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N. 3284/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. ### in funzione di giudice monocratico, all'esito dell'udienza, la cui celebrazione è stata sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 28.10.2024, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3284/2021 promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. ### (indirizzo pec: ed el ettivamente domic iliata pre sso lo studio del difensore sito in #### n. 29, giusta procura in atti ### , ; ### - 2 - Rappresentati e difesi dall'Avv. ### (indirizzo pec: ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in #### n. 10/16, giusta procura in atti; ### ad oggetto: ### Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate. RAGIONI IN FATTO E ### 1. Con atto di citazione del 15.6.2021 la sig.ra ha convenuto in giudizio e chiedendo che, accertata la natura dell'area di cui al subalterno 6 della particella 92 censita al catasto fabbricati del Comune di ### al ### 2 quale bene comune a tutti i subalterni della particella 92, ivi compresi i subalterni 4 e 5 6 della particella 92 censita al catasto fabbricati del Comune di ### al ### 2, questo Tribunale, accertato altresì l'utilizzo in via esclusiva da parte dei convenuti del predetto bene con esclusione dell'attrice, i) ordinasse ai primi di astenersi in futuro dal tenere condotte che ostacolino il pari godimento del predetto bene comune a mente dell'art. 1102 c.c., anche con penale per ogni sanzione successiva alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.; ii) costituisse una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo di proprietà di e in favore del fondo di proprietà dell'attrice (identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 4) nonché del già citato fondo comune di cui al subalterno 6, riservandosi il diritto al risarcimento del danno, qui non azionato. 1.1. A sostegno di tali conclusioni, rimaste immutate all'esito del deposito della prima memoria, l'attrice ha rappresentato di essere proprietaria di due unità immobiliari (censite ai subalterni 4 e 5 della particella 92 citata) e dell'area di cui al sub. 6, censita al catasto come “bene comune non censibile” e consistente in uno ### - 3 - spazio aperto posta al di sotto di un arco che unisce i due corpi di fabbrica dell'edificio distinto alla particella 92, ossia le unità immobiliari di proprietà dell'attrice (sub. 4 e 5) e quelle di proprietà di (sub. 8).
Deduce, ancora, l'attrice che, poiché nella denuncia di variazione che l'ha costituito non era specificato a chi fosse comune tale cespite immobiliare, lo stesso deve ritenersi comune a tutti i subalterni della particella 92.
Lamenta, tuttavia, l'attrice che i convenuti sarebbero soliti parcheggiare giornalmente le loro autovetture e/o motoveicolo nell'area di cui al sub. 6, impedendo quindi all'attrice di farne parimenti uso; inoltre, l'utilizzo improprio dell'area comune (sub. 6) da parte dei convenuti non consentirebbe alla stessa di accedere con idonei mezzi all'ingresso del deposito dell'immobile di sua proprietà (di cui al sub. 4), anche al fine del carico e scarico, essendo l'ingresso intercluso ed essendo il passaggio al di sotto del portico l'unico modo di accedervi.
Sicché, deduce ancora, l'attrice, per poter raggiungere la pubblica via dal bene comune di cui al subalterno 6 della particella 92 e dall'ingresso di cui al lato est della sua unità immobiliare di cui al subalterno 4 (ove è posto il locale adibito a deposito di sua proprietà), sarebbe necessario costituire una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo del ex art. 1051 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si sono costituiti in giudizio i sig.ri e chiedendo l'integrale reiezione delle domande avversarie poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, esponendo quanto segue.
In primo luogo, osservano i convenuti che la domanda attorea sarebbe improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, in quanto il petitum dell'atto di citazione differirebbe dalla quello dell'istanza di mediazione, del tutto vaga, di talché ci si troverebbe di fronte ad una domanda totalmente diversa per la quale non potrebbe ritenersi esperita la condizione di procedibilità. ### - 4 - 1.2.1. Nel merito, hanno dedotto i convenuti che non vi è contestazione, da parte loro, sulla natura comune dell'area di cui alla particella 92, sub. 6, per cui sulla domanda di accertamento in tal senso l'attrice non avrebbe interesse ad agire. 1.2.2. Quanto al turbamento dell'uso, la circostanza che i convenuti abbiano parcheggiato, in alcune occasioni, nell'area contraddistinta alla particella 92, sub. 6, non potrebbe essere contestata dall'attrice quale condotta impeditiva dell'uso della cosa comune, in quanto: la sig.ra non avrebbe una servitù di passaggio carrabile sul piazzale antistante il fabbricato; i convenuti avrebbero sempre avuto la cura di lasciare spazio per l'uso comune del portico e, astrattamente, anche per parcheggiare una seconda auto; il pari uso della cosa comune non verrebbe violato giacché in astratto vi sarebbe spazio nel portico per il parcheggio di un'altra auto, ma la circostanza che l'attrice non vi parcheggiasse la sua era dovuta esclusivamente al fatto che essa non ha diritto di passaggio carrabile sul cortile antistante il portico comune.
Difetterebbero quindi radicalmente i presupposti di una violazione del diritto della comproprietaria al godimento della cosa comune, il quale non andrebbe inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendosi ritenere conferita dalla legge a ciascun partecipante la più intensa utilizzazione a condizione che sia compatibile con i diritti degli altri. 1.2.3. Non sussisterebbero poi i presupposti per costituire una servitù coattiva di passo carrabile per raggiungere il locale-dispensa di cui al sub. 4, in quanto il fondo antistante la dispensa non sarebbe intercluso, poiché accessibile dall'interno dell'appartamento e collegato alla pubblica via per mezzo di quest'ultimo e di una passerella pedonale in muratura, separata dal resto del cortile di proprietà dei convenuti da una ringhiera di ferro battuto, sulla quale le parti avevano già costituito servitù di passaggio.
In ogni caso, sul retro dell'immobile non vi sarebbe un garage, ma solo una normale porta accessibile a piedi che non renderebbe necessario l'accesso di veicoli a motore allo spazio ad essa antistante. La costituzione di una simile ### - 5 - servitù imporrebbe quindi un peso eccessivamente gravoso sul fondo servente mentre le sole ragioni di comodità, come quelle addotte dall'attrice, non giustificherebbero l'imposizione di una servitù coattiva, essendo peraltro vietato dall'art. 1051 c.c. la costituzione di servitù coattive o l'ampliamento coatto di quelle esistenti ricadenti su case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti. In caso di accoglimento della domanda attrice, i convenuti hanno, a loro volta, fatto riserva di agire per ottenere l'indennità di cui all'art. 1053 Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, cui si opera rinvio. 1.3. Alla prima udienza del 21.2.2022, il giudice, rilevata la necessità che la condizione di procedibilità venisse assolta nella sua interezza, ovvero su un petitum coincidente con quello della presente causa, ha assegnato termine ex art. 5, co. 1 bis, d. lgs. 28/2010 a parte attrice per incardinare il procedimento di mediazione, rinviando per l'ulteriore corso della lite al 12.6.2022.
A quell'udienza, preso atto dell'esito negativo della mediazione, ha assegnato alle parti i termini per memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., disponendo lo svolgimento della prova per testi richiesta dalle parti. All'udienza del 10.5.2023, sono stati sentiti i testi e , all'udienza del 18.9.2023 i testi e e 1.3.1. All'udienza del 17.1.2024, dato atto della mancata accettazione dell'offerta conciliativa da parte dell'attrice il giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il ### (poi rinviata alla data odierna), assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. 1.4. Non ritenendosi necessario lo svolgimento di ulteriori incombenti, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante discussione della causa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e il procedimento è, quindi, pervenuto ### - 6 - all'udienza odierna, la cui celebrazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2. PREMESSA.
Le deduzioni delle parti impongono di procedere ad una perimetrazione dell'oggetto del procedimento siccome desumibile dal contenuto delle deduzioni e delle domande delle parti.
Da un lato, infatti, l'attrice si duole dell'illecito utilizzo del bene comune da parte dei comunisti ai sensi dell'art. 1102 c.c. giacché, lamenta l'attrice, tale godimento, sostanzialmente condotto in termini esclusivi, è tale da precludere la propria facoltà di godimento.
Dall'altro lato, l'attrice ha chiesto che sul fondo dei convenuti venga costituita una servitù di passaggio in favore del fondo comune e del fondo di proprietà dell'attrice secondo i contenuti che saranno di seguito indicati.
A margine vi è poi la domanda in ordine al fatto che il subalterno 6 della part. 92 sia bene comune non censibile a tutte le particelle, la cui contitolarità non è però stata contestata. 2.1. In tale quadro, costituiscono circostanze pacifiche quelle secondo cui: - le parti dell'odierno giudizio siano legate da un rapporto di parentela (la sig.ra è la sorella del defunto padre dei convenuti); - il bene è pervenuto alle parti come eredità del sig. nonno dei sig.ri e e padre della sig.ra - la sig.ra già è titolare di una servitù di passaggio pedonale in un'area del cortile sempre di proprietà dei convenuti ma materialmente separata dal resto del cortile mediante una pedana in muratura e ringhiera in ferro battuto; - la particella 92 sub 6 è in comproprietà tra le parti, tanto che i conventi hanno eccepito la carenza di interesse a tale domanda sicché la domanda di accertamento della comproprietà sulla p.lla 92 sub. 6 sarebbe addirittura inammissibile non sussistendo contestazione in ordine a tale aspetto; ### - 7 - 2.2. Costituisce, inoltre, circostanza non oggetto di contestazione lo stato dei luoghi che il Tribunale opportuno riprodurre graficamente per come emergente dalla documentazione prodotta in atti; la sua riproposizione, infatti, appare maggiormente in grado di illustrare i contenuti della presente decisione, rendendo di immediata percezione le proprietà delle parti e relativi confini, la servitù attualmente esistente e la conseguente individuazione del fondo servente e del fondo dominante, il bene comune in contitolarità nonché, da ultimo, l'ulteriore rata di terreno su cui l'attrice pretende la costituzione di una (in quella parte certamente nuova) servitù.
A tal fine, si utilizzerà il materiale grafico riprodotto sub doc. 5 nel fasc. di parte convenuta (non contestato neanche nelle sue perimetrazioni) in quanto è maggiormente idoneo, per la qualità della foto e per il dettaglio della relativa rappresentazione oltre che per la precisione nell'indicazione delle particelle interessate, a dare puntuale descrizione dello stato dei luoghi, dei confini delle proprietà, e dei luoghi cui si riferiscono le doglianze e le domande delle parti.
Sicché, le proprietà sono rappresentate - e descritte - come segue.
Da un lato, la parte antistante: - 8 - In tale foto si coglie la “passerella” che delimita lo spazio della servitù pedonale attualmente in essere e su cui si tornerà infra con, sullo sfondo, la particella 92/6 che costituisce, come detto pacificamente, bene comune non censibile in contitolarità delle parti ove si trova parcheggiata una vettura.
Dall'altro, il retro delle proprietà ripreso proprio dal bene come non censibile: '### , di proprietà dei convenuti e prospicente la quale vi è un ulteriore accesso ### carrabile intenderebbe creare, pur non menzionandola espressamente nelle FRQFOXVLRQLXQDVHUYLWDVHUYL]LRLQVRVWDQ]DGHOO·DOWURDFFHVVR - 9 - 2.2. Come di diceva, la descrizione fatta all'interno delle foto, con riferimento ai confini delle proprietà corrisponde alla situazione delle parti sicché la stessa può agevolmente essere qui accolta e posta a fondamento della decisione.
Quello sopra descritto, dunque, è il contesto, anche di fatto, nel quale si inseriscono le doglianze dell'attrice sopra sinteticamente compendiate e che, per quanto possibile saranno trattate separatamente. 3. SULL'###'ART. 1102 La ricostruzione che si è sopra fatta consente, anzitutto, di dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di accertamento della contitolarità della particella 92, sub 6, quale bene comune non censibile a tutti i subalterni, dovendosi ribadire che parte convenuta non ne contesta la natura di bene comune non censibile in godimento a tutti gli immobili contraddistinti. 3.1. Per quanto concerne la questione della lesione da parte dei convenuti del ### diritto di godimento della sig.ra dell'area di cui alla particella 92, sub. 6, giova, in primo luogo, premettere che l'azione dell'attrice è volta ad ottenere, in tale parte, l'accertamento del superamento dei limiti di pari uso.
Se così è, merita di essere brevemente chiarita la portata dei limiti all'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 Tale disposizione stabilisce infatti che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa, ma non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
A rendere illecito l'uso, dunque, è sufficiente la mancata osservanza di una delle due condizioni predette: a) non devono essere realizzate modificazioni (nel senso che il comunista non può da solo né stabilire, né alterare la destinazione ### - 10 - originaria della cosa comune); b) deve essere rispettato il pari godimento degli altri condomini (Cass., Sez. II, 14 aprile 2015 n. 7466).
Per stabilire in concreto se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito, nei termini suddetti, non si deve però fare riferimento all'uso concreto fatto della cosa dagli altri contitolari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (### Cass., Sez. II, 23 giugno 2014 n. 14245), sicché esso deve ritenersi in ogni caso legittimo se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del bene comune (Cass., Sez. II, 1 agosto 2001 n. 10453; Cass., Sez. II, 3 luglio 2000 n. 8886, in ### civ. Mass., 2000; Cass., Sez. II, 9 novembre 1998 n. 11268).
Pertanto, non è vietato al condomino di fare uso della cosa comune anche in modo particolare è diverso dal suo normale uso (c.d. uso più intenso) se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei consistenti diritti dei proprietari (Cassazione civile sez. II, 05/05/2000, n. 5666).
La nozione di pari uso, infatti, non può essere intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo al contrario ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione.
La tesi contraria, portata alle estreme conseguenze, comporterebbe infatti un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cassazione civile sez. II, 14/04/2015, n.7466).
In definitiva, le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente - 11 - propri, traendone ogni possibile utilità (cfr. Cass. 12344/1997; Cass. 3376/1988; Cass. 6458/2019; Cass. 8177/2022). ### della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale del bene; la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, il che comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio nel godimento dell'oggetto della comunione ( 13261/2004; Cass. 7466/2015).
Non si richiede allora che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento (cfr., testualmente, Cass. 14107/2012; Cass. 857/2019; Cass. 13503/2019; 41490/2021; Cass. 19939/2022; Cass. 2971/2023). Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. 18038/2020; Cass. Civ. sez. II, 10/01/2024, n. 980). 3.2. Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non sembra potersi affermare che l'utilizzo della cosa comune da parte dei convenuti abbia alterato la destinazione del bene o comunque abbia impedito all'attrice di farne pari uso, nei sensi che si vanno di seguito ad evidenziare. ## spazio comune, di dimensioni al quanto modeste, è il seguente: - 12 - Orbene, non è, invero, revocabile in dubbio che i convenuti abbiano utilizzato tale area quale parcheggio della propria vettura, emergendo tale circostanza pacificamente sia dal materiale documentale/fotografico che dalle testimonianze raccolte.
Nondimeno, quanto alla destinazione, non sono emersi in corso di causa ###]###
´GHSRVLWRµGLRJJHWWLGLFXLVLGXROHO·DWWULFHDEELDFRPSRUWDWRXQDDOWHUD]###]###·### differente destinazione impressa sul bene comune, essendo del resto difficile immaginare che il bene di cui si tratta potesse essere utilmente impiegato in maniera diversa da come lo hanno utilizzato i convenuti. - 13 - Al contempo, la mera utilizzazione dell'area come parcheggio non sembra poter da sola determinare una trasformazione della destinazione del bene comune, che faccia acquisire a quest'ultimo una diversa consistenza materiale ovvero una nuova funzione che comprometta la facoltà di godimento dei comproprietari; d'altro canto, i testi sentiti hanno confermato che non vi sono elementi esteriori che segnalino l'avvenuta modificazione della destinazione del bene (“non mi risulta la realizzazione di segnaletica per delimitare i posti auto ( ; escludo la presenza di segnaletica orizzontale ( del ), come confermato anche dalla documentazione fotografica allegata. 3.2.2. La vera materia del contendere è, allora, il diritto di pari godimento del contitolare della cosa e, in particolare, a quanto è dato comprendere, per la sua destinazione a parcheggio.
Per quanto concerne il pari uso del bene, deve rilevarsi che le testimonianze rese nel corso del giudizio non consentono di affermare indubitabilmente che il contegno tenuto dai convenuti abbia ostacolato o impedito il potenziale godimento che l'attrice poteva trarre dal bene comune.
A riguardo, infatti, la circostanza, affermata dai testi di parte attrice per cui il portico sarebbe stato utilizzato dai convenuti come deposito di svariati oggetti (“sottostante a questo arco i sig.ri hanno posto gabbie per uccelli, vasi, giochi per i bambini, il mangime per i cani, innaffiatoi, occupando la zona; - a noi non è di fatto possibile utilizzare detta area perché è costantemente occupata dai convenuti” ( ; confermata pur parzialmente da quelli di parte convenuta (“occasionalmente ci può essere (sotto il loggiato) la bicicletta dei miei nipoti, una gabbia degli uccelli in estate, un innaffiatoio, un rastrello o una pala, nonché un trattore giocattolo dei miei nipoti o altri giochi simili” ( ) non pare però decisiva per affermare che ne sia stato compromesso il diritto di pari godimento da parte della sig.ra la stessa documentazione fotografica prodotta dall'attrice non mostra un ingombro dell'area tale da comprometterne l'utilizzo paritario da parte di quest'ultima. ### - 14 - Quanto al parcheggio, se infatti i testi di parte attrice hanno affermato che i convenuti “parcheggiano molto spesso le proprie autovetture nella corte comune” ( “La macchina è sempre lì parcheggiata giorno e notte salvo quando i sig.ri la utilizzano per andare a lavoro” ( , “quando nel 2021 ero lì residente la macchina c'era sempre ( , quelli di parte convenuta hanno evidenziato la saltuarietà di tali condotte (“occasionalmente accade che mio figlio parcheggia la sua vettura sotto il loggiato……accade che la lasci lì la notte se è brutto tempo” ( ; “può essere capitato di aver visto saltuariamente la macchina dei sig.ri parcheggiata lì” ( ) “a volte quando piove parcheggio anche io la macchina sotto il portico ma appena finisce il temporale la sposto immediatamente” ( ). Anche la documentazione fotografica - priva di data - non consente di collocare nel tempo e, quindi, di affermare che i convenuti parcheggiassero sistematicamente nella zona comune di cui al sub. 6, atteso che esse nulla dicono in merito alla effettiva continuità nel tempo del comportamento asseritamente pregiudizievole per l'attrice. ### parte, non appare dirimente, ai fini della valutazione del rispetto della norma di cui all'art. 1102 c.c., la circostanza che fosse possibile o meno parcheggiare un'altra vettura sotto il portico in questione o che l'accesso alla zona fosse stato parzialmente intercluso con dei vasi: infatti, in mancanza di una servitù di passo carrabile a carico del piazzale di proprietà dei convenuti (part. 92, sub. 8) che consentisse all'attrice di raggiungere la proprietà comune con la propria autovettura, quest'ultima non avrebbe potuto concretamente godere del bene posteggiandovi un veicolo, di talché doveva ritenersi per certi versi “fisiologica” o, per meglio dire, inevitabile, l'impossibilità di pari godimento del bene dal punto di vista della possibilità di posteggio.
I comunisti, infatti, possono fare parimenti uso della cosa “secondo il loro diritto”, per cui, nella vicenda in esame, non poteva essere leso il diritto dell'attrice di accedere all'area porticata con un veicolo a motore, per l'assorbente considerazione che, attualmente, l'accesso a tale portico che è (come si dirà) intercluso da ambo i lati dalla proprietà dei convenuti con un veicolo non è ### - 15 - possibile, mentre non risulta preclusa la possibilità di godere di quella stessa area in altro modo. 3.3. Ed allora, al riguardo, può solo ribadirsi, quanto alla collocazione di giochi, biciclette, innaffiatoi, gabbie per uccelli, che le due fondamentali limitazioni poste dall'art. 1102 c.c., all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante, entro i limiti ora ricordati, di servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (cfr., fra le tante, Sez. 2, 06/03/2019, n. 6458; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 06/05/1988, n. 3376), atteso che anche la violazione dei più rigorosi limiti nell'uso delle cose comuni implica la nozione stessa di occupazione che, secondo il senso letterale della parola adoperata, comporta la verifica di una condotta materiale implicante una presa di possesso attuata con modalità tali da sottrarre ogni possibilità di godimento da parte degli altri condomini.
Quanto al parcheggio degli autoveicoli deve ritenersi, per le ragioni esposte, che la stessa proprio in ragione dell'attuale conformazione dei luoghi e dell'interclusione di quell'area comune, non costituisca pregiudizio alla transitabilità (certamente pedonale per il tramite della passerella) o la contemporanea fruibilità da parte dell'altro contitolare (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640; Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2019, n. 7618), attualmente impossibilitato ad accedere con veicoli a motore in tale area.
Pertanto, in conclusione, non pare possibile ritenere accertato che gli odierni convenuti abbiano fatto un utilizzo della cosa comune contrario al disposto dell'art. 1102 c.c. sia dal punto di vista della destinazione che del pari uso del bene, per cui non vi sono motivi per vietare per il futuro le condotte da questi tenute in passato, né tantomeno di assistere l'obbligo di non facere discendente dalla norma in esame con una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. - 16 - 4. ###Ù #### 1051 C.C. E 1052 C.C.: ###. 92/4 La domanda con la quale la parte attrice ha chiesto una pronuncia costitutiva di servitù di passaggio, pedonale o carrabile, è solo parzialmente fondata nei limiti che verranno in seguito specificati. 4.1. Giova, invero, osservare in punto di diritto che l'istituto disciplinato dagli artt. 1051 e ss. c.c. risponde all'esigenza di consentire l'accesso alla via pubblica del fondo intercluso (ma anche di quello non intercluso, in presenza di determinati presupposti) quando non sia procurabile dal proprietario senza eccessivo dispendio o disagio, al fine di consentire l'uso migliore dei fondi da parte dei relativi titolari.
Il ventaglio di tutele offerte dalla ### del titolo VI del libro III del ### è invero variegato.
Il solo art 1051 ne contempla due di contenuto ed oggetto diverso: mentre la domanda di costituzione ex novo del passaggio coattivo ai sensi dei commi 1 e 2 è sperimentabile, appunto, solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare, quella di cui all'art. 3 presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento.
Ancora diversa, anche sotto il profilo del titolo, è la domanda ai sensi del successivo art. 1052 c.c., che consente la costituzione ex novo di una servitù a vantaggio del fondo non intercluso, purché l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato.
Più nel dettaglio, l'art. 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente.
Il successivo art. 1052 contempla, invece, l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto - 17 - o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103)1. ###.C. ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. n. 7996/1991) qualora il titolare di servitù di passaggio pedonale sul fondo altrui, deducendo che le 1 Le originarie ristrettezze della lettera della legge sono state superate accedendo ad un'interpretazione della disposizione suddetta, conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999, secondo cui la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, non essendo ragionevole, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici (Cass. Civ., 16 aprile 2008 10045).
La Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1 possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo. La corte ha infatti ritenuto che il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, abbia inteso ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Questa limitazione, che considerava prive di ogni rilievo ai fini della costituzione del passaggio coattivo le esigenze abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile, è apparsa incostituzionale al giudice delle leggi, ai sensi degli artt. 2, 3, 32 della ### Astraendo dallo specifico ambito della tutela delle persone portatrici di handicap, la pronuncia in esame sembra aver riconosciuto che l'istituto della servitù coattiva di passaggio non sia più limitato a un'ottica dominicale e produttivistica, ma proiettato anche in una prospettiva dei valori della persona che deve permeare di sé anche statuto dei beni e, in genere, i rapporti patrimoniali, in conformità con la funzione sociale della proprietà riconosciuta dall'art. 42 Cost. (Cassazione civile sez. II, 03/08/2012, n.14103). In ogni caso, la tutela della proprietà può essere comunque efficacemente garantita attraverso l'ordinario giudizio di contemperamento dei contrapposti benefici e svantaggi che la servitù determina rispettivamente sul fondo dominante e su quello servente. - 18 - proprie esigenze di coltivazione esigono anche il transito veicolare, chieda non l'ampliamento di tale preesistente passaggio, in quanto non attuabile, né la costituzione di passaggio coattivo su un fondo diverso, bensì la costituzione di un nuovo passaggio coattivo su altra porzione dello stesso fondo servente, la relativa domanda esula dalle previsioni dell'art. 1051 c.c., comma 3 e rientra nella disciplina dettata dall'art. 1052 c.c., in tema di passaggio a favore del fondo non intercluso, restando consequenzialmente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma (in senso conforme Cass. n. 1597/1981, secondo cui, proposta da chi ha un passaggio sul fondo altrui domanda di ampliamento del passaggio stesso per il transito dei veicoli, a norma dell'art. 1051 c.c., comma 3, costituisce domanda nuova, e non modificazione di quella proposta, la domanda volta ad ottenere, nella constatata impossibilità tecnica di realizzare detto ampliamento, un passaggio coattivo su un diverso tracciato, a norma dell'art. 1052 c.c., trattandosi oltre che di un diverso petitum anche di una diversa causa petendi, venendo in evidenza - nella nuova situazione - le esigenze dell'agricoltura e dell'industria o le esigenze abitative, laddove, nella domanda originaria, assume rilievo la coltivazione e il conveniente uso del fondo; in senso sostanzialmente conforme anche Cass. n. 5168/1985).
Peraltro, la differenza tra le due ipotesi normative è stata costantemente ribadita nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi anche di recente affermato che (Cass. n. 14788/2017; Cass. ###/2017) in tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c., allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto officio iudicis, ex art. 1052 c.c. e che in tale ultimo caso la costituzione della servitù è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza - 19 - compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego.
Emerge quindi in maniera evidente che la norma di cui all'art. 1052 c.c., impone una valutazione diversa e ben più rigorosa di quella invece richiesta dall'art. 1051 c.c., per l'ipotesi di interclusione assoluta ovvero di ampliamento del passaggio preesistente, come appunto ribadito da Cass. n. 5489/2006, che ha affermato che la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, potendo quindi essere ravvisato solo se il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola (conf. Cass. n. 15110/2000, secondo cui per accogliere la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, il giudice non può limitarsi ad accertare l'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità ad ampliarlo, ma deve altresì accertare se la maggiore utilità che ne deriverebbe risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c., che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto; conf. Cass. 3125/2012, nonché Cass. n. 8196/1990, che evidenzia che la previsione di cui all'art. 1052 c.c., pur avendo in comune con quella contemplata dall'art. 1051 c.c., comma 3, il presupposto di una uscita già esistente sulla via pubblica, ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile anche a danno di altro fondo nel concorso però del riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria delle peculiari esigenze poste dalla legge). - 20 - Le situazioni di fatto tenute a mente dalle disposizioni di cui all'art. 1051 c.c., comma 3 e 1052 c.c. sono quindi ben diverse: mentre la prima disciplina la domanda di ampliamento di una servitù di passaggio coattivo in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, l'art. 1052 presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio, atteso che i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051 c.c., comma 1), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051 c.c., comma 3), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.); Cass. n. 9643/1994; Cass. n. 6673/2005).
Vengono quindi in considerazione disposizioni regolanti situazioni diverse in fatto, così come sono diversi gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'art. 1051 c.c., comma 3, tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'art. 1052 c.c., prevedendo che il passaggio richiesto può essere concesso dal Giudice o solo qualora venga accertato che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mira a tutelare un effettivo interesse della collettività (Cassazione civile sez. II, 15/10/2007, n.21597). 4.2. Al fine di procedere alla trattazione delle domande svolte dall'attrice non è superfluo riprendere la descrizione dei luoghi che si è sopra indicata che identificano la proprietà comune e le proprietà esclusive delle parti: - 21 - Ora, l'attrice nelle proprie conclusioni chiede le costituzioni di due servitù e, segnatamente, ### la costituzione ### ide ntificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 4 e ### in favore del fondo in comproprietà tra le parti del presente giudizio (identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 6.
La domanda di costituzione di servitù si muove, dunque, lungo due direzioni la particella 92/4 di proprietà esclusiva e la particella 92/6, cioè il bene comune in contitolarità. 4.2.1. In tale quadro, è bene ricordare, allora, che già esiste tra le parti una costituita servitù di passaggio pedonale, insistente nella zona di cui alla p.lla 92 sub. 8 ed in favore per l'appunto della part. 92/4, che è quella delimitata dalla passerella in muratura e ringhiera.
Al fine di una più chiara comprensione, il tratto interessato è il seguente, per come ben ritratto nelle foto di cui al doc. 8 del fasc. di parte attrice: [...] ### - 22 - Ciò consente di ritenere che il fondo di proprietà della sig.ra di cui alla part. 92, sub 4 non è più intercluso, risultando il cortile dei sig.ri e già gravato da una “servitù perpetua di passaggio ### particella 92/3 del foglio 2 di proprietà dei convenuti, in corrispondenza della scalinata esterna fino al portone esterno di ingresso della porzione di fabbricato di sua (della sig.ra ndr) proprietà” (cfr. note conclusive parte attrice, pag. 9).
Al contempo, però, l'attrice, nel momento in cui vuole di fatto estendere la servitù anche fino all'accesso posto al lato est propone la costituzione di una nuova servitù gravante non più ### sulla particella 92/8 ma ### sulla particella 90. 4.2.2. Ciò posto, si ritiene pertanto che la domanda attrice possa essere interpretata e dunque vagliata in almeno due direzioni nel senso che: - la servitù a vantaggio del fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6 andrebbe costituita ai sensi ### fondo integralmente intercluso e trattandosi di una servitù non esistente; ### - 23 - - la servitù richiesta a vantaggio del fondo di proprietà di di cui alla part. 92, sub. 4, costituisce un ampliamento della servitù pedonale già esistente sul fondo 92/8, e, contemporaneamente, dà luogo alla costituzione di una nuova servitù, comunque di un fondo non intercluso risultando il fondo già munito di un accesso alla via pubblica tramite una servitù di passaggio pedonale, giacché la stessa va ad interessare una porzione di fondo, la part. 90 di proprietà dei convenuti, mai gravata da servitù. 4.3. Tanto premesso, in relazione alla part. 92, sub. 4, la sig.ra chiede la costituzione coattiva di una servitù anche carrabile che vada ad affiancare (recte: arricchire i contenuti di) quella pedonale già esistente per raggiungere l'ingresso della propria abitazione.
In effetti la parte attrice, nel qualificare il fondo come assolutamente intercluso, sostiene che l'ingresso posto sul lato est dell'abitazione di cui al sub. 4 (che conduce al locale adibito a deposito) e l'area di proprietà comune con i convenuti di cui al sub. 6 siano assolutamente interclusi dall'accesso alla pubblica via.
Tuttavia, mentre non sembra potersi dubitare (anche perché trattasi di circostanza non contestata) che ciò valga per il fondo comune di cui al sub. 6 atteso che lo stesso non è effettivamente raggiungibile dalla strada (essendo parimenti incontestato che la servitù di passaggio di cui gode la proprietà dell'attrice arrivi fino alla porta d'ingresso e non anche all'area di cui al sub. 6, pur essendo questa assai prossima alla porta) e quindi possa dirsi a rigore “circondato da fondo altrui”, lo stesso non può affermarsi per la part. 92/4 e 92/5, a vantaggio del quale, in sostanza, l'attrice richiede l'ampliamento.
Al contempo, come si accennava al termine del punto che precede, la costituzione di tale servitù interesserebbe non solo il fondo 92/8 già gravato da servitù, ma anche il fondo 90, mai interessato da alcun ius in re aliena.
Deve essere precisato, infatti, che nonostante nelle conclusioni rassegnate dall'attrice il fondo di cui alla part. 90 non sia espressamente indicato come ### - 24 - “servente”, ma solo quello di cui alla part. 92, sub. 8, tuttavia, perché possa essere consentito all'attrice, come richiesto, l'accesso pedonale e carrabile all'ingresso sul lato est della propria abitazione, la servitù dovrebbe necessariamente gravare anche sulla part. 90. 4.3.1. Ebbene, la richiesta di ampliamento e comunque di una costituzione ex novo della servitù in favore del fondo 92/4 in relazione alla porta collocata sul lato est ove è posto il locale adibito a deposito di sua proprietà non può essere accolta.
Anzitutto, si osserva che, come confermato dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass., ordinanza n. 19754/2022), le condizioni necessarie per l'ampliamento della servitù ex art. 1051 terzo comma c.c. sono: la preesistenza di una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento, necessità dell'ampliamento per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante, e che quest'ultimo sia intercluso in senso relativo, vale a dire inesistenza di uscita diretta sulla pubblica via (cfr. Cass. n. 739/2012).
È stato poi chiarito che l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051 c.c., comma 3, va riferito all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, anche con veicoli a trazione animale o meccanica, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando non consenta il passaggio anche con veicoli (Cass. n. 5589/1982). ###, è certamente possibile che il titolo costituisca soltanto un diritto di passaggio pedonale pur là dove la situazione dei luoghi consentirebbe materialmente il transito di veicoli (Cass. n. 2330/1971).
Nondimeno, con riferimento alla particella 92/4, l'attrice chiede l'allargamento della servitù pedonale già in essere - sostanzialmente sussumendo la prospettazione nell'ambito della nuova costituzione di una nuova servitù - senza una più puntuale deduzioni delle ragioni che dovrebbero giustificare - 25 - siffatto ampliamento, che, nei fatti, determinerebbe il riconoscimento dell'allargamento della servitù di passaggio essenzialmente al fine di usufruire di una maggiore mera comodità nell'attraversamento del fondo, senza dimostrare in alcun modo che tale ampliamento si renda necessario per specifiche esigenze. 4.3.2. Sul punto si osserva che la giurisprudenza maggioritaria richiede al Giudice di accertare che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo dominante nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare e se sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, sent. 4 marzo 2003, n. 3184).
Nel caso di specie, parte attrice, con riferimento alla part.92/4 e 92/5, già titolari di una servitù di passaggio pedonale, non ha provato che l'ampliamento si rende necessario a seguito delle effettive e concrete mutate esigenze e non ha neppure dimostrato che tale ampliamento consentirebbe un migliore sfruttamento dello stesso (cfr., in questi termini, Cass. n 382 del 13 gennaio 2010, secondo cui in tema di servitù prediali, la necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma del comma 3 dell'art. 1051 c.c., va collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione.) In altri termini, non è stata dedotto né è stato chiesto di provare quali siano le concrete necessità di ampliamento del passaggio.
Al riguardo occorre inoltre precisare che, secondo l'orientamento dominante che si ritiene di condividere l'ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante (cfr. Cass. sez II, 4 marzo 2003, n. 3184). - 26 - 4.3.3. Ed ancora, quanto alla servitù da costituire a vantaggio dell'immobile di cui alla particella 92, sub. 4, in relazione ad un suo prolungamento sull'altra porzione di terreno di cui alla part. 90, non ne ricorrono all'evidenza i presupposti.
Premesso che, come più volte ribadito, il fondo 92/4 già è titolare di una servitù di passaggio pedonale che conduce chiaramente all'ingresso sul cd. lato ovest, nel caso di specie, la costituzione di una servitù al fine di favorire la medesima particella in relazione alla porta collocata sul lato est (prospiciente alla proprietà dei convenuti) non pare tuttavia ragionevole all'esito del contemperamento dei benefici e svantaggi che ne trarrebbero le parti.
Il contemperamento dei vantaggi/svantaggi a carico delle parti, infatti, impedisce di estendere la servitù anche al fondo di cui alla particella 90, di proprietà di e oltre a quello di cui alla part. 92, sub. 8, per consentire l'accesso all'abitazione dell'attrice anche dalla porta “sul retro” (che conduce ad un locale adibito a deposito) prospiciente sulla proprietà e , part. 90).
È ben vero che la S.C. ha ricordato che ha già avuto modo di precisare che in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.
Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti ### - 27 - interessi (### 2, n. 17156, 26/6/2019, Rv. 65434102; conf. Cass. n. 14102/2012; di recente, Cass. Civ. sez. II, 23/04/2024, n. 10944).
Nondimeno, tale ingresso non costituisce l'unica via d'accesso all'abitazione, e il locale adibito a deposito è comunicante con il resto della casa e dunque con l'ingresso principale (a sua volta collegato alla via pubblica dalla servitù pedonale già esistente).
Proprio per tale ragione, tenuto conto che quanto alla part. 92, sub. 4 la sig.ra chi ede la costituzione coattiva di una servitù anche carrabile certamente nuova nella parte in cui interessa un'altra particella che vada ad affiancare quella pedonale già esistente per raggiungere l'ingresso della propria abitazione, non può che farsi riferimento all'art. 1052 c.c., dal momento che, come detto, la possibilità di richiedere una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051, commi 1 e 2 c.c. pare preclusa dall'interclusione non assoluta del fondo di proprietà dell'attrice.
Applicando tali principi al caso in esame, il riconoscimento dell'ampliamento della servitù o la costituzione di una ulteriore servitù anche in tale parte si tradurrebbero esclusivamente in un indebito vantaggio per il fondo dominante.
Ed infatti, pare eccessivamente gravoso costituire una servitù pedonale e carrabile anche a carico anche della part. 90 a fronte del beneficio estremamente limitato che ne trarrebbe quello servito.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, infatti, il locale deposito è accessibile anche dall'ingresso principale dell'abitazione della sig.ra per cui pare sostanzialmente indifferente per quest'ultima entrarvi dalla porta davanti o da quella sul retro; tanto più che tale ultimo ingresso non presenta i caratteri di una autorimessa (per la quale sarebbe comprensibile la necessità di accedervi mediante autoveicoli) ma è sostanzialmente identica nelle dimensioni a quella principale, con l'unica differenza di essere più prossima al locale deposito. 4.3.4. A riguardo viene in ausilio, nuovamente, il materiale fotografico in atti: ### - 28 - Non vi sono quindi i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio pedonale o carrabile a carico dei fondi di proprietà di e ce nsiti al catasto fabbricati del Comune di ### foglio 2, particella 90 e foglio 2, part. 92, subalterno 8, in favore del fondo di proprietà della sig.ra di cui al foglio 2, part. 92, sub. 4.
Sicché alcuna ulteriore servitù può essere apposta, giacché la proprietà della part. 92/4 gode già di una servitù pedonale mentre la servitù carrabile in favore del lato est si risolverebbe in un soverchio aggravio per il fondo servente potendo la relativa utilità essere apprezzata unicamente in funzione della porta di accesso collocata sul lato est che affaccia integralmente sulla corte esclusiva di proprietà dei convenuti ben potendo l'accesso al locale adibito a deposito essere curato mediante dal lato già beneficiario della servitù di passaggio, non risultando neanche contestato che il vano dispensa è collegato internamente da un ###·###·##### - 29 - ### canto, le esigenze di carico e carico riferite dall'attrice (riferite alla spesa, al mobilio o altro oggetto pesante) ben possono essere salvaguardate con la costituzione della servitù sulla bene comune di cui al paragrafo che segue, giacché l'utilità di questa deve ragionevolmente ritenersi assorbita dalla costituzione, con questa sentenza, di servitù coattiva pedonale e carrabile a vantaggio del fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6: l'attrice potrebbe ben scaricare la spesa o spostare pesi da un'automobile posteggiata sotto il portico comune all'ingresso principale della propria abitazione, sito a pochissimi metri di distanza, senza che si renda necessario gravare il fondo dei convenuti di una ulteriore servitù rispetto a quella già esistente sulla passerella pedonale. 5. segue: ###Ù #### 1051 C.C. E 1052 C.C.: ###. 92/6.
È, invero, non controversa l'interclusione del fondo comune non censibile contraddistinto alla part. 92/6.
Quanto al fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6, una volta provata in giudizio dal proprietario, come nel caso in esame, l'interclusione del fondo, spetta al giudice del merito dettare le modalità di attuazione e di esercizio della servitù coattiva, nell'osservanza dei criteri dettati da ### civile in relazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento della utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente.
Ogni dubbio che residui al riguardo sulle modalità di esercizio della servitù coattiva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della legge economica del minimo mezzo (Cassazione civile, sez. II, 27/08/2020, 17940, Cass. Sez. 2, 24/06/1965, n. 1324; Cass. Sez. 2, 07/03/1956, n. 674).
Nel caso di specie, l'utilità della limitazione imposta alla proprietà servente, cui il codice si riferisce con la locuzione “conveniente uso del […] fondo”, va intesa con riferimento a qualunque utilità di cui il fondo dominante sia suscettibile riguardo al suo stato di fatto attuale, al fine di assicurare il godimento del bene nel modo più ampio. - 30 - Orbene, l'assetto proprietario complessivo sull'immobile di cui alla particella 92 evidenzia indubbiamente che la proprietà dell'attrice e quella comune siano sostanzialmente “circondate” da quelle degli odierni convenuti, di talché è indubbio che la sig.ra possa trarre una maggiore utilità nel godimento del bene, non limitato alla mera comodità, dalla possibilità di raggiungere la zona di proprietà comune di cui al sub. 6 anche con veicoli a motore.
A sostenere il contrario, infatti, verrebbe permesso ingiustificatamente ai convenuti di continuare ad essere sistematicamente avvantaggiati nel godimento del bene in questione, anche raggiungendo l'area con le proprie automobili, per il solo fatto che il loro cortile (part. 92, sub. 8) è collegato sia alla via pubblica che al portico comune.
È evidente che vi sia una utilità per l'attrice consistente nella possibilità, mediante la costituenda servitù, di godere del bene comune non censibile in misura almeno potenzialmente analoga ai vicini di casa.
Delle due l'una: o la possibilità di accedere al portico con veicoli a motore costituisce una mera “comodità” e quindi tale facoltà di godimento sarebbe superflua e rinunciabile anche per i convenuti, oppure costituisce un'utilità che anche l'attrice ha diritto di trarre dalla cosa in qualità di comproprietaria, la cui fruizione non può che essere, materialmente, garantita dal riconoscimento all'attrice della possibilità di raggiungere, anche con un veicolo a motore oltre che a piedi, quell'area. Quanto all'aggravio del fondo servente, l'alternativa attuativa che consente di evitare un peso eccessivo all'immobile part. 92, sub. 8, è quella che riconosce semplicemente il diritto al passaggio carrabile e pedonale (da esercitarsi quest'ultimo per il tramite della passerella che già viene utilizzata per la fruizione della servitù pedonale esistente) a vantaggio del fondo di cui al sub. 6, senza che si renda necessario recintare “un'altra area contigua alla passerella in muratura su cui l'attrice già esercita il passaggio pedonale” (come paventato in comparsa di costituzione, pag. 12). ### - 31 - Premesso che siffatta proposta è avanzata dai convenuti quale reductio ad absurdum, evidenziando come una tale soluzione “…finirebbe per avvantaggiare ingiustamente l'area adiacente l'immobile della sig.ra , che verrebbe quindi a costituirsi una vera e propria pertinenza di fatto, a danno di quella degli odierni convenuti che vedrebbero ulteriormente ed ingiustamente ridotto il proprio cortile…”, a riguardo è possibile osservare, da un lato, che la fallacia di tale argomentazione emerge sol che si consideri che in tal modo si finirebbe col privare l'attrice di una delle facoltà di godimento connesse alla situazione di contitolarità di quella parte comune (l'accesso anche con un veicolo) e, dall'altro, che non si ravvisano in concreto le peculiari esigenze di sicurezza evidenziate dai convenuti, in ragione dell'asserito utilizzo del piazzale di cui alla part. 92, sub. 8 (per le passeggiate del figlio minorenne di per il passeggio dei cani, come area ricreativa della ### gestita dai .
Infatti, il transito dei veicoli nel piazzale è destinato ad avvenire a velocità estremamente moderata, confacente ad un cortile prospiciente un'abitazione, prestando l'attenzione dovuta in caso di presenza di persone o di animali e al solo e limitato fine di raggiungere il bene comune di cui alla part. 92/6.
Del resto, non pare che possa essere seriamente compromessa da una servitù come quella domandata dall'attrice la possibilità di svolgere le attività cui il piazzale, a detta dei convenuti, sarebbe adibito.
In definitiva, in merito al contemperamento dei contrapposti interessi delle proprietà, se pure è vero che l'utilità che la servitù garantirebbe all'attrice non è esiziale, dato che la proprietà comune sarebbe comunque raggiungibile a piedi dalla passerella esistente e l'ingresso dell'abitazione della dista pochi metri dalla via pubblica, è altrettanto certo che pure l'aggravio a carico del fondo servente è decisamente minimo, consistendo semplicemente per i convenuti nel tollerare il passaggio sul piazzale di automobili diverse dalle proprie per raggiungere un fondo comune che, per uno dei comunisti, è, allo stato chiaramente intercluso. ### - 32 - Infine, va precisato che non riveste carattere ostativo alla costituzione della servitù in questione la natura del fondo servente (ovvero, quello di cui alla part. 92, sub, 8), che sembrerebbe farlo ricomprendere tra “le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti” normalmente esenti dalle servitù coattive, ai sensi dell'art. 1051, comma 4 c.c. (applicabile anche al successivo art. 1052 c.c. in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto).
Come già ricordato, d avviso della costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la norma non deve essere interpretata nel senso che stabilisca un'esenzione assoluta delle aree indicate, cortili, giardini, aie, dalle servitù di passaggio, ma solo un criterio di scelta, ove questa sia possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di costituzione della servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti siffatte aree (Cassazione civile sez. II, 15/05/2008, n.12340).
Pertanto, la tutela dell'integrità delle case di abitazione e delle loro pertinenze, pure accordata dal legislatore, deve ritenersi soccombente ogni qualvolta la necessità di costituire giudizialmente una servitù non possa essere altrimenti soddisfatta.
Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti, emerge che non vi sono percorsi alternativi per raggiungere il fondo dominante (ovvero, quello di cui alla part. 92, sub. 6) a quello che prevede l'attraversamento del piazzale di proprietà dei convenuti (da questi a più riprese definito “cortile”), con conseguente irrilevanza nel caso di specie dell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4 Non vi sono dunque ostacoli in fatto e/o in diritto a che possa costituirsi una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo censito al catasto fabbricati del Comune di ### foglio 2, part. 92, subalterno 8, in favore del fondo comune non censibile di cui al foglio 2, part. 92, sub. 6. 6. #### In conclusioni deve essere dichiarata la cessata materia del contendere quanto all'accertamento della contitolarità del bene comune relativo alla part. 92/6. - 33 - Deve essere costituita una servitù carrabile (non anche pedonale perché quella pedonale esistente già consente di raggiungere la particella 92/6) in favore di detta particella, gravante su quella 92/8.
Tutte le altre domande devono essere rigettate.
Non vi è luogo a provvedere sull'indennità, avendo parte convenuta fatto riserva di agire in tal senso.
Le spese vengono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di accertamento circa la domanda articolata sub A) della citazione limitatamente alla natura di bene comune non censibile del subalterno 6 part. 92; ➢ Accertato e dichiarato il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carrabile e pedonale nei sensi di cui in motivazione, sul fondo di proprietà dei convenuti e per l e rag ioni di cui in mot ivazione, costituisce una servitù coattiva di passaggio carrabile, sul fondo di proprietà di e , identificato al ### fabbricati del Comune di ### al ### 2, part. 92, sub. 8, in favore del bene comune non censibile in comproprietà tra le parti del presente giudizio, identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 6; ➢ Rigetta ogni altra domanda; ➢ Compensa integralmente le spese di lite. ### li 28 ottobre 2024 ### - 34 - Il Giudice
(dott. ###
causa n. 3284/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.