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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1059/2025 del 16-12-2025

... descrittiva delle attività processuali svolte. Con decreto ingiuntivo n. 62/2022 (proc. monitorio n. 266/2022 R.G.) del 24.2.2022, notificato il ###, emesso da questo Tribunale, ad istanza della ### S.p.A. era ingiunto a parte opponente ### legale rappresentante della ### di ### di pagare la somma di € 24.145,60, oltre interessi fino al soddisfo, € 145,50 per spese vive ed € 550,00 per compensi, spese generali come per legge, IVA e #### della pretesa era l'omesso versamento degli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e metano, giusto contratto di fornitura del 3.12.2013. ###, con atto di citazione depositato il ### proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via preliminare: • ### improcedibile la domanda di parte opposta e, quindi, la nullità del ### n. 62/2022 atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione. In via principale: • ### caducare e dichiarare nullo il D.I. n. 62/2022 per le ragioni sopra esposte e/o con qualsiasi statuizione. In subordine: • ### l'importo nei limiti del giusto e del provato; Con vittoria di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE CIVILE N. 778/2022 ### giudice del Tribunale di ###.G., dott.ssa ### in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente ### causa iscritta al n.778 /2022 del #### (C.F. ###) nella qualità di legale rappresentante della ### di ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti.  #### S.P.A., in persona del ### rappresentante pro tempore, (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti. avente per #### Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate, hanno chiesto la decisione della causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. All'esito il Giudice Istruttore ha assunto la causa in decisione. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
Con decreto ingiuntivo n. 62/2022 (proc. monitorio n. 266/2022 R.G.) del 24.2.2022, notificato il ###, emesso da questo Tribunale, ad istanza della ### S.p.A. era ingiunto a parte opponente ### legale rappresentante della ### di ### di pagare la somma di € 24.145,60, oltre interessi fino al soddisfo, € 145,50 per spese vive ed € 550,00 per compensi, spese generali come per legge, IVA e #### della pretesa era l'omesso versamento degli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e metano, giusto contratto di fornitura del 3.12.2013.  ###, con atto di citazione depositato il ### proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via preliminare: • ### improcedibile la domanda di parte opposta e, quindi, la nullità del ### n. 62/2022 atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione. In via principale: • ### caducare e dichiarare nullo il D.I. n. 62/2022 per le ragioni sopra esposte e/o con qualsiasi statuizione. In subordine: • ### l'importo nei limiti del giusto e del provato; Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre spese generali, IVA e ###. Con riserva di formulare ogni ed opportuno mezzo istruttorio”. 
In particolare, a sostegno delle proprie difese, l'opponente ribadiva la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità per intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che la pretesa riguardava canoni risalenti al 2015 e che, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale doveva considerarsi decorso. Tale termine risultava regolarmente interrotto dalle diffide del 9.10.2015 e del 27.09.2016, mentre - secondo quanto eccepito - non poteva riconoscersi efficacia interruttiva alle successive diffide del 15.12.2020 e del 25.11.2021. Tali comunicazioni, infatti, erano state inviate all'indirizzo di ### via ### di ### n. 21, presso il quale l'opponente non risiedeva da tempo, giusto certificato storico di residenza prodotto agli atti. Inoltre, secondo quanto eccepito dall'opponente, la sottoscrizione apposta sulle relative ricevute ### N° 778/2022 R.G. non poteva riferirsi al sig. ### il quale in corso di causa ne disconosceva formalmente l'autenticità. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2022, si costituiva la società ### S.P.A. contestando le difese di parte opponente, chiedendo: “in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; - nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da #### in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; - con vittoria degli onorari di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. ### Con ogni più ampia riserva di articolare in seguito i mezzi istruttori.” Sosteneva l'opposta, di aver sollecitato il #### al pagamento delle fatture rimaste insolute per il periodo di fornitura prestato in favore dell'opponente con gli atti di invito ad adempiere, interrompendo il decorso di ogni termine prescrizionale con diffida e costituzione in mora inviati rispettivamente in data ###, 27.9.2016, 15.12.2020 e 25.11.2021, allegati al monitorio. 
Dopo aver instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.12.2022 il GI - sciogliendo la riserva - concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 14.07.2023, all'esito dell'udienza del 13.07.2023, ritenuta ammissibile la prova per testi articolata dall'opponente, lo stesso rinviava all'udienza del 14.12.2023, successivamente differita al 22.02.2024 per impedimento del teste. In tale data veniva escusso il teste ### riservando il GI ogni decisione sulle ulteriori richieste istruttorie. 
Con decreto del 02.04.2024 il GI, rilevata la ritualità dell'istanza di verificazione della firma apposta sulle ricevute delle raccomandate del 15.12.2020 e del 25.11.2021 e ritenuta necessaria una consulenza tecnica d'ufficio, nominava CTU la dott.ssa ### fissando l'udienza del 27.06.2024 per il giuramento e invitando le parti a depositare le scritture di comparazione e la documentazione richiesta, incluso il contratto di fornitura in originale. 
Con provvedimento del 09.07.2024, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 14.01.2025 per l'esame della consulenza tecnica. Successivamente, con decreto del 22.01.2025, il processo veniva ulteriormente rinviato al 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. 
Infine, con decreto del 09.07.2025, ritenute le note scritte sostitutive dell'udienza ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. 
In via principale giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). 
Ne consegue che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240). 
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. 
Tutto ciò premesso, preliminarmente, va decisa l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito vantato da parte dell'odierna opposta società ### S.P.A., così come formulata da parte opponente. 
In ordine a ciò si osserva che la somministrazione è “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” (art. 1559 cod. civ.). Piace in dottrina ampliarne il significato definendo la somministrazione come un contratto finalizzato alla soddisfazione di un bisogno durevole del somministrato. 
A seconda dell'oggetto del contratto e delle modalità con cui viene eseguito, è possibile distinguere diverse tipologie di somministrazione. Nel caso della fornitura di energia, il bene oggetto del contratto viene trasferito in proprietà al consumatore in maniera continuativa, secondo il suo fabbisogno, attraverso prestazioni periodiche che rimangono autonome tra loro, senza tuttavia incidere sull'unitarietà complessiva del rapporto di fornitura. 
Ciò detto, l'esigibilità dei corrispettivi per l'esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l'anno oppure in termini più brevi. ### di ### 2020, il termine di prescrizione è stato poi fissato in due anni per le bollette luce, se emesse a partire dal 1° marzo 2018 e per le bollette gas, se emesse dal 1° gennaio 2019, recependo una nuova disciplina (### 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) sollecitata da quasi tutte le associazioni dei consumatori, nel settore dell'istituto della prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas. 
Tutto ciò premesso, ritenuto che la richiesta di pagamento riguarda la fornitura di energia elettrica e metano di cui alle fatture emesse nel periodo tra il ### ed il ###, così come affermato da parte opponente e non contestato da parte opposta, l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta essere meritevole di accoglimento. 
In ossequio a quanto disposto dal Giudice istruttore, difatti, seppur la società ### abbia provveduto al deposito degli originali della documentazione contrattuale, nonché degli atti di invito ad adempiere e diffida e costituzione in mora, inviate rispettivamente in data ###, 27.9.2016, 15.12.2020 e, da ultimo, 25.11.2021, non può che rilevarsi quanto emerso in sede istruttoria all'esito delle operazioni peritali disposte con ordinanza del 2.4.2024 ed espletate dal ### dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della firma del #### proprio sulle ricevute delle raccomandate del 15.12.2020 e del 25.11.2021. Tali firme, nel corso del giudizio e con memoria ex art. 183, n. 3, erano state formalmente disconosciute dall'opponente ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c. 
Sul punto, all'esito dei suddetti accertamenti, le risultanti della CTU grafologica sono chiare. La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ### ha fornito un esito univoco, concludendo che “Le firme apposte sulle raccomandate datate 15-11-20 e 25-11-21, oggetto dell'accertamento peritale, comparate con le firme di sicura provenienza della #### risultano con alta probabilità apocrife”. 
Pertanto, considerato che il parere del CTU risulta esauriente, congruamente motivato e privo di vizi logici, avendo evidenziato la presenza di “alcune somiglianze meramente formali tra le sottoscrizioni in verifica e quelle comparative”, ma soprattutto di “rilevanti discordanze sostanziali” confermate dal raffronto diretto tra le firme contestate e quelle di sicura provenienza, il Giudice non ritiene di discostarsi da tali conclusioni. 
Ne consegue che le firme sulle ricevute del 15.12.2020 e del 25.11.2021 devono considerarsi apocrife, non potendo pertanto le relative diffide produrre effetti interruttivi della prescrizione. 
Tale risultanza peritale ha confermato, quindi, quanto eccepito da parte opponente, il quale ha sostenuto di non essere mai venuto a conoscenza di alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione, sicché il termine quinquennale previsto dalla legge risulta pienamente maturato. Infatti, tra l'ultimo atto di costituzione in mora certo e valido, risalente al 27.09.2016 (data dell'ultima notifica validamente effettuata a mezzo ###, e la proposizione del ricorso monitorio, depositato in data ###, risulta decorso un termine maggiore rispetto a quello quinquennale previsto dalla legge per la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme de quo. Pertanto, deve ritenersi che il credito vantato dall'opposta società ### S.p.A. in relazione alla somma oggetto di ingiunzione pari ad €.24.145,60 sia prescritto.  ### della superiore eccezione risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta l'accoglimento della proposta opposizione ed il rigetto delle domande così come formulate dall'opposta, con la conseguente revoca del D.I. impugnato.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta, società ### S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.  P.Q.M.  il Tribunale di ### di ####, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 778/2022, così provvede: - dichiara prescritto il credito della ### S.P.A. in relazione alla somma di € 24.145,60; - accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in parte motiva; - revoca il D.I. n. 62/2022, emesso dal Tribunale di ### P.G. in data ###, per quanto in narrativa; - condanna, l'opposta società ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente ### legale rappresentante della ### di ### delle spese e compensi di giudizio, che tenuto, conto della natura e dello svolgimento della causa, si liquidano nella somma complessiva di euro 2.540,00 secondo i criteri indicati, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; - pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta. 
Così deciso in ### di ### lì 16.12.2025 

Il Giudice
Onorario dott.ssa


causa n. 778/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rita Cuzzola

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24596/2025 del 05-09-2025

... di improcedibilità del ricorso in opposizio ne a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente ### Il mot ivo è infondato. Il ricorren te fa valer e di fronte a questa Corte il v izio relati vo al mancato esperimento della proce dura di mediazione, procedura di mediaz ione che, ai sensi dell 'art. 5 d el decreto legislativo n. 28/ 2010, era in effet ti condizione di procedibilità della domanda, t rattandosi di contratto d'opera. Il comma 2 d el citato art. 5 prevede però che l'improcedibilità s ia eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, cosicché il vizio non può essere fatto valere davanti a questa Corte. 2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 348, 112 e 113 c.p.c. per omessa dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo a causa dell'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore. Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il Tribunale, si (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19276/2018 R.G. proposto da: ### (####), elettivamente domiciliato in ####. ### 11, p resso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente contro ### 4, ### elettivamente domiciliato in #### 20, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###); -controricorrente avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 4485/2 018, depositata il ###.  2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal #### 1. #### ha ottenu to un decreto che ha ingiunto al ### tteott i 4, in ### il pagamento di euro 26.000. ### ha proposto opposizione avverso il decre to. Il Tribunale di Foggia, con l'ordinan za 4485/2018, ha accolto l'opposizione: anzitutto h a rilevato che il decreto ingiuntivo era stato concesso per una somma superiore a quella richiesta (euro 23.273,70) a causa di una svista del giudice; ha così revocato il decreto procedendo alla rideterminazione della pretesa creditoria, ricono scendo la somma complessiva di e uro 5.443, a cui ha sottratto l'impo rto di euro 1 .563,9 1, somma già pagata, condannando il ### a pagare euro 3.879,09; ha poi compensato le spese per due terzi, condannando a pagare il resto delle spese il ### 2. Avverso l'ordinanza ### ricorre per cassazione. 
Resiste con controricorso il ### omi nio ### 4, in Rod i ### Memoria è stata depositata dal ricorrente, che anzitutto eccepisce l'inammissibilità della costituzione del ### inio in mancanza della delibera ass embleare che avrebbe dovu to autorizzare il medesimo a stare in giudizio, in quanto tra gli allegati al fascicolo del controricorre nte non risulterebbe prodotta la delibera condominiale né ad essa è fatta menzione nella procura speciale conferita al difens ore. L' eccezione non può essere accolta. ### controricorrente ha precisat o in memoria che con delibera del 1° giugno 2017 (il cui testo è stato riprodotto nell'atto) l'amministratore è stato delegato a conferire mandato in relazione al presente processo all'avvocato ### difensore nel giudizio di cassaz ione, e al riguardo questa Corte ha pre cisato che “la delibera condominiale con la quale si autorizza l'am ministrator e a 3 di 6 promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cas sazione” (così, da ultimo, Cass. n. 11863/2024). 
Memoria è stata depositata dal controricorrente.  ###. Il ricorso è articolato in cinque motivi.  1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.  5 del d.lgs. n. 28/2010 per omessa dic hiarazione d'uffic io di improcedibilità del ricorso in opposizio ne a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente ### Il mot ivo è infondato. Il ricorren te fa valer e di fronte a questa Corte il v izio relati vo al mancato esperimento della proce dura di mediazione, procedura di mediaz ione che, ai sensi dell 'art. 5 d el decreto legislativo n. 28/ 2010, era in effet ti condizione di procedibilità della domanda, t rattandosi di contratto d'opera. Il comma 2 d el citato art. 5 prevede però che l'improcedibilità s ia eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, cosicché il vizio non può essere fatto valere davanti a questa Corte.  2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 348, 112 e 113 c.p.c. per omessa dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo a causa dell'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore. 
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il Tribunale, si tratta di un mero errore materiale, non potendo la rappresentanza di una persona fisica essere ass ociata al legale rappre sentante, senza contare che, come ha ancora precisato il ### nale, l'eventu ale 4 di 6 irregolarità della notificazione sarebbe comunque stata sanata dalla costituzione in giudizio del ricorrente.  3. Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli art.  702-bis c.p.c., 14 d.lgs. n. 150/2011, 112, 113, 159, 162, 291 c.p.c. e 111 Cost., nonché stridente difetto di motivazione per mancata dichiarazione d i improcedibilità, inammissibil ità, irricevibilità dell'opposizione a decreto in giuntivo in quanto non poteva essere concesso alcun differimento de ll'udienza del 28 novembre 2017. 
Il mot ivo è infondato. Come ha p untualizz ato il ### in materia di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art.  14 del de creto legislativo n. 150/2011 trova app licazione quanto stabilito dalla pronuncia di questa Corte n. 19345/2015, secondo la quale il termine pe r la not ificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udien za alla controparte non è perentorio, no n essendo la perent orietà pre vista espressamente dalla legge, cosicché il giudice può concedere al ricorrente un nu ovo termine avente carattere perentorio entro il quale rinnovare la notificazione.  4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis del d.l. n. 179/2012, 112 e 113 c.p.c., nonché stridente difetto di motivazione: il ### le di ### non ha rilevato l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo di servizio telematico, mentre andava effettuata in forma cartacea. 
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il ### il comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 19 del d.l. 83/2015) ha previsto che nell'ambito dei procedimen ti civili innanzi ai tribunali è sempre amm esso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, cosicché il ### ha esercitato una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge. 5 di 6 5. Il quin to mot ivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 112, 113, 132 c.p.c., del d.m. n. 140/2012, nonché dell'art. 3 del d.m. n. 55/20 12, oltre a strident e difetto di motivazione per avere il ### nale di Fog gia ridotto il richiesto compenso professionale “a p ochi spiccioli”, in particolare diminuendo il compenso per il procedimento di correzione di errori materiali da euro 1.9 90 a eu ro 675, applic ando così i parametri previsti per i procedimen ti di volontaria g iurisdizio ne e non considerando che nel procedimento di correzione in esame l'istanza era stata avversata da controparte. 
Il motivo pone la questione del riconoscimento o meno delle spese nei procedimenti di correzione, questione sulla quale erano presenti orientamenti difformi all'interno di questa Corte e in relazione alla quale è stata chiesta la pronuncia delle sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 (pro nuncia in at tesa della quale è stato sospeso il presente giudizio). Le sezioni unite, con la sentenza n. 29432/2024, hanno chiarito che nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, oppo nga resistenza all'istanza. 
Il motivo va pertanto rigettato, contestando il ricorrente la mancata applicazione per un procedimento di correzione di errori materiali di parametri previsti per i procedimenti contenziosi. 
II. Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 6 di 6 di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e condan na il ricorrent e al pa gamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.2 00, di cui euro 200 p er esborsi, oltre spese generali (15%) e acc essori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato ### che si è dichiarato antistatario. 
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ad unanza cam erale della sezione 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Besso Marcheis Chiara

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Tribunale di Nuoro, Sentenza n. 529/2025 del 15-12-2025

... preliminare, autorizzare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, precisando che alle somme liquidate come spese legali della procedura di mediazione devono aggiungersi gli accessori come per legge (spese generali, IVA e ###; 2. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto, precisando che alle somme liquidate come spese legali della procedura di mediazione devono aggiungersi gli accessori come per legge (spese generali, IVA e ###; 3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover rideterminare il corrispettivo dovuto, dichiarare tenuto e condannare l'ing. ### a pagare all'### e figli S.r.l. la somma di € 9.047,47 o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa; 4. In ogni caso, respingere le domande avanzate in via principale, subordinata e riconvenzionale dall'opponente; 5. Condannare l'ing. ### alla rifusione delle spese processuali relative al procedimento di mediazione, alla fase monitoria e al presente giudizio di opposizione. ###interesse del chiamato in giudizio: chiede che la S.V. voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in espositiva, (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da ### nato a ### il ### (CF. ###) e residente ###, per elezione domiciliat ###presso lo studio legale dell'Avv. ### del ### di ### (CF.  ###) che lo rappresenta assiste e difende in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione, opponente contro ### e figli S.r.l., P.IVA ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante ### elettivamente domiciliato in ### via ### 14, presso l'avv. ### C.F.: ###, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, opposta e contro ### nato a #### il ###, residente ### (Cod. Fisc. ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio professionale in ### nella via ### 23, è elettivamente domiciliat ###giudizio
All'udienza del 7-05-2025 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse dell'opponente: ### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata: In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 57/2019 (RG. n. 150/2019) emesso dal Tribunale Civile di ### in persona del Giudice dott. ### in data ### per assoluta carenza di idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634, 2° comma, c.p.c. nonché per inesigibilità dell'assunto credito ex art. art. 633, 2° c., c.p.c. - Con vittoria di spese e di onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede ###subordine, nel merito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale e con espressa riserva di gravame: - dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., si è resa gravemente inadempiente nei confronti del ### per avere illegittimamente addebitato costi per lavorazioni eseguite extra contratto in difetto di previa autorizzazione, per il computo di materiali mai utilizzati; per il computo di lavorazioni in eccesso rispetto a quelle eseguite come meglio descritto in narrativa, salvo altro; - condannare, per l'effetto, la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alla riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. nella misura di euro 3.420,55 s.e.o. (al netto dell'### o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., ha ritardato la consegna dei lavori e, per l'effetto, in applicazione della penale contrattualmente pattuita, condannare la stessa a decurtare dall'importo a saldo residuo, come sopra determinato, la somma di euro 816,74, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il contro credito vantato dall'#### nei confronti della ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., in dipendenza del danno cagionato dal grave inadempimento contrattuale della società opposta, di cui alla narrativa, determinato dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, credito da quantificarsi - per la quota millesimale dell'opponentenella misura di euro 5.000,00 (ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa); - accertare e dichiarare compensate le somme dovute alla ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., dall'Ing. ### dipendenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto con il maggior credito vantato dall'opponente per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all'#### la maggior somma di euro 2.678,51 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa) oltre interessi e rivalutazione monetaria; - Con vittoria di spese e di onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede ###ulteriore subordine: - dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., si è resa gravemente inadempiente nei confronti del ### per avere illegittimamente addebitato costi per lavorazioni eseguite extra contratto in difetto di previa autorizzazione, per il computo di materiali mai utilizzati; per il computo di lavorazioni in eccesso rispetto a quelle eseguite come meglio descritto in narrativa, salvo altro; - condannare, per l'effetto, la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alla riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. nella misura di euro 3.420,55 s.e.o. (al netto dell'### o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare che la ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., ha ritardato la consegna dei lavori e, per l'effetto, in applicazione della penale contrattualmente pattuita, condannare la stessa a decurtare dall'importo a saldo residuo, come sopra determinato, la somma di euro 816,74, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il contro credito vantato dall'#### nei confronti della ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., in dipendenza del danno cagionato dal grave inadempimento contrattuale della società opposta, di cui alla narrativa, determinato dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare integralmente compensate le somme dovute alla ### e figli S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., dall'Ing. ### in dipendenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo; - Con vittoria di spese e di onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede di media-conciliazione. In via ulteriormente subordinata, e con espressa riserva di gravame: per l'ipotesi in cui codesto ###mo Tribunale dovesse ritenere legittime le istanze dell'odierna opposta, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia del direttore dei lavori #### dichiarare quest'ultimo tenuto a manlevare il sig.  ### dagli effetti pregiudizievoli che possano derivargli dalla presente controversia, in particolare condannare lo stesso #### al pagamento di tutte le somme che il #### fosse eventualmente chiamato a pagare in relazione al presente giudizio in dipendenza delle grave inadempienze nella verifica ei lavori imputabili alla direzione dei lavori . In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio e rifusione integrale delle spese ed onorari sostenuti in sede di media-conciliazione ###interesse dell'opposta: ### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. In via preliminare, autorizzare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, precisando che alle somme liquidate come spese legali della procedura di mediazione devono aggiungersi gli accessori come per legge (spese generali, IVA e ###; 2. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto, precisando che alle somme liquidate come spese legali della procedura di mediazione devono aggiungersi gli accessori come per legge (spese generali, IVA e ###; 3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover rideterminare il corrispettivo dovuto, dichiarare tenuto e condannare l'ing. ### a pagare all'### e figli S.r.l. la somma di € 9.047,47 o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa; 4. 
In ogni caso, respingere le domande avanzate in via principale, subordinata e riconvenzionale dall'opponente; 5. Condannare l'ing. ### alla rifusione delle spese processuali relative al procedimento di mediazione, alla fase monitoria e al presente giudizio di opposizione.  ###interesse del chiamato in giudizio: chiede che la S.V. voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in espositiva, che l'#### è decaduto dal diritto della chiamata in causa del terzo (ing. ###, di cui all'art. art. 269, 3° comma cpc.; 2) accertare e dichiarare che la chiamata in causa del terzo non poteva essere formulata con riserva (come nel caso di specie), né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza. 3) accertare e dichiarare l'irrilevanza causale dell'opera del ### dei ### nella causazione dei vizi esecutivi lamentati dall'odierno attore e, per l'effetto, dichiararne il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio. 4. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare che l'#### è decaduto dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetto respingersi le domande avversarie. Nel merito. In via principale: 1) rigettare - per i motivi di cui in espositiva - in toto la domanda avversa per come così formulata perché destituita di qualunque fondamento giuridico e fattuale; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'#### nella causazione dei predetti vizi esecutivi, accertarsi il grado di responsabilità del ### e quello del committente in proporzione all'autonomia decisionale di ciascuno in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera viziata; In ogni caso: con condanna di spese e compensi del presente giudizio oltre gli accessori di legge ### atto di citazione notificato regolarmente ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/2019, emesso dal Tribunale di ### in data ### per la somma di euro 7.653,65, oltre interessi e spese, su ricorso della ### e figli srl. 
A tal fine l'opponente, contestata l'illegittimità del decreto perché emesso fuori dei casi consentiti dalla legge, ha esposto che: i lavori di cui alla fattura posta a fondamento dell'ingiunzione, presentano difformità e vizi rispetto alle prescrizioni contrattuali, essendovi difformità dei materiali utilizzati, non sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità delle opere eseguite, manca inoltre la consegna, verifica e accettazione dei lavori, fatti contestati dall'opponente che peraltro aveva pagato all'impresa quanto pattuito a titolo di acconto; Tanto premesso, l'opponente ha domandato la revoca del decreto opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della opposta al risarcimento dei danni.  ### ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del direttore dei ### tale ### al fine di essere tenuto indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli che possano derivargli dalla controversia. 
Si è costituita in giudizio l'### e figli srl, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. 
Preliminarmente l'opposta ha rilevato la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, l'esigibilità dello stesso essendo stati consegnati i lavori come da certificato di regolare esecuzione sottoscritto dai direttori dei lavori in data ### e verificato in data ###. Eccepisce inoltre sui vizi e difformità lamentati la decadenza di cui all'art.1667 Nel merito l'impresa ### e figli srl contesta la fondatezza delle critiche mosse dall'opponente rilevando che le misure delle lavorazioni sono state eseguite nel contraddittorio tra le parti, che tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, che gli eventuali ritardi non sono da attribuire all'appaltatore ma alle condizioni climatiche e che l'importo della fattura azionata corrisponde alle indicazioni del direttore dei lavori che aveva dettagliato le quote a saldo da fatturare all'#### ha autorizzato la chiamata in giudizio, e ### regolarmente citato, si è costituito nel processo, contestando la decadenza dalla chiamata del terzo, nel merito contestava la decadenza della denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di cui all'art.1669 c.c.,e rilevando altresì la prescrizione dell'azione nei confronti del direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 2226 del codice civile che prescrive un termine di 8 giorni, dalla loro scoperta, per la denuncia delle difformità o vizi dell'opera da parte del committente. 
La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione. 
E' pacifico in causa che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera (o d'appalto) avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile condominiale. 
E' altresì incontestato che, a fronte dei lavori già eseguiti da parte dell'### e figli srl l'#### abbia pagato l'importo di euro 2551,59 come riconosciuto anche dalla ### nel prospetto di cui alla comparsa del 7.7.2025. 
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'#### de ### congruamente motivata e analiticamente specificata nel prospetto riepilogativo depositato ad integrazione della stessa, per cui non vi è ragione di discostarsi, emerge quanto segue: Per quanto riguarda la correttezza delle misurazioni di cui al computo metrico di cui al quesito 1 riporta: “..[..]Preliminarmente, si ritiene necessario far rilevare che in allegato al contratto sottoscritto con l'impresa non viene fatta espressa menzione del computo metrico estimativo, ma bensì dell'offerta dell'impresa, verosimilmente basata sul computo metrico estimativo, ma sostanzialmente diversa per forma, misure e voci delle lavorazioni. 
All'articolo 1 (pagina 1) del contratto sottoscritto tra l'impresa ### e il ### di via ### 21 a ### viene riportato: ### 1 - ### parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: ### 1 offerta dell'appaltatore; ### 2 Piano operativo di sicurezza; ### 3 Progetto delle opere; Per tutto il contratto viene fatto esplicito riferimento all'### 1, ossia all'offerta dell'appaltatore, mentre nella documentazione prodotta da parte attrice si fa sempre riferimento all'### 3 al contratto in oggetto, ossia quindi al “### delle opere”, composto da un computo metrico e due prospetti (principale e laterale) del fabbricato del ### di via ### 21 a ### Veniva quindi allegato un computo metrico estimativo privato della valorizzazione economica delle quantità ai fini della stima dell'importo totale dei lavori, ed in definitiva, al suo posto, veniva utilizzata una tabella riassuntiva con sei colonne, che ha compresso e riassunto sinteticamente le voci presenti nel computo metrico estimativo, e nell'ultima colonna di tale tabella si sono inserite delle note, su quattro voci di computo, che presentavano un carattere di aleatorietà sulle quantità dei lavori. Si rileva quindi, sommariamente, che le misurazioni di cui al computo metrico estimativo sono risultate per la quasi totalità superate dalle misurazioni dell'offerta dell'impresa (### 1 al contratto), che si avvicinano maggiormente alla realtà operativa, anche per le scelte, che parrebbe siano state concordate tra l'impresa ed il ### su lavorazioni da intraprendere o meno, e di cui si dirà nel seguito”. Ne risulta che analizzando poi le singole voci schematizzate dal ctu le misurazioni sono state fatte con buona approssimazione in misura congrua e corretta tenendo conto anche del fatto che il ctu ove non aveva elementi a disposizione ha esplicitato che non effettuava la valutazione per mancanza di dati oggettivi Per quanto riguarda poi la conformità del materiale utilizzato di cui al quesito 2 riporta: “..[..] Preliminarmente s'intende far rilevare che la questione, così come posta dal quesito, se valutata in senso letterale, ovvero di “conformità del materiale”, rischia di essere pertinente solo per alcune voci del computo metrico estimativo; ad esempio nel nolo di un ponteggio, si parla di attrezzature non di materiali, in una spicconatura di intonaco o in una demolizione, si parla di lavorazioni, non di materiali utilizzati. Si ritiene pertanto che si debba dare una lettura in senso più ampio, quando si parla di conformità dei materiali, per poter entrare nella valutazione di quanto eseguito dall'impresa in relazione alle voci del ### altrimenti la valutazione strettamente letterale potrà essere effettuata solo per quelle voci che prevedono l'utilizzo di un materiale. Analogamente, un'altra considerazione doverosa, sul metodo, prima di entrare nel merito, è legata al fatto che nella documentazione agli atti, relativa alla direzione dei lavori ed alla contabilità redatta durante l'esecuzione delle opere, non si rinvengono rimandi a schede tecniche dei materiali realmente utilizzati in corso d'opera (se non per la scheda dell'adesivo-rasante per cappotto), né libretti delle misure e/o distinte di dettaglio, che consentano di valutare con assoluta oggettività, le lavorazioni effettuate, come invece la comune prassi tecnica prevede, pertanto le valutazioni che si opereranno nel prosieguo della trattazione del quesito, in alcuni casi non possono essere suffragate da elementi certi, ma proposte a giudizio dello scrivente ### sulla base della propria esperienza e capacità di valutazione. 
Ancora, è utile qui richiamare integralmente le considerazioni espresse nella premessa alla trattazione della risposta al ### n. 1, e di seguito si procede ad analizzare le varie voci del computo metrico estimativo dal punto di vista della conformità in senso più generale e non strettamente con riferimento ai “materiali” Le voci 1-2-4-5-6-7-9-10-12-14-16 il materiale risulta conforme, i lavori di cui alla voce 3- 5-25-26-27-28 non sono stati valutati per mancanza di dati oggettivi, i lavori di cui alla voce 8 non sono stati effettuati, i lavori di cui alla voce 11 hanno un prezzo congruo, i lavori di cui alla voce 13 il materiale non risulta conforme, i pluviali di cui alla voce 15 non sono stati sostituiti ma solo verniciati, i lavori di cui alle voci 17 e 18 non sono stati eseguiti. 
Per quanto riguarda i lavori extra capitolato il ctu individua il sovrapprezzo applicato per la voce 12 -zoccoletto battiscopa piastrelle gres che accerta essere di euro 405,00, mentre non riconosce i lavori per scariche acque PVC di cui alla voce 25, terminali di scarichi acque di cui alla voce 26, lavori terrazza ### scarichi acque pvc e ripristino messicani+ guaina +cappotto non valutati per mancanza di dati oggettivi.  ### tabella riepilogativa procede a riassumere in modo analitico il conteggio corretto tra le lavorazioni eseguite e il computo metrico. 
Per quanto riguarda la presenza di vizi e difformità di cui al quesito 5 riporta analiticamente: “### di ruggine sotto la trave condominiale, sia sul lato destro sia su quello sinistro; ..[..]La presenza di ruggine riscontrata, anche da parte del sottoscritto durante il sopralluogo effettuato (cfr. ALL. 3 ###. 11, 12), si rileva in corrispondenza di piccoli vuoti e/o rugosità superficiale del calcestruzzo, conseguenza della formazione, causata da diverse incorrettezze esecutive, di vuoti ###, di dimensioni e quantità variabile, a ridosso delle superfici continue delle casseforme. La scoperta di queste bolle è in genere una sorpresa che si verifica all'atto del disarmo, e prende il nome di “bugholes”. ### dell'inconveniente è da ricercarsi nella migrazione, in adiacenza alle superfici interne delle casseforme, di aria ed acqua spinte dal calore di idratazione e/o dalle azioni connesse con la compattazione (vibrazione ecc.). Altri fattori dai quali può inoltre derivare il fenomeno, sono ascrivibili a incorrettezze granulometriche, inadeguata qualità dei prodotti disarmanti, nonché dalla solubilizzazione delle cellulose e delle emicellulose delle cassaforme lignee. I problemi derivanti dalla presenza di “bugholes” sono soprattutto di tipo estetico anche se, in qualche misura, possono inficiare la durabilità dell'opera. Gli aspetti strutturali veri e propri non sono coinvolti. Da tali cavitazioni, può “trasudare” se così si può dire, l'ossido dei ferri di armatura ### annegati nel cls, che trova una via preferenziale di fuoriuscita verso la superficie della struttura in c.a. ### delle asperità e dei vuoti superficiali delle strutture può essere fatta attraverso la posa di specifici rasanti per il cls. Colmatura delle bolle, previa accurata preparazione, con l'utilizzo di miscele cementizie di diametro massimo adeguato alle dimensioni delle bolle, addizionate con leganti e promotori di adesione polimerici adeguati alla cromia delle superfici adiacenti. Per una corretta lavorazione secondo la regola dell'arte, si sarebbe dovuto operare anche nelle travi condominiali secondo il seguente iter operativo: rimozione del calcestruzzo ammalorato, trattamento protettivo dei ferri di armatura, ripristino corticale, rasatura e verniciatura protettiva. Probabilmente non si è ritenuto di procedere alla rasatura, ma direttamente alla tinteggiatura degli elementi strutturali in questione, e le tracce di ruggine che compaiono sull'intradosso delle travi sono la manifestazione del difetto, come detto, superficiale del cls. A giudizio dello scrivente, una migliore e più completa esecuzione della lavorazione avrebbe dovuto essere attenzionata e richiesta dalla direzione dei lavori, in corso d'opera. Per porre rimedio oggi, occorrerebbe trattare superficialmente le travi, con un idoneo rasante, valutando se necessario preliminarmente smontare la scossalina superiore di protezione per poi riposarla a lavoro ultimato, e riprocedere ad una ritinteggiatura con due o più mani di vernice adatta per applicazione su supporti similari. Il costo complessivo del trattamento, si stima possa essere valutato a corpo per ciascuna trave, in 200 euro, tenendo in debita considerazione i necessari apprestamenti di cantiere, mezzi d'opera, manodopera e materiali, per dare un ripristino finito a regola d'arte”. 
La presenza di muffa nel parapetto della terrazza di copertura; “..[..]La presenza di muffa nel paramento esterno del parapetto, riscontrata e documentata fotograficamente, anche da parte del sottoscritto durante il sopralluogo peritale (cfr. ALL. 3 ###. 1-3; 15-19), può essere determinata da almeno due fattori, la temperatura e l'umidità.  ### solare del parapetto è di per sé non ottimale poiché la parte esterna della terrazza de qua è esposta prevalentemente a ### e quindi un tale orientamento della terrazza gode della radiazione solare diretta per poche ore di irraggiamento complessivamente, e invece prevalentemente solo di quella diffusa e di albedo. Questo fa sì che la parete in questione rimanga sovente fredda e umida, poiché l'irraggiamento solare non riesce ad asciugare e riscaldare la muratura sia in inverno che d'estate. A testimonianza di ciò, si vedano le fotografie scattate durante il sopralluogo peritale effettuato intorno alle ore 12.00 del 26 Gennaio 2024, in cui è possibile notare come la parete esterna e più in generale la facciata, siano in ombra (cfr. ALL. 3). Quindi la muratura risentendo della quasi nulla esposizione al sole e venendo a contatto con l'acqua meteorica e con quella di condensa da punto freddo, determina le condizioni ideali per la formazione di muffe. Condizioni tali, di rigore termico e di umidità, necessitano di trattamenti specifici particolari, utili al fine bonificare la muratura dalla presenza di muffe, alghe e spore fungine, e atti a prevenirne la nuova formazione. Vi sono in commercio diversi prodotti per operare cicli di trattamento delle murature, idonei al caso di specie. 
Occorre dapprima procedere ad un'accurata pulizia con idropulitrice e successivamente meccanica, a spazzola (in alcuni casi, più severi, anche mediante fiamma a cannello), per togliere tutte le parti residuali della pulizia. La pulizia dovrà essere seguita da posa di idonei prodotti penetranti, antimuffa e antifungini. A seconda del grado di infestazione e della profondità di penetrazione dell'infestazione da muffe, occorrerà ripetere la pulizia e l'applicazione del prodotto sanificante. Una volta bonificato il supporto, si dovrà stendere un primer atto a garantire l'adesione del successivo trattamento di verniciatura con prodotti specifici in commercio Un ottimo prodotto in commercio, ma ve ne sono tanti similari, è ad esempio l'### della ### rivestimento a spessore igienizzante, elastico e idrorepellente, fibro-rinforzato, a base di resine elastomeriche, resistente a muffe e alghe, per la protezione e decorazione di intonaci e superfici cementizie in genere, anche già verniciate, in interni ed esterni. ### avviene in uno o più strati tramite spatola, previa applicazione appunto del relativo primer (tipo ### della ###. Il ciclo di trattamento di cui sopra, andrebbe sicuramente eseguito su tutto il paramento esterno del parapetto della terrazza, mediante utilizzo di cestello, per non dover rimontare un ponteggio su tutta la facciata. Si stima per l'intervento un costo di 60 Euro/mq; pertanto, complessivamente per circa 55 metri quadrati di superficie da trattare, si avrà un costo pari a 3.300 Euro; a questo occorre aggiungere un costo per quattro giornate di cestello, per complessivi 1.600 Euro.  ### del fenomeno di formazione delle muffe, è rinvenibile già nella documentazione allegata all'atto di opposizione ### (doc. 21), datato Aprile 2019, in epoca quindi immediatamente successiva all'esecuzione delle opere; è chiaro dunque a giudizio dello scrivente, che la causa sia ascrivibile ad una non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi sulla componente edilizia della facciata de qua, perché se si fosse individuato ed eseguito un trattamento risolutivo, come quello sopra descritto, non si sarebbe dovuto verificare il fenomeno, né tantomeno avere un'insorgenza così rapida dopo l'intervento di manutenzione della facciata”. 
Quindi il ctu riconduce la presenza di muffe nel parapetto esterno della terrazza ### a una non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi sulla componente edilizia della facciata, pertanto si profila una responsabilità dell'appaltatore. 
In caso di esecuzione errata e in presenza di muffe la responsabilità dell'appaltatore può essere contestata se non ha segnalato le carenze o difformità del progetto. ### è tenuto a garantire l'opera da vizi e difformità e se non lo fa può essere ritenuto responsabile dei danni causati. La giurisprudenza (Cass. N°10321 del 18.4.2025) ha chiarito che l'appaltatore non è un mero esecutore passivo ma un professionista autonomo tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte. 
Nel caso di specie il ctu ha riconosciuto una responsabilità dell'appaltatore nella non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi nella componente edilizia della facciata che ha determinato la presenza di muffe e che comporta un trattamento per l'eliminazione dei vizi stimato dal ctu nella somma di euro 4.900,00, somme che pertanto va detratta dall'importo attribuito al ### Tracce di infiltrazioni d'acqua sui lati destro e sinistro del portoncino d'ingresso;”..[..] Le tracce di infiltrazioni d'acqua sulla muratura ai lati destro e sinistro del portoncino d'ingresso al palazzo, non paiono essere riconducibili alle lavorazioni effettuate dall'impresa ### nel ### di via ### Clopper” Errata pendenza del canale di gronda sotto la terrazza della famiglia ### (dal cui terminale non scende acqua in caso di pioggia) il ctu non ritiene possa costituire vizio o difetto ### di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza del balcone del primo piano lato sinistro; “..[..]La presenza di infiltrazioni in corrispondenza del balcone del piano primo lato sinistro non è stata riscontrata dal sottoscritto durante il sopralluogo effettuato”. 
Quindi riepilogando, le voci di spesa di cui ai punti 1-2-4-6-7-9-10-11-12-14-16-19-20-22- 23 del prospetto allegato all'integrazione a firma dell'#### e non contestati e ricalcolati dall'impresa ### nella comparsa del 7.7.2025, evidenziano che il totale dovuto dal condominio è pari ad euro 46.074,15 Su tale cifra va pertanto calcolata la quota dell'#### per 58.87 millesimi che è pari ad euro 2712,38 a cui vanno aggiunti i lavori eseguiti nella terrazza dell'#### per le voci rimozione pavimento pari ad euro 754, demolizione legnaia euro 200, impermeabilizzazione terrazza euro 1248 ricavato dal costo complessivo di euro 1620 indicato dal ctu meno la quota condominiale pari ad euro 384, pavimenti esterni euro 3640 (derivante dal calcolo euro 70,00 al mq per 52 metri della terrazza ###, zoccoletto battiscopa euro 315, isolamento cappotto euro 1105 per un totale di euro 7262,00 che sommati ai millesimi dovuti dal daga per euro 2712,38 vanno a ad ammontare ad un totale complessivo dovuto dal ### pari ad euro 9.974,38 somma da cui detrarre quanto già versato dall'#### pari ad euro 2551,59 riconosciuta da parte opposta, per cui rimane un residuo di euro 7.422,79 somma da cui detrarre però la cifra di euro 4.900,00 stimata dal ctu per la eliminazione di muffe presneti nel parapetto esterno della terrazza ### che sarebbero ascrivibili una non corretta scelta esecutiva dei lavori da eseguirsi sulla componente edilizia della facciata, per cui rimane un corrispettivo pari ad euro 2.522,79. 
Sulla base di quanto appena esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato ricalcolato il quantum dovuto, e per l'effetto ### deve essere condannato al pagamento in favore dell'### e figli srl della somma di euro 2.522,79 oltre interessi in misura legale dalla domanda. 
Sulla domanda di manleva: Deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opponente nei confronti di ### in forza della sua assoluta genericità. In questo giudizio, a carico di ### non è stato allegato, né tantomeno provato, alcun profilo di responsabilità per negligenza in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale, quali quelle relative all'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
La responsabilità del ### dei ### in caso di vizi e difetti dell'opera non è automatica. La normativa chiarisce i ruoli di appaltatore, costruttore e direttore dei lavori, evidenziando che quest'ultimo risponde solo in presenza di errori professionali o omissioni gravi. 
La Cassazione, con sentenza n. 19502/2025, ha ribadito che il ### dei ### non è automaticamente responsabile per infiltrazioni o difformità. La sentenza richiamata ha chiarito i limiti della responsabilità del direttore dei lavori o infiltrazioni post lavori. La sentenza ha stabilito che per configurare una responsabilità civile è necessaria una prova concreta, in particolare in caso di infiltrazioni ha confermato che il direttore dei lavori non è responsabile se non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità. Nel caso di specie né parte opponente ha fornito elementi utili che ravvisino responsabilità a carico del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'immobile realizzato sotto la sua supervisione, in quanto tale responsabilità deve essere debitamente allegata e provata secondo gli ordinari criteri posti a presidio del corretto adempimento della prestazione. In ogni caso, anche a volere ritenere che le domande avanzate dall'attore siano valutabili nel merito, nell'elaborato peritale minuzioso e dettagliato, alcuna responsabilità è stata attribuita al terzo chiamato, con la conseguenza che le domande nei confronti di costui devono essere rigettate e, pertanto, non vi è luogo per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'### Sulle spese processuali: Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'esito del giudizio, per compensare tra parte opponente e parte opposta le spese del giudizio al 50%, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti per metà ciascuno. 
Stante il rigetto della domanda di manleva si ritiene invece di dover condannare parte opponente al pagamento delle spese del giudizio alla parte terza chiamata. 
Le spese vengono liquidate vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: revoca il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condanna ### al pagamento in favore della ### e figli srl della somma di euro 2.522,79, oltre interessi in misura legale dalla domanda; compensa tra parte opponente e parte opposta le spese del giudizio al 50%, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti per la metà. 
Condanna l'### e figli srl al pagamento in favore di ### a titolo di rifusione del 50% delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.538,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali (15%), c.p.a. e Iva come per legge ### al pagamento in favore di ### a titolo di rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali (15%), c.p.a. e Iva come per legge ### 15 dicembre 2025 ###

causa n. 434/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Nina Pinna

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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 19/2026 del 15-01-2026

... 28 del 2010 citato per il deposito della domanda di mediazione. La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Sulle conseguenze della declaratoria di improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è recentemente intervenuta la Suprema Corte a ### (sent. 18 settembre 2020, 19596) che ha ritenuto di non confermare l'orientamento in precedenza espresso dalla ### civile della stessa Corte (sentenza n. 24629 del 2015) e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto quale attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, ove questo non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui all'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo merita quindi di essere revocato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno (leggi tutto)...

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1 di 5 TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2068/2024 Il giorno 15/01/2026, nella causa iscritta al n RG 2068 /2024 Il Giudice, dott.ssa ### dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare; viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti; pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale. 
Il Giudice dott. 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.  la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2068/2024 promossa da: ### (###), elettivamente domiciliato in ### via degli ### 46, con l'avv. ### (###), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE-OPPONENTE contro ### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore per l'### elettivamente domiciliat ###, con l'avv. ### (###) dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO-### parti hanno concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 446/2024, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il ###, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di 3 di 5 ### s.a. della somma di € 22.966,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento n. ###. 
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver adempiuto all'obbligo del pagamento delle rate sino a tutto luglio 2020 e di aver rinegoziato il finanziamento nel dicembre 2020, riprendendo a versare regolarmente le rate, rideterminate nell'importo di € 200,00, sino a tutto giugno 2023; pertanto, ha sostenuto di aver versato l'importo complessivo di € 16.608,57 e che il conteggio degli interessi di mora effettuato dalla controparte risulta erroneo. 
Si è costituita ### s.a., eccependo in via preliminare la nullità della citazione per eccessiva genericità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'opposizione e, nel merito, ammettendo di essere incorsa in errore materiale nei conteggi e riducendo la pretesa ad € 20.499,70. 
Con ordinanza del 17.4.2025, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà parziale al decreto opposto, limitatamente all'importo di € 20.499,70, ed ha assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'introduzione del tentativo di mediazione; alla successiva udienza parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento dell'incombente.  2. La domanda è improcedibile stante il mancato espletamento del tentativo di mediazione nel termine assegnato. 
Va anzitutto premesso che, vertendosi in tema di contratti finanziari, la causa rientra nelle materie per cui l'art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede l'obbligo di attivare il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda. 
Orbene, nel caso di specie è pacifico che, nel termine concesso con ordinanza del 17.4.2025, il procedimento di mediazione non è stato instaurato, in quanto il tardivo invio dell'invito alla mediazione ha comportato l'omesso espletamento entro la data dell'udienza di rinvio del 1.10.2025 (primo incontro dinanzi al mediatore fissato per il ###).  ### è pertanto improcedibile, dovendosi ritenere che il termine assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 abbia natura perentoria e non meramente ordinatoria. 
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n.14624/00, 4530/04). Non si dubita ad esempio, che, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c., pur non espressamente dichiarato perentorio da tale disposizione, abbia tale qualità, sia perché tale procedimento presenta taluni 4 di 5 caratteri del procedimento impugnatorio, la cui proposizione è secondo i principi generali sempre scandita da rigorosi termini processuali, sia perché la mancata osservanza di tale termine comporta esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c.. Ritiene il giudicante che a conclusione analoga si debba pervenire in caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, II co., ultimo periodo D.Lgs. n. 28 del 2010 citato per il deposito della domanda di mediazione. La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. 
Sulle conseguenze della declaratoria di improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è recentemente intervenuta la Suprema Corte a ### (sent. 18 settembre 2020, 19596) che ha ritenuto di non confermare l'orientamento in precedenza espresso dalla ### civile della stessa Corte (sentenza n. 24629 del 2015) e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto quale attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, ove questo non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui all'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 consegue la revoca del decreto ingiuntivo. 
Il decreto ingiuntivo merita quindi di essere revocato.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00). 
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 446/2024, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il ###, così decide: - dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; - condanna parte convenuta-opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.692,50, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### quale antistatario.  ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. 5 di 5 Civitavecchia, 15 gennaio 2026 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2068/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Sorrentino

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 18/2026 del 16-01-2026

... che parte opposta non ha esperito procedimento di mediazione e per l'effetto dichiarare la improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto 2) In via preliminare di rito: ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e per violazione del dell'art. 112 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 3) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 4) In via preliminare e nel merito ### e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa che il credito è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Arezzo SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da: ### in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante di #### S.A.S rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ####. Petrarca, n. 26, ### contro ### S.P.A., e per essa la procuratrice ### S.P.A. (già ### S.p.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### del ### n. 3, ### parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### in proprio e in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore di ### S.a.s. (P.IVA ###), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 527/2023 emesso in data ### dal Tribunale di ### su ricorso di ### S.p.A. per la somma di € 21.109,55, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. ### (doc. 3 monitorio), intestato alla società ### di ### S.a.s., acceso in data ### con ### di ### di ### S.p.A., e garantito dalla fideiussione omnibus prestata dalla ###ra ### in data ### sino all'importo massimo di € 20.000,00 (doc. 4 monitorio). 
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha preliminarmente dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della domanda, non essendo comprensibile se la somma ingiunta nei limiti della garanzia prestata dalla ###ra ### in favore della ### S.a.s., le sia stata chiesta come fideiussore o nella sua qualità di socio accomandatario ovvero legale rappresentante pro tempore della ### S.a.s., essendole state notificate personalmente due copie del d.i. in data ###. 
Parte opponente ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. e per essa della mandataria ### S.p.A., dal momento che dai documenti nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio risultano quali mandatari soggetti diversi (### S.p.A.), nonché il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta poiché l'allegato contratto di cessione tra ### S.p.A. e ### S.p.A. risulta quasi totalmente oscurato (doc. 6 monitorio) e quindi nulla prova in merito all'inclusione del credito per cui è causa nella cessione; inoltre non vi è prova della precedente cessione intervenuta da ### di ### di ### S.p.A. a ### S.p.A., non essendo sufficiente il deposito dell'avviso in #### n. 118 del 05.10.2021 (doc. 5 monitorio) poiché questo non contiene elementi riconducibili alla posizione di ### S.a.s. o della #### opponente ha poi allegato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, essendo stato lo stesso emesso sulla base del solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 9 monitorio). Ha eccepito la prescrizione del credito rilevando che il contratto e la fideiussione si sono estinti nel 2011. ### opponente ha dedotto, altresì, la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla stessa (doc. 4 monitorio) per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, l. n. 287/1990), in quanto atto conforme allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla ### d'### in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005 - doc. 3 opponente), e l'intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: quanto a ### nella persona del l.r.p.t. nonché socio accomandatario ### nonché quale fideiussore: 1) In via preliminare di rito: Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e per violazione del dell'art. 112 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  2) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  3) In via preliminare e nel merito ### e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa che il credito è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  4) In subordine ### e dichiarare che le somme non sono comunque dovute per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 
Quanto alla ### in qualità di fideiussore 5) in via preliminare accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione e nello specifico la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6,8, per tutte le ragioni di cui in narrativa pertanto alcuna somma è dovuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  6) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  7) Nel merito i) ### e dichiarare che l'asserito credito è prescritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  ii) Accertato e dichiarato per tutte le motivazioni di cui in narrativa che parte opposta è decaduta da ogni azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla opponente e per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto r.g.  527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge”. 
In sede di verifiche preliminari effettuate ex art. 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, che pur ritualmente citata non si era costituita in giudizio, ed è stata differita la prima udienza al 25.03.2024. 
In data ### è costituita in giudizio ### S.p.A., per il tramite della procuratrice ### S.p.A., giustificando la tardiva costituzione con il fatto che avendo la medesima debitrice, odierna opponente, introdotto due differenti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in danno della medesima società creditrice, non era stato possibile individuare correttamente la data di citazione del presente giudizio, ed ha rilevato l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione. In specie, parte opposta ha evidenziato che controparte non ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. che la società ### di ### S.a.s. aveva in corso con ### di ### di ### S.p.A. il rapporto di finanziamento da cui deriva il complessivo credito oggetto di ingiunzione di pagamento, né l'ammontare del debito né la sua formazione, ed ha confermato il suo inadempimento nei limiti dell'importo ingiunto. ### convenuta ha contestato le avverse deduzioni in merito all'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., che, infatti, risulta provato dalla copia del contratto con relativo documento di sintesi (doc. 3 monitorio), nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche e i tassi applicati e dalla certificazione ex art. 50 TUB (doc. 9 monitorio). Ha contestato la fondatezza della prospettazione dell'opponente relativa alla nullità della garanzia prestata per contrasto con la normativa antitrust, evidenziando che l'unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. n. 287/1990 è quella risarcitoria, e che non possa configurarsi nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto ABI del 2003 sul mero presupposto che le stesse contengano clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui alla L. n. 287/1990, nullità che, in ogni caso, non potrebbe che essere parziale. Quanto all'eccepita carenza di titolarità del credito in capo alla stessa, parte opposta ha affermato di averne fornito prova adeguata già in sede monitoria e ha dato atto di provvedere altresì al deposito di ulteriore documentazione comprovante l'infondatezza dell'assunto di parte attrice (docc. 1-6 opposta), specificando di aver correttamente adempiuto ad ogni prescrizione di legge. Ha dedotto infine che il credito non risulta prescritto, come comprovato dagli atti interruttivi della prescrizione inviati dalla debitrice (doc. 4 opposta). 
Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare - In via preliminare principale -dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 527/2023 del Tribunale di ### provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; − all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito − accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2023 del Tribunale di ### disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge; − per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti; − quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della ### di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento; − condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. 
In via subordinata - - condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. 
In via istruttoria, - la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione; - ### si oppone ad ogni avversa istanza istruttoria tendente solo ad appesantire l'attività processuale senza utilità ai fini del decidere; - ### chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio; - In ogni caso, ### S.p.A. e, per essa, ### S.p.A., qualora il Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione e rappresentanza.  - Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti anche in via istruttoria nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., che si chiede di concedere.  - Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.” Con ordinanza del 06.05.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione. 
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, è stata trattenuta in decisione in data ### ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.  ### attrice ha concluso insistendo nelle conclusioni precisate nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.: “quanto a ### nella persona del l.r.p.t. nonché socio accomandatario ### nonché quale fideiussore: 1) in via preliminare: -accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio con ogni ulteriore e consequenziale statuizione in punto di preclusioni e decadenze ivi compreso le domande riconvenzionali come dedotto in narrativa.  -dichiarare la inammissibilità e comunque rigettare la domanda di remissione in termini svolta sia in via principale che istruttoria perché priva dei presupposti di fatto e di diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.  -accertare e dichiarare che parte opposta non ha esperito procedimento di mediazione e per l'effetto dichiarare la improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto 2) In via preliminare di rito: ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e per violazione del dell'art. 112 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  3) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  4) In via preliminare e nel merito ### e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa che il credito è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  5) In subordine ### e dichiarare che le somme non sono comunque dovute per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 
Quanto alla ### in qualità di fideiussore 6) in via preliminare accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione e nello specifico la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6,8, per tutte le ragioni di cui in narrativa pertanto alcuna somma è dovuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  7) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  7) Nel merito i) ### e dichiarare che l'asserito credito è prescritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  ii) Accertato e dichiarato per tutte le motivazioni di cui in narrativa che parte opposta è decaduta da ogni azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla opponente e per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto r.g.  527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge.” ### opposta ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti.  ### proposta da ### è fondata e, come tale, deve essere accolta per i motivi che seguono. 
In via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito da parte di ### S.p.A.  ### opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva nonché della titolarità del credito in capo a ### S.p.A., e per essa della mandataria ### S.p.A., per non esservi prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra i crediti ceduti in blocco nelle richiamate cessioni.
A tal proposito, ha argomentato che non sarebbe sufficiente il riferimento alla pubblicazione in ### della cessione in blocco, in difetto di prova della riconducibilità del credito in questione alle categorie dei crediti ceduti indicate nell'avviso. 
Nella prospettazione di parte opposta, invece, dovrebbe ritenersi provata la sussistenza della titolarità del credito, essendo essa divenuta titolare del credito in forza dell'atto di cessione del 10.06.2022 (doc.  6 monitorio) concluso ai sensi della L. 130/1999 con ### S.p.A., il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella ### del 28.06.2022, ### n. 74 (doc. 1 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. opposta); quest'ultima a sua volta era divenuta titolare del credito a seguito della cessione pro soluto del 25.06.2021 stipulata con ### S.p.A., già ### di ### di ### S.p.A., della quale è stato pubblicato l'avviso nella G.U., ### n. 118 del 05.10.2021 (doc. 5 monitorio). 
Come chiarito dalla Corte di ### in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in ### può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco (in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata), possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. n. 17944/2023). 
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. ###/2017; Cass. n. 4277/2023). 
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato non l'esistenza in sé dei contratti di cessione richiamati, ma l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro delle suddette cessioni invocate a sostegno dell'azione spiegata. 
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, occorre allora innanzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella ### del 05.10.2021 e in quello del 28.06.2022 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. 
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente al quesito. 
Nell'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla ### della #### n. 118 del 05.10.2021, emerge che ### S.p.A. ha acquistato da ### S.p.A. “un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i "Contratti di ###) che, alla del 31 dicembre 2020 (la "### di ###) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri (i "###): ### derivano da ### di ### di titolarità di ### S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo ###; ### i cui debitori risultavano alla ### di ###off classificati e segnalati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### S.p.A.; ### al cui codice rapporto il ### abbia attribuito il codice identificativo "KA", ### come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la ### di ### a mezzo ### A.R. o PEC e, in ogni caso, ### come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/; ### i cui relativi ### sono ### denominati in ### alla ### di ###off, ovvero ### laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'### sono stati convertiti in ### alla relativa data di classificazione a "sofferenza"; ### i finanziamenti da cui derivano i ### non sono identificabili con i seguenti codici: [….]” (doc. 5 monitorio). 
Ancora, nell'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla ### della #### n. 74 del 28.06.2022, si legge che ### S.p.A. ha acquistato da ### S.p.A. “con effetto economico a partire dalla data del 31 maggio 2022 (la "### di ###off"), i crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) che, alla ### di ###off ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettavano congiuntamente i seguenti criteri (i "###): ### sono stati acquistati da parte di ### S.p.A. da ### S.p.A. ai sensi di un contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 25 giugno 2021 il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella ### della ### n. 118 del 05 ottobre 2021; ### i cui debitori risultavano alla ### di ###off classificati e segnalati come "sofferenze" nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### S.p.A.; ### risultano da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il #### avente sede in ### e ### i cui relativi ### sono ### denominati in ### alla ### di ###off, ovvero ### laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'### sono stati convertiti in ### alla relativa data di classificazione a "sofferenza". Ancorché' rispondenti ai criteri sopra indicati si intendono espressamente esclusi dalla cessione: - i crediti rispetto ai quali siano state instaurati, prima della ### di ###off ###, giudizi passivi avviati da debitori ceduti, loro garanti e/o rispettivi aventi causa (ivi incluse, a titolo esemplificativo, azioni risarcitorie, revocatorie o restitutorie), in via autonoma rispetto alle azioni recuperatorie eventualmente incardinate da ### S.p.A. o da ### S.p.A. (o dai loro danti causa) in relazione ai medesimi crediti” (doc. 1 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. opposta). 
Nel caso di specie, non risulta provato che la società debitrice, alla ### di ###off, risultasse iscritta con inadempienza probabile o in sofferenza nella centrale ### di ### d'### su segnalazione di ### S.p.A. 
Né, del resto, la convenuta ha provato che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli ai quali il venditore ha attribuito al codice rapporto il codice identificativo "KA", né che non derivi dai finanziamenti identificabili con i codici riportati nella G.U., ### n. 118 del 05.10.2021. 
Ebbene, deve rilevarsi che sulla base dei due avvisi pubblicati in GU non vi è prova che il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente sia stato compreso nelle due cessioni di crediti in blocco. 
Escluso, pertanto, che le indicazioni contenute negli avvisi di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti, va rilevato che anche volendo ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio relativamente alla cessione intercorsa tra la stessa opposta quale cessionaria e ### s.p.a. quale cedente mediante la produzione degli altri documenti (docc. 6 e 7 monitorio e doc. 3 comparsa costituzione) - profilo il cui esame è assorbito - certamente non ha fornito prova della inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione stipulato tra ### e ### s.p.a., aspetto specificamente contestato da parte opponente sin dall'atto di citazione. 
In relazione a tale prima cessione, oltre all'avviso pubblicato in ### come già rilevato insufficiente a provare nel caso di specie l'inclusione del credito nella cessione, parte opposta ha prodotto solo la lettera del 17.3.2022 con la quale ### ha comunicato alla odierna opponente, la cessione del credito in suo favore da parte di ### (doc. 2 memoria n. 1 ex art.  171 ter c.p.c.). 
A tal riguardo occorre rilevare che ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. ex multis Cass. 17944/23). 
In mancanza di ulteriori elementi, la mera disponibilità da parte dell'opposta del contratto sul quale è fondato il credito e della certificazione ex art. 50 TUB non costituiscono indici presuntivi sufficienti per poter ritenere provata la cessione del credito oggetto di causa da parte di ### in favore di ###
Mancando la prova della titolarità del credito da parte di ### al momento in cui il credito sarebbe stato ceduto in favore di ### a nulla rileva che il credito in parola sia stato eventualmente indicato nell'elenco dei crediti ceduti in quanto la mera enunciazione della titolarità del credito da parte della società cedente nell'ambito del contratto di cessione e l'indicazione di tale credito tra i crediti ceduti non prova evidentemente la titolarità e la disponibilità dello stesso. 
In definitiva, non è provato che, al momento della cessione di crediti in blocco intercorsa tra ### e ### la prima fosse effettivamente titolare del credito per cui è causa e potesse dunque validamente disporne. 
Non vi è prova, dunque, della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta. 
La fondatezza di tale motivo di opposizione fa sì che risulti assorbito ogni ulteriore profilo. 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va accolta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 527/2023 deve essere revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 - 26.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###; - condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.  ### 16/01/2026

causa n. 1771/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Rossi

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