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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25787/2024 del 26-09-2024

... somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che in favore delle parti controricorre nti che liq uida in favore di ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 ### srl in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e in favore di ### spa in euro 6000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidti in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. ci v., al p agamento, in favore di ciascuna delle due parti con troricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15731/2023 R.G. proposto da: B.S. ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avvocato ### SCARSELLI che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### LANZILLOTTA; ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### BARICCHI; - controricorrenti - Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avverso la SENTENZA della CORTE ### di FIRENZE 1075/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal #### 1. B.S. ### spa conveniva dinanzi al ### ale di ### la ### spa per accertare e liquidare il danno riportato in € 101.805,50 comprensivi di € 94.742,50 per mancato guadagno € 2.063,00 per redazione perizia, € 5.000,00 per spese di riparazione e sostit uzione dell 'allestimento dell'autocarro tg. #### riferiva di avere acquistato dalla convenuta il veicolo ### in data ###/2011 e di av ere app altato contestualmente l'allestimento del mezzo con la installazione di un gancio traino, spoiler fissi, deflettori laterali, sponda retrattile, come da contratto e che dopo la consegna si era verificata la frattura della struttura, ossia della prima staffa superiore anteriore destra. 
Pertanto, aveva introdotto procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 14577/2013, nel quale la CTU depositata il ### 15 aveva quantificato il costo per l'eliminazione del difetto in € 5.000,00.  ### aggiungeva di avere subito anche un dann o da mancato impiego del mez zo nella tratt a destinata B ologna - Grosseto -### -### e di avere commissionato i trasporti ad altra società̀ da lugli o 2012 a marzo 201 5 e di avere calcolato tramite perizia il danno da mancato guadagno, facendo riferimento ai valori economici ritraibili dalla regolare disponibilità̀ del mezzo e a quelli ottenuti dal ricorso al servizio esterno.  2. ### si costituiva, replicando di essere il mero venditore del bene, dato che l'allestitore era ### srl e di non ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avere mai avuto la possibilità̀ di visionare il mezzo dopo la denuncia dei difett i (inviata, peraltro, oltre un anno dopo la consegna, il ###). Pertanto, la convenuta eccepiva la prescrizione dell'azione per decorso del termine annuale connesso al contratto di compravendita e negava l'esisten za di un “appalto” ed eccepiva comunque la decadenza anche come contratto di appalto; negava il nesso causale fra dife tto e danni ed affermava che la garanzia ### prevista all'art. 9 delle condizioni generali non contemplava gli allestimenti e gli accessori installati e costruiti da terzi.  3. A seguito di chiamata in causa, si costituiva ### srl che ammetteva di avere ricevuto una richiesta di allestimento da parte della convenuta e di averlo consegnato alla medesim a in d ata 08/04/2011 ma di non avere avuto alcuna contestazione fino al 22/06/2015 ( data nella quale veniva invitata alla neg oziazione assistita) e pertanto, eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c., ex art. 1667 c.c. e la prescrizione e sosteneva l'imputabilità̀ dei danni alla neglig enza e incuria dell'attrice, oltre che l'inopponibilità̀ dell'ATP nei propri confronti.  4. ### riteneva infondata la tesi dell'attrice secondo cui aveva stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra lor o, un contratto d i vendita e u no di appalto, l'un o - la compravendita - avente ad oggetto il telaio cabinato tre assi ### 6x2 460.26 DXI privo di allestimenti, l'altro - l'appalto - avente ad oggetto l'installazione di un gancio traino, di due spoiler fissi, deflettori laterali , impianto per casse mobili, sponda retrattile con portata di 20 quintali. 
Il contratto era unico, come confe rmato inna nzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 oltre Iva - ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 senza alcun a distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle cond izioni generali di cont ratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratt o di vendita e doveva essere q ualificato come un “contratto misto di vendita e appalto”, nel quale la prestazione di dare si univa a quella di fare e nel quale l'acquirente BS chiedeva al venditore la fornitura di un veicolo con un cert o allestimento , ed il venditore si obbligava a procurarlo, evidenziando nel contratto che l'allestimento “sarà del tipo “Resti” (allestimento ### impianto per casse mobili, sponda retrattile 20 q). 
Dovendo accertare quale disciplina fosse applicabile al contratto misto di vendita e appalto, e quindi verificare quale fosse l'elemento prevalente nell'economia del contratto e nella volontà̀ delle parti, il ### concludeva che l'eleme nto economicamente rilevante dell'oggetto (e quindi del veicolo) era la struttura ossia il camion circolante, come poteva evincersi dallo stesso ATP in atti, nel quale per la sostitu zione dell'in tero controtelaio, facente parte dell'allestimento, era prevista una spesa di € 5.000,00 a fronte di un valore comp lessivo di € 92.00 0,00. Anche la funzione del contratto era caratterizzata dalla prevalenza del mezzo circolante e non dagli allestimenti, che rimanevano meri accessori, i quali pur connotando il mezzo per un a funzione o uso particolari, non ne mutavano la destinazione essenziale di mezzo circolante.  ### ribunale riteneva applicab ile la disciplina del contratt o prevalente e qui ndi quella della compravendit a su quella dell'appalto. Conseguentemente il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per i difetti era quello annuale a decorrere dalla consegna del bene, ex art. 1495 c.c. e la consegna del bene doveva ritenersi avvenuta, se non al momento del contratto, almeno ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 alla consegna del certificato di proprietà̀ del mezzo del 13/07/2011 e del foglio di via 12/05/2011, trattandosi di allegazioni da ritenersi provate anche ex art. 115 c.p.c. nei termini di cui sopra, per cui l'azione promossa dall'attrice doveva ritenersi prescritta per decorso del termine annuale dalla consegna del bene venduto.  4. B.S. ### spa proponeva appello avverso la suddetta sentenza.  5. ### spa e ### srl resistevano al gravam e chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.  6. ### rte d'Appello di ### rigettava l'appello. In particolare, condiv ideva l'assunto del ### che si fosse in presenza di un “contratto misto”, in ragione dell'imprescindibile e concorrente presenza di elementi propri tanto della vendita quanto dell'appalto. 
In tal caso, anche in base alla giurisprudenza maggioritaria, doveva farsi ricorso al c.d. criterio della prevalenza, utilizzando per l'intero negozio ed unitariamente la disciplin a del contratt o comunque ritenuto nel caso concreto prevalente tra appalto e compravendita (Cass. n. 3578/1999, Cass. n. 3395/1997, Cass. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 216 1/1987, Cas s.  2626/1984, Cass. n. 1951/1982). 
La ricostruzione dell'appellante faceva riferimento al “principio di combinaz ione” piuttosto che di “prevalenza”, cercando di utilizzare, pro domo sua, per ciascuna pattuizione quella p iù conveniente, se non addirittura mediante uno “scorporo” di parti del contratto. 
Il rapporto inter partes vedeva, invece, prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spolier fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una spon da retrattil e, come emergeva dal contratto d el 12.1.2011, talché l'elemen to della materia aveva avuto prevalenza su quello del lavoro e, in base al criterio della c.d. prevalenza “ in concreto”, la disciplina applicabile era quella della vendita (Cass. S.U. n. 11656/2008) Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e anche le condizioni generali alla clauso la 9 (quest'ultima in tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decor rere dal la data d i consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”.  ###, dun que, andava esercitata en tro un anno dalla consegna, secondo quanto previsto dall'art . 1495 c.c., non rappresentando il c.d. “allestime nto” l'oggetto prevalente del contratto e si era prescritta, posto che la consegna doveva ritenersi avvenuta se non lo st esso 1 2.1.2011, qu anto meno alla data di immatricolazione del 12.5.2011 e che la denunci a dei vizi era avvenuta solo il ### e quindi ad oltre un anno dalla consegna. 
La domanda doveva essere rigettata con assorbimento di quella di manleva. La Corte d'Appello osservava anche che la domanda dell'attrice era anche palesemente infondata ab initio sulla base di quanto emerso dall'### 7. B.S. ### spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.  8. ### spa e ### srl hanno resistito con controricorso. Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 9. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmen te comunicata alle parti.  10. A segu ito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  11. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  12. In prossimità dell'odierna udienza la parte ricorrente e la controricorrente ### hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 1495 e 1667 c.c., per avere la Corte di merito applicato l'art. 1495 c.c., anziché l'art. 16 67 c.c., con riferimento alla prescrizione dell'azione risarcit oria per viola zione degli obblighi discendenti da un appalto contenuto in un contratto misto tra vendita e ap palto, disattendendo così gli or ientamenti giurisprudenziali in sede ###base ai quali, nei contratti misti, sono sempre comunque fatt e salve le norme proprie del contratto cui essi appartengono, poiché il principio della prevalenza deve essere dato senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che concorrono a fissare il con tenuto e l'ampiezza d el vincolo contrattuale; 2. La prop osta di definizione del gi udizio form ulata ai sensi dell'art. 380-bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguent i ragi oni: «considerato che, a fronte dell'accertamento di merito sulla prevalenza ( in base a lla teoria ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'assorbimento nei contratti misti) della vendita rispe tto all'appalto, in ragione della pre ponderanza de llo scopo ### traslativo collegato alla prestazione di dare - materia -, rispetto allo scopo re alizzativo collegato alla prestazione di facere - lavoro - (accertamento insindacabile in questa sede), la rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il conte nuto e l'ampiezza del vincolo contrattu ale, con la conseguente applicabilità delle norme proprie del contratto cui essi appartengono, è subordinata alla condizione che la relativa disciplina giuridica sia compatibile con quella del contratto prevalente ( n. 17855/2023; Cass. n. 26485/2019; Cass. n. 5935/2018; S.U. n. 11656/2008), ipotesi chiaramente esclusa con riguardo alla previsione di un diverso termine di prescrizione (di un anno per i vizi della vendita ex art. 1495, terzo comma, primo periodo, c.c. e di due anni per i vizi dell'appalto ex art. 1667, terzo comma, primo periodo, c.c.), che ne preclude la coesistenza; atteso, dunque, che il ricorso si profila manifestamente infondato».  3. La ricorrente con la memoria deposi tata in prossim ità dell'udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni ivi formu late, ten uto conto anche delle conclusioni della proposta, evidenzia di aver inteso sottoporre all'attenzione della Corte la diversa questione se il giud izio di prevalenza possa darsi solo n elle ipo tesi in cui in giu dizio siano dedotti e controversi aspetti d ell'uno e dell'altro contratto. Se dunque la rego la dell'applicabilità della disciplina del contratto prevalente (e del contratto non prevalente solo nelle ipotesi nelle quali questa non sia incompatibile con la prima) si ha solo in questi casi o se, al contrario, quando le parti hanno dedotto in giudizio un ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 solo contratto, le norme da applicare non possono che essere quelle del contratto dedotto. 
Altrimenti si arriverebbe, come ne l cas o di specie, all a conclusione, peraltro anche iniqua, di applicare la prescrizione della vendita ad una azione risarcitoria relativa ad un vizio del contratto di appal to. La valu tazione della prevalenza e l'applic azione delle norme del contratto prevalente dovrebbe aversi solo nelle ipotesi in cui in giudizio siano dedotti congiuntamente tanto aspetti dell'uno contratto quanto dell'altro.  4. Il ricorso è infondato.  4.1 La mem oria della ricorrente non offre argomenti t ali da consentire di mod ificare le concl usioni di cui alla proposta di definizione accelerata. In particolare, la tesi del ricorrente secondo cui nella specie non dovrebbe applicarsi il prin cipio c.d. della “prevalenza” perché la dom anda riguardava solo il cont ratto di appalto è del tutto infondata. 
La prospettazione della parte infatti non preclude al giudice di qualificare e interpretare il contratto nell a sua interezza e complessità. Inoltre, alla domanda dell'attrice si contrappongono le difese della convenuta rispetto alle quali ulteriormente il giudice del merito ha il potere/dovere di dare riposta. 
Deve ribadirsi in proposito che: In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il poteredovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione dis posizioni e principi di diritto div ersi da qu elli erroneamente rich iamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenib ili all'esito di un a ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (### 3 - , Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651854 - 01) Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, tanto il giudice di primo grado che la Corte d'Appello hanno ritenuto infondata la tesi dell'attrice circa il fatto di aver stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra loro, un contratto di vendita e uno di appalto. I giudici di merito hanno ritenuto che il contratto fosse unico, come confermato innanzit utt o dalla unitarietà̀ del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 senza alcuna distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratto di vendita nel quale prevaleva la prestazione di dare rispetto a q uella di fare. ### la Corte d'### o, dun que, i l rapporto inter partes vedeva prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva essenzialmente “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spoiler fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una sponda retrattile. Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e che anche le condizioni generali alla clausola 9 (quest 'ultima i n tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”. 
In tal caso, in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile è quella della vendita.  ### gio intende dare continu ità al seguente principio di diritto: In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui sche ma sono riconducibili gli elem ent i prevalenti ( cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il cont enu to e l'ampiezza de l vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (### 2, Ord. n. 26485 del 2019, conf. Sez.Un. n. 11656 del 2008). 
Né può sostenersi, in presenza di un unico contratto con causa prevalente di vendita una comp atibilità del diverso termine di prescrizione e decadenza previsti dalla discipl ina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ. ) e da quella del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.). Si è già detto, infatti, che: In caso di contratt o misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà del le parti, sicché si h a appalto quan do la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compraven dita quando il risultato pe rseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (###. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto). (Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023, Rv. 668324 - 01) 5. Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.  6. Poiché i l ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della due parti controricorrenti, di u na somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che in favore delle parti controricorre nti che liq uida in favore di ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 ### srl in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e in favore di ### spa in euro 6000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidti in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. ci v., al p agamento, in favore di ciascuna delle due parti con troricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussisten za dei p resupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14906/2024 del 28-05-2024

... che sono alla base della previsione del termine di decadenza. Il rigetto dei motivi d i ricorso in conformit à alla proposta di definizione anticipata, comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità li quidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al p agamento di € 3.000,00 in fa vore de lla cassa delle ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c.. Ricorrono i presupposti processuali d ell'o bbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solid o, di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M. ### re spinge il ricorso e condanna i ricorrenti i n solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 9 di 9 8.200,00 per compensi, oltre a sp ese prenotate e prenotande a debito, al risarci mento dei danni ex art. 96 comma 3° c .p.c. nell a misura di € 7.000 ,00, n onché al pagamento alla ### delle ### di € 3.000,00. Visto l'art. 13 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8069/2020 R.G. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### PINTO (####), rappresentati e dife si dagli avvocati ### (###) e #### (###) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti contro ###, in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### 12, presso l'### (ADS###) che lo rappresenta e difend e ex lege ; 2 di 9 -controricorrente avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 13170/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal #### 1) Con ricorso ex artt. 702 b is c.p.c. ### e Nav arra ### proponevano opposizione (implicitamente applicando l'art .  170 del D.P.R. n.115/2002) dinanzi al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento del 9.4.2019 del Gip del Tribunale pen ale di Napoli, dott.ssa ### del 9.4. 2019, che aveva respin to l'istanza da loro presentata il ### 19, di liquidazione del saldo del compenso spettante per la prestata atti vità di ammin istrato ri giudiziari di un complesso di b eni seque strati (quattro aziende , 14 terreni ed un appartamento) che avevano svolto nell 'ambito del la procedura 13245/2005 RGNR, relativa a reati di mafia, fino al dissequestro avvenuto il 1 3.7.2016, ritenendola inammissibile per i ntervenuta decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto presentata quando erano decorsi o ltre cento giorni dal compi mento delle operazioni.  2) Il Tribunale di Napoli, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con o rdinanza del 30.12.2 019, rigettava il ricorso e condanna va i ricorrenti al rimborso delle spese in favore del ### ero della Giustizia, confermando l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 a decorrere dalla data del disposto dissequestro dei beni, determin ante la cessazione dell'incarico, alla quale la normativa d el D.P. R. n. 177/2015 e g li stessi ricorre nti avevano agganciato la fine del periodo da valutare nella liquidazione del compenso, senza alcun rilievo del successi vo rend iconto, e 3 di 9 ritenendo applicabile agli amministratori giudiziari di beni sequestrati per reati di mafia, quali ausiliari del magistrato, la disciplina generale dell'art. 71 del D.P.R. n.115/200 2, e non in via analogica quella eccezionale dettata dall'art. 72 dello stesso decreto per i soli custodi.  3) Avverso tale ordinanza, comunicata il ###, e non notificata, hanno proposto ricor so straordinario alla ### e ### M assimo, n otificato al ### tero della Giustizia il ###, affidandosi a due motivi, cui ha resistito il ### della Giustizia con controricorso notificato il ###.  4) Il 4.1 0.2023 il ### delegato, dot t. ### ha formulato proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza de l ricorso, sia in relazione all'errato strumento di opposizione impiegat o dai rico rrenti, che avrebbero dovuto utilizzare contro il diniego del compenso da parte del Gip del Tribunale penale di Napoli i l rimedio dell'opposizione alla Co rte d'Appello ex art. 42 comma 7° del D. Lg s n. 159/ 2011, sia i n relazione alla pronunciata decadenza ex art. 71 d el D.P.R.  n.115/2002. 
Comunicata tale proposta il ###, i legali dei ricorrenti, muniti di procura speciale, in data ###, e quind i entro il p rescritto termine di quaranta giorni, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. , ed è stata quindi fissa ta udienza in camera di consiglio per il ###.  5) I ricorre nti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., richiamando la sentenza n. 2230 6/2023 , con la quale la ### di Cassazione sezione penale, ne l risolvere un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale di Napoli e la ### d'Appello di Napoli in materia di o pposizione di amministratori giudiziari di beni sequestrati dal Gip avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ha ritenuto l'applicabilità del rimedio dell'art. 170 del D.P.R. n.115/2002, con competenza del Presidente del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., nei casi in cui i l giudizio di opposizione sia stato 4 di 9 introdotto prima del 15.7.2022, e l'applicabili tà invece del rimedio dell'art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 1 59/2011 con conseguent e competenza della ### d'Appello ex art. 389 comma 1 del D. Lgs.  12.1.2019 n. 14 solo per le opposiz ioni propost e dopo l'en trata in vigore di tale ultimo decreto (15.7.2022).  RAGIONI DELLA DECISIONE 6) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  71 del D. P.R. n.11 5/2002 e del D.P.R. n. 177/2015. Si dolgono i ricorrenti che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto applicabile il termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, considerando gli amministratori giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia come ausiliari del giudice, ancorché tale articolo non sia ritenuto applicabile dalla giurispruden za della ### a tutti gli ausi liari del giudice (ne sono esclusi i l curatore fallime ntare ed il commissario giudiziale del concordato preventivo, che hanno una normativa ad hoc sul ruolo, sui poteri e sui compensi), e benché per gli amministratori giudiziari l'art. 2 comma 13° della L. n. 94/2009 abbia conferito al ### la delega per l'istit uzione dell 'albo degli am ministratori giudiziari con definizione dei criteri di liquidazione dei compensi, l'art.  8 del D. Lgs. n. 14/2010 abbia rimandato a d un decret o del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del ### della Giustizia, di concerto coi ### dell'### e delle ### e dello ### l'individuazione delle modalità di cal colo e liquidazione di quei compensi senza alcun riferimento a specia li termini di decaden za, l'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 159/ 2011 abbia infine stabilito la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010, e sia stato infine emanato il D.P.R. n. 177/2015, 5 di 9 applicabile per la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari secondo le tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale, sempre senza alcuna previsione di termini speciali di decadenza. 
Il primo motivo è infondato, in quanto in base all'art. 3 lettera ### base di detta normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice che no n abbiano u na speciale disciplina derogatoria, l'impugnata ordinanza ha ritenuto applicabile il termine di decad enza dell'art. 71 comma 2° del D .P.R. n. 115/2002 agli amministratori giudiziari, che sono certamente da ricomprendere tra i soggetti competenti i n una determinata arte o professione o comunque idonei al compim ento di atti che il mag istrato può 6 di 9 nominare a norma di legge, che l'art. 3 lettera nella proposta di definizione anticipata, la ### (Cass. 11.5.2017 n. 11577), sia pure sotto la vigenza della L.  n. 575/1 965, e quindi prima dell'entrata in vigore del D .P.R.  177/2015 - regolante però solo la misura d elle spettanze degli amministratori giudiziari e non le modalità di nomina ed il rapporto col giudice che li investe dell'incarico, ha già avuto modo di collocare i custodi nominati ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 septies della L.  575/1965, aventi compiti non solo di custodia, ma di conservazione ed amminis trazione di beni sequestrati ed aziende sott o il diretto controllo del giudice, ai quali son o senz'altro assimilabili gli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell 'ambito di processi penali per reati di mafi a, che ugu almente no n svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi - tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002. 
Non può in vece l'amministrato re giudiziario fruire de l più lungo termine di prescrizione ordinario , che la giurisprudenza ap plica al custode in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza, rispetto al regim e decade nziale dei diritti alle rispettive spettanz e degli ausiliari del giudice . Quanto al curatore fallimentare ed al commissario giudiziale del concordato preventivo, gli stessi all'epoca della cessaz ione dell'incarico de i ricorrenti vedevano auto nomamente regolate rispetto a l TU sulle spese di giu stizia le proprie modalità di liqu idazione del compe nso dagli articoli 39 e 165 L.F. e quindi non solo le tariffe applicabili, per cui la lor o posiz ione, così come quella d ei custodi, non può esser e invocata per prospettare irragionevoli disp arità di trattamento a scapito degli ammi nistratori giudiziari, disparità dipendenti da una 7 di 9 scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso tener conto del ruolo attivo svolto dagli amministratori giudiziari nella gestione dei beni. 
In ordine poi all'argoment o che nessuna s peciale decadenza dal diritto al pagament o delle spettanze in danno degli ammin istratori giudiziari sarebbe stat a prevista nella normati va speciale sopr a richiamata, relativa alle sole modalità di calcolo e liquidazione di tali spettanze, è sufficiente osservare che una discipl ina applicabile era già rinvenibile nell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002, per cui non vi era alcuna la cuna normativa da colmare , e che il mancat o inserimento nella delega conferita al Go verno di un riferime nto a termini speciali d i decadenza significa solo ch e per questo aspetto non si è ritenuto di attuare alcuna modifica della disciplina vigente per gli ausiliari del giudice.  7) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  71 comma 2° d el D.P. R. n. 115/2002. Si dolgono i ricorrenti che l'ordinanza impugnata abbia fatto decorrere il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni, per la presentazione da parte degli amministratori giudiziari della richiesta di p agamento del saldo (avvenuta il ###), dal la data del dissequestro dei beni (13.7.2016), anziché dalla data della presentazione de l rendiconto finale (29.3.2019), essa sì determinante la cessazione delle attività loro demandate, con la contraddizione insita nel fatto che il Gip del Tribunale di Napoli, aveva dapprima richiesto la presentazione d el rendiconto e l'integrazione documental e, e p oi aveva ritenuto maturata la decadenza per tardività della richiesta di pagamento del saldo delle spettanze degli amministratori giudiziari ex art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002. 
Il second o motivo è infondato, in quanto il " compimento delle operazioni" che l'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 individua come dies a quo per la presentazione della richiesta di pagamento non può che coincidere con la data del dissequestro dei beni 8 di 9 amministrati, che determina la cessazione di quella complessa attività di custo dia-gestione dei beni che è propria degli amm inistratori giudiziari quali ausiliari del giudice, assolvendo il rendiconto solo la funzione di far constare a posteriori le attività svolte, e del resto gli stessi ricorrenti, in conformità ai criteri di liquidazione conte mplati nella loro tariffa professionale, hanno indicato alla pagina 14 n. 2) del ricorso che nell'istanza di liquidazione veniva computata la somma da liquidare per il periodo intercorso tra la data del sequestro e quella del dissequestro, in tal modo riconoscendo che l'attività di rendiconto è estranea a quella svolta da compensare. ### parte se si prendesse come dies a quo la data di presentazione del rendiconto finale, si consentirebbe agli amministratori giudiziali di procrastinare a loro piacime nto il termine di presentazione della richiesta di pagamento, vanificando quelle esig enze di certezza della spesa pubblica che sono alla base della previsione del termine di decadenza. 
Il rigetto dei motivi d i ricorso in conformit à alla proposta di definizione anticipata, comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità li quidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al p agamento di € 3.000,00 in fa vore de lla cassa delle ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c.. 
Ricorrono i presupposti processuali d ell'o bbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solid o, di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.  P.Q.M.  ### re spinge il ricorso e condanna i ricorrenti i n solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 9 di 9 8.200,00 per compensi, oltre a sp ese prenotate e prenotande a debito, al risarci mento dei danni ex art. 96 comma 3° c .p.c. nell a misura di € 7.000 ,00, n onché al pagamento alla ### delle ### di € 3.000,00. 
Visto l'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussisten za dei presupposti processuali dell'obbli go di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ###, 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Picaro Vincenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1197/2025 del 17-01-2025

... somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrenti che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 3000,00 e al pagamento ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2024 n. 1498 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1498/2024 R.G. proposto da: #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### che la rappresenta e difende; ###' ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza dell a CORTE D'### di NAPOLI 5459/2023 depositata il ###; Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'08/01/2025 dal #### 1. ### di ### del ### citava in giudizio dinanzi il Tribunale di ### e ### per la revoc atoria, e x art. 2901 c.c., dell'atto di donazione a rogito notar ### del 13 febbraio 2014, rep. n. 320 racc. n. 256, con cui i convenuti avevano donato alla nipote ### la totalità dei beni immobili posseduti.  2. ### e ### si costi tuivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.  3. ### rimaneva contumace.  4. ### nca ### o s.p.a. interveniva volontariamente chiedendo la revocazione del medesimo atto di donazione.  5. Il Tribunale accoglieva le domande e dichiarava l'inefficacia dell'atto di donazione impugnato nei confronti sia del Comune di ### del ### che dell'interventore ### spa.  6. ### e ### proponevano appello avverso la suddetta sentenza.  7. ### di ### del ### e la ### s.p.a. resistevano al gravame.  8. ### te d'### di Napoli rigettava il gravame. In particolare, quanto all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., condividendo pienamente le motivazioni espresse sul punto dal giudice di primo grado, ribadiva che l'autono mia e l'astrattezza dell'obblig azione cambiaria rendevano del tutto inapplic abile la no rma in caso di ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 avallo cambiario. Inoltre, con riferimento alla ### vi era una deroga contrattualmente prevista rispetto all'art. 1957 Quanto alle contestazioni degli appellanti sulla esistenza del credito, le stess e erano irrilevanti, posto che la revocator ia era applicabile anche a t utela di credi ti contestati, sempre che non fossero manifestamente inesistenti. Sussisteva anche la scientia damni anche perché l'atto di disposizione era successivo al sorgere del credito ed era sufficiente la consapevolezza o mera conoscibilità in capo al debitore delle ragioni creditorie. La donazione era stata fatta appena un mese dopo la scadenza del primo titolo cambiario e inol tre la data di esistenza del credi to doveva riferirsi al la emissione delle cambiali con a vallo in data 9 Aprile 20 13. La conoscenza della posizione debitoria era innegabi le, essendo i convenuti garanti con l'avallo delle cambiali, e inoltre la parentela con i debitori aggiungeva un ulteriore elemento di prova circa la certezza della scientia damni. 
La qualificazione del negozio come atto a titolo gratuito era corretta atteso che in caso di donazione modale l'imposizione di un onere in capo al donante non aveva natura di corrispettivo e non valeva a trasformare il titolo dell'att ribuzione d a gratuito in oneroso.  9. ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.  10. ### di ### del ### e la ### (già ### spa s.p.a.) hanno resistito con controricorso. Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 11. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  12. A seg uito di tale comunicazione, l a parte ri corrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  13. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  14. In prossimità dell'odierna udienza le parti controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 1957 I ricorrenti ripropongono la questione inerente l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., in presenza di una fideiussione a prima richiesta, relativamente all'interveniente ### s.p.a.. 
Infatti, alla luce del novellato diritto vivente la clausola di deroga all'art.1957 c.c. era nulla. L'### (###, nel 2002, ha predisposto uno schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, contenente la c.d. clausola omnibus. Tut tavia, la ### d'### con il ### n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto alcune specifiche clausole del suddetto schema contrattuale predisposto dall'ABI lesive della concorrenza, in quanto contrastanti con le disposizioni della legge n. 287/1990 (###. La clausola che deroga il primo comma dell'art.  1957 c.c. rientra tra queste. Dunque, qualora una fideiussione dovesse contenere una clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., la stessa deve ritenersi nulla e trova applicazione ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 quanto disposto dalla citata norma con la conseguenza che l'obbligazione del fideiussore dovrà dichiararsi estint a per decadenza, stante il mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale imposto dalla norma (cfr. in motivazione, Civ. Sentenza n. 3897 del 07 ottobre 2022). 
Quanto alla posizione del Comune di ### del ### la Corte di ### ha escluso l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., in ipotesi di avallo cambiario. ### e ha tenuto conto dell '### precedente (Cass. 2782/94, cit.) di cui i ricorrenti chiedono una rivisitazione essendo innegabile il carattere ### accessorio dell'avallo rispetto al debito principale, per il quale, in assenza del secondo non può sussistere il primo.  ###, pertanto, presta co n la sua sottoscrizione la garanzia di pagamento di una cambiale. Garanzia del pagamento che risulta dovuto in base al titolo di credito la cui natura cartolare risulta evidente, rilevandosi nel fatto che il garante sia obbligato allo stesso modo di chi sia tenuto al pagamento in forza del titolo.  ### ha una sua p eculiari tà (l'autonomia) che lo distingue rispetto alla fideiussione, nel senso che si esclude la identità, ma anche l'avall o cambiario rientra nell'ampio genus delle garanzie fideiussorie.  1.1 Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte manifestamente infondato. 
In part icolare, quanto alla posizione della ### di ### o ### S.p.A., della quale ### e ### sono debitori in qualità di fideiussori di ### (beneficiario di un'apertura di credito in conto corrente presso l'### bancario in questione), i ricorrenti, richiamando la pronuncia delle ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 Unite di questa Corte n. 41994/2021, sollevano eccezione di nullità della clausola der ogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., pattuita in forza dell 'art. 6 del contratto di fideiussione da loro sottoscritto, siccome asseritamente riproduttiva di analoga clausola contenuta nello schema d i fideiussione pre disposto dall'ABI , dichiarato lesivo della concorrenza dalla ### d'### La censura prospetta una questione nuova, implicante accertamenti in fatto, della quale non si fa cenno nella sentenza impugnata e che dalla lettura del ricorso non risulta essere stata allegata nelle precedenti fasi di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016; Rv.  639515; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009). 
Si deve ribadire che una questione sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, sebbene abbia ad oggetto una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può essere oggetto di es ame allorquando comporti accertamenti di fatto; né a sostegno del ricorso può dedursi un mutamento nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che, quand'anche effettivamente intervenuto nel corso del giudizio, non costituisce ius superv eniens (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 12/04/2007, Rv. 596480). Del resto, “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né pro dotto il modello medesimo)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, Rv. 668476). 
Con riferimento, invece, alla posizione del Comune di ### del ### del quale ### o ### e ### na sono debitori per aver firmato per avallo due cambiali rilasciate da ### i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte, ha escluso l 'app licabilità dell'art. 1957 c.c. all'avallo cambiario: i ricorrenti solle citano una rivisitazione di tale orientamento, sostenendo che sarebbe “innegabile il carattere ### accessorio dell'avallo rispetto al debito principale, per il quale, in assenza del secondo non possa sussistere il primo”, parendo “ovvio che anche l'avallo cambiario r ientri nell 'ampio genus delle garanzie fideiussorie” (cfr. pag. 14 del ricorso). 
La censura non offre, per questa parte, alcun elemento per mutare l'orientamento di legittimità cui la statuizione di merito si è conformata, e con il quale i ricorrenti non si sono specificamente confrontati, secondo cui l'avallo si atteggia in modo del tutto differente rispetto alla garanzia fideiussoria, non potendo essere istituito alcun nesso tra l'obbligazione cartolare dell'avallante, che si caratterizza per autonomia ed astrattezza, ed il rapporto causale sottostante l'emissione della cambiale, che intercorre solamente tra debitore principale e credi tore, ragion per cui “La norma di cui all'art. 1957 cod. civ., la quale c ondiziona il p ersistere dell'obbligazione del fideiuss ore, dopo la scadenza del debito principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto entro sei ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, non è applicabile all'avallo cambiario, in considerazione dell'astrattezza e dell'autonomia cartolare dell'ob bligazi one dell'avallante rispetto a quella dell'av allato, per cui l'avallo, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall'avallato” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2782 del 23/03/1994, Rv. 485869).  2. Il sec ondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 793 I ric orrenti contestano la qualificazione del la gratuità della donazione modale ai fini del l'onere probatorio che il presunto creditore deve superare per l'ac coglimento della domanda revocatoria.  2.1 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 
I ricorrenti censurano la qualificazione, da parte del giudice di merito, della donazione modale oggetto del giudizio in termini di atto a titolo gratuito. 
In particolare, la Corte distrettuale, confermando la pronuncia di primo grado, ha osservato che l'imposizione de ll' onere di assistenza in capo alla donataria non ha natura di corrispettivo, in quanto non è tale da snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 
I ricorrenti, che peraltro affermano espressamente, nel loro ricorso, di non aver “mai posto in discussione il carattere liberale della donazione ###” (cfr. pag. 17 del ricorso), sostengono che nel caso di specie l'obbligo di assistenza imposto alla donataria avrebbe dato luogo ad un'obbligazione corrispettiva, fonte di una prestazione onerosa, ma in tal modo no n si confrontano con ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 l'insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto l iberalità dell a donazione. 
Peraltro costituisce ind agine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità e, tale attività è ris ervata al giudice di merito ed è i ncensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata” (Cass. 2, Se ntenza n. 13876 del 28/ 06/2005, R v. 581306, che ha confermata la sentenza imp ugnata, la quale aveva escluso la sussistenza di un vitalizio oneroso, qualificando come donazione modale il contratto di trasferiment o a titolo gratuito della nuda proprietà di un immobile con l'obbligo a carico dei beneficiari di prestare assistenza alla donante; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza 28857 del 19/10/2021, Rv. 662558).  ### e Ve ntriglia ### senza denunciar e espressamente la violazione di alcun canone di ese ges i del contratto, lamentano che il giu dice di merito ha considerato il negozio come atto a titolo gratuito solamente in relazione al nomen iuris utilizzato dalle parti (donazio ne), senza tenere c onto del complessivo contenuto dell'accordo e, in particolare, dell'onere di assistenza materiale e morale gravante sulla donataria: tale censura difetta del richiesto grado d i specificità, in quanto i ricorrenti non riportano, nemmeno pe r estr atto , il contenuto ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 negoziale che assumono deci sivo ai fin i della prospettata qualificazione del contratto in termini di onerosità, così impedendo a questa Corte, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di valutare la fondatezza delle censure (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120). 
Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l'interpretazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, infatti, le relative c ensure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece accertata dalla sentenza impugnata, ma debbon o essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sens i dell'art. 360 n. 3 c.p.c., delle norme che fissato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell'omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in osse quio al p rincipi o dell'onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dal la trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritame nte individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondat ezza senza d over procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte: ciò che, nel caso d i specie, non è accaduto. I ricorrenti, come si è detto, non hanno provveduto in tal senso sicché la relativa censura è inammissibile.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art.  360/1 n. 5 - omessa motivazione. Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 La Corte adita non avrebbe preso posizione su un'eccezione di nullità dell'obbligazione originaria (l'avallo per la insussistenza del debito per nullità deri vante dalla mancanza di causa delle obbligazioni di garanzia).  3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 
I ricorrenti denunciano una violazione ex art. 360/1 n. 5 e omessa motivazione” (cfr. pag. 15 del ricorso) nella ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis.   La cens ura è, inoltre, inammissibile, o comunque manifestamente infondata, in quanto con essa si deduce che la Corte d'appello non avrebbe preso posizione sull'eccezione di nullità delle garanzie, solle vata in appello sul pr esupposto che l'avallo cambiario e la fideiussione sarebb ero stati pretesi dai creditori quando l'insolvenza del debitore principale era oramai conclamata, cosicché le operazioni non avrebbero avuto altro scopo che quello di riversare i debiti su soggetti titolari di un patrimonio immobiliare aggredibile. 
Sul punto , si osserva c he dalla l ettura del ricorso e de lla sentenza impugnata non ris ulta che in primo grado i ricorrent i abbiano allegato i pre supposti di fatto p osti a fondame nto dell'eccezione di nullità in commento, né risulta che la sussistenza di detti presupposti sia emersa dall'istruttoria.  ### l'insegnamento di questa Corte, cui si intende assicurare continuità, sebbene le nullità contrattuali siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e siano denunciabili dalle parti anche in relazione a profili originar iame nte non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 fondate su tempest ive all egazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi, e se i relativi presupposti di fatto, ancorché non interessati da spe cifica deduzione della parte interessata, siano stati comunque acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni as sertive e istruttorie (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023, Rv. 669320; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024, Rv. 670332). 
La censura in esame è dunque inammissibile anche perché l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio del la sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza 20363 del 16/07/2021, Rv. 661884).  4. ### infausto del ricorso consente di non rilevar e, in applicazione del criterio della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. U, Sentenza n. 9936 dell'08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184) la mancanza della prova della notificazione del ricorso a ### parte del giudizio di appello rimasta contumace in tale grado.  5. Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al p agamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.  6. Poiché il ricors o è decis o in conformità alla propos ta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con conseguente condanna d ella parte ri corrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrenti che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 3000,00 e al pagamento ex art.  96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16805/2022 del 24-05-2022

... in sede di conversione: v. allegato alla Corte di Cassazione - copia non ufficiale Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -5- legge 10 novembre 2014, n. 16), il che rende irrilevanti anche eventuali profili di illegittimità costituzionale. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso per equa riparazione, avvenuto il ### il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 legge n. 89/2001 era già scaduto, in quanto relativo a giudizio presupposto concluso con sentenza pubblicata il ###; - con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 quater legge n. 89/2001 per essere stati condannati al pagamento di € 1.000,00 nonostante la correttezza della domanda. E' altresì da respingere il quarto motivo di ricorso. ###. 5- quater della legge n. 89/2001, prevede che il giudice, che dichiari inammissibile o manifestamente infondata la domanda per equa riparazione, possa condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 10.000,00. Come già affermato da questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare se (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - #### - Ud. 05/05/2022 - ###. ### - ### - R.G.N. 9371/2021 Dott. ### - ### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9371-2021 proposto da: #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### g iusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro ###, elettivamente d omiciliato in ### alla ### 12, presso l'#### che lo rappresenta e difend e ope legis; - controricorrente - Presidente: #### pubblicazione: 24/05/###orte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 19747/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal #### Lette le memorie dei ricorrenti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### e ### impugnano per revocazione sulla base di un motivo, illustrato da memorie, l'ordinanza di questa Corte n. 19747 del 22/09/2020.  ### della Giustizia resiste con controricorso. 
La decisione gravata ha così statuito.  “ La Corte di appello di ###, con decreto 248/2019, respingeva l'opposizione proposta da ### e ### ex l. n. 89/2001 avverso il decreto che dichiarava inammissibile per tardività la domanda di equo indennizzo. In particolare, la Corte nel confermare il giudizio di tardivo deposito del ricorso presentato dagli opposti ex l. n. 89/2001, ha considerato che la sentenza del giudizio presupposto era passata in giudicato in data ###, in applicazione del disposto della legge n. 162/2014, che aveva ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini da 45 a 31 giorni, con la conseguenza che il ricorso per equa riparazione depositato in data 31 luglio 2017 doveva ritenersi intempestivo. 
Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli i ### propongono ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi.  ### della giustizia resiste con controricorso. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -3- Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. 
In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., sebbene recante la rubrica "motivi aggiunti". 
Atteso che: - con le prime tre censure e con il quinto mezzo i ricorrenti propongono — sotto profili apparentemente diversi la medesima questione dell'applicabilità al caso in esame della riduzione dei termini della sospensione feriale di cui all'art. 16, comma 1 d.l.  n. 132 del 2014, conv. in 1. n. 162 del 2014, prospettando all'evenienza anche questione di legittimità costituzionale della norma in siffatta interpretazione. 
Le censure nel loro complesso non possono trovare ingresso. 
Deve premettersi che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 742 del 1969, è stato modificato dalla legge che ha ridotto a 31 giorni la sospensione dei termini in periodo feriale, la quale contiene una precisa norma sull'entrata in vigore, precisamente proprio all'interno dell'art. 16 ove al comma 3 si dispone che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015". Non c'è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all'anno solare Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -4- 2015 e dunque, evidentemente, al periodo feriale 2015; del resto, se il legislatore avesse inteso ancorare l'applicabilità della legge sulla riduzione dei termini alla data dell'impugnazione o a quella di pubblicazione della sentenza lo avrebbe fatto, come è accaduto in tanti altri casi di riforme processuali (solo per fare qualche esempio, vedasi, nel primo caso, la norma transitoria dell'art. 1 comma 18 legge 228/2012 in tema di contributo unificato e, nel secondo caso a quella che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sui motivi di ricorso per cassazione; oppure quella in tema di impugnabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione di cui all'art. 23 della legge n. 689/2001). 
Il termine di 31 giorni appare assolutamente ragionevole ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa e l'operatività della norma a partire dall'estate 2015 non comporta, nel caso in esame, nessun vulnus alla tutela dell'affidamento, posto che al momento in cui è sorto il diritto di impugnazione (cioè alla data del deposito della sentenza conclusiva del giudizio presupposto) il difensore era già a conoscenza, o comunque doveva esserlo, dell'avvenuta entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, in ### n. 212 del 12.9.2014 ed in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 23 comma 1) - oltre che ampiamente pubblicizzato attraverso i canali ordinari di informazione - decreto contenente, a ben vedere, disposizioni ancora più rigorose rispetto a quella oggi applicata perché prevedeva una sospensione "dal 6 al 31 agosto" (poi allungata in sede di conversione: v. allegato alla Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -5- legge 10 novembre 2014, n. 16), il che rende irrilevanti anche eventuali profili di illegittimità costituzionale. 
Ne consegue che al momento del deposito del ricorso per equa riparazione, avvenuto il ### il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 legge n. 89/2001 era già scaduto, in quanto relativo a giudizio presupposto concluso con sentenza pubblicata il ###; - con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 quater legge n. 89/2001 per essere stati condannati al pagamento di € 1.000,00 nonostante la correttezza della domanda. 
E' altresì da respingere il quarto motivo di ricorso. ###. 5- quater della legge n. 89/2001, prevede che il giudice, che dichiari inammissibile o manifestamente infondata la domanda per equa riparazione, possa condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 10.000,00. Come già affermato da questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare se sussistono i presupposti per disporre una sanzione pecuniaria a carico della parte nelle ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza, rimanendo detta sanzione compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che, per realizzarsi concretamente, presuppone misure volte a ridurre i rischi di abuso del processo (Cass. 18 marzo 2016 n. 5433). 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -6- I ricorrenti intendono invece inammissibilmente censurare come violazione di legge l'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito circa la manifesta infondatezza della domanda di equa riparazione e la determinazione in concreto della sanzione pecuniaria applicata entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge. 
In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dell'### della giustizia delle spese di questo giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.  P . Q . M . 
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'### resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della VI-2^ ###, il 4 marzo 2020.” Con il motivo di ricorso per revocazione si deduce che la decisione di questa Corte è censurabile ai sensi dell'art. 360 nn. 
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Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -7- 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto che la sentenza del giudizio presupposto era passata in giudicato da oltre sei mesi prima della proposizione della domanda di equa riparazione. 
Richiamati gli effetti della presentazione della domanda giudiziale, si sostiene che la novella di cui al d.l. n. 132/2014, con la conseguente riduzione del periodo di sospensione feriale, non poteva trovare applicazione ad un giudizio già introdotto nel 2002. 
Si aggiunge che a seguito della modifica di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001, e prima che la stessa fosse dichiarata incostituzionale dalla sentenza della ### n. 88/2018, era impedito alla parte di poter avanzare domanda di equa riparazione prima del passaggio in giudicato. 
Inoltre, la Corte di cassazione avrebbe mutato il proprio orientamento circa la portata effettuale della riduzione della sospensione feriale dei termini, in quanto avrebbe prescisso dal criterio, invece, ritenuto decisivo della data di introduzione del processo, al fine di stabilire la legge processuale applicabile. 
Si assume quindi che la decisione gravata sarebbe, per le suddette ragioni, incorsa in un errore di fatto revocatorio. 
Il ricorso è inammissibile. 
Va in primo logo rilevata l'inammissibilità per assoluta novità delle questioni, delle deduzioni sollevate in memoria dai ricorrenti circa la pendenza ancora di un procedimento cautelare instaurato nella pendenza del giudizio presupposto (non senza rilevare l'infondatezza della deduzione, in ragione Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -8- dell'assorbimento ad opera della decisione a cognizione piena di ogni statuizione di natura cautelare), nonché in merito alla asserita nullità della decisione resa nel giudizio presupposto, per la dedotta violazione del contraddittorio (anche qui rilevandosi che il vizio, ove anche sussistente, andava denunciato con i mezzi di impugnazione, ovvero tramite l'opposizione di terzo ovvero un'autonoma actio nullitatis, rimedi tutti che non elidono il carattere di definitività della decisione ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 4 della legge 89/2001). 
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 16439/2021). 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -9- Inoltre, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. Cass. n. n. 4584/2020; Cass. 29922/2011).  ### di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve poi riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C.  può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (così ex multis Cass. n. 26643/2018). 
Inoltre, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -10- costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (così da ultimo Cass. n. 9527/2019). 
Posti tali principi, si denota con evidenza l'inammissibilità del ricorso in esame. 
In primo luogo la denuncia dell'errore commesso dalla Corte nell'interpretare la previsione di cui all'art. 16 del d.l.  132/2014, che non avrebbe tenuto conto della data di introduzione del processo, e ciò sul presupposto che la norma de qua non potrebbe trovare applicazione ai giudizi già pendenti, evidenza come l'errore sarebbe caduto non già su circostanze di fatto ma sulla stessa interpretazione delle norme, e quindi nella sostanza si concreterebbe in un errore di diritto insuscettibile di giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., applicabile anche alle decisioni della Corte di Cassazione per effetto dell'art. 391 bis c.p.c.  ## disparte poi il rilievo per cui la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -11- data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum" (così da ultimo Cass. 9527/2019), l'errore in realtà sarebbe ascrivibile già al giudice di merito, non costituendo un errore ricadente sugli atti interni al giudizio di legittimità. 
Inoltre, poiché il precedente ricorso verteva proprio sulla pretesa erronea applicazione della norma sopravvenuta in tema di riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini, l'errore denunciato sarebbe caduto proprio sul punto controverso sul quale la Corte era stata chiamata a pronunciarsi. 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, emergendo plurimi e concorrenti profili di inammissibilità. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Ancorché il ricorso sia dichiarato inammissibile, non sussistono per la materia interessata le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  PQM Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 9371 sez. ### - ud. 05-05-2022 -12- Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 ### registro generale 9371/2021 ### sezionale 4748/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 9371/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Valia Carmela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13279/2025 del 19-05-2025

... richiesta di recupero per il credito determini alcuna decadenza o prescrizione dello stesso cr edito e della sua riscoss ione, provocando unicamente il venir meno dell'obbligo dello ### italiano di prestare assistenza in favore del diverso ### membro richiedente e, pertanto, legittimando esclusivamente, nel rapporto tra gli ### l'eventuale rifiuto dell'assistenza richiesta.». 6. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi d ell'art. 380-bis, comma 3 , cod. pro c. civ., la parte ricorren te e soccombente va condannata a pagare: la somma di euro 2.000,00 equitativamente determinata, a favore della controparte, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. la somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento: a) a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; b) di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. Ai sensi dell'art. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8653/2021 R.G. proposto da: ### D'### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura speciale in atti -ricorrente contro ### delle entrate, in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'### dello Stato -controricorrente e contro ### delle entrate-riscossione, in persona del ### pro tempore -intimata
Avverso la sentenza n. 2734/1/2020, emessa dalla ### ione tributaria regionale del ### depositata il 30 settembre 2020. 
Udita la relazione sv olta nel la camera di consiglio del 7 magg io 2025 dal #### 1. La lite trae origine da una cartella di pagamento, relativa ad un atto di recupero di crediti fiscali di uno Stato estero e membro dell'### la ### di ### emessa e notificata a ### D'### il quale l'aveva impugnata innanzi la ### tributaria provinciale di ### che aveva accolto il ricorso. 
Il conseguen te appello dell'### ia delle entrate è s tato accolto dalla ### tributaria regionale del ### con la sentenza di cui all'epigrafe. 
Con ricorso pe r cassazione, affidato a cinque motivi, ### D'### impugnava la decisione di secondo grado. 
L'### delle entrate si difendeva con controricorso, mentre l'### delle entrate-riscossione rimaneva intimata. 
Il ricorso, supp ortato da memoria del contribuent e, viene ora trattato in adunanza camerale, a seguit o di istanza di f issazione proposta dalla parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione accelerata di cui all'art. 380-bis c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo m otivo si denuncia “### della sentenza impugnata per carenza assoluta della motivazione e motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del d.lgs n. 546/1992, e 111 cost., censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.”, assumendo il ricorrente che “la motivazione è 3 composta da affermazioni apodittiche o contraddittorie tra loro e non prende in considerazione talune eccezioni proposte nel corso del giudizio di merito.”. 
Il mot ivo è inammissibile, ladd ove de nunzia, contemporaneamente e senza gradazione, due vizi t ra loro non conci liabili logicamente , ovvero l'omessa motivazione, prospettata nella rubrica e nel corpo del motivo, e l'omessa pronuncia su “talune eccezioni”, accennata nel corpo del mezzo. Infatti, mentre la prima censura suppone che vi sia stata una decisione, che però difetti di motivazione, la seconda presupp one ch e non vi sia sta ta alcuna pronunzia , neppure implicita (cfr. ex plurimis Cass. n. 26764 del 21/10/2019).  ###à derivante dalla contemporanea denunzia di ambedue i vizi non può ovviamente essere risolta da un inammissibile intervento di selezione effettuato da questa Corte. 
Il mezzo, in ogni caso, è inammissibile anche per la genericità circa le “eccezioni” sulle quali il g iudice d'appello non si sarebbe pronunziato. Esso è in oltre comunque infondato quanto al preteso vizio della motivazione della sentenza impugnata, che non è inferiore al c.d. minimo costituzionale e non presenta alcuno dei vizi radicali ( "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafi co", "motivazione apparente", "con trasto irriducibile tra affe rmazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile") di cui a Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014.  2. Con il secondo motivo si denuncia nuovamente “### della sentenza impugnata per carenza assoluta della motivazione e motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del d.lgs n.546/1992, e 111 cost., censurabile ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.”, assumendo il ricorrente che la CTR “non si esprime in ordine all'eccezione d el contribuen te avente ad oggetto l'inammissibilità dell'atto di appello, per carenza di legittimazione dell'### delle ### a proporre appello avverso la sentenza della CTP di Viterbo”, poiché quest'ultima sarebbe “riferita a vizi propri della cartella emessa dall'Agente di ### all'epoca ### odierna ### delle En trate ### che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio di primo grado […] in merito a tele eccezione la stessa ### delle ### […] 4 ha riconosciuto la propria carenza di legittimazione a difendere i vizi propri della cartella eccepiti da l ricorrente chiedendo proprio la chiamata in causa della ### delle ### […] ### propria costituzione nel giudizio di primo grado, la ### di ### aveva eccepito il proprio difetto di legitt imazione passiva a stare in giud izio (chiedendo l'int egrazione d el contraddittorio in favore della ### ia delle ###, salvo po i proporre appello avverso la sentenza favorevole al contribuente. Ma sul punto, nessuna motivazione”. 
Anche tale mezzo è inammissibile per la contemporanea denunzia di omessa motivazione, prospettata nella rubrica e nel corpo del motivo, e l'omessa pronuncia profilata nel corpo del mezzo (“la CTR non si espri me in ordine all'eccezione”, su “talune eccezioni”), valga quindi quant o già esplicitato su l punto a proposito del primo motivo. 
Giova peraltro rilevare anche l'infondatezza del me zzo, ove si rile vi che l'eccezione in que stione è st ata oggetto, comunque, di un rigett o implicit o, logicamente necessario nella decisione resa dal giudice d'appello sul merito della pretesa erariale, che non può non presuppo rre anche la legittimazione ad impugnare dell'appellante ### delle entrate. 
In ogni caso, poi, è palese l'infondatezza dell'eccezione in questione, essendo l'### delle entrate legittimata all'appello già per il fatto di essere stata parte, e soccombente, del giudizio di primo grado, peraltro in ragione della notifica del ricorso introduttivo, indirizzatale p roprio dall'attuale ricorre nte. Del re sto, qualora sia impugnata una cartella esattoriale deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente im positore o dell'agente d ella riscossion e, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (ex plu rimis Cass. n. 27737 del 25/10/2024) e, nel caso di specie, l'attuale ricorrente aveva agito proprio nei confronti dell'### delle entrate. 
Non sfugga, peraltro, anche l'inammi ssibilità della pre tesa del ricorrente di negare (venendo pure contra se) la legittimazione ad impugnare proprio al medesimo soggetto, soccombente in primo grado, che egli stesso aveva ab 5 origine individuato quale controparte sostanziale e nei confronti del qual e è risultato in prima battuta vittorioso.  3. Con il terzo motivo si denuncia nuovamente “### della sentenza impugnata per carenza assoluta della motivazione e motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del d.lgs n. 546/1992, e 111 cost., censurabile ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.”, assumendo il ricorrente che la CTR “ non dà conto delle doglianze espresse con l'atto di appello, in ordine alla nullità della notifica del ricorso in appello da parte dell'### delle ### al domicilio eletto del contribuente”, “Sul punto, nessuna motivazione.”. ### di nullità attingerebbe la notifica dell'appello in quanto “1) non indirizzata agli avvocati difensori del D'### in proprio, i quali come da delega in atti, hanno difeso e assistito il sig. D'### sia congiuntamente che disgiuntamente, e non quale "studio legale" a cu i è stato erron eamente ind irizzat o l'atto; 2) no n sottoscritta dal messo speciale dell'### né da altro soggetto legittimato ad effettuare la notifica a mezzo posta ex legge 20/11/1982 n. 890.”. 
Anche tale mezzo è inammissibile per la contemporanea denunzia di omessa motivazione, prospettata nella rubrica e nel corpo del motivo, e l'omessa pronuncia, profilata nel corpo del mezzo, valga quindi quanto già esplicitato sul punto a proposito del primo e del secondo motivo. 
Giova peraltro rilevare anche in questo caso l'infondatezza del mezzo, ove si rilevi che l'e ccezione in questione è st ata oggetto , comunqu e, di un rigetto implicito, logicamente necessario nella decisione resa dal giudice d'appello sul merito della pretes a e rariale, che non può no n presupporr e anche la valida notificazione dell' impugnazione. 
Inoltre, il mezzo è inammissibile anche perché non adempie l'onere di cui all'art.  366, comma 1, n. 6 , cod. pro c. civ., di specifica indic azione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al l'individuazione della lor o collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.  (Cass., 15/01/2 019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575 ; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). 6 Tale onere (riba dito ed aggravato, con l'inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall' art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesim o d.lgs.), anche interpretato alla luce dei princip i contenuti nella sentenza d ella Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g.  55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processua li su i quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; 14/04/2022,n. 12259; Cass. 19/04/2022, n. 124 81; Cass. 02/05/2023, 11325). Peraltro, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al g iudice di legittimità ove sia denun ciato u n error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorre nte non è dispensato da ll'onere di specifi care (a pe na, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sente nza impugnata, indicando anche specificament e i fatti p rocessuali alla base dell'erro re denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto della citata disposizione codicistica (cfr. Cass. n. 29495 del 23/12/2020). 
Nel caso di specie, mancano le prescritte indicazioni in ordine agli atti (la “delega” e la notifica del ricorso) sulle quali dovrebbe fondarsi la censura. 
In ogni caso, poi, è infondata l'eccezione in questione, considerato che non viene neppure dedotto se, e come, il fatto che la notifica dell'appello fosse “indirizzata” allo “studio legale” dei difensori del ricorrente abbia compromesso la sostanziale inequivoca identificazione (tenendo conto anche dell'atto notificato) dei predetti e/o della loro qualità di pro curatori del loro assistito e/o dell'iden tità di quest'ultimo. 
Allo stesso modo, considerato che l'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede, nel terzo comm a, che le n otificazioni possono essere fatte anche 7 «direttamente [ovvero senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, n.d.r.] a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti s egn i o indicazioni dai qual i possa desumersi il con tenuto dell'atto», non è comunque comprensibile e fondata l'eccezione generica relativa alla circostanza che la notifica non sarebbe stata “sottoscritta dal messo speciale dell'### né da altro soggetto legittimato”. 
Infine, l'avvenuta costituzione tempestiva dell'appellato (peraltro senza che, nel mezzo in decisione, si eccepisca l'ipotetica tardività dell'appello erariale) avrebbe in ogni caso sanato anche eventuali vizi di nullità della notifica dell'impugnazione, a prescindere dalle clausole di stile utilizzate dall'appellato stesso.  4. Con il quarto motivo si denuncia “### applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, della l. 27.7.2000, n. 212, nonché' dell'art. 5 del d.lgs n.69/2003, censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3) cod. proc. civ.”, assumendo il ricorrente che la CTR avrebbe errato nell'escludere la nullità della cartella di pagamento, nonostante la motivazione di quest'ultima fosse viziata, per la mancata allegazione del titolo esecutivo dello Stato estero, la ### richiedente assistenza a quello italiano. 
Sebbene il mezzo sia permeat o di un a certa ambiguità nella d escrizione sostanziale della violazione di legge dedotta, invero il complesso della denunzia, in relazione soprattutto alle conclusioni della stessa, consente di individuare il vizio denunciato come patologia della motivazione della cartella impugnata. 
Tanto premesso, il motivo è infondato. 
La giurisp rudenza di questa Cortepur con riferimen to a fonti normat ive e convenzionali diverse da quelle indicate dalle parti, ma comunque rilevanti per il caso di specieha già avuto occasione di chiarire che, ai sensi della ### di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra ### membri del Consiglio d'### e ### membri dell'### ratificata con l. n. 19 del 2005, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente, nel caso in cui il titolo da cui deriv a la pretesa tributaria provenga da uno Stato est ero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di 8 valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all'ambito, ristrett o, delle questioni che egli possa sottoporre all a giurisdizione italiana; detti requisiti sono soddisfatti quando l'### finanziaria italiana dichiari d i procedere, in adempimento della menzionata ### nell'interesse e pe r conto del collaterale ufficio straniero, alla riscossione d i un de bito tribut ario dall'importo determinato che l'### fiscale estera vanta in forza d i un titolo e secutivo ed in relazione ad imposte dovute per un a nno specifico. ### spe cie, la S.C. ha ritenuto i dati riportati nella cartella sufficienti a consentire una "ragionevole verifica" al destinatario, risolvendosi eventuali ulteriori informazioni sull'"an" e sul "quantum" della pretesa tributaria in dati che il contribuente non avrebbe comunque potuto far valere innanzi al giudice tributario italiano (Cass. n. 20189 del 25 sette mbre 2020 e giurisprudenza ivi citata) . ### motivazione del lo stesso arresto, peraltro, viene rilevato che l'art. 13 della citata ### riguarda i documenti che accompagnano la domanda di assistenza, di cui al precedente art. 11, che lo Stato estero creditore indirizza a quello richiesto, la cui necessaria allegazione, a pena d'invalidità, all'atto di recupero emanato dallo Stato che presta l'assistenza, non è prescritta dalla medesima ### Nello stesso senso, già Cass. n. 23597 del' 11 novembre 2011, con riferimento agli adempimenti previsti dalla “### sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria fra l'### e la Germania” del 1938, osservava che tali adempimenti «riguardano i rapporti tra le due ### […]. 
Nessuna norma prevede che tali atti debbano corredare l'avvio della procedura di riscossione nei confronti del contribuente». 
Il principio, espresso da Cass. n. 20189 del 25 settembre 2020 con riferimento alla richiamata convenzione multilaterale (alla quale ha aderito, ratificandola, anche la ### di ### come già l '### t rova invero corrispondenza in quello espresso da questa Corte con riferimento al d.lgs. del 09/04/2003, n. 69 (idest la norma invocata dal ricorrente e richiamata sia dal controricorrente che dalla sentenza impugn ata), che ha attuato la diret tiva 2001/44/CE relativa all'assistenza recipro ca in materia di recupe ro di crediti 9 connessi al sistema di finanziamento del ### nonché' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise (direttiva poi codificata, con testo in parte qua equivalente, nella versione 2008/55/CE del 26 maggio 2008, a sua volta poi abrogata, dall'1/1/2012, dalla versione 2010/24/UE del 16 marzo 2010, recepita dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, in vigore dal 14/09/2012). 
Infatti, questa Corte (Cass. n. 41 02 del 9/0 2/2023) ha riten uto che « contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non vi è alcun obbligo di allegare, alla cartella di pagamento, la traduzione del titolo esecutivo estero per il quale si procede al recupero. 
Invero, in base all'art 5 del d.lgs. n. 69/2003 (che rappresenta attuazione della direttiva europea n.2001/44/CE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del ### nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise), occorre distinguere due distinti momenti per il recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri. 
In base ai commi 4 e 5 del citato art. 5 d.lgs. n. 69/2003, infatti, l'autorità richiedente (quindi l'autorità estera) invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero, e tale domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti «devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana». 
In base al successivo comma 8 dello stesso art. 5 d.lgs. n. 69/2003, invece, per il recup ero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale.  ### di traduzione del titolo, quindi, riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro (quello al quale si chiede l'assistenza), e non già il momento (puramente interno) con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo, che si fonda sulla procedura es attoriale e, quindi, sulla notificazione della cartella di pagamento, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602/1973. 10 Tale impostazione, d 'altronde, è coerente con l'art. 8, par.1, della Direttiva 2001/44/CE, secondo il quale «il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita», e quindi con il principio per cui il titolo esecutivo si forma prima della notificazione della cartella, con la p ossibilità, inoltre , per il contribuente, di contestare il credito o il titolo esecutivo nello Stato membro richiedente, ai sensi delle leggi ivi vigenti, ovvero di contestare ### gli atti della procedura esecutiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento interno italiano (art. 6 d.lgs.  n. 69/2003).». 
La circostanza che il precedente appena citato riguardi la traduzione del titolo esecutivo non esclude la rilevanza del principio esp resso anche rispetto all'allegazione dello stesso titolo, fondandosi comunque la ratio decidendi sia sulla rilevanza dell'invocato art. 5 del d.P.R. n. 602 del 1973, limitata alla fase della domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro; sia sulla conformazione della motivazione della cartella di pagamento, emessa dallo Stato assistito, in relaz ione all'ambito delle questioni che il contribuente possa sottoporre alla giurisdizione italiana. 
Il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi, rilevando, in concreto, che, nel caso in esame, la cartel la impugnata conteneva l'indicazione di tutti g li elementi necessari ad assolv ere l'obbligo della motiva zione della cartella, specificando ed apprezzando i relativi dati. Né sarebbe comunque ammissibile, in que sta sede, sindacare il ragionato giud izio, in fatto, di sufficienza d ella motivazione della cartella espresso dalla CTR sulla scorta dei predetti criteri.  5. Con il quin to motivo si denuncia “### dell'art. 2697 cod.  censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.”. 
Lamenta il ricorrente che la CTR avrebbe accolto l'appello proposto dall'### “sebbene l'### delle ### non avesse adempiuto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa”. 
La mancat a prova circa l'esistenz a “di un titolo esecutivo valido” non consentirebbe, secondo il ricorrente, di verificarne l'esistenza e la legittimità. 11 In conclusione, sostiene il ricorrente, mancando la prova dell'esistenza “di un titolo esecutivo valido”, non sarebbe consentito sindacare la legittimazione a procedere ad esecuzione, per l'eventuale decadenza dell'### delle ### e dell'Agente della riscossione per procedere al recupero del credito estero, in quanto tale legittimazione viene meno se il titolo esecutivo non viene portato ad esecuzione nei termini di cui all'art. 8 d.lgs. n. 69 del 2003, dato che l'assistenza per recupero dei crediti esteri "non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni". 
Pertanto, l'### delle ### non avrebbe “ legittimazione per recuperare il "presunto" credito, senza aver dato la prova materiale della sussistenza di un titolo esecutivo divenut o validamente esecutivo”. Ne consegu e che la CTR “avrebbe dovuto respinge re l'appello dell'### ia delle ### che non ha dimostrato in giudizio la fondatezza del proprio diritto” 5.1. Il mezzo presenta profili di inammissibilità. 
Infatti, parte ricorrente non de duce se e quan do la stessa eccezione, con riferimento alla decadenza (che costituisce il preteso precipitato ultimo della censura in esam e), fosse stat a sollevata già in primo grado dallo st esso contribuente, il quale neppure la include puntualmente tra la sintesi dei motivi di cui al ricorso introduttivo, che prospetta nell'attuale ricorso. 
La stessa decadenza, poi, appare prospettata come meramente eventuale, sicché la censura risulta perplessa. 
Peraltro, il mezzo appare ambiguo e non incentrato sulla ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata con riferimento alla fattispecie concreta sub iudice, laddove esso, pur sempre al fine ultimo della decadenza, modula l'assunto onere della prova con riferimento alla “propria pretesa”, riferendosi all'### delle entrate ed all'Agente d ella riscossione, mentre è pacifi co che la “pretesa” sostanziale azionata sia “propria” dello Stato estero richiedente, di fronte alle cui autorità soltanto è legittimo contestarne la fondatezza (anche in ordine alla vantata prescrizione estintiva o decadenza). 12 Nel merit o, il mezzo configura l'onere riguardo all a formazione del titolo esecutivo, di cui lamenta la mancata allegazione e notifica da parte del fisco italiano, così deducendo in violaz ione dei principi di cui alla già citata giurisprudenza di legittimità, che ritiene tali elementi come requisiti necessari solo della domanda dello Stato richiedente. 
Peraltro, la stessa censura entra comunque in contrasto con quanto si è già argomentato a proposito del quarto motivo, secondo cui la cartella, in base al giudizio di fatto espresso dalla ### conteneva tutte le indicazioni sufficienti ed indispensabili per individuare il titolo esecutivo estero (per cui il ricorrente avrebbe potuto derivare da quest'ultimo ogni dato rilevante, in relazione alla disciplina dello Stato richiedente). Tanto più se, come deduce l'### ( trascrivendo a pag. 25 del controricorso, parte del ricorso introduttivo del contribuente), e come risulta dalla sentenza impugnata, lo stesso contribuente, prima della cartella, aveva ricevuto anche la notifica di un avviso di pagamento dello stesso debito.  5.2. Tanto premesso, il motivo si rivela comunque infondato in diritto. 
Invero, l'art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003, così recita: «Esclusione dell'assistenza 1. ### per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la fo rmazione del titolo esecutivo nello ### o richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo ### o richieden te stabilisce che gli stessi non possano essere più oggetto di contestazione.  2.### dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente e la ### europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.». 
La disposizione trova sostanziale corrispondenza nell'art. 14, paragrafo 1, lett.  b), della direttiva 2001/44/CE, che è stata attuata proprio dal d.lgs. n. 69 del 2003, che a sua volta dispone: «###à adita non è tenuta: 13 a) […]; b) ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello ### membro in cui ha sede l'autorità richiedente fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo ### richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo per il recupero non possano più essere oggetto di contestazione.»; Sostanzialmente omologo, a sua volta, è in parte qua il testo dell'art. 14 della direttiva 2008/55/CE del 26 maggio 2008, cui è aggiunto, con periodo finale conclusivo, che: « ###à adita informa l'auto rità richiedente dei motivi che ost ano all'accoglimento della domanda di assistenza. Il rifiuto motiva to è inoltre comunicato alla ###”. 
Infine, l'art. 18, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010, recepita dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, così recita: «Limitazioni agli obblighi dell'autorità adita 2. ###à adita non è tenuta ad accordare l'assistenza prevista all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello ### membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale. 
Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello ### membro richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello ### membro richiedente si stabilisce che il credito o il t itolo che consente l'esecuz ione non possono più essere oggetto d i contestazione. 
Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è concesso dalle autorità competenti dello ### membro richiedente, il 14 periodo di cinque anni decorre dalla data di scad enza dell'int ero termin e di pagamento. 
Tuttavia, in tali casi l'autorità adita non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello ### membro richiedente.  3.### membro non è tenuto a concedere assistenza se l'importo totale dei crediti contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1 500 EUR.  4. ### à adita informa l'autorità richiede nte dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.».  ###à adita informa l'auto rità richiedente dei motivi che ost ano all'accoglimento della domanda di assistenza. Il rifiuto motiva to è inoltre comunicato alla ###” Ebbene, letto nella p rospettiva della direttiva attuata (ed alla luce de lle evoluzioni successive della fonte comunitaria, che invero sul punto non fa registrare soluzioni di continuità), l'invocato art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 non pare affatto prestarsi a configurare una causa di decadenza, o p rescrizione, dall'azione esecutiva che si risolva a possibile vantaggio del debitore fiscale; né (letto a contrario) una condizione necessaria legittimante l'esecuzione in ### del titolo esecutivo fiscale straniero (infatti, la non-decorrenza dei cinque anni non è prevista tra le condizioni legittimanti né dall'art. del 5 d.lgs. 69 del 2003, né dall'art. 7 della direttiva 2001/44/CE, né dall'art. 7 della direttiva 2008/55/CE, né infine dall'art. 11 della direttiva 2010/24/UE) ### pare doversi ritenere che si tratti di una fattispecie che (senza attribuire “diritti” all'esecutato) regoli i rapporti tra ### prevedendo uno dei casi nei quali, pur ricorrendo tutte le condizioni per l'esecuzione nello ### richiesto, quest'ultimo “non è tenuto ” (quindi non “deve”, ma comunque “può”) a procedere all'esecuzione del titolo dello ### richiedente, ovvero potrebbe legittimamente rifiutarsi. Non a caso, infatti, il rifiuto viene comunicato allo ### richiedente ed alla ### Si tratta, in sostanza, di mere “### agli obblighi dell'autorità adita” ( come plasticamente rivela anche il titolo del citato art. 18 della direttiva 2010/24/UE), 15 che regolan o i rapporti tra gli ### r ichiedente e richiesto, ma che non si traducono in una causa di decadenza dalla potestà esecutiva derivante dal titolo per il quale si richieda assistenza. Decadenza che, del resto, dovrebbe essere disciplinata dallo ### che ha emesso il titolo esecutivo, le cui norme nazionali soltanto incidono sulla “prescrizione” (cfr. art. 15 della direttiva 2001/44/CE e 19 della d irettiva 2010/24/UE), e ch e, in b ase alle richiamate d irettive, è competente a decidere le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello ### membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello ### membro adito. 
Nello stesso senso (sia pur con riferimento ad una diversa fonte normativa - l'art. 12 del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, con cui è stata recepita la direttiva 2010/24/UE-, ma dal contenuto, per quanto qui rileva, pienamente assimilabile a quella previgente, già richiamata) è stato infatti chiarito che “ In tema di recupero del credito tributario di altro stato dell'### europea, la disciplina sulla mutua ass istenza prevista dal d.lg s. n. 149 del 2012 - attuativo della ### 2010/24/UE - comporta che, una volta formatosi il titolo uniforme per l'esecuzione in un altro ### membro, il decorso di un quinquennio dalla data di esigibilità del credito nello ### richiedente non determina alcuna decadenza o prescrizione, verificando si unicamente il venir meno dell'ob bligo dello ### italiano di prestare assistenza in favore del diverso ### membro richiedente” (Cass., Sez. U - , n. ### del 13/12/2023).  ### motivaz ione tale precedent e -premesso infatti che “sul pun to l'odierna normativa non ha innovato i criteri già presenti nel vigore della ### del Consiglio 2001/44/CE, e dell'art. 6 del d.lgs. n. 69 del 2003, al caso di specie trovano applicazione i medesimi principi”- riconosce la giurisdizione del giudice italiano (paese adito con la richiesta di riscossione). 
Nel merito, conclude poi che «Ma, soprattutto, la “decadenza” invocata, se non rispettato il termine quinquennale, è frutto di un equivoco. In realtà la norma nazionale si limita a prevedere che “### per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti […] non ha luogo se il periodo intercorrente […] è superiore a cinque anni”. 16 Il sintagma “non ha luogo” non è affatto riconducibile al significante “decadenza”. 
Sarebbe stato intanto opportuno l'utili zzo di una terminologia esplicita, se l'intento era quello di attribuire effetti così radicali al decorso temporale, ed una perimetrazione più netta della fattispecie medesima, senza limitarsi a richiamare genericamente la “richiesta di assistenza”. 
Soprattutto, è il contenuto della ### per la cui attuazione è stato emanato il d.l gs. n. 149 del 2012, ed i cui co ntenuti non possono esser e ignorati nell'esegesi della disciplina nazionale, che depone per un diverso significato. ###.  18, comma 2, della ### prevede infatti che «###à adita non è tenuta ad accordare l'assistenza prevista all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello St ato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale». Dunque, secondo la terminologia utilizzata dalla normativa unionale, l'inutile decorso del quinquennio non comporta affatto la decadenza, ma, più semplicemente, il venir meno dell' “obbligo” di cooperazione al recupero del credito fiscale. Il che, dunque, importa che resta nella mera discrezione dello ### membro adito procedere ugualmente nell'assistenza in favore dello ### membro richiedente. Ove a ciò si determini, nessuna decadenza potrà essere eccepita. 
Si tratta, in ultima analisi, non già di un termine procedimentale, previsto a pena di invalidità del processo di recupero coattivo del credito in uno ### diverso da quello titolare del credito fiscale, ma, nella formazione di un accordo tra gli ### membri europei, teso a facilitare le procedure di recupero extraterritoriale di crediti per dazi o imposte - mediante il titolo uniforme europeo (cd. UIPE) -, un limite oltre il quale gli ### e uro-comunitari possono ritenersi svincolati dall'obbligo di esecuzione, nel proprio territorio, di titoli formati in un altro ### oltre cinque anni prima.». 
Pertanto, anche con riferimento all'art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003, attuativo dell'art. 14, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 2001/44/CE, deve ritenersi che “In tema di recupero del credito t ributario di altro stato dell'Uni one europea, la disciplina sulla mutua assistenza prevista ratione temporis dall'art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 - attuativo della direttiva 2001/44/CE - non comporta che il decorso di più di un quinquennio tra la data di formazione del titolo esecutivo nello ### richiedente e quella della richiesta di recupero per il credito determini alcuna decadenza o prescrizione dello stesso cr edito e della sua riscoss ione, provocando unicamente il venir meno dell'obbligo dello ### italiano di prestare assistenza in favore del diverso ### membro richiedente e, pertanto, legittimando esclusivamente, nel rapporto tra gli ### l'eventuale rifiuto dell'assistenza richiesta.».  6. Pertanto, il ricorso va rigettato. 
Le spese di legittimità seguono la soccombenza. 
Ai sensi d ell'art. 380-bis, comma 3 , cod. pro c. civ., la parte ricorren te e soccombente va condannata a pagare: la somma di euro 2.000,00 equitativamente determinata, a favore della controparte, ex art. 96, terzo comma, cod. proc.  la somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento: a) a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; b) di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc.  Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.  1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 18 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 7 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Cataldi Michele

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