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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 103/2026 del 23-01-2026

... l'istante che in data 17 aprile 2014, a seguito di un infortunio, veniva trasportata presso il ### dell'### di ### ove le veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'epifisi distale del femore dx, ferita lacero contusa del ginocchio dx, ferita a lembo dello strato corneo della gamba sx, contusione spalla dx e contusione della piramide nasale con invio al ### del P.S. di ### ove veniva ricoverata e, il successivo 23 aprile 2014 sottoposta ad intervento di osteosintesi senza adeguata protezione antibiotica, senza alcuna consulenza diabetologica né infettivologica per essere, quindi, dimessa in data 8 maggio 2014 nonostante dalla valva gessata trasudasse cattivo odore e liquido denso, segnalato ai sanitari. Dopo le dimissioni, l'attrice veniva sottoposta a trattamento domiciliare ma subiva un peggioramento delle proprie condizioni che ne determinava il ricovero, in data 18 giugno 2014, presso la ### di cura ### ove le veniva diagnosticata una osteomielite pseudomonas putida per poi, in data 26 giugno 2014 e 17 luglio 2014 essere sottoposta a due interventi chirurgici al fine di asportare i mezzi di sintesi e frammenti di osso infetto con recisione parziale del moncone femorale necrotico, del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'### in persona dei magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 758/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 14.01.2026 e vertente TRA ### N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'### (P.I. e C.F.  ###), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in calce, conferita con atto deliberativo n. 1615 del 18.07.2024 ed elettivamente domiciliata presso L'### della medesima ASL in L'#### 11/#### (###) e ### (###), in qualità di eredi legittimi di ### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### e ### giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti avvocati sito in #### n. 4, APPELLATI####, ### per l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F.### e P.I.###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via dei ### n.1 APPELLATA ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t.  rappresentata e difesa dall' Avv. ### M. Danesi de ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato: ### APPELLATA ### SOCIETÀ ### (C.F. e P.I. ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### a ###. Volta n. 1 Sc.   APPELLATA ### S.P.A., (P.I. ###) in persona dell'### unico pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via B. Cassinelli 2/#### S.P. A, (C.F. ###), in persona del procuratore ad negotia, Dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in L'#### n° 29 APPELLATA ### Come da atti introduttivi ### Appello avverso la sentenza n. 224/24 rep. 262/24 pubblicata il ### dal Tribunale di ### Giudice Dott.ssa ### nel procedimento rubricato al n. 1544/2018 R.G. notificata in data ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione ### conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di ### la Asl 1 di ###L'### la ### di ### la ### srl e la Asl 1 di ###L'###-### sanitario ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei predetti convenuti che la ebbero in cura, prima, durante e dopo l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta in data 23 aprile 2024, causando alla stessa una osteomielite pseudomonas putida, con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del 100% e, per l'effetto, condannarli in via solidale e non, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle condotte illecite dei sanitari e non, quantificati in euro 740.840,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo ovvero o nella maggior somma riconosciuta in corso di causa. 
Deduceva, in particolare, l'istante che in data 17 aprile 2014, a seguito di un infortunio, veniva trasportata presso il ### dell'### di ### ove le veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'epifisi distale del femore dx, ferita lacero contusa del ginocchio dx, ferita a lembo dello strato corneo della gamba sx, contusione spalla dx e contusione della piramide nasale con invio al ### del P.S. di ### ove veniva ricoverata e, il successivo 23 aprile 2014 sottoposta ad intervento di osteosintesi senza adeguata protezione antibiotica, senza alcuna consulenza diabetologica né infettivologica per essere, quindi, dimessa in data 8 maggio 2014 nonostante dalla valva gessata trasudasse cattivo odore e liquido denso, segnalato ai sanitari. 
Dopo le dimissioni, l'attrice veniva sottoposta a trattamento domiciliare ma subiva un peggioramento delle proprie condizioni che ne determinava il ricovero, in data 18 giugno 2014, presso la ### di cura ### ove le veniva diagnosticata una osteomielite pseudomonas putida per poi, in data 26 giugno 2014 e 17 luglio 2014 essere sottoposta a due interventi chirurgici al fine di asportare i mezzi di sintesi e frammenti di osso infetto con recisione parziale del moncone femorale necrotico, del sequestro osseo e del tessuto femorale diafisario. 
Evidenziava l'esponente, quindi, la evidente responsabilità dell'### di ### per le gravi negligenze dimostrate in relazione alla fase pre e post operatoria la cui imperizia aveva determinato all'attrice una invalidità del 50%.  2. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando gli avversi assunti e chiedendo di chiamare in causa le rispettive ### di assicurazione ###ni, ### e ### dalle quali hanno chiesto di essere manlevati.  3. Nelle more, la causa veniva interrotta per il decesso dell'attrice e successivamente riassunta dagli eredi ### e ### 4. La causa veniva istruita mediante Ctu medico legale e il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità della ASL di ####L'### per colpa dovuta ad imprudenza e negligenza dei sanitari che ebbero in cura ### con condanna al pagamento della somma di euro 193.592,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo. Il giudice di prima istanza rigettava, invece, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della ### di ### e di ### con conseguente assorbimento delle domande di manleva avanzate nei confronti di ### e di ### nonché rigettava la domanda di manleva avanzata dalla Asl 1 di ### L'### e ### nei confronti di ### Il Tribunale, infine, condannava la Asl convenuta alla refusione delle spese sostenute dall'attrice e dalla chiamata ### ponendo definitivamente a suo carico le spese di ### mentre condannava ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di ##### nonché dalle terze chiamate ### ed ###ni spa.  5. Ha proposto appello la Asl 1 ###L'### chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della riassunzione da parte dei ###ri ### e ### con conseguente estinzione del giudizio, nel merito, il rigetto integrale della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, in subordine, la ripartizione gradata del danno tra la #### e ### di ### ed in via ulteriormente subordinata, la riduzione del risarcimento del danno a proprio carico in base alle risultanze della Ctu di cui ha chiesto la rinnovazione . 
In particolare, l'### sanitaria ha contestato la Ctu giudicata errata ed incompleta riportando, a sostegno, la diversa ricostruzione del fatto risultante dalle note critiche dei propri consulenti tecnici, nonché ne ha eccepito la nullità attesa la nomina nel collegio peritale di un medico specialista in ### e non in ### che ne ha determinato una erronea valutazione dei fatti di causa che avrebbero, invece, dovuto essere valutati sotto il profilo dell'insorgenza e dell'andamento di una malattia infettiva e non sotto il profilo dell'andamento di un intervento chirurgico di carattere ortopedico.  6. Hanno resistito al gravame ### e ### in qualità di eredi della defunta ### i quali hanno concluso, per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto ed hanno proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza ( in relazione al punto 7 pag 15 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di ### ha preso in considerazione unicamente la percentuale di invalidità permanente del 35% e non anche il maggior danno biologico permanente differenziale che andava considerato a partire dal 10% ) e per la condanna della ASL n. 1 ###L'### al risarcimento dei danni quantificati nella misura di ### 325.200,66, oltre successivi interessi e rivalutazione dal 01/06/2024 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore riconosciuta oltre al pagamento delle spese legali.  7. Si è, altresì, costituita in giudizio la ### in qualità di garante la ### di cura ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripartizione graduale del danno tra quest'ultima, la Asl e la ### sociale ### in conseguenza del rapporto causale di ognuna attesa l'assenza di richiesta di manleva a proprio carico, in primo grado, da parte di ### In via subordinata di rito, l'appellata ha aderito all'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei sigg.ri ### e ### con relativa declaratoria di intervenuta estinzione della causa in tale fase, formulata quale motivo di appello da Asl n.1 ###L'### Nel merito la ### appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, sottolineando l'esaustività della Ctu esperita ed, in via subordinata, ha aderito all'eccezione formulata dalla Asl impugnante di erroneità nella valutazione dei criteri di attribuzione e dell'ammontare del danno in ragione della premorienza del danneggiato.  8. Ha partecipato al giudizio anche ### garante la Asl appellante, insistendo per il rigetto della richiesta di manleva attesa l'inoperatività della garanzia e, in generale, dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, con conferma della sentenza impugnata.  9. Ha, altresì, resistito al gravame ### sociale eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame non avendo l'### appellante mai svolto nei propri riguardi alcuna domanda di condanna o di manleva in prime cure, non avendola mai chiamata in garanzia ( non avendo mai mosso rilievi sul suo operato) e non avendo, quindi, adesso alcuna legittimazione attiva a richiederne nei propri confronti per la prima volta, la condanna. 
Nel merito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività, della richiesta di rinnovazione della Ctu per pretesa nullità ( evidenziando la bontà dell'operato del consulente nominato dal Tribunale) e in ogni caso ha chiesto il rigetto dell'appello, sottolineando la diligenza con cui era stato erogato il servizio ADI da parte dei propri operatori, seguendo pedissequamente le indicazioni provenienti dal ### ed, in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, ha concluso chiedendo la riduzione della somma dovuta e di essere manlevata dalla propria assicurazione ###ni ### 10. Si è anche costituita in giudizio la ### di ### concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello attesa la domanda nuova spiegata nei propri confronti dalla ### non avendo in primo grado la predetta ### avanzato alcuna domanda nei propri confronti, con conseguente anche carenza di interesse dell'appellante, non essendo stata dichiarata alcuna soccombenza nei confronti della predetta appellata. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, evidenziando che la Asl non aveva assolto l'onere probatorio a proprio carico, dimostrando che nel caso specifico erano state adottate procedure idonee ed utilizzati dispositivi di prevenzione validi per ridurre al minimo l'insorgere delle infezioni nosocomiali, in particolare in riferimento all'intervento cui veniva sottoposta la sig.ra ### e sottolineando la correttezza delle risultanze della ### 11. Ha, infine, partecipato al giudizio #### la quale ha chiesto la conferma della gravata sentenza, fondata sulla ### tecnica “chiarissima, molto ben argomentata e piena di precisi riferimenti medico-legali sia riguardo alla valutazione delle condizioni generali della paziente sia in relazione all'inadeguata profilassi antibiotica, scientificamente ben argomentata, nonché alla mancata tempestiva diagnosi dell'infezione, dovuta in via principale alla mancata esecuzione di consulenze specifiche, imprescindibili nella fattispecie, e al mancato inserimento in cartella clinica di analisi indispensabili in funzione delle condizioni generali della paziente, verosimilmente effettuate (esame colturale del catetere), con conseguente inadeguatezza della gestione della prevedibile infezione e successiva incauta dimissione della paziente”.  13. Con ordinanza del 14 gennaio 2026 la causa è stata rimessa in decisione.  14.l'appello principale è infondato 14.###on un primo motivo di gravame, la ASL appellante assume l'inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., in connessione con il punto 6, pag. 13. 
Rammenta l'appellante che in data 4 maggio 2020 i difensori della ### ra ### hanno depositato istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice, circostanza comprovata dall'accluso certificato di morte e che in seguito, i ### ri ### depositavano atto di intervento nel giudizio in data ###, in base all'assunto della mancata interruzione del medesimo. 
Mostra allora di non avere compreso la difesa della ASL appellante la statuizione assunta dal giudice di prime cure sul punto, laddove qui lamenta che gli adempimenti descritti sarebbero stati posti in essere in aperta violazione di quanto dispone l'art. 300 cod. proc. civ. in merito alla morte della parte costituita, evento che deve essere necessariamente dichiarato in udienza dal procuratore della medesima, ovvero notificato alle altri parti del giudizio, senza che siano ammessi adempimenti equivalenti, idonei a produrre l'effetto interruttivo del giudizio. 
Se cioè è vero, come tale è, che solo dalla dichiarazione in udienza resa dal procuratore della parte ovvero dalla notifica alle altri parti del giudizio della stessa consegue l'effetto interruttivo, non resta che rilevare come al momento della costituzione dei ### ri ### e ### tali accadimenti non si fossero affatto verificati, essendosi limitata quella difesa a depositare in data 4 maggio 2020 mera istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice. 
Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo deve essere formalmente esplicitato dal procuratore della parte costituita o mediante apposita dichiarazione resa in udienza, oppure attraverso la notifica dell'evento alle altre parti processuali. Ciò in quanto, l'applicazione automatica dell'effetto interruttivo presuppone l'effettiva conoscenza dell'evento da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Tale regola non subisce deroghe nemmeno nell'ambito del processo telematico. Il mero deposito del certificato di morte nel fascicolo informatico non può essere equiparato né alla dichiarazione resa in udienza, né alla notifica formale, trattandosi di un adempimento di cui le parti non hanno avuto conoscenza diretta. Tale deposito può essere considerato come una dichiarazione effettuata fuori udienza che, per poter produrre effetti interruttivi, deve essere notificata agli altri soggetti. 
Il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione (come, per esempio, ad opera del nuovo art. 370 c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che prevede il solo deposito e non la notifica, del controricorso nel giudizio di cassazione). 
Nel caso di specie tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, conseguentemente, l'efficacia interruttiva avrebbe potuto decorrere esclusivamente dal momento dell'udienza che avrebbe consentito alle altre parti di acquisire piena ed effettiva conoscenza dell'evento (nei termini Corte appello ### 04/03/2025, n.307 e Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, (ud.  24/09/2024, dep. 29/11/2024), n.###), ma prima di tale momento, come visto, le parti legittimate avevano proseguito il giudizio impedendo quell'effetto interruttivo. 
Come risulta poi dalla lettura della decisione qui gravata in data 14 luglio 2020, si sono costituiti in giudizio, ai sensi degli artt. 110 e 302 c.p.c., ### e ### in qualità di eredi, allegando lo stato di famiglia della de cuius. 
In tema allora di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del Cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -che non è assolto con la produzione della denuncia di successioneè idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile. 
Tale certificazione, come detto, risultava allegata alla costituzione.  ### parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo 460 del codice civile, sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (nei termini sin qui esposti si veda Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22730).  14.2 Per comodità espositiva si passa poi a trattare il motivo di impugnazione afferente la pretesa nullità della ### Con ulteriore motivo di gravame, la difesa della ASL appellante infatti solleva l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale poiché i CTU nominati risultano specialisti nelle discipline di ### legale ed ### non invece di ### in aperta violazione dell'art. 15 della ### Il motivo deve essere disatteso. 
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è infatti soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, restando altrimenti sanata (### 3, n. 15747 del 15 giugno 2018; ### U., n. 3086 del 1 febbraio 2022; ### 3, n. 2251 del 31 gennaio 2013 e Cassazione civile sez. II, 26/12/2024, (ud. 10/12/2024, dep. 26/12/2024), n.###). 
Come si evince allora dal mero esame del fascicolo di primo grado, con il provvedimento 04/05/2021, il Giudice di primo grado nominava CTU il medico legale il prof. ### al quale demandava la mera indicazione di ausiliario specialista medico chirurgo, al fine della composizione del collegio peritale. 
Con successiva nota depositata in data ### il predetto medico legale individuava quale CTU specialista in chirurgia il prof. ### Nelle successive note depositate in data ### a firma dell'avv. ### per la ASL qui appellante si formulava la seguente richiesta “vista l'ordinanza di conferimento dell'incarico di CTU al #### con studio in #####, in ### 83 e l'indicazione, da parte di quest'ultimo, del ##### in ### quale ausiliario, componente del ### i quali hanno accettato l'incarico e prestato giuramento telematico, individua i propri ### con nomina formalizzata mediante deposito telematico consentito sino all'inizio delle operazioni peritali fissate per il 9 ottobre 2021 alle ore 10.30 presso lo studio del #### dianzi indicato”. 
Quella difesa pertanto si mostrava perfettamente a conoscenza della specializzazione in possesso del collegio peritale e nulla tempestivamente eccepiva in ordine alla mancata nomina di uno specialista in ### infettive ed anzi procedeva alla nomina del proprio consulente così manifestando acquiescenza a quella decisione.  ### è pertanto evidentemente e manifestamente tardiva. 
Non appare poi assolutamente pertinente il richiamo operato dalla difesa ASL alla giurisprudenza in materi adi violazione dell'obbligo di procedere a CTU collegiale, in quanto in questa sede si verte solo sulla asserita assenza di specializzazione in capo ad uno dei consulenti; circostanza, come detto, mai eccepita dalla difesa della parte appellante in modo tempestivo anche per eventualmente consentire le necessarie acquisizioni sul punto, pure nel contraddittorio dello specialista stesso.  14.3 Motivo afferente la pretesa nullità della sentenza nella parte in cui, sulla scorta di CTU asseritamente nulla in quanto illogica e carente da un punto di vista motivazionale, ha affermato la responsabilità esclusiva della ASL appellante. 
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.  14.3.1 In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero (ovvero la struttura sanitaria privata) risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente. 
Le prestazioni sanitarie infatti da parte di una struttura ospedaliera deputata a fornire assistenza avvengono sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza medica”. In questa assumono primario rilievo le prestazioni di natura medica, nelle quali si possono rinvenire anche prestazioni “latu sensu” alberghiero ed obbligazioni accessorie c.d. di sicurezza e/o protezione. ### è pertanto regolato dalle norme che disciplinano l'attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde per i danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, 2° co.  e 2236 cc, che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili (che presentino cioè problemi tecnici di particolare complessità, trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica: Cass. III^ nrr. 2042/05 e 9085/05 cit.), limitano la responsabilità del medico per imperizia (non per imprudenza o negligenza), e di conseguenza quella della struttura sanitaria pubblica o privata, al dolo ed alla colpa grave. 
Dalla qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discendono le seguenti conseguenze. 
Il paziente è tenuto ad allegare e comprovare: il fatto di essere stato sottoposto ad intervento sanitario; la presenza di un danno risarcibile e che tra tale intervento e il danno lamentato vi sia un nesso causale. ### invece del professionista deve essere invece semplicemente allegato dal paziente, il quale, posta la natura di obbligazioni di mezzi del sanitario, può allora limitarsi ad affermare il difetto di diligenza (che è equiparabile in sostanza alla dimostrazione della colpa) senza necessità di dover fornire la prova della stessa. E' onere invece del sanitario il fornire la c.d. prova liberatoria, provare cioè l'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, e la diligenza nell'adempimento, tanto più se l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore. 
Sotto tale ultimo profilo va allora sottolineato come l'onere di allegazione sul paziente di profili concreti di colpa medica, posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, non si spinga fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista, che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario. 
Proprio in relazione alla fattispecie delle infezioni nosocomiali, la riconduzione della responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale ha trovato le sue prime manifestazioni e ha, quindi, spesso fatto riferimento a teorie e schemi elaborati dalla dottrina, tra i quali, in particolare, quelli del c.d. «contratto di spedalità» e della c.d. «obbligazione da contatto sociale». 
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale discende l'applicazione della regola probatoria che come visto viene evocata, nell'ambito della responsabilità medica, nel senso di attribuire al paziente creditore l'onere della prova del danno (consistente nell'aggravamento delle condizioni di salute) e dell'insorgenza del medesimo nell'ambito della prestazione di cura, ma non della negligenza del convenuto, gravando, viceversa, su quest'ultimo l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento. 
È peraltro diffusa in sede applicativa di tali impostazioni “contrattualistiche” la riconduzione delle infezioni nosocomiali nell'ambito di modelli di imputazione sostanzialmente oggettiva della responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ciò anche in ragione della difficoltà di accertamento della causa concreta dell'infezione della non completa prevenibilità del fenomeno e dell'anonimato delle prestazioni a ciò dirette. 
All'interno di un quadro così composito, la “sicura” riconduzione della fattispecie nell'alveo delle regole probatorie proprie della responsabilità contrattuale ha reso la valutazione della colpevolezza meramente eventuale, non rappresentando più quest'ultima un requisito indispensabile ai fini dell'imputazione, essendo sufficiente per l'attore la prova del danno e del nesso di causalità. 
Resta tuttavia da verificare se l'eventuale assenza di colpevolezza possa assumere, o meglio, recuperare una qualche rilevanza, per lo meno, in relazione alla prova liberatoria. 
Appare francamente non condivisibile quella impostazione interpretativa che, conformemente ad una interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 1218 c.c., fa coincidere l'esimente con la sola prova positiva di un fattore esterno e imprevedibile, non essendo sufficiente ai fini dell'esonero dalla responsabilità, a fronte della prova dell'origine nosocomiale delle infezioni, la prova del diligente adempimento delle regole precauzionali da parte dei sanitari. In questo modo però viene addossata alla struttura convenuta una tipica «probatio diabolica», quale quella della dimostrazione dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile, con la conseguenza che la struttura e/o il medico viene chiamato a rispondere della situazione di incertezza e, altresì, della mera fatalità. 
In altri casi invece viene contemplata, all'interno di un'interpretazione in termini soggettivi della causa non imputabile ex art. 1218 c.c., la possibilità del sanitario di liberarsi, provando la propria assenza di colpa in alternativa alla prova dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile. 
Con riferimento a tale ultima e più garantista impostazione si segnala Cass. III^ nr. 12274/11, che, per un verso, ha escluso che fosse ascrivibile a colpa dei sanitari la causa mediata dell'infezione, vale a dire la scelta dell'intervento chirurgico d'urgenza, ritenuto indifferibile, e della tecnica operatoria, ritenuta giustificata e non sperimentale; per altro verso, ha ascritto la contaminazione della cavità addominale da parte di germi, della quale indubbiamente l'intervento chirurgico era stato occasione (o causa mediata), ad una complicanza che può sì verificarsi per interventi quale quello subito dall'attrice, ma in una percentuale talmente bassa (0,7%) che è da escludere che il relativo accadimento potesse essere previsto ed evitato dai sanitari adottando la diligenza richiesta nel caso concreto (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12274). 
Non senza allora avere aggiunto come quegli elementi costituenti la prova liberatoria debbano essere integrati, anche, a sommesso avviso dello scrivente, mediante il vaglio comparativo con quegli specifici oneri precauzionali volti proprio a prevenire il rischio effettivo (es: controlli sul rispetto della normativa antigienica, utilizzo non promiscuo dei locali adibiti a sale operatorie, adozione di adeguate misure profilattiche anche nella fase post-operatoria), può allora scendersi a valutare in concreto la fondatezza o meno dell'assunto attoreo sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal ctu. 
Premessa metodologica. 
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, ###; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. ###; Sez. I, Ord., 13/12/2023, ###; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. ###; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.  30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc.  civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (### 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (### L, n. 3819 del 14.2.2020). 
In tale prospettiva - si è affermato in quella sede ###ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (### 1, n. ### del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). 
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi - precisa la Corte del 2024 - che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. 
All'esito allora dell'espletata perizia, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e profili di censurabilità, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte devono essere ampiamente condivise, è rimasto accertato quanto segue, con riferimento alla specifica posizione della ASL appellante. 
Le infezioni del sito chirurgico (#### site infection), secondo i dati del sistema di ### delle ### (###, rappresentano, con un incidenza del 14-16%, una delle prime cause di infezione ospedaliera. 
Per ridurre l'incidenza delle SSI è necessario ricorrere ad un approccio che tenga conto dei molteplici fattori che determinano il rischio chirurgico quali: caratteristiche del paziente, tipo di intervento, modalità operative del personale sanitario e tipologia di ospedale. 
La signora ### presentava condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione: tale condizione clinica, evidentemente nota ai sanitari della ASL convenuta, avrebbe dovuto suggerire una più attenta prevenzione/sorveglianza sul rischio infettivo in un intervento c.d. settico, giacché consistente nell'utilizzo di mezzi di sintesi e materiali sostitutivi. 
Con riferimento alla specifica profilassi antibiotica utilizzata (### 400mg 30 minuti prima della incisione secondo l'anestesista, 35 minuti prima secondo l'ortopedico) il collegio peritale, facendo proprie le considerazioni esposte dai consulenti di parte attrice, ha evidenziato come, a prescindere dalla durata dello stesso, il mero trattamento farmacologico ante operatorio, praticato nell'occasione, fosse proprio di un intervento cd pulito. 
Nella fattispecie ora al vaglio della Corte, si trattava invece di un intervento considerato non sterile in quanto caratterizzato dall'utilizzo di materiale esterno come mezzi di sintesi e materiale sintetico stimolante la ricrescita ossea e oltretutto, come visto, su soggetto in condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione. 
Dall'esame della cartella allora: nessuna somministrazione antibiotica intraoperatoria risulta praticata; rimosso poi il drenaggio ed inviata la punta del catetere vasale (si suppone per un esame colturale) nessuna risposta veniva annotata in cartella. 
I rilievi opposti sul punto dai consulenti di parte ASL al collegio peritale, e sostanzialmente riprodotti nel motivo di appello, non affrontano neanche la questione relativa alla riscontrata necessità di un trattamento intraoperatorio alla luce delle criticità sopra evidenziate, essendosi limitati quei tecnici di parte ad allegare, ma non ad adeguatamente documentare mediante indicazione in quella sede delle fonti di tale asserzione, che la dose intraoperatoria aggiuntiva non è prevista per la ### in ragione della lunga emivita di 48-72 ore. 
Con riferimento poi alla gestione dell'evoluzione della ferita chirurgica, sono gli stessi consulenti di parte ASL ad ammettere nelle loro osservazioni che “la ferita chirurgica ### presentava un ritardo di cicatrizzazione ragionevolmente attribuibile alla patologia diabetica sofferta dalla paziente”. 
A fronte allora di tale esplicita ammissione da parte degli stessi consulenti ### a fronte cioè della ammissione che si era di fronte ad una ferita che presentava ritardo nella cicatrizzazione e che pertanto può, in base al criterio del più probabile che non su cui infra, ritenersi costituire fonte dell'infezione verificatasi in situ, si conferma la validità dei rilievi critici sollevati dal ### peritale sul punto: non furono cioè attivate richieste di consulenze mirate durante la degenza (diabetologica e infettivologica), da cui evidentemente derivò una omessa o ritardata diagnosi di infezione del sito chirurgico e di somministrazione di terapia; non v'è traccia, come detto, della risposta clinica di un' eventuale esecuzione di antibiogramma e della progettazione del trattamento farmacologico medesimo; la paziente, in tale quadro, venne addirittura dimessa di lì a poco. 
Va pertanto affermata la sicura riconducibilità eziologica almeno della insorgenza e della prima fase progressiva della patologia, da cui poi è risultata affetta la paziente, alle azioni ed omissioni poste in essere dai sanitari della ASL appellante, secondo quel criterio probabilistico sopra enunciato e su cui più diffusamente infra.  14.3.2 Tutte poi le successive osservazioni rivolte dal ct di parte ASL e poi riproposte in questa sede da quella difesa, rivolgono l'attenzione verso l'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente dopo il suddetto ricovero presso il PO di ### e, segnatamente, nel corso del periodo di assistenza domiciliare integrata (dal 09/05/2014 al 17/06/2014), nonchè del successivo ricovero presso la ### di ### di ### (dal 18/06/2014 al 21/08/2014). 
Sulla posizione della ### e della ### d ### occorre allora precisare quanto segue.  #### al punto 4 delle sue conclusioni, così richiede ### in questa sede ###ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna”. 
Come evidenziato anche dalla difesa della ### e dalla difesa della ### di ### tali soggetti venivano inizialmente convenuti in giudizio su iniziativa della sola parte attrice; parte che, all'esito della decisione di rigetto adottata dal Giudice di prime cure, non ha poi inteso in parte qua proporre appello né in via principale né in via incidentale. 
Nel corso del giudizio di primo grado invece la ### che pure ha concluso per la chiamata in causa di altro soggetto (la compagnia di assicurazione da cui pretendeva essere manlevata e su cui infra), non ha formulato alcuna domanda di accertamento di una corresponsabilità, anche ai fini dell'esercizio del regresso o della rivalsa, nei confronti della ### e della ### di ### di ### In primo grado cioè la difesa della ASL ha concluso per il rigetto della domanda azionata nei propri confronti, assumendo una portata completamente esimente, rispetto al proprio operato, delle condotte poste in essere dagli altri due operatori. 
Tanto premesso, appare allora evidente come la parte appellante ASL possa ritenersi sì legittimata alla proposizione di un motivo di appello avverso la statuizione della sentenza di primo grado che, rigettando sul punto la domanda attorea, ha escluso la responsabilità di ### e della ### di ### di ### come radicalmente elidente la propria, ma non possa invece, in assenza di una iniziativa impugnatoria da parte del danneggiato, introdurre solo in questa sede una richiesta subordinata di accertamento di una corresponsabilità degli atri due soggetti, addirittura con graduazione delle rispettive colpe. 
Accertata allora almeno una corresponsabilità nella causazione dell'evento in capo ai sanitari ### secondo quanto visto, resta comunque esposta questa per l'intero nei confronti delle parti attrici, in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 2055 cc, non avendo quelle parti impugnato la sentenza “assolutoria” nei confronti della ### e della ### di ### Resta ovviamente salva la possibilità in capo alla ASL di eventualmente far valere il diritto al regresso, ove formalmente introdotta in altra sede tale richiesta nei confronti degli eventuali corresponsabili. 
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone infatti, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova (Cassazione civile sez. III, 16/05/2025, n.13063 e cass. Civ., n. 5475 del 2023 e Cass. Civ., 3803 del 2004). 
Così delimitato allora l'oggetto dell'accertamento demandato in questa sede alla Corte, occorre ora riproporre alcuni concetti in punto di accertamento del nesso di causalità.  ### del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato allora, come inizialmente detto, alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico, come in precedenza esposto. 
Qualora allora vi sia soltanto una condotta astrattamente idonea a determinare l'evento, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria, se la probabilità che il danno sia conseguenza della condotta sia prevalente rispetto alla possibilità che non lo sia. Mentre nel caso in cui il danno sia astrattamente riconducibile a più cause, va attribuito maggiore rilievo agli elementi da cui emerge una probabilità prevalente. 
La regola del “più probabile che non” - si insegna in materia - come categoria giuridica peraltro ha due versioni. Quella forte e quella debole. Quella forte è intesa in senso quantitativo, perché identifica il grado di convincimento del giudice che accoglie la domanda, nel senso ritiene la tesi dell'attore più credibile di quella del convenuto, in senso assoluto, senza dare un valore numerico e statistico alle varie spiegazioni causali alternative e alle retrostanti prove. 
Tale criterio non è adottato nel nostro ordinamento. 
Il criterio di riferimento da noi adottato è quello invece cd debole, come spiega la decisione n. 15991 del 2011 della Corte di cassazione, secondo cui “la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduce di per sé alla regola aberrante del 50% +1”, bensì “alla compiuta valutazione dell'evidenza del probabile” (Corte di Cassazione n. 15991 del 2011). 
Più probabile che non allora va riferito a un giudizio relativo alle sole cause che possono spiegare quell'evento e che siano state in qualche modo provate e vagliate nel giudizio civile. 
Tra queste cause il giudice potrà ritenere maggiormente probabile quella che presenti l'incidenza statistica maggiore in confronto alle altre alternative possibili e questo anche se quella percentuale si collochi notevolmente al di sotto del dato numerico statistico del 50%. 
Il giudice di merito deve quindi operare due passaggi separati per pervenire ad una valutazione probabilistica corretta che consenta di esprimere la valutazione. 
Il primo passaggio riguarda l'alternativa tra fatto vero e fatto falso, sulla base delle prove acquisite. 
Rispetto ad ogni tesi dell'attore, il giudice deve verificare l'eventualità che essa possa essere vera o falsa e cioè che sul medesimo fatto vi siano, una ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa. Rispetto a queste due opzioni il giudice deve scegliere quella che “in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma superiore all'altra”. 
Vi è poi il secondo passaggio e cioè quello della prevalenza, che è come nel primo passaggio anch'essa relativa. 
Nel caso (generalmente ricorrente) di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, oltre all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento, si possono affiancare altre ipotesi che abbiano ricevuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio. In questo caso si presentano più alternative, tutte verosimili e si applica la regola della “prevalenza relativa” per cui il giudice deve selezionare come vero quell'enunciato o quella tesi che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma. 
Fra le più ipotesi plausibili, il giudice deve ritenere come vera quella che ha ricevuto il grado di maggior conferma relativa (cioè che sia probabile o possibile più di altre spiegazioni alternative, tutte plausibili) dell'esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili e ciò rispetto all'ipotesi negativa che tale nesso non sussiste. 
In tema di responsabilità civile non può allora negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. 
Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. 
Si è sotto altro profilo altresì posto in rilievo che il danneggiato deve essere risarcito di tutte le conseguenze dannose cui rimane esposto in conseguenza di uno specifico antecedente causale (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, 27254; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., 21/7/2011, n. 15991), si è precisato che tali sono tutte le conseguenze dannose legate all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989, n. 65) ma anche da un rapporto di causalità specifica (v. Cass., 2/12/2021, n. ###; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582), cui è rimasto esposto a fronte ### dello specifico antecedente causale, determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne ### sul piano risarcitorio (cfr. Cass., 18/4/2019, 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254). 
Esclusa allora con certezza l' efficienza causale esimente di eventuali condotte poste in essere da ### e della ### di ### di ### in relazione all'evento costituito dalle condizioni finali della danneggiata (evoluzione in osteomielite della infezione sopraggiunta), almeno con riferimento all'insorgenza del fenomeno infettivo (tutto ascrivibile in misura certo percentualmente maggiore in capo alla ###, non occorre scendere ad accertare altro in questa sede in relazione alle condotte ed omissioni poste in essere da queste (per come almeno prospettate nelle tutt'altro che superficiali osservazioni dei consulenti ASL trasfuse poi nell'atto di appello), in quanto, come detto: sul punto non è stato fatto appello dai danneggiati, i quali sostanzialmente insistono del tutto legittimamente ex art. 2055 cc per la condanna della ASL per il tutto; la difesa della convenuta ### che ha inizialmente concluso solo per il rigetto della domanda rivolta nei propri confronti sul presupposto di una responsabilità esclusiva degli altri soggetti, non ha tempestivamente formulato in primo grado una richiesta anche di graduazione delle responsabilità degli altri compartecipi e ciò osta alla scrutinabilità di tale istanza nella presente sede di secondo grado.  15. Sulla posizione della compagnia chiamata in manleva La decisione qui oggetto di gravame, in relazione al rapporto di garanzia attivato dalla ASL così statuiva (pg. 18 cpv 1 e 3): “rigetta la domanda di manleva avanzata da Asl1 ### - L'### - ### nei confronti di ### - condanna l'ASL 1 ### - ### L'### alla refusione delle spese sostenute dalla chiamata ### pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e ### come per legge” La valutazione di tale domanda veniva affrontata al punto nr. 8 della decisione pagg. 16 e 17. 
Nell'atto di appello, la difesa ASL dichiara formalmente di impugnare la sentenza per i seguenti motivi: “Inammissibilità atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., anche in connessione con il successivo punto 6) in relazione alla quantificazione del danno in favore degli eredi piuttosto che della defunta originaria attrice CTU errata ed incompleta. Errata valutazione dei documenti. Omessa motivazione. 
Nullità della ### Capi della decisione di primo grado che vengono impugnati: pag. 13, punto 6, 4° cpv.  pag. 18, punto 7, 1° cpv.” Sulla scorta di tali premesse ha poi così concluso: “Preliminarmente ed in via cautelare, accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale Civile di ### e notificata il ### a definizione della causa civile incardinata al R.G. n. 1544/2018, stanti i motivi di appello documentalmente provati e la difficoltà di procedere al recupero delle somme che dovessero essere dall'### i ### ri ### e ### stante il cospicuo ammontare delle somme stesse, che renderebbe arduo il recupero delle medesime, qualora utilizzate a seguito della corresponsione; Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione del giudizio da parte dei ### ri ### e ### conseguentemente l'estinzione del giudizio; In subordine e nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, conseguentemente - rigettare integralmente la domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrata; In ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna; In via ulteriormente subordinata ridurre il risarcimento del danno a carico della ASL n. 1 ###L'### in base alle risultanze della espletanda CTU della quale si chiede con forza la rinnovazione.; Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che venga disposta nuova CTU con nomina di un rinnovato collegio peritale, composto da un medico specialista in ### ed altro sanitario specialista in ### che fornisca adeguata risposta alle osservazioni critiche trancianti, mosse dai consulenti di parte della ASL convenuta in primo grado”. 
Al di là allora delle considerazioni esposte nell'atto di appello e sostanzialmente riproducenti in parte qua le difese già sul punto articolate in primo grado dalla difesa ### appare evidente come il capo decisorio di rigetto della domanda di manleva non risulti essere stato impugnato da quella difesa.  16. Sull' appello incidentale dei danneggiati. 
Propongono appello incidentale gli originari attori, impugnando: il punto del capo del capo 6 pag. 15 e del capo 9, pag. 17 ### incidentale è tempestivo.  ### impugnazione della sentenza comporta infatti la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ. (Cass., 19/06/2015, n. 12724). 
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. e non quarto comma), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Cass., 06/03/2020, n. 6386 e Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 27/06/2024), n.17723). 
Nello specifico la citazione era per l'udienza del 15.1.2025, poi differita ex art. 168 bis quarto co. al 22.1.2025, mentre la costituzione degli appellati/appellanti incidentali risulta essere avvenuta in data ###. 
Il termine di costituzione del convenuto, si computa "a ritroso", come tutti i termini contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. I commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109). 
Nella fattispecie pertanto quel termine di venti gg andava a scadere il ###, mentre la costituzione risulta depositata in data ###. 
Con riferimento alla liquidazione del danno, gli appellanti assumono che in caso di menomazioni preesistenti del danneggiato che si aggravano in conseguenza dell'illecito, il procedimento di stima dovrà prevedere quattro fasi: 1 - la stima in punti percentuale risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito; 2 - la stima della invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito; 3 - la valorizzazione monetaria dell'invalidità permanente complessiva; 4 - la sottrazione dell'invalidità preesistente all'invalidità complessiva accertata , come da conteggio effettuato in applicazione delle tabelle milanesi 2024. 
Ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, la preesistente menomazione del danneggiato "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa in effetti va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. 
Sicché, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., va quindi sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 35%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 10%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale. 
La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa (da ultimo Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Propone tuttavia l'appellante nell'ambito dello specifico motivo di appello il seguente conteggio: 1 - 45% € 369.883,20 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) A detrarre il 10% ( non imputabile a errore medico) 2 - € 44.682,54 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) Liquidazione e monetizzazione del maggior danno biologico : calcolo corretto - € 325.200,66 ( Capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024). 
Il conteggio quindi connesso al motivo di appello è palesemente errato, in quanto non tiene affatto conto dei criteri che devono essere seguiti in materia. 
All'esito della disposta CTU è stato accertato che la danneggiata era affetta da invalidità permanente in percentuale non inferiore al 35% (trentacinque per cento) per gravi esiti disfunzionali a carico dell'arto inferiore destro. 
Precisa poi il collegio che “Il maggior danno biologico permanente differenziale va considerato a partire dal 10% (decimo punto percentuale).” Erroneamente allora somma la parte appellante al 35% il 10%, in quanto è di tutta evidenza che nell'ambito della complessiva percentuale del 35%, la minor percentuale dal 10% in poi sia ascrivibile al danno differenziale. 
Come già anticipato, infatti il conteggio del danno differenziale deve essere operato liquidando il valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata, pari al 35% e poi sottraendo a questo il valore monetario corrispondente al grado di invalidità preesistente, che nello specifico è pari al 10% (si veda su identica fattispecie la citata Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Il motivo, per come trasfuso in quell'erroneo conteggio, deve essere pertanto disatteso.  17. Motivo relativo alle spese di lite. 
La sentenza ha condannato gli attori ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle terze chiamate ### e ###ni s.p.a., pari ad € 14.103,00 ciascuna, oltre accessori, IVA e ### come per legge. 
Assume in particolare la parte appellante sul punto l'ingiustizia della predetta statuizione, in quanto, la citazione in giudizio della ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., e poi le conseguenti chiamate in causa ad opera delle stesse convenute delle rispettive compagnie, si erta necessaria in quanto la ASL in sede di mediazione aveva opposto ogni rifiuto ad ogni proposta conciliativa sulla scorta della seguente motivazione:“...essendo intervenuta una riunione del comitato valutazione sinistri della ### all'esame del quale è stato sottoposto il caso. All'esito dell'esame, il comitato ha ritenuto che alcuna colpa sia ascrivibile al personale dipendente della ASL che si è occupato in regime di ricovero della signora ### Eventuali responsabilità potrebbero invece essere ricondotte all'operato dell'assistenza domiciliare (### e/o della ### di ### Ciò premesso la ASL ritiene pertanto di non poter addivenire alla formulazione di alcuna proposta transattiva”. 
Esclusa allora, già solo da un punto di vista logico prima che giuridico, l'imputabilità in capo ad affermazioni rese da ASL della decisione autonoma della difesa delle parti attrici di agire anche nei confronti di ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., rileva tuttavia la Corte come la prospettabile configurabilità di profili di corresponsabilità anche i capo a tali soggetti, non ulteriormente sindacabile da questa Corte, in ragione di quanto sopra già evidenziato, e non indagati approfonditamente e convincentemente dalla CTU in primo grado ma almeno non del tutto da escludersi all'esito del vaglio delle pertinenti osservazioni dei consulenti ### induce a ritenere comunque sussistenti i presupposti, anche ex Corte Cost. nr. 77/18, per l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra gli attori i convenuti ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l e quindi le rispettive compagnie assicuratrici. 
Non risulta invece proposta dalle predette ### almeno in ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale sul punto, richiesta di condanna della chiamante al pagamento delle spese sostenute in primo grado e d'altro canto, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, alla liquidazione delle spese si è ivi proceduto proprio escludendo la sussistenza di una soccombenza in capo alla chiamante, essendo stato addebitato ogni onere in capo alle parti attrici, con statuizione qui, come visto, in parte riformata.  18.In ordine alle spese di lite allora si osserva quanto segue. 
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). 
Il parziale rigetto dell'appello incidentale deve allora indurre a rivedere le statuizioni relative alle spese di lite anche con riferimento al primo grado nel rapporti parti attrici/### Nel presente grado le spese sostenute da ### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### S.P.A., con sede in #### alla ### 14, iscritta al registro delle ### di ### al n. ###, P. I. ###, ### di ### s.p.a., (P.I. ###) seguono la soccombenza a carico della ASL appellante anche per il già citato principio di causazione e di soccombenza per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.   Le spese del presente grado seguono la soccombenza, con parziale compensazione quindi nel rapporto attori/ASL e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. ###/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.  ### del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).  P.Q.M.  La Corte di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide: respinge l'appello principale proposto da ### n. 1 ###
L'### (P. IVA e C. F. ###); accoglie in parte l'appello incidentale proposto da ### nato ad #### il ###68 (C.F.: ###), residente ###(già ### n. 7), nella sua qualità di erede legittimo e universale di ### nata ad #### il ### (C.F.: ###), ed ivi deceduta in data ### e ### nato ad #### il ### (C.F.: ###) ed ivi deceduto in data ### e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza ### nr. 224/24, dichiara interamente compensate le spese di lite relative al primo grado nel rapporto parti attrici### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### di ### s.p.a., (P.I. ###); dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto parti attrici - ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F. ###) e per l'effetto condanna l'### al pagamento in favore dei primi in solido: per il primo grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; per il presente grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; condanna ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F.  ###) al pagamento delle spese processuali relative al presente grado nei confronti di ### , ##### per l'#### di ### s.p.a., ### S.P.A., che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno: si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del ### della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale proposto da ### n. 1 ###L'### deciso nella camera di consiglio del 21.1.2026 ##### S. ### 

causa n. 758/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Salvatore Filocamo, Ria Federico

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 882/2025 del 09-09-2025

... rischio elettivo, assunto dallo ### in occasione dell'infortunio sul lavoro subito, in contrasto con le valutazioni operate dall'I.n.a.i.l. (che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra l'incarico lavorativo espletato dallo ### e i danni lamentati). I due motivi, vista la connessione che li avvince dal punto di vista logico e giuridico, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte. Anzitutto, occorre premettere che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, posto che il Tribunale, al fine di valutare la effettività del danno lamentato dallo ### ed il nesso di causalità fra lo stesso e le omissioni professionali attribuite all'avv. ### ha correttamente indagato - senza, quindi, incorrere nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - il tema della sussistenza o meno del nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente del professionista ed i danni lamentati dall'attore, il quale costituiva oggetto della domanda di risarcimento dei danni medesimi, concernendo uno degli elementi (leggi tutto)...

testo integrale

Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile Repubblica italiana In nome del popolo italiano ### n. 968/2019 R.G.A.C. 
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa ####; dott. ### (### relatore); dott.ssa ### (### ha pronunciato la presente ### causa civile n. 968/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra: ### (codice fiscale: ###), nato a ### ora ####, il 1°.10.1944, residente ###via ### n. 7, rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a ### in viale ### n. 79, con indirizzo di posta elettronica certificata: ### Appellante e ### (codice fiscale: ###), avvocato, nato a ####, il ###, rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da sé stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. ### sito a ### in via G. Alberti, n. 27, nonché al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: ### Appellato/Appellante incidentale e ### s.p.a. (codice fiscale: ###), in persona del l.r.p.t., avente sede ###via ### n. 4, succeduta alla ### di ### s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione nella ### s.p.a. della ### di ### s.p.a. e successiva ridenominazione di quest'ultima in ### s.p.a., come da atto pubblico del 21.6.2023, a rogito del ### con studio a ### repertorio n. 59.037, raccolta n. 27.767, allegato in atti, rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. ### sito a ####, in via ### n. 11, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: #### delle parti: il procuratore dell'appellante ### chiede: “1) ### per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza 1312/2018, emessa dal Tribunale Ordinario di ### in persona del Giudice designato, dott. ### pubblicata il ###, depositata in ### il ###, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. ### ex art. 1176 comma secondo c.c. , art. 1218 c.c. ed ex art. 2236 c.c. e per l'effetto condannare in solido l'avv.  ### e per esso la ### S.p.a., già ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di € 61.974,83 a favore del #### oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del deposito del ricorso avanti al Tar di ### e/o ad una somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia; 2) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio; 3) In via istruttoria, si reitera la richiesta formulata nel giudizio di primo grado di espletamento di CTU medico-legale sulla persona del #### al fine di quantificare i danni e le lesioni subite, in modo da comprovare la richiesta di risarcimento nel quantum richiesto e/o in subordine che il Giudice quantifichi, in via equitativa, i danni subiti dal #### in conseguenza del comportamento inadempiente e negligente dell'avv. ### come ampiamente provato in atti; 4) ### l'Avv. ### ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e per esso la ### S.p.a., già ### s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa in favore del #### 5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato quale antistatario”; l'appellato/appellante incidentale ### rappresentato da sé stesso, chiede che: “l'ecc. Corte di Appello di ### voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dallo ### avverso la sentenza, n. 1312/2018, anche ai sensi dell'art. 348 ter, c.p.c., ovvero rigettare la stessa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in accoglimento della domanda avanzata in via incidentale voglia condannare la ### So. Coop., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado quantificate nella somma di € 12.000, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di spettanza dell'Avv. ### sulla base delle tariffe professionali in vigore in rapporto allo scaglione della causa di primo grado, con condanna inoltre al pagamento delle spese e competenze del presenta grado del giudizio da porre sempre a carico della ### Ass. ###”; il procuratore dell'appellata ### s.p.a. chiede che: “l'###ma Corte di Appello adita voglia rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese e competenze di lite”. 
Svolgimento del processo 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di ### atto di citazione notificato il ###, ### ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'avvocato ### affinché - previo accertamento della responsabilità del professionista convenuto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2°, 1218 e 2236 c.c., per avere compromesso, a causa della sua negligenza, il positivo esito di un giudizio di risarcimento danni che l'attore aveva intrapreso dinanzi al T.A.R. di ### con l'assistenza e rappresentanza del predetto difensore, nei confronti della ### - il convenuto fosse condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 61.974,83, oltre rivalutazione e interessi legali. 
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha affermato che: I) dopo la soppressione della ### per il ### (“### per opere straordinarie di pubblico interesse nell'### Meridionale”), presso cui aveva lavorato, era stato assunto a tempo indeterminato dalla ### con le mansioni di gestore degli acquedotti della ### e, il ###, mentre stava pulendo un impianto di potabilizzazione dell'acqua con acido muriatico ad alta concentrazione e sprovvisto di dispositivi di protezione, era stato investito dalle esalazioni dell'acido ed aveva subito danni all'apparato digerente, per i quali l'I.n.a.i.l. gli aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 16 % e una rendita mensile di lire 210.000; II) pertanto, nell'anno 1992, aveva conferito all'avv.  ### il mandato di rappresentarlo e assisterlo nel giudizio da intraprendere contro la ### avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico subito a seguito del predetto infortunio sul lavoro del 7.7.1991, non coperto dalla rendita dell'I.n.a.i.l. e, a tal fine, l'avv. ### aveva adito il Tribunale di ### il quale, tuttavia, con sentenza n. 2040 del 9.7.2005, accogliendo l'eccezione sollevata dalla ### aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e condannando lo ### al rimborso delle spese di lite nei confronti della #### in seguito, l'avv. ### con ricorso presentato il ### - senza informalo e servendosi di alcune procure rilasciate in bianco - aveva riproposto la medesima domanda giudiziale contro la ### dinanzi al T.A.R. di ### rassicurando lo ### nel corso degli anni successivi, circa il regolare andamento del giudizio IV) il ###, tuttavia, il professionista convenuto gli aveva inviato una lettera raccomandata, con cui gli aveva comunicato di voler rinunciare ai mandati affidatigli, salvo rassicurarlo sul regolare andamento dei giudizi instaurati nel proprio interesse; V) nondimeno, lo ### recatosi presso la segreteria del T.A.R. di ### per avere maggiori informazioni circa l'andamento del suo giudizio contro la ### (procedimento R.G. 1664/2000), aveva appreso, con suo stupore, che lo stesso era stato dichiarato perento con decreto del 3.9.2009, in quanto non era stata presentata dall'avv. ### alcuna istanza di fissazione di udienza nei termini di rito e che, avverso il predetto decreto di perenzione, non era stata proposta dal predetto legale neppure opposizione nei termini di legge. 
Sulla base di queste premesse, ### - ritenuta la responsabilità contrattuale dell'avv. ### ai sensi degli artt. 1176, comma 2°, 1218 e 2236 c.c. - ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 61.974,83, oltre rivalutazione e interessi, a titolo del risarcimento del danno, dato che aveva perso ogni possibilità di ottenere il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell'incidente sul lavoro del 7.9.1991, essendosi, nel frattempo, prescritto il relativo diritto. 
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio l'avv. ### il quale ha resistito all'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che: a) era falsa l'affermazione secondo cui egli avrebbe intentato il giudizio dinanzi al T.A.R. di ### nell'interesse dello ### senza informarlo e utilizzando, al fine di costituirsi in giudizio tramite procura alle liti, una firma apposta dalla controparte su un foglio bianco; piuttosto, lo ### era un cliente suscettibile e aggressivo, che non lo aveva mai retribuito per l'attività professionale prestata in suo favore e lo aveva, oltretutto, costretto ad intentare azioni giudiziali infondate; b) la domanda dell'attore era infondata, anche perché non provata nell'an e nel quantum; c) un anno prima della dichiarazione di perenzione del giudizio dinanzi al T.A.R. di ### aveva avuto una lite violenta con lo ### e già in quella occasione, alla presenza di testimoni, gli aveva comunicato la volontà di non volerlo più assistere, rifiutandosi, dopo di allora, di ricucire i rapporti con lo ### nonostante le sollecitazioni provenienti da una propria collega, l'avv. ### a cui aveva dato l'incarico di seguire la controversia pendente dinanzi al T.A.R. di ### d) lo ### era, quindi, a perfetta conoscenza della pendenza del giudizio dinanzi al T.A.R. di ### e del suo stato, nonché del fatto che il ### non voleva più assisterlo; e) l'attore non aveva provato il nesso di causalità fra il danno lamentato nel presente giudizio e gli asseriti errori professionali attribuiti al convenuto e, segnatamente, che il giudizio dinanzi al T.A.R. di ### si sarebbe concluso con il riconoscimento in suo favore della somma pretesa di euro 61.000,00; f) contrariamente all'assunto dell'attore, a seguito della declaratoria della perenzione del giudizio dinanzi al T.A.R. di ### l'azione risarcitoria nei confronti della ### non si era ancora prescritta. 
Comunque, l'avv. ### ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia ### di ### s.p.a., con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità per il presunto danno patito da ### Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il ###, si è costituita nel giudizio anche la ### di ### - ### la quale ha eccepito: I) in via preliminare, la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere manlevato dalla compagnia assicurativa, giacché aveva denunciato il sinistro in data ###, oltre il termine biennale di prescrizione (ex art. 2952 c.c.), decorrente dal verificarsi dell'evento generatore del danno; II) sempre in via preliminare, l'inoperatività, in tutto o in parte, della garanzia assicurativa, in quanto: a) nell'anno 2009, all'epoca del verificarsi dell'evento assicurato per cui è causa, l'avv. ### non aveva tempestivamente comunicato alla compagnia di essere incorso in responsabilità professionale, pur avendone contezza; b) la richiesta di risarcimento era pervenuta, per la prima volta, all'avv. ### in un periodo in cui non era vigente alcun contratto di assicurazione fra il predetto assicurato e la compagnia di assicurazione, in quanto la polizza assicurativa era stata annullata in data ###; c) ad ogni modo, sussisteva una franchigia pari al 10 % dell'importo di ciascun sinistro e con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo di euro 15.000,00; III) nel merito, l'infondatezza della domanda dell'attore per difetto di prova sia dell'an debeatur che del quantum debeatur, considerato che non era stato dimostrato che, se l'avv. ### avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi; IV) da ultimo, eccepiva il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c. La compagnia assicurativa, quindi, ha concluso chiedendo: la declaratoria della prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere manlevato; in subordine, l'applicazione della franchigia pari al 10 % dell'importo del sinistro e, comunque, non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 15.000,00; nel merito, il rigetto dell'avversa domanda e, in estremo subordine, l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1°, Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie. Quindi, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale reso dall'attore, ### (all'udienza del 19.9.2014) e con i documenti depositati dalle parti. Ogni altra richiesta istruttoria delle parti (prova testimoniale richiesta dal ### ammissione di c.t.u. medico - legale, richiesta dallo ### è stata rigettata, in quanto ritenuto superflua. 
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.4.2018 ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.  2. La sentenza n. 1312/2018 del Tribunale di ### pubblicata il ### Con sentenza n. 1312/2018, pubblicata il ### e non notificata, il Tribunale di ### ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da ### ed ha compensato interamente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio. 
In sintesi, il giudice di prime cure - dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della responsabilità dell'avvocato e, segnatamente, sulla necessità, a tal fine, di verificare che, se l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il pregiudizio lamentato) - ha ritenuto, quanto al caso di specie, che: I) pur avendo l'avv. ### lasciato cadere in perenzione il giudizio intentato contro la ### dinanzi al T.A.R. di ### nell'interesse dello ### senza, peraltro, correttamente informare il proprio cliente sullo stato di tale giudizio con la missiva del 18.1.2010, l'attore non aveva provato l'esistenza del danno lamentato ed il fatto che tale danno fosse stato provocato dalle predette condotte negligenti del difensore, dato che non era possibile affermare, secondo criteri probabilistici, che lo ### avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio perento; II) in particolare, non poteva affermarsi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il giudizio perento per colpa dell'avvocato ### si sarebbe concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dallo ### poiché la condotta di quest'ultimo, consistita nell'utilizzo di acido muriatico ad alta concentrazione e senza alcuna protezione, appariva, in astratto, esorbitante rispetto alla minima diligenza richiesta al lavoratore e faceva propendere per un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute dal datore di lavoro, sicché, con ogni probabilità, il giudizio perento si sarebbe concluso con il rigetto della domanda risarcitoria dello ### Da ultimo, il Tribunale ha compensato interamente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio, ravvisandone giusti motivi nelle ragioni della decisione.  3. Il presente giudizio di appello Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data ###, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### affidandosi a due motivi, con cui ha invocato, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento delle conclusioni che aveva rassegnato nell'atto di citazione di primo grado. 
In particolare, l'appellante ha lamentato, in estrema sintesi: I) l'errata e contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale, dopo avere rilevato le omissioni e le negligenze del professionista, aveva escluso la prova del danno, entrando nel merito della controversia pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale e formulando un azzardato giudizio prognostico sul suo possibile esito; II) la nullità della sentenza, avendo il primo giudice fondato il suo convincimento su un presunto rischio elettivo dello ### peraltro, con valutazioni ultrapetita ed in contrasto con le valutazioni dell'I.n.a.i.l. che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra l'incarico lavorativo espletato dallo ### e i danni lamentati.  ###, quindi, dopo aver reiterato la richiesta, già formulata nel giudizio di primo grado, di ammissione di una c.t.u. medico-legale sulla propria persona, al fine di quantificare i danni e le lesioni subite a seguito dell'incidente sul lavoro del 7.7.1991, ha concluso come trascritto in epigrafe. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il ###, si è costituita nel presente giudizio di appello la compagnia ### di ### - ### in persona del l.r.p.t., eccependo: a) preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo di specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva escluso il nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste in essere dall'avv. ### e i danni lamentati dallo ### b) l'improcedibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; c) nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria, perché: 1) mancava la prova del nesso di causalità fra l'omissione del professionista e l'evento dannoso lamentato dal cliente; 2) la sentenza di primo grado, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non era affetta da vizio di ultrapetizione, in quanto il Tribunale, al fine di valutare la sussistenza del nesso di causalità fra le omissioni dell'avv. ### e i danni lamentati dallo ### aveva correttamente valutato se quel giudizio avesse o meno ragionevole possibilità di concludersi con una pronuncia favorevole all'odierno appellante. 
Da ultimo, la compagnia di assicurazioni ha reiterato le eccezioni che aveva avanzato nel giudizio di primo grado e, cioè: a) l'intervenuta prescrizione biennale del diritto dell'assicurato ad essere manlevato; b) l'omessa denuncia da parte dell'assicurato dell'aggravamento del rischio, determinante il rifiuto della compagnia di surrogarsi nella copertura del danno assicurato; c) la carenza di copertura del rischio assicurato, per avere l'assicurato corrisposto in ritardo il pagamento del premio, durante il periodo del sinistro; d) l'applicazione della franchigia in relazione all'eventuale risarcimento. La compagnia di assicurazioni appellata, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il ###, si è costituito nel presente giudizio di appello anche l'avv. ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l' improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., giacché il gravame non conteneva specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva escluso il nesso di causalità fra la condotta del professionista ed i danni lamentati dall'odierno appellante. 
Ha sostenuto, in subordine, l'infondatezza, nel merito, dell'impugnazione e della domanda di risarcimento del danno, poiché non era incorso in alcuna omissione e violazione integrante la propria responsabilità professionale, considerato che: a) aveva informato lo ### dello stato del giudizio dinanzi al T.A.R. di ### e del sicuro esito negativo che quel giudizio avrebbe avuto; b) non corrispondeva al vero il fatto che il giudizio dinanzi al T.A.R. di ### era stato intentato all'insaputa dell'odierno appellante e “servendosi di altre procure rilasciate in bianco”; c) ad ogni modo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante non aveva provato il nesso di causalità tra la presunta inadempienza dell'attuale appellato ed il presunto danno subito (visto che l'azione giudiziaria promossa contro la ### avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro del 7.7.1991, non aveva alcuna probabilità di essere accolta); d) inoltre, era inammissibile il mutamento della domanda posto in essere dall'appellante nel presente grado di giudizio, poiché, per la prima volta in appello, aveva lamentato che il danno da lui subito era dipeso dal fatto di non essere stato informato dall'avv. ### del probabile esito negativo dell'azione intrapresa davanti al T.A.R. di ### e) oltretutto, se lo ### avesse voluto ottenere il risarcimento del danno biologico subito a seguito dall'infortunio sul lavoro del 7.7.1991, avrebbe potuto inoltrare all'I.n.a.i.l. un'istanza maggiorazione della rendita, per aggravamento del proprio stato di salute.  ###, infine, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la domanda di condanna della ### di ### - ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., posto che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità: I) l'avvocato che si difende in giudizio da sé ha diritto al pagamento delle spese e competenze del giudizio medesimo; II) qualunque fosse l'esito della causa, il professionista che ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione ha diritto di ottenere il pagamento delle spese e competenze processuali, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c.. ###, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe. 
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 7.10.2019, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 24.9.2019, - ritenuto che non sussistevano i presupposti per la definizione della causa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rimessa alla sentenza definitiva ogni valutazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e rilevato che non appariva necessario disporre la c.t.u. richiesta dall'appellante - ha aggiornato la causa per la precisazione delle conclusioni. 
Nelle more del giudizio, è succeduta alla ### di ### s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione, la società ### s.p.a.  ### di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della ### sezione civile della Corte di Appello di ### la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile, sicché, l'udienza di precisazione delle conclusioni, che era stata fissata per il ###, è stata anticipata al 26.2.2025. 
Quindi, con ordinanza del 5.3.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica. 
Hanno depositato la comparsa conclusionale l'appellata ### s.p.a., l'appellante in via principale (### il quale ha reiterato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico - legale) e l'appellato/### in via incidentale (avv. ###, mentre, nel successivo termine, hanno depositato la memoria di replica soltanto la ### s.p.a. e l'avv. ### Motivi della decisione 1. ### del presente giudizio di appello ### quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di ### e, dall'altro, dei motivi dell'appello principale proposti da ### e, dall'altro, dell'appello incidentale dell'avv. ### nonché delle difese e delle eccezioni proposte dalla ### s.p.a.  (già ### di ### s.p.a.), appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata sia dalla ### s.p.a. (già ### di ### s.p.a.) che dall'avv. ### 2) la valutazione della istanza di nomina di una c.t.u. medico legale sulla persona dello ### al fine di quantificare i danni e le lesioni subite a seguito dell'incidente sul lavoro del 7.7.1991, in modo da comprovare la richiesta di risarcimento nel quantum richiesto (che era stata rigettata dalla Corte con ordinanza del 7.10.2019, ma che è stata riproposta dall'appellante nella comparsa conclusionale); 3) la valutazione della fondatezza o meno della domanda, proposta da ### nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale (con sentenza censurata dall'appellante in via principale), volta a ottenere la condanna dell'avv. ### al risarcimento del danno per la supposta responsabilità professionale di quest'ultimo, per avere lasciato cadere in perenzione il giudizio di risarcimento del danno biologico subito a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il ###, intrapreso dallo ### contro la ### (datore di lavoro dello ###, che era stato intentato dinanzi al T.A.R. di ### 4) la valutazione della fondatezza o meno dell'appello incidentale proposto dall'avv. ### con cui ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, per non aver il Tribunale disposto la condanna della ### di ### - ### (oggi ### s.p.a.) al pagamento in suo favore delle spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c.; 5) le eccezioni che erano state proposte dalla ### di ### - ### (oggi ### s.p.a.) nel giudizio di primo grado e reiterate in appello (di prescrizione, di inoperatività della polizza e di applicazione della franchigia); 6) la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di appello.  2. ### di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'istanza dello ### di ammissione di una c.t.u. medico-legale ### visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), sia la ### s.p.a. che l'avv. ### hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto il gravame proposto dall'odierno appellante non conterrebbe specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado, con cui il Tribunale ha ritenuto il difetto di nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste in essere dall'avv. ### ed i danni lamentati dallo #### è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello, salva ogni valutazione di merito sul suo contenuto, conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione VI, 21336 del 14.09.2017), dato che vengono indicati, in maniera sufficientemente chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia l'accertamento della responsabilità dell'avv. ### per violazione dei doveri di diligenza professionale, informazione del cliente e dissuasione, nella gestione di un giudizio, dinanzi al T.A.R. di ### in cui era parte l'odierno appellante, assistito dal predetto avv. ### lasciato cadere in perenzione dal predetto avvocato, con conseguente danno del cliente, per non aver potuto ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno rivendicato in quel giudizio). ### parte, la compiuta difesa degli appellati sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione, rende alquanto evidente che ne hanno ben compreso la valenza giuridica. 
Sotto altro profilo, deve ribadirsi, come già rilevato con ordinanza del 7.10.2019, la superfluità di una c.t.u. medico-legale sulla persona dello ### al fine di quantificare i danni e le lesioni subite a seguito del sinistro del 7.7.1991, riproposta dall'appellante in via principale con la comparsa conclusionale, risultando dirimente (v., infra, il paragrafo n. 3) la questione della prova del nesso di causalità tra la condotta del professionista appellato ed il mancato accoglimento della domanda proposta dallo ### nel giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale, con l'assistenza dello stesso.  3. ### in via principale. La domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. ### per responsabilità professionale Con un primo motivo di impugnazione (rubricato: “### motivo: contraddittorietà della sentenza in ordine alla asserita mancanza della prova del danno lamentato”), ### appellante in via principale, censura la erroneità e la contraddittorietà della sentenza del Tribunale, nella parte in cui, dopo avere rilevato le omissioni e gli errori dell'avv. ### nella difesa dello ### nella causa di risarcimento del danno davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha, tuttavia, escluso, con ragionamento ritenuto contraddittorio dall'appellante, la prova del danno lamentato e del nesso di causalità tra la condotta del professionista appellato e tale danno, poiché, secondo il Tribunale, non poteva dirsi che, secondo criteri probabilistici, l'attore avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio perento.  ###, in sintesi, lamenta che tale giudizio, fondato su criteri probabilistici, è azzardato, poiché la condotta omissiva e negligente dell'avvocato aveva precluso in radice la possibilità di dimostrare il fondamento delle sue ragioni, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto, piuttosto, rilevare la responsabilità del professionista nel causare la perenzione del giudizio suddetto (“la perenzione del diritto del suo assistito volto ad ottenere il riconoscimento in giudizio delle sue ragioni”: v. pagg. 4-9 dell'atto di appello). 
Con un secondo motivo (rubricato: “### motivo: ### della sentenza per extra petita, mancata e/o inesatta valutazione dell'oggetto e degli atti del giudizio, nonché delle responsabilità individuate in capo all'avv.  ### ”), lo ### eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione e censura, nuovamente, l'errata individuazione e valutazione del merito della controversia del Tribunale, in sintesi, per avere: a) escluso il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato ed i danni lamentati, omettendo, tuttavia, di valorizzare la violazione dei doveri professionali da parte dell'avv. ### compresi quelli di informazione e, eventualmente, di dissuasione a intentare una causa con scarse prospettive di vittoria nei confronti del cliente; b) equivocato sull'oggetto della presente controversia, relativa alle comprovate omissioni e violazioni dei dovere professionali dell'avv. ### nel giudizio estinto per perenzione, formulando, piuttosto, con considerazioni ultrapetita, valutazioni sul merito del giudizio perento; c) espresso un giudizio probabilistico sull'esito negativo del giudizio di risarcimento del danno davanti al Tribunale amministrativo regionale, sulla base di un presunto e, in realtà, inesistente rischio elettivo, assunto dallo ### in occasione dell'infortunio sul lavoro subito, in contrasto con le valutazioni operate dall'I.n.a.i.l. (che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra l'incarico lavorativo espletato dallo ### e i danni lamentati). 
I due motivi, vista la connessione che li avvince dal punto di vista logico e giuridico, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte. 
Anzitutto, occorre premettere che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, posto che il Tribunale, al fine di valutare la effettività del danno lamentato dallo ### ed il nesso di causalità fra lo stesso e le omissioni professionali attribuite all'avv. ### ha correttamente indagato - senza, quindi, incorrere nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - il tema della sussistenza o meno del nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente del professionista ed i danni lamentati dall'attore, il quale costituiva oggetto della domanda di risarcimento dei danni medesimi, concernendo uno degli elementi costitutivi del diritto invocato (ossia il nesso di causalità). 
Pertanto, il Tribunale - posto che i danni lamentati dallo ### consistevano nel mancato riconoscimento del diritto vantato nei confronti della ### sua datrice di lavoro, al risarcimento del danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro - ha correttamente valutato se, secondo criteri probabilistici, il giudizio promosso, a tal fine, dinanzi al T.A.R. della ### perento per colpa del suo difensore, si sarebbe potuto concludere o meno con esito favorevole all'odierno appellante. 
In tal modo, il Tribunale ha applicato i principi giurisprudenziali condivisi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso o inesatto svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, secondo cui: a) la regola della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa; b) la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dei doveri professionali, occorrendo verificare sia che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta, sia che un danno vi sia stato effettivamente e, infine, che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (v., ad esempio, fra le tante, ### civile, sezione ###, n. 25778/2019; n. 22882/2016; n. 12038/2017; n. 25112/2017; 26516/2020; n. 7064/2021; nonché ### civile, sezione ###, ordinanza ###/2022).  ### questo, rileva la Corte, all'esito dell'esame del materiale probatorio offerto dall'odierno appellante, che non è possibile formulare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale intentata dallo ### dinanzi al T.A.R. di ### dichiarata perenta per colpa dell'avv. ### con conseguente esclusione della responsabilità del professionista appellato, difettando la prova del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno lamentato.  ### visto, il giudizio perento aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità della ### datrice di lavoro dell'odierno appellante, per il danno biologico occorsogli in data ###, durante la prestazione della propria attività lavorativa alle dipendenze del predetto ente, allorché, mentre stava pulendo un impianto di potabilizzazione dell'acqua con acido muriatico ad alta concentrazione e sprovvisto di dispositivi di protezione, era stato investito dalle esalazioni dell'acido e aveva subito danni all'apparato digerente. 
Tuttavia, lo ### non ha fornito la prova che, in assenza delle omissioni imputabili all'avvocato ### si sarebbe, probabilmente, verificato un esito favorevole della lite. In particolare, l'odierno appellante non ha prodotto nel presente processo gli atti del giudizio perento, indispensabili per valutare, oltre che le allegazioni difensive dell'ente resistente, quali fossero le prove, la cui ammissione ed espletamento avrebbe dovuto dimostrare la responsabilità della ### per i danni subito a seguito dell'infortunio subito il ### e che, quindi, avrebbero consentito di effettuare, nel presente giudizio, una valutazione positiva circa l'esito favorevole allo ### di quella lite. In difetto di tali elementi di prova, che avrebbero dovuto essere forniti dall'appellante, non può affermarsi, pertanto, che la lite dinanzi al T.A.R. avrebbe avuto esito favorevole e, quindi, non può ritenersi, con ragionevole probabilità, che le omissioni addebitate all'avv. ### abbiano causato il danno lamentato dallo ### Né tale prova può desumersi dalla mera circostanza che, in base a quanto allegato dallo stesso appellante nell'atto di citazione di primo grado, in conseguenza dell'infortunio, l'I.n.a.i.l. gli aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 16 % ed una rendita mensile di lire 210.000, anche perché lo ### non ha neanche depositato gli atti amministrativi del procedimento svoltosi dinanzi all'I.n.a.i.l. 
Deve, pertanto, concludersi che l'appellante non ha assolto al proprio onere di provare il danno lamentato e il nesso causale fra la negligente condotta del professionista ed il pregiudizio asseritamente subito, con conseguente rigetto dell'appello.  4. ### incidentale proposto dall'avv. ### Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di primo grado Con un unico motivo (v. pagg. 8 e seguenti della comparsa di costituzione e risposta in appello), l'avvocato ### impugna, in via incidentale, la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda con cui aveva richiesto la condanna della compagnia di assicurazioni ### di ### - ### al pagamento in suo favore delle spese e competenze del giudizio, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., posto che, in base alla giurisprudenza di legittimità: I) l'avvocato che si difende in giudizio da sé, dichiarandolo espressamente, ha diritto al pagamento delle spese e competenze del giudizio medesimo; II) qualunque sia l'esito della causa, il professionista che ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione ha diritto di ottenere il pagamento delle spese e competenze processuali, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., in base al quale il terzo ha l'obbligo di manlevare l'assicurato dalle spese per resistere all'azione del danneggiato, anche nel caso in cui il professionista assume le difese di sé stesso. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale sul punto, la condanna della compagnia di assicurazioni al rimborso delle spese e competenza del giudizio di primo grado.  ### incidentale è infondato. 
Vale precisare, in primo luogo, che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3°, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1°, ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (v., ad esempio, ### civile, sezione ###, ordinanza n. 4275/2024). 
Tanto chiarito e premesso che l'avv. ### invoca il diritto di cui alla lettera b) (ossia il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c.), deve osservarsi che esso presuppone la dimostrazione dell'avvenuto esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2°, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio sostenute dall'assicurato. Pertanto, le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3°, c.c. sono dovute all'assicurato, sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (v., ad esempio, ### civile, sezione ###, ordinanza n. 26683/2023; ### civile, sezione VI^-3, ordinanza n. 21290/2022). 
Ciò posto, l'avv. ### - il quale si è difeso in giudizio, sia in primo grado che nel presente processo di appello, da sé - non ha provato di aver effettuato esborsi, a titolo di onorari di difesa, per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato nei propri confronti, altro essendo il suo diritto alla liquidazione del compenso in caso di esito vittorioso della lite, altro l'indennizzo per il danno costituito dall'esborso di spese processuali. 
Quanto alle spese vive, la domanda risulta del tutto generica, non essendo state quantificate. 
Ad ogni modo, le uniche spese documentate sono quelle per contributo unificato e diritti di cancelleria che, tuttavia, risultano, nel complesso (euro 668,00), di importo inferiore alla franchigia contrattuale.  4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115/2002 Il regolamento delle spese del giudizio di primo grado (integralmente compensate dal Tribunale tra le parti) non è stato oggetto di censura specifica. 
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza dello ### nei confronti del ### nonché quelle dell'avv. ### nei confronti della compagnia di assicurazioni (in relazione al rigetto dell'appello incidentale, limitato alla domanda di rimborso delle spese del giudizio di primo grado, non rimasta assorbita nella decisione di rigetto della domanda principale). 
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quanto ai rapporti processuali tra lo ### ed il ### in euro 7.160,00, applicando lo scaglione di valore della controversia (tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 1.489,00 per lo studio della controversia; euro 1.911,00 per la fase introduttiva; euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione; euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. 
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra il ### e la società di assicurazioni, esse devono liquidarsi in euro 2.906,00, applicando lo scaglione di valore della controversia tra le parti medesimi, limitata al rimborso delle spese del giudizio di primo grado (ossia tra euro 5.201,00 ed euro 26.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 567,00 per lo studio della controversia; euro 461,00 per la fase introduttiva; euro 922,00 per la fase istruttoria o di trattazione; euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. 
Stante il tenore della pronuncia sull'appello principale e incidentale (entrambi integralmente rigettati per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da ### e sull'appello incidentale proposto dall'avv. ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1312/2018, pubblicata in data ### e non notificata, così provvede: - rigetta l'appello principale proposto da ### e l'appello incidentale proposto da ### e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata; - condanna ### al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei confronti di ### liquidate in euro 7.160,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.  - condanna ### al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei confronti di ### s.p.a., liquidate in euro 2.906,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.  - dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. 
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 3.9.2025 ### relatore ed estensore ### dott. ### dott.ssa

causa n. 968/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rizzuti Antonio, Ferriero Silvana

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1241/2025 del 25-11-2025

... 29 luglio 2009 veniva inviata dalla ASL di ### una denuncia cautelativa di sinistro, comunicazio ne ritenuta idonea a determinare l'efficacia della copertura assicurativa, in quanto manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità, tenuto conto anche della significativa circostanza che la compagnia non aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto ai suoi danni dal dott. ### per il pagamento delle provvisionali disposte in sede ###favore dei congiunti della ### Stante l'operatività della polizza ###9, il giudicante ha ritenuto che non potesse essere applicato il sotto limite di € 250.000,00 per i sinistri mortali previsto dalla polizza successiva n. ###0, ma ha ritenuto applicabile alla fattispecie la franchigia aggregata annua di € 2,5 milioni, non avendo l'### dimostrato la sua erosione. 2.Avverso la sentenza, ha proposto appello l'Asl articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe. 2.1. Appello di identico contenuto ha proposto il dott. ### (proc. n. 834/2023). 2.2. Un terzo appello (proc. n. 878/2023) è stato proposto da ### i cui motivi, del pari, saranno delibati (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### composta dai ### magistrati: Dott. ###. ###. ### rel. 
Dott. ### riunito in ### di Consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 832/2023 R.G. 
TRA ### n. 3 di PESCARA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### come da procura unita all'atto di citazione in appello conferita in esecuzione della delibera di incarico adottata dal ### in data ### n. 1168, esecutiva ai sensi di legge; APPELLANTE-#### (C.F.: ###), nato il 15 luglio 1973 a ### residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di telefax 085/4554209 e/o all'indirizzo di posta certificata ###, in virtù di mandato unito all'atto di citazione in appello; ### (### LIMITED (di seguito ### o la ###, con sede legale nel ### the ### 21 #####, iscritta al numero 1445992 nel Registro delle ### d'### e ### in persona del procuratore ### giusta procura del 22 giugno 2021 (doc.  1), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### codice fiscale ###, n. fax 06-8548443, indirizzo pec studiomor###, presso il quale il procuratore chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni, ed elettivamente domiciliat ####### n. 40, giusta procura notarile generale alle liti per atto ### in ### (### del 20 agosto 2021 con apostille del 26 agosto 2021 (doc. n. 2) APPELLANTE-APPELLATA ### nato a #### il ### (C.F.  ###), in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ### nata a #### il ### (C.F. ###), ### nata a #### il ### (C.F. ###) tutti residenti in #### alla C.da Cupoli n. 8, D'### nata a #### il ### (C.F. ###), residente in #### alla C.da Cupoli n. 74, ### nata a #### il ### (C.F. ###), residente in #### alla C.da Cupoli n. 59, tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto DI ### nato a #### il ### (C.F. ###) e deceduto in ### il ###, elettivamente domiciliati in #### alla via ### 40, presso e nello studio dell'avv. ### (C.F. ###) che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### (C.F. ###) in virtù di procura resa in calce al presente atto; ###: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sanitaria, appello avverso la sentenza n. 625/2023 del 03/05/2023 del ### le di #### ASL così conclude: “### n. 832/2023 R.G.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello degli ### adita, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse dell'### appellante, come in epigrafe dichiarato, dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal ### di ### in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in ### celleria in data in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 3197/2019 R.G., ha condannato l'### sanitaria appellante, in solido con il Dott. ### a risarcire a ‘### la somma di € 634.119,22; - ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; - ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; - D'### la somma di € 910.059,89; - ### la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ul tima data fino al soddisfo', condannando altresì la A.S.L., sempre in solido con il Dott. ### ‘ a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, ‘quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb.  forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate, nonché nella parte in cui ha condannato ‘la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della ### (#### al netto della sola franchigia “frontale” pari ad € 20.000,00, già corrisposti. In via incidentale, si chiede che l'###ma Corte d'Appello adita voglia sospendere gli effetti della sentenza impugnata o, in via meramente subordinata, sospendere tali effetti quanto meno nella parte in cui la condanna della terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori è disposta al netto della franchigia di € 2.500.000,00, anziché al netto della sola franchigia “frontale” di € 20.000,00, già corrisposti, in modo da consentire alla A.S.L. appellante il recupero nei confronti della ### di quanto sarà costretta a pagare in favore degli attori in conseguenza dell'azione esecutiva di costoro. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e gli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della ### (#### In ogni caso con distrazione in favore del sotto scritto procuratore e difensore Avv. ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.  ### n. 878/2023 R.G.: “Ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla ### surance ### (#### con l'atto d'appello notificato in data 27 luglio 2023, si insiste per il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv.  ### . ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.  #### così conclude: “### n. 834/2023 R.G.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello degli ### adita, in accoglimento dell'atto di citazione notificato il 25 luglio 2023, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse del Dott. ### dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal ### di ### in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in ### in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 3197/2019 R.G., ha condannato il Dott. ### in solido con la A.S.L. n. 3 di ### a risarcire a ‘### la somma di € 634.119,22; - ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; - D'### la somma di € 910.059,89; - ### la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dal la detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo', condannando altresì il Dott. ### sempre in solido con la A.S.L., ‘a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, ‘quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate', nonché nella parte in cui ha condannato ‘la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della Reliance ### (#### a tenere indenne il Dott. ### da quanto dovuto (in solido con la A.S.L. n. 3 di Pescara) alle controparti al netto della sola franchigia ‘frontale' pari ad € 20.000,00, già corrisposta. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della ### (#### In ogni caso con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.   ### n. 878/2023 R.G.: “il Dott. ### ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla ### (#### con l'atto d'appello notificato in data 27 luglio 2023, chiede comunque il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv.  ### .  ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.  #### così conclude: ### riuniti n. 832/2023: ### all'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 625/2023 del ### di ### emessa il 22 aprile 2023, pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023, 1 in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'### in relazione alla domanda di manleva formulata nei confronti di ### in conseguenza della definitiva convalida da parte dell'### dell'### e del ### della procedura di ### of ### relativa all'esponente ### 2 in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta dagli originari convenuti ASL e ### in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; 3 in via subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui codesta Corte d'Appello dovesse ritenere operativa la garanzia assicurativa azionata ed anche solo parzialmente fondata la domanda di manleva ex adverso formulata: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate da ### per conto della figlia ### divenuta maggiorenne nel corso del primo grado di giudizio; b) accertarsi con rigore l'entità dei danni risarcibili realmente subìti dagli originari attori e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata, riducendo drasticamente gli importi liquidati dal primo Giudice; c) accertare e dichiarare la manleva in base ai limiti di garanzia tutti previsti dalla polizza di riferimento, ivi inclusi, ### nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza n. ###0 e senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio sul punto, avendo gli originari convenuti azionato esclusivamente la polizza n. ###9, il sotto limite di € 250.000,00 per “### mortali”; ### nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza ###9 la franchigia aggregata di € 2.500.000,00 in conferma della sentenza di primo grado in parte qua, previa declarazione di integrale inammissibilità e comunque rigetto del quarto motivo di appello formulato dalla ASL e dal ### 4 in via istruttoria: si contesta l'inammissibilità e l'irrilevanza dei documenti nn. 4 e 5 prodotti dall'### e dei documenti nn. 3 e 4 prodotti dal Dott. ### nel secondo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. 
Gli appellati ### così concludono (note 23/1/2025): “Per gli appellati ##### D'### e ### tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto ### gli Avv.ti ### e ### così precisano le proprie conclusioni: ### l'On.le Corte Di Appello di L'### adita rigettare tutte le impugnazioni spiegate poiché inammissibili, improponibili ed infondate nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite della presente fase processuale. Si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite, come indicate negli atti processuali ed in questa sede da intendersi ritrascritte, ai quali si fa espresso rinvio. In via istruttoria: si impugna e si contesta la CTU resa nel corso del presente giudizio chiedendone la rinnovazione ed, in particolare, si contesta la parte relativa alla posizione e quantificazione del danno riguardante i sig.ri ### e ### per le motivazioni espresse nelle note critiche e/o os servazioni a firma dei ct di parte dott. ### e ### dro Papagni che qui abbiansi integralmente trascritte e riportate. Si depositano le ricevute di spesa dei ct di parte dott. ### e ### dro Papagni”. 
Note del 23/9/2025“Per gli appellati ##### gieri ### D'### e ### tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto ### gli Avv.ti #### e ### si riportano a tutti i propri scritti difensivi, alle deduzioni, eccezioni e richieste ivi formulate, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, così come precisate nelle note rese in data ###. Inoltre chiedono che ai fini della liquidazione delle spese vengano poste a carico degli appellanti anche quelle sostenute per i ct di parte come da ricevute depositate e quelle relative alla CTU espletata. Impugnano e contestano, per quanto sfavorevole ai propri ### tutto quanto dagli appellanti de dotto, eccepito e richiesto nei rispettivi scritti difensivi e, ad ultimo, nelle memorie di replica depositate rispettivamente in data ### (ASL di ### e Dott. ### e 19/09/2025 ###, nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2025 e chiedono, pertanto, che la causa venga trattenuta a decisione”. Con osservanza. ###L'### lì Avv. ### Ce RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato ### in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ### e #### D'### e ### tutti in proprio e in qualità di eredi di ### evocavano in giudizio dinanzi al ### di ### la ASL di ### e il Dott. ### chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la morte della loro congiunta, ### intervenuta dopo un intervento di colelitiasi programmato presso l'### di ### eseguito il 24 luglio 2009, a seguito del quale avrebbe riportato uno shock emorragico con conseguente necessità di un secondo intervento d'urgenza, nel corso del quale sarebbe andata in arresto cardiaco e avrebbe riportato un secondo shock emorragico.  ### nel reparto di ### la paziente decedeva il successivo 27 luglio 2009.  1.2. Veniva altresì allegato che la responsabilità del Dott. ### per il decesso della ### in conseguenza dell'omessa diagnosi della complicanza emorragica verificatasi a seguito del primo intervento, era stata definitivamente accertata in sede penale, sia pure ai soli fini civilistici, essendo stato dichiarato estinto il reato ascritto di omicidio colposo per intervenuta prescrizione.  1.3 Si costituiva in giudizio l'### resistendo alla domanda attorea e chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a integrare il contraddittorio ai fini della manleva in caso di accoglimento della domanda nei confronti della ### quale successore a titolo particolare di ### (### Limited, con la quale aveva stipulato la polizza n. ###9 a garanzia della responsabilità civile.   1.4 Anche il Dott. ### si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### ai fini della manleva in forza della suddetta polizza.  1.5 Si costituiva in giudizio ### allegando e documentando la sua qualità di successore di ### (#### e resistendo alla domanda.  1.6 Nello specifico, relativamente alla domanda di manleva, la ### eccepiva l'inoperatività temporale della garanzia assicurativa in forza della clausola claims made di cui all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione della polizza ex adverso azionata n. ###9, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010, essendo la prima richiesta risarcitoria intervenuta so lo in data 31 ottobre 2013, ferma l'esistenza di una franchigia aggregata di € 2.500.000,00 (art. 2.13). In via gradata, per il caso in cui fosse ritenuta operante la successiva polizza n. ###0, con decorrenza dal 19 giugno 2010 al 30 marzo 2013, comunque non azionata dalle controparti, la ### gnia, oltre all'inefficacia sotto il profilo temporale anche di questa polizza, eccepiva altresì l'esistenza di un limite di indennizzo per i sinistri mortali di € 250.000,00 (art. 2.10). ### resisteva altresì alla domanda attorea, per il caso non creduto in cui fosse ritenuta operativa la garanzia assicurativa, contestando le richieste avversarie sia in punto di an debeatur che di quantum.  1.7 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli assicurati eccepivano la nullità della clausola claims made di cui alla polizza azionata.   1.8 Con ordinanza resa in corso di causa, il ### rilevava che ogni contestazione della responsabilità del ### era ormai inammissibile, essendo stata accertata definitivamente la sua responsabilità in sede penale e disponeva una CTU medico-legale ai fini dell'accertamento delle menomazioni anatomo funzionali eventualmente riportate dagli attori. Veniva incaricata quale CTU la psicologa ### coadiuvata dal dott. ### 1.9 Con sentenza n. 625/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023 (doc. n. 3) il ### di ### così statuiva: “P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ### (###), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ### (###), nelle more divenuta maggiorenne e ### sia (###), D'### (###) e ### (###), tutti in proprio ed in qualità di eredi di ### attori, contro l'### n. 3 di ### (###), in persona del Direttore ### f.f. pro tempore dott. ### e ### (###), convenuti, con la chiamata in causa della ### (#### quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso di ### (#### in persona della legale rappresentante pro tempore ### ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: - condanna i convenuti in solido a pagare, per i titoli di cui in motivazione, in favore di: ### la somma di € 634.119,22; ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; D'### la somma di € 910.059,89; ### la somma di € 851.434,93; gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8-2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo; - condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese del giudizio, che liquida, quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate; - condanna la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00; - condanna la terza chiamata in causa a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, compensate per la metà e che liquida per l'intero, per ciascuno di loro, in complessivi € 34.212,95, di cui € 1.686,00 per esborsi ed € 32.526,95 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore del procuratore antistatario. ### provvisoriamente esecutiva per legge.”.  1.10 A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure ha così motivato: a) ### ha accertato la responsabilità solidale dell'### e del sanitario, in considerazione dell'esito del procedimento penale.   b) Sulla base delle valutazioni della ### 1) a ### ( coniuge della vittima) sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, temporanea parziale al 75% di ulteriori 60 giorni e temporanea parziale al 50% di altri 60 giorni nonché postumi permanenti al 40% per “### dell'adattamento con umore depresso”; (2) a #### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “### da lutto persistente complicato”; 3) a ### D'#### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “### ansioso-depressivo di grave entità”; (4) a ### (padre deceduto per arresto cardiaco il 27 novembre 2017), sulla base della documentazione agli atti e delle informazioni fornite dai familiari al ### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di ventiquattro mesi, di cui otto mesi per inabilità temporanea assoluta, otto mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri otto mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% per “### maggiore cronica”.  c) Il corrispettivo monetario dell'inabilità temporanea e invalidità permanente è stato accertato con l'applicazione delle ### del 2021 del ### di
Milano, con riconoscimento della “componente morale” ed esclusione, invece, della personalizzazione.   d) È stato anche riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, quantificato, sulla base delle ### milanesi del 2022, in € 336.500,00 ciascuno per l'ex coniuge ### e per le due figlie; in € 113.973,60 per la sorella ### e in € 282.660,00 per ciascuno dei due genitori.  e) A titolo di ristoro del danno patrimoniale per la perdita del contributo della congiunta al menage familiare è stato riconosciuto a ### e a ciascuna delle due figlie l'importo di € 58.410,22 (importo pari a un quarto della capitalizzazione dell'ultimo reddito annuo percepito dalla de cuius sulla base delle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922).   f) Infine, è stato riconosciuto il rimborso delle spese funerarie per € 3.700,00 e delle spese mediche documentate per € 510,60 in favore di ### D'### € 115,13 in favore di ### e € 27,61 in favore di ### g) Dalle somme liquidate sono state detratte le somme già corrisposte in esecuzione delle provvisionali liquidate in sede penale, pari a € 40.000,00 per Ottavio ### € 40.000,00 in favore di ### € 60.000,00 ciascuna in favore di ### e ### € 50.000,00 in favore di ### D'### e € 10.000,00 in favore di ### h) Le somme liquidate in favore di ### (padre della de cuius) sono state ripartite per un terzo ciascuno in favore delle due eredi, rispettivamente figlia e coniuge, ### e ### D'### e per un sesto ciascuna in favore delle due nipoti ### e ### per rappresentazione della madre deceduta.  j) Quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti di ### il ### bunale, dopo aver richiamato le condizioni e le definizioni della polizza azionata n. ###9, ha accertato che già in data 29 luglio 2009 veniva inviata dalla ASL di ### una denuncia cautelativa di sinistro, comunicazio ne ritenuta idonea a determinare l'efficacia della copertura assicurativa, in quanto manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità, tenuto conto anche della significativa circostanza che la compagnia non aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto ai suoi danni dal dott.  ### per il pagamento delle provvisionali disposte in sede ###favore dei congiunti della ### Stante l'operatività della polizza ###9, il giudicante ha ritenuto che non potesse essere applicato il sotto limite di € 250.000,00 per i sinistri mortali previsto dalla polizza successiva n. ###0, ma ha ritenuto applicabile alla fattispecie la franchigia aggregata annua di € 2,5 milioni, non avendo l'### dimostrato la sua erosione.   2.Avverso la sentenza, ha proposto appello l'Asl articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe.  2.1. Appello di identico contenuto ha proposto il dott. ### (proc.  n. 834/2023).  2.2. Un terzo appello (proc. n. 878/2023) è stato proposto da ### i cui motivi, del pari, saranno delibati nel prosieguo.  2.3 Ciascuno degli appellanti, che si sono costituiti nei procedimenti originati dagli altri appelli (tranne la Asl in quello dell'appello del ### 834/23), ha concluso come in epigrafe.  2.4. Si sono costituiti in tutti e tre i procedimenti gli originari attori ed hanno concluso come in epigrafe.  2.5. I procedimenti di inibitoria nelle more promossi dagli appellanti Asl e ### venivano rubricati ai nn. R.G. 832-1/2023 ed 834-2/2023 e, all'esito dell'udienza del 31/08/2023, con ordinanze di accoglimento parziale n. cronol. 3798/2023 e 3799/2023 del 01/09/2023, questa Corte così disponeva: “1) Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alla condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di somme superiori ad € 180.000,00 in favore di ### ed € 300.000,00 in favore di ciascuno degli altri appellati ##### e ### D'### con interessi al saldo legale decorrenti dal 03/05/2023 e sino al saldo; 2) ### inammissibile l'istanza proposta dagli appellanti nei confronti della ### (### LTD”; 2.6. Con ordinanza del 18.1.2024 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quelli recanti i nn. 834/2023 (appello ### e n. 878/2023 (appello ### ed è stata disposta CTU medico legale (collegio costituito dal #### medico legale e dott. ### psichiatra) per l'accertamento del danno biologico fatto valere dai congiunti della vittima primaria e ritenuto spropositato dagli appellanti per come determinato in prime cure.  2.7. All'esito del deposito della ### la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11/07/2025 per sottoporre alle parti la questione relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante dott. ### cino nei confronti della ### e da questa non opposto con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate. 
All'udienza del 24/09/2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.  3.Il primo motivo d'appello proposto dalla Asl e dal dott. ### (totalmente sovrapponibili e quindi da trattarsi congiuntamente tra loro) va trattato congiuntamente al terzo motivo d'appello proposto da ### (che lo ha subordinato alla ritenuta efficacia della copertura, della quale si dirà nel prosieguo) e avente ad oggetto la liquidazione del danno. 
Questo il primo motivo di Asl e ### 3.1. Omessa pronuncia in ordine ai rilievi sollevati dalla scrivente difesa con riferimento alla “sintetica valutazione delle osservazioni delle parti”, riportata alle pagine da 65 a 74 della C.T.U. a firma della Dott.ssa ### 3. 1.1. Gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver risposto alle osservazioni mosse dalla propria difesa in corso di causa e in sede di conclusionale, apoditticamente rilevando che il CTU aveva risposto alle osservazioni dei ### avverso la bozza dell'elaborato peritale.  3.1.2. Segnatamente, con riferimento al coniuge della vittima, ### ri, pur dando atto della positiva elaborazione del lutto (p. 49),i CCTTUU avevano riscontrato (p. 62) un “### dell'adattamento con umore depresso” (v. pagina 62) benché avesse recuperato una regolare vita di relazione, anche sotto il profilo sentimentale, senza affrontare terapie mediche sicché appariva inspiegabile la valutazione del danno da invalidità permanente nella misura del 40%, peraltro effettuata in base alle ### (voce 184: “sindrome dissociativa di media entità”), che fungono notoriamente da riferimento per la valutazione del nocumento derivante da infortunio o da malattia professionale, in luogo delle pertinenti ### adottate dal ### di Milano, le prime utilizzate dal coadiuvante del CTU dott. ### per “eccesso di zelo” in quanto più dettagliate, con giustificazione definita “grottesca”. Eccessiva, inoltre, l'inabilità temporanea assoluta, indicata addirittura in mesi otto benché il ### non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa, non essendosi in alcun modo assentato dal luogo di lavoro per ragioni di malattia, configurandosi siffatti errori di gravità tale da giustificare anche in prime cure il rinnovo della ### 3.1.3. Anche riguardo alla posizione di ### (sorella della vittima, ###, la CTU era erronea e contraddittoria, posto che, pur dando atto dell'assenza di note patologiche sia sul versante psicotico che su quello nevrotico, a fronte di un malessere soggettivo senza implicazioni sul funzionamento sociale e lavorativo, aveva accertato un danno biologico pari al 55%, con riferimento alla voce n. 185 delle ###
I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 63 della C.T.U.), in assenza di sintomi in tal senso.  3.1.4. Quanto a ### D'### madre della vittima, la C.T.U. ha affermato quanto segue: “presenta un disturbo narcisistico di personalità con la compresenza di tratti schizoidi e ossessivi” (v. pagina 42 della C.T.U.) e “risulta presente una sintomatologia ansioso-depressiva di grave entità” (v. pagina 64), per poi contraddirsi asserendo (p. 67) che: “appare oggi sufficientemente compensata grazie non solo alla cura farmacologica che riferisce di assumere ma anche perché nella vita della donna negli ultimi anni si sono azzerate le responsabilità familiari, le nipoti stanno crescendo, la figlia ### è andata a vivere altrove” e, nonostante questo, il Dott. ### dopo aver confermato che la ###ra D'### presentava un disturbo ansiosodepressivo di grave entità, ha inteso riferirsi (ancora una volta) alla voce 185 delle tabelle I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”), con quantificazione nella misura del 55% (v. pagina 64), del tutto estranea alla diagnosi, peraltro senza tener conto del disturbo narcisistico preesistente, che non è certamente in correlazione causale con l'evento oggetto di causa.  3.1.5. Riguardo, infine, al padre della vittima, ### deceduto nel 2017, per cause evidentemente estranee all'evento oggetto di causa, solo in base al racconto dei familiari era stata riconosciuta un'invalidità permanente del 55% sempre in base alla voce n. 185 delle ### I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 64 della C.T.U.) nonostante l'assenza di psicosi e di documentazione sanitaria circa le patologie in questione.  4. Analoghe censure sono state mosse dalla ### nel suo appello (terzo motivo) con riferimento all'accertamento e alla liquidazione del danno non patrimoniale (sempre in via subordinata alla ritenuta operatività della polizza). 4.1.In proposito, la ### ha rilevato come il giudice abbia liquidato un importo complessivo pari ad oltre € 3.500.000,00, pari quasi al doppio delle pretese degli originari attori in ragione delle spropositate percentuali di invalidità riconosciute, perdipiù applicando arbitrariamente le ### ha contestato la mancata nomina di un Collegio arbitrale con un medico specializzato in medicina legale, evidenziando le numerosi contraddizioni in cui era incorso il primo giudice aderendo alla erronea ### laddove, ad esempio, aveva riconosciuto al ### coniuge della vittima, un'invalidità permanente addirittura del 40% e alla sorella, ### nella misura del 55%, in assenza di patologie psichiche e di documentazione medica di sorta, così come aveva riconosciuto al padre, ### un'invalidità permanente del 55% basandosi sul racconto dei familiari e senza tener conto della sua sopravvivenza limitata, in violazione dei criteri di accertamento medico-legale delle lesioni all'integrità psico-fisica e in assenza di documentazione clinica, insistendo per il rinnovo della ### da affidarsi ad un collegio medico specializzato in medicina legale.  4.2. Il motivo (primo della Asl e ### e terzo di ### è fondato in tutte le sue articolazioni, contenendo la CTU gravi errori di valutazione e di applicazione dei parametri di valutazione del danno biologico, essendo le Tabelle ### del tutto inappropriate alla fattispecie, visto che fungono da riferimento per la valutazione del pregiudizio derivante da infortunio o da malattia professionale, senza considerare che sono state utilizzate applicando voci di danno (voci nn. 184 e 185) neppure riscontrate nei congiunti della vittima.  4.3. Stante il rinnovo della ### effettuata da un Collegio composto, stavolta, da un ### di medicina legale e da una psichiatra, devono qui riportarsi le conclusioni cui questo è pervenuto, pienamente condivise dalla Corte perché effettuate all'esito della adeguata valutazione delle situazioni presentate dai singoli congiunti della vittima, con applicazione dei corretti parametri delle ### del ### di Milano relative al danno biologico, ed in proposito i ### hanno così concluso: “Sulla base di tutti gli accertamenti effettuati, nonché delle considerazioni medico-legali postulate, tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dalle parti, cui si è data puntuale risposta (ut supra), si ritiene di poter così conclusivamente e sinteticamente rispondere ai quesiti posti dal ###- dicante circa la vicenda degli eredi della sig.ra ### ● se ai predetti congiunti siano conseguite, dalla fattispecie per cui è causa, verificatasi il ### (sic!) lesioni all'integrità psicofisica, al di là delle conseguenze del danno parentale “stricto sensu”;..   La risposta a tale quesito è diversa a seconda dei vari congiunti.   ###'### (madre della de cuius), in seguito all'evento lesivo (la morte della figlia) si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave e, quindi, moderato con successiva stabilizzazione in un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve.   ### (marito della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento complicato, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione.  ### (sorella della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento non complicato, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione.   ### (padre della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave, poi cronicizzato.  ● se vi sia stata (tenuto conto delle lesioni eventualmente riscontrate) inabilità temporanea assoluta e parziale, con indicazione della durata di entrambe e della misura percentuale della seconda”;..  ###'### è riconoscibile un periodo di invalidità temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una invalidità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.   ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea parziale al 15% per un periodo pari a giorni 142 ###.   ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea parziale al 10% per un periodo pari a giorni 150 ###.   ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una invalidità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.  ● se sussistano esiti di carattere permanente e quale sia il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica;” … ###'### è attualmente presente e diagnosticabile un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve. ### funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida ### consente di individuare un danno biologico permanente pari al 25%.  ### allo stato attuale non sono stati identificati esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.  ### allo stato attuale non sono stati identificati esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.  ### è documentalmente diagnosticabile un disturbo depressivo maggiore, forma grave. ### funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida ### consente di individuare un danno biologico permanente pari al 36%. Ciò, naturalmente, fino all'evento morte del ### che, sulla base degli atti disponibili, non è in alcun modo correlabile ai fatti per cui è causa ed alla patologia psichica che ne è derivata.” 4.4. In conclusione, i ### - alla madre della de cuius, ### D'### hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente; - al coniuge della de cuius, ### hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 15% per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente; - alla sorella della de cuius, ### hanno riconosciuto una inabilità temporanea parziale al 10% per 150 giorni, senza postumi permanenti; - al padre della de cuius, ### deceduto il 27 novembre 2017, hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 45% di giorni 365 e al 35% per ulteriori 365 giorni e una invalidità permanente per disturbo depressivo maggiore al 36% sino al decesso non correlato ai fatti oggetto del giudizio. 
Si tratta di valutazioni argomentate in base ai riscontri anche clinici, che il Collegio fa proprie, dando atto che sia la Asl e ### che ### le hanno comunque contrastate con riferimento al riconoscimento di un'invalidità permanente in favore dei genitori della de cuius, e gli attori (per motivi opposti) con riferimento a ciascuno di loro, limitandosi tutti a riportare, in comparsa conclusionale, le osservazioni dei rispettivi ### che, tuttavia, avevano trovato compiuta risposta nella relazione di CTU alle pp. 41 e ss, che è stata invece da tutti pretermessa e cui, per brevità, si rimanda. 4.5. Debbono a questo punto effettuarsi le liquidazioni del danno biologico, sulla base delle condivisibili conclusioni rassegnate dal Collegio dei CTU basate sulle tabelle più recenti (2024) elaborate dal ### di Milano: -alla madre della de cuius, ### D'### (54 anni al 27/07/2009, data del decesso della figlia) cui hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente, spettano € 33.580,00 a titolo di danno da inabilità temporanea (punto base :115,00, 365 giorni al 45% = 18.888,75 e 365 giorni al 35% = 14.691,25) ed € 114.228,00 a titolo di invalidità permanente, per un totale di € 147.808,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; - al coniuge della de cuius, ### i ### hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 15% (€ 17,25) per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente, sicché gli spettano € 2.449,50, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; - alla sorella della de cuius, ### hanno riconosciuto una inabilità temporanea parziale al 10% (€ 1,15) per 150 giorni, senza postumi permanenti, sicché le spettano € 1.725,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; 4.6. Ferma quindi la valutazione effettuata dal Collegio peritale in tema di danno biologico permanente e temporaneo riconosciuto ai congiunti di ### scia ### e la conseguente liquidazione del danno, vanno delibati gli altri motivi di appello (il secondo, il quarto ed il quinto), proposti da ### in via subordinata, in caso di accertamento, anche in questa sede, dell'operatività della polizza (che ricorre per quanto si dirà nel prosieguo) sempre relativi alla liquidazione del danno effettuato in prime cure, che, per quanto da rivedere alla luce delle risultanze di cui alla rinnovata ### attengono a principi di carattere generale e dunque comunque rilevano in questa sede.  4.7. Ci si riferisce, innanzitutto, al secondo motivo d'appello, con il quale Reliance censura 2. “la parziale carenza di legittimazione processuale di ### 4.8. ### ha evidenziato che ### una delle due figlie della de cuius, ### è divenuta maggiorenne nel corso del primo grado di giudizio e segnatamente il 22 agosto 2020, il che si evince anche dal certificato di stato di famiglia prodotto da parte attrice. Trattasi pertanto di circostanza allegata e documentata nel giudizio e, ciononostante, il primo Giudice ha liquidato in favore “di ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32” benché questi non fosse più legittimato ad avanzare richieste per suo conto, né avrebbe potuto essere beneficiario di liquidazioni, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale.  4.9. Il motivo è infondato.  5. Deve innanzitutto evidenziarsi come la giurisprudenza di vertice (Cass. 19308/2012) abbia chiarito che, nel caso in cui un minore diventi maggiorenne nel corso del giudizio, l'eventuale difetto di legittimazione del genitore venga sanato con efficacia retroattiva se il diretto interessato si costituisce in giudizio manifestando in modo inequivoco la propria volontà di proseguire l'azione: «il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio….. manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria». In ogni caso, basti rilevare che ### si è for malmente costituita in proprio nel presente grado di appello, aderendo integralmente alle argomentazioni e alle difese svolte in primo grado dinanzi al ### di ### dal genitore ### il quale ha agito in sua rappresentanza, quale genitore esercente la potestà genitoriale; ella, dunque, manifestando in modo chiaro la volontà di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dal padre, ha così retroattivamente sanato il denunciato vizio.  5.1. Va delibato ora il quarto motivo di appello proposto dalla ### che ha censurato: il cumulo del danno morale e del danno da perdita del congiunto.  5.2. Sostiene la ### appellante vi sia stata in prime cure una duplicazione delle poste risarcitorie avendo il ### attribuito ai danneggiati il ristoro sia del danno morale, quale componente del danno biologico, sia del danno da perdita del rapporto parentale, nel senso che le sofferenze interiori conseguenza dei disturbi psichici asseritamente riportati dai danneggiati coincidono col patema derivante dalla perdita del congiunto, tenuto conto che i danni liquidati ai vari danneggiati riguardano le ripercussioni negative che sarebbero derivate dal lutto. Ne consegue che deve ritenersi unica e indistinta la componente morale del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza interiore derivante dalla morte della persona cara.  5.3. Il motivo è infondato.  5.4. La questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di vertice nel senso della cumulabilità tra le due voci di danno.  5.5. In particolare, nella motivazione dell'ordinanza Cass. n. 9857/2022 si legge: “il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme riflessione dottrinaria) chiede d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva; si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo; viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost. rispetto a quelli considerati nell'art.  32 Cost.); pertanto, una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente, tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo-soggettivo, quanto sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamicorelazionale), l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a ti tolo di risarcimento del danno biologico (necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, ### n. 28989 del 11/11/2019, Rv.  656223 - 03)” 5.6.Alla sentenza Cass. n. 2898/2019 fa riferimento altra giurisprudenza di vertice e, in particolare, Cass. n. 26140/2023, che in proposito rileva: “### principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamicorelazionale.” Il motivo è dunque infondato.  5.7. Deve essere ora delibato il quinto motivo d'appello proposto da ### relativo al: danno liquidato agli eredi di ### posto in discussione anche dalla Asl e da ### che, nel primo motivo hanno comunque sostenuto l'eccessività del danno biologico a questi liquidato senza prove di sorta (v. supra par. 3.1.5.) 5.8. In proposito, evidenzia l'appellante non avere il primo giudice tenuto conto, nella liquidazione del danno biologico, effettuata nel considerevole importo di € 747.589,00, della limitata sopravvivenza (otto anni) del ### mualdo, padre della vittima, deceduto il ### per patologia cardiaca, rispetto a quest'ultima (2009), rilevando come le considerazioni dello stesso primo Giudice confermino che non è stato fornito alcun concreto riscontro in merito alla riconducibilità, secondo il criterio del più probabile che non, del decesso alle conseguenze lesive dell'evento imputato agli originari convenuti. 
Ha evidenziato la abnormità della liquidazione, nella quale comunque si doveva tenere conto della vita effettivamente vissuta, spettando, ove confermata l'invalidità permanente del 55 %, pure contestata, a tal titolo, la minor somma di € 115.131,0 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.  5.9. Ha quindi insistito per un drastico abbattimento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore di ### e, per esso, dei suoi eredi anche in ragione della durata della sopravvivenza del danneggiato. In via gradata, nella ipotesi denegata in cui il decesso sia considerato conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, per la liquidazione del solo danno terminale in misura non superiore a € 251.503,00 o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta dalla Corte di merito, in ogni caso con abbattimento rispetto a quanto liquidato dal primo Giudice.  6. Il motivo è fondato e, in ogni caso, non si pongono problemi di ammissibilità dello stesso ipotizzati dagli attori, ma solo in sede di comparsa conclusionale, in assenza di omologo appello dell' Asl e di ### posto che, come si è detto, questi, più radicalmente, hanno sostenuto non spettare alcunché a titolo di danno biologico al ### (v. infra sub 3.1.5.), avendo contestato in radice la sua sussistenza.  6.1. Non si discute sulla circostanza che il decesso di quest'ultimo, intervenuto ben 8 anni dopo i fatti di causa, per patologia cardiaca, non sia correlato causalmente con questi, e tanto del resto hanno affermato con chiarezza i ### sicché deve procedersi alla liquidazione del danno biologico da premorienza.  6.2. Deve darsi atto che gli attori, nel contrastare il motivo, hanno sostenuto che il danno da premorienza non possa trovare applicazione con riferimento al danno morale e anche al danno parentale citando una decisione della
Corte Cass. (Cass.n. 12060/2022), a mente della quale il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, in questa sede ritenendosi che, posto che la sofferenza soggettiva si protrae nel tempo al pari di quella fisica, anch'essa debba essere considerata ai fini del danno da premorienza.  6.3. Orbene, il periodo residuo di vita nel corso del quale l'attore pativa il predetto danno è pari ad anni 8 e mesi 4, ed è, quindi, rispetto ad esso che deve essere valutato il danno risarcibile (in tal senso, tra le altre, Cass. 679/2016 secondo la quale << … in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto …>>).  6.4. Ciò posto, in ordine alle modalità di liquidazione del danno in parola, cd.  da premorienza, la ### ha sancito l'inutilizzabilità, per contrasto con il criterio dell'equità, dei criteri indicati dalle tabelle di ### edizione del 2018 (Cass. ord. 41933/2021), ripetuti in quella del 2021, esprimendo la preferenza << per un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza ### la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'### dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità>>. In altra pronun cia, la ### ha, peraltro, confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato (cfr. Cass. 12913/2020).  6.5. Nel caso di specie, non possono, quindi, essere adoperate le tabelle di Milano che, anche nella edizione aggiornata del 2021 e del 2024 tengono ferma la premessa, censurata dalla ### secondo cui <<il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi>> facendone, in particolare, discendere che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbia una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti.  6.6. Adottando, allora, il criterio suggerito dalla ### con la sopra citata recente pronuncia n. 41933/2021 e, quindi, tenuto conto della età del danneggiato (55 anni), del gradiente d'invalidità (36%), dell'aspettativa di vita secondo le tavole di mortalità ### 2018 (per gli uomini, anni 80,9) e della data del decesso (27/11/2017), quando il danneggiato aveva 63 anni, e osservando, infine, il criterio di proporzionalità per il quale il danno da premorienza deve essere rapportato a quello che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto in vita sino al termine del giudizio per assicurare l'equità della liquidazione, il danno non patrimoniale spettante all'attore (danno biologico e danno morale con riferimento ai postumi d'invalidità) è pari a complessivi € 209.124,00, importo determinato secondo il seguente schema di calcolo: importo in caso di sopravvivenza post giudizio = € 225.700,00 225.700,00: 81 (aspettativa di vita rispetto alle tabelle di mortalità ### = € 2.786,41 € 2786,41 x 63 (età al momento della morte) = € 175.544,00 In conseguenza di quanto esposto, la liquidazione del danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore deve essere così rettificata: Età del danneggiato (n. il ###) alla data del fatto (27/7/2009) 55 anni; Percentuale di invalidità permanente 36%; Danno € 175.544,00 Danno da inabilità temporanea: € 33.580,00 punto base :115,00 (365 giorni al 45% = 18.888,75 e 365 al 35% = 14.691,25). 
Totale danno biologico: € 209.124,00. 
Dunque, in tale importo deve essere rideterminato il risarcimento dovuto dalle parti appellanti e che va ripartito tra gli eredi del ### per un terzo quanto a moglie e figlia e per un sesto ciascuna per le due nipoti. 
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.   6.7. ### deve essere, dunque, accolto nei limiti di quanto innanzi esposto.  6.8. Per finire, sempre perché è attinente al tema della liquidazione, dopo il quinto e ultimo motivo dell'appello ### (del quale resta da trattare il primo motivo, relativo all'operatività della polizza) è bene delibare il terzo motivo dell'appello proposto dalla Asl e dal dott. ### relativo alla debenza degli interessi compensativi, anche in difetto di domanda in tale senso dei danneggiati: “3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1282 e 2043 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla liquidazione degli interessi compensativi in favore delle controparti, anche in assenza di esplicita domanda di parte.” (v. pagina 49 della sentenza: “### importi come sopra dovuti, in quanto debiti di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del ‘lucro cessante' (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte”.) 6.9. Il motivo è infondato, posto che la richiesta di liquidazione degli interessi era contenuta nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ed altresì ricompresa nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo ed in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/07/2022. Ed infatti, le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (punto 1) prevedevano espressamente la richiesta: “oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c. c., come negli importi in premessa specificati”. 
Detta domanda veniva ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ove si legge, dopo la richiesta di condanna: “oltre interessi e rivalutazione della data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., relativamente alle voci di danno di cui agli importi sopra specificati;” la domanda dunque era stata proposta, pur dovendosi dare atto del contrasto giurisprudenziale sul punto (Cass. n. 2037/2019, Cass. n. 5317/2002 da un lato circa la riconoscibilità d'ufficio e Cass. n. 4938/2023 e 10376/2024 circa la necessità della domanda).  7. Va ora delibato il secondo motivo d'appello proposto dalla Asl e dal ### cino, relativo alla: 2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., nonché omessa pronuncia, in ordine all'individuazione della sussistenza del danno patrimoniale presuntivamente subito dal #### in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori ### e ### per aver perduto l'apporto economico della ###ra ### Errata applicazione dei coefficienti di capitalizzazione della rendita indicati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403.  Gli appellanti censurano il capo della sentenza che statuisce relativamente alla sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito da ### in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori ### e ### per aver perduto l'apporto economico della moglie (pagine da 46 a 48) “che al momento del decesso prestava attività lavorativa come operaia alle dipendenze della ### S.p.a.”.  7.1. Rilevano gli appellanti come, in realtà, trattavasi di un rapporto a tempo determinato, con scadenza al 28 febbraio 2010, sicché non poteva dirsi che i familiari in futuro avrebbero continuato a beneficiare del suo apporto economico, difettando la prova che detto congiunto avrebbe effettivamente contribuito, in futuro, al mantenimento dei familiari, come da consolidata giurisprudenza di vertice ignorata dal primo giudice, che aveva affermato: “Nel caso di specie possono senz'altro prendersi in considerazione i contributi che la defunta avrebbe presumibilmente apportato a beneficio del marito in funzione anche degli impegni assunti con il mutuo ed il finanziamento documentati sub 38 del fascicolo di parte, nonché delle figlie ancora in tenera età, sotto il profilo delle provvidenze aggiuntive che la madre avrebbe loro destinato, anche nell'eventualità, al raggiungimento dell'età lavorativa, di sufficienza di redditi propri, quale ‘beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo (cfr.: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003); sì da far ritenere probabile che la ### se rimasta in vita, avrebbe riservato al marito, a ### e ed ### una percentuale del proprio reddito pari almeno ad un quarto ciascuno”, così esprimendosi in termini genericamente presuntivi, in contrasto con i principi giurisprudenziali elaborati in materia.  7.2. Peraltro, il ### non si era pronunciato relativamente alla questione relativa all'effettiva consistenza del valore negativo della c.d. quota sibi, ossia della parte di reddito che la defunta avrebbe destinato alle proprie esigenze, pur rilevante ai fini del riconoscimento del preteso danno, in virtù delle consolidate statuizioni giurisprudenziali in argomento, a tenore delle quali: “il red dito da porre a base del calcolo dovrà comunque...essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sé, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito” (v. Cassazione Civile, ### III, 7 marzo 2018, n. 4379).  7.3.Infine, hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui ha quantificato tale pregiudizio, aderendo ad un filone giurisprudenziale ormai superato (“Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186; conforme Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738”: v. pagina 48, cit.), utilizzando il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro e adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, 1403.  7.4.Il motivo è infondato. 
E' documentato in atti l'apporto patrimoniale fornito dalla de cuius alla propria famiglia, avendo gli attori prodotto (v. docc. 39, 49, 41 fascicolo di parte) la sua dichiarazione dei redditi del 2008, buste paga degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ### dell'### dell'### redditi ### redditi 2006, 2007, 2008, ### 730/2010 e CUD 2010 ###- mualdo ### nonché l'### di mutuo del 22 Gennaio 2008 rep. 122186 e l'atto di mutuo del 03/05/2000 rep. n. 122186(doc. 38 ibidem).  7.5. Deve considerarsi che il rapporto lavorativo è documentato e persisteva in via sostanzialmente continuativa sin dal 21 Agosto 2005, essendo state prodotte n. 44 buste paga (### 39), dalle quali si evince in primis la natura indeterminata del contratto sottoscritto, espressamente riportata nelle prime diciassette buste (09/09/2005 - 10/10/2007). In seguito, benché il rapporto sia indicato come a tempo determinato, le condizioni lavorative e retributive della dipendente non subivano modifiche, tanto che il contratto veniva formalmente rinnovato alla scadenza di Gennaio 2009 ed era in piena vigenza al momento del decesso (27/07/2009). 7.6. Quanto sopra dimostra che l'attività lavorativa prestata da ### presso la soc. ### era stabile da circa quattro anni e, che, conseguentemente, si configurasse come tale, al di là delle ripetute assunzioni a tempo determinato, proprio perché ripetute e continuative nel tempo, sì da consentire di ritenere configurabile per il futuro una stabile contribuzione della stessa al ménage familiare nel corso degli anni. E tanto trova conferma nella stipula dei due contratti di mutuo, in uno dei quali (il primo, risalente al 2000), ella figura come garante dell'intero importo mutuato, mentre l'altro era stato acceso congiuntamente dai due coniugi nel 2008, proprio l'anno precedente il decesso, dovendosi rilevare che anche il coniuge era operaio, essendo dunque verosimile che la famiglia contasse anche sull'apporto economico della de cuius, anche in vista del quale erano stati stipulati i mutui, sicché vi erano concrete prospettive di reddito della donna da porre a servizio della famiglia (Cass. n. 3966/2012), configurandosi nella specie proprio quello che la ### (Cass. n. 29830/2018) definisce “un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830), essendosi specificato come i criteri probabilistici applicati trovino ampio fondamento nella documentazione allegata e nel menage della famiglia, che è emerso essere fondato sulla solidarietà reciproca.  7.7. E' infondata, poi, anche la doglianza con cui gli appellanti censurano la determinazione della quota sibi nella misura di ¼, che invece appare congrua, avendo destinato il ### la quota di 1/4 al fabbisogno personale della defunta ### ed i residui 3/4 distribuiti tra il coniuge e le due figlie nella misura di 1/4 ciascuno: tanto anche alla luce della giurisprudenza di settore, dovendo considerarsi che, nella specie, il coniuge era titolare di reddito da un lato e che vi erano due figlie da mantenere dall'altro.  7.8. E' infine inammissibile per difetto di interesse il sub motivo sul quantum del danno liquidato in favore di ### e delle figlie ### e ### siccome determinato sulla scorta dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, censurato non perché eccessivo, ma perché determinato in base a dei “coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D.  09 Ottobre 1922” benché questi siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”. 
Premesso che il ### così determinando la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, in base ai coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, era pervenuto alla determinazione della quota riconoscibile sia al vedovo che a ciascuna delle due figlie nella misura di € 58.410,22 ciascuno, resta il fatto che, è la stessa parte appellante ad evidenziare come i predetti coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D. 09 Ottobre 1922 siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”. 
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 20615/2015), che ha ritenuto superato il metodo di capitalizzazione sulla base del R.D. n. 1403 del 1922, non lo ha certo fatto perché induce a sovrastimare il danno patrimoniale, ma, al contrario, perché l'utilizzo di quei coefficienti non consente l'integrale ristoro del danno, sicché non era la Asl o il ### la parte interessata a dolersene, posto che il ricalcolo del danno secondo criteri diversi ne comporterebbe il riconoscimento in misura maggiore, con la conseguenza che il sub motivo va dichiarato inammissibile 7.9. In conclusione, appare evidente il difetto di interesse per il motivo, sol che si consideri che, come sottolineato dagli stessi appellanti, la giurispruden za di vertice attuale esclude la validità di una siffatta liquidazione in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, proprio in quanto essi, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. ” (Cass. 18093/2020).  8. Vanno ora delibati i restanti motivi di appello, e, prima di procedere all'esame del IV ed ultimo motivo proposto da Asl e da ### relativo all'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua, deve, per motivi di priorità logica, delibarsi il primo motivo d'appello di ### che ha reso necessario rimettere sul ruolo la causa per sottoporre alle parti la questione del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dal dott. Caracino ai danni della ### per il pagamento delle provvisionali disposte in sede ###favore dei congiunti della vittima. 
Esso è relativo all':1.Accoglimento della domanda di manleva 8.1.### ha censurato la decisione nella parte in cui, travisando il contenuto della regolamentazione contrattuale, ha respinto l'eccezione da essa sollevata di integrale inefficacia della polizza ###9 sotto il profilo temporale insistendo per la declaratoria di integrale inoperatività della garanzia assicurativa, non essendosi verificate le condizioni previste, per la polizza attivata, che all'art. 2.1, che disciplina l'“### e termine della garanzia”, prevede che “L'### vale per le richieste di risarcimento presentate all'### per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla ### nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.  8.2. Ha precisato che la polizza ha decorrenza dal 19 giugno 2009 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massima le aggregato annuo di € 25.000.000,00. Essa opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e, dunque, di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia. In particolare, secondo le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'### da ### per i danni per cui è prestata l'assicurazione”.  8.3. Ha quindi censurato la decisione (p. 54 e ss ) con cui il ### dopo aver rimarcato che la prima richiesta risarcitoria nel caso di specie era stata inoltrata nel luglio 2013 - e dunque successivamente alla scadenza della polizzaaveva sostanzialmente equiparato l'avviso di sinistro ex art. 1913 cc, pervenuto tempestivamente, alla richiesta risarcitoria vera e propria (definendolo atto idoneo ai fini della “manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità”), che era invece mancata nel periodo di vigenza della polizza, avendo in proposito rilevato (v. pp 54-55- sentenza) che la ### ha “ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo cautelativo, del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il possibile esercizio dell'azione di risarcimento.” 8.4. Ha poi censurato anche il richiamo, fatto dal primo giudice, all'art. 1.15 in tema di “interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato”, posto che la chiarezza del dato letterale non richiedeva il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari, nonché alla scelta della ### la quale si sarebbe “resa conto che le proprie resistenze erano e sono ingiustificate”, di provvedere al pagamento della provvisionale liquidata nell'ambito del procedimento penale nel quale era imputato il dott. ### senza proporre opposizione avverso il relativo decreto ingiuntivo, trattandosi invece di una mera scelta discrezionale di opportunità, mentre il ricorso al criterio del comportamento successivo delle parti - di entrambe le parti e non una come nella specie - si giustifica solo ove sia impossibile ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione.  8.5. Nella fattispecie si era realizzata solo una delle due condizioni previste per l'operatività della polizza, ossia il fatto colposo avvenuto nel suo ambito di operatività (30 novembre 1999/19 giugno 2010), ma non si era realizzata l'altra, ossia la richiesta risarcitoria pervenuta dal 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010, tale non potendosi considerare la comunicazione inviata dalla Asl il 29 luglio 2009, costituente una generica informativa sull'intervenuto decesso della paziente, mentre la richiesta risarcitoria era arrivata solo quattro anni dopo, nel luglio 2013, costituendo la prima un avviso ex art. 1913 cc: non poteva infatti ritenersi, come aveva fatto il giudicante, che la garanzia potesse essere azionata mediante una mera denuncia cautelativa in contraddizione col chiaro testo dell'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione sopra riportato, tanto che la posizione era stata aperta solo “cautelativamente”, proprio per la mancanza di una richiesta risarcitoria (cfr. documento n. 9 della produzione della ASL allegata alla seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).  8.6. Né si poteva invocare, con riferimento alla clausola claims made in questione (ormai sottratta al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2 cc), la violazione dei limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 cc ( Cass. n. 12981/2022; Cass. ### n. 22437/2018), non potendo il giudice di merito, come evidenziato dalla ### modificare il contratto realizzando uno schema non voluto dai contraenti, come era avvenuto nella specie (trasformando la polizza in una garanzia “loss occurrence”).  8.7. Va a questo punto sottolineato che l'Asl ha stipulato con ### due polizze: a) La polizza n. ###9, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 2010 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massimale aggregato annuo di € 2.500.000,00, che opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e dunque di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia.  ### le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'### da ### per i danni per cui è prestata l'assicurazione.”; b) per il periodo successivo, la ### n. ###0, che opera anch'essa in regime claims made e ha decorrenza dal 19 giugno 2010 al 31 marzo 2013, con una retroattività sempre a far data dal 30 novembre 1999 (con un sotto limite di indennizzo, per i sinistri mortali, pari ad euro 250.000,00).  8.8. Orbene, tornando alla prima polizza, che è quella che è stata attivata, come si è visto, l'art. 2.1 disciplina l'“### e termine della garanzia” e prevede che “L'### vale per le richieste di risarcimento presentate all'### per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla ### nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.  ###. 2.13 regola la “### di polizza” e dispone che “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non ranking di ### 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00).  8.9.### di ### ha ritenuto operativa la polizza n. ###9 alla stregua del comportamento complessivo tenuto in seguito alla ricezione dell'avviso di sinistro del 29 luglio 2009 dalla ### (che ha equiparato ad una vera e propria richiesta di risarcimento), la quale ha dapprima informato la A.S.L. di aver aperto cautelativamente la posizione con telefax inviato il 20 ottobre 2009 (v. pagina 54 della sentenza impugnata), per poi negare l'assunzione in copertura del sinistro in data 6 dicembre 2013, anche se poi ha corrisposto al dott. ### l'importo di € 289.090,80 per il paga mento delle provvisionali cui era stato condannato in sede penale, a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto (in precedenza era stato precettato dalle parti civili) e non opposto dalla compagnia, facendo ricorso, nel ritenere verificatesi le condizioni di polizza, anche all'art.. 1.15 delle condizioni di assicurazione, secondo il quale: “Si conviene fra le ### che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'### su quanto contemplato dalle condizioni di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al ### te/### nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza”.  9.Pertanto il ### pur dando atto che solo il ### l'A.S.L. riceveva dall'avv. ### con missiva del 19 - 6 -2013, formale richiesta di risarcimento del danno per conto di ### D'### dia ### e ### e, con altra missiva del 15.7.2013, l'ulteriore richiesta risarcitoria da parte dell'avv. ### per conto di ### in proprio quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### ed ### ha valorizzato la circostanza che la ### avesse ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo ‘cautelativo', del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il probabile esercizio dell'azione di risarcimento ” (v. pagine 54 e 55).  9.1. In realtà il primo giudice, pur ricordando e sottolineando che l'avvenuto pagamento in precedenza era stato precettato dalle parti civili), da parte del dott. ### dell'importo di € 289.090,80 per le provvisionali cui era stato condannato in sede penale, era stato effettuato a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni e da questa non opposto, non ha adeguatamente valorizzato la circostanza.  9.2. Tanto ha fatto questa ### rimettendo la causa sul ruolo (ord.  11/07/2025) per sottoporre alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo in questione, ottenuto nei confronti della ### assicurativa (all'epoca ### e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate. 
Una volta sollecitato il contraddittorio sul punto, acquisite le note conclusionali delle parti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.  9.3. Deve darsi atto che, preliminarmente, con le proprie note, ### ha evidenziato che l'### di Giustizia dell'### e del #### delle ### e della ### - ### e ### (###, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, ha con sentenza omologato, su domanda da essa all'uopo proposta, lo ### of ### istituto previsto dal ### e finalizzato alla ristrutturazione del capitale e ad attuare accordi tra la società e i suoi membri o creditori, che si applica ai contratti di assicurazione emessi in favore di ospedali pubblici e privati e di altre istituzioni sanitarie in ### e in ### originariamente stipulati da ### (#### e trasferiti a ### a far data dal 3 novembre 2018. A seguito della sentenza di omologa (prodotta in atti con traduzione giurata autenticata), gli ### non possono avviare o proseguire alcun procedimento o intraprendere qualsiasi altra azione nei confronti della ### in qualsiasi giurisdizione per stabilire l'esistenza o l'importo di una ### di indennizzo sulla base di una polizza italiana. ### che ne hanno interesse sono tenuti a presentare una ### di indennizzo secondo le indicazioni contenute al paragrafo 4.3 dello ### (obbligo di presentare lo ###) con la precisazione che sono vincolanti soltanto le sentenze emesse prima del 30 aprile 2024.  9.4. ### ha per l'effetto eccepito il sopravvenuto difetto di giurisdizione di questa ### d'Appello in merito alla domanda di manleva proposta ai suoi danni, dovendo essa essere presentata nell'ambito dello ### dando atto di aver tanto comunicato via Pec a tutte le parti interessate, compresa l'Asl ed ha chiesto a questa ### di procedere al riconoscimento della sentenza di omologa dello ### anche in applicazione dell'art. 64 l. n. 218/1995, senza alcun pregiudizio dell'esercizio della facoltà di impugnare la sentenza de qua nel merito, come previsto dallo ### 9.5. ### di difetto di giurisdizione del giudice italiano è del tutto infondata e deve essere respinta.  ### of ### istituto societario di diritto inglese, non può, spiegare automaticamente effetti nel nostro ordinamento giuridico, tanto più ove venga a incidere su rapporti assicurativi stipulati in ### tra soggetti italiani, non superando il vaglio che impone l'art. 64 legge citata, in base al quale le sentenze straniere producono effetti nell'ordinamento italiano solo al ricorrere di specifici presupposti, se non altro, sotto il profilo del contrasto con l'ordine pubblico (lettera g), visto che prevede il blocco di qualsiasi azione giudiziaria degli assicurati dinanzi ai giudici italiani e il trasferimento delle pretese risarcitorie a una procedura estera gestita unilateralmente dalla ### con grave limitazione del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e della garanzia di un giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), principi qualificati come cardini dell'ordine pubblico processuale italiano. Peraltro, in materia assicurativa la competenza giurisdizionale è regolata dal diritto UE (####-bis artt. 11-16), che riconosce al contraente/assicurato la facoltà di agire dinanzi al giudice del proprio domicilio o del luogo dell'evento dannoso, all'evidente scopo di tutelare il contraente debole, ponendosi lo ### anche in contrasto con la disciplina inderogabile europea in materia di assicurazioni, senza considerare che nei confronti della ### (già ### è stato emesso un decreto ingiuntivo risalente al 2015 e passato in giudicato, che rimane comunque vincolante con riferimento all'operatività della polizza per quanto va a dirsi, ed è sicuramente escluso dagli effetti dello ### che prevede l'esclusione delle polizze oggetto di una sentenza vincolante e non impugnabile prima del mese di aprile 2024 e, contraddittoriamente, consente ai contraenti di proseguire le azioni promosse in sede di impugnazione da parte della ### come avviene nella specie.  9.6.Deve essere ora delibata la questione sollevata d'ufficio (ordinanza 25.6.2025) con riferimento agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante, dott. ### nei confronti della ### assicurativa (all'epoca ### e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, sulla quale le parti hanno interloquito con le note.  9.7. La difesa della ### con le “note conclusive” depositate il 12 settembre 2025, ha rilevato che “l'assenza di una motivazione dettagliata e di un pieno contraddittorio” limiterebbe “l'efficacia preclusiva del giudicato da decreto ingiuntivo non opposto”, che non potrebbe “estendersi automaticamente alle questioni di fatto o di diritto relative al rapporto sottostante” e all'uopo ha richiamato alcune sentenze della ### (ad es. Cass. 26293/2011), che in realtà sono relative a casi diversi da quello oggetto di causa (giudicati formatisi per effetto di mancate opposizioni a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di crediti aventi carattere di periodicità), ma non affrontano l'argomento relativo alla formazione del giudicato circa l'esistenza e la validità del contratto posto alla base del provvedimento monitorio non opposto.  9.8. Deve innanzitutto riportarsi succintamente il tenore del ricorso per decreto ingiuntivo (v. all. “precetto” alla costituzione di ### in primo grado): con esso il dott. ### ha fatto riferimento al contratto assicurativo stipulato dalla Asl con QBE e alla polizza ###9 che ha prodotto, rilevando come questo risulti “operante non solo in favore della ### contraente, ma anche in favore dei dipendenti della Asl medesima ai sensi dell'art. 2.3 delle Condizioni di ###” Ha rilevato, altresì, che la clausola dispone che: «La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti della contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali». Ha quindi riassunto la triste vicenda sanitaria della de cuius e sottolineato che la società incaricata dell'istruttoria aveva comunicato al broker (### di aver aperto la posizione “cautelativamente”. Ha evidenziato, quindi, che il GIP del ### di ### lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 113 e 589 cp e lo aveva condannato al pagamento di una provvisionale di € 260.000,00 in favore delle parti civili ( oltre alle spese), dando atto di aver ricevuto la notifica di due atti di precetto per il pagamento dell'importo in questione e, poiché la ### non aveva risposto alle diffide inviatele, si era reso necessario munirsi di un titolo per ottenere il dovuto pagamento, configurando il contratto stipulato dalla Asl con la ### come contratto a favore di terzo, sicché egli vantava “un diritto di credito immediatamente ed autonomamente azionabile in via diretta nei confronti della compagnia assicurativa”. Ha dato infine atto dell'inizio di procedure di espropriazione forzata ai suoi danni per importi ingenti che giustificavano la concessione - poi effettuata dal ### di ### - della provvisoria esecutorietà del richiesto decreto. Quindi, in data 8 luglio 2015, la QBE corrispondeva al Dott.  ### l'importo complessivo di € 289,090,80, proprio per fare fronte agli atti di precetto da lui come sopra ricevuti, riconoscendo, dunque, la sussistenza in suo favore delle condizioni di immediata operatività della polizza e della sottesa garanzia.  9.9. Pertanto, considerato che nel caso di specie il Giudice del monitorio ha accolto il ricorso proposto dal dott. ### così da ritenere sussistenti in suo favore le condizioni di operatività della polizza in questione e della sottesa garanzia, ne consegue che nell'ambito oggettivo del giudicato esterno derivante dal provvedimento monitorio che ha acquistato definitività rientra anche l'efficacia di tale contratto assicurativo, che, per quanto andrà a dirsi nel prosieguo a proposito dell'efficacia riflessa del giudicato, vale anche nei confronti dell'azienda ### che di esso si vuole avvalere.  10. Si è detto dell'appello della ### che propugna l'inoperatività della polizza n. ###9, ma la presenza del giudicato nella specie è determinante poiché l'accertamento ivi compiuto e relativo anche alla operatività della polizza, cui la ### ha dato attuazione provvedendo al pagamento, preclude il riesame della questione anche in un successivo giudizio (qual è il nostro) anche se questo “abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 8937/2024) . 
Inoltre, com'è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 25745/2017). 10.1. ### ha sottolineato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. n. 25180/2024, Cass. n. 17114/2024, Cass n. 28318/2017; Cass. n. 22465/2018, Cass. n. ###/2021 secondo cui: “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.”).   Ed ha aggiunto (Cass. n. 3757/1996) che “Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronunzia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l'emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è consentita la difesa più completa mediante l'atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione”. 
In particolare (Cass. n. 16455/2004), “il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato, quand'anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione.  ### ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi - portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notifica zione sia del ricorso che del decreto, prevista dal secondo comma dell'art. 643 c.p.c. - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, comma 1, e 135, comma 2, dello stesso codice di rito”.   10.2. In conclusione tra il dott. ### e ### si è formato un giudicato “esterno” in ordine al medesimo rapporto obbligatorio oggetto di causa, rappresentato dalla polizza n. ###9, per effetto della mancata opposizione al citato decreto ingiuntivo, sicché non può essere delibato perché precluso dal giudicato, l'argomento della inoperatività della polizza oggetto del primo motivo dell'appello della ### posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909 c.c.), l'efficacia delle relative garanzie di polizza.   10.3. Deve essere ora delibato l'aspetto dell'efficacia riflessa del giudicato come sopra delineato per verificare se l'accertamento con esso effettuato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al procedimento nel quale quel giudicato si è formato (nello specifico l'###, avendo la ### sottolineato (Cass. n. 8937/2024), richiamando precedenti consolidati (### 3, Ordinanza n. ### del 21/11/2023, Rv. 669496 - 01; ### 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 - 01; ### 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 - 01) che, ove due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto avviene quando, ad esempio, i terzi rimasti estranei al processo nel quale è stato emesso il provvedimento in questione siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa (Cass. n. 2137/2014), oppure quando (Cass. n. 22908/2012) il giudicato contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto.  10.4. Si tratta di presupposti che sono agevolmente riscontrabili nel rapporto contrattuale tra Asl e ### assicuratrice con riferimento alla medesima polizza n. ###9, essendo la prima titolare di una situazione giuridica di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, originata, per l'appunto, dal medesimo contratto oggetto del provvedimento monitorio non opposto ottenuto dal dott. ### sicché l'accertamento dell'efficacia della polizza, divenuto ivi inoppugnabile, costituendo un presupposto essenziale del secondo giudizio, si pone come pregiudiziale e non può più essere rimesso in discussione (Cass. n. 29301/2023, secondo cui può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicatocondizionato.).  10.5. In conclusione, nella fattispecie in esame sono riscontrabili proprio i presupposti indicati dalla giurisprudenza perché si produca l'efficacia riflessa del giudicato in questione nei confronti della A.S.L., con riferimento all'operatività della polizza n. ###9, sussistendo indubbiamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica sopra descritto, e tanto preclude, anche nei confronti dell'### la delibazione del primo motivo di appello della ### relativo alla inoperatività della polizza, posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato l'efficacia delle relative garan zie di polizza e detto accertamento fa stato anche nei confronti del “terzo” Asl per quanto si è detto.  10.6. Deve ora essere delibato il quarto motivo d'appello proposto dall'Asl e dal dott. ### 4. Sull'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, prevista dall'art. 2.13 delle “### di garanzia” allegate alla polizza n. ###9, stipulata dall'appellante con la ### sentanza ### per l'### di ### (#### (la quale, a far data dal 21 novembre 2018, ha ceduto alla ### i diritti e gli obblighi derivanti da tale polizza), avente efficacia per il periodo dal 16 giugno 2009 al 19 giugno 2010.  10.7.Va all'uopo premesso che, alla luce del giudicato, in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione e della ritenuta immediata operatività della polizza, non essendo stata in quella sede proposta l'eccezione relativa alla franchigia aggregata, dovrebbe ritenersi assorbito anche il 4° motivo di appello della Asl e del dott. ### che hanno entrambi impugnato la sentenza nella parte in cui, pur ritenendo efficace la polizza, aveva ritenuto che, non avendo la prima provato, com'era suo onere, l'avvenuta erosione della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, la Reliance fosse tenuta a tenerla indenne (in solido col dott. ### da quanto dovuto alle controparti al netto della franchigia in questione.  10.8. In ogni caso, il motivo in questione è fondato: E' bene ricordare che l'art. 2.13 delle ### di garanzia disciplina la franchigia e prevede che: “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non-ranking di ### 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00, come segue: - Tutti i sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia per sinistro di ### 20.000,00 restano a carico del ### - La franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00 sarà erosa esclusivamente dal solo importo di ciascun sinistro eccedente la franchigia per sinistro di ### 20.000,00; - Una vol ta erosa l'intera franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00, per ciascun sinistro successivo, resta a carico del ### la franchigia per sinistro di ### 20.000,00”, ma sul punto la sentenza deve essere riformata, anche alla luce delle produzioni effettuate, sia pure in questa sede, dalla ### che provano che l'Ente è venuto a conoscenza dell'erosione della franchigia solo nel corso dell'anno 2022 e che, in ogni caso, era intervenuta l'erosione della franchigia aggregata annua di € 2.5000.000,00 10.9. Come rileva l'### essa ha avuto effettiva contezza dell'avvenuto esaurimento della franchigia in questione soltanto nel corso del 2022, come si ricava dall'e-mail inviata in data 22 febbraio 2022 dalla s.r.l. Assigesco, ### adjuster della ### alla S.p.A. ### broker assicurativo della A.S.L.  n. 3, a mezzo della quale la prima ha informato la seconda, per l'appunto, dello “stato di erosione della franchigia” (v. doc. n. 4 allegato al presente atto). 
Ebbene, solo a seguito di tale comunicazione, preso atto dell'esaurimento del limite della franchigia aggregata, la A.S.L. appellante ha inteso verificare con la ### l'eventualità di pervenire ad una transazione della controversia in esame, all'evidente fine di avvalersi della copertura prevista dalla polizza ###9. A tal fine, in data 6 luglio 2022, presso la sede legale della A.S.L., si è tenuto un ### che ha avuto ad oggetto anche il sinistro oggetto della presente lite. Dal relativo verbale, che è l'altro documento prodotto in questa sede d'appello dalla Asl (v. doc. n. 5), si ha la conferma dell'acquisita consapevolezza delle parti circa l'erosione della franchigia aggregata (v. l'intestazione del verbale: “### aggregata erosa”, nonché la seguente affermazione ivi annotata: “### e l'### fanno notare che il sinistro è stato da sempre gestito appieno dalla ### che si è regolarmente costituita in giudizio spiegando le opportune difese in nome e per conto dell'Assicurata”, ragione per cui il sinistro doveva “ritenersi assolutamente garantito dalla polizza di riferimento”). 11. Deve innanzitutto evidenziarsi come la documentazione prodotta dalla Asl (doc. nn. 4 e 5) si sia formata dopo lo spirare del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere richiesti i mezzi di prova (individuabile, nel caso di specie, con la data del 30 novembre 2020, entro la quale occorreva depositare la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.), sicché risulta certamente utilizzabile ed ammissibile in grado d'appello senza la necessità di preventive eccezioni o allegazioni. Tanto non avrebbe potuto essere effettuato utilmente neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2022” come eccepito da ### sol che si consideri che l'e-mail del 22 febbraio 2022, come del resto da questa sostenuto nella comparsa di risposta, “non reca alcuna conferma e benché meno ammissione sull'intervenuta erosione della franchigia”, con la conseguenza che all'udienza del 1° luglio 2022 la A.S.L.  non avrebbe potuto asserire alcunché in ordine a tale erosione, posto che la contezza della effettiva erosione della franchigia era stata da essa acquisita solo in occasione della successiva riunione del ### tenutasi il 6 luglio 2022 (v. doc. n. 5), il che però è avvenuto successivamente al passaggio in decisione del giudizio di prime cure. Decisamente significativa è, del resto, la considerazione conclusiva verbalizzata nella seduta del ### tato di cui sopra, a tenore della quale: “L'### fa da ultimo presente che il sinistro insiste su una polizza il cui aggregato annuo è completamente eroso e che quindi ogni eventuale risarcimento è a totale carico della ### evidenziando la piena operatività della polizza”.  11.1. In conclusione, al di là dell'efficacia assorbente del giudicato, la sentenza va riformata anche nella parte in cui, pur ritenendo operativa la polizza, ha limitato il coinvolgimento della ### alle somme eccedenti l'importo della franchigia aggregata, imponendosi quindi la sua condanna al pagamento dell'intera somma liquidata, fatta salva la franchigia di € 20.000,00, con modifica anche del regime delle spese, che vede l ### integralmente soccombente nei confronti della ### sicché va rimossa anche la decisione sulla compensazione parziale delle stesse tra le predette parti di cui alla sentenza impugnata.  11.2.Non si può in questa sede tener conto della domanda degli attori proposta in sede di note conclusive e volta ad ottenere il rimborso delle spese di CTP stante l'esito della ### infausto per gli attori, a carico dei quali vanno poste le relative spese come liquidate con decreto del 9/10.4.2025.  11.3.In conclusione, in parziale accoglimento degli appelli proposti da ### dott. ### e ### gli importi da liquidare a titolo di danno biologico in favore dei congiunti della vittima vanno ridotti nella misura come sopra liquidata come di seguito: a ### D'### € 147.808,00, a ### € 2.449,50, a ### € 1.725,00, mentre la somma dovuta ad ### (€ 209.124,00) va ripartita tra gli eredi del ### per un terzo (€ 69.708,00) quanto a moglie (### D'### e figlia (### e per un sesto ciascuna (€ 34.854,00) per le due nipoti ### e ### Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.  ### dovrà tenere l'Asl e il dott. ### indenni dalla condanna, anche in punto di spese, ferma la franchigia di € 20.000,00, nonché dalle somme già dovute in base alla sentenza impugnata, nella parte non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale). 
Le spese dell'intero giudizio, riliquidate in base al diminuito valore della causa, , che comunque competono agli attori in ragione della complessiva valutazione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico solidale della Asl e del dott. ### mentre la ### dovrà da queste tenerli indenni e quest'ultima dovrà rifondere ai predetti appellanti le spese del primo e del secondo del grado, in ragione della soccombenza nei loro confronti, spese che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.  #### dichiaratosi antistatario. 
Le spese di CTU del presente grado (decreto 9/10.4.2025) vanno invece definitivamente poste a carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori) in ragione dell'esito della stessa, che ha comportato il consistente ridimensionamento del risarcimento del danno biologico, il che comporta anche il mancato riconoscimento, a questi ultimi, delle spese di ### va invero richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n. ###; Cass. 84/2013), evidente apparendone la superfluità.  P.Q.M.  ### di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del ### di ### n. 625/2023 del 3/05/2023, così decide nel contraddittorio delle parti: 1) in parziale accoglimento degli appelli (#### e ### e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferme le liquidazioni del danno parentale e di quello patrimoniale, gli importi liquidati ai congiunti di ### a titolo di danno biologico (pp. 38-40 e dispositivo) vanno come di seguito ridotti e, per l'effetto, condanna i convenuti Asl e ### in solido tra loro, a corrispondere a tale titolo a: a ### D'### € 147.808,00, oltre € 69.708,00 quale erede di Ottavio ### a ### € 2.449,50, oltre € 34.854,00 quale esercente la potestà sulla figlia ### quale erede di ### a ### € 1.725,00, oltre € 69.708,00 quale erede di ### a ### € 34.854,00 quale erede di ### in tutti i predetti casi oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; 2)condanna Asl e ### in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese dell'intero giudizio, che liquida in € 1.456,10 quanto al procedimento di mediazione (di cui € 106,10 per esborsi), in € 37.951,00 quanto al giudizio di primo grado oltre € 1.713,00 per esborsi e in € 26.155,00 quanto al presente grado, in tutti i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.  3) condanna ### a tenere indenni Asl e ### dal pagamento delle somme predette e dal pagamento di quelle indicate nella sentenza di primo grado non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale) detratta la sola franchigia di € 20.000,00; 4) condanna ### a rifondere agli appellanti Asl e ### le spese dell'intero giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in € 29.154,00 quanto al primo grado e in € 20.119,00 quanto al presente grado, oltre € 2.529,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore di entrambe le parti, Avv. ### dichiaratosi antistatario.  5) ) pone le spese di CTU del secondo grado, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori). 
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 /11/2025 ### est. ### S.

causa n. 832/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Silvia Rita, Filocamo Francesco Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17167/2025 del 25-06-2025

... grado». 1.3. Con il terzo motivo viene nuovamente denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione degli artt. 163, 342, secondo comma, 345, 346, 347 e 366 cod. proc. civ.. L'### censura la sentenza impugnata per avere reputato che l'appello proposto da resistesse al sindacato di ammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ.. Sostiene che, al contrario, l'app ello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, sia in ragione della mancata indicazione dei L.D.8 capi della sentenza impugnata e delle relative, motivate censure, sia per essere stata proposta, con esso, una domanda nuova. 1.4. Con il quarto motivo viene denunciata, oltre alla nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 2043 cod. civ.. La sentenza d'appello è censurata nella parte in cui, richiamando un princip io affermato da que sta Corte (è stata cit ata Cass. 6850/2018), ha osservato che, in materia di responsabilità sanitaria, il giudice non è rigidamen te vincolato alle in iziali prospe ttazioni dell'attore, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2022 R.G., proposto da ### di ### “### Cardarelli”, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente nei confronti di ; -intimato per la cassazione della sentenza n. 2958/2021 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal ### L.D. ### 1. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta da nei confronti dell'### di ### “### Cardarelli” (di segui to anche “### Cardarelli”), di risarcimento dei danni subìti in conseguenza delle lesioni riportate per la cadut a dal letto avvenuta il 12 aprile 2 005, durante il ricovero ospedaliero per l'assunzione di farmaci in dosi non t erapeutiche, causata dalla mancanza di dispositivi di protezione, asseritamente da reputarsi necessari in relazione alla sua condizione di disorientamento e agitazione. 
Il Tribunale osservò, per un verso, che, all'esito della CTU espletata, non sussisteva il denunciato inadempimento della struttura sanitaria per omessa predisposizione delle sbarre di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta, perché le condizioni psico-fisiche del paziente e la sua età (51 anni) non imponevano alcuna misura di contenzione; per altro verso, che non po tevano essere valutate le ulteriori considerazioni medico-legali del ### nella parte in cui avevano ravvisato, in capo alla struttura sanitaria, il diverso profilo di responsabilità consistente nella omessa tempestiva esecuzione, dopo la caduta dal letto de l sig. , delle indagin i cliniche (visita ortopedica) e strumentali ### che avrebbero consentito di accertare immediatamente la frattura scomposta al gomito destro da lui riportata in seguito all'incidente; frattura che era stata invece diagnosticata soltanto a distanza di 24 ore con un colpevole ritardo che ne aveva ag gravato gli esiti, così contribuendo a causare il danno all'integrità fisica lamentato dall'attore. L.D. [...]
L.D.3 Il Tribunale, infatti, reputò che quest'ultimo avesse allegato, quale fatto posto a fond amento della doma nda risarcitoria, unicamente il primo profilo di inadempimento (l'omessa predisposizione di dispositivi di protez ione idonei a prevenire la caduta dal letto), non an che il secondo (la ri tardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali per diagnosticare gli esiti della caduta) e che la mancata assoluzione dell'onere assertivo in relazione a tale secondo profilo non poteva essere sopperita dall'accertamento del consulente tecnico d'ufficio.  2. A seguito di gravame da parte di , la Corte d'appello di Napoli, alla luce di u na dive rsa interpretazione della domanda da lui proposta, ha invece ritenuto che egli avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i profili di inadempimento; conseguentemente, esclusa la sussistenza del primo, alla stregua delle risultanze dell'indagine peritale ha invece ritenuto sussistente il secondo e ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta. 
Sotto il profilo del quantum, la Corte territoriale, escluso il riconoscimento di conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale e morale, con riguardo al dan no biologico ha tenuto conto della circostanza che, secondo le conclusioni del ### l'inadempimento della struttura sanitaria aveva aggravato la menomazione già causata dalla caduta accidentale dal letto: questa menomazione, consistente in “esiti anatomo-funzionali della frattura scomposta della epifisi di stale dell'omero destro”, aveva infatti ex se determinato un'inabilità permanente di grad o pari al 5,5%; l'om issione dei sanit ari aveva L.D.4 contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli della frattura, consentendo una più incisiv a scomposizione e un a più estesa dislocazione dei frammen ti ossei ed in cidendo negativamente sul recupero anatomo-funzionale, così residuando in capo al paziente una inabilità permanente complessiva di grado pari al 10%. 
Ciò posto, in applicazione del criterio di liquidazione del danno in presenza di menom azioni pree sistenti “concorrenti” affermato da questa Corte (è stata citata Cass. n.29986/2019), il giudice d'appello ha dapprima proceduto alla conversione di entrambi le percentuali (quella dell'invalidità complessiva e quella dell'invalidità preesistente all'illecito) in una somma di denaro, quan tificando la prima (in applicazione delle tabelle milanesi, in quanto di grado pari al 10%) nell'importo di ### 16.858, 00, e la seco nda (in applicazione del criterio di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, in quanto di grado pari al 5,5%), nell'importo di ### 5.729,00; successivamente ha sottratto al valore monetario del l'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, così ottenendo la somma di ### 11.129,00; a questa somma, attribuita a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, ha aggiunto l'ulteriore somma di ### 1.187,25, per il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, in conformità alla stima del ### 3. Propone ricorso per cassazione l'### sulla base di cinque motivi. 
Non svolge difese in sede di legittimità l'intimato . L.D. [...5 La t rattazione del ricorso, già fissata per l'adunanza camerale dell'11 dicembre 2024 (in vista della quale l'azienda ospedaliera ricorrente aveva depositato breve memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all'odierna adunanza, in vista della quale la ricorrente ha depositato nuova memoria.  ### non ha depositato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod.  proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 164 e 183, comma 6, cod. proc. civ, nonché, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 2051 cod. civ.. 
Sostiene l'azienda osped aliera ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, «la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. dinanzi al ### nale si fondava soltanto sull'evento della caduta dal l etto per mancanz a di barriere lat erali … e non piuttosto anche sull'asserito ritardo di assistenza sanit aria in conseguenza della caduta». 
Essendo circoscritta la causa petendi all'omessa predisposizione di dispositivi di protezione sul letto dell'ospedale, il giudice di primo grado aveva debitamente incentrato l'attività istruttoria e calibrato il quesito peritale sull'accertamento di tale specifico inadempimento.  ###, discostandosi dal quesito postogli, aveva invece ipotizzato l'ulteriore profilo di responsabilità per il ritardo nella diagnosi della frattura, ma tale accertamento non rientrava nell'oggetto del giudizio ed era estraneo al thema decidendum. L.D.6 Pertanto, erroneamente la Corte d 'appello, facen do riferimento all'atto di citazione e ad una ge nerica me moria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., avrebbe ritenuto che l'attore avesse «allegato l'errore medico consistente nell'omessa diagnosi per oltre 24 ore», atteso, da un lato, che non si riscontrava alcuna allegazione in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio e considerata, dall'altro, l'impossibilità di proporre domande nuove con una memoria istruttoria, nella specie, tra l'altro , depositata in replica a una dife sa fondata sul richiamo all'art.2051 cod. civ., dunque inequivocabilmente diretta a contestare il profi lo di responsabilità ipoteticamente correlato all'incidente ospedaliero, non quello derivante dalla condotta omissiva dei sanitari. 
La senten za impugnata, avend o provveduto su una domanda diversa da quella proposta dall'attore, sarebb e quindi nulla, per «violazione del principio fondamentale della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.». 
Inoltre, poiché essa azienda osp edaliera si e ra difesa solo in relazione al profilo di inadempimento allegato dalla parte (concretante una violazione del contratto di spedalità), il quale era completamente diverso da quello in debitam ente accertato dal CTU (concretante un profilo di responsa bilità me dica), la senten za, avendo provveduto anche su tale diverso profilo, sarebbe altresì nulla per «grave violazione delle norme poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c.».  1.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod.  proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 116, 191 ss. e 194 ss. cod. proc. civ, nonché, ex art. 7 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 1218 ss. e 2051 cod. civ.. 
Movendo dall'assunto che il ### discostandosi dal quesito postogli, aveva ipotizzato un fatto di inadempimento non allegato dall'attore, l'ente ospedaliero ricorrente sostiene che, per un ver so, sarebber o state violate «le norme p rocedimentali e i l principio del contraddittorio», per altro verso, mediante l'indagine peritale («non solo meramente esplorativa, ma addirittura investigativa») sarebbero stati indebitamente accertati fatti che era onere della parte allegare e provare.  ### ospedaliera censura, inolt re, anche l'accertamento di merito operato dalla Corte territoriale, reputando che la «rilevanza dell'asserita attivazione non immediata dei sanitari», di cui neanche il CTU sarebb e stato «convinto», avrebbe «richiesto un più punt uale accertamento nel contraddittorio delle parti», e criticando la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado».  1.3. Con il terzo motivo viene nuovamente denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione degli artt. 163, 342, secondo comma, 345, 346, 347 e 366 cod. proc. civ.. 
L'### censura la sentenza impugnata per avere reputato che l'appello proposto da resistesse al sindacato di ammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ.. 
Sostiene che, al contrario, l'app ello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, sia in ragione della mancata indicazione dei L.D.8 capi della sentenza impugnata e delle relative, motivate censure, sia per essere stata proposta, con esso, una domanda nuova.  1.4. Con il quarto motivo viene denunciata, oltre alla nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 2043 cod. civ.. 
La sentenza d'appello è censurata nella parte in cui, richiamando un princip io affermato da que sta Corte (è stata cit ata Cass. 6850/2018), ha osservato che, in materia di responsabilità sanitaria, il giudice non è rigidamen te vincolato alle in iziali prospe ttazioni dell'attore, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esit o dell'istruttoria e dell'espletamento di una ### pot endo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza viola zione del principio di c orrisponden za tra chiesto e pronunciato.  ### ospedaliero ricorrente osserva che, nella fattispecie in esame, il richiamo al detto principio non sarebbe pertinente poiché non si discorre «delle diverse possibili configurazioni da un punto di vista scientifico di un medesimo fatto, di rilevanza medica», bensì «di due fatti ed eventi ben diversi e non sovrapponibili o comparabili (ossia la caduta da un letto per assenza di barriere e la ritardata radiografia)».  1.5. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione degli artt.  112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. proc. civ.. 
Viene censurata la liquidazione del danno operata dalla Corte d'appello: per essersi essa “appiattita” acriticamente sulla relazione 9 peritale, rispetto ad un profilo esorbitante dal mandato conferito al consulente; per avere « illegittimamente ipotizzato un “danno da invalidità permanente”» a carico d ell'a ppe llante; per averlo , infin e, liquidato applicando retroattivamente una norma entrata in vigore successivamente all'evento.  2. Gli illustrati motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione dell'evidente connessione derivante dalla circostanza che tutte le censure muovono da un unico, comune assunto: ovverosia che la causa petendi, in fatto, della domanda originariamente proposta con l'atto di citazione sarebbe stata circoscritta al profilo di inadempimento concernente l'omessa predisposizione di dispositivi di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta e che solo in appello l'attore avrebbe posto a fondamento della pretesa risarcitoria il diverso profilo di inadempimento concernente la rit ardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali volti ad accertare gli esiti della caduta medesima.  2.1. ### è infondato. 
La Corte territoriale, nell 'esercizio del potere di interpretazione della domanda, ha motivatamente ritenuto che , già nell'originario atto di citazione, avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i surricordati profili di inadempime nto, imputando alla struttura sanitaria sia la violazione dell'obbligo di predisposizione delle barriere di protezione, sia il ritardato compimento degli accertamenti diagnostici. 
La Corte d 'appello ha tratto tale convincimento dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio ed in L.D.10 particolare dal ### d) dello stesso, nel quale l'attore non solo aveva riferito che il 13 aprile 2005, dopo essere stato ricoverato in condizioni di disorientamento ed in preda ad allucinazioni, era caduto dal letto per l'assenza di sbarre di protez ione, ma aveva an che dedotto che «continuando a lamentare dolore alla spalla e al gomito destri solo in data ### (quindi il giorno successivo l'infortunio) era st ato sottoposto a controllo radiolo gico ed a consulenza ortopedica, che evidenziavano una frattura sovracond iloidea dell'omero destro poi trattata con apparecchio gessato».  ### la Corte territoriale, dunque, la circostanza relativa alla caduta per la mancanza dei necessari dispositivi di protezione e quella del ritardato accertamento degli esiti della caduta ad opera dei sanitari erano state entrambe poste come circostanze di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, come dimostrava anche il tenore di una delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod.  proc. civ., nella quale, replicando alle difese della azienda sanitaria convenuta, l'attore aveva rimarcato «la gravissi ma negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari, per aver disposto, in seguito alla caduta, gli opportuni accertamenti e le necessarie cure del caso solo il giorno seguente all'infortunio, lasciando il sig. ad affrontare, senza int ervento medico, per oltre venti quattro ore, una frat tura sovracondiloidea dell'omero destro».  2.2. Ciò posto, va ricordato che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudic e del m erito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il qual e è censurabile in sede di L.D.11 legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato ( Cass. 05/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non cor retto esercizio dell'operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio dell a corrisponden za tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'al tro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressam ente e formalmente pro posta ( 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). 
Nel caso in esame, il potere interpretativo è stato correttamente esercitato dalla Corte d'appello sulla base del contenuto dell'originario atto introduttivo del processo, sicché non è censurabile il giudizio del giudice del merito diretto a reputare che tra i fatti (cd.dd. principali) allegati con la citazione e posti a fondamento del diritto azionato vi fosse sia l'omissione delle protezioni (che ad avviso dell'attore aveva determinato la caduta e la conseguente frattura), sia il ritardo degli accertamenti clinici e strumentali (che ne aveva aggravato gli esiti).  3. Il rilievo dell'insindacabilità del giudizio reso dalla Corte di merito sul duplice profilo della causa petendi in fatto della domanda risarcitoria implica l'infondatezza complessiva delle censure veicolate con i motivi di ricorso, mentre la seconda censura articolata con il secondo motivo, la prima articolata con il terzo motivo, nonché quelle articolate con il quarto e il quinto motivo sono persino inammissibili.  3.1. In primo luogo, non sussistono i vizi dedotti in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, atte so che, contrariamen te a quanto sostenuto dalla ricorrente, il CTU non aveva affatto ipotizzato un profilo di responsabilità diverso da quello dedotto dall'attore, ma aveva svolto 12 la sua indagine tecnica in relazione ad una circostanza di fatto allegata dalla parte a fondamento della domanda risarcitoria.  ### tecnico era dunque immune da vizi, poiché il CTU non si era spinto ad accertare fatti principali (id est, costitutivi del diritto azionato) in presenza dell'om essa assoluzione dell'o nere di allegazione da parte dell'attore (in tema, v. Cass. 1/02/2022, n.3086).  3.2. In secondo luogo, non sussiste il vizio di nullità della sentenza per extra-petizione, avendo invece la Corte provveduto nei limiti della domanda risarcitoria, così come da essa motivatamente e insindacabilmente interpetrata.  3.3. In terzo luogo, non è ipotizzabile la dedotta violazione del diritto di difesa e al contradditto rio, per essere stato indirizzato l'accertamento giudiziale verso una circostanza di fatto (la ritardata effettuazione degli accertamenti diagnostici degli esiti della caduta dal letto) estranea all'oggetto del giudizio, sulla quale l'azienda ospedaliera non avrebbe potuto fornire la prova liberatoria; al contrario, la predetta circostanza costituiva, secondo la mot ivata e insindacabile interpretazione del giudice del merito, parte della causa petendi in fatto dell'originaria domanda risarcitoria rispetto alla quale la convenuta aveva dunque il diritto - ma anche l'onere - di fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato nei suoi confronti.  3.4. In quarto luogo, neppure può imputarsi alla Corte territoriale il man cato rilievo dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.345 cod. proc. civ.. mentre le omologhe censure formulate con riferimento agli artt. 348-bis, 348-ter e 342 cod. pro c. civ. - 13 quest'ultima già rigett ata nel merito dalla medesima Corte - sono, come sopra accennato, inammissibili, la prima per essere stata formulata in mod o del tutto generico, la seconda per la man cata assoluzione dell'onere di preci sare, nel ricorso, le ragioni per cui i motivi d'appello fossero privi dei necessari requisiti di specificità, eventualmente riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare il dedotto vizio in procedendo.  3.5. Inammissibili, come acce nnat o, sono anche le censure (articolate con il secondo e il quinto motivo) dirette a censurare il giudizio di merito espresso dalla Corte d'appello in ordin e sia alla sussistenza della responsabilità contrattuale della azienda convenuta sia alla liquidazione del danno. 
Queste censure, criticando immotivatamente, per un verso, la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado», per l'altro, il presunto “appiattimento” acritico alle conclusioni del CTU nel momen to in cui la Corte d'appello ha ipotizzato la sussistenza di «un danno da invalidità permanente» a carico d ell'appellante, ome ttono infatti di consi derare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la va lutazione delle p rove ma anch e la scelta , insindacabile in sede di legittimità, di quelle riten ute pi ù idone e a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n . 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 14 3.6. Inammissibile, ancora, è la censura articolata con il quarto motivo, con cui si denuncia il carattere non pertinente del richiamo al principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, nella responsabilità sanitaria, l'ambit o dell'onere assertivo gravante sul danneggiato va ricostruito tenendo conto della non esigib ilità dell'allegazione originaria di fatti non conosciuti o non conoscibili in ragione delle informazioni accessibili alla parte e delle sue cognizioni tecnico-scientifiche (cfr. già Cass. 19/05 /2004, n. 9471; più recentemente, Cass. 1 5/03/2024, n.7074 e Cass. 23/04 /2024, 10901). 
Il detto richiamo, infatti, è stato svolto dalla Corte d'appello ad abundantiam, per evidenziare che l'esame del profilo di responsabilità accertato dal consulente non avrebbe potuto «in nessun caso» essere espunto dal thema decidendum; esso dunque non costituisce la ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale è fondata , non sull'irrilevanza della diversità tra i profili di responsabilità inizialmente ipotizzati dalla parte e quelli successivamente accertati dal ### bensì sulla insussistenza di tale diversità, per essere i predetti profili già stati allegati dall'attore a fondamento della propria domanda. 
Trova quindi applicazione, in relazione alla censura in esame, il principio secondo cui, in sede di legittimità, le doglianze rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 15 5/06/2007, n. 13068; Cass. 9/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n. 22380; Cass. 24/01/2025, n. 1770).  3.7. Manifestamente infondata, infine, è l'ultima censura articolata con il quinto motivo, con cui, si lamenta l'avvenuta liquidazione del danno biologico sulla base di un criterio previsto da una norma (l'art.  139 del d.lgs. n. 209/2 005) entrata in vigore successiv amente all'evento dannoso. 
Questa Corte - proprio con rigu ardo ad una fattispecie di liquidazione del danno biologic o da lesioni "mic ropermanenti", correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 cod. ass. - ha infatti affermato il principio, secondo cui, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cass. 15/06/2022, n. 19229).  4. In definitiva, il ricorso proposto dall'### deve essere complessivamente rigettato.  5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che la parte intimata, risultata vittoriosa, non ha svolto difese in questa sede.  6. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2 002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della azienda ospedaliera ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, p ari a quello previsto per la propo sizione dell'impugnazione, se dovuto. 16 7. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del pre sente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'intimato.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il ver samento, d a parte della azienda ospedaliera ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto; a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'intimato. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###, in data 24 aprile 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Spaziani Paolo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 22897/2024 del 19-08-2024

... DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.P.R. 1124 1965 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo al principio di diritto affermato nella sentenza della Cassazione n. 1048 del 2018. 5.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe dato una interpretazione errata dei principi affermati in quella decisione con la quale si era contemperato il principio di stabilizzazione dei postumi con il principio costituzionale, consacrato nell'art. 38 Cost., che tende ad assicurare all'infortunato mezzi adeguati alle esigenze di vita senza condizioni. Ad avviso del ricorrente valorizzando la causa sopravvenuta dell'unico infortunio si realizza un equilibrato riconoscimento del diritto alla salute. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 13 comma 6 del d.lgs. n. 38 del 2000 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che al ### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ####. ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 611710c ### to Da: ### messo Da: ###. P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b Oscuramento disposto (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 21164-2019 proposto da: P. B. , domiciliato in ##### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ### to Da: ### messo Da: ###.
P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato #### - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ### L'####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 144, presso lo studio degli avvocati #### che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 982/2018 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il ### R.G.N. 226/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal ###. ###; 696 ### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ####.   ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 6f1710c ### to Da: ### messo Da: ###.
P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b Oscuramento dispostoddh il P. M. in persona del ### generale 2116,112019 Numero sezionale 696f2024 Dott. ###, che ha concluso per l'accogli~tqccolta generale 22897,2024 del ricorso; ### pubblicazione 19.1118,2024 udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato #### 1. P.B. convenne in giudizio l'### per ottenere l'adeguamento della rendita da infortunio in itinere in godimento dal 30% al 48%.  2. Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda avendo accertato che la domanda di aggravamento era stata proposta quando era oramai decorso il termine di dieci anni di cui all'art. 83 del T.U..  3. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza osservando che la domanda doveva essere qualificata come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio in itinere sofferto dal lavoratore. Ha accertato che la patologia epatica era conseguente alle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed ha ritenuto perciò che in relazione a tale causa peteridi il diritto alla prestazione era precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio (infortunio del 1975 e patologia epatica manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 2014).  3.1. La Corte territoriale ha escluso che nella specie trovasse applicazione l'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 osservando che, pur emersa a distanza di anni dall'infortunio, la patologia epatica era pur sempre effetto di una modifica peggiorativa delle condizioni fisiche dell'infortunato collegata a quell'evento e che non era ravvisabile un nuovo evento lavorativo che consentisse l'unificazione dei postumi.  3.2. Ha ritenuto infatti che, diversamente dal caso in cui vi sia stata una protratta esposizione al fattore di rischio che giustifica l'insorgere di nuove patologie valutabili ai sensi ### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ####.   ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 6f1710c ### to Da: ### messo Da: ###.
P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b Oscuramento disposto_o ofini definirt. 80 del testo unico (ad esempio il rumore conrilénfitrgistro generale 21164/2019 NU mero sezionale 696,2024 esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale dp.,12.93p rdccolta generale 22897,2024 n. 46 e dalle sentenze 5548 e 5550 del 2011 delli'ata pubblicazione 19.138,2024 Cassazione), nel caso in esame si era verificato un aggravamento dei postumi dell'originario infortunio senza che fosse identificabile nella trasfusione subita un diverso rischio lavorativo.  3.3. Inoltre, sotto altro profilo, la Corte di appello ha ritenuto che comunque l'art. 80 citato non potrebbe essere applicato ad un caso, come quello in esame, in cui i postumi dei due eventi assoggettati temporalmente a sistemi giuridici diversi non sarebbero cumulabili.  4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso P. B. 
Laffidato a quattro motivi ai quali L'### resiste con tempestivo controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.P.R. 1124 1965 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo al principio di diritto affermato nella sentenza della Cassazione n. 1048 del 2018.  5.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe dato una interpretazione errata dei principi affermati in quella decisione con la quale si era contemperato il principio di stabilizzazione dei postumi con il principio costituzionale, consacrato nell'art. 38 Cost., che tende ad assicurare all'infortunato mezzi adeguati alle esigenze di vita senza condizioni. Ad avviso del ricorrente valorizzando la causa sopravvenuta dell'unico infortunio si realizza un equilibrato riconoscimento del diritto alla salute.  6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 13 comma 6 del d.lgs. n. 38 del 2000 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che al ### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ####.   ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 611710c ### to Da: ### messo Da: ###.
P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 21164,2019 connma 6 dell'art. 13 sono previste due ipotesi: la prinna### sezionale 698,2024 Nurnero di raccolta generale 22897,2024 relativa alle menomazioni preesistenti che però non souta pubblicazione 19,1118,2024 state indennizzate con la rendita. La seconda che riguarda menomazioni non indennizzate in rendita perché conseguenti a nuovo infortunio.  6.1. Sottolinea che nella specie è circostanza dedotta e non contestata che l'assicurato beneficiava di una rendita da infortunio e che non vi era stato un nuovo infortunio.  7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione dell'art.  113 c.p.c. e del principio fura novit curia in riferimento all'art.  101 Cost. e si deduce che applicando tale disposizione - che prevede per le malattie infettive che "la domanda di aggravamento ai fini della liquidazione della rendita può essere presentata anche oltre i limiti temporali (dettati dalla norma stessa) con scadenze quinquennali" — la domanda sarebbe stata accolta.  8. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 83 del T.U. e dell'art. 2935 c.c. con riguardo alla decorrenza del termine. Si deduce che lo stesso può decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e dunque per le malattie infettive da quando viene percepita come conseguenza di un comportamento doloso o colposo sulla base delle conoscenze scientifiche e usando l'ordinaria diligenza.  8.1. Rileva che nella specie l'istanza era stata presentata il 18 marzo 2013, la visita era avvenuta 1111 aprile 2014 ed il procedimento era stato iniziato nel 2016 con la conseguenza che non era maturata la prescrizione.  9. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, restando assorbito l'esame delle altre censure. ### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ####.   ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 6f1710c ### to Da: ### messo Da: ###.
P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b Oscuramento disposto### 9.i. °Ritiene il Collegio che debba essere data contind### generale 21164/2019 ### sezionale 896f2024 principio affermato da questa Corte con la sentenza nth _1048, ue-i o un ruccolta generale 22897,2024 del 2018 e che pertanto il termine dettato dall'art. 83 délta pubblicazione 19,1118f2024 d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita ### si riferisca esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso. Laddove invece il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta ma comunque collegata causalmente a quell'infortunio deve essere applicata la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R.  citato.  9.2. Occorre premettere che l'art. 80 pone, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie, un principio di rilevante rilievo sistematico. Si tratta, infatti, di norma che si propone di unificare in una unica rendita tutte le inabilità accertate in capo al medesimo soggetto.  9.2.1. Al primo comma si prevede che in favore del titolare di una rendita che sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile si costituisca un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro.  9.2.2. Al secondo comma, poi, si dispone che qualora il nuovo infortunio, di per sé considerato, determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento, e tuttavia l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale era stata liquidata la precedente rendita, si debba procedere alla liquidazione una nuova rendita che ne tenga conto unificando le conseguenze.  9.2.3. Al terzo comma, infine, è prevista la possibilità di unificare in un'unica rendita le inabilità, ciascuna inferiore al minimo indennizzabile, quando queste tra loro cumulate lo raggiungano. ### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ####.   ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 6f1710c ### to Da: ### messo Da: ###.
P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b Oscuramento disposto### 9.3..°###. 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965, poi, a i sétriirritsgistro generale 21164,2019 ### sezionale 696f2024 coni ma prevede che la misura della rendita perinabilità. ---pn~ccolta generale 22897,2024 essere rivista entro il termine di dieci anni da ### pubblicazione 19,1118f2024 (quindici anni per il caso di malattia professionale).  9.3.1. Per stabilire quando applicare la regola della sta bilizzazione dei postumi occorre verificare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall'originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione.  9.3.2. Solo tale naturale evoluzione soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi. La concausa sopravvenuta e causalmente dipendente dall'infortunio, infatti, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui al citato art. 83 settimo comma del d.P.R. n.1124 del 1965 e non ne consente l'applicazione (Corte Cost. n. 46 del 2010).  9.4. ### del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, che è sotteso alla citata sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale, comporta che anche gli ulteriori postumi derivati da conca usa sopravvenuta ma direttamente correlata all'infortunio, ove verificatisi oltre il termine decennale previsto dall'art. 83 del citato d.P.R., devono essere presi in esame per la rideterminazione della rendita in applicazione dell'art. 80 del medesimo d.P.R. che richiede che si considerino unitariamente i postumi anche ove singolarmente inferiori al minimo indennizza bile.  9.5. In sintesi, allorquando il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre ### to D #### 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - ### to DEI ####.   ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 611710c ### to Da: ### messo Da: ###.
P.A. ### 3 Ser ial#: 4c 81:17ac 396e dc 4dc 2a d7c 24a 13d3f85b Oscuramento dispostorTétgssariamente originata dalla lesione generata dallo yeévgdgistro generale 21164/2019 ### sezionale 896f2024 infortunio (se non ci fosse stato l'infortunio non ci generale 22897,2024 stato bisogno di procedere a trasfusione del sangue) deié ta pubblicazione 19,138,2024 trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita ### stabilito dall'art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell' aggravamento che è identificabile come una naturale progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione.  9.6. Poiché nella specie si deduce che il complessivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente è connesso ad un evento, la trasfusione, che ha contribuito come concausa a determinarlo con conseguenze divenute evidenti solo a distanza di tempo stante il periodo di latenza della malattia (accertata nel 2010 ed il cui collegamento causale con l'evento la trasfusione sarebbe divenuto evidente solo nel 2014) erra la Corte nel ritenere applicabile l'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965.  10. Ne consegue che la sentenza deve essere sul punto cassata e rinviata alla stessa Corte di appello che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della domanda alla luce dei principi su esposti verificando se la malattia sopravvenuta abbia inciso sul grado di inabilità ai fini della riliquidazione della rendita che non sarebbe preclusa da quanto disposto dal comma sei ultimo capoverso dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ove risulti confermato che la malattia sia dovuta ad una conca usa verificatasi antecedentemente la sua entrata in vigore.  10.1. Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in ###.   ### 3 Ser ial: 58259ca be 729f6b3706ddb96e 6f1710c Oscuramento disposto n d'### caso-di diffusione dispone che si omettano le generalitgu@erdristro generale 21164,2019 ### sezionale 696f2024 altri dati identificativi di ###.B. L ### di raccolta generale 22897,2024 ### pubblicazione 19,1118f2024 P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri.  ### la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di P. B. 
Così deciso in ### il 14 febbraio 2024 ### estensore 

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Garri Fabrizia

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