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TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da ### nato a ### il ### (CF. ###) e residente ###, per elezione domiciliat ###presso lo studio legale dell'Avv. ### del ### di ### (CF. ###) che lo rappresenta assiste e difende in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione, opponente contro ### e figli S.r.l., P.IVA ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante ### elettivamente domiciliato in ### via ### 14, presso l'avv. ### C.F.: ###, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, opposta e contro ### nato a #### il ###, residente ### (Cod. Fisc. ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio professionale in ### nella via ### 23, è elettivamente domiciliat ###giudizio
All'udienza del 7-05-2025 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse dell'opponente: ### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata: In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 57/2019 (RG. n. 150/2019) emesso dal Tribunale Civile di ### in persona del Giudice dott. ### in data ### per assoluta carenza di idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634, 2° comma, c.p.c. nonché per inesigibilità dell'assunto credito ex art. art. 633, 2° c., c.p.c. - Con vittoria di spese e di onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede ###subordine, nel merito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale e con espressa riserva di gravame: - dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., si è resa gravemente inadempiente nei confronti del ### per avere illegittimamente addebitato costi per lavorazioni eseguite extra contratto in difetto di previa autorizzazione, per il computo di materiali mai utilizzati; per il computo di lavorazioni in eccesso rispetto a quelle eseguite come meglio descritto in narrativa, salvo altro; - condannare, per l'effetto, la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alla riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. nella misura di euro 3.420,55 s.e.o. (al netto dell'### o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., ha ritardato la consegna dei lavori e, per l'effetto, in applicazione della penale contrattualmente pattuita, condannare la stessa a decurtare dall'importo a saldo residuo, come sopra determinato, la somma di euro 816,74, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il contro credito vantato dall'#### nei confronti della ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., in dipendenza del danno cagionato dal grave inadempimento contrattuale della società opposta, di cui alla narrativa, determinato dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, credito da quantificarsi - per la quota millesimale dell'opponentenella misura di euro 5.000,00 (ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa); - accertare e dichiarare compensate le somme dovute alla ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., dall'Ing. ### dipendenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto con il maggior credito vantato dall'opponente per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all'#### la maggior somma di euro 2.678,51 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa) oltre interessi e rivalutazione monetaria; - Con vittoria di spese e di onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede ###ulteriore subordine: - dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., si è resa gravemente inadempiente nei confronti del ### per avere illegittimamente addebitato costi per lavorazioni eseguite extra contratto in difetto di previa autorizzazione, per il computo di materiali mai utilizzati; per il computo di lavorazioni in eccesso rispetto a quelle eseguite come meglio descritto in narrativa, salvo altro; - condannare, per l'effetto, la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alla riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. nella misura di euro 3.420,55 s.e.o. (al netto dell'### o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., ha ritardato la consegna dei lavori e, per l'effetto, in applicazione della penale contrattualmente pattuita, condannare la stessa a decurtare dall'importo a saldo residuo, come sopra determinato, la somma di euro 816,74, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il contro credito vantato dall'#### nei confronti della ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., in dipendenza del danno cagionato dal grave inadempimento contrattuale della società opposta, di cui alla narrativa, determinato dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare integralmente compensate le somme dovute alla ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., dall'Ing. ### in dipendenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo; - Con vittoria di spese e di onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede di media-conciliazione. In via ulteriormente subordinata, e con espressa riserva di gravame: per l'ipotesi in cui codesto ###mo Tribunale dovesse ritenere legittime le istanze dell'odierna opposta, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia del direttore dei lavori #### dichiarare quest'ultimo tenuto a manlevare il sig. ### dagli effetti pregiudizievoli che possano derivargli dalla presente controversia, in particolare condannare lo stesso #### al pagamento di tutte le somme che il #### fosse eventualmente chiamato a pagare in relazione al presente giudizio in dipendenza delle grave inadempienze nella verifica ei lavori imputabili alla direzione dei lavori . In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede di media-conciliazione ###interesse dell'opposta: ### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. In via preliminare, autorizzare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, precisando che alle somme liquidate come spese legali della procedura di mediazione devono aggiungersi gli accessori come per legge (spese generali, IVA e ###; 2. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto, precisando che alle somme liquidate come spese legali della procedura di mediazione devono aggiungersi gli accessori come per legge (spese generali, IVA e ###; 3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover rideterminare il corrispettivo dovuto, dichiarare tenuto e condannare l'ing. ### a pagare all'### e figli S.r.l. la somma di € 9.047,47 o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa; 4.
In ogni caso, respingere le domande avanzate in via principale, subordinata e riconvenzionale dall'opponente; 5. Condannare l'ing. ### alla rifusione delle spese processuali relative al procedimento di mediazione, alla fase monitoria e al presente giudizio di opposizione. ###interesse del chiamato in giudizio: chiede che la S.V. voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in espositiva, che l'#### è decaduto dal diritto della chiamata in causa del terzo (ing. ###, di cui all'art. art. 269, 3° comma cpc.; 2) accertare e dichiarare che la chiamata in causa del terzo non poteva essere formulata con riserva (come nel caso di specie), né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza. 3) accertare e dichiarare l'irrilevanza causale dell'opera del ### dei ### nella causazione dei vizi esecutivi lamentati dall'odierno attore e, per l'effetto, dichiararne il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio. 4. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare che l'#### è decaduto dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetto respingersi le domande avversarie. Nel merito. In via principale: 1) rigettare - per i motivi di cui in espositiva - in toto la domanda avversa per come così formulata perché destituita di qualunque fondamento giuridico e fattuale; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'#### nella causazione dei predetti vizi esecutivi, accertarsi il grado di responsabilità del ### e quello del committente in proporzione all'autonomia decisionale di ciascuno in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera viziata; In ogni caso: con condanna di spese e compensi del presente giudizio oltre gli accessori di legge ### atto di citazione notificato regolarmente ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/2019, emesso dal Tribunale di ### in data ### per la somma di euro 7.653,65, oltre interessi e spese, su ricorso della ### e figli srl.
A tal fine l'opponente, contestata l'illegittimità del decreto perché emesso fuori dei casi consentiti dalla legge, ha esposto che: i lavori di cui alla fattura posta a fondamento dell'ingiunzione, presentano difformità e vizi rispetto alle prescrizioni contrattuali, essendovi difformità dei materiali utilizzati, non sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità delle opere eseguite, manca inoltre la consegna, verifica e accettazione dei lavori, fatti contestati dall'opponente che peraltro aveva pagato all'impresa quanto pattuito a titolo di acconto; Tanto premesso, l'opponente ha domandato la revoca del decreto opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della opposta al risarcimento dei danni. ### ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del direttore dei ### tale ### al fine di essere tenuto indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli che possano derivargli dalla controversia.
Si è costituita in giudizio l'### e figli srl, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente l'opposta ha rilevato la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, l'esigibilità dello stesso essendo stati consegnati i lavori come da certificato di regolare esecuzione sottoscritto dai direttori dei lavori in data ### e verificato in data ###. Eccepisce inoltre sui vizi e difformità lamentati la decadenza di cui all'art.1667 Nel merito l'impresa ### e figli srl contesta la fondatezza delle critiche mosse dall'opponente rilevando che le misure delle lavorazioni sono state eseguite nel contraddittorio tra le parti, che tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, che gli eventuali ritardi non sono da attribuire all'appaltatore ma alle condizioni climatiche e che l'importo della fattura azionata corrisponde alle indicazioni del direttore dei lavori che aveva dettagliato le quote a saldo da fatturare all'#### ha autorizzato la chiamata in giudizio, e ### regolarmente citato, si è costituito nel processo, contestando la decadenza dalla chiamata del terzo, nel merito contestava la decadenza della denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di cui all'art.1669 c.c.,e rilevando altresì la prescrizione dell'azione nei confronti del direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 2226 del codice civile che prescrive un termine di 8 giorni, dalla loro scoperta, per la denuncia delle difformità o vizi dell'opera da parte del committente.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
E' pacifico in causa che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera (o d'appalto) avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile condominiale.
E' altresì incontestato che, a fronte dei lavori già eseguiti da parte dell'### e figli srl l'#### abbia pagato l'importo di euro 2551,59 come riconosciuto anche dalla ### nel prospetto di cui alla comparsa del 7.7.2025.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'#### de ### congruamente motivata e analiticamente specificata nel prospetto riepilogativo depositato ad integrazione della stessa, per cui non vi è ragione di discostarsi, emerge quanto segue: Per quanto riguarda la correttezza delle misurazioni di cui al computo metrico di cui al quesito 1 riporta: “..[..]Preliminarmente, si ritiene necessario far rilevare che in allegato al contratto sottoscritto con l'impresa non viene fatta espressa menzione del computo metrico estimativo, ma bensì dell'offerta dell'impresa, verosimilmente basata sul computo metrico estimativo, ma sostanzialmente diversa per forma, misure e voci delle lavorazioni.
All'articolo 1 (pagina 1) del contratto sottoscritto tra l'impresa ### e il ### di via ### 21 a ### viene riportato: ### 1 - ### parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: ### 1 offerta dell'appaltatore; ### 2 Piano operativo di sicurezza; ### 3 Progetto delle opere; Per tutto il contratto viene fatto esplicito riferimento all'### 1, ossia all'offerta dell'appaltatore, mentre nella documentazione prodotta da parte attrice si fa sempre riferimento all'### 3 al contratto in oggetto, ossia quindi al “### delle opere”, composto da un computo metrico e due prospetti (principale e laterale) del fabbricato del ### di via ### 21 a ### Veniva quindi allegato un computo metrico estimativo privato della valorizzazione economica delle quantità ai fini della stima dell'importo totale dei lavori, ed in definitiva, al suo posto, veniva utilizzata una tabella riassuntiva con sei colonne, che ha compresso e riassunto sinteticamente le voci presenti nel computo metrico estimativo, e nell'ultima colonna di tale tabella si sono inserite delle note, su quattro voci di computo, che presentavano un carattere di aleatorietà sulle quantità dei lavori. Si rileva quindi, sommariamente, che le misurazioni di cui al computo metrico estimativo sono risultate per la quasi totalità superate dalle misurazioni dell'offerta dell'impresa (### 1 al contratto), che si avvicinano maggiormente alla realtà operativa, anche per le scelte, che parrebbe siano state concordate tra l'impresa ed il ### su lavorazioni da intraprendere o meno, e di cui si dirà nel seguito”. Ne risulta che analizzando poi le singole voci schematizzate dal ctu le misurazioni sono state fatte con buona approssimazione in misura congrua e corretta tenendo conto anche del fatto che il ctu ove non aveva elementi a disposizione ha esplicitato che non effettuava la valutazione per mancanza di dati oggettivi Per quanto riguarda poi la conformità del materiale utilizzato di cui al quesito 2 riporta: “..[..] Preliminarmente s'intende far rilevare che la questione, così come posta dal quesito, se valutata in senso letterale, ovvero di “conformità del materiale”, rischia di essere pertinente solo per alcune voci del computo metrico estimativo; ad esempio nel nolo di un ponteggio, si parla di attrezzature non di materiali, in una spicconatura di intonaco o in una demolizione, si parla di lavorazioni, non di materiali utilizzati. Si ritiene pertanto che si debba dare una lettura in senso più ampio, quando si parla di conformità dei materiali, per poter entrare nella valutazione di quanto eseguito dall'impresa in relazione alle voci del ### altrimenti la valutazione strettamente letterale potrà essere effettuata solo per quelle voci che prevedono l'utilizzo di un materiale. Analogamente, un'altra considerazione doverosa, sul metodo, prima di entrare nel merito, è legata al fatto che nella documentazione agli atti, relativa alla direzione dei lavori ed alla contabilità redatta durante l'esecuzione delle opere, non si rinvengono rimandi a schede tecniche dei materiali realmente utilizzati in corso d'opera (se non per la scheda dell'adesivo-rasante per cappotto), né libretti delle misure e/o distinte di dettaglio, che consentano di valutare con assoluta oggettività, le lavorazioni effettuate, come invece la comune prassi tecnica prevede, pertanto le valutazioni che si opereranno nel prosieguo della trattazione del quesito, in alcuni casi non possono essere suffragate da elementi certi, ma proposte a giudizio dello scrivente ### sulla base della propria esperienza e capacità di valutazione.
Ancora, è utile qui richiamare integralmente le considerazioni espresse nella premessa alla trattazione della risposta al ### n. 1, e di seguito si procede ad analizzare le varie voci del computo metrico estimativo dal punto di vista della conformità in senso più generale e non strettamente con riferimento ai “materiali” Le voci 1-2-4-5-6-7-9-10-12-14-16 il materiale risulta conforme, i lavori di cui alla voce 3- 5-25-26-27-28 non sono stati valutati per mancanza di dati oggettivi, i lavori di cui alla voce 8 non sono stati effettuati, i lavori di cui alla voce 11 hanno un prezzo congruo, i lavori di cui alla voce 13 il materiale non risulta conforme, i pluviali di cui alla voce 15 non sono stati sostituiti ma solo verniciati, i lavori di cui alle voci 17 e 18 non sono stati eseguiti.
Per quanto riguarda i lavori extra capitolato il ctu individua il sovrapprezzo applicato per la voce 12 -zoccoletto battiscopa piastrelle gres che accerta essere di euro 405,00, mentre non riconosce i lavori per scariche acque PVC di cui alla voce 25, terminali di scarichi acque di cui alla voce 26, lavori terrazza ### scarichi acque pvc e ripristino messicani+ guaina +cappotto non valutati per mancanza di dati oggettivi. ### tabella riepilogativa procede a riassumere in modo analitico il conteggio corretto tra le lavorazioni eseguite e il computo metrico.
Per quanto riguarda la presenza di vizi e difformità di cui al quesito 5 riporta analiticamente: “### di ruggine sotto la trave condominiale, sia sul lato destro sia su quello sinistro; ..[..]La presenza di ruggine riscontrata, anche da parte del sottoscritto durante il sopralluogo effettuato (cfr. ALL. 3 ###. 11, 12), si rileva in corrispondenza di piccoli vuoti e/o rugosità superficiale del calcestruzzo, conseguenza della formazione, causata da diverse incorrettezze esecutive, di vuoti ###, di dimensioni e quantità variabile, a ridosso delle superfici continue delle casseforme. La scoperta di queste bolle è in genere una sorpresa che si verifica all'atto del disarmo, e prende il nome di “bugholes”. ### dell'inconveniente è da ricercarsi nella migrazione, in adiacenza alle superfici interne delle casseforme, di aria ed acqua spinte dal calore di idratazione e/o dalle azioni connesse con la compattazione (vibrazione ecc.). Altri fattori dai quali può inoltre derivare il fenomeno, sono ascrivibili a incorrettezze granulometriche, inadeguata qualità dei prodotti disarmanti, nonché dalla solubilizzazione delle cellulose e delle emicellulose delle cassaforme lignee. I problemi derivanti dalla presenza di “bugholes” sono soprattutto di tipo estetico anche se, in qualche misura, possono inficiare la durabilità dell'opera. Gli aspetti strutturali veri e propri non sono coinvolti. Da tali cavitazioni, può “trasudare” se così si può dire, l'ossido dei ferri di armatura ### annegati nel cls, che trova una via preferenziale di fuoriuscita verso la superficie della struttura in c.a. ### delle asperità e dei vuoti superficiali delle strutture può essere fatta attraverso la posa di specifici rasanti per il cls. Colmatura delle bolle, previa accurata preparazione, con l'utilizzo di miscele cementizie di diametro massimo adeguato alle dimensioni delle bolle, addizionate con leganti e promotori di adesione polimerici adeguati alla cromia delle superfici adiacenti. Per una corretta lavorazione secondo la regola dell'arte, si sarebbe dovuto operare anche nelle travi condominiali secondo il seguente iter operativo: rimozione del calcestruzzo ammalorato, trattamento protettivo dei ferri di armatura, ripristino corticale, rasatura e verniciatura protettiva. Probabilmente non si è ritenuto di procedere alla rasatura, ma direttamente alla tinteggiatura degli elementi strutturali in questione, e le tracce di ruggine che compaiono sull'intradosso delle travi sono la manifestazione del difetto, come detto, superficiale del cls. A giudizio dello scrivente, una migliore e più completa esecuzione della lavorazione avrebbe dovuto essere attenzionata e richiesta dalla direzione dei lavori, in corso d'opera. Per porre rimedio oggi, occorrerebbe trattare superficialmente le travi, con un idoneo rasante, valutando se necessario preliminarmente smontare la scossalina superiore di protezione per poi riposarla a lavoro ultimato, e riprocedere ad una ritinteggiatura con due o più mani di vernice adatta per applicazione su supporti similari. Il costo complessivo del trattamento, si stima possa essere valutato a corpo per ciascuna trave, in 200 euro, tenendo in debita considerazione i necessari apprestamenti di cantiere, mezzi d'opera, manodopera e materiali, per dare un ripristino finito a regola d'arte”.
La presenza di muffa nel parapetto della terrazza di copertura; “..[..]La presenza di muffa nel paramento esterno del parapetto, riscontrata e documentata fotograficamente, anche da parte del sottoscritto durante il sopralluogo peritale (cfr. ALL. 3 ###. 1-3; 15-19), può essere determinata da almeno due fattori, la temperatura e l'umidità. ### solare del parapetto è di per sé non ottimale poiché la parte esterna della terrazza de qua è esposta prevalentemente a ### e quindi un tale orientamento della terrazza gode della radiazione solare diretta per poche ore di irraggiamento complessivamente, e invece prevalentemente solo di quella diffusa e di albedo. Questo fa sì che la parete in questione rimanga sovente fredda e umida, poiché l'irraggiamento solare non riesce ad asciugare e riscaldare la muratura sia in inverno che d'estate. A testimonianza di ciò, si vedano le fotografie scattate durante il sopralluogo peritale effettuato intorno alle ore 12.00 del 26 Gennaio 2024, in cui è possibile notare come la parete esterna e più in generale la facciata, siano in ombra (cfr. ALL. 3). Quindi la muratura risentendo della quasi nulla esposizione al sole e venendo a contatto con l'acqua meteorica e con quella di condensa da punto freddo, determina le condizioni ideali per la formazione di muffe. Condizioni tali, di rigore termico e di umidità, necessitano di trattamenti specifici particolari, utili al fine bonificare la muratura dalla presenza di muffe, alghe e spore fungine, e atti a prevenirne la nuova formazione. Vi sono in commercio diversi prodotti per operare cicli di trattamento delle murature, idonei al caso di specie.
Occorre dapprima procedere ad un'accurata pulizia con idropulitrice e successivamente meccanica, a spazzola (in alcuni casi, più severi, anche mediante fiamma a cannello), per togliere tutte le parti residuali della pulizia. La pulizia dovrà essere seguita da posa di idonei prodotti penetranti, antimuffa e antifungini. A seconda del grado di infestazione e della profondità di penetrazione dell'infestazione da muffe, occorrerà ripetere la pulizia e l'applicazione del prodotto sanificante. Una volta bonificato il supporto, si dovrà stendere un primer atto a garantire l'adesione del successivo trattamento di verniciatura con prodotti specifici in commercio Un ottimo prodotto in commercio, ma ve ne sono tanti similari, è ad esempio l'### della ### rivestimento a spessore igienizzante, elastico e idrorepellente, fibro-rinforzato, a base di resine elastomeriche, resistente a muffe e alghe, per la protezione e decorazione di intonaci e superfici cementizie in genere, anche già verniciate, in interni ed esterni. ### avviene in uno o più strati tramite spatola, previa applicazione appunto del relativo primer (tipo ### della ###. Il ciclo di trattamento di cui sopra, andrebbe sicuramente eseguito su tutto il paramento esterno del parapetto della terrazza, mediante utilizzo di cestello, per non dover rimontare un ponteggio su tutta la facciata. Si stima per l'intervento un costo di 60 Euro/mq; pertanto, complessivamente per circa 55 metri quadrati di superficie da trattare, si avrà un costo pari a 3.300 Euro; a questo occorre aggiungere un costo per quattro giornate di cestello, per complessivi 1.600 Euro. ### del fenomeno di formazione delle muffe, è rinvenibile già nella documentazione allegata all'atto di opposizione ### (doc. 21), datato Aprile 2019, in epoca quindi immediatamente successiva all'esecuzione delle opere; è chiaro dunque a giudizio dello scrivente, che la causa sia ascrivibile ad una non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi sulla componente edilizia della facciata de qua, perché se si fosse individuato ed eseguito un trattamento risolutivo, come quello sopra descritto, non si sarebbe dovuto verificare il fenomeno, né tantomeno avere un'insorgenza così rapida dopo l'intervento di manutenzione della facciata”.
Quindi il ctu riconduce la presenza di muffe nel parapetto esterno della terrazza ### a una non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi sulla componente edilizia della facciata, pertanto si profila una responsabilità dell'appaltatore.
In caso di esecuzione errata e in presenza di muffe la responsabilità dell'appaltatore può essere contestata se non ha segnalato le carenze o difformità del progetto. ### è tenuto a garantire l'opera da vizi e difformità e se non lo fa può essere ritenuto responsabile dei danni causati. La giurisprudenza (Cass. N°10321 del 18.4.2025) ha chiarito che l'appaltatore non è un mero esecutore passivo ma un professionista autonomo tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte.
Nel caso di specie il ctu ha riconosciuto una responsabilità dell'appaltatore nella non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi nella componente edilizia della facciata che ha determinato la presenza di muffe e che comporta un trattamento per l'eliminazione dei vizi stimato dal ctu nella somma di euro 4.900,00, somme che pertanto va detratta dall'importo attribuito al ### Tracce di infiltrazioni d'acqua sui lati destro e sinistro del portoncino d'ingresso;”..[..] Le tracce di infiltrazioni d'acqua sulla muratura ai lati destro e sinistro del portoncino d'ingresso al palazzo, non paiono essere riconducibili alle lavorazioni effettuate dall'impresa ### nel ### di via ### Clopper” Errata pendenza del canale di gronda sotto la terrazza della famiglia ### (dal cui terminale non scende acqua in caso di pioggia) il ctu non ritiene possa costituire vizio o difetto ### di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza del balcone del primo piano lato sinistro; “..[..]La presenza di infiltrazioni in corrispondenza del balcone del piano primo lato sinistro non è stata riscontrata dal sottoscritto durante il sopralluogo effettuato”.
Quindi riepilogando, le voci di spesa di cui ai punti 1-2-4-6-7-9-10-11-12-14-16-19-20-22- 23 del prospetto allegato all'integrazione a firma dell'#### e non contestati e ricalcolati dall'impresa ### nella comparsa del 7.7.2025, evidenziano che il totale dovuto dal condominio è pari ad euro 46.074,15 Su tale cifra va pertanto calcolata la quota dell'#### per 58.87 millesimi che è pari ad euro 2712,38 a cui vanno aggiunti i lavori eseguiti nella terrazza dell'#### per le voci rimozione pavimento pari ad euro 754, demolizione legnaia euro 200, impermeabilizzazione terrazza euro 1248 ricavato dal costo complessivo di euro 1620 indicato dal ctu meno la quota condominiale pari ad euro 384, pavimenti esterni euro 3640 (derivante dal calcolo euro 70,00 al mq per 52 metri della terrazza ###, zoccoletto battiscopa euro 315, isolamento cappotto euro 1105 per un totale di euro 7262,00 che sommati ai millesimi dovuti dal daga per euro 2712,38 vanno a ad ammontare ad un totale complessivo dovuto dal ### pari ad euro 9.974,38 somma da cui detrarre quanto già versato dall'#### pari ad euro 2551,59 riconosciuta da parte opposta, per cui rimane un residuo di euro 7.422,79 somma da cui detrarre però la cifra di euro 4.900,00 stimata dal ctu per la eliminazione di muffe presneti nel parapetto esterno della terrazza ### che sarebbero ascrivibili una non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi sulla componente edilizia della facciata, per cui rimane un corrispettivo pari ad euro 2.522,79.
Sulla base di quanto appena esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato ricalcolato il quantum dovuto, e per l'effetto ### deve essere condannato al pagamento in favore dell'### e figli srl della somma di euro 2.522,79 oltre interessi in misura legale dalla domanda.
Sulla domanda di manleva: Deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opponente nei confronti di ### in forza della sua assoluta genericità. In questo giudizio, a carico di ### non è stato allegato, né tantomeno provato, alcun profilo di responsabilità per negligenza in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale, quali quelle relative all'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
La responsabilità del ### dei ### in caso di vizi e difetti dell'opera non è automatica. La normativa chiarisce i ruoli di appaltatore, costruttore e direttore dei lavori, evidenziando che quest'ultimo risponde solo in presenza di errori professionali o omissioni gravi.
La Cassazione, con sentenza n. 19502/2025, ha ribadito che il ### dei ### non è automaticamente responsabile per infiltrazioni o difformità. La sentenza richiamata ha chiarito i limiti della responsabilità del direttore dei lavori o infiltrazioni post lavori. La sentenza ha stabilito che per configurare una responsabilità civile è necessaria una prova concreta, in particolare in caso di infiltrazioni ha confermato che il direttore dei lavori non è responsabile se non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità. Nel caso di specie né parte opponente ha fornito elementi utili che ravvisino responsabilità a carico del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'immobile realizzato sotto la sua supervisione, in quanto tale responsabilità deve essere debitamente allegata e provata secondo gli ordinari criteri posti a presidio del corretto adempimento della prestazione. In ogni caso, anche a volere ritenere che le domande avanzate dall'attore siano valutabili nel merito, nell'elaborato peritale minuzioso e dettagliato, alcuna responsabilità è stata attribuita al terzo chiamato, con la conseguenza che le domande nei confronti di costui devono essere rigettate e, pertanto, non vi è luogo per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'### Sulle spese processuali: Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'esito del giudizio, per compensare tra parte opponente e parte opposta le spese del giudizio al 50%, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti per metà ciascuno.
Stante il rigetto della domanda di manleva si ritiene invece di dover condannare parte opponente al pagamento delle spese del giudizio alla parte terza chiamata.
Le spese vengono liquidate vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: revoca il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condanna ### al pagamento in favore della ### e figli srl della somma di euro 2.522,79, oltre interessi in misura legale dalla domanda; compensa tra parte opponente e parte opposta le spese del giudizio al 50%, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti per la metà.
Condanna l'### e figli srl al pagamento in favore di ### a titolo di rifusione del 50% delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.538,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali (15%), c.p.a. e Iva come per legge ### al pagamento in favore di ### a titolo di rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali (15%), c.p.a. e Iva come per legge ### 15 dicembre 2025 ###
causa n. 434/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Nina Pinna