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R.G. N. 1280/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti ### Dott. ###ssa ###ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “### professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1280 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2206/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il ### TRA ### - #### di ### in persona del ### legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio del ### Avv. ### (### “Avv. ### & Associati”), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti ### CONTRO #### e ### in proprio e nella qualità di eredi del defunto ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ###, rappresentati e difensi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti ### Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ##### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### “### di Foggia”, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “" ### e dichiarare la responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, dell'### - ### di ### in persona del suo ### e/o legale rappresentante p.t., per i danni subiti dagli attori sigg. #### e ### a titolo di perdita di chances di sopravvivenza del defunto ### e di danno patrimoniale e non patrimoniale per indebita anticipazione del decesso del de cuius in conseguenza dei fatti indicati nel contesto del presente atto; condannare, per l'effetto, la detta ### -### in persona del ### e/o legale rappresentante p. t., al pagamento dei danni tutti subiti e subendi dagli attori a titolo di danno da perdita di chances e di danno patrimoniale e non patrimoniale che si quantificano come da seguente prospetto: 1) danno da perdita di chances: - ### € 129.861,30 ( 865.742,00 ###%/2); - ### € 64.930,65 - (865.742,00 ###%/4); ### € 64.930,65 - ( 865.742,00 ###%/4); 2) danno da perdita del rapporto parentale per indebita anticipazione del decesso del congiunto: -### € 84.906,00 ( 283.020,###%) -### € 82.075,80 ( 273.586,###%); - ### € 70.755,00 - ( 235.850,00 X 30%); 3) danno patrimoniale da mancata contribuzione per indebita anticipazione del decesso del congiunto: - ### € 87.821,40; - ### € 102.012,00; ovvero in quella diversa maggiore o minore che sarà stabilita dal Tribunale adito, anche in base alle espletande risultanze peritali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del de cuius avvenuto il ### fino al soddisfo; condannare, in ogni caso, l'azienda convenuta, in persona del ### e/o legale rappresentante p. t., al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio; In via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, dell'### - ### di ### in persona del suo ### e/o legale rappresentante p.t., per i danni subiti dagli attori sigg. #### e ### a titolo di perdita di chances di sopravvivenza del defunto ### e di danno patrimoniale e non patrimoniale per l'avvenuto decesso dello stesso in conseguenza dei fatti indicati nel contesto del presente atto; condannare, per l'effetto, l'azienda convenuta, in persona del ### e/o legale rappresentante p. t., al pagamento dei danni tutti subiti e subendi dagli attori a titolo di danno da perdita di chances, nella seguente misura: 1) danno da perdita di chances: - ### € 129.861,30 - ( 865.742,00 ###%/2); - ### € 64.930,65 - (865.742,00 ###%/4); - ### € 64.930,65 - ( 865.742,00 ###%/4); 2) danno da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale per morte del congiunto: da quantificarsi entrambi nella misura di cui all'innanzi indicato prospetto, senza però operare nessuna riduzione sulla base della percentuale di perdita di chances di sopravvivenza, ovvero in quella diversa maggiore o minore che sarà stabilita dal Tribunale adito, anche in base alle ulteriori espletande risultanze peritali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del de cuius avvenuto il ### fino all'effettivo soddisfo".
A fondamento della domanda deducevano che in data ###, alle ore 21.30, ### nei pressi del ### di ### a seguito di un improvviso malore si accasciava a terra; alle ore 22.05, dopo numerose chiamate di intervento al 118, giungeva sul posto il personale paramedico, la lo ### dopo aver subito due scariche (e non tre) con il defibrillatore, come riferito dal personale dell'automedica di ### non dava segni di ripresa e decedeva, alle ore 23,00, durante il tragitto verso l'ospedale di ### ove giungeva alle ore 23.16.
Nell'assistenza medica prestata al loro parente vi era stata violazione delle linee guida dell'### del 2015, delle buone pratiche clinico-assistenziali nonché delle regole di normale diligenza da applicare nello svolgimento dell'attività medico professionale, come accertato all'esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. previamente espletato dinanzi al Tribunale di ### su loro richiesta, con la partecipazione dell'### ospedaliera, nel quale il nominato consulente tecnico, dr. ### aveva accertato che “l'evento denunciato è in nesso causale con l'asserita inosservanza della buona pratica clinica dettata dalle linee guida dell' ### del 2015 ad opera degli operatori del 118 e, in dettaglio dell'infermiere di ### 118 che non effettuava una attenta intervista telefonica al chiamante 118, dando un codice di priorità ### invece che rosso; tale negligenza ha influito negativamente nella percentuale del 15% sulle chances di sopravvivenza del sig. ### impedendogli in tale modo di sottoporsi a terapie mediche o interventistiche che avrebbero potuto salvargli la vita; una condotta alternativa avrebbe potuto o meglio garantire la sopravvivenza del sig. ### nella percentuale di cui sopra”. Pertanto, quanto agli specifici profili di inadempimento, deducevano che era non stata effettuata una corretta attribuzione del codice iniziale di soccorso da parte della ### del 118 di ### (codice attribuito “giallo” anzichè “rosso”), con conseguente invio di ambulanza non medicalizzata da ### e successivo conseguente ritardo nella catena dei soccorsi.
La struttura ospedaliera convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando l'insussistenza di profili di responsabilità dei sanitari e del nesso di causalità tra il decesso e le prestazioni eseguite dal personale intervenuto; in subordine, chiedeva liquidarsi solo il danno provato in giudizio.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prova testimoniale e CTU medico-legale.
Con sentenza n. 2206/2023 del 19.09.2023 il Tribunale di ### così provvedeva: “- accoglie la domanda nei limiti spiegati nella parte motiva della sentenza e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: 1) in favore di ### € 57.453,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 2) in favore di ### € 56.037,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) in favore di ### € 50.377,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu; - ### la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, euro 713,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello il ##### di ### preliminarmente formulando istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e, nel merito, impugnando la sentenza nelle parti in cui ha ritenuto la sussistenza del nesso eziologico tra il decesso e le condotte commissive e/o omissive dei sanitari del 118, ha riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio ed ha liquidato gli importi a titolo di danno iure hereditatis e iure proprio. Ha chiesto, pertanto, in via principale, la riforma della sentenza con condanna degli appellati all'integrale refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e delle indagini peritali; in subordine, di rideterminare, mediante una corretta applicazione dei parametri esposti, la misura delle somme da liquidare in favore degli appellati.
Costituitisi gli appellati, in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato tutti i motivi di gravame, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui hanno chiesto l'integrale conferma, con vittoria di spese dei compensi del presente grado di giudizio.
Con ordinanza collegiale del 21.2.2024 è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efÌicacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c...
I.Il Tribunale, qualificata la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale rispetto ai danni lamentati dagli attori iure hereditatis ed extracontrattuale per quelli richiesti iure proprio,richiamati i principi regolatori della responsabilità medica e quelli in tema di onere della prova, aderendo alle conclusioni del collegio peritale ha accolto la domanda attorea così motivando: <<### utile ricordare che la Corte di Cassazione (Cassazione penale sent. n.40036\16) ha ritenuto responsabile per grave negligenza l'operatore del 118 che ometta di seguire il protocollo, non assuma informazioni circostanziate e non provveda ad inviare un mezzo di soccorso con medico rianimatore a bordo. Infatti, il comportamento del soggetto, in posizione di garanzia con obbligo di protezione verso il paziente, non può che ritenersi gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari ed a salvaguardare i beni giuridici. La violazione del dovere di diligenza è l'essenza normativa della responsabilità colposa che si traduce nella contrarietà alle cautele doverose. Nel caso di specie, i testi escussi hanno confermato le circostanze sulle quali sono stati interrogati e la ctu ha accertato la responsabilità dell'operatore del 118, nella fase del primo intervento. In particolare, dall'istruttoria è emerso che l'operatore ha violato i protocolli del 118, essendosi limitato a manifestare l'indisponibilità dell'ambulanza che copriva il settore senza sincerarsi dell'urgenza dell'intervento. In particolare, ha omesso di procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni vitali del paziente. Una siffatta omissione non ha consentito all'operatore di comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione negativa. Solo a seguito di una seconda richiesta è stato inviato un mezzo di soccorso ma senza medico al seguito; il personale paramedico ha tentato una rianimazione, ma nel tragitto verso l'ospedale ha dovuto constatare il decesso del paziente. La ctu ha accertato il nesso eziologico tra la condotta dell'operatore ed il decesso di ### Infatti, il tempestivo invio di un'ambulanza con medico rianimatore avrebbe potuto consentire di salvare la vita del paziente, non essendosi frapposta alcuna interferenza causale tra la condotta dell'operatore e l'exitus infausto. Tale responsabilità dà luogo a danno risarcibile avendo comportato la perdita per il paziente della “chance” di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza equivale a presupporre il riconoscimento della tutela di un “bene intermedio” diverso da quello della vita e da quello della salute: il che determina l'autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato>>.
Quindi, dopo aver richiamato la giurisprudenza della S.C., che ha ritenuto risarcibile in via autonoma il c.d. “danno da perdita di chance di guarigione e di sopravvivenza”, il Tribunale ha osservato che << in casi come quello di specie, intanto sussiste il nesso causale in quanto l'errore medico abbia comportato “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento tempestivo e corretto del 118. Soltanto nella fase della quantificazione del risarcimento torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata in termini percentuali. A seguito dell'errore dei soccorritori nella vicenda che ci occupa vi è stata una lesione di chance nel senso sopra illustrato di potere evitare e\o ritardare il decesso di ### e così ancora per lo stesso di convivere più a lungo con i propri congiunti.
Infatti, nella relazione del consulente tecnico di ufÌicio si legge: “### nel corso della iniziale intervista telefonica si fossero meglio valutate le condizioni del paziente si sarebbe dovuto attribuire un codice rosso di intervento con invio immediato sul posto di un mezzo medicalizzato; si tratta di competenze che fanno parte del bagaglio formativo degli operatori di ### del 118. Nelle circostanze inoltre si sarebbe anche dovuto richiedere, eccezionalmente, l'intervento sul posto del medico di continuità assistenziale nonché un supporto degli astanti nelle more dell'arrivo del mezzo medicalizzato afÌinché fossero avviate manovre di RCP alla comparsa dell'arresto cardiaco. Pur non disponendosi di elementi di certezza sulla scansione temporale degli eventi e volendosi tuttavia ipotizzare una sequenza operativistica “ideale” degli accadimenti nelle circostanze (corretta attribuzione codice intervento con intervento mezzo medicalizzato, richiesta tempestiva della medico di continuità assistenziale) secondo le indicazioni di letteratura, le percentuali di sopravvivenza del paziente, ad un mese, a seconda dei tempi di durata della RCP prima dell'integrazione dei soccorsi con il ### avrebbero potuto oscillare dal 24 % all'8 % (ovvero a seconda che la RCP fosse durata da 5 a 15 minuti in considerazione dei dati rivenienti dai contenuti delle telefonate pervenute alla ### del 118) ovvero essere pari, ad un anno , al 10%. Si tratta di percentuali a cui è stata già sottratta una quota di 1/5 (20%) considerate tutte le documentate comorbidità insistenti nel paziente (in particolar modo il diabete mellito tipo I scompensato e complicato) . 5. Si precisa inoltre che i trattamenti effettuati dai ### del 118 e dal ### di ### intervenuti sul posto sono stati adeguati e conformi a quanto raccomandato dalle linee guida vigenti e dalle buone pratiche clinicoassistenziali; pertanto, alcuna responsabilità si può ascrivere ai sanitari in questione”>>.
Accertati quindi i presupposti della responsabilità dell'ente ospedaliero per la perdita di chances di sopravvivenza di ### il primo giudice ha riconosciuto in favore degli attori il danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita di chance, liquidandolo in via equitativa in € 15.000,00 per ciascuno degli attori, ed il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, liquidato in via equitativa, in € 42.453,00 per la moglie del defunto, ### in € 41.037,90 per il figlio convivente ### ed € 35.377,50 per la figlia non convivente ### in applicazione delle ### del Tribunale di Roma del 2016 sul danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, sulla base della CTU (in sostanza, riconoscendo ai congiunti una somma pari al 15% di quella che sarebbe spettata in caso di danno da perdita del rapporto parentale).
Ha poi rigettato la domanda di danni patrimoniali, con statuizione passata in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione incidentale.
II.### ospedaliera ha afÌidato l'appello a tre motivi di gravame. 1.Con il primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui si legge che “Nel caso di specie, i testi escussi hanno confermato le circostanze sulle quali sono stati interrogati e la ctu ha accertato la responsabilità dell'operatore del 118, nella fase del primo intervento. In particolare, dall'istruttoria è emerso che l'operatore ha violato i protocolli del 118, essendosi limitato a manifestare l'indisponibilità dell'ambulanza che copriva il settore senza sincerarsi dell'urgenza dello intervento. In particolare, ha omesso di procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni vitali del paziente.
Una siffatta omissione non ha consentito all'operatore di comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione negativa.
Solo a seguito di una seconda richiesta è stato inviato un mezzo di soccorso ma senza medico al seguito; il personale paramedico ha tentato una rianimazione, ma nel tragitto verso l'ospedale ha dovuto constatare il decesso del paziente. La ctu ha accertato il nesso eziologico tra la condotta dell'operatore ed il decesso di ### Infatti, il tempestivo invio di un'ambulanza con medico rianimatore avrebbe potuto consentire di salvare la vita del paziente, non essendosi frapposta alcuna interferenza causale tra la condotta dell'operatore e l'exitus infausto".
Ha denunciato “### e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. e 112 e 116 c.p.c. in relazione a: 1. Motivazione carente e/o erronea in relazione alle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici d'ufÌicio nella perizia. 2. Travisamento delle conclusioni in merito a sussistenza del nesso di causalita' tra la condotta dei sanitari del servizio 118 e il decesso del sig. ### Antonio”, deducendo che il Tribunale si è discostato dalle emergenze probatorie, interpretando in senso errato il complessivo significato medico-legale e giuridico delle affermazioni contenute nella ### Lamenta, poi, che i consulenti tecnici hanno erroneamente censurato la condotta dell'operatore della ### del 118, per non aver richiesto informazioni più mirate a chi chiedeva i soccorsi attribuendo un codice di priorità ### piuttosto che ### e per non avere attivato da subito il medico della continuità assistenziale di ### deduce che, al contrario di quanto sostenuto dal collegio peritale, l'attribuzione del codice giallo all'intervento era corretta, e al riguardo segnala che, in sede di operazioni peritali, il figlio del de cuius, ### aveva riferito che il padre era cosciente fino a pochi minuti prima dell'arrivo del personale del 118, ovvero fino alle ore 21,50; sotto altro profilo, l'appellante evidenzia che l'arresto cardiocircolatorio rappresenta di per sé un evento gravato da un tasso altissimo di mortalità e che, sin dall'inizio, il malore dello ### appariva grave, tanto che il personale sanitario che per primo ebbe ad osservare il paziente rilevava “… giunti sul posto presente amb. INDIA di ### già attiva R.C.P, si continua R.C.P. defibrillazione DAE 3 shock erogato dall'ambulanza Mat…3 fl adenalina 1 mg ev bol 300 mg amiodarone ev. Bolo eseguita IOT con MLA (disp. Sovraglottico) ###terapia …” senza ripresa del ritmo, ed il paziente giungeva al ### di ### ormai senza vita.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai ### ed alle loro conclusioni, è improbabile che anche un eventuale immediato intervento di auto medicalizzata avrebbe sortito un esito differente della vicenda clinica.
Conclude che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non vi erano affatto i presupposti per riconoscere neanche un minimo danno, in considerazione dei seguenti elementi: - inefÌicacia della terapia adeguata somministrata; - inutilità delle defibrillazioni eseguite; - stato di perdita di coscienza immediata del soggetto, pure assistito sul posto da un medico che si attivò nel soccorso; - severe condizioni patologiche preesistenti (scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete mellito complicato); - la dilatazione dei tempi nei soccorsi discendeva dalla distante ubicazione geografica delle ### attivate in quel frangente, poiché quella di ### S. ### era impegnata in altro servizio, e dall'intenso trafÌico per i festeggiamenti in corso.
Chiede, pertanto, la modifica della sentenza, con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità in capo al personale del 118, individuando nel ragionamento del primo giudice un difetto di motivazione, un errore decisivo nella valutazione del materiale istruttorio e la violazione del principio secondo cui la colpa si valuta in relazione alle circostanze del caso concreto. 1a. Il motivo è inammissibile nella parte in cui, pur censurando la sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio ed in particolare della espletata ### non esplicita poi in che modo il primo giudice avrebbe erroneamente valutato l'elaborato consulenziale e se ne sarebbe discostato, soprattutto ove si consideri che il motivo di appello si concreta, in sostanza, in una censura della stessa CTU e delle valutazioni operate dai consulenti, dalle quali, invece, il primo giudice non si è affatto discostato e che ha invece correttamente posto a fondamento della decisione.
In ogni caso il motivo, ove inteso come censura della sentenza per aver recepito le asseritamente erronee conclusioni e valutazioni della ### è infondato nel merito e va rigettato.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Ebbene, nella relazione versata in atti, il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice ed alle osservazioni delle parti, concludendo per la responsabilità sanitaria in termini di perdita di chance di sopravvivenza del paziente.
La sentenza gravata attribuisce alla condotta colposa del personale sanitario (operatore della C.O. del 118) un danno qualificabile solo in termini di perdita di possibilità di sopravvivenza del paziente, escludendo un collegamento causale tra detta condotta e il decesso del paziente.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2019 28993).
Nella successiva e più recente sentenza della S.C., sez. 3, 19.09.2023 n. 26851, si è ulteriormente ribadito che è configurabile il danno da perdita di chance nella materia della responsabilità sanitaria quando l'evento di danno è costituito dalla possibilità perduta di una maggiore sopravvivenza, che tuttavia non è possibile determinare con precisione nell'an e nel quantum, proprio in quanto vi è incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere.
La risarcibilità di tale danno richiede l'accertamento dei presupposti della serietà, apprezzabilità e concretezza della possibilità perduta, nonché del nesso causale, da accertare secondo gli usuali criteri, tra la perdita di chance e la condotta in rilievo.
Il caso in esame appare riconducibile al paradigma delineato dalla sentenza citata.
Invero, le risultanze della consulenza tecnica non rilevano un rapporto causale tra gli errori ascritti all'operatore del 118 ed il decesso del paziente, ma fanno ritenere altamente probabile che le omissioni ed i ritardi abbiano, sotto il profilo causale, ridotto in modo apprezzabile le possibilità di una maggiore sopravvivenza dello ### valutazione che non va basata sui dati statistici, ma deve tenere conto dei singoli elementi attinenti alla vicenda concreta.
La sentenza gravata non è censurabile nella parte in cui - sulla base della corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti - riconosce una responsabilità sanitaria per danno da perdita di possibilità di sopravvivenza del paziente.
Risulta dagli atti che nella serata del 29 settembre 2016, alle ore 21,30 circa, ### paziente di anni 59 affetto da “diabete mellito di tipo I scompensato e complicato da retinopatia laser trattata, neuropatia periferica sensitivo-motoria ed arteriopatia obliterante degli arti inferiori con ulcere del piede destro, ### enfisematosa… nodulazioni polmonari bilaterali ed insufÌicienza respiratoria lieve in forte tabagista, steatosi epatica… in potus, osteoporosi con fratture vertebrali di ### e ###, spondilosi ed osteocondrosi, retrolistesi di ### su ###, estroflessione simil diverticolare vescicale”, mentre era per strada a ### avvertiva un malore. Prontamente era allertata la ### operativa del 118 (ore 21.33), che procedeva ad assegnare un codice “giallo” di intervento ed inviava sul posto l'ambulanza ### (non medicalizzata ma con solo presenza di infermiere a bordo). Alle ore 22 circa, gli operatori giunti sul posto contattavano nuovamente la C.O. del 118 (ore 22.04) segnalando lo stato d'incoscienza del soggetto soccorso e richiedendo urgentemente l'arrivo sul posto di personale medico. Nelle more il personale sanitario presente avviava le manovre rianimatorie e la centrale operativa del 118 procedeva all'allerta dell'### della postazione di ### (ore 22.05) e del ### di continuità assistenziale (ore 22.06, che alle ore 22.19 era già presente sul posto) in servizio a ### Dopo le azioni poste in essere dai sanitari intervenuti, lo ### era trasportato presso il ### dell'ospedale “### della Sofferenza” di ### dove ne veniva constatato il decesso.
I consulenti tecnici di ufÌicio nominati in primo grado, alla luce della documentazione agli atti e degli accertamenti eseguiti, hanno riscontrato che <<nel corso del primo contatto telefonico intercorso con la centrale operativa del 118 di ### (ore 21.33) è stato comunicato che una persona si era sentita male per strada, nei pressi del Comune di ### ed era caduta per terra (ndr. episodio lipotimico? ###). Sulla scorta di tali informazioni la ### procedeva ad inviare una ambulanza non medicalizzata di ### in codice “Giallo”. I protocolli operativi del 118 rilevano che il tempo medio in cui debba essere condotta una intervista sia pari a 60 secondi, elevabile a 120 secondi. Nel corso della intervista si devono ottenere tutte le informazioni necessarie afÌinché l'intervento sul posto possa essere efÌicace….. All'esito di tale preliminare valutazione è attribuito un codice di criticità (da bianco a rosso).
Nel caso di specie la durata della conversazione fu adeguata (84 sec.). Tuttavia, considerate le informazioni che occorre acquisire nel corso della iniziale intervista telefonica da parte della ### del 118 tanto con specifico riferimento alle funzioni vitali (respira? è cosciente?) deve rilevarsi che l'operatore di fatto non richiese, nel corso del colloquio iniziale, tutte le notizie necessarie sui parametri vitali del sig. ### e sulla scorta delle scarne informazioni cliniche assunte (la telefonata è per lo più incentrata sul luogo dell'accadimento, di fatto sono i passanti che danno informazioni all'operatore piuttosto che questo a richiederle cfr. vocale della telefonata delle ore 21.33) decise di attribuire un codice di intervento “giallo” con attivazione della postazione ### di ### È solo nella telefonata delle ore 21.47 (VI telefonata pervenuta alla ### 118) e quindi dopo ben 14 minuti dalla quella iniziale che l'operatore procedette a chiedere informazioni sullo stato di coscienza e sulla attività respiratoria del sig. ### e nelle circostanze gli astanti riferirono che il paziente era “semi-cosciente”. ###, tuttavia, pur a fronte del dato clinico acquisito (paziente “semi-incosciente”) non modificò il codice di invio dell'ambulanza invitando piuttosto gli astanti al trasporto del paziente presso il P.P.I. locale o alla “### Medica”. Fu solo a seguito della chiamata dei ### del mezzo ### di ### (ore 22.04) pervenuti sul posto, nel corso della quale fu comunicato che il sig. ### era privo di coscienza ed appariva cianotico (“è blu, è nero”, ndr paziente cianotico espressione questa di una condizione di compromissione degli scambi respiratori), che la ### dispose l'immediato invio dell'automedica di ### ed il supporto anche alla ### di continuità assistenziale in servizio a ### Supporto quest'ultimo indispensabile considerato che l'automedica da ### avrebbe impiegato circa altri 30 minuti per arrivare sul posto”.
Sulla scorta di tali emergenze, dei referti ECG e scariche del ### i ### hanno rilevato che allorquando i sanitari intervennero sul posto, alle 22:05, il paziente era in arresto cardio circolatorio da fibrillazione ventricolare, sicchè <<la non adeguata intervista telefonica condotta nel corso della prima chiamata non consentì una conforme attribuzione di codice di intervento dell'ambulanza e questo ad avviso degli scriventi è il momento di snodo dell'intera vicenda che poi ha condizionato tutte le successive azioni poste in essere dall'operatore della ### 118 di ###>.
Nell'ottica di un giudizio controfattuale, i ### hanno osservato che <<volendo invece ipotizzare secondo una criteriologia ex-ante un comportamento alternativo nelle medesime circostanze e quindi una intervista completa condotta dall'operatore della ### del 118 con conforme attribuzione di codice rosso, anzitutto questo avrebbe comportato la attivazione di una autoambulanza medicalizzata. Nelle circostanze, la documentazione agli atti ci informa che l'ambulanza medicalizzata di ### era impegnata su un altro intervento quindi comunque si sarebbe dovuto attendere l'arrivo di un mezzo medicalizzato da ### che non sarebbe potuta arrivare in loco prima di 30 minuti (ndr. gli scriventi fanno riferimento ai tempi di percorrenza così come rilevati dagli atti).
La letteratura ci informa che i pazienti che presentino un arresto cardiaco e sui quali sia attivato un immediato soccorso (###, con specifico riferimento ai pazienti degenti in un ambiente ospedaliero, le percentuali di sopravvivenza si attestano al 50-70% mentre quando tale evento si realizza in ambiente extra-ospedaliero tale percentuale oscilla tra il 20-30 %, se consideriamo il tasso di sopravvivenza all'arrivo in ospedale (sempre previo soccorso ###, e l' 8,8 % alla dimissione ospedaliera… È stato rilevato che la percentuale di sopravvivenza alla dimissione, può variare tra l'11,3% fino al 33%, a seconda che il paziente riceva i primi soccorsi sul posto dell'evento dagli astanti nell'attesa del trasporto in ospedale (sola ### piuttosto che riceva una rianimazione cardiopolmonare sul posto con eventuale defibrillazione efÌicace da personale medico o paramedico qualificato (entro 5 minuti dall' evento con integrazione di un adeguato trattamento farmacologico e/o con intubazione orotracheale entro 10 minuti dall' inizio dell' evento).
Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che la precoce rianimazione cardiopolmonare attraverso la collaborazione di eventuali astanti presenti si associa ad una percentuale di sopravvivenza ad un anno dall' evento fino al 12.3% …. Percentuali di sopravvivenza così modeste sono espressione della repentina drammaticità degli eventi che scaturiscono da una condizione di arresto cardiaco poiché lo stesso comporta la compromissione di tutte le principali funzioni vitali>>, e che, nel caso di specie, <<l'operatore della ### del 118, in attesa dell'arrivo di una autoambulanza medicalizzata, avrebbe dovuto guidare gli astanti nel soccorrere il paziente e richiedere, contestualmente, l'intervento del medico di continuità assistenziale……omissis… La corretta acquisizione dai presenti sul posto delle informazioni circa le condizioni di salute del sig. ### in uno con la richiesta di intervento del ### di continuità assistenziale, che considerate le tempistiche indicate in atti avrebbe necessitato di almeno 10 minuti per pervenire sul posto, avrebbero assicurato un iniziale supporto per le condizioni cliniche del paziente. Sempre dalle registrazioni telefoniche si apprende che alle ore 21.47 alla ### del 118 è riferito che il paziente è “semi-incosciente”, evidentemente ricorrevano elementi obiettivi da far escludere che fosse già intervenuto l'arresto cardiaco….omissis… ### che all'arrivo del mezzo ### alle ore 22.04 il paziente appariva cianotico (“è blu”) deve ritenersi che l'evento di arresto cardiaco aveva avuto inizio già da alcuni minuti. Pur non disponendo di elementi di certezza sulla effettiva tempistica degli eventi nel loro incedere, alla luce degli elementi derivanti dalle telefonate pervenuta alla ### del 118, considerato lo stato di semi-incoscienza del paziente indicato alle ore 21.47 (che farebbe propendere per un arresto non ancora in corso) ed attese le condizioni del paziente indicate alle ore 22.04 dai ### del mezzo ### tenendo a mente le percentuali di sopravvivenza ad un mese dei pazienti sulla scorta della durata della RCP ricevuta prima della DEA (RCP che nella fattispecie avrebbe potuto essere avviata dal ### di continuità assistenziale e dagli astanti qualora la ### avesse posto in essere i comportamenti più idonei nella fattispecie), può ipotizzarsi, volendosi procedere a considerare la evoluzione delle circostanze secondo una “linea ideale degli eventi”, che le percentuali di sopravvivenza del sig. ### ad un mese avrebbero potuto oscillare dal 30 % (RCP iniziata da 5 minuti prima dell'arrivo del mezzo di soccorso) al 10 % (RCP protratta per 15 minuti) e che, ad un anno, lo stesso avrebbe potuto avere una percentuale di sopravvivenza intorno al 12,3 % …>>.
I consulenti, d'altro canto, hanno considerato che il paziente presentava numerosi fattori di rischio cardiovascolare e che i dati di letteratura scientifica rilevano che il tasso di mortalità dei pazienti affetti da ### mellito di tipo I (in questo caso “scompensato e complicato da retinopatianeuropatia periferica-arteriopatia obliterante degli arti inferiori con ulcere”) è incrementato rispetto alla popolazione generale nei paziente stabili sottoposti ad esame coronarografico, sicchè nelle considerazioni relative alla sopravvivenza del paziente hanno applicato una riduzione di 1/5 ai valori di percentuale di sopravvivenza.
I periti, pertanto, hanno concluso che <<…### il personale sanitario del mezzo ### di ### giunse sul posto per prestare la propria assistenza al sig. ### lo stesso presentava una condizione di arresto cardiaco con ritmo defibrillabile.
Con elevato grado di probabilità logica, al momento della prima chiamata pervenuta alla ### del 118 tale condizione ricorrente nel paziente era in una fase prodromica. Nelle circostanze, tuttavia, non fu condotta una adeguata intervista telefonica da parte dell'operatore della ### del 118 di ### che accolse la iniziale telefonata di richiesta di soccorso. Non si dispone di elementi di certezza, non essendo stato disposto un riscontro diagnostico/accertamento autoptico, che ci consentano di stabilire la causa mortis del sig. ### Considerate le patologie da cui il sig. ### risultava affetto (diabete mellito di tipo I scompensato e complicato da retinopatia, neuropatia periferica sensitivo-motoria ed arteriopatia obliterante degli arti inferiori con ulcere al piede destro, ### enfisematosa, nodulazioni polmonari bilaterali ed insufÌicienza respiratoria lieve in forte tabagista, steatosi epatica), sempre secondo un criterio di probabilità logica, può ritenersi che nel paziente l'arresto cardiaco sia insorto a seguito di una sindrome coronarica acuta sottesa alla patologia diabetica scompensata. Sulla scorta di tanto può ritenersi che l'iniziale insulto ischemico, successivamente evoluto, è stato complicato dall'insorgenza di una fibrillazione ventricolare (3 scariche eseguite dal personale del 118) non responsiva a trattamento di rianimazione cardiopolmonare e al trattamento farmacologico (### 2+1 fl in bolo e ### 2 fl) fino al successivo decesso del sig. #### nel corso della iniziale intervista telefonica si fossero meglio valutate le condizioni del paziente si sarebbe dovuto attribuire un codice rosso di intervento con invio immediato sul posto di un mezzo medicalizzato; si tratta di competenze che fanno parte del bagaglio formativo degli operatori di ### del 118. Nelle circostanze inoltre si sarebbe anche dovuto richiedere, eccezionalmente, l'intervento sul posto del medico di continuità assistenziale nonché un supporto degli astanti nelle more dell'arrivo del mezzo medicalizzato afÌinché fossero avviate manovre di RCP alla comparsa dell'arresto cardiaco.
Pur non disponendosi di elementi di certezza sulla scansione temporale degli eventi e volendosi tuttavia ipotizzare una sequenza operativistica “ideale” degli accadimenti nelle circostanze (corretta attribuzione codice intervento con intervento mezzo medicalizzato, richiesta tempestiva della medico di continuità assistenziale) secondo le indicazioni di letteratura, le percentuali di sopravvivenza del paziente, ad un mese, a seconda dei tempi di durata della RCP prima dell'integrazione dei soccorsi con il ### avrebbero potuto oscillare dal 24 % all'8 % (ovvero a seconda che la RCP fosse durata da 5 a 15 minuti in considerazione dei dati rivenienti dai contenuti delle telefonate pervenute alla ### del 118) ovvero essere pari, ad un anno, al 10%. Si tratta di percentuali a cui è stata già sottratta una quota di 1/5 (20%) considerate tutte le documentate comorbidità insistenti nel paziente (in particolar modo il diabete mellito tipo I scompensato e complicato). …i trattamenti effettuati dai ### del 118 e dal ### di ### intervenuti sul posto sono stati adeguati e conformi a quanto raccomandato dalle linee guida vigenti e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, pertanto alcuna responsabilità si può ascrivere ai sanitari in questione>>.
Dette conclusioni, sulle quali il primo giudice ha fondato la decisione, non paiono scalfite dalle doglianze dell'appellante, avendo i consulenti valutato tutte le circostanze del caso concreto e, confutando puntualmente le osservazioni dei ### specificato, in sede di risposta alle stesse, che l'iniziale intervista eseguita dall'operatore del 118 non era stata completa dal punto di vista anamnestico <<e se -come anche dagli stessi ### asseritoalle “21.30” il paziente fu “colpito” da un “verosimile infarto cardiaco” cui è conseguito un “grave quadro di insufÌicienza cardio respiratoria acuta” è oltremodo “stridente” e oggettivamente contraddittoria la loro affermazione allorquando sostengono che fu del “tutto rispondente alle esigenze del paziente” l'attribuzione di un codice di intervento “giallo” poiché il paziente era ancora cosciente (come poi sostenuto dagli stessi ### nella chiosa conclusiva, “il figlio, del de cuius, ### ha affermato che il padre era cosciente fino a pochi minuti prima dell'arrivo del personale del 118”). In altri termini, i ###ri ### e ### affermano che il quadro del sig. ### era sin da subito grave e allora ci si chiede come sia possibile sostenere che fu corretta l'attribuzione di un codice di intervento giallo (solo perché il paziente “era cosciente”) anziché di un codice rosso per un paziente colto da “verosimile” infarto, emergenza clinica tempo dipendente, tra l'altro anche a fronte di una intervista anamnestica… assolutamente insufÌiciente. …non può che ribadirsi che l'intervista non conforme dell'operatore della ### del 118 non consentì al sig. ### di poter accedere a quelle che potevano essere le prestazioni sanitarie più appropriate per le circostanze>>.
Nel gravame l'appellante assume, contraddittoriamente, dapprima che, stando alle dichiarazioni del figlio ### il padre, fino a pochi minuti prima dell'arrivo del 118, fin verso le 21,50, era cosciente (ciò che avrebbe giustificato l'attribuzione del codice giallo), per poi sostenere che l'arresto cardiocircolatorio rappresenta un evento gravato da un altissimo tasso di mortalità, che il malore dello ### sin dall'inizio appariva rilevante, e parlare di “perdita di coscienza immediata del soggetto” (pag. 10 atto di appello), circostanze che, evidentemente, come correttamente evidenziato dai ### avrebbero richiesto ben altra condotta da parte dell'operatore della ### del 118 (prima fra tutte l'attribuzione di un codice rosso, previa adeguata intervista, con tutte le conseguenze imposte dai protocolli).
Sulla base delle puntuali conclusioni dei ### alle quali a ben vedere con l'atto di appello nessuna motivata censura ha mosso l'appellante, correttamente il primo giudice ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta sanitaria colposa e la perdita della possibilità di sopravvivenza e, dunque, di una vita più lunga, da parte del paziente.
Il motivo di appello non coglie nel segno, laddove denuncia il “travisamento delle conclusioni in merito a sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari del servizio 118 e il decesso del sig. ### Antonio”, ove si consideri che il primo giudice non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il decesso dello ### ma soltanto il diverso nesso di causalità tra la condotta dell'operatore della C.O. del 118 e la perdita di chance di sopravvivenza, ossia la perdita della possibilità di un più favorevole risultato eventualmente ottenibile attraverso la corretta esecuzione della prestazione professionale. ### di danno configurabile nel caso in esame è per l'appunto la perdita di una possibilità di maggiore sopravvivenza, ovvero di vivere per un lasso temporale più lungo, e quindi di una possibilità che risponde ai requisiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da perdita di chance, non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an. Pertanto, alla luce dei rilievi svolti dai consulenti e della non trascurabile percentuale di perdita di chance prospettata nell'elaborato, si ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta colposa ascrivibile alla parte appellante e la perdita della chance di un'ulteriore sopravvivenza, nonché del fatto che tale possibilità fosse seria, concreta ed apprezzabile.
Al riguardo, da ultimo la S.C. (cfr., Cass. sez. III, 17.6.2025 n. 16326 e, prima, già n. 28993/2019) ha chiarito che “l'avvenuto riconoscimento del risarcimento legato alla perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole riferito alla salute del paziente vale a ritenere (implicitamente ove non esplicitamente) attestata la definitiva esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del medesimo paziente, potendo procedersi allo scrutinio circa la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole solo ed esclusivamente in caso di definitiva esclusione del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente; nel caso, infatti, in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile solo la conseguenza di un evento di danno incerto, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze (ritenute soltanto "possibili" alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo) sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza; l'incertezza del risultato, occorre sottolineare, è destinata a incidere, non già sull'analisi del nesso causale, bensì sull'identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) costituisce la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra la condotta e l'evento: relazione che si presuppone risolta prima e a prescindere dall'analisi della possibilità ### perduta lamentata come fonte di danno; in tal senso, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell'illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente esprimibile in termini percentuali, del danno finale; in definitiva, la chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il riflesso di un'insuperabile incertezza predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato; tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al bene salute - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi' consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa”.
Nel caso di specie, gli attori sin dal primo grado hanno chiesto espressamente il risarcimento del danno (iure hereditatis e iure proprio) da perdita di chance.
Alla luce di quanto finora osservato il primo motivo di gravame va rigettato. 2. Errato riconoscimento del danno parentale.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui si legge che "Si può concludere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è sì un elemento presuntivo sufÌiciente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale, ma il quantum del danno non patrimoniale va calibrato e corretto, personalizzato, in base alle particolarità del caso che dovranno essere provate dal danneggiato, o prove contrarie offerte dal convenuto (Corte di Cassazione Civile Sezione 3, sentenza n. 25541/2022 del 30.09.2022)......OMISSIS.... Nel caso di specie, dai documenti posti a corredo della domanda degli attori e dall'istruttoria svolta, è emerso che vi sia stata lesione del rapporto parentale, nel senso descritto dalla giurisprudenza innanzi richiamata, a seguito del comportamento dell'Ente convenuto.....OMISSIS..... così, di fatto, accordando la preferenza alle tabelle romane in tutti i casi di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. ", denunciando l'erroneo riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Deduce l'appellante che il Tribunale, sulla base delle conclusioni del collegio peritale, avrebbe dovuto rigettare la pretesa di ristoro dei danni accusati iure proprio dai congiunti di ### non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità dell'### per perdita del familiare, né potendo profilarsi un danno riflesso di natura non patrimoniale, in difetto del verificarsi di un evento certo, quale la morte, ma al più una mera probabilità di esso.
Nel caso di specie, non vi è la prova che, in caso di soccorsi più tempestivi, il paziente avrebbe avuto una “chance di sopravvivenza significativamente più lunga”; il lutto del congiunto può essere risarcito solo in quanto ricollegabile ad una condotta colposa da cui possa desumersi con certezza che, in assenza di quella condotta, non sarebbe sopravvenuta la morte del familiare. Avendo gli accertamenti peritali escluso che potesse configurarsi un danno da perdita del rapporto parentale tout court in capo ai familiari, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato solo il nesso causale tra la condotta censurabile dei medici e l'evento dannoso costituito non dalla morte in sé, ma dalla perdita di chance di sopravvivenza: agli appellati non doveva essere liquidato un danno non patrimoniale connesso alla perdita del loro congiunto a seguito della presunta omissione medica, non potendosi formulare un giudizio prognostico circa il fatto che il paziente sarebbe sopravvissuto “più probabilmente che non” ove la prestazione sanitaria fosse stata correttamente resa. Gli attori avrebbero dovuto provare che la perdita del familiare è stata causata non dall'infarto da cui era stato colpito, ma dall'errore medico e che, secondo il criterio del più probabile che non, in assenza di errore medico sarebbe rimasto in vita; prova non fornita.
Sotto diverso profilo, l'appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale pronunciato su un capo di domanda mai formulato, non avendo gli attori in primo grado mai chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, essendosi limitati a chiedere il “danno da perdita del rapporto parentale per indebita anticipazione del decesso del congiunto”, ciò che avrebbe giustificato, al più, la sola liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza. 2a. Il motivo è infondato e va rigettato.
Come si apprezza dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha liquidato, iure proprio, il danno da lesione del rapporto parentale e, dunque, il danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale, e non il danno da perdita del rapporto parentale tout court.
Come è stato recentemente chiarito, a partire da Cass. Sez. 3, sent. n. 5641/2018 , poi, con Sez. 3, sent. n. 26851/2023 e, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. n. 2861 del 05/02/2025, qualora risulti causalmente certo, in termini di probabilità logica, che alla condotta colpevole dei sanitari sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore ma vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, “il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”.
Nella pronuncia n. 26851/2023, la S.C. ha chiarito che: -il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. 5641 del 2018), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza; - nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono risarcibili iure hereditatis, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum) come danno da perdita di chance di sopravvivenza; -perdere la possibilità, seria, apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance; - il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà risarcito, equitativamente, ogni volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an).
Di recente, la S.C. ha ribadito che se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto (cfr. Cass. III, 30.7.2024 n. 21415), e che nel caso in cui il fatto illecito, pur non causandone la morte, abbia privato la vittima "primaria" della possibilità di vivere più a lungo, nei confronti dei congiunti della stessa è risarcibile il danno da perdita della chance di godere della presenza del familiare per un periodo di tempo più lungo (cfr. Cass. civ. III, 29.9.2023 n. 27659).
Nel caso che ci occupa viene in rilievo il riflesso sui prossimi congiunti della accertata perdita di chance di sopravvivenza e non una diretta compromissione del rapporto parentale in ragione dell'errore medico, sicchè il primo giudice ha correttamente qualificato (e conseguentemente liquidato) tale voce di danno come lesione del rapporto parentale (id est, perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale)1.
La domanda di risarcimento del danno da privazione della chance di conseguire il risultato sperato - costituito nel caso di specie dalla privazione della possibilità di godere dei futuri anni di sopravvivenza del proprio familiare che la corretta diagnosi e terapia avrebbero potuto 1 Correttamente il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno da perdita della chance di un più esteso rapporto parentale (cioè della possibilità di continuare a godere per un maggior tempo del rapporto parentale), con valutazione equitativa e riduzione percentuale dei valori tabellari cd. romani relativi alla differente perdita della vita, avendo invero quantificato il danno da lesione del rapporto parentale in misura percentuale (15%, pari alle chance di sopravvivenza stimate dai ### rispetto all'importo tabellare liquidabile per la perdita del rapporto parentale. garantiredeve essere proposta esplicitamente, non potendosi ritenere implicita nella domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado, gli allora attori avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance della prosecuzione del rapporto parentale, e non invece il risarcimento tout court del danno da perdita del rapporto parentale, domanda proposta, invece, in via subordinata.
In particolare, dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si evince come gli attori avessero agito per il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, sia iure hereditatis che iure proprio; in particolare, con riferimento a quest'ultima voce di danno, avevano chiesto, in via principale, il risarcimento c.d. da perdita del rapporto parentale per indebita anticipazione del decesso del congiunto che, correttamente, va qualificato come danno da perdita di chance, tanto è vero che avevano quantificato tale voce in una percentuale (da loro indicata nel 30%) del danno da perdita del rapporto parentale; quindi, non avevano preteso, in via principale, il risarcimento di una somma a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ma, appunto, solo una percentuale della relativa somma, proprio perché avevano inteso richiedere una diversa voce di danno, da perdita di chance. A conferma di tanto vi è che, solo in via subordinata, avevano formulato una diversa domanda, di danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto quantificata, invece, senza alcuna riduzione percentuale.
Infondata è, pertanto, la doglianza dell'appellante, di violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice. 3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza con riguardo alla quantificazione dei danni, ritenendola eccessiva, e denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., in relazione all'art. 2059 c.c., per mancato rispetto del principio di adeguatezza del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza e iure proprio da perdita del rapporto parentale, inidoneità ed irrazionalità della liquidazione ed assenza, difetto di motivazione.
Sotto un primo profilo, denuncia che il Tribunale ha omesso di indicare sia il percorso logicogiuridico seguito che i criteri presi in esame per pervenire alla liquidazione del danno iure hereditatis “da perdita di aspettative di vita” (45.000,00 € 15.000,00 cadauno) incorrendo in un vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo fatto applicazione di un criterio equitativo puro, senza considerare che nel danno da perdita di chance assume rilievo il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'exitus si è effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato se il fatto illecito non fosse stato commesso; deduce che in difetto di previsioni normative, la liquidazione del danno doveva essere modulata sulla scorta della vicenda clinica, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato e di ogni altro indice presente nella situazione concreta della parte lesa, apprezzabile in funzione del contenuto specifico delle possibilità perdute.
Deduce infine che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare un'unica posta di danno da ripartire a titolo iure hereditatis tra i tre eredi e non, come avvenuto, tre distinte quote.
Il motivo, così come formulato, è ad avviso della Corte inammissibile.
Va premesso che, in merito ai criteri per la liquidazione, posto che il danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere liquidato in via equitativa, è stato da ultimo affermato che esso non può essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (v. Cass. 2861/2025; v. altresì Cass. 26851/2023). In particolare, avendo la chance ad oggetto l'incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma dovrà essere necessariamente commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo (v. in motivazione, Cass. 5641/2018). Infatti, in merito alla quantificazione di detto danno, è stato affermato, da un lato, che la liquidazione correlata ad una perdita di chance propriamente intesa (come nel caso in esame) “non può che essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza (rispetto al quale il valore statistico-percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo)” e, dall'altro, che “va sicuramente escluso il ricorso - anche mediato - ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance” (v.
Cass. 12928/2020 e Cass. 3691/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, avendo come riferimento finale la circostanza che i CTU non hanno espresso un numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata e, quindi, dovendo intendersi la perdita di chance riferita all'intera presumibile durata della vita, il primo giudice, nel liquidare tale voce di danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. ha così motivato: <<Si ritiene che la quantificazione di tale danno possa essere fatta “in via equitativa” (Cass. 20808\2010, Cass. 23846\2008 Cass. 13241\2006), senza neppure la necessità della richiesta di parte laddove si sia in presenza delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. 2706\2004). Quindi, ritenuto che la liquidazione del danno da perdita di chance di aspettativa di vita debba essere inferiore a quella minima prevista per il danno della perdita della vita e ragionevolmente minore della metà di tale danno, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., individuare il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza del de cuius in € 15.000,00, iure hereditatis per ciascuno degli attori>>.
Dunque, seppure con una motivazione succinta, ha liquidato il danno facendo riferimento ad una misura ”inferiore a quella minima prevista per il danno della perdita della vita e ragionevolmente minore della metà di tale danno” e, dunque, ha ancorato a detti parametri la liquidazione. ###, nel denunciare la carenza di motivazione, non ha specificamente censurato i criteri comunque indicati dal primo giudice e, pur denunciando l'eccessività della somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno iure hereditatis, non ha neanche dedotto che, facendo ricorso a diversi criteri (neanche specificamente indicati) si perverrebbe ad una somma inferiore, tenuto conto delle circostanze del caso concreto; l'appellante ha esposto la questione in maniera teorica senza indicare in che modo la scelta del giudice di primo grado si sarebbe riverberata nell'ingiustizia della decisione.
Il motivo, in parte qua, pertanto, così come formulato, è inammissibile, per violazione del canone di specificità prescritto dall'art. 342 cpc.
In esso, infatti, è esposta una rassegna dei principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della liquidazione del danno in questione, senza che a ciò parte appellante faccia seguire alcuna difesa, specifica e tecnica, sulle concrete conseguenze dell'applicazione di tali principi al caso di specie. Il motivo non si confronta specificamente con la pur succinta motivazione spesa dal primo giudice e con i criteri richiamati, limitandosi a genericamente lamentare l'assenza di motivazione sul punto; inoltre, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, non indica un meccanismo di liquidazione diverso da quello adottato nella sentenza: l'appellante, lamentando una valutazione equitativa pura, non specifica come il Tribunale avrebbe dovuto ### liquidare il danno, non avendo indicato un criterio alternativo ed una valutazione che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, sarebbe stata congrua, ed inferiore a quella in concreto liquidata dal Tribunale. 3.1. Sotto altro profilo, con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno da perdita (rectius lesione) del rapporto parentale (danno da perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale), così liquidato dal Tribunale: "### che l'evento de quo si è verificato nel 2016, al fine del calcolo del danno da perdita parentale si utilizzeranno le tabelle di ### del 2016.
Quindi, le somme spettanti a ciascun erede iure proprio sono calcolate secondo il seguente schema: 1) ### € 42.453,00 Valore del ### € 9.434,00 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20 Punti in base all'età della vittima 3 Punti in base all'età del coniuge 3 Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge 4 Punti totali riconosciuti30 IMPORTO totale del ### € 283.020,00.
Sulla base di tale importo, il danno è calcolato tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, tenuto conto delle risultanze della ctu: € 42.453,00; 2) #### € 41.037,90 Valore del ### € 9.434,00 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età della vittima 3 Punti in base all'età del figlio 4 Punti per la convivenza tra la vittima e il figlio 4
Punti totali riconosciuti 29 IMPORTO del ### = € 273.586,00 Sulla base di tale importo, il danno è calcolato tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, tenuto conto delle risultanze della ctu: € 41.037,90 3) ### figlia € 35.377,50 Valore del ### € 9.434,00 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età della vittima 3 Punti in base all'età del figlio 4 Punti totali riconosciuti 25 IMPORTO del ### € 235.850,00 Sulla base di tale importo, il danno è calcolato tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, tenuto conto delle risultanze della ctu: € 35.377,50”. ### denuncia la eccessiva liquidazione in favore di ciascun erede, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ricorrere alle ### per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano, ed in particolare alla forbice, che soccorre nella liquidazione del danno parentale, rimodulato e ridotto in ragione del caso concreto. In particolare, adottando quale base di calcolo il valore tabellare minimo individuato per la perdita parentale di coniuge/figlio di € 168.250,00 e valutando che la effettiva percentuale di sopravvivenza dello ### era estremamente ridotta per l'evento iniziale ### e per le gravi patologie di base, utilizzando la stima del 15% si sarebbe dovuta liquidare a titolo di danno iure proprio al massimo una somma pari ad € 25.200,00 per ciascuno e non gli importi quasi doppi liquidati in sentenza.
In sostanza, l'appellante si duole della mancata applicazione del sistema c.d. a forbice per la liquidazione del danno da “perdita” del rapporto parentale (già previsto dalle ### del Tribunale di Milano), con applicazione del valore minimo, e denuncia l'erroneità dell'applicazione, da parte del primo giudice, del sistema c.d. a punti, secondo le tabelle del Tribunale di ### Il motivo è infondato e va rigettato.
Al fine di addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito procede alla relativa quantificazione tenendo conto del quantum astrattamente liquidabile per la lesione del bene giuridico finale, correlando la chance - sotto il profilo della quantificazione - al pregiudizio pieno (nel caso di specie, perdita del rapporto parentale) e delle effettive possibilità di conseguimento del risultato sperato (nel caso concreto, la sopravvivenza, necessariamente connotata da incertezza eventistica, trattandosi di mera chance).
Ebbene, il primo giudice ha proceduto alla liquidazione equitativa della detta voce di danno, prendendo a riferimento le tabelle del Tribunale di ### elaborate per l'anno 2016, strutturate in base ad un sistema a punti, anziché quelle di ### dell'epoca, poiché le prime, a differenza delle seconde, prevedono un più accurato meccanismo di liquidazione “a punti”, mentre le tabelle milanesi (relative all'anno 2016, e fino al 2021) sono basate su un generico criterio “a forbice” (da un minimo a un massimo).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, al fine di garantire, non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti” che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella che è stata individuata in quella di ### (v. Cass., III, n. 26300/2021; n. 10579/2021).
Il primo giudice, nel calcolare l'entità del danno secondo le c.d. tabelle di ### ha dato atto di aver tenuto conto di una serie di fattori - tra cui il rapporto di parentela esistente con la vittima, l'età del congiunto, l'età della vittima e la presenza, all'interno del nucleo familiare, di altri conviventi o di familiari non conviventi e, all'esito, dovendo liquidare non il danno da perdita del rapporto parentale tout court, ma il danno da perdita di chance, nell'accezione sopra riportata, ha applicato la percentuale del 15%, tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, alla luce delle risultanze della ctu (che considerava anche le gravi patologie da cui era affetto lo ###, percentuale ritenuta applicabile dallo stesso appellante.
Peraltro, di recente, l'### sulla giustizia civile di ### ha aggiornato le tabelle precedentemente approvate, applicando, con particolare riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i principi di diritto, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla citata sentenza n. 10579/2021, instaurando un sistema tabellare “a punti” che ha avuto l'avallo della Corte di Cassazione (è stato, infatti, statuito che «anche le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'### di ### risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato»: cfr. Cass. sez. III, 16.12.2022, n. ###).
Anche l'ultima censura è dunque priva di pregio.
A quanto finora osservato consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado, con assorbimento di ogni altra questione.
In virtù del principio della soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso nello scaglione compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia. ### dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### - #### di ### in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di #### e ### in proprio e nella qualità di eredi del defunto ### avverso la sentenza n. 2206/2023 emessa dal Tribunale di ### in data ###, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge; 3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in data 10 settembre 2025. ###ssa ###
causa n. 1280/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Grillo Salvatore, Sardone Maristella