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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31094/2023 del 08-11-2023

... vigente ratione temporis): a fronte del deposito della sentenza d'appello il 22 febbraio 2018, la notifica del ricorso di legittimità è avvenuta, dunque, tempestivamente il 25 marzo 2019, tenuto conto del periodo di sospensione feriale. Nel m erito, tale ricorso, a rticolato in un unico motivo, è altresì fondato, posto che la censura svolta in sede di gravame rispettava i requisiti di specificità presc ritti dall'art . 342 c.p.c.: ossia l'indicazione del capo della decisione di primo g rado impugnata, la specifica indicazione delle doglianze mosse avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, la violazione di legge denunciata e la s ua rilevanza ai fini della decisione. Specificamente, con tale motivo, l'appellante ha dedotto che indebitamente la somma porta ta nel (leggi tutto)...

SENTENZA sul rico rso per revocazione ( iscritto a l N.R.G. 17332/2021) proposto da: ### S.r.l. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### G. Perna, nel cui stu dio in ### via ### tro ### io n. 19, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ### - ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. #### - Errore di fatto R.G.N. 17332/21 U.P. 24/10/2023 2 di 17 elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 8262/2021, pubblicata il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal ### relatore ### sentito il P.M., in persona del ### generale dott. ### ci, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso per revocazione; vista la memoria depositata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art . 380-bis c.p.c., nonché le successive memorie depositate nell'interesse di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; richiamata la pre cedente ordinanza interl ocutoria 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2022, ai sensi dell'art.  391-bis, qu arto comma, ultima parte, c.p.c., vigente ratione temporis, che - ritenendo non ina mmissibil e il ricorso per revocazione - ha rinviato alla pubblica udienza; sentito, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. ### per la controricorrente. 
FATTI DI CAUSA 1.- ### S.r.l. proponeva opposizione, davanti al Tribunale di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 3 di 17 1684/2005, emesso su ricorso della ### - ### S.r.l.  per l'im porto di euro 20.000,25, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettuate, relative all'attività di sgusciatur a di nocciole, e - per l'effetto - conveniva in giudizio la ### - ### S.r.l., chiedendo che l'opposizione fosse accolta e il provvedimento monitorio fosse revocato nonché spiegando domanda riconvenzionale di co mpensazione con un proprio controcredito, per aver corrisposto un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto per una differenza pari ad euro 1.584,74. 
Si costituiva in giudizio la ### - ### S.r.l., la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e, in conseguenza, ne chiedeva il rigetto. 
Quindi, il Tribunale adito, co n sentenza n. 2020/2013, depositata il 9 luglio 2013, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando a ltresì la spiegata domanda riconvenzionale. 
In particol are, deduceva che la ### non a veva contestato il quantum dovuto per la lavorazione delle nocciole, né aveva dimostrato i fatti costitutivi dell'avanzata domand a riconvenzionale, avente ad oggetto il riconoscimento del proprio controcredito da opporre in compensazione.  2.- Proponeva appello la ### S.r.l., la quale lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti prospettata dalla decisione impugnata, in ordine al rilievo secondo cui non sarebbe stato provato il quantitativo di nocciole fornito dalla ### alla ### mentre, in realtà, tale dato sarebbe stato desumibile dal tenore della comparsa di costituzione e risposta della ### del 6 4 di 17 febbraio 2006, sicché - alla luce della confessione resa in tale atto di co stituzione - i r apporti di dare/avere tra le pa rti a vrebbero dovuto essere determinati in modo diverso, con il riconoscimento della co mpensazione ### tra le rispett ive partite creditorie. 
Si costituiva nel giudizio d'impugnazione la ### - ### S.r.l., la quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 882/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità del motivo articolato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il requisito di specificità dei motivi di gravame esigeva che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata fossero cont rapposte quelle dell'appellante, in modo chiaro e preciso, così da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice e rivelare, a l contempo, l'idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata; b) che l'appellante, pur avendo assolto all'onere di indicare le parti della se ntenza che si intendevano impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione nell'atto introdut tivo del testo della sentenza interessa to, a veva però omesso del tutto di specificare le modifiche c he essa intendeva richiedere in merito alla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale , nonché le compiute ragioni di diritto atte a sorreggere le censure mosse e soprattutto la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; c) che, infatti, la doglianza si risolveva in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si 5 di 17 sarebbe concretizz ato nell'aver negato valore all'asseri ta dichiarazione confessoria contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 6 febbraio 2006 della società ### senza argomentare compiutamente in merito alla rilevanza di detta dichiarazione ai fini della prova dell'a sserito controcredit o da opporre in co mpensazione, sicché detta censura avrebbe concretizzato una mera manifestazione di dissenso rispetto ad uno solo dei punti della motivazio ne resa dal primo giudice, senz a inficiarne gli altri punti.  3.- Avverso la sentenza d'a ppello proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la ### S.r.l., ricorso notificato il 25 marzo 2019. 
Segnatamente, la ricorrente denunciava l' error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - e, per quanto occorra, dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -, per violazione e falsa applicazio ne degli a rtt. 342 e ss. c.p.c. e dei principi generali in tema di specificità dei motivi di appello, nonché la nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello proposto, ritenendo che la censura sollevata fosse priva di specificità. 
Resisteva con controricorso la ### - ### S.r.l., la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso di legittimità, in quanto notificato tardiva mente, a fronte dell'operatività del termine breve di impugnazione - e non già del termine lungo di un anno vigente in ordine ai giudizi, tra i quali quello di specie, incardinati in primo grado anteriorm ente al 4 luglio 2009 -, essendo stata la sentenza d'appello notificata nel domicilio fisico eletto del difensore costituito della controparte il 2 6 di 17 marzo 2018, per il tramite di ufficiale giudiziario, e consegnata a mani dell'incaricato alla ricezione degli atti, co n il conseguente passaggio in giudicato della sentenza d'appello, come attestato in data 7 giugno 20 18, con successivo rilascio della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in data 22 ottobre 2018. In subordine, adduceva ulteriori profili di inammissibilità del ricorso - per la sua genericità e per l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza nonché per l'impossibilità di ricondurre i diversi profili rile vati a specifici motivi di impugnazione -, oltre che la sua irritualità e la sua infondatezza nel merito. 
Con l'ordina nza di cui in epigra fe, era dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività. 
Al riguar do, la pronuncia di legittimità so steneva: a) che, nel caso di specie, nell'atto di appello non risultava indicato alcun recapito ### m a il solo studio dello stesso dif ensore, presso il quale era stato elet to domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d.  37/1934; b) che la ricorrente non aveva, del resto, dichiarato di aver eletto domicilio digitale in altro atto successivo del gravame; c) che, solo ove fosse stato indicato l'ind irizzo PEC a i fini delle comunicazioni/notificazioni, il termine breve sarebbe decorso esclusivamente all'esito della notifica presso il domicilio digitale; d) che, per l'effetto, essendo stato il ricorso per cassazio ne notificato il 25 marzo 2019, risultava trascorso il termine breve di 60 giorni, da co mputarsi a decorrere dal 2 marzo 2018, quale data di notifica della sentenza d'appello presso il domicilio fisico del difensore costituito. 7 di 17 4.- Ha propos to ricorso per revoca zione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis (vigente ratione temporis) e 395, n. 4, c.p.c., la ### S.r.l. 
Ha resistito con controricorso la ### - ### S.r.l. 
La ricorrente ha presentato memoria.  5.- Con ordinanza interlocutoria n. 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non essendo stata ritenuta inammissibile l'istanza di revocazione per errore di fatto.  6.- All'esito, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza pubblica di discussione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Si premette che, salvo che nell'ipotesi prevista dall'art.  395, n. 6, c.p.c. ( dolo del giudice), secondo l'ordinamento processuale vigente, non sussiste, per i magistrati c he abbiano pronunciato la sentenza impu gnata per revocaz ione, alcuna incompatibilità a partecipare a lla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o co llegio giudicante (Cass. Sez. L, Sentenza n. ### del 13/10/2022; ### L, Sentenza n. 23498 del 09/10/2017; ### L, Sentenza n. 8180 del 03/04/2009; ### L, Sentenza n. 19498 del 12/09/2006; ### 3, Sentenza n. 2222 del 03/03/1987). 
Sicché alla decisione della domanda di revocazione, a cura del Collegio come in epigrafe costituito, non osta che uno dei suoi componenti sia stato altresì co mponent e del Collegio che ha delibato sull'ordinanza di cui si invoca la revocazione. 8 di 17 2.- Tanto premesso , con l'unico motivo proposto la ricorrente prospetta l'error in procedendo, con violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., e l'e rrore ex art. 395, n. 4, c.p.c., per essere l'ordinanza impugnata inficiat a da viz io revocatorio, riguardante l'inesatta percezione delle risultanze degli atti processuali, in ordine al contenuto dell'atto di ap pello, sul quale l'ordinanza si era pronunciata, consistente nel contrasto fra le rappresentazioni che emergono dalla lettura del provvedimento e la lettura degli atti interni al processo. 
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza di legittimità, nell'atto di appello, all'ultima pagina n. 10, rigo n. 6 e ss., espressamente era indicato - ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c. - il nu mero di fax del difensore, in cui si intendev ano ricevere le co municazioni, e - ai sensi dell'art . 37 del d.l.  98/2011 e successive modificazioni - era dichiarato l'indirizzo PEC del difensore, in cui si intendevano ricevere le comunicazioni e/o notificazioni.  2.1.- Il motivo di ricorso per revocazione è ammissibile e fondato. 
Quanto alla fase rescindente, l'errore di fatto censurato sussiste ed è idoneo a determinare la revocazione dell'ordinanza impugnata di questa Corte, atteso che: a) esso si traduce in una errata percezio ne del fatto, ossia in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti o da i documenti prodo tti, tale da a ver indotto il giudice a considerare inesistente un fatto accertato in modo p arimenti indiscutibile; b) è decisivo, nel senso che, ove non vi fosse stato, la deci sione sarebbe stata diversa quant o all'ammissibilità del 9 di 17 ricorso per cassazione; c) non cade su un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunciata ; d) presenta i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, così da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazio ni induttive ed indagini ermeneutiche; e) non consiste in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valu tazione del fatto medesimo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; ### L, Sentenza n. 29011 del 17/12/2020; S ez. 5, S entenza n. 26890 del 22/10/2019; ### 6-L, Ordinanza n. 6405 del 15/03/2018; ### 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018). 
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza ### del 27 dicembre 2017) hann o, da ultim o, ulteri ormente chiarito - con precipuo riguardo al mezzo della revocazione delle pronunce della Su prema Corte - che, in sintesi estrem a, la combinazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza (recte della decisione) di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 
Siffatta ricostruzione è avallata, per un verso, dalla Corte di giustizia UE, la q uale ha precisato, con riferim ento all'effettività della tu tela giudiziaria, che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurim ento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possono più esse re rimesse in discussione; e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritt o e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministra zione della giustizia (Corte giust. Decisione 03/09/2009, in causa C-2/08, ### Decisione 30/09/2003, 10 di 17 in ca usa C-224/01, #### sione 16/03/2006, in causa C - 234/04, Kapferer). 
Per altro verso, detti approdi nomofilattici trovano univoco riscontro nella giurisprudenza costit uzionale (Corte cost., Sentenza n. 89 del 05/05/2021; Sentenza n. 207 del 09/07/2009; Sentenza n. 36 del 31/01/1991; Sentenza n. 17 del 30/01/1986), la quale segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità in ordine ai soli casi di “sviste” o di “puri equivoci” e neg a rilievo a pretesi erro ri di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art . 395, n. 4, c.p. c., anche rispetto alla svolta normativa in direzione di un più ampio controllo. 
Pertanto, il giudice, all'esito della verifica dell'integrazione di un errore di fatto (so stanziale o processuale), esposto ai s ensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del so lo contenuto della pronuncia impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattu ale, in ragione del quale, sostituita mentalmente l'af fermazione errata con quella esatt a, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica (e non già storica), il giu dice deve procedere a lla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del meri to della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/ 06/2023; ### 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020; ### L, Sentenza 28143 del 05/11/2018; ### 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 18/02/2009). 11 di 17 Ne discende altresì che la diversa valutazione degli elementi di fatto, come richiesta per la decisione in fase rescissoria, non costituisce una critica all'attività valutativa compiuta dal giudice, ma rappresenta piuttosto la prospettazione delle conseguenze in termini di corrette zza della decisione, quali scaturenti dalla diversa valut azione della realtà fattuale e giuridica, emendat a dall'errore di fatto denunciato con la revocazione.  2.2.- Alla luce di tali direttrici, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere revocata, posto che essa si fonda su una mera svista materi ale immediatamente rilevabile, ossia sull'assunto - irrimediabilmente contrastato dalla disamina dell'atto introduttivo dell'appello - che l'appellante non avesse eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC del difensore costituito, ai fini di riceverne le comunicazioni e/o notificazioni. 
Per co ntro, tale elez ione di domicilio digitale vi è stata, appunto con l'espressa previsione che in tale domicilio avrebbero dovuto essere effettuate le comunicazioni e notificazioni. 
A tanto consegue la natura decisiva dell'errore di fatto, che è sta to determinante a i fini di dichiarare l'inam missibilità del ricorso per cassazio ne, in qu anto asseritamente tardivo (ossia proposto dopo il decorso del termine breve, decorrente da lla notifica della sente nza d'appello presso il domicil io fisico del difensore costituito dell'appellante). 
In proposito, tale termine breve non sarebbe decorso, ove si fosse tenuto conto dell'elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche. 
Infatti, l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicili o ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934, di un 12 di 17 indirizzo di posta elettronica certificata , senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei co nfronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. Ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25914 del 05/09/2023; Sez . 1, Ordinanza n. 7528 del 15/03/2023; ### 2, Ordinanza n. 29624 del 11/10/2022; ### 6- 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020). 
In applicazio ne di tale principio, dunq ue, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avrebbe dovuto essere disattesa ove non vi fosse stato il richiamato errore di fatto, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di cita zione introduttivo del grav ame, ove la parte aveva precisato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio. 
Ed invero, alla notificazione presso il domicilio digitale non può essere rico nosciuto carattere escl usivo, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il rico rso per cassazione, con la co nseguente possibilità di procedere alla notificazione della sentenza presso il d omicilio fisico eletto da l destinatario, anche dopo la previsione di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 52, primo comma, del d.l.  90/2014, conv., co n modif., dalla legge n. 114/2014), solo allorché la parte non abbia espressamente indicato, in via esclusiva, il domicilio digitale a i fini dell'effettuazione delle 13 di 17 comunicazioni e delle notifiche rilevanti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 14/ 12/2021; S ez. L , Sentenza n. 3557 del 11/02/2021). 
Né tale errore di fatto ha costituito un punto controverso, sul quale l'ordinanza ha avuto modo di pronunciarsi, posto che, quanto all'elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche nel corpo dell'atto introduttivo dell'appello (ossia su tale fatto e non già sulle sue conseguenze giuridiche), nessun dibattito si è svolto tra le parti. 
Ora, nella nozione di pu nto co ntroverso sul quale la sentenza ebbe a p ronunciare rientra solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti ( Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019; ### 1, Sentenza 27094 del 15/12/ 2011; ### L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000). 
Ebbene, nella memoria depositata il 16 settembre 2020, la ricorrente ha dedot to solo sug li effetti che sarebbero conse guiti all'avvenuta elezione del domicilio digita le e non ha certo introdotto tale fatt o (al fine di renderlo cont rovertibile), già ricavabile dagli atti, né si è mai discusso dell'effettiva indicazione di tale domicilio digitale, che non ha costituito uno specifico punto controverso. 
Da tanto deriva che l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in 14 di 17 ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista per cettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come ta le al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto co ntroverso oggetto di decisione quello rispetto al quale u na parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; ### 5, S entenza n. 14929 del 08/ 06/2018; Sez . 6-3, O rdinanza 26451 del 16/12/2014).  2.3.- In ragione d ell'apertura della fase rescissoria, il ricorso per cass azio ne è anzitutto ammissibile, perché tempestivamente proposto, stante c he la nullità della notifica effettuata nel domicilio fisico del difensore comportava la necessità di osservare il termine lungo (annuale, seco ndo la versione dell'art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis): a fronte del deposito della sentenza d'appello il 22 febbraio 2018, la notifica del ricorso di legittimità è avvenuta, dunque, tempestivamente il 25 marzo 2019, tenuto conto del periodo di sospensione feriale. 
Nel m erito, tale ricorso, a rticolato in un unico motivo, è altresì fondato, posto che la censura svolta in sede di gravame rispettava i requisiti di specificità presc ritti dall'art . 342 c.p.c.: ossia l'indicazione del capo della decisione di primo g rado impugnata, la specifica indicazione delle doglianze mosse avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, la violazione di legge denunciata e la s ua rilevanza ai fini della decisione. 
Specificamente, con tale motivo, l'appellante ha dedotto che indebitamente la somma porta ta nel decreto ingiuntivo opposto 15 di 17 non sa rebbe stata ridotta alla luce del minor quantitativo consegnato di nocciole da s gusciare, rispetto a quello pos to a fondamento del provvedimento monitorio, come sarebbe emerso dalla stessa natura, asseritam ente “confessoria”, di cui alla comparsa di costituzione della parte opposta depositata il 6 febbraio 2006, come riporta, del resto, la stessa sentenza d'appello. 
Nel co rpo del ricorso la ricorrente ha assolto all'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gra vata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dall'art . 342 c.p.c. ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023; ### 3, Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023; ### L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022). 
Al riguar do, il motivo di gravame co ntestava le argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui non sarebbe stata offerta la prova del minor compenso spettante in ragione della inferiore quantità di nocciole sgusciate, che sarebbe stata riconosciuta da lla stessa parte opposta nel co rpo della comparsa di costituzione nel giudiz io di opposizione a decreto ingiuntivo. ###, tale doglia nza avrebbe potuto potenzialmente incidere sull'esito della lite, determina ndo un a minore quantificazione del dovuto. 
Sicché, all'esito, prescindendo da qualsiasi particolare rigore di form e, al giudi ce d'appello sono state esposte, sebb ene sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava l'impugnazione, ovvero, in relazione al contenuto della sentenza appellata, sono stati indicati, oltre a i punti e a i capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è stata 16 di 17 richiesta la riforma della pronuncia di primo gra do, con i rilievi posti a base dell'impu gnazione, in modo tale che sono rimasti esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; ### U, Ordinanza n. ### del 13 /12/2022; S ez. 6-3, O rdinanza 40560 del 17/12/ 2021; ### 6-3, Ordin anza n. 13535 del 30/05/2018; ### U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; ### 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006). 
Pertanto, la ricorrente ha chiaramente individuato - il che è, peraltro, comprovato dallo stesso tenore della sentenza d'appello impugnata - le questioni e i punti contestati della se ntenza impugnata e, con essi, delle relative doglianz e, aff iancando alla parte volitiva una parte argomenta tiva, atta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal prim o giudice, senza che occorresse l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.  3.- In definitiva, il ricorso per revocazione deve essere accolto - con la correl ata pronuncia di revocazione - e, per l'effetto, all'esito della fase rescissoria, il ricorso per cassazione originariamente dichiarato inammissibile deve trovare accoglimento. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, nei sensi di cui in m otivazione, con rinvio della causa alla Corte d 'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo cont o dei rili evi svolti, 17 di 17 provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione quanto alla fase rescind ente, pronuncia la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 8262/ 2021, deposita ta il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 202 1, e - quanto alla fase rescissoria - accoglie il ricorso avverso la sentenza d'appello 882/2018, pubblicat a il 22 febbraio 2018, nei sensi di cu i in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della ### 

causa n. 17332/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11284/2024 del 03-07-2024

... inammissibile a seguito del suo tardivo deposito, discendeva la legittimità della richiesta di risarcimento del danno da parte dell'attore che si era visto irrimediabilmente precluso il diritto di vedersi riconoscere le somme richieste, vale a dire: a) il mancato riconoscimento del diritto alla conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento al momento della soppressione del R.I.D., come previsto dall'art. 2, co. 175 D.L. 262/2006; b) il mancato riconoscimento del diritto a mantenere l'intera retribuzione in godimento al momento della soppressione del R.I.D., ivi inclusi l'indennità di specificità organizzativa (di cui all'art. 18 CCNI comparto PCM sottoscritto il ###, nonché di cui all'art. 18 CCNI comparto PCM 2006-2009, sottoscritto il ###) e il compenso ex art. 15 CCNI (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### In persona del Giudice, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27050 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio legale dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### e all'Avv. ### giusta procura alle liti congiunta informaticamente all'atto di citazione attore ### Avv. #### rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### domiciliat ####### 51, come da procura ad litem su documento informatico congiunto alla comparsa di costituzione e risposta e sottoscritta con firma digitale convenuti E Avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### presso il cui recapito digitale ### è elettivamente domiciliato e, ove occorrer possa, presso il suo studio legale in ####, alla ### n. 18 - Palazzo Tondi, in virtù di procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto ##### S.P.A., in persona del ### ad negotia Dott. ### (munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 18.12.2019 in autentica del Notaio Dott. ### rep. n. 93508, racc. n. 10283), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed allegata telematicamente, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in ### Via delle ### n. 38 terza chiamata in causa E Lloyd's ### S.A. in persona di ### nella qualità di ### del ### per l'### elettivamente domiciliata in ### via ### 14 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce al presente atto.  terza chiamata in causa E ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.  ### in forza di procura generale alle liti, a rogito ### dott.  ### n. 186905 di rep/n. ### di racc. del 18 dicembre 2014 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### Via dei ### 40.   terza chiamata in causa nonché nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51657 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riunita alla causa n. 27050/2020 e vertente TRA ### rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto dal ### Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in #### 43 attore E Avv. #### rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### domiciliat ####### 51, come da procura ad litem su documento informatico congiunto alla comparsa di costituzione e risposta e sottoscritta con firma digitale convenuti E Avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### presso il cui recapito digitale ### è elettivamente domici-liato e, ove occorrer possa, presso il suo studio legale in ####, alla ### n. 18 - Palazzo Tondi, in virtù di procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto E ### spa., in persona del ### ad negotia Dott. ### (munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 18.12.2019 in autentica del #### rep. n. 93508, racc. n. 10283), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed allegata telematicamente, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in ### Via delle ### n. 38 terza chiamata E ### S.p.A. con sede ####### n. 45, in persona del procuratore #### in virtù di procura speciale del 18.12.2019, in autentica del #### di ### (rep. n. 93508; racc.  10283), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### terza chiamata E ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.  ### in forza di procura generale alle liti, a rogito ### dott.  ### n. 186905 di rep/n. ### di racc. del 18 di-cembre 2014 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### Via dei ### 40.   terza chiamata E Lloyd's ### S.A.  in persona di ### nella qualità di ### del ### per l'### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce al presente atto.  terza chiamata ### responsabilità professionale ### CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 11.03.2024 - svolta a trattazione scritta - che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha adito il Tribunale Civile di ### chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti in ordine agli incarichi professionali conferiti e per l'effetto condannarli, in solido e/o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore pari ad € 260.153,86, oltre interessi, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido e/o per quanto di ragione, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 2.031,72 a suo tempo corrisposta ai convenuti medesimi a titolo di compenso professionale; condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido e/o per quanto di ragione, alla restituzione in favore dell'attore della somma dallo stesso pagata di € 1.150,00 al Ministero delle ### e dei ### a seguito della condanna di cui alla sentenza n. 380/2016 resa a definizione del giudizio R.G. n. 1437/2015, dal Tribunale Civile di ### - ### in data 14 ottobre 2016. 
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex artt. 1284 co. 1 e 4 c.c. e 429 c.p.c. 
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. 
A sostegno della domanda, il ### ha esposto di essere stato dipendente del ### (già ### - Ente non economico transitato presso il Ministero delle ### e dei ### a decorrere dal 24 gennaio 2008 - presso il quale ha prestato servizio lavorativo negli uffici siti in ### della ### per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche - ### tecnico per le ### di ### fino al 30 giugno 2012, data in cui è stato posto in quiescenza. 
Unitamente ad altri tre colleghi dipendenti del predetto ### per le ### presso il Ministero delle ### e dei ### nell'aprile del 2010, si era rivolto agli avv.ti ### e ### del ### di ### per proporre azione giudiziaria nei confronti del Ministero delle ### e dei ### al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento al momento della soppressione del R.I.D. 
Gli avv.ti ### e ### accettavano l'incarico e proponevano ricorso ex art.  414 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di ### - ### eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. ### del foro di ### Si costituiva in giudizio il Ministero delle ### e dei ### La causa veniva decisa dal ### Gambucci con sentenza 635/2012 che rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite. 
Veniva proposto appello avverso la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di ### Tuttavia, gli Avv.ti ### e ### in data ###, avvisavano esso attore che l'appello era stato proposto tardivamente in quanto l'Avvocatura dello Stato in data ### aveva provveduto alla notificazione della sentenza presso lo studio dell'avv. ### in qualità di domiciliatario e che quest'ultimo aveva omesso di comunicare loro tale circostanza. 
A seguito di ciò, gli Avv.ti di ### e ### consigliavano ad esso ### e agli altri ricorrenti di non procedere alla notifica dell'atto di appello e di introdurre un nuovo ricorso ex art. 414 c.p.c. 
Il Giudizio di appello veniva, così, dichiarato estinto, attesa la mancata notifica dell'appello e la mancata comparizione all'udienza fissata. 
Veniva quindi proposto un nuovo ricorso ex art. 414 c.p.c., respinto dal Tribunale di ### in considerazione dell'eccezione di giudicato formulata dal Ministero; i convenuti venivano pertanto condannati al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. 
Gli avv.ti ### e ### oltre all'avv. ### erano pertanto incorsi in vari gravi errori professionali: - l'aver tardivamente introdotto l'appello avverso la sentenza n. 635/12 del Tribunale Civile di ### - ### il cui esito, sarebbe stato verosimilmente positivo; - l'essere incorsi nel difetto di allegazione censurato dal Tribunale di ### con la sentenza n. 635/12 nella redazione del primo ricorso ex art. 414 c.p.c., ovvero non aver provveduto ad individuare in modo specifico quale fosse il profilo professionale di provenienza del dipendente e quello richiesto; - l'aver introdotto un secondo ricorso nonostante la formazione sulla res controversa del giudicato sulla domanda proposta con il primo ricorso, così come statuito dal Tribunale di ### - ### con la sentenza n. 380/2016. 
Di contro, l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di ### - ### - di rigetto della pretesa di conservare “lo stato giuridico ed economico in godimento” era fondato, in quanto il Tribunale non si era avveduto che l'oggetto della domanda era costituito dalla mera interpretazione della norma di cui all'art. 2 co. 175 L. n. 262/2006, in base al quale il personale in servizio presso il R.I.D. al momento della sua soppressione, conserva “lo stato giuridico ed economico in godimento”. 
Errato appariva pertanto il richiamo svolto dal tribunale, nella motivazione della sentenza, alla necessità di dover individuare puntualmente il profilo professionale di provenienza e quello richiesto, atteso che l'art. 2 citato è una norma di carattere generale che attiene a tutti i rapporti giuridici in essere con il personale in servizio presso il R.I.D. transitati al Ministero delle ### e dei ### e che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto non era rinvenibile alcuna richiesta di riconoscimento di qualsivoglia profilo professionale. Il Tribunale di ### aveva inoltre errato nel ritenere come accessorie l'indennità di specificità organizzativa ed il compenso ex art. 15 CCNI PCM, avendo ### svolte le medesime mansioni anche dopo il passaggio al Ministero delle ### e dei ### Il Tribunale aveva, ancora, errato nel negare al ricorrente il diritto di vedersi applicate le disposizioni previste in tema di procedure selettive per lo sviluppo economico dagli artt. 79 e 80 del CCNL del comparto ### 17.05.2004 e dall'art. 4 del CCNL del medesimo comparto 15.09.2004. 
Dalla fondatezza dell'appello, dichiarato inammissibile a seguito del suo tardivo deposito, discendeva la legittimità della richiesta di risarcimento del danno da parte dell'attore che si era visto irrimediabilmente precluso il diritto di vedersi riconoscere le somme richieste, vale a dire: a) il mancato riconoscimento del diritto alla conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento al momento della soppressione del R.I.D., come previsto dall'art. 2, co. 175 D.L.  262/2006; b) il mancato riconoscimento del diritto a mantenere l'intera retribuzione in godimento al momento della soppressione del R.I.D., ivi inclusi l'indennità di specificità organizzativa (di cui all'art. 18 CCNI comparto PCM sottoscritto il ###, nonché di cui all'art. 18 CCNI comparto PCM 2006-2009, sottoscritto il ###) e il compenso ex art. 15 CCNI PCM; c) il mancato accertamento dell'obbligo del Ministero delle ### e dei ### di corrispondere le relative differenze (di retribuzione ed indennità). 
I danni economici patiti dall'odierno attore in conseguenza della contestata condotta professionale dei convenuti andavano quantificati in € 64.414,27 a titolo di differenze retributive; € 13.667,63 a titolo di differenza di trattamento di fine servizio; € 182.071,96 a titolo di danno pensionistico, per un totale di € 260.153,86 oltre ai compensi corrisposti ai professionisti convenuti per l'assistenza nei predetti giudizi pari ad € 2.031,72, nonché l'importo di € 1.150,00 pagato in favore del Ministero delle ### e dei ### a seguito della condanna di cui alla sentenza del Tribunale Civile di ### - ### n. 380/2016 e così per un ulteriore complessivo importo di € 3.181,72.  ------------- Si costituivano in giudizio gli Avv.ti ### e ### chiedendo, in via pregiudiziale, in rito, di fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici; in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree perché infondate e non provate; in via subordinata, nel caso di accoglimento di qualsivoglia domanda attorea, accertare e dichiarare che ###s ### S.A. è tenuta a manlevare l'Avv. ### mentre ### s.p.a. è tenuta a manlevare l'Avv. ### e, per l'effetto, condannarle a tenere indenni i loro assicurati da qualsivoglia pretesa attorea, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre accessori di legge. 
Nella comparsa di risposta hanno esposto quanto segue. 
Nell'aprile 2010, ### all'epoca dipendente dell'### per le ### presso il Ministero delle ### e dei ### unitamente a tre suoi colleghi, si rivolgeva ad essi convenuti per proporre azione giudiziaria nei confronti del Ministero al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla conservazione dello stato giuridico ed economico del quale essi godevano al momento in cui il ### - ente presso cui avevano originariamente prestato servizio - era stato soppresso e il suo personale era confluito nel Ministero delle ### e dei ### Detto stato giuridico consisteva nell'applicazione della contrattazione collettiva del comparto ### del Consiglio dei ### anziché di quella relativa all'amministrazione di destinazione. 
Poiché il foro competente era quello del capoluogo umbro, i lavoratori ricorrenti si erano domiciliat ###professionista locale, conferendo incarico all'Avv. ### con il quale si erano relazionati autonomamente per il mandato e per l'incarico. 
Il ricorso r.g. 71/2010 iscritto a ruolo presso il Tribunale Civile di ### - ### era stato respinto con sentenza 635/2012 e il 14 gennaio 2013 l'Avvocatura dello Stato aveva notificato la sentenza 635/2012 presso lo studio dell'Avv. ### Il termine per l'appello, dunque, per effetto della notifica della sentenza, era stato anticipato al 13 febbraio 2013. Tuttavia l'avv. ### non aveva riferito ai ricorrenti o agli ### e ### l'avvenuta notificazione ricevuta, facendo spirare il termine senza che questi ultimi ne avessero contezza. Di tale circostanza gli avvocati esponenti avevano avuto conoscenza solo il 6 ottobre 2014, quando la notizia era stata loro comunicata dall'Avv. ### tramite telefonata, seguita da p.e.c. 
Quindi essi, in assenza di qualsivoglia notizia relativa alla notificazione, avevano diligentemente organizzato l'impugnazione tenendo conto del termine semestrale, ignari del fatto che il ricorso in appello fosse divenuto improcedibile. 
Il 17 maggio 2013, il ricorso in appello con relativo fascicolo era stato depositato dall'Avv. ### presso la Corte di ### sezione lavoro. 
La Corte d'Appello aveva fissato udienza di discussione per il 4 novembre 2014, ma il 6 ottobre 2014, dopo alcuni solleciti volti ad avere conferma della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. ### aveva inviato ad essi convenuti una p.e.c. nella quale dichiarava che il giorno 30 settembre una collaboratrice di studio, tramite un sommario controllo del fascicolo svolto dinanzi al cancelliere, si era accorta che la copia della sentenza impugnata ed inserita nel fascicolo era, in realtà, quella notificata presso il suo studio ad istanza dell'Avvocatura. 
A questo punto, essi esponenti avevano informano i ricorrenti sconsigliando loro di procedere alla notifica dell'appello in quanto improcedibile anche al fine di evitare una condanna alle spese del giudizio.  ### e i suoi colleghi avevano pertanto provveduto a revocare l'incarico di domiciliazione conferito all'Avv. ### chiedendogli la restituzione dei documenti. 
Successivamente, ### e i suoi colleghi avevano chiesto ad essi avv.ti ### e ### di essere patrocinati in un ulteriore ricorso nei confronti del Ministero delle ### e dei ### scegliendo di incaricare un altro domiciliatario. Tale ricorso prevedeva la valorizzazione di ulteriori e diversi presupposti che potevano fondare il diritto dei ricorrenti a conseguire un differente bene della vita. In particolare, mentre il ricorso r.g. 701/2010 aveva riguardato il mantenimento in capo ai ricorrenti dello stato giuridico in godimento all'atto del loro passaggio al ### formulandosi la richiesta dell'applicazione al #### e ai suoi colleghi del ### della ### del Consiglio sino alla fine della loro carriera (indennità speciali previste, polizza sanitaria, procedure concorsuali interne e tutto quanto componesse lo status giuridico prima goduto), con il ricorso r.g.  1437/2015 era stato richiesto il ricalcolo di un assegno ad personam riconosciuto al ### dal Ministero, in quanto computato erroneamente. 
Un danno, ove esistente, non era comunque riconducibile alla condotta di essi convenuti, ma a quella negligente del domiciliatario avv. ### Quanto alla questione della asserita mancata indicazione dei profili professionali dei lavoratori, essi erano stati richiamati per relationem all'allegato n. 15 del ricorso e comunque la P.A. datrice di lavoro aveva piena contezza dell'inquadramento dei propri dipendenti. 
Non era ipotizzabile un danno da perdita chance in quanto la Corte di Cassazione si era recentemente pronunciata sulla vexata quaestio dei dipendenti dell'ex R.I.D. con ordinanza 20918/20 del 30 settembre 2020, negando che l'art. 2 co. 175 d.l. 262/2006 potesse comportare l'applicabilità della contrattazione collettiva nazionale della ### del Consiglio dei ### dopo il trasferimento del personale. 
Infine, nella condotta degli avv.ti ### e ### non poteva essere ravvisato alcun profilo di colpa, attesa la complessità della questione. 
Essi convenuti erano ad ogni buon conto assicurati per la responsabilità professionale: la ### con la ###s, certificato n. ###, il ### con ### S.p.A., polizza 766207527. Entrambi avevano fatto denuncia di sinistro.  ------------ Si è costituito in giudizio l'Avv. ### chiedendo di voler, in rito, autorizzare la chiamata in causa di ### S.p.a.; in via pregiudiziale, voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto sia con riferimento alle richieste avversarie che con riferimento alle richieste relative agli asseriti danni lamentati conseguenti alla proposizione del ricorso R.G. n. 1437/2015 innanzi al Tribunale di ### - ### nel merito, rigettare tutte le domande proposte, perché infondate; in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento delle richieste, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità degli avvocati ### e ### e condannarli, anche in solido tra loro, a rifondere all'attore quanto ritenuto di giustizia; in estremo subordine, ove mai fosse riconosciuta, pur parzialmente, la responsabilità dell'odierno convenuto relativamente ai fatti di causa, accertare e dichiarare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire il convenuto da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e condannarla al risarcimento del danno liquidato in favore dell'attore, con vittoria di spese e compensi professionali. 
A sostegno della propria difesa ha affermato di non aver mai ricevuto alcun mandato professionale direttamente dall'attore, mai conosciuto di persona, avendo l'odierno convenuto risposto alla richiesta dei suoi colleghi romani di potersi domiciliare presso il proprio studio professionale in ### per il ricorso R.G. n. 701/2010; di non aver redatto il ricorso introduttivo del giudizio R.G.  701/2010, né il ricorso in appello R.G. n. 94/13, né in alcun modo di aver contribuito alla formulazione dei motivi in essi contenuti, né mai presenziato in udienza davanti al ### assegnatario della causa, svolto qualsivoglia attività procuratoria, percepito alcun compenso, essendosi limitato a prestare il proprio domicilio ai colleghi romani. Se dunque di incarico professionale si poteva parlare, esso era intercorso con gli avvocati ### e ### e non con il ### sicché difettava la propria legittimazione passiva in relazione all'azione esercitata nei propri confronti. 
Nessuna responsabilità poteva poi essere ascrittagli in relazione al nuovo giudizio (R.G. 1437/2015) sempre promosso davanti il Tribunale del ### di ### e sempre con il patrocinio degli ### e ### essendo stato eletto domicilio, in questo caso, presso l'Avv. ### del ### di ### Inoltre l'azione promossa dagli avv.ti ### e ### era infondata, poiché l'originario ricorso R.G. n. 701/2010 difettava, in origine, di imprescindibili elementi di allegazione che avrebbero comunque precluso la possibilità di un favorevole scrutinio da parte dei ### della Corte di Appello perugina. Peraltro alcun diritto era stato leso dalla soppressione del R.I.D., avendo il ### già ottenuto, in via amministrativa, con la rimodulazione del proprio contratto di lavoro, ogni emolumento previsto per legge, anche sulla scorta dei successivi provvedimenti applicativi.  ### omessa comunicazione della notificazione della sentenza ai colleghi romani rappresentava pertanto un fatto privo di conseguenze sul piano risarcitorio, dato che nessuna utilità reale avrebbe potuto ottenere il ### qualora fosse stato proseguito il giudizio di appello proposto avverso la richiamata sentenza. 
Non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento di una chance, in ragione dell'evidente infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio ------------------ Autorizzata la chiamata in causa rivolta dall'avv. ### si è costituita in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo in rito, in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### e della terza chiamata in causa ### S.p.A.; nel merito, in via principale rigettare la domanda attorea, perché infondata e non provata; in via subordinata, accertare e determinare le quote di ripartizione della responsabilità tra i coobbligati. 
Con vittoria delle spese e competenze tutte di lite.  ### S.p.A. si è associata alle difese formulate dall'assicurato, insistendo per il rigetto delle domande svolte da ### nei confronti dell'Avv. ### in quanto infondate e non provate.  ###. ### era stato incaricato per esclusiva iniziativa dei ### quale loro abituale referente nel ### perugino, rivestendo il ruolo di mero domiciliatario della causa patrocinata dagli odierni convenuti. 
Gli Avv.ti ### e ### in esecuzione del mandato e del rapporto fiduciario sottostante, avevano svolto tutta l'attività di difesa, comprensiva non solo della redazione degli atti, ma anche della partecipazione alle udienze, mai delegate al domiciliatario, il quale si era limitato agli adempimenti di cancelleria, secondo le istruzioni impartite dai patrocinatori. 
Quanto alla polizza, la garanzia operava soltanto entro il limite del massimale pari ad euro 500.000,00 e con uno scoperto di polizza pari ad 1/10 di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto dall'assicurato, con il minimo assoluto di euro 500,00, da porsi a carico esclusivo dell'assicurato.  --------------- Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la ###s ### S.A., in persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto delle domande formulate da ### nei confronti dell'Avv. ### perché infondate e non provate; nel caso di accoglimento della domanda a carico dell'Avv. ### ha chiesto di rigettare la domanda di manleva da quest'ultima formulata nei confronti di ###s ### S.a. in forza delle clausole di esclusione e/o delle cause di inoperatività della polizza; ancora, determinare la quota di responsabilità ascrivibile a carico della medesima e, conseguentemente, limitare l'eventuale obbligo di manleva esclusivamente a tale quota, riconoscendo in ogni caso il diritto dell'esponente ### di agire in regresso per la restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso rispetto a tale quota; nell'ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti dell'Avv. ### e di rigetto delle eccezioni di inoperatività, limitare l'eventuale condanna risarcitoria ai soli danni effettivamente provati; nel caso di condanna della ###s ### S.a. a manlevare la convenuta, tenere conto nella liquidazione del danno a carico dell'Avv. ### delle somme contrattualmente convenute nel contratto assicurativo n. ###, della franchigia prevista nonché dell'erosione del massimale assicurato; sempre nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale, negare la refusione di tutte le spese legali e/o peritali sostenute dall'Avv. ### per manifesta violazione del patto di “gestione della lite” di cui all'art. 21 del certificato di polizza. 
Con condanna al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio. 
Ha dedotto la compagnia che al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, in ossequio all'art. 1, l'avv. ### avrebbe dovuto informarla dell'esistenza di circostanze che avrebbero potuto incidere in modo significativo sulla valutazione del rischio, in quanto al momento della sottoscrizione della proposta di polizza (30 agosto 2016) era ben consapevole del fatto che a causa della condotta omissiva sua o degli altri procuratori nominati, il #### e gli altri suoi colleghi avevano definitivamente perduto il diritto a proporre gravame avverso la sentenza 635/2012 emessa dal Tribunale di ### sezione lavoro che li aveva visti soccombenti in primo grado. 
Già il 6 ottobre 2014 (ben due anni prima della sottoscrizione della polizza), l'### aveva appreso dall'Avv. ### (domiciliat ###primo grado), che il ricorso in appello era stato depositato tardivamente, ovvero oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. atteso che l'Avvocatura di Stato, il 14 gennaio 2013 aveva già provveduto alla notificazione della sentenza di primo grado presso lo studio dell'Avv. ### Peraltro, al momento della sottoscrizione della polizza per responsabilità professionale, l'Avv. ### era altresì a conoscenza del fatto che il Tribunale di ### sezione ### con la sentenza n. 380/2016, aveva ritenuto inammissibile, per violazione del principio del ne bis in idem, il secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dai medesimi ricorrenti nei confronti del Ministero. 
Nel merito, eventuali responsabilità potevano essere ascritte al solo avv. ### In ogni caso l'eventuale condanna della chiamata in causa doveva necessariamente tenere conto della previsione nel certificato assicurativo del massimale di copertura pari ad € 250.000,00 nonché dell'esistenza della franchigia pari ad € 1.000,00.  ---------------- Si è costituita anche la ### chiedendo, in relazione alla domanda principale, in via preliminare, la riunione per connessione al presente giudizio del giudizio pendente al n. 51657/2020, per connessione oggettiva e connessione parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati; rigettare la domanda proposta da ### contro l'avv. ### perché infondata oltre che non provata. In relazione alla domanda di garanzia spiegata dall'avv. ### dichiarare e accertare la violazione da parte di quest'ultimo del patto di gestione della lite ex art. 12 delle condizioni di contratto, e per l'effetto respingere la domanda di condanna alle spese di resistenza e di chiamata in garanzia formulata dall'avv. ### nei confronti di ### spa; eventualmente, solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata e nel caso di condanna del professionista convenuto, dichiarare ### S.p.A. tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali previsti; accertare il grado di colpa del convenuto e/o terzi chiamati tutti per i fatti di causa nonché l'entità delle conseguenze derivate per la ripartizione del peso del risarcimento tra i condebitori solidali finalizzata al regresso che si intende esercitare nei confronti di questi ultimi. 
Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e ### Nel merito ha dedotto la totale estraneità dell'Avv. ### ai fatti contestati, non essendo stato messo a conoscenza da parte del domiciliatario della notificazione della sentenza, impedendo all'assicurato e al co-difensore di poter espletare gli adempimenti necessari al tempestivo deposito del ricorso in appello.  ------------ La causa veniva riunita al procedimento RG 51657/2020 e, istruita con la produzione documentale, veniva, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 11.03.2024 con la concessione dei termini ex art 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica.  -------------- Nella causa n. 51657/2020 ### evocava gli avv.ti #### e ### chiedendo di: - accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli Avv.ti #### e ### per la mancata/tardiva impugnazione della Sentenza n. 635/12 (RG 635/2012) del Tribunale di ### a causa dello spirare del termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa all'avv. domiciliatario e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno nei confronti della ###ssa ### quantificato in € 375.943,95 o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo; - accertare e dichiarare altresì l'ulteriore responsabilità esclusiva degli avv. ### e ### per la violazione dell'art. 1176 c.c. nell'adozione di tutta la strategia difensiva messa in atto a seguito del giudizio di appello cancellato dal ruolo, soprattutto in relazione alla mancata informazione e alla totale infondatezza e inopportunità della lite nella causa R.G. 1437/2015 (“secondo ricorso”) con obbligo di refusione di €. 1.867,25 stante la proposizione di un inutile giudizio, oltre alla restituzione delle somme sostenute a titolo di compenso per l'appello cancellato dal ruolo quantificato e corrisposto come in atti in €. 1.258,40; - In via subordinata e nell' ipotesi in cui dovesse essere valutata ed accertata in corso di causa la prevalente responsabilità dell' Avv. ### nei fatti fonte di responsabilità nei confronti della ricorrente, accertare e dichiarare il maggior grado di colpa nel verificarsi dell'evento danno rispetto alla responsabilità degli Avv.ti ### e ### in concorso con lo stesso e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido e in proporzione al rispettivo grado di colpa accertato in corso di causa al risarcimento del danno per € 375.943,95 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo; - In via ulteriormente gradata, laddove si ritenga di escludere la responsabilità degli Avv.ti dominus per la tardiva impugnazione, accertare e dichiarare la responsabilità del solo avv. domiciliatario ### per il danno principale da perdita di chances subito dall'attrice e quantificato in € 375.943,95: - con vittoria di spese.  ### premesso di essere dipendente della ### per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche facente capo al Ministero delle ### e dei ### nonché di aver proposto azione legale nei confronti del Ministero avvalendosi dell'operato degli avv.ti ### e ### nonché del domiciliatario avv. ### (individuato come loro referente su ### dai primi, e che ella non aveva mai conosciuto), ha sollevato contro costoro le medesime censure già svolte dal ### e il cui contenuto è stato indicato in precedenza. 
Analoghe difese sono state svolte dagli avv.ti #### e ### nonché dalle compagnie assicuratrici chiamate in manleva.  -------------- La domanda attorea è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Gli attori ### e ### lamentano di aver subìto pregiudizio dalla condotta negligente degli avvocati ### e ### nonché dell'avvocato domiciliatario ### nella difesa svolta avanti al Tribunale di ### nell'ambito dei procedimenti intrapresi al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento al momento della soppressione del ### presso il quale egli era dipendente. 
Più specificamente, essi censurano le modalità di esercizio del patrocinio difensivo sotto i seguenti profili: a) non aver allegato, nella redazione del primo ricorso ex art. 414 c.p.c. definito dal Tribunale di ### con la sentenza n. 635/2012, il profilo professionale di provenienza del dipendente e quello richiesto; b) aver tardivamente introdotto l'appello avverso la sentenza 635/2012 del Tribunale di ### c) aver introdotto un secondo ricorso nonostante la formazione del giudicato sulla domanda proposta con il primo ricorso, così come statuito dal Tribunale di ### con la sentenza 380/2016. 
Ora, per quanto riguarda il punto a) relativo all'introduzione tardiva dell'atto di appello, è pacifico, in quanto non contestato, oltre che desumibile dagli atti di causa, che l'appello avverso la sentenza 635/2012 è stato proposto tardivamente, in quanto detta sentenza era stata notificata dall'Avvocatura dello Stato all'avvocato domiciliatario, ### facendo così decorrere il termine breve per l'impugnazione, senza che quest'ultimo provvedesse a comunicare tempestivamente agli avvocati ### e ### tale circostanza. 
Orbene, la prima questione che viene in rilievo è quella relativa alla legittimazione passiva del ### Assumono infatti gli avv.ti ### e ### la loro estraneità rispetto agli addebiti formulati dagli attori, in quanto il rapporto contrattuale di domiciliazione sarebbe direttamente intercorso tra ### / ### e il ### al di fuori di qualunque loro intermediazione. In particolare, dall'esame della procura alle liti risulterebbe che il conferimento della domiciliazione è stato fatto direttamente da parte degli attori, onde essi dovrebbero rivolgere le loro pretese risarcitorie nei soli confronti del ### Di contro, sostiene l'avv. ### di non aver avuto alcun contatto con le parti, essendo il rapporto intercorso piuttosto con gli avvocati ### e ### cui egli avrebbe fatto, peraltro gratuitamente, da domiciliatario, a mero titolo di cortesia. 
Osserva al riguardo il Tribunale che la procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di ### recita testualmente “… eleggiamo domicilio presso l'Avv.  ### con studio in #### delle ### n. 8 …”. Segue la sottoscrizione del ### della ### e degli altri colleghi. Su tale base i convenuti ### e ### fondano la propria tesi, affermando che l'elezione di domicilio presso il ### sarebbe esclusivamente riconducibile ai propri clienti. 
È bene precisare a questo punto che l'elezione di domicilio presso altro difensore si era resa necessaria, nel caso di specie, per via della circostanza che il giudizio pendeva, per motivi di competenza territoriale, presso il Tribunale di ### ufficio giudiziario diverso da quello nel quale gli avv.ti ### e ### prestano il proprio ufficio (###. Sicché si applicava l'art. 82 RD n. 37 del 1934 a tenore del quale “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la ### della stessa autorità giudiziaria.” La giurisprudenza distingue l'elezione di domicilio della parte da quella effettuata dal difensore. 
Nondimeno si è affermato che “ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ove risulti dall'intestazione dell'atto di appello un domicilio eletto dalla parte, la notificazione della sentenza va effettuata presso detto luogo, dovendosi ritenere che il difensore (che operi fuori dalla circoscrizione di appartenenza), con la sottoscrizione del ricorso e la correlata autenticazione della firma della parte, abbia fatto proprio l'intero contenuto dell'atto, ivi compresa l'elezione di domicilio, la quale deve solo essere necessariamente espressa con la forma scritta, ma non richiede formule predeterminate” (Cass. 25/03/2009, n. 7196; in senso conforme, Cass. 03/09/2015, n. 17452). 
Si ritiene pertanto che gli avv.ti ### e ### abbiano fatto propria quella elezione, di cui si sono comunque avvalsi (necessitando di domiciliatario proprio perché esercenti fuori della circoscrizione del Tribunale di ###, tanto che proprio in ragione dell'avvenuta notifica della sentenza da parte dell'Avvocatura dello Stato consigliarono ai clienti di non notificare l'atto di appello - siccome tardivo - onde non incorrere nella condanna al pagamento delle spese. DI conseguenza essi rispondono del fatto colposo del domiciliat ###quanto ausiliario del cui operato si sono avvalsi, salvo ovviamente il diritto di rivalsa nei suoi confronti per la parte di responsabilità ad esso ascrivibile. 
Di contro va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del ### in quanto l'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliat ###43/2014), mentre non risulta dimostrato dall'attore, nel caso di specie, che sia intervenuto un accordo tra ### / ### e l'avv. ### per la domiciliazione (il ### - non smentito dal ### - lo nega, assumendo di aver intrattenuto rapporti unicamente con gli avv.ti ### e ### anche la ### afferma di non aver mai avuto rapporti con il ### che sarebbe stato indicato dagli avv.ti ### e ###.  ----------------- Venendo ora al merito della vicenda, occorre esaminare i singoli profili di responsabilità professionale lamentati dagli attori. 
Per quanto concerne il primo motivo di doglianza - vale a dire non aver allegato, nella redazione del primo ricorso ex art. 414 c.p.c. definito dal Tribunale di ### con la sentenza 635/2012, il profilo professionale di provenienza del dipendente e quello richiesto - va detto che il Tribunale di ### pur rilevando il difetto di allegazione del profilo di provenienza, ha comunque esaminato le rivendicazioni di carattere economico avanzate dal ### respingendole nel merito. 
Infatti, avuto riguardo alla indennità di specificità organizzativa e all'attribuzione dell'assegno ad personam, ha argomentato che trattavasi di voce stipendiale accessoria, subordinata allo svolgimento di determinate prestazioni aggiuntive rispetto alla prestazione lavorativa ordinaria e connesso alle esigenze di specificità organizzativa della ### del Consiglio, che non avevano ragione di esser riconosciute nella nuova collocazione presso il Ministero dei ### dove tali prestazioni aggiuntive non erano svolte. Medesima argomentazione, ad avviso del giudicante, valeva per la richiesta di mantenimento della polizza sanitaria già goduta presso la ### del Consiglio. 
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna della PA ad avviare le procedura di riqualificazione del personale ex ### il Tribunale ha ritenuto non sussistere un diritto soggettivo in tal senso, anche perché fondato su un accordo non divenuto efficace. Dunque il difetto di allegazione del profilo professionale di provenienza non ha concretamente inciso sulla decisione, il cui esito reiettivo è piuttosto da ascrivere ad argomentazioni giuridiche attinenti alla natura delle voci retributive e alle ulteriori prestazioni richieste. Oltre a ciò, occorre soggiungere che il profilo professionale del ### era desumibile dalla produzione di cui all'allegato n. 15 del ricorso (fol. 130 dell'allegato n. 1 della citazione attorea). 
Va a questo punto anche evidenziato che in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016). Nel caso di specie risulta chiaro che la vicenda presentasse margini di opinabilità, tanto che sul punto si sono registrate prese di posizione differenti in giurisprudenza, onde non si ravvisa a carico dei legali alcuna responsabilità per il mancato riconoscimento delle prestazioni richieste. 
Passando al secondo profilo di doglianza - l'aver tardivamente introdotto l'appello avverso la sentenza 635/2012 del Tribunale di ### - non è dubbio che il gravame non è stato proposto proprio per ovviare ad un deposito tardivo, verosimilmente foriero di condanna alle spese nei confronti del ### e della ### considerato che il domiciliat ###aveva colpevolmente informato gli avv.ti ### e ### della notifica della sentenza di primo grado ad opera dell'Avvocatura di Stato e quindi della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello. Tale punto, come già notato, costituisce infatti circostanza pacifica e incontestata.  ### restando quindi che il profilo colposo della condotta dell'avv. ### nella qualità di domiciliatario, appare incontestabile, non avendo egli conformato il suo operato a quello esigibile dall'avvocato di media diligenza (con il correlato onere di tempestiva informazione in merito ad una circostanza rilevante avuto riguardo alla proposizione del gravame avverso la sentenza sfavorevole), va però richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013). 
Nel caso di specie, sulla questione sollevata dal ### vi sono state pronunce di merito di segno discordante e recentemente la S.C., con ordinanza n. 20918/2020, ha escluso che per gli ex dipendenti del ### continuasse ad applicarsi la contrattazione vigente per il personale della ### del Consiglio dopo il loro trasferimento al Ministero delle ### e ### Ne discende che parte attrice non ha fornito la prova che, in caso di proposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado a sé sfavorevole, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle voci retributive e degli istituti richiesti. La domanda non può essere accolta nemmeno sotto il profilo della perdita di chance, poiché la stessa deve essere concreta e consistente. Infatti la perdita di una “chance” favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la “chance” perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012). Nel caso in esame, proprio l'esistenza di una giurisprudenza oscillante sul punto e di una pronuncia di legittimità sfavorevole consentono di escludere che vi fosse una probabilità elevata o consistente in merito all'accoglimento della domanda formulata dal ### Infine, lamenta l'attore che gli avv.ti ### e ### hanno introdotto un secondo ricorso nonostante la formazione del giudicato sulla domanda proposta con il primo ricorso, come statuito dal Tribunale di ### con la sentenza 380/2016. 
Questo rilievo appare fondato. 
Come si è visto, la richiesta di riconoscimento dell'assegno ad personam era stata già respinta dal Tribunale di ### con sentenza 635/2012, passata in giudicato. Successivamente gli avv.ti ### e ### hanno introdotto un nuovo giudizio chiedendo “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire un assegno ad personam riassorbibile di maggiore importo, così come calcolato nei conteggi in ricorso, ivi incluse le indennità di cui agli artt. 15 e 18 Contratto integrativo ### del Consiglio dei Ministri” e per l'effetto condannare il Ministero dei ### a pagare in favore del ### l'importo di euro 62.733,76. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 380/2016, premesso che la domanda era stata già disattesa con sentenza passata in cosa giudicata, ha affermato che la già avvenuta statuizione sull'inesistenza del diritto a conservare le indennità ex artt. 15 e 18 del contratto collettivo integrativo del comparto della ### del Consiglio era preclusivo della nuova richiesta, non potendo predicarsi un diritto di veder computate tali indennità nel calcolo dell'assegno riassorbibile effettivamente riconosciuto. 
Tale argomentazione appare pienamente condivisibile, in quanto con il secondo ricorso si è in buona sostanza tentato di aggirare il problema della preclusione costituita dal passaggio in giudicato della prima sentenza prospettando la domanda nella veste di una richiesta di mero ricalcolo, quando a monte era stato disatteso il riconoscimento dell'assegno. ###, quindi, non aveva alcuna possibilità di essere accolta. 
È d'altra parte stato affermato in giurisprudenza che lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso (Cass. Ord. n. 5440/2022). Inoltre è noto che nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, ### ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019). 
In definitiva i convenuti ### e ### vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore, dei compensi percepiti e dell'importo versato dal ### a titolo di rimborso di spese al Ministero delle ### e ### in ragione della condanna di cui alla sentenza n. 380/2016 per un totale di euro 3181,72 oltre interessi legali dalla singole dazioni al saldo effettivo. 
Le medesime considerazioni sopra esposte possono essere ripetute per quanto concerne la domanda proposta da ### In questo caso, gli avv.ti ### e ### vanno condannati al pagamento di euro € 3.310,32 di cui € 267,52 a titolo di contributo unificato, € 1.892,80 per onorari professionali ed € 1.150,00 per la condanna alle spese del giudizio in favore dell'Avvocatura.  ------------------ Passando alle chiamate in causa a scopo di manleva, la ###s ha eccepito che l'avv. ### al momento della sottoscrizione della proposta di polizza (30 agosto 2016) era ben consapevole di aver perso la possibilità di proporre il gravame, così come era parimenti a conoscenza che il Tribunale di ### con la sentenza n. 380/2016, aveva ritenuto inammissibile per il principio del ne bis in idem il secondo ricorso. 
Il rilievo appare fondato. 
Si è rilevato in giurisprudenza che in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. ad es. ex multis Cass. Ord. n. 11115/2020). Inoltre, a norma dell'art. 1892, secondo e terzo comma, cod. civ., se l'assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell'assicurato - ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione e tali da influire sulla valutazione del rischio - solo a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione, egli può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità, eccependo la violazione di un onere cha la legge pone a carico dell'assicurato. ( Sez. 3, Sentenza n. 11 del 04/01/2010; in tal senso anche Cass. n. 3165/2003; n. 27728/2005). 
Ora, la polizza è stata sottoscritta il ###, la redazione del questionario da parte dell'avv.  ### è avvenuta il 30 agosto 2016 e la sentenza n. 380/2016 che ha ritenuto il secondo ricorso precluso dall'intervenuto giudicato è stata depositata il 14 ottobre 2016. Quindi la sentenza in parola è stata pubblicata successivamente alla sottoscrizione della polizza e, ovviamente, alla redazione del questionario. Tuttavia al momento della compilazione di quest'ultimo (30 agosto 2016) il legale ben era a conoscenza della perdita della possibilità di proporre appello avverso la prima sentenza del Tribunale di ### tanto che proprio per rimediare in extremis a tale preclusione era stato proposto il secondo ricorso, la cui possibilità di accoglimento, per le ragioni già in precedenza illustrate, appariva estremamente ridotta, se non nulla. La professionista non poteva dunque non essere consapevole dell'estremo rischio di esito sfavorevole anche di tale iniziativa giudiziaria, con le relative conseguenze. Si può pertanto ritenere che ella abbia taciuto, per colpa, tale circostanza, da ritenersi rilevante in riferimento al rischio assunto dall'assicuratore e alla misura del premio da pagare. 
Dunque l'eccezione di inadempimento della compagnia va accolta, con conseguente rigetto della domanda di manleva. 
Con riferimento alla domanda di manleva di ### formulata dall'avv. ### va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di difetto di allegazione sollevata dalla compagnia, per non avere l'assicurato indicato con precisione la polizza e non aver prospettato un sinistro rientrante nel perimetro del rischio assicurato. Infatti, il pur generico richiamo del professionista alla polizza è superato dalla produzione, da parte della stessa ### della polizza in questione - sottoscritta dalle parti il ### - e dalla sostanziale non contestazione dell'esistenza di un rapporto assicurativo. Quanto alla indicazione del rischio assicurato, appare evidente che si tratta della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, ed in particolare da quella derivante dalla vicenda analiticamente più sopra esaminata. 
Non essendovi eccezioni in ordine alla copertura del sinistro, deve ritenersi che esso sia ricompreso in garanzia, salvo comunque lo scoperto previsto del 10% con il minimo di euro 1500,00.   ### ha piuttosto sollevato una eccezione di violazione del patto di gestione della lite, richiamando l'art. 12 delle condizioni generali di contratto. 
Prevede tale articolo che “### assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'### designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'### stesso (…) ### non riconosce spese incontrate dall'### per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'### né delle spese di giustizia penale.” Nel caso di specie, non vi è dubbio che la difesa è stata esercitata in proprio dallo stesso avv. ### e che quindi il patto di gestione della lite non sia stato rispettato, né è stata in qualche modo motivata l'affermazione del legale secondo cui ciò è avvenuto essendovi conflitto di interessi tra la compagnia e l'assicurato. Ne consegue che le spese legali di resistenza alla pretesa del ### e della ### non possono essere rimborsate dalla compagnia.  ---------------- Le spese di giudizio, stante la sola parziale vittoria degli attori, vanno poste a carico dei convenuti ### e ### nella misura del 50%, compensandosi per l'altra metà. 
Devono essere interamente compensate le spese nei rapporti tra attori e il ### stante la complessità della questione inerente all'esistenza o meno di un rapporto contrattuale diretto tra costoro. 
Vanno interamente compensate le spese di lite nei rapporti tra convenuti e compagnie assicuratrici terze chiamate, nonché tra il ### e la compagnia terza chiamata in manleva.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle due cause riunite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede: 1) ### il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. ### per le ragioni esposte in parte motiva; 2) ### interamente compensate le spese di lite nei rapporti tra gli attori e l'avv. ### 3) ### interamente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'avv. ### e la compagnia chiamata in manleva; 4) In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità degli avv.ti ### e ### nei confronti di ### e ### in relazione alla proposizione del giudizio di appello avverso la sentenza 635/2012 del Tribunale di ### per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore del ### dell'importo di euro 3181,72 oltre interessi legali dalla singole dazioni al saldo effettivo, nonché al pagamento in favore della ### dell'importo di euro € 3.310,32 oltre interessi legali dalla singole dazioni al saldo effettivo; 5) Rigetta per il resto le altre domande attoree; 6) Rigetta la domanda di manleva formulata dall'avv. ### nei confronti della ###s; 7) ### spa a manlevare il proprio assicurato avv. ### di quanto questi dovrà pagare in favore degli attori in esecuzione della presente sentenza, tenuto conto dello scoperto di polizza, escluso il rimborso delle spese di resistenza in giudizio; 8) ### gli avvocati ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### e di ### della metà delle spese del giudizio (compensata l'altra metà), che liquida per l'intero in euro 12.000,00 per ciascun attore per compensi professionali, oltre accessori di legge; 9) Compensa le spese del presente giudizio nei rapporti tra convenuti e compagnie assicuratrici.  ### 3 luglio 2024 Il giudice ### fa presente che alla redazione della presente sentenza ha partecipato la ###ssa ### in qualità di ### 

causa n. 27050/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Marcelli

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 1063/2024 del 05-07-2024

... la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore: è conseguentemente inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4 (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE PRIMA CIVILE La Corte di Appello, in persona dei magistrati: • dott. Gianmichele Marcelli Presidente; • dott. ### • dott. ### rel.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 911/2021 promossa da: ### (### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ### 10 MACERATApresso il difensore avv. ### APPELLANTE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 24 60121 ANCONApresso il difensore avv. ### APPELLATO/I OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 906/2021 del 15 luglio 2021 del Tribunale di Ancona in materia di responsabilità sanitaria.  CONCLUSIONI All'udienza del 9 gennaio 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni: PER ###, ### “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare, 1) disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto; 2) dichiarare la nullità della CTU per le ragioni sopra esposte, con conseguente reiezione della domanda svolta in prime cure - nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. n. 906/2021 pubbl. il ### RG n. 961/2019 Repert. n. 2411/2021 del 15/07/2021, notificata a mezzo PEC in data ###, - in via principale, pronunciare e dichiarare la reiezione della originaria domanda di risarcimento del danno per la mancanza del nesso causale tra il trattamento sanitario e il ritenuto evento incerto costituente chance perduta, quali elementi costitutivi della fattispecie, come esposto nell'atto d'appello - Subordinatamente, ove dovesse ritenersi la sussistenza del detto nesso causale, pronunciare e dichiarare la reiezione della originaria domanda di risarcimento del danno per la insussistenza di una chanche apprezzabile e rilevante - In via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento delle gradate superiori domande, accertata la mancata considerazione, nella motivazione della sentenza gravata in punto di liquidazione equitativa del danno, del peso specifico attribuito agli elementi risultanti dalla ### in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, la mancata indicazione delle ragioni dell'operata liquidazione del danno ed il mancato richiamo gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione equitativa effettuata in maniera abnorme e senza l'applicazione di un coefficiente di riduzione nella percentuale e nel tempo della ritenuta chance perduta, determinare in via equitativa il minor danno iure hereditatis, esclusa ogni altra ragione di danno, il tutto per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello in ogni caso riformare il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese legali a seguito di soccombenza in primo grado, con inversione del capo in favore della odierna appellante o quantomeno in osservanza al principio secondo cui la liquidazione và effettuata entro la forbice valoriale di cui alla tabella al-legata al DM 55/2014 sullo scaglione (della minor somma) del decisum Il tutto con vittoria di spese e compenso del presente grado ed anche del precedente, come da superiore precisazione a riguardo.  . . . disponendo la condanna degli appellati - in favore dei quali dopo la proposizione dell'appello ed in difetto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è stata corrisposta la somma complessiva di euro 441.467,64 si seguito analiticamente determinata . . .  alla restituzione integrale delle dette somme complessivamente determinate e/o delle minori somme che la Corte riterrà di Giustizia. 
In relazione all'appello incidentale tardivo avverso chiede che la Eccellentissima Corte: NE PRONUNZI LA INAMMISSIBILITA' E ### in quanto “ Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., sono inammissibili le impugnazioni incidentali tardive che hanno contenuto adesivo al ricorso principale, quelle che investono un capo della sentenza non impugnato ed inoltre quelle che investono lo stesso capo impugnato ma per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale: in tali casi, infatti, essendo l'interesse ad impugnare già sorto in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello, l'impugnazione deve essere proposta nei termini di cui all'art. 325 c.p.c.” Cfr Cassazione 24 AGOSTO 2020 N. 17614 ed in quanto esso avrebbe dovuto essere proposto con la costituzione in sede ###ogni caso al più tardi facendo riferimento all'udienza indicata in citazione al 20/01/2022 in quanto , secondo Cassazione civile sez. II - 07/05/2020, n. 8638 “Il rinvio d'ufficio dell'udienza a norma dell'art. 168-bis, comma 4 c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore: è conseguentemente inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4 c.p.c. Fonte: Ilprocessocivile.it 1 GIUGNO 2020 (nota di: ###“ ### E ### lo respinga integralmente, sia in relazione alle richieste istruttorie che nel merito, essendo esso privo di qualsiasi fondamento. 
Il tutto con il favore dei compensi e delle spese per entrambi i gradi di Giudizio”. 
PER GLI APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI TARDIVI, #### in proprio ed unitamente a ### quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nonché ### e ### divenuti maggiorenni: “Piaccia all'###ma Corte d'Appello di Ancona respingere integralmente l'appello così come proposto dalla ### avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 906 pubblicata il ### e, anche in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli appellati, previa riconvocazione in sede istruttoria dei CTU per rendere i chiarimenti richiesti a mezzo del nostro foglio di deduzioni riprodotto nel verbale di udienza del 26/03/2021 del giudizio di primo grado, confermare comunque le liquidazioni dei danni non patrimoniali operate dal Tribunale in favore di ciascuno degli attori iure proprio, munendole degli interessi compensativi e condannando altresì la ### al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali così come richiesti iure hereditatis e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondere in pari quota in favore delle due eredi legittime, ### e ### In subordine, dichiarata la responsabilità della ### a titolo contrattuale ex artt. 1176, 2° co., 1218, 1228 c.c. per la morte o comunque per la perdita anticipata della vita del #### causata dai ritardi e dalle omissioni nell'ambito dell'attività diagnostico-terapeutica posta in essere dai sanitari dell'Ospedale Civile di ### in occasione del ricovero del #### protrattosi dal 02/05/2010 al 12/05/2010, condannarla in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni non patrimoniali da essi subiti, sia iure hereditatis che iure proprio, per i titoli e nelle misure ivi indicate, oppure nelle diverse misure che risultassero dovute e/o giuste all'esito dell'attività istruttoria, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi da lucro cessante per il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria. 
In via ulteriormente subordinata, dichiarata la responsabilità della ### a titolo contrattuale ex artt. 1176, 2° co., 1218, 1228 c.c. per le perdute chances di sopravvivenza da parte dal #### a causa dei ritardi e delle omissioni nell'ambito dell'attività diagnostico-terapeutica posta in essere dai sanitari dell'Ospedale Civile di ### in occasione del suo ricovero protrattosi dal 02/05/2010 al 12/05/2010, condannarla in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti, sia iure hereditatis che iure proprio, per i titoli e nelle misure ivi indicate, in proporzione alle percentuali concrete di realizzazione delle chances perdute che verranno accertate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da lucro cessante per il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria. 
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del grado, anche con condanna alla refusione di quelle relative al procedimento incidentale di inibitoria della sentenza di primo grado”. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione in data 7 febbraio 2019 ### e ### rispettivamente vedova e figlia del de cuius ### sia iure proprio che iure hereditatis, la seconda unitamente al marito ### anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori #### e ### junior, nipoti del de cuius, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di #### - ### affinchè, accertatane la responsabilità sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale per la morte di ### per le omissioni ed i ritardi nell'attività diagnostico-terapeutica dei sanitari dell'Ospedale Civile di ### in occasione del ricovero di ### dal 2 al 12 maggio 2010, fosse condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio, negli importi indicati in citazione o altri di giustizia; in via subordinata, affinchè, accertatane la responsabilità per le perdute chances di sopravvivenza di ### fosse condannata per i medesimi titoli. 
A tal fine gli attori deducevano che il 2 maggio 2010 ### (nato il 5 marzo 1949) si era recato al ### dell'Ospedale Civile di ### accusando dolore toracico, difficoltà respiratoria e cefalea; che al referto del ### (accesso alle ore 13,48, codice giallo) faceva seguito la visita cardiologica e veniva disposto il ricovero urgente nel reparto di cardiologia ove restava fino al 12 maggio 2010, giorno in cui veniva dimesso; che il giorno successivo, però, continuando ad accusare malessere, si ricoverava nuovamente presso lo stesso nosocomio ed il 17 maggio 2010 veniva trasferito in rianimazione cardiochirurgica presso l'### di ### che il 26 giugno 2010 veniva trasferito presso la ### di ### di ### dove il 26 luglio 2010 sopravveniva il decesso; che era stato espletata un ATP ex art. 696 bis ed il CTU designato ### Fortuni riferiva che vi era stato un ritardo di diagnosi dell'infezione da ### nel corso del primo ricovero presso l'### di ### che aveva avuto conseguenze decisive sull'exitus; che il CTU aveva riferito che, in occasione del primo ricovero, erano stati trascurati segni e sintomi che avrebbero dovuto allertare ed indurre i sanitari ad interpretare lo scompenso cardiaco come parte di un più complesso quadro di sepsi generalizzata; che l'innalzamento dei globuli bianchi insieme alla leucocitosi neutrofila erano sintomi tipici dell'infezione acuta; che solo durante il secondo ricovero era stata correttamente diagnosticata l'infezione da ### Si costituiva in giudizio ### che concludeva per il rigetto della domanda. 
Con la sentenza n. 906/2021 del 15 luglio 2021 il Tribunale di ### accoglieva le domande di parte attrice e condannava l'### a pagare a ### 172.250 e ### euro 168.250 euro, nonché a ciascuno dei nipoti #### E ### l'importo di 24.350 euro, oltre spese.  ### impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di ### per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati #### in proprio ed unitamente a ### quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nonché ### e ### divenuti maggiorenni, che proponevano appello incidentale tardivo. 
All'udienza del 9 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECSIONE A) La sentenza impugnata. 
Con la sentenza n. 906/2021 del 15 luglio 2021, il Tribunale ha in sintesi ritenuto che: • non sussistevano profili di nullità della CTU svolta nel corso del giudizio; • “nel caso di specie, nel corso del primo ricovero del paziente non vi erano elementi che potessero indurre i sanitari a sospettare una infezione da listeria. Purtuttavia, come già segnalato, il quadro di leucocitosi neutrofila rilevato negli esami ematobiochimici del 10.5.2010 avrebbe dovuto consigliare ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che vi sono alla base, tra le quali anche quelle infettive. Dall'analisi del complesso iter sanitario, come già rilevato, emergono delle criticità nella scelta dei sanitari che in data ### dimisero il signor ### in presenza di un quadro clinico che può essere ritenuto non ben stabilizzato. . .”; • “venendo alle cause del decesso, dunque, all'ulteriore episodio di scompenso cardiaco, espressione della complessa patologia di base del soggetto, ma che può ritenersi verosimilmente concausato sia dalla dimissione intempestiva del paziente, sia della persistenza dello stato infettivo causato dalla listeria, che solo in parte - tre giorni - può essere imputato ai sanitari di ### in concomitanza con le ulteriori patologie dalle quali il paziente era affetto, fra cui anche le infezioni opportunistiche concretizzatesi nel successivo iter clinico, conseguiva un'insufficienza multiorgano, renale ed epatica che divenuta irreversibile conduceva il paziente all'exitus in data ###”; • “per cui, si ritiene di dover riconoscere il danno, senza alcuna personalizzazione, tenendo conto sia dell'abbattimento che sarebbe derivato dal fatto che va riconosciuta la perdita di chance e di fatto non è più sostenibile che il ### era candidato alla correzione chirurgica che lo avrebbe fatto vivere bene e a lungo come un qualsiasi suo coetaneo; sia delle testimonianze che hanno attestato quanto fosse importante nella vita dei sopravvissuti il ### per cui nella prima ipotesi il danno avrebbe dovuto essere personalizzato. Pertanto, a ### e ### spetteranno euro 168.250 euro ciascuna; ed a ciascuno dei nipoti, ##### E ### spetteranno 24.350 euro; oltre ai danni, commisurati alla aspettativa concreta di vita, ed alle spese documentati, per ### che si valutano quindi in 4 mila euro ( un anno degli emolumenti detratta la quota sibi e le altre spese come documentate e non contestate ); nulla per il mutuo estinto dalla figlia, non essendovi la prova che lavorando per quanto prospettabilmente avrebbe avuto vita ancora senza l'errore dell'### il ### lo avrebbe estinto”. 
I motivi di appello 1. CAPO DELLA SENTENZA CHE RIGETTA L'#### CTU. 
Deduce l'appellante che “come prontamente eccepito alla prima udienza successiva al deposito (29/03/2021) e riportato nelle conclusioni, la CTU depositata, pur contestata dall'### facendo proprie le osservazioni del Consulente di parte, è affetta da nullità assoluta per la violazione del principio dispositivo, del sistema delle preclusioni assertive e documentali, in relazione alla irrituale acquisizione di documentazione posta alla base dell'elaborato peritale ed ivi citata e disaminata, costituita dai n. 2 CD relativi agli esami radiografici del torace eseguiti in data ### e 13/05/2010 di cui parte attrice, con la nota di deposito del 22/10/2020, a preclusioni assertive e documentali maturate, da atto “… che i dischetti sono stati spediti in data odierna ai CTU in ossequio all'ordinanza del Giudice. 
Le "informazioni" che il consulente può domandare a terzi non possono avere ad oggetto documenti che era onere delle parti depositare nei termini di rito”. 
Il motivo è inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato. 
E' inammissibile perché l'appellante si limita a proporre la propria tesi, già rigettata dal primo giudice, senza alcuna censura alla motivazione da questi rassegnata in sentenza. 
E' manifestamente infondato perché i CTU non hanno affatto indagato un fatto nuovo, né hanno esteso l'indagine a fatti non allegati. 
Risulta infatti che nel corso delle operazioni peritali, i CTU hanno chiesto al giudice di visionare personalmente le immagini radiografiche - contenute nei due CD poi acquisiti, su autorizzazione del giudice stesso - già oggetto dei referti medici in atti. 
A parte la correttezza di tutti i principi richiamati dalla ### degli appellati, qui condivisi, rammenta la Corte che, in materia di responsabilità sanitaria, la CTU è c.d. “percipiente” sicchè (vds. Cass. n. 26144 del 7 settembre 2023) in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti). 
Rammenta poi la Corte che la CTU in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), è fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (vds. Cass. n. 12387 del 24 giugno 2020).  2. CAPO DELLA SENTENZA CHE A) AFFERMA LA SUSSISTENZA DEL NESSO TRA L'### E L'### INCERTO QUALE CHANCE PERDUTA B) LA SUSSISTENZA DI UNA CHANCE APPREZZABILE E #### censura la sentenza nella parte in cui si afferma che “è significativo che i ctu hanno affermato che la listeria era una eventualità non significativa, visto il quadro clinico; e comunque non hanno specificato come ed in che modo il ### avrebbe potuto essere significativamente trattato, in caso di mancate anticipate tempestive dimissioni. Quindi, nel caso di specie, si è a fronte di una condotta del medico che ha cagionato un evento di danno incerto, è impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia sarebbe stato più lento, la vita sarebbe durata maggiormente e con minori sofferenze. Tale incertezza (detta “incertezza eventistica”) è la sola che consente di parlare di perdita di chance. Il suddetto pregiudizio «sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 
In sostanza, ove non fossero state decise le dimissioni, si ignora totalmente quale sarebbe stato il decorso; tenendo conto del fatto che non vi erano consistenti motivi per anticipare l'analisi relativa alle infezioni, essendo quanto riscontrato possibilmente causato da molti altri fattori, indagati; e soprattutto mancando del tutto qualsiasi evidenza di quando sia insorta la infezione fatale ( che è stata rilevata da una cultura nel sangue; potrebbe anche essere stata causata da un cibo ingerito dal povero ### durante le sue dimissioni, per quanto è dato comprendere). In sostanza, quindi, tutto quello che può farsi è seguire la indicazione delle ### basate su aspettative probabilistiche correttamente sviluppate”. 
Sostiene quindi l'appellante che l'iter logico seguito dal primo giudice non risponderebbe ai canoni ordinari del giudizio di responsabilità: “va ricordato che anche nel riconoscimento del danno da perdita di chance il giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra muovendo dalla previa necessaria indagine su un nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, procedendo, poi, alla identificazione dell'evento di danno la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato. 
Non attenendosi a tale procedimento logico deduttivo, canonizzato dalla Giurisprudenza in tema, e non valutando correttamente le risultanze istruttorie, ha errato il giudice - a ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta ed il risultato incerto - a ritenere la chance rilevante ed apprezzabile - a liquidare un danno per tale chance perduta in maniera abnorme - LE RISULTANZE DELLA CTU. INSUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE TRA IL ### E L'### - ### SANITARIA” Replicano sul punto gli appellati sostenendo che, in realtà, “anche dopo le osservazioni dei nostri ### a pag. 75 della relazione finale, i CTU attestano espressamente che le condotte censurabili dei sanitari hanno determinato una “anticipazione dell'evento morte”. 
Il collegamento poi di tale giudizio con l'ulteriore valutazione espressa dai CTU al capoverso di pag. 48 della loro relazione, secondo cui “… la dimissione del paziente non stabilizzato lo esponeva al rischio di un ulteriore e ravvicinato episodio di scompenso cardiaco acuto su cronico, come poi avvenne, con ripercussioni in termini di sopravvivenza “, non lascia spazio a dubbi e depone univocamente per il fatto che l'### dovrà essere chiamata a rispondere per aver anticipato la morte del #### e dunque dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita dello stesso, senza che tale danno, secondo i dettami della Suprema Corte, possa integrare una fattispecie di perdita di chance.  . . . 
In tal senso affermano i CTU : ”Un atteggiamento precauzionale avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni ed imporre un attento monitoraggio al fine di scongiurare una futura recidiva dello scompenso, con le profonde ripercussioni cliniche e prognostiche che essa comporta”. 
Ed ancora, a pag. 48 della relazione, :“Il non aver indagato le cause della franca leucocitosi verificatasi il ### determinava un ritardo sia nella diagnosi dell'agente patogeno che era alla base del quadro, che era identificato dopo quattro giorni, sia nell'impostazione della terapia antibiotica empirica, dimostratasi poi efficace, stimabile in tre giorni. E' notorio, infatti, come una condizione concomitante di infezione-infiammazione peggiora o aggrava uno scompenso cardiaco se non opportunamente e tempestivamente trattata”. 
Il motivo è fondato e, in quanto tale deve essere accolto.  ### logico-giuridico seguito dal primo giudice presenta un'evidente criticità che non è suscettibile di essere semplicemente corretta o integrata in questa sede: “è significativo che i ctu hanno affermato che la listeria era una eventualità non significativa, visto il quadro clinico; e comunque non hanno specificato come ed in che modo il ### avrebbe potuto essere significativamente trattato, in caso di mancate anticipate tempestive dimissioni. Quindi, nel caso di specie, si è a fronte di una condotta del medico che ha cagionato un evento di danno incerto, è impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia sarebbe stato più lento, la vita sarebbe durata maggiormente e con minori sofferenze. Tale incertezza (detta “incertezza eventistica”) è la sola che consente di parlare di perdita di chance” (vds. sentenza impugnata a pag. 8). 
Prima di esaminare il fatto oggetto del giudizio è necessario rammentare i principi di diritto relativi all'onere della prova in materia di responsabilità sanitaria. 
E' ribadito da sempre che (da ultimo vds. Cass. n. 5632 del 23 febbraio 2023) in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana. 
Ancora più esplicitamente (vds. Cass. n. 15991 del 21 luglio 2011) in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente al 100 per cento), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, primo comma, cod. civ.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile "tout court" sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.  ### eventistica cui si riferisce erroneamente il primo giudice, poi, va valutata sul piano della causalità giuridica ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e non della causalità materiale tra condotta illecita ed evento, cioè, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037) Quindi, spostando la valutazione sul piano del danno risarcibile, la Suprema Corte precisa che il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza. 
Quindi, l'unica forma di incertezza rilevante ai fini risarcitori non può riguardare il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, ma solo quella che sopravviene all'avvenuto accertamento del nesso causale secondo i criteri di legge innanzi esposti (art. 41 c.p. citato) e che è riferibile all'eventuale ed ulteriore segmento temporale di vita di cui il danneggiato avrebbe potuto godere, messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico già accertato. 
Dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto (così Cass. n. 26851 del 19 settembre 2023). 
Al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della “chance” di una possibile, ulteriore sopravvivenza (“bene”, va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo. 
Sulla scorta di tali principi la Suprema Corte ha perciò distinto tre ipotesi e, per quello che qui rileva, occorre riferirsi all'ipotesi in cui la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi. 
In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. 
In conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure haereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente. 
Questi essendo i principi di diritto, è evidente che non può fondarsi alcuna condanna risarcitoria sull'affermazione del primo giudice secondo cui “. . .è significativo che i ctu hanno affermato che la listeria era una eventualità non significativa, visto il quadro clinico; e comunque non hanno specificato come ed in che modo il ### avrebbe potuto essere significativamente trattato, in caso di mancate anticipate tempestive dimissioni. Quindi, nel caso di specie, si è a fronte di una condotta del medico che ha cagionato un evento di danno incerto. . .”. 
Detta affermazione, infatti, nega alla radice la prova dell'esistenza di un sufficiente nesso causale (almeno in termini di probabilità razionale) tra la condotta del medico e l'evento reputato dannoso. 
Ne deriva che, riconosciuta la fondatezza del motivo di appello, occorre verificare se - secondo i principi di diritto sin qui esposti - sussista o meno un nesso di causa tra la condotta dei sanitari e la successiva morte del paziente. 
Di certo non è a tal fine utile la CTU espletata in sede di ATP che, quantomeno, aveva ancorato ad una causa specifica - cioè l'omessa diagnosi della listeriosi - la causa del peggioramento delle condizioni di salute del paziente, pacificamente già ampiamente compromesse dalle pregresse patologie, ormai croniche. 
Infatti, la Corte condivide le conclusioni che sul punto hanno rassegnato i CTU designati in sede di merito, visto che - al momento del primo ricovero - non erano ravvisabili i sintomi tipici di quell'infezione (“Nel caso di specie, nel corso del primo ricovero del paziente non vi erano elementi che potessero indurre i sanitari a sospettare una infezione da listeria”) e non può escludersi che la stessa fosse all'epoca solo in fase di incubazione e che sia stata tempestivamente diagnosticata soltanto quando i sanitari hanno disposto gli esami colturali. 
Tuttavia, una volta rimossa la listeria come concausa della morte del paziente, ascrivibile all'omessa tempestiva diagnosi da parte dei medici, le conclusioni rassegnate dai CTU designati in sede ###riescono ad individuare un alternativo e valido nesso di causa in grado di porsi come concausa efficiente del decesso del paziente. 
Ed, infatti, è del tutto irrilevante sostenere l'imprudenza della prima dimissione, ritenuta prematura rispetto alle condizioni complessive del paziente, se non si individua l'azione doverosa che, ove posta in essere, avrebbe evitato le presunte conseguenze della dimissione anticipata dall'ospedale.  ### elemento a lungo indagato - sempre con riferimento al primo ricovero - è la presenza di un'evidente e conclamata leucocitosi neutrofila, in merito alla quale non vi è alcuna evidenza di negligenza o di sottovalutazione, visto che il paziente era affetto da altre concorrenti patologie che potevano giustificare quel quadro (ad es. la gotta), sicchè anche tale aspetto non è sufficiente, in assenza peraltro di altri evidenti e tipici sintomi della listeria (ad es. febbre o diarrea). 
Sul punto, è poi davvero arduo - anche sul mero piano logico - ignorare quanto osserva l'appellante deducendo che “l'improvviso aggravamento del quadro clinico vi fu, ma questo si manifestò soltanto dopo la dimissione ospedaliera quale conseguenza di una progressione fisiologica della malattia di base. 
Peraltro, la metodologia clinica non giustifica il ricorso ad indagini strumentali e/o di laboratorio se queste non sono adeguatamente supportate da un quadro patologico da verificare per via diversa da quella fisico-obiettiva; l'approccio diagnostico segue una scansione ragionata di comportamenti, proporzionati alla consistenza ed alla espressività degli eventi biologici presentati. 
Nel caso di specie non vi era alcun segno d'allarme per dover trattenere ulteriormente in ospedale il paziente”. 
Sul piano della probabilità razionale, alla luce della gravità delle patologie da cui era affetto il paziente (punto sul quale concordano tutte le parti e tutti i CTU designati: del resto è sufficiente osservare l'elenco di tutti i farmaci assunti quotidianamente dal paziente come terapia domiciliare per rendersene conto), è infatti più probabile che l'evento morte sia conseguente al progressivo peggioramento della varie patologie, giunte ad una gravità tale da essere divenute sistemiche, piuttosto che tentare di assegnare un ruolo concausale efficiente alla condotta dei medici argomentando come hanno riferito i CTU in sede di merito: “…venendo alle cause del decesso, dunque all'ulteriore episodio di scompenso cardiaco, espressione della complessa patologia di base del soggetto, ma che può ritenersi verosimilmente concausato sia dalla dimissione intempestiva del paziente, sia della persistenza dello stato infettivo causato dalla listeria, che solo in parte - tre giorni - può essere imputato ai sanitari di ### in concomitanza con le ulteriori patologie dalle quali il paziente era affetto, fra cui anche le infezioni opportunistiche concretizzatesi nel successivo iter clinico, conseguiva un'insufficienza multiorgano, renale ed epatica che divenuta irreversibile conduceva il paziente all'exitus in data ###”. 
Ora, a parte la genericità delle affermazioni dei CTU che non individuano l'azione doverosa omessa da parte dei medici, affidando l'individuazione del nesso di causa ad un tale complesso di circostanze concorrenti e gravi che le reali possibilità di intervento e cura da parte dei sanitari appaiono quasi inesistenti, il lasso di tempo intercorso tra le dimissioni asseritamente premature (12 maggio) e la morte del paziente (26 luglio) appare talmente ampio da far scemare il ruolo delle dimissioni di oltre due mesi prima tra gli antecedenti causali della morte sopraggiunta il 26 luglio. 
E' intuibile l'affermazione dell'appellante secondo cui “i pazienti affetti da scompenso cardiaco sono definiti “revolving door”, per i continui ricoveri in ospedale, man mano che diminuisce la risposta ai farmaci. Per questo, negli ultimi anni sono stati organizzati ambulatori che si occupano del monitoraggio domiciliare del paziente e non si assiste più ad una loro ospedalizzazione ad oltranza dei pazienti stessi fino al loro decesso”.  ### l'appellante, il paziente cronicamente scompensato non può essere trattenuto sine die in ospedale, in attesa del successivo scompenso, ed anche tale affermazione va condivisa semplicemente osservando che nel caso di specie il paziente già assumeva una cospicua terapia polifarmacologica presso il suo domicilio, il che conferma che il paziente scompensato cronico può essere assistito a domicilio. 
Quindi, è effettivamente illogico sostenere che il paziente con scompenso cardiaco avanzato deve essere monitorato per evitare una “futura recidiva dello scompenso”, visto che la terapia farmacologica serve proprio a contenerne il rischio, non a procurare la guarigione: quindi, sarebbe stata imprudente la dimissione se i sanitari avessero ridotto la terapie o errato nell'assegnazione e nella modifica della stessa, ma non nell'averlo ritenuto “compensato” nel senso compatibile con il suo stato di salute già ampiamente compromesso. 
Non può ritenersi correttamente individuata dai CTU neppure l'azione doverosa omessa, cioè l'ossigenoterapia “qualche ora prima rispetto ai tempi in cui i familiari lo hanno ricondotto al PS”, visto che sono ignote le ipotizzate conseguenze della stessa terapia somministrata nei tempi del ricovero da parte dei familiari. 
Sul punto, non è condivisibile neppure la tesi degli appellati che valorizza aspetti della relazione dei CTU che si segnalano per gli stessi limiti di genericità sin qui evidenziati. 
Infatti, essi sostengono che “. . .l'ulteriore valutazione espressa dai CTU al capoverso di pag. 48 della loro relazione, secondo cui “… la dimissione del paziente non stabilizzato lo esponeva al rischio di un ulteriore e ravvicinato episodio di scompenso cardiaco acuto su cronico, come poi avvenne, con ripercussioni in termini di sopravvivenza “, non lascia spazio a dubbi e depone univocamente per il fatto che l'### dovrà essere chiamata a rispondere per aver anticipato la morte del #### e dunque dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita dello stesso, senza che tale danno, secondo i dettami della Suprema Corte, possa integrare una fattispecie di perdita di chance.  . . . 
In tal senso affermano i CTU :”Un atteggiamento precauzionale avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni ed imporre un attento monitoraggio al fine di scongiurare una futura recidiva dello scompenso, con le profonde ripercussioni cliniche e prognostiche che essa comporta”. 
Ed ancora, a pag. 48 della relazione :“Il non aver indagato le cause della franca leucocitosi verificatasi il ### determinava un ritardo sia nella diagnosi dell'agente patogeno che era alla base del quadro, che era identificato dopo quattro giorni, sia nell'impostazione della terapia antibiotica empirica, dimostratasi poi efficace, stimabile in tre giorni. E' notorio, infatti, come una condizione concomitante di infezione-infiammazione peggiora o aggrava uno scompenso cardiaco se non opportunamente e tempestivamente trattata”.  ### tale tesi, quindi, i sanitari “hanno pertanto disposto le dimissioni del #### in assenza del dovuto attento monitoraggio delle sue condizioni cliniche, aumentando concretamente nell'immediato un nuovo episodio critico di scompenso cardiaco, poi verificatosi, ed individuato dai CTU quale concausa dell'exitus finale”. 
In realtà, non si comprende come possa conciliarsi l'affermazione dei CTU a pag. 38 della relazione (“### delle criticità nella scelta dei sanitari di dimettere il signor ### che a parere degli scriventi, può essere ritenuta intempestiva, dato il quadro clinico del paziente che, alla luce dell'episodio di franca desaturazione nella giornata del 10.5.2010 segnalata nel diario infermieristico, poteva essere ritenuto ancora instabile. Un atteggiamento precauzionale avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni e imporre un attento monitoraggio al fine di scongiurare una futura recidiva dello scompenso, con le profonde ripercussioni cliniche e prognostiche che essa comporta. 12 ### assunto non può essere condiviso anche alla luce del quadro di franca leucocitosi con importante neutrofilia come quella rilevata dai sanitari nella stessa giornata del 10.5.2020, dato che avrebbe dovuto suggerire ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che ne possono essere alla base, proprio in virtù del complesso quadro clinico del paziente già sopra descritto, nel quale un'ulteriore condizione patologica avrebbe potuto interferire con la labile situazione di equilibrio emodinamico”), con quella a pag. 40 della stessa relazione (“la listeriosi è una diagnosi di esclusione che deve essere presa in considerazione in un paziente febbrile che presenta diarrea con esposizione nota o sospetta ad alimenti contaminati da listeria effettuando gli esami colturali su speciali terreni selettivi, poiché i terreni di coltura di routine per i patogeni enterici non supportano la crescita di tale batterio. Per la listeriosi invasiva, il periodo di incubazione medio è di 11 giorni e il 90% dei casi si verifica entro 28 giorni. Per quanto concerne le caratteristiche cliniche e la diagnosi, i dati in letteratura suggeriscono che i pazienti con batteriemia presentano tipicamente febbre e brividi e quasi un quarto dei pazienti ha avuto diarrea antecedente. Lo shock settico può svilupparsi, ma è raro, e in caso di interessamento encefalico insorgono quadri di meningoencefalite o cerebrite; il rischio di infezione del sistema nervoso centrale (### è relativamente alto nei pazienti immunocompromessi. In sintesi, per pervenire a tale diagnosi occorre un elevato sospetto clinico ed esami specifici. Nel caso di specie, nel corso del primo ricovero del paziente non vi erano elementi che potessero indurre i sanitari a sospettare una infezione da listeria. Purtuttavia, come già segnalato, il quadro di leucocitosi neutrofila rilevato negli esami ematobiochimici del 10.5.2010 avrebbe dovuto consigliare ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che vi sono alla base, tra le quali anche quelle infettive”). 
Ora, pur volendo aderire alla tesi dei ### bisognerebbe ritenere che gli stessi addebitano ai sanitari l'omissione di un esame residuale (una sorta di tentativo) che avrebbe - probabilmente - spiegato l'origine della leucocitosi, anche se non specificano entro quali tempi, ma non spiegano se l'omessa individuazione dell'infezione sia la causa certa o razionalmente probabile del nuovo scompenso, limitandosi ad un'affermazione del tutto ipotetica, ma non documentata né giustificata: “l'atteggiamento assunto non può essere condiviso anche alla luce del quadro di franca leucocitosi con importante neutrofilia come quella rilevata dai sanitari nella stessa giornata del 10.5.2020, dato che avrebbe dovuto suggerire ulteriori approfondimenti diagnostici volti ad escludere le numerose cause che ne possono essere alla base, proprio in virtù del complesso quadro clinico del paziente già sopra descritto, nel quale un'ulteriore condizione patologica avrebbe potuto interferire con la labile situazione di equilibrio emodinamico”). 
In sostanza, i CTU non affermano che con un buon grado di probabilità l'individuazione precoce dell'infezione da ### avrebbe evitato o contenuto o diminuito le probabilità della recidiva dello scompenso e tutte le conseguenze che ne sono derivate fino al decesso del paziente. 
Tale valutazione era tanto più necessaria quanto più correlata alla brevità dell'intervallo intercorso tra la presunta omessa indagine (10 maggio 2010) e la successiva impostazione della terapia antibiotica (13 maggio 2010), addirittura anteriore all'individuazione del patogeno, all'insorgenza successiva di altre infezioni, pur in presenza di terapia antibiotica, all'accertato riattivarsi dell'epatite B (vds. referto del 17 giugno 2010), al progressivo deperimento di tutti i parametri vitali.  “Dunque in data 26/07 il paziente decedeva. Nella cartella clinica relativa alla degenza presso la ### di ### privata “### dei ### si legge: “### di dimissione: grave insufficienza epatica in sogg con cirrosi epatica HBV correlata. Insufficienza cardiaca in sogg. con cardiopatia sclerotica. F.A.  cronica...”. Dalla denuncia decesso: “deceduto…per ### epatica e cardiaca…”. Si legge nella ### presente in atti: " morte da causa naturale...scegliere la causa che ha dato inizio alla catena dei processi morbosi indicati...cardiopatia ischemica, cirrosi epatica...causa intermedia...infezione da lysteria...causa terminale...encefalopatia epatica..." (vds. relazione CTU a pag. 48). 
Quindi, lo scopo dell'accertamento medico-legale era proprio quello di spiegare l'efficacia causale dei tre giorni di presunto ritardo diagnostico anche alla luce di evidenze volte a dimostrare che la leucocitosi fosse riferibile con preponderante probabilità all'infezione da listeria. 
Ciò in quanto, se deve essere imputata ai sanitari una responsabilità da omessa diagnosi, occorre rammentare che (vds. Cass. n. 21530 del 27 luglio 2021), in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'### nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). 
Le conclusioni del CTU non spiegano né in termini di probabilità quantitativa, né in termini di probabilità logica, se l'impostazione di una terapia antibiotica anticipata di 2-3 giorni avrebbe evitato o contenuto o diminuito la gravità del nuovo episodio di scompenso subito dal paziente il 13 maggio, a distanza di poche ore dalle precedenti dimissioni del 12 maggio, mentre - negli stessi termini probabilistici innanzi esposti - appare più sostenibile che il successivo episodio sia stato determinato dal progressivo peggioramento della complessiva condizione del paziente. 
A tale carente argomentazione i CTU non rimediano neppure in sede di repliche alle osservazioni dei CT di parte appellante dove la mancata indagine della leucocitosi arretra sullo sfondo (“Ne deriva che la persistenza dello stato infettivo causato dal ### concausa nel decesso del paziente può essere imputato ai sanitari di ### solo per tre giorni. Gli scriventi non hanno mai affermato in alcuna parte della relazione di consulenza tecnica che il signor ### sia deceduto per sepsi in corso di listeriosi”), mentre sembra essere più valorizzato l'argomento dell'erronea valutazione di stabilizzazione del paziente che avrebbe dovuto sconsigliare le dimissioni. 
Si ribadisce, con riferimento a detto argomento, che anche in tal caso i CTU avrebbero dovuto individuare l'azione doverosa omessa e le conseguenze che sarebbero state evitate ove posta in essere, sempre considerando che il paziente è stato dimesso il 12 maggio e subito nuovamente ricoverato il 13 maggio, dopo meno di 24 ore, essendo del tutto insufficiente sul piano giuridico limitarsi ad affermare che l'anticipata dimissione di un paziente non stabilizzato lo esponeva ad un rischio di un nuovo scompenso “con ripercussioni in termini di sopravvivenza”. 
Gli altri motivi di appello e l'appello incidentale tardivo sono assorbiti nel rigetto della domanda con ordine di restituzione di tutte le somme corrisposte da ### in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata. 
Tenuto conto della complessità della vicenda oggetto del giudizio e dell'esito dei due gradi di giudizio, le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU e di ### possono integralmente compensarsi tra le parti.  PQM La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al 911/2021, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede: • accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria e condanna gli appellati alla restituzione in favore di #### di tutte le somme da ciascuno percepite in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata; • compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle di ATP e CTU già liquidate.  ### 11 giugno 2024 ### est. Il Presidente ###/2021

causa n. 911/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Casarella Sergio, Pascucci Cristiana, Marcelli Gianmichele

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 640/2024 del 01-07-2024

... restante mezzo in ragione del tardivo deposito da parte del ricorrente di documenti utili alla definizione del giudizio. Il Tribunale riteneva che le dimissioni del lavoratore, rassegnate in data ### e intervenute per il mancato pagamento della retribuzione per oltre due mensilità, integrassero giusta causa di dimissioni, valida condizione ai fini dell'ammissione al beneficio della prestazione previdenziale richiesta. Precisava che non rilevava in senso opposto il modello ### trasmesso dal datore di lavoro, contenente diversa denominazione del codice delle dimissioni, trattandosi di mera comunicazione amministrativa datoriale, peraltro successiva alla comunicazione di recesso del lavoratore. Reputava altresì sussistenti gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3 del d.lgs. n. 22/215, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA ### Composta dai ### Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 760/2022 R.G. promossa DA INPS### (###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. #### (###), rappresentato e difeso dagli avv. ### ed ### indennità di disoccupazione ### come in atti precisate.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 743 del 25.02.2022 il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da ### nei confronti dell'### avente a oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità ### a seguito di dimissioni per giusta causa e condannava l'ente previdenziale al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità richiesta, nella misura e per il periodo previsti dalla legge, nonché al pagamento della metà delle spese processuali; compensava per il restante mezzo in ragione del tardivo deposito da parte del ricorrente di documenti utili alla definizione del giudizio. 
Il Tribunale riteneva che le dimissioni del lavoratore, rassegnate in data ### e intervenute per il mancato pagamento della retribuzione per oltre due mensilità, integrassero giusta causa di dimissioni, valida condizione ai fini dell'ammissione al beneficio della prestazione previdenziale richiesta. 
Precisava che non rilevava in senso opposto il modello ### trasmesso dal datore di lavoro, contenente diversa denominazione del codice delle dimissioni, trattandosi di mera comunicazione amministrativa datoriale, peraltro successiva alla comunicazione di recesso del lavoratore. Reputava altresì sussistenti gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3 del d.lgs. n. 22/215, avendo il lavoratore dimostrato, con la documentazione versata in atti, di aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e trenta giornate di giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. 
Con ricorso depositato in data ### l'### impugnava la sentenza; resisteva al gravame l'appellato. 
Acquisita ulteriore documentazione, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27 giugno 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'### appellante con il primo motivo di gravame censura la decisione per violazione degli artt.112 c.p.c., 2119 c.c., 2967 c.c., 414 n. 5 c.p.c., 3 d.lgs. n. 22/2015, riproponendo le difese esposte in primo grado. 
Lamenta che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro e le conseguenti dimissioni del lavoratore siano avvenute per giusta causa, reputando provato, sulla base del decreto ingiuntivo 619/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data ###, il mancato pagamento delle retribuzioni. Ribadisce che il predetto decreto ingiuntivo è stato prodotto tardivamente dal ### - in data ### con le note conclusive datate 3.06.2020 - e che non sussiste prova che esso abbia acquisito efficacia di giudicato per mancata opposizione.  1.1 Deduce, ancora, che la dichiarazione resa dal ### e prodotta con il ricorso di primo grado (doc.1) nonché il modello ### prodotto come doc.4, sarebbero privi di rilevanza probatoria ai fini della sussistenza della giusta causa di dimissioni del lavoratore, trattandosi, la prima, di un documento proveniente dalla stessa parte e, il secondo, di un documento non contenente la motivazione delle dimissioni.  1.2 Assume che, nell'ipotesi di ritardata corresponsione della retribuzione, e a maggior ragione, nell'ipotesi di mancato pagamento, il momento a partire dal quale “scatta la giusta causa di dimissioni” sarebbe fissato nel contratto collettivo e che, in assenza della produzione in giudizio del ### applicato al ricorrente, non sarebbe possibile accertare il diritto dello stesso all'indennità richiesta; il Tribunale non avrebbe statuito alcunché sulla suddetta censura, sicché la sentenza impugnata sarebbe nulla per omessa pronuncia. Assume altresì che, “stante la tardività della produzione dell'estratto contributivo”, difetterebbero i requisiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 22/15.  2. ### è infondato.  2.1 Rilevato in premessa che, del tutto correttamente, il Tribunale ha acquisito in corso di causa (art. 421 cpc) il decreto ingiuntivo n. 619/2018 e l'estratto conto contributivo (quest'ultimo, del resto, rilasciato dallo stesso ### e da cui risultano i requisiti richiesti dall'art. 2 d.lgs. n. 22/2015, per come indicato a pag. 4 della sentenza impugnata, rimasta, sul punto, del tutto incontestata se non sotto il mero profilo della lamentata tardività della produzione), in tema di trattamento di disoccupazione, le dimissioni del lavoratore, “indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato” (Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2002) e tali dunque da integrare una causa oggettiva di improseguibilità del rapporto, determinano uno stato di disoccupazione involontario, idoneo a fondare il diritto alla percezione della relativa indennità.  2.2 Lo stesso ### del resto, in ordine all'accesso alla prestazione di disoccupazione ### in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per dimissioni per giusta causa, ha precisato nella propria circolare n. 21 del 10 febbraio 2023: “Ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione ### la vigente normativa richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che, quindi, l'assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.  ### restando detto principio cardine per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, il legislatore ha tuttavia previsto ulteriori ipotesi di accesso alla stessa, tra cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa. Sulla tematica delle dimissioni per giusta causa si rinvia alle istruzioni amministrative fornite nel corso degli anni con le circolari n. 97/2003 e n. 163/2003; quest'ultima, in particolare, riporta le fattispecie che la giurisprudenza ha qualificato come giusta causa di dimissioni”. 
A propria volta, la circolare n. 163/2003 prevede che: “### base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, si considerano "per giusta causa" le dimissioni determinate: a) dal mancato pagamento della retribuzione; b) dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; c) dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; d) dal c.d. mobbing …; e) dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda …; f) dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile …; g) dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente ...   ### 2119 codice civile (“### dei contraenti può recedere dal contratto … a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto …”) demanda alla giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di “giusta causa”. 
Per tale motivo, l'### può riconoscere l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.   Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del ### del ### della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc.  contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione. 
In attesa di un adeguamento della modulistica, l'operatore ### che riceve la domanda dovrà avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione sarà provvisorio fino alla comunicazione dell'esito della controversia con il datore di lavoro”. 
L'### una volta presentata dal lavoratore la domanda corredata dall'indicata documentazione, procede, dunque, alla corresponsione della prestazione, salvo recupero qualora l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni.  2.3 Orbene, nella specie, l'odierno appellato, già in sede amministrativa (cfr. all. n. 3 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), aveva evidenziato: “Al fine di recuperare il proprio credito, il sottoscritto ricorreva al Tribunale Civile di ### - #### per l'ottenimento di un ### come da documentazione che si allega al presente ricorso”. Ha altresì documentato (cfr. all. n. 4: delibera n. 187983 del 5.04.2018) che il ricorso amministrativo era stato rigettato in quanto “Dal modello ### si legge che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni ### in data ###, pertanto la causa della cessazione dell'attività lavorativa non è valida per il trattamento di disoccupazione ### e non è competenza dell'### la eventuale modifica del modello UNILAV”. 
A tale ultimo riguardo, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che non potesse assumere rilievo il modello ### trasmesso dal datore di lavoro contenente diversa denominazione del codice delle dimissioni, trattandosi di mera comunicazione amministrativa datoriale oltretutto successiva alla comunicazione di recesso del lavoratore.  ### ha poi ulteriormente documentato (cfr. produzione del 27 maggio 2024) che il datore di lavoro non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2018, divenuto esecutivo in data 19 maggio 2018. 
Il lavoratore ha dunque ampiamente dimostrato l'inadempimento datoriale, consistito nel mancato pagamento di oltre due mensilità e senz'altro idoneo a integrare giusta causa di dimissioni.  3. ### va pertanto rigettato. 
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta e da distrarsi ex art. 93 cpc, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte di Appello definitivamente pronunciando: Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 3.500,00, oltre, da distrarsi ex art. 93 cpc.   Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### all'esito dell'udienza del 27.06.2024.  ### est.   dott.ssa ### n. 760/2022

causa n. 760/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maltese Elvira

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 961/2023 del 22-05-2023

... dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE ### Con il primo motivo di appello l'appellante principale censura la statuizione con la quale il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellato per i danni da infiltrazione all'interno del proprio immobile posto al primo piano. Osserva l'appellante che il Tribunale ha disatteso la propria eccezione di prescrizione dall'azione risarcitoria che invece andava accolta dato il carattere istantaneo dell'illecito con effetti permanenti. Aggiunge che era stato proprio l'attore a prospettare come prescritta l'azione con la propria lettera , versata in atti, dell'11 settembre 2007 ove aveva fatto risalire all'anno 2000 la comparsa dei danni da (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### La Corte d'### di ### - ### - composta da: 1) Dott. ### 2) Dott. Nicolò Crascì Consigliere 3) Avv. ### ausiliario rel. ed est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1763/2021 R.g.a.c. 
TRA ### nato ad ### il ###, c.f: ####, rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti -appellante
CONTRO ### nato il ### in Valverde, c.f: ###, rappresentato e difeso dall''Avv. ### per procura in atti -appellato ^^^^^ All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 ottobre 2022 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 1.9.2016 ### citava davanti al Tribunale di ### il fratello, ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni:1) condannare ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di €. 44 726,97. oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, come da premessa; 2)condannare ### a rimuovere tutti i propri beni riposti nella zona di cortile di pertinenza dell' appartamento sito al piano terraneo di ### via ### n, 9 in ### e di proprietà dell'odierno attore, nonché rimuovere i punti luce posti sulla parete esterna dello stesso appartamento, nonché di tutte le vettovaglie e beni posti nelle scale comuni e rimpianto ai antifurto; 3)ordinare a. ### di consegnare le chiavi all'odierno attore della terrazza e gli altri beni posti al servizio comune per destinazione costruttiva relativamente del detto immobile nonché del cancello di accesso al cortile comune vietando di porre la propria autovettura in modo stabile ed esclusivo al suo interno;4) condannare ### alle spese e compensi tutti del presente giudizio”. 
Le ragioni del contendere scaturivano da un precedente giudizio di divisione ereditaria conclusosi con la sentenza passata in giudicato della Corte di ### di ### 38/2012 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di ### n. 4436/2006 con la quale era stata disposta la divisione, in parti uguali tra ### e ### dei beni caduti in successione ereditaria a seguito della morte dei loro genitori, ### e ### e del fratello ### deceduto quest'ultimo il ###.La sentenza di divisione aveva assegnato a ### la piena proprietà dell'appartamento al piano secondo dello stabile sito in #### n. 9, e dello stacco di terreno sito in ### foglio 9, particella 637e a ### la piena proprietà degli appartamenti al piano terra e primo dello stabile di ### n. 9, mente restavano in comunione la terrazza e gli altri beni posti al servizio comune per destinazione costruttiva . Deduceva l'attore di avere conseguito il possesso del citato immobile sito a piano terra soltanto in data ### a seguito di rilascio forzoso in quanto il fratello ### dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione si era opposto al suo rilascio ; che per il mancato utilizzo di detto immobile aveva subito un danno da mancato reddito quantificato in € 15.000,00 oltre a domandare l'indennizzo di € 18.000,00 per il peggioramento delle sue condizioni interne a causa dell'incuria e per l'assente attività manutentiva del convenuto che ne aveva il possesso esclusivo; deduceva altresì che il proprio immobile posto al primo piano aveva subito danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà del convenuto e ne domandava il risarcimento commisurato al costo di riparazione stimato in €. 3.440,00. Deduceva altresì che il convenuto utilizzava e deteneva in modo esclusivo, impedendogli l'accesso, alla terrazza e al sottotetto di detto fabbricato, che erano rimasti in comune e si era appropriato anche del cortile comune che utilizzava per parcheggiare le proprie autovetture dopo avere cambiato la serratura di detti spazi comuni senza consegnagli una copia delle chiavi..Lamentava inoltre che il convenuto occupava con rottami di ogni genere l'area di pertinenza esclusiva del proprio immobile posto al piano terreno e che aveva realizzato senza il proprio consenso alcune opere nella scala interna ( creato nuovi punti luce, posizionato l'allarme) oltre ad occupare parte dell'androne e le scale con oggetti ingombranti ( scatoloni) . Infine domandava il rimborso delle spese che aveva anticipato per la quota parte a carico del convenuto pari ad € 8.286,97 per la presentazione della denuncia di successione al fratello e ai genitori, per spese di accatastamento e per la registrazione della sentenza di divisione..   Per questi fatti illustrati l'attore aveva agito in giudizio. 
Si costituiva ### contestando tutte le domande. 
Replicava che non era vero di avere avuto prima del rilascio forzato il possesso esclusivo dell'immobile al piano terra in quanto detto immobile era stato prima l'abitazione dei propri genitori e successivamente quella del fratello ### deceduto ; che soltanto in data 20 maggio 2014 l'attore aveva manifestato la volontà di disporre in via esclusiva di detto immobile; che l'appartenenza di detto bene era sub iudice per effetto di un altro giudizio pendente presso il Tribunale di ### iscritto al 1348/2012, promosso da ### che aveva agito nei loro confronti rivendicando di essere erede di ### che fino alla data dell'azione di rilascio proposta dall'attore aveva avuto il compossesso dell'immobile al piano terra, indi era legittimato alla co-detenzione. E comunque dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'### Di Guardo nell'altro giudizio pendente tra le stesse parti ed iscritto al RG al n 989/2010 l'immobile in questione era stato ritenuto inabitabile e come tale privo di fruttificazione, inoltre dalla medesima ctu risultava che l'immobile dopo la morte del fratello ### era rimasto disabitato ed inutilizzato e che per renderlo abitabile dati i gravi problemi strutturali ed infiltrativi riscontrati necessitavano opere quantificate dal medesimo ausiliario in € 107,148,09. Aggiungeva che la domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti dall'attore per il deterioramento del piano terra era altresì infondata in quanto il fratello nella qualità di compossessore avrebbe potuto effettuare gli interventi pretesi mentre se ne era totalmente disinteressato: In ordine alla domanda attorea di risarcimento dei danni all'appartamento al primo piano eccepiva preliminarmente la prescrizione dell' azione ex art 2947 c.c. trattandosi di un evento riconducibile all'anno 2000 ( lettera di ### datata 11/09/2007); in subordine eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e quella attiva dell'attore dal momento che all'epoca dei danni ( anno 2000) né egli né il fratello ### erano proprietari esclusivi delle unità immobiliari coinvolte in quanto entrambi contitolari dei suddetti beni indivisi rientranti nella comunione ereditaria ; nel merito contestava la fondatezza della pretesa perché non provata. Contestava anche il diritto dell'attore al rimborso pro quota delle spese di successione in quanto inutili atteso che il titolo attributivo della proprietà dei beni loro ereditati discendeva dalla sentenza di divisione emessa dal Tribunale. Conseguentemente i costi sostenuti ( costi pratica amministrativa, disbrigo pratiche per l'accatastamento dei cespiti ereditari) dovevano rimanere a carico dell'attore. Precisava inoltre come non dovuti gli importi richiesti dall'### delle ### e corrisposti dall'attore a titolo di interessi e sanzioni per la tardiva registrazione della sentenza di divisione in quanto in precedenza con la raccomandata del 7 febbraio 2011 aveva richiesto al condividente di corrispondere la propria quota del 50% (### 2.057,00) del costo di registrazione della sentenza che l''### delle ### aveva indicato in € 4.114,00 e non in quella maggiore chiesta in rimborso di € 6.039,60 e pagata dall'attore In ordine alle altre domande contestava la genericità dell'allegazione ( utilizzo esclusivo terrazzo e cortile) mentre gli altri fatti contestati ( ingombro scala, allarme e punti luce) rientravano tra gli obblighi di manutenzione ordinariae straordinaria ricadenti sui proprietari .   Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per essere risarcito dei danni al proprio appartamento posto al secondo piano e derivanti dalle infiltrazioni proveniente dal soprastante lastrico solare e dai ballatoi di coronamento in proprietà comune, per cui chiedeva disporsi CTU per accertare i lavori da eseguire per rimuoverne le cause; i danni per il ripristino interno del proprio appartamento; domandava altresì il rimborso delle spese sostenute per l'energia elettrica in dotazione delle parti comuni il cui contatore era a sé intestato a fare data dal 1 marzo 2010 al 31 ottobre 2016 per l'importo totale di ### 2.860,59 che l'attore si era rifiutato di versare nonostante richiesti. 
Domandava che l'adito Tribunale incaricasse il nominando ctu di determinare i costi di impermeabilizzazione del torrino scala, che era causa delle macchie di umidità presenti nella scala, e quelli di sistemazione del cortile interno all'edificio, in comune ai proprietari, che presentava condizioni di ammaloramento.   Per tutti questi fatti il convenuto così concludeva :”### e disattendere le domande attore perché infondate in fatto e in diritto e comunque, per le motivazioni di cui in premessa; In via riconvenzionale l)### al pagamento di tutte le somme necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni e quelle di risarcimento danni causati all'immobile di proprietà di ### 2) condannare ### al rimborso della quota partein millesimi ~delle somme corrisposte da ### per la somministrazione di energia elettrica alle parti comuni all'edificio;3) condannare ### ad effettuare i lavori di sistemazione del corpo scala e del cortile comune ed al pagamento della quota-parte in millesimi. Somme che si indicano ### 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa”. 
La causa istruita mediante l'assunzione delle prove orali e di ctu veniva decisa dal Tribunale con la sentenza n. 2415/2021 depositata il ### che dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto riguardanti la sistemazione della scala e del cortile comune dal momento che i provvedimenti richiesti inerivano la conservazione e l'amministrazione della cosa comune per cui avrebbero dovuti essere richiesti all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105 Comma IV cc e 737 cpc; ha dichiarato infondata la domanda attorea di risarcimento del danno per il ritardato rilascio del piano terra per carenza di prova ; ha accolto la domanda attore di risarcimento del danno per infiltrazioni al proprio appartamento posto al primo piano liquidata nella misura richiesta di € 3.784,00 ( iva inclusa) in difetto di contestazione del quantum domandato; ha condannato il convenuto al rimborso delle somme pagate dall'attore a titolo di imposta di successione ai genitori e al fratello ### nonchè quelle di registrazione della sentenza di divisione per un totale complessivo di € 8.286,97 oltre interessi dalla domanda al saldo; ha condannato il convenuto a permettere all'attore di accedere al cortile, alla terrazza ed al sottotetto trattandosi di beni rimasti in comunione ed ha ordinato a ### di consegnare copia delle chiavi all'attore per accedere ai suddetti luoghi e di astenersi dall'impedire al comproprietario di farne pari utilizzo ; ha condannato il convenuto a sgombrare l'area esterna di pertinenza dell'immobile sito al piano terra dai rottami riposti; ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto ed ha condannato ### a contribuire, in base ai millesimi di proprietà, alle spese di rifacimento e di impermeabilizzazione della terrazza stimati dal ctu in complessivi € 9.654,00 ; ha condannato l'attore al risarcimento dei danni interni registrati all'appartamento sito al secondo piano ammontanti complessivamente ad € 4.184,80 da suddividere in proporzione ai millesimi di proprietà ; ha condannato l'attore al rimborso delle spese di energia elettrica richieste da suddividere in conformità ai criteri dettati dalle tabelle millesimali, maggiorati degli interessi a fare data dal 19.2.2015; ha compensato tra le parti le spese processuali; ha rigettato le altre domande. 
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### con atto di citazione notificato il ###, per i motivi di seguito esposti. Si è costituito ### che ha resistito ai motivi di appello ed ha proposto appello incidentale per la riforma della statuizione di rigetto della propria domanda di indennizzo per i mancati guadagni ricavabili dall'immobile al piano terra.   La Corte, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 ottobre 2022, sulle conclusioni come precisate in atti ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### Con il primo motivo di appello l'appellante principale censura la statuizione con la quale il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellato per i danni da infiltrazione all'interno del proprio immobile posto al primo piano. 
Osserva l'appellante che il Tribunale ha disatteso la propria eccezione di prescrizione dall'azione risarcitoria che invece andava accolta dato il carattere istantaneo dell'illecito con effetti permanenti. Aggiunge che era stato proprio l'attore a prospettare come prescritta l'azione con la propria lettera , versata in atti, dell'11 settembre 2007 ove aveva fatto risalire all'anno 2000 la comparsa dei danni da infiltrazioni ### deduce l'appellante trattandosi di illecito istantaneo, il dies a quo del termine di decorrenza prescrizionale va individuato con riferimento al momento in cui il fatto si è manifestato per la prima volta (anno 2000) ed il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 2947 primo comma c.c. Di conseguenza, poiché la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta il 9 settembre 2016, il termine risulta abbondantemente spirato e la pretesa risarcitoria prescritta. 
Con il secondo motivo di gravame la parte censura la sentenza che ha rigettato la propria eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva rispettivamente dell'originario attore e convenuto in ordine alla domanda di indennizzo per i danni al primo piano dato che nell'anno 2000 epoca in cui il danno si è determinato le attuali parti in lite non erano ancora proprietari esclusivi degli immobili poi attribuiti loro con la sentenza di divisione pronunciata nel 2006 e cita a sostegno la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cass. n. 24146/2014; Cass sez un 2951/2016). 
Aggiunge che la suddetta domanda risarcitoria andava comunque disattesa in difetto di prova come impone l'art. 2697cc, a maggior ragione se come nel caso in esame la domanda era stata espressamente contestata ed era insufficiente la relazione tecnica di parte a dimostrare l'an oltre che il quantum debeatur. Peraltro la relazione tecnica risulta sottoscritta dal #### teste di parte attrice, per cui anche la sua testimonianza non andava valorizzata in quanto non attendibile. Infine censura la sentenza laddove si afferma come non contestati i presupposti del risarcimento del danno quando invece il principio di non contestazione può riguardare soltanto i fatti ma non anche il nesso di causalità tra condotta ed evento, né l'originario convenuto era tenuto a contestare la valutazione del consulente di parte che rappresenta argomento difensivo.   Con il terzo motivo di gravame la parte censura il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento di un importo superiore rispetto a quello dovuto per la registrazione della sentenza di divisione del Tribunale n 4436 /2006, che in origine ammontava complessivamente in € 4.114,00, non essendo egli tenuto a corrispondere gli oneri aggiuntivi irrogati dall'### delle ### a titolo di sanzione ed interessi per il tardivo pagamento, pari ad € 1.925,60, in quanto già con propria diffida del 7 febbraio 2011 aveva chiesto al fratello di versare la sua quota parte ( meta di ### 4.114,00) per pagare la registrazione della sentenza ed il Tribunale avrebbe pure errato nel porre a proprio carico esclusivo l'intera somma di € 6.039,60 versata dall'appellato che comunque andava suddivisa tra i due coeredi. 
Altra censura alla sentenza muove l'appellante in ordine alla statuizione che lo ha condannato a pagare per intero la somma di € 1.762,00 versata da ### ( di propria iniziativa) in data 1 aprile 2010 a titolo di imposte e tasse per la presentazione della dichiarazione di successione al fratello ###quando già era stata emessa la sentenza di primo grado di divisione; per cui non aveva titolo il fratello a richiedere in rimborso dette somme dato che i beni ereditari caduti in successione erano stati già divisi ed assegnati e la sentenza di divisione era stata tassata dall'### del Registro per l'effetto attributivo degli immobili ai singoli condividenti. 
Infine altra censura muove alla sentenza che lo ha condannato in via esclusiva al pagamento delle spese tecniche, per la predisposizione delle dichiarazioni di successione ai genitori e al fratello ### e di voltura catastale, sostenute da ### relativamente agli immobili allo stesso pervenuti in virtù della già richiamata sentenza di divisione quando invece andavano poste a suo carico esclusivo in quanto sostenute nel proprio interesse. 
Con il quarto motivo di gravame la parte censura la sentenza che lo ha condannato alla consegna al fratello delle chiavi del sottotetto sul presupposto errato che il predetto sottotetto costituiva una porzione rimasta comune quando invece la sentenza del Tribunale di ### n 4436/06 confermata dalla sentenza n 38 /2010 della Corte di ### di ### passata in giudicato, ha riconosciuto il sottotetto “pertinenza dell'appartamento sottostante in quanto, per le caratteristiche e dimensioni, svolge la sola ed esclusiva funzione di proteggere l' immobile (oggi di proprietà di ### dal caldo, dal freddo e dall'umidità”.  ### deduce l'appellante, il Tribunale non ha tenuto conto che in detta pronuncia il sottotetto non era menzionato tra i beni comuni e, in considerazione dell'efficacia preclusiva del giudicato posta dall'art. 2909 c.c, non era possibile decidere sul punto. 
Infine la parte deduce come errata la valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice che aveva ritenuto impedito all'odierno appellato l'accesso e l'utilizzo del cortile e della terrazza comune senza considerare che l'odierno appellato aveva riconosciuto come proprie due autovetture parcheggiate all'interno del cortile in periodi storici diversi e con ciò implicitamente ammesso di avere avuto l'accesso al predetto cortile oltre alla dichiarazione versata in atti di consegna delle chiavi del cancello carrabile a ### per il tramite del ctp ### sono state neppure valutate le prove testimoniali dalle quali era emerso che la terrazza era priva di serratura a chiave e, quindi, nella piena disponibilità anche del comproprietario ### &&& ### Con un unico motivo l'appellato censura la statuizione di rigetto della propria domanda di risarcimento dell'importo di € 15.000,00 richiesto a ristoro del mancato reddito che avrebbe potuto ricavare dalla locazione a terzi dell' immobile posto al piano terra nel periodo ricompreso dall'l'11.7.2012 (data di passaggio in giudicato della sentenza di divisione della Corte di ### al 29.1.2015( data del rilascio forzato). In particolare la parte censura la motivazione del primo giudice che ha erroneamente ritenuto che l'odierno appellante incidentale “non aveva infatti provato che, nel lasso di tempo in questione, il fratello avesse posseduto l'appartamento al piano terra in via esclusiva, inibendone il godimento agli altri contitolari”. 
Osserva in contrario la parte che dalla documentazione prodotta nel grado precedente ed in particolare con l'ordinanza ex art 702 ter cp.c del 27.8.2013 il Tribunale aveva statuito che ### deteneva illegittimamente l'immobile posto al piano terra e per questo ne ha ordinato il rilascio immediato, solo a seguito di procedura forzata eseguito nella persistente resistenza dell'appellante principale. 
Aggiunge l'appellante incidentale che il predetto immobile destinato a civile abitazione se fosse stato nella propria disponibilità sarebbe stato utilizzato per le esigenze proprie e dei propri familiari oppure locato a terzi; comunque trattasi di indennizzo dovuto per un danno è in re ipsa.  &&& Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/passiva all'azione di risarcimento del danno verificatosi nell'appartamento dell'appellato posto al primo piano, che è infondata. 
Ed infatti sebbene all'epoca della comparsa dei primi effetti dannosi ( anno 2000) il richiedente il risarcimento ricopriva la veste di comproprietario indiviso del bene ereditario ciò non gli impediva di agire; in seguito, quando era divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento (per effetto della divisione)l'inerzia nelle riparazioni dell'altro bene ereditario in comunione (appartamento al secondo piano) ma nel possesso esclusivo dell'altro coerede gli aveva arrecato un pregiudizio personale in termini di riduzione del valore anche della sua proprietà dell'epoca. Pertanto l'eccezione va respinta e la statuizione sul punto resta confermata non avendo l'appellante principale contestato né che in sede divisionale nella formazione delle quote si era tenuto conto del minore valore dell'immobile a causa dei danni ; né ha contestato il quantum del risarcimento liquidato a ### chein astratto poteva competergli in quota parte qualora l'odierno appellante avesse anche dimostrato che i danni richiesti in giudizio dall' attore dopo l'assegnazione esclusiva del bene in sede divisionaleavevano la medesima consistenza di quelli iniziali comparsi nel 2000. Mentre nella fattispecie volge in senso contrario la lettera racc. in atti datata 11.9.2007 con la quale ### ha sollecitato il fratello ### ad eliminare la causa delle infiltrazioni che si erano aggravate e che si erano estese “ anche alla parete divisoria tra i due bagni”, intaccando superfici quindi diverse da quelle colpite dalle infiltrazioni nell''anno 2000 . 
E' infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria non rientrando l'illecito all'esame tra quelli istantanei ad effetti permanenti. Ed infatti non è equivalente la permanenza degli effetti dannosi con la permanenza dell'illecito dato il principio pacifico secondo cui è permanente l'illecito che si protrae nel tempo a causa del protrarsi dell'attività lesiva del soggetto agente, mentre è istantaneo l'illecito che unico actu perficitur, cioè che si esaurisce in una condotta unitaria (sia in senso logico che cronologico), indipendentemente dalla diacronia dei relativi effetti (cfr. Cass. 9711/13). La S. C. ha costantemente affermato che “l'istantaneità o la permanenza dell'illecito extracontrattuale va accertato con riferimento non già al permanere del danno, bensì al rapporto eziologico tra questo e il comportamento “contra ius” dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa (Cass n. 24528/2007). Pertanto nel caso all'esame la circostanza che il danno da infiltrazioni all'interno dell'appartamento di proprietà dell'appellato ha fatto comparsa nell'anno 2000 ed ha continuato a perpetuarsi negli anni successivi producendo ulteriori effetti dannosi, senza che l'avente l'obbligo alla riparazione perchè custode e detentore dell'immobile responsabile sia intervenuto per fare cessare la causa del danno esclude, che l'azione risarcitoria si sia prescritta .   Al riguardo si riporta la massima della S.C. pronunciata in un caso sovrapponibile a quello in esame ove si è affermato ” ### si lamenti un danno a un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo e il risarcimento, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originatisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti. Ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo, mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni de die in diem, e cioè a mano a mano che essi si verificano. In sostanza, ravvisato un comportamento illecito permanente del responsabile, va riconosciuto un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che, in assenza di atti interruttivi, in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Nella specie, ha osservato la ### corte, la qualificazione dell'illecito come a carattere permanente, operata dalla stessa Corte d'appello, avrebbe dovuto portare alla conclusione che, giacché in tal caso i danni si determinano momento per momento, l'azione risarcitoria poteva essere fatta valere in ogni istante, con l'inevitabile effetto sulla decorrenza del termine di prescrizione di cinque anni)” (Cass n. 2623/2021). 
Infondata è anche la censura riguardante la mancata prova dei danni all'appartamento dell'odierno appellato posto al primo piano. Ed infatti con la seconda memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc ### ha prodotto in funzione di prova della domanda risarcitoria alcune fotografie che ritraevano l'appartamento posto al secondo piano in condizioni di degrado. Ebbene le fotografie citate non sono state né contestate o disconosciute come riferibili all'immobile oggetto di domanda né l'appellato ha contestato che lo stato di degrado rappresentato nelle fotografie era riconducibile sotto il profilo causale alle perdite provenienti dal proprio appartamento soprastante. Ciò detto, a parere di questo Collegio, si rinviene agli atti un elemento decisivo che rende infondata la censura e risiede nel contenuto della lett. racc.datata 19.9.2007che l'odierno appellante ha inviato al fratello ### in riscontro alla precedente lettera di quest'ultimo datata 11.7.2007( sopra citata), ove ### riconosce tanto le infiltrazioni lamentate dal fratello che la causa di origine all'interno del proprio appartamento e concorda sull'opportunità di eliminare la causa del danno dichiarando testualmente “ Mi rendo disponibile ad effettuare in concorso di spese le riparazioni necessarie per eleminare quanto lamentato” Infine è infondata anche l'altra censura in quanto, rimaste pacifiche, per quanto sopra esposto, la causa e la provenienza delle infiltrazioni , l'ammontare del danno richiesto dall'attore, commisurato al costo di ripristino, andava specificatamente contestato nel quantum mentre nulla ha obiettato in tal senso contrario l'odierno appellante principale. 
Infine per completezza va aggiunto che la testimonianza del geometra ### che è stata valorizzata dal primo giudice per condannare l'appellante principale al risarcimento del danno oltre ad essere valida ed utilizzabile al pari delle altre, poiché diversamente a quanto deduce l'appellante detto teste poteva essere chiamato a testimoniare non essendo d'ostacolo l' avere ricoperto in precedenza e in altro giudizio la funzione di ctp nell'interesse dell'odierno appellato, comunque per le ragioni sopra indicate non è l'unica prova esistente agli atti che consente di confermare la statuizione di condanna dell'odierno appellante principale per i danni arrecati all'appartamento posto al primo piano di proprietà dell'odierno appellatoappellante incidentale. 
Il terzo motivo di gravame è fondato nei limiti che seguono. 
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui era superfluo presentare la dichiarazione di successione ai genitori e al fratello defunto, danti causa dell'asse ereditario stimato dal ctu in complessivi € 273.570,00 ed oggetto della divisione giudiziale.. 
Ed infatti è principio generale che l'imposta di registro sugli atti giudiziari e l'imposta di successione hanno presupposti diversi: l'imposta di registro conseguente alla sentenza ha come presupposto l'atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia, mentre l'imposta di successione ha la funzione di colpire il trasferimento di ricchezza a titolo derivativo in capo all'erede, sicché la concorrenza delle due imposte che peraltro è solo eventuale potendo non ricorrete la scelta della divisione dei beni ereditari non comporta una sovrapposizione dell'imposizione. 
In ogni caso la diversità tra le due imposte a riprova della loro diversità di funzione oltre a risiedere nelle diverse aliquote applicate, che variano in ragione del grado di parentela,( nel nostro caso l'aliquota dell'imposta di successione per i germani è quella del 6% sul valore eccedente la franchigia, mentre quella per la registrazione della sentenza di divisione oltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa è quella dell'1%, eccetto per il conguaglio che sconta l'imposta prevista per i trasferimenti), trova spiegazione nell'art 34 del TUR che indica come calcolare l'imposta di registro sulla sentenza di divisione e prende in considerazione il valore della massa comune corrispondente al valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto ( € 273.570,00) determinato a norma dell'imposta di successione disciplinata dall'art. 8 .del D.lgs. n. 346/1990; a dimostrazione della necessità della dichiarazione di successione quale adempimento ineludibile per succedere nella titolarità dei beni ereditari che possono solo eventualmente essere suddivisi tra i coeredi. 
Poi è infondata la deduzione dell'appellante secondo cui non è tenuto a rimborsare al fratello le somme versate a titolo di sanzioni ed interessi per la tardiva registrazione della sentenza di divisione dal momento che per l'omessa registrazione della sentenza di divisione n. 4436 /2006 l'### delle ### con nota del 4.11.2009 aveva notificato all'odierno appellante principale la richiesta di pagamento all'epoca ammontate ad € 4.114,00 ed essendo per legge detto obbligo solidale ( art 57 del DPR n. 131/1986) quest'ultimo avrebbe dovuto/potuto procedere a tale data al pagamento ( Cass. n.2864/2017) onde evitare a sé ed al fratello l'irrogazione delle sanzioni senza attendere la data 7.2.2011 per sollecitare il coerede a versagli la metà dell' importo di € .4.14,00 che già a tale data non era più sufficiente per la registrazione della sentenza a causa delle sanzioni ed interessi frattanto maturati. 
Per quanto esposto anche le spese tecniche documentate in atti per la predisposizione della dichiarazione di successione (fatture ### di € 2.302,56 e di € 998,40) sono dovute, comprese le spese di accatastamento dei beni divisi ammontanti complessivamente ad € 221,32, in quanto disposte nell'interesse comune degli eredicondividenti. Ciò detto l'importo complessivo richiesto dall'originario attore in € 8.286,97 per esborsi anticipati a carico del fratello non trova completo riscontro di spesa nella produzione documentale agli atti del giudizio ove risultano documentate spese per complessivi € 11.323,89 ( € 6.039,61 per spese e sanzioni per la registrazione della sentenza di divisione, € 1.762,00 per la dichiarazione di successione a ### € 3.300,96 per le n. 2 fatture del geometra ### per spese tecniche e per la dichiarazione di successione ai genitori e al fratello , € 21,32 per volture catastali); sicchè l'importo dovuto dall'odierno appellante principale va rideterminato in € 5.661,95, pari alla metà della somma sopra indicata, maggiorato degli interessi dall'8.9. 2016 al soddisfo, come previsto nella sentenza del Tribunale (non impugnata sul punto). 
Il quarto motivo di appello è infondato. 
Occorre premettere che non risultano prodotti agli atti del giudizio né la sentenza di divisione emessa dal Tribunale nè quella di conferma pronunciata dalla Corte di ### e non risulta che l'odierno appellante nel grado precedente abbia contestato la deduzione avversaria che il sottotetto rientrava tra le parti comuni tanto che il primo giudice ha statuito come fosse pacifico che il sottotetto , unitamente alla terrazza ed al cortile, rientrasse tra le parti dell'edificio rimaste in comune dopo la divisione. Si aggiunga che dalla consulenza tecnica depositata ed espletata nell'ambito del giudizio iscritto al Tribunale di ### al n. 989/2010/ r.g , vertente tra le medesime parti ed avente ad oggetto i medesimi immobili risulta che “Le parti condominiali dell'edificio sono il vano scala, la terrazza di copertura ed alcune aree esterne. Inoltre è presente un locale sottotetto in uso a ### che verbalmente ha riferito di esserne proprietario (foto 38). Questo locale non è menzionato esplicitamente nella sentenza delia causa n.738/2002 che stabilisce la suddivisione della massa ereditaria delle partì per cui In mancanza di documentazione chiara sulla proprietà si può presupporre appartenga ai beni comuni. La citata sentenza, infatti, esplicita che "restano in comunione la terrazza e gli altri beni posti al servizio comune per destinazione costruttiva" (cfr. pag.17 sentenza causa n.738/2002). Tuttavia detto locale, è in possesso a ### che lo occupa con beni e attrezzature di sua proprietà”. 
Pertanto la deduzione dell'appellante principale che la sentenza di divisione avrebbe assegnato il sottotetto al servizio del proprio appartamento al secondo piano “come pertinenza” non trova riscontro negli atti e di conseguenza la censura va rigettata anche alla luce del principio che nel giudizio di appello volto al controllo della decisione impugnata («revisio prioris instantiae») l'appellante ha sempre la veste di attore, a prescindere dalla posizione assunta nel pregresso grado, con il conseguente onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, anche se relativi a documenti prodotti dalla controparte in prima istanza e non più presenti nel fascicolo del gravame ( Cass. n. 40606/2021; Cass n. 24146/2014). 
Infine va detto che la censura relativa alla condanna volta a consentire l'accesso alla terrazza al fratello con la consegna della chiave è infondata non soltanto per le ragioni indicate dal primo giudice che si condividono ma anche perché la dichiarazione testimoniale di ### escusso all'udienza del 22.3.2019 che ha dichiarato ( di essersi recato tra il 1998-1999 nella terrazza per montare il montacarichi per trasportare i materiali necessari per eseguire i lavori edili nell'abitazione di ### di“ essere salito tante volte nella terrazza e ho trovato sempre la porta aperta; esiste sulla porta una serratura, ma tutte le volte che sono salito in terrazza non l'ho mai trovata chiusa a chiave, ma sempre liberamente accessibile” non dimostra né che l'accesso alla terrazza era sempre libero anche quando l'appellante principale non aveva la necessità di tenere aperta la porta per eseguire i lavori né che ### disponesse di una copia della chiave per accedere alla terrazza prima e/o dopo detti lavori eseguiti nel 1998-1999. 
Per quanto riguarda l'ordine di consegna della chiave per accedere al cortile va detto che dalle dichiarazioni in atti risulta che in data ### il geometra ### , incaricato da ### a sovrintendere i lavori condominiali, ha ricevuto in consegna dalle mani del difensore dell'odierno appellante principale le chiavi del cancello carrabile ma detta dichiarazione non esclude che successivamente la serratura sia stata cambiata come ha dedotto l'originario attore nel corso del giudizio precedente.   Per tutte queste ragioni anche le suddette censure vanno rigettate e l'appello principale è accolto nei limiti suddetti. 
Il motivo dell'appello incidentale è infondato. 
Ed infatti sebbene la motivazione del Tribunale non è condivisibile, comunque la richiesta di risarcimento del danno emergente va rigettata in quanto anche a ritenere che in caso di occupazione ### senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è ‘in re ipsa', discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, così come suggerisce il più recente orientamento espressa della S.C. in materia , in ogni caso la perdita è risarcibile qualora ricorre “ la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo” ( Cass sez unite n. ###/2022). Nella fattispecie già nel grado precedente l'odierno appellante principale ha escluso che l'immobile in questione per ragioni strutturali e di salubrità complessiva potesse essere utilizzato e nel contrastare la fondatezza della domanda ha richiamato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio 989/2010 , prodotta in atti, ove il CTU nel descrivere l'avanzato stato di degrado strutturale dell'immobile destinato a civile abitazione( infiltrazioni diffuse, impianti non a norma, mancanza di servizi, infissi privi di tenuta) lo ha valutato inabitabile e pertanto inidoneo tanto all'uso diretto che a quello indiretto. Si aggiunga che l'odierno appellante incidentale non ha prodotto nulla in giudizio per provare il valore locativo dell'immobile né ha chiesto che venisse accertato che in difformità alle risultanze della citata ctu l'immobile poteva invece essere utilizzato secondo la propria destinazione ( civile abitazione) o che residuava un valore locativo sia pur minimo, sicchè anche sotto tale profilo probatorio la domanda va rigettata, rimasto disancorato da ogni dimostrazione l'ammontare del risarcimento richiesto in € 15.000,00. Ciò preclude anche in astratto il ricorso alla liquidazione equitativa, che di norma è parametrata al canone locativo di mercato, di cui si ignora nella specie l'entità anche solo approssimativa.  &&& La riforma della sentenza impone di norma una nuova regolamentazione delle spese processuali che tiene conto dell'esito complessivo del giudizio. Nella fattispecie le spese del grado precedente sono state interamente compensate fra le parti e nel presente grado di giudizio l'appellato non ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese processuali. Sebbene quest'ultimo è risultato soccombente sul motivo oggetto dell'appello incidentale ha tuttavia dovuto resistere ai motivi di gravame dell'appello principale rivelatisi prevalentemente infondati. Per cui a parere di questo Collegio ricorrono i presupposti ed i giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in conseguenza della reciproca soccombenza. 
Deve altresì darsi atto che l'impugnazione incidentale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “### l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. 
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.  .  P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al 1763/2021 R.G.A.C., così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2415/2021 depositata il ### e per l'effetto; ridetermina la condanna posta a carico di ### di restituzione di somme in favore di ### che liquida in € 5.661,95, oltre interessi al tasso legale dall'8.9.2016 al soddisfo; rigetta l'appello incidentale proposto da ### compensa interamente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.  conferma le restanti statuizioni; dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte in data 15 maggio 2023.  ##### 

causa n. 1763/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Centaro Roberto Maria, Maria Angela Galioto

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