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R.G. n. 1275/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta dai ###. ##### relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### del ### di ### (PEC : ###) e dall'Avv. ### del ### di ### (####), eleggendo domicilio presso lo ### di quest'ultimo in ### C.so ### n. 5. APPELLANTE ### S.r.l., P.IVA ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. ### del foro di ### (####) e dall'Avv. ### del foro di ### (####), elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, sito in ### C.so ### n. 3.
APPELLATA e nei confronti di ### C.F. ###, residente a #### 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) presso il cui ### ha eletto domicilio in #### n. 4, APPELLATO e ### S.p.A., P.I. ###, corrente in #### n. 45, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (####), presso il cui studio ha eletto domicilio, in ### via S. ### da ### n. 12, APPELLATA (terza chiamata in primo grado da ### nonché contro ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, già titolare della ditta GMA di ### A### e ### du ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### appellati contumaci ### appello avverso la sentenza n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data #### parte appellante: Voglia la Corte d'### di ### A) In via istruttoria: - si reitera l'istanza di CTU così dedotta in atto d'appello; - Previa nomina di un ### che risponda nuovamente ai quesiti di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo che per completezza espositiva si riportano di seguito, aggiornando però le risposte alla luce delle osservazioni tecniche contenute nella relazione dell'### (doc. 3 fascicolo di primo grado - copia osservazioni alla CTU da parte dell'#### - allegato all'atto di citazione): ### esaminati gli atti di causa, effettuati gli accessi ai luoghi di causa, acquisita presso il Comune di ### ogni utile documentazione riferibile alla concessione edilizia relativa alla costruzione del fabbricato per cui è causa (verosimilmente la 205/2005 ed ogni ulteriore variante), nonché ogni documento progettuale ivi compresi le tavole dei cementi armati, questi ultimi da acquisirsi presso il competente ### della ### d'### a) Descriva lo stato dell'immobile della ricorrente, evidenziando in modo particolare le fessurazioni indicate in ricorso e meglio descritte nella perizia a firma #### b) Accerti se gli elaborati progettuali acquisiti presso l'ente pubblico (Comune di ### e ### della ### d'#### ai ### siano completi nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'ultimazione dell'opera e/o in subordine al momento del rilascio della concessione edilizia; c) Determini le cause delle suddette fessurazioni, ed in particolare se le stesse siano dipese da errori progettuali e/o esecutivi: in caso affermativo, li descriva, individui i soggetti responsabili e ne determini il relativo grado di responsabilità; d) Determini quali siano le opere urgenti per la messa in sicurezza del sito, quali siano necessarie per ripristinare il muro perimetrale lato ### e quali siano necessarie per eliminare in via definitiva tutti i vizi ed i difetti riscontrati, determinando i costi di ogni categoria di intervento; e) Determini quale sia la durata dei lavori descritti al precedente punto e se gli stessi rendano l'immobile della ricorrente inutilizzabile all'abitazione, e nel qual caso determini la relativa durata quantificando il costo per il mancato utilizzo, facendo riferimento ai canoni di mercato per l'affitto di immobili analoghi e per i costi e disagi di eventuali traslochi. Determini e quantifichi l'eventuale deprezzamento dell'immobile.
Sig.ra ### insta, affinché la nomina del ### avvenga fra professionisti iscritti in albi fuori ### d'### poiché, come emerge dalla relazione predisposta dal perito, in ambito di ATP è implicata la responsabilità di professionisti iscritti a albi valdostani (#### - #### - ####.
B) Nel merito: - si chiede l'accoglimento delle conclusioni già tolte nell'atto di appello che di seguito si riportano: • in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti, • accogliere le conclusioni tolte in atto di citazione, che si riportano di seguito: • dato atto che il #### di ### nella relazione depositata in data 16 ottobre 2018 ha individuato nelle parti convenute la concorrente responsabilità solidale nella causazione vizi e difetti costruttivi per cui è causa, evidenziando errori di progettazione e di esecuzione; • dato atto che della costruzione dell'immobile di proprietà della ###ra ### con i vizi e difetti sopra elencati si sono occupati: • ### S.r.l., vale a dire la ditta costruttrice e venditrice dell'intero fabbricato, nonché ditta che ha coordinato tutte le fasi produttive avvalendosi anche dell'opera del direttore del cantiere #### (### 4 e 5); • ### A# S.r.l. e l'#### della A# S.r.l., siccome la società A# S.r.l. era la società progettista del fabbricato e l'#### ne era il professionista responsabile sottoscrittore del progetto, e dunque a costoro sono addebitabili gli errori di progettazione delle strutture portanti dell'edificio (### 4 e 5 fascicolo di primo grado); • L'#### quale progettista iscritto all'### degli ### e direttore dei lavori (### 4 Denuncia di inizio attività e ### 5 Certificato di collaudo statico - fascicolo di primo grado); • La ditta GMA di ### quale ditta esecutrice dei lavori (### 5 Certificato di collaudo statico); • L'#### quale collaudatore statico dell'opera (### 5 fascicolo di primo grado); • #### quale direttore di cantiere in rappresentanza della ### S.r.l. e al tempo stesso esecutore dell'intervento (citato ### 3 fascicolo di primo grado); - condannare in solido fra loro la #### S.r.l., la ### A# srl, l'#### della A# S.r.l., nelle sue molteplici qualità di professionista responsabile della ### A&IT, sottoscrittore del progetto, di progettista iscritto all'### degli ### e di direttore dei lavori, la ditta GMA di ### l'#### ed il #### al risarcimento del danno per le causali e gli importi dedotti in premessa quantificati € 95.000,00, oltre agli ulteriori danni dedotti al punto 17, della premessa. Danni tutti da quantificarsi in corso di causa.
È doveroso specificare che la privazione dell'uso di un bene proprio comporta un danno in re ipsa suscettibile di valutazione con riferimento al valore della locazione normalmente in uso per immobili di tipologia ed ubicazione analoga. In subordine, tale quantificazione ben può essere effettuata in via equitativa (a tal proposito si rammentano le pronunce della ### n. 14316/2014 e n. 15238/2009). - con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. - con condanna di controparti al pagamento delle spese di ATP ivi compreso quelle del ### del CTP e legali, e di causa (oltre CTU e ###, oltre agli oneri per ATP e della presente causa, con interessi e rivalutazioni.
Con favore di spese di primo e secondo grado.
Per la parte appellata ### Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, A) in principalità: respingere l'avversario appello e le domande ivi formulate da controparte, per i motivi di seguito esposti, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di ### n. 249/2022.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nonché in sede di accertamento tecnico preventivo.
B) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra ### accogliere le conclusioni tolte dalla #### srl, nel corso del giudizio di primo grado, che per comodità si ritrascrivono di seguito: 1)In via preliminare: dato atto che la società ### srl gode di copertura assicurativa, per la responsabilità civile con la già ### spa, con sede in ####, Via dell'### n. 3/b P.IVA ###, ora ### spa, con sede ###, P.IVA ###, con polizza n. 48960232, che si produce (citato doc. 3.3), autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa ### spa nella persona del legale rappresentante pro tempore, affinché la ### manlevi, la ### srl a termini di polizza; 2)Nel merito: respingere le avversarie domande siccome infondate ed in ogni caso eccessive, per i motivi di cui in premessa; 3)Nel merito e in manleva: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la compagnia di assicurazione terza chiamata - ### spa , nella persona del legale rappresentante pro tempore - a manlevare a termini di polizza, la società ### srl da quanto questi fosse condannata a corrispondere in favore della sig.ra ### 4)In via istruttoria: la società ### ritiene che la produzione delle fatture emesse dal geom. ### sia di per sé stessa sufficiente a provare il reale ruolo ricoperto dallo stesso all'interno del cantiere, nonché la di lui autonomia del provvedere. Stante però il comportamento processuale posto in essere da controparte nel corso della presente causa, la soc. ### srl insta già sin d'ora: A) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare le fatture prodotte con la presente memoria, affinché ###mo Giudice, ### ordinare al #### l'esibizione della sua contabilità, con particolare riferimento alle fatture allegate sub doc. 6.
B) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare l'effettivo ricevimento dei pagamenti effettuati dalla soc. ### srl, cosiccome risultanti dagli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6, affinché ###mo Giudice voglia ordinare alla banca ### via F. Sforza (###) - ### - ### 3 - 20080 ### (ovvero la ### di appoggio indicata in calce alle fatture prodotte, sub doc. 6), l'esibizione degli accrediti sul conto corrente relativi ai pagamenti effettuati a favore del geom. ### cosiccome analiticamente elencati negli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6 dalla ### srl; C) In ogni caso per l'ipotesi in cui il #### dovesse muovere contestazioni in ordine all'emissione delle fatture prodotte sub doc. 6, ovvero in merito all'accredito delle somme risultanti dagli estratti conto bancari parimenti allegati sub doc. 6, affinché ###mo ### disporre una ispezione della ### di ### e dell'### delle ### avuto riguardo alla contabilità del geom. ### con particolare riferimento alle fatture ed ai pagamenti di cui al documento sub doc 6.
La società ### srl, chiede inoltre l'ammissione del seguente capitolo per interrogatorio del geom. ### 1)Vero è che ### ha emesso le fatture che le vengono rammostrate sub doc. 6 di parte ### srl a fronte dell'esecuzione dei lavori ivi meglio elencati nel cantiere della soc. ### srl, sito in ####, via ### La società ### srl chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi: 1)Vero è che fra il mese di aprile 2007 ed il mese di maggio 2010, il geom. ### era giornalmente presente nel cantiere di proprietà della soc. ### srl, sito in #### via ### 2)Vero è che il sig. ### legale rappresentante soc. ### srl, si presentava in cantiere una volta ogni due settimane; 3)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### ricevere i fornitori e controllare le merci consegnate in cantiere; 4)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### impartire gli ordini agli operai ed agli artigiani presente in cantiere, con particolare riferimento a modi e tempi di esecuzione dei lavori, nonché con riferimento alla verifica della conformità delle opere eseguite da tali operai e artigiani a quanto previsto in progetto; 5)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### compilare il registro giornaliero di cantiere; 6)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ###impartire le istruzioni inerenti il getto del calcestruzzo, nonché il posizioneranno dei travi e dei solai; 7)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### dichiarare, agli operai, agli artigiani ed ai fornitori, di agire su incarico della soc. ### srl; 8)Vero è che, in tale cantiere,### ha visto il geom. ### riferire al sig. ### legale rappresentante della ### srl, l'andamento dei lavori e la programmazione degli stessi.
Si indicano a testi: #### favore di spese del presente giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo.
Per la parte appellata #### l'Ecc.ma Corte d'Appello di ### ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, così giudicare: ### DICHIARARE l'appello proposto dagli appellanti ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto carente dei seguenti requisiti previsti dalla legge per l'appunto “a pena di inammissibilità: 1) indicazione delle parti di provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 c.p.c.). e, per l'effetto, #### l'Appello e ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; In subordine ### il ### stante la sua totale e comprovata estraneità a compiti e competenze di natura strutturale e avendo egli dimostrato documentalmente di aver seguito ### e schemi strutturali ben precisi predisposti e fornitigli dal progettista e direttore lavori #### (docc. da 11 a 19), così superando anche l'unico rilievo mosso dall'ATP al ### In estremo subordine e per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità anche del convenuto ### non potendo all'evidenza ritenersi identiche le posizioni di ciascun convenuto ed essendo quindi inconcepibile ogni ipotesi di responsabilità solidale e neppure indistinta e per quote uguali, ### rigorosamente le responsabilità di tutti i soggetti in causa tenuto conto delle competenze specifiche e dei ruoli e attività di ciascuno nella vicenda, compresa la stessa attrice #### per ciascuna parte processuale - attrice e convenuti - la conseguente e connessa quota di rispettiva responsabilità. ### denegata ipotesi di accoglimento delle ### avversarie si insiste per le proprie ### come da ### ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. e ### ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c. #### dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni dovessero essere contenute nelle ### delle ### attoree e delle altre parti.
Con vittoria di competenze e spese generali oltre accessori come per legge.
Per la parte appellata ###ni ### l'###ma Corte d'Appello adita, - ### - ### diritto della qui difesa parte appellata fatto salvo, - ### atto che ogni profilo delle domande di parte appellante e delle altre parti in giudizio, per quanto avverso, è fatto oggetto di integrale contestazione, - ### atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione, - ### atto che la qui difesa parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, difese ed eccezioni opponendosi altresì a nuove, eventuali e tardive produzioni nonché a nuove, ulteriori istanze istruttorie e formulazione di capitoli di prova con tardiva indicazione di testi, In via ### Rigettare le ulteriori istanze istruttorie tutte formulate dalle parti, per i motivi esposti negli atti difensivi tutti, da intendersi in questa sede richiamati e trascritti. ###: In via principale ### l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, ### in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata.
In via di mero subordine ### denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, rigettare comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti della #### S.p.A., mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte integralmente assolta.
In via di ulteriore subordine ### e dichiarare, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, l'inoperatività della polizza azionata per i motivi di cui in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti e, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, laddove riproposta anche in questa sede dall'assicurata, contenere l'indennizzo entro i limiti di polizza e le stime accertate, previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto ed escluso.
In ogni caso: Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con rimborso forfettario nella misura del 15%. ### atto notarile del giorno 11.5.2009, rep. 1711/1258, ### acquistava dalla ### s.r.l. la piena proprietà di un appartamento con garage facente parte di un fabbricato condominiale. Successivamente all'acquisto in tale appartamento erano comparse delle crepe ad andamento orizzontale e verticale, in particolare lungo il muro perimetrale posto ad ovest, propagate dal piano rialzato anche al piano superiore, e lungo le pareti poste ad est e a sud. Con perizia di parte redatta dall'#### veniva evidenziata un'evoluzione della sollecitazione degli elementi strutturali verso il crollo di parte della soletta di divisione tra il piano terreno ed il piano primo, nonché del sottotetto, con conseguente urgenza nel provvedere, per un costo complessivo di ripristino tra 75.000,00 e 95.000,00 euro.
In data ### l'attrice promuoveva innanzi al Tribunale di ### procedimento di istruzione preventiva contro i convenuti del presente giudizio; con relazione peritale depositata in data ### il CTU attestava la carenza della documentazione amministrativa minima prevista per l'esecuzione delle opere in oggetto, affermando la responsabilità in egual misura di tutte le parti coinvolte (progettista, direttore lavori, direttore cantiere e impresa) ed individuando tra le più probabili cause del quadro fessurativo le luci notevoli del solaio (8 m circa), l'esilità delle strutture realizzate (solaio e voltino) e le dimensioni eccessive del serramento (4,25 m circa di larghezza).
Con riferimento al costo necessario per le opere di consolidamento/riparazione il c.t.u. riteneva che esso potesse essere ipotizzato per un totale di euro 40.000,00 euro al netto di IVA e contributi obbligatori.
All'esito dell'#### introduceva la causa di merito, nell'ambito della quale si costituivano solo il #### e la #### S.r.l., unitamente alla compagnia di assicurazioni ###ni S.p.A, mentre gli altri soggetti rimanevano contumaci.
Depositate le memorie ex art 183, 6° comma, cpc, tutte le istanze istruttorie delle parti venivano rigettate, ad eccezione dell'interrogatorio formale del #### dedotto dalla #### S.r.l., che veniva espletato in apposita udienza. Precisate le rispettive conclusioni, la causa approdava alla sentenza n. 249/2022: il Tribunale di ### accogliendo le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto ### e dalla chiamata in causa ### s.p.a., rigettava tutte le domande formulate dall'attrice ### e condannava la medesima al rimborso delle spese di lite e di ATP ante causam sostenute da ### s.r.l., ### s.p.a. e ### stante la contumacia delle altre parti, compensava integralmente le spese tra queste e l'attrice.
Avverso la suddetta pronuncia ### proponeva appello, con cui, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 283 - 351 cpc, reiterando le istanze istruttorie e insistendo per nuova CTU tecnica, chiedeva la condanna in via solidale degli appellati al risarcimento del danno per le causali e gli importi quantificati in € 95.000,00, oltre agli ulteriori eventuali danni, anche in via equitativa, derivanti dalla privazione dell'uso del bene a fini locativi. ### si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la relativa manleva da parte della ### terza chiamata, con reiterazione delle istanze istruttorie per interpello e testi. ### si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, nel merito il rigetto del medesimo in quanto infondato in fatto e in diritto, in subordine l'esenzione da ogni forma di responsabilità, con l'accertamento, in estremo subordine, della quota di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in relazione alle rispettive competenze.
L'###ni insisteva a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc in via preliminare, per il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in via principale e, in subordine, per l'accertamento dell'inoperatività della polizza azionata.
Le altre parti appellate, ##### e A## restavano contumaci.
Con ordinanza del 01.02.2023 la Corte respingeva sia l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., proposta da ### e ### S.p.A., sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da ### condannandola, per manifesta infondatezza della medesima, al pagamento della pena pecuniaria di € 300,00.
Con ordinanza del 19.06.2024 veniva disposta la remissione della causa sul ruolo, con ammissione della prova di parte appellante dell'interrogatorio formale degli appellati e per testi, sul capo 1) della memoria istruttoria di primo grado, oltre alla prova per interrogatorio formale dell'appellante e per testi richiesta dall'appellato ### sul capo 18) della propria memoria istruttoria, nonché quella in materia contraria diretta sul capo 1) dell'appellante.
All'udienza del 10.10.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale di ### e assunte le testimonianze di Napoli, #### e ### All'udienza del 16.04.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi. ### 1) La sentenza impugnata Il Tribunale di ### ha ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto e dalla terza chiamata, alla luce delle evidenze documentali, con particolare riferimento alla relazione dell'### Zinghinì, incaricato dal progettista e direttore dei lavori arch. ### in cui si dichiarava che le fessurazioni in oggetto si erano manifestate nel corso degli ultimi otto anni (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del convenuto ###, senza che questa circostanza sia stata oggetto di specifica contestazione da parte attrice, con conseguente esclusione della garanzia ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1667 c.c.; nonché alla relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.), in cui si dava atto dell'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del possibile verificarsi di cavillature e/o fessurazioni, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti, confermando quindi già nel 2008 il possibile verificarsi di tali eventi.
In tale contesto il giudice di prime cure ha pertanto escluso che la conoscenza delle problematiche in questione sia avvenuta per la prima volta con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo nel 2017.
Sono state inoltre valutate come generiche le allegazioni di parte attrice, la quale ha sostenuto genericamente che i difetti per cui è causa divennero visibili molto più tardi del 2008 (cfr. pag. 3 della 1 memoria ex art 183, comma 6, cpc), e nel ricorso per a.t.p. ha affermato che “di recente” erano comparse delle crepe (pag. 1, doc. 1 allegato all'atto di citazione), senza tuttavia indicare con precisione il momento della scoperta.
Ciò posto, il Tribunale ha dedotto che le prescrizioni e decadenze si erano verificate senza che il ricorso per ATP fosse idoneo ad avere un effetto interruttivo ovvero impeditivo, essendo già decorsi a quella data i termini previsti a pena di prescrizione e decadenza, sia con riferimento alla previsione dell'art. 1667 c.c. sia con riferimento a quella dell'art. 1669 c.c. e ne ha esteso gli effetti nei confronti di tutti i soggetti in causa, precludendo ogni altra valutazione di merito.
In applicazione del generale principio della soccombenza, l'attrice è stata condannata alla rifusione delle spese processuali di lite e del procedimento di istruzione ante causam a favore della società convenuta ### s.r.l., del convenuto ### e della chiamata in causa ### s.p.a. (la cui vocatio in jus, operata dalla convenuta ### s.r.l., è dipesa dalle domande attoree, non accolte), con compensazione delle spese, invece, tra la medesima e i convenuti contumaci. 2) I motivi di appello proposti da ### luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato nella sostanza un unico motivo di doglianza, articolabile in tre censure consequenziali. ### motivo La principale doglianza ha ad oggetto l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, per l'errata interpretazione dei documenti di causa, sulla cui evidenza il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato la decisione. In particolare, la relazione dell'### Zinghinì (doc. 8, 2 ^ memoria ex art. 183 cpc), redatta su incarico del ### dei ### e non della ###ra ### non sarebbe mai stata conosciuta dall'attrice, né le fessurazioni si sarebbero al tempo manifestate.
Analogamente all'epoca della relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.) l'appellante non sarebbe stata neppure proprietaria dell'immobile oggetto di causa e, in ogni caso, essa sarebbe antecedente al deposito della dichiarazione di fine lavori avvenuta in data 12 dicembre 2008 e al collaudo dell'opera, avvenuto in data 10 dicembre 2008.
Tale circostanza rappresenterebbe quindi la conferma che al momento dell'acquisto dell'immobile, da parte della ###ra ### le fessurazioni non erano presenti. E quand'anche, de jure contendo, si volesse sostenere la conoscibilità di tali documenti da parte della ### tale conoscibilità risulterebbe provata solo dal momento della produzione in giudizio, il che esclude l'intervenuta prescrizione e decadenza. ### rileva inoltre che il ricorso per ATP (atto interruttivo della prescrizione e decadenza) risale al 27 settembre 2017, il che renderebbe inaccoglibile l'eccezione di prescrizione e decadenza con riferimento al disposto dell'art 1669 c.c. in rapporto alla relazione dell'ing ### posto che quest'ultima è del 17 novembre 2016. ###.ra ### avrebbe avuto, in definitiva, la percezione della gravità dei fenomeni fessurativi solo successivamente alla conoscenza dell'esito della relazione peritale di parte dell'#### di maggio 2017.
Le testimonianze assunte all'udienza del 10.10.2024 vengono interpretate dall'appellante a favore dell'insussistenza di fessurazioni al momento dell'acquisto dell'immobile e della conseguente inaccoglibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza, mentre le dichiarazioni rese da ### assumerebbero valenza confessoria della sua conoscenza delle crepe in questione e dell'occultamento volontario delle medesime, cosicché non fossero visibili dagli acquirenti. ### motivo ### accoglimento del precedente motivo di appello dovrebbe determinare, nella prospettiva appellante, l'esame delle ulteriori questioni di merito prospettate dalla ###ra ### che devono intendersi integralmente richiamate.
Osserva la medesima al riguardo che il #### avrebbe infatti confermato l'imputabilità delle fatture dallo stesso emesse e a lui regolarmente saldate all'incarico dallo stesso svolto nell'ambito della costruzione dell'immobile per cui è causa. Le risultanze dell'interrogatorio rappresenterebbero quindi la conferma della presenza del #### in cantiere e del ruolo svolto dallo stesso, con conseguente fondatezza della domanda espressa anche nei suoi confronti. ### motivo Il rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione dovrebbe inoltre determinare l'esame delle ulteriori questioni prospettate dall'attrice, ivi comprese l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché di riconvocazione del CTU a chiarimenti, che vengono in tale sede rispettivamente ricapitolate e articolate nei quesiti di cui al precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo. ### motivo ### luce di quanto sopra evidenziato, l'appellante chiede che la sentenza emessa dal Tribunale di ### venga altresì riformata nella parte in cui, avrebbe erroneamente condannato la ###ra ### a rifondere le spese legali ai convenuti e terzi chiamati costituiti. 3) La difesa delle parti appellate 3.1 La difesa di ##### quale società costruttrice e venditrice, ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di ### in quanto oggettivamente fondate sulla documentazione allegata agli atti di causa. ### espletata in corso di ATP sarebbe inoltre giunta ad assunti profondamente diversi, sia in punto an che quantum, rispetto alla perizia depositata da parte attrice, che viene pertanto integralmente contestata dalla #### S.r.l.
Con riferimento all'an, in particolare, il CTU non avrebbe evidenziato alcun pericolo di crollo, come viceversa preteso da parte attrice. In punto quantum, il CTU avrebbe quantificato i lavori necessari per il ripristino dei danni asseritamente riscontrati in un importo di molto inferiore rispetto a quello inizialmente quantificato dal consulente di parte attrice. Sotto altro profilo, la CTU parrebbe, infine, estremamente dubitativa in merito alle reali cause delle fessurazioni manifestatesi nell'immobile di proprietà dell'attrice. ### contesta pertanto la pretesa attribuzione di responsabilità in parti uguali “in base al buonsenso”, sostenendo di avere sempre operato secondo la dovuta diligenza. ### denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, la società ### insiste nella domanda di manleva effettuata nei confronti della #### S.p.A. e reitera le proprie istanze istruttorie. 3.2 La difesa di ##### quale direttore di cantiere in rappresentanza della #### ritiene che il Tribunale abbia correttamente accolto le eccezioni di decadenza e prescrizione in forza di evidenti produzioni documentali della stessa attrice ### e della “apparente” controparte e qui appellata ### S.r.l. di ### già nel 2008 da tempo compagno dell'attrice ### e venditore alla stessa dell'immobile per cui è causa.
Ciò in quanto la relazione del 2016 dell'#### attesterebbe la sussistenza del fenomeno fessurativo già a partire dal 2008, mentre la relazione del ### dei ### per la valutazione della qualità delle opere del 14.03.2008 darebbe atto di un'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del verificarsi di “cavillature e/o fessurazioni”, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti. Dalle risultanze dell'attività peritale svolta in sede di istruzione preventiva ante causam sarebbero inoltre emersi elementi confermativi e probanti di tale originaria e risalente comparsa ed origine delle fessurazioni e delle relative cause.
Il suddetto rapporto personale di convivenza tra appellante e appellata renderebbe altresì la presente azione una mera finzione.
A seguito di una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa, l'appellato ### afferma che, stante la conoscibilità e conoscenza delle fessure in questione sin dal 2008, sarebbe stato nelle intenzioni della ###ra ### e del di lei compagno ### risolvere tale problematica in occasione di lavori di ampliamento dell'immobile, ma gli stessi non erano stati approvati dal Comune, ragion per cui sarebbe stata radicato l'ATP e in seguito il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di #### avrebbe, inoltre, svolto la funzione di mero direttore di cantiere con semplici e marginali compiti di vigilanza sugli aspetti gestionali, operativi e di sicurezza, quali, ad esempio, ordinare i materiali secondo le indicazioni della ### e provvedere alla contabilizzazione di quanto realizzato, senza eseguire alcuna opera di natura strutturale. Delle opere strutturali avrebbe infatti dovuto occuparsi la GMA di ### e della vigilanza l'#### in qualità di progettista e direttore delle opere strutturali. ### delle domande attore si manifesterebbe altresì dall'esosità della richiesta risarcitoria di € 95.000,00, a fronte di una stima in ATP di € 40.000,00. ### informa, infine, la Corte di un fatto nuovo omesso dall'appellante: in data ### l'### ha approvato - con voto favorevole della stessa ### - l'esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile per cui è giudizio: l'istallazione cappotto su parete verticale e l'isolamento primo solaio, con la conseguenza che sarebbero stati irrimediabilmente modificati i luoghi, vanificando ogni eventuale ulteriore ### così come le stesse opere di sistemazione addotte dall'appellante.
Anche l'istruttoria orale esperita in Appello avrebbe confermato la fondatezza delle circostanze ed argomentazioni poste alla base della Sentenza del Tribunale di ### è risultata infatti ivi ulteriormente confermata la risalenza delle fessurazioni e la loro natura di vizio originario e strutturale, come da dichiarazione della teste ###a ### proprietaria dell'appartamento sovrastante l'immobile della ###a ### e che avrebbe presentato la medesima situazione; non sarebbe inoltre risultato assolto l'espresso onere in capo all'appellante di provare il momento della comparsa delle fessurazioni. #### chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc e il rigetto nel merito del medesimo per infondatezza, ovvero, in subordine, l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità delle parti convenute coinvolte. 3.3 La difesa di ##### insiste a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc, posto che le risultanze di causa emerse all'esito del primo grado di giudizio evidenzierebbero inequivocabilmente l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni domanda attorea, come correttamente accertato dal Tribunale, per essere le fessurazioni in oggetto conoscibili e conosciute sin dal momento dell'acquisto dell'immobile nel 2008.
Né la terza chiamante ### avrebbe comprovato alcunché in ordine all'operatività dell'azionata polizza: essa non opererebbe nel caso di specie anche per estraneità dell'assicurato rispetto ai vizi lamentati, attribuibili a errori di progettazione e, in ogni caso, l'ammontare del lamento danno per quanto attiene alla quota della ### sarebbe da ritenersi ricompreso nello scoperto minimo di polizza. ### CTU avrebbe inoltre confermato come non siano state osservate le leggi e i regolamenti in vigore all'epoca della costruzione, con conseguente inefficacia della garanzia invocata, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni di assicurazione. ### di ### ossia l'art. 1 “### dell'Assicurazione”, l''art. 2 “Delimitazione dell'Assicurazione” e l'art. 3 “Efficacia della garanzia”, riguarderebbero il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito: tali clausole, dunque, non necessiterebbero della doppia sottoscrizione, oltre ad essere agevolmente leggibili dal contraente. ###à della polizza sarebbe inoltre ricavabile dall'applicazione della clausola relativa alla “### dell'Assicurazione”, tale per cui “la ### non sarebbe obbligata per: a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'### prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'### dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere.
All'udienza del 10.10.24 il #### avrebbe poi ribadito tutta la temerarietà delle pretese della signora ### confermando, altresì, come la scoperta delle pretese fessurazioni non fosse affatto recente (del 2017 come denunciato) ma che essa risalisse, addirittura, al lontano 2008, vale a dire al momento dell'acquisto dell'immobile. Le dichiarazioni del #### avrebbero trovato un riscontro anche nelle dichiarazioni degli altri testi escussi nel presente grado di giudizio i quali non sarebbero riusciti a fornire elementi utili alla tesi propugnata da parte appellante. ### assicurativa conclude pertanto per il rigetto dell'appello per infondatezza e per l'accertamento, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, dell'inoperatività della polizza azionata. 4) I motivi della decisione ### deve essere rigettato, in quanto le doglianze dell'appellante risultano infondate come di seguito evidenziato. 4.1. Con il primo motivo di appello la parte appellante, in primo luogo, contesta l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato i documenti di causa e li abbia ritenuti da lei conosciuti o conoscibili.
A detta di ### infatti, la relazione dell'ing. ### (ove si afferma, nel 2016, che da otto anni era noto il problema del quadro fessurativo), redatta su incarico del direttore dei lavori, l'arch. ### non le sarebbe mai stata nota: quindi il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere da tale data, ma solo dal 2017, con conseguente tempestività del ricorso per ATP depositato il ###.
Ugualmente non le sarebbe opponibile la relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008, in quanto in tale data l'appellante neppure era proprietaria, e comunque la relazione - che indicava i difetti strutturali oggetto di causa - sarebbe poi stata superata dall'esito positivo del collaudo e dalla dichiarazione di fine lavori, entrambe del dicembre 2008.
Tale ricostruzione è parziale e non è, quindi, idonea a contrastare l'eccezione di decadenza e prescrizione.
Ciò che rileva ai fini del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dagli artt. 1667 e 1669 c.c. è il momento della “scoperta”, ossia il momento in cui si può ritenere che la parte fosse a conoscenza della problematica sottostante al rischio per l'edificio. Chiaramente, data la non rilevabilità oggettiva della psiche umana, l'individuazione del momento non può prescindere dall'elemento presuntivo, raggiungibile a fronte di indizi che siano gravi, precisi e concordanti. ###à dei soggetti coinvolti e la comunione dei loro scopi portano a ritenere raggiunta tale presunzione.
Ricostruendo le risultanze istruttorie, compresi i documenti prodotti in causa, non contestati dalle parti, si rileva come la prima manifestazione del problema risalga al 2008.
La relazione del ### arch. ### datata 14 marzo 2008 (prodotta da ### col doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), aveva, infatti, evidenziato la problematicità della struttura come progettata e poi realizzata, date le ampie luci e le ridotte strutture portanti, con la possibilità che si verificassero in futuro “fastidiose cavillature e/o fessurazioni negli intonaci, sia interni che esterni, dovute all'assestamento dei singoli blocchi ma legati, che appena entreranno in completo esercizio, sicuramente subiranno dei micromovimenti. Fenomeni più ampi potrebbero verificarsi in contiguità delle strutture dei tetti che, notoriamente, compiono, nel tempo, movimenti di assestamento ben più evidenti”. ### luce di tutto ciò, il #### valutava un insufficiente livello di qualità delle opere eseguite e pronosticava un sicuro aggravio economico per ricondurre alla normalità i manufatti in questione.
A conferma della comparsa di tali fessurazioni già nel 2009-2010 vi è la testimonianza di ### inquilina dello stesso complesso immobiliare oggetto di causa e proprietaria dell'unità abitativa posta sopra e a fianco di quella della parte appellante, che si sviluppa in parte al piano terra e in parte al primo piano. La teste afferma che anche l'immobile da lei acquistato presentava una fessurazione abbastanza grossa nell'ingresso e che tale fessurazione era già presente quando è entrata nell'appartamento, nel 2010. Inoltre, la teste afferma che la problematica era emersa già da prima, nel 2009, ancora nelle fasi conclusive dei lavori del suo appartamento, quando si stavano tinteggiando le pareti: come da lei riportato, “avevano provato a mettere una retina sotto l'intonaco, ma poi è di nuovo venuta fuori”.
Lo stesso problema sussisteva, inoltre, nell'appartamento di ### anche lui abitante dello stesso complesso immobiliare. Il teste, sempre all'udienza del 10 ottobre 2024, affermava di avere una crepa nell'intonaco di un muro divisorio interno in corrispondenza della cameretta e che tale fessura era comparsa subito dopo l'acquisto, avvenuto nel 2008. ### contesta il valore probatorio degli elementi sopracitati, affermando che i due testi non hanno detto di aver visto crepe nell'appartamento dell'appellante e che le problematiche rilevate dall'#### nella relazione del ### fossero state superate nel successivo collaudo, che infatti ebbe esito positivo, non rilevando fessurazioni.
Si tratta di una contestazione non decisiva, dal momento che con il collaudo statico del dicembre 2008 (all. 6 da parte ### - certificato di collaudo statico del 10.12.2008 dell'#### viene attestato che la struttura in conglomerato cementizio armato oggetto della presente relazione è staticamente idonea e pertanto collaudabile, come in effetti con il presente atto collauda ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086, nei limiti della loro destinazione d'uso e dei carichi di esercizio previsti in progetto, senza alcuna menzione alla presenza o all'assenza di fessurazioni. La tenuta statica e l'assenza di pregiudizi di stabilità viene confermata anche dal CTU di primo grado, a conferma dell'assenza di correlazione tra i due elementi (tenuta statica e presenza di fessurazioni).
Si consideri che il collaudo viene effettuato da un professionista diverso dal progettista strutturale, #### e senza avere contezza del contenuto della relazione del marzo 2008, appositamente non depositata nel fascicolo amministrativo.
Alcuna precisazione sulla presenza o meno delle fessurazioni si può poi evincere dalla attestazione di fine lavori, che è per sua natura muta sul punto.
La problematica era sicuramente conosciuta da parte della ### e della direzione lavori, che con la relazione del marzo 2008 aveva voluto tutelarsi da future contestazioni da parte della committenza cui aveva indirizzato le proprie considerazioni tecniche.
Ora, sebbene a marzo 2008 ### non fosse ancora proprietaria dell'alloggio di cui si tratta, emerge dagli atti che la stessa abbia conferito proprio all'#### redattore della relazione del 2008, l'incarico di progettista e direttore lavori per le opere di ampliamento del proprio immobile nel 2016, come si evince dall'allegato 10 depositato da ### con il quale il Comune di ### a settembre 2016 non ha autorizzato il suddetto intervento edilizio.
In un simile contesto, appare inverosimile che il professionista non abbia condiviso con la propria cliente le problematiche dell'immobile da lui evidenziate in fase costruttiva, anche considerato che erano le stesse che l'intervento richiesto mirava a risolvere, ovvero le fessurazioni conseguenti alle ampie luci e alle ridotte strutture portanti indicate come evento probabile nel 2008.
Proprio l'ottica di risolvere le problematiche che affliggevano la porzione dell'immobile di proprietà ### emerge dall'incarico affidato nell'autunno 2016, all'indomani del rigetto comunale, dall'#### all'#### evidentemente proprio su incarico della proprietà.
Questa relazione tratta, infatti, “del rinforzo di una porzione locale dell'abitazione proprietà della sig.ra ### Letizia”, intervento necessario poiché, si legge in seguito, “è stata posizionata una muratura, di fatto portante, sopra un solaio a lastre che presenta una luce considerevole pari a 720 cm”. La soluzione mira a “risolvere il problema del quadro fessurativo evidenziatosi nel corso degli ultimi otto anni”, ovvero dal 2008.
Infine, nella relazione si legge che la soluzione proposta potrebbe “essere di supporto ad una eventuale scelta di ampliamento degli spazi abitativi (ex legge 24/2009) di cui si sono esaminati gli elaborati grafici messi a disposizione dall'#### Maschio”.
Tale precisazione toglie ogni dubbio sul fatto che la suddetta relazione sia stata commissionata dall'#### mettendo a disposizione del professionista incaricato gli elaborati grafici realizzati a corredo della pratica edilizia dell'agosto 2016 ai sensi della legge regionale 24/2009, proprio per trovare una soluzione e ripresentare la pratica di ampliamento dell'immobile di ### con maggiore successo di quello ottenuto due mesi prima, sfociato nel rigetto di settembre 2016 da parte del Comune di ### Tali considerazioni portato alla sicura conoscenza anche di tale relazione da parte di ### che, tramite il proprio professionista, #### ha dato incarico all'ing. ### riferendo che il problema delle fessurazioni si era evidenziato nel corso degli ultimi otto anni.
Non vi era, infatti, alcun motivo per il quale l'#### nella sua qualità del 2008 di progettista strutturale del complesso immobiliare, dovesse conferire un incarico all'#### nel 2016 per risolvere le problematiche di una singola porzione immobiliare, quella di ### lo ha fatto come professionista incaricato dalla proprietà di quella porzione immobiliare.
Questi elementi confermano la ricostruzione dei fatti allegata dal #### allorchè ha riferito che la problematica era conosciuta dalla parte fin dal suo acquisto e che era intenzione della stessa risolverla in occasione della pratica di ampliamento, che intendeva successivamente presentare.
Pertanto, il dies a quo per la decadenza e la prescrizione delle azioni ex artt. 1667 e 1669 va individuato nel 2008 con conseguente decadenza e prescrizione delle relative azioni.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato. 4.2. Il rigetto del primo motivo di appello, posto dalla stessa appellante come presupposto logico giuridico per l'esame degli ulteriori motivi di appello, determina l'assorbimento degli stessi. ### va pertanto integralmente rigettato. 5) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali gravano sull'appellante, soccombente totale nei confronti delle altre parti appellate costituite, e sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, mentre per le parti appellate contumaci non vi è richiesta di liquidazione su cui provvedere.
Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. DM 55/2014 dall'entità del risarcimento richiesto nei motivi di appello, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non v'è motivo di discostarsi dai parametri forensi medi.
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 14.317,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115). P.Q.M. Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di ### seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; nulla in punto spese in relazione alle parti appellate contumaci; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico della parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025. ### estensore dott.ssa ### dott.ssa ###
causa n. 1275/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Firrao, Cecilia Marino