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Tribunale di Paola, Sentenza n. 855/2025 del 28-10-2025

... al figlio ### di anni 26 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 332.435,00; 3) con riguardo alla figlia ### di anni 34 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 324.613,00; 4) con riguardo alla madre ### di anni 82 all'epoca del decesso della figlia, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € (leggi tutto)...

testo integrale

##### di #### in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 /2020 R.G. 
TRA ### CF ###, nella sua qualità di marito della deceduta sig.ra #### CF ###, nella sua qualità di figlio della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di figlia della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di madre della predetta deceduta; #### CF ###, nella sua qualità di fratello della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; elettivamente domiciliati in ### via ### 43 , presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura posta in calce al ricorso ### E ### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### NONCHE' ### S.R.L. (C.F./P.I.V.A.: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in calce alla memoria costitutiva ### NONCHE' ### S.P.A. (partita IVA ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### in #### alla ### 16 ### in atti.  #### Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto in data ### e ritualmente notificato alle convenute, i sig.ri ### (C.F. ###), nella sua qualità di marito della deceduta #### (C.F. ###), nella sua qualità di figlio della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di figlia della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di madre della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di fratello della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###) nella sua qualità di sorella della predetta, tutti rappresentati e difesi dell'avv.  ### convenendo in giudizio lo ### di ### A.S.P. di ### in persona del legale rappresentante p.t., e la Casa di riabilitazione ### in persona del legale rappresentante p.t., deducevano che: in seguito al decesso della sig.ra ### gli odierni istanti hanno preventivamente adito il ### di ### mediante procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. 761/2016 r.g.; il giudizio, caratterizzato da ritardi dovuti all'omesso deposito della relazione da parte del primo ### si concludeva soltanto dopo la sostituzione del dott. ### con il dott. ### medico legale, che in data ### depositava telematicamente la relazione definitiva; dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di ### si può affermare che la storia clinica della paziente si suddivide in tre momenti fondamentali: il primo, riguardante il ricovero presso l'### di ### (###, il secondo, riguardante il ricovero presso l'### di ### il terzo, relativo al ricovero presso la struttura convenzionata di riabilitazione della ### di ### con riguardo al primo ricovero, si evidenzia che, a causa dell'infortunio domestico occorso in #### alla sig.ra ### giorno 12/07/2015, la stessa era trasportata d'urgenza con il servizio di autoambulanza del 118 presso l'### di ### al fine di effettuare rx; all'esito dell'accertamento strumentale la paziente era dimessa e trasferita presso il reparto di ortopedia dell'### di ### con diagnosi di frattura basicervicale femore destro; per la particolarità del trauma subito, era programmato intervento chirurgico di riduzione della frattura mediante sintesi con chiodo endomidollare ### 3; l'intervento (inizialmente fissato per il giorno 15 luglio) era eseguito il successivo 17/07/2015; nella fase post operatoria, sin dal risveglio, la paziente manifestò da subito segni di stanchezza e stordimento; in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dai familiari, da parte del personale sanitario fu sempre risposto che tali sintomi erano del tutto normali in quanto associabili alla fase post operatoria; dopo l'intervento, le condizioni di salute della sig.ra ### subivano un progressivo peggioramento per poi precipitare giorno 20 luglio, allorquando, alle ore 10,45 circa, mentre era in compagnia della figlia ### smetteva improvvisamente di parlare e la mandibola assumeva una posizione innaturale; nonostante quella sintomatologia così evidente e ricollegabile, verosimilmente, secondo le linee guida, ad una ischemia in atto, da parte dei sanitari nulla fu fatto per prevenire l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente; alle ore 12.15 circa, dopo altre due ore, giungeva in ospedale il marito della sig.ra ### sig. ### il quale notava che la moglie non stava affatto bene, non riusciva a masticare e le cadeva il cibo dalla bocca; il predetto allarmava gli infermieri, ma questi, ancora una volta, lo tranquillizzavano; alle ore 13.20 (dopo altre tre ore dalla manifestazione ischemica delle ore 10:45 circa), le condizioni di salute della sig.ra ### precipitavano improvvisamente; le persone che erano presenti riferivano che sembrava fosse in coma; veniva finalmente disposto un controllo mediante Tac all'encefalo; alle ore 15:00, dopo altre 5 ore, giungeva il referto della Tac che confermava l'ischemia celebrale con deviazione della rima buccale con ipostenia brachiale sinistra; la sig.ra ### restava ricoverata nel reparto di ### senza alcuna cura sino alle ore 17.25, allorquando, per come si legge in cartella, veniva finalmente attuato il trasferimento presso il reparto di ### dell'ospedale di ### alle ore 18:15, da ### la paziente giungeva in ### a ### a mezzo autoambulanza del 118; soffermandoci sul ricovero della sig.ra ### presso lo ### di ### da esso si ricava il nesso di causalità materiale tra la condotta della convenuta e il danno subito dalla sig.ra ### nonché la causalità giuridica tra il danno e la sua risarcibilità; con riferimento al ritardo diagnostico e all'omesso trasferimento della paziente entro la tempistica prevista dalle linee guida, si eccepisce la responsabilità professionale dello ### di ### nel caso de quo, ciò che emerge è una sostanziale discrepanza fra i tempi raccomandati dalle linee guida (4-5 ore) ed i tempi realmente constatati nella vicenda clinica della signora ### (oltre le 9 ore); si apprezza il notevole ritardo che si è consumato nell'approntare una corretta diagnosi, sino a ridurre considerevolmente le possibilità terapeutiche praticabili nella fattispecie, nonostante la stessa sig.ra ### si trovasse già in ospedale; l'enorme ritardo ha condotto la signora ### verso una severa forma di ischemia, descritta, al momento dell'accettazione nel reparto di ### del PO di Cs del 20/7/2015, in: “vasta lesione ischemica cortico sottocortico insulo temporo frontale destra” paresi centrale del ### nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra”, nonché, al momento delle dimissioni del 25/07/2015, in: “emiplegia facio-brachio-crurale sinistra”; oltre a tali dati anamnestici, a comprovare ulteriormente la responsabilità dei sanitari dello ### di ### contribuisce la circostanza che, al momento dell'accettazione della paziente presso l'### di ### proprio a causa dell'inutile decorso del tempo, fosse oramai pregiudicata la possibilità di intervenire con trattamento trombolitico; nessuna condotta omissiva può essere imputata ai sanitari della divisione di ### di fatto esclusa dal ### l'ischemia (per gravità) iniziò a manifestarsi non alle ore 13:20, come riportato nella cartella dell'### di ### bensì molto tempo prima, ad esempio alle ore 10:45 come dichiarato dagli istanti e come riportato nella cartella clinica dell'### di ### ciò che emerge dalla disamina della cartella clinica dello ### di ### è, senza dubbio, la totale assenza di “annotazioni”; in nessuna parte del documento, infatti, si fa accenno alla somministrazione di terapie salva vita né, tantomeno, ad attività sanitarie dirette al monitoraggio della paziente nel periodo post operatorio, dal 17/7/2015, data dell'intervento chirurgico; le uniche annotazioni si rinvengono il giorno 20/7/2015, quando alle ore 13:20 l'ischemia si aggrava e le condizioni di salute della paziente precipitano irrimediabilmente; con riguardo al terzo ricovero, giorno 25 luglio, la paziente veniva dimessa da ### e trasferita, a spese e cure dei familiari, presso la ### che accettava il ricovero della paziente ritenendo la propria organizzazione sanitaria adeguata allo scopo; durante la degenza erano somministrati soltanto dei farmaci mentre nessun'altra terapia era praticata alla paziente; stando al racconto dei familiari, vi era come l'impressione che la struttura si trovasse in quel momento carente di personale adeguato; la de cuius sudava tanto e mangiava pochissimo, aveva bruciore e tanto fastidio al punto da piangere ogni volta che urinava; questa difficoltà ad urinare è durata diversi giorni; nonostante la loro richiesta, nessun neurologo venne a visitare la sig.ra ### anzi, era impedito ai parenti di portare un medico esterno alla struttura specialista in neurologia; la giustificazione di chi lavorava all'interno della clinica, infermieri e medici, era che la paziente era pigra e non aveva voglia di collaborare; la sig.ra ### in tutti quei giorni era sempre in dormiveglia; la sig.ra ### riferiva sempre forti stati di ansia sia prima che durante il sonno, ma nessuno psicologo era venuto a visitarla; dopo tante notti insonni, giorni di inappetenza e sofferenze sempre più crescenti, la mattina del 19 agosto la sorella ### andava in clinica verso le ore 10,00 e le riferivano che la sig.ra ### dopo aver fatto colazione aveva avuto diversi episodi di vomito (in cartella vengono riportati soltanto due episodi, quello delle 9.00 e quello delle 13.00, e con la dicitura “vomito alimentare”); intorno le ore 15,30 arrivarono in clinica ### (la figlia) e ### (la madre); i presenti riferivano che la sig.ra ### era irrequieta, sudava in continuazione e presentava segni di tremore accompagnati da dolori all'addome; alle ore 16,20 circa, la sig.ra ### sentitasi male, veniva trasferita d'urgenza nuovamente al pronto soccorso dell'ospedale di ### dove non le prestarono alcuna cura adeguata; soltanto alle ore 20.10, dopo molte ore dall'ischemia, da ### la paziente viene trasferita d'urgenza presso l'### di ### da parte dell'### andrà risarcito, iure hereditatis, il danno non patrimoniale causato alla ### dall'ischemia che, secondo le tabelle di invalidità permanente, si attesta in una percentuale dal 71 all'80%; da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente. 
Gli attori, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi “la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per il quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli, nonché iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”; per l'effetto, condannarsi le convenute, sia con riguardo al danno iure hereditatis che al danno iure proprio, al risarcimento del danno secondo le tabelle del ### di Milano, edizione 2018, ovvero, ### di ### edizione 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 20/07/2015, con condanna al pagamento delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese già sostenute, incluso quelle dei procedimenti di ATP e di mediazione. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi per come richiesto la chiamata del terzo ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis co 5 c.p.c., disponendo lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata del suddetto terzo; nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e, come tale non meritevole di accoglimento, con vittoria di spese di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario; in via subordinata, ed in relazione alla richiesta di chiamata in causa del terzo, per il caso di accoglimento della domanda spiegata nei confronti della resistente ### s.r.l., dichiararsi e ritenersi la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare, a tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e/o, comunque, ordinarsi e condannarsi la compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla resistente ### s.r.l.  ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare alla parte attrice anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
Stante la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06/05/2020, assegnando al terzo un termine per costituirsi sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che parte resistente notificasse il ricorso, in uno al decreto, alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del terzo chiamato. 
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec alla ### s.p.a., in p.l.r.p.t., in data ###, come da ricevute pec allegate, la ### s.r.l., nel riportare pedissequamente il ricorso introduttivo del giudizio, il decreto di fissazione udienza, la propria memoria costitutiva e il decreto con il quale, autorizzata la chiamata in causa, si fissava la nuova udienza del 6.5.2020, conveniva in giudizio la predetta terza chiamata compagnia assicurativa rassegnando le medesime conclusioni di cui in memoria. 
Con comparsa di risposta ex art. 702-bis c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio la resistente ### di ### in persona del legale rappresentante protempore, la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti con tutte le conseguenze di legge; accertarsi la carenza di legittimazione passiva dell'### di ### e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio; rigettarsi il ricorso nei confronti dell'### di ### poiché infondato in fatto ed in diritto; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del medesimo ricorso, accertarsi la responsabilità della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo e per l'effetto condannarla al ristoro dei danni subiti dai ricorrenti; in via ulteriormente gradata, accertarsi il concorso della condotta dei sanitari della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo, determinarne il grado della colpa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente quanto l'### di ### sia condannata a pagare in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese di lite. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ###ni s.p.a., in p.l.r.p.t., la quale chiedeva statuirsi e dichiararsi che la compagnia assicurativa andava estromessa dal giudizio sommario attivato come prosecuzione del giudizio di ATP già svolto; statuirsi e dichiararsi che il presente giudizio sommario è comunque improcedibile poiché attivato oltre il termine perentorio dei 90 giorni dal deposito della ### statuirsi e dichiararsi che il procedimento è improcedibile e nullo nei confronti di ### s.p.a. che non è stata parte nel procedimento di ### statuirsi e dichiararsi che il diritto di cui al contratto di polizza della S.r.l. ### con ### è ampiamente estinto per intervenuta prescrizione; statuirsi e dichiararsi che nessun rimborso sarà dovuto da ### in favore della ### S.r.l. per le spese legali; statuirsi e dichiararsi che ### s.r.l. va condannata a pagare a ### s.p.a. le spese di lite. 
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.06.2020, a seguito di richiesta delle parti, il precedente Giudice sul ruolo concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. 
I ricorrenti, con le note conclusionali depositate il ###, nel precisare le proprie conclusioni, chiedevano condannare le convenute al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, per come dettagliatamente calcolato nelle note, con il favore delle spese di lite da liquidarsi con distrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. ### e, in particolare, chiedevano, in via principale, che il danno da perdita parentale venisse liquidato per intero, secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti, iure proprio in favore dei prossimi congiunti, parti ricorrenti, e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima; in via del tutto subordinata, nel caso il giudice avesse voluto identificare il danno non già con la perdita di un risultato, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore, chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance. Ad ogni modo, qualora ritenuto necessario, precisavano di non opporsi alla nomina di un consulente d'ufficio al fine di confermare quella quantificazione già fornita in termini percentuali dal CTP degli attori. 
Con ordinanza del 25.5.2022, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rilevato che, in materie richiedenti conoscenze tecnico-specialistiche è possibile disporre una ctu non solo deducente, ma anche percipiente e che si può sempre disporre, ove lo si ritenga opportuno, una nuova ctu; ritenuto, dunque, opportuno disporre ctu medico-legale, previa formulazione dei quesiti, provvedeva alla nomina di un consulente d'ufficio. 
Le parti, dopo aver depositato note conclusionali, autonome e distinte dalle note in sostituzione di udienza, precisavano le conclusioni e la causa, in data ###, veniva assunta in decisione. 
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ASP di ### in quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (### Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. ###).
Parimenti dicasi con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla medesima parte resistente. Si rileva, innanzitutto, come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dall'ASP di ### debba essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cassazione - ###, sentenza del 16.02.2016, n. 2951). 
Nel caso di specie, parte ricorrente, stante le deduzioni ed eccezioni dei resistenti, in allegato alla memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2, produce dai nn. 3 a 12, facendo seguito alla richiesta di ### compagnia assicurativa della AO di ### (cfr. all. 3 memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte ricorrente), certificato di morte della sig.ra ### del 25.08.2015, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del ### di ### dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'08.09.2015, con autenticazione di sottoscrizione, sottoscritto da ### nella quale la medesima dichiara che a seguito di decesso della madre, gli eredi legittimi erano ### marito, ### e ### figli; certificato di famiglia storico del 14.09.2020, rilasciato dal Comune di ### da cui risultano, oltre alla de cuius, anche i predetti soggetti. I ricorrenti allegano anche il certificato di stato di famiglia storico, del 7.09.2020, rilasciato dall'anagrafe del Comune di ### da cui risultano i seguenti soggetti: ### deceduto, #### deceduta, ##### e #### anagrafe del predetto Comune, in data ### rilascia a richiesta anche certificato di residenza da cui risulta che la sig.ra ### nata a ### era ivi residente ### Sono, altresì, allegati i certificati di residenza di ### nata a ### ed ivi residente in Via dei ### 8, int. 5, datato 7.9.2020; ### nata a ### ed ivi residente in via ### 2 Trav. 11, datato 7.9.2020; ### nato a ### ed ivi residente in Via dei ### 19, int. 2, datato 2.9.2020 e ### nata a ### ed ivi residente ###via preliminare, si ritiene priva di pregio, indi meritevole di rigetto l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla terza chiamata ### s.p.a., la quale lamenta il non aver partecipato al giudizio di ### “La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio)”. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008). 
Peraltro, trattandosi di fatti avvenuti nel 2015, rispetto al caso di specie, non trova applicazione la cosiddetta legge ### sicché i ricorrenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., “iscritto all'NRG 761/2016”, non avevano l'obbligo di convenire in giudizio anche la predetta compagnia assicuratrice. 
Non applicandosi la cosiddetta legge ### va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicurativa “per non essere stato introdotto il giudizio di merito nel termine di giorni 90 dal deposito della perizia”. 
Il principio è stato graniticamente affermato dalla Suprema Corte: “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. civ., sent.  n. 28994/2019). 
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rileva che il consulente d'ufficio, dott. ### incaricato nel procedimento di ATP promosso dai ricorrenti in conseguenza del decesso della sig.ra ### avvenuto in data ### presso l'U.O. di Rianimazione dell'### di ### nel sintetizzare, in base alla documentazione in atti, la storia clinica della sig.ra ### relaziona che al primo accesso, alle ore 11.57 del 12.07.2015 presso il ### dell'### di ### per sospetta frattura del femore destro, aveva poi fatto seguito successivo trasferimento all'### di ### per il ricovero presso l'U.O. di ### In data ###, richiesti esame Rx del torace, consulenza cardiologica e diabetologica, quest'ultima evidenziava uno scompenso glicometabolico con disidratazione ipertonica per cui veniva prescritta reidratazione e ripristino dell'equilibrio idrosalino, passaggio a terapia insulinica a 4 somministrazioni, mentre quella cardiologica non evidenziava patologie di pertinenza cardiaca in atto. ### prosegue evidenziando che “In data ### la ### viene sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore destro. Null'altro viene segnalato in cartella clinica sino alle ore 13.20 del 20.07.2015 quando la paziente presenta deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Viene pertanto richiesto, ed eseguito, esame TC urgente dell'encefalo che evidenzia un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore. Alle ore 15.00 del 20.07.2015 la ### viene sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale viene proposto immediato trasferimento presso reparto di ### o neurologia. Dopo ripetuti tentativi telefonici per reperire istituto ospedaliero atto al proposto ricovero ed individuata nell'U.O. di ### dell'### di ### struttura atta ad accogliere la paziente, alle ore 17.25 del 20.07.2015 la stessa lascia l'### di ### per il trasferimento in ambulanza al nosocomio cosentino. Alle ore 18.15 del 20.07.2015 la ### giunge nel reparto di ### dell'### di #### obiettivo all'ingresso segnala una paresi centrale del VII nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra. Stabilizzate le condizioni cliniche della paziente seppur in assenza di miglioramenti dell'obiettività neurologica, eseguito in data ### esame TC di controllo dell'encefalo che evidenzia vasta lesione ischemica cortico - sottocorticale insulo - temporo - frontale destra, la ### viene dimessa il ###, per essere inviata in riabilitazione estensiva extraospedaliera, con diagnosi di ischemia cerebrale insulo temporo parietale di destra, ipertensione arteriosa, diabete mellito. In pari data la ### viene ricoverata presso la ### di ### struttura per la riabilitazione neuromotoria in Paola”. Esaminata anche la cartella clinica di detta struttura riabilitativa, il CTU ripercorre il quadro clinico della paziente, sino al 19.08.2015, allorquando, verificatisi episodi di vomito alimentare, crisi tonico clonica con perdita di coscienza, alle ore 20.10 del 19.08.2015, la ### veniva ricoverata presso l'U.O. di Anestesia e ### dell'### di ### all'esito del quale decede. 
Esaminata, dunque, tutta la documentazione, il CTU nominato, al fine di rispondere ai quesiti postigli dal Giudice in sede di ATP volti a individuare profili di responsabilità professionale, nelle proprie considerazioni medico legali afferma: “Non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015. In caso contrario la mancata somministrazione della terapia eparinica costituirebbe sicuramente un elemento di responsabilità professionale in quanto sarebbe concausa determinante nel verificarsi dell'episodio ischemico verificatosi in data ###”.  ### prosegue affermando che “relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neuorologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente. 
Va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015. Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.  ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio. Se fosse poi accertata e dimostrata documentalmente la mancata somministrazione dell'eparina nel post operatorio non v'è dubbio alcuno che costituirebbe un elemento di responsabilità professionale che sicuramente andrebbe a modificare le valutazioni medico legali espresse…” il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio … Relativamente alla gestione della paziente durante il periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### si ribadisce l'insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. Afferma il dott. ### che un episodio di ematuria in terza giornata in paziente cateterizzata è cosa frequente e non richiede alcun approfondimento clinico potendo essere risolta con la semplice somministrazione di terapia antibiotica ad ampio spettro. ### corrisponde alla presenza di sangue nelle urine ed è la manifestazione clinica di un'emorragia avvenuta potenzialmente in ogni punto dell'apparato urinario: rene, pelvi renale, uretere, vescica, prostata, uretra. È sempre necessario eseguire appropriati esami per accertarne la causa. … Nel caso della signora ### è pur vero che alcuni esami non potevano essere eseguiti in quanto cateterizzata ma è altrettanto vero che non fu eseguito nessuno di essi”. Relativamente, poi, all'episodio di agitazione notturna verificatosi presso il ### il ### e ripetutosi il ###, rispetto al quale il dott. ### muove note critiche ritenendoli episodi tali da non destare particolare preoccupazione, il dott. ### afferma: “si rammenta al dott. ### che non si trattò di una notte insonne ma di una vera e propria agitazione notturna e si rammenta allo stesso dott. ### che l'assistenza di un paziente colpito da ictus dopo la stabilizzazione della condizione clinica ad opera dell'unità operativa d'emergenza ha lo scopo e soprattutto la responsabilità di prendere in carico il paziente avendo cura in particolar modo di valutare lo stato di salute dello stesso, valutare attentamente eventuali comorbilità, accertare sotto il profilo diagnostico eventuali potenziali complicanze che si possono e/o si stanno verificando al fine di predisporre i necessari interventi atti a riportare le condizioni cliniche dell'assistito alla stabilità clinica. Per tale motivo lo stato di agitazione (non singolo episodio) era meritevole di una maggiore attenzione clinica, sicuramente meritevole di una valutazione specialistica neurologica e non meritevole della semplice somministrazione di terapia ansiolitica. 
Così come per le stesse motivazioni era bisognevole di adeguati accertamenti, ai fini di una diagnosi differenziale per l'esclusione di eventuali comorbilità, gli episodi di vomito alimentare. Nessun approfondimento clinico e diagnostico fu posto in essere per le su citate manifestazioni cliniche….  non v'è alcun dubbio che la gestione clinica della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 è sicuramente inadeguata ed insufficiente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Inadeguata ed insufficiente gestione che ha sicuramente influito negativamente sulle già precarie condizioni di salute della stessa determinando una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente. Tale inadeguata gestione non è da escludere che, seppur in assenza comunque di dati certi, abbia avuto un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ###”. In risposta, dunque, alle osservazioni mosse dal CTP della casa di cura ### il CTU ha concluso affermando: “alla luce di dette considerazioni si ribadiscono le valutazioni espresse ammettendo sotto il profilo medico legale che le criticità gestionali riscontrate, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire seppur in termini di concausalità nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. all. 4 - CTU risposte critiche a CTP - fascicolo parte resistente ###. 
Tra la documentazione allegata dai ricorrenti si rinviene la cartella clinica n. 2652, anno 2015, rilasciata dallo ### “### di Paola” - ### di ### e ### relativa al ricovero della sig.ra ### avvenuto in data ###, ore 15.43, con diagnosi clinica di entrata “### femore dx”, e sue dimissioni il ###, ore 17.25. 
Nella sezione relativa a “diagnosi accertata” è riportato “### basicervicale femore dx, lesione ischemica cerebrale”. In cartella viene riportata la data e la natura dell'intervento, ossia “17.7.2015 Riduzione e sintesi con chiodo EM gamma 3”. Nel diario clinico di detta cartella si rinvengono le consulenze, diabetologica e cardiologica espletate, per come riportate dal CTU dott. ### nominato in sede ###data ###, alle ore 13.30 si registra “deviazione rima buccale con ipotonia arti superiore sinistra. TC encefalo urgenti”; alle ore 14.40 “visionato referto TAC encefalo eseguito in urgenza. Si richiede consulenza internistica urgente; alle ore 15 si ritiene necessario il trasferimento in reparto di ### ore 15.30 si registra “si effettuano ripetuti tentativi telefonici per organizzare trasferimento c/o reparto di ### ore 16.30, come da accordi telefonici con il dott. ### si organizza il trasferimento c/o il reparto di ### di Cosenza…ipostenia avambraccio e mano sinistra, deviazione emirima buccale, eloquio conservato, respirazione autonoma” (cfr. pagg. 7-8 cartella clinica all. 2 ricorso introduttivo). Nella richiesta di trasferimento, datata 20/07/2015 16:45, trasmessa a mezzo fax alle ore 15 e 19, nella sezione diagnosi è riportato “ictus ischemico in paziente operata per frattura di femore”, servizio richiesto “trasferimento U.O.  neurologia Cosenza”, “urgente”. Nella successiva “richiesta trasferimento secondario pazienti”, datato 20.07.2025, ore 17.15, nella parte relativa al trattamento è registrato “inchiodamento endomidollare per f. femore; clexane 4000 …”. Nella scheda di dimissioni (cfr. pag. 28 cartella clinica all. 2 ricorso), si registra la data del 20.7.2015, ore 17:25. 
È allegata la cartella clinica dell'U.O. Complessa di ### dello ### ospedaliero dell'### di ### n. 15062, anno 2015 da cui risulta il ricovero in data ###, ore 18.15, con dimissioni il ###, ore 12.30. La diagnosi di entrata ivi riportata è “ictus”, mentre quella di uscita “ischemia cerebrale …”. Nella sezione della cartella “eventi che hanno portato al ricovero attuale si registra “### alle ore 10.40 è comparsa emiparesi sin. La paziente è stata sottoposta a TC cranio e quindi trasferita presso la nostra U.O.” Nella cartella infermieristica, alla voce “diagnosi di ingresso” si rileva “ischemia cerebrale”, “diagnosi di dimissione ischemia cerebrale insulo temporo - paretale destra, ipertensione arteriosa - diabete mellito”. 
Si rinviene in atti cartella medica n. 2573 del 25.7.2015, rilasciata dalla clinica “### - riabilitazione neuromotoria”. Il ricovero, avvenuto il ###, con la diagnosi di accettazione “ischemia cerebrale insulotemporoparietale ds frattura femore ds tratt. chirurg.”, mentre la data di dimissione è il ### con la seguente diagnosi “La pz viene trasferita tramite 118 c/o ### soccorso ### di ### per crisi …” (cfr. pag. 2 cartella S. ### all. 4 al ricorso). 
È allegata la cartella clinica n. 16574, anno 2025 rilasciata dalla U.O. complessa di anestesia e rianimazione (terapia intensiva), dello stabilimento ospedaliero dell'### di ### La diagnosi di ricovero, avvenuto il ###, ore 20:10, provenienza P.S. di ### è la seguente “stato soporoso in pregresso ictus”, “diagnosi all'ingresso insufficienza cardiorespiratoria e neurologica in paziente con pregressa ischemia cerebrale”, data delle dimissioni 21/08/2015, ora 06:50. Diagnosi di uscita episodi tachicardia ventricolare, con evoluzione in FV…”, esito “exitus”. Nella sezione “anamnesi patologica prossima e motivo del ricovero: 19.08.2015. La pz giunge in P.S. proveniente dal P.O. di ### accompagnata dai sanitari del 118 per stato soporoso in pz con riferita crisi convulsiva (crisi riferita dal medico di guardia della clinica riabilitativa ### in cui la pz era degente). Al nostro arrivo pz soporosa, pupille isocoriche, isocicliche, con RFM presente allo stimolo doloroso, movimenti finalistici arti sup. dx. Grave insufficienza respiratoria con valore di ### 79%. 
Si procede a ioT, si accompagna in sala TC per TC encefalo di controllo e dopo l'esame diagnostico si trasferisce nella nostra UOC per le cure del caso”. 
È allegato verbale di mediazione, relativo all'istanza presentata il ###, con esito negativo, stante l'assenza dell'A.O. di ### e di #### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziavano che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
È allegato atto di variazione generica n. polizza 1/52534/65/747259312/1, stipulata dalla ### s.r.l. con la ### ove la data dell'effetto di variazione è il ###, la data di scadenza della polizza 31.12.2015, con frazionamento premio annuale, con tacito rinnovo, con scadenza prima rata 31.12.2015, premio annuo in euro 4.400,00. Si specifica in detto estratto che al contratto era stato assegnato il nuovo numero di polizza 747259312 che sostituiva il precedente numero ###32. Nella parte relativa alla descrizione del rischio, la compagnia assicurativa attesta che “### è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'### nella sua qualità di Esercente in centri di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo (###”, “garanzie prestate ### di garanzia - responsabilità civile verso terzo (R.C.T.). Si specifica che l'assicurazione valeva fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese di: “per ogni sinistro 1.000.000,00, con il limite di 1.000,000,00 per ogni persona; per danneggiamento a cose e animali euro 1.000.000,00”; ### verso i ### (R.C.O.), per ogni sinistro euro 1.000.000,00, per ogni dipendente con limite di euro 1.000.000,00”. 
All'art. 11 delle condizione speciali di assicurazione, datate 30.12.2010, rubricato “### di cura private - ricoveri - La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'### iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la ### rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali convenuti in polizza ed ogni sinistro è da considerare unico a tutti gli effetti anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'### o fra loro”.
All'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - oggetto dell'assicurazione - si statuisce che “la ### si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che l'assicurato stesso, nella sua qualità dichiarata in polizza, è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per fatto di persona dalle quali o con le quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e ad animali. ### vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere”. Seguono: atto di variazione rate future, n. polizza 1/52534/65/747259312/3, recante effetto variazione 15.11.2016, scadenza 31/12/2016, frazionamento annuale, premio annuo euro 4.000,00; atto di quietanza dell'11.01.2019, relativo al pagamento del premio annuale di polizza; atto di regolazione premio del 30.5.2018, sottoscritto il ###, di euro 3.599,18; atto di regolazione premio dell'11.04.2019, per il periodo 31.12.2017 al 31.12.2018, di euro 3.599,18; schema informazioni riservate all'agenzia recanti i medesimi dati generali già indicati e con indicazione effetto quietanza del 31.12.2019 e scadenza polizza al 31.12.2020; atto di quietanza datato 3.1.2020; atto di regolazione premio del 6.4.2016, per il periodo 31.12.2014 al 31.12.2015, di euro 3.599,18.  ###. ### in data 30 gennaio 2020, inoltrava mail alla ### avente ad oggetto “### s.r.l. c. eredi ### - sinistro n. 1- 8101- 2019- ### del 21/08/2015” con la quale trasmetteva in allegato la documentazione relativa al sinistro indicato in oggetto. Evidenziava che, con ricorso notificato il 28 gennaio 2020, gli eredi della signora ### deceduta il 21 agosto 2015, chiedevano il risarcimento dei danni ritenendo la ### s.r.l. responsabile insieme all'ASP di ### della morte della loro congiunta. Rappresentava che la ### s.r.l., con propria comunicazione del 16 giugno 2016 aveva già avvertito la compagnia del ricorso che all'epoca avevano presentato gli stessi eredi per accertamento tecnico preventivo, evidenziando che la procedura si era conclusa con una CTU con la quale veniva ravvisata una minima responsabilità della struttura. A detta mail l'avvocato della ### allegava l'accertamento tecnico preventivo, le memorie costitutive della ### la CTU del dottor ### espletata in sede di ### il ricorso notificato il 28 gennaio 2020, il decreto di fissazione udienza dell'11.3.2020 e la comunicazione all'### documenti che risultano tutti allegati in calce alla mail e così denominati. In riscontro a detta mail la compagnia assicurativa confermava la ricezione e chiedeva prendersi nota di aver già provveduto a inoltrare il tutto all'ufficio sinistri competente. 
Nominato un collegio peritale nel presente giudizio di merito, i ### hanno depositato la relazione definitiva in data ###. 
Nell'elaborato peritale, i consulenti, ripercorsa la storia clinica della sig.ra ### a partire dall'intervento al femore sino al decesso, in anamnesi affetta da diabete da 20 anni, ipertensione arteriosa, allergia ai farmaci antidolorifici, esaminata la documentazione medica in atti, evidenziano che, ricoverata presso l'ortopedia dell'### di ### era “posta in terapia con ### 4000 U.I.  fl s.c. / die + soluzione fisiologica 5000 + antra, tachipirina al bisogno. Il ### venivano richiesti: Rx torace, consulenza cardiologica e diabetologia. La consulenza diabetologia eseguita subito, evidenziava uno scompenso glico-metabolico con disidratazione, per cui veniva prescritta reidratazione e passaggio a terapia insulinica per quattro somministrazioni die. Il ### era richiesta consulenza anestesiologica per intervento. Una consulenza cardiologica non evidenziava patologie in atto, in particolare l'esame EGG non registrava fibrillazioni atrio-ventricolari. Il 17/7 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore dx. Il ###, alle ore 13:30, comparve la deviazione della rima buccale e ipostenia emisoma sn. Era eseguita una TAC encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica (scarsa differenziazione cortico-sottocorticale con verosimile appiattimento dei solchi locoregionali). Non segnalata la presenza di versamento emorragico. - si richiedeva controllo TAC a distanza di 24 h. Alle ore 15:00 del 20.7.2015 effettuava consulenza internistica che proponeva il trasferimento immediato presso reparto di ### o Neurologia”. … trasferita alle ore 17.25 presso il reparto di ### dell'### di ### dove giungeva alle ore 18.15 del 20.7.2015. ### obiettivo, all'ingresso, segnalava una emiplegia sn. “Esame neurologico: nervi cranici VII paralisi a sin di tipo centrale - arti superiori - forza - sinistro - plegia - inferiori - forza - destro - impotenza funzionale da frattura - sinistro - grave paresi … sensibilità: ipoestesia emisoma sin … 21.07.2015 “paziente vigile, collaborante, emiplegia sinistra”. Era richiesto ecodoppler vasi epiaortici che evidenziava “ispessimento medio-intimale a carico della biforcazione con regolare regime di flusso. Arterie vertebrali pervie con regolare regime di flusso”. Il ### effettuava controllo TAC dell'encefalo che rilevava una vasta lesione ischemica corticosottocorticale insulo temporo frontale dx per cui, essendo stabilizzate le condizioni cliniche con emiplegia sn, dopo tre giorni era dimessa, il ###, per essere trasferita in terapia estensiva, presso la ### di ### di ### con la diagnosi di: “### sn da ictus ischemico, ipertensione arteriosa, diabete mellito. Al ricovero i sanitari della casa di ### rilevavano clinicamente uno stato di normalità”. ### passano, poi, all'esame della cartella clinica redatta durante il ricovero della ### presso la ### di ### di ### rilevando come dalla stessa emerge: “il 27/7/ 2015 comparsa di ematuria per cui viene instaurata terapia antibiotica con ### 500. Il 29/ 7/2015 rimuove il catetere vescicale; Il 19/8 viene segnalata uno stato di ansia generalizzato, soprattutto notturna. Ore 9.00 vomito alimentare. 
Ore 13.00 nuovo episodio di vomito. Esame obiettivo neurologico invariato. Alle 16.45 presenta episodio convulsivante con crisi tonico-clonica e perdita di conoscenza. Si somministra valium i.m. e si trasferisce la paziente tramite 118. Alla 20.10 del 19/8 la sig.ra ### viene trasferita presso l'U.O. di anestesia e rianimazione del nosocomio di ### All'ingresso del reparto appare soporosa con pupille isocoriche, isocicliche, RFM presenta allo stimolo doloroso grave insufficienza respiratoria con valori di Sp02 79%. Si procede a intubazione. Reparto di anestesia ### in reparto con ### ventilata con ossigeno-terapia, sedata. Dopo una serie di manovre rianimatorie, alle 6.50 del 28/8/15 si constata l'exitus”. 
Dopo tale excursus, i consulenti hanno disquisito sull'importanza della terapia eparinica, affermando che “la trombosi venosa profonda e le conseguenze cardiopolmonari che ne conseguono, rappresentano una complicanza severa e spesso fatale e, per questo motivo si impone la necessità di una profilassi anti-trombo-embolica nel trattamento dei pazienti sottoposti a terapie conservative o chirurgiche, ortopediche o traumatologiche. ### della terapia di profilassi con eparina, necessaria per la riduzione del rischio trombo embolico legato a fattori di rischio individuali, in questo caso, non è chiara per la mancanza di una scheda infermieristica, dove viene segnalata la somministrazione giornaliera dell'eparina, anche se è stata riportata come terapia praticata, al momento del trasferimento presso l'### di ### “### 4000 U.###” nella scheda stilata dai sanitari di Paola”. 
Anche il collegio peritale nominato nel giudizio di merito, come il dott. ### CTU in sede di ### rileva una carenza documentale nella cartella clinica dell'ospedale di ### e, dunque, la difficoltà di accertare i tempi di somministrazione dell'eparina. 
Tuttavia, i consulenti affermano: “comunque, l'eventuale omessa impostazione corretta della terapia antitrombotica, mediante eparina frazionata sottocutanea, non si ritiene possa essere la causa diretta dell'evento trombotico, bensì dello scompenso metabolico, ipertensione arteriosa e stress operatorio.  ### previene essenzialmente la trombosi venosa profonda e, quindi, l'embolia polmonare. 
Ancora la profilassi con eparina è necessaria per la prevenzione dell'ictus cerebrale embolico dovuto a fibrillazione atriale. Dalla documentazione cardiologica agli atti non vi è evidenza di fibrillazione atriale”. 
Nella propria discussione e considerazioni medico - legali, i consulenti, pur rilevando che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, ciononostante ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. 
Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto ritenevano non emergere “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. 
Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15” e fino all'effettuazione delle “necessarie indagini la paziente non sarebbe rientrata nella finestra temporale necessaria. Pertanto, l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Al contrario, i consulenti hanno ravvisato delle carenze nell'operato della struttura S. ### sostenendo che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. 
Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### ci permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. 
La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
Hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. Non avendo elementi per conoscere le probabili patologie a corredo del quadro sintomatologico delle sopravvenute comorbilità, insorte durante la degenza fino all'exitus, perché non diagnosticate, non è possibile a questo collegio poter fornire una quantificazione alla perdita di chances di sopravvivenza”. 
Il collegio peritale, poi, alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice e di parte convenuta ### risponde che “pur in presenza di una deplorevole condotta della gestione della cartella clinica, riguardante la parte infermieristica delle trascrizioni farmacologiche, tralasciando anche l'importanza della eparina a basso peso molecolare nel determinismo dell'ictus, non si può dimostrare che non siano stati somministrati farmaci antiaggreganti dal momento che in cartella essi sono annotati all'ingresso e sul foglio di trasferimento come terapia in corso. Gli accertamenti sieroematici, cardiologici e radiografici risultano eseguiti, come pure gli accertamenti TC che hanno permesso di diagnosticare l'ictus e predisporre, nei tempi che ha richiesto la mancanza di posti e disponibilità di altre strutture specialistiche, di trasferire la paziente (come annotato in cartella clinica già alle 15.30, trovando accessibilità alle 16:30 presso l'### di ###. 
In merito alla gestione della paziente da parte della ### di ### il collegio non identifica nessuna causalità diretta tra morte della paziente e il ruolo della struttura sanitaria, bensì riscontra la sussistenza di evidenti profili di responsabilità in termini di negligenza e imperizia per carente e inadeguato apporto medico-specialistico di tipo diagnostico di fronte al molteplice corredo sintomatologico comparso alla paziente durante la degenza. Si conferma pertanto, sulla base alla preponderanza dell'evidenza, che tale condotta abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle condizioni di salute determinando una perdita di chances”. In ordine poi alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”.  ### peritale, convocato a chiarimenti, resi per iscritto, ritenendo sostanzialmente di aver già risposto a quanto richiesto dalle parti in sede di formulazione delle osservazioni, con riguardo ai chiarimenti chiesti dall'avv. ### in ordine all'esistenza o meno di un piano terapeutico e alla modalità di somministrazione di terapie cardiologiche e diabetologiche durante il ricovero della de cuius, il Collegio ha ribadito che “in cartella è ben documentato che in data ###, per scompenso glico-metabolico e disidratazione, era stata prescritta terapia insulinica ed eseguiti i controlli clinici specialistici, sierologici, radiologici e cardiologici, previsti dai protocolli, in preparazione all'intervento principale, consistito nella riduzione chirurgica della frattura basi cervicale del femore dx con sintesi di chiodo endomidollare gamma 3. Successivamente la paziente ha continuato ad assumere gli stessi ipoglicemizzanti per via orale sia al ricovero a ### e sia alla casa di cura S. ### Per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”. Ribadiva nuovamente che, anche nel caso di deplorevole assenza in cartella del diario infermieristico, si riteneva più possibile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano. ### peritale proseguiva affermando che “in merito al “colpevole” ritardo di trasferimento della paziente per trattamento, dalla cartella clinica si apprende che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Era pertanto richiesto, e subito eseguito, un esame TC urgente dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore”. 
I ### nel ripercorrere ancora una volta la vicenda clinica a partire dal manifestarsi del primo sintomo ischemico, affermano che: “dalla stessa cartella si evince che alle ore 15.00, dello stesso giorno, la ### veniva sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale era predisposto immediato trasferimento presso reparto di ### È trascritto in cartella che, da quel momento, siano stati effettuati dagli stessi sanitari ripetuti tentativi telefonici per reperire un istituto ospedaliero adatto più vicino (riportato in cartella) per affrontare la patologia in atto e soltanto alle 16:30 perveniva la disponibilità al ricovero presso l'U.O. di ### dell'AZ. ### di ### Struttura con U.O. Neurologica idonea ad affrontare quella patologia cerebrale. Alle ore 17.25 partiva dall'### di ### per il trasferimento in ambulanza 118 al nosocomio cosentino e alle ore 18.15 del 20.07.2015 la paziente giungeva nel reparto di ### dell'### di ### … Si conferma pertanto che, sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico”. 
Con riguardo poi alle contestazioni mosse dal ### dott. ### per la ### s.r.l., il Collegio replica che “tali affermazioni non trovano alcun reale riscontro nella succinta cartella clinica n. 2573 del 25/7/2015 dove, a fronte di 25 giorni di ricovero, sono rilevati e riportati nel diario clinico i parametri per soli 10 giorni in 3 pagine (pressione arteriosa frequenza cardiaca e glicemia e somministrazione di farmaci). Non vi è traccia di programmi riabilitativi e di protocolli con report di esercizi e schemi terapeutici rieducativi con valutazioni quotidiane che la paziente avrebbe eseguito quotidianamente. Né di visite specialistiche e di accertamenti strumentali”. Ancora una volta, i consulenti rilevano profili di criticità nella gestione della paziente, evidenziando: “la struttura sanitaria, che non è un ambulatorio di fisiokinesiterapia, come affermato in udienza, bensì un ### con ricovero di pazienti fragili che, oltre a valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa, dovrebbe disporre per ogni degente, seppur indirettamente, nel corso del ricovero, anche la possibilità di poter diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso una rete di consulenze specialistiche e accertamenti strumentali per la individuazione per eseguire diagnosi di patologie che si potrebbero appalesare durante la degenza. Tutto ciò al fine di predisporre i più adeguati trattamenti terapeutici o trasferirla ed evitare o ridurre le complicanze, le sofferenze e gli inevitabili peggioramenti dello stato di salute già invalidato dalla patologia neurologica. Dal diario clinico, emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7/2015 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” empiricamente con farmaci sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. 
Il ### compare, infine, una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### dove giungeva affetta da grave insufficienza cardio-respiratoria. ### dopo soli 2 giorni dal ricovero giunge all'exitus per arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e dissociazione elettromeccanica in assenza di una diagnosi eziologica certa. Sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene, più probabile che non, che la mancanza di un corretto approccio e approfondimento clinico e diagnostico-terapeutico, durante la degenza della ### sulla base del corredo sintomatologico evidenziato, possa aver pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato sul piano diagnostico e successivamente terapeutico e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Con riguardo alla quantificazione della perdita di chances, in risposta a quanto già osservato da parte attrice, i consulenti affermano che “nel determinare eventuale possibilità di conseguimento di risultato favorevole, in assenza di elementi diagnostici certi, assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, si ribadisce e si conferma il parere valutativo in termini percentuali che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale al di sotto del 50%”. 
Nella terza risposta ai chiarimenti il Collegio ribadisce già quanto affermato in ordine alle tempistiche. 
Va evidenziato che la fattispecie in esame è stata oggetto di due ### che hanno entrambe escluso la responsabilità della convenuta A.S.P. di ### e riconosciuto un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l.
La domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”, va rigettata.  ### nominato in sede di ATP ha evidenziato che “non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. 
Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015… relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neurologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente… Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.   ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” … il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio”. 
Anche la CTU espletata nel presente giudizio ha accertato che “l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Sebbene “l'operato dei sanitari di Paola” sia “carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, i nominati ### ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto non ravvisano “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15”. 
Dunque, entrambe le CTU espletate escludono responsabilità della convenuta A.S.P. di ### Nonostante le evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione dell'eparina, il CTU dott. ### evidenzia che “nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” e che “non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio”. 
Anche il Collegio peritale nominato nel presente giudizio ha rilevato, nei chiarimenti resi, che “per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”, ritenendo più probabile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano, dopo aver esposto, nella ### che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica che, comunque, è ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio”.  ### espletate e le riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio appaiono condivisibili, anche con riguardo agli ulteriori profili inerenti all'A.S.P. di ### incluso il rilevo dei ### secondo cui, “sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico” e quello del CTU dott. ### secondo cui “la tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”.  ### espletate, che si ritiene di condividere, pervengono alle medesime conclusioni non solo in ordine all'esclusione della responsabilità della convenuta A.S.P. di ### ma anche con riguardo al riconoscimento di un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l. 
Come evidenziato dal CTU dott. ### “va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della ### di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”.
Parimenti, dalla CTU espletata nel presente giudizio emerge che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
I ### hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Le conclusioni delle CTU espletate sono ulteriormente rafforzate dalle sopra riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio. 
Va precisato che “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (cioè la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante… Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri ### di ### e di ### law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.” (Cass. civ. n. 28993/19).  “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta)” ( Sez. 3, Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025). 
La domanda di perdita della chance “può ritenersi implicita in una certa richiesta dell'attore, nel senso che costui non deve esplicitamente utilizzare il termine chance …, essendo sufficiente che tale riferimento alla chance sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla interpretazione di quest'ultima” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).  “Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (ex multis, Cass. Sez. 3, ### n. 8107 del 06/04/2006). 
Nell'atto introduttivo del procedimento in epigrafe i ricorrenti chiedono l'accertamento, “iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”, dopo aver dedotto che “da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente”, in quanto “tali comportamenti hanno aggravato le condizioni di salute della paziente, che, in presenza di condotte perite, accorte e tempestive sarebbero state evitate ovvero, a tutto voler concedere, avrebbero avuto conseguenze meno gravi”. 
Non appare dubitabile che i ricorrenti, in seguito ad una CTU che, nel procedimento di A.T.P., aveva espressamente riconosciuto, a carico della ### di ### S. ### di ### una “riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. pag. 14 del ricorso), non abbiano inteso riferirsi alla chance, su cui parametrare il chiesto risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio. 
In ogni caso, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, gli attori hanno espressamente precisato la domanda anche con riguardo al danno parentale, “in subordine, di perdita di chance”, esponendo che “in subordine, nella denegata ipotesi si voglia inquadrare la condotta della convenute come causa di un evento di danno incerto, la questione dovrà essere trattata nell'ambito della perdita di chance”. 
Anche qualora la si consideri non una mera precisazione della domanda, ma una sua modificazione, essa è ammissibile, attesa la formulazione della domanda in via subordinata, nella memoria ex art.  183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, sulla base di fatti costitutivi già dedotti nell'atto introduttivo.  “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 28/11/2019; ### U, ### n. 12310 del 15/06/2015). 
Infine, nelle note conclusionali depositate il ###, gli attori ribadiscono che “in via del tutto subordinata”, chiedono “il risarcimento del danno da perdita di chance”, deducendo che “in tale ipotesi, il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50% (###” e che “il danno secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti dovrà essere liquidato iure proprio in favore dei prossimi congiunti e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima”. 
La giurisprudenza di merito ha ormai consolidato il riconoscimento del danno da perdita di chance di un più lungo rapporto parentale con il congiunto, da richiedere iure proprio, affermandone la risarcibilità ogniqualvolta vi sia prova che, in assenza dell'errore medico, il rapporto familiare avrebbe potuto prolungarsi. 
In particolare, la lesione del diritto del congiunto di godere di un tempo di vita più lungo con il proprio familiare può essere liquidata applicando il criterio del danno parentale tabellare, ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa. 
In tal senso si è pronunciato il ### di Prato, con sentenza n. 64/2025, che ha distinto nettamente il danno iure hereditatis da perdita di chance del paziente rispetto a quello iure proprio subito dai familiari. Quest'ultimo è stato liquidato con un abbattimento proporzionale (40%) sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga. 
Analogo criterio è stato adottato dal ### di Bari, con sentenza n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla probabilità - accertata dal CTU - di sopravvivenza residua e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale. 
Posto che il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato in via equitativa facendo ricorso alle apposite tabelle del ### di ### e che, nel caso di specie, si tratta di un mero danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, in considerazione della incertezza sulla effettiva sopravvivenza della deceduta, detto danno sofferto dagli attori va riconosciuto nella sola percentuale corrispondente all'entità della chance perduta, quindi riducendo alla medesima gli importi calcolati applicando le predette ### del ### di ### (cfr. ### di Avellino, ordinanza del 20-03-2025). 
La perdita di chance è risarcibile anche se inferiore al 50%. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, ### n. 7195 del 2014), “pur mostrando di condividere il corollario per il quale il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo, il giudice ha introdotto un criterio di valutazione di questa possibilità, che non trova riscontro nei richiamati precedenti giurisprudenziali, e che sposta sul piano della causalità quella che, tutt'al più, è una delibazione riservata al piano della quantificazione del danno risarcibile. Ha introdotto, infatti, una sorta di distinzione tra chance la cui perdita è risarcibile e chance la cui perdita non sarebbe risarcibile a seconda che la possibilità di conseguire il risultato utile sia superiore o inferiore al 50% ed ha ritenuto "giuridicamente risarcibili soltanto le perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente, o quanto meno non irrilevante", quantificato nella misura dal 50% in su”. 
Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dagli attori nelle note conclusionali depositate il ###, secondo cui nel caso di risarcimento del danno da perdita di chance “il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50%”, i ### nel presente giudizio hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”. 
Va rimarcato che nella CTU espletata nel procedimento di A.T.P. si accerta che “non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”. 
In ordine alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### nel presente giudizio hanno invece quantificato la perdita di chance collocandola “al di sotto del 50%” Sulla scorta dell'intero compendio probatorio in atti e delle CTU espletate, considerando anche l'età della vittima al momento del decesso (60 anni) e le già “precarie condizioni di salute” della paziente, “in presenza di rilevanti preesistenze”, si ritiene di quantificare la perdita di chance nella misura del 40%. 
Applicando le tabelle attualmente vigenti elaborate dal ### di ### per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, si ottengono i seguenti importi: 1) con riguardo al coniuge ### di anni 59 all'epoca del decesso della moglie, deceduta a 60 anni, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, giusto certificato allegato di residenza della famiglia abitante in ### in via ### 1 e considerato che la deduzione compiuta dagli attori a pag. 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., contenente l'esplicito riferimento alla convivenza con la vittima del marito ### e dei figli ### e ### non è stata contestata dalle controparti nella prima difesa successiva, si ottiene l'importo di € 308.969,00; 2) con riguardo al figlio ### di anni 26 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 332.435,00; 3) con riguardo alla figlia ### di anni 34 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 324.613,00; 4) con riguardo alla madre ### di anni 82 all'epoca del decesso della figlia, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 160.351,00; 5) con riguardo al fratello ### di anni 53 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo al medesimo, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 6) con riguardo alla sorella ### di anni 56 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 7) con riguardo alla sorella ### di anni 54 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 8) con riguardo alla sorella ### di anni 46 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 69.618,00. 
Alla luce delle esposte considerazioni, va liquidato in favore degli attori il risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance nella misura del 40% delle somme sopra calcolate, con conseguente importo di: 1) € 123.587,60 in favore di ### 2) € 132.974,00 in favore di ### 3) € 129.845,20 in favore di ### 4) € 64.140,40 in favore di ### 5) € 26.488,80 in favore di ### 6) € 26.488,80 in favore di ### 7) € 26.488,80 in favore di ### 8) € 27.847,20 in favore di ### Sui predetti importi, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (21.08.2015) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulle somme che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (21.08.2015), devono essere poi via via rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulle somme già attualizzate in sentenza (quindi sui predetti importi). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto i predetti importi risultano già attualizzati.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
In base agli atti di causa, la domanda di garanzia è meritevole di accoglimento e va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata nella memoria di costituzione depositata il ###.   “La sospensione del termine di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo” (Cass. civ. n. 10598/2001).  “Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto” (Cass. civ. n. 50/2004).  “In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato” (Cass. civ.  17834/2007). “Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario” (Cass. civ. n. 6296/2013).  “In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso” (Cass. civ. n. 18317/2015).  “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art.  2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ.  11581/2020). 
Peraltro, la ### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziava che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Dunque, qualora si ritenga che la citata missiva, ricevuta il ###, contenga la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria dei danneggiati, esplicitando la volontà dei medesimi di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, essa ha prodotto l'effetto sospensivo della prescrizione. 
In caso contrario, deve rilevarsi che la prescrizione non è nemmeno iniziata a decorrere, non risultando un'esplicita richiesta risarcitoria formulata dai danneggiati prima dell'introduzione del presente giudizio di merito, non decorrendo il termine di prescrizione anzidetto dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. n. 11581/2020; Cassazione civile ### II sentenza n. 2971 del 31 gennaio 2019, secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”). 
Dalla mera lettura del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., depositato il ### nel proc. n. 761/2016 R.G., in cui la relazione tecnica risulta depositata soltanto il ###, non emerge, comunque, che nello stesso gli attori abbiano formulato esplicite, concrete e dirette richieste risarcitorie nei riguardi della ### s.r.l., con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso, avanzate soltanto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il ###. 
Si rammenta, altresì, che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024). 
Sulla scorta di tutto quanto rilevato ed argomentato, si rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”. 
In accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
La soccombenza parziale di parte attrice e le oggettive particolarità e complessità della fattispecie e delle relative questioni giuridiche (Cass., ordinanza n. 4360/2019) inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonché rispetto al procedimento di mediazione. 
Le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., atteso l'esito delle stesse, vanno poste per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  P.Q.M.  ### di #### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 36 /2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”; 2) in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi: -€ 123.587,60 in favore di ### -€ 132.974,00 in favore di ### -€ 129.845,20 in favore di ### -€ 64.140,40 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 27.847,20 in favore di ### il tutto oltre agli interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva; 3) in accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori; 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nonché rispetto al procedimento di mediazione; 5) pone le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  ### lì 28.10.25 Il Giudice dott.

causa n. 36/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Maurizio

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 183/2022 del 05-03-2022

... tuttavia in data ### si verificava il decesso di ### su richiesta del suo difensore, Avv. ### il Giudice disponeva l'interruzione del processo con provvedimento del 6.03.2019, previa revoca del precedente del 25.02.2019. ### attrice provvedeva quindi, con ricorso del 29.04.2019, alla riassunzione del processo con la chiamata degli eredi del ### per l'udienza del 25.02.2020, alla quale essi si costituivano in giudizio e, riportandosi alle conclusioni già formulate all'udienza del 14.12.2018, chiedevano che fosse respinta la domanda del chiamante nei confronti dell'### e, di conseguenza, anche nei loro confronti, quali suoi aventi causa. Intanto, con comparsa di intervento volontario del 25.11.2019 si era costituita nel giudizio la società ### s.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE di ### in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. N. 779 per gli affari contenziosi dell'anno 2008, promossa da: SOCIETA' ###, con sede ###, P. 
IVA ###, in persona del ###. ### rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. ### in ### viale ### n. 9, per mandato a margine dell'atto di citazione; ATTRICE contro ARCH. ### elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.  ### in #### di ### n. 34, che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. ### del ### di ### e ING. ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; CONVENUTI ### S.P.A., in persona del Dott. ### con sede ###### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa; ### titolare dell'omonima impresa, con sede ###, P. IVA ###, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in ### strada ### n. 54, che la rappresenta e difende in forza della delega rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta; #### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### con sede ###, C.F. e P. IVA ###, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio degli Avv.ti ### e ### entrambi del ### di ### i quali la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di intervento volontario a seguito di riassunzione del 25.11.2019; #### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F. ###, in qualità di eredi del #### titolare dell'omonima impresa, con sede ###, P. IVA ###, tutti elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### del ### di ### che li rappresenta e difende in forza della procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 5.02.2020; ### OGGETTO: azione di risarcimento danni per responsabilità professionale ### all'udienza del 23.06.2020 (tenuta con modalità di trattazione scritta) il Giudice riteneva la causa in decisione, prendendo atto del deposito di note difensive autorizzate delle parti contenenti le rispettive conclusioni. 
Soc. Coop. ### “precisa le proprie conclusioni come nella memoria ex art. 183 c.p.c. dell'11 marzo 2009 e di seguito riportate”: "Il Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, condannare l'#### e l'lng.  ###, in solido fra loro, a risarcire tutti i danni (nella misura di giustizia) ad essa provocati ex art. 1218 e/o 2236 c.c. in veste di progettisti-direttori dei lavori, muovendo loro gli addebiti di insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni di realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla sua specifica destinazione (esercizio di attività ricettiva turistico-alberghiera) e condannare il solo #### al risarcimento dei danni provocati all'attrice per aver dichiarato contro il vero "che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato”. 
Con vittoria di spese e competenze".  #### si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere la domanda attrice perché infondata. Con vittoria di spese tutte di lite." lng. ###: "Voglia l'###mo Sig. Giudice del Tribunale di ### ogni contraria istanza, domanda, produzione ed eccezione respinta e/o dichiarata inammissibile per tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e difese, da intendersi qui per integralmente richiamati: in via preliminare dichiarare la ### attrice decaduta dalla facoltà di proporre la presente azione e/o prescritto il relativo diritto; in tesi dichiarare infondata in fatto ed in diritto ogni domanda comunque svolta nei confronti dell'lng. ###; in ipotesi, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità tra i convenuti ed anche ex art. 1227 cod. civ., condannare la ### ditta individuale, e quindi ora gli eredi del titolare ### ovvero la ###ra ### il #### e la ###ra ### nonché la ### s.r.l. a seguito del conferimento nella stessa della ### ditta individuale, tutti in solido tra loro, a rilevare indenne l'lng. ### di tutto quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare per i fatti di cui è causa o della minor cifra ritenuta di giustizia e di ragione, nonché, previo accertamento della copertura assicurativa, condannare la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rilevare indenne l'#### di tutto quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare per i fatti di cui è causa. 
In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, IVA e ### rimborso forfettario come per legge.” ### titolare dell'omonima impresa: si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: "Voglia il Tribunale di ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare dichiarare prescritto il diritto risarcitorio dell'attore nei confronti dei convenuti, e comunque prescritto il diritto risarcitorio del chiamante nei confronti della concludente; in tesi e nel merito respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente respingere la domanda del chiamante nei confronti della concludente; in ipotesi dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda del chiamante nei confronti del chiamato; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, da porre a carico della parte effettivamente soccombente nei confronti della concludente." ### s.p.a.: “precisa le proprie conclusioni come già al verbale di udienza del 14.12.2018, anche in via istruttoria: conclude, nel merito, come in comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, per l'accoglimento di tutte le istanze ad oggi presentate e non accolte: Voglia il Tribunale di ### - in tesi, respingere, poiché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda comunque proposta contro l'ingegnere ### e/o comunque (viste anche le eccezioni di cui ai punti 1, 2, 3 dell'ultima parte della narrativa) respingere la domanda di garanzia da quest'ultimo avanzata contro ### s.p.a.; - in ipotesi subordinata, respingere così come proposte le domande attrici e contestualmente, ove ritenuta - e percentualmente determinata (a fronte della concorrente responsabilità della stessa attrice, del direttore dei lavori architetto ### e dell'impresario ### - la personale e diretta responsabilità dell'ingegnere ### accogliere solo parzialmente la sua domanda di garanzia avanzata contro la ### s.p.a., a fronte delle eccezioni di cui ai punti da 2 a 8 dell'ultima parte della narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari".  ### di ### si riportano di seguito le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 5.02.2020: "Voglia il Tribunale di ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in tesi e nel merito respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente respingere la domanda del chiamante nei confronti degli aventi mortis causa del chiamato; in ipotesi dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda del chiamante nei confronti del defunto sig. ### e, per l'effetto, respingerla nei confronti dei concludenti; - in ipotesi ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento della domanda del chiamante nei confronti dei concludenti, dichiarare la ### s.r.l. tenuta a rilevare indenni i concludenti medesimi da tutto quanto costoro fossero tenuti a corrispondere all'avente diritto per qualsiasi titolo e ragione; - in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da porre a carico della parte effettivamente soccombente nei confronti dei concludenti".  ### s.r.l.: "Voglia il Tribunale di ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ammesso l'intervento volontario della ### s.r.l. nella presente causa: - in tesi e nel merito respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente respingere la domanda del chiamante nei confronti della concludente; in ipotesi dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda del chiamante nei confronti della chiamata; - in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da porre a carico della parte effettivamente soccombente nei confronti della concludente".  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato in data ### la ### con sede ###, in persona del ###. ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'#### e l'#### al fine di sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dalla ### nei confronti dei convenuti #### e #### e, per l'effetto, condannarli al pagamento in favore della ### attrice dell'importo che, ad istruttoria espletata, verrà a risultare di Giustizia (allo stato si indica in ### 500.000,00), in solido fra loro per quanto riguarda il danno che verrà a risultare per i comportamenti di cui al n. 11, lettera A della parte espositiva e nei confronti del solo #### per quanto risulterà relativamente al n. 11, lett. B, della parte espositiva. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”. 
Esponeva la ### attrice: che all'esito dei lavori eseguiti nel villaggio turistico sito in ####, località ### denominato “### Sì”, sotto la direzione dell'#### e dell'#### non era stato rilasciato dal ### dei ### del ### di ### il ### di ### obbligatorio per l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, e ciò a causa di accertate irregolarità e specifiche infrazioni; che, in particolare, i ### del ### avevano contestato “carenze in ordine alla sicurezza e alla prevenzione incendi” con riferimento specifico alle caldaiette installate all'interno degli alloggi, essendo la loro collocazione non rispondente al punto 8.2.1/b del D.M. 9/4/1994 sulle attività ricettive, che imponeva che tali apparecchi fossero installati all'esterno degli alloggi. Precisava la ### attrice che, in realtà, le caldaiette, stando al progetto approvato dall'### dei ### di ### avrebbero dovuto essere posizionate all'esterno delle unità abitative del villaggio, mentre l'impresa termoidraulica ### di ### incaricata dello specifico lavoro, le aveva posizionate all'interno delle singole unità abitative; che essa attrice, con raccomandata a.r. del 13.11.2006, aveva contestato all'#### e all'#### nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori del villaggio, nonché all'### le irregolarità riscontrate dai ### del ### e la necessità di provvedere in conformità delle richieste di questi ultimi; che, mentre nessun riscontro aveva ricevuto dai convenuti ### e #### titolare dell'omonima ditta, rispondeva con lettera con cui declinava ogni sua responsabilità, affermando che tutti gli impianti in questione erano stati realizzati a perfetta regola d'arte, con applicazione della specifica normativa tecnica in materia, tanto che la verifica di legge aveva dato esito positivo. 
Ricorrendo l'urgenza di intervenire affinché gli impianti fossero adeguati alle prescrizioni dei ### del ### la ### attrice presentava dunque ricorso al Presidente del Tribunale di ### volto all'introduzione di un accertamento tecnico preventivo in merito alle cause del vizio di installazione ed al fine di accertare l'entità dei danni conseguenti, oltre ai costi delle opere necessarie per le modifiche richieste dai ### Nominato il ###, alle relative operazioni partecipavano, oltre ai convenuti ed al ### anche la società D.M.C. s.r.l., affittuaria del ### e la società ### s.r.l., subaffittuaria della stessa D.M.C. 
Venuta meno ogni possibilità di comporre bonariamente la vertenza, essa attrice si vedeva costretta a citare in giudizio l'#### e l'#### al fine di conseguire a loro carico, nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori, il ristoro dei danni subiti, per insufficiente sorveglianza e controllo delle attività di realizzazione del ### per la mancata adozione di efficaci interventi affinché il complesso edilizio potesse essere realizzato in conformità al progetto, e per avere l'#### affermato formalmente che le opere per la realizzazione del villaggio turistico erano state eseguite conformemente al progetto approvato. 
Si costituiva ritualmente in giudizio l'#### il quale, nel contestare integralmente quanto dedotto e richiesto da controparte, rilevava la carenza dei riferimenti oggettivi e normativi necessari a qualificare la sua responsabilità. Inoltre, secondo quanto rilevato dall'#### la ### attrice doveva ritenersi decaduta, sia ai sensi dell'art. 2226 c.c. che ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., dalla facoltà di denunziare le difformità ed i vizi, eccependo, nel contempo, come il diritto al preteso risarcimento del danno si fosse definitivamente prescritto. 
Nel merito, l'#### rilevava che le eventuali mancanze a lui addebitate, peraltro soltanto di natura amministrativa, avrebbero potuto essere sanate agevolmente attraverso semplici varianti, e che i lavori riguardanti il collocamento degli apparecchi di riscaldamento erano stati effettuati dall'### di ### la quale ne aveva certificato la loro realizzazione a regola d'arte.  ###. ### chiedeva pertanto autorizzarsi la chiamata in causa della predetta ### al fine di essere dalla stessa rilevato indenne per ogni conseguenza eventualmente derivante dall'accoglimento della domanda attrice. Chiedeva inoltre di poter chiamare in causa anche la ### assicurativa ### s.p.a., con cui egli aveva stipulato polizza di assunzione del rischio professionale. 
Tali richieste di chiamata in causa venivano accolte dal Giudice, che disponeva il rinvio della causa all'udienza del 22.12.2008, per la comparizione di tutte le parti. 
Si costituiva in giudizio ### titolare dell'omonima impresa, il quale, premesso che nel precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ### presso il Tribunale di ### era stata disposta una consulenza tecnica di ufficio, sosteneva come egli non fosse mai venuto a conoscenza dell'originario progetto di edificazione del villaggio turistico approvato dai ### del ### essendo l'incarico pervenutogli solo sulla base del capitolato dei lavori. 
Eccepita, comunque, la prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti, nel merito il ### osservava che l'elaborato tecnico del suo intervento, che era stato predisposto dall'ing. Vaselli, diversamente da quello redatto dai convenuti ed approvato dai ### del ### non prevedeva l'installazione di caldaiette all'esterno delle abitazioni, bensì l'applicazione di pompe di calore (ad energia elettrica) e di scaldabagni elettrici per la produzione di acqua calda all'interno delle unità abitative, come poteva evincersi anche dal preventivo del 14.05.1997. 
Siccome, però, proseguiva la ### la soluzione prevista nell'elaborato predetto presentava l'inconveniente di un consumo eccessivo di energia elettrica, alla fine del 1997 la ### le comunicò una modifica delle opere inizialmente previste, disponendo che fosse realizzata l'installazione di scaldabagni a gas in luogo di scaldabagni elettrici, ed infatti nel mese di ottobre dello stesso anno la ### comunicava a tutti i soci la possibilità di sostituire gli scaldabagni elettrici con quelli a gas, del tipo idoneo al collocamento all'interno delle unità abitative (cioè caldaie con camera stagna di tipo C), prospettandone la maggiore economicità dei consumi. 
Evidenziava ancora il ### come tale proposta, dalla ### comunicata formalmente ai propri soci, non potesse non essere stata già avallata dai tecnici incaricati; che, pertanto, per esplicita volontà della ### e, per essa, dei propri soci, erano stati installati gli apparecchi a gas per la produzione dell'acqua calda, e non certo per una scelta di esso ### che si era limitato, quale mero esecutore materiale di impostazione tecnica altrui, ad indicare la tipologia di boiler più idonea al montaggio in ambienti chiusi. 
Precisava, infine, che le fatture emesse al termine dei lavori erano state tutte regolarmente saldate e che mai nessuna contestazione era stata avanzata dalla committente. E ciò confermava che la soluzione di fatto adottata era stata approvata sia dalla ### sia dai suoi soci. 
Concludeva il chiamato in causa, in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio dell'attrice nei confronti dei convenuti, oltre che del diritto del chiamante nei propri confronti e, nel merito, che fosse comunque respinta la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
Si costituiva in giudizio anche la ### di ### s.p.a., la quale negava che ricorressero profili di responsabilità in capo al proprio assicurato #### evidenziando che le modifiche apportate all'originario progetto dei lavori erano state prospettate ed espressamente richieste dalla committente all'impresa esecutrice, e che la ditta ### aveva certificato in data ###, assumendosene la responsabilità, che l'intervento era stato realizzato in conformità alle regole dell'arte; per cui l'eventuale responsabilità doveva gravare esclusivamente sul ### e non anche sull'assicurato #### il quale, per giunta, non aveva neppure provveduto alla doverosa regolarizzazione del premio della polizza a premio variabile, già scaduta alla data di denuncia del sinistro. Escludeva in ogni caso la ### terza chiamata che il rischio assicurato fosse coperto dalla garanzia, in quanto erano esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti, come quello de quo, alla violazione di vincoli imposti dalla pubblica autorità. 
All'udienza del 22.12.2008 si costituiva in giudizio anche l'#### il quale preliminarmente eccepiva l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo promosso dalla ### attrice dinanzi al Tribunale di ### essendo invece l'azione risarcitoria stata introdotta dinanzi al Tribunale di ### Nel merito, declinava ogni sua responsabilità, in quanto l'impianto di riscaldamento contestato, realizzato dal ### all'interno degli appartamenti, era stato richiesto dalla stessa committente in sostituzione di quello originariamente progettato; per cui era da escludersi la responsabilità dei direttori dei lavori ai sensi dell'art. 2226 c.c., per essere intervenuto il fatto del terzo. Rilevava, inoltre, il convenuto ### che l'impianto di fatto realizzato era perfettamente conforme ai canoni di legge (norma ### 71229), e pertanto non vi era alcuna necessità che fosse sostituito con altro impianto da collocare all'esterno delle singole unità abitative del villaggio turistico, come preteso dalla ### Sarebbe stato sufficiente che la società ### s.r.l., che gestiva il villaggio turistico, avesse apportato alcune modifiche al predetto impianto come realizzato, allo scopo di renderlo perfettamente a norma di legge. 
Il Giudice, constatata la regolare integrazione del contraddittorio, concedeva, all'udienza del 22.12.2008, i richiesti termini di cui all'art. 183, VI° comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 27.04.2009 per decidere sull'ammissibilità dei mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti. Quindi, con ordinanza riservata del 8.05.2009, ammetteva le prove orali (interrogatorio formale e testi) come articolate dalle parti, fissando per l'assunzione l'udienza del 20.11.2009. Successivamente, il Giudice, su richiesta delle parti, rinviata l'assunzione delle prove, disponeva una ### di ### che affidava all'#### con l'incarico di accertare la conformità degli impianti realizzati rispetto ai progetti approvati. 
La causa, dopo alcuni rinvii determinati dal mancato rispetto dei termini stabiliti per il deposito della relazione di consulenza e dalla rinuncia al mandato del difensore dell'#### perveniva all'udienza del 17.01.2011 in cui era esaminata la consulenza tecnica depositata dall'#### chiamato poi a chiarimenti, in esito ad alcune osservazioni critiche sollevate dai ### di ### All'udienza del 10.06.2011 veniva assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ### sig. ### e di ### mentre all'udienza successiva del 15.12.2011 era assunto l'interrogatorio formale dell'##### dell'#### non poteva avere luogo per non essersi costui presentato a renderlo. Il Giudice, alla stessa udienza, disponeva l'acquisizione di informazioni presso il Comune di ### in merito all'asserita procedura amministrativa di acquisizione al patrimonio pubblico del villaggio turistico ### La causa perveniva quindi all'udienza del 5.12.2013 per l'assunzione delle prove testimoniali. Al termine di tale udienza, l'Avv. ### difensore di ### dava atto che, nelle more del procedimento, la ### aveva provveduto direttamente alla sostituzione delle caldaiette a ### con altrettanti scalda acqua elettrici, con un costo di circa euro 60.000,00. 
La causa era rinviata all'udienza del 7.05.2015 allo scopo di convocare tutte le parti per un tentativo di conciliazione, ma, a tale udienza, poiché le parti denunciavano lo smarrimento in ### dei propri fascicoli di parte, il Giudice ne disponeva prima la ricerca, quindi autorizzava la loro ricostruzione. La causa, dopo alcuni rinvii, perveniva all'udienza prima del 16.02.2016, alla quale i procuratori delle parti, ad eccezione di quello del convenuto ### depositavano i rispettivi fascicoli di parte come ricostruiti, quindi all'udienza del 17.01.2017, alla quale il Giudice, che aveva in precedenza assegnato alla ### attrice il termine fino al 16.12.2016 per il deposito in giudizio della documentazione relativa all'asserita sostituzione delle caldaie, rinviava per esame della documentazione nel frattempo prodotta. 
Con ordinanza riservata del 9.05.2018 il Giudice, ritenuta poi la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 14.12.2018 per la precisazione delle conclusioni. Poiché tuttavia in data ### si verificava il decesso di ### su richiesta del suo difensore, Avv. ### il Giudice disponeva l'interruzione del processo con provvedimento del 6.03.2019, previa revoca del precedente del 25.02.2019.  ### attrice provvedeva quindi, con ricorso del 29.04.2019, alla riassunzione del processo con la chiamata degli eredi del ### per l'udienza del 25.02.2020, alla quale essi si costituivano in giudizio e, riportandosi alle conclusioni già formulate all'udienza del 14.12.2018, chiedevano che fosse respinta la domanda del chiamante nei confronti dell'### e, di conseguenza, anche nei loro confronti, quali suoi aventi causa. 
Intanto, con comparsa di intervento volontario del 25.11.2019 si era costituita nel giudizio la società ### s.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. ### società nella quale era confluita l'azienda dell'impresa individuale ### La società intervenuta dichiarava di volere rilevare indenne gli eredi di ### per il caso in cui questi fossero rimasti soccombenti nei confronti del chiamante in causa della ditta individuale ### ing. ### All'udienza del 23.06.2020 (tenuta con modalità di trattazione scritta) la causa era quindi ritenuta definitivamente in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Ritiene il giudicante che la causa di che trattasi vada decisa partendo dall'esame preliminare, ma succinto, della normativa qui di interesse, ed in particolare della ### n. 46 del 5.03.1990, concernente le misure per la sicurezza degli impianti di riscaldamento, del D.P.R. n. 447 del 6.12.1991, contenente il ### di attuazione della predetta ### e del ### (Ministero dell'### 9.04.1994 (pubblicato sulla ### del 26.04.1994 n. 95), applicabile alla costruzione e all'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere, tra le quali deve essere ricompreso il ### turistico oggetto di causa. 
Infatti, il D.M. 16.02.1982 (Ministero dell'### elenca le attività soggette alle visite e ai controlli di ### da parte dei ### del ### ed al n. 84 si trovano, appunto, “### pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto”. 
E proprio in relazione a tale D.M. che il ### turistico ### di ### necessitava del ### di ### rientrandovi anche i villaggi turistici con almeno un corpo di fabbrica avente capienza superiore a 25 posti letto. 
Sinteticamente, la specifica normativa di cui al D.M. del 9.04.1994 (“Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere”) contempla una netta dicotomia tra i corpi di fabbrica, o le unità abitative, con capienza al loro interno superiore ai 25 posti letto, in relazione ai quali, quanto alle misure per la prevenzione degli incendi, deve essere applicata la disciplina di cui al titolo secondo del citato ### ed i corpi di fabbrica o unità abitative con capienza inferiore ai 25 posti letto, per i quali può essere invece applicata la normativa, meno rigorosa, di cui al titolo terzo. 
Più specificamente, nei corpi di fabbrica o unità immobiliari in cui sono disponibili posti letto in numero superiore ai 25, la normativa dispone, fra l'altro (8.2.1 lett. b), che: “gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas devono essere ubicati all'esterno”, mentre nelle unità immobiliari in cui sono disponibili posti letto in numero inferiore ai 25 i predetti apparecchi possono essere collocati all'interno, ma sempre a condizione che siano realizzati a regola d'arte e che siano in ogni caso adottati criteri idonei a scongiurare il pericolo di incendio. 
La citata normativa esige, infatti, in tale seconda ipotesi, che “gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza”. 
In sostanza, può dirsi che chi ha provveduto alla stesura delle regole tecniche in materia ha associato un rischio più elevato alle strutture con capienza superiore ai 25 posti letto, mentre ha ritenuto accettabile installare impianti a gas all'interno delle attività ricettive con capienza inferiore ai 25 posti letto. 
Ebbene, nel villaggio turistico realizzato dalla ### risultano presenti, come può evincersi dalla CTU svolta in sede di ATP presso il Tribunale di ### (depositata il ###), 230 nuclei abitativi, suddivisi in cinque diverse tipologie, contraddistinte nei relativi elaborati progettuali con le lettere A, B, C, D, E. 
I nuclei abitativi che dispongono di posti letto in numero inferiore ai 25 sono 220, mentre il solo nucleo D dispone di 32 posti letto, ed in tale blocco D risultano essere stati regolarmente installati all'interno boiler elettrici. 
E' stato accertato, con la predetta ### di ### che nel villaggio turistico de quo delle 230 unità abitative realizzate, ve ne erano 202 all'interno di ciascuna delle quali risultavano installate caldaiette per la fornitura di acqua calda sanitaria alimentate da gas propano liquido. 
Ciò è avvenuto perché, in prossimità dell'inizio dei lavori, la ### in persona dell'allora legale rappresentante ### diramò, il ###, una lettera circolare ai soci della ### in cui si proponeva che, in luogo di scaldabagni elettrici nelle predette unità abitative del villaggio turistico, fossero installati degli scalda acqua a gas (v. allegato n. 9 alla C.T.U. depositata il ### presso il Tribunale di ### e allegato n. 20 alla C.T.U. dell'Ing. ### depositata il ###).  ###.T.U. Ing. ### in merito, ha accertato che “il progetto originale, depositato presso il ### dei ### del ### dal P.I. Paletti, prevedeva dei generatori di calore, posizionati all'esterno, per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento”, e tale progetto risultava essere conforme alla ### tanto che aveva superato l'esame, come rilevato dallo stesso ### Tale progetto fu in seguito soggetto a variante, ed il progetto impiantistico redatto dall'#### depositato in data ### presso il Comune di ### prevedeva ancora caldaia a GPL posizionata all'esterno delle unità abitative, e quindi l'impianto realizzato sarebbe potuto essere ancora conforme alla ### precisava il ### Purtroppo, dell'impianto realizzato non esiste un progetto allegato alla dichiarazione di conformità presso i pubblici depositari esaminati, aggiungeva l'#### nel proprio elaborato peritale. 
Successivamente, come suddetto, il Presidente della ### comunicava ai soci che, in deroga al capitolato loro proposto, era possibile installare lo scaldabagno a gas in luogo dei boiler elettrici, con una differenza di costo pari a lire 660.000, e le unità abitative che scelsero tale soluzione furono, appunto, 202, per un totale di spesa pari a lire 133.320.000, come precisato dal ### La realizzazione del suddetto progetto, evidenziava ancora il ### “ha presentato le difformità rispetto alla norma ### 7129 già evidenziate in precedenza, che riguardano la posa delle tubazioni di adduzione gas, le modalità di installazione degli apparecchi, la posa dei condotti fumari e la tipologia di aerazione dei locali”.  “E', altresì, pacifico, proseguiva l'#### che la ditta ### installò gli scaldacqua a gas GPL in seguito ad una variante al progetto originario, come dimostra il riferimento al capitolato proposto ai soci. Dal punto di vista della pratica, finalizzata all'ottenimento del ### la documentazione depositata non è mai stata integrata con gli elaborati grafici conformi alla effettiva realizzazione degli stessi. Tale integrazione, obbligatoria per le dichiarazioni di conformità degli impianti in oggetto, non è stata effettuata neppure in occasione della DIA presentata in data ###”. 
Ancora, “i ### del ### durante il sopralluogo, hanno trovato una situazione completamente diversa rispetto a quella sulla quale avevano espresso il parere. Tale documentazione, seppur con un elaborato grafico schematico, è stata integrata con la nuova richiesta di CPI presentata in data ###, a cura del P.I. Lucentini. 
La tipologia di installazione degli apparecchi nei locali bagno delle unità abitative non ha superato l'esame dei ### del ### neppure in occasione dell'ultimo sopralluogo”.  “Ritengo, precisa il ### come espresso in precedenza, che tali impianti non siano conformi né alle norme di prevenzione incendi né a quelle sugli impianti utilizzatori a gas; riguardo agli stessi non esiste, presso i pubblici depositari, la documentazione progettuale obbligatoria per legge (L.46/1990 e D.M. 37/2008)“. 
Le predette conclusioni, alle quali è pervenuto il C.T.U. ### trovano puntuale riscontro e certificazione nella stringata motivazione contenuta nel provvedimento di rifiuto di rilascio della ### di ### da parte dei ### del ### di ### in data ###. 
In tale provvedimento di diniego (allegato 14 all'atto di citazione), infatti, si comunicava, con riferimento alle caldaiette installate all'interno degli alloggi, che “le installazioni non sono rispondenti al punto 8.2.1/b del D.M. 9/4/94 sulle attività ricettive. (Tali apparecchi debbono essere installati all'esterno)“. 
Ebbene, il Tribunale ritiene di condividere pienamente il responso dell'ing. ### poiché fondato sull'analisi di elementi obiettivi ed in quanto appare validamente motivato. 
Tanto premesso, si impongono due fondamentali considerazioni. 
La prima attiene alla natura del rapporto giuridico instauratosi tra la ### attrice, quale stazione appaltante, ed i convenuti principali, quali da essa nominati direttori dei lavori, nonché al rapporto con le altre parti chiamate in causa. 
La seconda attiene al fatto determinato dall'iniziativa della ### che ebbe a cagionare la modificazione apportata all'originario progetto in tema di impianto per la produzione di acqua calda nelle singole unità abitative del villaggio turistico, ed alla possibile alterazione che la predetta variante ha prodotto in seno al preesistente rapporto costituitosi tra la committenza e la direzione dei lavori sul punto. 
Con riguardo alla prima considerazione, occorre premettere che la ### attrice ha concluso per la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dalla loro funzione di direttori dei lavori, richiamando, in proposito, l'art. 2236 Poiché, a rigore, la norma invocata postula, come è noto, che la responsabilità del professionista, allorquando la condotta inadempiente verta in tema di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e dunque richieda una particolare perizia, sia allo stesso imputabile a titolo di colpa grave o di dolo, ritiene il giudicante che, nel nostro caso, la invocata fattispecie non ricorra. E ciò in quanto il compito del direttore dei lavori è quello più limitato e specifico di sorvegliare lo svolgimento dell'opera e di verificare che l'appaltatore o il prestatore d'opera esegua le operazioni in conformità del progetto approvato. 
Si tratta, piuttosto, di stabilire se i direttori dei lavori abbiano o meno agito in violazione del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 1176 cpv e 2232 c.c., e quindi verificare se abbiano o meno svolto il loro compito adottando la condotta diligente in concreto ad essi richiesta nel caso specifico, avuto riguardo alle contingenti circostanze tutte. 
Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del direttore dei lavori nell'appalto di opere edili, secondo cui “rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (### Cass. nn. 18289 del 2020, 23350 del 2013, 22643 del 2012, 24859 del 2008). 
In proposito, nella dottrina si fa riferimento al concetto di responsabilità da “diligentia quam in concreto”, evidenziandosi che il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni richiedenti le proprie capacità intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, proprio il risultato pratico che il committente-preponente si aspetta di conseguire. 
Può, dunque, convenirsi come, di norma, il compito fondamentale del direttore dei lavori, nominato dalla committenza, come nel caso di specie, sia quello di tutelare gli interessi di quest'ultima, e pertanto di verificare che l'impresa appaltatrice esegua i suoi interventi nel rispetto del progetto approvato e dei relativi capitolati, senza la possibilità di sindacare la convenienza o la legittimità degli stessi, e senza particolari poteri dispositivi o di modificazione. 
Con riguardo alla seconda considerazione, osserva il giudicante che l'istruzione probatoria ha consentito di accertare che il progetto originario redatto dai convenuti subì, per iniziativa della stessa committenza, una sostanziale e rilevante modificazione dell'impianto termoidraulico degli alloggi, in quanto alla previsione progettuale originaria di installazione di caldaie a gas all'esterno delle singole unità abitative subentrò la decisione di installare caldaie a gas propano liquido all'interno delle singole abitazioni. 
Ciò risulta provato, oltre che dalla sopra ricordata lettera circolare inviata ai soci dall'allora Presidente della ### sig. ### di cui è menzione nella parte espositiva in fatto, anche dalle dichiarazioni dallo stesso Presidente rese all'udienza del 5.12.2013. 
Alla domanda di cui alla memoria ai sensi dell'art. 183 VI° c. n. 2 c.p.c. del convenuto #### (depositata il ###), così formulata: “1) D.C.V. che prima dell'inizio dei lavori la ### decise di dotare i bungalow di impianto di riscaldamento e condizionamento mediante pompe di calore con produzione di acqua sanitaria per mezzo di scaldacqua a gas posizionati all'interno dei bagni dei bungalow in quanto areati con finestra apribile, in luogo dell'impianto di riscaldamento tradizionale alimentato da caldaiette a gas posizionate all'esterno delle unità abitative”, il teste ha risposto : “ Si è vero, confermo la circostanza”. 
Alla successiva domanda: “2) D.C.V. che la ### incaricò la ### di predisporre un progetto ed il conseguente preventivo di spesa che poi vennero approvati dalla Cooperativa”, il teste ha risposto: “Si è vera la circostanza, la ### aveva avuto un incarico globale di progettazione e di installazione degli impianti. ### ratificò l'approvazione del Consiglio riguardo al preventivo di spesa.” Alla domanda: “3) D.C.V. che la ditta ### effettuò i lavori e certificò l'impianto come realizzato secondo le norme vigenti e conformemente alla regola d'arte”, il teste ha risposto: “Si è vero. La conformità fu anche accertata dai ### del ### in sede di sopralluogo.” Il teste ### ha poi soggiunto che il ### ebbe ad incaricare l'ing. ### di eseguire il progetto per la realizzazione dell'impianto idrosanitario in questione mediante scaldacqua a gas posizionati all'interno dei bagni delle singole unità abitative, trattandosi di locali areati attraverso finestre apribili. 
Infine, lo stesso teste, in risposta alle domande di cui alla memoria istruttoria di parte ### (depositata il ###), ed in particolare al capitolo G), ha poi riferito che la ### avrebbe avuto problemi di costi e di tempistica qualora fossero stati superati i limiti di potenza di assorbimento elettrico, e che tale circostanza venne fatta presente ai soci della ### con la comunicazione del ### del 7.10.1997 (allegato 2 del fascicolo di parte ###, documento mostrato al teste, e dallo stesso riconosciuto. 
E', dunque, emerso dall'istruttoria che, per volere della stessa ### committente, il progetto a firma ### fu accantonato e sostituito dapprima con un altro prevedente l'installazione interna di scaldacqua elettrici e poi, per maggiore economicità, con un diretto incarico all'impresa esecutrice di installazione, sempre all'interno, di caldaiette a gas per buona parte degli alloggi. 
Interrogato poi su analogo articolato della memoria istruttoria del convenuto #### (depositata il ###), lo stesso teste ### ha dichiarato: “Ribadisco che la ### si è rivolta alla ### la quale ha a sua volta contattato l'ing. ### in quanto alla ### interessava il risultato di avere l'acqua calda da caldaia e l'impianto di raffreddamento”, ed ha poi soggiunto: “L'#### era a conoscenza della modifica in quanto presente dentro il cantiere, anche se l'appalto, come ho già detto, era autonomo“. 
In proposito, è stato anche sentito l'#### il quale, tuttavia, si è limitato a dichiarare che quello da lui redatto non fu un vero e proprio progetto, in quanto, in relazione alla tipologia della struttura abitativa, non appariva necessario un progetto vero e proprio. 
Detto teste ha poi negato di avere mai avuto rapporti con gli altri tecnici in merito all'impianto termosanitario. 
La testimonianza dell'#### in merito alla natura del suo elaborato tecnico, tuttavia, assume efficacia probatoria molto limitata, ove si consideri che essa sembra risolversi in un mero giudizio tecnico e non nell'affermazione di una circostanza di fatto. Peraltro, la natura dell'intervento dell'#### in tema di realizzazione dell'impianto termosanitario trova chiara individuazione anche nella disamina dell'interrogatorio formale del ### laddove costui, all'udienza del 10.06.2011, ha ammesso di avere realizzato l'impianto all'interno delle unità abitative seguendo puntualmente il progetto dell'#### (“..le opere che ho eseguito sono quelle che mi sono state indicate dall'### Vaselli”), progetto che modificava quello originario di ### che, viceversa, prevedeva la collocazione delle fonti di riscaldamento all'esterno dei nuclei abitativi.  ### sempre in sede di interrogatorio formale, ha poi precisato che la necessità di apportare la modifica all'originario progetto in punto di collocazione delle caldaie gli venne comunicata direttamente dall'allora ### della #### il quale, peraltro, come suddetto, ha ammesso la circostanza. 
In esito, dunque, alle prove raccolte, complessivamente valutate, può, in conclusione, affermarsi che la decisione di apportare una modifica all'originario progetto redatto dai convenuti #### e #### fu presa autonomamente dalla ### attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, previa regolare ratifica assembleare, e che l'incarico di realizzare l'impianto di riscaldamento, oggetto della modificazione, fu affidato altrettanto autonomamente dalla stessa ### attrice all'### di ### In sostanza, fu la stessa committente, su indicazione dei singoli soci, interpellati al riguardo, a richiedere l'esecuzione delle opere secondo le modalità poi lamentate dalla committente medesima. 
Ecco, quindi, come nessun titolo di responsabilità possa ascriversi ai convenuti ### e ### per mancata esecuzione del progetto dagli stessi predisposto, essendo stato quest'ultimo, come suddetto, accantonato su espressa volontà della committenza, e dunque superato da una nuova, diversa progettazione da altri predisposta. 
Così stando le cose, occorre ora esaminare se, con specifico riferimento alle funzioni di direzione dei lavori assegnate ai convenuti ### e ### questi abbiano mantenuto o meno l'obbligo di sovrintendere anche allo svolgimento e alla realizzazione del predetto impianto di riscaldamento posto in essere dall'### del ### Come si è detto, all'interno dell'incarico affidato ai convenuti, quali direttori dei lavori, si è verificato un vero e proprio iato ed una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti, e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione venne autonomamente affidata, come si è visto, dalla ### all'### tanto è vero che i lavori furono appaltati a due imprese totalmente diverse e seguirono anche iter esecutivi diversi ed autonomi. 
Sennonché, il progetto originario conseguì regolare, preventiva approvazione dalle autorità competenti, mentre la variante in tema di impianto termosanitario non la conseguì. Necessario corollario di tale situazione è la constatazione che la committente non poteva pretendere che i direttori dei lavori dovessero interferire nella esecuzione dell'opera di installazione dell'impianto di riscaldamento, opera rispetto alla quale essi erano rimasti del tutto estranei. 
Ulteriore corollario sta poi nell'impossibilità di imputare ai convenuti la responsabilità per avere concorso, in sede assembleare, alla ratifica, quali soci della ### della deliberazione con cui fu approvata la variante al loro originario progetto, e, nel contempo, la responsabilità per la non congruità progettuale insita nella stessa variante. Anzi, dall'istruttoria assunta può evincersi come i convenuti avessero espresso parere negativo in merito all'opportunità di adozione della modificazione del loro originario progetto. 
Anche sotto tale profilo deve presumersi che il loro compito di direttori dei lavori riguardasse soltanto il controllo e la sorveglianza dell'esecuzione delle opere edili vere e proprie oggetto del loro progetto originario.   Merita, in proposito, precisare che, così come accertato dal C.T.U., la modifica definitivamente apportata all'originario progetto concernente il predetto impianto neppure venne, prima della sua realizzazione, sottoposta al necessario vaglio preventivo di approvazione degli organi pubblici di riferimento, in particolare al vaglio dei ### del ### di ### Ed infatti, l'intervento, come si è visto, non fu eseguito, di fatto, in modo conforme alla normativa tecnica vigente, per cui non poteva conseguire l'altrettanto necessario ### di ### degli ### Giova, sul punto, rilevare che l'onere di munirsi preventivamente di tale certificato gravava sulla committenza, oppure sul progettista da questa eventualmente e formalmente incaricato. E', altresì, certo che la realizzazione dell'impianto di riscaldamento, per come di fatto realizzato e sprovvisto di preventiva approvazione dell'organismo pubblico predetto, comportava sicuramente un rischio, che la committenza ha imprudentemente assunto in proprio come rischio di impresa. Invero, in materia edilizia in genere, grava pur sempre a carico del proprietario committente l'obbligo di premunirsi di tutte le autorizzazioni e i nulla osta richiesti per la regolare esecuzione dei manufatti e delle opere che si pongono rispetto a questi come funzionali o come accessorie. Tanto che è giurisprudenza costante quella secondo cui la committenza non può far leva sul fatto di avere affidato i lavori a persona esperta e competente per sottrarsi all'obbligo di osservanza della normativa specifica in materia edilizia o a questa necessariamente connessa. 
Nel nostro caso, inoltre, non risulta da alcuno provato che la committenza avesse incaricato i direttori dei lavori convenuti in causa di attivarsi al fine di conseguire l'approvazione degli interventi di cui alla modificazione dell'originario progetto. 
Così come non risulta neppure provato che agli stessi direttori dei lavori la committenza avesse inteso conferire il compito di vigilare e controllare la regolare esecuzione dell'impianto di riscaldamento rispetto al progetto così come modificato, e la sua rispondenza ad un progetto altrettanto regolarmente approvato dall'organismo pubblico preposto. 
Ora, avuto riguardo a tutto quanto sopra esposto, non sembra al giudicante corretta la pretesa della ### di imputare tout court a mancanza di diligenza dei convenuti il mancato rilascio da parte dei ### del ### del ### di ### in merito all'impianto di riscaldamento realizzato dall'### Impianto per la cui esecuzione non fu, da parte della committenza, espressamente richiesto che l'esecuzione stessa fosse sottoposta alla direzione dei convenuti ### e ### i quali avrebbero dovuto rilevarne, stando alla tesi della parte attrice, la non rispondenza alla vigente normativa. Né, peraltro, qualora volesse supporsi che la committente avesse inteso implicitamente conferire agli stessi direttori dei lavori anche il controllo e la sorveglianza dello svolgimento degli interventi affidati all'### (cosa questa, tuttavia, come si è detto, improbabile, atteso che non risultano essere intervenuti accordi o richieste in tal senso tra le parti o ammissioni da parte dei convenuti), i predetti direttori dei lavori avrebbero avuto il potere o l'obbligo di sindacare la validità del relativo progetto, la sua fattibilità e la sua rispondenza alla normativa in materia, trattandosi di interventi autonomamente decisi, come suddetto, dalla stessa committenza e calati in un progetto, quello redatto dall'ing. ### che, sia pure schematico e sommario, si presentava sostanzialmente difforme da quello originario, redatto dagli stessi convenuti, ed anzi incompatibile con quello redatto, sotto l'aspetto impiantistico, dall'#### e, sotto il profilo delle misure antincendio, dal P.I. Paletti. 
E', infine, appena il caso di soggiungere che, una volta considerato espunto il compito dei direttori dei lavori di vigilare sull'operato esecutivo affidato all'### neppure sussiste l'ipotesi di dichiarazione contro il vero attribuita dalla ### attrice all'#### in merito all'affermazione della conforme e regolare realizzazione del progetto edilizio approvato. 
In conclusione, deve ritenersi pertinente e giusta la valutazione espressa dal C.T.U. Ing.  ### secondo cui, non esistendo alcuna documentazione progettuale obbligatoria per legge relativa all'impianto di riscaldamento, così come di fatto realizzato dall'### a seguito della disposta modificazione del progetto originario, tale impianto non solo era destinato a non essere approvato in sede preventiva da parte dei ### del ### ma non risultando l'impianto, così come di fatto realizzato, neppure conforme alle disposizioni di cui alle norme ### 7129, lo stesso era sicuramente e prevedibilmente destinato a restare privo di qualsiasi certificazione di regolarità da parte degli stessi ### del ### In proposito, merita di essere menzionata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il direttore dei lavori non è corresponsabile unitamente all'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, a meno che egli sia stato espressamente incaricato dal committente anche di svolgere l'attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. 
In pratica, il direttore lavori nominato dal committente normalmente è tenuto a controllare la congruità dell'opera eseguita dall'appaltatore al progetto, ma non anche la validità, la conformità a norma e la fattibilità del progetto medesimo. 
In realtà, il vizio denunciato dalla ### attrice non sta in un difetto di diligenza qualificata imputabile ai direttori dei lavori, bensì nell'opera dell'installatore dell'impianto, vale a dire dell'impresa appaltatrice ### che, a sua volta, ha seguito lo schema progettuale, insufficiente od errato, redatto dall'#### Probabilmente, sia l'### sia il tecnico non hanno tenuto conto del fatto, nello specifico di natura dirimente, che il gas propano liquido, essendo più pesante dell'aria, non poteva in alcun modo trovare sfogo attraverso le finestre, ancorché apribili , esistenti nei vani in cui le caldaiette o scalda acqua a gas furono collocate. 
Per le sopra esposte ragioni le domande della ### nei confronti dei convenuti #### ed #### non possono trovare accoglimento. 
Il rigetto delle domande principali rende ultronea qualsiasi delibazione in merito alla domanda di manleva azionata dall'#### nei confronti dei terzi chiamati in causa ### s.p.a. e ### e successivamente nei confronti dei sigg. #### e ### quali eredi di ### nonché in merito alla domanda azionata con intervento volontario dalla società a r.l. ### nella quale era confluita l'impresa individuale del ### al fine di rilevare indenni gli eredi di ### per l'ipotesi di loro soccombenza. 
Passando, in conclusione, alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, in ossequio al generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della ### attrice nei confronti dei convenuti ### e ### nella misura di cui al dispositivo. 
E, per la quantificazione delle stesse, occorre fare riferimento al c.d. criterio del “disputatum”, dovendosi, cioè, avere riguardo a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio. 
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa va determinato in base al “disputatum”, e deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la effettiva quantificazione (ex multis, Ordinanza n. 10984 del 26.04.2021, sent. n. 28417 del 7.11.2018, sent. n. 27871 del 23.11.2017). 
E questo risulta essere proprio il caso in esame, avendo parte attrice, in atto di citazione, richiesto la condanna dei convenuti, a titolo risarcitorio, al pagamento “dell'importo che, ad istruttoria espletata, verrà a risultare di Giustizia (allo stato si indica in ### 500.000,00)..”. 
Con specifico riferimento, poi, all'attività difensiva in favore dell'#### sempre ai fini della quantificazione delle spese di lite, si ritiene non doversi liquidare la voce di compenso corrispondente alla fase decisionale, non avendo detto convenuto coltivato il giudizio sino a tale fase. 
Parimenti, in applicazione del principio di soccombenza, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice le spese di ### come liquidate nel corso del giudizio in favore dell'#### con apposito decreto del 8.02.2011, depositato il ###, in atti. 
Mentre, avuto riguardo alla particolare complessità della materia oggetto di giudizio e alle difficoltà interpretative della specifica normativa tecnica di interesse, oltre che alla novità della questione trattata, può essere dichiarata l'integrale compensazione tra tutte le altre parti delle spese di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, promossa dalla ### nei confronti di #### e #### con la chiamata e l'intervento in causa delle altre parti, nel rispetto del contraddittorio, ogni altra, diversa o contraria istanza, domanda, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Rigetta le domande avanzate dall'attrice ### siccome infondate.  2) Condanna, per l'effetto, l'attrice, ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di causa in favore dei convenuti, che determina e liquida in favore dell'#### nella somma di euro 13.430,00 per compenso di avvocato, e di euro 270,00 per spese, nonché nella somma di euro 3.645,00 per compenso di avvocato, e di euro 259,00 per spese, per la fase di ### ed in favore dell'#### nella somma di euro 9.380,00 per compenso di avvocato, nonché nella somma di euro 3.645,00 per compenso di avvocato, per la fase di ### oltre rimborso forfetario al 15% ed oltre IVA e CAP come per legge per ciascuna liquidazione.  3) Dichiara integralmente compensate le spese di causa tra tutte le altre parti del giudizio.  4) Pone le spese di ### come già liquidate in atti, definitivamente a carico della parte attrice.   Così deciso in ### lì 26.02.2022 

Il Giudice
Dott. ### n. 779/2008


causa n. 779/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Bonifacio

M
6

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1785/2025 del 21-11-2025

... della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della moglie (77 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte il congiunto conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 67 punti, pari ad €262.037,00 (67 punti X € 3.911,00); B) ### (figlia convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (43 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### di ###, ### in persona del Presidente ###funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3828/2016 del ###, introitata per la decisione, con ordinanza del 07.10.2025, ai sensi dell'art.  127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente tra ### (CF.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### attori e Ministero della ### (CF ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### convenuto
Oggetto: “### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” Conclusioni delle parti ###ordinanza del 07.10.2025 si dà atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, nelle quali hanno impugnato e contestato, “ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte perché totalmente destituito di fondamento fattuale e giuridico e, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa da intendersi qui integralmente trascritti, in via preliminare” hanno insistito “affinché vengano espunte e/o stralciate dal procedimento le ulteriori controdeduzioni alla CTU redatte dal convenuto Ministero, e depositate in data ###, in quanto assolutamente non autorizzate e, ad ogni buon conto”, hanno precisato le proprie conclusioni “così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendone l'accoglimento”.  #### §1. #### e ### (quali eredi di ### hanno citato in giudizio davanti a questo ### il Ministero della ### al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio in relazione al decesso di ### dovuto ad infezione da virus HCV contratta, nel lontano 1972, in seguito ad emotrasfusione. 
Nel dettaglio, a sostegno delle proprie ragioni, gli attori hanno esposto: -che nel febbraio del 1972 ### all'età di 28 anni, a seguito di una emorragia post partum, ha riportato una grave anemia; -che, pertanto, ha dovuto effettuare delle emotrasfusioni presso il ### della ### di ### -che a partire dal 1990 la ### ha cominciato ad accusare una serie di disturbi (astenia, affaticamento, dolori addominali e febbre) e dopo i controlli effettuati le è stato diagnosticato un rialzo delle transaminasi epatiche (segno di una sofferenza epatica); -che l'anno successivo è risultata positiva all'epatite C e nel 1992 è stata ricoverata presso il ### G. ### di ### ove, in seguito ad una biopsia, le è stata diagnosticata una <<cirrosi epatica con focolai di attività HCV pos.>>; -che al predetto quadro clinico, negli anni successivi, si è aggiunta una sintomatologia di natura ansiosa - depressiva caratterizzata da una modifica comportamentale espressa pragmaticamente con la comparsa di paure e sentimenti di forte frustrazione; -che, in data ###, la ### è stata sottoposta a visita dalla ### invalidi civili di ### che le ha riconosciuto un'invalidità civile al 78% con la diagnosi di <<cirrosi epatica in fase di attici HCV correlata>>; -che, a seguito di istanza presentata al fine di ottenere l'indennizzo di cui alla legge 210/1992, il Ministero della ### in data 10 marzo 2000, ha comunicato alla ricorrente che la ### medica ospedaliera di ### ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'infezione di epatite C dalla stessa contratta e le trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta nel 1972 presso il ### della ### di ### -che nessuna delle terapie intraprese si è rivelata risolutiva o anche solo minimamente efficace, tanto che le condizioni fisiche e psichiche della ### sono andate sempre a peggiorare, sino alla prematura morte avvenuta in data 7 aprile 2015 per «epatite C- cirrosi correlata - cancro cirrosi - collasso cardio circolatorio»; -che in data ### essi istanti hanno avanzato richiesta di risarcimento per i danni patiti e patiendi, iure proprio, in conseguenza dell'evento occorso; -che la richiesta, ad oggi, è rimasta priva di riscontro ed è stato altresì vano il tentativo di mediazione esperito presso l'### di ### di ### §2. ### della ### dichiarato in origine erroneamente contumace, si è costituito in giudizio dopo la rinnovazione della notifica della citazione, contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda attorea e chiedendo di rigettarla “in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, nonché, in subordine”, di “ridurre la pretesa risarcitoria al giusto ed al dovuto, anche detraendo, dall'importo della medesima condanna risarcitoria, quanto riconosciuto, a titolo di assegno una tantum, ex L. 210/1992”. 
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti e mediante l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio (la prima delle quali dichiarata nulla dal precedente ### “per difetto di integrità del contraddittorio, … atteso che le operazioni peritali sono state svolte allorché erroneamente era stata dichiarata la contumacia del Ministero della Salute”: v. ordinanza del 16.01.2023), è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 07.10.2025, nella quale si è dato atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni nei termini in essa riportati, ed è stato assegnato alle parti termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica. 
§4. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
§4.1. Giova sottolineare ai fini della decisione che, come chiarito dalle ### della Corte di Cassazione, la responsabilità del Ministero della ### per i danni conseguenti ad infezioni da ### HCV e ### contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza esercitata dall'### sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, deve essere inquadrata nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 576 del 2008). 
Con riguardo ai presupposti di tale responsabilità, è inoltre ormai consolidato l'orientamento secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore della legge del 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse sulla base della legislazione vigente (v. L. n. 592 del 1967, che ha attribuito al Ministero della ### funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei relativi servizi; DPR n. 1256 del 1971, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 592 del 1967; L. n. 519 del 1973, che ha assegnato all'### superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica; L. n. 833 del 1978, istitutiva del ### un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della ### pure strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. 
Ne discende che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (così Cass. n. 1566 del 2019, che in applicazione di tale principio ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Ministero della salute responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970; v., altresì, Cass. ord.  21145 del 2021). 
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, puntualizzato che, in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. ord. n. 17084 del 2017; Cass. 2337 del 2018). In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono invero tre eventi lesivi, ma vi è un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, con il corollario che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo (Cass. 17685 del 2011). 
Il nesso di causalità è poi regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della “regolarità causale”; tuttavia, data la peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del “più probabile che non”. 
Ne consegue che, sussistendo - come già dettoa carico del Ministero della ### anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. 
§4.2- In applicazione delle coordinate che precedono, è da rilevare che nella CTU a firma del dott. ### si legge: -che la CMO di ### con verbale ### ML/V- n. 527 L. 210/92, ha riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e l'infermità riportata nel giudizio diagnostico, ascrivibile alla III categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834; -che, infatti, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, durante il ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### alla ### sono state praticate emotrasfusioni; -che il tempo trascorso tra le trasfusioni di sangue e la diagnosi di sieropositività per HCV riportata in anamnesi del ricovero presso il ### di ### dal 19.09.1992 al 31.10.1992 è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla ### per cui è “piu probabile che non” che la stessa abbia contratto l'infezione da virus HCV in seguito alle medesime trasfusioni; -che, in particolare, nell'anamnesi patologica remota riportata nella cartella clinica del ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### del 29.01.1972 non si rilevano precedenti morbosi influenti sull'insorgenza dell'infezione da HCV e sullo sviluppo e aggravamento della stessa; -che l'infezione da HCV “può essere considerata anche valutando l'attività enzimatica epatica. Nel corso dell'infezione cronica di HCV si possono osservare aumenti plasmatici dell'alanina-aminotransferasi (### e dell'aspartato-aminotransferasi (###. Ad ottobre del 1992 e successivamente la signora ### è stata trattata con i trattamenti farmacologici disponibili per l'epoca per come risulta dall'anamnesi che si riscontra nella cartella clinica durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” del Marzo 1999. Non risulta in nessuna documentazione prelievo ematico per il dosaggio di ### È supponibile che il trattamento con IFN e successivamente il ritrattamento con IFN abbia fallito; la complicanza della epatopatia cronica evoluta ###correlata è l'insorgenza di HCC (carcinoma epatocellulare). Il carcinoma epatocellulare (### è la seconda principale causa di decesso per malattia tumorale in tutto il mondo (…) e una delle cause crescenti di mortalità correlata al cancro, negli ### Contrariamente ai paesi in via di sviluppo nelle regioni dell'### e dell'### sub-sahariana, dove il virus dell'epatite B (### è il principale fattore di rischio per l'### l'infezione cronica con il virus dell'epatite C (### è una delle cause principali di insorgenza di HCC nei paesi sviluppati ed è la prima indicazione per il trapianto di fegato per i pazienti con ### l'### della ### (### stima che il 3% della popolazione mondiale sia infettata da HCV e che oltre 170 milioni di persone presentano epatite cronica ###correlata (…). Il rischio di ### nell'infezione cronica da ### è associato allo stadio della fibrosi. Nei soggetti cirrotici (fibrosi avanzata) l'incidenza annuale di HCC è estremamente elevata (1- 7% all'anno), anche se HCC si sviluppa raramente nei fegati con fibrosi meno avanzata (6, 7). Nei pazienti con infezione da HCV viremici (ricerca dell'### positiva), sottoposti a terapia radicale dell'### vi è indicazione alla terapia antivirale, secondo le raccomandazioni previste nelle specifiche linee guida. Anche se i meccanismi molecolari dello sviluppo di HCC indotto da HCV non sono stati completamente chiariti, osservazioni epidemiologiche suggeriscono che il ruolo principale di HCV nella cancerogenesi è quello di creare un microambiente di tessuto cirrotico che funge da ambiente cancerogeno. 
Sebbene il trattamento con antivirali ad azione diretta (###, terapia altamente efficace per l'HCV con il conseguimento di una risposta virologica sostenuta (###, con prevedibile riduzione dell'incidenza di HCC correlata all'### tale risultato (### non elimina il rischio di ### in particolare nei pazienti che hanno già sviluppato una fibrosi epatica avanzata, cirrosi. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con HCC negli anni 2005-2007 è stata rispettivamente 17% per i maschi e 16% per le femmine. Rispetto ai quinquenni precedenti la speranza di vita appare migliorata, sia pure nel contesto di una malattia comunque a prognosi infausta in tempi relativamente brevi. Il rischio di decesso raggiunge la sua punta massima nel primo anno dopo la diagnosi, mentre la probabilità di sopravvivere per ulteriori 5 anni aumenta progressivamente nei pazienti vivi a 1 e 5 anni (31% e 55% tra gli uomini e 27% e 45% tra le donne). La patogenesi molecolare di HCC è complessa. ### più accettata descrive un processo graduale attraverso il quale gli stimoli esterni inducono alterazioni genetiche in epatociti maturi che portano alla morte cellulare e alla proliferazione cellulare ###. ### progressione dell'infiammazione cronica alla fibrosi e alla cirrosi, l'upregulation delle vie mitogene porta alla produzione di popolazioni monoclonali. Queste popolazioni dispongono di epatociti displasici a seguito di alterazione dell'espressione genica, delle erosioni della telomerasi e persino delle aberrazioni del cromosoma. Questo processo può durare 10-30 anni. A questo punto, la proliferazione può essere rilevata in gruppi isolati di cellule, con conseguente foci di displasia di piccole cellule o, più frequentemente, circondate da un anello fibrotico che produce noduli displastici di basso grado (### o noduli displastici di alto grado (###. Queste sono le principali entità preneoplastiche, anche se HCC può derivare anche da piccole cellule displastiche isolate, noduli epatici chiari non conformi o addirittura da cellule progenitrici che possono sviluppare tumori misti. ### sono attualmente considerate lesioni veramente preneoplastiche e possono svilupparsi in tumori maligni nel 30% dei casi durante un periodo di 1-5 anni. Il gruppo di esperti su HCC dell'associazione europea per lo studio del fegato (### ha recentemente proposto criteri diagnostici per HCC che si basano sulle caratteristiche istologiche convenzionali o su criteri non invasivi. Noduli 2 cm nell'ambito della cirrosi epatica, HCC può essere diagnosticata con sicurezza dai risultati coincidenti di due tecniche di imaging (ultrasuoni, CT a spirale o risonanza magnetica) che mostrano ipervascolarizzazione arteriosa o da una singola tecnica di imaging positiva associata ### fetoproteina (###> 400 ng / ml. Alla signora ### l'infezione da HCV avvenuta a seguito delle trasfusioni effettuate nel 1972 ha provocato sequele di malattia epatica come la cirrosi e successivamente l'insorgere di lesione epatica con trombosi portale; alla signora ### per come risulta dalla documentazione sanitaria del 5.12.2014 e per la presenza di trombosi metastatica della vena porta è stato prescritto trattamento palliativo dell'HCC con sorafenib”. 
Si sottolinea, altresì, nell'elaborato peritale: -che la mancata osservanza della normativa concernente i compiti di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano attributi al Ministero della ### oggi Ministero della ### (L. n. 296/1958, art. 1; L. n. 592/1967, artt. 1, 20, 21 e 22; D.P.R. n.1256/1971, art. 44; D.M. ### 7 febbraio 1972; D.M. ### 15 settembre 1972; L. n. 519/1973; D.L. n. 443/1987; L. n. 107/1990; L. n. 178/1991; D.M. ### 12 giugno 1991; D. Lgs. n. 502/1992; D. Lgs n. 266/1993; D. Lgs n. 449 del 1997, art.  32 comma 11; circolare del Ministero della ### n. 50 del 28.03.1966, paragrafo F), ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite post-trasfusionale da ### -che, difatti, “sin dalla fine degli anni 60 inizi anni 70, era ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale con sangue infetto, per il quale il Ministero della ### con le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, aveva disposto la ricerca sistematica dell'antigene ### escludendo dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi erano alterati rispetto al "range," secondo la metodica usata. Tra l'altro, il DPR n. 1256/71 e gli artt. 65 e ss. 
DM 18.6.71 prescrivevano controlli sulla idoneità dei donatori di sangue secondo le tecniche note. In particolare, l'art. 44 DPR n. 1256/71 prevedeva l'esclusione dalla donazione di chi era o era stato affetto da epatite virale, in considerazione della maggiore esposizione di questi soggetti ad altri, pur ignoti, rischi virali veicolati dal sangue. Le tecniche note in quel periodo, quindi prima dell'introduzione del test per la ricerca diretta dei vari virus epatitici (### e il virus ###, consistevano nella determinazione dell'### (successivamente identificato come antigene di superficie) e nel controllo delle transaminasi. La letteratura sul punto (…) dimostra che la ricerca sistematica dell'### nella routine della emotrasfrusione ha comportato una riduzione delle epatiti post-trasfusionali, tra cui quella ### (successivamente identificate epatite C). Successivamente, il DM 21.7.1990 stabiliva le misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue. ###. 1 stabilisce che su ogni unità di sangue e di plasma donato, oltre alla ricerca dell'### (antigene di superficie del virus dell'epatite B e degli anticorpi anti-### già stabilita con precedenti disposizioni, venga eseguita anche la ricerca degli anticorpi anti-HCV (virus dell'epatite C) e la determinazione del livello di ALT (###. ###. 2 precisa poi che "possono essere destinate alla trasfusione diretta di sangue e suoi componenti solo le unità risultate negative alla ricerca dell'### degli anticorpi anti-HIV e degli anticorpi anti-HCV in cui sano stati riscontrati livelli di ALT non superiori a 1,5, volte il valore massimo dell'intervallo normale stabilito sulla propria popolazione di donatori da ciascun servizio o centro di cu all'art. 1". La mancata sorveglianza della diagnostica sierologica per l'antigene ### e la chimica clinica per le transaminasi a decorrere già dalla metà degli anni 60 e considerate le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, il DM 21.7.1990 emanate dal Ministero della ### configura una responsabilità”. 
Conclude, pertanto, il ### -che l'omessa osservanza della normativa suindicata ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite posttrasfusionale da ### -che ### è venuta a conoscenza dell'infezione da HCV nel 1992 e si è sottoposta ai trattamenti farmacologici all'epoca utilizzati per il trattamento dell'epatopatia cronica HCV correlata; -che il decesso è avvenuto in data ### all'età di 71 anni per le complicanze della cirrosi epatica ###correlata e ### conseguenti all'infezione da HCV contratta in seguito alle emotrasfusioni effettuate in data 04.02.72, 06.02.72, 09.02.72 presso il ### “### della Consolazione” di ### -che è, dunque, “più probabile che non” che ### abbia contratto l'infezione da HCV nel 1972 durante il ricovero presso il suddetto ### poiché, come già detto, il tempo trascorso tra la data del contagio e la diagnosi di “epatopatia cronica HCV correlata” è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla medesima e dalla lettura della cartella clinica del ricovero ospedaliero di cui si discute non sono riscontrabili le dovute indagini per escludere il rischio di trasmissione di agenti patogeni delle sacche di concentrato eritrocitario alla stessa infuse. 
Sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che appaiono pienamente condivisibili, il decesso della de cuius degli odierni attori è, allora, conseguenziale alla malattia contratta a causa delle emotrasfusioni praticate nel 1972 con sangue infetto. 
Ed invero, posto che, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente un nesso eziologico anche probabilistico tra fatto illecito ed evento dannoso, soprattutto ove non siano configurabili serie causali alternative, deve ritenersi accertato, nella specie, il nesso causale tra le trasfusioni cui ### è stata sottoposta durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” nel 1972 e l'insorgenza della malattia e tra quest'ultima e la morte. E ciò tanto più se si considera che nel caso in esame non sono emersi, né, tanto meno, sono stati allegati elementi indicativi di concreti comportamenti a rischio da parte della paziente. 
Né in senso contrario appare determinante quanto dedotto nell'interesse del Ministero convenuto, ossia che: -l'epoca presunta del contagio da HCV si può far risalire a prima del 1991 (atteso che la prima positività ai markers dell'epatite C risale agli esami del 28.01.1991 effettuati presso il ### della ### di ###, ma non è possibile indicare come data sicura di contagio l'epoca delle trasfusioni, essendo trascorsi tra tale evento e la diagnosi dell'infezione ben 18 anni e potendo essere state diverse le cause efficienti del contagio; -la ### è stata, difatti, sottoposta ad interventi chirurgici prima della diagnosi dell'infezione; -non risulta congruente il criterio cronologico; -non è stata dimostrata in maniera convincente la mancanza di altre cause efficienti, che sarebbero potute insorgere nel lungo periodo intercorso tra il fatto indicato come fonte di contagio e la diagnosi della patologia; -non vi erano, infine, mezzi conosciuti per poter prevenire ed evitare un eventuale contagio attraverso le trasfusioni, nonostante tutte le precauzioni dettate per lo screening dei donatori dalle conoscenze scientifiche del momento. 
A fronte di tali osservazioni può replicarsi che già nel verbale della commissione medica ospedaliera (###, redatto ai sensi della L.  210/1992, è stato stabilito il “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: cirrosi epatica istologicamente accertata (in ambiente ospedaliero) HCV correlata con piastinopenia emotrasfusa per evento acuto in trattamento con interferone”. Tale documento costituisce un elemento presuntivo della sussistenza del nesso causale che non risulta smentito da circostanze di segno contrario (cfr. sul punto Cass., S.U., n. 19129 del 2023, secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l.  n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”). 
Deve poi ribadirsi che già a decorrere dagli anni ‘60/‘70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto e che a far data dalla metà degli anni ‘60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti (cfr. Cass. 9315 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 24163 del 2019; Cass. n. 1566 del 2020; Cass. n. 21145 del 2021). 
A ciò deve aggiungersi che dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che i controlli prescritti dalla normativa dell'epoca siano stati effettivamente eseguiti sul sangue oggetto di infusione, né l'amministrazione ha provato il contrario. 
§4.3- Le considerazioni appena svolte consentono pertanto di ritenere accertata la responsabilità del Ministero convenuto in relazione alla patologia infettiva contratta dalla congiunta degli attori, che ne ha cagionato la morte per le complicanze insorte ad essa strettamente correlate.
Tale responsabilità si ricollega per l'appunto all'omissione da parte del Ministero della ### dell'obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico ed in particolare all'omissione dell'analisi delle transaminasi, che avrebbe consentito (sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca) di individuare nel sangue donato il rischio di trasmissione di malattie infettive epatiche. 
§4.4- Tanto chiarito, in relazione al quantum debeatur è da rilevare che gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte di ### sub specie di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale, nonché dei danni di natura patrimoniale costituiti dalle spese causate dal decesso della congiunta (danno emergente) e dalla diminuzione della stabile contribuzione della defunta in favore del marito e delle figlie (lucro cessante). 
§4.5- Ciò posto, dev'essere, anzitutto, disattesa la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata in termini del tutto generici, difettando ‘a monte' allegazioni difensive sia sulle spese che sarebbero state concretamente sostenute a causa del decesso di ### sia in ordine al contributo effettivamente dato dalla stessa (che, secondo quanto si legge nella citazione, era casalinga) all'economia domestica, essendo oltretutto il suo stato di salute seriamente pregiudicato dalla patologia da cui era affetta. 
§4.6- Va, parimenti, rigettata la richiesta di risarcimento del danno biologico, poiché non è stata specificamente dedotta né documentata alcuna effettiva compromissione della salute fisica o psichica degli attori derivante dalla morte della ###
§4.7- È viceversa meritevole di accoglimento la domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni da perdita parentale. 
In proposito si rammenta che il danno da perdita del rapporto parentale va inteso unitariamente nelle sue due componenti della sofferenza morale soggettiva interiore e della sofferenza che si riflette sul piano dinamicorelazionale, entrambe determinate dalla morte del congiunto (Cass. 28989 del 2019; v., da ultimo, anche Cass. n. 761 del 2025). 
Come affermato dalle ### della Suprema Corte nel 2008, tale voce di danno non può considerarsi in re ipsa (giacché ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo: così Cass., sez. un., nn.  26972/26973/26974/26975 del 2008), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass. n. 7844 del 2011) dello stretto congiunto può essere comunque data anche a mezzo di presunzioni (cfr. ex multis Cass. n. 25541 del 2022, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”; v., altresì, Cass. 4571 del 2023, secondo cui “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale; esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la 17 sofferenza del familiare”), presunzioni che in argomento assumono anzi “precipuo rilievo” (Cass., sez. un., n. 6572 del 2006), atteso che il dolore della persona non è suscettibile di una dimostrazione diretta (Cass. n. 4 del 2003). 
Ne deriva che, laddove i danneggiati abbiano allegato il normale rapporto affettivo con il de cuius e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello “sconvolgimento esistenziale”, che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008; Cass. n. 13546 del 2006; Cass., Sez. Un., n. 6572 del 2006).  ### specie, considerato lo stretto rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può ragionevolmente dubitarsi che il decesso della ### abbia determinato uno sfasamento della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare, e quindi abbia interessato entrambe le su indicate componenti del c.d. danno da perdita del rapporto parentale. 
§4.8- La liquidazione del danno non può che avvenire “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. ord. n. 907 del 2018). 
A tal fine, si ritiene di far ricorso alle ### di ### aggiornate nel giugno 2024 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### Le tabelle di ### pubblicate nel giugno 2022 costituiscono, invero, idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previste dalla precedente formulazione a forbice), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione (v. Cass. n. ### del 2022). 
Orbene, in applicazione di dette tabelle, il risultato dato dalla somma dei punti attribuiti con riferimento a ciascun parametro, in base alle circostanze concrete, deve essere moltiplicato per il “valore punto” (pari ad €3.911,00 per genitori, figli e coniugi o assimilati), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Preso atto, allora, che all'epoca dei fatti la vittima aveva 71 anni, il danno da perdita del rapporto parentale può essere così equitativamente liquidato: A) ### (marito convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della moglie (77 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte il congiunto conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 67 punti, pari ad €262.037,00 (67 punti X € 3.911,00); B) ### (figlia convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (43 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte la congiunta conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 75 punti, pari ad €293.325,00 (75 punti X € 3.911,00);
C) ### (figlia non convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (37 anni); -punti 0 in relazione alla lett. “C” della ### data l'assenza di convivenza; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 61 punti, pari ad €238.571,00 (61 punti X € 3.911,00). 
Non ricorrono nel caso in esame ragioni per ulteriori interventi correttivi (“personalizzazione”), non risultando allegate peculiarità o circostanze di fatto da cui possa inferirsi in via presuntiva un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento. 
§4.9- Le somme su indicate riconosciute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale sono superiori all'importo complessivamente indicato in citazione (“nella misura complessiva di euro 260.000,00…”), ma tale importo non risulta vincolante, posto che è seguito dalla formula “o nella diversa misura, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa”, formula che nella specie non costituisce una clausola di stile (cfr. Cass. n. 9476 del 2023, secondo cui “La richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula "o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona”). 
§4.10- Le somme suddette sono peraltro liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione. 
Spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conf., tra le tante, Cass. 18654 del 2018; Cass. n. 22607 del 2016; Cass. n. 3173 del 2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del decesso della de cuius, ossia dal giorno 08/04/2015, sino alla data della presente sentenza (Cass., S.U., n. 1712 del 1995 e succ. conf.). In altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte di ### (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè, con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali.
Sulla complessiva somma come determinata, divenendo -con la presente sentenzal'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia sino all'effettivo soddisfo. 
§4.11- Non può, tuttavia, sottacersi che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della ### per il risarcimento dei danni subiti dai congiunti, sia “iure hereditatis” che “iure proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l.  n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” (Cass. n. 16808 del 2023). 
Sul punto di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nel giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni con sangue infetto l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 va detratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento solo se l'indennizzo stesso sia stato già corrisposto o se è determinato o determinabile nel suo ammontare in base a specifici criteri. Vanno detratte non solo le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme ancora da percepire, in quanto riconosciute e quindi liquidate e determinabili” (Cass. n. 2047 del 2025; conf. Cass. n. ### del 2024). Ed ancora: “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito” (Cass. n. ### del 2022).  ### fattispecie dal decreto della ### della ### - Dipartimento n. 11 “Sanità” in atti emerge che a ### è stato riconosciuto l'importo di €48.133,79 quale somma maturata dal giorno 01.04.1995 al 31.12.2001 (e ne è stato disposto l'accredito sul c/c della medesima) e che a partire dal giorno 01.01.2002 la ### aveva diritto ad un vitalizio mensile non reversibile, annualmente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno 2002 per la terza categoria, di €598,16 da pagarsi in rate bimestrali posticipate di €1.196,32 dal 28.02.2002. 
È peraltro pacifico che l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 è stato “richiesto ed ottenuto” da ### (v. comparsa conclusionale di parte attrice, pag. 19). 
Ne discende che dalle somme da liquidare agli istanti va sottratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo ex lege 210/1992 in favore della congiunta. 
§5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto Ministero della ### e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M.  n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione del relativo importo in favore dei procuratori degli attori. 
Le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono poste definitivamente a carico del Ministero della ### P.Q.M. ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità del Ministero della ### per il decesso di ### lo condanna a corrispondere le seguenti somme, oltre interessi come specificato in motivazione: -a ### €262.037,00; -a ### €293.325,00; -a ### €238.571,00; detratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo in favore di ### 2) condanna il Ministero convenuto a rifondere agli attori, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, avv. ### e avv. ### le spese del presente giudizio, che liquida in €796,28 per esborsi ed in €29.193,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 3) pone le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Ministero convenuto.  ### redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo ### del magistrato, in data 21 novembre 2025. 
Il Giudice dott.ssa

causa n. 3828/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Stilo

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4212/2025 del 28-10-2025

... interrotto in seguito al sopraggiunto decesso del convenuto ### è stato poi tempestivamente riassunto dalla ### attrice. Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia solo parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati. Il fallimento che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente. Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa ### dr. ### dr.ssa ### dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3820 dell'anno 2021 del ### degli ### civili contenziosi vertente ### della “### s.r.l”, rappresentato e difeso dall'avv. ### con elezione di domicilio a ### viale ### n.2629 attore CONTRO ### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ### ; convenuti ### le parti concludevano come da note depositate all'udienza del 26.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il fallimento della “### s.r.l.”, società avente ad oggetto l'attività di produzione trasformazione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia, dichiarata fallita con sentenza nr. 10/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento il 21 maggio 2018, ha agito ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori ### e ### succedutisi nella gestione della società dalla data di costituzione (13.06.2012) al fallimento nonché nei confronti di ### amministratore di fatto. 
Parte attrice ha addebitato ai convenuti: a) di avere compiuto delle macroscopiche irregolarità nella tenuta della contabilità, omettendo di redigere il libro degli inventari, il libro dei cespiti ammortizzabili, il libro giornale dell'anno 2018 ed il libro dei verbali di adunanza delle assemblee; b) di avere posto in essere numerosi atti distrattivi del patrimonio sociale e della cassa contanti, celati attraverso l'annotazione di dati contabili non veritieri. 
I convenuti hanno contestato le avverse allegazioni e domande, evidenziando che la tenuta non regolare delle scritture contabili di per sé, pur costituendo una condotta antigiuridica, non è stata causa di alcun pregiudizio per la società; hanno altresì sostenuto di non avere sottratto alcun bene in danno alla società, posto che quanto dedotto dalla ### è stato il prodotto delle irregolarità contabili, realizzate per mantenere in vita la società. 
In corso di causa, il Tribunale ha autorizzato, con ordinanza del 17.06.2021, il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti appartenenti ai convenuti sino alla concorrenza di euro 1.200.000,00. 
Il processo, interrotto in seguito al sopraggiunto decesso del convenuto ### è stato poi tempestivamente riassunto dalla ### attrice. 
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia solo parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati. 
Il fallimento che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente. 
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10). 
Tanto premesso, l'istruttoria condotta ha comprovato che ### ed ### si sono succeduti nell'amministrazione della società nell'arco temporale dal 2014 al 2018. È risultato provato anche che il convenuto ### pur rivestendo formalmente la qualifica di mero instistore, ha comunque di fatto co-amministrato la società. In primo luogo, la procura institoria dell'08.01.2013 ha conferito al predetto convenuto i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, consentendogli di fatto la gestione degli affari sociali con potere di firma per ogni decisione; inoltre i testi sentiti all'udienza del 15.09.2022 hanno dichiarato che la società era gestita oltre che da ### dai figli ### e ### ed in particolare da quest'ultimo che provvedeva al pagamento dei dipendenti e a curare i rapporti con le banche e con i fornitori. 
Le condotte ascritte ai convenuti hanno poi trovato parziale conferma.
La consulenza disposta in corso di giudizio, le cui conclusioni vanno condivise in quanto ben argomentate sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti, ha permesso infatti di accertare che la contabilità sociale è stata irregolarmente tenuta: non risultano consegnati al curatore il libro degli inventari e il registro dei beni ammortizzabili. Pur tuttavia il ctu ha accertato che la parziale omessa tenuta della contabilità non è risultata foriera di un danno certo per la società o per i creditori. 
Ed invero, vale la pena ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui «la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; sicchè dalla irregolare tenuta non può discendere ex sé un danno idonea a dar luogo a responsabilità risarcitoria in capo alla società» (S.C. a sezioni unite n.9100 del 2015). 
In tale ottica la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, seppure addebitabile ai convenuti, non giustifica l'automatica liquidazione di un danno nella misura corrispondente alla differenza tra attivo e passivo accertato in sede ###ponendosi tale somma in diretta correlazione sotto il profilo causale con gli addebiti in parte qua mossi agli amministratori.  ### dei bilanci ha poi evidenziato dei macroscopici errori che hanno falsato la rappresentazione del risultato di esercizio e dell'attivo patrimoniale, mostrando ai terzi una situazione contabile migliore rispetto a quella effettiva e consentendo così alla società di proseguire l'attività nonostante lo stato di crisi patrimoniale con conseguente danno ai creditori e alla società nei termini di cui in seguito si dirà. 
Nello specifico, dall'analisi condotta dall'esperto è risultato che, nel triennio 2014-2016, il conto profitti e perdite è stato immotivatamente incrementato nel bilancio al 31.12.2014, con un conseguente apparente miglioramento del risultato di esercizio (v. ctu pag. 11); sono stati capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ingenti “costi” non aventi utilità pluriennale; le rimanenze sono state illegittimamente rivalutate a valori maggiori rispetto a quelli mercato, risultando addirittura superiori al valore del costo degli acquisti effettuati nel medesimo periodo (v. ctu pag.19); sul conto cassa contanti sono state effettuate numerose operazioni di importo rilevante, ben superiori ai limiti dell'utilizzo del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio. 
Inoltre, sono stati riscontrati dei veri e propri artifizi contabili, aventi come contropartita il cliente ### srl, finalizzati ad incrementare sia il risultato di esercizio che il saldo del conto. 
Alla luce delle rettifiche effettuate dal Ctu emerge, quindi, che già al 2014 le perdite erano ben superiori al patrimonio netto, ammontante ad euro 54.301,44, e avrebbero quindi reso necessario un conferimento dei soci per ricapitalizzare la società. In tale contesto, invece, risultano effettuati, contravvenendo al principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., rimborsi illegittimi in favore dei soci per euro 12.600,00 (v. ctu pag.25) che costituiscono quindi un danno per la società e per i creditori. 
Non risulta poi consegnato al curatore, senza alcuna valida giustificazione, il valore della “cassa contanti e per titoli”, che alla data dell'ultima situazione contabile (31.12.2017), risultava pari ad euro 42.607,27, né gli amministratori hanno aliunde dimostrato di avere utilizzato tali somme nell'interesse della società. 
Non vi è evidenza invece delle altre condotte distrattive ipotizzate dalla ### a carico degli amministratori della ### srl., avendo il ctu potuto verificare - contrariamente a quanto sostenuto dal fallimento - che il giroconto del valore di alcune delle merci in giacenza dall'attivo materiale dello stato patrimoniale a quello immateriale ha comportato un miglioramento del risultato di esercizio, registrandosi nel medesimo periodo un aumento dei ricavi (v. ctu pag. 27). 
Consegue che, in assenza di altri elementi, il fallimento ha diritto al risarcimento del danno pari a complessivi euro 55.207,27 che va ascritto a tutti i convenuti. 
Su tale somma, in quanto debito di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data del fallimento (21 maggio 2018), fino alla data della presente pronuncia. 
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 73.067,81 (di cui euro 55.207,27 per capitale, euro 7.205,54 per interessi ed euro 10.655,00 per rivalutazione) somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo. 
Il sequestro conservativo concesso in via cautelare con ordinanza di questo Tribunale del 17.06.2021 si convertirà automaticamente in pignoramento, nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n. 10871/2012). 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo al valore della condanna, in favore dell'### (stante l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio), in complessivi euro 3.500,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 7.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio. 
Le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 03.07.2024), vanno definitivamente poste in solido a carico dei convenuti.
Infine, essendo i fatti contestati ai convenuti, quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co.  1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.  P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: ### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### in solido, al pagamento, in favore del fallimento della società “### s.r.l.”, della somma di euro 73.067,81, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.  ### i predetti convenuti in solido al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 7.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio. 
Pone definitivamente le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 03.07.2024) a carico dei convenuti in solido. 
Indica nei convenuti soccombenti i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### in materia di ### in data ###.

causa n. 3820/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Piazza Emanuela Rosaria Maria, Daniela Galazzi

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4342/2025 del 26-11-2025

... l'età della ricorrente al momento del decesso del marito (35), l'arco di tempo residuo sino all'età pensionabile dello ### (24 anni, cioè l'età pensionabile di 67 anni meno i 43 anni dello ### al momento del decesso), il danno da perdita di reddito deve essere così determinato: euro 236.720,00 (8.800,00x26,90). Non può tenersi conto, invece, delle spese funerarie, le quali, pur indicate nella parte motiva dell'atto, non sono state quantificate né dimostrate e in ogni caso non ne è stata fatte menzione nemmeno nelle conclusioni. Lo stesso dicasi per «le spese tutte dovute ad enti di assistenza per le prestazioni erogate a favore di ### voce allegata genericamente alla quale la stessa difesa della ricorrente non ha dato seguito nel corso dell'atto introduttivo. In ogni caso, visto il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI SEZIONE TERZA CIVILE In persona del Giudice unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10522/2024 R.G., avente ad oggetto “morte”, promossa da: ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; - ricorrente - contro ### s.p.a. - già ### s.p.a. (P.iva ###), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - resistente e ### (C.F. ###); - intimato
Conclusioni come da verbale odierno.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11.10.2024 - regolarmente notificato il ### via pec alla ### s.p.a. e il ### a mezzo servizio postale a ### - ### ha adito questo Tribunale di Bari affinché provvedesse ad «accertare e ritenere responsabile dell'incidente de quo lo ### conducente dell'autovettura ### a bordo della quale viaggiava, come terzo trasportato, la vittima, ### alla stregua anche di quanto ha fatto oggetto di accertamento definitivo nella sentenza penale n. 4673/23 del 14.09.2023 (depositata il ###), divenuta irrevocabile il ###, pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, nella parte in cui è stato accertato e riconosciuto il detto imputato responsabile del sinistro verificatosi in ### il ### alle ore 01:05 per il quale incidente è deceduto ### coniuge dell'istante ### nonché è stato condannato al risarcimento dei danni morali e materiali cagionati alla ### per la perdita del proprio coniuge, con liquidazione degli stessi da quantificarsi in separato giudizio civile; - condannare, per l'effetto e in solido tra loro, lo ### e la compagnia di ###ni ### S.p.A., già ###ni S.p.A., in persona del ### e/o l.r.p.t. al pagamento, in favore della ### in qualità di erede legittima, al risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sia iure hereditatis che iure proprio, riportati e subiti dalla stessa in conseguenza e per l'effetto del sinistro stradale verificatosi il ### alle ore 01:05, in ### in cui ha perso la vita il coniuge, ### nella misura di €.869.240,77 S.&.O., salvo regresso nei rapporti interni, da cui va sottratta la somma ricevuta a titolo di provvisionale ( €. 40.000,00) oltre alla somma di €. 125.000,00 versata a ½ tre assegni circolari del 20.02.2019 emessi dalla ### S.p.A. dalla ### ass.ni S.p.A. oggi ### S.p.A., ovvero di quella maggiore e/o minore somma determinanda a norma di legge, anche previo accertamento a mezzo di CTU che espressamente si richiede con questo atto; - condannare, altresì, lo ### e la compagnia di ###ni ### S.p.A., già ### ass.ni S.p.A., in persona del ### e/o l.r.p.t., in solido tra loro, anche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; - condannare, in ogni caso, lo ### e la compagnia di ###ni ### S.p.A., già ### ass.ni S.p.A., in persona del ### e/o l.r.p.t. al pagamento, in solido tra loro, delle spese e dei compensi di causa». 
A sostegno delle proprie domande, la ### ha allegato le seguenti circostanze: - che era coniuge di ### nato a ### il ### ed ivi deceduto il ###, nell'incidente stradale occorso il detto giorno, a causa della collisione tra l'autovettura ### targata ### condotta da ### e l'autovettura ### targata ### condotta da ### a bordo della quale lo ### viaggiava come passeggero; - che le autovetture coinvolte nel sinistro erano coperte entrambe da polizza assicurativa e precisamente la ### con la ### e la ### con la ### - che il conducente dell'autovettura #### e il conducente dell'autovettura #### venivano indagati per i reati previsti e puniti dagli artt. 589bis, co. 4 e 5 e 590, co. 1 c.p. per cui si apriva, dinanzi al Tribunale di ### procedimento penale n. 14196/17 di R.G.N.R. e dal n. 6957/18 di R.G.G.I.P.; - che ### avanzava, all'udienza preliminare, richiesta di patteggiamento ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., richiesta che veniva accolta, mentre lo ### veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di ### in composizione monocratica - I° ### (n.2511/19 di R.G.DIB); - che ### stante l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento, veniva condannato dal GIP del Tribunale di ### giusta sentenza n. 771/19 R.Sent., del 15.05.2019, alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto riconosciuto penalmente responsabile del reato ascrittogli; - che la ricorrente si costituiva parte civile nell'innanzi indicato giudizio penale n. 2511/19 di R.G.DIB a carico di ### dinanzi al Tribunale di ### avanzando anche istanza di provvisionale ex art. 147 d.lgs. 209/2005, con atto del 26.03.2021; - che l'indicato procedimento penale si concludeva con la sentenza n. 4673/2023 R. Ins. del 14.09.2023, depositata il ### e divenuta irrevocabile il ###, di condanna dello ### a due anni di reclusione, con pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, ### da liquidarsi in separato giudizio civile in uno al pagamento, in suo favore, di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 40.000,00, per avere il giudice ravvisato la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile dello ### riscontrando e ritenendo provato il fatto illecito del danneggiante, il danno ingiusto subito dall'istante ed il nesso causale tra gli stessi, rimettendo al giudizio civile soltanto per la determinazione del quantum del risarcimento del danno spettante alla ricorrente; - che la ricorrente pativa sia un danno non patrimoniale da perdita parentale per la morte del marito, con il quale conviveva, sia un danno patrimoniale, nella forma del danno emergente che del lucro cessante, per aver dovuto sostenere le spese funerarie per le esequie del de cuius e per avere perso il fondamentale sostegno economico che il defunto le offriva giornalmente e costantemente in adempimento del dovere di coniuge di assistenza morale e materiale e di contribuzione alle spese per far fronte alle esigenze famigliari, anche considerando che nella coppia, all'epoca dei fatti, l'unico ad avere un lavoro stabile era soltanto lo ### il quale, con i proventi del proprio lavoro, faceva fronte a tutti i bisogni e a tutte le necessità proprie e della coniuge; - che, per tali ragioni, ella aveva diritto al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in euro 869,240,77, detratta la somma di euro 40.000,00 ricevuta, in data ###, a titolo di provvisionale, oltre alla somma di euro 125.000,00, ricevuta a mezzo tre assegni bancari del 20.02.2019; - che a detta andavano aggiunti «i danni morali e di relazione, gli interessi e le spese tutte dovute ad enti di assistenza per le prestazioni erogate a favore di ### deceduto a seguito dell'evento mortale, oltre alle spese legali». 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si è costituita in giudizio la ### protezione s.p.a., contestando l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.  ### la compagnia non sarebbe affatto certa la responsabilità esclusiva dell'assicurato ### e, in ogni caso, non avendo ella partecipato al giudizio penale, i relativi atti non le sarebbero opponibili. 
La ricorrente, inoltre, non producendo la sentenza penale di condanna - ma limitandosi a chiederne l'acquisizione - non avrebbe messo la compagnia nelle condizioni di comprendere quali siano le responsabilità contestate al proprio assicurato e in quali percentuali, così determinando la nullità dell'atto introduttivo; anzi, ella avrebbe anche omesso di riferire delle risultanze della perizia della ### della Repubblica di ### in merito al mancato uso dei presidi di sicurezza da parte del trasportato deceduto. 
La difesa della compagnia ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente ex art. 141 c.a.p., non potendo ella agire in tal senso nei confronti dell'assicurazione del veicolo sui cui il terzo viaggiava al momento dell'incidente, trattandosi di azione personale, esperibile solo dal trasportato. In realtà, ha sostenuto la compagnia che, dalla lettura dell'atto di citazione, non si comprenderebbe nemmeno se la ricorrente abbia proposto un'azione ex art. 141 c.a.p. ovvero ex art. 144 c.a.p.: nel primo caso sussisterebbe la carenza di legittimazione; nel secondo caso, invece, le domande non potrebbero prescindere da un accertamento di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. 
Con specifico riferimento al quantum debeatur, la compagnia assicurativa ha evidenziato che la signora ### al momento del sinistro, non conviveva più con il marito con il quale aveva interrotto la relazione e che, in ogni caso, la richiesta del danno non patrimoniale era formulata in termini generici e, pertanto, meritevole di rigetto. 
Rispetto al danno patrimoniale lamentato, invece, alcuna prova sarebbe stata fornita dalla ricorrente per dimostrare la capacità reddituale dello sfortunato congiunto nell'economia familiare. 
Infine, la compagnia ha eccepito che l'eventuale risarcimento che dovesse essere tenuta a corrispondere dovrebbe «tenere conto dello scoperto e della franchigia prevista dal contratto stipulato con la propria assicurata». 
Con ordinanza del 07.02.2025, il giudice ha dichiarato la contumacia di ### All'odierna udienza il giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha dato lettura della sentenza nelle forme di cui agli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c.  ****** 
In via preliminare deve essere chiarito che l'azione proposta dalla ### anche per la mancanza di indicazioni diverse nell'atto introduttivo, va qualificata come azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile proposta ex art. 144 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, non potendo trovare applicazione nel caso di specie l'art. 141 dello stesso decreto.  ### della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente confermato la natura eccezionale del rimedio previsto dall'art. 141 c.a.p., escludendo che esso possa essere azionato dagli eredi del trasportato per danni subiti iure proprio. Invero, secondo i giudici di legittimità gli eredi del terzo trasportato non sono legittimati ad esercitare, in relazione a tali danni, l'azione diretta ex art. 141 d.lgs.  7 settembre 2005, n. 209, essendo questa riservata al terzo trasportato. La lettera della legge, invero, non consente l'estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al «veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro». Nemmeno è ipotizzabile, d'altronde, che la norma sia suscettibile di applicazione analogica, considerato che la portata certamente innovativa della norma conferisce alla stessa carattere eccezionale, ostativo ad una sua applicazione analogica a casi non espressamente previsti (Cass. civ., SS. UU., 30 novembre 2022, n. ###; nello stesso senso si veda anche Cass. civ., sez. III, sentenza 13 febbraio 2019 n., 4147 e Cass. Civ., sez. III, 27 maggio 2019, n. 14388). 
Alla luce di tali principi, deve consequenzialmente ritenersi che il congiunto del trasportato, che agisca nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile per danni patiti iure proprio, sia gravato dall'onere di allegare, oltre che provare, tutti gli elementi costituivi dell'illecito, non potendo godere del privilegio processuale di cui all'art. 141 c.a.p. 
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente - azionando esclusivamente delle pretese risarcitorie spettanti iure proprio (nelle conclusioni dell'atto viene utilizzata anche la locuzione iure hereditatis ma in realtà nessuno dei danni lamentati nella parte motiva assume tale natura) - non ha puntualmente descritto le condotte imputabili al responsabile civile ### limitandosi a richiamare genericamente gli eventi che hanno condotto al decesso del coniuge, senza fornirne una puntuale descrizione.  ### invero, ha agito innanzi a questo Tribunale chiedendo il riconoscimento dei danni patiti e compiendo nell'atto introduttivo un sommario rinvio alla «sentenza penale n. 4673/23 del 14.09.2023 (depositata il30.11.2023), divenuta irrevocabile il ###, pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di ### nella parte in cui è stato accertato e riconosciuto il detto imputato responsabile del sinistro verificatosi in ### il ### alle ore 01:05 per il quale incidente è deceduto ### coniuge dell'istante ### nonché è stato condannato al risarcimento dei danni morali e materiali cagionati alla ### per la perdita del proprio coniuge, con liquidazione degli stessi da quantificarsi in separato giudizio civile» (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo). 
La compagnia resistente, pertanto, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo, lamentando in realtà che, oltre ad aver omesso l'indicazione dei fatti costitutivi della pretesa, la ricorrente non avrebbe prodotto la sentenza emessa all'esito del giudizio penale, così ponendo la compagnia nelle condizioni di non comprendere quali erano le responsabilità contestate al proprio assicurato e in quali percentuali. 
Ora, esclusa la fondatezza della doglianza relativa alla produzione di copia della sentenza, invero depositata tempestivamente dalla ricorrente e presente in atti, giova interrogarsi sulla validità del ricorso nel quale non venga puntualmente perimetrato il fatto illecito, limitandosi a fare rinvio a documentazione allegata (nella specie, la sentenza penale di condanna). 
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: «nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e 27670 del 2008)» (Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2012, n.8077).  ### della Corte di Cassazione invita il giudice di merito a rifuggire da ogni formalismo, verificando se dall'atto introduttivo nel suo complesso, in uno alla documentazione ad esso allegata, sia possibile ricavare la causa petendi del giudizio, in modo tale che sia garantita alla controparte la possibilità di difendersi. 
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che la lettura congiunta del ricorso proposto dalla ### e della documentazione ad esso allegata consentisse ai resistenti di difendersi e di comprendere adeguatamente le ragioni della sua pretesa, considerando che una compiuta descrizione delle condotte contestato allo ### era presente nella sentenza penale alla quale l'atto introduttivo rinvia. 
Tanto vale a maggior ragione considerando che la causa è stata introdotta con rito c.d. semplificato, nel quale il ricorrente è tenuto ad indicare, sin dal deposito del ricorso, i documenti che offre in comunicazione: l'originaria presenza nel fascicolo telematico della sentenza penale, ab origine visionabile dalle parti resistenti, ha di certo comportato per queste ultime la possibilità di conoscere adeguatamente i fatti di causa ed esercitare il proprio diritto di difesa.  ###, una conferma di siffatte conclusioni si trae proprio dalla comparsa della compagnia, la quale, pur eccependo l'invalidità del ricorso, ha compiuto plurimi riferimenti alle dinamiche del sinistro, al mancato utilizzo da parte dello ### delle cinture di sicurezza e al coinvolgimento, con ritenuta responsabilità prevalente, dello ### così dimostrando di avere piena contezza dei fatti di causa. 
Esclusa la nullità dell'atto introduttivo, deve necessariamente essere fornito un ulteriore chiarimento: non è possibile ritenere che l'oggetto del contendere di questo giudizio si limiti all'accertamento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, in virtù degli effetti del giudicato penale (ed annesse statuizioni civile) invocato. Difatti, il giudicato intervento tra la ricorrente e lo ### in sfavore di quest'ultimo in virtù dell'art. 1306 c.c. non può essere opposto alla compagnia assicurativa, non avendo ella manifestato la volontà di volersene avvalere. 
Invero, secondo un indirizzo di recente consolidatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha superato la teoria della c.d. efficacia riflessa del giudicato, anche nell'ottica di garantire la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e al rispetto del contraddittorio, «nell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la relazione di pregiudizialità-dipendenza è ciò che rende ad interesse unisoggettivo un'obbligazione la quale, per effetto dell'azione diretta, diventa obbligazione solidale. La previsione dell'azione diretta del danneggiato contro la società assicuratrice comporta infatti che responsabile del sinistro ed assicuratore rispondano in solido nei confronti del danneggiato, il primo per l'intero danno, il secondo nei limiti del massimale (salva la ricorrenza delle ipotesi di responsabilità ultramassimale). Si tratta di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo perché l'una obbligazione esiste se esiste l'altra e nel rapporto interno il debito ricade interamente su una parte». ### la Cassazione, l'inquadramento dell'assicurazione obbligatoria nella solidarietà passiva comporta l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., per cui il giudicato intervenuto tra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore ma solo a favore di quest'ultimo ove questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene. Di conseguenza, l'effetto riflesso del giudicato opera secundum eventum litis e cioè solo quando è favorevole al terzo, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie è avvenuto, nel giudizio tra danneggiato e danneggiante assicurato quest'ultimo sia stato condannato al risarcimento del danno (principi di recente espressi da Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2019, n. 18325 e successivamente confermati da Cass. civ., III, 3 gennaio 2025, n. 90; Cass. civ., sez. 3, 25 gennaio 2024, n. 2462; Cass. civ., sez. 3, 26 aprile 2022, n. 12969). 
Ciò nonostante, pur considerando che la sentenza penale di condanna al risarcimento del danneggiante non è vincolante nei confronti dell'assicurazione che non ha preso parte al giudizio né ha dichiarato di volersene e avvalere, essa è senza dubbio valutabile quale documento rappresentante un fatto storico il cui contenuto ben può fondare il libero convincimento del giudice nell'accertamento dell'illecito ( civ., sez. III, 9 luglio 2019, n. 18325; Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241; 10 settembre 2009, n. 19499; 21 settembre 2007, n. 19492; 20 luglio 2003, n. 11682; 29 gennaio 2003, n. 1372). 
Tutto ciò premesso, passando al merito della controversia, non v'è dubbio che l'azione esercitata dalla ### vada ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 c.c. e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2054 Orbene, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale sull'onere della prova in materia di danno derivante dalla circolazione stradale, ai fini dell'affermazione della responsabilità del conducente di un veicolo senza guida di rotaie spetta a chi agisce in giudizio dimostrare il nesso di causalità tra il fatto e il danno. Tale prova si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda. 
Di contro, una volta dimostrata l'esistenza del legame eziologico, la colpa del conducente si presume, spettando a lui provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr., ex multis, Cass. civ, sez 6, 16.02.2017, 4130). 
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, gli elementi probatori presenti in atti impediscono di ricondurre la responsabilità per il sinistro di cui è causa in via esclusiva ad uno dei due conducenti, dovendo riconoscersi un concorso di responsabilità di entrambi, salvo dover verificare l'incidenza causale in concreto attribuibile ad ognuno nella produzione dell'evento dannoso. 
Va premesso che le dinamiche del sinistro non sono state contestate, se non genericamente, dalla compagnia assicurativa, la quale ha solo insistito nell'affermare che la responsabilità prevalente del sinistro andrebbe imputata al conducente della ### (egli ometteva di concedere la dovuta precedenza e attraversava l'incrocio a velocità sostenuta, viaggiando sotto l'uso di sostanze alcolemiche) e che, in ogni caso, dovrebbe tenersi conto del concorso di responsabilità del defunto, il quale ometteva di allacciare la cintura di sicurezza. 
Ebbene, l'omessa contestazione delle dinamiche del sinistro consente ex art. 115 c.p.c. di ritenere accertata, secondo il criterio del più probabile che non, la responsabilità dello ### le cui condotte hanno contribuito alla causazione della morte dello ### e, quindi, alla determinazione dei pregiudizi lamentati dalla ricorrente. Né, d'altronde, sono stati allegati e provati elementi tali da far ritenere lo ### esente da rimprovero colposo, emergendo di contro dalla documentazione in atti che egli sia incorso in plurime violazioni cautelari. 
Centrale è certamente la sentenza n. 4673/2023 R. Ins. del 14.09.2023, depositata il ### e divenuta irrevocabile il ###, di condanna dello ### per il delitto di cui all'art. 589bis c.p.c., la quale, oltre a produrre effetti vincolanti nei rapporti tra la ### e lo ### (anche per ciò che concerne le statuizioni civili), in assenza di elementi di senso contrario ed in assenza di contestazioni specifiche, costituisce documento idoneo a provare il fatto storico del sinistro e dal quale desumerne le modalità di verificazione. 
Dalla lettura della sentenza, invero, emerge che lo ### era alla guida dell'autovettura ### modello "### targato ### di sua proprietà e trasportava il passeggero ### percorrendo via ### strada locale di tipo "F" con diritto di precedenza, con senso di marcia da viale ### verso via ### ad una velocità di circa 70 Km/h a fronte di un limite massimo di velocità di 50 Kmh. Giunto all'intersezione stradale con via ### strada locale di tipo "F" senza diritto di precedenza, collideva violentemente con l'autovettura marca "### modello "### targata ####ŚRN, condotta da ### che percorreva via ### con direzione di marcia da viale ### verso via ### la parte laterale destra della ### urtava violentemente contro la parte anteriore dell'autovettura ### così venendo scaraventata sulla sua sinistra ed effettuando due rotazioni in senso orario. La fortissima forza centrifuga scaturita determinava l'espulsione dall'abitacolo della ### del trasportato ### il quale, a seguito del forte impatto, decedeva per le gravissime lesioni riportate. 
La vittima veniva a mancare proprio in conseguenza della collisione tra le due autovetture, che determinava il testa-coda del veicolo condotto dallo ### l'espulsione dall'abitacolo dello ### privo di cintura di sicurezza, ed il suo violento impatto contro il cancello perimetrale dell'istituto scolastico Tridente: lo ### riportava così lo "scoppio della teca cranica con fuoriuscita di materia cerebrale", che ne cagionava poco dopo la morte. 
Incontestate tali dinamiche, non v'è dubbio che entrambi i conducenti abbiano concorso colposamente alla verificazione del sinistro, conclusione corroborata logicamente dal giudizio controfattuale: non può dubitarsi che senza la condotta di guida dello ### - ovvero, specularmente, della concorrente condotta di guida dello ### - l'incidente non sarebbe accaduto; inoltre è altrettanto incontrovertibile che le rispettive violazioni del codice della strada, anche se indipendenti l'una dall'altra, non potevano ritenersi da sole sufficienti a cagionare la morte, derivandone che ciascuna delle stesse non ha in concreto reciso il nesso di causalità materiale dell'altra nella produzione dell'evento. 
Come condivisibilmente sostenuto anche dal giudice penale, il concorrente comportamento colposo dello ### - che ometteva di concedere la precedenza dovuta, viaggiando anch'egli ad una velocità superiore a quella consentita, in condizioni di alterazione conseguente all'uso di sostanze alcoliche - non ha integrato per lo ### una causa eccezionale atipica e non prevedibile, tale da potersi ritenere da sola sufficiente a produrre l'evento. Invero, il convenuto si trovava nell'atto di impegnare un incrocio con luce semaforica lampeggiante e quindi avrebbe dovuto comunque procedere con particolare prudenza: non poteva - né doveva - affidarsi all'altrui comportamento diligente conformemente al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento.» (Cass. civ. Sez. III, 21 novembre 2024, n. ###). 
È stato d'altronde accertato che lo ### ha violato specifiche norme di comportamento prescritte dal ### della ### tutte caratterizzate dal precipuo scopo di evitare eventi infausti come quello in concreto verificatosi. 
Sul punto, innanzitutto, egli consentiva allo ### di viaggiare a bordo della propria autovettura senza cintura di sicurezza: in tal modo violava le regole della comune diligenza e prudenza che gli imponevano di esigere che il passeggero la indossasse e - in caso di sua renitenza -di rifiutarne il trasporto o di arrestare l'intrapresa marcia (di recente si veda Cass. civ., 4 ottobre 2025, n. 26720, secondo la quale «il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza (Cass., n. 9760/2021; Cass., n. 4993/2004; Cass., 10/06/2020, n. 11095)». 
In secondo luogo, è emerso che egli viaggiasse ad elevata velocità in pieno centro abitato (circa 70 km/h a fronte di un limite di 50 km/h), continuando la propria marcia sino al punto d'urto senza porre in essere alcuna manovra di rallentamento o frenata (gli indicatori luminosi rossi dello stop della sua autovettura si azionavano, infatti, solo in concomitanza con l'impatto), in tal modo omettendo di regolare la velocità nonostante: - il manto stradale fosse bagnato in conseguenza della precedente pioggia e quindi omettendo di conservare il controllo del proprio veicolo per compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo (art. 141 co.1 e 2 C.d.S.); - si trovasse in prossimità di una intersezione tra due arterie stradali e di un attraversamento pedonale (regolarmente segnalati con segnaletica orizzontale e verticale ben visibile e ben mantenuta), oltretutto in pieno orario notturno (art. 141 co.3 c 4 C.d.S.); - 1'incrocio fosse presidiato da un impianto semaforico emittente segnale lampeggiante giallo, che imponeva di procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza (art. 41 co.17 C.d.S.), anche in caso di precedenza (come nella fattispecie, in cui l'obbligo di dare precedenza gravava sullo ###. 
Sul versante della evitabilità della collisione, è stato accertato che lo ### - al pari dello ### - godesse di un'ampia visuale (determinata dal consulente d'ufficio nel processo penale in un triangolo di intervisibilità pari a 35 metri), che gli consentiva di verificare in prossimità dell'intersezione lo stato del traffico anche grazie all' illuminazione adeguata, le discrete condizioni atmosferiche ed all'assenza di ulteriori veicoli lungo la carreggiata; conseguentemente, se avesse uniformato la propria velocità al limite di 50 km/h od avesse prestato la necessaria attenzione poco prima di impegnare l'incrocio, egli avrebbe potuto iniziare la manovra di frenata in tempo utile per arrestare il veicolo prima del punto di conflitto. 
In definitiva, sulla base delle esposte considerazioni, è da ritenersi che l'incidente mortale fosse concretamente evitabile, determinandosi "per colpa" dello ### applicando il criterio del comportamento alternativo lecito, infatti, se il resistente avesse percorso la strada ad una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, si sarebbe avveduto per tempo dell'arrivo della ### e avrebbe potuto azionare la manovra di frenata alcuni metri prima dele collisione.  ###, il solo fatto che egli godesse del diritto di precedenza non lo esentava dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza o che, comunque, non prestino la dovuta precedenza (cfr. Cass. civ., 12.06.2012, 9528; Cass. civ., n. 16768/2006; v. anche Cass. civ., n. 484/2003; analogo principio è stato, inoltre, sostenuto dalla Suprema Corte, anche con riferimento ai sinistri verificatisi in seguito alla violazione del segnale di ### atteso che «la semplice violazione del segnale di ### non implica, di per sé, l'automatico superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.»: così, Cass. civ., 19.11.2014, 24676; v. anche, Cass. civ., 6.09.2012, n. 14961). 
A ben vedere, l'art. 140 c.d.s., ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità, grava anche il conducente favorito dal diritto di precedenza del dovere di attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili. Tale diligenza non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera comunque una situazione di minimo affidamento, dovendo però almeno tradursi nella normale prudenza. 
Accanto all'obbligo generale di cui si è detto, l'art. 141 c.d.s. impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza, avuto riguardo alle condizioni del mezzo, alle condizioni della strada, alle condizioni del traffico, nonché prescrive di regolare la velocità, tra l'altro, in prossimità delle intersezioni, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (ed invero, l'art. 141 co. 1 del C.d.S. stabilisce che: «È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle condizioni del mezzo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione»; ed ancora, il co. 2 dello stesso articolo, prevede che: «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile»; inoltre, il co. 3 ribadisce che «il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni […]»); l'art. 145 c.d.s. stabilisce, inoltre, che i conducenti approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 
In definitiva, sia l'obbligo di adeguare la velocità sia l'obbligo della massima prudenza si rivolgono a tutti i conducenti di veicoli, compreso quello favorito, e devono essere commisurati allo stato dei luoghi, alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da assicurare la sicurezza nella circolazione stradale, propria ed altrui, e agevolare eventuali manovre di arresto tempestivo tali da evitare collisioni o comunque lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata che possano derivare anche da altrui condotte imprudenti. 
Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, deve evidenziarsi come lo ### non si è attenuto alle suddette prescrizioni, procedendo a velocità elevata, di gran lunga superiore a quella consentita sul tratto di strada da egli percorso e, comunque, non affatto commisurata alle circostanze di tempo e luogo, anche in considerazione della presenza del semaforo lampeggiante con luce gialla, di un attraversamento pedonale e di una interazione stradale, nonché in virtù dell'orario notturno (durante il quale, la fisiologica riduzione di visibilità impone sempre un andamento prudenziale), elementi tutti che avrebbe dovuto certamente determinare l'automobilista all'assoluta prudenza. 
Ciò detto, tuttavia, pur viaggiando il conducente della ### ad una velocità elevata e non consentita, non può non stigmatizzarsi la condotta gravemente colposa e imprudente assunta dal conducente della ### il quale, guidando peraltro sotto gli effetti dell'alcol, attraversava l'intersezione ad alta velocità ed ometteva di dare la precedenza, così assumendo una condotta dotata di un peso prevalente in termini concorsuali rispetto a quella dello ### considerata l'esistenza di una strada, percorsa da quest'ultimo, con diritto di precedenza. 
Conclusivamente, deve ritenersi una responsabilità concorrente ex art. 2054 c.c. nell'incidente in esame di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, sebbene con la minoritaria responsabilità del conducente ### per aver condotto il proprio mezzo ad una velocità elevata e non consentita e, comunque, sicuramente non consona rispetto allo stato dei luoghi e alle condizioni di traffico presenti sulla detta strada al momento del sinistro, inidonea a consentire di frenare o compiere altra manovra d'emergenza utile per evitare l'impatto nonostante il mancato rispetto della regola della precedenza da parte del conducente dell'autovettura ### Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione del grado di responsabilità rispettiva dei due conducenti ### e ### nella causazione dei danni lamentati dalla ricorrente, deve tenersi conto del fatto che la vittima del sinistro non indossava la cintura di sicurezza al momento dell'impatto tra le due auto, tenendo così una condotta colposa (art. 172 c.d.s.) efficiente nel contribuire a determinare l'evento infausto. 
Tale circostanza, al pari delle altre, è rimasta incontestata tra le parti e comunque di essa si dà conto nella sentenza del giudice penale, oltre che nelle conclusioni della perizia depositate dalla compagnia assicurativa. 
Orbene, alla luce dei traumi riportati dalla vittima ("scoppio della teca cranica con fuoriuscita di materia cerebrale", che ne cagionava poco dopo la morte) nonché delle modalità di verificazione degli stessi (a causa della forza centrifuga lo ### è stato espulso fuori dal finestrino, così andando incontro ad un violento impatto) deve ritenersi che l'omesso allacciamento della cintura di sicurezza abbia contribuito in misura rilevante nella determinazione dell'evento, considerando che ove lo ### ne avesse fatto uso probabilmente non sarebbe stato sbalzato fuori dall'autoveicolo e avrebbe riportato traumi minori.  ###, come rilevato dalla ### corte (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 24406/2011), l'art 1227, co. 1, c.c., espressione del principio di causalità, esclude che sul danneggiante possa farsi gravare quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile: difatti, la colpa cui fa riferimento l'art.  1227 c.c. va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Ne consegue che, una volta riconosciuta all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della casualità, l'efficienza del fatto colposo del leso, deve ritenersi che nel caso di specie l'evento lesivo sia in parte una conseguenza del fatto colposo dello ### il quale, se avesse fatto uso (come previsto dai disposti normativi soprarichiamati) delle cinture di sicurezza, utilizzando una minima diligenza richiesta a coloro che si pongono al trasporto, avrebbe probabilmente attenuato le conseguenze pregiudizievoli del sinistro (cfr. Cass. civ. 24432/2009). 
In definitiva ritine questo giudice di poter riconoscere, in ordine all'evento mortale per cui è causa, una percentuale di colpa in misura del 40% in capo al conducente dell'auto della ### e nella misura del 35% a carico dello ### e del 25% a carico del deceduto ### Tale ripartizione si basa sul criterio della «gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze» pregiudizievoli imputabili alle rispettive condotte dei soggetti coinvolti nel sinistro: se, difatti, la violazione cautelare più grave è da imputare allo ### tenuto non ad un generico dovere di prudenza ma ad un perentorio obbligo di precedenza, oltre che dal dovere di limitare la velocità, le condotte dello ### sono state comunque connotate da più violazione cautelari che giustificano il riconoscimento di un maggior peso del suo contributo rispetto a quello del deceduto: ove infatti lo ### avesse tenuto una velocità adeguata alla situazione di tempo e luogo ovvero avesse in ora notturna rallentato all'intersezione o comunque avesse imposto al passeggero l'uso della cintura l'evento infausto non si sarebbe verificato. 
Per ciò che concerne, invece, la violazione commessa dallo ### il suo contributo, seppur minoritario rispetto a quello dei conducenti, non può esser di certo ritenuto marginale: se egli si fosse allacciato la cintura di sicurezza il sinistro si sarebbe ugualmente verificato ma lui stesso, con buone probabilità, avrebbe riportato lesioni minori (sul giudizio di rilevanza del concorso colposo si veda di recente Cass. civ., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804, secondo la quale «il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e valutare: -) quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra; -) quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. 
Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta; quindi ripetendo l'operazione a parti invertite»). 
Alla luce di tutti gli elementi di cui si è dato conta, va esclusa l'operatività della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054, co. 2 c.c., il quale stabilisce regola di giudizio destinata ad operare in via sussidiaria solo ove, in esito all'istruzione ed alla valutazione delle prove raccolte, non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro, accertarne le cause e le modalità di verificazione, stabilire il grado di colpa dei due conducenti (tra le tantissime, cfr. Cass. 17/05/2022, 15736; Cass. 12/03/2020, n. 7061; Cass. 04/04/2019, n. 9353). 
Tutto ciò premesso, deve dunque ora procedersi alla liquidazione dei danni azionati.  1) Danno da perdita del rapporto parentale. 
Com'è noto, il c.d. danno parentale consiste nella privazione, non di un valore economico, bensì personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e della profonda modificazione in pejus delle abitudini di vita, secondo le varie ripercussioni che simili eventi normalmente hanno nell'ambito del nucleo familiare (cfr. Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n. 10107: «il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti»). 
In ordine a tale tipologia di danno, con la sentenza n. 28989 dell' ### (emessa nell'ambito delle varie pronunce costituenti il cd “progetto sanità” o “secondo S. Martino”) la Cassazione ha così statuito: «In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)». 
Questa fondamentale decisione fa riferimento al danno da perdita parentale, affermando la doppia componente (psichica ed esistenziale) di questa tipologia di pregiudizio. La sentenza mette in guardia dalle locupletazioni illegittime nel risarcimento del danno, e, quindi, auspica che questa tipologia di danno venga in qualche modo considerata, almeno sotto il profilo della liquidazione monetaria, in forma unitaria. Il carattere unitario, poi, si scinde nel caso in cui si debba dare la specifica prova delle conseguenze dannose, sia sotto il profilo della sofferenza (cosicché la liquidazione del danno per perdita del rapporto parentale assorbe il c.d. danno morale), sia sotto il profilo dell'impossibilità di proseguire una comunanza di vita attiva e affettiva con il soggetto venuto meno (sicché questa tipologia di danno viene ad assorbire quello che per lungo tempo è stato identificato come danno esistenziale). 
La sentenza si sofferma sulla possibilità di utilizzare, in questi casi, la prova principe, che è quella logico/presuntiva, e dà indicazioni, utili nella prassi giurisprudenziale, per individuare alcuni di questi elementi indiziari che possono costituire il punto di partenza del ragionamento presuntivo. Vengono indicati, senza carattere di esaustività, il legame parentale (fino al quarto grado, secondo un modello familiare consono all'evoluzione storica italiana), l'effettiva convivenza, la sopravvivenza di altri componenti del nucleo familiare, l'età delle parti. 
In coerenza con tali assunti la Cassazione (esaminando nello specifico il rapporto nonno-nipote) ha recentemente ribadito «che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente» (Cass. ord. n. 12987 del 26.4.2022). 
Orbene, nella fattispecie in esame, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, deve ritenersi certamente sussistente il danno iure proprio lamentato dalla ricorrente per la perdita dello ### poiché costituisce massima di comune esperienza quella per cui la perdita del proprio marito comporta, come peraltro allegato nell'atto introduttivo, intima e profonda sofferenza per il familiare superstite, con la conseguente incisione dell'interesse giuridico alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nel rapporto di coniugio e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nel consorzio familiare, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. 
Ed invero, l'attrice ha allegato e dedotto la sofferenza per la morte dello ### nonché il peculiare legame con il de cuius, senza che siano emersi elementi di segno contrario in merito alla assenza di effettività e consistenza di tale relazione affettiva (arg. da Cass. civ., n. 22397/2022). 
La morte del coniuge, difatti, avrebbe «causato un trauma emotivo nell'istante che, oltre alla naturale sofferenza per la perdita di una persona cara, ha anche dovuto, improvvisamente, fare i conti con l'assenza non solo del detto coniuge, ma di un vero e proprio punto di riferimento affettivo e di vita»; ella avrebbe «sofferto per la dipartita del compianto ### con il quale la stessa conviveva ed al quale era unita da profondi sentimenti di affetto dettati, oltre che da mere ragioni di coniugio anche dal mutuo sostegno (morale e materiale) e dall'amorevole condivisione di interessi, passioni e, molto più semplicemente, di ogni aspetto della quotidianità nel rispetto di tante piccole abitudini famigliari consolidate negli anni, aspetti questi tutti travolti e venuti meno con la scomparsa anticipata del detto coniuge, con conseguente obiettivo peggioramento della vita dell'istante medesima sul piano personale e famigliare».  ### quindi il rapporto di coniugio con la vittima e ritenuta provata in via presuntiva la sofferenza che ha cagionato la perdita del marito (ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2022, n. 25541), il cui rapporto familiare pare collocarsi -in assenza di più specifiche deduzioni caratterizzanti un qualche specialità del rapportonell'ordinaria vita coniugale e familiare, può ritenersi senz'altro dimostrato il danno ingiusto qui lamentato. 
Va precisato, tuttavia, che per ciò che concerne la convivenza della ### con il marito defunto, la compagnia ha eccepito che «che la signora ### invero non conviveva più con il marito con il quale avevano interrotto la loro relazione. Difatti al momento del decesso il sig. ### stava accompagnano il sig. ### presso la dimora dei genitori avendo abbandonato il tetto coniugale». 
Tale contestazione, tuttavia, è priva di rilievo. Da un lato, va considerato che dallo stato di famiglia prodotto dalla ricorrente, al momento della morte lo ### risultava abitare nella stessa unità immobiliare di residenza della ricorrente (via ### 264). Dall'altro, deve rilevarsi che le allegazioni in senso contrario della compagnia non sono state particolarmente circostanziate e anche i capitoli di prova testimoniale articolati nell'atto introduttivo sono stati formulati in maniera generica («3) vero che il sig. ### non conviveva da tempo con la moglie; 4) vero che al momento del sinistro il sig. ### stava accompagnando il suo amico sig. ### presso la dimora dei genitori di quest'ultimo ove ormai il sig. ### si era trasferito»).  ###, anche ove fosse stato dimostrato tramite la prova per testi che lo ### si era trasferito presso la dimora dei genitori, tale circostanza - in assenza di elementi ulteriori - non sarebbe valsa a ridimensionare l'intensità del pregiudizio patito dalla ricorrente. 
Difatti, in assenza di una formale separazione o addirittura dello scioglimento del vincolo matrimoniale (solo la proposizione di una domanda giudiziale in tal senso, invero, costituisce giusta causa di allentamento dalla residenza familiare ex art. 146, co. 2 c.c.), nonché di un mutamento effettivo dell'indirizzo di residenza, è possibile presumere che l'eventuale mancanza di coabitazione con il coniuge al momento del sinistro non escludesse la persistenza della convivenza (concetto che, declinato nel rapporto coniugale, è più ampio ed è dato dall'esistenza di un comune progetto di vita, nonché di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi), essendo il frutto di circostanze temporanee non ancora cristallizzatesi in un definitivo mutamento del regime coniugale. 
Giunti così alla liquidazione dei pregiudizi patiti, va subito detto che il danno non patrimoniale, attesa la mancanza di un substrato empirico-fattuale, deve esser risarcito in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., assumendo come parametro di riferimento, così come suggerito dalla Cassazione, le tabelle milanesi al fine di assicurare uniformità di giudizio in casi analoghi a garanzia del principio di uguaglianza. 
Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale sono state recentemente adeguate ai principi espressi dalla Corte di Cassazione a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021 (sulla idoneità dell'ultima versione delle tabelle milanesi per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale v. Cass. n. ### del 2022). Infatti, diversamente dalla versione precedente, che si limitava a prevedere un tetto minimo e massimo, le nuove tabelle introducono il “valore-punto” e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, fino ad un massimo di 118 punti attribuibili. Il “valore-punto” è pari a euro 3.911,00 nel caso di perdita di figli, genitori, coniuge e assimilati mentre nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti corrisponde a euro 1.698, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto. 
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti occorre considerare cinque parametri rappresentati da: 1) l'età della vittima primaria, con attribuzione fino a un massimo di 28 punti; 2) l'età della vittima secondaria, con attribuzione fino a un massimo di 28 punti; 3) la convivenza tra le due, con attribuzione di 16 punti in caso di convivenza e di 8 punti nell'ipotesi in cui, pur non convivendo, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale; 4) la sopravvivenza di altri congiunti con attribuzione fino a un massimo di 16 punti se non vi sono superstiti; 5) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, con attribuzione sino a un massimo di 30 punti. 
Sommando i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta, si ottiene il totale che va moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario che, comunque, non può essere superiore (con il valore massimo ed insuperabile di 118 punti) ad euro 391.103,18 salva la ricorrenza di circostanze eccezionali. 
È bene però ricordare che i valori tabellari costituiscono un semplice punto di riferimento comune per la liquidazione del danno in via equitativa essendo comunque privi, allo stato, di alcun valore vincolante per il giudice al quale deve essere riconosciuta la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (v. in tal senso ancora Cass. n. 10579/21 cit., che parla di «vincolo solo tendenziale per il giudice di merito»). Il giudice deve quindi conformare la liquidazione alle peculiarità presentate dal caso concreto, previa ponderata e prudente valutazione di ogni elemento proprio della fattispecie a lui sottoposta, posto che, da un lato, i valori tabellari si riferiscono alle conseguenze pregiudizievoli che, in via di normalità, conseguono alla perdita del congiunto e, dall'altro, la liquidazione equitativa del danno non può mai essere astratta ma deve essere sempre condotta in stretta aderenza all'effettiva pregnanza e consistenza delle conseguenze pregiudizievoli subite. 
Passando al caso in esame, in mancanza di ulteriori specifiche circostanze allegate e provate dalla ricorrente, vanno considerate, ai fini della valutazione del danno, esclusivamente il dato obiettivo dell'età del defunto all'epoca del decesso (anni 43) e dell'attrice (moglie 35) nonché dell'assenza di altri superstiti nel nucleo familiare primario (come risulta anche dallo stato di famiglia allegato). 
Quanto alla qualità e intensità della relazione affettiva perduta, come detto nessun elemento specifico è stato addotto per cui appare presumibile che fosse di carattere ordinario-normale. 
Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene equo liquidare all'attualità le seguenti somme (i punti indicati si riferiscono nell'ordine a: età vittima primaria; età vittima secondaria; sopravvivenza di altri congiunti; qualità/intensità relazione): euro 348.079,00 (punti 20+22+16+16+15=89 x 3.911). 
Visto, tuttavia, il contributo colposo della vittima nel cagionare il danno (dato dal mancato allacciamento della cintura di sicurezza) stimato nella misura del 25%, l'entità del pregiudizio ristorabile ammonta effettivamente ad euro 261.059,25.  2) Danno patrimoniale La ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale lamentando la perdita del reddito così argomentando: «premesso che il sig. ### percepiva al momento del decesso un reddito annuo ( R ) pari ad €.22.000,00, che la quota c.d. sibi ( q ) nel caso di specie si attestava ad una percentuale non superiore al 15% considerato che la vittima condivideva quasi tutte le sue sostanze con la moglie ### e che il coefficiente di capitalizzazione ( k ) applicabile è quello desumibile dal quaderni del CSM n. 41 del 1990, pari a 28,6531 ( 36 anni di età del coniuge del superstite alla data dell'evento ), il danno da liquidarsi ###, va così calcolato: D = (€. 22.000,00 - 15% ) * 28,6531; D = 18.700,00 * 28,### = 535.812,97». 
La domanda va accolta in parte. 
Com'è noto, «i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143 e 433 c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno (cfr. ex multis Cass. 4205/2002, citata, nonché Cass. 12124/2003; Cass. 16490/200624802/2008)» (Cass, civ., sez. III, 6 dicembre 2018, n. ###). 
A tal riguardo, «elemento di fatto essenziale per valutare, anche in via presuntiva, la sussistenza d'un danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni o di altre utilità elargite da persona defunta ai suoi prossimi congiunti è la dimostrazione sia della consistenza del patrimonio della vittima, sia di quello del superstite: risponde, infatti, a nozioni di comune esperienza che quanto più il primo ecceda il secondo, tanto più probabile sarà l'esistenza d'una stabile contribuzione, ovvero il bisogno del superstite di ricorrere all'aiuto, anche operibus, del defunto» (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2014, 8407). 
Inoltre, «ai fini della prova presuntiva, ben può la prova del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio (cfr. Cass., 11/5/2010, n. 11353), quali nella specie la documentazione prodotta concernente i pregressi compensi annui percepiti e il relativo impiego (essendo al riguardo invero sufficiente addirittura la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte: cfr. Cass., 24/11/2010, n. 23816; Cass., 2/11/2009, n. 23142; Cass., 1/8/2001, n. 10482. E già Cass., 13/11/1976, n. 4200)» (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud.  22/12/2017, dep. 20/11/2018), n.29830). 
Nel caso de quo, risulta effettivamente che al momento del decesso la ricorrente fosse priva di una stabile occupazione: dalla documentazione prodotta risulta che, alla data del 19.06.2019, la sua ultima esperienza lavorativa si era conclusa il primo gennaio 2015, trattandosi peraltro di lavoro intermittente. 
Per ciò che concerne lo ### invece dalla sua ultima dichiarazione dei redditi, sempre in atti, emerge che egli avesse un reddito lordo da lavoro dipendente di euro 29.401,00, che al netto dell'imposta applicata era di circa euro 22.000,00 (art. 62 D.P.R. 22.12.1986 n. 917: «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi […] e le indennità conseguite […] a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»; cfr. Cass. civ., sez. VI-3 16 marzo 2018, n. 6619: «In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore»). 
È ragionevole presumere, alla luce di questi dati ed in base ad un criterio di normalità (id quod plerumque accidit), che il defunto contribuisse in maniera consistente ai bisogni quotidiani della ricorrente, destinandovi una quota dei suoi redditi da stimarsi nel 40%, ipotizzando che un ulteriore 40% fosse finalizzato ai propri bisogni ed il restante 20% fosse oggetto di risparmio. 
Ciò premesso, per la quantificazione di un danno di tal fatta, id est la perdita di un reddito che si sarebbe determinato de die in diem, il riconoscimento di una somma attualizzata - in luogo di una rendita periodica (art. 2057 c.c.) - può avvenire agevolmente con coefficienti di capitalizzazione, elaborati sulla base delle previsioni di redditività del danno, delle previsioni di svalutazione e del periodo di riferimento. 
Un esempio di questi coefficienti può rinvenirsi nelle indicazioni fornite dall'### sulla ### di ### in ordine alla capitalizzazione anticipata di una rendita, licenziate il 25 maggio 2023. 
Trattasi di strumento sollecitato da numerose pronunce della Cassazione ed elaborato per superare gli orami inadeguati sistemi tabellari ### del 1922 e del CSM del 1989. Queste ultime tabelle erano state, difatti, costruite in ambito pensionistico e utilizzavano i coefficienti dell'età dell'infortunato per proiettare la capitalizzazione per l'intero arco di vita fisica. La perdita del reddito futuro da lavoro deve ricomprendere, però, solo l'arco temporale della vita lavorativa ed infatti la giurisprudenza aveva sempre corretto i conteggi delle tabelle applicando lo "scarto" ovverossia una correzione di "riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa". Tale "scarto" veniva spesso calcolato in modo molto approssimativo, senza effettuare precise valutazioni tra l'età de danneggiato e il rapporto tra l'arco di tempo lavorativo (fini all'età pensionabile) e quello residuo della vita fisica presunta. 
Le indicazioni fornite dall'### oggi, prevedono invece che calcolo si svolga in taluni semplici passaggi: 1) nella prima colonna a sinistra della tabella, diversa per maschi e femmine, sì individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni; 2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita; 3) a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne guanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; 4) l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo; 5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso. 
Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti; tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno. 
Nel caso di specie, considerato il 40% reddito netto annuo dello ### (circa 22.000,00 e quindi 8.800,00), l'età della ricorrente al momento del decesso del marito (35), l'arco di tempo residuo sino all'età pensionabile dello ### (24 anni, cioè l'età pensionabile di 67 anni meno i 43 anni dello ### al momento del decesso), il danno da perdita di reddito deve essere così determinato: euro 236.720,00 (8.800,00x26,90). 
Non può tenersi conto, invece, delle spese funerarie, le quali, pur indicate nella parte motiva dell'atto, non sono state quantificate né dimostrate e in ogni caso non ne è stata fatte menzione nemmeno nelle conclusioni. Lo stesso dicasi per «le spese tutte dovute ad enti di assistenza per le prestazioni erogate a favore di ### voce allegata genericamente alla quale la stessa difesa della ricorrente non ha dato seguito nel corso dell'atto introduttivo. 
In ogni caso, visto il contributo colposo della vittima nel cagionare il danno (dato dal mancato allacciamento della cintura di sicurezza) stimato nella misura del 25%, l'entità del pregiudizio ristorabile deve essere ridotta anche in questo caso, ammontando effettivamente ad euro 177.540,00. 
Dalla somma complessiva di euro 438.599,25 (euro 261.059,25 + euro 177.540,00) va detratto quanto già versato alla ### a titolo di provvisionale (euro 40.000,00, somma ricevuta il ###) e a titolo di indennizzo dall'assicurazione (euro 125.000,00, somma ricevuta il ###) La detrazione degli acconti postula la previa omogeneizzazione delle poste e quindi la rivalutazione delle somme erogate anticipatamente all'attualità, per poi sottrarle dall'ammontare complessivo del risarcimento liquidato in questa sede (Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2018, n. 6619). Pertanto, va considerato che la somma di euro 125.000,00 corrisposta il ###, rivalutata all'attualità secondo indici ### equivale ad oggi ad euro 148.875,00 e che la somma di euro 40.000,00, erogata il ###, equivale ad oggi ad euro 41.000,00. 
Sottratti gli acconti rivalutati dal risarcimento complessivamente stimato, si ottiene la somma definitiva di euro 248.724,25. 
Per quanto riguarda l'eccezione della compagnia in base alla quale il risarcimento dovrebbe «tenere conto dello scoperto e della franchigia prevista dal contratto stipulato con la propria assicurata», essa va disattesa. 
A mente dell'art. 144, co. 2 c.a.p., infatti, «per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno». Resta fermo, in ogni caso, l'eventuale diritto di rivalsa della compagnia nei confronti dell'assicurato. 
In relazione alla corresponsione degli interessi sulla somma complessivamente determinata (danni patrimoniali e non, detratti gli acconti), occorre fare un distinguo a seconda della fase presa in considerazione. 
Infatti, dal momento del fatto sino alla liquidazione, l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce tipico debito di valore ed è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, tuttavia, è onere del creditore stesso provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. 
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha né allegato né provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, sicché deve ritenersi che la somma, così come liquidata in moneta attuale, ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. v. da ultimo Cass. n. 6351 del 2025; Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione; Cass., sez. III, 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355). 
Dalla fase della liquidazione al saldo, invece, l'obbligazione risarcitoria diventa debito di valuta sul quale, quindi, decorrono gli interessi al tasso legale ex artt. 1282 e 1284, co. 1 Quanto alla regolazione delle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi del D.M. 55 del 2014, in riferimento alla somma attribuita art. 5 co. 1 del D.M., tranne per la fase istruttoria e quella decisionale, che si liquidano secondo i parametri minimi vista la mancata assunzione di prove costituende e considerato che la decisione è avvenuta nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c., senza il deposito di memorie scritte.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunziando nella contumacia di ### sulla domanda proposta nei suoi confronti nonché nei confronti di ### s.p.a., già ###ni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da ### con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11.10.2024 e notificato il ### alla compagnia e il ### a ### disattesa ogni contraria difesa eccezione e deduzione, così provvede: - accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la ### s.p.a., già ###i s.p.a., in persona del suo rappresentante pro tempore, in solido con ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 438.599,25, di cui euro 261.059,25 a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale ed euro 177.540,00 a titolo di danno patrimoniale, somme già ridotte del 25% a titolo di concorso di colpa del de cuius, alle quali vanno detratte le somme già liquidate dall'assicurazione convenuta, rivalutate all'attualità (euro 125.000,00 corrisposti il ###, somma rivalutata all'attualità secondo indici ### ed equivalente ad oggi ad euro 148.875,00; euro 40.000,00, erogati il ###, equivalenti ad oggi ad euro 41.000,00), per un totale complessivo di euro 248.724,25, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 1 dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo; - condanna altresì la ### s.p.a., già ###i s.p.a., in persona del suo rappresentante pro tempore, in solido con ### alla refusione in favore di ### delle spese processuali sostenute, che liquida in euro 1.713,00 per spese vive ed euro 9.142,00 per onorari (studio 2.552,00; introduttiva 1.628,00; istruttoria 2.835,50; decisionale 2.127,50), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. 
Così deciso in ### il ###.  ### presente provvedimento è stato scritto con la collaborazione del ### dott. ### 

causa n. 10522/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sergio Cassano

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