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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. ### re./est.
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16969 del ### degli ### dell'anno 2022, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente TRA ### nato a Napoli il ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### RICORRENTEresistente in riconvenzionale E ### nata a ### il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### RESISTENTE - ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il sig. ### - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra ### in ### d'### il ###, dal quale sono nate le figlie ### (il ###) e ### (il ###) - adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore di entrambe le figlie e l'accertamento dell'autosufficienza economica della moglie.
In particolare, il ### esponeva che, con decreto n. 3289/2019, il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito quanto segue: “1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente; 2. La casa coniugale, in ### d'### alla ### 18/A, resta interamente assegnata alla signora ### unitamente ai mobili, arredi e suppellettili. Tutti i costi per le forniture idriche ed elettriche, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani graveranno esclusivamente della medesima. 3. La figlia minore, ### resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad avere residenza privilegiata presso la madre; il padre sarà libero di vederla quando lo vorrà, dando, comunque, congruo preavviso alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. 4. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero e cura di ogni genere, ecc.) saranno prese da entrambi i genitori. 5. ### corrisponderà alla moglie, non godendo la stessa di redditi propri, per il suo mantenimento e quello delle figlie, entro il giorno uno di ogni mese, a partire dal 1°febbraio 2009, presso il domicilio della medesima, un assegno mensile di € 1.100,00 (mille euro/00), in danaro contante o anche con assegno bancario da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ### 6.
Ciascun coniuge potrà liberamente fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno, con obbligo di comunicare ogni mutamento all'altro coniuge con lettera raccomandata. 7. I coniugi, inoltre, esprimono, sin d'ora, reciproco consenso all'eventuale rilascio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. 8. Le spese e competenze del giudizio restano integralmente compensate tra le parti. questo punto l'assegno di mantenimento viene così ripartito: € 400,00 (quattrocento/00) per la moglie, € 700,00 (settecento/00) per le figlie, mentre le spese straordinarie tutte (ludiche, scolastiche, mediche) verranno ripartite tra i coniugi nella misura del cinquanta per cento (50%), al di là delle visite libere, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli obblighi scolastici, ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00; due fine settimana alterni al mese; il giorno di ### o il Lunedì in ### durante il periodo natalizio una settimana ad anni alterni; durante il periodo estivo giorni quindici consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio.” Ciò posto, con riferimento alla propria condizione economica, il ricorrente dichiarava di essere alle dipendenze, con mansioni di amministratore, della società ### srl.
Con riguardo alla condizione economica della ### evidenziava l'autosufficienza di quest'ultima che lavorerebbe come governante presso varie abitazioni, seppur a nero.
Infine, deduceva la raggiunta indipendenza economica di entrambe le figlie: ### (di anni 29) lavorerebbe nel settore della ristorazione in qualità di cameriera, ed ### (di anni 34) lavorerebbe presso un'azienda di Napoli come collaboratrice amministrativa. ### evidenziava, infine, di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale nasceva il figlio ### in data ###.
Dunque, concludeva chiedendo: a.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; (…) c.- accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della ###ra ### dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, revocando il disposto mantenimento di € 400,00, atteso che la stessa gode dell'assegnazione della casa familiare; d.- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono le condizioni ed i presupposti per la concessione alla ### dell'assegno divorzile; e.- revocare il mantenimento per le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti ### e ### fissato in sede di separazione consensuale dei coniugi in euro 350,00 per ciascuna (700€ totali) in quanto entrambe le figlie, ripetesi, sono maggiorenni e sono divenute ormai autosufficienti.
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la resistente che, non opponendosi alla richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le domande accessorie proposte dal marito. In particolare, la resistente deduceva di essere disoccupata e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa remunerata, se non per un breve periodo - compreso tra gli anni 1997 e 2000 in cui fu titolare della ### di ### e C ###; ciò per decisione comune.
Dichiarava, altresì, di essere proprietaria di un unico immobile, adibito a casa familiare e residenza della stessa nonché figlie della coppia. Contestava, poi, la dedotta indipendenza economica della figlia ### lavorando quest'ultima solo saltuariamente.
Pertanto, parte resistente concludeva chiedendo: “1. dare atto che la signora ### non si oppone alla richiesta di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio ;2. disporre che il signor ### versi in favore della signora ### anche in via provvisoria ed urgente, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### maggio-renne ma non economicamente indipendente. 4. Condannare il signor ### al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. 5. In caso di determinazione di assegno di divorzio in favore della signora ### e\o contributo in favore della figlia ### a norma dell'art. 156, comma 6, c.c. e dell'art. 8, comma 3, ### n. 898/1970 e succ. mod. ordinare nei confronti del datore di lavoro del signor ### la corresponsione diretta dell'assegno di man-tenimento e\o divorzio ovvero disporre il sequestro di beni dello stesso, anche in via cumulativa.
All'udienza presidenziale del 10.11.2022, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso. ### moglie svolge lavori di pulizia domestica. Lavoro tutt'ora presso la stessa azienda presso cui lavoravo all'epoca della separazione. I redditi sono diminuiti perché il fatturato dell'azienda presso cui sono impiegato è diminuito. Non sono inquadrato come dipendente, ma con co.co.co. non sto versando alcun mantenimento dal 2020 con il consenso sia di mia moglie che di mia figlia minore per le mie difficoltà economiche.
La figlia più grande vive a Napoli col compagno, titolare di azienda che produce ghiaccio e mia figlia lavora con lui. La più piccola vive con la madre e lavora stagionalmente in un bar sulla spiaggia dei ### d'### non so se è inquadrata; la stessa mi ha riferito che è inquadrata ma non so quanto percepisca”.
Parte resistente dichiarava: “svolgo lavori saltuari di pulizia e di collaboratrice domestica, ma riesco a guadagnare circa 200/300 euro al mese e questo solo nel periodo estivo. ### figlia maggiore vive a Napoli col compagno titolare di azienda e con quest'ultimo gestisce un B&B nel centro storico di Napoli. Adesso è economicamente autosufficiente. La figlia minore ha avuto un solo attacco epilettico, ma è sottoposta a controlli clinici semestrali e comunque è in cura farmacologica. La ragazza è barman alla spiaggia dei ### per 4 mesi all'anno. Complessivamente guadagna circa 4.000,00 euro annui. È il secondo anno che lavora. ### scorso non ha percepito indennità di disoccupazione a causa del periodo insufficiente. Vive ancora con me, non essendo autosufficiente, mio marito non versa alcunchè da quasi tre anni per presunte difficoltà”.
Con ordinanza del 14.11.2022, il ### sciogliendo la riserva assunta, così provvedeva in via provvisoria: “1) preso atto della pacifica sopraggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne della coppia ### e di quella, solo parziale, della figlia maggiorenne ### lavoratrice stagionale, revoca l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale in favore della prima e riduce quello fissato in favore della figlia ### ad € 250,00 mensili, tenuto conto anche della sopravvenuta nascita del minore ### da altra relazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione riguardo alla richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente in relazione alla controversa autosufficienza economica della medesima” e rimetteva le parti dinanzi al GI.
La suddetta ordinanza veniva reclamata; reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Napoli che revocava il contributo posto a carico del ### per il mantenimento della figlia ### e confermava nel resto il provvedimento reclamato.
Con sentenza n. 5520/2023, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Esaurita la fase istruttoria procedendo al deferito interrogatorio formale delle parti, il GI riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
Ciò posto, con riferimento alle domande accessorie, deve evidenziarsi che l'esame si appunta sulla domanda - proposta da parte ricorrente - volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e sulla domanda riconvenzionale volta a chiedere ed ottenere l'assegno divorzile, avendo, da un lato, parte ricorrente formulato l'ulteriore domanda accessoria di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ### solo con le memorie di cui all'art. 183 comma 6 e, dunque, tardivamente trattandosi di domanda nuova, e, dall'altro, avendo parte resistente rinunciato all'ulteriore domanda accessoria volta ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ### divenuta maggiorenne ed autosufficiente (cfr. note sostitutive di udienza del 15.11.2023).
Sul contributo al mantenimento di ### la resistente ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti del ### Nulla, pertanto, va statuito sul punto.
Assegno divorzile.
Quanto all'assegno divorzile, la resistente in riconvenzionale chiedeva il riconoscimento in suo favore ed a carico del ### di un assegno divorzile non inferiore ad € 400,00; ciò assumendo, da un lato, di non avere mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio a fronte di una decisione presa di comune accordo con il coniuge e, dall'altro, non avere mezzi idonei a garantire a sè stessa il necessario sostentamento.
In particolare, con riferimento alla propria condizione economica, la ### deduceva di essere disoccupata e di svolgere, solo saltuariamente e solo nel periodo estivo, l'attività di cameriera presso alcune case.
Più precisamente, asseriva di ricambiare gli aiuti economici e\o liberalità d'uso da parte di amici e parenti che si trovano in villeggiatura sull'isola nei mesi di luglio ed agosto, con servizi di pulizia o di cucina, senza che vi sia alcun carattere di continuità, subordinazione o autonomia tali da rendere autosufficiente ed economicamente autonoma la stessa, a fronte di un valore che si aggira intorno ai 400,00\600, 00 euro complessivi e non mensili.
Con riguardo, invece, alla condizione economico - lavorativa del ### la ### assumeva che questi, lavorando presso la società ### service srl, ha guadagni mensili fissi. ### al contrario, con riferimento alla propria condizione economica, riferiva di aver subito un'inflessione negativa; ciò a causa del calo del fatturato della società ### srl; evidenziava, altresì, di pagare un canone di locazione di € 500,00 mensili e di doversi occupare del figlio minore ### nato da una nuova relazione.
Con riguardo alla condizione economica della ### il ### asseriva che la stessa, svolgendo - a nero - l'attività di governante/cameriera presso diverse case, nonché come “cuoca a domicilio”, organizzando anche il catering per eventi più importanti, aveva guadagni tali da consentirle di provvedere a sé stessa in via autonoma.
Dunque, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale.
È evidente che, nel caso di specie, è contestato tra le parti sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile.
Dunque, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura; criteri a mente dei quali deve esaminarsi l'esito dell'istruttoria espletata nel corso del suddetto giudizio.
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale; b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio.
Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle ### n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e, dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio).
Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali ( n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23).
Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economicopatrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693). ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle ### la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle ### come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614).
Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile.
Ebbene, con riferimento alla condizione patrimoniale - reddituale del ### questi riveste la qualifica di amministratore della società ### s.r.l., con guadagni variabili (cfr. modello 730 del 2017 con reddito annuo di €16.089,00; modello 730 del 2018 con reddito annuale pari ad €16.743,00; modello 730 del 2019 e del 2020 con redditi annuali di €15.784 e modello 730 del 2021 con redditi annuali di €6.608,00).
Occorre, all'uopo, evidenziare altresì quanto dichiarato dal ### “ancora per poco ricoprirò la carica di amministratore della ### srl perché, essendomi lasciato con la ### stiamo iniziando le pratiche per la liquidazione della società. ### ha il 65% delle quote, e la mia carica di amministratore mi consente di percepire solo in base ed in proporzione a quanto fattura la società Io ho un contrato ### e più o menodalle mie dichiarazioni dei redditi - arrivo a circa 6-7 mila euro all'anno”.
Con riferimento, invece, alla condizione patrimoniale - reddituale della ### occorre evidenziare che la stessa non ha prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio; circostanza, questa, pacifica perché dedotta e mai contestata.
Per quanto riguarda, invece, la situazione attuale della ### questa, sulla quale incombe l'onere probatorio in quanto richiedente l'assegno divorzile, nulla allegava.
Si limitava, infatti, a dedurre nei propri scritti difensivi ed a dichiarare innanzi al ### di svolgere - solo saltuariamente - l'attività di domestica presso case di suoi amici e di percepire così introiti compresi tra i 400,00 ed i 600,00 euro annuali.
Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi ### - ### ha avuto durata trentennale, nel corso dei quali la moglie non ha mai lavorato; circostanza questa che - come detto - deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata dal ### Tuttavia, nulla è dato rilevare con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra lo stato occupazionale della ### la condizione economica nella quale versa e la gestione familiare. Non vi è, cioè, alcun elemento dal quale poter desumere che il mancato esercizio - sia in costanza di matrimonio che allo stato attuale - trovi la propria origine e la propria causa in valutazioni e decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, come caratteristica gestoria del menage familiare.
Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso - ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa.
Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ### ed a carico del ### l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale - reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Ebbene, all'uopo, come anticipato, non è stato fornito alcun elemento dal quale poter constatare la situazione patrimoniale della ### e, dunque, sulla base del quale verificare la sussistenza o meno in capo alla resistente di mezzi idonei a garantirsi un'esistenza dignitosa.
Invero, non allegava alcuna - necessaria ed indefettibile - documentazione fiscale dalla quale poter desumere l'assenza di qualsivoglia fonte di reddito, sostituendo a quest'ultima, da un lato la certificazione ai fini ### e, dall'altro, un'autocertificazione che, in quanto atti unilaterali, sono privi di qualsivoglia efficacia probatoria.
Sul punto, peraltro, se da un lato, non rilevano le dichiarazioni rese dal ### in sede di interrogatorio formale, non avendo lo stesso assolto all'esito confessorio cui è destinato, dall'altro, deve riconoscersi rilevanza - ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - al mancato interrogatorio formale - ancorchè deferito - della ### Difatti, i capi sui quali era deferito, avevano efficacia probatoria dirimente circa la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile; tuttavia, la ### non presenziava all'udienza fissata per l'espletamento.
Ancora non è stata rappresentata alcuna difficoltà oggettiva tale da inibire l'inserimento della ### nel mondo del lavoro né è stato provato che la ### ha infruttuosamente tentato l'inserimento nel mondo del lavoro.
Al contrario, dalle stesse dichiarazioni della ### si evince che questa presta attività lavorativa saltuariamente; attività verosimilmente redditizia ma rispetto alla quale non è stato fornito - dalla richiedente a ciò tenuta - al Collegio alcun elemento per verificarne il quantum - né in positivo né in negativo.
Dunque, deve escludersi il riconoscimento a favore della ### di un assegno divorzile, anche nella sua componente assistenziale non essendo nulla stato allegato e provato al riguardo.
In ordine alle spese di lite, le stesse possono trovare integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della non opposizione al divorzio ed alla parziale rinuncia alle domande formulate in riconvenzionale. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 31 ottobre 2025 ### estensore Dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### ordinario in tirocinio dott.ssa ###
causa n. 16969/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata