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Tribunale di Roma, Sentenza n. 173/2026 del 07-01-2026

... rappresentata e difesa dagli Avv. ### e ### giusta delega in atti; RICORRENTE e ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ####, giusta delega in atti; RESISTENTE e con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale con addebito ### Per parte ricorrente: “### il Tribunale di Roma, contrariis reiectis, alla luce delle mutate circostanze come sopra esposte, disporre le seguenti condizioni di separazione: - i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto; - la separazione sarà addebitata al marito a causa del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; - il sig. ### corrisponderà alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 250,00 che sarà versato al domicilio di lei entro il giorno 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### - la casa coniugale in ### di ### n. 22, di proprietà della sig.ra ### in ragione della convivenza con il figlio ### sarà assegnata al marito sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio; - il figlio ### maggiorenne, ma non indipendente economicamente, rimarrà a vivere con il padre. Non sussistendo i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14959/2022 tra ### (C.F ###), rappresentata e difesa dagli Avv. ### e ### giusta delega in atti; RICORRENTE e ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.  ####, giusta delega in atti; RESISTENTE e con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale con addebito ### Per parte ricorrente: “### il Tribunale di Roma, contrariis reiectis, alla luce delle mutate circostanze come sopra esposte, disporre le seguenti condizioni di separazione: - i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto; - la separazione sarà addebitata al marito a causa del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; - il sig. ### corrisponderà alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 250,00 che sarà versato al domicilio di lei entro il giorno 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### - la casa coniugale in ### di ### n. 22, di proprietà della sig.ra ### in ragione della convivenza con il figlio ### sarà assegnata al marito sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio; - il figlio ### maggiorenne, ma non indipendente economicamente, rimarrà a vivere con il padre. Non sussistendo i presupposti per la regolamentazione del regime di afÌido data la sua maggiore età, il figlio vedrà la madre liberamente; - la madre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 150,00, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, che sarà versato al domicilio del padre entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### - le spese per lo studio del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; - le spese sportive e mediche rimarranno a carico dei coniugi al 50% così come quelle straordinarie concordate tra i genitori. In ogni caso, per quel che concerne le spese straordinarie, si fa riferimento al ### di ### in uso tra il Tribunale Ordinario di ### e l'Ordine degli Avvocati di ### In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di tutte le prove, così come formulate nelle memorie 183 VI comma c.p.c.- II e III termine, da intendersi qui integralmente” Per parte resistente: “### al Tribunale adito, preso atto che con sentenza parziale del 30/05/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con ordine all'UfÌiciale dello ### del Comune di ### di annotare la suddetta sentenza nel registro degli atti dello stato civile, nonché, con provvedimento del 26/03/2025, è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento e della contribuzione alle spese straordinarie già stabilita a carico della ###ra ### per la figlia ### rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente perché del tutto destituita di fondamento, nonché rigettare la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ###ra ### nei confronti del marito #### per carenza dei presupposti atteso che la stessa dispone di adeguati mezzi di sostentamento ed è perfettamente in grado di mantenersi con i proventi della propria attività lavorativa, come è emerso dalla documentazione fiscale e reddituale acquisita nel corso del giudizio; confermare l'obbligo a carico della ###ra ### di corrispondere mensilmente sul conto del marito, quale contributo al mantenimento per il figlio ### l'importo di €.  160,00 mensili (già € 150,00 così come oggi rivalutata) o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ### confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in #### n.22, in favore del #### in quanto con lui continuano a convivere i due figli ed in particolare ### maggiorenne ma non autosufÌiciente economicamente; disporre che le spese straordinarie riguardanti il figlio ### così come individuate e disciplinate nel protocollo d'### del Tribunale di ### del 2014, siano ripartite al 50% tra i coniugi, purché previamente concordate fra gli stessi. Rigettare ogni avversa domanda eventualmente anche formulata in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.  MOTIVI DELLA DECISIONE i fatti controversi Con sentenza parziale n. 9290/2024, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### ha pronunciato la separazione tra le parti; la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di provvedere sulle domande accessorie alla separazione. 
Pertanto, la presente sentenza concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie, la domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di mantenimento per moglie e figlio maggiorenne non autosufÌiciente.  - il merito della lite ### della separazione La domanda di addebito della separazione svolta da ### va rigettata per quanto di seguito esposto. 
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, 23071). 
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
Infatti, come insegna la Suprema Corte “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efÌiciente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. n. 40795 del 20/12/2021). 
Nel caso di specie, ### non ha provato la ricorrenza dei presupposti necessari a fondare una pronuncia di addebito. 
Le generiche prospettazioni della ricorrente - in ordine alla riconducibilità causale del fallimento del matrimonio a contegni assunti dal marito in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - sono rimaste allo stato di mera allegazione e sfornite di apprezzabile supporto probatorio. 
I capitoli di prova, come genericamente formulati, non sono idonei a dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento del resistente e la fine del matrimonio. ### richiesta dalla ricorrente è stata, infatti, dichiarata inammissibile stante l'eccessiva genericità ed irrilevanza dei capitoli di prova articolati, dai quali, difatti, non sarebbe potuta discendere la prova della riferibilità del fallimento del matrimonio ai comportamenti del ### asseritamente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. 
Ne deriva che anche la domanda di rimessione della causa in istruttoria va rigettata. 
Conclusivamente, la domanda di addebito della separazione al marito va rigettata, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. 
Mantenimento per il figlio ### domanda di mantenimento del figlio maggiorenne ### va accolta, per quanto di seguito esposto. 
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 3922). 
In base a detta disposizione, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, mentre l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, soggetta alle circostanze del singolo caso.
Nel caso di specie, risulta incontestato tra le parti la ormai raggiunta indipendenza economica della figlia ### (attualmente di 25 anni), come già accertato in sede di subprocedimento. 
Quanto al figlio ### (di anni 23 e convivente con il padre), il ragazzo nelle more del giudizio ha terminato gli studi avendo conseguito il diploma di “tecnico orologiaio” presso l'Accademia dell'### in ### Inoltre, in aderenza agli studi svolti si è specializzato in “tecnica della lucidatura” presso il centro svizzero di formazione e perfezionamento di orologeria “Wostep” con sede a ### (### ed ha svolto un tirocinio formativo oramai cessato. ### non è, pertanto, autosufÌiciente. 
In relazione al quantum dell'assegno di mantenimento a carico della madre, attesa la convivenza di ### con il padre, va osservato che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti è emerso che: la ricorrente lavora presso il Ministero dell'### e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.000,00; ha percepito per l'anno 2022 un reddito lordo annuo complessivo pari ad € 45.379,00, nell'anno 2023 pari ad € 66.931,00 ed infine nel 2024 pari ad € 85.660,00; è onerata dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui vive di euro 800,00 mensili; attualmente lavora presso l'### come precisato nella comparsa conclusionale; è proprietaria della casa coniugale sita in #### n. 22, assegnata al marito. 
Con riferimento alle condizioni patrimoniali del resistente, ### è dipendente del Ministero dell'### dal giugno 2005, attualmente è in “comando” presso la ### del Consiglio dei ### con stipendio mensile netto di circa euro 2.000,00; ha percepito un reddito complessivo annuo lordo pari ad euro 39.292,00 per il 2023, pari ad euro 43.607,00 per il 2024, pari ad euro 43.875,00 per il 2025; è assegnatario della casa coniugale. 
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti, delle spese abitative della ricorrente, del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, valutate altresì le esigenze di vita del figlio ### che si sta inserendo nel mercato del lavoro, reputa equo il Collegio confermare a carico della madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, quanto già previsto con i provvedimenti temporanei ed urgenti ovvero euro 160,00 mensili, come già rivalutati, oltre ### indice F.O.I, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo il protocollo di questo Tribunale. 
Assegnazione della casa familiare La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal resistente va accolta, attesa la convivenza con il figlio ### Infatti, come noto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufÌicienti, conviventi con i genitori (Cass.civ. n. 3015/2018). La ratio protettiva della norma tutela, infatti, l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti. 
Pertanto, essendo ### convivente con il padre, la casa familiare va assegnata a ### Assegno di mantenimento per la moglie La domanda di mantenimento svolta dalla moglie va rigettata, per quanto di seguito esposto. 
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). 
La prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento è a carico di chi chiede il mantenimento. 
Nella specie, la ricorrente svolge attività lavorativa retribuita come dipendente pubblico ed è proprietaria della casa coniugale.
Pertanto tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, valutato altresì, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il contegno processuale della ### che ha parzialmente disatteso l'ordine del ### non depositando in maniera esaustiva e completa la propria documentazione fiscale, rilevato altresì che la parte richiedente l'assegno non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine al tenore di vita delle parti goduto in costanza di matrimonio, la domanda di assegno di mantenimento per la moglie va rigettata. 
Spese di lite ### di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano compensazione delle spese di lite, comprensive del subprocedimento.  P.Q.M Il Tribunale di #####, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dato atto della sentenza parziale n. 9290/2024 pubblicata il ###, così provvede: RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da ### PONE a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di mantenimento per il figlio ### maggiorenne non economicamente autosufÌiciente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 160,00 euro, come già rivalutata, oltre adeguamento ### indice F.O.I.; PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio ### determinate come da ### del Tribunale di ### a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; ASSEGNA la casa familiare sita in #### n. 22 a ### quale genitore convivente con il figlio ### maggiorenne non economicamente autosufÌiciente; RIGETTA la domanda di mantenimento per la moglie, spiegata da ### COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ### in camera di consiglio il ####

causa n. 14959/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Tania Monetti, Marta Ienzi

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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 776/2024 del 27-06-2024

... contenzioso che riguarda l'attribuzione, l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del ### n. 4 del 2009, al punto che (anche se non è questo il caso) In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi - S.U., ord. n. 28329/2019. Tornando al merito del punto esaminato, va osservato che in base al nostro ordinamento ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole in base al proprio reddito; tuttavia, in difetto di elementi che possano costituire anche meramente principi di prova in ordine alle capacità economiche del ### o alle specifiche esigenze della minore ### deve disporsi l'obbligo a carico del primo di versare entro il giorno 5 di ogni mese in (leggi tutto)...

testo integrale

N. 632/2018 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Vallo della ### in composizione collegiale, nelle persone dei ### Dott. ####ssa ### rel.  a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 632/2018 del ### vertente tra ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### della ### alla via ### n. 7 RICORRENTE e ### nato il ### in Romania RESISTENTE CONTUMACE Nonché P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13/01/2018, ### esponeva che aveva contratto matrimonio in data ### in ### (### con ### del quale da quel momento aveva assunto il cognome secondo la legge rumena; che dall'unione nascevano due figlie: #### nata il ### a ### (###, e ### nata il ### a ### (###, entrambe con lei conviventi; che, successivamente al trasferimento in ### alla ricerca di lavoro, il ### mai stabilmente presente con il nucleo familiare con cui non conviveva, poneva in essere una sistematica violazione dei doveri coniugali, con particolare riguardo all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione, recando grave pregiudizio alla prole e costringendo la ricorrente a presentare una denuncia-querela innanzi la ### dei ### di ### che il ### si rendeva di fatto irreperibile; che la ricorrente risiedeva abitualmente in ### da oltre un anno prima della presentazione del ricorso. 
In quanto cittadina rumena al pari del coniuge, chiedeva applicarsi la legge rumena ai sensi dell'art. 8 lett. c) del ### n. 1259/2010; per cui istava, in via principale, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ovvero, in via del tutto subordinata, di separazione giudiziale dei coniugi, disponendo in ogni caso l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla ricorrente. 
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano notificati al resistente ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.c., atteso che risultava irreperibile. 
All'udienza dell'11 settembre 2018 compariva la sola ricorrente; all'esito il ### emetteva l'ordinanza contenente le misure provvisorie ed urgenti, ritenendo applicabile la legge italiana e qualificando la domanda nei crismi della separazione giudiziale. Disponeva, quindi, l'affido condiviso delle minori, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale collocataria delle minori; l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente euro 450,00 (150,00 alla ### e 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento; l'imposizione di concorrere al 50% per le spese straordinarie. Designava, a quel punto, il giudice per l'istruttoria. 
Anche l'ordinanza presidenziale veniva notificata al ### ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c.; il giudizio veniva poi rinviato per la precisazione delle conclusioni e perveniva innanzi allo scrivente magistrato solo all'udienza del 26 ottobre 2023, in cui, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Innanzitutto, va precisato che la domanda introduttiva del presente giudizio è circoscritta unicamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e all'affido esclusivo della figlia minore ### (essendo, nelle more, divenuta maggiorenne la figlia ###, sicchè nulla verrà disposto in ordine ad ulteriori accessori. 
In via altrettanto preliminare, occorre indagare in ordine alla legge applicabile al caso di specie, atteso che parte ricorrente ha insistito, anche a seguito dell'ordinanza presidenziale e finanche nella comparsa conclusionale, per l'applicazione della legge rumena, la quale consente ai coniugi di agire direttamente per ottenere il divorzio, non essendo previsto in quell'ordinamento un istituto equipollente alla separazione personale.   Il quadro normativo di riferimento è il regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, conosciuto altresì come ### il quale ha preminenza rispetto ai criteri racchiusi nella legge interna n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in virtù di quanto ivi stabilito all'art. 2 (“Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia”). 
Il predetto ### è stato adottato attraverso quello specifico modello di collaborazione europea quale la cooperazione rafforzata (con conseguente applicabilità delle relative disposizioni ai soli ### che vi hanno aderito, tra cui figurano l'### e la ###, specificamente nell'ambito dell'individuazione della legge applicabile in materia di separazione personale e divorzio in presenza di elementi di estraneità, al fine di “…istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli ### membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi” (considerando n. 9). 
Sulla base di tali obiettivi, l'art. 5 del ### consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile alla propria separazione o al proprio divorzio nel rispetto di certi criteri di collegamento ivi indicati; in caso di mancata preferenza ad opera delle parti, il successivo art. 8 elenca le regole per la risoluzione del conflitto tra leggi che si verrebbe a creare, che attribuiscono rilevanza in maniera alternativa: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale. 
Nel caso che ci occupa, a fronte degli scarni elementi forniti, è possibile desumere che nel momento in cui veniva adita l'### per lo scioglimento del matrimonio (gennaio 2018), ### si fosse stabilizzata in ### già nel 2016, come da certificato di residenza, e che insieme ad ella ci fossero unicamente le figlie, come da certificato di stato di famiglia prodotto. Al contempo, non è dato sapere ove ### si fosse stabilito e per quanto tempo, risultando acclarato che avesse ormai lasciato l'abitazione coniugale, come ribadito dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale (cfr. il relativo verbale: “Da quando dalla ### ci siamo trasferiti in ### io e mio marito non abbiamo mai vissuto insieme, e di fatto si è iniziata a disgregare l'unione familiare…”, tant'è che ella sporgeva, in data ###, denuncia-querela presso i ### di ### ai quali riferiva “…da circa due anni e precisamente dal mese di agosto 2015, mio marito ### non ha più provveduto al sostentamento della famiglia…io ho cercato di contattarlo più volte ma con esito negativo in quanto non ho avuto mai risposta quando lo chiamavo per telefono…”) e come può evincersi dalla mancata reperibilità del resistente. 
In altri termini, non vi sono allo stato elementi per poter ritenere che i coniugi avessero stabilito la propria “residenza abituale” in ### nel senso di un'integrazione del nucleo familiare nel contesto sociale della nuova sede italiana. 
Considerato, dunque, che i criteri comunitari in esame sono alternativi tra loro e che il caso di specie non risulta sussumibile alle ipotesi sub a) e b) sopracitate, la legge applicabile in punto status sarà quella della cittadinanza dei coniugi, ovvero quella rumena (art. 8, lett. c) del sopracitato ### A questo punto, giova ricordare - come già anticipato - che la legge rumena non conosce la separazione legale, bensì unicamente la separazione di fatto (che qualora durasse da almeno due anni potrebbe costituire una ragione valida per ottenere una pronunzia giudiziale di divorzio, come si dirà appresso). Pertanto, è ammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di scioglimento del matrimonio in assenza di siffatto passaggio, doveroso secondo le prescrizioni normative italiane (sul punto, è interessante segnalare che la Corte di Giustizia dell'UE, sez. I, con la pronuncia n. 249 del 16/07/2020, ha chiarito, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale sollevato sull'onda del conflitto tra la disciplina rumena e quella italiana sul punto, che tale dedotta differenza - ovvero la preventiva separazione personale ai fini del divorzio - non costituirebbe una ragione per scomodare il disposto dell'art. 10 del Reg. cit., il quale impone l'applicazione della lex fori nel caso in cui “la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio», specificando che tale condizione riguarda unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma, respingendo dunque l'interpretazione estensiva dell'inciso paventata dal rimettente, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, implicando il previo e obbligatorio procedimento di separazione personale per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti). 
Orbene, ai sensi dell'art. 373 del Codice civile rumeno il divorzio può essere ottenuto in caso di consenso di entrambi i coniugi o, in difetto di accordo, può essere concesso su richiesta di una delle parti per le seguenti cause: se sussiste un grave deterioramento del rapporto tra i coniugi e la continuazione del matrimonio non è più possibile; su richiesta di uno dei coniugi, dopo una separazione de facto durata almeno due anni; su richiesta del coniuge le cui condizioni di salute rendano impossibile la continuazione del matrimonio. 
Nel caso di specie, è dimostrato dagli atti processuali che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, avendo il resistente interrotto definitivamente ogni forma di relazione e comunicazione con la moglie e con le figlie. Peraltro, ### non ha mancato di precisare, in sede di comparizione, che “…mio marito era affetto da ludopatia, anche io mi sono voluta allontanare da lui altrimenti avrebbe consumato anche il denaro che io guadagnavo sottraendolo ai nostri figli”. 
Va precisato che non osta alla pronuncia di divorzio la mancata trascrizione - non essendone stata depositata alcuna prova - del matrimonio presso i registri dello ### italiani. Rievocando, ancora una volta, la legge n. 218/1995, ai sensi del cui art. 28 il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento, è stato chiarito che tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/2013; Cass. 10351/1998). 
Infine, quanto agli effetti di siffatta pronuncia incidente sullo status, ai sensi dell'art. 383 cod.  civ. rumeno deve disporsi che la ### riacquisti il cognome che aveva prima del matrimonio.  ### la disciplina rumena vigente, infatti, le parti possono anche concordare che il coniuge che abbia acquistato il cognome dell'altro per effetto del matrimonio continui a portarlo anche dopo la sua cessazione e, in tal caso, il giudice dovrà meramente prenderne atto; diversamente, ove sussistano validi motivi, il giudice può riconoscere questo diritto anche in assenza di accordo tra i coniugi. 
Nel caso in esame, difettando un accordo tra le parti e non essendo state esplicitate ragioni che possano giustificare una pronuncia in tal senso, consegue ex lege che il coniuge (ossia la ### riacquisterà il cognome che aveva prima del matrimonio. 
Deve precedersi, ora, alla disamina in ordine alla richiesta di affido esclusivo della figlia minorenne formulata dalla ricorrente, rispetto alla quale si deve ulteriormente indagare sulla legge applicabile: in effetti, l'art. 1 del regolamento n. 2010/1259/UE restringe il suo ambito di applicazione - e, dunque, la valenza dei suoi criteri di collegamento ai fini dell'individuazione della legge applicabile - alla sola pronuncia in ordine allo status, essendo previsto che “1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale.  2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale: a) la capacità giuridica delle persone fisiche; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) l'annullamento di un matrimonio; d) il nome dei coniugi; e) gli effetti patrimoniali del matrimonio; f) la responsabilità genitoriale; g) le obbligazioni alimentari; h) i trust o le successioni.”. 
Ciò posto, non vi è dubbio in ordine alla conoscibilità di tale profilo da parte del giudice italiano, non registrandosi conflitti nelle discipline internazionali in materia, ossia tra il criterio previsto dall'art. 8 del ### n. 2003/2201/CE (anche conosciuto come “### bis), a cui ### e ### sono vincolate in quanto ### membri dell'UE, in base al quale “1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”) e quello di cui alla ### dell'Aja del 19 ottobre 1996 (di cui sono firmatari entrambi gli ### interessati), ratificata in ### ad opera della L. 18 giugno 2015, n. 101 (in vigore dal 1 gennaio 2016), la quale attribuisce parimenti rilevanza, ai fini che ci occupa, alla residenza abituale del minore. 
Orbene, ai fini dell'individuazione della legge applicabile in materia di provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale (nel silenzio della normativa europea innanzi richiamata, la quale si preoccupa di collazionare un regime uniforme della competenza giurisdizionale e dell'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale tra gli ### membri) non può che farsi cenno alla menzionata ### internazionale del 1996, come ratificata, adottata allo scopo precipuo di “…rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale” e “…evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori”. 
Gli artt. 16 e 17 della ### dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore; di riflesso, anche l'art. 17 della legge nazionale n. 101/2015 di ratifica della ### prevede che “### della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale”, puntualmente specificando che il contenuto della “responsabilità genitoriale” comprende, tra l'altro, anche “il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza”. 
Non può revocarsi in dubbio, quindi, l'applicabilità della legge italiana al profilo in esame, atteso che deve ritenersi che la minore ### abbia stabilito la sua “residenza abituale” - una nozione comune alla ### dell'Aja del 1996 e ad altri strumenti, convenzionali e dell'### europea, relativi al diritto internazionale privato della famiglia e delle persone, che sottende il luogo in cui si concentrano gli interessi, familiari, affettivi, di cura ed educativi del minore - in ### come evincibile dalle allegazioni della ricorrente suffragate dalla documentazione in atti. 
Al riguardo e nel rispetto della disciplina italiana, deve premettersi che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. 
In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso; a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. 
Nel caso di specie, si osserva che, nel corso del giudizio, sono emerse numerose problematiche, laddove la ricorrente ha sin da subito lamentato la mancata collaborazione al mantenimento e l'assenza del ### all'assunzione delle decisioni nell'interesse delle figlie. 
In considerazione del comportamento carente del resistente, che si sostanzia in un gravissimo disinteresse nei confronti delle figlie e che rende difficile alla ricorrente assumere le decisioni nel loro stesso interesse, il Tribunale ritiene opportuno prevedere l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore, con la possibilità per la stessa di assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse (scolastiche, mediche, educative, istruzione, richiesta di passaporti e documenti validi per l'espatrio etc…) nell'interesse della piccola, la quale sarà collocata presso la madre. 
Anche l'obbligo di mantenimento da porre a carico del ### che, anche se non richiesto espressamente dalla ricorrente, si ritiene essere una previsione accessoria necessaria, va disciplinato secondo la legge italiana, in virtù del criterio di “residenza abituale” del minore richiamato dall'art. 15 ### n. 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 (a cui fa rinvio, peraltro, anche la nostra legge interna, art. 45 l. 218/1995) che richiama, a sua volta, il ### dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aja del 2007») negli ### membri vincolati da tale strumento (tra cui anche ### e ###. 
Vale la pena soffermarsi, almeno per un momento, sulla tendenza del diritto internazionale privato a scindere la disciplina che attiene i vari aspetti dei rapporti familiari, allo scopo di assicurare, di volta in volta, l'applicazione di forme di tutela più adeguate rispetto al profilo che si sta trattando: come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il #### n. 2201 del 2003 (cd. ### bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione, l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del ### n. 4 del 2009, al punto che (anche se non è questo il caso) In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi - S.U., ord.  n. 28329/2019. 
Tornando al merito del punto esaminato, va osservato che in base al nostro ordinamento ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole in base al proprio reddito; tuttavia, in difetto di elementi che possano costituire anche meramente principi di prova in ordine alle capacità economiche del ### o alle specifiche esigenze della minore ### deve disporsi l'obbligo a carico del primo di versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di ### euro 150,00 a titolo di mantenimento della minore. 
Null'altro deve essere disposto, in difetto di specifica richiesta. 
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti P.Q.M.  Il Tribunale di ### della ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato il ### in ### (### tra ### (C.F. ###) e #### nato il ### in ### 2) Dispone che ### riacquisti, per effetto dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 383 ###, il proprio cognome di nascita ### in sostituzione di quello acquisito del marito; 3) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore ### alla madre, con collocazione presso quest'ultima; 4) pone a carico di ### l'obbligo di versare euro 150,00 al mese a titolo di mantenimento della minore ### 5) dichiara integralmente compensate le spese di lite. 
Così deciso in ### della ### nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.   ### est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 632/2018

causa n. 632/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Serrone Concetta, Bellantoni Elvira

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 22921/2024 del 19-08-2024

... l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato #### sent enza depositata il ### , la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di ### si volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. ###, rifiutatagli dall'### in sede ###avere egli comuni cato nei trenta giorni dalla data della domanda la propria qualità di socio consigliere del consiglio d'amministrazione di ### s.r.l. nonché il reddito da essa presuntivamente percepito. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la carica di consigliere di una so cietà a responsabili tà limitata non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, d.lgs. n. 22/2015; sotto altro profilo, ha rilevato che, anche a volerla considerare tale, in virtù del l'assimilazione prevista ai fini tributari e previdenziali, si trattava di attività preesistente alla domanda di prestazione, non già di attività intrapresa successivamente alla corresponsione di quest'ultima, di talché la fattispecie della decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione se non (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 24091-2019 proposto da: I.N.P.S. - ### in persona del l egale rappresentante pro temp ore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'### dell'### rappresentato e di feso dagli avvocati #####, #### - ricorrente - contro ### elettivamen te domicil iato in #### 100, presso lo studio dell'avvocato ### FALZONE, che lo rappresenta e difende un itamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE ### di GENOVA, depositata il ### R.G.N. 364/2018; ### decadenza R.G.N. 24091/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 12/03/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###. ###, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato #### sent enza depositata il ### , la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di ### si volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. ###, rifiutatagli dall'### in sede ###avere egli comuni cato nei trenta giorni dalla data della domanda la propria qualità di socio consigliere del consiglio d'amministrazione di ### s.r.l.  nonché il reddito da essa presuntivamente percepito. 
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la carica di consigliere di una so cietà a responsabili tà limitata non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, d.lgs. n. 22/2015; sotto altro profilo, ha rilevato che, anche a volerla considerare tale, in virtù del l'assimilazione prevista ai fini tributari e previdenziali, si trattava di attività preesistente alla domanda di prestazione, non già di attività intrapresa successivamente alla corresponsione di quest'ultima, di talché la fattispecie della decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione se non a condizi one di un'inammissibile interpretazione analogica dell'art. 10, d.lgs. n. 22/2015. 
Avverso tale pronuncia l' ### ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. ### 3 ha re sistito con controricorso. E ntrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di censura, l' ### denuncia violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la carica di co nsigliere di una società a responsabilità limitata non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, d.lgs. n. 22/2015, e altresì per aver reputato che, anche a volerla considerare tale, l'eccepita decadenza non av rebbe potuto trovare applicazione, trattandosi in specie di attività preesistente alla domanda di prestazione: ad avviso dell'### siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della normativa, per come interpretata anche da questa Corte di legittimità da ult. con le pronunce nn. 846 e 1053 del 2024. 
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada parzialmente corretta. 
Va prem esso che l'art. 10, co mma 1, d.lg s. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva , che “i l lavoratore che durante il periodo in cui pe rcepisce la ### intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l'### entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al co mma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, co mma 1, primo periodo”. 
Nell'interpretare il combinato disposto di tal i disposizioni, questa Corte - come ricordato dall'### ricorrente nella 4 memoria dep. ex art. 378 c.p. c. - ha gi à avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunica zione all'### della circostanza della contemp oraneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al cont rario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NAS pI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024). 
Si tratta di un'in terpretazione cui qu i va senz'altro data continuità, non potendo sul punto condi vidersi l'opposto convincimento dei giudici territoriali secondo cui, prevedendo testualmente l'art. 10, comma 1, che l'obbligo di comunicazione gravi sull'assicurato che “in traprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, la sua estensione al caso dell'ass icurato che ometta di dare comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda di un'attività lavorativa preesistent e si risolverebbe in una interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall'art. 14 prel. c.c.: anzitutto perché, sul piano letterale, il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggior i energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. 5951 del 2001 ); in seco ndo luogo perché, sul pi ano sistematico, tale int erpretazione appare avvalorata dal la decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs.  22/2015, in ca so di “ini zio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle co municazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi 5 dell'art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la ### […] a condizione che comunichi all'### entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”. 
Proprio per ciò, deve rib adirsi che l'app licazione della previsione dell'art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell'assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all'### il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo, rappresenta un risultato coerente con un'interpretazion e del combina to disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenend o conto dell' “intenzione del legislator e”, di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi im plicitamente considerata dalla norma, che nella specie - com'è d'uso dire con antica espressione - minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024 ); e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010). 
Tanto premesso , deve nondimeno c onvenirsi con parte resistente sul rilievo che le anzidette disposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti - come nella specie acclarato dai giudici di merito - che l'assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattere aut onomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata. 6 Questa Corte, invero, ha ormai chiarito che l'iscrizione alla ### separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l'eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell'impresa sociale venga sottratta all a contribuzione previdenziale, prescinde dall'eff ettiva partecipazione del socio all'attività imprenditoriale ch'è propria della società: quest'ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all'iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitar e le funzioni di consigliere d'amministrazione rileverà pi uttosto il vincolo d'immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art.  2260 c.c., che attiene tuttavia all'esecuzione del contratto di società e non può essere confuso co n una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavo ratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi). 
Se ciò è vero, deve escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all 'art. 10, comma 1, d.lgs.  22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale; e dal momento che, nel caso di specie, n on risulta in alcu n modo acclarato c he l'odierno ricorrente abb ia mai svolto alcu na attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele. 
Si deve per completezza aggiungere che a diverse conclusioni non può indurre la previsione di cui all'art. 50, comma 1°, 7 lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica”: come s'è più volte rimarcato, la previsione dell' art. 10, comma 1, d.lg s.  22/2015, ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di un a “attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essa derivabile), che nella specie non è stato accertato che ricorresse; e pretendere di fo ndare l'appli cazione della decadenza sulla mera assimilazione prevista ai fini tributari tra i redditi ritratti da una carica sociale e quelli di lavoro dipendente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per im plicito nella previsione dell'ar t. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 6933 del 2024). 
Il rico rso, pertanto, va rigettato. La compless ità de lla questione trattata, sulla quale il pri mo pronunciamento di questa Corte è p osteriore alla not ifica del ricorso per cassazione, suggerisce la c ompensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 
Tenuto co nto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'u lteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della suss istenza dei pres upposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12.3.2024.   

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Cavallaro Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32665/2021 del 09-11-2021

... udito, per i controricorrenti, l'avvocato ### anche con delega dell'avv. ### (per ### e l'avv. ### che si è riportato agli scritti. Fatti di causa Questa Corte, con sentenza n. 9067 del 2018, ha parzialmente accolto, per quanto ancora di interesse, il ricorso proposto dalla ### contro la sentenza della corte d'appello di ### in data 5 maggio 2014, che aveva dichiarato inammissibile il gravame della medesima ### nei confronti di taluni appellati, e lo aveva respinto nei confronti di altri, previo accoglimento delle loro impugnazioni in ordine alla quantificazione del danno da omessa vigilanza sull'attività di intermediari finanziari. ~ C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u Con la medesima pronuncia questa Corte ha rinviato la causa alla corte d'appello affinché, per un verso, provvedesse nei confronti dei primi e, per l 'altro, procurasse di individuare l'esatto momento a partire dal quale configurare come colposo l'omesso esercizio dei poteri spettanti alla ### così da quantificare il danno individuando, con riguardo alla posizione di ciascun singolo investitore, le perdite che un tempestivo (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso ###/2018 proposto da: Consob -### per le ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro '/ J -###### in proprio e quale erede di #### quale erede di ##### Ci belli ###; ##### D'#### e ### quali eredi di #### quale erede di ###### e ### in proprio e quali eredi di #### retta: quale erede di ####### e ### quali eredi di ######### quali eredi di #### quale erede di ### rdi ### (a sua volta erede di M in ici ###; ### quale erede di Mi n ici ##### e ### quali eredi di ### e #### in proprio e quale erede di #### e ### quali eredi di ### e #### e ### in proprio e quali eredi di ### e #### quale erede di ###### Velona' ###### della ###, in persona di ### legale rappresentante pro tempore; ########## tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e d 1\J ~ Cj) ~""""-! cd ·~ () ~ ;:l ~ o r:= cd ·~ ~ o () Cj) ~ o ·~ N cd C/1 C/1 cd u ·~ ~ Cj) ~ o u difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato; " ### in proprio e quale erede di #### lino ### D'### D'#### quale erede di #### in proprio e quale erede di D'### a sua volta erede di ### D'### quale erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso; " ### in proprio e quale erede di ### quale erede di ### nonché quale erede di #### quale erede di ### quale erede di ### quale erede di ### nonché quale erede di #### e ### quali eredi di ####### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giuste procure in calce al controricorso; -Ceca ro ############ e ### quali eredi di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giuste procure a margine del controricorso; \1 ~ ### ~ ### ·~ (.) ~ ~ :::s ~ o ~ ### ·~ ~ o (.) ### ~ o . """"' ###'d ### r:/###'d u . """"' ~ ### ~ o u -#### quale procuratrice generale di ### ed in proprio e quale erede di #### quale erede di #### erede di ### e ### erede di #### erede di ###### e ### quali eredi di #### quale procuratore speciale di ### D'### e D'### quali eredi di D'### a sua volta erede di #### e ### quali eredi di #### e ### quali eredi di ### e #### quale erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso; - #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - contro ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### nella qualita' di eredi di #### e ### nella qualita' di eredi di ### elettivamente domiciliati in {1 C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u #### n.Sl, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, giuste procure a margine del controricorso; - controricorrenti - contro ### domiciliata in #### presso la ### della Corte di ### rappresentata e difesa dagli avvocati #### giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente -
E sul ricorso successivo: Consob -### per le ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### giusta procura a margine del ricorso; -ricorrentecontro ### in proprio e quale erede di ### già erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studi o d eli' a vvo ca t o ### eh e li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### D'### quale erede di ### C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 ro u • 1""'"4 '"###) ~ o J u ~ ### in proprio e quale erede di D'### a sua volta erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo e all'avvocato ##### quale erede di ### in proprio e quale erede di #### quale procuratore speciale di ### D'### e D'### in ### quali eredi di D'### a sua volta erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ######### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### tutti giuste procure a margine/calce al controricorso; -controricorrenti - contro ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### nella qualita' di eredi di #### e ### Cj) ~""""-! cd ·~ () ~ ;:l ~ o r:= ro ·~ ~ o () Cj) ~ o ·~ N cd CI"###"J cd u ·~ ~ Cj) ~ o \1 u nella qualita' di eredi di ### elettivamente domiciliat ###Sl, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, giuste procure a margine del controricorso; -contro ricorrenti - contro ### domiciliata in #### presso la ### della Corte di ### rappresentata e difesa dagli avvocati #### relli ### giusta procura in calce al contro ricorso; -controricorrente - contro Presidenza del Consiglio dei ### Ministero dell'### e ################# D'### D'### in ########################## -intimati -
C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o ~~ u avverso la sentenza n. 9067/2018 della CORTE SUPREMA DI ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal cons.### udito il P.M., in persona del ### dott.  ### che ha concluso per dichiararsi l'intervenuta rinuncia al ricorso per correzione di errore materiale punto C; accoglimento del ricorso per errore materiale per i punti A e B e, nei limiti di cui in motivazione, punto E; rigetto dello stesso ricorso punto D; inammissibilità del ricorso per revocazione proposto in via subordinata; assorbimento del resto (come da conclusioni scritte); uditi, per la ricorrente ### gli avvocati ##### e ### che si sono riportati agli scritti; udito, per i controricorrenti, l'avvocato ### anche con delega dell'avv. ### (per ### e l'avv. ### che si è riportato agli scritti. 
Fatti di causa Questa Corte, con sentenza n. 9067 del 2018, ha parzialmente accolto, per quanto ancora di interesse, il ricorso proposto dalla ### contro la sentenza della corte d'appello di ### in data 5 maggio 2014, che aveva dichiarato inammissibile il gravame della medesima ### nei confronti di taluni appellati, e lo aveva respinto nei confronti di altri, previo accoglimento delle loro impugnazioni in ordine alla quantificazione del danno da omessa vigilanza sull'attività di intermediari finanziari.  ~ C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u Con la medesima pronuncia questa Corte ha rinviato la causa alla corte d'appello affinché, per un verso, provvedesse nei confronti dei primi e, per l 'altro, procurasse di individuare l'esatto momento a partire dal quale configurare come colposo l'omesso esercizio dei poteri spettanti alla ### così da quantificare il danno individuando, con riguardo alla posizione di ciascun singolo investitore, le perdite che un tempestivo esercizio di detti poteri avrebbe impedito, detratte le somme a qualunque titolo percepite a ristoro del pregiudizio subito.  ### ha proposto, in data 7 novembre 2018, un primo ricorso per correzione di errori materiali (o di materiali omissioni) della citata sentenza di cassazione e, in data 9 novembre 2018, un secondo ricorso, questa volta per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., diretto a far valere i medesimi vizi come di errori di fatto revocatori. 
Nello specifico (e innanzi tutto) ha chiesto correggersi la sentenza: ### sostituendo a pag. 2 dell'epigrafe all'indicazione "### nella qualità di erede di ### quella di "### in proprio e nella qualità di erede di ###; ### sostituendo a pag. 4 dell'epigrafe il nominativo "### col nominativo "###; ### sostituendo, a pag. 3 dell'epigrafe, all'indicazione "### in proprio e nella qualità di erede di C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ;l ~ o u D'### quella di "### in proprio e nella qualità di erede di D'###; ### indicando tra gli in ti m ati dell'afferente ricorso 5422/2015 R. G., a pag, 5 dell'epigrafe della citata sentenza, oltre ai sigg.ri "###### D'#### del Consiglio dei ### Ministero dell'### e ### anche i sigg. ri: "###### in #### do, ######## e ### re ### rio", regolarmente evocati nel giudizio di legittimità e non costituiti; ### infine, indicando espressamente nel dispositivo della sentenza 9067/2018, il nono motivo del ricorso della ### tra quelli accolti, nell'ambito del gruppo omogeneo dei motivi accolti nn. 7, 8, 9 e 10. 
Hanno resistito, con separati controricorsi, solo i sogge tti indicati in epigrafe. Tutti gli altri sono rimasti intimati. 
Previa riunione dei ricorsi, la causa è stata avviata alla trattazione camerale, donde le parti costituite hanno depositato memorie e il PG ha formulato conclusioni scritte. 
In queste il PG ha sollecitato la rimessione in pubblica udienza per la particolarità delle questioni involte soprattutto dal ricorso per revocazione, in rapporto all'istituto della correzione. ~l C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u Il collegio, con ordinanza interlocutoria n. 2429 del 2021, ha disposto in conformità per la "particolarità dei temi trattati". 
In prossimità dell'udienza sono state presentate ulteriori memorie. 
Ragioni della decisione I. -Occorre premettere che la rimessione in pubblica udienza è stata determinata dalla ritenuta opportunità di individuare la giusta linea di demarcazione tra il cd. errore revocato rio e la diversa figura dell'errore materiale (o della materiale omissione), emendabile col rimedio della semplice correzione della sentenza. 
Tanto è stato ritenuto a fronte di vizi rappresentati ### dalla incompleta o imprecisa indicazione delle parti processuali nei confronti delle quali la sentenza abbia comunque inteso pronunciare; ### dall'omessa indicazione di alcuni soggetti tra gli intimati, con ipotetica alternativa tra l'omissione materiale e l'omissione di pronuncia; ### dalla mancata inclusione di uno dei motivi accolti dell'originario ricorso (il nono motivo) tra quelli indicati nel dispositivo. 
Sennonché, diversamente da quanto traspare dalla requisitoria del PG (che ne ha invertito l'ordine), deve osservarsi che la ### ha proposto dapprima il ricorso per correzione e solo in sequenza - e subordinatamente -il ricorso per revocazione: cosa che ben risalta sia dalle date di notificazione (il 7 novembre, nel primo caso, e il 9 novembre, nel secondo), sia dalla precisazione fatta a pag.  del ricorso per revocazione, che rende esplicita la volontà della parte di addivenire al suddetto mezzo solo "laddove il ~··~ Cj) ~""""-! cd ·~ () ~ ;:l ~ o r:= cd ·~ ~ o () Cj) ~ o ·~ N cd C/"###/"J cd u ·~ ~ Cj) ~ o u primo ( .. ) non dovesse, in tutto o in parte, trovare accoglimento". 
Ciò comporta che, salva la doverosa indicazione del confine concettuale che sottende gli istituti, il collegio è tenuto a esa minare per primo il ricorso per correzione; e a esaminare anzi solo questo, ave dovesse risultare fondato. 
II. -V'è da aggiungere che sia la ### sia controricorrenti ### e altri hanno con la rispettiva memoria evidenziato (producendo la relativa sentenza) che la co rte d'appello di ### si è nel frattempo pronunciata in sede di rinvio dalla sentenza n. 9067-18, rigettando tutte le domande proposte contro la ### e ciò anche in relazione agli interventi, avutisi in quella sede ###meglio precisati soggetti "evocati e partecipi nel giudizio di l egittimità ma che non risultano destinatari della sentenza della Corte di ### solo perché non menzionati nella intestazione per un mero errore materiale". 
Tale risultanza non incide sull'odierno ricorso, nel sen so che non toglie rilevanza alle questioni prospettate dalla ### nell'odierna sede. Difatti l'interesse allo scrutinio degli errori denunziati rispetto alla sentenza resc indente rimane ancorato alla determinazione certa dell'ambito soggettivo e oggettivo del menzionato giudizio di rinvi o, per gli effetti che ne possono derivare in ordine all'estensione dell'eventuale giudicato, vo lta che pure la sentenza emessa in fase di rinvio risulta esser stata nel frattempo impugnata. 
III. -Ancora per ragioni di chiarezza va detto che la ### ha infine rinunciato alla richiesta di correzione cd . _.  ~ o u dell'asserito errore di cui al sopra scritto punto ### del suo ri corso, riconoscendo che la sentenza n. 9067 del 2018 è corretta nella parte in cui ha indicato in "D'### il de cuius della controricorrente ### Cosicché gli errori denunziati come ancora pregnanti sono quelli di cui ai sopra scritti punti ###, ###, ### ed ### della narrativa. 
IV. -Ciò fermo stante, la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore. Nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà. 
Nell'ipotesi della revocazione, è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art. 287 e seg.  cod. proc.  civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude, mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc.  civ.), anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. pro c. civ.), onde ri muoverla perché giustappunto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali. 
Questo è normalmente riconosciuto in giurisprudenza mercé l'affermazione per cui il procedimento di correzione di \l C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j ffì cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo, e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione. Tanto che l'ordinanza che lo conclude è per tale ragione priva di funzione propriamente decisoria, e non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cast. (v. Cass. Sez. U n. 5165-04, cui adde Cass. n. 5950-07, Cass. n. 16205-13, Cass. n. 5733-19; e v. pure Cass. Sez. Un. 11508-12). 
In quest'ottica la situazione che sottende l'attuale iniziativa della ### non determina specifiche difficoltà, visto che gli errori denunziati rientrano senz'altro tra quelli di tal genere, correggibili cioè -ove esistenti -mediante il procedimento ex art. 287 cod. proc.  E' risolutivo che in nessun punto del ricorso è affermato che la sentenza n. 9067-18 sia stata inficiata nel suo specifico contenuto decisionale, quanto piuttosto e semplicemente che la sentenza sia da correggere sul piano cartolare, nell'intestazione e nel dispositivo, perché mal rappresentata nella redazione formale. 
V. -Gli errori denunziati in effetti sussistono. 
VI.  -Tra quelli collocabili al livello dell'intestazione, sono incontroversi gli errori indicati ai punti ### e ### della narrativa. 
VII. -E' invece oggetto di contesa l'errore dedotto dalla ### al punto d). 
Anche codesto e tuttavia riferibile alla mera intestazione della sentenza, per omissione dei nominativi di alcuni dei soggetti intimati.  . ~ ###) ~ cd ·~ () s ;:j ~ o c cd ·~ ~ o u C) ~ o ·~ ###\j ffì cd u ·~ '"###) ~ o u ### avversaria si basa, in tal caso, su una lettura pretestuosa della decisione allora assunta. 
I controricorrenti hanno per questa parte affermato che il mancato inserimento dei nominativi pretesi dalla ### nell'intestazione della sentenza sarebbe stato conseguenza di un implicito giudizio della stessa Corte circa la nullità della notifica del ricorso nei loro confronti. 
Questa tesi è del tutto infondata, per l'elementare ragione che niente l'autorizza. 
Giova dire che la nullità, secondo l'assunto dei controricorrenti, sarebbe stata da associare all'irregolarità del modello di busta utilizzato per la notifica del ricorso in base alla l. n. 53 del 1994. 
Ciò, in difetto di costituzione dei destinatari, unici soggetti in possesso delle citate buste, e in difetto quindi della relativa produzione, non si concilia neppure sul versante logico con l'affermazione di avvenuto esame da parte del collegio. 
A ogni modo è centrale la considerazione che la Corte decidente ha in concreto esaminato una sola questione di nullità, a fronte di eccezione sollevata da un unico diverso ricorrente (###. 
In simile specifica prospettiva si è peraltro limitata a osservare (al punto 19 della motivazione) che l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge n. 53 del 1994, è (al limite) nulla, e non inesistente; cosicché, anche ad ammettere la sussistenza della nullità, "essa sarebbe rimasta sanata per effetto del deposito del controricorso da parte del ###.  ~ C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) cd u • 1""'"4 '"###) ~ o u E' di solare evidenza che in tal modo la Corte non solo non ha accertato, per ovvia superfluità della valutazione, che la nullità fosse o meno esistente rispetto a quanto eccepito da questo ricorrente, ma non ha espresso alcun giudizio a proposito di nullità di sorta in merito al ricorso notificato a eventuali altri. E anzi, nella ripetuta motivazione si disvela la logica esattamente contrapposta, coerente del resto col materiale documentale a disposizione: vale a dire quella di considerare valide tutte le notifiche diverse da quella oggetto di eccezione, volta che in nessuna parte della sentenza risulta un qualche minimo accenno alla circostanza della mancata valida costituzione del rapporto processuale con chicchessia. 
VIII. -### infine denunziato come collocabile al livello del dispositivo -punto e) della narrativa -è riscontrabile dalla semplice lettura della motivazione della sentenza 9067 del 2018 (a pag. 41 in fine), nella quale, in relazione al ricorso della ### contro la sentenza del 5 maggio 2014 della corte d'appello di ### esplicitamente si afferma che "sono accolti nei termini in precedenza indicati i motivi l, 2, 7, 8, 9 e 10 di tale ultimo ricorso". 
IX. -
In conclusione, la sentenza di questa Corte 9067 del 2018 va corretta nelle parti anzidette, come da dispositivo. 
Il ricorso per revocazione è assorbito. 
Le spese processuali, attesa l'infondatezza delle opposizioni dei controricorrenti che a tale linea di difesa si sono attenuti, seguono la soccombenza.  p.q.m.  ·~\j ### ~ cd ·~ u u:= ~ ~ o o o cd ·~ ~ o u ### o o ·~ N cd rf:J. rf:J.  cd u ·~ "'Cj ### t o u La Corte accoglie il ricorso per correzione della sentenza n. 9067 del 2018 nel senso che segue: -quanto all'intestazione: ### a pag. 2 dell'epigrafe l'indicazione "### nella qualità di erede di ### si intenda come "### in proprio e nella qualità di erede di ###; ### a pag. 4 dell'epigrafe il nominativo "### si intenda come "###; ### a pag. 5 dell'epigrafe, tra gli intimati del ricorso 5422/2015 R.G., dopo le parti "###### D'#### del Consiglio dei ### Ministero dell'### e ### si intendano anche le parti "###### in ########## e ###; - quanto al dispositivo: ### la frase "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, ottavo e decimo motivo del medesimo ricorso" si intenda "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, ottavo, nono e decimo motivo del medesimo ricorso". 
Dichiara assorbito il ricorso per revocazione.  ### i controricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. 
C) ~ cd • 1""'"4 () s ;:j ~ o c cd • 1""'"4 ~ o u C) ~ o • 1""'"4 ###\j (/) r./1 cd u • 1""'"4 '"###) ~ o .' l u ~l • ### in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 9 settembre 2021 .

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo , Terrusi Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5779/2025 del 04-03-2025

... stesso rife ribile in via mediata, per conferimen to di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso “””negotiorum gestio”, seguit i da ratifica mentre non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto. ### si al linea alla n.### del 2018 e ri badisce quanto già affermato da questa ### con la pronuncia n. 8980 del 2017 secondo cui l'accettazione tacit a di eredità - pur potendo avvenire attraverso “negotio rum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoriapuò tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo altro chiamato al l'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il confer imento di una dele ga o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. Nel quadro d i questi principi l a motivazi one della sentenza impugnata appare al di sotto del minimo costituzionale (v. ### n.8053 del 2014) (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27717/2019 R.G. proposto da: ### rappresentata e dif esa dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### rappresentata e dif esa dall'avvocato ### (GR ###) -controricorrente nonché contro ### rap presentato e difeso dagli avvocati ### O (###), #### (###) 2 di 6 -controricorrente nonché contro ### -intimata avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1428/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal ### Premesso che: 1.in relazione alla causa proposta da ### e ### ne i confronti dell e loro sorell e ### e ### p er la divisione in quattro qu ote uguali di un immob ile in or igine in proprietà, per un mezzo, del padre delle parti, ### deceduto il 20 settembre 1994, e per un mezzo della madre ### deceduta il 27 gennaio 2010, poi dopo la morte del padre diviso tra la ### e i figli e infine pervenuto alle parti dopo la morte della ### lo, la convenuta ### prop oneva domanda ricon venzionale per sentirsi dichiarare proprietaria dell'immobile non per un quarto ma per cinque ottavi e ciò sulla prospettaz ione per cui ##### e ### a non avevano accettato l'er edità del padre a differ enza di essa convenuta che era sempre sta ta nel possesso e sclusivo dell'immobile. ### Tribunale di Catania con sen tenza non definitiva rigettava la riconvenz ionale, dichiarava che l'immobile doveva essere diviso in ragione di un q uarto per ciascuna del le parti, accertava la n on divisibilità in natu ra dell'i mmobile rimettendo le parti in istruttori a per le o perazioni divisi onali. 
Avverso detta sentenza F rancesca ### pr oponeva appello. La Corte di Appello di Catania con sentenza 1428 del 2019 rigettava l'impugnazione affe rmando che la ##### e ### lde Mar seglia avevano acce ttato 3 di 6 l'eredità di ### mediante la presentazione, effettuata da ### anche per gli altri , della richiesta di voltura catast ale dell'immobile in questione. La Corte di Appello ha aggiunto che non aveva rilievo il fatto che la madre fosse stata interdetta dato che “a seguito della mor te di entrambi i ge nitori le quote” e rano comunque identiche a quelle che sarebbero state anche in caso di mancata sua accettazione; 2. ### rico rre con quattro moti vi per la cassazione della sentenza in epigrafe.  3. ### e ### e ### resistono con separati controricorsi; 4. ### è rimasta intimata; 5. la Procu ra ### rale ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso; 6. ricorrente e controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.  476 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che la presentazione della domanda di voltura catastale integri accettazione tacita dell'eredità. Sostiene la ricorrente che la domanda di vol tura catastale è atto la cui presentazione è necessitata a fini fiscali e quindi non interpretabile come atto espressivo della volontà di accettazione; 2. con i l secondo mo tiv o di ricor so si lamenta la vi olazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. 
Si rilev a che la Corte di ### llo ha di chiarato di confermare la decisione di primo grado, che il Tribunale aveva affermato che la domanda di voltura era stata pr esentata da ##### e da ### mentre la Corte di ### lo ha affermato che la domanda di vol tura era stata presentata da ### su incarico degli altri soggetti, che la Corte di ### non ha in alcun modo dato conto di come abbia 4 di 6 potuto fare questa affe rmazione, che l'affermazione er a non solo priva di spiegazione ma del tutto inspiegabile tenuto conto del fatto che agli atti vi era solo “visura catastale” ma non vi era neppure la domanda di voltura, tenuto conto del fatto che negli atti di primo grado sia ### sario e ### si a ### avevano gen ericamente affermato ch e “la voltura … è stata effet tuata” e che “si è provveduto alla vo ltura” s enza specificare alcunché in ordine a chi avesse presentato la richiesta di voltura e in ordine a lle mo dalità con cui la presentazione della richiesta fosse stata effettuata; 3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. che la Corte di ### ha trascurato il fatto, oggetto di discussione fino dal primo g rado e da r itenersi decisivo ai fini di poter stabilire chi avesse chiesto la voltura, della assenza tra gli atti prodotti in causa della domanda di voltura; 4.con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comm a, n.4, c.p.c. e dell'art . 1116 c.p.c. in relazione all'art. 47 6 c.c. e in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corte di ### “liquidato semplicisticamente” la questione controversa “dell'autore della domanda di volturazione” “sposando la tesi” degli originari attori e per avere la Corte di ### errato nel “ricorrere alla figura della non contestazione” riguardo al fatto che la voltura fosse stata presentata da ### anche per la madre e per ### e ### 5.il primo motivo è infondato. 
Deve ribadirsi l a costante giurisprudenza di questa Co rte per cui l'accettazione tacita di eredità può essere d esunta dal comportamento del chiamato che compia atti che non abbian o natura meramente fiscale, quale la denuncia di successio ne, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento legale o 5 di 6 semplicemente materiale della propriet à e dei relativi passaggi (Cass. 22769 del 2024; Cass. Sez. 11478 del 2021 e precedenti ivi richiamati); 6. il secondo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi assieme in quanto strettamente congiunti, sono fondati e assorbenti rispetto al terzo. 
Con ordin anza 22769/2024, questa ### e ha precisato che l'accettazione tacita dell'er edità può essere desunta dalla presentazione della domanda di voltura catastale, la quale è atto di natura al contempo fiscale e civile, sempre che la domanda sia stata propo sta dal chiamato o sia allo stesso rife ribile in via mediata, per conferimen to di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso “””negotiorum gestio”, seguit i da ratifica mentre non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto. ### si al linea alla n.### del 2018 e ri badisce quanto già affermato da questa ### con la pronuncia n. 8980 del 2017 secondo cui l'accettazione tacit a di eredità - pur potendo avvenire attraverso “negotio rum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoriapuò tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo altro chiamato al l'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il confer imento di una dele ga o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. 
Nel quadro d i questi principi l a motivazi one della sentenza impugnata appare al di sotto del minimo costituzionale (v. ### n.8053 del 2014) non avendo la ### e di ### chiarito come abbia potuto -tra l'altro dopo aver riportato e dichiarato di volere confermare l'affermazione del primo giudice secondo cui “i 6 di 6 coeredi avevano accettat o l'eredità in questio ne tacitamente avendo richiesto a lo ro nome in data ### l a vo ltura”- dichiarare che la domanda di voltura er a stata pr esentata da ### e che era stata presentata da ### anche per la madre, per il fratello ### e per la sorella ### cesca. Non può la dich iarazione trov are giustificazi one nell'inciso, che si legge a pagina 6 della sentenza, per cui sarebbe stato “incontro verso” che la domanda era stata presentata da ### su incarico degli altri coeredi posto che, come dalla stessa sentenza impugnata è esposto a pagina 3, la posizione della attuale ri corrente è stata centrata fi no dall'inizio sulla mancanza di prova su chi avesse presentato la domanda di voltura. 
La sente nza impugnata risulta e ssere quindi anche errata in riferimento all'art.115 c.p.c. avendo la ### di ### posto a fondamento della decisione un fatto in realtà non incontestato; 7.in ragione de ll'accoglimento dei mot ivi esaminati, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla ### di ### di Catania, in diversa composizione; 8. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese; PQM la ### e accoglie il second o e quarto motivo di r icorso, rig etta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese alla ### di ### di Catania, in diversa composizione. 
Roma 28 febbraio 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Mondini Antonio

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