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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6485/2025 del 12-12-2025

... reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo 8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009. Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”. Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data ### decreto con il quale ingiungeva al ### per l'### di ### di Napoli il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione. In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'### processo civile d'appello, iscritto al n. 4641/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 4641/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3126/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28022/2011, pendente ### S.p.A. (C.F. e P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'appello #### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. 
Napoli (P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ### NONCHÉ ### S.p.A. (P. IVA: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore #### (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: somministrazione fornitura idrica ### per l'appellante: “... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, e chiede che l'###ma Corte d'Appello di Napoli voglia, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, in quanto infondate in fatto e in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3126/2020 del Tribunale di Napoli: rideterminare la somma dovuta dal ### in favore di ### S.p.A. nell'importo di € 570.026,94 (in luogo di € 495.946,01), oltre interessi e rivalutazione come da domanda e per l'effetto condannare il ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CP”; per il ### “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e a tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni ivi esposte nonché ai verbali di causa. 
Impugna e contesta tutte le avverse deduzioni, in quanto destituite di fondamento, nonché le avverse conclusioni, e conclude chiedendo dichiararsi irricevibile, inammissibile e comunque rigettarsi il proposto gravame per tutti i motivi di fatto e di diritto delineati nel proprio atto difensivo al quale integralmente si riporta, con vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di Napoli, ### S.p.A. agiva contro il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. esponendo che: “l'### s.p.a. (già ### s.p.a., società subentrata al ### giusta delibera della G.R. ### n. 3653 del 27.05.94, ed atto di cessione d'azienda per ### dott. ### di Napoli, rep. n. ### del 6.12.94) è concessionaria della ### per la gestione dell'acquedotto della ### (A.C.O.) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto acquedotto che degli altri acquedotti regionali “ex Casmez”, giusta convenzioni di concessione rep. n. 4951 del 1.2.93 e rep. n. 9562 del 16.11.98. In data ###, il ### (poi divenuta ### s.p.a.) nella qualità di concessionario della ### ed il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli hanno sottoscritto atto di convenzione di utenza regolante la fornitura idropotabile attraverso gli acquedotti regionali. Ai sensi dell'art. 7 della predetta convezione di utenza, il Comune è tenuto a pagare al concessionario regionale la fornitura idropotabile entro 20 giorni dalle note di addebito emesse, con previsione, per il caso di ritardo nel pagamento, di rivalutazione monetaria del credito in base agli indici ### “costo della vita” oltre agli interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate. Nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli si è reso moroso nel pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal 1° trimestre 2010 a tutto il 4º trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73 come da note di addebito / fatture allegate al presente ricorso. All'art. 10 della citata convenzione del 02.08.1996, la Società ed il ### hanno indicato convenzionalmente il ### di Napoli, per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente dall'atto di convenzione medesimo. Già in passato a causa della morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli i seguenti titoli: decreto ingiuntivo n. 8518/07 dell'importo di € 1.076.428,86, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo 8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009. 
Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, poiché ricorrono i presupposti di cui all'art.  633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”. 
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data ### decreto con il quale ingiungeva al ### per l'### di ### di Napoli il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione. 
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con citazione notificata l'11.10.2011, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disporre la sospensione, anche ex art.  295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione di quello recante il r.g.  41081/10 pendente innanzi a ###le Tribunale …e/o quello recante il r.g.  22894/11 pendente innanzi a ###le Tribunale, …; 2) in subordine, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il r.g. col n. 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; 3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di: a) G.O.R.I. - ### s.p.a. …; b) ### in persona del Presidente p.t., … c) Ente d'### in persona del Presidente p.t., …; 4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii; 5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il ### n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge; 6) dichiarare la domanda di ### s.p.a. inammissibile per difetto di legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge; 7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti; 8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, descritte ai nn.  1, 2, 3 e 4 del presente atto (pag. 29 ss.), con ogni conseguenza di legge…”.  ### S.p.A. rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della ### spa e della ### per le motivazioni sopra esposte: a tal fine si chiede disporsi lo slittamento dell'udienza fissata dall'### per consentire la citazione di ### s.p.a. e ### nei termini di legge, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; 2) disporsi l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, e in via subordinata, emettersi ordinanza e/o ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 bis e/o art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo ingiunto, oltre rivalutazione e interessi come da convenzione dalle scadenze delle fatture al soddisfo; 3) in ogni caso, rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il ### al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il ### al pagamento in favore di ### s.p.a. del medesimo importo ingiunto, o del diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti; 5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell'Ente d'### e per esso di ### s.p.a. nella gestione del SII del ### si chiede, condannarsi in solido, il ### e la s.p.a. ### al pagamento in favore di AC delle somme risultanti dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in favore del territorio ASI ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base alla convenzione sottoscritta tra AC e ### e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella diversa misura che dovesse risultare dovuta; e condannarsi altresì l'ASI al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del territorio ASI non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni dell'opponente e delle domande ed eccezioni che eventualmente dovessero essere proposte dalla ### s.p.a. e/o dall'Ente d'### si chiede condannarsi la ### a tenere ### s.p.a. indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente giudizio, anche per le spese legali….”.
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e chiamata in causa, si costituiva la ### che concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parimenti evocata, si costituiva la ### S.p.a., la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A., sostenendo di essere dal 1.01.2007 subentrata nella titolarità gestionale delle opere afferenti al ### relativo all'A.T.O. 3 della ### e che, pertanto, sarebbe stato l'unico soggetto a poter legittimamente intrattenere rapporti di utenza ricadenti nell'ATO 3. 
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.02.2013, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c. 
All'udienza del 10.07.2017 la causa veniva riservata in decisione. 
Depositate le memorie conclusionali, il procedimento con ordinanza del 26.11.2018 veniva rimesso sul ruolo attesa la necessità ravvisata dal ### di ottenere chiarimenti in ordine allo stato dei giudizi di opposizione recanti R.G 41081/10 e 22894/11, pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di ### All'udienza del 10.12.2018 ### rendeva i richiesti chiarimenti depositando la sentenza n. 5101/16 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio di opposizione R.G. n. 41081/10, non impugnata e precisando che il giudizio recante R.G. n. 22894/11 era ancora in corso. 
All'udienza di rinvio del 25.03.2019 ### S.p.A. depositava accordo del 24.06.2013 e successivo atto aggiuntivo del 24.03.2014, stipulato tra #### dell'Ente d'### e la ### spa nella qualità di gestore unico dell'ATO 3, chiedendo per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere. 
Con sentenza n. 3126 pubblicata il ###, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante n. 4448/2011; 2) condanna parte opponente a pagare la somma di ### 495.946,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo ad ### s.p.a. in qualità di mandataria della ### 3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il ###, con citazione notificata a mezzo PEC in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da ### - 19, ### S.p.A. interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello; 2) nel merito ed in via principale, dichiarare fondato e quindi accogliere il gravame, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona dei legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. del corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile regionale effettuato nel periodo I° trimestre 2010 - ### trimestre 2010 inclusi, nella misura di euro 570.026,94, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici ### “costo della vita”, ed interessi moratori al tasso legale da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle note di addebito, fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.  7 della convenzione di utenza; 3) in ogni caso, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, inclusa la fase monitoria, ovvero in via di gradato subordine, compensare parzialmente tra le parti spese e competenze del giudizio di opposizione, per l'effetto condannando il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del relativo importo al netto della compensazione, nella misura che il Collegio riterrà di giustizia, ponendo per intero a carico del ### le spese e competenze della fase monitoria, in ogni caso oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. 
Si costituiva il ### che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. 
La causa, chiamata per la prima udienza del 14.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.06.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo. 
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive. 
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal ### e per l'effetto rigettato in parte la domanda di condanna proposta da ### in particolare, con le seguenti motivazioni: “… passando al merito, ritiene di poter accogliere solo in parte l'opposizione. 
Invero, il pagamento, in favore di ### s.p.a. della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### relativamente al I, II, III e IV trimestre 2010, risulta provato alla stregua dei ### n. 107 del 23-05-2011 e n. 101 del 29-11-2011 versati in atti (cfr. all. 4 e 7 produzione parte opponente). 
A fronte dell'adempimento documentato dal ### opponente la società opposta nulla ha eccepito. 
Orbene, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09-08-2019, n. 21227). 
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provato il pagamento della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). 
Nella fattispecie in esame l'opponente ha efficacemente provato di aver disposto il pagamento della fornitura idrica ### relativa all'anno 2010, producendo agli atti il mandato di pagamento n. 126 del 23-05-2011 ed il decreto ### n. 1010 del 29-09-2011. 
Destituita di fondamento giuridico risulta invece l'eccezione della violazione del principio nel bis in idem laddove l'opponente assume che l'opposto abbia rivendicato una parte delle somme per il 2010 (incluse nell'odierno decreto ingiuntivo n. 4448/11) nel precedente ricorso monitorio definito con il D.I.  3582/2011. 
Sul punto si osserva che mentre il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del corrispettivo dovuto per il servizio di fornitura idropotabile relativo all'intero anno 2010, il decreto ingiuntivo n. 3582/2011 invece, ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del servizio di depurazione comprensoriale regionale relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 (1ª rata), per un totale di ### 275.000,00. 
Quanto rilevato consente di ritenere il ### opponente debitore delle somme relative alla fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 3 ### riferite ai consumi relativi all'anno 2010, per un importo pari ad ### 495.946,01, somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (E. 1.755.343,73 - E. 1.259.397,72). 
Appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase monitoria), alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti: per l'intervenuto pagamento della fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 2 nonché per l'intervenuto accordo del 24-06- 2013, in attuazione della ### n. 171 del 03-06-2013”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante deduce erronea valutazione delle prove contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto determinante, ai fini del calcolo del quantum ancora dovuto dal ### il mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 di € 74.080,93 non attinente ai fatti di causa in quanto avente ad oggetto i canoni di depurazione e fognatura, per il cui pagamento, peraltro, essa appellante aveva già ottenuto dal Tribunale di ### altro decreto ingiuntivo nei confronti del ### (d.i. n. 3582/11), anche esso invano opposto dal ### con giudizio iscritto al n. rg.22894/11 e definito con sentenza n. 1792/2019; evidenzia che essa appellante con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal ### per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal I° trimestre 2010 a tutto il ### trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73, giusta convenzione di utenza inter partes del 02.08.1996; che il ### ha proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte, ovvero il pagamento delle somme relative al corrispettivo della fornitura idrica resa in favore degli agglomerati ricadenti nell'ATO 2, e pertanto incontestate, in virtù della delibera commissariale n. 0107 del 23.05.2011 e conseguenti mandati di pagamento n. 126 e n. 127, emessi in pari data, e delibera commissariale n. 0101 del 29. 09.2011; che il Tribunale ha ritenuto provato, con il deposito dei suddetti documenti, il parziale pagamento degli importi ingiunti per una somma complessiva di euro 1.259.397,72; che Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ### con il deposito del decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, abbia provato il pagamento in favore di ### dell'importo di € 923.610,21 e che, pertanto, tale importo andava integralmente defalcato dalle somme richieste; che dalla lettura dell'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, emerge che il ### ha decretato di eseguire in favore di ### il pagamento dell'importo complessivo di € 923.610,21, imputandolo secondo le seguenti causali e: € 849.529,28 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idropotabile relativa agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per i trimestri I, II, III 2010; € 8.960,51 per il pagamento degli oneri di collettamento dei reflui relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; € 65.120,42 per il pagamento degli oneri di depurazione relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; che l'importo che va defalcato dalla somma ingiunta è unicamente € 849.529,28, ovvero, l'importo relativo al pagamento dei canoni idrici e non l'importo di € 923.610,21, comprensivo anche dell'importo di € 74.080,93 (€ 65.120,42 + € 8.960,51), relativo al pagamento degli oneri di depurazione e fognatura per l'anno 2010; che ciò emerge anche dalla lettura della causale del mandato n. 127 con il quale è stato disposto il pagamento in favore di ### del citato importo di € 74.080,93 con causale “canoni convenzione fognari del 2003. Liquidazione acconto su 1° 2° e 3° trimestre 2010”; pertanto, il mandato in esame è stato emesso per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazion, e tale pagamento discende peraltro da un atto convenzionale inter partes (convenzione del 2003) diverso da quello in virtù del quale ### ha agito in via monitoria per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica (convenzione del 1996); che anche l'atto commissariale n. 0101 del 20.09.2011 conferma che l'importo di € 923.610,21, di cui al decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, è comprensivo di quanto dovuto e corrisposto dal ### ad ### per i canoni di depurazione e fognatura per il medesimo periodo, per un importo di € 74.080,93, importo che non andava defalcato dalla somma ingiunta; in definitiva, le somme effettivamente corrisposte dal ### ad ### - sebbene solo successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e alla notifica del decreto ingiuntivo - sono € 849.529,28 di cui al ### n. 0107 del 23.05.2011 e mandato di pagamento n. 126 emesso in pari data; € 335.787,51 di cui al ### n. 0101 del 29.09.2011, ovvero l'importo complessivo è di € 1.185.316,79 e non di € 1.259.397,72, perché questo è comprensivo di € 74.080,93 versato dal ### ad essa appellante per canoni di depurazione e fognatura giusta mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011. 
Il motivo è fondato. 
Ed invero, come emerge dall'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, dal mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 e dal ### n. 0101 del 29.09.2011, tutti prodotti nel giudizio di primo grado, l'importo complessivamente corrisposto dal ### a titolo di pagamento dei canoni idrici, oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, è pari a € 1.185.316,79 e non a € 1.259.397,72, come statuito invece dal Tribunale; precisamente, non va sottratta dall'importo oggetto di condanna dell'opposto decreto la somma di €. 74.080,93, quale risulta dal mandato n. 127 del 23.05.2011, corrisposta a titolo di pagamento di oneri fognari e di depurazione, come emerge chiaramente dalla causale ivi riportata. La circostanza che trattasi di oneri differenti emerge anche dal richiamo, contenuto nei detti atti, delle convenzioni in virtù delle quali i medesimi oneri sono dovuti, ovvero, la convenzione del 1996 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica e la convenzione del 2003 per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ### è ancora debitore nei confronti di ### S.p.a., della somma di €. 570.026,94 risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (€ 1.755.343,73 - 1.185.316,79) e non della minor somma di €. 495.946,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo come ad ### s.p.a. come statuito dall'impugnata sentenza e non oggetto di censura. 
Non ha pregio giuridico la deduzione del ### secondo cui la censura sollevata da ### e su esaminata rappresenta un'eccezione non sollevata in primo grado e, pertanto, inammissibile nel presente, non avendo ### contestato tempestivamente, in forza del disposto di cui art. 115 c.p.c. i “fatti costitutivi” allegati dal medesimo ### ovvero “… il fatto come portato dalla documentazione prodotta …”. E di fatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nessuna sorta di "non contestazione" può essere ipotizzata rispetto ai documenti prodotti siccome il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità e tanto meno si può discorrere di "non contestazione" con riguardo alla valenza probatoria dei medesimi documenti, che rappresenta attività riservata al giudice (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 12748). 
Insomma, con la censura in esame l'odierna appellante contesta la valutazione probatoria dei documenti prodotti dal ### a fondamento dell'eccezione di pagamento, sicché non introduce nessun nuovo “fatto” attinente al thema decidendum come definito in primo grado. 
§ 5. 
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, il ### va condannato al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 - anziché di €. 495.946,01 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo. 
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18) e tanto assorbe la censura sollevata con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di lite. 
Al riguardo va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità ( (cfr. Cassazione civile , sez. II , 30/10/2019 , n. 27926 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922). Come dedotto dalla stessa parte appellante, il ### solo successivamente al deposito da parte di ### del ricorso per ingiunzione di pagamento (16.05.2011) e alla notifica del decreto ingiuntivo n. 4448/11 (28.07.2011), ha effettuato pagamenti in acconto sulle somme ingiunte, versando in data ### l'importo di € 849.529,28 e in data ### l'importo di € 335.787,51 per un totale complessivo di € 1.185.316,79 restando pertanto debitore di ### della somma di € 570.026,94, oggetto di condanna nel presente giudizio. Ebbene, considerato che il ### ha corrisposto, prima della notifica dell'opposto decreto, l'importo € 849.529,28, ovvero, quasi la metà di quello ingiunto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del ### in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A. con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo; b) compresa le spese nella misura di ½ e condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento del residuo, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 309,25 per esborsi e in € 11.213,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### e in relazione al grado di appello, in euro € 1.278,00 per esborsi e in € 6.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 4641/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 13459/2025 del 03-08-2025

... ### in virtù di mandato in atti opposto ### : con decreto ingiuntivo n. 11919/2024, r.g. 27944/2024 ### ricorso ex art 316 cpc in opposizione all ‘ indicato d. i. , emesso dal Giudice di ### di Napoli, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 3.191,13 eu oltre interessi e spese di procedimento , la opponente società conveniva in giudizio l‘opposto per sentir revocare l' indicato decreto ingiuntivo . Incardinatosi il giudizio, precisate le conclusioni che si leggono a verbale la causa veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l' eccezione di inesistenza / nullità della notifica dell' atto di opposizione formulata dall' opposto ### l' opposto contestava l' errata attestazione di conformità in quanto il nome dei files indicati era differente rispetto a quelli notificati e soprattutto che il procuratore dell' opponente attestava la conformità agli originali analogici rilasciati dalla cancelleria mentre si trattava di documenti digitali. Ebbene effettivamente i refusi sono evidenti ,tuttavia , ai sensi dell' art art 156 cpc ai sensi dell' art 156 comma 1 cpc “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di Napoli ,II sez. civile , Avv. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G.  49244/2024 ### ( p.i.###), in persona del l.rp.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.### , che la rappresenta e difende con mandato allegato in atti opponente in riconvenzionale ### Consoli c. f. ###m rapp. to e difeso dall' ### in virtù di mandato in atti opposto ### : con decreto ingiuntivo n. 11919/2024, r.g. 27944/2024 ### ricorso ex art 316 cpc in opposizione all ‘ indicato d. i. , emesso dal Giudice di ### di Napoli, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 3.191,13 eu oltre interessi e spese di procedimento , la opponente società conveniva in giudizio l‘opposto per sentir revocare l' indicato decreto ingiuntivo . Incardinatosi il giudizio, precisate le conclusioni che si leggono a verbale la causa veniva assegnata a sentenza.   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l' eccezione di inesistenza / nullità della notifica dell' atto di opposizione formulata dall' opposto ### l' opposto contestava l' errata attestazione di conformità in quanto il nome dei files indicati era differente rispetto a quelli notificati e soprattutto che il procuratore dell' opponente attestava la conformità agli originali analogici rilasciati dalla cancelleria mentre si trattava di documenti digitali.
Ebbene effettivamente i refusi sono evidenti ,tuttavia , ai sensi dell' art art 156 cpc ai sensi dell' art 156 comma 1 cpc “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge “ mentre ai sensi del comma 3 “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. 
Nel caso di specie l' opposta ,nonostante gli errori contenuti nell' attestazione, peraltro, facilmente riconoscibili, si è regolarmente costituita ed ha potuto spiegare tutte le sue difese ,ne consegue il rigetto della eccezione di nullità Va osservato che ordine alla” parcellizzazione” del credito la Corte di Cassazione , decidendo a ### con la sentenza n. 23726/2007 , ha stabilito che il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale , di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede.###,con la richiamata sentenza , ha modificato un precedente orientamento , adottato ,sempre in composizione unitaria , con la sentenza n. 108/2000 che dichiarava ammissibile la domanda giudiziale con cui il creditore di una determinata somma , scaturente dall'inadempimento di un unico rapporto , chiedeva un adempimento parziale , riservandosi di procedere per il residuo .La Corte , pertanto , si era espressa affermativamente in merito alla frazionabilità della tutela giudiziaria del credito, ritenendo che fosse un potere non ostacolato dall'ordinamento ,rispondente ad un interesse del creditore meritevole di tutela che, d'altra parte , non pregiudica il diretto di difesa del debitore.Tenuto conto dell'evoluzione normativa , le ### hanno ritenuto necessario modificare la pregressa pronuncia in merito alla frazionabilità del credito, in considerazione della valorizzazione della regola di correttezza e buona fede che, nel contesto del rapporto obbligatorio , impone il rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà ,il cui adempimento è previsto dall'art. 2 della Costituzione , nonché , di quanto disposto dall'art. 111 Cost. in merito al canone del “giusto processo” ### ultima norma,relativa alla ragionevole durata del processo,poi , va necessariamente correlata alle disposizioni dell'art. 88 c.p.c. che impongono alle parti ed ai loro difensori il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.Il criterio della buona fede , così come costituisce uno strumento idoneo per il giudice per controllare , modificandolo o integrandolo , lo statuto negoziale , al fine di garantire il giusto equilibrio degli interessi contrapposti, va utilizzato , allo stesso modo, per garantire il mantenimento di siffatto equilibrio in ogni fase successiva, anche giudiziale, del rapporto, non potendo , quindi , essere alterata dal creditore in danno del debitore ( Cass. n. 10511/99; Cass. n. 3775/94). Tuttavia, nel caso di specie l' attore non ha operato alcuna artificiosa scomposizione dell'unità sostanziale del rapporto ,e, quindi, non ha violato i principi del giusto processo cui all'art. 111 Cost. Infatti, l' avv. ### ha richiesto, la liquidazione delle spettanze professionali relative all' epigrafato procedimento non operando alcuna parcellizzazione di tale credito.Gli altri incarichi ricevuti dalla predetta societa' riguardano altri giudizi e quindi differenti obbligazioni.Non vi era, dunque, alcun obbligo da parte dell' opposto di chiedere cumulativamente il pagamento delle competenze legali per tutti i giudizi definiti in cui ha rappresentato la convenuta, ne' la sua scelta di agire con distinti giudizi per ogni controversia, trattandosi di fattispecie diverse e non collegate allo stesso rapporto, e' suscettibile di originare giudicati contrastanti. 
Va rigettata l' eccezione di prescrizione ex art 2946 cc che risulta interrotta sulla scorta delle raccomandate allegate i atti Nel merito va osservato che è giurisprudenza costante della Suprema Corte che in tema di procedimento per ingiunzione per effetto dell' opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso , nel senso che il creditore, mantiene la veste di attore , l' opponente quella di convenuto cio' che esplica i suoi effetti non solo nell' ambito dell' onere della prova , ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti ( Cass.n.8718/00).E' pacifico in giurisprudenza che la prova dell'inadempimento di obbligazioni, opera a favore del creditore, il quale abbia provato l'esistenza dell' obbligazione e l'esigibilità del credito , la presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza; pertanto il creditore è esonerato dall'onere della prova dell'inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza della colpa; tale presunzione non opera allorquando siano dedotti non l'inadempimento dell' obbligazione ma l'inesatto adempimento o la violazione di un obbligo accessorio (quale, ad esempio, l'obbligo di informazione), la cui prova incombe sul deducente ( Ex multis Cassazione civile , sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629) Nel merito, la convenuta ha dedotto l' esistenza di un accordo in ordine alle competenze legali esistente con l' attore.La questione e' gia' stata affrontata dal sottoscritto ### con sentenze n. 7137-10 e n. 28704-11. Ebbene , nel primo giudizio l' accordo e' stato ritenuto valido perche' effettuato dopo l' introduzione del DL. n. 223-06 conv. in L. 248-06 che modificava il comma 3 dell' art 2223 cc mentre nel secondo giudizio l' accordo e' stato ritenuto affetto da nullita' , ratione temporis, perche' antecedente alla suddetta normativa e richiedeva pertanto l' applicazione della previgente disciplina .Nel presente giudizio invece , a fronte di quanto asserito, la convenuta non ha documentato l' esistenza di un allegato contenzioso sottoscritto dall' attore relativo all' epigrafato procedimento (### ma inerente altro procedimento( ###.Ne consegue che l' opponente ha fronte di quanto contestato non ha provato l'esistenza di una pattuizione per l' espletamento dell' incarico professionale de qua vertitur ### congrua,tenuto conto della documentazione allegata in atti dall' opposto, a conferma della attività espletata ed in particolare i verbali e gli atti di causa la parcella dell' ### per i diritti e l' onorario, ,quest' ultima corredata dal parere del consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli .  ### canto nessuna specifica contestazione risulta formulata dalla opponente che si è limitato ad una generica impugnazione Va , invece, rigettata la domanda riconvenzionale che appare inammissibile ed infondata . nvero essa verte sul danno patrimoniale e d' immagine nei confronti dell' utenza e del mercato causato dalla molteplicita' degli atti di citazione intentati dall' attore nei confronti della ### nonche' dalle azioni giudiziarie proposte dai domiciliatari dello stesso istante nei confronti della convenuta. Ebbene, innanzitutto, va osservato che le richiamate controversie , si fondano sulla risoluzione di questioni di carattere tecnicogiuridico , e quindi non appaiono astrattamente suscettibili di causare un danno alla immagine. 
Assorbente e decisiva è poi una altra considerazione, la convenuta non ha dato alcuna prova che l'esistenza di tali giudizi sia stata resa nota “alla utenza ed al mercato” .E' quindi è evidente che non essendo le cause intentate diventate di dominio pubblico non puo' essere ritenuto sussistente il “danno alla credibilità ed alla reputazione” paventato dalla convenuta .   Va rigettata, infine, perche' infondata la richiesta di condanna della convenuta ex art 96 cpc. in quanto non si ravvisano i presupposti di dolo o colpa grave a carico della ### Le spese di giudizio vanno parimenti poste a carico dei convenuti soccombenti e liquidate come in dispositivo ex dm.55-14 tento conto dello scaglione di riferimento e della fasi effettivamente svolte P.Q.M.  pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede: -rigetta l' opposizione e conferma il d.i.opposto - condanna la convenuta al pagamento in favore dell' opposto delle spese di giudizio che liquida, in euro*25,00* per spese, euro *870,00* per competenze legali , oltre iva , cpa 

Il Giudice
di #### A. D'


causa n. 49244/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Felice D'Onofrio

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 15880/2025 del 09-10-2025

... comma 2, L. cit.. ### S.P.A. con atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4728/2019 depositato in cancelleria in data ###, con il quale il Giudice di ### di Napoli ingiungeva all'opponente di pagare l'importo di €. 4.849,88 oltre interessi e spese di procedura, IVA e ### riconoscendo, altresi, le spese legali per €. 450,00, oltre €. 86,00 per spese vive , oltre spese generali del 15% ### in favore dell'avv. ### quale somma spettante a titoli di diritti e onorari maturati per l'attività di avvocato prestata in favore della ### nella causa promossa del sig. ### c/ ### Tale vertenza veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Cagliari con n. di rg. 920/05. Il valore della causa, patrocinata dall' avv. ### in favore della ### ai sensi dell' art. 10 cpc, rientrava nello scaglione di valore fino ad € 25.900,00. ### eccepiva la nullità, improponibilità, l'inammissibilità del decreto di cui ne chiedeva la revoca perché infondato in fatto ed in diritto, e contestualmente spiegava domanda riconvenzionale per l'importo € 4.000,00 per il danno non patrimoniale per il pregiudizio alla reputazione (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 77004 / 2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di Napoli, 8° ###, in persona dell'Avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 77004/2019 ### contenzioso dell'anno 2019 ### , P.Iva ###, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via D. Cimarosa n.186 presso lo studio dell'avv. ### che la rapp.ta e difende giusta procura in atti ###. ### (c.f. ###), procuratore di sè medesimo ed altresì rapp.to e difeso dall'avv. ### ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via ### n. 107. ### da atti di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla L. 69/2009 e pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.. ### S.P.A. con atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4728/2019 depositato in cancelleria in data ###, con il quale il
Giudice di ### di Napoli ingiungeva all'opponente di pagare l'importo di €. 4.849,88 oltre interessi e spese di procedura, IVA e ### riconoscendo, altresi, le spese legali per €. 450,00, oltre €. 86,00 per spese vive , oltre spese generali del 15% ### in favore dell'avv. ### quale somma spettante a titoli di diritti e onorari maturati per l'attività di avvocato prestata in favore della ### nella causa promossa del sig. ### c/ ### Tale vertenza veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Cagliari con n. di rg. 920/05. Il valore della causa, patrocinata dall' avv. ### in favore della ### ai sensi dell' art. 10 cpc, rientrava nello scaglione di valore fino ad € 25.900,00. ### eccepiva la nullità, improponibilità, l'inammissibilità del decreto di cui ne chiedeva la revoca perché infondato in fatto ed in diritto, e contestualmente spiegava domanda riconvenzionale per l'importo € 4.000,00 per il danno non patrimoniale per il pregiudizio alla reputazione e all'immagine commerciale arrecata alla società.
In via preliminare occorre esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dalla società ### S.p.A. Per quanto riguarda le eccepite nullità della domanda proposta per la concessione del decreto ingiuntivo, si osserva che tali eccezioni risultano infondate e pertanto vanno rigettate.
Dall'esame del fascicolo monitorio risulta che l'avv. ### presentava al Giudice di ### ricorso per decreto ingiuntivo per il riconoscimento delle proprie competenze professionali per l'attività difensiva svolta per conto della ### redatto con i motivi di fatto e di diritto con l'allegazione della documentazione, comprovanti i motivi dedotti, quali il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la corrispondenza con la ### e tutta la documentazione attestante l'attività professionale espletata.
Pertanto, tale eccezione risulta infondata e va rigettata.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda con la quale la società convenuta, adducendo l'esistenza di numerosi altri giudizi incardinati dal professionista per il pagamento di altrettante parcelle redatte in relazione ai mandati professionali ricevuti, ha lamentato l'avvenuta parcellizzazione del credito.
Ed invero già il richiamo alla sentenza n. 23726/07 (a cui hanno fatto seguito le sentenze n. 13791/08 e 15476/09) appariva infondata avendo riguardo al frazionamento di un credito unitario, ossia all'ipotesi in cui la molteplicità dei giudizi scaturisca da un unico rapporto obbligatorio.
E' intervenuta, la Suprema Corte SS.UU., sentenza 16/02/2017 n. 4090 chiarendo che “ la tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa: il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui gli art. 31,40, e 104 cpc in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte (…) la mancanza di una specifica norma che autorizza, invece, l'ipotesi contraria, rafforza la fondatezza ermeneutica della soluzione”.
Nel caso di specie, richiamando la copiosa giurisprudenza sia dell'ufficio del Giudice di ### di Napoli, che dello stesso Tribunale di Napoli, trattasi di azioni che trovano la loro origine non in un unico contratto, bensì nelle diverse procure alla lite di volta in volta rilasciate per ciascuna controversia.
Passando all'esame del merito, va, in primis, ricordato che, il linea generale, nel giudizio di opposizione si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta all'opponente.
Ciò premesso l'opposizione va rigettata mentre vanno accolto le richieste formulate dalla parte opposta.
Per quanto attiene la titolarità attiva e passiva delle parti la stessa risulta provata dalla documentazione prodotta e dalla compiuta istruttoria (cfr. documentazione in atti) ma sul punto non sussiste peraltro contestazione. ### ha sostenuto l'esistenza di un presunto accordo derogatorio alle tariffe forensi relative al giudizio di cui ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene in via preliminare va osservato che la convenuta al fine di dimostrare la sussistenza di un accordo generale ha depositato un unico documento che non attiene al giudizio per il quale l'opposto ritiene di aver espletato l'incarico, per cui già per tale motivo va rigettata alcuna deduzione al riguardo. Ma detto documento risulta peraltro, impugnato mediante formale disconoscimento ex art. 214 cpc. della sottoscrizione.
Detto disconoscimento appare chiaro e circostanziato, né l'opponente ha inteso depositare l'originale del documento prodotto, la qual cosa preclude ai sensi dell'art. 2719 c.c la possibilità di procedere alla verificazione ex art. 216 c.p.c. ### di prescrizione del credito deve essere disattesa dal momento che agli atti del fascicolo della procedura monitoria risultano diverse raccomandate A/R, all'incirca con cadenza annuale dal 2008 al 2016, di richiesta del pagamento delle spettanze professionali e pertanto risulta interrotto il termine prescrizionale di cui all'articolo 2956 cc.
Per quanto concerne la determinazione dei compensi spettanti all'avv. ### nel caso di specie vanno, dunque, applicate le tariffe forensi previste dal D.M.  127/2004 vigenti al momento della conclusione dell'attività professionale posta in essere dall'avvocato ( cfr. Cass. Civ, S.U. n. 17406/2021).
Pertanto tenuto conto dell'attività professionale prestata, accertata la legittimità del decreto ingiuntivo emesso sulla base delle tariffe previste dal D.M. 127/2004 col parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 66/2018, l'opposizione proposta dalla ### va rigettata e confermato il ### ingiuntivo opposto.
Va poi rigettata la domanda riconvenzionale in quanto non provata non emergendo dalle risultanze processuali l'esistenza di danni lamentati. In particolare, alcuna prova risulta fornita in ordine alla pubblicità resa per il mancato pagamento dei domiciliatari, per quanto attiene al danno dell'immagine nei confronti dell'utenza del mercato. Né tantomeno la società ha prodotto documentazione da cui dedurre, anche in via presuntiva, il calo dei consumi, o riscontri di mercato negativi indotti dalla situazione lamentata.
Va, infine, rigettata la richiesta di condanna formulata dall'attore per risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Al riguardo va, infatti, osservato che non risulta fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti ex art. 96 c.p.c., tenuto conto, peraltro, del parziale accoglimento della domanda in ordine al quantum.
Tale condanna, peraltro, postula che l'avversario deduca e dimostri non solo la sussistenza del danno quale conseguenza del comportamento del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. 6637/92 -
Cass. 4651/90).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese, tenuto conto del quantum liquidato e del relativo scaglione, decurtato dalle voci eccessive e/o non dovute. P Q M Il Giudice Onorario di ### di Napoli, dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dall'attore, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto 4728/2019 depositato in cancelleria in data ###, concedendo sin da ora l'esecutività dello stesso; 2. rigetta la domanda riconvenzionale; 3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che vengono liquidate in €. 1.300,00 per competenze, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ###

causa n. 77004/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Pianese

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11688/2025 del 12-12-2025

... al n. 24454/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di somministrazione di acqua TRA ### L'### - PI: ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; #### - PI: ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il ### per l'### di ### della ### di Napoli faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5886/2023 ad esso notificato in data ### dalla ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 1.615.674,88 oltre accessori, per mancato pagamento del servizio di fornitura idropotabile reso tramite l'acquedotto ### c.d. “###” a decorrere dal 1° trimestre 2022 fino al 1° trimestre 2023 incluso. ### esponeva che a sostegno della richiesta l'opposta aveva prodotto n. 5 note di addebito/fatture e l'estratto conto certificato di ### s.p.a., con (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, ### civile undicesima, in persona del giudice monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24454/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di somministrazione di acqua TRA ### L'### - PI: ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; #### - PI: ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il ### per l'### di ### della ### di Napoli faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5886/2023 ad esso notificato in data ### dalla ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 1.615.674,88 oltre accessori, per mancato pagamento del servizio di fornitura idropotabile reso tramite l'acquedotto ### c.d. “###” a decorrere dal 1° trimestre 2022 fino al 1° trimestre 2023 incluso. ### esponeva che a sostegno della richiesta l'opposta aveva prodotto n. 5 note di addebito/fatture e l'estratto conto certificato di ### s.p.a., con relativo estratto scritture contabili autenticate. Deduceva a motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva di ### s.p.a, in quanto società del tutto nuova ed estranea all'atto di convenzione di utenza stipulato in data ### tra esso ### e il ### s.p.a.,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 rilevando che alcuna comunicazione era stata mai fatta in ordine alla modificazione soggettiva del rapporto contrattuale o al subentro nel diritto di credito; 2) l'incertezza ed indeterminatezza della pretesa creditoria, in quanto l'art. 3 della Convenzione stipulata tra le parti espressamente prescrive un contraddittorio per la lettura dei contatori di cui controparte non aveva offerto alcuna prova, con l'inevitabile conseguenza che il credito oggi richiesto non può considerarsi né certo né liquido né esigibile. Deduceva che competeva all'opposta dimostrare i consumi effettivi addebitati all'utente, anche alla luce del fatto che più volte erano stati riscontrati allacci abusivi alla rete idrica consortile. Detti abusi -prontamente denunciati dal ### alle autorità competenti, avevano aumentato in modo esponenziale il consumo idrico, che certamente non poteva in alcun modo essere addebitato ad esso opponente. 
Sul punto il ### pur con ovvie difficoltà dovute alla impossibilità di controllare costantemente l'integrità delle condotte che si snodano per moltissimi chilometri, aveva comunque denunciato furti di acqua da parti di terzi quali nomadi e coltivatori dei terreni limitrofi; 3) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, atteso che le fatture sono documenti aventi valenza fiscale e di provenienza unilaterale. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio, ### s.p.a. deduceva che per gli stessi motivi di opposizione questo stesso Tribunale, con numerose statuizioni, aveva rigettato analoghe opposizioni del ### confermate anche dalla Corte di Appello di Napoli. Allegava che con delibera G.R. n. 3653 del 27.05.94, la ### ebbe ad autorizzare il subentro al ### della ### s.p.a. e con atto per ### dott. ### di Napoli, rep. n. ### del 06.12.94, reg.to a Castellammare di ### il ### al n.509, aveva avuto luogo la cessione d'azienda dal ### alla società ### spa e con subentro di ### spa in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al detto ### e in tutti i contratti e le convenzioni inerenti all'azienda, come indicato anche nelle premesse della citata convenzione inter partes laddove veniva espressamente previsto il subentro di ### spa al ### spa senza necessità di ulteriori atti negoziali. Sull'asserita incertezza e indeterminatezza del credito, l'opposta produceva certificazione attestante il corretto funzionamento dei misuratori installati presso vari punti di misura a servizio del ### siti nelle località ####### e ### Rilevava che la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 ### era la fornitrice della risorsa idrica e gestore tecnico delle opere acquedottistiche di avvicinamento alla rete idrica interna dell'###, mentre essa ### è la concessionaria regionale per la rilevazione e riscossione delle forniture idriche prelevate. Aggiungeva che i contatori utilizzati nel periodo di causa erano per acqua fredda, di tipo meccanico modello ### ad elica orizzontale, conformi alla ### 75/33/CEE trasposta alla legislazione Italiana con DPR 854/82 del 23 Agosto 1982, e alla successiva MID del 2014/32/EU, e sottoposti a verifica metrologica prima dell'installazione. Inoltre le rilevazioni dei volumi idrici forniti al ### nel periodo oggetto di causa a mezzo dell' ###, ### erano avvenute con un sistema di telelettura via ### dei contatori volumetrici, che fornisce la lettura effettiva senza che sia necessario accedere fisicamente ai contatori nonché di eseguire in tempo reale una diagnostica completa sullo stato della funzionalità degli stessi. In buona sostanza, rispetto al tradizionale sistema di lettura “fisica” dei contatori, non è necessario recarsi sulla postazione per il rilevamento della lettura registrata, in quanto la stessa viene trasmessa automaticamente ad un centro di raccolta ed elaborazione dati al quale gli ### possono collegarsi, telematicamente inserendo una password, direttamente in ogni momento per la consultazione, ferma la possibilità da parte degli utenti/comuni di chiedere ad ### una lettura in contraddittorio, recandosi direttamente ai contatori situati presso le postazioni di misura a servizio del territorio comunale interessato. Riguardo ai presunti guasti e/o allacci abusivi alla rete idrica consortile, l'opposta rilevava che le perdite o i furti di acqua non erano ad essa imputabili, in quanto avvenuti sul territorio su cui ha esclusiva competenza il ### che è tenuto a pagare il corrispettivo della fornitura idrica ricevuta, indipendentemente da cosa avvenga a valle dei contatori regionali. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Con ordinanza del 20.05.2024, il precedente giudice assegnatario concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, così correttamente motivando: “ rilevato che: in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva ci si può rifare alla copiosa giurisprudenza in materia del Tribunale; i consumi fatturati sono effettivi e non stimati; le contestazioni proposte sul punto sono generiche; le fatture comunicate non risultano mai contestate in precedenza; eventuali allacci abusivi sono irrilevanti in quanto non compresi nelle letture, se avvenuti a monte del misuratore, e imputabili al somministrato se avvenuti a valle”. Con la stessa ordinanza riteneva la causa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 matura per la decisione, per cui, rimessa la causa in decisione, la stessa, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa.  ### non è fondata e va pertanto rigettata. 
Questo giudice condivide quanto motivato dal precedente giudice istruttore per accogliere la richiesta ex art. 648 c.p.c. ### ha provato con documenti la propria legittimazione attiva, ripercorrendo i passaggi societari deliberati e autorizzati dalla ### e ha richiamato la convenzione sottoscritta in data ### tra il ### e la ### s.p.a., che prevedeva il subentro dell'opposta già autorizzato dalla ### con delibera n. 3653/94 e realizzatosi con apposito atto di cessione di azienda. Risulta che successivamente, l'### s.p.a.  ebbe a mutare denominazione sociale in “### s.p.a.”, giusta verbale dell'### dei ### rep. n. 5674, racc. n. 1811 del 20.04.2005, per ### dott. ### di Napoli e certificato di iscrizione di ### s.p.a. alla C.C.I.A.A. di Napoli prot.  13298052 del 13.05.05. Ad ulteriore conferma della propria legittimazione attiva l'opposta ha, peraltro, prodotto in atti estratto conto relativo alla posizione debitoria del ### aggiornato al 13.09.2023, dal quale emerge chiaramente che l'opponente ha effettuato per anni pagamenti, in acconto sul maggior dovuto, in favore dell'odierna opposta, senza alcuna riserva. 
Riguardo all'effettività dei consumi rilevati dall'opposta con sistemi di telelettura volumetrica, risulta che con nota prot. n. 1271/19 inviata a mezzo pec in data ### e avente ad oggetto: “rilevazione letture consumi idrici”, la società opposta ebbe a comunicare all'ente opponente le credenziali per l'accesso al centro di elaborazione dati, comunicando altresì ed espressamente la possibilità di richiedere in qualunque momento una verifica in contraddittorio dei dati immagazzinati nel sistema, mediante la lettura diretta dei misuratori fiscali presso le postazioni di misura situate nel territorio del consorzio ### Nonostante l'avvenuta corretta ricezione di tali comunicazioni da parte del ### e nonostante più volte nel corso del periodo in contestazione, l'ente comunale abbia consultato il sistema di verifica, lo stesso non ha mai richiesto ad ### di procedere alla lettura in contraddittorio dei contatori regionali posti nel proprio territorio comunale, né tantomeno ha contestato il quantitativo dei volumi idrici rilevati, o segnalato presunti guasti. 
Del resto, riguardo ai presunti guasti e furti sulla rete di acquedotto interna al ### e di sua proprietà, l'opposta non ha responsabilità,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5 anche in considerazione del fatto che l'art. 4 della citata convenzione di utenza del 2.08.1996 prevede espressamente che “Il convogliamento e la distribuzione dell'acqua a valle dei contatori avverrà a cura e spese dell'Utente (### di Napoli), che provvederà alla relativa manutenzione e sorveglianza sollevando il ### da ogni responsabilità di carattere igienico e da ogni onere derivante da rotture o perdite che si verificassero a valle dei predetti contatori”. 
Per tali motivi il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e della questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo 2) ### l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 18.975,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. 
Così deciso in data ### Il Giudice Dott.

causa n. 24454/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Flavio Cusani

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4406/2025 del 12-12-2025

... successivamente di un titolo esecutivo, vale a dire il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione. Per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo, l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, ma è invece sufficiente che le parti abbiano piena consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (cd. scientia damni). La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche mediante presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. ###. Civ. sentenza n. 3676/2021; in senso conforme, Cass. 21 aprile 2006 n. 9367, 18 gennaio 2007 n. 1068, 27 marzo 2007 n. 7507, 22 agosto 2007 n. 17867, 16 aprile 2008 n. 9970, 9 maggio 2008 n. 11577, 23 maggio 2008 n. 13404, 5 marzo 2009 n. 5359; in generale: Cass. 19 febbraio 2004 n. 332). Nel caso di specie sussistono molteplici elementi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE R.G. 3227/2024 Il Tribunale di Napoli nord, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente: ### procedimento iscritto al n. 3227 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto un'azione di accertamento di simulazione e un'azione revocatoria, proposta con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., da: ### S.P.A., con sede ###### alla ### n. 15, C.F.  ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) e con questi elettivamente domiciliat ###, indirizzo P.E.C.: ###; - Attrice; #### nata a ### il ###, C.F. ### , quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede ### (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F. ###, con domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C.: ###; - ###É DI ### nata a #### il ###, C.F. ###, residente in #### alla via ### delle ### n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliat ####### alla via ### 28, indirizzo P.E.C.: ###; - ###ì come precisate dalle parti all'udienza del 13 novembre 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 19 aprile 2024 e notificato in data 29 maggio 2024, il ### S.p.a. ha convenuto in giudizio ### e ### al fine di ottenere l'accertamento della simulazione ex art. 1414 c.c., od in subordine la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. del seguente atto dispositivo: - Atto di compravendita stipulato tra ### e ### dinanzi al ### dott.  ### in data ### (Rep. n. 139875 - ### 40035) e trascritto in data ### ( ### n. ### - ### n. 43082), con il quale la prima ha ceduto alla seconda: a) la piena proprietà dell'appartamento sito in #### alla ### delle ### n. 4, posto al primo piano della consistenza di cinque vani e mezzo catastali, riportato nel catasto dei ### del Comune di ### al foglio 12, particella 5453, sub. 7, categoria A/2, classe 3, confinante con cortile sub. 1, con p.lla 544, con appartamento sub. 6 e con vano scala sub. 3, riservandosi il diritto di abitazione per sé vita natural durante; b) la quota indivisa pari a ¼ della piena proprietà del locale pertinenziale ad uso deposito al piano seminterrato riportato nel ### dei ### del Comune di ### al foglio 12, particella 5453, sub. 9, cat. C/2, classe 1, della consistenza catastale di 147 metri quadrati, confinante con cortile sub 1, con vano scala sub 3, con locale sub 8 e con p.lla 544. 
Nella prospettazione offerta in ricorso, l'atto dispositivo in oggetto sarebbe nullo e/o inefficace, in quanto esclusivamente posto in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dal ### S.p.a. nei confronti della ### A riprova di ciò, la società ricorrente precisava che: - la ### quale titolare dell'omonima impresa individuale, era debitrice del SEN della complessiva somma di euro 114.520,09 in virtù di un rapporto di fornitura di energia elettrica posto in essere per l'immobile sito in ### al ### I n. 146; - tale credito sarebbe sorto in seguito al verbale di verifica del 4 settembre 2018, redatto dai tecnici del servizio di distribuzione a seguito di ispezione presso l'utenza della convenuta. In tale circostanza veniva accertato l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica 4 settembre 2013- 4 settembre 2018, sottoscritto senza riserve dalla convenuta; - dopo aver provveduto alla ricostruzione dei consumi effettivi mediante le opportune verifiche sul misuratore, SEN emetteva la fattura n. ###### del 12 ottobre 2018 per ottenere il pagamento di quanto dovuto; - rimasta inevasa la richiesta di pagamento, il suddetto credito confluiva nel decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso dal Tribunale di ### su ricorso dell'odierna attrice in data 16 aprile 2020, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021; - parimenti restava senza esito la successiva notifica dell'atto di precetto in data 4 ottobre 2021, posto che, nelle more, la ditta individuale della ### veniva cancellata dal Registro delle ### - in data ### la ### trasferiva alla figlia, ### l'immobile in oggetto. 
Così ricostruita la vicenda, l'attrice ha dedotto che l'atto di compravendita impugnato sarebbe innanzitutto nullo e/o inefficace per simulazione assoluta delle parti ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto l'alienante avrebbe continuato ad abitare l'immobile anche in seguito alla sua conclusione e non vi sarebbe prova dell'effettivo versamento del prezzo pattuito: in quest'ottica l'attrice rappresentava che l'acquirente avrebbe deciso d'intesa con la madre di accollarsi le restanti rate di ammortamento del mutuo gravante sugli immobili compravenduti a partire da 01.12.2019, senza che la madre venisse liberata nei confronti dell'istituto erogante. 
Inoltre, anche il prezzo pattuito per la compravendita risulterebbe anomalo poiché inferiore al reale valore di mercato dei cespiti trasferiti. 
Da ultimo, andrebbero valorizzati, quali elementi indiziari ulteriori dell'avvenuta simulazione, anche il rapporto di convivenza e di stretta parentela sussistente tra le parti contrattuali, nonché la sussistenza di ulteriori debiti dell'alienante nei confronti dell'erario.  ### aveva poi, in via subordinata, dedotto che l'atto di compravendita censurato sarebbe stato oggetto di simulazione relativa. Ciò in quanto le parti avrebbero in realtà posto in essere un atto di donazione. A sostegno di tale ricostruzione, oltre agli elementi indiziari già forniti, l'attrice ha rappresentato che pochi mesi prima del rogito notarile la ### avrebbe donato al proprio figlio altri due beni immobili di sua proprietà. Pertanto, nel caso in esame, nell'ambito di una più complessa ed ampia operazione finalizzata al trasferimento, con atto di liberalità, dei beni immobili ai propri figli, sarebbe stato scelto, dalla disponente, la forma dell'atto di compravendita al solo fine di non destare ulteriori sospetti nei confronti dei creditori. 
In ogni caso, la compravendita in esame rappresenterebbe, in definitiva, il tentativo della convenuta di sottrarre beni alla propria responsabilità patrimoniale generica, pregiudicando o comunque rendendo in tal modo più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'odierna società attrice, e pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., per l'esperimento dell'actio pauliana, l'attrice concludeva, in via ulteriormente gradata, per l'accertamento della sua inefficacia relativa, il tutto con vittoria di spese.  *** 
Con comparsa di comparizione e risposta del 12 novembre 2024, si costituivano in giudizio le convenute, concludendo per il rigetto delle domande avanzate da controparte, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. 
La causa, di natura prettamente documentale, perveniva all'udienza di discussione orale del 13 novembre 2025, nel corso della quale le parti formulavano le rispettive conclusioni, e all'esito veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.  ***  1. Preliminarmente vanno disattese le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte da parte attrice ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto gli elementi emersi in corso di giudizio non appaiono tali da denotare l'insussistenza di una effettiva volontà, da parte dei disponenti, dell'atto traslativo posto in essere. 
Come è noto, il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, pertanto, anche se all'esterno il quadro giuridico appare mutato, nei rapporti effettivi tra le parti, tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte. ### non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza laddove quest'ultima dovesse pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente appositamente costituito dalle parti. Va rilevato che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario, cioè, che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Quanto alle modalità con cui il creditore del simulato alienante è ammesso a provare la simulazione, la disciplina codicistica consente a quest'ultimo di provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta dunque al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. 
Ciò premesso in linea teorica, si ritiene che l'istruttoria espletata non abbia offerto elementi univoci dai quali ricavare, innanzitutto, l'insussistenza di una reale volontà negoziale alla base dell'atto di compravendita concluso dalla ### con la ### (cfr. all. 9 all'atto di citazione).   Tutti gli elementi addotti da parte attrice, infatti, non possono considerarsi univoci nel senso della effettiva assenza di una reale e concreta volontà negoziale di simulare all'esterno gli effetti di un atto non voluto od ancora di mascherare all'esterno la sussistenza di una compravendita in luogo di una donazione. 
Ciò in quanto tutti gli elementi addotti ben possono coincidere, come pure parte attrice ha tentato di dimostrare, con una volontà della disponente di disfarsi effettivamente ed a titolo oneroso del proprio bene, al fine di sottrarre quest'ultimo, con atto in frode ai creditori, se del caso, come si vedrà infra, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., alla propria garanzia patrimoniale generica. Tanto appare sufficiente al fine di rigettare le domande di accertamento della simulazione relativa ed assoluta proposte da parte attrice.  2. Passando all'esame della domanda di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata da parte attrice, si osserva invece quanto segue. 
Come è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda in modo fraudolento a impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale. ### mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando al solo creditore che ha esercitato l'azione. 
In sintesi, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, come disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono i seguenti: l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito, anche litigioso, verso il debitore; l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. nn.  16464/2009 e 7452/2000); nei casi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Va poi ulteriormente precisato che la prova del requisito della scientia damni può essere fornita anche tramite presunzioni (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286), l'elaborazione giurisprudenziale, infatti, ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte sia del debitore che del terzo. 
In merito al credito vantato, il SEN ha rappresentato e documentato di essere creditore della ### in virtù del decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso in data 16 aprile 2020 dal Tribunale di ### successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dell'8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021. (cfr. all.ti 5-7 all'atto di citazione). 
Parte attrice, dunque, ha dimostrato la sussistenza delle proprie ragioni di credito e la propria legittimazione (dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono meritevoli di essere tutelate con lo strumento di cui all'art. 2901 c.c. anche le ragioni di credito sub judice). 
Quanto alla sussistenza del requisito del cd. eventus damni, è opportuno ricordare che non è richiesta - a fondamento dell'azione - la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modifica qualitativa di esso; dunque, il danno non deve essere, necessariamente, effettivo e concreto, ma è sufficiente un pericolo di danno. 
Infatti, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999). 
Grava sull'attore l'onere di dimostrare che le modifiche patrimoniali poste in essere dal convenuto abbiano inciso sulla garanzia patrimoniale di questi. 
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che mediante l'atto dispositivo impugnato, la convenuta avrebbe ceduto (pur riservando per sé il diritto di abitazione su uno di essi) la piena proprietà di due immobili e ciò ha certamente comportato una rilevante modifica non solo quantitativa del suo patrimonio, ma anche qualitativa (specialmente se a ciò si aggiunge che per effetto delle donazioni effettuate in favore dell'altro figlio, precedentemente alla compravendita in oggetto, la disponente si è di fatto privata di tutti i propri beni immobili, come tali più facilmente aggredibili dai creditori, rispetto al denaro, il quale ontologicamente espone il creditore pignorante a maggiori rischi di infruttuosità dell'azione esecutiva). 
Alla luce delle considerazioni appena effettuate deve constatarsi la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento oggettivo dell'eventus damni.  3. Quanto, poi, al requisito soggettivo, occorre precisare che, dagli atti prodotti in giudizio dalla società attrice, emerge in maniera evidente l'anteriorità del credito per cui agisce in revocatoria rispetto all'atto dispositivo. 
Non possono, sul punto, condividersi le considerazioni esposte dalle convenute nella comparsa di costituzione, secondo cui il trasferimento del bene sarebbe stato antecedente rispetto al sorgere del credito (momento che veniva individuato con la emissione del decreto ingiuntivo). 
E' evidente infatti che il credito del ### derivante dalla alterazione dei misuratori relativi alla fornitura di energia elettrica, sia sorto anteriormente, e precisamente al momento della effettiva fruizione di energia non conteggiata od al più tardi in concomitanza con la verifica effettuata dai tecnici del servizio di distribuzione (all.1 all'atto di citazione), i quali constatavano, alla presenza della stessa convenuta, titolare del rapporto di fornitura, che il misuratore era stato manomesso, provvedendo alla stesura del relativo verbale, sottoscritto senza riserve dalla ### A ciò va aggiunto che, effettuate le opportune ricostruzioni, la società attrice aveva provveduto, previa liquidazione del proprio credito, ad emettere regolare fattura per il saldo di quanto dovuto, nei confronti della convenuta, già in data 12 ottobre 2018 (cfr. all. 2), concedendo a quest'ultima termine sino al 2 novembre 2018 per il relativo pagamento. 
Appare evidente, dunque, che il credito vantato dall'attrice deve considerarsi preesistente rispetto al trasferimento impugnato ai sensi dell'art. 2901 c.c. (21 novembre 2019), a nulla rilevando che l'attrice si sia munita solo successivamente di un titolo esecutivo, vale a dire il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione. 
Per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo, l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, ma è invece sufficiente che le parti abbiano piena consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (cd. scientia damni). 
La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche mediante presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. ###. Civ. sentenza n. 3676/2021; in senso conforme, Cass. 21 aprile 2006 n. 9367, 18 gennaio 2007 n. 1068, 27 marzo 2007 n. 7507, 22 agosto 2007 n. 17867, 16 aprile 2008 n. 9970, 9 maggio 2008 n. 11577, 23 maggio 2008 n. 13404, 5 marzo 2009 n. 5359; in generale: Cass. 19 febbraio 2004 n. 332). 
Nel caso di specie sussistono molteplici elementi dai quali desumere, in via presuntiva, la sussistenza di tale stato soggettivo in capo, tanto alla ### disponente, quanto alla di lei figlia, ### terza acquirente. 
Basti considerare, in primo luogo, che l'atto dispositivo è stato realizzato in data 21 novembre 2019, circa un anno dopo l'accertamento del prelievo fraudolento e l'emissione e trasmissione della relativa fattura: tali circostanze fattuali allegate dall'attrice, documentate mediante la produzione della relativa documentazione, non sono state specificamente contestate dalle convenute nei propri atti difensivi, per cui va innanzitutto valorizzata la prossimità temporale dell'atto dispositivo compiuto rispetto alla ben nota conoscenza, da parte della debitrice, dell'esistenza del credito. 
In secondo luogo, depone a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., il contenuto dell'atto dispositivo impugnato: la contemporanea dismissione di n. 2 beni immobili, gli unici rimasti nella titolarità della ### verso il corrispettivo del solo accollo delle rate di mutuo residue, denotano la piena consapevolezza da parte della disponente dell'attitudine lesiva dell'atto impugnato per le ragioni di soddisfazione dei propri creditori. 
Va richiamato, sul punto, quell'indirizzo giurisprudenziale “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" non solo l'esistenza del pregiudizio che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio, da parte sua e del terzo acquirente.” (cfr. ancora, Cass. n. 3676/2021, e in senso conforme, Cass. 10 aprile 1997 n. 3113, 21 giugno 1999 n. 6248, 6 aprile 2005 n. 7104, 18 maggio 2005 n. 10430, 16 aprile 2008 n. 9970). 
Tali considerazioni, dunque, valgono a configurare la scientia damni anche in capo al terzo acquirente, ### tenendo conto del rapporto di stretta parentela sussistente tra quest'ultima e la disponente, ### (madre e figlia).  ###, infatti, in virtù di tale vincolo parentale, non poteva verosimilmente non essere a conoscenza, tanto della ingente esposizione debitoria maturata dalla madre, quanto del pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto dispositivo compiuto. Depone in tal senso, infine, anche la riserva del diritto di abitazione su uno degli immobili trasferiti da parte dell'alienante, circostanza che ulteriormente lascia intendere che, tanto l'alienante quanto l'acquirente, fossero pienamente consapevoli dell'imminente azione esecutiva da parte della creditrice.
Sussistono pertanto elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la sussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni in capo alla disponente ed all'acquirente.  4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal SEN nei confronti di ### e ### è meritevole di accoglimento. Ne consegue che l'atto di compravendita del 21 novembre 2019 deve essere dichiarato inefficace rispetto alla parte attrice.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo attenendosi ai parametri tabellari minimi contenuti nel D.M. Giustizia n.55/2014 (attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate) con esclusione della “fase istruttoria e di trattazione”, dato il tenore prettamente documentale della controversia (non è stata effettuata alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio). 
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma 1): “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già all'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”(così Cass. Civ. n. 10089/2014; nello stesso senso Cass. Civ.  3697/2020).  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 3227/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede: - Rigetta le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte; - Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. spiegata dall'attrice nei confronti di ### e ### e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto per ### dott. ### del 21.11.2019 (Rep. n. 139875 - ### 40035) e trascritto in data ### (### n. ### - ### n. 43082); - Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 759,00 per spese e in euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, CPA ed ### se dovute, come per legge.  ### 12 dicembre 2025 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 3227/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrara Luciano

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