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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24254/2022 del 04-08-2022

... osservando che “per quanto riguarda il verbale di delimitazione, lo stesso ### aveva chiesto al Giudice di ordinare alla ### di ### la sua l'e sibizione in copia conforme all'originale ex art. 210 c.p.c. (cfr. memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. dell'att ore del 20.03.07 ), richiesta accolta dal Giudice (cfr. verbale d'udie nza del 22 .5.2007) (l'at to è stato poi consegnato dalla capitaneria direttamente al ### per tali ragioni si tratta di documentazione regolarmente acquisita in giudizio” ( pag. 9 della sentenza) ; e, per altro verso, dan do atto che “in relazione alla copia dell'estratto di mappa catastale (era in mano 5 di 9 alla capitan eria ed è difforme rispetto all 'atto del Co mune), va rilevato che si tratta di un documento pubblico, idoneo a provare un fatto accessorio (la reale di vidente tra demanio pu bblico e proprietà private), avente n atura meramente tecnica, il cu i accertamento è necessario per l'espletamento dell'incarico, ovvero per riscontrare quanto affermato e documentato dalle parti ( 15774/2018 già citata; Cass. 12921/2015) , doven do pertanto ritenersi legittimo l'operato del CTU e acquisibile agli at ti la documentazione predetta” (cfr. pagg. 9 e (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 26011-2021 proposto da: ### elettivame nte domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### AMORUSO, rappresentato e difeso dall'avv. ### - ricorrente - contro #### e ### - intimati - avverso la senten za n. 1 272/2020 della #### d i ### depositata il ###; 2 di 9 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal ###. ##### in qualità di concessionario d i un'area demaniale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### il Ministero dell'### e del le ### il Ministero delle infrastrutture e dei ### e la ### al fine di sentir accertare la non demanialità dell'area. Si costituivano il Ministero dell'### e ### e il ### ero delle ### e ### che eccepivan o il difett o di legittimazione passiva in favore dell'### ia del ### contestando nel merito la domanda. Restava invece contumace la ### Esteso il contradditt orio all'Ag enzia del ### la causa veniva istruita con una prima ### poi dichiarata nulla per irrituale acquisizione di documenti nel corso delle indagini peritali, e con una seconda ### e quindi decisa con sentenza n. 732/2015, con cui il T ribunale, dichiarato il difetto di legitti mazione passiva del ### dell'### e dell e ### accertava la non demanialità della particella oggetto di causa. 
Il gravame interposto dall'### del ### e dal ### delle ### e dei trasporti veniva accolto dalla Corte d'Appello di ### con la sentenza impugata, n. 1272/2020, che dichiarava legittimo l'operato del primo consulente ed utilizzabile la documentazione da quegli acquisita, rigettava la domanda attorea e dichiarava la demanialità dell'area. 
Ricorre per la cassazione di detta decisione ### affidandosi a due motivi. 
Le parti int imate non hanno svolto attività difens iva nel presente giudizio di legittimità. 3 di 9 La parte ri corrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE ### ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art.  380-bis cod. proc. civ.: “###.  380-###. PROC.  INAMMISSIBILITA' del ricorso.  ### in qualità di concessi onario di un'ar ea demaniale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### il ### dell'### e dell e ### il ### delle infrastrutture e dei ### e la ### al fine di sentir accertare la non demanialità dell'area. Si costituivano il ### dell'### e ### e il ### ero delle ### e ### che eccepivano il difetto di legittimazione passiva in favore dell'### zia del ### contestando nel merito la domanda. Restava invece contumace la ### Esteso il contraddit torio all'### ia del ### la causa veniva istruita con una prima ### poi dichiarata nulla per irrituale acquisizione di documenti nel corso de lle indagi ni peritali, e con una seconda ### e quindi decisa con sentenza n. 732/2015, con cui il ### unale, dic hiarato il difetto di legittimaz ione passiva del ### dell'### e dell e ### accertava la non demanialità della particella oggetto di causa. 
Il gravame interposto dall'### del ### e dal ### delle ### e de i trasporti veniva accolto dalla Corte d'Appello di ### con la sentenza impugata, n. 1272/2020, che dichi arava legittimo l'operato del p rimo consulente ed utilizzabile la d ocument azione da quegli acquisita, rigettava la domanda attorea e dichiarava la demanialità dell'area. 4 di 9 Ricorre per la cassazione di detta decisione ### affidandosi a due motivi. 
Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 87 e 90 disp. att. c.p.c., 194, 198 e 213 c.p.c., perché la Corte di Ap pello avreb be erro neamente rit enuto utilizzabile la documentazione (in particola re, costit uita da un verbale di deli mitazione ed un estratto di mappa ), acquisit a dal primo CTU presso la ### di ### di ### durante le operazioni peritali, a decadenze i struttorie maturate e nella violazione del contraddittorio tra le parti. La Corte terri toriale, inoltre, avrebbe errato nel fond are la d ecisione su una CTU dichiarata nulla dal ### e dunque inutilizzabile. 
Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi della sentenza imp ugnata. La Corte d'Appello , all'esito di una articolata disamina della giurisprudenza di questa Corte sui poteri di indagine del ### ha affermato che “la perizia dal dott. ### non era affetta da alcun vizio e, di conseguenza, l egittim a ed utilizzabile ai fini della decisione” (cf r. pag. 1 0 della sentenza impugnata). A tale conclusione la Corte distrettuale perviene, da un lato, osservando che “per quanto riguarda il verbale di delimitazione, lo stesso ### aveva chiesto al Giudice di ordinare alla ### di ### la sua l'e sibizione in copia conforme all'originale ex art. 210 c.p.c. (cfr. memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. dell'att ore del 20.03.07 ), richiesta accolta dal Giudice (cfr. verbale d'udie nza del 22 .5.2007) (l'at to è stato poi consegnato dalla capitaneria direttamente al ### per tali ragioni si tratta di documentazione regolarmente acquisita in giudizio” ( pag. 9 della sentenza) ; e, per altro verso, dan do atto che “in relazione alla copia dell'estratto di mappa catastale (era in mano 5 di 9 alla capitan eria ed è difforme rispetto all 'atto del Co mune), va rilevato che si tratta di un documento pubblico, idoneo a provare un fatto accessorio (la reale di vidente tra demanio pu bblico e proprietà private), avente n atura meramente tecnica, il cu i accertamento è necessario per l'espletamento dell'incarico, ovvero per riscontrare quanto affermato e documentato dalle parti ( 15774/2018 già citata; Cass. 12921/2015) , doven do pertanto ritenersi legittimo l'operato del CTU e acquisibile agli at ti la documentazione predetta” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Ambedue i richiamati passaggi motivazionali non sono attinti in modo specifico dalla censura in esame, poiché il ricorrente non smentisce di aver richiesto esso stesso l'esibizione del verbale di delimitazione, né muove alcuna contestazione in riferimento alla natura accessoria del fatto destinato ad essere provato dall'estratto di mappa ed alla natura tecnica di detto secondo documento. 
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea inclusione di una part icella nel d emanio marittimo, osservand o che essa risulterebbe intestata a privati (tali eredi ###, e non sare bbe stato prodotto , nel corso del giudizio di merito , alcun titolo attestante la demanialità del l'area. In oltre, la Corte d'Appello avrebbe erroneament e fatto rinvio alle risultanze della CTU del Dott. ### per individuare la dividente demaniale marittima, in quanto la relazione fac eva a sua v olta rinvio alla planimetria presente in una precedente perizia, non presente in atti perché mai rinvenuta: secondo il ricorrente, la linea dividente presente nella planimetria in questione avrebb e potuto essere inserita da chiunque in ogni tempo, non essendovi quindi alcuna certezza che essa rappresentasse la reale demarcazione tra demanio marittimo e prop rietà privata. Di contro, la Corte di Appello non avre bbe 6 di 9 valorizzato il verbale della ### d ei ### allegato al la relazione de secondo ### nella quale viene richiamata una nota del ### ro delle ### e dei ### - ### mo del 2014, che darebb e atto della correttezza della linea dividente demaniale risultante dalle mappe catastali, diversa da quella indicata nella planimetria consegnata al primo CTU dalla ### di ### La censura è inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte distrettuale ha osservato che l'inclusio ne di un bene nel demanio naturale discende dalle relative connotazioni fisiche, considerate dalla legge, e non da titoli o atti a contenuto ricognitivo, con la conseguenza che “in sede di accertamento giudiziale della demanialità, non può essere chiesto all'autorità amministrativa la prova o l'esibizione di un qualsi voglia titolo, essendo il bene dem aniale per diretta disposizione di legge” (cfr. pag. 10 de lla sentenza). Ha poi affermato che per i beni appartenenti al dem anio marittimo la sdemanializzazione tacita non è ammissibile, poiché il declassamento di destinazione è subordinato, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., ad un espresso e formale provvedimento del ### dei ### di concerto con quello delle ### che nella specie non era stato m ai adott ato. Trattasi di affermazione d el tutto coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ai sensi dell'art. 35 cod. nav., la sdemanializzazione dei beni appartenenti al dem anio marittimo richiede un formale provvedi mento del la competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire per facta conclu dentia" (cfr. Cass. Sez. 1, Sen tenza n. 12945 del 09/06/2014, Rv. 631500). La Corte di merito ha poi proseguito affermando che “il presente giudizio ha ad o ggetto 7 di 9 l'accertamento negativo della demanialità di un terreno, gravando sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ossia, la modificazione, estinzione o inesistenza di diritti altrui” (cfr. pag.  12 di sentenza). Su tali premesse, all'esito di un giudizio di fatto, il giudice di seconde cure ha ritenuto che il ### non avesse fornito elementi id onei a dimostrare l'affermata natura no n demaniale del bene oggetto di causa, tali non potendo essere né l'intestazione a privati della particella in conte stazione, né l'impossibilità di rinvenire un provvedimento formale attestanti la demanialità dell'area, né il mutamento dei luoghi. 
Inoltre, per quel che concer ne l'indivi duazione della l inea di demarcazione tra area demaniale e terreni privati, le censure del ### non considerano che la Corte d'Appello ha dato rilievo alla prima ### rispetto alla seconda, in quanto il primo ausiliario aevva proceduto a “rilievo trigonometrico, il cui risultato smentiva le mappe catastali, aderendo invece alla planimetria in possesso della ### di Porto” (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza). Tale decisivo passaggio de lla motivazione, che si esaurisce in una valutazione di fatto, non è in alcun modo attinto dalla censura in esame, e dimostra che all a base del convincimento dell a Corte distrettuale, circa l'inclusione della parti cella in conte stazione nell'area demaniale, non è stata posta la perizia mai rinven uta, bensì gli accertament i tecnici d irettamente eseguiti dal primo consulente tecnico. 
La Corte di Appello, poi, ha adeguatamente motivato le ragioni per le qu ali ha riten uto più esaustiva la relazione d el primo consulente, poiché il secondo au siliario non aveva apportat o “… alcun elemento di novità tecnica rispetto a quanto emerso dagli atti del giudizio , fondandosi inoltre su presupposti errati (mancata 8 di 9 esibizione di un titolo che, in verità, è costituito dalla legge, valore probatorio attribuito alle mappe catastali)” (cfr. pag. 14 d ella sentenza). Ed infine, ha evidenziat o che le conclusioni del primo perito corrispondevano alle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio, tra cui il rinno vo della concession e demaniale marittima n. 136 del Registro delle ### del 1980 e l'istanza per la concessione demaniale del 1993, presentata anche a nome di ### o, nella q uale ultima era stata espressamente indicata anche la particella oggetto del giudizio. 
A fronte di quanto precede, la Corte d'Appello ha ritenuto che il ### gravato del relativo onere in quanto att ore in accertamento negativo, non avesse offerto la prova, né della non demanialità dell'area, né dell'esistenza di un provvedi mento di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav. Argomentazioni, queste ultime, che non sono attinte dai motivi di ricorso, con i qual i i l ### si è limitato a contestare la scelta del giudice di merito di dare preferenza alle risultanze della prima CTU”.  ### condivide la proposta formulata dal ### La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramen te riproduttiva. 
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupp osti processuali per il versamento di un u lteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. 9 di 9 PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### a di ### glio della ### 

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19888/2024 del 18-07-2024

... quindi, di gen erale imponibilità - aveva provato la delimitazione delle specifi che aree interessate (non riconducibili ge nericamente ai magazzin i indistintamente considerati), e la produzione prevalente, in questi ultimi, di imballaggi ‘t erziari' no n assimilabili ex art. 218 d.lgs 152/06; tali necessariamente non essendo quelli derivanti dall'attività di logist ica integrata, piuttosto produttiva di rifiuti da imballag gi secondari (se non ad dirittura primari), come tali ass imilabili ed effettivamente assimilati dal ### con delibere consiliari nn. 29/98 e 17/ 2000, in atti (da qui la spettanz a non d ell'esenzione, ma soltanto di una riduzione tariffaria, riconosciuta dal ### ex art. 1 co. 649 legge 147/13). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641 e 642 L. 147/2013, dal momento che i locali condotti da ### avrebbero dovuto essere conside rati imponibili ai fini T ### a prescindere dalle loro concrete modali tà di utiliz zo ed anche 8 di 14 dall'asserito ricorso allo smaltimento in proprio, non legittimante di per sé alcuna esenzione a fronte della natura ‘assimilata' dei (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2893/2022 R.G. proposto da: ###, in persona del ### p .t., elettivamente domiciliato in ### 5, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### di ### (###) -ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro ### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in #### 8, presso lo studio del l'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato #### di ### (###) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di #### n. 387/ 2021 depositata il ###.  2 di 14 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal ### udito il ### che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso; uditi i difensori delle parti presenti. 
Fatti rilevanti di causa. 
§ 1. ### di ### propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parz iale riforma della prima decisione, ha ritenuto di accogliere l'appello proposto da ### srl (già ### e di annullare la cartella di pagamento per ### 2018 dal Comune notificata con riguardo ad uffici e magazzini siti nel territorio comunale (in ### e ###, dalla società destinati allo svolgimento dell'attività di logistica integrata. 
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - l'eccezione del Co mune appel lato circa la presenza di giudica to esterno favorevole (Co mmissione ### vara n.135/11) era infondata, dal momento che la sentenza in questione (allegata senza il necessario attestato di definitività) aveva riguardato altra questione ed altre annualità (2009-2010); - ferma la debenza della quota fissa del tributo, la quota variabile non era invece dovuta dalla società, posto che quest'ultima aveva provato che nei locali in questione vi fosse produz ione, se non esclu siva quantomeno prevalente, di imballaggi terziari; - segnatamente, erano in atti le denunce presentate dalla società nel 2006, 2009 e 2010 sulle superfici di magazzino produttive di rifiuti speciali da imballaggi, nonché altra docume ntazione (FIR e modulistica varia), attestante la consegna a terzi, per lo smaltimento, di rifiuti di imballaggi di carta, cartone e materiali misti; 3 di 14 - da tut ta questa document azione (non contestata dal ### ne) risultava in effetti che si t rattasse genericamente di rifiut i da imballaggio (relativo codice ### e non specificamente di imballaggi terziari, tuttavia che di questo si trattasse doveva desumersi, “in re ipsa”, dallo svolgimento, ben noto al ### di attività di logistica; - diversamente da quanto sosten uto dal ### i rifiuti da imballaggi terziari non potevano essere assimilati agli urbani e, come tali, esulavano da lla privativa comunale, rientrando invece nelle procedure di smaltimento a cura e spese dell'utente; - da ciò derivava che alla società spettava, non una mera riduzione tariffaria come voluto da l ### ma l'esenzione dal la parte variabile della tariffa sulle superfici dei magazzini, così come del resto previsto, per gli imballaggi terziari, dallo stesso ### ento comunale, conformemente all'art. 14, co. 10^, legge 214/11.   Resiste con controricorso ### srl la quale formula anche due motivi di ricorso incidentale.   ### ha depositato controricorso a ricorso incidentale.   ### e ### previo rich iamo di vari precedenti di legittimità anche tra le stesse parti , ha concluso nel senso de lla inammissibilità, ovvero infondatezza, del primo mot ivo di ricorso principale, nonché per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, essendo onere della società dimostrare sia la effettiva produzione nei locali di imb allaggi terz iari (prova non derivante dalla mera natura dell'attività svolta, ma dai MUD e dai formulari), sia lo smaltimento in proprio (attraverso contratti e fatture con ditte terze autorizzate).   ### ne ha depositato mem oria ripercorren do anch'esso i vari precedenti tra le parti, a suo dire attestanti la totale fondatezza dei propri assunti, anche considerati gli ormai numerosi giudicati esterni relativi all'inclusion e dei rifiuti di ### nel regime di assimilazione e privativa comunale del servizio. 4 di 14 Memoria è stata de positat a anche da ### tic, la quale ha rimarcato come ormai defi nitiv o debba rite nersi l'accertamento di merito in ordine alla produzione in loco di imballaggi terziari, avviati ‘in proprio' allo smaltimento. 
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale il ### lamenta - ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ.. Per avere la ### erroneamente disconosciuto la presenza di un giudicato esterno (### ra n.135/11, ci t.) sulla effettiva debenza del tributo in fattispecie analoga (anche se per altre annualità, ma in contesto di con tinuità legi slativa e regolamentare ###. Quanto stab ilito nella senten za in oggetto esplicava effetto, secondo i consolidati principi emessi dalla S.C. in materia di giudicato tributario, anche sull'annualità qui dedotta. 
§ 2.2 Il motivo è infondato. 
Il giud icato di merito di cui in ### sione T ributaria ### n. 135/11, pur vertendo tra le stesse parti e sui medesimi locali anch e qui dedotti, ha tuttavia avu to ad oggetto annualità impositive (2009-2010) diverse (e, pe r giunta anche piutt osto risalenti) da quella del presente giudizio (2017). 
Ricorre in proposito il consolidat o orientamento di legittimità - originatosi da Cass.SSUU n. 13 916/06 e poi innumerevoli volte richiamato, anche nella specifica materia della tassa rifiuti - secondo cui l'efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le stesse parti può in effe tti investire anche annualità diverse da quell e in esso contemplate, ma a condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapport o segnate sia da stabilità normativa, sia da durevolezz a e tenden ziale invarian za nel tempo: “nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi 5 di 14 costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad u na pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo” ( così, tra le molt issime: Cass.n. 25 516/19; Cass. ###/21; Cass.n. 16684/22; Cass.n. 2305/24). 
Ora, nel caso di specie è lo stesso ### a porre in evidenza come il portat o sostanziale del giudica to esterno in quest ione dovrebbe attestare - con forza preclusiva di intangibilità, ex art. 2909 cod. - il manca to assolvimento, da par te della società ricorrente, dell'onere della prova di aver generato nel proprio ciclo produttivo, in modo prevalente, rifiuti da imballaggio terziario non assimilabili agli urbani. Il che re nde evi dente come ci si m uova in un ambito connotato dalla necessità di in dividuare la tipo logia dei rifiuti specificamente prodotti da ### e, dunque, di individuare un elemento fattuale della vicenda impositiva per sua natura suscettibile di mutare negli anni e quindi - richiamando la giurisprudenza - privo di que l “carattere stabile o t endenzialmente perman ente” che si è visto giustificare l'espansione nel tempo del g iudicato tributario esterno.  ### in questione andava dunq ue svolt o dal giudice di merito con riguardo alla speci fica annualità 2017, non pote ndosi a priori escludere che la natura dei rifiuti prodotti in questa annualità potesse essere diversa - in tutto o in parte - da quella delle annualità colà considerate, e non importa se per scelta aziendale, contingenza di mercato o qualsiasi altro fattore produttivo. 
Questa conclusion e tanto più si avvalora considerando poi che il nucleo del giudicato esterno invocato d al ### poggiava specificamente sul fatto che la società non avesse in quel giudizio ‘provato' di produrre (almeno prevalentemente) rifiuti da imballaggi terziari, come tali non assimilabili; con ciò introducendo un ulteriore 6 di 14 elemento di mutevolezza in ordine non solo al variare dell'oggetto della prova (tipologia dei rifiuti prodotti anno per anno), ma anche dell'esito dell'attività dimost rativa posta a carico della società contribuente, che ben avrebbe po tuto - per l'anno q ui in esame - invece soddisfare il relativo onere pro batorio, quand'anche non assolto sulle annualità precedenti. 
Corretta è dunque la decisione d ella ### sul punto, anche considerato che essa si pone in linea con quanto affermato da quest a Corte di legittimità tra le st esse parti (Cass.n. 8754/23) in ordine alla non preclusività del giud icato esterno, oltre che sotto i l già evidenziat o e diriment e profilo de lle diverse annualità in regime di incostanza, anche sotto l'ulteriore aspetto della generale non vincolatività dell'esito dell'attività (il c.d.  proprium giurisdizionale) di interpretazione ed applicazione de lla legge (qui riferibile alla disciplina della assimilabilità dei rifiuti speciali da imballaggio). 
Si è cos ì stabili to (ord. da ultimo citata) che: “la sen tenza in questione, per quanto resa tra le stesse parti, ha riguardato annualità d'imposta (2009—2010) differenti da quella qui dedotta (2015), ed ha inoltre investito - nell'oggetto di asserita rilevanza preclusiva ex art.2909 cod. civ. - elementi della fattispecie impositiva o esonerativa in realtà n on vincolanti, sia perché per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili in fatto di mutare nel tempo a seco nda delle annu alità considerate (come «l'avvenuto avvio allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti e le spese sostenute a tale titolo»), sia perché integranti stretta interpretazione della normativa di riferime nto (presupposti normativi di ap plicabilità della riduzione della quota variabil e dell'imposta in questione), attività di per sé insuscettibile di vincolo in un giudizio diverso (cfr. da ultimo Cass. 4920/2023 in motiv.)”. 7 di 14 § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649 l. 147/2 013 (in materia di produzione di rifiuti speciali n on assimilabili), nonché dell'art. 1, comma 646, primo periodo l.  147/2013, in rapporto all'art. 70 D.Lgs. 507/1993, all'art. 14, commi 32-33 D.L. 2 01/2011, converti to in l. 214/2011 (in materia di denuncia) ed all'art. 2697 cod. civ.. Ciò con riferimento alla violazione degli obblighi dichiarativi ed al mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte della soc ietà, dei presuppo sti dell'esenzione ### Contrariamente a quanto affermato dalla ### one ### la natura terziaria degli imballaggi non poteva desumersi ‘in re ipsa' dalla natura dell'attività svolta, né la società - sulla quale gravava il relativo onere, vertendosi di deroga alla regola di presunta produzione di rifiuti in reg ime di priva tiva e, quindi, di gen erale imponibilità - aveva provato la delimitazione delle specifi che aree interessate (non riconducibili ge nericamente ai magazzin i indistintamente considerati), e la produzione prevalente, in questi ultimi, di imballaggi ‘t erziari' no n assimilabili ex art. 218 d.lgs 152/06; tali necessariamente non essendo quelli derivanti dall'attività di logist ica integrata, piuttosto produttiva di rifiuti da imballag gi secondari (se non ad dirittura primari), come tali ass imilabili ed effettivamente assimilati dal ### con delibere consiliari nn. 29/98 e 17/ 2000, in atti (da qui la spettanz a non d ell'esenzione, ma soltanto di una riduzione tariffaria, riconosciuta dal ### ex art. 1 co. 649 legge 147/13). 
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641 e 642 L. 147/2013, dal momento che i locali condotti da ### avrebbero dovuto essere conside rati imponibili ai fini T ### a prescindere dalle loro concrete modali tà di utiliz zo ed anche 8 di 14 dall'asserito ricorso allo smaltimento in proprio, non legittimante di per sé alcuna esenzione a fronte della natura ‘assimilata' dei rifiuti e della regolare is tituzione, da parte del ### del servizio di raccolta (come da costante giurisprudenza di merito e legittimità). 
§ 3.2 Questi due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate - sono fondati. Va intanto premesso che il p resupposto del tribu to è dato dall'occupazione o conduzione di locali ed aree produttive di rifiuti, in modo tale che se è vero, in linea generale, che è l'### a dover fornire la p rova della fonte d ell'obbl igazione tributaria (a cominciare dall'attivaz ione del servizio di raccolta sul territorio comunale), altrettanto indub bio è che è invece “onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero del l'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale” (Cass.n. 21335/22; Cass.n. 12979/19; Cass.n. 22130/17 ed innumerevoli altre).  ###à della cause di riduzione o esenzione dall'imposta in ragione della produ zione su ‘determinate‘ su perfici di ‘determinati' rifiuti, costituendo d eroga al principio di generale imp onibilità delle aree detenute, non scaturisce dunque in maniera automatica in base alla sola deduzione delle previste e corrispondenti situazioni di fatto, ma deve essere provata dal contribuente con riguardo sia alla natura dei rifiuti (sulla base dei formulari di identificazione dei rifiuti stessi e dell'altra documentazione idonea), sia alle specifiche superfici ed estensioni che, all'interno dell'in sediamento produ ttivo, generano proprio questi rifiut i (anche se, vertendosi di ### in maniera no n esclusiva ma quantomeno continuativa e prevalente), sia - ancora - 9 di 14 all'effettivo autosmaltimento media nte il loro affidamento ad operatori autorizzati terzi (### contratti, fatture, bolle ecc…). 
Si trat ta di criteri del tutt o consolid ati, che hanno ancora recentemente trovato ulteriore conferma in Cass.n. 13455/24 in cui, con ulteriori numerosi richiami ai quali si rinvia, si è anche ribadito (con affermaz ione valevole anche per la ### che “ la disp onibilità dell'area produttrice di rif iuti determina una presunzione, i uris tantum, di produttività degli ste ssi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area”. 
Orbene, ciò posto, la ### ha dato per assodato che ### producesse, nei locali in questione, rifiuti da imba llaggi terziari (dunque non assim ilabili) ma questo convincimento, certo dirimente ai fini di causa, è tuttavia disceso “in re ipsa”, cioè non da un accertamento fattuale e probatorio mirato sulla appen a richiamata articolazione di tutti i presupposti (anche dichiarativi) di operatività della causa di riduzione o esenzione, bensì - ed essenzialme nte - da una presunzione di (asse rita) notorietà fondata sulla natura dell'attività svolta ###. 
Ha in fatti osservato il ### o regionale come il fatto ch e ### producesse di prevalenza imballa ggi te rziari fosse “direttamente arguibile dalla natura dell'attività svolta da ### che, occupandosi di logistica integrata per conto terzi e non di vendita all'ingrosso o al dettaglio della merce che riceve, no n tratta imballaggi prim ari (contenitore della singola unità di prodotto) e nepp ure secondari (confezioni multiple), ma unicamente imballaggi terziari confezionati in modo tale da consentirne la movimentazione ed il trasporto”; (…) Tale circostanza era nota al ### che non poteva ignorare il tipo di attività svolta e non considerare le modalità in cui si estrinsecava” (sent.pagg. 15-16). 10 di 14 ### di quanto affermato, su que sto presupposto, dalla ### concreta la denunciata violazione di legge, e ciò anche all'evidenza di ciò che si è varie volte affermato in sede d i legittim ità tra le ste sse parti ed in fattispecie de l tutt o sovrapponibili a quella in esame. 
Così in Cass.n . 1002 9/22 cit., secondo cui: “### dalla stessa sentenza della CTR risulta evidente che i formulari non espongono la natura dei rifiuti prodotti, la cui natura è stata desunta dalla CTR solo dalla natura dell'attività svolta dalla società, non considerando affatto che la contrib uente avrebbe dovuto provare che l'intera superfi cie indicata nella denunci a produceva in via prevale nte imballaggi di natura terziaria i ndividuandone la natura nei MUD e fornendo la relativa prova dell'aut o-smaltimento attraverso la pro duzione dei contratti e delle ricevute”; e così in Cass.nn.8753-8754/23, secondo cui i MUD ed i registri di carico-scarico, in presenza di contestazione da parte del ### non sono sufficienti, ai fini dell'esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, “dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specia lizzate, producendo copia dei relativi contratti e/o de lle relative fatture, in quanto rati o dell'esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare imprese specializzate per il loro smaltimento in quantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale ( Cass. n. 10812/201 6; sull'insufficienza della sola produzione documentale dei MUD cfr. anche Cass. n. 15481/2019)”; aggiungendosi poi che: “dalla stessa sente nza impugnata risul ta evidente che la natura dei rifi uti prodo tti è stata desunta da lla ### non dai formulari prodott i dalla contribuente, ma dalla natura dell'at tività svolta dalla società, non 11 di 14 considerando affatto che la contribuente avrebbe dovuto provare che l'intera superficie indicata nella denuncia produceva in via prevalente imballaggi di natura terziaria individuan done la natura nei MUD e fornendo la relativa prova d ell'auto-smaltimento attraverso la produzione dei contratti e delle ricevute”. 
§ 4.1 Con il primo ed il second o motivo di ricorso incide ntale la società deduce violazione e falsa applicaz ione dell'articolo 112 cod.proc.civ., nonché dell'art.1 comma 649 legge ### n.147 del 2013, oltre ad omessa pronuncia in relazione al secondo motivo di appello, relativo alla delib era comunale n. 17 del 20 00 ed al ### allegato. Andava infatti consid erato che - anche indipendentemente dalla questione circa la natura di imballaggi terziari dei rifiuti pro dotti nelle superfici denunci ate - si verte va in ogni caso di rifiuti speciali esenti da privativa comunale: vuoi perché prodotti in quantità di molto eccedente i limiti di assimilazione di cui alla citata delibera n. 17 del 2000 (limiti comunque illegittimi perché stabiliti per tutte le categorie di utenza e scollegati dalle sin gole tipologie di rifiuto), vuoi perché alternativamente assoggettabil i al ### approvato nel 2014, il cu i allega to A) neppure prevedeva alcun (pur im prescindibile) limite quantitativo d i assimilazione, così da risultare sul punto illegittimo secondo quanto più volte stabilito dalla S.C.. 
§ 4.2 Diversamente da quanto eccepito dal ### , il ricorso incidentale in questione - di natu ra chiaramente condizionat a al denegato accoglimento del ricorso principale - deve ritenersi sostanzialmente rispondente ai requisiti di autosufficienza ex art.366 co. 1^ n.6) cod.proc.civ. (intesi alla luce di Cass.SU n. 8950/22, a sua volta richiamante sent . CEDU 28.10.2021, Succi ed al tri) in ordine tanto alla deduzione della relativa questione giuridica già nei pregressi gradi di giudizio , quanto al la specificazione dei dati 12 di 14 normativi secondari ritenut i applicabili e dell'affermato sconfinamento, in concreto, dei limiti quantitativi di conferimento. 
Esso resta tuttavia asso rbito, in modo tale che le de duzioni ed argomentazioni con esso veicolate ben potranno essere riproposte in sede di rinvio. 
Va considerato che la questione dei limiti quantitativi di conferimento dei rifiuti non è stata affrontat a dalla ### ne ### aria ### nella sentenza qui impugnata, non in violazione dell'art.112 cpc, ma perché ritenuta appunto a ssorbita dall'accoglimento nel merito della tesi d i ### ( tale da soddisfare in toto la domanda da questa prop osta) circa la natura ‘terziaria - non assimilabile' dei rifiuti da imballa ggio prodo tti e, quindi, circa l'effettivo diritto di ### alla completa esenzione. 
Venuta meno (con l'odierno accoglimento del rico rso principale de l ### sotto gli indicati profili) questa ragione decisoria, il tema dei limiti quantitativi potrà appunto essere riproposto in sede ###tutta la sua articolazione: - effettiva apposizione di limiti quantitativi in sede di delibera di assimilazione; - superamento, nell'annualità in esame, dei limiti quantitativi di conferimento così eventualmente apposti; - eventuali presupposti della disapplicazione, ex art. 7 d.lgs.  546/92, della delibera di assimilazione o del ### comunale siccome privi dei limiti quantitativi; - determinazione del tributo, in tal caso, secondo il regime ordinario dei rifiuti speciali non assimilati. 
Non può in fatti esservi dubb io che proprio dall'accoglim ento del ricorso principal e del ### risorga in capo a ### istic l'interesse a coltivare profi li d i contestazione fatti ogge tto di assorbimento ### da parte della pronuncia cassata (si veda, da ultim o, seppure con ragionamento a con trario, Cass.SU n.18625/24, punto 5.). 13 di 14 Va ancora considerato che la rivisitazione complessiva di una simile articolazione non p uò non muovere dall'accertamento d i aspetti di natura anche fattu ale, come tale riservato al giudice di merito a seconda dell'esito della riconsiderazione della lite in punto natura dei rifiuti da imballaggio e delimitazione delle superfici di loro prevalente formazione (ricorso principale).  ### restando, in diritto, che la eventuale mancata previsione dei limiti quantitati vi, ovvero il loro superamento da parte di ### nell'annualità in esame, non comporterebbero comunque la (ancora qui richiesta) totale esenzione, m a solo la riduzione della parte variabile della tassa (che il ### assume peraltro di aver già riconosciuto), applicandosi ai rifiuti non assimilati agli urbani il regime proprio dei rifiuti sp eciali (Cass.n . ###/21; Cass.n. 1975/18 e numerose altre): “### la delibera, l'esercizi o ille gittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del ### rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che "non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993(applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della ### della superficie in cui, per struttura e destinaz ione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati". 
§ 5. In definitiva, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso principale del ### respinto il primo motivo di ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale di ### La causa va conseguentemen te rinviat a alla Corte di ### di II grado del ### che, in di versa 14 di 14 composizione, riesaminerà la lite secondo i principi indicati, decidendo anche sulle spese del presente procedimento. 
Il rilevat o assorbimento del rico rso incidentale di ### esclude i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.  P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo e te rzo mot ivo di ricorso principale, respinto il primo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di ### di II grado del ### in diversa composizione. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### riunitasi 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Stalla Giacomo Maria

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30212/2025 del 16-11-2025

... privativa attuata a mezzo di ### vi è un'e sigenza di delimitazione spaziale della condotta illeci ta, poiché «esiste il rischio — derivante, nel la specie, dalla ubiquità della re te telematica — di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso 4 di 22 la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa dell e sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d. forum shopp ing (con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)», il che re nde preferibile un'interpre tazione della norma speciale dell'art.120, comma 6, c.p.i., nel senso che «in ogni caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà in dustriale a mezzo di internet, quel che rileva, per il radicamen to della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è la condotta consistente nell'avvio del procedim ento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa»; (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17414/2024 R.G. proposto da: ### .P.A. SOCIETÀ ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###) -ricorrente contro ### .R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato #### (###) , -controricorrente avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO nel proc.to 2252/2024 depositata il ###.  2 di 22 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal #### atto di citazi one del 14/2/2022, la ### spa, produttrice di tessuti stampati e titolare del marchio «### registrato nel 1971, in ### e in diversi ### per contraddistinguere tessuti, prodotti tessili e capi di a bbigliamento, co nveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di ### la ### srl, società che aveva usato, con portata locale, senza mai registrarlo, il segno «### ma che, da circa un anno, aveva iniziato a utilizzarlo, sul proprio sito web e anche attraverso nota piattaforma «e-commerce» (g estita da ###, al di fuori dei limiti del preuso, e stava co ntinua ndo a vendere con il segno «### anche a ### o, i suoi articoli, per sentire accertar e l a contraffazione del proprio marchio, ai sensi dell'art.20, lett.b) e c), c.p.i. e dell'art.9.2 Reg.UE n. 2017/2001, e di concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2598 n. 1 c.c., poste in essere dalla convenuta. La citazione veniva notificata anche alle società ### e ### B.V. ma poi l'attrice e le suddette parti, in corso di causa, raggiungevano un accordo transattivo, rinunciando agli atti del giudizio, che veniva estinto. 
Con ordinanza del 14/6/2024, a definizione del giudizio, il Tribunale di ### in accoglimento del l'eccezione di incompetenza territoriale di ### ha ritenuto che, a ### ove la ### s.r.l. ha la propria sede ###essere l'ipotizzata condotta di messa in commercio di prodotti contraffattori nonché di promozione e pubbli cizzazione di beni senza autorizzazione del titolare dei re lativi marchi, cosicché, anche in base all'art. 120 comma 6 c.p.i., la competenza territoriale a decidere la presente controversia spetta alla sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona, luogo in cui ha sede ###cui è stata avviata la co mmercial izzazione del prodotto 3 di 22 contraffatto nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo marchio. 
Si è, in motivazione, rilevato che: a) quanto al foro dell'attore ai sensi del l'art. 120.2 c.p.i., invocato da ### non avendo le convenute ### sede in ### - «la fattispecie in esa me configura un'ipotesi di cumulo soggettivo di cause, avendo l'attrice convenuto in un unico giudizio più soggetti ritenuti coinvolti nella contraffazione del medesimo diritto di privativa e in condotte di concorrenza sleale» (Ordinanza impugnata, p. 3) e, in materia di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 c.p.c., « il rif erimento agli artt. 18 e 19 c.p.c. va inteso in senso sele ttivo, e cioè con esclusione del richiamo ai fo ri c.d. ‘subordinati' previsti da tali norme. Non è così ammissibile realizzare il cumulo presso il giudice della residenza dell'attore (art. 18, comma 2, c.p.c.)»; b) quanto al foro del luogo in cui si è ver ificato il danno , potendo «in forza dell'art. 120, comma 6, c.p.i. e in deroga a quanto previsto dall'art.  33 c.p.c., […] il cumulo soggettivo essere attuato anche presso il forum commissi delicti», in punto di competenza territoriale per gli illeciti commessi trami te ### richi amato il precedente della Corte di Cassazione n. 5309 del 27 febbraio 2020 (nel caso “###com”), «in materia di pr oprietà ind ustriale oper a un criterio speciale, diverso da quello stabil ito dall'art. 20 c.p. c., disciplinato dall'art. 120, comma 6, c.p. i., a mente de l quale le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'### giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati co mmessi», ma, proprio nelle fattispeci e di lesione della privativa attuata a mezzo di ### vi è un'e sigenza di delimitazione spaziale della condotta illeci ta, poiché «esiste il rischio — derivante, nel la specie, dalla ubiquità della re te telematica — di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso 4 di 22 la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa dell e sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d. forum shopp ing (con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)», il che re nde preferibile un'interpre tazione della norma speciale dell'art.120, comma 6, c.p.i., nel senso che «in ogni caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà in dustriale a mezzo di internet, quel che rileva, per il radicamen to della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è la condotta consistente nell'avvio del procedim ento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa»; c) quanto al foro della vendita/consegna, «la valorizzazione del luogo in cui si realizza la condotta lesiva dei diritti del titolare del segno distintivo rende dunque irrilevanti, ai fini della competenza, tutte quelle condotte che si pongono a valle del ‘fatto' illecito già venuto interamente ad esistenza, che seguono cioè l'i mmissione in commercio del prodotto contraffatto, costituendone - per così dire - il natur ale sviluppo», co sa che si verifica con la materiale consegna del bene presso il luogo indi cato dal l'acquirente, trattandosi di attività che si inserisce nella fase della distribuzione di un prodotto già offerto in vendita e commercializzato, quindi già presente sul mercato e quin di « quando l'i llecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ra gioni di certezza e pr evedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui ‘i fatti sono stati commessi' in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita».  ### ibunale ha aggiunto che «nel cas o di specie la co nsegna a ### dei prodotti pubblicizzati e offerti in vendita sul sito di ### s.r.l. e sulla piattaforma ### ( all. da 34 a 40 fasc. attrice) 5 di 22 sembra essere avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commercializzazione dei beni su un determinato territorio. In q uesti casi, in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un 'esigenza di consumo, la provocazione è da c onsiderarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l'offerta è stata rivolta all'agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibi li gli spostamenti dell a competenza territo riale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strument ali e maliziosi dell'attore» (Ordinanza impugnata, p. 7). 
Infine, il Tr ibunale ha conclu so che «le co nsiderazioni che precedono valg ono ovviamente anche co n riguardo alla determinazione della competenza territoriale rispetto alle domande di concorrenza sleale svolte dall'attrice». 
Avverso la suddetta pronuncia, la ### spa propone ricorso per regolamento di competenz a, notificato il 15 /7/2024, affidato a quattro motivi, nei confronti di ### srl (che resiste con memoria, depositata il ###).  ###.G. non ha depositato memoria ex art.380 ter c.p.c. (malgrado notifica avviso udienza il ###). 
La ricorren te ha depositato memoria. Anche la resistente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Collegio rileva che nel caso in esame non può ritenersi violato l'obbligo di intervento del ### per il mancato deposito di conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., atteso che, l' osservanza di detto obbligo si realizza con la mera comunicazione degli atti all'ufficio del ###. Come già 6 di 22 chiarito da questa Corte (Cass . n. 27930/2025), è, infatti, sufficiente che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative processuali, mentre l'effettivo esercizio delle stesse - attraverso la partecipazione al giudizio e la formulazione di conclusioni - è rimesso alla sua valutazione.  1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120, comma 6, c.p.i. e 20, comma 2, c.p.i., sulla rilevanza del foro della consegna, erroneamente esclusa dal ### ale, derivando la competenza del ### di ### dall'art. 120.6 c.p.i. quale luogo in cui si è verificato uno dei fatti che ### assume lesivi dei suoi diritti, vale a dire la commercializzazione con consegna a ### di prodotti che recano il marchio contraffattorio sulla confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto, comm ercializzazione avvenuta sia attraver so il sito ### di ### c on vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del “fascicoletto”), sia tramite il sito di ### (docc. E e G del “fascicoletto”); b) co n il secondo moti vo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 c.p.i. e 20 c.p.i., sulla non rileva nza degli acquisiti effettuati dall'attore, ritenuta dal ### « avvenuta in virtù di or dini non sorretti da una reale volo ntà di acquisto ma motivati, a ben ved ere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commerciali zzazione dei beni su un determinato territori», essen do invece suff iciente che venga allegata (purché non in modo evidentement e strument ale) la commercializzazione del prodotto nel territorio rientran te nella competenza del Giudice adito, a prescindere da qu alunque valutazione del fondamento di tale allegazione; c) con il terzo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell a competenza circa gli acquisti effettuati non dall'attrice o su suo incarico ma da terzi, come indicato a pag. 10 dell'atto di citazione (doc. A del “fascicoletto”), avendo l' attrice ### rilevato che «La 7 di 22 ### utique, d'altra parte, sta continua ndo a vendere c on il segno “Ratti”, anche a ### i suoi articoli: sia attraverso il suo sito ### (cfr. al doc. 34 la sciarpa offerta in vendita su questo sito e al doc. 35 la relativa fattura di acquisto), sia attraverso la piattaforma “Farfetch”, gestita dalla convenuta ### (cfr. al doc. 36 alcune pag ine estr atte dal sito ### sulla promozione della ### al doc. 37 una selezione delle fatture relative alle vendita “Farfetch” a ### prodotte da ### nel procedimento cautelare di ### (laddove il doc.to 37 si riferiva a una serie di fatture relative a vendite tramite ### di prodotti di ### a di versi clienti di ### effettuate, negli anni 2016 e 2017, pacificamente non da ### o su suo impulso, trattandosi, tra l'altro, di fatture che, come risulta dal passo citato sopra, sono state prodotte dalla stessa ### nell'ambito del procedimento cautelare per dimostrare che la stessa effettuava vendite online da prima d elle contestazioni di ### e prodotte nu ovamente nel giudizio di merito c ome doc.to 27); d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.  20 c.p. c., 120 c.p.i. e 20 c .p.i. , sul foro del luogo in cui si è verificato il danno, in quanto, anche a prescindere dalla questione delle vendite effettuate a ### il ### ha errato anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede ###provincia di ### e dunque nel la sfera di competenza del ### di ### qu ale luogo in cui si è verificato il danno.  1.1.Passando all'esame nel dettaglio dei motivi, con il primo motivo si ritiene che del tutto erroneamente il ### abbia escluso la rilevanza del luogo del la consegna ai fini del radicamento del la competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20.2 c.p.i., laddove nella specie la com petenza del Tr ibunale di ### derivava dal fatto che a Mi lano si er a ver ificata la com mercializzazione con 8 di 22 consegna di prodotti che re cano il marchio co ntraff attorio sul la confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto (cfr . atto di citazi one, p. 10, doc. A del “fascicoletto”), commercializzazione avvenuta sia attraverso il sito ### di ### con vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del “fascicoletto”), sia tramite il sito di ### (docc. E e G del “fascicoletto”). 
Si ricorda che l'art. 20.2 c.p.i. fa espresso riferimento, tra gli altri, all'uso del segno nella c orrispondenza commerciale e nella pubblicità, all'offerta in vendita dei prodotti, all a loro commercializzazione, al cui concetto si deve evid entemente ricondurre la consegna dei beni contestati. 
Invece, il ### ritenendo irrilevanti, ai fini della competenza, tutti gli atti successivi all'avvio del procedimento di immi ssione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa, ha arbitrar iamente equiparato la semplice «offerta in vendita» del prodotto sulla rete ### non acquistato poi, con quella, nettamente diversa, in cui l'offerta stessa si è concretizzata in uno specifico atto di «acquisto del bene co n consegna» in un determinato luogo, confutando una pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. 1870/1991) e anche di merito e quella della Corte di ### (Corte Giust. UE, 6 febbraio 2014, in C-98/13, caso ### c. Rolex, in cui la Corte ha chiaramente affermato che pubblicità, offerta al pubblico, commercializzazione e consegna sono tutti atti autonomament e rilevanti ai fini della contraffazione e del successivo radicamento di un'azione giudiziaria). 
Così in terpretando le norme, il ### ale ha so stanzialmente ritenuto irrilevante un fatto (l a consegna del prodotto contraffattorio in ### sul piano della determi nazione della competenza territoriale. Al contrario, se determinati atti rilevano ai 9 di 22 fini di int egrare l'illecito di contraffazione, gli stessi fatti devono essere ritenuti idonei anche a fondare la competenza territoriale. 
I precedenti indicati in motivazione (Cass. 5309/2020 e 5254/2017) non sono pertinenti, avendo riguardato casi in cui vi era stata solo un'attività di pubblicità e/o di offerta in commercio in ### mentre, nel caso di specie, le condotte contestate (non si limitano ad atti di pubblicizzazione e offerta in vendita online, ma) si sono tradotte in specifici atti di vendita e consegna.  1.2. Con il sec ondo motivo, si denu ncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata - in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 20 c.p.i. - avendo errato nel predicare l'irrilevanza della vendita con consegna a ### perché la stessa sarebbe «avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto». 
Ma la compe tenza deve determinarsi sulla base della prospettazione dell'attore (cfr. da ultimo Cass. 28 luglio 2023, 23099, che richiama il consolidato principio espresso, ex multis, da Cass. 25 agosto 2006, n. 18485; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20177; Cass. 26 luglio 2001, n. 10266), ed essa ### nel radicare la competenza avanti alla ### del ### e di ### aveva espressa mente allegato, sin dal propri o atto di citazione, che la convenuta ### effettua vendite anche a ### Peraltro, nella specie, non si è trattato di una vendita «forzata», che si verifica quanto l'acquisto disposto dal titolare, mediante artifizi e forzature, porti il presunto contraffattore a effettuare delle vendite che non rientrano nella sua normale attività commerciale. 
Nella specie, si è trattato di effettive e concrete ven dite, no n rilevando se l'acquisto o la consegna siano avvenuti tramite un soggetto incaricato dal titolare della privativa-attore.  1.3. Il terzo mez zo denuncia omesso esa me di fatto decisivo, laddove il ### ale di ### nel ritenere che la vendita con consegna a ### fosse «avvenuta in virtù di ordini non sorretti da 10 di 22 una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostitu irsi la prova della commercializzazione de i beni su un determinato territorio», ha omesso di considerare che l'attrice aveva contestato e provato anche vendite relative ad acquisti effettuati, tramite il sito “Farfetch”, da terzi e non già dall'attore (o su suo incarico), come risulta dal doc. 37 (doc. E del “fascicoletto”), indicato da ### a p. 10 del suo atto di citazione introduttivo del giudizio (doc. A del “fascicoletto”).  1.4. Il quarto motivo denuncia errore di diritto, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c., 120 e 20 c.p.i., pure nella parte in cui il ### ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede ###provincia di ### e dunque nella sfera di competenza del ### di ### qu ale luogo in cui si è verificato il danno. 
E si citano (al fine di confutare Cass. n. 5309/2020, richiamata in motivazione nell'ordinan za impugnata) Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, che ha precisato - in un caso di risarcimento danni per lesione di un diritto della personalità a mezzo radiotelevisivo, ma che può essere richiamato anche in relazione alla lesione dei diritti di proprietà industriale - che il luogo in cui è avvenuto il fatto illecito, rilevante qu ale «luogo in cui l'obb ligazione è sorta», ai sensi del l'art. 20 c.p.c., va indi viduato nel luogo in cui si è verificato il danno, vale a dire il luogo di residenza del danneggiato. 
Né si può esc ludere l'operatività del l'art.20 c.p.c., in relazione all'allegata specialità dell'art. 120.6 c .p.i. e la conseguente non applicabilità dell'art. 20 c.p.c. in materia di violazione di diritti di proprietà industriale, considerato che, come l'art. 20 c.p.i. nel fare riferimento al «luogo in cui l'obbligazione è sorta» dà rilevanza al luogo in cui il fatto illecito è avvenuto, allo stesso modo l'art. 120.6 c.p.i. dà rilevanza al luogo in cui è avvenuto l'illecito, ove rinvia alla 11 di 22 «sezione specializzata nell a cui circoscrizione i fatti sono st ati commessi».  2. La resistente ### srl ha depositato memoria difensiva ex art.47 c.p.c. il ###. 
Parte ric orrente ha eccepito, in memoria, l'in ammissibilità della suddetta memoria, in quanto depositata, a fronte della notifica del ricorso avvenuta il ###, oltre il termine dei «venti gio rni successivi» disposto dall'art. 47, comma 5, c.p.c. ratione tempore applicabile, che scadeva, tenendo cont o della sospensione feriale dei termini, il 4 settembre 2024. Ad avviso della ricorrente nessun rilievo può avere il raddoppio dei termini operato dall'art. 3.1, lett.  b), del D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. “###”), intervenuto sull'art. 47 c.p.c. portando da venti a quaranta giorni il termine per il deposito delle «scritture difensive ai sensi dell'art. 47 c.p.c.», in quanto, sebbene la disposizione transitoria di cui all'art.  7.1 del decreto correttivo preveda che le modifiche si applichino «ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023», gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del decreto correttivo - vale a dire alla data del 26 novembre 2024, essendo esso stato pubblicato sulla G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024 - restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività poste in essere succe ssivamente, anche se in procedi menti già pendenti, sono regolate dalle nuove disposizioni (in questo senso, Cass., S.U., 4 giug no 2025, n. 14986, ed ivi richiami anche alla relazione illustrativa al D. lgs. 164/2024). 
Pertanto, il decreto n. 154/2924 non può sanare retroattivamente attività processuali che, prima della sua entrata in vigore, fossero già incorse in un vizio di inammissibilità per tardività. 
La ricorre nte deduce quindi che la ### a fronte della tardiva memoria di fensiva, non potrebbe neppure deposit are successiva memoria, in forza della gi urisprudenza di legittimità fo rmatasi in 12 di 22 ipotesi di controricorso tardivo ex art.370, comma 1, c.p.c. ( 23921/2020; Cass. 5798/2019).  2.1. ###, alla luce delle S.U. n. 14986 del 2025, è fondata. 
La difesa della resistente ### srl è inammissibile in quanto tardiva, essendo intervenuto il deposito della memoria difensiva ex art.47 c.p.c., oltre il termine ratione temporis operante.  3. La prima e la quarta censura sono infondate.  3.1. L' art. 120 del D.L.gs. n. 30/200 5 (c.p.i .), che disciplina la competenza giurisdizionale e terr itoriale relativa alle azioni in materia di proprietà industriale, recita: «1. Le azioni in materia di proprietà in dustriale i cui titoli sono concessi o in co rso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la re sidenze/ dell e parti.... 2. Le azioni previste al co mma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domi cilio e, se questi sono scon osciuti, del luog o in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comm a 3. 
Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni so no propos te davanti all'autorità giudiziaria del luo go in cui l'attore ha la residenza o il domi cilio. 
Qualora nè l'attore, nè il convenu to abb iano nel territorio dello Stato resid enza, domicilio o dimora è competente l'aut orità giudiziaria di ### 3. ### di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale c ome elezione di domicilio esclu sivo, ai fini d ella determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto pu ò essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi . 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribu nali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 13 di 22 giugno 2003 , n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comuni tari ai sensi dell'art. 91 Reg. ### n. 40/94 e dell'art. 80 Reg. ### n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono esser e proposte anche dinanzi all' autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti so no stati commessi. 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (comma aggiunto con il D.Lgs. n. 131 del 2010)». 
La disciplina della competenza in materia di proprietà industriale, pur recependo, nella prima parte, il prevalente criterio del foro del convenuto declinato sui principi ricavabili dagli artt. 18 e 19 c.p.c., che di sciplinano il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridi che, presenta anche proprie e significative disposizioni che interessano il presente giudizio e sono esplicitate ai commi 3, 6 e 6 bis del citato art.120 c.p.i. 
Quanto al foro del convenuto, vi son o tre fori generali, per le persone fisiche: il luogo della re sidenza o del domi cilio del convenuto e, se questi sono sconosciuti, il luogo della sua dimora. 
Per le persone giuridiche, si dovrà invece fare riferimento al foro generale co llocato presso la sede delle medesime perso ne giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c. 
In via successivamente concorrente, ove il convenuto non abbia né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, sono previsti due ul teriori fori generali tra loro alternativi: il luogo di residenza o di domicilio dell'attore. 
In via ancora subordinata, è previsto un foro generale per il caso in cui non sia applicabile alcuno dei fori generali precedenti, presso l'autorità giudiziaria di ### Il terzo comma prevede il criterio del domicilio eletto, ai sensi del quale il domi cilio indicato nella domanda di registrazi one o di 14 di 22 brevettazione e annotato nel regi stro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni noti ficazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrati ve e pertanto, in caso di elezione, il foro del domicilio eletto sarà prevalente rispetto al foro generale indicato dal secondo comma. 
Per le sole azioni «fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore», è previsto dal sesto comma l'ulteriore forum commissi delicti. 
Infine, il comma 6-bis prevede che tutti i criteri appena visti trovino applicazione per le azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare. 
In parti colare, per quanto in questo regolamento di competenza interessa, una deroga al prin cipio del fo ro del convenuto è introdotta al comma 6, secondo il quale per le sole azioni «fondate su fatti che si assu mono lesivi del diritto dell 'attore» (i n pratica, azioni di co ntraffazione), è previsto l'ulteriore forum commissi delicti concorrente, secondo il quale tali azioni «possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giud iziaria dotata di sezio ne specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi». 
Si tratta di un foro alternativo, autonomo e concorrente, specificamente previsto per le azioni di contraffazione, che regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno e che pu ò essere app licato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatt o lesivo e che questo fatto si a stato l esivo di un diritto dell'attore (Cass. n. 22453/2024).  ### tale disposizione, la competenza dovrebbe spettare al giudice del luogo della commissione del fatto, ossia al giudice del luogo di commissione del fatto lesivo. 
Invece, la norma generale dell'art. 20 c.p.c. fa riferimento anche al luogo in cui l'obbligazione risarcitoria deve essere eseguita. 15 di 22 3.2. Questa Corte ha presto iniziato a prospettare un'interpretazione diretta ad attribuire maggiore e autonomo rilievo al cr iterio del forum co mmissi delicti della normativa industrialistica, qualificando il crit erio del comma 6 qu ale «disciplina speciale e autonoma rispetto a quella prevista dal codice di rito » (l 'art. 20 c.p.c.), sicché, anche nel cas o di cumulo soggettivo, occorre aver riguardo esclusivamente al locus commissi delicti, senza che l'operatività del criterio possa essere inficiata nei confronti dei litisconsorti facoltativi dal limite sancito dall'art. 33 c.p.c., che in caso di cumu lo soggettivo c onsente di dero gare al foro generale dei litisconsorti solo a patto che la controversia sia proposta innanzi al foro generale di uno di essi (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21192; Cass. 1° marzo 2017, n. 5254; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21776). 
Questa Corte, con ordinanza n. 5309/2020, si è poi pronunciata in un regolamento di competenza in controversia su contraffazione di un marchio attuata attraverso la promozione pubblicitaria sula rete ### Va evidenziato che, nei casi di contraffazione a mezzo internet, il mezzo digitale consente ora non solo la pubblicizzazione, ma anche proprio l'e-commerce dei prodotti contraffatti e rappresenta quindi l'ipotesi per eccellenza di «illecito diffuso», essendo di tutta evidenza che le atti vità di rete che avvengono in un contesto cibernetico sfuggono ad ogni tentati vo di localizzazione di tip o geografico, poiché l'ub iquità della rete porta un dato contenuto caricato online ad essere visibile ovunque nell'ambito del territorio nazionale, con potenziale coinvolgimento di chiunque abbia accesso alla rete, ovunque sul territorio. 
Questa Corte, nel precedente del 2020, ha affermato che: - in materia di proprietà industriale è operante un criterio speciale, diverso da quello di cui all' ar t. 20 c.p.c., in quanto l'ar t. 120, comma 6, c.p.i. prevede, infatti, che «le azioni fondate su fatti che 16 di 22 si ass umono lesivi del diritto dell'attor e posso no esser e proposte anche dinanzi all'### giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi» e tale criterio è costituito dalla condotta dell'agente, e non dal pregiudizio che ne deriva al danneggiato, rilevando, in base alla sudd etta norma, il luogo in cui sono comp iuti i fatti ge neratori del danno, e non il luogo in cui si è prodotto quest'ultimo; - con riguardo a tale criterio, locus commissi delicti, vi è l'esigenza di «delimitazione spaziale della co ndotta illecita», in parti colare nel caso di lesione della privati va attuata a m ezzo di ### «giacché anche in tale ipotesi esiste il rischio — derivante, nell a specie, dall a ubiquità della re te telematica — di cr eare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso la postulazione di una estensione in controllata del locus commissi delicti, finisce per generare, a cascata, una competen za territoriale diffusa delle sezioni specializzate in ma teria di impresa e una legittim azione della pratica del c.d. forum shopp ing ( con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)»; - anche la Corte di Giustizia (Corte giust. UE 19 aprile 2012, C- 523/10, Wintersteiger, 34) ha dato rilievo, quale fatto generatore di un eve ntuale danno al diritto dei marchi, al compor tamento dell'inserzionista che utilizza il servizio di posi zionamento per la propria comunicazione commerciale, ritenendo che la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell'uso di keyword eguale a un marchio nazi onale registrato, si può radicare nello Stato membro sia dello Stato membro in cui tale marchio è registrato sia del luogo di stabi limento dell'in serzionista, e il medesimo principio è stato ripreso dalle ### di quest a Corte, sec ondo cui, infatti, ove la condotta as seritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito ### il 17 di 22 locus com missi delicti, idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della comp etenza gi urisdizionale ai sensi dell'art. 5.3 reg. ### n. 44/200 1, va individuato «in quello di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale» (Cass. Sez. U. 10 settembre 2013, 20700; il prin cipio si trova ripreso in Cass. n. 5254/2017 con specifico riferimento al tema della competenza inter na e in relazione all'ipotesi di commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito web, è stato difatti affermato che la competenza per territorio spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista, ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio, o, in alternativa, è competente il gi udice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito); -in conclusi one, «in ogni altro caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet», quel che rileva, per il radicamento della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è «la co ndotta consistente nell'avvio del procedimento di immission e, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa» e, nel caso allora in esame, doveva dunque valorizzarsi il dato della predisposizione, nel sito ### booking.com, di parole chiave che evocav ano il marchio dell'attrice e il luogo in cui ciò si verificava era quello di stabilimento, quindi della sede, dell'inserzionista.  ### tale orient amento quindi, per scongiurare gli evidenti rischi di forum shopping legati al mezzo digitale, il forum commissi delicti di un illecito contraffa ttorio attuato trami te ### va individuato nel luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno e si deve far e riferimento o al giudice del luogo di stabi liment o 18 di 22 dell'inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio, o, in alt ernativa, al giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito. 
Solo in tale luogo, infatti, si realizza quel collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia, che giustifica l'applicazione della competenza speciale, in virtù del criterio di «prossimità alla contro versia», con sentendo al giudice adito di ra ccogliere le prove necessarie con maggior facilità, e dell'«effettivo collega mento particolarmente stretto» co n la controversia che ne giustifica l'incar dinamen to presso un foro diverso da quello delle regole generali.  ### orte, nel 2020, ha richi amato, pur nella di versità dei contesti normativi, la Corte di Giustizia 19 aprile 2012, causa C- 523/10, Wintersteiger c. Products #### in materia di contraffazione di marchio nazionale e di applicazione del ### n. 44/2001 concernente la competen za giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione del le decisioni in materia civile e commerciale. Si trattava, in particolare, di un caso di contra ffazione di marchio registrato in uno Stato memb ro (### a causa dell'uso, da parte di un inserzionista (con sede in ###, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito ### di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo li vello di un alt ro Stato membro (dominio tedesco.de), accessibile anche nel primo Stato membro (###. In tale decisione la Corte UE ha riconosciuto la giurisdizione il relazione al luogo di verificazione dell'evento dannoso di cui all'art. 5 Reg.CE 44/2001: ### dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il marchio nazionale è regi strato, a titolo di luogo di concretizz azione del danno (locus damni); (i i) dinanzi ai giudici dello Stato memb ro dello stabilimento dell'inserzionista quale luogo ove è deciso l'avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a titolo di luogo del fatto generatore del danno (locus actus). 19 di 22 Vero che la Corte di Giustizia ha successivamente elaborato in via interpretativa anche il c.d. “targeting approach” (o “criterio della focalizzazione”, GUE 5 settembre 2019, causa C-172/18, ### et al c. ###. et al), secondo il quale, in materia di contra ffazione di marchio dell'### europea, sussiste la giurisdizione del giudice dello Stato membro sul cui territorio si trovano i consumatori o i professionisti cui si rivolgono le pubblicità o le offerte in vendita realizzate per via elettronica, nonostante il fatto che il terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro. 
Ma tal e arresto concern e la ricostruzione delle regole di competenza giurisdizionale vigenti in materia di marchi dell'### europea nel particolare contesto della contraffazione a mezzo ### Nel caso qui in esame si di scute di competenza territoriale in relazione a una contraff azione di un marchio nazi onale, attuato attraverso la commercializzazione dei prodotti contraffatti sulla rete #### impugnata del ### di ### ha fatt o specifico richiamo al citato precedente di questa Corte del 2020 per declinare la competenza per territorio della ### specializzata in materia di ### del ### unale di ### in favore della corrispondente ### del ### di Ancona, ove la co nvenuta ### srl ha la sua sede ###cui è stata avviata la commercializzazione del prodotto contraffatto nonché di promozione e pubbli cizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo marchio. 
Si è poi ritenuto che in materia di proprietà intellettuale non possa trovare applicazione de plan o l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di risarcimento danni conseguenti alla lesione dei diritti della personalità, orientamento che ha attribuito rilievo al 20 di 22 domicilio del danneggiato (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21661; 22 febbraio 2010, n. 4185).  3.3. La tesi della ricorrente, nel primo motivo, assume invece che, in caso di consegna di prodotto contraffatt o, si deve ritenere competente il giudice del luogo ove la consegna è avvenuta. 
Nella specie, non si sarebbe trattato (come nel caso esaminato in Cass. 5309/2020) della sola presenza online di pubblicità e offerte in vendita in presunta contraffazione ma di acquisto e conseguente consegna, avvenuta in ### Ma, va osservato, nel contesto delle vendite online, ci ò significa riconoscere la competenza a pronunciarsi sull a contraffazione in capo a qualsiasi ### nel cui circondar io dovesse essere consegnato il prodotto acquistato in rete. Tale im postazione si ritrova anche nell'orientamento secondo il quale, in caso di vendita fisica di prodotti su tutto il territorio nazionale, la causa può essere radicata avanti ad uno qualsiasi dei ### nelle cui circoscrizioni sono venduti i prodotti. 
E si deve, invece, dare continuità all 'indirizzo interpretativ o restrittivo dell'art.120, com ma 6, quanto all'individuazione del forum comm issi delicti, al fine di assicurare un minimo di predeterminazione del giudice natu rale, in ipotes i di commercializzazione di prodotti contraffatti su siti web. 
Come già espresso in Cass. S.U. n. 20700/2013 (pur resa in tema di giurisdizione; vedas i Cass. 5254/2017 e Cass. 5309/2020), in materia di concorre nza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito "web", la competenza per territorio spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all'art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista (ove sia stato av viato il processo tecnico finalizzato alla vis ualizzazione 21 di 22 dell'annuncio) ovvero, in alternati va, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito. 
Deve quindi ritenersi che nel caso in cui l'offerta in vendita si a avvenuta sul web, ai sensi del l'art.120, com ma 6, ai fini della competenza territoriale del giudice, il luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato nel luogo di stabili mento del l'inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. 
E, con riguardo alla doglianza di cui al quarto motivo (in punto di contestazione della ritenuta irrilevanza del foro dell'attore o della sede ove si è prodotto l'evento dannoso, ex art.20 c.p.c.) si deve confermare l'orientamento secondo il quale «In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contra ffazione di bre vetto), il cr iterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice dell a proprietà industriale), che prevede la co mpetenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati co mmessi", non è suscettibile d i deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt.  18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo».  ###.120, comma 6, c.p.i., integra quindi una norma speciale che prevale sull' art.20 c.p.c.  3.4. I motivi secondo e terzo sono di conseguenza assorbiti.  5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. 22 di 22 La statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza va rimessa al giudice del m erito che terrà conto della di chiarata inammissibilità della scrittura difensiva di parte resistente.  P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza. Spese al merito.   Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupp osti per il versame nto, da parte della società ricorrent e, dell'ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Iofrida Giulia

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26956/2024 del 17-10-2024

... più variato nel tempo, ed all'esistenza di opere di delimitazione laterale, non sono affatto idonei a rendere pubblico e visibile che la strada stessa sia stata realizzata ed utilizzata per oltre venti anni per dare accesso attraverso due specifici percorsi attraversanti le particelle dei ricorrenti (pretesi fondo serventi) al fabbricato ubicato sulla particella 232 del foglio 2 del NCT del Comune di ### ed al terreno colt ivato ubicato sulla particella 234 dello stesso foglio, di proprietà di ### Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapi one, o per destinazione del p adre di famiglia (quest'ultima significativamente esclusa nella specie per il variare nel tempo dello stato dei luoghi), si configu ra come pre senza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del 8 di 9 peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a caratter e di passagg io a favore del preteso fon do dominante, per cui non ba (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23204/2020 R.G. proposto da: #### e ### elettivamente domiciliati in ### 1, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che li rappresenta e difende unitamente e di sgiuntamente all'avvocato ### (C ###) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliato in ### P ### S . M. ###, 44, presso lo studio dell'avvocato ### (###), 2 di 9 rappresentato e difeso dal predetto e c ongiuntament e e distintamente dagli avvocati ### (###) e M ### (###) per procura in calce al controricorso, -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE #### di TORINO n.496/2020 depositata l'11.5.2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2024 dal #### atto di citazi one del 2014 ### , proprietario in Comune di #### delle particelle a foglio 2 n. 232 (sulla quale insisteva un fabbricato adibito ad abitazione) e 234 (destinata alla coltivazione), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Alessandria il fig lio di ### useppe #### ed i nipoti dello stesso, ### e ### proprietari delle particelle 177, 178, 204, 176 sub 9 e 389, su alcune delle quali insistevano fabbricati adibiti ad abitazione ed all'attività imprenditoriale di ### mentre le altre erano destin ate alla coltivazione, chiedend o di accertare la sussistenza sui fondi dei convenuti del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carraio, con mezzi meccanici, motorizzati ed agricoli a favore delle particelle 232 e 234 per titolo negoziale (atto del notaio ### del 15.3.1964 col quale gli eredi dell'originario unico proprietario, ### i, deceduto nel 1 916, ossia ### F rancesco, #### e ### aveva no proceduto alla divisione del compendio, ed ulteriore atto di acquisto di ### e ### di altri terreni ricompr esi 3 di 9 nell'originaria proprietà unica di ### a rogito del notaio Cassinelli del 1971), o per destinazion e del padre di famiglia, o per usucapione ordinaria, ed in subordine la costituzione coattiva delle servitù prevista per i fondi interclusi. 
Si costitui vano nel giudizio di primo grado #### rko e ### che chiedeva no il rigetto del le domande avversarie, ed in via riconvenzionale subordinata l'accertamento della sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei loro fondi ed a carico delle particelle 232 e 234 di proprietà di ### Espletate prove testimoniali e ### il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 821/2018 del 16.7/9.10.2018, disattese le domande volte ad ottenere l'accertamento della costituzione convenzionale, o per desti nazione del padre di famiglia dell e servitù richieste dall'attore, accoglieva le doman de dello stesso di accertamento dell'usucapione delle servitù di passaggio pedonale e carraio, respingeva la riconvenzionale di #### e ### e condannava questi ultimi alle spese processuali di primo grado. 
Proposto appello da #### o e ### c he chiedevano che in riforma della sentenza di primo grado fo ssero respinte le avverse domande di usucapione delle servitù di passaggio pedonal e e carraio, e presentato appello incidentale condizionato da ### per la costituzione per titolo negoziale e per desti nazione del padre di famiglia, o in subordine per la costituzione coattiva delle servitù per interclusione delle particelle 232 e 234, la Corte d'### di Torino, con la sentenza n. 496/20 20 del 15.4/11.5.2020, resp ingeva l'appello e condannava gl i appell anti al pagamento delle spese processuali di secondo grado. 
La Corte d'### respingeva la doglianza degli appellanti relativa alla mancata amm issione dei capitoli di prova testimoniale, 4 di 9 articolati allo scopo di dimostrare che il passaggi o pedonale e carrabile di ### esco era avvenut o per mera tolleranza, giustificata dal la genericità dell'articolazione. La medesima Corte riteneva, che nel l'accogli ere la domanda di usucapione delle servitù di passaggio dell' originario attore, il Tribunale di Alessandria non avesse errato nel ritenere sussistenti opere visibili ed apparenti, in quanto dalla CTU espletata risultava l'esistenza di un percorso comunque visibile a seguito della realizzazione di opere permanenti destinate all'esercizio del le servitù, quali l'asfaltatura di un tratto, l'inghiaiatura di un altro, la presenza del le tipiche pi etre angolari a basamento utilizzate nei tempi antich i per realizzare le strade dove dove vano tr ansitare i carri trainati dai buoi, posate con lo schema tipico delle zone agricole di quel territor io, in quanto dalle foto prodotte, risalenti anche agl i anni '70 dello scorso secol o, antecedenti ai lavori di asfaltatura e rifacimento realizzati dagli appellanti intorno al 2000, la stra da risultava sterrata ma comunque delimitata da opere visibili e dirette a consentire di percorrerla, ed in quanto nel 2012 il Comune di #### si era detto disponibile ad installare una cartellonisti ca indicante che la strada in qu estione arrivava oltre che ai numeri civici sino a 4, anche al n. 5, ossia al fabbricato di proprietà dell'originario attore. 
Da ultimo, la Corte d'### respingeva il motivo d'impugnazione relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado, rilevando che non era sta ta disposta la compensazio ne, in quanto le domande dell'originario attore, volte all'accertamento delle servitù di passaggio re clamate, erano state comunque accolte, anche se solo per uno dei titoli alternativi invocati. 
Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cas sazione #### co e ### affidandosi a due motivi, ed ha resi stito co n cont roricorso ### 5 di 9 Depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. dalle parti, la causa é stata dapprima avviata all'udienza camerale della sesta sezione su proposta di manifesta fondatezza del primo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 cod. civ., e poi rinviata all'udienza pubblica con ordinanza interlocutoria del 22.9.2021/7.3.2022.  ###, in persona del ### ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità del secondo motivo. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Col prim o motivo i ric orrenti lamentano, in relazi one all'art.  360 co mma primo n. 3) c. p.c., la violazione e falsa a pplicazione dell'art. 1061 cod.  Deducono che l'impugn ata sentenza, travisando il significato dell'art. 1061 cod. civ., ha inteso il requisito dell'apparenza delle servitù di passaggio co me riferito solo alla presenza di oper e indicative dell'esistenza di una strada, o di un percorso utilizzabile per il passaggio, e non a quella di un quid pluris che dimostri la specifica desti nazione dell'opera permanente e visibile al servizio del preteso fon do dominante ed a carico del preteso fondo servente.  1.2 Col secondo motivo di ricorso, si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio delle due servitù di passaggio pedonale e carrabile reclamate dall'originario attore) in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.  2 Il primo motivo è fondato. 
Preliminarmente va respinta l'eccezione - sollevata in controricorso - di inammissibilità del motivo per asserita novità della questione: i 6 di 9 convenuti, infatti, già alla pagina 12 della comparsa di risposta del giudizio di primo g rado, avevano ril evato che difettava no sia le opere visibili e permanenti, sia il possesso continuato, per cui non poteva essere invocata l'usucapione, come poi ribadito alla pagina 14 della comparsa conclusionale di primo grado, e la tematica era stata rip roposta anche col secondo motivo di app ello, inerente all'erroneo apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie con riferimento alla valutazione delle prove fornite da parte attrice a sostegno della domanda di usucapione e da parti convenute in via di eccezione e/o come prova contraria, ed a pag ina 15 della comparsa conclusionale di sec ondo grado. A conferma di ciò, al capoverso di pagina 14, l'impugnata sentenza riporta che secondo la pros pettazione degli appellanti "il Tr ibunale avrebbe errato a ritenere le opere visibili ed apparenti, perché la strada risulterebbe asfaltata solo sino al cortile dei convenuti, cortile che a sua volta presenta una parte di marciapiede ed una parte di ghiaia, nulla più, inoltre, sino al 19 64 era tutta un'unica proprietà e pertanto era quasi obbligato il transito di uno sulla proprietà dell'altro". 
Superata l'eccezione, osserva la Corte che alle pagine 14 e 15, la Corte d'A ppello ha individuato gli elem enti riten uti indicativi dell'esistenza di opere visi bili ed app arenti (in re altà l'art. 1061 cod. civ. parla di oper e visibi li e permanenti), individu andoli: 1) nelle risultanze del la ### che ha attestato la presenza di un percorso comunque chiar amente visibile a seguito della realizzazione di opere permanenti destinate al suo esercizio, asfaltatura in un tratto, inghiaiatura in un altro, presenza poi delle tipiche pietre angolari a basamento utilizzate nei tempi antichi per realizzare le strade dove dovevano transit are i carri trainati da buoi, posate co n uno schema tip ico delle zone agricole del territorio; 2) nei rilievi fotografici agli atti rammostrati ai testi, comprese le foto d'epoca, risalenti agli anni '70 del novecento, antecedenti ai lavor i di asfaltatura e rifacimento re alizzati dagli 7 di 9 appellanti intorno al 2000, in cui la strada era parzialment e sterrata, ma chiaramente delimitata da opere con tutta evidenza visibili e dirette a consentire di percorrerla, mentre poi la strada era stata asfal tata in parte; 3) il Comune di ### one ### si era detto di sponibile (nel 2012) ad installare una cartellonistica indicante che la strada in questi one arrivava oltre che ai nu meri civici sino al n. 4, anche al n. 5, ossia al fabbricato di proprietà dell'originario attore. 
Se si fa eccezione per tale ultimo elemento, effettivamente idoneo a rivelare pubblicamente che i pretesi fondi serventi dei ricorrenti erano attraversati da una strada che permetteva di raggiungere il fabbricato al n. 5 di proprietà di ### ma intervenuto solo nel 2012, in tempo quindi non utile a far decorrere i venti anni di possesso del passaggio necessario per l'usucapione prima dell'inizio di questo giudizio (2014), gli altri elementi addotti dalla Corte d'### riportati ai numeri 1) e 2), essendo relativi solo al percorso, neppure uniforme nei materiali, della strada, e per di più variato nel tempo, ed all'esistenza di opere di delimitazione laterale, non sono affatto idonei a rendere pubblico e visibile che la strada stessa sia stata realizzata ed utilizzata per oltre venti anni per dare accesso attraverso due specifici percorsi attraversanti le particelle dei ricorrenti (pretesi fondo serventi) al fabbricato ubicato sulla particella 232 del foglio 2 del NCT del Comune di ### ed al terreno colt ivato ubicato sulla particella 234 dello stesso foglio, di proprietà di ### Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapi one, o per destinazione del p adre di famiglia (quest'ultima significativamente esclusa nella specie per il variare nel tempo dello stato dei luoghi), si configu ra come pre senza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del 8 di 9 peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a caratter e di passagg io a favore del preteso fon do dominante, per cui non ba sta ave re prova dell'esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostri no di essere stati realizzati al pre ciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (vedi in tal senso Cass. ord. n. 11123/2022 in motivazione a pagina 5; ord. n.29579/2021 in motivazione a pagina 12; Cass. ord.  6.5.2021 n. 11834; Cass. ord. 17.3.2017 n. 7004). 
La sentenza imp ugnata ha riferito la nozione di opere visibil i e permanenti del l'art. 1061 cod. civ. solt anto all'esistenza del percorso stradale, trasc urando completamente il necessario accertamento del suddetto quid pluris, idoneo a dimostra re agl i occhi dei terzi l'esistenza del peso sui pretesi fondi serventi a specifico favore dei pretesi fondi dominanti per il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione, e ciò re nde necessaria la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'### di Torino in diversa composizione per procedere ad un nuovo esame dei fatti accertati alla luce del citato principio di diritto e, all'esito, regolare le spese del presente giudizio.  3 ### del primo motivo comporta lo gicamente l'assorbimento del secondo.  P.Q.M.  La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'im pugnata sentenza in rel azione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'### di Torino in diversa 9 di 9 composizione, che provvederà anche per le spese del giudi zio di legittimità. 
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2024  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Picaro Vincenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17961/2025 del 02-07-2025

... sicché “non si tratta quindi di qualificazione o delimitazione della domanda, ma di acc ertamento dei fatti posti a suo fondamento e della individuazione della disciplina giurid ica cui quei fatti sono soggetti” (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.). Su tali basi, pertanto, si è concluso che “il giudicato si forma 19 sulla fattispecie, non sulla disciplina, perché l'accertamento di cui parla l'art. 2909 cod. civ. attiene agli elementi costitutivi della fattispecie, cui consegue l'applicazione della relativa disciplina”, ragion per cui “solo per cambiare l'accertamento della fattispecie è necessaria l'impugnazione, no n per invocare una diversa disciplina a fattispecie invariata” (cfr., ancora una volta, Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.). Quanto precede, però, non può - come detto - legittimare l'applicazione, per la prima volta nella presente sede di legittimità, della disciplina di cui all'art. 2052 cod. civ. al la fattispecie in esame (e, con essa, l'esito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale). Il testé illustrato arresto di questa Corte, se infatti legittima, in un “grado successivo di giudizio, senza che vi sia (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: ### con domicilio eletto in ### via F. ###' Calboli 1, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege ” presso gli indirizzi di pos ta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e dife sa d agli ### e ### - ricorrente - contro ### , in p ersona de l Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in ### via G. Antonelli 49, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri d ifensori come in atti, rappresentata e dife sa dagli ### e ####À ### da fauna selvatica - ### esperita ex art.  2043 c.c. - ### in sede di legittimità ai sensi dell'art.  2052 c.c. - ###.G.N. ###/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 12/2/2025 Adunanza camerale - controricorrente - nonché contro ### I, in persona del Dirigente dell'### e ### Dott. ### con domicilio eletto in ### viale ### 14, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta ele ttronica dei propri difen sori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente e ricorrente incidentale - contro ### con domicilio eletto in ### via F. ###' Calboli 1, presso lo studio dell'Avv. ### ma domiciliata “ex lege ” p resso gli indirizz i di posta e lettronica dei propri difensori come in atti, rappresent ata e difesa dagli ### e ### - controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la senten za n. 129/2020, del Tribunale di ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/2/2025 dal ###. #### 1. ### ricorre, su lla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 129/20, del 25 febbraio 2020, del Tribunale di ### che - accogliendo i gravami esperiti, in via di principalità dalla ### di ### nonché in via incidentale dalla ### avverso la sentenza n. 278/18, del 16 ottobre 2018, del Giudice di pace della stessa città - ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla ### avverso i due predetti 3 enti, in relazione ai danni dalla medesima lamentati, cagionati da fauna selvatica.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, in data 17 marzo 2015, la propria autovettura - mentre percorreva, sotto la conduzione di terzi, la strada provinciale n. 77 - riportava danni a segu ito dell'impatto contro un capriolo, improvvisamente immessosi sulla sede stradale, tanto che la riparazione del veicolo richiedeva una spesa di € 2.815,42. 
Per conseguire il ristoro del danno materiale subito, la ### adiva l'autorità giudiziaria, ascrivendo la responsabilità dell'accaduto sia alla ### di ### lli che al la #### infatti, addebitava l'omessa adozione delle misure di prevenzione sia diretta - uso di repellenti chimici olfattivi e installazione di recin zioni anche elettrificate - che indiretta (per apposizione di segnaletica, avvenuta in violazione degli obblighi previsti dal codice della strada), le une come le altre specificamente individuate dal piano faunistico venatorio come idonee a mitigare l'incidenza della sinistrosità con fauna ungulata nella zona teatro del sinistro. ### invece, si contestava tanto “l'omessa vigilan za sull'operato dell'ente provinciale delegato in materia, nonché l'omessa attivazione sostitutiva in luogo della ### inerte”.  2.1. Gli enti convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo , entrambi, l'assenza di legittimazione in capo a sé stessi, sostenendo, reciprocamente, la legittimazione dell'altro ent e convenuto. ### inoltre , eccepiva sia il difetto di titolarità di obblighi di intervento diretti all'apprestamento di misure di prevenzione con riferimento al piano faunistico, sia la presenza di un segnale di pericolo posto oltre tre chilometri prima del punto in cui avvenne lo scontro, 4 assumendo, pertanto, l'avvenuto assolvimento di ogni suo obbligo in materia. ### per parte propria, assumeva l'applicabilità dell'art. 2054 cod. civ., in ragione del concorso colposo del conducente del veicolo ne lla causazione del danno, del quale contestava pure la quantificazione. 
A fronte di tali eccezioni e difese l'allora attrice, in particolare a confutazione di quelle della ### precisava come l'obbligo di att ivazione della stessa traesse origin e dal ### faunistic o provinciale 2012-2017, attuativo di quello regionale. In merito, poi, alla segnaletica stradale, ne ribadiva la non conformità alle prescrizioni del codice della strada, richiamando, in particolare, l'art. 39 dello stesso, che impone l'installazione del segnale di pericolo, di norma, ad una distanza di 150 metri dal punto di inizio del pericolo segnalato. Richiamava, altresì, l'art. 84 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in forza del quale, allor ché non sia possibile rispettare la distanza dal pericolo, il segnale deve essere integrato da un pannello - che assumeva mancante, nel tratto di strada ove avvenne il sinistro - indicante l'effettiva distanza dal pericolo stesso. Sottolineava, infine, che ai sensi della medesima disposizione i segnali di pericolo debbono essere accompagnati dal pannello integrativa “ESTESA” (anch'esso assente “in loco”), indicante la lunghezza del tratto stradale pericoloso, da ripetersi dopo ogni intersez ione, per un'estensio ne massima di 3 chilometri, oltre la quale - adempimento, nella specie, anch'esso omesso - il segnale di pericolo è da ripetere. 
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, dichiarando le convenute responsabili , in solido tra loro, del sinistro in oggetto, “in quanto provocato da un capriolo soggetto alla loro tutela”. In particolare, veniva ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, nonché fornita la prova della condot ta colposa ascrivibile alle convenute, condannate ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in qualità di enti ai 5 quali erano stati in concreto affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.  2.2. Esperito gravame, in via di principalità, dalla ### nonché in via incidentale dalla ### il giudice di seconde cure - respinto il motivo, oggetto di entrambi i mezzi, con il quale le appellanti ribadivano il proprio d ifetto di legittimazione - accoglieva, nel merito, entrambi gli appelli. 
A tale conclusione il Tribunale di ### perveniva sulla base dell'esistenza - a su o dire - di un “consoli dato orient amento interpretativo”, secondo cui “la responsabilità extracontrattuale per i dann i pro vocati da animali selvatici alla circolazione de i veicoli d eve essere impu tata all'ente” (si a esso #####, ### o ### etc.) cui “siano stati concretamente affidati, nel caso singolo, i poteri di amministrazione del territorio e d i gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in u na delega o concessione di alt ro ente”, aggiungendo, altresì che, in quest'ultimo caso, “l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile ai sensi dell'art.  2043 cod. civ. per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente”. Su tali basi il giudice d'appello riteneva che, nel caso di speci e, la custodia e vigila nza del tratto di strada, luogo dell'incidente, spettasse alla ### poic hé la normativa regionale del ### aveva riservato alle ### le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna. Puntualizzava, altresì, che “il danno cagionato dalla fauna selvatica non è ri sarcibile in base alla pre sunzione s tabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 20 43 cod. civ. anche in tema dell'onere della 6 prova, e perciò richiede l' individu azione di un con creto comportamento ascrivibile all'ente pubblico”. 
Sulla base di tale premessa, il giudice di secondo grado ha ritenuto non fornita dal l'attrice la prova di un concreto comportamento colposo da parte dell'en te provinciale, esentandola, pertanto, dalla responsabilità dell'accaduto.  3. Avverso la sentenza la sentenza del Tribunale vercellese ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come già detto - di tre motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per avere la sentenza impugnata escluso la responsabilità della ### quale ente obbligato al risarcimento danni per i s inistri stradali con fauna u ngulata, sul rilievo de i poteri essenzialmente normativi ad essa spettanti e della delega di funzioni alla ### di ### in forza della legge regionale 25 novembre 1996, n. 79. 
Richiama, al riguardo, la ricorrente i più recenti precedenti di questa Corte, secondo cui la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. trova applicazione, a carico delle ### nelle fattispecie in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica. Esito al quale questa Corte è pervenuta sul rilievo - osserva il ricorrente - che è “proprio la legge n. 157 del 1992” a stabilire che “il diritto di proprietà sulle specie animali viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” fa capo allo Stato, o meglio, per esso, alle ### titolari di poteri non solo normativi in materia di fauna selvatica.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, “comma 6” (sic.), n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 115, 329 e 132, 7 comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per avere il Tribunale di ### reso una motivazione apparente “in relazione all'allegata carenza di contestazione avversaria in merito all'omessa attuazione del piano faunistico venatorio con riguardo alle misure di prevenzione diretta”. 
Assume la ricorrente di aver individuato quali fatti costituitivi della responsabili tà, quanto alla ### di ### l'omessa adozione di misure di prevenzione non solo indiretta (segnaletica stradale), ma anche diretta, specificamente individuate nel piano faunistico venatorio come idonee a mitigare l'incidenza de lla sinistrosità con fauna ungulata nella zona luogo dell'incid ente, nonché, quanto alla Reg ione ### l'omessa vigilan za sull'operato dell'ente provinciale e il mancato esercizio dei poteri sostitutivi. Quanto, poi, al p rofilo soggettivo della colpa, la ricorrente evidenzia di aver dedotto e documentato come proprio in relazione alla strada provinciale 77, all'altezza dello svincolo con ### (ovvero, il luogo teatro del sinistro), “si siano localizzati il maggior numero di incidenti con coinvolgimento di caprioli”. 
A front e di tali puntuali deduz ioni, si assume, g li enti convenuti non hanno contestat o i fatti storici a llegati da essa ### né con rig uardo all'approvazione del ### faunistic o- venatorio e alla sua raggiunta esecutività, né con riguardo alla mancata esecuzione dello stesso, né si sono offerte di provare l'intervenuta attuazione del medesimo; parimenti, esse neppure “hanno disconosciuto o altrimenti contestato i documenti prodotti a prova di quanto allegato”. 
Inoltre, poiché il giudice di prime cure aveva individuato nella ### l'ente resp onsabile della fauna selvat ica indipendentemente da eventuali compiti amministrativi delegati alla ### statuendo, altresì, a carico di quest'ultima il dovere di attuare la disciplina regionale in materia di fauna selvatica e di dare esecuzione al piano faunist ico-venatorio approvato dalla 8 giunta regionale, la circostanza che l'indagine di prime cure fosse stata “circoscritta a lla sola questione del p osizionamento de lla segnaletica stradale, non esimeva le controparti dall'impugnare tale precisa statuizione”, e ciò al fine di confutare l'imputabilità ad esse del dovere specifico di attuazione del PFV anche con riguardo alle misure di prevenzione diretta. 
Del t utto apparente, quindi, sarebbe la motivazione del giudice d'appello, allorché afferma non essere fondata l'asserzione dell'allora ap pellata in merito all'assenz a di contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., in ordine alle allegazioni di essa ### “circa l'omessa esecuzione del piano faunistico da parte della ### l'omessa vigilanza da parte della ### sull'operato della ### e l'omessa attivazione sostitutiva”.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione dell'art 84 del d.P.R. n. 495 del 1992 e dell'art. 12 delle preleggi, per avere il Tribunale attribuito alla prima di tali norme “un signific ato difforme da q uello emergente dall'applicazione dei criteri in terpretativi di legge”, nonché “offerto motivazione apparente in merito alla sussunzione del caso nell'ipotesi del comma 6 anziché 5” del suddetto art. 84, oltre che “motivazione contraddittoria ed illogica con riguardo al nesso causale tra la condotta di apposizione della segnaletica e fatto-evento di danno nel caso concreto”. 
Si censura, innanzitutto, la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha riformato la decisione del primo giudice, secondo cui i segn ali di pericolo non risult avano installati secondo la previsione dell'art. 84, comma 5, del d.P.R. n. 495 del 1992, non essendosi provvedut o né all'apposizione di un pannello integrativo, recante la scritta “ESTESA” ed indicante la lunghezza del tratto pericoloso, né alla ripetizione del segnale stesso, una volta superata la distanza di 3 km. 9 ### il giudice d'appello la norma suddetta è relativa al solo caso di un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita, mentre, nel presente giudizio, ricorre la diversa ipotesi prevista dal successivo comma 6 del medesimo art. 84, ovvero quella in cui il tratto di strada interessato dal pericolo segnalato non è chiarament e indivi duabile, ipotesi per la qua le non è prescritta la ripetizione del segnale, ma soltanto l'apposizione di un pannello recante la parola “fine”. 
Sostiene la ricorrente che tale interpretazione, secondo cui commi 5 e 6 dell 'art. 84 del d. P.R. n. 495 del 1992, disciplinerebbero ipotesi tra loro alternative (sicché l'obbligo di ripetizione del segnale, ogni 3 km., sussisterebbe solo per i tratti di strada pericolosi aventi lunghezza definita), sarebbe contraria allo scopo perseguito dal codice della strada, oltre che in contrasto coi canoni interpretativi di cui all'art. 12 delle preleggi. Infatti, se l'utente della strada deve essere avvertito dell'inizio del pericolo, e della sua permanenza ogni 3 km., proprio allorché la fine del pericolo sia nota fin dal principio, a maggior ragio ne l'avvertimento della permanenza del pe ricolo dovrà essere rinnovato nei tratti di strada in cui la fine del pericolo non sia nota in partenza, perché, in questo caso, l'utent e stradale che si appresta ad attraversare il tratto, non sapendo dove il pericolo avrà fine, è potenzialmente esposto a un rischio maggiore. 
Si censura, al tresì, l'af fermazione del Tribunale di Verc elli secondo cui, quand'anche fosse stato provato in causa che, nel tratto di strada t eatro del si nistro, la segn aletica era effettivamente carente, l'evento dannoso, così come verificatosi, non sarebbe comunque concretizzazione del rischio che la normativa del codice della strada intende evitare. Si evidenzia, al riguardo, nell a sentenza impugn ata, che la condotta del conducente del veicolo di proprietà della ### è stata, comunque, prudente, avendo il medesimo testimoniato che, all'apparire del 10 capriolo, il veicolo che conduceva era già fermo, essendo stato l'animale a impattare contro l'auto. Ciò da cui si deve concludere che, quand'anch e la ### avesse installato un'adegu ata segnaletica, essa sarebbe esente da re sponsabilità ri spetto all'impatto dell'animale con il mezzo. 
Assume la ricorrente che la motivazione, sul punto, sarebbe contraddittoria perché, in prima battuta, “afferma l'insussistenza del nesso causal e fra la presenza della segnaletica i dan ni determinati in relazione al concreto a tteggi arsi della dinamica degli eventi e, su bito dopo, esclude la responsabilità della ### proprio in ragione del posizionamento di una segnaletica adeguata”.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la Reg ione ### chiede ndo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. Ha resistito, altresì, al ricorso della ### pure la ### di ### lli, che con il medesimo att o ha propost o rico rso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Esso investe, in particolare, l'affermazione del Tribunale di ### secondo cui, in materia di fauna selvatica, “la ### ha una competenza essenzialmente normati va, mentre alla ### spetta l'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione nell'ambito proprio territorio”. Assume, infatti, l'odierna ricorrente incidentale che il giudice di seconde cure, con tale affermazione, mostra di aver sost anzialme nte condiviso l'assunto sostenuto dalla ### con il proprio appello incident ale; sicché essa ### di ### sostiene che il proprio interesse a proporre ricorso incidentale condizionato “è divenuto concreto ed attuale solo a seguit o d ella proposizione de ll'appello incid entale della ### Piemonte”. 11 5.1. ### motivo del ricorso incidentale condizionato si articola in t re censure - tutte proposte ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - di “violazione e falsa di norme di diritto”, ovvero: - della legge regionale della ### emonte 25 ot tobre 1996, n. 79, là do ve il Tribunale d i ### ha considerato la delega alle ### piemontesi delle funzioni amministrative in materia di controllo della fauna selvatica idonea a far sorgere la responsabilità dell'ente delegato per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale; - dell'art. 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, là dove il giudice di merito ha fatto derivare dall'assegnazione alle ### a statuto ordinario del compito di emanare norme relative alla gestione ed alla t utela di tu tte le specie di fauna selvatica, assegnando nel contempo meri comp iti attuativi alle ### ce, l'imputazione a queste ultim e d ella responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica alla circolazione stradatale; - dell'art. 1, comma 96, lett. c), della legge 7 aprile 2014, 56, per non avere considerato il giudice d'appello che, rientrando la mate ria della tutela d ella fauna selvatica nell 'ambito delle funzioni non fondamentali di cui al comma 89 dell'art. 1 della medesima legge, il relativo contenzioso è sottoposto al regime delineato dalla norma in oggetto.  ### di fondo del presente motivo è che la suddetta legge n. 56 del 2014 ha riconosciuto alle ex ### - ridenominate come En ti ad ### - solo alcu ne funzioni fondamentali (ovvero, quelle di cui al comma 85 dell'art. 1), facendo oggetto, tutte le altre, di un riordino con conseguente assegnazione ad enti diversi, da parte dello Stato e delle ### “secondo le rispettive competenze” (comma 89). 12 Orbene, poiché tra le suddette funzioni fondamentali non sono comprese la tutela della fauna e la caccia, vale a dire quelle di cui all'art. 19, lett. e) ed f), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d.  “TUEL”), esse non possono ritenersi funzioni proprie de lle ### sicché, come tali, hanno formato oggetto di riordino. Di conseguenza, stante la stretta connessione tra l'art. 19 del TUEL e l'art. 9 della legge n. 157 del 1992, sarebbero venute meno, per incompatibilità con il nuovo ordinamento dell e amministrazioni provinciali, le funzioni amministrative e gestionali assegnate alle stesse in tale ambito - tutela della fauna e caccia, appunto - dalla norma legislativa statale. Tale novella, peraltro, avrebbe influenza anche sul contenz ioso in m ateria, essendo stato p revisto, tra l'altro, dal suddetto comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in particolare alla sua lett. c), che, “nei trasferimenti delle funzioni oggetto d el riordino (…) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso”. 
Tanto premesso, poiché il sinistro oggetto di causa risale al 2015 e, dunque, ad epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, l'unico soggetto legittimato in relazione alla pretesa risarcitoria della ### dovrebbe ritenersi la ### 6. Al ricorso inc identale cond izionato ha resistito, con controricorso, la sola ricorrente principale.  7. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  8. La sola ### di ### ha depositato memoria.  9. ### si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. 13 RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Il ricorso principale è da rigettare.  10.1. Il primo motivo del ricorso principale - come eccepito dalla controricorrente ### - è inammissibile.  10.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che la respo nsabilità per danni da fauna selvatica è stata, effettivamente, ricondotta dalla più recente giurisprude nza di questa Corte, come osserva la ricorrente ### alla fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., essendosi posta a carico delle ### l'obbligazione risarcitoria, in quanto enti titolari della competenza normativa in materia di patrimonio faun istico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-03; in senso conforme, tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113, Rv.  658165-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848 , Rv.  658298-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020, n. 20997, Rv.  659153-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 maggio 2022, n. 16550, Rv.  665057-01; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8385; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085, con specifico riferimento a d anni da fauna selvatica verificatisi nel territorio del ### Cass. Sez. 6-3, ord. 23 novembre 2021, n. ###; Cass. Sez. 6-3, ord. 6 aprile 2022, n. 11209; Cass. 3, ord. 5 settembre 2023, n. 25868, tutte non massimate). 14 Senonché, all'applicazione dell'art. 2052 cod. civ. alla presente fattispecie (seco ndo quanto prospettato con i l primo motivo del ricorso principale), osta la circostanza - eccepita dalla ### a pag. 8 del proprio controricorso, lamentando “un cambio di rotta” della ### quanto all'individuazione della fattispecie astratta, cui ricondurre la propria pretesa risarcitoria - che l'allora att rice avesse prospe ttato, sin dal primo grado di giudizio, una responsabilit à della ### one, non solo a norma dell'art. 2043 cod. civ., ma soprattutto individuando quale fatto costitutivo della propria doman da di risarcimento “l'omessa vigilanza sull'operato dell'ente provincial e delegato in materia, nonché l'omessa attivazione sostitutiva in luogo della ### inerte” (cfr. pag. 3 del ricorso principale). 
Orbene, sul punto, occorre ulteriormente ribadire che è stato già “più volte ammesso”, da parte di questa Corte, come “la «qualificazione giuridica» sia suscettibile di passare in giudicato” (e ciò “che si tratti di qualificazione d'un fatto, d'un negozio, dell'azione o dell'eccezione”), sicché, “quando il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stata impugnazione sul punto, è precluso in sede di legittimità invocare una di versa qualificazione” (Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2023, n. ###, Rv. 669467-01). Resta, peraltro , inteso che la “regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificaz ione giuridica non è tuttavia senza e ccezioni”, sicché non può , in linea gene rale, escludersi “che po ssa prospettarsi per la prima volta”, pure in ### “la questione di quale sia la norma che debba essere applicata per stabilire le conseguenze di un determinato fatto illecito” (così Cass. Sez. 3, sent. n. ### del 2 023, cit.). Ciò è possi bile, i n partico lare, quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda “non ha condizion ato l'impostazione e la de finizione dell'indagine di merito”, nonché “quando si tratti soltanto di 15 stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta” (cfr., nuovamente, Sez. 3, sent. n. ### del 2023, cit.; in senso conforme Sez. 3, ord. 12 dicembre 2023, n. ###, non massimata). 
Su tale p resupposto, ovve ro che la qualificazione giuridica della domanda passa in giudicato, allorché abbia “condizionato l'impostazione e la definizione d ell'indagin e di m erito”, questa Corte ha, di recente, affermato - sebbene in un caso “peculiare”, giacché la controversia sul risarcime nto dei danni d a fauna selvatica proseguiva un icamente tra una R egione ed una ### al fine di stabili re chi fosse il soggetto grav ato dall'obbligo risarcitorio, del quale era stata definitivamente acclarata la sussistenza - che “l'applicazione dell'art. 2043 cod.  civ. alla fattispecie dei danni da fauna selvatica comporta una differente distribuzione degli oneri probatori tra le parti, rispetto a quello derivante dall'operatività dell'art. 2052 cod. civ., dovendo avere ad o ggetto non la sola esistenza del danno e la sua scaturigine dal comportamento dell'animale (come nell'ipotesi di cui alla seconda delle norme menzionate), ma pure la colpa del soggetto convenuto in giu dizio per il risarcimento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, o rd. 9 luglio 2024, n. 18817, Rv.  671802-01). Su tale presupposto, dunque, si è ritenuto che “lo svolgersi, sin dal primo grado di giudizio, di un contraddittorio tra le p arti che ha invest ito il «thema probandum» tipic o dell'applicazione della ### di cui all'art. 2043 cod.  (…) integra, appunto, quell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica risulta aver «cond izionato l'impo stazione e la definizione dell'indagine di merito», ciò che impone di ritenere l'esistenza di un giudicato su tale qualificazione, nel senso che questa non può essere ulteriormente messa in discussione” (così, del pari, Sez. 3, ord. n. 18817 del 2023, cit.). Nella testé citata pronuncia, peraltro, si è pure sottolineato come il differente esito raggiunto 16 (rispetto a quello cui questa Corte era pervenuta nel caso deciso da Cass. Sez. 3, sent. n. ### del 2023, cit.) fosse giustificato, poiché, allora, questa Corte ave va rimarcato come “la scarna esposizione dei fatti” non consentisse “di stabilire se” vi fosse stata, o meno, “una p ronuncia espressa sull'inap plicabilità dell'art. 2052 cod. civ.” in luogo dell'art. 2043.  10.1.2. Tali principi debbono ricevere, vieppiù, applicazione in un caso, qual è quello oggi in esame, in cui il giudizio di primo grado - come rico struito dalla stessa ricorr ente principale ne l proprio atto di impugnazione - è stato tutto volto ad accertare se fossero ipotizzabili profili di colpa in capo ai due enti convenuti, e, in partic olare, se alla ### potesse addebitarsi “l'omessa vigilanza sull'operato dell'en te provinciale delegato in mate ria, nonché l'omessa attivazione sostitutiva in luogo della ### inerte”, rimanendo, pertanto, estraneo al “thema decidendum” il profilo del “caso fortuito”, ovvero la ### circostanza che - ai sensi del l'art. 2052 cod. civ. - risulta idonea ad escl udere la responsabilità dell'ente “proprietario” dell'animale selvatico. 
Emblematica, da questo punto di vista, è anche la sentenza d'appello, nella quale (pag. 7) si afferma che la gestione delle strade, così come della fauna selvatica, “non comporta tuttavia che qualunque danno cagionato a terzi sia addebitabile all'ente territoriale preposto”, soggiun gendo (pag. 8) che, sul presupposto che trovi applicazione l'art. 2043 cod. civ., si “richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubb lico”. Ciò c he dimostra, ulte riormente, come t utta l'indagine demandata al giudi ce di merito - ed in relazione alla quale, pertanto, le parti sono state chiamate ad adempiere i rispettivi oneri d i al legazione e prova - si sia concentrata sulla prova della colpa dei d ue ### riman endovi estranea la tematica del fortuito. 17 Ne consegue, pertanto, che la qualificazione della domanda ha certam ente condizionato le difese di ciascu na delle due convenute, donde l'impossibilità de lla riconduzione, in questa sede, della presente fattispecie alla previsione di cui all'art. 2052 cod. civ. , se è vero che , facendo applicazione di tale norma, ognuna di esse, per esonerarsi da responsabilità, avrebbe dovuto provare il “caso fortuito”, o vvero “dim ostrar e che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa aut onoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo e cioè che si sia trattato di un a condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità d ei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto” (così, in motivazione, al § 6.2., Cass. Sez . 3, n. 7969 de l 2020, cit.). Un tema, come d etto, rimasto del tutto estraneo - anche in termini di articolazione di istanze istruttorie e per scelta (benché in linea con lo stato della giurisprudenza di legittimità al momen to dell'imp ostazione dell'azione) della danneggiata - alle due fasi del giudizio di merito e, tra l'altro, neppure “esplorabile” nell'eventuale giudizio di rinvio (conseguente, in ipotesi, all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale), stante il carattere “chiuso” dello stesso.  10.1.3. ### parte, non smentisce - anzi, corrobora - la testé proposta conclu sione, quanto affermato, di recent e, da questa Corte, ancora una volta, “in subiecta materia”. 
Il riferimento è quell'arresto (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 12 novembre 2024, n. 29232, Rv. 672855-01) che - sebbene con riguardo ad una vicenda di danni cagionati da animali domestici, 18 ma confron tandosi espressamente con la giurisprudenz a di legittimità in tema di danni da fauna selvatica - ha esaminato un caso in cui “la domanda, formulata dal danneggiato nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 2043 cod. civ., era stata accolta dal primo giudice e rigettata in appello per assenza di colpa, in acco glimento d ell'impugnazione dell'ente convenuto, senza che l'errore della riconduzione della fattispecie all'art. 2043 cod. civ. (anziché a quella di cui all'art. 2052 cod. civ.) fosse stato - anche mediante impugnazione incidentale condizionata - censurato dall'attore, vittorioso in primo grado e soccombente in appello”, giacché “solo con il ricorso per cassazione l'attore aveva censurato il suddetto errore, invocando l'applicabilità del criterio di imputazione oggettivo (o aggravato, secondo i punti di vista) di cui all'art.2052 cod. civ.”. 
Orbene, il citato arresto - pur affermando che “stabilire se un fatto illecito sia disciplinato dall'art. 2043 cod. civ. o dall'art. 2052 cod. civ., quando non vi sia mutamento dei fatti costitutivi della domanda, è questione di individuazione della norma applicabile e non di quali ficazione giu ridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta anche nel grado di appello e persino in sede di legittimità” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.) - non giunge a conclusioni divergenti dall'indirizzo che si è sopra illustrato. 
Si sostiene, infatti, che “il giudice del merito, nell'applicare le norme che regola no i diversi cri teri di imputazione della responsabilità, attribuisce alla fattispecie, come allegata dall'attore e accertata in giudizio, la sua disciplina”, sicché “non si tratta quindi di qualificazione o delimitazione della domanda, ma di acc ertamento dei fatti posti a suo fondamento e della individuazione della disciplina giurid ica cui quei fatti sono soggetti” (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.). Su tali basi, pertanto, si è concluso che “il giudicato si forma 19 sulla fattispecie, non sulla disciplina, perché l'accertamento di cui parla l'art. 2909 cod. civ. attiene agli elementi costitutivi della fattispecie, cui consegue l'applicazione della relativa disciplina”, ragion per cui “solo per cambiare l'accertamento della fattispecie è necessaria l'impugnazione, no n per invocare una diversa disciplina a fattispecie invariata” (cfr., ancora una volta, Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit.). 
Quanto precede, però, non può - come detto - legittimare l'applicazione, per la prima volta nella presente sede di legittimità, della disciplina di cui all'art. 2052 cod. civ. al la fattispecie in esame (e, con essa, l'esito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale). Il testé illustrato arresto di questa Corte, se infatti legittima, in un “grado successivo di giudizio, senza che vi sia stata tempestiva impugnazione, invocare un'altra regola di imputazione della responsabi lità rispetto a que lla precedentemente applicata”, ciò reputa ammissibile solo lasciando invariati “gli elementi di fatto costitutivi d ella fattispecie” (Cass. Sez. 3, ord. n. 29232 del 2024, cit., pag. 10): ovvero, una condizione che non sussiste nel caso di specie, sol che si consideri la diversità “strutturale” tra la fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. e quella - “oggettiva” o ### “aggravata” - di cui all'art. 2052 cod. civ. e il rilievo che, come illustrato, assume in quest'ultima la ### prova del “caso fortuito”, l'una e l'altro riguardati alla streg ua della concreta condotta assertiva e delle relative iniziative istruttorie delle parti.  10.2. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.  10.2.1. Esso, come detto, denun cia una su ppo sta carenza motivazionale, in relazione all'esclusione dell'operatività del principio di “non contestazione”. 20 Nello scrutinarlo, va premesso che la sentenza d'appello, nel valutare la colpa degli enti conve nuti, ha circoscrit to la sua indagine all'adozione delle sole misure di prevenzione “indiretta” (la segnaletica stradale), ritenendo invece infondata - quanto al tema, invece, delle misure “dirette” - “l'asserzione che vi sia stata non contestazione”, ad opera degli enti convenuti, “circa l'omessa esecuzione del piano faunistico da parte della ### l'omessa vigilanza da parte della ### su ll'operato dell a ### e l'omessa attivazione sostitutiva”. 
La ricorrente taccia di “apparenza” tale motivazione, che, al più, potrebbe essere ritenuta “insufficiente”: evenienza, però, non più idone a ad integrare il difetto di mot ivazione, secondo una precisa scelta del legislatore, volta ad escludere - attraverso la “novellazione” del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.  civ., operata dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - che questa Corte possa esercitare “un potere assoluto su qual unque decisione di me rito, att esa l'insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente increment o del risch io di randomizzazione del giudizio” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.; nel senso della “espunzione” della motivazione insufficiente dai vizi che possono inficiare la parte la sentenza, si vedano pure, tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). 
Il tut to, peraltro, non senza rammentare che costituisce “elemento valutativo riservato al giudice del merito” apprezzare, “nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicché tale “apprezzamento è 21 censurabile in sed e di legit timità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motiva zione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo q uello d i controllare, sotto il profi lo della corret tezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fond amento della decisione” (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01). 
Infine, a corroborare l'esito dell'inammissibilità del presente motivo concorre il rilievo per cui la ricorrent e nepp ure ha previamente soddisfatto la condizione di a mmissibilità della censura di violazione dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., volta a dimostrare che la non contestazione vi sia effettivamente stata, non avendo provveduto ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01; in senso conforme Sez. 3, ord. 29 maggio 2024, n. 15058, Rv. 671191-01).  10.3. Infine, il terzo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.  10.3.1. La sentenza impugnata, nell'escludere la colpa della ### di ### in relazione all'omessa adozione di idonea segnaletica, si affida a due concorrenti e auton ome “rationes decidendi”, entrambe censurate dalla ricorrente. 
Per un verso, il giudice d'appello ha sostenuto che il primo giudice avrebbe errato nel fare applicazione, al caso di specie, dell'art. 84, comma 5, del d.P.R. n. 495 del 1992; per altro verso, comunque, ha osservato che l'evento verificatosi non ha costituito concretizzazione del rischio che la normativa del codice dell a strada int endeva evitare, stante la sostanziale inin fluenza, 22 rispetto all'accaduto, della condotta di guida del conducente del veicolo incid entato, essendo stato il mezzo colpito q uando lo stesso era fermo. 
Orbene, la seconda di tali “rationes”, a prescindere dalla sua correttezza, resiste alla censura di motivazione “irriducibilmente contraddittoria”, atteso che il rilievo comp iuto dalla sen tenza impugnata - là dove essa afferma che, anche ad ipotizzare una non adeguata apposizione dei cartelli (e quindi una non idonea informazione circa il pericolo d ell'attraversament o della sede stradale da parte di animali selvatici), tale circostanza sarebbe rimasta priva d'incidenza rispetto alla dinamica del sinistro, visto che il capriolo colpì la vettura di proprietà della ### quando la stessa era sostanzialm ente fer ma, e ciò proprio in ragione dell'avvistamento dell'animale da parte del conducente - rispetta il “minimo costituzionale”, così come richiesto da questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 lugli o 2017, 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, 13248, Rv. 658088-01). 
Invero, occorre rammen tare che sussiste motivazione “meramente apparente”, oltre che nell'ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa - per la sua irriducibile contraddittorietà o manif esta illogicità - “benché graficamen te esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass. Sez. 1, ord.  28 gennaio 2025, n. 1986, Rv. 673839-01). 23 Nella specie, il ragionamento sviluppat o dal T ribunale di ### è del tutto intellegibile.   Tanto, dunque, comporta anche l'inammissibilità della censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 84 del d.P.R.  495 del 1992, e ciò alla stregua del principio secondo cui “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuri dico, la ritenuta infondatezza d elle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazion e della decisione stessa ” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01).  11. in ragione d el riget to del ricorso princ ipale, quello incidentale condizionato resta assorbito.  12. Le spese del present e giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra tutte le parti d el giudizio, in ragione del radicale mutamento, registratosi nella giurisprudenza di que sta Corte nel corso della p resente cau sa, in merito alla responsabilità per danni da fauna selvatica. 
Invero, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto con citazione notificat a il 16 febbraio 2017, trova applicazione, “ratione temporis”, il vigente testo dell'art. 92, comma 2, cod.  proc. civ., che consente la compensazione delle spese di lite , appunto, nel caso - qual è quello in esame - di “mutamento della 24 giurisprudenza rispetto alle questioni dirim enti” oggetto di controversia.  13. A carico della ricorrente principale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'o bbligo di versare, al compete nte ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.  657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   P. Q. M.  La Corte rigetta il rico rso principa le e dichiara ass orbito il ricorso incidentale condizionato, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame nto da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito, de ll'ulteriore importo a tit olo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Guizzi Stefano Giaime

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