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Tribunale di Genova, Sentenza n. 82/2026 del 09-01-2026

... ### l'applicazione della legge inglese al ### e la devoluzione di eventuali controversie tra ### e ### in arbitrato a Londra” Il 13 agosto 2019, ### ha contestato alla controparte il mancato incasso dell'acconto e ### ha richiesto spiegazioni a ### (cfr. Prod. 7 attrice). In data 14 e 15 agosto 2019, ### ha comunicato l'impossibilità di procedere al carico a causa di esiti negativi dei test sulla merce, dichiarando di non poter proseguire nell'esecuzione del contratto (cfr. Prodd. 9, 11 e 12 attrice). La nave, dopo essere giunta a ### il 15 agosto (cfr. Prod. 10 attrice), è rimasta ormeggiata presso il porto. Parte attrice ha, dunque, lamentato che l'odierna convenuta, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale del mediatore ex art. 1759 c.c., ha omesso di verificare l'identità e l'affidabilità della controparte che si è rivelata poi insolvente e irreperibile. Tale inadempimento ha comportato la risoluzione del contratto, che ha causato ingenti pregiudizi patrimoniali in danno dell'armatore, il quale ha invocato la responsabilità del broker-mediatore anche ai sensi dell'art. 1762 c.c.. Nella fattispecie parte attrice ha allegato di aver contestato l'inadempimento a ### (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9392/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9392/2024 promossa da : ### - avv.ti #### e ##### - avv.ti ### e ### CONVENUTA ### Attrice (###: “Voglia l'###mo Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità di ### S.r.l. in relazione all'inadempimento del contratto di noleggio... e per l'effetto condannare la medesima ### S.r.l..al risarcimento del danno subito da ### quantificato in USD 749.266,43 ovvero USD 747.205,25 oltre rivalutazione e interessi” Convenuta (### S.r.l.): “Piaccia all'###mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza.nel merito, in via principale, respingere le domande risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; condannare ex art. 96 cpc parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria. Con vittoria di spese” Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.r.l., allegando di essere proprietaria della nave cisterna "### (IMO 9306627), battente bandiera delle ### (cfr. Prod. 1 attrice) e di aver affidato la gestione commerciale della nave alla società greca ###.A., incaricata di negoziare l'impiego commerciale dell'unità. Parte attrice ha, dunque, allegato di essere entrata in contatto con la convenuta ### società di brokeraggio marittimo (cfr. Prod. B attrice), la quale ha proposto delle occasioni di affari. In particolare, in data 2 agosto 2019, ### nella persona del #### ha proposto un noleggio a viaggio (voyage charter party) per il trasporto di carburante da ### (### a ### con data di inizio il 14 agosto 2019, indicando come noleggiatore la società ### e riferendo di agire su indicazione di un altro broker, ### operante per conto di ### (cfr. Prod. 2 attrice).  ### ha allegato di aver fatto corretto affidamento rispetto a quanto rappresentato dal broker marittimo professionista ### fidandosi delle rassicurazioni ricevute circa il noleggiatore. 
A seguito di preliminari scambi e conferme di interesse trasmesse da ### (broker di ### a ### e da questa a NGM (cfr. Prod. 4 attrice), in data 8 agosto 2019 le parti hanno concordato il noleggio a viaggio della cisterna “Kudos” in base alle condizioni riportate nel c.d. “fixture recap” (che riepiloga i principali accordi raggiunti) e il contratto di noleggio a viaggio secondo il formulario “### VITOL 2006” (cfr. Prod. 5 attrice), con il quale hanno previsto: “### la messa a disposizione della ### presso il porto di ### nel periodo temporale compreso tra il 14 e il 16 agosto 2019, pronta alla caricazione di circa 80.000 mt di carburante; ### il corrispettivo complessivo, per il noleggio della ### pari a USD 1.300.000,00, da corrispondersi: − USD 455.000,00 (pari al 35% del nolo complessivo) entro il 13 agosto 2019; − USD 845.000,00 (pari al saldo residuo del nolo) all'arrivo della ### a ### prima dell'inizio delle operazioni di scaricazione; il tutto mediante pagamento sul conto bancario intestato ad #### un periodo temporale di stallia pari a 96 ore (inclusi sabato e domenica)(3); ### un compenso di controstallia pari e USD 18.000,00 per giorno/frazione di giorno (4); ### una commissione pari al 3,75% del corrispettivo del nolo (i.e., USD 48.750,00), da suddividersi tra i due mediatori, ### e ### e dunque da pagarsi da parte di ### da un lato (nella quota del 1,25%) e ### dall'altro lato, ai rispettivi broker; ### l'applicazione della legge inglese al ### e la devoluzione di eventuali controversie tra ### e ### in arbitrato a Londra” Il 13 agosto 2019, ### ha contestato alla controparte il mancato incasso dell'acconto e ### ha richiesto spiegazioni a ### (cfr. Prod. 7 attrice). In data 14 e 15 agosto 2019, ### ha comunicato l'impossibilità di procedere al carico a causa di esiti negativi dei test sulla merce, dichiarando di non poter proseguire nell'esecuzione del contratto (cfr. Prodd. 9, 11 e 12 attrice). La nave, dopo essere giunta a ### il 15 agosto (cfr. Prod. 10 attrice), è rimasta ormeggiata presso il porto. 
Parte attrice ha, dunque, lamentato che l'odierna convenuta, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale del mediatore ex art. 1759 c.c., ha omesso di verificare l'identità e l'affidabilità della controparte che si è rivelata poi insolvente e irreperibile. Tale inadempimento ha comportato la risoluzione del contratto, che ha causato ingenti pregiudizi patrimoniali in danno dell'armatore, il quale ha invocato la responsabilità del broker-mediatore anche ai sensi dell'art. 1762 c.c.. 
Nella fattispecie parte attrice ha allegato di aver contestato l'inadempimento a ### tramite i broker ( Prodd. 14 e 15 attrice), ma senza esito. ###, determinato ad agire direttamente contro ### ha, dunque, richiesto a ### i dati completi del noleggiatore, scoprendo che il mediatore non possedeva i dati identificativi certi della società che aveva presentato. 
Per tale ragione parte attrice ha allegato la negligenza del mediatore nella verifica dell'identità di ### contestando all'odierna convenuta di avergli trasmesso solo un generico indirizzo web, senza effettuare verifiche (cfr. Prod. 16 attrice).
La difesa attorea ha messo in evidenza che è emersa senza alcun dubbio la negligenza di ### (e di ### in relazione alla individuazione del noleggiatore. Infatti: “### i primi contatti tra ### e ### risalgono al 28 novembre 2018, quando il #### (che in tutta la vicenda in esame ha agito quale impiegato di ### ha contattato ### in qualità di “charterers [i.e., ### representatives”, firmandosi come ### parte del ### una società di diritto malese (### 18); ### successivamente, in data 28 giugno 2019, il ####, interrogato proprio in relazione ai dati societari del noleggiatore, ha riportato il nominativo di ### una società con sede a ### quale “trader”, nonché il nominativo di ### con sede in ### (### 19)”. 
La condotta del mediatore ha reso impossibile ad ### di agire contro il vero debitore contrattuale.  ### ha sostenuto che indicare un nome fittizio o non identificabile equivale a non manifestare il nome e, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'identificazione deve mettere i contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze che riflettono non solo l'identità, ma anche le qualità personali ( 24 gennaio 1973, n. 236). ### non avendo individuato precisamente ### deve rispondere dell'inadempimento del contratto come se fosse il contraente. 
Sul quantum ha calcolato il danno proponendo due conteggi alternativi, a seconda della data di risoluzione considerata, 16 o 22 agosto, richiedendo dunque a titolo di pregiudizio l'importo di USD 749.266,43 o di USD 747.205,25, oltre interessi e rivalutazione. 
Si è costituita in giudizio ### S.r.l. contestando la domanda avversaria ed opponendo che il danno subito da ### è derivato dall'inadempimento contrattuale della ### e non dall'attività di mediazione eseguita dal broker ### La mancata caricazione al porto di origine e la conseguente risoluzione del contratto sono infatti pacificamente dovute al fatto che la merce oggetto di trasporto non era conforme alle necessità di ### e non aveva dunque motivo di essere spedita al porto di destino. Tale circostanza, attiene esclusivamente alla sfera di controllo di ### e non è in alcun modo dipesa dai broker. 
Ha sostenuto di aver interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo portato a termine la propria attività di mediazione ex art. 1754 c.c. e di non essere in alcun modo responsabile ai sensi dell'art. 1759 cc, avendo nella propria qualità di mediatore, contribuito - insieme agli altri broker coinvolti - a mettere in relazione le parti per agevolarne il dialogo al fine di addivenire alla conclusione del prospettato affare, pacificamente avvenuta con la stipula del contratto in data 8 agosto 2019. 
Inoltre, ha asserito di aver espletato la propria attività di mediazione con correttezza e diligenza avendo fornito tutte le informazioni in suo possesso, ricevute dal broker della controparte (### e di non aver fornito alcuna “circostanza” non nota o non verificata. 
Ha documentato che la società ### S.A., manager dell'attrice, ha espressamente assunto su di sé l'onere di effettuare la due diligence sulla controparte prima della conclusione dell'affare. In particolare, ha evidenziato che dallo scambio email del 2 agosto 2019 (cfr. ### 2 convenuta) emerge che NGM (agente di ### ha comunicato che l'affare necessitava della previa autorizzazione da parte di ### (“subject the charts were approved by the owners”; “i am pointing out again that the offer is sub to owners' approval of the charts”), la quale, a propria volta, ha subordinato la propria autorizzazione all'esito delle opportune verifiche da parte di NGM circa l'identità delle potenziali controparti. 
Ha messo in luce che il broker di ### ha affermato espressamente che si sarebbero occupati personalmente di effettuare una “due diligence” - anche - sull'identità dei noleggiatori (“we have to do due diligence abt who they are etc”) e che, anche con l'ausilio del proprio dipartimento legale, avrebbero sottoposto i noleggiatori a verifiche riguardanti - anche, e non esclusivamente - gli opportuni controlli relativi alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale (“the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place”; cfr. prod. 2, p. 3). Ha allegato che, in tale occasione, la NGM non ha richiesto all'odierna convenuta di contribuire in alcun modo alle suddette verifiche circa l'identità dei noleggiatori. Al contrario, a specifica richiesta di ### “what docs do you need for clearance”, NGM ha risposto “no need to ask anything further” (cfr. prod. 2, p. 3). Sul punto ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di particolare mandato a ciò finalizzato, il mediatore, nell'assolvimento dei propri compiti, non è obbligato ad effettuare “specifiche indagini di natura tecnico-giuridica” per identificare elementi che, sebbene ignoti, possano rivelarsi determinanti per la conclusione del contratto (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, 11/12/2023, n. ###; Cass. Civ. sez. II, 12/11/2019, n. 29229; Cass. n. 5107/1999). 
Ha pertanto sostenuto che, senza specifico mandato, non è insorto a proprio carico alcun obbligo di svolgere approfondimenti sull'identità dei noleggiatori. 
A sostegno delle proprie argomentazioni ha evidenziato che “### si è dimostrata fin da subito soddisfatta circa l'identità e affidabilità di ### al punto da: ### fornire il proprio benestare all'operazione dopo aver espressamente svolto accurata due diligence, inclusa (ma senza limitazione) quella relativa ai profili sanzionatori internazionali, che presuppone la verifica non solo dell'identità della propria controparte (KYC - ###, ma -anche al fine di evitare attività elusivepersino dei relativi soci e beneficiario effettivo. ### non avrebbe potuto condurre tali verifiche se non avesse compiutamente identificato ### né tantomeno avrebbe potuto fornire il proprio nulla osta all'operazione; ### informare esplicitamente il broker ### che non erano necessari ulteriori documenti in relazione ad #### condurre trattative con ### ciò che implica che ### abbia ritenuto di possedere informazioni sulla controparte sufficienti per avere interesse a stipularci un contratto di trasporto marittimo; ### accettare -e ritenere valida e vincolantel'indicazione del noleggiatore quale “### Energy”, senza indicazione di indirizzo o contatti. ### avesse avuto necessità di ulteriori informazioni, ben avrebbe potuto e dovuto richiederli in sede di sottoscrizione del #### emettere fattura di acconto nei confronti di ### Non si vede come ### possa ritenere non adeguatamente identificato un soggetto nei cui confronti ha però ritenuto di avere tutti i dati necessari per emettere documenti contabili e fiscali; ### compiere le ordinarie attività di interlocuzione con ### -tramite ### in relazione alla gestione del carico, alle analisi richieste e ai pagamenti effettuati. Tali scambi, perfettamente ordinari e coerenti con l'esecuzione del ### testimoniano l'operatività della controparte e l'assenza di dubbi pratici o formali circa la sua identificazione.” La difesa della convenuta ha messo in luce che i broker coinvolti nelle negoziazioni, sfociate nella conclusione del contratto per cui è giudizio sono tre, ossia NGM (quale broker e agente commerciale di ###, ### (in rapporto diretto con i soli broker ### da un lato, e ### dall'altro) e ### (broker di ### e che eventuali lacune di adeguata verifica in relazione a identità ed affidabilità del noleggiatore (obbligo che comunque non incombe sui broker) sarebbero al più ascrivibili a NGM e/o ### ma non certo ### Ha sostenuto che nella fattispecie il riferimento all'art. 1762 c.c., rubricato “contraente non nominato”, è del tutto fuori luogo poiché risulta per tabulas che la ### ha sin dal primo momento speso il nome del potenziale noleggiatore con NGM (cfr. prod. 2), la quale vi ha peraltro anche direttamente interloquito (prodd. 3 e 4). Ed il ### infatti, include espressamente i riferimenti di entrambe ### e ### quali parti contraenti (cfr. prod. 5 controparte). La circostanza che una delle parti -nominateabbia in un secondo momento disatteso i propri impegni contrattuali non può giustificare in alcun modo un'eventuale azione nei confronti del mediatore, a cui non può certo essere richiesto di prevedere e/o garantire l'affidabilità e la buona fede delle parti una volta concluso il contratto. 
Sul quantum ha contestato la richiesta risarcitoria in quanto "sproporzionata" allegando che il mediatore non può rispondere dell'intero valore dell'affare, ma al massimo di un danno parametrato alla commissione del broker. 
Ha chiesto, infine, la condanna di ### per lite temeraria. 
Nei successivi scritti difensivi la società attrice, in replica alle argomentazioni della convenuta, ha affermato che NGM è la propria “commercial manager” e non “broker”, negando che quest'ultima, nell'ambito della propria attività, abbia svolto indagini ad ampio spettro ed allegando che la “due diligence” a cui si fa riferimento nella mail del 1.08.2019 (cfr. prod. 2 convenuta) si riferisce a verifiche “a compliance and non sanctions investigation will take place” (ovvero “svolgeremo una verifica in punto di compliance e sanzioni”). In sostanza la difesa di parte attrice ha messo in evidenza che NGM ha svolto unicamente alcune verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, non alla solidità o identità societaria. 
Ha ribadito che l'identificazione della parte rientra tra gli obblighi ex lege del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., obbligo che non può essere "delegato" o eluso. 
Ha ribadito di non poter agire contro ### perché non sa chi sia esattamente, non avendo ### fornito i “full style and place of incorporation” della predetta ### (i.e., i dati societari completi) ( ### 15, 16, 17, 18). 
In conclusione, ha sostenuto che: “#### ha trasmesso ad ### “informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere”, che avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, ma non lo ha fatto; #### avrebbe dovuto assistere ### anche “durante tutto il corso del contratto, soprattutto, quando sorgono divergenze tra le parti sulla sua esecuzione”, ma non lo ha fatto; e ### per effetto di ciò, “è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente”, consistenti appunto nella impossibilità di rivolgersi direttamente ai noleggiatori per il risarcimento dei danni subiti.” Ha richiamato la sentenza della Cass. 11/12/2023 n. ### che ha statuito la responsabilità del mediatore che fornisce informazioni non verificate o tace sulla mancata verifica.  * * * 
Tanto premesso il Tribunale ritiene la domanda infondata per le ragioni qui di seguito esposte. 
Sulla responsabilità di ### ex art. 1759 c.c. in relazione all'inadempimento di ### al contratto ### attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria sull'allegata responsabilità professionale del broker marittimo convenuto, ### S.r.l., per i danni conseguenti alla mancata esecuzione da parte del noleggiatore ### del contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 avente ad oggetto la nave "### (cfr. prod. 4 attrice). 
Nel dettaglio, la società ### ha lamentato l'impossibilità di individuare con precisione il soggetto ### presentato dal broker marittimo per la conclusione dell'affare, sostenendo la violazione da parte del medesimo broker degli obblighi informativi sanciti dall'art. 1759 c.c., nonché la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1762 c.c. (Contraente non nominato), da cui deriva l'obbligo di rispondere in vece del contraente non correttamente individuato. 
Tuttavia, le produzioni documentali versate in atti e le stesse allegazioni di parte attrice conducono a differenti conclusioni. Dalla trascrizione delle comunicazioni prodotte in atti dalla parte convenuta - intervenute tra ### (### e ### (### tra il 31 luglio e il 2 agosto 2019 - emerge quanto segue. 
La commercial manager dell'armatrice (### precisa fin dall'inizio la necessità di conoscere il noleggiatore ### e di dover svolgere due diligence su chi sono. Infatti, nella chat del 2 agosto, ore 12:04: ### (### scrive: "morning angelo, ref the kudos and the orin energy cargo subject the charts were approved by the owners (wew have to do due diligence abt who they are etc)" [### in relazione a kudos e il carico di orin ### previa verifica dei noleggiatori da parte degli armatori dobbiamo svolgere due diligence su chi sono ecc.] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). Ed ancora: 1:59:35 pm: ### “angelo i am pointing out again that the offer is sub to owners approval of the charts and bss loading ex tank fujairah not sts” [sottolineo ancora una volta che l'offerta è subordinata l'approvazione dei noleggiatori da parte degli armatori e sulla base del carico della cisterna ha fujiwara non con trasbordo da nave a nave] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Il 2 agosto, alle ore 4:06:22 il dipendente della NGM ribadisce la necessità di pagamenti anticipati (BBB - before breaking bulk) proprio perché il noleggiatore è un soggetto ignoto “in any case premium will have to be paid and bbb the ballance freight aniway since we do not know them” (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Dirimente è, infine, la circostanza che la società ### S.A. avoca a sé l'onere di verificare i noleggiarori , esonerando il broker da ulteriori approfondimenti specifici. In data 2 agosto 2019, la NGM nel rispondere alla domanda dell'incaricato di ### “I will tell them what docs do you need for clearance?, ### scrive: “angelo unless i know they will be payng the rate, no need to ask anything further. the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place” (“### a meno che io non sappia che pagheranno la tariffa non c'è bisogno di chiedere altro. la verifica dei noleggiatori sarà effettuata dal nostro dipartimento legale e sicuramente avrà luogo un'indagine di conformità nonché sull'assenza di sanzioni internazionali” (cfr. prod. 3 convenuta pag. 2). 
Appare dunque provato che l'armatrice non si è affidata passivamente alle informazioni fornite dal mediatore, ma ha deciso di procedere autonomamente a una complessa attività di due diligence. 
Oltre a ciò va evidenziato che parte attrice nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c. ha dedotto nel capitolo n. 6 le seguenti circostanze dalle quali si evince che era in possesso dei dati identificativi di un soggetto esistente in quanto il contratto di noleggio è stato concluso: “vero che, nell'ambito della gestione commerciale di ### S.A. (con sede in 47-49 ###., 185 35 Piraeus, ### della nave cisterna “Kudos”, IMO n. 9306627, battente bandiera delle #### S.A., una volta ricevuta tramite il broker italiano ### S.r.l. (con sede in ### 7/11, #### la proposta di impiego a viaggio della predetta nave da parte dei no-leggiatori “### Energy”, ha svolto unicamente attività di verifica a livello sanziona-torio (a mezzo del proprio claims & insurance department), mediante inserimento nella c.d. ### and ### tenuta dall'### of ### degli ### d'### (### e/o nella c.d. ### of ### dell'### della denominazione e/o ragione sociale di ### e del ### di riferimento” (cfr. pag. 4 memoria integrativa n. 2 parte attrice).
Nella propria comparsa conclusionale la difesa attorea descrive in cosa consistono le verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, finalizzate ad escludere l'iscrizione dei noleggiatori, o più correttamente ed in linea con le verifiche che vengono usualmente condotte con riferimento alla normativa sulle sanzioni, del ### di riferimento, nella c.d. ### and ### (“###”) tenuta dall'### of ### degli ### d'### (“OFAC”) e/o nella c.d. ### of ### dell'### (“### List”). 
Nel dettaglio parte attrice ha allegato: “### è prassi nelle sanctions due diligence, le verifiche sono condotte tramite l'inserimento nella ### e nella ### della denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica) che si intende controllare, ivi incluse, nel caso di persone giuridiche, del ### di società di riferimento, proprio ad evitare comportamenti di natura elusiva della normativa di riferimento” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attrice). 
Il capitolo di prova in esame, nonché le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale, non lasciano alcun dubbio sul fatto che la commercial manager dell'armatrice (###, nell'eseguire tale tipo di indagine, abbia inserito “nella ### e nella ### List” la denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica). 
Ne deriva che la manager dell'armatrice ha identificato la società noleggiatrice, dal momento che la verifica relativa alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale presuppone l'inserimento i dati che identificano il soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”), secondo quanto allegato dalla attrice. 
Ciò posto, è significativo il fatto che il contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 (cfr. prod. 5 attrice) sia stato stipulato solo successivamente a tali indagini eseguite dalla manager dell'armatrice e che, come emerge dalle comunicazioni telematiche (cfr. prod. 2 convenuta), la verifica sia stata posta come condizione per la stipula del contratto stesso. 
Tale circostanza costituisce fonte di presunzione ex art. 2729 c.c. della conoscenza da parte dell'armatore, non solo, dell'identità legale della noleggiatrice (la "### ed il "### of ### della società), ma anche di informazioni afferenti alla sua affidabilità commerciale. Appare evidente che se tali verifiche avessero dato esito negativo o incerto, l'armatore, agendo con la media diligenza professionale, avrebbe dovuto astenersi dalla sottoscrizione del contratto. 
La circostanza che la manager dell'armatrice abbia esonerato espressamente il broker marittimo dal fornire ulteriori informazioni relativamente al noleggiatore vale ad escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1759 c.c., avendo il broker fornito le informazioni in suo possesso ed il cliente dichiarato di voler effettuare ulteriori ed approfondite verifiche in autonomia.  ### contrattuale (mancata caricazione per qualità del prodotto) è un rischio tipico del commercio marittimo che attiene alla fase esecutiva del contratto, della quale il broker non risponde. Non vi è prova di alcun nesso causale tra l'attività di ### e il danno lamentato, essendo l'evento dipeso esclusivamente dalla condotta del noleggiatore e dalla scelta negoziale di ### Sebbene dunque non possa che riconoscersi pregio all'autorevole dottrina citata dalla parte attrice secondo cui le prestazioni contrattuali del broker nel noleggio sono più ampie rispetto a quelle di un mediatore ed investono anche la fase esecutiva del contratto, nella fattispecie in esame l'esonero ad opera del manager dell'armatrice e la mancata prova del nesso causale tra l'asserita negligenza della ### successiva alla stipula del contratto, e il danno lamentato non può che portare al rigetto della domanda.
Sulla responsabilità di ### ex art. 1762 Le suesposte argomentazioni valgono ad escludere la responsabilità del broker anche ai sensi dell'art. 1762 La norma in esame sanziona il mediatore che occulta il nome della controparte o agisce per conto di persona da nominare. 
Nella fattispecie, il nome della società noleggiatrice è stato comunicato dal broker marittimo, che ha fornito sinanche il sito web di ### (orinenergy.com/who-we-are.html). Inoltre, come già detto, la società armatrice, per il tramite della propria manager, ha avocato a sé indagini su profili sanzionatori internazionali dell'operatore commerciale, circostanza che lascia presumere la piena conoscenza da parte dell'armatore dell'identità legale del soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”). Tanto è vero che il nome del noleggiatore è stato inserito nel contratto. 
Non sussistono elementi idonei a far ritenere che la ### fosse una società inesistente, come sostenuto da parte attrice che, sul punto, non ha adempiuto all' onere probatorio a suo carico. 
Invero, dalla documentazione versata in atti, sono emerse diverse entità giuridiche facenti parte del ### a cui è riconducibile la società noleggiatrice (si vedano al riguardo prodd. 18 e 19 attrice).  ### attrice per dimostrare la responsabilità del broker avrebbe dovuto almeno fornire la prova delle richieste risarcitorie fatte inutilmente a soggetti inesistenti. 
Significativo è, tra l'altro, il fatto che non abbia prodotto nulla sulle verifiche operate dalla propria manager commerciale sul noleggiatore che, come già evidenziato, considerata la conclusione del contratto, si presume abbiano avuto esito positivo. 
Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 
Va rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla condanna dell'attrice per lite temeraria. 
Sebbene la domanda attorea risulti infondata, non può ravvisarsi in capo all'attrice quella mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.. 
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 ### di studio della controversia, valore minimo: € 2.304,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.520,00 Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 7.831,00 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte da ### nei confronti di ### S.r.l.; - rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da ### S.r.l.  nei confronti di ### - condanna parte attrice ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta ### S.r.l., che liquida in complessivi ### 7.831,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.  ### 09 gennaio 2026

causa n. 9392/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lippi Francesca

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3797/2025 del 26-11-2025

... appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere. 6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, non è contestato che ### sia stato amministratore del convenuto condominio a partire dall'anno 2002 al 31 marzo 2013 ; risulta inoltre non contestato che lo stesso non abbia percepito alcun compenso per l'attività svolta. È noto che secondo l'orientamento di merito e legittimità, il compenso dell'amministratore rientra tra le spese condominiali e, conseguentemente, può considerarsi liquido ed esigibile in presenza del rendiconto approvato dall'assemblea; dunque, diventa effettivamente esigibile solo dopo che i condomini hanno approvato il rendiconto annuale della gestione (cfr. Cassazione sentenza 21966/2017; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4695 del 03 ottobre 2025). Ebbene, calando le sovraesposte coordinate eremeutiche al caso in esame, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che durante la gestione dell'amministratore ### i rendiconti da quest'ultimo (leggi tutto)...

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###. ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ###, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. R.G. 887/2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di ### di ### n. 1098/2018 - mandato, vertente tra tra ### (cod. fisc. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. ### (cod.fisc. ###) ed elettivamente domiciliat ###### Via delle ### n. 11, PEC ### appellante contro ### sito in ### di ### alla ### n.6 (cod. fisc. ###), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. ### (cod. fisc.  ###), ed elett.te domiciliat ###### di #### alla ### n. 2, PEC ### appellato ### come da rispettive difese e note di trattazione scritta.  ### 1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
Premessa sistematica 2. #### ha censurato la sentenza n. 1098/2018 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, non notificata, la quale ha rigettato la domanda di pagamento dei compensi professionali per l'attività di amministratore condominiale svolta per il convenuto condominio, deducendo il malgoverno delle risultanze processuali da parte del ### per non aver ritenuto provato il proprio credito professionale, documentato dalla relazione contabile redatta dal dottor ### (nominato amministratore dopo le sue dimissioni), dalla redatta revisione contabile dei rendiconti della sua gestione dal 01.01.2009 al 31 marzo 2013, alla quale erano allegati i bilanci ed i rendiconti relativi al periodo esaminato, approvati dai condomini unitamente alla relazione contabile all'assemblea condominiale de18 giugno 2015 in seconda convocazione. 
Deduceva, quindi, l'appellante che il GdP aveva errato a non accogliere la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. con ordine al ### di depositare le delibere di approvazione dei bilanci e rendiconti della sua gestione; riproponeva dunque la medesima richiesta al Giudice del gravame. 
Chiedeva, quindi, al Tribunale l' accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del convenuto condominio a pagare in proprio favore la somma di euro 6.507,96 per compenso professionale , o quella diversa maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi. Vinte le spese del doppio grado.  2.1. Si costituiva il ### resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, assumendo che giudice di primo grado aveva svolto buon governo delle risultanze processuali.  3. Acquisito il fascicolo di primo grado, il G.I., con ordinanza del 4 marzo 2020 , ordinava all'appellato condominio l'esibizione degli originali del verbale di assemblea del 17/18 giugno 2015, in cui erano stati approvati i bilanci consuntivi e preventivi inerenti il periodo considerato, con detti bilanci, da depositarsi in copia conforme con autentica notarile Con nota del 23.4.20 il convenuto ### ottemperava parzialmente depositando il verbale assembleare in questione, ma non i bilanci approvati. 
All'udienza del 15.9.2025 il Tribunale ha riservato la causa in decisione con termini dimidiati ex art. 190 II comma c.p.c. 
Il giudizio di primo grado 4. Occorre brevemente ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata (concretizzatasi nell' interrogatorio formale di ### e nella escussione testi) e la documentazione depositata al fine di verificare la correttezza dell'operato del ### In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. , il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. I 15 luglio 2011 numero: n. 15659). 
Nel giudizio di pirmo grado ### ha dedotto di aver svolto l'attività di amministratore del condominio dal 2002 al 31 marzo 2013; ha allegato l'inadempimento della controparte, assumendo di non aver ricevuto il pagamento dei compensi maturati per mancanza di fondi disponibili; che vani erano stati i solleciti di pagamento inviati al convenuto. 
Esponeva, inoltre, che cessato il proprio mandato, i condomini avevano conferito al dott. ### con studio in Napoli l'incarico di redigere una revisione contabile dei rendiconti della sua gestione dal 01.01.2009 al 31.3.2013; che il dott. ### esaminati i bilanci e la contabilità, verificato che non sussistevano irregolarità, accertava che il compenso dovuto al ### per l'attività di amministratore svolta per il condominio ### ammontava ad euro 6176,84 fino al 31.12.2012, cui andavano aggiunti ulteriori euro 331,12 per i primi tre mesi del 2013.  ###, pertanto, chiedeva al GDP di ordinare al convenuto condominio di depositare tutti i verbali assembleari, ivi compresi bilanci preventivi e consuntivi approvati; nondimeno, espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale di ### amministratore in carica del convenuto condominio, e prova testi, con sentenza n. 1098/2018 del 27.7.2018 il Giudice denegava tale richiesta e rigettava la domanda, motivando la carenza di prova del credito professionale in questione , non essendo stati approvati i rendiconti della gestione del ### per quel che concerne la domanda del convenuto, non sussistevano le lamentate responsabilità del ### in quanto i menzionati incarichi ai terzi (professionisti e ditte per lavori) erano stati approvati dall'assemblea condominiale.  MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Tanto doverosamente premesso, il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto. 
In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. 
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti. 
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.  6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, non è contestato che ### sia stato amministratore del convenuto condominio a partire dall'anno 2002 al 31 marzo 2013 ; risulta inoltre non contestato che lo stesso non abbia percepito alcun compenso per l'attività svolta. 
È noto che secondo l'orientamento di merito e legittimità, il compenso dell'amministratore rientra tra le spese condominiali e, conseguentemente, può considerarsi liquido ed esigibile in presenza del rendiconto approvato dall'assemblea; dunque, diventa effettivamente esigibile solo dopo che i condomini hanno approvato il rendiconto annuale della gestione (cfr. Cassazione sentenza 21966/2017; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4695 del 03 ottobre 2025). 
Ebbene, calando le sovraesposte coordinate eremeutiche al caso in esame, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che durante la gestione dell'amministratore ### i rendiconti da quest'ultimo redatti non venivano approvati dai condomini. 
Successivamente, dimessosi l'amministratore odierno appellante, veniva nominato quale amministratore del condominio il dott. ### che su incarico dei condomini redigeva una relazione sulla gestione ### dal 01.01.2009 al 31.3.2013, cui allegava i relativi rendiconti delle annualità in questione con i relativi riparti. 
Da detta relazione risultava che non vi erano state irregolarità da parte del ### e che quest'ultimo aveva un credito per compenso professionale di euro 6176,84 fino al 31.12.2022 cui si aggiungevano euro 331,12 per i primi tre mesi del 2013. 
La relazione del dott. ### con la contabilità allegata (rendiconti e riparti) veniva approvata all'unanimità dai condomini all'assemblea del 18.6.2015, come risulta dal relativo verbale depositato in appello su ordine del giudice dal condominio appellato, che però ha omesso di depositare la relazione approvata con gli indicati allegati. 
La relazione con rendiconti approvati risulta, comunque, agli atti di causa in quanto veniva depositata in primo grado da parte attrice insieme alla citazione introduttiva ed il suo contenuto veniva pure confermato direttamente dal dott. ### escusso come teste in primo grado all'udienza del 10.04.2017, il quale sul punto dichiarava: “insieme ad una commissione di condomini ho analizzato la documentazione contabile del precedente amministratore (il ###, dalla quale è emerso il credito per compensi non pagati per mancanza di fondi”, precisando poi “a seguito della mia relazione l'### condominiale ha approvato la relazione con i relativi bilanci”.  7. La domanda di pagamento di ### per la causale indicata va pertanto accolta nei limiti della somma richiesta in primo grado pari ad euro 5.000,00. 
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., infatti, il valore della causa, ai fini della competenza, è determinato dalla domanda introduttiva del giudizio. ###. 14 c.p.c., inoltre, stabilisce che il valore della controversia - avente ad oggetto una somma di denaro - si determina in base alla somma indicata dall'attore. 
Dal combinato disposto delle disposizioni citate si evince, dunque, che è l'attore a dover determinare il valore della causa (ai fini della determinazione della competenza), ed è lo stesso attore a poter anche limitare il valore della stessa, chiedendo al Giudice che non si oltrepassi il limite della competenza del Giudice di ### stabilita dall'art. 7 c.p.c., come accaduto nella specie (cfr. conclusioni racchiuse nell'atto di citazione in primo grado; sul punto, si richiama Cass. civ. n. 9522 del 20 aprile 2007 secondo cui “ Le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte”; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni — «condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 1.889.203.900 o di quella veriore ritenuta di giustizia» — contenesse una mera riduzione del quantum originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in atto di citazione). 
A detto importo vanno aggiunti gli interessi legali successivi alla proposizione della domanda in primo grado e quindi a decorrere dal13.6.2013.  8. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 
Bisogna tuttavia rilevare che per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine (cfr. Cassazione civile, II, 15 giugno 2001, n. 8160).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1098/2018 Giudice di ### di ### ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1098/2018 del Giudice di ### di ### accoglie la domanda di pagamento del compenso dell'attività di amministratore condominiale per il periodo indicato proposta da ### - per l'effetto, condanna l'appellato ### sito in ### di ### alla ### n.6 in persona dell'amministratore p.t. a pagare a ### la somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 13.6.2013 al soddisfo; - condanna l'appellato ### al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida: per il primo grado, in euro 125,00 per spese e 1205,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge; per il secondo grado, in euro 382,50 per spese ed in euro 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito avv. ### dichiatosi antistatario. 
Così deciso, in ### in data 25 novembre 2025 Il giudice dott.ssa ### presente provevdimento è stato redatto in collaborazione con l'avv. ### Gop in tirocinio.  

causa n. 887/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Lucia Antonio, Russo Renata

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26245/2025 del 26-09-2025

... determina ipso iure la sospensio ne del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimen to può continuare, giacché l'evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effetto sospensivo (Cass. Sez. 3, Sente nza n. 22917 del 13/12/2012, con indicazione di numerosi precedenti). In conseguenza, la ripresa del procedimento dopo la cessazione della trattazione dell'istanza di ricusazione si determina in base alla mera pronuncia dell'ordinanza che la rigetta o la dichiara inammissibile e può aver luogo senza formalità; il processo, pertanto, prosegue di ufficio e automaticamente dopo detta pronuncia, tanto che le parti non hanno diritto ad alcuna comunicazione, ove fosse stato già disposto, con provvedimento anteriore alla presentazione dell'istanza, un rinvio ad altra udienza, successiva però alla data di definizione (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 29907 - 2019 proposto da: ### e ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec; - ricorrenti - contro ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### via ### 72, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; - controricorrente - Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -2- avverso la sentenza n.2267/2019 della CORTE ### di MILANO, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella came ra di consiglio d el 29/1/2025 dal consigliere #### 1. Per una più agevole comprensione dei fatti di causa è utile premettere che, con contratto del 22 ottobre 2009, ### e ### promisero di vendere ad ### s.r.l. di Milano, per sé o per persona da nominare, due appezzamenti di terreno per il prez zo di euro 410.000,00, di cui euro 85.000,00 contestualmente versati a titolo di caparr a confirmatoria ed euro 325.000,00 da versarsi al contratto definitivo, da stipulare entro il 31 gennaio 2010; furono, poi, versati alcuni acconti per un importo complessivo pari a euro 49.800,00, ma il rogito fu successivamente rinviato più volte; sui fondi insistevano due immobili che sarebbero stati demoliti per la realizzazione di un immobile commerciale, sicché nel preliminare era stato inoltre previsto, all'art. 7, che l'acquirente avrebbe presentato una richiesta di titolo edilizio per la costruzione del nuovo fabbricato di cui furono allegate le planimetrie. Intanto, il 14 giugno 2011, fu comunicato il subentro di ### s.r.l. ad ### s.r.l. negli obblighi e diritti derivanti dal cont ratto preliminare di compravendita. Il 3 0 sett embre 2011 , in p endenz a ancora del preliminare, fu approvata una variante del ### di governo del territorio (###, pubblicata il successivo 16 novembre, sicché fu necessario controllare se risu ltasse ancora adeguato l'or igin ario progetto edificativo; secondo parte acquirente, non erano da escludersi possibili conseguenze sull'ammontare del prezzo pattuito; nel febbraio 2012, fu quindi contestato ai promittent i venditori d i non aver provveduto a sottoscrivere i progetti e le prati che necessarie al conseguimento del titolo edilizio, oltre al mancat o smaltimento del ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -3- materiale inquinante e alla mancanza di certificazione energetica; non si addivenne, perciò, ad alcuna stipula del definitivo.  2. Con atto di citazione del 21/3/2012, ### s.r.l. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Monza, sez. distaccata di #### e ### e, premesso che al loro inadempimento era imputabile la mancata stipula del definitivo, chiese il trasferimento coattivo dell'immobile ex art. 2932 cod. civ., previo ordine ai convenuti di sottoscrivere i progetti, come da accordi, con riduzione del prezzo di vendita a e uro 354.240,0 0 e risarcimen to dei danni conseguent i all'inadempimento. 
In via subordinata, manifestando l'intento di recedere, chiese di accertare l'inadempimento dei convenuti e di condannarli al pagamento di euro 170.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto e alla rifusione di tutte le spese e oneri sostenuti per la progettazione, con vittoria di spese. 
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero in riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per l'inadempimento di ### s.r.l., con diritto a trattenere la caparra confirmatoria, salvo l'obbligo di rimb orsare l'acconto ricevuto, con vi ttoria delle spese di lite e risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc.  La società attrice dichiarò, quin di, di rinunc iare alla domanda principale ex art. 2932 cod. civ., insistendo per l'accoglimento della domanda subordinata.  3. Con sentenza n. 2114/2014, il Tribunale di Monza rigettò le domande dell'attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò l'intervenuta risolu zione del contratto preliminare per inadempimento di ### s.r.l., con conseguente diritto dei convenuti al trattenimento della capa rra, vint e le spese di lite e rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -4- 4. Avverso la sentenza n. 2114/2014 del Tribunale di Monza, ### s.r.l. propose impug nazione dinanzi la Co rte d'appello di Milano che espletò una c.t.u. per accertare se i disegni tecnici consegnati, per la firma, dalla società promissaria acquirente ai due promittenti venditori fossero necessari pe r ottenere il titolo ed ilizio richiamato nella clausola 7 del preliminare e se l'area edificabile così come risultante dalla planimetria allegata fosse rimasta immutata o fosse stata modificata, in conseguenza delle varianti al ### nelle more della udienza di precisazione delle conclusioni, ### s.r.l. propose ricorso per seque stro conservativo, concesso con provvedimento dell'11 gennaio 2018. 
Successivamente, i due promittenti venditori proposero istanza di ricusaz ione dei componenti del Collegio che aveva auto rizzato il sequestro conservativo; in conseguenza, per quel che qui ancora rileva, fu disposta la sospensione del procedimento «fino a nuovo avviso». 
Rigettata l'istanza di ricusazione con ordinanza del 9 magg io 2018, con provvedimento presidenziale del 15 maggio 2018 fu fissata l'udienza collegiale per la prosecuzione del giudizio al 12/7/2018. 
A que ll'udienza comparve soltanto la società che chiese u n ulteriore rinvio per precisazione concl usioni; al l'udienza del 13/12/2018, fissata allo scopo, le parti appellate eccepirono la «nullità» dell'udienza per difetto di rituale riassunzione del giudizio, precisando, in subordine, le conclusioni.  4.1. Con sentenza n. 2267/2019, la Corte d'appello di Milano, in riforma della p ronuncia di primo grado, accertò la legit timità del recesso di ### nee s.r.l ., condannando ### e ### al pagamento di euro 170.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto, al pagamento delle spese di lite e alle spese di ### Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -5- La Corte rigett ò anzitu tto l'eccezione di improcedibilità per estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione, nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cod. proc. civ., ritenendo il relativo atto redatto in modo chiaro, preciso e specifico. 
In merito, la Corte giudicò, quindi, immotivata la decisione del giudice di primo grado di valutare come inattendibili le dichiarazioni del notaio ### posto che non poteva dedursi che non fosse stato attento a quanto si era verificato in sua presenza e che non avesse esaminato la documentazione pertinente all'atto da stipulare; ritenne - per quel che qui ancora rileva - la mancanza di prova dell'avvenuta consegna del certificato di destinazione urbanistica e delle certificazioni energetiche e di bonifica ambientale e l'inadempimento all'obbligo di sottoscrivere i disegni, in violazione della clausola n.7 del contratto preliminare; rilevò, infatti, che sul punto il consulente nominato, pur non avendo potuto constatare in modo specifico i l contenuto dei disegni, ne aveva comunque ritenuto l'importanza e la necessità della sottoscrizione; infi ne, sottolineò che la variazione dell'area effettivamente edificabile rendeva ingiustificato il rifiuto dei venditori a rivedere il prezzo di vendita.  5. Avve rso la sentenza n. 2267/ 2019 della Corte d'appello di Milano, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi; ### s.r.l. ha resistito con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, ### e ### hanno lamentato, in riferimento al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la mancata dichiarazione di improcedibilità del giudizio di secondo grado, attesa l'intervenuta estinzione dello stesso a seguito di mancata riassunzione: sospeso il procedimento a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione, ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -6- soltanto le parti avrebbero potuto procedere con la riassunzione nel termine di sei mesi; il decreto presidenziale che ha fissato d'ufficio l'udienza per la prosecuzione del giudizio e così i provvedimenti che avevano fissato le successive udienze del 12 luglio e del 13 dicembre 2018 sarebbero, perciò, irrituali e nulli.  1.1. Il primo motivo è infondato. 
Questa Corte ha g ià, invero , precisat o che la presentazione dell'istanza di ricusazione non sospende mai, per sé sola considerata, il procedimento nel quale è presentata: la sola proposizione del ricorso per ricusazione no n determina ipso iure la sospensio ne del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimen to può continuare, giacché l'evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effetto sospensivo (Cass. Sez. 3, Sente nza n. 22917 del 13/12/2012, con indicazione di numerosi precedenti). 
In conseguenza, la ripresa del procedimento dopo la cessazione della trattazione dell'istanza di ricusazione si determina in base alla mera pronuncia dell'ordinanza che la rigetta o la dichiara inammissibile e può aver luogo senza formalità; il processo, pertanto, prosegue di ufficio e automaticamente dopo detta pronuncia, tanto che le parti non hanno diritto ad alcuna comunicazione, ove fosse stato già disposto, con provvedimento anteriore alla presentazione dell'istanza, un rinvio ad altra udienza, successiva però alla data di definizione dell'istanza stessa (Cass. 10 marzo 2006, n. 5236): ci ò trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti al l'imparziali tà di gi udizio nella specific a controversia, assicurato dalla circostanza che la ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -7- delibazione di inammissibilità del giudice a quo non può comunque assumere valore ostativo al la rimessione del ricorso al g iudice competente e il dovere di imped ire, al cont empo, l'uso distorto dell'istituto, altrimenti causato dall'automatismo dell'effetto sospensivo (### 3, n. 22917 del 13/12 /2012; Se z. 6 - 3, n. 25 709 del 04/12/2014; ### 2, n. 11225 del 24/04/2019; ### 2, n. 1624 del 19/01/2022). 
La Corte d'appello ha proprio precisato, sul punto, che entrambe le parti si erano presentate in sede di precisazione delle conclusioni, manifestando in tal modo la propria volontà di dare impulso al procedimento, non risultando così ne cessaria una riassunzione formale.  2. Con il second o motiv o, i ricorre nti hanno denunciato, in riferimento al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione: la società appellante si sarebbe, infatti, limitata a dichiarare d i no n condividere il capo della sente nza impugnata, omettendo di formulare censure specifiche alle ragioni del provvedimento di primo grado sulla sussistenza dell'inadempimento. 
Per altro profilo, i ricorrenti hanno sostenuto che la motivazione con cu i la Corte h a rigettato l'eccezione di in ammissibil ità sarebbe meramente apparente in quan to consistente in un mero rinvio per relationem, del tutto generico, alle ragioni indicate nell'atto di appello.  2.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto, quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -8- «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, che viene violato qua lora la motivazione sia total mente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilian ti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così e sclusa qualunque rilevanza del semplice «d ifetto di s ufficienza» della mo tivazione. 
Ricorre, allora, il vizio denu nciato con il secondo motivo q uando la motivazione, benché graficame nte esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione , perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compit o di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, in ultimo, ### U, n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione, con numerosi richiami; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) Nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte vi ha dedicato le pag. da 12 a 16 in cui, dopo aver analiticamente riportato gli articolati motivi di appello, ripro ducendo addirittura testualmente il punto 1.7. dell'atto, ha escluso la violazione dell'art.  342 cod. proc. civ. proprio in riferimento all'esposi zione dettagliata delle censure formulate, dei principi di diritto violati e delle modifiche alla sentenza impugnata richieste; in tal senso, ha ulteriormente invocato a sostegno dell'ammissibilità lo specifico punto 1.7. come in precedenza trascritto e il secondo motivo come riassunto.   Quanto al 348 bis, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -9- giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma I cod. proc. civ., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, ch e è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando e non per il solo fatto del no n esservi stata deci sione nelle form e semplificate (### 6 - L, n. ### del 29/11/2021).  3. Con il terzo motivo, ### e ### hanno prospettato, in riferimento al n. 4 e al n.3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod.  civ., per avere la Corte d'appello errato nel ritenere sussistente il loro inadempimento; il motivo è stato articolato in più profili di censura, di seguito esaminati, per ciascun fatto scrutinato in sente nza come rilevante.  3.1. In particolare, in merito al primo inadempimento riscontrato e, cioè, la mancata consegna di idone a certificaz ione energet ica dell'immobile, essi hanno rappresentato, in relazione al n. 4 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 e, in relazione al n. 3, degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.: da un canto, con la lettera del 21 gennaio 2012 il loro avvocato avrebbe comunicato ad ### che il certificato era pronto e, d'altro canto, alla lettera del 25 maggio 2012 era stata allegata la dichiarazione di non obbligato rietà di detta certificazione, per cui nessun inadempimento avrebbe potuto essere loro attribu ito; la Corte d'appello avrebbe quindi errato non soltanto nel ritenere irrilevante il certificato prodotto, ma anche nel metterne in dubbio la provenienza e, infine, nell'aver invertito l'onere probatorio sulla dichiarazione ivi contenuta.  3.1.1. La censura è inammissibile. La Corte d'appello ha riportato che, come rilevato dalla società appellante, con l'art. 4 del preliminare ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -10- le p arti venditrici si erano impegnate a fornire l'attestato di certificazione energetica de ll'immobile oggetto del contratto, da allegarsi al d efiniti vo; a p ag. 19, quin di, la Corte h a rimarcato l'irrilevanza dell'avvenuta produzione della suddetta certificazione in giudizio e non, tempestivamente, dinnanzi al notaio. 
In questa motivazione, pertanto, il rilievo sulla controvertibilità del contenut o e sulla incertezza in merito all'attend ibilità e la provenienza del documento costituisce affermazione non pregnante né decisiva, sicché ogni censura sul punto è inammissibile per difetto di interesse. 
È inammissibile, infatti, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'ar gomentazio ne della sent enza impugnata svolta ad abundantiam e pertanto non costituente la ratio decidendi necessaria e suffic iente a fondare la decisione; un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello non ha spiegato alcuna influenza sul dispositivo e, perciò, non può essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse, in quanto improduttiva di effetti giuridici (cfr. Sez. 1, n. 8755 del 10/04/2018; ### 1, n. 18429 del 08/06/2022).  3.2. Quanto al secondo inadempimento e, cioè, alla certificazione di avvenuta bonifica, i ricorrenti hanno rilevato, in relazione all'art. 360, comma I, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 132, comma II n. 4, 342 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, in relazione al n. 3, la violazione degli artt. 115 e 116 cod.  proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.: secondo l'art. 10 del contratto preliminare, la certif icazione avrebbe dovuto essere presentata soltanto se necessaria e di tale necessità non era stato fornito alcun riscontro da parte d i ### e s.r.l.; in tal senso, allora , l a Co rte d'appello avrebbe arbitrariamen te ritenuto necessaria la bonifica ambientale, pur in assenza di alcuna prova a riguardo e non avrebbe ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -11- nemmeno potuto basarsi sulla mera deposizione del notaio che si era semplicemente limitato a dichiarare che alla data per la stipulazione del rogito questa documentazione mancava.  3.2.1. Anche questa censura è inammissibile. 
Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettiv i di identificazione dell'azione (petitum e causa pet endi), attribuen do o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini un a questione non espressamente formulata, tutte le volte ch e questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente poste (### 6 - 5, n. 17897 del 03/07/2019; Sez. 3, n. 22595 del 26/10/2009). 
Diversamente, pert anto, da quan to prospettato in ricorso , la Corte d'appello non ha affatto violato il principio dispositivo ma ha soltanto condiviso, argoment ando sul pun to, ciò che la socie tà appellante aveva sostenuto in merito alla necessità di conoscere se sul fondo si trovasse o non materiale inquinante; ha, quindi, aggiunto che, dalla deposizione del notaio incaricato del rogito, è risultato che questa documentazione non era ancora stata fornita alla data del 23/1/2012, cioè due anni dopo la data di stipula del definitivo fissata in preliminare.  3.3. In merit o alla mancan za del certificato di destinazione urbanistica, i ricorrenti hanno, quindi, sostenuto, in relazione all'art.  360, comma I n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101, 112, 163, comma ### n. 3 e 4, e 183, comma V e VI cod. proc. civ. e, pure in relazione al n. 4, la violazione degli artt. 342 e 132, comma II n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118, comma II disp. att. cod. proc. civ.: Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -12- la mancanza della produzione di questa certificazione sarebbe stata addebitata loro a titolo di inadempimento, per la prima volta, soltanto in sede di comparsa conclusionale di primo grado; la contestazione sarebbe stata quindi tardiva e inammis sibile e, in seco ndo luo go, sarebbe stata introdotta, nel processo, quale nuovo tema di indagine in violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e del diritto al contraddittorio; inoltre, sarebbero stati violati gli art. 112, 163 e 183 cod. proc.  perché la Corte d'appell o avrebbe p ronunciato oltre i limiti de lla domanda, anziché dichiarare l'inammissibilità della operata mutatio libelli.  3.3.1. Questo profilo è infondat o. La Corte territoriale ha rimarcato (pag. 17, ultimo capoverso e 18 della sentenza), che il notaio sentito a testimone aveva confermato che il rogito fu precluso dalla mancanza della documentazione necessaria e, in particolare, anche del certificato di destinazione urbanistica e che queste dichiarazioni «non contrasta[va]no neppure con quanto affermato da ### in atto di citazione». Ha rilevato, di seguito, che quel che si desume con certezza dalla dichiarazione del notaio rogante è che i promittenti venditori non avevano fatto pervenire, alla data prefissat a, la documentazione necessaria al rogito e che per tale mancanza non era stato possibile stipulare il definitivo. 
Ciò preci sato in fatto, era stata p roprio imp utata a titolo di inadempimento la mancata produzione di tutta la documen tazione necessaria, non soltant o del certificato di destinazione urbanistica, sicché non può ravvisarsi alcuna mutatio libelli.  3.4. Con riferimento alla mancata sottoscrizione di 8 tavole di disegni del PII (### di In tervento ), i ric orre nti hanno denunciato, in relazione all'art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e, in relazione al n. 3, la connessa violazione dell'art. 2697 cod. civ.; in relazione al n. 4, la violazione ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -13- dell'art. 112 cod. proc. civ. e, in relazione al n. 3, la contestuale violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché, in relazione al n. 4, la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e, pure in relazione al n. 4, la violazione dell'art. 132, comma II n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ: la Co rte d'app ello avrebbe, in fatti, infondatamente considerato per la decisione la c.t.u., sebben e l'indagine fosse stata svolta senza acq uisizione in giudizio d egli elaborati grafici, perché la d ocumentazione originale non era più rintracciabile; la relazione peritale av rebbe quindi dovuto essere dichiarata nulla; la Corte d'appello, inoltre, con motivazione ancora una volta irragionevo le e contraddittoria e, perciò, app arente, avrebbe negato l'inammissibilità d ei motivi di appello sul punto e invertito l'onere della p rova dell'esatto adempimento pur in mancanza di produzione, da parte della società, delle tavole complete , non considerando che i disegni in forma di mera bozza non erano comunque presentabili e, perciò, non necessitavano di sottoscrizione.  3.4.1. Anche questa censura è infondata. La Corte d'appello, alle pag. da 21 a 2 3 della senten za, ha, con dettag liata motivazione, ricostruito perché la firma dei disegni da parte dei promittenti venditori fosse rilevan te: essi, infat ti, avevano chiesto, nel 201 0, di inserire all'interno dell'area del ### di ### integrato (### 9 i mappali 8 e 129 di loro proprietà sicché, come rilevato dal consulente nominato, era necessario attivare una convenzione tra tutti i privati proprietari dei terreni afferenti al PPI 9; in conseguenza, la Corte d'appello ha ritenuto che la firma di sottoscrizione dei disegni, sia pure «incompleti» (così in sentenza) anche da parte dei promittenti venditori proprietari di alcune particelle comprese nel PPI fosse certamente necessaria per procedere alla realizzazione d elle finalità edificatorie della societ à promissaria acquirente. Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -14- La ricostruz ione invece offerta in ricorso, allora, si ap palesa inutilmente fuorviante in diritto, atteso che era certamente onere dei promittenti venditori dimostrare di aver adempiuto all'obbli go della firma previsto in contratto come riconosciuta a loro carico in sentenza.  3.5. Infine, quanto alla riduzione d el prezzo d i acquisto, i ricorrenti hanno rappresentato, in relazione all'art. 360, comma I n. 4 cod. proc. civ., che l'asserito rifiuto è stat o loro attribuito quale inadempimento in violazione dell'art. 345, comma III cod. proc. civ. e, in relazione al n. 4, dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché, in relazione al n. 3, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: ### s.r.l. non avrebbe mai fornito la prova della diminuzione della superficie edificabile; sul punto, la c.t.u., disposta d'ufficio soltanto in secondo grado, sarebbe stata in realtà inammissibile perché assunta in violazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e comunq ue nonostante la gene ricità del motivo di appello articolato sul punto; la Corte avrebbe inoltre errato, così v iolando gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nell'aver ritenuto corrispondente al vero l'asserito espresso rifiuto alla riduzione del prezzo, quando inve ce essi si sarebb ero limitati a subordinarla alla dimostrazione dell'effettiva riduzione della superficie edificabile in conseguenza della variante del PGT del Comune di ### 3.6.1. Anche questa censura è infondata. La Corte d'appello ha demandato al c.t.u. la verifica d ella rileva nza della controfirma dei promittenti venditori sul progetto condiviso e della effettiva riduzione dell'area edificabile. Per princi pio consolidato, la consulenz a tecnica di ufficio, non essendo qual ificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella va lutazione de gli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disp onibilità delle parti ed affidata a l prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non soltanto l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -15- esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giu dice ritenga che l'accertamento richieda speci fiche cognizioni tecniche (### 3, n. 3717 del 08/02/2019; ### 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009).  4. Con il quarto motivo, ### e ### hanno lamentato, in riferimento al n.5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d'appello considerato il contenuto della lettera del 26 gennaio 2011, unitamente al successivo comportamento tenuto dalla controparte, la relaz ione illustrativa delle otto tavole di disegni, la lettera del 25 maggio 2012 contenente la diffida a stipulare il contratto definitivo e infine l'esito della tentata conciliazione effe ttuata dal giudice di primo grado: in p articolare , quanto alla lettera d el 26 gennaio 2011, i ricorrenti osservano che vi sarebbe evidente la volontà di ### nee s.r.l. di non stipulare il contratto def initivo e quindi di rendersi inadempiente, laddove ha rappresentato che l'ipote si di progetto non sarebbe più realizzabile; con riferimento alla relazione illustrativa delle tavole, non sarebbe stato considerato il fatto che in essa viene attestato che i disegni costituivano semplici bozze e non progetti esecutivi e che furono presentati per la prima volta soltanto all'incontro del 23 gennaio 2011 per la mera visione e verifica; in merito alla lettera de l 25 maggio 2 012, i ricorre nti hanno sostenuto ch e rivelasse la loro volontà e intenzione di dare esecuzione al preliminare, a fronte del rifiuto della società; infine, quanto alla conciliazione, hanno ribadito che il suo fallimento deve essere interamente imputato alla società.  4.1. Il motivo è inammissibile. Il mancat o esame di un documento può essere denunciato per cassazione soltanto nel caso in ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -16- cui det ermini l'omissione di motivazion e su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circost anze di tale portata da invalida re, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che h anno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (### 1, n. 16583 del 13/06/2024). Nella specie, invece, i ricorrenti non indicano affatto documenti inequivocamente decisivi in senso opposto alle ragioni di decisione, ma prospettano soltanto una differente ricostruzione dei fatti che presuppon e una differente valutazione dell'inadempimento in base a prove diverse da quelle ritenute rilevanti. 
Il ricorso per cassazione, tut tavia, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che al Giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soltanto quello di controll are, sotto il p rofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuta in merito; al Giudice del merito resta, invece, riservato il potere di individuare le fonti del proprio convi ncimento e, all'uo po, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (### 5 n. ### del 22/11/2023; ### 2 n. 20553 del 19/07/2021). 
In conseguenza, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con cu i la parte ricorre nte soste nga un'alt ernativa ricostruzione e valutazione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, perché è precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -17- nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (### 2, n. 10927 del 23/04/2024).  5. Il ricorso è perciò respinto, con consegu ente condanna di ### e ### al rimborso delle spese processuali in favore di ### s.r.l., liquidate in dispositivo in relazione al valore. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02, della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna ### e ### al pagam ento, in favore di ### s.r.l., dell e spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 e agli accessori di legge. 
Dà at to della sussis tenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 29 gennaio 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Papa Patrizia

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 25713/2024 del 26-09-2024

... testuale della norma», che prevedeva, appunto, la devoluzione gratuita stabilita in favore di comune o provincia. Non vi era spazio per una interpretaz ione costituzionalmen te orientata, in presenza di un dato testuale inequivoco. Del resto, la stessa appellant e individuava una ragione giustificatri ce della previsione della devoluzione ai soli enti locali, stante la presenza di altra norma che p revedeva l'esenz ione soggettiva in favore dello Stato, sicché nessuna ingiustificata disparità di trattamento si poteva ravvisare. ###, dunque, spettava, sia soggettivamente che oggettivamente, nei casi nei quali veniva il rilievo l'int eresse pubblico, riferibile allo Stato od ad un ente pubblico territoriale, e non essendo invece riconosciuta in favore di un soggetto privato che operava con fini di lucro. Il quarto motivo era ritenuto non fondato in quanto, poiché si era in presenza del ### che non era un tributo, non potevano trovare applicazione le disposizioni spe cifich e riguardanti le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 10, comma 3, della legge 212 del 2000 e all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. 7 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### la Corte t erritoriale, in (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso n. 24686/2023 r.g. proposto da: ### - ### li s.p.a., in p ersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e d ifesa, anche disgiuntamente, per procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio legale ### & ### sito in ### via delle ### 20.   -ricorrente - contro ICA - ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura speciale in ca lce al controricorso, il quale 2 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### chiede di ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.  - controricorrente - ### di ### -intimato avverso la sentenza d ella Corte di a ppello di ### n. 1449/2023, depositata in data 5 maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8/09/2 024 da l ### D'#### 1.In data ### l'ICA (### s.r.l.), quale società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del ### d i occupazi one degli spazi e aree pubbliche (### del Comune di ####, notificava a ### - ### s.p .a. (d'ora in poi ### sei avvisi di accertamento recanti la richiesta di pagam ento dell'importo complessivo di euro 61.564,00, a titolo di canone non versato per gli anni dal 2015 al 2020, oltre ad interessi e sanzioni. 
Il pagamento era richiesto per l'occupazione di aree ricadenti nel comune di ### llo ### e, in particolare, per l'occupazione di un'area, ricadente nel Comune, attuata mediante l'edificazione di un “sovrappasso”, con il quale era stato sopr aelevato u n tratto dell'autostrada A/7 (### pe r consentire la viabilità nella via ### 2. ### s.p.a. agiva dinanzi al tribunale di Pavia contro l'ICA e nei confronti del Comune al fine di ottenere l'annullamento o la disapplicazione e/o la dichiarazione di inefficacia de gli avvis i di 3 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### pagamento, ritenendo di non essere obbligato al pagamento del ### per l'insussistenza dei presupposti applicativi o, in subordine, per la sussistenza di una causa di esenzione. 
Tale esenzione era sia soggettiva, per la qualità di organismo di diritto pubblico di essa attrice, sia oggettiva per la natura di bene asservito ad un pubblico servizio del manufatto. 
Inoltre, la ### rilevava che non dovevano essere applicate le sanzioni per le «ob iettive condizioni d i in certezza sull'ambito di applicazione delle norme» e, comunque, che l'importo delle stesse fosse rideterminato «in base ai principi del cumulo giuridico e della continuazione».  3. Il tribunale rigettava le domande di ### Il trib unale reputava inammissibile i l motivo di doglianz a introdotto da ### solo con la memoria istruttoria di cui all'art.  183, comma 6, c.p.c. ed attinente al preteso difetto di proprietà in capo al ### dello spazio occupato. 
Inoltre, rilevava l'inesistenza delle tassative cause di esenzione dall'obbligo di corresponsione del ### previste alla legge, non essendovi peraltro incer tezza interpretativa sulle norme, non ricorrendo i presupposti per l'appli cazione della disciplina della continuazione al trattamento sanzionatorio.  4. Con il primo motivo di appello ### si doleva della «violazione e/o falsa applica zione dell'ar t. 112 c.p.c. (circa l'errone a qualificazione di una “mera difesa” in termini di “eccezione”) e dell'art. 2697 c.c. (circa il riparto dell'onere della prova tra attore e convenuto)». 
La società appellante riteneva che il tribunale avesse errato nel non dare ingresso alla questione, prospettata con la m emoria istruttoria, concernente il difetto di titolarità dell'area occupata in 4 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### capo al ### questione da qualificarsi come mera difesa della società, attrice solo in senso formale.  ### di accertamento contestato doveva considerarsi, infatti, atto impositivo/estrattivo di natura amministrativa e sarebbe l'ente impositore, nel giudizio avente ad oggetto la contestazione del rapporto, ad assumere la veste sostanziale di attore, con gli oneri conseguenti di allegazione prova.  ### della prova dell a proprietà in capo al ### presupposto del potere impositivo, non sarebbe stato assolto dalla parte conve nuta, che ne era onerata in quanto attrice in senso sostanziale. 
Anzi, la stessa società nel giudizio di primo grado avrebbe offerto la prova dell'appartenenza dell'area occupata al demanio statale non a quello comunale. 
Con il second o motiv o di impugnazione l'appellante ### deduceva «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 507/1993 (che individua le condizioni per poter fruire dell'esenzione soggettiva dal pagamento del ###». 
Per l'appellante la sentenza di prime cure era erronea per non aver riconosciuto l'operatività dell'esenzione. Ciò, in quan to la costruzione e la g estione del l'autostr ada quale infrastrutt ura destinata a beneficio della collettività e realizzata sulla base di una concessione st atale integravano l'esenzione prevista dalla norma. 
Trattavasi, peraltro, della gestione dell'autostrada da parte di un organismo di diritto pubblico, seppure con la forma giuridica di una società per azioni. 
Con il terzo motivo d'appello ### lamentava la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 507 /1993 (che individu a le condizioni per po ter fruire dell'esenzione oggettiva dal pagamento del ###. 5 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### norma citata stabi liva che erano esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le «occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al ### o alla ### al termine della concessione medesima». 
Con il quarto motivo di impugnaz ione ### deduceva la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 nonché dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997». 
Ciò perché l'art. 10, comma 3, della legg e n. 212 del 2000, stabiliva che le sanzioni no n erano irro gate quando la violazione dipendeva da obiettive condizioni di in certezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.  5. La Corte d'appello di ### rigettava il gravame con sentenza n. 1449 del 5/5/2023. 
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, la Corte territoriale confermava la decisione del tribunale. 
La società aveva imperniato la propria contestazione degli avvisi di accertamento sulla sussistenza delle esenzioni, ma ciò implicava «la titolarità del potere impositivo e risultava, quindi, logicamente incompatibile con la volontà di contestare la pro prietà comunale dell'area». 
A front e della ricostruzione del contenuto della doman da giudiziale, il primo giudice avrebbe correttamente ritenuto, anche in considerazione della contumacia del ### che la questione della proprietà comunale dell'area «non fosse controversa», n egando ingresso alla contestazione «tardivamente introdotta con la memoria istruttoria di ### La Corte t erritoriale re spingeva anche il secondo m otivo di impugnazione, evidenziando che «[l]a concessione per la costruzione e la gestione dell'autostrada […] non vale ad attribuire alla società 6 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### concessionaria la natura di ente pubblico ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dalla norma invocata e non vale ad escludere il fine di lucro che la concessionaria ### persegue». 
Pure il terzo motivo era reputato non fondato, in quanto la norma citata, ossia l'art. 49, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 507 del 1993, fa riferimento esclusivamente alla esenzione spettante nei casi in cui sia previsto, all'atto della concessione o successivamente, che gli impianti adibiti ai servizi p ubblici siano d evoluti gratuitament e al ### o alla provincia al termine della concessione. 
La motivazione del tribunale, che aveva escluso l'esenzione, si fondava sul «dato testuale della norma», che prevedeva, appunto, la devoluzione gratuita stabilita in favore di comune o provincia. 
Non vi era spazio per una interpretaz ione costituzionalmen te orientata, in presenza di un dato testuale inequivoco. Del resto, la stessa appellant e individuava una ragione giustificatri ce della previsione della devoluzione ai soli enti locali, stante la presenza di altra norma che p revedeva l'esenz ione soggettiva in favore dello Stato, sicché nessuna ingiustificata disparità di trattamento si poteva ravvisare.  ###, dunque, spettava, sia soggettivamente che oggettivamente, nei casi nei quali veniva il rilievo l'int eresse pubblico, riferibile allo Stato od ad un ente pubblico territoriale, e non essendo invece riconosciuta in favore di un soggetto privato che operava con fini di lucro. 
Il quarto motivo era ritenuto non fondato in quanto, poiché si era in presenza del ### che non era un tributo, non potevano trovare applicazione le disposizioni spe cifich e riguardanti le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 10, comma 3, della legge 212 del 2000 e all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. 7 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### la Corte t erritoriale, in dipende ntemente dalla applicab ilità della norma invoc ata alla ### che non era un tributo, non ricorreva comunque alcuna incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme. 
La parte del motivo relativo alla violazione dell'art. 12 del d.lgs.  n. 472 del 1997 (concorso di violazioni e continuazione) non era in alcun modo specificata, «non essendo indicate nell'atto di appello le ragioni per le quali sarebbe erronea la decisione del tribunale che ha escluso l'applicazione d ella disciplina della contin uazione». Tali ragioni erano stat e esposte dall'appellan te «solo nella co mparsa conclusionale».  5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.p .a. (###, depositando anche memoria scritta.  6. Ha resistito con controricorso l'ICA - ### s.p.a., depositando anche memoria scritta.  7. È rimasto intimato il ### di ####: 1. Con il primo motivo di ricorso la società deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. (circa l'erronea qualificazione di una “mera difesa” in termini di “eccezione” nonché circa l'erro nea interpretazione di una dom anda processuale) e dell'art. 2697 c.c. (circa il riparto dell'onere della prova tra attore e convenuto), con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
In particolare , ad avviso della rico rrente, è erronea l'affermazione della Corte d'appello, confermativa di quella di prime cure, nella parte in cui ha dichiarato inammis sibile l'e ccezione di carenza di titolarità della strada (### in capo al ### di ### 8 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### in quanto - nella prospettazione del giudice di appello - «il tribunale bene avrebb e fatto a non pronu nciarsi in merito alla sussistenza del diritto di proprietà in capo al ### tenuto conto che la relat iva ecce zione sarebbe stata formulata da lla ### soltanto a partire dalla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, 2, del c.p.c., depositata il 21 settembre 2021». 
Il ragiona mento svolto dalla Corte territoriale, a favo re della declaratoria di inammissibilit à pronun ciata dal tribunale di Pavia, poggia sulla considerazione che la società ### (nell'atto di citazione) avrebbe imperniato le proprie difese «sulla domanda di esenzione da ### Tuttavia, tale difesa - a p arere della Corte terr itoriale - «presuppone[va] la titolarità del potere impositivo in capo al ### e, come tale, sarebbe incompatibile con la “volontà di contestare la proprietà comunale dell'area”». 
La questione relativa alla «titolarità» dell'area in capo al ### sarebbe stata dunque «non controversa». 
Di conseguen za, il tribunale avrebbe legit timament e negato ingresso alla contest azione, «tardivamen te introdotta con la memoria istruttoria di ### In realt à, ad avviso della ricorr ente, erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la non contestazione della proprietà della strada in capo al ### La ricorrente sottolinea che «non si comprende come la Corte d'appello abbia potut o desum ere la ### volontà di non contestare la proprietà della strada dalla formulazione della domanda di esenzione». 
Oggetto dell'impugnazione sono gli avvisi di accertamento impoesattivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, con i qual i ICA ha portato a conoscen za di Mil ano ### le la 9 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### pretesa del ### con riferimento al canone pluriennale dovuto a titolo di #### di accertamento costituisce il «veicolo di accesso» al giudizio di impugnazione -merito, avente ad og getto, non già il provvedimento amministrativo, bensì «il sott ostante rapporto sostanziale controverso». 
Pertanto, l'ente impositore assume la veste di attore in senso sostanziale, mentre la società assume la veste di convenuto in senso sostanziale. 
Di conseguenza, il concessionario/convenuto è, in realtà, attore in senso sostanziale, con evidenti riflessi in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 Spetta, dunque, sull'ente impositore l'onere di provare l'effettiva titolarità del rapporto controverso. E ciò «indip endentemente dal contenuto dell'atto di citazione e dal tipo di “domande” formulate dall'attore in senso formale».  ### ne, allora, avrebbe dovuto d imostrare in sed e processuale la propria posizione giuridica con rig uardo alla sussistenza della qualità di «proprietario della strada». 
Peraltro, non era in alcun m odo tardiva la conte stazione (in ordine alla mancanza di titolarità della strada in capo al ### contenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., trattandosi d i «mera difesa» e non di eccezione in senso stretto (si cita sul punto Cass., Sez. U., 16/2/2016, n. 2951). 
Del re sto, la società ### lle aveva cont estato la titolarità della strada nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto, a seguito di due accertamenti, e soprattutto della consultazione del catasto strade, era emerso «che via ### fa parte del ### statale e n on del ### comunale (come attestato nella relazione tecnic a sottoscritta dal responsab ile 10 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### dell'### della ### dott . ### - allegata sub all. n. 1 alla seconda memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado)». 
Inoltre, una richiesta di chiarimenti era stata inviata via pec, in data 22/7/ 2022, ad ### che rispondeva affermando: «vi a ### - in mancanza di un provvedimento di declassificazione - non può essere di proprietà del ### 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507/1993 (che individua le condizioni per poter fruire dell'esenzione soggettiva dal pagamento del ###, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c.». 
Ad avviso della Corte d'appello la concessione per la costruzione della gestione dell 'autostrada non vale ad attribuire alla società concessionaria n atura di ente pubb lico ai fi ni del riconoscimento dell'esenzione prevista dalla norma invocata e non vale ad escludere il fine di lucro che la concessionaria persegue e che giustific a il diverso trattament o rispetto al soggetto pubblico ai fini dell'esenzione dall'imposta della ### o del ### In realt à, però, tale motiv azione contrasterebbe con la formulazione dell'art. 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507 del 1993. Dalla formulazione letterale di tale disposizione emergerebbe che l'esenzione soggettiva si verifica quando il concessionario agisca quale «mero sostituto» dell'ente pubblico.  ### soggettiva o pera quando il concessionario, previa autorizzazione amministrativa, agisce «in luogo» dell'ente pubblico. 
Tra l'altro, la società ### avalle è a tutti gli eff etti un organismo di diritto pubblico, che, pur avendo la forma giuridica di una società per azioni, esercita, in realtà, funzioni pubbliche ad essa 11 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### trasferite dalla regione ### e/o dal ### ro delle infrastrutture a mezzo di plurimi atti concessori.  3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 507 del 1993 (che individua le condizioni per poter fruire dell'esenzione oggettiva dal pagamento del ###, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
La Corte d'appello ha negato la sussistenza dei presupposti per l'esenzione oggettiva di cui all'art. 49, comma 1, lettera e), del d.lgs.  n. 507 del 1993, rilevando che la norma «ammette l'esenzione in caso di dev oluzione gratuita delle opere in favore di ### e ### ma non anche in favore dello Stato». 
Ad avviso della ricorrente, invece, l'esenzione oggettiva spetta alla società in presenza di du e condizioni:1) che l'occupazione avvenga con impianti adibiti a servizi pubblici;2) l'atto di concessione preveda la devoluzione gratuita al demanio pubblico (oltre che a quello comunale e provinciale) delle opere realizzate al termine della concessione medesima (retrocessione gratuita). 
Sarebbe, invece, irrazionale ritenere non assoggettabile a ### gli impiant i gratuitamente devo lvibili al demanio comunale e provinciale, assoggettando in vece a ### soltanto gli impianti gratuitamente devolvibili al demanio statale. 
La disp osizione citata dovrebbe essere interpretat a in modo costituzionalmente orientato, includendo nell'area di esenzione sia agli impianti gratuiti devolvibili al demanio comunale provinciale, sia agli impianti gratuitamente devolvibili al demanio statale. 
In caso contrario, si verificherebbe una disparità di trattamento da concessionari comunali e provinciali e concessionari statali.  4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, della 12 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### legge n. 212 del 2000, con riferimento all'art. 360, primo comma, 3, c.p.c.» . In realtà, a differenza di qu anto rite nuto dalla Corte d'appello, ad avviso della ricorren te non si è considerato che l'incertezza normativa è stata det erminata dal comportamento tenuto dallo stesso ### che «non ha mai preteso il pagamento del ### sui cavalcavia autostradali e non ha giammai notificato alcun atto impositivo».  5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione al par. 4.2. dell'atto di appello (concernente la domanda di applicazione dei criteri del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997), con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
La Corte d'appello, sul punto, ha ritenuto inammissibile il motivo d'appello concernente la violazione dei principi del cumulo giuridico e della continuazione, in quanto l'appellante ha esposto le ragioni del motivo soltanto nella comparsa conclusionale. 
La ricorrente sottolinea che la sentenza di prime cure ha respinto la domanda di rideterminazione delle sanzioni rilevando che «l'art. 8 della legge n. 6 89/1981 p revede che la sanzione più grave aumentata fino al triplo possa essere irrogata nei soli casi di concorso formale, non trovando quindi applicazione la disciplina della continuazione di cui all'art. 81, 2º comma, cod. pen. (cfr. ex multis, Cass. civ., ###, sent. n. 10126 del 11/4/2019)». Nell'atto di appello la società ha impugnat o tale capo della sentenza di primo grado sostenendo che, in materia di ### sono applicabili i medesimi principi giuridici della ### e quindi anche l'art. 12 del d.lgs.  472 del 1997. Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della continuazione. Pertanto, il quarto motivo di appello presentava i requisiti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.. In sede ###86/2023 Cons. Est. ### D'### di comparsa conclusionale la società si era limitata a illustrare il procedimento da seguire ai fini della rideterminazione della sanzione unica per gli a nni di imp osta dal 201 5 al 2020. ### bilità dell'istituto della continuazione troverebbe fond amento nella circolare ministeriale n. 1/DF del 20/1/2009, per la quale «l'analogia delle fattispecie impositive ha indotto il legislatore a disporre […] che i crit eri di determi nazione del ### sono applicabili anche alla ### dovuta per le occupazioni in questione ed a fissare, quindi, delle regole che non possono in alcun modo essere modificate dagli enti locali». Peraltro, la recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 8628 del 2020, depositata il ###, ha precisato che, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 63 del d.lgs.  446 del 1997, il ### mutua finalità sostanziale e, in gran parte, disciplina dalla ### 6. Il primo motivo di impugnazione è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.  6.1. Deve premettersi che questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 16 febbr aio 2016, n. 2951), ha tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio. 
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve va lutarsi «la domanda, n ella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». 
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come proprio attiene, invece, al «merito della causa». La legittimazione ad agire 14 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda. 
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904). 
La que stione della titolarità de l diritto può esser e negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice.  6.2. Inoltre, è p acifico nella giurispruden za di legi ttimità che l'onere della p rova in ordine all a titolarità attiva o passiva d el rapporto e, quindi, con riferimento alla fondatezza della domanda, spetta all'attore (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. ###; Cass., 3, 12/2/2021, n. 3765; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744). 
Infatti, si è chiarito che la circostanza che la questione attenga al merit o significa che rient ra nel tema della fondatezza de lla domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, «ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituiscono eccezione, t antomeno in senso stretto»; Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016, paragrafo 25). 
Si può dunque conclude re nel senso che la titolarità de lla posizione soggettiva, att iva o passiva, del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della 15 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### domanda che attiene al merito dell a decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, con la conseguenza che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto, non rilevabili d agli atti. Di co nseguenza la carenza di titolarità, attiva o passiva, de l rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 7477 del 2020).  6.3. Deve precisarsi, pur nella consapevolezza che il ### non rientri nell'ambito dei tributi, come invece la ### che il giudizio di opposizione e di contestazione d ell'avviso di accertame nto impoesattivo ricalca il giudizio tri butario , che è un giudizio di impugnazione-merito. 
Del re sto, nel processo tributario , a carattere impugnatorio, l'oggetto del giudizio è perimetrato, da un lato, dai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo sottoposto a ricorso, assumendo l'### la veste di attore in senso sostanziale, in quanto la pretesa impositiva è quella risultante dall'atto impugnato sia sul p iano de l petitum che su que llo dell a causa pet endi, e dall'altro dalle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi articolati nel ricorso introduttivo di primo grado (in tal senso Cass., sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6289; Cass., sez. 5, 26 maggio 2022, 17189; Cass., sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17231). 
Pertanto, non v'è dubbio che l'onere di dimostraz ione della titolarità del suolo al di sopra del quale è stato costruito il «sovrappasso» era in capo al ### attore in senso sostanziale, anche se convenuto in senso formale. 16 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### 6.4. La contestazione sulla assenza di titolarità della proprietà della strada in capo al ### è stata tempestivamente sollevata dalla società con la m emoria istrutto ria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.. 
Ed infat ti si è chiarito che la valutazione della con dotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina pro cessuale connette all'e saurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con q uella po sta a base delle difese precedentemente svolte (Cass., sez. 6-2, 2/12/2019, n. ###); ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trat tazione di cui all'art. 183 c.p.c., no n può rinv enirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione (Cass., sez. 3, 9 settembre 2021, n. 24415). 
Posto che le contestazioni possono rilevare non indistintamente, ma solo per fatti ritenuti noti alla parte, e, logicamente, non anche per i fatti ad essa ignoti (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3576; Cass., 18 luglio 2016, n . 14652; Cass., 4 genn aio 2019, n. 87; Cass., 31 agosto 2020, n. 18074), è stato confermato l'orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui «nessuna n orma prevede la preclusione della prima udienza per le contestazioni e, anzi, il sistem a delle d ecadenze induce a conclude re che, quale asserzione, essa possa considerarsi inibi ta esclusivamente alla definizione delle correlative facoltà e dunque, nel rito ordinario, nei 17 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### termini ex art. 183 , sesto comma, c.p.c.» (Cass., sez., 3, 9 settembre 2021, n. 24415; Cass., 2 dicembre 2019, n. ###). 
Resta fermo che l'onere di contesta zione in ordine a i fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misu ra dall'allegazione e dall'est ensione delle relative contestazioni o non contestazioni , ne consegu e che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resisten te non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., sez., 1, 19/4/2024, n. 10629; Cass., sez. 3, 19 ottobre 2016, n. 2107 5; per la necessità dell a specificità delle allegazioni della parte cfr. Cass., sez. 6-3, 23 marzo 2022, n. 9439).  6.5. Nella specie, come si è detto, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., la società ha specificamente contestato l'assenza di titolarità da parte del ### in ordine alla via ### (cfr. atto di appello «la ### - nel corso dei rilievi istruttori ed a fronte dell'assenza di documentazione prodotta agli atti del giudizio di primo grado da parte del ### in ordine alla proprietà della strada di via ### - ha: effettuato dei propri accertamenti in merito all'effettiva titolarità della strada da parte del ### all'esito di tali accertame nti e - in particolare - a segu ito della consultazione del c.d. catasto strade, è emerso che via ### fa parte del ### statale e non de l ### comunale - come attestato nella relazione tecnica sott oscritta dal responsabile dell'### della M ilano ### dott. ### - allegata sub all. n. 1 alla seconda memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado»). 18 RG n. 24686/2023 Cons. Est. ### D'### d i merito, nel d ichiarare inammissibile l'eccez ione sollevata dall'odierna ricorrente di carenza di titolarità della strada (### in capo al ### di ### li, non si è attenuta ai principi di cui si è detto.  7. La senten za impu gnata deve, quin di, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi suesposti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al la ### d'ap pello d i ### i n diversa composizione, cui demanda d i provve dere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18 settembre 

causa n. 24686/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Parise Clotilde, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1083/2022 del 14-01-2022

... novembre 2017, n. 27198) orientato nel senso della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della controversia, analoga alla presente, avente ad oggetto la domanda di un magistrato onorario tesa ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego con il ### della giustizia con assimilazione al regime giuridico dei magistrati professionali. 7. - Con il ricorso per regolamento preventivo la ricorrente ha formulato anche istanze di rimessione alla Corte di giustizia di questioni di compatibilità con il diritto eurounitario e alla Corte costituzionale di questioni di conformità a ### di norme di diritto interno. La ricorrente premette, in particolare, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1062 del 4 febbraio 2021, ha affermato che il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali, e che, posta una tale differenza essenziale di condizione giuridica, sono del tutto coerenti trattamenti, giuridici ed economici, differenziati rispetto a quelli previsti per i magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali. Tale sentenza, ad avviso della ricorrente, rappresenterebbe (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta da: ### f.f.  ### di sezione #### ha pronunciato la seguente ### sul ricorso, iscritto al NRG 5263 del 2021, promosso da: ### rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### e ###-
STRATURA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli ### di questa in ### via dei ### 12; - controricorrenti - e contro ### (###, rappresentato e difeso dagli ### d'##### R.G. 5263/2021 Cron. 
Rep. 
C.C. 11/1/2022 regolamento preventivo di giurisdizione ##### pubblicazione: 14/01/###orte di Cassazione - copia non ufficiale - 2 - Sgroi, ### e ### con domicilio eletto presso gli ### dell'Avvocatura centrale dell'### medesimo in ### via ### n. 29; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente inter partes dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'### gna, sede ### del 2020 R.G. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 dal ### lette le conclusioni scritte del ### in persona del ### tuto ### che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.  ### 1. - Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'#### sede ###/2020 R.G., la dott.ssa ### sulla premessa di aver svolto ininterrottamente, dal 14 gennaio 2002 e fino al momento di introduzione del giudizio, le funzioni giurisdizionali di giudice di pace, sempre presso l'### del giudice di pace di ### ha chiesto che venga accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale fino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70° anno di età, con conseguente condanna del datore di lavoro ### della giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande e alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale.   La ricorrente ha rassegnato tali conclusioni previa richiesta di disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 3 - europea, anche alla luce della sentenza del 16 luglio 2020 della Corte di giustizia nella causa C-658/18 e della emananda decisione della stessa Corte nella causa pregiudiziale C-236/20 in risposta ai quesiti pregiudiziali di cui all'ordinanza del 1° giugno 2020, n. 363/2020, dello stesso ### Nell'atto introduttivo la ricorrente si è doluta anche del sistema dei quattro rinnovi di durata quadriennale dell'incarico di magistrato onorario già in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, previsto dall'art. 29, comma 1, dello stesso decreto legislativo. ### la ricorrente, detta parte della riforma della magistratura onoraria avrebbe irragionevolmente risolto automaticamente il rapporto di impiego con il ### della giustizia al compimento del 68° anno di età, e non al compimento del 75° anno di età come avveniva fino al 15 agosto 2017 in virtù dell'abrogata norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 374 del 1991.   La ricorrente ha prospettato, al riguardo, la discriminazione diretta per età sia rispetto ai giudici di pace che sono cessati dall'incarico al compimento del 75° anno entro il 15 agosto 2017, sia rispetto ai componenti delle commissioni tributarie che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992 cessano dall'incarico al compimento del 75° anno di età.   La dott.ssa ### nell'ambito del giudizio ordinario, ha spiegato anche domanda cautelare per ottenere la sospensione dell'automatica cessazione dal servizio in data 9 novembre 2020 e la concessione di una misura idonea a consentirle di espletare le funzioni di giudice di pace fino al 70° anno di età, fatto salvo l'eventuale provvedimento di non conferma.   Con decreto presidenziale in data 5 novembre 2020, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare. All'esito dell'udienza camerale, il TAR ha emesso l'ordinanza del 10 dicembre 2020 con la quale ha disposto la prosecuzione dell'attività Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 4 - istituzionale di giudice di pace della ricorrente oltre la data di compimento del 68° anno di età.   ### della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura hanno proposto appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare, che è stato accolto con ordinanza n. 646 del 2021.   2. - Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo, la dott.ssa ### con ricorso del 6 febbraio 2021, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.   La ricorrente ha osservato che il regolamento preventivo di giurisdizione dovrebbe essere consentito in ragione della posizione istituzionale della Corte di cassazione, della forza esterna della sua pronuncia e dello specifico impatto che essa esercita sulla ragionevole durata del processo in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, come quelli che, a suo avviso, emergerebbero dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato in subiecta materia sulla “carenza assoluta di ogni tutela”, quindi di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle ### in via definitiva ed immodificabile. 
Il ricorso dedica un'ampia e dettagliata narrativa alle “questioni pregiudiziali Ue e di costituzionalità sulla nozione di lavoratore del pubblico impiego del giudice di pace equiparabile al magistrato professionale”, con particolare riferimento alla pregiudiziale Ue del Giudice di pace di ### nella causa C-658/18, alla questione di legittimità costituzionale del TAR del ### sullo stato giuridico del giudice di pace e l'equiparazione alle condizioni di lavoro della magistratura professionale, alla questione pregiudiziale Ue del Tribunale di Vicenza sullo stato giuridico di una giudice onoraria di tribunale, all'ordinanza di legittimità costituzionale del Giudice di pace di ### su tutta la normativa interna che regola lo status della magistratura onoraria di pace, all'ordinanza pregiudiziale Ue del TAR dell'### sullo stato giuridico dei giudici di pace, alla sentenza UX della Corte di giustizia su Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 5 - indipendenza del giudice di pace e nozione di lavoratore pubblico equiparabile alle condizioni di lavoro del magistrato ordinario, alla discriminazione per età e alla lesione dell'indipendenza della magistratura onoraria, alla normativa interna “che ha generato la discriminazione per età per limitare l'indipendenza della magistratura onoraria, ordinaria, amministrativa e contabile”, allo ius superveniens dell'equiparazione tra magistratura onoraria e magistratura ordinaria alla luce della sentenza UX della Corte di giustizia e della sentenza n. 267 del 2020 della Corte costituzionale, alla persistenza dell'“inadempimento del ### su indipendenza e diritti della magistratura onoraria”. 
La ricorrente ha chiesto quindi che le ### riconoscendo al giudice di pace lo status di lavoratore subordinato del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro del giudice professionale, accolgano il ricorso per regolamento preventivo, “dichiarando la piena competenza del giudice amministrativo adito sulla cognizione dei diritti richiesti nell'atto introduttivo”. 
La dott.ssa ### ha formulato inoltre istanza affinché la Corte di cassazione, come giudice di ultima istanza, sollevi questione pregiudiziale sulla discriminazione per età ai sensi dell'art. 267 TFUE, sostenendo che la disciplina eurounitaria osterebbe rispetto a disposizioni interne che, senza ragioni oggettive, avrebbero provocato una situazione di discriminazione diretta per età nei confronti della ricorrente, una situazione di discriminazione diretta collettiva per età nei confronti di tutti i magistrati onorari, una situazione di discriminazione diretta collettiva per età nei confronti di tutti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
Premessa la coesistenza della doppia pregiudiziale costituzionale e Ue in materia di tutela dei diritti fondamentali, la ricorrente ha chiesto che la Corte sollevi inoltre questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni che stabiliscono una retribuzione a cottimo dei giudici di Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 6 - pace discriminatoria rispetto alle condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari e che fissano al compimento del 68° anno di età la data di cessazione delle funzioni giurisdizionali dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017.  3. - Hanno resistito, con controricorso, il ### della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, concludendo per l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, nonché per l'inammissibilità, e in ogni caso per la manifesta infondatezza, della istanza di rimessione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'### europea e della questione di costituzionalità.  4. - Anche l'### nazionale della previdenza sociale - ### si è difeso con controricorso, con conclusioni nel senso della inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.  5. - ### nelle conclusioni scritte ex art. 380-ter cod. proc. civ., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
Difetta - ha sottolineato l'### del ### - l'interesse ad agire di parte ricorrente, non sussistendo alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito, la cui corretta individuazione non è stata contestata da nessuna delle parti convenute. 
Dall'inammissibilità del ricorso deriva - ha osservato il ### nistero - l'assorbimento delle questioni di legittimità costituzionale che, nei termini sollevati, non inciderebbero sulla attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma, semmai, sul merito della decisione e sulla legittimità delle norme che escludono l'equiparazione dei magistrati onorari ai magistrati ordinari ai fini retributivi, giuridici e pensionistici.  6. - In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 7 - 1. - ### di regolamento preventivo di giurisdizione riguarda una controversia vertente sulla richiesta di una giudice di pace di ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro e all'età del collocamento a riposo al magistrato professionale, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive e alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale.   2. - La controversia è stata promossa dinanzi al giudice amministrativo, dove si trova attualmente pendente.   3. - Con la memoria in prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha suggerito a queste ### di valutare l'opportunità di rinviare ad altra data il ricorso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'ordinanza del Giudice di pace di ### (reg. ord.  n. 184 del 2020, fissata nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022). 
Con tale ordinanza è stato sollevato il dubbio se gli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'art. 5 della legge n. 57 del 2016, là dove affida il coordinamento degli ### del Giudice di pace al ### del Tribunale, l'art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, l'art. 119 del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, l'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, là dove non estende anche ai giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 42, comma 2, e 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, e altre disposizioni Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 8 - nella parte in cui “hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace” nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, privandolo di ogni fonte di reddito e ledendone l'indipendenza sotto il profilo soggettivo del giudice e quindi il giusto processo, senza assicurare neanche la tutela previdenziale ed assicurativa in caso di disoccupazione prevista per gli altri lavoratori dipendenti del ### della giustizia, violino gli artt. 3, 4, 36, 38, 97, 101, 104, 106, 107, 108, 111, 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato), nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 della ### sociale europea (###, approvata a ### il 18 ottobre 1961 e rivista a ### in data 3 maggio 1996, ratificata con legge n. 30 del 1999.   ### delle ### ritiene di dover disattendere l'istanza di rinvio, perché la questione all'esame della Corte costituzionale non incide sul riparto di giurisdizione.   4. - Il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto dalla stessa ricorrente nel giudizio a quo, la quale non espone alcun ripensamento sulla giurisdizione adita e, anzi, insiste perché venga riconosciuta; e neppure deduce, nel ricorso, che le altre parti del processo, le amministrazioni resistenti, abbiano eccepito alcunché o che lo stesso giudice amministrativo, al quale la giudice di pace si è rivolta, abbia manifestato, nel corso del procedimento, riserve sulla sussistenza della propria giurisdizione.   Sulla giurisdizione del giudice amministrativo adito dalla stessa ricorrente non è sorto né è stato sollevato alcun dubbio nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 9 - della fase cautelare svoltasi, in grado di appello, di fronte al Consiglio di Stato. 
Le conclusioni della ricorrente, in punto di giurisdizione, sono nel senso della declaratoria della “piena competenza del giudice amministrativo adito sulla cognizione dei diritti richiesti nell'atto introduttivo”. 
Anche nella memoria (a pagina 15) la ricorrente insiste “per la competenza del giudice amministrativo adito”.   C'è assoluta convergenza tra le parti sulla spettanza della giurisdizione al giudice dinanzi al quale la controversia è stata incardinata: giurisdizione di cui lo stesso giudice amministrativo ha dato mostra di ritenere di essere munito esaminando nel fondo la richiesta di tutela cautelare. 
Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, pervero, la ricorrente sostiene che non sarebbe esatto che le parti resistenti in causa in primo grado non abbiano mai dubitato della giurisdizione, perché in realtà - si afferma - “### della giustizia e CSM sia nella costituzione in giudizio in primo grado davanti al #### sia nel ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato contro la sospensiva concessa dal giudice amministrativo di primo grado hanno sempre e costantemente richiamato la giurisprudenza” anche della Corte di cassazione “che nega la giurisdizione (sia amministrativa che ordinaria) sui diritti vantati dalla ricorrente davanti al giudice amministrativo”. A sostegno dell'assunto si richiama il passo del ricorso in appello del ### e del Consiglio superiore (punto 5, pagina 11, ultimo periodo) in cui è scritto: “### sulla base delle argomentazioni che precedono, in ragione della non assimilabilità del rapporto di servizio del giudice onorario al rapporto organico del magistrato professionale, è stato più volte evidenziato in giurisprudenza come la situazione dei giudici onorari non sia equiparabile a quella dei magistrati professionali, con conseguente non estensibilità ai giudici onorari di disposizioni previste per i magistrati di professione, senza che in ciò Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 10 - possa ravvisarsi alcuna violazione di norme costituzionali, e, in particolare, dell'art. 3 Cost., essendo del tutto giustificata una diversità di trattamento delle due figure”. 
In realtà, questo passo del ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato contro la sospensiva concessa dal TAR non denota affatto che il ### e il CSM abbiano messo in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo adito dalla dott.ssa ### evidenzia, piuttosto, che essi hanno dedotto un profilo di infondatezza, nel merito, della domanda avanzata davanti a quel giudice in ragione della non assimilabilità del magistrato onorario al magistrato professionale e della conseguente non estensibilità al primo della disciplina dettata per il secondo.   5. - Conviene premettere, in generale, che la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione implica la legittimazione ad accedere con lo strumento del regolamento preventivo, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. (cui fa rinvio l'art. 10 cod. proc. amm.), al giudice regolatore della giurisdizione anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata. 
Si tratta di una possibilità che, al soggetto che ha promosso il giudizio di merito, è tuttavia data non ad libitum, ma solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla giurisdizione del giudice adito, quindi di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle ### in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 11 - Occorre dunque, per la proposizione del regolamento da parte dello stesso soggetto che ha adito il giudice dinanzi al quale pende la controversia, il requisito del ragionevole dubbio sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16082; Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2021, n. 40953).  ### delle ### è costante in questo senso: il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile per difetto dell'interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2008, n. 17776; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27990; Cass., Un., 10 febbraio 2017, n. 3557).  6. - ### tali premesse, è fondata l'eccezione, sollevata dal ### stero, dal Consiglio superiore e dall'### controricorrenti, e condivisa dal ### di inammissibilità del regolamento preventivo. 
Il regolamento preventivo è stato sollevato, dalla parte che ha introdotto la domanda di merito, in mancanza di una questione, reale o potenziale, di giurisdizione, in assenza, cioè, di un dubbio ragionevole sulla attribuzione del potere di decidere all'adito giudice amministrativo invece che ad altro plesso. 
Infatti, la giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, ritenuta dalla ricorrente nell'originario ricorso al ### non è stata affatto contestata dalle amministrazioni resistenti; ed anche nel presente giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione la ricorrente insiste perché sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e le amministrazioni controricorrenti continuano a non contestare tale allegata giurisdizione, sostenendo pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Neppure il giudice amministrativo, che nella pendenza del giudizio di merito ha esaminato la domanda cautelare anche in fase di Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 12 - appello, ha manifestato riserve sulla corretta instaurazione del processo dinanzi al plesso della giurisdizione speciale. 
A ciò va aggiunto che, al tempo della proposizione del ricorso per regolamento preventivo, vi era già un precedente delle ### (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27198) orientato nel senso della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della controversia, analoga alla presente, avente ad oggetto la domanda di un magistrato onorario tesa ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego con il ### della giustizia con assimilazione al regime giuridico dei magistrati professionali.  7. - Con il ricorso per regolamento preventivo la ricorrente ha formulato anche istanze di rimessione alla Corte di giustizia di questioni di compatibilità con il diritto eurounitario e alla Corte costituzionale di questioni di conformità a ### di norme di diritto interno. 
La ricorrente premette, in particolare, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1062 del 4 febbraio 2021, ha affermato che il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali, e che, posta una tale differenza essenziale di condizione giuridica, sono del tutto coerenti trattamenti, giuridici ed economici, differenziati rispetto a quelli previsti per i magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali. 
Tale sentenza, ad avviso della ricorrente, rappresenterebbe una “flagrante violazione del diritto dell'### europea, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C- 658/20”. 
La ricorrente sostiene che le ### dovrebbero riconoscere al giudice di pace “lo status di lavoratore subordinato del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro del giudice professionale” e, sul rilievo che la normativa interna introdotta nel quadriennio Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 13 - 2014/2017 avrebbe “gravemente leso l'indipendenza dell'intera magistratura con le modifiche, senza ragioni oggettive, dell'età per la cessazione delle funzioni giurisdizionali”, chiede che sia sollevata questione pregiudiziale sulla discriminazione per età, con riferimento alla cessazione delle funzioni giurisdizionali come giudice di pace. Ad avviso della ricorrente, inoltre, le disposizioni che fissano al compimento del 68° anno di età la data di cessazione delle funzioni giurisdizionali dei giudici di pace e che non assicurano al magistrato onorario le stesse condizioni di lavoro per quanto riguarda il sistema retributivo, l'inamovibilità delle funzioni e l'esercizio del potere disciplinare, si porrebbero in contrasto con la ### 8. - Con riguardo a entrambe le richieste formulate nel ricorso, di rinvio alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale, la successiva memoria, depositata il 5 gennaio 2022 in prossimità della camera di consiglio, presenta un tratto di non agevole interpretazione. 
Per un verso, infatti, a pagina 14 della memoria, si afferma che “le questioni di legittimità costituzionale e di pregiudizialità Ue sollevate nel ricorso per regolamento di giurisdizione appaiono, ovviamente, superate dagli eventi normativi che hanno stravolto il quadro normativo di riferimento, oltre che l'intero ordinamento giudiziario, creando confusione e sconcerto anche per i ### di Tribunale e i ### della Repubblica”. Il riferimento è alla riforma del settore di cui all'art.  1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021, con cui, nel dichiarato intento di rispondere alla procedura di infrazione avviata dalla ### missione europea, sarebbe stata approvata, in realtà, ad avviso della ricorrente, “una profonda e inquietante riforma della magistratura onoraria già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017”, “in contrasto con le osservazioni elaborate dalla ### europea nella lettera di messa in mora al Governo”. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 14 - Per l'altro verso, a pagina 15 della stessa memoria, la ricorrente conclude insistendo “a maggior ragione alla luce delle nuove disposizioni e previa declaratoria di illegittimità costituzionale e contrasto con il diritto dell'### e con la nozione eurounitaria di lavoratore subordinato del magistrato onorario equiparabile al magistrato professionale”.  9. - Sembra prevalere, in questo contesto, un mantenimento della richiesta della ricorrente affinché siano sollevate le questioni di compatibilità eurounitaria e di compatibilità costituzionale.  10. - Tali questioni sono tuttavia inammissibili.  10.1. - Innanzitutto, per ricaduta, essendo inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale sono proposte. ###à del regolamento di giurisdizione per la mancanza di un interesse ad agire attuale, concreto ed immediato, di parte ricorrente, è destinata a travolgere anche le istanze di rimessione alla Corte di giustizia e le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso preventivo.  10.2. - In secondo luogo e in ogni caso, perché - come puntualmente ha osservato il ### nelle conclusioni scritte - le sollevate questioni non incidono sul tema del riparto di giurisdizione, ma riguardano il merito della controversia.  ### del regolamento preventivo verte sulla individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia. Pertanto, sono prive di rilevanza questioni di compatibilità con il diritto dell'### europea e questioni di costituzionalità riguardanti la normativa interna sull'età prevista per la cessazione dall'incarico di giudice di pace e, più in generale, sullo status e sulle condizioni di lavoro dei magistrati onorari, giacché l'applicazione delle disposizioni della cui compatibilità si dubita non ha influenza alcuna sull'attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo o del Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 15 - giudice ordinario e non determina alcuna conseguenza in tema di giurisdizione.  11. - Esaminato con la lente del reale intento perseguito, il ricorso solo formalmente mira ad ottenere una declaratoria sul riparto e sulla individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione. 
Per sua natura, l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione ha la finalità di ottenere in via preventiva un responso incontestabile sulla presenza o meno della giurisdizione in capo al giudice adito, sul se, cioè, il giudice adito appartiene a quella branca dell'ordinamento cui il legislatore riconosce il potere di decidere, nei confronti di quel dato convenuto, in ordine alla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio con la domanda. 
Il qui proposto ricorso tende, invece, a fissare, in prevenzione, la regola di decisione alla quale dovrebbe attenersi il giudice amministrativo. 
Lo strumento del regolamento preventivo è impiegato per una finalità rivolta al modo di decidere da parte del giudice speciale e al merito della controversia. 
Questo impiego del regolamento preventivo traspare chiaramente dal testo del ricorso. Lo strumento del regolamento di giurisdizione è utilizzato “al fine di far accertare la competenza del ### gna nel riconoscere alla dott.ssa ### lo status di lavoratore del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro della magistratura professionale”. I “ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito” che si chiede di sciogliere sono “quelli che emergono dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato in subiecta materia sulla carenza assoluta di ogni tutela”. Si sottolinea che la “Corte di cassazione non si è ancora pronunciata su fattispecie riguardante lo stato giuridico e i diritti della magistratura onoraria dopo la sentenza Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 16 - UX della Corte di giustizia, modificando così il ‘diritto vivente' già cancellato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 267/2020 sulla non nozione di lavoratore subordinato dei giudici di pace”. 
Il ricorso è proteso al superamento della “flagrante e … ingiustificata violazione del diritto dell'### europea e della sentenza UX della Corte di giustizia” discendente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che “nega[..] al magistrato onorario lo status di lavoratore subordinato del pubblico impiego”. 
Il senso complessivo del ricorso, nelle 45 pagine di cui si compone, tende ad ottenere, come è reso palese anche dalle proposte questioni pregiudiziali Ue e di costituzionalità, indicazioni nomofilattiche sul riconoscimento al giudice di pace dello status di lavoratore subordinato del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro del magistrato professionale. 
Tutto questo conferma l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, piegato ad uno scopo diverso da quello per il quale è predisposto dal codice di procedura civile (e dal codice del processo amministrativo). 
Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, è uno strumento processuale rivolto a risolvere le questioni di giurisdizione e quindi a stabilire se il giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda sia, o no, fornito del potere di deciderla e se, eventualmente, conoscere la controversia spetti al giudice appartenente ad un altro plesso giurisdizionale. 
Non è pertanto deducibile con il ricorso per regolamento di giurisdizione la risoluzione preventiva di questioni, che non sono di giurisdizione, attinenti alla sussistenza o meno, secondo la disciplina sostanziale, dei diritti azionati dinanzi al giudice presso il quale la controversia è incardinata.  12. - Il ricorso è, sulle conformi conclusioni del ### inammissibile. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 17 - Le spese del regolamento vanno rimesse al merito.  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del regolamento. 
Così deciso, in ### nella came ra di consiglio dell'11 genna io 2022.   ### registro generale 5263/2021 ### sezionale 7/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 5263/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pacitti Sabrina, Tirelli Francesco

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