blog dirittopratico

3.659.448
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 862/2025 del 21-10-2025

... concorrente responsabilità solidale nella causazione vizi e difetti costruttivi per cui è causa, evidenziando errori di progettazione e di esecuzione; • dato atto che della costruzione dell'immobile di proprietà della ###ra ### con i vizi e difetti sopra elencati si sono occupati: • ### S.r.l., vale a dire la ditta costruttrice e venditrice dell'intero fabbricato, nonché ditta che ha coordinato tutte le fasi produttive avvalendosi anche dell'opera del direttore del cantiere #### (### 4 e 5); • ### A&## S.r.l. e l'#### della A&## S.r.l., siccome la società A&## S.r.l. era la società progettista del fabbricato e l'#### ne era il professionista responsabile sottoscrittore del progetto, e dunque a costoro sono addebitabili gli errori di progettazione delle strutture portanti dell'edificio (### 4 e 5 fascicolo di primo grado); • L'#### quale progettista iscritto all'### degli ### e direttore dei lavori (### 4 Denuncia di inizio attività e ### 5 Certificato di collaudo statico - fascicolo di primo grado); • La ditta GMA di ### quale ditta esecutrice dei lavori (### 5 Certificato di collaudo statico); • L'#### quale collaudatore statico dell'opera (### 5 fascicolo di primo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1275/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta dai ###. ##### relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### del ### di ### (PEC : ###) e dall'Avv. ### del ### di ### (####), eleggendo domicilio presso lo ### di quest'ultimo in ### C.so ### n. 5.   APPELLANTE ### S.r.l., P.IVA ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. ### del foro di ### (####) e dall'Avv. ### del foro di ### (####), elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, sito in ### C.so ### n. 3. 
APPELLATA e nei confronti di ### C.F. ###, residente a #### 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) presso il cui ### ha eletto domicilio in #### n. 4, APPELLATO e ### S.p.A., P.I. ###, corrente in #### n. 45, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (####), presso il cui studio ha eletto domicilio, in ### via S. ### da ### n. 12, APPELLATA (terza chiamata in primo grado da ### nonché contro ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, già titolare della ditta GMA di ### A&#### e ### du ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### appellati contumaci ### appello avverso la sentenza n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data #### parte appellante: Voglia la Corte d'### di ### A) In via istruttoria: - si reitera l'istanza di CTU così dedotta in atto d'appello; - Previa nomina di un ### che risponda nuovamente ai quesiti di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo che per completezza espositiva si riportano di seguito, aggiornando però le risposte alla luce delle osservazioni tecniche contenute nella relazione dell'### (doc. 3 fascicolo di primo grado - copia osservazioni alla CTU da parte dell'#### - allegato all'atto di citazione): ### esaminati gli atti di causa, effettuati gli accessi ai luoghi di causa, acquisita presso il Comune di ### ogni utile documentazione riferibile alla concessione edilizia relativa alla costruzione del fabbricato per cui è causa (verosimilmente la 205/2005 ed ogni ulteriore variante), nonché ogni documento progettuale ivi compresi le tavole dei cementi armati, questi ultimi da acquisirsi presso il competente ### della ### d'### a) Descriva lo stato dell'immobile della ricorrente, evidenziando in modo particolare le fessurazioni indicate in ricorso e meglio descritte nella perizia a firma #### b) Accerti se gli elaborati progettuali acquisiti presso l'ente pubblico (Comune di ### e ### della ### d'#### ai ### siano completi nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'ultimazione dell'opera e/o in subordine al momento del rilascio della concessione edilizia; c) Determini le cause delle suddette fessurazioni, ed in particolare se le stesse siano dipese da errori progettuali e/o esecutivi: in caso affermativo, li descriva, individui i soggetti responsabili e ne determini il relativo grado di responsabilità; d) Determini quali siano le opere urgenti per la messa in sicurezza del sito, quali siano necessarie per ripristinare il muro perimetrale lato ### e quali siano necessarie per eliminare in via definitiva tutti i vizi ed i difetti riscontrati, determinando i costi di ogni categoria di intervento; e) Determini quale sia la durata dei lavori descritti al precedente punto e se gli stessi rendano l'immobile della ricorrente inutilizzabile all'abitazione, e nel qual caso determini la relativa durata quantificando il costo per il mancato utilizzo, facendo riferimento ai canoni di mercato per l'affitto di immobili analoghi e per i costi e disagi di eventuali traslochi. Determini e quantifichi l'eventuale deprezzamento dell'immobile. 
Sig.ra ### insta, affinché la nomina del ### avvenga fra professionisti iscritti in albi fuori ### d'### poiché, come emerge dalla relazione predisposta dal perito, in ambito di ATP è implicata la responsabilità di professionisti iscritti a albi valdostani (#### - #### - ####. 
B) Nel merito: - si chiede l'accoglimento delle conclusioni già tolte nell'atto di appello che di seguito si riportano: • in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti, • accogliere le conclusioni tolte in atto di citazione, che si riportano di seguito: • dato atto che il #### di ### nella relazione depositata in data 16 ottobre 2018 ha individuato nelle parti convenute la concorrente responsabilità solidale nella causazione vizi e difetti costruttivi per cui è causa, evidenziando errori di progettazione e di esecuzione; • dato atto che della costruzione dell'immobile di proprietà della ###ra ### con i vizi e difetti sopra elencati si sono occupati: • ### S.r.l., vale a dire la ditta costruttrice e venditrice dell'intero fabbricato, nonché ditta che ha coordinato tutte le fasi produttive avvalendosi anche dell'opera del direttore del cantiere #### (### 4 e 5); • ### A&## S.r.l. e l'#### della A&## S.r.l., siccome la società A&## S.r.l. era la società progettista del fabbricato e l'#### ne era il professionista responsabile sottoscrittore del progetto, e dunque a costoro sono addebitabili gli errori di progettazione delle strutture portanti dell'edificio (### 4 e 5 fascicolo di primo grado); • L'#### quale progettista iscritto all'### degli ### e direttore dei lavori (### 4 Denuncia di inizio attività e ### 5 Certificato di collaudo statico - fascicolo di primo grado); • La ditta GMA di ### quale ditta esecutrice dei lavori (### 5 Certificato di collaudo statico); • L'#### quale collaudatore statico dell'opera (### 5 fascicolo di primo grado); • #### quale direttore di cantiere in rappresentanza della ### S.r.l. e al tempo stesso esecutore dell'intervento (citato ### 3 fascicolo di primo grado); - condannare in solido fra loro la #### S.r.l., la ### A&## srl, l'#### della A&## S.r.l., nelle sue molteplici qualità di professionista responsabile della ### A&IT, sottoscrittore del progetto, di progettista iscritto all'### degli ### e di direttore dei lavori, la ditta GMA di ### l'#### ed il #### al risarcimento del danno per le causali e gli importi dedotti in premessa quantificati € 95.000,00, oltre agli ulteriori danni dedotti al punto 17, della premessa. Danni tutti da quantificarsi in corso di causa. 
È doveroso specificare che la privazione dell'uso di un bene proprio comporta un danno in re ipsa suscettibile di valutazione con riferimento al valore della locazione normalmente in uso per immobili di tipologia ed ubicazione analoga. In subordine, tale quantificazione ben può essere effettuata in via equitativa (a tal proposito si rammentano le pronunce della ### n. 14316/2014 e n. 15238/2009).  - con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.  - con condanna di controparti al pagamento delle spese di ATP ivi compreso quelle del ### del CTP e legali, e di causa (oltre CTU e ###, oltre agli oneri per ATP e della presente causa, con interessi e rivalutazioni. 
Con favore di spese di primo e secondo grado. 
Per la parte appellata ### Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, A) in principalità: respingere l'avversario appello e le domande ivi formulate da controparte, per i motivi di seguito esposti, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di ### n. 249/2022. 
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nonché in sede di accertamento tecnico preventivo. 
B) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra ### accogliere le conclusioni tolte dalla #### srl, nel corso del giudizio di primo grado, che per comodità si ritrascrivono di seguito: 1)In via preliminare: dato atto che la società ### srl gode di copertura assicurativa, per la responsabilità civile con la già ### spa, con sede in ####, Via dell'### n. 3/b P.IVA ###, ora ### spa, con sede ###, P.IVA ###, con polizza n. 48960232, che si produce (citato doc. 3.3), autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa ### spa nella persona del legale rappresentante pro tempore, affinché la ### manlevi, la ### srl a termini di polizza; 2)Nel merito: respingere le avversarie domande siccome infondate ed in ogni caso eccessive, per i motivi di cui in premessa; 3)Nel merito e in manleva: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la compagnia di assicurazione terza chiamata - ### spa , nella persona del legale rappresentante pro tempore - a manlevare a termini di polizza, la società ### srl da quanto questi fosse condannata a corrispondere in favore della sig.ra ### 4)In via istruttoria: la società ### ritiene che la produzione delle fatture emesse dal geom.  ### sia di per sé stessa sufficiente a provare il reale ruolo ricoperto dallo stesso all'interno del cantiere, nonché la di lui autonomia del provvedere. Stante però il comportamento processuale posto in essere da controparte nel corso della presente causa, la soc. ### srl insta già sin d'ora: A) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare le fatture prodotte con la presente memoria, affinché ###mo Giudice, ### ordinare al #### l'esibizione della sua contabilità, con particolare riferimento alle fatture allegate sub doc. 6. 
B) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare l'effettivo ricevimento dei pagamenti effettuati dalla soc. ### srl, cosiccome risultanti dagli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6, affinché ###mo Giudice voglia ordinare alla banca ### via F. Sforza (###) - ### - ### 3 - 20080 ### (ovvero la ### di appoggio indicata in calce alle fatture prodotte, sub doc. 6), l'esibizione degli accrediti sul conto corrente relativi ai pagamenti effettuati a favore del geom. ### cosiccome analiticamente elencati negli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6 dalla ### srl; C) In ogni caso per l'ipotesi in cui il #### dovesse muovere contestazioni in ordine all'emissione delle fatture prodotte sub doc. 6, ovvero in merito all'accredito delle somme risultanti dagli estratti conto bancari parimenti allegati sub doc. 6, affinché ###mo ### disporre una ispezione della ### di ### e dell'### delle ### avuto riguardo alla contabilità del geom. ### con particolare riferimento alle fatture ed ai pagamenti di cui al documento sub doc 6. 
La società ### srl, chiede inoltre l'ammissione del seguente capitolo per interrogatorio del geom. ### 1)Vero è che ### ha emesso le fatture che le vengono rammostrate sub doc. 6 di parte ### srl a fronte dell'esecuzione dei lavori ivi meglio elencati nel cantiere della soc. ### srl, sito in ####, via ### La società ### srl chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi: 1)Vero è che fra il mese di aprile 2007 ed il mese di maggio 2010, il geom. ### era giornalmente presente nel cantiere di proprietà della soc. ### srl, sito in #### via ### 2)Vero è che il sig. ### legale rappresentante soc. ### srl, si presentava in cantiere una volta ogni due settimane; 3)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### ricevere i fornitori e controllare le merci consegnate in cantiere; 4)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### impartire gli ordini agli operai ed agli artigiani presente in cantiere, con particolare riferimento a modi e tempi di esecuzione dei lavori, nonché con riferimento alla verifica della conformità delle opere eseguite da tali operai e artigiani a quanto previsto in progetto; 5)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### compilare il registro giornaliero di cantiere; 6)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ###impartire le istruzioni inerenti il getto del calcestruzzo, nonché il posizioneranno dei travi e dei solai; 7)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### dichiarare, agli operai, agli artigiani ed ai fornitori, di agire su incarico della soc. ### srl; 8)Vero è che, in tale cantiere,### ha visto il geom. ### riferire al sig. ### legale rappresentante della ### srl, l'andamento dei lavori e la programmazione degli stessi. 
Si indicano a testi: #### favore di spese del presente giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo. 
Per la parte appellata #### l'Ecc.ma Corte d'Appello di ### ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, così giudicare: ### DICHIARARE l'appello proposto dagli appellanti ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto carente dei seguenti requisiti previsti dalla legge per l'appunto “a pena di inammissibilità: 1) indicazione delle parti di provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 c.p.c.).  e, per l'effetto, #### l'Appello e ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; In subordine ### il ### stante la sua totale e comprovata estraneità a compiti e competenze di natura strutturale e avendo egli dimostrato documentalmente di aver seguito ### e schemi strutturali ben precisi predisposti e fornitigli dal progettista e direttore lavori #### (docc. da 11 a 19), così superando anche l'unico rilievo mosso dall'ATP al ### In estremo subordine e per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità anche del convenuto ### non potendo all'evidenza ritenersi identiche le posizioni di ciascun convenuto ed essendo quindi inconcepibile ogni ipotesi di responsabilità solidale e neppure indistinta e per quote uguali, ### rigorosamente le responsabilità di tutti i soggetti in causa tenuto conto delle competenze specifiche e dei ruoli e attività di ciascuno nella vicenda, compresa la stessa attrice #### per ciascuna parte processuale - attrice e convenuti - la conseguente e connessa quota di rispettiva responsabilità.  ### denegata ipotesi di accoglimento delle ### avversarie si insiste per le proprie ### come da ### ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. e ### ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c.  #### dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni dovessero essere contenute nelle ### delle ### attoree e delle altre parti. 
Con vittoria di competenze e spese generali oltre accessori come per legge. 
Per la parte appellata ###ni ### l'###ma Corte d'Appello adita, - ### - ### diritto della qui difesa parte appellata fatto salvo, - ### atto che ogni profilo delle domande di parte appellante e delle altre parti in giudizio, per quanto avverso, è fatto oggetto di integrale contestazione, - ### atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione, - ### atto che la qui difesa parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, difese ed eccezioni opponendosi altresì a nuove, eventuali e tardive produzioni nonché a nuove, ulteriori istanze istruttorie e formulazione di capitoli di prova con tardiva indicazione di testi, In via ### Rigettare le ulteriori istanze istruttorie tutte formulate dalle parti, per i motivi esposti negli atti difensivi tutti, da intendersi in questa sede richiamati e trascritti.  ###: In via principale ### l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, ### in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata. 
In via di mero subordine ### denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, rigettare comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti della #### S.p.A., mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte integralmente assolta. 
In via di ulteriore subordine ### e dichiarare, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, l'inoperatività della polizza azionata per i motivi di cui in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti e, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, laddove riproposta anche in questa sede dall'assicurata, contenere l'indennizzo entro i limiti di polizza e le stime accertate, previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto ed escluso. 
In ogni caso: Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con rimborso forfettario nella misura del 15%.  ### atto notarile del giorno 11.5.2009, rep. 1711/1258, ### acquistava dalla ### s.r.l. la piena proprietà di un appartamento con garage facente parte di un fabbricato condominiale. Successivamente all'acquisto in tale appartamento erano comparse delle crepe ad andamento orizzontale e verticale, in particolare lungo il muro perimetrale posto ad ovest, propagate dal piano rialzato anche al piano superiore, e lungo le pareti poste ad est e a sud. Con perizia di parte redatta dall'#### veniva evidenziata un'evoluzione della sollecitazione degli elementi strutturali verso il crollo di parte della soletta di divisione tra il piano terreno ed il piano primo, nonché del sottotetto, con conseguente urgenza nel provvedere, per un costo complessivo di ripristino tra 75.000,00 e 95.000,00 euro. 
In data ### l'attrice promuoveva innanzi al Tribunale di ### procedimento di istruzione preventiva contro i convenuti del presente giudizio; con relazione peritale depositata in data ### il CTU attestava la carenza della documentazione amministrativa minima prevista per l'esecuzione delle opere in oggetto, affermando la responsabilità in egual misura di tutte le parti coinvolte (progettista, direttore lavori, direttore cantiere e impresa) ed individuando tra le più probabili cause del quadro fessurativo le luci notevoli del solaio (8 m circa), l'esilità delle strutture realizzate (solaio e voltino) e le dimensioni eccessive del serramento (4,25 m circa di larghezza). 
Con riferimento al costo necessario per le opere di consolidamento/riparazione il c.t.u. riteneva che esso potesse essere ipotizzato per un totale di euro 40.000,00 euro al netto di IVA e contributi obbligatori. 
All'esito dell'#### introduceva la causa di merito, nell'ambito della quale si costituivano solo il #### e la #### S.r.l., unitamente alla compagnia di assicurazioni ###ni S.p.A, mentre gli altri soggetti rimanevano contumaci. 
Depositate le memorie ex art 183, 6° comma, cpc, tutte le istanze istruttorie delle parti venivano rigettate, ad eccezione dell'interrogatorio formale del #### dedotto dalla #### S.r.l., che veniva espletato in apposita udienza. Precisate le rispettive conclusioni, la causa approdava alla sentenza n. 249/2022: il Tribunale di ### accogliendo le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto ### e dalla chiamata in causa ### s.p.a., rigettava tutte le domande formulate dall'attrice ### e condannava la medesima al rimborso delle spese di lite e di ATP ante causam sostenute da ### s.r.l., ### s.p.a. e ### stante la contumacia delle altre parti, compensava integralmente le spese tra queste e l'attrice. 
Avverso la suddetta pronuncia ### proponeva appello, con cui, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 283 - 351 cpc, reiterando le istanze istruttorie e insistendo per nuova CTU tecnica, chiedeva la condanna in via solidale degli appellati al risarcimento del danno per le causali e gli importi quantificati in € 95.000,00, oltre agli ulteriori eventuali danni, anche in via equitativa, derivanti dalla privazione dell'uso del bene a fini locativi.  ### si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la relativa manleva da parte della ### terza chiamata, con reiterazione delle istanze istruttorie per interpello e testi.  ### si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, nel merito il rigetto del medesimo in quanto infondato in fatto e in diritto, in subordine l'esenzione da ogni forma di responsabilità, con l'accertamento, in estremo subordine, della quota di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in relazione alle rispettive competenze. 
L'###ni insisteva a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc in via preliminare, per il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in via principale e, in subordine, per l'accertamento dell'inoperatività della polizza azionata. 
Le altre parti appellate, ##### e A&### restavano contumaci. 
Con ordinanza del 01.02.2023 la Corte respingeva sia l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., proposta da ### e ### S.p.A., sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da ### condannandola, per manifesta infondatezza della medesima, al pagamento della pena pecuniaria di € 300,00. 
Con ordinanza del 19.06.2024 veniva disposta la remissione della causa sul ruolo, con ammissione della prova di parte appellante dell'interrogatorio formale degli appellati e per testi, sul capo 1) della memoria istruttoria di primo grado, oltre alla prova per interrogatorio formale dell'appellante e per testi richiesta dall'appellato ### sul capo 18) della propria memoria istruttoria, nonché quella in materia contraria diretta sul capo 1) dell'appellante. 
All'udienza del 10.10.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale di ### e assunte le testimonianze di Napoli, #### e ### All'udienza del 16.04.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.  ### 1) La sentenza impugnata Il Tribunale di ### ha ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto e dalla terza chiamata, alla luce delle evidenze documentali, con particolare riferimento alla relazione dell'### Zinghinì, incaricato dal progettista e direttore dei lavori arch.  ### in cui si dichiarava che le fessurazioni in oggetto si erano manifestate nel corso degli ultimi otto anni (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del convenuto ###, senza che questa circostanza sia stata oggetto di specifica contestazione da parte attrice, con conseguente esclusione della garanzia ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1667 c.c.; nonché alla relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.), in cui si dava atto dell'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del possibile verificarsi di cavillature e/o fessurazioni, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti, confermando quindi già nel 2008 il possibile verificarsi di tali eventi. 
In tale contesto il giudice di prime cure ha pertanto escluso che la conoscenza delle problematiche in questione sia avvenuta per la prima volta con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo nel 2017. 
Sono state inoltre valutate come generiche le allegazioni di parte attrice, la quale ha sostenuto genericamente che i difetti per cui è causa divennero visibili molto più tardi del 2008 (cfr. pag.  3 della 1 memoria ex art 183, comma 6, cpc), e nel ricorso per a.t.p. ha affermato che “di recente” erano comparse delle crepe (pag. 1, doc. 1 allegato all'atto di citazione), senza tuttavia indicare con precisione il momento della scoperta. 
Ciò posto, il Tribunale ha dedotto che le prescrizioni e decadenze si erano verificate senza che il ricorso per ATP fosse idoneo ad avere un effetto interruttivo ovvero impeditivo, essendo già decorsi a quella data i termini previsti a pena di prescrizione e decadenza, sia con riferimento alla previsione dell'art. 1667 c.c. sia con riferimento a quella dell'art. 1669 c.c. e ne ha esteso gli effetti nei confronti di tutti i soggetti in causa, precludendo ogni altra valutazione di merito. 
In applicazione del generale principio della soccombenza, l'attrice è stata condannata alla rifusione delle spese processuali di lite e del procedimento di istruzione ante causam a favore della società convenuta ### s.r.l., del convenuto ### e della chiamata in causa ### s.p.a. (la cui vocatio in jus, operata dalla convenuta ### s.r.l., è dipesa dalle domande attoree, non accolte), con compensazione delle spese, invece, tra la medesima e i convenuti contumaci.  2) I motivi di appello proposti da ### luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato nella sostanza un unico motivo di doglianza, articolabile in tre censure consequenziali.  ### motivo La principale doglianza ha ad oggetto l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, per l'errata interpretazione dei documenti di causa, sulla cui evidenza il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato la decisione. In particolare, la relazione dell'### Zinghinì (doc. 8, 2 ^ memoria ex art. 183 cpc), redatta su incarico del ### dei ### e non della ###ra ### non sarebbe mai stata conosciuta dall'attrice, né le fessurazioni si sarebbero al tempo manifestate. 
Analogamente all'epoca della relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.) l'appellante non sarebbe stata neppure proprietaria dell'immobile oggetto di causa e, in ogni caso, essa sarebbe antecedente al deposito della dichiarazione di fine lavori avvenuta in data 12 dicembre 2008 e al collaudo dell'opera, avvenuto in data 10 dicembre 2008. 
Tale circostanza rappresenterebbe quindi la conferma che al momento dell'acquisto dell'immobile, da parte della ###ra ### le fessurazioni non erano presenti. E quand'anche, de jure contendo, si volesse sostenere la conoscibilità di tali documenti da parte della ### tale conoscibilità risulterebbe provata solo dal momento della produzione in giudizio, il che esclude l'intervenuta prescrizione e decadenza.  ### rileva inoltre che il ricorso per ATP (atto interruttivo della prescrizione e decadenza) risale al 27 settembre 2017, il che renderebbe inaccoglibile l'eccezione di prescrizione e decadenza con riferimento al disposto dell'art 1669 c.c. in rapporto alla relazione dell'ing ### posto che quest'ultima è del 17 novembre 2016.  ###.ra ### avrebbe avuto, in definitiva, la percezione della gravità dei fenomeni fessurativi solo successivamente alla conoscenza dell'esito della relazione peritale di parte dell'#### di maggio 2017. 
Le testimonianze assunte all'udienza del 10.10.2024 vengono interpretate dall'appellante a favore dell'insussistenza di fessurazioni al momento dell'acquisto dell'immobile e della conseguente inaccoglibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza, mentre le dichiarazioni rese da ### assumerebbero valenza confessoria della sua conoscenza delle crepe in questione e dell'occultamento volontario delle medesime, cosicché non fossero visibili dagli acquirenti.  ### motivo ### accoglimento del precedente motivo di appello dovrebbe determinare, nella prospettiva appellante, l'esame delle ulteriori questioni di merito prospettate dalla ###ra ### che devono intendersi integralmente richiamate. 
Osserva la medesima al riguardo che il #### avrebbe infatti confermato l'imputabilità delle fatture dallo stesso emesse e a lui regolarmente saldate all'incarico dallo stesso svolto nell'ambito della costruzione dell'immobile per cui è causa. Le risultanze dell'interrogatorio rappresenterebbero quindi la conferma della presenza del #### in cantiere e del ruolo svolto dallo stesso, con conseguente fondatezza della domanda espressa anche nei suoi confronti.  ### motivo Il rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione dovrebbe inoltre determinare l'esame delle ulteriori questioni prospettate dall'attrice, ivi comprese l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché di riconvocazione del CTU a chiarimenti, che vengono in tale sede rispettivamente ricapitolate e articolate nei quesiti di cui al precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo.  ### motivo ### luce di quanto sopra evidenziato, l'appellante chiede che la sentenza emessa dal Tribunale di ### venga altresì riformata nella parte in cui, avrebbe erroneamente condannato la ###ra ### a rifondere le spese legali ai convenuti e terzi chiamati costituiti.  3) La difesa delle parti appellate 3.1 La difesa di ##### quale società costruttrice e venditrice, ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di ### in quanto oggettivamente fondate sulla documentazione allegata agli atti di causa.  ### espletata in corso di ATP sarebbe inoltre giunta ad assunti profondamente diversi, sia in punto an che quantum, rispetto alla perizia depositata da parte attrice, che viene pertanto integralmente contestata dalla #### S.r.l. 
Con riferimento all'an, in particolare, il CTU non avrebbe evidenziato alcun pericolo di crollo, come viceversa preteso da parte attrice. In punto quantum, il CTU avrebbe quantificato i lavori necessari per il ripristino dei danni asseritamente riscontrati in un importo di molto inferiore rispetto a quello inizialmente quantificato dal consulente di parte attrice. Sotto altro profilo, la CTU parrebbe, infine, estremamente dubitativa in merito alle reali cause delle fessurazioni manifestatesi nell'immobile di proprietà dell'attrice. ### contesta pertanto la pretesa attribuzione di responsabilità in parti uguali “in base al buonsenso”, sostenendo di avere sempre operato secondo la dovuta diligenza.  ### denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, la società ### insiste nella domanda di manleva effettuata nei confronti della #### S.p.A. e reitera le proprie istanze istruttorie.  3.2 La difesa di ##### quale direttore di cantiere in rappresentanza della #### ritiene che il Tribunale abbia correttamente accolto le eccezioni di decadenza e prescrizione in forza di evidenti produzioni documentali della stessa attrice ### e della “apparente” controparte e qui appellata ### S.r.l. di ### già nel 2008 da tempo compagno dell'attrice ### e venditore alla stessa dell'immobile per cui è causa. 
Ciò in quanto la relazione del 2016 dell'#### attesterebbe la sussistenza del fenomeno fessurativo già a partire dal 2008, mentre la relazione del ### dei ### per la valutazione della qualità delle opere del 14.03.2008 darebbe atto di un'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del verificarsi di “cavillature e/o fessurazioni”, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti. Dalle risultanze dell'attività peritale svolta in sede di istruzione preventiva ante causam sarebbero inoltre emersi elementi confermativi e probanti di tale originaria e risalente comparsa ed origine delle fessurazioni e delle relative cause. 
Il suddetto rapporto personale di convivenza tra appellante e appellata renderebbe altresì la presente azione una mera finzione. 
A seguito di una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa, l'appellato ### afferma che, stante la conoscibilità e conoscenza delle fessure in questione sin dal 2008, sarebbe stato nelle intenzioni della ###ra ### e del di lei compagno ### risolvere tale problematica in occasione di lavori di ampliamento dell'immobile, ma gli stessi non erano stati approvati dal Comune, ragion per cui sarebbe stata radicato l'ATP e in seguito il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di #### avrebbe, inoltre, svolto la funzione di mero direttore di cantiere con semplici e marginali compiti di vigilanza sugli aspetti gestionali, operativi e di sicurezza, quali, ad esempio, ordinare i materiali secondo le indicazioni della ### e provvedere alla contabilizzazione di quanto realizzato, senza eseguire alcuna opera di natura strutturale. Delle opere strutturali avrebbe infatti dovuto occuparsi la GMA di ### e della vigilanza l'#### in qualità di progettista e direttore delle opere strutturali.  ### delle domande attore si manifesterebbe altresì dall'esosità della richiesta risarcitoria di € 95.000,00, a fronte di una stima in ATP di € 40.000,00.  ### informa, infine, la Corte di un fatto nuovo omesso dall'appellante: in data ### l'### ha approvato - con voto favorevole della stessa ### - l'esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile per cui è giudizio: l'istallazione cappotto su parete verticale e l'isolamento primo solaio, con la conseguenza che sarebbero stati irrimediabilmente modificati i luoghi, vanificando ogni eventuale ulteriore ### così come le stesse opere di sistemazione addotte dall'appellante. 
Anche l'istruttoria orale esperita in Appello avrebbe confermato la fondatezza delle circostanze ed argomentazioni poste alla base della Sentenza del Tribunale di ### è risultata infatti ivi ulteriormente confermata la risalenza delle fessurazioni e la loro natura di vizio originario e strutturale, come da dichiarazione della teste ###a ### proprietaria dell'appartamento sovrastante l'immobile della ###a ### e che avrebbe presentato la medesima situazione; non sarebbe inoltre risultato assolto l'espresso onere in capo all'appellante di provare il momento della comparsa delle fessurazioni.  #### chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc e il rigetto nel merito del medesimo per infondatezza, ovvero, in subordine, l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità delle parti convenute coinvolte.  3.3 La difesa di ##### insiste a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc, posto che le risultanze di causa emerse all'esito del primo grado di giudizio evidenzierebbero inequivocabilmente l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni domanda attorea, come correttamente accertato dal Tribunale, per essere le fessurazioni in oggetto conoscibili e conosciute sin dal momento dell'acquisto dell'immobile nel 2008. 
Né la terza chiamante ### avrebbe comprovato alcunché in ordine all'operatività dell'azionata polizza: essa non opererebbe nel caso di specie anche per estraneità dell'assicurato rispetto ai vizi lamentati, attribuibili a errori di progettazione e, in ogni caso, l'ammontare del lamento danno per quanto attiene alla quota della ### sarebbe da ritenersi ricompreso nello scoperto minimo di polizza.  ### CTU avrebbe inoltre confermato come non siano state osservate le leggi e i regolamenti in vigore all'epoca della costruzione, con conseguente inefficacia della garanzia invocata, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni di assicurazione.  ### di ### ossia l'art. 1 “### dell'Assicurazione”, l''art. 2 “Delimitazione dell'Assicurazione” e l'art. 3 “Efficacia della garanzia”, riguarderebbero il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito: tali clausole, dunque, non necessiterebbero della doppia sottoscrizione, oltre ad essere agevolmente leggibili dal contraente.  ###à della polizza sarebbe inoltre ricavabile dall'applicazione della clausola relativa alla “### dell'Assicurazione”, tale per cui “la ### non sarebbe obbligata per: a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'### prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'### dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere. 
All'udienza del 10.10.24 il #### avrebbe poi ribadito tutta la temerarietà delle pretese della signora ### confermando, altresì, come la scoperta delle pretese fessurazioni non fosse affatto recente (del 2017 come denunciato) ma che essa risalisse, addirittura, al lontano 2008, vale a dire al momento dell'acquisto dell'immobile. Le dichiarazioni del #### avrebbero trovato un riscontro anche nelle dichiarazioni degli altri testi escussi nel presente grado di giudizio i quali non sarebbero riusciti a fornire elementi utili alla tesi propugnata da parte appellante.  ### assicurativa conclude pertanto per il rigetto dell'appello per infondatezza e per l'accertamento, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, dell'inoperatività della polizza azionata.  4) I motivi della decisione ### deve essere rigettato, in quanto le doglianze dell'appellante risultano infondate come di seguito evidenziato.  4.1. Con il primo motivo di appello la parte appellante, in primo luogo, contesta l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato i documenti di causa e li abbia ritenuti da lei conosciuti o conoscibili. 
A detta di ### infatti, la relazione dell'ing. ### (ove si afferma, nel 2016, che da otto anni era noto il problema del quadro fessurativo), redatta su incarico del direttore dei lavori, l'arch. ### non le sarebbe mai stata nota: quindi il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere da tale data, ma solo dal 2017, con conseguente tempestività del ricorso per ATP depositato il ###. 
Ugualmente non le sarebbe opponibile la relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008, in quanto in tale data l'appellante neppure era proprietaria, e comunque la relazione - che indicava i difetti strutturali oggetto di causa - sarebbe poi stata superata dall'esito positivo del collaudo e dalla dichiarazione di fine lavori, entrambe del dicembre 2008. 
Tale ricostruzione è parziale e non è, quindi, idonea a contrastare l'eccezione di decadenza e prescrizione. 
Ciò che rileva ai fini del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dagli artt.  1667 e 1669 c.c. è il momento della “scoperta”, ossia il momento in cui si può ritenere che la parte fosse a conoscenza della problematica sottostante al rischio per l'edificio. Chiaramente, data la non rilevabilità oggettiva della psiche umana, l'individuazione del momento non può prescindere dall'elemento presuntivo, raggiungibile a fronte di indizi che siano gravi, precisi e concordanti.  ###à dei soggetti coinvolti e la comunione dei loro scopi portano a ritenere raggiunta tale presunzione. 
Ricostruendo le risultanze istruttorie, compresi i documenti prodotti in causa, non contestati dalle parti, si rileva come la prima manifestazione del problema risalga al 2008. 
La relazione del ### arch. ### datata 14 marzo 2008 (prodotta da ### col doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), aveva, infatti, evidenziato la problematicità della struttura come progettata e poi realizzata, date le ampie luci e le ridotte strutture portanti, con la possibilità che si verificassero in futuro “fastidiose cavillature e/o fessurazioni negli intonaci, sia interni che esterni, dovute all'assestamento dei singoli blocchi ma legati, che appena entreranno in completo esercizio, sicuramente subiranno dei micromovimenti. Fenomeni più ampi potrebbero verificarsi in contiguità delle strutture dei tetti che, notoriamente, compiono, nel tempo, movimenti di assestamento ben più evidenti”. ### luce di tutto ciò, il #### valutava un insufficiente livello di qualità delle opere eseguite e pronosticava un sicuro aggravio economico per ricondurre alla normalità i manufatti in questione. 
A conferma della comparsa di tali fessurazioni già nel 2009-2010 vi è la testimonianza di ### inquilina dello stesso complesso immobiliare oggetto di causa e proprietaria dell'unità abitativa posta sopra e a fianco di quella della parte appellante, che si sviluppa in parte al piano terra e in parte al primo piano. La teste afferma che anche l'immobile da lei acquistato presentava una fessurazione abbastanza grossa nell'ingresso e che tale fessurazione era già presente quando è entrata nell'appartamento, nel 2010. Inoltre, la teste afferma che la problematica era emersa già da prima, nel 2009, ancora nelle fasi conclusive dei lavori del suo appartamento, quando si stavano tinteggiando le pareti: come da lei riportato, “avevano provato a mettere una retina sotto l'intonaco, ma poi è di nuovo venuta fuori”. 
Lo stesso problema sussisteva, inoltre, nell'appartamento di ### anche lui abitante dello stesso complesso immobiliare. Il teste, sempre all'udienza del 10 ottobre 2024, affermava di avere una crepa nell'intonaco di un muro divisorio interno in corrispondenza della cameretta e che tale fessura era comparsa subito dopo l'acquisto, avvenuto nel 2008.  ### contesta il valore probatorio degli elementi sopracitati, affermando che i due testi non hanno detto di aver visto crepe nell'appartamento dell'appellante e che le problematiche rilevate dall'#### nella relazione del ### fossero state superate nel successivo collaudo, che infatti ebbe esito positivo, non rilevando fessurazioni. 
Si tratta di una contestazione non decisiva, dal momento che con il collaudo statico del dicembre 2008 (all. 6 da parte ### - certificato di collaudo statico del 10.12.2008 dell'#### viene attestato che la struttura in conglomerato cementizio armato oggetto della presente relazione è staticamente idonea e pertanto collaudabile, come in effetti con il presente atto collauda ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086, nei limiti della loro destinazione d'uso e dei carichi di esercizio previsti in progetto, senza alcuna menzione alla presenza o all'assenza di fessurazioni. La tenuta statica e l'assenza di pregiudizi di stabilità viene confermata anche dal CTU di primo grado, a conferma dell'assenza di correlazione tra i due elementi (tenuta statica e presenza di fessurazioni). 
Si consideri che il collaudo viene effettuato da un professionista diverso dal progettista strutturale, #### e senza avere contezza del contenuto della relazione del marzo 2008, appositamente non depositata nel fascicolo amministrativo. 
Alcuna precisazione sulla presenza o meno delle fessurazioni si può poi evincere dalla attestazione di fine lavori, che è per sua natura muta sul punto. 
La problematica era sicuramente conosciuta da parte della ### e della direzione lavori, che con la relazione del marzo 2008 aveva voluto tutelarsi da future contestazioni da parte della committenza cui aveva indirizzato le proprie considerazioni tecniche. 
Ora, sebbene a marzo 2008 ### non fosse ancora proprietaria dell'alloggio di cui si tratta, emerge dagli atti che la stessa abbia conferito proprio all'#### redattore della relazione del 2008, l'incarico di progettista e direttore lavori per le opere di ampliamento del proprio immobile nel 2016, come si evince dall'allegato 10 depositato da ### con il quale il Comune di ### a settembre 2016 non ha autorizzato il suddetto intervento edilizio. 
In un simile contesto, appare inverosimile che il professionista non abbia condiviso con la propria cliente le problematiche dell'immobile da lui evidenziate in fase costruttiva, anche considerato che erano le stesse che l'intervento richiesto mirava a risolvere, ovvero le fessurazioni conseguenti alle ampie luci e alle ridotte strutture portanti indicate come evento probabile nel 2008. 
Proprio l'ottica di risolvere le problematiche che affliggevano la porzione dell'immobile di proprietà ### emerge dall'incarico affidato nell'autunno 2016, all'indomani del rigetto comunale, dall'#### all'#### evidentemente proprio su incarico della proprietà. 
Questa relazione tratta, infatti, “del rinforzo di una porzione locale dell'abitazione proprietà della sig.ra ### Letizia”, intervento necessario poiché, si legge in seguito, “è stata posizionata una muratura, di fatto portante, sopra un solaio a lastre che presenta una luce considerevole pari a 720 cm”. La soluzione mira a “risolvere il problema del quadro fessurativo evidenziatosi nel corso degli ultimi otto anni”, ovvero dal 2008. 
Infine, nella relazione si legge che la soluzione proposta potrebbe “essere di supporto ad una eventuale scelta di ampliamento degli spazi abitativi (ex legge 24/2009) di cui si sono esaminati gli elaborati grafici messi a disposizione dall'#### Maschio”. 
Tale precisazione toglie ogni dubbio sul fatto che la suddetta relazione sia stata commissionata dall'#### mettendo a disposizione del professionista incaricato gli elaborati grafici realizzati a corredo della pratica edilizia dell'agosto 2016 ai sensi della legge regionale 24/2009, proprio per trovare una soluzione e ripresentare la pratica di ampliamento dell'immobile di ### con maggiore successo di quello ottenuto due mesi prima, sfociato nel rigetto di settembre 2016 da parte del Comune di ### Tali considerazioni portato alla sicura conoscenza anche di tale relazione da parte di ### che, tramite il proprio professionista, #### ha dato incarico all'ing. ### riferendo che il problema delle fessurazioni si era evidenziato nel corso degli ultimi otto anni. 
Non vi era, infatti, alcun motivo per il quale l'#### nella sua qualità del 2008 di progettista strutturale del complesso immobiliare, dovesse conferire un incarico all'#### nel 2016 per risolvere le problematiche di una singola porzione immobiliare, quella di ### lo ha fatto come professionista incaricato dalla proprietà di quella porzione immobiliare. 
Questi elementi confermano la ricostruzione dei fatti allegata dal #### allorchè ha riferito che la problematica era conosciuta dalla parte fin dal suo acquisto e che era intenzione della stessa risolverla in occasione della pratica di ampliamento, che intendeva successivamente presentare. 
Pertanto, il dies a quo per la decadenza e la prescrizione delle azioni ex artt. 1667 e 1669 va individuato nel 2008 con conseguente decadenza e prescrizione delle relative azioni. 
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.  4.2. Il rigetto del primo motivo di appello, posto dalla stessa appellante come presupposto logico giuridico per l'esame degli ulteriori motivi di appello, determina l'assorbimento degli stessi.  ### va pertanto integralmente rigettato.  5) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.). 
Le spese processuali gravano sull'appellante, soccombente totale nei confronti delle altre parti appellate costituite, e sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, mentre per le parti appellate contumaci non vi è richiesta di liquidazione su cui provvedere. 
Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. DM 55/2014 dall'entità del risarcimento richiesto nei motivi di appello, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00. 
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non v'è motivo di discostarsi dai parametri forensi medi. 
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 14.317,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. 
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).  P.Q.M.  Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. 
La Corte d'appello di ### seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; nulla in punto spese in relazione alle parti appellate contumaci; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico della parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio. 
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.  ### estensore dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 1275/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Firrao, Cecilia Marino

M
10

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 2402/2019 del 19-12-2019

... e della domanda risarcitoria. Replicava: - che i vizi del prodotto lamentato da controparte non sussistevano; - che il prodotto aveva superato tutti i controlli previsti dalla ### ed era stato approvato dagli organismi a tanto deputati; - che la sua immissione sul mercato era avvenuta solo dopo la registrazione presso il Ministero della salute; - che detti vizi non erano stati provati; - che comunque era mancata ogni tempestiva denuncia dei medesimi; - che nelle generiche missive fatte sottoscrivere ai medici si faceva riferimento a vizi palesatisi già nei mesi di ottobre e novembre e nonostante ciò la ### ancora nel dicembre successivo, provvedeva a nuovo ordine del prodotto; - che le confezione del prodotto contestato acquistate erano solo 21 e contenevano ciascuno due monodosi, per cui esse potevano essere utilizzate per 42 interventi, mentre controparte riferisce di 84 persone trattate così ammettendo un utilizzo anomalo e non conforme a protocollo del prodotto; - che la controparte non aveva pagato neppure il prodotto ### nonostante che relativamente ad esso non avesse mosso alcun tipo di contestazione. Accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI AVELLINO ### GIUDICE dott. ### causa civile n. 3981/2017 R.G.A.C.  ### 19/12/2019 Il Giudice considerate le conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale e rispettivi atti introduttivi; visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa; terminata la stessa, decide la controversia come segue.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### nella persona del dott. ### ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., - dandone pubblica ed integrale lettura - la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3981 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: #### e vertente TRA ### S.r.l. -### - Registrato il: 17/11/2022 n.3676/2022 importo 417,50 rappresentata e difesa come in atti, ###.R. ### S.a.s. di ### & C. - ### - rappresentata e difesa come in atti, OPPOSTA ***  ### E ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel 2017, la M.R. ### chiedeva in via monitoria all'intestato Tribunale di ingiungere alla ### il pagamento della somma di euro 6.770,00 dei relativi interessi e delle spese di procedura. 
Deduceva: - che giusta contratto dell'ottobre 2016 forniva alla ### 23 confezioni del prodotto ### I 10 ml, per complessivi euro 2.990,00, e 11 confezioni del prodotto ### 2x2, per complessivi euro 1.980,00; - che giusta contratto del dicembre 2016 forniva sempre alla ### ulteriori 10 confezioni del secondo prodotto, per altri complessivi euro 1.800,00; - che nonostante i numerosi solleciti la società acquirente non aveva provveduto a pagare i prodotti ricevuti. 
Con decreto ingiuntivo n. 827/17 dell'8 6 2017, il Tribunale adito provvedeva in conformità della richiesta. 
A tale decreto si opponeva l'ingiunta, che deduceva: - che i prodotti acquistati avevano provocato alle 84 pazienti trattate, nelle 36 - 48 ore successive al trattamento, infiammazioni superiori ai limiti ammessi, le quali avevano richiesto terapie cortisoniche; - che era stata costretta a restituire alle pazienti gli importi degli interventi, per una somma complessiva non minore di euro 16.800,00; - che a tanto era conseguito altresì un rilevante danno di immagine. 
Tanto rappresentato, chiedeva revocarsi l'ingiunzione e condannarsi controparte al risarcimento dei danni quantificati in euro 18.500. 
Registrato il: 17/11/2022 n.3676/2022 importo 417,50
M.R. ### costituitasi, instava per il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria. 
Replicava: - che i vizi del prodotto lamentato da controparte non sussistevano; - che il prodotto aveva superato tutti i controlli previsti dalla ### ed era stato approvato dagli organismi a tanto deputati; - che la sua immissione sul mercato era avvenuta solo dopo la registrazione presso il Ministero della salute; - che detti vizi non erano stati provati; - che comunque era mancata ogni tempestiva denuncia dei medesimi; - che nelle generiche missive fatte sottoscrivere ai medici si faceva riferimento a vizi palesatisi già nei mesi di ottobre e novembre e nonostante ciò la ### ancora nel dicembre successivo, provvedeva a nuovo ordine del prodotto; - che le confezione del prodotto contestato acquistate erano solo 21 e contenevano ciascuno due monodosi, per cui esse potevano essere utilizzate per 42 interventi, mentre controparte riferisce di 84 persone trattate così ammettendo un utilizzo anomalo e non conforme a protocollo del prodotto; - che la controparte non aveva pagato neppure il prodotto ### nonostante che relativamente ad esso non avesse mosso alcun tipo di contestazione. 
Accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l'opponente né depositava memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. né presenziava alla successive udienze.  ### è infondata e quindi da rigettare. 
La fornitura dei prodotti è espressamente ammessa dalla opponente, la quale neppure contesta i prezzi allegati dalla venditrice. 
Tali dati devono dunque considerarsi provati. 
Di contro, i vizi del prodotto ### allegati dalla acquirente non sono stati dalla medesima provati. 
Le identiche dichiarazioni sottoscritte dai suoi medici sono del tutto generiche, nonostante si riferiscano a ben 84 trattamenti. Si limitano a riferire di una reazione infiammatoria superiore a quella attesa, ma nulla dicono né sull'esito finale dei trattamenti, né sulle conseguenze della reazione avversa. 
Registrato il: 17/11/2022 n.3676/2022 importo 417,50
Inoltre, in tali dichiarazione la venditrice ha rilevato delle contraddizioni alle quali nulla ha replicato la struttura acquirente In particolare, la fornitrice afferma: - che con i prodotti ### forniti si potevano fare 44 interventi e non gli 84 di cui riferivano i medici, la qual cosa comprovava un uso non corretto degli stessi; - che era contraddittorio e inspiegabile l'acquisto di ulteriore prodotto nel dicembre 2016, se già nei mesi di ottobre e novembre precedenti, come asserito nelle dichiarazioni in esame, gli stessi si erano palesati viziati (e a dire della opponente, ma non dei medici, gravemente viziati). 
Ed è indubbio che le riportate contraddizioni inficino la già labile prova dei vizi addotti. 
Alcuna prova poi è stata fornita del riferito rimborso alle pazienti di quanto dalle medesime pagato per i trattamenti praticati loro e alcuna prova è stata fornita del danno all'immagine. 
È da aggiungere che la struttura acquirente non ha pagato neppure il prodotto per il quale non ha mosso contestazione alcuna. E pure ciò è incontestato in causa. 
Da quanto sin qui osservato deriva l'infondatezza anche della domanda riconvenzionale, che di conseguenza va rigettata. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e conferma l'efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto accordata in corso di causa; 2) rigetta la domanda riconvenzionale; 3) condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge; attribuisce le medesime agli avvocati ### e ### dichiaratesi antistatarie. 
IL GIUDICE Dott. ### il: 17/11/2022 n.3676/2022 importo 417,50

causa n. 3981/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Califano Raffaele

M
2

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1893/2025 del 02-12-2025

... depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f.  ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data ###; che veniva presentata denuncia di successione in data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo.  Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia di successione presentata e trascritta in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e il rispristino della situazione originaria al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege dei beni indicati in testamento e riviviscenza dell'atto successorio presentato e trascritto in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura n. 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via ancora più gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e disporre la riduzione delle disposizioni in esso contenuto con delazione delle somme a favore dei legittimari lesi, nei limiti della quota identificata in premessa o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituivano #### e ### i quali contestavano l'avverso dedotto, ritenuto pretestuoso ed infondato. 
I convenuti deducevano: che i germani ### sono eredi legittimi del de cuius, ### venuto a mancare in data ###, al quale sopravviveva la sua seconda moglie, ### successivamente deceduta il 28 aprile del 2022; che dopo la morte del de cuius, ### si preoccupava, anticipandone le spese, di presentare regolare denuncia di successione in data ###, con la conseguente individuazione dei beni relitti dal compianto genitore; che dopo un paio di anni, lo stesso ### rinveniva tra le carte del padre un testamento olografo redatto dal de cuius in data ###, sicché, in data ###, lo presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art.  555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”. 
Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### al testamento olografo del 12.11.1983 e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore, la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data ###. 
La scrivente nominava CTU l'ing. ### conferendo il seguente incarico “dica se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a ### e ### determinando la porzione disponibile e le quote riservate con riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto (con determinazione, pertanto, del valore avuto al momento dell'apertura della successione); determini, quindi, le quote necessarie spettanti ai coeredi, e dica se il testamento in atti abbia esorbitato la quota disponibile. Individui, quindi, la quota riconosciuta agli attori e dica chiaramente se la stessa sia inferiore a quanto spettante come legittimari”. 
Depositato l'elaborato peritale, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, differiva l'udienza al 28/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Alla prefata udienza la causa veniva trattenuta in decisione.  2. - Sull'apocrifia dell'atto di testamento olografo - La domanda di nullità del testamento olografo è infondata, e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso, sotto il profilo procedurale, che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della prova grava sulla parte stessa (cfr. ###.UU. n. 12307/2015, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. n. ###/2021). 
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia rappresenta un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura; ne discende che la parte che l'ha proposta è tenuta a dimostrarla, secondo i principi generali previsti in materia di azione di accertamento negativo (cfr. Corte appello ### sez. II, 06/01/2025, n.18) Nella fattispecie in esame, la domanda formulata in via principale dagli attori, finalizzata alla nullità del testamento olografo, va qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e di conseguenza correttamente incardinata. 
Ai sensi dell'art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. 
Ciò posto, l'istruttoria è fondata sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ### che ha esaminato la seguente scheda testamentaria:
Alle risultanze di tale elaborato, questo giudicante fa riferimento, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste ai fini dell'accertamento della validità del testamento e, rispetto alle quali, ritenendo che le stesse siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina del testamento olografo in contestazione, e siano state condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile. 
Esse possono essere quindi condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento, perché complete, precise, persuasive nonostante le argomentazioni e osservazioni contrarie di parte attrice. 
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché ### 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).  ### del giudice così conclude: “##### SUL #### 12.11.83 (REP. 44.224 RACC. 15.210), #### (###, #### E ######## SIMBOLI #### (cfr. ctu pp. 53-63).” Difatti, le conclusioni del CTU sono fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e su argomentazioni di carattere tecnico e scientifico, cui si è fatto ampiamente richiamo, risultando, per contro, le osservazioni della parte attrice, peraltro esaminate e oggetto di ulteriori precisazioni dalla parte del medesimo ### Le osservazioni di parte attrice sono inidonee ad inficiare la validità della relazione peritale, non avendo svolto argomentazioni che possano fornire elementi tecnici tali da far modificare l'interpretazione del caso.  ### premesse dell'elaborato è stato riportato che “### data figurante sul testamento lo stesso avrebbe avuto cinquantaquattro anni. In sede di apertura operazioni peritali parte attrice ha comunicato che ### scriveva con la mano destra, era in possesso di terza elementare, ha lavorato come muratore e contadino e che alla data figurante sul testamento godeva di buona salute”.  ### all'esito delle osservazioni di parte attrice afferma: “### luce di quanto nuovamente rappresentato si ribadisce, in definitiva, che i simboli grafici Xa con elevata probabilità che rasenta quasi la certezza sono stati vergati da ### mentre i restanti segni grafici Xb con elevata probabilità ai limiti della certezza non sono riferibili al de cuius.”. 
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali, le disposizioni di volontà, il luogo, la data e la firma, quali requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo, vergati a penna, sono tutti riconducibili alla mano del de cuius ### A nulla rileva, ai fini della validità del testamento olografo, che la postilla redatta a matita, ritenuta dal CTU non riferibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali risultano interamente vergati di mano del testatore e non è emerso che durante la confezione del testamento il de cuius abbia subito illecite ingerenze altrui che abbiano potuto incidere sulla sua volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. 
Sul punto la Suprema Corte statuisce che “il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 620 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore” (cfr. Cass. n. 1239/2012). 
Pertanto, trattandosi di una postilla redatta a matita e collocata dopo la scrittura vergata a penna riconducibile alla mano del de cuius, questa non inficia la validità del predetto testamento.  3. - Sull'accertamento della lesione della legittima - Accertata la validità del testamento olografo del de cuius ### va esaminata la fondatezza della domanda di riduzione avanzata dagli attori. 
Anche tale domanda, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento. 
Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalle risultanze emergenti dalla CTU espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo, nel rispetto del contraddittorio. 
Sul punto ci si riporta agli orientamenti della Suprema Corte richiamati in motivazione. 
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. 
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014). 
Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per le spese per le onoranze funebri e oneri relativi agli adempimenti successori. 
In merito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 1994/2016, n. 28/2002, Cass. n. 3489 del 4.8.1977), le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. 
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, del sopralluogo, dell'individuazione di tutti i beni da dividere e, del valore degli stessi (relictum + donatum) considerata l'assenza dei debiti del de cuius ### e le spese sostenute dal convenuto ### secondo quanto stimato in via definitiva dal ### sulla base dei criteri condivisibili, e all'esito delle modifiche, apportate alla bozza1 inviate alle parti, risulta che: - il valore del “relictum” è pari ad € 48.617,00, così calcolato: #### F. 21, p.lla 736, sub 4 (quota ½) 42.000 €; ###. 21, p.lla 71, sub 1 (quota 5/48) 1.302 €; ###. 21, p.lla 58, sub 13 (quota 5/48) 1.198 €; ###. 21, p.lla 32, sub 3 (quota 5/48) 937 €; ### F. 21, p.lla 67, sub 3 (quota 1/12) 750 €; ### agricolo F. 21, p.lla 420 (quota 1/9) 889 €; ### agricolo F. 22, p.lla 369 (quota 5/48) 208 €; ### agricolo F. 20, ###n € 9.577,12 la quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, che spettava a ciascun figlio, in bozza € 9.180,25 nonché in € 600,00, il valore unitario attribuito all'immobile ubicato alla frazione ### di ### per un valore commerciale pari ad € 84.000,00, in bozza € 500,00 per un valore commerciale pari ad € 70.000,00) accogliendo, quindi, le osservazioni di entrambe le parti in causa, pur non incidendo sulle conclusioni rassegnate nella bozza e confermate in sede di deposito dell'elaborato peritale definitivo. p.lla 304 (quota 2/3) 1.333 €; - spese anticipate da ### sono pari ad € 3.175,00, così calcolate: - fattura n. 40 del 12/06/2019 di € 1.500,00 emessa dalla società “### s.a.s.” di ### & C, avente ad oggetto “servizio di trasporto funebre per il defunto ### Alfonso” con dichiarazione del titolare di aver ricevuto il pagamento in contanti dal sig. ### - fattura n. 130/2023 del 13/02/2023 di € 400,00 emessa dal ### avente ad oggetto “### di successione in morte di ### Alfonso” intestata al sig. ### - fattura n. 03/2020 del 10/02/2020 di € 1.275,00 emessa dal geom. ### D'### avente ad oggetto “ricerca rogito e richiesta copia presso ### presentazione di volture catastali per rettifica intestazione, trasmissione di successione telematica” intestata al sig. ### - il valore del “donatum” è pari ad € 35.000,00, così calcolato: “I beni donati in vita dal defunto sono costituiti dalla struttura in cemento armato di un fabbricato che a quell'epoca era in corso di costruzione (quota 1/3) su di un lotto di terreno dell'estensione di circa 1.400 mq, ubicato alla via ### n. 25 di ### censito in ### al F. 21, p.lla 78, successivamente completato dai donatari”… per un valore “che si approssima in cifra tonda ad € 105.000,00. 
Considerato che il sig. ### era titolare di una quota pari ad 1/3 del totale …”. 
Dunque, sulla base delle risultanze peritali il CTU ha accertato che: “Il valore dei beni del de cuius, sig. ### ammonta: “RELICTUM” + “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non cambiano”.  ### ha accertato altresì, che il testamento in atti non ha esorbitato la quota disponibile neppure alla luce della rivalutazione a seguito delle osservazioni di parte attrice, e che, anche nell'ipotesi che non si tenga conto delle spese sostenute da ### dopo la morte del proprio genitore, il valore della quota spettante a ciascun figlio ha un valore superiore a quello della legittima. 
In definitiva, la quota di legittima spettante agli attori ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del bene di cui al testamento olografo impugnato, e che, pertanto, non v'è stata alcuna lesione della legittima agli stessi spettante, con conseguente rigetto della domanda.  4. - Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. - Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo. 
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.  5. - Sulle spese - Le spese di lite, così come le spese delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del III scaglione di riferimento, dell'istruttoria espletata e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande giudiziali; - condanna gli attori ### e ### in via solidale, a pagare in favore dei convenuti #### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.  - pone definitivamente a carico degli attori ### e ### in eguale quota e in solido tra loro, le spese relative ad entrambi i ###, già liquidate da questo tribunale con separati decreti; - ordina al ### dei ### competente, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale, eventualmente presentata dagli attori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. 
Si comunichi. 
Avellino, 2/12/2025 Il giudice Dott.ssa

causa n. 852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iandiorio Maria

M
6

Tribunale di Locri, Sentenza n. 681/2025 del 10-06-2025

... natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente (domanda n. 515451741 e 515451742) nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalle malattie professionali allegate (anche domanda n. 515452310), con la relativa decorrenza. All'esito della prova orale espletata, deve ritenersi riscontrata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate, come accertato anche dalla consulenza tecnica medico-legale disposta. Il teste ### in particolare, all'udienza del 15.11.2023, così riferiva: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme, lo conosco dal 1995, lavoravamo per il comune di ### ci occupavamo principalmente della raccolta di rifiuti, fino al 2010 siamo stati LSU e dal 2010 siamo stati stabilizzati, abbiamo fatto sempre lo stesso lavoro. Lui faceva l'autista e io materialmente raccoglievo i rifiuti, talvolta mi ha aiutato anche a fare quello. Lavoravamo dal lunedì al sabato, non avevamo un orario preciso, comunque non meno di otto ore al giorno. ###. 7 di 10 maggioranza del tempo il signor ### stava seduto perché guidava. Guidava dei camioncini e (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di ### in materia di lavoro e previdenza N. R.G. 3675/2021 ### all'udienza del giorno 10.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3675/2021 R.G.L., e vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.  ### in virtù di procura in atti ricorrente E ### L'#### (I.N.A.I.L.), (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso l'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in ### da ### dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta ### 2 di 10 resistente ### malattia professionale. 
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, ### deduceva: - di aver lavorato presso il Comune di ### come LSU dal 1995 al 2010; - di aver lavorato dal 2010 e di lavorare tutt'oggi, sempre presso il Comune di ### con la qualifica di autista; - che, in qualità di autista, è adibito in particolare alla raccolta rifiuti ed è esposto, in maniera ripetuta e continua, ad un elevato sforzo fisico; - che tale attività ha compromesso il suo stato di salute provocandogli “tendinopatia spalla destra e sinistra; ernie discali; ipoacusia bilaterale”; - che, essendo evidente il nesso causale tra l'attività svolta e le patologie da cui è affetto, con domanda dell'08.11.2018, da cui scaturivano le pratiche di malattia professionale recanti i numeri 515451741- 515451742, e con domanda del 16.07.2019, da cui scaturiva la pratica di malattia professionale recante il numero 515452310, presentava denuncia all'### - che l'### con lettera del 22.05.2019, relativamente alla pratica n. 515451741, e con lettera del 22.02.2010, relativamente alla pratica n. 515451742, comunicava che “gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata”; - che l'### con lettera del 25.02.2021, relativamente alla pratica 515452310, comunicava “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal D.lgs. 38 del 23.02.2000. La menomazione accertata è la seguente: tendinopatia bilaterale di spalle; grado complessivo: 005%”; - che avverso detti provvedimenti venivano proposti i ricorsi in opposizione, rimasti privi di riscontro. 
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che verrà stabilita dalla CTU medico-legale, anche alla luce del certificato medico valutativo attributivo: 1. a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, la natura professionale delle patologie non riconosciute al ricorrente - casi n. 515451741-515451742 - ma da questi sofferte - sia nei termini di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturiscono le patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere della malattia stessa nonché di idoneità della documentazione medica in suo possesso - con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa, con condanna, in ogni caso, dell'### in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; c) accertato, con riferimento ai casi n. 515451741-515451742 il grado di inabilità e la sua origine professionale e condannato l'### al ### 4 di 10 riconoscimento della relativa percentuale riconosciuta, condannare l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia o in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, procedendo alla unifica con le altre patologie sofferte e portate dalle altre pratiche impugnate con il presente ricorso, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 2) ### altresì, l'### in persona della legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. 2) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, che le patologie lamentate - già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515452310 abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente al 5% con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonchè sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; c) accertato, con riferimento alla pratica n. 515452310 il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero ### 5 di 10 in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal tuo dovuto al soddisfo; condannare, altresì, l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione ex articolo 93 c pc in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario». 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'I.N.A.I.L.  eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate. 
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. 
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante con prova testimoniale, venendo altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. 
All'udienza odierna, sentito a chiarimenti il CTU dott.ssa ### all'esito della discussione, il ### ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.  *** 
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione ### 6 di 10 versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. ### n. 1758/2019) . 
Nel caso di specie l'I.N.A.I.L. ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata. 
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini e limiti di seguito precisati. 
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente (domanda n. 515451741 e 515451742) nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalle malattie professionali allegate (anche domanda n. 515452310), con la relativa decorrenza. 
All'esito della prova orale espletata, deve ritenersi riscontrata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate, come accertato anche dalla consulenza tecnica medico-legale disposta. 
Il teste ### in particolare, all'udienza del 15.11.2023, così riferiva: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme, lo conosco dal 1995, lavoravamo per il comune di ### ci occupavamo principalmente della raccolta di rifiuti, fino al 2010 siamo stati LSU e dal 2010 siamo stati stabilizzati, abbiamo fatto sempre lo stesso lavoro. Lui faceva l'autista e io materialmente raccoglievo i rifiuti, talvolta mi ha aiutato anche a fare quello. Lavoravamo dal lunedì al sabato, non avevamo un orario preciso, comunque non meno di otto ore al giorno. ###. 7 di 10 maggioranza del tempo il signor ### stava seduto perché guidava. 
Guidava dei camioncini e camion più grandi. Erano compattatori, il rumore era assordante e continuo perché si svuotava il bidone nella vasca e si azionava la presa di forza cominciava a scendere la pala che mandava dentro la roba. Quando mi dava una mano fuori dal veicolo anche lui sentiva le ripercussioni dl freddo o il caldo. Entrambi lavoriamo ancora per il comune di ### Adesso il ricorrente non si occupa più di raccolta rifiuti perché il servizio è stato privatizzato da tre/quattro anni, ora è autista generico”. 
Dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa allegata, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico-legale, la quale è stata affidata alla dott.ssa ### che ha effettuato la seguente diagnosi: “Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, dall'anamnesi raccolta dal periziando e dalla visita peritale effettuata è possibile affermare che il signor ### è affetto dalle seguenti patologie: 1)### del sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.(Eco e RM accertati) 2) ### -lombosacrale con protrusioni discali ( ###-###e ###-###e ###-###)e sindrome da conflitto discoradicolare.(RM accertate) 3) ### bilaterale( vedi esame audiometrico allegato)”. 
In particolare, il tecnico nominato così concludeva l'elaborato peritale: “In conclusione, dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti risulta che il signor ### autista è affetto dalle seguenti infermità: “### del sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.  ### lombosacrale con protrusioni discali ( ###-###e ###-###e ###-###) e ### 8 di 10 sindrome da conflitto disco-radicolare. ### bilaterale.” e che, tra le stesse e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ### esiste nesso di causalità e pertanto possono essere considerate tecnopatie che determinano una inabilità complessiva del 27%, a decorrere dalla data di esecuzione dell'esame audiometrico (01.08.2018).”. 
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici anche alla luce dei chiarimenti resi all'udienza odierna. 
Sul punto occorre peraltro evidenziare che l'### resistente ha mosso censure all'elaborato peritale senza però precisare per quale ragione le conclusioni tratte dal CTU ed i calcoli disposti dallo stesso sarebbero errati. 
All'udienza odierna, fissata anche per chiarimenti alla presenza del tecnico, nessuno è comparso per la parte resistente che quindi non ha coltivato le eccezioni sollevate ni precedenti scritti difensivi. 
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e della riconducibilità alla stessa delle patologie denunciate, dovendosi altresì rilevare che anche la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa ha trovato rispondenza nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa. 
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini suindicati e l'I.N.A.I.L dovrà essere condannato all'indennizzo in rendita per danno biologico da ### 9 di 10 malattia professionale in favore del ricorrente, accertato nella misura complessiva del 27% (formula ###, a decorrere dal giorno 01.08.2018. 
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dovendo essere liquidate ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.). 
Anche le spese di CTU vanno poste a carico dell'### come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di ### del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### (C.F.  ###), R.G. n. 3675/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in rendita per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 27% a decorrere dal giorno 01.08.2018, e, per l'effetto, condanna I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto; - condanna l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della ### 10 di 10 dott.ssa #### 10.06.2025 ###ssa ### - - RG n. 3675/2021

causa n. 3675/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Caselli Francesca, Schirripa Vincenzo

M
1

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3843/2025 del 28-11-2025

... per i quali sarebbe stata necessaria una ### e la denuncia al ###. Informata dell'ispezione dai vicini, la ### chiedeva chiarimenti alla ditta BE, che però non forniva spiegazioni, e al ### tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato ### per la tutela dei suoi interessi. Il 14 ottobre 2019 la ### presentava dunque un esposto alla ### segnalando che, a seguito di una ricerca sul sito ### aveva appreso che la BE non era in possesso di ### valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. ### indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente. Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora ### sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 novembre 2019) contro l'ing. ### e la ditta BE, anche in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate. Nel frattempo, la committente incaricava un (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa ### ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9497/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### contro B.E. S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 5 10139 TORINO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 1 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ##### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. ### (###) elettivamente domiciliato in ### S. ### 16 20123 MILANO presso il difensore avv. ##### attrice ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta B.E. S.R.L. ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta ### ha così concluso: “### al Giudice adìto: - In via preliminare, accertata la nullità della citazione per il vizio dedotto in premessa, disporre in ossequio al disposto di cui all'art.  164 comma 5 c.p.c. - Sempre in via preliminare, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'#### per quanto eccepito in premessa, estrometterlo dal giudizio e comunque dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze; - ### in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione atti dal sig. ### quantomeno per quanto attiene alla domanda da questi avanzata nei confronti dell'#### - In ogni caso, assunte le determinazioni inerenti alle conclusioni sopra riportate, autorizzare il comparente a chiamare in causa l'### assicuratrice ### perché, in denegata ed impugnata ipotesi di accertamento di legittimazione passiva del comparente e di sua responsabilità risarcitoria, egli sia manlevato dell'### assicuratrice da ogni e qualsiasi onere risarcitorio; - Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata - ### le spese di giudizio”.  ### terza chiamata TUA ass.ni ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti di ### spa, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “###” nr.  ###908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa per intervenuta decadenza dell'arch. ### dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “###” nr. ###908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing.  ### in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'ing. ### in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, statuire la condanna di ### spa nei limiti di cui alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in esame. Spese e compensi professionali rifusi”. 
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. 
Giova in ogni caso evidenziare che la causa, affidata all'istruzione di altro Giudice, è pervenuta a cognizione di questo Giudice Onorario all'udienza del 5 settembre 2024. 
ESPOSIZIONE CONCISA DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti. 
Ha dedotto l'attrice che con atto a rogito del ### del 16 luglio 2019, i coniugi ### e ### acquistavano un appartamento a ### in via ### n. 17, per quote indivise rispettivamente del 63% e del 37%. ### necessitava di lavori di ristrutturazione interna, per cui la signora ### - in qualità di committente - dopo un sopralluogo e l'approvazione del preventivo, affidava l'incarico alla ditta B.E. s.r.l. (d'ora in avanti BE), la quale si impegnava anche a curare la progettazione e la direzione lavori tramite i propri tecnici interni. 
In data 8 agosto 2019 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto “chiavi in mano” per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA (10%).Tra gli obblighi assunti dalla ditta BE figuravano anche quelli relativi alla predisposizione delle necessarie pratiche amministrative, alla nomina dei progettisti, alla comunicazione dei verbali di cantiere e di inizio lavori elaborati dalla ### nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019. 
Prima dell'avvio del cantiere, BE emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio ### del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. ### comunicava alla ### di aver depositato presso l'### e ### del Comune di ### una CIL (### protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica. 
Tuttavia, un sopralluogo della ### di ### del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL 8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una ### e la denuncia al ###. Informata dell'ispezione dai vicini, la ### chiedeva chiarimenti alla ditta BE, che però non forniva spiegazioni, e al ### tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato ### per la tutela dei suoi interessi. 
Il 14 ottobre 2019 la ### presentava dunque un esposto alla ### segnalando che, a seguito di una ricerca sul sito ### aveva appreso che la BE non era in possesso di ### valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. ### indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente. 
Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora ### sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 novembre 2019) contro l'ing. ### e la ditta BE, anche in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate. 
Nel frattempo, la committente incaricava un proprio tecnico di fiducia, il ### per redigere una perizia sull'intervento edilizio eseguito da BE. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, il 24 ottobre 2019, tramite il proprio legale, inviava una formale intimazione e diffida di risoluzione del contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1455 Parallelamente, la ### del Comune di ### a seguito del sopralluogo e del relativo verbale, emetteva in data 22 ottobre 2019 l'ordinanza n. 893/2019, imponendo l'immediata sospensione dei lavori. ### per mezzo del proprio difensore, presentava osservazioni difensive ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, ottenendo una successiva ordinanza n. 1050/2019 del 9 dicembre 2019, con la quale veniva imposto il deposito del progetto in sanatoria presso il ### e la conformazione delle opere in base all'art. 42 del Regolamento edilizio (divieto di accesso diretto al bagno da cucina o spazio cottura). 
La signora ### affidava la consulenza tecnica al ### mentre l'#### curava il deposito del progetto in sanatoria presso il ###. I lavori di conformazione e riqualificazione venivano invece affidati, a seguito di gara, alla ditta ### s.r.l., che il 24 dicembre 2019 comunicava al Comune di ### la data presunta di inizio lavori (8 gennaio 2020). 
Il 17 febbraio 2020 veniva trasmessa la comunicazione di conformazione dell'unità immobiliare e, il giorno successivo, depositata una ### edilizia n. 1798/2020 per le opere di risanamento conservativo e riqualificazione. La comunicazione di fine lavori veniva infine trasmessa il 22 settembre 2020.  ### la parte attrice, tutti i fatti descritti sono imputabili esclusivamente alla ## s.r.l. e all'ing.  ### i cui comportamenti avrebbero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali oltre a somme indebitamente percepite per lavori eseguiti in violazione di legge. Tali danni sono stati quantificati nella perizia del geom. ### del 25 febbraio 2021. 
Di conseguenza, l'11 marzo 2021 i coniugi ### e ### inviavano a BE e all'ing. ### una richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 art. 2. Nonostante l'accettazione dell'invito, la procedura si concludeva senza esito positivo. 
Il 30 agosto 2021 gli attori adivano dunque il Tribunale, chiedendo in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., di condannare la ## s.r.l.  alla restituzione della somma di ### 18.705,75, pari alla differenza tra l'acconto versato (### 26.400,00) e il valore effettivo dei lavori (### 6.994,68 oltre ### e di condannare ## s.r.l. e l'ing.  ### anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in ### 25.269,74 salvo diversa determinazione.  ### s.r.l., con comparsa depositata il 31 dicembre 2021, contestava integralmente le domande e riservava ogni diritto di regresso, rivalsa o manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, degli attori, dell'ing. ### o di altri eventuali corresponsabili.  ###. ### costituitosi il 29 dicembre 2021, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, o in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, la ### S.p.A., chiedendo comunque il rigetto di tutte le domande attoree. 
All'udienza del 21 gennaio 2022, il precedente istruttore autorizzava la chiamata in causa di TUA ### che si costituiva il 20 maggio 2022, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, ritenendo inoperante la garanzia assicurativa della polizza “###” n. ###908. 
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi, come ammessa dal precedente istruttore e CTU ammessa da questo Giudice, anche a fini conciliativi. 
Tutto ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni sollevate dall'#### cui ha aderito anche la terza chiamata ### S.p.A., relative alla presunta nullità dell'atto di citazione e al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito. 
Tali eccezioni non possono essere accolte. Esse risultano formulate in modo del tutto generico e confuso, senza alcuna indicazione né del criterio di collegamento territoriale ritenuto applicabile, né del Tribunale che si assumerebbe competente in luogo di quello di ### Come noto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta in maniera specifica e circostanziata, indicando espressamente il giudice competente e le ragioni della competenza alternativa. 
Nel caso di specie, la difesa del ### si è limitata ad affermare la presunta incompetenza del Tribunale di ### in maniera apodittica, senza specificare quale sarebbe il giudice competente né su quale base territoriale dovrebbe fondarsi tale competenza. ###, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità. 
Va aggiunto che la prospettazione degli attori in ordine alla competenza di questo Tribunale è coerente con la disciplina del ### del ### Il contratto di appalto, infatti, risulta stipulato tra gli attori - nella qualità di consumatori, avendo agito per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale - e la società B.E. s.r.l., che ha agito quale professionista del settore edile. In tal senso, è corretta l'applicazione del foro del consumatore ex art. 66-bis del D.lgs. 206/2005, che radica la competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, qui coincidente con ### È vero che l'#### non risulta contraente diretto del contratto d'appalto, avendo intrattenuto rapporti professionali soltanto con la società B.E. s.r.l. e non con gli attori, tuttavia, tale circostanza non vale a determinare di per sé uno spostamento di competenza, atteso che - in assenza di un'eccezione tempestiva e specifica - la competenza territoriale del Tribunale adito rimane ferma. 
Inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'atto introduttivo di parte attrice contiene un'esposizione sufficiente dei fatti costitutivi e della causa petendi, essendo chiaramente individuati i soggetti coinvolti, i rapporti giuridici sottostanti e le condotte asseritamente lesive. Non ricorre, pertanto, la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c. 
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'#### e dalla terza chiamata ### S.p.A. devono essere rigettate, dovendosi ritenere la competenza territoriale del Tribunale di ### pienamente sussistente sia per il rapporto principale con la B.E.  s.r.l., sia - in difetto di eccezioni valide - per le domande formulate nei confronti del ### Sempre in via pregiudiziale parte convenuta B.E. S.R.L. e parte convenuta ### eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del ##### è infondata. 
Dalla documentazione in atti risulta che il #### è comproprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la ###ra ### e la società convenuta, il #### ha allegato e documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico). 
Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore ### sia pienamente legittimato ad agire. 
Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della B.E. s.r.l. e, in subordine, dell'ing. ### indicando quest'ultimo come ### dei ### dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019. 
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza che la nomina di un ### dei ### non è mai stata oggetto di obbligo contrattuale a carico della B.E. s.r.l.. ###. 13 del contratto prevede esclusivamente che l'appaltatore possa svolgere attività di direzione di cantiere tramite persone di propria fiducia, senza che ciò comporti esonero di responsabilità nei confronti del committente. Tuttavia, la funzione di ### dei ### intesa come figura responsabile della vigilanza, della verifica della conformità tecnica e della sicurezza dell'opera, non rientrava tra le obbligazioni contrattuali assunte dalla B.E. s.r.l..  ###, a firma del geometra ### conferma quanto sopra, accertando che la CIL depositata dall'ing. ### riguardava lavori di ordinaria manutenzione qualificati come edilizia libera, per i quali la normativa vigente non prevede alcuna attività di ### dei ### Nessuna documentazione o elaborato tecnico allegato alla CIL richiedeva, o giustificava, il ruolo di ### dei ### né è stata svolta alcuna attività tipica di tale funzione da parte dell'ing. ### Le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste ### hanno confermato in modo coerente e preciso quanto emerso dalla consulenza tecnica. In particolare, il citato teste ha chiarito che: -l'ing. ### non ha mai avuto rapporti diretti con la committente sig.ra ### ma ha operato esclusivamente su incarico della B.E. s.r.l., quale general contractor; -il suo compito si è limitato al deposito della CIL e, successivamente, alla predisposizione di una ### per lavori modificati, sempre su richiesta e sotto la direzione della B.E. s.r.l.; -non vi è stata alcuna attività di vigilanza, controllo o direzione dei lavori, attività che sono tipiche e imprescindibili della funzione di ### dei ### -eventuali difformità o necessità di interventi correttivi non possono essere imputate all'ing. ### in quanto egli non aveva alcun ruolo contrattuale o normativo che gli imponesse di intervenire o controllare l'operato della ditta appaltatrice. 
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene infondate le affermazioni degli attori secondo cui l'ing. ### avrebbe assunto la qualifica di ### dei ### e, in quanto tale, sarebbe responsabile per eventuali irregolarità o inadempimenti. La funzione di ### dei ### comporta obblighi di controllo e vigilanza ben definiti, che l'ing. ### non ha mai assunto né era tenuto ad assumere. Qualsiasi responsabilità relativa alla corretta esecuzione e conformità dei lavori deve quindi essere ricondotta esclusivamente alla B.E. s.r.l., in qualità di appaltatore e general contractor, e non al professionista incaricato dal medesimo per il deposito della ### Pertanto, in relazione alla figura del ### dei ### il Giudice rigetta integralmente le pretese avanzate dagli attori. ###. ### non ha rivestito tale ruolo, né ha adempiuto obblighi propri della ### dei ### e non sussistono elementi di prova che possano attribuirgli alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale sotto tale profilo Conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall'ing. ### nei confronti di TUA ### S.p.A. resta assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti del ### Il Giudice, dunque, a seguito dell'esame degli atti e dei documenti depositati dalle parti, con valutazione della CTU e delle dichiarazioni dei testimoni, ritiene di dover invece accogliere la domanda promossa dagli attori nei confronti della ditta B.E. S.r.l., ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi del danno subito, come di seguito specificato. 
Dall'istruttoria orale emergono infatti elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e risultano pienamente compatibili con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il teste ### ha riferito di essersi recato presso l'immobile in ottobre 2019, trovandolo privo di infissi e in condizioni di inabitabilità, circostanza che conferma l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della ditta B.E. s.r.l..  ###. ### legittimamente astenutosi dal deporre per ragioni professionali, ha comunque confermato indirettamente l'effettività dell'attività legale svolta, in linea con le spese documentate nella ### Il teste ### (### ha dichiarato di non ricordare il singolo intervento ma ha confermato la procedura standard per la chiusura urgente dei contatori, rendendo verosimile quanto dedotto dagli attori in ordine alla necessità di messa in sicurezza dell'impianto del gas. 
Il geom. ### ha descritto un cantiere “appena iniziato”, confuso, privo di personale e attrezzature, con opere solo parzialmente tracciate: una testimonianza tecnica che conferma l'incompletezza dei lavori. 
Il teste ### elettricista, ha riferito di essere intervenuto nel 2020 per rifare completamente l'impianto elettrico, trovando solo predisposizioni inutilizzabili. Anche tale testimonianza conferma che le opere precedenti erano prive di valore. 
Il geom. ### ha confermato di essere stato incaricato a seguito dell'ordinanza comunale di sospensione e di aver riscontrato un cantiere abbandonato e privo di ditta, precisando che le opere eseguite dalla B.E. s.r.l. erano in parte prive dei titoli edilizi necessari. 
Infine, il teste ### sentito su richiesta della convenuta, ha riferito che l'appartamento era “tutto demolito” e che per la ricostruzione “c'era pochissima roba”, confermando, di fatto, la scarsa entità dei lavori effettivamente eseguiti. 
Le testimonianze, nel loro complesso, risultano dunque univoche, coerenti e attendibili. Tutti i testimoni hanno descritto un cantiere incompleto e abbandonato, con opere minime e irregolari, confermando le risultanze tecniche e la piena responsabilità della ditta B.E. s.r.l. per inadempimento contrattuale e violazione delle norme edilizie. 
Quanto poi alle risultanze della documentazione contabile e della CTU emerge in primis che gli attori hanno sostenuto spese per assistenza tecnica e legale strettamente connesse alla vicenda oggetto di causa e necessarie per la gestione delle pratiche e la quantificazione dei danni. 
In particolare, il geom. ### ha espletato le prime attività tecniche relative alle pratiche di manutenzione straordinaria, predisponendo la documentazione preliminare e fornendo assistenza ai committenti nella fase iniziale dei rapporti con la ditta esecutrice. Tale attività è comprovata dalla fattura n. 30/2019, per un importo complessivo di euro 1.041,00, già inclusivo dei diritti di segreteria. 
Il geom. ### ha successivamente redatto una relazione di perizia e stima dei danni derivanti dall'operato della ditta B.E. S.r.l., attività regolarmente documentata dalla fattura n. 5/2021 del 3 marzo 2021, per un importo complessivo di euro 1.409,10. Tale prestazione risulta effettivamente eseguita e strettamente necessaria per accertare l'entità del danno e consentire agli attori di promuovere l'azione giudiziale. 
Infine, l'avv. L. ### ha fornito consulenza e assistenza legale nell'intera fase di accertamento e gestione del contenzioso, come documentato dalle fatture n. 61/2021, n. 163/2021, n. 196/2021 e 209/2021, per un importo complessivo di euro 2.448,20. 
Il Giudice ritiene che tutte le spese sopra indicate siano necessarie, congrue e direttamente riconducibili ai fatti oggetto di causa, in quanto volte a fronteggiare l'inadempimento della ditta convenuta e a ripristinare la regolarità della situazione tecnica e amministrativa dell'immobile. 
Pertanto, la voce “### tecnica” viene riconosciuta nella misura complessiva di euro 4.898,30 (iva compresa), corrispondente al totale delle prestazioni professionali regolarmente documentate.  ### attrice aveva poi versato alla B.E. S.r.l. un acconto di 24.000 euro prima dell'inizio lavori. 
Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti sono stati valutati dalla CTU e dal ### in soli 7.000 euro. 
Ne consegue un maggior esborso subito dagli attori pari a 17.000 euro, somma che deve essere integralmente rimborsata, maggiorata degli oneri fiscali, per un totale lordo di 18.700 euro.  ### attrice ha inoltre subito un danno ulteriore derivante dalla mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione, come confermato dall'interpello all'### delle ### prodotto in atti dagli attori. ### di tale danno ammonta a 3.077,66 ### e viene integralmente riconosciuto dal Tribunale. 
A seguito dell'Ordinanza comunale n.1050/2019, gli attori hanno dovuto procedere con l'esecuzione di opere per conformare l'immobile allo stato legittimo, avvalendosi di una nuova ditta, la ### S.r.l. I lavori di conformazione sono stati eseguiti in due tranche, con fatture per un totale di 4.400 ### Il Tribunale considera tale somma congrua e strettamente necessaria a ripristinare la legalità edilizia e l'uso dell'immobile. 
Analogamente, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di conformazione, gli attori hanno sostenuto ulteriori spese tecniche: il geom. ### e l'ing. ### hanno prestato attività professionale per un totale lordo di 3.703,92 ### Anche tale voce è riconosciuta come danno indiretto necessario al completamento della ristrutturazione. 
Infine, si rileva che gli attori non hanno potuto fruire dell'immobile per l'intero periodo in cui i lavori erano sospesi o non completati. Considerando un periodo di circa 10 mesi e l'assenza di documentazione probatoria, ritiene il Giudice eccessivo l'importo come quantificato dal CTU sulla scorta della sola quantificazione operata dal geometra ### il danno per mancato godimento dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, in ### 3.000. Tale somma tiene conto della perdita effettiva di utilizzo e della conseguente limitazione della disponibilità del bene. 
Nulla va riconosciuto per la perdita delle ore lavorativa in mancanza di prova. 
Sommando conclusivamente tutte le voci sopra indicate - spese tecniche e legali, maggior esborso per lavori non eseguiti, mancata fruizione dei benefici fiscali, costi per ripristino dello stato legittimo, assistenza tecnica e danno per mancato godimento - il danno complessivo riconosciuto agli attori ammonta ad ### 37.779,88, importo già comprensivo degli accessori di legge sulle fatture. Il Tribunale ritiene che tale somma sia adeguata a ristabilire integralmente la situazione patrimoniale dei danneggiati e quale effetto della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art 1455 avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, senza che costituisca una ingiusta locupletazione. Sul punto, infatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle ### della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione. Dunque, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse egli è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice. 
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007). 
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara che la ditta B.E. S.r.l. è responsabile dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e dei conseguenti danni. Per effetto di ciò, condanna la convenuta al pagamento agli attori della somma di ### 37.779,88, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza. 
Ogni altra questione è assorbita. 
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto. Data la soccombenza degli attori nei confronti dell'### essi vanno condannati alla refusione delle spese nei confronti dello stesso. Sussistono invece ragioni di opportunità per compensare le spese tra la compagnia assicuratrice e le altre parti del giudizio, anche in assenza di declaratoria sulla domanda di manleva, che è rimasta assorbita e conseguentemente sulle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.  PQM Il Tribunale di ### nella persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: -dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter-partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; -condanna la società B.E. S.r.l. a corrispondere in favore degli attori ### e ### in solido tra loro, la somma complessiva di ### 37.779,88, all'attualità, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo; -rigetta integralmente le domande proposte nei confronti dell'#### per difetto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - condanna la società B.E. S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in ### 3.809,00 a titolo di compenso, oltre esborsi documentati del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'### che liquida in euro 3.809,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - spese di CTU a carico della parte soccombente B.E. s.r.l. , come già liquidate con separato decreto; - spese compensate tra le altre parti del giudizio. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.  ### 28 novembre 2025 

Il Giudice
dott. ssa ###


causa n. 9497/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ruggiero

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22497 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.129 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 2934 utenti online