blog dirittopratico

3.661.598
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28538/2023 del 13-10-2023

... affida alle ### tra l'altro, funzioni relative al demanio marittimo. Entra in gioco la l. reg. Toscana 8/2006 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), cui è da affiancare il correlativo regolamento di attuazione ex d.p.g.r. 54/2015. ###. 3 co. 1 l. reg. cit. classifica le piscine secondo i seguenti lineamenti: ### piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'u- tenza pubblica, che a loro volta si distinguono in: (1) piscine pubbliche e private aperte al pubblico; (2) piscine private ad uso collettivo: che 3 di 5 - 8195/2021 - 2 - 3/10/2023 (24) - ### sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate [il frammento finale, a partire da «e agli utenti…», è stato inserito successivamente dalla l. reg. 51/2020]; (3) impianti finalizzati al gioco acquatico; ### piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso (leggi tutto)...

testo integrale

Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8185/2021 proposto da: ### s.r.l., #### difesi dall'avvocato ### -ricorrenti contro Capitaneria di ### di ### -intimata avverso la sentenza del ### e di ### n. 791/2020 del 18/09/2020. 
Ascoltata la relazione del consigliere ### nella camera di consiglio del 3/10/2023. 
Fatti di causa Nel 2017 l'### s.r.l. proponeva dinanzi al Giudice di pace di ### nei confronti della ### di ### di ### opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di € 1.032 a titolo di sanzione amministrativa, irrogata poiché presso la piscina dello stabilimento balneare ### a ### nta non era presente 2 di 5 - 8195/2021 - 2 - 3/10/2023 (24) - ### l'assistente ai bagnanti durante l'orario di apertura. Si allegava la violazione di un'ordinanza della ### di ### del 2015, che dispone per la presenza di un addetto alla sicurezza per le piscine di uso pubblico. ### è stata rigettata in primo e in secondo grado. 
Ricorre in cassazione l'### con due motivi, illustrati da memoria. ### di ### di ### è rimasta intimata. 
Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto centrale. Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg. Toscana 8/2006 e art. 25 d.p.g.r. 54/2015. 
I due motivi condividono la sostanza e possono essere esaminati congiuntamente. 
In particolare, fondato è il primo motivo in quanto diretto sostanzialmente a censurare ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere perplesso della motivazione e fondato è anche il secondo motivo circa la violazione dell'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg. Toscana 8/2006.  ###. 105 d.lgs. 112/1998 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle ### ed agli enti locali, in attuazione del primo capo della l. 59/1997) affida alle ### tra l'altro, funzioni relative al demanio marittimo. Entra in gioco la l. reg. Toscana 8/2006 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), cui è da affiancare il correlativo regolamento di attuazione ex d.p.g.r. 54/2015.  ###. 3 co. 1 l. reg. cit. classifica le piscine secondo i seguenti lineamenti: ### piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'u- tenza pubblica, che a loro volta si distinguono in: (1) piscine pubbliche e private aperte al pubblico; (2) piscine private ad uso collettivo: che 3 di 5 - 8195/2021 - 2 - 3/10/2023 (24) - ### sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate [il frammento finale, a partire da «e agli utenti…», è stato inserito successivamente dalla l.  reg. 51/2020]; (3) impianti finalizzati al gioco acquatico; ### piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli artt. 1117 ss.  Mentre per le piscine aperte al pubblico (art. 3 co. 1 lett. a n. 1 l.  reg. cit.) è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, per le piscine private ad uso collettivo (art. 3 co. 1 lett. a n. 2 l. reg. cit.) entra in considerazione l'art. 12 co. 5 e 6 l. reg. cit.: «(5) Per le piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti; (6) Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma precedente, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità. Per le piscine di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, tali protezioni possono essere costituite anch e da siepi vegetativ e o da adeguati sistemi di allarme certificati». 
Ne segue che sono esonerate dall'obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come ad uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. La ricorrente appoggia la sua argomentazione a questo quadro 4 di 5 - 8195/2021 - 2 - 3/10/2023 (24) - ### normativo, valorizzando in particolare il carattere accessorio dell'utilizzo della piscina rispetto ai servizi principali dell'impianto balneare.  2. - ### censurata della sentenza impugnata è la seguente (in sintesi). «Sembrerebbe» che le piscine facenti parte di uno stabilimento balneare rientrino nella nozione di piscine private ad uso collettivo, non obbligate alla assistenza bagnanti, in quanto accessibili ai soli clienti, soci ed ospiti. Ma proprio la possibilità di accesso ai clienti, ai soci ed agli ospiti parifica sostanzialmente le piscine private ad uso collettivo alle piscine private aperte al pubblico. Basti pensare che l'ingresso alle piscine è regolato alla stessa maniera, vale a dire attraverso il pagamento di un biglietto. Si intende allora che non sussistano ragioni valide per ritenere che le piscine private ad uso collettivo (di soci, clienti ed ospiti della struttura) presentino rischi di utilizzo minori rispetto alle piscine private ad uso pubblico. Corretta è conseguentemente l'ordinanza che ha imposto la presenza di un addetto alla sicurezza con riguardo alle piscine di uso pubblico, come debbono ragionevolmente ritenersi quelle pertinenti agli stabilimenti balneari. Il gravame deve essere, allora, rigettato. Le spese, tuttavia, si compensano, prestandosi la lettera della normativa regionale alla interpretazione favorevole alla ricorrente. Per la stessa ragione, non ricorrono le condizioni per il pagamento del doppio del contributo unificato.  3. - Delle due l'una: o la piscina di cui al caso di specie è una piscina privata ad uso collettivo ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correlativa struttura non è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti, né quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest'ultimo; oppure la piscina de qua è una piscina privata aperta al pubblico ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correlativa struttura è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti e quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest'ultim o. La 5 di 5 - 8195/2021 - 2 - 3/10/2023 (24) - ### sentenza impugnata si costruisce una impraticabile terza via: la piscina «sembrerebbe» ad uso collettivo, ma deve essere lo stesso sanzionata per la mancanza dell'assistente ai bagnanti, salva la compensazione delle spese e l'abbuono del pagamento di una cifra corrispondente al contributo unificato, considerato che la lettera della l. reg. Toscana 8/2006 è favorevole alla ricorrente. 
Tale motivazione non regge né logicamente, né giuridicamente, cosicché l'alternativa prospettata dovrà essere risolta dal giudice di rinvio.  4. - È accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, rinviata la causa al ### di ### in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al ### di ### in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### il ###.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Caponi Remo

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 442/2024 del 08-01-2024

... successivo art. 53 dichiara che tali beni formano il demanio culturale, estendendo a detti beni la disciplina già posta dall'art. 823 e 824 cod. civ., secondo cui essi, anche qualora appartengano ad enti pubblici R.G. N. 13528/2019. territoriali, non possono essere alienati né formare oggetto di diritti di terzi. Ne consegue che, essendo sot toposti ad un regime giuridico vinc olato, i beni appartenenti al demanio culturale non sono suscettibili di essere acquisti per usucapione ( Cass. n. 12668 del 2023 ). Sul tema merita poi precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di qualificare, in base alle sue intrinseche caratteristiche di interesse artistico, storico ed archeologico, ovvero, può aggiungersi paesaggistico, un determinato bene come appartenente al demanio culturale il provvedimento amministrativo che attesti l'interesse dello stesso è necessario solo nel caso in cui il bene sia di proprietà privata, mentre per l'assoggettamento del bene alla proprietà pubblica è sufficiente la presenza dell'interesse storico, artistico e archeologico, indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento, atteso che i beni aventi tali (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso proposto da: #### e ### rappresentate e difese per procura alle liti in calce al ricorso dall'### elettivamente domiciliat ###### via ### d'Oro nn.  184/190 pal. D. 
Ricorrenti contro Comune di ### in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in cal ce al controricorso dagli ### li e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### via ### n. 2/F.   Controricorrente avverso la sentenza n. 1373/2018 della Corte di appello di ### depositata l'11. 7. 2018. 
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere ### nella camera di consiglio del 26. 10. 2023.   R.G. N. 13528/2019. 
Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1373 dell'11. 7. 2018 la Corte di appello di ### confermò la dec isione di primo grado che aveva respinto l a domanda di usucapione proposta da ### con atto di citazione del 2005, avente ad oggetto l'area di sedime di un capannone artigianale ed il frustolo di terreno adiacente sito nel comune d i ### in via ### n. 64 ed accolto la domanda riconvenzionale del comune di ### di acquis to del capannone per accessione. 
La Corte di appello motivò la sua decisione affermando che il terreno preteso dal ### non era suscettibile di acquisto per usucapione in quanto bene pubblico, essendo compreso in zona dichiarata di interesse pubblico con d.m.  1. 2. 1952 ed oggetto, con successivo d.m. 20. 12. 1954, di piano paesistico, nonché destinato dal piano regolatore general e del comune, approvato nel 1965, e da quelli successivi del 1976 e 1993 , a parco pubblico, cioè a vantaggio della intera collettività. 
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 23. 4. 2019, hanno proposto ricorso #### e ### quali eredi di ### sulla base di tre motivi. 
Il comune di ### ha notificato controricorso. 
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. 
Parte ricorrente ha depositato memoria. 
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.  822-831, 1158 e 934 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato il terreno oggetto della domanda non suscettibile di acquisto per usucapione, qualificandolo come bene pubblico, senza ulteriore specificazione, sulla base del solo presupposto del fatto che il d.m. 1. 2. 1952 aveva dichiarato la zona del ### to, in cui ess o è ubicato, d i interess e pubblico e della circostanza che il piano regolatore generale prevedeva la sua destinazione a verde pubblico. Si as sume che tale conclusione è errata, in quant o, ai fini dell'inquadramento di un bene nell'ambito del patrimonio indisponibile di un ente territoriale, non è sufficiente la mera previsione della sua destinazione al R.G. N. 13528/2019.  soddisfacimento di un interesse pubblico, ma è invece necessario, in primo luogo, che esso ap partenga all' ente pubblico e, i n secondo luogo, che alla destinazione formale segua l'effettiva e concreta utilizzazione del bene a tale scopo, profili entrambi ignorati dalla Corte di appello e comunque smentito, il secondo, dalla attuale occupazione del terreno da parte dei ricorrenti. 
Il motivo è infondato. 
La Corte di appello di ### ha dichiarato che il terreno oggetto di causa non era suscettibile di acquisto per usucapione in quanto bene pubblico, non solo perché destinato dai piani regolatori generali che si sono succeduti nel tempo, dal 1965 al 1993, a verde pubblico, ma in ragione del fatto che, a prescindere da ogni questione relativa ai titoli di proprietà, due decreti ministeriali, dell'1.  2. 1952 e del 20. 12. 1954, avevano dichiarato la zona denominata ### di interesse pubblico, per le sue intrinseche connotazione di tipo ambientale e paesaggistico, sicché essa doveva riteners i appartenere al patrim onio ambientale e naturale della collettività. 
Questa conclusione è corretta, dovendosi ritenere il ri chiamo fatto dalla sentenza alla dichiarazione di interesse pubblico della zona in cui è compreso il terreno per cui è causa ed ai relativi decreti del Ministero dei beni culturali citati riferito al vincolo paesaggistico ed ambientale di cui alla legge 29. 6. 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, come risulta dalla precisazione fatta dalla Corte di appello in merito alla natura paesaggistica o ambientale dell'interesse pubblico in questione, nonché come anche dedotto dal comune controricorrente. 
Ora, la presenza di un atto formale da parte della pubblica amministrazione che conferisce ad un determinato bene la qualità di bene paesaggistico comporta senz'altro il riconoscimento della natura demaniale del bene stesso ( Cass. 4188 del 2021 ).  ###. 2, comma 1, d .lgs. n. 42 del 2004 ( co dic e d ei beni cultur ali e d el paesaggio ) stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici; a sua volta il successivo art. 53 dichiara che tali beni formano il demanio culturale, estendendo a detti beni la disciplina già posta dall'art. 823 e 824 cod. civ., secondo cui essi, anche qualora appartengano ad enti pubblici R.G. N. 13528/2019.  territoriali, non possono essere alienati né formare oggetto di diritti di terzi. Ne consegue che, essendo sot toposti ad un regime giuridico vinc olato, i beni appartenenti al demanio culturale non sono suscettibili di essere acquisti per usucapione ( Cass. n. 12668 del 2023 ). 
Sul tema merita poi precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di qualificare, in base alle sue intrinseche caratteristiche di interesse artistico, storico ed archeologico, ovvero, può aggiungersi paesaggistico, un determinato bene come appartenente al demanio culturale il provvedimento amministrativo che attesti l'interesse dello stesso è necessario solo nel caso in cui il bene sia di proprietà privata, mentre per l'assoggettamento del bene alla proprietà pubblica è sufficiente la presenza dell'interesse storico, artistico e archeologico, indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento, atteso che i beni aventi tali caratteristiche sono considerati di per sé culturali e l'atto impositivo ha natura meramente dichiarativa ( Cass. 25690 del 2018; Cass. S.U. n. 401 del 1977; Cass. S.U. n. 6898 del 2003 ). 
Risulta pertanto irrilevante, ai fini della qualificazione del bene in questione come bene pubblico, la circostanza addotta dal ricorrente della assenza di una destinazione effettiva e concreta d el bene all'interesse pubbl ico o all a collettività, essendo tale requisito richiesto dalla legge soltanto per il patrimonio indisponibile per destinazione ( art. 826, comma 3, cod. civ. ), non anche per i beni demaniali. 
Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal fatto che il terreno oggetto di causa non era compreso tra quelli acquistati dal comune di ### in data 10. 9. 1965, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla questione circa l'acquisto per accessione da parte del comune del capannone esistente sul terreno, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 934 cod.  Entrambi i motivi sono infondati in quanto le questioni da essi poste sono state implicitamente ritenute assorbite e quindi rigettate dalla Corte di appello, che, R.G. N. 13528/2019.  nel confermare il rigetto della domanda di usucapione, ha affermato la natura pubblica del terreno per cui è causa e ritenuto irrilevante la questione relativa ai titoli di proprietà. 
Il ricorso va pertanto respinto. 
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Si dà atto che sus sistono i pre supposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. 
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Bertuzzi Mario

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6913/2025 del 15-03-2025

... dunque di accertare l'appartenenza di detta area al demanio idrico. Avverso tale ordinanza, ### si ### ha pro posto ricorso per regolamento di competenza, affidandosi a due motivi, al quale hanno resistito, con separate memorie, l'### del ### ed il Comune di ### 4 ### generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, ### ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricor rente sostiene che l'accertamento dell'estensione dell'area del demanio lacuale, oggetto di causa, sarebbe fondato su atti pub blici (il decreto del ### delle ### del 26.1.1920, n. 10057, di concessione, ed il rilievo relativo, confermativi del precede nte ### decreto del 16.12.1888 e del l'iniziale atto di concessione del notaio ### del 4.8.1852 n.2002, ed il verbale di verifica e m isurazione dell'### del Comune di ### del 23.8.201 9, indicanti come confine tra l 'area pubblica destinata a spiaggia e quella privata un muro spondale corrispondente allo zero id rometrico). L a decis ione della causa, dunque, non comporterebbe accertamenti che necessitino di competenze in materia di ingegneria idraulica, ma soltanto -stante anche l'assenza di istanze (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 20541-2024 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### VESTUTI e ### - ricorrente - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente - nonchè contro ### , i n perso na del legale rappres entante pro tempore, domiciliat ###, presso l'### - resistente - avverso l'ordinanza cron. 12900/2024 del TRIBUNALE di COMO, depositata il ###; udita la relazi one del la causa svolta in camera di consigl io dal ### vista la requisitoria scritta del P.G., nella persona del sostituto dott.  ### visto il provvedimento del Presidente ###cui è stato nominato estensore il ### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28.5.2008, ### chiedeva al Tribunale di Como di accertare che l'area pubblica antistante la sua proprietà, che egl i aveva acquistato con atto del 7.11.2003, era di mq 243, come raffigurata nel rilievo del 16.5.1917, completato il ###, allegato al decreto del ### delle ### del 26.1.1920, n. 10057, col quale l'area demaniale era stata concessa in uso, insieme all'antistante specchio d'acqua per una profondità di sei metri, ad Oll iveri ### e com e conferm ato dal verbale di ricognizione redatto dall'### del Comune di ### il ###. Chiedeva quindi che l'### del ### provvedesse alle conseguenti variazioni catastali, e che fossero dichiarati non dovuti al Comune di ### i canoni richiesti per l'occupazione di aree poste a monte della suddetta area pubblica, ed erroneamente ricompresi nel mappale demaniale, anziché in quello di proprietà del ricorrente, sulla base della d elimitazione amminist rativa della spiaggia effettuata il ### dal M agistrato per il Po, poi recepita nel decret o di 3 delimitazione del ### di ### del 27.2.1987 ai sensi dell'art. 3 del R.D. 1.12.1895 n. 726. 
Costituendosi, l'### del ### ed il Comune di ### al quale ultimo la gestione del bene demaniale era stata attribuita con apposito accordo di programma, in attuazione della L.R. Lombardia 29.10.1998 n.22, dalla ### mbardia, che a sua vo lta aveva ricevuto l'attribuzione di detta gestione da parte dello Stato ai sensi del D. Lgs . n. 112 del 1998, resistevano alla domanda, sostenendo la competenza territoriale del Tribunale Regionale delle ### ai sens i dell'art. 140 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, e chi edendo comunque, in subo rdine, la conversione del rit o, d a sommar io in ordinario di cognizione, ed il rigetto delle richieste dell'### Le due Amministrazioni ritenevano probante, ai fini dell'indi viduazio ne dell'area demaniale, la delimitazione amministrativa del ### per il Po del 2.8.1985, recepita nel decreto di delimitazione del ### di ### del 27.2.1987. 
Con ordinanza depositata in data ###, il Tribunale di ### dichiarava il proprio difett o di comp etenza in favore del Tribunale Regionale delle ### in applicazione dell'art. 140 lettera b) del R.D. 11.12.1933 n. 1775, che a quest'ultimo attribui sce la competenza a decidere, tra le altre, le controversie relative a “i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde”. Il Tribunale riteneva che la controversia cadesse sulla proprietà d i un terreno del quale era contestata l'appartenenza all'alveo lacuale e che essa richiedesse dunque di accertare l'appartenenza di detta area al demanio idrico. 
Avverso tale ordinanza, ### si ### ha pro posto ricorso per regolamento di competenza, affidandosi a due motivi, al quale hanno resistito, con separate memorie, l'### del ### ed il Comune di ### 4 ### generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale, ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricor rente sostiene che l'accertamento dell'estensione dell'area del demanio lacuale, oggetto di causa, sarebbe fondato su atti pub blici (il decreto del ### delle ### del 26.1.1920, n. 10057, di concessione, ed il rilievo relativo, confermativi del precede nte ### decreto del 16.12.1888 e del l'iniziale atto di concessione del notaio ### del 4.8.1852 n.2002, ed il verbale di verifica e m isurazione dell'### del Comune di ### del 23.8.201 9, indicanti come confine tra l 'area pubblica destinata a spiaggia e quella privata un muro spondale corrispondente allo zero id rometrico). L a decis ione della causa, dunque, non comporterebbe accertamenti che necessitino di competenze in materia di ingegneria idraulica, ma soltanto -stante anche l'assenza di istanze delle parti di espletamento di C.T.U. finalizzate ad accertare l'effettiva ubicazione dell'alveo lacualedi stabilire, in punto di diritto, se gli atti pubblici che l'### pone a fondamento della sua pretesa debbano essere ritenuti preval enti, rispetto alla delimitaz ione amministrativa del ### o per il Po del 2.8.1985, recepita nel decreto d i delimitazione del ### di ### del 27.2.1987. 
Col secondo motivo, invece, il ricorrente sostiene che il Tribunale di ### avrebbe erroneamente individuato il criter io di riparto della competenza, in quanto solo la necessità di esperire indagini tecniche sull'ubicazione dell'alveo lacuale giustifi cherebbe la competenza del ### delle ### ai sensi dell'art. 140 lettera b) del R.D. 11.12.1933 n. 1775. Nel caso di specie, invece, la presenza di un muro spondale di delimitazione della spiaggia, rispetto al giardino 5 privato di proprietà del ricorrente, posto in corrispondenza dello zero idrometrico, secondo il rilievo alleg ato al decr eto ministeriale di concessione, escluderebbe qualsiasi incertezza o controvertibilità del confine tra la proprietà demaniale e quella privata, ed avrebbe quindi dovuto indurre il ### a ritenere la controversia ricompresa tra quelle di competenza del giudice ordinario, ai sensi dei criteri affermati da Cass. 10.11.1994 n. 9376 e da Cass. 3.12.1974 n. 3936. 
I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono infondati. 
Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e ### delle ### in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine va individuato nella necessità, o meno, di eseguire indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stat a proposta in v ia di eccezione, in quanto solo ove no n sia necessaria una siffatta indagine s ussi ste la competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024, Rv.  671986; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9279 del 11/04/2017, Rv.  643849; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16807 del 24/07/2014, Rv.  632573). Identico principio è affermato da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3047 del 01/02/2022 (Rv. 664068), secondo l a quale "### si controverta della proprietà di un terreno che si contesti faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubb lico e ins orga la necessità di accertare l'appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato (nella specie, era in discussione la portata dell'alveo del fiume ### al fine di stabilire quella della sua roggia cd. Brembino, del cui alveo abbandonato si controverteva, attesa la discrepanza tra le mappe catastali), la decisione sulla questione spetta 6 al ### delle acque pubbliche, cui deve essere rimessa la causa, atteso che l'inderogab ile compe tenza per materia del suddetto tribunale si giustifica in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni e sussiste anche quando queste siano proposte incidenter tantum in via di azione o di eccezione”. Pertanto “### davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e P. A., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l'alveo di un corso d'acqua, va rimessa al trib unale regio nale delle acque pubbliche - competente per materia, ai sensi dell'art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle "controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde" - l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali lim iti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11348 del 21/07/2003, Rv. 565320, che esclud e la pos sibilità di sospendere il giu dizio pendente davanti al tribunale ordinario in attes a della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell'alveo). 
Ne dis cende che la competenza del g iudice ord inario s ussiste quando non vi sia alcuna controversia sulla determinazione del limite dell'alveo o delle sponde, del fiume come anche del lago, mentre in ogni altra ipotesi si configura la competenza del ### delle ### Nel caso di specie, pur esistendo, di fatto, un muro spondale che separa materialmente la spiaggia dalla restante porzione di suolo sulla quale si incentra l'odier no contenzio so, vi è controversia proprio sull'appartenenza di detta ulteriore porzione all'alveo del lago, e dunque al demanio idrico. Tale controversia trae origine, tra l'altro, dall'incertezza derivante dalla presenza di diversi atti, tutti promananti da diversi organi della P.A., che contengono una determinazione differente dell'estensione dell'alveo del lago. 7 Si ravv isa quindi la nece ssità di individuare quale sia il limite dell'alveo lacuale, assoggettato al regime del demanio idrico, senza che si possa escludere, a priori, la necessità di ricorrere ad accertamenti tecnici di competenza di un ingegnere idraulico. Si configura, dunque, la competenza del ### delle ### Da quanto precede, d iscende il riget to del regolamento di competenza. 
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte resistente, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  ### e di Cassazione rigetta il ricor so per regolame nto di competenza proposto da ### e lo condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, in favore del Comune di ### ed in € 3.000 oltre spese prenotate a debito, in favore dell'### del ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di c onsiglio della ### addì 06 marzo 2025. 8 #### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Oliva Stefano

M
2

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2045/2025 del 11-12-2025

... presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra) o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico”) ed ha concluso affermando che “lo pag. 5/10 sconfinamento denunciato dall'### del ### può considerarsi un fatto astratto, frutto di traslazione. ### dei ### è costruito su una area che non ha caratteristiche di ### come tutta l'area circostante per almeno 50 metri in direzione ### dopo le dune di sabbia” (cfr. pag. 46 della C.T.U.). ### l'ausiliario, infatti, la rappresentazione grafica dell'immobile degli attori come collocato, in parte, su area demaniale, è “… un fatto astratto, una collocazione planimetrica dovuta alla modifica delle carte catastali dove sono stati inseriti il ### n 346 del 01/07/1976 ed il ### n 440 del 04/11/1980. ### foglio 15 ha subito una grossa modifica rispetto alla mappa di impianto, in quanto una porzione di mappa a ridosso del ### è migrata al foglio 7a e come se non bastasse per l'elevata densità di aree da frazionare è stato necessario creare lo sviluppo Z del foglio 15 dove (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### R.G. 3428/2020 Il Tribunale Ordinario di #### in persona del dott. ### giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado tra ### (C.F. ###) e ### GRAZIETTA (C.F. ###), assistiti e difesi dall'Avv.  ### attori e ### - ### (C.F. ###), assistita e difesa dall'Avv. #### convenuta ### per parte attrice: “si chiede che l'###mo Tribunale di ### In via principale (per i motivi di cui alle lettere a) e sub a) atto di citazione) in diritto: a) ### e dichiarare l'insussistenza del carattere di demanialità pubblica marittima dell'area su cui insiste l'immobile di parte attrice ### - ### sito in ### di ### - ### distinto al catasto ### al Fg. 15, pag. 2/10 mapp.le 680 parte al ### al F. 15, mapp.le 173 sub. 5. b) Per l'effetto ed anche per i motivi di cui al punto b) (atto di citazione), accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito credito di parte convenuta o comunque la invalidità o inefficacia degli atti: - “### richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r ###9; mittente “### del ### della Sardegna”. - “Prima richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r ###1; mittente “### del ### della Sardegna”. destinatari gli attori. c) Con vittoria di spese (C.U. Euro.  518,00 e marca ### 27,00; quanto liquidato in favore del C.T.U. in corso di causa e relativi costi di pagamento ### 3.025,96) e compensi professionali. In via subordinata. d) In caso di denegato accoglimento delle conclusioni come alle lettere a), b) e c), e solo per la parte e misura in cui esso dovesse risultare provato in corso di causa, dichiarare in ogni caso prescritto il credito della convenuta per la parte imputabile al periodo di tempo che va oltre il quinto anno dall'invio della richiesta di pagamento e) Non dovute in ogni caso le sanzioni sino alla costituzione del titolo. f) Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi legali”; per parte convenuta: “L'###mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di ### l'### del ### chiedendo accertarsi la natura non demaniale dell'area sulla quale insiste il loro immobile, sito in ### di ### - ### pag. 3/10 distinto al catasto ### al Fg. 15, mapp.le 680 parte al ### al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, dichiarando per l'effetto non dovute le somme richieste dall'### del ### a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r ###9 e con racc. a/r ###1. In subordine, chiedevano comunque accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla predetta ### per la parte eccedente il quinquennio anteriore alla richiesta. 
Gli attori esponevano che il bene di loro proprietà era stato realizzato da lungo tempo su area che non era assoggettata al regime ed all'uso del mare e che dunque non aveva carattere demaniale. Eccepivano inoltre che l'edificazione era avvenuta nel rispetto di una linea individuata di comune accordo tra il Comune di ### e la ### del ### di ### all'epoca competente, e che rispetto ad essa non vi era stato alcuno sconfinamento. 
Si costituiva l'### del ### contestando la domanda, invocandone i rigetto ed allegando verbale di ispezione demaniale dal quale era emerso che l'immobile degli attori insisteva, parzialmente, su area demaniale. 
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. sullo stato dei luoghi, al fine di accertare l'eventuale sconfinamento dell'edificio degli attori sul suolo demaniale. All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. 
Con istanza del 24.10.2025 la parte attrice ha depositato copia della sentenza penale n. 60/2025, emessa in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale pag. 4/10 di Nuoro, con la quale gli attori sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 primo comma, c.p.p. dall'accusa d'aver commesso, in concorso tra loro, il reato previsto e punito dagli artt. 110 CP, 1161 del R.D. 327 del 30 marzo 1942, in relazione agli articoli 54 e 55 del R.D. 327 del 30.03.1942 consistito, secondo il capo di imputazione, nell'aver occupato arbitrariamente un'area demaniale realizzandovi l'immobile oggetto della presente causa, allegando di averla ottenuta soltanto in data ### e dunque dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Nei termini all'uopo assegnati, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini, la parte attrice depositava comparsa conclusionale. 
La domanda è fondata.  ###.T.U. ing. Pirisi ha verificato lo stato dei luoghi, come indicato dal giudice istruttore nel quesito formulato (““### riproduzione fotografica, planimetrica e dettagliata descrizione dello stato dei luoghi accerti se, sulla base della documentazione presente in atti, l'immobile, o parte di esso, di proprietà degli attori ricada all'interno del confine demaniale; in quest'ultimo caso descriva, eventualmente anche tramite l'ausilio di un esperto geologo, la collocazione topografica e le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area occupata e in particolare se la stessa presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra) o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico”) ed ha concluso affermando che “lo pag. 5/10 sconfinamento denunciato dall'### del ### può considerarsi un fatto astratto, frutto di traslazione. ### dei ### è costruito su una area che non ha caratteristiche di ### come tutta l'area circostante per almeno 50 metri in direzione ### dopo le dune di sabbia” (cfr. pag. 46 della C.T.U.).  ### l'ausiliario, infatti, la rappresentazione grafica dell'immobile degli attori come collocato, in parte, su area demaniale, è “… un fatto astratto, una collocazione planimetrica dovuta alla modifica delle carte catastali dove sono stati inseriti il ### n 346 del 01/07/1976 ed il ### n 440 del 04/11/1980. ### foglio 15 ha subito una grossa modifica rispetto alla mappa di impianto, in quanto una porzione di mappa a ridosso del ### è migrata al foglio 7a e come se non bastasse per l'elevata densità di aree da frazionare è stato necessario creare lo sviluppo Z del foglio 15 dove ricadono gli immobili in causa. Tutte queste alterazioni, secondo questo ### hanno modificato profondamente la mappa, rendendola distorta e diversa rispetto all'impianto. A questo va aggiunto che la rappresentazione grafica inserita in mappa con sconfinamento cartografico sul mappale 41, è stato generato da un refuso tecnico di responsabilità umana, un pessimo inserimento nei succitati tipo mappali che realizzati per allineamento e squadri, metodo poco accurato ed impreciso ma utilizzabile all'epoca di redazione, hanno riportato la giusta dimensione degli immobili in una posizione traslata dovuta all'uso come punto di origine del rilievo sulla battima anziché su un punto stabile e ben identificato in loco ed in mappa. Anche il ### Pedone ci rammenta che la non probatorietà degli atti catastali, mappe e frazionamenti, non sono sufficienti al fine civilistico di riordino fondiario. ### delle pag. 6/10 entrate con prot. 12235/2015 ha chiesto ai frontisti di procedere alla regolarizzazione degli atti catastali ed in un primo momento ha provveduto alla cancellazione parziale del T.M. 440 del 1980. Effettivamente da una mappa del foglio 15 sviluppo Z del 19/02/2015 (allegato C ### Seddaiu) si può notare che tutte le porzioni di particelle contenenti retini di immobili sconfinanti sulla carta nel mappale 41 vengono eliminati, ma la situazione cambia nella mappa datata 26/02/2019 dove parte degli immobili ricompaiono, ed esattamente immobili dove sono state intraprese azioni legali simili a quelle in oggetto, di conseguenza si denota incertezza anche nell'operato del ### Dalle planimetrie catastali si nota che la rappresentazione grafica in mappa del tipo mappale n 440 del 04/11/1980 è stata parzialmente cancellata, nello specifico è stato eliminato il blocco centrale dove ricade l'abitazione degli attori, mentre sono ancora presenti tutti i restanti immobili, comprese altre unità prospicienti il mappale 41 e che sempre cartograficamente lo invadono. Questo succede per un preciso motivo, se il tipo mappale 440 del 1980 venisse cancellato in toto, i proprietari di tutti gli altri immobili, anche quelli estranei ai presunti sconfinamenti, dovrebbero redigere un nuovo tipo mappale con la conseguenza di dover stipulare di nuovo decine di rogiti notarili. Di conseguenza difficilmente il tipo mappale verrà eliminato, anzi dovrà essere ripristinato in quanto come anticipato lo sconfinamento presente nelle mappe, è solo un fatto astratto cartografico dovuto a delle traslazioni ed alla registrazione di tipo mappali che l'allora ### del ### non avrebbe dovuto registrare in maniera superficiale, ma rigettare e far realizzare totalmente all'interno del vecchio mappale 39 di proprietà del Comune di Siniscola” (cfr. pagg. 45 e 46 dell'elaborato peritale).  pag. 7/10 Il verbale di ispezione demaniale, allegato dall'### resistente, non risulta condotto secondo gli stessi criteri di indagine della C.T.U.: al punto 2) di detto atto, infatti, si legge che “###à ispettiva ha avuto inizio il giorno 04.09.2018, con l'esame della documentazione agli atti d'ufficio. Il sopralluogo è stato effettuato II giorno 13.09.2018, alla presenza del 1° M.llo ### e del 1° M.llo ### in qualità di rappresentanti del Ministero delle ### e ### in servizio presso la ### di ### di #### di #### è terminata in data ###, a seguito di ulteriori approfondimenti documentali e tecnici delle pratiche in ufficio, il tutto al fine di meglio precisare i contenuti dell'odierno verbale”. Il successivo punto 3) recita che “La porzione immobiliare in parola è stata oggetto di precedente intervento ispettivo (verbale di ispezione n. 1 prot.  2016/801/ST-### del 28.01.2015) dal cui esito è emersa l'occupazione abusiva di demanio marittimo mediante realizzazione di porzione di fabbricato in muratura costituito da due unità immobiliari, una al piano terra e l'altra al piano primo, accorpate alla retrostante parte di proprietà privata (v. paragrafo 4 - si confermano le consistenze già riscontrate nell'intervento ispettivo del 2015). All'attualità non risultano corrisposte le indennità richieste dalla ### dell'### del ### (v, paragrafo 10) agli occupanti (riportati al paragrafo 11 del presente verbale ispettivo), per il periodo 01.01.2005 - 31.12.2017”.  ###à ispettiva condotta dall'### del ### dunque, si è basata essenzialmente su verifiche documentali, mentre l'indagine svolta dal C.T.U., su incarico del precedente istruttore, è partita dalla verifica dei luoghi e dell'effettiva collocazione dell'immobile degli odierni attori, non pag. 8/10 soltanto rispetto alle risultanze catastali, ma in primo luogo con riguardo all'effettiva conformazione delle consistenze immobiliari in esame. Da tale articolato esame è emerso che la collocazione, sulle mappe catastali, del cespite degli attori su area in parte demaniale è frutto di una mera traslazione grafica, dovuta ad errori e modifiche delle mappe succedutesi negli anni, e non corrisponde al reale stato dei luoghi, che è caratterizzato dall'assenza di natura demaniale dell'area, in quanto essa non rientra tra quelle destinate ai cd. usi del mare. 
La verificata esclusione dell'area in contestazione dall'ambito del demanio marittimo conduce all'accoglimento della domanda principale degli odierni attori, con conseguente accertamento della natura non demaniale del suolo sul quale insiste il loro immobile ed annullamento delle richieste di pagamento inviate dall'### del ### a fronte dell'assenza del presupposto a fondamento delle stesse. 
Irrilevante, ai fini della decisione, risulta l'esito del processo penale definito con sentenza del Tribunale di Nuoro n. 60/25, il cui deposito, in ogni caso non può essere consentito, nonostante essa sia stata emessa in data ### (e dunque successivamente alla scadenza dei termini ex art.  183 c.p.c.) essendosi già conclusa la fase istruttoria. 
In considerazione dell'esito del giudizio, e tenuto conto che la pretesa di pagamento formulata dall'### del ### era fondata su elementi documentali risultati erronei, senza quindi alcuna responsabilità dell'### predetta, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 
Le spese di C.T.U., già liquidate dal giudice istruttore con decreto del 30.1.2025 nel complessivo importo di € 2.900,93 di cui € 2.440,93 per pag. 9/10 onorari ed € 460,00 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno invece poste a carico dell'### del ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### e ### nei confronti dell'### - #### la accoglie, e per l'effetto: 1) dichiara che l'immobile di proprietà degli attori, sito in ### di ### - ### distinto al catasto ### al Fg. 15, mapp.le 680 parte al ### al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, non ricade in area appartenente al demanio marittimo; 2) dichiara non dovute le somme richieste dall'### del ### a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r ###9 e con racc. a/r ###1. 
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle di C.T.U., già liquidate in € 2.900,93 oltre accessori, che pone a carico della parte convenuta. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### in data 10/12//2025.   

Il giudice
### pag. 10/10


causa n. 3428/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Oliva

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26318/2025 del 29-09-2025

... conoscenza della questione della delimitazione del demanio fin dalla stipula emergeva da una serie di circostanze, e cioè: nella compravendita del 1973 vi era alla fine un articolo aggiunto del se guente contenuto: “I c ompratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicata dal ### e di tanto si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo”; da ciò emergeva che la società acquirente era a conoscenza della questione della delimitazione demaniale interessante il terreno compravenduto e la circostanza trovava conferma nel fatto che la venditrice era anche coamministratrice e socia della società acquirente; dalla memoria ex art.183 c.p.c. della convenuta, emerge il fatto, non contestato specificamente, che la società ha avuto conoscenza dell'evizione fin dal 1982 quando due soc i della C alabro ### ist s.r.l. furono sot toposti a procedimento penale per occ upazione abusiva di suolo demaniale, conclusosi favorevolmente per loro; il ### ave va proceduto ad una re ttifica catastale con intestazione a sé della parte di terreni in contestazione nel 1981 e, in risposta, ### s.r.l. aveva nel giugno 1982 richiesto all'### di ### il (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27404/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 141, presso lo studio dell'avvocato ### GIANNANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente contro ### rappresentato dal procuratore generale ### e ### quali eredi di ### LIZZANO, elettivamente domiciliati in ### 115, presso lo studio dell'avvocata ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti, ricorrenti incidentali avverso la ### di CORTE D'### n. 2075/2019 depositata il ###. 
Udita la relazion e della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05 /2025 dal ### sentiti il ### dott. ### che ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale, e i difensori delle parti presenti, avv. ### per ### s.r.l., in liquidazione, e avv. ### per gli eredi di ### di ### che hanno richiamato le tesi difensive già svolte.  ### vicende che hanno portato a l sorgere del pre sente contenzioso si possono riassumere, in fatto, come segue: in data ### era stato concluso un contratto di compravendita immobiliare tra ### di ### quale venditrice, e ### s.r.l., quale acquirente, avente ad oggetto un appezzamento di terreno di 175.000 mq sito in ### confinante a ovest con il ### la società era rappresentata da due amministratori, uno dei quali era la stessa venditrice, pure socia; nella stessa data dell'atto pubblico le parti avevano redatto una scrittura privata nella qua le intervenivano sull'estensione dell'area compravenduta e sul prezzo; nel 1983 il ### aveva introdotto una causa, alla quale aveva partecipato anch e ### di ### 2 di 11 rivendicando la proprietà di circa 82.000 mq, ricompresi secondo la compravendita del 1973 nel terreno ceduto; l'az ione di rivendica, respinta con sentenza del Tribunale di Lamezi a T erme nel 1986, era stata accolt a all'esito della propo sta impugnazione con sentenza n.549/2004, passata in giudi cato il ###, dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, dopo una c omplessa istruttoria articolatasi in diverse consulenze tecniche d'ufficio, aveva accertato la proprietà dell'### del ### sull'immobile di mq 82.000 rivendicato.  ### s.r.l. a veva quindi introdotto la pre sente contro versia nei confronti della vendit rice lamentando l'evizione parz iale dell'immobile compravenduto, con richiesta di restituzione del prezzo pagato per la parte evitta e di risarcimento di tutti i danni subiti. ### di ### (deceduta in corso di causa e per ella, ora, gli eredi) si era costituita facendo valere la scrittura privata coeva all'atto, attestante nella sua prospettazione difensiva la simulazione relativa dello stesso quanto ad estensione e prezzo, indicata la prima nell'atto pubblico in misura superiore a l reale ma pagata in relazione alla minor estensione ef fettiva risultante dalla scrittura; la convenuta aveva quindi chiesto il pagamento del residuo dovutole, da calcolare in base alle indicazioni della scrittura privata e da compensare con il c redito eventual e della controparte c onseguente all'evizione. ### s.r.l. aveva eccepito la prescrizione delle pretese di controparte correlate alla prospettata simulazione. Nel c orso del giudizio di primo grado i l Tribunale di ### aveva pronunciato ordinanza-ingiunzione in data ###, con la quale avev a ingiunto alla convenuta il paga mento di € 45.715,00 a titolo di restituzione di parte del prezzo versato e, all'esito, accolte l'eccezione di prescrizione in re lazione alla prospetta ta simulazione e la domanda risarcit oria della società attrice, aveva infine condannato la venditrice, e per lei gli eredi, a pagare a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 786.701,51, respingendo tutte le altre domande ed eccezioni proposte. 
Proposta impugnazione da ### e ### liano ### , eredi di ### di ### all'esito del giudizio di appello, per quanto ancora interessa, la Corte d'### llo di ### aveva : -confermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quanto alle prete se c orrelate dalle appellanti all a prospettata simulazione; -preso atto dell'evizione definitivamente accertata, con la precisazione che la superficie evitta era stata edificata per circa 9.000 mq sui mq 82.000 circa da restituire al ### -riconosciuto il diritto della società alla restituzione del prezzo corrispondente alla parte di terreno evitta, corrispondente all'importo di € 45.715,00 già ric onosciuto in primo gra do c on ordinanz a- ingiunzione (pur non richiamata nella sentenza); -riconosciuto il diritto di ### s.r.l. al risarcimento del danno da interesse negativo, ridotto al prezzo richiesto dal ### per la cessione, previa sdemanializzazione, di parte dell'area da retrocedergli corr ispondente alla porzione di essa già edificata dalla società (€ 175.920,00, oltre accessori, a fronte del maggior importo riconosciuto dal primo Giudice, che aveva tenuto conto anche delle spese di edificazione); il CTU aveva infatti accertato che dei metri quadrati evitti, cica 9000 mq erano stati edificati e, su questi, vi era stata la proposta di un accordo transattivo da parte del ### con richiesta di pagamento di € 175.920,00, che dalle risulta nze processuali, comprensive del comportamento difensivo della società, si considerava andato a buon fine o comunque in via di definizione; il danno subito da ### s.r.l. doveva c omunque esser e limitato all'importo indi cato perc hè, ove l'accordo non si fosse perfezionato, sarebbe ricorsa l'ipotesi di cui all'at.1227 co 2 c.c. (la transazione proposta non sarebbe rientrata tra le attività gravose o eccezionali o tali da c omportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici esulanti dall'or dinaria 3 di 11 diligenza), eccezione da considerare tempestivamente formulata; -respinto la rinnovata richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante sul presupposto che vi fosse la prova della mancanza di colpa della venditrice idonea a superare la contraria presunzione ex art.1218 c.c., rilevando al riguardo che il fatto che la società fosse pienamente a conoscenza della questione della delimitazione del demanio fin dalla stipula emergeva da una serie di circostanze, e cioè: nella compravendita del 1973 vi era alla fine un articolo aggiunto del se guente contenuto: “I c ompratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicata dal ### e di tanto si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo”; da ciò emergeva che la società acquirente era a conoscenza della questione della delimitazione demaniale interessante il terreno compravenduto e la circostanza trovava conferma nel fatto che la venditrice era anche coamministratrice e socia della società acquirente; dalla memoria ex art.183 c.p.c. della convenuta, emerge il fatto, non contestato specificamente, che la società ha avuto conoscenza dell'evizione fin dal 1982 quando due soc i della C alabro ### ist s.r.l. furono sot toposti a procedimento penale per occ upazione abusiva di suolo demaniale, conclusosi favorevolmente per loro; il ### ave va proceduto ad una re ttifica catastale con intestazione a sé della parte di terreni in contestazione nel 1981 e, in risposta, ### s.r.l. aveva nel giugno 1982 richiesto all'### di ### il riconoscime nto della proprietà dei suoi danti causa sull'area con le conseguenti rettifiche catastali ; l'edificazione di mq 9.000 sull'area e vitta è stata iniziata nel gennaio 1982 ed ha interessato il periodo 1982/1985; -del resto, non risulta che Ca labro ### s.r.l. nelle circostanze descritte tempora lmente successive alla stipula abbia sollevato lamentele in ordine ad una possibile evizione; -non si può opporre neppure che si sarebbe formato il giudicato sulla pretesa buona fede della so cietà, per l'intervenuto rigett o della domanda risarcitori a proposta dall'### poiché ciò era avvenuto nei soli rapporti tra quest'ultima e la società con la precisazione, nella sentenza n.549/2004, che l'arbitraria occupazione del terreno “la cui demanialità viene riconosciuta nella presente sentenza” era stata accertata “sulla base di difficoltose indagini tecniche”; del resto nella stipula del 1973 la venditrice aveva messo al corrente la società “della linea di demarcazione di confine indicata dal ### Marittimo”. 
Avverso la senten za della Corte d'### di Catanza ro ha proposto ricorso pe r cassazione ### s.r.l. affidandolo ad otto motivi.  ### e ### hanno depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.  ### ha depositato requisitoria scritta e, in pubblica udienza, ha reiterato la richiesta di rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. 
I dife nsori della ricorrente e dei controricorrenti -ricorrenti incidentali, presenti all'udienza, hanno richiamato le difese già svolte.  RAGIONI DELLA DECISIONE Si premette che non è questione sul fatto che ### s.r.l. abbia subito l'evizione parziale de l terreno compravenduto il ### per una parte corrispondente a mq 82.000,00, riconosciuta di proprietà del ### con sentenza n.459/2005, passata in giudic ato, de lla Corte d'### o di C atanzaro. 
Nemmeno è in contestazione il riconosciut o dirit to della società alla restituzione della parte di prezzo pagato in relazione alla porzione di terreno evitta, quantificata in € 45.720,00. 
I motivi di ricorso principale proposti contestano per vari profili la decisione della Corte d'### in ordine all'identificazione e alla quantificazione dei danni, che si 4 di 11 affermano essere stati subiti dalla società ricorrente anche per il lucro cessante e comunque in misura molto maggiore del liquidato.   1. C on il primo moti vo ### s.r.l. lamenta la violazione degli artt.115 e 112, in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (la stipula del contratto con l'### del demanio) non allegato e non provato da alcuna parte. 
La Corte di merito avrebbe da to per avvenuta la stipula della transazione con il ### -che avrebbe dovuto essere provata per iscritto-, in concreto mai intervenuta, che avrebbe avuto ad oggetto la cessione alla ricorrente della porzione di terreno evitta già edificata; la conclusione del contratto indicato non sarebbe mai stata neppure allegata dalle parti e quindi la Corte, in base al disposto dell'art.115 c.p.c., non avrebbe potuto darla per avvenuta; sarebbe stato violato pure il disposto dell'art.112 c.p.c. perché, decidendo su un'allegazione mai proposta dalla venditrice, la Corte d'### si sarebbe sostituita ad essa nel prospettare un fatto modificativo del diritto fatto valere dal compratore.   2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta la falsa applicazione dell'art.1227 co 2 c.c ., in re lazione all'art.360 c o 1 n.3 c.p.c., e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c. per avere la sentenza gravata applicato la norma ad una fattispecie che non ne presentava gli elementi costitutivi (condotta gravosa e non discrezionale del creditore) ### la Corte d'### s.r.l. avrebbe potuto concludere il contratto con il ### con la semplice adesione alla proposta ricevuta, con la conseguenza che la ricorrente, in a ssenza di consenso e quindi pe r mancata conclusione dell'accordo per sua responsabilità, non potrebbe avere il risarcimento di un da nno superiore a lla somma che il De manio le aveva proposto di pa gare, in pretesa applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. La Corte avrebbe a tal fine tenuto c onto solo della proposta de l demanio, senza consider are che per la sdemanializzazione dell'area avrebbe dovuto intervenire e consentire la ### di P orto, e senza in alcun modo mot ivare la pretesa insussistenza dei caratteri generali di gravosità o eccezionalità.   I due motivi di ricorso illustrati si esaminano unitariamente, perché colpiscono le due ragioni alternative sulla cui base la Corte di merito ha ridotto l'importo del risarcimento del danno da interesse negativo liquidato in primo grado, limitandolo a quanto ### o ### s.r.l. avrebbe dovuto pa gare al ### per mantenere/acquisire la proprietà della porzione di area evitta già edificata, e debbono essere respinti. 
La Corte d'### di ### non dà propriamente per già avvenuto l'accordo transattivo tra la società ricorrente e il ### comportante l'acquisto, da parte della prima, dell'area evitta edificata -previa sua sdemanializzazionema desume, anche dalla posizione difensiva della ricorrente, che l'accordo, seriamente proposto, se non già concluso lo sarebbe verosimilmente stato, identificando quindi l'interesse negativo nell'esborso da sostenere per il riacquisto. 
La Corte di merito fonda detta valutazione su elementi emergenti dagli atti di parte del giudizio di primo grado, volti a dimostrare l'esistenza di trattative in tal senso, senza valorizzare il fatto che in appello (comparsa di costituzione in appello, della quale sono riportati in ricorso i passaggi che escludono l'intervento dell'accordo con il #### s.r.l. aveva negato che l'accordo fosse in concreto intervenuto; nemmeno la venditrice aveva mai alle gato l' effettivo intervento dell'accordo, preso a riferimento, per le tratt ative in c orso, quale criterio per la quantificazione del danno. 5 di 11 Appare dubbio che dalla pendenza delle trattative si possa dedurre che la transazione si sa rebbe comunque conclusa, perc hé una tale c onclusione non appar e consequenziale e si fonda su valutazioni logiche di c onvenienza per la società ricorrente più che su concreti elementi indiziari -la questione della forma, necessaria ad probationem per la transazione, non appare invece di per sé rilevante, perchè nel giudizio l'esistenza o meno del contratto viene in rilievo solo in via di fatto, ai fini della quantificazione d el danno correlato alla subita evizione-: si dev e peraltro rilevare una potenziale contraddizione tra le argomentazioni a sostegno del primo motivo di ric orso e la richiesta , articolata c on il terz o motivo di ricorso pur subordinato al rigetto dei primi due, di rimborso delle “spese accessorie sostenute per l'acquisto del fondo (notaril i, imposte, tec niche, amministra tive relative alla sdemanializzazione)”, che presuppone necessariamente l'effettuazione concreta delle spese indicate. 
Non appare necessario, comunque, un approfondimento della questione, essendo da sola suff iciente a giustificare la decisione, in modo assorbente, in ordine all'individuazione della misura del danno da interesse negativo subito da ### s.r.l., la seconda ratio decidendi fatta valere dalla Corte di merito, previo rilievo che “alla medesima conclusione dovrebbe, comunque, pervenirsi nel caso in cui, invece, si ritenga che la transazione non sia andata a buon fine”. 
La Corte di merito fa riferimento al disposto dell'art.1227 co 2 c.c., di cui accerta la tempestiva allegazione (senza rilievi critici in questa sede), rilevando come sarebbe emerso dagli a tti che la conclusione dell'accordo dipendeva dalla scelt a dell'acquirente evitta e che il versamento del prezzo richiesto sarebbe stato per essa un impegno non rientrante tra le “attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici che esulano quindi dall'ordinaria diligenza”. 
La ricorrente valorizza il fatto che per procedere all'accordo sarebbe stata invece necessaria la sdemanializzazione dell'area coinvolgente la ### di ### il fatto che essa aveva dovuto fermare la realiz zazione del progetto iniziale di edificazione turistica a metà degli anni ‘80, concluso solo per un quarto, perdendo a metà degli anni '90 il finanziamento pubblico che aveva ricevuto, il fatto che era stata destinataria di numerosissime iniziative giudiziarie da parte dei terzi acquirenti, a loro volta evitti, il fatto che la venditrice, pur richiesta, non aveva dato disponibilità a sostenere l'esborso, il fatto che dopo la sentenza n.549/2004, impossibilitata a far fronte alle richieste dei terzi compratori, aveva posto in essere nel 2006 la fase di liquidazione: da tutto c iò deriverebbe , secondo C alabro ### s.r.l., che l'impegno di pagare il prezzo richiesto dal ### non si poteva affatto considerare poco gravoso ai fini dell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 Si rileva peraltro che, anc he tenendo conto delle circostanze evidenz iate dalla ricorrente, le conseguenze risarc itorie dell'evizione a carico della ricorrente n ei rapporti con i terzi acq uirenti possono essere lette come un motivo che avrebbe dovuto favorire il perseguimento e la conclusione in tempi rapidi dell'accordo con il ### per l'acquisto dell'area evitta -cfr. la sentenza, a pag.31/32, che riporta le difese di ### ist s.r.l. riguardanti anche que sto profiloe che, comunque, l'importo richiesto dal ### era, di per sé, oggettivamente contenuto rispetto alle proporzioni de ll'impegno edificatorio che C alabro ### s.r.l. -società di capitaliaveva progettato con una verosimile previsione di spesa congruente a monte, e cominciato a realizzare; la ricorrente nemmeno correla concretamente l'interruzione dell'edificazione e la perdita del finanziamento all'evizione subita, riguardante comunque solo una parte del terreno acquistato nel 1973, parte in relazione alla quale poteva rendersi conto quantomeno dal 1981 -con 6 di 11 la rettificazione catastale operata da parte del ###, che avrebbero potuto esserci contestazioni sulla proprietà. 
Non a ppaiono pertanto sussistenti violazioni nell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. -come interpr etato dalla giurisprudenza di legittimità : Cass. N.25750/2018: “###. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno c he il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ulti mo una c ondotta attiva, espressione dell' obbligo ge nerale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito de ll'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o ril evanti sacrifici”; Cass.n. 22352/2021- da parte della Corte d'### di ### la quale ha dato una motivazione effettiva, logica e non contraddittoria idonea a costituire quel nucleo minimo richiesto ex art.111 Cost.: la rivalutazione nel merito della correttezza e sufficienza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'### nell'interpretazione e verifica, tipicamente meritali, delle emergenze istruttorie esula invece dai limiti imposti al vaglio di legittimità che questa Corte deve operare -cfr., in proposito, Cass. N.3319/2020, secondo la quale “In tem a di risarcime nto del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sot tratta al sindacato di legit timità, se sorretta da congrua motivazione”: è in termini Cass. N.16484/2017-.   3. C on il terzo motivo la società ricorrente afferma la falsa appli caz ione degli art.1479 co 2 e 1483 co 2 c.c., rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente escluso le voci di danno rientranti nel risarc imento della lesione dell'interesse negativo. 
La censura -subordinata al rigetto delle prime duesi fonda sulla considerazione che l'interesse negativo dev e comprendere anche le spese e i pagamenti f atti per il contratto e quanto la società abbia dovuto rimborsare a terzi: non quindi le sole spese di riacquisto ma tutte le spese notarili, le spese di trasferimento a terzi, le spese legali per le azioni intentate dai terzi acquirenti per evizione totale, nonché tutte le spese accessorie per la sdemanializzazione dell'area e il risarcimento danni ulteriori. 
La società ricorrente non considera correttamente il contenuto delle norme richiamate e il limite della loro applicazione in ipotesi di evizione parziale.  ###.1479 c.c. disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vendita di cosa altrui (art.1478 c.c.) il compratore abbia in buona fede ignorato, al momento della conclusione del contratto, che il bene compravenduto non era di proprietà del venditore: se questi non gliene abbia nel frattempo procurato la proprietà, il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto e i rimborsi e il risarcimento del danno sono in tal c aso regolati dai commi successivi della norma -che fa salvo, quanto al risarcimento dei danni, l'art.1223 c.c.-. ###.1480 c.c., disciplinante la vendita di cosa parzialmente altrui, fa riferimento al risarcimento del danno secondo il disposto dell'art.1479 c.c. per la sola ipotesi in cui la parz iale proprietà altrui della c osa compravenduta giustifichi la risoluzione del contratto concluso perché, “secondo le circostanze”, il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte evitta. 
Nel caso di specie il contratto di compravendita non è stato risolto per la parziale altruità del terreno compravenduto ma è stato ridotto il prezzo concordato (nella misura, ormai incontesta ta, di € 45.720,00): il danno, in questa ipotesi, segue le ordinarie regole di allegazione e prova. 7 di 11 ###.1483 c.c. discipl ina le conseguenze dell'e vizione totale e non è quindi confacente al caso di specie.  ###.1484 c.c., per l'evizione parziale, rimanda alle disposizioni dettate dall'art.1480 c.c., che sono nei termini sopra esposti, e alle disposizioni dell'art.1483 comma 2 c.c., che prevede che il venditore “deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fat to per la den uncia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”. 
Quest'ultimo richiamo operato all'art.1483 co 2 c.c. limita le spese rimborsabili in caso di evizione parziale a quelle descritte: non comprende tutte le spese sostenute e, in particolare, non richiama le spese sostenute per il risarcimento del danno ai terzi compratori, né le “spese accessorie sost enute per l'acquisto del fondo (notarili, imposte, tecniche, amministrative relative alla sdemanializzazione)”. 
La ricorrente lamenta pertanto il mancato riconoscimento, come interesse negativo risarcibile, di spese il c ui rimborso, in concreto, non è ne cessariamente consequenziale all'evizione parziale. 
La violazione di legge prospettata dalla società ricorrente con il motivo in esame pertanto non sussiste.   4. Il quarto profilo di critica propone la violazione art.1479 co 3 c.c., per avere la sentenza escluso la colpa del venditore nonostante l'espressa garanzia di libertà del bene rilasciata in sede contrattuale da parte venditrice. 
La Corte di merito non avrebbe considerato che la ricognizione della colpa o mala fede della p arte venditrice non avr ebbe dovuto prescindere dall a verifica della presenza di un'espressa gara nzia, nel negozio giuridico, di libertà dell'immobil e ceduto e dall'esame del rilievo che assumerebbe detta clausola pattizia, rafforzativa dell'obbligo di legge. La se ntenza impugnata non d arebbe inve ce conto dell'effettuazione di detta verifica, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante la ricorrente avesse evidenziato e specificamente ribadito con l'appello incidentale che “l'intero fondo era stato alienato con espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge, pe r franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gr avami”, e nonostante risultasse la conoscenza de lla prete sa del ### da parte della venditrice fin dal 1970/1971.   5. Il quinto motivo di doglianza prospetta la violazione degli art.115 co 1, 112 c.p.c in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (l'informativa al compratore) non allegato e non provato dalle parti; violazione dell'art.1363 c.c., in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza interpretato l'“articolo aggiunto” del rogito di vendita in maniera avulsa dal contratto, con motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c.; ### la ricorrente, non si capirebbe da dove la Corte di merito abbia desunto che l'acquirente conosceva la situazione di contrasto con il ### ritenendo sussistente un fatto che nemmeno la controparte avrebbe allegato; il riferimento al confine demaniale contenuto nell'atto non rileverebbe , perchè non potrebbe comportare affatto che fosse anche noto che detto confine era all'interno dell'area compravenduta. La sentenza si discosterebbe pure dai canoni legali dell'art.1363 c.c., date le dimensioni indicate per il terreno e la dichiarazione di libertà dello stesso contenuta nell'atto: in sostanza, le clausole del contratto non sarebbero state lette in relazione tra loro.   6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1394, 1395 e 2391 c.c. in relazione art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver 8 di 11 la se ntenza equiparato la conoscenza personale della ### a di ### partecipante al rogito di vendita sia come venditrice che come amministratrice della società acquirente, all'informativa sull'altruità del bene compravenduto. 
Non avrebbe potuto essere valorizzato, secondo la ricorrente, per escludere la colpa il fatto che la venditrice partecipò all'atto anche quale amministratrice di ### s.r.l., perché questa circostanza confermerebbe invece l'esistenza della colpa, presunta dall'aver agito in conflitto di interessi non escluso dalla presenza di un altro amministratore per la società.   7. I l settimo mot ivo colpisce la decisione per violaz ione dell'art.2909 c.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente o perplessa in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver la sentenza escluso la rilevanza di giudicato esterno formatosi sulla buona fede del compratore e ritenuto che lo stesso sarebbe stato in buona fede verso l'### del ### ma sarebbe stato informato dall a ve nditrice della linea di demarcazione del confine indicata dall'### demaniale. 
La buona fede dell'acquirente risulterebbe, secondo ### s.r.l., dal giudicato esterno costituito dalla sentenza n.549/2004, che non potrebbe essere limitato, come vorrebbe la Corte di merito, ai rapporti tra la società e il ### I quattro motivi sintetizzati sopra si esaminano congiuntamente, perché esaminano, sotto diversi profili, questioni a naloghe che prospett ano, con più censu re ognuna delle quali è pe raltro autonomamente leggibile nelle argomentazioni svolte e riferibile alle specifiche ipotesi dell'art.360 co 1 c.p.c. indicate, sia sotto il profilo della violazione di legge , sia sotto il profilo della viola zione dell'obbligo motivazionale configurata come rilevante ex artt.132 co 2 n.4 e 360 co 1 n.4 c.p.c. 
Si deve prima di tutto escludere che si possa conside rare viola tiva del disposto dell'art.112 c.p.c. la considerazione dell'articolo aggiunto sopra riportato perché, a prescindere dalla valorizzazione puntuale che ne abbiano dato le parti, si tratta di una clausola negoziale facente parte del contenuto del contratto di compravendita del 24.12.1973, in relazione al quale si lamenta l'evizione parziale del bene compravenduto: la valutazione delle garanzie fornite dalla venditrice all'acquirente, per la valutazione dell'elemento soggettivo della prima in relazione all'altruità della porzione di terre no risult ata di proprietà del ### deve esser e effettuata pertanto tenendo conto del regolamento negoziale emergente dal contratto, valutato in rapporto all'insieme delle condizioni che lo caratterizzano, quindi anche all'articolo aggiunto. 
La Corte di merito ha esami nato il regolamento negoziale de l 24.12.1973 ed ha ritenuto di valoriz zar e il contenuto dell'articolo aggiunto, pattuito proprio in relazione alla c ompravendita di cui si d iscute, in cui, a prescindere dall'identificazione dei confini pure necessariamente c ontenuta nell'atto, si prevedeva che “i compratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicato dal ### e di tanto si è tenuto c onto nella deter minazione del prezzo” (che , a fronte dell'indicazione dei confini già contenuta appunto nel contratto, ha un senso se sottintende una situazione non del tutto chiarita con il ### quanto alla linea di confine stessa, valutata di conseguenza nella determinazione del prezzo); l'articolo aggiunto ed il suo contenuto non sono del resto in contraddizione con la clausola richiamata dalla ricorrente, in base alla quale l'intero fondo era stato alienato con “espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge , per franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gravami” perché, semplicemente, ne circoscrive la portata quanto alla demarcazione del confine con il ### 9 di 11 La Corte d'### ha quindi interpretato le clausole negoziali ve rificandone l a portata complessiva, ed ha altresì tratto conferma in ordine alla conoscenza della situazione del confine verso il ### in capo alla società dal fatto che essa fu rappresentata nel corso della compravendita anche dalla stessa ### di ### quale socia e amministratrice, assieme ad altro a mministratore. La valorizzazione di questa rappresentanza della società è stata effettuata dalla Corte di merito come circostanz a di fatto, volta a offrire supporto all'interpre taz ione del contratto di compravendita offe rta, a prescindere dalla legittimità dell a “doppia posizione” di ### ca di ### e dall'esistenza di un conflitto di interessi tra la stessa e la soc ietà rapprese ntata che non sono state ritenute significative per affermare il comportamento reti cente della venditrice -come prospettato invece dalla ricorrente-. 
Dagli elementi e sposti la Corte ha tratto la conclusione c he si dovesse ritenere superata la presunzione di colpa a carico della venditrice al fine del riconoscimento a favore della compratrice del danno da lucro cessante, con esclusione in concreto della stessa, dovendo consi derarsi ac certata la c onoscenza della situazione di potenziale contrasto sul confine in essere con il ### Nel contesto delineato la Corte non ha ritenuto di valorizzare la pronuncia di rigetto della domanda di risarcime nto dei danni, pu re propo sta nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.549/2004 dal ### nei confronti di ### s.r.l., che a veva escluso “l'elemento di dolo o colpa in relazione all'arbitraria occupazione di terreno la cui demanialità viene riconosc iuta ne lla presente sentenza sulla base di difficoltose indagini tecniche”: secondo la Corte di merito la sentenza ave va statuito sui rapporti tra società e ### senza coinvolgimento della posizione della venditrice nei rapporti con la società evitta. 
La questione appare posta in modo suggesti vo, perché il rilievo contenuto nella pronuncia di rigetto richiamata dalla ricorrente è compatibile anche con l'avvenuta comunicazione, da parte della venditrice, della situazione del bene compravenduto con riferimento alla particolarità del caso concreto: la demanialità dell'area evitta a ### s.r.l. è stata accertata all'esito di un contenzioso complesso - nel giudizio erano state disposte più consulenze tecniche d'ufficio per la necessità di “difficoltose indagini tecniche”- e di esito non affatto scontato -in primo grado la domanda del ### era stata respinta-, con la conseguenz a che la buona fede nell'occupazione dell'area poi risultata demaniale da parte della società acquirente evitta poteva coesis tere con l'informazione proveniente dalla venditric e sull'esistenza di una situazione fluida, con convinzione di entrambi della bontà della loro posizione rispetto alle pretese demaniali. 
Anche il contesto dei motivi in esame non offre alcun riscontro per le prospettate violazioni di legge e, per contro, la decisione della Corte d'### si fonda su una motivazione effettivame nte esistente, comprensibile e priva di insanabil i contraddizioni, che non appare violativa del disposto degli artt.132 co 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost.: in concreto, lo sviluppo dei motivi di ricorso è nel senso di una rimessa in discussione della valutazione degli elementi di prova acquisiti effettuata dalla Corte di mer ito, alla quale la società ricorrente vorrebbe sostituire la propria diver sa valutazione, in modo inammissibile in sede di legitt imità -cfr. Cass. a SSUU n.8053/2014; n.###/2019; n5987/2021-.   8. Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.1483 co 2 in re lazione all' art.360 co 1 n.3 c.p.c. per a vere la sentenza compensato integralmente le spese di lite e diviso in modo paritario le spese di ### 10 di 11 Anche questo motivo è infondato, non essend o stata violata dalla pronunc ia di compensazione delle spese contestata la norma dell'art.1483 co 2 c.c., richiamata dall'art.1484 Il diritto a l rimborso delle spese è dispo sto a favore del compratore anc he parzialmente evitto e a carico del venditore per le “spese che egli [il compratore] abbia fat to per la den unzia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore” -così l'art.1483 co 2 c.c.- Ha condivisibi lmente evidenziato la Corte di Cassazione nell a sentenza n.18829/2023 che “La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all'attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della lite”. Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all'inadempimento dell'impegno traslativo. Questa Corte ha, sul punto, affermato (v. Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertat o il fatto c he rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dov uto rimborsare al terzo vittorioso; tale diri tto c ompete all'ac quirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa”. 
Risulta chiaro dal contenuto della norma in esame, nell'interpretazione che ne offre questa Corte di legittimità, che le spese a cui fa riferimento l'art.1483 co 2 c.c., che debbono sempre essere riconosciute, sono quelle sostenute nel giudizio coinvolgente il terzo che pretende la proprietà di parte del bene compravenduto, con chiamata in garanzia del venditore che deve sostenere, in base alla norma, sia le spese processuali del compratore evitto, sia le spese da que sti rimborsate al terz o vittorioso, indipendentemente dal fatto che sia stata accolta o negata la tutela risarcitoria. Non del presente giudizio si tratta quindi ma di quello introdotto per rivendica da l ### nei confronti di ### s.r.l., con la partecipazione di ### di ### che si è concluso con la sentenza n.459/2004 della Corte d'### di ### _ Con un unico motivo di ricorso incidentale gli eredi di ### di ### lamentano la “violazione dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art.35, 36, 112, 113 c.p.c. e degli art.1241, 1242, 1243, 1460 c.c. non avendo ritenuto la Corte d'### di ### i fatti addot ti a sostegno della domanda riconv enzionale valutabili in termini di eccezione di compensazione, poiché ritenuto prescritto il diritto sotteso quantunque rif eribile ad una compensazione impropri a o ate cnica; nonché violazione o falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c. in relazione agli art.132 comma 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost., essendo la motivazione sul punto mancante o comunque apparente o comunque perplessa, incomprensibile e contraddittoria”. 
Nella sostanza i ri correnti incidentali lamentano che non sia stata porta ta in compensazione con l'importo dovuto alla controparte il credito loro derivante dalla scrittura privata del 24.12.1973, pur dichiarato prescritto. 
La Corte di merito aveva respinto la richiesta rilevando che il principio secondo cui la c ompensazione può operare anch e re lativamente ad una ragione creditoria già prescritta, desumibile dall'art.1242 c.c., non è applicabil e alla compensazione giudiziale, come è qualificata quella invocata, “potendo questa aver luogo soltanto 11 di 11 ope iudicis, con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi”. 
Nel caso di specie i crediti re stitutorio e risarcitorio fatti valer e da ### s.r.l. sono sorti con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la parziale evizione del bene compravenduto il ###, quando il preteso credito della parte venditrice per il residuo prezzo dovuto, calcolato sulla base della scrittura privata del 24.12.1973 , era già e stinto per matur ata prescrizione de cenna le (definitivamente accertata). 
Anche se si intendesse ritenere applicabile il disposto dell'art.1242 co 2 c.c. pure nell'ipotesi di compensazione impropr ia o a tecnica (cfr., a fronte di n.23078/2005 che è nel senso evidenziato dalla Corte di merito, Cass.n.7018/20, che è di opposto avviso), come è quella di specie, non vi sono quindi i presupposti di applicazione della norma richiamata la quale evidenzia che “la pre scrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza tra i due debiti”.   In conclusi one, debbono essere respinti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. 
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità ### il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazion e, se dovuto, sia da parte de lla ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese processuali del giudizio di legittimità. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### li 8 maggio 2025.   ####  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Maccarrone Tiziana

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22515 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.083 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 1024 utenti online