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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22117/2022 del 13-07-2022

... 55 Rdl 1327/1935 e degli artt.2935 e 2948 c.c. - La decorrenza dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali in caso di rapporto di lavoro non regolarizzato"; sostiene che nel caso di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la prescrizione dei contributi inizierebbe a decorrere soltanto da quando è stata accertata in via giudiziale la natura subordinata del rapporto e non - come erroneamente stabilito dalla Corte territoriale - decorsi cinque anni da quando è stata resa la prestazione lavorativa e in assenza di denuncia del lavoratore; sostiene che la sentenza gravata avrebbe concluso introducendo argomentazioni fondate su aspetti estranei alla materia del contendere, quali la durata della prescrizione e gli effetti della denuncia del lavoratore; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. cív., denuncia "### e falsa applicazione dell'art. 3 c.9 ###/1995, dell'art. 55 Rdl 1327/1935 e degli artt. 2935 e 2948 c.c. - in subordine: remissione alla Corte Costituzionale della normativa in tema di decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali in caso di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale"; prospetta che, al (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 21259-2016 proposto da: ### domiciliato in #### CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ### 2022 ### "###, in persona 1096 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 69, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 292/2016 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 709/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal ###.  ### R.G.21259/2016 ###: la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito non dovuti alla gestione separata dell'### di ### dei ### "### (###, in quanto prescritti, i contributi previdenziali relativi al rapporto di fatto intercorso tra ### e le società "### e "### nel periodo 1997-2004, avendo accertato che la denuncia all'### per il recupero dei contributi omessi dalle datrici era stata presentata dal lavoratore il ### e che, pertanto, la stessa non era valsa a generare il meccanismo di raddoppio del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3, co.9 letta) della I. n. 335 del 1995, in quanto intervenuta quando i contributi erano in gran parte già prescritti; la Corte territoriale ha, conseguentemente, accolto la domanda dell'ente previdenziale limitatamente al periodo dicembre 2004 - aprile 2005, valutando che la denuncia era intervenuta entro il quinquennio dalla scadenza del termine per il versamento contributivo soltanto in relazione a tale limitato periodo; la cassazione della sentenza è domandata da ### sulla base di due motivi; l'### di ### dei ### "### (### ha opposto difese, illustrate da successiva memoria.  ###: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta "### e falsa applicazione dell'art. 3 c.9 L.335/1995, dell'art.  55 Rdl 1327/1935 e degli artt.2935 e 2948 c.c. - La decorrenza dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali in caso di rapporto di lavoro non regolarizzato"; sostiene che nel caso di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la prescrizione dei contributi inizierebbe a decorrere soltanto da quando è stata accertata in via giudiziale la natura subordinata del rapporto e non - come erroneamente stabilito dalla Corte territoriale - decorsi cinque anni da quando è stata resa la prestazione lavorativa e in assenza di denuncia del lavoratore; sostiene che la sentenza gravata avrebbe concluso introducendo argomentazioni fondate su aspetti estranei alla materia del contendere, quali la durata della prescrizione e gli effetti della denuncia del lavoratore; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc.  cív., denuncia "### e falsa applicazione dell'art. 3 c.9 ###/1995, dell'art. 55 Rdl 1327/1935 e degli artt. 2935 e 2948 c.c. - in subordine: remissione alla Corte Costituzionale della normativa in tema di decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali in caso di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale"; prospetta che, al più, i contributi dovuti in relazione alla propria posizione avrebbero dovuto considerarsi prescritti soltanto a far data dalla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato nel 2009, con cui si dichiarava cessato il rapporto di lavoro subordinato e si disponeva l'applicazione, nei confronti del ricorrente, del ### giornalistico; sostiene che il lavoratore può far valere il proprio diritto al versamento della contribuzione previdenziale soltanto una volta cessato il rapporto, essendo, tale ipotesi, paragonabile in tutto e per tutto a quella esaminata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 63 del 1966) con riferimento ai diritti connessi allo svolgimento dei rapporti di lavoro non muniti della stabilità reale; anche nel caso della denuncia di omessa contribuzione da parte del lavoratore irregolare sussisterebbe il medesimo metus di una interruzione di fatto della prestazione da parte del datore quale conseguenza della rivendicazione; va preliminarmente esaminata l'eccezione del controricorrente il quale sostiene che l'esame della domanda da parte di questa Corte sarebbe precluso in ragione dell'assenza di chiamata in causa, da parte dell'odierno ricorrente, del datore di lavoro quale litisconsorte necessario; l'eccezione preliminare non ha fondamento; un recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a cui va data continuità, ha stabilito che "Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l'Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o 2 dell'altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione "incidenter tantum", inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti." (Cass. n. 3422 del 2022); venendo ai motivi del ricorso, essi possono essere esaminati congiuntamente per logica connessione, e sono infondati; questa Corte, in recenti pronunce, ha chiaramente evidenziato la funzione della denuncia del lavoratore in materia di omessa contribuzione, quale requisito indispensabile ai fini del raggiungimento dell'effetto di raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, contemplato dall'art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995; essa produce l' effetto di mantenere fermo il termine decennale per i crediti maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge, che ha ridotto drasticamente il termine da dieci a cinque anni, ma tale effetto si produce a condizione che la denuncia del lavoratore intervenga entro il quinquennio dalla scadenza dell'obbligazione contributiva; tale meccanismo è finalizzato a fornire al lavoratore avente diritto a copertura previdenziale una residua tutela, rispetto all'asperità della modifica introdotta dalla I.  n. 335 del 1995 nella transizione dalla vecchia alla nuova disciplina; argomentando dal tenore della previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della I. n. 289 del 2002, questa Corte ha ritenuto che il legislatore non abbia inteso attribuire alla denuncia del lavoratore valore interruttivo della prescrizione (Così n. 5820 e Cass. n. 6722 del 2021); nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza sopra richiamata (e di quella anteriore), avendo accertato che la denuncia del lavoratore era intervenuta soltanto il ###, quando ormai per la maggior parte dei contributi era maturata la prescrizione quinquennale, eccezion fatta per quelli relativi al periodo 16.12.2004 - 24.04.2005 rispetto ai quali era possibile considerare verificatosi l'esito, auspicato dal ricorrente, del prolungamento del termine di prescrizione da cinque a dieci anni; quanto alla pendenza di una causa diretta all'accertamento della natura del rapporto e all'applicazione del C.C.N.L. giornalisti, essa non è idonea a sospendere il termine di prescrizione, atteso che il fatto impeditivo rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione può riguardare soltanto cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, qual è 3 la mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto ###; priva di pregio è, inoltre, anche l'argomentazione tesa a sostenere che il decorso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data ###, e che pertanto, il ### l'intera contribuzione era ancora dovuta non essendo ancora trascorso il quinquennio: in virtù dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo (e dell'insorgenza ex lege del relativo obbligo) resta fermo il principio generale secondo cui il dies a quo della prescrizione coincide col giorno di scadenza dell'obbligazione contributiva; quanto, infine, alla possibile applicazione della giurisprudenza costituzionale in tema di sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro non munito di stabilità reale e all'eventuale ricorrenza degli estremi per sollevare la questione di costituzionalità, prospettate già in appello, deve condividersi la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, la quale, adeguatamente motivando, ha affermato che né è possibile estendere analogicamente la sentenza della Corte Cost. n. 63 del 1996 alle questioni contributive, in quanto queste ultime poggiano su diversi presupposti, né è possibile sollevare autonoma questione di costituzionalità in quanto la norma sul prolungamento da cinque a dieci anni del termine di prescrizione si giustifica con la necessità di tutelare l'assicurato nella fase transitoria dalla vecchia alla nuova disciplina; un siffatto regime, va ribadito, non contrasta con i valori costituzionali invocati, anzi, li rafforza, nell'ottica di una effettiva tutela del lavoratore che, nel passaggio da un regime prescrizionale, ad un altro, ben più rigido, ridotto da dieci a cinque anni, si vede mitigare gli effetti della drastica riduzione limitatamente ai crediti contributivi già sorti anteriormente all'emanazione della legge e per i quali abbia provveduto a fare denuncia prima della scadenza del quinquennio; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.  4 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in ### 200,00 per esborsi, ### 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'### camerale del 6 aprile 2022 ### 

causa n. 21259/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, De Felice Alfonsina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22883/2024 del 16-08-2024

... infondato. Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. ###/21). Ciò prem esso, secondo la giurispruden za di legittimità, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, qual e quello previ sto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno 5 del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21). Pertanto, nel caso di speci e, il differimento d el termine di pagamento concerneva tutti i contribu enti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 21913-2019 proposto da: ### domiciliata in ### presso la ### A CORTE SUPREMA DI CAS SAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in perso na del suo ### e e legale rappre sentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., elettivamente domiciliat ###, pre sso l'### dell'### rappresentati e difesi dagli avvocati ####### MARITATO, #######.G.N. 21913/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/05/2024 CC - controricorrenti - avverso la senten za n. 1 35/2019 della ####'APPELLO di ANCONA, depositata il ### R.G.N. 284/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal ###. ### Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.5.2019 n. 135, la ### d'appello di Ancona accoglieva il gravame proposto dal l'### av verso la sentenza del ### e di ### che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da ### lib ero professionista iscritta all'### degli Avvocati, volto ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata ### e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall'### a titolo di contributi relativi all'anno 2009, avendo già versato alla ### for ense la cont ribuzione int egrativa (ma non quella soggettiva). 
Il tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione all'avviso di addebito limitatamente al re gime sanzionatorio di cui all'art.  116 comma 8 lett. b) relativo all'evasione contributiva, della legge n. 388/00, ritenendo applicabile il regime di cui alla lettera a) del la medesima disposiz ione, relativo all'omissione contributiva, rigettando nel resto il ricorso.  ### d'appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglim ento del gravame dell'### rile vava che l'obbligazione contributiva de ll'iscritto era basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e poteva essere unica (in quanto corrispondente all'unica attività svolta) oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione cui l'iscritt o è assicurato, in relaz ione all'ulte riore attività lavorativa eventualment e espletata, mentre il contributo cd. 3 “integrativo” corrisposto alla ### di appartenenza, rispondeva esclusivamente a una finalità solidaristica nel l'ambito d ella categoria di appartenen za, ma n on era idoneo a costituire alcuna posizione assicurativa e/o previdenziale. Inoltre, l'avviso bonario era st ato ricevut o il ###, quindi tempestivamente, rispetto al decorso del termine quinquennale di prescriz ione del credito contribut ivo che era iniziat o a decorrere dalla data del 2 0.9.2010, qu ando la professioni sta aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2010 (per il 2009). 
Infine, la fattispecie, integrava g li estremi dell'evasione contributiva e non della mera omis sione, in virtù della circostanza che l'interessata non aveva denunciato all'### la percezione di un reddit o non altrimenti assoggettato a contribuzione, in tal modo sottraendosi all'obbligo di iscrizione alla ### Avverso tale sentenza, ### ricorre p er cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l'### resiste con controricorso.  ### gio riserva ordinanza, nel te rmine d i sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio. 
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95 e dell'art. 55 R.D.L. n. 1827/35, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la ### d'appello aveva stabilito che la prescrizione quinquennale decorreva non dalla scadenza dei termini di pagamento della corrispondente contribuzione previdenziale, bensì dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 commi 25 e 26 della 4 legge n. 335/95 e dell'art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p .c., perché erroneamente la ### d'appello aveva stabilito l'obbligatorietà dell'iscrizione alla ### arata, sul presuppo sto che il mero versamento del cd. contributo in tegrativo alla C assa previdenziale di appartenenza, non fosse idoneo a costituire una specifica posizione contributiva in capo al professionista. 
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 116 comma 8 della legge n. 388/2000, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la ### di appello aveva erroneamente stabilito che l'odierna fat tispecie in tegrava gli estremi dell'evasione contributiva e non la mera omissione, e per violazione degli artt.  116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la ### del merito non aveva considerato che l'### non aveva provato la circostanza che la ricorrente aveva, in tesi, o messo intenzionalmen te di comunicare il reddito d a assoggett are alla contribuzione dell'### Il primo motivo è infondato. 
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. ###/21). 
Ciò prem esso, secondo la giurispruden za di legittimità, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, qual e quello previ sto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno 5 del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21). 
Pertanto, nel caso di speci e, il differimento d el termine di pagamento concerneva tutti i contribu enti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L.  244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.; pertanto, l'avviso di messa in mora del 30.6. 2015 inviato dall'### (cfr. foglio 6 dell a sentenza impugnata) , era intervenuto prima che il termine quinquennale fosse completamente decorso e, quindi, il credito contributivo non risulta prescritto. 
Il secondo motivo è infondato.  ### la giurisprudenza di questa ### “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla ### alla quale versano esclusivamente un contribu to integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono t enuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'### in virtù del p rincipio di un iversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, second o cui l'uni co versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al 6 lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 24047/22). 
Nella specie, pertanto, quanto corrisp osto come contributo integrativo, alla ### professionale di appartenenza, non poteva tenere luogo del contributo soggettivo minimo, che la professionista era tenuta a corrispondere alla ### e che era idoneo ad offrire un a copertura ass icurativa per l'attività abituale e/o occasionale esercitata, in assenza di quella garantita dalla ### nse, non sussistend o i l relativo obbligo d'iscrizione. 
Il terzo motivo di ricorso è fondato. 
Come ritenuto da questa ### (Cass. n. 17970/ 22), sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla ### separata, la ### con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non isc ritti alla ### di previdenza for ense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla ### separata costituita presso l'### siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 
In partico lare, si è affermato che nella fat tispecie in esam e l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) 'sottosoglia, prima dell'entrata in vigore de lla disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e gen eralizzata tutela ex lege per adeguare la 7 disposizione interpretativa al cano ne di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1). 
Nell'esercizio della legittima funzio ne di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenz a di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, a l contempo, di tutela re l'affidamento che ormai era maturato in costan za di tale giurisprudenza. 
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla ### separata ### relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previden ziale di prete ndere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla ### separata e di versare i relativi contributi, anche il pagame nto de lle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riferimento al periodo intercorrente tra l'entrata in vigo re della norma interpretat a e quella del la norma interpretativa. 
Posto che la sentenza della ### è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - ha osservato ancora Cass.17970/22 - in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L.  98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla ### di previdenza forense per mancato raggiungimento delle 8 soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione all a ### separata costitu ita presso l'### siano esone rati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 
La senten za della ### cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuri dico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui ne lla presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla deben za e d entità de lle sanzioni civili, in q uanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni ci vili in conseguenza d el confermato obblig o di iscrizione alla ### separat a da parte della ricorrente incidentale. 
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata solo in relazione al profilo delle sanzioni (terzo motivo), rigettati gli altri motivi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta a corrispondere all'### le sanzioni in relazione ai contributi oggetto di causa. 
Le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione della sopravvenienza della sentenza della ### cui la presente pronuncia ha dato attuazione. 
In considerazione dell'esito del giudizio, invece, non sussistono i p resupposti processuali per il versament o, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.  P.Q.M. 9 ### acc oglie i l terzo motivo di ricorso, rigetta gli alt ri.  ### in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara parte ricorre nte non tenuta a corrispondere all'### le sanzioni relativamente al 2009. 
Compensa le spese dell'intero processo. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 14.5.2024  

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Solaini Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29695/2024 del 19-11-2024

... Cass. n. ###/2018 e n. 18184/2010 in punto di data di decorrenza dei termini di impugnazione, previsti dall'art. 325 c.p.c.), articola due motivi. 4.1. Il primo motivo si articola in due censure. A) Con la prima censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2228, 2230, 2231, 2730, 2733 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie fosse pacifico che <<la terrazza dei convenuti è rimasta nella loro dispo nibilità, per cui, anche con l'utilizzo improprio della stessa quale de posito dei materiali di risulta da parte della ditta appaltatrice, non è venuto meno la responsabilità dei committenti ex art. 205 1 c.c.>>; nonché qu ella in cui ha affermato ch e <<la responsabilità concorrente sia dei committe nti che della ditta appaltatrice>>, sul presupposto che <<all'interno della pluviale è stato rinvenuto sia materiale cementizio molle sia fogliame>>, per cui non era necessario procedere ad un rinnovo della indagine tecnica (come pur era stato richiesto dagli appellati), in quanto <<il rinvenimento del fogliame (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12922/2019 R.G. proposto da: ##### A ### rappresentati e dife si dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti principali contro ### rappresentata e dife sa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di post a elettron ica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente -ricorrente incidentale ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elett ronica certificata è domiciliato per legge -controricorrente -ricorrente incidentale nonché contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente ### quale rappresentante lega le della ditta individuale R.N.M. Costruzioni, rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di NAPOLI n. 4680/2018 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal #### 1. ### quale proprietaria dell'appartamento sito in Napoli, via ### n. 203, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di que lla città i con iugi ### e ### proprietari dell'appartamento sovrastante, per conseguirne condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di infiltrazioni di acqua che avevano invaso l'immobile di sua proprietà, condotto in locazione da ### A fondamento della domanda parte attorea deduceva che: a) le infiltrazioni erano state causate dall'occlusione della tubazione di scarico della p luviale che, pro venendo dalla sovrastante t errazza di proprietà dei coniugi convenuti, passava nel muro perimetrale della cucina, per poi immettersi nella fognatura esterna dell'edificio; b) a seguito della demolizione parziale della paretina di separazione della cucina dall'intercapedine, che isolava il muro sovrastant e il contenimento in tufo, era stato accertato che l'occlusione era stata determinata dalla presenza di fogliame e materiale di risult a 3 provenienti dall'immobile sovrastante, che era stato oggetto di radicali lavori di ristrutturazione. 
I convenuti declinavano ogni responsabilità in merito all'evento denunciato, ascrivendola alla stessa attrice, che aveva fatto realizzare uno scarico non a regola d'arte, ovvero pure, quanto all'occlusione della tubazione, all'appaltatrice dei lavori del loro immobile, R.N.M.  costruzioni. 
Questa, chiamata in causa, declinava a su a volta ogni sua responsabilità, sostenendo di avere avuto in appalto soltanto i lavori di ristrutturazione interna, mentre le opere di ristrutturazione del terrazzo a livello erano state eseguite e ultimate da altra ditta. In ogni caso chiamava in causa, a sua volta, la sua assicuratrice ### Istruita la causa, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8285/2012 rigettava la domanda attrice, condannando la ### al pagamento delle spese di lite.  2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la ### proponeva appello. 
Si costituivano i coniugi ### che proponevano appello incidentale. 
All'udienza del 14 febbraio 2017 il gi udizio veniv a dichiarato interrotto, in quanto il ### dichia rava i l decesso di ### appellato ed appellante incidentale.  ### vani riassumeva il processo nei conf ronti di ### e ### ma pure di ### presuppostala erede di ### figlio di ### deceduto nel 2011. 
Si costit uivano ### e ### per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell'art. 346 c.p.c.) depositata per i coniugi ### 4 Con distinto atto depositato si costituiva anche ### per eccepire in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame. 
All'udienza 23.01.18, d i precisazione delle conclusioni, il ### a) per i fratelli ### e ### si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per ### chiedeva disporsi l'e stromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subord ine, dichiararsi inammissibile e comunque infondato l'appello; con cond anna dell 'appellante al pagamento delle spese del giudizio. 
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018, omessa ogni indicazione su lla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli ### e ### e di ### (i cui nominativi no n venivano neppure indicati in epigrafe e in disposi tivo) e sulle argome ntazioni da questi ultimi dedotte negli scritti conclusionali: a) in p arziale accoglim ento dell'appe llo della ### condannava i coniugi ### nonché ### quale titolare della ditta R.N.M. Costruzione, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della ### della somma di euro 46.840, oltre rivalutazione ed interessi, nonché dell'ulteriore somma di euro 10.315, quale somma versata in esecuzione della sentenza impugnata; b) condannav a la ### a tenere ind enne la R.N.M. 
Costruzioni dall'importo p er cui quest'ultima era stata con dannata, senza altre specificazioni; c) rigettava gli appelli incidentali degli appellati; d) condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con un unico atto, i fratelli ### e ### nonché ### articolando quattro motivi. 5 ### ha proposto ricorso incidentale adesivo autonomo, con il quale ha aderito al ricorso principale ed ha a sua volta impugnato la sentenza della corte territoriale nei confronti di ### di ### titolare della ditta individuale ### nonché della ### spa, articolando due motivi. 
La compagnia ### con controricorso, ha resistito al terzo ed al quarto motivo del ricorso prin cipale ed ha proposto ricorso incidentale, articolando sei motivi. 
Al ricorso principale e ad entrambi i ricorsi incident ali hann o resistito con distinti controricorsi la ### e il ### (il quale ha aderito al quarto motivo di ricorso della compagnia assicuratrice). 
Per l'adunanza camerale del 9 aprile 2024 (alla quale la causa era stata rinviata di ufficio dalla precedente adunanza del 10 gennaio 2024 per impedimento del sottoscritto relatore) il ### non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte della rico rrente incidentale M affettone e della resistente ### Ad esito della camera di consiglio la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla ### di comunicare l'avviso della rifissanda adunanza personalmente ai ricorrenti principali. 
Per l'odierna adunanza il nuovo ### dei suddetti ricorrenti principali ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 
La Corte si è riservata il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va, pre liminarmente, dato atto che, per l'intervenuta spontanea costituzione a mez zo di nuovo difensore dei ricorrent i principali, utilmente si è omessa la rinnovazione a loro stessi di persona della notificazione di un avviso di fissazione dell'adunanza, dovendo 6 intendersi quell'ordine, per quanto ancora rileva, come anche formalmente revocato.  2. La corte territoriale partenopea nella impugnata sentenza: a) ha rit enuto <<incontroversa>> la causa delle lament ate infiltrazioni (“occlusione del pozzetto di scarico allocato nella cucina della ### che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi ### e ### passava nel muro perimetrale della cucina p er immettersi nella fognatura esterna dell'edificio”); b) ha ritenuto per dette infiltrazioni la responsabilità concorrente sia dei coniugi convenuti committenti (applicando il principio per cui, nel caso di appalto che non im plichi il totale trasferimen to all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, non viene meno per il committente la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed avuto riguardo alla circostanza che i convenuti avevano mantenuto la disponibilità della terrazza anche quando la stessa era stata utilizzata dalla ditta per il deposito dei materiali di risulta ed avuto riguardo alla circostanza che all'interno del pluviale era st ato rinvenut o fogliame, che era stato ricondotto alle piante che i coniugi convenuti avevano in terrazzo) che della ditta appaltatrice terza chiamata in causa (in considerazione del fatto che all'inte rno del pluvi ale era stato rinvenuto mat eriale cementizio molle); c) ha ritenuto la compagnia ### terza chiamata in causa, obbligata a tener indenne la R.N.M. ### dalla cond anna al risarcimento dei danni, in quanto questi ultimi, benché successivi allo svolgimento dei lavori, trovavano comunque la loro causa in detti lavori ed era da escludersi, alla luce di una corretta interpretazione della polizza assicurativa, che la stessa coprisse soltanto i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.  3. I fr atelli ### e ### non ché ### articolano in ricorso quattro motivi. 7 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano <<nullità della sentenza per violazione degli articoli 24, 2° comma, ### e 101 e 132 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)>> nella parte in cui la corte territoriale: a) ha omesso di considerare la loro posizione, anche tra le parti del giudizio nell'epigrafe e nel dispositivo del provvedimento; b) nel la motivazione ha ignorato il verif icarsi dell'evento interru ttivo e la successiva costituzione in giudizio dei soggetti nei confronti dei quali la ### aveva riassunto la causa e conseguentemente ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alle domande ed eccezioni da loro proposte. 
Sottolineano che dagli atti del processo emerge con evidenza l'interruzione del giudizio di ap pello per il verificarsi della morte di ### la riassunzione ad iniziativa della ### e la sua costituzione. 
Richiamato il precedente di Cass. n. 22055/2018, aggiungono che l'omissione ha determinato tale effettivo pregiudizio: invero, per quanto attiene i fratelli ### e ### quel vizio ha condotto la corte territoriale a ritene re ammissibile e fondato il g rav ame, determinando la loro soccombenza sia con riguardo all'an debeatur che al quantum; mentre, per quanto riguarda ### il vizio del provvedimento ha condotto la corte territoriale a non dispo rre l'estromissione della stessa dal giudizio (nonostante l'ammissione dell'appellante) e, conseguentemente, a non provvedere in ordine alle spese processuali dalla stessa ingiustamente sostenute. 
Si dolg ono, dunque, che la corte te rritoriale non abbia dato applicazione al principio di diritto (affermato da Cass. n. 22055/2018), in base al quale l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza comporta nullità della stessa qualora da essa si dedu ca che no n si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e quan do sussiste una 8 situazione di incertezza, non e liminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. 
Osservano che la denu nciata e incont roversa om issione, compiuta dal giudice a quo, delle attività e degli scritti defensionali dei fratelli ### e della ### in appello ha inevitabilmente infranto i principi regolatori del giusto processo (in considerazione della lesione del principio del contraddittorio e dell'alterazione della parità fra le parti ex art. 111, comma 2, ###) ed ha, in concreto, determinato un grave pregiudizio alle parti ricorrenti.  3.2. Con il secondo motivo la sola ricorrente ### denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto, quantunque essa, con la comparsa di costituzione a seguito di riassunz ione, avesse espressamente chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legi ttimazione passiv a e quantunque perfino la controparte avesse riconosciuto di averla ingiustamente coinvolta nel giudizio - la senten za impugnata ha omesso qualsiasi decisione al riguardo, determinando il paradossale risultato per cui la parte, che avrebbe do vuto esser e riconosci uta estranea al rapporto sostanziale, finisce con il subire il pregiudizio di sopportare i costi del processo , perché e rroneamente e d illegittimamente coinvolta nel giudizio.  3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: <<nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)>> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità dei coniugi ### ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che parte attorea a vesse in primo gr ado invo cato l'applicazione di tale norma o allegato un a qualche respon sabilità oggettiva dei suddetti coniugi. 
Sostengono che la responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. e quella prevista dall'art. 2051 c.c. si fondano su presupposti di fatto diversi: la prima esige l'accertamen to d'una condo tta colposa e la 9 derivazione causale da essa del danno; la seco nda, l'accer tamento della qualità di “custode” in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita. Con la conseguenza che non è possibile per il dann eggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilità ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno è stato arrecato dalla cosa e che il danneggiante rivesta la qualità di “custode” ai sensi e per i fini di cui all'art. 2051 3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano <<violazione - falsa applicazione degli artt. 1655, 2043 e 2051 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e nullità del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito, riformando la sentenza di primo grado e non tenendo conto di principi di diritto affermati da questa Corte, non ha considerato che la corresponsabilità del committente si configura solo nel caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c. cioè nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligend o (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato semplice esecutore degli ordini del committente agendo quale nudus minister dello stesso. 
Sottolineano che nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, i danni sono derivanti esclusi vame nte dall'attivit à dell'appaltatore (e non già dalla cosa oggetto di appalto). 
Aggiungono che la corte territoriale ha ritenuto pacifico (che il bene oggetto dei lavori non era passato nella esclusiva disponibilità dell'impresa, cioè) un fatto che: a) era stato prontamente contestato dagli originari convenuti; b) era stato oggetto di attenta istruttoria in primo grad o; c) era stato smentit o dalle dichia razioni rese con l'interrogatorio formale dal titolare della ditta ### nonché d alle produzioni fotografiche; d) era stato escluso dal Tribunale; e) era stato ribadito con la costituzione in appello dei coniugi ### 10 Sottolineano che la corte territoriale, senza alcuna istruttoria e tanto meno senza alcuna argomentazione, è giunta a ritenere che: a) il danno era derivato dalla cosa oggetto dell'appalto e non dall'attività dell'appaltante; b) il terrazzo a livello, pertinenza dell'immobile, non era stato consegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.  4. ### nel ricorso incidentale adesivo autonomo (premesso che, a suo avviso, è ravvisabile un contrasto tra Cass. 474 e n. 2990/2019 e Cass. n. ###/2018 e n. 18184/2010 in punto di data di decorrenza dei termini di impugnazione, previsti dall'art. 325 c.p.c.), articola due motivi.  4.1. Il primo motivo si articola in due censure. 
A) Con la prima censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2228, 2230, 2231, 2730, 2733 c.c. nonché dell'art.  116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie fosse pacifico che <<la terrazza dei convenuti è rimasta nella loro dispo nibilità, per cui, anche con l'utilizzo improprio della stessa quale de posito dei materiali di risulta da parte della ditta appaltatrice, non è venuto meno la responsabilità dei committenti ex art. 205 1 c.c.>>; nonché qu ella in cui ha affermato ch e <<la responsabilità concorrente sia dei committe nti che della ditta appaltatrice>>, sul presupposto che <<all'interno della pluviale è stato rinvenuto sia materiale cementizio molle sia fogliame>>, per cui non era necessario procedere ad un rinnovo della indagine tecnica (come pur era stato richiesto dagli appellati), in quanto <<il rinvenimento del fogliame derivava dalle piante che i coniugi convenuti tenevano sul terrazzo, evidentemente coltiv ato senza le adeguate cautele per i terzi>>. 
Si duo le che la corte terr itoriale tanto ha affermat o senza previamente accertare, come pur era tenuta a fare, se nella fattispecie era stato effettivamente e concretamente trasferito un potere di fatto 11 sull'immobile, oggetto del contratto di appa lto. Osserva che tale circostanza era controversa (tanto è vero che i convenuti/committenti in sede di memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avevano anche su di essa deferito inte rrogatorio formale al ### quale legale rappresentante della impresa appaltatrice) ed era stata confermata in sede di i nterrog atorio formale, con la conseguenza che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provato che, per effetto dell'appalto, era stato trasferito dai committenti all'appaltatore il pieno ed esclusivo potere di fatto sull'immobile nel quale dovevano essere eseguite le opere, oggetto dello stesso appalto. Sottolinea che, ess endo stata assunta la custodia dell'appartamento e della terrazza dall'appaltatore, questi avrebbe dovuto essere ritenuto l'unico responsabile dei danni prodottisi nell'appartamento sottostante. 
B) Con la seconda censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , denuncia omesso e same circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la corte territoriale ha omesso l'esame dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ### 4.2. Anche il secondo motivo si articola in due censure. 
A) Con la prima censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 1 12 e 346 c.p. c. nella parte in cui la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha ritenuto che l'accoglimento delle domande dell'appellante comportava di diritto il rigetto degli appelli incidentali individuati come rivolti escl usivamente ad una <<declaratoria di una loro non responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa>>. 
B) Con la seconda censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , denuncia omesso e same circa un punto decisivo del giudizio nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare le conclusioni (che riporta) rassegnate nella comparsa di 12 costituzione di primo grado, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico: in sostanza, dolendosi della mancata disamina della domanda di manleva contro l'appaltatore e delle riconvenzionali contro la ste ssa danne ggiata, che sarebbero state oggetto di riproposizione e di appello incidentale, erroneamente reputando questo limitato alla sola questione della responsabilità per i danni oggetto della domanda principale originaria.  5. La compagn ia assicur atrice in sede di rico rso incidentale articola sei motivi.  5.1. Con il primo motivo la compagnia denuncia <<violazione dell'art. 112 del c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cu i la corte territoriale, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla R.N.M. ### dell'### Calabre se, l'ha condannata a tenere indenne l'assicurata dell'in tero importo per cui quest'ultima è stata condannata (e, quindi, oltre i limiti del massimale di polizza pattuito), senza pronunciarsi sull'eccezione relativa (da essa tempestivamente sollevata e da essa sempre riproposta), nonostante che il chiamante in garanzia abbia sempre richiesto la sola applicazione della po lizza assicurativa, senza mai aver formulat o, in maniera espre ssa, una domanda oltre il massimale pe r ipotetica mala gestio (ossia una domanda di risarcimento da ritardato adempimento).  5.2. Con il secondo motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917 del c.c. (in relazione all'art.360 del c.p.c. n. 3)>> nella parte in cui la corte territoriale, in forza della polizza responsabilità civile azionata, ha accolto la domanda di garanzia, proposta dalla R.N.M. ### dell' #### nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, ha condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata dell'intero importo per cui è stata 13 condannata, senza tener conto e q uindi, d i fatto, oltre i limit i del massimale pattuito. In sintesi, secondo la compagnia, la corte di merito, così operando, sarebbe incorsa nel vizio denunciato ed avrebbe violato i principi che dis cipli nano i limiti dell a prestazione dovuta dall'assicuratore per la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.  5.3. Con il terzo motivo la compagnia ricorrente in via incidentale denuncia <<violazione dell'art 132 comma 2 n. 4 del c.p.c. e dell'art 118 delle disp. di att. al cpc (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato senz a motivar e la sua eccezione inerente il massimale, sempre che si ritenga che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato detta eccezione. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, la totale e assoluta carenza di motivazione sul punto costituisce violazione delle invocate norme e motivo di nullità.  5.4. Con il quarto motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 del c.c. (in relazione all'art 360 n. 3 del c.p.c. )>> nella parte in cui la corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado (che aveva condannato la ### al rimborso delle spese legali in favore soltanto di ### e ###, per effetto ed in conseguenza della riforma della indicata sentenza, ha condannato alla relativa restituzione non solo i soggetti in favore dei quali le spese di lite erano state liquidate ma gli “appellati in solido”. In s intesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato l'art. 2033 del c.c. ed il principio secondo cui, ris petto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta.  5.5. Con il quinto motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917, 1362, 1364 del c.c. (in relazione all'art. 360 del c.p.c. n. 3)>> nella parte in cui la corte 14 territoriale, in forza della polizza respo nsabilità civile azionata, ha accolto la domanda d i garanzia , proposta dalla R.N.M. ### dell'#### nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, h a condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata non solo delle somme corrispondenti a quanto l'assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche di somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (per spese di primo grado versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata) avente un fondamento ed un titolo completament e differente, del tutto estraneo alla garanzia assicurativa prestata ed alla ste ssa responsabilità civile. In sintesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato le norme invocate e dei principi che disciplinano i limiti ed il contenuto della prestazione dovut a dall'assicuratore p er la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.  5.6. Con il sesto mot ivo la compagn ia denu ncia <<violazione dell'art 156 II comma del c.p.c.; contrasto tra dispositivo e motivazione (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cui la corte territoriale - avendo in sede di disp ositivo condannato essa compagnia, in forz a di polizza responsabilità civile, a tenere indenne la ditta assicurata R.N.M.  ### dell'intero im porto per la quale è stata condannat a (e, quindi, non solo delle somme corrispondenti a quanto l'assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione) - ha affermato in motivazione una espressa limitazione del suo obbligo indennitario alla sola voce rappresentata dai danni liquidati in favore della ### con esclusione pertanto delle somme liquidate a titolo restitutorio. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, qualora si ravvisasse n ella motivazione della senten za impugnata la suddetta espressa limitazione dell'obbligo indennitario, si 15 verserebbe in un caso di insanabile contrasto tra disposit ivo e motivazione.  6. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono fondati nei limiti e nei termini di seguito indicati.  6.1. Fondati sono il primo ed il secondo motivo di rico rso principale. 
Dagli atti del processo (in particolare, dai verbali di causa e dai fascicoli di parte, no nché da gli scritti conclu sionali) risulta: a) l'interruzione del giudizio di ap pello per il verificarsi della morte di ### b) la riassu nzione del processo ad in iziativa d ella ### c) la costituzione degli odierni ricorrenti (### e ### nonché ### a), che hanno sollevato eccezioni , proposto domande, svolto difese, dedotto argomentazioni in fatto e in diritto, formulato conclusioni specificamente riferibili a ciascuno. 
Ciò non di meno, la corte territoriale nella impugnata sentenza: a) ha omesso di considerare la posizione degli odierni ricorrenti, anche tra le parti del giudizio nell 'epigrafe e ne l dispositivo del provvedimento; b) nella motivazione ha igno rato il verificarsi dell'evento interruttivo e la successiva costituzione in giu dizio dei sogget ti nei confronti dei quali la ### aveva riassunto la causa e, così: c) ha o messo qua lsiasi argomentazione in ordine: c1) alle eccezioni spiegate dai fratelli ### (inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., novità della domanda ex art. 345, comma 1, c.p.c.); c2) alle argoment azioni ded otte dagli stessi neg li atti difensivi conclusivi (circa sia l'infondatezza del gravame, sia la determinazione del quantum richiesto); c3) all'eccepito difetto di legittimazione passiva della ### coinvolta quale parte nel processo di appello, ma non erede di ### In particolare, quanto alla posizione della sola ricorrente ### quest'ultima in sede di comparsa di costituzione a segu ito di 16 riassunzione, aveva espressamente chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, nonché la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali. 
Nonostante l'espresso riconoscimento d ella fondatezza de lla suddetta eccezione ad opera del ### della ### la sentenza impugnata ha omesso ogni decisione al riguardo.  6.2. Parimenti fondate sono entrambe le censure in cui si articola il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla ### Invero: a) quest'ultima nel giudizio di primo grado ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 primo comma c.c. del diritto al risarcimento del danno, azionato dalla ### ed ha articolato dom ande riconvenzionale (diretta ad ottene re la condanna dell'attrice, previo accertamento della sua responsabilità per gli abusi perpetrati a danno dell'impianto di scarico delle acque pluviali a servizio esclu sivo del terrazzo di sua proprietà, al ripristino dello stato originario di detto impianto, con la eliminazione delle a busi ve imm issioni, nonché al risarcimento dei danni tutt i, in misura da liquidarsi con sep arato giudizio); b) detta eccezione e dette domande: sono state dalla stessa ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, sono state riproposte nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. 
Pur tut tavia, dette eccezioni e dette dom ande sono state trascurate dalla corte territoriale.  6.3. Fondati, per quanto di ragione, sono i primi tre motivi del ricorso inciden tale proposto dalla compagnia, che vanno esaminati congiuntamente per evidente intima connessi one, concernen do la denunciata condanna oltre il massimale. 
La compagnia, nel costituirsi in primo grado, non ha contestato l'esistenza della polizza, ma, nel contestare la copertura assicurativa, ha rilevato la sussistenza (nelle fattispecie relative a danni a cose) di 17 un massimale pari a 100 milioni delle vecchie lire; ha successivamente depositato la polizza, attestante detto massimale; ha riproposto l'eccezione di massimale sia in sede di comparsa di risposta in appello che, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. 
Pur tuttavia, neppure detta eccezione è stata esaminata dalla corte territoriale (che ha esaminato solo la questione della copertura assicurativa per l'essersi verificati i danni non durante l'esecuzione dei lavori), che ha condannato la compagnia a tenere indenne la R.N.M.  per un importo superiore al massimale pattuito, pur non essendo stata proposta nei suoi confronti qualsivoglia domanda di mala gestio (cioè, di risarcime nto per ritardato adempimento) . Invero la R.N.M.  ### ha chiesto l'applicazione della polizza assicurativa azionata e di essere tenuta indenne in base ad essa, nonché il pagamento delle spese di resis tenza p er non aver la compagnia voluto costi tuirsi direttamente per suo conto in giudizio, ma non ha mai dedotto un colpevole ritardo della compagnia nella liquidazione. 
Invero, nella motivazione manca assolutamente ogni riferimento alla problematic a del massimale; manca ogni esp osizione d ella questione sollevata e dei principi ritenuti applicabili; manca qualsivoglia elemento di diritto o di fatto che possa rappresentare una qualch e giustificazione o motivazione di rigetto implicito. 
Occorre qui ribadire che il massim ale è al contempo : a) un elemento essenziale della polizza, essendo l'assicuratore tenuto ad indennizzare l'assicurato esclusivame nte nei modi e nei lim iti del contratto di assicurazione; b) un ele mento costitutivo del diritto dell'assicurato di essere garantito in base al contratto e nei limiti dello stesso; c) un lim ite og gettivo de ll'obbligazione indennitaria dell'assicuratore. Con la conseguenza che il giudice di merito, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, può accoglierla soltanto nei 18 limiti del massimale (salvo il caso che sia stata proposta domanda per mala gestio).  6.4. Fondati per quanto di ragione sono anche gli ultimi tre motivi del ricorso inci dentale pro posto dalla ### subordinati all'accoglimento dei primi tre e nell a misura in cui non possano considerarsi pertanto assorbiti, che vanno esaminati congiuntamente per eviden te intima connessione, essendo rela tivi alla denunci ata estensione della condanna restitutoria anche all'assicurato (in quanto soggetto non beneficia rio della condanna alle spese nel giudizio di primo grado: motivo quarto) ed alla compagnia assicuratrice (in quanto somme comunque non rientranti in garanzia: motivo quinto e sesto). 
In punto di fatto risulta che: a) il giudice di primo grado, nel rigettare la dom anda proposta dalla ### aveva condannat o quest'ultima al pagamento delle spese processuali in favo re dei convenuti ### - ### mentre aveva compensato le spese tra le altre parti; b) la ### con l'atto di citazione in appello, aveva chiesto anche la condanna alla restituzione delle somme versate ai convenuti a titolo di spese legali liquidate dal primo giudice; c) la corte territoriale, nella sentenza impugnata - dopo aver in motivazione (p.  5) accolto la domanda risarcitoria dell'appellante <<condannando gli appellati in solido, al pagam ento d ella somma complessiva di e uro 46.840,00 oltre rivalutazione ed interessi d alla domanda al soddisfo>>; e dopo aver ritenuto che anche gli <<app ellati vanno condannati, in solido, al paga mento dell'ulteriore somma di euro 10.315,00 in favore dell'appellante pari alla somma da quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza impugnata siccome riformata nel presente grado di giudizio in fav ore dell'appellata>>- in sede d i dispositivo, ha statuito: - dapprima: << … accoglie parzialmente l'appello proposto da ### e per l'effetto condanna ### e ### nonché ### nella qualità di titolare della ditta 19 R.N.M. ### al pagamento , in solido , della somma di euro 46.840,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda, in favore di parte appellante nonché l'ulteriore somma di euro 10.315,0 0 quale somma versata dall'appe llante in esecuzione della sent enza impugnata>>; - e, poi, << condanna la ### l a tenere indenne la #### dall'importo per cui quest'ultima è stata condannata>>. 
Orbene, la corte territoriale, nel condannare gli appellati in solido alla restituzione delle somme versate dall'appellante, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha condannato alla restituzione anche un soggetto (il ### quale titolare della RNM ### che quelle somme non aveva incamerato, in quanto la sentenza del giudice di primo grado aveva condannato la ### a corrispondere le spese legali esclusivamente nei confronti dei coniugi ### e ### ragion per cui soltanto questi ultimi (e, per quanto concerne il secondo, i di lui eredi) potevano essere tenuti alla restituzione, a seguito della riforma della sentenza del Tribunale e del venir meno del titolo da questa costituito. ###, nell'inerzia del #### ha indubbiamente interesse ad impugnare la statuizione, essendo stata per l'appunto condannata a tenere indenne la ### dell'#### di tutte le somme per le quali questi è stato condannato, subendone il relativo peso economico. 
Sotto altro profilo, la corte territoriale h a erroneamente condannato la compagnia, in sede disposit iva, a tenere indenne il ### non soltanto ### delle somme corrispondenti a quanto il professionista è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento per i fatti dan nosi ogget to di causa e provocati alla ### ma anche ### delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (quale per l'appunto sono le spese di primo grado, che vengano versate dall'appellante in esecuzione de lla sentenza di primo grado, poi riformata in appello), che sono del tutto 20 estranee al contenuto della garanzia assicurativa prestata: e tanto in difetto di una precisa pattuizione contrattuale, di cui non vi è traccia nella sentenza imp ugnata, la corte te rritoriale ha illegittimamente esteso l'obbligo indennitario a situazioni ed obbligazioni estranee al rischio garantit o (quali sono le somme conseguite in forza di tit olo giudiziale, poi venuto meno).  7. Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome re lativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni p retermesse, dev e essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte: - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, proposto da ### e ### e ### dichiarati assorbiti gli altri; - accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da ### e dichiara assorbito il primo; - accoglie il ricorso incidentale di ### s.p.a.; e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e - rinvia la causa, anche p er le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. 
Così deciso in ### in data 5 novembre 2024, nella camera di 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12435/2025 del 02-12-2025

... attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2022/2023: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2023/2024: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2024/2025: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 24 ore settimanali; 8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche. 9. (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### ❖➢ in persona del Giudice, dott.sa ### all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 20692 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#####: Altre ipotesi.  ###: #### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del ### in virtù di pregressi e reiterati contratto a tempo determinato, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge 107/2015, art. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del ### del ### impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario. 
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della ### docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati. 
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per i predetti anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, per complessivi €2000,00, oltre interessi legali, con vittoria di spese.   ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. 
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.  1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### territoriale in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si instaura esclusivamente e direttamente con il Ministero e non già con le articolazioni territoriali che gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).  2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ###. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato. 
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “### urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile. 
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali. 
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572, l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123». 
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).  ### è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del 7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”). 
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del 9.9.2025, come introdotto in sede ###l. n. 164 del 30.10.2025) . 
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.  3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. 
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
Gli articoli 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine. 
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo, come prevista dalla normativa applicabile al caso in esame, appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento. 
In tali termini si è espressa la Corte di ### la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).  4. Alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.  124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'### ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, Corte di ### 8 novembre 2011, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).  ### la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. 
Ad avviso della Corte, “### indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.  ### del giudice - secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento. 
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema - estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della ### docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.  5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.” 7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ha intrattenuto contratti per lo svolgimento di attività di docenza presso istituti di istruzione primaria con incarichi sino al termine delle attività didattiche. 
In particolare: - a.s. 2021/2022: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2022/2023: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2023/2024: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2024/2025: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 24 ore settimanali; 8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.  9. Quanto poi al regime orario, gli incarichi sono stati conferiti per 24 ore settimanali e, dunque, a tempo pieno.  10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo ### ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.  11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, essendo impiegata con incarico a tempo determinato sino al 31/08/2026; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.  12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €2000,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.  13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del Ministero, con liquidazione in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 ma tenendo conto della non complessità delle materie trattate, della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria a fronte della contumacia del Ministero.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione, in favore della ricorrente, del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €2000,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione; 2. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione, in favore dell'avv.  ### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1362,00 di cui €1313,00 per compensi professionali ed €49,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
RG n. 20692/2025


causa n. 20692/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Casoli

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12436/2025 del 02-12-2025

... sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### ❖➢ in persona del Giudice, dott.sa ### all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 20598 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#####: Altre ipotesi.  ###: #### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del ### in virtù di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge 107/2015, art. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del ### del ### impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario. 
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della ### docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati. 
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per l'anno scolastico indicato in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi legali, con vittoria di spese.   ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. 
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.  1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### territoriale in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si instaura esclusivamente e direttamente con il Ministero e non già con le articolazioni territoriali che gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).  2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ###. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato. 
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “### urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile. 
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali. 
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572, l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123». 
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).  ### è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del 7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”). 
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del 9.9.2025, come introdotto in sede ###l. n. 164 del 30.10.2025) . 
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.  3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. 
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
Gli articoli 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine. 
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo, come prevista dalla normativa applicabile al caso in esame, appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento. 
In tali termini si è espressa la Corte di ### la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).  4. Alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.  124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'### ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, Corte di ### 8 novembre 2011, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).  ### la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. 
Ad avviso della Corte, “### indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.  ### del giudice - secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento. 
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema - estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della ### docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.  5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.” 7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente nell'a.s. 2023/2024 ha intrattenuto un contratto per lo svolgimento di attività di docenza presso un istituto di istruzione primaria con incarico sino al termine delle attività didattiche. 
In particolare: - a.s. 2023/2024: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno con decorrenza dal 16/10/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 24 ore settimanali.  8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.  9. Quanto poi al regime orario, l'incarico è stato conferito per 24 ore settimanali e, dunque, a tempo pieno.  10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo ### ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.  11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, in quanto è impiegata con contratto a tempo determinato sino al 31/08/2026; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.  12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €500,00 in relazione all'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.  13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del Ministero, con liquidazione in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della non complessità delle materie trattate e della serialità del contenzioso.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione, in favore della ricorrente, del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €500,00 in relazione all'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione; 2. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione, in favore dell'avv.  ### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €321,50 di cui € 300,00 per compensi professionali ed €21,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
RG n. 20598/2025


causa n. 20598/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Casoli

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