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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1543/2025 del 09-10-2025

... bonifico bancario; la stessa viene versata a titolo di deposito cauzionale al momento della sottoscrizione della presente proposta di acquisto, all'### & ### presso cui rimarrà fino alla data di accettazione. Al momento della firma della proposta di acquisto o del preliminare di vendita, tale somma sarà consegnata, tolta la percentuale dovuta all'### per l'opera di intermediazione, al venditore a valere come caparra confirmatoria con gli effetti di cui all'articolo 1385 c.c. La parte promittente venditrice al ricevimento dell'assegno suddetto, rilascerà ampia quietanza dell'importo riscosso. b) Quanto alla somma di ### 130.000,00 = (diconsi ###00), la stessa sarà versata al momento della stipula del preliminare di vendita, e comunque entro e non oltre il ###, e varrà come ulteriore caparra confirmatoria. Tate somma, qualora la parte proponente non abbia provveduto con le modalità di cui al punto a), dovrà comunque essere comprensiva del compenso spettante all'### e ### c) Quanto alla somma di ### 210.000,00= (diconsi ### duecentodiecimila/00), a saldo del prezzo la stessa sarà versata alla data di stipula dell'atto definitivo di vendita che dovrà avvenire entro 90 ### giorni a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ANCONA ### in composizione monocratica, nella persona del giudice ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1042/2022 R.G., promossa DA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in #### n. 3/I, #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in ### alla ### 1 CONVENUTO oggetto: Vendita di cose immobili conclusioni: come precisate all' udienza del 13.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.  mediante il deposito di note scritte per l'attore:“### all'###mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis,: ### previa revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto della CTU del 20.12.2024, ammettersi la CTU come richiesta ed articolata con la II memoria ex art. 183 cpc depositata il ###.  ### riportandosi alle conclusioni come rassegnate con la I memoria ex art. 183 cpc di seguito ritrascritte ### -1) previa dichiarazione d'illegittimità e/o inefficacia del diritto di recesso come esercitato da parte del convenuto #### in assenza di inadempimento imputabile all'altro contraente odierno attore, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in premessa la legittimità del recesso dal contratto 1.7.2021 dedotto come esercitato dal ####; -2) per l'effetto, condannare il promissario alienante #### al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. come versata dall'attore pari all'importo di € 60.000,00 oltre interessi legali dal momento della dazione della caparra o comunque dal giorno della messa in mora (28.9.2021) e agli interessi di mora ex art. 1284 ult. co. c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo; -3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal #### di condanna al pagamento della somma di € 520.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla mora al saldo, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento per danno emergente, lucro cessante e da perdita di chances; ###: -4) dichiarare l'annullamento del contratto 1.7.2021 per vizio del consenso del #### dovuto a dolo determinante ovvero a errore essenziale e per l'effetto condannare il ### Carrisi alla restituzione della somma versata a titolo di caparra di € 30.000,00 oltre interessi legali dal momento della dazione e interessi di mora ex art. 1284 ult. co. c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo; Con piena vittoria di spese di lite oltre al rimborso a forfait 15%, gli accessori previdenziali e fiscali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 ###: rigettare la domanda di risarcimento danni come formulata dal convenuto in comparsa di risposta in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata nei suoi presupposti.” per il convenuto: “### l'###mo Tribunale, ogni altra domanda o eccezione respinta: 1. respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in parte narrativa; 2. Condannare l'attore al pagamento della somma di € 520.000= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla mora al saldo, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento per danno emergente, lucro cessante e da perdita di chances; Con vittoria di spese vive e forfetarie, diritti ed onorari oltre agli oneri di legge”. 
Antefatto e svolgimento del processo ### attore ### in data ### sottoscriveva con il convenuto ### presso gli uffici dell'intermediaria ### & Staffolani di ### una proposta per l'acquisto di immobile sito a ### fraz. 
Bagnolo, ### n. 17, costituito da una casa singola con corte esclusiva contraddistinto al ### di detto Comune al foglio n. 22 part. 234 sub 2 (appartamento ### di mq 143) sub 3 (autorimessa C/6 di mq 40) sub 4 (magazzino C/2 di mq 65) e sub 5 (magazzino C/2 di mq 85), il tutto al prezzo di € 370.000,00 (doc. 1 parte attrice). 
Detta proposta di acquisto trovava accettazione da parte proprietario dell'immobile ### e pertanto il promissario acquirente ### versava la somma di € 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria a mezzo bonifico bancario (doc. 2 parte attrice), come sancito dall'art. 4, lett. a) del contratto. 
Lo schema contrattuale prevedeva ulteriori due fasi di svolgimento del rapporto: - sub art. 4 lett.b) la stipula del preliminare notarile di compravendita entro il ### con corresponsione di una seconda tranche del prezzo di € 130.000,00, sempre a titolo di caparra confirmatoria; - sub art. 4 lett. c) la stipula dell'atto definitivo di vendita da effettuarsi entro 90 giorni a partire dal 01.03.2022 con il saldo del prezzo pattuito di € 210.000,00.  ###, in data ###, versava al ### la somma di € 130.000,00 a titolo di caparra, che si andavano a sommare agli € 30.000,00 già corrisposti a medesimo titolo in sede di accettazione della proposta. 
Per la stipula del contratto preliminare previsto sub art. 4 lett. b) della proposta del 1.07.2021, le parti si rivolgevano al ###.ssa ### la quale - predisposto l'atto - le convocava ai fini della stipula per il giorno 22.09.2021. 
Alla data fissata, tuttavia, il ###.ssa ### sospendeva la stipula del contratto preliminare di compravendita al fine di consentire alle parti accertamenti circa: - la difformità riguardante il locale accessorio distinto al ### al foglio n. 22 part. 234 sub 5 adibito a deposito/magazzino, in quanto abusivo perché sfornito di titolo edilizio; - la parziale difformità della camera da letto del primo piano per assenza di altezza minima; - la parziale difformità del vano del piano terra in merito ai divisori interni ed alla collocazione della porta di accesso; - la mancata esibizione del certificato di abitabilità. 
Alla luce dell'accaduto, sostenendo l'esistenza di irregolarità urbanistiche dell'immobile sottaciute in fase precontrattuale - anche insanabili per quanto attinenti al magazzino (### al foglio n. 22 part. 234 sub 5) - il #### manifestava immediatamente, già in data ###, la volontà di vedersi restituire dal promissario alienante ### tutte le somme versate fino a quel momento. ### provvedeva a restituire, in data ###, unicamente l'importo di € 130.000,00 a mezzo bonifico bancario con la causale “mancata stipula del preliminare di vendita”, ritenendo la caparra iniziale di € 30.000 correlata alla proposta irrevocabile (doc. 3 parte attrice). 
Quindi l'odierno attore, con raccomandata del 28.09.2021, recedeva dal contratto del 1.07.2021, costituendo in mora il ### per inadempimento e chiedeva la restituzione del doppio della caparra di € 60.000,00 (doc. 4 parte attrice). 
A riscontro, mediante raccomandata redatta da legale, il ### rappresentava che il vizio attinente alla camera da letto e la difformità relativa al piano terra erano sanabili e che sarebbero state sanate entro la data del rogito definitivo, come pattuito in sede di proposta del 1.07.2021, all'art. 12. (doc. 5 parte attrice) Seguiva uno scambio di missive con formalizzazione di richieste di documentazione urbanistica e certificato di conformità da parte dell'attore (missive del 28.09.2021, 18.10.2021, 25.10.2021 e 29.10.2021) (doc. 4,6,7 e 9 parte attrice). 
A riscontro, con la missiva del 27.10.2021 il ### esercitava a sua volta il diritto di recesso, dichiarando di avvalersi del termine essenziale del 30.10.2021 (doc. 8 parte attrice). 
A fronte del rifiuto opposto dal ### sia di restituire la caparra di € 30.000,00, sia di fornire la documentazione urbanistica e il certificato di agibilità, con atto di citazione ### conveniva in giudizio la controparte #### dinanzi al Tribunale di ### al fine di sentir dichiarare: - l'illegittimità e/o inefficacia del diritto di recesso come esercitato da parte del convenuto ### in assenza di inadempimento imputabile all'altro contraente, odierno attore; - la legittimità del recesso dal contratto, sottoscritto dalle parti in data ### (doc. 1 parte attrice), esercitato dal ### ex art. 1385 c.c. in data ### per grave inadempimento contrattuale del convenuto e condanna dello stesso a pagare la somma di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali dal momento della dazione della caparra o comunque dal giorno della messa in mora (28.9.2021) e agli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo; - in subordine, l'annullamento del contratto del 1.07.2021 per vizio del consenso del #### dovuto a dolo determinante ovvero a errore essenziale e per l'effetto condannare il #### alla restituzione della somma versata a titolo di caparra di € 30.000,00 oltre interessi legali dal momento della dazione e interessi di mora ex art. 1284 co. 4, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo. 
Si costituiva in giudizio l'odierno convenuto ### contestando le pretese attoree e formulando domanda riconvenzionale di danno, volta ad ottenere la condanna dell'attore ### al pagamento della somma di € 520.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla mora al saldo, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento per danno emergente, lucro cessante e da perdita di chances. 
A sostegno della pretesa il ### adduce di aver incassato unicamente la caparra di € 30.000,00 subendo un danno emergente di € 340.000,00 pari al mancato incasso del prezzo pattuito di € 370.000,00; sostiene altresì di aver subito il danno da lucro cessante pari al mancato guadagno derivato dalla perdita di chances per € 180.000,00 (pari alla metà del valore dell'immobile), per aver il ### rinunciato alla trattativa con il terzo ### Giarraffa, il quale aveva sottoscritto in data ### una proposta di acquisto per € 330.000 (doc. 4 parte convenuta). 
In particolare, la parte convenuta ### ritiene che il contratto del 1.07.2021 sia qualificabile come preliminare di preliminare e che per la stipula del preliminare di vendita non occorrano i documenti di regolarità urbanistica, necessari unicamente per il contratto definitivo, posto che a seguito della stipula del preliminare di compravendita il promissario venditore può provvedere alle sanatorie urbanistiche sino al contratto definitivo. Adduce che l'art. 4 del contratto preliminare di preliminare del 1.07.2021 prevede la stipula del contratto preliminare non come condizione essenziale per la prosecuzione dell'operazione di vendita, ma come circostanza solo eventuale e che pertanto la mancata stipula di quest'ultimo in data ### non sia causa giustificativa del recesso del ### che avrebbe invero dovuto individuare un diverso ### disposto a procedere alla stipula del contratto preliminare. Sempre secondo la tesi prospettata dal ### è qualificabile come essenziale il termine di versamento degli acconti del 30.10.2021, ex art. 4 del contratto del 1.07.2021, il cui mancato rispetto da parte del ### ha giustificato il recesso del ### con ritenzione della caparra di € 30.000,00. In definitiva, secondo la prospettazione del convenuto ### il promissario acquirente ### era consapevole già alla stipula del preliminare di preliminare del 1.07.2021 di tutte le irregolarità urbanistiche dell'immobile, tutte sanabili, e che avesse pertanto mutato idea ingiustificatamente in ordine all'acquisto. 
Al deposito degli atti introduttivi seguiva la concessione del termine per le tre memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., depositate le quali il Giudice, con ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 22.04.2024, formulava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “definizione della causa mediante pagamento, da parte di ### in favore di ### della somma onnicomprensiva di € 40.000,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.” La proposta, accettata dalla parte attrice ### veniva rifiutata dalla parte convenuta ### e pertanto, all'udienza del 4.07.2024, aveva inizio l'istruttoria mediante interrogatorio formale del ### e audizione dei testi Dott.ssa #### e Sig.ra ### (moglie dell'attore ###.  ### proseguiva in data ### mediante l'escussione dei testimoni ### (tecnico incaricato di visionare l'immobile da parte dell'agenzia immobiliare per conto del ###, ### (consulente tecnico della agenzia immobiliare ### padre della titolare), ### (titolare della agenzia immobiliare ###; quanto agli ultimi due testimoni, nella stessa udienza veniva eccepita dall'attore l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. per avere gli stessi interesse economico nella causa. Veniva autorizzato dal Giudice il deposito di documentazione attestante la diffida per il pagamento della provvigione di agenzia, e riservata la decisione circa l'ammissibilità dei testi alla decisione finale. ### proseguiva in data ### mediante l'escussione della testimone ### (collaboratrice della agenzia immobiliare ### madre della titolare), anche per tale teste veniva parimenti eccepita da parte attrice l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e il giudice riservava la decisione alla sentenza. 
Con ordinanza del 20.12.2024, ritenuto non opportuno disporre la CTU richiesta da parte attrice, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.04.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; detta udienza veniva rinviata - stante il carico del ruolo - al 13.05.2025 e in data ### la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto di quella riconvenzionale formulata dal convenuto. 
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura e qualificazione del contratto per cui è causa, e sugli obblighi da esso derivanti in capo alle parti. 
Ed infatti, il rapporto in oggetto si fonda sulla proposta irrevocabile di acquisto, redatta sul modulo fornito dalla agenzia immobiliare, sottoscritta dal ### in data ### e, in pari data per accettazione dal ### Al fine di verificare la natura dell'impegno assunto con la sottoscrizione della predetta scrittura, occorre analizzare, innanzitutto, il dato letterale della proposta (doc. 1 parte attrice). 
Si osserva che con la sottoscrizione del modulo predisposto dalla agenzia immobiliare, secondo la prassi delle compravendite immobiliari, le stesse individuavano l'immobile e definivano il prezzo della compravendita in € 370.000,00, da corrispondersi secondo le seguenti modalità, sancite all'art. 4: “a) Quanto alla somma di ### 30.000,00 = (diconsi ### trentamila/00), a mezzo bonifico bancario; la stessa viene versata a titolo di deposito cauzionale al momento della sottoscrizione della presente proposta di acquisto, all'### & ### presso cui rimarrà fino alla data di accettazione. Al momento della firma della proposta di acquisto o del preliminare di vendita, tale somma sarà consegnata, tolta la percentuale dovuta all'### per l'opera di intermediazione, al venditore a valere come caparra confirmatoria con gli effetti di cui all'articolo 1385 c.c. La parte promittente venditrice al ricevimento dell'assegno suddetto, rilascerà ampia quietanza dell'importo riscosso.  b) Quanto alla somma di ### 130.000,00 = (diconsi ###00), la stessa sarà versata al momento della stipula del preliminare di vendita, e comunque entro e non oltre il ###, e varrà come ulteriore caparra confirmatoria. Tate somma, qualora la parte proponente non abbia provveduto con le modalità di cui al punto a), dovrà comunque essere comprensiva del compenso spettante all'### e ### c) Quanto alla somma di ### 210.000,00= (diconsi ### duecentodiecimila/00), a saldo del prezzo la stessa sarà versata alla data di stipula dell'atto definitivo di vendita che dovrà avvenire entro 90 ### giorni a partire dal 01/03/2022. 
Tali termini sono dichiarati essenziali nell'interesse di entrambe le parti.” (doc. 1 parte attrice)” Facendo applicazione del principio generale di cui all' art. 1329 c.c., e stando al dato letterale della proposta, tenuto conto, da un lato, che le parti espressamente all'art. 4 lett. b) prevedono la necessità di sottoscrivere un ulteriore atto prodromico al definitivo, denominato “preliminare di vendita”, deve affermarsi che la proposta in oggetto costituisce un contratto preliminare di preliminare di compravendita. 
Ciò si evince anche dal tenore degli artt. 1 e 12 del contratto in questione, in cui è evidente che per “rogito” o “atto notarile” debba intendersi il rogito del preliminare di compravendita di cui all'art. 4 lett. b), redatto mediante atto notarile. 
Stando all'art. 1, “Gli immobili in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovranno essere liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli ed essere provvisti di licenza o concessione edilizia o in sanatoria e di abitabilità conforme alle disposizioni urbanistiche, nonché in regola con il condono edilizio”; stando alla clausola di cui all'art. 12 del medesimo contratto, “Il venditore dichiara che i dati catastali e la consistenza di fatto dei beni venduti e, in particolare, la documentazione fornita dall'### & ### relativa ai beni oggetto della presente proposta, sono completamente conformi, o meglio lo saranno con certezza al momento del rogito notarile, agli standard e/o normative urbanistiche vigenti esonerando l'agenzia immobiliare da ogni responsabilità al riguardo, e pertanto, c'è o ci sarà rispondenza tra i progetti presentati in Comune con rilascio dei relativi ### a ### ed eventuali successive varianti, gli elaborati planimetrici e le planimetrie depositate in ### che in copia, previo esame e firma delle parti, si allegano al presente atto sotto la lettera a)” (doc. 1 parte attrice). 
La scrittura privata del 1.07.2021 (doc. 1 parte attrice) è qualificabile quale contratto preliminare di preliminare, dal momento che contiene una puntuazione specifica del successivo iter contrattuale, prevedendo all'art. 4 lett. b) la stipula del preliminare di compravendita (c.d. preliminare chiuso) entro la data del 30.10.2021. 
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione a ### si è pronunciata dirimendo il contrasto interpretativo emerso in ordine alla ammissibilità del contratto preliminare di preliminare di compravendita, ritenendo la fattispecie contrattuale valida - poiché dotata di causa - allorquando il contenuto del contratto preliminare di preliminare differisca da quello del preliminare chiuso (o secondo preliminare) e rimettendo alla valutazione del giudice di merito la qualificazione delle ipotesi secondo i criteri seguenti: “In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628) Ebbene, nel caso di specie appare evidente dalla lettera del contratto del 1.07.2021, ed in particolare dagli artt. 1, 4 lett. b) e 12, che le parti abbiano inteso obbligarsi reciprocamente in un contratto preliminare di preliminare, al fine di bloccare l'affare mediante dazione di una prima caparra di € 30.000,00 ed addivenire alla stipula del preliminare di compravendita solo una volta sanati e regolarizzati gli eventuali abusi edilizi. 
Le stesse ### della Suprema Corte hanno evidenziato la prassi che intercorre nei traffici commerciali attinenti i beni immobili, dando atto che la tripartizione delle fasi contrattuali ( nella sequenza: preliminare di preliminare, preliminare chiuso e contratto di compravendita definitivo) è funzionale alle parti per espletare i necessari controlli attinenti alle caratteristiche, consistenza e qualità degli immobili, nonché saggiare la serietà ed affidabilità dei proponenti.  “La complessità dei contatti, delle verifiche da effettuare, da un lato per saggiare la serietà dei proponenti, dall'altro per accertarsi della consistenza del bene e dell'affidabilità dei contraenti, hanno di fatto portato a una frequente tripartizione delle fasi contrattuali. Una prima fase in cui, a volte con la formula, almeno dichiarata, della proposta irrevocabile, l'aspirante acquirente offre un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, atto che viene riscontrato dalla accettazione o dal rifiuto del proprietario. Una seconda, espressamente prevista, di stipula del contratto preliminare propriamente detto. La terza, costituita dall'indispensabile rogito notarile con il saldo del prezzo.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Ancora, evidenzia la Corte, “la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell'operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale” (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 07/05/2020, n.8638; Cass. civ., sez. II, 21/05/2018, n.12527; Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Tornando alla fattispecie in esame, deve affermarsi la validità dell' accordo precontrattuale del 1.07.2021 (doc. 1 parte attrice) , dovendosi ritenere che la procedimentalizzazione per fasi successive risponda all' interesse concreto delle parti contraenti, volto a rinviare ad un secondo momento - unicamente in presenza di immobile sanato - la stesura di un regolamento contrattuale preliminare con vincolo a contrarre il definitivo di compravendita; momento in cui avrebbe dovuto essere versata, non a caso, la somma dovuta ad integrazione della caparra (pari a € 130.000,00). 
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale analizzato, è evidente come non colga nel segno la tesi del convenuto ### nella misura in cui afferma che la sanatoria delle difformità urbanistiche presenti nell'immobile, nonché la consegna della documentazione urbanistica e il certificato di agibilità sarebbero potute intervenire entro la data prevista per il rogito del contratto di compravendita definitivo. 
Detta ricostruzione, infatti, da un lato nullifica l'interesse dei contraenti alla doppia fase preliminare, interesse che invero emerge chiaramente dal tenore letterale della stipulazione del 1.07.2021, laddove per “atto notarile” all'art. 1 e “rogito notarile” all'art. 12, si intende chiaramente il preliminare di compravendita da stipulare entro il ###, per come previsto dall'art. 4, lett. b) (doc. 1 parte attrice); dall'altro la ricostruzione del convenuto ### rende astrattamente nullo il contratto preliminare chiuso, che stando a tale tesi non sarebbe affatto distinguibile dal primo, ma di contenuto identico al preliminare di preliminare del 1.07.2021. 
Deve infatti rammentarsi che, in ogni caso, la valutazione circa la nullità per assenza di causa del contratto preliminare di preliminare sostenuta da parte della giurisprudenza (in ipotesi di identità di contenuto tra il preliminare di preliminare ed il successivo preliminare) può riguardare tutt'al più il secondo, ma non certo il primo contratto, come ribadito dalle stesse ### della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Quanto premesso consente di affermare che l'intenzione delle parti, per come emerge dal contratto del 1.07.2021 (doc. 1 parte attrice), era quella di tener fermo l'affare al fine di addivenire alla stipula del contratto preliminare, mediante il quale il promissario acquirente avrebbe assunto l'obbligazione di acquistare l'immobile sanato dalle irregolarità urbanistiche e completo della documentazione urbanistica e del certificato di agibilità. 
Infatti, trattandosi di un contratto preliminare di preliminare (come correttamente qualificato dallo stesso convenuto ### nel presente giudizio), le parti non hanno assunto alcun obbligo di contrarre il preliminare chiuso, ma unicamente l'obbligazione - di natura contrattuale - di proseguire le trattative secondo i canoni della buona fede e della correttezza. 
Di talché è evidentemente errata in punto di diritto la tesi dell'odierno convenuto che vede nel rifiuto di stipulare il preliminare da parte del ### un inadempimento, poiché il contratto preliminare di preliminare - a differenza del contratto preliminare chiuso - non contempla l'assunzione delle parti di un obbligo di contrarre coercibile mediante l'art. 2932 c.c., bensì unicamente un' obbligazione (di natura contrattuale) di trattare secondo buona fede, non rimettendo in discussione ingiustificatamente le intese già raggiunte in sede di iniziale puntuazione mediante il preliminare di preliminare. 
La Suprema Corte scinde infatti nettamente per natura le obbligazioni che discendono dal preliminare di preliminare rispetto a quelle che discendono dal preliminare chiuso (o secondo preliminare), “In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Per quanto attiene alla violazione delle obbligazioni assunte mediante il contratto preliminare di preliminare, infatti, le ### hanno avuto modo di evidenziare come: “La violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628) Nel caso di specie, dal contratto preliminare di preliminare è sicuramente scaturita l'obbligazione contrattuale di proseguire le trattative secondo buona fede, addivenendo alla stipula del rogito preliminare a seguito di sanatoria delle irregolarità urbanistiche afferenti all'immobile. 
Ebbene, proprio quest'ultima obbligazione - quella di sanare le irregolarità - è stata inadempiuta dal convenuto ### che come emerso nel corso dell'istruttoria nel presente giudizio, aveva altresì taciuto al ### talune irregolarità urbanistiche. 
Muovendo dall'analisi dei contestati fatti di causa, è dirimente il fatto - pienamente provato - che alla data fissata per la stipula del contratto preliminare del 22.09.2021 emersero delle difformità urbanistiche sconosciute sia al promissario acquirente ### che al notaio rogante Dott.ssa ### parimenti rilevante, in punto di fatto, che alla data fissata per la stipula del preliminare di compravendita fosse ancora assente la documentazione urbanistica, incluso il certificato di agibilità relativo all'immobile sito a ### fraz. 
Bagnolo, ### n. 17, costituito da una casa singola con corte esclusiva contraddistinto al ### di detto Comune al foglio n. 22 part. 234 sub 2 (appartamento ### di mq 143) sub 3 (autorimessa C/6 di mq 40) sub 4 (magazzino C/2 di mq 65) e sub 5 (magazzino C/2 di mq 85). 
Prendendo le mosse dalle difformità urbanistiche, è emerso con valore di prova legale dall'interrogatorio formale dello stesso promissario venditore ### (verbale di udienza del 4.07.2024) che alcune difformità urbanistiche dell'immobile per cui è causa fossero state sottaciute al promissario acquirente ### In particolare, al quesito n.1 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “vero che nella fase delle trattative che hanno preceduto la sottoscrizione della proposta di acquisto del 1.7.2021 avente ad oggetto l'immobile sito in #### Bagnolo, ### 17 di proprietà del #### quest'ultimo rassicurava la parte proponente l'acquisto #### circa la regolarità edilizio urbanistica dell'immobile, eccezion fatta solo per alcune piccole difformità, dichiarate facilmente sanabili, caratterizzate da: parziale difformità della camera da letto per mancanza dell'altezza minima; parziale difformità del vano al piano terra in merito ai divisori interni ed alla collocazione della porta di accesso” il #### rispondeva: “ È vero che dissi che era difforme soltanto il vano al piano terra e non la camera da letto.” È dunque emerso, con valore di prova legale, che il ### sottoscriveva il contratto del 1.07.2021 avendo contezza unicamente della difformità del piano terra, ma non anche di quella della camera da letto, scoperta successivamente. 
Ancora, sul capitolo n. 5 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice: “vero che solo il giorno 22.9.2021 fissato per la stipula del contratto preliminare di compravendita avanti al ###sa ### di ### dietro specifica richiesta del ### suddetto, il #### dell'agenzia immobiliare incaricata dal #### dichiarava per conto di quest'ultimo che il locale accessorio suddetto era abusivo e insanabile da punto di vista edilizio urbanistico e strutturale”, sentito in sede di interrogatorio formale del 4.07.2024 l'odierno convenuto ### - con dichiarazioni confessorie aventi valore di prova legale ex art. 230 ss. c.p.c. - rispondeva: “### non era presente il ### presso il ### Successivamente interpellato riferiva che il magazzino era sanabile, soltanto eliminando il tetto in lamiera”.  ###. ### ha pertanto confessato che la consistenza dell'abuso del magazzino, che avrebbe richiesto l'eliminazione del tetto, emerse addirittura successivamente alla data fissata per il rogito del preliminare di compravendita del 22.09.2021. 
La scoperta di difformità relative all'immobile per cui è causa alla data fissata per il rogito del preliminare di compravendita è confermata anche dalla escussione testimoniale del ###ssa ### (verbale di udienza del 4.07.2024), la quale escussa sul capitolo 5 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice, ha affermato quanto segue: “ricordo che dissi di accertare con un tecnico che il locale magazzino, abusivo, fosse effettivamente sanabile posto che ### mi disse che per lui il detto locale era indispensabile per l'acquisto. Appresi quel giorno del fatto del locale abusivo altrimenti non avrei preparato la bozza di preliminare. Adr. Non ricordo esattamente del colloquio con ### posso dire che il problema emerse quel giorno”. 
Sul capitolo 6 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “vero che a quel punto il ###sa ### si rifiutava di stipulare l'atto di compravendita preliminare”, la stessa ### rispondeva: “### detto ho suggerito vivamente, posto che l'acquisto era un unicum inscindibile per ### di soprassedere nella stipula dell'atto per fare le opportune verifiche tecniche.” Ancora, circa l'essenzialità del magazzino per il promissario acquirente, sul capitolo 8 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “vero che il #### veniva attratto e si dichiarava perciò interessato ad acquistare l'immobile in questione proprio per la presenza del locale accessorio oggetto abuso da poter adibire a garage e/o ricovero mezzi e attrezzi agricoli” il ### così rispondeva: “ho già risposto, è così, perché ### mi disse che collezionava moto”. 
Circostanze, queste ultime, confermate anche dalle parole della moglie del ####ra ###, che sul capitolo 5 della 2° memoria ex art.  183, co.6, c.p.c. di parte attrice affermava: “è vero. Ero presente davanti al ### quando venne interrotta la stipula dell'atto per questo motivo (dell'abuso edilizio del magazzino). Adr. Il sig. ### era presente e disse che il locale era insanabile. Fu quella la prima volta in cui ### disse dell'abuso insanabile del magazzino”. La stessa, sentita sul capitolo 8 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “è vero, gli occorreva per le sue attrezzature #### per giardinaggio e moto e macchine”. Conformemente, l'#### sul medesimo capitolo, rispondeva: “sì è vero. ### mi disse che era interessato all'immobile ed al magazzino perché voleva utilizzarlo come ricovero di motocicli”. 
In questa sede non si esclude l'ammissibilità delle testimonianze del #### (consulente tecnico della agenzia immobiliare ### padre della titolare), ### (titolare della agenzia immobiliare ### e ### (collaboratrice della agenzia immobiliare ### madre della titolare), posto che dai documenti depositati dalle parti in causa è emerso come l'### avesse diffidato al pagamento della provvigione di € 13.452,00 entrambe le parti ed in pari data, il ###, con ciò dimostrando l'indifferenza dei tre testimoni all'esito della vicenda in esame (doc. diffida ### deposito autorizzato del 25.10.2024; DIFFIDA_ ###.02.2023, deposito autorizzato del 04.10.2024). 
Occorre tuttavia evidenziare come l'efficacia di piena prova legale della confessione del ### sui capitoli nn.1 e 5 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice renda irrilevanti le affermazioni dei testi #### e ### escusse sui medesimi capitoli, posto che la prova testimoniale è liberamente valutabile dal giudice e soccombe a fronte della prova legale scaturita dalla confessione. 
In questo senso anche la giurisprudenza, secondo cui la confessione prevale sulla prova testimoniale di segno opposto, “ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 2, la confessione resa in giudizio forma piena prova contro colui che l'ha resa, ove verta su diritti disponibili. Con l'effetto che l'autore di una confessione non può essere ammesso a provare per testi fatti contrari a quanto ha confessato (Cass. 3, Sentenza n. 607 del 17/01/2003; ### L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001; ### 3, Sentenza 3293 del 29/11/1973). Né a fortiori tali prove - ove di fatto ammesse ed assunte - possono prevalere sul contenuto della discordante confessione resa.” (Cass. civ., sez. II, 09/10/2023, n.28255) Questo Giudice ritiene peraltro di minore attendibilità le testimonianze delle ###re ### e ### per le contraddizioni emerse in seno alle risposte fornite in sede di rispettiva escussione di madre e figlia, come di seguito evidenziate. 
Entrambe, escusse sul capitolo di parte convenuta ### n. 36 della 2° memoria ex art.  183, co.6, c.p.c., hanno affermato di non essere state presenti all'incontro del 29.06.2021, ma di aver scritto l'appuntamento in agenda e di essere quindi a conoscenza dell'appuntamento, il cui contenuto conoscono unicamente de relato, per come riferito dal #### Ebbene, le risposte fornite dalle due testimoni non appaiono genuine, stante l'uso della identica circostanza da parte di entrambe per dirsi a conoscenza dell'incontro, posto che appare alquanto inverosimile che sia la ###ra ### sia la figlia ### abbiano fissato in agenda lo stesso appuntamento per lo stesso giorno e tra le medesime parti contraenti. 
Ebbene, in definitiva dirimente appare il fatto che il convenuto ### per sua stessa confessione, avesse sottaciuto alcuni degli abusi attinenti all'immobile per cui è causa; ciò consente di comprendere le ragioni che spinsero il ### a sottoscrivere il contratto preliminare di preliminare del 1.07.2021 accettando anche la clausola di cui all'art. 1 in base alla quale: “Gli immobili in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovranno essere liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli ed essere provvisti di licenza o concessione edilizia o in sanatoria e di abitabilità conforme alle disposizioni urbanistiche, nonché in regola con il condono edilizio”; nonché la clausola di cui all'art. 12 del medesimo contratto: “Il venditore dichiara che i dati catastali e la consistenza di fatto dei beni venduti e, in particolare, la documentazione fornita dall'### e ### relativa ai beni oggetto della presente proposta, sono completamente conformi, o meglio lo saranno con certezza al momento del rogito notarile, agli standard e/o normative urbanistiche vigenti esonerando l'agenzia immobiliare da ogni responsabilità al riguardo, e pertanto, c'è o ci sarà rispondenza tra i progetti presentati in Comune con rilascio dei relativi ### a ### ed eventuali successive varianti, gli elaborati planimetrici e le planimetrie depositate in ### che in copia, previo esame e firma delle parti, si allegano al presente atto sotto la lettera a)”. 
Quanto premesso in ordine alle obbligazioni assunte ed altresì inadempiute dal #### mediante il contratto preliminare di preliminare sarebbe di per sé sufficiente a legittimare il recesso del ### intervenuto in data ### (doc. 4 parte attrice). 
A legittimare ulteriormente il recesso di parte attrice dal preliminare di preliminare del 1.07.2021, ulteriori fatti emersi nel presente giudizio. 
Il secondo aspetto di particolare rilevanza, ai fini della presente vicenda, è dato dalla circostanza che alla data fissata per la stipula del preliminare di compravendita del 22.09.2021 fosse ancora mancante la documentazione urbanistica, incluso il certificato di agibilità relativo all'immobile. 
Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, infatti, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, al punto tale che esso è in grado di incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità (ex multis, Cass. civ., II, 30/01/2020, n. 2196; Cass. civ., sez. VI, 14/01/2019, n.622; Cass. civ., sez. II, 08/02/2016, n. 2438; Cass. civ., sez. II, 11/05/2009, n.10820; Cass. civ., sez. II, 16/06/2008, n. 16216; Cass. civ., sez. III, 26/01/2006, n. 1514; Cass. civ., sez. II, 19/12/2000, n. 15969). 
Sulla scorta di tale granitico orientamento, reputa questo Giudice che la domanda attorea trovi ulteriore motivo di accoglimento; tanto più nel caso di specie, in cui deve essere valorizzata l'espressa previsione di cui all'art. 1 del contratto preliminare di preliminare, con la quale l'odierno convenuto ha assunto l'obbligazione di fornire il certificato di agibilità nei tempi utili per la stipula dell'atto notarile (da intendersi, come osservato, il preliminare chiuso), sancendo con efficacia di legge tra le parti, ex art. 1372 c.c., quanto segue: “Gli immobili in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovranno essere liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli ed essere provvisti di licenza o concessione edilizia o in sanatoria e di abitabilità conforme alle disposizioni urbanistiche, nonché in regola con il condono edilizio” (doc. 1 parte attrice).  ### emerso in sede di deposito documentale attoreo, neppure a seguito dello scambio di missive intercorso tra le parti il ### si dimostrò disponibile a fornire (o anche unicamente a procurarsi) tale documentazione. Al contrario, con comportamento contrario a buona fede e correttezza, dapprima non riscontrava la richiesta di incontro e dialogo del 18.10.2021 (doc. 6 parte attrice), cui faceva seguito la missiva del 25.10.2021 (doc. 7 parte attrice) in cui il ### chiedeva la documentazione urbanistica e il certificato di agibilità entro la data del 30.10.2021 (termine per la stipula del preliminare di compravendita), con ciò dimostrando una rinnovata apertura alle trattative precontrattuali nonostante fosse stato esercitato il recesso dal contratto preliminare di preliminare (risolto in via stragiudiziale allo scadere dei sette giorni, a far data dalla missiva di messa in mora del 28.09.2021, come comprova il doc. 4 di parte attrice). 
A tale apertura attorea, tuttavia, seguiva il netto rifiuto di trasmettere qualsivoglia documentazione da parte del convenuto ### il quale in data ### (doc. 8 parte attrice) si avvaleva illegittimamente del termine essenziale del 30.10.2021, allora neppure scaduto, recedendo dal contratto che - come osservato - era già stato risolto dalla controparte ### stragiudizialmente mediante missiva di recesso del 28.09.2021 (doc. 4 parte attrice). 
Per completezza, al fine di ulteriormente evidenziare l'illegittimità del recesso del ### ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., anche il costante principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui “l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (Cass. civ, Sez. II, 10/12/2019, n. ###; Cass. civ., Sez. II, 06/12/2007, 25549, da ultimo, in ordine al termine per la stipula del contratto definitivo, Cass. civ., II, 02/01/2024, n. 28). 
La Suprema Corte ha anche chiarito, in più occasioni, che “l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito […] da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto” (Cass. civ., sez. II, 02/01/2024, n. 28; Cass. Civ., Sez. VI - II, 01/06/2020, n. 10353; Cass. Civ., Sez. III, 15/07/2016, n. 14426; Cass. Civ., Sez. II, 26/03/2018, n. 7450). 
Nel caso di specie, oltre a non ravvisarsi indici di essenzialità del termine - se non la qualifica formale dei termini come “essenziali” nel modulo predisposto dalla ### - dal tenore del contratto preliminare di preliminare emergono, al contrario, elementi volti a smentire la natura essenziale dei termini. ### “essenziali” (pag. 1, doc.1 attoreo) non può infatti essere letta isolatamente, ma unitamente a quelle che sono le modalità di pagamento frazionato indicate espressamente nel contratto, e dalle quali si evincono corrispondenti obblighi scaturiti in capo ad ambo le parti. 
Obblighi chiaramente inclusivi del dovere del promissario venditore di presentare alla data del 22.09.2021 completa documentazione circa la regolarità urbanistica e agibilità dell'immobile, e del correlato dovere - adempiuto dalla controparte promissaria acquirente - di versare l'ulteriore caparra di € 130.000,00. 
Il fatto che il ### avesse versato la seconda caparra entro il ###, e precisamente in data ###, è fatto incontestato tra le parti, e pertanto pacifico ex art.  115 c.p.c., nonché corredato di prova documentale attinente alla intervenuta restituzione della somma (doc. 3 parte attrice). Il fatto che, al contrario, il ### non abbia assolto i propri obblighi di promissario venditore né entro la data per la stipula del preliminare del 22.09.2021, né entro la data di messa in mora (doc. 4 attoreo), e neppure entro la data del 30.10.2021 (termine per la stipula del preliminare di compravendita) è stato ampliamente provato in questo giudizio. 
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarata l'illegittimità del recesso del convenuto ### con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali proposte di risarcimento del danno, dal momento che nessun danno può dirsi subìto dal medesimo, parte inadempiente del contratto preliminare di preliminare del 1.07.2021 (doc. 1 attoreo). 
Appare infatti evidente che dalla qualificazione giuridica dell'accordo in termini di preliminare di preliminare consegue che la sua violazione è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale, con conseguente applicabilità degli istituti della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., e della facoltà di recesso in forza del secondo comma dell' art. 1385 c.c., ove - come nel caso di specie - sia stata data una caparra confirmatoria, in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto per l'inadempimento della controparte. 
Venendo, pertanto, all' esame della domanda di recesso e condanna al doppio della caparra formulata dall' attore, giova premettere, in punto di diritto, che la disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 1385 c.c. in tema di recesso per inadempimento, nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. 
All' esito dell'istruttoria espletata, deve affermarsi che parte attrice ha soddisfatto l'onere della prova su di lei gravante, in forza dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (così come declinati, nella materia contrattuale, dalla giurisprudenza della Corte di Cass., SS.UU.  13533/2001), in merito alla ricorrenza di un inadempimento grave della parte venditrice idoneo a giustificare il rimedio di cui all'art. 1385 Ciò chiarito, questo Tribunale - accertato l'inadempimento del convenuto ### - accoglie le domande formulate dall'attore di accertamento della legittimità del recesso del #### ex art. 1385 c.c. nonché di condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 Infatti, anche in caso di recesso il Giudice deve tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se sia tale da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (Cass. civ., Sez. VI, 13/01/2012, n. 409). 
Nel caso di specie l'azione spiegata dall'attore, avente ad oggetto l'accertamento del grave inadempimento del promissario venditore e la sua condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, è da qualificarsi quale pretesa di forfetizzazione del danno conseguente alla caducazione del contratto - il che presuppone da parte di questo giudice l'accertamento dell'avvenuta risoluzione ex lege del contratto.  ### è noto, infatti, la caparra confirmatoria è negozio giuridico accessorio che i contraenti perfezionano contestualmente alla stipula del contratto principale, mediante dazione di una somma di denaro da una parte ### nei confronti dell'altra ###. ### in questione presenta natura composita e funzione eclettica: in primo luogo, la caparra confirmatoria ha funzione di garanzia per il risarcimento dei danni derivanti dall'altrui inadempimento, rappresentando una forma preventiva, forfettaria e convenzionale di liquidazione del danno medesimo. (Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2006, n. 11356; Cass. Civ., sez. III, 04/03/2004, n. 4411) In secondo luogo, la caparra confirmatoria è volta a garantire l'esecuzione del contratto, ed in tal senso si colloca quale strumento di prevenzione della patologia contrattuale: la somma versata essendo ritenuta o dovuta in misura doppia, a seconda che l'inadempimento sia imputabile al tradens ovvero all' accipiens. 
Infine, la caparra confirmatoria è strumento di autotutela per le parti, consentendo il recesso dal rapporto senza la necessità di adire l'autorità giudiziaria (Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2006, n. 11356), così configurando una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, destinato ad operare con la semplice comunicazione di una parte nei confronti dell'altra; la sua attivazione presuppone pur sempre l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte per come individuato ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. Civ., Sez. Un., 14/01/2009, n. 553). 
A tal proposito, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come recentemente ribadito “la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l'utilità che da esso l'altra parte intendeva conseguire (Cass. 12549 del 2019; Cass. n. 21209 del 2019; Cass. n. 409 del 2012; Cass. n. 18266 del 2011).” ( Civ., sez. II, 17/05/2024, n.13845) Alla luce della giurisprudenza citata, deve ritenersi che in ogni caso in cui sia attivata la caparra confirmatoria, il giudice sia tenuto a valutare la colpevolezza e l'importanza dell'inadempimento. 
Nel caso di specie l'inadempimento incide notevolmente sul sinallagma contrattuale, posto che in assenza di documentazione circa la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente versava in una condizione di incertezza in merito all'avvenuta sanatoria dell'immobile, tale da giustificare il rifiuto a vincolarsi all'acquisto mediante contratto preliminare; tenuto altresì conto che - come osservato in apertura - nella vendita di immobile destinato ad abitazione il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, al punto tale che esso è in grado di incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità (Cass. civ., sez. III, 26/01/2006, n. 1514). 
Tornando all'istituto del recesso previsto dall'art. 1385 co. 2 c.c., presupponendo esso l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, deve osservarsi che si configura come strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto - da affiancare alle risoluzioni ex lege di cui agli artt.  1454, 1456 e 1457 c.c. - collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione, si ripete, convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo lo collegano sia i presupposti (inadempimento dell'altro contraente, gravemente colpevole e di non scarsa importanza) sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (Cass. 2011/18266). 
Conseguentemente, la caducazione del negozio ne determina la rimozione degli effetti prodotti che, per quanto qui occupa, consistono in quelli restitutori della caparra confirmatoria versata all'atto della stipula, trattandosi a tutti gli effetti di indebito pagamento ex art. 2033 c.c., alla cui disciplina deve aversi riguardo per quanto concerne la restituzione ed il maturare degli interessi sulla somma versata, nel caso di specie pari ad € 30.000,00. 
In materia di indebito oggettivo, infatti, il debito dell'accipiens - salvo che non sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della domanda, da intendersi pacificamente non soltanto quale domanda giudiziale ma anche quale richiesta stragiudiziale di costituzione in mora: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..” ( Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 (Rv. 670880 - 01). 
Considerato che la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, gravando sul solvens che faccia richiesta di ripetizione di indebito al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma (per tutte Cass 2013/10815). 
Nel caso di specie l'attore ha allegato sin dal principio la mala fede del ### per avere sottaciuto irregolarità urbanistiche dell'immobile alla stipulazione del contratto del 1.07.2021 - momento di apprensione della caparra - e di tale fatto è altresì emersa, come osservato, la prova legale consistente nella confessione in sede di interrogatorio formale del ### Dal che deriva che gli interessi legali sulla caparra di € 30.000,00 debbono essere riconosciuti, come chiesto da parte attrice, dalla data di dazione della caparra stessa del 1.07.2021 e sino alla domanda giudiziale, mentre a far data dalla domanda giudiziale e sino al saldo sono dovuti gli interessi maggiorati, come richiesti da parte attrice ex art. 1284, co.4 Accertata dunque la sussistenza dell'inadempimento imputabile al convenuto ### e la legittimità del recesso esercitato dal ### deve condannarsi la parte convenuta a restituire all'attore la caparra confirmatoria di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data di ricezione del 1.07.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art.  1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione) all'effettivo saldo, siccome espressamente richiesti; la norma infatti è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi del processo civile (per tutte Cass. 61/2023) e gli interessi maggiorati possono essere riconosciuti dal giudice soltanto su espressa richiesta (Cass. SU 12449/2024). 
Altresì la parte convenuta deve essere condannata ex art. 1385, co.2, c.c., a versare all'attore il doppio della caparra, ovverosia l'importo di € 30.000,00, cifra questa sulla quale sono parimenti dovuti gli interessi legali dalla data di ricezione da parte del ### della messa in mora del 6.10.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art.  1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo, come richiesti da parte attrice. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ex DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento in base al decisum -da € 52.000,00 a 260.000-, valori medi, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice Avv. ### dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c. 
Ciò posto, va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della lite, questo Giudice - come osservato in apertura - con ordinanza del 22.04.2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: ““definizione della causa mediante pagamento, da parte di ### in favore di ### della somma onnicomprensiva di € 40.000,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.” La proposta è stata accolta dall' attore ### e rifiutata dall'odierno soccombente convenuto ### Ebbene, è chiaro che il convenuto ### con l'accettazione della proposta giudiziale avrebbe conseguito il vantaggio di pagare la minor somma di € 40.000,00 a fronte di quelle maggiori ad oggi dovute, avrebbe evitato altresì di corrispondere gli interessi, nonché l'intero ammontare delle spese legali ed il giudizio si sarebbe ben potuto definire senza necessità di espletare: l'attività istruttoria orale, la fase decisoria di scambio ex art. 190 c.p.c.  e senza emissione della sentenza. 
In considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, che inteso nella sua complessità è già gravato di una elevata mole di procedimenti pendenti, ed il cui carico è ampliamente inasprito da giudizi che ben potrebbero arrestarsi in via bonaria e conciliativa - senza ulteriore impiego di tempo e risorse da parte del sistema Giustizia - tale condotta processuale del ### è un comportamento abusivo che merita di essere sanzionato a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c.  “La previsione di cui all'art. 185-bis c.p.c. nell'ottica del legislatore assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. Si attribuisce, infatti, al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata la quale mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni che verosimilmente potrebbero essere utilizzati al momento della decisione, si da ridurre i tempi di definizione del contenzioso. 
In tale ottica, se è vero che le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, è anche vero che, se i criteri delineati con il provvedimento del giudice sono sostanzialmente confermati in sentenza, si deve affermare che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (a sostegno di tale assunto milita anche la disposizione di cui all'art. 91, comma I, seconda parte c.p.c.). Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, questo giudice a ritenere che nel caso di specie la mancata accettazione della proposta giudiziale configuri un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, comma ### c.p.c.. Si tratta, invero, di una forma di condanna ancorata esclusivamente alla valutazione del contegno della parte soccombente, laddove si ravvisino condotte processuali sleali o scorrette che si concretino in un utilizzo distorto e per fini diversi o deviati da quelli tipici dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento. Quanto alla liquidazione della somma "equitativamente determinata", non fissando la norma in parola alcun limite, deve ritenersi che la determinazione giudiziale debba osservare soltanto il criterio equitativo, "potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass., sez. VI - II, ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012).” (Trib. Pistoia, sent. 54/2018 del 30/01/2018; in senso conforme, ### Palermo, sent. 90/2025 del 9/01/2025,) Ed ancora, “sussiste la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. nel caso di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.  o, in generale, nel caso di mancata valutazione della medesima proposta con serietà ed attenzione” (### Roma, 30/10/2014).  ### quanto disposto dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.   Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.” Alla luce della normativa vigente e delle considerazioni innanzi effettuate, si ritiene equo in ragione del valore della causa e delle spese di lite liquidate, statuire a carico del convenuto soccombente ### l'obbligo di corrispondere in favore del ### - a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c. - la somma di € 4.600,00 equitativamente determinata e pari ad un terzo delle spese legali liquidate in dispositivo; ed in favore della cassa delle ammende - a norma dell'art. 96, co.4, c.p.c. - la somma di € 700,00 equitativamente determinata.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.1042/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) accerta l'illegittimità del recesso esercitato dal ### dal contratto preliminare di preliminare di compravendita concluso in data ### con il #### 2) accerta la legittimità del recesso dell'attore ### rispetto al contratto preliminare di preliminare di compravendita concluso in data ### con il convenuto ### 3) condanna la parte convenuta ### (CF: ###) al pagamento in favore dell'attore ### (C.F.  ###), dell'importo di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data del 1.07.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art.  1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo; 4) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) al pagamento in favore dell'attore ### (C.F.  ###), dell'importo di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora del 6.10.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art. 1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo; 5) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ### 6) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) a rifondere all'attore ### (C.F. ###), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. ### (C.F. ###), le spese di lite nella somma di € 14.100,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e ### se dovute, come per legge.  7) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) a corrispondere all'attore ### (C.F. ###), la somma di € 4.600,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.  8) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) a corrispondere alla cassa delle ammende la somma di € 700,00 ai sensi dell'art. 96, co.  4, c.p.c.  ### 07.10.2025 ###ssa ### 

causa n. 1042/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Perlini

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16162/2025 del 16-06-2025

... ale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale; v. già anche Cass., Sez. Un., 19/04/1982, n. 2387; Cass., 06/04/2006, n. 8083). 2.3. Pera ltro, se anche il giudicato fo rmatosi sulla pretesa creditoria oggetto del ricorso monitorio spiegasse qualche effetto preclusivo sulle due domand e riconvenzionali in dicate a p. 12 dell'impugnata sentenza, ciò non toglierebbe che tale effetto esigerebbe comunque una decisione su tali domande. Invece, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, la corte triestina non ha disposto il rigetto delle riconvenzionali, ma ha affermato in modo del tutto generico che le difese svolte contro la pretesa creditoria sarebbero state fondate su elementi utilizzati per formulare le riconvenzional i e t ale affermazione, fermo che non si è concretata in un rigetto delle riconvenzionali, ma nel la giustificazione della declaratoria di inammissibilità del primo giudi ce, se anche si volesse intendere come rigetto nel merito, risul terebbe assolutamente incomprensibile, sì da integrare motivazione del tutto apparente sul preteso vincolo di giudicato. 3. In conclusi one, il (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18048/2023 R.G. proposto da: ### in persona del legal e rapp resentante pro tempor e, elettivamente domicil iata in ### via ### 67, presso lo stud io dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### domiciliazione ex lege all'indirizzo Pec in atti.   -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall 'avvocato ### domiciliata all'indirizzo Pec del difensore.   -controricorrente 2 di 8 avverso la SENTENZA del la CORTE ### di TRIESTE n .  124/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere dr.ssa ### Rilevato che 1. Con contra tto di affitto di ramo d'azienda del 7 agosto 2019 C.C.D.F., proprietaria del ### denominato “### Fiera”, sito a ### di ####, articolato in molteplici rami d'azien da, concedeva in godiment o alla ### un punto vendita/ramo d'azienda all 'interno del suo ### per l'esercizio dell'attività di vendita di generi di “oggettistica da regal o, biglietti di auguri, gadgets, articoli di cartoleria e cancelleria”.  2. Il contratto, della durata di cinque anni a far data dal 2 settembre 2019 , poneva a carico della ### l'obbligo di pagare un canone, con una componente fissa ed una variabile, quest'ultima legata al giro d'affari dell'affittuaria, e le spese per la fruizione dei beni e dei servizi di utilità dell'intero ### nonché di rispettare - a pena di sanzioni in caso di violazione - il ### del ### allegato al contratto com e parte integrante del lo stesso. Inoltre , il ### prevedeva l'applicazione di una penale di € 500,00 per ogni giorno di mancata apertura del punto vendita.  3. Poiché la ### aveva lasciato insoluti alcuni canoni e alcune spese (per complessivi euro 21.347,00) ed aveva lasciato immotivatamente chiuso il punto vendita ad essa affidato a partire dal 29 dicembre 2020, per complessivi 59 giorni, aveva maturato penali per euro 29.500,00, importo di cui la ### le ingiungeva il pagamento in sede monitoria.  4. ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, in cui si costituiva, resistendo, la opposta ### 3 di 8 4.1. In particol are, a fondamento dell'opposizione, ### allegava che: -) il contratto tra le parti si era risolto a far data dal 29 dicembre 2020, giusta disdetta da essa comunicata a C.C.D.F. per eccessiv a oneros ità sopravvenuta, stante l'incidenza negativa sugli affari nel periodo ###19, e/o per mal afede contrattuale di C. C.D.F. nell'esecuzione del contratto, per non avere questa concesso i promessi sconti sul canone per ridurre ad equità il co ntratto, sicché la ricorrente aveva rilasciato il ramo d'azienda, appunto a far data dal 29 dicembre 2020; -) tutte le competenze maturate a suo carico fino al 29 dicembre 2020 erano state saldate con l'escussione della fideiussione prestata a titol o di caparra a garanzia e nulla era dovuto per il periodo successivo; -) nulla era dovuto a titolo di penali, in quanto connesse alla mancata apertura volontaria del locale in costanza di ra pporto locatizio, e applicabili, in vece, in caso di definitiva cessazione del rapporto contrattuale.  4.2. La conduttrice opponente, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto la cessazione del rapporto e l'esistenza di un suo credito restitutorio.  4.3. Ch iedeva, pertanto, la risoluzione e la rid uzione ad equità del contratto e la condanna di C.C.D.F. al risarcimento dei danni, corrispondenti alle spese di allestimento e smantellamento del punto vendita, nonché alla restituzione degli importi incassati a ti tolo di canoni, per la parte eccedent e l'importo dovut o secondo equità e d i crediti effettivamente matu rati al 29 dicembre 2020.  5. ### dal canto suo, in via prelimi nare eccepiva la tardività dell'opposizione perché proposta, in materia soggetta al rito speciale dell'art. 447-bis c.p.c. (affitto di azienda), con atto di citazione, notificato il 40° giorno succes sivo alla notifica del decreto ingiuntivo, ma iscritto al ruolo il 41° giorno.  6. Con sentenza n. 537/2022 il Tr ibunale di Udin e, previo 4 di 8 mutamento del rito da ordinario a locatizio, accoglieva l'eccezione di C.C.D .F., dichiarando inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione da ### anche con rifer imento all e domande riconvenzionali proposte, in quanto relative a questioni dipendenti dal ricorso.  7. Avver so tale sentenza la ### proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la ### 8. Con sentenza n. 124/2023, la Corte d'Appello di Trieste rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado.  9. Avve rso tale sentenza la ### andising propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 
Resiste con controricorso la ### 10. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc.  ### non ha depositato conclusioni, né le parti hanno depositato memorie. 
Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia “### di legge (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): errata applicazione dell'articolo 40 terzo comma c.p.c.”. 
Censura l'imp ugnata sentenza, là dove (v. p. 10) ha affermato “10.1. ### che la domanda principale di pagamento formulata da ### s.p. a. tro vi titolo nel contra tto di affitto di azienda e che, quindi, debba essere trattata con il rito locatizio. 
Tale conclusione vale, però, anche per la domanda di pagamento della penale previ sta dall'art. 22 del regolamento in terno del centro commerciale (### E del contratto di affitto di azienda). Ciò dipende dal fatto che l'osservanza del regolamento, citato in più parti del cont ratto di affitto, è oggetto di specifico obbligo contrattuale ed il regolamento stesso non solo è materialmente allegato al cont ratto, ma anche, per espressa indicazione contrattuale, ne costituisce parte integr ante (art. 20 del 5 di 8 contratto)”. 
Deduce che la società conduttrice aveva indicato come fonte autonoma della pe nale prevista, il re golamento, inteso quale allegato al contratto, e non quale parte integrante del contratto di locazione. 
Pertanto, i giud ici di merito avrebbero dovuto tenere conto della prospettazione adottata e per l'effetto consid erare applicabile non il rito del lavoro, bensì il rito ordinario ex art. 40, terzo com ma, cod. proc. civ., rispetto al quale la propost a opposizione avrebbe pertanto dovuto essere ritenuta ammissibile, in quanto tempestiva.  1.1. Il motivo è manifestamente infondato. 
Invero, dalla stessa contorta prospettazione svolta nel ricorso si co mprende che il rapporto c ontrattuale er a unico e che la previsione delle penali era clausola contrattuale. 
Né parte ricorrente riesce ad identificare il diverso rapporto contrattuale, cioè un rapporto diverso dall'affit to di azienda, idoneo a giustificare le penali ed a costituirne il titolo. 
Ne deriva, pertanto, che correttamente i giudici di merito, nel considerare l'unico rapporto contrattuale (di aff itto di azienda) intercorrente tra le parti, hanno fatto applicazione dello speciale rito locatizio.  2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “### di legge (ex art. 360, co mma 1, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione degli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c.”. 
Lamenta che “La sentenza di secondo grado taglia corto sulle domande riconvenzionali che nei motivi di appello avrebb ero potuto sorreggere il giudizio anche una volt a dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione”. 
Deduce che in tal modo, il contratto tra le parti , che è di durata, non è stato risolto ed essa esponente continua ad essere destinataria di decreti ingiuntivi. 6 di 8 2.1. Il motivo è fondato, sebbene con riferimento alle sole domande riconvenzionali rig uardo alle quali era stato proposto appello, e cioè, come si evince dalla lettura dell' impugnata sentenza, qu ella di risarcimento dei danni in tesi causati per violazione delle norme sull'esecuzione del contratto in buona fede e qu ella di risoluzione del contra tto per eccessiva onerosità sopravvenuta.  2.2. La corte istriana ha posto un principio - quello secondo cui “la difesa di ### s.r.l. ha utilizzato le medesime difese sia per paralizzare la domanda di pagamento di ### s.p.a. e sia pe r formular e una vera e propria domanda riconvenzionale (…) Ne conseg ue che, una volta dichiar ata inammissibile l'opposizione e definitivo l'acco glimento della domanda di pagamento, devono intendersi rigettate anche tutte le difese già formulate n ei confron ti di tale domanda, ivi comprese quelle fondate su elemen ti utilizzati per formulare anche le domande riconvenzionali. Con l'ulteriore conseguenza che il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda di pagamento, compre nsiva del rigetto delle eccezioni contra rie, risulta, quindi, non compatibile con un riesame delle medesime questioni, già implicitament e rigettate nell a veste di eccezione, anche ne lla diversa forma dell a domanda riconvenzi onale” - assolutamente non conforme agli insegnamenti di qu esta Suprema Corte. 
Questa Corte, infatti, ha posto il principio esa ttamente opposto, e cioè che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la di chiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo d i controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che 7 di 8 la di stingue dalla eccezione riconvenzionale che co nsiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema del la controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controp arte (v. 
Cass., n. 4131 del 14/02/2024: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che av eva ritenut o che l'inammissibilità dell'opposizione a de creto ingiuntivo av ente ad oggetto canoni locatizi compor tasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la qu ale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale; v. già anche Cass., Sez. Un., 19/04/1982, n. 2387; Cass., 06/04/2006, n. 8083).  2.3. Pera ltro, se anche il giudicato fo rmatosi sulla pretesa creditoria oggetto del ricorso monitorio spiegasse qualche effetto preclusivo sulle due domand e riconvenzionali in dicate a p. 12 dell'impugnata sentenza, ciò non toglierebbe che tale effetto esigerebbe comunque una decisione su tali domande. 
Invece, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, la corte triestina non ha disposto il rigetto delle riconvenzionali, ma ha affermato in modo del tutto generico che le difese svolte contro la pretesa creditoria sarebbero state fondate su elementi utilizzati per formulare le riconvenzional i e t ale affermazione, fermo che non si è concretata in un rigetto delle riconvenzionali, ma nel la giustificazione della declaratoria di inammissibilità del primo giudi ce, se anche si volesse intendere come rigetto nel merito, risul terebbe assolutamente incomprensibile, sì da integrare motivazione del tutto apparente sul preteso vincolo di giudicato.  3. In conclusi one, il primo motivo va rigettato, mentr e il secondo motivo deve essere accolto.  ### sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla 8 di 8 Corte d'Appello di Trieste, ad altra sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame, in forza dei suindicati principi di diritto, per cui il giudice di rinvio deciderà s ulle due riconvenzionali e motiverà l'eventuale rilevanza riguardo ad esse della cosa gi udicata formatasi sulla debenza del credito monitorio.  4. Il giudi ce del rinvio provvederà anche sul le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso.  ### l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ### deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Tassone Stefania

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Tribunale di Varese, Sentenza n. 792/2025 del 27-11-2025

... merito, evidenziando che gli assegni versati a titolo di caparra confirmatoria, del complessivo importo di € 60.000,00, non erano mai stati versati e che veniva offerta la loro restituzione, affermando la validità e l'efficacia del contratto inter partes, quanto meno per la sua quota di proprietà; concludeva chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e la sua condanna a titolo di risarcimento danni. Alla prima udienza di trattazione la resistente proponeva la restituzione dei detti assegni bancari e la resistente accettava la restituzione offerta, dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna per la detta somma. Il Giudice, poi, con ordinanza riservata, rigettava l'ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 27.11.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione. -*-*- Preliminarmente, si deve dar atto della riduzione della domanda inizialmente svolta dalla ricorrente, a seguito della restituzione degli assegni bancari della complessiva somma di € 60.000,00, versati dalla ricorrente alla resistente a titolo di deposito cauzionale a garanzia (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE #### n. r.g. 1043/2025 tra ### ATTORE RICORRENTE e ### CONVENUTA/ RESISTENTE Oggi 27.11.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. #### l'avv. ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. 
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle assunte nelle rispettive note conclusive depositate il ### ed il ###. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 13.10 si ritira in camera di consiglio. 
Alle ore 16.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c.  dandone lettura.   Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE ### Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di ### dott. ### ha pronunciato ex art.  281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1043/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di Varese PARTE ATTRICE RICORRENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di Novara PARTE CONVENUTA RESISTENTE ### All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, ### conveniva in giudizio ### chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità o l'annullamento del contratto “### to Buy” stipulato in #### in data del 19.08.2019 tra la ricorrente, da un lato, e la resistente anche a nome del comproprietario ### dall'altro lato, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in ####, via ### 48, della superficie complessiva di mq 440 circa e che la resistente fosse condannata alla ripetizione della complessiva somma di € 148.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno quantificato in via equitativa; in via subordinata, la ricorrente chiedeva la declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e la ripetizione della somma su indicata, oltre al risarcimento del danno. La detta parte riferiva che la stipula del detto contratto era stata preceduta dalla stipula in data ### di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il detto compendio immobiliare al medesimo prezzo di € 700.000,00 indicato nel secondo contratto e che il canone di locazione pattuito era pari ad € 10.000,00 mensili, di cui € 750,00 da imputarsi a concessione dell'immobile ed € 9.250,00 a prezzo di vendita; veniva dato atto che la somma di € 60.000,00, versata in sede di contratto preliminare con due assegni bancari, veniva imputata a deposito cauzionale e, reiterando una clausola già presente nel preliminare, che una società terza, la ### s.r.l., fosse incaricata di eseguire opere di manutenzione presso l'immobile, alla quale, poi, la ricorrente in data ###, versava a titolo di acconto sul prezzo concordato la somma di € 20.000,00. La ricorrente, quindi, in data ### presentava una ### al Comune di ### per le opere da eseguite, in data ### provvedeva alla stipula del contratto per l'erogazione dell'energia elettrica, necessaria per delle opere di manutenzione e in data ### riceveva dal detto Comune la conferma della ricezione della detta ### La ricorrente evidenziava, poi, che, sempre nel mese di novembre 2019, veniva, prima, convocata dall'### del Comune di ### che segnalava che l'immobile risultava acquisito all'attivo di un fallimento e che, pertanto, vi erano problematiche in merito al rilascio della ### presentata e, poi, veniva informata direttamente dal ### che ### comproprietario del compendio immobiliare, era stato dichiarato fallito e che solo il ### aveva la disponibilità dei beni oggetto del contratto; il detto ### poi, la invitava formalmente a cessare immediatamente ogni attività sull'immobile. La ricorrente, quindi, precisava che la somma richiesta in ripetizione era comprensiva di € 60.000,00, relativa ai due assegni bancari su indicati, € 20.000,00 per l'acconto sulle opere di manutenzione ed € 68.000,00 per le ulteriori somme corrisposte in relazione al contratto. Da ultimo, la ricorrente dava atto di essersi aggiudicata nel corso dell'asta competitiva del 12.11.2020 promossa dal ### di ### & C. la quota di 3/4 del compendio immobiliare su indicato e che la detta quota era stata a lei trasferita con rogito del 24.2.2022. 
Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione della complessiva somma di € 20.000,00, relativa alle somme versate alla società terza per le opere di manutenzione e, nel merito, evidenziando che gli assegni versati a titolo di caparra confirmatoria, del complessivo importo di € 60.000,00, non erano mai stati versati e che veniva offerta la loro restituzione, affermando la validità e l'efficacia del contratto inter partes, quanto meno per la sua quota di proprietà; concludeva chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e la sua condanna a titolo di risarcimento danni. 
Alla prima udienza di trattazione la resistente proponeva la restituzione dei detti assegni bancari e la resistente accettava la restituzione offerta, dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna per la detta somma. Il Giudice, poi, con ordinanza riservata, rigettava l'ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 27.11.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.  -*-*- Preliminarmente, si deve dar atto della riduzione della domanda inizialmente svolta dalla ricorrente, a seguito della restituzione degli assegni bancari della complessiva somma di € 60.000,00, versati dalla ricorrente alla resistente a titolo di deposito cauzionale a garanzia del contratto “### to buy”. 
Inoltre, deve, fin da subito, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della resistente quanto alla domanda di restituzione della somma di € 20.000,00, che risulta documentalmente versata dalla ricorrente alla ### s.r.l. a titolo di acconto per le opere di manutenzione da eseguire nel compendio immobiliare. È vero che sulla girata dell‘assegno bancario utilizzato per il pagamento risulta apposta la sottoscrizione della parte resistente, ma tale sottoscrizione era stata apposta non a titolo personale, ma nella sua qualità di legale rappresentante della detta società, come risulta anche dal timbro societario apposto prima della sottoscrizione. 
In conseguenza delle precedenti statuizioni, le domande del ricorrente vengono così ridotte ad € 68.000,00, oltre accessori e risarcimento danni. 
Passando alla trattazione del merito, appare opportuno osservare che il contratto del quale la ricorrente vuole far dichiarare alternativamente la nullità, l'annullamento o la risoluzione è un contratto definito “### to buy”, tipizzato dal D.L. 133/2014 convertito in ### 164/2014, in forza del quale il proprietario/concedente consegna l'immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone di concessione per tutto il periodo di durata del contratto ed alla scadenza concordata il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati, oppure restituire il bene al concedente Si articola, pertanto, in due fasi, la prima, la concessione dell'utilizzo dell'immobile e, la seconda, quella del trasferimento della proprietà dell'immobile dal concedente al conduttore che, però, è solo eventuale; la norma, infatti, non prevede, nè un obbligo reciproco delle parti a concludere l'atto di vendita, né prevede che un trasferimento automatico del bene a conclusione del periodo di utilizzo, in quanto la legge riconosce solo al conduttore la facoltà di esercitare il diritto all'acquisto. Trattasi, pertanto, di un contratto ad effetti obbligatori, con eventuali effetti reali. 
Va, poi, opportunamente, evidenziato che tale contratto era stato preceduto, appena 9 giorni prima, dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente oggetto il medesimo complesso immobiliare al medesimo prezzo, in forza del quale le parti intendevano obbligarsi alla vendita/acquisto; tale contratto, però, veniva superato dalla successiva forma contrattuale concordata dalle parti, evidentemente più aderente alle rispettive necessità economiche. 
Ciò non di meno, è indubbio che il contenuto del preliminare, proprio per il breve lasso di tempo decorso, non può non essere preso in considerazione per valutare la sussistenza della volontà delle parti per la stipula del successivo contratto di concessione. 
Nel preliminare, infatti, anche se, da un lato, era stato chiaramente evidenziato che il compendio immobiliare era gravato da una trascrizione pregiudizievole avente ad oggetto la sentenza dichiarativa di fallimento (n.d.r. ### di ### & C. - Tribunale di Vercelli), trascritta a ### il ### sulla quota di proprietà di ### (3/4) dall'altro lato, si specificava che la curatela aveva dichiarato di rinunciare alla vendita e la promittente venditrice aveva, pertanto, dichiarato di aver la piena disponibilità dell'intero compendio. 
Tale inveritiera dichiarazione si fondava sulla palesemente errata interpretazione della portata giuridica dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio che la ### aveva depositato nel procedimento n. 4020/2018 promosso contro la resistente avanti al Tribunale di Varese, per altro prima della costituzione in giudizio della parte resistente; tale procedimento veniva definito con ordinanza di estinzione in data ###, perché risultava essere stato promosso avanti ad un Tribunale funzionalmente incompetente, stante la vis actractiva del foro del fallimento. La rinuncia, pertanto, era riferita agli atti del giudizio, non certamente all'azione. 
La ricorrente con tale dichiarazione era stata, pertanto, indotta in errore dalla resistente su quale fosse il titolare del diritto di proprietà del compendio immobiliare oggetto del contratto e, pertanto, il suo consenso risultava viziato. 
Il detto compendio, infatti, risultava alla data di stipula del contratto oggetto di causa giuridicamente di proprietà della resistente solo per 1/4 e del ### per la restante quota di 3/ 4 e, pertanto, la ricorrente non aveva, né la disponibilità giuridica dell'intero bene, né la facoltà di stipulare un valido contratto avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare. Su questo secondo aspetto appare opportuno evidenziare l'inapplicabilità al caso di specie del combinato disposto degli art. 1103 e 1105 c.c., alla luce decisione della ### di inserire il compendio immobiliare nel ### di ### manifestando così la volontà di procedere alla immediata liquidazione del bene.  ### la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. civ. n. 24738/2017) in tema di annullamento del contratto per errore, è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. 
Non vi è dubbio che l'errore della ricorrente fosse essenziale e che senza l'induzione in errore la ricorrente non avrebbe stipulato il contratto che, va rammentato, aveva quale ultima finalità il trasferimento della proprietà alla scadenza del periodo di concessione in uso. 
Nessun dubbio anche che l'errore fosse riconoscibile dall'altra parte, che aveva rappresentato una realtà giuridica inesistente fondata su una palesemente errata interpretazione giuridica di un comportamento giudiziale di un terzo. 
Il contratto inter partes deve, pertanto essere annullato ai sensi del combinato disposto degli artt.  1427, 1428 e 1429 Poiché l'annullamento del contratto ha efficacia retroattiva, nel senso che tende ad eliminarne gli effetti sin dal momento della nascita contrattuale, tutto ciò che è stato corrisposto dovrà essere ripetuto.  ### restando quanto precisato in tema di rinuncia parziale alla domanda e di carenza della legittimità passiva, la ricorrente ha documentato di aver versato alla resistente a vario titolo in forza del contratto inter partes la complessiva somma di € 68.000,00 e la resistente non ha contestato i detti pagamenti; pertanto, la resistente dovrà essere condannata alla ripetizione della detta somma, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data dei pagamenti al saldo effettivo. 
A tal proposito appare non accoglibile la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la componente di canone imputata al godimento, pari ad € 750,00 mensili, non deve essere oggetto di ripetizione, in quanto corrispettivo per l'effettivo beneficio conseguito dalla ricorrente per il godimento del bene. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, appare, infatti, evidente che la ricorrente ha avuto la disponibilità del bene solo per poche settimane, atteso che fin dal dicembre 2019 (doc. 10 ricorrente), dopo aver ricevuto le disposizioni del ### aveva dovuto diffidare le imprese incaricate delle opere da eseguirsi nel compendio immobiliare a sospendere ogni attività. 
Oltre a ciò, la resistente dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in complessivi € 17.030,00, pari all'importo della tassa di registro fissa e proporzionale (doc.14 ricorrente) pagata per la stipula del contratto, escluso ogni ulteriore risarcimento in assenza di prova documentale. Oltre al capitale la resistente dovrà essere condannata al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la parte resistente dovrà, altresì, essere condannata alla rifusione al loro pagamento; le dette spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, così modificato dal DM 147/2022, adottando i valori medi tabellari dello scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ridotti del 50% per l'assenza della ### ed in considerazione della quantità e qualità dell'attività professionale svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ### le domande svolte dalla parte attrice ricorrente e, per l'effetto, #### del contratto per cui è causa ### La parte resistente a ripetere alla parte ricorrente la somma di € 68.000,00, oltre agli interessi come in parte motiva ### La parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma di € 17.030,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi come in parte motiva ### La parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che quantifica in complessivi € 8.900,00, di cui € 786,00 per anticipazioni, oltre alla CPA e all'### se dovuta, sulle somme imponibili. 
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. 
Varese, 27.11.2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1043/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fabio Eugenio Maria Iacopini

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 974/2025 del 17-07-2025

... mensili da rimette in anticipo ogni 25 del mese con una caparra di ### 600 ed un deposito cauzionale di ### 1.200. Conseguiva la consegna di due mazzi di chiavi e la sottoscrizione del verbale di messa in possesso in capo della conduttrice. Ciò posto, però, in data ###, ### inviava una prima mail con la quale evidenziava problematiche relative alle utenze di luce e gas, adducendo che a causa di una pregressa morosità di ### 712,19 non poteva procedere alla voltura delle bollette. Inoltre, invitava a risolvere la problematica relativa al piatto doccia e al primo intervento di manutenzione della caldaia. Faceva presente, altresì, di non avere gli originali delle chiavi dell'appartamento, l'assenza di cavi per la TV e il verificarsi di spifferi dagli infissi con l'avvertimento che in caso di mancato riscontro avrebbe proceduto al cambio della serratura e a sigillare le fessure. Nella successiva mail del 6.12.2018, la conduttrice comunicava di aver sottoscritto il contratto relativo all'energia elettrica - essendo state saldate da parte del locatore le morosità - e chiedeva la consegna delle certificazioni energetiche degli impianti, nonché l'intervento di un antennista per la TV. A tali (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 460/2024 tra ### RICORRENTE-OPPONENTE SERGEY Martsenyuk RESISTENTE-###, all'udienza del 17.7.2025, il Giudice dott.ssa ### M. ### le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione della presente udienza, depositate da: - ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### pronuncia ex art. 429 c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza: TRIBUNALE DI PESCARA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa ### M. ###, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n° 460/2024 R.G.A.C. vertente TRA ### (cf. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### CONTRO ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### RESISTENTE-###: Opp.ne a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 171 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta limitatamente nei termini che seguono con ogni conseguente statuizione. 
Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia attiene ad una opposizione avverso un decreto ingiuntivo - n. 14709-2023 del 11-12-2023, ritualmente notificato - con il quale veniva ingiunto a ### di pagare, per le causali di cui al ricorso, in favore di ### la somma complessiva di € 20.284,54, oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione. 
Il predetto provvedimento veniva ottenuto in forza di contratto di locazione abitativa del 5.11.2018, relativamente al mancato pagamento: 1)- canoni di locazione, per un totale di ### 14.809,12; 2)- quote condominiali riferite alla parte conduttrice, per un totale di ### 2.959,07; 3)- consumi di fornitura gas, per un totale di euro 2.516,35, intestati al locatore, ma riferiti al periodo di locazione dell'appartamento in questione. Per un totale complessivo di ### 20.284,54. 
Si costituiva la ricorrente, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. 
Tuttavia, la stessa riconosceva dovuto il minor importo non contestato di ### 11.820,00. 
Venivano ammessi i documenti depositati ed espletate le prove ammesse. 
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva decisa. 
Passando al merito, al fine di poter ricostruire esattamente le fasi del rapporto intercorso tra le parti coinvolte, è necessario esaminare le mails depositate e procedere ad un raffronto con la documentazione delle spese, nonché le dichiarazioni rese dai testi escussi. 
In primo luogo, il contratto in questione veniva sottoscritto in data ### con una durata di tre anni, rinnovabile tacitamente per ulteriori due anni. 
Inoltre, il proprietario - essendo residente a ### - delegava apposita agenzia immobiliare per poter gestire la locazione del proprio appartamento. 
Il canone pattuito era pari a ### 600, mensili da rimette in anticipo ogni 25 del mese con una caparra di ### 600 ed un deposito cauzionale di ### 1.200. 
Conseguiva la consegna di due mazzi di chiavi e la sottoscrizione del verbale di messa in possesso in capo della conduttrice.
Ciò posto, però, in data ###, ### inviava una prima mail con la quale evidenziava problematiche relative alle utenze di luce e gas, adducendo che a causa di una pregressa morosità di ### 712,19 non poteva procedere alla voltura delle bollette. Inoltre, invitava a risolvere la problematica relativa al piatto doccia e al primo intervento di manutenzione della caldaia. Faceva presente, altresì, di non avere gli originali delle chiavi dell'appartamento, l'assenza di cavi per la TV e il verificarsi di spifferi dagli infissi con l'avvertimento che in caso di mancato riscontro avrebbe proceduto al cambio della serratura e a sigillare le fessure. 
Nella successiva mail del 6.12.2018, la conduttrice comunicava di aver sottoscritto il contratto relativo all'energia elettrica - essendo state saldate da parte del locatore le morosità - e chiedeva la consegna delle certificazioni energetiche degli impianti, nonché l'intervento di un antennista per la TV. 
A tali comunicazioni, il locatore prontamente rispondeva con mail del 12.12.2028, comunicando che tutto sarebbe stato risolto nel più breve tempo. 
Da precisare che in data ### la caldaia veniva sottoposta al primo intervento di manutenzione. 
La successiva mail del 9.1.2019, la conduttrice comunicava di non aver ricevuto alcuna fattura, relativa ai pagamenti delle morosità (?), e che - contattata dall'amministratore - avrebbe iniziato a pagare il condominio dal dicembre 2018, come previsto dal contratto, oltre le spese occorrenti per i consumi comuni. 
Non avendo avuto riscontro, a questo punto, la conduttrice arbitrariamente e di propria iniziativa iniziava a defalcare dall'importo mensile del canone non meglio precisate somme che a suo dire erano da ricondurre alle pregresse morosità: il tutto senza che fosse dimostrato il tutto con qualche documento da parte della società fornitrice il servizio. Successivamente, la stessa inviava un prospetto relativo a spese anticipate per lavori di straordinaria manutenzione della caldaia (### 290,00), nonché spese sopportate per la sostituzione delle chiavi di casa e della cassetta postale per ### 220,00, oltre ### 30,00 per l'antenna TV ed ### 7,00 per una alzatina in bagno (?). 
Queste spese, però, non corrispondono alla somma indicata nell'opposizione. Invero, in essa è indicata la diversa somma di 986 euro: € 290 caldaia (10.1.19); € 65 non si rinviene tra i documenti la giustifica del 13.12.2019; € 16 chiavi (27.2.20); € 95 caldaia (16.11.2021): € 150 per sostituzione vetri (21.4.22) e € 370 caldaia, il cui pagamento non ha una data certa (?). 
Quello che risalta - da questa prima e sommaria ricostruzione del quadro - è che la ricorrente non ha dimostrato sia il quantum dell'insoluto delle utenze e sia di averlo saldato lei stessa; che esistesse un ulteriore paio di chiavi, da giustificare la sostituzione della serratura dell'appartamento; che i vetri rotti fossero presenti dal primo giorno della locazione o, comunque, la rottura fosse riconducibile all'evento della grandinata del 2019 (tale circostanza non veniva mai evidenziata nelle mail depositate). 
Inoltre, deve precisarsi che, in un immobile locato, la presenza di cavi per la TV non è un obbligo per il locatore, ma è legata alle esigenze dell'inquilino e alle condizioni contrattuali. Se l'inquilino desidera un impianto con cavi, può richiederlo al locatore, ma le spese potrebbero essere a suo carico. Infatti, non rientrano tra gli obblighi del locatore fornire un impianto TV con cavi, a meno che non sia specificato nel contratto di locazione, come nel caso di specie. 
Anche con riferimento alla mancata consegna della dichiarazione di conformità degli impianti (ad esempio, elettrico, idraulico, ecc.), ciò non rende automaticamente nullo il contratto. 
Certamente, tale mancanza può comportare conseguenze per il locatore perchè è tenuto a garantire l'uso del bene locato e, quindi, la conformità degli impianti alle norme vigenti al momento della loro realizzazione. Ma, solo se gli impianti non conformi comportano una diminuzione dell'idoneità all'uso, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del canone. Nel nostro caso, non si è dimostrata alcuna diminuzione all'uso predetto: nulla può, per tale motivo, essere rivendicato.  ### cosa che potrebbe riconoscersi è quanto dovuto anticipare per la caldaia. 
Esaminando, le fatture - tutte confermate dai tecnici intervenuti - riguardano interventi straordinari che fanno capo al proprietario. Ne consegue che essendo necessario il suo funzionamento, si riconoscono le spese per ### 755,00, come documentato. 
Il disagio lamentato è stato già ristorato con l'abbuono di un canone, relativo al mese di gennaio 2019, tenendo conto anche del fatto che gli interventi hanno dei tempi tecnici, per i quali il proprietario non può rispondere. La teste ### - che riferisce sul punto - appare generica e lacunosa, oltre che per certi aspetti inattendibile, in considerazione che spesso nulla sa riferire sulle circostanze. 
Di contro, andando a valutare le prove documentali offerte dal resistente-opposto, si rinviene: che alcuna voltura veniva effettuata dalla conduttrice; che dall'ultimo resoconto ### risulta ogni debito saldato al 15.12.2018 e che la morosità di ### 2.516,35 è relativa al periodo in cui l'immobile risultava occupato dalla ricorrente; che il saldo degli oneri condominiali, di ### 2.959,07, risulta dalla documentazione confermata dall'amministratore che aveva rapporti con la conduttrice; che dal 2021 ### aveva sospeso qualsiasi tipo di pagamento.
Andando a considerare l'ammontare dei canoni, si rileva che il contratto è partito dal 5.11.2018 ed è terminato il ### ovvero n.1 canone per dic. 2018 (considerato il versamento della caparra), n.12 canoni per il 2019, n.12 canoni per il 2020, n.12 canoni per 2021, n.12 canoni per il 2022, n.1 canone per il 2023 (non si può contare feb. 2023): per un totale complessivo di 50 canoni, da cui detrarre n.1 canone abbonato per la caldaia. Il tutto per un totale complessivo di ### 29.400,00, da cui detrarre quanto versato, pari a ### 15.190,88, il deposito cauzionale di ### 1.200,00 e ### 755,00 per la caldaia: per un ### dei ### di ### 12.254,12. 
Alla somma così determinata, dovranno aggiungersi le ulteriori somme di ### 2.959,07 per utenze e ### 2.516,35 per oneri condominiali: ### 17.729,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza al saldo. 
In guisa che - in parziale accoglimento del proposto ricorso - il decreto ingiuntivo opposto viene revocato con conseguente condanna della ricorrente ### al pagamento di complessivi ### 17.729,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore di ### Ogni ulteriore eccezione resta assorbita e superata dalle motivazioni che precedono. 
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e sono liquidate come da dispositivo. 
Sentenza esecutiva, ope legis.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: “In parziale accoglimento della opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 14709-2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data ###, in favore di ### nei confronti di ### accerta e dichiara ### tenuta al versamento in favore di ### della somma complessiva di ### 17.729,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo, revocando il provvedimento impugnato.” “### per l'effetto, ### al pagamento nei confronti di ### della somma complessiva di Euro17.729,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.” “### altresì, ### alla refusione delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in complessivi ### 5.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario dovuto ex lege, CPA ed ### ” Verbale chiuso alle 15:30. ### dott.ssa

causa n. 460/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertucci Bellafante Anna Maria

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3867/2025 del 19-07-2025

... della complessiva somma euro 90.000,00 a titolo di caparra; nel contratto era indicato che il prezzo di euro 270.000,00 sarebbe stato versato all'atto della stipula del rogito notarile definitivo di vendita con il netto ricavo di un mutuo ipotecario che la parte promittente acquirente avrebbe contratto con primario istituto ### (la ### di ### contestualmente alla stipula di detto atto definitivo; - con nota recante data 20.09.2012 la ### comunicava ai coniugi ### la sospensione del credito messo a loro disposizione in attesa della risoluzione del problema relativo alla pratica di condono pendente sull'immobile compromesso; -con lettera datata 16 novembre 2012 la promittente venditrice lo invitava a rispettare entro 15 giorni gli impegni presi con la stipula del contratto preliminare; -seguivano una serie di incontri con i funzionari della ### che, pur esprimendo formalmente la volontà di concedere il finanziamento, precisavano che, secondo lo schema contrattuale in uso presso l'istituto bancario, la somma mutuata sarebbe stata contestualmente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la ### mutuante a garanzia dell'adempimento degli obblighi da parte della mutuataria, tra (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta D.ssa ### D'### est.   Dr.###.### riunita in ### di Consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. 4412/2021 ### avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1347/2021 del Tribunale di #### S.p.A., ora ### S.p.A. - ### S.p.A., a seguito di cambio di denominazione sociale con sede ###, iscritta all'### delle ### n. 543.9.0 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle ### di ####), in persona del suo legale rappresentate pro tempore ed ### in virtù di delibera del Consiglio di ### del 2.4.2021, Dott. ### nato a #### il 6 luglio 1964 (C.F.  ###), elettivamente domiciliata in Napoli alla ### S. ### degli ### a ### n. 1, presso lo studio del ### avv. ### di ### (C.F.: ###), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello #### (C.F.###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F.###; ufficio: Napoli, ### di ### 263), domiciliato presso il difensore al domicilio digitale certificato #### NONCHE' ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) ### ( C.F. S###) elettivamente domiciliati in ### a #### alla ### n. 1, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### E ###### le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola la ### di ### e ### di S. ### C.V.S.p.A. e ##### e ### ed esponeva che: -in data ### aveva richiesto alla ### la concessione di una linea di finanziamento al fine di acquistare dai convenuti ### e ### un immobile sito in ### al ### al ### degli ### n. 31.  -sulla base di una prima delibera positiva della ### aveva stipulato in data 24 luglio 2012 mediante scrittura privata un contratto preliminare di vendita con il versamento della complessiva somma euro 90.000,00 a titolo di caparra; nel contratto era indicato che il prezzo di euro 270.000,00 sarebbe stato versato all'atto della stipula del rogito notarile definitivo di vendita con il netto ricavo di un mutuo ipotecario che la parte promittente acquirente avrebbe contratto con primario istituto ### (la ### di ### contestualmente alla stipula di detto atto definitivo; - con nota recante data 20.09.2012 la ### comunicava ai coniugi ### la sospensione del credito messo a loro disposizione in attesa della risoluzione del problema relativo alla pratica di condono pendente sull'immobile compromesso; -con lettera datata 16 novembre 2012 la promittente venditrice lo invitava a rispettare entro 15 giorni gli impegni presi con la stipula del contratto preliminare; -seguivano una serie di incontri con i funzionari della ### che, pur esprimendo formalmente la volontà di concedere il finanziamento, precisavano che, secondo lo schema contrattuale in uso presso l'istituto bancario, la somma mutuata sarebbe stata contestualmente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la ### mutuante a garanzia dell'adempimento degli obblighi da parte della mutuataria, tra cui quello di completare ed esibire la documentazione comprovante la piena proprietà degli immobili ipotecati, nonché la loro conformità alle norme e alle prescrizioni edilizie, ai vincoli pubblici e privati di qualsiasi genere e chiariva che, soltanto dopo l'adempimento degli obblighi richiamati, la somma sarebbe stata messa a disposizione della parte finanziata; - con lettera del 21 dicembre 2012, la parte promittente venditrice invitava il ### a comparire dinanzi al notaio D.ssa Manno per la stipula del contratto definitivo.  - con lettera del 28 gennaio 2013 invitava la ### a comparire dinanzi al ### per la concessione incondizionata della provvista necessaria a completare il pagamento del prezzo alla parte venditrice, secondo le condizioni generali indicate nella prima delibera di concessione del finanziamento; - con nota del 30 gennaio 2013 la ### comunicava l'impossibilità di procedere alla erogazione del finanziamento, rappresentando che non si sarebbe presentato dinanzi al ### per la stipula del mutuo ipotecario; - il ### in considerazione del mancato avveramento dell'evento cui era subordinata l'efficacia del contratto preliminare (la stipula del contratto di mutuo), comunicava che non si sarebbe presentato dinanzi al ### e contestualmente chiedeva la restituzione della somma versata a titolo di caparra pari ad euro 90.000,00 oltre interessi legali; - con lettera del 12 febbraio 2013, i promittenti venditori comunicavano la volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita e di trattenere le somme versate a titolo di caparra. 
Tanto premesso, chiedeva nei confronti dei sig.ri ##### e ### “1a. accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita sopra descritto, stipulato il ### tra i sig.ri ### in proprio e nella qualità di rappresentante volontaria dei figli #### e ### e ### in conseguenza della mancata erogazione del finanziamento da parte della ### di ### e ### di ### S.p.A. ovvero per effetto dell'atto di recesso comunicato in data ###; 1b. in subordine, risolvere il suddetto contratto preliminare di compravendita in ragione del mancato verificarsi del presupposto obiettivo, comune ad entrambe le parti e determinante ai fini del permanere della vincolatività del contratto, consistente nella stipula del contratto di mutuo tra il promittente acquirente e l'istituto di credito; 1c. in ogni caso, condannare i sig.ri ##### e ### in solido tra loro o ciascuno per la quota di propria spettanza, alla restituzione della somma di €uro 90.000,00 versata dall'attore a titolo di caparra confirmatoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al dì dell'effettivo pagamento” Chiedeva inoltre nei confronti della ### di ### e ### di ### S.p.A.: “2.1 accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1337 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., della ### di ### e ### di ### S.P.A. per l'ingiustificato recesso dalle trattative tendenti alla conclusione del contratto di mutuo fondiario indicato in premessa e/o per avere colpevolmente indotto l'attore a concludere il contratto preliminare di compravendita e/o per averne impedito il corretto adempimento; 2.2 per l'effetto, condannare la ### convenuta al risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi per effetto della sua condotta illecita, danni da individuarsi in €uro 735,00 (o in quella diversa somma, maggiore o minore, che l'###mo Tribunale, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa riterrà di giustizia) in caso di accoglimento della domanda di condanna capitolata sub 1c ovvero in €uro 90.735,00 (o in quella diversa somma, maggiore o minore, che l'###mo Tribunale, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa riterrà di giustizia) in caso di rigetto della domanda di condanna capitolata sub 1c, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, dal fatto al soddisfo; 3. condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo come per legge, alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per accessori previdenziali ed accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.” Si costituivano i convenuti ##### e ### i quali contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto. 
In particolare deducevano che, successivamente alla stipula del preliminare oggetto di causa, essa ### si era impegnata per l'acquisto di un ulteriore immobile da tali ### e ### corrispondendo a sua volta una caparra confirmatoria; che a fronte dell'inadempimento dell'odierno attore la stessa, in data ###, inoltrava a ### raccomandata A/R, laddove veniva invitato a presentarsi innanzi al ### per la stipula del rogito il giorno 05.02.2013 pena la risoluzione unilaterale del contratto di compravendita e conseguente perdita della caparra; che alla data indicata nessuno si presentava innanzi al notaio e che, pertanto, i convenuti legittimamente trattenevano la caparra. I convenuti richiamavano il termine essenziale di adempimento di cui all'art 1457 c.c. Essi contestavano all'attore la dedotta subordinazione del contratto preliminare alla clausola del ricavato mutuo deducendo, inoltre, che la promittente alienante aveva più volte rinviato la data del compromesso con ### in modo da permettere a quest'ultimo di ottenere il parere favorevole della ### e che, pertanto, il ### ben avrebbe potuto chiedere, nell'arco temporale dei sei mesi, l'erogazione del mutuo ad altro istituto bancario. I predetti convenuti, ancora, deducevano che gli abusi rilevati, come pacificamente riconosciuto anche dal promittente acquirente, non impedivano la stipula del contratto di compravendita, trattandosi di mere irregolarità parziali e sanabili, e che gli stessi, pertanto, non legittimavano il promissario acquirente a recedere dal contratto. Essi deducevano, infine, l'esclusiva responsabilità della ### e ### la quale, con la propria condotta commissiva e omissiva, aveva integrato gravissime negligenze nonché palesi violazioni del dovere di buona fede da osservare nel corso delle trattative. 
Concludevano chiedendo, “### risoluto il contratto di compravendita del 24 luglio 2012 ex art.1453 tra l'attore #### e la convenuta ###ra ### Accertare l'inadempienza del ### ai sensi dell'art.1385 c.c. ritenendo la caparra in favore dei ###ri ##### e ### in solido tra loro o ciascuno per la quota di propria spettanza, di ### 90.000,00 versata dall'attore a titolo di caparra confirmatoria; ### e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### e ### di ### unica responsabile in relazione all'inadempimento del contratto preliminare di compravendita oggetto di tale giudizio; In via subordinata nella denegata ipotesi di inammissibilità della declaratoria della nullità del contratto preliminare di compravendita, indurre i ###ti ### di ### e ### alla restituzione della caparra al #### i convenuti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore, oltre competenze ed onorari, nonché al rimborso forfettario di IVA e cpa” Si costituiva altresì la ### di ### e ### di S. ### C.V. S.p.A. che contestava la pretesa avanzata ex art.1337 c.c. sostenendo che il recesso dalle trattative era avvenuto per giusta causa (ovvero per le riscontrate regolarità urbanistiche) e che, pertanto, non poteva integrare gli estremi della invocata responsabilità precontrattuale. 
Contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore, mancando la prova delle spese sostenute per intraprendere le trattative, nonché, la effettiva corresponsione della caparra per il dichiarato importo di euro 90.000,00. 
Chiedeva dunque accogliersi le seguenti conclusioni: “Si rigetti la domanda perché infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge. In via subordinata, e salvo gravame, si accolga la domanda nella misura equa e giusta che risulterà a seguito dell'istruttoria della causa. In ogni caso vittoria di spese e competenze di giudizio e/o compensazione totale o parziale delle stesse.” Con comparsa depositata in data ### intervenivano volontariamente in causa ### di ### e ### con i quali ### aveva stipulato contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in S.### al ### alla via ### n.13 di loro proprietà.
Acquisita la documentazione, espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi, precisate le conclusioni, il Tribunale di Nola con sentenza n.1347/2021 così provvedeva: “1- accoglie la domanda proposta da ### nei confronti della ### di ### e ### di ### S.p.A. e, affermata la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art 1337 c.c., la condanna a risarcire all'attore la complessiva somma di € 90.000,00, oltre interessi dal pagamento al saldo; 2- rigetta la domanda proposta da ### nei confronti di ##### e ### 3- condanna la ### di ### e ### di ### S.p.A. al pagamento, in favore di ### delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.795,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore, ### dichiaratosi anticipatario; 4- condanna ### al pagamento, in favore di ##### e ### della complessiva somma di € 7.795,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore, ### dichiaratosi anticipatario. 
Avverso tale sentenza con atto notificato in data ### proponeva appello ### S.p.A., in qualità di cessionaria, in virtù di contratto di cessione di ramo d'azienda del 16.7.2021, sostenendo l'erroneità della decisione del giudice di primo grado sulla base dei seguenti motivi così rubricati: 1) “###erroneità della sentenza: la legittimità dell'operato della Banca”; 2) ###erronea interpretazione del Tribunale della documentazione peritale; 3) ### colpevole induzione della ### a deliberare la concessione del mutuo e l'intervento del ### D.ssa Parisi; 4) sull'insussistenza dei requisiti di cui all'art.1337 c.c.; 5) Sul comportamento del ### e la rilevanza ai sensi dell'art.1337, 1338, 1427 c.c.; 6) ###assenza del nesso di causalità e l'erronea quantificazione del risarcimento del danno; 7) Sul concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art.1227 c.c.; 8) ### ripartizione dell'onere probatorio e l'irrilevanza della prassi ### Concludeva chiedendo “accogliere il presente appello, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata; dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande; dichiarare che nulla è dovuto dalla ### al sig. ### per qualsiasi titolo o causale o in subordine rideterminare l'effettivo importo dovuto nella misura equa e giusta in base a quanto emerso dall'istruttoria compiuta; condannare il sig. ### al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva ### che in primo luogo eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ### appellante; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto; contestava la statuizione di rigetto della domanda proposta nei confronti di ##### e ### proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale. 
Concludeva chiedendo “ancora in via preliminare, II. accertare e dichiarare che la ### s.p.a. (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle ### presso la C.C.I.A.A. di ####) manca della legittimazione all'appello e, comunque, della titolarità del rapporto giuridico controverso; per l'effetto, rigettare l'appello perché improcedibile, inammissibile, nonché infondato, in fatto e in diritto; in caso di rigetto di quanto sub II; nel merito, ### rigettare ogni motivo del gravame promosso dall'appellante principale, perché improcedibile, inammissibile, nonché infondato, in fatto e in diritto; in caso di rigetto dell'appello principale, IV. condannare la ### s.p.a. alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone; condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, V. accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 24/7/2012; VI. condannare ##### e ### in solido tra loro o, in subordine, ciascuno per il proprio titolo come per legge, alla restituzione in favore di ### degli euro 90 mila da questi versati per caparra confirmatoria e acconto prezzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo; ### condannare ##### e ### alla refusione delle spese e dei compensi legali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, perché antistatario. 
Si costituiva ##### e ### i quali chiedevano il rigetto dell'appello principale e, in caso di accoglimento, il rigetto dell'appello incidentale. 
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ### e ### i quali benchè regolarmente citati non si costituivano in giudizio.  2. Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ### S.p.A., sollevata dall'appellato ### per mancato subentro della cessionaria odierna appellante nella titolarità passiva del rapporto giuridico. 
Sostiene l'appellato che nelle more del giudizio, in data ###, quest'ultima, in qualità di cedente, ha stipulato un contratto di cessione di ramo d'azienda con la ### S.p.A. cessionaria; che dall'avviso pubblicato in ### si evince “il Cedente ha ceduto al ### il ramo d'azienda […] descritto nella situazione patrimoniale provvisoria di cessione redatta con riferimento alla data del 30 giugno 2021” e, per l'altro, che sono totalmente estranei alla cessione “i beni ed i rapporti giuridici, attivi e passivi, non indicati nella situazione patrimoniale” predetta; che al 30.6.2021, il debito della ### era partita illiquida non censibile nella situazione patrimoniale della cedente perché non ne era stata ancora determinata né l'esistenza né la consistenza, risalendo a successiva data di calendario (6/7/2021) la sentenza di accertamento e condanna. 
Verosimilmente, quindi, conclude l'appellante, il debito di cui si discute, è al di fuori del perimetro della cessione. 
In realtà, nessun dubbio vi è in ordine alla successione a titolo particolare nella posizione debitoria del rapporto giuridico di cui si discute. 
Dall'avviso pubblicato in G.U. in data ###, il Cedente ha ceduto alla ### il ### d'### descritto nella situazione patrimoniale provvisoria di cessione redatta con riferimento alla data del 30.6.2021 allegato all'### di ### ed è costituito, tra gli altri, da “accordi stragiudiziali, i reclami, i ricorsi pendenti e i contenziosi indicati nell'elenco allegato all'### di ### di cui la ### di ### è parte” Alla data del 30.6.2021 il giudizio di primo grado era dunque pendente, per cui deve presumersi che la ### S.p.A sia succeduta nel rapporto controverso in primo grado di quel giudizio e che abbia pertanto adempiuto a corrispondere l'importo cui è stata condannata come risulta comprovato dalle copie dei bonifici disposti dalla ### S.p.A al #### è dunque infondata.  3. Ciò premesso occorre ricordare che il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea nei confronti dei convenuti ##### e ### ritenendo non condivisibile quanto sostenuto dall'attore ovvero che la erogazione del mutuo da parte della ### di ### e ### di ### costituisse una condizione risolutiva del preliminare intervenuto tra le parti né che potesse essere qualificata quale presupposizione. 
Pertanto rigettava la domanda volta alla condanna dei convenuti ### alla restituzione dell'importo di euro 90.000,00, corrisposto a titolo di caparra confirmatoria, “dovendo, piuttosto, dichiararsi la risoluzione del contratto oggetto di causa in virtù del recesso legittimamente esercitato dalla promittente alienante con conseguente ritenzione della caparra nelle more incamerata”. 
Riteneva invece fondata la domanda ex art. 1337 c.c. proposta nei confronti della convenuta ### di ### e ### di S.### C.V. . 
Sul punto, dopo aver premesso che “ai fini della configurazione della invocata responsabilità precontrattuale, come noto, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo”, riteneva sussistenti nella vicenda in esame tutti i suddetti profili. 
In particolare, sosteneva che “le trattative tra le parti, ai fini della concessione del richiesto finanziamento, erano pervenute ad uno stadio senz'altro avanzato”, evidenziando in proposito che “è documentalmente provato che, con missiva del 29.6.2012 - 2.7.2012, la ### a seguito di ben due perizie effettuate da funzionari dalla stessa incaricati sull'immobile oggetto di causa, comunicava di avere deliberato l'emissione del finanziamento in favore del ### dichiarandosi, pertanto disponibile alla erogazione del mutuo e determinandone precisamente l'importo (€ 270.000,00), le modalità del rimborso (ammortamento nei 20 anni), le garanzie (ipoteca di primo grado sull'immobile periziato in ### al ### in catasto al foglio 7, p.lla 994, sub. 2, 5 e 7), e le condizioni (tasso variabile parametrato all'### 6m/365 maggiorato di uno spread di 3,50 punti percentuali, con un tasso minimo per tutta la durata dell'ammortamento pari al 5%).
Riteneva pertanto “ragionevole l'affidamento del ### il quale, infatti, solo a seguito della missiva contenente la concessione del finanziamento, procedeva alla stipula del contratto preliminare di compravendita confidando nella formalizzazione del contratto di finanziamento già assentito con delibera regolarmente comunicata”. 
Rilevava inoltre che “prima di dichiarare la propria incondizionata disponibilità alla erogazione del mutuo la ### aveva provveduto ad effettuare, a mezzo di funzionari dalla stessa incaricati, ben due perizie sul bene da compravendere: una del 14.03.2012, a firma della ### s.r.l., ed un'altra del 12.06.2012, a firma del geom. Aulicino”. 
Riteneva inoltre non “idoneo ad integrare gli estremi di un “giusto motivo” escludente la responsabilità ex art. 1337 c.c. la sopravvenuta conoscenza di una pratica di condono edilizio pendente sull'immobile oggetto di causa,” 4. Contesta tale decisione l'appellante ### 5. Con il primo motivo, rubricato “sull'erroneità della sentenza: la legittimità dell'operato della ### e le fallaci perizie commissionate dal Maisto”, l'appellante contesta l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui le trattative tra la ### e il ### fossero ad uno stadio avanzato all'esito di “ben due perizie effettuate dai funzionari dalla stessa incaricati sull'immobile oggetto di causa”. 
A sostegno del motivo di gravame l'appellante adduce che le perizie furono effettuate per incarico e nell'interesse del ### che si era rivolto alla ### al fine di ottenere un finanziamento per l'acquisto di un immobile dietro concessione di ipoteca di primo grado sullo stesso e che sia nella perizia del 12.3.2012 che in quella del 12.6.2012 commissionate dal ### e consegnate alla ### non vi era alcuna indicazione circa l'esistenza di abusi sul cespite periziato. 
Di tale circostanza la ### è stata portata a conoscenza solo nel mese di settembre 2012 a seguito dei rilievi del notaio ### il quale, come confermato durante il giudizio di primo grado, avvertiva la ### dell'esistenza di una pratica di condono pendente sul cespite. 
Pertanto la prima delibera era viziata perché basata su perizie che riproducevano elementi non conformi alla realtà dello stato del bene. 
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la delibera di concessione del mutuo fondiario richiesto dal ### è stata adottata all'esito di due perizie, la prima datata 14 marzo 2012 a firma della ### s.r.l, la seconda a firma del ### datata 12.06.2012. 
Entrambe sono state commissionate dalla ### come facilmente verificabile dalla lettura della documentazione. 
A nulla rileva che il richiedente indicato sia l'odierno appellato in quanto è l'### ad avere individuato i tecnici incaricati di svolgere la perizia estimativa del bene immobile oggetto del contratto preliminare e della garanzia ipotecaria a corredare il mutuo fondiario. 
Risulta infatti da entrambe le perizie indicate che il committente è la ### di ### e ### (frontespizio relazione peritale a firma ### s.r.l., frontespizio relazione peritale a firma #### che altresì asserisce di essere stato incaricato dalla ### di ### e ### di ### “di redigere relazione tecnica di stima dell'immobile della proprietà della ###ra ### e germani ###. 
Il primo motivo è, dunque, privo di pregio.  6. Con secondo motivo di appello rubricato “sull'erronea interpretazione del Tribunale della documentazione peritale”, la ### censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “già prima della formale deliberazione della linea di credito a favore dei richiedenti (ved. racc. a/r del 29.6.2012) deve, pertanto, ritenersi che la ### fosse a conoscenza, o comunque fosse nelle condizioni di conoscere, della parziale irregolarità urbanistica del bene”.  ### deduce che la presunzione di conoscenza è priva di supporto probatorio. 
Nella documentazione consegnata non vi era traccia della domanda di condono depositata presso il Comune di ### al ### Diversamente, è provato che il secondo perito incaricato dalla ### ha avuto evidenza dell'esistenza degli abusi solo in data ### Pare evidente, sostiene l'appellante, che il ### non abbia consegnato precedentemente la documentazione attestante la pratica di condono gravante sul cespite. 
Anche tale affermazione è distonica rispetto a quanto risulta dagli atti di causa, per cui il motivo è destituito di ogni fondamento. ### infatti, ha provveduto a fornire ai periti copia dell'atto di provenienza degli immobili da cui si evincevano tutte le informazioni necessarie, ivi compresa l'esistenza della parziale difformità urbanistica. 
Infatti, nel titolo di provenienza degli immobili (contratto di compravendita stipulato il ###), il ### rogante attesta che -nell'esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato sono state realizzate opere in difformità della richiamata licenzia edilizia; che tali opere sono sanabili ai sensi della richiamata legge 47/85; che in conseguenza hanno inoltrato al Comune di ### al ### domanda di condono in data ###, numero di protocollo 11300; che hanno corrisposto l'oblazione dovuta in tre rate (ultima La prova della consegna dell'atto pubblico in questione si evince anzitutto dalla menzione del predetto titolo di provenienza dell'immobile nell'allegato della prima perizia a firma ### s.r.l. e altresì alla voce “elenco dei beni oggetto di stima” di cui alla perizia a firma #### entrambe, si ripete, commissionate dalla ### Ancora, durante l'escussione del teste ### all'udienza dell' ###, al capo che così recitava “vero è che nei due sopralluoghi effettuati nei mesi di aprile e maggio del 2012 da parte di due tecnici della ### di ### e ### di ### in particolare alla ### srl e al ### venivano consegnati loro le planimetrie, i dati catastali, gli atti di provenienza dell'immobile e certificato di congruità relativo all'immobile sito in ### al ### al foglio 7, p.lla 994, sub 2 di viale degli ### n° 31”, rispondeva affermativamente, così come conformemente assentiva il teste ### alla medesima udienza, entrambe le circostanze non specificamente contestate dall'odierna appellante. 
Dal quadro probatorio così delineatosi all'esito delle prove di diversa natura prodotte in primo grado, emerge che la documentazione era completa in quanto menzionante anche la presenza di una parziale regolarità urbanistica, che era stata trasmessa ai periti incaricati dalla ### che la ### pertanto era a conoscenza dell'abuso edilizio sull'immobile oggetto di garanzia ipotecato. 
Tale conclusione non è scalfita dal fatto che risulta compiegato alla seconda relazione peritale un contratto preliminare, datato 3/2/2012, che recita testualmente “parte promittente venditrice (### dichiara inoltre che non sono state realizzate opere murarie e poste in essere fattispecie di alcun genere senza le regolari licenze edilizie o autorizzazioni amministrative e che l'intera unità immobiliare è pienamente conforme alle disposizioni delle norme e dei regolamenti urbanistici ed edilizi”. 
La scrittura privata in esame è stata tempestivamente disconosciuta dal ### alla prima udienza utile in primo grado e non è ad essa seguita un'istanza di verificazione da parte della ### per cui correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la medesima priva di qualsiasi valenza dimostrativa. 
Il secondo motivo è, quindi, infondato.  7. Con terzo motivo d'appello rubricato “sulla colpevole induzione della ### a deliberare la concessione del mutuo e l'intervento del ###ssa ###” l'appellante ritiene errata la decisione del primo giudice che non considerava che la ### era stata indotta a deliberare la concessione del finanziamento sulla base di informazioni errate o parziali e addirittura su documenti poi disconosciuti dalla stessa parte che li aveva prodotti. 
A corroborare la fondatezza del terzo motivo la ### evidenzia gli elementi idonei a comprendere come la ### sia stata indotta suo malgrado ad una espressione di volontà viziata. 
Infatti, solo l'intervento del notaio ha impedito che venisse stipulato un atto viziato a danno dell'istituto e dell'intero mercato creditizio, in quanto il notaio, dott.ssa ### rilevato che nella documentazione trasmessa era stata occultato ogni riferimento al reale stato dell'immobile e presumendo che il parere della ### fosse stata viziato da tale circostanza, ha prontamente interessato gli uffici della stessa. 
Il terzo motivo non è meritevole di apprezzamento. 
Infatti, tale affermazione non depone in senso contrario a quanto fino ad ora argomentato perché deve ritenersi sufficientemente corroborata da elementi probatori precisi e concordanti, sopra riportati, la circostanza dell'avvenuta trasmissione ai periti della documentazione completa, e quindi prima della adozione della delibera collegiale di concessione della linea di finanziamento. 
Il terzo motivo è pertanto privo di pregio.  8. Con quarto motivo di appello rubricato: “sull'insussistenza dei requisiti di cui all'art.1337 c.c.” deduce l'erroneità della decisione censurata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i requisiti della fattispecie di cui all'art.1337 c.c. sul presupposto che le trattative tra le parti erano pervenute ad uno stadio senz'altro avanzato, che vi fosse il ragionevole affidamento dell'attore nella formalizzazione del contratto di finanziamento e che non vi fosse un giusto motivo per recedere dalle trattative. 
Sostiene l'appellante che non ha mai operato alcun recesso dalle trattative. 
Infatti, “dopo essere stata informata dal notaio della pendenza di una pratica di condono, l'istituto ha immediatamente comunicato ai promissari acquirenti di aver incaricato il perito di approfondire la problematica emersa e che il credito “resta sospeso in attesa della risoluzione del problema relativo alla pratica di condono” (cfr. racc. del 19.9.2012). 
Ulteriormente sollecitata, la ### ha chiaramente esposto che la stipula dell'atto di mutuo prevedeva espressamente l'impegno della parte finanziata di garantire la conformità dei beni ipotecati rispetto alle norme ed alle prescrizioni edilizie nonché ai vincoli pubblici e privati di qualsiasi genere (cfr. racc. del 25.10.2012). ### quindi, non ha mai interrotto le trattative ma ha correttamente comunicato al mutuatario le condizioni per addivenire alla stipula ovvero la risoluzione della problematica riguardante gli abusi. 
Per tutte le circostanze addotte, l'appellante afferma che: -la ### non ha mai interrotto le trattative, ma ha ritardato l'erogazione del credito in attesa che il ### rendesse possibile la stipula dell'atto di mutuo sanando i vizi gravanti sul bene; -la sospensione dell'erogazione del credito non è stata né arbitraria né ingiustificata avendo la ### comunicato approfonditamente i motivi ostativi alla stipula ed essendosi prodigata in ogni modo per consentire un proficuo esito delle trattative; -l'unico motivo per il quale le trattative sono arrivate in fase avanzata è imputabile alla circostanza che solo in prossimità della prevista stipula il notaio ha fatto emergere l'esistenza di circostanze ostative al buon esito del finanziamento. 
Circostanza mai comunicata dal sig. ###” Conclude quindi la ### che il comportamento tenuto è stato conforme ai principi di buona fede e correttezza, per cui alcuna responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art.1337 può imputarsi ad essa. 
Quanto dedotto nella censura articolata non è meritevole di essere condiviso. 
In primo luogo occorre evidenziare che la ricorrenza degli elementi probatori idonei a fondare la conoscenza o la conoscibilità della ### circa la pendenza di una pratica di condono travolge anche il quarto motivo di appello perché comprova la contrarietà a buona fede del comportamento della ### Giova ricordare che la ### fa leva sulla sopravvenuta conoscibilità delle condizioni dell'immobile promesso in vendita e posto a garanzia nel contratto di mutuo per dimostrare, non l'avvenuto recesso dalle trattative, bensì un legittimo mutamento delle condizioni generali cui è subordinato l'erogazione del mutuo. 
Invece, la provata circostanza di segno opposto induce ad affermare che la ### si è determinata all'adozione della delibera di finanziamento avendo già la piena cognizione o, perlomeno, la conoscibilità della situazione urbanistica dei beni offerti in garanzia. 
Quindi, con comunicazione del 29.6.2019 la ### così riferiva: “Con riferimento alla Vs.  richiesta, Vi informiamo che i nostri ### competenti hanno deliberato in Vs. favore la seguente linea di credito: ### 270.000,00: ### mutuo fondiario “casa” con ammortamento nei 20 anni, ### ipoteca di I grado sull'immobile periziato in ### al ### in catasto al foglio 7 p.lla 994 subalterni 2, 5 e 7, polizza incendio con vincolo a favore della #### tasso variabile parametrato all'### 6m/365 maggiorato di uno spread di 3,50 punti percentuali, con un tasso minimo per tutta la durata dell'ammortamento pari al 5% istruttoria pratica euro 400,00, perizia. 
Nessuna riserva di eventuali successive verifiche è stata ivi formulata. 
Pertanto, la concessione incondizionata del finanziamento ha generato in capo al promissario acquirente il legittimo affidamento in ordine alla formalizzazione dell'assentito contratto di mutuo fondiario, rafforzato altresì dalla indicazione nella predetta delibera dei suoi elementi essenziali, tale da determinare il ### alla conclusione del contratto preliminare con la promittente venditrice. 
Tenuto conto di quanto appena affermato, la successiva comunicazione di sospensione dell'erogazione del finanziamento, prima, e la comunicazione contenente la volontà di non presentarsi dinanzi al ### per la stipula del contratto di mutuo motivata dalla mancata regolarizzazione dell'abuso edilizio, poi, hanno tradito l'affidamento ingenerato in capo al ### traducendosi anzitutto in una modifica delle condizioni di erogazione del mutuo, poi in un recesso dalle trattative in stadio avanzato, non giustificabile, alla luce di quanto fino ad ora dedotto, in difetto di prova in ordine alla circostanza che la ### abbia avuto soltanto in seguito conoscenza dell'irregolarità urbanistica e in ordine alla malafede del ### con riguardo alla documentazione consegnata ai periti.
Come correttamente accertato dal primo giudice, il comportamento della ### che non si è presentata nella data indicata dinanzi al ### per la stipula del contratto di mutuo viola tutti i profili indicativi di una condotta non conforme ai principi di correttezza e buona fede, configurandosi pertanto una responsabilità precontrattuale ex art.1337 Il quarto motivo è anch'esso infondato.  9. Con quinto motivo rubricato: “Sul comportamento del ### e la rilevanza ai sensi degli artt.1337, 1338 e 1427,” la ### appellante si duole della mancata considerazione del contegno assunto dal ### nell'ambito delle trattative per la concessione del finanziamento, che ha condotto, continua l'appellante, ad una sentenza viziata basato sull'errato convincimento che la ### fosse nelle condizioni di conoscere “quanto non comunicatogli tanto dal cliente quanto dai periti” (pag.21 atto di appello) In particolare, sostiene l'appellante che “la condotta ed il contegno assunto dal ### integra, infatti, la violazione del generale dovere di buona fede in sede di stipulazione del contratto, che ricorre anche nel caso di omessa comunicazione di circostanze significative rispetto alla economia del contratto e da luogo, quella sì,ad una responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337, 1338 e 1427 c.c.12.” Anche tale motivo è infondato. 
Come innanzi evidenziato, il ### ha fornito completa documentazione comprovante la situazione urbanistica oggetto dell'immobile oggetto di ipoteca, per cui la ### ne era a conoscenza o, comunque, era nelle condizioni di poter conoscere dell'assetto in cui versava l'immobile. 
Inoltre, la ### come dall'esito dell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante all'udienza dell' ###, non ha avuto remore ad erogare mutui e a consentire il libero impiego del finanziamento anche allorché la garanzia fosse costituita da ipoteche su immobili oggetto di domande di condono edilizio. 
Pertanto, non v'è alcun elemento che dimostri che la ### sia stata indotta in errore dal ### il cui comportamento è stato improntato a trasparenza e correttezza. 
Piuttosto è emerso in tutta evidenza che è stata la ### a tenere una condotta non conforme ai principi di buona fede e correttezza.  10. Va pertanto dichiarato assorbito il settimo motivo rubricato “Sul concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art.1227 11. Va inoltre dichiarato infondato l'ottavo motivo di appello rubricato “### ripartizione dell'onere della prova e l'irrilevanza della prassi bancaria” con il quale parte appellante ripropone in termini diversi le medesime doglianze enunciate nelle precedenti censure. 
Da ultimo occorre esaminare il sesto motivo di appello rubricato “###assenza del nesso di causalità e l'erronea quantificazione del risarcimento dei danni”, con il quale la ### denuncia l'erroneità della decisione del Tribunale che ha condannato la ### a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 90.000,00 ritenendo che “le spese che l'attore ha provato di aver sostenuto quale diretta conseguenza delle avanzate trattative raggiunte con la ### di ### e ### S.P.A. ammontano a complessivi € 90.000,00 corrisposti a titolo di caparra confirmatoria per la compravendita oggetto di causa”. 
Sostiene l'appellante che il risarcimento dei danni non può che essere valutato entro i limiti dell'interesse negativo; l'unico ammontare riconoscibile sarebbe rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative (ovvero le perizie commissionate dal ### e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altre banche di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso. 
Il motivo non è meritevole di apprezzamento. 
È indubbio che se la ### non avesse deliberato la concessione incondizionata del finanziamento richiesto il ### non avrebbe concluso il contratto preliminare o, comunque, non lo avrebbe concluso alle condizioni riferite in contratto. 
In particolare, se non avesse confidato, del tutto incolpevolmente, nella conclusione del contratto di mutuo, che alla luce della comunicazione positiva della ### appariva del tutto certa alla data della stipula del preliminare, egli non avrebbe versato una caparra confirmatoria dall'importo di novantamila euro. 
Il risarcimento deve quindi essere limitato sì all'interesse negativo ma quest'ultimo non deve identificarsi nelle sole spese di istruttoria invano sostenute dal ### bensì anche in quelle invano sostenute per l'impegno assunto con il preliminare del 24.7.2012 a seguito dell'assenso incondizionato trasmesso dalla ### il ### e ricevuto dai destinatari l'11.7.2012. 
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha quantificato il risarcimento del danno nella somma corrispondente all'importo di ### 90.000,00.
Anche il sesto motivo deve ritenersi infondato 12. Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello principale. 
Rimane quindi assorbito l'appello incidentale proposto da ### condizionato all'accoglimento dell'appello principale. 
Va quindi confermata l'impugnata sentenza.  13. Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute da ### Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).  14. Vanno invece interamente compensate le spese del grado in ordine al rapporto processuale tra ### e ##### e ### 15. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. 
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.  P.Q.M La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A., con atto notificato in data 20 ottobre 2021, avverso la sentenza 1347/2021 del Tribunale di Nola, nei confronti di ###### e ### e sull'appello incidentale condizionato proposto da ### nei confronti di ##### e ### così provvede: a) rigetta l'appello principale; b) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato; c) conferma l'impugnata sentenza; d) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato ### delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.8.433,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali; e) dichiara interamente compensate le spese in ordine al rapporto processuale tra ### e ##### e ### f) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 
Così deciso in Napoli, addì 13.06.2025 ###.ssa ### D'

causa n. 4412/2021 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ambrosio Aurelia

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