blog dirittopratico

3.660.263
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6568/2025 del 12-03-2025

... doleva d ell'illegittimità del presupposto atto di declassamento dell'olio per inosservanza della procedura prevista dalla legge per l'analisi organolettica (c.d. panel test) e d ell'inatte ndibilità in concreto della medesima prova organolettica. Invero, laddove si ritenesse corretta la decisione di non sospendere il giudizio, la sentenza sarebbe comunque nulla per omessa pronuncia su lle doglianze con le quali la co ntribuente lamentava l'illegittimità del pre supposto atto di riclassificazione dell'olio di oliva per violazione della procedura prevista dalla legge per lo svolgim ent o dell'analisi organolettica e l'inattendibil ità in concreto della medesima analisi. 20. Con il te rzo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c. p.c., laddove la CGT ha statuito che il ### C.E. n. 2568/1991 non p revedrebbe l'ob bligo di 28 di 36 consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento dell'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sui ricorso iscritto al n. 15268/2023 R.G. proposto da: ### dom iciliata n ### PORTOGHESI 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale contro ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, p resso lo studio dell'avvocato #### (####) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la ### di ###.TRIB.REG. PERUGIA n. 57/202 3 depositata il ###.  e sul ricorso iscritto al n. 15636/2023 R.G. proposto da: 2 di 36 ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, p resso lo studio dell'avvocato #### (####) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -ricorrente contro ### domiciliata n ### PORTOGHESI 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -controricorrente avverso la ### di ###.TRIB.REG. PERUGIA n. 53/202 3 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 20/11/2024 dal ### Sentito il ###, in persona del ### che ha concluso, nel p roc. 15268/###, per l'accogli mento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e del rico rso incidenta le e, nel p roc.  15636/2023 RG, per l'accoglimento del ricorso. 
Sentiti l'avv. dello ### per l'### e gli avv.ti #### eschi ed ### per la società.  ### 1. Con bollette doganali in data 19, 20 e 22 marzo 2018 la ### spa imp ortava olio extravergine d'oliva di origi ne tunisina, scortata da documentazione dell'### locale, che, introdotto nel deposito doganale, veniva successivamente vincolato al regim e di traffico di perfeziona mento attivo (T.P.A. ) in sospensione di dazi sulla base di auto rizzazione dell'### delle 3 di 36 ### di ### ia che p revedeva la manipolazione us uale del prodotto e la sua riesportazione a cond izione che il prod otto importato e quello riesportato fosse di qualità extravergine.  2. Prelevato u n campione in data 3 .4.2018, a seguito di controllo e analisi pre sso il ### ratorio ### delle ### d i ### l'olio, dich iarato come e xtravergine di oliva, risultava n on conforme, in quanto sulla base della valutazione organolettica (c.d.  panel test) il p rodotto doveva essere ascritto alla qualità “olio d'oliva vergine”, piutt osto che “extravergine”. Ric hieste ed effettuate le controanalisi, ai sensi dell'art . 2 par. 2 Reg. CEE 2568/1991, da parte di laboratori accreditati dal C.O.I. (il laboratorio ### di ### e il laboratorio ### di ### del Ministero delle politiche agricole), veniva confermato il giudizio di non conformità dell 'olio al dichiarato, con ricla ssificazione del prodotto come olio di oliva vergine.  3. Con separata ti ricorsi la ### lli spa ha impugn ato sia il provvedimento di decisione n. 18965/RU del ### tore dell'### delle ### di ### confermato in via definitiva, con il quale l'### delle ### ha proceduto alla riclassificazione qualitativa del prodot to sia il conseguen te l'avviso di pagamento prot.  11730/RU per dazi e il correlato provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 310 d.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), emesso dall'### delle dogane.  4. Con riguardo all'atto di class ificazione do ganale la ### (### di ### ha rigettato il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria (### di secondo grado dell'### con sentenza n. 53/2023, ha respinto l'appello.  5. Per quel che ancora interessa in questa sede, sulle questioni procedurali oggetto di gravame, la CGT ha osservato c he non è prevista la consegna dei verbali relative ai controlli e alle operazioni svolte - atti interni del procedimento amministrativo di cui la parte 4 di 36 può sempre richiedere copia - e comu nque il procedimento di accertamento doganale si era concluso con la sottoscrizione del c.d.  verbale di controversia, ai sensi art. 65 del T.U.L.D., consegnato alla parte, con indicazione degli elementi e documenti utilizzati nel giudizio di accertamen to con i completi report di analis i in allegato,; né può essere applicato l'art. 2 par. 2 del Reg . Cee 2568/1991, che dispone che almeno un a delle due controanalisi, svolte a richiesta della parte, “deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio”, perché il ### produttore non fa parte dell'### 6. Quanto alle contestazioni del risultato e all'erroneità della classificazione della merce, h a respinto le critiche, a priori, sull'attendibilità dell'esame organolettico, valutazione già svolta dal legislatore comunitario nel momento in cui ha inserito tale analisi fra q uelle necessarie per la classi ficazione della merce. Ha osservato, quindi, che gli eleme nti forniti da lla ricorrente non potevano inficiare le risultanze del panel: non le analisi eseguite prima dell'imp ortazione da un laboratorio tunisino, essendo possibile una alterazione o m odificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione consentite, né quelle eseguite per conto della parte, che avevan o classific ato l'olio come extravergin e, perché secondo la norma di riferimento (art. 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568 cit ato) sono “le autorità nazionali” (nel caso, l'### delle ### e non le singole ditte ad individuare i panel di riferime nto e ad incaricarli del test che va svol to second o la procedura prevista dalla legge, che prevede la possibilità di difesa dalle richieste della P.A., considerato che - da un lato - tale possibilità viene riconosciuta al cont ribuente con lo stesso meccanismo delle due controanalisi d i prova e - dall'altro lato - che le controanal isi veng ono svolte con procedura rigidame nte procedimentalizzata, a garanzia del contradditt orio, con la 5 di 36 partecipazione del contribu ente attraverso suoi esperti e la possibilità di sollevare obiezioni ne l corso dell'effe ttuazione dell'analisi.  7. Con riferim ento al ricorso contro l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni, la CTP di ### ha acc olto parzialmente il ricorso ed ha annullato il provv edimento di irrogazione delle sanzioni.  8. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'### con sentenza n. 57/2023, ha respinto sia l'appello principale della contribuente sia quello incide ntale dell'Ag enzia. Con riferimento all'appello principale, ha e scluso l'esimente per il pagamento d ei dazi doganali, ai sensi dell'art. 119 Reg. UE 952/2013, perché non ricorreva un “errore” delle autorità competenti: nella fattispecie il presunto errore non sarebbe stato compiuto né da ll'autorità doganale italiana, né da q uella tunisina, ma dal labo ratorio che aveva effettuato le analisi nel paese di origine, mentre il “certificato amministrativo di verifica della qualità emesso dalla ### a tunisina”, che accompagnava la merc e non era stato tradotto in lingua italiana, essend o presente un documento in arabo e parzialmente in francese che non risultava comprensib ile e valutabile. Inoltre, non era stato nemmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci fosse st ato un errore, dato che le analis i in ### erano state effettuate a distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subit o manipolazioni au torizzate in regime d i perfezionamento attivo. Ha altresì osservato l'irrilevanza, nell'ambito di quel giudizio, delle questioni relative alla legittimità dell'atto presupposto di riclassificazione dell'olio.  10. La Corte ha re spinto an che l'appe llo inci dentale con cui l'### delle ### ha chiest o la riforma della sentenz a nella parte in cu i erano stat e annullate le sanzioni, ritenendo che nel caso in esame la società ricorrente avesse provato di avere fatto 6 di 36 quanto era nelle sue p ossibilità , anche tenuto cont o della sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata di olio extra vergine di oliva.  11. Con ricorso n . 15268/2 3 RG l'### zia delle d ogane ha impugnato per cassazione la sentenza n. 57/2023 affidandosi a due motivi, ha resistito con controricorso la società che propone ricorso incidentale fondato su quattordici mo tivi, al quale l'### zia ha resistito con controricorso.  12. Con ricorso n. 15636/23 RG la ### spa ha impugnato per cassazione la sentenza n. 53/2023, affidandosi a sette motivi; ha resistito con controricorso l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prelimin armente deve disporsi, per evidenti ragioni di connessione, la riunione del procedimen to n. 15636/23 RG al procedimento n. 15268 /23 RG e dev e trattarsi in primo luogo l'impugnazione contro la sentenza n. 53/2023. 
RICORSO n. 15636/23 RG 2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., laddove, con riferimento al rilievo che le analisi organolettiche di prima istanza svoltesi presso il ### delle ### di ### e rano prive di qu alsivoglia ver balizzaz ione delle operazioni di analisi, circostanza denunz iata dalla p arte all'### sin dalla fase dei controlli e delle analis i, i ### di secondo grado hanno statuito che non sarebbe previsto l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento de ll'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia m ediante istanza di 7 di 36 accesso agli atti, facendo valere dinanzi al giudice amministrativo eventuali vizi del relativo diniego.  3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte d ella contribuente all'### delle ### e di ### di produrre il verbale d ella prova organolettica in prima analisi con esito d i de classamento dell'olio. ### iudici di appello hanno tralasciato di considerare l'esistenza di una esplicita richiesta stragiudiziale della società all'Uff icio delle ### di ### gia affinché esso producesse la verbalizzazione completa del panel test effettuato dal ### delle ### di ### 4. Con il terzo motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 9, 20, 2 2 e dell'allegato B, paragrafo I. A.a).i) dell'Accordo internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove i ### di appello hanno escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### doganale, che almeno una delle due controanalis i organolettiche venisse affidata allo «### membro di pro duzione dell'olio» (ne l nostro caso, la ### ). Si o sserva che l'### (in rappresentanza di tutti i suoi ### membri produttori di olio d'oliva) e la T unisia a deriscono entrambe al ### icolo Internazionale e che la normativ a promanan te da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni 8 di 36 Rev.8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### mento C.E. n. 2568/1991 - vincola i sudde tti ### Questa normativa all'art. 10.4, ultimo paragrafo, dispone: «### il panel non confermi la dichiarazione della categoria di olio di oliva sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le ### nazionali o i lo ro rappresentanti incaricano, senza alcun ritardo, altri panel d i effettuare d ue controanalisi, di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio».  5. Con il quarto motivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale consistente nell'avvenuto de corso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un termine maggiore rispetto a quello di cinque giorni previsto t ra la legge. Sin dal ricorso introduttiv o, la contribuente aveva evidenziato come la prova organol ettica di prima istanza fosse affetta da un ulte riore vizio procedimentale, consistente nel decorso di un termine superiore rispetto a quello che, ai sensi di legge, può intercorrere tra il prelievo del campione e l'arrivo del campione medesi mo presso il la boratorio in cui è svolto il test di assaggio. I ### di appello non si sono pronunciati su tale doglianza, con conseguente nullità in parte qua della sentenza di secondo grado.  6. Con il quinto mot ivo si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la pronuncia di appello, in violazione delle norme in rubrica, tratta, di fatt o, la prova organolettica svo lta ne l rispetto dell o “schema procedurale” delineato d al legislatore comunitario alla stregua d i una vera e propria prova legale, che, come tale, non ammette una 9 di 36 prova contraria che esuli dai passagg i “rigidamen te procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le. Ciò si evince tanto dal punto della sentenza dove viene affermato che il contribuente avrebbe potuto sollevare eccezioni durante lo svolgimento delle controanalisi, come se successiv amente tale possibilità fosse preclusa, quanto d all'ulterio re passo della pronuncia in cui viene sosten uto che le analisi organ olettiche «effettuate ai sensi di legge» dovre bbero «necessariamente prevalere» su quelle commissionate privatamente dal contribuente nel tentativo di offrire la prova contraria. Queste ultime sarebbero irrilevanti, solo perché «effettuate … al di fuori dello schem a procedurale individ uato dal legislatore comunitario». Così opinando, il Collegio regionale ha pe rò considerato come facenti piena prova elementi probato ri soggetti invece a valutazione, recependoli senza un effettivo apprezzam ento critico e senza prendere in considerazione gli elemen ti di segn o contrario offerti dalla società.  6.1. Per altro verso, i ### di appello, ne lla parte in cui sostengono che anche le analisi effe ttuate dalle ### tuni sine sul prod otto prima dell'importazione non potrebbero avere rilevanza, «considerato che è senz'altro possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione», hanno violato pure l'art. 115 c.p.c., dato ch e tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prod otto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti.  7. Con il sesto motivo si deduce , in re lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparente, in viola zione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali 10 di 36 sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello sostengono che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di infici are il risult ato del pan el test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori de llo schema p rocedurale individuato dal le gislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado d i inficiare l'esito del panel test. Aggiunge la contribuente che, oltre alle anali si organolettiche svo lte privatamente, erano state addotte a dim ostrazione dell'inattendibilità dei test di assagg io effettuati dall'### doganale anche altri elementi, t ra i quali le risultanze delle analisi chimiche e organolettiche svolte dall'### doganale tunisina al momen to dell'esportazione verso l'### a, la coerenza tra il costo sostenuto dalla ### per l'acquisto dell'olio e il p rezzo m edio di mercato dell'olio e xtravergine e, infine , la difformità tra i presunti d ifetti rilevat i nelle due controanalisi. 
Inoltre, è imperscrutabile la ragion e per cui le analisi affidate dall'### delle ### e dei ### oli dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle scaturite dall'iniziativa del contribuente. Al contrario, è logicamen te irrile vante, ai fini della concreta attitudine dimostrativa della singola prova organolettica, che essa ricad a tra quelle rese “necessarie” dalla n orma comunitaria in sede di analisi e di eventuale controanalisi oppure che, invece, sia facoltativamente commissionata dal contribuente; oltretutto, come già dedotto con precedent e censu ra, ritenere diversamente equivarrebbe a trattare il procedimento probatorio delineato dalla norma alla stregua di una prova legal e, contrariamente al consolidato orientamento della st essa giurisprudenza di legittimità. 11 di 36 8. Con il settimo motivo si ded uce in relazione al l'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la diffo rmità tra i presunti difet ti dell'olio rilevati nelle due cont roanalisi e la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, anche sul falso presupposto giuridico della presunta irrilevanza di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. La pronuncia di appello è inficiata dall'omesso esame delle circostanze indicate nella rubrica del presente motivo, deponenti per la natura extravergine dell'olio di oliva importato da ### e pe r la conseguente inattendibilità delle risultanze dei panel test svolti in sede di prima analisi e di controanalisi. Particolarmente significativo si palesa, soprattutto, l'omesso esame degli esiti delle analisi organolettiche commissionate dalla cont ribuente, della cui esistenza i ### di appello danno conto, senza però analizzarne le risultanze, trincerandosi dietro la loro presunta irrilevanza già sotto il profilo giuridico, perché non previste dal regolamento comunitario in tema di panel test.  9. Va premesso che l'art. 2 par. 1 e 2 del ### n. 2568 del 1991 come modificato dal ### amento esecutivo ### 1348/2013 prevede che «1. Le caratteristi che degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguent i m etodi di analisi: (..) i) per la valutazione delle caratteristiche organolettica degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII (..) 2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte d elle au torità nazionali o dei loro rappresentanti è 12 di 36 effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri. 
Le caratteristi che organolettiche di un olio , ai sensi del primo comma, si consi derano conformi all a categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classi ficazione. Qual ora il panel non confermi la categor ia dichiarata , sotto il profilo d elle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio. Le caratteristich e in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato».  9.1. ###. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdott o dal #### n. 19 89/2003, stabil isce che «### considerati ol i di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli o li le cui caratteristiche sono conformi a quelle in dicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento». Il citat o punt o 1 dell'### I descrive esattamente le caratteris tich e fisicochimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine.  9.2. Il metodo del panel test, uti lizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato int rodotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale val utazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002. 
Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, «In base alle 13 di 36 esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazio nale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendib ile e semplice di quello attualmente previ sto dall'allegato XII del regolamento (### n. 2568/ 91. È opportuno quindi sostituire il me todo previsto all'allegato XII con i l nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini». Inoltre (sesto considerando) «Ai fini dell'applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevede re una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la cate goria dich iarata e q uella attribuita dal p anel riconosciuto che esegue la valutazione».  9.3. Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### ato al ### (### n. 136/1966, degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e successive mod., nonché dell'### a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine , stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico-chimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivam ente certific abili. In altre parole, affinché in ambito UE una parti ta di ol io d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'### I, punto 1, del ### in discorso, ma che essa superi anche l'an alisi organolettica di cui all'### dello ste sso. ### negativo anche solo di ta le ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come «non conforme alla categoria dichiarata ». Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva e xtravergine , attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC n. 3/Rev. 12, eme ssa dal ### lio ### (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto 14 di 36 il patrocinio dell'O.N.U. nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produttori di o lio di oliva su scala mondiale. Non è affatto casuale che proprio al fine di rendere più efficaci ed attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l'art. 2, par. 2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferimento al «nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini» elab orato proprio dal C.O.I. In definit iva, la congiunta valutazione chimica ed organo lettica dell'olio, ai fin i che interessano, è indefettibile non solo nell'ott ica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo (Cass. n.130 81 del 2020). 
Pertanto, non può prescind ersi, nella definizio ne dell'olio di oli va extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviam ente demandata al fattore umano.  9.4. Questa normativa n on solo regola menta la valutazion e organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato: 1) come si ricava dal paragrafo 1 dell'art . 2, la val utazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previs ti dall'### 2) gli esiti della valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di conferma o, per così dire, di esito positivo de l panel test la norm a pone una pre sunzione di conformità («le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la cl assificazione ») che non p revede prova contraria, perché «l'accertamento delle caratteristiche degl i oli di cui all'allegato deve avvenire tramite i metodi previsti», con esito, in questo caso, favorevole all'importatore; in caso di esito negativo resta la possi bilità de lle controanalisi, prevedendosi che «le 15 di 36 caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata». Il che significa, p erò, che in caso di esito negat ivo, anche di uno solo dei test di controanalisi, nessuna altra prova può essere fornita per dimostrare la conformità, ponendosi al di fuori dello schema di prov a tipizzato, second o cui solo “le due controanalisi” effettuate, su richiesta dell'interessato, da parte dell'autorità nazionale o dai suoi rappresentanti, non altre, possono accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.  10. Tanto pre messo, il primo motivo p are inammissibile e comunque infondato.  10.1. ### ha motivato sulla questione osservando che la normativa non prevede l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” n ello svolgimento de lle analisi organolettiche, costituente atto inte rno, che tutti i report delle analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia do ganale e che la ### avrebb e comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l'eventuale diniego dinanzi al ### ice amministrativo per farne va lere eventuali profili di illegittimità.  10.2. La ricorrente, argomentando sulla censura, osserva che in realt à aveva inteso dolersi «non ### della mancata consegna del verbale di analisi, bensì della stessa inesistenza - o, comunque, della non provata esistenza - del verbale med esimo, dato che quest'ultimo non era stato neppure prodotto in giudizio da controparte, cui spettava l'onere di dimostrare al ### tributario la puntuale e corretta verbalizzazione della prova organolettica da parte del capo panel», aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi dell'art. 43, comma 1- ter.5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la doglianza, da un lato, devia dal paradigma della violazione di legge, ponendo un 16 di 36 problema di interpretazione della domanda data dal gi udice di merito che non è sindacabile in sede ###sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. ### del 2024; Cass. 2373 del 2008); dall'altro, introduce una quest ione che ha carattere di novità, non risultando che fosse stata eccepita, tra i motivi del ricorso introduttivo, l'invalidità del test per inesistenza del verbale.  10.3. In ogni caso, la deduzione dell'invalidità del test di prima istanza, in mancanza dell'ostensione del verbale delle operazioni, è infondata.  10.3.1. Sul piano della normat iva comunitaria, il punto 7.1.  dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel «### un rendico nto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condi zioni previste» senza p rescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.  10.3.2. Nel diritto interno, l'art. 43, comma 1 ter.5 del d.l.  83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 18 della legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: «Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d ) nominati vo del capo del com itato di assaggio responsabile della prep arazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazi one organolettica dell'olio di o liva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 17 di ###, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Tale disposizione però si applica con rifer imento alle analisi organolettich e effettuate sugli «oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dici tura "### o "italiano", o che comunque evocano un'orig ine itali ana …». La norma è, du nque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi dell'art. 43 1-quater, poi, «[…]per effettiva orig ine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nel la preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avv enuta la trasformazione sostanziale».  10.4. Posto quanto sopra, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che l'obbligo di consegnare il rendiconto non fosse previ sto dal ### CE n. 256 8 del 1991 né tantomeno sanzionata la mancata consegna dello stesso, fatta salva la facoltà della parte di richi ederne copi a al ### ratorio di analisi (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/9 0). In ogn i caso, l'invalidità del test di prima istanza sarebbe irrilevante perché non vi è stata conferma della classificazione neppure da parte di una delle due controanalis i, cosicché comunque «le caratteristi che organolettiche dell'olio non possono conside rarsi conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata».  11. Il secondo motivo è inammissibile.  11.1. Ricorre una c.d . “doppia conforme” - che preclud e l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., salva la dimostrazione che le ragioni di fa tto poste rispet tivamen te a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra 18 di 36 loro diverse (cfr., tra le ult ime, Cass. n. ### del 20 24) - e, comunque, la circostanza dedotta (secondo cui vi era stata formale richiesta all'### del verbale relativo al primo test) non ha carattere di “fatto storico decisivo” (come richiesto in relazione alla censura ex n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., per tutte, n. 17005 del 2024); come risulta dalla motivazione della ### la decisione si regge su una plu ralità di argomenti che non hanno omesso l'esame dell a questione, in riferime nto alla quale si è segnalato che il rimed io era costituito dal ricorso al giudice amministrativo in caso di diniego del rilascio di copia.  12. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.  12.1. Della questione q uest a Corte si è già occupata, rigettandola con una duplice mo tivaz ione: in primo luog o, si è osservato che delle due controanalisi , «alm eno una deve essere effettuata da un panel riconosciut o dallo ### me mbro di produzione dell'olio» si riferisce agli ### membri dell'### e tale non è, nel ca so di specie, il ### prod uttore (la ### , nei confronti della quale non può valere u na normativa interna dell'### (Cass. n. 18748 del 202 0; Cass. n. 13081 del 2020; Cass. n. 24994 del 2023); inoltre, anche nella prospettiva indicata dalla ricorrente, «l'esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., prevede che "Le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata"» (Cass. n. 18748 del 2020). Pertanto, la conferma del degradamento proveniente anche da un solo lab oratorio non avrebbe comunque consentito il ribaltamento dell'accertamen to doganale.  12.2. La questione è riprop osta sotto un diverso profilo ch e non supera la seconda ratio innanzi evidenziata ed pure infondato perché la norma invocata («…..di cui al meno una d eve essere eseguita da un pan el riconosciut o dallo St ato membro di 19 di 36 produzione dell'olio») non prevede che uno dei due panel sia “dello” ### di produzione dell'olia ma richiede che sia riconosciuto “dallo” ### produttore: la partecipazione tanto dell'### quanto della ### al C.O.I. vincola entrambe al riconoscimento dei panel di altro ### membro accreditati dal C.O.I.  13. Il quarto mo tivo è in fondato in quanto non ricorre un omesso esame ma un rigetto implicito della questione, essendo la decisione assunta dalla CGT in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da compo rtarne logicament e il rigetto ( Cass. 12652 del 2020). L a questione del l'invalidità della prova per mancato rispetto del termine di cinque giorni è pure infondata nel merito. ###. 2 par. 3, comma 2, del ### prevede che «### salve le disposizioni della norma ### 5555 e del capitolo 6 della norma ### 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al labo ratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorati vo successivo a quel lo del prelievo; altrimenti i cam pioni sono conservati in modo da evitarne i l degrado o il dann eggiamen to durante il trasporto o lo stoccaggi o in attesa di esser e inviat i al laboratorio». ### “altrimenti” fa comprendere che il termine di cinque giorni è ordinatorio e non perentorio, e non è condizione di validità della prova, indicandosi le cautele da osservare nel caso in cui il termine non venga rispettato.  14. Il quinto, il sesto e settimo motivo possono essere trattati unitariamente perché gravitano tutti intorno a l medesimo tema, quello del ruolo del giudice rispetto alla valutazione organolettica e della tutela dell'operatore.  14.1. I motivi sono inamm issib ili in primo luogo perché no n colgono il senso del decisum che è conforme al quadro normativo - regolamentare sopra esposto.  14.1.1. ### ha trattato la valutazione organolettica svolta proprio alla stregua di una prova tipizzata, svolgendo il controllo 20 di 36 che la normat iva le consente: cioè ha va lutato, in concreto , il procedimento espletato, alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente, e ha concluso per la correttezza del procedimento, così recependo il suo risultato , anche all'esito de lle due controanalisi, che aveva no confermato la non conformit à dello stesso al dichiarato. Correttamente ha escluso la valenza di prova a contrario delle certificazioni rela tive alle analisi commissionate da lla parte contribuente (per quanto svolte da laboratori “pubblici”), atteso che l'esatta corrisponden za della qualità del prodotto import ato e di quello riesportato può e ssere certificata, in forza dell a normativa comunitaria , solo da la boratori siti neg li ### membri (v. nello stesso senso, Cass., n. 18748 del 2020) incaricati dalle “### nazionali” in base alla procedura, nel contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disc iplinata dall'art. 2, par. 2, del ### (### n. 2568/1991 e d all'### ch e prevede, al suo interno, qualora il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, la possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima.  14.1.2. Altrettanto dicasi pe r gli ulteriori argomenti di prova proposti, che non sono idone i a dimostrare la conformità del prodotto alla categoria dichiarata atteso che, secondo la già citata normativa, «Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classificazione» ovvero, in caso di mancata conferma, «Le caratteristi che in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata». 21 di 36 14.1.3. Il quinto motivo, poi, è inammissibile laddove si censura la d ecisione con riferimento agli artt. 115 e 11 6 c. p.c.  perché «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente ap prezzamento, dell e prove legali, ovvero abbia considerato come facenti p iena prova, recependoli senza apprezzamento criti co, eleme nti di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 1229/2019).  14.1.4. Il settimo motivo è inammissibile perché ricorre una “doppia conforme” e perché le circostanze in fatto evidenziate non costituiscono fatti storici decisivi. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto st orico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti d alla senten za o dagli a tti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia cara ttere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singo li e lementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice d i merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022). 22 di 36 14.2. Il sesto motivo è pure infondato, atteso che il ### invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sepp ure non espressament e esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023). 
RICORSO n. 15268/23 RG 15. Con il primo motivo di ricorso l'### deduce «violazione e falsa a pplicazi one delle norme di diritto, ai sensi del p unto 3 comma 1 dell'art. 360 cpc, per essere la Corte incorsa in contrasto con gli artt. 188 e 191 CDU» in quanto erroneamente la CGT aveva riferito l'importazio ne al deposito doganale in sospensione d'imposta mentre era al momento successivo del vincolo al regime di perfezionamento attivo che doveva essere riferito e verificato il rispetto degli obbligh i e delle condizioni pre visti per lo specifico regime e doveva essere verificata la qual ità della merce dalla dogana italiana; e ra a quel momento, quindi , ch e andava verificata la ricorrenza dell'esimente ai fini delle sanzioni secondo la disciplina di cui all'art. 303 del T.U.L.D. e dal d.lgs. n. 471/1997 e dall'art. 10 l. n. 212/2000.  16. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., «violazione degli articoli 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568/ 91, 11 9, 120,124 del codice doganale de ll'unione 303 T.U.L.D. 6 ### 472.97 e 10 L 212 .00 e 2697 del codice civile», perché erroneamente la CGT aveva riconosciuto la buona fede sulla base del risultato delle analisi effettuate presso il paese di espo rtazione; infatti, il regolam ento n. 2568/91 imp one allo ### membro dell'unione europea di verificare la qualità dell'olio in entrata mediante u n panel di assagg iatori, sicché nessun effetto 23 di 36 dispiega la certificaz ione dello ### d'origine, ed incomb e sull'operatore economico l'onere di dimostrare i presupposti della propria buona fede, cioè di un errore attivo che nemmeno usando la dili genza esattissima richiesta a un soggetto professionale e imprenditoriale sarebbe stato riconoscibile.  17. Il primo motivo è ammissibile, non difettando di chiarezza e specificità (come eccepito, invece, dalla contribuente), ed è pure fondato; il secondo resta assorbito.  17.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 79 par.1 lett. c) del reg. n. 952/ 2013/UE (### sorge una obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di «una condi zione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concession e, in virtu' dell'uso finale dell e merci, di un'esenzione dai dazi o di un'ali quota ridott a di dazio all'importazione». Ai sensi dell'art. 79 par. 2, lett. b), il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui: «è stata accettata una dichiaraz ione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizio ne stabilita per il vincolo de lle merci al regime in questione ..». ### l'art. 79 par. 4, «Nei casi di cui al paragrafo 1, lette ra c), il debitore è l a persona ten uta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta. ### una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi del la normativa doganale relativa alle condizio ni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportan o la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e 24 di 36 che era o avr ebbe d ovuto ragi onevolmente essere a cono scenza della loro erroneità».  17.2. In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dall'inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale sp eciale del perfezionamento att ivo, essendosi accertato che la merce importata e sottop osta al vincolo del perfezionamento attivo non era conforme ai parametri previsti per la classi ficazione come olio extravergine d 'oliva, rient rante tra le «condizioni stabilite per il vincolo delle merci» al regime speciale.  17.3. Va altresì rammentato che l'ordinamento comunitario in materia doganale, pur armonizzato sul piano sostanziale, non lo è, al contrario, riguardo a quello sanzionatorio, demandat o al la legislazione dei singo li ### mem bri, comunque tenuti - in line a generale, allorquando manchi una disciplina comune - al rispetto dei principi comunitari di legalità, tas satività, proporzionalità ed effettività. Ciò valeva sotto la vigenza del CDC (reg.  2913/1992), che non conteneva alcuna regolamentazione relativa al pian o sanzionatorio (Cass. n. 16625 del 2020; per la giurisprudenza unionale, si vedano, in particolare, Corte Giust.  8.5.2008, cause C-95/07 e C-96/07, ### C.G. 12.7.2 012, causa C-284/11, ### C.G. 19 .7.2012, causa C-263/11, ### C.G. 20.6.2013, causa C-259/12, ### -###; C.G. 17.7.2014, causa C- 272/13, ### ma continua a valere sotto la vigenza del CDU (reg. n. 952/2013), con la conseguenza che occorre riferirsi alla disciplina sanzionatoria dettata dagli artt.  302 ss. d.P.R. n. 43 /1973 (T.U.L.D.), no nché dal d. lgs.  472/1997 e dall'art. 10 della legge n. 212 /2000 (### d el contribuente) (v. Cass. n. 16665 del 2020).  17.4. Per l'inquadramento normativo del tema delle sanz ioni non può che farsi riferimento agli artt. 5, 6 e 10 d el d.lgs.  472/1997, corpus normativo - quest'ultimo - che, come è noto, è ispirato ai principi sanzionatori di matrice penalistica, già codificati 25 di 36 nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l'art. 5 intro duce il p rincipio di colpevolezza, sicché ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave, che sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risu lta eviden te la macroscopi ca inosservanza di elementari obblighi tributari»; l'art. 6, poi, prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia consegue nza, sempre che l'errore non derivi da colp a. 
Occorre che «l'azione o l'omissione in dicata d alla fattispecie sia volontaria, ossia comp iuta con coscienz a e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, un a volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispeci e tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù d ella presunzione posta dall'art. 3 della l egge 24 novembre 1981, 689» (Cass. n. 14030 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. 22329 del 2018).  17.5. Tanto premesso, la questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfeziona mento attivo, quale primo momento in cu i si può parlare di “importazione” della merce con verifica delle condizioni per l'applicaz ione del regime speciale, è fondata, dovendosi aver riguardo al re gime de l perfezionamento attiv o a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. T.U.L.D.. 
I ### d'appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento dell a introdu zione della merce in ### osservando che la società ricorrente aveva «provato di avere fatto quanto era in lei, an che te nuto conto d ella sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato 26 di 36 alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva»; non solo «le analisi chimico-fisiche effettuate nel paese di produzio ne (come peraltro quelle po i effettuate in ### e videnziavano parametri propri di tale categoria ma anche il ### eseguito nel paese di produzione presso un laboratorio accreditato C.O.I. (organismo di cui fa parte anch e l a ### a) aveva evidenziat o caratterist iche organolettiche proprie dell'olio extravergine» . Da ciò la ### ha concluso che la società avesse «ragionevoli motivi per ritenere la corrispondenza dell'olio importato a quello dichiarato, tanto più che il prezzo pagato sembra rientrare in quelli praticati sul mercato per olio extravergine di oliva».  17.6. La Corte non ha correttamente impostato la questione, laddove ha escluso la colpa dell'importatore dichiarante per il solo fatto che si era affidato alla documentazione formata nel ### di origine, confermata dalle analisi commissionate dallo stesso importatore prima del trasporto in ### perché seco ndo la normativa unionale sopra riportata il dichiarante è tenu to al «rispetto delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci» (v. art.  79 cit.), il che implica una respon sabilità assai più estesa e una valutazione, ai fini dell'esonero dalla colpa, non limitata alla considerazione dei fatti pre cedenti all'intro duzione della merce in ### perché ad essi sono segu iti sino all'apertura del regim e di perfezionamento una serie di operazioni (trasporto, conservazione e miscelaz ione) nella diretta re sponsabilità della ### lli ### come riconosciuto dalla stessa Corte di ### - che, pur tuttavia, non ne trae le conseguenze logiche e giuridiche corrette - laddove osserva che le difettosità rilevata a distanza di tempo dalle analisi compiute in ### la cui erroneità non era stata contestata dall'### né comunque accertata, poteva esser derivata da fatti successivi.  18. Con il primo motivo di rico rso incid entale si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza 27 di 36 per violazione dell'art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché i ### di appello non hanno disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della controversia pregiudicante, sorta dall'impugnazione della decisione prot. n. 18965/RU.  19. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. - «oppure, laddove si ravvisasse una pur sintetica pronuncia, perché fornita di motivazi one apparent e, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l 'art. 1, comma 2, de l D.Lgs. n. 546/1 992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### -, in ordine alle censure, dedotte con il secondo e il terzo motivo di appello, con le qua li la contribuente si doleva d ell'illegittimità del presupposto atto di declassamento dell'olio per inosservanza della procedura prevista dalla legge per l'analisi organolettica (c.d. panel test) e d ell'inatte ndibilità in concreto della medesima prova organolettica. Invero, laddove si ritenesse corretta la decisione di non sospendere il giudizio, la sentenza sarebbe comunque nulla per omessa pronuncia su lle doglianze con le quali la co ntribuente lamentava l'illegittimità del pre supposto atto di riclassificazione dell'olio di oliva per violazione della procedura prevista dalla legge per lo svolgim ent o dell'analisi organolettica e l'inattendibil ità in concreto della medesima analisi.  20. Con il te rzo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c. p.c., laddove la CGT ha statuito che il ### C.E. n. 2568/1991 non p revedrebbe l'ob bligo di 28 di 36 consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento dell'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia mediante istanza di accesso agli atti.  21. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassamento dell'olio.  22. Con il qu into motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 19, 20, 22 e dell'allegato B, paragrafo I.A.a ).i) d ell'### internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del ### del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove la CGT ha escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### dogan ale, che almeno una delle due controanal isi organolettiche veng a affidata allo «### membro di produzion e dell'oli o», perc hé sia l'### (in rappresentanza di tutti i suoi ### membri produttori di olio d'oliva) sia la T unisia a deriscono entrambe al ### e la normativa promanante da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di ten ore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddetti ### 23. Con il sesto m otivo si de duce, in relaz ione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, 29 di 36 ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale, anch'esso determinante l'invalidità della prova organolettica svolta in sede d i prima a nalisi, consiste nte nell'avve nuto decorso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un periodo superiore a quello massimo di cinque giorni previsto dalla legge.  24. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CGT ha trattato, di fa tto, l a prova organolettica svolta nel rispetto dello “schema procedu rale” delineato da l legislatore comunitario alla stregua di una prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi “rigidamente procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le, recependo i suoi risultati senza un effettivo apprezzamento critico e senza pren dere in considerazione gli elementi di segno contrar io offerti dalla società.  25. Con l'ottavo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello, motivando per relationem con riferimento alla pronuncia resa nel giudizio sull'atto di d eclassamento, hanno affermat o che il contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori dello schema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così 30 di 36 esprimendosi, però, il Collegio re gionale non ha espost o alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l'esito del panel test.  26. Con il no no motivo si dedu ce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, an che sul falso presu pposto giuridico della presunta irrilevan za di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. ( 27. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione degli artt. 115, 116 e 122 c.p.c., essendosi i ### di appello sostanzialmente rifi utati di prendere in considerazione le certificazioni rilasciate dalle ### - anche doganali - tunisine e attestanti la qualità extravergine dell'olio di oliva importato d a ### sul presupp osto che tale d ocumentazione sarebbe stata prodotta in giudizio senza la t raduzione in lingua italiana e no n risulterebbe quindi «comprensibile e valutabile», siccome re datta «in arabo e parz ial mente in francese», così violand o le norme processuali censite in rubric a e il principio seco ndo cui «deve recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta».  28. Con l'undicesimo motivo si deduce, in reazione all'art. 360 comma 1 n . 5 c.p .c., omesso e same di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal fatto che gli esiti del panel test svolto dal laboratorio SGS della ### risultano accompagnati da 31 di 36 certificazioni, vidimate e timbrate dall '### doganale tunisin a (“douane tunisienne”), in cui viene attestata la natura extra vierge dell'olio d'oliva importato da ### 29. Con il do dicesimo mo tivo si deduce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 del ### U.E. n. 952/2013, per aver negato la ricorre nza di un errore “attivo” d a parte dell e “autorità competenti”, che può essere “ qualsiasi autorità” - quindi, addirittura autorità diverse da quella doganale - «la quale , nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganal i ed è quind i idonea a sus citare il legittimo affidamento del debitore» e, quindi, anche il laboratorio ufficiale SGS presso la ### accreditato presso il ### ( di cui fa parte anche questo ###.  30. Con il tre dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove la CGT ha sostenuto, sempre con riferimento ai pre supposti per l'applicabilità dell'ar t.  119 del Rego lamento U. E. n. 952/2013, che «non risultereb be accertato» che le analisi organolettiche effettuate sull'olio di oliva prima della partenza dalla ### «non fossero corrette» e, quindi, «che ci sia st ato un errore [dell'### tunisina], dat o che le analisi in ### so no state eff ettuate a distanza di t empo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo», senza indicare gli elementi di prova da cu i ha tratt o il proprio convinc imento circa 32 di 36 l'asserita anteriorità d elle “manipolazioni” rispetto al campionamento e circa l'idoneità delle stesse a determinare persino una modifica della qualità complessiva dell'olio.  31. Con il qu attordicesim o motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c, , nullit à della pronuncia pe r violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i ### regionali affermano che l'olio acqu istato dalla ### che al m omento dell'esportazione dalla ### avrebbe potuto essere effettivamente extravergine (con conseguente insussistenza di un “errore” esimente d ella autorità tunisina), potrebbe aver perso detta qualità e acquistato le deteriori caratteristiche del semplice olio “vergine” a seguito delle miscelazioni con olio comunitario cui la ### età era autorizzata; miscelazioni che, semp re secondo il Collegio di appello, sarebbero avvenute prima che l'olio venisse campionato ed esaminato dall'### do ganale di ### così giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti, atteso che la stessa ### doganale resistente non ha mai fornito in giudizio alcun riscontro del fatto che le presunte miscelazioni sono avvenute prima del camp ionamento dell'oli o da parte dell'### delle ### di ### tanto meno l'### ha chiarito come e perché de tte miscelazioni (autorizzate fino all'agg iunta massima di un 3% di olio extravergine di origin e comunitaria) potessero comportare il declassame nto a “vergine” dell 'intero quantitativo risultante dalla miscelazione.  32. Il primo e il s econdo mo tivo risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della disposta riunione dei due giudizi.  33. I motivi dal terzo al non o riproducono in sostanza i medesimi motivi di cui al ricorso contro la sentenza n. 53/2023 e, per essi, valgono le medesime motivazioni sopra esposte (parr. 9- 14). 33 di 36 34. I motivi d al d ecimo al quattordicesi mo, possono esser e esaminati congiuntamente e sono, per un verso inammissibili, e, per altro verso, infondati.  34.1. Va premesso che anche in tema di p erfezioname nto attivo l'esimente della buona fede dell'importatore può astrattamente configurarsi, affermandosi che «In tem a di tributi doganali, lo stato soggettivo di b uona fede del l'importatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del ### n . 2913 de l 1992 12 N. 9383 /17 R.G. (cosid detto ### doganale comunitario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a p osteriori', non ha valenza esiment e 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa com unitaria, tra le qual i va annoverato l'errore incolpevole, ossia non ril evabile dal deb itore di buon a fede, nonostante la sua esperienza e dil igenza, e che, pe r assumere rilievo scriminante , deve essere in ogni caso imputabi le a comportamento attivo delle autori tà doganali, non rie ntrandovi quello indotto da dich iarazioni inesatte dello stesso o peratore» (Cass. n. ### del 20 19; v. anche Cass. n. 55 18 del 201 3 e, soprattutto, Cass. n. 4918 del 20 13, sempre in tema di perfezionamento attivo).  34.1.1. ###. 220 del CDC trova la disposizione corrispondente nell'art. 119 del CDU (v. Tavola di corrispondenza allegata al CDU e quella allegata al ### 450/2008), secondo cui «1. In casi diversi da que lli di cui all'articolo 116, p aragrafo 1, second o comma, e diversi da quell i di cu i agli articoli 117, 118 e 1 20 si procede al rimborso o allo sgravio d ell'im porto del dazio all'im portazione o all'esportazione se, per un errore delle auto rità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialme nte notificata era inferiore all'imp orto dovut o, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debi tore, e b) il debitore ha agito in buona fede»; 34 di 36 secondo lo stesso art. 1 19 par. 3, poi, «### il trattamen to preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territo rio non facent e parte del territorio doga nale dell'### il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costi tuisce un errore che non p oteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'espo rtatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle o perazioni commerciali in q uestione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale».  34.2. ### ha osservato quanto segue: «la Corte ritiene che non sia dimostrato un errore dell'autorità doganale straniera e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità dell'art. 119 reg. cee a paesi non membri. Peraltro non è nemmeno accertato che le anal isi del pro dotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci sia stato un errore, dato che le analisi in ### sono st ate effett uate distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo».  34.2.1. A fronte di questa motivazio ne sono inammissi bili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza, le doglianze della ricorrente che insiste per la rilevanza della documentazione proveniente dalla ### attestante la qualità di olio extravergine d'oliva oggetto di importazione, lamentando che la CGT si sarebbe rifiutata di esami nare la conforme certificazione del l'### à 35 di 36 tunisina e avrebbe ritenuto provate le manipolazioni del prodotto, prima del campionamento, che avevano alterato natura e qualità dell'olio.  34.2.2. I ### d'appello, più che rifiutarsi di esaminare la certificazione dell'### doganale straniera, ne hanno segnalato l'irrilevanza: anche ragionando sul presupposto che la certificazione dell'### tunisina asseveri che la merce esportata era olio extravergine d'oliva, correttamente hanno osservato che non erano comunque dimostrati i presupposti dell'esimente. Atteso che quella certificazione si è comunque rivelat a inesatt a, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello ### importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. 
Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'”errore attivo” dell'Au torità extra UE (cioè che «le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale») - rimasto del tutto indimostrato, non essendosi neppure accertato che le analisi svolte in ### non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito «per la durata delle operazioni commerciali in questione…con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Prive di rilievo, in que sto senso, sono an che le questioni sull a pro va circa le manipolazioni del prodotto prima d el test, perché era comunque onere dell'importatore , per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito con diligenza durante tutta la durata delle operazioni.  35. Conclusivam ente, si deve accogliere il primo motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, e si devono rigett are i ricorsi dell a società, cassando di conseguenza la senten za 57/2023 con rinvio al giudice del merito.  p.q.m. 36 di 36 riuniti i giudizi ind icati in epigrafe, accoglie il prim o motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, rigetta i ricorsi della società, cassa di con seguenza la sentenza n. 57/2023 con rinvio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell'### in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ### spa, qua le ricorrente princip ale e ricorrente in cidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a q uel lo dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, La Rocca Giovanni

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10170/2024 del 16-04-2024

... dal 2000 al 2003 e che il ricorrente ha provato il declassamento, il demansionamento, i reiterati ordini di servizio, le iniziative disciplinari assunte nei suoi confronti, le postazioni di lavoro a lui assegnate ed i danni alla salute subiti. 8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per essersi la Corte territoriale erroneamente pronunciata sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'odierna resistente; lamenta che il ### è stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite, considerata la palese fondatezza del ricorso. 9. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili. Non sussiste l'omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale rilevato che il ### anziché formulare una critica adeg uata alla ratio decidendi esplicitata dal primo giud ice riguard o al carattere vincolato del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente in esecuzione del giudicato amministrativo, si era rifugiato nella petizione di p rin cipio in forza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13113/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### co n domicil io digitale come da pec ### giustizia; -ricorrente contro CITTA' ###, in person a del ### e leg ale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### dell'Avvocatura dell'ente, con domicilio digitale come da pec ### giustizia; -controricorrente avverso la sentenza n. 837/2018 della Corte d'Appello di Catania, depositata in data ###, N.R.G. 511/2015. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.03.2024 dal Consigliere dott.ssa #### OGGETTO: #### 1. Con sentenza n. 375/2015 il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte da ### dip endente della ### tropolitana di ### volte ad ottenere l'inquadramento nella ex VI qualifica funzionale dal 23.12.1997, l'adempimento di tale obbligo, il risarcimento dei danni da dequalificazione professionale e da mobbing, nonché l'annullamento delle sanzioni disciplinari illegittime.   2. La Corte di Appello di ### ha rigettato l'appello proposto da ### avverso tale sentenza.   3. La Corte territoriale ha rilevato che i fatti dedotti nel presente giudizio riguardano il periodo dal 2004 al 2010, evidenziando che la sentenza n. 4082/2012, con cui il Tribunale di ### aveva escluso il demansionamento del ### anche per il periodo dal 2004 al 2010 oggetto della presente controversia (punto decisivo non fatto oggetto di critica), è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 376/2018 limitatamente al periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003.   4. Ciò preme sso, ha rimarcato che a fr ont e del complesso argomentat ivo contenuto nella sentenza di primo grad o, il ### si e ra limitato a riferire, seppure per il periodo in contestazione, di fatti anteriori al 2004, senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine al le deposizioni dei testi esc ussi sul pre sunto mancato espletamento di attività da parte del ricorrente, ritenute dal primo giudice generiche e compatibili con l'atteggiamento del ricorrente di non accettazione e parziale rifiuto dell'espletamento delle mansioni assegnate.   5. Il giudice di appello ha ritenuto immuni da vizi le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla giustificazione della retrocessione, in quanto fondate sul parere espr esso dall'Avvocatura provinciale dell'ente e sulla sentenza del Consiglio di ### passata in giudicato (formatosi nei confronti del ricorrente e non di altri dipendenti); ha in proposito evidenziato che l'at to di appello si era l imitato a pr ospettare un contesto di emarginazione, senza precisare i n quali termini un provvediment o vincolato potesse avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   6. Quanto al preteso inquadramento nella ex VI qualifica, ha evidenziato che l'appellante non aveva smenti to l'accertamento della circo stanza che non era stato nominato vincitor e di concorso.   7. In ord ine alle sanzioni discipl inari ha ritenuto che l'appe llante, piu ttosto che allegare genericamente una grave negligenza dell'### avrebbe dovuto indicare in quale errore sarebbe incorso il giudice di prime c ure nel valutare i fatti og gettivi og getto di provvedimento disciplinare; ha inoltre rimarcato che secondo la giurisprudenza di legittimità il rapporto tra vessatorietà e conflittualità si configura in termini opposti rispetto a quelli indicati dall'appellante. 3 8. Quanto ai continui ordini di servizio che lo spostavano da un ufficio all'altro della provincia, ha evidenziato che l' “avocazione delle presenze da parte del dirigente Schilirò” si era resa necessaria tenuto conto delle continue discordie (da ultimo quella relativa ai buoni pasto del mese di marzo, rifiutati dal ###.   9. Per la cassazione della sent enza di appello ### ha proposto ricor so prospettando otto motivi, illustrati da memoria.   10. ### di ### ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.  ### 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.   Lamenta la mancanza di un'espressa pronuncia, da parte del primo giudice e della Corte territoriale, sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella VI qualifica funzionale dal 27.12.1997, sulla domanda di condanna della ### d i ### all'adempi mento e all'assegnazione al ### delle relative mansioni, e sulla conseguente domanda volta alla declaratoria di illegittimità della retrocessione.   Deduce che il Consiglio di ### con la sentenza n. 551/2006 si è limitato a ritenere l'incompetenza dell'organo che aveva deliberato sull'inquadramento, ma non ha statuito sulla legittimità del medesimo; evidenzia che i giudici di merito non si sono pronunciati su tali domande.   Sostiene che la ### regionale non poteva adottare la determinazione dirigenziale n. 235 del 10.6.2010, né l'atto presupposto costituito dalla deliberazione della ### n. 128 del 19.5.2010 e la successiva determina dirigenziale n. 438 del 4.11.2010 di ricostruzione della carriera, ma doveva reinquadrare il ricorrente con atto adottato dall'organo competente nella V qualifica funzionale, e poi nella VI qualifica funzionale.   2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc.   Sostiene che l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella V qualifica funzionale quale operatore ### con conseguente declaratoria dell'illegittima retrocessione del medesimo nella IV qualifica funzionale rende illegittima la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo.   Torna ad argomentare che il ### aveva espressamente chiesto una pronuncia giudiziale sul diritto del ricorrente all'inquadramento nella V qualifica funzionale ai sensi dell'art. 34 del d.P.R.  n. 333/19 90, nonché la condanna d ell'### nistrazione al relativo adempimento e all'assegnazione del ricorrente alle corrispondenti mansioni, nonché la declaratoria di illegittimità della retrocessio ne; evidenzia che tale d iritto è stato espressamente riconosciuto con 4 l'### resistente in forza di atti annullati solo per i ncompetenza del l'organo deliberante.   3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione per erronea applicazione dell'art. 34 del DPR n. 333/1990, nonché la violazione dell'art. 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale, come il primo giudice, omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella V qualifica funzionale, e quindi nella VI qualifica funzionale.   Evidenzia che con sentenza n. 919/2004, il ### ha rigettato i ricorsi n. 2121/1999 R.G.  e n. 1918/1998 R.G . proposti da ### rispettivamente volti ad ott enere l'annullamento della deliberazione della G iunta ### di Cat ania n. 407 del 13.4.1999 (avente ad oggetto “ascrizione alla V qualifica dei restanti tre posti della figura professionale di operatore ### modifica alla pianta organica ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R.  333/1990”), l 'annullamento della deliberazione n. 480 del 2.4.1998 (con cui la G iunta ### nell'esplicitare che il ### aveva subordinato l'inquadramento nella V qualifica funzionale all'esercizio delle mansioni indicate, aveva dato atto della circostanza che il ### aveva prevalentemente espletato funzioni di terminalista o di addetto alla registrazione dati), nonché l'annullamento del provvedimento n. 170 del 30.7.1998, con cui il Presidente della ### aveva nominato i vincitori del concorso, disponendo contestualmente che la nomina del ### fosse subordinata al suo inquadramento nella V qualifica funzionale.   Deduce l'insussistenza di un giudicato sostanziale, in quanto la sentenza n. 551/2006 del ### di ### istrativa si è limitat a a dichiarare l'incompete nza dell'organo deliberante; evidenzia che l'annullamento della deliberazione della ### di ### n. 407 d el 13.4.1999 e degli atti succe ssivi e conse quenziali, in riforma dell a decisione impugnata, non aveva determinato l'obb ligo di retrocessione del ric orrente da parte della ### Evidenzia che il giudicato costit uito d alla sentenz a n. 551/2006 del ### di ### non poteva impedire, ma anzi, imponeva, una nuova pronuncia amministrativa, e non ostava ad una pronu ncia giudiziale, a fronte del le specifiche domande proposte dal ricorrente; argomenta che la pronuncia in rito dà luogo solo al giud icato formal e, e no n al giudicato sostanziale.   4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione per erronea applicazione degli artt. 2103, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.   Addebita alla sentenza impu gnata di avere escluso il demansion amento del ### e la sussistenza di un danno ri sarcibile, pur avendo la Corte t errito riale riconosciuto il demansionamento subito dal medesimo fino al 2003; lamenta inoltre l'omessa considerazione dell'acquisizione della VI qualifica funzionale (oggi categoria C del ### locali 1999) da parte del ### 5 Si duole della mancata disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, da cui risulta l'illegittimità della retrocessione del ### nel 2010, l'illegittimo demansionamento del ### dal mese di giugno 2000, la mancata attribuzione di specifiche competenze inquadrabili nella declaratoria relativa alla categoria C del ### locali, lo spostamento del ### alle ciminiere da solo e senza specifiche mansioni (come accertato dalla Corte di Appello di ### con la sentenza n. 376/2018), la collocazione del ### nei corridoi per un periodo, la nomina del ### quale operatore incaricato di procedere al servizio di verifica dei pagamenti superiori ad € 10 .000,00, nonché la valutazione di “insuffici ente” al ### ai fini della progressione orizzontale e la privazione dell'uso del programma contabile, come risulta dalla nota n. 679 del 15.5.2008.   Critica la sentenza impugnata per avere valorizzato elementi del tutto estranei al confronto oggettivo tra le mansioni solte d al lavorator e e le clas sificazioni del ### evidenzia che il demansionamento subito dal ### riguarda il periodo anteriore al 18.2.2005 e successivo al mese di aprile 2006.   Evidenzia che le prove testimoniali esaminate dal primo giudice nella statuizione fatta propria dalla sentenza impugnata riguardano prevale ntemente il periodo in cui il ### è stato assegnato all'ufficio di ragioneria (l'anno 2005 ed i primi mesi dell'anno 2006), e dunque il lasso di tempo in cui lo stesso ### aveva ammesso di avere svolto mansioni inerenti alla qualifica di appartenenza.   Richiama la giurisprude nza di legittimità secondo cui l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della pro fessionalità di con tenuto patrimoniale, che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulter iori possibilità di guadagno o di u lteriori potenzialità occupazion ali; aggiun ge che la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute.   5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc.   Lamenta che la Cor te ter ritori ale si è limitata a ratificar e la sentenza di primo grado, evidenziando che i giudici di merito hanno omesso di esaminare la legittimità di tutte le sanzioni disciplinari inflitte.   Rispetto alla sanzione disciplinare irrogata con nota prot. n. 52501 del 30.10.2009, precisa che era stata evidenziata l'insussistenza dei fatti addebitati, per effetto delle sentenze penali emesse dal Giudice di pace, le quali avevano accertato la responsabilità del d irigente Dott. 
Schilirò ed escluso quella del ricorrente, e si duole dell'omessa pronuncia sul punto.   6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 6 del ### del 6.7.1995 applicabile ratione temporis, nonché la violazione dell'art. 7 6 della legge n. 300/1970 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.   Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 24 del ### del 6.7.1994 ratione temporis applicabile, a fronte della tempestiva adozione delle sanzioni, ancorché notificate oltre il termine di 120 giorni; evidenzia il mancato accertamento dei fatti contestati, nonché la perentorietà del termine di 120 giorni indicato dal ### da computarsi tenendo conto della comunicazione del provvedimento disciplinare.   Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la garanzia relativa alla pubblicità del codice disciplinare non si applica solo in caso di licenziamento intimato per violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.   7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2043, 2059, 2727 e 2729 cod. civ., in rapporto anche all'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma pri mo, n. 3, cod. proc. civ., p er avere la Co rte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del mobbing.   Lamenta l'omessa valutazione del materiale pr obatorio offerto nei gradi di merito, evidenziando che la Corte di Appello di ### con la sentenza n. 376/2018 ha riconosciuto il demansionamento del ricorrente nel periodo dal 2000 al 2003 e che il ricorrente ha provato il declassamento, il demansionamento, i reiterati ordini di servizio, le iniziative disciplinari assunte nei suoi confronti, le postazioni di lavoro a lui assegnate ed i danni alla salute subiti.   8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per essersi la Corte territoriale erroneamente pronunciata sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'odierna resistente; lamenta che il ### è stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite, considerata la palese fondatezza del ricorso.   9. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.   Non sussiste l'omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale rilevato che il ### anziché formulare una critica adeg uata alla ratio decidendi esplicitata dal primo giud ice riguard o al carattere vincolato del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente in esecuzione del giudicato amministrativo, si era rifugiato nella petizione di p rin cipio in forza d ella quale il provvedimento avrebbe dovuto essere valutato in un contesto di emarginazione, senza indicare in quali termini un provvedimento “vincolato” poteva avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   Inoltre i motivi non si confrontano con la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il giudicato si è formato nei confronti del ricorrente e non degli altri dipendenti (dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente nel ricorso di primo grado aveva dedotto il carattere vessatorio del provvedimento di retrocessione ed ha prospettato la questione nei medesimi termini nel giudizio di appello; si vedano le pagine 3, punto 14, 5 e 8), né si confrontano con la statuizione 7 secondo cui l'appellante, più che formulare una critica adeguata alla ratio decidendi della sentenza del Tribunale relativa al carattere vincolato del provvedimento adottato nei riguardi del ### in esecuzione del giudicato amministrativo, si è rifugiato nella petizione di principio in forza della quale il provvediment o era da valutare i n un cont esto di emarginazione, senza indicare in quali termini un provvedimento “vincolato” poteva avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   Ciò preme sso, va e videnziato che a seguito della sentenza n . 551/2006 del ### di ### per la ### conoscibile da questa Corte in quanto sintetizzata e depositata dal ricorrente, è venuto meno il presupposto per l'inquadramento del ### nella V qualifica funzionale.   La se ntenza n. 551/2006 del ### di Gi ustizia ### p er la ### e ### (intervenuta tra ### il ### e l a ### di Cat ania) ha infatt i annullato la deliberazione della ### n. 407/1999 (avente ad oggetto l'ascrizione alla V qualifica dei restanti tre posti della figura professionale di operatore ### - modifica alla pianta organica ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R. n. 333/1990), nonché tutti gli atti successivi e consequenziali.   Le argomentaz ioni del ricorrente, che fanno leva sul le ragioni de ll'annullamento di tale deliberazione (l'incompetenza dell'organo ch e ha adottato la delibera) e sul carattere asseritamente processuale della pronun cia, non valgono ad infirmare l'obbligo dell'### di conformarsi al giudicato.   Sono infatti irrilevanti le ragioni dell'annullamento della deliberazione della ### n. 407/1999; inoltre, per effetto dell'annullamento di tale provvedimento sono venuti meno il provvedimento con cui erano stati ricondotti al la V qualifica i r estanti t re posti della figu ra professionale di operatore ### nonché gli atti successivi e consequenziali.   10. Il quarto ed il se ttimo motivo, che van no trat tati congiuntam ente per ragioni di connessione, sono inammissibili.   ### orte territoriale ha dato atto del rico noscimento de l demansionamento del ### limitatamente al periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003 da parte della sentenza n. 376/2018 della Corte di Appello di ### ha inoltre evidenziato che non sono state oggetto di critica le statuizioni del Tribunale, la quale ha escluso il demansionamento anche nel periodo dal 2004 al 2010.   Ha poi rilevato che a fronte del complesso argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, il ### si era limitato a riferire, seppure per il periodo in contestazione, di fatti anteriori al 2004, inconferenti rispetto al periodo in esame, senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine alle deposizio ni dei te sti escussi; ha inoltre richiamato le statuizioni del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul presunto mancato espletamento di attività da parte del ricorrente appaiono generiche e compatibili con 8 l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parzial e rifiuto in o rdine all'espletamento delle mansioni assegnate.   La sentenza impugnata, in punto di “svuotamento di mansioni”, ha altresì evidenziato che l'appellante si è rimesso alle dichiarazioni testimoniali (una delle quali, sul trasferimento da solo, senza altro personale, alle ### nemmeno presente nei verbali di causa), senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine alle deposizioni dei testi escussi, ed ha richiamato la decisione del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul pre sunto mancato espletamento di attività da parte de l ### ap paiono generiche e compatibili con l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parziale rifiuto in ordine all'espletamento delle mansioni assegnate; quanto al valore da attribuire alle testimonianze de relato, escluso dal Tribunale, ha inoltre evidenziato che l'appellante non ha indicato rispetto a quali “altre risultanze acquisite al processo” fossero da ritenere fondamentali le suddette deposizioni de relato.   I m otivi, nel sostenere che il ### ha provat o il deman sionamento, riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 376/2018 in relazione al periodo dal 2000 al 2003 e nel lamentare l'omessa disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, non si confrontano con tali statuizioni e sollecitano la rivisitazione del fatto attraverso una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.   ### il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. ### e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).   Deve in proposito rammentarsi che tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatt eso, valu tandole second o il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero a bbia considerato come face nti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. ( n. 6774/2022).   Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.  115 e 11 6 cod. proc. civ., o pera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 27847/2021). 9 11. Il quinto ed il sesto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con le statuizioni della decisione impugnata.   La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la critica dell'appellante riguardo alle sanzioni disciplinari irrogate si basa sulla circostanza (di cui non vi è traccia nella sentenza di primo grado) che i fatt i conte stati al ### o sarebbero stati determinat i da gr avi negligenze dell'### intimata, le quali avrebbero creato un clima conflittuale all'interno degli uffici; ha infatti evidenziato che la doglianza, per come formulata, non ha scalfito la sentenza impugnata, secondo la quale il provvedimenti erano fondati su fatti oggettivamente riscontrabili in atti e riportati nella medesima sentenza.   Il giudice di appello ha altresì ritenuto che il ### avrebbe dovuto indicare l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure nel valutare i “fatti oggettivi” oggetto di provvedimento disciplinare, piuttosto che allegare una generica “grave negligenza dell'amministrazione” quale causa del comportamento del ### ha inoltre ritenuto corretti i rilievi del Tribunale, secondo cui con la nota n. 73 7 del 15.4.2009, a firma del dir igente de l II di partimento-gestione finanziaria, tale avocazione si era resa necessaria tenuto conto delle continue discordie (per ultima quella relativa ai buoni pasto del mese di marzo rifiutati dal ###.   Tali statuizioni non sono state censurate.   Inoltre, i suddetti motivi difettano di autosufficienza, in quanto nel lamentare la tardività delle sanzioni e la mancata pubblicazione del codice disciplinare, e nel dedurre che per la sanzione irrogata con nota n. 52501 del 30.10.2009 i fatti addebitati sono da escludere per effetto delle sentenze penali emesse dal Giudice di pace (provvedimenti che la sentenza impugnata non menziona), non riproducono né sintetizzano l'atto di appello, e non lo localizzano.   ### della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle ### di questa Corte, sia pure nell'ambito dell'affermata necessità di non intend ere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. ### del 28.10.2021 ( SU n. 8950/2022).   12. ### motivo è inammissibile.   Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale non si è infatti pronunciata sulle spese relative agli altri gradi di giudizio ed in ordine alle spese del giudizio di appello ha fatto applicazione del principio di soccombenza.   Deve in proposito rammentarsi che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. 26912 del 2020).   13. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.   14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10 15. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115 del 2002, dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.  PQM La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.   Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.   Così deciso nella ### camerale del 5 marzo 2024.   

causa n. 511/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Buconi Maria Lavinia

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23959/2024 del 06-09-2024

... conto del 12 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### declassamento dell'immobile a seguito delle invasive limitazioni all'accesso dallo stesso subite». Pertanto, il giudice del rinvio dovrà, ove intenda discostarsi dalle valutazioni del ### dare adeguata motivazione su ogni aspetto critico sopra indicato. 8. Con il terzo motivo di ricorso la ### s.r.l. si duole della «### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 371 (rectius 327) del 2001, art 33. ### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» per il mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione del fabbricato e delle somme già indicate nel primo motivo di ricorso. Il giudice d'appello avrebbe errato nel porre al CTU quesiti sul valore locativo mensile del fabbricato, nonché sulle spese sostenute ritenute congrue e documentate per sistemare il piazzale e spostare la fossa ### f per poi escludere l'inden nità di occupazione e la natura indennitaria di soprassuolo delle altre voci di spesa e la correlata competenza della ### di appello in unico grado. ### d'appello, dunque, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 18817/2019 r.g. proposto da: ### s.r.l. (p.i.v.a. ###), in persona del legale rappresentante pro te mpore, rappresentata e dife sa, anche disgiuntamente, dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in ### in via ### n. 28, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrente - contro ### s.p.a. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso i cui uffici domicilia in ### alla via dei ### n. 12 2 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### -controricorrente e Empedocle 2 s.c.p.a. (p.i.v.a. ###) , in per sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'A vv.  ### e dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente avverso la ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta n. 764/2018, depositata in data 6 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/6/2024 dal Consigliere dott. ### D'#### 1. Con decre to di esproprio del 5/12/2016, notificato in data ###, la Emp edocle 2 s.c.p.a., in qualità di ### aente ### nominata dall'### s.p.a. con contratto del 2.07.2010, ha provveduto all'espropriazione di una porzione pari a mq 497 dell'area con annesso fabbricato a destinazione commer ciale, c ensita al N.C.E.U. del Comune di ### foglio 153 part. 407 sub 3 al fine dell'ampliamento della SS 640 “di ### Empedocle” tratto dal Km 44 al Km 74+300. 
Il terreno oggetto della procedura ablativa, già interessato da occupazione d'urgenza disposta con il decreto del 2/04/2012 per una maggiore estensione, era nella titolarità della ### srl. ###à determinata in sede amministrativa, pari ad € 23.137,07 (di cui euro 7.455,00 per indenn ità ba se di esproprio, euro 12.558,00 per soprassuolo, euro 2.293,45 per occupazione ed euro 830,62 a saldo indennità restituite), v eniva contestata dalla società proprietaria mediante richiesta di stima ex art. 21 D.P.R. 327/2001. 3 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### more, considerata l'emissione del decreto di esproprio, la ### x s.r.l. ha avanzato richiesta di determinazione gi udizial e dell'indennità (RG 92/2017), giudizio riuni to alla successiv a opposizione avverso la stima dei tecnici, medio tempore intervenuta (RG 280/2017).  2. La Corte di appello di ### ha accolto l'opposizione proposta dalla società proprietaria, determinando in € 198.008,00 l'indennità di espropriazione e in € 25.000,55 l'ind ennità di occupazione. In partico lare, la Corte territoriale, dichiarando di aderire all'espletata CTU («ed il ### all'esito di un'indagine coerente che questa Corte ritiene di condividere»), ha determinato il valore dell'area espropriata alla data di immissione in possesso (2/4/2012) in € 64.288,00 - di cui € 29.820,00 quale valore venale dell'area ed € 34.468,00 a titolo di costo delle opere di soprassuolo dismesse (pavimentazione stradale in calcestruzzo, recinzione con muretti in calcestruzzo, inferriata e cancello). 
La Corte territoriale, sempre sulla scorta della consulenza («sulla base della ###, ha determinato il deprezzamento dell'area residua in € 128.720,00 ovvero € 40/mq - quale risultante della differenza di valore del reliquato ante (€ 400,00/mq) e post esproprio (€ 360,00/mq) - moltiplicato per la superficie di 3218 mq residui2865 mq di superficie del fabbricato oltre l'area pertinenziale residua al 20%. 
La Corte di appello ha quantificato l'indennità di occupazione d'urgenza dall'immissione in possesso (11/05/2012) al decreto di esproprio (31/01/2017) in € 25.000,55, sulla base del seguente calcolo 64.288,00 (valore dell'area espropriata): 12= € 5.357,33 x 4 anni =21.429,00 a cui aggiungere € 3.571,55 (5.357,33 :12 x 8 mesi). 4 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### territ oriale ha escluso il riconoscimento delle altre somme richieste a titolo di indennità di occupazione temporanea del fabbricato per l'impossibi le utilizzazione di fatto dello stess o in costanza dei la vori e l'in dennizzo per l'impatto dell'attività cantieristica sui luoghi, ritenendo le stesse di natura risarcitoria con conseguente incompetenza del giudice adito in unico grado. 
In ul timo, la ### di appello ha con dannato la ### le 2 s.c.p.a. e ### s.p.a., in solido, alla refusione delle spese di lite, oltre quelle della ### 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ### s.r.l., depositando anche memoria scritta.  4. Hanno resistito con controricorso l'### s.p.a. e la ### 2 s.c.p.a., che ha depositato memoria scritta.  ###: 5. Con motivo preliminare il ricorrente chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata laddove la ### di appello ha ordinato il deposito delle somme accertate al “Comune di Gela”, soggetto estraneo al giudizio.  5.1. La richiesta è inammissibile. 
Infatti, nel caso in cui sia stato già proposto ricorso pe r cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla ### di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell'art. 287 c.p.c. 
Tale principio dev e ancor più esser e confermato dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale di tale articolo, da parte del la sentenza n. 335 del 2004 della ### costituzionale, sicché il solo giudic e competente alla correzione è quello che ha 5 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### emesso la sentenza affetta dall'errore (Cass., sez. L, 12/5/2005, 9968; Cass., sez. 2, 26/1/2016, n. 1420). 
Tra l'altro, dal le memorie depositate dalla ### e dal la ### 2 risulta che gli errori materiali sono stati corretti dalla ### di appello.  6. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la «### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 371 (rectius 327) del 2001 art. 33 - ### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 5 pe r omesso esame circ a un fatto deci sivo per il gi udizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 
In particolare, la società contesta il mancato riconoscimento delle somme accertate dal CTU per il costo delle opere strumentali al ripristino dell'agibilità dell'immobile e per spostare la fossa ### aventi natura indennitaria di soprassuolo e non di danno. 
Tali voci di indennizzo erano conseguenti ai ripristini necessari, quantificate dalla CTU in euro 40.000,00 per il piazzale ed eu ro 5445,00 per la fossa ### Esse non potrebbero essere annoverate tra i danni, come erroneamente ha ritenuto la ### d'appello, ma dovrebbero essere in serite nel perimetro dei «soprass uoli», con diritto alla indennità di esproprio.  6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.  6.2. Invero, per questa ### il principio di autosufficienza del ricorso per cassazion e, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il princip io di cui all'art. 6, p ar. 1, della ### , qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini 6 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### dell'assolvimento dell'onere di deposito pr evisto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c. p.c., che il document o o l' atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., sez. 1, 19/4/2022, n. 12481). 
Nella specie, però, il motivo è articolato in poche righe, nelle quali si confondono i profili di richiesta di indennizzo del soprassuolo, con ulteriori richieste di risarcimento dei danni, attraverso il richiamo alle risultanze della CTU che non vengono t rascritte neppure nei punti salienti, indispensabili a rendere comprensibile il tenore della doglianza. 
Si fa riferimento, infatti, dopo un fugace accenno ad «opere di soprassuolo dismesse […] (pavimentazione stradale in cls, recinzione con muretti in c.l.s., inferriata a cancel lo)» che sembrerebbero essere state già riconosciute dalla ### territoriale per la somma di euro 34.468,00, ad ulteriori voci re lative ai «necessari conseguenziali ripristini» in alcun modo adeguatamente esplicitate, salvo un generico rimando alla ### che le avrebbe ritenute «congrue».  7. Con il secondo motivo di impugnazione rubricato «### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. 371 ( rectius 327) de l 2001, art. 33 e ### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » la ricorrente lamenta l'i ncongruenza tra una prima affermazione della ### di adesione all'espletata CTU e la successiva riduzione, rispetto a quanto accertato dal tecni co, del deprezzamento e della percentual e di incidenza del la superficie pertinenziale, in difetto di adeguata motivazione, oltre ad evidenti 7 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### errori di calcolo ed in ogni cas o con errata determina zione della perdita di valore dei reliquati. 
In particolare, la ### territoriale ha dichiarato espressamente di adeguarsi all e conclusioni del ### ma poi se ne sarebbe discostata, senza motivazione adeguata. 
Con riferimento al deprezzamento della parte residua del fondo, il giudice d'appello lo ha quantificato nella somma di euro 40,00 m², da computarsi nella differenza tra il valore del bene (parte residua) prima dell'espropriazione, pari ad euro 400,00 m² ed il valore dopo l'espropriazione, pari ad euro 360,00 m²; in tal modo ha moltiplicato il valore al metro quadrato di euro 40,00 per mq 3218, calcolati sommando alla super ficie del fabbricato di mq 2865, qu ella pertinenziale residua al 20%; per una somma complessiva di euro 128.720,00. 
In tal modo, però, la ### territoriale avrebbe disatteso le indicazioni del CTU effettuandone una «macroscopica riduzione».  ### aveva determinato il valore del deprezzamento, ossia della parte re sidua del bene espropriato, in euro 248.375,00, a fronte della liquidazione del giudice d'appello pari ad euro 128.320,00.  ### commesso dal CTU si rin verrebbe nella diff erenza di valore al metro quadrato dell'immobile prima dell'esproprio e dopo l'esproprio, stimato in euro 40 m², in luogo di euro 60 al metro quadrato come accertato dal ### In realtà, però tale valore è stato calcolato dalla ### d'appello nella differ enza fra euro 400,00 al metro quadrato prima dell'esproprio ed euro 360 al metr o quadrato dopo l' esproprio, mentre il CTU ha computato un valore prima dell'esproprio pari ad euro 400,00 al m q, ma un valo re d opo l'esproprio pari ad euro 340,00 al mq, e non euro 360,00 al mq. 8 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### sarebbe, poi, un ulteriore errore commesso dalla ### territoriale, in quanto «senza alcuna motivazione» avrebbe assunto l'estensione della superficie pertinenziale, rispetto alla superficie dell'edificio, pari al 20%, «in luogo del 25% determinato dal CTU in calce alla pagina 13 della sua relazione». 
Vi sarebbe poi anche un errore materiale, in quanto, pur tenendo conto della superficie resid ua pari al 20%, il v alore della stessa sarebbe di mq 3223, in lu ogo di mq 3218 utilizzati dal giudice d'appello per il computo del deprezzamento. 
Già solo la mera correzione degli errori materiali, porterebbe il valore dell'ar ea residua ad euro 193.380,00 (ossia mq 3223 X euro/mq 60), cifra nettamente superiore a quella di euro 128.720,00 indicata nella sentenza della ### d'appello ed ancora inferiore al valore di euro 248.375,00 determinato dalla ### che la ### aveva dichiarato di condividere. 
Peraltro, sarebbe corretta la valutazione da parte del CTU al 25% della superficie pertin enziale (in lu ogo del 20% riconosciuto in sentenza), quanto all'area pertinenziale, dovend osi tenere conto «dell'intimo rapporto di strumentalità tra le aree libere da destinare a parcheggio e spazio di manovra, essenziali all'esercizio dell'attività commerciale, ed il locale stesso». 
A fronte di una superficie commerciale di metri quadri 3435,50, il valore ante esproprio dell'intero bene era di euro 1.374.200,00. 
Il valore post esproprio del bene era di euro 1.125.825,00, con un deprezzamento di euro 248.375,00 (1.374.200,00 - 1.125.825,00). 
Aggiunge la ricorrente che non sarebbero state esaminate le note critiche della ### Milazzo, in ordine alla considerazione del ###, per il quale i lavori «hanno certamente reso incomodo [l'uso 9 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### dell'immobile] e poco idoneo alla destinazi one comm erciale del fabbricato». 
Vi sarebbe stata, dunque, «La perdita di vocazione dell'immobile all'utilizzo commerciale».  7.1. Il motivo è fondato nei termini riportati di seguito.  7.2. Trova qui applicazione la giurisprudenza di legittimità per cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risul tanze processuali e risulti motivata, dov endo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU (Cass., sez. 1, 18/7/2019, n. 19468; Cass., n. 2, 22/12/2017, n. ###; Cass., n. 17757 del 2014). 
Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecni co d'ufficio , e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass., sez. L, 7/8/2014, n. 17757). 
In particolare, si è ritenuto che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percip iente può anche disattender ne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle 10 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### conclusioni del CTU (Cass., sez. 3, 11/1/2021, n. 200; Cass., sez. 3, 25/11/2021, n. ###).  7.3. Nella specie, la ### d'appello, pur dichiarando di condividere pienamente le conclusioni del CTU («questa ### al fine di valutare la fondatezza delle pretese della ricorrente ha disposto consulenza tecnica, ed il ### all'esito di un'indagine coerente che questa ### ritiene di condividere, ha concluso […]), in realtà se ne è distaccata, senza alcuna motivazione.  7.4. In parti colare, con riferimento alla quantificazione del deprezzamento dell'area residua, la ### territoriale ha reputato di determinare il valore al metro quadrato in euro 40,00, pari alla differenza tra il valore ante esproprio di euro 400,00 al metro quadrato e quello post esproprio in euro 360,00 al metro quadrato, procedendo poi a moltipli care la so mma di euro 40 m² per la superficie re sidua pari a mq 3218, ottenend o la somma di euro 128.720,00. 
La superficie pertinenziale residua è stata computata pari al 20% rispetto a quella complessiva.  7.5. Al contrario, dagli stralci della CTU adeguatamente riportati nel ricorso per cassazione - per i profili che la disamina del mezzo de quo agitur involge - emerge in modo chiaro lo scostamento della decisione della ### territoriale rispetto alle valutazioni del ### che aveva determinato il valore del deprezzamento nella somma maggiore di euro 248.375,00. 
La differenza tra le due cifre emerge dalla considerazione che il CTU ha determinato, non in euro 40,00 al metro quadrato, il valore del deprezzamento, ma in euro 60,00 al metro quadrato, procedendo alla differenza tra il valore ante esproprio di euro 400,00 a metro quadrato ed il valore post esproprio di euro 340,0 al metro quadrato 11 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### e non euro 360,00 al metro quadrato come erroneamente ha fatto la ### d'appello. 
Tenendo conto del computo del ### dunque, vi sarebbe stato un errore di lettura della ### territoriale. 
Per il CTU il valore post esproprio è stato calcolato in euro 340,00 al metro quadro (CTU «alla luce di quanto sopra, ritenendo di dover assumere un valore di mercato pari ad euro/mq 340,00, si ottiene un valore co mmerciale compless ivo dell'immobile pari ad euro 1.125.825,00»).  7.6. Inoltre, quanto alla superficie pertinenziale rispetto alla superficie dell'edificio, effettivamente la ### d'appello ha assunto un valore pari al 20%, in luogo del 25%, determinato dal CTU «in calce alla pagina 13 della sua relazione».  7.7. Altra divergenza si rinverrebbe nel calcolo effettivo della superficie commerciale residua, in quanto, pure considerando il 20% del valore tr a superficie p ertinenziale e superficie di pavimento dell'edificio, «la stessa viene determinata in mq 3218, mentre in effetti, la stessa deve quantificarsi in mq 3223».  7.8. Infine, la ### territoriale, senza motivare, e limitandosi ad indicare le sole cifre, avrebbe disatteso il metodo di stima del ### determinando il deprezzamento della superficie residua «nel prodotto tr a la differenza del v alore unitario dell'immobile ante procedimento ed il medesimo valore all'esito del le penal izzazioni indotte dalle con seguenze materiali del procedimento di espropriazione, rapportandosi escl usivamente alla porzione dell'immobile residua ante espropriazione».  ### , invece, avrebb e determinato il deprezzamento «quale differenza del valore dell'immobile nella consistenza e prezzo unitario ante esproprio e il valore dell'immobile nella consistenza e prezzo unitario post esproprio, prezz o unitario che ha tenu to conto del 12 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### declassamento dell'immobile a seguito delle invasive limitazioni all'accesso dallo stesso subite». 
Pertanto, il giudice del rinvio dovrà, ove intenda discostarsi dalle valutazioni del ### dare adeguata motivazione su ogni aspetto critico sopra indicato.  8. Con il terzo motivo di ricorso la ### s.r.l. si duole della «### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 371 (rectius 327) del 2001, art 33. ### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» per il mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione del fabbricato e delle somme già indicate nel primo motivo di ricorso. Il giudice d'appello avrebbe errato nel porre al CTU quesiti sul valore locativo mensile del fabbricato, nonché sulle spese sostenute ritenute congrue e documentate per sistemare il piazzale e spostare la fossa ### f per poi escludere l'inden nità di occupazione e la natura indennitaria di soprassuolo delle altre voci di spesa e la correlata competenza della ### di appello in unico grado.  ### d'appello, dunque, pur avendo proceduto alla quantificazione del valore locativo del fabbricato, individuato dal CTU nella somma di euro 12.915,00, ha reputato di non riconoscere tale forma di indennizzo. 
Vi sarebbe stata, allora, una li mitazione temporanea dell'uso dell'immobile, analogamente a quello avvenuto per il terreno. 
Il v alore di euro 12.915,00, molt iplicato per il periodo di occupazione temporanea dalle 2/4/ 2012 al 31/1/2017, data di notifica del decreto di esproprio (4 anni, 10 mesi 5 giorni), avrebbe condotto ad un'indennità di occupazione pari ad euro 751.222,50, ossia euro 12.915,08 X 58 ### +12.915/30 X 5. 13 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'####, con riferimento all'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 (occupazion e tempor anea) l'indennità deve essere determi nata per ogni anno pari ad 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area, sicché, utilizzando il valore applicato dal CTU si otterrebbe la somma di euro 555.087,73.  8.1. Il motivo è infondato. 
Infatti, non emerge in alcun modo che la ricorrente, a seguito dell'espropriazione parziale, abbia perduto l'utilizzo del fabbricato. 
Anzi, proprio dalla ### riportata in stralcio sia dalla ricorrente (sub motivo secondo) che dalla controric orrente ### 2 s.c.p.a., risulta che «i lavori eseguiti, necessari per la modifica dell'assetto viario previsti dal progetto di raddoppio della S.S. 640, non hanno di fatto impedito l'accesso all'immobile, né il suo uso, ma lo hanno certamente reso in comodo e poco idoneo alla destinazione del fabbricato».  9. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «### dell'art 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. 371 (rectius 327) del 2001, art. 50-### dell'art. 360 c.p.c. , comma 1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», contestando l'erronea dete rminazione dell'indennità di occupazione quale co nseguenza dell'errata quantificazione dell'indennità di espropriazione, dell'errore materiale afferente all'estensione del terreno occupato e del mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione per il fabbricato di fatto inutilizzabile nel corso dei lavori.  ### d'ap pello ha calco lato l'indennità di occu pazione temporanea urgente, considerando il valore del terreno espropriato e solo alcune componenti del soprassuolo. 14 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### re altà, sarebbe pacifico in giurispr udenza che l'art. 50 de l d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione temporanea comprende tutte le voci delle indennità di esproprio «quali ne siano le componenti ed i criteri di calcolo». Dov evano essere dunque co mputate nel valore dell'indennità di esproprio anche le componenti imputabili al deprezzamento subi to dalle porzioni residue dell'immobile rimase nella giuridica disponibilità del proprietario.  9.1. Il m otivo è fondato (al di là del possibile assorbimento , dovendo il giudice del rinvio procedere a nuovi calcoli per determinare l'indennità di espro priazione, che costituisce il parametro per l'inde nnità da occupazione temporanea, un dodicesimo del valore).  10. Per questa ### infatti, seppure ai fini del calc olo dell'indennità ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste un collegamento funzionale tra occ upazione temporanea ed espropriazione (Cass., sez. 1, 23/5/2022, n. 16528; che richiama Cass. Sez.U ., n. 10362 del 2009 ), pure se l a prima è dire tta a compensare la privazione del godimento del bene occupato e l'altra a “ristorare” l'ablazione, nel senso che il perimetro di tutela è lo stesso, nonostante siano distinti i beni della vita oggetto del “ristoro”. 
Ne co nsegue che l'unica in dennità di esproprio, anche comprensiva del pregiudizio alla porzione non espropriata, è il parametro di calcolo ex art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 dell'indennità di occupazione temporanea (Cass., sez. 1, 23/5/2022, n. 16528). 
Pertanto, la ### territoriale, una volta accer tata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella residua e la negativa influenza del distacco della prima della seconda, avrebbe dovuto determinare l'indennità di oc cupazione legittima in misura 15 RG n. 18817/2019 Cons. est. ### D'### percentuale rispetto alle somme astrattamen te do vute a titolo di indennità di espropriazione «ivi c omprese quelle im putabili al deprezzamento subito dalle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, pu r se non siano divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica» (Cass. n. 16528 del 2022; Cass., Sez. U., 25/6/2012, 10502, per cui l'indennità di occupazione legittima «va commisurata alla definitiva indennità di espropriazione effettivamente dovuta»). 
A tale principio si deve dare continuità, essendo coerente con l'esigenza di garantire una piena re integrazione patrimoniale del privato. 
Peraltro, l'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 è attualmente il solo criterio normativo esistente per compensar e l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile (Cass., n. 12366 del 2018).  11. La s entenza impugnata dev e, quindi, essere cassata, in ordine motivi accolti, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il secondo motivo ed il quarto motivo; dichiara inammissibili il motivo preliminare ed il primo motivo; rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio all a ### d'appello di Caltani ssetta, in dive rsa composizione, cui demanda di provv edere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 19 giugno 2024  

causa n. 18817/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Abete Luigi, D'Orazio Luigi

M
1

Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 17346/2025 del 03-11-2025

... richiesta di franchigia nella misura di € 250,00, del declassamento della classe di merito r.c.a. e della maggiorazione del premio a seguito del sinistro n. 1-8201-2022-### del giorno 22 settembre 2022 tra il furgone ### tg ### di proprietà dell'istante, e l'autovettura ### tg. ### E' principio consolidato in giurisprudenza che deve essere dichiarata illegittima l'applicazione del “malus” con il conseguente ripristino delle classi di merito e la restituzione delle differenze di premio, qualora la società assicuratrice abbia pagato il sinistro a fronte della contestazione della responsabilità del proprio assicurato, il quale non si sia limitato ad una contestazione generica ma abbia anche circostanziato l'accaduto. Infatti, qualora l'impresa assicuratrice ritenga opportuno stipulare una transazione con il presunto danneggiato, ignorando le contestazioni mosse dal proprio assicurato in merito al sinistro, la variazione in aumento del premio potrà essere ritenuta legittima solo se risulti R. G. 25447/2023 4 provato che l'assicuratore ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e nella tutela degli interessi dell'assicurato (Cass. civ., Sez. III, (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. 25447/2023 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di Napoli, 8^ sezione civile, nella persona del dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 25447, anno 2023, avente ad oggetto richiesta di ripetizione di indebito, promossa da: - ### (c.f. ###) residente in Napoli alla ### 162, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (C.F.: ###) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso; -RICORRENTE
CONTRO - ### S.P.A. (p.iva ###) in persona del procuratore nominato ###ra ### così come da procura notarile a rogito del notaio ### 97810 del 31.05.2023, con sede in ### alla via ### 45, rappresentata e difesa, giusta delega dall'avv.  ### (C.F. ###) con studio in ### alla ### n. 7, pec ###; -RESISTENTE ###: all'udienza del 12 settembre 2025 la causa veniva posta in decisione e le parti costituite concludevano come da verbale di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, ex art. 318 c.p.c., ritualmente notificato tramite posta elettronica certificata, alla ### S.p.A., ### la evocava in giudizio innanzi a questo ufficio giudiziario, per l'udienza fissata in data 03 ottobre 2023, ed esponeva che l'istante sottoscriveva con la ### S.p.a. la polizza R.C.A. n. 187083351 relativamente al furgone tipo ####; che, a seguito della comunicazione da parte della suddetta compagnia per il sinistro n. 1- 8201-2022-### del 22/09/2022, occorso in Napoli, alla ###. Cardarelli, tra il predetto furgone e l'autovettura ### tg. ### l'istante inviava disconoscimento del sinistro, allegando altresì dichiarazione testimoniale del conducente e di un testimone, asserendo l'assenza di impatto tra i veicoli; che l'istante, in data ###, riceveva un invito per una perizia di riscontro alla quale il cliente aderiva rendendosi disponibile a far periziare il veicolo e successivamente riceveva, in data ###, una comunicazione nella quale la ### S.p.a. intimava il pagamento della franchigia € 250,00 a seguito della liquidazione del sinistro, senza alcun preavviso, in violazione del diritto di informazione e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, e nonostante il
R. G. 25447/2023 2 disconoscimento del sinistro e le dichiarazioni testimoniali prontamente inviate dall'istante, costrigendolo in tal guisa ad iniziare l'azione giudiziaria. Al giudice adito, l'istante chiedeva di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della ###ni nella gestione del sinistro e per l'effetto dichiarare illegittima la richiesta di franchigia, la maggioranza del premio e l'applicazione del malus; disporre la reintegra dell'assicurato nella pregressa classe di merito, ovvero in quella cui sarebbe stata assegnata in assenza di malus, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del procuratore. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la convenuta ### S.p.a. che chiedeva di dichiarare infondato in fatto ed in diritto quanto dedotto dalla controparte e il rigetto della domanda attorea. 
Il giudizio veniva incardinato all'udienza del giorno 03 ottobre 2023 e all'udienza del 12 settembre 2025 il giudicante tratteneva la causa per la decisione. 
Giova rilevare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in modo dettagliato, così come disposto dall'art. 132 c.p.c. a seguito della modifica apportata dalla ### 69\09. 
Preliminarmente va dichiarata la competenza dell'adito giudicante tenuto conto che dall'atto introduttivo la domanda risulta che la domanda è stata contenuta nella somma di € 1.032,00. Occorre rilevare che l'art. 7, comma 2°, c.p.c. fissava, in via di assoluta eccezione, la competenza per valore del giudice di pace in € 15.493,71 (lire 30.000.000) solo ed esclusivamente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, mentre per le cause di risarcimento danni contrattuali o da illecito il giudice di pace era competente con il limite di valore fissato in € 2.582,28 (lire 5.000.000), mentre con con la riforma del 2009 (L. n. 69/09) vi è stato un aumento della competenza per valore del giudice di pace, anche per le cause relative a beni mobili, nel limite massimo di € 10.000,00 e, pertanto, va dichiarata la competenza per valore dell'adito giudicante. Inoltre, per il principio del cumulo delle domande, ex art. 10 c.p.c., si determina uno spostamento della competenza del giudice superiore, qualora l'attore non dichiari di voler contenere l'intero “petitum” nei limiti della competenza dell'adito giudice, mentre nel caso che ci occupa gli attori hanno dichiarato di “voler contenere le richieste nelle competenze del giudice adito” e, pertanto, va ravvisata la competenza per valore dell'adito giudicante (Cass. civ., sez. II, 06/04/2001 n. 5179). 
Giova premettere che nel giudizio dinanzi al giudice di pace, caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla semplificazione delle forme, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c. che prevede tre elementi necessari e sufficienti per un valido atto di citazione: a) l'indicazione del giudice e delle parti; b) l'esposizione dei fatti e c) l'indicazione dell'oggetto. 
Il ricorso introduttivo, così come proposto dall'attore, contiene l'esposizione dei fatti in modo sufficientemente dettagliato, non impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e non preclude alle parti convenute la possibilità di esplicare pienamente la propria difesa e, pertanto, non ne può
R. G. 25447/2023 3 essere dichiarata la nullità. Infatti, l'atto di citazione deve ritenersi nullo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., I, 30/04/2005, n.9025 e Cass. civ., sez. III, 04/06/2002 n. 8074). 
La presente causa non può essere decisa secondo i criteri dell'equità stabiliti dal 2° comma dell'art.  113 c.p.c. Infatti, il decreto legge n. 18/2003, entrato in vigore definitivamente con la legge di conversione n. 63 del 07 aprile 2003, esclude per i c.d. “contratti di massa”, ossia quei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, una pronuncia secondo equità e l'art. 1 bis, della suddetta legge, prevede che il giudizio di equità non si applica ai processi instaurati con citazione notificata dopo il 10 febbraio 2003. 
Risulta, pertanto, evidente che la modifica apportata al secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile dal decreto legge 18/2003 trova applicazione nel presente giudizio. 
La normativa attualmente in vigore in merito al rinnovo dei contratti assicurativi è quella regolata dal ### n. 221/12 (### n. 179/2012) in forza del quale non è più possibile il rinnovo tacito del contratto e l'assicurato non è più tenuto ad inviare la disdetta ma è la società assicuratrice ad inviare al proprio assicurato, trenta giorni prima della scadenza, l'attestato di rischio e una comunicazione scritta in particolare sulle condizioni di rinnovo e sul premio assicurativo e ciò per consentire all'assicurato di effettuare le dovute ricerche di mercato e procedere ad un eventuale cambio della società assicuratrice. 
La domanda attorea non può trovare accoglimento. 
Occorre considerare che già l'art. 34-bis della ### sulle liberalizzazioni (legge di convenzione 24 marzo 2012 n. 27) prevede l'automatica riduzione del premio in assenza di sinistri e secondo l'### la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente in considerazione della classe di appartenenza dell'assicurato ed è onere della società assicuratrice, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1337 c.c., inviare al proprio assicurato una comunicazione scritta contente la data di scadenza del contratto e le indicazioni sul premio di rinnovo. 
Dall'atto introduttivo del giudizio emerge che l'istante si duole della richiesta di franchigia nella misura di € 250,00, del declassamento della classe di merito r.c.a. e della maggiorazione del premio a seguito del sinistro n. 1-8201-2022-### del giorno 22 settembre 2022 tra il furgone ### tg ### di proprietà dell'istante, e l'autovettura ### tg. ### E' principio consolidato in giurisprudenza che deve essere dichiarata illegittima l'applicazione del “malus” con il conseguente ripristino delle classi di merito e la restituzione delle differenze di premio, qualora la società assicuratrice abbia pagato il sinistro a fronte della contestazione della responsabilità del proprio assicurato, il quale non si sia limitato ad una contestazione generica ma abbia anche circostanziato l'accaduto. Infatti, qualora l'impresa assicuratrice ritenga opportuno stipulare una transazione con il presunto danneggiato, ignorando le contestazioni mosse dal proprio assicurato in merito al sinistro, la variazione in aumento del premio potrà essere ritenuta legittima solo se risulti
R. G. 25447/2023 4 provato che l'assicuratore ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e nella tutela degli interessi dell'assicurato (Cass. civ., Sez. III, 12/01/1991 n. 253). 
Nel presente giudizio, segnatamente dai documenti prodotti in atti e dall'istruttoria effettuata, non risultano provati la richiesta di pagamento della franchigia da parte della società ### S.p.a., la variazione del premio assicurativo è l'aggravamento della classe di merito. 
In ordine all'an debeatur, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso. 
La domanda non può trovare accoglimento poiché, tenuto conto della documentazione prodotta, non è possibile accertare la diligenza da parte della società assicuratrice nella gestione del sinistro oggetto del presente giudizio. 
Va, dunque, rigettata la domanda attorea. 
Le spese processuali, tenuto conto della peculiarità della vicenda e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., vengono interamente compensate tra le parti.  P. Q. M.  il Giudice di ### di Napoli, sezione civile 8^, dr. ### definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea; 2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio. 
Sentenza esecutiva per legge. 
Così deciso in Napoli in data 03 novembre 2025 Il Giudice di ###

causa n. 25447/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Vecchione

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5575/2025 del 03-03-2025

... ### ha avuto più volte occasione di ribadire che il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 cod. civ., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera 11 di 18 ### del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016). 3.1.2- Detta delibera e le sue disposizioni trovano fondamento normativo nell'art. 25 commi 2 e 3 d.lgs. n. 342 del 1999, i quali hanno rispettivament e disposto (aggiungendo nell'art. 120 ### i nuovi commi 2 e 3): i) che il ### stabilisse «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», purché con la stessa periodicità (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 894/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 21, presso lo stu dio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente contro ### & ### elettivamente domiciliato in ### 3 , presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avv ocato ### -controricorrente 2 di 18 avverso SENTENZA di ### D'###.DIST. ### n. 114/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal #### 1.- La società F.lli ### & ## s.n.c. ha convenut o avanti al Tribunale di ### la ### di ### o di ### s.p.a.  deducendo da aver intrattenuto dal 20.1.81 un conto corrente di corrispondenza ordinario affidato con contratti form alizzati per iscritto a partire dal 21.6.2005 oltre ad un accessorio conto anticipi fatture, e contestando alla banca di aver applicato interessi debitori non contrattualizzati, superiori al tasso soglia e anatocistici, nonché c.m.s. e c.m.d. e o neri non dovuti. Ha dedotto, a ltresì, d i aver stipulato il ### un mutuo fondiario per 300.000 € con piano d'ammortamento alla francese, rispetto al quale ha lamentat o l'applicazione di anatocismo o cculto e l'usurarietà dell'interesse corrispettivo e moratorio. Ha chiesto perciò la rettifica del saldo di conto sulla scorta delle dedotte nullità e, relativamente al mutuo, la declaratoria di invalidità, ovvero la rideterm inazione dell'obbligazione per interessi.   La banca ha eccepito la prescrizione de l credito restitutorio relativamente a tutti i pagamenti dal l'attrice esegu iti prima del decennio antecedente la notifica della domanda d i media zione proposta nel 2015.  2.- ### ale, all'esito della ### contabile, ha dichiarato la nullità delle clausole del conto corrente di determinazione del tasso debitore e della c.m.s. con rinvio all'uso piazza, nonché l'illegittima applicazione della c.m.d. e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, accertando che, alla data del 31/12/2014, il conto corrente - sul quale era annotato un sald o passivo di euro 20.841,84 - doveva essere rettific ato alla luce di u n credito dell'attrice accertato nella misura di euro 92.695,00. Ha respinto le 3 di 18 altre domande compresa quella relativa al debito per interessi sul mutuo fondiario.  2.- ### d'appello di Trento sezione distaccata di ### ha parzialmente accolto il gravame principale proposto dalla ricorrente ### d i ### di ### e respinto i mot ivi di g ravame incidentale condizionato, accertando che il saldo attivo a favore della correntista al 31.12.2014 ammontava ad euro 50.555,16.  3. Avverso detta sentenza ha pro posto ricorso ### di ### di ### affidandolo a quattro motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso F.lli ### & ## s.a.s. di ### Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo m otivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 2934, 2936, 2943 e 2945 c.c. in quanto la ### d'appello avrebbe errato nel non dichiarare prescritte tutte le pretese relative ai rapporti intercorsi tra le parti in causa anteriormente al decennio calcolato a ritroso dal 10.6. 2015, data nella quale era stata depositata la domanda di mediazione da parte de lla società. Ha premesso che: ### l'azione proposta non era deputata all'accertamento negativo del diritto di credito della banca, bensì, attraverso le numerose do mand e avanzate, ad ottenere la condanna al riaccredito - ovvero alla restituzione, dunque ripetizione - di somme indebite; ### che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito convenuto che voglia opporre le eccezioni di prescrizione al correntista che abbia esperito azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'af fermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profi ttare, senz a che sia necessaria l'indicazione delle specific he rimesse solutorie, g ravando sul correntista l'onere di dimostrare la natura solo riprist inatoria d ei 4 di 18 versamenti mediante la p rova dell'esistenza di un affidamen to, mancando la quale le rimesse e ffettuat e nei periodi di effe ttiv o scoperto di conto corrente sono da intendersi solutorie. 
Ciò detto, la ricorrente osserva che, avendo la stessa sentenza gravata, nel second o capo, affermato l'i nvalidità del contratto di affidamento anteriore al 2005, la cui sussistenza era assunta come provata per fatti concl udenti, de l tutto priva di so stegno e contraddittorio doveva considerarsi il primo capo della parte motiva laddove è spiegata la natura ripristinatoria delle rimesse e respinta l'eccezione di pres crizione svolta dalla banca ricorrente, stante l'inesistenza di un contratto di affidamento.  1.1- Il motivo - che va riqualificato ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. po iché la ricorrente non si du ole in effetti di una violazione di legge ben sì di un a motivazione illog ica e intrinsecamente contraddittoria - è inamm issibile in quanto non coglie la ratio decide ndi della pronuncia di cui al secondo capo predetto, che non riguarda l'inesistenz a dell'affidamen to, bensì l'invalidità delle condizioni economiche dell'affidamento antecedenti al 21. 6.2005 (data di stipula della prima ap ertura di credito formalizzata per iscritto) statuita dal primo giudice e contestata con motivo d'appello dalla banca.  ### d'appello ha osservato, invero, che : a) il primo giudice aveva affermato che nella fattispecie la banca aveva “affidato” la correntista già con l'originario contratto di conto corrente stipulato per iscritto il ### ed ha così ritenuto dimostrata l'esistenza di un'apertura di credito (in conformità, del resto, alla giurisprudenza di legitt imità per cui, nel regime previ gente l'ent rata in vigore dell'art.3 l. n. 154/1992 - c.d. legge sulla trasparenza bancaria - era consentito al cliente us ufruire de l fido senza bisogno di un formale e autonomo contratto d i apertura di credito); b) detta statuizione di primo grado in pu nto affidame nto a far temp o dell'apertura del conto corrente era da mantenersi ferma, non solo 5 di 18 perché non e ra stata specificamen te imp ugnata dalla banca, ma anche in ragione del contradditto rio e de lle risultanze istruttorie, poiché, in particolare, lo stesso CTP della banca, nelle osservazioni alla relazione peritale acquisite in secondo grado, aveva affermato che dagli e stratti conto pre senti agli atti risultava pro vato che il rapporto era affidato sin dall'anno 1996 se non addirittura prima; c) conseguen temente, «secondo gli incontrastat i e comun que riscontrati accertamenti condotti in primo grado, il conto corrente oggetto di causa è da ritenersi fosse fin dall'origine affidato», onde non poteva p resumersi la natura solutoria dell e rimesse della correntista anteriori al 10.6.2 005 come dedotto dall'appe llante, bensì doveva ritenersi ch e i versamenti fino ad allora effett uati fossero stati ripristinatori della provvista. 
Ciò det to la ### d'appello ha, poi, ne l secondo capo della decisione, affrontato la censura svolta de lla banca contro l'accertamento in prime cure secondo cui la disciplin a delle condizioni economiche dell'affidamento non sarebbe stata validamente contrattualizzata prima del 21.5.2005 (data di stipula della prima apertu ra di credito formalizz ata per iscritto) e la respinge osservando che e ra infondata la pretesa della banca di provare detta discip lina attraverso un estratto scalare relativo al quarto trimest re del 1996 (riepilogativo delle condizioni dell'affidamento accordato alla cliente) che avrebbe documentato - in tesi dell'appellante - l'avvenuta stipula per facta concludentia di un'apertura di credito «diversa» da quella contenuta nell'originario contratto di conto cor rente, giacché a decorrere dall'entrata in vigore della l.n. 154/92 detta disciplina doveva essere stipulata per iscritto; perciò andava confermato quanto sta tuito dal prim o giudice, ovvero che -in sintesi - prima dell'entrata in vigore della normativa predetta era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di ape rtura di credito alla luce del comportamento rilevante della banca, ma che la pretesa disciplina 6 di 18 delle condizioni di det to affidamento i nvocata dall a banca non si fondava su idonea prova.  1.2- E', dunque, evidente che la ricorrente non coglie che la ratio decidendi del secondo capo della sentenza non sta nell'inesistenza dell'affidamento, bensì nell'invalidità della sua dis ciplina (quale invocata dalla banca) , ed è funzionale a confermare la natura ripristinatoria e non soluto ria dei versam enti eseguiti; sicch é il ragionamento decisorio è del tutto coerente e compatibile con la statuizione contenuta nel capo precedente a proposito de lla sussistenza dell'affidamento fin dall'origine del rapporto. 
Sotto altro profilo, resta non impugn ata la statuizione soggiacente la motivazione, e cioè ch e conservano carattere ripristinatorio i versamenti eseguiti in base ad affidamento disciplinato da clausole invalide.  2. - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 3 l.  154/1992, con riguardo alla statuizione della ### territoriale circa l'invalidità della disciplina d elle condizioni di affidamento antecedente al 21.6.2005 (dat a del primo contratto scritto regolativo dell'affidamento) in vocata dalla banca, e la consequenziale invalidità delle condizioni contrattuali da que sta applicate, in ragione della violazione della contrattualizzazione per iscritto delle stesse prevista dalla legge citata. La ricorrente pare sostenere che, secondo la richiamata normativa, la forma scritta del contratto di conto corrente è richiesta per la validità e l'efficacia del medesi mo, mentre così non è per l'affidament o in conto corrente per il quale la forma scritta riveste importanza ai fini della prova delle condizioni regolative; dunque l'apertura di credito e le sue condizioni p otevano provarsi an che per fatti concludenti, ovvero tramite l'estratto scalare relativo al IV trimestre del 1996, di cui al doc.3 prodotto in prime cure, riepilogativo delle condizioni dell'affidamento accordato alla cliente ed applicate in assenza di 7 di 18 contestazioni da parte della correntista odierna resistente. Inoltre, poiché l'articolo 127 TUB prevede una nullità di protezione solo a vantaggio del cliente, a fronte de ll'assenza di allegazioni della resistente non poteva rilevarsi la nullità contrattuale degli affidamenti concessi tra il 1996 e il 2005. 
In sint esi in presenza di prova per fatti conclud enti, la ### d'appello doveva ritenere valid i e applicabili i tassi previsti dalle comunicazioni contrattuali della banca come versati in atti.  2.1- Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 
Come detto p oco sopra ( v. punto 1.2) la ### d'appel lo ha respinto il motivo di g ravame formu lato avverso la decisione su l punto di prime cure, osservando che era infondata la pretesa della banca di provare che a far data dal 1996 fosse stata validamente applicata la disciplina delle condizioni di affidamento attraverso un estratto scalare relativo al quarto trimestre del 1996 (riepilogativo delle condizioni dell'affid amento accordato al la cliente) il quale avrebbe documentato - in tesi dell'appellante - l'avvenuta stipula per facta concludentia di un'apertura di credito «diversa» da quella contenuta nell'originario contratt o di conto corrente, giacché non solo era p acifico e consoli dato il principio per cui la mancata contestazione degli estratt i conto inviati al cliente d alla banca oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'articolo 1832 c.c. non vale a su perare la nullità in esistenza delle clausole contrattuali, ma come già acce rtato dal primo giudice la banca aveva acc ordato «alla clien te un'apertura di credito già con l'originale contratto concluso nel 1981 con il quale, però, non aveva suffic ientemente - quindi validamente - determinato le relative condizioni economiche», e l'afferm azione per cui «l'accettazione da parte del cliente de lla disci plina unilateralmente modificata e applicata dalla banca abbia dato luogo per fatti concludenti ad un nuovo contratto di apertura di credito o abbia, comunque, emen dato l'indeterminatezza di q uello 8 di 18 originario» si scon trava con la prescrizione della forma scrit ta stabilita, a decorrere dalla entrata in vigore dell'art.3 l. n.154/92, per i contratti re lativ i alle operaz ioni e ai servizi bancari. p erciò andava confermato quanto statuito dal primo giudice, ovvero - in sintesi - che, poiché prima dell'entrata in vigore della normativa predetta era consentita la «conclusione» per facta concludentia di un contratto d i apertura di credito alla luce d el comportamento rilevante della banca, il conto corrente in que stione doveva ritenersi affidato ab origine , ma la disci plina de lle condizioni di detto affidamento che la banca aveva applicato non si fondava su idonea prova, non potendosi valorizzare a detto effett o fatti concludenti in presenza di una normativa che prevedeva invece a tal fine la prova scritta, e - tantomeno - per effetto dello scalare prodotto in quanto mai contestato.  2.2- Perciò, in conclusione: a) il motivo è inammissibile laddove la ricorrente reputa che la norma invocata consentisse di ritenere provato un affidamento anche in assenza di forma scritta poiché la ratio decidendi della statuizione impugnata non attiene alla validità dell'apertura di credito (questione, peraltro, già decisa in prime cure e non specificam ente impugnata) bensì alla prova delle condizioni da cui la stessa era regolata; b) il motivo è infondato ove invoca la possibilit à che d etta prova fosse fornita per facta concludentia, e tant o più ove tali facta sono in dividuati dalla ricorrente nella mancata contestazione degli scalari o degli estratti conto periodicamente trasmessi dalla banca al cliente ex art. 1832 c.c.; c) il mot ivo è inammissi bile laddove invoca la violazione dell'art. 127 TUB per aver la ### di merito rilevato una nullità di protezione in assenza di al legazioni dell a parte interessata, sia perché la ### n on ha ri levato una nullità, bensì ha riten uto inidonea alla luce della l.n. 154/92 la prova allegata relativa alle condizioni contrattuali in vocate; sia perché il tema è del tutto nuovo, non risul tando che la q uestione sia stata sottoposta al 9 di 18 contradittorio del giudizio di secon do grado, onde va data continuità al principio per cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena d i inammissi bilità, no n solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare i n quale specifico atto d el giudizi o precedente lo abbia fatto in virtù del princip io di aut osufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassaz ione devono invest ire, a p ena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel t ema del decidere del giudizio di appello, n on essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).  3.- Il terz o motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 7 delibera ### 9.2.2000 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quant o il giu dice il secon do grado ha aff ermato che l'adeguamento contrattua le finalizzato a rendere legittima la recip roca capitalizzazione trimestrale degli interessi - ai sensi dell'art. 7 comma 3 delibera ### 9.2.2000 - deve necessariamente avvenire per mezzo di un nuovo accordo tra la banca e il cliente la ddove le n uove condizion i contrattuali comportino un peggioramen to delle c ondizioni precedentemente applicate, che nella specie e ra da ravvisarsi alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui «in tema d i anatocismo, la sostituzione della reciproca capitalizzaz ione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, peggiora le condizioni contrattuali app licate precedentemente a detta sostituzione» (Cass. n. 7105/2020); e che una pattuizione sulla reciproci tà della capitalizzazione degli int eressi con la medesima periodicità era stata sottoscritta soltanto con il contratto 10 di 18 di fina nziamento con garanzie ipotecaria in data ###, concludendo che la legittimità della capitalizzazione degli interessi andava riconosciu ta limitatamente al periodo successivo a t ale data. 
Detta statuizione secondo la ricorrente sarebbe illegittima nella parte in cui non estende la legittimità dell'operato della banca al periodo anteriore al 29.9.2010 perché nel caso di specie la banca aveva ottemperato nel giugno 2000 all'adeguamento del contratto di conto corrente alla dis posizione di cui alla richiamat a delibera ### dunque la condizione di reciprocità era int egrata e la capitalizzazione trimestrale era avvenuta legittimamente. Inoltre la sentenza aveva affermato la necessità di ap posita pattuizione contrattuale assumendo u n peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, con una considerazione apodittica non suffragata da idoneo riferimento al caso concreto, che andrebbe sussunta nel vizio di motivazione in termini di mancato esame di un fatto essenziale ai fini del decidere, o meglio di «affermazione di un fatto dato per esistente (cioè il presunt o peggioramento delle condizioni precedentemente appl icate) che non trova alcun riscontro».  3.1- Il motivo è infondato. Giova al suo esame una ricognizione dell'orientamento nomofilattico cui è approdata quest a ### sul tema in questione.  3.1.1- Anzitutto questa ### ha avuto più volte occasione di ribadire che il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 cod. civ., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera 11 di 18 ### del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016).  3.1.2- Detta delibera e le sue disposizioni trovano fondamento normativo nell'art. 25 commi 2 e 3 d.lgs. n. 342 del 1999, i quali hanno rispettivament e disposto (aggiungendo nell'art. 120 ### i nuovi commi 2 e 3): i) che il ### stabilisse «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», purché con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente ; ii) ch e le clausole anat ocistiche contenute nei contratti stipulati an teriormente al 22 aprile 20 00 (data di entrata in vigore della delibera) dovessero essere conformate alle indicazioni del ### il quale, con gli artt. 2 e 7 della delibera m edesima, ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguame nto delle condizioni applicate entro il 30 giugn o 2000 , mediante pubblicazione in ### e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque , entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo acc ordo, qualora le n uove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle co ndizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. n. 6987/2019).  3.1.3- La delibera ### del 9 febbraio 2000 è stata - tuttavia - emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità (### cost.  17 ottobre 2000, n. 425) della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla pro duzione di interessi sug li interessi maturati contenut e nei contratti stipulati anter iormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa, perciò la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit.  aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore. Ne è 12 di 18 seguita una giu risprudenza - cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento - che ha ritenuto che, in ragione di detta pronuncia di incostituzionalità, risultava «difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera ### delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a d ebito, non determini un peggio rament o delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019) giacché «in effett i, la sostituzione della recipro ca capital izzazione trimestrale degli inte ressi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nul lità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggio ramento delle condizioni contrattuali p recedentemente applicate al conto corrente p er cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera ### (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni c ontrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedent emente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammi ssibile un adegu amento unilaterale». Cass. 7105/2020).  3.1.4- A det to orientamento ha dato continuità, con alcune precisazioni, la sentenza di questa ### n. 9140/2020, la quale ha rilevato che: a) la rich iamata p ronuncia di incostituzionalità non ha interessato, quella parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera ### (infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega avendo la ### costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericame nte validante»; sicché l'intervento caducatorio riguardava il solo re gime di sanatoria che il legislatore aveva 13 di 18 previsto per il periodo che precedeva l'e ntrata in vigore della delibera ### ma non aveva direttamente inciso sull'attribuzione al ### del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo re gime: profilo dell a disciplina, quest'ultim o, che presentava una propria inn egabile aut onomia logica e g iuridica rispetto alla sanzionata p revisione de lla sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000; b) in ragio ne della p ronuncia di incostitu zionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da que ll'invalidità che l'art. 25 aveva int eso rimuovere; è quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si p rendono in conside razione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le cl ausole in questione erano stat e ogge tto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicament e, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da conside rarsi ancora legittima, ment re, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti; c) per verificare se fosse necessario procedere a una n uova pattuizione in tema di capitalizzaz ione o se, all'oppost o, fosse sufficiente la pubblicizzazione delle n uove condizioni contrattuali nella ### e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione u tile (art. 7, comma 2, cit.) -come r itiene la ricorrente nella specie - era necess ario valutare se «le nuove condizioni contrattuali non comporti no un peggioramento delle condizioni precedentemente appl icate»; tutta via, a seguito della nominata pronuncia di in costituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla delibera si dimostrava inattuabile, poiché le nuove «condizioni» (indicate dalla disposizione della delibera ### circa la pari periodicità del conteggio degli interessi) non potevano essere 14 di 18 confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto cor rente, da cons iderarsi, per quanto detto, tamquam non esset; perciò l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi null e, pot rebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da u n lato, e la totale assenza di capitalizz azione (derivata dal la nullità), dall'altro; e' vero, infatti, che la delibera ### no n prende in considerazione una tale giu stapposizione m a parla di «condizioni» alludendo a quelle precedentemente stabilite, ma ciò perché l'art. 7 di tale delibera presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche; d) in conclu sione, «una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera ### del 9 febbraio 2000 assume rili evo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistic he pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata i n vigore de ll'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitu dine a prod urre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nu ova pattu izione avente ad ogge tto la capitalizzazione degli int eressi, n el rispetto dell'art. 2 della nominata delibera» (Cass cit. in motivazione). 
Pertanto, considerato che nella specie la ### d'appello fonda il proprio ragionamento decisorio sul fatto - incontestato - che sin dal momento della sua accensione il contratto di conto corrent e oggetto di causa aveva violato l'articolo 1283 c.c., la conclusione cui è pervenuta circa la necessità di una specifica pattuizione circa la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi è del tutto corretta e conforme alla giurisprudenza di questa ### 15 di 18 4.- Con il quarto motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.  e violazione falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art.  360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorr ente censu ra il rigetto d elle proprie doglianze re lative alla statuizione di prime cure circa l'illegittima applicazione della c.m.s. e della c.m.d. in quanto, a suo dire, affetta dall'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e sfuggito alla ### d'appello; sostiene la ricorrente che la legittimità di dette pattuizioni sarebbe rimasta incontestata, e che la ### d'appello avrebbe omesso di considerare che, con l'appello, la ban ca aveva censurato l'omesso esame da parte di ### degli addebiti trimestrali sia de lla c.m.d per l'affidamento, sia della c,m.d. per il rapporto di castelletto anticipo fatture (conto anticipi); onde v'era stato un errore nella rideterminazione del saldo per effetto della confusione tra le due voci, e la ### territoriale non avrebbe considerato che la banca, con l'appello, aveva denunciato che gli importi addebitati illegittimamente a titolo di c.m.d., indicati dal primo giudice, erano errati. Inoltre la ### d'appello avrebbe errato nella ripartizione d ell'onere della p rova, che incombeva sull'attore e che, nel caso di specie, non l'aveva assolto.  4.1- Il motivo, si articola in due distinte censure.  4.1.1.- Con riguardo al primo profilo di censura il motivo è inammissibile. 
Va premesso che la ### d'appello, quanto alla censura relativa alla accertata illegittimità dell a c.m.s. per indeterminatezza della relativa clausola nel periodo anteriore al 21 giugno 2005 (quando l'apertura di credito è stata formalizzata per iscritto) ha osservato che la doglianza si fonda sulle stesse argomentazioni addotte per sostenere la conclusione pe r facta conclu dentia dell'apertura di credito prima di detta data, già trattate e già respinte, e a cui ha fatto rinvio pe r concludere che l'appli cazione della c.m .s. poteva ritenersi legittima solo per il periodo successivo alla data del 21 16 di 18 giugno 2005; rispetto a tale statuizione il motiv o è del tutto inammissibile perché non si confronta con dette argomentazioni.  4.1.2- Quanto alla censura relativa alla commissione per messa a disposizione fondi, la ### di merito ha osservato, anzitutto, che il giudice di prime cure av eva riten uto che - benché detta commissione fosse stata legittimamente pattuita con il contratto di apertura di credito del 9 aprile 2009- la banca aveva addebitato la c.m.d. in modo difforme da quanto convenuto, onde ha stornato l'importo di euro 6.720,70; ha quindi osservato che l'appellante - anziché muovere un viz io di ultrapetizione come avrebbe potuto essendo la domand a attorea fondata sulla sola illegittimità d ella pattuizione - ha contestato l'erroneità della statuizio ne, deducendo che gli addebiti s tornati riguarde rebbero, in realtà, la commissione relativa al fido p er anticipazione su fatture, d i cui all'accessorio conto anticipi . Ciò detto la ### d'appello - considerato che nel g iudizio d'appell o era rimasto in censurato l'accertamento relativo alla validità della pattuizione afferente alla c.m.d. - ha valutato la fondatezza della censura mossa alla statuizione di prime cure in punto inadempimento da parte della banca rispetto al preciso regolamento contrattuale concordato; ed ha, quindi, osservato che, avendo l a banca appellante negato l'inadempimento contrattuale ascrittole, era suo onerein quanto debitrice della prestazione re lativa a quella clauso la ritenuta legittima - dimostrare la corretta applicazione de lla pat tuizione contrattuale. 
In altre parole la ### d'Appello afferma che, avendo il primo giudice accertato l'inademp imento contrattuale dell a banca sulla base dell e risultanze docume ntali, e non avendo l'appellant e rilevato alcun vizio d i ultrapetizione, era l'appellante a dover dimostrare di aver invece correttamente adempiuto, dimostrazione che, però, non aveva fornito, dovendosi perciò confermare, nel merito, il ragionamento decisorio del Tribunale. 17 di 18 Pertanto: a) il motivo è, da un lato, inammissibile, perché evidentemente versato in fatto, laddove sollecit a - impropriamente evocando il vizio di ome sso esame di un fatto deci sivo per il giudizio - una rivalutazione di merito della valutazione delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice alla luce della CTU del tutto preclusa in questa sede di legi ttimità ; peraltro ignorando il pacifico principio d i legittimità per cui il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per come rimodellata dal d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatt o storico, rilevante in causa, si a stato comunque preso in considerazione d al giudice, ancorché la sentenza non abbia d ato conto di tutt e le risultanze pro batorie (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053 cit.). Il che nella specie la ricorrente non ha fatto.  b) dall'altro è infondato laddove c ensura la decisione per violazione dell'art. 2969 c.c., in quanto la ### d'appello - ferma la statuizione di primo grado circa la legittimità della clausola avente ad oggetto la c.m.d. - ha correttamente respinto la censura che 18 di 18 concerneva lo statuito inad emp imento della banca, per n on aver questa provato il proprio corretto adempimento.  5.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M.  12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  P.Q.M.  ### respinge il rico rso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controrico rrente, liquidate nell'importo di eu ro 4.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misu ra del 1 5% sul compenso ed agli accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, 115, inserito dalla I. 24 dicembre 201 2, n. 228, d ichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. 
Cosí deciso in ### nella camera di consiglio della I ### Civile 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Dal Moro Alessandra

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22504 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.146 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3235 utenti online