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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 516/2025 del 21-06-2025

... l'avv. ### e l'avv. ### (###) che la rappresenta giusta delega in atti ### contro ### (C.F. ###), con l'avv. ### che la rappresenta giusta delega in atti ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.01.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato ed emesso la ### succursale italiana, notificava all'### “###” di ### ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Grosseto, n. 1097/2018 del 29.12.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.574,80, oltre interessi e spese legali quale residuo dovuto per la realizzazione di opere nell'interesse della suddetta azienda agricola. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'### “###” di ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto (dando vita alla causa n. 629/2019 R.G.), la ### succursale italiana, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della ### S.r.l. avanzando in via riconvenzionale domanda per l'importo di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 629/2019 promossa da: #### (C.F. ###), con l'avv. ### e l'avv. ### (###) che la rappresenta giusta delega in atti ### contro ### (C.F. ###), con l'avv.  ### che la rappresenta giusta delega in atti ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.01.2025.   Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato ed emesso la ### succursale italiana, notificava all'### “###” di ### ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Grosseto, n. 1097/2018 del 29.12.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.574,80, oltre interessi e spese legali quale residuo dovuto per la realizzazione di opere nell'interesse della suddetta azienda agricola. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'### “###” di ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto (dando vita alla causa n. 629/2019 R.G.), la ### succursale italiana, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della ### S.r.l.  avanzando in via riconvenzionale domanda per l'importo di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati delle opere non eseguite a regola d'arte. 
Con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo del 20.01.2019, n. 207/2019, la ### srl chiedeva l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo relativo al rapporto intercorso con l'### “###”, chiedendo il pagamento di € 18.956,00. 
Con un nuovo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'### “###” chiamava in causa avanti al Tribunale di Grosseto, R.G.N.1076/2019, la ### chiedendo, previa riunione del procedimento a quello promosso (n. 629/2019 R.G.N.), la revoca del decreto ingiuntivo emesso e della domanda proposta da ### s.r.l. in quanto infondata e non provata. 
Si costituiva nell'odierno giudizio la ### la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente in merito alle fatture, al ritardo nei tempi di consegna delle opere ed in merito ai vizi - difetti lamentati inerenti le opere stesse, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie, compresa la domanda riconvenzionale spiegata. 
Si costituiva altresì nel giudizio R.G.N.1076/2019, la ### succursale italiana la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie. 
All'udienza del 18.09.2019, alla causa R.G.N. 629/2019, il Tribunale di Grosseto dava atto dell'avvenuta riunione della causa n. 1076/2019. Non veniva concessa la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi essendovi contestazione sui fatti costitutivi del credito. 
Con decreto del 10.02.2022 emesso dalla Dott.ssa A. Forastiere, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice. 
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del 17.05.2022 veniva nominato il ### Berrettini per rispondere al seguente quesito: “### il CTU se le opere eseguite dalla ### in base ai contratti stipulati dalle parti, siano realizzate o meno a regola d'arte, valutandone gli eventuali vizi e quindi i costi necessari per l'eliminazione dei vizi stessi (ed evidenziati negli atti di opposizione) descrivendo ed accertato tutte le opere che rientravano nei contratti (chiavi in mano) sottoscritti dalle parti. Valuti altresì il CTU se sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi”. 
All'udienza del 2.07.2024 veniva sentito a chiarimenti il #### Berrettini il quale lette le contestazioni formulate da parte convenuta riteneva le stesse siano infondate avendo data risposte esaustive al quesito postogli dal Giudice. 
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Vanno preliminarmente analizzate le eccezioni sollevate dalla parte opposta in relazione alla nullità della CTU e della tardività delle contestazioni sollevate dalla parte opponente. 
In merito alla prima eccezione, sosteneva il ricorrente che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Ebbene l'eccezione oltreché infondata appare irrilevante ai fini della eccepita nullità in quanto, come rilevato dal ### Berrettini nell'elaborato peritale, in data 13 febbraio 2023, veniva dato inizio alle operazioni peritali presso i luoghi di causa, alla presenza oltre che dei CTP e del sig.  ### (parte attrice opponente). Erano presenti anche la sig.ra ### (figlia della parte attrice opponente) e ### in quanto occupanti dell'immobile oggetto di accertamento. 
Va rilevato infatti che solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti; la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa; la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice; l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. 
In sintesi, va detto che avendo il CTU rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, lo stesso non sia incorso in alcuna nullità, garantendo la validità della ### Si aggiunga infine che mai nessuna eccezione è stata sollevata e verbalizzata in proposito durante le operazioni peritali, anzi, nel verbale del 12.02.2024 in cui erano presenti, tra gli altri anche il difensore della ### ed il legale rappresentante della società, nonostante la partecipazione anche della sig.ra ### e ### oggi contestata, nessun rilievo veniva formulato dagli opposti in merito alla loro presenza, pertanto, non è riscontrabile alcuna nullità della perizia. 
Infondata è l'eccepita tardività delle contestazioni ai lavori eseguiti dalla ### lamentata da parte opposta. 
La Suprema Corte con una recente Ordinanza (Cass. civ. n. 7861 del 19/03/2021) ha statuito che “In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno”. 
In particolare viene osservato che se l'inadempimento ascritto all'appaltatore consiste non tanto nella semplice imperfetta realizzazione dell'opera a causa della presenza di vizi o difetti, ma anche nel mancato completamento dell'appalto ed anticipato abbandono del cantiere, non possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere, in quanto queste richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera - dovendosi invece fare riferimento alla disciplina generale per cui il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza. Principio da cui discende la necessità in questo caso di considerare applicabile al diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore il termine di prescrizione in generale (dieci anni) piuttosto che il termine biennale di cui all'art. 1667 c.c. a fronte della contestazione del committente, l'appaltatore che intenda ottenere il pagamento dell'importo azionato dovrà dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Il committente in questo caso ha infatti sollevato quella che tecnicamente viene definita eccezione di inadempimento (disciplinata dall'art. 1460 c.c.) per cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che le parti avessero stabilito termini diversi per l'adempimento o comunque risultino dalla natura del contratto, e non potendosi in ogni caso rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, detto rifiuto sia contrario alla buona fede). È infatti opinione della giurisprudenza che se il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvale dell'eccezione di inadempimento della controparte, questi può limitarsi ad allegare detto inadempimento, restando gravato così il creditore dell'onere di dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. Il che vale a dire che con riferimento al caso qui in analisi mentre il committente, nell'eccepire l'inadempimento non è a tenuto a fornire prova di quali opere non fossero state correttamente realizzate, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento: sarà pertanto di competenza della società dimostrare di aver eseguito integralmente i lavori per poterne ottenere il pagamento del prezzo residuo. 
Pertanto nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa l'opera commissionata non è stata effettivamente completata, ciò infatti risulta dalle testimonianze assunte in corso di causa (si veda le dichiarazioni rilasciate dal teste ###, dall'elaborato peritale depositato dal ### Berrettini, nonché e soprattutto, è la stessa società opposta che con nota del 21.9.2018, comunicava la propria decisione unilaterale di abbandonare il cantiere, “con decorrenza immediata” (cfr. doc. 9 di parte opponente). Va detto che il rilascio immediato del cantiere da parte della ### non ha permesso alle parti di effettuare una verifica congiunta delle opere eseguite, ### parte, anche le contestazioni alle opere mal eseguite da ### risultano essere state sempre tempestivamente comunicate; i testimoni ##### e la ###ra ### hanno confermato che la committenza ha sempre contestato al ### le opere mal eseguite e quelle non effettuate, ciò si evince anche nelle e-mail intercorse tra le parti (si veda doc. 16 di parte opponente). 
Ciò detto, a questo punto si ritiene che spetti all'appaltatore provare di aver di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. 
Entrando nel merito della controversia, a fondamento delle proprie richieste di pagamento, la società opposta sosteneva che la l'Az. ### le aveva commissionato delle opere che riguardavano: 1) la costruzione di un immobile ad uso abitativo (### 01/2017- rev. N.r. 02/### del 10.07.2017) con struttura in legno, con soluzione “chiavi in mano” e sistema ### per un importo pari a € 110.200,00 + iva che però veniva pagato solo in parte dalla committente. 
In tale offerta, sottoscritta per accettazione dall' ### “###”, la ### si impegnava alla vendita di componenti, materiali e prodotti, atti alla realizzazione di un immobile abitativo, con soluzione chiavi in mano e sistema ### (sistema costruttivo che utilizza prevalentemente materiale legnoso); venivano altresì specificati i dettagli di fornitura.  • ### e #### di #### con orditure in legno lamellare sbiancato (non previsti controsoffitti); ##### ingresso; ### interne; ### elettrico; ### idraulico per 2 bagni ed una cucina; ### termico: solo predisposizione delle tubazioni in misura dui un punto termico per ogni ambiente/camera e predisposizione collegamento caldaia; ### fumarie: predisposizione di passaggio nel tetto per fuoriuscita canna fumaria con esclusione della fornitura della canna fumaria stessa; ### pavimento in grès e soglie in travertino; ### interni: rivestimento in grès; ### tetto: calcolato e previsto con fornitura dei materiali riportati nella voce “copertura/tetto”; ### oltre 2 falde: prevista come indicata negli elaborati progettuali; ### con deposito al genio civile, D.LL. e collaudo (a titolo gratuito solo in caso di accettazione della offerta definitiva); ### 10 (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione); Trasmittanza “U” (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione). 
Seguiva un'ulteriore pagina denominata “Precisazioni” ove veniva indicato dalla ### srl che erano escluse: la linea vita, i progetti architettonici, relazione geologica, certificazione energetica, fognature, fossa ### e/o scarichi esterni e comunque “ogni e qualsivoglia” prodotto e/o servizio non espressamente indicato. Veniva altresì indicato che tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni, nonché atti di rispondenza, sarebbero stati consegnati dalla ### srl ### anche per il tramite della propria succursale italiana, solo in seguito al saldo di tutte le somme dovute. 
Veniva infine specificato che sull'offerta era attivo il diritto di riservato dominio fino al saldo di tutte le somme dovute e le conseguenze in caso di mancato pagamento e/o ingiustificato ritardo nel pagamento. 
Riguardo alle condizioni di pagamento del prezzo indicato in € 110.200,00 oltre iva, alla pagina 11 veniva previsto: - 35% più iva alla sottoscrizione dalla POC (avviamento della produzione dei componenti strutturali); - 40% oltre iva all'arrivo degli elementi strutturali compreso l'assito; - 15% oltre iva alla consegna degli infissi e delle tegole e comunque dopo il montaggio dell'immobile (al grezzo avanzato); - 10% oltre iva alla consegna dell'opera compiuta.  2) La progettazione strutturale - ### 01/2017 - rev. POCBGRNR 01/140817 del 04.09.2017 comprendente: calcoli strutturali per fondazione in cls con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, calcoli strutturali per immobile come da architettonico con costruzione in legno con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, relazioni tecniche previste dalle ### in essere, D.LL. strutturale, ### statico, ### 10, ### “U”, per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre oneri (si veda documento n. 2 parte attrice opponente). 
Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, alla pagina 4 veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 25% oltre iva alla consegna dei progetti; 15% oltre iva al rilascio del titolo autorizzativo; 10% oltre iva alla fine lavori.  3) La fornitura di struttura “pergolato” a servizio di ### per un importo pari a € 4.000,00 + iva. 
In tale offerta veniva prevista la fornitura di struttura di pergolato a servizio di ### (esclusa fondazione), realizzato con struttura in legno ### compresi nodi strutturali ed elementi/prodotti di fissaggio e serraggio. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  4) La fornitura di impianto fotovoltaico 6 Kwp composto da n° 24 pannelli FTV + n.1 Inverter, marca ### o similare per un importo di € 9.000,00 oltre iva. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva, alla sottoscrizione dell'offerta; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  5) Nell'extracapitolato era compresa la fornitura e posa di materiali per la realizzazione del marciapiede esterno per un totale di € 10.060,00 + iva. 
Condizioni di pagamento: all'accettazione dell'### dietro presentazione della relativa fattura. 
Tutte le forniture previste erano sia “chiavi in mano” sia nel formato KIT (grezzo o grezzo avanzato). 
Parte attrice opponente contestava che le opere appaltate dalla ### in parte non erano state completate ed in parte presentavano vizi. 
In particolare, l'Az. ### lamentava il mancato completamento dei seguenti lavori: 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici; 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata; 3. Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non erano stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non era stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non erano stati installati 2 lavandini; 7. Non era stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non era stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato.  ###, inoltre, quanto alle opere invece completate, lamentava la presenza di vizi: 1. Il marciapiede esterno è stato montato in modo non corretto. Le mattonelle presentano numerosi distacchi; 2. A causa di imprevisti ed anomali assestamenti della struttura all'interno di essa si sono verificate numerose lesioni; 3. Le facciate esterne presentano parti ricoperte di muffa. 
Detto ciò, oltre a richiedere la revoca dei decreti ingiuntivi oggi opposti, emessi a favore della ### in quanto nulla era dovuto, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna della società ### S.r.l. succursale italiana a corrispondere alla ### I ### di ### la complessiva somma di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite non a regola d'arte. 
Parte opposta nelle proprie conclusioni chiedeva invece preliminarmente, “In via istruttoria, ### l'On.le Tribunale di Grosseto disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data ### con la quale la presente causa veniva dichiarata matura per la decisione e per l'effetto, ### l'On.le Tribunale adito, disporre l'integrazione del quesito posto al ### come indicato dal ### della convenuta opposta nel verbale d'udienza dell'8 novembre 2022”. 
Sosteneva infatti che il CTU non aveva risposto in modo esaustivo e completo, non fornendo nella relazione una risposta in merito a tutte le fatture ad oggetto dei due decreti ingiuntivi opposti. 
Deduceva che anche in ordine al quesito concernente l'intervento di terze imprese, il CTU non aveva fornito una risposta esaustiva e dettagliata, ma si era limitato a dire che vi erano stati interventi di terzi. 
Evidenziava che il quesito era volto ad accertare se vi fossero stati interventi da parte di terze ditte successivamente al completamento delle opere da parte della ### e se i lamentati vizi fossero riconducibili all'operato delle stesse. Rilevava inoltre che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Aggiungeva che come meglio specificato nelle osservazioni del ### nei verbali di sopralluogo non risultavano essere stati riportati alcuni importanti aspetti tecnici in forza dei quali sarebbe stato necessario effettuare dei saggi volti ad accertare la corretta esecuzione delle opere. Ad esempio, risultava palese la mancanza di prove tecnico-scientifiche a sostegno di quanto dichiarato ed asseverato nella perizia. 
Va premesso che questo Giudice ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della CTU in quanto esaustiva, e svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato ed in contraddittorio con le parti. Deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte opposta e reiterata nelle conclusioni di rimessione in istruttoria della causa. 
Va detto altresì che il Giudice, sulla base delle contestazioni dedotte a verbale sulla perizia chiamava a chiarimenti il ### il quale, presente all'udienza del 2.07.2024 confermava il proprio elaborato. 
È opportuno individuare i vari ruoli che hanno avuto i tecnici che hanno partecipato alla progettazione ed esecuzione dell'immobile commissionato; dalle testimonianze assunte in corso di causa è emerso che l'#### si è occupato della realizzazione del rendering del progetto architettonico ed era il ### dei lavori per la sola parte strutturale (si veda testimonianza resa all'udienza del 12.04.2022). Va precisato che in merito alle questioni strutturali non sono mai state sollevate contestazioni dalla parte opponente ed i certificati di collaudo riguardano la parte strutturale. Lo stesso #### sentito all'udienza del 6.10.2020 aveva riferito che i problemi non erano relativi alla parte strutturale.  ###. ### che era stato nominato collaudatore delle opere strutturali della costruzione dell'abitazione del sig. ### ha riferito anch'esso che non vi furono mai state contestazioni sempre con riferimento alle opere strutturali “### state evidenziate delle piccole lesioni sulle pareti interne e dall'esame dei calcoli e della struttura queste lesioni sono derivate dalla cattiva posa in opera del cartongesso. Preciso che le lesioni erano solo interne non esterne. Anche con riferimento ai collaudi il teste ha riferito di aver depositato le certificazioni riferite sempre alla parte strutturale (si veda verbale di udienza dell'8.03.2022).  #### ha svolto il ruolo di ### dei lavori (ad eccezione della parte strutturale), curando il deposito in Comune delle pratiche edilizie e della richiesta dei permessi necessari per la realizzazione dell'immobile, come emerge dalla testimonianza da lui resa all'udienza del 6.10.2020, i cui compensi sono stati regolarmente pagati dall'### i ### Infine, il ### Culotta aveva inviato i disegni relativi al montaggio delle pareti prefabbricate in legno al #### autore del progetto architettonico e ### dei ### come riferito dallo stesso all'udienza del 6.10.2020, “E' vero lo consegnai (il progetto architettonico) al ### che era il progettista del più complessivo lavoro. ### mi aveva detto di consegnarlo al ###” Detto ciò, vanno analizzate le fatture emesse dalla ### e non saldate dalla Az. ### presupposte ai decreti ingiuntivi oggi opposti. 
Nella fattura n. 23/2018 viene richiesto il pagamento del 4° SAL per complessivi € 11.460,80 che era dovuto al momento della consegna dell'opera ultimata. 
Al fine di valutare più compiutamente se l'importo dovrà o meno essere corrisposto dall'opponente, come già detto e rilevato anche dal ### Berrettini nella relazione peritale a cui si rimanda, alcuni dei lavori commissionati non sono stati conclusi e/o completati dalla società, avendo la stessa abbandonato il cantiere in data ###. Devono essere esaminate le singole contestazioni in ordine al mancato completamento delle opere che riguardano i lavori di seguito indicati e che sono stati singolarmente vagliati e valutati dal ### 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici (verrà trattata quando verrà analizzata la fattura n. 34/2018); 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata. Riferisce il CTU che seppur detta fornitura non risulta indicata in alcun contratto sottoscritto dalle parti, dalla lettura degli atti si evince comunque che vi è stato un accordo che prevedeva l'installazione del serramento in questione con finitura opaca ### e che invece è stato fornito con finitura trasparente: circostanza constatata in sede di sopralluogo” (cfr. pag. ###). 3. 
Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non sono stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non sono installati 2 lavandini; 7. Non è stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non è stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato. 
Per quanto riguarda i punti da 3 a 8 il CTU riferisce che: “### per la realizzazione dell'edificio abitativo non prevede la fornitura e posa delle soglie nelle finestre quindi nemmeno in quelle dei locali tecnici. Tale lamentata omissione, quindi, non può essere ritenuta un vizio. In merito, infine, alla “mancanza delle due finestre”, si è constatato che non si è trattata dell'assenza della fornitura, ma bensì della omessa installazione che infatti è stata poi eseguita da altra ditta (### n° 7). Lo zoccolino battiscopa effettivamente non risulta posato nei due vani tecnici; la mancanza di questa finitura è da ritenersi un'omissione nella realizzazione delle opere eseguite in quanto, trattandosi di un contratto “chiavi in mano”, si presuppone che vi siano ricomprese tutte le opere di finitura che il sottoscritto ritiene indispensabili sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista igienico (### n° 11 - ### n° 4). Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico: tale condizione è da ritenere, anche in questo caso, una mancanza al completamento dell'impianto elettrico essendo anche questo a servizio dell'unità abitativa. Riguardo l'installazione di due lavandini (### 11 - Riprese n. 5 e 6), da quanto rilevato nella documentazione deposita in atti, si riscontra che gli stessi sono stati installati successivamente da altra ditta (### n° 8), come riferito dal teste ### vennero installati dalla ditta ### come da fattura prodotta in atti al costo di € 500,00. 
Per quanto riguarda la predisposizione per l'installazione di una canna fumaria, il sottoscritto ritiene che tale opera non sia stata eseguita in quanto non vi è la realizzazione di un comignolo sulla copertura e non è stata predisposta alcuna apertura per l'accesso ad un eventuale cavedio. Il contratto relativo alla fornitura e posa in opera del pergolato (### 11 - ### n° 7) prevedeva il “trattamento a vernice” del legname. Da quanto risulta in atti detta lavorazione non è stata effettivamente svolta e per tale motivo è stata emessa da parte della ### la nota di credito n° 29/18 del 18/09/2019 (### n° 9). 
Ebbene è di tutta evidenza sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dal consulente, la fattura 23/2018 emessa per il pagamento del 4° SAL non è dovuta in quanto l'opera consegnata non risulta essere stata ultimata a regola d'arte. 
Per i motivi sopra esposti non è parimenti dovuta la fattura n. 25/18 dell'importo di € 2.080,00 riguardante la POC concernente la realizzazione del pergolato. 
È dovuta invece la fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 è relativa al ### della progettazione strutturale (### C.I. 01/17 - ###/1400817), in quanto la fase della progettazione strutturale era affidata all'#### e non al #### al quale invece era affidata la progettazione architettonica. 
Quanto alle fatture relative alle opere extra-capitolato, va detto che dai documenti sottoscritti dalle parti risulta che, come unica opera extra capitolato richiesta dalla committente, afferiva al marciapiede esterno. 
Va rilevato che nella fattura n. 26 seppur viene genericamente indicato “pagamento ulteriori opere extra capitolato” per l'importo di € 11.440,00, nella relazione prodotta da parte opposta del 7.09.2018 risultano descritte tutte le opere extra capitolato di cui si chiede il pagamento. Ciò posto si ritiene che l'importo richiesto in detta fattura sia dovuto non essendo mai contestata da parte opponente se non in sede ###ordine alla fattura n. 34/18 del 24.09.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.750,00, relativa al pagamento a saldo del materiale di cui alla POC del 31.5.2018 per la fornitura e il montaggio dei pannelli fotovoltaici come accertato in perizia il materiale non risulta né fornito né montato. Riferisce infatti lo stesso ### “In relazione ai pannelli fotovoltaici (### 11 - ### n° 1) è confermato da entrambe le parti che l'installazione dell'impianto non è mai avvenuta ad opera della ### Si precisa che comunque per detta fornitura era stato versato un acconto pari ad € 4.950,00 compresa iva (### n. 15/18) e che la ditta ha richiesto con e-mail del 27 settembre 2018 (### n. 8 di parte convenuta), il saldo del costo del materiale ammontante ad € 2.750,00, come da ### 34/18 del 24.09.2018” (cfr. pag. IX della ###. Pertanto, l'importo di € 4.950,00, corrisposto a saldo della fattura n 15/18, dovrà essere rimborsato dalla ditta ### mentre la fattura n. 34/18 non risulta dovuta. Non è dovuto tuttavia neanche l'importo di € 2.000,00 presuntivamente sostenuto da parte dell'opponente per far completare l'opera del quale tuttavia non è stata prodotta la fattura. 
Quanto alla fattura n. 36/18 del 30.10.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.236,00 relativa alla fornitura e posa in opera di lastre per rivestimento pareti interne di tipo ### il contratto principale prevedeva la costruzione “chiavi in mano” dell'immobile senza alcuna eccezione, e nessuna richiesta di lavori extra capitolato ha riguardato le lastre di cartongesso tipo “diamant”. Va detto che parte opposta non ha fornito alcuna prova che vi sia stata l'installazione di tale tipologia di cartongesso, né ciò emerge dalla relazione del 7.09.2018 né ciò emerge dalla ### pertanto, la somma richiesta non è dovuta. 
Non è dovuta altresì la fattura n. 37/18 dell'8.11.2018 dell'importo complessivo lordo di € 12.566,00 relativa alla fornitura dei servizi di progettazione ivi indicati riferiti alla parte architettonica, venne curata come già ampiamente sopra detto, dal #### che venne pagato direttamente dal sig.  ### (si veda testimonianza del #### udienza del 6.10.2020 pag. 13). 
Parimenti non dovuta è la fattura n. 39/2018 per € 1.404,00 avente ad oggetto “opere extra capitolato inerente il sotto infisso ### - rispetto alla POC sottoscritta che prevedeva la finitura a rasante effetto intonaco opera sostituita con soglie della tipologia da voi scelta in linea con quella per portefinestre e portoncino”. ### rileva che l'offerta per la realizzazione dell'edificio non prevedeva la fornitura e posa nelle finestre. ### parte, la ### non ha provato eventuali accordi intercorsi tra le parti a modifica del contratto sottoscritto. 
Accertate quale sono le fatture rimaste impagate e che dovranno essere saldate dall'opponente, a questo punto va analizzata la domanda riconvenzionale formulata da parte dell'Az. ### Nella relazione peritale il CTU riscontra la presenza di vizi lamentati dalla parte opponente: “Il marciapiede esterno presenta numerose lesioni che lo hanno interessato lungo tutto lo sviluppo, fenomeno probabilmente dovuto ad un inadeguato sottofondo che non ne ha garantito la tenuta. Le piastrelle si presentano scollate e male ancorate al sottofondo così come il battiscopa che in alcune zone risulta distaccato. Si osserva inoltre la mancanza di giunti di dilatazione, i quali avrebbero certamente ridotto se non evitato la problematica in questione (### n° 11 - ### n. 8-9-10-11-12-13-14-15). Le lesioni lamentate lungo le pareti interne dell'abitazione sono state rilevate in due delle tre camere e nei due bagni. In particolare, si precisa che dette setolature sono presenti, prevalentemente lungo le giunzioni delle lastre ed in prossimità dei davanzali delle finestre (### n° 11 - ### n. 17-18-19-20-21-22). 
Relativamente alle facciate esterne della villetta, si è riscontrata la formazione di muffe e macchie che ne hanno pregiudicato l'estetica (### 11 - ### n. 23- 24-25-26-27-28-29-30). Inoltre, le stesse sono interessate, in varie zone, da lesioni e setolature la cui origine, in questa fase, rimane difficile stabilire”. 
Sempre nella relazione peritale, il ### dopo aver individuato i vizi, quantifica i costi necessari per la loro eliminazione che stima in complessivi € 20.198,80 oltre iva (al 10%) per un totale complessivo di € 22.218,68. 
Ebbene considerato che nessun dubbio possa sussistere in merito alla presenza dei vizi, la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente deve essere accolta, dovendo pertanto la società ### dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'Az. ### della somma quantificata dal CTU per il risanamento delle pareti interne, il rifacimento del marciapiede ed il risanamento delle pareti esterne.  ### precisa altresì nel suo elaborato, sempre in risposta ad un quesito formulato dal Giudice, che “sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi. Dalla lettura dei documenti in atti, come sopra accennato, si riscontra l'esecuzione di alcune opere da parte di altre ditte ed in particolare: ### ed installazione di pannelli fotovoltaici: si rileva che parte attrice opponente ha fornito in atti un preventivo di spesa in merito, ma non una fattura di quanto in effetti corrisposto ad altra ditta (### n° 10). È comunque indubbio che l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del car-port non è avvenuto ad opera della #### cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia ad opera della ditta ### (### n° 7); installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera della ditta ### (### n°8)”. 
Va rilevato che visto il mancato completamento dell'opera da parte della ### l'Az. ### si vide costretta a far intervenire ditte terze, la circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi in corso di causa (si veda la testimonianza di ### e ###; pertanto, anche in questo caso i relativi costi tutti documentati dovranno essere rimborsati all'opponente da parte dell'opposta come di seguito specificati: € 700,00 sono dovuti per le opere eseguite dalla ditta ### per la sistemazione cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia; € 500,00 a titolo di rimborso per l'installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera eseguite della ditta ### Niente è dovuto per la fornitura ed installazione di pannelli fotovoltaici non essendo presente in atti la fattura corrispondente ma solo un preventivo di spesa. 
A questo punto è d'obbligo effettuare un riepilogo in ordine al dare/avere tra le parti in causa; la società ### risulta creditrice delle somme di cui alla fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 e di cui alla fattura n. 26/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 11.440,00, per un totale complessivo di € 12.233,00. ###. ### risulta essere creditrice invece della società ### delle seguenti somme: € 700,00 per il montaggio delle finestre di cui alla ricevuta emessa dalla ditta ### € 500,00 per il montaggio dei lavandini eseguito dalla ditta ### il risarcimento dovuto per il ripristino dei difetti riscontrati dal CTU pari ad € 22.218,68. Sarà inoltre dovuto il rimborso della fattura n 15/18 per € 4.950,00 relativa ai pannelli fotovoltaici mai montati né consegnati, per un totale complessivo di € 28.368,68. Effettuata pertanto la compensazione delle somme, l'### I ### di ### risulta creditrice da parte della ### dell'importo di € 16.135,68, ciò detto i decreti ingiuntivi oggi opposti devono essere revocati. 
In considerazione del parziale accoglimento delle domande sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, mentre le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna la ### al pagamento in favore della ### I ### di ### della somma di € 16.135,68. 
Dispone la revoca dei decreti ingiuntivi n. 1097/2018 del 29.12.2018 e n. 207/2019 del 20.01.2019 emessi dal Tribunale di Grosseto.  compensa le spese di lite.  le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%. 
Così deciso in ### 20 giugno 2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 629/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice

M

Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 173/2026 del 21-01-2026

... chiede accogliersi la proposta domanda; avv.to ### per delega dell'avv. ### per l'impresa ### S.P.A., il quale si riporta alle approntate difese, evidenziando che, come confermato dal nominato ### non vi è prova del lamentato danno; chiede, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide - dopo essersi ritirato in camera di consiglio - la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott. ##### Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 3772/2021 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente TRA ### rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. ### d'### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### al C.so ### n. 58; - ATTRICE - E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del (leggi tutto)...

testo integrale

 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE #### n. r.g. 3772/2021 Oggi, 21/01/2026, innanzi al Giudice, dott. ### sono comparsi: avv.to ### d'### per ### il quale si riporta alle approntate difese e chiede accogliersi la proposta domanda; avv.to ### per delega dell'avv. ### per l'impresa ### S.P.A., il quale si riporta alle approntate difese, evidenziando che, come confermato dal nominato ### non vi è prova del lamentato danno; chiede, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa. 
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide - dopo essersi ritirato in camera di consiglio - la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Il Giudice dott. ##### Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 3772/2021 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente TRA ### rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. ### d'### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### al C.so ### n. 58; - ATTRICE - E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del ### di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### unitamente al quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 34, presso lo studio dell'Avv. ### - CONVENUTA - All'udienza celebrata in data ###, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ### ha convenuto in giudizio la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi nel territorio del Comune di ### in data ###, alle ore 19:00 circa. Segnatamente, la difesa dell'attrice ha dedotto: che nell'indicato frangente temporale la sig.ra ### in compagnia del sig.  ### sarebbe intenta a percorrere a piedi via dei ### con direzione via del Centenario, onde recarsi al supermercato “CRAI”, sito “all'intersezione tra via del Centenario e via dei Sepolcri”; che l'odierna istante, al fine di raggiungere il testé citato supermercato, avrebbe intrapreso, “stante la strada sgombera”, l'attraversamento della carreggiata in uno al sig. ### allorquando, “giunta quasi in prossimità del marciapiede di destinazione ove era posto il supermercato, quindi avendo percorso quasi totalmente la carreggiata interposta tra i due marciapiedi”, avrebbe scorto un'automobile di colore bianco sopraggiungere “ad elevatissima velocità da via dei Sepolcri”, ad onta della presenza di pedoni e dell'approssimarsi di un incrocio viario; che l'attrice, “nell'intento ultimo e disperato di schivare” l'impatto con la predetta vettura, “lanciata a velocità spropositata”, avrebbe “allungato il passo, quasi correndo/saltando sul marciapiede”, in tal guisa evitando “il tragico urto con l'auto, che avrebbe certamente comportato conseguenze maggiormente nefaste se non mortali”; che, tuttavia, per l'effetto del salto compiuto, la sig.ra ### sarebbe rovinata “con violenza a terra sul marciapiede”; che la vettura de qua si sarebbe allontanata “immediatamente senza rallentare né fermarsi”; che i “fortissimi e lancinanti dolori” che l'attrice avrebbe lamentato alla gamba ed al piede destro in conseguenza del testé descritto incidente ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del nosocomio “### di Dio e ### d'Aragona” di ### i cui sanitari avrebbero diagnosticatole “la lesione/frattura dell'emipiatto tibiale esterno dx”; che, in data ###, l'odierna istante sarebbe stata sottoposta ad “intervento chirurgico di osteosintesi mediante placche e viti”; che, in data ###, il sig. ### avrebbe sporto “denuncia dell'evento presso la ### di #### nella speranza che il veicolo danneggiante venisse individuato ma, dopo diversi mesi, le competenti ### di ### non riuscivano ad identificare il mezzo”; che la sig.ra ### avrebbe provveduto a costituire in mora la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### che la testé citata impresa non avrebbe formulato alcuna offerta risarcitoria. 
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna istante ha sostenuto, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere ascritta esclusivamente al conducente dell'automobile, che, ad onta della presenza di pedoni e dell'approssimarsi di un incrocio viario, sarebbe stata intenta a marciare “a velocità spropositata”; dall'altro, che la vettura si sarebbe allontanata repentinamente dal luogo teatro del sinistro. 
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, l'attrice, di là dall'aver chiesto il ristoro del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche nonché “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie” sostenute, ha domandato il risarcimento del danno dinamico-relazionale, di quello morale e di quello biologico, che sarebbe sostanziatosi in una compromissione permanente della salute “comunque non inferiore ad 8 punti percentuali”. 
Con comparsa di risposta depositata in data ###, si è costituita in giudizio la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di siffatta impresa ha in limine sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la - supposta - violazione del dettato degli artt. 145, 148, III comma, 283 e 287 del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria della sig.ra ### non sarebbe stata inoltrata anche alla ### e, comunque, non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore. 
Quanto al merito, la convenuta compagnia ha dedotto che l'attrice non avrebbe offerto alcun elemento a sostegno della propria prospettazione, evidenziando, anzi, che nel corpo del verbale redatto dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo del sinistro sarebbe stato dichiarato come motivo di attivazione “caduta in strada” e nessun riferimento sarebbe stato fatto circa un'automobile non identificata; inoltre, ha sostenuto che, se anche il sinistro si fosse effettivamente verificato, la domanda attorea non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, in quanto la mancata identificazione della vettura sarebbe da ascrivere alla condotta colposa dell'attrice, che avrebbe “effettuato una sommaria e superficiale ricostruzione dell'evento e che non ha fornito utili elementi per l'identificazione dell'investitore, quali ad esempio, il numero di targa e la sua direzione dopo l'impatto (tutte informazioni che si sarebbero potute ottenere utilizzando l'ordinaria diligenza, posto che il sinistro è avvenuto in un orario in cui non vi è traffico e in una strada non certo angusta)”, e che nemmeno si sarebbe “attivata a ricercare eventuali riprese video degli esercizi commerciali della zona”; ancora, ha affermato che la responsabilità per l'evento lesivo de quo dovrebbe comunque essere imputata - quantomeno in parte - all'attrice, giacché “l'arrivo del veicolo ha sicuramente prodotto un rumore sensibile e certamente udibile dal pedone che avrebbe dovuto porre in essere una condotta in grado di evitare l'evento lesivo”; da ultimo, ha contestato la quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo. 
Concessi i termini di cui al VI comma della previgente formulazione dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie; nel corpo della memoria di cui al I termine della testé citata disposizione la difesa dell'attrice, in replica all'avversa deduzione per la quale la mancata identificazione della vettura di colore bianco sarebbe dipesa dalla condotta colposa della sig.ra ### ha evidenziato che quest'ultima si sarebbe “trovata nella condizione di non poter conoscere l'identità del conducente, del proprietario né tanto meno di poter accertare la copertura assicurativa del veicolo in quanto a seguito della caduta, dolorante, rimaneva in terra con una successiva diagnosi di frattura dell'emipiatto tibiale destro che l'ha costretta ad un intervento chirurgico”. 
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. 
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di scrutinare l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha de facto sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attrice, oltre a non esser stata indirizzata anche alla ### S.p.A., non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore. 
Orbene, preliminarmente evidenziato che ex actis emerge irrefutabilmente che l'odierna istante ha provveduto a costituire in mora sia la convenuta impresa assicuratrice che la ### S.p.A., non può tacersi che le richieste risarcitorie inoltrate dall'attrice - a mezzo p.e.c. a firma dell'avv. ### d'### - risultino effettivamente non pienamente conformi al paradigma normativo, non avendo l'istante nel corpo delle stesse né precisato se fosse o meno intervenuta la completa guarigione né dichiarato di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. 
Ciò posto, occorre interrogarsi - nel silenzio normativo - in ordine alle conseguenze derivanti dall'omissione nel corpo della richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice di uno o più degli elementi indicati dalle summenzionate disposizioni: in effetti, se è pacifico che il mancato invio della lettera di messa in mora comporti l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato implicito, è controversa la sorte di tale domanda qualora la richiesta stragiudiziale sia incompleta, ossia non contenga tutti i requisiti prescritti dal legislatore. 
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede ###vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza). 
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto - rispetto ad un rigido formalismo interpretativo - considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione solo qualora l'incompletezza della richiesta risarcitoria, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod.  ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145 c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17; analogamente, Cass. ord.  19354/16, secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”). 
Interpretare diversamente la norma, infatti, significherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come - al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative - il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso esigibile (art. 1176, co. 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod.  ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno. 
Sicché, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno. 
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che l'avanzata domanda risarcitoria sia proponibile, avendo l'odierna istante fornito all'impresa convenuta gli elementi sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148, II comma, cod. ass.: infatti, se è vero che nel corpo delle inoltrate messe in mora l'attrice non ha precisato se fosse o meno intervenuta la completa guarigione, è parimenti inconfutabile che la sig.ra ### di là dall'aver descritto compiutamente le lesioni patite, ha allegato alle inviate missive la lettera di dimissioni redatta dai sanitari dell'#### di Dio e ### d'### di ### nella quale sono indicate le lesioni patite dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa (frattura emipiatto tibiale), pienamente corrispondenti a quelle descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio. 
Con specifico riguardo, poi, all'omessa dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, par d'uopo osservare che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di liquidare il danno, tenuto conto che “se il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l'unica conseguenza di tale omissione è che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione” (Cass. ord.  19354/16). Detto altrimenti, l'omesso inserimento nella richiesta risarcitoria della dichiarazione di cui si discorre non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale. 
Ciò posto, può procedersi a scrutinare l'avanzata pretesa risarcitoria. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del ### di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare - ex art. 2697 c.c. - che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo; che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01). 
Muovendo della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierna istante sia riuscita a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, l'evento dannoso per cui è disputa è stato confermato dai testi escussi, i quali hanno ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: segnatamente, il teste ### premesso che nel frangente temporale in cui è occorso l'incidente de quo stesse uscendo dal supermercato verso il quale stava incamminandosi l'attrice, ha confermato che la sig.ra ### “mentre attraversava la carreggiata dirigendosi verso il marciapiede ove era ubicato il supermercato, accortasi del sopraggiungere ad elevatissima velocità di un veicolo di colore bianco proveniente da Via dei ### (prosieguo di ### e ormai raggiunta dallo stesso, accelerava il passo al fine di evitare l'impatto con l'auto e rovinava malamente a terra”, precisando che non vi fosse stato alcun impatto tra l'automobile di colore bianco e l'odierna istante; inoltre, ha confermato che detto veicolo si fosse dileguato “senza rallentare né fermarsi dirigendosi in Via del Centenario”; da ultimo, ha negato che nella descritta occasione la sig.ra ### fosse intenta a fare jogging, aggiungendo di non ricordare se quest'ultima stesse attraversando la carreggiata in corrispondenza di strisce pedonali. 
Di tenore sostanzialmente analogo la deposizione del teste ### il quale - preliminarmente evidenziato che al momento della verificazione dell'incidente di cui si discorre stesse procedendo a piedi in compagnia della sig.ra ### e, precisamente, alla sinistra della stessa - ha confermato la dinamica del sinistro delineata nel libello introduttivo, puntualizzando che l'automobile fosse “tipo suv” e che nell'occasione provenisse “dalla destra” dell'attrice; inoltre, ha precisato che la vettura de qua non avesse urtato l'attrice, nonché confermato che il conducente della stessa non avesse arrestato la marcia per sincerarsi delle condizioni dell'odierna istante; infine, ha dichiarato che nella zona in cui la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata “non ci fossero delle strisce pedonali”. 
Non dissimili, poi, le dichiarazioni rese dal teste ### il quale, premesso di esser titolare di “un'attività vicino al luogo in cui è accaduto il sinistro, che affaccia sulla strada”, ha riferito di “aver visto che la sig.ra ### stava attraversando la strada e di aver sentito un forte rumore”, emesso dal “motore dell'auto ad alto giro”, aggiungendo che nell'occasione l'odierna istante, “avendo visto un'auto di colore bianco sopraggiungere ad alta velocità”, fosse “caduta a terra per evitarla”; da ultimo, ha dichiarato che in prossimità del punto ove la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata non vi fossero strisce pedonali. 
Ulteriore elemento che depone a suffragio della tesi attorea è rappresentato dal verbale di accettazione approntato dal personale del P.S. del nosocomio “### di Dio e ### d'Aragona” di ### presso il quale la sig.ra ### era stata trasportata da un'ambulanza del 118, dal quale emerge che l'odierna istante avesse nel frangente riferito ai sanitari di essersi infortunata in conseguenza di un “incidente in strada”, nonché precisato espressamente che il trauma fosse occorsole “per evitare una autovettura”. 
A sostegno della prospettazione dell'attrice possono, poi, essere addotti gli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dalla sig.ra ### “appaiono compatibili con un trauma diretto (caduta al suolo)”. 
Alla luce degli elementi testé passati in rassegna, non può che ritenersi che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato conseguenza dell'inosservanza di norme che disciplinano la circolazione stradale. 
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo, come fatto dalla difesa della compagnia, che dalle risultanze della scheda d'intervento redatta dai sanitari del 118 giunti sul luogo teatro del sinistro emergerebbe che le lesioni subite dall'attrice siano state conseguenza - non già di un incidente stradale, bensì - di una “caduta in strada”. A tale argomentazione risulta agevole replicare che, se è vero che nel corpo della predetta scheda è stato indicato, barrando la relativa casella, quale evento causativo delle lesioni una “caduta accidentale”, parimenti irrefutabile è che tale espressione non sia del tutto incompatibile con la peculiare dinamica del sinistro, non potendosi nel caso in esame discorrere di “investimento” (altra voce per la quale gli operatori avrebbero potuto optare tra gli eventi causativi delle lesioni), in quanto nessuna collisione è avvenuta tra l'automobile di colore bianco e la sig.ra ### la quale, proprio al fine di evitare di esser investita, ha “allungato il passo, quasi correndo/saltando sul marciapiede”; per vero, non può tacersi che la voce più appropriata tra quelle selezionabili per descrivere l'evento dannoso de quo sarebbe stata “incidente stradale”, essendosi lo stesso verificato in conseguenza dell'inosservanza di norme concernenti la circolazione stradale, ma anche l'opzione “caduta accidentale” non confligge insanabilmente con la ricostruzione offerta dai testi escussi, vieppiù considerando che l'attrice - come evidenziato dalla difesa della stessa nella memoria di cui al I termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. - “non è di nazionalità italiana e non conosce perfettamente la lingua italiana”, con la conseguenza per la quale la sig.ra ### potrebbe non esser riuscita a descrivere con sufficiente precisione o chiarezza agli operatori del 118 la dinamica dell'incidente, anche in ragione del verosimile affievolimento della lucidità della medesima provocato dal dolore che ella stava ragionevolmente provando per le lesioni subite. 
Venendo al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre sostenuto che l'istante ha l'onere di dedurre - e provare - che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole; deduzione, questa, che dovrà essere “supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato” (così, ex pluribus, Cass. n. 23710/16): detto altrimenti, sul danneggiato incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, ad esempio, segnalando tempestivamente la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze della fattispecie (cfr. Cass. n. 8467/99; Cass. n. 10545/18, ove si è eloquentemente affermato che, “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”). 
In ordine al grado di diligenza richiesto al danneggiato, s'impone di rilevare che ogni valutazione circa la natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante non può che essere compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1176 c.c.: tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe assunto il bonus pater familias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa designata non sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., cioè difforme da quella esigibile da qualunque altra persona nelle medesime circostanze (cfr. Cass. 274/15). Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto: resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude di per sé stessa alla presunta vittima la risarcibilità del danno ad opera del ### di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), legge 990/69 (nel medesimo senso, #### 10/02/04 e 23/02/06). 
Tale impostazione ermeneutica ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (così, testualmente, Cass. n. 3019/16; analogamente, Cass. 11054/09, n. 18532/07). 
In altri termini, la Corte di nomofilachia ha sostenuto che la denuncia all'autorità del sinistro con danno alla persona occasionato dalla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che l'eventus damni sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia/querela contro ignoti non è in re ipsa idonea a dar prova che l'impossibilità di identificare il mezzo pirata non debba essere ascritta alla condotta colposa dell'attore. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: apertis verbis, devono essere scrutinate dal Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283, lett. a), D.Lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. 
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, si ritiene che la mancata identificazione dell'automobile investitrice non sia imputabile all'attrice, tenuto conto: che l'automobile fosse sopraggiunta improvvisamente ed a “velocità spropositata”; che il veicolo si fosse repentinamente allontanato, come confermato dai testi escussi; che il dolore che l'attrice stava verosimilmente provando per le gravi lesioni subite ha probabilmente comportato un affievolimento della lucidità della medesima. 
Ad ulteriore suffragio della conclusione cui si è testé approdati può essere addotta la circostanza per la quale il sig. ### compagno dell'odierna istante, ha presentato, in data ###, denuncia/querela contro ignoti, descrivendo nel corpo della stessa la dinamica dell'evento dannoso per cui è disputa. 
Chiarito che la sig.ra ### abbia adeguatamente provato di aver profuso un sufficiente grado di diligenza per identificare la vettura coinvolta nel sinistro, s'impone di valutare se il conducente sia stato responsabile dell'incidente de quo. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, in caso di investimento di un pedone, il I comma dell'art. 2054 c.c. - a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” - pone una presunzione di colpa in capo all'automobilista, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dar prova che l'incidente si è verificato a causa - non già di una semplice violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, non essendo la stessa di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (cfr. Cass. n. 24472/14; Cass. ord. n. 20137/23), bensì -di una condotta anomala del pedone. 
Peraltro, la norma in esame non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia provato l'irreprensibilità della propria condotta, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità dell'agere del pedone investito, necessaria al fine di valutare la sussistenza di un eventuale contributo eziologico ascrivibile a quest'ultimo (in tal senso, Cass. ord. n. 842/20, secondo cui “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 2433/24). 
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione ermeneutica, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è disputa deve essere imputata in via esclusiva al conducente della vettura non identificata, giacché non sono emersi elementi da cui poter inferire l'irreprensibilità della condotta del medesimo o, alternativamente, l'inosservanza di regole cautelari da parte del pedone. 
A tale ultimo riguardo, pare opportuno evidenziare che dal raccolto compendio probatorio non è possibile evincere l'avvenuta violazione del secondo comma dell'art. 190 C.d.S. da parte dell'attrice, in quanto due dei tre testi escussi hanno riferito che in prossimità del punto ove la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata non vi fossero strisce pedonali. 
Ascritta la responsabilità del sinistro al conducente dell'automobile, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra ### quest'ultima, di là dall'aver chiesto il ristoro del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche, nonché “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie” sostenute, ha domandato il risarcimento del danno dinamico-relazionale, di quello morale e di quello biologico, che sarebbe sostanziatosi in una compromissione permanente della salute “comunque non inferiore ad 8 punti percentuali”. 
Muovendo proprio dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica - come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. - “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica; il danno alla vita di relazione; il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. 
Tanto atteso, secondo il nominato ### l'attrice, in conseguenza dell'evento dannoso occorso in data ###, ha subito una “frattura pluriframmentata del piatto tibiale e della testa del perone” ed un trauma contusivo del ginocchio destro, da cui sono residuati esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nell'11%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 15 giorni di invalidità temporanea totale; 100 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 75%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%. 
Sennonché, le conclusioni cui è approdato il nominato perito sono state oggetto di rilievi critici da parte dell'attrice: in particolare, questa ha lamentato che il ### nel quantificare gli esiti permanenti, avrebbe omesso “di valutare il danno psichiatrico”, avendo “totalmente trascurato la compromissione insorta a seguito del sinistro in parola, nonostante la documentazione agli atti attesti chiaramente il contrario”. 
Le osservazioni critiche mosse dalla difesa dell'attrice si sono appuntate anche sulla determinazione del periodo di I.T.T. cui è pervenuto il ### segnatamente, si è affermato che siffatto periodo dovrebbe “estendersi dalla data del sinistro (14/8/2020) al 14/12/2020, in quanto certamente in tale lasso di tempo la paziente fu costretta a letto con divieto assoluto di carico e non le furono prescritti neanche bastoni canadesi per muoversi almeno all'interno della propria abitazione”. 
In replica ai rilievi critici concernenti il danno di natura psichica il nominato perito ha condivisibilmente osservato che: a) “dall'ultimo accesso alla ### risalente ad ottobre 2022 non sono documentati ulteriori controlli né presso la struttura né presso specialisti di branca per cui, con siffatte premesse, non risulta soddisfatto il criterio della continuità e/o seriazione fenomenologica nonché quello di esclusione di altre cause, la cui positività è indispensabile per il riconoscimento del nesso causale”; b) nel certificato redatto dalla dott.ssa ### attestante alla data del 29.06.21 la guarigione clinica, non è fatta “menzione alcuna di disturbi psichici correlati al trauma”; c) nel corso della “visita peritale non sono emerse alterazioni della sfera psichica e/o del tono dell'umore”. 
A ciò aggiungasi che nella consulenza di parte prodotta dall'attrice, a firma del dott. ### (cfr. all.  n. 9 alla produzione attorea), nemmeno è stato prospettato che in conseguenza del sinistro per cui è disputa la sig.ra ### abbia subito alterazioni della sfera psichica. 
Per quanto concerne, poi, i rilievi critici circa la determinazione del periodo di I.T.T., il CTU ha puntualmente replicato che lo stesso debba esser circoscritto soltanto ai giorni del ricovero ospedaliero, essendo quelli successivi (ossia quelli ricompresi tra il ### ed il ###), durante i quali era stato prescritto all'attrice un divieto di carico, stati connotati da un'invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 75%, in quanto non caratterizzati “dal massimo risentimento sintomatologico ed organo-funzionale (la periziata non è risultata degente né ha subito un trauma a seguito del quale tutto l'organismo ha risentito negativamente dell'affezione morbosa al punto di impedirle di svolgere le attività ordinarie della vita quotidiana)”. 
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale. 
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).  ### che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. 
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a.  consentono di distinguere definitivamente - sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica - il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19). 
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) - a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” -, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice <<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori - rispetto a quelle ordinariamente ricomprese - conseguenze pregiudizievoli, l'ammontare del risarcimento. 
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamicorelazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza ### di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di ### che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno; 3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella. 
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <<la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19). 
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. 
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. 
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita. 
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18). 
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che nessun danno dinamico-relazionale possa esser riconosciuto all'attrice, giacché l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal ### di ### - che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) - risulta idoneo a ristorare integralmente il danno, anche dinamico-relazionale, patito dalla sig.ra ### non avendo la stessa allegato (almeno sino alla maturazione del thema decidendum) circostanze da cui desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare. 
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte - ultime - conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”. 
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19). 
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18). 
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce - in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche - un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.  8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. 
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23). 
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, alla sig.ra ### deve essere riconosciuto un danno morale nella misura contemplata dalle ### elaborate dal ### di ### tenuto conto dell'angoscia e del tumultuoso turbamento dalla stessa verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico (che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo. 
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che l'odierna istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 656,36, da considerarsi, come affermato dal nominato ### conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano - come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che quelle documentate sono “congrue con le lesioni in diagnosi” - congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno. 
Venendo alle spese “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie”, il rimborso delle stesse non può essere riconosciuto all'attrice, attesa la laconicità della prospettazione della medesima sul punto, che non consente in alcun modo di arguire se e quali spese siano state effettivamente sostenute né se le stesse debbano esser ritenute conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui si discorre, avendo l'istante omesso d'indicare le destinazioni dei viaggi che avrebbe effettuato e le ragioni per le quali gli stessi sarebbero stati affrontati. 
Da ultimo, pare opportuno rilevare che l'attrice, pur avendo recisamente contestato le considerazioni del CTU circa l'incidenza delle riscontrate “menomazioni sulla capacità lavorativa specifica”, giammai ha domandato, almeno sino alla cristallizzazione delle preclusioni assertive, il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. In ordine a tale pregiudizio, giova osservare che lo stesso - da non confondersi con la menomazione della capacità lavorativa generica, già ricompresa nel danno biologico (cfr. Cass. 2311/07; Cass. n. 15187/04) - è un danno futuro e permanente, destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima; esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. n. 10499/17; Cass. n. 2003/14; Cass. 25634/13). Apertis verbis, l'accertamento del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona. 
Tale pregiudizio, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum dall'attoredanneggiato (cfr. Cass. n. 26641/23; Cass. n. 19922/23; Cass. n. 15301/08). A tal riguardo, si ritiene, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, che “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo; ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. 10031/06; Cass. n. 10026/04; Cass. n. 3867/04). Detto altrimenti, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, “di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. n. 10074/10; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 15238/14; Cass. n. 11361/14; Cass. 9444/10, ove si è eloquentemente affermato che, “in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica - anche in caso di postumi permanenti acclarati -, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità, è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante”), tenuto conto che, ai fini della risarcibilità di siffatto danno patrimoniale, occorre “la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (cfr. Cass. 3290/2013). 
Orbene, l'attrice mai - almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum - ha fatto cenno a contrazioni reddituali, avendo finanche omesso d'indicare quale attività lavorativa svolgesse prima del sinistro. 
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle ### elaborate dal ### di ### Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle - le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 -, deve riconoscersi all'attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento: a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 3.470,36) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (11 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,740) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (53 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 28.249,00; b) per il periodo di invalidità temporanea totale (### si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 115,00 per i 15 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 1.725,00; c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 86,25 (pari a ¾ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 100 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 8.625,00; d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 3.450,00; e) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal ### così pervenendosi all'importo di euro 1.725,00. 
Di talché, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 43.774,00. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 43.774,00 devalutato - in base agli indici ### - al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.20) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale. 
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve essere riconosciuto anche quello patrimoniale, quantificato nel complessivo importo di euro 656,36. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 656,36 devalutato - in base agli indici ### - al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.20) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale. 
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della convenuta.  P.Q.M.  ### di #### in persona del giudice unico, dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ### nei confronti della convenuta; per l'effetto: a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata; b. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ### della somma di euro 43.774,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; c. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ### della somma di euro 656,36, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; 2. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, all'uopo liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario; 3. Pone le spese dell'espletata ### come già liquidate, definitivamente a carico della convenuta. 
Provvedimento depositato telematicamente in data ### 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3772/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Filippo Gianluca

M
1

Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 72/2026 del 21-01-2026

... tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal ### 26/01/2015. La finalità pubblicistica che sta alla base della ###introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. Le parti opposte infatti, non hanno proceduto a proporre domanda di mediazione obbligatoria trattandosi nella fattispecie di una controversia in materia di contratto di locazione. Si evidenzia altresì che non vi era motivo che questo decidente la rilevasse d'ufficio. ###, con decisione n. 19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, hanno statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI AGRIGENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1137/2025 R.G.A.C. 
FRA ### A ### 10/03/73 ### A ### 22/09/48 rapp. e dif. dall'Avv. ### CONTRO ### S.P.A. ###'INSTITORE #### S.P.A. ##### - ### S.P.A. ##### rapp. e dif. dall'Avv. ### OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ### come in atti ### ricorso del 10/05/2025 ### e ### convenivano in giudizio la ### s.p.a. la ### s.p.a. e la ### s.p.a. in tal modo proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 243/2025 reso da questo Tribunale il ### in forza del quale era stato loro ingiunto di pagare alle convenute opposte la somma di euro 22.801,78 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'azione intrapresa assumevano gli opponenti che l'impugnata ingiunzione doveva ritenersi priva di giuridica efficacia in quanto fondata su una pretesa creditoria insussistente. Concludevano quindi instando affinché appunto il decreto ingiuntivo in avversione venisse revocato. ### s.p.a. la ### s.p.a. e la ### s.p.a.  costituitesi in giudizio con memoria difensiva del 25/05/2025 contestavano in toto l'assunto avversario deducendo in particolare l'infondatezza della proposta opposizione della quale chiedevano ovviamente il rigetto. 
Celebrata l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine decisa all'udienza del 19/01/2026.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha meritato accoglimento. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede ###questo senso tutte le sentenze citate da ultimo con riferimento al fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto sarebbe, appunto, la domanda dell'opposto. Per tutte, ci si limita a richiamare qui la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale «l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto)». La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). 
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “### il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. 
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova; se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede ###è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. 
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Esaminando a questo punto la vicenda che ci occupa occorre rilevare come il decreto ingiuntivo in avversione vada revocato per i motivi che seguono. Come è noto, il d.lgs. n. 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione. ###. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. La c.d. mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs 149/2022 con l'entrata in vigore della seconda parte della ### dal luglio del 2023 oltre alle materie già in essere, è divenuta condizione obbligatoria di procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura. Il testo è inequivocabile: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, cui sono state come appena cennato aggiunte quelle riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti..." speciali all'uopo previsti. Va ricordato che l'introduzione della norma indicata ha avuto un precedente significativo nella ### 2008/52/CE del ### europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando afferma che "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti". ### nazionale si è distaccato legittimamente dall'opzione contenuta nella citata direttiva, rendendo obbligatoria invece che semplicemente facoltativa la mediazione e rendendola altresì preventiva rispetto all'inizio della causa, a pena di improcedibilità. Tale scelta, peraltro, come è stato osservato, risulta compatibile con il diritto comunitario, posto che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2, dir.  52/2008). ### reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. 
Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal ### 26/01/2015. La finalità pubblicistica che sta alla base della ###introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. Le parti opposte infatti, non hanno proceduto a proporre domanda di mediazione obbligatoria trattandosi nella fattispecie di una controversia in materia di contratto di locazione. Si evidenzia altresì che non vi era motivo che questo decidente la rilevasse d'ufficio. ###, con decisione n. 19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, hanno statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile. 
La decisione delle ### ha quindi risolto il contrasto prima esistente sulla individuazione della parte avente interesse a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare è stato enunciato il seguente principio di diritto: "### controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del ### n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". 
Nella fattispecie, come già esposto le parti opposte non hanno attivato la procedura di mediazione obbligatoria. La Suprema Corte con recente sentenza (sez. II sent. 40035 del 14-12-2021) ha affermato che: ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni eventualmente indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. In base a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sopra citata sentenza il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito. 
Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini l'improcedibilità della domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella fattispecie non risulta che le parti opposte abbiano proposto domanda di mediazione prima dell'udienza fissata per la verifica, non risulta alcuna documentazione da cui risulti un giustificato motivo che abbia impedito alle parti opposte di proporre domanda di mediazione in tempo utile rispetto all'udienza di verifica. Nel caso di specie, si ripete, l'azione giudiziaria, come era sicuramente obbligatorio, non è stata preceduta dal tentativo di mediazione di cui al ### 28/2010. Il tentativo di mediazione peraltro non è stato intrapreso dalle parti opposte neanche quando la lite era già pendente per cui il relativo vizio processuale si è definitivamente cristallizzato, impedendosi ogni altra sanatoria. Per i motivi esposti alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Trattandosi di pronuncia meramente procedurale null'altro potrà statuire questo decidente. 
Certamente la dichiarazione di improcedibilità, non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza seppur nel rito e, pertanto, devono essere sopportate dalle convenute opposte. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo avversato segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico delle allora ricorrenti per ingiunzione, oggi convenute opposte.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando; dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalle convenute opposte e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 243/2025; condanna le convenute opposte al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.200,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario delle parti opponenti; lascia a carico delle convenute opposte le spese attinenti il giudizio monitorio. 
AGRIGENTO 21/01/2026 

IL GIUDICE
### n. 1137/2025


causa n. 1137/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gerlando Calogero Lo Presti Seminerio

M
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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 244/2019 del 07-03-2019

... polizza a ### generali s.p.a.) la cosiddetta clausola di delega (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.). In particolare con l'art. 1.16 della polizza rubricato (“### e Delega”) ### s.p.a. veniva indicata quale delegataria obbligata ad avvertire le ### in caso di giudizio e a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di rendere opponibile a queste ultime la eventuale sentenza. Tuttavia come chiarito anche dalla Suprema Corte (v. Cass. 12.7.2005 n. 14590), “il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato. Qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida, l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di ### - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834 del ### dell'anno 2010 e vertente TRA ### (C.F. ###) E ### D'### (C.F.  ###), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### nonché ### in qualità di nonna paterna di ### D'### tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell' avv.  ### che li rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione; E ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) E ### (C.F.  ###), tutti in qualità di eredi di ### e ### tutti elettivamente domiciliati in ### a ####, via ### n. 26 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; attori CONTRO ### (C.F./P.I. ###), con sede ###, in persona del ### legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta giusta delibera del ### n. 819 del 27.5.2010; #### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ####, via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; NONCHE' CONTRO ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; convenuti ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 #### S.P.A., con sede ###### via ### n. 54, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ####, via ### 17, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; #### L'### (P.I. ###), con sede ###### via ### n. 13, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### e anche in via disgiuntiva dall'avv. ### giusta procure alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.R.L., con sede ###### viale delle ### n. 16, in persona del legale rappresentante p.t.; terzi chiamati in causa #### S.P.A. (### S.P.A.) (C.F./P.I.  ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; terza intervenuta ### risarcimento danni da responsabilità professionale.  CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.9.2018 in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### ed ### D'### nonché #### e ### in qualità di nonni di ####, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'### di ### (incorporante l'ASL n. 6 di ###, in persona ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### per sentirli condannare, in solido tra loro, previo accertamento delle loro responsabilità nella verificazione degli eventi, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, specificamente indicati in atto di citazione, da essi sofferti in conseguenza delle gravissime lesioni neurologiche riportate dalla piccola ### D'### al momento della nascita quantificate nella misura del 100% del danno biologico. 
A fondamento costitutivo delle loro pretese gli attori deducevano: - che, in data 3 febbraio 2003, ### giunta alla trentottesima settimana di gravidanza, si era recata presso l'### di ### di ### e ### per partorire; -che i sanitari intervenuti nel corso del parto, dottori ### (ginecologa di fiducia della partoriente) e ### (medico di turno), avevano omesso di procedere tempestivamente alla esecuzione di un taglio cesareo nonostante l'insorgenza di una “grave ipossia fetale”; -che, nel corso dell'espletamento del parto naturale, era stata praticata dai medici una errata manovra di ### la quale aveva aggravato le condizioni di vita del feto e della partoriente; -che, a seguito di tali complicazioni, in data 5 febbraio 2003, era nata la piccola ### D'### senza emettere alcun vagito; -che la bambina si era presentata immediatamente con salute compromessa poiché era caratterizzata da “cianosi…apnea, non reattiva” a causa della sofferenza fetale acuta perinatale subita con necessità di urgente ricovero presso il ### di ### dell'### di ### per sindrome post-asfittica; -che, nei primi giorni di vita, la piccola ### D'### a rischio vita, aveva presentato delle convulsioni e successivamente, per tutto il periodo di degenza durato circa due mesi, era stata sottoposta a continua ed intensa terapia farmacologica e fisioterapica mentre l'alimentazione veniva somministrata con sondino naso-gastrico per deficit della suzione; -che la bambina era stata ricoverata anche presso il ### di ### ed in altre strutture specializzate ove era stata sottoposta anche ad alcuni interventi chirurgici resisi necessari a cagione delle gravi menomazioni sopportate; - che la piccola ### D'### a causa delle condotte negligenti, imperite ed incaute dei sanitari intervenuti al momento del parto era affetta da “paralisi cerebrale infantile a tipo tetra paresi mista ipoposturale con elementi di rigidità e deficit visivo centrale” nonché da “ritardo mentale profondo, tetra paresi spastica ed epilessia, quali esiti di encefalopatia ipossico-ischemica perinatale”; -che, per tali eventi, gli attori, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### D'### avevano sporto querela penale nei confronti dei medici e sanitari che avevano eseguito il parto presso l'### di ### di ### e ### -che il relativo giudizio penale si era concluso con sentenza del Tribunale di ### 147/2005 la quale aveva condannato i dottori ### ed ### per le condotte ad essi ascritte prevedendo altresì la loro condanna solidale, al pagamento, a titolo di provvisionale, di complessive euro 910.000,00 in favore degli attori, oltre alla refusione delle spese legali e processuali; - che tale sentenza di condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di ### (con sentenza n. 260/2007) e infine dalla Corte di Cassazione (con sentenza n. 2055/2009); -che, a seguito del parto, anche la partoriente, ### aveva subito gravi lesioni personali; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 -che, in particolare, la manovra di ### effettuata in sala parto per far nascere la piccola ### D'### aveva cagionato all'attrice uno shock emorragico dovuto alla riapertura della ferita risalente al precedente parto cesareo avvenuto nel 1997 per “inerzia uterina” con conseguente rottura dell'utero; -che, a causa di ciò, la partoriente aveva subito un intervento chirurgico “laparatomico d'isterctomia sopracervicale con conservazione degli annessi” con successivo ricovero presso il ### di ### del nosocomio lametino ove la stessa rimaneva ricoverata fino al 7.2.2003 per poi essere ricoverata fino al 27.2.2003 nel ### di ### e ### della medesima struttura; -che all'attrice, durante un successivo controllo, era stato diagnosticato “un grave stato anemico con psico astenia e sindrome depressiva” con prescrizione di riposo, cure e assistenza continua per tre mesi a cui era seguita una sindrome ansiosa depressiva; -che, a causa delle gravi menomazioni sopportate e della situazione della figlia, ### era stata costretta a cessare l'attività commerciale da essa utilmente avviata; -che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati sulla piccola ### D'### e su ### nonchè dei pregiudizi subiti in proprio da tutti gli attori erano da attribuirsi a gravi errori ed omissioni professionali nell'esecuzione del parto presso il ### di ### Si costituiva l'### di ### (incorporante l'Asl n. 6 di ###, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione di controparte perché mancante della prevista esposizione dei fatti e degli elementi di diritto; nel merito, contestava la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione a negligenze dei sanitari deducendo l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum dei danni lamentati. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria ovvero, in via subordinata, la limitazione della condanna a quanto ritenuto provato e di ragione con accertamento della percentuale di responsabilità dei singoli convenuti e condanna degli stessi al pagamento in via esclusiva delle sole somme di loro competenza, con vittoria delle spese di processo. 
Si costituita in giudizio anche la convenuta dott.ssa ### la quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per la garanzia e/o la manleva la propria compagnia assicurativa e quella dell'ASP di ### ovverosia rispettivamente la ### s.r.l.  (collegata con la ### of ### e la G.B.S. s.p.a. ### (collegata con l'### s.p.a.); rilevava, nel merito, che la responsabilità dei sanitari coinvolti negli eventi era stata accertata con sentenza penale definitiva ma contestava la domanda di parte attrice con riguardo al quantum della pretesa risarcitoria e alla richiesta dei nonni in quanto, in tesi, non legittimati attivamente. Concludeva, in via principale, per la reiezione della istanza attorea nella misura avanzata dai ricorrenti, e, in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attrice, di condannare le compagnie assicurative ### s.r.l. (collegata con la ### of ### e G.B.S. s.p.a. ### (collegata con la ### s.p.a.) a tenerla indenne di tutte le conseguenze patrimoniali, i danni e le spese liquidate in favore degli attori; il tutto con il successo delle spese di lite. 
Resisteva in giudizio anche il dott. ### che, preliminarmente, domandava di essere autorizzato a chiamare in causa per la garanzia la propria compagnia assicurativa, ovvero le ### s.p.a. nonchè quella dell'ASP di ### ovverosia la ### s.p.a.  (collegata con la G.B.S. s.p.a. ###. Nel merito contestava il quantum del danno lamentato e il diritto risarcitorio dei nonni di ### D'### ritenendo satisfattiva la somma già versata dalle compagnie di assicurazioni a favore degli attori e chiedendo, in via principale, ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 il rigetto della domanda di parte avversa. In via subordinata, nell‘ipotesi di riconoscimento della dovutezza di ulteriori importi da corrispondere agli attori, domandava che le compagnie assicurative ### s.p.a. e ### s.p.a. (collegata con la G.B.S. s.p.a. ### fossero condannate a tenerlo indenne di ogni esborso e di ogni somma da esso corrisposta, con successo di spese processuali. 
A seguito di differimento e chiamata in causa si costituiva la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di non essere stata parte di alcun contratto di assicurazione avendo svolto esclusivamente la funzione di broker assicurativo; di conseguenza, domandava l'estromissione dal giudizio con la declaratoria di non dover corrispondere nulla a favore degli attori nell'ipotesi di accoglimento della loro domanda neppure a garanzia e/o in manleva delle loro pretese nei confronti della dott.ssa ### per quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondergli, con vittoria di spese da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 
Con comparsa di costituzione si costituiva la ### of ### in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione degli attori nonché la prescrizione dei loro diritti. Contestava altresì la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto sia in relazione all'an che al quantum debeatur. Deduceva inoltre che la polizza ### doveva considerarsi a “secondo rischio” rispetto a quella stipulata dall'ASP di ### con la ### s.p.a.. Chiedeva, in ogni caso, l'applicazione di tutte le clausole contrattuali in termini di massimali di polizza, inoperatività per il caso di dolo o colpa grave, non copertura dei danni patrimoniali e delle spese di lite e peritali. 
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice o, in via di subordine, domandava venisse accertato e dichiarato che la polizza stipulata dalla dott.ssa ### era a “secondo rischio” e che, di conseguenza, essa poteva essere chiamata a garantire il medico solo oltre l'esaurimento del massimale della polizza stipulata dalla struttura sanitaria e che la polizza prevedeva in ogni caso un massimale. In via di ulteriore subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità della dott.ssa ### con quelle degli altri sanitari coinvolti e della struttura sanitaria convenuta in giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva anche la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dal dott. ### la quale non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma il quantum dei danni lamentati. 
Evidenziava, poi, di aver già versato la somma di euro 350.000,00 all'### s.p.a. la quale in qualità di assicuratrice dell'ASP di ### aveva corrisposto agli attori l'importo di euro 1.400.000,00 e che, pertanto, essendo il massimale di polizza pari ad euro 516.000,00 residuava a suo eventuale carico solo la somma di euro 166.000,00. Chiedeva, pertanto, che la somma di euro 1.400,000,00, già pagata agli attori dall'### s.p.a., venisse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attrici; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda nei confronti del proprio assicurato dott. ### e della domanda di garanzia e/o manleva di quest'ultimo, chiedeva che la condanna venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 166.000,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Si costituiva anche l'### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale chiamata in causa dai dottori ### ed ### la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della chiamata del terzo nei suoi riguardi perché assicurazione non legata ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contrattualmente al momento dei fatti con i sanitari convenuti nel giudizio; eccepiva altresì la sua carenza di legittimazione passiva in quanto la polizza n. 0027/### stipulata con la Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### era stata ceduta da essa alla compagnia assicurativa ### s.p.a. a seguito di cessione del ramo di azienda. Evidenziava le condizioni contrattuali di polizza in termini di massimale e di franchigia. Nel merito non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma soltanto il quantum dei danni lamentati negando l'insorgenza di ogni diritto risarcitorio in capo ai nonni di ### D'### Concludeva, in via preliminare, perché fosse disposta la sua estromissione dal giudizio o affinchè fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedeva principalmente che la somma di euro 1.050,000,00 già pagata agli attori (detratto il rimborso di euro 350.000,00 ottenuto dalla ### s.p.a.) fosse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attoree; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva che la condanna della ### s.p.a. (quale impresa di assicurazioni ad essa subentrata nella titolarità della polizza siglata con l'ASP di ### venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 4.111.986,71, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Non si costituiva invece la ### s.r.l. rimanendo contumace nel giudizio. 
Con comparsa ai sensi dell'art. 105 c.p.c. interveniva in giudizio la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria di contratti di polizza e di ramo di azienda dall'### s.p.a., che, in via preliminare, si associava alla richiesta di estromissione dal giudizio e di declaratoria del difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, rappresentando che in forza del contratto di cessione del ramo d'azienda e del contratto di polizza 0027/### essa interveniente era da considerarsi quale unica destinataria di qualunque residua pretesa risarcitoria per i fatti di causa. Eccepiva tutti i limiti contrattualmente previsti in termini di massimale e franchigia della polizza suindicata. Nel merito, si limitava a contestare le voci risarcitorie richieste dagli attori ed il quantum dei danni lamentati negando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni dei nonni di ### D'### Concludeva, in via principale, instando per la reiezione della domanda risarcitoria perché già soddisfatta a seguito del pagamento effettuato della somma complessiva di euro 1.400.000,00; in subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità dei medici e della struttura sanitaria convenuta in giudizio, nonché di graduare ex art. 1911 c.c. le rispettive responsabilità e di individuare le quote di ripartizione del danno tra ognuno dei civilmente responsabili. 
A seguito del decesso di ### (nonno materno di ### si costituivano in prosecuzione con comparsa del 2.12.2013 gli eredi ###### e ### i quali si riportavano a tutti i precedenti scritti difensivi e alle richieste, eccezioni e conclusioni ivi formulate dal proprio dante causa. 
Con comparsa depositata all'udienza del 19.9.2018 ###### e ### si costituivano altresì in prosecuzione a seguito del decesso di ### (nonna materna di ### quali eredi di quest'ultima insistendo in tutte le richieste eccezioni e conclusioni precedentemente formulate dall'originaria attrice. 
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed è stata espletata CTU medico-legale sulle persone di ### D'### di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### di ### D'### di ### D'### di ### di ### e di ### (con elaborato peritale redatto dal dott. ### depositato in ### il ###). 
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2018, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Ante omnia corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita da altri ### ai quali lo scrivente ### è subentrato solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.4.2016. 
Ciò doverosamente chiarito, va, in primo luogo, dato atto della legittimatio ad causam dei coniugi ### D'### e ### in rappresentanza dei figli minori ### D'### e ### D'### atteso che, per costante giurisprudenza, la proposizione dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione, alla conservazione o all'accrescimento del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e può essere pertanto proposta dal genitore esercente la potestà senza l'autorizzazione del giudice tutelare (v. per la giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. 19.1.2012 n. 743, Cass. 28.2.1992 n. 2489; Cass. civ. 11.1.1989 n. 59; Cass. civ. 13.1.1981 n. 294; cfr. anche per la giurisprudenza di merito, ex multis, #### 9.9.2013 n. 17919; ### Trani, 14.5.2014 n. 854), occorrente invece per la successiva eventuale riscossione delle somme. 
Conseguentemente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata sul punto dalle parti convenute e dalla terza chiamata ### of ### Ancora in via pregiudiziale deve essere disattesa la contestazione sollevata dai convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dalla terza chiamata ### of ### relativa all'indeterminatezza della domanda. 
Ed invero, in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art.  164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr.  Civ. n.3911/2001; Cass. Civ. n.4828/2006). 
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, le parti eccipienti hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa e del contraddittorio. 
Deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione spiegata dai convenuti e dalle compagnie assicurative terze chiamate e intervenute nel giudizio relative alla carenza di legittimazione attiva dei nonni di ### D'### alla tutela risarcitoria essendo ormai consolidato l'indirizzo della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Suprema Corte che riconosce al congiunto ed al parente stretto del macroleso la legittimazione ad agire "iure proprio" contro il responsabile delle lesioni (vedi Cass. S.U. 9556/2002) Va infine esaminata, sempre preliminarmente, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria opposta dai convenuti e dalle compagnie assicurative chiamate in causa.  ### è priva di fondamento e pertanto non può essere accolta. 
Al riguardo si osserva che, in via generale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (nell'ambito della quale va ricondotta l'odierna azione) inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Va, peraltro, rilevato che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.. 
Nel caso all'esame il termine di prescrizione è da ritenersi decennale trattandosi di responsabilità contrattuale e può essere fatto risalire anche al giorno della nascita della piccola ### (avvenuta il ###) considerato che già in quel momento la produzione del danno si era manifestata all'esterno atteso che la nascitura presentava immediatamente dei segni di “cianosi, apnea…non reattiva”; conseguentemente il diritto al risarcimento del danno azionato dagli attori nel presente giudizio non può essere ritenuto in alcun modo prescritto atteso che al momento della notificazione dell'atto di citazione (avvenuta nell'anno 2010) ancora non erano decorsi i dieci anni necessari per considerare maturata la prescrizione del diritto risarcitorio dei ricorrenti. 
Conseguentemente vanno disattese le deduzioni sostenute dalle parti eccipienti che sembrano costruire l'eccezione di estinzione del diritto sul presupposto della qualificazione della responsabilità medica come avente natura extracontrattuale in assenza di uno specifico e formale contratto intervenuto tra gli interessati atteso che nella specie la domanda giudiziale è stata svolta nella vigenza di un orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte che ha considerato la responsabilità medica come avente natura e caratterizzazione contrattuale, con prescrizione decennale.  ### parte, soltanto successivamente ai fatti di causa ed all'introduzione della presente causa, sono entrati in vigore il ### “Balduzzi” (convertito il ### nella legge n.189/2012) e poi la ### (n. 24/2017 in vigore dal 2.4.2017) che partendo da una diversa qualificazione giuridica della natura della responsabilità del medico (aquiliana anziché ex contractu) individuano il termine prescrizionale in quello quinquennale anziché in quello decennale ordinario. Tuttavia vale il principio della irretroattività della legge scolpito normativamente nell'art. 11 delle disposizioni generali premesse al ###, considerato che le leggi anzidette sono entrate in vigore successivamente alla proposizione della domanda giudiziale e alla conseguente vocatio in iudicium. 
Segue il rigetto della spiegata eccezione di prescrizione della domanda attorea. 
Prima di passare funditus all'esame del merito delle domande di accertamento della colpa professionale e di quelle risarcitorie avanzate dagli odierni attori occorre rilevare che devono ritenersi necessariamente assorbite le richieste pregiudiziali e/o preliminari avanzate dai ricorrenti per ottenere la tutela “interinale” della pretesa risarcitoria azionata (recte: richiesta di emissione di provvisionale ex art. 278 c.p.c., richiesta di rilascio di fideiussioni, richiesta di deposito dei massimali, richieste di autorizzazione alla trascrizione della domanda giudiziaria e/o di pignoramenti, richieste di messa a disposizione di importi accantonati per T.F.R. in favore dei sanitari convenuti) anche perchè non più ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sostenute da un interesse concreto ed attuale degli attori, considerata la presente pronuncia che va a regolare nel merito la controversia. 
Volgendo quindi al merito della res controversa ritiene il ### che siano fondate le domande di accertamento della responsabilità professionale dei medici convenuti (e conseguentemente della struttura sanitaria e quindi dell'ASP di ### formulate dagli attori e la domanda di risarcimento dei danni avanzata da ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ####, la quale comunque deve trovare accoglimento nei termini che si dirà; va invece respinta la pretesa risarcitoria formulata da ### e dagli eredi di ### e di ### in qualità di nonni di ### D'### Orbene, le domande che formano oggetto del presente giudizio traggono titolo dalla dedotta responsabilità dei medici e della struttura sanitaria (l'### di ### facente parte dell'ASL n. 6 di ### poi inglobata nell'ASP di ### convenuti in giudizio, per i danni che a diverso titolo sono derivati agli attori a seguito delle operazioni di parto di ### D'### eseguite sulla madre ### presso l'### di #### di ### e ### In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno dedotto, nei confronti dei convenuti, una responsabilità solidale di natura contrattuale o extracontrattuale, allegando, quale fatto costitutivo della loro pretesa risarcitoria la negligente, imperita ed imprudente condotta professionale tenuta dai convenuti dottori ### e ### durante la fase di travaglio e del parto per la nascita di ### D'### con particolare riferimento al carente monitoraggio da parte dei sanitari delle condizioni della partoriente e della sofferenza “intrapartum” del feto, alla mancata effettuazione di un tempestivo taglio cesareo, alla incauta manovra di ### effettuata sulla partoriente nonché alla carente efficienza organizzativa e materiale dell'### di ### Orbene, secondo la disciplina sostanziale della responsabilità medica, applicabile ratione temporis, formatasi per via giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore della ### n. 189 del 2012, c.d. legge Balduzzi, e della recente disciplina legislativa introdotta con la ### n. 24/2017, c.d. ### entrambe applicabili solo ai fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore, in ragione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 delle ### la responsabilità del medico e dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa (v. anche Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). 
Ciò posto deve rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità del medico trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1218 c.c. e ss, (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 22/12/1999, n. 589). 
Ed infatti, gli approdi della giurisprudenza di legittimità, seguita pressoché costantemente ed uniformemente da quella di merito, hanno condotto all'affermazione di una responsabilità contrattuale derivante dalla fattispecie del cosiddetto contatto sociale da cui scaturisce ex lege, una serie di prestazioni e di obblighi specifici: lealtà reciproca, diligenza e perizia professionali, informazioni prima e durante il trattamento sanitario e perfino dopo la fine delle terapie. Una serie di obbligazioni dunque tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1 luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. ### n. 577/2008).  ### parte, la giurisprudenza ha ormai da tempo elaborato un sistema ad hoc in materia di responsabilità medica, contrattuale o extracontrattuale che la si voglia considerare, nella prospettiva di rafforzare la tutela del paziente, soggetto debole per definizione. 
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. 
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, 22894). 
Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; cfr. Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Quanto alla prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del medico-debitore e l'evento dannoso deve rilevarsi che un orientamento giurisprudenziale meno recente riteneva che quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non era di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione (res ipsa loquitur), spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione era stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr., Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492). 
Più specificamente, l'onere della prova era stato ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali fossero state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione era di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (cfr., Cass. 19 maggio 1999, 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). 
La Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata a ### n.. 577/2008 (peraltro confermata dalla giurisprudenza successiva cfr., Cassazione civile, sez. III, 20/04/2010, n. 9315; in senso conforme ### Un. civ., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582, 584; Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847) ha, invece, sostanzialmente superato la distinzione tradizionale tra obbligazione di mezzi e di risultato e la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, poiché tale dicotomia non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. All'art. 2236 c.c., non va conseguentemente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Ciò posto in termini di onere probatorio, va ulteriormente precisato che il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso(cfr. Cass. n. 16123 del 08/07/2010). 
Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. 
Cass., 9/11/2006, n. 23918).  ### consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.  ### la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe invero al medico (a fortiori ove trattisi di intervento semplice o routinario) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere. In presenza di risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, che si ha non solo allorquando alla prestazione medica consegue l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia ma anche quando l'esito risulta caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico - chirurgico ha appunto reso necessario (v.Cass., 13/4/2007, 8826), e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, il medico e la struttura sono cioè tenuti a dare la prova che esso dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente. 
Per quanto poi attiene alla posizione della struttura e del sanitario operante deve rilevarsi che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art.  1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. E' irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). 
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che l'ente ospedaliero privato o pubblico risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente: in altri termini, l'ente ospedaliero è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. 
Le stesse ### della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 577/2008 hanno peraltro confermato che "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla ### senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria" (cfr., nello stesso senso Cass. 25.2.2005, n. 4058). 
In definitiva, deve ritenersi che l'obbligazione assunta, nei confronti del paziente, dal medico che abbia eseguito l'intervento vada qualificata in termini pressoché analoghi a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia dipendente dalla struttura sanitaria in cui venga eseguito l'intervento ovvero sia il medico di fiducia del paziente in quest'ultima ricoverato. A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tali ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr., Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006). 
Riassumendo, è dunque onere di chi agisce per la colpa professionale dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai medici e dalla struttura sanitaria, restando, invece, a carico di questi ultimi la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Nel caso di specie, con precipuo riferimento all'accertamento della responsabilità dei convenuti per gli eventi per cui è causa, deve rilevarsi che le parti attrici, ad eccezione dei nonni di ### D'### (giuseppe #### e ###, sono risultate parti offese ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 costituite parti civili nel procedimento penale a carico dei due ginecologi dottori ### e ### i quali sono stati condannati con sentenza passata in autorità di cosa giudicata per negligenza, imprudenza ed imperizia nell'esecuzione del loro operato oltre che al risarcimento in solido del danno sofferto dalle parti civili (da liquidarsi davanti al giudice civile) e alla corresponsione di una provvisionale di euro 910.000,00 e delle spese processuali (sentenza n. 147/2005 del ### di ### poi confermata dalla Corte d'Appello di ### con sentenza n. 260/2007 ulteriormente ribadita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. ###/2009 - vedi doc.ti 48-50 fascicolo di parte attrice). 
In merito all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, va richiamato l'art. 651 c.p.p. il quale stabilisce verbatim che "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato". 
In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex pluris v. Cass. n. 9235/2006, Cass. 3074/2001, Cass. n. 5925/2004), l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione, ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisionecostituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato (Cassazione n. 23633/2014; cfr. anche Cass. n. 14921.2010: “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ..  una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti” ). 
Orbene nel vigente ordinamento, è operativo il principio secondo cui la condanna definitiva in sede penale vincola il giudice civile adito con azione restitutoria o risarcitoria, precludendo ogni ulteriore indagine sulla sussistenza e illiceità del fatto e sulla responsabilità del condannato, quando il fatto illecito sia comune alla fattispecie penale ed a quella civile (Cassazione n. 27412/2008). 
Nel caso che qui occupa, parte attrice ha promosso azione risarcitoria convenendo in giudizio la dott.ssa ### il dott. ### e la ASP di ### i medici risultano essere stati condannati - come detto - in via definitiva, in sede penale, per il reato loro ascritto, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento di una provvisionale di euro 910.000,00. 
Su tali basi, appaiono inconferenti le eccezioni e le richieste sollevate avverso la parte attrice dalla terza chiamata ### of ### In base alla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione prima sezione civile n. 7138/2015) in caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se, in caso di azione risarcitoria, viene indicato dalla parte convenuta quale unico responsabile del fatto dannoso e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito. 
Nel caso in cui il terzo viene chiamato dal convenuto per esserne garantito, come nel caso di specie, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè conflittuali, in un unico processo (vedasi anche Cassazione n. 5057/2010). 
Il che non è stato nel caso di specie. 
I rapporti rimangono quindi distinti ed autonomi e come tali le eccezioni sollevate non riguardano l'accertamento della responsabilità penale dei convenuti e le eccezioni devono intendersi riferite esclusivamente al rapporto intercorrente nello specifico tra loro terzi chiamati ed il chiamante in garanzia. 
Su tali basi, quanto all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, si ribadisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato nel processo penale ed il giudice civile è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato ad egli devoluto quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria (cfr. Cass. n. 23633/2014). 
Di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei convenuti dottori ### e ### nella causazione delle gravi lesioni occorse a ### D'### e a ### Deve rilevarsi, inoltre, che la prova dell'an debeatur è stata comunque fornita dagli attori anche nel presente giudizio civile e ciò si afferma con particolare riferimento alla autonoma posizione dei nonni di ### D'### non costituitisi parte civile nel giudizio penale e dell'ASP di ### che è parte convenuta nella odierna causa sebbene, quale responsabile civile, non risulta essere stata citata né essere intervenuta nel processo penale conclusosi. 
Ebbene, nel compiere siffatto accertamento il ### può di certo avvalersi anche della documentazione proveniente dai processi penali svoltisi a carico dei dottori ### ed ### Tale documentazione assume infatti un valore di assoluto rilievo nel presente giudizio e ai fini di cui si è appena detto, facendo propria quell'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale “al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale” (cfr. Cass. sez. lav. n. 3447 del 13 maggio 2000). 
Inoltre, va precisato che l'impiego del materiale probatorio acquisito in sede ###si limita alla possibile utilizzazione delle sentenze ma si estende pure alle risultanze degli atti derivanti dalle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, le quali possono entrare a far parte dell'apparato probatorio mediante la produzione documentale delle parti nel rispetto dei relativi termini processuali e possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (vedi Cass. civ. n. 20335, 15 ottobre 2004). 
Ciò precisato, relativamente alla prova del rapporto contrattuale paziente - struttura e medici, fonte di responsabilità per l'eventuale inadempimento degli obblighi da esso discendenti, si rileva che l'esistenza del contratto/contatto intercorso tra l'attore e i convenuti oltre a non essere contestato da nessuna parte in causa risulta anche provata per tabulas dalla copiosa documentazione in atti (vedi doc.ti 2-11 fascicolo di parte attrice), da cui emerge il ricovero di ### presso l'### di ### di ### e ### in data ### e le successive operazioni di parto e post parto. 
Sicchè può ritenersi dimostrata sia la conclusione del contratto atipico di spedalità tra ### e la struttura convenuta sia il contatto sociale tra l'attrice ed i sanitari della struttura. 
Emerge inoltre ex actis che i medici convenuti erano all'epoca dei fatti dipendenti dell'### di ### e dunque dell'ASL n. 6 di ### successivamente inglobata dall'ASP di ### (vedi attestazioni di servizio fascicolo di parte attrice). 
Gli odierni attori hanno poi adempiuto, all'onere della specifica allegazione della natura dell'inadempimento contestato, consistente nella carenza di monitoraggio delle operazioni di parto, nella mancata tempestiva effettuazione del taglio cesareo al posto del parto spontaneo e nell'esecuzione su ### della rischiosa manovra di ### Dall'istruttoria e dai documenti di causa è emerso poi incontrovertibilmente che i dottori ### e ### non hanno adempiuto correttamente la prestazione medica insistendo nel parto spontaneo anziché nell'espletamento del parto con taglio cesareo senza rendersi conto delle condizioni di salute “intrapartum” ormai precarie di ### D'### che hanno determinato le gravissime lesioni neurologiche riportate dalla medesima praticando altresì la manovra di ### (al fine di favorire l'espulsione del feto e quindi la nascita di ### D'### su un soggetto (la partoriente ### già cesarizzato cagionando così uno shock emorragico con conseguente rottura dell'utero e necessità di immediato intervento chirurgico “laparatomico d'isterectomia sopracervicale con conservazione degli annessi”. 
Quanto appena detto è stato d'altronde acclarato non soltanto nelle richiamate sentenze penali che hanno riguardato i fatti di causa, ma anche nelle varie perizie espletate sia nei giudizi penali sia nel presente procedimento civile. 
In proposito il dott. ### perito del P.M. nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinanzi al ### del ### di ### ha evidenziato che “l'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale… doveva indurre i sanitari curanti a interrompere il parto di prova e ad eseguire con tempestività il taglio cesareo dal momento che erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro dopo taglio cesareo. ### voluto proseguire il travaglio patologico ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta che ha indotto i sanitari a scegliere per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita la rischiosa ### di Kristeller…### omissione nell'assistenza al travaglio e al parto individua elementi di responsabilità professionale sia in riferimento al danno neurologico patito dalla piccola ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
D'### sia al danno biologico di sua madre ### che ha subito la perdita dell'utero a causa della sua rottura. Emerge inoltre che per giungere all'asportazione dell'utero si deve ammettere che la rottura fosse così estesa e compromissiva da non poter essere riparata” per poi concludere che “è possibile affermare che la grave sofferenza acuta sofferta dal prodotto del concepimento… trova nesso causale certo… del danno cerebrale di cui è portatrice la piccola D'### Eliana….sicchè l'omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben documentabile da una corretta analisi dei tracciati….hanno indotto il danno cerebrale….il tardivo riconoscimento dello stato asfittico è da mettersi in diretto rapporto causale anche con le modalità del parto vaginale operativo espletato mediante la manovra di #### da non doversi ritenere correttamente eseguita su una donna già cesarizzata…il tutto configura aspetti di condotta sanitaria censurabile per i medici….sul piano dell'imprudenza dell'imperizia e della negligenza..” (vedi doc. 58 fascicolo di parte attrice). 
Anche il CTU del GIP presso il ### di ### dott. ### ha accertato nel suo elaborato tecnico - le cui risultanze sono state confermate dallo stesso perito anche nelle dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio n. 752/2004 dinanzi al GIP del ### di ### - che “nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora ### si ravvisano errori di valutazione che si sono concretizzati in atti per lo più omissivi la cui rilevanza deriva dall'evitabilità dell'evento e dalla incidenza causale di detti atti. Anche condotte commissive si ravvisano nella scelta dell'amnioressi e della manovre di ### La scelta del management piuttosto difettoso deriva da condotte imperite…Non è possibile differenziare i ruoli dei sanitari anche se il ginecologo curante era depositario di maggiori informazioni cliniche e quindi competente nella migliore strategia ostetrica..”.  ### del GIP ha poi concluso affermando che “in seguito al parto del 5.2.2003 la signora ### ha riportato una rottura dell'utero con conseguente asportazione chirurgica e conseguentemente la perdita della capacità di procreare. Allo stesso modo la paralisi cerebrale della piccola ### D'### è dovuta all'asfissia intrapartum. V'è discendenza causale…tra parto e lesioni….che sono in conseguenza della condotta dei sanitari….Un management errato che ha comportato errori in sequenza sia di tipo commissivo (effettuazione dell'amnioressi e delle manovre di ### che di tipo omissivo (scarso monitoraggio ed errata valutazione dei dati)” (vedi. doc. 59 fascicolo parte ricorrente). 
Infine il nesso di causalità tra evento e danno e dunque la responsabilità dei sanitari (e conseguentemente della struttura sanitaria) è stata accertata, come anticipato, anche nella CTU svoltasi nel corso del presente giudizio: infatti il fiduciario del giudice, dott. ### ha asseverato quanto segue: “La paziente si ricoverava come seconda gravida con un'anamnesi patologica caratterizzata da poliabortività, precedente taglio cesareo, coagulopatia da sindrome antifosfolipidi. Essa al ricovero presentava uno stato di relativo benessere. Pur trattandosi di soggetto già cesarizzato i sanitari programmavano un parto per via naturale non sussistendo effettivamente controindicazioni a tale programma di intervento. Alle 11,00 del 3.2.2003 con una dilatazione del collo dell'utero a 3 cm.  veniva sottoposta a induzione del parto con amnioressi. ### pratica però appare inopportuna dato che solitamente questo intervento viene riservato ai casi di travaglio rallentato e, considerato che la ### si era ricoverata appena da un'ora, di certo non si può ipotizzare un rallentamento del travaglio, inoltre mancando un'adeguata dilatazione del collo dell'utero non vi erano le condizioni permittenti di esecuzione all'amniorexi, qualificandosi quindi come rottura prematuramente indotta attivamente del sacco amniotico. Invero anche la somministrazione dell'ossiticina (farmaco stimolante le contrazioni della muscolatura liscia dell'utero) avvenuta il ### alle ore 11,00 non può rientrare nella conduzione di un parto spontaneo, rappresentando questo un trattamento induttivo.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Relativamente, poi, al monitoraggio delle condizioni fetali, pur non evidenziando delle situazioni allarmanti, almeno fino all'ultima mezz'ora, comunque, durante i controlli, qualche segno di alterazione è pure apprezzabile. Questi segni dovevano essere interpretati per produrre uno stato di preallarme nei sanitari. Con questo, a pretendere almeno, un monitoraggio continuo, purtroppo non effettuato. E' evidente quindi un deficit di monitoraggio fetale. Mentre fermo stante le criticità relative alla rintracciabilità dell'autenticità degli esami CTG i tracciati dell'ultima mezz'ora mettono in evidenza chiari segni di sofferenza fetale. Tuttavia, in siffatte condizioni seppur fosse indicato un cambio di strategia passando dal comportamento attendistico a quello operativo del taglio cesareo, anche nella struttura più organizzata, sarebbero stati necessari non meno di trenta minuti, ergo, il parto sarebbe avvenuto, in ogni caso sempre con gli stessi tempi. Infatti è in itinere che la lenta progressione del travaglio, avrebbe reclamato un cambio di strategia, preferendo appunto il parto cesareo. Purtroppo si è atteso abbondantemente oltre le 24 ore dalla rottura delle membrane per arrivare al parto, addirittura 38 ore dopo. E' questo il dato più evidente palesemente in contrasto con una buona condotta medica. Infine alla conclusione del parto la scelta di aiutare l'espulsione del mobile fetale con la manovra di ### appare una condotta, anch'essa, censurabile, essendo tale mossa, notoriamente controindicata in un soggetto già cesarizzato, proprio per l'alta incidenza di rottura d'utero. Cosa che puntualmente si è verificata (vedi esame istologico dell'utero) e che ha determinato la necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. Per questo si intravedono comportamenti professionali censurabili sia di tipo omissivo che commissivo. Omissivi per i presidi diagnostici e terapeutici, ove in presenza di fattori di rischio specifici come nel caso in discussione (precedente cesareo, ritardo nella progressione del parto) avrebbero preteso un monitoraggio ed un'assistenza continua, ed un parto per taglio cesareo che invece non è avvenuta. Commissivi perché come anticipato incongrua appare la scelta di effettuare l'amnioressi, la somministrazione di ossitocina e la manovra di ### In altre parole l'evento disgraziato occorso agli attori, oltre che prevedibile poteva considerarsi anche prevenibile…”. (vedi CTU dott. ### in atti). 
Dunque, in base a quanto asseverato dalle perizie svolte sia nell'ambito dei giudizi penali sia nel presente giudizio civile deve concludersi anche nella odierna sede per la responsabilità professionale dei sanitari convenuti in relazione alla prestazione professionale medica posta in essere. 
E' stato difatti accertato che i dottori ### e ### hanno posto in essere delle condotte omissive e commissive negligenti, imperite ed imprudenti che hanno costituito l'unica causa delle lesioni sofferte da ### D'### e dalla di lei madre ### durante le fasi del parto. 
In particolare, per quanto attiene alla verifica del presupposto preliminare della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento delle gravissime lesioni personali subite da ### D'### e di quelle sopportate dalla di lei madre ### e la condotta dei medici intervenuti in sala parto, va rilevato che nel caso di specie ed in base ai vari accertamenti tecnici compiuti è emerso chiaramente il nesso di causalità tra le azioni e le omissioni dei sanitari e le lesioni riportate dalle odierne attrici. 
In primo luogo, deve, infatti, sottolinearsi che all'atto del ricovero ### si presentava in buone condizioni di salute e non si erano riscontrate durante la gravidanza particolari problematiche relative al feto. In secondo luogo, dalla copiosa documentazione medica in atti è possibile ricavare sia la sofferenza “intrapartum” del feto sia le gravissime lesioni subite dalla piccola ### D'### e da ### all'esito del parto. 
Sulla base di tali rilievi può affermarsi, condividendo le conclusioni cui sono giunti i periti consultati sia in sede civile che penale che ove la ### fosse stata sottoposta a monitoraggio continuo sarebbe stato possibile percepire e diagnosticare in modo tempestivo la sofferenza fetale e procedere ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 all'estrazione del feto con parto cesareo al fine di toglierlo da una situazione pericolosa e quindi impedire le lesioni neurologiche sopportate dalla neonata nonché la rottura dell'utero della partoriente. 
Parimenti è da ritenersi che se i sanitari intervenuti nelle operazioni di parto avessero correttamente praticato sin dall'inizio il parto cesareo anziché quello naturale (meglio valutando la situazione clinica complessiva della partoriente che aveva dato alla luce la primogenita con taglio cesareo) le predette lesioni non si sarebbero verificate; così come è certo che se i dottori ### e ### non avessero praticato la rischiosa manovra di ### (condotta controindicata in un soggetto già cesarizzato per l'alta incidenza di rottura d'utero e consistente in una pressione violenta sull'addome della partoriente) non si sarebbe verificata l'emorragia per la riapertura della ferita risalente al precedente cesareo con la conseguente necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. 
Passando poi all'esame della colpa va evidenziato che in base alla complessiva documentazione medica prodotta e alle consulenze in atti, è possibile evidenziare che i dottori ### e ### hanno posto in essere le seguenti negligenti condotte attive ed omissive: 1) effettuazione erronea della scelta di procedere ad amnioressi, pratica rischiosa per una donna che aveva già avuto un parto cesareo per il rischio di rottura dell'utero; 2) mancata rilevazione attraverso un attento monitoraggio dell'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale e omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben riscontrabile da una corretta analisi dei tracciati; 3) mancata interruzione (stante l'esistenza di una grave sofferenza “intrapartum” fetale) del parto di prova e mancata tempestiva esecuzione del taglio cesareo nel momento in cui erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro; 4) prosecuzione nel travaglio patologico che ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta con induzione dei sanitari a scegliere - per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita - la rischiosa ### di ### controindicata in partoriente già cesarizzata. 
Provato il nesso causale tra l'insorgenza dei danni e il trattamento sanitario ricevuto dalle danneggiate era onere della struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### - in ossequio ai principi che presiedono alla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale - fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull'esattezza dell'adempimento) non può che ricadere a suo carico (così Cass. sez. III, 6209/16, cit.). 
Prova liberatoria che non è stata fornita dall'ASP convenuta. 
Può dunque affermarsi, sia sulla base dell'accertamento contenuto nell'ambito della sentenza penale di condanna passata in giudicato dei medici coinvolti nei fatti di causa sia sulla base delle risultanze emerse anche a conclusione dell'istruttoria compiuta nel presente giudizio, che i danni cerebrali subiti da ### D'### e le lesioni subite da ### abbiano trovato la loro genesi causale nelle condotte commissive ed omissive dei medici convenuti. 
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento della domanda di accertamento formulata dagli attori i dottori ### e ### vanno dichiarati responsabili delle gravissime lesioni all'integrità fisica delle quali è affetta ### D'### nonché per le quelle subite da #### della responsabilità dei medici convenuti, poi, determina la responsabilità solidale dell'ente ospedaliero ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ( vedi Cass. 10371999; 4400/2004; 12362/2006).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Passando ora all'esame del profilo del quantum del danno lamentato dagli attori va evidenziato che laddove, come nel caso di specie, sia accertata la responsabilità dell'ente ospedaliero questa può comportare un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato ove la menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. ) a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. 
Deve essere pertanto risarcito il danno non patrimoniale subito dagli attori alla luce della interpretazione dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionale divenuta ormai giurisprudenza costante della corte di cassazione e ribadita, da ultimo, con la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 26972/2008, e confermata dalla stessa Corte Costituzionale. 
La Suprema Corte a ### con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede ###patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato; 2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge; 3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; 4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. ###.U. della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. ### norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,###/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. 
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dagli attori tenendo in debito conto la dicotomia tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. 
Quanto alla liquidazione dei danni patiti dalla minore ### D'### si osserva ciò che segue. 
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est : reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ.  15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). 
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a ### degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata. 
Al riguardo, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. ### il qual all'esito delle indagini tecniche svolte su ### D'### ha riscontrato la sussistenza delle lamentate lesioni e - come già ampiamente evidenziato - la loro riferibilità eziologica alla condotta colposa tenuta dai dottori ### e ### quale emersa dagli atti, stimando i residuati postumi invalidanti nella misura del 100%. ### valutazione, peraltro, coincide con quella delle ### di ### e di ### che hanno riconosciuto a ### D'### l'invalidità al 100% con l'assistenza continua (vedi doc.ti 92 e 93 fascicolo di parte attrice). 
Nel caso di specie, si ritiene poi che l'esigenza di personalizzazione del danno e della sua liquidazione così come evidenziata dalla Corte di Cassazione a ### con la cennata sentenza 26972/2008, possa essere meglio soddisfatta applicando le c.d. tabelle elaborate dal ### di ### i cui parametri, utilizzati dalla ormai prevalente giurisprudenza di merito, sono stati ritenuti legittimi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 12408/2011). 
Tali tabelle, inoltre, recependo, da un lato, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e, dall'altro, avvertendo l'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del danno c.d.  biologico a risarcire anche gli altri profili di danno non patrimoniale, prevedono la liquidazione “congiunta” del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.  ### ultimo profilo di danno non patrimoniale, tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da reato, da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, va liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. 
Per tutte le ragioni esposte, tenuto conto della giovanissima età dell'attrice (appena nata all'epoca dei fatti), del livello marcato della sofferenza da lei patita, agevolmente desumibile dagli esiti del sinistro e dalla devastante incidenza negativa delle lesioni riportate su ogni aspetto della sua vita e per tutta la durata della stessa senza alcuna possibilità di cambiamento, si reputa congruo applicare la maggiorazione massima del 25% del danno non patrimoniale. 
Il complessivo danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad euro 1.524.194,00.  ### quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita. 
Infatti, nulla può essere risarcito a titolo di danno esistenziale, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalle ### della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a ### con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Un. n. 26972/08). 
A titolo di danno non patrimoniale spetterà dunque ad ### D'### la somma di euro 1.524.194,00. 
Circa il danno patrimoniale patito da ### D'### si osserva quanto d'appresso. 
Per quanto riguarda le spese future che la stessa dovrà sostenere in ragione della propria precaria condizione di salute, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in materia di risarcibilità dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, ne ha affermato la configurabilità tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (tra le altre, vedi Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495). 
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare la condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 10072/2010). 
Peraltro, nel caso de quo, non può essere negato a ### D'### una somma idonea ad affrontare le spese di assistenza argomentando sulla base del fatto che l'attrice potrebbe essere assistita dai suoi familiari.  ### affettivo e personale da parte dei congiunti, che sarà presumibilmente sempre presente, non può essere trasformato in un vero e proprio obbligo di supplire con il proprio lavoro personale e a proprie spese alla carenza di assistenza specifica; si può indubbiamente tenere conto in certa misura del contributo dei familiari alla cura dell'infortunato, ma la somma attribuita in risarcimento deve essere comunque adeguata a coprire le spese indispensabili per il personale di supporto, anche in presenza dei genitori, ed in particolare in previsione degli anni in cui questi potrebbero venire a mancare (cfr. Cass. 16197/2015). 
Nel caso di specie è certo che la danneggiata, a causa della gravissima menomazione neurologica subita, che le impone una totale dipendenza per tutte le esigenze personali richiede un'assistenza personale continuativa, dovrà sostenere in futuro esborsi per assistenza domiciliare. 
Infatti è stato accertato dal CTU ed è pressoché incontestato fra le parti, che le gravi lesioni residuate all'attrice dall'errore medico l'hanno resa e la renderanno persona inidonea a compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana e necessitante di assistenza assidua e continuativa nell'arco di tutta la giornata. 
Sul punto basta ricordare che ### D'### “allo stato attuale si ritrova in passeggino tutelato, essa presenta una tetraparesi spastica, incapace a sostenere il capo ed il tronco, ove si apprezza curva scoliotica dx convessa, impossibile la stazione eretta. Ha uno sviluppo disarmonico, assenza completa di eloquio, presenza di rantoli inspiratori, è alimentata con ### con riferiti ricorrenti episodi di polmoniti ad ingestis” (vedi pag. 7 CTU dott. ### in atti). 
Atteso che ### D'### necessita dunque per le sue condizioni di assistenza continuativa per l'intero arco della giornata, occorrono, a tal fine, due persone che si avvicendino nei relativi compiti con turni diurni e notturni allo scopo di garantirle una assistenza permanente per almeno 18 ore al giorno trattandosi di persona non autosufficiente. 
Pertanto si reputa equo garantire ad ### D'### l'assistenza continua di due lavoratrici di ### C ### (badante per persone non autosufficienti), una per il giorno e l'altra per l'assistenza notturna con turni di lavoro quotidiano di nove ore ciascuno per sei giorni la settimana (54 ore settimanali secondo il ###. Nel giorno libero di tali lavoratrici sarà necessario impiegare altre persone con paga oraria per 18 ore giornaliere complessive (nove di assistenza diurna e nove di assistenza notturna). 
Quindi, si possono quantificare tali esborsi nell'importo di euro 3.420,92 mensili, pari ad euro 41.051,04 annui tenuto conto delle specifiche e soprarichiamate esigenze della paziente e delle disposizioni delle tabelle retributive del relativo “### collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”. 
In particolare i costi per una badante di livello C ### convivente per un impiego di 54 ore settimanali è pari complessivamente ad euro 1.467,82 mentre quello per una lavoratrice di pari livello per l'assistenza notturna sempre per 54 ore settimanali è di euro 1.450,90 cui deve essere aggiunto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 l'ulteriore importo complessivo di euro 502,20 per l'assistenza oraria sostitutiva nelle giornate di riposo mensili delle lavoratrici impiegate a tempo pieno, come detto, per euro 3.420,92 mensili ed euro 41.051,04 annui. 
La corte della nomofilachia ha chiarito che “nel liquidare il danno patrimoniale permanente patito dalla vittima e consistente nelle spese per l'assistenza domiciliare si deve tenere conto dell'incidenza delle provvidenze accordate alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale” (cfr. Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Ancor più di recente le ### hanno ancora affermato che “…dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto“ (vedi S.U.  12567/2018). 
Si deve allora tenere presente che l'importo per indennità di accompagnamento fissato normativamente per il 2019 ammonta ad euro 516,35 mensili e che si deve considerare altresì l'ulteriore somma di euro 1.200,00 al mese erogata dalla ### alle persone anche minori in gravissime condizioni di disabilità in base al decreto del Presidente ###/2018 di attuazione della previsione di cui all'art. 9 L.R. n. 8/2017; dunque dal danno risarcibile complessivo annuo devono essere detratte euro 20.596,20 (cioè euro 1.716,35 mensili x 12 = euro 20.596,20). 
Residua quindi un danno risarcibile di euro 20.454,84 all'anno. 
La Suprema Corte nella fondamentale decisione surrichiamata (n. 7774 del 20.4.2016) ha spiegato ancora che “quando la liquidazione d'un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto … (si deve) compensare il decalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria ### e il momento di avveramento del danno”, e ciò può essere fatto o operando una “liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.)”, ovvero “sommando tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicando il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione"; ovvero ancora “moltiplicando il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione”. 
Più nello specifico, secondo la corte di legittimità “il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione; od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle redite vitalizie” (v. già citata Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Si deve allora, secondo l'indicazione della Suprema Corte, fare applicazione per il conteggio delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al r.d. 9.10.1922 n. 1403, calcolo che si effettua moltiplicando il danno risarcibile annuo individuato (euro 20.454,84) per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle tabelle relativo alla vita media (19.707), calcolo che porta a complessivi ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 euro 403.103,53. La somma può essere poi aumentata del 20%, in via equitativa, considerato l'aumento della durata della vita media dal 1922: si giunge così a euro 483.724,23 (vedi così Corte d'Appello di ### 25.10.2017). 
Il danno per l'assistenza domiciliare futura di ### D'### si quantifica, quindi, in complessivi euro 483.724,23. 
Nulla è dovuto a titolo di spese mediche future, atteso che in casi analoghi a quello in esame il ### supporta i cittadini tramite agevolazioni e sussidi di varia natura, essendo previste inoltre anche corresponsioni economiche sulla scorta della tutela degli invalidi civili. 
Peraltro sul punto specifico nessuna indicazione è stata offerta dal CTU dott. ### il quale nulla ha evidenziato nella sua perizia. 
Va senz'altro riconosciuto, invece, il danno da perdita della capacità lavorativa generica, atteso che la gravissima condizione della minore appare incompatibile con attività lavorative proficue.  ### tipologia di danno va considerata un'autonoma voce di danno patrimoniale. 
Invero, sostanzialmente, prima del 2003, la incapacità lavorativa generica aveva la funzione di ristorare il danno alla diminuzione della capacità lavorativa futura di un soggetto non ancora percettore di reddito, generalmente con un appesantimento del valore monetario del punto del danno biologico. 
All'epoca non veniva liquidato autonomamente il danno da incapacità lavorativa futura in quanto, si sosteneva, che se al momento del sinistro il soggetto non svolgeva attività lavorativa, nessun danno concreto avrebbe subito in quanto non vi sarebbe stata alcuna diminuzione patrimoniale del suo reddito.  ### affermazione, solo parzialmente lenita dalla liquidazione della capacità lavorativa generica all'interno del danno biologico (la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato, con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr.  27.01.2011 n. 1879; Cass. 1.12.2009 n. 25289), è stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha individuato i contorni del danno da incapacità lavorativa futura, quale autonoma voce di danno patrimoniale, sganciando l'automatismo, relativamente alla capacità lavorativa specifica, tra diminuzione della capacità lavorativa e diminuzione di reddito. 
La circostanza che il soggetto danneggiato non abbia ancora una specifica capacità professionale e non svolga attività lavorativa, non autorizza ad escludere un danno futuro, anzi, il giudice deve svolgere semmai un giudizio ancora più complesso, di tipo prognostico, fondato su basi probabilistiche in cui deve procedere alla valutazione se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro, ma anche della posizione sociale ed economica della famiglia (Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10074; Cass. Civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943; Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2008, n. 19445).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
La mancanza di attività lavorativa al momento dell'infortunio, in un minore, ma anche in un disoccupato, certamente esclude il danno da invalidità temporanea ma non certo anche il danno futuro obiettivamente collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a lavorare (v. Cass. 11/12/2003 18945: “la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata”). 
La giurisprudenza ormai da tempo afferma che è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza e così si individua il presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato, qualora invece non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, la posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate (cfr. ### 10 ottobre 2008; Cass. Civ., sez. III, 6 agosto 2004, 15187; Cass. Civ., Sez. III, 18 settembre 2007, n. 19357). 
Come chiarito dalla Suprema Corte, “nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata - e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione - soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 24 marzo 2016, n. 5880). 
Pertanto, il danno per perdita di capacità lavorativa generica è sussumibile nel danno patrimoniale. 
Non vi è, in tal caso, alcuna duplicazione risarcitoria in quanto il danno biologico, danno non patrimoniale, incide solamente sulla integrità psico-fisica e sulle attività non reddituali che la situazione pregressa avrebbe permesso alla vittima di svolgere, mentre il danno da incapacità lavorativa generica, danno patrimoniale, ristora la ridotta capacità di guadagno derivante dall'esercizio futuro di una attività lavorativa produttiva di reddito.  ### difficoltà di individuare un criterio risarcitorio omogeneo per tale lesione non ne può pregiudicare l'autonoma risarcibilità, ove l'entità del danno non incida solo sulla integrità psicofisica, ma anche sulla capacità futura di guadagno derivante dall'esercizio di una presumibile, probabile, attività produttiva di reddito conforme alle abilità o qualificazioni tecnico-professionali di cui la persona sia già in possesso o sia in grado di acquisire secondo criteri di normalità proiettiva. 
In tale ultimo caso, il criterio risarcitorio sarà basato sul presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato del lavoro, soprattutto ove trattasi di attività manuali o intellettuali specifiche in cui è facilmente prevedibile che il soggetto leso avrebbe svolto l'attività specifica. 
Quale base di calcolo possono utilizzarsi anche le nozioni di “comune esperienza” quali lo stipendio o la remunerazione iniziale che il soggetto avrebbe percepito una volta entrato nel mercato del lavoro, procedendo ad una liquidazione equitativa, in base alle tabelle usuali di liquidazione del danno da ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 incapacità lavorativa specifica, ove al posto della percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica si prenderà come indice di riferimento la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica. 
Ove, invece, come nel caso di specie, non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, alla posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate, facendo riferimento, quale criterio residuale per la determinazione di una base di calcolo del lucro cessante, ai criteri di determinazione presuntiva del reddito, previsti dall'art. 4 l.n. 39/1977. 
Infatti, la Corte ha più volte chiarito che allorquando il danneggiato non sia in grado di dimostrare il reddito ovvero di produrlo a causa dell'età, degli studi intrapresi e ancora non conclusi, della cassa integrazione o della disoccupazione (salvo che sia volontaria), per la relativa quantificazione ben può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, quale soglia minima di risarcimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 20540 del 30 settembre 2014; sentenza n. 14278 del 28 giugno 2011) . 
Nel caso di specie, non svolgendo la minore, per la sua età, una attività lavorativa e non essendo stati allegati elementi idonei a poter determinare il tipo di attività lavorativa che presumibilmente la minore avrebbe esercitato in futuro (di tipo intellettuale ovvero manuale), non condividendosi altresì appieno il criterio “classista” che fa riferimento alla posizione economica e sociale della famiglia (cfr. sul punto Cass. 1.7.1998, n. 6420), ritiene questo Giudice di fare riferimento al criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 Cod. Ass., criterio residuale riconosciuto come equo anche dalla giurisprudenza di legittimità. 
Siffatto criterio costituisce infatti una soglia minima del risarcimento (cfr. ###. 3, Sentenza 7531 del 15/05/2012; ma anche Cass., 6 agosto 2007, n. 17179; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1120, l'art. 137 Cod. Ass.). 
Deve pertanto provvedersi a quantificare il reddito annuale sulla cui base applicare il coefficiente di capitalizzazione, tenuto conto dell'età della minore al momento del sinistro. 
A tal fine ai sensi dell'art. 137 codice delle assicurazioni deve farsi riferimento, come detto, al criterio residuale del triplo della pensione sociale, pari ad euro 5.953,87 euro (euro 457,99 euro è l'importo massimo mensile della pensione sociale in vigore dal 1 gennaio 2019). Si ritiene, dunque, di porre a fondamento del calcolo la somma di euro 17.861,61 quale reddito annuale. 
Applicando poi il coefficiente di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403 per l'età di 25 anni (età presumibile nella quale, al termine degli studi universitari la danneggiata avrebbe potuto immettersi nel mondo del lavoro) che è 18.670, effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, senza effettuare alcuna detrazione con riferimento alla diversa durata della vita lavorativa al fine di compensare il mancato adeguamento delle tavole di mortalità ai valori odierni (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738), ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attrice ### D'### deve essere quantificato in euro 333.476,25.  ### importo, in quanto espressivo del valore di una rendita futura che sarebbe stata percepita solo a partire dall'ingresso della danneggiata nel mondo lavorativo, deve essere attualizzato attraverso i coefficienti di capitalizzazione anticipata (che consentono la detrazione del montante di anticipazione: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1215). 
In particolare, ipotizzando secondo l''id quod plerumque accidit' un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 25 ### anni, si può presumere che la minore avrebbe iniziato a percepire un reddito da attività lavorativa tra dieci anni e quindi il danno patrimoniale dalla stessa subito deve essere attualizzato con il coefficiente dello 0,643 (considerato un tasso del 4,5% per omogeneità con il tasso ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sul quale sono basate le tabelle di capitalizzazione usate), risultando così pari ad euro 214.425,22 (vedi per calcolo analogo recentemente ### 2.5.2018; ma anche ### 16.3.2016). 
Pertanto a titolo di danno per la perdita della capacità lavorativa spettano all'attrice ### D'### euro 214.425,22. 
Quindi il complessivo danno patrimoniale futuro in favore dell'attrice si quantifica in euro 698.149,45 (euro 483.724,23 per assistenza domiciliare futura + euro 214.425,22 per perdita della capacità lavorativa). 
Conseguentemente il danno complessivo (danno non patrimoniale e danno patrimoniale) vale oggi euro 2.222.342,45 (1.524.194,00 + 698.149,45). 
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi per il danno non patrimoniale e diminuendo del montante di anticipazione il danno patrimoniale futuro. 
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie. 
Si provvede dunque, secondo criterio equitativo (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 1712/95 e successive conformi), a devalutare da oggi alla data del fatto illecito (5.2.2003) la somma che esprime il danno (la somma devalutata è di euro 1.772.202,91) e poi a rivalutarla anno per anno, secondo gli indici ### calcolando sulle somme via via rivalutate gli interessi al tasso legale, assunto qui quale adeguato criterio equitativo. 
Non è fuor di luogo precisare che anche la somma riconosciuta per il danno patrimoniale futuro, come opportunamente ridotta, concorre a generare interessi compensativi equitativi per il ritardo. Infatti, la diminuzione per il montante di anticipazione ha il solo scopo di evitare la locupletazione del creditore per l'anticipata reintegrazione di una somma che sarà persa solo in futuro, mentre gli interessi compensativi hanno la diversa funzione di coprire il danno da ritardo (vedi così ### 23.11.2016; cfr. anche già citata Corte di ### 25.10.2017; ### 28.10.2014). La riduzione per il montante di anticipazione, insomma, serve a riportare al momento della liquidazione il valore monetario del danno futuro, mentre gli interessi compensativi servono a risarcire il nocumento che il danneggiato ha per non avere avuto la somma risarcitoria, pur ridotta, sin dall'epoca dell'illecito e sino alla liquidazione (si rinvia qui, per maggiori approfondimenti, alla davvero esaustiva motivazione di Cass. sez. 3 civ. 23.1.2006 n. 1215 rv 586902). 
Si ottiene così, a oggi, la somma totale di euro 2.787.052,05. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno patrimoniale e per quello non patrimoniale, pari a complessivi euro 2.787.052,05 deve però essere detratto l'importo di euro 1.050.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. (il cui portafoglio di polizze è stato poi ceduto all'### s.p.a., ora ### s.p.a.) e trattenuto a titolo di acconto, importo che deve essere rivalutato all'attualità al pari della somma calcolata a titolo di risarcimento complessivo, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 1.537.552,05, tenuto conto della somma per l'appunto di euro 1.050.000,00 erogata in data ### dalla compagnia di assicurazione (v. doc. 7 fascicolo ###. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13463).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### D'### a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 1.537.552,05 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Si passa ora ad esaminare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dai familiari di ### D'### iure proprio. 
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice ### va accolta la domanda per il risarcimento del danno iure proprio patito a seguito di evento pregiudizievole (c.d. danno riflesso). 
Com'è noto, le ### della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002), componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno riconosciuto la risarcibilità del danno patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, affermando che non osta il disposto di cui all'art. 1223 c.c., il quale, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte contempla e contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale, poiché sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002). 
La Corte ha portato a compimento la rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale o eziologica tra danni riflessi o mediati e danni diretti, in quanto con quest'ultima espressione si intende semplicemente porre l'accento sulla “propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie”. Ha così affermato che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può anche essere indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale”. 
Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio.  ### tale principio di diritto, la giurisprudenza ha altresì statuito con riguardo all'accertamento e alla liquidazione del predetto danno patito iure proprio dai prossimi congiunti del macroleso: invero, come le ### hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi “in re ipsa”, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008, 26972), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.. A tale stregua, dunque, ### il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato, in quanto, l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di 'danno-conseguenza', poiché tutti i danni extracontrattuali devono essere provati da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo (cfr. Cass., 6.4.2011, n. 7844). 
Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dal CTU nominato nel presente giudizio, ampiamente confermati anche da quelli effettuati dagli esperti in sede penale, risulta che la piccola ### presenta una gravissima condizione di salute sin dalla nascita, tale da richiedere l'assistenza continua dei suoi cari e da compromettere in modo rimarchevole la possibilità di un sereno rapporto familiare, essendo la minore incapace di gestirsi e curarsi autonomamente, di svolgere un'attività lavorativa autonoma e di sviluppare ordinarie relazioni sociali e familiari. 
Emerge dalla documentazione in atti, con estrema chiarezza, l'impatto devastante che i postumi permanenti subiti da ### D'### hanno avuto, hanno e avranno sulla sua vita e su quella delle persone che vivono con lei, tra cui ovviamente la madre, che per tutta la vita dovranno ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sopportare, oltre al peso delle evidenti difficoltà pratiche e organizzative legate alla gestione della malattia della figlia, anche quello derivante dalla profonda sofferenza che scaturisce dalla consapevolezza che la propria figlia resterà per sempre menomata nel fisico e nella psiche e non avrà mai una vita normale. 
Tenuto conto di quanto sopra, dell'età di ### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia sin dalla nascita, ai fini della liquidazione del danno si reputa congruo fare riferimento ai parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), considerato che la sofferenza della ### correlata alle lesioni gravissime patite dalla figlia, si reputa comparabile a quella derivante dalla sua perdita (il rapporto familiare pur non essendo del tutto eliso è infatti quasi del tutto pregiudicato). 
Pertanto, si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore della stessa, a titolo di danno non patrimoniale per le ricadute che la difficile condizione della figlia ha sulla sua qualità della vita, la complessiva somma di euro 300.000,00. 
Rilievo va poi attribuito al fatto che il CTU dott. ### ha anche accertato che l'intera vicenda ha provocato in ### l'insorgenza di un “disturbo post traumatico da stress cronico di forma moderata” che unitamente agli “esiti di isterectomia con conservazione degli annessi post rottura d'utero in soggetto in età fertile” sopportati a seguito del parto, ha comportato un danno biologico complessivo, stimato dal perito nella misura del 40%, quale alterazione dell'integrità psicofisica subito dalla ### a seguito degli eventi per cui è causa. 
Le conclusioni del CTU sul punto si ritengono condivisibili in quanto sufficientemente motivate al punto di vista scientifico e tecnico. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### l'ulteriore importo di euro 257.478,00 (tenuto conto, si ripete, dell'età di 38 anni dell'attrice al momento degli eventi), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito dalla ### le ### di #### in atti (non contestata da parte attrice) nulla ha asseverato per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa collegato agli effetti della rottura dell'utero e all'operazione di isterectomia subito dalla ### né si può fare riferimento al riguardo alla perizia di parte versata in atti dall'attrice che non contiene alcuna utile indicazione. Nessun risarcimento, pertanto, può essere riconosciuto ad ### sotto tale aspetto potendosi pertanto ritenere comprensiva del suddetto pregiudizio la liquidazione sopraindicata. 
Sulla somma anzidetta di euro 257.478,00 non è dovuto alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la straordinaria sofferenza soggettiva patita dalla ### hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Il danno biologico complessivo risarcibile per ### ammonta, quindi, ad un totale di euro 557.478,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 257.478,00 a titolo di danno biologico). 
Venendo ora ai danni non patrimoniali diversi da quelli da lesione alla salute dedotti dalla ### (danno alla vita sessuale ed esistenziale) deve evidenziarsi che nel caso de quo non vi è prova alcuna che l'attrice, a seguito dell'intervento subito di isteroctomia abbia perduto la capacità di avere rapporti sessuali essendo noto che il tipo di intervento subito dall'attrice non impedisce lo svolgimento di una vita sessuale normale (tranne casi particolari tra i quali non rientra quello in esame atteso che sul punto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 nessuna osservazione è stata svolta dal ###. Sotto tale aspetto dunque non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali avanzata dalla ricorrente (e dal di lei marito). 
Non è risarcibile, come autonoma voce di danno, nemmeno il danno esistenziale, quale alterazione della vita di relazione del soggetto richiedente, posto che tale titolo determinerebbe una duplicazione di risarcimento. 
Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### ammonta complessivamente ad euro 557.478,00. 
Dunque, su tale importo dovuto a ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devalutato al febbraio 2003, rispettivamente di euro 444.559,81, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ### per l'anno 2003 (mese di febbraio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.  ### danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle ### della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ### per una somma complessiva di euro 699.136,26. 
Per quanto concerne il danno patrimoniale, nulla è dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno da cessazione della attività lavorativa svolta, atteso che la chiusura dell'attività commerciale da parte della ### è da ricondursi ad una scelta di vita personale dell'attrice piuttosto che all'impossibilità di attendervi a seguito delle lesioni subite in occasione del parto e della necessità di assistere la figlia in modo continuativo. ###, difatti, avrebbe potuto assumere dei dipendenti o comunque affidare l'attività in gestione a terzi mantenendo così la redditività della medesima vista anche la particolare natura dell'attività svolta (vendita di mangimi). 
Non vi sono elementi dunque dai quali poter desumere che l'### abbia subito una riduzione della capacità lavorativa specifica permanente, non avendo la danneggiata dimostrato di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, la capacità di attendere alle proprie mansioni in futuro. 
Oltretutto il CTU dott. ### nulla ha specificato a tale riguardo potendosi dunque presumere che la lesione all'integrità psico-fisica sopportata dall'attrice a seguito della vicenda in esame non abbia inciso sulla sua capacità di lavorare e produrre reddito. 
Infatti, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico (v., tra le altre, Cass. civ. 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ. 9 agosto 2007, n. 17464). 
Tuttavia costituisce acquisizione altrettanto pacifica quella secondo cui il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2015, n. 14517; Cass. civ. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. civ., 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass. civ. 12 febbraio 2013, n. 3290).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In altre parole occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. civ., 12 febbraio 2015, n. 2758). 
Prova che nella specie non è stata offerta dall'odierna ricorrente. 
Ugualmente nessun risarcimento spetta alla ### a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche da affrontarsi in futuro nell'interesse della figlia come verrà meglio chiarito e motivato infra con riguardo alla posizione di ### D'### altro genitore della macrolesa. 
Dall'importo complessivo riconosciuto a favore della ### a titolo di danno (non patrimoniale) iure proprio deve essere detratta la somma rivalutata all'attualità corrisposta dalla ### s.p.a. e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto; tale somma è da considerarsi ammontante ad euro 150.000,00 tenuto presente che la compagnia assicurativa ha versato l'importo totale di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.050.000,00 a favore di ### D'### ed euro 50.000,00 a favore di ### D'### (come è dato evincersi anche dalla richiesta di autorizzazione alla riscossione delle somme formulata al Giudice Tutelare del ### di ### conseguendone che l'importo residuo di euro 300.000,00 (euro 1.400.000,00 - euro 1.050.000,00 - euro 50.000,00= euro 300.000,00) è stato diviso presumibilmente - in assenza di riscontri documentali di diverso contenuto che non risultano in atti - come acconto tra i due genitori ### D'### e ### quali soggetti danneggiati dai fatti di causa. 
Conseguentemente, effettuata la detrazione di cui sopra, si ottiene l'importo complessivo di euro 520.636,26. 
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 520.636,26 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Va parimenti accolta (nei termini che si dirà) la domanda formulata iure proprio da ### D'### (padre di ### D'### per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale soggettivo e danno biologico) patito a seguito di evento pregiudizievole (macrolesione della figlia). 
Quanto al danno morale soggettivo subito dal padre di ### D'### non può non richiamarsi nuovamente l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e già esaminato (cfr. Cass. civ.  8546/2008, n. 13754/2006, n. 10816/2004 e n. 8827/2003) che riconosce il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali seriamente invalidanti, lesioni tali, cioè, da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive tra questi ultimi e la persona offesa (cfr. Cass. civ. n. 10816/2004). 
Quale tipico danno - conseguenza, anche il pregiudizio di cui si discorre non coincide con la lesione dell'interesse tutelato (non è in re ipsa) ma deve essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288; in senso conforme Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546); tuttavia, consistendo - a differenza del danno biologico, che si sostanzia in un'affezione medicalmente accertabile - nella sofferenza interiore e nel patema d'animo che, per loro intrinseca natura, non si prestano ad essere accertati con metodi scientifici o ad essere provati in modo ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 diretto se non in casi eccezionali, la relativa prova può essere fornita anche mediante indizi che consentano di inferire l'esistenza di detto danno per via presuntiva. 
Dagli atti di causa, per come anche chiarito con riguardo ad ### è emerso inequivocabilmente che le gravissime lesioni personali sopportate dalla piccola ### hanno costituito una sofferenza contingente e un turbamento d'animo dei propri stretti familiari (tra cui ovviamente anche il padre) dati dallo strazio e dal supplizio immensi suscitati dalla grave disabilità psichica e motoria di ### D'### che la rende incapace di svolgere qualsiasi attività senza l'aiuto di terze persone per compiere gli atti della vita quotidiana e dalla consapevolezza che tale situazione perdurerà per sempre non potendo più la macrolesa avere una vita di relazione familiare e sociale normale. 
Pertanto tenuto conto anche dell'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia dal momento in cui è nata, applicando le tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono, si ripete, a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie ripercussioni negative che le gravi patologie che tuttora affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita del genitore, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità familiare ed alla possibilità di relazionarsi (secondo gli schemi ordinari) con il prossimo congiunto, la complessiva somma di euro 300.000,00.  ### espletata in corso di causa ha anche asseverato che la vicenda che qui occupa ha provocato in ### D'### l'insorgenza di un “disturbo distimico grave (disturbo depressivo complicato)” con una danno biologico complessivo, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 28%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 132.956,00 (tenuto conto dell'età di 38 anni dell'attore al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le ### di ### Come per la ### su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la sofferenza soggettiva patita dalla parte hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Nessun ristoro spetterà all'attore sotto il profilo del danno alla vita sessuale e per il danno esistenziale per tutte le ragioni sopra precisate con riferimento all'altra attrice ### Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 432.956,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 132.956,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 432.956,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 542.972,53. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 542.972,53 deve essere detratto l'importo di euro 150.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e considerato quale acconto dal D'### importo che deve essere rivalutato all'attualità, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 364.472,53.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dallo stesso patiti, la somma complessiva di euro 364.472,53 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
I coniugi D'### hanno inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese già sostenute per trattamenti, terapie, accertamenti specialistici cui ### D'### si è sottoposta oltre che per l'acquisto di presidi sanitari correlati alle accertate menomazioni subite che si stima congruo quantificare sulla base della documentazione in atti in complessive euro 34.000,00 attualizzando in via equitativa, considerato il tempo trascorso dagli esborsi, la somma di 32.013,01 accertate per siffatte spese sanitarie e che il ### è in grado di ricondurre causalmente ai fatti oggetto di causa nonostante sul punto il CTU nulla abbia precisato. 
Restano comunque escluse da tale liquidazione le spese per viaggi e soggiorni in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente appare non sufficientemente specifica e piuttosto generica al riguardo. 
Non possono essere poi riconosciute spese mediche future in quanto le medesime sono state già ricomprese in quelle di assistenza riconosciute a favore della figlia ### Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio subito da ### D'### a cagione delle gravissime lesioni subite dalla sorella non può che richiamarsi quanto appena detto con riferimento ai genitori ### D'### e ### Lo sconvolgimento della vita di ### D'### a causa dall'evento lesivo è chiaramente presumibile alla luce della gravità, dell'irreversibilità delle lesioni subite dalla sorella e della forte intensità che solitamente caratterizza il legame esistente tra due sorelle per tutta la vita e specialmente nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Dunque, considerata l'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 6) e la gravità delle lesioni che hanno colpito la sorella, applicando per come sopra meglio chiarito i parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun fratello o sorella per la morte di un germano la somma da euro 23.740,00 ad euro 142.420,00), si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie conseguenze negative che le gravi patologie che affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita della sorella, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla infanzia e alla adolescenza ed alla possibilità di rapportarsi con la sorella, la complessiva somma di euro 100.000,00.  ### dott. ### nell'espletamento della perizia, ha accertato poi che i fatti di causa hanno determinato in ### D'### il sorgere di un “disturbo d'ansia NAS attualmente in discreto compenso psicopatologico” con una danno biologico, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 8%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 18.734,00 (tenuto conto dell'età di 6 anni dell'attrice al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le anzidette ### in uso presso il ### di ### Come per i genitori e per le ragioni suindicate, su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione. 
Sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale non possono riconoscersi danni ulteriori, in mancanza di idonea dimostrazione, e tenendo conto della unitarietà del concetto di danno non patrimoniale.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 118.734,00 (di cui euro 100.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 18.734,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 118.734,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 148.904,95. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato di euro per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 148.904,95 deve essere detratto l'importo da rivalutare all'attualità di euro 50.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto, per un risarcimento complessivo di euro 89.404,95. 
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dalla stessa patiti, la somma di euro 89.404,95, più interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Deve essere respinta invece la domanda risarcitoria formulata dai nonni di ### D'### in quanto priva di adeguato supporto probatorio. 
Gli attori, infatti, non hanno assolto al doveroso onere di allegazione e di prova con riguardo a concrete e specifiche circostanze ed elementi fattuali dai quali poter anche solo desumere, in via presuntiva, l'esistenza di un rapporto qualificato con la vittima e l'effettivo e concreto sconvolgimento delle loro abitudini di vita, nonché il sacrificio totale ed amorevole nei confronti della piccola ### nel quotidiano accudimento della minore, essendo dimostrato viceversa che i nonni non convivevano con la danneggiata al momento del sinistro. 
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinchè ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014). 
Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938). 
In mancanza di ogni elemento probatorio in tal senso, la domanda formulata iure proprio dai nonni di ### con riguardo al danno c.d. riflesso va rigettata. 
Nè è stato nemmeno dimostrato che le gravi menomazioni riportate dalla piccola ### abbiano inciso negativamente sulla salute dei nonni in guisa da determinare in costoro un'apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente (cfr. Cass. n. 2546 del 2007).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ###, difatti, ha escluso la ricorrenza di danni biologici riconducibili nessologicamente alle gravi lesioni subite da ### D'### con riferimento a ### a ### e a ### (nonni della macrolesa). 
La domanda risarcitoria va quindi disattesa. 
Tutti gli attori hanno anche richiesto il pagamento delle spese stragiudiziali non rimborsate nell'ambito della fase pregiudiziale. 
Tali spese costituiscono un danno patrimoniale e non sono assimilabili alle spese giudiziali. 
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha infatti natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. 
Sul punto si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 16990 del 2017. 
Orbene, per la Suprema Corte occorre distinguere tra le spese processuali e le spese sostenute nella fase stragiudiziale. 
Quest'ultime spese fanno parte del c.d. danno emergente subito dal danneggiato e, quindi, il relativo ristoro dovrà essere richiesto con domanda tempestivamente formulata nonché allegando e provando i fatti costitutivi secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il risarcimento del danno subito. 
Ed invero, precisa la Corte, l'attività stragiudiziale “anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. 
Nel caso di specie occorre rilevare che la domanda formulata dalle parti attrici, proposta solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., è rimasta sfornita di puntuale e adeguata prova sia in ordine all'effettivo contenuto delle attività stragiudiziali svolte sia in merito alla quantificazione delle medesime (non è stata dunque dimostrata in alcun modo la congruità dei compensi richiesti che non sono stati invero neppure indicati). 
Nondimeno gli attori non hanno allegato alcuna attività specifica e aggiuntiva rispetto a quella di preparazione del presente contenzioso: ne discende il rigetto della spiegata richiesta di rimborso. 
Non può essere riconosciuto agli attori nemmeno la restituzione delle spese di consulenza medicolegale di parte perché superflue ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.. 
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto ritenute eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. non essendo neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'interessato, ma solo la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (cfr.  civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357). 
Sulla base delle superiori considerazioni va quindi accolta la domanda di accertamento degli attori della responsabilità dei convenuti per i danni subiti da ### D'### e da ### a seguito del parto del 5.2.2003 presso l'### di ### Di conseguenza l'ASP di ### (incorporante l'Asl n.6 di ### e i dottori ### e ### vanno condannati in solido a versare secondo il seguente quadro sinottico: 1) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno patrimoniale e non ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 patrimoniale, la somma complessiva di euro 1.537.552,05, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 2) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 89.404,95, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 3) in favore di ### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 520.636,26, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 4) in favore di ### D'### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 364.472,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 5) in favore di ### D'### e di ### in proprio, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 34.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. 
Va invece respinta la domanda risarcitoria avanzata da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### nonchè quella formulata da ### (quale nonna paterna di ### D'### per difetto di sufficiente prova del danno da essi patito. 
Orbene, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di chi agisce, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2003, n. 15789), ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (cfr. Cass., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., sez. I, 5 giugno 2007, 13180; Cass., sez. I, 25 marzo 2009, n. 7217; Cass., sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2060; Cass., sez. III, 25 settembre 2009, n. 20657). 
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (cfr. Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687; Cass. 3 aprile 1997, n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995, n. 620; Cass. 29 novembre 1994, n. 10201 e Casa. 8 giugno 1994, n. 5546, tra le tantissime). 
Deriva da quanto precede che, allorchè il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perchè ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorchè assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perchè le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle "domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorchè in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, nè, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/04/2006, n. 8105; Cassazione civile, sez. III, 29/04/2006, n. 10042; Cass. 5 ottobre 2004 n. 19934; Cass. 25 febbraio 2004 n. 3803.Cass. 11 aprile 2000, n. 4602; Cass. 5 novembre 1999, n. 12325; Cass. 8 giugno 1995, n. 6479). 
Nel caso in esame a fronte della domanda attorea di condanna solidale dei convenuti, la ASP di ### ha chiesto accertarsi le quote di responsabilità dei singoli convenuti in vista del regresso (anche le compagnie di assicurazioni terze chiamate hanno domandato l'accertamento della graduazione delle colpe dei soggetti responsabili). 
A tal proposito va osservato che la Suprema Corte, in tempi recenti, ha riconsiderato il rapporto paziente-casa di cura in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e, riqualificato il primo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, ha aperto a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. 
Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle ### (01.07.2002, n. 9556, seguita poi da altre sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. 
In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alle prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori. 
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.. 
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per l'insufficiente o inidonea organizzazione, con indubbie ricadute, non sul vincolo di solidarietà esterna che avvince la casa di cura ed il medico nei confronti del paziente danneggiato, ma sui rapporti interni che si instaurano tra i primi, ai fini di un eventuale regresso. 
Parimenti, la struttura sanitaria, invece, può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.. 
Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva o prevalente del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato. 
Anche recentemente la Cassazione ha statuito che "..l'inadempimento del terzo del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale" (vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010). 
Del resto l'art. 1299 c.c. disciplina l'azione di regresso, effettuata dal debitore in solido, che abbia pagato l'intero debito, nei confronti del condebitore solidale. 
Inoltre l'art. 2055 c.c. costituisce un principio di carattere generale in tema di solidarietà (estensibile quindi anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale). 
Sul punto la Cassazione ha statuito che "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art.  2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo" (vedi Cass. n. 7618/2010, cfr. anche Cass. n. 23918/2006). 
Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, difficilmente può dubitarsi che il danno subito dall'attrice sia causalmente riconducibile, in modo preponderante, ai dottori ### e ### (nella medesima misura come chiarito anche dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 260/2007 avendo entrambi i medici partecipato alle “fasi salienti” della vicenda) in relazione alle scelte mediche ed agli errori commessi durante tutto l'arco di tempo del ricovero della ### e delle operazioni di parto. 
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura inferiore, di profili di colpa in capo alla struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### alla quale è comunque riconducibile la carente prestazione del personale medico e la mancata attività di formazione, controllo e vigilanza sulle attività sanitarie poste in essere dai medici operanti all'interno della stessa e propria dell'esercizio dell'attività di impresa. 
Stimasi, quindi, in forza della richiesta formulata dall'ASP di ### valutare l'incidenza causale della negligente e imperita condotta nella produzione del danno per cui è causa, nella misura del 20% quanto all'ASP di ### e nella misura del 40 % ciascuno a carico dei dottori ### e ### Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dott. ### in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore degli attori ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### degli importi sopraindicati a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 
Per quanto, poi, attiene alle domande di garanzia e manleva nei confronti delle compagnie assicurative in causa si osserva quanto segue. 
Deve anzitutto evidenziarsi la carenza di legittimazione attiva della parte attrice ad estendere le domande svolte nei confronti delle convenute alle terze chiamate, atteso che nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana (ex plurimis vedi Cass. n. 9516/2007). 
In altri termini, l'estensione della domanda degli attori non può mai verificarsi con riguardo alle compagnie assicuratrici della clinica e del medico, le quali garantiscono la quota di debito del singolo autore del fatto illecito in base ad uno specifico contratto che è, per gli attori, res inter alios acta, e che costituisce, invece, la fonte dell'obbligazione dei garanti. Per i garanti dunque la causa obligandi non è direttamente il danno subito dal terzo, fonte di responsabilità diretta, ma è il contratto assicurativo che vede degradare il danno ad antefatto dell'obbligazione. La loro garanzia è, infatti, contrattuale e la loro responsabilità può essere fatta valere soltanto dagli assicurati. 
Analogamente è a dirsi con riferimento anche alla terza interveniente ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) stante la natura di intervento litisconsortile da quest'ultima svolto e la circostanza che essa è intervenuta in causa quale società assicuratrice della polizza stipulata dalla struttura sanitaria (poi inglobata dall'ASP di ### per averla rilevata a seguito della cessione della medesima da parte dell'### s.p.a. (anch'essa oggi ### s.p.a.). 
Deve essere poi disattesa l'eccezione degli attori di inammissibilità/irritualità della chiamata in causa delle compagnie assicurative da parte dei convenuti atteso che le chiamate in garanzia sono state tempestivamente svolte dai resistenti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta peraltro depositate nei corretti termini processuali e che il provvedimento di fissazione dell'udienza è stato dato regolarmente con decreto pronunciato fuori udienza mentre non è previsto che la comunicazione alle parti del medesimo debba necessariamente avvenire prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. 
Parimenti è del tutto infondata l'ulteriore eccezione di parte attrice di inammissibilità dell'intervento volontario di ### s.p.a. in quanto lo stesso è stato spiegato conformemente al disposto dell'art. 105 c.p.c. trovando il suo fondamento sostanziale nel subentro dell'interveniente nella polizza assicurativa n. 0027/### stipulata originariamente dall'Asl n. 6 di ### con l'### s.p.a. (che ha poi ceduto, lo si ricorda nuovamente, il proprio portafogli polizze alla ### s.p.a.). 
Va poi preliminarmente disposta l'estromissione dal giudizio delle terze chiamate G.B.S. s.p.a.  ### e ### s.r.l. considerata la rinuncia agli atti operata dalla chiamante in garanzia dott.ssa ### e l'accettazione della anzidetta rinuncia da parte della G.B.S.  s.p.a. ### e la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito dimostrata dalla ### s.r.l. che è rimasta contumace nella causa in oggetto. 
In conseguenza della rinuncia agli atti appena richiamata (da intendersi in realtà più propriamente quale rinuncia alla domanda di manleva) è pertanto da intendersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia avanzata dalla dott.ssa ### nei riguardi delle due società anzidette le quali conseguentemente, devono essere estromesse dal presente giudizio non essendo state avanzate ammissibilmente nei loro confronti altre domande dalle altre parti in lite. 
Inoltre deve essere disposta l'estromissione dal giudizio anche di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) avendo quest'ultima trasferito, prima dell'introduzione del presente giudizio, la polizza assicurativa n. 0027/### stipulata con l'Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### nel portafoglio di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in virtù del contratto di cessione del ramo d'azienda del 6.12.2006 contenuto nel provvedimento ### n. 2488 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del 19.12.2006 pubblicato nella ### n. 302 del 30.12.2006 (vedi doc.ti 5 e 6 fascicolo ### s.p.a.). 
Passando al merito delle domande di garanzia non può che rilevarsi la fondatezza, nei termini che si diranno, della domanda di manleva avanzata dai dottori ### e ### nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale subentrante nel contratto di polizza assicurativa n. 0027/### siglato dall'Asl n. 6 di ### (ora ASP di ### con l'### s.p.a. (oggi ### s.p.a.) e quindi interveniente volontaria nel presente giudizio. 
Innanzitutto va chiarito che i medici convenuti hanno pieno diritto ad agire in manleva nei confronti della compagnia di assicurazione titolare della polizza 0027/### (quindi ### s.p.a. ora ### s.p.a.) atteso che quest'ultima prevedeva nella ### 2, art. 2.1. lett. A) l'estensione della garanzia assicurativa anche alla “RC personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici e medici a rapporto convenzionale autonomo per l'attività prestata nelle strutture dell'### Sanitaria” (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.).  ### canto l'obbligo delle strutture sanitarie di garantirsi attraverso regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile anche per fatti dei propri dipendenti deriva direttamente dalla legge e in special modo dall'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 in materia di stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (il quale prevede espressamente che “le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente ed il personale dipendente mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ivi comprese le spese di giudizio relativamente alle loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo”), oltre ad essere esplicitamente richiamato anche nelle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria. 
Da ciò deriva il diritto dei convenuti dottori ### e ### di agire in manleva nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale società di assicurazioni obbligata per la polizza 0027/###. 
Detto questo, va opportunamente precisato che la polizza assicurativa n. 0027/###, sulla base della quale i medici convenuti hanno chiamato in garanzia la ### s.p.a. e sulla base della quale ha spiegato intervento volontario in giudizio l'### s.p.a. (v. doc. 2 fascicolo ### s.p.a.), è una polizza per la responsabilità civile stipulata dall'Asl n. 6 di ### con la ### s.p.a. (che ha poi ceduto il proprio contratto all'### s.p.a.) in coassicurazione al 20% con ### ed al 27% con ### s.p.a. (oggi ### s.p.a.). 
In altre parole, emerge che l'Asl n. 6 di ### (oggi ASP di ### ha parcellizzato il rischio assicurato stipulando un contratto di coassicurazione con cui l'assicurazione del rischio è stata ripartita tra più assicuratori per quote determinate (la quota di ### s.p.a. è pari al 53%, la quota di ### è pari al 27%, quella di ### s.p.a. è del 20%). 
Ai sensi dell'art. 1911 cod. civ. “qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”. 
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di contratto di coassicurazione (cfr. Corte di Cassazione, ### 3 civile Sentenza 2 aprile 2001, n. 4799) ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata solo in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si realizza, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 negozio, ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori che, d'accordo tra di loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parzialità, viene a essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso. 
Il contratto in questione genera, pertanto, separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole posizioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto giuridico. 
Nel caso di specie risulta che i vari coassicuratori abbiano conferito all'### (quindi a seguito delle cessione della polizza a ### generali s.p.a.) la cosiddetta clausola di delega (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.). 
In particolare con l'art. 1.16 della polizza rubricato (“### e Delega”) ### s.p.a.  veniva indicata quale delegataria obbligata ad avvertire le ### in caso di giudizio e a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di rendere opponibile a queste ultime la eventuale sentenza. 
Tuttavia come chiarito anche dalla Suprema Corte (v. Cass. 12.7.2005 n. 14590), “il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato. 
Qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida, l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte”. 
Nella specie non risulta che i dottori ### e ### abbiano proposto espressamente ed inequivocamente la domanda nei confronti della ### s.p.a. e poi della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) nella qualità di delegataria e di rappresentante processuale delle altre coassicuratrici, sicchè la condanna a carico di quest'ultima non può che essere pronunciata nei limiti della sua quota di rischio. 
A ciò consegue che la ### s.p.a. sia tenuta solo per la propria quota del 53%. 
La circostanza che la compagnia delegataria non abbia chiamato in giudizio le coassicuratrici come da previsione contrattuale può avere una sua incidenza nei rapporti tra le imprese coassicuratrici ma certamente non incide sulla natura del contratto stipulato e sulle quote di indennità di pertinenza della delegataria visto - lo si ribadisce - che i medici convenuti non hanno formulato la loro domanda in maniera espressa nei confronti della ### s.p.a. - e prima ancora nei confronti di ### s.p.a. - quale delegataria delle altre coassicuratrice e che, in ogni caso, la chiamata in garanzia delle altre assicurazioni obbligate poteva essere effettuata dagli stessi medici convenuti i quali avevano conoscenza del contenuto della polizza di assicurazioni stipulata dalla struttura sanitaria. 
Pertanto è escluso che questo giudice possa emettere in questo processo statuizioni nei confronti dei soggetti non citati né può rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre compagnie assicuratrici vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (trattandosi di obbligazione parziaria) e non di litisconsorzio necessario.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Né vale obiettare che “l'eccezione” di coassicurazione svolta dall'### s.p.a. sia tardiva e dunque inammissibile giacchè introdotta per la prima volta con gli scritti conclusionali: non si tratta infatti di una eccezione in senso stretto, bensì di una eccezione in senso lato, una mera difesa tecnica, comportante un doveroso accertamento anche ufficioso sul contenuto e sulla effettiva estensione dell'oggetto del contratto e degli obblighi da esso nascenti.  ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) dovrà tenere indenne i due medici convenuti (dottori ### e ### solo nella quota del 53% delle somme che questi dovranno corrispondere agli attori limitatamente alle quote di rispettiva pertinenza, a titolo di capitale, interessi e spese di lite, ivi comprese quelle liquidate al consulente tecnico, comunque nei limiti del massimale residuo (ottenuto cioè detraendo gli esborsi già effettuati dalla compagnia di assicurazione) e con la franchigia prevista contrattualmente di euro 2.582,29. 
Spetterà invece ai dottori ### e ### agire separatamente avverso le altre coassicuratrici essendo questi probabilmente ancora nel diritto di farlo secondo quell'orientamento giurisprudenziale che afferma che “in tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta “clausola di delega”, la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia delegataria è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti” (v. Cass. n. 13661/2013). 
Tutte le altre richiese avanzate dalla ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in sede di scritti conclusionali vanno disattese in quanto tardive e costituenti evidenti modifiche delle conclusioni rassegnate nella comparsa di intervento e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.. 
Va poi respinta la domanda di manleva svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della ### non essendovi nel caso di specie il superamento del massimale garantito dalla compagnia assicurativa ### s.p.a.. 
La polizza stipulata dal medico convenuto con la terza chiamata opera infatti solo “a secondo rischio” oltre cioè il massimale garantito dall'assicurazione dell'ente (da considerarsi a “primo rischio”) che ammonta, nel caso di specie, ad euro 5.164.569,00.  ###. 9 della ### -### stabilisce infatti quanto segue: ”### che l'### ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione - privata o dell'### integrata con l'estensione della copertura alla colpa grave ed all'intero ambito di attività del medico in regime intramurario - la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per i massimali indicati nella presente polizza ciò anche nell'eventualità di nullità invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'### Qualora il massimale dell'### sia operante per sinistro e coinvolga più operatori sanitari, la presente assicurazione varrà per l'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità spettante all'### resta esclusa ogni responsabilità solidale” (vedi doc. 3 fascicolo ###. 
Nella specie può dirsi che la polizza personale stipulata dalla dott.ssa ### e quella conclusa dall'Asl n. 6 di ### assicurano il medesimo rischio visto che quest'ultima polizza prevede, come già detto, l'estensione della garanzia alla RC personale dei medici dipendenti della struttura (### 2, art. 2.1. lett. A)).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Dunque, la polizza stipulata dall'Asl n. 6 di ### (e quindi dall'ASP di ### per effetto dell'estensione della garanzia di cui alla clausola contrattuale sopraindicata si configura come una ipotesi di contratto di assicurazione per conto del terzo (perché contratta anche a favore del medico dipendente) e assicura la medesima responsabilità coperta dall'assicurazione personale del sanitario. 
Se ne inferisce che la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata dall'ente è "a primo rischio" mentre la polizza ### stipulata dalla dott.ssa ### e da quest'ultima azionata ai fini della copertura assicurativa, si dovrà intendere operante solo in “secondo rischio”, in eccedenza cioè al massimale assicurato dall'### stessa e ciò, in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva operatività della prima polizza (vedi art. 9 della ### -### doc. 3 fascicolo ###. 
Ebbene, siccome la polizza che deve operare a primo rischio ha un massimale ampiamente comprensivo di tutti i danni patiti dagli attori, la domanda di rivalsa avanzata dalla dott.ssa ### nei confronti della ### va respinta. 
Per quanto, poi, attiene alla domanda di garanzia e manleva svolta dal dott. ### nei confronti della ### s.p.a. va evidenziato che essa può trovare accoglimento limitatamente alla quota di responsabilità riconducibile all'assicurato non sussistendo alcuna contestazione in ordine alla sussistenza ed operatività della copertura assicurativa. La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha infatti chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori ed ha precisato i limiti entro i quali la polizza è da considerarsi operativa ma non ha contestato l' operatività del rapporto assicurativo.  ### s.p.a. va, dunque, condannata a manlevare il dott. ### di quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice per capitale risarcitorio, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza comunque nei limiti del massimale residuo di polizza (detraendo cioè dal massimale di contratto le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa) e della quota di pertinenza del medico convenuto assicurato. 
Entrambe le polizze (sia quella stipulata dall'ASL n. 6 di ### per conto dei suoi medici dipendenti sia quella contratta personalmente) sono dunque operative con riferimento alla posizione del dott. ### di talchè la compagnia ### s.p.a. (che è la stessa per i due contratti) dovrà manlevare il convenuto in ragione dei rispettivi e relativi contratti nei limiti, ovviamente, dell'ammontare del danno e della quota di responsabilità riconducibile all'assicurato. 
Vanno poi respinte in quanto inammissibili giàcchè tardive le richieste avanzate dai convenuti dottori ### ed ### di condanna delle terze chiamate al pagamento di quanto da loro dovuto oltre i limiti del massimale di polizza per “mala gestio”. 
Ed infatti la domanda dell'assicurato, di essere tenuto indenne oltre il massimale di polizza, va formulata espressamente nell'atto introduttivo della lite; l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato, infatti, immette nel giudizio un tema nuovo, diverso rispetto alla semplice pretesa di garanzia, fondata su elementi di colpa che vanno allegati e provati "ad hoc", sicché non può certamente ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato, nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato, ed è da ritenersi inammissibile perché nuova se proposta successivamente (come nel caso di specie essendo stata avanzata solamente con le memorie assertive ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. delle parti). 
Nessuna domanda di manleva è stata infine svolta dall'ASP di ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice ### s.p.a. (ora ### s.p.a.).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In ultimo va respinta la richiesta di parte attrice ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle pretese dichiarazioni offensive contenute nelle note depositate del 31.1.2013 e nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del 19.9.2018 da parte della ### atteso che le espressioni utilizzate non includono alcun intento offensivo nei confronti della controparte e sono state impiegate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili alla decisione ponendosi quindi nel corretto perimetro di esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost). 
Quanto al governo delle spese processuali si statuisce come segue. 
Le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori ### D'### e ### in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori ### ed ### D'### e i convenuti seguono la soccombenza di questi ultimi e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018) e tenuto conto dell'importo della somma riconosciuta a titolo risarcitorio (il “decisum”) e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. 
Nel rapporto processuale tra ####### e ### (in qualità di eredi di ### e ### e i convenuti appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite configurandosi una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della domanda di accertamento della colpa professionale dei convenuti e della struttura sanitaria e rigetto della domanda risarcitoria). 
I motivi del decidere, la non contestazione del rapporto contrattuale con il dott. ### da parte della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) e la particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate con riferimento alle domande di garanzia spiegate dai medici convenuti giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra i convenuti, tutte le compagnie assicurative terze chiamate per la garanzia (anche quelle estromesse dal presente giudizio) e la società di assicurazione terza interveniente, dovendosi comunque precisare, ai fini della presente statuizione di compensazione delle spese processuali, che tra i dottori ### e ### e la ### s.p.a. (quale compagnia di assicurazione dell'ASP di ### si configura anche una ipotesi di soccombenza reciproca essendo stata accolta la difesa della società di assicurazione di riconoscimento dell'obbligo di manleva nei limiti della quota di rischio della coassicurazione. 
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute in base al principio di causalità come liquidate durante il giudizio e detratti gli importi già eventualmente corrisposti.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che i convenuti ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa ### e dott. ### sono responsabili, ciascuno nella misura indicata in parte motiva, dei danni occorsi a ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'#### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 2) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 1.537.552,05 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 3) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 89.404,95 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 4) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### in proprio, della complessiva somma di euro 520.636,26 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 5) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in proprio, della complessiva somma di euro 364.472,53 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 6) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### e di ### in proprio, della complessiva somma di euro 34.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 7) respinge le domande risarcitorie avanzate da ### in qualità di nonna paterna di ### D'### e da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'###; 8) rigetta le domande promosse ed estese dagli attori nei confronti delle società terze chiamate e nei confronti della compagnia assicurativa terza interveniente; 9) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### con il vincolo solidale, al pagamento in favore di ### D'### e ### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.132,55 per esborsi ed in euro 89.277,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge; 10) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra ### (in qualità di nonna paterna di ### D'###, ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### e le parti convenute; 11) pone definitivamente e solidalmente a carico dell'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, della dott.ssa ### e del dott. ### le spese delle CTU medico-legali svolte in corso di causa come liquidate durante il giudizio e detratte le somme eventualmente già corrisposte; 12) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di garanzia svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della G.B.S. s.p.a. ### in persona del legale rappresentante ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 pro tempore, e della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, terze chiamate per la manleva, disponendo l'estromissione dal presente giudizio delle medesime società; 13) dichiara la carenza di legittimazione passiva di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto alle domande di manleva avanzate nei suoi confronti dalla dott.ssa ### e dal dott. ### disponendone di conseguenza l'estromissione dal presente giudizio; 14) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare i dottori ### e ### per un importo pari al 53% di quanto questi saranno tenuti a corrispondere agli attori relativamente alle quote di rispettiva pertinenza sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo dedotta la franchigia fissa di euro 2.582,29; 15) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dott. ### di quanto questi sarà tenuto a corrispondere agli attori, relativamente alla quota di sua pertinenza, sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo; 16) rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta dott.ssa ### nei confronti della terza chiamata ### of ### 17) compensa integralmente le spese di lite fra i convenuti dottori ### e ### le società terze chiamate e la compagnia di assicurazioni terza interveniente; 18) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. 
Così deciso in ### il 20 gennaio 2019. 
Il giudice dott. ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00

causa n. 834/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Regasto Salvatore

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 768/2026 del 21-01-2026

... trattazione scritta. ###, costituendosi a mezzo del delegato funzionario, ha depositato la documentazione richiesta che consta di: note difensive, delega sindacale, copia verbale n. ###/13, dettaglio accertamento verbali n. ###/152 - ###/12 - ###/12 e relativi avvisi di ricevimento; copia verbali 15750098/12 - ###/13 - 6091604/13 e relativi avvisi di ricevimento; copia prospetti-contribuente estratti da ### Esame del merito. Sull'intimazione di pagamento n. ### 90 ### 000 gravano le seguenti cartelle esattoriali: n. #### 000 (ruolo 2016/6417 di € 1.015,85), n. #### 000 (ruolo 2017/540 di € 124,68), n. #### 000 (ruolo 2017/1822 di € 583,05), n. #### 000 (ruolo 2017/2247 di € 334,65) e n. #### 000 (ruolo 2017/2805 di € 175,32). Il ricorrente eccepisce la mancata notifica dei verbali e delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione. Dall'esame degli atti tutti, risulta che i verbali sono stati tutti regolarmente notificati. Il verbale n. ###/13, è stato immediatamente contestato al sig. D'### il ###. Il verbale n. - ###/12 è stato notificato il ### mediante ritiro in ufficio postale del plico. Il verbale n. ###/12 è stato notificato il (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 56219 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### sez. Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 56219 r.g. Affari contenzioso civile del 2024, avente per oggetto:” opposizione o.i. ex art. 22 L. 689/81”, decisa il 20 gennaio 2026, vertente ###'### c.f. ###, elettivamente domiciliato in #### alla ###. Verga n. 15 presso lo studio dell'Avv. ### c.f.  ###, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti #### delle ### in pers. del L.r.p.t. P.I. ### elettivamente domiciliato in ### d'#### alla via ### n. 14/16, presso lo studio dell'Avv. ### c.f. ###, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### c.f. ### in persona del ### p.t. rappresentato e difeso dall'###. ### in virtù di ### 445/2022, depositato in atti pec #### Valore: € 2.233,55
Per l'opponente: a) accogliere il presente ricorso annullando gli atti indicati in premessa e dichiarare non dovuto l'importo ivi indicato; b) per l'effetto, ordinare la cancellazione delle relative somme dai ruoli esattoriali; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario delle spese vive e non percettore di alcun acconto in relazione all'opera professionale prestata e da prestare, oltre ### spese forfetarie e spese legali per l'assistenza legale stragiudiziale.  ###: a) in via preliminare, declinare la propria competenza a favore del Giudice di ### di ###; b) accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità del ricorso per i motivi di cui in atto; c) rigettare la domanda riconoscendo la carenza di legittimazione passiva di ### delle ### essendo unico responsabile l'Ente impositore, citato nel presente giudizio; d) nel merito, rigettare la domanda proposta dall'odierna ricorrente contro ### in quanto inammissibile, improcedibile, ed infondata, nonché non provata in ordine alla responsabilità dell'Ente; f) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. 
Per il Comune di Napoli: a) dichiarare il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. ### 90 ### 000, relativamente alle cartelle ivi indicate, inammissibile per avvenuta notifica delle predette cartelle con conseguente definitività delle stesse; b) confermare l'iscrizione a ruolo dei predetti verbali in quanto ritualmente notificati; c) in subordine, tenere indenne il Comune di Napoli (estraneo a tutta la fase della esecuzione esattoriale), per eventuali vizi derivanti dall'attività svolta autonomamente da #### data 12-07-23, l'### delle ### notificava al sig. D'### l'intimazione di pagamento n. ### 90 ### 000 relativa a debiti di varia natura, fra cui violazioni al CdS sanzionate dalla ### del Comune di Napoli. ### proponeva opposizione presso il Tribunale di ### (R.g.  9547/2023). Il Giudice del sopramenzionato tribunale, Dott.ssa ### all'udienza del 02-07-2024, con provvedimento comunicato in data ###, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del ### assegnando termine per la riassunzione fino al 13-12-2024. In data ###, il sig. D'### riassumeva il giudizio relativamente alle sole cartelle n. #### 000 (ruolo 2016/6417 di € 1.015,85), n. #### 000 (ruolo 2017/540 di € 124,68), n. #### 000 (ruolo 2017/1822 di € 583,05), n. #### 000 (ruolo 2017/2247 di € 334,65) e n. #### 000 (ruolo 2017/2805 di € 175,32) i cui titoli erano verbali emessi dal Comune di Napoli.  ### sosteneva la omessa notifica delle cartelle e dei verbali con conseguente decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere. Il Giudice con decreto del 20-12-24, ritualmente notificato alle parti, disponeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 20-01-24 per la comparizione, avvenuta ex art. 127 ter c.p.c. Instauratosi il contraddittorio AER ed il Comune di Napoli si costituivano producendo la richiesta documentazione. Entro il termine dell'udienza fissata, le parti depositavano note per la trattazione scritta. Per il ricorrente, l'Avv.  ### “si riporta all'atto introduttivo e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con attribuzione al difensore anticipatario…fa rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte avversa è manifestamente infondata…trattandosi di violazioni al CdS elevati nel territorio del Comune di Napoli… chiede che la causa sia decisa”. ### delle ### l'Avv.  ### “chiede la immediata revoca della sospensiva, non insistendo i presupposti di fatto e di diritto. In via preliminare, eccepisce la incompetenza territoriale del Giudice di ### di Napoli da declinare al Giudice di ### di ### - ### In via subordinata, chiede che la causa venga trattenuta in decisione”. La causa veniva decisa e pubblicata in telematico.   ### ricorso, proposto nei termini previsti dalla legge, va accolto per quanto di ragione. 
Esame dell'ammissibilità e della proponibilità. Il ricorso, depositato il ###, è ammissibile in quanto proposto entro il termine del 13-12-24, assegnato dal Tribunale di ### per la riassunzione del ricorso. 
Esame della competenza. ### giudice è competente per materia (opposizione a verbale per violazioni al ###, per valore (sanzione inferiore ai 15.000,00 euro) e per territorio (i verbali sono stati emessi dal Comune di Napoli). 
Esame delle legittimazioni. ### e le relative cartelle sono a carico del sig. 
D'### il quale è legittimato a proporre l'odierna opposizione. La legittimazione passiva è dell'### delle ### quale incaricato della riscossione e della Comune di Napoli quale Ente impositore. 
Esame delle notifiche del decreto di sospensione. Il decreto di non sospensione, con la comunicazione della fissazione dell'udienza e l'invito a depositare la documentazione relativa all'ingiunzione, risulta ritualmente notificato alle parti il 23-12- 24. ### di fissazione di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. è stata notificata alle parti il ###. 
Esame dei documenti prodotti. Il ricorrente produceva: l'opposizione, l'intimazione notificatagli, nota d'iscrizione a ruolo, pagamento C.U., ordinanza Tribunale di ###, note di udienza in trattazione scritta. AER ha prodotto: comparsa di costituzione e risposta, procura alle liti, intimazione di pagamento impugnata e relata, relate di notifica delle cartelle, estratti ruolo, procura, note di udienza in trattazione scritta.  ###, costituendosi a mezzo del delegato funzionario, ha depositato la documentazione richiesta che consta di: note difensive, delega sindacale, copia verbale n. ###/13, dettaglio accertamento verbali n. ###/152 - ###/12 - ###/12 e relativi avvisi di ricevimento; copia verbali 15750098/12 - ###/13 - 6091604/13 e relativi avvisi di ricevimento; copia prospetti-contribuente estratti da ### Esame del merito. Sull'intimazione di pagamento n. ### 90 ### 000 gravano le seguenti cartelle esattoriali: n. #### 000 (ruolo 2016/6417 di € 1.015,85), n. #### 000 (ruolo 2017/540 di € 124,68), n. #### 000 (ruolo 2017/1822 di € 583,05), n. #### 000 (ruolo 2017/2247 di € 334,65) e n. #### 000 (ruolo 2017/2805 di € 175,32). Il ricorrente eccepisce la mancata notifica dei verbali e delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione. Dall'esame degli atti tutti, risulta che i verbali sono stati tutti regolarmente notificati. Il verbale n. ###/13, è stato immediatamente contestato al sig. D'### il ###. Il verbale n. - ###/12 è stato notificato il ### mediante ritiro in ufficio postale del plico. 
Il verbale n. ###/12 è stato notificato il ### mediante ritiro in ufficio postale del plico. Il verbale n. 15750098/12 è stato notificato il ### mediante ritiro in ufficio postale del plico. Il verbale n. ###/13 è stato notificato il ### mediante ritiro in ufficio postale del plico. c) Il verbale n. ###/12 è stato notificato il ### a mani della moglie, emesso ### Il verbale n. 6091604/13 è stato notificato il ### a mani del destinatario. Pertanto, l'ente creditore non è incorso nella decadenza. 
Diversamente, non tutte le cartelle risultano notificate. In particolare, mentre le cartelle n. #### 000, n. #### 000 e n. #### 000 sono state regolarmente notificate via pec rispettivamente il 24-01- 17, il ### e il ###, le cartelle n. #### 000 e n. #### 000 non risultano consegnate per un errore determinato da “indirizzo non valido” (vedi relata pec). 
Ne consegue che, circa l'eccepita prescrizione, il termine quinquennale non risulta trascorso, sia per la valida notifica di atti interruttivi, sia per effetto delle normative emanate a causa dell'emergenza sanitaria (### e s.m.i.) hanno prorogato di ventiquattro mesi i termini di prescrizione, per effetto della sospensione delle attività di notifica degli atti da parte di ### per le sole cartelle n. #### 000, n. #### 000 e n. #### 000. Per le due restanti cartelle, n. #### 000 e n. #### 000, dalla data di notifica dei verbali (2013) alla data di notifica dell'intimazione (2023), sono trascorsi più di cinque anni e, pertanto, il credito si è estinto e devono essere annullate. 
Governo delle spese. Le spese sono parzialmente compensate e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18, ai minimi tabellari in valutazione della materia trattata, del valore della controversia, dell'esito processuale che vede il parziale accoglimento della domanda e vengono poste a carico della sola ### responsabile della prescrizione per mancata notifica delle cartelle.   P.Q.M.  Il giudice, definitivamente pronunziandosi sul processo, così dispone: 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto: a) dichiara estinto il credito relativo alle cartelle n. #### 000 (ruolo 2017/2247 di € 334,65) e #### 000 (ruolo 2017/2805 di € 175,32), nonché l'illegittimità della pedissequa intimazione di pagamento n. ### 90 ### 000 limitatamente ad esse; b) dichiara che il sig. D'### nulla deve per i ruoli n. 2017/2247 e n. 2017/2805; 2) respinge la domanda per le cartelle n. n. #### 000 (ruolo 2016/6417 di € 1.015,85), n. #### 000 (ruolo 2017/540 di € 124,68), n. #### 000 (ruolo 2017/1822 di € 583,05), confermandole e, per l'effetto dichiara che il sig. D'### è debitore del Comune di Napoli e di AER per i ruoli n. 2016/6417, 2017/540 e 2017/1822 in esse riportati; 3) condanna AER in pers. del L.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte attrice, per € 325,00 (trecentoventicinque/00) di cui 125,00 per spese vive, € 200,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, in favore dell'Avv. ### La sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ####

causa n. 56219/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Spinelli

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