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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9222/2025 del 12-12-2025

... alla medesima di agire al fine di eccepirne la non debenza e chiederne la restituzione; deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire della società opponente. Va premesso che la pretesa contributiva di cui alle note di rettifica è scaturita dal recupero degli importi compensati dalla ditta a titolo di agevolazioni contributive rivelatesi non spettanti a seguito dei controlli telematizzati operati dall'### In particolare, l'### ha dedotto che dalle verifiche è emerso che la società non aveva regolarizzato il DM 10/2022 per la matricola 5116218563, nonostante l'invito a regolarizzane nei successivi 15 giorni inviato dall'### in data ###. Solo in data ###, oltre i 15 giorni assegnati, la società ha inviato il flusso ### di variazione corretto (cfr. Ticket 71703888). Quindi la ditta ha ricevuto ### irregolare per agevolazioni n.### al quale è collegata la nota di rettifica 11/2022 oggetto dell'AVA impugnato. Il ricorrente ha dedotto che “L'### ritenendo che la scrivente non avesse diritto agli sgravi summenzionati, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025 ha emesso nota di rettifica per matr. 5116218563 dell'importo di € 6.525,40 periodo rif. 11/2022 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. ### a seguito dell'udienza del 11 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4185/2024 R.G. vertente TRA ### in persona del Presidente ###sede ###Napoli via ### n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), con studio in Napoli, via ### 45, giusta procura in alce al ricorso; RICORRENTE contro ### della ### - ### (C.F. ###), P.I.  ###- in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procure in atti; RESISTENTE Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n.371/2024/###00 ricevuto il ### a mezzo ### con successivo invito a regolarizzare ricevuto il ###, con cui si chiedeva il pagamento delle note di rettifica con le quali sono stati recuperati, ex articolo 1 comma 1175 L.296/06, gli sgravi contributivi per mancanza di regolarità contributiva mese del mese di novembre 2022. La società ha eccepito l'inesistenza della irregolarità contributiva e il pagamento della somma di cui all'avviso di addebito impugnato per evitare l'emissione di un ### negativo, domandando l'annullamento dell'avviso di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025 addebito e dell'invito a regolarizzare nonché la restituzione dell'importo già pagato. la Società nelle more dello svolgimento Si costituiva è costituito l'### contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto della domanda attorea. 
La causa è stata istruita documentalmente. 
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note; accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta; preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza; lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente precisato che il pagamento spontaneo delle somme pretese con l'ava impugnato, effettuato dalla parte istante in data ###, non impedisce alla medesima di agire al fine di eccepirne la non debenza e chiederne la restituzione; deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire della società opponente. 
Va premesso che la pretesa contributiva di cui alle note di rettifica è scaturita dal recupero degli importi compensati dalla ditta a titolo di agevolazioni contributive rivelatesi non spettanti a seguito dei controlli telematizzati operati dall'### In particolare, l'### ha dedotto che dalle verifiche è emerso che la società non aveva regolarizzato il DM 10/2022 per la matricola 5116218563, nonostante l'invito a regolarizzane nei successivi 15 giorni inviato dall'### in data ###. Solo in data ###, oltre i 15 giorni assegnati, la società ha inviato il flusso ### di variazione corretto (cfr. Ticket 71703888). Quindi la ditta ha ricevuto ### irregolare per agevolazioni n.### al quale è collegata la nota di rettifica 11/2022 oggetto dell'AVA impugnato. 
Il ricorrente ha dedotto che “L'### ritenendo che la scrivente non avesse diritto agli sgravi summenzionati, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025 ha emesso nota di rettifica per matr. 5116218563 dell'importo di € 6.525,40 periodo rif. 11/2022 (reimmissione con maggiorazione di interessi).Avverso la nota rettificativa è stato proposto ricorso in sede amministrativa ma l'Ente non si è pronunziato Va premesso che l'art. 1, comma 1175, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: “… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 
Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del ### e della ### la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla ### del 30 novembre 2007, n. 279).  ### la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di ### interno) resta sospeso.  ###. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli ### previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli ### previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto”. 
La disciplina non è mutata con il dm 30.1.2015, per il quale, ai sensi dell'art 8, “1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025 decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”. 
Ai sensi dell'art 4, nelle ipotesi di assenza di regolarità, “1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'### l'### e le Casse edili trasmettono tramite ### all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli ### tenuti al controllo. 2.  ###, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. ### a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il ### in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. 
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. 
Ad avviso dell'### il procedimento di contestazione dell'irregolarità contributiva è chiaramente disciplinato e prevede che se l'irregolarità non è sanata nel termine di 15 giorni il ### non può che essere negativo. 
Va rilevato, tuttavia, che il Tribunale di Napoli, con sentenza del Giudice del La-voro Dott.ssa Galante n. 5391/2025, passata in giudicato, ha accolto analogo ricorso, affermando che “ la cd. squadratura non ha determinato una omissione contributiva, avendo l'azienda versato i contributi dovuti. Conseguentemente, deve ritenersi che la contestazione dell'### riguarda violazioni di carattere meramente formale e non sostanziale. Ha osservato correttamente la difesa della società opponente che la squadratura degli ### che costituisce un'omissione meramente formale, non può dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta la irregolarità ex art. 3 DM 31 gennaio 2015 relativa ai pagamenti dovuti dall'impresa, potendosi qui richiamare la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025 giurisprudenza per cui il diniego del ### è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi ( Tribunale Roma n. 1490 del 2019, Tribunale di Milano n. 1187 del 2019, Tribunale di Roma n. 66 del 2022). 
In termini conformi è la recente pronuncia della Corte di appello di Napoli sezione lavoro, n. 3846/2024 pubbl. il ###, per cui: “Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del ### “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del ### anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato; dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. ### canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia ### alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da ### - l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”. 
Del resto la Suprema Corte (### L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv.  660625 - 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007 (applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025 “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertatidagli ### previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”. 
Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi. In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall'### per il recupero”. 
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi, l'### dunque ha illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall'opponente.” Alla luce delle precedenti considerazioni, non possono essere pretesi dall'### i contributi per il periodo ottobre e novembre 2022. Come affermato nel precedente versato in atti). 
Ne consegue la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e il diritto della società ad ottenere la restituzione delle somme già versate in forza dell'avviso impugnato; per l'effetto, l'### va condannato alla relativa restituzione in favore della società opponente. 
In ragione della complessità della materia e delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema Corte, ricorrono giusti motivi per compensare le spese per metà; il residuo, a carico dell'### soccombente, è liquidato come da dispositivo in relazione al valore della causa.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. ### così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. #### 72 000 notificato mediante pec in data ### e dell'invito a regolarizzare del 13.2.2024, con conseguente diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate in forza dell'avviso predetto e pari ad euro € 6.909,79; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025 - per l'effetto, condanna l'### alla restituzione delle somme indicate nel capo precedente in favore della società opponente; - compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'### al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre spese di contributo unificato (euro 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. 
Si comunichi. 
Napoli, il ### - 11/12/2025 ### Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il ### in ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2025

causa n. 4185/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Brizzi Martina

M

Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1260/2025 del 22-11-2025

... della stipula del definitivo, e di posticipare la debenza della rimanente somma, pari ad € 30.000, al netto dell'### rendendola esigibile, entro e non oltre la data del 30/10/22, a condizione che la soc. venditrice avesse ultimato, entro e non oltre la predetta data, le parti comuni dei petali 2 e 3, ed in particolare la scalinata e l'ascensore, ossia tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale. 5) ### di compravendita esattamente così testualmente recitava sul punto n. 2 (prezzo e modalità di pagamento): “1) che detto prezzo è regolato come segue: - € 122.940,00, all'ordine della società venditrice, mediante: ### di euro 30.000,00, eseguito su ### in data ###; ### di € 22.940,00, eseguito in data ###, su ### assegno circolare di € 20.000,00, emesso in data ### da ### € 50.000,00, con assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 20.800,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###, all'ordine della ### S.r.l."; - € 20.000,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 69.317,60 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###. - La parte venditrice, in persona (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 3562/2021 r.g. e vertente TRA ### (C.F. . ###), in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c. e con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, ### E ### (C.F. ### ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ####, giusta procura in atti, ### OGGETTO: ### Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. presentato in data #### ha agito in giudizio nei confronti della ### e della ### S.P.A. formulando le seguenti conclusioni: “ - In via principale, accertare la costituzione della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, di proprietà del ricorrente, risultante all'atto del trasferimento dei predetti immobili, ad oggi risultante intercluso alla via pubblica, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, e per l'effetto, - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità, ovvero anche a titolo di spese processuali. 
In via subordinata, nella denegata ipotesi di omesso riconoscimento di alcuna di servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, di proprietà della ### s.p.a., 1) accertata e dichiarata l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo, accertato, quindi, l'omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21, condannare la predetta soc. venditrice, a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni; a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art.  1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; a tener indenne il ricorrente dal versamento della eventuale somma che dovesse essere condannato a titolo di refusione delle spese processuali in favore della convenuta ### s.p.a.; 2) accertata e dichiarata la illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, condannare la soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la soc. ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà del ricorrente e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali. Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “. 
Entrambe le convenute si sono costituite tempestivamente in giudizio depositando in data ### apposite comparse nella quali hanno reso le seguenti conclusioni: la ### “ si respingano le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza “; la ### S.P.A.  “ - in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del dott. ### (c.f.  ###) nato a ### il ### ed ivi residente ###, e disporre ai sensi dell'art. 702 bis comma quinto c.p.c. il differimento dell'udienza già fissata, al fine di consentire la citazione del terzo; - in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'avv. ### nei confronti di ### S.p.A. con il ricorso introduttivo notificato a mezzo pec in data ###, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarare il terzo chiamato ### (c.f. ###) e la società ### S.r.l. in concordato preventivo (c.f. ###), in solido fra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne ### S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole, onere e spesa che dovesse sulla stessa gravare, con ogni conseguente condanna; - con vittoria di spese e onorari di causa.“ Ottenuta la relativa autorizzazione, la ### S.P.A. ha chiamato in causa #### ribadendo nei suoi confronti le predette conclusioni rese nella propria comparsa di costituzione e risposta. ### si è costituito in giudizio depositando tempestivamente apposita comparsa nella quale ha così concluso: “ Nel merito, in via principale: A. dichiarare inammissibili, nulle e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. ### nei confronti di ### s.p.a.; B. comunque dichiarare inammissibile, nulla e comunque rigettare, la domanda di manleva formulata dalla società chiamante ### s.p.a. nei confronti del dr. ### Nel merito, in via subordinata: C. in caso di accoglimento della domanda volta all'accertamento e conseguente declaratoria della pretesa servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1489 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di riduzione del prezzo, quantificato in complessivi E.  439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno con quantificazione affidata al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., che sin d'ora s'invoca, con condanna della venditrice ### s.r.l. al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; D. in caso di accoglimento della domanda volta alla costituzione della pretesa servitù coattiva di passaggio a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1053 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di indennità, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'Avv. ### al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; condizionando l'esercizio della servitù al previo pagamento dell'indennità, ai sensi dell'art. 1032, u.c., c.c. E. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite. “.
All'esito dell'istruttoria, espletata dopo la trasformazione del rito da sommario a ordinario, è stata riunita alla presente causa quella 4550/2022 pendente innanzi a questo Tribunale tra #### e la ### In tale causa il ### aveva formulato nel ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc. venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.  4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità ad oggi del medesimo credito, non avendo ancora la soc. venditrice completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) accessibile in sicurezza al pubblico, risultando ad oggi inagibili e privi di collaudo; e di converso, accertare e dichiarare l'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti. Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “, mentre la ### (d'ora in poi anche solo ###, costituitasi tempestivamente, aveva così concluso: “ …b)respingere le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate; in via riconvenzionale c) accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; d) in subordine, ridurre equamente la penale prevista in contratto, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e) condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza. “. 
Le parti nei giudizi riuniti hanno, quindi, reso le seguenti conclusioni: ### “ I) ###. 4450/22 R.G. …. concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione dell'udienza del 01.03.2024, tenuta come prima udienza ex art. 183 c.p.c. (a seguito del mutamento del rito), nonché alle successive e connesse rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. del 02.04.2024. (###) Si ritiene la causa matura per la decisione. In ogni caso, in via istruttoria. anche onde evitare decadenze in eventuali futuri gradi di giudizio, si reiterano le istanze istruttorie, così come richieste ed articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 02.05.24, con particolare riferimento alla prova testimoniale sui capitoli dal n. 1 al n. 20 (punti III-b e ###c memoria istruttoria), a mezzo dei testi ivi indicati, ed insiste nell'ammissione delle prove orali e documentali richieste, oltre che all'acquisizione dei documenti richiesti. 
II) ###. 3562/21 R.G. …conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., che si riportano di seguito: “### alla Giustizia dell'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in contraddittorio o in legittima contumacia, In via principale, accertare la costituzione della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 183, categoria A/10, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 189, categoria A/2, di proprietà del ricorrente, risultante all'atto del trasferimento dei predetti immobili, nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio, intercluso alla via pubblica, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, e per l'effetto, - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità, ovvero anche a titolo di spese processuali.   In via subordinata, nella denegata ipotesi di omesso riconoscimento di alcuna di servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, di proprietà della ### s.p.a., 1) accertata e dichiarata, all'atto del trasferimento dei predetti immobili, nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio, l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo, accertato, quindi, l'omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21, condannare la predetta soc. venditrice: - a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni; a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art.  1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - a tener indenne il ricorrente dal versamento della eventuale somma che dovesse essere condannato a titolo di refusione delle spese processuali in favore della convenuta ### s.p.a. ovvero del chiamato in causa, da quest'ultima, dott.  ### di ### (in forza del contratto perfezionato dalle parti, successivamente alla stipula della compravendita “addendum alla compravendita del 13.07.21”, prodotto al doc. 51); 2) accertata e dichiarata la illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, condannare la soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la soc. ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà del ricorrente e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali.  (###) Si ritiene la causa matura per la decisine. Ad ogni modo, in via istruttoria, anche onde evitare decadenze in eventuali futuri gradi di giudizio, si reiterano le istanze istruttorie contenute nella seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., con ammissione della prova testimoniale anche sui capitoli di prova, articolati dall'attore, non ammessi dal giudicante (ordinanza del 28.03.23), e precisamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 21, 32, 33, 34, 35. 
Nella denegata ipotesi che il giudicante dovesse ritenere non provata l'interclusione dell'immobile compravenduto alla data del 30/11/22, nonché l'esistenza del vano ascensore senza solaio di calpestio alla data della separazione degli immobili, si reitera la richiesta di ammissione della CTU tecnica al fine di accertare - lo stato dei luoghi, ed in particolare l'interclusione dell'immobile piano X alla via pubblica, l'omessa realizzazione dell'androne condominiale (con scalinata e ascensore) petalo 3, ancora allo stato grezzo, alla data del deposito del ricorso e delle comparse di costituzione delle controparti; - che l'unico accesso sull'immobile piano X, petalo 3, percorribile ed esistente, alla data del deposito del ricorso e delle comparse di costituzione delle controparti, è costituito dall'immobile sovrastante, esternamente tramite l'androne condominiale del petalo 1-4, ed internamente tramite l'ascensore di collegamento; - che l'esistenza del vano ascensore vuoto di collegamento degli immobili piano X e XI, risultante alla data del trasferimento dell'immobile piano XI, come evincibile dalla planimetria allegata sub “B”, nella parte del vano tratteggiato con una “X”, allegata all'atto di compravendita dell'immobile piano XI (doc. 15), nonchè dagli atti di autorizzazione e progetti depositati presso gli organi comunali, in atti; - che l'asservimento degli immobili X-XI petalo 3, concepiti dal costruttore come un unico immobile, collegato dapprima con vano scale (doc. 33-34-35) e successivamente con vano ascensore, con ### in variante del 18/12/18 (doc. 39, 40, 8-C; doc. 6-7 ###. - che la ### in variante del 18/12/18 (doc. 39-40-8-C), ove viene raffigurato il vano ascensore interno all'immobile piano XI e piano X (doc. 39-40-8-C), rappresenta lo stato di progetto dell'immobile piano XI all'atto della compravendita; - che il progetto dell'### moglie del dott. ### del 07/06/19 (doc. 11 ###, ove viene menzionato il vano ascensore con la descrizione “ASCENSORE”, rappresenta lo stato di fatto dell'immobile piano X all'atto della compravendita. “; la ### s.r.l.: “ quanto al giudizio n. 3562/2021 di R.G…. nel merito, II.- rigettare le domande tutte proposte nei confronti di ### s.r.l. con ricorso notificato in data 14 ottobre 2021, siccome inammissibili, improponibili e comunque del tutto prive di fondamento; ###- rigettare la domanda di riduzione del prezzo avanzata nei confronti di ### s.r.l. in via riconvenzionale dal chiamato in causa ### siccome improponibile e del tutto infondata; IV.- dichiarare nulla o comunque rigettare la domanda riconvenzionale trasversale avanzata in via subordinata dall'altro convenuto ### s.p.a. nei confronti di ### s.r.l.; quanto al giudizio n. 4550/2022 di R.G…. .- ammettere la prova per testi capitolata con la memoria istruttoria sulle seguenti specifiche circostanze: 1) “### che alla data del 30 ottobre 2022 le scale condominiali del cosiddetto petalo 3 del complesso immobiliare ### erano state realizzate e completamente rifinite”; 2) “### che alla data del 30 ottobre 2022 uno dei due ascensori condominiali a servizio del cd. petalo 3 del complesso immobiliare ### era stato istallato ed era funzionante”; 3) “### che il secondo impianto elevatore è stato installato nei primi giorni del mese di novembre 2022 per ragioni imputabili al fornitore ### s.p.a.”; 4) “### che alla data del 30 ottobre 2022 era possibile accedere all'unità immobiliare di proprietà dell'avv. ### tramite le parti comuni del petalo 3”; 5) “### che nell'immobile di proprietà dell'avv. ### per cui è causa esercita la propria attività l'agenzia di comunicazione denominata “### Eventi”; ###- disporre che la parte attrice esibisca in giudizio il titolo negoziale in virtù del quale ### s.r.l. o altro soggetto giuridico riferibile al dott. ### detiene l'immobile per cui è causa; nel merito, ###- rigettare le domande tutte proposte con ricorso notificato in data 19 dicembre 2022 nei confronti di ### s.r.l. nonché la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) successivamente avanzata con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1° marzo 2024, siccome inammissibili, improponibili e comunque prive di fondamento; in via riconvenzionale, IX.- accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; in subordine, X.- ridurre equamente la penale prevista all'articolo 2 del contratto di compravendita immobiliare, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e per entrambi i giudizi riuniti, XI.- condannare le controparti alla refusione di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza “; la ### S.p.a.  “ Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: - in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'avv. ### nei confronti di ### S.p.A. con il ricorso introduttivo notificato a mezzo pec in data ###, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarare il terzo chiamato ### (c.f. ###) e la società ### S.r.l. in concordato preventivo (c.f. ###), in solido fra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne ### S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole, onere e spesa che dovesse sulla stessa gravare, con ogni conseguente condanna; - con vittoria di spese e onorari di causa “; ### “ Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte negli atti di costituzione del convenuto ### e nella presente memoria, dichiarare inammissibili, nulle e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. ### B. in ogni caso, accertare e dichiarare che ad oggi risultano completati, nella porzione di fabbricato costituita dai petali 2 e 3, sia la scala condominiale che i due ascensori condominiali, che consentono l'accesso diretto dalla via pubblica alle singole unità immobiliari, compresa quella al piano X del petalo 3 acquistata dall'Avv. ### e che tale condizione nega l'applicabilità, altresì degli artt. 1051 e 1052 c.c. in ordine alla istituzione della c.d. servitù coattiva a favore dell'unità acquistata dall'attore ### giacchè ne difetta tanto il presupposto della interclusione assoluta quanto quello della interclusione relativa; per l'effetto dichiarare improcedibile, ovvero rigettare la domanda; C. in ogni caso, dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative e/o per difetto di causa e di presupposti, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. che volesse ritenersi impressa dalla società costruttrice a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019 autenticato per ### in ### rep.  ###/7797; con conseguente ordine al ### dei registri ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita; D. comunque dichiarare inammissibile, nulla e comunque rigettare, la domanda di manleva formulata dalla società chiamante ### s.p.a. nei confronti del dr. ### Nel merito, in via subordinata: E. in caso di accoglimento della domanda volta all'accertamento e conseguente declaratoria della pretesa servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1489 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di riduzione del prezzo, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno con quantificazione affidata al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., che sin d'ora s'invoca, con condanna della venditrice ### s.r.l. al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; F. in caso di accoglimento della domanda volta alla costituzione della pretesa servitù coattiva di passaggio a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep.  ###/7797, dichiarare operante l'art. 1053 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di indennità, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'Avv. ### al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; condizionando l'esercizio della servitù al previo pagamento dell'indennità, ai sensi dell'art. 1032, u.c., c.c. G. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite. “.  ………… La domanda attorea di accertamento della costituzione della servitù del padre di famiglia ex art.  1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 183, categoria A/10, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 189, categoria A/2, di proprietà del ricorrente. Le conseguenti domande di condanna. 
A sostegno di tali domande (e delle domande altre formulate nel giudizio introdotto con il ricorso depositato in data ###) il ### ha dedotto in fatto quanto segue: 1) Con contratto preliminare del 03/04/2017 il Dott. ### di professione commercialista, si impegnava ad acquistare dalla soc. ### s.r.l.  l'intero piano XI, facente parte del petalo 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, composto da n. 4 edifici (petali 1, 2, 3 e 4) separati e distinti, con accesso, dalla via pubblica, attraverso scalinata e ascensore condominiale realizzati e completati dall'impresa costruttrice per i soli petali 1 e 4 (doc. n. 1).  2) Successivamente, stante la stretta amicizia oltre che gli intensi rapporti professionali che legavano il ricorrente con il dott. ### i medesimi decidevano, di comune accordo, di realizzare una struttura immobiliare comune, attraverso l'acquisto, da parte del ### dell'immobile piano XI (ultimo piano), facente parte del petalo n. 3, da collegare all'immobile promesso in vendita al ### (piano XI petalo 4) attraverso apposito corridoio di collegamento in acciaio sospeso, e ciò al fine di rendere un corpo unico i due immobili, con accesso unico, dalla via pubblica, sempre attraverso l'androne condominiale dei petali n. 1 e 4 (doc. 2-B).  3) Il ricorrente, quindi, dava seguito agli accordi, e perfezionava un contratto preliminare con la ### s.r.l. avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile piano XI, petalo 3 (oggi di proprietà della ###, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, “il cui accesso veniva espressamente consentito attraverso l'unità collegata sita al petalo 4, piano 11, tramite il corridoio sospeso all'uopo realizzato” (doc. n. 2-A).  4) In sostanza, la soc. ### per consentire l'accesso sul predetto immobile, altrimenti intercluso, riconosceva una servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, petalo 4, promesso in vendita al dott. ### di ### (con preliminare del 03/04/17), di concerto con quest'ultimo, come risulta dall'addendum stipulato tra ### e la soc. ### in pari data (doc. n. 3) ed ancora (e soprattutto) dalla scrittura privata ricognitiva del 23/03/18 (doc. n. 5).  5) Il dott. ### stante l'esigenza di ampliare la metratura dello studio, in data ###, decideva di acquistare anche l'immobile sottostante quello promesso in vendita al ricorrente, sito al piano X, facente parte del petalo 3, nella piena consapevolezza che l'unico accesso dalla via pubblica sarebbe stato consentito dalla soc. ### attraverso un ascensore da realizzare all'interno dell'immobile sovrastante (piano XI) promesso in vendita (all'epoca) al ### che, a sua volta, sarebbe stato collegato con l'immobile piano XI petalo 4, promesso in vendita al dott. ### e ciò al fine di realizzare un'unità immobiliare “virtuale” collegata, accessibile attraverso un unico varco, dall'androne condominiale del petalo 4.  6) Ed invero, anche l'accesso sull'immobile piano X, petalo 3, parimenti all'immobile sovrastante (piano XI petalo 3), sarebbe stato da considerare completamente intercluso in quanto il suo naturale accesso dall'androne condominiale (che asserviva le palazzine dei petali n. 2 e 3) non era stato (e non è tuttora) ancora realizzato, per cui non vendibile “autonomamente” dall'impresa costruttrice.  7) In data ### il di ### quindi, perfezionava un nuovo ed ulteriore contratto preliminare con la soc. ### s.r.l., avente ad oggetto l'acquisto della predetta unità immobiliare, posta al piano X, petalo 3 (doc. n. 6), il cui accesso veniva consentito dall'impresa costruttrice / venditrice attraverso la realizzazione di un vano ascensore sugli immobili piano X (promesso in vendita al ### e piano XI (promesso in vendita al ###, situati entrambi al petalo 3, atto a collegare i medesimi, altrimenti interclusi.  8) Nello specifico, la soc. venditrice si impegnava a realizzare un unico ed identico capitolato, al fine di rendere i tre immobili “un unicum” nonché a predisporre i lavori di muratura funzionali all'installazione dell'ascensore (come detto all'interno degli immobili piano X e XI del petalo 3), della cui fornitura e posa in opera, si obbligava il solo ### a proprie spese, il tutto come evincibile dalla email ### inoltrata da quest'ultimo alla soc. ### nella parte in cui così testualmente viene riferito: “### nel corrispettivo tutti i lavori di muratura funzionali all'installazione dell'ascensore, non potendo in mancanza di essa (e delle scale interne), la cui fornitura è a carico del sottoscritto, accedere al 10^ piano” (doc. n. 7).  9) La soc. costruttrice, ### proprietaria delle tre unità immobiliari promesse in vendita, pertanto, modificava il progetto originario dell'immobile piano X, petalo n. 3, realizzando un nuovo progetto, che prevedeva la realizzazione del vano ascensore sugli immobili piano X e XI, del petalo n. 3, come risulta dalla ### depositata presso gli organi comunali in data ### (doc. n. 8-A, 8-B, 8-C, 8-D), così ponendo in essere i medesimi immobili in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale ex art. 1062 c.c. (come verrà appresso argomentato).  10) La realizzazione del vano ascensore sugli immobili piano X e XI, necessaria per renderli entrambi accessibili dalla via pubblica attraverso l'androne condominiale dei petali 1 e 4, veniva comunicata dalla ### anche al promissario acquirente del piano XI, petalo 3 (###, a mezzo email del 05/03/19, contenete il progetto del piano X (doc. n. 9).  11) Sennonché, data l'esigenza del di ### di occupare l'intero piano XI, petalo 3 e 4, su un unico livello, e di renderlo potenzialmente divisibile con l'immobile piano X sottostante, quest'ultimo chiedeva ed otteneva dal ### (e dalla soc. ### lo scambio degli immobili promessi in vendita, così che in data ### il ### medesimo risolveva il contratto preliminare del 12/08/17 e ne stipulava uno nuovo con la soc. ### previa ritrattazione delle condizioni contrattuali, avente ad oggetto, questa volta, l'immobile piano X, petalo 3 (doc.  n. 11). Lo stesso faceva il di ### 12) Nel nuovo contratto preliminare sottoscritto dal ### in data ###, alla presenza del dott. ### la soc. ### stante le opere delle parti comuni relative ai petali 2 e 3 non ancora realizzate ed il conseguente mancato accesso dell'immobile promesso in vendita dall'androne condominiale, garantiva “una servitù di passaggio ai fini dell'accesso nell'immobile promesso in vendita, a carico dell'unità abitativa situata al piano 11^ del petalo n. 4 ed al piano 11^ del petalo 3, a vantaggio dell'immobile piano 10^, petalo n. 3, promesso in vendita al sig. ### Rocco” (doc. n. 11).  13) Il contenuto del predetto contratto, ivi compresa la clausola del riconoscimento della servitù di passaggio (a favore dell'immobile piano X), peraltro, veniva trasmesso anche al di ### il giorno precedente il perfezionamento del nuovo contratto preliminare, con email del 14/03/19 (doc. n. 10).  14) Realizzati ed ultimati i lavori, coma da capitolato, all'interno degli immobili promessi in vendita al ### (piano XI petalo 3 e 4), e come da progetto condiviso, ivi compreso il vano ascensore, dall'impresa costruttrice, il ### comunicava a quest'ultima l'intenzione voler acquistare gli immobili a mezzo leasing immobiliare.  15) Con atto pubblico del 20/12/19 (repertorio n. ###) la soc. ### trasferiva alla ### s.p.a., con parte utilizzatrice il dott. di ### le unità immobiliari site al piano XI dei petali 4 e 3, collegate attraverso il corridoio vasariano realizzato dall'impresa costruttrice, con tutte le servitù attive e passive (doc. n. 14).  16) Il predetto immobile, in particolare, veniva trasferito con la progettazione e realizzazione del vano ascensore, atto a consentire il collegamento con l'immobile sottostante (piano X, petalo 3), come risulta dalla planimetria progettuale e catastale sottoscritta ed accettata dall'acquirente ### s.p.a., in sede di rogito, facente parte integrante dell'atto pubblico di acquisto del 20/12/19 (doc. n. 15).  17) Nel frattempo, l'impresa costruttrice, a causa dell'evento pandemico sopravvenuto, con email del 27/05/19, riferiva al ### di aver avuto un'evidente contrazione finanziaria che non le permetteva di ultimare i lavori sull'immobile promesso in vendita a quest'ultimo (piano X, petalo 3) nei modi e nei tempi previsti nel preliminare di vendita del 15/03/19, e lo invitava quindi a corrispondere un ulteriore versamento onde consentire tali adempimenti (doc. n. 16).  18) Il ricorrente, onde evitare fastidiose azioni legali, assecondava le richieste della soc.  ### e decideva di versare a quest'ultima un ulteriore e cospicuo acconto, rispetto a quello già versato sino a quel momento (per un totale di € 122.940,00), subordinandolo, tuttavia all'ottenimento di garanzie sulla esistenza della servitù di passaggio, nonché alla formalizzazione di un nuovo contratto preliminare, questa volta da perfezionare con atto pubblico, per ovvie ragioni di tutela nei confronti dei terzi e della medesima soc. venditrice. 19) Nelle more, la soc. ### con pec del 02/09/20, informava la soc. ### s.p.a., nella veste di proprietaria dell'intero complesso immobiliare piano XI, petalo 3 e 4, della sussistenza ope legis della servitù del padre di famiglia gravante sul predetto immobile a favore dell'immobile sottostante piano X, promesso in vendita al ### e la invitava a comparire in sede di atto pubblico di compravendita di quest'ultimo immobile, per riconoscere l'indicata servitù di passaggio (doc. n. 17).   20) In data ### il ricorrente, quindi, perfezionava con la soc. ### s.r.l. un nuovo contratto preliminare, autenticato dal ### (registrato in pari data), avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile piano X, petalo 3, ove veniva dichiarato dalla venditrice l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile piano XI, petalo 3 e 4, a favore dell'immobile piano X, petalo 3, e garantito l'accesso sull'immobile promesso in vendita “esternamente dall'androne condominiale, tramite l'immobile sito al piano 11, del petalo n. 4, nonché internamente tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11, petalo n. 3, di proprietà di ### spa” (doc. n. 18).  21) Nel frattempo, la soc. ### non avendo ricevuto nessun riscontro da parte della ### s.p.a., reiterava a quest'ultima, con pec del 29/09/20, la richiesta di riconoscimento della servitù di passaggio costituita a carico dell'immobile piano XI e la avvertiva che in mancanza avrebbe adito le vie legali (doc. n. 19).   22) A quel punto la ### a mezzo del suo utilizzatore dott. ### con pec del 16/10/20, riscontrava le predette comunicazioni, contestandone il contenuto, asserendo l'inesistenza della servitù di passaggio, l'inesistenza di alcun collegamento tra l'immobile piano XI con quello sottostante piano X, ed infine l'inesistenza dell'ascensore all'interno del suo immobile (doc. n. 20).  23) La soc. ### con pec del 02/11/20, nel reiterare le medesime richieste, diffidava l'utilizzatore dell'immobile piano XI, dott. ### a realizzare, come da accordi assunti con l'impresa costruttrice, l'ascensore interno nell'apposito vano, che collega l'immobile piano XI al piano X, promesso in vendita al ### peraltro giacente da tempo presso il cantiere della soc. costruttrice (doc. n. 21). 24) ### dell'immobile piano XI, onde evitare azioni giudiziarie da parte della soc.  ### soprassedeva alle proprie contestazioni e decideva di mettere a disposizione l'immobile, dal medesimo condotto, per la realizzazione, all'interno di esso, dell'ascensore di collegamento del piano X con quello XI, comunicando tali intenzioni alla soc. ### a mezzo pec del 06/12/20 e 07/12/2020 (doc. n. 22 e 23).  25) Completati i lavori all'interno del piano X e ripristinato l'accesso sull'immobile promesso in vendita al ricorrente dal piano sovrastante, con l'installazione dell'ascensore, come originariamente progettato dall'impresa costruttrice, prima della vendita alla soc. ### si addiveniva al perfezionamento della compravendita dell'immobile promesso in vendita al ricorrente, con atto pubblico del 13/07/21 (doc. n 24-A; doc. 24-B).  26) Esattamente, l'immobile piano X, petalo 3, veniva trasferito, ad uso abitazione, con categoria catastale ###, al ricorrente, con le seguenti prerogative: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano XI del petalo 4 e 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano X, venduto al ### b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna della chiave dell'immobile del piano XI petalo 3 e 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale gravava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso l'ascensore, situato all'interno di quest'ultimo immobile, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia.  27) Sennonché, una volta perfezionato il trasferimento dell'immobile, il ricorrente veniva a conoscenza che la chiave dell'immobile piano XI petalo n. 4, di proprietà della ### s.p.a., consegnata dalla soc. venditrice all'atto della stipula, non era funzionante, così che si vedeva costretto a diffidare la soc. venditrice, con pec del 20/07/21, a provvedere a consegnare la chiave funzionante dell'immobile piano XI, petalo 4, al fine di permettere l'accesso all'immobile compravenduto (doc. n. 25). 28) Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente, a mezzo pec del 03/08/2021, notificava sia alla soc. ### s.r.l., nella veste di soc. venditrice obbligata, che alla soc. ### s.p.a., nella veste di proprietaria dell'immobile gravato dalla servitù di passaggio, atto di intimazione all'immissione nel possesso dell'immobile compravenduto attraverso la consegna della chiave di accesso dell'immobile piano XI, nonché della chiave dell'ascensore situato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, detenuta dal conduttore del primo, che permetteva il libero ed incondizionato accesso al secondo (doc. n. 26-A-B-C-D-E).  29) Nonostante la notifica della diffida ad adempiere, ad oggi, sia la soc. ### s.r.l. che la soc. ### s.p.a., rimanevano nell'inerzia più assoluta, non ritenendo opportuno neppure avanzare un benché minimo riscontro.  30) In conseguenza della omessa consegna della chiave “funzionante” dell'immobile piano XI petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale grava la servitù di passaggio, il ricorrente si trova nella paradossale condizione di aver acquistato un immobile, ad uso abitazione (destinazione prima casa), senza usufruire di alcun accesso dalla via pubblica, e, dunque, impossibilitato ad ottenere il godimento del bene medesimo.  31) Ma non solo: l'immobile compravenduto di proprietà del ### risulta essere posseduto illegittimamente dal proprietario dell'immobile sovrastante, attraverso l'installazione dell'ascensore all'interno dell'immobile sottostante piano X, che si eleva sino al piano XI, petalo 4, peraltro, posto in essere precedentemente all'atto di acquisto del 13/07/21, in utilizzo esclusivo del Dott. di ### costituendone un evidente peso / vincolo, con tutte le ovvie conseguenze di legge.  32) In ogni caso, l'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, risulta, ad oggi, inaccessibile dalla via pubblica attraverso l'androne condominiale (scalinata ed ascensore) del petalo 3, essendo le opere delle parti comuni ancora incompiute, dunque, completamente intercluso, per cui l'unico accesso agevole risulterebbe essere quello con l'immobile piano XI sovrastante, di proprietà di ### s.p.a., e precisamente, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento che unisce il piano XI petalo 3 al piano XI petalo 4, nonché tramite ascensore, situato sempre all'interno del predetto immobile, al petalo n. 3, il tutto come accertato nella perizia tecnica del 01/09/21, a firma dell'#### (doc. n 27).
Ha, quindi, sostenuto che “ dai numerosi elementi probatori acquisiti nel thema probandum, tutti partoriti allorquando l'impresa costruttrice era ancora proprietaria dell'immobile venduto alla ### (e precisamente: doc. ###: preliminare piano XI, petalo 3; doc. ###: progetto e planimetria collegamento; doc. 3: riconoscimento servitù di passaggio; doc. 5: scrittura di ### ricognitiva servitù di passaggio; doc. 6: preliminare di ### piano X; doc. 7: riconoscimento di ### realizzazione vano ascensore, occlusione interclusione immobile piano X ed asservimento di quest'ultimo al piano XI; doc. 8-A, 8-B, 8-C, 8-D: ### contenente il nuovo progetto piano X con vano ascensore di collegamento con piano XI; doc. 9: email contenente nuovo progetto; doc. 10: email contenente bozza preliminare piano X; doc. 11: preliminare piano X con previsione servitù di passaggio sull'immobile piano XI; doc. 13: email contenente il disegno definitivo e progetto piano X; doc. 14: compravendita piano XI con tutte le servitù attive; doc. 15: planimetria progettuale piano XI accettata da ### risulta inequivocabile come i tre immobili compravenduti (piano XI petalo 4, piano XI petalo 3 e piano X petalo 3) venivano progettati e realizzati dalla soc. ### su precisa richiesta dei promissari acquirenti, al fine di renderli un corpo unico con un unico accesso dalla via pubblica, essendo, altrimenti, gli immobili (piano X e XI) insistenti sul petalo 3, totalmente interclusi e, quindi, invendibili. ### dell'immobile piano XI, petalo 3 e 4, con l'immobile piano X, petalo 3, finalizzato a consentire un unico accesso (esternamente, dall'androne condominiale del petalo n. 4 ed internamente attraverso il corridoio di collegamento del piano XI, petalo 4 con il piano XI, petalo 3, nonché il vano ascensore situato sempre all'interno di quest'ultimo immobile), ha determinato “ope legis” una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, poiché al momento del frazionamento dell'unico complesso immobiliare dalla soc. ### realizzato, lo stato dei luoghi veniva lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, dovendosi, peraltro, ricercare la subordinazione del fondo nella natura delle opere, oggettivamente considerate. Dirimente nel caso di specie non è tanto l'esistenza, all'interno dell'immobile piano XI, dell'ascensore di collegamento con l'immobile sottostante, bensì la realizzazione del vano ascensore su quest'ultimo immobile, ad opera dell'impresa costruttrice, aperto e libero, che univa di fatto i medesimi immobili, avvenuta prima dell'atto di vendita perfezionato con la soc. ### e, dunque prima della separazione delle due unità immobiliari (piano XI e piano X). Il vano ascensore di collegamento costituisce un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente, tale da rendere manifesto all'esterno, nel caso di specie all'utilizzatore dell'immobile servente, promissario acquirente (dott. ### e per esso alla soc. ### che non trattasi di un'opera compiuta in via precaria e senza l'animus utendi jure servitutís ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù. “. 
In proposito va osservato quanto segue. 
Ai sensi dell'art.1062 c.c. “ La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. 
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. “. 
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che: 1) la servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita "ope legis" per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed inequivoci ed univoci - nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza - in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri "de facto" il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla; e che conseguentemente il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù (Cass. Civile . 12197/1997, 3219/2014 ); 2) ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi (Cass. Civile ###/19, 4824/21); 3) la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha natura negoziale (Cass. Civile 16842/2009). 
Dunque, a ben vedere, ai fini della valutazione della domanda in questione, deve prescindersi dagli atti negoziali intercorsi tra la società ### il ### e il ### essendo rilevante solamente lo stato dei luoghi in discussione al momento della vendita alla ### (20.12.2019), che ha determinato la cessazione dell'appartenenza degli immobili allo stesso proprietario, cioè alla società ### venditrice. 
Ora è pacifico, oltre che risultante dall'istruttoria, che a quella data gli appartamenti posti ai piani XI dei petali 3 e 4 erano collegati da un corridoio sospeso (la circostanza emerge dallo stesso atto di compravendita del 20.12.2019 e dal contratto preliminare di compravendita stipulato dal ### con la ### il ### - doc. 14 e 12 parte attrice) e che non era ancora stato realizzato un ascensore che permettesse il collegamento tra il piano XI (acquistato dalla ### e il piano X (ancora di proprietà della ### e successivamente acquistato dal ### del petalo 3 ( ed infatti, come dedotto nel ricorso introduttivo e risultante dal doc.21 di parte attrice “ La soc. ### con pec del 02/11/20, nel reiterare le medesime richieste, diffidava l'utilizzatore dell'immobile piano XI, dott. ### a realizzare, come da accordi assunti con l'impresa costruttrice, l'ascensore interno nell'apposito vano, che collega l'immobile piano XI al piano X, promesso in vendita al ### peraltro giacente da tempo presso il cantiere della soc. costruttrice “). 
Ma, in assenza di tale ascensore, la mera predisposizione del relativo vano non può certo ritenersi un'opera tale comportare un rapporto di subordinazione o di servizio dell'unità immobiliare del piano XI rispetto all'unità immobiliare del piano X del petalo 3, atteso che l'esistenza del solo vano ascensore è obiettivamente inidonea a consentire un passaggio pedonale agevole e privo di pericoli dal piano XI a quello sottostante e, dunque, può valutarsi solo in termini di futura intenzione dell'unico proprietario originario di creare detto rapporto di subordinazione o di servizio, intenzione che però non è sufficiente per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia; senza considerare, poi, che l'accesso all'unità immobiliare del piano X del petalo 3 passando attraverso l'unità immobiliare del piano XI dei petali 4 e 3 (anziché dalla porta di ingresso della stessa unità immobiliare del piano X del petalo 3) era comunque impedito dalla porta di accesso dell'unità immobiliare del piano XI dei petali 4 e 3, sita nel petalo 4, sicchè a ben vedere la realizzazione del vano ascensore era propedeutica semplicemente ad un collegamento tra le due unità immobiliari ma non era sufficiente a creare ### servitù di passaggio. 
Differenti valutazioni riguardano, invece, come si dirà oltre, i rapporti contrattuali tra le parti, in particolare tra l'attore e la società ### che nel contratto preliminare di compravendita del piano X del petalo 3 stipulato con il ### il ### ha riconosciuto il passaggio in questione “ ai soli fini del conseguimento della relativa agibilità e in funzione di ciò, sino a quando non saranno completate le parti comuni ai petali 2 e 3 “ e si è impegnata “ ove dovesse occorrere ai soli fini del conseguimento della relativa agibilità e in funzione di ciò, a realizzare all'atto del contratto definitivo della compravendita una servitù di passaggio a tempo, ovvero sino a quando non saranno completate le parti comuni ai petali 2 e 3, ai fini dell'accesso all'immobile promesso in vendita, a carico dell'unità abitativa situata al piano 11 del petalo 4 ed al piano 10 “ (rectius 11)” del petalo 3, a vantaggio dell'immobile piano 10, petalo n.3, promesso in vendita al sig. ### “. 
Si tratta a ben vedere di clausole contrattuali che contraddicono la tesi attorea della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, per il cui riconoscimento occorrono opere che determinino il permanente assoggettamento dell'immobile servente all'onere proprio della servitù, opere che, come detto, nel caso di specie al momento della vendita a ### del piano XI dei petali 3 e 4 non sussistevano, né la società ### aveva evidentemente intenzione di realizzare, secondo quanto desumibile dal contratto preliminare stipulato con il ### il ###, salvo poi nel contratto definitivo di compravendita con lo stesso attore convertire i suoi impegni preliminari nel riconoscimento di una inesistente servitù costituita ai sensi dell'art.1062 c.c.. in danno della ### s.p.a., non prima di aver tentato invano di convincerla a riconoscere tale inesistente servitù mediante partecipazione ad ulteriore contratto preliminare di compravendita stipulato con il ### il ###, avente ad oggetto la stessa unità immobiliare nel quale le parti al punto 2.03 hanno pattuito quanto segue: “ ### al completamento delle parti comuni relative ai petali 2 e 3 l'accesso al piano 10^ promesso in vendita sarà comunque garantito attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### S.p.a., ed il relativo passaggio esternamente dall'androne condominiale, tramite il predetto immobile sito al piano 11^, interno 1, del petalo n. 4, nonché internamente tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a., in forza di contratto di compravendita a rogito dott.ssa ### notaio in ### in data 20 dicembre 2019, repertorio n. 31.492, registrato a ### in data 30 dicembre 2019, al 11 n. 13054 serie ###, a tal proposito la ###, in persona come sopra, assumendo ogni responsabilità in merito, dichiara che all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione asservita ad ### s.p.a. è stata costituita, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., apposita servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. “. 
Va in proposito aggiunto che, ribadito che il semplice vano ascensore è inidoneo alla costituzione di servitù ex art.1062 c.c., nel contratto di compravendita del 20.12.2019 l'esistenza di una servitù del genere non è minimamente menzionata e tale circostanza, seppure da sola non sarebbe decisiva ai fini della decisione in esame, certamente concorre a corroborare il giudizio di infondatezza della domanda attorea, perché ove la servitù fosse stata sussistente sarebbe stato decisamente anomalo e contrario all'obbligo di buona fede sancito dall'art.1337 c.c. ometterne l'indicazione; ed infatti nel successivo rapporto contrattuale con il ### la ### ha tentato di coinvolgere la ### s.p.a. per farle riconoscere l'esistenza di una servitù, che però, come già detto, non si era mai costituita ope legis. 
La domanda di accertamento della servitù ex art.1062 c.c. va, quindi, respinta perché infondata. 
Pertanto vanno respinte anche quelle conseguenti di condanna proposte da parte attrice ( - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt.  1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità) ed è superfluo esaminare quella subordinata di ### s.p.a. e quella del ### subordinata all'accoglimento della domanda di accertamento della servitù ex art.1062 c.c.. 
E', invece, inammissibile, perché formulata tardivamente, segnatamente solo con la prima memoria ex art.183 comma 1 c.p.c., anziché nella comparsa di risposta, la domanda riconvenzionale del ### di “dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative e/o per difetto di causa e di presupposti, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. che volesse ritenersi impressa dalla società costruttrice a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019 autenticato per ### in ### rep. ###/7797; con conseguente ordine al ### dei registri ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.”. 
La domanda subordinata di parte attrice di condanna della ### a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni La domanda non può essere accolta in quanto, come risulta dalla relazione tecnica, con allegate fotografie, dell'ing. ###, prodotta dalla stessa parte attrice sub 28 nel procedimento 4450/2022, già nel marzo 2023 erano state realizzate le opere comune dei petali 2 e 3 che consentivano l'accesso all'appartamento del ### percorrendo la scalinata o mediante ascensore, seppure con modeste criticità inerenti la sicurezza di utilizzo e percorrenza, non essendo inibita la possibilità di accesso in un area di cantiere non idoneamente protetta e segnalata. 
In proposito va aggiunto che: 1) come ribadito nella terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. dall'attore, il medesimo non ha inteso proporre una domanda di costituzione servitù coattiva ex artt. 1051 - 1052, ma ha semplicemente invocato il potere d'ufficio del giudicante di costituirla, 2) atteso quanto appena esposto sull'avvenuta realizzazione in corso di causa delle opere comune dei petali 2 e 3, non occorre valutare la sollecitazione attorea ad esercitare il predetto potere d'ufficio, né conseguentemente va esaminata la domanda riconvenzionale subordinata del ### di riconoscimento di indennità ex art.1053 c.c… La domanda subordinata di parte attrice di condanna della ### a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art. 1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di
Giustizia. 
Tale domanda di condanna si basa su quanto dedotto in fatto a sostegno della domanda principale e sul preliminare accertamento delle circostanze che “ all'atto del trasferimento dei predetti immobili “ (rectius alla data di acquisto dell'unità immobiliare del piano X petalo 3 da parte dell'attore - 13.7.2021) “ nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio,” sussisteva “ l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge”, che sussisteva “ l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo “ e che era stata “ omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21 “. 
E, sempre a sostegno di tale domanda di condanna, il ### ha evidenziato che si trovava “nella paradossale condizione di aver acquistato un immobile senza alcun accesso dalla via pubblica, senza poter entrare nel medesimo, senza poterlo neppure vedere, se non con il consenso del direttore di lavori della soc. ### s.r.l., responsabile del cantiere ancora in corso, e, dunque, senza poter conseguire il godimento di fatto del bene “ mentre “ l'utilizzatore dell'immobile sovrastante (piano XI) aveva “ il pieno ed incondizionato accesso dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, potendo, all'occorrenza, in qualsiasi momento entrare all'interno di quest'ultimo attraverso l'ascensore di collegamento che viene comandato dalla centralina sita al piano XI, le cui chiavi sono in possesso del solo utilizzatore “; sostenendo, poi, che il danno subito, derivante dalla limitazione del diritto di proprietà dell'immobile sarebbe da ritenersi “ in re ipsa la cui liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo corrisponde al valore locatizio del medesimo immobile, che, nel caso di specie, è pari ad € 1.170,00 mensili, da computarsi dal giorno della notifica della messa in mora al giorno dell'effettivo conseguimento del godimento del bene “. 
Ora è evidente che la venditrice nell'atto di vendita ha dichiarato al punto 3 “ assumendo ogni responsabilità in merito “ l'esistenza della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a carico dell'unità immobiliare di proprietà di ### e a vantaggio di quella acquistata dal ### - servitù di passaggio, come si è visto, in realtà insussistente - , ma la domanda risarcitoria proposta dall'attore non può essere accolta per le seguenti ragioni. 
Come chiarito dalla Corte di ### a ### nella sentenza ###/2022, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale; il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. 
Nel caso di specie va considerato che: 1) anzitutto non si tratta di inutilizzabilità assoluta del bene, come nel caso di occupazione da parte di un terzo, ma di limitazione all'accesso conseguente ad un inadempimento contrattuale; mentre non si comprende il richiamo di parte attrice, oltre che all'art.2043 c.c. (che concerne la responsabilità extracontrattuale ), all'art.1480 c.c. (che disciplina la vendita di cosa parzialmente altrui), all'art. 1489 c.c. (che disciplina la vendita di cosa gravata da oneri o diritti reali o personali ignoti al compratore) e all'art. 1494 c.c. (che concerne il risarcimento dovuto dal venditore per vizi della cosa venduta non conosciuti e non facilmente riconoscibili dal compratore); 2) il ### al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare era a conoscenza della situazione delle parti comuni dei petali 2 e 3, che rendevano possibile l'accesso all'unità immobiliare solo con il consenso del direttore di lavori della soc. ### s.r.l., tanto che nel contratto di compravendita del 13.7.2021 le parti hanno previsto in relazione al pagamento residuo del prezzo quanto segue: “La restante somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), senza obbligo di corrispondere interessi, con assegni circolari e/o bonifici bancari, entro e non oltre il ###; tale somma potrà essere esigibile da parte dell'impresa venditrice, entro e non oltre il ### al verificarsi della seguente condizione: - realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3, lavori da espletarsi sempre entro e non oltre il ###” e nel relativo addendum (prodotto nel procedimento 4550/2022 sub 2) perfino la cessazione dell'obbligo di versamento di detto prezzo residuo in caso di esito negativo in primo grado dell'azione da parte del ### di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia; 3) il ### al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare e sin dall'ottobre 2020 era a conoscenza anche della ferma opposizione della ### al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, come risulta dalla corrispondenza prodotta dallo stesso attore sub 20 e 21; 4) in ogni caso l'attore non ha dedotto quale sarebbe stata la concreta possibilità perduta di godimento dell'unità immobiliare prima del completamento delle parti comuni, sicchè, tenuto anche conto delle circostanze rilevate ai precedenti punti 1, 2 e 3, non si può riconoscere in favore del ### alcun danno risarcibile, a maggior ragione perché l'unità immobiliare è indicata nell'atto di compravendita del 13.7.2021 con categoria catastale ### ed acquistata dall'attore quale prima casa, mentre risulta che sia ora dal proprietario concessa in godimento (deve ragionevolmente presumersi locata) ad uso commerciale, come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio 4450/2022 dalla ### sub 18, 19 e 20 [ dalla quale risulta che il CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP rubricato al n. 2766/2023 di R.G. del Tribunale di ### ha rilevato che “l'immobile è adibito ad uso promiscuo ed ospita l'attività di una impresa” (doc. 18) e che l'unità immobiliare, completamente arredata, è la sede operativa della ### (doc. 19), agenzia gestita dalla ### s.r.l., di cui il dott.  ### è l'amministratore unico (doc. 20)]. 
La domanda subordinata di parte attrice di accertamento della illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà dell'attore, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, e di condanna della soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà dell'attore e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali.  ### attrice a sostegno di tale domanda, premesse le allegazioni già descritte relative alla domanda principale, afferma che, ove negata l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, resterebbe ingiustificata la imposizione del peso costituito dalla presenza del vano e dell'ascensore di collegamento all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà; il che giustificherebbe la pretesa di rimozione delle relative opere. 
In proposito va rilevato che: a) è pacifico che l'ascensore in questione sia stato installato dopo l'acquisto da parte della ### dell'unità immobiliare sita ai piani XI dei petali 4 e 3; b) tale installazione, come risulta dai documenti prodotti da parte attrice sub 17, 19, 20, 21, 22, è avvenuta, dopo la decisa negazione da parte di ### e del ### dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, a seguito di consenso espresso dal ### “ unicamente per spirito di liberalità ed all'esclusivo fine di prevenire l'insorgenza di controversie quanto mai inopportune alla luce dei rapporti di cordialità esistenti tra le parti “, successivamente all'acquisto dell'unità immobiliare da parte di ### e prima dell'acquisto da parte del ### ( come dal medesimo ammesso al punto 25 del ricorso introduttivo e risultante dall'addendum al contratto di compravendita del 13.7.2021); c) perciò ### è estranea all'installazione dell'ascensore, consentita dall'utilizzatore ### su sollecitazione della ### e del ### e nell'interesse del medesimo, sicchè l'installazione dell'ascensore e precedentemente la creazione del relativo vano, essendo state realizzate su richiesta dello stesso attore e in origine del ### il quale comunque ha consentito l'installazione dell'ascensore, non possono ritenersi illegittime, ma effetto di volontà manifestata dallo stesso attore, che evidentemente se vorrà eliminare l'ascensore, che comunque ora risulta disattivato e murato nella parte dell'unità immobiliare del piano XI del petalo 3 (doc.62 parte attrice) dovrà sopportarne le relative spese unitamente al ### o accordandosi con il medesimo (dato che questi in corso di causa si è dichiarato ad accollarsi totalmente tali spese - stesso doc.62). 
Anche tale domanda va, dunque, respinta. 
Occorre, quindi, passare ad esaminare le domande proposte dalle parti nel procedimento 4550/2022. 
In tale giudizio il ### ha agito nei confronti della sola ### s.r.l. e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso depositato in data ###) quanto segue: << 1) ###, con atto pubblico del 13/07/21, acquistava, dalla soc. ### s.r.l., un immobile, ubicato al piano X, del petalo 3 (categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6, superficie catastale mq. 149, catasto fabbricati foglio 28, particella 3099 sub. 189), nonché posto auto coperto, sito al piano interrato (interno n. 21, foglio 28, particella 3099 sub. 187), e cantina (n. 54, foglio 28, particella 3099 sub. 95), facenti parte del complesso immobiliare “Opera”, composto da n. 4 petali, situato in ### alla ### n. 4 (doc. 1).   2) ### piano X, petalo 3, veniva trasferito, ad uso abitazione, con le seguenti prerogative: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate, mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano XI del petalo 4 e 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano X, venduto al ### b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna della chiave dell'immobile del piano XI petalo 3 e 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale gravava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo 3, ed internamente, attraverso l'ascensore, situato all'interno di quest'ultimo immobile, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia.  3) Il prezzo compravenduto veniva pattuito in € 252.940,00, oltre IVA al 4%, pari ad € 10.117,60 e così per complessivi € 263.057,60, imputabili, quanto ad € 237.940,00, oltre ### all'appartamento, quanto ad € 10.000,00, oltre ### al locale garage, quanto ad € 5.000,00, oltre ### al locale cantina.  4) Le parti, tuttavia, stante l'accesso autonomo sulla via pubblica (androne condominiale, scalinata e ascensore, petali n. 2-3) non ancora realizzato (sussistendo quale unico accesso percorribile quello tramite l'immobile sito al piano XI, di proprietà della ### s.p.a.), convenivano di trasferire l'immobile compravenduto attraverso il versamento della minore somma, pari ad € 233.057,60 (ossia € 222.940,00 + Iva 4 % sull'intero importo, pari ad € 252.940,00), entro la data della stipula del definitivo, e di posticipare la debenza della rimanente somma, pari ad € 30.000, al netto dell'### rendendola esigibile, entro e non oltre la data del 30/10/22, a condizione che la soc.  venditrice avesse ultimato, entro e non oltre la predetta data, le parti comuni dei petali 2 e 3, ed in particolare la scalinata e l'ascensore, ossia tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale.   5) ### di compravendita esattamente così testualmente recitava sul punto n. 2 (prezzo e modalità di pagamento): “1) che detto prezzo è regolato come segue: - € 122.940,00, all'ordine della società venditrice, mediante: ### di euro 30.000,00, eseguito su ### in data ###; ### di € 22.940,00, eseguito in data ###, su ### assegno circolare di € 20.000,00, emesso in data ### da ### € 50.000,00, con assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 20.800,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###, all'ordine della ### S.r.l."; - € 20.000,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 69.317,60 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###. - La parte venditrice, in persona come sopra, per la somma come sopra ricevuta, rilascia alla parte acquirente relativa quietanza. La restante somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), senza obbligo di corrispondere interessi, con assegni circolari e/o bonifici bancari, entro e non oltre il ###; tale somma potrà essere esigibile da parte dell'impresa venditrice, entro e non oltre il ###i), al verificarsi della seguente condizione: - realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3, lavori da espletarsi sempre entro e non oltre il ###”. La parte venditrice, in persona come sopra, per la residua somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) rilascia sin da ora, salvo buon fine, alla parte acquirente, quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; la documentazione bancaria costituirà prova dell'avvenuto pagamento”.   6) Il rogito dava anche atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice che rilasciava, con la sottoscrizione del contratto, alla parte acquirente, quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza.  7) Appena dopo la stipula dell'atto di compravendita le parti sottoscrivevano una scrittura privata del 13/07/21, chiamata “addendum successivo atto di compravendita definitivo” nella quale, ripercorrendo le vicende contrattuali e giudiziarie (preliminare del 09/09/20, atto di citazione del 07/12/20, atto di transazione) che anticipavano l'atto definitivo e ne formavano il suo contenuto, convenivano ulteriori pattuizioni, che si rendevano necessarie per tutelare l'acquirente, onde fronteggiare la problematica relativa all'accesso dell'immobile compravenduto (doc. 2).  8) Esattamente, il predetto atto, così testualmente recitava, nella parte dispositiva: “### premesso, le parti, congiuntamente, stipulano e convengono quanto segue: 1) Il prezzo convenuto pari ad € 252.940,00, oltre ### così come risultante nell'atto pubblico di compravendita del 13/07/2021, è stato determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano 11^ del petalo n. 4 ed al piano 11^ del petalo 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano 10^, petalo n. 3, venduto al sig. ### il tutto come indicato nell'atto; b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna delle chiavi dell'immobile del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., sul quale grava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, come da planimetria allegata, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia da parte dell'impresa venditrice; c) € 30.000,00 da versare, a saldo di quanto previsto nell'atto di compravendita, alla realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), laddove eseguita entro e non oltre il ###; 2) Le parti, al fine di addivenire alla transazione del giudizio pendente, portante il n. 4421/20 r.g., così come descritto in premessa, hanno convenuto di trasferire l'immobile, al prezzo sopra indicato, provvedendo alla consegna delle chiavi dell'immobile del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., a mezzo delle quali si è garantito l'accesso sull'immobile compravenduto (esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a.), in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia, senza, tuttavia, l'espresso consenso della ### s.p.a., risultante contestare la predetta esistenza della servitù di passaggio; 3) in caso di impossibilità di accedere, ovvero ove perdurasse la opposizione di ### sull'immobile compravenduto attraverso l'immobile sito al piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., (e precisamente, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a.), e della conseguente necessità del ### di richiedere l'accertamento giudiziale dell'esistenza della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., ovvero, in subordine, del diritto di accesso coattivo ex art. 1051 e/o 1054 c.c., sull'immobile 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., la ### s.r.l., convenuta in giudizio unitamente a quest'ultima, si impegna a contribuire nel relativo processo a sostegno della domanda attorea, anche con la produzione di tutti i documenti e le testimonianze che si rendano necessari per l'accertamento della servitù di passaggio predetta. 4) ### s.r.l. si impegna a tenere indenne ### da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà) a titolo di spese e competenze processuali nell'eventuale azione giudiziaria, meglio specificata nel punto che precede (n. 3), nonché ad assumere, a proprio carico, tutte le spese processuali del medesimo giudizio, con esclusione delle “competenze del giudizio” maturate a favore del procuratore del ### che rimarranno a carico di quest'ultimo. Nell'eventualità che le spese processuali suddette venissero anticipate dal ### la ### immobiliare ### s.r.l. si impegna a rimborsarle a semplice richiesta di quest'ultimo. Eguale impegno assume la soc. ### nel caso in cui fosse il proprietario dell'unità abitativa servente (### s.p.a.) ovvero il suo utilizzatore, ad avviare e coltivare azioni negatorie della servitù. 5) ### s.r.l., inoltre, se il giudizio di accertamento della servitù del padre di famiglia (nel I grado) si dovesse concludere negativamente, e ciò anche se le opere delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), dovessero essere realizzate entro il ###, si obbliga a rimborsare al ### la residua somma di € 30.000,00, come previsto nel precedente punto 1, alla lettera c, laddove nel frattempo venisse versata da quest'ultimo all'impresa. Ciò oltre a quanto detto in punto di pagamento/rimborso delle spese di giudizio, Il verificarsi dell'accertamento negativo della servitù per destinazione del padre di famiglia è da ritenersi costituire presupposto dell'indebito del versamento della predetta somma di € 30.000,00; 6) In caso di esito negativo dell'azione, meglio descritta al punto n. 3, con sentenza di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della ### s.p.a. (ovvero della medesima ### s.r.l.), la ### s.r.l., si obbliga sin d'ora (a rinunciare a richiedere le spese legali eventualmente liquidate a proprio favore, nonchè) a tenere indenne il ### da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà) a titolo di spese e competenze processuali. 7) La causa pendente innanzi al Tribunale di ### portante il n. 4421/20 di r.g., verrà abbandonata a spese compensate tra le parti, nelle forme ritenute opportune fermo restando la posizione processuale assunta dalla ### s.p.a., con lo spiegato intervento volontario in giudizio, 8) ###ipotesi che il giudizio predetto si concluda con sentenza di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della ### s.p.a., la ### s.r.l., si obbliga sin d'ora a tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà), a titolo di spese processuali, spese vive e competenze del giudizio. 9) La decadenza e/o prescrizione sulla denuncia degli eventuali vizi / difetti, anche non occulti, ovvero ### omissioni contrattuali che dovessero essere riscontrati sull'immobile compravenduto, inizierà a decorrere con la presa in possesso dell'immobile da parte del ### attraverso la consegna delle chiavi (n. 2) dell'immobile piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a.., da parte della ### s.p.a. medesima. I rispettivi difensori Avv.ti ### e ### sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense”.   9) Con detta scrittura la soc. ### dunque, riconosceva: - l'esigibilità della somma di € 30.000,00, a saldo di quanto previsto nell'atto di compravendita, in capo all'acquirente, entro e non oltre la data del 30/10/22, condizionata alla realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore) da espletarsi entro e non oltre la medesima data; - l'indebito oggettivo del versamento della predetta somma laddove adempiuto dall'acquirente (ove si fosse avverata la condizione) nell'ipotesi in cui quest'ultimo sarebbe stato costretto (in caso di contrasto sull'accesso) ad azionare il giudizio per l'accertamento della servitù del padre di famiglia (dichiarata sussistente dalla convenuta nell'atto di compravendita) nei confronti della ### (proprietaria dell'immobile piano XI), e lo stesso si fosse concluso, sin dal I grado, negativamente.  10) Una volta perfezionato il trasferimento dell'immobile, il ricorrente scopriva che la chiave dell'immobile piano XI petalo n. 4, di proprietà della ### s.p.a., consegnata dalla soc.  venditrice all'atto della stipula, non era funzionante, così che, dopo aver inutilmente diffidato la soc.  ### con pec del 20/07/21 (doc. 3-A) e la soc. ### con atto di intimazione all'immissione nel possesso del 3/08/22, alla consegna della chiave funzionante dell'immobile piano XI (doc. 3-B), si vedeva costretto ad azionare apposito giudizio nei confronti di quest'ultimi volto ad accertare l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile piano XI, oltre il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale della venditrice, pari al mancato godimento del bene (doc. 3-C).  11) Il giudizio, tuttora pendente innanzi al Tribunale di ### porta il n. 3562/21 di r.g., e si trova, ad oggi, in fase istruttoria. 12) Sennonché, alla data del 30/10/2022, l'immobile compravenduto continuava ad essere intercluso, non essendo ancora completate le opere comuni dei petali n 2-3 necessarie a permettere l'accesso ai piani sovrastanti, risultando la scalinata ancora in fase di cantiere e, comunque, inaccessibile al pubblico, e, soprattutto, gli ascensori mancanti, per cui si poteva oggettivamente ritenere non verificata la condizione prevista nell'atto di compravendita che dava diritto alla soc. venditrice di esigere la somma di € 30.000,00 a saldo della compravendita.  13) Ciononostante la soc. convenuta con pec del 30/10/22 “incredibilmente” comunicava all'acquirente “di aver completato le parti comuni dei petali 2-3 del fabbricato ### (androne, scale ed ascensore) alla data convenuta” e richiedeva il saldo del prezzo compravenduto (doc. 5).  14) A quel punto l'istante, lo stesso giorno (30/10/22), si recava con il tecnico di fiducia nel complesso condominiale “Opera” per accertare con apposite fotografie e perizia lo stato dei luoghi delle parti comuni dei petali 2-3, ed in particolare dell'androne condominiale, della scalinata, e degli ascensori (doc. 4). In tale occasione il tecnico poteva rilevare quanto segue: a) ###androne condominiale piano terra, l'accesso alla scalinata condominiale dei predetti petali è bloccato dalle porte di cantiere chiuse a chiave (accessibile solo agli addetti ai lavori muniti delle chiavi), per cui lo scrivente è risultato impossibilitato ad accedere ai piani superiori (allegato 1, foto D), mentre il piano seminterrato, ove sono locati i garages e posti auto, è risultato accessibile in quanto non occluso; b) sempre nell'androne condominiale sito al piano terra, l'impianto ascensore è completamente mancante in un vano, addirittura risultante vuoto e senza protezioni adeguate, peraltro, locato in uno spazio al piano terra accessibile a tutti i condomini, sebbene delimitato, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirata ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, senza, tuttavia, alcun cartello di divieto di accesso - pericolo (allegato 1, foto A, B, C, E); c) l'impianto ascensore (con cabina non visibile) nell'altro vano è montato solo parzialmente ed anche in questo caso, assolutamente non funzionante e privo di idonee protezioni (l'impianto ascensore ed il vano risultano ancora essere nello stato grezzo); d) nel piano seminterrato (ove insistono i locali garages) un vano ascensore è risultato vuoto, privo di copertura idonea, sussistendo una semplice barriera a filo di legno, bassa, senza barriera, nonostante fosse accessibile a tutti i condomini (allegato 1, foto F-G). 15) ###, quindi, confortato dai rilievi svolti dal tecnico, contestava prontamente il contenuto della missiva ### Costr., comunicando a quest'ultima, con pec del 30/10/22, che le parti comuni dei petali 2-3 non potevano assolutamente essere considerate ultimate, come facilmente riscontrabile dalle fotografie scattate in pari data ###, che le medesime, al contrario, risultavano ancora in fase di cantiere, difettando il certificato di agibilità (oltre che evidentemente di collaudo degli ascensori), e che, infine, l'accesso all'immobile compravenduto (piano X) risultava ancora chiuso all'acquirente; motivo per cui, non essendosi avverata la condizione prevista nell'atto di compravendita alla data del 30/10/22, nulla era dovuto dal medesimo 16) Per mero scrupolo, il tecnico di fiducia ritornava sui luoghi il giorno successivo (lunedì 31/10/22), per tentare di accedere all'interno della scalinata dei petali 2-3, che la soc. ### riferiva essere già completata (come peraltro asserito riguardo l'impianto ascensore), al fine di verificare la reale condizione della medesima, e tanto poteva conseguire avendo trovato aperta la porta di cantiere (con operai in corso d'opera).  17) ###occasione veniva nuovamente accertato che: a) l'accesso alla scalinata condominiale dei petali 2 e 3 non risulta aperto al pubblico, essendo ancora in fase di cantiere (ultimazione dei lavori); b) la scalinata condominiale dei petali 2 e 3, al piano I, non è dotata di porta - barriera fissa che divide la scalinata con il corridoio di ingresso degli appartamenti ivi locati, ancora allo stato grezzo (all. 2, foto 11); c) le scalinate in tutti i piani (sino al piano X) sono privi di battiscopa (all. 2, foto n. 6, 9, 10); d) nei pianerottoli delle scalinate ci sono fili elettrici pendenti, in quanto l'impianto condominiale deve essere ancora ultimato (all. 2, foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12); e) ad ogni piano vi sono due vani ascensori, dei quali uno è vuoto, risultando protetto da una semplice copertura posticcia e movibile in legno e telo trasparente (all. 2, fot. 1-A, 1-B, 2, 3, 7, 13) e l'altro, adiacente, occupato da una cabina, pur tuttavia, ancora in fase di completamento (all. 2, foto 1-A, 1-B, 4, 13); f) il vano ascensore lato esterno, su ogni piano, risulta essere vuoto, senza porta di apertura; g) il vano ascensore interno, di contro, risulta occupato dalla cabina ascensore ancora in fase di ultimazione, ed
è dotato di porte di apertura ancora grezze, con eccezione dei piani IX (foto 4) e X (foto 1-A, 1-B), ove non risulta alcuna copertura; h) di particolare rilevanza assumono le foto n. 1-A, 1-B, 2 e 3 scattate nel pianerottolo condominiale del petalo 3, al piano X, ove è ubicato l'immobile del committente, ove si rinviene: - materiale edile poggiato sul pavimento, parete lato vano ascensore ancora grezza, vano ascensore lato esterno, vuoto, coperto da telo trasparente; vano ascensore lato interno, ancora in fase di realizzazione, vuoto, senza porta di apertura (foto 1-A, 1-B), senza protezioni, con cabina ascensore in fase di raccordo con fili elettrici pericolanti; - sul fondo si intravede l'apertura di accesso all'appartamento piano X, petalo 2, in fase grezza, senza alcuna porta divisoria, dunque accessibile a tutti; - fili elettrici pericolanti senza protezioni; i) nel piano IX, si evidenzia il vano ascensore, lato interno (foto 4), vuoto, senza porta di apertura, ed al suo interno una struttura metallica della cabina ascensore, ancora grezza, in fase di realizzazione, con operai all'interno di essa, nonché il corridoio condominiale del pianerottolo in parola che si collega, senza porta divisoria, con l'immobile in stato grezzo (foto 5), precario pieno di calcinacci e di ostacoli, ma soprattutto, senza infissi, dunque con grave pericolo per gli utenti della scalinata.   l) ###androne condominiale piano terra, ove insistono gli ascensori che collegano i petali n. 1 e 4, accessibile a tutti i condomini, in quanto aperto al pubblico, vi sono, nel lato opposto, anche i vani ascensori che collegano i petali n. 2 e 3 (foto 13), pur tuttavia, essi sono inoperativi in quanto: - il vano di destra è privo di cabina ascensore, dunque vuoto, tant'è che vi è apposto come barriera protettiva, un telo trasparente posticcio, facilmente rimovibile; - il vano di sinistra, invece, è dotato di porta battente a piano ###, con evidentemente all'interno la cabina ascensore, non ancora operativa; - entrambi i vani ascensori sono esternamente ancora in stato grezzo (la parete perimetrale è ancora da ultimare); - entrambi i vani ascensori sono delimitati, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirata ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, sebbene di fatto mancante di apposito cartello divieto di accesso - pericolo (### 4).   18) Lo stato delle opere comuni dei petali 2-3, ed in particolare della scalinata e dell'ascensore, pertanto, alla data del 31/10/22 appariva obiettivamente ed indiscutibilmente non completato, non agibile e comunque non conforme a quanto pattuito nella compravendita (“realizzazione di tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale”) come condizione per rendere esigibile il saldo di € 30.000,00 entro la data del 30/10/22.  19) Pur tuttavia, la soc. convenuta, con pec del 7/11/22 (doc. 7), reiterava le proprie richieste, precisando: - “di aver tenuto fede all'impegno contrattualmente assunto”; - di aver, nel termine del 30/10/22, “infatti realizzate e completate le parti comuni dei petali 2 e 3 ed in particolare modo l'accesso principale, l'androne, la scalinata e l'ascensore”; - “di esser stata realizzata e rifinita nel termine del 30/10/22 anche la scalinata condominiale che consente di accedere regolarmente all'immobile (piano X)”; - “di aver, nel predetto termine, altresì regolarmente installato uno dei due ascensori, da allora utilizzabile; il tutto come evincibile dal corredo fotografico che si allegava”; ed infine, diffidava l'istante “a versare a strettissimo giro, l'importo ancora dovuto per contratto, pari ad € 30.000,00, dovendo, in mancanza, procedere giudizialmente con aggravio di spese ed oneri”.  20) ### ribatteva, con pec del 9/11/22 (doc. 8), segnalando come, diversamente da quanto ex adverso asserito, nulla era dovuto in quanto: - alla data del 30/10/22, la scalinata dei petali 2-3, era ancora in fase di cantiere, tant'è che risultava, per ovvie ragioni di sicurezza, inaccessibile al pubblico, in quanto occlusa da porte chiuse a chiave, come da fotografie che si allegavano; - alla data del 30/10/22, nessun ascensore era stato definitivamente installato, sussistendo, solo la struttura primordiale di una cabina, all'interno di uno dei due vani, ancora grezza, e, soprattutto, mancante di porta di apertura nei piani X e IX, al punto da rendere il vano (nei suddetti piani) vuoto, come da foto (1-A e 1-B), scattate dal tecnico il giorno 31/10/22, che si allegavano; - l'inoperatività dell'accesso sull'immobile compravenduto tramite l'ascensore condominiale (del petalo 3) era risultata immutata anche il giorno 31/10/22, come accertato personalmente dal tecnico recatosi in loco, alle ore 11,30, che rilevava lo stato dell'ascensore non ancora funzionante, nonché, i vani ascensori situati al piano terra dell'androne condominiale, delimitati, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirante ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, il tutto come evincibile nella foto n. 13, che si allegava; - la situazione di cantiere in corso d'opera, peraltro, risultava, alla data del 9/11/22, ancora sussistente, stante l'accesso al piano X, inoperativo tramite l'ascensore (la cui porta al piano terra, ed ai piani superiori, era bloccata), come da foto n. 2, 3, 27, 28, 29, 30 scattate l'8/11/22 (ore 20,30), che si allegavano, e non in sicurezza tramite la scalinata condominiale, lasciata ancora ai piani I e X comunicante con gli adiacenti appartamenti grezzi e privi di infissi, come da foto n. 8, 23, 24, 26, 31, scattate l'8/11/22 (doc. 9), che si allegavano. 21) La situazione precaria della scalinata condominiale del petalo 2-3 e dei relativi ascensori, ancora non funzionanti, veniva riscontrata dall'istante successivamente con altro sopralluogo del 10/11/22, come da fotografie scattate in pari data (doc. 11), nonché del 12/11/22, con l'ausilio dell'#### (doc. 12).  22) In tale ultimo sopralluogo, l'#### immortalava, con apposito corredo fotografico e video, inquadrante anche il quotidiano “### Abruzzo” di pari data, onde rafforzare la data certa, lo stato dell'ascensore, che appariva ancora non funzionante, e della scalinata che, seppur quasi totalmente piastrellata (con eccezione dei battiscopa) non poteva certamente essere ritenuta completata onde consentire l'accesso al pubblico, sussistendo ancora, su ogni piano, fili elettrici penzolanti, e continuando a mancare ai piani I e X la porta di sbarramento con gli appartamenti ivi locati, lasciati allo stato grezzo, senza infissi, e con calcinacci e materiali edili sparsi su ogni parte del pavimento (doc. 12).  23) ###, infine, nella speranza di evitare inutili appigli e non procrastinare oltre il contrasto tra le parti sull'avveramento della condizione prevista nell'atto di compravendita, con pec del 13/11/22, richiedeva alla soc. convenuta la segnalazione certificata di agibilità, con il relativo corredo documentale, della scalinata che si eleva nei petali n. 2-3, nonché il certificato di collaudo degli impianti ascensori che insistono sui predetti petali, atti a consentire l'accesso sull'immobile compravenduto (piano X, petalo 3), alla data prevista nell'atto di compravendita, invitandola ad adempiere entro 3 giorni (doc. 13).  24) Nel frattempo, ad ulteriore conferma che le opere comuni non erano ancora ultimate, e, pertanto, non accessibili al pubblico, interveniva l'amministratore del complesso condominiale dott. ### il quale, con pec del 15/11/22, comunicava alla soc. ### “di aver constatato e verificato in pari data che il cantiere dei petali 2/3 era ancora in fase di costruzione, che lo stesso era facilmente accessibile da parte di terzi non autorizzati, che tale circostanza esponeva il condominio e l'amministratore, in qualità di responsabile della sicurezza, al forte rischio / pericolo per l'incolumità dei non addetti in caso di accesso all'interno delle parti comuni dei predetti petali, stante le parti dello stabile non ancora completate” e la invitava, nel contempo, entro e non oltre 3 giorni, “a fissare le porte sui piani e a porre in essere sulla porta di ingresso piano terra la segnaletica con divieto di accesso ai non autorizzati” (doc. 14). 25) ###, tuttavia, non sortiva alcun effetto, tanto che con ulteriori sopralluoghi del 18/11/22, 22/11/22, 23/11/22 e 26/11/22 (doc. 15, 16, 17 e 19), si riscontrava l'ascensore ancora non funzionante e la scalinata dei petali 2-3 ancora aperta al pubblico, nonostante fosse chiaramente non agibile, in quanto piena di fili elettrici penzolanti e lasciata ancora, nei piani I e X, comunicante con gli appartamenti grezzi, privi di infissi esterni, senza alcuna barriera protettiva, come risulta dal corredo fotografico scattato in pari data.  26) La situazione precaria in cui versava la scalinata condominiale del petalo 2-3, veniva nuovamente riscontrata dall'amministratore del condominio “Opera”, il quale, recatosi sui luoghi in oggetto, - il giorno 24/11/22, posizionava un cartello divieto di ingresso ai non autorizzati sia sul portone di ingresso che sulla porta di accesso all'androne principale della scalinata che insiste sul petalo 2-3, ancora in costruzione, al fine di tutelare l'incolumità di terzi, il tutto come risulta dalla email a firma del dott. ### di pari data a dalla foto ivi allegata (doc. 18); - il giorno 26/11/22, rilevando che il cartello era stato rimosso e che, nonostante ciò, la scalinata dei petali 2-3 era ancora in fase di cantiere, non ultimata ed ancora accessibile al pubblico, diffidava la soc. convenuta a bloccare l'accesso ai non addetti ai lavori onde mettere in sicurezza il cantiere (doc. 20).  27) Anche quest'ultima missiva veniva disattesa dall'impresa esecutrice la quale, come constatato attraverso l'ennesimo sopralluogo del 30/11/22, lasciava la scalinata dei petali 2-3 aperta e liberamente accessibile al pubblico, nonostante lo stato di cantiere non ultimato in cui versavano le parti comuni, in particolar modo nei piani I e X, come risulta dalle foto scattate in pari data (doc. 21).  28) Ad oggi, lo stato dell'androne condominiale e dell'ascensore risulta non completato ovvero ultimato, ma soprattutto l'immobile compravenduto dal ricorrente risulta ancora inaccessibile tramite le parti comuni dei petali 2-3, in quanto non ancora agibili, ovvero, quantomeno, percorribili in sicurezza. E tanto è vero che la soc. convenuta, nonostante la precisa richiesta dell'attore, non ha ancora trasmesso a quest'ultimo il certificato di agibilità e di collaudo degli impianti, in quanto, evidentemente, tuttora inesistenti.  29) La pattuizione prevista nell'art. 2 dell'atto di compravendita - che recita “realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3”, e che si ricorda essere stata posta al fine di garantire all'acquirente l'accesso sull'immobile compravenduto (piano X, petalo 3), dalle parti comuni del petalo 3 (scalinata e ascensore), autonomo e libero, senza ostacoli di cantiere, dunque, in una situazione di garanzia per la propria (ed altrui) incolumità - recava quindi la previsione di un evento, condizionante il pagamento della somma ulteriore di € 30.000,00, che si sarebbe dovuto verificare entro la data del 30/10/2022 e che invece non si verificava. Tale pattuizione, a ben vedere, integrava una condizione risolutiva ex artt. 1353 e ss. c.c., avendo le parti voluto subordinare la definitiva caduzione dell'obbligazione di versamento della ulteriore somma al caso in cui la soc. costruttrice non avesse adempiuto alla realizzazione, nel termine indicato, delle opere sulle parti comuni del petalo 3. Nel qual caso la condizione opererebbe con efficacia retroattiva. ### tutelato era evidentemente quello di commisurare la quantificazione del prezzo del bene compravenduto alla concreta disponibilità e fruibilità di esso in capo all'acquirente, il quale - è appena il caso di ribadirlo - comprava un immobile intercluso per il quale aveva deciso di tollerare la mancata fruibilità dell'accesso tramite le parti condominiali (androne, scala e ascensore) solo fino alla data del 30/10/2022, volendo in difetto le parti riconoscere un ristoro all'acquirente proprio rinvenuto nella minor somma dovuta alla venditrice. Il che appare più che congruo nella complessiva regolamentazione di interessi. Quand'anche la pattuizione volesse essere ritenuta integrante una condizione sospensiva, l'avvenuto decorso del termine di esigibilità dell'ulteriore somma, senza la condizione si sia verificata, ha l'effetto di rendere definitivamente inefficace la pattuizione. Il requisito di incertezza dell'evento dedotto, ai fini della sussumibilità della pattuizione nell'ambito della condizione, va rinvenuto, in modo molto semplice, nell'incertezza circa il completamento dell'opera da parte dell'impresa venditrice, che agiva ed agisce nell'ambito di una procedura di concordato in continuità e deve operare con le difficoltà contingenti per la guerra in ### per le difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, per l'aumento vertiginoso del costo dei consumi di energia elettrica. E' evidente che il completamento delle parti comuni dell'opera scontasse un'alea consistente.  30) In ogni caso, pur volendo interpretare, per assurdo, la clausola oggetto del contendere come termine per l'adempimento (e non condizione), non può sottacersi come il termine (“entro e non oltre il ###”) indicato dalle parti entro il quale si sarebbe dovuta svolgere la prestazione (completamento delle parti comuni petali 2-3) anche in mancanza di formula sacramentale, debba risultare essenziale per i seguenti ordini motivazionali: a) La soc. venditrice aveva a disposizione ben 15 mesi per ultimare i lavori e rendere l'immobile autonomamente accessibile dalla via pubblica. b) ### compravenduto, sino a detta data, quindi, poteva continuare ad essere intercluso, non avendo alcun accesso dall'androne condominiale (circostanza poi verificata), e dunque inutilizzabile dall'acquirente e né vendibile. c) ### dell'acquirente veniva contemperato con la inequivocabile volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto (saldo del prezzo) con l'inutile decorso del termine stesso; sarebbe stato altrimenti impensabile ritenere mantenuto il sinallagma contrattuale dando la possibilità alla venditrice di esigere il versamento anche dopo il decorso del termine (più che congruo fissato dalle parti) per la semplice ultimazione dei lavori! d) Il sinallagma contrattuale veniva sostanzialmente riequilibrato a favore dell'acquirente il quale se da un lato aveva un immobile inutilizzabile ed invendibile (per almeno 15 mesi) dall'altro sapeva di poter conseguire, da tale situazione svantaggiosa, il beneficio di risparmiare la somma di 30.000 sul prezzo compravenduto. e) Infine, la soc. venditrice non provvedeva ad ultimare le opere comuni dei petali 2-3 neppure dopo la scadenza del termine, dovendo, ad oggi, ritenere tale prolungato inadempimento certamente protratto oltre ogni ragionevole “termine congruo”, e ciò in quanto “il giudizio sulla congruità del termine previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione; ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta” (### civile sez. II, 06/04/2009, n. 8250).  31) Con il presente atto l'attore intende ottenere una sentenza accertativa dell'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita (e ciò anche al fine di evitare di ricevere eventuali ingiunzioni di pagamento infondate ed illegittime), non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000 in quanto non avverata la condizione ivi prevista, ovvero, dovendosi in subordine rilevare la gravità dell'inadempimento della soc. convenuta per non aver realizzato l'evento dedotto, nel termine congruo rispetto alla data entro la quale l'avvenimento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare, con la conseguente risoluzione della pattuizione in parola e caducazione ex tunc del diritto della venditrice di pretendere il maggior prezzo.  32) ### denegata e non voluta ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc.  convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, con il presente atto l'attore intende richiedere, in via subordinata, l'accertamento dell'inesigibilità del medesimo credito, in quanto, ad oggi, non risultano completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dalla via pubblica in sicurezza; e di converso, l'accertamento dell'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti.>>. 
Ha, perciò, reso (come già riportato nella prima parte della sentenza) le seguenti conclusioni: “ ### alla Giustizia dell'On..le Tribunale di ### adito, G.U. designato, contrariis reiectis, in via principale, 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc. venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.   4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità ad oggi del medesimo credito, non avendo ancora la soc. venditrice completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) accessibile in sicurezza al pubblico, risultando ad oggi inagibili e privi di collaudo; e di converso, accertare e dichiarare l'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti. 
Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “. 
La parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio depositando apposita comparsa di risposta in data ### nella quale ha replicato che: 1) anche laddove si volesse qualificare la pattuizione contenuta nell'art. 2 del contratto di compravendita in termini di condizione risolutiva o sospensiva, l'evento dedotto dalle parti, ovvero la realizzazione ed il completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 onde consentire l'accesso all'unità abitativa acquistata dal ricorrente, si era certamente verificato, con conseguente esigibilità del residuo prezzo di vendita da parte della venditrice; infatti, al di là delle pretestuose contestazioni circa la mancata realizzazione di mere opere di rifinitura, era dato inequivocabile che alla data del 30 ottobre 2022 era ben possibile accedere all'immobile per cui è causa, percorrendo in totale sicurezza le scale condominiali del petalo 3, da tempo realizzate; nel rispetto degli impegni specificamente assunti in sede negoziale ### aveva, infatti, provveduto a realizzare e completare le parti comuni dei petali 2 e 3 ed in particolar modo non soltanto l'accesso principale e l'androne (comuni agli altri due petali da tempo abitati), ma anche la scalinata e l'impianto di ascensore dedicati al petalo 3, in guisa da consentire all'avv. ### anche il principale accesso all'unità immobiliare.  ### gli ascensori dedicati a tale porzione del complesso immobiliare, seppur installati, non erano utilizzabili, dovendo procedersi al collaudo, avvenuto qualche giorno dopo la scadenza del termine, per ragioni imputabili al fornitore ### s.p.a., ma ciò non aveva rilievo in ordine all'avveramento della ### condizione; l'art. 2 del contratto di compravendita subordinava, infatti, il pagamento del residuo del prezzo al fatto che alla data del 30 ottobre l'acquirente fosse posto nelle condizioni di poter accedere al suo appartamento direttamente dal petalo 3, senza dover utilizzare la servitù di passaggio sull'immobile di proprietà di ### s.p.a., viste le contestazioni mosse circa l'esistenza di tale diritto reale; 2) ma con la pattuizione dell'art. 2 del contratto in realtà le parti, lungi dall'aver voluto subordinare la risoluzione o l'efficacia della clausola all'avveramento di un evento futuro ed incerto, avevano previsto una vera e propria clausola penale, stabilendo a carico della ### una determinata prestazione (in termini di inesigibilità del saldo del prezzo) per il caso di inadempimento o di semplice ritardo nell'adempimento; ma l'art 1384 cod. civ. stabilisce che il giudice possa diminuire equamente la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; perciò la convenuta, nella denegata ipotesi in cui la resistente fosse ritenuta inadempiente all'obbligazione relativa al completamento e realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3, chiedeva espressamente che l'entità della penale (rinuncia ad € 30.000,00) venisse equamente diminuita, tenuto conto dei seguenti elementi, che dimostravano sia la parziale esecuzione della prestazione principale sia l'evidente eccessività del suo ammontare: */- alla data del 30 ottobre 2022 il ricorrente era certamente in grado di accedere al proprio appartamento direttamente dalle parti comuni del petalo 3, essendo già da tempo state completate le scale condominiali; */- uno dei due ascensori era stato collaudato a distanza di pochissimi giorni dalla data indicata, e per ragioni imputabili esclusivamente al fornitore; */- ### aveva sempre operato in buona fede e con pieno spirito collaborativo, assecondando le continue richieste dei promissari acquirenti degli immobili in questione e realizzando il corridoio sospeso prima, ed il vano ascensore interno poi, su loro richiesta, come è pacifico e di evidenza documentale; */- l'avv.  ### al contrario, dopo aver spuntato un prezzo decisamente di favore per l'acquisto dell'immobile, aveva coinvolto la venditrice in una serie di iniziative giudiziarie per trarne ulteriori vantaggi; */- l'importo di € 30.000,00 appariva francamente esagerato per un ritardo che, a tutto concedere, può essere quantificato in meno di un mese con riguardo all'ascensore, che al 25 novembre 2022 era perfettamente utilizzabile); 3) anche la domanda subordinata, volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 30.000,00, non esigibile <>, meritava reiezione perché: a) il termine del 30.10.2022 non poteva considerarsi essenziale, né oggettivamente né soggettivamente, non essendo ciò espressamente previsto nel contratto e non avendo ricorrente allegato e dimostrato tale carattere; b) la non essenzialità del termine si ricavava anche dal fatto che lo stesso non è riferito alle prestazioni principali del contratto di compravendita in questione (trasferimento della proprietà di un bene dietro versamento di un corrispettivo), ma ad un'obbligazione accessoria; c) l'inadempimento nel termine essenziale comporta la risoluzione di diritto dell'intero contratto, e non di una singola pattuizione, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.; 4) il credito della ### era da ritenersi certo, liquido ed anche esigibile, atteso che le parti comuni necessarie ad accedere all'appartamento dell'avv. ### risultavano eseguite, come si ricava dalla documentazione fotografica in atti (doc. 17), per cui anche la domanda formulata in via ulteriormente gradata dal ricorrente meritava reiezione.  5) In via riconvenzionale, ### s.r.l. intendeva far accertare tale proprio diritto a ricevere il saldo del prezzo di acquisto dall'avv. ### pari ad € 30.000,00, con condanna dello stesso al pagamento del detto importo; ed ha reso (come già riportato nella prima parte della sentenza) le seguenti conclusioni: “ …b)respingere le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate; in via riconvenzionale c) accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; d) in subordine, ridurre equamente la penale prevista in contratto, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e) condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza. “. 
A seguito della trasformazione del rito da sommario a ordinario il ### ha così precisato le conclusioni nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.: “ ### alla Giustizia dell'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: I) In via principale, 1) accertare e dichiarare, per le causali evidenziate nel ricorso introduttivo e meglio precisate nelle note di trattazione delle udienze del 10/05/23 e 01/03/24, nonché nel presente atto, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc.  venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.  4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità, all'epoca dell'instaurazione del giudizio e della formulata domanda riconvenzionale della ### del medesimo credito, non avendo a quell'epoca la soc. venditrice completato le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) in sicurezza al pubblico, risultando così inagibili e privi di collaudo; 5) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare il grave ritardo nell'adempimento dell'opera contrattualizzata (completamento e funzionalità degli ascensori sulle parti comuni dei petali 2-3, nonché della scalinata secondo le norme di legge per permettervi l'accesso in sicurezza), rispetto a quanto convenuto dalle parti, e per l'effetto ridurre in proporzione il suddetto credito, secondo quanto ritenuto di giustizia, se del caso anche in via equitativa; II) In via subordinata, a titolo di reconventio reconventionis, ovvero in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 30.000,00 per il caso in cui il giudizio n. 3562/2021 r.g. dovesse concludersi con una sentenza di rigetto delle ragioni del ### così integrando la previsione pattizia di cui al punto 5 dell'addendum sopra richiamato.   III) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di omessa riunione del presente giudizio con quello portante il n. 3562/21 r.g. ovvero sospensione del primo giudizio, in attesa della definizione del secondo, od ancora, in via ancor più gradata, di omessa separazione della domanda riconvenzionale spiegata dalla ### ex art. 103 com. 2 cpc, al fine di consentire la sospensione ex art. 295 cpc della medesima, accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi di costruzione e dei danni da infiltrazione subiti all'interno dell'immobile di proprietà del ### quantificati in € 31.320,00 oltre IVA ovvero in € 9.820,00 oltre ### come risultante nella perizia tecnica a firma dell'### Schiappa, oltre le spese ad oggi sostenute di ### pari ad € 1.922,08, come da fattura dell'### Schiappa n. 6/24 (doc. 50), nonchè di ### pari ad € 7.603,52 - di cui € 4.334,72 (ossia € 380,64, per fondo spese ed € 3.954,08, per spese di indagini termografiche sugli infissi e video endoscopiche sulle condutture degli scarichi piovani, autorizzate dal giudice), come da fattura del CTU n. 1/24 (doc. 51), ed € 3.268,80 (ossia € 2.000,00 per spese di realizzazione ponteggio + € 1.268,80 per spese di coordinamento della sicurezza), come da ricevuta di bonifico del 02/04/24 (doc. 52) - nonché quelle ulteriori che verranno addebitate e saldate dal ricorrente - come da decreto di liquidazione e ricevute di versamento che si riserva di produrre nei termini di legge - ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio, all'esito dell'espletata CTU (nel procedimento di ATP n. 2766/23 r.g.), con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento da estendersi anche agli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. ed alle competenze e spese del procedimento di ### che si riserva di precisare allorquando il procedimento di ATP sarà concluso ed acquisito agli atti. Il tutto, se del caso, con compensazione giudiziale tra rispettivi crediti ex art. 1243 comma 2 c.c. “. 
In base al principio della ragione più liquida va rilevata l'evidente fondatezza della richiesta ( da ritenere precisazione dell'originaria domanda attorea e comunque ammissibile anche quale reconventio reconventionis, ovvero eccezione riconvenzionale ) dell'attore di accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 30.000,00 - oggetto della domanda di condanna riconvenzionale della convenuta - “ per il caso in cui il giudizio n. 3562/2021 r.g. dovesse concludersi con una sentenza di rigetto delle ragioni del ### così integrando la previsione pattizia di cui al punto 5 dell'addendum sopra richiamato “. 
In effetti: 1) in tale addendum al contratto di compravendita del 13.7.2021 le parti hanno pattuito al punto 5 quanto segue: “### s.r.l., inoltre, se il giudizio di accertamento della servitù del padre di famiglia (nel I grado) si dovesse concludere negativamente, e ciò anche se le opere delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), dovessero essere realizzate entro il ###, si obbliga a rimborsare al ### la residua somma di € 30.000,00, come previsto nel precedente punto n. 1, alla lettera c, laddove nel frattempo venisse versata da quest'ultimo all'impresa. 
Ciò oltre a quanto detto in punto di pagamento/rimborso delle spese di giudizio, Il verificarsi dell'accertamento negativo della servitù per destinazione del padre di famiglia è da ritenersi costituire presupposto dell'indebito del versamento della predetta somma di € 30.000,00”; 2) Per le ragioni sopraindicate la domanda attorea di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia viene respinta con la presente sentenza di primo grado; 3) In virtù della predetta pattuizione viene meno l'obbligo del ### di versare la somma di € 30.000 in favore della ### s.r.l.. 
Va, pertanto, dichiarato che l'attore non deve versare in favore di detta s.r.l. il residuo prezzo di € 30.000,00 e per l'effetto va respinta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di tale somma di danaro proposta dalla convenuta.  ### delle restanti domande è superfluo. 
Le spese di lite Le spese di lite della causa 3562/2021, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore indeterminabile e complessità media in base ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto delle consistenti attività difensive compiute (comprensive di quelle, tuttavia di per sé limitate, della fase cautelare) e della pluralità di domande e parti in causa, vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico di parte attrice e in favore di ### s.p.a. e di ### la cui chiamata in causa da parte di ### s.p.a. è dipesa dall'iniziativa giudiziaria attorea, mentre vanno dichiarate compensate tra il ### e la ### s.r.l., che ha sostanzialmente aderito alla domanda principale dell'attore. 
Tuttavia la medesima s.r.l. è tenuta, in virtù di quanto pattuito nell'art. 4 dell'addendum a contratto di compravendita del 13.7.2021, a tenere indenne il ### dal pagamento di tali spese processuali, essendosi appunto impegnata in tal senso relativamente alle spese processuali eventualmente poste a carico del ### e a favore di ### s.r.l. e comunque “ ad assumere a proprio carico tutte le spese processuali “ del giudizio finalizzato all'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, con esclusione solo di quelle relative alle competenze spettanti al procuratore del #### detta s.r.l. va condannata a pagare direttamente le spese di lite in favore dell'altra convenuta e del terzo chiamato in vece del ### o, qualora dette spese fossero pagate dal ### a rimborsargliele. 
Le spese di lite della causa 4450/2022, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore di € 30.000,00 in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto delle attività difensive compiute, vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice nel procedimento n.3562/2021; 2) Dichiara che ### non deve versare in favore della convenuta ### s.r.l. il residuo prezzo di € 30.000,00 della compravendita oggetto di causa del 13.7.2021 e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel procedimento n.4550/2022; 3) ### a pagare in favore di ### s.p.a. e di ### le spese di lite del procedimento n.3562/2021, che liquida per ciascuna di tali parti processuali in € 17.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra ### e la ### s.r.l.; 4) ### la ### s.r.l. a pagare, in vece di ### le spese di lite liquidate in favore di ### s.p.a. e di ### o in alternativa, qualora dette spese fossero pagate dal ### a rimborsarle al medesimo; 5) ### la ### s.r.l. a pagare in favore di ### le spese di lite del procedimento n.4550/2022, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.  ### 22 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 3562/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Fulvio Carmine

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32690/2024 del 16-12-2024

... attività esenti, concludendo, se vi sono, per la debenza dell'IMU solo per la parte occupata dall'attività commerciale»; 3. preliminarmente, si ril eva che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazi one, con l'atto co ntenente il controricorso; t uttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 co d. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 13 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., 3^, 23 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio (leggi tutto)...

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### ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 22495/2023 R.G., proposti, rispettivamente, DA il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv. ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in all egato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; ######## CONTRORICORRENTE E DA la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv.  ### o ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023 , 1198/09/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal Dott. ####: 1. il Comune di Mel egnano ###, prima, e la “### - ONLUS”, poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023, n. 3 1198/09/2023, la quale, in controversia sull'impugnazione di avviso di accerta mento per l' omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2014, per importo complessivo di € 129.613,00, in relazione ad immobili ubicati in #### e destinati all'esercizio di una pluralità di attività assistenziali, sanitarie e soci o-sanitarie in regime di convenzione con la ### (tra le quali, in particolare, la gestione di una R.S.A. e di un C.D.I. per anziani), di cui la “### - ONLUS” è proprietar ia, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di #### nei confronti della “### - ONLUS” avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 22 lu glio 2021, n. 3261/19/2021 , con compensazione de lle spese giudiziali; 2. la ### tributaria regi onale ha parzialmente riformato la decisione di pr ime cure - che a veva accolto il ricorso originario - nel senso di confermare l'atto impositivo «limitatamente agli immobili adib iti a R.S.A., a C. D.I e alle attività pacificamente commerciali (ristorazione, parrucchiere, lavanderia, rive ndita giornali, bar) con co rrispondente riduzione delle sanzioni e degli interessi», annullandolo per il resto; 3. sia il Comune di #### che la “### - ONLUS” hanno resistito con controricorso al ricorso avversario; 4. la “### - ONLUS” ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  ###: 1. il ricorso del Comune di #### è affidato a tre motivi; 4 1.1 co n il primo moti vo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, c omma 1, lett. i, del d. lgs. 30 novembre 1992, n. 504, e 91-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione potesse spettare «con riferimento agli immobili adibiti allo svolgimento delle quattro attività psichiatriche ges tite dalla ### che “opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti”», laddove « ai fabbricati posseduti da enti no profit, nei quali si svolga attività sanitaria, non si applica l'agevolazione solo perché accreditati o convenzionati con una struttura pubblica, né a tal fine rileva la destinazione degli ut ili, eventualmente ricavati, a l perseguiment o di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività»; 1.2 con il sec ondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, co d. proc. civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giud ice di secondo grado che la contribuente avesse assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con riferimento agli immobili adibiti allo svolgi mento delle attività psichiatriche, non avendo «tenuto conto della dichiarazione dei redditi della contribuente (prodotta dal ### ne) relativa all'anno di imposta 2014 dalla quale risultava che il totale delle operazioni attive ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di 5 operazioni passive, con evidente scos tamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi (pagg. 6-7 dell'atto di appello e all. 1 alle co ntrodeduzioni di prim o grado)» ed avendo, al contempo, «travisato gli elementari principi in tema dell'onere della prova. Incombeva, infatti, alla ### onlus provare l'esistenza in concreto dei requisiti dell'esenzione, fornendo la prova (onere neanche in parte assolto) che l'attività cui l'im mobile è destinato non si svolgesse con le modalità di un'attività commerciale»; 1.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti controversi e decisivi della causa, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , per non essere stata esaminata dal giudice di secondo grado «la produzi one documentale del ### (dichi arazione dei redditi della contribuente anno in ordine al punto controverso relativo allo svolgimento delle attività psich iatriche con modalità no n commerciali, quale requisito og gettivo per l'esenzione dal tributo», laddove: «### della dichiarazione dei redditi della ### relativa all'an no di impos ta in contestazione, avrebbe consentito al Giudice di secondo grado di accertare lo svolgimento, con modalità commerciale, delle attività svolte nell'immobile oggetto di controversia»; 2. il ricorso della “### - ONLUS” è affidato a cinque motivi; 2.1 co n il primo moti vo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., anche in riferimento all'art. 324 cod. proc. civ. ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché ai principi in tema di elementi costitutivi della “cosa giudicata”, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudic e di secondo grado «l'eccezione della ### 6 ### relativa alla formazione ed all'estensione del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di I grado in relazione al medesimo rapporto giurid ico ed alle stesse questioni di fatto e di diritto dedotte in secondo gra do di giudizio» (con riguardo alla sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936 /19/2019), deducendo, alt resì la formazione medio tempore di un nuovo giudicato esterno dopo il deposito della sentenza impugnata «tra le stesse parti, in riferimento ai medesimi immobili e med esime questioni di fatto e dir itto» (con riguardo alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, 2856/05/2022); 2.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504, come modificato dall'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, nonché dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, con vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, come modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, 174, co nvertito, con modificazioni, dalla leg ge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 9, comma 6-ter, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, degli artt. 1, comma 1, lett. p, 3 e 4, comma 2, lett. a, d el d.m. 19 novembre 2012, n. 200, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 6, del d.lgs.  30 novembre 1992, n. 502, dell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del d.P.C.M. 29 novembre 2001, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 1, lett. e, n. 1, della legge reg. 7 ### 30 dicembre 2009, n. 33, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc . civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione riguardasse «solo l'immobile adibi to ai quattro servizi sanitari e sociosanitari psichiatrici (### di ###, in quanto resi in gratuità, senza alcun costo a carico degli utenti, e non anche gli im mobili adib iti a RSA e CDI (### e padiglione ###, e ciò poiché - a suo dire - la Fonda zione, “oltre al contributo sanitario a carico dell a ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera”, “offrendo servizi alberghieri per anzian i con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori della ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo gratuito o fornendo un contributo minimo"»; peraltro: «Riguardo all'i mmobile adibito ai servizi psich iatrici, la conclusione del Giudice di appello è corretta, tenendo conto che sono rispettati i requisiti dell'art. 4, c. 2, lett. a), compresa la gr atuità in favore dell 'utenza. Si ricorda che, essendo servizio svolto ne ll'ambito del ### sanitario pubblico fondato sui principi di copertura universale del servizio e di solidarietà, la gratuità è verso gli utenti, essendo irrilevante la percezione delle tariffe regionali che non sono corrispettivi ma contributi pubblici previsti in entità eguale e predeterminata per tutti gli enti erogatori accreditati, sia pubblici che privati, inseriti nel ### sanitario regionale, per garantire l'erogazione gratuita e la copertura universale del servizio»; tuttavia: «I giudici di appell o hanno violato la predetta normativa sotto due profili: a) ritenendo sussistente una “retta alberghiera giornaliera”, ossia un prezzo per i servizi alberghieri svolti con modalità concorrenziali; b) ritenendo che tale retta possa non rilevare ai fini dell'esenzione ### solo se 8 costituisce un “contributo minimo”», non tenendo conto che «l'ordinamento del ### sanitario pubblico prevede anche la co mpartecipazione ai costi da parte dell'ut enza: di tal e compartecipazione tiene espressamente conto anche l'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. n. 200/2012, che pone, sì, il requisito della gratuità, ma avendo cura di far espressamente “salvo eventuali im porti di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale”. Il riferimento or dinamentale per la sussistenza di una compartecipazione alla spesa in ambito sociosanitario (ciò che viene chiamata “retta”) e per la verifica della relativa entità sono i ### di ### (###, previsti dall'art. 1, comma 6, del D.lgs . n. 502/1992 e disciplin ati dal ### 29/11/2001, ### 1, par. ###, confermato ed esplicitamente richiamato dall'art. 54, c. 2, della legge n. 289/2002. Anche il legislatore regionale lombardo, all'art. 5, c. 3, e 27, c. 1, lett.  e), n. 1 della L.r. n. 33/2009 ha confermato che l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie prevede la co mpartecipazione dell'utente, rinviando poi ai #### di cui al ### 29/11/2001, #### (“###-Sanitaria”), si prevede la compartecipazione a carico dell'utenza, rispetto alla quale non si prescrive che sia “simbolica” ma se ne prevede l'entità in percentuale ai costi complessivi: si fissano infatti le percentuali di contribuzione pu bblica e quella lasciata alla compartecipazione dell'utenza (per le RSA e i CDI al 50%; per le prestazioni sociosanitarie psichiatriche il contributo pubblico è al 100%, salvo la residenzialità a bassa intensità assistenziale per la quale il contributo pubblico è al 60%)»; 2.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. 9 civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le rette gravanti sugli utenti costituissero un corrispettivo per i servizi alberghieri, «senza avvedersi che tale condizione è normativamente prevista per le sole attività sanitarie e sociosanitarie non accreditate e convenzionate con il ### pubblico, mentre per quelle accreditate e contrattualizzate l'entità della frazione di costo po sta in compartecipazione è definita dai ### con criterio percentuale (50% per le RSA e ###»; in ogni caso, « anche nella ipotesi in cui [il giudice di secondo grado] ritenesse di estendere il suddetto requisito (“contributo minimo, pari ad una frazione del costo”) anche alle attività accreditate e contrattualizzate con il ### pubblico, la sentenza dovrebbe ugualmente essere cassata per avere i ### di secondo grado omesso di consid erare fatti decisivi per il giudizio, la cui corretta valutazione li avrebbe indotti ad accertare la spettanza dell'esenzione: 1. la circostanza che le re tte d i compartecipazione della RSA e del ### come detto, si pongono al di sotto del 50% delle remunerazioni complessive e dei costi (ricorso introduttivo, pagg. 26-27; controdeduzioni in appello, pag. 26; estratto nota integrativa, doc. 36 in I grado e bilancio 2014 per centri di attività, doc. 35 in I° grado); 2. la circostanza che le rette di compartecipazione sono le più basse di quelle praticate da altre eguali strutture accreditate della zona, così determinate per i fini solidaristici perseguiti (ricorso introduttivo, pagg. 27-28; controdeduzioni in appello, pag. 26- 27; prospetto rette RSA e CDI zona ### doc. 37 in I grado, e prospetto rette RSA 2020, doc. 41 in I° grado); 3. la circostanza che le rette non sono preordinate a conseguire utili, generando perdite (ricorso in troduttivo, pag. 26; controdeduzioni in appello, pag. 25 e 26; bilancio 2014 per 10 centri di attività, doc. 35 in I° grado) 4. la circostanza, che, ove vi fossero ut ili, q uesti verre bbero obbligatoriamente reinvestiti nell'attività (ricorso intro duttivo, pag. 28; controdeduzioni, pag. 27-28; Statuto, doc. 2 in I° grado); 5.  la circostanza che anche i servizi di ### e del ### dell a RSA sono resi gratuitamen te agli utenti, in quanto la degenza è in tegralmente a carico dell a ### (ricorso introduttivo, pagg. 26 e 27, dov e si chiarisce che le rette sono chieste solo il [recte: per] la RSA e il ### contro deduzioni in appello, pag. 29: memoria illustrativa in appello, pag. 5; All. E alla Carta dei servizi 2014, doc, 7 in I° grado)»; 2.4 co n il quarto motivo, si denuncia nu llità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., anche con riferimento all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di secondo grado che, «“con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attivit à istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita di giornali e bar (…)”», re cependo una contestazione mai sollevata dall'ente impositore nella motivazione dell'avviso di accertamento, che è stata così tardivamente integrata in sede giudiziale, laddove «l'unica contestazione mossa dal ### di ### con l'atto di accerta mento originariamente notificato alla ### risiede nel disconoscimento dell'esenzione la cui applicazione sarebbe da negarsi ove non sia provata la “non commercialità” dell'attività, ossia, secondo il ### “che i proventi percepiti per il servizio non siano correlati ai costi ma abbiano natura meramente simbolica”», mentre: « ### in 11 sede ###primo grado (cfr. p. 6), e quindi tardivamente, il ### ha integrato tali origi narie contestazioni, affermando che: “la ### tra l'altro, utilizza gli immobili per attività diverse da quella istituzionale. 
In particolar e, gli spazi vengono ut ilizzati per servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, giornali e bar. 
Del resto, non ha mai dimostrato l'esistenza in concreto dei requisiti per ottenere l'esenzi one, vale a dire la prova che l'attività viene svolta con modalità non commerciali. Prova che è a carico del contribuente. ### ha ut ilizzato un'unica partita Iva per le varie attività. Per il 2014, anno d'imposta che ha formato oggetto di accertamento, il “totale delle operazioni attive” ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di operazioni passive, con evidente scostamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi 2014, che si allega in copia”»; 2.5 co n il quinto motivo, si denu ncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del l'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, del d.P.R. 14 gennaio 1997, del le deliberazioni adottat e dalla ### il 14 dicembre 2001, n. 7435, ed il 22 marzo 2002, n. 8494, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudic e di secondo grado che «che la parte degli immobili adibita a servizi di risto razione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar sia da assoggettarsi a IMU perché si tratterebbero non di attività istituzionali ma (addirittur a) di “attività certamente commerciali”», laddove: «Non si tratta di servizi esterni ed estranei all'attività sociosanitaria ma pacificamente di ser vizi connaturati alla natura residenziale del servizio sociosanitario di RSA e ### non conoscendosi «ospedali in 12 cui si ritenga che il posto letto e la ristorazione dei degenti sia### degli optional, anzi separate attività commerciali: lo stesso vale per le RSA e il ### ancora, che la contribuente abbia omesso l a denuncia dell'utili zzazione mista degli immobili, al fine di escl udere l'esenzione per la quota corrispondente alla superficie destinata ad attività commerciali, laddove: «### è il rilievo del Giudice di appello relativo alla non presentazione dell a dichiarazione, che peraltro ha effetto solo ricog nitivo, dato che la presenza di eventuali attività commerciali è oggetto di accertamento giudiziale: è l'accertamento sostanziale del giudice, e non dati formali dichiarativi, a determinare se vi sono o no attività commerciali svolte in immobile adibito ad attività esenti, concludendo, se vi sono, per la debenza dell'IMU solo per la parte occupata dall'attività commerciale»; 3. preliminarmente, si ril eva che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazi one, con l'atto co ntenente il controricorso; t uttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt.  370 e 371 co d. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 13 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., 3^, 23 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446); 3.1 ne consegue che, secondo la sequenza cronologica delle notifiche, il ricorso proposto dal ### di #### (notificato il 2 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso principale”, ment re il ricorso propos to dalla “### - ONLUS” (notificato il 3 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso incidentale”; 4. ad ogni buon conto, si deve scrutinare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale, che ha carattere pregiudiziale rispetto al ricorso princip ale, riguardando l'eccezione di giudicato esterno con rig uardo a decisioni di giudici tributari (con esito favo revol e alla contribuente) in procedimenti celebrati tra le medesime parti (in particolare, alla sen tenza depositata dalla ### issione tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936/19/2019, ed alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, n. 2856/05/2022) in relazione ad altre annate (2013 e 2015) del medesimo tributo (###; 4.1 il suddetto motivo è infondato; 4.2 va premesso che la ricorrente ha integralmente trascritto in ricorso (rispettivamente, alle pagine 13, 18 e 19) il testo letterale delle predette sentenze e ed ha specifica mente indicato gli atti difensivi contenenti la form ulazione (o la riproposizione) dell'exceptio iudicati nei giudizi di merito; inoltre, non vi è c ontestazione tra le parti sul passaggio in giudicato delle predette sentenze, b enché una soltanto sia 14 munita della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; pertanto, può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pa rte che eccepis ce il passagg io in giudicato di una sentenza ha l'oner e di fornirne la prova mediante produzione della stessa, muni ta del la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (tra le tante: (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7740 ; Cass., Sez. 5^, 6 giugn o 2022, n. 1800 1; Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2024, n. 12139); 4.3 ciò detto, per co stante orientamento di qu esta Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva d ell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comun que variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agl i elementi cos titutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qu alificazioni giuridiche preliminari all 'applicazione di un a specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, 15 n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864); inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno eff icacia tend enzialme nte permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comp rende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, 13462); dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che atteng ono all a medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse; ciò in quanto solo l' accerta mento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in 16 materia di ### Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. ###); 4.4 nella specie, il giu dicato esterno è stato invo cato dal contribuente con particolare riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo - vale a dire il carattere non commerciale delle attività svolte - per i l riconoscimento dell 'esenzione; tuttavia, è evidente che trattasi di condotte destinate a rinnovarsi anno per anno con peculiari modalità e condizioni, che, quindi, devono essere accertate e valutate dal giudice di merito per ciascun anno di riferimento, non potendo essere ultrattivamente vincolanti gli accertamen ti relativi ad anni precedenti; 5. per il resto, il ricorso principale ed i restanti motivi del ricorso incidentale possono essere congiuntament e scrutinati per la comune attinenza (sotto distinti e contrappos ti profili) ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504; 5.1 ora, è pacifico che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'### deve ritenersi adempiuto tutte le v olte in cui il contribuent e sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestar e l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito moti vazionale esige, oltre all a puntualizzazione degli estremi so ggettivi ed ogg ettivi della posizione creditor ia dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenzios a, restando, poi, affidate al giudizio di imp ugnazione dell'atto le questioni 17 riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017 , n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dal la legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); 5.2 ne discende che l'atto impositivo, co n la contestazione dell'omesso o pa rziale versamento del tributo per l' anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione, dovendo escludersi a monte la stessa configurabilità di un'ultra-petizione; infatti, per costant e orientamento di questa Corte, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degl i elementi obiett ivi di identi ficazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non co mpreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, sicché non incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che esamini 18 una questione (anche se non espressamente formulata), tutte le volte che questa debba ritenersi in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 3 luglio 2019, n. 17897; Cass., Sez. 6^-3, 11 giugno 2021, n. 16608; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2021, 18357; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082; Cass., 5^, 4 dicembre 2023 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, nn. 22596 e 22597); 5.3 ad ogni modo, una volta escluso che l'esercizio effettivo delle attività assi stenziali e sani tarie dovesse essere espressamente contestato al contribuente, non si può coerentemente ritenere che l'ente impositore avesse emendato o in tegrato in corso di causa la motivazione dell'avviso di accertamento; p er orientamen to costante di questa Corte, infatti, non è con sentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede proc essuale alle lacu ne dell'atto impositivo per di fetto di motivazione (tra le ta nte: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339); difatti, è regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifich e caratteristiche) è, pur sempre, un giudi zio d'impugnazione di un atto, sicché l' ufficio finanziario , restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non 19 può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 43 39); in altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni prop onibili dall'amministra zione finanziaria nel successivo giudi zio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributar ia, al fine di approntare un a idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892); 5.4 per cui, l' ufficio accertator e non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modi fica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si co ncentra su quanto illustrato nella motivazione; 5.5 nella specie, quindi, la censura di una postuma integrazione in sede processuale della motivazione dell'atto impositivo non coglie nel segno, giacc hé l'addebito dello svolgimento in 20 concreto di attività ti picamente ed intrin secamente commerciali («quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar»), a prescindere dall'irrilevanza dell'“accessorietà” e della “ connessione” alla residenzialità degli utenti dei servizi assistenziali e sanitari, era implicitamente insito nella contestazione del mancato versamento dell'imposta per l'anno di riferimento; 5.6 secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4872, 4946 e 4952; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504, nel testo vigente dall'1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'ICI per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assis tenziali, previdenzi ali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»; 5.7 tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 281, che ha esteso l'esenzi one alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; un'ulteriore mo difica è, poi, 21 intervenuta con l'art. 39 del d.l. 4 lu glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, 248, che, sostituendo il comma 2-bis del citato art. 7 del d.l.  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che no n abbiano esc lusivamente natura commerciale»; 5.8 occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art.  7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività; 5.9 dunque, l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui acc ertamento deve e ssere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., 22 Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^ -5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn.  10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn.  ### e ###; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.10 sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'### da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi c onto della decisione adottata dal la ### issione ### del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non co mmercial i dall' art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'### solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non econo mica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovver o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.11 sul punto, questa Corte ha verificato se l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di 23 esenzione da ### nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concret izzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'### in particolare co n l'art. 107, paragrafo 1, del ### secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra ### membri, gli aiuti concessi dagli ### ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsin o o minaccino di falsare la concorrenza»; 5.12 è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; l a fi nalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di atti vità economica; p er escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico; 5.13 né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere consi derate di natura «non esclusivamente commerciale»; 5.14 la ### issione ### ha riten uto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme); 5.15 tale ultimo aspetto è stato affrontato e ris olto dalla sentenza depositata dalla Corte di Gi ustizia dell'### 24 ### il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C- 623/16 P, C-624/16, ### S.r.l.  vs. ### ed altri, con la quale è stato chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdura re gli effetti anticoncorrenziali della misura; i n qu esto senso è stato precisato che le decisioni della ### volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale han no portata generale; 5.16 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l'esenzione prevista in favore degli enti no n commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa del l'### soltanto qu alora abbia ad oggetto im mobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico; 5.17 ed è qu esta la disposizione normativa (nell'interpretazione “europeisticamente” or ientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del d.l.  24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 11-bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 5.18 ora, l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che l'esenzione da ICI spetti, oltre che per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle «attività assistenziali , previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», anche per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.19 per sfuggi re ad un assai probabile procedimento per infrazione, il legislator e nazionale ha succes sivamente provveduto ad abrogar e l'ICI e ad introdurre l'IMU sulla componente immobiliare; i n parti colare, il d.lgs 14 marz o 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall'anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modi ficato alcuni aspetti dell'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via speri mentale l'applicazione della nuova imposta già con decorrenza dall'anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull'esenzione per gli immobili di cui al ricordato art.  7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504; 5.20 in seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall'1 gennaio 2013 (quindi, 26 esulante dalla fattisp ecie in esame), ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato co sì riformulato: «### esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, did attiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.21 l'esenzione dall'IMU è attu almente fruibile da parte di soggetti che soddisfino con temporan eamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo; ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere ut ilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto escl usivo o prin cipale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché ### di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»; 5.22 con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'###, introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»; p ertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si aff ianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolg ersi nell'immobile perché l' esenzione possa applicarsi; in linea con tale ricostruzione, si è affermato che, in 27 tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddit o, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100); 5.23 si pone, quindi, la questione della prova dei requisi ti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare dell' esenzione dall'ICI (ma lo stesso dicasi per l'esenzione dall'### stante l'esp resso richiamo a tale agevolazione da parte dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 5.24 sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il co ntribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (tra le tante: C ass., S ez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22565); 28 5.25 l'art. 9, comma 6, d el d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedend o che, con successivo decreto del ### dell'### e delle ### siano stabiliti anche «i re quisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»; 5.26 in ossequio alla previsione dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante il regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) - dopo aver preliminarmente chiarito (art. 1, lett.  f e lett. i) che le attività assistenziali sono «attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esc luse soltanto q uelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministr azione della giustizia» e che le attività sanitarie sono « attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ### 29 novembre 2001» - ha previsto, per un verso, “requisiti generali per l o svolgimento con modali tà non commerciali delle attività istituzionali” (art. 3), stabilendo che: «1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non 29 commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavor atori o collabor atori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge», e, per altro vers o, “ulteriori requisiti” (art. 4, comm a 2), stabilendo che: «2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modali tà non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti loca li e sono svolte, in ciasc un ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell '### europea e nazionale, ser vizi sanitari e assiste nziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non acc reditate e contrattualizzate o convenzi onate con lo Stato, le ### e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico 30 e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso am bito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.27 peraltro, il citato d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ha espressamente previsto (ar t. 6) l'ipotesi dell'u tilizzazione “mista” (vale a dire, in parte ad attività commerciale ed in parte ad atti vità non commerciale) di un immobi le, disponendo che dichiarazione di cui all 'art. 9, co mma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, debba indicare «gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi»; in proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di ### l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett . i, del d.lgs . 30 novembre 1992, n. 504, in caso di immobile ad uso misto si app lica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile proc edere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, n. ###); 5.28 inoltre, l'art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, 200, sancisce che le “modalità non co mmerciali” so no le «modalità di svolgimento dell e attività istituzionali prive di scopo di lucr o che, conformemente al diritto dell'### per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di so lidarietà e sussidiarietà»; 5.29 ora, in relazione al citato regolamento, con particolare riguardo alle attività assistenziali e sanitarie, la ### ha stabilito che: «Per le attività ass istenziali e 31 sanitarie, devono essere soddisfatti due requisiti alternativi: a) il beneficiario è accr editato dallo Stato e ha concluso un contratto o una convenzione co n le autorità pubbliche; le attività sono svolte in maniera integrativa o complementare rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratu ito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura d el servizio univer sale; b) se l'en te non è accreditato e contrattualizzato o convenzionato, i servizi sono forniti a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e co munque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.30 si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell'accertamento dei vari requisiti, abb ia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in forza del rinvio fattone dall'art. 9, co mma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell'accezione compatibile con la decisione adottata dalla ### il 19 dicembre 2012, verificando che le attività assistenziali e sanitarie in regime convenzionato (come è paci fico nel caso di speci e) comportino per gli utenti una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio, che non ha natu ra di corr ispettivo ed esclude la percezione di un lucro; 32 5.31 peraltro, la questione è stata espressamente ribadita da questa Corte, seppure in materia di ### affermando che per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgim ento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribu ente dim ostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attivi tà con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica (nella specie, la S.C . ha cassato la sentenza di merito, che aveva desun to l'oggettiva non commerciabi lità dell'attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l'erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle ### in regime di convenzione con il S.S.N., e l'assenza di finalità lucrative dalla natura di ### della ### (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 3 agosto 2022, n. 24044); a tal fine, tale arresto ha richiamato pregressi orientamenti di questa Corte in tema di attività sanitaria convenzionata, secondo i quali: «È in questi termini superficiale e illogico, quando non manifestamente inconferente, l'assunto secondo cui l'attività di una ### svolta in regime di convenzione con la ### per il solo di fatto di essere il prezzo dell e singole prestazioni fissato nell a convenzione, equivalga ad implicare il suo inserimento in maniera completa ed esclusiva nell'ambito di un servizio pubblico» (Cass., 5^, 2 aprile 2015, n. 6711); «### anche in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere 33 che le tariffe convenzionali siano, comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che, in ragione di specifiche circos tanze fattuali, nel cas o di s pecie assenti, possa dirsi che l'immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l'osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale, dal momento che la qualifica dell'attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Né è dirimente il fatto che l'attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubbli co (### gestito direttamente da una ### pubblica. ### infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la ### ed i suoi rapporti con il cittadino utente, ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell'opera di privati l'attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell'adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009, secondo cui "lo svolgimen to di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quand o le stesse (...) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Reg ioni e gli enti locali e sono svolte (. ..) in man iera complementare o integrativa rispetto al servizio pu bblico", trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qu alificazione giuridica dell'attività che è invece demandata al giudice» (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124); 34 5.32 siffatti principi sono stati reiterati da più recenti arresti, che han no confermato la validità sistematica dell'impi anto argomentativo (così: Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2022, ###; Cass., Sez. 5^, 15 gi ugno 2023 , n. 17089), estendendolo anche all'IMU (Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2024, 6095); 5.33 invero, la sopravvenienza del d.m. 19 novembre 2012, 200, in relazione all'### non vale ad alterare la definizione normativa del requisito oggettivo per il riconoscimento dell'esenzione alle attività assistenziali e sanitarie; 5.34 per queste ul time, in re lazione all'### la ci rcolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 2 6 gennaio 2009, n. 2/F, aveva inizialmente precisato (punto 6) che: « Le attivit à assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. Bisogna, inoltre, tener conto della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che all'art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di ut ilità sociale, degli organismi della co operazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo 35 Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (...) Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste “rette” nella misura fissata in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni re se, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; e che: «Le attività sanitarie sono quelle riconducibi li nell'ambito disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di ass istenza definiti dal ### 29 nove mbre 2001. Devono considerarsi svolte con modalità non esc lusivamente commerciali le attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla ### e che, pertanto, si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione dell e prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; 5.35 tali indicazion i di massima sono state sostan zialmente recepite e dettag liate dalla tipizzazione normativa del successivo regolamento (art. 4, comma 2, lett. a, del d.m. 19 novembre 2012 , n. 200), second o cui, come si è detto, le modalità non commerciali esigono che le attività istituzionali dell'ente no profit: a) siano accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti locali; b) siano svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al 36 servizio pubblico; c) prestino a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'### europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione all a spesa previsti dall' ordinamento p er la copertura del servizio universale; 5.36 le prescrizioni del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, hanno trovato eco e riflesso nella legge reg. ### 30 dicembre 2009, n. 33, la quale prevede in subiecta materia: - che: «1. I soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari che man tengono la propria aut onomia giuridi ca e amministrativa rientrano nella programmazione e nelle regole del SSL e ne sono parte integrante, concorrono all'erogazione delle prestazioni (...), in relazione al proprio assetto giuridico ed amministrativo. 2. I soggetti erogatori di cui al comma 1, in possesso dei req uisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL [servizio sociosanitario lombardo], so ttoscrivono con le ATS [agenzie di tu tela della salute] competenti per le prestazioni previste dall a programmazione di cui al comma 1 contratti analoghi a quelli previsti per le ### [aziende sociosanitarie territoriali] e le AO [aziende ospedaliere] di cui all'articolo 7, a ssumendo e rispettando i medesimi diritt i e doveri, ove applicabili, previsti per le strutture pubbliche senza contributi aggiuntivi diversi da quelli previsti dalla presente legge» (art. 8, commi 1 e 2); - che la programmazione, la gestione e l'organizzazione del S.S.R. [servizio sanitario e sociosani tario regionale] sono attuate, tra l'altro, in ossequio al principio di «equivalenza e integrazione all'interno del SSL [servizio sociosanitario lombardo] dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate, garantendo la parità di diritti e 37 di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato» (art. 2, comma 1, lett. b-bis); - che il finanziament o del servizio sanitario e sociosanitario regionale è assicurato, tra l'altro, anche mediante «le quote di compartecipazione di competenza regionale del cittadino al costo delle pre stazioni sanitarie e, dove pr evisto, sociosanitarie, comprese le eventuali esenzioni e graduazioni in funzione proporzionale al reddito del fruitore delle prestazioni e fino alla data della sua eliminazione con apposito provvedimento che individui la copertura di spesa susseguente ad una maggiore e sufficiente disponibilità regionale del gettito fiscale lombardo» (art. 37, comma 1, lett., n. 1); 5.37 in base all'art. 3-septies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per assicurare «livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria», è stato emanato il d.P.C.M. 29 novembre 2001, in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il quale ha stabilito, tra l'altro, per le attività di assistenza sanitaria residenziale e semiresidenziale per anziani il limite di compartecipazione al costo di servizio da parte dell'utente nella misura del 50%; 5.38 ancora, in base all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per definire «i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio dell e attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», il d.P.R.  14 gennaio 1997 (art. 4, comma 1, lett. c) ha individuato - tra le strutture sanitarie la cui classificazione è rimessa alle ### - quelle «che er ogano prestazioni in regime residenziale, a 38 ciclo continuativo e/o diurno», precisando che le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, «in riferim ento all'attività a ciclo cont inuativo e/o d iurno, posso no essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal ### queste ultime, poi, sono state suddivise in “residenze sanitarie assistenziali” (###, le quali «sono presìdi [residenziali a ciclo continuativo] che offrono a soggetti non autosufficienti, anzian i e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al m odello assistenziale adottato dalle ### e ### autonome» e «sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patolog ie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate » (art. 4, commi 4 e 5 ), e in “centri di urni integrati” (###), i quali sono presìdi [semiresidenziali a ciclo diurno] che acc olgono persone anziane provenienti dal loro domicilio, parzialmente o totalmente non autosufficienti, con necessit à socio-assistenziali e capacità residue da sviluppare; essi si collocano nella rete dei servizi sociosanitari per anziani con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali, rivolgendosi ad anziani che vivono in casa, con compromissione totale o parziale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali oltre la capacit à del solo intervento domi ciliare, seppure non al punto di richiedere un ricov ero in RSA (vedasi anche la definizione riportata nell'allegato 1 alla deliberazione adottata dalla ### della ### il 22 marzo 2002, 7); 39 5.39 ora, le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (così come quell i stabiliti dal d.m. 26 giugno 2014), c he devono essere appli cati in armonia co n quanto stabilito dalla decisione adottata dalla ### il 19 di cembre, sec ondo i principi posti dalla gi urisprudenza nazionale; in proposito, questa Corte ha reiteratamente ritenuto - con orientamento da cui il collegio valuta di non doversi discostare anche in questa sede - che l'osservanza dei requisiti fissati dall'art. 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, non dà automaticamente diritto all'esenzione, perché ess a non incide sul potere del l'ente impositor e di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto), né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento - che co stituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità - sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali (vedansi: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa «sulla base degli anzidetti principi enucleati dall a decisione della ### spetta quindi al ### in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non comm erciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente co mmerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della ### l a gi urisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante del le predette istruzi oni per la compilazione delle dichiarazioni ### posto che esse no n 40 possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso co nforme alla citata decisione della ### né all a stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del co rrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 29 no vembre 2022 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); 5.40 ne discende che la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, sia in relazione al rico noscimento dell'esenzione per gli immobili destinati allo svolgimento delle attività psichiatriche, a cagi one dell'integra le copertura pubblica del costo del ser vizio (senza alcun onere per gli utenti), che esc lude in radice la stessa ipotizzabilità di una finalità lucrativa (in assenza di corrispettivi anche puramente simbolici), avendo afferma to che: «In rif erimento alla condizione di cui alla lettera a) la ### europea ha precisato (punto 170 della decisione 19.12.2012) che, per la sussistenza dell a “modalità non com merciale”, è necessario che gli enti senza fini di lucro integrati con il servizio sanitario nazionale, al pari degli ospedali pubblici forniscano il servizio a titolo gratuito “o dietro versamento di un importo ridotto che copre soltant o una piccola frazione del costo effettivo del servizio”. In tale ipotesi di esenzione IMU rientrano gli immobili adibiti allo svo lgimento delle qu attro attività psich iatriche gestite dalla ### azione, essendo pacifico, in quanto non contestato da controparte, che la ### opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### one ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti»; sia in re lazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alla 41 R.S.A e al C.D.I., a cagione dell'apprezzamento in concreto delle modalità commerciali delle attività svolte, con riguardo alla comparazione di costi e guadagni, avendo valutato che: «A diversa conclusione si deve giungere in riferimento all'immobile adibito alla attività di R.S.A, con disponibilità di 350 posti letto, e del C.D.I.(Centr o diurno integrato). ### che gestisce la residenza per anziani, ed il ### diurno integrato, oltre a ricevere il contributo sanitario a carico della ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera che secondo i dati forniti dalla stessa parte appellata (pag.27 controdeduzioni) è sostanzialmente in linea co n i prezzi praticati sul mercato dagli altri operatori e comunque opera anch'essa offrendo servizi alberghieri per anziani con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori dell a ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo g ratuito o fornendo un contribu to minimo »; sia in relazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alle “attività non istitu zionali”, a cagione della intrinseca commercialità a prescindere dal collegamento strumentale co n le “attività istituzionali”, in ra gione della destinazione al perseguimento di ut ili (il cui reimpiego nel finanziamento delle attività assistenziali e sanitarie non basta ad esc ludere la remunerativit à dei servizi erogati), avendo concluso che: « ### è ino ltre dovuta con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attività istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di risto razione, parrucchiere, pedicur e, lavanderia, riven dita giornali e bar (circostanza non negata da controparte, pag.30 controdeduzioni)»; sia anche in relazi one all'i nadempienza della contrib uente all'obbligo dichiarativo con riguardo agli immobili ad utilizzazione “mista”, c he era essenziale per la 42 sottrazione percentuale ad esenzione delle superfici destinate ad attività commerciali, avendo messo in risalto che: « »; 5.41 peraltro, a fronte degli accertamenti in fatto del giudice di appello, le censure del ricorrente principale e della ricorrente incidentale in relazione all'omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti devono essere disattese, emergendo la inequivoca carenza di “decisività” delle circostanze prospettate rispetto alle conclusioni raggiunte, a cagione dell'in idoneità del risultato probatorio a sortire con ragionevole verosimiglianza, sulla base di un giudizio prognostico, un diverso esito della controversia; 5.42 in conclusione, al solo scopo di rinsaldare e consolidare tale interpretazione, il collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: «In mater ia di ### per usufru ire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forz a del rinvio disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla ### in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni eroga te, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ### ma è 43 necessario che quest'ultima - oltre ad as solvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs.  14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall'art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione (anche in caso di utilizz azione “mista”)- dimostri che le attività a cu i l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, sian o svolte con modalità “non commerciali” nell'accezione sancita dalla decisione adottata dalla ### del 19 dicembre 2012».  6. a lla stregua del le suesposte argomentazion i, dunque, valutandosi la manifesta infondatezza dei motivi dedotti , i ricorsi principale ed incidentale devono essere rigettati; 7. la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico rso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente in cidentale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, se dovuto. 44 Così deciso a ### nella camera di consiglio del 24 settembre 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Lo Sardo Giuseppe

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26832/2024 del 16-10-2024

... spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». #### dichiara inammissibil e il ricorso principal e dei soggetti tutti indicati in epigrafe. Dichiara estinto il giudizio di legittimità limitatament e al ricorso incidentale di ### nei confronti dei soli soggetti specificamente individuati alle pagine nn. 4 e 5 d ell'atto dalla stessa depositato il 17 novembre 2023. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il medesimo ricorso incidentale nella parte in cui non è stato da ### rinunciato contro i suddetti soggetti e rinvia la causa alla ### di appello di ### in diversa composizione, per il cor rispondente nuovo esame, da effe ttuarsi secondo le modalità pure 20 indicate in motivazio ne, e p er la regolamentazion e delle spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr esupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in via solidale, d i un ulteriore impor to a titolo di contributo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 14383/2019 r.g. proposto da: ############ e ### questi ultimi tre quali eredi di ######## (n. il ###), quale er ede di ### (n. il ###), CALÀ ### CALÀ ### CALÀ ### CALÀ ### e CALÀ ### questi ultimi cinque quali eredi di #### , qu ale erede di ### nsangue, CALÀ ############# e ### questi ultimi tre quali eredi di #### e #### entrambi quali eredi di Nun ziata ###### R ###### (n. il ###), #### , ### quale erede di ######## (n. il ###), #### e ### questi ultimi quattro quali eredi di ############################## in proprio e quale erede di ######### A ### MEO #### e ### questi ultimi quattro quali eredi di ###### quale erede di ### la, ###### e ### questi ultimi tr e quali eredi di ### enzo #### e ### entrambe quali eredi di #### , qua le erede di Car mela ### PATERNÒ ### PATERNÒ ############### , in propri o e quale erede d i ### pulla, ######## , ###### , ##### e ### queste ultime tre quali eredi di #### in proprio e quale erede di #### (n. il ###), ### (n. il ###) #### e 3 ### , que sti ultimi quattro quali eredi di ###### , ### in pro prio e quale e rede di ##### e ### tutti rappresentati e difesi, in forza di procure speciali allegate al ricorso, dall'### con cui elettivamente domiciliano in ### alla via ### n. 27, presso lo studio dell'### - ricorrenti - contro CONSOB - ### per le ### e la ### con sede in ### alla via G.B. Martini n. 3, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al c ontroricorso, dagli ### e ### con cui elettivamente domicilia nella propria sede, presso l'### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 6993/2018, della ### pubblicata il giorno 05/11/2018; udita la relazione della causa svolta ne lla camera di con siglio del giorno 10/10/2024 dal ### dott. #### 1. Con atto notificato il 30 aprile 1999, centoventitré risparmiatori, tutti clienti della commissionaria di borsa ### s.p.a., citarono la ### - ### per le ### e la ### innanzi al Tribunale di ### chiedendone la condanna al risarcimento d ei danni da essi patit i in conseguenza del fallimento della menzion ata ### a loro dire autoriz zata all'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare in assenza de i requisiti di legge.  1.1. Costituendosi in giudizio, la ### eccepì la improcedibilità, in rito e nel merito, dell'avversa azione, comunque contestando la pretesa che ne costituiva l'oggetto di cui chiese il rigetto. 4 1.2. Istruita la causa documentalmente, l'adito tribunale: i) con sentenza non definitiva n. 20934/2002, dichiarò la nullità della citazione dell'attore ### respinse tutte le eccezioni pregiudiziali, in rito e nel merito, sollevate dalla ### e rimise la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. La convenuta formulò tempestiva riserva di gra vame contro q uesta decisione; ii) con success iva sentenza definitiva n. 3430 9/2024, accolse le domande di ciascun attore, sul presupposto della illegittima iscrizione della società ### (commissionaria di borsa) all'albo delle ### rilasciata dalla ### il 28 dicembre 1992, e, per l'effetto, condannò quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ognuno di essi, delle somme ivi liquidate in via equitativa e specificamente indicate in dispositivo, oltre accessori e spese di lite.  2. Pronunciando sul gravame promosso contro entrambe tali pronunce dalla ### con atto notificato alle controparti il 19 aprile 2005, l'adita ### di appello di ### con sentenza del 10 gennaio/5 novembre 2018, 6993, confermò la impugnata sentenza non definitiva n. 20934/2002, accolse l'appello contro quella definitiva e, per l'effetto, rigettò le domande proposte dai risparmiatori ivi elencati e li condannò a restituire alla ### quanto da ciascuno percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge.  2.1. I n particolare, per quanto qui di residuo int eresse, quella corte escluse che potesse attribuirsi all'appellante una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dai risparmiatori, osservando (cfr., amplius, pag. 7 e ss.  della sentenza n. 6993/2018) che: i) «[…], non può imputarsi alla ### una auton oma responsabilità civile per i danni cagionati ai risparmiat ori dovuti ad una mala gestio della ### s.p.a.»; ii) «### nel periodo antecedente all'autorizzazione all'iscrizione all'albo ### aveva infatti posto in essere una serie di controlli ed accertamenti ispettivi, in parte ostacolati dalle false comunicazioni da parte di ### poi condannato dal Tribunale di Milano. Le perdite subite dai risparmiatori, inoltre, non trovano una precisa allegazione in merito all'arco temporale durante il quale sono stati effettuati gli investimenti o affidati i risparmi, nonché delle tipologie degli investimenti 5 stessi e s oglie di risc hio. Si ritiene pertanto erronea la qu antificazione effettuata dal giudice di pr imo grado che individua l'a mmontare del pregiudizio, in via equitativa, nell'importo rispettivamente ammesso al passivo del fallimento ### (previa detrazione di una somma pari al 55%, avendo il ### di ### risarcito il 25% della perdita, e considerando una liquidazione del 30% da parte della ###, evidenziando una responsabilità diretta della ### per le perdite subite dai risparmiatori»; iii) «Se è vero che la ### aveva un potere di controllo e di verifica sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della L. n. 19/91 posseduti dalla ### al momento dell'autorizzazione e funzione di tutela del risparmio, non può qui evidenziarsi un collegamento diretto tra autorizzazione all'iscrizione all'albo SIM e perdite subite dai risparmiatori, avendo la stessa attuato i poteri istruttori, ispettivi e inibitori».  3. Per la cassazione di questa senten za hanno promosso ricorso i risparmiatori tutti come in indicat i in epigrafe, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, la ### - ### per le ### e la ### proponendo pure ricorso incidentale recante un motivo.  3.1. Con successivo att o datato 17 novembre 2023, la medesima controricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale unicamente nei confronti dei soggetti ivi specificamente indicati ed ha chiesto pronunciarsi l'estinzione di questo giudizio di legittimità, a spese compensate, verso quelli, pure analiticamente individuati, che, «non avendo proposto ricorso principale, non sa ranno più “parte” del giudizi o in epigrafe a seguito della pre sente rinuncia».  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di impugnazione prospettano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione delle seguenti norme di diritto: violazione della ### 2 gennaio 1991, n. 1, artt. 3 e 19 ("### dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari", come vigente all'epoca dei fatti causa) e dell'art. 2043 6 c.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di non aver considerato il dovere di vigilanza e di inibizione che la legge n. 1 del 1991 prescriveva alla ### la quale concesse, il 28 dicembre 1992, alla ### di ### che non aveva i requisiti di l egge, di divenire ### (la #### sarà commissariata nel 1993, per poi fallire nel 1994) quando la prima aveva il potere e dovere di inibirlo, con conseguente danno cagionato ai risparmiatori per culpa in vigilando; II) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si assume che ### «prima di autorizzare la ### di ### a divenire ### M, ha disposto tantissime i spezioni sen za mai v alorizzarne le risultanze; l'esito dell'ultima ispezione pervenn e sulla scrivania della ### la mattina del g iorno s tesso nel cui pomeriggio la ### autorizzò la trasformazione in ### detto esito era allarmante e preclusivo al “via libera" e pertanto la ### avrebbe dovuto inibire detta trasformazione. 
Ebbene, la ### di ### incomprensibilmente, afferma che ### ha correttamente esercitato i poteri inibitori mentre l'oggetto del giudizio è, in sostanza, proprio il fatto che ### ha omesso di esercitare i poteri inibitori che la ### n. 1/9 1 le conferiva. Se avesse esercitato i poteri inibitori, avrebbe inibito alla ### d i divenire ### e i risparmiatori non avrebbero subito i danni che il Tribunale civile di ### ha loro riconosciuto».  2. Il primo di tali motivi si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.  2.1. Giova premettere che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.  proc. civ. (specificamente invocato dalla ricorrente nella doglianza in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diri tto (intesa come sussunzione della fattispecie c oncreta in una disposizione non pertinente perché, o ve propr iamente in dividuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze 7 giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. 27909 del 2 020; Cass . n. 4343 del 2020; Cass. n. 2 7686 del 2018). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa ### ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. ### del 2022, Cass. n. ### del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l'altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di dirit to, la denuncia di una erronea ric ognizione de lla fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscon o tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).  2.2. È doveroso rammentare, poi, che, come spiegato da Cass. n. 22164 del 2019, (cfr. pag. 8-9 della motivazione), «l'attività di natura discrezionale della ### deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della ### in quanto si pone come limite esterno alla 8 sua attività discrezionale, la quale, di per sé, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità. Dunque, anche in detto ambito l'illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del pr ocesso causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una nor ma giuridica specific a, per cui il giudizio relativo a lla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto».  2.2.1. A tal riguardo, dunque, vengono in evidenza i poteri-doveri della ### funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza e controllo, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore ne l tempo succedutasi, riguardanti, per quanto qui di concreto interesse, i compi ti specifici di vigilanza nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare (S.i.m.), assumendo già al momento dell'autorizzazione all'attività i poteri di accertamento di taluni requisi ti (art. 3), con cernenti: la consistenza del capitale sociale della società per azioni (comma 2, lett. a); l'onorabilità degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, anche in relazione al possesso delle condizioni di non esclusione dai locali della borsa di cui all'art. 8 della legge n. 272 del 1913 e con estensione dei menzionati requisiti a coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitino, anche in vi indiretta, il controllo della S.i.m. (artt. 3, comma 1 0 2, lettere a, b ed e, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, richiamato anche dal successivo art. 18).  2.2.2. Poteri di accertamen to co rroborati, altresì, dalle indicazioni provenienti dalla stessa ### dettati in forza di proprio regolamento, circa le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle S.i.m., gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in al legato, nonché le modalit à di svolgimento dell'istruttoria (art. 3, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991). 9 2.3. È sicuramente vero, poi, che, come si legge in Cass. n. 1070 del 2019 (cfr. pag. 12 e ss. della sua motivazione), il sistema dei controlli e relative sanzioni spettanti alla ### giusta quanto previsto dalla legge 1 de l 1991 - pacificamente applicabile ratione temporis alla odierna controversia - «era diretto alla tutela “dell'interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sul buon funzionamento dell'intero mercato" (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725), essendo la ### non soltanto "organo di vigilanza del mercato dei valori, ma... anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato" (Cass. 23 marzo 2011, n. 6681)».  2.3.1. Ne deriva, quindi, in linea generale, che la ### nella veste ad essa riconosciuta dal legislatore di "organo di garanzia del risparmio", era (ed è ) assoggettata ad un vero e propri o obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti del possibile, possibili danni a carico di risparmiatori mediante l'esercizio dei propri poteri ispettiv i e di vigilanza. Una tale conclusione, del resto, trova conferma nel principio, sancito da Cass. n. 6681 del 2011(e ribadito, poi, come si è già detto, da Cass. n. 22164 del 2019), che il Collegio condivide, secondo cui «###à di natura discrezionale della ### deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pert anto, la n orma dell'art. 2043 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della ### in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e l'illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione».  2.4. È doveroso ricordare, infine, che, allorquando agisca ex art. 2043 cod. civ., spetta alla parte attrice, giusta la regola desumibile dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il fatto, l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, altresì precisandosi, in relazione a quest'ultimo profilo e tenuto conto della concreta vicenda oggi all'esame di questa ### che: i) la 10 verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al pos to dell'omissione il comportamento accertato come dovuto; ii) costituisce apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, la verifica della sussistenza, o meno, di una condotta, anche omissiva, dotata di effic ienza determinante ed assorbente, tale da escludere ogni responsabilità concorrente; iii) parimenti costituisce apprezzamento incensurabile quello concernente tanto l'idoneità dell'e spletamento dei necessari controlli ad impedire il verificarsi del danno secondo il principio della regolarità causale, q uanto la violazione dell' obbligo di dili genza per aver tardato ad attivarsi a seguito delle notizie apprese.  2.5. ### tutto quanto precede, rileva il Collegio che, come si è ampiamente riferito al § 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale ha escluso che potesse attribuirsi alla odierna controricorrente una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dagli appellanti/odierni ricorrenti. A tale conclusione la stessa è giunta, all'esito della valutazione del materiale istruttorio, opinando che quei danni erano stati dovuti unicamente alla autonoma mala gestio della ### prima commissariata e poi fallita. 
Invero, ha ri ferito quella corte che «### n el periodo ante cedente all'autorizzazione all'iscrizione all'albo ### aveva infatti posto in essere una serie di control li ed accertamenti ispett ivi, in parte ostacolati dalle false comunicazioni da parte di ### poi condannato dal Tribunale di Milano», altresì rimarcando che «Se è vero che la ### aveva un potere di controllo e di verifica sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della L. n. 19/91 posseduti dalla ### al momento dell'autorizzazione e funzione di tutela del risparmio, non può qui evidenziarsi un collegamento diretto tra autorizzazione all'iscrizione all'albo SIM e perdite subite dai risparmiatori, avendo la stessa attuato i poteri istruttori, ispettivi e inibitori».  2.5.1. La s tessa ha puntuali zzato, poi, che «Le perdite subite dai risparmiatori, inoltre, non trovano una precisa allegazione in merito all'arco 11 temporale durante il quale sono stati effettuati gli investimenti o affidati i risparmi, nonché delle tipologie degli investimenti stessi e soglie di rischio. Si ritiene pertanto erronea la quantificazione effettu ata dal giudice di primo grado c he individua l'am montare del pregiudizio, in via equitativa, nell'importo rispettivamente ammesso al passivo del fallimento ### (previa detrazione di una somma pari al 55%, avendo il ### di ### risarcito il 25% della perdita, e considerando una liquidazione del 30% da parte della ###, evidenziando una responsabilità diretta della ### per le perdite subite dai risparmiatori». Affermazione, quest'ultima, rimasta priva di adeguata e specifica censura, in questa sede, da part e dei ricorrenti: tale n on può considerarsi, infatti, il solo assunto, assolutamente generico, oltre che implicante accertamenti di natura fattuale preclusi in questa sede, rinvenibile alla pag. 27 del ricorso, secondo cui «### […], la ### nell'affermare in sentenza che era necessario individuare l'arco temporale nel quale gli investimenti sono stati fatti; se ### non avesse concesso l'imprimatur alla ### di divenire ### tutti coloro che da detta data di concessione in poi [28/12/92] hanno effettuato investimenti non li avrebbero fatti in quanto la SIM non sarebbe esistita; coloro i quali avevano effettuato investimenti prima di quel 28/12/92 potevano chiederne ed ottenerne la restituzi one: infatt i, il passivo di 44 miliardi di lire [ dati del fallimento] si creò proprio nel periodo successivo all'imprimatur della ### Fra l 'altro, la maggior parte d egli odiern i ricorrenti fecero, mantennero e rinnovarono gli investimenti dopo quella data e proprio perché si sentivano garantiti dall'operato della ### e comunque la liquidazione di primo grado è stata fatta in via equitativa con una decurtazione del 55% sulla somma effettivamente perduta […]».  2.5.2. In definitiva, la corte capitolina ha ricondotto il danno lamentato dai ris parmiatori alla condotta fraudolen ta e dissi mulatrice del presidente della ### s.p.a., contestualmente escludendo, in assenza di idonea dimostrazione in tal senso, che le perdite finanziarie degli investitori siano dipese da una colpevole omessa vigilanza e verifica, da parte della ### 12 dei pre supposti e requisiti, patrimoniali e personali, per l'iscrizione della società ### nell'albo Sim di quest'ultima.  2.6. Posto , allora, che, com e si è gi à rifer ito, i ricorrenti non si confrontano adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l 'intervento della ### che a veva autorizzato l'iscriz ione della società poi fallita nell'albo speciale delle ### gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla ### non resta che prendere atto degli accertamenti fattuali compiti dall a corte di merito, acc ertamenti, rispetto ai qua li le argomentazioni della censura in esame, benché sotto l'egida della violazione di leg ge, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.  deve es sere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giust a la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme a ssuntivamente violate, ma anche, e so prattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate nor me regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla ### regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19423, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto 13 normativo, non potendosi demandare alla ### il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle ri sultanze di causa, ineriscono ti picamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. l'ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del § 2.1. di questa motivazione); iii) il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qu ale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, ### del 2019; Cass. nn. ### e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, ###, ### e ### del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, ### e ### del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 19423 e 25495 del 2024).  2.7. Ragioni di completezza, infine, atteso il richiamo ad essa contenuto nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. dei ricorrenti depositata il 27 settembre 2024, impongono di rimarcare che, nella fattispecie esaminata da Cass. n. 22164 del 2019, - diversamente da quella oggi all'attenzione di questo Collegio, nella quale, come si è riferito, la corte distrettuale ha escluso qualsivoglia responsabilità dell'appellante oggi controricorrente - erano stati entrambi i giudici di merito ad accertare, in concreto, la responsabilità della ### e la ### disattese i motivi di ricorso di quest'ultima senza assolutamente rimettere in discussione, ovviamente (né avrebbe potuto farlo, stanti le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità), quell'accertamento fattuale.  3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.  3.1. Invero, è opportuno premettere che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo - introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del 14 d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 - dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa dalla corte di appello il 5 novembre 2018), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a qu ello preteso dalla parte, spettando solo al giudi ce predetto indi viduare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla ### di c assazione non è conferito il potere di riesaminare e val utare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti ( Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass. n. ### del 2023).  3.1.1. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso st orico-naturalistico, come tale non ric omprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), 15 così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze process uali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi vi ene a trovarsi priva di fonda mento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 20188 del 2017).  3.2. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, ne deriva, quindi, in via assolutamente dirimente, che il preteso omesso esame come lamentato nella odierna doglianza dei ricorrenti si rivela, a tacer d'altro, privo di decisività, posto che, come si è già precedentemente riferito, gli stessi non si sono confrontati adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, questo si chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l'intervento della ### che aveva autorizzato l'iscrizione della società poi fallita nell'albo speciale delle ### gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla ### 4. In definitiva, l'odierna impugnazione princ ipale dei ricorrenti tutti indicati in epigrafe deve essere dichiarata inammissibile.  5. Con l'unico motivo del proprio ricorso inc identale, la ### ha chiesto dichiararsi la «### della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli articoli 132, comma 2, n. 2, cod.  proc. civ. e 112 cod. proc. civ., quanto alla omessa indicazione, nell'epigrafe e nel dispositivo, del nominativo di talune parti del giudizio di appello e alla conseguente omessa pronunc ia sull'appello proposto nei loro confronti da ### nonché all'omessa indicazione del nominativo dei difensori di talune parti del giudizio di appello».  5.1. Con successivo atto del 17 novembre 2023, peraltro, la stessa ha comunicato: i) di aver depositato, presso la ### d'appello di ### ricorso per la correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288, comma 2, cod. proc.  civ. con il quale ha chiesto di pro vvedere alla correzi one di alcuni dei medesimi errori di cui sarebbe inficiata la sentenza impugnata, già fatti valere in questa sede con il ricorso incidentale suddetto; ii) che, a definizione del 16 predetto giudizio di correzione di errore materiale, la ### d'appello di ### ha depositato l'ordinanza di correzione in data 4 febbraio 2021, annotata sulla sentenza impugnata, con la quale ha corretto parte degli errori fatti qui valere con il menzionato ricorso incidentale proposto; iii) ch e, per tutto quanto appena detto, «è venuto meno l'interesse di ### a coltivare parte del ricorso incidentale», sicché ha dichiarato di rinunciare a quest'ultimo unicamente nei confronti dei soggetti specificamente indicati alla pagina 4 di detto atto del 17 novembre 2023 ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate, «ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 390 cod.  proc. civ.», unicamente nei confronti dei soggetti specificamente indicati alla pagina 5 del medesimo atto, «che, non avendo proposto ricorso principale, non sa ranno più “parte” del giudizi o in epigrafe a seguito della pre sente rinuncia».  5.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il descritto ricorso incidentale di ### (sicuramente tempestivo, ex art. 333 cod. proc. civ., perché qui trova applicazione il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. nel testo ante riforma di cui alla legge n. 69 del 2009, trattandosi di controversia iniziata, in primo grado, nel 1999), nella misura in cui non è stato espressamente rinunciato nei confronti dei soggetti specificamente indicati alle pagine nn. 4 e 5 dell'atto depositato dalla controricorrente il 17 novemb re 2023 (con riguardo ai quali deve essere dichiarata la corrispondente estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente ai relativi rapporti processuali ), deve considerarsi fondato esclusivamente nei termini di cui appresso.  5.2.1. ### ha dedotto e documentato che: i) il giudizio di appello era stato interrotto svariate volte per l'intervenuto decesso di taluni appellati; ii) a fronte di ogni interruzi one, la s tessa aveva tempestivamente e regolarmente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi degli appellati deceduti (notificando il corrispondente ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. o collettivamente ed impersonalmente oppure ad eredi individualmen te identificati), riproponendo, nei loro confront i, le conclusioni ra ssegnate nell'atto di gravame; iii) la decisione oggi impugnata non aveva dato conto degli eventi interruttivi e delle conseguenti riassunzioni, fatta eccezione per 17 il decesso di ### (cfr. pag. 8), la cui posizione era stata definita, poi, dalla corte distrettuale con la sentenza n. 7007/2018; iv) sia nell'epigrafe, sia nel dispositivo, la decisione oggi impugnata aveva omesso di ind icare il nome degli eredi costit uiti ed il nome degli eredi che, regolarmente evocati, erano rimasti contumaci, nonché, nel dispositivo, il nome di un appel lato costituito. Così facendo, quella decisi one «non si è pronunciata nei confronti di tutti gli appellati e dei loro aventi causa rispetto ai quali ### ha proposto il gravame. ### qui censurata genera una sit uazione di totale incertezza in or dine ai so ggetti cui la sentenza d'appello si riferisce, incertezza a cui non è possibile rimediare, posto che, come detto, la ### d'appello non ha dato conto delle intervenute interruzioni e riassunzioni» (cfr. pag. 60 del controricorso recante ricorso incidentale).  5.2.1.1. Alle pagine da 61 a 65 del proprio controricorso, poi, ### ha esaustivamente descritto i vari eventi interruttivi verificatisi nel corso del giudizio di appello ed indicato i soggetti nei cui confronti quest'ultimo era stato, di volta in volta, riassunto . Successivamente, ha analiticamente specificato (cfr. pag. da 65 a 70): i) i nom inativi dei sog getti indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata in luogo dei loro eredi costituiti nei cui confronti, dunque, doveva ravvisa rsi una omiss ione di pro nuncia; ii) i nominativi, non riportati nell'epigrafe della medesima sentenza, degli eredi contumaci degli appellati deceduti, con conseguente omissione di pronuncia anche nei loro confronti; iii) i nominativi di alcuni degli eredi costituiti e di altri rimasti contumaci di alcuni appellati deceduti omessi nel dispositivo della menzionata sentenza, così nuovamente dando luogo ad una omissione di pronuncia nei loro confronti.  5.2.2. Orbene, rileva il Collegio che, nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza della corte capitol ina n. 6993/2018, oggi impu gnata, effettivamente si rinvengono i vizi suddetti, né la sua motivazione fornisce alcuna spiegazione di tanto, ivi non dandosi conto dei vari eventi interruttivi verificatisi nel corso del giudizio di gravame e delle conseguenti riassunzioni, fatta eccezione per il decesso di ### 18 5.2.2.1. C iò determina, dunque, esclusivamente in relazione a quei soggetti la cui indicazione è stata omessa nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza suddetta e che, al contempo, non rient rano tra coloro nei cui confronti ### ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale con l' atto del 17 novembre 2023, la sussistenza di una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine alle persone cui la decisione si riferisce e determina, di conseguenza, la nullità della sentenza solo con riferimento ai soggetti predetti, poiché le omissioni di cui si è riferito, in nessun modo giustificate, non consentono alla pronuncia di svolgere la propria funzione essenziale di "legge del c aso concreto" (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16535 del 2012; Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 3766 del 2018; Cass. n. 14106 del 2023).  5.3. Quanto, invece, alla se mplice mancata indicazione degli effettivi difensori per alcuni appellati, pure dedotta ### (cfr. pag. 68 del suo controricorso recante rico rso incidentale), ritiene il Collegio che - non incidendo la stessa sull'effetti vo e sito della dec isione, né viziandone, in concreto, la sua descritta funzione essenziale di “legge del caso concreto” - si sia al cospetto di una mera omissione emendabile, con la procedura ex artt.  287-288 cod. proc. civ., direttamente dalla ### di appello di ### ( Cass. n. 5660 del 2015; Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 19437 del 2019), attesa la regola pe r cui il procedimento di correzione è insensibil e alla proposizione dell'impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore (lato sensu) ostativo o omissione, la cui unica eccezione - costituita dalla sentenza di primo grado già investita dall'appello - è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della ### costituzionale n. 335 del 2004.  6. In conclusione, dunque: i) l'odierno ricorso principale dei soggetti tutti indicati in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile; ii) questo giudizio di leg ittimità va dichiarato estinto limitatamente al ricorso incidentale di ### nei confronti dei soli soggetti specificamente individuati alle pagine nn. 4 e 5 dell'atto dalla stes sa depositato il 17 novembre 2023 ; iii) il medesimo ricorso incidentale , invece, nella parte in cui non è stato da 19 ### rinunciato contro i soli soggetti da ultimo specificamente indicati, va accolto esclusivamente nei limiti di cui si è detto e la causa va rinviata alla ### di a ppello di ### in diversa composizion e, per il c orrispondente nuovo esame (da effettuarsi individuando analiticamente i soggetti residui - rispetto a quelli, indicati alle pagine 4 e 5 dell'atto depositato da ### il 17 novembre 2023, in relazione ai quali detto ricorso incidentale, appunto, è stato rinu nciato - i cu i nominativi no n risultano essere stati indicati nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza oggi impugnata) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.  6.1. Deve darsi atto, infine, stante il complessivo tenore della pronuncia adottata, - ed in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presup posti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  #### dichiara inammissibil e il ricorso principal e dei soggetti tutti indicati in epigrafe. 
Dichiara estinto il giudizio di legittimità limitatament e al ricorso incidentale di ### nei confronti dei soli soggetti specificamente individuati alle pagine nn. 4 e 5 d ell'atto dalla stessa depositato il 17 novembre 2023. 
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il medesimo ricorso incidentale nella parte in cui non è stato da ### rinunciato contro i suddetti soggetti e rinvia la causa alla ### di appello di ### in diversa composizione, per il cor rispondente nuovo esame, da effe ttuarsi secondo le modalità pure 20 indicate in motivazio ne, e p er la regolamentazion e delle spese di questo giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr esupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in via solidale, d i un ulteriore impor to a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Campese Eduardo

M
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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1781/2025 del 28-11-2025

... ###/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'### un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 Pertanto, la tesi difensiva del resistente, a sostegno del proprio ritardo, appare del tutto sprovvista di riferimenti temporali che consentano a questo giudice, eventualmente di valutare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine dell'art. 14, essendosi l'### limitato a dedurre il completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione solo a ridosso della notificazione, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento. Deve, dunque, concludersi che la notifica degli atti di accertamento ( ### 6700.03/09/2019.###, n. ### 6700.07/10/2021.### e n. ### 6700.03/09/2019.###) delle violazioni di cui (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA ### - ### e ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa ### lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3991/2024 la seguente ### tra ### C.F. ###, nella qualità di legale rappresentante/responsabile della società ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### alla via G. ###.31, giusta procura in atti; -ricorrente contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### al viale ### n. 82, giusta procura in atti; -resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ### E ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-###, OI### e n. OI-###, notificate dall'### in data ###, per l'importo complessivo di € 4.618,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. 
Nello specifico, deduceva la nullità delle ordinanze di ingiunzioni per insussistenza della violazione legislativa, per la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti nonché per l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. 
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, l'### chiedendo di: “1. ### nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà delle impugnate ordinanze di ingiunzione nn. OI ###, ###, OI-###, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra; 2. #### l'opposizione e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace le opposte ordinanze-ingiunzione di pagamento nn. OI ###, ###, OI###, emesse il ### e notificata il 08 luglio 2024 e di conseguenza anche i verbali di accertamento recante nn. prot. 6700.03/09/2019.### del 03.09.2019, 6700.07.10.2021.### del 07.10.2021 e 6700.03/09/2019.### del 03.09.209 e quindi dichiarare estinta la pretesa dell'### per tutti i motivi enucleati in ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza, prescrizione dei contributi previdenziali e quindi del credito azionato e per tutti gli altri vizi già enucleati e con ogni statuizione.” vinte le spese di lite, con distrazione. 
Si costituiva in giudizio l'### che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di n. OI-###, n. OI ### e n. OI-###, nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione. 
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma delle restanti ordinanze ingiunzione impugnate. 
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.  *******  1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. 
Sul punto l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. 
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il ### a fronte delle notificazioni dei titoli opposti intervenute in data ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità delle ordinanze ingiunzione emesse dall'### nei confronti del ricorrente, quale responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 2017, 2018 e 2019. 
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “### versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. 
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”.  ### parte, con l'entrata in vigora del ### lavoro n. 48/2023 conv.  in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell'### a partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Sul punto, l'art 23 prevede che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.” 3. Premessa la fattispecie in esame va esaminata, in via assorbente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 applicabile ratione temporis al caso in esame. 
Sul punto, giova ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito. 
A tal uopo, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla ### per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa ( Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n. 28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, 29.10.2019, n. 27702). 
Ancora, il ### (cfr. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11 maggio 2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione -da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione. 
Orbene, deve ritenersi fondata -anche alla luce delle odierne deduzioni di parte ricorrentela doglianza attorea in ordine alla tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici (cfr. prod.ne ### alle ordinanze ingiunzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 qui impugnate, rilevandosi che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento di adozione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui è ricompreso l'art. 14 sopra citato. 
Peraltro, in assenza della prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'### ovvero della ### della ### ex art.  9 d.lgs. 8/2016, tale dies a quo può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, ossia sin dal 6 febbraio 2016 (in tali termini, cfr. Cass. n. 7641/2025). 
Nel caso di specie, posto che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs.  8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale possa essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi. 
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale). 
A tal fine, vale rilevare che l'### non ha -d'altra partefornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo; sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi -peraltroche i mod. ###/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'### un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Pertanto, la tesi difensiva del resistente, a sostegno del proprio ritardo, appare del tutto sprovvista di riferimenti temporali che consentano a questo giudice, eventualmente di valutare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine dell'art. 14, essendosi l'### limitato a dedurre il completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione solo a ridosso della notificazione, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento. 
Deve, dunque, concludersi che la notifica degli atti di accertamento ( ### 6700.03/09/2019.###, n. ### 6700.07/10/2021.### e n. ### 6700.03/09/2019.###) delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 risultano effettuate rispettivamente soltanto in data ### e in data ### e, quindi tardivamente rispetto al termine di 90 giorni, trattandosi di ritenute relativamente all'annualità 2017, 2018 e 2019. 
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.  4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell'### resistente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione ingiunzione n. OI-###, n. OI### e n. OI-###; - condanna l'### in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### 28 novembre 2025 ###.O.P.  dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025

causa n. 3991/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Gargano

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