REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE PRIMA CIVILE La Corte di Appello, in persona dei magistrati: • dott. Gianmichele Marcelli Presidente; • dott. ### • dott. ### rel.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 911/2021 promossa da: ### (### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ### 10 MACERATApresso il difensore avv. ### APPELLANTE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. ### APPELLATO/I OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 906/2021 del 15 luglio 2021 del Tribunale di Ancona in materia di responsabilità sanitaria. CONCLUSIONI All'udienza del 9 gennaio 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni: PER ###, ### “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare, 1) disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto; 2) dichiarare la nullità della CTU per le ragioni sopra esposte, con conseguente reiezione della domanda svolta in prime cure - nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. n. 906/2021 pubbl. il ### RG n. 961/2019 Repert. n. 2411/2021 del 15/07/2021, notificata a mezzo PEC in data ###, - in via principale, pronunciare e dichiarare la reiezione della originaria domanda di risarcimento del danno per la mancanza del nesso causale tra il trattamento sanitario e il ritenuto evento incerto costituente chance perduta, quali elementi costitutivi della fattispecie, come esposto nell'atto d'appello - Subordinatamente, ove dovesse ritenersi la sussistenza del detto nesso causale, pronunciare e dichiarare la reiezione della originaria domanda di risarcimento del danno per la insussistenza di una chanche apprezzabile e rilevante - In via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento delle gradate superiori domande, accertata la mancata considerazione, nella motivazione della sentenza gravata in punto di liquidazione equitativa del danno, del peso specifico attribuito agli elementi risultanti dalla ### in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, la mancata indicazione delle ragioni dell'operata liquidazione del danno ed il mancato richiamo gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione equitativa effettuata in maniera abnorme e senza l'applicazione di un coefficiente di riduzione nella percentuale e nel tempo della ritenuta chance perduta, determinare in via equitativa il minor danno iure hereditatis, esclusa ogni altra ragione di danno, il tutto per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello in ogni caso riformare il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese legali a seguito di soccombenza in primo grado, con inversione del capo in favore della odierna appellante o quantomeno in osservanza al principio secondo cui la liquidazione và effettuata entro la forbice valoriale di cui alla tabella al-legata al DM 55/2014 sullo scaglione (della minor somma) del decisum Il tutto con vittoria di spese e compenso del presente grado ed anche del precedente, come da superiore precisazione a riguardo. . . . disponendo la condanna degli appellati - in favore dei quali dopo la proposizione dell'appello ed in difetto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è stata corrisposta la somma complessiva di euro 441.467,64 si seguito analiticamente determinata . . . alla restituzione integrale delle dette somme complessivamente determinate e/o delle minori somme che la Corte riterrà di Giustizia.
In relazione all'appello incidentale tardivo avverso chiede che la Eccellentissima Corte: NE PRONUNZI LA INAMMISSIBILITA' E ### in quanto “ Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., sono inammissibili le impugnazioni incidentali tardive che hanno contenuto adesivo al ricorso principale, quelle che investono un capo della sentenza non impugnato ed inoltre quelle che investono lo stesso capo impugnato ma per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale: in tali casi, infatti, essendo l'interesse ad impugnare già sorto in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello, l'impugnazione deve essere proposta nei termini di cui all'art. 325 c.p.c.” Cfr Cassazione 24 AGOSTO 2020 N. 17614 ed in quanto esso avrebbe dovuto essere proposto con la costituzione in sede ###ogni caso al più tardi facendo riferimento all'udienza indicata in citazione al 20/01/2022 in quanto , secondo Cassazione civile sez. II - 07/05/2020, n. 8638 “Il rinvio d'ufficio dell'udienza a norma dell'art. 168-bis, comma 4 c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore: è conseguentemente inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4 c.p.c. Fonte: Ilprocessocivile.it 1 GIUGNO 2020 (nota di: ###“ ### E ### lo respinga integralmente, sia in relazione alle richieste istruttorie che nel merito, essendo esso privo di qualsiasi fondamento.
Il tutto con il favore dei compensi e delle spese per entrambi i gradi di Giudizio”.
PER GLI APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI TARDIVI, #### in proprio ed unitamente a ### quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nonché ### e ### divenuti maggiorenni: “Piaccia all'###ma Corte d'Appello di Ancona respingere integralmente l'appello così come proposto dalla ### avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 906 pubblicata il ### e, anche in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli appellati, previa riconvocazione in sede istruttoria dei CTU per rendere i chiarimenti richiesti a mezzo del nostro foglio di deduzioni riprodotto nel verbale di udienza del 26/03/2021 del giudizio di primo grado, confermare comunque le liquidazioni dei danni non patrimoniali operate dal Tribunale in favore di ciascuno degli attori iure proprio, munendole degli interessi compensativi e condannando altresì la ### al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali così come richiesti iure hereditatis e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondere in pari quota in favore delle due eredi legittime, ### e ### In subordine, dichiarata la responsabilità della ### a titolo contrattuale ex artt. 1176, 2° co., 1218, 1228 c.c. per la morte o comunque per la perdita anticipata della vita del #### causata dai ritardi e dalle omissioni nell'ambito dell'attività diagnostico-terapeutica posta in essere dai sanitari dell'Ospedale Civile di ### in occasione del ricovero del #### protrattosi dal 02/05/2010 al 12/05/2010, condannarla in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni non patrimoniali da essi subiti, sia iure hereditatis che iure proprio, per i titoli e nelle misure ivi indicate, oppure nelle diverse misure che risultassero dovute e/o giuste all'esito dell'attività istruttoria, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi da lucro cessante per il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
In via ulteriormente subordinata, dichiarata la responsabilità della ### a titolo contrattuale ex artt. 1176, 2° co., 1218, 1228 c.c. per le perdute chances di sopravvivenza da parte dal #### a causa dei ritardi e delle omissioni nell'ambito dell'attività diagnostico-terapeutica posta in essere dai sanitari dell'Ospedale Civile di ### in occasione del suo ricovero protrattosi dal 02/05/2010 al 12/05/2010, condannarla in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti, sia iure hereditatis che iure proprio, per i titoli e nelle misure ivi indicate, in proporzione alle percentuali concrete di realizzazione delle chances perdute che verranno accertate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da lucro cessante per il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del grado, anche con condanna alla refusione di quelle relative al procedimento incidentale di inibitoria della sentenza di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione in data 7 febbraio 2019 ### e ### rispettivamente vedova e figlia del de cuius ### sia iure proprio che iure hereditatis, la seconda unitamente al marito ### anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori #### e ### junior, nipoti del de cuius, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di #### - ### affinchè, accertatane la responsabilità sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale per la morte di ### per le omissioni ed i ritardi nell'attività diagnostico-terapeutica dei sanitari dell'Ospedale Civile di ### in occasione del ricovero di ### dal 2 al 12 maggio 2010, fosse condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio, negli importi indicati in citazione o altri di giustizia; in via subordinata, affinchè, accertatane la responsabilità per le perdute chances di sopravvivenza di ### fosse condannata per i medesimi titoli.
A tal fine gli attori deducevano che il 2 maggio 2010 ### (nato il 5 marzo 1949) si era recato al ### dell'Ospedale Civile di ### accusando dolore toracico, difficoltà respiratoria e cefalea; che al referto del ### (accesso alle ore 13,48, codice giallo) faceva seguito la visita cardiologica e veniva disposto il ricovero urgente nel reparto di cardiologia ove restava fino al 12 maggio 2010, giorno in cui veniva dimesso; che il giorno successivo, però, continuando ad accusare malessere, si ricoverava nuovamente presso lo stesso nosocomio ed il 17 maggio 2010 veniva trasferito in rianimazione cardiochirurgica presso l'### di ### che il 26 giugno 2010 veniva trasferito presso la ### di ### di ### dove il 26 luglio 2010 sopravveniva il decesso; che era stato espletata un ATP ex art. 696 bis ed il CTU designato ### Fortuni riferiva che vi era stato un ritardo di diagnosi dell'infezione da ### nel corso del primo ricovero presso l'### di ### che aveva avuto conseguenze decisive sull'exitus; che il CTU aveva riferito che, in occasione del primo ricovero, erano stati trascurati segni e sintomi che avrebbero dovuto allertare ed indurre i sanitari ad interpretare lo scompenso cardiaco come parte di un più complesso quadro di sepsi generalizzata; che l'innalzamento dei globuli bianchi insieme alla leucocitosi neutrofila erano sintomi tipici dell'infezione acuta; che solo durante il secondo ricovero era stata correttamente diagnosticata l'infezione da ### Si costituiva in giudizio ### che concludeva per il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 906/2021 del 15 luglio 2021 il Tribunale di ### accoglieva le domande di parte attrice e condannava l'### a pagare a ### 172.250 e ### euro 168.250 euro, nonché a ciascuno dei nipoti #### E ### l'importo di 24.350 euro, oltre spese. ### impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di ### per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati #### in proprio ed unitamente a ### quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nonché ### e ### divenuti maggiorenni, che proponevano appello incidentale tardivo.
All'udienza del 9 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECSIONE A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 906/2021 del 15 luglio 2021, il Tribunale ha in sintesi ritenuto che: • non sussistevano profili di nullità della CTU svolta nel corso del giudizio; • “nel caso di specie, nel corso del primo ricovero del paziente non vi erano elementi che potessero indurre i sanitari a sospettare una infezione da listeria. Purtuttavia, come già segnalato, il quadro di leucocitosi neutrofila rilevato negli esami ematobiochimici del 10.5.2010 avrebbe dovuto consigliare ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che vi sono alla base, tra le quali anche quelle infettive. Dall'analisi del complesso iter sanitario, come già rilevato, emergono delle criticità nella scelta dei sanitari che in data ### dimisero il signor ### in presenza di un quadro clinico che può essere ritenuto non ben stabilizzato. . .”; • “venendo alle cause del decesso, dunque, all'ulteriore episodio di scompenso cardiaco, espressione della complessa patologia di base del soggetto, ma che può ritenersi verosimilmente concausato sia dalla dimissione intempestiva del paziente, sia della persistenza dello stato infettivo causato dalla listeria, che solo in parte - tre giorni - può essere imputato ai sanitari di ### in concomitanza con le ulteriori patologie dalle quali il paziente era affetto, fra cui anche le infezioni opportunistiche concretizzatesi nel successivo iter clinico, conseguiva un'insufficienza multiorgano, renale ed epatica che divenuta irreversibile conduceva il paziente all'exitus in data ###”; • “per cui, si ritiene di dover riconoscere il danno, senza alcuna personalizzazione, tenendo conto sia dell'abbattimento che sarebbe derivato dal fatto che va riconosciuta la perdita di chance e di fatto non è più sostenibile che il ### era candidato alla correzione chirurgica che lo avrebbe fatto vivere bene e a lungo come un qualsiasi suo coetaneo; sia delle testimonianze che hanno attestato quanto fosse importante nella vita dei sopravvissuti il ### per cui nella prima ipotesi il danno avrebbe dovuto essere personalizzato. Pertanto, a ### e ### spetteranno euro 168.250 euro ciascuna; ed a ciascuno dei nipoti, ##### E ### spetteranno 24.350 euro; oltre ai danni, commisurati alla aspettativa concreta di vita, ed alle spese documentati, per ### che si valutano quindi in 4 mila euro ( un anno degli emolumenti detratta la quota sibi e le altre spese come documentate e non contestate ); nulla per il mutuo estinto dalla figlia, non essendovi la prova che lavorando per quanto prospettabilmente avrebbe avuto vita ancora senza l'errore dell'### il ### lo avrebbe estinto”.
I motivi di appello 1. CAPO DELLA SENTENZA CHE RIGETTA L'#### CTU.
Deduce l'appellante che “come prontamente eccepito alla prima udienza successiva al deposito (29/03/2021) e riportato nelle conclusioni, la CTU depositata, pur contestata dall'### facendo proprie le osservazioni del Consulente di parte, è affetta da nullità assoluta per la violazione del principio dispositivo, del sistema delle preclusioni assertive e documentali, in relazione alla irrituale acquisizione di documentazione posta alla base dell'elaborato peritale ed ivi citata e disaminata, costituita dai n. 2 CD relativi agli esami radiografici del torace eseguiti in data ### e 13/05/2010 di cui parte attrice, con la nota di deposito del 22/10/2020, a preclusioni assertive e documentali maturate, da atto “… che i dischetti sono stati spediti in data odierna ai CTU in ossequio all'ordinanza del Giudice.
Le "informazioni" che il consulente può domandare a terzi non possono avere ad oggetto documenti che era onere delle parti depositare nei termini di rito”.
Il motivo è inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato.
E' inammissibile perché l'appellante si limita a proporre la propria tesi, già rigettata dal primo giudice, senza alcuna censura alla motivazione da questi rassegnata in sentenza.
E' manifestamente infondato perché i CTU non hanno affatto indagato un fatto nuovo, né hanno esteso l'indagine a fatti non allegati.
Risulta infatti che nel corso delle operazioni peritali, i CTU hanno chiesto al giudice di visionare personalmente le immagini radiografiche - contenute nei due CD poi acquisiti, su autorizzazione del giudice stesso - già oggetto dei referti medici in atti.
A parte la correttezza di tutti i principi richiamati dalla ### degli appellati, qui condivisi, rammenta la Corte che, in materia di responsabilità sanitaria, la CTU è c.d. “percipiente” sicchè (vds. Cass. n. 26144 del 7 settembre 2023) in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).
Rammenta poi la Corte che la CTU in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), è fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (vds. Cass. n. 12387 del 24 giugno 2020). 2. CAPO DELLA SENTENZA CHE A) AFFERMA LA SUSSISTENZA DEL NESSO TRA L'### E L'### INCERTO QUALE CHANCE PERDUTA B) LA SUSSISTENZA DI UNA CHANCE APPREZZABILE E #### censura la sentenza nella parte in cui si afferma che “è significativo che i ctu hanno affermato che la listeria era una eventualità non significativa, visto il quadro clinico; e comunque non hanno specificato come ed in che modo il ### avrebbe potuto essere significativamente trattato, in caso di mancate anticipate tempestive dimissioni. Quindi, nel caso di specie, si è a fronte di una condotta del medico che ha cagionato un evento di danno incerto, è impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia sarebbe stato più lento, la vita sarebbe durata maggiormente e con minori sofferenze. Tale incertezza (detta “incertezza eventistica”) è la sola che consente di parlare di perdita di chance. Il suddetto pregiudizio «sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
In sostanza, ove non fossero state decise le dimissioni, si ignora totalmente quale sarebbe stato il decorso; tenendo conto del fatto che non vi erano consistenti motivi per anticipare l'analisi relativa alle infezioni, essendo quanto riscontrato possibilmente causato da molti altri fattori, indagati; e soprattutto mancando del tutto qualsiasi evidenza di quando sia insorta la infezione fatale ( che è stata rilevata da una cultura nel sangue; potrebbe anche essere stata causata da un cibo ingerito dal povero ### durante le sue dimissioni, per quanto è dato comprendere). In sostanza, quindi, tutto quello che può farsi è seguire la indicazione delle ### basate su aspettative probabilistiche correttamente sviluppate”.
Sostiene quindi l'appellante che l'iter logico seguito dal primo giudice non risponderebbe ai canoni ordinari del giudizio di responsabilità: “va ricordato che anche nel riconoscimento del danno da perdita di chance il giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra muovendo dalla previa necessaria indagine su un nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, procedendo, poi, alla identificazione dell'evento di danno la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato.
Non attenendosi a tale procedimento logico deduttivo, canonizzato dalla Giurisprudenza in tema, e non valutando correttamente le risultanze istruttorie, ha errato il giudice - a ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta ed il risultato incerto - a ritenere la chance rilevante ed apprezzabile - a liquidare un danno per tale chance perduta in maniera abnorme - LE RISULTANZE DELLA CTU. INSUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE TRA IL ### E L'### - ### SANITARIA” Replicano sul punto gli appellati sostenendo che, in realtà, “anche dopo le osservazioni dei nostri ### a pag. 75 della relazione finale, i CTU attestano espressamente che le condotte censurabili dei sanitari hanno determinato una “anticipazione dell'evento morte”.
Il collegamento poi di tale giudizio con l'ulteriore valutazione espressa dai CTU al capoverso di pag. 48 della loro relazione, secondo cui “… la dimissione del paziente non stabilizzato lo esponeva al rischio di un ulteriore e ravvicinato episodio di scompenso cardiaco acuto su cronico, come poi avvenne, con ripercussioni in termini di sopravvivenza “, non lascia spazio a dubbi e depone univocamente per il fatto che l'### dovrà essere chiamata a rispondere per aver anticipato la morte del #### e dunque dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita dello stesso, senza che tale danno, secondo i dettami della Suprema Corte, possa integrare una fattispecie di perdita di chance. . . .
In tal senso affermano i CTU : ”Un atteggiamento precauzionale avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni ed imporre un attento monitoraggio al fine di scongiurare una futura recidiva dello scompenso, con le profonde ripercussioni cliniche e prognostiche che essa comporta”.
Ed ancora, a pag. 48 della relazione, :“Il non aver indagato le cause della franca leucocitosi verificatasi il ### determinava un ritardo sia nella diagnosi dell'agente patogeno che era alla base del quadro, che era identificato dopo quattro giorni, sia nell'impostazione della terapia antibiotica empirica, dimostratasi poi efficace, stimabile in tre giorni. E' notorio, infatti, come una condizione concomitante di infezione-infiammazione peggiora o aggrava uno scompenso cardiaco se non opportunamente e tempestivamente trattata”.
Il motivo è fondato e, in quanto tale deve essere accolto. ### logico-giuridico seguito dal primo giudice presenta un'evidente criticità che non è suscettibile di essere semplicemente corretta o integrata in questa sede: “è significativo che i ctu hanno affermato che la listeria era una eventualità non significativa, visto il quadro clinico; e comunque non hanno specificato come ed in che modo il ### avrebbe potuto essere significativamente trattato, in caso di mancate anticipate tempestive dimissioni. Quindi, nel caso di specie, si è a fronte di una condotta del medico che ha cagionato un evento di danno incerto, è impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia sarebbe stato più lento, la vita sarebbe durata maggiormente e con minori sofferenze. Tale incertezza (detta “incertezza eventistica”) è la sola che consente di parlare di perdita di chance” (vds. sentenza impugnata a pag. 8).
Prima di esaminare il fatto oggetto del giudizio è necessario rammentare i principi di diritto relativi all'onere della prova in materia di responsabilità sanitaria.
E' ribadito da sempre che (da ultimo vds. Cass. n. 5632 del 23 febbraio 2023) in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana.
Ancora più esplicitamente (vds. Cass. n. 15991 del 21 luglio 2011) in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente al 100 per cento), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, primo comma, cod. civ.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile "tout court" sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. ### eventistica cui si riferisce erroneamente il primo giudice, poi, va valutata sul piano della causalità giuridica ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e non della causalità materiale tra condotta illecita ed evento, cioè, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037) Quindi, spostando la valutazione sul piano del danno risarcibile, la Suprema Corte precisa che il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.
Quindi, l'unica forma di incertezza rilevante ai fini risarcitori non può riguardare il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, ma solo quella che sopravviene all'avvenuto accertamento del nesso causale secondo i criteri di legge innanzi esposti (art. 41 c.p. citato) e che è riferibile all'eventuale ed ulteriore segmento temporale di vita di cui il danneggiato avrebbe potuto godere, messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico già accertato.
Dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto (così Cass. n. 26851 del 19 settembre 2023).
Al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della “chance” di una possibile, ulteriore sopravvivenza (“bene”, va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo.
Sulla scorta di tali principi la Suprema Corte ha perciò distinto tre ipotesi e, per quello che qui rileva, occorre riferirsi all'ipotesi in cui la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi.
In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.
In conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure haereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente.
Questi essendo i principi di diritto, è evidente che non può fondarsi alcuna condanna risarcitoria sull'affermazione del primo giudice secondo cui “. . .è significativo che i ctu hanno affermato che la listeria era una eventualità non significativa, visto il quadro clinico; e comunque non hanno specificato come ed in che modo il ### avrebbe potuto essere significativamente trattato, in caso di mancate anticipate tempestive dimissioni. Quindi, nel caso di specie, si è a fronte di una condotta del medico che ha cagionato un evento di danno incerto. . .”.
Detta affermazione, infatti, nega alla radice la prova dell'esistenza di un sufficiente nesso causale (almeno in termini di probabilità razionale) tra la condotta del medico e l'evento reputato dannoso.
Ne deriva che, riconosciuta la fondatezza del motivo di appello, occorre verificare se - secondo i principi di diritto sin qui esposti - sussista o meno un nesso di causa tra la condotta dei sanitari e la successiva morte del paziente.
Di certo non è a tal fine utile la CTU espletata in sede di ATP che, quantomeno, aveva ancorato ad una causa specifica - cioè l'omessa diagnosi della listeriosi - la causa del peggioramento delle condizioni di salute del paziente, pacificamente già ampiamente compromesse dalle pregresse patologie, ormai croniche.
Infatti, la Corte condivide le conclusioni che sul punto hanno rassegnato i CTU designati in sede di merito, visto che - al momento del primo ricovero - non erano ravvisabili i sintomi tipici di quell'infezione (“Nel caso di specie, nel corso del primo ricovero del paziente non vi erano elementi che potessero indurre i sanitari a sospettare una infezione da listeria”) e non può escludersi che la stessa fosse all'epoca solo in fase di incubazione e che sia stata tempestivamente diagnosticata soltanto quando i sanitari hanno disposto gli esami colturali.
Tuttavia, una volta rimossa la listeria come concausa della morte del paziente, ascrivibile all'omessa tempestiva diagnosi da parte dei medici, le conclusioni rassegnate dai CTU designati in sede ###riescono ad individuare un alternativo e valido nesso di causa in grado di porsi come concausa efficiente del decesso del paziente.
Ed, infatti, è del tutto irrilevante sostenere l'imprudenza della prima dimissione, ritenuta prematura rispetto alle condizioni complessive del paziente, se non si individua l'azione doverosa che, ove posta in essere, avrebbe evitato le presunte conseguenze della dimissione anticipata dall'ospedale. ### elemento a lungo indagato - sempre con riferimento al primo ricovero - è la presenza di un'evidente e conclamata leucocitosi neutrofila, in merito alla quale non vi è alcuna evidenza di negligenza o di sottovalutazione, visto che il paziente era affetto da altre concorrenti patologie che potevano giustificare quel quadro (ad es. la gotta), sicchè anche tale aspetto non è sufficiente, in assenza peraltro di altri evidenti e tipici sintomi della listeria (ad es. febbre o diarrea).
Sul punto, è poi davvero arduo - anche sul mero piano logico - ignorare quanto osserva l'appellante deducendo che “l'improvviso aggravamento del quadro clinico vi fu, ma questo si manifestò soltanto dopo la dimissione ospedaliera quale conseguenza di una progressione fisiologica della malattia di base.
Peraltro, la metodologia clinica non giustifica il ricorso ad indagini strumentali e/o di laboratorio se queste non sono adeguatamente supportate da un quadro patologico da verificare per via diversa da quella fisico-obiettiva; l'approccio diagnostico segue una scansione ragionata di comportamenti, proporzionati alla consistenza ed alla espressività degli eventi biologici presentati.
Nel caso di specie non vi era alcun segno d'allarme per dover trattenere ulteriormente in ospedale il paziente”.
Sul piano della probabilità razionale, alla luce della gravità delle patologie da cui era affetto il paziente (punto sul quale concordano tutte le parti e tutti i CTU designati: del resto è sufficiente osservare l'elenco di tutti i farmaci assunti quotidianamente dal paziente come terapia domiciliare per rendersene conto), è infatti più probabile che l'evento morte sia conseguente al progressivo peggioramento della varie patologie, giunte ad una gravità tale da essere divenute sistemiche, piuttosto che tentare di assegnare un ruolo concausale efficiente alla condotta dei medici argomentando come hanno riferito i CTU in sede di merito: “…venendo alle cause del decesso, dunque all'ulteriore episodio di scompenso cardiaco, espressione della complessa patologia di base del soggetto, ma che può ritenersi verosimilmente concausato sia dalla dimissione intempestiva del paziente, sia della persistenza dello stato infettivo causato dalla listeria, che solo in parte - tre giorni - può essere imputato ai sanitari di ### in concomitanza con le ulteriori patologie dalle quali il paziente era affetto, fra cui anche le infezioni opportunistiche concretizzatesi nel successivo iter clinico, conseguiva un'insufficienza multiorgano, renale ed epatica che divenuta irreversibile conduceva il paziente all'exitus in data ###”.
Ora, a parte la genericità delle affermazioni dei CTU che non individuano l'azione doverosa omessa da parte dei medici, affidando l'individuazione del nesso di causa ad un tale complesso di circostanze concorrenti e gravi che le reali possibilità di intervento e cura da parte dei sanitari appaiono quasi inesistenti, il lasso di tempo intercorso tra le dimissioni asseritamente premature (12 maggio) e la morte del paziente (26 luglio) appare talmente ampio da far scemare il ruolo delle dimissioni di oltre due mesi prima tra gli antecedenti causali della morte sopraggiunta il 26 luglio.
E' intuibile l'affermazione dell'appellante secondo cui “i pazienti affetti da scompenso cardiaco sono definiti “revolving door”, per i continui ricoveri in ospedale, man mano che diminuisce la risposta ai farmaci. Per questo, negli ultimi anni sono stati organizzati ambulatori che si occupano del monitoraggio domiciliare del paziente e non si assiste più ad una loro ospedalizzazione ad oltranza dei pazienti stessi fino al loro decesso”. ### l'appellante, il paziente cronicamente scompensato non può essere trattenuto sine die in ospedale, in attesa del successivo scompenso, ed anche tale affermazione va condivisa semplicemente osservando che nel caso di specie il paziente già assumeva una cospicua terapia polifarmacologica presso il suo domicilio, il che conferma che il paziente scompensato cronico può essere assistito a domicilio.
Quindi, è effettivamente illogico sostenere che il paziente con scompenso cardiaco avanzato deve essere monitorato per evitare una “futura recidiva dello scompenso”, visto che la terapia farmacologica serve proprio a contenerne il rischio, non a procurare la guarigione: quindi, sarebbe stata imprudente la dimissione se i sanitari avessero ridotto la terapie o errato nell'assegnazione e nella modifica della stessa, ma non nell'averlo ritenuto “compensato” nel senso compatibile con il suo stato di salute già ampiamente compromesso.
Non può ritenersi correttamente individuata dai CTU neppure l'azione doverosa omessa, cioè l'ossigenoterapia “qualche ora prima rispetto ai tempi in cui i familiari lo hanno ricondotto al PS”, visto che sono ignote le ipotizzate conseguenze della stessa terapia somministrata nei tempi del ricovero da parte dei familiari.
Sul punto, non è condivisibile neppure la tesi degli appellati che valorizza aspetti della relazione dei CTU che si segnalano per gli stessi limiti di genericità sin qui evidenziati.
Infatti, essi sostengono che “. . .l'ulteriore valutazione espressa dai CTU al capoverso di pag. 48 della loro relazione, secondo cui “… la dimissione del paziente non stabilizzato lo esponeva al rischio di un ulteriore e ravvicinato episodio di scompenso cardiaco acuto su cronico, come poi avvenne, con ripercussioni in termini di sopravvivenza “, non lascia spazio a dubbi e depone univocamente per il fatto che l'### dovrà essere chiamata a rispondere per aver anticipato la morte del #### e dunque dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita dello stesso, senza che tale danno, secondo i dettami della Suprema Corte, possa integrare una fattispecie di perdita di chance. . . .
In tal senso affermano i CTU :”Un atteggiamento precauzionale avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni ed imporre un attento monitoraggio al fine di scongiurare una futura recidiva dello scompenso, con le profonde ripercussioni cliniche e prognostiche che essa comporta”.
Ed ancora, a pag. 48 della relazione :“Il non aver indagato le cause della franca leucocitosi verificatasi il ### determinava un ritardo sia nella diagnosi dell'agente patogeno che era alla base del quadro, che era identificato dopo quattro giorni, sia nell'impostazione della terapia antibiotica empirica, dimostratasi poi efficace, stimabile in tre giorni. E' notorio, infatti, come una condizione concomitante di infezione-infiammazione peggiora o aggrava uno scompenso cardiaco se non opportunamente e tempestivamente trattata”. ### tale tesi, quindi, i sanitari “hanno pertanto disposto le dimissioni del #### in assenza del dovuto attento monitoraggio delle sue condizioni cliniche, aumentando concretamente nell'immediato un nuovo episodio critico di scompenso cardiaco, poi verificatosi, ed individuato dai CTU quale concausa dell'exitus finale”.
In realtà, non si comprende come possa conciliarsi l'affermazione dei CTU a pag. 38 della relazione (“### delle criticità nella scelta dei sanitari di dimettere il signor ### che a parere degli scriventi, può essere ritenuta intempestiva, dato il quadro clinico del paziente che, alla luce dell'episodio di franca desaturazione nella giornata del 10.5.2010 segnalata nel diario infermieristico, poteva essere ritenuto ancora instabile. Un atteggiamento precauzionale avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni e imporre un attento monitoraggio al fine di scongiurare una futura recidiva dello scompenso, con le profonde ripercussioni cliniche e prognostiche che essa comporta. 12 ### assunto non può essere condiviso anche alla luce del quadro di franca leucocitosi con importante neutrofilia come quella rilevata dai sanitari nella stessa giornata del 10.5.2020, dato che avrebbe dovuto suggerire ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che ne possono essere alla base, proprio in virtù del complesso quadro clinico del paziente già sopra descritto, nel quale un'ulteriore condizione patologica avrebbe potuto interferire con la labile situazione di equilibrio emodinamico”), con quella a pag. 40 della stessa relazione (“la listeriosi è una diagnosi di esclusione che deve essere presa in considerazione in un paziente febbrile che presenta diarrea con esposizione nota o sospetta ad alimenti contaminati da listeria effettuando gli esami colturali su speciali terreni selettivi, poiché i terreni di coltura di routine per i patogeni enterici non supportano la crescita di tale batterio. Per la listeriosi invasiva, il periodo di incubazione medio è di 11 giorni e il 90% dei casi si verifica entro 28 giorni. Per quanto concerne le caratteristiche cliniche e la diagnosi, i dati in letteratura suggeriscono che i pazienti con batteriemia presentano tipicamente febbre e brividi e quasi un quarto dei pazienti ha avuto diarrea antecedente. Lo shock settico può svilupparsi, ma è raro, e in caso di interessamento encefalico insorgono quadri di meningoencefalite o cerebrite; il rischio di infezione del sistema nervoso centrale (### è relativamente alto nei pazienti immunocompromessi. In sintesi, per pervenire a tale diagnosi occorre un elevato sospetto clinico ed esami specifici. Nel caso di specie, nel corso del primo ricovero del paziente non vi erano elementi che potessero indurre i sanitari a sospettare una infezione da listeria. Purtuttavia, come già segnalato, il quadro di leucocitosi neutrofila rilevato negli esami ematobiochimici del 10.5.2010 avrebbe dovuto consigliare ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che vi sono alla base, tra le quali anche quelle infettive”).
Ora, pur volendo aderire alla tesi dei ### bisognerebbe ritenere che gli stessi addebitano ai sanitari l'omissione di un esame residuale (una sorta di tentativo) che avrebbe - probabilmente - spiegato l'origine della leucocitosi, anche se non specificano entro quali tempi, ma non spiegano se l'omessa individuazione dell'infezione sia la causa certa o razionalmente probabile del nuovo scompenso, limitandosi ad un'affermazione del tutto ipotetica, ma non documentata né giustificata: “l'atteggiamento assunto non può essere condiviso anche alla luce del quadro di franca leucocitosi con importante neutrofilia come quella rilevata dai sanitari nella stessa giornata del 10.5.2020, dato che avrebbe dovuto suggerire ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che ne possono essere alla base, proprio in virtù del complesso quadro clinico del paziente già sopra descritto, nel quale un'ulteriore condizione patologica avrebbe potuto interferire con la labile situazione di equilibrio emodinamico”).
In sostanza, i CTU non affermano che con un buon grado di probabilità l'individuazione precoce dell'infezione da ### avrebbe evitato o contenuto o diminuito le probabilità della recidiva dello scompenso e tutte le conseguenze che ne sono derivate fino al decesso del paziente.
Tale valutazione era tanto più necessaria quanto più correlata alla brevità dell'intervallo intercorso tra la presunta omessa indagine (10 maggio 2010) e la successiva impostazione della terapia antibiotica (13 maggio 2010), addirittura anteriore all'individuazione del patogeno, all'insorgenza successiva di altre infezioni, pur in presenza di terapia antibiotica, all'accertato riattivarsi dell'epatite B (vds. referto del 17 giugno 2010), al progressivo deperimento di tutti i parametri vitali. “Dunque in data 26/07 il paziente decedeva. Nella cartella clinica relativa alla degenza presso la ### di ### privata “### dei ### si legge: “### di dimissione: grave insufficienza epatica in sogg con cirrosi epatica HBV correlata. Insufficienza cardiaca in sogg. con cardiopatia sclerotica. F.A. cronica...”. Dalla denuncia decesso: “deceduto…per ### epatica e cardiaca…”. Si legge nella ### presente in atti: " morte da causa naturale...scegliere la causa che ha dato inizio alla catena dei processi morbosi indicati...cardiopatia ischemica, cirrosi epatica...causa intermedia...infezione da lysteria...causa terminale...encefalopatia epatica..." (vds. relazione CTU a pag. 48).
Quindi, lo scopo dell'accertamento medico-legale era proprio quello di spiegare l'efficacia causale dei tre giorni di presunto ritardo diagnostico anche alla luce di evidenze volte a dimostrare che la leucocitosi fosse riferibile con preponderante probabilità all'infezione da listeria.
Ciò in quanto, se deve essere imputata ai sanitari una responsabilità da omessa diagnosi, occorre rammentare che (vds. Cass. n. 21530 del 27 luglio 2021), in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'### nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica).
Le conclusioni del CTU non spiegano né in termini di probabilità quantitativa, né in termini di probabilità logica, se l'impostazione di una terapia antibiotica anticipata di 2-3 giorni avrebbe evitato o contenuto o diminuito la gravità del nuovo episodio di scompenso subito dal paziente il 13 maggio, a distanza di poche ore dalle precedenti dimissioni del 12 maggio, mentre - negli stessi termini probabilistici innanzi esposti - appare più sostenibile che il successivo episodio sia stato determinato dal progressivo peggioramento della complessiva condizione del paziente.
A tale carente argomentazione i CTU non rimediano neppure in sede di repliche alle osservazioni dei CT di parte appellante dove la mancata indagine della leucocitosi arretra sullo sfondo (“Ne deriva che la persistenza dello stato infettivo causato dal ### concausa nel decesso del paziente può essere imputato ai sanitari di ### solo per tre giorni. Gli scriventi non hanno mai affermato in alcuna parte della relazione di consulenza tecnica che il signor ### sia deceduto per sepsi in corso di listeriosi”), mentre sembra essere più valorizzato l'argomento dell'erronea valutazione di stabilizzazione del paziente che avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni.
Si ribadisce, con riferimento a detto argomento, che anche in tal caso i CTU avrebbero dovuto individuare l'azione doverosa omessa e le conseguenze che sarebbero state evitate ove posta in essere, sempre considerando che il paziente è stato dimesso il 12 maggio e subito nuovamente ricoverato il 13 maggio, dopo meno di 24 ore, essendo del tutto insufficiente sul piano giuridico limitarsi ad affermare che l'anticipata dimissione di un paziente non stabilizzato lo esponeva ad un rischio di un nuovo scompenso “con ripercussioni in termini di sopravvivenza”.
Gli altri motivi di appello e l'appello incidentale tardivo sono assorbiti nel rigetto della domanda con ordine di restituzione di tutte le somme corrisposte da ### in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata.
Tenuto conto della complessità della vicenda oggetto del giudizio e dell'esito dei due gradi di giudizio, le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU e di ### possono integralmente compensarsi tra le parti. PQM La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al 911/2021, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede: • accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria e condanna gli appellati alla restituzione in favore di #### di tutte le somme da ciascuno percepite in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata; • compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle di ATP e CTU già liquidate. ### 11 giugno 2024 ### est. Il Presidente ###/2021
causa n. 911/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Casarella Sergio, Pascucci Cristiana, Marcelli Gianmichele