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N. 632/2018 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Vallo della ### in composizione collegiale, nelle persone dei ### Dott. ####ssa ### rel. a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 632/2018 del ### vertente tra ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### della ### alla via ### n. 7 RICORRENTE e ### nato il ### in Romania RESISTENTE CONTUMACE Nonché P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13/01/2018, ### esponeva che aveva contratto matrimonio in data ### in ### (### con ### del quale da quel momento aveva assunto il cognome secondo la legge rumena; che dall'unione nascevano due figlie: #### nata il ### a ### (###, e ### nata il ### a ### (###, entrambe con lei conviventi; che, successivamente al trasferimento in ### alla ricerca di lavoro, il ### mai stabilmente presente con il nucleo familiare con cui non conviveva, poneva in essere una sistematica violazione dei doveri coniugali, con particolare riguardo all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione, recando grave pregiudizio alla prole e costringendo la ricorrente a presentare una denuncia-querela innanzi la ### dei ### di ### che il ### si rendeva di fatto irreperibile; che la ricorrente risiedeva abitualmente in ### da oltre un anno prima della presentazione del ricorso.
In quanto cittadina rumena al pari del coniuge, chiedeva applicarsi la legge rumena ai sensi dell'art. 8 lett. c) del ### n. 1259/2010; per cui istava, in via principale, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ovvero, in via del tutto subordinata, di separazione giudiziale dei coniugi, disponendo in ogni caso l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla ricorrente.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano notificati al resistente ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.c., atteso che risultava irreperibile.
All'udienza dell'11 settembre 2018 compariva la sola ricorrente; all'esito il ### emetteva l'ordinanza contenente le misure provvisorie ed urgenti, ritenendo applicabile la legge italiana e qualificando la domanda nei crismi della separazione giudiziale. Disponeva, quindi, l'affido condiviso delle minori, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale collocataria delle minori; l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente euro 450,00 (150,00 alla ### e 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento; l'imposizione di concorrere al 50% per le spese straordinarie. Designava, a quel punto, il giudice per l'istruttoria.
Anche l'ordinanza presidenziale veniva notificata al ### ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c.; il giudizio veniva poi rinviato per la precisazione delle conclusioni e perveniva innanzi allo scrivente magistrato solo all'udienza del 26 ottobre 2023, in cui, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, va precisato che la domanda introduttiva del presente giudizio è circoscritta unicamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e all'affido esclusivo della figlia minore ### (essendo, nelle more, divenuta maggiorenne la figlia ###, sicchè nulla verrà disposto in ordine ad ulteriori accessori.
In via altrettanto preliminare, occorre indagare in ordine alla legge applicabile al caso di specie, atteso che parte ricorrente ha insistito, anche a seguito dell'ordinanza presidenziale e finanche nella comparsa conclusionale, per l'applicazione della legge rumena, la quale consente ai coniugi di agire direttamente per ottenere il divorzio, non essendo previsto in quell'ordinamento un istituto equipollente alla separazione personale. Il quadro normativo di riferimento è il regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, conosciuto altresì come ### il quale ha preminenza rispetto ai criteri racchiusi nella legge interna n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in virtù di quanto ivi stabilito all'art. 2 (“Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia”).
Il predetto ### è stato adottato attraverso quello specifico modello di collaborazione europea quale la cooperazione rafforzata (con conseguente applicabilità delle relative disposizioni ai soli ### che vi hanno aderito, tra cui figurano l'### e la ###, specificamente nell'ambito dell'individuazione della legge applicabile in materia di separazione personale e divorzio in presenza di elementi di estraneità, al fine di “…istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli ### membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi” (considerando n. 9).
Sulla base di tali obiettivi, l'art. 5 del ### consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile alla propria separazione o al proprio divorzio nel rispetto di certi criteri di collegamento ivi indicati; in caso di mancata preferenza ad opera delle parti, il successivo art. 8 elenca le regole per la risoluzione del conflitto tra leggi che si verrebbe a creare, che attribuiscono rilevanza in maniera alternativa: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso che ci occupa, a fronte degli scarni elementi forniti, è possibile desumere che nel momento in cui veniva adita l'### per lo scioglimento del matrimonio (gennaio 2018), ### si fosse stabilizzata in ### già nel 2016, come da certificato di residenza, e che insieme ad ella ci fossero unicamente le figlie, come da certificato di stato di famiglia prodotto. Al contempo, non è dato sapere ove ### si fosse stabilito e per quanto tempo, risultando acclarato che avesse ormai lasciato l'abitazione coniugale, come ribadito dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale (cfr. il relativo verbale: “Da quando dalla ### ci siamo trasferiti in ### io e mio marito non abbiamo mai vissuto insieme, e di fatto si è iniziata a disgregare l'unione familiare…”, tant'è che ella sporgeva, in data ###, denuncia-querela presso i ### di ### ai quali riferiva “…da circa due anni e precisamente dal mese di agosto 2015, mio marito ### non ha più provveduto al sostentamento della famiglia…io ho cercato di contattarlo più volte ma con esito negativo in quanto non ho avuto mai risposta quando lo chiamavo per telefono…”) e come può evincersi dalla mancata reperibilità del resistente.
In altri termini, non vi sono allo stato elementi per poter ritenere che i coniugi avessero stabilito la propria “residenza abituale” in ### nel senso di un'integrazione del nucleo familiare nel contesto sociale della nuova sede italiana.
Considerato, dunque, che i criteri comunitari in esame sono alternativi tra loro e che il caso di specie non risulta sussumibile alle ipotesi sub a) e b) sopracitate, la legge applicabile in punto status sarà quella della cittadinanza dei coniugi, ovvero quella rumena (art. 8, lett. c) del sopracitato ### A questo punto, giova ricordare - come già anticipato - che la legge rumena non conosce la separazione legale, bensì unicamente la separazione di fatto (che qualora durasse da almeno due anni potrebbe costituire una ragione valida per ottenere una pronunzia giudiziale di divorzio, come si dirà appresso). Pertanto, è ammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di scioglimento del matrimonio in assenza di siffatto passaggio, doveroso secondo le prescrizioni normative italiane (sul punto, è interessante segnalare che la Corte di Giustizia dell'UE, sez. I, con la pronuncia n. 249 del 16/07/2020, ha chiarito, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale sollevato sull'onda del conflitto tra la disciplina rumena e quella italiana sul punto, che tale dedotta differenza - ovvero la preventiva separazione personale ai fini del divorzio - non costituirebbe una ragione per scomodare il disposto dell'art. 10 del Reg. cit., il quale impone l'applicazione della lex fori nel caso in cui “la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio», specificando che tale condizione riguarda unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma, respingendo dunque l'interpretazione estensiva dell'inciso paventata dal rimettente, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, implicando il previo e obbligatorio procedimento di separazione personale per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti).
Orbene, ai sensi dell'art. 373 del Codice civile rumeno il divorzio può essere ottenuto in caso di consenso di entrambi i coniugi o, in difetto di accordo, può essere concesso su richiesta di una delle parti per le seguenti cause: se sussiste un grave deterioramento del rapporto tra i coniugi e la continuazione del matrimonio non è più possibile; su richiesta di uno dei coniugi, dopo una separazione de facto durata almeno due anni; su richiesta del coniuge le cui condizioni di salute rendano impossibile la continuazione del matrimonio.
Nel caso di specie, è dimostrato dagli atti processuali che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, avendo il resistente interrotto definitivamente ogni forma di relazione e comunicazione con la moglie e con le figlie. Peraltro, ### non ha mancato di precisare, in sede di comparizione, che “…mio marito era affetto da ludopatia, anche io mi sono voluta allontanare da lui altrimenti avrebbe consumato anche il denaro che io guadagnavo sottraendolo ai nostri figli”.
Va precisato che non osta alla pronuncia di divorzio la mancata trascrizione - non essendone stata depositata alcuna prova - del matrimonio presso i registri dello ### italiani. Rievocando, ancora una volta, la legge n. 218/1995, ai sensi del cui art. 28 il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento, è stato chiarito che tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/2013; Cass. 10351/1998).
Infine, quanto agli effetti di siffatta pronuncia incidente sullo status, ai sensi dell'art. 383 cod. civ. rumeno deve disporsi che la ### riacquisti il cognome che aveva prima del matrimonio. ### la disciplina rumena vigente, infatti, le parti possono anche concordare che il coniuge che abbia acquistato il cognome dell'altro per effetto del matrimonio continui a portarlo anche dopo la sua cessazione e, in tal caso, il giudice dovrà meramente prenderne atto; diversamente, ove sussistano validi motivi, il giudice può riconoscere questo diritto anche in assenza di accordo tra i coniugi.
Nel caso in esame, difettando un accordo tra le parti e non essendo state esplicitate ragioni che possano giustificare una pronuncia in tal senso, consegue ex lege che il coniuge (ossia la ### riacquisterà il cognome che aveva prima del matrimonio.
Deve precedersi, ora, alla disamina in ordine alla richiesta di affido esclusivo della figlia minorenne formulata dalla ricorrente, rispetto alla quale si deve ulteriormente indagare sulla legge applicabile: in effetti, l'art. 1 del regolamento n. 2010/1259/UE restringe il suo ambito di applicazione - e, dunque, la valenza dei suoi criteri di collegamento ai fini dell'individuazione della legge applicabile - alla sola pronuncia in ordine allo status, essendo previsto che “1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. 2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale: a) la capacità giuridica delle persone fisiche; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) l'annullamento di un matrimonio; d) il nome dei coniugi; e) gli effetti patrimoniali del matrimonio; f) la responsabilità genitoriale; g) le obbligazioni alimentari; h) i trust o le successioni.”.
Ciò posto, non vi è dubbio in ordine alla conoscibilità di tale profilo da parte del giudice italiano, non registrandosi conflitti nelle discipline internazionali in materia, ossia tra il criterio previsto dall'art. 8 del ### n. 2003/2201/CE (anche conosciuto come “### bis), a cui ### e ### sono vincolate in quanto ### membri dell'UE, in base al quale “1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”) e quello di cui alla ### dell'Aja del 19 ottobre 1996 (di cui sono firmatari entrambi gli ### interessati), ratificata in ### ad opera della L. 18 giugno 2015, n. 101 (in vigore dal 1 gennaio 2016), la quale attribuisce parimenti rilevanza, ai fini che ci occupa, alla residenza abituale del minore.
Orbene, ai fini dell'individuazione della legge applicabile in materia di provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale (nel silenzio della normativa europea innanzi richiamata, la quale si preoccupa di collazionare un regime uniforme della competenza giurisdizionale e dell'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale tra gli ### membri) non può che farsi cenno alla menzionata ### internazionale del 1996, come ratificata, adottata allo scopo precipuo di “…rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale” e “…evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori”.
Gli artt. 16 e 17 della ### dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore; di riflesso, anche l'art. 17 della legge nazionale n. 101/2015 di ratifica della ### prevede che “### della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale”, puntualmente specificando che il contenuto della “responsabilità genitoriale” comprende, tra l'altro, anche “il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza”.
Non può revocarsi in dubbio, quindi, l'applicabilità della legge italiana al profilo in esame, atteso che deve ritenersi che la minore ### abbia stabilito la sua “residenza abituale” - una nozione comune alla ### dell'Aja del 1996 e ad altri strumenti, convenzionali e dell'### europea, relativi al diritto internazionale privato della famiglia e delle persone, che sottende il luogo in cui si concentrano gli interessi, familiari, affettivi, di cura ed educativi del minore - in ### come evincibile dalle allegazioni della ricorrente suffragate dalla documentazione in atti.
Al riguardo e nel rispetto della disciplina italiana, deve premettersi che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori.
In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso; a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Nel caso di specie, si osserva che, nel corso del giudizio, sono emerse numerose problematiche, laddove la ricorrente ha sin da subito lamentato la mancata collaborazione al mantenimento e l'assenza del ### all'assunzione delle decisioni nell'interesse delle figlie.
In considerazione del comportamento carente del resistente, che si sostanzia in un gravissimo disinteresse nei confronti delle figlie e che rende difficile alla ricorrente assumere le decisioni nel loro stesso interesse, il Tribunale ritiene opportuno prevedere l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore, con la possibilità per la stessa di assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse (scolastiche, mediche, educative, istruzione, richiesta di passaporti e documenti validi per l'espatrio etc…) nell'interesse della piccola, la quale sarà collocata presso la madre.
Anche l'obbligo di mantenimento da porre a carico del ### che, anche se non richiesto espressamente dalla ricorrente, si ritiene essere una previsione accessoria necessaria, va disciplinato secondo la legge italiana, in virtù del criterio di “residenza abituale” del minore richiamato dall'art. 15 ### n. 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 (a cui fa rinvio, peraltro, anche la nostra legge interna, art. 45 l. 218/1995) che richiama, a sua volta, il ### dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aja del 2007») negli ### membri vincolati da tale strumento (tra cui anche ### e ###.
Vale la pena soffermarsi, almeno per un momento, sulla tendenza del diritto internazionale privato a scindere la disciplina che attiene i vari aspetti dei rapporti familiari, allo scopo di assicurare, di volta in volta, l'applicazione di forme di tutela più adeguate rispetto al profilo che si sta trattando: come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il #### n. 2201 del 2003 (cd. ### bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione, l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del ### n. 4 del 2009, al punto che (anche se non è questo il caso) In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi - S.U., ord. n. 28329/2019.
Tornando al merito del punto esaminato, va osservato che in base al nostro ordinamento ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole in base al proprio reddito; tuttavia, in difetto di elementi che possano costituire anche meramente principi di prova in ordine alle capacità economiche del ### o alle specifiche esigenze della minore ### deve disporsi l'obbligo a carico del primo di versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di ### euro 150,00 a titolo di mantenimento della minore.
Null'altro deve essere disposto, in difetto di specifica richiesta.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti P.Q.M. Il Tribunale di ### della ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato il ### in ### (### tra ### (C.F. ###) e #### nato il ### in ### 2) Dispone che ### riacquisti, per effetto dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 383 ###, il proprio cognome di nascita ### in sostituzione di quello acquisito del marito; 3) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore ### alla madre, con collocazione presso quest'ultima; 4) pone a carico di ### l'obbligo di versare euro 150,00 al mese a titolo di mantenimento della minore ### 5) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in ### della ### nella camera di consiglio del 21 giugno 2024. ### est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 632/2018
causa n. 632/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Serrone Concetta, Bellantoni Elvira