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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25654/2023 del 04-09-2023

... istituita presso l'### La Corte rigettava l'eccezione di decadenza ex art.25 d. lgs. n.46/99 in quanto l'avviso di addebit o era stato notificato nel 2019 e, prima della fine dell'anno, ### aveva avviato i l giudizio. Nel merit o osservav a che l'iscrizione alla ### separata era legittima: non era infatti sufficiente il versamento del solo contrib uto integrativo a costituire una p osizione previdenziale presso la ### forens e. Es cludeva poi che fosse 3 maturata la prescri zione d el diritto, confermando le sanzioni civili dovut e in relazione all'evasione contributiva. Avverso la sentenza, l'avv. ### ricorre per quattro motivi. L'### in proprio e quale procurato re speciale della ### di ### dei ### (S.C.C.I.) s.p.a., non ha sv olt o attività difensiva, limitand osi a conferire procura al difensore. All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. ### il primo mot ivo di ricorso si deduce violazione dell'art.25 d. lgs. n.46/99 in relazione all'art.360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato che l'avviso di addebito si r iferiva ad un avviso bonario inviato nel 2017 e che quindi doveva essere iscritto a ruolo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 7904/22 proposto da: ### rappresentato e difeso in proprio, ###; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### SOCIALE, in persona del le gale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della ##### (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. ####; Oggetto: gestione separata iscrizione d'ufficio avvocati RGN 7904/22 Cron. 
Rep. 
CC 15.6.23 PU ### D'####, ###, ###; ####, ####; - resistente con procura - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n.326/21, depositata il ###; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. ### In rifo rma della pronuncia di pr imo grado, la Co rte d'appello di Ancona rigettava l'opposizione ad avviso di addebito emesso dall'### avente ad oggetto il debito di ### de rivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni s ul redd ito da lavo ro autonomo percepito, per l'attività di avvocato, nell'anno 2011 a se gui to di iscrizione d'ufficio a lla ### ne separata istituita presso l'### La Corte rigettava l'eccezione di decadenza ex art.25 d.  lgs. n.46/99 in quanto l'avviso di addebit o era stato notificato nel 2019 e, prima della fine dell'anno, ### aveva avviato i l giudizio. Nel merit o osservav a che l'iscrizione alla ### separata era legittima: non era infatti sufficiente il versamento del solo contrib uto integrativo a costituire una p osizione previdenziale presso la ### forens e. Es cludeva poi che fosse 3 maturata la prescri zione d el diritto, confermando le sanzioni civili dovut e in relazione all'evasione contributiva. 
Avverso la sentenza, l'avv. ### ricorre per quattro motivi. 
L'### in proprio e quale procurato re speciale della ### di ### dei ### (S.C.C.I.) s.p.a., non ha sv olt o attività difensiva, limitand osi a conferire procura al difensore. 
All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.  ### il primo mot ivo di ricorso si deduce violazione dell'art.25 d. lgs. n.46/99 in relazione all'art.360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato che l'avviso di addebito si r iferiva ad un avviso bonario inviato nel 2017 e che quindi doveva essere iscritto a ruolo entro il ###. 
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.3, co.9 e 10 l. n.335/95 e dell'art.55 R. D. L.  n.1827/35, per avere la Corte indicato come dies a quo della prescrizi one la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché la data fissata per il versamento dei contributi. 
Con il terzo mot ivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.2, co. 25 e 26 l. n.335/95 e dell'art.18, co.12 d.  l. n.98/11 per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posi zione previdenziale presso la ### forense. 4 Con il quarto moti vo di ricorso, s i deduce violazione dell'art.116, co.8 l. 388/00 e degli artt.116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la Corte applicato il regime dell'evasione contributiva nonostante mancasse il dolo in capo a parte ricorrente. 
Il primo motivo è inammissib ile, sia per il fatto di cumulare in un'unica dogli anza violazione di legge e omesso esame di un fatto decisiv o, ovvero due vizi logicamente incompatibili tra loro (###/11, ###/18), sia per difetto di autosufficie nza, non riportando in modo specifico il contenuto dei documenti sui quali si basa il ricorso e, in particolare, il contenuto dell'avviso bonario, che si as sume esser e l'atto prodromico dell'avviso di addebit o, notificato e comunicato nel 2017. 
Il secon do e quart o motivo devono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione e sono fondati nei limiti seguenti. 
In punto di prescrizione, la sentenza poggia su una duplice ratio decidendi. Ha infatti ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in forza di due argomenti alternativi. Il primo è basato sull'art.2935 c.c.: secondo la ### e, solo con l'iscr izione d'uffi cio alla ### separata nasceva il rapporto contributivo e tale iscrizione d'ufficio divenne possibi le dopo la presentazi one della dichiarazione dei redditi. Il secondo argomento poggia sull'art.2941 n.8 c.c., ritenendo la ### che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri il dolo. 
Il secondo motivo di ricorso censura il primo argomento, ed è fondato. ### il costante orientamento di questa 5 ### (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.13049/20, Cass.7254/21) la prescrizione dei contributi dovuti alla ### separata decorre no n dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera di chiar azione di scie nza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. 
Il quarto motivo di ricorso censura invece il secondo argomento, vertente sul dolo ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art.2941 n.8 c.c., oltre che - nell'impianto della sentenza - ai fini della sanzio ne civile dell'evasione. 
Il motivo è fondato in relazione al profilo dell'art.2941 n.8 c.c., con relativo assorbimento dell'ulteriore profilo concernente l'evasione contributiva.  ### (Cass.725 4/21, Cass.###/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.###/ 22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso d el deb ito contributivo. Al contrario, il dolo ric hiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19 ). Tale accertamento non è però stato compiuto d alla ### d'Appello, la quale , senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all'unico dato fattuale rappresentato dalla mancata denuncia all'### della percezione del reddito da lavo ro autonomo, non altrimenti assoggettato all a contribuzione, cioè a dire dalla mancata compilazione del quadro RR. C osì facendo, nella sostanza è inco rsa nell'automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere. 6 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 
A seguito dell'entrata in vigore dell'art.18, co.12 d. l.  n.98/11, questa ### ha interpretato l'a rt.2, co.26 l.  n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contri buto c.d. soggettivo, deve ess ere iscritto alla ### separata presso l'I nps (v. ad es. 
Cass.###/18 e Cass.###/18 rel ativament e alla professione di avvocato). In p articolare, se il professionista non supera la soglia d i reddito tale da rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa - come è nel caso di specie - lo stesso è tenuto all'iscrizione presso la ### separata in virtù de l principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l'art.2, co.26 l. n.335/95. 
In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è p er il c.d. cont ributo integr ativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell'art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l'obbligo di iscrizione in rag ione della contempo ranea iscrizione ad altra gestione prev idenziale o bbligatoria, non possa espandersi l'obbligo di iscrizione alla ### separata, dovendo invec e parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e ### separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall'iscrizione alla ### separata, 7 e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell'art.2 l. n.335/95. 
Da ulti mo, l'orientamento di c assazione, cui si è uniformata la sentenza imp ugnata, è stato ritenuto conforme a ### d alla ### ulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti i l ragionamento di quest a ### ovvero la ratio universalistica sottesa all'art.2, co.26 l.  n.335/95, nonché il rap porto di com plementarie tà anziché di alternat ività tra i l sistema previdenziale categoriale e quello della ### separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. 
Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione ai profili accolti nel secondo e quarto motivo, con rinvio alla ### d'appello di Ancona in diversa composizione per i conseguenti accertamenti in t ema di prescr izione e anche per la rivalutazione del profilo delle sanzioni qui assorbito, oltre che per le spese del presente giudizio di cassazione.  P.Q.M.   

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Gnani Alessandro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7844/2025 del 24-03-2025

... ###/2021 Cons. Est. ### D'### debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricors i avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tal e ipotesi, in assenza di un a espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19/12/2019, n. ###). Va anche precisato che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2021 r.g. proposto da: ### (già ### di ### s.r.l.), in persona del legal e rappresentante pro tem pore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in data ### rilasciata su foglio separato congiunto al ri corso mediante strumento informatico all'A vv. ### il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificato - ricorrente principale - contro 2 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della ### (già ### per i beni culturali e ambientali e ### dei beni e delle attività culturali e del turismo), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv ocatura ### dello Stato, elettivamente domiciliat ###### Via dei ### n. 12.  - ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 3187/2021, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. La cont roversia riguarda l'esecuzione della ### stipulata in data ### tra il ### per i beni cul turali e ambientali (oggi ### della cultura) ed il concessionario pubblico ### s.p.a. (ora ### per la realizzazione di interventi di risanamento, consolidamento, restauro e valorizzazione di beni di rilevante interesse culturale inclusi: 1) il progetto ###2) il ### di ### 3) la ### di ### Veniva poi stipulato un primo atto aggiuntivo il ### e un secondo atto aggiuntivo il ###. 
In data ### la ### s.p.a., ora ### proponeva domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, contestando al ### gravi inadempimenti che avevano causato una serie di danni alla concessionaria, chiedendo il pagamento della somma di euro 37 .000.000,00, formulando sei quesiti in ordine all'esecuzione della ### In particolare - ad avviso della attrice - l'### aveva omesso di corrispondere rilevanti importi dovuti a titolo di «prezzo 3 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiuso», in quanto i criteri di applicazione della clausola del prezzo chiuso imposti dall'### concedente con l'atto aggiuntivo del 1996, e l'applicazione del metodo «a scalare», si ponevano in contrasto con l'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986. 
Si sarebbe verificata la nullità della disposizione e la necessaria applicazione del metodo gl obale di calcolo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (si citava Cass., n. 7917 del 2012). 
Inoltre, ### aveva effettuato «solo parzialmente (e con grave ritardo) il collaudo delle opere. 
L'### poi, avrebbe pagato con ritardo anche i corrispettivi dell'appalto. 
Venivano così sottoposti al collegio arbitrale otto quesiti: 1) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il pagamento degli importi maturati a titolo di prezzo chiuso», facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986, previa declaratoria di nullità dei patti in deroga; 2) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il rimborso dei maggiori oneri indebitamente sostenuti per il ritardo nella re dazione ed approvazione del collaudo»; 3) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la corresponsione delle somme di cui all'art. 10 lettera c) su tutti gli importi di cui ai precedenti quesiti e cond anni l'### concedente al pagamento della somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e moratori secondo i tassi delle decorrenze di cui agli articoli 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/62 e successiv e modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81»; 4) «i saldi risultanti dagli atti di collaudo, oltre accessori » (pagina 4 del controricorso); 5) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la c orresponsi one degli interessi legali moratori maturati per il ritardato pagamento sugli acconti dei lavori»; 6) «i l collegio ar bitrale condanni, pertanto, la co nvenuta 4 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### al pagamento di tutte le somme di cui quesiti che precedono […] a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento»; 7) «gli ulteriori interessi legali a decorrere dalla notifica della domanda di arbi trato sulle somme liquidate a titolo di accessori in forza dei quesiti che precedono» (pagina 4 del controricorso);8) «dica il collegio arbitrale che per tutte le ragioni esposte e nel rispetto del principio di causalità, tutte le spese del procedimento arbitrale, nonché gli onorari degli arbitri e le spese di onorari di difesa, devono essere poste a car ico della convenuta ### 2. La società nominava arbitro l'Avv. ### ed invitava l'### convenuta nominare a sua volta il proprio arbitro.  3. L'### declinava la competenza arbitrale con atto del 5/2/2012, notificato il ###.  4. In difetto di nomina da parte del l'### v eniva designato dal presidente ###data ###, quale secondo arbitro, l'Avv. ### Gli arbitri così individuati nominavano, quindi, quale terzo arbitro con funzioni di presidente ###data ###. 
Tale nomina «v eniva accettata dal l'### co n espressa indicazione che con l'accettazione non si intendeva in alcun modo rinunciare alla proposta declinatoria».  5. Nel corso del giudizio arbitrale l'### contestava le pretese della so cietà attrice, proponendo altre sì domanda riconvenzionale. 
In via preliminare, l'### «negava che sussistesse la competenza degli arbitri, atteso che […] era intervenuta declinatoria con atto notificato in data ###». 5 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### merito, evide nziava l'er roneità dei criteri indicati da controparte, in relazione al metodo globale, in luogo di quello, corretto, a scalare. Rimarcava che le questioni erano state risolte in via transattiva attraverso diversi atti aggiuntivi.  6. A seguito del deposito della CTU , con l'elabor ato peritale depositato il ###, con una nota del 7/8/2014, acquisita al protocollo ministeriale, la ### g «proponeva di definire il contenzioso, con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrali e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  7. A tale proposta faceva seguito la nota mi nisteriale del 30/9/2014, acquisita agli atti del collegi o arbitrale nel la riunione collegiale del 2/10/2014, mediante la quale «all 'esito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato che evidenziava il vantaggio per l' erario della transazione stante il consol idamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### […] veniva conferito incarico dal ### del ### dei beni e delle attività culturali e del turismo alla Dirigente del servizio I del medesimo ### Dott.ssa ### di formalizzare all'udienza del 2 ottobre 2014 la seguente proposta transattiva, contenente altresì un riconoscimento di debito». 
Nella riunione del 2/10/2014 «il rappresentante dell'### dichiarava di riconoscere parzialmente dovute somme alla parte attrice con riferimento a quanto richiesto con la domanda giudiziale. Il rappresentante legale di parte attrice prendeva atto della proposta, “chiedendo la condanna dell'### concedente al pagamento degli im porti riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere». 6 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Il collegio arbitrale, quindi, «prendeva a sua volta atto delle dichiarazioni delle parti, riteneva la p rocedura arbitr ale “sufficientemente istruita e matura per la decisione”, e introitava la causa in decisione». 
Con atto sottoscritto dagli arbitri in data ### il collegio pronunciava lodo a definizione della controversia. 
Il collegio, quindi, «superata ed assorbita ogni altra questione» riteneva «di dov er provvedere alla condanna a carico dell'### resistente» e dunque al pag amento d elle somme di cui al riconoscimento espresso in udienza, affermando in particolare la «sopravvenuta improcedibilità» delle eccezioni e della domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi, in quanto «superate e implicitamente rinunciate». 
Il co llegio arbitrale, dunque, co ndannava l'### convenuta «al pagamento dell'importo di euro 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese avanzate con il primo e il terzo quesito; dichiarava improcedibili le restanti domande della società attrice, l a domanda riconvenzi onale e le ec cezioni della parte convenuta «stante la implicita rin uncia all e stesse in ragione dell'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore». 
Il collegio provvedeva la compensazione tra le parti delle spese di funzionamento del collegio, quelle derivanti dalla ### nonché le spese del giudizio arbitrale.  9. Con atto notificato il #### proponeva impugnazione per la nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello di ### 9.1. Deduceva con il primo motivo la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, nn. 1 e 4, e 817 c.p.c. - Incompetenza del collegio ar bitrale a decidere la 7 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### controversia; con tale motivo si rilevava, in sostanza, la suddetta incompetenza del collegio arbitrale a decid ere la controversia, determinata dalla declinator ia dell'istanza di arbitrato, notificata dall'### alla controparte in data ###, alla quale il ### non av eva mai rinunciato, rib adendola, anzi anche all'udienza del 2/10/2014, nella quale il coll egio avev a assunto l'arbitrato in decisione».  9.2. Con il secondo motivo l'appellante deduceva la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823 n. 5 c.p.c. - Omessa motivazione; con tale motivo si rilevava l'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria e delle ampie deduzi oni svolte dall'### sul punto , in entrambe le memorie presentate dinanzi a collegio arbitrale, con conseguente violazione delle norme sopra indicate».  9.3. Il terzo motivo di appello ineriva alla «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829 comma 1, n. 4 e 817 c.p.c.: incompetenza del collegio arbi trale a decidere la controversia; decisione del merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso; pertanto, se anche si fosse interpretato il lodo arbitrale nel senso che il collegio aveva preso atto della circostanza che le parti avevano di fatto concluso una transazione, lo stesso collegio «non avrebbe in o gni cas o potuto pronun ziare un “lodo transattivo”, in assenza di una norma specifica che, diversamente da quanto previsto in altri tipi di giudizio, co ntempli la possibilità di emanare una pronuncia arbitrale di tale contenuto […] nonché in assenza di un'esplicita volontà delle parti». 
Il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi «a dichiarare cessata la materia del co ntendere, anziché emettere una pronuncia di condanna a carico di una delle parti». 8 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.4. Con il quarto motivo d'appello si deduceva «la nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p.c.: Omessa motivazione: con tale motivo si denunciava la man cata motivazione della pronuncia arbitrale in ordine alla validità della dichiarazione effettuata in giudizio dal rappresentante dell'### intervenuto nella riunione collegiale del 2/10/2014, attesa la discordanza tr a il mandato ricevuto dal ### per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, avente ad oggetto la delega a formul are un a proposta transattiva, e la stessa dichiarazione con la quale il suddetto funzionario si era espresso nel senso di “riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale”, con ciò esorbitando dal potere conferitogli con la delega».  9.5. Con il quinto motivo di appello si deduceva la «nullità del dolo per violazione degli articoli 3, paragrafo 3, ### 107-109 TFUE e dei principi generali del diritto dell'unione e nazionale in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 141, comma 15-bis, del codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006); con tale motivo si censurava l'omesso accertamento, da parte del collegio arbitrale, circa la sussistenza del potere dello stesso ### delegante a tr ansigere la controversia, mediante il riconoscimento della debenza di somme determinate in base all 'applicazione del c.d. metodo globale di determinazione del prezzo chiuso, in contrasto con la previsione di calcolo con il c.d. metodo a scalare, contenut a nel secondo atto aggiuntivo stipulato dalle parti nel 1996, così a vallando una distorsione ex post dell'assetto concorrenziale nel quale si era svolta la gara di aggiudicazione del contratto concessorio […] e così dando luogo al riconoscim ento di un aiuto di Stato nei confronti dell'impresa, illecito, perché contraria alla normativa europea». 9 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.6. Con il sesto motivo d'appello si censurava «la nullità del lodo per violazione del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p .c.: omessa motivazione; con il suddetto motivo si censurava ulteriormente l'omessa verifica della sussistenza, in ca po al delegante, d el potere di riconos cere alla controparte somme determinate in base all a suddetto metodo illegittimo di determinazione del prezzo chiuso».  10. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 3187/2021, pubblicata il ###, rigettava l'appello.  10.1. In particolare, con riferimento al primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del coll egio arbitrale a decidere la controversia, per aver sollevato la relativ a eccezione tempestivamente e per non avervi mai rinunciato, ribadendola anche all'udienza del 2/10/2014, la censura era infondata. 
Per la Corte di merito, era vero che l'### con atto notificato il 5/2/2 013, aveva decl inato la comp etenza arbitrale, tuttavia, in tale udienza, la dott.ssa ### per conto del ### con l'assisten za dell'### dello Stato , «ha formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dal la ### con il chiaro intendimento di porre fine, del merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate».   Il richiamo, nel verbale d'udienza, alla circostanza che i difensori delle parti «si riportano a tutti i propri precedenti atti e all e deduzioni, richieste, eccezioni opposizioni dispiegate» non era altro che «una mera clausola di stile». 
Per tale ragione, doveva ritenersi che il ### «concordando sostanzialmente con la volontà della controparte di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, abbia rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale». 10 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 10.2. La Corte d'appello rigettava anche il secondo motivo di gravame, relativo all'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria, in quanto tale doglianza era stata espressamente affrontata, leggendosi nel lodo che «stante l'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore, il collegio deve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formul ate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda datata 6/11/2013, con conseguente sopravvenuta improcedibilità».  10.3. Quanto alla terza doglianza in base alla quale il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, anziché emettere una pronuncia di condanna, la Corte d'appello ha evidenziato che «le parti, pur dichiarandosi disposte a definire bonariamente la vertenza e precisando le condizioni, anche economiche, per addiveni re a tale conclusione, non hanno mai sottoscritto alcun accordo in tal senso né stragiudizialmente dinanzi agli arbitri». 
Anzi - sottolineava la Corte di merito - «la ### nel verbale dell'udienza del 2 ottobre 2014, ha dichiarato di aver preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la sentenza di condanna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulterio re pretesa formulata nell'atto introduttivo». 
Tuttavia, «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcuna ulteriore dichiarazione da parte dell'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
Per tale motivo , «il collegi o non poteva che assumere un a decisione di merito conformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, 11 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla cui volontà si è del tutto unif ormato anche in pu nto di regolamentazione delle spese». 
Del resto, rimarca la Corte d'appello, «la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che qualsivoglia questione fra le parti - compreso l'eventuale versamento della somma oggetto della proposta conciliativa - sia già stata risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10.4. In ordine, poi, alla quarta doglianza, relativa alla dedotta discordanza tra il mandato affidato da parte del ### al funzi onario incaricato e la stessa dichiar azione con la quale il funzionario si era espresso in udienza, per la Corte d'appello «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dott.ssa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato conto nella decisione della controversia».  10.5. In ordine poi ai motivi quinto e sesto d'appello, per la Corte di merito il collegio arbitrale si era «limitato a recepire le indicazioni delle parti in ordine alla fondatezza delle reciproche pretese». 
Non spetta va del resto al co llegio arbitr ale verificare «se il ### avesse o meno il potere di tr ansigere la controversia e di effettuare il riconoscimento di debito». 
La censura per altro risultav a «del tutto generica, atteso che nell'atto di impugnazi one la carenza di poteri viene meramente adombrata, senza alcuna presa di posizione sul punto in difetto di allegazioni in ordine al soggetto effettivo titolare di quel potere e all'assetto organizzativo interno del ### Senza contare - aggiungeva la Corte territoriale - che la proposta era stata formalizzata in udienza da parte del ### ed era stata «preceduta da un parere dell'### dello Stato che, nel 12 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### prendere atto che il CTU a veva quanti ficato in oltre euro 17.000.000,00 l'importo spettante alla ### a veva affermato che risul tava «allo stato estremamente diffici le contestare la debenza di somme a titolo di prezzo chiuso globale». 
Ribadiva la Corte d'appello che peraltro «l'### dello Stato, che - oltre a svolgere funzioni consultive - rappresenta ex lege ### era peraltro presente all'udienza in cui è stato effettuato il riconoscimento di debito (conformemente al citato parere) così che le censure svolte in questa sede ###appaiono coerent i con il comportamento processuale […] assunt o dalla parte impugnante, che ha creato sia nella controparte che nel collegio un ragionevole affidamento nella correttezza della procedura espletata».  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### spedito in data ### e ricevuto alle ore 12,34.  12. Su ccessivamente ha proposto ricorso per cassazione il ### della cultura spe dito in data ###, ricevuto il ### alle ore 22,25.  13. Ha resistito con controricorso la ### 14. Ha resistito con controricorso il ### della cultura.  ###: 1. Deve premettersi che in data ### è stato spedito il ricorso per cassazione da parte della società, ricevuto alle ore 12,34, che va qualificato come ricorso principale.   Il ricorso del ### invece, risulta spedito il ### e ricevuto in pari data alle ore 22,25, divenendo ricorso incidentale. 
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di un a di esse la notificazione del rico rso per cassazione (nella specie è stato spedito per primo il ricorso del ### della cultura), le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, 13 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricors i avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tal e ipotesi, in assenza di un a espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19/12/2019, n. ###). 
Va anche precisato che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. 
Nella specie va trattato in via prioritaria il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale censura la liquidazione delle spese del giudice di appello.  1.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente deduce la «violazio ne e/o fa lsa applicazione di legge: co mbinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 1 e 4, e 817, c.p.c.; nonché dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente, dunque risultava che l'### aveva declinato la competenza ar bitrale con atto notificato in data 14 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 14/2/2013 e che aveva insistito nell'eccezione di incompetenza, sin dalla prima memo ria. Tale eccezion e era stata poi ribadita nella seconda memoria dinanzi a collegio arbitrale. 
Nella riunione del collegio arbitrale del 2/10/2014, su invito del collegio, «i difensori delle parti ribadivano, co nfermandole, le domande e le eccezioni formulate nel corso del giudizio arbitrale». 
Tant'è vero che nel verbale di udienza si leggeva che i difensori delle parti «illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto posti a base delle proprie domande e si riportano a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni ivi spiegate, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Dopo la precisaz ione delle conclu sioni era intervenuta la dichiarazione della dott.ssa ### funzionario del ### con esibizione dell'atto di delega conferitole dal ### della direzione per il paesaggio , le bel le arti, ar chitettura e l e arti contemporanee, con nota del 30/9/2014. 
Parte convenuta, quindi, dichiarava di riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale. 
Era poi in tervenuta la dichiar azione di parte attrice la quale, preso atto della dichiarazione di parte convenuta, ne chiedeva «la condanna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinunciando alle ulteriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale». 
Il collegio aveva reputato implicitamente avvenuta la rinuncia alle eccezion i e al la domanda ricon venzionale formulate da parte convenuta. 
In realtà, ad avviso della ricorrente, «nessuna rinuncia esplicita era mai stata formulata dall'### 15 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### nota del ### in data ### 4, unico atto idoneo a manifestare la volontà dell'### «conteneva una mera delega a formalizzare nei confronti della controparte una proposta transattiva (e, dunque, non un rico noscimento del la domanda, nella conclusione di un accordo in sede processuale)». 
Ed infatti i difensori delle parti si erano riportati alle domande ed alle eccezioni già spiegate. 
La Corte d'appello ha rigettato il gra vame riten endo che la dottoressa ### per conto del ### all 'udienza del 2/10/2014, aveva formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### «con il chiaro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate». 
Per il ricorrente, invece, la Corte d'appello, così statuendo, «è incorsa, innanzitutto, in una palese violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ritenendo che la “proposta di definizione bonaria della co ntroversia” o “transattiva” […] costituisce fonte di rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza formulata nelle difese dell'### In realtà, per il ### tale proposta, formulata subito dopo l'espressa conferma del le conclusioni processuali da par te della difesa dell'### «per porre nel nulla queste ulti me avrebbe dovuto contenere una rinuncia espressa al loro contenuto». 
Inoltre, anche o ve si fosse potuta ipotizzare una rin uncia implicita all'eccezione di incompetenza degli arbitri, «essa sarebbe dovuta consistere in una manifestazione di volontà incompatibile con la predetta eccezione». 
Tale manifestazione, però, si poteva ben in terpretare «come finalizzata al raggiungimento di un accordo, solo nella subordinata 16 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### ipotesi di mancato accoglimento dell'ecc ezione in questione, o comunque al di fuori del giudizio arbitrale e, in ogni caso, solo in caso di accettazione della controparte». 
Tale accettazione tuttavia non vi era stata, tant'è vero che la precedente proposta in data ### della ### era difforme del contenuto, in quanto avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 11.300.000,00, anziché di euro 11.500.000,00.  2. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente principale deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge: articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12 e 823, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 1711 c.c. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Con il quarto motivo di impugnazione del lodo si era evidenziata la nullità di quest'ultimo in quanto il collegio arbitrale, ritenuta la propria competenza, «avrebbe dovuto co munque espressamente motivare sul contenuto e l'efficacia delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti». 
In particolare, a fronte di un incarico di intervenire in udienza, facendosi latore di una propos ta transattiva, il funzionario dell'### aveva invece dichiar ato di «riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale», affermando come dovuti gli importi successivamente precisati e verbale stesso. 
Tale dichiar azione - a gi udizio del ricorrente - «non corrispondeva, evidentemente, al mandato che era stato conferito al rappresentante dell'### il collegio arbitrale avrebbe dovuto porsi il problema della sua validità ed efficacia, essendo i limiti del mandato ben conoscibile adesso alla parte attrice». 
La Corte d'appel lo, sul punto, ha ritenuto non ravvisabile «la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### 17 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### e la dichiarazione della stessa fatta all'udienza», essendovi piena rispondenza di contenuti. 
Per il ricorrente, dunque, la Corte avrebbe violato l'art. 1711 c.c., a mente del quale il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. 
Per il ### qu indi, «le dichiarazioni rese a verbale dal la dottoressa ### avente ad oggetto il riconoscimento parziale della domanda di controparte, erano del tutto difformi dalla delega alla mera fo rmulazione della propost a transattiva, imparti ta dal ### Il collegio arbitrale non avrebbe potuto emettere il lodo.  3. I due motivi di impugnazione incidentale, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.  3.1. Deve muoversi dalla circostanza che già in data ###, dopo che il CTU aveva depositato la relazi one scritta, la ### aveva proposto di definire il contenzioso «con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrari e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  3.2. A tale propos ta ha fatto seguito la nota ministeriale del 30/9/2014 con l'esito del parere fa vorevole dell' ### dello Stato che evidenziav a il vantaggio per l'erar io della tra nsazione, stante il consolidamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### (Cass. n. 7917 del 2012). 
Questo era il tenore della proposta del ### «il ### per i beni e le attività culturali, direzione generale per il paesaggio le belle arti l'architettura e l'arte contemporanea, considerato il parere dell'### generale dello Stato espresso con riferimento alla 18 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### proposta transattiva formulata dalla ### di ingegneria s.p.a. […] con lettera prot. n. 1577/14 del 7 agosto 2014, che si allega in copia, dichiara la disponibilità dell'### di riconoscere, saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla parte attrice con la domanda arbitrale, l'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 11.300.000 […] altre al rimborso del 50% delle competenze arbitrari (ivi compresa la CTU ), con rinuncia ad ogni pretesa creditoria fatta valere con la domanda rico nvenzionale, e con integrale compensazione delle spese legali con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P . oltre: si riconosce come do vuto detto importo di 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese tutte avanzate con i quesiti 1, 2,3,4,5,67 e 8 dell'originaria domanda arbitrale, di cui euro 4.787.535,48 a titolo di corrispettivo capitale dovuto a fronte delle pretese di cui ai soli quesiti 1 e 3, ed il residuo importo di euro 6.512.464,52, a titolo di interessi legali e moratori riferite al corrispetti vo capitale di cui soli quesiti 1 e 3, null a riconoscendo a fronte di ogni altra pretesa avanzata. Tale manifesta disponibilità dovrà co nsiderarsi del tutto inesistente, inefficace, e comunque integralmente revocata, nel caso in cui la parte attrice non rinunci conseguentemente ad ogni altra pretesa fatta valere con ogni domanda arbitrale nel presente giudizio».  3.3. Al l'udienza del 2/10/2014 dinanzi al collegio arbi trale, in primo luogo, i difensori si riportavano ai propri scritti difensivi. Si legge infatti nel verbale, come trascritto ritualmente che «i difensori delle parti illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle proprie domande e si riportano tutti ai propri precedenti atti alle dedu zioni, richieste, eccezioni e opposizioni dispiegat e, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Subito dopo si rinviene nel verbale: «parte convenuta, così come sopra rappresentata, dichiara di riconoscere la parziale fondatezza 19 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale, così come precisato nella seconda memoria, e, in relazione a tali pretese dichiar a di riconoscere come dovuti seguenti importi: l'importo netto di euro 11.300.000 […] a parziale riconoscimento delle pretese a vanzate con i qu esiti numeri 1 e 3 di cui euro 4.787.535,48 […] a titolo di co rrispetti vo capitale ed il re siduo importo pari ad euro 6.512.464,52 […] a titolo di interessi; l'importo pari al 50% delle spese di funzionamento del collegio, compresi i compensi spettanti agli arbitri e al segretario, … con compensazione delle spese di difesa a parziale riconoscimento del quesito n. 6. La parte attrice prende atto delle dichiarazioni della parte convenuta ne chiede la cond anna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale».  4. A questo punto, il collegio arbitrale emetteva il lodo n. 76 del 2014 rilevando che «preso atto delle dichiarazioni formulate dalle parti in causa all'udienza del 2 ottobre 2014, constatato in particolare l'intervenuto riconoscimento da parte dell'### resistente della doverosità del pagamento degli importi di cui alla dichiarazione della parte pubblica contenu ta nella nota […] del 30/9/2014, ribadita a verbale in data ###, e quindi superata ed ass orbita ogni altra questione, ritiene all'unanimità di dover provvedere alla condanna a carico dell'### resistente nei limiti e termini precisati dalla rappresentante della parte pubblica alla predetta udie nza del 2 ottobre 2014, altresì di chiarando l'improcedibilità di tutte le restanti domande inerenti le ulterior i pretese articolate dalla parte privata nella sede ###i quesiti numeri 1, 2, 3 4 e 5, stante l'avvenuta rinunzia alle stesse. In forza di tutto quan to sopr a, e, in particolare stante l'a vvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande 20 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### attrici, il collegio d eve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda data 6/11/2 013, con consegu ente sopravvenut a improcedibilità».  5. La Corte d'appello , come detto, ha rigettato il gravame proposto dal ### attraverso un esame accurato e dettagliato delle dichiar azioni di entrambe le parti, così come trascritte nel verbale di udienza dinanzi al collegio arbitrale in data ###.  6. Deve sul punto premettersi che per questa Corte, in sede di ricorso per cassazione a vverso la sentenza che abbia decis o sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non pu ò apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la consegu enza che il sindacato di legittimità v a condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018 , n. 2985; Cass., sez.1, 15/3/2007, n. 6028). 
Pertanto, la denunci a di nulli tà del lodo arbit rale postula, in quanto ancorata agl i elementi acce rtati dagli arbi tri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ch e potrebbero evidenziare l'inosservanza di legg e solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28 997; Ca ss., sez. 1, 12/9/2014, n. 19324). 21 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### sin dacato di legitti mità è dunque diretto al riscontro della conformità alla legge della sentenza e della congruità della motivazione (Cass. sez. 1, 18/10/2013, n. 23675). La Corte di cassazione può, infatti, esaminare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione del lodo, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809). 
Altra precisazione fondamentale è quella per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto del la decisione arbitr ale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli ar bitri (Cass., sez. 1, 26/7/2013, 18136; Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985).  7. Nel la specie, invece, il ricor rente, in entrambi i mo tivi di ricorso, chiede a questa Corte proprio una rivalutazione dei fatti, quando tutti gli elementi istruttori sono stati adeguatamente valutati dalla Corte d'appello, in sede di impugnazione del dolo. Ciò non è possibile in questa sede.  7.1. Ed infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che, proprio alla stregua dell'origin aria proposta della ### del 7/8/2014 e del contenuto della delega fatta dal ### in favore del funzionario, oltre che del tenore del verbale d'udienza del 2/10/2014, il ### aveva rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale, oltre che alla domanda riconvenzionale. 22 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiarito la Corte di merito che in tale udienza «la dott.ssa ### per conto del ### e con l'assistenza dell'### generale dello Stato , ha formalizzato un a proposta di defin izione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### con il chi aro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminar i processuali già sollevate». 
Non solo, ma la Corte d'appello ha chiarito anche il contenuto della porzione del verbale precedente alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa ### peraltro assistita in udienza dall'### generale dello Stato. 
La frase, contenuta nel verbale d'udienza, per cui i difensori si riportavano «a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni di spiegate», non poteva che ridursi e ridimensionarsi «ad una mera clausola di stile», proprio in quanto la ### «aveva ricevuto l'incarico di formulare la proposta transattiva, poi recepita dal collegio». 
Di qui l'affermazione per cui doveva ritenersi «che il ### concordando sostanzialmente con la v olontà della controparte di addivenire alla definizione transattiva della v ertenza, abbia implicitamente rinunciato all'eccezione di competenza del collegio arbitrale». 
Non v'è dubbio, dunque, che la Corte d'appello, con adeguata ed esaustiva motivazione, abbia spiegato le ragioni per cui ha ritenuto rinunciate sia l'eccezione di incom petenza che la domanda riconvenzionale articolata dal ### Non è consentit o, in questa sede, sovrapporre una diversa valutazione a quella già effettuata dalla Corte d'appello nel giudizio di impugnazione del lodo. 23 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Le medesime co nsiderazioni valg ono anche in ordine alla prospettata divergenza tra l'atto di transazione, cui sarebbe stata facultata la funzionaria del ### e il c ontenuto del v erbale d'udienza, nel quale si dà riconosciuta la parziale fondatezza della domanda presentata dalla società. 
Anche questo caso, la Corte d'appello ha affermato con estrema chiarezza che «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato co nto nel la decisione della controversia».  9. Allo stesso modo, la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in luogo della pronuncia di condanna. 
La Corte d'appello non solo ha ritenuto che le parti non avessero mai sottoscritto alcun accordo in tal senso, ma ha anche aggiunto che la ### nel verbale dell'udienza del 2/10/2014, ha dichiarato di avere preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la s entenza di conda nna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa formulata nell'atto introduttivo. 
Tuttavia, precisava la Corte di merito che «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcun ulteriore dichiarazione da parte del l'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
La decisione è stata assunta, quin di, co nformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, non potendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto la stessa «presuppone che qualsivoglia questione tra le parti - compreso l'eventuale versamento 24 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della somma oggetto della proposta conciliativa - sia stata già risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10. Anche in questo caso, vi è stata una compiuta ed articolata analisi da parte della Corte d'appello, con un giudizio di fatto che non può essere messo in discussione di nuovo in questa sede. 
Costituisce peraltro co stante insegnamento di questa Corte quello per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, spettando peraltro al giudice di merito ogni valutazione sul punto (Cass., sez. 6-5, 10/12/2013, n. 27598; Cass., sez. 3, 8/7/2010, n. 16150; Cass., sez. 5, 18/1/2006, n. 909). 
Pertanto, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande ed eccezioni delle parti (Cass., sez. L, 30/1/2014, n. 2063). 
Vale il principio generale per cui nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere dev e essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass., sez. 2, 23/7/2019, n. 19845, in motivazione; Cass., sez. 5, 4/8/2017, n. 19568; Cass., 16/3/2015, n. 5188; Cass., 8/7/2010, 16150). 
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del 25 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da re ndere incontestato l'effettivo v enir meno dell'interesse sottostante alla ric hiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sar ebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccomb enza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, inv ece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chi edere co ngiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 2, 31/10/2023, n. 10553).  11. Con un unico motivo di ricorso principale la società ### deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed art. 4 del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018». 
In particolare, la sentenza impugnata ha condannato il ### al pag amento della somma di euro 13.500,00, oltre a ccessori di legge e spese forfettarie nella misura complessiva del 15%.  ### nell'atto di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'appello, ha affermato che «ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, secondo le vigenti disposizioni, si dichiara che il valore della controversia è di oltre euro 11.000.000, corrispondente a un contributo pari a euro 2529». 
Se così è, l'art. 4 del decreto ministeriale del 10/3/2014, n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizi a n. 37 dell'8/3/2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, 26 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Nella specie, la ricorrente indica con precisione i valori minimi, medi e massimi delle v arie fasi process uali, e segnatamente il minimo viene indicato in euro 7760 per lo studio, in euro 4511 per la fase introduttiva, in euro 14.555 per la fase istruttoria ed in euro 12.902,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 39.728,00. 
La ricorrente reputa applicabile anche l'aumento del 33% per l'ipotesi di «difese manifestamente fondate», giungendo quindi ad un aumento di euro 13.118,00, per un totale di euro 52.838,00. 
Si evidenzia, peral tro, che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00, «alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: […] per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000 fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000». 
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55, del 2014, il valore medio sarebbe quello di euro 15.520 per la fase di studio, di euro 9022 per la fase introduttiva, di euro 20.792 della fase istruttoria, di euro 25.805 nella fase decisionale. 
Il tutto per un totale di euro 71.139 applicando i valori medi dei compensi. 
Sarebbe emersa, dall'alt ro, la circostanza di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, che stabilisce il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito con aumento fino ad 1/3 quando «le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate». 27 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'#### delle spese legali, in luogo di quello di euro 13.500,00, sarebbe quello di euro 94.315,00. 
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello non sarebbe «supportata da alcuna motivazione», pur discostandosi in misura significativa dal l'effettivo v alore da liquidare, risultando «addirittura 7 volte inferiore valori stabiliti da D.M. 55». 
Tale liquidazione operata in concreto dal giudice non rispetta neppure i «valori minimi» di cui alla tabella, per cui tale vizi o determina il pregiudizio per la società. 
In particolare, aggiunge la società, che «la liquidazione operata dalla Corte di appello non sia contenuta entro i limiti delle tariffe medesime, essendo decisament e inferiori anc he ai valori minimi previsti dal D.M. 55». 
Il tutto, in assenza di motivazione espressa.  12. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. 
Effettivamente, alla stregua dell'importo del le somme in contestazione, di valore superiore ad euro 11.000.000,00, i minimi tariffari sono costituiti da euro 7760,00 per la fase di studio, da euro 4511 per la fase introduttiva, da euro 14.555 per la fase istruttoria e da euro 12.902,00 per la fase decisionale. 
La Corte d'appel lo, nel la decisione impugnata, si è spinta a liquidare i compensi professionali sotto i limiti tariffari. 
Invero, si rileva che alla liquidazione delle spese del gi udizio d'appello non possono applicarsi i criteri del D.M. n. 55 del 2014 (prima delle modifiche di cui al DM n. 37 del 2018), con la possibilità per il giudice di liquidare anche sotto i limiti tariffari. 
La difesa del ### fa riferimento a pronunce di questa Corte, che però si riferiscono alla liquidazione delle spese a seguito del D.M.  n. 55 del 2014, ma prima del D.M. n. 37 del 2018. 28 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### infatti, con le modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018 non è più consentito al giudice di liquidare le spese sotto i limiti tariffari (Cass., sez. 2, 13/4/2023, n. 9815), in quanto av enti carattere inderogabile. 
Si è chiarito che l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50% [dopo il D.M. n. 147 del 2022], ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Si utilizza , dunque, l'espressione «in ogni c aso», proprio a sancire l'inderogabilità dei limiti minimi. 
La precedente disposizione, invece, prevedeva che la riduzione non poteva «di regola» superare il 50%. Proprio per tale ragione questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione de l compenso delle spese processuali fos se espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era s ottoposta al controllo di legittim ità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (Cass., n. 28325 del 2022; n. 14198 del 2022; n. 19989 del 2021; n. 89 del 2021). 
Si è così ritenuto (Cass. n. 9815 del 13/4/2023) che «a tale approccio interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati da D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M.  37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzion e superiore alla percentuale massima del 50% de i parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso 29 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### - o le spese proce ssuali - e a garantire, attraverso una siffa tta flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e delle livello della prestazione professionale». 
Si è stabilito, poi, che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della li quidazione delle spese proc essuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori med i di cui all e tabelle allegate (C ass., sez. 2, 19/4/2023, n. 10438). Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle modificazioni al D.M. n. 55 del 2014 introdotte mediante il D.M. n. 147 del 2022 (Cass. , sez. 2, 22/8/2023, 24993). 
Devono necessariamente applicarsi i criteri di cui al D.M. n. 37 del 2018 in quanto si è ritenuto che tali parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vig ore del predetto decre to a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vig enza della pregressa re golamentazione, atteso ch e l'accezione omni comprensiva di "compenso" ev oca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., sez. L, 26/10/2018, n. 27233).  12.1. Deve poi aggiungersi che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad ### 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che 30 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei par ametri numerici cont emplati dai relativi scaglioni d i riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censur abile in sede di legit timità (Cass., sez. 2, 20/10/2021, n. 29170).  13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che 

causa n. 30850/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16457/2023 del 09-06-2023

... censurando la sentenza impugnat a per avere respinto, per decadenza della parte, la ist anza di ammissione di docume nti , reiterata in seconde cure; 6. con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 comm a 2 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello relativo 4 alla condanna d ei soccombenti alle spese di lit e di primo grado, nonostante la dedotta sussistenza di “altre analoghe , gravi ed eccezionali ragioni” dedotte con il ricorso in appello; 7. ragion i di ordine logicogiuridico impongono l'esame con priorità del quinto motivo di ricorso, il quale risulta inammissibile per difetto di trascrizione, in violazione dell'art. 366, comma 1 , n. 6 cod. proc. civ. dei d ocumenti de i quali si d enunzia la mancata ammissione; esso è inoltre infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28559/2021 R.G. proposto da: #################### I, ### I ###### , ################ elettivamente domiciliati in ### 60, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -ricorrente contro ### E-###### in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., elettivamente domiciliati in ### 25-B, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### n. 1769/2021 pubblicata il ### RGN 2994/2018. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal ###. ### Rilevato che 1. la Corte d i ### o di Ro ma, con la sentenza impugnata, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti degli appellanti di cui al dispositivo, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, g ià dipen denti del ### volto ad ottenere nei confronti di ### E-##### l'accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con sei motivi; han no resistito con cont roricorso le società intimate; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.  380- bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs n. 562/1996, dell'art. 12, comma 1 legge n. 153/1 969, dell'art. 48, comma 3, d.P.R.  917/1986 , censurando la sentenza impugnata per avere escluso la natura retributiva del beneficio in questione, in ragione del difetto di corrispettività tra il beneficio in oggetto e l'obbligazione gravante sul lavoratore; sostengono che la qualificazione come non retributivo del 3 beneficio in questione si po neva in contrasto con il principio di causalità di cui all'art. 12 legge n. 153/1969 in base al quale nel concetto di retribuzione rientrano anche gli importi che pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro ( Cass. SS. UU. 3292/1985); 2. con il secondo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 l. n. 153/1969, come modificato dal d. lgs n. 314/1997 e degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986, per avere, in sintesi, affermato la rilevanza ai soli fini fiscali della qualificazione come reddito di lavo ro, dello scont o sui costi dell'energia elettrica consumata in quanto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti; 3. con il terzo motivo di ricorso deducono vi olazione e falsa applicazione degli artt. 117 5-345, degli artt. 1372, 1373, 137 5, 1965, 2113, 2077 cod. civ. nonché dell'art. 33 c.c.n.l. ### 21 febbraio 1989 e dell'art. 30 c.c.n.l. ### 7 giugno 1976 ,nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la natura di diritto quesito dell'agevolazione tariffaria in oggetto; 4. con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 cod. civ., dell'art. 36 cod. civ. dell'art. 1703 cod.  degli artt. 1175-1345 cod. civ. nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato la legittimità della disde tta del l'agevolazione tariffaria formalizzata da ### con lettera del 12.10.2015; 5. con il quinto motivo di ricorso i rico rrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c e dell'art. 437 c.p.c.  censurando la sentenza impugnat a per avere respinto, per decadenza della parte, la ist anza di ammissione di docume nti , reiterata in seconde cure; 6. con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 comm a 2 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello relativo 4 alla condanna d ei soccombenti alle spese di lit e di primo grado, nonostante la dedotta sussistenza di “altre analoghe , gravi ed eccezionali ragioni” dedotte con il ricorso in appello; 7. ragion i di ordine logicogiuridico impongono l'esame con priorità del quinto motivo di ricorso, il quale risulta inammissibile per difetto di trascrizione, in violazione dell'art. 366, comma 1 , n. 6 cod.  proc. civ. dei d ocumenti de i quali si d enunzia la mancata ammissione; esso è inoltre infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse” ( Cass. n. 23651 del 2016); 8. il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere r espinti in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anc he ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame ha confermat o la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio della agevolazioni tariffarie su i consumi dell'energia elettrica, dopo la disdetta dell'ottobre 2015 da parte di ### ( nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023); 8.1. invero, dalla ricostruzione emergente d agli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l'ag evolazione tariffaria sull'energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corpo rativo a favore dei dip endenti delle aziend e elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipend enti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio d atore di lavoro . La misura in ogget to fu strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dip endent i ### 5 componenti del medesimo nucleo familiare, l'agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne est esa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di sogg etti non dipende nti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai m otivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnat a laddo ve esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell'istituto qual e regolato dalle norme collettive induce ad escludere infatt i ogni rapporto di corrispettività tra l'agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavorato re; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipen dente nonché dal la durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa d al dipendente. In senso contrario a tale app rodo non sono uti lmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 242 68 del 2013 e Cass. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l'affermazione della natura ret ributiva dell'agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini ### (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una 6 determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano t rarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro. Anal ogamente, nel senso dell'irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell'assoggettamento a contribuzione del beneficio, ai sensi dell'art. 12 Legge n. 153/1969, atteso ch e il princip io invocato dai ricorrenti, secondo il quale l'ammontare della retribuzione assog gettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro " (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza sp ecifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (ex plurimis Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva; 8.2. invero è da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l'orientamento d el giudice di legittimità, nell'am bito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dall a contrattazione collettiva i n mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scat urisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o cont inuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso 7 di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio d el la vorato re, qual e corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel te mpo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. ### tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto col lettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamen to più favorevole, restando la conservazione di quel t rattamento affidata all'auton omia contrattuale delle parti co llettive stipulanti, le quali po ssono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 8.3. una volta esclu so il consolidarsi di un diritto q uesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di ### s.p.a. risulta senz'altro consentito alla luce dell'orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att . cod. proc. civ., secondo il quale qu alora il cont ratto collettivo n on abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finire bbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrat tazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali 8 non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavorato ri, derivanti dal la pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in q uanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo de lle mere aspettative sorte alla stregua dell a precedente più favorevole regolam entazione (tra m olte: Cass. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 9. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il qu ale le ste sse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( Cass. n. 24502 del 2017, Cass. n. 8421 del 2017); 10. alla streg ua delle argomentazioni esp oste il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; 11. le spese liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza; 12. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore 9 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.  SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso. Condanna parte ricorre nte al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 15.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.   Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7 marzo 2023  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Pagetta Antonella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33867/2024 del 22-12-2024

... Corte territoriale respingeva anche l'eccezione di decadenza di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, muovendo dal rilievo che le disposi zioni in tem a di decadenza erano, per loro natura, «di stretta interpretazione», anche alla luce della giurisprudenza unionale «la quale ammette le limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge». Tra l'altro, anche ammettendo l'applicazione estensiva dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 alla controversia in esame, il decorso del termine di decadenza presupponeva che vi fosse stata, in sede am ministrat iva, la stima definitiva dell'indennità di espropriazione, non potendo operare «per le ipotesi di azione giudiziale per la de terminazione dell'inden nità ove non sia intervenuta alcuna stima definitiva». La disciplina di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non contemplava invece alcuna stim a definitiva, essendo prevista soltanto la liquidazione dell'ind ennizzo contenuta nello st esso provvedimento ablatorio. Sussisteva, dunque, solo l'ordinario te rmine decennale di prescrizione che decorr eva dalla no tificazione del provvedimento ablatorio, risultando così infondata (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 r.g. proposto da: Comune di ### in persona del legale ra ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al presente ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### D'### i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.  - ricorrente - contro 2 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al controricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### M eco, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello dell'### n. 1803/2019, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. Si muove dal dato oggettivo di due occupazioni subite dagli attori ### e ### la prima del 24/9/1990, con riferimento al primo lotto, e la seco nda del 20/6/1992, entrambe per la durata massima di anni cinque. 
Con riferimento alla prima occupazione di terreno, il decreto di esproprio veniva dichiarato nullo dalla Corte d'appello con pronuncia n. 1008 del 2005, mentre in relazione alla seconda occupazione non veniva emesso alcun decreto di esproprio. 
In data ### veniva adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.   Con provvedimento dirigenziale n. 126/A della 7/6/2013 emesso nelle more di un contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato per il risarcimen to dei danni per illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione dei terre ni, notificato a ### e ### doro Ro tolone, con racco mandate ricevute 3 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### rispettivamente l'11/6/2013 ed il ### 3, il Comune di ### disponeva, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'acquisizione al proprio patrimo nio indisp onibile degli immobili di proprietà dei fratelli ### aventi superficie complessiva pari a mq 10.52 0, sui quali - a seguito di occupazione non seguita d a tempestiva emissione di decreto di esproprio - era stato realizzato un impianto sportivo polivalente. 
Infatti, in precedenza il ### con sentenza n.360 del 2012, aveva condannato il Comune a pagare l'ind ennità di occupazione quinquennal e e il risarcimento del danno da occupazione illegittima.  ### di Stato, adito in sede ###ordinanza 193/2013 del 22/1/2013, ave va rigettato l'is tanza cautelare ed evidenziato che «il Comune non può dunque che riparare al danno commesso eventualmente avviando il particolare procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327».  2. Con il provvedimento di acquisizione veniva offerta ai ### la somma di euro 28.057,64, di cui euro 12.596,19 per pregiudizio patrimoniale, euro 1259,61 per pregiudizio non patrimoniale, nella misura del 10%, ed euro 14.201,93 per il periodo di occupazione divenuta senza titolo dal 24/9/1995 - quanto a mq 4850 - e dal 24/6/1997 - quanto ai restanti mq 5670.  3. Gli attori, invece, chiedevano l'indennizzo parametrato ad euro 19,42 al metro quadrato, per un ammontare complessivo di euro 520.000,00.  4. Success ivamente gli attori notificavano ricorso di nanzi alla Corte d'appello il ### ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011. 4 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 6. ### di ### si costituiva sollevando, per quel che ancora qui rileva, eccezioni di giurisdizione e di decadenza ex art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011. 
Inoltre, l'Ente eccepiva l'intervenut o giudicato derivante dalla sentenza della Corte d'appello n. 1008 del 2005, che aveva «definito la precedente opposizione alla stima». 
Nel merito, l'Ente deduceva la natura e destinazione agricola dei terreni, al momento dell'occupazione, essendo gli stessi inseriti nel PRG appro vato il 5/ 2/1980, in zona ### verde att rezzato-attività sportiva, oltre alla impossibilità di applicare retroattivamente l'art.  42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.  7. La Corte d'appello dell'### con sentenza n. 1803/2019 del 7/11/2019, rilevava che gli immobili potevano essere destinati ad un utilizzo intermedio. 
Premetteva che la Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015 aveva dichia rato non fondate le q uestioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 in riferimento agli articoli 3,24,42,97,111,113 e 117 della ### trattandosi di uno «speciale procedim ento ablatorio svincolato […] dal fatto illecito ravvisabile nella precedente occupazione illegittima del bene oggetto di acquisizione», essendo volto a «ripristinare, con effetto ex nun c, la legal ità ammin istrativa violata» e costituend o «una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito». 
Di qui: a) il carattere non retroattivo dell'acquisizione del bene al patrimonio indisponibile della PA; b) l'improcedibilità delle eventuali domande di restituzione e di risarcimento del danno che fossero state proposte in relazione agli immobili acquis iti, salva la formazione del giudicato; c) la natura indennitaria e non risarcitoria delle somme che la PA è tenuta a pagare; d) l'attribuzione delle 5 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### controversie alla giurisdizione del giudice ordinario; e) la devoluzione delle controversie alla Corte d'appello, in unico grado.  7.1. In ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione la Corte territoriale la reputava infon data evid enziando che persisteva la giurisdizione amministrativa ove si intendesse ottenere l'annullamento integrale del provvedimen to ex art. 42-bis «innanzitutto nel suo contenuto ablativo della proprietà, oltre che nella parte attinente alla liquidazione dell'indennizzo» (si citava Sez. U., n. 60 18 del 2016, in re lazione alla fattispecie in cui si contestava la carenza delle condizioni previste dal comma 4 della norma per difetto di esame delle soluzioni alternative all'esproprio). 
Il presupposto della devoluzione alla giurisdizione ordinaria - ad avviso della Corte d'appello - «è che si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis» (si citava Cass., Sez. U., n. 15343 del 2018). 
Tuttavia, nella pronuncia di legittimità sopra richiamata, oltre che in Cass., n. 11180 del 2018, si reputava sussistere la giurisdizione del giudic e ordinario ove «i proprietari, pur impugnando il provvedimento e chiedendone l'annullamento, lamentino “soltanto l'inadeguatezza del quantum degli indennizzi in relazione al valore venale dei beni, senza investire la legittimità dei provvedimenti di acquisizione sanante” sotto diversi profili». 
Nella specie - aggiungeva la Corte territoriale - era proprio questa la situazione in cui si versava, «avendo i ricorrenti sostanzialmente lamentato unicamente la violazione dei criteri di determinazione dell'indennità […] previsti dal comma 3 dell'art. 42- bis, ponendo tale violazione (e la conseguente non esaustività delle somme depositate dal Comune di ### anche a fondamento della domanda accessoria tesa a far valere la nullità o a ad ottenere 6 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### l'annullamento del provvedimento ablato rio e della relat iva trascrizione». 
Proprio tale ultim a «domanda accessor ia» era inidon ea a determinare il difetto di giurisdizione in quanto inammissibile, poiché esulante dall'ambito cognitivo che caratterizzava i giudizi in unico grado davanti alla Corte d'appello.  7.2. La Corte territoriale respingeva anche l'eccezione di decadenza di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, muovendo dal rilievo che le disposi zioni in tem a di decadenza erano, per loro natura, «di stretta interpretazione», anche alla luce della giurisprudenza unionale «la quale ammette le limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge». 
Tra l'altro, anche ammettendo l'applicazione estensiva dell'art.  29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 alla controversia in esame, il decorso del termine di decadenza presupponeva che vi fosse stata, in sede am ministrat iva, la stima definitiva dell'indennità di espropriazione, non potendo operare «per le ipotesi di azione giudiziale per la de terminazione dell'inden nità ove non sia intervenuta alcuna stima definitiva». 
La disciplina di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non contemplava invece alcuna stim a definitiva, essendo prevista soltanto la liquidazione dell'ind ennizzo contenuta nello st esso provvedimento ablatorio. 
Sussisteva, dunque, solo l'ordinario te rmine decennale di prescrizione che decorr eva dalla no tificazione del provvedimento ablatorio, risultando così infondata l'eccezione di prescrizione. 
Precisava la Corte d'appello che alcun fondam ento aveva l'eccezione di giud icato o di intangibilità e inoppugn abilità d el provvedimento ex art. 42-bis «derivante dalla prevenzione d el 7 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### giudizio nel quale esso era stato impu gnato davanti al g iudice amministrativo». 
Allo stesso modo, trattandosi di indennità dovute ex lege, non era applicab ile l'art. 1227, secondo comma, c.c., in ordine al comportamento non diligente del ricorrente, cui veniva imputato di non aver intr apreso più tempe stivamente un'azione risarcitoria, come invece avevano fatto alcuni proprietari confinanti. 
Non aveva valore di giudicato di impedimento all'azione degli attori neppure la sentenza della Corte d'appello n. 1008 del 2005 con cui era stata dichiarat a «inammissibil e l'opposizione alla stima proposta agli odierni ricorren ti a seguit o del (poi riv elatosi tardivamente emesso dopo la scadenza del termine di occupazione temporanea) decreto di esproprio di parte dei beni». Vi era stata, infatti, una successiva dete rminazione dell'am ministrazione ch e aveva condotto ad un'acquisizione dei beni svincolata dalle pregresse vicende del procedimento espropriativo non sfociato in tempestivi provvedimenti ablatori.  8. La Corte d'appello, in ordine alla valutazione dei beni, rilevava che il Comune aveva valutato erroneamente l'indennizzo con il valore agricolo medio (e non al valore venale) riferito agli anni 1990 e 1992 (tra l'altro senza alcuna rivalutazione) invece che in relazione alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante ex art.  42-bis del 7/6/2013. 
Si era tenuto conto, erroneamente, della data di occupazione dei terreni, avvenuta rispettivamente nel 1990 nel 1992, anziché della data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante. 
Quanto alla destinazione urbanistica, chiariva la Corte di merito, che «il Comune di ### realizzò il centro sportivo polivalente (costituito da due campi da gioco coperti, da due spogliatoi e da una fabbricato di servizio a due piani)», inseriti «nella categoria delle 8 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### “aree pubbliche di interesse generale” normata […] dall'art. 22 NTA, secondo il quale “gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densità di 2,00 mc/mq”». 
Tuttavia, ciò non significava affermare l'assoluta inutilizzabilità dei beni, «dovendosi desumere il contrario dallo specifico indice di densità fondiaria previsto dalla NTA sopra ricordata». 
Tanto più che tali terreni nel giugno del 2013 erano caratterizzati dalla presenza di impianti sportivi di costruzioni a servizio degli stessi e che l'acquisizione sanan te imponeva di tenere conto delle circostanze fattuali (oltre che giuridiche) riscontrabili nel momento dell'acquisizione, che coincideva con l'emissione del decreto che la disponeva. 
Non potev a prescindersi, allora, dal valutare le possibilità di utilizzazione dell'area «diverse da quelle agricole ed intermedie tra queste e quelle propriamente edificatorie». 
Il giudice di secondo grado, poi, richiamava le tre diverse stime del valore venale documentate dei ricorrenti: a) la stima effettuata dall'UTE di ### nel dicembre 1994, con individuazione di un valore venale pari a euro 10,33 al metro quadrato, che, rivalutato in base agli indici ### dal gennaio 1995 al giugno 2013, ammontava ad euro 15,66 al metro quadrato; b) la stima contenuta nella relazione del 29/3/2001, con cui il CTU geom. Colagrande, su incarico della Corte d'appello, nel giudizio definito con la sentenza n. 1008 del 2005, aveva indicato il valore venale complessivo dei beni nella loro intera estensione di mq 10.520, in euro 187.810,00, individuando il valore al metro quadrato in euro 17,85, che, rivalutato dal marzo 2000 al 1° giugno 2013, in base agli indici ### ammontava ad euro 22,94 al mq; c) la stima effettuata nella relazione del 4/9/2013 dal geom. ### il quale quantificava il valore in euro 9 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 19,42 m², utilizzando il metodo di trasformazione, con riferimento all'anno 2013. 
La Corte d'appello rettificava la stima del geometra ### in quanto aveva conferito rilevanza ad indici urbanistici certamente non vigenti al 7/6/2013, essendo st ati previsti dalla variante di PRG all'epoca non ancora ap provata ancorché già adottata, avendo peraltro ricavato il valore del realizzabile da quello medio risultante nella banca dati OMI per l'applicazione a tipologie di utilizzazione terziaria ubicate nella fascia centrale ### di ### anziché nella fascia periferica del Comune. 
Per tale ragione il valore al metro quadrato era di euro 16,34, sicché risultava molto vicino a quello a suo tempo stimato dall'UTE e rivalutato al giugno 2013. La Corte d'appello determinava il valore dei beni a metro quadrato in euro 65,00. 
Tale dato era in sintonia con gli «atti di trasferimento tra privati concernenti immobili aventi la medesima destinazione urbanistica di quelli qui in esame di cui il compendio istruttorio fra contezza». 
Non potev a essere utilizzato il valore individuato dal la stima effettuata dal geom. Miccoli (CTU incaricato dal tribunale di ### in una controversia risarcitoria instaurata da altri proprietari di fondi confinanti), trattandosi di terreni edificabili. 
Per tale ragione, il pregiudizio patrimoniale veniva quantificato in euro 168.320 (euro 16,00 moltiplicato pe r la superficie di mq 10.520), con un pregiudizio non patrimoniale di euro 16.832,00 (pari al 10%) ed un indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo pari ad e uro 141 .446,00 (pari a l 5%), per un totale di euro 326.598,00.  9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di ### depositando anche memoria scritta. 10 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 10. Hanno resist ito con controricorso ### ina ### e ### depositando anche memoria scritta.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e-o erronea applicazione degli articoli 7 e 133, comma 1, lettera G), del d.lgs. n. 104 del 2010, art. 53, comma 2, del d.P.R.  n. 327 del 2001, dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché di ogni altra no rma e principio in tema di giurisd izione del giudice amministrativo sulla impugnativa di atti e provvediment i amministrativi concernenti l'acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 citato [art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.]- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1362 e seguenti c.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di interpretazione e di qual ificazione della domanda giudizial e, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente, dunque, la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo. 
La Corte d 'appello ha ritenuto sussistere la giu risdizione del giudice ordinario in quan to i proprietari, pur impugnan do il provvedimento chiedendone l'annullamento , avevano lamentato «soltanto l'inadeguatezza del quantum degli indennizzi in relazione al valo re venale dei beni, senza investire la legittimità dei provvedimenti di acquisizione sanante». 
In realtà, ad avviso del ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio gli attori avevano affermato di instaurare il giudizio per il conseguimento dell'indennizzo, «salvo la verifica della sua legalità e legittimità, ancora tutte da compiere, e, quindi, salvo la verifica della definitiva, legale e legittima acquisizione sanante». 11 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### parte in “Diritto” del ricorso introduttivo si era evidenziato che «gli impugnati provvedimenti […] sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti», chiedendosene «la declaratoria di illegittimità e consegu ente n ullità per i motivi di seguito specificati, con la contestuale rideterminazione […] delle somme dovute». 
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo si chiedeva che fosse «dichiarato nullo o annullato il d ecreto di esproprio » oltre che «dichiarare nullo e/o annullabile il decreto 7/6/2013 di acquisizione dell'immobile di proprietà ### al patrimonio indisponibile del Comune di ### Per il ricorrente sarebbe evidente che «la domanda di nullità e in subordine di annullamento degli atti e provvedimenti amministrativi […] è st ata propo sta in via dire tta ed immediata nonch é condizionante rispetto alla decisi one su quella concernent e l'attribuzione dell'indennizzo». 
Non potreb be reputarsi tale domanda come «merame nte accessoria» e, come tale, non determinante il difetto di giurisdizione. 
A tale interpretazione della domanda giudiziale dovrebbe indurre l'interpretazione letterale nonché logico-sistematica del contenuto dell'avverso ricorso introduttivo del giudizio di merito.  2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - vizio di extrapetizione ovvero di ultrapetizione, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . - nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
La Corte d 'appello avrebbe reputato sostanzialmen te inammissibile la domanda di nullità e di ann ullamento del provvedimento ablatorio e della trascrizione. Tale declaratoria di 12 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### inammissibilità non poteva fondarsi sul presup posto che tale domanda era esulante d all'ambito cogn itivo che caratterizzava i giudizi in unico grado dinanzi alla Corte d'appello disciplinati dall'art.  29 del d.lgs. n. 150 del 2011. 
Proprio tale rilievo «avrebbe dovuto ineludibilmente condurre la medesima Corte di merito a declinare la propria g iurisd izione in favore di quella amministrativa».  3. I primi due motivi, che vanno tr attati congiuntament e per strette ragioni di connessione, sono infondati.  3.1. Si premette che vi sono precedenti specifici di legittimità, a sezioni unite, in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in tema d i determin azione dell'indennizzo sp ettante a seguito dell'emissione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sicché trova applicazione l'art.  374, primo comma, c.p.c. a mente del quale «il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite».  4. Inoltre, trova applicazione il principio giurisprudenziale per cui, ai f ini dell'inte rpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt.  1362 ss. c.c. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa (Cass., sez. 3, 4/11/2020, n. 24480). 
Si è ch iarito, infatti, che secondo il preval ente e più recente orientamento di questa Corte ai fini dell'interpretaz ione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dall'art. 1362 e seguenti c.c., in quanto non esiste 13 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilievo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stat a esplicitata in m odo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere un'effettiva difesa.  ### della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge ( n. 24480 del 2020; Cass. n. 2585 del 2014; Cass., n. 248 4/7/2011; Cass., n. 4754 del 2004; mentre è rimasto isolato l'orientamento per cui si re putava no applicabili all'interpretazione della domanda giudiziale le norme in tem a di ermeneutica cont rattuale; in tale ultimo senso Cass., n. 20325 del 2006). 
Peraltro, si è recentemente ritenut o che l a rilevaz ione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vi zio di legittim ità ex art. 3 60, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio d el ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenut o della domanda determina un vi zio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in u n errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatt o allegato e non contest ato da ritenere decisivo", ipotesi nella qual e la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base 14 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art . 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. (Cass., sez. 3 , 10/6/2020, n. 1103; Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. ###).  5. ### specie, la Corte territoriale, con adeguato e analitico giudizio di merito, ha proceduto alla corretta interpretazione della domanda giudiziale, ritualmente trascritta nel ricorso per cassazione dagli attori, reputando che il petitum sostanziale fosse rinvenibile esclusivamente nella richiesta di accertamento dell'i ndennizzo proveniente dall'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. 
La Corte territoriale ha evidenziato che gli attori avevano limitato le p roprie doglianze lam entando «soltanto l'inadeguatezza d el quantum degli indennizzi in relazione al valore venale dei beni, senza investire la legittimità de i provved imenti di acquisizione sanante sotto diversi profili». 
In sostanza, gli attori hanno - ad avviso della Corte d'appello - lamentato unicamente «la violazione dei criteri di determinazione delle indennità (pur qualificandole come “indennizzo/risarcimento + accessori) previsti dal comma 3 dell'art. 42-bis, pon endo tale violazione (e la conseguente non esaustività delle somme depositate dal Comune di ### anche a fondamento della domanda accessoria tesa a far valere la nullità o ad ottenere l'annullamento del provvedimento ablatorio e della relativa trascrizione».  6. ### in tema di giurisdizione proviene dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez. U. , n. 22096 d el 2015; poi anche Cass., Sez.U., 25/7/2016, n 15283) per cui nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri 15 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### presupposti normativi, l'indennizzo previ sto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indenn itaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 del d.P.R.  n. 327 del 2001 e dell'art. 133, lett. g, c.p.a. (cfr. Corte cost. n. 71 del 2015). 
Si è, infatti, ripe tutamente affermato che, in tem a di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 d el 2001, sussiste la giurisdizion e del giudice ordinario e le relat ive contro versie su lla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla Corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva (Cass., Sez.U., 12/6/2018, n. 15343). 
Proprio in tale u ltima pro nuncia si è ribadi to che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, con devoluzione, in unico grado, alla Corte d'appello, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale d ell'espropriato, ove venga adottat o il provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R.  n. 327 del 2001. 
Si è precisato che «il presupposto di tale orientamento è che si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis cit.: tale è l'oggetto della controversia in esame» (Cass., Sez.U., n. 15343 del 2018). 16 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### que lla fattispecie gli atto ri avevano agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del ### che aveva disposto che i beni occupati fossero restituiti ai legittimi proprietari, con il risarciment o dei danni, o, in alternativ a, che il Com une acquisisse uno o più dei beni occupati risarcendo il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Con i motivi aggiunti gli attori, però, «avevano lamentato soltanto l'ina deguatezza del quantum degli indennizzi in relazione al valore venale dei beni, senza investire la legittimità dei provvedimen ti di acquisizion e sanante, la cui emanazione costituisce una delle modalità con cui l'amministrazione poteva dare esecuzione al giudicato» (Cass., Sez. U., n. 15343 del 2018). 
In tale sede ###si denunciava una mancanza o elusione dell'ottemperanza (il che avrebbe radicato la giurisdizione innanzi al giudice am ministra tivo, ma soltanto un'incongrua liquidazione degli indennizzi, su cui la cognizione restava in capo al giudice ordinario, ex articoli 133, comma 1, lettera g), del d.lgs.  104 del 2000 10:53 d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., n. 15343 del 2018). 
Di recente , si è ribadito che , in tem a di espropriazione pe r pubblica utilità, appartengo no alla giurisdizione del giud ice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione d elle att uali ed ecceziona li ragioni di interesse pubbli co che ne giustificano l'e manazione, in relazione ai contrapposti interessi privati ed all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione (Cass., Sez.U., 20/7/2021, n. 20691). 17 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 7. Va rammentato che la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa peten di ed al rapp orto dedo tto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., Sez.U., 24/1/2024, n. 2368).  ### specie, dunque, scorrendo il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte d'appello emerge che la richiesta effettiva riguarda la corret ta determinazione dell'inde nnità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, mentre la richiesta di nullità o di dichiarazione di annu llamento del provvedimento amministrativo sanante è rimasta del tutt o sullo sfon do, priva di ogni i ndicazione sulle specifiche censure avanzate nei confronti dello stesso. 
Si legge, infatti, nel rico rso introduttivo dinanzi all a Corte d'appello che le parti hanno chiesto il riconoscimento dell'indennizzo a seguito dell'intervenuto decreto di acquisizione sanante del terreno di loro proprietà al patrimonio indisponibile del Comune «salva la verifica della sua legalità e legittimità, ancora tutte da compiere, e, quindi, salvo la verifica d ella definitiva, legale e le gittima acquisizione sanante». 
Come si vede, gli attori non indicano alcun profilo di invalidità del provvedimento amministrativo. 
Allo stesso modo, nella porzione dedicata al “Diritto”, gli attori deducevano la richiesta di «declaratoria di illegittimità e conseguente nullità per i motivi di seguito speci ficati, con la contestuale rideterminazione, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 42-bis commi 1 e 3 e 22-bis comma 5 […] delle somme dovute ai ricorrenti per la perdita della proprietà». 18 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### conclusioni del ricorso proposto dinanzi alla Corte d'appello si chiede espressamente : «dichiarato nullo o annullato il decreto d'esproprio, condannare il Comune di ### al pagamento, in favore dei ricorrenti dell'indennizzo/risarcimento + accessori, quantificate in euro 520.000,00». Si chiede, altresì: «dichiarare nullo e/o annullabile il decreto 7/6/2013 di acquisizione dell'immobile». 
Anche in questo caso, nessuno specifico motivo di invalidità del provvedimento amministrativo sanante è stato dedotto.  8. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di interpretazione e di qualificazione de lla doman da giudizi ale, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . - nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
La Corte d'appello avrebbe errato nel disporre il deposito delle somme dovute agli attori presso la ### dello Stato di ### I rico rrenti, inve ce, nell'atto introdut tivo del giudizio avevano espressamente chiesto la condanna del Comune al pagamento dell'indennizzo quantificato in euro 5 20.000,00. A fronte di una espressa domanda di condanna dell'ente al pagamento in loro favore dell'indennizzo, la Corte avrebbe dovuto pronun ciarsi su tale domanda «rigettandola - non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento -, e n on pot eva disporre - stante la mancata proposizione della relativa domanda - che il Comune provvedesse ad integrare il deposito «già acceso in favore dei ricorrenti presso la ### dello Stato di ### 9. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, dell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 nonché di ogni altra norma e principio in tema 19 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### di decadenza dalla proposizione dell'opposizione alla stima nei casi di esproprio e di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Il ricorrente non condivide l'affermazione della Corte territoriale nella parte in cui questa ha reputato che l'azione del proprietario relativa alla richiesta di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non potesse essere soggetta ad alcun termine di decadenza. 
Per il Comu ne ricorre nte si tratterebbe, in vece, di un procedimento espropriativo, seppure semplificato, soggetto però alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 327 del 2001 e, dunque, anche all'art.  54 del medesimo d.P.R. oltre che all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011.  10. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o erronea applicazione degli articoli 42-bis, 32,37,40, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché di ogni altra norma e principio in tema di valore venal e dei beni ut ilizzati pe r scopi di pubblica utilità e degli immobili acquisiti al patrimonio pubblico ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 citato, di vincoli conformativi e di edificabilità ovvero di utilizzabilità ai fini edilizi o edificatori dei medesimi immobili, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
La Corte d'appello ha reputato che gli immobili in contestazione erano inseriti, ancora a giugno 2013, qu indi all'epoca dell'acquisizione sanante, nel PRG in zona ###, verde attrezzato, attività sportiva, inclu sa nella categoria delle «aree pub bliche di interesse generale», con applicazione dell'art. 22 NTA, in base al quale «gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densità di 2,00 mc/mq». 20 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### reputato, quindi, possibile un utilizzo intermedio dei terreni, e non meramente agricolo. 
Per il ricorrente risulta condivisibile l'affermazione della Corte per cui i fondi sono effettivamente inclusi nella zona ###, come da vincolo conformativo di tale destinazione. 
Tuttavia, il Comune reputa che deve esser e esclusa ogn i possibilità di edificazione tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubbl ico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte que lle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica d'edificazione, da intendere come e strinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di propriet à, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area». 
Di qui, la considerazione per cui sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appello che ha reputato illegittimo il comput o di determinazione dell'indennizzo, in quanto è stato utilizzato il metodo del valore agricolo medio, e non quello del valore reale e venale, relativo agli anni 1990 e 1992, anni in cui i beni erano stati occupati. 
Per il ricorre nte, in vece, «dall'assoluta inedificabilità ed inutilizzabilità dei fondi in esame non po teva non d erivarne l'applicazione del criterio del valore agricolo m edio, quale unico parametro cui potersi fare riferimento».  11. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e/o erronea ap plicazione dell'art. 22 delle ### di ### del ### del Comune di ### - anche in relazione al D.M. 1444/1968 -, oltre che degli articoli 1362 e seguenti c.c., nonché di ogni altra norma e principio 21 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### in tema di interpretazione degli atti e provvedimenti amministrativi, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione dell'art. 2 del D.M. 1444/1968, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». 
Ad avviso d el ricorrente l'art. 22 delle ### e di ### «non consente affatto ai privati l'attività di edificazione e/o di trasformazione dei fondi». 
Laddove l'art. 22 stabilisce che «gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densit à di 2, 00 mc/mq» si riferisce «ch iarament e all'ente pubblico che de ve provvedere all'edificazione ovvero alla trasformazione, stante il suindicato vincolo conformativo e, quindi, l'impossibilità per i privati di eseguire le medesime attività». 
Aggiunge il ricorrente che tale norma «potrebbe, eventualmente, disciplinare le attività permesse ai privati in relazione a zone residue - appartenenti ai medesimi privati - dopo che l'ente abbia realizzato l'intervento; il che, ovviamente, non interessa il caso di specie».  12. Deve essere prioritariamente esaminato, trat tandosi di questione pregiudiziale, il quarto motivo relativo alla p retesa sussistenza dell'obbligo degli attori di impugnare il provvedimento di acquisizione sanante entro 30 giorni dalla sua notifica.  12.1. Il motivo è infondato. 
Correttamente la Corte d'appello ha reputato applicarsi il termine di prescrizione decennale e non nel termine di 30 giorni di cui all'art.  54 del d.P.R. n. 327 del 2001. 
Infatti, per questa Corte - dopo oscillazioni giurisprudenziali - il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima defi nitiva dell'indennità di 22 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### esproprio, non è applicabile alla contestazione rela tiva alla determinazione dell'indennizzo contenu ta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il sogget to attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analo giche di norme che condizionano l'eserciz io del dirit to di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria d el credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal de creto di acquisizione può v alorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la compete nza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di su perare le dive rsità struttural e dei relativi procedimenti amministrativi (Cass., sez. 1, 18/12/2023, n. ###).  13. Il terzo motivo è anch'esso infondato. 
Non v'è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 
Infatti, nel ricorso in troduttivo del giudizio dinanz i alla Corte d'appello gli attori hanno ch iesto: «dichiarato nullo o ann ullato il decreto di esproprio, condan nare il C omune di ### al pagamento, in favore dei ricorrenti d ell'inden nizzo/risarcimento+ accessori quantificato in euro 520.000,00». 
La Corte d'appello con la sentenza n. 1803 del 2019, in piena consonanza con le richieste degli attori, ha precisato che «di tale somma non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la ### 23 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dello Stato di ### , ad integrazione di qu elli già effettuati dal Comune di ### che ammontavano ad euro 28.057,64, oltre interessi nel frattempo maturati, con la precisazione che, sulla parte n on ancora deposit ata e fin o al deposito stesso, decorrono interessi corrispettivi, in misura legale, dalla 7/6/2013, data del decreto di acquisizione». 
Di conseguenza, la Corte d'appello, dopo aver determinato le indennità dovute ai ricorrenti, ha disposto che «il Comune di ### provvede ad integrare il deposito già acceso in favore dei ricorrenti presso la ### dello stato di ### pari ad euro 28.057,64 oltre interessi medio tempore maturati su tale somma, fino alla concorrenza della somma complessiva». 
Ed infatti, per questa Corte il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volt o alla determinazione giud iziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle que stioni relat ive all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte n on pron unciare condanna dell 'espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il de posito presso la ### depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa. Ne consegue che l'esproprian te non può opporre in compensaz ione proprie autonome ragioni di credito vantate nei confronti delle controparti ed inerenti a rapporti diversi, il cui accertamento esula dall'oggetto dei giudizi in question e e che sono insuscettibili di contrapporsi all'obbligo di deposito degli indennizzi imposto dalla legge (Cass., sez. 1, 21/8/2013, n. 19323). 
Si è chiarito che, anche a garanzia di eventuali diritti di terzi, il procedimento da seguire per lo svincolo dell'indennità depositata si 24 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### applica anche nell'ipotesi del maggiore supplemento d'indennit à liquidato dal giudice a favore dell'espropriato, sicché l'espropriante è tenuto a quel deposito e non è quindi configurabile una condanna dell'espropriante stesso al pagamento diretto verso l'espropriato (Cass., Sez.U., 18/4/1962, n. 757).  14. Il quinto e sesto motivo di ricorso, che vann o affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 
La Corte d'appello, con piena valutazione di merito, confortata dalle risultanze della ### ha reputato che i terreni per cui è causa fossero assoggettati ad un regime di utilizzabilità intermedia. 
Tra l'altro, correttamente la Corte territoriale ha censurato la condotta del Comune che aveva li quidato un indennizzo «palesemente difforme dai criteri legali», facendo utilizzo del valore agricolo medio, e non del valore ven ale, riferit o (senza neanche essere rivalutato all'anno 2013) agli anni 1990 e 1992. 
Al contrario, per il giudice d'appello, doveva trovare applicazione la destinazione urbanistica degli immobili a giugno del 2013, quando gli stessi si trovavano inserite nel ### in zona ###, verde attrezzatoattività sportiva, inclu sa nella categoria delle «aree pub bliche di interesse generale», disciplinata in modo specifico dall'art. 22 delle ### e di ### a me nte del quale «gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densità di 2,00 mc/mq». 
Per la Corte d'appello, non si può affermare l'ass oluta inutilizzabilità dei terreni, dovendosi rispettare la loro destinazione urbanistica a verde ed attività sportiva, dovendosi desumere una parziale utilizzab ilità proprio «dallo specifico indice di densità fondiaria previsto dalla NTA sopra ricordata». 
Sempre con pieno giudizio meritale la Corte d'appello ha reputato che del resto «nel giugno 2013 i suddetti terreni erano caratterizzati 25 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### (come si evince dallo stesso provvedimento di acquisizione) dalla presenza di impianti sportivi e di costruzioni a servizio degli stessi e che il carattere non retroattivo della cd acquisizione sanante impone di ten ere conto delle circostanze fattuali (o ltreché giuridiche ) riscontrabili nel momento dell'acquisizione». 
Di conseguen za, per il giudice d'appe llo, «ai fin i della determinazione del valore venale al 7/6/2013 non possa prescindersi dal valutare le possibilità di utilizzazione dell'area, diverse da quelle agricole ed intermedie tra queste e quelle pienamente edificatorie (si veda, ad esempio, Cass. 22918/2013)». 
Tali considerazioni sono perfettamente rispondenti alle pronunce di questa Corte, anche a sezioni unite. 
Infatti, si è aff ermato che , in tem a di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza de lla Corte costituzionale n . 181 del 201 1, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale d el criterio del valore agricolo medio (###, la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza rag giungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria - fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco ed attrezzature varie - (Cass., Sez.U., 19/3/2020, n. 7454). 
Si è, dunque, chiarito che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima deve essere effettuata, non in base al valore agricolo medio, ma in base al criterio del valore venale pieno, con la conseguente possibilità di dimostrare che, pur senza ragg iungere il livello dell'edificatorietà, i l fondo presenti 26 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da quello agricolo, e quindi di attribuire allo stesso una valutazione di mercato tale da rispecchia re la possibilità di utilizzazione intermedie tra quelle agricole quella edificatoria (Cass., Sez. U., 19 del 2020, n. 7454; Cass., Sez.U., 3/7/2013, n. 17868; Cass., Sez.U., 7/5/2019, n. 11930; Cass. 19/7/2018, n. 19295). 
Si è, dunque, precisato che «a tale indirizzo si è pienamente uniformato il giudice di appello, in considerazione dell'esistenza di un compendio immobiliare n el quale l'area interessata dall'attività di trasformazione risultava destinato ad attrezzature sportive, campi da gioco e attrezzature varie» (Cass., Sez.U., n. 7454 del 2020, in motivazione).  ### specie, dunque, la Corte territoriale si è attenuta pienamente, con valutazione meritale adeguata, ai principi di diritto sopra indicati.  15. Le spese d el giudizio di legittimità van no poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 27 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### deciso in ### nella camera di consiglio del 17 dicembre 

causa n. 37205/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 23863/2021 del 03-09-2021

... tutte le difese e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui intenda avvalersi, specie i documenti che deve contestualmente depositare. ### indicazione dei documenti nell'atto di costituzione e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza dal diritto di produrli. Per il grado di appello il divieto di nova non riguarda solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove. Nella fattispecie, a pag. 25 dell'atto di appello si contesta 5 per la prima volta la natura di intersezione della ### nella direzione di marcia ### non avendo eccepito alcunché nella comparsa di costituzione di primo grado. 1.1. - Il motivo è infondato. 1.2. - Con riferimento al primo profilo evocato, va rilevato che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di (leggi tutto)...

testo integrale

###. 04/12/2020 PU sul ricorso ###-2019 proposto da: ### rappresentata e difesa dagli ### e ### D'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in #### 15 - ricorrente - contro COMUNE di ### in persona del ### pro tempore Avv. ###, rappresentato e difeso dall'### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in #### 3 - controricorrente - avverso la sentenza n. 706/2019 del TRIBUNALE di ANCONA pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/2020 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###.  ### che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale; uditi l'Avv. ### per la ricorrente e l'Avv.  ### per il controricorrente, che hanno concluso ciascuno come in atti.  ### sentenza n. 640/2017, il Giudice di ### di ### in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da #### annullava i verbali con cui la ### di ### aveva alla stessa contestato la violazione dell'art.142, comma 8 del ### della ### avendo superato in più occasioni il limite di velocità previsto in corrispondenza del km.11,496 della strada provinciale 362, mentre percorreva la strada in direzione ### Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di ### per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per illegittima acquisizione parziale della C.T.U.; b) violazione di norme di diritto in relazione all'art. 25, comma 2 L. 120/2010, contestandone l'applicabilità alla fattispecie, non essendo stato ancora adottato all'epoca il regolamento attuativo; c) violazione di norme di diritto perché la sentenza supponeva vero un fatto - l'esistenza di un'intersezione tra Via dell'### e ### - la cui verità era esclusa dagli atti di causa; d) violazione di norme di diritto laddove la sentenza riteneva il ### non visibile; e) manifesto errore e manifesta irragionevolezza e/o illogicità della motivazione in relazione al punto di 7 posizionamento del rilevatore di velocità; f) violazione di norme di diritto laddove la sentenza censurava il merito di comportamenti dell'ente pubblico, sindacandone la discrezionalità amministrativa. 
Si costituiva l'appellata chiedendo, in via preliminare e in rito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o dei nuovi documenti depositati; in via principale e nel merito, la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, l'annullamento dei verbali opposti per i motivi di cui al ricorso di primo grado non valutati dal Giudice di ### Con sentenza n. 706/2019, depositata in data ###, il Tribunale di ### accoglieva l'appello e rigettava l'opposizione avverso i verbali. In particolare, quanto al punto sub a) il Tribunale rilevava che l'ordinanza con cui il Giudice di ### aveva disposto l'acquisizione della ### depositata nell'ambito di altro procedimento, escludeva sì la planimetria, ma, allo stesso tempo, precisava che per la stessa si facesse riferimento all'elaborato originale depositato in ### nel fascicolo in questione. Sul punto b) rilevava che il criterio della distanza di 1 km tra la segnaletica e il dispositivo di controllo della velocità risultasse immediatamente applicabile, essendo una disposizione precettiva, come risultava dal tenore letterale della previsione mediante l'utilizzo del verbo all'indicativo e del termine "comunque". Tale conclusione appariva coerente con la ratio della norma, da identificare nella necessità di evitare il pericolo conseguente alla condotta del conducente che potrebbe compiere manovre improvvise, accortosi solo all'ultimo momento del rilevatore di velocità. Sul punto c) si evidenziava che la 3 disposizione dell'art. 25, comma 2 L. n. 120/2010, doveva essere letta in combinato disposto con l'art. 104, comma 2 del ### di ### al ### sec:ondo cui, lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione, i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli con diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Nella fattispecie, andava fatta una distinzione tra i due sensi di marcia: infatti nella direzione ### l'immissione di via ### secondo l'appellante, rappresentava un mero accesso da una strada privata, mentre secondo l'appellata e il Giudice di ### era presente un'intersezione, in base alla qualificazione di via ### quale strada privata ad uso pubblico, operata dal #### il Tribunale si doveva parlare di accesso e non di intersezione, in quanto la via ### non si poteva considerare una strada pubblica, per tale intendendosi solo la strada di proprietà dell'ente locale [né l'eventuale servitù di uso pubblico poteva essere desunto dal fatto che la via privata collegasse tra loro due strade comunali]. Infine il Giudice di ### contestava la scarsa visibilità dell'apparecchio, sia nelle ore diurne che in quelle notturne, che ne determinava la natura ingannevole e censurava la scelta di averlo posizionato al termine di una rilevante pendenza, su un tratto di strada in cui è consentito il sorpasso. 
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione ### sulla base di cinque motivi. Resiste il Comune di ### con controricorso. Le parti hanno depositato rispettive memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «### dell'art. 7, comma 7 D.Lgs. n. 150/2011; degli artt.  4 112, 416 e 437 c.p.c. sotto due profili: a) omessa osservanza delle norme processuali di rito in tema di preclusioni e decadenze sia nell'onere di allegazione che nell'onere di produzione di documenti e/o nella richiesta di prove; b) omessa osservanza delle norme processuali in tema di rito del lavoro che vietano le produzioni documentali in appello». ### la ricorrente il Comune incorreva in decadenze sia nelle allegazioni dei fatti, sia nelle produzioni documentali in primo grado, eccepite dalla ricorrente; inoltre il resistente produceva irritualmente, in fase di appello, documenti che avrebbe dovuto produrre in primo grado (contestati dall'odierna ricorrente in appello). Nonostante le eccezioni, il Tribunale ometteva di pronunciarsi sulle eccezioni di intempestività delle allegazioni dei fatti e produzioni documentali in primo grado.  ###. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2011, prevede che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del CdS sono regolate dal rito del lavoro, per cui la costituzione dell'### è soggetta al regime dell'art.  416 c.p.c., secondo il quale il convenuto, nella memoria di costituzione, deve prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati dall'attore, proporre tutte le difese e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui intenda avvalersi, specie i documenti che deve contestualmente depositare. ### indicazione dei documenti nell'atto di costituzione e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza dal diritto di produrli. Per il grado di appello il divieto di nova non riguarda solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove. Nella fattispecie, a pag. 25 dell'atto di appello si contesta 5 per la prima volta la natura di intersezione della ### nella direzione di marcia ### non avendo eccepito alcunché nella comparsa di costituzione di primo grado.  1.1. - Il motivo è infondato.  1.2. - Con riferimento al primo profilo evocato, va rilevato che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (Cass. sez. un. n. 17931 del 2013; Cass. n. 2051 del 2019). 
Se è vero, dunque, che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo altrettanto chiaro e specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta l'esposizione di argomenti intelligibili ed esaurienti ad supporto di dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).  1.3. - Nella specie, è assorbente rilevare che nel motivo manca qualsiasi indicatore idoneo a riferire le ragioni di impugnazione ad una delle censure espressamente e 6 tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c.; e manca l'esatta individuazione della norma o delle norme asseritamente violate. Con ciò, altrettanto inammissibilmente, mirando la ricorrente ad ottenere dal giudice di legittimità una pronucia di accoglimento dei propri assunti difensivi, non formalmente né sostanzialmente proposti e/o spiegati. 
Il mero riferimento ad una asserita utilizzazione a fini decisori di un ulteriore documento prodotto in appello ["### per il mantenimento e la regolarizzazione dell'accesso esistente" del 6.6.2014] appare costituire eccezione puramente assertiva priva di alcun ulteriore supporto, di per sé inidonea a colmare il vuoto derivante dalla pretesa inammissibilità della produzione di documentazione da parte del Comune controricorrente.  1.4. - Quanto, poi, al profilo riguardante la contestata utilizzazione da parte del Tribunale di ### di presunti nova in appello, ovvero di eccezioni di omessa pronuncia, o di intempestività delle allegazioni dei fatti e produzioni documentali in primo grado [non meglio identificati, nell'ambito di carenza di autosufficienza che connota il motivo], esso è inammissibile, là dove appunto non specifica quali documenti siano stati illegittimamente prodotti in appello e per quale motivo, né quale effetto decisivo abbiano avuto con riguardo al thema decidendum [peraltro, il Comune precisa che l'allegato in appello numerato sub b) fosse una fonte normativa; che Vi3ii. c) fosse una circolare ministeriale; che l'ali. d) fosse il documento della ### di ### inviato al ### che l'ali. e) fosse è la planimetria allegata alla relazione della ### già in atti; che l'ali. f) fosse un'ordinanza-ingiunzione da considerarsi in stretta connessione 7 con la relazione della P.S. già in atti e comunque acquisibile in appello e l'ali. k) fosse uno studio della difesa del Comune].  2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «### dell'art. 4 D.L. n. 121/2002, convertito dalla L.  168/2002, sotto i due profili di: a) inadeguatezza della strada; b) carenza di informazione». Si sottolinea che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto del ### di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità può includere solo le strade del tipo imposto dalla legge. Nella fattispecie, il tratto di strada in cui è stato installato il dispositivo dal Comune di ### nonostante il provvedimento prefettizio, non ha le caratteristiche di alcuna tipologia delle strade indicate dalla legge [avendo una banchina inerbita e non pavimentata, se non per una minima parte, del tutto inadeguata allo scopo]. Risulterebbe, pertanto, illegittimo [con la conseguente disapplicazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa] il provvedimento del ### che abbia autorizzato l'installazione di tali apparecchiature in una strada che non abbia le caratteristiche previste dalla legge. 
Sotto altro profilo, si osserva che nella relazione del 25.10.2016, redatta dal Dirigente della ### su disposizione del ### di ### acquisita in atti dal Giudice di ### e non valutata in grado di appello, è evidenziato che la postazione, ubicata sulla banchina in direzione di ### appare come una piccola telecamera di sorveglianza a 3-4 metri da terra, orientata frontalmente ai veicoli diretti a ### e posteriormente a quelli diretti a ### pertanto, la 8 cartellonistica risultava del tutto insufficiente a colmare le esigenze di informazione per gli utenti.  2.1. - Il motivo è infondato.  2.2. - Va, in primo luogo, va rilevato che l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). 
E va soggiunto che nel ricorso per cassazione, per infirmare una motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolve [come è dato rilevare nella specie] nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede ###82 del 2016; Cass. n. 19427 del 2017). Sicché le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le censure ad esse relative siano state tempestivamente 9 prospettate avanti al giudice del merito, alla stregua di quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dell'atto del procedimento di merito - da specificamente indicarsi da parte del ricorrente - ove le stesse risultino essere state formulate, e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice di legittimità risultino consentito il controllo ex actis della relativa veridicità nonché la valutazione della decisività della questione (Cass. n. 2707 del 2004; Cass. n. 7696 del 2006; Cass. n. 12532 del 2011; Cass. n. 20636 del 2013). 
Nella specie, però, la ricorrente non ha specificato nel ricorso almeno detti punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, offrendo viceversa - nel contesto di un magmatico richiamo ai fatti di causa - solo detta mera disamina dei vari passaggi della acquisizione dei riscontri peritali, corredata da notazioni critiche, che si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito [a tesi contrapposte] inammissibile in sede ###48 del 2018).  2.3. - Ritenuto che il provvedimento, di competenza esclusiva prefettizia [circa la individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 d.l. n. 121/2002] può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, co. 2 e 3, C.d.S. (Cass. 7872 del 2011; Cass. n. 5532 del 2017), il Tribunale di ### riteneva di non dovere [e/o potere] sindacare la legittimità della inclusione della strada ### nella classificazione delle strade indicate dal C.d.S., sostenendo che essa non fosse soggetta ad lo adeguamento in quanto strada riclassificata dalla proprietaria ### di ### nel novembre 2011. Osservava infatti come non potesse sussistere la violazione dell'art. 4, c. 1, di.  121/2002, trattandosi appunto di strada non soggetta ad adeguamento e di costruzione largamente anteriore alla entrata in vigore del d.m. 5.11.2001, n. 6792, le cui disposizioni, al fine dell'inclusione in categoria C, si applicano come già evidenziato dalla CTU acquisita in prime cure in conformità a quanto previsto dall'art. 2, "per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l'adeguamento di tronchi esistenti".  3. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la «### e falsa applicazione del D.L. n. 117/2007 e degli artt.  2 e 3 del D.M. 15 agosto 2007», giacché erroneamente la sentenza impugnata affermava che l'intersezione stradale che precede il luogo in cui era collocato l'apparecchio rilevatore della velocità, nella direzione ### costituisse "svincolo" e non "intersezione". ###. 2 del suddetto D.M. prevede l'adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento, con la ripetizione del segnale in presenza di intersezioni stradali (Cass. n. 25769 del 2013; Cass. n. 9770 del 2016).  3.1. - Il motivo è inammissibile.  3.2. - Esso non risponde ai requisiti di specificità della domanda, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa, nonché alla esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (v. amplius: sub 1.2.). Né peraltro si trovano argomentazioni a sostegno dell'assunto secondo cui ritenere che un tratto di strada costituisse intersezione stradale e non svincolo.  11 4. - Con il quarto motivo, la ricorrente deduce il «### di motivazione, per omesso esame o motivazione apparente riguardo al fatto decisivo, oggetto di specifica impugnazione, della presenza o non di intersezioni a raso non semaforizzate sulla SP 362 _lesina, denominata ### dell'### Il Tribunale avrebbe errato nell'aver disapplicato le norme vigenti in tema di uso pubblico delle strade private. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini dell'applicabilità della disciplina del ### non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del CdS (Cass. 14367/2018). Pertanto, quando l'accesso è libero e consentito a tutti senza eccezioni si realizza l'uso pubblico. Nella fattispecie, subito dopo l'intersezione di via ### proseguendo la marcia in direzione di ### è collocato il segnale di limitazione di velocità che dista 800 metri rispetto al dispositivo di rilevamento velox. Si evidenzia che si trattava di contravvenzioni rilevate a una velocità compresa tra i 66 km/h e 70 km/h, tenendo conto che il limite di velocità, dopo la sentenza del Tribunale, è stato elevato a 70 km/h dallo stesso ente gestore della strada, su specifica richiesta dell'amministrazione comunale di ### 4.1. - Il motivo è inammissibile.  4.2. - Dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'ad, 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; essendo esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; Cass. 23828 del 2015); laddove, pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415 del 2018; cfr. Cass. sez. un. n. 8053 del 2014; cfr. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). 
Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente incidentale avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti 13 presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non v'è alcuna idonea e spcifica indicazione. 
Spettano dunque al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).  4.3. - La ricorrente non indica la specifica anomalia che avrebbe caratterizzato la decisione; dovendosi peraltro rilevare [in termini di mancanza assoluta di motivazione] che al contrario la motivazione esiste (v. sentenza impugnata).  5. - Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la «### e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 142, comma 6 bis, D.Lgs. n. 285/1992 e 79, comma 3, D.P.R. n. 495/1992», poiché il Tribunale non aveva tenuto conto che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dovessero essere ben visibili, essendo la visibilità condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione (Cass. ord. n. 6407/2019). Nella fattispecie, la postazione è installata sul lato della corsia di marcia con direzione ### e non risultava visibile agli utenti della strada, come espressamente 14 riferito dalla ### di ### e dal ### circostanze mai valutate dal Tribunale. Si evidenzia che il Giudice di ### in base alla ### affermava che l'apparecchio fosse scarsamente visibile nelle ore diurne, mentre era avvistabile all'ultimo momento nelle ore notturne; il Giudice d'appello, nonostante la ricorrente avesse insistito sull'aspetto della scarsa visibilità del ### risolveva il problema sostenendo che le scelte operate dalla P.A. non fossero censurabili involgendo valutazioni di opportunità. Invero, la discrezionale individuazione prefettizia delle strade non deve prescindere dalla valutazione del tratto stradale e la P.A. deve operare in base a criteri di trasparenza e legalità, ma della trasparenza c'è da dubitare tenendo conto che il velox fosse posizionato sul lato destro della strada provinciale per chi percorre la strada in direzione di :lesi e non fosse visibile.  5.1. - Il motivo è inammissibile.  5.2. - Quello evocato dalla evocato dalla ricorrente appare essere profilo caratterizzato da mera genericità, che si appalesa quale elemento fondante rispetto alla non disgiunta indicazione e richiamo alla ratio sottesa alla preventiva informazione, che [segnalata secondo le modalità indicate dalla legge] si rinviene nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A.  6. - Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 15 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.  n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Bellini Ubaldo

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