testo integrale
ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: ### con domicilio eletto in ### via F. ###' Calboli 1, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege ” presso gli indirizzi di pos ta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e dife sa d agli ### e ### - ricorrente - contro ### , in p ersona de l Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in ### via G. Antonelli 49, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri d ifensori come in atti, rappresentata e dife sa dagli ### e ####À ### da fauna selvatica - ### esperita ex art. 2043 c.c. - ### in sede di legittimità ai sensi dell'art. 2052 c.c. - ###.G.N. ###/2020 Cron.
Rep.
Ud. 12/2/2025 Adunanza camerale - controricorrente - nonché contro ### I, in persona del Dirigente dell'### e ### Dott. ### con domicilio eletto in ### viale ### 14, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta ele ttronica dei propri difen sori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente e ricorrente incidentale - contro ### con domicilio eletto in ### via F. ###' Calboli 1, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege ” p resso gli indirizz i di posta e lettronica dei propri difensori come in atti, rappresent ata e difesa dagli ### e ### - controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la senten za n. 129/2020, del Tribunale di ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/2/2025 dal ###. #### 1. ### ricorre, su lla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 129/20, del 25 febbraio 2020, del Tribunale di ### che - accogliendo i gravami esperiti, in via di principalità dalla ### di ### nonché in via incidentale dalla ### avverso la sentenza n. 278/18, del 16 ottobre 2018, del Giudice di pace della stessa città - ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla ### avverso i due predetti 3 enti, in relazione ai danni dalla medesima lamentati, cagionati da fauna selvatica. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, in data 17 marzo 2015, la propria autovettura - mentre percorreva, sotto la conduzione di terzi, la strada provinciale n. 77 - riportava danni a segu ito dell'impatto contro un capriolo, improvvisamente immessosi sulla sede stradale, tanto che la riparazione del veicolo richiedeva una spesa di € 2.815,42.
Per conseguire il ristoro del danno materiale subito, la ### adiva l'autorità giudiziaria, ascrivendo la responsabilità dell'accaduto sia alla ### di ### lli che al la #### infatti, addebitava l'omessa adozione delle misure di prevenzione sia diretta - uso di repellenti chimici olfattivi e installazione di recin zioni anche elettrificate - che indiretta (per apposizione di segnaletica, avvenuta in violazione degli obblighi previsti dal codice della strada), le une come le altre specificamente individuate dal piano faunistico venatorio come idonee a mitigare l'incidenza della sinistrosità con fauna ungulata nella zona teatro del sinistro. ### invece, si contestava tanto “l'omessa vigilan za sull'operato dell'ente provinciale delegato in materia, nonché l'omessa attivazione sostitutiva in luogo della ### inerte”. 2.1. Gli enti convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo , entrambi, l'assenza di legittimazione in capo a sé stessi, sostenendo, reciprocamente, la legittimazione dell'altro ent e convenuto. ### inoltre , eccepiva sia il difetto di titolarità di obblighi di intervento diretti all'apprestamento di misure di prevenzione con riferimento al piano faunistico, sia la presenza di un segnale di pericolo posto oltre tre chilometri prima del punto in cui avvenne lo scontro, 4 assumendo, pertanto, l'avvenuto assolvimento di ogni suo obbligo in materia. ### per parte propria, assumeva l'applicabilità dell'art. 2054 cod. civ., in ragione del concorso colposo del conducente del veicolo ne lla causazione del danno, del quale contestava pure la quantificazione.
A fronte di tali eccezioni e difese l'allora attrice, in particolare a confutazione di quelle della ### precisava come l'obbligo di att ivazione della stessa traesse origin e dal ### faunistic o provinciale 2012-2017, attuativo di quello regionale. In merito, poi, alla segnaletica stradale, ne ribadiva la non conformità alle prescrizioni del codice della strada, richiamando, in particolare, l'art. 39 dello stesso, che impone l'installazione del segnale di pericolo, di norma, ad una distanza di 150 metri dal punto di inizio del pericolo segnalato. Richiamava, altresì, l'art. 84 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in forza del quale, allor ché non sia possibile rispettare la distanza dal pericolo, il segnale deve essere integrato da un pannello - che assumeva mancante, nel tratto di strada ove avvenne il sinistro - indicante l'effettiva distanza dal pericolo stesso. Sottolineava, infine, che ai sensi della medesima disposizione i segnali di pericolo debbono essere accompagnati dal pannello integrativa “ESTESA” (anch'esso assente “in loco”), indicante la lunghezza del tratto stradale pericoloso, da ripetersi dopo ogni intersez ione, per un'estensio ne massima di 3 chilometri, oltre la quale - adempimento, nella specie, anch'esso omesso - il segnale di pericolo è da ripetere.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, dichiarando le convenute responsabili , in solido tra loro, del sinistro in oggetto, “in quanto provocato da un capriolo soggetto alla loro tutela”. In particolare, veniva ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, nonché fornita la prova della condot ta colposa ascrivibile alle convenute, condannate ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in qualità di enti ai 5 quali erano stati in concreto affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. 2.2. Esperito gravame, in via di principalità, dalla ### nonché in via incidentale dalla ### il giudice di seconde cure - respinto il motivo, oggetto di entrambi i mezzi, con il quale le appellanti ribadivano il proprio d ifetto di legittimazione - accoglieva, nel merito, entrambi gli appelli.
A tale conclusione il Tribunale di ### perveniva sulla base dell'esistenza - a su o dire - di un “consoli dato orient amento interpretativo”, secondo cui “la responsabilità extracontrattuale per i dann i pro vocati da animali selvatici alla circolazione de i veicoli d eve essere impu tata all'ente” (si a esso #####, ### o ### etc.) cui “siano stati concretamente affidati, nel caso singolo, i poteri di amministrazione del territorio e d i gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in u na delega o concessione di alt ro ente”, aggiungendo, altresì che, in quest'ultimo caso, “l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente”. Su tali basi il giudice d'appello riteneva che, nel caso di speci e, la custodia e vigila nza del tratto di strada, luogo dell'incidente, spettasse alla ### poic hé la normativa regionale del ### aveva riservato alle ### le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna. Puntualizzava, altresì, che “il danno cagionato dalla fauna selvatica non è ri sarcibile in base alla pre sunzione s tabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 20 43 cod. civ. anche in tema dell'onere della 6 prova, e perciò richiede l' individu azione di un con creto comportamento ascrivibile all'ente pubblico”.
Sulla base di tale premessa, il giudice di secondo grado ha ritenuto non fornita dal l'attrice la prova di un concreto comportamento colposo da parte dell'en te provinciale, esentandola, pertanto, dalla responsabilità dell'accaduto. 3. Avverso la sentenza la sentenza del Tribunale vercellese ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come già detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per avere la sentenza impugnata escluso la responsabilità della ### quale ente obbligato al risarcimento danni per i s inistri stradali con fauna u ngulata, sul rilievo de i poteri essenzialmente normativi ad essa spettanti e della delega di funzioni alla ### di ### in forza della legge regionale 25 novembre 1996, n. 79.
Richiama, al riguardo, la ricorrente i più recenti precedenti di questa Corte, secondo cui la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. trova applicazione, a carico delle ### nelle fattispecie in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica. Esito al quale questa Corte è pervenuta sul rilievo - osserva il ricorrente - che è “proprio la legge n. 157 del 1992” a stabilire che “il diritto di proprietà sulle specie animali viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” fa capo allo Stato, o meglio, per esso, alle ### titolari di poteri non solo normativi in materia di fauna selvatica. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, “comma 6” (sic.), n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 115, 329 e 132, 7 comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per avere il Tribunale di ### reso una motivazione apparente “in relazione all'allegata carenza di contestazione avversaria in merito all'omessa attuazione del piano faunistico venatorio con riguardo alle misure di prevenzione diretta”.
Assume la ricorrente di aver individuato quali fatti costituitivi della responsabili tà, quanto alla ### di ### l'omessa adozione di misure di prevenzione non solo indiretta (segnaletica stradale), ma anche diretta, specificamente individuate nel piano faunistico venatorio come idonee a mitigare l'incidenza de lla sinistrosità con fauna ungulata nella zona luogo dell'incid ente, nonché, quanto alla Reg ione ### l'omessa vigilan za sull'operato dell'ente provinciale e il mancato esercizio dei poteri sostitutivi. Quanto, poi, al p rofilo soggettivo della colpa, la ricorrente evidenzia di aver dedotto e documentato come proprio in relazione alla strada provinciale 77, all'altezza dello svincolo con ### (ovvero, il luogo teatro del sinistro), “si siano localizzati il maggior numero di incidenti con coinvolgimento di caprioli”.
A front e di tali puntuali deduz ioni, si assume, g li enti convenuti non hanno contestat o i fatti storici a llegati da essa ### né con rig uardo all'approvazione del ### faunistic o- venatorio e alla sua raggiunta esecutività, né con riguardo alla mancata esecuzione dello stesso, né si sono offerte di provare l'intervenuta attuazione del medesimo; parimenti, esse neppure “hanno disconosciuto o altrimenti contestato i documenti prodotti a prova di quanto allegato”.
Inoltre, poiché il giudice di prime cure aveva individuato nella ### l'ente resp onsabile della fauna selvat ica indipendentemente da eventuali compiti amministrativi delegati alla ### statuendo, altresì, a carico di quest'ultima il dovere di attuare la disciplina regionale in materia di fauna selvatica e di dare esecuzione al piano faunist ico-venatorio approvato dalla 8 giunta regionale, la circostanza che l'indagine di prime cure fosse stata “circoscritta a lla sola questione del p osizionamento de lla segnaletica stradale, non esimeva le controparti dall'impugnare tale precisa statuizione”, e ciò al fine di confutare l'imputabilità ad esse del dovere specifico di attuazione del PFV anche con riguardo alle misure di prevenzione diretta.
Del t utto apparente, quindi, sarebbe la motivazione del giudice d'appello, allorché afferma non essere fondata l'asserzione dell'allora ap pellata in merito all'assenz a di contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., in ordine alle allegazioni di essa ### “circa l'omessa esecuzione del piano faunistico da parte della ### l'omessa vigilanza da parte della ### sull'operato della ### e l'omessa attivazione sostitutiva”. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione dell'art 84 del d.P.R. n. 495 del 1992 e dell'art. 12 delle preleggi, per avere il Tribunale attribuito alla prima di tali norme “un signific ato difforme da q uello emergente dall'applicazione dei criteri in terpretativi di legge”, nonché “offerto motivazione apparente in merito alla sussunzione del caso nell'ipotesi del comma 6 anziché 5” del suddetto art. 84, oltre che “motivazione contraddittoria ed illogica con riguardo al nesso causale tra la condotta di apposizione della segnaletica e fatto-evento di danno nel caso concreto”.
Si censura, innanzitutto, la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha riformato la decisione del primo giudice, secondo cui i segn ali di pericolo non risult avano installati secondo la previsione dell'art. 84, comma 5, del d.P.R. n. 495 del 1992, non essendosi provvedut o né all'apposizione di un pannello integrativo, recante la scritta “ESTESA” ed indicante la lunghezza del tratto pericoloso, né alla ripetizione del segnale stesso, una volta superata la distanza di 3 km. 9 ### il giudice d'appello la norma suddetta è relativa al solo caso di un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita, mentre, nel presente giudizio, ricorre la diversa ipotesi prevista dal successivo comma 6 del medesimo art. 84, ovvero quella in cui il tratto di strada interessato dal pericolo segnalato non è chiarament e indivi duabile, ipotesi per la qua le non è prescritta la ripetizione del segnale, ma soltanto l'apposizione di un pannello recante la parola “fine”.
Sostiene la ricorrente che tale interpretazione, secondo cui commi 5 e 6 dell 'art. 84 del d. P.R. n. 495 del 1992, disciplinerebbero ipotesi tra loro alternative (sicché l'obbligo di ripetizione del segnale, ogni 3 km., sussisterebbe solo per i tratti di strada pericolosi aventi lunghezza definita), sarebbe contraria allo scopo perseguito dal codice della strada, oltre che in contrasto coi canoni interpretativi di cui all'art. 12 delle preleggi. Infatti, se l'utente della strada deve essere avvertito dell'inizio del pericolo, e della sua permanenza ogni 3 km., proprio allorché la fine del pericolo sia nota fin dal principio, a maggior ragio ne l'avvertimento della permanenza del pe ricolo dovrà essere rinnovato nei tratti di strada in cui la fine del pericolo non sia nota in partenza, perché, in questo caso, l'utent e stradale che si appresta ad attraversare il tratto, non sapendo dove il pericolo avrà fine, è potenzialmente esposto a un rischio maggiore.
Si censura, al tresì, l'af fermazione del Tribunale di Verc elli secondo cui, quand'anche fosse stato provato in causa che, nel tratto di strada t eatro del si nistro, la segn aletica era effettivamente carente, l'evento dannoso, così come verificatosi, non sarebbe comunque concretizzazione del rischio che la normativa del codice della strada intende evitare. Si evidenzia, al riguardo, nell a sentenza impugn ata, che la condotta del conducente del veicolo di proprietà della ### è stata, comunque, prudente, avendo il medesimo testimoniato che, all'apparire del 10 capriolo, il veicolo che conduceva era già fermo, essendo stato l'animale a impattare contro l'auto. Ciò da cui si deve concludere che, quand'anch e la ### avesse installato un'adegu ata segnaletica, essa sarebbe esente da re sponsabilità ri spetto all'impatto dell'animale con il mezzo.
Assume la ricorrente che la motivazione, sul punto, sarebbe contraddittoria perché, in prima battuta, “afferma l'insussistenza del nesso causal e fra la presenza della segnaletica i dan ni determinati in relazione al concreto a tteggi arsi della dinamica degli eventi e, su bito dopo, esclude la responsabilità della ### proprio in ragione del posizionamento di una segnaletica adeguata”. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la Reg ione ### chiede ndo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Ha resistito, altresì, al ricorso della ### pure la ### di ### lli, che con il medesimo att o ha propost o rico rso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Esso investe, in particolare, l'affermazione del Tribunale di ### secondo cui, in materia di fauna selvatica, “la ### ha una competenza essenzialmente normati va, mentre alla ### spetta l'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione nell'ambito proprio territorio”. Assume, infatti, l'odierna ricorrente incidentale che il giudice di seconde cure, con tale affermazione, mostra di aver sost anzialme nte condiviso l'assunto sostenuto dalla ### con il proprio appello incident ale; sicché essa ### di ### sostiene che il proprio interesse a proporre ricorso incidentale condizionato “è divenuto concreto ed attuale solo a seguit o d ella proposizione de ll'appello incid entale della ### Piemonte”. 11 5.1. ### motivo del ricorso incidentale condizionato si articola in t re censure - tutte proposte ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - di “violazione e falsa di norme di diritto”, ovvero: - della legge regionale della ### emonte 25 ot tobre 1996, n. 79, là do ve il Tribunale d i ### ha considerato la delega alle ### piemontesi delle funzioni amministrative in materia di controllo della fauna selvatica idonea a far sorgere la responsabilità dell'ente delegato per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale; - dell'art. 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, là dove il giudice di merito ha fatto derivare dall'assegnazione alle ### a statuto ordinario del compito di emanare norme relative alla gestione ed alla t utela di tu tte le specie di fauna selvatica, assegnando nel contempo meri comp iti attuativi alle ### ce, l'imputazione a queste ultim e d ella responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica alla circolazione stradatale; - dell'art. 1, comma 96, lett. c), della legge 7 aprile 2014, 56, per non avere considerato il giudice d'appello che, rientrando la mate ria della tutela d ella fauna selvatica nell 'ambito delle funzioni non fondamentali di cui al comma 89 dell'art. 1 della medesima legge, il relativo contenzioso è sottoposto al regime delineato dalla norma in oggetto. ### di fondo del presente motivo è che la suddetta legge n. 56 del 2014 ha riconosciuto alle ex ### - ridenominate come En ti ad ### - solo alcu ne funzioni fondamentali (ovvero, quelle di cui al comma 85 dell'art. 1), facendo oggetto, tutte le altre, di un riordino con conseguente assegnazione ad enti diversi, da parte dello Stato e delle ### “secondo le rispettive competenze” (comma 89). 12 Orbene, poiché tra le suddette funzioni fondamentali non sono comprese la tutela della fauna e la caccia, vale a dire quelle di cui all'art. 19, lett. e) ed f), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. “TUEL”), esse non possono ritenersi funzioni proprie de lle ### sicché, come tali, hanno formato oggetto di riordino. Di conseguenza, stante la stretta connessione tra l'art. 19 del TUEL e l'art. 9 della legge n. 157 del 1992, sarebbero venute meno, per incompatibilità con il nuovo ordinamento dell e amministrazioni provinciali, le funzioni amministrative e gestionali assegnate alle stesse in tale ambito - tutela della fauna e caccia, appunto - dalla norma legislativa statale. Tale novella, peraltro, avrebbe influenza anche sul contenz ioso in m ateria, essendo stato p revisto, tra l'altro, dal suddetto comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in particolare alla sua lett. c), che, “nei trasferimenti delle funzioni oggetto d el riordino (…) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso”.
Tanto premesso, poiché il sinistro oggetto di causa risale al 2015 e, dunque, ad epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, l'unico soggetto legittimato in relazione alla pretesa risarcitoria della ### dovrebbe ritenersi la ### 6. Al ricorso inc identale cond izionato ha resistito, con controricorso, la sola ricorrente principale. 7. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. 8. La sola ### di ### ha depositato memoria. 9. ### si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. 13 RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Il ricorso principale è da rigettare. 10.1. Il primo motivo del ricorso principale - come eccepito dalla controricorrente ### - è inammissibile. 10.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che la respo nsabilità per danni da fauna selvatica è stata, effettivamente, ricondotta dalla più recente giurisprude nza di questa Corte, come osserva la ricorrente ### alla fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., essendosi posta a carico delle ### l'obbligazione risarcitoria, in quanto enti titolari della competenza normativa in materia di patrimonio faun istico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-03; in senso conforme, tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113, Rv. 658165-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848 , Rv. 658298-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020, n. 20997, Rv. 659153-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 maggio 2022, n. 16550, Rv. 665057-01; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8385; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085, con specifico riferimento a d anni da fauna selvatica verificatisi nel territorio del ### Cass. Sez. 6-3, ord. 23 novembre 2021, n. ###; Cass. Sez. 6-3, ord. 6 aprile 2022, n. 11209; Cass. 3, ord. 5 settembre 2023, n. 25868, tutte non massimate). 14 Senonché, all'applicazione dell'art. 2052 cod. civ. alla presente fattispecie (seco ndo quanto prospettato con i l primo motivo del ricorso principale), osta la circostanza - eccepita dalla ### a pag. 8 del proprio controricorso, lamentando “un cambio di rotta” della ### quanto all'individuazione della fattispecie astratta, cui ricondurre la propria pretesa risarcitoria - che l'allora att rice avesse prospe ttato, sin dal primo grado di giudizio, una responsabilit à della ### one, non solo a norma dell'art. 2043 cod. civ., ma soprattutto individuando quale fatto costitutivo della propria doman da di risarcimento “l'omessa vigilanza sull'operato dell'ente provincial e delegato in materia, nonché l'omessa attivazione sostitutiva in luogo della ### inerte” (cfr. pag. 3 del ricorso principale).
Orbene, sul punto, occorre ulteriormente ribadire che è stato già “più volte ammesso”, da parte di questa Corte, come “la «qualificazione giuridica» sia suscettibile di passare in giudicato” (e ciò “che si tratti di qualificazione d'un fatto, d'un negozio, dell'azione o dell'eccezione”), sicché, “quando il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stata impugnazione sul punto, è precluso in sede di legittimità invocare una di versa qualificazione” (Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2023, n. ###, Rv. 669467-01). Resta, peraltro , inteso che la “regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificaz ione giuridica non è tuttavia senza e ccezioni”, sicché non può , in linea gene rale, escludersi “che po ssa prospettarsi per la prima volta”, pure in ### “la questione di quale sia la norma che debba essere applicata per stabilire le conseguenze di un determinato fatto illecito” (così Cass. Sez. 3, sent. n. ### del 2 023, cit.). Ciò è possi bile, i n partico lare, quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda “non ha condizion ato l'impostazione e la de finizione dell'indagine di merito”, nonché “quando si tratti soltanto di 15 stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta” (cfr., nuovamente, Sez. 3, sent. n. ### del 2023, cit.; in senso conforme Sez. 3, ord. 12 dicembre 2023, n. ###, non massimata).
Su tale p resupposto, ovve ro che la qualificazione giuridica della domanda passa in giudicato, allorché abbia “condizionato l'impostazione e la definizione d ell'indagin e di m erito”, questa Corte ha, di recente, affermato - sebbene in un caso “peculiare”, giacché la controversia sul risarcime nto dei danni d a fauna selvatica proseguiva un icamente tra una R egione ed una ### al fine di stabili re chi fosse il soggetto grav ato dall'obbligo risarcitorio, del quale era stata definitivamente acclarata la sussistenza - che “l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ. alla fattispecie dei danni da fauna selvatica comporta una differente distribuzione degli oneri probatori tra le parti, rispetto a quello derivante dall'operatività dell'art. 2052 cod. civ., dovendo avere ad o ggetto non la sola esistenza del danno e la sua scaturigine dal comportamento dell'animale (come nell'ipotesi di cui alla seconda delle norme menzionate), ma pure la colpa del soggetto convenuto in giu dizio per il risarcimento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, o rd. 9 luglio 2024, n. 18817, Rv. 671802-01). Su tale presupposto, dunque, si è ritenuto che “lo svolgersi, sin dal primo grado di giudizio, di un contraddittorio tra le p arti che ha invest ito il «thema probandum» tipic o dell'applicazione della ### di cui all'art. 2043 cod. (…) integra, appunto, quell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica risulta aver «cond izionato l'impo stazione e la definizione dell'indagine di merito», ciò che impone di ritenere l'esistenza di un giudicato su tale qualificazione, nel senso che questa non può essere ulteriormente messa in discussione” (così, del pari, Sez. 3, ord. n. 18817 del 2023, cit.). Nella testé citata pronuncia, peraltro, si è pure sottolineato come il differente esito raggiunto 16 (rispetto a quello cui questa Corte era pervenuta nel caso deciso da Cass. Sez. 3, sent. n. ### del 2023, cit.) fosse giustificato, poiché, allora, questa Corte ave va rimarcato come “la scarna esposizione dei fatti” non consentisse “di stabilire se” vi fosse stata, o meno, “una p ronuncia espressa sull'inap plicabilità dell'art. 2052 cod. civ.” in luogo dell'art. 2043. 10.1.2. Tali principi debbono ricevere, vieppiù, applicazione in un caso, qual è quello oggi in esame, in cui il giudizio di primo grado - come rico struito dalla stessa ricorr ente principale ne l proprio atto di impugnazione - è stato tutto volto ad accertare se fossero ipotizzabili profili di colpa in capo ai due enti convenuti, e, in partic olare, se alla ### potesse addebitarsi “l'omessa vigilanza sull'operato dell'en te provinciale delegato in mate ria, nonché l'omessa attivazione sostitutiva in luogo della ### inerte”, rimanendo, pertanto, estraneo al “thema decidendum” il profilo del “caso fortuito”, ovvero la ### circostanza che - ai sensi del l'art. 2052 cod. civ. - risulta idonea ad escl udere la responsabilità dell'ente “proprietario” dell'animale selvatico.
Emblematica, da questo punto di vista, è anche la sentenza d'appello, nella quale (pag. 7) si afferma che la gestione delle strade, così come della fauna selvatica, “non comporta tuttavia che qualunque danno cagionato a terzi sia addebitabile all'ente territoriale preposto”, soggiun gendo (pag. 8) che, sul presupposto che trovi applicazione l'art. 2043 cod. civ., si “richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubb lico”. Ciò c he dimostra, ulte riormente, come t utta l'indagine demandata al giudi ce di merito - ed in relazione alla quale, pertanto, le parti sono state chiamate ad adempiere i rispettivi oneri d i al legazione e prova - si sia concentrata sulla prova della colpa dei d ue ### riman endovi estranea la tematica del fortuito. 17 Ne consegue, pertanto, che la qualificazione della domanda ha certam ente condizionato le difese di ciascu na delle due convenute, donde l'impossibilità de lla riconduzione, in questa sede, della presente fattispecie alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ. , se è vero che , facendo applicazione di tale norma, ognuna di esse, per esonerarsi da responsabilità, avrebbe dovuto provare il “caso fortuito”, o vvero “dim ostrar e che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa aut onoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo e cioè che si sia trattato di un a condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità d ei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto” (così, in motivazione, al § 6.2., Cass. Sez . 3, n. 7969 de l 2020, cit.). Un tema, come d etto, rimasto del tutto estraneo - anche in termini di articolazione di istanze istruttorie e per scelta (benché in linea con lo stato della giurisprudenza di legittimità al momen to dell'imp ostazione dell'azione) della danneggiata - alle due fasi del giudizio di merito e, tra l'altro, neppure “esplorabile” nell'eventuale giudizio di rinvio (conseguente, in ipotesi, all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale), stante il carattere “chiuso” dello stesso. 10.1.3. ### parte, non smentisce - anzi, corrobora - la testé proposta conclu sione, quanto affermato, di recent e, da questa Corte, ancora una volta, “in subiecta materia”.
Il riferimento è quell'arresto (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 12 novembre 2024, n. 29232, Rv. 672855-01) che - sebbene con riguardo ad una vicenda di danni cagionati da animali domestici, 18 ma confron tandosi espressamente con la giurisprudenz a di legittimità in tema di danni da fauna selvatica - ha esaminato un caso in cui “la domanda, formulata dal danneggiato nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 2043 cod. civ., era stata accolta dal primo giudice e rigettata in appello per assenza di colpa, in acco glimento d ell'impugnazione dell'ente convenuto, senza che l'errore della riconduzione della fattispecie all'art. 2043 cod. civ. (anziché a quella di cui all'art. 2052 cod. civ.) fosse stato - anche mediante impugnazione incidentale condizionata - censurato dall'attore, vittorioso in primo grado e soccombente in appello”, giacché “solo con il ricorso per cassazione l'attore aveva censurato il suddetto errore, invocando l'applicabilità del criterio di imputazione oggettivo (o aggravato, secondo i punti di vista) di cui all'art.2052 cod. civ.”.
Orbene, il citato arresto - pur affermando che “stabilire se un fatto illecito sia disciplinato dall'art. 2043 cod. civ. o dall'art. 2052 cod. civ., quando non vi sia mutamento dei fatti costitutivi della domanda, è questione di individuazione della norma applicabile e non di quali ficazione giu ridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta anche nel grado di appello e persino in sede di legittimità” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.) - non giunge a conclusioni divergenti dall'indirizzo che si è sopra illustrato.
Si sostiene, infatti, che “il giudice del merito, nell'applicare le norme che regola no i diversi cri teri di imputazione della responsabilità, attribuisce alla fattispecie, come allegata dall'attore e accertata in giudizio, la sua disciplina”, sicché “non si tratta quindi di qualificazione o delimitazione della domanda, ma di acc ertamento dei fatti posti a suo fondamento e della individuazione della disciplina giurid ica cui quei fatti sono soggetti” (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.). Su tali basi, pertanto, si è concluso che “il giudicato si forma 19 sulla fattispecie, non sulla disciplina, perché l'accertamento di cui parla l'art. 2909 cod. civ. attiene agli elementi costitutivi della fattispecie, cui consegue l'applicazione della relativa disciplina”, ragion per cui “solo per cambiare l'accertamento della fattispecie è necessaria l'impugnazione, no n per invocare una diversa disciplina a fattispecie invariata” (cfr., ancora una volta, Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.).
Quanto precede, però, non può - come detto - legittimare l'applicazione, per la prima volta nella presente sede di legittimità, della disciplina di cui all'art. 2052 cod. civ. al la fattispecie in esame (e, con essa, l'esito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale). Il testé illustrato arresto di questa Corte, se infatti legittima, in un “grado successivo di giudizio, senza che vi sia stata tempestiva impugnazione, invocare un'altra regola di imputazione della responsabi lità rispetto a que lla precedentemente applicata”, ciò reputa ammissibile solo lasciando invariati “gli elementi di fatto costitutivi d ella fattispecie” (Cass. Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit., pag. 10): ovvero, una condizione che non sussiste nel caso di specie, sol che si consideri la diversità “strutturale” tra la fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. e quella - “oggettiva” o ### “aggravata” - di cui all'art. 2052 cod. civ. e il rilievo che, come illustrato, assume in quest'ultima la ### prova del “caso fortuito”, l'una e l'altro riguardati alla streg ua della concreta condotta assertiva e delle relative iniziative istruttorie delle parti. 10.2. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. 10.2.1. Esso, come detto, denun cia una su ppo sta carenza motivazionale, in relazione all'esclusione dell'operatività del principio di “non contestazione”. 20 Nello scrutinarlo, va premesso che la sentenza d'appello, nel valutare la colpa degli enti conve nuti, ha circoscrit to la sua indagine all'adozione delle sole misure di prevenzione “indiretta” (la segnaletica stradale), ritenendo invece infondata - quanto al tema, invece, delle misure “dirette” - “l'asserzione che vi sia stata non contestazione”, ad opera degli enti convenuti, “circa l'omessa esecuzione del piano faunistico da parte della ### l'omessa vigilanza da parte della ### su ll'operato dell a ### e l'omessa attivazione sostitutiva”.
La ricorrente taccia di “apparenza” tale motivazione, che, al più, potrebbe essere ritenuta “insufficiente”: evenienza, però, non più idone a ad integrare il difetto di mot ivazione, secondo una precisa scelta del legislatore, volta ad escludere - attraverso la “novellazione” del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., operata dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - che questa Corte possa esercitare “un potere assoluto su qual unque decisione di me rito, att esa l'insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente increment o del risch io di randomizzazione del giudizio” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.; nel senso della “espunzione” della motivazione insufficiente dai vizi che possono inficiare la parte la sentenza, si vedano pure, tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).
Il tut to, peraltro, non senza rammentare che costituisce “elemento valutativo riservato al giudice del merito” apprezzare, “nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicché tale “apprezzamento è 21 censurabile in sed e di legit timità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motiva zione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo q uello d i controllare, sotto il profi lo della corret tezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fond amento della decisione” (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01).
Infine, a corroborare l'esito dell'inammissibilità del presente motivo concorre il rilievo per cui la ricorrent e nepp ure ha previamente soddisfatto la condizione di a mmissibilità della censura di violazione dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., volta a dimostrare che la non contestazione vi sia effettivamente stata, non avendo provveduto ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01; in senso conforme Sez. 3, ord. 29 maggio 2024, n. 15058, Rv. 671191-01). 10.3. Infine, il terzo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato. 10.3.1. La sentenza impugnata, nell'escludere la colpa della ### di ### in relazione all'omessa adozione di idonea segnaletica, si affida a due concorrenti e auton ome “rationes decidendi”, entrambe censurate dalla ricorrente.
Per un verso, il giudice d'appello ha sostenuto che il primo giudice avrebbe errato nel fare applicazione, al caso di specie, dell'art. 84, comma 5, del d.P.R. n. 495 del 1992; per altro verso, comunque, ha osservato che l'evento verificatosi non ha costituito concretizzazione del rischio che la normativa del codice dell a strada int endeva evitare, stante la sostanziale inin fluenza, 22 rispetto all'accaduto, della condotta di guida del conducente del veicolo incid entato, essendo stato il mezzo colpito q uando lo stesso era fermo.
Orbene, la seconda di tali “rationes”, a prescindere dalla sua correttezza, resiste alla censura di motivazione “irriducibilmente contraddittoria”, atteso che il rilievo comp iuto dalla sen tenza impugnata - là dove essa afferma che, anche ad ipotizzare una non adeguata apposizione dei cartelli (e quindi una non idonea informazione circa il pericolo d ell'attraversament o della sede stradale da parte di animali selvatici), tale circostanza sarebbe rimasta priva d'incidenza rispetto alla dinamica del sinistro, visto che il capriolo colpì la vettura di proprietà della ### quando la stessa era sostanzialm ente fer ma, e ciò proprio in ragione dell'avvistamento dell'animale da parte del conducente - rispetta il “minimo costituzionale”, così come richiesto da questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 lugli o 2017, 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, 13248, Rv. 658088-01).
Invero, occorre rammen tare che sussiste motivazione “meramente apparente”, oltre che nell'ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa - per la sua irriducibile contraddittorietà o manif esta illogicità - “benché graficamen te esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986, Rv. 673839-01). 23 Nella specie, il ragionamento sviluppat o dal T ribunale di ### è del tutto intellegibile. Tanto, dunque, comporta anche l'inammissibilità della censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 84 del d.P.R. 495 del 1992, e ciò alla stregua del principio secondo cui “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuri dico, la ritenuta infondatezza d elle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazion e della decisione stessa ” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01). 11. in ragione d el riget to del ricorso princ ipale, quello incidentale condizionato resta assorbito. 12. Le spese del present e giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra tutte le parti d el giudizio, in ragione del radicale mutamento, registratosi nella giurisprudenza di que sta Corte nel corso della p resente cau sa, in merito alla responsabilità per danni da fauna selvatica.
Invero, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto con citazione notificat a il 16 febbraio 2017, trova applicazione, “ratione temporis”, il vigente testo dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., che consente la compensazione delle spese di lite , appunto, nel caso - qual è quello in esame - di “mutamento della 24 giurisprudenza rispetto alle questioni dirim enti” oggetto di controversia. 13. A carico della ricorrente principale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'o bbligo di versare, al compete nte ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte rigetta il rico rso principa le e dichiara ass orbito il ricorso incidentale condizionato, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame nto da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito, de ll'ulteriore importo a tit olo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### all'esito dell'adunanza camerale della