blog dirittopratico

3.696.914
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3213/2024 del 05-02-2024

... istanza di rimessione in termini, deducendo che il deposito telematico del ricorso notificato era stato rifiutato dal sistema in data 15 febbraio 2022, sicché si era provveduto al deposito il giorno successivo; la società ha comunicato memoria, in cui si chiede anche la condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; 3 all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni; ### 1. come noto, questa Corte è esentata dal va lutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli in timati o intima ndi, facendosi applicazione del principio della «ragione più liquida», in base al quale - quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità - la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. SS.UU. n. 26373 del 2008; Cass. SS.UU. n. 6826 del 2010; Cass. SS.UU. 23542 del 2015; Cass. n. 10839 del 2019); 2. pertanto, in disparte il profilo di improcedibilità del ricorso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 3781-2023 proposto da: ### elett ivamente domiciliato in ###, ### 612, presso lo studio dell'avvocato ### PASSANTE, rappresentato e difeso dag li avvocati ### RICCIUTO, ### - ricorrente - contro ### - ### S.P.A. , in person a del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili ata in #### 25/B, presso lo studio dell'avvocato ### PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2708/2022 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 1949/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal ###. #### superiori R.G.N. 3781/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/01/2024 CC ### 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva respinto la domanda avanzata da ### nei confronti di ### volta all'accertamento di aver espletato mansioni superiori dal 1° febbraio 2012, con c onseguente riconoscimento del diritto all'inquadramento nel VI livello del ### per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazi oni e pagamento delle relative differenze retributive; la Corte territoriale ha, poi, riformato la sentenza del Tribunale in punto di spese, compensando integralmente le spese del doppio grado; 2. la Corte - in sintesi - dopo aver esaminato le declaratorie contrattuali, sia quella di inquadramento possedut a dall'istante che quella superiore alla quale il medesimo aspirava, ed aver espletato prova testimoniale sulle mansioni svolte dal ### lo, ha ritenuto che “nessun elemento probatorio” deponesse “per l'esistenza di attività sussumibili nella direzione di attività complesse, autonomia decisionale e di iniziativa, guida e controllo di settori operativi e contributo professionale ed innovativo proprie del VI livello invocato”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con un unico motivo; ha resistito con controricorso la società; in data 22 febbraio 2023 parte ricorrente ha depositato una istanza di rimessione in termini, deducendo che il deposito telematico del ricorso notificato era stato rifiutato dal sistema in data 15 febbraio 2022, sicché si era provveduto al deposito il giorno successivo; la società ha comunicato memoria, in cui si chiede anche la condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art.  96 c.p.c.; 3 all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni; ### 1. come noto, questa Corte è esentata dal va lutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli in timati o intima ndi, facendosi applicazione del principio della «ragione più liquida», in base al quale - quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità - la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. SS.UU. n. 26373 del 2008; Cass. SS.UU. n. 6826 del 2010; Cass. SS.UU.  23542 del 2015; Cass. n. 10839 del 2019); 2. pertanto, in disparte il profilo di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato rispetto dell'art. 369 c.p.c., che imporrebbe la delibazione dell'istanza di rimessione in termini formulata dal procuratore di parte ricorrente, il Collegio reputa il ricorso comu nque inammissibile per pluri mi e concorrenti aspetti; 3. invero, il motivo di impugnazi one è così rubricato: “violazione e/o errata app licazione del l'art. 132 c.p.c. - difetto di motivazione o, comunque, motivazione illogica e/o perplessa e/o apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - violazione e/o errata applicazione dell'art. 23 ### nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; 4. il motivo, innanzi tutto, è inammissibile perché contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge, sostanziale ma anche processuale, oltre 4 che della disciplina collettiva (senza peraltro indicare il luogo processuale ove il ### sia stato prodotto integralmente; Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010), nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra qu elli dedotti, sia riferi bile ai singoli vizi c he devono essere riconducibili ad uno di qu elli tipicamente indicati dal comma 1 dell'art. 360 c.p.c., così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); inoltre, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., non tengono in adeguato conto del l'insegnamento delle ### unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014), atteso che non enucleano, fra l'altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015); infine, le doglianze so no inammissib ili perché, come comprovato anche dal riferimento alle emergenze istruttorie, non vengono affatto eviden ziati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma , piuttosto, si 5 propone un diverso apprezzamento del merito della causa, precluso a questo giudice di legittimità; 5. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate seco ndo soccomb enza come da dispositivo; non pu ò trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla controricorrente; come noto detta di sposizione prevede una sanzi one di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, v olta alla repressi one dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021) che il ### egio non ritiene sia ravvisabile nella specie; occorre, invece, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l.  n. 228 del 2012, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso s pese forfettario al 15% e accessori secondo legge. 6 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del la sussistenza dei presuppos ti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 9 gennaio 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Amendola Fabrizio

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1984/2025 del 28-01-2025

... conclusioni al successivo 29.10.2019. Con nota di deposito del 28.10.2019 il D'### comunicava il decesso anche del convenuto contumace ### e contestualmente chiedeva nuovamente l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. Con ordinanza del 29.10.2019 il giudice dichiarava l'interruzione. Con istanza del 30.10.2019, gli attori chiedevano la revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordina nza asserendo che il defunto ### 7 di 20 ### non fosse più parte in causa del giudizio, a seguito della rinuncia all'azione nei suoi confronti formulata precedentemente in data ###. Con ordinanza del 05.11.2019 il giudice di prime cure revocava inaudita altera parte la pred etta ordinanza di interruzione del processo, così motivando: “… rile vato che ### è convenuto contumace; rilevato che gli attori nel corso del giudizio hanno rinunciato all'azione nei confronti del ### considerato che il decesso del ### - evidenziato dai conventi all'udienza del 29.10.2 019 non ha alcuna ril evanza al fine della corre tta prosecuzione del giudizio, at teso che il ### orile non più parte sostanziale del presente giudizio, in forza della rinuncia all'azione nei confronti di questo; …”, disponeva per il prosieguo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 313/2024 R.G. proposto da: ### D'### in prop rio e nella sua qualità di ### nazionale e legale rappresentante p.t.  del Partito “### di Sinistra”, ### in proprio e nell a sua qualità di segretario n azionale dei ### di ### nonché ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -ricorrenti contro ### in prop rio e in qualità di ### dei “### di Sinistra” e ### in prop rio e in qualità di Te soriere e legale rappresen tante dei “### di Sinistra”, elettiv amente domiciliati in ####. 18, pre sso lo st udio dell'avvocato R ### 2 di 20 ### che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE ### di BARI n. 784/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal #### 1.1. - Il procedimento definito con la sentenza n.784/2023 della Corte di ap pello di ### impugnata con ricorso per cassazione, deriva dalla riu nione, in primo grad o di due giudizi, instaurati presso il ### ale di ### (inizialmente presso la ### distaccata di ###. 
Per quanto ancora di interesse va rammentato che: 1) Il primo giudizio n. 92013505/2008 era stato promosso in data ### da ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante del partito dei “### i di Sinistra”, che aveva conv enuto in giudizio dinanzi al ### di T rani - ### di ### l'associazione denominata “De mocratici di Sinistra” in persona di ### e ### (rispettivamente Presidente ###sede in ### alla via 16 Settembre 1959 n.2/a, nonché ### e ### in proprio in giudizio avente ad oggetto: inibitoria dell'uso del simbolo dei DS - risarcimento dei danni - pubblicazione della sentenza. I convenuti, costituiti nel giudizio, avevano eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### atteso l'intervenu to recesso di questi dai DS e comun que per no n esser lo stesso ### ino tesserato nell'anno 2008 , nonché il difetto di rappre sentanza processuale dell'attore , chiedendo nel merito di rigettare le domande. Nel giudizio era intervento ### quale tesoriere 3 di 20 e rappresentante dei ### di ### il quale aderiva alle allegazioni dell'attore, facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultimo.  2) Il second o giudizio n.92013506/200 8 era stato promosso con atto di citazione notificato in data ### da ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante del partito dei “### di Sinistra”, che aveva convenuto in giudizio dinanzi al ### di ### - ### di ### - l'associazione denominata “### di Sinistra” in persona del legal e rappresent ante pro - tempore, nonché ### Fe dele #####, ### M assimiliano ### o, ###### o, ############ mitangelo, ##### lione, ### , ##### D'### chiedendo, per quanto ancora di interesse: accertare, rilevare e dichiarare che gli atti e le delibere adottate dai conven uti in ### in data 28.02 .2008 dall'Assemblea degli ### al ### dei ### di ### e dal V ### resso ### ario per la continuità de l ### dei ### di ### nonché la delibera adottata in ### il ### dalla ### del ### dei ### di ### e ogni altra delibera successiva, cognita e incognita, erano inesistenti e\o nulle o, in subordine, che detti atti e delibere erano contrarie alla legge e allo ### uto del Pa rtito de i ### d i ### del 03.02.2005 ex art. 23 c.c. Si costituivano in giudizio solo alcun i dei convenuti, in particolare l'### di “### di Sinistra” in persona del T esoriere pro - tempore ### D'### nonché #### G iannone, ### M aria ### e ### D'### i quali, 4 di 20 eccependo anche questa volta preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### nonché il d ifetto di rappresentanza processuale dell'attore , chiedevano nel m erito di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. 
Anche in questo g iudizio era intervenuto ### i, quale rappresentante dei ### di ### tra, il quale ad eriva alle allegazioni dell'attore, facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultimo. 
I due giudizi venivano riuniti in primo grado all'udienza del 19 novembre 2009. 
I d ue giudizi riuniti veniv ano sospesi, per consentire la proposizione di querela di falso, con ordinanza del 9 dicembre 2012 resa fuori udienza. 
Esaurito il procedimento per qu erela di falso a seguito del rigetto, gli attori riassumevano il giudizio sospeso ai sensi dell'art.  297 c.p.c. con atto di riassunzione depositato in data ### e notificato in data ### ai difensori dei convenuti fino a quel momento costituiti. 
Si costitu iva in giudizio solo Vi to ### D'### in proprio e quale rappresentante legale dei ### di ### il qua le dichiarava, in comparsa, che era deceduto ### convenuto contumace, e per tale motivo chiedevano volersi disporre l'interruzione del giudizio. 
All'udienza del 14.04.20 16, pertanto , il primo giudice ne dichiarava l'interruzione. 
Con successivo r icorso ex art. 302 c.p.c., gli attori riassumevano il giudizio avendovi interesse; veniva pertanto fissata l'udienza di prosecuzione per il giorno 17.11.2016. 
A riguardo, l'attore e il t erzo intervenuto provved evano al la notifica nei confronti dei convenuti costituiti e nei confronti degli eredi di ### ment re la notifica agli alt ri convenut i contumaci risultava negativa. 5 di 20 Si costituiva solo D'### e alla prima udienza del 17.11.2016 il primo giudice concedeva termine, all'attore e al terzo intervenuto, per poter procedere a una nuova notificazione entro il ###.  ### e ### pertanto, non avendo provveduto alla notifica dell'atto di riassu nzione nel termine concesso in ragione delle difficoltà di reperimento degli indirizzi per le nuove notifiche, depositavano rinuncia agli atti del giud izio nei confronti dei convenuti contumaci ed in particolare, nei confronti di #################### a ##### D'### In seguito all'eccezione di interven uta estinzione del giudizio per mancata t empestiva notific a dell'atto di riassunzione nei confronti dei convenut i contumaci sollevata dal D'### il primo giudice, ritenendo di do ver decidere preliminarmente su tale eccezione, fissava l'udienza del 02.1 1.2017 per la preci sazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Con sentenza non definitiva n.23 35/2017 pubb licata in data ###, il ### di ### respingeva l'eccezione di estinzione e disponeva la prosecuz ione del giudizio, fissando l'udienza del 14.12.2017. 
A giudizio del ### non presentando l'atto di riassunzione elementi nuovi e diversi rispetto all'atto introduttivo del giudizio, gli attori non aveva no l'obbligo di no tificare l'atto di riassunzione anche ai soggetti già contumaci nella fase del giudizio precedente alla sospensione. 
Pertanto, l'ordinanza con la quale era stato concesso termine per la not ifica dell a riassunzione, non rientrando in a lcuna delle 6 di 20 tipologie di ordinanza non modificabile/non revocabile ex art. 177 c.p.c. veniva revocata. 
Al contrario, il ### rit eneva con cedersi un termine per provvedere alla rinotifica dell'atto di riassunzione nei confronti di ##### e ### essendo questi costituiti con i medesi mi procurator i del ### prile, prima della sospensione del giudizio. La notifica, pertanto, doveva avvenire per questi, in assenza di costi tuzione nel gi udizio di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., ai procuratori ancora costituiti e non personalmente. 
In dat a 30.11.2017 gli attori notificavano un terzo atto di riassunzione nei confronti di ### D'####### e all'udienza del 14.12 .2017 D'### reiterava tutte le precedenti eccezioni compresa quella sulla nullità delle notifiche di quest'ultimo atto di riassunzione. In particolare, il difensore di D'### sottolineava di non esser più il difensore di ##### e ### non essendo que sti più costituiti in giudizio dopo la p rima riassunzione della causa. 
Il prim o giudice rinviava la cau sa all'11.10.2018 per la ricostruzione del fascicolo andato nel frattempo integralm ente smarrito. 
All'udienza del 17.09.2019, il giudice, ritenuta non necessaria alcuna istruttoria, rinviava la causa per la precisazion e delle conclusioni al successivo 29.10.2019. 
Con nota di deposito del 28.10.2019 il D'### comunicava il decesso anche del convenuto contumace ### e contestualmente chiedeva nuovamente l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. Con ordinanza del 29.10.2019 il giudice dichiarava l'interruzione. 
Con istanza del 30.10.2019, gli attori chiedevano la revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordina nza asserendo che il defunto ### 7 di 20 ### non fosse più parte in causa del giudizio, a seguito della rinuncia all'azione nei suoi confronti formulata precedentemente in data ###. 
Con ordinanza del 05.11.2019 il giudice di prime cure revocava inaudita altera parte la pred etta ordinanza di interruzione del processo, così motivando: “… rile vato che ### è convenuto contumace; rilevato che gli attori nel corso del giudizio hanno rinunciato all'azione nei confronti del ### considerato che il decesso del ### - evidenziato dai conventi all'udienza del 29.10.2 019 non ha alcuna ril evanza al fine della corre tta prosecuzione del giudizio, at teso che il ### orile non più parte sostanziale del presente giudizio, in forza della rinuncia all'azione nei confronti di questo; …”, disponeva per il prosieguo della causa, fissando l'udienza del 14.1 1.2019 per le p recisazioni delle conclusioni. 
All'udienza del 14.11.2019, a seguito dell'istanza di ricusazione presentata dal D'### il ### 9, il Giudice sospend eva il processo ai sensi dell'art. 52 c.p.c. 
Con ordinanza del 21.01.2020, comunicata il 29. 01.2020, il ### di ### in composizione collegiale, rigettava l'istanza di ricusazione, ritenendola infondata. 
La causa, riassunta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. dagli at tori, veniva rinvi ata all'udienza del 20.10.20 20 e riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. 
Nel precisare le conclusioni, i convenuti chiedevano sospendersi il giudizio in quanto uno dei convenuti contumaci, ### aveva proposto appello alla sentenza non defi nitiva n.2335/2017 emessa e pubblicata in data ### dal ### di #### rigettata la domanda di sospensione del giudizio, decideva con sentenza n.600/2021 pubblicata in data ###, a conclusione del giudizio di primo grado: 8 di 20 - quanto al proc. r.g. 13505/2008 - accoglieva le domande ed inibiva a #### e D'### di fare uso, i n ogni modo ed i n qualsivoglia occa sione, pubblica o privata del sim bolo dei DS , condannandoli al pagamento della somma di euro 30.0000 a titolo di risarcimento del danno a favore del partito dei DS, ordinava la p ubblicazione della sentenza e condannava i tre convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### e di ### - quanto al proc. rg. 13506/2008, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore ### dichiarava la null ità della delibera adottata in ### ta il ### dal l'### degli iscritti al ### dei ### di ### e dal V ### per la continuità del ### dei ### di ### e della delibera adottata in ### il ### dalla ### del ### dei ### di ### e compensava le spese di lite.  1.2.- Con atto di citazione notificato in data 02. 11.2021, ### in proprio e in qualità di ### dei “### di Sinistra”, pro poneva appello, generando il procedimento r.g. n. 1621/2021, avverso la sentenza definitiva 660/2021 pubblicata in data ###, nonché la sentenza non definitiva n.2335/2017 pubblicata in data ### dal ### di ### citando in giudizio ### e ### chiedendo, previa sospensione dell'impugn ata sentenza ex art. 283 e 351 c.p.c. e previa riunione con l'a ppello r.g. n.1174/20 20, l'accoglimento dell'appello. 
Con separato att o di citazione notificato anch'e sso in data ###, D'#### e ### tutti in proprio e nella qualità rispettivamente i primi due di ### iere ### e legale rappresentant e pro tempore e d i ### dei “### i di Sinistra”, prop onevano appello, generando il procedimento r.g. n. 1635/2021, avverso la 9 di 20 sentenza n.660/202 1 pubblicata in data ###, nonché la sentenza non definitiva n.2335/2017 pubblicata in data ### dal ### di ### convenendo in giudizio #### e i “### di Sinistra”, in persona de l suo asserito rappresentante pro tempore ### e rassegnavano, previa richiesta di sospensio ne dell 'efficacia delle gravate senten ze, ex artt. 283 e 351 c.p.c. e di previa riunione della causa con l'appello r.g. n.1174/2020, le medesime conclusioni del precedente atto di appello iscritto al r.g. n. 1621/2020. 
Riuniti tutti i pro cedimenti d'appello p endent i e rigettata l'istanza inibitoria, all'udienza del 07.02.2023 la cau sa era stata riservata in decisione e decisa dalla Corte di appello d ### che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2335/ 2017 - stante il decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., nonché per carenza di riserva di appello ex art. 340 cpc -, previo accertamento d el passaggio in giudicato della stessa ; ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la senten za n.660/2021; h a confermato entrambe le sentenze impugnate, provvedendo sulle spese di lite.  1.3.- #### rile in proprio e nella sua qualit à di ### nazionale e legale rappre sentante p.t. de l ### “### di Sinistra”, ### in proprio e nella sua qualità di segretario nazionale dei ### di ### nonché ### hanno proposto rico rso chiedendo la cassazione della sentenz a della Corte di appello di ### con otto mezzi, corredati da memoria.  ### in proprio e in qualit à di ### de i “### di Sinistra” e ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante dei “Dem ocratici di S inistra” hanno replicato con controricorso e memoria. 
È stata disposta la trattazione camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Il ricorso è articolato in otto motivi che deducono: 10 di 20 I) La nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 116, 137, 139, 157, 160, 164, 168, 292 e 354 c.p.c. e 2697 e 2728 del c.c.; la nullità della sentenza, per inesistenza o, in via gradata, nullità della notificazione, ai convenuti contumaci, dell'atto di citazione di primo grado e per l'inesistenza della notificazione dell'atto di intervento di ### di primo grado; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). 
I ricorrenti deducono che la Corte di appello abbia omesso di esaminare l'eccezione di nullità della sentenza definitiva di primo grado n.600/202 , contenuta nel quarto motivo di appello, argomentata sostenendo l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di ### e dell'atto di intervento di ### in relazione alla posizione dei convenuti contumaci, asserendo erroneamente - a loro parere - che l'eccezione avrebbe riguardato solo la sentenza non definitiva di primo grado e ritenendola coperta dal giudicato di questa decisione. 
I ricorrenti contestano la sussistenza del giudicato in relazione alla sentenza non definitiva di primo grado e a tal fine assumono la ricorrenza di un litisconsorzio necessario, q uanto meno processuale, tra tutti gli associati, nei cui confronti era intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da part e di ### e ### e , quindi, rimarcano che ### , secondo la loro prospett azione rimasto contumace inv olontario in primo grad o, aveva proposto appello tardivo avverso la sentenza non definit iva, avendo avu to conoscenza del processo solo in data 18 ottobre 2020 con e-mail di un difensore costituito, e poi avv erso la sentenza definitiva di primo grad o, eccependo l'inesistenza delle notificazioni, eccezioni sollevate da tutti gli altri ricorrenti con i loro atti di appello. 
II) La nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 116, 306, 102, 176, 186, 101, 292, 306, 298, 300, 302, 304, 305, c.p.c . e degli artt. 24 e 111 c.p.c. e 11 di 20 dell'art. 6 della ### p er i ### dell'Uo mo; la nullità della gravata sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).  ### i ricorrenti vi sarebbe omessa pronuncia e violazione del contraddit torio in quanto la Corte territoriale n on avreb be esaminato l'eccezione secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe trattato di litisconsorzio necessario tra tutti i convenuti ex art. 102, secondo comma, c.p.c., soggetti che a vevano partecipato alle deliberazioni assembleari oggetto di i mpugnazione, di guisa che sarebbe stato necessario n otificare anche a loro l'atto di riassunzione del giud izio in seguito al l'interruzione verificatasi a causa della morte di ### Deducono che la rinuncia poteva essere validamente formulata solo nei confronti di tutti i convenuti litisconsorti necessari e che la mancata integrazio ne del contraddittorio nei confronti di tutti comportava che l'avverso secondo atto di riassunzione del processo di prim o grado, del 12/7 /2016, era certamente nullo e la causa andava dichiarata estinta, quanto meno a far data dal 14/4/2016, proprio in quanto su ssisteva, nel caso in esame, il li tisconsorzio necessario tra tutti i convenuti. 
III) La null ità dell a sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 291, 292, 294, 303, 325, 327, secondo comma, 331, 340, 342, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2728 c.c.; inversione dell'onere prova; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). 
I rico rrenti lamentano che l a Corte di merito abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello interposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza non definitiva 12 di 20 n. 2335/ 2017. Sostengono che, in primis, è e rrata, la gravata sentenza, nella parte in cui h a dichiarato l'inam missibilit à dell'appello notificato da ### avverso la sentenza non definitiva, e ne deducono che l'intervenuta impugnazione della suddetta sentenza non defini tiva, da parte di uno solo d ei litisconsorti (nella fattispecie ### con il primo atto d'appello), aveva avuto l'effet to di impedire il pass aggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente obbligo dell'integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
IV) La nullità della sentenza per violazione /o falsa applicazione degli artt. 168 c.p.c. e degli artt.112, 113 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 della costituzione; l'omessa ricostruzione del fascicolo d'ufficio. 
I rico rrenti deducono che, a seguito dell'intervenuto smarrimento del fascicolo d'ufficio, il G.I. ne aveva disposto prima le ricerche a cura della cancelleria e poi, non essendo stato ritrovato, ne aveva ordinato la ricostruz ione a cura delle parti; lamentano, tuttavia, che, pur sollecitato in tal senso dai difensori dell'odierno convenuto D'### il giudice aveva omesso di disporre la ricostruzione dei verbali di causa, così contravvenendo al disposto degli artt. 112 e 113 c.p.p., applicabili, analogicamente, al caso di specie. 
V) La nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, lette ra ff), de creto legislativo 109/2006 che riguarda l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore m acroscopico o di grave e inescusabile ne gligenz a; la violazione del principio del giusto processo e dell'imp arzialità del giud ice ex art t. 24 e 111 Costituzione (art. 360, comma 1 nn. 3 e 4). 
I rico rrenti rammentano di ave re proposto istanza di ricusazione nei confro nti del giu dice di primo grado, la mentando l'abnormità dei provvedimenti da questi emessi. Si dolgono che la 13 di 20 Corte territoriale abbia escluso la sussistenza di condotte parziali o abnormi e respinto il gravame. 
VI) La nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 c.c. e degli artt. 75 e 100 c.p.c. per difetto di inte resse e legittimazione ad agire dei resistenti; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 8 e 24 dello statuto del partito dei democratici di sinistra; il difetto di legittimazione attiva e processua le dell'appellato ### per difetto di capacità processuale; l' inammissibilità/improponibilità dell'atto d'intervento “adesivo autonomo” dell'appellato ### (art. 360, comma 1 nn. 3 e 4). 
VII) La nullita' della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 23, 24, 27, 36 del c.c. e degli artt. 2, 18, 49 e 51 della ### la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3, 4, 7, 8, 913, 14, 27 e 32 dello statuto del partito dei ### d i ### la v iolazione e/o falsa ap plicazione dell'art. 112 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione del principio di dem ocraticità (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4). Sull' asse rita invalidità delle delibere de l 28 e 29 febbrai o 2008: error in iudicando, per difetto asso luto di motivazione e/o motivaz ione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia in quanto il giudice di merito avrebbe travisato i fatti di causa e le norme applicabili alle questioni sottoposte al suo vaglio, risolvendosi la motivazione in un mero elenco di norme (art.  360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5). 
VIII) La nullit à della sent enza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 114 , 115 e 116 c.p. c. e degli art. 1226, 2697 e 2728 del c.c., circa le avverse domande di inibitoria e di risarcimento del danno all'i mmagine deriv ato dall'asserito utilizzo indebito del simbolo e circa la v alutazione della relativa quantificazione da parte del giudice (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.). 14 di 20 3.1.- Il primo e d il te rzo motivo, d a trattare congiuntamen te per connessione sono infondati e vanno respinti.  ### consolidati principi, la parte rimasta contumace pu ò impugnare la sentenza che l'abb ia vista socco mbente oltre la scadenza del termine an nuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti d i cui all'art. 292 c.p. c.) sia della man cata conoscenza del processo a causa di d etta nu llità (Cass. n. ### /2022), senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cass. n. 532/2020). 
La decisione impugnata, con riferimento alla parte ### si è attenuta a questi principi; infatti, la Corte barese ha affermato «Nel caso di sp ecie, il T ### si è limitato ad eccepire apoditticamente il difetto della notificazione nei suoi confronti, non fornendo alcuna prova circa alcun vizio della citazione o della sua notificazione, né ha dato prova della mancata conosc enza del giudizio. Al contrario, il medesi mo ha dichi arato di aver avuto conoscenza della sentenza non definitiva solo in data ### tramite mail ricevuta d all'avv. ### ino, difensore d ei convenuti costituiti, con la quale gli si dava notizia della circostanza che il relativo processo era stato avviato e si stava celebrando a sua ins aputa; circostanza questa, di pe r sé, non sufficiente a provare la non conoscenza del giudizio di primo grado, soprattutto considerato che il ###, giorno di notifica dell'atto di appello proposto dal ### corrispo ndeva al giorno di udienza di precisazioni delle conclusioni del giudizio di primo grad o, nella quale avrebbe potu to costituirsi per far valere le sue ragioni, sostenendo quelle degli alt ri convenuti costituiti e chied endo di esser rimesso in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c». (fol.13 sent.  imp.), dando così atto ch e ### aveva av uto conoscenza di fatto del processo di primo grado, in data 18 ottobre 2020, quando 15 di 20 il giudizio era ancora pendente e che tale circostanza gli avrebbe dato modo di costituirsi nel giudizio e di svolgere ivi le proprie difese nei modi propri.  ###à della impugnazione della senten za non definitiva di primo grado da parte di ### esclude che detta impugnazione possa avere indotto una sorta di remissione in termini per gli altri ricorrenti che non aveva impugnato la sentenza non definitiv a, né avevano fatto riserva di impugnaz ione, come dagli stessi erroneamente auspicato con i motivi di ricorso.  4.- Il secondo motivo è infondato. 
Non ricorre al cuna omessa pronu ncia, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto la Corte territoriale ha esaminato l'eccezione secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe realizzato un litisconsorzio necessario, quanto meno processuale, tra t utti gli associati ex art. 102, comma 2° c.p.c., di guisa che sarebbe stato necessario notificare anche ai contumaci l'atto di riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione verificatasi a causa della morte di ### ed ha espressamente dichiarato in sentenza che gli appelli principali andavano respin ti con assorbimento di ogni altra questione, quale è quella che ci occupa. 
Invero, «Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla ma ncanza di u na decisione da parte del giu dice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimen to in altre statuiz ioni. In particolare, la figura dell'assor biment o in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di in teresse della parte, la q uale con la pronuncia sulla domanda assorbe nte ha conseguito la tu tela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la deci sione assorbente esclude la necessit à o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implic ito 16 di 20 rigetto di altre dom ande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazio ne è p roprio quella dell'assorbimento» (Cass. n.37/2023). 
Nel caso di specie la decisione implicita di rigetto consegue alla pronuncia con cui la rinuncia agli a tti del giu dizio formu lata da ### e ### ne i confronti dei convenuti contu maci è stata qualificata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ed è stato rimarcato che non vi era necessità di e spressa accettazione d a parte dei co nvenuti contumaci, in quanto l'accettazione era necessaria solo nell'ipotesi in cui la controparte fosse stata costituita e avesse avuto interesse alla prosecuzione del giudizio. Consegue, altresì, alla collocazione della controversia - che verte sull'abuso del simbolo e del nome di un partito, cioè, di una associazione non riconosciuta, e sull'impugnazione delle delibere assembleari dell'associazione in data 28 e 2 9 febbrai o 2008 - , nell 'ambito dei rapporti tra associazioni non riconosciute e tra associazioni ed associati. 
In prop osito, va ricordato che, come stabilito dall'art. 36, comma 2, c.c. «Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro i q uali, secondo questi acco rdi, è con ferita la presidenza o la direzione» di guis a che l'impugnazione della delibera assembleare può essere validamente posta in essere nei confronti di coloro i qual i hanno la presidenz a o la direzione dell'associazione, senza che sussista alcun litisconsorzio necessario - a d ifferenza di quanto erroneam ente sembrano sostenere i ricorrenti, la cui censura non coglie nel segno - di guisa che non vi era alcuna necessità di integraz ione del contraddittorio iussu iudicis.  5.- Il quarto motivo è inammissibile. 
La Corte ha rettamente applicato il principio secondo il quale 17 di 20 «Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmen te, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali element i, il giudice ometta di disporre l a ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della mot ivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede d i legittimità ha l 'onere di ric hiamare nel ricorso il contenuto de i documenti dispersi e dim ostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.» (Cass. n. 21571/2020). 
Nel caso di specie, a seguito dell'intervenuto smarrimento del fascicolo di ufficio, il giudicante ne dispose le ricerche a cura della cancelleria e successiva mente ne ordinò la ricostruz ione così assolvendo al dovere imposto al giudice in caso di smarrimento del fascicolo. 
La Corte di merito ha dato atto che gli appellanti, pur avendo lamentato la mancata ricostruzione dei verbali di causa e del sub procedimento cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, non avevano richiamato i contenuti degli stessi e non ne avevano dimostrato la rilevanza decisiva e, per tale ragione, ha disatteso il gravame.  ### censura non si confronta con la statuizione e risulta formulata in termini assertivi ed astratti, con evidente carenza sul piano della specificità ex art.366 n.6, c.p.c. in quanto risulta priva di riferimenti alle concrete vicende processuali, al contenuto dei verbali di cui si lamenta la m ancata ricostruz ione e alla loro concreta rilevanza ai fini decisori.  6.- Il quinto motivo è inammissibile. 
Come è noto, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, pur avendo natura decisoria, non è impugnabile autonomamente con rico rso straordinario p er Cassazione, ma è suscettibile di 18 di 20 essere riesaminata n el corso dello stesso processo att raverso il controllo sulla pronunci a resa dal (o col concorso del) iudex suspectus e l'eventu ale vizio causato dalla incomp atibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. n.18611/2020). 
Nel caso di specie i rico rrenti h anno interposto appell o su l punto e la Corte di merito lo ha motivatamente respinto in linea con i principi già espressi in sede di legittimità, rimarcando, da un lato, la mancanza di prove circa comportamenti non imparziali del giudice e, dall'altro, la correttezza della decisione che aveva solo parzialmente accolto le originarie domande attoree. 
Il motivo in esame, pur delineato come error in procedendo e violazione di legge, sollecita un riesame del merito, inammissibile in sede ###t ermini conformi alla aspettativa dei ricorrenti in ordine alle contestazioni mosse all'operato del giudice di primo grado.  7. - Il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono globalmente da disattendere. 
I ricorrenti, pur svolgendo plurimi argomenti, contestano - nel sesto motivo - in buona sostanza l'interpretazione che i giudici di merito hanno dato all'art.3, comma 8, dello ### dei DS , laddove sono indicate le ci rcostan ze fattuali che comportano l'incompatibilità dell'iscrizione ai DS, segnatamente in relazione alla iscrizione “ad un altro partito o a movimenti che presentino liste concorrenziali a quella del partito in consultazioni elettorali” , interpretazione in ragione della q uale la Corte di merito ha affermato la perdurante comp atibilità di ### e ### i con l'iscrizione nei DS, il mantenim ento delle cariche asso ciative rispettivamente rivestite, mai revocate, e la loro legittimazione. 
Il mot ivo sotto questo profilo - anche volendo prescindere dalla mancata indicazione formale di tale vizio e dell'indicazione 19 di 20 delle norme ermeneutiche violate - si rivela inammissibile. 
La den uncia della violazione, con il ricorso p er cassazione, degli artt. 1362 c.c. e segg., no n può risolversi nella m era contrapposizione tra l'interpretazione d el ricorrente e quella accolta nella sentenz a impugnata, dovendo al contrario essere proposta sotto il profilo de lla mancata osser vanza de i criteri ermeneutici di cui alle norme suindicate e, in ossequio al principio di auto sufficienza del ricorso, deve essere accompagnata dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine d i consentire , in sede di legittim ità, la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa (fra le molte, v. Cass. n. 13587/2010): ciò nel caso di specie non è avvenuto e incide sulla ammissi bilità del mo tivo, tanto più che l'interpretazione compiuta dalla Corte barese non è incompatibile con il dato letterale. 
Anche l'argomento ulteriormen te speso ded ucendo la partecipazione dei DS rappre sentati dai rico rrenti al la competizione elettore risulta non cond ucente, in quanto è sviluppato sull'assunto - svolto nel settimo motivo - che la lista elettorale era stata regola rmente p resentata sulla b ase delle delibere assembleari dei DS del 29 e 29 febbraio 2008, proprio le delibere dichiarate invalide d alla Corte di merito, e sull'e rrata prospettazione, disat tesa in fase di merito pro prio sulla scorta dell'interpretazione delle clauso le dello ### dei DS, che ### e ### non fossero più legittimati a rappresentare i DS (mentre lo sarebbero stati gli odierni ricorrenti). Da ciò consegue l'infondatezza del motivo, così come della critica svolta deducendo l'omesso esame della delibera ad ottata il 21 lug lio 2007 dal IV ### dei DS (fol.61/62 del ric.). Per vero, qu esto ultima circostanza è stata esaminat a dalla Corte di me rito e riso lta proprio sul rilievo che la delibera era stata adottata dagli organi del partito deputati a esprimerne la volontà generale. 20 di 20 8.- ### motivo va disat teso, sia perché gli argomenti utilizzati vertono sulle questioni g iuridiche prospettate e già disattese con i pregressi m otiv i, sia p erché sotto forma di violazione di legge viene, in buona sostanza, sollecitato un diverso esame del merito.  9.- In conclusione, il ricorso va rigettato. 
Le spese seguo no la soccombe nza nella misura liquid ata in dispositivo. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  P.Q.M.  - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte dei ricorrenti, de ll'ulteriore importo a titolo di contribut o unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### a di ### glio della ### 

causa n. 13505/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Tricomi Laura

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7691/2024 del 21-03-2024

... il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art.29, co.2 d. lgs. n.276/03. Sostiene l'### che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all'azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell'### relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il s olo re gime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa app licazione dell'art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l'### che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo. Il prim o motivo è fondato e va pertanto acc olto, con assorbimento del secondo motivo. ### un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. l. n.5/2012, convertit o, con modificazioni, dalla l. n.35/2012 - ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie - si applica al solo lavoratore, e non anche all'### la cui (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 27460-2018 proposto da: I.N.P.S. - ### SOCIALE, in persona del leg ale rappresentante pr o tempore, elettivamente domici liato in ### VIA ### 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati ### D'#### E #### SGROI, L ##### - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tem pore, elettivamente domiciliat a presso l'indirizzo PEC dell'avvocato #### che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro ##### S.R.L.; ### contributi art.29 d.lgs.  n.276/03 R.G.N. 27460/2018 Cron. 
Rep. 
Ud. 15/02/2024 CC - intimata - avverso la sentenza n. 1489 /2017 del la CORTE ### di BOLOGNA, depositata il ### R.G.N. 632/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal ###.  #### rifo rma della pronu ncia di primo grado, la Corte d'appello di Bologna accoglieva l'opposizione proposta da ### s.r.l. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'### avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da ### s.r.l. in via solidale, ex art.29 d. lgs. n. 276/03, quale commi ttente di un appalto affidato alla cooperativa ### Job soc. coop. 
Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza biennale di cui all'art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 essendo la notifica dell'avviso di addebito avvenuta dopo i due anni seguenti alla cessazione del contratto d'appalto. 
Contro la sentenza, l'### ricorre per 2 motivi illustrati da memoria.  ### s.r.l. resiste co n controricorso, il lustrato da memoria. 
In data ### questa Corte ordinava la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di ### Job soc.  coop., non essendo la stessa perfezionatasi. 
La notifica era eseguita nei confr onti del commissario liquidatore della cooperativa. 3 All'adunanza camerale, il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. 
CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art.29, co.2 d. lgs. n.276/03. Sostiene l'### che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all'azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell'### relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il s olo re gime di prescrizione quinquennale. 
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa app licazione dell'art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l'### che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo. 
Il prim o motivo è fondato e va pertanto acc olto, con assorbimento del secondo motivo.  ### un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. l. n.5/2012, convertit o, con modificazioni, dalla l. n.35/2012 - ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie - si applica al solo lavoratore, e non anche all'### la cui azione è soggetta esclusivamente al te rmine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21). 
Tale orientamento, da cui non v'è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese dei controricorrenti, valorizza il dato 4 sistematico rappresentato del l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto all'obbli gazione retributiva. La prima fa capo all 'ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l'incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all'art.29, co .2, d. lgs. n.276/03, e p erò tale retribuzione non potrebbe essere s oggetta a contribuzione sol perché l'ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. 
La sentenza va dunque cassata, con rinvio all a Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà all'esame anche delle questioni rimaste assorbite e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.   

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Gnani Alessandro

M
2

Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1476/2024 del 31-10-2024

... termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. 1.4. Non ritenendosi necessario lo svolgimento di ulteriori incombenti, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante discussione della causa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e il procedimento è, quindi, pervenuto ### - 6 - all'udienza odierna, la cui celebrazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2. PREMESSA. Le deduzioni delle parti impongono di procedere ad una perimetrazione dell'oggetto del procedimento siccome desumibile dal contenuto delle deduzioni e delle domande delle parti. Da un lato, infatti, l'attrice si duole dell'illecito utilizzo del bene comune da parte dei comunisti ai sensi dell'art. 1102 c.c. giacché, lamenta l'attrice, tale godimento, sostanzialmente condotto in termini esclusivi, è tale da precludere la propria facoltà di godimento. Dall'altro lato, l'attrice ha chiesto che sul fondo dei convenuti venga costituita una servitù di passaggio in favore del fondo comune e del fondo di proprietà dell'attrice secondo i contenuti (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3284/2021 R.Gen.Aff.Cont. 
TRIBUNALE DI PERUGIA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. ### in funzione di giudice monocratico, all'esito dell'udienza, la cui celebrazione è stata sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 28.10.2024, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3284/2021 promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. ### (indirizzo pec: ed el ettivamente domic iliata pre sso lo studio del difensore sito in #### n. 29, giusta procura in atti ### , ; ### - 2 - Rappresentati e difesi dall'Avv. ### (indirizzo pec: ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in #### n. 10/16, giusta procura in atti; ### ad oggetto: ### Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate.  RAGIONI IN FATTO E ### 1. Con atto di citazione del 15.6.2021 la sig.ra ha convenuto in giudizio e chiedendo che, accertata la natura dell'area di cui al subalterno 6 della particella 92 censita al catasto fabbricati del Comune di ### al ### 2 quale bene comune a tutti i subalterni della particella 92, ivi compresi i subalterni 4 e 5 6 della particella 92 censita al catasto fabbricati del Comune di ### al ### 2, questo Tribunale, accertato altresì l'utilizzo in via esclusiva da parte dei convenuti del predetto bene con esclusione dell'attrice, i) ordinasse ai primi di astenersi in futuro dal tenere condotte che ostacolino il pari godimento del predetto bene comune a mente dell'art. 1102 c.c., anche con penale per ogni sanzione successiva alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.; ii) costituisse una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo di proprietà di e in favore del fondo di proprietà dell'attrice (identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 4) nonché del già citato fondo comune di cui al subalterno 6, riservandosi il diritto al risarcimento del danno, qui non azionato.  1.1. A sostegno di tali conclusioni, rimaste immutate all'esito del deposito della prima memoria, l'attrice ha rappresentato di essere proprietaria di due unità immobiliari (censite ai subalterni 4 e 5 della particella 92 citata) e dell'area di cui al sub. 6, censita al catasto come “bene comune non censibile” e consistente in uno ### - 3 - spazio aperto posta al di sotto di un arco che unisce i due corpi di fabbrica dell'edificio distinto alla particella 92, ossia le unità immobiliari di proprietà dell'attrice (sub. 4 e 5) e quelle di proprietà di (sub.  8). 
Deduce, ancora, l'attrice che, poiché nella denuncia di variazione che l'ha costituito non era specificato a chi fosse comune tale cespite immobiliare, lo stesso deve ritenersi comune a tutti i subalterni della particella 92. 
Lamenta, tuttavia, l'attrice che i convenuti sarebbero soliti parcheggiare giornalmente le loro autovetture e/o motoveicolo nell'area di cui al sub. 6, impedendo quindi all'attrice di farne parimenti uso; inoltre, l'utilizzo improprio dell'area comune (sub. 6) da parte dei convenuti non consentirebbe alla stessa di accedere con idonei mezzi all'ingresso del deposito dell'immobile di sua proprietà (di cui al sub. 4), anche al fine del carico e scarico, essendo l'ingresso intercluso ed essendo il passaggio al di sotto del portico l'unico modo di accedervi. 
Sicché, deduce ancora, l'attrice, per poter raggiungere la pubblica via dal bene comune di cui al subalterno 6 della particella 92 e dall'ingresso di cui al lato est della sua unità immobiliare di cui al subalterno 4 (ove è posto il locale adibito a deposito di sua proprietà), sarebbe necessario costituire una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo del ex art. 1051 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si sono costituiti in giudizio i sig.ri e chiedendo l'integrale reiezione delle domande avversarie poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, esponendo quanto segue. 
In primo luogo, osservano i convenuti che la domanda attorea sarebbe improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, in quanto il petitum dell'atto di citazione differirebbe dalla quello dell'istanza di mediazione, del tutto vaga, di talché ci si troverebbe di fronte ad una domanda totalmente diversa per la quale non potrebbe ritenersi esperita la condizione di procedibilità. ### - 4 - 1.2.1. Nel merito, hanno dedotto i convenuti che non vi è contestazione, da parte loro, sulla natura comune dell'area di cui alla particella 92, sub. 6, per cui sulla domanda di accertamento in tal senso l'attrice non avrebbe interesse ad agire.  1.2.2. Quanto al turbamento dell'uso, la circostanza che i convenuti abbiano parcheggiato, in alcune occasioni, nell'area contraddistinta alla particella 92, sub. 6, non potrebbe essere contestata dall'attrice quale condotta impeditiva dell'uso della cosa comune, in quanto: la sig.ra non avrebbe una servitù di passaggio carrabile sul piazzale antistante il fabbricato; i convenuti avrebbero sempre avuto la cura di lasciare spazio per l'uso comune del portico e, astrattamente, anche per parcheggiare una seconda auto; il pari uso della cosa comune non verrebbe violato giacché in astratto vi sarebbe spazio nel portico per il parcheggio di un'altra auto, ma la circostanza che l'attrice non vi parcheggiasse la sua era dovuta esclusivamente al fatto che essa non ha diritto di passaggio carrabile sul cortile antistante il portico comune. 
Difetterebbero quindi radicalmente i presupposti di una violazione del diritto della comproprietaria al godimento della cosa comune, il quale non andrebbe inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendosi ritenere conferita dalla legge a ciascun partecipante la più intensa utilizzazione a condizione che sia compatibile con i diritti degli altri.   1.2.3. Non sussisterebbero poi i presupposti per costituire una servitù coattiva di passo carrabile per raggiungere il locale-dispensa di cui al sub. 4, in quanto il fondo antistante la dispensa non sarebbe intercluso, poiché accessibile dall'interno dell'appartamento e collegato alla pubblica via per mezzo di quest'ultimo e di una passerella pedonale in muratura, separata dal resto del cortile di proprietà dei convenuti da una ringhiera di ferro battuto, sulla quale le parti avevano già costituito servitù di passaggio. 
In ogni caso, sul retro dell'immobile non vi sarebbe un garage, ma solo una normale porta accessibile a piedi che non renderebbe necessario l'accesso di veicoli a motore allo spazio ad essa antistante. La costituzione di una simile ### - 5 - servitù imporrebbe quindi un peso eccessivamente gravoso sul fondo servente mentre le sole ragioni di comodità, come quelle addotte dall'attrice, non giustificherebbero l'imposizione di una servitù coattiva, essendo peraltro vietato dall'art. 1051 c.c. la costituzione di servitù coattive o l'ampliamento coatto di quelle esistenti ricadenti su case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti.   In caso di accoglimento della domanda attrice, i convenuti hanno, a loro volta, fatto riserva di agire per ottenere l'indennità di cui all'art. 1053 Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, cui si opera rinvio.  1.3. Alla prima udienza del 21.2.2022, il giudice, rilevata la necessità che la condizione di procedibilità venisse assolta nella sua interezza, ovvero su un petitum coincidente con quello della presente causa, ha assegnato termine ex art. 5, co. 1 bis, d. lgs. 28/2010 a parte attrice per incardinare il procedimento di mediazione, rinviando per l'ulteriore corso della lite al 12.6.2022. 
A quell'udienza, preso atto dell'esito negativo della mediazione, ha assegnato alle parti i termini per memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., disponendo lo svolgimento della prova per testi richiesta dalle parti. All'udienza del 10.5.2023, sono stati sentiti i testi e , all'udienza del 18.9.2023 i testi e e 1.3.1. All'udienza del 17.1.2024, dato atto della mancata accettazione dell'offerta conciliativa da parte dell'attrice il giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il ### (poi rinviata alla data odierna), assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.  1.4. Non ritenendosi necessario lo svolgimento di ulteriori incombenti, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante discussione della causa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e il procedimento è, quindi, pervenuto ### - 6 - all'udienza odierna, la cui celebrazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.  2. PREMESSA. 
Le deduzioni delle parti impongono di procedere ad una perimetrazione dell'oggetto del procedimento siccome desumibile dal contenuto delle deduzioni e delle domande delle parti. 
Da un lato, infatti, l'attrice si duole dell'illecito utilizzo del bene comune da parte dei comunisti ai sensi dell'art. 1102 c.c. giacché, lamenta l'attrice, tale godimento, sostanzialmente condotto in termini esclusivi, è tale da precludere la propria facoltà di godimento. 
Dall'altro lato, l'attrice ha chiesto che sul fondo dei convenuti venga costituita una servitù di passaggio in favore del fondo comune e del fondo di proprietà dell'attrice secondo i contenuti che saranno di seguito indicati. 
A margine vi è poi la domanda in ordine al fatto che il subalterno 6 della part.  92 sia bene comune non censibile a tutte le particelle, la cui contitolarità non è però stata contestata.  2.1. In tale quadro, costituiscono circostanze pacifiche quelle secondo cui: - le parti dell'odierno giudizio siano legate da un rapporto di parentela (la sig.ra è la sorella del defunto padre dei convenuti); - il bene è pervenuto alle parti come eredità del sig.  nonno dei sig.ri e e padre della sig.ra - la sig.ra già è titolare di una servitù di passaggio pedonale in un'area del cortile sempre di proprietà dei convenuti ma materialmente separata dal resto del cortile mediante una pedana in muratura e ringhiera in ferro battuto; - la particella 92 sub 6 è in comproprietà tra le parti, tanto che i conventi hanno eccepito la carenza di interesse a tale domanda sicché la domanda di accertamento della comproprietà sulla p.lla 92 sub. 6 sarebbe addirittura inammissibile non sussistendo contestazione in ordine a tale aspetto; ### - 7 - 2.2. Costituisce, inoltre, circostanza non oggetto di contestazione lo stato dei luoghi che il Tribunale opportuno riprodurre graficamente per come emergente dalla documentazione prodotta in atti; la sua riproposizione, infatti, appare maggiormente in grado di illustrare i contenuti della presente decisione, rendendo di immediata percezione le proprietà delle parti e relativi confini, la servitù attualmente esistente e la conseguente individuazione del fondo servente e del fondo dominante, il bene comune in contitolarità nonché, da ultimo, l'ulteriore rata di terreno su cui l'attrice pretende la costituzione di una (in quella parte certamente nuova) servitù. 
A tal fine, si utilizzerà il materiale grafico riprodotto sub doc. 5 nel fasc. di parte convenuta (non contestato neanche nelle sue perimetrazioni) in quanto è maggiormente idoneo, per la qualità della foto e per il dettaglio della relativa rappresentazione oltre che per la precisione nell'indicazione delle particelle interessate, a dare puntuale descrizione dello stato dei luoghi, dei confini delle proprietà, e dei luoghi cui si riferiscono le doglianze e le domande delle parti. 
Sicché, le proprietà sono rappresentate - e descritte - come segue. 
Da un lato, la parte antistante: - 8 - In tale foto si coglie la “passerella” che delimita lo spazio della servitù pedonale attualmente in essere e su cui si tornerà infra con, sullo sfondo, la particella 92/6 che costituisce, come detto pacificamente, bene comune non censibile in contitolarità delle parti ove si trova parcheggiata una vettura. 
Dall'altro, il retro delle proprietà ripreso proprio dal bene come non censibile: '### , di proprietà dei convenuti e prospicente la quale vi è un ulteriore accesso ### carrabile intenderebbe creare, pur non menzionandola espressamente nelle FRQFOXVLRQLXQDVHUYLWDVHUYL]LRLQVRVWDQ]DGHOO·DOWURDFFHVVR - 9 - 2.2. Come di diceva, la descrizione fatta all'interno delle foto, con riferimento ai confini delle proprietà corrisponde alla situazione delle parti sicché la stessa può agevolmente essere qui accolta e posta a fondamento della decisione. 
Quello sopra descritto, dunque, è il contesto, anche di fatto, nel quale si inseriscono le doglianze dell'attrice sopra sinteticamente compendiate e che, per quanto possibile saranno trattate separatamente.  3. SULL'###'ART. 1102 La ricostruzione che si è sopra fatta consente, anzitutto, di dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di accertamento della contitolarità della particella 92, sub 6, quale bene comune non censibile a tutti i subalterni, dovendosi ribadire che parte convenuta non ne contesta la natura di bene comune non censibile in godimento a tutti gli immobili contraddistinti.  3.1. Per quanto concerne la questione della lesione da parte dei convenuti del ### diritto di godimento della sig.ra dell'area di cui alla particella 92, sub. 6, giova, in primo luogo, premettere che l'azione dell'attrice è volta ad ottenere, in tale parte, l'accertamento del superamento dei limiti di pari uso. 
Se così è, merita di essere brevemente chiarita la portata dei limiti all'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 Tale disposizione stabilisce infatti che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa, ma non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. 
A rendere illecito l'uso, dunque, è sufficiente la mancata osservanza di una delle due condizioni predette: a) non devono essere realizzate modificazioni (nel senso che il comunista non può da solo né stabilire, né alterare la destinazione ### - 10 - originaria della cosa comune); b) deve essere rispettato il pari godimento degli altri condomini (Cass., Sez. II, 14 aprile 2015 n. 7466). 
Per stabilire in concreto se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito, nei termini suddetti, non si deve però fare riferimento all'uso concreto fatto della cosa dagli altri contitolari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (### Cass., Sez. II, 23 giugno 2014 n. 14245), sicché esso deve ritenersi in ogni caso legittimo se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del bene comune (Cass., Sez. II, 1 agosto 2001 n. 10453; Cass., Sez. II, 3 luglio 2000 n. 8886, in ### civ. Mass., 2000; Cass., Sez. II, 9 novembre 1998 n. 11268). 
Pertanto, non è vietato al condomino di fare uso della cosa comune anche in modo particolare è diverso dal suo normale uso (c.d. uso più intenso) se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei consistenti diritti dei proprietari (Cassazione civile sez. II, 05/05/2000, n. 5666). 
La nozione di pari uso, infatti, non può essere intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo al contrario ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione. 
La tesi contraria, portata alle estreme conseguenze, comporterebbe infatti un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cassazione civile sez. II, 14/04/2015, n.7466). 
In definitiva, le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente - 11 - propri, traendone ogni possibile utilità (cfr. Cass. 12344/1997; Cass. 3376/1988; Cass. 6458/2019; Cass. 8177/2022).  ### della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale del bene; la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, il che comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio nel godimento dell'oggetto della comunione ( 13261/2004; Cass. 7466/2015). 
Non si richiede allora che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento (cfr., testualmente, Cass. 14107/2012; Cass. 857/2019; Cass. 13503/2019; 41490/2021; Cass. 19939/2022; Cass. 2971/2023). Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. 18038/2020; Cass. Civ. sez. II, 10/01/2024, n. 980).  3.2. Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non sembra potersi affermare che l'utilizzo della cosa comune da parte dei convenuti abbia alterato la destinazione del bene o comunque abbia impedito all'attrice di farne pari uso, nei sensi che si vanno di seguito ad evidenziare.  ## spazio comune, di dimensioni al quanto modeste, è il seguente: - 12 - Orbene, non è, invero, revocabile in dubbio che i convenuti abbiano utilizzato tale area quale parcheggio della propria vettura, emergendo tale circostanza pacificamente sia dal materiale documentale/fotografico che dalle testimonianze raccolte. 
Nondimeno, quanto alla destinazione, non sono emersi in corso di causa ###]###
´GHSRVLWRµGLRJJHWWLGLFXLVLGXROHO·DWWULFHDEELDFRPSRUWDWRXQDDOWHUD]###]###·### differente destinazione impressa sul bene comune, essendo del resto difficile immaginare che il bene di cui si tratta potesse essere utilmente impiegato in maniera diversa da come lo hanno utilizzato i convenuti.  - 13 - Al contempo, la mera utilizzazione dell'area come parcheggio non sembra poter da sola determinare una trasformazione della destinazione del bene comune, che faccia acquisire a quest'ultimo una diversa consistenza materiale ovvero una nuova funzione che comprometta la facoltà di godimento dei comproprietari; d'altro canto, i testi sentiti hanno confermato che non vi sono elementi esteriori che segnalino l'avvenuta modificazione della destinazione del bene (“non mi risulta la realizzazione di segnaletica per delimitare i posti auto ( ; escludo la presenza di segnaletica orizzontale ( del ), come confermato anche dalla documentazione fotografica allegata.  3.2.2. La vera materia del contendere è, allora, il diritto di pari godimento del contitolare della cosa e, in particolare, a quanto è dato comprendere, per la sua destinazione a parcheggio. 
Per quanto concerne il pari uso del bene, deve rilevarsi che le testimonianze rese nel corso del giudizio non consentono di affermare indubitabilmente che il contegno tenuto dai convenuti abbia ostacolato o impedito il potenziale godimento che l'attrice poteva trarre dal bene comune. 
A riguardo, infatti, la circostanza, affermata dai testi di parte attrice per cui il portico sarebbe stato utilizzato dai convenuti come deposito di svariati oggetti (“sottostante a questo arco i sig.ri hanno posto gabbie per uccelli, vasi, giochi per i bambini, il mangime per i cani, innaffiatoi, occupando la zona; - a noi non è di fatto possibile utilizzare detta area perché è costantemente occupata dai convenuti” ( ; confermata pur parzialmente da quelli di parte convenuta (“occasionalmente ci può essere (sotto il loggiato) la bicicletta dei miei nipoti, una gabbia degli uccelli in estate, un innaffiatoio, un rastrello o una pala, nonché un trattore giocattolo dei miei nipoti o altri giochi simili” ( ) non pare però decisiva per affermare che ne sia stato compromesso il diritto di pari godimento da parte della sig.ra la stessa documentazione fotografica prodotta dall'attrice non mostra un ingombro dell'area tale da comprometterne l'utilizzo paritario da parte di quest'ultima. ### - 14 - Quanto al parcheggio, se infatti i testi di parte attrice hanno affermato che i convenuti “parcheggiano molto spesso le proprie autovetture nella corte comune” ( “La macchina è sempre lì parcheggiata giorno e notte salvo quando i sig.ri la utilizzano per andare a lavoro” ( , “quando nel 2021 ero lì residente la macchina c'era sempre ( , quelli di parte convenuta hanno evidenziato la saltuarietà di tali condotte (“occasionalmente accade che mio figlio parcheggia la sua vettura sotto il loggiato……accade che la lasci lì la notte se è brutto tempo” ( ; “può essere capitato di aver visto saltuariamente la macchina dei sig.ri parcheggiata lì” ( ) “a volte quando piove parcheggio anche io la macchina sotto il portico ma appena finisce il temporale la sposto immediatamente” ( ). Anche la documentazione fotografica - priva di data - non consente di collocare nel tempo e, quindi, di affermare che i convenuti parcheggiassero sistematicamente nella zona comune di cui al sub. 6, atteso che esse nulla dicono in merito alla effettiva continuità nel tempo del comportamento asseritamente pregiudizievole per l'attrice.  ### parte, non appare dirimente, ai fini della valutazione del rispetto della norma di cui all'art. 1102 c.c., la circostanza che fosse possibile o meno parcheggiare un'altra vettura sotto il portico in questione o che l'accesso alla zona fosse stato parzialmente intercluso con dei vasi: infatti, in mancanza di una servitù di passo carrabile a carico del piazzale di proprietà dei convenuti (part. 92, sub. 8) che consentisse all'attrice di raggiungere la proprietà comune con la propria autovettura, quest'ultima non avrebbe potuto concretamente godere del bene posteggiandovi un veicolo, di talché doveva ritenersi per certi versi “fisiologica” o, per meglio dire, inevitabile, l'impossibilità di pari godimento del bene dal punto di vista della possibilità di posteggio. 
I comunisti, infatti, possono fare parimenti uso della cosa “secondo il loro diritto”, per cui, nella vicenda in esame, non poteva essere leso il diritto dell'attrice di accedere all'area porticata con un veicolo a motore, per l'assorbente considerazione che, attualmente, l'accesso a tale portico che è (come si dirà) intercluso da ambo i lati dalla proprietà dei convenuti con un veicolo non è ### - 15 - possibile, mentre non risulta preclusa la possibilità di godere di quella stessa area in altro modo.  3.3. Ed allora, al riguardo, può solo ribadirsi, quanto alla collocazione di giochi, biciclette, innaffiatoi, gabbie per uccelli, che le due fondamentali limitazioni poste dall'art. 1102 c.c., all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante, entro i limiti ora ricordati, di servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (cfr., fra le tante, Sez. 2, 06/03/2019, n. 6458; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 06/05/1988, n. 3376), atteso che anche la violazione dei più rigorosi limiti nell'uso delle cose comuni implica la nozione stessa di occupazione che, secondo il senso letterale della parola adoperata, comporta la verifica di una condotta materiale implicante una presa di possesso attuata con modalità tali da sottrarre ogni possibilità di godimento da parte degli altri condomini. 
Quanto al parcheggio degli autoveicoli deve ritenersi, per le ragioni esposte, che la stessa proprio in ragione dell'attuale conformazione dei luoghi e dell'interclusione di quell'area comune, non costituisca pregiudizio alla transitabilità (certamente pedonale per il tramite della passerella) o la contemporanea fruibilità da parte dell'altro contitolare (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640; Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2019, n. 7618), attualmente impossibilitato ad accedere con veicoli a motore in tale area. 
Pertanto, in conclusione, non pare possibile ritenere accertato che gli odierni convenuti abbiano fatto un utilizzo della cosa comune contrario al disposto dell'art. 1102 c.c. sia dal punto di vista della destinazione che del pari uso del bene, per cui non vi sono motivi per vietare per il futuro le condotte da questi tenute in passato, né tantomeno di assistere l'obbligo di non facere discendente dalla norma in esame con una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art.  614bis c.p.c.  - 16 - 4. ###Ù #### 1051 C.C. E 1052 C.C.: ###. 92/4 La domanda con la quale la parte attrice ha chiesto una pronuncia costitutiva di servitù di passaggio, pedonale o carrabile, è solo parzialmente fondata nei limiti che verranno in seguito specificati.  4.1. Giova, invero, osservare in punto di diritto che l'istituto disciplinato dagli artt. 1051 e ss. c.c. risponde all'esigenza di consentire l'accesso alla via pubblica del fondo intercluso (ma anche di quello non intercluso, in presenza di determinati presupposti) quando non sia procurabile dal proprietario senza eccessivo dispendio o disagio, al fine di consentire l'uso migliore dei fondi da parte dei relativi titolari. 
Il ventaglio di tutele offerte dalla ### del titolo VI del libro III del ### è invero variegato. 
Il solo art 1051 ne contempla due di contenuto ed oggetto diverso: mentre la domanda di costituzione ex novo del passaggio coattivo ai sensi dei commi 1 e 2 è sperimentabile, appunto, solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare, quella di cui all'art. 3 presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento. 
Ancora diversa, anche sotto il profilo del titolo, è la domanda ai sensi del successivo art. 1052 c.c., che consente la costituzione ex novo di una servitù a vantaggio del fondo non intercluso, purché l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. 
Più nel dettaglio, l'art. 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente. 
Il successivo art. 1052 contempla, invece, l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto - 17 - o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103)1.  ###.C. ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. n. 7996/1991) qualora il titolare di servitù di passaggio pedonale sul fondo altrui, deducendo che le 1 Le originarie ristrettezze della lettera della legge sono state superate accedendo ad un'interpretazione della disposizione suddetta, conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999, secondo cui la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, non essendo ragionevole, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici (Cass. Civ., 16 aprile 2008 10045). 
La Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1 possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo. La corte ha infatti ritenuto che il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, abbia inteso ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Questa limitazione, che considerava prive di ogni rilievo ai fini della costituzione del passaggio coattivo le esigenze abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile, è apparsa incostituzionale al giudice delle leggi, ai sensi degli artt. 2, 3, 32 della ### Astraendo dallo specifico ambito della tutela delle persone portatrici di handicap, la pronuncia in esame sembra aver riconosciuto che l'istituto della servitù coattiva di passaggio non sia più limitato a un'ottica dominicale e produttivistica, ma proiettato anche in una prospettiva dei valori della persona che deve permeare di sé anche statuto dei beni e, in genere, i rapporti patrimoniali, in conformità con la funzione sociale della proprietà riconosciuta dall'art. 42 Cost. (Cassazione civile sez. II, 03/08/2012, n.14103). In ogni caso, la tutela della proprietà può essere comunque efficacemente garantita attraverso l'ordinario giudizio di contemperamento dei contrapposti benefici e svantaggi che la servitù determina rispettivamente sul fondo dominante e su quello servente.  - 18 - proprie esigenze di coltivazione esigono anche il transito veicolare, chieda non l'ampliamento di tale preesistente passaggio, in quanto non attuabile, né la costituzione di passaggio coattivo su un fondo diverso, bensì la costituzione di un nuovo passaggio coattivo su altra porzione dello stesso fondo servente, la relativa domanda esula dalle previsioni dell'art. 1051 c.c., comma 3 e rientra nella disciplina dettata dall'art. 1052 c.c., in tema di passaggio a favore del fondo non intercluso, restando consequenzialmente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma (in senso conforme Cass. n. 1597/1981, secondo cui, proposta da chi ha un passaggio sul fondo altrui domanda di ampliamento del passaggio stesso per il transito dei veicoli, a norma dell'art. 1051 c.c., comma 3, costituisce domanda nuova, e non modificazione di quella proposta, la domanda volta ad ottenere, nella constatata impossibilità tecnica di realizzare detto ampliamento, un passaggio coattivo su un diverso tracciato, a norma dell'art. 1052 c.c., trattandosi oltre che di un diverso petitum anche di una diversa causa petendi, venendo in evidenza - nella nuova situazione - le esigenze dell'agricoltura e dell'industria o le esigenze abitative, laddove, nella domanda originaria, assume rilievo la coltivazione e il conveniente uso del fondo; in senso sostanzialmente conforme anche Cass. n. 5168/1985). 
Peraltro, la differenza tra le due ipotesi normative è stata costantemente ribadita nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi anche di recente affermato che (Cass. n. 14788/2017; Cass. ###/2017) in tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c., allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto officio iudicis, ex art. 1052 c.c. e che in tale ultimo caso la costituzione della servitù è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza - 19 - compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego. 
Emerge quindi in maniera evidente che la norma di cui all'art. 1052 c.c., impone una valutazione diversa e ben più rigorosa di quella invece richiesta dall'art. 1051 c.c., per l'ipotesi di interclusione assoluta ovvero di ampliamento del passaggio preesistente, come appunto ribadito da Cass. n. 5489/2006, che ha affermato che la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, potendo quindi essere ravvisato solo se il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola (conf. Cass. n. 15110/2000, secondo cui per accogliere la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, il giudice non può limitarsi ad accertare l'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità ad ampliarlo, ma deve altresì accertare se la maggiore utilità che ne deriverebbe risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c., che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto; conf. Cass. 3125/2012, nonché Cass. n. 8196/1990, che evidenzia che la previsione di cui all'art. 1052 c.c., pur avendo in comune con quella contemplata dall'art. 1051 c.c., comma 3, il presupposto di una uscita già esistente sulla via pubblica, ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile anche a danno di altro fondo nel concorso però del riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria delle peculiari esigenze poste dalla legge).  - 20 - Le situazioni di fatto tenute a mente dalle disposizioni di cui all'art. 1051 c.c., comma 3 e 1052 c.c. sono quindi ben diverse: mentre la prima disciplina la domanda di ampliamento di una servitù di passaggio coattivo in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, l'art. 1052 presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio, atteso che i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art.  1051 c.c., comma 1), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051 c.c., comma 3), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.); Cass. n. 9643/1994; Cass. n. 6673/2005). 
Vengono quindi in considerazione disposizioni regolanti situazioni diverse in fatto, così come sono diversi gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'art. 1051 c.c., comma 3, tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'art. 1052 c.c., prevedendo che il passaggio richiesto può essere concesso dal Giudice o solo qualora venga accertato che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mira a tutelare un effettivo interesse della collettività (Cassazione civile sez. II, 15/10/2007, n.21597).  4.2. Al fine di procedere alla trattazione delle domande svolte dall'attrice non è superfluo riprendere la descrizione dei luoghi che si è sopra indicata che identificano la proprietà comune e le proprietà esclusive delle parti: - 21 - Ora, l'attrice nelle proprie conclusioni chiede le costituzioni di due servitù e, segnatamente, ### la costituzione ### ide ntificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 4 e ### in favore del fondo in comproprietà tra le parti del presente giudizio (identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 6. 
La domanda di costituzione di servitù si muove, dunque, lungo due direzioni la particella 92/4 di proprietà esclusiva e la particella 92/6, cioè il bene comune in contitolarità.  4.2.1. In tale quadro, è bene ricordare, allora, che già esiste tra le parti una costituita servitù di passaggio pedonale, insistente nella zona di cui alla p.lla 92 sub. 8 ed in favore per l'appunto della part. 92/4, che è quella delimitata dalla passerella in muratura e ringhiera. 
Al fine di una più chiara comprensione, il tratto interessato è il seguente, per come ben ritratto nelle foto di cui al doc. 8 del fasc. di parte attrice: [...] ### - 22 - Ciò consente di ritenere che il fondo di proprietà della sig.ra di cui alla part. 92, sub 4 non è più intercluso, risultando il cortile dei sig.ri e già gravato da una “servitù perpetua di passaggio ### particella 92/3 del foglio 2 di proprietà dei convenuti, in corrispondenza della scalinata esterna fino al portone esterno di ingresso della porzione di fabbricato di sua (della sig.ra ndr) proprietà” (cfr. note conclusive parte attrice, pag. 9). 
Al contempo, però, l'attrice, nel momento in cui vuole di fatto estendere la servitù anche fino all'accesso posto al lato est propone la costituzione di una nuova servitù gravante non più ### sulla particella 92/8 ma ### sulla particella 90.  4.2.2. Ciò posto, si ritiene pertanto che la domanda attrice possa essere interpretata e dunque vagliata in almeno due direzioni nel senso che: - la servitù a vantaggio del fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6 andrebbe costituita ai sensi ### fondo integralmente intercluso e trattandosi di una servitù non esistente; ### - 23 - - la servitù richiesta a vantaggio del fondo di proprietà di di cui alla part. 92, sub. 4, costituisce un ampliamento della servitù pedonale già esistente sul fondo 92/8, e, contemporaneamente, dà luogo alla costituzione di una nuova servitù, comunque di un fondo non intercluso risultando il fondo già munito di un accesso alla via pubblica tramite una servitù di passaggio pedonale, giacché la stessa va ad interessare una porzione di fondo, la part. 90 di proprietà dei convenuti, mai gravata da servitù.  4.3. Tanto premesso, in relazione alla part. 92, sub. 4, la sig.ra chiede la costituzione coattiva di una servitù anche carrabile che vada ad affiancare (recte: arricchire i contenuti di) quella pedonale già esistente per raggiungere l'ingresso della propria abitazione. 
In effetti la parte attrice, nel qualificare il fondo come assolutamente intercluso, sostiene che l'ingresso posto sul lato est dell'abitazione di cui al sub. 4 (che conduce al locale adibito a deposito) e l'area di proprietà comune con i convenuti di cui al sub. 6 siano assolutamente interclusi dall'accesso alla pubblica via. 
Tuttavia, mentre non sembra potersi dubitare (anche perché trattasi di circostanza non contestata) che ciò valga per il fondo comune di cui al sub. 6 atteso che lo stesso non è effettivamente raggiungibile dalla strada (essendo parimenti incontestato che la servitù di passaggio di cui gode la proprietà dell'attrice arrivi fino alla porta d'ingresso e non anche all'area di cui al sub. 6, pur essendo questa assai prossima alla porta) e quindi possa dirsi a rigore “circondato da fondo altrui”, lo stesso non può affermarsi per la part. 92/4 e 92/5, a vantaggio del quale, in sostanza, l'attrice richiede l'ampliamento. 
Al contempo, come si accennava al termine del punto che precede, la costituzione di tale servitù interesserebbe non solo il fondo 92/8 già gravato da servitù, ma anche il fondo 90, mai interessato da alcun ius in re aliena. 
Deve essere precisato, infatti, che nonostante nelle conclusioni rassegnate dall'attrice il fondo di cui alla part. 90 non sia espressamente indicato come ### - 24 - “servente”, ma solo quello di cui alla part. 92, sub. 8, tuttavia, perché possa essere consentito all'attrice, come richiesto, l'accesso pedonale e carrabile all'ingresso sul lato est della propria abitazione, la servitù dovrebbe necessariamente gravare anche sulla part. 90.  4.3.1. Ebbene, la richiesta di ampliamento e comunque di una costituzione ex novo della servitù in favore del fondo 92/4 in relazione alla porta collocata sul lato est ove è posto il locale adibito a deposito di sua proprietà non può essere accolta. 
Anzitutto, si osserva che, come confermato dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass., ordinanza n. 19754/2022), le condizioni necessarie per l'ampliamento della servitù ex art. 1051 terzo comma c.c. sono: la preesistenza di una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento, necessità dell'ampliamento per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante, e che quest'ultimo sia intercluso in senso relativo, vale a dire inesistenza di uscita diretta sulla pubblica via (cfr. Cass. n. 739/2012). 
È stato poi chiarito che l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051 c.c., comma 3, va riferito all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, anche con veicoli a trazione animale o meccanica, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando non consenta il passaggio anche con veicoli (Cass. n. 5589/1982).  ###, è certamente possibile che il titolo costituisca soltanto un diritto di passaggio pedonale pur là dove la situazione dei luoghi consentirebbe materialmente il transito di veicoli (Cass. n. 2330/1971). 
Nondimeno, con riferimento alla particella 92/4, l'attrice chiede l'allargamento della servitù pedonale già in essere - sostanzialmente sussumendo la prospettazione nell'ambito della nuova costituzione di una nuova servitù - senza una più puntuale deduzioni delle ragioni che dovrebbero giustificare - 25 - siffatto ampliamento, che, nei fatti, determinerebbe il riconoscimento dell'allargamento della servitù di passaggio essenzialmente al fine di usufruire di una maggiore mera comodità nell'attraversamento del fondo, senza dimostrare in alcun modo che tale ampliamento si renda necessario per specifiche esigenze.  4.3.2. Sul punto si osserva che la giurisprudenza maggioritaria richiede al Giudice di accertare che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo dominante nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare e se sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, sent. 4 marzo 2003, n. 3184). 
Nel caso di specie, parte attrice, con riferimento alla part.92/4 e 92/5, già titolari di una servitù di passaggio pedonale, non ha provato che l'ampliamento si rende necessario a seguito delle effettive e concrete mutate esigenze e non ha neppure dimostrato che tale ampliamento consentirebbe un migliore sfruttamento dello stesso (cfr., in questi termini, Cass. n 382 del 13 gennaio 2010, secondo cui in tema di servitù prediali, la necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma del comma 3 dell'art. 1051 c.c., va collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione.) In altri termini, non è stata dedotto né è stato chiesto di provare quali siano le concrete necessità di ampliamento del passaggio. 
Al riguardo occorre inoltre precisare che, secondo l'orientamento dominante che si ritiene di condividere l'ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante (cfr. Cass. sez II, 4 marzo 2003, n. 3184).  - 26 - 4.3.3. Ed ancora, quanto alla servitù da costituire a vantaggio dell'immobile di cui alla particella 92, sub. 4, in relazione ad un suo prolungamento sull'altra porzione di terreno di cui alla part. 90, non ne ricorrono all'evidenza i presupposti. 
Premesso che, come più volte ribadito, il fondo 92/4 già è titolare di una servitù di passaggio pedonale che conduce chiaramente all'ingresso sul cd. lato ovest, nel caso di specie, la costituzione di una servitù al fine di favorire la medesima particella in relazione alla porta collocata sul lato est (prospiciente alla proprietà dei convenuti) non pare tuttavia ragionevole all'esito del contemperamento dei benefici e svantaggi che ne trarrebbero le parti. 
Il contemperamento dei vantaggi/svantaggi a carico delle parti, infatti, impedisce di estendere la servitù anche al fondo di cui alla particella 90, di proprietà di e oltre a quello di cui alla part. 92, sub.  8, per consentire l'accesso all'abitazione dell'attrice anche dalla porta “sul retro” (che conduce ad un locale adibito a deposito) prospiciente sulla proprietà e , part. 90). 
È ben vero che la S.C. ha ricordato che ha già avuto modo di precisare che in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. 
Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti ### - 27 - interessi (### 2, n. 17156, 26/6/2019, Rv. 65434102; conf. Cass. n. 14102/2012; di recente, Cass. Civ. sez. II, 23/04/2024, n. 10944). 
Nondimeno, tale ingresso non costituisce l'unica via d'accesso all'abitazione, e il locale adibito a deposito è comunicante con il resto della casa e dunque con l'ingresso principale (a sua volta collegato alla via pubblica dalla servitù pedonale già esistente). 
Proprio per tale ragione, tenuto conto che quanto alla part. 92, sub. 4 la sig.ra chi ede la costituzione coattiva di una servitù anche carrabile certamente nuova nella parte in cui interessa un'altra particella che vada ad affiancare quella pedonale già esistente per raggiungere l'ingresso della propria abitazione, non può che farsi riferimento all'art. 1052 c.c., dal momento che, come detto, la possibilità di richiedere una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051, commi 1 e 2 c.c. pare preclusa dall'interclusione non assoluta del fondo di proprietà dell'attrice. 
Applicando tali principi al caso in esame, il riconoscimento dell'ampliamento della servitù o la costituzione di una ulteriore servitù anche in tale parte si tradurrebbero esclusivamente in un indebito vantaggio per il fondo dominante. 
Ed infatti, pare eccessivamente gravoso costituire una servitù pedonale e carrabile anche a carico anche della part. 90 a fronte del beneficio estremamente limitato che ne trarrebbe quello servito. 
Come correttamente rilevato da parte convenuta, infatti, il locale deposito è accessibile anche dall'ingresso principale dell'abitazione della sig.ra per cui pare sostanzialmente indifferente per quest'ultima entrarvi dalla porta davanti o da quella sul retro; tanto più che tale ultimo ingresso non presenta i caratteri di una autorimessa (per la quale sarebbe comprensibile la necessità di accedervi mediante autoveicoli) ma è sostanzialmente identica nelle dimensioni a quella principale, con l'unica differenza di essere più prossima al locale deposito.  4.3.4. A riguardo viene in ausilio, nuovamente, il materiale fotografico in atti: ### - 28 - Non vi sono quindi i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio pedonale o carrabile a carico dei fondi di proprietà di e ce nsiti al catasto fabbricati del Comune di ### foglio 2, particella 90 e foglio 2, part. 92, subalterno 8, in favore del fondo di proprietà della sig.ra di cui al foglio 2, part. 92, sub. 4. 
Sicché alcuna ulteriore servitù può essere apposta, giacché la proprietà della part. 92/4 gode già di una servitù pedonale mentre la servitù carrabile in favore del lato est si risolverebbe in un soverchio aggravio per il fondo servente potendo la relativa utilità essere apprezzata unicamente in funzione della porta di accesso collocata sul lato est che affaccia integralmente sulla corte esclusiva di proprietà dei convenuti ben potendo l'accesso al locale adibito a deposito essere curato mediante dal lato già beneficiario della servitù di passaggio, non risultando neanche contestato che il vano dispensa è collegato internamente da un ###·###·##### - 29 - ### canto, le esigenze di carico e carico riferite dall'attrice (riferite alla spesa, al mobilio o altro oggetto pesante) ben possono essere salvaguardate con la costituzione della servitù sulla bene comune di cui al paragrafo che segue, giacché l'utilità di questa deve ragionevolmente ritenersi assorbita dalla costituzione, con questa sentenza, di servitù coattiva pedonale e carrabile a vantaggio del fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6: l'attrice potrebbe ben scaricare la spesa o spostare pesi da un'automobile posteggiata sotto il portico comune all'ingresso principale della propria abitazione, sito a pochissimi metri di distanza, senza che si renda necessario gravare il fondo dei convenuti di una ulteriore servitù rispetto a quella già esistente sulla passerella pedonale.  5. segue: ###Ù #### 1051 C.C. E 1052 C.C.: ###. 92/6. 
È, invero, non controversa l'interclusione del fondo comune non censibile contraddistinto alla part. 92/6. 
Quanto al fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6, una volta provata in giudizio dal proprietario, come nel caso in esame, l'interclusione del fondo, spetta al giudice del merito dettare le modalità di attuazione e di esercizio della servitù coattiva, nell'osservanza dei criteri dettati da ### civile in relazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento della utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente. 
Ogni dubbio che residui al riguardo sulle modalità di esercizio della servitù coattiva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della legge economica del minimo mezzo (Cassazione civile, sez. II, 27/08/2020, 17940, Cass. Sez. 2, 24/06/1965, n. 1324; Cass. Sez. 2, 07/03/1956, n. 674). 
Nel caso di specie, l'utilità della limitazione imposta alla proprietà servente, cui il codice si riferisce con la locuzione “conveniente uso del […] fondo”, va intesa con riferimento a qualunque utilità di cui il fondo dominante sia suscettibile riguardo al suo stato di fatto attuale, al fine di assicurare il godimento del bene nel modo più ampio.  - 30 - Orbene, l'assetto proprietario complessivo sull'immobile di cui alla particella 92 evidenzia indubbiamente che la proprietà dell'attrice e quella comune siano sostanzialmente “circondate” da quelle degli odierni convenuti, di talché è indubbio che la sig.ra possa trarre una maggiore utilità nel godimento del bene, non limitato alla mera comodità, dalla possibilità di raggiungere la zona di proprietà comune di cui al sub. 6 anche con veicoli a motore. 
A sostenere il contrario, infatti, verrebbe permesso ingiustificatamente ai convenuti di continuare ad essere sistematicamente avvantaggiati nel godimento del bene in questione, anche raggiungendo l'area con le proprie automobili, per il solo fatto che il loro cortile (part. 92, sub. 8) è collegato sia alla via pubblica che al portico comune. 
È evidente che vi sia una utilità per l'attrice consistente nella possibilità, mediante la costituenda servitù, di godere del bene comune non censibile in misura almeno potenzialmente analoga ai vicini di casa. 
Delle due l'una: o la possibilità di accedere al portico con veicoli a motore costituisce una mera “comodità” e quindi tale facoltà di godimento sarebbe superflua e rinunciabile anche per i convenuti, oppure costituisce un'utilità che anche l'attrice ha diritto di trarre dalla cosa in qualità di comproprietaria, la cui fruizione non può che essere, materialmente, garantita dal riconoscimento all'attrice della possibilità di raggiungere, anche con un veicolo a motore oltre che a piedi, quell'area.   Quanto all'aggravio del fondo servente, l'alternativa attuativa che consente di evitare un peso eccessivo all'immobile part. 92, sub. 8, è quella che riconosce semplicemente il diritto al passaggio carrabile e pedonale (da esercitarsi quest'ultimo per il tramite della passerella che già viene utilizzata per la fruizione della servitù pedonale esistente) a vantaggio del fondo di cui al sub. 6, senza che si renda necessario recintare “un'altra area contigua alla passerella in muratura su cui l'attrice già esercita il passaggio pedonale” (come paventato in comparsa di costituzione, pag. 12). ### - 31 - Premesso che siffatta proposta è avanzata dai convenuti quale reductio ad absurdum, evidenziando come una tale soluzione “…finirebbe per avvantaggiare ingiustamente l'area adiacente l'immobile della sig.ra , che verrebbe quindi a costituirsi una vera e propria pertinenza di fatto, a danno di quella degli odierni convenuti che vedrebbero ulteriormente ed ingiustamente ridotto il proprio cortile…”, a riguardo è possibile osservare, da un lato, che la fallacia di tale argomentazione emerge sol che si consideri che in tal modo si finirebbe col privare l'attrice di una delle facoltà di godimento connesse alla situazione di contitolarità di quella parte comune (l'accesso anche con un veicolo) e, dall'altro, che non si ravvisano in concreto le peculiari esigenze di sicurezza evidenziate dai convenuti, in ragione dell'asserito utilizzo del piazzale di cui alla part. 92, sub. 8 (per le passeggiate del figlio minorenne di per il passeggio dei cani, come area ricreativa della ### gestita dai . 
Infatti, il transito dei veicoli nel piazzale è destinato ad avvenire a velocità estremamente moderata, confacente ad un cortile prospiciente un'abitazione, prestando l'attenzione dovuta in caso di presenza di persone o di animali e al solo e limitato fine di raggiungere il bene comune di cui alla part. 92/6. 
Del resto, non pare che possa essere seriamente compromessa da una servitù come quella domandata dall'attrice la possibilità di svolgere le attività cui il piazzale, a detta dei convenuti, sarebbe adibito. 
In definitiva, in merito al contemperamento dei contrapposti interessi delle proprietà, se pure è vero che l'utilità che la servitù garantirebbe all'attrice non è esiziale, dato che la proprietà comune sarebbe comunque raggiungibile a piedi dalla passerella esistente e l'ingresso dell'abitazione della dista pochi metri dalla via pubblica, è altrettanto certo che pure l'aggravio a carico del fondo servente è decisamente minimo, consistendo semplicemente per i convenuti nel tollerare il passaggio sul piazzale di automobili diverse dalle proprie per raggiungere un fondo comune che, per uno dei comunisti, è, allo stato chiaramente intercluso. ### - 32 - Infine, va precisato che non riveste carattere ostativo alla costituzione della servitù in questione la natura del fondo servente (ovvero, quello di cui alla part.  92, sub, 8), che sembrerebbe farlo ricomprendere tra “le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti” normalmente esenti dalle servitù coattive, ai sensi dell'art.  1051, comma 4 c.c. (applicabile anche al successivo art. 1052 c.c. in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto). 
Come già ricordato, d avviso della costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la norma non deve essere interpretata nel senso che stabilisca un'esenzione assoluta delle aree indicate, cortili, giardini, aie, dalle servitù di passaggio, ma solo un criterio di scelta, ove questa sia possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di costituzione della servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti siffatte aree (Cassazione civile sez. II, 15/05/2008, n.12340). 
Pertanto, la tutela dell'integrità delle case di abitazione e delle loro pertinenze, pure accordata dal legislatore, deve ritenersi soccombente ogni qualvolta la necessità di costituire giudizialmente una servitù non possa essere altrimenti soddisfatta. 
Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti, emerge che non vi sono percorsi alternativi per raggiungere il fondo dominante (ovvero, quello di cui alla part. 92, sub. 6) a quello che prevede l'attraversamento del piazzale di proprietà dei convenuti (da questi a più riprese definito “cortile”), con conseguente irrilevanza nel caso di specie dell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4 Non vi sono dunque ostacoli in fatto e/o in diritto a che possa costituirsi una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo censito al catasto fabbricati del Comune di ### foglio 2, part. 92, subalterno 8, in favore del fondo comune non censibile di cui al foglio 2, part. 92, sub. 6.  6. #### In conclusioni deve essere dichiarata la cessata materia del contendere quanto all'accertamento della contitolarità del bene comune relativo alla part. 92/6.  - 33 - Deve essere costituita una servitù carrabile (non anche pedonale perché quella pedonale esistente già consente di raggiungere la particella 92/6) in favore di detta particella, gravante su quella 92/8. 
Tutte le altre domande devono essere rigettate. 
Non vi è luogo a provvedere sull'indennità, avendo parte convenuta fatto riserva di agire in tal senso. 
Le spese vengono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di accertamento circa la domanda articolata sub A) della citazione limitatamente alla natura di bene comune non censibile del subalterno 6 part. 92; ➢ Accertato e dichiarato il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carrabile e pedonale nei sensi di cui in motivazione, sul fondo di proprietà dei convenuti e per l e rag ioni di cui in mot ivazione, costituisce una servitù coattiva di passaggio carrabile, sul fondo di proprietà di e , identificato al ### fabbricati del Comune di ### al ### 2, part. 92, sub. 8, in favore del bene comune non censibile in comproprietà tra le parti del presente giudizio, identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 6; ➢ Rigetta ogni altra domanda; ➢ Compensa integralmente le spese di lite.  ### li 28 ottobre 2024 ### - 34 - 

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 3284/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
1

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1487/2024 del 28-08-2024

... trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con decreto del 23/5/2023, il ### di ### ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente (presidente del collegio) e relatrice dott.ssa ### chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 31/1/2024, all'esito dell'udienza del 10/1/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, dal momento che le parti ne avevano già usufruito. *** 6.### è infondato. 6.1 I primi cinque motivi di gravame, tra loro strettamente connessi, sono privi di pregio. La Corte rileva, infatti, che le valutazioni compiute dal primo giudice e anche dal ### in ordine all'inidoneità della via dei ### e della strada (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei ### dott. ### relatore dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 278/2020 promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti ### e #### APPELLANTE nei confronti di e con il patrocinio dell'Avv.to ### APPELLATI avverso la sentenza n. 7/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il #### la parte appellante: ### l'Eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ### integralmente l'impugnata decisione per la indimostrata sussistenza di ogni e qualsiasi requisito soggettivo di esercizio di attività agricola sotto forma di azienda familiare o societaria, mancata iscrizione a categorie che rappresentano interessi nel settore agricolo e di allevamento, svolgendo le convenute attività lavorative in altri settori merceologici né avendo ### controparte dimostrato di aver concesso ad altri soggetti l'utilizzo dei suddetti terreni, per gli usi di cui sopra, ###. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.  ###: ### l'### ma Corte adita, ex. Art. 345 c.p.c. 3° comma, previa ammissione dei documenti consistenti in immagini fotografiche di cui all'istanza di sospensiva discussa all'udienza del 19.08.2020, rinnovazione della CTU esperita in primo grado e ammissione dei seguenti capitoli di prova, con indicazione del teste ### , residente in ### frazione ### 1) Vero che in data ### con il vostro trattore di media portata come da foto che Vi si mostrano avete percorso tutta la via ### transitando anche avanti alla proprietà onde trasportare carichi di blocchetti in cemento per realizzare una costruzione sulla vostra proprietà confinante a sud con quella delle 2) ### se nei vari tragitti avete invaso o occupato la proprietà dell' 3) ### che in data ### siete transitato sulla stessa Via dei ### con la ### autovettura per tutta la sua estensione. ### in toto la impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che nessun diritto di passo può essere attribuito ai terreni di proprietà delle convenute contrassegnati dai mappali n° 1285, 1286 e 1287 di modestissima consistenza - equivalenti ad un'area di rigore di un campo da calcio - con gravissimo danno all'attività commerciale della società appellante (parcheggio ristorante) in presenza di un agevole percorso alternativo comunemente utilizzato.. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. ###: riformare in ogni caso la impugnata decisione causa la palese violazione dell'art. 1053 c.c., non essendo stata quantificata e disposta indennità alcuna a favore della proprietà del fondo servente. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”. 
Per la parte appellata: ### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per le ragioni esposte nel presente atto: - rigettare l'appello promosso da i n quanto infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare la ### sentenza n. 7/2020 del Tribunale di Lucca; - con vittoria di spese legali, anche per la fase inibitoria conclusasi con l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 351, oltre rimborso forfettario e oneri accessori come per legge.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La ha interposto gravame avverso la sentenza n. 7/2020 pubblicata il ###, con la quale il Tribunale di Lucca - definendo il giudizio promosso, nei confronti della società, da e - ha costituito servitù coattiva di passo carrabile, ex art. 1052 c.c., sulla strada già esistente nella proprietà di parte appellante (terreni posti nel comune di #### fraz.  ### loc. ### identificati catastalmente alla part. 11000, fg.51, mapp.li 23, 24 e 675) in favore dei terreni agricoli confinanti, di proprietà delle sorelle (mapp.li 1285, 1286 e 1287), e ha rigettato la negatoria servitutis avanzata in via riconvenzionale da condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.254,00 per compensi, e delle spese di ### 2. Il Tribunale di ### adito dalle con la pronuncia impugnata, ha rigettato la domanda principale avanzata dalle attrici di usucapione del diritto di servitù di passo sulla strada sopra descritta per difetto del requisito temporale del possesso ventennale e ha accolto la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c., sulla base delle seguenti considerazioni: -i terreni attorei, identificati dai mappali 1285, 1286 e 1287, non sono interclusi perché raggiungibili tramite percorso interpoderale che si diparte dalla via vicinale dei ### Pertanto, sulla base di tale considerazione ha escluso l'applicabilità dell'art.1051 c.c. e invece ha proceduto ad accertare ai sensi dell'art. 1052 se tale accesso sia sufficiente ed adeguato ai bisogni dei terreni medesimi; - in base alla CTU e alle prove assunte è emerso che la suddetta via di accesso non sarebbe percorribile dai mezzi necessari al trasporto di animali, giacché sui fondi non sono allevati solo animali da cortile, ma anche animali da macello ###. Inoltre, il CTU ha evidenziato che in alcuni tratti il tracciato non è ### facilmente percorribile neppure da mezzi di minori dimensioni, potendosi passare esclusivamente con motocoltivatori o veicoli di dimensioni analoghe. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste ; - ha escluso l'esistenza di percorsi alternativi sia sul fondo di terzi, sia sul fondo della società convenuta, dal momento che il tracciato stradale, già esistente e asfaltato, di appena 150 metri conduce al piazzale antistante al ristorante di proprietà della società convenuta, piazzale dal quale si diparte la strada sterrata che conduce ai terreni di proprietà delle attrici.  3.Con l'atto di gravame la ha esposto le seguenti doglianze: a) la decisione del primo giudice si sarebbe basata sull'erronea stima, compiuta dal ### dell'estensione della proprietà delle Il tecnico ha indicato la misura della superficie dei terreni delle attrici in mq 5280,00, sebbene mq 3530 siano costituiti da terreni boschivi posti a distanza di più di un chilometro dai terreni seminativi della superficie, quindi, di appena mq 1750,00. Questi ultimi sono gli unici e prossimi a via dei ### b) nonostante le ridotte dimensioni del terreno al quale le parti attrici necessitano di accedere il CTU e quindi il giudice hanno valutato l'inidoneità del percorso esistente rappresentato da via dei ### e dalla strada interpoderale utilizzando un trattore dei più voluminosi in commercio, come se in quel piccolo campo si coltivassero quintali di grano, di patate e si allevassero decine di animali da latte e da macello. Per le necessità del piccolo fondo sarebbe sufficiente il trattore delle dimensioni raffigurate nelle foto prodotte all'udienza del 10/7/2019, condotto dilettantisticamente solo dal padre delle attrici che svolgono tutt'altra attività; c) il CTU, dopo aver negato l'idoneità della strada interpoderale esistente, non ha neppure verificato se nei terreni vicini, dove non sono esercitate attività commerciali - come nell'area, antistante al ristorante gestito da destinata a parcheggio della clientela - vi fosse la possibilità di fruire di percorsi alternativi al fine di non gravare tale area, destinata ad uso commerciale di ### d) il Tribunale, costituendo la servitù coattiva sull'area, pertinenza del ristorante di ha violato l'art. 1051 ult. co c.c. che esclude la costituzione di servitù coattive, “le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”; e) stante l'impossibilità di costituire servitù coattive, utilizzando il parcheggio del , il Tribunale avrebbe dovuto richiamare il tecnico al fine di verificare la possibilità di rendere fruibile via dei ### ovvero al fine di individuare percorso alternativo anche parallelo ad essa sui confinanti terreni agricoli; f) il Tribunale ha erroneamente liquidato le spese nell'importo assai rilevante di € 7254,00, nonostante l'esiguo valore della causa, ponendolo interamente a carico di sebbene la domanda avanzata dalle i n via principale e la prima domanda dalle stesse avanzata in via subordinata siano state entrambe rigettate. Le stesse avrebbero dovuto essere compensate per almeno 2/3, ponendo a carico della società convenuta solo un terzo delle stesse. 
Ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata in base alle conclusioni, riportate in epigrafe, assunte anche in via istruttoria, chiedendo l'ammissione della nuova documentazione allegata all'atto di appello, comprovante l'idoneità della strada esistente di via dei ### e della strada interpoderale a soddisfare le esigenze del fondo della 4.Si sono costituite e l e q uali hann o c ontestato l a fondatezza dell'appello e hanno eccepito l'inammissibilità della documentazione nuova prodotta con l'atto di appello, per violazione dell'art. 345 c.p.c.. Hanno evidenziato che, in base al costante insegnamento della S.C., “l'esenzione dalla servitù di passaggio che il comma 4, dell'art. 1051 c.c., prevede a favore di case, cortili, giardini ed estensibile per analogia alle attività produttive, troverebbe applicazione solo nel caso in cui le esigenze poste alla base della richiesta di servitù possano essere soddisfatte mediante l'individuazione di percorsi alternativi. Nel caso che ci occupa, però, come chiaramente emerge dalla CTU ### realizzata nel primo grado di giudizio, le altre due vie esistenti, vale a dire la Via dei ### e la via interpoderale, non sono di fatto praticabili e, pertanto, non possono soddisfare le esigenze di passaggio delle sigg.re ” Hanno quindi insistito nella conferma della sentenza impugnata, anche in punto di regolamentazione delle spese processuali.  5.Con ordinanza del 19/8/2020, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
La causa è stata trattenuta in decisione in data ###, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Con decreto del 23/5/2023, il ### di ### ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente (presidente del collegio) e relatrice dott.ssa ### chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023. 
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 31/1/2024, all'esito dell'udienza del 10/1/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, dal momento che le parti ne avevano già usufruito.  ***  6.### è infondato.  6.1 I primi cinque motivi di gravame, tra loro strettamente connessi, sono privi di pregio. 
La Corte rileva, infatti, che le valutazioni compiute dal primo giudice e anche dal ### in ordine all'inidoneità della via dei ### e della strada interpoderale a soddisfare le esigenze del fondo delle sorelle non è stato inficiato da ### alcun errore circa l'estensione del fondo dominante. Se è vero che sono state descritte tutte le proprietà delle complessivamente dell'estensione di mq 5280, è anche vero che sia il ### sia il Tribunale hanno chiarito e dettagliatamente descritto i fondi seminativi sui quali sono esercitate le attività agricole e di allevamento bestiame, identificati dai mappali 1285, 1286 e 1287. 
Inoltre, le verifiche circa la percorribilità del tracciato, rappresentato da via dei ### e dalla collegata strada interpoderale, sono state effettuate con riguardo ad un trattore delle dimensioni sufficienti al traino del box necessario al trasporto di animali da macello (in un numero limitato, si vedano fotografie del box di trasporto, riprodotte nella ###, allevati su detti terreni. ### esercizio sui fondi di attività agricola ed allevamento bestiame da macello è stata attestata dal CTU durante il sopralluogo ed è documentata dalla certificazione allegata dalla difesa in primo grado doc 3, dalla quale risulta che l' attesta chiaramente l'esercizio da parte del padre delle ### di una azienda vera e propria di allevamento animali, con carico e scarico dei medesimi. 
Per le reali dimensioni del mezzo si rimanda alle fotografie contenute nella relazione peritale, dove è rappresentato il trattore. 
Quanto al percorso che la difesa appellante indica come idoneo alle esigenze del fondo, si osserva come il CTU abbia evidenziato le criticità dello stesso a partire dall'imbocco di via dei ### che si insinua in un centro abitato e che presenta una strozzatura dove la strada, tra edificio ed edificio, è larga appena mt 1,90, a fronte del trattore che ha una larghezza di mt 2,00. 
Sempre dalle fotografie emerge, fra l'altro, che anche la strada interpoderale, in un lungo tratto, si trova ad una quota superiore alla quota dei terreni che attraversa e non ha affatto l'ampiezza sufficiente a garantire il passaggio in sicurezza del mezzo agricolo preso in considerazione. Altre criticità sono ben evidenziate dal CTU lungo il suo percorso che presenta anche curve non facili da affrontare. ### Anche ipotizzando un ampliamento della sede stradale della interpoderale, resta comunque l'impossibilità di accedervi da via dei ### che presenta le strettoie sopra descritte all'interno del centro abitato. 
Quanto alla lamentata mancata individuazione di percorsi alternativi, anche eventualmente attraverso il terreno di terzi, si osserva che dalle planimetrie allegate alla CTU non se ne rinvengono, anche valutando la distanza rispetto alla via pubblica, né, con l'atto di gravame ovvero in sede di osservazioni alla ### sono state indicati dalla società interessata e dai suoi tecnici percorsi alternativi che escludano il passaggio dalla proprietà di ### compiuto dal primo giudice circa l'inesistenza di percorsi alternativi non è stato in concreto confutato e deve, quindi, essere confermato in questa sede. 
Sulla base di tali premesse deve evidenziarsi che il percorso esistente, sul quale è stata costituita la servitù coattiva di passo carrabile in favore dei fondi seminativi delle è una strada asfaltata, realizzata sulle p.lle 23 e 24 che sbocca nel resede pertinenza del ristorante insistente sulla p.lla 675, di proprietà Il tragitto per raggiungere i fondi delle non comporta, però, l'attraversamento di tale piazzale nella sua interezza, trovandosi l'accesso alla strada sterrata, già esistente nella proprietà delle appellate, immediatamente sulla destra (spalle alla strada) del resede ###particolare per il tracciato della strada asfaltata doc.n.5, del fascicolo difesa planimetria redatta dal p.e. e la foto n.4 allegata alla ###. 
Non essendovi, quindi, percorsi alternativi, che evitino il passaggio per tale limitatissima porzione di resede, deve escludersi che trovi applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 1051/IV c.c., in ossequio al costante insegnamento della S.C., secondo cui “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla ### servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.” Deve, pertanto, disattendersi la richiesta della difesa appellante di rinnovo della ### essendo tale attività del tutto superflua, e devono altresì dichiararsi inammissibili, ex art. 345 c.p.c., le prove testimoniali articolate per la prima volta in appello e i nuovi documenti allegati dalla difesa all'atto di gravame, trattandosi di nuovi mezzi istruttori. 
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa appellante ha dedotto altresì l'illegittimità della pronuncia di primo grado per violazione dell'art. 1053 c.c., non essendo stata determinata l'indennità in favore della proprietaria del fondo servente per il pregiudizio sofferto dal costituito passaggio. 
La Corte osserva in proposito che la difesa non ha formulato mai in primo grado tale domanda di indennizzo ex art. 1053 c.c. e, pertanto, in applicazione del principio della domanda, secondo cui “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio” (Cass.n.14922/2010), il giudice di primo grado non ha correttamente provveduto in tal senso.  6.2 Deve, infine, essere rigettato anche l'ultimo motivo di gravame in punto di regolamentazione delle spese processuali. Infatti, il primo giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza addossando integralmente le spese processuali alla società, dal momento che la stessa è risultata totalmente soccombente, stante l'accoglimento della domanda delle quantunque si sia trattato della domanda da loro articolata in via subordinata. 
Quanto all'ammontare delle stesse si osserva che il giudice ha stimato le spese applicando la tariffa professionale media parametrata al valore della causa corrispondente allo scaglione € 26.000-€ 52.000. Se il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dell'art. 15 c.p.c., tenuto conto del reddito dominicale e ### della rendita catastale dei fondi serventi (p.lle 23, 24 e 675), come risultante dalle visure catastali allegate alla ### il valore della causa, in applicazione dei criteri dettati dalla suddetta disposizione (€ 0,85x50+ € 3,09x50+ € 2.975x50 = € 148.946,50), avrebbe comportato l'applicazione delle tariffe professionali corrispondenti allo scaglione superiore (€ 52.000-€ 260.000).  7.Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado e la condanna della società appellante a rifondere alle appellate le spese del presente grado del giudizio da liquidarsi in base ai medi tariffari parametrati al valore della causa, come determinato in base all'art. 15 c.p.c., e, dunque, pari ad € 148.946,5 (calcolato, come sopra, in base al reddito dominicale e alla rendita catastale dei fondi serventi). 
Preso atto della erronea dichiarazione di valore, contenuta nell'atto di appello, ai fini della determinazione del contributo unificato, deve mandarsi alla cancelleria per l'integrazione del CU, in base all'effettivo valore del contenzioso come sopra determinato. 
Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7/2020 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata. 
Condanna la a rifondere alle appellate le spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 14.317,00 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori. ### Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. 
Manda alla cancelleria per l'integrazione del CU in base all'effettivo valore della presente causa come determinato in parte motiva. 
Firenze, camera di consiglio del 31/7/2024 ### est.   dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. [...] ### 

causa n. 278/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23090 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.128 secondi in data 19 gennaio 2026 (IUG:W4-EC2CBF) - 951 utenti online