testo integrale
CORTE D'### processo civile d'appello, iscritto al n. 4641/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 4641/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3126/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28022/2011, pendente ### S.p.A. (C.F. e P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'appello #### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I.
Napoli (P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ### NONCHÉ ### S.p.A. (P. IVA: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore #### (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: somministrazione fornitura idrica ### per l'appellante: “... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, e chiede che l'###ma Corte d'Appello di Napoli voglia, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, in quanto infondate in fatto e in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3126/2020 del Tribunale di Napoli: rideterminare la somma dovuta dal ### in favore di ### S.p.A. nell'importo di € 570.026,94 (in luogo di € 495.946,01), oltre interessi e rivalutazione come da domanda e per l'effetto condannare il ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CP”; per il ### “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e a tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni ivi esposte nonché ai verbali di causa.
Impugna e contesta tutte le avverse deduzioni, in quanto destituite di fondamento, nonché le avverse conclusioni, e conclude chiedendo dichiararsi irricevibile, inammissibile e comunque rigettarsi il proposto gravame per tutti i motivi di fatto e di diritto delineati nel proprio atto difensivo al quale integralmente si riporta, con vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di Napoli, ### S.p.A. agiva contro il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. esponendo che: “l'### s.p.a. (già ### s.p.a., società subentrata al ### giusta delibera della G.R. ### n. 3653 del 27.05.94, ed atto di cessione d'azienda per ### dott. ### di Napoli, rep. n. ### del 6.12.94) è concessionaria della ### per la gestione dell'acquedotto della ### (A.C.O.) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto acquedotto che degli altri acquedotti regionali “ex Casmez”, giusta convenzioni di concessione rep. n. 4951 del 1.2.93 e rep. n. 9562 del 16.11.98. In data ###, il ### (poi divenuta ### s.p.a.) nella qualità di concessionario della ### ed il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli hanno sottoscritto atto di convenzione di utenza regolante la fornitura idropotabile attraverso gli acquedotti regionali. Ai sensi dell'art. 7 della predetta convezione di utenza, il Comune è tenuto a pagare al concessionario regionale la fornitura idropotabile entro 20 giorni dalle note di addebito emesse, con previsione, per il caso di ritardo nel pagamento, di rivalutazione monetaria del credito in base agli indici ### “costo della vita” oltre agli interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate. Nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli si è reso moroso nel pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal 1° trimestre 2010 a tutto il 4º trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73 come da note di addebito / fatture allegate al presente ricorso. All'art. 10 della citata convenzione del 02.08.1996, la Società ed il ### hanno indicato convenzionalmente il ### di Napoli, per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente dall'atto di convenzione medesimo. Già in passato a causa della morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli i seguenti titoli: decreto ingiuntivo n. 8518/07 dell'importo di € 1.076.428,86, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo 8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009.
Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”.
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data ### decreto con il quale ingiungeva al ### per l'### di ### di Napoli il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione.
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con citazione notificata l'11.10.2011, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disporre la sospensione, anche ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione di quello recante il r.g. 41081/10 pendente innanzi a ###le Tribunale …e/o quello recante il r.g. 22894/11 pendente innanzi a ###le Tribunale, …; 2) in subordine, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il r.g. col n. 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; 3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di: a) G.O.R.I. - ### s.p.a. …; b) ### in persona del Presidente p.t., … c) Ente d'### in persona del Presidente p.t., …; 4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii; 5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il ### n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge; 6) dichiarare la domanda di ### s.p.a. inammissibile per difetto di legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge; 7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti; 8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, descritte ai nn. 1, 2, 3 e 4 del presente atto (pag. 29 ss.), con ogni conseguenza di legge…”. ### S.p.A. rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della ### spa e della ### per le motivazioni sopra esposte: a tal fine si chiede disporsi lo slittamento dell'udienza fissata dall'### per consentire la citazione di ### s.p.a. e ### nei termini di legge, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; 2) disporsi l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, e in via subordinata, emettersi ordinanza e/o ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 bis e/o art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo ingiunto, oltre rivalutazione e interessi come da convenzione dalle scadenze delle fatture al soddisfo; 3) in ogni caso, rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il ### al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il ### al pagamento in favore di ### s.p.a. del medesimo importo ingiunto, o del diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti; 5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell'Ente d'### e per esso di ### s.p.a. nella gestione del SII del ### si chiede, condannarsi in solido, il ### e la s.p.a. ### al pagamento in favore di AC delle somme risultanti dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in favore del territorio ASI ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base alla convenzione sottoscritta tra AC e ### e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella diversa misura che dovesse risultare dovuta; e condannarsi altresì l'ASI al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del territorio ASI non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni dell'opponente e delle domande ed eccezioni che eventualmente dovessero essere proposte dalla ### s.p.a. e/o dall'Ente d'### si chiede condannarsi la ### a tenere ### s.p.a. indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente giudizio, anche per le spese legali….”.
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e chiamata in causa, si costituiva la ### che concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parimenti evocata, si costituiva la ### S.p.a., la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A., sostenendo di essere dal 1.01.2007 subentrata nella titolarità gestionale delle opere afferenti al ### relativo all'A.T.O. 3 della ### e che, pertanto, sarebbe stato l'unico soggetto a poter legittimamente intrattenere rapporti di utenza ricadenti nell'ATO 3.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.02.2013, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c.
All'udienza del 10.07.2017 la causa veniva riservata in decisione.
Depositate le memorie conclusionali, il procedimento con ordinanza del 26.11.2018 veniva rimesso sul ruolo attesa la necessità ravvisata dal ### di ottenere chiarimenti in ordine allo stato dei giudizi di opposizione recanti R.G 41081/10 e 22894/11, pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di ### All'udienza del 10.12.2018 ### rendeva i richiesti chiarimenti depositando la sentenza n. 5101/16 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio di opposizione R.G. n. 41081/10, non impugnata e precisando che il giudizio recante R.G. n. 22894/11 era ancora in corso.
All'udienza di rinvio del 25.03.2019 ### S.p.A. depositava accordo del 24.06.2013 e successivo atto aggiuntivo del 24.03.2014, stipulato tra #### dell'Ente d'### e la ### spa nella qualità di gestore unico dell'ATO 3, chiedendo per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con sentenza n. 3126 pubblicata il ###, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante n. 4448/2011; 2) condanna parte opponente a pagare la somma di ### 495.946,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo ad ### s.p.a. in qualità di mandataria della ### 3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il ###, con citazione notificata a mezzo PEC in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da ### - 19, ### S.p.A. interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello; 2) nel merito ed in via principale, dichiarare fondato e quindi accogliere il gravame, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona dei legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. del corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile regionale effettuato nel periodo I° trimestre 2010 - ### trimestre 2010 inclusi, nella misura di euro 570.026,94, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici ### “costo della vita”, ed interessi moratori al tasso legale da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle note di addebito, fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 7 della convenzione di utenza; 3) in ogni caso, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, inclusa la fase monitoria, ovvero in via di gradato subordine, compensare parzialmente tra le parti spese e competenze del giudizio di opposizione, per l'effetto condannando il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del relativo importo al netto della compensazione, nella misura che il Collegio riterrà di giustizia, ponendo per intero a carico del ### le spese e competenze della fase monitoria, in ogni caso oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva il ### che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza del 14.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.06.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal ### e per l'effetto rigettato in parte la domanda di condanna proposta da ### in particolare, con le seguenti motivazioni: “… passando al merito, ritiene di poter accogliere solo in parte l'opposizione.
Invero, il pagamento, in favore di ### s.p.a. della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### relativamente al I, II, III e IV trimestre 2010, risulta provato alla stregua dei ### n. 107 del 23-05-2011 e n. 101 del 29-11-2011 versati in atti (cfr. all. 4 e 7 produzione parte opponente).
A fronte dell'adempimento documentato dal ### opponente la società opposta nulla ha eccepito.
Orbene, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09-08-2019, n. 21227).
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provato il pagamento della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Nella fattispecie in esame l'opponente ha efficacemente provato di aver disposto il pagamento della fornitura idrica ### relativa all'anno 2010, producendo agli atti il mandato di pagamento n. 126 del 23-05-2011 ed il decreto ### n. 1010 del 29-09-2011.
Destituita di fondamento giuridico risulta invece l'eccezione della violazione del principio nel bis in idem laddove l'opponente assume che l'opposto abbia rivendicato una parte delle somme per il 2010 (incluse nell'odierno decreto ingiuntivo n. 4448/11) nel precedente ricorso monitorio definito con il D.I. 3582/2011.
Sul punto si osserva che mentre il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del corrispettivo dovuto per il servizio di fornitura idropotabile relativo all'intero anno 2010, il decreto ingiuntivo n. 3582/2011 invece, ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del servizio di depurazione comprensoriale regionale relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 (1ª rata), per un totale di ### 275.000,00.
Quanto rilevato consente di ritenere il ### opponente debitore delle somme relative alla fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 3 ### riferite ai consumi relativi all'anno 2010, per un importo pari ad ### 495.946,01, somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (E. 1.755.343,73 - E. 1.259.397,72).
Appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase monitoria), alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti: per l'intervenuto pagamento della fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 2 nonché per l'intervenuto accordo del 24-06- 2013, in attuazione della ### n. 171 del 03-06-2013”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce erronea valutazione delle prove contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto determinante, ai fini del calcolo del quantum ancora dovuto dal ### il mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 di € 74.080,93 non attinente ai fatti di causa in quanto avente ad oggetto i canoni di depurazione e fognatura, per il cui pagamento, peraltro, essa appellante aveva già ottenuto dal Tribunale di ### altro decreto ingiuntivo nei confronti del ### (d.i. n. 3582/11), anche esso invano opposto dal ### con giudizio iscritto al n. rg.22894/11 e definito con sentenza n. 1792/2019; evidenzia che essa appellante con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal ### per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal I° trimestre 2010 a tutto il ### trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73, giusta convenzione di utenza inter partes del 02.08.1996; che il ### ha proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte, ovvero il pagamento delle somme relative al corrispettivo della fornitura idrica resa in favore degli agglomerati ricadenti nell'ATO 2, e pertanto incontestate, in virtù della delibera commissariale n. 0107 del 23.05.2011 e conseguenti mandati di pagamento n. 126 e n. 127, emessi in pari data, e delibera commissariale n. 0101 del 29. 09.2011; che il Tribunale ha ritenuto provato, con il deposito dei suddetti documenti, il parziale pagamento degli importi ingiunti per una somma complessiva di euro 1.259.397,72; che Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ### con il deposito del decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, abbia provato il pagamento in favore di ### dell'importo di € 923.610,21 e che, pertanto, tale importo andava integralmente defalcato dalle somme richieste; che dalla lettura dell'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, emerge che il ### ha decretato di eseguire in favore di ### il pagamento dell'importo complessivo di € 923.610,21, imputandolo secondo le seguenti causali e: € 849.529,28 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idropotabile relativa agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per i trimestri I, II, III 2010; € 8.960,51 per il pagamento degli oneri di collettamento dei reflui relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; € 65.120,42 per il pagamento degli oneri di depurazione relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; che l'importo che va defalcato dalla somma ingiunta è unicamente € 849.529,28, ovvero, l'importo relativo al pagamento dei canoni idrici e non l'importo di € 923.610,21, comprensivo anche dell'importo di € 74.080,93 (€ 65.120,42 + € 8.960,51), relativo al pagamento degli oneri di depurazione e fognatura per l'anno 2010; che ciò emerge anche dalla lettura della causale del mandato n. 127 con il quale è stato disposto il pagamento in favore di ### del citato importo di € 74.080,93 con causale “canoni convenzione fognari del 2003. Liquidazione acconto su 1° 2° e 3° trimestre 2010”; pertanto, il mandato in esame è stato emesso per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazion, e tale pagamento discende peraltro da un atto convenzionale inter partes (convenzione del 2003) diverso da quello in virtù del quale ### ha agito in via monitoria per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica (convenzione del 1996); che anche l'atto commissariale n. 0101 del 20.09.2011 conferma che l'importo di € 923.610,21, di cui al decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, è comprensivo di quanto dovuto e corrisposto dal ### ad ### per i canoni di depurazione e fognatura per il medesimo periodo, per un importo di € 74.080,93, importo che non andava defalcato dalla somma ingiunta; in definitiva, le somme effettivamente corrisposte dal ### ad ### - sebbene solo successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e alla notifica del decreto ingiuntivo - sono € 849.529,28 di cui al ### n. 0107 del 23.05.2011 e mandato di pagamento n. 126 emesso in pari data; € 335.787,51 di cui al ### n. 0101 del 29.09.2011, ovvero l'importo complessivo è di € 1.185.316,79 e non di € 1.259.397,72, perché questo è comprensivo di € 74.080,93 versato dal ### ad essa appellante per canoni di depurazione e fognatura giusta mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011.
Il motivo è fondato.
Ed invero, come emerge dall'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, dal mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 e dal ### n. 0101 del 29.09.2011, tutti prodotti nel giudizio di primo grado, l'importo complessivamente corrisposto dal ### a titolo di pagamento dei canoni idrici, oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, è pari a € 1.185.316,79 e non a € 1.259.397,72, come statuito invece dal Tribunale; precisamente, non va sottratta dall'importo oggetto di condanna dell'opposto decreto la somma di €. 74.080,93, quale risulta dal mandato n. 127 del 23.05.2011, corrisposta a titolo di pagamento di oneri fognari e di depurazione, come emerge chiaramente dalla causale ivi riportata. La circostanza che trattasi di oneri differenti emerge anche dal richiamo, contenuto nei detti atti, delle convenzioni in virtù delle quali i medesimi oneri sono dovuti, ovvero, la convenzione del 1996 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica e la convenzione del 2003 per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ### è ancora debitore nei confronti di ### S.p.a., della somma di €. 570.026,94 risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (€ 1.755.343,73 - 1.185.316,79) e non della minor somma di €. 495.946,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo come ad ### s.p.a. come statuito dall'impugnata sentenza e non oggetto di censura.
Non ha pregio giuridico la deduzione del ### secondo cui la censura sollevata da ### e su esaminata rappresenta un'eccezione non sollevata in primo grado e, pertanto, inammissibile nel presente, non avendo ### contestato tempestivamente, in forza del disposto di cui art. 115 c.p.c. i “fatti costitutivi” allegati dal medesimo ### ovvero “… il fatto come portato dalla documentazione prodotta …”. E di fatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nessuna sorta di "non contestazione" può essere ipotizzata rispetto ai documenti prodotti siccome il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità e tanto meno si può discorrere di "non contestazione" con riguardo alla valenza probatoria dei medesimi documenti, che rappresenta attività riservata al giudice (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 12748).
Insomma, con la censura in esame l'odierna appellante contesta la valutazione probatoria dei documenti prodotti dal ### a fondamento dell'eccezione di pagamento, sicché non introduce nessun nuovo “fatto” attinente al thema decidendum come definito in primo grado.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, il ### va condannato al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 - anziché di €. 495.946,01 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18) e tanto assorbe la censura sollevata con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di lite.
Al riguardo va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità ( (cfr. Cassazione civile , sez. II , 30/10/2019 , n. 27926 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922). Come dedotto dalla stessa parte appellante, il ### solo successivamente al deposito da parte di ### del ricorso per ingiunzione di pagamento (16.05.2011) e alla notifica del decreto ingiuntivo n. 4448/11 (28.07.2011), ha effettuato pagamenti in acconto sulle somme ingiunte, versando in data ### l'importo di € 849.529,28 e in data ### l'importo di € 335.787,51 per un totale complessivo di € 1.185.316,79 restando pertanto debitore di ### della somma di € 570.026,94, oggetto di condanna nel presente giudizio. Ebbene, considerato che il ### ha corrisposto, prima della notifica dell'opposto decreto, l'importo € 849.529,28, ovvero, quasi la metà di quello ingiunto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del ### in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum. P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A. con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo; b) compresa le spese nella misura di ½ e condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento del residuo, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 309,25 per esborsi e in € 11.213,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### e in relazione al grado di appello, in euro € 1.278,00 per esborsi e in € 6.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### Così deciso nella camera di consiglio, in data ###. ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###
causa n. 4641/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola