475,00; ### € 1.110,00; ### € 475,00; ### € 475,00; ### € 179,00; ### € 475,00; ### € 101,00. Oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. 
Il ricorso va pertanto accolto. 
Il contrasto della giurisprudenza di merito in materia, l'intervento soltanto nel corso del giudizio di indicazioni precise da parte del giudice di nomofilachia in termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione ricevuta nei giorni di ferie -per valutare in concreto se ci sia o meno un potenziale effetto dissuasivo (sentenza Cass. n. 17495/2025 del 29.6.2025)- e infine la serialità della lite giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che per la restante parte vengono poste a carico della ### convenuta secondo la regola della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ### e ### D'### per le causali di cui in motivazione, al pagamento delle seguenti somme: ### € 560,00; ### € 475,00; ### € 1.110,00; ### € 475,00; ### € 475,00; ### € 179,00; ### € 475,00; ### € 101,00, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo; 2. compensa per metà tra le parti le spese di lite e pone a carico della ### e ### D'### la residua metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 470,00 oltre rimborso del 15% per spese forfettarie, IVA e ### con attribuzione ai procuratori antistatari. 
Salerno, 17.12.2025 Il Giudice Dott. ssa ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025

causa n. 1921/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Serpe Francesca, Francesca D'Antonio

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1796/2025 del 18-12-2025

... stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è accolto. La parte ricorrente, sulla scorta della “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla Corte di ### nonché, nel diritto interno, dalle sentenze della Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e del 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione delle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento della prestazione lavorativa propria delle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari della retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 ### 2016-2018 e l'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi di cui all'art. 86, comma 6 ### 2016-2018. Quindi, previa declaratoria di nullità o disapplicazione (leggi tutto)...

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N. 3418 / 2025 Ruolo gen. 
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE - #### dott. ### in funzione di Giudice del ### all'odierna udienza ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta #### nato a ### il ###, cod. fisc.  ###; ### nata a ####, l'08.08.1981, cod. fisc. ###; ### nato a ####, il ###, cod. fisc. ###; #### nata a ####, il ###, cod. fisc.  ###, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. ### e dall'avv. ### RICORRENTE CONTRO ### “### S. ####'ARAGONA”, in persona del ### e legale rappresentante p.t., con sede ###### - 84131 - al ### di ### P.Iva ### - mail pec: ###.   RESISTENTE OGGETTO: declaratoria riconoscimento e corresponsione: indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022; indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 nei giorni di ferie. 
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è accolto. 
La parte ricorrente, sulla scorta della “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla Corte di ### nonché, nel diritto interno, dalle sentenze della Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e del 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione delle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento della prestazione lavorativa propria delle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari della retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 ### 2016-2018 e l'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi di cui all'art.  86, comma 6 ### 2016-2018. Quindi, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle norme della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di una somma calcolata per il periodo da settembre 2017 al deposito del ricorso. 
La tesi è fondata.  ###. 7 della Direttiva n. 88/2003, intitolato «### annuali», stabilisce che: “1.  ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali …”. In particolare, secondo la citata ### il beneficio (ossia: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (### 20 gennaio 2009, C-350/06 e C 520/06, punto 60; 15 settembre 2011, C-155/10, punto 26; 13 dicembre 2018, C-385/17, punto 24). 
Vi è poi una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, sulla base dell'art. 7 della Direttiva 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia. 
Per quanto concerne, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della ### 88/2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche la sentenza ### 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58).  “### di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06 punto 60). 
In questa linea, la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 21, afferma che la retribuzione delle ferie annuali va calcolata, in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### La struttura della retribuzione ordinaria, cioè, “non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. ### 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 23); sicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. ### 15 settembre 2011, C-155/10, cit.). E vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v.  sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 28, cit.). La sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, punti 29, 30, 31) precisa poi che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. 
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 25). 
Detti principi sintetizzati dalla Suprema Corte nella sentenza 17 maggio 2019, n. 13425 consentono di condividere le ragioni espresse dalla parte ricorrente. 
Nel caso di specie la c.d. “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, ### 2016-2018 e l'“indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6, ### 2016-2018 costituiscono, difatti, voci abituali della retribuzione della parte ricorrente così come evincibile dalle buste paga prodotte in atti, giacché il ricorrente è un collaboratore professionale sanitario - infermiere turnista che svolge abitualmente turni lavorativi nel reparto ### e ### Dette voci devono essere pertanto inserite nella base di calcolo delle ferie, dovendosi disapplicare ogni disposizione contrattuale contraria, per essere le stesse connaturate alla prestazione abituale e prevalente svolta dal lavoratore e costituenti, quindi, una componente pressoché fissa della retribuzione. 
Consegue la condanna come da dispositivo, ove sono pure liquidate e spese che seguono la soccombenza.  P. Q. M.  Il Giudice del ### del Tribunale di ### disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella base di calcolo delle ferie anche dell'indennità giornaliera di turno e della indennità di terapia intensiva o sub-intensiva previste ai sensi degli artt. art.  86, commi 3 e 6, ### 2016-2018, nonché 106, comma 2, e 107, comma 2, ### 2019-2021, condanna l'### convenuta al pagamento delle differenze dovute per il periodo di cui al ricorso introduttivo, oltre accessori come per legge, nonché delle spese del giudizio, determinate in € 1.200,00, oltre #### rimborso forfettario e spese borsuali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.  ### 18.12.2025 

IL GIUDICE
d. L. (Dott. ### RG n. 3418/2025


causa n. 3418/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mancuso Carlo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31679/2025 del 04-12-2025

... ###. #### 1. Con sentenza n. 139/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, la Corte d'appello di Messina, nella regolare costituzione dell'appellato ### ha accolto il gravame proposto dalla ### S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Messin a n. 1130/2015, pubblicata in data 15 maggio 2015 e, p er l'effetto, ha respin to l'opposizione proposta dallo stesso ### avverso il decreto ingiuntivo n. 885/2006, gravando l'appellato delle spese dei due gradi. 2. Come riferito dalla decisione impugnata ### S.p.A. aveva ottenuto l'emissione nei confronti di ### di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 88.854,08 sulla base di una scrittura datata 27 ottobre 2004, ritenuta dalla stesa ### S.p.A. costituire ricognizione di debito. Il decreto ingiuntivo era stato opposto da ### e il Tribunale di Messina - sempre secondo quanto riferito dalla decisione impugnata - aveva accolt o l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. 3. Proposto appello da parte della ### S.p.A. - cui nel corso del giudizio aveva dichiarato di subentrare ### S.R.L. - e costituitosi ### per resistere al g ravame con comparsa che - sempre come riporta la decisione impugnata - recava la dichiarazione finale “non si (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20002/2021 R.G. proposto da ### rappresent ato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### unitamente all'avvocato ### - controricorrente - Oggetto: Contratti bancari - ### di debito R.G.N. 20002/2021 Ud. 27/11/2025 ###. ### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 2 di 13 avverso la sentenza della CORTE D'### n. 139/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 27/11/2025 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 139/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, la Corte d'appello di Messina, nella regolare costituzione dell'appellato ### ha accolto il gravame proposto dalla ### S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Messin a n. 1130/2015, pubblicata in data 15 maggio 2015 e, p er l'effetto, ha respin to l'opposizione proposta dallo stesso ### avverso il decreto ingiuntivo n. 885/2006, gravando l'appellato delle spese dei due gradi.  2. Come riferito dalla decisione impugnata ### S.p.A.  aveva ottenuto l'emissione nei confronti di ### di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 88.854,08 sulla base di una scrittura datata 27 ottobre 2004, ritenuta dalla stesa ### S.p.A. costituire ricognizione di debito. 
Il decreto ingiuntivo era stato opposto da ### e il Tribunale di Messina - sempre secondo quanto riferito dalla decisione impugnata - aveva accolt o l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.  3. Proposto appello da parte della ### S.p.A. - cui nel corso del giudizio aveva dichiarato di subentrare ### S.R.L. - e costituitosi ### per resistere al g ravame con comparsa che - sempre come riporta la decisione impugnata - recava la dichiarazione finale “non si formulano domande riconvenzionali, né #### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 3 di 13 appello incidentale”, la Corte territoriale ha accolto il gravame sulla base di un percorso argomentativo che può essere così sintetizzato: 1) la decisione di prime cure aveva violato gli artt. 1988 e 2797 c.c., in quanto la produzione, da parte dell'appellante, della scrittura privata ricognitiv a di debito, aveva determinato l'inversione degli oneri probat ori - essendo a questo pu nto l'ingiunto, odierno ricorrente, tenuto a dare prova dell'assenza del rapporto fondamentale - laddove la decisione del Tribunale aveva invece riversato sulla società opposta l'onere di provare il proprio credito, valorizzando una circostanza - la tardività della produzione del contratto di finanziamento - che di per sé era inido nea a determinare “il venir m eno dell'effica cia vincolante sul piano probatorio del riconoscimento del debito nei confronti dell'altra parte contraente, che da tale onere era dispensata, stante la presunzione in suo favore dell'esistenza del rapporto fondamentale di cui all'art. 1988 c.c..”; 2) pur dovend osi ribadire in linea gen erale la distinzione tra ricognizione di debito e confessione, ma rammentato altresì che, sempre in via generale, n on può escludersi che , nel concreto, nello stesso documento vengano a coesistere una ricognizione di debito ed una confessione, nel caso di specie il tenore letterale del documento ricognitivo - ed in particolare il riferimento al contratto di finanziamento - valeva ad attribuire al medesimo valore confessorio; 3) del tutto legittima era la costituzione in giudizio di ### S.R.L., in quanto, come docum entalmente comprovato, l'originaria creditrice ### S.p.A., dapprima, aveva mutato ragione sociale in ### s.r.l. e, Sez. ### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 4 di 13 successivamente, era stata scissa in quattro società, t ra le quali la ### S.R.L.  4) inammissibili erano le conclusioni rassegnate dall'odiern o ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta in appello - ove veniva chiesto “l'accoglimento delle domande eccezioni e conclusi oni formulate ed in ogni caso, e comunque, la statuizione sulla eccezione di null ità del giudizio di primo grado”, in quanto su tali domande doveva ritenersi formato il giudicato per effetto del rigetto pronunciato dal Tribunale e della mancata proposizione, da parte del medesimo #### di appello incidentale, come chiarito dallo stesso odierno ricorrente con la dichiarazione finale, contenuta nella medesima comparsa, nella quale si concludeva “non si formulano domande riconvenzionali, né appello incidentale”.  4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina ricorre ### Resiste con controricorso ### 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
La controricorrente ha depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.  1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, la “nullità della sentenza per violazione delle norme di cui al D.M. 44/2011”. 
Argomenta, in particolare, il ricorso che la sentenza impugnata non costituisce un file digitale “nativo”, ma la scansione di un documento analogico, aggiungendo che “tra l'altro la firma a margine non è dei giudici che l'anno [sic] redatta”. Sez. ### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 5 di 13 1.2. Con il second o moti vo il ricorso deduce, nell a rubrica, “violazione o falsa applicazione di norme d i diritto e nullità della sentenza e del procedimento di primo grado; nullità conseguente della sentenza e del procedimento di secondo grado. Error in procedendo. 
Artt. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc in relazione all'art. 176 cpc. ”. 
Il ricorrente evidenzia di avere sollevato, già nel giudizio di primo grado, un profilo di nullità, costituito dalla celebrazione dell'udienza del 17 luglio 2007 in assenza dei procuratori del ricorrente, i quali avevano aderito all'astensione nazionale dalle udienze proclamata dall'### Disatteso tale profilo dal giudice di prime cure, lo stesso sarebbe stato riproposto in sede di gravame senza che occorresse la formulazione di un appello incidentale, essendo il ricorrente risultato vincitore. 
Si ded uce, quindi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tale profilo coperto dal giudicato, disattendendolo.  1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Error in iudicando. Artt. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc in relazione all'art. 1988 c.c. (ricognizione di debito) ed in relazione all'art. 2697 c.c. (onere della prova).”. 
Argomenta in particolare il ricorso che “il giudice dell'impugnazione non ha considerato che sebben e il riconoscimento del debito ab bia effetto confermativo dell'obbligazione sussistente in capo al debitore, dispensando il creditore dall'onere di provare quella obbligazione, che si presume esistente fino a prova contraria, sotto il profilo sostanziale la Corte territoriale non poteva prescindere dall'esistenza (e/o dalla validità) di un originario rapporto intercorrente tra debitore e creditore, posto che nel corso del giudizio ne era stata contestata e denegata l'esistenza (e sempre e comunque, la validità). In queste ipotesi, tali situazioni andavano ad incidere sul l'obbligazione derivant e dal #### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 6 di 13 riconoscimento (…) che, pertanto, non era più sufficiente per far valere la pretesa creditoria. A questo deve aggiungersi che il riconoscimento di debito sottoscritto dal presunto debitore, considerata la sua recisa e motivata denegazione di dovere alcunché, il detto riconoscimento non vale### ad esonerare il creditore dall'onere di provare l'entità della somma pretesa (…).”.  1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Error in procedendo, error in iudicando. Art. 360 co. 1 n. 3 cpc in relazione all'art. 2697 c.c. (onere della prova) a carico di controparte”. 
Argomenta, in particolare, il ricorso che “se la Corte territoriale ha escluso che la di chiarazione dello ### potesse assurgere a “confessione”, allora, a prescindere quanto evidenziato ai punti che precedono, avrebbe dovuto tenere debito conto della inesistenza del contratto (cd. caus ale) di finanziamento tanto da ammettere una contraria risultanza, non costituendo la ricognizione una prova piena (…) in quanto la ricognizione di debito in questione ha natura giuridica di mera dichiarazione unilaterale resa dal debitore “contra se”, per cui essa andrebbe al più può incidere solo sul meccanismo dell'onere della prova, mentre fonte di obbligazioni resterebbe in ogni caso il rapporto fondamentale sottostante (…), sempre ferm o restando l 'onere della prova in caso di conte stazione de ll'esistenz a e/o della validità del rapporto fondamentale”.  1.5. Con il quinto motivo il rico rso deduce, nel la sua rubrica, “violazione e falsa applicazione d i norme di diritto - omessa e, comunque, insufficiente m otivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e, comunque, rilevabile d'ufficio riguardo la successione nel processo, la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale. Error in procedendo, error in iudicando. Sez. ### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 7 di 13 Art. 360 co. 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 110 e 111 cpc ed in relazione all'art. 2697 c.c., oltre che in relazione agli artt. 2097 c.c., 24 Cost. e 81 cpc.”. 
Argomenta, in particolare, il ricorso che: − la Corte d 'appello avrebbe affermato la circostanza de lla modifica della ragione sociale d i ### S.p.A. in ### s.r.l. pur in assenza della produzione dell'atto notarile relativo a tale modifica; − parimenti la Corte d'appello avrebbe ritenuto la successione dell'odierna controricorrente nella tit olarità del credito originariamente di ### S .p.A. a segu ito di scissione, pur in assenza d i espressa me nzione dell'assegnazione di detto credito alla medesima ### Ne consegue, argomenta il ricorso, che unica legittimata ad causam era da ritenersi ### S.p.A. e che ### S.R.L. non può ritenersi avente causa dalla prima.  2. Il ricorso deve essere dichiarato, nel complesso, inammissibile, non contenendo lo stesso una adeguata esposizione sommaria dei fatti della causa, nel rispetto del disposto di cui all'art. 366, n. 3), c.p.c. 
Occorre preliminarmente rammentare che questa Corte ha chiarito che, in tem a di requisiti di "for ma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c.  - la cui m ancata osser vanza è sanzionata con l'ina mmissibilità del ricorso stesso - si viene ad integrare un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi su lla selezione dei dati #### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 8 di 13 rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte d ella ### e, i motivi di rico rso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti (Cass. 2 - Ordinanza n. 16618 del 21/06/2025).  ### sommaria dei fatti di causa, pertanto, non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì mira a consentire a questa ### di conoscere dall'atto, senz a attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'ogget to della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassa zione contenga, in modo chiaro e sin tetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dell e deduzioni di c iascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024). 
Tornando, ora, al caso ora in esame, si deve rilevare la radicale assenza, nel ricorso, della benché minima esposizione dei fatti di causa, ed in particolare della sintesi sia delle domande ed allegazioni delle parti nel giudizio di prime cure sia del dispositivo e della motivazione della sentenza di primo grado, sia, infine, delle domande ed allegazioni delle parti in grado di appello, prendendo il ricorso le proprie mosse direttamente dal dispositivo della de cisione dell a ### d'appello - salvo sporadici e frammentari richiami sparsi nell'ambito dei singoli motivi di ricorso - al pun to che questa ### nella precedente #### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 9 di 13 ricostruzione dei fatti di causa, si è vista costretta a fare riferimento direttamente al cont enuto della decisione impugnata, in quant o, diversamente, sarebbe risultata radicalmente preclusa la possibilità di procedere ad una minima ricostruzione della vicenda processuale.  ###, da parte di questa ### del contenuto della decisione impugnata, tuttavia, non può valere a colmare le irrimediabili lacune che affliggono il ricorso, avendo questa ### già chiarito che le carenze del ricorso che manchi completamente dell'esposizione dei fatti di causa non possono essere superate né attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione ( Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022).  3. A questo punto, è appena il caso di aggiungere che i singoli motivi di ricorso sono in ogni caso privi di pregio, dovendosi osservare in sintesi che: 1) quanto al primo motivo, al di là della n on pertinenza del richiamo agli artt. 11 e 12 DM 44/2011 - essendo gli stessi riferiti al formato degli atti nativi digitali - risultano del tutto incomprensibili sia le deduzioni del ricorrente circa il formato “pdf ordinario” col quale sarebbe stata depositata la sentenza impugnata - che invece risulta evidentemente essere stata redatta in forma cartacea a solo successivame nte fatta oggetto di scansione ai soli fini dell'inserimento nel fascicolo digitale - sia la generica, apodittica e grave affermazione per cui “la firma a ma rgine non è dei g iudici che l'anno [sia] redatta”; 2) il secondo motivo non solo - nonostante i richiami dello stesso ricorrente al principio di autosuff icienza - risulta non #### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 10 di 13 pienamente rispettoso del principio di specificità di cui all'art.  366, n. 6), c.p.c. - dal momento che neppure chiarisce se, a seguito della dichiarazione di astensione dei legali, vi sia stato o men o differimento dell'u dienza, come in vece espressamente puntualizzato in controricorso - ma anche risulta carente sul piano dell'interesse ex art. 100 c. p.c., avendo la controricorrente dato pro va della rinuncia dell'odierno ricorrente al precedente ricorso per cassazione proposto direttamente avverso il provvedimento assunto dal giudice di prime cure sulla specifica questione; 3) il terzo motivo omette di confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione impugnata, dovend osi osservare che la ### territoriale ha bensì richiamato gli stessi principi invocati dal ricorrente, ma ha osservato che proprio da tali principi veniva a d iscendere l'onere per lo stesso ricorre nte di prova re l'assenza del rapporto sottost ante - non essendo evidentemente sufficiente la mera contestazione del medesimo ed avendo questa ### già osservato, in relazione alla tematica della prova a contenuto negativo, che la prova dell'assenza del rapporto sottostante ben può essere fornita mediante l'identificazione del rapporto medesimo con quello oggetto della ricognizione e la successiva dimostrazione della inesistenza, originaria o sopravvenuta, del medesimo ( Sez. 3, Sentenza n. 10574 del 09/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4019 del 23/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza 8515 del 28/05/2003) - non senza rilevare ulteriormente che una significativa parte delle deduzioni ulteriormente svolte nel motivo attiene inammissibilmente a profili in fatto; #### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 11 di 13 4) il quarto motivo, ancora una volta, non si confronta con la ratio decidendi, essendo sufficiente osservare che l'esordio del motivo - “se la Co rte territ oriale ha escluso che la dichiarazione dello ### pote sse assurgere a “confessoria”” - viene direttamente a contrastare con l'opposto risultato cui è espressamente pervenuta la decisione impugnata, ferma restando - alla luce del mancato accoglimento del terzo motivo - l'applicazione del principio per cui, qualora la decisio ne di m erito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pian o logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non p otrebbero comunque condurre , stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione dell a decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2 108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 de l 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinan za n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sen tenza n. 12372 del 24/05/2006).  5) l'inammissibilità del quinto ed ultimo motivo - afflitto peraltro da una confusione tra i due distinti profili della trasformazione e della scissione - deriva dalla mancata riproduzione o localizzazione, in ossequio all'art. 366 c. p.c., dell'atto di scissione che pure lo stesso ricorrente ammette essere stato prodotto (pag. 23, riga 6), non senza osser vare che, accedendo alla tesi d el ricorrente p er cui #### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 12 di 13 S.p.A. sarebbe ancora l'unica t itolare del rapporto in contestazione, si dovre bbe concludere, da un lato, che la sentenza d'appello risulta comunque e ssere stata assunta sull'appello della stessa ### S.p.A. - risultando quindi viziata, in mera ipotesi, per l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'intervento dell'odierna controricorrente - e, dall'altro lato, che sarebbe stato onere del ricorrente provvedere alla notifica del ricorso ora in decisione alla stessa ### S.p.A., cui in vece il ricorso non risulta notificato.  4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusion e in favore della controricorrente delle spese del giud izio di legittim ità, liqui date direttamente in dispositivo.  5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 /02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior e importo a titolo di contri buto unificato, p ari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spe ttando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contribut o, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).  P. Q. M.  ### dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Sez. ### - R.G. 20002/2021 - CC 27/11/2025 - ### nr. 13 di 13 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della ### di Cassazione, il giorno 27 novembre 2025.   ###  

causa n. 20002/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

M
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Tribunale di Catania, Sentenza n. 6032/2025 del 15-12-2025

... € 261.000,00; trasferendo altresì, dal 10.2.2021 (data di sottoscrizione dell'addendum contrattuale), il possesso materiale dell'immobile. Per l'effetto, ### versava in favore di parte convenuta la somma di € 121.000,00, di cui € 116.000 a titolo di acconto ed € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Parte attrice asseriva, tuttavia, che ### non adempieva alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto preliminare entro il termine stabilito (15 giorni anteriori alla data previsti per la stipula del contratto definitivo), così rendendosi inadempiente. Deduceva, quindi, l'inadempimento di parte convenuta per il mancato assolvimento delle obbligazioni assunte, precisando altresì che quest'ultima avesse “taciuto l'esistenza dell'ordinanza di demolizione della struttura in legno e vestri, con copertura di tavolato in legno e sovrastanti coppi siciliani” e che “al momento della sottoscrizione dell'### (10/02/21), il ### ha incassato l'ulteriore somma di € 60.000,00, continuando a tacere dell'abuso costituito dalla struttura in legno e vetri e della impossibilità di procedere alla sanatoria, data la difformità rispetto all'### della ### di Catania” (cfr. atto di (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Quinta Civile Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.  ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 3992/2022 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 28.5.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; promossa da ### nata a ### il ### (c.f.###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; attrice contro ### nato a #### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; convenuto ##### procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, ### conveniva in giudizio dinnanzi a questo ### chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di concludere il contratto definitivo e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare, con condanna alla restituzione dell'importo di € 121.000,00, oltre interessi, ricevuto a titolo di acconto sul corrispettivo complessivo pattuito nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. 
In particolare, parte attrice riferiva che, in data ###, stipulava con ### un contratto preliminare di vendita, con cui quest'ultimo si impegnava a trasferire, in favore di ### la piena proprietà dell'immobile sito in ### via ### n. 12 (piano T, censito al foglio 10, p.lla 328, cat. A/3, classe 5, vani 5,5, superficie catastale mq 105, R.C.), per un importo complessivo di € 261.000,00; trasferendo altresì, dal 10.2.2021 (data di sottoscrizione dell'addendum contrattuale), il possesso materiale dell'immobile. Per l'effetto, ### versava in favore di parte convenuta la somma di € 121.000,00, di cui € 116.000 a titolo di acconto ed € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.   Parte attrice asseriva, tuttavia, che ### non adempieva alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto preliminare entro il termine stabilito (15 giorni anteriori alla data previsti per la stipula del contratto definitivo), così rendendosi inadempiente. Deduceva, quindi, l'inadempimento di parte convenuta per il mancato assolvimento delle obbligazioni assunte, precisando altresì che quest'ultima avesse “taciuto l'esistenza dell'ordinanza di demolizione della struttura in legno e vestri, con copertura di tavolato in legno e sovrastanti coppi siciliani” e che “al momento della sottoscrizione dell'### (10/02/21), il ### ha incassato l'ulteriore somma di € 60.000,00, continuando a tacere dell'abuso costituito dalla struttura in legno e vetri e della impossibilità di procedere alla sanatoria, data la difformità rispetto all'### della ### di Catania” (cfr. atto di citazione).
Riferiva, infine, che in data ###, rientrando presso l'immobile di cui si discute, “scopriva l'abusivo accesso, senza alcun visibile segno di effrazione al cancello e alla porta d'ingresso, di ignote maestranze che avevano provveduto, previo smontaggio e spostamento dei mobili e degli elettrodomestici della cucina, ad eseguire opere edili di arretramento di una vetrata (5,00x2,30), riducendo le dimensioni del vano cucina di oltre dieci metri quadrati, rimuovendo parzialmente la copertura del vano in legno e tegole, nonché una porta d'accesso allo stesso e una finestra, che non sono state più rinvenute (doc. 8)”, così attribuendo “con tutta probabilità” la realizzazione di tali opere all'odierno convenuto. 
Si costituiva in giudizio ### contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e spiegando altresì domanda riconvenzionale al fine di sentire dichiarare l'inadempimento di ### e conseguentemente emettere, nei confronti della stessa, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che teneva luogo del contratto di vendita non concluso, con ogni consequenziale statuizione di legge. Chiedeva, infine, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno a titolo di occupazione dell'immobile. 
La causa veniva istruita con assunzione di interrogatorio formale e prova per testi, a seguito dei quali, all'udienza del 28.5.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di risoluzione per inadempimento proposta da ### è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. 
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 1453 c.c., nel disciplinare l'istituto della risoluzione per inadempimento (quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi dedotti nel contratto), legittima la parte a domandare la risoluzione ogniqualvolta il rapporto contrattuale non possa realizzarsi a causa dell'inadempimento di una delle parti contrattuali.
Nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto preliminare per cui è causa), infatti, ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni determina, a sua volta, il venire meno della causa che giustifica la controprestazione, legittimando così la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria prestazione. 
Ai fini della risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c., è necessario che l'inadempimento, ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale, sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato).  ### quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi qualificare “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la prestazione dovuta. 
Ne deriva, pertanto, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 Ciò posto, nel caso di specie, ### non ha fornito adeguata prova dell'inadempimento (grave ed imputabile) di ### così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 Ed invero, gli elementi probatori versati in atti non consentono di affermare, in relazione agli interessi dedotti nel contratto, l'inadempimento di ### la cui condotta non ha quindi determinato una grave alterazione del sinallagma contrattuale. 
Parte convenuta, infatti, adempiva alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto preliminare, in virtù del quale “### promittente venditrice, dichiara altresì, di avere realizzato una struttura in legno e vetro, con copertura con tavolato in legno e sovrastanti coppi alla siciliana, nonché una tettoia in struttura in legno e coperta con tegole alla siciliana, entrambe in assenza di titolo edilizio. All'uopo parte promittente venditrice si impegna sin d'ora, a propria cura e spese ed entro la stipula del definitivo, a procedere al ripristino dello stato dei luoghi relativamente alla tettoia, come da avviso del
Comune di ### notificato in data 15 settembre 2020, nonché a provvedere alla regolarizzazione dell'immobile in oggetto mediante presentazione di apposito titol edilizio in sanatoria innanzi alle competenti autorità amministrative, nel rispetto della normativa urbanistica vigente” (art. 2).  ### nello specifico, provvedeva a regolarizzare l'immobile oggetto del contratto preliminare di cui si discute. Ed infatti, come accertato dal “verbale n. 11/20 di accertamento e verifica ottemperanza all'ingiunzione di demolizione opere edili”, lo stesso ottemperava all'ordinanza di demolizione di cui sopra, demolendo le opere abusivamente realizzate e rendendo così l'immobile conforme alle prescrizioni urbanistiche attualmente vigenti. 
La regolarità dell'immobile non risulta smentita nemmeno dalle altre risultanze istruttorie versate in atti e, in particolare, dal parere positivo (prot. N. 10469 dell'1.5.2017) della ### per i beni culturali e ambientali di ### la quale, in ordine all'obbligazione assunta di “provvedere alla regolarizzazione dell'immobile in oggetto mediante presentazione di apposito titolo edilizio in sanatoria innanzi alle competenti autorità amministrative, nel rispetto della normativa urbanistica vigente” prevista all'art. 2 del contratto preliminare in esame, accertava “la compatibilità paesaggistica delle opere descritte, per il rilascio del titolo abitativo in sanatoria da parte di ###; dichiara che il mantenimento delle opere descritte non costituisce pregiudizio per la tutela dell'area soggetta a vincolo paesaggistico. Il presente provvedimento è rilasciato ai fini della condonabilità sia delle opere realizzate abusivamente, prevista dall'articolo 167, comma 5, che delle sanzioni penale previste dall'art. 181 del Codice”.  ### convenuta, quindi, oltre a provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, forniva altresì prova adeguata dell'avvio del procedimento per l'annullamento della sanzione amministrativa nonché dell'avvenuto frazionamento di parte del terreno, proprio come previsto dal contratto preliminare in esame. 
Ne deriva che, avendo ### correttamente adempiuto alle obbligazioni sopra evidenziate, nessun inadempimento può essere allo stesso imputato.
Né, alcuna prova contraria è stata fornita in tal senso. 
Altresì infondata risulta la circostanza dedotta da parte attrice secondo la quale ### avesse “taciuto l'esistenza dell'ordinanza di demolizione della struttura in legno e vetri, con copertura di tavolato in legno e sovrastanti coppi siciliani”. 
Invero, sebbene nell'art. 2 del preliminare in esame l'ordinanza di demolizione sia citata solo con riguardo alla tettoia con struttura in legno (e non anche alla struttura in legno e vetri), gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono di ritenere che ### non fosse a conoscenza che anche tale ultima struttura fosse oggetto di detta ordinanza e che, pertanto, la stessa veniva rimossa da ### Ciò in quanto le incongruenze e divergenze emerse in merito alla circostanza in esame tra le dichiarazioni rese dai testi escussi non consentono di giungere ad una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova e la conseguente attribuzione della responsabilità in capo a ### In armonia, pertanto, con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile ord. 10 ottobre 2022 n. 29361), secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale è, quindi, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti), si ritiene di non potere considerare provato tale fatto di causa alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale escussa. 
Sicché, non può trovare accoglimento la domanda proposta da ### A contrario, deve essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., spiegata in via riconvenzionale da #### convenuta ha offerto la propria prestazione: peraltro la disponibilità a procedere al trasferimento è stata reiterata dal convenuto nella comparsa di costituzione nel presente giudizio. 
Tale dichiarazione è sufficiente ad integrare l'offerta della prestazione prevista dal II comma dell'art.  2932 c.c.: infatti questa può essere costituita da una seria volontà di eseguire la propria prestazione espressa in qualsiasi modo, purché escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere, senza quindi che sia necessaria l'uso dell'offerta reale o per intimazione (cfr, ex multis, Cass. 9518/87; Cass. n. 1134/85; Cass. n. 6582/84).  ### attrice è inadempiente rispetto al suo obbligo di acquistare i beni oggetto del preliminare: il termine in esso pattuito è abbondantemente scaduto. 
E' documentato in atti come l'attrice abbia già versato la complessiva somma di € 121000.00 rimanendo così debitrice delle somme a saldo (€ 140000.00) da versarsi secondo le previsioni contrattuali. 
E' noto che affinché la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. possa trovare accoglimento, è necessario che la stessa non difetti di alcuna condizione di liceità del chiesto trasferimento immobiliare. Invero, l'art. 17, secondo comma, L. 28.2.1985, n. 47, recepito nell'art. 46, comma 1, D.P.R. 6.6.2001, n.380, T.U. dell'edilizia, per gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto diritti reali ( trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione) relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo del 1985, è sancita la nullità degli atti medesimi e ne vieta la stipulazione, “..ove essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante , gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Sul punto la Cassazione osserva che secondo il costante orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'articolo 17 della I. n. 47 del 1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001) e dall'art. 40 della stessa legge n. 47/1985. questo orientamento discende che la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa purché prima della relativa decisione, sicché essa è sottratta alle preclusioni che regolano in genere la normale attività di deduzione e produzione delle parti. 
Ebbene nella specie non solo nel preliminare è indicato il titolo edilizio dell'immobile, ma lo stesso risulta altresì dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. relazione accertamento edilizio del Comune di ### e autorizzazione paesaggistica in atti).   Altresì identificato in atti e nel preliminare è l'immobile oggetto del trasferimento con riferimento ai dati catastali. Ancora di recente infatti la Suprema Corte ha stabilito che “…solo laddove l'identificazione dell'oggetto del preliminare afferisce ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod.  civ., occorre che, nel preliminare stesso, l'immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento…”. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 5536 dell'1 marzo 2024). 
Ne consegue che deve essere emessa sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà dell'immobile in questione, subordinamente al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 140000.00, quale residuo del prezzo di vendita e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Difatti l'effetto traslativo deve considerarsi subordinato all'effettivo pagamento, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento” (Cassazione civile sezione II 9 maggio 2024 n.12680). 
La trascrizione presso la ### dei ### immobiliari della presente sentenza, con efficacia dichiarativa, ai sensi dell'art. 2651 c.c., va fatta a cura e spese della parte interessata e non può essere posta ad oggetto di ordine giudiziale. 
Nulla è invece dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore di ### dal momento che nessuna prova è stata fornita da quest'ultimo in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio economico subito a causa dell'inadempimento di parte attrice. 
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di ### e liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### - sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### disattesa ogni ulteriore istanza così provvede: trasferisce a titolo di compravendita la proprietà dei seguenti beni rispettivamente a favore di a) ### nata a ### il ### (c.f. ###) e contro ### nato a ### il ### (c.f. ###) dell'immobile sito in ### via ### n. 12 (piano T, censito al foglio 10, p.lla 328, cat. A/3, classe 5, vani 5,5, superficie catastale mq 105, R.C.); condiziona l'efficacia traslativa al pagamento della somma di € 140000.00 oltre interessi legali fino al soddisfo e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza; condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida in complessivi € 6.023,00 (di cui € 1214,00 per spese vive), oltre spese generali, iva, c.p.a.  come per legge. 
Così deciso in ### addì 15.12.2025 

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 3992/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marino Giorgio

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