blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9605/2025 del 13-04-2025

... notificatogli dall'### di ### di ### in relazione a pregressa cartella esattoriale per ### ed altro del 2014 di spettanza dell'### dell e ### di Sal erno, dolendo si del mancato accoglimento di istanza formulata ex art. 1, commi 184-198, della legge 145/2018 ed eccependo la decadenza e la prescrizione dei vantati crediti. 2. ###ìta C.T.P., declinata la giurisdizione in ordine ad esposizioni debitorie di natura non tributaria, rigettava il ricorso, rilevando che il ### non aveva dimostrato i propri assunti. 3. Sull'impugnazione del contribuente, la CTR dichiarava inammissibile il gravame per difet to di speci ficità dei motivi esposti a soste gno del medesimo, essendosi l'appellante lim itato a ribadire purament e e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum. 4. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso per cassazione ### sulla base di tre motivi. L'### delle ### ha resistito con controricorso. L'### delle ### non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria del 2.10.2023, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa per il seguente motivo: <<considerato che non risulta, allo stato, né la prova del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 3045/2022 proposto da: ### nato a #### il ### e residente a ####, alla ### neta n 14 (C.F.: ###), rappresentato e difeso, in vi rtù di pro cura speciale al legata al ricorso, dall'Avv. ### nato a #### il ### ed ivi residente ### (C.F.: ###), presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### (pec: ###); - ricorrente - contro ### delle ### (C.F.: ###), in persona del ### ttore ### pro tempo re, rappresent ata e difesa dall'Avvoc atura ### dello Stato (C.F.: ###) e presso la stessa domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12; Avviso intimazione ### - ### materia contendere - controricorrente - e ### delle ### - intimata - - avverso la senten za 1094/05/2022 emessa dalla ### il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal ###. ### Rilevato che 1. ### proponeva, dinanzi alla CTP di ### ricorso avverso un avviso d'intimazione notificatogli dall'### di ### di ### in relazione a pregressa cartella esattoriale per ### ed altro del 2014 di spettanza dell'### dell e ### di Sal erno, dolendo si del mancato accoglimento di istanza formulata ex art. 1, commi 184-198, della legge 145/2018 ed eccependo la decadenza e la prescrizione dei vantati crediti.  2. ###ìta C.T.P., declinata la giurisdizione in ordine ad esposizioni debitorie di natura non tributaria, rigettava il ricorso, rilevando che il ### non aveva dimostrato i propri assunti.  3. Sull'impugnazione del contribuente, la CTR dichiarava inammissibile il gravame per difet to di speci ficità dei motivi esposti a soste gno del medesimo, essendosi l'appellante lim itato a ribadire purament e e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum.  4. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso per cassazione ### sulla base di tre motivi. L'### delle ### ha resistito con controricorso. L'### delle ### non ha svolto difese.  5. Con ordinanza interlocutoria del 2.10.2023, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa per il seguente motivo: <<considerato che non risulta, allo stato, né la prova del pagamento della prima rata del condono, che può ancora essere effettuato nel termine di cui all'art. 1, commi 194 ss., della l. n. 197 del 2022, né l'adozione di un provvedimento di diniego dell'ente impositore, che può intervenire entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell'art.  1, comma 200, della l. n. 197 del 2022, ma può essere impugnato dal 3 contribuente, unitamente al provvedimento di estinzione>>. 
Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 342 c.p.c., con riferimento all'art 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sanzione di in ammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. citato, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.  2. Con il secondo motiv o il ricorr ente lamenta la viol azione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nonché dell'art. 36, n. 2, del d.lgs. n. 546/1992, per essere la gravata sentenza affetta, a suo dire, da motivazione meramente apparente.  3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTP ritenuto, in relazione all'avviso di accertamento numero ###, che la prescrizione delle ragioni creditorie in materia di imposte dirette o indire tte debba intendersi de cennale , anzichè quinquennale.  4. Con istanza del 17 ottobre 2024, l'### delle ### ha invocato la declaratoria di estinzione del giudizio p er cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/92. 
A sua volta, il ricorrente, con memoria del 12 dicembre 2024, premesso di aver aderito alla “rottamazione-quater” accettata dall'AER con un piano di rateizzazione in 18 rate, di aver pagato la prima rata e quelle successive a scadere dal 31.10. 2023 al 30 .11.2024, essendo quindi regolare nei pagamenti e che la successiva rata (la n. 7) sarebbe scaduta il ###, 4 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.  5. Di recente , quest a Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) ha chiarito che <<In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l.  197 del 2022 (cd. rottam azione-quater), il comma 236 pre vede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione d el contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione d ell'### su num ero, ammontare delle rate e relative scade nze - ed il riscontro documen tale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. >>. 
La Corte cost ituzional e, con sentenza del 28 novembre 2024 ha, p oi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate in riferimento agli artt.  3, 24, 53 e 111 Cost., affermando che <<la declaratoria di estinzione del processo, che il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o de lla prima rata, risulta frutt o di un a scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, e neppure comporta alcun effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa o lesione delle condizioni di parità delle parti nel processo.>> ### è consapevole che, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 2025, questa ### ha rimesso la causa alla ### della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle ### ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: <<Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizio ne agevolata per i carichi aff idati agli agenti della riscossio ne dall'1 gennai o 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. 5 “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parz iale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell'ag ente della riscossione, l' art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari f ino all'integrale soddisfacimen to del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse>>. 
Tuttavia, nel caso di specie, è la stessa ### delle ### ad aver chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.  6. Alla luce dei principi e sposti, pur non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del cont endere, va, comunq ue, dichiarata l'estinzione del giudizio. 
Le spese re stano a carico dell a parte che le ha anticipat e, ladd ove la declaratoria di estinzione esclu de l'app licabilità dell'art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).  P.Q.M.  Dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a carico della parte che le ha anticipate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.   

Giudice/firmatari: Di Pisa Fabio, Penta Andrea

M
14

Giudice di Pace di Montecorvinor, Sentenza n. 170/2025 del 09-12-2025

... (CF ###) -OPPOSTA Oggetto: opposizione avverso cartella n. ###608754000, notificata in data ###, ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### depositato il ### la società istante impugnava l'atto esattoriale n. ###608754000, notificato in data ### da ### delle entrate-### della riscossione, con la quale si richiedeva il pagamento dell'importo complessivo, pari ad € 248,08, in ordine al presunto mancato pagamento di sanzioni per violazione al C.d.S. e, in particolare per infrazioni al C.d.S. anno 2022, commesse dall'autovettura targata ### La cartella esattoriale impugnata era erronea ed ingiusta e, pertanto doveva essere dichiarata nulla e/ annullata e/o rideterminata per i seguenti motivi A. ### - ### TITOLARITA' ### via preliminare e del tutto assorbente, si eccepiva che la notifica della cartella di pagamento impugnata, nei confronti della odierna ricorrente, era frutto di un mero errore materiale circa il soggetto passivo. Invero, come emergeva dalla documentazione allegata, le presunte violazioni del C.d.S. erano state commesse dal veicolo targato ### che non era mai stato nella proprietà e/o comunque nella disponibilità della ### S.p.A., né nel 2022 né (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1336 / 2024 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINOR Cancelleria civile Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha emesso la SENTENZA nella causa civile R.G. n.1336 / 2024, decisa con dispositivo il ### vertente tra ### (CF ###2) - con sede ####### alla ### 31 -, in persona del legale rapp.te pro tempore, sig.ra ### elettivamente domiciliata in ### - SA - alla via Piano, 5 presso lo studio dell'avv. ### (C.F.  ###), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti -OPPONENTE contro ### S.p.A. (CF ###) rappresentata e difesa, per procura su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. ### (c.f. ###) ### di ### (CF ###) -###: opposizione avverso cartella n. ###608754000, notificata in data ###, ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### depositato il ### la società istante impugnava l'atto esattoriale n. ###608754000, notificato in data ### da ### delle entrate-### della riscossione, con la quale si richiedeva il pagamento dell'importo complessivo, pari ad € 248,08, in ordine al presunto mancato pagamento di sanzioni per violazione al C.d.S. e, in particolare per infrazioni al C.d.S. anno 2022, commesse dall'autovettura targata ### La cartella esattoriale impugnata era erronea ed ingiusta e, pertanto doveva essere dichiarata nulla e/ annullata e/o rideterminata per i seguenti motivi A. ### - ### TITOLARITA' ### via preliminare e del tutto assorbente, si eccepiva che la notifica della cartella di pagamento impugnata, nei confronti della odierna ricorrente, era frutto di un mero errore materiale circa il soggetto passivo. 
Invero, come emergeva dalla documentazione allegata, le presunte violazioni del C.d.S. erano state commesse dal veicolo targato ### che non era mai stato nella proprietà e/o comunque nella disponibilità della ### S.p.A., né nel 2022 né mai. , come si evinceva dal cronologico allegato , dal quale risultava che il veicolo nel 2018, era in uso alla #### S.r.L., con sede in ### alla via ##### - ####.  ### S.r.L. era soggetto giuridico assolutamente diverso e distinto dalla ### S.p.A. 
In ogni caso la società istante non aveva neanche mai ricevuto il verbale posto a fondamento della cartella che quindi era priva di titolo. 
La ricorrente concludeva chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso con vittoria di spese ### dal giudice l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 01.10.2025, si costituiva l'### con deposito di comparsa con la quale eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito in quanto ente impositore era il ### di ### nonché l'inammissibilità per tardività del ricorso, per cui ne chiedeva il rigetto. 
All'udienza del 01.10.2025, fissata in trattazione scritta ex art. 127 ter le parti depositavano note sostitutive di udienza. In particolare, l'opponente evidenziava che l'opposizione proposta era da inquadrare nell'ambito dell'art. 615 cpc per cui vi era competenza del giudice adito in considerazione della sede del presunto debitore ed era tempestiva in quanto l'opposizione all'esecuzione non prevedeva termini decadenziali Il giudice all'esito decideva la causa con dispositivo
La presente controversia malgrado sia stata proposta con rito speciale ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, in virtù del motivo di doglianza fatto valere dalla società ricorrente in via preliminare, ovvero carenza di legittimazione passiva per non essere proprietaria del veicolo sanzionato, va inquadrata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. 
Indi vi è competenza territoriale del giudice adito, in quanto la stessa va stabilità in riferimento alla residenza o sede del ricorrente /debitore , che nel caso di specie è ### Inoltre, l'istante non è incorso in alcuna decadenza atteso che l'opposizione all'esecuzione può essere presentata quando l'esecuzione non è ancora iniziata oppure dopo l'inizio dell'esecuzione stessa. 
Ciò posto venendo al merito e quindi all'esame del primo motivo di doglianza con lo stesso l'istante eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto soggetto diverso dal responsabile della violazione, per cui l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento impugnata, era frutto di un mero errore, atteso che il veicolo sanzionato non era mai stato di sua proprietà.  ### doglianza è fondata nonché provata per cui merita accoglimento alla luce della documentazione allegata dalla ricorrente dalla quale emerge la carenza di legittimazione passiva della stessa, in quanto la presunta violazioni del C.d.S.  iscritta a ruolo dalla ### di ### risulta commessa con il veicolo targato ### non appartenente al ### S.p.A.   Ai fini probatori è stato allegato il certificato cronologico dal quale risulta che il su indicato veicolo nel 2018, era in uso alla ### S.r.L., con sede in ### alla via ##### - ####. ( cfr. cert. Cronologico allegato), soggetto giuridico assolutamente diverso e distinto dalla ricorrente. 
In ogni caso va evidenziata che la ### di ### non costituendosi non ha provato di aver notificato all'istante il verbale iscritto a ruolo, per cui di fatto la cartella è priva di titolo Per quanto esposto l'opposizione merita accoglimento con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.  P.Q.M.   Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1)Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella n. ###608754000 per carenza di legittimazione passiva del ricorrente; 2) Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 120,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 1336/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Pepe

M
10

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16691/2025 del 23-06-2025

... sentenza d'appello in punto al rigetto della questione di decadenza, la ricorrente ne assume l'erroneità. ###.T.R., infatti, nell'escludere che il termine indicato dall'art. 3- bis, co mma 5, del d.lgs. n. 462/1997 fosse previs to a pena di decadenza, avrebbe finito con l'assoggettare il contribuente all'azione del fisco per un tempo indeterminato e irragionevole, condizione che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, ha ritenuto contrastante con i principii di cui agli artt. 3 e 24 della ### Osserva, inoltre, che nella specie l'### era comunque decaduto dalla potestà impositiva per intervenuto decorso dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, poiché la cartella era stata notificata dopo il terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione. 4. Infine, con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 26 del d.P.R. n . 602/1973 «letto ass ieme al d.P.R. 68/2005 ed al d.lgs. n. 82/2005 ed al d.P.C.M. 13/11/2014», dolendosi del fatto che i giudici d'appello av rebber o omess o di ritenere la nullit à della notifica del la cartella, in quanto effettuata mediante posta elettronica certificata median te allegazione di un semplice file .pdf (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n.r.g. 24232/2017, proposto da: ### s.n.c. di ### e C., in persona del legale rapp.te pro tempore ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### per proc ura speciale allegata al ricors o, elettivamente domiciliat ####### N. 19 - ricorrente - contro ### in persona del direttore pro tempore, e ### - ### in persona del Presidente pro tempor e, rappresentate e di fese dall'### dello Stato presso la quale sono domiciliate in ### VIA ### 12 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1076/2017 della ### tributaria regionale della ### depositata il 15 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal consigliere dott. ### Rilevato che: 1. ### s.n.c. di ### e C. (d'innanzi “Targostil”) impugnò innanzi alla ### tributaria provinciale di ### la cartella di pagament o notificatale il 27 gennaio 2015, emessa a seguito di co ntrollo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R .  602/1973, in relazione ad ### per l'anno 2010.  ### notificato traeva origine dal mancato pagamento, da parte della società, della seconda rata di un piano di dilazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, dal quale era derivata, ai sensi dei commi 4 e 4-bis di tale ar ticolo, l'iscrizion e a ruolo dell'importo dovuto, oltre interessi e sanzioni.  ###.T.P. respinse il ricorso.  2. Il successivo appello della società co ntribuente seguì la medesima sorte. 
I gi udici regionali ritennero che, co ntrariamente a quanto sostenuto dalla società, l' ### non fo sse decaduto dal potere di emettere la cartella per la perenzione del termine di cui all'art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 4 62/1997; osservarono, infatti, che t ale disposizione, nel prevedere che la noti ficazione delle cartell e di pagamento andasse eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scad enza della rata non pagata o pagata in ritardo, enunciava un precetto privo di sanzione, poiché non prevedeva espressamente alcuna decadenza in capo all'### 3 3. ### ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 
L'### delle entrate e #### delle entrate ### hanno resistito con controricorso. 
Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 cod. proc.  civ. e 23, 32 e 36, numm. 3 e 4, del d.lg s. n. 546/1992, nonché nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e per «violazione del contraddittorio». 
La sentenza d'ap pello è cr iticata nella parte in cui ha re spinto l'eccezione di decadenza. L a rico rrente assume di non aver mai sollevato tale eccezione nel giudizio d'appello, e sostiene, pertanto, che la C.T.R. si sarebbe pronunciata ultra petita partium; sottolinea, inoltre, che sul punto i gi udici d'appello hanno condiviso le argomentazioni difensive svolte da ### benché quest'ultima si fosse costituita fuori termine.  2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 33 e 36 n. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza. 
La ricorrente assume che i giudici d'appello avrebbero omesso di dare atto di qu anto effettivamente verbalizzato in udienza. In particolare, osserva che la sentenza im pugnata dava atto, in premessa, del fatto che erano stati «uditi i rappresentanti delle parti che han no ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli », me ntre l'udienza si era svolta in ca mera di consiglio e l'### non aveva proposto alcun appello. 
Deduce, pertanto, la nullità della sentenza impugnata per omessa esposizione dello svolgimento del processo. 4 3. Con il terzo moti vo, nuovamente censurando la sentenza d'appello in punto al rigetto della questione di decadenza, la ricorrente ne assume l'erroneità.  ###.T.R., infatti, nell'escludere che il termine indicato dall'art. 3- bis, co mma 5, del d.lgs. n. 462/1997 fosse previs to a pena di decadenza, avrebbe finito con l'assoggettare il contribuente all'azione del fisco per un tempo indeterminato e irragionevole, condizione che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, ha ritenuto contrastante con i principii di cui agli artt. 3 e 24 della ### Osserva, inoltre, che nella specie l'### era comunque decaduto dalla potestà impositiva per intervenuto decorso dell'art. 25 del d.P.R.  n. 602/1973, poiché la cartella era stata notificata dopo il terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione.  4. Infine, con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 26 del d.P.R. n . 602/1973 «letto ass ieme al d.P.R.  68/2005 ed al d.lgs. n. 82/2005 ed al d.P.C.M. 13/11/2014», dolendosi del fatto che i giudici d'appello av rebber o omess o di ritenere la nullit à della notifica del la cartella, in quanto effettuata mediante posta elettronica certificata median te allegazione di un semplice file .pdf (indicativo di una semplice copia informatica) anziché con estensione .p7m (proprio di un documento informatico).  5. Il secondo e il quarto motivo attengono a profili preli minari della controversia - quali, rispettivamente, la nullità della sentenza e la notificazione della cartella impugnata - e vanno, per tale ragione, esaminati con precedenza. 
Entrambe le censure sono infondate.  5.1. Quanto al second o motivo , la ricorrente sostiene che la sentenza d'appello sarebbe nulla per «mancato rispetto» dell'art. 36, n. 2, del d. lgs. n . 546/1992, poiché le premesse in fatto della 5 decisione conter rebbero un'erronea rappresentazione di quanto accaduto nell'udienza di discussione. 
Al riguardo, il Collegio osserva tuttavia che le prescrizioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, ed in particolare quella concernente l'esposizione dello svolgimento del processo, sono finalizzate a consentire l'individuazione del thema decidendum e delle ra gioni poste a fondamento del la decisione; pertanto , dal loro mancato rispetto deriva la nu llità della sentenza soltanto laddove tale individuazione non sia possibile (così, fra le numerose altre, Cass. 24452/2018; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 28113/2013). 
Ciò non si è certament e verifi cato nel caso di specie, poiché i refusi nei quali sono incorsi i giudici d'appello nella rappresentazione di quanto accaduto nell'udienza di discussione della causa non hanno minimamente inciso sull'esposizione dell'oggetto della stessa e delle ragioni che ne hanno supportato la decisione.  5.2. ### del quarto motivo discende invece dal rilievo del fatto che l' affermata nu llità della notifica della cartell a di pagamento è stata , in ogni caso, sanata dall'opp osizione proposta, con la quale la contribuente ha svolto anche difese nel merito della pretesa erariale. 
La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta, infatti, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto proc essuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi ne lla disciplina tributaria; pertanto, il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento (il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile), comporta che, ove la car tella sia notificata med iante trasmissione di un file con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, l'eventuale vizio dell'atto debba intendersi in ogni caso sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi 6 dell'art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6417/20 19; Cass. 27561/2018; più recentemente, ancorché in relazione a diverso profilo di irritualità della notifica, Cass. n. 677/2025).  6. Il primo e il terzo motivo appaiono del pari connessi, in quanto entrambi afferenti al tema del termine per la notifica della cartell a esattoriale stabilito dall'art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. n. 462/1997. 
Anche in questo caso, pertanto, si può procedere a un esame congiunto, all'esito del quale le censure appaiono fondate per quanto di ragione. 
Gli assunti della ricorrente, infatti, non sono condivisibili laddove denunziano una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte della C.T.R., laddove la statuizione sulla decadenza - comunque oggetto di allegazione in appello da parte della contribuente - è rimessa anche a valutazione officiosa del gi udice; gli stessi, nondimeno, vann o condivisi in punto all'applicazione della norma.  6.1. ###. 3-bis, co mma 5, del d.lgs. n. 462/1997, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore all'entrata in vigore del d.lgs.  n. 159/2015, prevedeva un termine per la notificazione delle cartelle di pagamento concernenti somme dovute a segui to di controlli automatici, oggetto di apposita disciplina recata dal medesimo decreto legislativo. 
In particolare, per quanto di rilievo in questa sede ###caso di accordo per la rateizzazione rimasto inadempiuto per il mancato pagamento di una rata da parte del contribuente, con conseguente iscrizione a ru olo dell'intero importo - le cartelle di pagamento dovevano essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.  6.2. In rel azione a tale previsione, va richiamato quanto da questa Corte più volte affermato circa gli effetti della già richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato 7 illegittimo l'art. 25 del d.P.R. n. 602/19 73 (come modificato dal d.  lgs. n. 193/2001) nella parte in cui non prevedeva un termine a pena di decadenza per la notifica al c ontribuente della car tella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R.  n. 600/1973. 
È stata ritenu ta, in parti colare, la completa retroattività della disciplina successivamente introdotta nel 2005 - e, s egnatamente, dell'art. 1, comma 5-bis, lett. b), del d.l. n. 106/2005, conv. nella l.  n. 156/2005 - «che trova la sua ratio nella necessità di assicurare equo contemperamento tra certezza del gettito fiscale e certezza dei rapporti tributari che la ispira » (così, fra le alt re, Cass. 25799/2021; Cass. n. 5565/2019; Cass. n. 8231/2018; Cass. 15661/2014). 
Siffatta retroattività ha, dunque, portata estensiva nei riguardi di tutte le forme di riscossione a mezzo ruolo, giustificata dall'esigenza di fissare un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisc o (cfr., in tal sen so, Cas s.  12614/2023 e Cass. n. 20856/2021, che l'hanno esclusa per il recupero esattoriale delle spese penal i di giustizia proprio per l'insussistenza, in parte qua, di tale esigenza).  6.3. ###.T.R. ha pertanto errato nel non ritenere la sussistenza di un termine di decadenza per l'esercizio del potere impo-esattivo nella fattispecie in esame. 
Ciò posto, oc corre poi rilevare che, contrariamente a qu anto opinato dalla ricorrente, il termine di decadenza inizia a decorrere dal momento del mancato pagamento della rata e non dall'anno d'imposta oggetto dell'originario rilievo.  7. Conseguentemente, in accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza d'appello va cassata con rinvio al giudice a quo perché provveda al riesame della vicenda 8 nel rispetto degli indicati principii, ed in particolare accertando se, in relazione al dies a quo come sopra specificato, sia maturata (ed eventualmente per quanta parte) la decadenza dell'### dalla pretesa creditoria esercitata. 
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### Così deci so in ### nella camera di co nsiglio della Corte 

causa n. 24232/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, Cortesi Francesco

M
6

Tribunale di Velletri, Sentenza n. 2438/2025 del 04-12-2025

... l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. ###. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 - 01), tenuto anche conto che l'art 203 CDS non deroga alla richiamata disposizione generale costituita dall'art. 27 L. 689.1981. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 1.100,00) e con applicazione dei parametri minimi. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 45057/6265 notificata in data ### Condanna altresì il #### a rimborsare a ciascuna parte le spese di lite, che si liquidano in € 173,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO di ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4095/2024 promossa da: ### con l'Avv. ### (####) ATTORE/I contro ### con l'Avv. ### iscritto (pec:###) e l'Avv. ### (pec: ###) nonché contro ### con gli Avv.ti ### e ### (pec: ### - ###), ### parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.11.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### appellante si duole della legittimità della sentenza del giudice di pace di ### n. 703/2024 con cui è stata accolta l'opposizione promossa dal #### avverso l'ingiunzione fiscale n. 45057, relativa a alla riscossione coattiva di sanzioni amministrative emanate dal Comune di ### A sostegno delle proprie ragioni ha allegato la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non avendo il giudice di pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dichiarando erroneamente la prescrizione della pretesa sanzionatoria. 
Si è costituito in giudizio il Comune di ### con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### aderendo all'appello mentre il #### con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### contraria reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dalla ### srl, confermando la sentenza impugnata; - ### l'###mo Tribunale di ### contraria reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondate le richieste avanzate dal Comune di ### confermando la sentenza impugnata”.
Rilevato che: l'ingiunzione fiscale n. 45057/6265 notificata in data ### avente ad oggetto le seguenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: - verbale di violazione del codice della strada n. ###/### del 06.03.2016 notificato il ### dell'importo di €179,60; - verbale di violazione del codice della strada n. ###/### del 24.04.2016 notificato il ### dell'importo di €179,60 ritenuto che: appare manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla difesa del #### posto che legittimato passivo dell'originaria opposizione è in via principale la società di riscossione che ha notificato l'ordinanza ingiunzione e che, in ragione dei motivi fatti valere dall'opponente (eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto), è legittimato passivo dell'opposizione (cfr. Cass. 7716/2022 “###ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all'### delle ### - ### che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossionedal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”); l'appello è fondato e deve essere accolto. 
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. ### diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei ### colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di ### diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di ### colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3. ### della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. 
In particolare, per quel che interessa nella presente sede, in applicazione del secondo comma dell'art.  12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei ### colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di ### diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di ### colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) il termine di prescrizione dei ### sottesi all'ordinanza ingiunzione, dovevano ritenersi prorogati al 31.12.2023, avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla ordinanza ingiunzione opposta documentati dal Comune costituito in giudizio (il verbale ###/16/V prot. n. 12882/2016 del 29.04.2016 è stato notificato in data ### e il verbale 15429/T prot. n. 24376/2016 del 08.06.2016 è stato notificato in data ###). 
Ne segue che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.  ### della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 del D.lgs. n. 285/1992. 
Occorre infatti dare atto che, contrariamente a quanto reiterato dalla difesa del ### in sede di costituzione i VAV risultano regolarmente notificati: il verbale n. 15429/T prot. n. 24376/2016 del 08.06.2016 è stato notificato in data ### personalmente al #### e il verbale n. ###/16/V prot. n. 12882/2016 del 29.04.2016 risulta regolarmente notificato in data ### per compiuta giacenza ex art 140 c.p.c. nel medesimo indirizzo di residenza:
Quanto all'ulteriore profilo sollevato dalla difesa del ### in sede di comparsa di costituzione in ordine all'asserita on applicabilità dell'art. 27 Legge 689/1981 sulla scorta di quanto statuito da 3701/2007 si osserva che secondo il più recente indirizzo nomofilattico “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. ###. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 - 01), tenuto anche conto che l'art 203 CDS non deroga alla richiamata disposizione generale costituita dall'art. 27 L.  689.1981. 
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 1.100,00) e con applicazione dei parametri minimi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 45057/6265 notificata in data ### Condanna altresì il #### a rimborsare a ciascuna parte le spese di lite, che si liquidano in € 173,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di appello. ### 4 dicembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 4095/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valecchi Marco

M
17

Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 3796/2025 del 07-12-2025

... introduttiva tendente ad ottenere l'annullamento della cartella esattoriale fondata sul verbale di contravvenzione A/###/14/V/0, compensando le spese processuali. A sostegno della domanda evidenziava che la sentenza impugnata conteneva degli evidenti profili di nullità, atteso che il Giudice di primo grado non aveva correttamente applicato l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934 c.c., in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'iscrizione a ruolo del verbale di contravvenzione avesse natura interruttiva Si costituiva l'### delle ### la quale, dopo avere rilevato la nullità dell'atto di appello per avere il sig. ### impugnato una cartella esattoriale differente rispetto a quella indicata nel giudizio di primo grado, evidenziava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria azionata. La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente si rileva come non sia accoglibile l'eccezione di nullità dell'appello per avere il sig. ### impugnato dinanzi al Giudice di ### di ### la cartella esattoriale n.###4017243000, provvedendo, invece, ad impugnare in sede di gramane una diversa cartella esattoriale, la n.###421091000. Oltre ad evidenziare (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5520/2020 del ruolo generale, promossa da: ### rapp.to e difeso dall'### CONTRO ### - ### rappresentata e difesa dall'avv.  ##### seguenti ### per l'appellante: “### l'appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 786/2020, resa nel procedimento R.G.  n. 3916/2017, depositata in data ###, emessa dal Giudice di ### di #### avv. ### affermare: “Si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, si accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento opposta ### per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguente annullamento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”; 2) In ogni caso accogliere la domanda attorea così come proposta nell'atto di citazione in opposizione ed in particolare le conclusioni già rassegnate: “1) dichiarare illegittima la cartella di pagamento opposta n. ### ed annullarla con ogni conseguente statuizione; 2) In ogni caso condannare il ###, in persona del ### p.t. e/o ### delle ### - ### in persona del legale rapp.te in via esclusiva e/o in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. 3) Condannare la convenuta appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”.  per l'### delle ### “1) ### le domande proposte dall'opponente nei confronti di ### delle ### - ### perché nulle, inammissibili ed infondate nel merito in fatto e diritto; 2) ### l'opponente o l'ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata; ritenuto che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti ### Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### appellava la sentenza n. 786/2020, con la quale il Giudice di ### di ### aveva rigettato la domanda introduttiva tendente ad ottenere l'annullamento della cartella esattoriale fondata sul verbale di contravvenzione A/###/14/V/0, compensando le spese processuali. 
A sostegno della domanda evidenziava che la sentenza impugnata conteneva degli evidenti profili di nullità, atteso che il Giudice di primo grado non aveva correttamente applicato l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934 c.c., in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'iscrizione a ruolo del verbale di contravvenzione avesse natura interruttiva Si costituiva l'### delle ### la quale, dopo avere rilevato la nullità dell'atto di appello per avere il sig. ### impugnato una cartella esattoriale differente rispetto a quella indicata nel giudizio di primo grado, evidenziava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria azionata. 
La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Preliminarmente si rileva come non sia accoglibile l'eccezione di nullità dell'appello per avere il sig. ### impugnato dinanzi al Giudice di ### di ### la cartella esattoriale n.###4017243000, provvedendo, invece, ad impugnare in sede di gramane una diversa cartella esattoriale, la n.###421091000. 
Oltre ad evidenziare che trattasi di un mero errore materiale che non può in alcun caso condurre alla nullità del gravame, si rileva che, con l'atto di appello, si provvede ad impugnare esclusivamente la sentenza di primo grado, al fine di ottenere un riesame della stessa, ma non anche nuovamente gli atti posti a fondamento della pretesa azionata con il giudizio di primo grado.   Passando al merito della controversia, si rileva che il diritto di credito vantato dal Comune di ### azionato con l'invio della cartella esattoriale impugnata dinanzi al Giudice di ### di ### si prescrive in cinque anni, trattandosi di una sanzione amministrative applicata in conseguenza di una violazione al ### della ### Ciò posto errata è la sentenza gravata nella parte in cui ritiene che, nel caso di specie, non sia maturato il termine prescrizionale eccepito dall'opponente, odierno appellante, sulla scorta dell'assunto che l'affidamento del ruolo da parte del Comune di ### all'agente di riscossione fosse da considerarsi atto interruttivo, in quanto verificatosi nei cinque anni successivi alla richiesta di pagamento. 
La suprema Corte, infatti, con diversi arresti, ha chiarito che l'iscrizione a ruolo della somma dovuta non determina l'interruzione del termine per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, trattandosi di un atto meramente interno, laddove, invece, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore, ragion per cui deve trattarsi di un atto avente carattere recettizio (Cass, ord n. 11605/21, Cass. Sent. n. 6245/20, Cass. Sent. n. 2014/2019). 
In ragione di tanto, deve ritenersi maturato il termine prescrizionale invocato dall'odierno appellante, atteso che la sanzione amministrativa n. A/###/2014, veniva elevata in data ### e notificata al sig. ### in data ###, mentre la cartella esattoriale impugnata veniva notificata a mezzo pec solamente in data ###, quindi, oltre il termine prescrizionale invocato. 
In assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di deve, pertanto, riformare la sentenza gravata nella parte in cui ritiene tempestivamente azionata la cartella esattoriale impugnata.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 786/2020, resa dal Giudice di ### di ### annulla la cartella di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado; - Condanna il ### in persona del ### p.t. e l'### delle ### - ### in persona del legale rapp.te, in solido tra loro, a pagare in favore dell'avv. ### dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellante, la somma di € 200,00 per compensi, oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado; - Condanna, altresì, l'### delle ### - ### in persona del legale rapp.te, a pagare in favore dell'avv. ### dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellante, la somma di € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge. 
Si comunichi.  02.12.2025. 
Il Giudice Dr.ssa

causa n. 5520/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Troisi

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22493 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.071 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3365 utenti online