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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11381/2025 del 04-12-2025

... moglie. In particolare, il ### esponeva che, con decreto n. 3289/2019, il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito quanto segue: “1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente; 2. La casa coniugale, in ### d'### alla ### 18/A, resta interamente assegnata alla signora ### unitamente ai mobili, arredi e suppellettili. Tutti i costi per le forniture idriche ed elettriche, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani graveranno esclusivamente della medesima. 3. La figlia minore, ### resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad avere residenza privilegiata presso la madre; il padre sarà libero di vederla quando lo vorrà, dando, comunque, congruo preavviso alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. 4. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero e cura di ogni genere, ecc.) saranno prese da entrambi i genitori. 5. ### corrisponderà alla moglie, non godendo la stessa di redditi propri, per il suo mantenimento e quello delle figlie, entro il giorno uno di ogni (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. ### re./est. 
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16969 del ### degli ### dell'anno 2022, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente TRA ### nato a Napoli il ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### RICORRENTEresistente in riconvenzionale E ### nata a ### il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  ### RESISTENTE - ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il sig. ### - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra ### in ### d'### il ###, dal quale sono nate le figlie ### (il ###) e ### (il ###) - adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore di entrambe le figlie e l'accertamento dell'autosufficienza economica della moglie. 
In particolare, il ### esponeva che, con decreto n. 3289/2019, il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito quanto segue: “1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente; 2. La casa coniugale, in ### d'### alla ### 18/A, resta interamente assegnata alla signora ### unitamente ai mobili, arredi e suppellettili. Tutti i costi per le forniture idriche ed elettriche, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani graveranno esclusivamente della medesima. 3. La figlia minore, ### resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad avere residenza privilegiata presso la madre; il padre sarà libero di vederla quando lo vorrà, dando, comunque, congruo preavviso alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.  4. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero e cura di ogni genere, ecc.) saranno prese da entrambi i genitori. 5. ### corrisponderà alla moglie, non godendo la stessa di redditi propri, per il suo mantenimento e quello delle figlie, entro il giorno uno di ogni mese, a partire dal 1°febbraio 2009, presso il domicilio della medesima, un assegno mensile di € 1.100,00 (mille euro/00), in danaro contante o anche con assegno bancario da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ### 6. 
Ciascun coniuge potrà liberamente fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno, con obbligo di comunicare ogni mutamento all'altro coniuge con lettera raccomandata. 7. I coniugi, inoltre, esprimono, sin d'ora, reciproco consenso all'eventuale rilascio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. 8. Le spese e competenze del giudizio restano integralmente compensate tra le parti. questo punto l'assegno di mantenimento viene così ripartito: € 400,00 (quattrocento/00) per la moglie, € 700,00 (settecento/00) per le figlie, mentre le spese straordinarie tutte (ludiche, scolastiche, mediche) verranno ripartite tra i coniugi nella misura del cinquanta per cento (50%), al di là delle visite libere, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli obblighi scolastici, ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00; due fine settimana alterni al mese; il giorno di ### o il Lunedì in ### durante il periodo natalizio una settimana ad anni alterni; durante il periodo estivo giorni quindici consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio.” Ciò posto, con riferimento alla propria condizione economica, il ricorrente dichiarava di essere alle dipendenze, con mansioni di amministratore, della società ### srl. 
Con riguardo alla condizione economica della ### evidenziava l'autosufficienza di quest'ultima che lavorerebbe come governante presso varie abitazioni, seppur a nero. 
Infine, deduceva la raggiunta indipendenza economica di entrambe le figlie: ### (di anni 29) lavorerebbe nel settore della ristorazione in qualità di cameriera, ed ### (di anni 34) lavorerebbe presso un'azienda di Napoli come collaboratrice amministrativa.  ### evidenziava, infine, di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale nasceva il figlio ### in data ###. 
Dunque, concludeva chiedendo: a.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; (…) c.- accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della ###ra ### dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, revocando il disposto mantenimento di € 400,00, atteso che la stessa gode dell'assegnazione della casa familiare; d.- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono le condizioni ed i presupposti per la concessione alla ### dell'assegno divorzile; e.- revocare il mantenimento per le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti ### e ### fissato in sede di separazione consensuale dei coniugi in euro 350,00 per ciascuna (700€ totali) in quanto entrambe le figlie, ripetesi, sono maggiorenni e sono divenute ormai autosufficienti. 
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la resistente che, non opponendosi alla richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le domande accessorie proposte dal marito. In particolare, la resistente deduceva di essere disoccupata e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa remunerata, se non per un breve periodo - compreso tra gli anni 1997 e 2000 in cui fu titolare della ### di ### e C ###; ciò per decisione comune. 
Dichiarava, altresì, di essere proprietaria di un unico immobile, adibito a casa familiare e residenza della stessa nonché figlie della coppia. Contestava, poi, la dedotta indipendenza economica della figlia ### lavorando quest'ultima solo saltuariamente. 
Pertanto, parte resistente concludeva chiedendo: “1. dare atto che la signora ### non si oppone alla richiesta di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio ;2. disporre che il signor ### versi in favore della signora ### anche in via provvisoria ed urgente, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### maggio-renne ma non economicamente indipendente.  4. Condannare il signor ### al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.  5. In caso di determinazione di assegno di divorzio in favore della signora ### e\o contributo in favore della figlia ### a norma dell'art. 156, comma 6, c.c. e dell'art. 8, comma 3, ### n. 898/1970 e succ. mod. ordinare nei confronti del datore di lavoro del signor ### la corresponsione diretta dell'assegno di man-tenimento e\o divorzio ovvero disporre il sequestro di beni dello stesso, anche in via cumulativa. 
All'udienza presidenziale del 10.11.2022, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso. ### moglie svolge lavori di pulizia domestica. Lavoro tutt'ora presso la stessa azienda presso cui lavoravo all'epoca della separazione. I redditi sono diminuiti perché il fatturato dell'azienda presso cui sono impiegato è diminuito. Non sono inquadrato come dipendente, ma con co.co.co. non sto versando alcun mantenimento dal 2020 con il consenso sia di mia moglie che di mia figlia minore per le mie difficoltà economiche. 
La figlia più grande vive a Napoli col compagno, titolare di azienda che produce ghiaccio e mia figlia lavora con lui. La più piccola vive con la madre e lavora stagionalmente in un bar sulla spiaggia dei ### d'### non so se è inquadrata; la stessa mi ha riferito che è inquadrata ma non so quanto percepisca”. 
Parte resistente dichiarava: “svolgo lavori saltuari di pulizia e di collaboratrice domestica, ma riesco a guadagnare circa 200/300 euro al mese e questo solo nel periodo estivo. ### figlia maggiore vive a Napoli col compagno titolare di azienda e con quest'ultimo gestisce un B&B nel centro storico di Napoli. Adesso è economicamente autosufficiente. La figlia minore ha avuto un solo attacco epilettico, ma è sottoposta a controlli clinici semestrali e comunque è in cura farmacologica. La ragazza è barman alla spiaggia dei ### per 4 mesi all'anno. Complessivamente guadagna circa 4.000,00 euro annui. È il secondo anno che lavora. ### scorso non ha percepito indennità di disoccupazione a causa del periodo insufficiente. Vive ancora con me, non essendo autosufficiente, mio marito non versa alcunchè da quasi tre anni per presunte difficoltà”. 
Con ordinanza del 14.11.2022, il ### sciogliendo la riserva assunta, così provvedeva in via provvisoria: “1) preso atto della pacifica sopraggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne della coppia ### e di quella, solo parziale, della figlia maggiorenne ### lavoratrice stagionale, revoca l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale in favore della prima e riduce quello fissato in favore della figlia ### ad € 250,00 mensili, tenuto conto anche della sopravvenuta nascita del minore ### da altra relazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione riguardo alla richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente in relazione alla controversa autosufficienza economica della medesima” e rimetteva le parti dinanzi al GI. 
La suddetta ordinanza veniva reclamata; reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Napoli che revocava il contributo posto a carico del ### per il mantenimento della figlia ### e confermava nel resto il provvedimento reclamato. 
Con sentenza n. 5520/2023, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente. 
Esaurita la fase istruttoria procedendo al deferito interrogatorio formale delle parti, il GI riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge. 
Ciò posto, con riferimento alle domande accessorie, deve evidenziarsi che l'esame si appunta sulla domanda - proposta da parte ricorrente - volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e sulla domanda riconvenzionale volta a chiedere ed ottenere l'assegno divorzile, avendo, da un lato, parte ricorrente formulato l'ulteriore domanda accessoria di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ### solo con le memorie di cui all'art. 183 comma 6 e, dunque, tardivamente trattandosi di domanda nuova, e, dall'altro, avendo parte resistente rinunciato all'ulteriore domanda accessoria volta ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ### divenuta maggiorenne ed autosufficiente (cfr. note sostitutive di udienza del 15.11.2023). 
Sul contributo al mantenimento di ### la resistente ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti del ### Nulla, pertanto, va statuito sul punto. 
Assegno divorzile. 
Quanto all'assegno divorzile, la resistente in riconvenzionale chiedeva il riconoscimento in suo favore ed a carico del ### di un assegno divorzile non inferiore ad € 400,00; ciò assumendo, da un lato, di non avere mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio a fronte di una decisione presa di comune accordo con il coniuge e, dall'altro, non avere mezzi idonei a garantire a sè stessa il necessario sostentamento. 
In particolare, con riferimento alla propria condizione economica, la ### deduceva di essere disoccupata e di svolgere, solo saltuariamente e solo nel periodo estivo, l'attività di cameriera presso alcune case. 
Più precisamente, asseriva di ricambiare gli aiuti economici e\o liberalità d'uso da parte di amici e parenti che si trovano in villeggiatura sull'isola nei mesi di luglio ed agosto, con servizi di pulizia o di cucina, senza che vi sia alcun carattere di continuità, subordinazione o autonomia tali da rendere autosufficiente ed economicamente autonoma la stessa, a fronte di un valore che si aggira intorno ai 400,00\600, 00 euro complessivi e non mensili. 
Con riguardo, invece, alla condizione economico - lavorativa del ### la ### assumeva che questi, lavorando presso la società ### service srl, ha guadagni mensili fissi.  ### al contrario, con riferimento alla propria condizione economica, riferiva di aver subito un'inflessione negativa; ciò a causa del calo del fatturato della società ### srl; evidenziava, altresì, di pagare un canone di locazione di € 500,00 mensili e di doversi occupare del figlio minore ### nato da una nuova relazione. 
Con riguardo alla condizione economica della ### il ### asseriva che la stessa, svolgendo - a nero - l'attività di governante/cameriera presso diverse case, nonché come “cuoca a domicilio”, organizzando anche il catering per eventi più importanti, aveva guadagni tali da consentirle di provvedere a sé stessa in via autonoma. 
Dunque, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale. 
È evidente che, nel caso di specie, è contestato tra le parti sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile. 
Dunque, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura; criteri a mente dei quali deve esaminarsi l'esito dell'istruttoria espletata nel corso del suddetto giudizio. 
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L.  74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale; b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. 
In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. 
Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle ### n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. 
Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e, dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. 
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). 
Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. 
In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. 
Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali ( n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). 
Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economicopatrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693).  ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare.  ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle ### la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. 
Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). 
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle ### come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. 
Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). 
Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986). 
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. 
Ebbene, con riferimento alla condizione patrimoniale - reddituale del ### questi riveste la qualifica di amministratore della società ### s.r.l., con guadagni variabili (cfr. modello 730 del 2017 con reddito annuo di €16.089,00; modello 730 del 2018 con reddito annuale pari ad €16.743,00; modello 730 del 2019 e del 2020 con redditi annuali di €15.784 e modello 730 del 2021 con redditi annuali di €6.608,00).
Occorre, all'uopo, evidenziare altresì quanto dichiarato dal ### “ancora per poco ricoprirò la carica di amministratore della ### srl perché, essendomi lasciato con la ### stiamo iniziando le pratiche per la liquidazione della società. ### ha il 65% delle quote, e la mia carica di amministratore mi consente di percepire solo in base ed in proporzione a quanto fattura la società Io ho un contrato ### e più o menodalle mie dichiarazioni dei redditi - arrivo a circa 6-7 mila euro all'anno”. 
Con riferimento, invece, alla condizione patrimoniale - reddituale della ### occorre evidenziare che la stessa non ha prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio; circostanza, questa, pacifica perché dedotta e mai contestata. 
Per quanto riguarda, invece, la situazione attuale della ### questa, sulla quale incombe l'onere probatorio in quanto richiedente l'assegno divorzile, nulla allegava. 
Si limitava, infatti, a dedurre nei propri scritti difensivi ed a dichiarare innanzi al ### di svolgere - solo saltuariamente - l'attività di domestica presso case di suoi amici e di percepire così introiti compresi tra i 400,00 ed i 600,00 euro annuali. 
Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi ### - ### ha avuto durata trentennale, nel corso dei quali la moglie non ha mai lavorato; circostanza questa che - come detto - deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata dal ### Tuttavia, nulla è dato rilevare con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra lo stato occupazionale della ### la condizione economica nella quale versa e la gestione familiare. Non vi è, cioè, alcun elemento dal quale poter desumere che il mancato esercizio - sia in costanza di matrimonio che allo stato attuale - trovi la propria origine e la propria causa in valutazioni e decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, come caratteristica gestoria del menage familiare. 
Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso - ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. 
Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. 
Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ### ed a carico del ### l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale - reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
Ebbene, all'uopo, come anticipato, non è stato fornito alcun elemento dal quale poter constatare la situazione patrimoniale della ### e, dunque, sulla base del quale verificare la sussistenza o meno in capo alla resistente di mezzi idonei a garantirsi un'esistenza dignitosa. 
Invero, non allegava alcuna - necessaria ed indefettibile - documentazione fiscale dalla quale poter desumere l'assenza di qualsivoglia fonte di reddito, sostituendo a quest'ultima, da un lato la certificazione ai fini ### e, dall'altro, un'autocertificazione che, in quanto atti unilaterali, sono privi di qualsivoglia efficacia probatoria. 
Sul punto, peraltro, se da un lato, non rilevano le dichiarazioni rese dal ### in sede di interrogatorio formale, non avendo lo stesso assolto all'esito confessorio cui è destinato, dall'altro, deve riconoscersi rilevanza - ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - al mancato interrogatorio formale - ancorchè deferito - della ### Difatti, i capi sui quali era deferito, avevano efficacia probatoria dirimente circa la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile; tuttavia, la ### non presenziava all'udienza fissata per l'espletamento. 
Ancora non è stata rappresentata alcuna difficoltà oggettiva tale da inibire l'inserimento della ### nel mondo del lavoro né è stato provato che la ### ha infruttuosamente tentato l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Al contrario, dalle stesse dichiarazioni della ### si evince che questa presta attività lavorativa saltuariamente; attività verosimilmente redditizia ma rispetto alla quale non è stato fornito - dalla richiedente a ciò tenuta - al Collegio alcun elemento per verificarne il quantum - né in positivo né in negativo. 
Dunque, deve escludersi il riconoscimento a favore della ### di un assegno divorzile, anche nella sua componente assistenziale non essendo nulla stato allegato e provato al riguardo. 
In ordine alle spese di lite, le stesse possono trovare integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della non opposizione al divorzio ed alla parziale rinuncia alle domande formulate in riconvenzionale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### - compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 31 ottobre 2025 ### estensore Dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### ordinario in tirocinio dott.ssa ###

causa n. 16969/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7148/2025 del 05-12-2025

... nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cuiall'art.37 dellaL.27/1984, che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, comunque, come in precedenza già evidenziato, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R.8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra; che con atto n.5283 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, con l'attribuzione del “riequilibrio dell'anzianità pregressa” (scatti di anzianità) ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984,art.33 dellaL.R.12/1991. Aggiungeva: che la ### solo con deliberazione G.R. n.1363 del 28/8/2008 disponeva l'applicazione di quanto previsto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### 1 sezione Il Tribunale di Napoli### , nella persona del giudice designato Dott.ssa ### all'udienza di discussione del 09.10.2025 ha pronunciato mediante dispositivo la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 10122/2024 R.G. promossa da #### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti #### e ### giusta procura alle liti in atti Ricorrente contro ### , in persona del Presidente p.t., rappresenta e difesa dall'avv.to ### in virtù di procura alle liti in atti Resistente OGGETTO: differenze retributive ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente premetteva: di essere dipendente nel ruolo della ### della ### che ai sensi della L. 219/1981, per la attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella ### veniva nominato, quale ### di Governo, il Presidente della ### che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli ### del ### in conseguenza di quanto innanzi, il ricorrente veniva assunto, dal detto ### con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di espletare l'attività lavorativa richiesta; che tale detto contratto di lavoro subiva ulteriori proroghe; che nelle more interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali; la legge all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla ### e dagli altri ### interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito; che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al Ministero per il ### della ###, il quale, con apposite ordinanze (nn.839/86, 900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli ### subentranti; che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la ### della ### disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa; che successivamente la ### recependo l'ultima ordinanza del Ministero della ### n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, istituiva, con apposita legge ### n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della giunta regionale, che con deliberazione n.1905del18/3/1997, la ### al fine di dare puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, di cui innanzi, disponeva il reinquadramento, del ricorrente e di tutti coloro che versavano nelle medesime situazioni, corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cuiall'art.37 dellaL.27/1984, che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, comunque, come in precedenza già evidenziato, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R.8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra; che con atto n.5283 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, con l'attribuzione del “riequilibrio dell'anzianità pregressa” (scatti di anzianità) ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984,art.33 dellaL.R.12/1991. Aggiungeva: che la ### solo con deliberazione G.R.  n.1363 del 28/8/2008 disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primo inquadramento, con il riconoscimento, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una ### che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza; che all'esito dei lavori svolti dalla ### con deliberan.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al ### l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale); che il ricorrente, quindi, a conclusione dell'iter fin qui descritto, era pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento, con il quale gli veniva riconosciuta la posizione giuridica dal 23/06/1983; che tuttavia la ### violava il disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986,non avendo riconosciuto al ricorrente la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento; che pertanto, con ricorso depositato il ###, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli chiedendo al condanna della ### al pagamento della somma di € 11.350,14 maturata fino al 31.12.2027 per le causali di cui innanzi; che con sentenza n°3297/19 del 3/06/2019 la domanda veniva accolta parzialmente per € 1.649,40 oltre accessori, stante l'intervenuta prescrizione per il credito residuo; che a seguito di impugnazione, con la sentenza n.2047/23 la Corte d'Appello di Napoli sezione ### rigettava l'appello confermando la decisione di primo grado e dichiarando improcedibile l'appello incidentale promosso ### che nonostante la pronuncia intervenuta, la ### non ha proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante ad esso ricorrente e confermato nella decisione resa dal Tribunale; che in partcolare il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un emolumento commisurato alla anzianità pari ad € 47,57 mensili, percependo, per converso, € 12,45, mensili (€ 149,40 rapportato a 12 mensilità, come da fogli paga); che l'ammontare delle differenze maturate è definito, nel modo seguente: € 43,57-€ 12,45= € 31,12 x mesi 75 dall'1/01/2018 + 6 mens.per 13°+4/12 della 13° anno 2024= € 2531,09; che nel febbraio 2021 la convenuta, inoltre, ha provveduto, in esecuzione della decisione di primo gardo al pagamento delle somme di € 1649,40 per sorta ed € 19,43 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 145,97. 
Tutto ciò premesso chiedeva di “condannare la ### in persona della G.R. pt al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2531,09, oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché alla restituzione di € 145,97 per indebite trattenute previdenziali, oltre accessori da definirsi, ai sensi della L. 412/91, art.16, in misura pari al maggior valore tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria oltre ad interessi al tasso di cui all'art.1284 cc per il periodo successivo al deposito del ricorso, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA. “ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la ### evidenziando che nel corpo del ricorso era stata erroneamente indicato l'importo mensile a titolo di ### dapprima individuato in euro 47,57 e poi nel conteggio in euro 43,57 . Sosteneva l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle trattenute previdenziali per le quote a carico del lavoratore e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del 09.10.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria il GL decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano . 
Il ricorso è fondato e va accolto . 
La parte ricorrente ha chiesto la condanna della ### al pagamento in suo favore della somma di € 2531,09 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal gennaio 2018 al 30.4.2024 (data del deposito del ricorso) per adeguamento ### sulla scorta di quanto accertato con sentenza n. 3297/2019 del Tribunale di ### lavoro, confermata in sede ###sentenza n. 2047/203, passata in giudicato. 
Orbene, la ### nel costituirsi in giudizio non ha contestato il diritto del ricorrente al pagamento di tali differenze retributive, né ha fornito prova di aver adempiuto a tale obbligazione. Va, per completezza, osservato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione e, cioè, a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n° 3297/19 del 3.06.2019, passata in giudicato ed invocata in questa sede dal ### sia idonea a fondare la pronuncia di condanna della ### al pagamento anche delle differenze retributive maturante, per il medesimo titolo, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2024 settembre 2023, in assenza di qualsivoglia modificazione, nel periodo oggetto di questo giudizio, delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta, ormai cristallizzata in € 43,57 mensili con un differenziale di € 31,12. 
In ordine al conteggio del dovuto, la parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sicché l'importo maturato per il periodo in questione, comprensivo anche delle tredicesime mensilità e del rateo (4/12) di tredicesima anno 2024, è pari ad euro 2.531,09. Su detto importo saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della maturazione del credito al saldo.  ### va, quindi, condannata al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. 
Passando all'esame dell' ulteriore domanda di restituzione dell'importo di euro di € 145,97, pacificamente corrispondente alla quota contributiva che la ### ha trattenuto con il cedolino paga di febbraio 2021 sulla somma corrisposta al ### a titolo di differenze retributive determinate dal ricalcolo della Ria nell'arco temporale dal 1990 al 2017, in virtù della sentenza n.3297/2019 del Tribunale di ### si richiama e si aderisce all'orientamento già espresso dalla Corte di Appello di ### nelle sentenze n. 2991/2025 e 1522/2025 in cui si è evidenziato che la quota contributiva oggetto di giudizio attiene a differenze retributive che la ### non ha corrisposto tempestivamente, ma solo a seguito di comando giudiziale. In tale ipotesi deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”(Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019). Dunque in caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). La Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato ( 22379/2015). Nel caso di specie non vi è dubbio che l'importo spettante al ### a titolo di ricalcolo della RIA per il periodo dal 1990 al 2017 gli sia stato corrisposto in ritardo rispetto alla maturazione del credito. 
Pertanto, anche tale domanda va accolta, con conseguente condanna della ### alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 145,97 oltre interessi legali da marzo 2021 fino al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. in considerazione della natura seriale della controversia e tenuto conto della attività in concreto svolta e della mancanza di istruttoria.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la ### al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo; nonché alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma di euro 145,97 quale quota contributiva trattenuta dalla ### oltre interessi legali dal marzo 2021 fino al soddisfo.  b) condanna la ### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1314,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.   c) fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza ### 09/10/2025 

Il Giudice
del ### (d.ssa ###


causa n. 10122/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ammendola Daniela

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5318/2025 del 04-12-2025

... la scuola del ### “salva infrazioni”, ovvero il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, il bonus è stato esteso anche ai docenti precari, ovvero ai supplenti, ma solo con incarichi annuali con termine ad agosto. Segnatamente, l'art. 15 del decreto citato stabilisce al primo comma che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione ad esempio al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, ché costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria. ### nominale pari a € 500,00 annui viene attribuito, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice del ### dott. ### nella causa civile iscritta al n. 14330/2025 R.G.L., promossa #### rappresentata e difesa dall'avv. ### - ricorrente - ###'#### in persona del legale rappresentante pro tempore.  - convenuto contumace - All'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato ### mediante lettura del seguente D I S P O S I T I V O Il Giudice dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; condanna il Ministero convenuto ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 258,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, e si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10 ottobre 2025, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche, di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato; esponeva di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma ### 121, della legge n. 107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentava che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comportava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocava le clausole 4 e 6 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla ### 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea e l'articolo 10 della ### sociale europea e per tale ragione chiedeva “- previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o annullamento dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla ### 1999/70 CE e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di cui alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, commi 121-124, ### n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; - per l'effetto, condannare la parte convenuta ad erogare in favore della parte ricorrente la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, commi 121-124, ### n. 107/2015, accreditando l'importo complessivo di 1.000,00 euro corrispondente al valore previsto per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del M.I.M. quale docente con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno e non ha beneficiato della carta docente (2020/2021 e 2021/2022), oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - in subordine, condannare la parte convenuta ad erogare in favore della parte ricorrente la carta elettronica del docente di cui all'art.  1, commi 121-124, ### n. 107/2015, accreditando l'importo di 500,00 euro per ogni anno ritenuto di giustizia nel corso del quale ha prestato servizio alle dipendenze del M.I.M. quale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale, e con vittoria di spese”. 
Seppur ritualmente citato a comparire, rimaneva contumace il Ministero convenuto. 
La causa, senza istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025. 
Il ricorso è fondato.  ### 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. 
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze che si condividono e richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato. 
In particolare, il Tribunale di Torino, ha rilevato che “in materia di formazione le norme di riferimento (…) non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'### - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica; - l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; - l'art. 63 del c.c.n.l.  comparto scuola del 27.11.2007, che - dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio; - l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro” (cfr. sentenze nn. 373 e 381 del 2023). 
Più recentemente, occorre evidenziare che tale superiore orientamento è stato fatto proprio dalla Cassazione nella sent. n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, la quale ha stabilito che “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Da ultimo, con le misure per la scuola del ### “salva infrazioni”, ovvero il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, il bonus è stato esteso anche ai docenti precari, ovvero ai supplenti, ma solo con incarichi annuali con termine ad agosto. Segnatamente, l'art. 15 del decreto citato stabilisce al primo comma che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione ad esempio al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, ché costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.  ### nominale pari a € 500,00 annui viene attribuito, altresì, durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento. ### incremento delle competenze e della professionalità non presuppone quindi un diretto ed immediato vantaggio in favore degli allievi, poiché tale sostegno alla formazione viene erogato anche ai docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e ai dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. 
La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione, cui l'### sopperisce per i docenti a tempo indeterminato con la ### docenti. 
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato. 
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal ### del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato. 
Conseguentemente, il Ministero convenuto va condannato a emettere in favore della parte ricorrente analoghi buoni elettronici di spesa dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione durante gli anni di prestazione del servizio a tempo determinato, che viene indicato in parte dispositiva. 
Le spese seguono la soccombenza dell'### convenuta e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.  P.Q.M.  come in epigrafe. 
Così deciso in ### il 4 dicembre 2025.  ### n. 14330/2025

causa n. 14330/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Tango

M
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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 1492/2025 del 24-11-2025

... Corte in relazione, ad esempio, al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, sicché non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria. Da ultimo, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, ha stabilito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Il Giudice del ### dott. ### all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4309/2024 R.G.  #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### d'### via ### n.1, giusta procura in atti; - RICORRENTE - ###'#### (C.F. ###) e ###, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; - ### - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il ### il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere un docente precario, di avere prestato attività lavorativa in forza di plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “### e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf.  spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari” ( conclusioni del ricorso).  ### resistenti non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citate, sicché ne va dichiarata la contumacia. 
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.11.2025 per il deposito di note.  *** 
Il ricorso è fondato. 
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.  ### del 28 novembre 2016 afferma sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. 
La Corte di Giustizia dell'### con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo effettuare attività professionali a distanza”. 
Aggiunge la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Orbene, come affermato in cause analoghe da molti giudici di merito, ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato, in quanto “il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro” (cfr. sentenze Tribunale di Torino nn. 373 e 381 del 2023). 
Da ultimo, anche la Suprema Corte ha stabilito che “1) ### di cui all'art.  1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. sent.  29961/2023 del 27 ottobre 2023). 
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione, ad esempio, al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, sicché non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria. 
Da ultimo, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, ha stabilito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l.  107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni”. 
Alla luce dei suesposti principi, dunque, l'istituto della ### docente deve essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il dirittodovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
La normativa nazionale deve, pertanto, essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal ### del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato. 
Da qui, l'accoglimento del ricorso, con condanna del Ministero convenuto ad emettere in favore della parte ricorrente buoni elettronici di spesa, per il valore nominale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per la mancata fruizione della c.d. “carta elettronica del docente”, durante gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  P.Q.M Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide: - accerta e dichiara il diritto di ### all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - per l'effetto condanna il Ministero convenuto ad accreditare sulla suddetta carta elettronica (o altro strumento equipollente) l'importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna, inoltre, il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell' avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.  ###, 20.11.2025 ###

causa n. 4309/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Abbate Daniele Salvatore

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 764/2025 del 19-09-2025

... difeso dall'### dello Stato di ### resistente ### ricostruzione carriera ### come in atti e verbali di causa *** Con ricorso depositato in data ### ritualmente notificato, ### agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del ### nei confronti del Ministero dell'### per ivi sentire accertare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, dell'anno 2013, con conseguente ricostruzione della carriera e condanna del Ministero al pagamento delle differenze stipendiali eventualmente dovute. La ricorrente, in particolare, deduceva di essere dipendente del Ministero convenuto come insegnante a tempo indeterminato dall'a.s. 1999/2000, con la qualifica di docente, in servizio presso istituto nella provincia bergamasca (v. busta paga in atti) e lamentava che il Ministero, in base alla previsione di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) d.p.r. n. 122/2013, oltre a non aver riconosciuto lo scatto stipendiale per l'anno 2013, aveva bloccato anche la valutazione dell'anzianità di servizio; l'istante contestava tale operato, richiamando sul punto recente giurisprudenza, anche della Suprema Corte e rassegnava, dunque, le conclusioni sopra sinteticamente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del ### dott. ### all'esito dell'udienza del 18.09.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa iscritta al n. R.G. 2851/2024 TRA ### rappresentata e difesa come in atti dall'avv.  ### ricorrente ###.I.M., Ministero dell'### e del ### in persona del ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### resistente ### ricostruzione carriera ### come in atti e verbali di causa *** Con ricorso depositato in data ### ritualmente notificato, ### agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del ### nei confronti del Ministero dell'### per ivi sentire accertare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, dell'anno 2013, con conseguente ricostruzione della carriera e condanna del Ministero al pagamento delle differenze stipendiali eventualmente dovute.
La ricorrente, in particolare, deduceva di essere dipendente del Ministero convenuto come insegnante a tempo indeterminato dall'a.s. 1999/2000, con la qualifica di docente, in servizio presso istituto nella provincia bergamasca (v. busta paga in atti) e lamentava che il Ministero, in base alla previsione di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) d.p.r. n. 122/2013, oltre a non aver riconosciuto lo scatto stipendiale per l'anno 2013, aveva bloccato anche la valutazione dell'anzianità di servizio; l'istante contestava tale operato, richiamando sul punto recente giurisprudenza, anche della Suprema Corte e rassegnava, dunque, le conclusioni sopra sinteticamente rimesse. 
Con memoria depositata in data ###, si costituiva in giudizio il Ministero dell'### insistendo per il rigetto delle avverse domande in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto; in particolare, l'### resistente ribadiva la correttezza dell'anzianità attribuita e, in particolare, dell'esclusione dell'anno 2013 e, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle asserite spettanze non corrisposte. 
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e rinviata per discussione con le medesime modalità all'udienza del 18.09.2025; esaminate le note pervenute, il Giudice definiva il giudizio allo stato degli atti considerata la natura documentale e di puro diritto della questione. 
La domanda attorea può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.  *** 
Si ritiene di aderire alle considerazioni già esposte nella sentenza del 28.05.2025 Trib. Bergamo dott.ssa ### (di seguito riportata) che riprende a sua volta la sentenza n. 1191/2024 dal Tribunale di Genova, la quale prende espressamente posizione anche sulla recente pronuncia della Corte di cassazione 16133/2024.
In particolare, è stato evidenziato che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.   E infatti: - ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, ### ed ### (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; - tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.   La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. 
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è ben chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.  ###à maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. 
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dai ricorrenti (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. 
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost.  96/2016; Corte Cost. n. 200/2018). 
In particolare, nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha precisato che “…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». 
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto 13.3).  “Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo. 
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della ###, con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, ###, rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella ### costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 ###, pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo. 
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, 2011/85/UE (### del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli ### membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° ###, tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).  ”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5). 
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (### n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. 
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L.  n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, ma valutabili ai fini della ricostruzione della carriera nei termini e per le finalità sopra evidenziate. 
In questi stessi termini si è espressa di recente la ### affermando che “la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie” (così, in motivazione, cass. 13619/2025). 
Prosegue la ### chiarendo ulteriormente che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. 
Per completezza occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che ritengono imprescrittibile il diritto alla ricostruzione della carriera. 
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati. 
Le spese processuali, tenuto conto della novità della questione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, le spese di lite si compensano integralmente.  P.Q.M.  Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenendo conto, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013; 2) compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice del ###

causa n. 2851/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lapenta Raffaele

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