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Tribunale di Verona, Sentenza n. 65/2026 del 15-01-2026

... come già ribadito, atto idoneo all'accettazione dell'eredità. ###, al fine della risoluzione della causa, va posta sul possesso dei beni immobili da parte di ### circostanza che è stata allegata e debitamente provata dal soggetto creditore, BVR ### Il possesso dei beni ereditari non costituisce, tuttavia, ipotesi che integra accettazione tacita dell'eredità, bensì acquisizione della qualità di erede ex art. 485 cc. ### infatti, rappresenta che il signor ### risulta residente ###parola almeno dal mese di settembre 2022 (cfr. doc. depositato in data ###), quando il decesso della madre, ### era già occorso (04.11.2018), e che lo stesso signor ### non ha provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi previsto dalla legge. ### quanto disposto dall'art. 485 cc il chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari che non rediga l'inventario entro tre mesi dal giorno dall'apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità, viene considerato erede puro e semplice. Per quanto attiene l'accezione di possesso di cui al citato articolo, è pacifico come lo stesso non deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona della ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6752/2022 promossa da: ### - ###. COOP. ###, #### E ### - ### COOP. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. #### ATTORE/I contro ### ( ### ) (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.  ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ### S.A.S. ### & C., (#### N. 16/2025) (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### CONVENUTO/### liquidazione giudiziale ha concluso come da verbale d'udienza del 15.1.2026.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data ###, ### - #### di ##### e ### - ### (di seguito “###”) ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale i signori ### e ### al fine di sentire accertata e dichiarata la loro qualità di eredi in forza della presunta accettazione tacita dell'eredità da parte degli stessi a loro pervenuta a seguito del decesso della di loro madre, signora ### e, conseguentemente, il loro diritto di proprietà pari a ½ ciascuno sui beni immobili siti nel Comune di ####, via ### censiti al ### del suddetto Comune al ### 23, ### 97, Sub. 25, Cat. ###, consist. 3,5 e al ### 30, Cat. ###, mq 17. 
Con il presente giudizio ### intende ottenere una pronuncia idonea a far venir meno il difetto di trascrizione dell'accettazione dell'eredità della de cuius ### nata a #### il ### e deceduta in data ###, imputando la qualifica di eredi in capo ai signori ### consentendo, così, la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo instaurato nei confronti di ### e avente a oggetto gli immobili sopra identificati per la quota di ½. 
A sostegno delle proprie pretese ### argomenta che i signori ### sarebbero divenuti eredi ai sensi dell'art. 476 cc in forza della presentazione della dichiarazione di successione, della circostanza per cui dalle visure catastali il diritto di proprietà degli immobili in parola risulta in capo ai resistenti, nonché per il possesso dei beni medesimi da parte di #### quanto rappresentato in sede di ricorso, i signori ### avrebbero, quindi, acquistato a titolo derivativo la proprietà dei predetti immobili, nella misura di 1/2 ciascuno, mediante la presentazione della dichiarazione di successione della signora ### registrata all'### del #### al n. 45955/88888 e trascritta presso la ### di Verona al 10781 R.G. e n. 7219 R.P (cfr. doc. 5). 
I signori ### non si sono costituiti. 
Alla luce della natura non sommaria della causa, la ### in sede di prima udienza ha disposto il mutamento del rito, ma la causa di fatto è stata istruita solo documentalmente. 
In corso di causa è intervenuta la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società ### S.a.s. di ### & C., nonché del socio illimitatamente responsabile, signor ### Tale circostanza ha comportato l'interruzione del procedimento, successivamente riassunto su impulso della procedura medesima, che si è costituita chiedendo l'accoglimento delle domande formulate da ### Nelle more del giudizio è stato promosso un procedimento di actio interrogatoria nei confronti di ### all'esito del quale, non avendo assunto determinazioni entro nel termine previsto, lo stesso è decaduto dal diritto di accettare l'eredità. Inoltre, in forza della documentata accettazione tacita con beneficio d'inventario da parte dei figli del medesimo ### per rappresentazione, la domanda formulata nel presente procedimento nei confronti di quest'ultimo è stata rinunciata da BVR ### all'udienza del 18.4.2024. 
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2026 ove si è tenuta la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.  * * *  ### del presente giudizio verte in ordine alla richiesta di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della signora ### da parte del figlio ### al fine di ottenere la trascrizione di tale formalità e poter proseguire il procedimento esecutivo volto al recupero coattivo del credito da parte di ### Si premette come la declinazione della domanda in relazione all'individuazione delle quote di proprietà in capo ai resistenti non possa essere esaminata in tale sede attenendo al giudizio di divisione non coltivato nel presente procedimento. 
Sul punto della qualificazione giuridica della fattispecie, va richiamato il chiaro orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass., 2, Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019 come confermato di recente da ### 1, Ordinanza n. 28083 del 22/10/2025). 
La riqualificazione, quindi, non comporta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc in quanto la diversa riqualificata domanda non si fonda né su fatti diversi né su una diversa causa petendi. 
Invero, il caso di specie non è riconducile a un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cc come qualificato dall'attore per mancanza di presupposti in quanto non è stata fornita alcuna prova di atti idonei a integrare tale effetto. ###, infatti, si è limitata a fornire la dichiarazione di successione, dalla quale non emerge neppure il soggetto dichiarante che ha presentato la formalità, che, comunque, non costituisce - come affermato da consolidata giurisprudenza - un atto idoneo a integrare l'accettazione dell'eredità.  ### nell'atto introduttivo fa riferimento alle visure catastali dalle quali emerge che il diritto di proprietà degli immobili oggetto di causa sta in capo al signor ### ma questo solamente in forza dell'espletata dichiarazione di successione. A differenza della voltura castale, tra l'altro non documentata nel presente procedimento, la dichiarazione di successione non integra, infatti, come già ribadito, atto idoneo all'accettazione dell'eredità.  ###, al fine della risoluzione della causa, va posta sul possesso dei beni immobili da parte di ### circostanza che è stata allegata e debitamente provata dal soggetto creditore, BVR ### Il possesso dei beni ereditari non costituisce, tuttavia, ipotesi che integra accettazione tacita dell'eredità, bensì acquisizione della qualità di erede ex art. 485 cc.  ### infatti, rappresenta che il signor ### risulta residente ###parola almeno dal mese di settembre 2022 (cfr. doc. depositato in data ###), quando il decesso della madre, ### era già occorso (04.11.2018), e che lo stesso signor ### non ha provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi previsto dalla legge.  ### quanto disposto dall'art. 485 cc il chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari che non rediga l'inventario entro tre mesi dal giorno dall'apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità, viene considerato erede puro e semplice. 
Per quanto attiene l'accezione di possesso di cui al citato articolo, è pacifico come lo stesso non deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma è sufficiente che si estrinsechi in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di poteri concreti sui beni, anche a mezzo di eventuali detentori, con la consapevolezza dell'appartenenza al compendio ereditario. Inoltre, dal punto di vista temporale, per la fattispecie che ci occupa non rileva la continuità del possesso, essendo sufficiente che il godimento sia avvenuto anche per un solo giorno, senza che possa incidere su tale circostanza la perdita del possesso da parte del chiamato (sul punto, Cass. civ., ord. n. 15468 del 03 giugno 2024). La pronuncia citata specifica, altresì, che la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cc, richiede solo una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485 cc, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione. 
Tali requisiti si ritengono tutti integrati nel caso di specie. 
Per quanto attiene l'onere della prova se spetta al convenuto provare che vi sia l'impossibilità di esercitare il possesso dei beni o che, comunque, non vi sia il possesso del bene, incombe su parte attrice allegare e documentare che il chiamato all'eredità sia - o sia stato - nel possesso dei beni e non abbia redatto l'inventario, integrando, così, i presupposti di cui all'art. 485 cc. 
Nel caso che ci occupa parte attrice ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 485, comma due, cc in relazione al signor #### ha documentato che lo stesso convenuto risiede nell'immobile in parola almeno da settembre 2022 (cfr. doc. depositato in data ###), entrando nel possesso integrale del bene, e che non ha provveduto a redigere alcun inventario nei termini di legge. 
La domanda di far accertare e dichiarare la qualità di erede in capo a ### va, pertanto, accolta. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri delle cause avanti valore indeterminato complessità bassa ai minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta, con la riduzione per la fase istruttoria e la fase decisionale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: 1. Accerta la qualità di erede puro e semplice ex art. 485 comma 2 cc in capo al signor ### 2. ### a pagare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre ad euro 545,00 per spese documentate, oltre CPA ed ### se dovuta, come per legge.  3. ### a pagare a #### & CO le spese di lite, che si liquidano in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed ### se dovuta, come per legge. 
Verona, 15/01/2026

causa n. 6752/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Virginia Manfroni

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5120/2025 del 22-05-2025

... Ciò posto con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli eredi del sig. ### la sig.ra ### in qualità di coniuge; i sig.ri ### e ### in qualità di figli, ### in qualità di figlio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori #### e ### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi, convenivano in giudizio la A.O.R.N. ### dei ### “### - ### - CTO” al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, A.O.R.N. “###” - ### di Napoli e, per l'effetto, accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della resistente, responsabile del decesso del sig. ### in accoglimento della presente domanda, dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze, i traumi patiti dal sig. ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa dei sanitari dell'A.O.R.N. “###” di Napoli; in subordine, condannare parte resistente in favore dei ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del de cuius, sig. ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. ### D'### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N.R.G. 22145/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente #### C.F. ###, nata a Napoli il ###, in qualità di coniuge; ### C.F. ###, nata a Napoli il ###, ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, in qualità di figli; ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, in qualità di figlio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori ###(C.F. ###), nata a Napoli il ###, ### C.F. ###, nata a Napoli il ### e ### C.F.  ###), nato a Napoli il ###, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### nato a Napoli il ### ed ivi deceduto il ###, tutti rapp. e dif., giusto mandato in calce del ricorso ex art.  281-decies c.p.c., dall'Avv. ### C.F. ###, presso il cui studio sono elett.te dom.ti alla ### N. 4 - ###.  ####. 3 in NAPOLI. Ai sensi degli artt. 176 - 125, comma I, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 16, comma I-bis, del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.l.  98/2011, convertito in L. 111/2011, l'Avv. dichiara di voler ricevere le comunicazioni al domicilio eletto e/o al fax n. 081/8959672 e/o P.E.C.: ###; ###.O.R.N. ### “### - ### - CTO”, C.F.  ###, in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###Napoli alla via L. ### snc - 80131, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'Avv.  #### C.F. ###, con il quale è elett.te dom.ta presso il suo studio alla via G. ###. 95, in ###, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura a mezzo fax al numero ### e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ###; RESISTENTE ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione. 
Ciò posto con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli eredi del sig. ### la sig.ra ### in qualità di coniuge; i sig.ri ### e ### in qualità di figli, ### in qualità di figlio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori #### e ### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi, convenivano in giudizio la A.O.R.N. ### dei ### “### - ### - CTO” al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, A.O.R.N. “###” - ### di Napoli e, per l'effetto, accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della resistente, responsabile del decesso del sig. ### in accoglimento della presente domanda, dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze, i traumi patiti dal sig. ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa dei sanitari dell'A.O.R.N. “###” di Napoli; in subordine, condannare parte resistente in favore dei ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del de cuius, sig. ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionato al sig. ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (### massima, da liquidarsi iure successionis in favore dei ricorrenti, coniuge, figli, nella qualità di eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria; condannare parte resistente in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati al de cuius e per la perdita del congiunto, sig. ### per danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle ### di ### per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo valore delle ### per ciascuno dei rapporti parentali, tenendo conto di tutti i parametri, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo; condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal sig. ### con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento degli onorari e delle spese del procedimento di A.T.P., comprese spese C.T.U. (acconto e saldo), tutte con attribuzione alla procuratrice che si dichiara anticipataria. 
A fondamento delle proprie domande gli istanti esponevano che: ### 18.08.2011, il sig. ### veniva trasferito dal reparto di medicina d'urgenza dell'### all'### dei ### con diagnosi di infarto del miocardio (### esordito con edema polmonare, al fine di eseguire un esame coronarografico; I quest'ultimo veniva eseguito in data ###, il cui esito mostrava presenza di coronarie esenti da lesioni e persistenza di vena cava superiore sinistra drenante in seno coronarico. Venivano disposti controlli specialistici da cui emergeva stenosi della valvola aortica di grado moderato-severo;
I veniva disposta indicazione per intervento cardio-chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica, il quale veniva eseguito il ###. Nei giorni precedenti il paziente risultava afebbrile; I successivamente, il paziente veniva trasferito al reparto di ### del medesimo nosocomio. Nel decorso post-operatorio le condizioni del paziente risultavano in peggioramento e si caratterizzavano per acidosi mista e severa instabilità emodinamica, che richiedeva supporto di terapia con inotropi; I in data ###, il quadro clinico si presentava ancora più scaduto a causa dell'insorgenza di contrazioni della diuresi e di un aumento degli indici di funzionalità renale con necessità di introdurre catetere per l'ultrafiltrazione. A ciò si aggiungeva l'insorgenza di dispnea con necessità di praticare l'intubazione oro-tracheale e collegamento al ventilatore automatico; I nei giorni successivi, il ###, veniva registrato un picco febbrile (TC 38° C). In seguito venivano eseguiti prelievi per l'esecuzione di esame colturale di urina da catetere e di broncoaspirato, risultati positivi per escherichia coli (infezione refertata il ###). Il ### veniva disposto esame colturale su catetere di dialisi, il cui risultato (refertato il ###) documentava la presenza di S. hominis. Nella stessa giornata al paziente veniva modificata la terapia con ### e ### che venivano sostituiti con ### I il ###, il paziente si presentava apiretico ed in stato di agitazione psico-motoria. 
Gli venivano effettuate delle RX torace, le quali mostravano un'accentuazione della trama interstiziale con disventilazione basale destra; I il ### veniva ripetuto l'Rx al torace che mostrava area di addensamento basale destra. Nella stessa giornata veniva modificato il dosaggio della terapia antibiotica (### da 500 mg a 250 mg); I il ### il paziente presentava episodi di rettorragia. Venivano eseguiti esami colturali su prelievo da vena centrale da braccio destro, il cui risultato risultava negativo per crescita microbica. Il paziente veniva descritto sveglio, collaborante e in respiro spontaneo con occhialini nasali, EGA in equilibrio; I tale quadro di stabilità permaneva invariato sino al 24.09.2011 quando il sig. ### veniva descritto sveglio ma disforico. Nelle ore successive, i sanitari assistevano ad un peggioramento delle condizioni cliniche con invalidità del respiro spontaneo che necessitava il posizionamento di casco da ventilazione meccanica a pressione positiva continua, sino ad un improvviso episodio ipotensivo, il ### con perdita di coscienza; I il paziente si presentava febbrile, pertanto, i sanitari richiedevano un esame colturale su prelievo da catetere venoso centrale, refertato il ### e risultato positivo alla crescita di colonie di S. haemolyticus, E. faecalis gruppo D e ### albicans. ### su broncoaspirato del 26.09.2011 documentava presenza di C. albicans. Il ### veniva disposto esame colturale su catetere, refertato il ###, che mostrava crescita di E. faecalis, S. aureus e C. albicans ed anche l'esame colturale mostrava presenza di S. aureus; I in data ###, le condizioni cliniche del sig. ### risultavano migliorate e veniva reimpostata la terapia antibiotica, precedentemente sospesa con ### 2.5 e Targosid ### mg; I durante le prime giornate di ottobre 2011, il paziente appariva sveglio e collaborante in respiro spontaneo e all'EGA veniva documentata acidosi respiratoria compensata. Il ### veniva eseguito esame colturale su sangue che mostrava positività per S.  aureus; I le condizioni cliniche apparivano stabili fino al 05.10.2011 quando il paziente iniziava a manifestare segni di compromissione neurologica (“lievemente obnubilato…”). Nella medesima giornata, nel diario clinico, si riportava: “punto di ingresso del catetere da diuresi infettato e con esudato attorno. Si rimuove e si coltiva…”. Il successivo esame colturale femorale risultava positivo per la crescita di S. aureus ed E. coli; I il ### il paziente si presentava obnubilato, difficilmente risvegliabile, ventilato in assistita con casco da CPAP”. Il quadro clinico peggiorava col passare delle ore sino al decesso avvenuto in pari data alle ore 23.30, quando oramai vi era compromissione dell'emodinamica e dell'autonomia respiratoria; I per l'effetto, veniva incardinato procedimento giudiziario presso il Tribunale di Napoli, a mezzo di ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c., recante RG. N. 24660/2020, regolarmente notificato nei termini, di cui al decreto di fissazione dell'udienza del Dott. ### all'### di Napoli, al fine di ottenere la nomina di un Collegio tecnico, con competenze specialistiche in ### e ### legale, che potessero accertare e determinare la responsabilità del
Ospedaliero in virtu' di quanto occorso al de cuius, sig. ### e per i suoi parenti per i danni patiti; ### relazione a cura del collegio peritale nominato, Dott. ### e Dott.  ### era emersa la responsabilità dell'A.O.R.N. “###” - ### di Napoli per quanto accaduto al sig. ### e per i suoi parenti per tutti i danni patiti. 
Si costituiva in giudizio l' A.O.R.N. ### dei ### “### - ### - CTO” chiedendo al Giudice di: in via preliminare, rilevata l'inammissibilità del rito azionato, voglia il Giudice disporre, ex art. 281 duodecies, I comma, c.p.c., il mutamento del presente rito e con ordinanza non impugnabile fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.  rispetto alla quale disporre la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 171 ter; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e titolarità attiva degli istanti e per l'effetto rigettare la domanda; accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli eventuali diritti vantati dagli istanti iure proprio e per l'effetto rigettare la domanda; nel merito, rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile, improcedibile, improponibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, ricondurre l'eventuale responsabilità accertata entro l'alveo della perdita di possibilità di sopravvivenza non giuridicamente apprezzabile, e quindi rigettare la domanda; in via ancor più gradata, ricondurre l'eventuale responsabilità accertata entro l'alveo della perdita di chances di sopravvivenza contenuta, riducendo al ribasso, di conseguenza, le avverse richieste di risarcimento. 
In data ### il Giudice, dott. ### ritenuto che nella causa non ricorressero i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., sia per la complessità della lite che per la necessità di un'istruzione probatoria più approfondita, disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando all'uopo l'udienza del 07.10.2024, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. 
Il Giudice, Dott. ### D'### in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa all'udienza del 10.03.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies concedendo ai sensi dell'art.189 c.p.c. un termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali ed un termine di giorni quindici prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. 
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. 
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ( Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”. 
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. 
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno. 
In primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto gli istanti hanno depositato il certificato di stato di famiglia del de cuius sig. ### sulla scorta del quale si evince il grado di parentela di tutti i ricorrenti nonché la posizione per la quale agisce ciascuno di essi . 
Sulla scorta della documentazione prodotta, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che la qualità di erede legittimo può trovarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, anche a prescindere dalla denuncia di successione, in quanto la proposizione di una domanda di risarcimento dei danni in qualità di eredi di un soggetto è da considerarsi atto valido ai fini di un'accettazione tacita dell'eredità. 
In secondo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla ### dei ### , in quanto l'illecito ipotizzato a carico della struttura sanitaria , determinando la morte del de cuius, sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. 
Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fatèispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi , non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo pari a sei anni. 
Sulla base di questo principio più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un congiunto, difatèi compete al giudice, una volta qualificata una determinata azione come contrattuale o extracontrattuale, individuare la durata della prescrizione correlata alla fatèispecie in tal modo qualificata.
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. ### del termine di prescrizione applicabile, come recentemente affermato da Cass. n. 29859 del 2023, che da ultimo si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fatèispecie di reato: . è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fatèispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutèi i suoi elementi costitutivi, sia soggetèivi che oggetèivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e n. 2350/2018); - tuttavia, non è "necessario", a tal fine, dover coltivare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché - alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Suprema Corte (per tutte: Cass., S.U., 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufÌicio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art.  183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. 
Là dove invece essa sia basata su fatèi storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, ed sinanche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile. 
La rilevabilità ex ofÌicio della contro-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione - tempestiva, giacché effettuata originariamente con l'atto introdutèivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all'art.  183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo ofÌicioso anche oltre detèi termini) - dei fatèi posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c., del "fatto considerato dalla legge come reato", ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (oggetèivi e soggetèivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.. 
Poiché nel caso di specie dagli atèi introdutèivi del giudizio emerge che i ricorrenti odierni attori hanno dato contezza, fin dall'inizio, di fatèi che potevano essere rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di omicidio colposo in danno del congiunto, da un lato esse non erano tenute a richiedere un accertamento incidentale del reato di omicidio colposo, né, a fronte dell'eccezione di parte di prescrizione quinquennale proposta dalla ### -### esse erano tenute a dedurre tempestivamente una contro eccezione in senso stretto relativa alla durata della prescrizione, rimanendo la determinazione del termine di durata della prescrizione a fronte di una individuata fatèispecie compito del giudice. 
In merito poi alla questione del dies a quo del termine di prescrizione, ritiene questo Tribunale, che lo stesso non può decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto illecito, poiché in quel momento non è comunque noto ai familiari della vitèima. 
Ciò in quanto, nell'immediato la perdita non è manifestata come ingiusta e, in quanto tale, non acquisterà rilevanza giuridica. Infatèi è importante considerare che i familiari inizialmente risultano fortemente condizionati dall'idea che la patologia d'ingresso alle cure ha determinato il decesso del paziente. I familiari della vitèima percepiranno la sofferenza provata come “ingiusta” - solo a seguito della conoscenza o conoscibilità, da valutare in base alle ordinarie regole della diligenza, della sua riconducibilità ad un comportamento colposo o doloso dei sanitari e che potrà essere valutato solo nel momento in cui i familiari avranno visione della documentazione medica. 
E' infatèi consolidato orientamento della Suprema Corte ribadito, più volte, nelle sentenze n. 21715 del 2013 e n. 256 del 2015, che i termini di prescrizione non decorrono dal giorno in cui il danno è stato provocato e nemmeno dal momento in cui la lesione si manifesta all'esterno, ma decorre quando tale danno viene percepito, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, come un danno ingiusto causato dal comportamento di un terzo. Momento che, nel caso del danno di cui si tratta, non può che identificarsi con il rilascio delle cartelle cliniche, rilascio che è avvenuto e può considerarsi completato il 10 novembre 2017 , in quanto l'indagine sulla conoscibilità deve valutare l'evolversi nel tempo delle conseguenze del fatto illecito o dell'inadempimento, deve essere quindi ancorata a rigorosi dati obietèivi, dovendosi valutare, alla luce dell'ordinaria diligenza esigibile, la condotta del danneggiato nell'acquisire informazioni per risalire alla causa del danno e nel manifestare la reintegrazione della lesione subita. (Cassazione Civile, sez. VI, 27.01.2012, n. 1263) Venendo alla vicenda di cui è causa, che configura astrattamente un'ipotesi di reato di “omicidio colposo” con estensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, di anni sei con decorrenza dal momento del rilascio delle cartelle cliniche avvenuto solo nel mese di novembre 2017. 
Pertanto, sulla scorta di tale ricostruzione il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della costituzione in mora del 11.04.2019 Sgombrato il campo da tali eccezioni preliminari , i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di ### d'### depositata in ### in data ###, espletata nel corso del procedimento di A.T.P. R.G. n. 24660/2020 a cura del #### e del ##### hanno ricostruito la vicenda clinica osservando che: “Il caso, in sostanza, concerne il decesso di un 60 enne per presunta sepsi, avvenuto nel post-operatorio di un intervento di sostituzione valvolare aortica, espletato nel settembre 2011 presso l'### di Napoli. Parte ricorrente riconduce la sepsi a contagio nosocomiale di plurimi agenti microbici e, quindi, il decesso a difetti di prevenzione e gestione di infezioni correlate all'assistenza. Parte resistente riconduce il decesso al quadro clinico di base, condizionante elevata mortalità perioperatoria e nega gli addebiti ritenendo corretta l'attuazione delle misure di monitoraggio e prevenzione delle infezioni”.  ###, in merito alla causa del decesso dichiaravano che: “### tornando al caso di specie, stante la premessa tecnico-scientifica e la scansione dei fenomeni biologici che si ricava complessivamente dalla documentazione clinica disponibile, si è portati al convincimento che la causa più probabile del decesso va effettivamente individuata in una sepsi; tanto lo si può affermare per convergenti elementi clinici, strumentali e laboratoristici. Il paziente nel post-operatorio presentò, infatti, febbre, anemia, oligoanuria, instabilità emodinamica con tendenza all'ipotensione, alterazioni dello stato di coscienza, insufficienza respiratoria, infiltrazione/essudazione sul punto di ingresso del catetere da dialisi, acidosi, aumento della ### leucocitosi neutrofila. 
In questo contesto clinico-laboratoristico gli esami microbiologici evidenziarono, di volta in volta, plurimi agenti microbici (#### hominis, ### haemoliticus, Enterococcus faecalis, ### albicans, ### aureus ###, alcuni dei quali resistenti ai comuni antibiotici e di origine tipicamente nosocomiale. Il decorso clinico fu, infine, caratterizzato da due episodi di arresto cardiorespiratorio, in costanza di buoni esiti del trattamento cardiochirurgico. 
Su questa base va, dunque, pacificamente ammesso che il post-operatorio fu caratterizzato da una condizione settica unica responsabile della infausta evoluzione della vicenda (e non da presunti inevitabili eventi avversi riconducibili all'atto cardiochirurgico). La morte e, pertanto, da porsi in nesso di causalita materiale con la contrazione degli agenti microbici in questione e la conseguente sepsi”. 
In relazione al danno terminale i ### esponevano che “Va escluso un danno terminale perché il relativamente breve periodo di degenza post-operatoria, equivalente alla durata concreta del periodo di vita del paziente nella fase clinica interposta tra le infezioni e la morte, non può ritenersi sufficientemente esteso per produrre postumi invalidanti”. 
In ordine al danno biologico ed al danno catastrofale i ### osservavano che “Il quadro clinico infettivo ha, invece, comportato un danno biologico temporaneo (aggiuntivo rispetto a quello atteso per la degenza media dell'intervento cardiochirurgico) che vale a configurare un periodo di ### (### di 20 giorni. La morte è sopraggiunta dopo un decorso ingravescente di malattia non tale da annullare (se non negli ultimi giorni di vita) lo stato di coscienza del paziente; va ammesso, dunque, un danno catastrofale, per lo stato di sofferenza patito dal paziente nell'avvicinarsi del decesso, con lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine”. 
In merito al nesso eziologico tra il ricovero, l'insorgenza delle infezioni ed il successivo peggioramento delle condizioni cliniche che hanno condotto il paziente all'exitus, i ### osservavano che: “### che, per quanto detto, la fonte primaria delle plurime infezioni e individuabile in una contaminazione ambientale e/o del personale sanitario deve concludersi che le infezioni medesime sono probabilmente (nell'ottica del “più probabile che non”) riconducibili ad inadeguate misure di loro prevenzione e, quindi, a violazione delle doverose regole di condotta finalizzate alla profilassi delle infezioni derivanti dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (con riferimento all'epoca in cui le prestazioni assistenziali vennero rese). Tanto in assenza di documentazione proveniente dall'### di Napoli comprovante tutte le misure idonee ad evitare il rischio di infezioni nosocomiali. Per il resto, gli atti diagnostico-terapeutici espletati nel corso del ricovero, necessari e non concretamente sostituibili da più valide alternative, talora espletati in stato di necessità, vennero attuati tempestivamente ed in maniera adeguata (fermo restando quanto riferito circa la richiesta di consulenza infettivologica che, poi, non risulta espletata). A titolo di completezza valutativa può riferirsi che l'assistenza al paziente, pur obiettivamente gravata da necessita di attenzione e di abilità tecnica, non può ritenersi esser stata connotata da elementi eccezionalmente e/o straordinariamente eccedenti abituali livelli di diligenza, tali da configurare l'ipotesi della speciale difficoltà”. 
A fronte di questo corredo probatorio risulta raggiunta la prova del nesso causale, infatti i ### hanno affermato che “La morte e, pertanto, da porsi in nesso di causalità materiale con la contrazione degli agenti microbici in questione e la conseguente sepsi.”. 
Da ciò discende, che se è ben vero che la prova del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni (Cass. N.18392 del 2017, Cass. N. 26700 del 2018, Cass. N.27606 e 28991 del 2019) essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza. 
Inoltre il giudizio controfattuale non può limitarsi al solo comportamento dei sanitari, ma deve considerare il dato obiettivo, della contrazione della infezione in ambito nosocomiale, ed occorre utilizzare non il criterio della certezza causa effetto, ma quello di ricostruzione del nesso causale fondato sul giudizio di probabilità logica, o del più probabile che non. 
Pertanto, occorre concentrarsi sulla verifica non solo del comportamento dei singoli sanitari, ma occorre considerare nella sua rilevanza la circostanza decisiva che il defunto avesse contratto l'infezione all'interno dell'### durante il suo ricovero. 
Infatti, nel caso di specie possiamo senz'altro fornire risposta positiva al quesito se la condotta degli ausiliari della convenuta sia stata conforme alle "leges artis" ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis” sussiste invece l'elevata "probabilità logica" che una più attenta condotta della struttura in tema gestione delle infezioni nosocomiali, durante il ricovero, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico del de cuius. 
In particolare, in tema di infezioni nosocomiali secondo l'insegnamento della ### Corte” si può affermare che (Cass.sez. III 23/###, n. 4864 ) “ in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della condizione patologica( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità della esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare :1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un ipotesi di responsabilità oggettiva(Cass. Sez. IIII 15/### , n.11599), mentre ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano tra l'altro ,il criterio temporale - e cioè il numero dei giorni trascorsi in ospedaleil criterio topografico - l'insorgenza dell'infezione nel sito interessato ed infineil criterio clinico - che ,in ragione della specificità dell'infezione, avrebbe dovuto permettere di verificare , in ragione della specificità dell'infezione, quali tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare . 
A fronte quindi della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero, la convenuta A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” non ha fornito la dimostrazione di avere adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle ### - in assenza di documentazione proveniente dall' A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” comprovante tutte le misure idonee ad evitare il rischio di infezione nosocomiale - attesa l'irregolare tenuta della cartella clinica anche al fine di fornire ai ### la documentazione necessaria - al fine di soddisfare gli oneri probatori gravanti su di essa , ed in particolare : ### dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; a) ### della modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; b) ### delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami, c) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; d) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; e) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; f) ### di un sistema di sorveglianza e notifica; g) ### dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; h) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattia del personale e le profilassi vaccinali; i) ### del rapporto numerico tra personale e degenti; j) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; k) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogenisentinella; l) ### dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Prive di pregio a tale proposito appaiono le contestazioni di parte resistente, come formulate nelle osservazioni alla bozza della ### in merito al rispetto delle su indicate cautele, ed esse sono state puntualmente confutate dai ### nel loro elaborato peritale e che questo Tribunale condivide in quanto prive di vizi logici e scientifici. 
In punto di quantum va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle ### unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).  ### nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale. 
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la ### è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che "Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Così Cass n. 19402 del 22/08/2013). 
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. 
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato. 
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269). 
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato il danno da perdita del rapporto parentale, che rientra nel novero del danno non patrimoniale, ampia categoria in cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde come già precisato ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/11/2018 , n. ###). 
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent.  n. 9834/2002 e cfr. Cass. Sez. Un., n. 26972 del 11.11.2008). In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponda, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale, vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa (ormai ritenuto non più ammissibile dalla giurisprudenza) e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) ( ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Del resto, il ragionamento inferenziale su indicato, fondato sulla costruzione di una massima di esperienza, si fonda su un processo di generalizzazione dei caratteri comuni di una serie di fatti passati che, pur estranei al processo, vengono assunti come dati di partenza. In dette ipotesi il giudice fa uso di un ragionamento di tipo induttivo nel quale, però, il fatto ignorato è tratto non da un fatto secondario ma da altro fatto principale. 
Il Tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte abbiano particolare valore ai fini di causa. Dare ingresso a questo tipo di ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, infatti, consente di evitare che le parti si vedano costrette, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ad allegare un pregiudizio del fare. 
Con riferimento al risarcimento invocato dai nipoti la questione va affrontata e risolta su di un piano diverso. 
Deve innanzitutto rilevarsi come sia oramai superato il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.   ### la giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 04/10/2018 , 24162 Cassazione civile , sez. III , 20/10/2016 , n. 21230), invece, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l'ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l' articolo 29 Costituzione, all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"; il rapporto nonninipoti, pertanto, non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare deceduto.
La morte di un congiunto conseguente a fatto illecito configura per tutti i superstiti del nucleo famigliare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità famigliare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Nell'ambito di una famiglia cosi intesa non può disconoscersi, in quanto appartenente al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere valori, educazione e cultura. 
Osservando l'evolversi dei costumi sociali, anche se è vero che a seguito delle trasformazioni subite dal sistema famiglia, che da patriarcale è diventato mononucleare, il ruolo del nonno ha anch'esso subito modifiche sostanziali, ma non per questo ha perso importanza. Ed infatti, pur se i nonni non convivono con nessuno dei nipoti, tale situazione è imputabile a circostanze di vita e non vale comunque ad escludere il permanere di vincoli affettivi e di una vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. 
Pertanto nel caso in cui sia stata offerta ampia prova di detti vincoli affettivi e non sia stata ammessa la prova di essi per il fatto che le circostanze dedotte potevano con tutta ragionevolezza essere ritenute veritiere, deve evidenziarsi che il danno lamentato, incidendo esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore e dei superstiti. 
Nel caso di specie, sono stati allegati elementi indiziari precisi e concordanti da cui poter desumere l'esistenza di una fitta trama di rapporti tra nonni e nipote defunto. 
La liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale , va effettuata da questo Tribunale in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per il quale "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". 
A tale impostazione si adattano le ### redatte dal Tribunale di ### a cura dell'###, nella recentissima modifica improntata al su richiamato principio espresso dalla ### di Cassazione nella sentenza N. 10579/2021, in base alle quali si può liquidare utilizzando tali parametri , tenuto conto dell'età della vittima primaria , dell'età della vittima secondaria , della presenza di altri familiari , ed operando una decurtazione in relazione alle patologie da cui era affetto l'attore , tali comunque da incidere sulle sue prospettive di sopravvivenza, nell'importo di € 200.000,00 (###/00 ) per la sig.ra ### (coniuge convivente del defunto) e per le medesime ragioni €100,000,00 (###00) per la sig.ra ### (figlia non convivente del defunto); € 120.000,00 (###00) per il #### (figlio convivente al momento del decesso del defunto); € 100.000,00 (###00) per il sig. ### (figlio non convivente); € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per il sig. ### (nipote del defunto), somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di ### avvenuto in data ###. 
Spetta infine ai ricorrenti a titolo di risarcimento iure hereditatis il danno catastrofale da lucida agonia inteso, essendo la morte di ### avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo ,ed essendovi la dimostrazione ,sulla scorta di quanto affermato nella consulenza tecnica, dove emergeva che “Il quadro clinico infettivo ha, invece, comportato un danno biologico temporaneo (aggiuntivo rispetto a quello atteso per la degenza media dell'intervento cardiochirurgico) che vale a configurare un periodo di ### (### di 20 giorni. La morte è sopraggiunta dopo un decorso ingravescente di malattia non tale da annullare (se non negli ultimi giorni di vita) lo stato di coscienza del paziente; va ammesso, dunque, un danno catastrofale, per lo stato di sofferenza patito dal paziente nell'avvicinarsi del decesso, con lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine”, anche in via presuntiva, della prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte” liquidato in € 30.000,00 ( ###00) da ripartirsi secondo le regole della successione legittima e così per un totale di danno iure hereditatis in favore di € 10.000,00 (###00 ) per ### (coniuge del defunto) e per le medesime ragioni € 6.666 00 (###66) per ### (figlia del defunto); €€ 6.666 00 (###66) , € 6.666,00 (###66) per ### (figlio del defunto); € 6.666 00 (###66). 
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario ; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (€ 52.000,00 ad € 260.00,00 ); pari ad € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.528 ,00 per la fase introduttiva del giudizio , € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale e così per un totale di €14.103,00 , oltre € 3.827,00 per gli onorari del procedimento per A.T.P., oltre l'aumento del 70 % per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 del richiamato decreto pari ad € 12.551,00 e così per un totale di € 30.481,00 , oltre rimborso forfettario come per legge , con attribuzione al difensore antistatario Avv. ### stante la dichiarazione degli stessi ex art. 93 c.p.c. ; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite . 
Le spese di C.T.U. liquidate in favore dei ##### e #### con separato decreto nel corso del procedimento per ATP si pongono in via definitiva a carico della parte convenuta.   P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ######### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### contro l' A.O.R.N. #### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede, • In accoglimento della domanda proposta da ######### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### nei limiti dì cui in parte motiva, dichiara la responsabilità della A.O.R.N. #### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa. 
Condanna per l'effetto, l'A.O.R.N. ### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di 210.000,00 (###00 ) per la sig.ra ### (coniuge convivente del defunto) e per le medesime ragioni € 106.666,66 (###00) per la sig.ra ### (figlia non convivente del defunto); € 126.666,66 (###00) per il #### (figlio convivente al momento del decesso del defunto); € 106.666,066 (###00) per il sig. ### (figlio non convivente); € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per il sig. ### (nipote del defunto), a titolo di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso di ### avvenuto in data ### , oltre interessi al tasso previsto dal codice civile, dalla data del fatto sul predetto importo devalutato, in base all'indice ### alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione.  • Condanna la convenuta A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'Avv. ### in complessivi € 36.053,15 , di cui € 30.481,00 per onorari, € 1.000,00 per esborsi ed € 4.572,15 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti.  • Pone definitivamente a carico della convenuta A.O.R.N. #### “### - ### - CTO” in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese in favore dei ##### e #### come liquidate in corso del procedimento per ### con separato decreto oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e se documentate con fattura.  • Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.   Napoli, 22.05.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO DOTT. ### D'#### della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del ### 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209

causa n. 22145/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Istria Giovanni

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 953/2025 del 20-06-2025

... rinunciatario, con contestuale dichiarazione di avvenuto decesso del ### e conseguenziale interruzione del processo. Con successivo ricorso per riassunzione del 24/6/2014, subentrando al de cuius ### gli odierni appellati, quali eredi “beneficiati” dello stesso, chiedevano disporsi la prosecuzione del processo incardinato presso il Tribunale di Traniarticolazione di ### con successiva udienza di comparizione per il ###, in previsione della quale si costituiva in riassunzione la ### convenuta, reiterando le deduzioni difensive già addotte con la prima comparsa. Nel corso delle successive udienze, avendo il designato CTU dichiarato di accettare l'incarico, veniva dalle parti attrici in riassunzione richiesta una “riformulazione” dei quesiti con attinenza al rapporto di finanziamento oggetto di causa, sulla scorta del quale era stato concesso l'opposto decreto ingiuntivo all'esito della quale, con successiva ordinanza del 26/9/2015, l'assegnatario del ruolo, riformulava i quesiti al ctu con riferimento al contestato superamento del tasso soglia e del piano di ammortamento in concreto applicato utilizzando la formula dell'interesse semplice finalizzato a verificare la paventata ipotesi di (leggi tutto)...

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### nr.109/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, ### riunita in ### di consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. ### Presidente dott. ### dott. ### Giudice Ausiliario Relatore Ha pronunciato la seguente ### causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa ### 2018 srl, in persona del legale rappresentante, con sede ###### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti appellante ### nata in ### il ###; ### nata i n ### il ###; ### nata in ### il ###; ### nato in ### il ###; ### nata in ### il ###, residenti tutti in ### quali eredi beneficiati del defunto ### tutti elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### dalla quale, unitamente all'avv.  ### sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti appellati ed appellanti incidentali ##### srl in liquidazione, in persona del suo liquidatore p.t.   appellata contumace ### spa, in persona del legale rappresentante litisconsorte necessario, contumace ^^^^^ Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1533/2020, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data ###, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.95000634/2012 r.g., promosso dagli odierni appellati, dinanzi l'allora sezione distaccata di ### di ### del Tribunale di Trani, in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo ”. 
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 2/02/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante: ”riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi così come nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ### dei ### di ### spa per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo; condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze per i due gradi di giudizio”; per gli appellati ed appellanti incidentali:” ### l'###ma Corte di Appello di ### respingere le domande avverse, in quanto infondate in fatto e diritto ed accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare la gravata sentenza dichiarando nulla la fideiussione rilasciata dal ### per violazione della normativa antitrust con ogni conseguenziale provvedimento in favore degli eredi beneficiati odierni appellanti; In ogni caso, voglia riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna degli odierni appellanti, in solido con la ### srl, in qualità di eredi al pagamento delle spese di CTU e processuali, prevedendo la natura di eredi beneficiati. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio” Svolgimento del processo Il giudizio in esame trae origine da un intrattenuto rapporto bancario tra la ### srl in liquidazione (già ### spa) con l'agenzia di ### della ### Moi9nte ### di ### nell'ambito del quale si convenivano un rapporto di conto corrente, di finanziamento e di apertura di credito. 
In particolare, per quel che concerne il giudizio in esame, in data ###, la predetta ### elargiva in favore della predetta società un finanziamento per la somma di €130.000,00 da restituire mediante sessanta rate mensili come da allegato pianoi di ammortamento con prestata fideiussione del ### fino alla concorrenza della somma di €160.000,00, con inadempimento contrattuale a decorrere dal 30/10/04 per un importo residuo di €107.936,05 per il cui recupero la ### mutuante richiedeva ed otteneva dalla sezione distaccata di ### di ### del Tribunale di Trani, un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del 28/5/2012 nei confronti della società mutuataria e del suo fideiussore per il predetto importo maggiorato degli interessi convenzionali come richiesti e delle spese della procedura monitoria. 
Avverso il decreto predetto, con citazione del 16-18/7/2012, proponevano contestuale opposizione la società ingiunta ed il suo fideiussore predetto, così introducendo il giudizio in esame, allegando, a supporto, in via preliminare, la mancata partecipazione della banca opposta alla procedura di conciliazione obbligatoria già introdotta dalla società opponente; nel merito, la asserita insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto per illegittimità delle somme richieste, violazione dell'art.50 TUB ed incertezza del credito. 
Assumevano ancora l'inosservanza dei requisiti di forma e di contenuto del contratto di finanziamento con violazione degli artt.1283, 1284 e 1439 c.c.; l'illegittimità delle somme richieste in conseguenza di un illecito piano di ammortamento ed infine l'inesistenza della fideiussione del ### con illegittima applicazione dell'imposta sostitutiva, concludendo per la invocata revoca dell'opposto decreto con le conseguenziali statuizioni di rito. 
Con comparsa del 18/3/2013, in previsione della fissata udienza di prima comparizione del 20/3/13 , si costituiva la ### opposta, contestando la fondatezza di tutte le avverse deduzioni difensive, assumendo, in particolare, la piena sussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo con prova scritta del credito dato dal contratto di finanziamento dell'11/7/2002, caratterizzato dai requisiti di forma e di contenuto prescritti, configurandosi i n un contratto di finanziamento da utilizzarsi per reintegro liquidità con le correlative condizioni tutte pattuite e debitamente sottoscritte. 
Con riguardo alla contestata correttezza del convenuto piano di ammortamento “alla francese” ne rilevava l'infondatezza a fronte dell'oramai incontestata validità dello stesso con applicazione di interessi semplici e non composti e quindi senza alcun fenomeno anatocistico, confutando infine la sollevata eccezione circa l'obbligazione fideiussoria rilasciata dal ### di cui era stata disconosciuta la stessa esistenza, a fronte dell'incontestabile rilievo documentale dell'obbligazione rilasciata il ###, concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per l'integrale rigetto della avversa opposizione. 
Così radicatosi il giudizio, disattesa la richiesta di parte attore di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art.649 c.p.c., all'esito della fase di trattazione, disponeva il Tribunale procedersi ad una ctu contabile sui quesiti, tuttavia, riconducibili ad un rapporto di conto corrente e designazione del ctu in persona dott. ### Nel corso successivo del processo, all'esito dell'udienza del 4/4/2014, subentrava per la società opponente altro difensore in sostituzione del precedente difensore rinunciatario, con contestuale dichiarazione di avvenuto decesso del ### e conseguenziale interruzione del processo. 
Con successivo ricorso per riassunzione del 24/6/2014, subentrando al de cuius ### gli odierni appellati, quali eredi “beneficiati” dello stesso, chiedevano disporsi la prosecuzione del processo incardinato presso il Tribunale di Traniarticolazione di ### con successiva udienza di comparizione per il ###, in previsione della quale si costituiva in riassunzione la ### convenuta, reiterando le deduzioni difensive già addotte con la prima comparsa. 
Nel corso delle successive udienze, avendo il designato CTU dichiarato di accettare l'incarico, veniva dalle parti attrici in riassunzione richiesta una “riformulazione” dei quesiti con attinenza al rapporto di finanziamento oggetto di causa, sulla scorta del quale era stato concesso l'opposto decreto ingiuntivo all'esito della quale, con successiva ordinanza del 26/9/2015, l'assegnatario del ruolo, riformulava i quesiti al ctu con riferimento al contestato superamento del tasso soglia e del piano di ammortamento in concreto applicato utilizzando la formula dell'interesse semplice finalizzato a verificare la paventata ipotesi di fenomeni anatocistici. 
Acquisita la disposta verifica peritale, la causa, dopo molteplici rinvii d'ufficio per rilevato carico del ruolo, perveniva all'udienza decisoria, fissata ex art.281 sexies c.p.c. per il ###. 
Con contestuale sentenza del 15/10/2020 il Tribunale monocratico di ### cui, nelle more, era stato trasferito il fascicolo a seguito dell'avvenuta soppressione delle sezioni distaccate, definiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei seguenti termini: 1)in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2)accerta il minor credito della ### spa nella misura di €90.165,63 e per l'effetto, condanna ### srl in liquidazione e ###### e ### eredi di ### in solido, al pagamento in favore della ### banca spa della somma di €90.165,63; 3)compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra ### srl in liquidazione e gli eredi di ### con la ### banca spa, 4)pone a carico di ### srl in liquidazione ed eredi di ### la restante parte non compensata; 5)compensa nella misura di 1/3 le spese di CTU e pone definitivamente a carico delle parti opponenti in solido la restante parte. 
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle evidenziate ed adottate soluzioni decisorie. 
Premetteva il Tribunale una concisa cronistoria processuale evidenziando le motivazioni addotte dagli attori a supporto della proposta opposizione, consistenti, in estrema sintesi, in un contestato difetto di prova del credito, avallato solamente dal c.d. certificato saldaconto nella fase monitoria, inidoneo a comprovare il credito nella successiva fase a cognizione piena; l'avvenuta stipula del finanziamento per un credito speciale ex art.39 TUB co n applicazione, tuttavia, di condizioni e tassi ordinari, eccependosene, quindi il c.d. “dolo inganno” nella stipulazione; la mancanza di espressa pattuizione scritta degli addebitati interessi, spese e commissioni di massimo scoperto; illegittimità dell'adottato piano di ammortamento in mancanza di preventiva pattuizione, configurandosi lo stesso in un ammortamento alla francese con previsione di costi per interessi pari ad €9.430,32 a fronte dell'0alternativo ammortamento all'italiana per cui sarebbe stato addebitato il minor importo di €5.755,21; la mancata sottoscrizione da parte del ### del contratto di fideiussione con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di causa; infine, la stipulazione di un contratto di finanziamento, solo formalmente definito “credito speciale” che aveva consentito alla banca l'applicazione di una minore imposta sostitutiva, con conseguente sottrazione di entrate al gettito dell'### (quindi, evidentemente, alcuna questione di nullità della fideiussione per contrasto antitrust). 
Tanto premesso, provvedeva il Tribunale a delibare la controversia in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” ovvero sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata ### premesso, venendo al merito della questione, riteneva il primo giudice fondata l'opposizione per quanto di ragione, con conseguente riduzione del credito azionato in sede monitoria. 
Dava atto dell'avvenuto riconoscimento, da parte della società mutuataria di non aver restituito integralmente il finanziamento concesso dalla ### ammettendo di aver sospeso i pagamenti delle rate dal 30/9/2004.  ### opponente aveva inoltre sostenuto di non aver mai pattuito in forma scritta le condizioni contrattuali del finanziamento e, in particolare, di non aver mai consentito all'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese, il cui risultato pratico sarebbe stato sostanzialmente quello di addebitare al cliente interessi composti e dunque usurai, concretizzando un illecito anatocismo e lo stesso ### deduceva di non aver mai sottoscritto alcuna obbligazione fideiussoria. 
Sulla scorta dell'acquisito materiale probatorio-documentale, rigettava il primo giudice le suddette eccezioni, risultando infatti, non solo la materiale sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della società mutuataria l'11/7/2002 ma anche la sottoscrizione da parte del ### della correlativa obbligazione fideiussoria fino all'importo di €160.000,00. 
Disattendeva quindi il Tribunale i paventati profili d'illegittimità lamentati in ordine alla tipologia del concordato piano di ammortamento, confermando, a tale riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla liceità del piano di ammortamento alla francese, inidoneo a generare alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi, adducendovi, a supporto, ,la effettiva metodologia di calcolo degli interessi e richiamando le analoghe conclusioni cui era pervenuto il ctu all'esito del correlativo specifico quesito, avendo, invero, l'ausiliarie affermato che il sistema di ammortamento applicato al finanziamento non aveva generato alcuna forma di “capitalizzazione occulta” degli interessi, non essendo stato rilevato alcunchè, nel calcolo matematico e finanziario dell'interesse in grado di condurre alla generazione di interessi composti.  ### evidenziato, rilevava, tuttavia il Tribunale che il ### nel calcolare il debito residuo alla data di scadenza naturale del contratto e tenendo conto dei versamenti comunque operati fino al 30/9/2004, aveva ritenuto che alla sorte capitale residua di €81.075,93 dovessero aggiungersi interessi nella misura di €9.089,70 per un totale complessivo di €90.165,63 nei cui termini doveva quindi ridursi il credito effettivo, rilevandosi, tutte le altre doglianze contenute nell'atto introduttivo, pienamente “apodittiche” e generiche, neanche supportate dalla relazione stragiudiziale allegata in atti, non ritenendosi necessario alcun ulteriore approfondimento, motivando, infine, la riduzione del credito idonea ad avallare una disposta compensazione parziale nella isura di 1/3 delle spese di lite, configurandosi, nella fattispecie, una chiara ipotesi di reciproca parziale soccombenza. 
Avverso la statuizione predetta insorgevano entrambe le parti proponendo, l'odierna appellante, avente causa dell'originaria banca creditrice, un proprio gravame principale cui si contrapponeva (senza alcun contrasto degli specifici motivi) un “anomalo” gravame incidentale da parte degli odierni appellati, aventi causa dell'originario fideiussore, con acquiescenza della società debitrice principale che rimaneva contumace, così come contumace rimaneva l'originario ### bancario cui, con motivata ordinanza, si disponeva la notifica dell'appello alfine di integrare il contradittorio processuale.  ### principale veniva articolato sulla scorta di una duplice censura, attinente riscontrati errori materiali ascrivibili al primo giudice, nella materiale determinazione ed indicazione sia dell'importo capitale del credito e sia degli interessi accessori convenzionali sullo stesso, omettendo di individuare gli interessi moratori richiesti e concessi nella fase monitoria sino alla data di effettiva risoluzione del contratto da parte della banca (25/8/2010)e non come erroneamente fatto dal Ctu fino alla data di naturale scadenza dello stesso ### innanzi detto, si costituivano gli appellati, eredi dell'originario fideiussore ### già subentrati in riassunzione nel processo di primo grado, i quali, senza alcuna obiezione ai prospettati errori materiali di cui innanzi, si limitavano a proporre un gravame incidentale articolato su due specifici motivi, senza reiterare alcuna delle molteplici contestazioni svolte nel primo grado avverso il contratto di finanziamento de quo,(con implicito passaggio in giudicato delle motivazioni addotte dal primo giudice sul punto)e, una prima motivazione, introducevano la questione della nullità della fideiussione omnibus per contrasto con le clausole antitrust, con una seconda motivazione lamentando la mancata indicazione, nel dispositivo della gravata sentenza, della circostanza dell'accettazione ereditaria del de cuius con beneficio d'inventario, con le conseguenziali limitazioni, entro tali limiti, delle statuizioni condannatorie a carico degli stessi per le liquidate spese processuali. 
Nel corso dell'udienza del 28/10/2022 la causa veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c. per essere, tuttavia, rimessa sul ruolo con successiva ordinanza del 10/2/2023 per l'integrazione del contradittorio nei confronti del litisconsorte necessario ### spa a cura della società appellante, con rinvio all'udienza del 16/6/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 2/2/2024, trattata con la disposta modalità cartolare telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva definitivamente riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, con concessione alle parti di nuovi termini ex art.190 c.p.c.. 
Motivazione della decisione ### scorta dei rilievi di cui appresso, ritiene il Collegio di poter accogliere il gravame principale, siccome supportato da evidenti “sviste” materiali da parte del Tribunale, sia in ordine all'immotivata riduzione degli interessi moratori fino alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e sia con riferimento all'omessa considerazione della modificata e definitiva determinazione degli interessi maturati da parte del ### avendo riconosciuto solo quelli erroneamente determinati nella bozza dello stesso, ritenendo, quindi, di poter condividere le proposte doglianze. 
Venendo, quindi alla prima censura circa il prospettato erroneo calcolo degli interessi quale denunciato vizio determinativo del credito, deve, effettivamente, riscontrarsi che il Tribunale, indicando e determinando la posta creditoria degli interessi moratori da aggiungersi alla residua sorte capitale, con conseguente determinazione della ridotta entità del credito complessivo vantato dalla appellante in €90.165,63 ( a fronte di quello ingiunto di €107.396,05), li determinava in €9.089,70, così confermando la determinazione dell'ausiliario che quantificava gli interessi sino al 31/7/2007, omettendo di considerare che il contratto veniva risolto circa tre anni dopo la sua scadenza naturale, ovvero il ###. 
A tale riguardo, non può sottacersi la circostanza che il decreto ingiuntivo del 28/5/2012, oltre alla predetta linea capitale di €107.396,05 veniva emesso “oltre interessi convenzionali come richiesti” ovvero gli “interessi convenzionali al tasso moratorio del 2,1 0% dal 26/08/2010 sino all'effettivo soddisfo”. 
Il giudice del monitorio aveva quindi riconosciuto gli interessi moratori convenzionali fino al 26/8/2010, ovvero sino al giorno successivo alla effettiva risoluzione del contratto di finanziamento e non dalla data, anteriore di circa di tre anni, della sua scadenza naturale, come erroneamente indicato dal ctu e immotivatamente recepito in sentenza. 
La quota di interessi riconosciuta in sentenza deve quindi ritenersi ingiustamente ridotta, dovendo emendarsi l'errata determinazione integrandola con ulteriori interessi moratori per il periodo dal 31/7/2007 al 25/8/2010. 
Parimenti fondata è l'ulteriore censura attinente la determinazione effettiva di tale quota d'interessi, atteso che quella riportata dal Tribunale nella parte motivazionale (€9.089,70) corrispondeva solo ad una elaborazione provvisoria del CTU nella propria “bozza” preliminare, per essere poi rettificata in quella definitiva di €9.745,33 da riportare correttamente, con conseguente modificazione del credito residuo complessivo. 
Non si ritiene invece di condividere l'ulteriore e prospettata incongruità nella ricostruzione determinativa del credito residuo ascrivibile al ctu (€81.898,14 a fronte di €81.0765,93) difettando la censura di puntuali osservazioni critiche all'esito della bozza di relazione peritale. 
Venendo, quindi, al gravame incidentale degli appellati, articolato nelle due censure di cui innanzi, deve configurarsi la prima doglianza quale introduzione di una eccezione di nullità della fideiussione ma proposta e né tantomeno coltivata nel corso del primo grado del giudizio, confermando la circostanza con l'omessa produzione documentale dei presupposti costitutivi la medesima eccezione, ovvero lo schema ABI e la circolare della ### D'### del 2005 e la stessa fideiussione con le tre clausole anticoncorrenziali. 
Il rilievo non è di poco conto, atteso che, malgrado l'ammissibilità rituale dell'eccezione predetta di nullità in ogni grado e fase del giudizio, l'assoluta carenza assertiva e documentale non può sanarsi in questa fase processuale. 
A tale riguardo, si è autorevolmente precisato che: “ in tema di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbene l'eccezione di nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tale rilevabilità è circoscritta alla valutazione in diritto di fatti già allegati e non consente l'introduzione di nuovi elementi probatori. I fatti costitutivi della nullità devono essere stati tempestivamente allegati in primo grado, non potendo il giudice procedere a nuovi accertamenti fattuali in violazione del principio del contradittorio, La produzione in appello del provvedimento della ### d'### n.55/2005 e del parere dell'### della ### quali documenti a supporto dell'eccezione di nullità antitrust, è tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c., non rientrando tali atti amministrativi né nell'ambito del principio iura novit curia né del fatto notorio (cfr. Cass. ordinanza n.27817 del 28/10/2024; conf.  15/7/2024 n.19401; Trib. Padova , 3/3/2020 n.453). 
Anche a considerare, sulla scorta della rilevante pronuncia nomofilattica delle ### del dicembre del 2021 che, salvando la validità contrattuale della fideiussione, ne dichiarava la nullità solo parziale con riferimento alle sole tre clausole “incriminate”, tra cui quella di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. e quella liberatoria di cui all'art.1956 c.c., dirimente è l'assoluta mancata proposizione delle correlative eccezioni liberatorie nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello di appello, laddove nessun accenno svolgeva la difesa degli appellanti sia ad un'asserita tardiva proposizione dell'azione monitoria contro il fideiussorie, in quanto proposta oltre il termine semestrale dalla esigibilità del credito nei confronti della debitrice principale, configurabile alla stregua di eccezione in senso stretto con conseguente onere propositivo tempestivo a pena di decadenza (cfr. Cass. n.### del 30/11/2024) e sia con riguardo ad una asserita efficacia “liberatoria” del fideiussorie conseguente ad un suo mancato preventivo consenso al ulteriori linee di credito accordate alla società garantita pur conoscendone le aggravate condizioni finanziarie. 
In ogni caso, gli appellanti incidentali, anche successivamente alla sentenza nomofilattica del dicembre 2021, non si adeguavano affatto alla nuova e vincolante delibazione di legittimità, reiterando integralmente le difese svolte in epoca precedente alla stessa (in sede ###quelle conclusionali successive alla precisazione delle conclusioni del 2/2/2024. 
Il rilievo suddetto comporta, evidentemente, il rigetto della doglianza atteso che la fideiussione doveva ritenersi salva, dovendosi escludere le sole tre clausole anticoncorrenziali, la cui rilevanza non era tuttavia giammai evidenziata nelle difese del fideiussore e dei suoi successivi eredi. 
Accoglibile si configura, invece, la seconda doglianza attinente ad una disposta condanna solidale degli odierni appellati a liquidate spese processuali senza l'espressa limitazione delle stesse alla capienza dell'asse ereditario accettato con beneficio d'inventario ex art.490 c.c.- Incontestata la espressa e chiara menzione dell'accettazione beneficiata, adeguatamente e documentalmente supportata la stessa, doveva il Tribunale espressamente indicare la limitazione di responsabilità patrimoniale degli eredi “infra vires hereditatis”, determinando con l'omissione predetta, la potenziale esposizione patrimoniale degli stessi con beni personali, circostanza incontestabilmente esclusa dall'accettazione beneficiata (v. fra tante, Cass. 23398 del 27/7/2022), conseguendone il doveroso emendamento della statuizione condannatoria oggetto d'impugnativa. 
In punto di regolamento delle spese del grado, ritiene il Collegio procedere alla integrale compensazione delle stesse a tanto indotto, da un lato, dalla implicita acquiescenza degli appellati alle due doglianze in merito alla effettiva determinazione degli interessi moratori, concessi in fase monitoria, e denegati immotivatamente nel giudizio di merito e dall'altra il mutamento giurisprudenziale che di fatto integrava la ritenuta inaccoglibilità della prima censura incidentale oltre, infine, all'evidente errore procedimentale del Tribunale in punto di omessa considerazione dell'accettazione beneficiata, non contrastato dalla difesa della società appellante.  PQM La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ### 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.1533/2020, resa dal Tribunale monocratico di ### in data ### ex art.281 sexies c.p.c., in pari data pubblicata, nonché sull'appello incidentale proposto da ###### e ### avverso la medesima sentenza, così provvede: 1)Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza 2)### gli appellati, nella espressa qualità di eredi ed aventi causa dell'originario fideiussore ### al pagamento, in solido con la ### srl in liquidazione, in favore della società appellante, avente causa dell'originaria creditrice ### spa, della somma di €90.821,26 oltre ulteriori interessi moratori convenzionali sulla linea capitale di €81.075,93 dal 31/7/07 al 25/8/2010; 3)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza 4)### la disposta condanna, in solido con la ### srl, alle spese del giudizio di primo grado degli eredi beneficiati, costituiti in riassunzione, del de cuius ### giusta liquidazione di cui ai capi 4) e 6) del dispositivo, “infra vires hereditatis”, ovvero fino alla capienza dell'asse ereditario accettato con beneficio d'inventario; 5)Compensa integralmente tra tutte le parti le spese attinenti il presente grado del giudizio. 
Così deciso, all'esito della ### di consiglio in videoconferenza del 22/4/2025.   ### (dott. ### 

Il Giudice
Ausiliario estensore (avv. ###


causa n. 109/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Labellarte Filippo, Leonardo Nota

M
2

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5986/2024 del 06-03-2024

... ravvisato l'elemento dell'animus possidendi in capo agli eredi ### senza considerare che il possesso esercitato dal loro remoto dante causa sul lastrico di cui è causa si era interrotto con la sua morte e non si era trasferito agli eredi, in assenza di prova, da parte di questi ultimi, di aver p roseguito n ella medesima re lazione con la res già propria del de cuius. La censura è infondata. ### di ### sul punto, ha ritenuto che la prova del fatto che gli eredi dello ### abbiano continuato a possedere il lastrico di cui è 14 causa, in termini analoghi a quello del loro dante causa, si ricava dalla circostanza che l'esistenza della situazione di possesso del bene è stata espressamente prevista, e disciplinata, da apposita clausola contenuta nel contratto di vendita dal quale gli odierni controricorrenti traggono il loro dritto. Con detta clausola, secondo il giudice di merito, gli eredi ### avrebbero implicitamente confermato, ai loro aventi causa, la sussistenza dei presupposti -possesso pacifico, in buona fede, ininterrotto, pubblico ed ultraventennaleper l'usucapione del lastrico di cui è causa (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). Inoltre, la ### territoriale ha anche evidenziato (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 1552-2022 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e difesa dall'avv. ### CALZI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###/15, nell o studio della d ott.ssa ###, rappre sentata e difesa d agli avv.ti ### e ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3209/2021 della ####'APPELLO di MILANO, depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### udito il P.G., nella persona del dott. ### uditi l'avv. ### i per la parte ri corrente e l'avv. ### per la parte controricorrente ### atto di citazione notificato il #### S.r.l. evocava in giudizio ### e ### innanzi il Tribunale di Milano, in vocandone la condanna a restituire nella disponibilità della società attrice la porzione d el lastrico solare di copertura del locale di proprietà della predetta, che i convenuti avevano occupato, nonché al risarcimento del danno derivante dalla denunziata occupazione. 
Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo di estendere il contraddittorio nei confronti di #### e ### eredi di ### a sua volta figlia ed erede di ### dante causa dei convenuti, per essere da loro gar antiti dal pregiudizio derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea. In vocavano inoltre, in vi a riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà del lastrico contestato, ovvero in subordine del diritto di uso esclusivo dello stesso. 3 In esito alla chiamata in causa si costituivano i terzi, resistendo alla domanda spiegata nei loro riguardi. Nel corso del giudizio, poi, tra gli stessi ed i convenuti interveniva una transazione. 
Con sentenza n. 8176/2019 il Tribunale, preso atto della transazione di cui anzidetto, dichiarava estinto il rapporto processuale tra convenuti e terzi chiamati; rigettava invece la domanda principale ed accoglie va quella riconvenzionale, dichiara ndo l'acquisto per usucapione, in favore del convenu to ### della pro prietà della porzione di lastrico oggetto di causa. 
Con la sentenza impugnata, n. 3209/2021, la ### di Appello di Milano rigettava il gravame proposto dall'odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola. 
Propone ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado ### S.r.l., affidandosi a sei motivi. 
Resistono con controricorso ### e ### Con istanza datata 28.6.2023 la società ricorrente ha invocato la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso. 
Ambo le parti hanno depositato memoria. 
Sono comparsi all'udienza pubblica del 27.2.2024 l'avv. ### per la parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, l'avv. ### per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto, ed il P.G., che ha concluso per l'inammissibilità.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### d i ### llo non avrebbe te nuto conto della non usucapibilità del lastrico, alla luce della sua peculiare conformazione e funzione. In particolare, su di esso si aprirebbero le uniche aperture, realizzate mediante finestre su strutture sopraelevate rispetto al piano 4 del lastrico, atte a garantire luce ed areazione del sottostante locale di proprietà della società ricorr ente, che tuttav ia i convenuti, o dierni controricorrenti, avrebbero ostruito con numerose piante, in guisa tale da impedire il passaggio di aria, rendendo impossibile l'apertura delle finestre, e limitare gravemente il passaggio della luce. Ad avviso della società ricorrente, poiché le strutture esistenti sul lastrico di cui è causa assolverebbero alla funzione di dare aria e luce al sottostante locale di sua prop rietà, altrimenti privo di qualsiasi apertura, esse no n potrebbero essere oggetto di usucapione, poiché la piena esplicazione del diritto di proprietà, derivant e dal riconosci mento del predetto acquisto a titolo originario in fav ore del ### renderebbe impossibile assicurare la funzione d i areazione e fonte di luce a vantaggio del fondo sottostante. 
La censura è infondata. 
Va prem esso che la deduzione de l vizio di om esso esame è preclusa, ope legis, dalla presenza di una ip otesi di cd. d oppia conforme. 
Ciò n ondimeno, anche riqualificando la censura in termini di violazione di legge, è necessario affermare che il diritto di proprietà acquisito a titolo originario, me diante l'istituto d ell'usucapione, è soggetto, come qualsiasi diritto di proprietà, da un lato alle limitazioni derivanti dalla eventuale insistenza, sul bene usucapito, di diritti reali a favore di terzi, e dall'altro al limite generale del divieto degli atti emulativi. ### della funzione di fonte di aria e luce assolta dalle finestre oggetto del motivo in esame non è dunque impedita, né limitata, dal fatto che la proprietà del lastrico sia stata usucapita dal ### poiché l'odierna ricorrente conserva il diritto di far accertare l'esistenza di una eventuale servitù a favore del fondo sottostante, di sua proprietà, ed a carico di quello usucapito dal predetto ### 5 ovvero di chiederne la cost ituzione in via coattiva med iante l a dimostrazione della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché l'ulteriore diritto di agire per far cessare eventuale condotte emulative poste in essere dal proprietario del lastrico a suo danno. 
Né può sostenersi che l'usucap ione possa essere impedita in funzione della peculiare conformazione del bene che ne forma oggetto.  ###, infatti, come qual siasi altro modo di acquis to della proprietà, incide soltanto su l regime giuridico del b ene, ma n on è idonea, in sé, a modificarne la concreta e sp ecifi ca consistenza. Il cespite usucapito, in altri termini, continua a rimanere uguale a sé stesso, poiché l'usucapione non incide sulle caratteristiche ontologiche del cespite, ma regola soltanto il suo statuto proprietario. 
Non sussiste, dunque, né incompatibilità tra l'esistenza di aperture di aria e luce sul lastrico ed il riconoscimento della sua usucapione in favore del ### né preclusione , derivante dal predetto riconoscimento, delle azioni che la società ricorrente può esperire a tutela della sua proprietà, sottostante al lastrico oggetto di causa. 
Con il secondo motivo, la socie tà ricorr ente denunzia l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di ### non avrebbe considerato l'esistenza della dichiarazione a contenuto confessorio, asseritamente contenuta nell'atto di vendita con il quale g li odierni controricorrenti avevano acquistato il cespite di loro proprietà, contiguo al lastrico oggetto di causa; né avrebbe adeguatamente valutat o il contesto in cui si collocherebbe la missiva del dicembre 1978, con la quale la società odierna ricorrente av eva diffidato il dante caus a degli odierni controricorrenti ad eliminare i vasi posti sul lastrico de quo; né avrebbe, infine, apprezzato correttamente il contenuto del contratto preliminare 6 a suo tempo intercorso tra gli eredi ### e gli odierni controricorrenti, nel quale alcuna menzione del lastrico solare in questione veniva fatta. 
La censura è inammissibi le, sia perché formulata in termini di omesso esame, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, sia perché in realtà non si lamenta la mancata considerazione di un fatto storico, ma piuttost o l'omessa, o scorretta, valutazione di dive rsi elementi di prova. Sul punto, va ribadito, da un lato, che l'omesso esame denunzia bile in sede di legittimità deve riguardare un fat to storico considerato nella sua oggettiva esisten za, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Sez. 5, Ordinanza n. del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mer e ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Mentre, dall'altro lato, va considerato che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimen to del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire 7 il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testim oniale, il giudizio sull'attendibilità de i testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quel le ritenute più idonee a sorre ggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni si ngolo elemento o a confutare tut te le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la d ecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). 
Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di ### non avrebbe considerato che il ### aveva asserito di aver avuto il godimento esclusivo, pubblico ed indisturbato del lastrico oggetto di causa tra il 1950 ed il 1970. ### distrettuale avrebbe dunque dovut o limitare la sua indagine solo al predetto periodo, ed avrebbe erroneamente affermato che l'interversione del possesso si era realizzata nel 1978; in tal modo, il giudice di merito avrebbe fondato la sua deci sione su una causa pet endi diversa da quella proposta dagli attori in riconvenzionale. 
La censura è inammissibile, sia in relazione alla impossibilità di introdurre il vizio di omesso esame nel caso di specie, sia per carenza di specificità, poiché la società ricorrente non riporta in modo preciso i 8 passaggi delle difese degli odierni controricorr enti dai quali si ricaverebbe l'assunto proposto con la doglianza in esame. 
Inoltre, va ribadito il principio secondo cui “La causa petendi nelle azioni a difesa del diri tto di propriet à e degli altri diritti reali di godimento, individuandosi questi solo in base al loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l'oggetto), si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda; conseguentemente, l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto diverso, quale l'usucapione, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa mutamento della domanda e del la situazione giurid ica con essa fatta valere” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 21/06/1995, Rv. 492998). Infatti, secondo l'insegnamento di questa ### “I diritti assoluti -reali o di statussi identificano in sè e non in base alla loro fonte (amplius quam semel res mea esse non potest), come invece accade per i diritti obbligatori; pertanto l' attore può mutare i l titolo -atto o fatto, derivativo o costitutivoin base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183, 189 e 345 c.p.c.) e oneri (art.  292 c.p.c.) della modifica della causa petendi; ne' sussiste violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) se il giudice accoglie il petitum in base ad un titolo diverso da quello invocato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 20/05/1997, Rv. 504515; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 10/10/1997, Rv. 508713; Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 15/04/1999, Rv. 525414; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 18/12/2000, Rv. 542705, la quale ultima fa riferimento al concetto di “contenuto sostanziale della domanda”). 9 In definitiva, dunque, “La causa petendi delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda nuova, preclusa dall'art. 345 c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza del 20/04/2001, Rv. 546134). 
Anche in materia di diritti eterodeterminati, peraltro, il più recente orientamento di questa ### è rivolto nella medesima direzione: si è infatti affermato che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucl eo immodi ficabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce o ggetto della qualificaz ione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed in dipendenteme nte dal tipo di dir itto indicato dalla parte” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 29/03/2022, Rv. 664475). 
Ciò che rileva, ai fi ni della individuazione d ell'oggetto della domanda, è quindi il cd. bene della vita del quale la parte invoca la tutela. Nel caso di specie, il ### e la ### avevano chiesto, in via riconvenzionale, accertarsi l'intervenuta usucapione del lastrico di cui 10 è causa, allegando, a fondamento di tale pretesa, la sussistenza di un possesso esclusivo ultraventennale esercitato uti dominus sul bene.  ### condotto dal giudice di merito non è affatto andato oltre i termini della domanda riconvenzionale, in quanto la ### di ### si è limitata, del tutto correttamente, a valutare le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito e a verificare se, sulla base di esse, si potesse configurare, o meno, la sussistenza dei presupposti per l'invocato acquisto della proprietà del lastrico per usucapione. 
Con il quarto mot ivo, la soc ietà ricorren te si duole dell'omesso esame di una serie di fatti decisivi , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., costituiti, in particolare, dalle trattative intercorse tra le parti p er l'a cquisto del lastrico, dal l'esistenza di una ipoteca costituita sullo stesso dalla odierna ricorrente , nonché dalle spese sostenute da quest'ultima per la sua manutenzione. 
Anche questa censura è inammissibile, per le medesime ragioni già esposte in relazione al secondo motivo, in quanto essa nasconde, in realtà, una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove operati dalla ### distrettuale. 
Inoltre, va considerato che l'esistenza di trattative per l'acquisto, pur costituen do un elemento di fatto significa tivo nell'am bito della valutazione delle rispettive condotte delle parti, e dunque del proprietario del bene, da un lato, e del soggetto che intenda usucapirlo, dall'altro lato, non implica di per sé rinuncia al diritto di far val ere l'usucapione del bene che ne forma oggetto, in caso di loro fallimento, ben potendo si configurare ipotesi in cui le prede tte trattative, indipendentemente dal grado del loro approfondiment o, siano stat e ispirate allo scopo di prevenire o abbreviare i tempi di una lite. In termini, cfr. Cass. Se z. 2, Ordin anza n. del 26/10/2018, Rv.  651019 secondo cui l'intavolazione di trattative con i titolari del diritto 11 di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa dello stesso può far presumere la c.d. volontà "attributiva" del diritto e dunque il riconoscimento dell'altruità della propriet à del bene, cosa che resta invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evit are lungaggini giudiziar ie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite. ### della rilevanza e della valenza delle trattative predette compete, ai fini della prova dell a sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'usucapione, si risolve in un accertame nto di fatto, devoluto al giudice di merito. 
Con il quinto motivo, la società ricorrente lamenta la violazione o falsa appli cazione dell'art. 189 c.p .c. o in subordine il vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per omessa ammissione d ella prova testimoniale che la societ à aveva articolato nel corso del giudizio di merito. 
La censura è inammissibile, sia perché non riproduce i capitoli di prova dei quali lamenta la mancata ammissione, con conseguente carenza di specificità della doglianza ed impossibilità del collegio di apprezzarne l'eventuale rilevanza e decisività, sia perché in ogni caso non considera che , alla luce dei preceden ti di questa Co rte già richiamati in relazione allo scrutinio della seconda censura, il giudizio sulla ammissibilità, decisività e rilevanza dei singoli mezzi di prova, come del resto il loro apprezzamento, e quindi la scelta di quelli, tra essi, ritenuti più probanti, appartiene al giudice di merito. 
Peraltro, la sentenza impugnata dà atto che le istanze istruttorie alle quali si riferisce la censura in esame non erano state riproposte da ### S.r.l. in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque il Tribunale le aveva ritenute rinunciate (cfr. pag.  17 della sent enza impugnata) . La società odierna ricorrente non 12 contesta tale circost anza, ma anzi la conferma espressamente, riconoscendo di non aver p rovvedut o all'incombente p er un mero errore materiale (cfr. pag. 26 del ricorso). 
La statuizione del giudice di merito, inoltre, è del tutto conforme all'insegnamento di questa ### poiché va ribadito che “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono e ssere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l.  134 del 201 2), in quanto il giudizio d'indispensab ilità, op erato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate” (Cass. Sez. 2, Ordinan za del 31/05/2019, Rv. 654190; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza del 15/05/2018, Rv. 648705; Cass. Sez. 2, Sentenza del 27/02/2019, Rv. 652770). La sola eccezione alla presunzione di rinuncia insita nella mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie non ammesse nel corso del giudizio, è costituita dal caso in cui “… dalla valutazione complessiva della condotta pro cessuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con l e conclusioni rassegnate e con la l inea difensiva adottata ne l processo, emerga una volontà ine quivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 10/11/2021, Rv.  662750). In tale eventualità, tuttavia, la parte che ricorra in cassazione avverso la statuizione del giudice di merito, ritenendola non coerente con il princip io da ultimo richiamato, è one rata di riproporre puntualmente, nel motivo di censura, sia le conclusioni rassegnate nel 13 giudizio di merito, sia le istanze non ammesse, al fine di consentire al collegio la verifica della sussistenza della connessione necessaria tra queste ultime e le dom ande proposte, e d i poter appre zzare la sussistenza della volontà inequivoca di insistere sulla richiesta di prova. 
Nel caso di specie, tale onere non è stato totalmente adempiuto, poiché la società ricorrente ha riprodotto le conclusioni rassegnate in prime cure, nelle quali si faceva genericamente riferimento a tutte le richieste precedentemente formulate, ma non i capitoli di prova (riprodotti, questi ultimi, parz ialmente soltanto a pag. 30 d el ricorso, ma in relazione al contenuto del sesto ed ultimo motivo di impugnazione, per la cui trattazione si rinvia infra). 
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idon ea ad in tegrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 
Infine, con il sesto ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1146 c.c., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di ### avrebbe erroneamente ravvisato l'elemento dell'animus possidendi in capo agli eredi ### senza considerare che il possesso esercitato dal loro remoto dante causa sul lastrico di cui è causa si era interrotto con la sua morte e non si era trasferito agli eredi, in assenza di prova, da parte di questi ultimi, di aver p roseguito n ella medesima re lazione con la res già propria del de cuius. 
La censura è infondata.  ### di ### sul punto, ha ritenuto che la prova del fatto che gli eredi dello ### abbiano continuato a possedere il lastrico di cui è 14 causa, in termini analoghi a quello del loro dante causa, si ricava dalla circostanza che l'esistenza della situazione di possesso del bene è stata espressamente prevista, e disciplinata, da apposita clausola contenuta nel contratto di vendita dal quale gli odierni controricorrenti traggono il loro dritto. Con detta clausola, secondo il giudice di merito, gli eredi ### avrebbero implicitamente confermato, ai loro aventi causa, la sussistenza dei presupposti -possesso pacifico, in buona fede, ininterrotto, pubblico ed ultraventennaleper l'usucapione del lastrico di cui è causa (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). Inoltre, la ### territoriale ha anche evidenziato che “… sia la successione nel possesso fra M osconi ### e Zo ni ### che l'accessi one di ### hanno riguardato una situazione di possesso già esercitato per il tempo utile ad usucapirlo, di talché appaiono irrilevanti le dedotte diverse manifestazioni di volontà asserite (e genericamente) tutte intervenute successivamente al 1999, da parte sia della moglie che della figlia di ### che hanno continuato a possede ###bene in relazione al quale era già maturato il termine per la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione” (cfr. pag. 17 della sentenza). ### distrettuale, dunque, ha esaminato anche le circostanze alle quali si riferisce il capitolato istruttorio riportato dalla società ricorrente a pag. 30 del ricorso ed ha considerato che le circostanze di fatto alle quali esso facev a riferiment o -tutte evidentemente successive alla morte di ### fossero irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscime nto della invocata usucapione, essendosi quest'ultima già maturata in epoca anteriore al suindicato decesso. 
Trattasi di valutazione di fatto, non implausibile, alla quale la parte ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il mot ivo di ricorso non può mai 15 risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione ( Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv. 627790). 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Le spese del present e giudizio di legittimit à, liqu idate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la ### rigetta il ricorso e condann a la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Oliva Stefano

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 1156/2025 del 11-02-2025

... Sentenza non definitiva che i ###ri - quali unici eredi dei genitori ###ri e nonc hé in proprio - hanno acquistato per usucapione la piena proprietà del terrazzo prospiciente all'unità immobiliare al piano primo dell'edificio in ### via ### n. 9, censito al C.U. di ### a ### 526, mappale 340, sub 8 e sub 9 meglio ### indentificato nella porzione colorata in giallo della planimetria allegata quale doc. 4 al fascicolo di parte degli ### in virtù del possesso pacifico, pubblico, clandestino e ininterrotto esercitato dal 1972 ai giorni nostri o, quantomeno, fino al 2009 e, all'esito, disporre a mezzo di idonea ctu, l'accatastamento del suddetto terrazzo e l'annessione all'appartamento di proprietà degli ### In via istruttoria: A) ammettere la prova per interpello formale dei ### di seguito indicati sulle seguenti circostanze: 1) Vero che dal 2 maggio 1972 fino al decesso, e i loro figli congiuntamente fra loro dal momento dell'apertura delle rispettive successioni fino a oggi, i ###ri e (genitori degli ### hanno sempre posseduto il terrazzo (del quale si rammostrano le riproduzioni di cui ai docc. 4-5-6-7 del fascicolo di parte attrice) in modo esclusivo, pacifico, pubblico, (leggi tutto)...

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 N. R.G. ###/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione QUARTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2022 promossa da: (C.F. ), (C.F.  ) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore avv. ### ATTORI contro #### N.9 ### (C.F. , C .F. , (C.F. ), (C.F. ), (C.F.  , (C.F. ), (C.F. ), (C.F.  ), (C.F. ), ( ), (C.F.  ), (C.F. ), e (C.F. , tutti con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliati in ### 26 20121 ### presso il difensore avv. ### CONVENUTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ###### P. ######################[...] ####### elettivamente domiciliati in ### 26 20121 ### presso il difensore avv. ### INTERVENUTO , , , , , , , , , e ### CONCLUSIONI ### l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, per le causali esposte in narrativa e qui tutte integralmente richiamate così decidere: Nel merito in principalità: accertare e dichiarare che i ###ri - quali unici eredi dei genitori ###ri e nonc hé in proprio - hanno acquistato per usucapione ventennale la piena proprietà del terrazzo prospiciente all'unità immobiliare al piano primo dell'edificio in ### via ### n. 9, censito al C.U. di ### a ### 526, mappale 340, sub 8 e sub 9 meglio indentificato nella porzione colorata in giallo della planimetria allegata quale doc. 4 al fascicolo di parte degli ### in virtù del possesso pacifico, pubblico, clandestino e ininterrotto esercitato dal 1972 ai giorni nostri o, quantomeno, fino al 2009; Nel merito, in subordine: accertare e dichiarare con Sentenza non definitiva che i ###ri - quali unici eredi dei genitori ###ri e nonc hé in proprio - hanno acquistato per usucapione la piena proprietà del terrazzo prospiciente all'unità immobiliare al piano primo dell'edificio in ### via ### n. 9, censito al C.U. di ### a ### 526, mappale 340, sub 8 e sub 9 meglio ### indentificato nella porzione colorata in giallo della planimetria allegata quale doc. 4 al fascicolo di parte degli ### in virtù del possesso pacifico, pubblico, clandestino e ininterrotto esercitato dal 1972 ai giorni nostri o, quantomeno, fino al 2009 e, all'esito, disporre a mezzo di idonea ctu, l'accatastamento del suddetto terrazzo e l'annessione all'appartamento di proprietà degli ### In via istruttoria: A) ammettere la prova per interpello formale dei ### di seguito indicati sulle seguenti circostanze: 1) Vero che dal 2 maggio 1972 fino al decesso, e i loro figli congiuntamente fra loro dal momento dell'apertura delle rispettive successioni fino a oggi, i ###ri e (genitori degli ### hanno sempre posseduto il terrazzo (del quale si rammostrano le riproduzioni di cui ai docc. 4-5-6-7 del fascicolo di parte attrice) in modo esclusivo, pacifico, pubblico, ininterrotto e non equivoco, con la manifesta intenzione di tenerlo e utilizzarlo come proprio, escludendone tutti gli altri ### dal godimento, e impedendone loro l'accesso anche per ragioni di sicurezza (soprattutto in ragione del muretto di contenimento troppo basso, e pertanto pericoloso sopraqttutto per i bambini), tenendo chiuso il menzionato cancelletto (evidenziato con la colorazione in giallo nel doc.  5) con una catena chiusa con un lucchetto del quale solo loro possedevano le chiavi, senza aver mai incontrato alcuna opposizione da parte dei ### 2) Vero che dal 2 maggio 1972 fino al decesso, e i loro figli congiuntamente fra loro dal momento dell'apertura delle rispettive successioni fino a oggi, i ###ri e (genitori degli ### hanno utilizzato il suddetto terrazzo (del quale si rammostrano le riproduzioni di cui ai docc. 4-5-6-7 del fascicolo di parte attrice) nei mesi caldi come dependance dell'appartamento, ove i predetti ###ri e oltre a sostarvi nelle ore di riposo, vi consumavano spesso i pasti anche in compagnia di parenti e amici, e utilizzandolo durante tutto l'anno come disimpegno di oggetti di utilizzo non frequente, come luogo di giochi dei bambini degli ### come giardino (avendovi sempre sistemato piante e vasi di fiori) e come stenditoio esclusivo, pulendolo e provvedendo sempre anche al taglio dei rami e dei fiori che pendevano nel terrazzo; 3) Vero che dal 2 maggio 1972 fino a un anno fa ### al suddetto terrazzo (del quale si rammostrano le riproduzioni di cui ai docc. 4-5-6-7 del fascicolo di parte attrice) si è potuto accedere esclusivamente da una porta finestra dell'unità degli ### già evidenziata nelle planimetrie come sopra allegate (docc. 4-5), e come risulta dalla relazione tecnica del notaio , redatta previo esame della scheda catastale del 17 maggio 1986 e della tavola allegata alla pratica edilizia di condono per modifiche interne e di facciata all'appartamento (doc. 8); ### 4) ### che al suddetto terrazzo (del quale si rammostrano le riproduzioni di cui ai docc. 4-5-6-7 del fascicolo di parte attrice) si può accedere esclusivamente all'unità di proprietà degli ### (attraverso la porta finestra rammostrata nei suddetti docc. 4-5-6-7). 
Su tutte le suddette circostanze si chiede al Tribunale l'interpello dei ###ri ### r esidente in ### via ### n. 9 , r esidente in ### via ### n. 6 residente ### r esidente in ### via ### n. 9 , r esidente in ####, via ### n. 4 r esidente in ### D'#### via ### n. 2 r esidente in ### via ### n. 9 re sidente in ### via C. M. Cattabeni n. 2 B) rigettare l'eventuale reiterazione dell'istanza di ammissione dei capitoli di prova proposti dalla ### avversaria con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., e non ammessi dal Tribunale con l'Ordinanza del 5 ottobre 2023, perché inammissibili (vertendo alcuni di essi su circostanze non allegate nella comparsa di risposta: ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 21 gennaio 2004, 5 n. 901), generici (come dimostra per tutti l'utilizzo indiscriminato dell'avverbio quanto mai suggestivo sempre) non rappresentativi di comportamenti interruttivi dell'usucapione ex art. 1167 c.c., permeati di giudizi (e pertanto inammissibili anche sotto questo profilo ex art. 244 c.p.c.) e comunque del tutto irrilevanti, oltre che preordinati alla prova di circostanze non vere. 
Nello specifico, lo scrivente avvocato si oppone all'ammissione: - del cap. 1. perchè diretto a provare un fatto che è contrario a prova documentale (ns. docc. 29-33) e comunque perché è inammissibile (Cassazione civile sez. II, 21 gennaio 2004, n. 901); - del cap. 2 perché è diretto a provare un fatto del tutto irrilevante (all'appartamento degli ### si accede tanto dalle scale interne quanto dal ballatoio raggiungibile dalle scale che partono dal cortile condominiale); - del cap. 4 perché è diretto a provare un fatto che non configura un'attività idonea ad escludere il possesso ad sucapionem esercitato dai ###ri e fin dal 1972, e neppure a interromperlo; - del cap. 6 perché è inammissibile (Cassazione civile sez. II, 21 gennaio 2004, n. 901) e perché comunque non configura l'esercizio di un'attività idonea ad escludere il possesso ad usucapionem esercitato dai ###ri e e successivamente dagli ### fin dal 1972, e neppure a interromperlo; ### - del cap. 8 perché è diretto a provare un fatto che non configura un'attività idonea ad escludere il possesso ad usucapionem esercitato dai ###ri e e successivamente dagli ### fin dal 1972, e neppure a interromperlo, avuto anche riguardo al fatto che il ### ha acquistato l'appartamento nell'edificio in data 29 giugno 2010 (ns. doc. 18) e quindi dopo che era maturato il tempo per l'acquisto del terrazzo ad usucapionem; - dei capp. 9 e 10 perché sono generici e comunque inattendibili (il muretto di contenimento del terrazzo è talmente basso da mettere a serio rischio l'incolumità dei bambini che volessero giocarvi); - dei capp. da 11 a 13 perché sono diretti a provare fatti irrilevanti, dal momento che il ### ha acquistato l'appartamento nell'edificio solo in data 29 giugno 2010 (ns. doc. 18), e quindi dopo che era maturato il tempo sufficiente per l'acquisto del terrazzo ad usucapionem da parte dei ###ri e e successivamente dagli ### - del cap. 14 perché è diretto a provare un fatto che contrario a prova documentale (ns. docc. 34 e 35); - del cap. 15 perché è diretto a provare un fatto che non configura un'attività idonea ad escludere il possesso ad sucapionem esercitato da parte dei ###ri e e successivamente dagli ### fin dal 1972, e neppure a interromperlo; - del cap. 16 perché è generico (il possesso utile ad usucapire il terrazzo è maturato nell'anno 1993), ed è contrastante con la prova diretta che lo scrivente avvocato si accinge a offrire.  ***** ***** ***** ***** 
Nella denegata ipotesi di ammissione anche solo di uno dei suddetti capitoli, si chiede di sentire a prova contraria diretta i testi indicati nella nostra memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., nonché i testi: r esidente in ####, vi ### n. 3 e , residente in ### via ### dello ### n. 3 rammostrando loro i ns.  docc. da 29 a 33, nonché di sentire i medesimi testi a prova contraria indiretta (per desumere l'esigenza dei ###ri di proteggersi dall'intrusione dei terzi nella terrazza condominiale sulla quale si affacciava l'appartamento di loro proprietà chiudendo il cancello con una catena) sulla seguente circostanza: 5) ### che all'interno dell'edificio in ### via ### n. 9 dal 1992 fino al 2000 vi erano locali destinati all'esecizio di attività commerciali aperte al pubblico, quali una tipografia e un'officina meccanica; ***** ***** ***** ***** 
Nella denegata ipotesi di ammissione del cap. 14, si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria indiretta (per desumere che l'appartamento da loro ereditato dai ###ri e è stato utilizzato dagli ### anche dopo la morte dei genitori) sulla seguente circostanza: ### 6) ### che quando ho iniziato a condurre in locazione l'appartamento di proprietà dei ###ri (ns. doc. 35 che si rammostra al teste) questo era in buono stato di manutenzione (a riprova della continuata presenza di persone nel periodo antecedente).  escutendo il teste il ### residente ### ***** ***** ***** ***** 
Nella denegata ipotesi di ammissione del cap. 15, si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria indiretta (per dimostrare l'animus possidendi del terrazzo da parte dei ###ri e e successivamente dagli ### anche dopo che era maturato il tempo per l'acquisto ad usucapionem) sulle seguenti circostanze: 7) ### che nell'anno 2000, l'allora ### del ### di cia ### n. 9 rappresentò al ### la presenza di infiltrazioni provenienti dal terrazzo oggetto della domanda (ns. docc. 4-5-6-7 che si rammostrano), ed evidenziando la necessità che il pavimento venisse piastrellato; 8) ### che il ### a cconsentì a l rif acimento de l ter razzo (r itenendolo orma i acquistato per usucapione), dichiarandosi disponibile a pagare integralmente le spese necessarie; escutendo i testi indicati nella nostra memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., nonché i testi: r esidente in ####, vi ### n. 3 e , r esidente in ### via ### dello ### n. 3 In ogni caso: condannare i ### a rifondere ai ###ri e le spese della mediazione obbligatoria, nonché le spese sostenute per affrontare il presente giudizio, nonché gli onorari dovuti per l'assistenza nella mediazione obbligatoria e nel presente giudizio, liquidati come da separata nota.  #### N.9 ### ) In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Mil ano; ) Nel merito, respingersi la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.  ) Con la rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre rimborso spese generali, C.P.A. e IVA. 
Per , ### , , ) ### in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande degli attori.  ) Con la rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre rimborso spese generali, C.P.A. e IVA.  ### atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e c onvenivano in giudizio il e tutti i condomini, chiedendo l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem del terrazzo a livello prospicente l'appartamento di loro proprietà censito al C.U. di ### a ### 526, mappale 340, sub 8 e sub 9, evidenziato nella planimetria allegata al contratto di compravendita del 1972. 
A fondamento della domanda esperita, gli attori esponevano che detto terrazzo era stato posseduto in modo pacifico, pubblico, non clandestino e non interrotto dal 1972 sino al 2009 da parte dei defunti genitori e e successivamente, dall'apertura della successione fino ad oggi, da parte degli stessi attori congiuntamente tra loro. 
Si costituiva in giudizio il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la domanda svolgersi esclusivamente nei confronti dei singoli condomini attesa la sua incidenza sull'estensione del diritto di questi ultimi, e chiedeva nel merito il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Parimenti si costituivano in giudizio i condomini , , , e contestando le pretese attore in quanto infondate. 
Interveniva, altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il signor , quale successore a titolo particolare nel diritto controverso per aver acquistato un'unità immobiliare sita nel condominio di via ### n. 9 ed essere dunque divenuto condomino, il quale richiamava il contenuto della comparsa di costituzione dei condomini, e si associava alla richiesta di rigetto delle domande attoree. 
Alla prima udienza del 1.03.2023 il giudice istruttore dichiarava l'estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e i convenuti e vista la rinuncia agli atti degli attori espressa nei loro confronti, e, vista la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava altresì la contumacia di , , , ### , , , , , , e Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e con ordinanza del 11.10.2023 venivano ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti limitatamente ai capitoli di prova specificamente indicati nell'ordinanza. 
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza in trattazione scritta del 4.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini brevi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  *** 
Sulla legittimazione passiva del Il ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva vertendo la domanda attorea sulla proprietà dei beni comuni, e segnatamente una terrazza condominiale, appartenente pro quota ai singoli condomini. 
In particolare, secondo il convenuto è consolidato in giurisprudenza l'orientamento che limita la facoltà attribuita all'amministratore di rappresentare il condominio all'ipotesi in cui la domanda proposta nei confronti del condominio non incida sull'estensione dei diritti dei singoli condomini. Con la conseguenza che nel caso di specie, tendendo la domanda di usucapione di un bene condominiale, quale è la terrazza, a diminuire la parte comune nei confronti di tutti i condomini e ad accrescere la proprietà esclusiva a favore dei rivendicanti l'usucapione stessa, la legittimazione passiva del condominio sarebbe esclusa. 
Al contrario parte attrice afferma la sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto alla luce del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1131 c.c. come interpretato della giurisprudenza citata e prodotta in giudizio secondo cui “nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell'amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il , da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell'edificio” (Cassazione civile sez. II, 10 novembre 2010 n. 22886).  ### è fondata. 
Contrariamente a quanto argomentato dagli attori, il disposto dell'art. 1131 c.c., secondo cui l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, deve intendersi nel senso che il potere rappresentativo che spetta all'amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti ### sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini. Con la conseguenza che, come chiarito da più recente Cassazione, “la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per "qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio", ex art. 1131, comma 2, c.c. (come peraltro delineata in Cass. Sez. Unite, 06/08/2010, n. 18331), non concerne le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale (arg. anche da Cass. Sez. Unite, 13 novembre 2013 n. 25454)” (Cass. n.###/2022).  ### se da un lato, quando si tratta di azioni a difesa di diritti dei condomini sulle cose o parti comuni dell'edificio condominiale che esulino dagli atti meramente conservativi, l'amministratore è legittimato ad agire o resistere solo se autorizzato dall'assemblea ex art 1131 comma 1 c.c., con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 comma 2 c.c., dall'altro lato, ove invece si tratti di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini, tale legittimazione può trovare fondamento solo nel mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei partecipanti alla comunione ovvero dall'unanime deliberazione di tutti i condomini (Cass. n. 5147/2003). 
In altre parole, quando venga in rilievo una questione concernente l'esistenza, il contenuto o l'estensione dei diritti spettanti ai condomini in virtù dei rispettivi acquisti ovvero sia esercitata un'azione giudiziale capace di incidere negativamente sulla sfera dei diritti individuali di ciascun condomino, come nel caso di specie in cui è stata proposta domanda di usucapione di un bene condominiale da parte di un singolo condomino a discapito della sfera di dominio acquisito pro quota da ciascun condomino, l'amministratore è legittimato ad agire o a resistere in giudizio solamente in forza di uno specifico mandato da parte dell'intera collettività condominiale. 
In difetto di tale mandato, la legittimazione dell'amministratore, e ancora prima del quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, deve ritenersi esorbitante rispetto ai poteri ex lege spettanti all'amministratore. 
Pertanto, nel caso di specie, vertendo il giudizio su un'azione volta a estendere il diritto di proprietà esclusiva di un condomino (gli attori) in spregio alle sfere di dominio pro quota degli altri condomini, in assenza di mandato specifico a resistere in giudizio da parte dell'unanime compagine condominiale, il convenuto non può che ritenersi privo di legittimazione passiva. 
Sulla domanda di usucapione ### Gli odierni attori chiedono che venga accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà del terrazzo a livello prospiciente l'appartamento al primo piano nell'edificio di via ### 9, da loro posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto e per più di vent'anni. 
In particolare, gli attori deducono il possesso ad usucapionem esercitato dai signori e da l 1972 sino al loro decesso nel 2009 e altresì deducono di aver unito, quali eredi ex art. 1146 c.c., senza alcuna soluzione di continuità, il loro possesso a quello dei genitori dal momento dell'apertura della successione sino ad oggi. 
Di contro, i convenuti costituiti contestano l'infondatezza della domanda attorea poiché violativa del principio di legittimità che sancisce l'impossibilità di usucapire i lastrici solari stante l'insopprimibilità delle utilità tratte dagli altri condomini, nonché in quanto assolutamente indeterminato il bene di cui è domandata l'usucapione, e in ultimo in quanto non fondata né provata nel merito. 
Occorre innanzitutto individuare l'oggetto della domanda attorea di usucapione che è il terrazzo antistante l'appartamento di proprietà degli attori per successione mortis causa, sito al piano primo dell'edificio in ### via ### n. 9, e censito al C.U. di ### a ### 526, mappale 340, sub 8 e sub 9, meglio indentificato nella porzione colorata in giallo della planimetria allegata all'atto di acquisto dell'unità immobiliare del 1972 prodotto in atti (doc. 3 - 4 parte attrice). 
A fronte di tali elementi, allegati da parte attrice, risulta certa l'individuazione e la consistenza del bene immobile oggetto della domanda di usucapione, con la conseguenza che deve ritenersi superata l'eccezione di indeterminatezza formulata dai convenuti dovendo altresì considerarsi che l'omessa indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto della domanda giudiziale ### non si risolve in vizio di indeterminatezza qualora l'individuazione del bene risulti da altri elementi, atteso che “l'identificazione catastale è richiesta al fine di consentire la trascrizione che non ha alcuna efficacia sostanziale, adempiendo alla limitata funzione di rendere l'atto opponibile ai terzi in caso di conflitto tra più acquirenti del medesimo immobile” (Cass. 16853/2005). 
È pacifica e documentalmente provata la natura condominiale del terrazzo di cui, secondo la pretesa attorea, gli attori avrebbero usucapito la proprietà. ### nella descrizione dei confini dell'appartamento di via ### 9 oggetto del menzionato atto di acquisto del 1972 (doc. 3 di parte attrice) nonché nella stessa scheda catastale del 1972 (doc. 5 parte attrice), il terrazzo è qualificato come “terrazzo comune” ovverosia quale bene condominiale. 
Come noto, stante l'inesistenza di una nozione di terrazzo in termini giuridici, il c.d. terrazzo per cui è causa altro non è che un lastrico solare di copertura della porzione di fabbricato posta al pian terreno. 
Sulla possibilità di usucapire il lastrico solare di natura condominiale si registrano, in sede di legittimità, due orientamenti differenti. #### un primo orientamento, risulta giuridicamente inconfigurabile l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà avente ad oggetto la copertura, tetto o lastrico solare di un edificio da parte di un soggetto, il condomino, diverso dal proprietario del suolo (collettività dei condomini) in quanto sono concettualmente insopprimibili le utilità tratte dagli altri partecipi della comunione, per effetto della connaturata destinazione di tali cose alla copertura ed alla protezione del fabbricato (Cass. 3544/1968; “La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al , con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito”- Cass. n. 20287/2017). 
Più recentemente, invece, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la configurabilità giuridica dell'usucapione del lastrico solare di natura condominiale in quanto “Una volta ammessa l'appartenenza esclusiva del lastrico, è consequenziale ammettere che la proprietà dello stesso possa essere acquistata per usucapione, dovendosi ritenere superata l'affermazione risalente, secondo cui il lastrico solare non sarebbe usucapibile perché concettualmente insopprimibili le utilità tratte dagli altri partecipi della comunione, per effetto della connaturata destinazione di copertura del fabbricato (Cass. 05/06/1968, n. 3544). È vero, al contrario, che l'utilitas concettualmente insopprimibile - copertura dell'edificio - che tutti i condomini ricavano dal lastrico solare non costituisce una facoltà connessa al diritto di proprietà, esercitabile dal proprietario ovvero dal possessore o compossessore, trattandosi di utilità che si trae dal bene in sé, mentre sono altre le utilità, esse sì corrispondenti ad altrettante facoltà connesse alla proprietà e coincidenti con il godimento del bene, che possono rilevare ai fini dell'usucapione” (Cass. n.9380/2020). 
Senza entrare nel merito del dibattito giurisprudenziale in atto, in omaggio al principio della ragione più liquida, anche volendo aderire all'orientamento più recente e maggiormente favorevole per gli attori, che ammette l'usucapibilità del lastrico solare condominiale da parte del singolo condomino, la ### domanda attorea di usucapione va rigettata nel merito non avendo gli attori, come di seguito esposto, assolto all'onere della prova richiesto ex art. 1158 c.c. in materia condominiale. 
In via generale deve osservarsi che l'usucapione ordinaria costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà che richiede “un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem (art.  1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res” (Cass. n. 27376/2021). 
Come ripetutamente affermato dalla Cassazione, “in tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso; a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possede ###più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (Cass. n. 17322/2010). 
Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla posseduta uti dominus e non più uti condominus, ovverosia “deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà” (Cass. 9380/2020). 
Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto o un comportamento il cui compimento da parte di uno dei comproprietari/condomini realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva (Cass. n.11903/2015). 
Nella specie gli attori hanno dedotto il compimento di due condotte a loro dire idonee a rivelare agli altri condomini il mutamento di fatto avvenuto nel titolo del possesso del terrazzo da parte dei loro genitori, i signori e e dunque idonee a far decorrere il termine utile per usucapire. ### Innanzitutto, gli odierni attori hanno provato documentalmente la realizzazione da parte dei signori e durante i lavori di ristrutturazione del 1972, di una porta finestra nell'appartamento sito al primo piano di via ### n. 9 che consentiva l'accesso diretto al terrazzo (doc. 30 e 31 parte attrice). 
Tuttavia, si deve rilevare che tale condotta di per sé non è oggettivamente inconciliabile con la facoltà di godimento del bene comune ### da parte degli altri condomini né tantomeno è idonea a manifestare l'intenzione dei genitori degli attori di possedere uti dominus il terrazzo.  ### l'apertura della porta finestra sul terrazzo non impedisce agli altri condomini di accedere e utilizzare il terrazzo, al più consentendo al condomino che l'ha realizzata un uso più intenso del bene comune in conformità a quanto previsto dall'art. 1102 c.c.. 
Ne consegue che tale condotta, allegata e provata dagli odierni attori, non prova un mutamento di fatto nel titolo del possesso del terrazzo condominiale da parte dei genitori degli attori, idoneo a configurare un possesso ad usucapionem e a far decorrere i termini utili per usucapire il terrazzo condominiale. 
In secondo luogo, gli attori deducono, quale condotta idonea a manifestare l'intenzione di utilizzare il terrazzo come proprio nonché a escludere gli altri condomini dal godimento dello stesso, la chiusura del cancelletto esistente tra il terrazzo e il pianerottolo della scala comune interna mediante l'uso di una catena della quale solo loro possedevano le chiavi, senza aver mai trovato alcuna opposizione da parte degli altri condomini. 
Tuttavia, di tale condotta, astrattamente idonea a manifestare il possesso uti dominus della terrazza condominiale da parte dei signori e e poi dagli odierni attori, con esclusione degli altri condomini, non è stata fornita prova in giudizio.  ### con riguardo alle produzioni documentali degli attori, e segnatamente le fotografie raffiguranti il terrazzo (doc. 6-7 parte attrice), si osserva anzitutto che le stesse risultano sprovviste di qualsivoglia precisazione temporale dal momento che parte attrice le qualifica genericamente quali “foto risalenti del terrazzo”, le prime, e quali “foto recenti del terrazzo” le seconde, né è rinvenibile sulle stesse foto alcuna indicazione utile a individuarne la collocazione temporale. 
Inoltre, nessuna fotografia prodotta raffigura la chiusura del cancelletto mediante una catena come prospettano gli attori. 
Soltanto nelle fotografie “risalenti” di cui al doc. 6 il cancelletto risulta chiuso, senza che però sia chiara la modalità di chiusura dello stesso (con o senza catena e lucchetto), mentre nelle fotografie “recenti”, di cui al doc. 7, il cancelletto è addirittura aperto. #### del cancelletto, consentendo l'accesso libero al terrazzo da parte di tutti i condomini, è circostanza documentalmente provata che depone in senso contrario rispetto al possesso ad usucapionem del terrazzo condominiale preteso dagli attori. 
Pertanto, le anzidette produzioni documentali non provano né la chiusura mediante catena del cancelletto tra il terrazzo e il pianerottolo condominiale idonea a escludere gli altri condomini dal possesso del terrazzo - ma anzi forniscono elementi contrari a tale ricostruzione attorea dal momento che nelle foto più recenti il cancelletto non risulta nemmeno chiusoné tantomeno provano chi fosse nel possesso delle chiavi necessarie per aprire suddetto cancelletto. 
Dette produzioni documentali, quindi, non provano il preteso possesso esercitato uti dominus dagli attori sul terrazzo de quo utile ai fini della domanda di usucapione. 
La prova del possesso uti dominus del terrazzo da parte degli attori e dei loro genitori con esclusione degli altri condomini non è stata raggiunta nemmeno all'esito della prova testimoniale assunta.  ### i testi di parte attrice escussi se da un lato asseritamente confermano il possesso esclusivo esercitato dai signori e prima e dagli odierni attori poi, dall'altro però fondano le rispettive dichiarazioni su esperienze di accesso al terrazzo occasionali e sporadiche, incompatibili e inidonee a dimostrare il carattere di continuità e di non interruzione che il possesso esercitato sul bene deve avere ai sensi dell'art.1158 c.c.. 
In particolare, il primo teste di parte attrice sig. affittuario dal 1965 di un appartamento nello stesso condominio di via ### 9, ha confermato la situazione fattuale descritta da parte attrice di esercizio del possesso uti dominus da parte degli attori dichiarando “Si è vero che dal 2 maggio 1972 fino al decesso, e i loro figli congiuntamente fra loro dal momento dell'apertura delle rispettive successioni fino a oggi, i ###ri e (genitori degli ### hanno sempre posseduto il terrazzo in modo esclusivo, pacifico, pubblico, ininterrotto e non equivoco, con la manifesta intenzione di tenerlo e utilizzarlo come proprio, escludendone tutti gli altri ### dal godimento e impedendone loro l'accesso anche per ragioni di sicurezza (soprattutto in ragione del muretto di contenimento troppo basso, e pertanto pericoloso soprattutto per i bambini), avendo mantenuto chiuso il menzionato cancelletto con una catena della quale solo loro possedevano le chiavi, senza aver mai incontrato alcuna opposizione da parte dei Condomini”, precisando tuttavia che “da casa mia il terrazzo non lo vedo perché il mio appartamento da sulla strada ma conosco il ### oggi attore da sempre cioè da quando eravamo bambini e i suoi genitori erano i custodi del palazzo e siamo andati a scuola assieme e quindi capitava, su loro invito di frequentare la casa e quindi anche il terrazzo” e che “il cancelletto è sempre stato chiuso e solo gli attori e i loro genitori ### potevano accedere al terrazzo tramite il cancelletto perché le chiavi le avevano solo loro. Sono a conoscenza della suddetta circostanza perché mi è capitato di passare da lì ma solo poiché ero in compagnia degli attori o dei loro genitori che avevano la chiave di acceso. Non so se oggi il terrazzo è chiuso dal cancelletto perché da quando gli attori non abitano più lì non ho motivo di andarci. Penso che non abitino più lì dalla morte dei genitori”. 
Il teste, dunque, ha dichiarato di risiedere nel dal 1965 e di aver acceduto al terrazzo solamente in occasione di visite agli attori, cessando definitivamente ogni accesso quando gli odierni attori smettevano di risiedere nell'appartamento. 
Pertanto, stante la sporadica frequentazione del terrazzo e l'assenza di alcuna visuale diretta sullo stesso dall'appartamento in cui risiede, il teste non poteva sapere se il terrazzo fosse frequentato o meno da altri condomini. 
Con la conseguenza che non può ritenersi pienamente attendibile quanto dichiarato dal teste, ovverosia che gli attori, e i genitori dal 1972, hanno sempre posseduto il terrazzo in modo esclusivo, con la manifesta intenzione di tenerlo e utilizzarlo come proprio, escludendone tutti gli altri ### dal godimento. 
Parimenti inidonee a provare il possesso esercitato uti dominus dagli attori sul terrazzo de quo ai fini della pretesa usucapione sono le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte attrice sig. 
Quest'ultimo infatti, come ha dichiarato, ha vissuto nel ### solamente fino al 1975 e successivamente ha continuato a frequentare l'edificio fino al 1984 andando a far visita alla madre. 
Anche le sue dichiarazioni, pertanto, si fondano su esperienze circoscritte a episodi occasionali che non possono assurgere a elementi di prova della continuità del possesso richiesta ai fini del 1158 ### parte, il teste nulla ha saputo riferire per il periodo successivo al 1984, periodo invece rilevante per l'usucapione pretesa dagli attori, avendo lo stesso cessato ogni rapporto con il condominio. 
Egualmente occasionale e sporadica è la frequentazione del condominio e del terrazzo di cui è causa da parte degli altri testi di parte attrice, circostanza quest'ultima che impedisce di fondare la prova del possesso ad usucapionem asserito dagli attori sulle dichiarazioni rese dai suddetti testi in sede di prova orale.  ### il teste sentito sul capitolo 1) di parte attrice, ha dichiarato che gli attori dal 1972 fino a oggi “hanno sempre posseduto il terrazzo in modo esclusivo, pacifico, pubblico, ininterrotto e non equivoco, con la manifesta intenzione di tenerlo e utilizzarlo come proprio, escludendone tutti gli altri ### dal godimento e impedendone loro l'accesso” precisando tuttavia di essere “al corrente della suddetta circostanza poiché io stesso ho abitato con mia mamma di fronte ai #### c irca dal 1975 fino al 1980 ma poi andavo ancora là perché mia mamma ha continuato ad abitare lì fino al suo decesso avvenuto nel 2002. Preciso che il terrazzo dei ### era di fronte al terrazzo di casa nostra”. 
In assenza di alcuna precisazione da parte del teste sulla frequenza delle visite alla madre, le dichiarazioni rese dallo stesso teste non possono che ritenersi prive di rilevanza probatoria rispetto alla domanda di usucapione formulata dagli attori. ### il carattere di continuità e non interruzione del possesso necessario ai fini dell'art. 1158 cc non può dedursi e ritenersi provato alla luce di non meglio precisate e circostanziate visite occasionali, quali risultano essere state le frequentazioni del condominio da parte del teste quantomeno dal 1980 in avanti. 
Medesime considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dai testi e , entrambi legati da rapporti di amicizia con la famiglia Il sig. infatti, ha dichiarato di conoscere “la famiglia da quando ero ragazzo” e che “frequentando la casa degli stessi mi recavo soprattutto nella bella stagione sul terrazzo per cui è causa perché facevamo lì le merende e si giocava a carte” e altresì il sig. ha dichiarato di essersi recato “molte volte in quel luogo poiché sono amico di famiglia degli attori così come la mia famiglia: sia i miei genitori sia i genitori degli attori erano portinai adiacenti. Ricordo di aver trascorso del tempo a giocare su quella terrazza e ricordo di aver anche cenato lì con le rispettive famiglie”. Quest'ultimo inoltre ha precisato “Per quanto sono stato sul luogo non ho mai visto nessun altro condomino: ho visto solo i componenti della famiglia degli attori e qualche amico”.  ### occasionalità del rapporto diretto tra i sopracitati testi e il terrazzo per cui è causa, emergente dalla loro deposizione, impedisce di attribuire alle dichiarazioni rese dagli stessi qualsiasi valenza probatoria in ordine al possesso esercitato dagli odierni attori sul terrazzo condominiale dal 1972 sino ad oggi. 
Di contro le testimonianze di e precipuamente circostanziate nonché in parte corroborate da produzioni fotografiche (la testimonianza di è corroborata dalle fotografie prodotte al doc. 2 di parte convenuta), confermano in modo univoco e circostanziato che, quantomeno dal 2012, il terrazzo de quo è abitualmente utilizzato da tutti i condomini e che il cancelletto tra lo stesso e il pianerottolo condominiale è aperto. Anche tale circostanza, ossia che il terrazzo è abitualmente utilizzato da tutti condomini dal 2012 sino ad oggi, contrasta con la prospettazione attorea secondo cui dal 1972 e ininterrottamente sino ad oggi gli attori, e prima di loro i genitori, hanno esercitato sul terrazzo un possesso ad usucapionem. 
Quindi, alla luce delle testimonianze escusse e delle produzioni documentali in atti, non è stato chiarito né tantomeno provato se dal 1972 quantomeno al 1992 (ventennio utile ai fini dell'usucapione) gli altri ### condomini avessero accesso libero al terrazzo, né è stato chiarito chi aveva il possesso delle asserite chiavi del cancelletto esistete tra il terrazzo e il pianerottolo nonché da parte di chi e a partire da quale momento tale cancelletto è stato aperto. 
Manca quindi la prova del possesso esclusivo continuato e ininterrotto del terrazzo da parte degli odierni attori e dei di loro genitori dal 1972 sino al loro decesso e in particolare manca la prova dell'esclusione degli altri condomini dal possesso del terrazzo condominiale non essendo sufficiente, ai fini dell'usucapione del bene condominiale da parte del singolo condomino, il mero non uso del bene da parte degli altri condomini. 
Peraltro, giova infine rilevare che manca altresì la prova dell'animus possidendi uti dominus in capo ai signori e prima e agli attori poi, consistente nella volontà di utilizzare il terrazzo come proprio escludendone tutti gli altri condomini che si estrinsechi in una manifestazione esteriore.  ### l'unica manifestazione esteriore dell'animus possidendi dedotta dagli attori è la chiusura del terrazzo all'accesso degli altri condomini mediante il cancelletto. Tuttavia, come dichiarato da tutti i testimoni di parte attrice, e in prima battuta indicato nella formulazione dei capitoli di prova, il cancelletto veniva mantenuto chiuso dai genitori degli attori “anche per ragioni di sicurezza (soprattutto in ragione del muretto di contenimento troppo basso, e pertanto pericoloso soprattutto per i bambini)”. 
Tale circostanza denota un animus possidendi, ovverosia un'intenzione di possede ###capo ai genitori degli odierni attori, uti condominus, nell'interesse cioè dell'intero condominio e segnatamente nell'interesse della sicurezza di tutti i bambini che ivi risiedevano. 
Deve pertanto essere rigettata la domanda di usucapione degli attori, che non hanno assolto l'onere della prova richiesto ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c. in materia condominiale, come suesposto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (pari a € 5.062,00 - valore dichiarato dagli attori in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.), nella misura media per tutte le fasi processuali, a favore dei convenuti costituiti, e i condomini , , , , e dell'intervenuto . 
Considerato il numero dei convenuti costituiti e l'intervenuto, aventi la stessa posizione processuale ed assistiti dallo stesso difensore, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della diversa difesa ### compiuta per il , il compenso unico può essere aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci ai sensi dell'art. 4 D.M. 147/2022 P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo al ; 2) rigetta la domanda proposta dagli attori; 3) condanna e i n solido tra loro alla refusione delle spese di lite sostenute da , , , , , e , complessivamente liquidate in € 11.228,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..  ### 10 febbraio 2025 #### 

causa n. 35000/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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