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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29252/2021 del 20-10-2021

... La società ### S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di ### per l'importo di ### 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso (deliberato in data ###) per l'attività di amministratore unico svolta dalla signora ### dal 10/11/2003 al 24/11/2005. 1.1. Disposto il mutamento del rito, da lavoro a societario, ex d.lgs. n. 5 del 2003, il tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, pur dando atto dell'ammanco di cassa addebitabile alla ### - per ### 24.800,75 - accertato con sentenza del Tribunale di ### n. 745 del 2009. 1.2. La Corte d'appello di Ancona, dopo aver dichiarato inammissibili le istanze istruttorie reiterate dalla società appellante ed ammissibile, invece, la produzione della sopravvenuta sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 353 del 2016 (confermativa della sopra menzionata sentenza del Tribunale di ### n. 745 del 2009), ha respinto l'appello proposto dalla società. 1.3. In particolare, la corte territoriale ha: i) rigettato i primi due motivi di appello, sulla pretesa nullità del decreto ingiuntivo perché emesso dal giudice (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA - c, sul ricorso 16551/2018 proposto da: ### S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### - intimata - avverso la sentenza n. 535/2017 della CORTE ### di ANCONA, pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal consigliere #### 1. La società ### S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di ### per l'importo di ### 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso (deliberato in data ###) per l'attività di amministratore unico svolta dalla signora ### dal 10/11/2003 al 24/11/2005.  1.1. Disposto il mutamento del rito, da lavoro a societario, ex d.lgs.  n. 5 del 2003, il tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, pur dando atto dell'ammanco di cassa addebitabile alla ### - per ### 24.800,75 - accertato con sentenza del Tribunale di ### n. 745 del 2009.  1.2. La Corte d'appello di Ancona, dopo aver dichiarato inammissibili le istanze istruttorie reiterate dalla società appellante ed ammissibile, invece, la produzione della sopravvenuta sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 353 del 2016 (confermativa della sopra menzionata sentenza del Tribunale di ### n. 745 del 2009), ha respinto l'appello proposto dalla società.  1.3. In particolare, la corte territoriale ha: i) rigettato i primi due motivi di appello, sulla pretesa nullità del decreto ingiuntivo perché emesso dal giudice del lavoro, in quanto mera questione di rito e non di competenza; ii) rigettato anche il terzo, il quarto e il quinto motivo (quest'ultimo poi dichiarato altresì assorbito, perché aspecifico) con i quali si deduceva: l'omesso esame dell'eccezione di inadempimento ex art. 1218 c.c.; l'erronea affermazione della natura non contrattuale del rapporto tra amministratore e società; l'omessa considerazione dei plurimi inadempimenti imputabili alla ### e della sua sistematica violazione dei doveri di amministratore, risultante dalla copiosa documentazione prodotta; iii) dichiarato infondati e inammissibili 2 n ### udis Pz3,1,1 ### c,[ (perché aspecifici) il sesto e settimo motivo d'appello sulla omessa pronuncia circa la tardiva costituzione della ### e l'inammissibilità della domanda subordinata di rideterminazione giudiziale del compenso, trattandosi di semplice emendatio libelli, poiché la delibera assembleare costituiva la prova del credito vantato dalla ### e la causa petendi era il diritto al compenso ex art.  2389 c.c. nascente dal rapporto organico; iv) rigettato l'ottavo motivo, dovendosi il petitum individuare nelle conclusioni riformulate dalla società con l'atto di riassunzione ex art. 7, d.lgs. 5/2003 e non nelle originarie conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; v) rigettato il nono motivo d'appello, sull'omesso esame della domanda subordinata di rideterminazione del compenso alla luce dell'ammanco di cassa e dell'insussistenza di attività per circa dodici mesi, in quanto la delibera assembleare del 3 novembre 2004 aveva fissato il compenso di ### 18.000,00 annui e il compenso è un diritto che nasce ex art. 2389 c.c. con l'assunzione della carica, restando irrilevanti «sia la dedotta assenza di attività d'impresa sino all'agosto 2004, sia l'inerzia della ### nel periodo intercorrente tra le proprie dimissioni e la nomina del nuovo amministratore».  2. Avverso detta decisione la ### s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, corredato da memoria.  #### non ha svolto difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1460, 1218, 2392 comma 1, 2393 c.c., nonché 3 e 24 Cost., per non essere stato riconosciuto il diritto della società di limitarsi a sollevare l'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa di compenso dell'amministratore, senza dover necessariamente proporre un'azione di responsabilità nei suoi confronti, di natura contrattuale.  3 Ic",551 R n CI Pi101.1 \ JI e,-;i 2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 5 del 2003, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova e all'onere di specifica contestazione a fronte dell'eccezione di inadempimento o non corretto adempimento sollevata dalla società e provata per tabulas (come da documenti allegati all'opposizione a decreto ingiuntivo, riportati da pag. 14 a pag.  19 del ricorso).  2.3. Il terzo denuncia la violazione degli artt. 426, 427, commi 1 e 5, c.p.c., per l'erroneo mutamento del rito (da lavoro a societario) senza annullamento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo concesso da un giudice incompetente, o comunque secondo un rito sbagliato; in subordine si deduce che l'errore sulla scelta del rito da parte dell'attore in sede monitoria e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre ad incidere sulle spese legali (liquidate da un giudice incompetente), avrebbero «precluso alla società opponente (tra l'altro) l'immediata proposizione della deliberata azione di responsabilità avverso l'ex amministratore (azione di spettanza della società, anche nelle s.r.I.)».  2.4. Con il quarto si adduce la nullità della sentenza, ex art. 360 4 c.p.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c., poiché il secondo motivo di appello sarebbe stato meramente enunciato ma non anche esaminato.  2.5. La stessa censura di nullità (o in subordine la violazione dell'art.  9, comma 1, d.lgs. 5/2003) è veicolata dal quinto motivo, con riguardo alla «erronea individuazione delle conclusioni dell'esponente».  2.6. Il sesto mezzo denunzia, infine, la violazione degli artt. 1460, 1218 e 2697 c.c., con riferimento alla mancata valutazione dell'inerzia della ### nel periodo intercorrente tra le sue dimissioni e la 4 cus2_ nomina del nuovo amministratore, quantomeno ai fini della riduzion-g quantum del compenso invocato.  3. I primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del sesto.  3.1. La questione principale posta con il ricorso è se la società possa opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dal suo ex amministratore, a titolo di compenso per l'incarico svolto, allegandone - in via di eccezione - l'inadempimento o il non corretto adempimento, pur senza aver proposto azione di responsabilità ex art. 2476, comma 1, 3.2. ### i giudici di appello, considerando che tra l'amministratore e la società sussiste un rapporto di immedesimazione organica (non già contrattuale) e che non è emersa l'esistenza di un rapporto parallelo tra la ### e la ### S.r.l., qualificabile come prestazione di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo ( Sez. U, 1545/2017), la sentenza di primo grado sarebbe corretta «nella parte in cui ha escluso l'inversione dell'onere probatorio derivante dalla tesi contrattualistica a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società debitrice [sul] diritto al compenso, ed in definitiva ha escluso l'operatività delle eccezioni (sia ex art. 1460 c.c. che nei sensi dell'art. 1218 c.c.) impeditive della pretesa creditoria, in assenza di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore», il quale «vanta nei confronti della società un diritto soggettivo perfetto al compenso, salvo che si accerti una sua responsabilità per danni».  3.3. Tale statuizione merita di essere riformata.  4. La configurazione del rapporto che lega l'amministratore alla società di capitali e, soprattutto, le plurime implicazioni - di carattere sostanziale e processuale - discendenti dalla sua natura, hanno da 5 n`11,1k,", sempre registrato, in dottrina e giurisprudenza, analisi tanto complesse quanto variegate negli approdi risolutivi.  4.1. E' noto come in dottrina si siano sempre fronteggiate la teoria cd. contrattualistica (per cui il conferimento all'amministratore del potere rappresentativo della società deriva non dalla legge o dallo statuto, bensì dal regolamento negoziale tra i due soggetti, costituenti autonomi centri di interessi, talora contrapposti) e la teoria cd.  organica o unilateralistica (per cui l'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica, che rappresenta, esclude la configurabilità di un rapporto negoziale intersoggettivo, fonte di reciproci diritti e obblighi).  4.2. E' noto altresì che, nell'ambito della prima teoria, si distinguono diverse tesi, le quali declinano il predetto rapporto negoziale ora come "mandato" (per le similitudini evocate dagli artt. 2475-ter, 2476, 2476 e 2479 c.c.), ora come "contratto di amministrazione" sui generis, ora come "prestazione d'opera professionale", ovvero di "lavoro subordinato" o, più genericamente, "rapporto di para-subordinazione".  4.2. Nella giurisprudenza di legittimità, un risalente arresto nomofilattico sostenne che, nei rapporti societari interni, la posizione dell'amministratore di una società di capitali fosse «simile a quella del mandatario» e che - sotto il profilo processuale - «la controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod.  proc. civ., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella 6 n l( I '"n1'. c ,011`, cyt resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società» (Cass. Sez. U, 10680/1994).  4.3. Dopo quasi cinque lustri lo stesso organo nomofilattico - nell'affrontare (risolvendola positivamente) la questione della pignorabilità del compenso dell'amministratore di una s.p.a. «senza i limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c.» - ha corretto quella impostazione, sul rilievo che «il rapporto fra l'amministratore e la società debba essere ricondotto nell'ambito dei "rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario" cui fa riferimento l'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003 per l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese. Rendendo così irrilevante» - a tali fini - «la distinzione fra l'attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società». Di qui la massima per cui «l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.» (Sez. U, 1545/2017).  4.4. In realtà, l'arresto del 2017 - che ha affrontato il tema della qualificazione del rapporto tra amministratore e società di capitali sotto lo specifico angolo visuale della sua sussumibilità nei rapporti previsti dall'art. 409 n. 3) c.p.c., ai fini della perimetrazione della pignorabilità del compenso in relazione all'art. 545, comma 4, c.p.c. - ha sconfessato solo alcuni degli enunciati del precedente del 1994 7 2 :1 ###, Li ###,1e,1 (segnatamente quelli afferenti la qualificazione del rapporto come parasubordinato e la sua riconducibilità all'art. 409, n. 3, c.p.c.), aderendo invece ### alla premessa per cui «l'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest'ambito, di due centri d'interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto», enunciato sul quale ha «senz'altro concordato (seppure con i limiti dei quali si dirà in seguito), nella considerazione che l'immedesimazione organica può aver rilievo nei rapporti con i terzi, ma nei rapporti interni effettivamente sussiste una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro».  4.5. In particolare, pur ricomprendendo tra i "rapporti societari" ex art. 3 d.lgs. 168/03 quello intercorrente tra società ed amministratori - «data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire», in modo «non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/2014), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (Cass. 14369/2015)» - le ### del 2017 hanno ritenuto «indispensabile precisare che tutto quanto finora affermato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo 8 l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera».  4.6. Detto orientamento è stato ripreso, in alcune sue sfaccettature, da successive pronunce di questa Corte, nelle quali la questione ha invero continuato ad essere dipanata per lo più in chiave processualistica - ai fini del riparto di competenza tra giudice del lavoro e sezione specializzata in materia di impresa - o in ottica lavoristica, con affermazione, tra l'altro, dei seguenti principi: i) «il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.; ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni» ( 285/2019); ii) «il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico» ( 12308/2019); iii) «l'amministratore unico e il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c., con la conseguenza che, in questa ipotesi, la cognizione della vertenza relativa all'azione di responsabilità esercitata contro di essi spetta alla sezione specializzata in materia di impresa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003. Peraltro, ciò non esclude che, tra la detta società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, possa instaurarsi un autonomo, parallelo e 9 n I ti5"' ###. colp; diverso rapporto che assuma le caratteristiche di quello subordinato, parasubordinato o d'opera, con l'effetto che, in tali situazioni, la competenza a conoscere della medesima azione va riconosciuta al giudice del lavoro» (Cass. 345/2020). Non si registra, invece, una particolare elaborazione della giurisprudenza di legittimità (diversamente da quella di merito) sullo specifico tema - qui in disamina - dei rimedi azionabili giudizialmente, in via di azione o eccezione, nelle pur possibili controversie tra società a responsabilità limitata e amministratori in punto di compenso spettante a questi ultimi, in correlazione ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, la cui eventuale inosservanza li rende solidalmente responsabili verso la società dei danni ad essa derivanti (art. 2476 c.c.) 4.7. Una particolare menziona_ merita, ai fini del decidere, l'orientamento espresso dalla prima sezione di questa Corte, la quale, muovendo dalla negazione della natura subordinata o parasubordinata del rapporto tra società e amministratori - in forza di quello stesso principio di immedesimazione organica che avrebbe avuto di lì a poco l'avallo delle sezioni unite - ha affermato: i) che «va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a ricom prendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino IO cnnp,, I la ### e•A l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso» ( 2759/2016, 13956/2016); li) che «le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari» ( 2759/2016).  4.8. Si tratta di un approdo importante poiché, ferma restando la riconduzione dei rapporti tra società e amministratori - caratterizzati, nella dimensione esterna, dal fenomeno intrasoggettivo della immedesimazione organica - al genus dei "rapporti societari" (e perciò attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa), dischiude icasticamente lo scenario - che nella dimensione interna appare indubitabilmente intersoggettivo - delle possibili controversie sui rapporti patrimoniali tra la società e la persona fisica investita delle funzioni dell'organo amministrativo cui è preposta, avuto riguardo non solo all'entità e disponibilità del diritto al compenso, ma anche ad ulteriori aspetti (si pensi, e.g., all'indennizzo per anticipata cessazione del rapporto, ex art. 2383 c.c.).  4.9. Viene così in rilievo una dicotomia tra i poteri e le funzioni dell'amministratore, che discendono direttamente dalla legge e dal contratto sociale (da un lato) e gli eventuali diritti connessi allo svolgimento dell'attività gestoria, con le correlate responsabilità (dall'altro). Dicotomia che, a ben vedere, rappresenta un ulteriore sviluppo logico della possibilità, ribadita dalle ### del 2017, che nei rapporti interni tra società e amministratori si ingeneri «una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro», capace in I ultima analisi di integrare quella dualità di posizioni - tipica dei contratti sinallagmatici - che risulta invero testimoniata in modo cristallino da numerose norme dello stesso titolo V del libro V del codice civile, nelle quali le posizioni soggettive dell'amministratore e della società risultano chiaramente contrapposte (si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 2475-ter in tema di conflitto di interessi, all'art.  2476 in tema di responsabilità degli amministratori verso la società, agli artt. 2485 e 2486 in tema di responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società al verificarsi di una causa di scioglimento).  5. Tra i suddetti diritti viene qui in emersione, in particolare, il diritto al compenso spettante agli amministratori per la gestione dell'impresa, la quale nelle s.r.l. è affidata - salvo diversa disposizione dell'atto costituivo - a uno o più soci, e deve essere svolta «nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma», attraverso il compimento delle «operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale» (art. 2475, comma 1, c.c., come novellato dall'art. 377 del d.lgs. 14/2019 -### a far tempo dal 16 marzo 2019).  5.1. Al riguardo si rammenta che il legislatore della riforma societaria del 2003 ha soppresso il rinvio all'art. 2389 c.c. contenuto nell'originario art. 2487, comma 2, c.c., senza introdurre in altro luogo (né nell'art. 2475 c.c., sull'amministrazione della società, né nell'art.  2479 c.c., sulla competenza dei soci alla nomina degli amministratori), una disciplina specifica sul compenso degli amministratori.  5.2. Ferma restando la preminenza di eventuali disposizioni dettate sul punto nell'atto costitutivo o nello statuto, il conseguente dubbio che detta abrogazione avesse fatto venir meno la presunzione di onerosità della funzione di amministratore di s.r.l. (tipica invece della pdol s.p.a.) è stato superato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza di merito, che da quella di legittimità: la prima con richiamo alle norme del codice civile in tema di mandato (anche per il rinvio contenuto nell'art. 2260 c.c. sulle società di persone) o di società per azioni (nonostante l'abrogazione del pregresso rinvio all'art. 2389 c.c.); la seconda anche con riferimento alla fonte normativa di cui agli artt.  2230 e 2233 (sulla disciplina del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale); la terza esclusivamente in direzione della persistente applicabilità della disciplina dettata per le società per azioni dagli artt. 2364 (per cui l'assemblea ordinaria determina il compenso se non stabilito dallo statuto) e 2389 (per cui i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea) del (Cass. 28911/2018).  5.3. In tal senso questa Corte ha affermato che il diritto alla percezione del compenso origina direttamente dall'accettazione della carica di amministratore, quale "diritto soggettivo perfetto" ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli (Cass. 28911/2018, 15382/2017, 16764/2005, 1647/1997, 1554/1981), sebbene disponibile (Cass. 12592/2010) e perciò derogabile da una clausola dello statuto o da una delibera assembleare che sancisca la gratuità dell'incarico, così come rinunciabile attraverso una remissione del debito, anche tacita, purché idonea a rivelare inequivocabilmente la sottesa volontà abdicativa (Cass. 3657/2020, 28911/2018, 16530/2018, 15382/2017, 4261/2009, 16125/2006).  5.4. Inoltre, si è detto, il diritto al compenso può ben essere fatto valere in giudizio dall'amministratore, non solo in difetto di una specifica delibera assembleare che disponga la liquidazione del compenso, ma anche a fronte di una delibera che vi provveda in 13 165511nIl.t l< (l \ e,t misura non adeguata, potendo in tal caso ricorrersi alla determinazione, anche equitativa, del giudice (Cass. 28911/2018, 8897/2014, 1676/2005), purché venga allegata e provata la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte (Cass. 28911/2018, 23004/2014) e senza che l'esercizio di tale diritto sia subordinato a una richiesta da rivolgere alla società amministrata durante lo svolgimento dell'incarico (Cass. 24139/2018).  5.5. Quest'ultima pronuncia merita una particolare segnalazione, poiché con essa la prima sezione di questa Corte, nell'affermare, in tema di s.r.I., che «l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli», ha espressamente precisato «che, secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr., la norma dell'art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell'art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni)» (v. Cass. 24139/2018 cit., in motivazione); in tal guisa si è evocata, legittimandola, una visione di tipo contrattualistico, che il collegio condivide, riferita al tema del diritto al compenso dell'amministratore di società.  5.6. Può quindi dirsi che quel diritto al compenso origina autonomamente nell'ambito del rapporto di immedesimazione organica - proprio del contratto associativo (in base al quale gli atti compiuti dall'amministratore vengono imputati direttamente alla società di capitali per la quale egli agisce, nei confronti dei terzi, in forza della rappresentanza generale sancita dall'art. 2475-bis c.c.) - dando vita ad un diverso rapporto, non formalmente contrattuale ma 14 di tipo contrattuale, in seno al quale è ravvisabile un nesso sinallagmatico di corrispettività con gli obblighi che l'amministratore medesimo deve osservare in base alla legge e all'atto costitutivo, i quali, se violati, ne generano la responsabilità ### verso la società, ai sensi degli artt. 2476, 2485 e 2486 6. Ebbene, che quella appena menzionata sia una responsabilità di tipo contrattuale costituisce un approdo assodato in dottrina e giurisprudenza, con tutte le conseguenze che ne discendono, specie in tema di distribuzione dell'onere probatorio.  6.1. Anche di recente questa Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art.  146 I. fall. - può limitarsi «ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri», dovendo solo «provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri» (Cass. 12567/2021), nonché «l'adempimento degli obblighi loro imposti» (Cass. 2975/2020; conf.  15470/2017, 22911/2010).  6.2. In applicazione di tale principio si è ad esempio statuito che, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo della società, ovvero con riguardo all'improprio utilizzo di giacenza di magazzino, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore - danno che comprende sia le perdite subite (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) - può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle suddette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del 15 suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali, ovvero, rispettivamente, nella puntuale utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa (v. Cass. 17441/2016, 16952/2016).  6.3. Sul punto, il nesso con l'ammanco di cassa per ### 24.800,75 addebitato alla ### - accertato dallo stesso Tribunale di ### con sentenza n. 745/2009, confermata dalla Corte d'appello di Ancona con sentenza n. 353/2016 - risulta evidente.  6.4. La natura pacificamente contrattuale della responsabilità degli amministratori (così come dei sindaci) verso la società comporta, tra l'altro, l'indubbia applicazione della regola posta dall'art. 1218 c.c. in tema di onere della prova della non imputabilità del fatto dannoso al fine di escludere la responsabilità per i danni cagionati ( 25056/2020), il cui regime di favor creditoris è notoriamente ispirato al principio di cd. persistenza del diritto (derivante dall'art. 2697, comma 2, c.c., che include l'adempimento tra le cause estintive dell'obbligazione) e di cd. vicinanza della prova.  6.5. Specularmente, la medesima natura contrattuale è stata attribuita alla responsabilità della società per azioni, ex art. 2383 c.c., in caso di revoca dell'amministratore, con recesso dal rapporto di amministrazione senza giusta causa, proprio avuto riguardo al «lucro cessante per i compensi residui non percepiti» (Cass. 2037/2018). Ciò rappresenta un'ulteriore conferma del nesso sinallagmatico rilevabile tra l'adempimento dei doveri gravanti sull'amministratore e la maturazione del diritto al compenso.  7. Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato emerge dunque l'esistenza - in seno al rapporto tipicamente associativo che origina dal contratto di società ex art. 2247 c.c. - di un rapporto di tipo contrattuale a prestazioni corrispettive, caratterizzato dal Pa01,1 \—:11 t sinallagma tra l'obbligo dell'amministratore (inteso quale persona fisica investita delle funzioni dell'organo amministrativo cui è preposto) di rispettare i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società - con conseguente diritto della società di agire per il risarcimento dei danni in caso di loro violazione - ed il suo diritto (sia pure disponibile e rinunciabile) a conseguire dalla società amministrata il compenso per l'attività svolta, parimenti azionabile in via giudiziale sia in punto di an che di quantum.  7.1. Ciò non significa ricondurre quel "rapporto societario" ravvisato dalla giurisprudenza di questa Corte nella relazione organica tra amministratore e società (come tale non qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato, o di mandato o di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c.) ad un contratto atipico, che pure sarebbe astrattamente configurabile - in ossequio al principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. - quantomeno per i profili non coperti dalla disciplina del titolo V del libro V del codice civile (in dottrina si segnalano i cd. directorship o management agreements frequenti nella prassi negoziale di origine anglosassone, ma anche possibili patti di non concorrenza, destinati ad operare dopo la cessazione dell'incarico gestorio).  7.2. E' infatti sufficiente leggere quel segmento di corrispettività, che si genera nel più ampio ambito del rapporto associativo, alla luce dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, per cui «la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che t, p l< el1,1 e,t ne sia la fonte», potendo «discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice "contatto sociale", ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento»; con la precisazione che anche la categoria delle "obbligazioni ex lege" (spesso ricondotta agli «altri atti o fatti idonei» a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, cui allude l' art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, mentre le obbligazioni integranti la cd.  responsabilità da fatto lecito (come la gestione di affari altrui e l'arricchimento senza causa) non presuppongono l'inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia), né dipendono da comportamenti illeciti dannosi (Cass. U, 14712/2017; conf. Cass. Sez. U, 12477/2018; cfr. ex multis 25644/2017, in termini di "contatto qualificato" e Cass. 4153/2019, sulle prestazioni accessorie a obblighi legali).  7.3. Una volta riscontrata, nei termini sopra esposti, una relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra il diritto al compenso dell'amministratore di società e l'obbligo da egli assunto di rispettare i doveri posti dalla legge e dal contratto sociale (statuto e atto costitutivo), non può non discenderne l'applicazione delle regole dettate dal codice civile in punto di responsabilità del debitore «che non esegue esattamente la prestazione dovuta» (art. 1218 c.c.) e di possibilità per il debitore di sollevare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la quale include anche quella di inesatto adempimento (Cass. 9439/2008), in corrispondenza delle due figure della exceptio inadimpleti o non rite adimpleti contractus.  odi" 8. Orbene, secondo l'indirizzo consolidatosi a partire da Cass., U, 13533/2001, in tema di eccezione di inadempimento, il creditore che agisca per l'esecuzione del contratto, la sua risoluzione o il risarcimento dei danni subiti, ha solo l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero il mancato adempimento per causa a sé non imputabile. Tuttavia, qualora il convenuto frapponga l'eccezione di inadempimento ex art.  1460 c.c., viene riversato sull'attore l'onere di neutralizzare l'eccezione, provando il proprio adempimento (Cass. 3232/1998); in tal caso risultano quindi invertiti i ruoli delle parti, poiché il convenuto eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il creditore-attore a dover dimostrare il proprio adempimento, ovvero il difetto di influenza del proprio operato sul nesso eziologico o sulla produzione del danno (ex plurimis Cass. 3373/2010, 23759/2016, 18858/2018, 3587/2021, 12719/2021).  8.1. In effetti, a fronte della exceptio inadimpleti contractus, il criterio di distribuzione dell'onere della prova rimane oggettivamente identico ma soggettivamente invertito nei ruoli, poiché, come detto, chi solleva l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo l'originario attore a dover dimostrare, a sua volta, di avere adempiuto (Cass. 15328/2018, 826/2015). Ciò perché entra in gioco ancora una volta il principio di diritto vivente (ispirato all'art. 24 Cost.) della cd. riferibilità o vicinanza della prova - nel caso di specie utile ad ovviare alla difficoltà di fornire la prova di un fatto negativo, come l'inesattezza della prestazione - in base al quale la distribuzione degli oneri probatori supera l'orizzonte discretivo tra fatti costitutivi ed 19 estintivi o impeditivi del diritto, per tener conto della effettiva disponibilità dei mezzi di prova - intesa come concreta possibilità di dimostrare il fondamento della propria pretesa - affinché l'esercizio dei diritti non risulti impossibile o eccessivamente difficoltoso.  8.2. Sempre secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, né l'espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che non è censurabile in sede di legittimità, purché risulti ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale (Cass. 20870/2009; 11728/2002).  8.3. In particolare, in tema di procedimento monitorio si è affermato che integra eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale con cui la parte ingiunta si limiti a chiedere la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, con la conseguenza che grava, in quel caso, sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento (Cass. 22666/2009).  8.4. Inoltre si è detto che, sebbene la mancanza di gravità dell'inadempimento renda l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. contraria a buona fede (Cass. 12791/2021, 22626/2016, 8880/2000), a rigore ciò non deve indurre a ritenere che la gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni, ex art. 1460 c.c., debba essere tale da giustificare la risoluzione del contratto 20 n I c5' ###. n ,ons ### (Cass., 5232/1985), poiché la gravità dell'inadempimento è un presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicalità e definitività di tale rimedio, non ricorrente nell'eccezione di inadempimento, che non estingue il contratto (Cass. 1690/2006).  9. Nel caso in esame, può innanzitutto ritenersi superata l'obbiezione per cui l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non sarebbe applicabile al contratto di società, in quanto contratto associativo (nel quale il sinallagma è sostituito dalla comunione di scopo, ossia la collaborazione tra i soci per conseguire un risultato comune) e non a prestazioni corrispettive, come formalmente richiede la norma; come visto, infatti, il diritto al compenso dell'amministratore di società - per vero nemmeno contemplato dalle norme codicistiche in tema di s.r.l. - va ricondotto non tanto alla causa concreta del contratto di società (al cui interno pur si inscrive), quanto al rapporto sinallagmatico che si instaura tra amministratore e società, che prende origine dal rapporto di immedesimazione organica, ma se ne distacca concettualmente nel momento in cui il primo, con l'accettazione della nomina, assume verso la seconda l'obbligo di adempiere ai propri doveri, secondo il paradigma legale o pattizio del rapporto sociale - cui corrisponde la responsabilità contrattuale verso la società per il caso di inadempimento o non corretto adempimento delle correlate prestazioni - e matura al tempo stesso nei confronti della seconda il diritto al compenso, secondo un nesso di corrispettività rispetto all'attività gestoria svolta.  9.1. In effetti, la situazione evoca quella partitamente declinata, sempre nel campo dei rapporti associativi, per le società cooperative, in relazione alle quali si è affermato che «Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale CH (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. In particolare, nell'ambito delle cooperative edilizie, un tale rapporto economico - giuridico, distinto da quello sociale, instaurandosi tra società e socio prenotatario a seguito dell'attribuzione dell'unità immobiliare costruita, caratterizza l'attribuzione come atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, per cui riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni. il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo» (Cass. 26222/2014, 694/2001).  9.2. Anche la pretesa inconciliabilità dell'art. 1460 c.c. - in quanto rimedio di carattere sospensivo e conservativo del contratto - con la proposizione dell'eccezione di inadempimento in un momento in cui il rapporto è già concluso, risulta superabile alla luce delle esposte 22 considerazioni. Invero, se - come sostenuto da parte della giurisprudenza di merito anche dopo l'arresto di Cass. Sez. U, 1595/2017) - la remunerazione dell'amministratore si pone in rapporto di dipendenza diretta con il corretto espletamento delle funzioni determinate dalla legge e dal contratto sociale, il pagamento del compenso non può ontologicamente restare indifferente alle possibili anomalie nell'adempimento dei relativi obblighi di fonte eterodeterminata, dovendosi perciò escludere ogni preteso automatismo nel suo riconoscimento. In tal senso risulta giustificata l'estensione, al rapporto remuneratorio intercorrente tra amministratore e società, del rimedio che l'art. 1460 c.c. ha istituito per rafforzare l'obbligo di adempimento delle obbligazioni nei contesti di corrispettività, anche se solo di natura lato sensu contrattuale.  9.3. Pertanto, il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrapposte tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche (e soprattutto) dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto (Cass. 12978/2002).  9.4. In quest'ottica si comprende perché solo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica - nei quali l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo - la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il sinallagma, alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, eum; \ ella e,t c.c., le prestazioni che siano state già ### eseguite ( 7550/2012).  9.5. Deve infatti ritenersi che, quand'anche l'amministratore sia (come nel caso di specie) già cessato dall'incarico, persista l'interesse della società a rifiutare il pagamento del compenso, facendo appunto valere l'eccezione ex art. 1460 c.c. con riguardo alle prestazioni non correttamente eseguite, sia pure limitatamente al corrispettivo maturato nello specifico periodo di riferimento per il quale sussistano i lamentati inadempimenti. Diversamente, la società resterebbe ingiustamente soggetta al criterio del "so/ve et repete".  9.6. Il quadro fattuale della vicenda - e, segnatamente, il più volte menzionato ammanco di cassa addebitato all'amministratrice - induce all'ulteriore precisazione che, in caso di responsabilità contrattuale (come quella ex art. 2476 c.c.), ben diverse sono - quanto a presupposti, funzione e distribuzione dell'onere probatorio le possibili eccezioni di compensazione e di inadempimento: la prima rilevando quale fatto estintivo dell'obbligazione, in presenza di due soggetti obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti (con conseguente onere della parte che la invoca di provare l'esistenza del proprio controcredito); la seconda integrando, invece, un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento, avanzata nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive nel concomitante inadempimento del creditore, nel qual caso il debitore può limitarsi ad allegare detto inadempimento, mentre grava sul creditore stesso l'onere di provare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (v. Cass. Sez. U, 13533/2001; Cass. 23759/2016).  10. Un ultimo e decisivo aspetto viene in rilievo sotto il profilo processuale.  utit,t e,1 10.1. ### del giudice a quo per cui la società non potrebbe sollevare le eccezioni di inadempimento ex artt. 1218 e 1460 c.c. senza aver esercitato l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., è destituito di fondamento; invero, ciò che può farsi valere in via di azione non può non farsi valere anche in via di eccezione - secondo il brocardo "plus semper in se continet quod est minus" - sicché appare pienamente legittima un'eccezione riconvenzionale che faccia valere la dedotta responsabilità dell'amministratore nei limiti della pretesa creditoria ex adverso azionata.  10.2. Al riguardo questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, invero, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali» (Cass. 23345/2009).  10.3. Ancor più pregnante, ai fini del decidere, risulta l'orientamento di questa Corte che, in tema di opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione (nonché del collegio sindacale) di una società poi fallita, dà rilevanza, ai fini del rigetto della domanda, alla prova fornita dalla curatela fallimentare in relazione all'eccezione di inadempimento dei doveri inerenti alla carica, formulata ai sensi dell'art. 1460 c.c. (Cass. 25584/2018; cfr.  25 n 165.'1 2r i< 13207/2021 per il compenso professionale del sindaco di società di capitali).  11. Va conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: "In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società può far valere in via di eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l'inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costituivo, la cui violazione integra la responsabilità di tipo contrattuale ex art. 2476, primo comma, c.c., non venendo in rilievo, a tali fini, il rapporto societario di immedesimazione organica esistente, verso l'esterno, tra amministratore e società, bensì il nesso sinallagmatico, tipico del rapporto contrattuale, intercorrente tra il corretto svolgimento dell'attività di gestione dell'impresa e la maturazione del diritto al compenso in capo all'amministratore medesimo." 12. I restanti motivi terzo, quarto e quinto sono affetti da profili di inammissibilità e infondatezza.  12.1. In particolare il terzo, oltre a trascurare che la questione in rilievo non è di competenza, bensì di mero rito, risulta generico, per difetto di autosufficienza; vizio che investe ancor più il quarto motivo, il quale, nella sua estrema stringatezza, non riporta nemmeno i contenuti del motivo di appello di cui si lamenta il mancato esame, verosimilmente a causa della mancata comprensione della relativa ratio decidendi della sentenza impugnata; dal medesimo difetto è infine afflitto il quinto motivo, che difetta altresì di conducenza con riguardo all'atto processuale da prendere in considerazione per 26 2 ;I k l'individuazione delle pertinenti conclusioni formulate dalla parte nel giudizio di merito.  13. Per concludere, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del sesto e rigetto dei motivi terzo, quarto e quinto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché la Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, proceda alla valutazione, iuxta alligata et probata, dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società odierna ricorrente, secondo il principio di diritto sopra enunciato, nonché alla statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.  P.Q.M.  Accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, il quarto e il quinto, dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23/06/2021 

Giudice/firmatari: Scaldaferri Andrea, Vella Paola

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Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 3411/2025 del 20-11-2025

... difesa dall'Avv. ### (cf. ###) per procura in calce al decreto ingiuntivo opposto, ed elettivamente domiciliat ###### n° 4, resistente ### opposizione a decreto ingiuntivo ### decreto n°3295/2023 emesso in data ###.2023 e notificato il ### questo ### del Giudice di ### ingiungeva alla I.CO.E.S. di ### & C. sas di pagare alla S.I.E.S.S. ### la somma di € 3483,58 oltre interessi legali dalla domanda, nonché le somme dovute relative al decreto ingiuntivo, quale credito originato dal mancato pagamento a saldo di due fatture la n. 180/21 e la n. 177/22 emesse per la fornitura ed installazione di segnaletica di cantiere e servizi accessori in favore della I.CO.E.S. per un lavoro su strada comunale che quest'ultima aveva avuto commissionato giusto appalto pubblico. Con ricorso in opposizione, la I.CO.E.S., contestava la infondatezza del credito, lamentando la non congruità nel quantum rispetto ai beni forniti ed alle lavorazioni eseguite. Sostenendo che con i pagamenti già effettuai, avesse saldato gli importi spettanti all'opposta o la più che la stessa fosse debitrice di un importo minore a quello ingiunto. Pertanto, ritenendo l'azione giudiziaria, intrapresa nei propri confronti, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DELGIUDICE DI PACE DI PALERMO Quarta Sezione Civile Nella persona della Dott.ssa ### in funzione di Giudice di ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n°16971/2023 del ###.CO.E.S. di ### & C. sas, con sede in #### nella ###. Mattarella n°167 codice fiscale e partita IVA ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor ### Elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in #####. Sciortino n° 33,presso lo studio dell'Avv. ####.I.E.S.S. ### (cf. ###), corrente in ### 8639, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig.ra ###, ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (cf. ###) per procura in calce al decreto ingiuntivo opposto, ed elettivamente domiciliat ###### n° 4, resistente ### opposizione a decreto ingiuntivo ### decreto n°3295/2023 emesso in data ###.2023 e notificato il ### questo ### del Giudice di ### ingiungeva alla I.CO.E.S.  di ### & C. sas di pagare alla S.I.E.S.S. ### la somma di € 3483,58 oltre interessi legali dalla domanda, nonché le somme dovute relative al decreto ingiuntivo, quale credito originato dal mancato pagamento a saldo di due fatture la n. 180/21 e la n. 177/22 emesse per la fornitura ed installazione di segnaletica di cantiere e servizi accessori in favore della I.CO.E.S. per un lavoro su strada comunale che quest'ultima aveva avuto commissionato giusto appalto pubblico.   Con ricorso in opposizione, la I.CO.E.S., contestava la infondatezza del credito, lamentando la non congruità nel quantum rispetto ai beni forniti ed alle lavorazioni eseguite. Sostenendo che con i pagamenti già effettuai, avesse saldato gli importi spettanti all'opposta o la più che la stessa fosse debitrice di un importo minore a quello ingiunto. 
Pertanto, ritenendo l'azione giudiziaria, intrapresa nei propri confronti, illegittima, chiedeva la revoca del decreto. 
Parte opposta, S.I.E.S.S. ### costituendosi, precisava di avere realizzato tra la fine del 2020 ed il settembre 2022, su incarico dalla opponente, la fornitura ed installazione di segnaletica di cantierizzazione viaria del tratto stradale urbano di via ### a ### a seguito di commessa pubblica. 
A fronte della fornitura e delle prestazioni eseguite e concluse a fine Settembre 2022, senza alcuna eccezione o riserva da parte della committente I.CO.E.S, la opposta metteva n 4 fatture, tra cui le n 180/21 e 177/22 (di cui al d.i.) . 
Precisava che la I.CO.E.S provvedeva al pagamento di taluni importi, che venivano, come previsto dall'art 1193 c.c , imputati alle fatture più datate. 
Rimanendo pertanto non saldate delle 4 fatture, la n 180/21 di € 3032,92 e la fattura 177/22 di € 451,46, per la somma complessiva di € 3484,38 che per un refuso di 0,80 centesimi nella somma, nel ricorso monitorio venivano azionate per la somma di 3.483,58, aconferma di quanto sostenuto allegava mastrino contabile della S.I.E.S.S. ### per il conto clienti I.CO.E.S. 
Assumeva inoltre , di avere fornito ed installato tutta la fornitura necessaria al cantiere in ossequio alle prescrizioni della committenza pubblica.   Insisteva per l'ammissione delle prove orali con testi, al fine di provare la corretta fornitura e la conseguente legittima emissione delle fatture. 
Venivamo escussi i testi di parte opposta ed in assenza di richieste istruttorie di parte opponente, Il giudizio veniva, su richiesta delle parti rinviata per le conclusioni e discussione all'udienza del 09.10.2025 ,ove e sulla base delle conclusioni depositate ,la causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE ### opposizione proposta dalla I.CO.E.S. avverso il decreto ingiuntivo N 3295/2023 deve essere rigettata. 
Dall'istruttoria probatoria basata sulla prova testimoniale con l'ingegnere ### all'epoca dei fatti direttore dei lavori pubblici, e del sig ### capo squadra lavori per conto della S.I.E.S.S. srl, è emerso, come dichiarato dal direttore dei lavori pubblici , l'ingegnere Di trapani ### che i lavori, (per la rete fognaria nel quartiere ### in via ### a ### venivano giusta delibera a seguito di gara pubblica affidati alla I.CO.E.S, e che la ditta esecutrice, di cui non sapeva il nome e che apprendeva proprio in sede di prova orale ,riconoscendola in quanto ditta famosa essendo una delle più importanti),venivano eseguiti ,nei modi e termini così come da Ordinanza del traffico del Comune di ### che indicava le prescrizioni da adottare ossia “la deviazione del traffico sulla zona e le misure di sicurezza da applicare es lampeggiatori, cartellonistica, recinzioni, segnaletica orizzontale”. 
Tutti materiali che, come confermato da teste venivano collocati con l'ausilio di autogru. 
Precisava altresì che durante le operazioni, erano presenti anche il direttore tecnico della I.CO.E.S sig ### con altri due professionisti l'ingegnere ### e l'architetto ### Dichiarava inoltre che le sospensioni dei lavori, non erano imputabili alla assenza o criticità della segnaletica, ma per altri fattori, riferibili alle linee del gas-metano ad alta pressione e linee elettriche dell'### che comunque venivano risolte facendo concludere i lavori per tempo.
Anche il teste ### presente sui luoghi, in quanto capo squadra della opposta S.I.E.S.S, ,ha confermato la circostanza di avere installato tutta la segnaletica di cantiere, compresa di passaggi pedonali evidenziati con l'apposita colorazione in giallo, previa cancellatura del colore bianco, del posizionamento delle barriere in cemento modello new jersey con l'ausilio di autogru, per il sollevamento delle stesse e che il trasporto e collocazione di tutto il materiale aveva comportato vari viaggi in quanto l'area era vasta . 
Confermava altresì che nessuna contestazione veniva mossa da parte della ### Pertanto, alla luce di quanto sopra, ricordando che la Opposta , nel processo di opposizione, assume la posizione sostanziale di attore e che conseguentemente su di essa incombe l'onere della prova ex art 2697 c.c, ha provato la fondatezza della domanda, infatti con il decreto ingiuntivo ha chiesto il pagamento delle fatture le cui forniture sono state effettuate. 
Di contro, parte opponente I.CO.E.S, avrebbe dovuto provare la non congruità delle stesse, che sono rimaste labilmente enunciate e non supportate da alcuna prova. 
Va pertanto confermato quanto statuito con il decreto ingiuntivo n°3295/2023 emesso in data ### e notificato in data ###, ritenendosi la proposta opposizione infondata e fondato il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo medesimo.
In ragione del criterio legale della soccombenza parte attrice in opposizione deve rimborsare all'opposto le spese sostenute in questo giudizio che si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, ### l'opposizione promossa dalla società I.C.O.E.S. di ### & C. sas in persona in persona del legale rappresentante protempore signor ### avverso il decreto ingiuntivo n 3295/2023.  conferma il decreto n° 3295/2023 emesso da questo ### del Giudice di ### in data ### e notificato in data ### all'opponente, con il quale si ingiungeva alla ### I.C.O.E.S. di ### & C.  sas in persona in persona del legale rappresentante pro-tempore signor ### di pagare in favore di S.I.E.S.S.srl in persona in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma di € 3483,58 oltre le spese del procedimento monitorio; Dichiara il decreto n 3295/2023 esecutivo ### la società I.C.O.E.S. di ### & C. sas in persona in persona del legale rappresentante pro-tempore signor ### a rimborsare alla resistente ,le spese processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € 1061,00 per compensi professionali, oltre il 15% sui compensi ex art 15 LTF per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore dell' avv. ### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 16971/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella Piro

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 1260/2025 del 21-10-2025

... appello incidentale, chiedendo la totale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, asserendo quale unica doglianza di essere totalmente estranea alla cancellazione dei dati. Con il primo motivo di censura, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione di fatto e di diritto da parte del giudice di primo grado in quanto la domanda risarcitoria avanzata dal #### nei confronti della ### s.r.l. risultava comprovata dalla condotta inadempiente di parte appellata e consistente - come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado - nell'avvenuta cancellazione di oltre tremila files, con conseguente sussistenza di responsabilità a suo carico, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio in ordine: a) al tempo di lavoro necessario per il reinserimento dei dati cancellati e per la ricostruzione delle procedure (€ 6.500 pari a 130 ore lavorative); b) lavoro supplementare per la predisposizione dei bilanci e delle note integrative in ritardo rispetto alla naturale scadenza (€ 1.500 pari a 30 ore lavorative); c) il blocco a opera della ### del programma fornito come ritorsione al sorgere della controversia (€ 3.000 in via equitativa). Altra doglianza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###^ ### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati Dott. ###. 
Dott. #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa DA ### (C.F. ###), nato a ### il ### e residente ###/C, rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### (C.F.: ###; ####) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a #### n.280 #### S.R.L. (P.Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###/b, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (CF: ###; ####) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a ####, ### n. 25 ###: appello avverso la sentenza n. 411/2023 emessa dal Tribunale di ### nel procedimento R.G. n. 2024/2017 in materia di appalto di servizi, pubblicata in data ###. 
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva solo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 515/2017 proposta dal ### e lo condannava al pagamento di € 8.187,46 oltre accessori in favore della ### s.r.l. per l'esecuzione delle convenute prestazioni di manutenzione di prodotti software, effettuate. pag. 2/4 Il Tribunale, inoltre, respingeva la domanda risarcitoria (anche ai fini di una eventuale compensazione con quanto eventualmente dovuto) avanzata dall'attore nei confronti della ### s.r.l. per non aver assolto l'onere probatorio posto a suo carico.  ### impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze di seguito riportate. 
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la totale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, asserendo quale unica doglianza di essere totalmente estranea alla cancellazione dei dati. 
Con il primo motivo di censura, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione di fatto e di diritto da parte del giudice di primo grado in quanto la domanda risarcitoria avanzata dal #### nei confronti della ### s.r.l. risultava comprovata dalla condotta inadempiente di parte appellata e consistente - come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado - nell'avvenuta cancellazione di oltre tremila files, con conseguente sussistenza di responsabilità a suo carico, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio in ordine: a) al tempo di lavoro necessario per il reinserimento dei dati cancellati e per la ricostruzione delle procedure (€ 6.500 pari a 130 ore lavorative); b) lavoro supplementare per la predisposizione dei bilanci e delle note integrative in ritardo rispetto alla naturale scadenza (€ 1.500 pari a 30 ore lavorative); c) il blocco a opera della ### del programma fornito come ritorsione al sorgere della controversia (€ 3.000 in via equitativa). 
Altra doglianza concerneva la circostanza che la ### nel costituirsi, aveva contestato l'attribuibilità a se stessa di tali danni ma non il quantum e i criteri di calcolo. 
I motivi sono infondati. 
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità” (Cass. Civ., sez. III, 03.12.2015 n. 24632; conforme Cassazione Civile, ### I, 22.01.2025, n. 1511). 
Al contempo, con riferimento alla liquidazione equitativa, è bene ricordare che: “… la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica ( 19/12/2011, n. 27447), cioè che "la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662); ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447); la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o pag. 3/4 altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)” ( Cassazione civile sez. III, 14/03/2024). 
E' necessario però aggiungere che “l'utilizzo del criterio equitativo ai fini della liquidazione del danno, per legge subordinato alla condizione della sua acclarata sussistenza e della impossibilità di provarne la precisa entità (ovvero, come si legge nella sentenza gravata, "a fronte di un danno certo nella sua esistenza, ma incerto nel suo ammontare"), non esclude, ma anzi richiede (o comunque di certo consente) l'ancoraggio a ben individuati parametri, idonei a consentirne una quantificazione non arbitraria. Più precisamente, nel procedere all'apprezzamento equitativo, il giudice, per rendere la liquidazione quanto più possibile corrispondente alla reale entità del pregiudizio, può tener conto di tutto il compendio istruttorio raccolto in giudizio, anche su iniziativa officiosa: e, in questo contesto, può senz'altro basarsi, sottoponendoli a vaglio di idoneità, su elementi di prova offerti dallo stesso danneggiato, sul quale, in ultima analisi, grava l'onere ex art. 2697 cod. civ. di orientare il giudice, con sufficiente approssimazione, alla stima dell'entità del danno.” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2025). 
Svolte tali premesse, nel caso di specie, l'inadempimento della ### s.r.l., consistente nella definitiva cancellazione dei dati, risulta comprovato dalla ctu assunta in giudizio che ha confermato come il backup dell'hard disk ### fosse funzionante al momento della sua consegna a parte appellata e che tutti i dati, in precedenza presenti in esso, non siano attualmente recuperabili dopo l'avvenuta cancellazione; le conclusioni della CTU in ordine alla natura dei dati cancellati sono confermate dal deposto dal teste ### che ha ricordato di aver impiegato del tempo per inserire i bilanci circostanza che avvalora l'avvenuta cancellazione di cui si è detto, circostanza che comporta l'infondatezza dell'unico motivo di appello incidentale. 
Sfornita di prove deve invece ritenersi l'attribuzione all'appellata dell'oscuramento dei programmi alla luce dei deposti dei testi ### (che riferiva di aver contattato la società ### fornitrice del prodotto la quale le riferiva come il blocco degli archivi fosse possibile soltanto dal computer in loco) e ### responsabile commerciale dei rivenditori della ### srl, che precisava come dalla schermata mostratagli (doc. n. 5 dove si legge “il prodotto non è stato attivato”) che richiedeva il codice della licenza non risultasse indicato il codice di attivazione fornito dalla società al momento della prima installazione e come dalla detta medesima non fosse possibile comprendere le motivazioni dell'assenza della licenza. 
In breve: la ### ha sicuramente fornito il programma e il codice di attivazione, il ### ha utilizzato il programma sino al suo oscuramento, il blocco del programma non poteva essere provocato se non agendo sul computer dello studio e quindi non certo dalla ### Limitata l'esistenza degli inconvenienti consistenti nel tempo necessario per reinserire i dati e ai ritardi per la redazione dei bilanci e delle note integrative, si evidenzia che l'appellante non ha fornito prove per la quantificazione del loro danno. pag. 4/4 In particolare nulla è dato sapere del tempo necessario per il reinserimento dei dati della predisposizione con ritardo dei bilanci e delle note integrative nonché del valore/costo orario collegato né di eventuali doglianze della clientela. 
Al contempo non è lecito ricorrere all'ipotesi della liquidazione equitativa in quanto sarebbe stato onere dell'appellate fornire parametri quantomeno almeno approssimativi per evitare l'arbitrarietà della quantificazione. 
In ordine alla mancata contestazione sul quantum dei danni come prospettati dagli appellati si deve ricordare che la ### ne ha comunque escluso a sè la attribuibilità; tale contestazione coinvolge anche la quantificazione di danni prospettati come non riconducibili all'operato della attuale appellata in quanto (cfr. Cassazione civile sez. un., 23/01/2002, n.761: “Ha, poi, considerato che queste contestazioni, compendiandosi nell'assunto dell'avvenuta corresponsione al lavoratore di tutto quanto gli spettava in dipendenza del rapporto di lavoro, fossero di contenuto tale , da investire necessariamente ogni allegazione dell'attore in ordine alle pretese differenze retributive, risultandone, per l'effetto, esclusa ogni necessità di più specifica contestazione delle voci del conteggio prodotto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di merito.” ).  ### principale e quello incidentale, quindi, risultano infondati e le spese di causa del grado d'appello vengono compensate alla luce della soccombenza reciproca tra le parti. 
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal #### nei confronti della ### s.r.l. e sull'appello incidentale avanzato dall'appellata e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: - Respinge sia l'appello principale sia quello incidentale e conferma l'impugnata sentenza; - Compensa integralmente le spese di lite del grado d'appello; - Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante che da parte dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. 
Ancona lì 07.10.2025 ###.

causa n. 645/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31354/2025 del 01-12-2025

... terzi pignorati #### s.p.a. e ### s.r.l., in forza di decreto ingiuntivo n. 15048/14 del Tribunale di Roma, e del pedissequo precetto per l'importo di € 8.174,51. All'udienza del 2.5.2018, il creditore istante dichiarò che l'### e la ### s.r.l. non avevano rilasciato la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., sicché il giudice dell'esecuzione rinviò la procedura all'udienza del 24.10.2018 ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c., ordinando al creditore di notificare al debitore ed al terzo pignorato un “atto integrativo del pignoramento” unitamente all'ordinanza di fissazione della nuova udienza, con espresso avviso al terzo pignorato che, non comparendo in udienza, il credito sarebbe stato considerato non contestato ai sensi dell'art. 548 c.p.c. Espletato l'incombente, l'### non ottemperò all'ordine del giudice e non comparve alla udienza fissata, né provvide ad inviare al creditore la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Pertanto, il giudice dell'esecuzione emise ordinanza di assegnazione in favore di ### della somma di € 10.324,51, precisando che “la mancata comparizione del terzo, ### I.R.C.C.S. … comporta che il credito di appartenenza del debitore, nei termini N. 12041/23 R.G. (leggi tutto)...

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N. 12041/23 R.G. 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri ### presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - ### ex art. 617 c.p.c. - Contestazione dell'esistenza del rapporto ### 8.10.2025 ###. 
R.G.N. 12041/2023 ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12041/2023 R.G. proposto da: ### difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti - ricorrente - contro ### SPALLANZANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente - e contro ### - intimato - N. 12041/23 R.G.  avverso la sentenza n. 16993/2022 del Tribunale di Roma, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del giorno 8.10.2025 dal ### relatore dr. #### atto del 21.9.2017, ### effettuò pignoramento presso terzi in danno del proprio debitore, ### e nei confronti dei terzi pignorati #### s.p.a. e ### s.r.l., in forza di decreto ingiuntivo n. 15048/14 del Tribunale di Roma, e del pedissequo precetto per l'importo di € 8.174,51. All'udienza del 2.5.2018, il creditore istante dichiarò che l'### e la ### s.r.l.  non avevano rilasciato la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., sicché il giudice dell'esecuzione rinviò la procedura all'udienza del 24.10.2018 ai sensi dell'art.  548, comma 1, c.p.c., ordinando al creditore di notificare al debitore ed al terzo pignorato un “atto integrativo del pignoramento” unitamente all'ordinanza di fissazione della nuova udienza, con espresso avviso al terzo pignorato che, non comparendo in udienza, il credito sarebbe stato considerato non contestato ai sensi dell'art. 548 c.p.c. Espletato l'incombente, l'### non ottemperò all'ordine del giudice e non comparve alla udienza fissata, né provvide ad inviare al creditore la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. 
Pertanto, il giudice dell'esecuzione emise ordinanza di assegnazione in favore di ### della somma di € 10.324,51, precisando che “la mancata comparizione del terzo, ### I.R.C.C.S. … comporta che il credito di appartenenza del debitore, nei termini N. 12041/23 R.G.  indicati dal creditore nell'atto di pignoramento come integrato con atto notificato il ###, si considera non contestato“; in particolare, per quanto qui interessa, assegnò al creditore procedente la somma, a carico di ### I.R.C.C.S., pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, nonché ad 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto, e ciò all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza del complessivo importo di € 10.324,51. Detta ordinanza venne opposta ex art. 617 c.p.c.  dall'### con ricorso del 14.11.2019, in quanto fondata su un rapporto di lavoro ampiamente esauritosi ben prima della notifica dell'atto di pignoramento. Costituitosi il solo creditore pignorante e nella contumacia dell'esecutato, dopo aver definito la fase sommaria, il Tribunale di Roma, con sentenza del 17.11.2022, accolse l'opposizione, revocando l'ordinanza opposta. 
Osservò il Tribunale che l'opposizione era da ritenere pienamente ammissibile e che l'esecutato non era più dipendente dell'### fin dal 2015, donde l'inesistenza del credito pignorato. 
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione ### sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso l'#### non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. 
Con ordinanza interlocutoria n. 11210 del 28.4.2025, è stata però rilevata la nullità della notifica del ricorso all'intimato, sicché ne è stata disposta la rinnovazione. Espletato l'incombente e fissata l'odierna udienza camerale, ai N. 12041/23 R.G.  sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l'unico motivo si lamenta la “### e/o falsa applicazione degli artt. 548, 553 e 617 c.p.c in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma, ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c incardinata dal terzo pignorato, avverso un'ordinanza di assegnazione somme emessa ai sensi dell'art. 548, 1° comma c.p.c., senza la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 548, ultimo comma c.p.c.”.  2.1 - Anzitutto, occorre rilevare che, a seguito dell'ordinanza interlocutoria, il ricorrente ha proceduto a nuova notifica del ricorso a ### ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente documentandone la regolarità.  2.2 - Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in quanto la complessiva articolata doglianza è dotata di sufficiente specificità ed attiene, in modo inequivoco, ad un denunciato error iuris (consistente in un error in iudicando de iure procedendo), ossia l'aver il Tribunale ritenuto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., fondata su dichiarazione di quantità formatasi per ficta confessio, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., benché con detta opposizione non si fossero denunciati neppure vizi propri dell'ordinanza, così come statuito da Cass. 16234/2022.  3.1 - Ciò posto, il ricorso è manifestamente fondato. 
N. 12041/23 R.G. 
In buona sostanza, come emerge dalla lettura del ricorso, il pignoramento presso terzi per cui è processo - per quanto ancora qui interessa, ossia, con riferimento al coinvolgimento, quale terzo pignorato, dell'### odierno controricorrente - si caratterizzava per essere totalmente generico e privo di specifico riferimento all'esatta natura e consistenza del rapporto di credito tra il terzo e l'esecutato ### Pertanto, preso atto che l'### non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., il giudice dell'esecuzione onerò il pignorante di notificare al terzo un “atto integrativo del pignoramento”, adempimento in realtà non previsto da alcuna norma giuridica; nondimeno, sulla base di tale atto integrativo - e dopo che con esso, finalmente, il ### aveva specificato la fonte del preteso debito dell'### verso ### ossia la sussistenza di un supposto rapporto di lavoro subordinato - si formò la ficta confessio, a norma dell'art. 548, comma 2, c.p.c.  e lo stesso giudice dell'esecuzione assegnò il relativo credito ex art. 553 c.p.c., con ordinanza datata 24.10.2018. 
Solo a tal punto, l'### odierno ricorrente si attivò, proponendo l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma solo deducendo che il dedotto rapporto di lavoro non era più esistente, perché cessato più di due anni prima; il terzo opponente, cioè, negò “ora per allora” la sussistenza di ogni proprio debito nei confronti di ### alla stessa stregua di una mera revoca della dichiarazione di quantità (si è invocato l'insegnamento di Cass. n. 10912/2017), senza tuttavia dedurre l'esistenza di vizi propri dell'ordinanza di assegnazione.  3.2 - Ora, questa Corte ha già evidenziato - con riguardo alla struttura del pignoramento presso terzi e, in particolare, alle modifiche apportate agli artt. 
N. 12041/23 R.G.  548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228/2012 - che ai fini della formazione del meccanismo di ficta confessio occorre prendere in considerazione esclusivamente il contenuto dell'atto di pignoramento, che deve indicare in modo adeguatamente specifico il rapporto da cui il credito pignorato, in thesi, scaturisce; in particolare, si è affermato che “Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art.  486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris” (Cass. n. 11864/2024, cui si rinvia anche per richiami). 
E si è anche affermato che, ai fini dell'introduzione della fase incidentale ex art.  549 c.p.c., non occorre affatto la compilazione, da parte del pignorante, di un atto riepilogativo delle relative domande, sufficiente essendo la mera istanza di accertamento, anche a verbale (v. Cass. 13487/2023). Con detta ultima pronuncia, in particolare, si è stigmatizzata la prassi, in essere presso il Tribunale capitolino, di invitare il creditore procedente alla compilazione di un atto riepilogativo della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, quasi che esso dovesse costituire l'atto introduttivo di quella fase incidentale; si tratta di una impostazione non prevista dalla legge e che si pone anzi in contrasto con la stessa, ma essa appare similmente replicata, dallo stesso Tribunale capitolino, anche con riguardo al meccanismo della ficta confessio di cui all'art. 548, comma N. 12041/23 R.G.  2, c.p.c.: anche in tal caso si onera il creditore procedente di un adempimento - stavolta, mediante la notifica di un “atto integrativo del pignoramento” - non solo non previsto dalla legge, ma che costituisce un vero e proprio fuor d'opera, se non altro perché esso, a tutto concedere, non potrebbe che operare per il futuro, con ogni conseguenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2917 ### di assegnazione all'esito adottata dal Tribunale di Roma, dunque, ben avrebbe potuto essere opposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. da parte del terzo pignorato, essendo ampiamente contestabile la sussistenza del presupposto della ficta confessio (v. Cass. n. 16234/2022, invocata dal ricorrente), e dunque la stessa legittimità dell'ordinanza di assegnazione e delle anomale modalità del procedimento che ha preceduto la sua adozione, posto che, in forza del tenore originario del pignoramento del ### e della mancata dichiarazione di quantità del terzo, il pignorante avrebbe solo potuto instare per l'accertamento ex art.  549 c.p.c. 
Tuttavia, l'### terzo pignorato non ha opposto l'ordinanza di assegnazione per tale ragione, ma semplicemente sostenendo che non v'era nessun rapporto di lavoro con lo ### perché cessato nel 2015, questione che ovviamente restava preclusa, a fronte del contegno consapevolmente assunto dallo stesso ### questo, equivocando il senso della giurisprudenza di questa Corte sulla revocabilità della dichiarazione di quantità (v. Cass. n. 10912/2017, nonché Cass. n. 13147/2017), ha affermato di aver scientemente atteso l'emissione dell'ordinanza di assegnazione per contestare l'esistenza del rapporto (v.  controricorso, p. 13), senza però avvedersi che solo la sopravvenuta ed incolpevole conoscenza dell'errore di fatto nella propria dichiarazione di quantità N. 12041/23 R.G.  precedentemente resa può eventualmente legittimare la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., condizione che ovviamente non è riscontrabile nella specie.  ### colpevolmente serbata dall'### nel corso del procedimento esecutivo, pur a fronte della notifica di un - benché anomalo - “atto integrativo del pignoramento”, impediva, in realtà, l'utile proposizione dell'opposizione formale avverso l'ordinanza di assegnazione, oramai divenuta - in difetto dei presupposti di cui all'art. 548, comma 3, c.p.c., nonché in assenza di contestazione sulla esistenza delle condizioni di operatività della ficta confessio - inoppugnabile, in relazione al profilo meritale comunque specificamente agitato con l'azione proposta. 
In altre parole - e anche a prescindere dalla esatta individuazione dei presupposti di proponibilità, anche temporali, di una opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione, fondata sulla revoca della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (si veda, sul tema, Cass. n. 11698/2024, in motivazione, par. 3.5.5 in particolare) - nel caso in esame può fondatamente escludersi la riscontrabilità di un errore scusabile in capo all'### a sostegno della revoca della dichiarazione di quantità, benché formatasi a norma dell'art. 548, comma 2, c.p.c.  4.1 - In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla natura meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, ult. comma, c.p.c, con la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di N. 12041/23 R.G.  assegnazione datata 24.10.2018, giacché la questione dell'esistenza del rapporto di credito tra terzo pignorato e debitore esecutata non risultava più contestabile. 
Le spese di lite dell'unico grado del giudizio di merito, nonché quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'### controricorrente. Le spese possono invece compensarsi nei rapporti tra il ricorrente e l'intimato ### anche al lume della sua complessiva indefensio.  P. Q. M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da ### “### Spallanzani” - I.R.C.C.S.; condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese dell'unico grado del giudizio di merito, liquidate in € 2.540,00 per compensi, nonché di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 8.10.2025.   ### 

causa n. 12041/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Franco De Stefano

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Giudice di Pace di Olbia, Sentenza n. 339/2025 del 15-11-2025

... giusta procura in atti; opposto Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 143/2022. ###: ### da rispettivi atti e verbali di causa. ### ricorso depositato presso questo ### il #### chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 143/2022, per l'importo di € 1.875,87, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per prestazioni professionali svolte in favore della società ### S.r.l.s.. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ### S.r.l.s. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. In via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia e funzionale di questo ### sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla competenza del Tribunale in funzione di ### del ### ai sensi dell'art. 409 c.p.c., trattandosi a suo dire di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; nel merito, contestava la fondatezza del credito, asserendo di aver 2corrisposto ogni somma dovuta e imputando al #### un presunto abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Si costituiva in giudizio il #### contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposto respingeva (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1134 / 2022 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OLBIA -
Processo verbale di udienza nella causa ### (1 risultato)
Dati anagrafici
Nome e cognome/#### fiscale: ###
Avv.  ### /i: ###1 risultato)
Dati anagrafici
Nome e cognome/#### fiscale: ###
Avv.  ### /i: ### (0 risultato)
Non è presente nessun ### in causa (0 risultato)
Non è presente nessun ### in causa ********
Valutato che l'udienza richiamata prevista per la data del 21/10/2025 E' stata tratta nelle forme ex art.  127 ter c.p.c. (trattazione scritta) Tanto premesso, visto l'art 127 ter c.p.c. ###isto l'avvenuto deposito delle note nei termini, in sostituzione della comparizione, da considerarsi udienza a tutti gli effetti di legge; Tanto premesso ***************************************
Viste le precisazioni delle conclusioni delle stesse parti ### l'art 281 sexies c.p.c. il giudice procede alla emanazione della sentenza e deposito come da allegato in calce ### il ###
Il Giudice di ###. ###.RG 1134 / 2022 ### di ### Dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1134/2022 del ###, promossa da: ### S.r.l.s. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti; opponente contro ### titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA ###), con sede in ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti; opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 143/2022. ###: ### da rispettivi atti e verbali di causa. ### ricorso depositato presso questo ### il #### chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 143/2022, per l'importo di € 1.875,87, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per prestazioni professionali svolte in favore della società ### S.r.l.s..
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ### S.r.l.s. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. In via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia e funzionale di questo ### sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla competenza del Tribunale in funzione di ### del ### ai sensi dell'art. 409 c.p.c., trattandosi a suo dire di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; nel merito, contestava la fondatezza del credito, asserendo di aver 2corrisposto ogni somma dovuta e imputando al #### un presunto abbandono ingiustificato del posto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il #### contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposto respingeva l'eccezione di incompetenza, qualificando il rapporto intercorso come di lavoro autonomo; nel merito, confermava la sussistenza del proprio credito, derivante dal mancato saldo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al 5 agosto 2021.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni di ambo le parti; all'udienza del 18 marzo 2025, esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni da svolgersi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ed ivi all'udienza del 21.10.2025 trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondata e deve essere rigettata.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario processo di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a verificare la legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio, ma è tenuto a procedere a un'autonoma valutazione della pretesa creditoria sulla base di tutti gli elementi offerti dalle parti . In tale contesto, la parte opposta ### assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui grava l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre l'opponente ### assume la veste di convenuto sostanziale, tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria .
Sulla questione preliminare di competenza ### di incompetenza per materia sollevata dalla società opponente, basata sulla presunta riconducibilità del rapporto all'art. 409, n. 3, c.p.c., è destituita di fondamento.
La società ### S.r.l.s. sostiene che il rapporto con il #### fosse una collaborazione coordinata e continuativa, tale da radicare la competenza del ### del ### Tale tesi è smentita in primo luogo dalla documentazione prodotta e, in particolare, dagli stessi atti provenienti dall'opponente.
La proposta di collaborazione del 1° giugno 2021, formulata dalla stessa ### e accettata dal #### qualifica espressamente il rapporto come di lavoro autonomo. Si legge infatti che il #### è un "collaboratore autonomo dotato di partita ### escludendo espressamente qualsivoglia forma di lavoro subordinato o parasubordinato". La volontà delle parti, cristallizzata nel contratto, era dunque quella di instaurare un rapporto di consulenza professionale, scevro da vincoli di subordinazione. ###'elemento probatorio dirimente è, tuttavia, la "### relativa all'anno 2021, emessa dalla stessa ### in data 14 marzo 2022. In tale documento, destinato all'### delle ### la società opponente ha dichiarato di aver corrisposto al #### compensi rientranti nella categoria di "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi"; tale dichiarazione, resa a un ente pubblico per finalità fiscali, assume un valore confessorio stragiudiziale e denota una palese e insanabile contraddizione con la tesi processuale sostenuta in questa sede ###è ammissibile che una parte qualifichi un rapporto come autonomo ai fini fiscali, per poi invocarne la natura parasubordinata in sede giudiziaria al solo scopo di declinare la competenza del giudice adito.
Le mansioni svolte dal #### quali "supervisore e istruttore maitre di sala" e le testimonianze raccolte, che lo descrivono come "responsabile ### di sala" che "formava il personale" e dava "istruzioni a noi subordinati" (cfr. testi in atti), non sono di per sé indicative di un rapporto di parasubordinazione. Al contrario, delineano un ruolo di alta professionalità e responsabilità, svolto con autonomia organizzativa, pienamente compatibile con un contratto di consulenza e prestazione d'opera autonoma, come pattuito tra le parti. Non è emerso, infatti, alcun indice di etero-organizzazione da parte del committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, né tantomeno un potere direttivo e disciplinare tipico della subordinazione .
Per le ragioni esposte, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, con conseguente affermazione della piena competenza di questo ### a decidere la controversia.
Anche nel merito, l'opposizione si rivela infondata.
La parte opponente contesta l'esistenza del credito, sostenendo di aver saldato ogni spettanza e allegando un inadempimento del #### per interruzione anticipata del rapporto. Tali affermazioni sono rimaste mere allegazioni, prive di adeguato supporto probatorio.
Da un lato l'opponente non ha prodotto alcun documento contabile (es. bonifici, quietanze di pagamento) idoneo a dimostrare l'integrale saldo di quanto dovuto; l'affermazione di aver corrisposto l'intero importo è rimasta, pertanto, una dichiarazione apodittica e non provata.
Ancora una volta, la "### 2021" si rivela un elemento decisivo. In tale documento, ### ha dichiarato al fisco di aver corrisposto al #### la somma complessiva di € 8.080,64. In sede ###giudizio, invece, la stessa società ha affermato che la somma dovuta fosse unicamente di € 6.300,00; tale palese incongruenza, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto, non solo mina la credibilità complessiva della tesi difensiva dell'opponente, ma rafforza la fondatezza della pretesa 4creditoria del #### confermando l'esistenza di un accordo economico per un importo superiore a quello che l'opponente oggi ammette.
Anche l'istruttoria testimoniale non ha scalfito la pretesa dell'opposto. I testimoni di parte opponente sono apparsi vaghi e imprecisi sulla data di cessazione del rapporto, collocandola genericamente nel mese di luglio 2021. Di contro, il teste di parte opposta, ### Biscotti, ha confermato che il #### ha prestato la sua attività lavorativa fino ai primi di agosto, dichiarando: "dal 5 agosto non vidi più il ###, data coerente con le fatture emesse a saldo dall'opposto.
In conclusione, la parte opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando, attraverso la produzione del contratto e delle fatture, il fatto costitutivo del proprio credito (peraltro non contestato nell'an). La società opponente, al contrario, non ha fornito alcuna prova del fatto estintivo del pagamento, cadendo peraltro in evidenti contraddizioni documentali che ne hanno inficiato la linea difensiva. ### deve, pertanto, essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 143/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società opponente. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Le spese vanno distratte in favore del procuratore dell'opposto, Avv. ### dichiaratasi antistataria. P.Q.M. ### di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1.Rigetta l'opposizione proposta dalla società ### S.r.l.s. in quanto infondata in fatto e in diritto.  2.Per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 143/2022, emesso da questo ### in data ###, che dichiara definitivamente esecutivo.  3.Condanna la società ### S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del #### che liquida in complessivi € 1.265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria. 
Così deciso in ### il 31 ottobre 2025. ### (Dott. ###

causa n. 1134/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Denti

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