testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, ### civile, composta dai ###: Dott. ### rel. Dott. #### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 869/###.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2024 d a ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### c o n t r o ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1317/2019 pubblicata in data 07 maggio 2019.
R. Gen. N. 869/2019 OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) CODICE: ###'appellante “### contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa, previe le più opportune declaratorie di legge e del caso, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Brescia, R.G. n. 13718/2015, n. 1327/2019, pronunciata dal dott. ### in data 3 maggio 2019, depositata in data 7 maggio 2019 e notificata in data 27 maggio 2019, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure nei confronti del #### come qui precisate e riportate: In via principale ### e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento del geom. ### per i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati e per l'effetto ### e/o ### la risoluzione del contratto d'opera concluso in data 21 aprile 2011 tra la signora ### e il geom. ### per fatto e colpa di quest'ultimo e per l'effetto ### il geom. ### alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte come accertato dal Tribunale, oltre interessi di legge, e ogni conseguente statuizione, oltre al risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti allegati da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 30.000,00 e/o della diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia, ciò per tutti i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati, il tutto oltre interessi per legge dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo. ### e dichiarare il difetto di rappresentanza in capo al geom. ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere eseguite da ### ma mai concordate né autorizzate dalla committente e conseguentemente ritenere la suddetta attività priva di qualsivoglia giuridico effetto nei confronti della signora ### Respingere le domande formulate dal ### per tutti i motivi esposti in atti e qui da intendersi integralmente richiamati.
In via subordinata Nel denegato e non creduto caso di accertato recesso, quantificare il valore delle prestazioni effettivamente eseguite dal geom. ### e regolarmente commissionate dalla signora ### In via ulteriormente subordinata Nel denegato e davvero non creduto caso di condanna al pagamento di somme a titolo di compensi, dichiarare inapplicabile il D.Lgs. 231/2002 in materia di interessi moratori.
In via istruttoria ### prova per interrogatorio formale delle parti e per testimoni con i testi sotto indicati dei seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali espressioni negative o valutative e premesso “vero che”: 1) La signora ### e ####.r.l. concludevano due contratti di appalto rispettivamente in data 06 Aprile 2012 e 15 Ottobre 2012 aventi ad oggetto l'ampliamento di fabbricato residenziale con realizzazione di nuova unità abitativa come da doc. 1 e doc. 10 di parte attrice che si rammostrano. 2) Nel mese di Marzo 2013 ### aveva eseguito in parte le opere pattuite. 3) In data 22 Marzo 2013 si teneva un incontro tra la committente, il signor ### il signor ### per ####.r.l. accompagnato dai tecnici della società geom. ##### e signor ### nonché il direttore lavori geom. ### 4) In occasione dell'incontro di cui al punto precedente le parti verificavano le opere previste nel contratto ancora da realizzare. Specifichi il teste, se a conoscenza, la tipologia delle opere che ####.r.l. doveva eseguire. 5) In occasione dell'incontro di cui al punto 3) l'impresa appaltatrice si impegnava a fornire alla committente la contabilità generale del totale delle opere appaltate. 6) Come previsto in occasione dell'incontro di cui al capitolo 3) la committente rimaneva in attesa di ricevere la contabilità generale delle opere che ### affermava di aver eseguito. 7) In occasione dell'incontro di cui al punto 3) ### D ### si obbligava a svolgere a proprie spese una serie di attività meglio individuate al doc. 14 di parte attrice che si rammostra e che si conferma integralmente. 8) Nel mese di Maggio 2013 ### contestava a ### D ### una serie di inadempimenti, vizi e difformità delle opere commissionate, come da doc. 3 che si rammostra. Descriva il teste, se a conoscenza, le opere ancora da eseguirsi da parte di ### nonché i vizi e le difformità di quelle già realizzate e divenute oggetto di contestazione da parte della signora ### 9) La signora ### rimaneva in attesa che ### eseguisse le attività che ella aveva richiesto al punto precedente. Dica il teste se ### è intervenuta per completare le opere nonché per sistemare quelle realizzate ma viziate e/o difformi rispetto a quanto previsto. 10) Nel mese di Settembre 2013 la signora ### riscontrava infiltrazioni di acqua sulla parete est dell'immobile e sul soffitto delle camere da letto. Dica il teste, se a conoscenza, i giorni in cui tali fenomeni sono stati riscontrati dalla signora ### 11) La signora ### contestava a ### D ### la presenza di infiltrazioni di cui al punto precedente. Specifichi il teste quando e con quali modalità la signora ### provvedeva a formulare tali contestazioni all'appaltatore. 12) In data 08 Ottobre 2013 si teneva un incontro presso l'abitazione della signora ### alla presenza di quest'ultima, del ### e dell'appaltatore. 13) In occasione dell'incontro di cui al punto precedente la signora ### formulava specifica contestazione delle opere ancora da terminarsi da parte di ### D ### come individuate al doc. 5 che si rammostra. 14) In occasione dell'incontro di cui al punto 12) la signora ### formulava specifica contestazione dei vizi e delle difformità delle opere eseguite da ### D ### come individuate al doc. 5 che si rammostra. 15) ### D ### si impegnava a eseguire le opere di cui al doc. 5 che si rammostra. 16) La signora ### rimaneva in attesa che ### D ### intervenisse per eseguire le opere di cui al doc. 5 che si rammostra. Dica il teste se l'appaltatore ha eseguito siffatte opere specificando in tal caso le date in cui è la ditta ### è intervenuta in loco e ha compiuto le attività. 17) Nel mese di Aprile 2013, la signora ### contestava al geom. ### l'inadempimento agli obblighi assunti con la conclusione del conferimento di incarico del 21 Aprile 2011 come da doc. 2 che si rammostra.
Descriva il teste, se a conoscenza, il contenuto delle lamentele rivolte dalla signora ### al geom. ### 18) In data 14 Novembre 2013 il #### faceva sottoscrivere al signor ### e alla signora ### dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla regolarizzazione delle opere eseguite presso l'immobile come da doc. 15 prodotto dal terzo chiamato.
Specifichi il teste il contenuto di tale dichiarazione indicando se e quando il geom. ### ha provveduto a depositare presso la ### di ### la documentazione volta a regolarizzare le opere realizzate. 19) La signora ### conferiva incarico all'### Fausti avente ad oggetto la realizzazione di opere professionali relative all'immobile sito in via ### della ### n. 22, Cologne ###. Dica il teste quando è stato conferito il predetto incarico, l'oggetto delle attività richieste dalla signora ### e di quelle in seguito svolte nell'interesse di quest'ultima nonché, se a conoscenza, le ragioni per le quali quest'ultima aveva deciso di revocare l'incarico al precedente professionista geom. ### 20) Nell'anno 2014 venivano organizzati alla presenza della signora ### dell'ing. Fausti e dei soggetti incaricati da ### incontri presso l'immobile oggetto del contratto di appalto. Indichi il teste il numero degli incontri, nonché i giorni in cui sono avvenuti e il contenuto di ciascuno dei predetti incontri. 21) In occasione degli incontri di cui al punto precedente la signora ### lamentava il mancato completamento da parte dell'appaltatore delle opere pattuite nonché la presenza di vizi e difformità delle opere eseguite.
Descriva il teste, se a conoscenza, il contenuto di ciascuna delle contestazioni sollevate dalla committente. 22) In occasione degli incontri di cui al punto 21) l'appaltatore ### D ### si impegnava ad eseguire le opere oggetto delle contestazioni sollevate dalla signora ### Dica il teste, se a conoscenza, ciascuna delle obbligazioni assunte da ### D ### 23) La signora ### rimaneva in attesa che ### eseguisse le opere promesse di cui al capitolo precedente. 24) Nel mese di Giugno 2014 la signora ### incaricava l'ing.
Fausti di formare relazione tecnica avente ad oggetto i vizi e le difformità delle opere eseguite da ### all'interno del bene immobile oggetto del contratto di appalto. 25) Nel mese di Agosto 2014 l'ing. Fausti redigeva relazione tecnica di cui al punto precedente come da doc. 7 che si rammostra. 26) La signora ### comunicava a ### i vizi e le difformità delle opere individuati nella relazione tecnica formata dall'ing. Fausti. Indichi il teste, se a conoscenza, in che momento temporale e con quali modalità la signora ### comunicava a ### le contestazioni in parola.
Si indicano come testi: 1) Il signor ### nato a ### il ###, C.F. ###, residente ###, ####, dal capitolo n. 1 al capitolo n. 18; 2) ###. ### nato a ### il ###, C.F. ###, con studio in via ### n. 44, Marcheno ### dal capitolo n. 18 al capitolo n. 26. Senza inversione alcuna dell'onere della prova si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati da controparte, con riserva di indicare ulteriori e diversi testi qualora informati sulle diverse circostanze.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Dell'appellato “In via principale e nel merito: respingere integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di I° grado del Tribunale di ### 1327/19, R.G. n. 13718/15, pronunciata dal G.U. Dr. ### in data ###, depositata in data ###; in via istruttoria: tenuto conto che il punto n. 4 del quesito conferito al C.T.U. rimetteva, ad avviso degli scriventi erroneamente, all'### Provezza anche la valutazione dell'esistenza e del fondamento delle asserite eccezioni ### d'inadempimento (cfr: “… se tenuto conto delle attività concordate nel disciplinare d'incarico, sia dovuto il distinto compenso preteso per le attività specificando: se si tratti di attività da ritenersi già ricomprese in quelle oggetto del disciplinare d'incarico; se si tratti di attività che sono attinte dagli doglianze di inadempimento….”) senza alcuna distinzione tra eccezioni tempestive ex adverso proposte in I° grado ed eccezioni nuove tardive ed inammissibili ex adverso proposte per la prima volta solo in atto di citazione d'appello. Il tutto senza tenere conto della tardività e della conseguente intervenuta decadenza dell'appellante nell'eccepire. ### che, inoltre, proponeva istanze istruttorie da dichiarare inammissibili in appello a seguito dell'intervenuta decadenza per mancata istanza in sede di precisazione delle conclusioni giudizio di I° grado; considerato, altresì, che l'appellato ha contestato ed eccepito la tardività ed inammissibilità di alcune delle predette eccezioni, in quanto nuove, tardività sulla quale l'On.le Corte adita è chiamata a pronunciarsi in punto di diritto, si chiede che in esito al predetto vaglio, il C.T.U. sia se del caso chiamato a chiarimenti, nel contradditorio delle parti, affinchè ridetermini il corrispettivo dovuto in favore dell'appellato tenendo conto della predetta novità e tardività; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga respinta l'eccezione di tardività e di inammissibilità stante la novità delle deduzioni/eccezioni svolte dalla sig.a ### per la prima volta solo in atto di citazione d'appello, si chiede che, in parziale riforma della sentenza, l'appellante sia condannata al pagamento della minore somma ritenuta di Giustizia; in ogni caso: l'appellato chiede dichiararsi/eccepisce la nullità dell'elaborato peritale essendo stata rimessa al C.T.U. la valutazione sulla fondatezza e tempestività delle tardive e nuove eccezioni d'inadempimento svolte per la prima volta solo in appello dall'appellante ### con ogni più ampia riserva, anche di diversamente dedurre, produrre, concludere e quant'altro consentito dal rito; con vittoria di spese ed anticipazioni/compenso ### di causa d'appello con distrazione in favore degli antistatari ### scriventi.”. ### 1. ### è stato chiamato in causa da ### nel procedimento in cui questa è stata convenuta dalla ####.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato e creazione di una nuova unità abitativa.
La convenuta ha evidenziato di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei predetti lavori; ha lamentato una serie di inadempimenti, elencati nell'atto di citazione, posti a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di restituzione delle somme già corrisposte e di risarcimento del danno; inoltre, ha rappresentato che il ### avrebbe approvato opere non autorizzate e con essa non concordate, chiedendo l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo allo stesso in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate dall'appaltatore, ma non autorizzate. ### ha evidenziato l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, avendo la convenuta già esercitato il diritto di recesso e, deducendo di avere svolto in modo diligente l'incarico, ha chiesto il pagamento di € 11.741,54 a titolo di saldo del compenso per attività non previste nel disciplinare d'incarico. 1.1. Il Tribunale, disposta CTU ed escussa prova testimoniale, ha condannato l'attrice ####.r.l. Unipersonale al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs.vo. 231/02 dalla data della domanda al saldo. 1.2. In relazione ai rapporti tra attrice e convenuta il Tribunale ha ritenuto che: dalla CTU è emerso che “alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera anche in funzione della vicinanza della limitrofa porzione immobiliare abitata” e che la previsione nel contratto di appalto circa la necessità dell'autorizzazione scritta delle varianti, avuto riguardo alla ratio dell'art. 1660 c.c., si riferisca a quelle non indispensabili; il pagamento degli importi corrisposti in relazione alle opere extracontratto necessarie non costituisca indebito; la realizzazione del tetto in legno lamellare anziché in laterocemento non costituisca variante necessaria; la prova testimoniale escussa riguardo all'autorizzazione verbalmente concessa sia inammissibile in quanto le parti nel contratto di appalto hanno previsto la preventiva autorizzazione per iscritto da parte della committente di eventuali nuovi prezzi e circa “la esecuzione, la modalità e le categorie di lavoro non contemplate nel presente computo”, prevedendo quindi la necessità di forma scritta ad substantiam; l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non), come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU), sia pari a € 197.018,89; tenuto conto che la convenuta risulta aver corrisposto acconti per la somma di € 186.500,00, che alla stessa non possono essere addebitati i maggiori costi per la realizzazione del tetto in legno lamellare (pari a € 2.500,00), la società attrice ### D ### risulta creditrice nei confronti della convenuta dell'importo residuo di € 8.018,89 (€ 197.018,89 - € 186.500,00 - € 2.500,00 = € 8.018,89); la contestazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori non possa costituire legittima eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto attraverso l'espletata CTU si è accertato che le opere sono state completate; la penale da ritardo di € 50,00 al giorno pattuita nel solo contratto di appalto del 06 aprile 2012 risulti dovuta per ventuno giorni, accertando un credito a tale titolo in favore della ### di € 9.600,00; l'esistenza di vizi, accertati dal ### ma minimi e facilmente emendabili con costi contenuti rispetto al valore complessivo delle opere, non possa costituire giustificazione dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e del mancato pagamento del saldo; non sia stato provato il preciso momento della consegna dell'opera (benché ultimata e nella disponibilità della committente) al fine di contrastare le eccezioni di prescrizione e decadenza in ordine alle domande di eliminazione o di pagamento delle somme dovute per l'eliminazione stessa ed alla domanda risarcitoria, quest'ultima anche indimostrata.
Pertanto, il Tribunale, operata la compensazione dei reciproci crediti come accertati, ha condannato la società attrice al pagamento in favore della convenuta di € 578,36, oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese del giudizio. 1.3. In relazione ai rapporti tra ### ed il terzo chiamato ### il Tribunale ha ritenuto che: alla luce delle considerazioni svolte in punto di autorizzazione alle varianti necessarie via sia una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza in capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto necessarie eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza, essendo la committente tenuta al loro pagamento in favore dell'appaltatore in forza dell'art. 1460 c.c. e non in relazione all'autorizzazione prestata dal direttore dei lavori; la variante non necessaria relativa al tetto è stata esclusa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore e quindi l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al ### non rivesta alcuna utilità; il contratto di prestazione professionale non si sia risolto di diritto in quanto l'inadempimento contestato con diffida dell'8 novembre 2013 (mancata presentazione delle varianti postume) è dipeso dall'appaltatore e la presenza del direttore dei lavori ad un sopralluogo dopo la diffida ad adempiere comporta comunque la rinuncia all'effetto risolutivo; la committente abbia comunque manifestato, con missiva del 3 luglio 2014, l'intento di porre fine al rapporto e di esercitare la facoltà di recesso ex art. 2237 c.c.; al professionista competa il compenso in relazione alle attività espletate ai sensi degli artt. 2237 e 1458 c.c.; dal compenso omnicomprensivo previsto nel disciplinare d'incarico vadano detratte le opere non eseguite per ammissione dello stesso ### (“liquidazione lavori e controllo contabilità”, “pratica completa di accatastamento”, “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”) e quelle pagate dall'appaltatore (“liquidazione lavori e controllo contabilità”).
Il Tribunale ha, poi, escluso la fondatezza della domanda risarcitoria; in particolare: ha escluso che il professionista abbia agito in conflitto d'interessi nell'avere pattuito con l'appaltatore un compenso per la contabilità dell'opera, essendo prevista nel contratto di appalto la clausola per cui la spesa per la contabilità è a carico dell'appaltatore e l'importo percepito (€ 4.000,00 pari a meno del 3% rispetto al valore globale iniziale del contratto di appalto) documenta che alcun vantaggio è stato conseguito dall'incremento di valore dell'opera per l'esecuzione delle varianti inserite; ha escluso l'inadempimento in ordine alla redazione dei capitolati ed ai consuntivi (in quanto vagliati dal professionista che vi ha apposto il proprio timbro); ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile in relazione alle varianti necessarie (poste a carico della committente ex art. 1660 c.c.) e non necessarie (escluse da quanto dovuto all'appaltatore); ha ritenuto generica la contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ### non essendovi allegazione delle circostanze di fatto che integrano l'inadempimento; ha ritenuto che l'accusa di inerzia sia smentita dall'effettuazione di un sopralluogo per l'accertamento dei vizi lamentati dalla committente, sebbene non si tratti di vizi addebitabili al direttore dei lavori in base a quanto accertato dal ### In ordine all'importo spettante al ### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c. ha ritenuto che esso sia desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, rendendo altresì ciò superfluo l'espletamento di CTU sul punto; tale documento <<costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista>>.
Il Tribunale ha poi ritenuto tardiva, in quanto effettuata solo in comparsa conclusionale, la contestazione circa lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011, pure elencate nel citato doc. 26.
Pertanto, ha accertato che il ### ha diritto <<a un compenso complessivo pari a € 27.515,00 (€ 15.220,00 per le opere eseguite di cui al disciplinare del 2011 + € 12.295,00 per le opere extra). Dalla somma così determinata va sottratto quanto già versato da ### (€ 15.073,46 + € 500,00 + € 200,00 = 15.773,46) e la stessa va condanna al pagamento della somma residua pari a € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo, come richiesto>>.
Ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno e di cancellazione formulata in relazione alla gravità ed offensività di alcune affermazioni contenute nella comparsa di risposta, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### sulla scorta di cinque motivi. 3. Si è costituito in giudizio ### chiedendo il rigetto del gravame. 4. All'udienza del 7 luglio 2023, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria, emettendo la seguente ordinanza: << ### è stato chiamato in causa da ### nella causa in cui questa è stata convenuta dalla ####.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato e creazione di una nuova unità abitativa.
Premesso che la convenuta ha evidenziato di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei predetti lavori ha lamentato una serie di inadempimenti, elencati nell'atto di citazione posti a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di restituzione delle somme già corrisposte e di risarcimento del danno; inoltre ha rappresentato che il ### avrebbe approvato opere non autorizzate e con essa concordate chiedendo l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo allo stesso in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate dall'appaltatore ma non autorizzate; che ### ha evidenziato la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto avendo la convenuta già esercitato il diritto di recesso e deducendo di avere svolto in modo diligente l'incarico ha chiesto il pagamento di € 11.741,54 a titolo di saldo del compenso previsto nel disciplinare d'incarico; che il Tribunale ha condannato l'attrice ### D ### al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo; che, per quel che qui rileva, il Tribunale dopo avere accertato in relazione ai rapporti tra attrice e convenuta che <<alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera>> mentre <<la realizzazione del tetto in legno lamellare anziché in laterocemento non costituisca variante necessaria>> e non vi sia prova della preventiva autorizzazione per iscritto da parte della committente prevista in contratto; l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non) come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU)>> sia pari a € 197.018,89 a fronte dell'approvazione di computi metrici a consuntivo da parte del direttore lavori per € 246.157,51 (IVA esclusa) e di pagamenti già eseguiti per € 186.500,00; rilevato che, in relazione ai rapporti tra ### e ### il Tribunale ha ritenuto che: alla luce delle considerazioni svolte in punto di autorizzazione alle varianti necessarie via sia una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza il capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto necessarie eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza, essendo la committente tenuta al loro pagamento in favore dell'appaltatore in forza dell'art. 1460 cod.civ. e non in relazione all'autorizzazione prestata dal direttore dei lavori; la variante non necessaria relativa al tetto è stata esclusa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore e quindi l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al ### non riveste alcuna utilità; il contratto di prestazione professionale non si sia risolto di diritto in quanto l'inadempimento contestato con diffida dell'08 novembre 2013 (mancata presentazione delle varianti postume) è dipeso dall'appaltatore e la presenza del direttore dei lavori ad un sopralluogo dopo la diffida ad adempiere comporta comunque la rinuncia all'effetto risolutivo; la committente abbia comunque manifestato con missiva del 03 luglio 2014 l'intento di porre fine al rapporto e di esercitare la facoltà di recesso ex art. 2237 cod.civ.; al professionista competa il compenso in relazione alle attività espletate ai sensi dell'art. 2237 cod.civ e 1458 cc e dal compenso onnicomprensivo previsto nel disciplinare d'incarico vadano detratte le opere non eseguite per ammissione dello stesso ### (“liquidazione lavori e controllo contabilità”, della “pratica completa di accatastamento”, della “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”) e quelle pagate dall'appaltatore (“liquidazione lavori e controllo contabilità”); sia infondata la domanda risarcitoria proposta dalla ### in quanto è escluso che il professionista abbia agito in conflitto di interessi; non vi sia inadempimento in ordine alla redazione dei capitolati e dei consuntivi; non vi sia un danno risarcibile in relazione alle varianti necessarie (poste a carico della committente ex art. 1660 cod.civ.) e non necessarie (escluse da quanto dovuto all'appaltatore); sia generica la contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ### non essendovi allegazione delle circostanze di fatto che integrano l'inadempimento; i vizi non siano addebitabili al direttore dei lavori in base a quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio. l'importo spettante al ### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c. sia desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, rendendo ciò superfluo l'espletamento di CTU sul punto, trattandosi di documento che <<costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista>>. sia tardiva, in quanto effettuata solo in comparsa conclusionale, la contestazione circa lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011 pure elencate nel citato doc. 26; rilevato che nei motivi di gravame l'appellante, in sintesi, evidenzia che: dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emersa la effettuazione di opere necessarie ex art. 1660 cod.civ., realizzate dall'appaltatore ma non indicate nei capitolati e nei computi metrici estimativi, con conseguente erroneità del capitolato; il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ha rettificato il valore delle opere di € 246.157,50 risultante dai computi metrici consuntivi redatti dal direttore dei lavori contabilizzando le opere in € 194.518,89 pari al 20% in meno; il ### ha approvato opere mai concordate con la committente, in contrasto con il suo dovere di riferire le “progressive ma non preventivate modifiche eseguite dall'appaltatore in corso d'opera”; il ### non ha provveduto al deposito della variante postuma, cui ha provveduto altro professionista incaricato dall'appellante, ma lo stesso ha prodotto la variante postuma recante la data dell'08 novembre 2013 e recante anche la sottoscrizione dell'appaltatore ####.r.l. (doc. 14); tale circostanza è stata dedotta dalla stessa società e non è stata contestata, il ### ha pure prodotto “dichiarazione di assunzione di responsabilità” anche da lui sottoscritta datata 14 novembre 2013 nella quale si dichiara che la variante postuma è “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”; riguardo alle attività extradisciplinare in relazione alle quali il Tribunale ha riconosciuto l'importo di € 12.295,00 per i “progetti di massima di villa bifamiliare anno 2010” non vi è prova che si tratti di attività diversa rispetto a quella già prevista nel disciplinare, la variante postuma non è stata depositata, la redazione della “relazione tecnica” in relazione a vizi è stata redatta tardivamente, in quanto è stato omesso il rilievo e la contestazione all'appaltatore e la sua redazione rientrava nell'espletamento dell'incarico già conferito quale direttore dei lavori così come le “assistenze tecniche”; rilevato che dalla consulenza tecnica già espletata in primo grado è già emerso che: a fronte della liquidazione dei computi metrici consuntivi per € 246.157,51 (Iva esclusa) l'ammontare complessivo dei lavori revisionato è di € 197.018,89; vi sono opere extracontrattuali che “erano necessarie per la esecuzione e il corretto completamento dell'opera o dal punto di vista funzionale o comunque dal punto di vista estetico per cercare di dare una sorta di continuità e somiglianza di finiture con l'esistenza di fabbricato adiacente” il cui valore è di € 21.403,92; in luogo del previsto giardino pensile è stata realizzata “una terrazza piastrellata il cui costo è pressoché analogo a quello di contratto” (rileva il Collegio che si tratta della terrazza oggetto di dichiarazione di “assunzione di responsabilità” di cui al doc. 15 fascicolo di primo grado dell'appellato); i vizi accertati dal consulente d'ufficio “non sono attribuibili ad una errata progettazione da parte del geom. ### né a negligenza durante la direzione dei lavori, la maggior parte di essi non erano neppure comodamente individuabili in fase di direzione lavori in quanto emergono solo con l'utilizzo dell'immobile”; ritenuto che, ferme tali risultanze, non oggetto di contestazione ad opera delle parti in questo grado, è necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: • se le opere di cui è stata ravvisata la necessità di realizzazione (pg. 21/22 della relazione tecnica depositata in primo grado) andavano previste dal progettista/direttore dei lavori nei capitolati/computi metrici estimativi/contratti ed essere comunque oggetto di informativa alla committente; • se avendo riguardo alla differenza tra l'importo liquidato nei computi metrici estimativi redatti dal direttore dei lavori e il valore accertato delle opere nella consulenza tecnica d'ufficio già espletata, nonché alla mancata previsione delle opere necessarie di cui al punto a) che precede, la relativa attività di redazione dei computi metrici estimativi, dei capitolati e contratti possa ritenersi di utilità per la committente e, in caso positivo, quale sia il compenso per tali attività dovuto; • se, tenendo conto della documentazione in atti e della documentazione tecnica che il consulente d'ufficio acquisirà, ove necessario, presso l'ente comunale, in relazione alla mancata presentazione della “variante postuma” sia ravvisabile inadempimento del professionista, quale sia l'eventuale compenso dovuto per la correlativa voce esposta nel doc. 26; • se, tenuto conto delle attività concordate nel disciplinare d'incarico, sia dovuto il distinto compenso preteso per le attività ulteriori specificando: se si tratti di attività da ritenersi già ricomprese in quelle oggetto del disciplinare d'incarico; se si tratti di attività che sono attinte dalle doglianze di inadempimento (di cui il consulente d'ufficio accerterà la fondatezza o meno) che la committente rivolge al direttore dei lavori; quale sia il compenso per esse dovuto tenendo conto dell'esito dei primi due accertamenti; • in esito alle risposte date ai quesiti che precedono, il consulente d'ufficio dovrà determinare il compenso complessivo dovuto tenendo conto del valore accertato delle opere e delle sole attività espletate e di utilità per la committente; • se in relazione agli inadempimenti accertati del professionista l'appellante abbia subito eventuali danni, in nesso di causa con detti inadempimenti, di cui vi sia deduzione e prova agli atti di causa, procedendo il consulente d'ufficio alla relativa quantificazione>>. 5. Espletata la disposta ### all'udienza del 20 marzo 2024 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. 6. All'udienza del 12 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, pur riconoscendo l'esistenza degli inadempimenti, le attribuisce l'onere di provarli. Deduce che gli stessi, contestati sin dall'aprile 2013, sarebbero imputabili alla condotta negligente del ### il quale li ha ignorati, persistendo nel suo contegno, rendendo necessaria la risoluzione contrattuale per inadempimento.
Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe adeguatamente affrontato la questione della corretta esecuzione di ciascuna delle attività contrattualmente pattuite, riconoscendo al ### il credito integralmente preteso.
Anzitutto, sarebbe errata la conclusione per cui sarebbe smentita dalla produzione effettuata la deduzione di inadempimento del ### in ordine all'obbligazione di redigere i capitolati, essendo il capitolato un documento redatto dal progettista prima dell'inizio dei lavori e recante il dettaglio di spese, modalità realizzative, materiali da utilizzare e riferimenti economici, questi ultimi rilevanti per la valutazione economica che il committente deve compiere. ### espone come il giudizio sia stato introdotto da ### D s.r.l. per il mancato pagamento di opere non previste in capitolato ed il CTU ha accertato l'esistenza di innumerevoli ulteriori opere, peraltro necessarie, non inserite nei capitolati e nei computi metrici estimativi. Tale circostanza è stata riconosciuta dal Tribunale, che ha applicato l'art. 1660 c.c. e riconosciuto all'appaltatore il valore per le opere eseguite in assenza di pattuizione.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto provato l'esatto adempimento <<nei vari consuntivi prodotti che recano il timbro del geom. ### e che attestano lo svolgimento dell'attività in questione>>; tuttavia, il professionista non è esentato dall'assicurare alla committente il livello di diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dell'attività svolta. ### è stata riconosciuta anche dal Tribunale, che, aderendo alle risultanze della ### ha rettificato il valore iniziale delle opere calcolato dal ### riducendolo ad € 194.518,89. Tale inadempimento sarebbe rilevante, considerata la centralità che tale attività riveste per la committente, tenuta a corrispondere la somma effettivamente dovuta all'appaltatore, e che l'avrebbe costretta a resistere in giudizio per ottenere una riduzione dell'importo dovuto.
Lamenta, poi, come il Tribunale abbia considerato la condotta del ### integrante il conflitto di interessi rilevante ai soli fini deontologici.
Infine, censura la statuizione con cui il primo Giudice, ritenendo che la committente fosse comunque tenuta a pagare i corrispettivi in favore dell'appaltatore ex art. 1660 c.c. per la realizzazione di opere non concordate, l'ha ritenuta carente d'interesse a far accertare l'inadempimento del progettista/direttore lavori. ### l'appellante sarebbe inaccettabile ritenere che, in caso di realizzazione di opere ritenute necessarie ma non previste, non si debba indagare se la committente sia stata adeguatamente informata in merito 2. Con il secondo motivo l'appellante critica la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, basata sul mancato deposito della variante per causa non imputabile al professionista e sulla prosecuzione dell'attività da parte di questi, nonostante l'intervenuta diffida, desunta dal sopralluogo del 22 novembre 2013, da cui è stata erroneamente ricavata la rinuncia all'effetto risolutivo da parte della committente.
Il Tribunale non avrebbe considerato l'avvenuta produzione del documento di variante postuma sottoscritta dall'appaltatrice, ed avrebbe valutato solamente il doc. 16, ossia l'intimazione tempestivamente rivolta all'appaltatrice dall'avv. ### di sottoscrivere la variante, diffida, peraltro nulla, perché proveniente da difensore privo di idonea procura scritta.
Avrebbe dovuto, invece, considerare ulteriori e più rilevanti elementi, cioè: il doc. 14 (prodotto dalla difesa del ###, ossia la variante postuma redatta dal geom. ### e sottoscritta da tutte le parti, datata 8 novembre 2013, come confermato dalla difesa dell'appaltatrice, senza contestazioni da parte del terzo chiamato; il doc. 15 (prodotto dal ### contenente la dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta da ### ed ### oltre che dallo stesso ### in cui si legge che al 14 novembre 2013 la variante postuma era “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”. Tali atti avrebbero un evidente valore confessorio con efficacia contra se per il professionista. Dunque, nessuna impossibilità di eseguire l'attività richiesta dalla committente può essere considerata fatto ostativo dell'inadempimento contestato al geometra.
Tuttavia, egli non ha mai depositato la predetta variante, presentata, invece, solo successivamente dal nuovo professionista da lei incaricato. ### sarebbe quindi unicamente imputabile al ### e da ciò sarebbe dipeso lo scioglimento del contratto.
La prosecuzione dell'attività del professionista, a seguito dell'intervenuta diffida, non si dovrebbe ricavare dal verbale redatto dal medesimo dopo il sopralluogo dell'8 ottobre 2013, (riguardante la presa d'atto di vizi e/o difetti già contestati, ma rilevati tardivamente dopo svariati solleciti), in quanto esso, al più, dimostrerebbe il tentativo del ### di rimediare alle proprie negligenze nello svolgimento dell'attività per non aver sorvegliato l'esecuzione dei lavori ed omesso i propri controlli. Inoltre, anche la propria condotta tenuta successivamente alla diffida depone in favore dell'avvenuto scioglimento del rapporto. 3. Con il terzo motivo l'appellante impugna la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non puntuali le contestazioni sollevate in ordine alle attività svolte dal ### ed alla relativa pretesa creditoria, pari ad € 12.295,00, oltre accessori di legge, ritenendo, invece, di aver contrastato puntualmente e a vario titolo le ulteriori attività. Deduce che la contestazione in radice della pretesa creditoria la esimerebbe dallo sconfessare i conteggi allegati e che nemmeno la controparte abbia provato di aver eseguito le attività di cui pretende il pagamento.
Tra i crediti oggetto di contestazione, vi è la somma di € 2.500,00 oltre accessori chiesta dal professionista per “progetti di massima di villa bifamiliare anno 2010”, attività, però, non provata da quest'ultimo, che nemmeno avrebbe dimostrato che la prestazione era diversa da quella pattuita ai punti “A) - “redazione del progetto di massima” - e B) - “### del progetto esecutivo/architettonico e pratica autorizzazione paesaggistica”” come da disciplinare di incarico concluso il 21 aprile 2011. ### contesta, inoltre, una serie di errori, difetti ed omissioni relativi alla fase di progettazione, che avrebbero causato un aumento dei costi di realizzazione e la sostituzione del giardino pensile con una terrazza divenuta necessaria in corso d'opera e nemmeno sanata dal professionista e tali doglianze non sarebbero state contrastate dal ### A fronte della richiesta di pagamento del geometra di € 2.800,00 oltre accessori per i progetti redatti per la variante, l'appellante precisa che la diffida del 23 ottobre 2013 riguarderebbe proprio il deposito della “variante postuma o variante di fine lavori”, poi divenuta la causa della risoluzione del contratto.
Parte appellante evidenzia come il Tribunale abbia riconosciuto al ### € 650,00 oltre accessori per compensi asseritamente maturati per la “relazione tecnica” svolta a fronte delle contestazioni sollevate dalla committente, ma anche in relazione a tale attività sarebbe evidente l'inesatto e/o tardivo adempimento, come contestato sin dalla fase stragiudiziale.
Precisa come il direttore lavori, nell'esecuzione dell'incarico, debba assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e alle regole della tecnica delle costruzioni, verificare che i materiali da utilizzare introdotti in cantiere siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche contrattuali, riferire al responsabile del procedimento le circostanze che possano influire sulla corretta esecuzione dell'opera, per consentire l'assunzione delle misure necessarie; considerato che tale attività sarebbe stata eseguita dal professionista nell'esecuzione dell'incarico già ricevuto, non sussisterebbe alcuna ulteriore pretesa creditoria.
Il Tribunale ha poi riconosciuto al ### € 850,00 oltre accessori quale compenso per assistenze tecniche in cantiere ed accertamenti di difformità delle opere, prestazioni che, secondo l'appellante, rientrerebbero nelle obbligazioni assunte con il disciplinare di incarico e per le quali non potrebbero essere riconosciuti ulteriori compensi; tali prestazioni, peraltro, sarebbero state contestate, essendo la loro esecuzione parziale, tardiva e non provata dal professionista. 4. Con il quarto motivo l'appellante deduce che il direttore lavori sarebbe venuto meno ai propri doveri di coscienza, imparzialità, diligenza, correttezza e trasparenza ogni qualvolta ha commissionato opere in variante senza ottenere previamente l'autorizzazione della committente. 5. ### ritiene di dover affrontare le questioni dedotte nei suesposti motivi di gravame, a partire dalle questioni la cui analisi risulta essere logicamente preliminare rispetto alle altre proposte ai fini della decisione. 6. Anzitutto, occorre esaminare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la questione relativa alla domanda di risoluzione del contratto, in quanto, appunto, preliminare rispetto all'esame degli ulteriori motivi. 6.1. Il motivo è infondato. ### rileva che dalle deduzioni delle parti e dagli atti di causa emergono due dati contrastanti: da un lato, vi è il fatto che il ### ha prodotto il documento relativo alla variante postuma, recante, oltre alla propria firma e a quella della committenza, la firma ed il timbro della società appaltatrice ### D s.r.l., datato 8 novembre 2013, mentre, dall'altro lato, vi è in atti una diffida ad adempiere, datata 26 novembre 2011, inviata dal legale incaricato dalla ### con sollecito alla società appaltatrice ad apporre la firma alla predetta pratica in variante (la Corte considera irrilevante la questione della mancanza di procura scritta conferita al legale dell'appellante, posto che in causa non si discute degli effetti sostanziali di tale diffida, e l'invio di tale missiva ed il suo contenuto rilevano solo quale fatto storico).
Se, in effetti, come, peraltro, evidenziato dal CTU (p. 32 della consulenza), non appaiono comprensibili le ragioni per le quali il direttore lavori, pur essendo in possesso di un documento firmato da tutte le parti necessarie, abbia omesso di provvedere al suo deposito, predisponendo poi successivamente una pratica in sanatoria che non necessitava di firma (anch'essa non depositata, a seguito della revoca dell'incarico), comunque il Collegio ritiene che il rigetto della domanda di accertamento della risoluzione del rapporto sia fondato su una ulteriore ratio decidendi del Tribunale, autonoma rispetto alla vicenda della sottoscrizione della pratica in variante, e che non risulta essere stata fatta oggetto di adeguata censura da parte dell'appellante. In particolare, il Tribunale, dopo aver ritenuto che il mancato deposito della variante non sia imputabile al direttore dei lavori, ha evidenziato che <<### atti è altresì presente il verbale di sopralluogo tecnico del 22.11.2013 (successivo allo spirare del termine di cui alla diffida ad adempiere) effettuato dal #### alla presenza della convenuta presso l'immobile oggetto dell'appalto (doc. 17 terzo chiamato): lo svolgimento di tale sopralluogo da parte del terzo chiamato fa ragionevolmente ritenere che il rapporto di prestazione d'opera tra le parti fosse proseguito nonostante la diffida e che, anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ### (“il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo” - Cass. Civile, sez. II, n. 9317/2016). Alla luce di quanto precede si deve escludere che il contratto si sia risolto di diritto. ### atti è tuttavia presente una comunicazione della convenuta del 03.07.2014 (doc. 22 terzo chiamato) nella quale ### dichiarava al #### di aver “già revocato il mandato per non aver adempiuto correttamente l'incarico conferito e questo con più raccomandate e numerose mails”. Nei documenti prodotti non vi è traccia di tali precedenti comunicazioni, tuttavia dal tenore della missiva appare inequivocabile l'intento della convenuta di porre fine al rapporto con il #### e, dunque, di esercitare la facoltà di recesso riconosciuta al cliente nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2237 c.c.. ### recesso preclude dunque una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, essendosi già determinato lo scioglimento del rapporto>> (pag. 17 e 18 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha ritenuto ricavabile dall'attività svolta nel corso del sopralluogo del 22 novembre 2013 (cui è seguito un ulteriore sopralluogo del 12 dicembre 2013) la conferma della volontà della committente di proseguire il rapporto con il professionista, malgrado la precedente diffida; al riguardo, l'appellante censura tale statuizione, facendo, però, riferimento ad un sopralluogo svolto in data diversa, l'8 ottobre 2013, anteriormente alla diffida, il cui svolgimento, che secondo l'appellante sarebbe di natura rimediale rispetto al mancato rilievo dei vizi dell'opera dell'appaltatore, non inficia la statuizione del Tribunale, che, come già evidenziato, fa riferimento ad un sopralluogo che si è svolto successivamente alla diffida ad adempiere e al quale il ### ha riconosciuto evidenza della volontà della committente di prosecuzione del rapporto professionale, ritenendo che <<anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ###>. 6.2. In ogni caso, il Tribunale, esaurita la disamina della domanda di risoluzione, ha ritenuto che <<### recesso impone comunque di verificare ai sensi dell'art. 2237 c.c. quale sia l'opera svolta dal professionista e di determinare il relativo compenso, al fine di accertare se il #### possa vantare un credito nei confronti della convenuta. Peraltro, tale necessità si sarebbe posta anche nell'ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., in caso di contratti ad esecuzione periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. In altre parole, la convenuta non può ottenere una integrale ripetizione delle somme corrisposte al professionista che risultino riferibili a prestazioni dallo stesso effettivamente eseguite. Per contro, il #### non ha diritto di conseguire il pagamento di prestazioni che non abbiano avuto luogo a seguito del recesso o oggetto di suoi precedenti inadempimenti>>.
Al di là della sua condivisibilità, tale statuizione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante e in base ad essa il professionista, comunque, avrebbe diritto ad ottenere il compenso per l'attività svolta nei limiti in cui essa venga accertata.
Va quindi fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa. 7. Proseguendo, la Corte intende ora esaminare le doglianze dell'appellante relative agli inadempimenti inputati al geom. ### che si reputano in parte fondate. 7.1. Il doc. 26 (prodotto dal geom. ### “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” è stato predisposto solamente all'atto della sua costituzione in giudizio (esso è datato 26 maggio 2016) e non era quindi già noto alla committente la quale ha, comunque, sin dal primo grado di giudizio, specificamente contestato una serie di prestazioni in quanto eseguite e non pattuite, oppure previste, ma non adempiute o non correttamente adempiute.
Effettivamente il CTU ha riscontrato il non corretto adempimento di una serie di prestazioni, ossia l'errata redazione dei computi metrici estimativi, l'errata liquidazione dei lavori (effettuata con una differenza di circa € 50.000,00 rispetto a quanto poi quantificato in contraddittorio tra le parti) e la mancata richiesta di assenso della committente per le opere “extra” non comprese nei capitolati e nei progetti. 7.2. Riguardo l'errata redazione dei computi metrici svolta dal professionista, oggetto del secondo punto del quesito dell'espletata consulenza d'ufficio, ricordato che la funzione dei computi metrici estimativi è quella di <<calcolare in modo preciso e puntuale … il costo dell'opera>> e <<fungere da capitolato e fornire la base per poter raccogliere le offerte economiche delle imprese>>, il CTU afferma che la loro redazione <<nel caso specifico… mostra un certo grado di approssimazione sia nelle quantità che appaiono esposte senza misure di dettaglio sia per la mancata previsione di alcune opere>>, precisando che <<l'utilità per la committente è stata solo parziale e per questo motivo si ritiene che le voci capitolati, contratti e computo estimativo debbano essere liquidate al 50%>>. ### del 50% era stato, peraltro, già indicato in parcella dal geometra stesso e tale riduzione è stata ritenuta congrua dal CTU e la Corte, pur confermando la sussistenza del parziale inadempimento, non può che condividere tale conclusione, non essendo stati forniti elementi per operare una diversa quantificazione. 7.3. Circa la questione dell'errata liquidazione dei lavori dell'appaltatrice, che ha comportato in primo grado ad un abbattimento da parte del CTU dell'importo dei lavori di circa € 50.000,00, si dà atto che il ### non ha richiesto alcun compenso per tale prestazione e che la committente, già nel corso del giudizio di prime cure, ha ottenuto, per mezzo della CTU ivi espletata, la corretta ricostruzione della liquidazione delle opere. 7.4. Unitamente a tale questione, la Corte ritiene di dover affrontare anche la doglianza relativa all'asserito conflitto di interessi in cui sarebbe incorso il geometra a fronte della previsione di un compenso del 3% calcolato sull'importo globale dell'opera per la tenuta ed il controllo della contabilità.
Tale doglianza è infondata.
In merito, il Tribunale ha così statuito: <<La convenuta lamenta che il professionista abbia pattuito con l'appaltatore un compenso a proprio favore per la contabilità dell'opera, nella misura del 3% della contabilità stessa, così agendo in conflitto di interessi e violando la natura fiduciaria dell'incarico assunto, oltre ai doveri di buona fede e trasparenza. Invero, a prescindere dai profili deontologici della condotta del #### irrilevanti in questa sede ###è dato ravvisare alcuna violazione di doveri di correttezza, buona fede e trasparenza, in quanto la pattuizione in questione è stata espressamente inserita nel contratto di appalto sottoscritto dalla committente e, dunque, risultava perfettamente nota e accettata. Peraltro, il #### ha allegato che i compensi a lui versati dall'appaltatrice sarebbero stati calcolati sui corrispettivi individuati nel contratto iniziale e non sul costo finale dell'opera determinato dalle varianti, che secondo la prospettazione della convenuta sarebbe stato “gonfiato”. In effetti, dalle fatture prodotte sub doc. 27 dal terzo chiamato, egli risulta aver percepito da ### D ### la somma di € 4.000,00 oltre oneri; tale importo si attesta al di sotto del 3% del valore globale dell'appalto come inizialmente pattuito con i contratti del 06.04.2012 e del 15.10.2012 (valore complessivo pari a € 183.726,00). Di conseguenza si deve escludere che il #### possa aver tratto un qualche vantaggio economico in conseguenza dell'incremento del valore dell'opera rispetto a quanto inizialmente ipotizzato>> (pag. 21 della sentenza). ### ripropone anche in questa sede il tema del conflitto d'interessi e del compenso garantito al professionista per il controllo della contabilità, ed il cui pagamento era posto a carico dell'appaltatore, prospettando che il direttore dei lavori avesse per ciò stesso un interesse ad una liquidazione “gonfiata” delle opere, lamentando come il Tribunale abbia considerato tale profilo solamente dal punto di vista deontologico; non vi è quindi alcuna censura riguardo l'argomentazione esposta dal Giudice per cui in concreto non vi è alcuna correlazione tra l'importo percepito dal professionista ed il maggior valore dell'opera conseguente alla realizzazione delle opere ulteriori e diverse da quelle previste nei capitolati e negli ulteriori documenti predisposti, considerato, che il compenso richiesto è pari ad € 4.000,00 e che quindi, come evidenziato dal Tribunale, risulta essere inferiore alla percentuale del 3% del valore iniziale globale dell'opera. ### valorizzato dal primo Giudice contrasta con la prospettazione dell'asserita “finalità illecita - o quantomeno gravemente colposa - perseguita dal geom. Malzani”.
Ora, posto che il CTU afferma che al punto G del disciplinare d'incarico era prevista tra le prestazioni assunte dal geometra quella di controllo della contabilità dell'esecuzione della prestazione e che <<per quanto attiene alla errata liquidazione dei lavori si ravvisa inadempimento da parte del geom. ### in quanto nel disciplinare al punto G era previsto “liquidazione lavori e controllo contabilità”; il compenso per tale prestazione non deve essere riconosciuto e lo stesso geom. ### lo esclude dalla propria parcella>> (pagg. 16 e 17 della consulenza), non può aver rilievo il prospettato conflitto di interessi nei termini indicati dall'appellante.
Inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, ulteriore argomento, peraltro dirimente, a conforto della ritenuta insussistenza di un conflitto di interessi in capo al direttore dei lavori, è la circostanza che la clausola riguardante il compenso del 3% fosse prevista nel contratto d'appalto stipulato tra la società ### D s.r.l. e la ### all'art. 7 “oneri e incombenza a carico dell'appaltatore” è previsto che “l'appaltatore si obbliga e si impegna: … a corrispondere al direttore lavori l'onere per la contabilità lavori valutata in ragione del =3% ###= dell'importo lordo globale” (doc.7 prodotto da ###. Pertanto, la committente sin dall'inizio era a conoscenza del compenso previsto a carico dell'appaltatore per la prestazione relativa alla contabilità dei lavori ed ha accettato tale previsione sottoscrivendo il contratto. 7.5. Circa il tema delle opere “extra” di cui non era stato richiesto l'assenso alla committente da parte del professionista, in primo luogo occorre sintetizzare la risposta fornita dal CTU in ordine al primo punto del quesito sottopostogli, relativo alla necessità ed alla previsione degli interventi effettuati ed alla relativa informativa, ove ha operato una distinzione di tali opere.
In particolare, sono state ritenute opere “extra” non preventivabili: -le opere idrauliche per modificare gli impianti di gas e acqua, perché rientranti negli <<imprevisti di cantiere che emergono in fase di esecuzione>>; -la formazione della viabilità di cantiere e l'esecuzione delle opere all'interrato in assenza di gru, in quanto le difficoltà di accesso sono emerse con il tentativo di installare fisicamente la gru e tali difficoltà rientrano <<negli imprevisti di cantiere che emergono in fase di esecuzione e allestimento del cantiere stesso>>; -le varianti per spostamento di finestre e porte; -la realizzazione di un basamento per i climatizzatori, perché <<il posizionamento fisico delle macchine per i climatizzatori solitamente viene stabilito in fase esecutiva>>; -la realizzazione di una piastra in ferro e la sistemazione della cinta, in quanto <<problematica emersa in fase esecutiva>>.
Sono state, invece, ritenute preventivabili le seguenti opere “extra”: -la fornitura e posa di dime in legno per i pilastri, in quanto ritenuta <<prassi consolidata per un ottimale risultato dal punto di vista estetico>> stante le caratteristiche sia dell'edificio limitrofo sia dell'edificio da realizzarsi; -la demolizione e lo smaltimento del muro in mattoni a vista, in quanto il fatto che esso <<non fosse idoneo come parete interna della zona giorno era una circostanza rilevabile già in fase di progettazione>>; -il rimodellamento del terreno, perché tali sistemazioni sono <<inevitabili quando si va a costruire in aderenza>>; -la realizzazione del marciapiede esterno, (non previsto in quanto <<quest'ultimo è stato poi appaltato solamente con l'ultima tranche di lavori>>), perché <<nel progetto di una casa singola con un giardino importante la realizzazione del marciapiede di accesso merita uno studio preciso e approfondito>>; -la sistemazione dell'area ingresso, perché <<non era pensabile costruire una cosa di pregio lasciando le aree esterne in condizioni precarie>>; -la realizzazione di un muretto con nicchie e contatori; -l'assistenza alla posa di velux.
Alla luce di tali accertamenti, la Corte osserva che la committente non ha pagato alcun ulteriore compenso per le opere “extra” non ritenute necessarie ed il pagamento delle stesse in favore dell'appaltatore è già stato escluso dal Tribunale; sicché, a fronte dell'esecuzione di tali opere, la committente non ha subito alcun danno, come evidenziato anche dallo stesso CTU (pag. 34).
Per quanto concerne, invece, le opere necessarie, il cui valore è pari ad € 21.403,92 (la metà di tale importo corrisponde al valore dei lavori necessari e preventivabili, in base a quanto accertato dal ###, non era necessaria la relativa preventiva comunicazione da parte dell'appaltatore. La mancata informazione non ha inciso sul profilo economico dell'opera nè ha condotto a risultati diversi, considerato che <<In tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti>> (Cass. n. 10891/2017). Va, poi, osservato che l'art. 1659 c.c. dispone che l'autorizzazione scritta della committente è richiesta soltanto per le << variazioni alle modalità convenute dell'opera>> e apportate ad iniziativa dell'appaltatore e non necessarie ai sensi dall'art. 1660 La mancata informativa non ha arrecato danno alla committente, alla luce della necessità delle opere non preventivate e del loro valore rispetto all'importo globale dell'opera; pertanto, l'inadempimento in cui è incorso il professionista deve ritenersi di non grave entità, considerato che la necessità delle opere fa escludere che siano prospettabili profili di negligenza in capo al professionista riguardo alla loro esecuzione.
Va, peraltro, osservato che già il primo Giudice in sentenza aveva qualificato le opere “extra” ai sensi dell'art. 1660 c.c. (<<la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art. 1660 c.c.>>, pag. 16) e tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell'appellante. 7.6. Con riferimento all'esecuzione di opere non preventivate, è inconferente il tema del falsus procurator, ossia del difetto di rappresentanza in capo al direttore dei lavori nell'autorizzazione della loro esecuzione.
A pagina 16 della sentenza di primo grado si legge che <<### alle domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato #### alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 1, deve in primo luogo essere evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza in capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto, eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza. La questione risulta pertanto assorbita. Invero, per quanto attiene alle varianti necessarie, la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art. 1660 c.c. e non certo in forza del fatto che dette opere sarebbero state autorizzate dal ### dei ### in veste di rappresentante della committenza (soltanto in tale secondo caso, accertato il difetto di rappresentanza, avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla convenuta). ### alla variante non necessaria relativa al tetto, si è già escluso che i maggiori costi possano essere addebitati a ### stante il difetto di sua autorizzazione scritta. ### di un eventuale difetto di rappresentanza in capo al #### non produrrebbe dunque alcuna utilità pratica nella sfera giuridica della convenuta>>.
Come poc'anzi osservato, il profilo dell'obbligo di informazione a carico del professionista nei confronti della committente non integra grave inadempimento perché, per un verso, le opere erano comunque necessarie e tale necessità per alcune di queste si è presentata nel corso dell'esecuzione dei lavori, mentre le altre opere erano preventivabili, tuttavia non vi sono elementi per ritenere che, ove inserite nei capitolati e nei progetti, la committente “avrebbe altrimenti compiuto scelte diverse nell'ottica di contenimento delle spese, non potendo ella sopportare ulteriori aggravi” (come dedotto dall'appellante), tanto più in considerazione della loro necessità e della loro contenuta entità (per un valore pari a circa la metà del totale stimato in € 21.403,92) rispetto all'importo totale dei lavori (€ 194.518,89 quale stimato dal ###. 8. Per quanto riguarda i vizi ed i difetti costruttivi, va precisato come questi siano imputabili all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e non al direttore lavori, considerato che gli stessi attengono alla fase meramente esecutiva, come affermato dal CTU sia in primo che in secondo grado, il quale, nel replicare alle osservazioni della difesa dell'appellante, ha precisato che: <<al geometra ### non sono poi state liquidate le prestazioni extra richieste, imputabili e conseguenti a difetti di realizzazione dell'opera; la direzione lavori è stata svolta fino al compimento dell'opera e gli inadempimenti (peraltro relativi a documenti progettuali quali computi, contratti, particolari costruttivi, liquidazione lavori) nulla hanno a che vedere con la direzione lavori; quanto ai difetti costruttivi questi sono imputabili a cattiva esecuzione da parte dell'impresa e non ascrivibili a responsabilità della direzione lavori; sul punto non sono state liquidate prestazioni extra richieste afferenti attività di verifica esistenza vizi proprio perché ritenuti rientranti nella direzioni lavori>> (p. 36). Il compenso liquidato in favore del professionista non riguarda, pertanto, attività inerenti ai vizi dell'opera.
Rileva il Collegio che il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. Il direttore dei lavori per conto del committente, infatti, presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato e la sua attività si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Da questo, tuttavia, non deriva a carico del direttore dei lavori ne' una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ne' un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili marginali (cfr. da ultimo Cass. 14456/2023, Cass. 20557/2014, 10728/2008, 15255/ 2005). Nel caso di specie, come esposto, dalla espletata consulenza tecnica è emerso che i vizi accertati dal consulente d'ufficio non rientrano nell'ambito della sfera di controllo del direttore dei lavori e tale accertamento non è stato oggetto di motivata smentita. 9. In merito alla responsabilità per l'avvenuta sostituzione del giardino pensile oggetto di progettazione con la realizzazione di una terrazza, la Corte osserva che nel primo grado di giudizio, a fronte della deduzione della per cui “A causa di inadempimenti di carattere progettuale-esecutivo, anche il giardino pensile veniva sostituito con una terrazza” (p. 10 della comparsa di primo grado), il ### ha esposto come tale variazione (pag. 17 e ss. della comparsa in primo grado) sia stata richiesta dalla committenza e non a fronte dell'impossibilità di realizzare il giardino pensile: “a contrario di quanto dedotto dalla convenuta, la terrazza non fu eseguita per porre rimedio ad asseriti vizi progettuali, bensì in quanto variante espressamente richiesta e voluta dalla convenuta già nelle primarie fasi del cantiere, così come si dimostrerà a mezzo testimoniale. Ed infatti, benchè nel progetto iniziale fosse prevista la realizzazione del giardino pensile, la convenuta, successivamente alla sottoscrizione del contratto, ordinava in più occasioni al terzo chiamato nonché all'impresa appaltatrice di modificare il progetto iniziale e di realizzare la terrazza in luogo del giardino pensile, con conseguente aggravio di costi di realizzazione”.
Anche in questo grado di giudizio l'appellante espone che la costruzione della terrazza in luogo del giardino pensile sarebbe frutto di un errore di progettazione del geometra e non una variante richiesta e/o resasi necessaria per ragioni tecniche che, pur non avendo comportato variazioni di prezzo, avrebbe comportato una serie di disagi estetici e strutturali, quali le infiltrazioni nelle zone attigue al terrazzo.
Tuttavia, vanno considerate due circostanze.
La prima: in atti è presente un documento in cui i proprietari dell'immobile, genitori della ### dichiarano di assumere la responsabilità della realizzazione del terrazzo, in quanto opera difforme rispetto a quanto previsto dal progetto presentato (doc. 15): “I signori ### si assumono la completa responsabilità delle opere in variante innazi citate effettuate in forza di loro ordinanza e senza alcun titolo edificatorio ### scagionando di fatto lo stesso tecnico da ogni qualsiasi conseguente responsabilità civile e penale; ordinano perciò al tecnico di presentare al protocollo comunale la così difforme variante postuma”. In ordine al contenuto di tale dichiarazione, che smentisce la sussistenza di un errore progettuale o di un'opera rimediale, l'appellante non ha preso posizione.
La seconda: il ### già nella consulenza espletata in primo grado (pag. 22), elencando tra i vizi lamentati quello di “ritinteggiatura di due stanze a seguito di una perdita di acqua dal terrazzo”, ha precisato che <<<i vizi lamentati non sono attribuibili ad una errata progettazione da parte del #### né a negligenza durante la direzione lavori, la maggior parte di essi non erano neppure comodamente individuabili in fase di direzione lavori in quanto emergono solo con l'utilizzo dell'immobile; trattasi di difetti minimi meramente esecutivi per lo più dovuti a imperfezioni da parte dell'impresa costruttrice o come nel caso del trave in legno corto di errore da parte della ditta fornitrice>>.
A fronte di tali circostanze non può, dunque, imputarsi al professionista alcun profilo di responsabilità per la realizzazione di tale opera e a nulla valgono le doglianze esposte dall'appellante circa i disagi che da essa ne sono conseguiti, considerato che la committenza ha autorizzato ed assunto la responsabilità della messa in opera della variante e che i vizi riscontrati attengono alla fase meramente esecutiva e non sono frutto di una omessa o inadeguata vigilanza. 10. In ordine al tema del compenso per la redazione della “variante postuma” ed al suo mancato deposito da parte del professionista, il Collegio ribadisce che: il ### non ha provveduto al deposito della relativa documentazione, cui ha provveduto altro professionista incaricato dall'appellante; lo stesso ha prodotto la variante postuma recante la data dell'08 novembre 2013 e recante anche la sottoscrizione dell'appaltatore ####.r.l. (doc. 14); tale circostanza è stata dedotta dalla stessa società, parte in causa del giudizio di primo grado, e non è stata contestata; il ### ha pure prodotto la citata “dichiarazione di assunzione di responsabilità” anche da lui sottoscritta e datata 14 novembre 2013, nella quale si dichiara che la “variante postuma” è “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”.
Avendo riguardo a tali elementi di fatto, va rilevato che la questione del mancato deposito della variante postuma, dell'eventuale inadempimento del professionista e dell'eventuale compenso a lui spettante per tale attività è stata fatta oggetto del terzo punto del quesito della consulenza tecnica d'ufficio. ### il CTU il geometra aveva preparato una variante postuma (anno 2013) mai presentata, perché i documenti necessari non erano stati firmati dall'appaltatrice, come dimostrato dal sollecito per la firma inviato dal difensore della committente in data 26 novembre 2013 e dalla circostanza che poi sia stata predisposta una pratica in sanatoria, non necessitante firme dell'impresa, anch'essa, però, mai presentata, essendo stato il ### sollevato dall'incarico. ### evidenzia che la variante postuma e la sanatoria si discostano tra loro per la modulistica, la dicitura e la data apposta sul cartiglio delle tavole e precisa che << il compenso dovuto è per un'unica pratica e non per due; in relazione alla natura e al contenuto della pratica … si ritiene congrua la cifra di € 1.400 esposta dal geom.>>. I difensori dell'appellante, invocando tale documento, hanno osservato che il ### sarebbe stato rimosso dall'incarico per il mancato deposito della variante postuma entro il termine indicato dalla committente, la quale, ritenendo cessato il rapporto, non avrebbe incaricato il predetto di redigere e depositare la pratica in sanatoria. Sul punto il CTU ha replicato che <<per prassi tecnica vengono preparate, datate e stampate le tavole progettuali e una volta raccolte le firme si procede al deposito presso gli uffici preposti; la mancata firma da parte dell'impresa su detti elaborati … è avvalorata … dal fatto che il ### la stessa parte attrice … sollecitava l'impresa per la firma dei documenti e dal fatto che poi si è optato per una pratica in sanatoria … che non prevede firme da parte dell'impresa. Non si capirebbe del resto quale interesse avesse il progettista una volta depositata tale variante a non presentarla in comune anche in pendenza di una scadenza con revoca del mandato imposta dalla committente; appare senz'altro più plausibile che mancasse la firma dell'impresa>>.
Va poi evidenziato che il Tribunale, accogliendo la ricostruzione dei fatti proposta dal professionista (“nell'ottobre 2013 il terzo chiamato, su incarico della convenuta sig.a ### che pure lo sollecitava a mezzo raccomandata a.r. 23.10.13 (doc. n°13), redigeva D.I.A. in variante postuma al progetto approvato (doc. n°14)… in conseguenza dei contrasti sorti con l'impresa appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo, l'attrice si rifiutava di sottoscrivere la D.I.A., trattenendo la relativa documentazione.
Tant'è che con raccomandata a.r. del precedente difensore la convenuta intimava all'impresa appaltatrice la sottoscrizione di detta documentazione (doc. n°16);” pag. 13 della comparsa di costituzione in primo grado), ha affermato in sentenza che <<il #### a giustificazione della mancata presentazione della variante degli uffici comunali, ha allegato la circostanza che l'appaltatrice avrebbe rifiutato di sottoscrivere tale documentazione, trattenendola presso di sé. Tali allegazioni risultano provate dalla comunicazione con la quale la ### intimava a ### D ### di sottoscrivere e depositare le varianti postume “così come predisposte dal ### dei Lavori” (doc. 16)>>.
La Corte non condivide le considerazioni esposte dal CTU in merito alle ragioni per le quali il professionista ha omesso di depositare la variante postuma, considerato che lo stesso geometra non ha fornito alcuna giustificazione del perché non abbia portato a termine tale prestazione, se non semplicemente dedurre la mancanza della firma della società appaltante, circostanza smentitata sia dai documenti 14 e 15 da egli stesso prodotti.
La Corte, pertanto, ritiene che non sia dovuto il compenso di € 1.400,00 quantificato dal CTU per l'attività di redazione della variante, che, seppur predisposta, non è stata depositata, essendo evidente che da tale attività, rimasta incompiuta nel suo iter, la committente non ha tratto alcuna utilità, essendosi dovuta rivolgere ad altro professionista per il relativo compimento. 11. Proseguendo con la questione relativa al progetto e alla direzione lavori delle opere in cemento armato, sul punto, il CTU ha precisato che si tratta di <<prestazione svolta da altro professionista (ing. ### anche se ricompresa nel disciplinare di incarico del ###>, la cui incidenza sull'importo del disciplinare è stata calcolata nella misura del 25% per un importo di € 5.500,00. Per tale importo, il CTU ha rimesso alla Corte la relativa valutazione circa il suo riconoscimento o meno al ### <<laddove lo stesso dimostri di essersi fatto carico di tale prestazione avendola pagata in luogo del committente al professionista che l'ha svolta>>. ###, senza nulla replicare alla deduzioni del ### ha solamente dedotto come l'esecuzione della prestazione da parte di un soggetto terzo fosse stata pattuita già in contratto e non ha, però, in alcun modo provato di aver anticipato il pagamento per l'esecuzione di tale prestazione (esorbitante dalle proprie competenze, in quanto riservata alla figura professionale di un ingegnere terzo, con la conseguenza che per essa alcun compenso è dovuto ex art. 2231 c.c.) né ha dimostrato di essersi obbligato al relativo pagamento in luogo della committente. Pertanto, il Collegio ritiene di non riconoscere l'importo di € 5.500,00 in favore del professionista. 12. Alla luce delle motivazioni suesposte, il residuo compenso spettante al CTU ammonta ad € 2.371,00 (dovendosi detrarre dall'importo di € 3.771,00 stimato dal CTU l'importo di € 1.400,00 relativo alla redazione della variante postuma). 13. Con il quinto motivo l'appellante deduce l'illegittima applicazione del d.lgs. 231/2002 relativo all'attuazione della ### 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, a fronte della qualità di consumatore da essa rivestita nel rapporto negoziale. 13.1. Il motivo è infondato.
Il presente giudizio è stato instaurato in primo grado nell'agosto 2015, mentre la normativa relativa agli interessi è stata riformata precedentemente dalla L. n. 162/2014, pubblicata in ### il 10 novembre 2014 ed entrata in vigore trascorsi 30 giorni da tale data, dunque, certamente, prima dell'iscrizione a ruolo della causa in primo grado.
Nel caso di specie trova, quindi, applicazione l'art. 1284 co. 4 c.c. in base al quale <<Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali>>. Inoltre, sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che <<Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione>> (Cass. n. 28409/2018).
Il Tribunale ha, quindi, correttamente richiamato il tasso di interessi in materia di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendone la decorrenza dalla data della domanda. 14. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato della minor somma, in luogo di quella quantificata dal Tribunale in € 11.741,54, di € 2.371,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Con la precisazione che. ove vi sia stata esecuzione della sentenza impugnata, il credito del ### deve intendersi accertato in tale minore misura e lo stesso va condannato alla restituzione della maggior somma (a titolo di capitale, interessi e spese) eventualmente conseguita in esecuzione della predetta sentenza. 15. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite ( 27606/2019, 1775/2017). 15.1. Vi è tra le parti una reciproca soccombenza che vede, per un verso, ### soccombente in ordine alle domande di risoluzione del contratto e di accertamento del difetto di rappresentanza, e, per altro verso, il ### soccombente nell'accertamento del diritto al compenso per talune delle attività per le quali ha preteso il pagamento, derivandone la quantificazione, anche in ragione di alcun inadempimenti accertati, di un credito di gran lunga inferiore rispetto a quello azionato.
Pertanto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In applicazione del medesimo criterio, le spese relative alla c.t.u. espletata in questo grado vanno poste definitivamente e per l'intero a carico di entrambe le parti. P.Q.M. La Corte d'Appello di ### - ### definitivamente pronunciando: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1317/2019 del Tribunale di ### pubblicata in data 07 maggio 2019, condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 2.371,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo, con la precisazione che, ove vi sia stata esecuzione della sentenza impugnata, il credito di ### deve intendersi accertato in tale minore misura e lo stesso va condannato alla restituzione della maggior somma (a titolo di capitale, interessi e spese) eventualmente conseguita in esecuzione della predetta sentenza; 2) rigetta nel resto l'appello; 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna ed in solido per l'intero verso il ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13 novembre 2024. ### est. dott.
causa n. 869/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Vittoria