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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2430/2021 del 30-09-2021

... anni, mieloma multiplo, coronaropatia in pregresso infarto, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipotiroidismo) veniva ricoverata presso la ### di ### di ### per sottoporsi ad intervento artroscopico ; che nel giorno suddetto la ### veniva sottoposta ad intervento di “sinoviectomia e lavaggio artroscopico” che terminava alle ore 11,15 ; che dopo l'intervento la ### accusava ripetuti cali pressori e dalla colorazione bluastra della schiena emergeva una emorragia interna; che la ### alle ore 21 circa veniva quindi trasferita presso il ### dell'### di ### e da qui, alle ore 22,12, al reparto di terapia ### dello stesso ### che nella notte la ### veniva sottoposta a trasfusioni che ristabilivano adeguati valori pressori ed il giorno 16.6.10 era quindi trasferita presso il ### di ### dell'### di ### che per i peggioramenti del quadro clinico e l'insorgenza di pancreatite edematosa in data ### veniva eseguito intervento di ### colangio-pancreatografia retrograda endoscopica) ; che la ### decedeva il ###; che nel certificato di morte veniva affermato:”###: pancreatite acuta, colecistite,BAV 3° grado; ###:occlusione intestinale; ###:shock refrattario”; che il procedimento penale si era (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 ### sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 17825/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ; elettivamente domiciliato in ### 1 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. ##### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ; , elettivamente domiciliato in ### 1 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. ##### contro ### “### SOLE” ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 9 ###.NOpresso il difensore avv. ##### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ###. MONACO 48 52100 AREZZO presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. elettivamente domiciliato in L.#### FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. ### (###) ### D'### 10 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 3 58100 GROSSETO presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dell'avv. ### (###) ### SPEZIALI 1 50123 FIRENZE; ### (###) ### elettivamente domiciliato in ##### MODENA presso il difensore avv.  #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ### ALINARI 4 50123 FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 6 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 6 50129 FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 219 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 9 57126 LIVORNO presso il difensore avv.  #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 1 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in ### 17 50127 FIRENZE presso il difensore avv. ##### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dell'avv. ### (###) ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ### 80 50129 FIRENZE presso il difensore avv.  ##### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### convenivano in giudizio ### srl (### per sentirla condannare al risarcimento dei danni quale responsabile della morte di ### ,moglie del primo e madre del secondo, avvenuta il ###. 
Esponevano gli attori a fondamento della domanda: che in data ### la ### ( affetta da insufficienza renale cronica in terapia dialitica trisettimanale da circa due anni, mieloma multiplo, coronaropatia in pregresso infarto, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipotiroidismo) veniva ricoverata presso la ### di ### di ### per sottoporsi ad intervento artroscopico ; che nel giorno suddetto la ### veniva sottoposta ad intervento di “sinoviectomia e lavaggio artroscopico” che terminava alle ore 11,15 ; che dopo l'intervento la ### accusava ripetuti cali pressori e dalla colorazione bluastra della schiena emergeva una emorragia interna; che la ### alle ore 21 circa veniva quindi trasferita presso il ### dell'### di ### e da qui, alle ore 22,12, al reparto di terapia ### dello stesso ### che nella notte la ### veniva sottoposta a trasfusioni che ristabilivano adeguati valori pressori ed il giorno 16.6.10 era quindi trasferita presso il ### di ### dell'### di ### che per i peggioramenti del quadro clinico e l'insorgenza di pancreatite edematosa in data ### veniva eseguito intervento di ### colangio-pancreatografia retrograda endoscopica) ; che la ### decedeva il ###; che nel certificato di morte veniva affermato:”###: pancreatite acuta, colecistite,BAV 3° grado; ###:occlusione intestinale; ###:shock refrattario”; che il procedimento penale si era concluso con archiviazione; che la ### dovendo rispondere anche dell'operato dei sanitari che avevano operato a vario titolo presso la stessa, era da considerare responsabile della morte della ### in quanto: la ### era stata sottoposta ad intervento con dubbie indicazioni di opportunità in ragione del complesso quadro patologico di cui era portatrice; il consenso informato all'intervento risultava generico ed il rischio anestesiologico sottostimato; la FRS non era risultata adeguatamente organizzata per fronteggiare complicanze post operatorie; nel corso dell'intervento fu commesso errore iatrogeno con lesione vascolare e quadro emorragico che determinò grave ipovolemia e conseguente danno multiorgano dimostratosi irreversibile nonostante il corretto trattamento operato presso l'### di #### resisteva alla domanda contestando la sussistenza della propria responsabilità per il decesso della ### e richiamando a fondamento della propria tesi le risultanze della perizia medico legale espletata nel procedimento penale; per l'ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva la condanna dei medici dott.ri ######## nonché di ### spa ( AXA ) , di cui chiedeva la chiamata in causa, a tenerla indenne ; in ipotesi chiedeva la condanna di ### - ### per l'### a tenerla indenne. 
I suddetti terzi ,chiamati in causa, ad eccezione del ### ,che non si costituiva, resistevano alle domande proposte nei loro confronti e i dott. ### e ### chiamavano in causa le rispettive assicurazioni per la responsabilità civile. 
FRS, in ragione delle eccezioni sollevate da AXA e da ### riguardo all'operatività della garanzia assicurativa, chiamava in causa ### srl in liquidazione(###, che aveva operato quale broker riguardo alla conclusione dei contratti di assicurazione con le compagnie suddette, per sentirla condannare a tenere indenne la convenuta nel caso di rigetto delle domande proposte nei confronti delle stesse.  ### con sede ###causa, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e deduceva l'infondatezza della domanda. 
La causa, espletata consulenza medico legale, è stata quini ritenuta in decisione. 
Gli attori agiscono in giudizio sia iure proprio, quali prossimi congiunti della ### che iure hereditatis, quali eredi della stessa, e chiedono il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. 
La natura della responsabilità della struttura sanitaria varia tra la domanda proposta dagli attori iure proprio e quella proposta iure hereditatis. 
Nel primo caso si tratta di responsabilità extracontrattuale poiché i prossimi congiunti non sono stati parti del rapporto contrattuale tra la ### e la struttura sanitaria e nella fattispecie in esame non sussistono elementi peculiari , come nel caso del rapporto tra gestante e nascituro,che consentano di individuare gli attori quali terzi cui si estende l'efficacia protettiva del contratto( Cass. 14258/20).  ### proposta dagli attori iure hereditatis ha invece certamente natura contrattuale. 
In primo luogo deve essere tenuto presente che anche nel periodo precedente all'entrata in vigore della L.n. 24/17-non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporisnella giurisprudenza si era formato orientamento consolidato nel senso della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente. 
E' stato così affermato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ( o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo , da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo , insorgono a carico della struttura sanitaria , accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario , del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie , anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze:ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire , ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario , quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato( art. 1228 c.c.), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto(Cass. 22.9.15 n. 18610;Cass. 13.4.07 8826; Cass. 28989/19). 
Riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, è onere dell'attore provare il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario e, una volta fornita tale prova, è onere del sanitario provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad esso non imputabile (Cass. n. 28989/19 ; Cass. 18392/17). 
Al fine di accertare la correttezza dei trattamenti sanitari praticati sulla ### presso FRS e per verificare la sussistenza del nesso di causa tra gli stessi e la morte della ### è stata espletata in corso di causa consulenza tecnica medico legale. 
Nel parere dei consulenti tecnici d'ufficio (### risulta esposto:che la ### , 71 anni di età,all'epoca dell'intervento presso FRS era affetta da una pluralità di patologie tra cui insufficienza renale cronica terminale da reni policistici in trattamento dialitico settimanale da circa due anni, mieloma multiplo in periodico controllo, coronaropatia in pregresso infarto del miocardio , trattato mediante rivascolarizzazione con stent nel 2008, ipertensione arteriosa, calcolosi della colecisti, pregressa ulcera gastrica , diabete mellito, ipotiroidismo ; che il ### la ### veniva sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia e lavaggio artroscopico della spalla destra ;che nel periodo post-operatorio la ### andava incontro a ripetute crisi ipotensive conseguenti ad importante emorragia a partenza dalla sede ###riconosciuta dai sanitari della ### la ### nelle analisi preoperatorie aveva evidenziato 3,11 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 10,6 g/dl mentre al ricovero presso il PS di ### dopo l'intervento presentava 1,71 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 5,7 g/dl) , che evolveva con insorgenza di blocco cardiaco, iperkaliemia e sofferenza da shock multiorgano ; che nonostante il trasferimento in strutture ospedaliere pubbliche attrezzate presso le quali venivano adottate tutte le misure terapeutiche suggerite dalle linee guida , la grave sofferenza multiorgano evolveva successivamente sino alla morte della paziente avvenuta il ###. 
In sostanza , secondo i ### il “primum movens” di tutta la catena di eventi che ha condotto la paziente a morte è stata la massiva emorragia post-operatoria , probabilmente favorita da coagulopatia da insufficienza renale cronica e da mieloma multiplo:emorragia che non è stata diagnosticata dai sanitari intervenuti presso la FRS nella fase post-operatoria e non è stata quindi adeguatamente trattata. 
Pertanto i CTU addebitano ai sanitari , non tanto il verificarsi dell'emorragia , che costituisce una delle complicanze più frequenti anche nella chirurga artroscopia della spalla, bensì la mancata tempestiva diagnosi ed il mancato trattamento terapeutico della stessa , trattamento, finalizzato a ristabilire i valori pressori e l'adeguata capacità di veicolazione dell'ossigeno da parte del sangue circolante, di non difficile esecuzione secondo i ### In particolare i CTU hanno evidenziato: che i primi sintomi di emorragia registrati in cartella clinica risalivano alle ore 18,45 del 14.6.10, quando si verificava il primo episodio ipotensivo (PA=55) con tachicardia; che la somministrazione di lattato e di ossigenoterapia portava la pressione a valori 100/60; che circa un'ora e mezzo dopo la crisi si ripeteva con PA=55 e bradicardia di 30 bpm; che già alle ore 18,45 l'emorragia avrebbe potuto essere adeguatamente trattata quando le condizioni emodinamiche erano ancora favorevoli;che in mancanza di trattamento l'emorragia era quindi proseguita sino a ridurre il volume circolante e la capacità ematica di trasporto dell'ossigeno al punto da indurre effetti metabolici gravi a carico degli organi, anche a causa delle gravi patologie da cui era affetta la ### la sofferenza indotta a livello degli organi centrali dall'ipoperfusione e dall'incapacità del sangue di veicolare adeguate quantità di ossigeno determinavano l'insorgenza di sindrome da shock multiorgano che poi portava al decesso della ### Dagli atti secondo i CTU emerge quindi la responsabilità dei sanitari di FRS per non aver considerato adeguatamente i rischi che l'intervento chirurgico presentava per la ### in ragione delle molteplici patologie da cui la stessa era affetta ( sottovalutazione che d'altronde aveva portato anche a classificare il rischio anestesiologico-operatorio della ### quale ### , mentre , in ragione delle patologie da cui la ### era affetta, per i CTU era più appropriata una classificazione di ASA 3, nonché ad eseguire l'intervento , in paziente quale la ### affetta da insufficienza renale cronica terminale in dialisi trisettimanale, a due giorni di distanza dall'ultima seduta dialitica, mentre, secondo i ### sarebbe stato raccomandabile eseguire l'intervento ad un solo giorno di distanza e dopo avere eseguito esami ematici) e non aver proceduto pertanto a programmare un appropriato continuo monitoraggio delle funzioni vitali ( pressione arteriosa, elettrocardiogramma in continuo ,esami ematochimiciad es.  emegasanalisi arteriosa) , neppure dopo le crisi ipotensive manifestate dalla ### , sintomatiche della possibile emorragia in corso. 
In effetti risulta dagli atti che fin dalle ore 13,30 , dopo circa due ore dall'intervento, iniziarono a manifestarsi episodi lipotimici , sintomatici dell'emorragia in corso: episodi che risultano riportati nella cartella infermieristica e confermati dagli accertamenti svolti dai ### v. doc. 10 attori). 
Il primo è quello verificatosi alle ore 13,30 e di cui hanno riferito ai NAS l'infermiere ### nonché ### cognato della ### il quale ha dichiarato che il medico presente in reparto, intervenuto( diverso da quelli chiamati in causa) , riferì che si era verificata una crisi ipotensiva con forte abbassamento della pressione arteriosa e che non c'era da preoccuparsi perché poteva capitare in persona dializzata come la ### Una nuovo episodio lipotimico si verificava intorno alle ore 15 ed anche in questo caso intervenivano infermiere e altro medico il quale riferiva al ### che si era trattato di una nuova crisi ipotensiva.   Riguardo al nesso di causa tra il non corretto trattamento sanitario praticato presso FRS e la morte della ### le cui cause nel certificato di morte( doc. 4 attori) sono così indicate : causa iniziale pancreatite acuta colecistite ###°grado; causa intermediaocclusione intestinale; causa terminale shock refrattario ; altri stati morbosi rilevanti :uremia terminale dialisi, mieloma multiplo, cardiopatia ischemica post-infatuale ipotiroidismo) i CTU hanno in particolare specificato: nel caso della ### si è verificata un'emorragia massiva , con quadro clinico in evoluzione peggiorativa che avrebbe richiesto l'infusione di adeguati volumi di espansori del volume plasmatico circolante e di farmaco stimolante dell'apparato cardiocircolatorio; il non adeguato trattamento dello shock ipovelemico ed il BAV hanno avuto effetti negativi sul circolo splancnico; ciò è evidenziato dal fatto che i valori preoperatori delle transaminasi erano nella norma mentre durante il ricovero presso l'### di ### è stata rilevata la presenza di calcolosi della colecisti e di pancreatite e gli esami ematochimici hanno rilevato livelli elevati di transaminasi, ad indicare l'aggravamento delle patologie epato-biliopancreatiche, così come il livello di bilirubina di 2,7 mg/dl a fronte di valori normali di 0,2-1,1 rilevato il ### segnalava il persistere di uno stato ostruttivo biliare indicativo di un quadro clinico non in via di risoluzione; gli effetti dell'ipoperfusione del circolo splancnico durante le shock ipovolemico si sono ripercossi sulla funzionalità della colecisti e la sindrome ostruttiva ne è stata la conseguenza;l'ostruzione del coledoco con conseguente evoluzione in shock settico , cui si è cercato di far fronte con l'intervento di ### ha rappresentato una complicanza della catena di eventi patologici indotti che hanno visto come primus movens lo shock ipovolemico; la sofferenza generata dalla marcata ipoperfusione degli organi addominali ha quindi innescato l'insorgenza di una sindrome da disfunzione multiorgano che ha interessato in sequenza pancreas, vie biliari e tubo digerente evolvendo verso la sepsi con interessamento anche a livello pleuropolmonare bilaterale sino al decesso della ### La rilevanza attribuita dai CTU al mancato svolgimento di esami ematochimici nella fase post intervento implica anche la responsabilità diretta della struttura sanitaria che , in base a quanto risulta dalle indagini dei ### non aveva a disposizione presso di sé un laboratorio che consentisse di svolgere tali esami, rendendo quindi necessario per la struttura avvalersi di laboratori esterni.   Alla luce delle considerazioni svolte risultano quindi provate sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale , artt. 2043 e 2049 c.c., della struttura sanitaria. 
Per quanto concerne il danno iure hereditatis , avuto riguardo alle tabelle del Tribunale di Milano, per il danno non patrimoniale cosiddetto “terminale” sofferto dalla ### nel periodo di 30 giorni compreso tra l'intervento del 14.6.10 ed il decesso del 14.7.10, anche in ragione delle altre patologie da cui la ### era affetta , appare equo riconoscere in via equitativa ed onnicomprensiva ad oggi un danno di € 25.000,00: per un importo di € 12.500,00 spettante ad ogni singolo attore. 
Per quanto concerne i danni non patrimoniali subiti dalla ### nessun danno è stato specificamente dedotto in atto di citazione riguardo alla questione di una pretesa mancanza del consenso informato: in effetti i danni subiti dalla ### sono stati dedotti solo con riferimento alle lesioni subite ed alle conseguenze patite. 
Gli attori, in ragione dello stretto rapporto di parentela e familiare con la ### hanno certamente diritto iure proprio al risarcimento del danno non patrimoniale presumibilmente subito per perdita del rapporto parentale e la conseguente sofferenza interiore. 
Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale devono essere considerate l'età della ### alla data del fatto, 72 anni, l'età degli attori ed in particolare del coniuge convivente , ### , 72 anni, nonchè del figlio, 46 anni, non convivente con i genitori ma pur sempre residente ###una presumibile frequentazione con la madre, nonché le gravi patologie da cui era già affetta la ### che secondo i CTU ne determinavano una inabilità permanente nella misura del 75%, ### base di tali elementi e della presumibile sofferenza soggettiva patita dalle parti ritiene il giudicante di liquidare ad oggi il danno subito da ### in € 180.000,00 e da ### in € 170.000,00. 
Il coniuge chiede altresì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico che la ### arrecava alle esigenze familiari in ragione della pensione percepita di € 9.994,79 annui( doc. 7). 
Presumendo che almeno il 40% del reddito venisse destinato dalla ### alle esigenze familiari, per una quota annua di €.4.000,00 e in considerazione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite ### di cui al DM 22.11.16( la giurisprudenza esclude l'applicazione dei coefficienti di cui al RD n. 1403/22 in quanto non più aderenti all'allungamento della vita media ed agli attuali tassi di interesse- 20615/15; Cass. 10499/17) , considerando l'età della ### alla data della morte , 72 anni, e la pressochè identica età del ### ritiene il giudicante di liquidare in via equitativa il danno in questione in € 40.000,00. 
Risultano altresì documentate spese per € 6.957,50 sostenute da ### per consulenza tecnica medico legale stragiudiziale ( doc. 6) ed €. 1.000,00 sostenute da ### per servizio funebre( doc. 6) per un valore ad oggi rispettivamente di € 7.341,69 ed € 1.160,00. 
Non hanno diritto invece gli attori al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento penale che si è concluso con provvedimento di archiviazione: si tratta di spese riconducibili esclusivamente a scelta autonomamente operata dagli attori .  ### ha diritto di conseguire a titolo di risarcimento danni da FRS il pagamento della somma di € 233.660,00 e ### la somma di € 189.841,69 oltre interessi compensativi dal 14.7.10 alla data odierna e da calcolare nel modo seguente alla stregua dei principi sanciti da n. 1712/95: dal 14.7.10 al 13.7.11 sulla somma rispettivamente inizialmente dovuta di € 208.811,43 ed € 169.652,98( applicato indice di svalutazione 1,119) ; dal 14.7.11 alla data odierna sulla somma risultante annualmente dovuta in base alla rivalutazione secondo gli indici ### degli importi suddetti.Dalla data della sentenza al saldo gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata. 
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda degli attori la FRS ha chiesto di chiamare in causa i medici che nelle diverse fasi seguirono la ### per esercitare azione di regresso: il dott. ### che eseguì la visita anestesiologica, il dott. ### quale chirurgo ed il Dott. ### quale aiuto chirurgo, il dott. ### quale anestesista, il dott.### che seguì la fase post-operatoria ed il dott. ### ,medico di guardia. 
Alla luce delle considerazioni svolte si configurano elementi di responsabilità esclusivamente a carico del dott. ### chirurgo che operò la ### e che, nonostante la grave situazione patologica preesistente della stessa , con specifico rischio di emorragia in considerazione di tali patologie e col rischio ulteriore derivante dal tempo trascorso dall'ultima dialisi, non impartì disposizioni per adeguati controlli delle condizioni della stessa nella fase post operatoria e del dott. ###responsabile ### e ### medico di guardia in servizio nella struttura durante la fase post operatoria e che risulta essere in concreto intervenuto in occasione degli episodi di cali pressori delle ore 13,30 e 18,45. 
Peraltro, anche alla luce di quanto è stato esposto, sia per quanto concerne la responsabilità contrattuale che riguardo alla responsabilità extracontrattuale il diritto di regresso di FRS è solo parziale. 
Riguardo alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, di cui agli artt. 1228 e 1218 c.c., la giurisprudenza ha affermato il principio che in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24/17 , anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave , del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti obbligata( 28987/): ciò in quanto la struttura sanitaria è comunque soggetta al rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione . 
Orbene , nel caso in oggetto ,si configura comunque la responsabilità della struttura sanitaria che, come già è stato osservato, ( v. risultanze indagini ### doc. 10) , non aveva a disposizione i mezzi tecnici di laboratorio necessari per svolgere direttamente le analisi mediche ( ad esempio del sangue) e doveva quindi rivolgersi a laboratori esterni: ciò che può concorrere a spiegare anche perché gli esami ematici non siano stati tempestivamente compiuti sulla ### per verificare lo stato di ipovolemia. 
Ritiene pertanto il giudicante che il regresso di FRS nei confronti del ### e del ### sia per la responsabilità contrattuale che per la extracontrattuale, debba riguardare ciascuno nella misura del 20% di quanto pagato agli attori a titolo di risarcimento danni.  ### ha chiesto altresì la condanna di AXA a tenerla indenne: ciò in ragione di convenzione assicurativa conclusa con AXA da ### cui aderisce anche ### AXA ha però eccepito che la garanzia assicurativa sussiste solo nel caso di prima richiesta risarcitoria pervenuta entro il ###.  ### è fondata. 
Il contratto di assicurazione in oggetto rientra tra quelli del tipo claims made e non è contestato che la garanzia assicurativa vale per le richieste risarcitorie pervenute a FRS entro e non oltre il ###. 
Non rileva quindi la questione di quando sia stata fatta la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato.Quel che rileva è la data in cui perviene all'assicurato la richiesta risarcitoria.   Nel caso in oggetto la richiesta risarcitoria è pervenuta a FRS con l'atto di citazione notificato nel novembre del 2013 e quindi dopo la scadenza del periodo assicurativo.  ### ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, però ai sensi dell'art. 1892 c.c.. 
Tale norma dispone al primo comma che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente , relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose , sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa Il secondo comma precisa che l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.Al riguardo peraltro la giurisprudenza afferma il principio che l'onere imposto dall'art. 1892 c.c.all'assicuratore di manifestare , allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto , per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato , entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento , non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi , anche mediante eccezione , la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio( Cass. 16406/10). 
Nel contratto concluso da FRS risulta appunto la condizione particolare di cui al n. 10, specificamente approvata per iscritto da ### con la quale la stessa, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893-1894 c.c., dichiarava di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che potessero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi dell'assicurazione. 
Orbene, risulta dagli atti che la FRS era invece certamente a conoscenza dei fatti relativi alla vicenda in questione quando il ### stipulava il contratto di assicurazione con ### Infatti risulta dagli atti che a seguito di querela presentata dagli attuali attori il PM emise decreto di esibizione nei confronti di ### doc. 2 ### ) , che fu notificato al legale rappresentante della stessa in data ###, allorchè fu anche acquisita in originale tutta la documentazione relativa alla ### ivi compresa la cartella clinica, così come la documentazione autorizzativa della casa di cura e quella relativa al personale medico che aveva seguito la ### doc. 10 attori).Tant'è che in data ### la FRS provvide a trasmettere ai sensi dell'art. 6 della polizza assicurativa a ### e AXA avviso scritto avente ad oggetto il sinistro relativo alla ### (doc.2).Si aggiunga che riguardo alla stessa vicenda veniva instaurato procedimento penale nei confronti di diversi medici operanti presso ### nell'ambito del quale veniva disposto incidente probatorio e che si concludeva solo col provvedimento dell'8.11.12 col quale il GIP respingeva l'opposizione alla richiesta di archiviazione del PM( doc. 11-14 attori).  ### al momento della conclusione della polizza con ### era certamente a conoscenza del fatto in questione quale possibile causa di richiesta risarcitoria in sede civile : legittimamente quindi ### eccepisce la violazione da parte di FRS del disposto dell'art. 1892 c.c.. 
FRS, per il caso di accoglimento delle eccezioni sollevate da AXA e ### ha chiamato in causa ### , che ha operato in relazione ai contratti in questione in qualità di broker.  ### ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio di questo Giudice in quanto nella fattispecie in esame non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 32 c.p.c.( la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo), trattandosi di garanzia impropria, fondata cioè su titolo distinto rispetto a quello della domanda principale.  ### è priva di fondamento. 
Ciò in ragione della pronuncia di Cass. SU n. 24707/15 che, mutando il precedente orientamento della giurisprudenza, ha affermato che la distinzione tra garanzia propria ed impropria non ha alcun fondamento normativo ed ha valore meramente descrittivo e deve quindi essere abbandonata agli effetti dell'art. 32 c.p.c.. 
Nel merito la domanda è comunque infondata. 
La giurisprudenza afferma che il broker assicurativo ( v. prima L. n. 792/84 e poi ### svolge accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato , rapportandoli alle esigenze del cliente , allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne, i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui(Cass.27.5.10 12973). 
Senonchè FRS, avuto riguardo ai motivi per i quali è stata ritenuta non operante la garanzia assicurativa nel caso in oggetto riguardo ai rapporti con AXA e ### , non ha dedotto le specifiche ragioni e le condotte per le quali in concreto si configurerebbe la responsabilità di ### ha evidenziato che ### in base alle clausole contrattuali era incaricata della gestione dei rapporti tra la stessa FRS e gli assicuratori: deve essere però osservato che in relazione alla ritenuta esclusione della garanzia della copertura assicurativa come sopra motivata non risultano avere avuto alcun rilevo le modalità con cui ### ha gestito i rapporti tra FRS e gli assicuratori . 
Le spese di lite seguono la soccombenza avuto riguardo alle domande degli attori e in ragione della somma riconosciuta, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 , vengono liquidate come da congrua richiesta degli stessi in complessivi € 15.921,50, di cui € 477,00 per spese, € 13.430,00 per compenso ed € 2.014,50 per spese generali. 
Equa appara la compensazione nei rapporti tra tutte le altre parti in ragione della complessità delle questioni tecniche medico legali e di natura assicurativa esaminate . 
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a carico di parte convenuta.   PQM Il Tribunale condanna ### srl a pagare in favore di ### la somma di € 233.660,00 ed in favore di ### la somma di € 189.841,69 oltre interessi dal 14.7.10 al saldo come da motivazione; condanna ### e ### a rimborsare ciascuno in favore di ### srl il 20% di quanto pagato dalla stessa in favore degli attori a titolo di risarcimento danni ; respinge per il resto le domande proposte da ### srl nei conforti dei chiamati in causa; condanna la convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in complessivi € 15.921,50; compensa le spese riguardo alle altre parti; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta. 
Firenze, 28.9.21 Il Giudice dott. ##### S.P.A. ### 3 Serial#: 1f5b47f65f9312ed3201b006ff537061

causa n. 17825/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Zazzeri Fiorenzo

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2277/2020 del 10-09-2020

... cure riabilitative in esiti di emiparesi destra da infarto lacunare sottocorticale in paziente con recente frattura di femore sinistro ipertensione arteriosa dislipidemia encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinsonismo stenosi di canale cervicale tromboflebite profonda arto inferiore destro, anemia sideropenica. Raccordo anamnestico: paziente nota al nostro reparto per numerosi altri ricoveri ultimi due ricoveri agosto 2004: vasculopatia cerebrale con possibile iniziare sindrome psicoorganica sindrome depressiva reattiva>>; 2) <<25/3/05 diagnosi di dimissione "esiti di ictus cerebrale in encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinsonismo. ### obiettivo era il seguente: "condizioni generali discrete, lucida, collaborante, orientata spazio temporalmente. Tono dell'umore un po' depresso esame neurologico e deficit a destra soprattutto arto inferiore un po' ridotta la funzione all'arto superiore destro”>>; 3) <<23 gennaio 2006 il dott. ### redige certificato per ### e scrive "… Per quanto riguarda la vendita dell'appartamento in località ### è consapevole di capace di intendere e di ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 di questa (leggi tutto)...

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N. 4072/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI VENEZIA SEZIONE TERZA CIVILE La Corte d'Appello di Venezia nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ##### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4072/2017 r.g. promossa da: ### (c.f. ###), difesa dal professor avvocato ### e dagli avvocati ### e ### domiciliata presso il terzo difensore in ### N. 22, MESTRE - #### contro ### (c.f. LCD ####) e ### (c.f. ###), eredi di ### difesi dall'avvocato domiciliat ###studio in ### 11, ### Registrato il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 14 settembre 2017, n. 447 ### voglia ###ma Corte d'appello di ### contrariis reiectis, in riforma della sentenza N. 447/2017, N. rep.  590/2017, pronunciata inter partes dal Tribunale di Belluno, già ### distaccata di ### di ### in data ###, nel procedimento R.G. 10000092/2011, in via principale, nel merito: previa occorrendo rinnovazione della C.T.U. per le ragioni tutte esposte in atto d'appello e qui ulteriormente approfondite nella perizia del #### - che si produce quale atto difensivo di parte -, in accoglimento dei motivi di appello, rigettare l'avversa domanda di annullamento ex art. 428, co. 2, c.c., del contratto di compravendita di porzione di fabbricato intercorso tra le ###re ### e ### con firme autenticate dal ###ssa ### in data 12 aprile 2006, ### n. 5399 Raccolta n. 1975, registrato a ### di ### il ### al n. 37 serie ###; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed accessori per entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado (v. docc. 23-25). In via istruttoria: Si dimettono ammissibilmente, trattandosi di documenti sopravvenuti alla proposizione del gravame o comunque di argomentazioni di parte1, con numerazione progressiva rispetto a quella utilizzata entro l'atto di citazione d'appello: ### 18) atto di denuncia-querela depositato dalla ###ra ### nei confronti del dr. ### d.d. 16.2.2018 (di cui si era offerta la produzione di copia informale nel corso dell'udienza del 19.2.2018, come risulta dal relativo verbale, senza che il Collegio ne avesse tuttavia ritenuta ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 opportuna l'acquisizione in attesa di copia con timbro di deposito); ### 19) provvedimento del P.M. che dispone una perizia di parte nell'ambito delle indagini preliminari, d.d. 19.2.2018; Doc. 20) perizia di parte del #### Ordinario di Neuropsicologia e ### nell'### di #### 21) curriculum vitae ##### 22) PEC 25.1.2019 avv. ### / avv. #### 23) PEC 31.1.2019 avv. ### / avv.  ### con allegato bonifico di data 29.1.2019 per € 6.532,00; Doc. 24) PEC 15.2.2019 avv. ### / avv. ### con allegato bonifico di data 13.2.2019 per € 6.532,00; Doc. 25) PEC 14.3.2019 avv. ### / avv. ### con allegato bonifico di data 11.3.2019 per € 6.752,00; disporsi rinnovazione integrale della ### affidandola a medico con specifica specializzazione in ### a fronte dei gravissimi vizi metodologici e scientifici da cui è inficiata la consulenza assunta in primo grado; - disporsi interrogatorio formale degli attori ### e ### nonché ammettersi prova testimoniale sui capitoli in calce all'atto di citazione d'appello, senza inversione dell'onere della prova: 1. “Vero che quando il sig. ### vide le migliorie apportate all'appartamento dal locatario sig. ### gli affidò il rifacimento dell'impianto elettrico degli altri appartamenti di sua proprietà, ovvero quelli al primo piano e al piano terra, tutt'ora abitati dal sig.  ### e dal sig. ### amministratore del condominio”; 2. “Vero che il contratto di locazione ad uso foresteria, stipulato in data ###, venne rinnovato tacitamente di anno in anno”; 3. “Vero che un giorno di ottobre 2004 la sig.ra ### chiamò il sig. ### invitandolo a casa sua, e in tale occasione gli disse che sarebbe stata sua intenzione lasciare in eredità l'appartamento di #### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 37 allo stesso ### e alla convenuta”; 4. “Vero che il sig. ### dopo aver sollecitato la sig.ra ### a parlare di questa sua decisione con i parenti più stretti, le palesò la sua contrarietà a ricevere l'appartamento gratuitamente, manifestando il desiderio di riconoscerle una certa cifra per l'acquisto dell'immobile a seguito di una valutazione peritale”; 5. “Vero che nei primi giorni di febbraio 2005 si presentò presso il bar ### il geometra ### il quale disse al sig. ### e alla convenuta di essere stato formalmente incaricato dalla sig.ra ### di effettuare perizia di stima dell'immobile di ### in Pecol”; 6. “Vero che alla dimissione dall'### della sig.ra ### avvenuta il ###, la signora ### era in “stato mentale lucido”, “condizioni generali buone” e “stato di cosci enza vigile/lucido” (doc. 5)” 7. “Vero che nell'aprile del 2005 la sig.ra ### comunicò al sig. ### che il geometra ### le aveva consegnato la perizia di stima dell'appartamento, che stimava l'immobile del valore di € 475.000,00”; 8.  “Vero che a fine maggio 2005 il sig. ### e la sig.ra ### comunicarono alla sig.ra ### che non sarebbero stati in grado di acquistare l'immobile alle cifre indicate nella perizia e, ad ogni modo, la ringraziarono per il disturbo”; 9. “Vero che la sig.ra ### disse al sig. ### e alla sig.ra ### che, non avendo problemi economici, avrebbe venduto loro l'immobile ad una cifra concordata sulla base delle loro disponibilità”; 10. “Vero che nel giugno del 2005 il sig. ### e la sig.ra ### contattarono il notaio dott.ssa ### e la chiesero assistenza nella formalizzazione dell'accordo raggiunto con la sig.ra ### Rita”; 11. “Vero che il ### suggerì loro di procedere con l'acquisto della nuda proprietà, lasciando l'usufrutto alla sig.ra ### che così avrebbe continuato a godere del canone ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 di locazione”; 12. “Vero che nel mese di settembre 2005 il sig. ### e la sig.ra ### fecero preparare dalla dott.ssa ### una bozza di un possibile di compravendita, la quale fu immediatamente fatta leggere alla sig.ra ### Rita”; 13. “Vero che il ### visto che il suo studio si trovava al terzo piano e sarebbe stato scomodo per la sig.ra ### raggiungerlo, si mise a disposizione a recarsi personalmente nella di lei abitazione e, vista l'età avanzata della signora, chiesa un certificato medico attestante la sua piena capacità di intendere e di volere”; 14. “Vero che in seguito al primo slittamento della data prevista per la stipula, il ### chiese un nuovo attestato medico che attestasse la piena capacità di intendere e di volere della sig.ra ### Rita”; 15. “Vero che la richiesta di cui al punto precedente fu rinnovata dal ### in occasione dello secondo slittamento della data prevista per formalizzazione dell'accordo di compravendita”; 16. “Vero che in data ### la sig.ra ### in occasione del suo compleanno, telefonò alla cognata ### per invitarla fuori a pranzo”; 17. “Vero che dalla cartella infermieristica emerge che alla data delle dimissioni dall'### avvenute il ###, lo stato di coscienza della sig.ra ### era “vigile/lucido” (doc. 9)”; 18. “Vero che la vita sociale della sig.ra ### seppur limitata dall'uso della sedia a rotelle, specie nell'ultimo periodo, è sempre stata attiva: in particolare era solita recarsi in ### al cimitero e al supermercato per la spesa quotidiana” Si indicano a testimoni i sigg.ri: ##### dott. ##### geom. ### dott. ### dott.  ####ra ### badante della sig.ra ### dott. ##### parroco del paese; ##### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 ### La difesa degli appellati #### e ### richiamate tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni già svolte, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove e/o modificate domande e/o eccezioni proposte dalla controparte, come pure ribadendo la più ferma opposizione ex art. 345 c.p.c. all'inammissibile nonché tardiva produzione dell'appellante in questo giudizio di nuovi documenti, quindi contestando fermamente la produzione degli ulteriori nuovi documenti n. 18 e 19 depositati nel fascicolo telematico dalla difesa di parte appellante in allegato al “foglio di precisazione delle conclusioni” del 15 marzo 2019 - il cui contenuto comunque qui si contesta integralmente, trattandosi rispettivamente di denuncia querela dell'appellante nei confronti del CTU nel giudizio di I° grado dr. ### e di successivo provvedimento del P.M. che dispone attività di indagine nel procedimento conseguente a detta denuncia querela la quale invero rappresenta fatti, circostanze ed eccezioni chiaramente di parte che, seppur si contestano fermamente, non hanno niente a che fare con il presente giudizio e che avrebbero semmai dovuto essere rappresentati e contestati dalla medesima parte nel giudizio di I° grado nei termini e modi processuali ivi previsti (in occasione della nomina, giuramento, svolgimento e deposito della CTU espletata), mentre così allora non è stato fatto e, pertanto, risultano inammissibilmente proposti e dedotti per la prima volta unicamente in appello ove l'appellante così cerca di introdurre fatti, documenti, circostanze, contestazioni, prove ed eccezioni nuove, non proposte o non ammesse nel giudizio di I° grado, che sono invece oggi, tardivamente, sollevate dalla parte appellante in diverso giudizio penale, che si svolge in assenza di contraddittorio con ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 gli appellati, ma che poi tale parte tenta di introdurre nel presente giudizio - rassegna (come già precisate nella comparsa di costituzione e risposta del 29 gennaio 2018) le seguenti ### l'###ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: nel merito per le motivazioni ed eccezioni di cui in narrativa: rigettare e/o comunque dichiarare inammissibile e/o illegittimo l'appello proposto anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; e/o comunque ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, respingere l'appello proposto confermando la sentenza impugnata; in ogni caso condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e compensi legali del presente grado di giudizio, oltre alle spese generali, CPA MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Belluno ha accolto la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. del contratto di compravendita immobiliare 12 aprile 2006 fra la venditrice ### e l'acquirente ### e condannato la compratrice a restituire l'immobile. ### e ### avevano riassunto il processo quali di eredi dell'originario attore ### deceduto in corso di causa. Il Tribunale non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno né ha disposto - in assenza di domanda - la restituzione del prezzo. La venditrice ### morta il 12 febbraio 2010, aveva redatto un testamento olografo il 25 febbraio 2003, con il quale aveva lasciato al nipote ### - unitamente ad un altro nipote premorto - “l'attico della casa a ### n. 37 se non sono stata costretta per eventuali necessità di denaro a venderlo prima”. Con la scrittura privata 12 aprile 2006 la ### aveva ceduto la nuda proprietà dell'immobile ad ### che ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 già lo occupava in forza del contratto di locazione 1 dicembre 2001 a uso foresteria intestato alla società ### s.n.c. di ### s.n.c.. ### è il marito di ### Il prezzo della compravendita era stato concordato in euro 100.000,00, da pagarsi in rate mensili di euro 1.432,00 senza interessi. Alla data 31 marzo 2006, pochi giorni prima della compravendita, ### disponeva di liquidità per euro 142.448,03 e di titoli per un valore di euro 541.641, 23.  1.1 Escluso che i capitoli di prova orale di parte convenuta potessero apportare nuovi elementi utili per la decisione, il Tribunale ha ampiamente richiamato il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio 18 marzo 2016. Il medico legale dott.  ### con una metodologia d'indagine diligente e rigorosa, aveva accertato che l'ottantenne ### fosse affetta da uno stato d'incapacità che aveva pregiudicato la possibilità di comprendere l'importanza del negozio e autodeterminarsi liberamente. Nella venditrice sussisteva un'erronea e patologica rappresentazione della realtà, compatibile e secondaria rispetto alla documentata condizione fisio-psichica. Nella relazione medico legale del consulente tecnico d'ufficio era riportato1: <<… Il punto cruciale nel caso di specie è analizzare la ragione 1 Il contenuto della relazione medico legale - di seguito ripreso solo in parte - è riportato virgolettato da pag. 10 a pag. 16 della motivazione della sentenza. I dati sanitari più significativi individuati dal c.t.u. e ricordati nella sentenza erano stati: 1) <<7/3/05 ricovero inviata dalla neurologia per proseguire le cure riabilitative in esiti di emiparesi destra da infarto lacunare sottocorticale in paziente con recente frattura di femore sinistro ipertensione arteriosa dislipidemia encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinsonismo stenosi di canale cervicale tromboflebite profonda arto inferiore destro, anemia sideropenica. Raccordo anamnestico: paziente nota al nostro reparto per numerosi altri ricoveri ultimi due ricoveri agosto 2004: vasculopatia cerebrale con possibile iniziare sindrome psicoorganica sindrome depressiva reattiva>>; 2) <<25/3/05 diagnosi di dimissione "esiti di ictus cerebrale in encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinsonismo. ### obiettivo era il seguente: "condizioni generali discrete, lucida, collaborante, orientata spazio temporalmente. Tono dell'umore un po' depresso esame neurologico e deficit a destra soprattutto arto inferiore un po' ridotta la funzione all'arto superiore destro”>>; 3) <<23 gennaio 2006 il dott. ### redige certificato per ### e scrive "… Per quanto riguarda la vendita dell'appartamento in località ### è consapevole di capace di intendere e di ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 di questa vendita non tanto la '"capacità" della ### nel manifestare tale sua decisione. È proprio a partire dall'analisi del testamento che si può inferire, con il grado dell'elevatissima probabilità, che tale persona era preoccupata prevalentemente della questione economica come se i risparmi e i beni in dotazione fossero qualcosa di totalmente staccato dalle necessità di vita quotidiana, il soddisfacimento delle quali doveva essere garantito da una entrata mensile … È qui evidente la discrasia, lo iato tra la situazione di ansia e angoscia irrealistica (e dunque patologica) di non poter sostenere le spese correnti e una copertura economica notevole … Nel periodo intercorrente tra la redazione del testamento olografo (2003) e quello della sottoscrizione del contratto di compravendita per cui è causa (2006) la de cuius ha subito una involuzione sotto il profilo clinico caratterizzata da polipatologia con deterioramento cognitivo progressivo … Nel 2004 la de cuius patì frattura di femore a seguito di caduta domestica con necessità di intervento chirurgico di endoprotesi cementata e di lì il peggioramento delle sue abilità deambulatorie; a questo seguì episodio di ictus cerebri associato a una sindrome ansioso depressiva. ### aveva determinato la comparsa di una paresi dell'emisoma destro (brachio crurale destra) volere" 20 febbraio 2006 altro certificato dello stesso medico in cui dichiara che ### è capace di intendere e volere un ulteriore certificato del 12 aprile 2006 redatto dallo stesso medico indica che la ### è capace di intendere e volere>>; 4) <<18/10/06 ricovero per sindrome ipocinetica in paziente con encefalopatia vascolare degenerativa con parkinsonismo. Esiti di frattura del femore sinistro. Cardiopatia ischemica post infarto miocardico acuto. Depressione … ### cartella clinica raccordo anamnestico si legge: "… Successivamente a domicilio abbastanza bene; negli ultimi due mesi peggioramento progressivo sia cognitivo che motorio (la signora vive con una badante che però negli ultimi due mesi era stata sostituita momentaneamente con un'altra. La paziente si ricovera in terapia riabilitativa motoria. Vive da sola assistita da una badante riduzione dell'appetito negli ultimi due mesi… ### condizioni generali. Rallentamento psicomotorio. Vigile ma confusa e disorientata...>>; 5) <<25/10/2006 visita neurologica di controllo: encefalopatia vascolare degenerativa con parkinsonismo. La paziente è molto rallentata. Si può modificare la terapia per correggere il rallentamento ideomotorio>>.  ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 con diffuso rallentamento motorio e ideo-motorio con ipertono di tipo extrapiramidale.  ### cerebrale mostrava leucoencefalopatia a genesi mista vascolare degenerativa con ipodensità focali a carico dei nuclei della base e diffusa atrofia cerebrale; su questo terreno si è determinato l'ictus cerebri con esito in infarto lacunare sottocorticale. La lesione encefalica risultava pertanto estesa sia alla componente corticale spiegando l'esito in emiparesi sia alla componente sottocorticale spiegandosi così l'esito depressivo poiché a livello sottocorticale è concentrata la parte emotiva…. 
Le condizioni cliniche di ### al momento della sottoscrizione contrattuale di compravendita dell'appartamento di ### erano quelle di persona che, per quanto "capace" di esprimersi e quindi dichiarare una propria "volontà", non era comunque in grado di effettuare un ragionamento ad ampio raggio poiché erano sicuramente prevalenti gli aspetti di angoscia, ansia, dipendenza da terzi nel contesto di uno sconvolgimento "emotivo" causalmente correlato agli esiti di infarto lacunare sottocorticale ed alla radicale perdita di autonomia funzionale dovuta all'emiparesi destra, ai gravi disturbi di deambulazione e difficoltà a compiere da sé gli atti quotidiani della vita … Che a fronte di tale stato di "coscienza" vi fosse contestualmente una condizione degenerativa lo afferma lo stesso CTP quando scrive "nonostante la TAC dell'epoca dimostrasse già leucoencefalopatia a genesi mista (evidentemente degenerativa e vascolare)" … i certificati richiamati [i tre certificati del medico curante dott. ### 23.1.06, 20.2.06 e 12.4.06] sono assolutamente privi di un esame clinico obiettivo e rappresentano pertanto un parere personale del curante, non specialistico >>.  ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 1.2 Gli ulteriori elementi indiziari che confermano l'esistenza di un'alterazione del processo volitivo e decisionale sono costituiti dal documentato proposito di ### di lasciare l'immobile al nipote e dall'assenza di ragioni economiche che potessero giustificare un ripensamento. Esisteva un progetto “solido”, “condiviso”, “radicato e inveterato” dei coniugi ### - ### di lasciare l'attico di ### ai nipoti ### e ### e quindi, secondo la mentalità tipica degli ambienti montani, di non farlo uscire dal patrimonio di famiglia. ### era stato acquisito da ### a seguito della morte del marito ### Il nipote ### era stato avvisato dai parenti della loro intenzione di beneficiarlo dell'appartamento. Nell'incipit del testamento 25 febbraio 2003 - redatto esattamente a distanza di un anno dalla morte di ### - per suggellare l'accordo nel primo anniversario della scomparsa del coniuge, la ### aveva testato “come d'accordo con mio marito Giulio”. Nessuna ragione economica avrebbe giustificato la vendita dell'appartamento. Eppure la ### era preoccupata di non avere risorse economiche per garantirsi l'assistenza quotidiana, tanto che aveva mantenuto anche il contratto di locazione. La patologica interpretazione della propria condizione economica aveva indotto la ### ad accettare un prezzo che, secondo la stessa perizia di stima del geom. ### prodotta dall'acquirente, era di quasi cinque volte inferiore a quello di mercato e, secondo la perizia prodotta da parte attrice, di sette o otto volte.  1.3 Indici di mala fede dell'acquirente, intesa come consapevolezza della menomazione della sfera intellettiva e volitiva della venditrice, sono costituiti dal prezzo nemmeno lontanamente comparabile con i valori di mercato per di più con ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 pagamento dilazionato in 70 rate e senza interessi; dall'allegato rapporto di conoscenza con la vedova ### dall'illogica determinazione, in assenza di necessità, della venditrice di svendere a un prezzo vile un pregevole immobile in una località turistica di fama mondiale e dalla richiesta, in un brevissimo lasso di tempo, di tre certificati medici al medico curante. Considerando il rapporto di amicizia, il quadro di decadenza psico-fisica della venditrice e il prezzo non congruo, le richieste dei certificati sono interpretabili non come segno di diligenza ma di grave dubbio se non certezza della incapacità d'intendere e volere.  2. #### chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda di annullamento del contratto di compravendita2. La difesa della ### ha lamentato: 2.1 che il Tribunale ha fondato la decisione circa l'incapacità d'intendere e volere su una consulenza tecnica d'ufficio assolutamente inconsistente dal punto di vista tecnico-scientifico. Il consulente ha eseguito un approccio verificazionista, “liquidando” l'ipotesi che ### volesse beneficiare gli acquirenti con improbabili considerazioni meta giuridiche. Dinanzi al rilievo della mancanza di certificazioni anteriori al 12 aprile 2006 che attestassero una minore capacità di ragionamento, il consulente aveva invocato una tendenziale situazione degenerativa che invero colpisce un'elevatissima percentuale di anziani. Il dott. ### non sapeva di cosa stesse parlando perché è un medico legale generico con una specializzazione in criminologia clinica. Ha violato regole basilari del metodo 2 Le conclusioni in via subordinata nel merito non sono collegate ad alcun motivo d'impugnazione: “in via subordinata, nel merito: disporre la restituzione alla convenuta dell'immobile in ### d'### oggetto del contratto di cui è causa” ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 scientifico come messo in evidenzia dalla perizia dello psichiatra dott. ### La “prova regina” è costituita dalla visita neurologica 30 ottobre 2006, dove si attestava: “orientata nel tempo, orientata nel luogo e consapevole della propria situazione”. Fino alla conclusione del contratto, gli unici certificati sono quelli del dott. ### che si suppone a conoscenza della situazione. Solo nel ricovero dell'ottobre 2006 era stato registrato un peggioramento cognitivo negli ultimi due mesi ossia a partire dall'agosto 2006. ### aveva dimostrato di aver fatto bene i conti. Alla sua morte aveva già riscosso una buona parte del prezzo pattuito e si era garantita una rendita. Era del tutto libera di prendere una strada diversa da quella del testamento perché i documenti medici depongono per un fisiologico invecchiamento mentale. Il consulente tecnico d'ufficio non aveva chiarito in cosa consistesse la patologia comportamentale di una persona che, proiettata a garantirsi una rendita che le consentiva di non intaccare i depositi bancari, aveva ottenuto il risultato mediante l'alienazione della nuda proprietà di un immobile, così aumentando le entrate mensili (canone di locazione e rateo del prezzo). Il proposito di vendere l'immobile era stato coltivato a lungo perché la perizia “Filippi” era stata commissionata dalla ### ancora nel febbraio 2005; 2.2 che il contratto 12 aprile 2006 non aveva arrecato un pregiudizio all'alienante perché esprimeva un negotium mixtum cum donatione. La cessione della nuda proprietà all'età della venditrice comportava un'incidenza dell'usufrutto nella misura del 20% e pertanto il “delta” tra il valore della perizia di stima del geom. ### e il corrispettivo pattuito era inferiore al rapporto 1:4. ### l'inziale proposito della ### era quello di lasciare l'appartamento per via successoria a ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 titolo di liberalità. Era stato a causa della riluttanza dei beneficiari a ricevere l'appartamento gratuitamente che le parti avevano concordato una vendita, con prezzo determinato - a conferma dello spirito di liberalità - in relazione alle capacità economiche degli acquirenti. Il fine dell'alienante era di beneficiare l'acquirente, pur sempre nell'orizzonte della necessità di procurarsi un'aggiuntiva disponibilità economica, per far fronte ai costi di una badante. La clausola di rescissione del contratto qualora non fossero state pagate tre rate mensili non escludeva ma concorreva a qualificare il contratto come negotium mixtum cum donatione. Nella vendita non poteva esplicitarsi la volontà liberale per il rischio di applicazione dell'imposta sulle donazioni. Menzionare obblighi di assistenza non avrebbe avuto senso perché i contraenti aveva scelto un diverso contratto con una clausola risolutiva in caso di mancato pagamento dei ratei. La disponente era pronta a una parziale liberalità ma anche a riprendere l'immobile nel caso la beneficiaria non avesse rispettato i propri ridotti impegni; 2.3 che ### fosse in buona fede. Il ragionamento che pone in connessione la familiarità esistente fra i coniugi ### e la ### è errato perché i rapporti risalivano a un momento in cui ### non soffriva di particolari patologie. Se prima era nata una consuetudine fra le parti e solo poi vi era stata la decisione di vendere l'immobile non si può far derivare dalla vicenda più prossima una presunzione di mala fede. La richiesta dei certificati medici proveniva dal notaio ed era stata ripetuta perché la stipula era stata differita più volte. Nessun sentore della millantata incapacità avevano avuto né il medico curante né il notaio. Se vi fosse stato un processo patologico occulto, non si vede come possa addebitarsi ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 all'acquirente di non essersi accorta di quegli aspetti riservati e intimi che il consulente tecnico d'ufficio ritiene di aver scovato all'esito di una lunga indagine; 2.4 che le prove testimoniali non ammesse erano rilevanti per provare l'assenza di pregiudizio e la buona fede. La decisività dei testimoni è in re ipsa perché la ricostruzione dei fatti di ### è palesemente incompatibile con quella attorea 3. Nel chiedere la conferma della sentenza di primo grado gli appellati ### e ### hanno replicato: 3.1 che il consulente tecnico d'ufficio è attaccato con l'atto di appello in modo infondato. Non ha ingannato nessuno sulla sua specializzazione in criminologia clinica ad indirizzo psicologico e psichiatrico forense, specializzazione che rende il professionista qualificato sul tema della capacità per gli insegnamenti presenti nel relativo corso di studi (psicopatologia generale; psichiatria clinica; psicodiagnostica; neurologia e psichiatria forense; prevenzione della patologia del comportamento). La perizia stragiudiziale del dott. ### non ha alcun valore perché non è prevista la precostituzione fuori dal giudizio di un simile mezzo di prova. Le argomentazioni svolte dal nuovo illegittimo c.t.p. sono smentite dal c.t.p. attoreo prof. ### Già nel corso del ricovero presso l'ospedale di ### fra agosto e settembre 2004 era emersa una “vasculopatia cerebrale con possibile sindrome psicorganica, sindrome depressiva reattiva …”. Dal novembre 2004 ### era stata ricoverata più volte finché alla dimissione del marzo 2005 era stata posta la diagnosi “esiti di ictus cerebrale in encefalopatia vascolare degenerativa ...  sd. Depressiva”: era completamente dipendente da terzi per quanto attiene alle ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 normali attività della vita quotidiana. Stando alla ricostruzione di ### il comportamento di ### è interpretabile nel senso che l'alienante non fosse in grado comprendere egli effetti del negozio e intendesse assicurarsi “costi quel che costi” la disponibilità dei coniugi ### È plausibile che l'ansia e le note involutive avessero determinato un oblio della disposizione testamentaria. Mentre i certificati del medico curante sono privi di qualsiasi valutazione clinica, il ricovero dell'ottobre 2006 consente di constatare retrospettivamente che la situazione fosse nel frattempo peggiorata. Nella cartella era stato annotato che negli ultimi due mesi vi fosse stato un peggioramento progressivo sia cognitivo che motorio. All'ingresso in reparto al personale era apparso vigile ma confusa e disorientata. Se la diagnosi del 2004 indicava l'avvio di un processo degenerativo irreversibile del tessuto cerebrale tipico delle demenze, i ricoveri d'inizio 2005 documentavano un'incipiente sindrome dementigena. In questi casi il decadimento intellettivo è generale e i deficit nella fase iniziale sono soprattutto a carico della memoria e della capacità di programmare e pianificare. ### non poteva non aver colto tale ingravescente dipendenza. 
Dopo l'ictus e l'infarto miocardico vi era stato un progressivo peggioramento cognitivo e motorio; 3.2 che, ai fini del pregiudizio patrimoniale e della mala fede della ### occorre evidenziare, oltre alle argomentazioni del giudice di primo grado, che il notaio in una compravendita stipulata con firme autenticate non accerta la capacità delle parti; che le firme erano state raccolte non, come normalmente avviene, in uno studio professionale, ma presso l'abitazione dell'alienante; che l'acquirente della nuda proprietà già disponeva dell'immobile; che il valore della sola nuda proprietà ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 oscillava fra euro 693.000,00 ed euro 792.000,00 perché la venditrice aveva compiuto 80 anni; 3.4 che i capitoli dell'atto di appello sono stati ridotti da 74 a 18, risultano in gran parte diversi da quelli formulati in primo grado e contengono apprezzamenti e giudizi.  4. Ricadendo la trattazione del processo nel periodo di sospensione delle ordinarie udienze civili prevista dall'art. 83, I co. D.L. 17.3.20, n. 18, conv., con mod., nella L.  30.4.20, n. 28 sulle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da ###19, l'udienza del 27 aprile 2020 si è svolta, come comunicato alle parti con decreto 26 aprile 2020 del ### del collegio, tramite il deposito di note scritte autorizzate, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 83, VII co. lett. h) D.L. 18/20. 
La causa è stata dichiarata urgente con il medesimo decreto per contenere la durata del processo in un tempo ragionevole e quindi è stata possibile trattarla anche nel periodo di sospensione dei termini per il compimento di atti nei processi civili. Nel corso del giudizio di appello parte appellante ha depositato due nuove relazioni tecniche: la prima, con l'atto di appello, predisposta dallo psichiatra dott. ### e la seconda, precisando le conclusioni, del prof. ### ordinario di Neuropsicologia e psicopatologia forense. Nessuno dei due nuovi elaborati tecnici giustifica, come si spiegherà esaminando i singoli motivi di appello, una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Non si prendono in esame i documenti allegati dalla difesa dell'appellato alla comparsa conclusionale perché (cfr. Cass., sez. II, 10.5.19, n. 12574) la causa era già rimessa in decisione. ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 consulenza del c.t. del P.M. dott. ### non può essere considerata una difesa tecnica degli appellati.  5. Occorre innanzitutto valutare se debba essere riaperta l'istruttoria perché con il quarto motivo d'impugnazione ### lamenta che non siano state ammesse le prove testimoniali richieste. Il relativo motivo d'impugnazione deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non individua in modo circostanziato capitoli rilevanti e ammissibili in grado di modificare sostanzialmente la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.  5.1 All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale 14 settembre 2017 la difesa di ### aveva chiesto l'ammissione dei capitoli “… sulle circostanze capitolate in memoria ex art. 183, VI co. n. 1 (che richiama la comparsa di costituzione e risposta) nonché a contrario sui capitoli di prova dedotti dalla controparte ed eventualmente ammessi” e indicato 15 testimoni. La comparsa di costituzione e risposta riporta i fatti da fg. 3 a fg. 12 suddividendoli in 75 punti. In calce all'atto di appello sono riportati 18 capitoli con una numerazione che non rispetta l'ordine dei punti contenuto nell'atto di citazione. Non solo dunque l'appellante non ha precisato quali sarebbero le circostanze di fatto che potrebbero portare a una decisione diversa da quella adottata ma ha strutturato l'atto di appello in modo da non consentire un immediato controllo della corrispondenza fra i capitoli richiesti in sede d'impugnazione e quelli su cui aveva insistito nel giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni.  5.2 I capitoli riportati nell'atto di appello diretti a dimostrare che ### avesse espresso la volontà di lasciare tramite testamento l'immobile a ### e a ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 ### e che successivamente avesse detto loro di essere disposta a cederlo per una somma concordata sulla base delle loro disponibilità economiche (nuovi cap. 3 e 8-9 dell'atto di appello che appaiono corrispondere ai precedenti capitoli 27 e 44-45) correttamente non sono stati ammessi perché non adeguatamente circostanziati nel tempo (nuovi cap. 3 e 8-9) e nello spazio (nuovi cap. 8-9), rendendo impossibile la prova contraria. ### del contesto spazio-temporale degli incontri nonché dei partecipanti sarebbe stato necessario per consentire alla parte attrice di predisporre un'adeguata difesa.  5.3 Occorre dunque muovere dal presupposto che non sia stato dimostrato che ### volesse testare in favore dei conoscenti ### e ### e che, a fronte a fronte della loro ritrosia, avesse concordato di porre in essere un negozio misto con donazione. ### la vendita non è disposta in favore dei coniugi ### e ### ma della sola ### Nella propria relazione il c.t. prof. ### muove da premesse indimostrate quando si sofferma sul particolare legame affettivo e di amicizia che legava la “coppia di acquirenti”3 - l'acquirente è in realtà unica - alla anziana donna.  6. Il primo e centrale motivo di appello sullo stato d'incapacità della venditrice non merita accoglimento.  6.1 Non ci si sofferma sulla questione dei titoli professionali del c.t.u. dott.  ### - professionista denunciato in sede penale dagli appellanti per la consulenza svolta come ausiliario del giudice - perché si dà per scontato che le sue specializzazioni (medicina legale e delle assicurazioni e criminologia clinica ad 3 V. relazione c.t.p. prof. ### 24.4.20, fg. 10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 indirizzo psicologico e psichiatrico forense) gli consentissero di assumere l'incarico. 
Si discute dell'annullabilità di un contratto per incapacità naturale e non di chi fra consulente tecnico d'ufficio e i nuovi consulenti nominati dagli appellanti vanti un maggiore numero di titoli professionali e accademici per esprimere un parere tecnico. Anche perché più che i titoli conta l'effettiva aderenza dei pareri espressi ai fatti provati e la partecipazione (o nel caso di specie la mancata partecipazione) dei consulenti alle operazioni peritali. La partecipazione alle operazioni è la “modalità naturale” con cui un consulente sottopone al contraddittorio tecnico degli altri esperti in medicina legale o psichiatria le proprie valutazioni.   6.2 Il precedente di legittimità (Cass., sez. II, 28.3.02, n. 4539) richiamato dal Tribunale ricorda che costituiscono “… principi pacificamente acquisiti alla giurisprudenza di questa Corte, quelli per cui: 1) al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente; 2) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo … in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, specie quando i risultati dei mezzi istruttori espletati trovino rispondenza nella realtà dei fatti e delle situazioni giuridiche … 4) l'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità”. Altra affermazione ricorrente in giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 8.2.13, n. 1770) è che l'incapacità naturale al tempo della stipula del contratto “si connota non già per la totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la sola menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere … è necessario e sufficiente che per tale menomazione le facoltà intellettive e volitive risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di piena autodeterminazione del soggetto e la completa consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere”.  6.3 Il motivo di appello si fonda soprattutto su una nuova perizia stragiudiziale prodotta in sede d'impugnazione. La relazione 18.3.16 del c.t.u. ### riporta e risponde4 alle osservazioni del precedente c.t.p. dott. ### evidenziando a) che il fatto che ### fosse “lucida” significa solo che fosse “cosciente”; b) che il consulente riconosce l'esistenza di una condizione generativa, indicativa di una costante riduzione di autonomia sul piano cognitivo; c) che i certificati del medico curante sono privi di un esame obiettivo; d) che il problema non è costituito dal desiderio della ### di vendere l'immobile ma dall'ansia irrealistica e quindi patologica di non poter sostenere le spese correnti; d) che l'analisi comportamentale è fondamentale a fini diagnostici. La produzione di una perizia stragiudiziale è ammissibile perché secondo la giurisprudenza (Cass., sez. II, 24.8.17, n. 20347) la consulenza di parte costituisce una “semplice allegazione 4 V. relazione c.t.u. ### fg. 7-10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 difensiva”, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione è regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. 
Resta il fatto che si tratta di una “difesa tecnica”, che deve essere di per sé dotata di particolare forza persuasiva perché è stata volutamente sottratta alla prova di resistenza costituita dal contraddittorio tecnico previsto dall'art. 195 c.p.c.. Appunto perché il metodo scientifico muove con approccio falsificazionista5, è singolare che chi rivendica che la conoscenza umana non debba procedere con verità assolute, ma sempre con ipotesi e congetture, sottragga le proprie argomentazioni al confronto dialettico con gli altri consulenti tecnici nei tempi processuali stabiliti nel rispetto delle norme processuali dal giudice. Un'ipotesi può ritenersi scientifica se è possibile metterla continuamente in discussione attraverso un contraddittorio tecnico, che nel processo si realizza precipuamente per i consulenti tecnici nel sub procedimento delle operazioni peritali. La difesa dell'appellante ha depositato anche una seconda nuova consulenza precisando le conclusioni all'udienza 27 aprile 2020. In questo caso l'intento di sottrarsi al contraddittorio tecnico raggiunge il climax perché la relazione è prodotta con l'ultimo atto con cui una parte del processo può depositare nuova documentazione. Se si trattasse di una prova e non di una difesa tecnica sarebbe sicuramente inammissibile.  6.4 ### medico legale e le prove presuntive già acquisite consentono di affermare che le facoltà intellettive e volitive di ### fossero, a causa di una malattia, perturbate al punto da impedirle una seria valutazione del contenuto e degli effetti del contratto di compravendita. Gli elementi da valorizzare sono a) le 5 V. atto di appello, fg. 15 dove si contesta al c.t.u. di avere un approccio verificazionista, facendo violenza al metodo scientifico ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 condizioni di salute dell'alienante; b) la volontà testamentaria espressa in un testamento mai espressamente revocato; c) le disponibilità economiche dell'alienante al momento della vendita; d) la differenza fra prezzo di vendita e valore di mercato; e) l'assenza di prove idonee a dimostrare l'intento di liberalità. Si sottolinea che i diversi elementi presuntivi devono essere valutati unitariamente perché si rafforzano e si riscontrano reciprocamente. Non si può, in altri termini, argomentare in ordine alle diminuite facoltà mentali della venditrice senza tener conto del contenuto e degli effetti del negozio compiuto.  6.5 Nel corso del ricovero del 18 ottobre 2006 - a distanza di sei mesi della compravendita - furono documentati un'encefalopatia vascolare degenerativa con parkinsonismo, un peggioramento progressivo della condizione negli ultimi due mesi sia cognitivo che motorio, il fatto che la persona apparisse confusa e disorientata e una condizione di depressione. Posto che nel mese di marzo 2005 la diagnosi era stata di encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinismo e sindrome depressiva appare più che un'ipotesi che la volontà negoziale nell'aprile 2006 possa essere stata condizionata dalle condizioni patologiche. La difesa sostiene che una tendenziale situazione degenerativa colpisce un'elevatissima percentuale di anziani6 ma si discute di una paziente parkinsoniana. Il c.t.p. dott. ### afferma7 che debba supporsi che il medico curante conoscesse la situazione aggiornata della propria anziana paziente ma in realtà i certificati medici depositati non chiariscono affatto se il medico abbia, e con quali modalità, visitato la paziente e nessuno dei capitoli di prova elencati in calce all'atto di appello è diretto a chiarire quali 6 V. atto di appello, fg. 16 7 V. atto di appello, fg. 23 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 accertamenti il medico avesse eseguito e quale fosse il suo grado di conoscenza della paziente. Non si condivide che la “prova regina”8 sia costituita dalla visita neurologica del 30 ottobre 2006 e che sarebbe bastato l'esito di quella visita per giungere a opposte conclusioni. Nella cartella del ricovero del 18 ottobre 2006 si legge anche che l'anziana sia confusa e disorientata9 e soprattutto vanno esaminati ragioni e contenuto dell'atto negoziale compiuto. La circostanza che nella cartella, evidentemente su indicazione di qualche accompagnatore, fosse stato evidenziato che il decadimento era stato notato negli ultimi due mesi non significa che fosse iniziato solo in quel momento. È piuttosto documentato un decadimento cognitivo di una certa rilevanza - decadimento che si verifica per gradi - proprio a distanza di pochi mesi dalla conclusione di un contratto che presenta evidenti anomalie. Le valutazioni medico legali, spesso complesse quando si tratta di ricostruire a distanza di tempo la condizione di una persona all'epoca del compimento di un atto negoziale, vanno inoltre valutate insieme alle altre prove disponibili.  6.6 Non può nemmeno concordarsi con la seconda nuova relazione del prof.  ### Il consulente asserisce che non vi sia traccia documentale di una condizione morbosa10. Segni di decadimento intellettivo - cognitivo erano invece presenti anche prima dell'ottobre 2006 a partire dal ricovero del marzo 2005. Non è solo una sindrome ansioso depressiva a dover essere presa in considerazione al fine di valutare la corretta formazione della volontà negoziale.  8 V. atto di appello, fg. 26 9 V. relazione c.t.u., fg. 3 e le considerazioni del c.t.p. di parte appellata riportate a fg. 47 e 48 della comparsa di costituzione e risposta 10 V. relazione c.t.p. prof. ### 24.4.20, fg. 12 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 6.7 Per apprezzare se la condizione patologica di ### possa aver condizionato la volontà negoziale appare fondamentale il comportamento della venditrice. I due campanelli d'allarme posti in evidenza anche dal consulente tecnico d'ufficio sono: - l'abnorme sproporzione fra prezzo e valore di mercato dell'immobile. La sproporzione è francamente inspiegabile senza ipotizzare un atto di liberalità che però si sarebbe voluto celare ricorrendo allo schema negoziale di una compravendita; - l'incoerenza fra la condizione economica della ### idonea a garantirle una vecchiaia assolutamente tranquilla, e la decisione di disfarsi della proprietà immobiliare, come se si trovasse nella necessità di procurarsi una rendita per potersi mantenere. 
La compravendita non risponde ad alcun interesse economico di ### La venditrice non aveva bisogno di alienare l'immobile per provvedere alla propria assistenza quotidiana e tanto meno di svenderlo a un prezzo fuori mercato. 
Dopo aver attribuito al consulente tecnico d'ufficio un “brancolare fantasioso”11, il c.t.p. dr. ### dimostra scarsa considerazione per un importante dato di fatto, quando sostiene che la ### avesse fatto bene i conti e centrato l'obiettivo di garantirsi una rendita12. ### non era stato semplicemente sottostimato. 
Il prezzo era talmente fuori mercato che i legali di ### sono stati costretti a ricorrere all'argomento del negozio misto con donazione. Le modalità di pagamento del prezzo (settanta rate senza interessi) aggiungono pregiudizio al pregiudizio. Nello 11 V. atto di appello, fg. 25 12 V. atto di appello, fg. 28 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 stesso tempo, il patrimonio mobiliare della ### le avrebbe consentito di vivere i suoi ultimi anni in modo agiato senza cedere le proprietà.  6.8 Nel giudizio sulla condizione psichica influisce anche il contrasto fra il testamento olografo 25 febbraio 2003 e la decisione di cedere l'immobile. Nessuno ha mai dubitato - diversamente da quanto sostiene il prof. Sartori13 e i difensori dall'appellante - che una disposizione testamentaria possa sempre essere revocata e che la revoca possa avvenire anche attraverso l'alienazione del bene a terzi. ### appare però essersi semplicemente “dimenticata” del precedente testamento. 
Il Tribunale ha correttamente posto l'accento sull'anomalia del comportamento perché la ### aveva voluto attribuire solennità al testamento ricordando l'accordo con il marito proprio il giorno dell'anniversario della morte dello stretto congiunto. Sostenere che si tratti di un accordo nullo per violazione del divieto di patti successori significa eludere il problema. Non si tratta di stabilire se la ### fosse libera di cedere l'immobile ma di comprendere le ragioni che la indussero a farlo. Non si è in presenza di un “dogma” costituente l'asse portante delle conclusioni peritali14. Si tratta d'interpretare un comportamento umano e di cercare di comprendere quale specialissimo legame si fosse instaurato tra la vedova ### e la barista ### per giustificare la decisione della prima di venir meno al patto con il marito e far uscire il bene dal patrimonio familiare. I pareri tecnici dei consulenti dell'appellante non aiutano a comprendere perché una vedova ottantenne che nel testamento del 25 febbraio 2003 si era mostrata così attenta e ossequiosa verso i legami familiari si fosse scordata del testamento tre anni più tardi. I tentativi 13 V. relazione c.t.p. prof. ### 24.4.200, fg. 7 e 9 14 V. atto di appello, fg. 11 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 non riusciti di far apparire la vendita come un comportamento coerente si rivelano controproducenti perché confermano che l'unica ragionevole spiegazione sia una condizione mentale confusa. Che il pensiero di un anziano possa essere proiettato a svendere un appartamento per procurarsi una rendita piuttosto che servirsi della liquidità - “questo è il pensiero degli anziani, di tutti gli anziani”15 si asserisce nell'appello - non risponde alla comune esperienza perché semmai è molto più frequente il desiderio di non intaccare il patrimonio immobiliare. Altrettanto importante è ribadire che la venditrice non avesse affatto bisogno di procurarsi una rendita.  7. Nemmeno il secondo motivo di appello relativo alla mancanza di un pregiudizio patrimoniale per la venditrice può essere accolto.  7.1 La difesa dell'appellante cerca di ridimensionare la differenza fra prezzo concordato e valore del bene. Anche considerando che il valore della nuda proprietà non coincide con quello dell'intera proprietà e anche prendendo come riferimento la più favorevole e contestata perizia di stima del geom. ### Filippi16 risulta che la nuda proprietà dell'appartamento potesse essere stimata in circa euro 380.000,00: il valore di mercato di euro 475.000,00 va abbattuto del 20% perché l'usufruttuaria aveva 80 anni. La nuda proprietà era stata invece ceduta per euro 100.000,00 con pagamento dilazionato in oltre cinque anni (70 rate) senza interessi. La sproporzione rimane talmente ampia, nonostante il diverso parere di uno dei difensori tecnici17, 15 V. atto di appello, fg. 31 16 V. doc. 4 appellante 17 V. relazione 24.4.20, fg. 10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 da rendere incomprensibile e ingiustificabile - partendo da presupposto che la ### fosse in grado di valutare il contenuto del negozio - la scelta compiuta.  7.2 Nel cosiddetto negotium mixtun cum donatione la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore (Cass., sez. II, 30.1.07, n. 1955 e Cass., sez. II, 7.6.06, n. 13337). Si è già evidenziato che l'intento di compiere un negozio per arricchire la compratrice non sia stato dimostrato e che il Tribunale non sia incorso in errore nel non ammettere i capitoli di prova riguardanti questa circostanza. ### difensiva è anche poco plausibile. Nella stessa ricostruzione della appellante, la decisione della ### di beneficiare i coniugi ### (non solo la ### di un lascito18 di così grande valore economico non appare preceduta da fatti particolarmente significativi. Il disbrigo di alcune commissioni nell'interesse dell'anziana donna non appare un motivo sufficiente per premiare la ### in danno del nipote. Incoerente è dichiararsi contrario a un lascito ereditario19 e poi proporre una donazione indiretta comportante la cessione dell'immobile prima della morte. Più che sospetta è la vendita di un appartamento di una rinomata località turistica - non una donazione - al prezzo voluto dall'acquirente. Alla venditrice-donante non veniva lasciata nemmeno la soddisfazione di esternare la propria gratitudine in modo pubblico con una 18 V. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, punto 24 19 V. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, punto 32 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 donazione, anche per “spiegare” al nipote il motivo della decisione. Se la ### avesse voluto premiare chi le stava vicino e punire chi si dimostrava poco interessato alle sue esigenze non avrebbe cercato di nasconderlo. Del tutto inverosimile è prospettare che il negozio potesse contemperare gli interessi di entrambe le parti e che in particolare un'anziana vedova fosse interessata a procurarsi una rendita con un contratto che appare immediatamente fortemente sospetto.  8. Il terzo motivo d'impugnazione concerne la mala fede di ### 8.1 Il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto - ricorda la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.12, n. 1770) - costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. Nel caso di specie il prezzo è un solidissimo indice rivelatore perché il divario è macroscopico ed ### non era solo in grado di apprezzarlo ma lo conosceva perfettamente perché aveva letto - e lei stessa a riferirlo20- la perizia del geometra ### prima di concludere il contratto.  8.2 La difesa dell'appellante non coglie il significato attribuito dal giudice di primo grado alle frequentazioni fra i coniugi ### e l'anziana vedova. Due stretti amici soliti trascorrere del tempo in sua compagnia dovevano essere nelle migliori condizioni per cogliere il decadimento cognitivo e comprendere che con il trascorrere del tempo l'anziana fosse sempre meno in grado di apprezzare la convenienza dell'affare in rapporto al suo patrimonio complessivo e alle esigenze di spesa. Più si conosce una persona, maggiori sono le occasioni in cui è possibile constatare il 20 V. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, punto 44 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 decadimento cognitivo. I coniugi ### avrebbero dovuto conoscerla molto bene: la ### afferma che la ### avrebbe voluto lasciare loro in legato il costoso appartamento revocando il testamento in favore del nipote.  8.3 Nel rispondere alle osservazioni presentate nel corso delle operazioni peritali21 il c.t.u. ha spiegato che i tre certificati del medico curante sono privi di un esame clinico obiettivo, non contengono informazioni sulle effettive condizioni psichiche ma solo sulla volontà della ### di procedere alla vendita. Non consentono di stabilire se tale volontà fosse libera da influenze patologiche. La valenza probatoria dei tre certificati medici rilasciati dal medico curante è effettivamente poco significativa. 
Non è noto quanto il medico conoscesse le condizioni di salute della ### Il ruolo avuto dal notaio nella vicenda appare molto modesto. La plausibile ripetuta richiesta di certificati appare indice della preoccupazione del professionista di cautelarsi dietro un parere medico. ### il notaio non era tenuto a indagini sulle condizioni patrimoniali della disponente, sui concreti motivi che la inducessero a cedere l'immobile a un prezzo vile, sulla coerenza del comportamento rispetto a un precedente testamento e sui legami esistenti fra le parti della compravendita.  9. ### deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 13.560,00 (euro 4.180,00 + euro 2.430,00 + euro 6.950,00) nel rispetto dei parametri dello scaglione applicabile in relazione al valore della causa. Il compenso è aumentato ex art. 4, II co. D.M.  55/14, come richiesto con la notula del difensore della parte appellata, per 21 V. relazione c.t.u., fg. 9 e 10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale. ### viene contenuto nel 20% sino a euro 16.272,00. Lunghezza e complessità degli atti depositati unitamente a nuovi pareri medico legali fatti valere in sede di appello giustificano il riconoscimento di compensi superiori ai valori medi. ### appellante è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente respinto ai sensi dell'art.13, co. I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### terza sezione civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide: a) rigetta l'appello proposto da ### e conferma la sentenza del Tribunale di Belluno 14 settembre 2017, n. 447; b) condanna l'appellante ### a rimborsare agli appellati ### e ### le spese del gravame, che si liquidano in euro 16.272,00 per compensi, oltre spese generali (15%) i.v.a. e c.p.a.; c) ### è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art.13, I quater co. D.P.R.  30.5.02, n. 115.  ### 21 luglio 2020 ### estensore ### dott. ### dott.ssa ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00

causa n. 4072/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Rigoni Rita, Bordon Gianluca

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1355/2025 del 27-09-2025

... la perdita del familiare è stata causata non dall'infarto da cui era stato colpito, ma dall'errore medico e che, secondo il criterio del più probabile che non, in assenza di errore medico sarebbe rimasto in vita; prova non fornita. Sotto diverso profilo, l'appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale pronunciato su un capo di domanda mai formulato, non avendo gli attori in primo grado mai chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, essendosi limitati a chiedere il “danno da perdita del rapporto parentale per indebita anticipazione del decesso del congiunto”, ciò che avrebbe giustificato, al più, la sola liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza. 2a. Il motivo è infondato e va rigettato. Come si apprezza dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha liquidato, iure proprio, il danno da lesione del rapporto parentale e, dunque, il danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale, e non il danno da perdita del rapporto parentale tout court. Come è stato recentemente chiarito, a partire da Cass. Sez. 3, sent. n. (leggi tutto)...

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R.G. N. 1280/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti ### Dott. ###ssa ###ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “### professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1280 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2206/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il ### TRA ### - #### di ### in persona del ### legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio del ### Avv.  ### (### “Avv. ### & Associati”), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti ### CONTRO #### e ### in proprio e nella qualità di eredi del defunto ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ###, rappresentati e difensi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti ### Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ##### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### “### di Foggia”, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “" ### e dichiarare la responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, dell'### - ### di ### in persona del suo ### e/o legale rappresentante p.t., per i danni subiti dagli attori sigg. #### e ### a titolo di perdita di chances di sopravvivenza del defunto ### e di danno patrimoniale e non patrimoniale per indebita anticipazione del decesso del de cuius in conseguenza dei fatti indicati nel contesto del presente atto; condannare, per l'effetto, la detta ### -### in persona del ### e/o legale rappresentante p. t., al pagamento dei danni tutti subiti e subendi dagli attori a titolo di danno da perdita di chances e di danno patrimoniale e non patrimoniale che si quantificano come da seguente prospetto: 1) danno da perdita di chances: - ### € 129.861,30 ( 865.742,00 ###%/2); - ### € 64.930,65 - (865.742,00 ###%/4); ### € 64.930,65 - ( 865.742,00 ###%/4); 2) danno da perdita del rapporto parentale per indebita anticipazione del decesso del congiunto: -### € 84.906,00 ( 283.020,###%) -### € 82.075,80 ( 273.586,###%); - ### € 70.755,00 - ( 235.850,00 X 30%); 3) danno patrimoniale da mancata contribuzione per indebita anticipazione del decesso del congiunto: - ### € 87.821,40; - ### € 102.012,00; ovvero in quella diversa maggiore o minore che sarà stabilita dal Tribunale adito, anche in base alle espletande risultanze peritali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del de cuius avvenuto il ### fino al soddisfo; condannare, in ogni caso, l'azienda convenuta, in persona del ### e/o legale rappresentante p. t., al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio; In via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, dell'### - ### di ### in persona del suo ### e/o legale rappresentante p.t., per i danni subiti dagli attori sigg. #### e ### a titolo di perdita di chances di sopravvivenza del defunto ### e di danno patrimoniale e non patrimoniale per l'avvenuto decesso dello stesso in conseguenza dei fatti indicati nel contesto del presente atto; condannare, per l'effetto, l'azienda convenuta, in persona del ### e/o legale rappresentante p. t., al pagamento dei danni tutti subiti e subendi dagli attori a titolo di danno da perdita di chances, nella seguente misura: 1) danno da perdita di chances: - ### € 129.861,30 - ( 865.742,00 ###%/2); - ### € 64.930,65 - (865.742,00 ###%/4); - ### € 64.930,65 - ( 865.742,00 ###%/4); 2) danno da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale per morte del congiunto: da quantificarsi entrambi nella misura di cui all'innanzi indicato prospetto, senza però operare nessuna riduzione sulla base della percentuale di perdita di chances di sopravvivenza, ovvero in quella diversa maggiore o minore che sarà stabilita dal Tribunale adito, anche in base alle ulteriori espletande risultanze peritali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del de cuius avvenuto il ### fino all'effettivo soddisfo". 
A fondamento della domanda deducevano che in data ###, alle ore 21.30, ### nei pressi del ### di ### a seguito di un improvviso malore si accasciava a terra; alle ore 22.05, dopo numerose chiamate di intervento al 118, giungeva sul posto il personale paramedico, la lo ### dopo aver subito due scariche (e non tre) con il defibrillatore, come riferito dal personale dell'automedica di ### non dava segni di ripresa e decedeva, alle ore 23,00, durante il tragitto verso l'ospedale di ### ove giungeva alle ore 23.16. 
Nell'assistenza medica prestata al loro parente vi era stata violazione delle linee guida dell'### del 2015, delle buone pratiche clinico-assistenziali nonché delle regole di normale diligenza da applicare nello svolgimento dell'attività medico professionale, come accertato all'esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.  previamente espletato dinanzi al Tribunale di ### su loro richiesta, con la partecipazione dell'### ospedaliera, nel quale il nominato consulente tecnico, dr. ### aveva accertato che “l'evento denunciato è in nesso causale con l'asserita inosservanza della buona pratica clinica dettata dalle linee guida dell' ### del 2015 ad opera degli operatori del 118 e, in dettaglio dell'infermiere di ### 118 che non effettuava una attenta intervista telefonica al chiamante 118, dando un codice di priorità ### invece che rosso; tale negligenza ha influito negativamente nella percentuale del 15% sulle chances di sopravvivenza del sig. ### impedendogli in tale modo di sottoporsi a terapie mediche o interventistiche che avrebbero potuto salvargli la vita; una condotta alternativa avrebbe potuto o meglio garantire la sopravvivenza del sig. ### nella percentuale di cui sopra”. Pertanto, quanto agli specifici profili di inadempimento, deducevano che era non stata effettuata una corretta attribuzione del codice iniziale di soccorso da parte della ### del 118 di ### (codice attribuito “giallo” anzichè “rosso”), con conseguente invio di ambulanza non medicalizzata da ### e successivo conseguente ritardo nella catena dei soccorsi. 
La struttura ospedaliera convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando l'insussistenza di profili di responsabilità dei sanitari e del nesso di causalità tra il decesso e le prestazioni eseguite dal personale intervenuto; in subordine, chiedeva liquidarsi solo il danno provato in giudizio. 
La causa veniva istruita con l'espletamento di prova testimoniale e CTU medico-legale. 
Con sentenza n. 2206/2023 del 19.09.2023 il Tribunale di ### così provvedeva: “- accoglie la domanda nei limiti spiegati nella parte motiva della sentenza e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: 1) in favore di ### € 57.453,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 2) in favore di ### € 56.037,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) in favore di ### € 50.377,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu; - ### la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, euro 713,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”. 
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello il ##### di ### preliminarmente formulando istanza di inibitoria ex art.  283 c.p.c. e, nel merito, impugnando la sentenza nelle parti in cui ha ritenuto la sussistenza del nesso eziologico tra il decesso e le condotte commissive e/o omissive dei sanitari del 118, ha riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio ed ha liquidato gli importi a titolo di danno iure hereditatis e iure proprio. Ha chiesto, pertanto, in via principale, la riforma della sentenza con condanna degli appellati all'integrale refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e delle indagini peritali; in subordine, di rideterminare, mediante una corretta applicazione dei parametri esposti, la misura delle somme da liquidare in favore degli appellati. 
Costituitisi gli appellati, in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.  342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato tutti i motivi di gravame, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui hanno chiesto l'integrale conferma, con vittoria di spese dei compensi del presente grado di giudizio. 
Con ordinanza collegiale del 21.2.2024 è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efÌicacia esecutiva della sentenza impugnata. 
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c... 
I.Il Tribunale, qualificata la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale rispetto ai danni lamentati dagli attori iure hereditatis ed extracontrattuale per quelli richiesti iure proprio,richiamati i principi regolatori della responsabilità medica e quelli in tema di onere della prova, aderendo alle conclusioni del collegio peritale ha accolto la domanda attorea così motivando: <<### utile ricordare che la Corte di Cassazione (Cassazione penale sent. n.40036\16) ha ritenuto responsabile per grave negligenza l'operatore del 118 che ometta di seguire il protocollo, non assuma informazioni circostanziate e non provveda ad inviare un mezzo di soccorso con medico rianimatore a bordo. Infatti, il comportamento del soggetto, in posizione di garanzia con obbligo di protezione verso il paziente, non può che ritenersi gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari ed a salvaguardare i beni giuridici. La violazione del dovere di diligenza è l'essenza normativa della responsabilità colposa che si traduce nella contrarietà alle cautele doverose. Nel caso di specie, i testi escussi hanno confermato le circostanze sulle quali sono stati interrogati e la ctu ha accertato la responsabilità dell'operatore del 118, nella fase del primo intervento. In particolare, dall'istruttoria è emerso che l'operatore ha violato i protocolli del 118, essendosi limitato a manifestare l'indisponibilità dell'ambulanza che copriva il settore senza sincerarsi dell'urgenza dell'intervento. In particolare, ha omesso di procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni vitali del paziente. Una siffatta omissione non ha consentito all'operatore di comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione negativa. Solo a seguito di una seconda richiesta è stato inviato un mezzo di soccorso ma senza medico al seguito; il personale paramedico ha tentato una rianimazione, ma nel tragitto verso l'ospedale ha dovuto constatare il decesso del paziente. La ctu ha accertato il nesso eziologico tra la condotta dell'operatore ed il decesso di ### Infatti, il tempestivo invio di un'ambulanza con medico rianimatore avrebbe potuto consentire di salvare la vita del paziente, non essendosi frapposta alcuna interferenza causale tra la condotta dell'operatore e l'exitus infausto. Tale responsabilità dà luogo a danno risarcibile avendo comportato la perdita per il paziente della “chance” di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza equivale a presupporre il riconoscimento della tutela di un “bene intermedio” diverso da quello della vita e da quello della salute: il che determina l'autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato>>. 
Quindi, dopo aver richiamato la giurisprudenza della S.C., che ha ritenuto risarcibile in via autonoma il c.d. “danno da perdita di chance di guarigione e di sopravvivenza”, il Tribunale ha osservato che << in casi come quello di specie, intanto sussiste il nesso causale in quanto l'errore medico abbia comportato “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento tempestivo e corretto del 118. Soltanto nella fase della quantificazione del risarcimento torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata in termini percentuali. A seguito dell'errore dei soccorritori nella vicenda che ci occupa vi è stata una lesione di chance nel senso sopra illustrato di potere evitare e\o ritardare il decesso di ### e così ancora per lo stesso di convivere più a lungo con i propri congiunti. 
Infatti, nella relazione del consulente tecnico di ufÌicio si legge: “### nel corso della iniziale intervista telefonica si fossero meglio valutate le condizioni del paziente si sarebbe dovuto attribuire un codice rosso di intervento con invio immediato sul posto di un mezzo medicalizzato; si tratta di competenze che fanno parte del bagaglio formativo degli operatori di ### del 118. Nelle circostanze inoltre si sarebbe anche dovuto richiedere, eccezionalmente, l'intervento sul posto del medico di continuità assistenziale nonché un supporto degli astanti nelle more dell'arrivo del mezzo medicalizzato afÌinché fossero avviate manovre di RCP alla comparsa dell'arresto cardiaco. Pur non disponendosi di elementi di certezza sulla scansione temporale degli eventi e volendosi tuttavia ipotizzare una sequenza operativistica “ideale” degli accadimenti nelle circostanze (corretta attribuzione codice intervento con intervento mezzo medicalizzato, richiesta tempestiva della medico di continuità assistenziale) secondo le indicazioni di letteratura, le percentuali di sopravvivenza del paziente, ad un mese, a seconda dei tempi di durata della RCP prima dell'integrazione dei soccorsi con il ### avrebbero potuto oscillare dal 24 % all'8 % (ovvero a seconda che la RCP fosse durata da 5 a 15 minuti in considerazione dei dati rivenienti dai contenuti delle telefonate pervenute alla ### del 118) ovvero essere pari, ad un anno , al 10%. Si tratta di percentuali a cui è stata già sottratta una quota di 1/5 (20%) considerate tutte le documentate comorbidità insistenti nel paziente (in particolar modo il diabete mellito tipo I scompensato e complicato) . 5. Si precisa inoltre che i trattamenti effettuati dai ### del 118 e dal ### di ### intervenuti sul posto sono stati adeguati e conformi a quanto raccomandato dalle linee guida vigenti e dalle buone pratiche clinicoassistenziali; pertanto, alcuna responsabilità si può ascrivere ai sanitari in questione”>>. 
Accertati quindi i presupposti della responsabilità dell'ente ospedaliero per la perdita di chances di sopravvivenza di ### il primo giudice ha riconosciuto in favore degli attori il danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita di chance, liquidandolo in via equitativa in € 15.000,00 per ciascuno degli attori, ed il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, liquidato in via equitativa, in € 42.453,00 per la moglie del defunto, ### in € 41.037,90 per il figlio convivente ### ed € 35.377,50 per la figlia non convivente ### in applicazione delle ### del Tribunale di Roma del 2016 sul danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, sulla base della CTU (in sostanza, riconoscendo ai congiunti una somma pari al 15% di quella che sarebbe spettata in caso di danno da perdita del rapporto parentale). 
Ha poi rigettato la domanda di danni patrimoniali, con statuizione passata in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione incidentale. 
II.### ospedaliera ha afÌidato l'appello a tre motivi di gravame.  1.Con il primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui si legge che “Nel caso di specie, i testi escussi hanno confermato le circostanze sulle quali sono stati interrogati e la ctu ha accertato la responsabilità dell'operatore del 118, nella fase del primo intervento. In particolare, dall'istruttoria è emerso che l'operatore ha violato i protocolli del 118, essendosi limitato a manifestare l'indisponibilità dell'ambulanza che copriva il settore senza sincerarsi dell'urgenza dello intervento. In particolare, ha omesso di procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni vitali del paziente. 
Una siffatta omissione non ha consentito all'operatore di comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione negativa. 
Solo a seguito di una seconda richiesta è stato inviato un mezzo di soccorso ma senza medico al seguito; il personale paramedico ha tentato una rianimazione, ma nel tragitto verso l'ospedale ha dovuto constatare il decesso del paziente. La ctu ha accertato il nesso eziologico tra la condotta dell'operatore ed il decesso di ### Infatti, il tempestivo invio di un'ambulanza con medico rianimatore avrebbe potuto consentire di salvare la vita del paziente, non essendosi frapposta alcuna interferenza causale tra la condotta dell'operatore e l'exitus infausto". 
Ha denunciato “### e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. e 112 e 116 c.p.c. in relazione a: 1. Motivazione carente e/o erronea in relazione alle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici d'ufÌicio nella perizia. 2. Travisamento delle conclusioni in merito a sussistenza del nesso di causalita' tra la condotta dei sanitari del servizio 118 e il decesso del sig. ### Antonio”, deducendo che il Tribunale si è discostato dalle emergenze probatorie, interpretando in senso errato il complessivo significato medico-legale e giuridico delle affermazioni contenute nella ### Lamenta, poi, che i consulenti tecnici hanno erroneamente censurato la condotta dell'operatore della ### del 118, per non aver richiesto informazioni più mirate a chi chiedeva i soccorsi attribuendo un codice di priorità ### piuttosto che ### e per non avere attivato da subito il medico della continuità assistenziale di ### deduce che, al contrario di quanto sostenuto dal collegio peritale, l'attribuzione del codice giallo all'intervento era corretta, e al riguardo segnala che, in sede di operazioni peritali, il figlio del de cuius, ### aveva riferito che il padre era cosciente fino a pochi minuti prima dell'arrivo del personale del 118, ovvero fino alle ore 21,50; sotto altro profilo, l'appellante evidenzia che l'arresto cardiocircolatorio rappresenta di per sé un evento gravato da un tasso altissimo di mortalità e che, sin dall'inizio, il malore dello ### appariva grave, tanto che il personale sanitario che per primo ebbe ad osservare il paziente rilevava “… giunti sul posto presente amb. INDIA di ### già attiva R.C.P, si continua R.C.P. defibrillazione DAE 3 shock erogato dall'ambulanza Mat…3 fl adenalina 1 mg ev bol 300 mg amiodarone ev. Bolo eseguita IOT con MLA (disp. Sovraglottico) ###terapia …” senza ripresa del ritmo, ed il paziente giungeva al ### di ### ormai senza vita. 
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai ### ed alle loro conclusioni, è improbabile che anche un eventuale immediato intervento di auto medicalizzata avrebbe sortito un esito differente della vicenda clinica. 
Conclude che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non vi erano affatto i presupposti per riconoscere neanche un minimo danno, in considerazione dei seguenti elementi: - inefÌicacia della terapia adeguata somministrata; - inutilità delle defibrillazioni eseguite; - stato di perdita di coscienza immediata del soggetto, pure assistito sul posto da un medico che si attivò nel soccorso; - severe condizioni patologiche preesistenti (scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete mellito complicato); - la dilatazione dei tempi nei soccorsi discendeva dalla distante ubicazione geografica delle ### attivate in quel frangente, poiché quella di ### S. ### era impegnata in altro servizio, e dall'intenso trafÌico per i festeggiamenti in corso. 
Chiede, pertanto, la modifica della sentenza, con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità in capo al personale del 118, individuando nel ragionamento del primo giudice un difetto di motivazione, un errore decisivo nella valutazione del materiale istruttorio e la violazione del principio secondo cui la colpa si valuta in relazione alle circostanze del caso concreto.  1a. Il motivo è inammissibile nella parte in cui, pur censurando la sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio ed in particolare della espletata ### non esplicita poi in che modo il primo giudice avrebbe erroneamente valutato l'elaborato consulenziale e se ne sarebbe discostato, soprattutto ove si consideri che il motivo di appello si concreta, in sostanza, in una censura della stessa CTU e delle valutazioni operate dai consulenti, dalle quali, invece, il primo giudice non si è affatto discostato e che ha invece correttamente posto a fondamento della decisione. 
In ogni caso il motivo, ove inteso come censura della sentenza per aver recepito le asseritamente erronee conclusioni e valutazioni della ### è infondato nel merito e va rigettato. 
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Ebbene, nella relazione versata in atti, il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice ed alle osservazioni delle parti, concludendo per la responsabilità sanitaria in termini di perdita di chance di sopravvivenza del paziente.
La sentenza gravata attribuisce alla condotta colposa del personale sanitario (operatore della C.O.  del 118) un danno qualificabile solo in termini di perdita di possibilità di sopravvivenza del paziente, escludendo un collegamento causale tra detta condotta e il decesso del paziente. 
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2019 28993). 
Nella successiva e più recente sentenza della S.C., sez. 3, 19.09.2023 n. 26851, si è ulteriormente ribadito che è configurabile il danno da perdita di chance nella materia della responsabilità sanitaria quando l'evento di danno è costituito dalla possibilità perduta di una maggiore sopravvivenza, che tuttavia non è possibile determinare con precisione nell'an e nel quantum, proprio in quanto vi è incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere. 
La risarcibilità di tale danno richiede l'accertamento dei presupposti della serietà, apprezzabilità e concretezza della possibilità perduta, nonché del nesso causale, da accertare secondo gli usuali criteri, tra la perdita di chance e la condotta in rilievo. 
Il caso in esame appare riconducibile al paradigma delineato dalla sentenza citata. 
Invero, le risultanze della consulenza tecnica non rilevano un rapporto causale tra gli errori ascritti all'operatore del 118 ed il decesso del paziente, ma fanno ritenere altamente probabile che le omissioni ed i ritardi abbiano, sotto il profilo causale, ridotto in modo apprezzabile le possibilità di una maggiore sopravvivenza dello ### valutazione che non va basata sui dati statistici, ma deve tenere conto dei singoli elementi attinenti alla vicenda concreta. 
La sentenza gravata non è censurabile nella parte in cui - sulla base della corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti - riconosce una responsabilità sanitaria per danno da perdita di possibilità di sopravvivenza del paziente. 
Risulta dagli atti che nella serata del 29 settembre 2016, alle ore 21,30 circa, ### paziente di anni 59 affetto da “diabete mellito di tipo I scompensato e complicato da retinopatia laser trattata, neuropatia periferica sensitivo-motoria ed arteriopatia obliterante degli arti inferiori con ulcere del piede destro, ### enfisematosa… nodulazioni polmonari bilaterali ed insufÌicienza respiratoria lieve in forte tabagista, steatosi epatica… in potus, osteoporosi con fratture vertebrali di ### e ###, spondilosi ed osteocondrosi, retrolistesi di ### su ###, estroflessione simil diverticolare vescicale”, mentre era per strada a ### avvertiva un malore. Prontamente era allertata la ### operativa del 118 (ore 21.33), che procedeva ad assegnare un codice “giallo” di intervento ed inviava sul posto l'ambulanza ### (non medicalizzata ma con solo presenza di infermiere a bordo). Alle ore 22 circa, gli operatori giunti sul posto contattavano nuovamente la C.O. del 118 (ore 22.04) segnalando lo stato d'incoscienza del soggetto soccorso e richiedendo urgentemente l'arrivo sul posto di personale medico. Nelle more il personale sanitario presente avviava le manovre rianimatorie e la centrale operativa del 118 procedeva all'allerta dell'### della postazione di ### (ore 22.05) e del ### di continuità assistenziale (ore 22.06, che alle ore 22.19 era già presente sul posto) in servizio a ### Dopo le azioni poste in essere dai sanitari intervenuti, lo ### era trasportato presso il ### dell'ospedale “### della Sofferenza” di ### dove ne veniva constatato il decesso. 
I consulenti tecnici di ufÌicio nominati in primo grado, alla luce della documentazione agli atti e degli accertamenti eseguiti, hanno riscontrato che <<nel corso del primo contatto telefonico intercorso con la centrale operativa del 118 di ### (ore 21.33) è stato comunicato che una persona si era sentita male per strada, nei pressi del Comune di ### ed era caduta per terra (ndr. episodio lipotimico? ###). Sulla scorta di tali informazioni la ### procedeva ad inviare una ambulanza non medicalizzata di ### in codice “Giallo”. I protocolli operativi del 118 rilevano che il tempo medio in cui debba essere condotta una intervista sia pari a 60 secondi, elevabile a 120 secondi. Nel corso della intervista si devono ottenere tutte le informazioni necessarie afÌinché l'intervento sul posto possa essere efÌicace….. All'esito di tale preliminare valutazione è attribuito un codice di criticità (da bianco a rosso). 
Nel caso di specie la durata della conversazione fu adeguata (84 sec.). Tuttavia, considerate le informazioni che occorre acquisire nel corso della iniziale intervista telefonica da parte della ### del 118 tanto con specifico riferimento alle funzioni vitali (respira? è cosciente?) deve rilevarsi che l'operatore di fatto non richiese, nel corso del colloquio iniziale, tutte le notizie necessarie sui parametri vitali del sig.  ### e sulla scorta delle scarne informazioni cliniche assunte (la telefonata è per lo più incentrata sul luogo dell'accadimento, di fatto sono i passanti che danno informazioni all'operatore piuttosto che questo a richiederle cfr. vocale della telefonata delle ore 21.33) decise di attribuire un codice di intervento “giallo” con attivazione della postazione ### di ### È solo nella telefonata delle ore 21.47 (VI telefonata pervenuta alla ### 118) e quindi dopo ben 14 minuti dalla quella iniziale che l'operatore procedette a chiedere informazioni sullo stato di coscienza e sulla attività respiratoria del sig. ### e nelle circostanze gli astanti riferirono che il paziente era “semi-cosciente”. ###, tuttavia, pur a fronte del dato clinico acquisito (paziente “semi-incosciente”) non modificò il codice di invio dell'ambulanza invitando piuttosto gli astanti al trasporto del paziente presso il P.P.I. locale o alla “### Medica”. Fu solo a seguito della chiamata dei ### del mezzo ### di ### (ore 22.04) pervenuti sul posto, nel corso della quale fu comunicato che il sig. ### era privo di coscienza ed appariva cianotico (“è blu, è nero”, ndr paziente cianotico espressione questa di una condizione di compromissione degli scambi respiratori), che la ### dispose l'immediato invio dell'automedica di ### ed il supporto anche alla ### di continuità assistenziale in servizio a ### Supporto quest'ultimo indispensabile considerato che l'automedica da ### avrebbe impiegato circa altri 30 minuti per arrivare sul posto”. 
Sulla scorta di tali emergenze, dei referti ECG e scariche del ### i ### hanno rilevato che allorquando i sanitari intervennero sul posto, alle 22:05, il paziente era in arresto cardio circolatorio da fibrillazione ventricolare, sicchè <<la non adeguata intervista telefonica condotta nel corso della prima chiamata non consentì una conforme attribuzione di codice di intervento dell'ambulanza e questo ad avviso degli scriventi è il momento di snodo dell'intera vicenda che poi ha condizionato tutte le successive azioni poste in essere dall'operatore della ### 118 di ###>. 
Nell'ottica di un giudizio controfattuale, i ### hanno osservato che <<volendo invece ipotizzare secondo una criteriologia ex-ante un comportamento alternativo nelle medesime circostanze e quindi una intervista completa condotta dall'operatore della ### del 118 con conforme attribuzione di codice rosso, anzitutto questo avrebbe comportato la attivazione di una autoambulanza medicalizzata. Nelle circostanze, la documentazione agli atti ci informa che l'ambulanza medicalizzata di ### era impegnata su un altro intervento quindi comunque si sarebbe dovuto attendere l'arrivo di un mezzo medicalizzato da ### che non sarebbe potuta arrivare in loco prima di 30 minuti (ndr. gli scriventi fanno riferimento ai tempi di percorrenza così come rilevati dagli atti). 
La letteratura ci informa che i pazienti che presentino un arresto cardiaco e sui quali sia attivato un immediato soccorso (###, con specifico riferimento ai pazienti degenti in un ambiente ospedaliero, le percentuali di sopravvivenza si attestano al 50-70% mentre quando tale evento si realizza in ambiente extra-ospedaliero tale percentuale oscilla tra il 20-30 %, se consideriamo il tasso di sopravvivenza all'arrivo in ospedale (sempre previo soccorso ###, e l' 8,8 % alla dimissione ospedaliera… È stato rilevato che la percentuale di sopravvivenza alla dimissione, può variare tra l'11,3% fino al 33%, a seconda che il paziente riceva i primi soccorsi sul posto dell'evento dagli astanti nell'attesa del trasporto in ospedale (sola ### piuttosto che riceva una rianimazione cardiopolmonare sul posto con eventuale defibrillazione efÌicace da personale medico o paramedico qualificato (entro 5 minuti dall' evento con integrazione di un adeguato trattamento farmacologico e/o con intubazione orotracheale entro 10 minuti dall' inizio dell' evento). 
Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che la precoce rianimazione cardiopolmonare attraverso la collaborazione di eventuali astanti presenti si associa ad una percentuale di sopravvivenza ad un anno dall' evento fino al 12.3% …. Percentuali di sopravvivenza così modeste sono espressione della repentina drammaticità degli eventi che scaturiscono da una condizione di arresto cardiaco poiché lo stesso comporta la compromissione di tutte le principali funzioni vitali>>, e che, nel caso di specie, <<l'operatore della ### del 118, in attesa dell'arrivo di una autoambulanza medicalizzata, avrebbe dovuto guidare gli astanti nel soccorrere il paziente e richiedere, contestualmente, l'intervento del medico di continuità assistenziale……omissis… La corretta acquisizione dai presenti sul posto delle informazioni circa le condizioni di salute del sig. ### in uno con la richiesta di intervento del ### di continuità assistenziale, che considerate le tempistiche indicate in atti avrebbe necessitato di almeno 10 minuti per pervenire sul posto, avrebbero assicurato un iniziale supporto per le condizioni cliniche del paziente. Sempre dalle registrazioni telefoniche si apprende che alle ore 21.47 alla ### del 118 è riferito che il paziente è “semi-incosciente”, evidentemente ricorrevano elementi obiettivi da far escludere che fosse già intervenuto l'arresto cardiaco….omissis… ### che all'arrivo del mezzo ### alle ore 22.04 il paziente appariva cianotico (“è blu”) deve ritenersi che l'evento di arresto cardiaco aveva avuto inizio già da alcuni minuti. Pur non disponendo di elementi di certezza sulla effettiva tempistica degli eventi nel loro incedere, alla luce degli elementi derivanti dalle telefonate pervenuta alla ### del 118, considerato lo stato di semi-incoscienza del paziente indicato alle ore 21.47 (che farebbe propendere per un arresto non ancora in corso) ed attese le condizioni del paziente indicate alle ore 22.04 dai ### del mezzo ### tenendo a mente le percentuali di sopravvivenza ad un mese dei pazienti sulla scorta della durata della RCP ricevuta prima della DEA (RCP che nella fattispecie avrebbe potuto essere avviata dal ### di continuità assistenziale e dagli astanti qualora la ### avesse posto in essere i comportamenti più idonei nella fattispecie), può ipotizzarsi, volendosi procedere a considerare la evoluzione delle circostanze secondo una “linea ideale degli eventi”, che le percentuali di sopravvivenza del sig. ### ad un mese avrebbero potuto oscillare dal 30 % (RCP iniziata da 5 minuti prima dell'arrivo del mezzo di soccorso) al 10 % (RCP protratta per 15 minuti) e che, ad un anno, lo stesso avrebbe potuto avere una percentuale di sopravvivenza intorno al 12,3 % …>>. 
I consulenti, d'altro canto, hanno considerato che il paziente presentava numerosi fattori di rischio cardiovascolare e che i dati di letteratura scientifica rilevano che il tasso di mortalità dei pazienti affetti da ### mellito di tipo I (in questo caso “scompensato e complicato da retinopatianeuropatia periferica-arteriopatia obliterante degli arti inferiori con ulcere”) è incrementato rispetto alla popolazione generale nei paziente stabili sottoposti ad esame coronarografico, sicchè nelle considerazioni relative alla sopravvivenza del paziente hanno applicato una riduzione di 1/5 ai valori di percentuale di sopravvivenza. 
I periti, pertanto, hanno concluso che <<…### il personale sanitario del mezzo ### di ### giunse sul posto per prestare la propria assistenza al sig. ### lo stesso presentava una condizione di arresto cardiaco con ritmo defibrillabile. 
Con elevato grado di probabilità logica, al momento della prima chiamata pervenuta alla ### del 118 tale condizione ricorrente nel paziente era in una fase prodromica. Nelle circostanze, tuttavia, non fu condotta una adeguata intervista telefonica da parte dell'operatore della ### del 118 di ### che accolse la iniziale telefonata di richiesta di soccorso. Non si dispone di elementi di certezza, non essendo stato disposto un riscontro diagnostico/accertamento autoptico, che ci consentano di stabilire la causa mortis del sig. ### Considerate le patologie da cui il sig. ### risultava affetto (diabete mellito di tipo I scompensato e complicato da retinopatia, neuropatia periferica sensitivo-motoria ed arteriopatia obliterante degli arti inferiori con ulcere al piede destro, ### enfisematosa, nodulazioni polmonari bilaterali ed insufÌicienza respiratoria lieve in forte tabagista, steatosi epatica), sempre secondo un criterio di probabilità logica, può ritenersi che nel paziente l'arresto cardiaco sia insorto a seguito di una sindrome coronarica acuta sottesa alla patologia diabetica scompensata. Sulla scorta di tanto può ritenersi che l'iniziale insulto ischemico, successivamente evoluto, è stato complicato dall'insorgenza di una fibrillazione ventricolare (3 scariche eseguite dal personale del 118) non responsiva a trattamento di rianimazione cardiopolmonare e al trattamento farmacologico (### 2+1 fl in bolo e ### 2 fl) fino al successivo decesso del sig. #### nel corso della iniziale intervista telefonica si fossero meglio valutate le condizioni del paziente si sarebbe dovuto attribuire un codice rosso di intervento con invio immediato sul posto di un mezzo medicalizzato; si tratta di competenze che fanno parte del bagaglio formativo degli operatori di ### del 118. Nelle circostanze inoltre si sarebbe anche dovuto richiedere, eccezionalmente, l'intervento sul posto del medico di continuità assistenziale nonché un supporto degli astanti nelle more dell'arrivo del mezzo medicalizzato afÌinché fossero avviate manovre di RCP alla comparsa dell'arresto cardiaco. 
Pur non disponendosi di elementi di certezza sulla scansione temporale degli eventi e volendosi tuttavia ipotizzare una sequenza operativistica “ideale” degli accadimenti nelle circostanze (corretta attribuzione codice intervento con intervento mezzo medicalizzato, richiesta tempestiva della medico di continuità assistenziale) secondo le indicazioni di letteratura, le percentuali di sopravvivenza del paziente, ad un mese, a seconda dei tempi di durata della RCP prima dell'integrazione dei soccorsi con il ### avrebbero potuto oscillare dal 24 % all'8 % (ovvero a seconda che la RCP fosse durata da 5 a 15 minuti in considerazione dei dati rivenienti dai contenuti delle telefonate pervenute alla ### del 118) ovvero essere pari, ad un anno, al 10%. Si tratta di percentuali a cui è stata già sottratta una quota di 1/5 (20%) considerate tutte le documentate comorbidità insistenti nel paziente (in particolar modo il diabete mellito tipo I scompensato e complicato).  …i trattamenti effettuati dai ### del 118 e dal ### di ### intervenuti sul posto sono stati adeguati e conformi a quanto raccomandato dalle linee guida vigenti e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, pertanto alcuna responsabilità si può ascrivere ai sanitari in questione>>. 
Dette conclusioni, sulle quali il primo giudice ha fondato la decisione, non paiono scalfite dalle doglianze dell'appellante, avendo i consulenti valutato tutte le circostanze del caso concreto e, confutando puntualmente le osservazioni dei ### specificato, in sede di risposta alle stesse, che l'iniziale intervista eseguita dall'operatore del 118 non era stata completa dal punto di vista anamnestico <<e se -come anche dagli stessi ### asseritoalle “21.30” il paziente fu “colpito” da un “verosimile infarto cardiaco” cui è conseguito un “grave quadro di insufÌicienza cardio respiratoria acuta” è oltremodo “stridente” e oggettivamente contraddittoria la loro affermazione allorquando sostengono che fu del “tutto rispondente alle esigenze del paziente” l'attribuzione di un codice di intervento “giallo” poiché il paziente era ancora cosciente (come poi sostenuto dagli stessi ### nella chiosa conclusiva, “il figlio, del de cuius, ### ha affermato che il padre era cosciente fino a pochi minuti prima dell'arrivo del personale del 118”). In altri termini, i ###ri ### e ### affermano che il quadro del sig.  ### era sin da subito grave e allora ci si chiede come sia possibile sostenere che fu corretta l'attribuzione di un codice di intervento giallo (solo perché il paziente “era cosciente”) anziché di un codice rosso per un paziente colto da “verosimile” infarto, emergenza clinica tempo dipendente, tra l'altro anche a fronte di una intervista anamnestica… assolutamente insufÌiciente. …non può che ribadirsi che l'intervista non conforme dell'operatore della ### del 118 non consentì al sig. ### di poter accedere a quelle che potevano essere le prestazioni sanitarie più appropriate per le circostanze>>. 
Nel gravame l'appellante assume, contraddittoriamente, dapprima che, stando alle dichiarazioni del figlio ### il padre, fino a pochi minuti prima dell'arrivo del 118, fin verso le 21,50, era cosciente (ciò che avrebbe giustificato l'attribuzione del codice giallo), per poi sostenere che l'arresto cardiocircolatorio rappresenta un evento gravato da un altissimo tasso di mortalità, che il malore dello ### sin dall'inizio appariva rilevante, e parlare di “perdita di coscienza immediata del soggetto” (pag. 10 atto di appello), circostanze che, evidentemente, come correttamente evidenziato dai ### avrebbero richiesto ben altra condotta da parte dell'operatore della ### del 118 (prima fra tutte l'attribuzione di un codice rosso, previa adeguata intervista, con tutte le conseguenze imposte dai protocolli). 
Sulla base delle puntuali conclusioni dei ### alle quali a ben vedere con l'atto di appello nessuna motivata censura ha mosso l'appellante, correttamente il primo giudice ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta sanitaria colposa e la perdita della possibilità di sopravvivenza e, dunque, di una vita più lunga, da parte del paziente. 
Il motivo di appello non coglie nel segno, laddove denuncia il “travisamento delle conclusioni in merito a sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari del servizio 118 e il decesso del sig.  ### Antonio”, ove si consideri che il primo giudice non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il decesso dello ### ma soltanto il diverso nesso di causalità tra la condotta dell'operatore della C.O. del 118 e la perdita di chance di sopravvivenza, ossia la perdita della possibilità di un più favorevole risultato eventualmente ottenibile attraverso la corretta esecuzione della prestazione professionale.  ### di danno configurabile nel caso in esame è per l'appunto la perdita di una possibilità di maggiore sopravvivenza, ovvero di vivere per un lasso temporale più lungo, e quindi di una possibilità che risponde ai requisiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da perdita di chance, non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an. Pertanto, alla luce dei rilievi svolti dai consulenti e della non trascurabile percentuale di perdita di chance prospettata nell'elaborato, si ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta colposa ascrivibile alla parte appellante e la perdita della chance di un'ulteriore sopravvivenza, nonché del fatto che tale possibilità fosse seria, concreta ed apprezzabile. 
Al riguardo, da ultimo la S.C. (cfr., Cass. sez. III, 17.6.2025 n. 16326 e, prima, già n. 28993/2019) ha chiarito che “l'avvenuto riconoscimento del risarcimento legato alla perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole riferito alla salute del paziente vale a ritenere (implicitamente ove non esplicitamente) attestata la definitiva esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del medesimo paziente, potendo procedersi allo scrutinio circa la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole solo ed esclusivamente in caso di definitiva esclusione del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente; nel caso, infatti, in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile solo la conseguenza di un evento di danno incerto, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze (ritenute soltanto "possibili" alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo) sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza; l'incertezza del risultato, occorre sottolineare, è destinata a incidere, non già sull'analisi del nesso causale, bensì sull'identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) costituisce la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra la condotta e l'evento: relazione che si presuppone risolta prima e a prescindere dall'analisi della possibilità ### perduta lamentata come fonte di danno; in tal senso, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell'illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente esprimibile in termini percentuali, del danno finale; in definitiva, la chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il riflesso di un'insuperabile incertezza predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato; tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al bene salute - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi' consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa”. 
Nel caso di specie, gli attori sin dal primo grado hanno chiesto espressamente il risarcimento del danno (iure hereditatis e iure proprio) da perdita di chance. 
Alla luce di quanto finora osservato il primo motivo di gravame va rigettato.  2. Errato riconoscimento del danno parentale. 
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui si legge che "Si può concludere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è sì un elemento presuntivo sufÌiciente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale, ma il quantum del danno non patrimoniale va calibrato e corretto, personalizzato, in base alle particolarità del caso che dovranno essere provate dal danneggiato, o prove contrarie offerte dal convenuto (Corte di Cassazione Civile Sezione 3, sentenza n. 25541/2022 del 30.09.2022)......OMISSIS.... Nel caso di specie, dai documenti posti a corredo della domanda degli attori e dall'istruttoria svolta, è emerso che vi sia stata lesione del rapporto parentale, nel senso descritto dalla giurisprudenza innanzi richiamata, a seguito del comportamento dell'Ente convenuto.....OMISSIS..... così, di fatto, accordando la preferenza alle tabelle romane in tutti i casi di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. ", denunciando l'erroneo riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale. 
Deduce l'appellante che il Tribunale, sulla base delle conclusioni del collegio peritale, avrebbe dovuto rigettare la pretesa di ristoro dei danni accusati iure proprio dai congiunti di ### non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità dell'### per perdita del familiare, né potendo profilarsi un danno riflesso di natura non patrimoniale, in difetto del verificarsi di un evento certo, quale la morte, ma al più una mera probabilità di esso. 
Nel caso di specie, non vi è la prova che, in caso di soccorsi più tempestivi, il paziente avrebbe avuto una “chance di sopravvivenza significativamente più lunga”; il lutto del congiunto può essere risarcito solo in quanto ricollegabile ad una condotta colposa da cui possa desumersi con certezza che, in assenza di quella condotta, non sarebbe sopravvenuta la morte del familiare. Avendo gli accertamenti peritali escluso che potesse configurarsi un danno da perdita del rapporto parentale tout court in capo ai familiari, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato solo il nesso causale tra la condotta censurabile dei medici e l'evento dannoso costituito non dalla morte in sé, ma dalla perdita di chance di sopravvivenza: agli appellati non doveva essere liquidato un danno non patrimoniale connesso alla perdita del loro congiunto a seguito della presunta omissione medica, non potendosi formulare un giudizio prognostico circa il fatto che il paziente sarebbe sopravvissuto “più probabilmente che non” ove la prestazione sanitaria fosse stata correttamente resa. Gli attori avrebbero dovuto provare che la perdita del familiare è stata causata non dall'infarto da cui era stato colpito, ma dall'errore medico e che, secondo il criterio del più probabile che non, in assenza di errore medico sarebbe rimasto in vita; prova non fornita. 
Sotto diverso profilo, l'appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale pronunciato su un capo di domanda mai formulato, non avendo gli attori in primo grado mai chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, essendosi limitati a chiedere il “danno da perdita del rapporto parentale per indebita anticipazione del decesso del congiunto”, ciò che avrebbe giustificato, al più, la sola liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza.  2a. Il motivo è infondato e va rigettato. 
Come si apprezza dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha liquidato, iure proprio, il danno da lesione del rapporto parentale e, dunque, il danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale, e non il danno da perdita del rapporto parentale tout court. 
Come è stato recentemente chiarito, a partire da Cass. Sez. 3, sent. n. 5641/2018 , poi, con Sez. 3, sent. n. 26851/2023 e, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. n. 2861 del 05/02/2025, qualora risulti causalmente certo, in termini di probabilità logica, che alla condotta colpevole dei sanitari sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore ma vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, “il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”. 
Nella pronuncia n. 26851/2023, la S.C. ha chiarito che: -il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. 5641 del 2018), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza; - nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono risarcibili iure hereditatis, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum) come danno da perdita di chance di sopravvivenza; -perdere la possibilità, seria, apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance; - il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà risarcito, equitativamente, ogni volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an). 
Di recente, la S.C. ha ribadito che se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto (cfr. Cass. III, 30.7.2024 n. 21415), e che nel caso in cui il fatto illecito, pur non causandone la morte, abbia privato la vittima "primaria" della possibilità di vivere più a lungo, nei confronti dei congiunti della stessa è risarcibile il danno da perdita della chance di godere della presenza del familiare per un periodo di tempo più lungo (cfr. Cass. civ. III, 29.9.2023 n. 27659). 
Nel caso che ci occupa viene in rilievo il riflesso sui prossimi congiunti della accertata perdita di chance di sopravvivenza e non una diretta compromissione del rapporto parentale in ragione dell'errore medico, sicchè il primo giudice ha correttamente qualificato (e conseguentemente liquidato) tale voce di danno come lesione del rapporto parentale (id est, perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale)1. 
La domanda di risarcimento del danno da privazione della chance di conseguire il risultato sperato - costituito nel caso di specie dalla privazione della possibilità di godere dei futuri anni di sopravvivenza del proprio familiare che la corretta diagnosi e terapia avrebbero potuto 1 Correttamente il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno da perdita della chance di un più esteso rapporto parentale (cioè della possibilità di continuare a godere per un maggior tempo del rapporto parentale), con valutazione equitativa e riduzione percentuale dei valori tabellari cd. romani relativi alla differente perdita della vita, avendo invero quantificato il danno da lesione del rapporto parentale in misura percentuale (15%, pari alle chance di sopravvivenza stimate dai ### rispetto all'importo tabellare liquidabile per la perdita del rapporto parentale. garantiredeve essere proposta esplicitamente, non potendosi ritenere implicita nella domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale. 
Nel caso di specie, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado, gli allora attori avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance della prosecuzione del rapporto parentale, e non invece il risarcimento tout court del danno da perdita del rapporto parentale, domanda proposta, invece, in via subordinata. 
In particolare, dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si evince come gli attori avessero agito per il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, sia iure hereditatis che iure proprio; in particolare, con riferimento a quest'ultima voce di danno, avevano chiesto, in via principale, il risarcimento c.d. da perdita del rapporto parentale per indebita anticipazione del decesso del congiunto che, correttamente, va qualificato come danno da perdita di chance, tanto è vero che avevano quantificato tale voce in una percentuale (da loro indicata nel 30%) del danno da perdita del rapporto parentale; quindi, non avevano preteso, in via principale, il risarcimento di una somma a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ma, appunto, solo una percentuale della relativa somma, proprio perché avevano inteso richiedere una diversa voce di danno, da perdita di chance. A conferma di tanto vi è che, solo in via subordinata, avevano formulato una diversa domanda, di danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto quantificata, invece, senza alcuna riduzione percentuale. 
Infondata è, pertanto, la doglianza dell'appellante, di violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice.  3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza con riguardo alla quantificazione dei danni, ritenendola eccessiva, e denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., in relazione all'art. 2059 c.c., per mancato rispetto del principio di adeguatezza del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza e iure proprio da perdita del rapporto parentale, inidoneità ed irrazionalità della liquidazione ed assenza, difetto di motivazione. 
Sotto un primo profilo, denuncia che il Tribunale ha omesso di indicare sia il percorso logicogiuridico seguito che i criteri presi in esame per pervenire alla liquidazione del danno iure hereditatis “da perdita di aspettative di vita” (45.000,00 € 15.000,00 cadauno) incorrendo in un vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo fatto applicazione di un criterio equitativo puro, senza considerare che nel danno da perdita di chance assume rilievo il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'exitus si è effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato se il fatto illecito non fosse stato commesso; deduce che in difetto di previsioni normative, la liquidazione del danno doveva essere modulata sulla scorta della vicenda clinica, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato e di ogni altro indice presente nella situazione concreta della parte lesa, apprezzabile in funzione del contenuto specifico delle possibilità perdute.
Deduce infine che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare un'unica posta di danno da ripartire a titolo iure hereditatis tra i tre eredi e non, come avvenuto, tre distinte quote. 
Il motivo, così come formulato, è ad avviso della Corte inammissibile. 
Va premesso che, in merito ai criteri per la liquidazione, posto che il danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere liquidato in via equitativa, è stato da ultimo affermato che esso non può essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (v. Cass. 2861/2025; v. altresì Cass. 26851/2023). In particolare, avendo la chance ad oggetto l'incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma dovrà essere necessariamente commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo (v. in motivazione, Cass. 5641/2018). Infatti, in merito alla quantificazione di detto danno, è stato affermato, da un lato, che la liquidazione correlata ad una perdita di chance propriamente intesa (come nel caso in esame) “non può che essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza (rispetto al quale il valore statistico-percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo)” e, dall'altro, che “va sicuramente escluso il ricorso - anche mediato - ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance” (v. 
Cass. 12928/2020 e Cass. 3691/2018). 
Tanto premesso, nel caso di specie, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, avendo come riferimento finale la circostanza che i CTU non hanno espresso un numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata e, quindi, dovendo intendersi la perdita di chance riferita all'intera presumibile durata della vita, il primo giudice, nel liquidare tale voce di danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. ha così motivato: <<Si ritiene che la quantificazione di tale danno possa essere fatta “in via equitativa” (Cass. 20808\2010, Cass. 23846\2008 Cass. 13241\2006), senza neppure la necessità della richiesta di parte laddove si sia in presenza delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. 2706\2004). Quindi, ritenuto che la liquidazione del danno da perdita di chance di aspettativa di vita debba essere inferiore a quella minima prevista per il danno della perdita della vita e ragionevolmente minore della metà di tale danno, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., individuare il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza del de cuius in € 15.000,00, iure hereditatis per ciascuno degli attori>>. 
Dunque, seppure con una motivazione succinta, ha liquidato il danno facendo riferimento ad una misura ”inferiore a quella minima prevista per il danno della perdita della vita e ragionevolmente minore della metà di tale danno” e, dunque, ha ancorato a detti parametri la liquidazione.  ###, nel denunciare la carenza di motivazione, non ha specificamente censurato i criteri comunque indicati dal primo giudice e, pur denunciando l'eccessività della somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno iure hereditatis, non ha neanche dedotto che, facendo ricorso a diversi criteri (neanche specificamente indicati) si perverrebbe ad una somma inferiore, tenuto conto delle circostanze del caso concreto; l'appellante ha esposto la questione in maniera teorica senza indicare in che modo la scelta del giudice di primo grado si sarebbe riverberata nell'ingiustizia della decisione. 
Il motivo, in parte qua, pertanto, così come formulato, è inammissibile, per violazione del canone di specificità prescritto dall'art. 342 cpc. 
In esso, infatti, è esposta una rassegna dei principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della liquidazione del danno in questione, senza che a ciò parte appellante faccia seguire alcuna difesa, specifica e tecnica, sulle concrete conseguenze dell'applicazione di tali principi al caso di specie. Il motivo non si confronta specificamente con la pur succinta motivazione spesa dal primo giudice e con i criteri richiamati, limitandosi a genericamente lamentare l'assenza di motivazione sul punto; inoltre, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, non indica un meccanismo di liquidazione diverso da quello adottato nella sentenza: l'appellante, lamentando una valutazione equitativa pura, non specifica come il Tribunale avrebbe dovuto ### liquidare il danno, non avendo indicato un criterio alternativo ed una valutazione che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, sarebbe stata congrua, ed inferiore a quella in concreto liquidata dal Tribunale.  3.1. Sotto altro profilo, con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno da perdita (rectius lesione) del rapporto parentale (danno da perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale), così liquidato dal Tribunale: "### che l'evento de quo si è verificato nel 2016, al fine del calcolo del danno da perdita parentale si utilizzeranno le tabelle di ### del 2016. 
Quindi, le somme spettanti a ciascun erede iure proprio sono calcolate secondo il seguente schema: 1) ### € 42.453,00 Valore del ### € 9.434,00 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20 Punti in base all'età della vittima 3 Punti in base all'età del coniuge 3 Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge 4 Punti totali riconosciuti30 IMPORTO totale del ### € 283.020,00. 
Sulla base di tale importo, il danno è calcolato tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, tenuto conto delle risultanze della ctu: € 42.453,00; 2) #### € 41.037,90 Valore del ### € 9.434,00 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età della vittima 3 Punti in base all'età del figlio 4 Punti per la convivenza tra la vittima e il figlio 4
Punti totali riconosciuti 29 IMPORTO del ### = € 273.586,00 Sulla base di tale importo, il danno è calcolato tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, tenuto conto delle risultanze della ctu: € 41.037,90 3) ### figlia € 35.377,50 Valore del ### € 9.434,00 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età della vittima 3 Punti in base all'età del figlio 4 Punti totali riconosciuti 25 IMPORTO del ### € 235.850,00 Sulla base di tale importo, il danno è calcolato tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, pari al 15%, tenuto conto delle risultanze della ctu: € 35.377,50”.  ### denuncia la eccessiva liquidazione in favore di ciascun erede, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ricorrere alle ### per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano, ed in particolare alla forbice, che soccorre nella liquidazione del danno parentale, rimodulato e ridotto in ragione del caso concreto. In particolare, adottando quale base di calcolo il valore tabellare minimo individuato per la perdita parentale di coniuge/figlio di € 168.250,00 e valutando che la effettiva percentuale di sopravvivenza dello ### era estremamente ridotta per l'evento iniziale ### e per le gravi patologie di base, utilizzando la stima del 15% si sarebbe dovuta liquidare a titolo di danno iure proprio al massimo una somma pari ad € 25.200,00 per ciascuno e non gli importi quasi doppi liquidati in sentenza. 
In sostanza, l'appellante si duole della mancata applicazione del sistema c.d. a forbice per la liquidazione del danno da “perdita” del rapporto parentale (già previsto dalle ### del Tribunale di Milano), con applicazione del valore minimo, e denuncia l'erroneità dell'applicazione, da parte del primo giudice, del sistema c.d. a punti, secondo le tabelle del Tribunale di ### Il motivo è infondato e va rigettato. 
Al fine di addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito procede alla relativa quantificazione tenendo conto del quantum astrattamente liquidabile per la lesione del bene giuridico finale, correlando la chance - sotto il profilo della quantificazione - al pregiudizio pieno (nel caso di specie, perdita del rapporto parentale) e delle effettive possibilità di conseguimento del risultato sperato (nel caso concreto, la sopravvivenza, necessariamente connotata da incertezza eventistica, trattandosi di mera chance). 
Ebbene, il primo giudice ha proceduto alla liquidazione equitativa della detta voce di danno, prendendo a riferimento le tabelle del Tribunale di ### elaborate per l'anno 2016, strutturate in base ad un sistema a punti, anziché quelle di ### dell'epoca, poiché le prime, a differenza delle seconde, prevedono un più accurato meccanismo di liquidazione “a punti”, mentre le tabelle milanesi (relative all'anno 2016, e fino al 2021) sono basate su un generico criterio “a forbice” (da un minimo a un massimo). 
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, al fine di garantire, non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti” che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella che è stata individuata in quella di ### (v. Cass., III, n. 26300/2021; n. 10579/2021). 
Il primo giudice, nel calcolare l'entità del danno secondo le c.d. tabelle di ### ha dato atto di aver tenuto conto di una serie di fattori - tra cui il rapporto di parentela esistente con la vittima, l'età del congiunto, l'età della vittima e la presenza, all'interno del nucleo familiare, di altri conviventi o di familiari non conviventi e, all'esito, dovendo liquidare non il danno da perdita del rapporto parentale tout court, ma il danno da perdita di chance, nell'accezione sopra riportata, ha applicato la percentuale del 15%, tenuto conto delle probabilità di sopravvivenza del de cuius, alla luce delle risultanze della ctu (che considerava anche le gravi patologie da cui era affetto lo ###, percentuale ritenuta applicabile dallo stesso appellante. 
Peraltro, di recente, l'### sulla giustizia civile di ### ha aggiornato le tabelle precedentemente approvate, applicando, con particolare riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i principi di diritto, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla citata sentenza n. 10579/2021, instaurando un sistema tabellare “a punti” che ha avuto l'avallo della Corte di Cassazione (è stato, infatti, statuito che «anche le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'### di ### risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato»: cfr. Cass. sez. III, 16.12.2022, n. ###). 
Anche l'ultima censura è dunque priva di pregio. 
A quanto finora osservato consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado, con assorbimento di ogni altra questione. 
In virtù del principio della soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso nello scaglione compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.  ### dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### - #### di ### in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di #### e ### in proprio e nella qualità di eredi del defunto ### avverso la sentenza n. 2206/2023 emessa dal Tribunale di ### in data ###, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge; 3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma1 bis. d.P.R. 115/2002. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in data 10 settembre 2025.  ###ssa ###

causa n. 1280/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Grillo Salvatore, Sardone Maristella

M
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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 1100/2023 del 02-11-2023

... pag. 6/16 espletati accertamenti mirati sia alla diagnosi del sanguinamento e soprattutto alla valutazione della sua entità tali da chiarire e fornire la prova del nesso causale sussistente tra il sanguinamento e l'evento-morte; dalla cartella clinica della paziente si evinceva che la stessa era stata sottoposta ad esami nel corso della degenza che avevano escluso la presenza di sanguinamenti interni attivi; le visite dei sanitari erano state attente, scrupolose e quotidiane, specie in considerazione della patologia che già affliggeva la paziente (### e del suo stato di salute (obesità, dipendenza da fumo e ipertensione arteriosa); solo in data ### la ###ra ### aveva rifiutato la medicazione compressiva inguinale fino ad allora adottata e solo a quel punto i sanitari avevano correttamente deciso di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico di evacuazione di ematoma e sutura arteriosa; tale strategia era stata scelta dai sanitari dopo attenta e quotidiana vigilanza del quadro clinico della paziente; la ###ra ### era deceduta a seguito di un ricovero subito in urgenza per infarto e durante i primi giorni non aveva certamente avuto la consapevolezza del proprio stato terminale e, nei (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Viterbo Il Tribunale in composizione monocratica: dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado tra ### (C.F. ###), assistito e difeso dall'Avv. ### appellante e ### - ##### (C.F. ###), assistito e difeso dall'Avv.  #### appellato ### Le conclusioni delle parti sono da intendere richiamate e trascritte. 
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12.01.2023 le parti concludevano come da verbale.  ### ricorso ex art. 702 bis cpc, gli attori, ###### e ### nonché ### nelle loro rispettive qualità come meglio riportato in atti, convenivano innanzi a questo Tribunale la Asl di ### per “accertare e dichiarare la pag. 2/16 sussistenza del nesso causale in relazione ai fatti di causa tra il comportamento imperito, negligente, intempestivo e contrario alla letteratura medica in materia assunto dai sanitari del ### in ### ed il conseguente decesso della paziente ###ra ### avvenuto presso detto ### in data ### e dunque, accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità professionale medica in capo a detti sanitari e dunque, in capo alla ASL di ### in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1228 c.c.; 2. accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e ss c.c. e 2059 c.c., il diritto dei ricorrenti di conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della prematura perdita della congiunta ### e dunque, il diritto di percepire a titolo risarcitorio dalla ASL di ### in persona del legale rappresentante p.t., le somme di seguito indicate (o le diverse ritenute di Giustizia): -quanto a ### (sorella germana della vittima): danno non patrimoniale jure proprio ### 144.130,00 e danno biologico terminale jure hereditatis ### 54.750,00 -quanto a ### (fratello germano della vittima): danno non patrimoniale jure proprio ### 144.130,00 e danno biologico terminale jure hereditatis ### 54.750,00 - quanto a ### (nipote della vittima, in quanto figlia della sorella ###: danno non patrimoniale jure proprio ### 72.065,00 - quanto a ### (nipote della vittima, in quanto figlio del fratello ###: danno non patrimoniale jure proprio ### 72.065,00 -quanto a ### (nipote della vittima, in quanto figlia del fratello ###; danno non patrimoniale jure proprio ### 72.065,00. E dunque, in totale la somma di ### 613.955,00 (o la diversa ritenuta di pag. 3/16 Giustizia), oltre, quanto ai fratelli ### e ### al risarcimento del danno morale terminale ripetibile jure hereditatis, di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo; 3. per effetto dei superiori accertamenti, condannare la ASL di ### in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, per i superiori titoli risarcitori, le seguenti somme (o le diverse, maggiori o minori, ritenute di Giustizia): quanto a ### 198.880,00, quanto a ### 198.880,00, quanto a ### 72.065,00, quanto a ### 72.065,00, quanto a ### 72.065,00 oltre a pagare a ### e ### il risarcimento del danno morale terminale da quantificarsi in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria delle spese (anche di ctu) e del compenso professionale del presente giudizio e dell'instaurato giudizio di ### iscritto al n. R.G. 2924/2019 di ###mo Tribunale, Giudice Dr. F. ###” Esponeva gli attori che: la sig.ra ### era la sorella dei sig.ri ### e ### la figlia della sig.ra ### e la zia dei sig.ri #### e ### la sig.ra ### era stata ricoverata in data 14 ottobre 2016 presso l'ospedale di ### per sottoporsi ad un intervento di angioplastica coronarica con posizionamento di uno stent, inserito dall'arteria femorale della gamba dx; rassicurata della buona riuscita dell'intervento la sig.ra ### rimaneva presso l'ospedale per permettere ai sanitari di procedere alle operazioni necessarie per la chiusura dell'arteria interessata tramite compressione manuale e posizionando una fasciatura elastica sulla gamba destra con pag. 4/16 compressione all'altezza dell'inguine; nei giorni immediatamente successivi, la ###ra ### lamentava con i familiari e con gli infermieri di turno un forte dolore alla gamba destra, venivano, quindi, eseguiti degli esami strumentali che evidenziavano una emorragia con versamento interno; il 21 ottobre 2016 la sig.ra ### veniva nuovamente sottoposta a trattamento chirurgico presso il reparto di ### del medesimo ### nei giorni successivi, la sig.ra ### riferiva ai familiari di essere stata medicata, in seguito all'intervento, dagli infermieri del reparto di ### in cui si trovava, i quali si erano limitati a verificare il buono stato del cerotto; il 27 ottobre 2016 i sanitari del reparto di ### trovavano la paziente ancora dolorante, scoprivano la ferita e la trovavano maleodorante ed in necrosi; decidevano dunque di operare la paziente direttamente in camera di degenza, senza trasferirla in sala operatoria, togliendo i punti ed i drenaggi, ripulendo la ferita con la asportazione delle carni putrefatte e coprendola con cerotto; vista la patologia che già affliggeva la paziente, la LES i sanitari concordavano il trattamento più adeguato; ciò nonostante, la sig.ra ### col passare del tempo, iniziava ad essere afflitta da una progressiva perdita di lucidità e a nutrirsi scarsamente; i parenti della ### si rivolgevano ai medici del ### di ### che li rassicuravano sullo stato della paziente, dovuto alla lunga degenza e agli interventi subiti ed escludeva la necessità di nutrirla artificialmente; il 14 novembre 2016 la paziente veniva visitata e i medici riferivano ai familiari che le condizioni erano gravissime e che la sig.ra ### aveva contratto un'infezione in stato di setticemia; il successivo 17 novembre 2016, veniva riferito per la prima volta al #### (cognato della paziente) che quest'ultima si trovava in stato pag. 5/16 di sepsi da diverse settimane e che, verosimilmente, detto stato era iniziato nella immediatezza dell'intervento eseguito per la chiusura dell'arteria femorale per via della negligente medicazione della ferita; la sig.ra ### godeva di un ottimo stato di salute prima dell'intervento; tutti i ricorrenti avevano con la sig.ra ### un forte legame affettivo e intrattenevano con la stessa una frequentazione che si sviluppava su base giornaliera, tale da giustificare la domanda di risarcimento del danno formulata; la sig.ra ### inoltre, si occupava quotidianamente della madre, sollevando da tale incombenza anche gli altri familiari. 
Si costituiva la Asl di ### la quale esponeva che: la sig.ra ### il ### veniva ricoverata presso il predetto nosocomio ove veniva sottoposta ad angioplastica coronarica con posizionamento di uno stent, inserito dall'arteria femorale della gamba destra e che in esito all'intervento di cui gli veniva comunicato il buon esito; i sanitari, per consentire la chiusura dell'arteria femorale, procedevano oltre che alla compressione manuale anche ad una fasciatura elastica della gamba destra con compressione all'altezza dell'inguine; nei giorni successivi la ###ra ### lamentava un forte dolore alla gamba destra e gli esami strumentali evidenziavano un'emorragia con versamento interno che il ### veniva trattata chirurgicamente presso il reparto di chirurgia vascolare dell'### il ### la medesima veniva visitata dai sanitari del reparto di ### vascolare che, scoperta la ferita, la trovavano maleodorante ed in necrosi; i sanitari decidevano di operare la paziente direttamente nella camera di degenza togliendo i punti dei drenaggi e ripulendo la ferita con asportazione delle carni putrefatte e coprendola con cerotto; nel corso del procedimento per ATP non erano stati pag. 6/16 espletati accertamenti mirati sia alla diagnosi del sanguinamento e soprattutto alla valutazione della sua entità tali da chiarire e fornire la prova del nesso causale sussistente tra il sanguinamento e l'evento-morte; dalla cartella clinica della paziente si evinceva che la stessa era stata sottoposta ad esami nel corso della degenza che avevano escluso la presenza di sanguinamenti interni attivi; le visite dei sanitari erano state attente, scrupolose e quotidiane, specie in considerazione della patologia che già affliggeva la paziente (### e del suo stato di salute (obesità, dipendenza da fumo e ipertensione arteriosa); solo in data ### la ###ra ### aveva rifiutato la medicazione compressiva inguinale fino ad allora adottata e solo a quel punto i sanitari avevano correttamente deciso di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico di evacuazione di ematoma e sutura arteriosa; tale strategia era stata scelta dai sanitari dopo attenta e quotidiana vigilanza del quadro clinico della paziente; la ###ra ### era deceduta a seguito di un ricovero subito in urgenza per infarto e durante i primi giorni non aveva certamente avuto la consapevolezza del proprio stato terminale e, nei giorni successivi, allorquando le condizioni erano ormai degenerate, la medesima non era sopravvissuta in condizioni di lucidità tali da consentire di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne; le condizioni critiche della sig.ra ### erano tali da non garantirle elevate chances di sopravvivenza che potevano essere valutabili al più nell'ordine del 50%; gli attori non avevano fornito la prova di intrattenere con la defunta un rapporto tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno così come formulata, visto che alcuni di essi non risultavano risiedere neanche nello stesso Comune.  pag. 7/16 Si costituiva nel procedimento anche la sig.ra ### quale intervenuta, che oltre a fare proprie le osservazioni e le conclusioni degli attori già costituiti, esponeva altresì che: la morte della sig.ra ### aveva avuto un impatto rilevantissimo sulla vita della sig.ra ### posto che era la sig.ra ### ad occuparsi delle sue cure e delle sue incombenze; la morte della sig.ra ### e l'impossibilità per gli altri familiari di occuparsi delle sue necessità, avevano comportato il trasferimento della signora presso una casa di cura, con aggravio anche delle spese. 
Il Giudice, previo mutamento del rito e acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP (Rg n 2924/2019 presso il Tribunale di ###, istruita la causa come in atti, la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza 12.01.2023.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è stata proposta da ###### e ### nonché ### nelle loro rispettive qualità come meglio riportato in atti per ottenere l'accertamento della responsabilità e la condanna della convenuta srl ### di ### al risarcimento integrale dei danni subiti e quantificati in € 613.955,00 (o la diversa ritenuta di Giustizia) in favore dei ricorrenti e in € 462.459,20 in favore di parte intervenuta, oltre a quanto dovuto alla madre, ### e ai fratelli della defunta, ### e ### a titolo di risarcimento del danno morale terminale ripetibile jure hereditatis, di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.  pag. 8/16 La domanda è accolta nei limiti di seguito illustrati.  ### della responsabilità della struttura ospedaliera in ordine alla morte di un paziente presuppone l'accertamento del nesso causale tra l'errore dei sanitari e l'evento-morte. Nel caso in oggetto gli attori, proprio al fine di cristallizzare la vicenda, hanno proposto ricorso per ATP (Rg 2924/2019 presso il Tribunale di ### le cui risultanza possono essere utilizzate ai fini della risoluzione della presente controversia e devono ritenersi integralmente trascritte in quanto ragionevolmente e correttamente motivate. 
Nel corso del procedimento per ATP (Rg n. 2924/2019 presso il Tribunale di ###, al consulente tecnico nominato dal Tribunale, dott.ssa ### era stato specificamente chiesto di accertare, in via quasi preliminare rispetto a tutti gli altri quesiti, la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della sig.ra ### Il consulente evidenzia che, dallo studio della cartella clinica della paziente e tenendo ben a mente le condizioni della paziente, è doveroso qualificare la condotta tenuta dai sanitari nella prima fase dell'iter sanitario come “assai imprudente”: in particolare quest'imprudenza è risultata evidente nell'analisi della condotta tenuta dai sanitari con riferimento all'intervento volto a fermare il sanguinamento che affliggeva la paziente. I sanitari avevano deciso di procedere ad effettuare un accesso vascolare femorale senza alcuna guida ecografica e dunque senza avere piena conoscenza delle condizioni della paziente. Successivamente la paziente era stata anche sottoposta ad un ulteriore intervento, di norma alternativo a quello già effettuato: questa circostanza, rileva il consulente, dimostra che il primo pag. 9/16 approccio non aveva avuto esito positivo e denota una condotta poco attenta e, ancora, imprudente dei sanitari. 
Non solo: il consulente rileva che, anche nei giorni precedenti l'effettuazione dell'accesso, i sanitari avevano assunto un atteggiamento “attendistico”: nonostante fosse evidente la persistenza di una perdita ematica e nonostante fosse chiara l'inefficacia del trattamento compressivo praticato, la paziente non era stata sottoposta ad un trattamento differente finché la stessa paziente non si era rifiutata di essere sottoposta nuovamente al trattamento compressivo. Tale condotta risulta criticabile specie alla luce del fatto che gli esami effettuati avevano già reso evidente ai sanitari l'inefficacia del trattamento. 
Il consulente osserva, in merito a questo, che “i sanitari (chirurghi vascolari e medici di reparto) hanno assunto un atteggiamento negligentemente attendistico poiché l'entità del sanguinamento, l'assenza di un miglioramento dei valori ematici nonostante le trasfusioni, la comparsa di uno stato di pre-shock ipovolemico necessitavano sia di un approccio diagnostico mirato e di conseguenza di una terapia chirurgica”. 
Dalla lettura della cartella clinica della sig.ra ### inoltre, si evidenzia che le attività di osservazione e medicazione nei giorni successivi sono state carenti fino al giorno 27/10/2016, in cui risulta che la sig.ra ### era in stato febbricitante e la ferita si presentava “maleodorante con zone di cute verde nerastra… medicazione ferita chirurgica (presenta zone necrotiche + secrezioni verdastre) …”. Il ctu evidenzia che tali condizioni non potevano essersi verificate nel giro di un giorno: la negligenza nelle cure, dunque, si era prolungata per vario tempo. Dall'esame della cartella clinica pag. 10/16 risultava già evidente altresì la progressione del quadro infettivo, evidenziata solo in data ###, a cui comunque non seguivano esami o trattamenti mirati. Solo in data ###, la paziente è stata sottoposta a consulenza infettivologa, nonostante il consulente rilevi che già nelle prime fasi della storia clinica della sig.ra ### poteva essere ipotizzata la presenza di una infezione da pseudomonas aeruginosa e ciò avrebbe permesso di adottare la strategia terapeutica più adeguata.  “La discontinuità delle medicazioni e la mancanza di supporto infettivologico valido hanno contribuito all'assenza di miglioramento del quadro locale e alla progressione di quella sistemica; infatti, il giorno 30.11.2016 si rende nuovamente necessaria l'applicazione di 3 punti di sutura e successiva ripresa della perdita ematica; ad analoga situazione, si assiste il ###”. A ciò si aggiunga che la paziente non si alimentava. 
Nel mese di dicembre la sig.ra ### viveva un aggravamento delle sue condizioni accompagnato da uno stato di disorientamento: “la seconda fase della vicenda clinica della ###ra ### si caratterizzava per l'inadeguata gestione dell'infezione della ferita chirurgica”. 
I comportamenti negligenti o comunque censurabili tenuti dai sanitari sono stati analiticamente evidenziati dal consulente nella relazione depositata: da questi è derivato l'aggravamento del quadro clinico della paziente, che avrebbe avuto buone chances di sopravvivenza nel caso in cui fosse stata trattata adeguatamente. Sussiste, perciò, il nesso causale tra le condotte dei sanitari e la morte della sig.ra ### pag. 11/16 Viste e condivise le valutazioni del ctu, l'Asl di ### odierna convenuta, è responsabile per l'aggravamento e per la morte della sig.ra ### Chiarito l'an, si prosegue alla quantificazione del quantum. 
Il ctu era stato incaricato sia di quantificare l'entità del risarcimento cui hanno diritto i parenti della sig.ra ### odierni attori, per il danno da loro stessi patito, sia di chiarire se, nel caso in esame, la paziente versasse in una condizione tale da ritenere dovute somme di denaro a titolo di danno biologico terminale e danno morale terminale. 
Il danno da perdita di congiunto deriva dalla recisione grave ed irreparabile del legame familiare cagionata dalla morte del congiunto. 
Indubbiamente tale legame affettivo sussisteva tra la sig.ra ### e la sig.ra ### le due donne, madre e figlia, passavano molto tempo insieme, si facevano compagnia tra loro e la figlia provvedeva ad aiutare la madre sia in casa sia nelle incombenze quotidiane. Oltre ciò, le due donne si mantenevano con le rispettive pensioni e la morte della sig.ra ### ha cagionato il venir meno di una somma di denaro che, sebbene modesta, aveva contribuito a provvedere alle spese quotidiane: rilevante per la quantificazione del danno, è il fatto che la morte della sig.ra ### ha comportato un profondo stravolgimento delle abitudini di vita della sig.ra ### che ad oggi è stata trasferita preso una casa di cura. In ragione di ciò, la sig.ra ### ha diritto a ricevere a titolo di risarcimento del danno da perdita di congiunto da lei patito la somma di € 305.000,00, calcolato in base alle ### di ### tenendo conto del grado di parentela tra la pag. 12/16 vittima e il congiunto, dell'età di entrambe, dello stato di convivenza con la vittima e di tutte le circostanze rilevanti ai fini della quantificazione. 
Per quanto attiene al sig. ### egli agisce in qualità di fratello della vittima e, pur ritenendo pacifico che abbia diritto ad ottenere il risarcimento del danno avendo già provveduto ad accertare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e il decesso della sig.ra ### occorre valutare le circostanze utili ai fini della corretta quantificazione del risarcimento. Il sig. ### è residente ###di via ### di ### la casa adiacente a quella in cui vivevano la sig.ra ### e la sig.ra ### tale circostanza permette di ritenere verosimile che tra i due vi fosse un rapporto affettivo che si sviluppava su base quotidiana, caratterizzato da supporto e sostegno anche in occasione dei controlli cui la sig.ra ### doveva sottoporsi. Da tenere in debita considerazione è anche il fatto che il danno patito dal sig. ### e in generale da tutti i familiari, è reso ancora più intenso dal fatto che la sig.ra ### si occupava su base stabile della sig.ra ### madre e nonna dei ricorrenti, che aveva e continua ad avere bisogno di assistenza quotidiana. Per queste ragioni, tenuto conto del fatto che il sig. ### non conviveva con la sig.ra ### delle rispettive età e di ogni altra circostanza rilevante, il risarcimento cui il sig.  ### ha diritto per il danno da lui stesso patito ammonta a € 104.000,00. 
Per quanto attiene alla sig.ra ### sorella della defunta, si osserva che la stessa risiede in ### la circostanza assume particolare rilevanza perché rende evidente l'impossibilità di creare una stabile frequentazione quotidiana. Sebbene gli attori abbiano dichiarato la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e intenso, l'elemento della residenza assume una rilevanza decisiva nella quantificazione del risarcimento dovuto. Tenendo pag. 13/16 in debito conto queste circostanze, ogni elemento di prova acquisito e anche, come già detto, la questione relativa alle cure della sig.ra ### la sig.ra ### ha diritto a un risarcimento del danno pari ad € 84.800,00. 
Tra gli attori che agiscono per ottenere il risarcimento del danno da perdita di congiunto, vi sono anche i nipoti della sig.ra ### figli dei sig.ri ### e ### La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul diritto dei nipoti di zio ad ottenere il risarcimento per la perdita di quest'ultimo, chiarendo che il risarcimento è dovuto non già in automatico a fronte dell'accertamento del nesso causale, ma previo adempimento di un onere probatorio attestante l'intensità e l'effettività di una relazione affettiva stabile con la vittima. I nipoti di zio, dunque, devono dimostrare di aver subito un danno concreto e reale derivante dalla morte dello zio. 
I sig.ri ### e ### risultano residenti presso la medesima abitazione del padre, sig. ### e dunque nelle immediate vicinanze della sig.ra ### Anche in questo caso, appare verosimile che tra i nipoti e la zia vi fosse un rapporto affettivo che si sviluppava su base quotidiana. Queste circostanze, insieme a quanto riportato in atto di citazione, alle prove depositate e alle dichiarazioni rese dai testimoni permettono di dichiarare dovuta una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno anche in favore di ### e ### il risarcimento è quantificato in € 53.000,00 cada uno. 
Agisce altresì la sig.ra ### nipote della sig.ra ### anche lei residente in ### come la madre: si ribadisce, pertanto, quanto già pag. 14/16 osservato in relazione alla sig.ra ### Tenendo in debita considerazione quanto riportato in merito alla relazione affettiva che legava la sig.ra ### alla defunta, nonché tutte le circostanze evidenziate in citazione, i documenti depositati e le dichiarazioni dei testimoni, si quantifica il risarcimento spettante alla sig.ra ### in € 47.000,00. 
Da ultimo occorre analizzare la questione relativa al danno terminale. Dalla cartella clinica e anche dall'elaborato del consulente si evince chiaramente che tra la produzione delle lesioni e il decesso della sig.ra ### sono trascorsi più di 70 giorni. In questo rilevante lasso di tempo la sig.ra ### ha vissuto in uno stato di inabilità temporanea assoluta in seguito alla quale si è verificato il decesso della stessa. Questa circostanza impone di ritenere che in capo alla sig.ra ### si era costituito un diritto ad ottenere il risarcimento del danno così patito dalla stessa. In base alle ### di ### il risarcimento è quantificato in € 59.800,00 da dividere pro quota tra gli eredi della sig.ra ### Il risarcimento complessivo ammonta dunque ad € 706,600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da dividere come meglio specificato. 
Le spese sono liquidate così come in dispositivo.  P.Q.M.  il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ###### e ### nonché ### ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: pag. 15/16 1)- accerta e dichiara la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari della Asl di ### e il decesso della sig.ra ### e condanna la ### al risarcimento dei danni a favore degli attori liquidati in complessivi € 706,600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da dividere come specificato in parte motiva; 2)- condanna altresì la Asl di ### al pagamento delle spese di lite relative al procedimento de quo (Rg n. 1704/2020, Tribunale di ### complessivamente liquidate in € 14.600,00, oltre accessori e oneri di legge, per compensi professionali; condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite relative al procedimento per ATP (Rg n. 2924/2019 presso il Tribunale di ###, quantificate in complessivi € 3.850,00, oltre accessori e oneri di legge, per compensi professionali; infine pone a carico del convenuto le spese relative alla ctu espletata nel procedimento per ATP (Rg n. 2924/2019 presso il Tribunale di ###, liquidate come in atti.   ### il ### 

IL GIUDICE
pag. 16/16


causa n. 1704/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bonato Federico

M
2

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4585/2022 del 11-02-2022

... dedurre che il de cuius: a) era vigile a seguito della diagnosi di cui al referto medico era il dott. ### a provvedere alle dimissioni del ### b) viceversa, se il ### … era in uno stato di salute grave, il dott. ### … era tenuto all'obbligo di disporre il ricovero ai fini del monitoraggio … in osservazioni ai fini dell'evoluzione patologica che successivamente si è determinato “infarto miocardico”». Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe “dato debitamente conto degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del giudizio” in relazione sia alla “indiscussa incidenza letale del quadro traumatico” del ### sia “del riscontrato ruolo causale concorrente … a seguito dell'accertata identità/sovrapponibilità della vicenda fattuale dal ricovero all'evento … omettendo il protocollo operato nella vicenda, la diagnosi ### nel referto medico desunta ai fini della sintomatologia e la terapia applicata”, mancando, altresì, di prospettare “alcuna ulteriore … serie causale alternativa” della morte del paziente, invece essendo “positivamente comprovata (in termini clinici-scientifici) la relazione causale diretta diagnosticata refertata e l'evoluzione in atto della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ### - Presidente - RESPONSABILITA' SANITARIA ### - ### - ### - #### - Ud. 17/01/2022 PU ### - ### - ### - ### - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20735-2019 proposto da: ###### quest'ultimo anche in proprio e tutti quali eredi di ### elettivamente domiciliati in #### 59, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliato in ##### 141, presso lo studio dell'avvocato ### ZAMBROTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ### BONINFANTE; copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc ### elettivamente domiciliato in #### SACCHETTI 2, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ####S (che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1283239), in persona del procuratore speciale ### elettivamente domiciliati in #### 1/A, presso lo studio dell'avvocato ### ANNECCHINO, rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 575/2019 della CORTE DI APPELLO DI ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 17/01/2022 dal #### udito il P.M., in persona del ### CARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'### per delega; udito l'### udito l'### per delega; udito l'### per delega.  ### 1. - ### anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull'allora minore ### nonché ### e ### convennero, dinanzi al Tribunale di ###, ### in qualità di medico di base, e ### in qualità di medico in servizio presso il pronto soccorso dell'### di ### nonché l'### 1 (di seguito anche “### 1”), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso del congiunto ### adducendo che quest'ultimo si era recato, il 7 novembre 1999, per un malore avvertito nella zona toracico-addominale, presso il pronto soccorso dell'anzidetto ### e, quindi, una volta dimessosi, era poi deceduto il giorno successivo, 8 novembre 1999, a causa di arresto cardio-circolatorio inadeguatamente diagnosticato e trattato come sindrome addominale; di tale decesso era ritenuto, altresì, corresponsabile il ### in qualità di medico di base, per non essersi recato, la mattina dell'8 novembre, a visita del paziente nonostante richiesto.  1.1. - Instaurato il contraddittorio e costituitisi i convenuti, nonché la società “### dei ###s”, chiamata in causa dall'### 1, il Tribunale adito, con sentenza dell'aprile 2011, accolse la domanda risarcitoria degli attori nei soli confronti di ### e di ### - che condannò, in solido, al pagamento, in favore di ### di euro 60.000, nonché, in favore della ### e di ### e ### di euro 632.905,30 -, dichiarandola, invece, inammissibile nei confronti dell'### 1 e degli ### di ###s.  2. - Avverso tale sentenza interponevano gravame il ### in via principale, e, in via incidentale, il ### nonché gli originari attori; quest'ultimi per ottenere l'accoglimento della pretesa risarcitoria anche nei confronti dell'### 1 e degli ### di ###s.  2.1. - Con sentenza resa pubblica il 30 aprile 2019, la Corte d'Appello di ### accoglieva gli appelli, principale ed incidentale, di ### e di ### e, riformando l'impugnata sentenza, rigettava la domanda risarcitoria proposta da ##### e ### 2.2. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava che: a) le conclusioni del consulente tecnico non erano non condivisibili, “poggia### su argomentazioni di carattere meramente ipotetico e … ### un presupposto del tutto incerto, quello inerente alla causa della morte di ### Antonio”, per aver esso consulente “solamente ipotizzato che la morte … fosse riconducibile ad una patologia coronarica acuta, senza averne alcuna certezza, né ### fornito delucidazioni su potenziali esiti delle cure e degli interventi praticabili, in relazione alle caratteristiche che, in concreto, presentava la malattia ed alla sua gravità, né ### detto se e quale trattamento o rimedio avrebbe potuto salvare la vita al paziente”; b) in ordine alla posizione del ### medico curante, il c.t.u. “non ### detto in alcun modo se, come e perché la sua presenza presso il domicilio del paziente o il suo ricovero in ospedale, che avrebbero comunque richiesto un certo lasso di tempo, avrebbero potuto evitare il decesso”, considerato, inoltre, che il ### stesso “### stato contattato solamente poco più di due ore prima che fosse constatato il decesso del paziente”; c) per tali ragioni, “l'impossibilità per il consulente tecnico d'ufficio di stabilire una correlazione eziologica tra le condotte tenute dai sanitari in servizio presso il pronto soccorso (…) e dal medico curante di ### e la morte di quest'ultimo, attraverso la precisazione, non rinvenibile nell'elaborato peritale, degli strumenti o degli interventi che, qualora fossero stati posti in essere, avrebbero potuto scongiurare l'evento, e che lo ### costretto a muoversi su un piano meramente ipotetico, si spiega### in ragione della sostanziale incertezza, non dissipata dagli elementi complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, riguardo alla causa della morte del paziente, alla natura e alla tipologia della patologia, alla sua gravità ed all'evoluzione da essa avuta, soprattutto a decorrere dall'accesso in ospedale fino al decesso”; d) lo stesso c.t.u. aveva ammesso «che l'esame autoptico, eseguito in sede ###permetteva di stabilire alcuna “causa certa della morte”» e le “incertezze riguardo alle ragioni che hanno portato alla morte del paziente ### ancor più acuite dagli elementi acquisiti in sede penale”, là dove i consulenti tecnici nominati dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### avevano evidenziato, allorché il ### si era recato presso il P.S., che non sussisteva “alcun elemento strumentale tale da fare ritenere in atto una patologia cardiaca infartuale, … che non era possibile stato possibile accertare con certezza la causa del decesso del paziente, che le arterie coronariche pervie permettevano di escludere un'ostruzione trombotica come evento scatenante di un eventuale infarto e che lo stato del cuore non consentiva di dire con certezza che ### avesse sofferto, in tempi remoti o prossimi all'evento, di una patologia infartuale”; e) gli stessi consulenti tecnici avevano, quindi, ipotizzato che la causa della morte potesse essere “di indole cardiaca, sotto forma di aritmia maligna insorta a seguito ad una crisi ischemica coronarica protratta con angor”, che la sentenza di non luogo a procedere, per insussistenza del fatto, pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di ### aveva ritenuto, in base ad una “ricostruzione alternativa ipotetica”, quale “peggioramento delle condizioni di salute” del paziente verificatasi proprio “nel corso del tempo trascorso presso la sua abitazione”; f) gli elementi raccolti “non permett### - nemmeno in termini probabilistici, che comunque presuppongono l'emersione di conferme e l'insussistenza di riscontri alternativi, in modo … di poter effettuare un giudizio, in concreto, sulla maggiore o minore probabilità di una determinata ricostruzione … - di stabilire una correlazione eziologica tra le condotte tenute (dai sanitari convenuti) e la morte di ### Antonio”; g) l'assenza di responsabilità del ### e del ### emergeva non solo dalla “insussistenza di prova del nesso causale”, ma anche “da ulteriori circostanze”, comprovate dalle risultanze istruttorie: g.1) in ordine alla posizione del ### (al quale era addebitato l'omesso ricovero del paziente), “la circostanza che a firmare le dimissioni volontarie fosse stata la moglie di canterano ### non ### destinata ad assumere rilevanza decisiva, perché … la scelta di tornare a casa e rifiutare il ricovero prospettato dai sanitari (…) era stata presa da ### il quale, peraltro, se fosse stato ancora affetto dalla sintomatologia dolorosa (…) sicuramente non avrebbe deciso - o condiviso la scelta prospettatagli dalla moglie - di tornare a casa”; g.2) in ordine alla posizione del ### (al quale era addebitato di non aver visitato tempestivamente il paziente e di non aver suggerito almeno il suo ricovero in ospedale), “non ### noto cosa - ed in quale modo - sia stato detto al medico curante, per cui, in mancanza di qualsivoglia elemento in grado di chiarire il tenore del colloquio telefonico, le circostanze riferite al sanitario e quanto quest'ultimo avrebbe chiesto o consigliato, non ### possibile in alcun modo se sia stata o meno censurabile la sua condotta”.  4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono ##### e ### affidando le sorti dell'impugnazione ad un unico, articolato, motivo, illustrato da memoria. 
Resistono, con distinti controricorsi, #### l'### 1 e gli ### dei ###s. 
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con un unico, articolato, mezzo è dedotta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. [il n 5 come «vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”», in forza della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006: cfr. p. 10 del ricorso], la violazione degli artt. 116, comma primo, 132 c.p.c. e 2707 c.c., nonché la “insufficiente e errata motivazione correlata alla valutazione”, per caratterizzarsi “la censura, (espressa dalla Corte d'Appello), alla relazione tecnica di ufficio espletata, del tutto artificiosa, fustellata di concetti sul rapporto eziologico nonché sul linguaggio lessicale, venendo meno il corollario tecnico-scientifico sulla patologia accertata sulla scorta della documentazione acquisita al fascicolo di primo grado”. 
A tale riguardo, parte ricorrente adduce che l'apprezzamento di prova “libera” - che sarebbe da ricondurre al paradigma normativo dell'“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” correlata ad “un fatto controverso per il giudizio” di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - siccome rimesso, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. al “prudente apprezzamento” del giudice, presuppone “un uso ragionato della logica e del buon senso, in base a criteri razionali e massime d'esperienza, che consentono al giudice di attingere alla diretta esperienza della vita, nel compito delicato di valutare il significato, la genuinità e l'efficacia delle singole prove acquisite”. 
Unitamente a tale deduzione critica, parte ricorrente sostiene che “la motivazione dettata dalla Corte d'Appello di ### deve ritenersi, non solo illogica, bensì non articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico”. 
Invero, il giudice di secondo grado, nel sostenere «l'aspetto di carattere formale del soggetto che aveva materialmente apposto la vergatura delle dimissioni e la scelta di tornare a casa rifiutando “il ricovero prospettato dai sanitari”», ha “illogicamente motivato la ricostruzione dei fatti sulla volontà espressa dal dante causa, trasfusa nella sottoscrizione del referto medico dalla sig.ra ### Maria”. 
Difatti, «si può dedurre che il de cuius: a) era vigile a seguito della diagnosi di cui al referto medico era il dott. ### a provvedere alle dimissioni del ### b) viceversa, se il ### … era in uno stato di salute grave, il dott. ### … era tenuto all'obbligo di disporre il ricovero ai fini del monitoraggio … in osservazioni ai fini dell'evoluzione patologica che successivamente si è determinato “infarto miocardico”». 
Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe “dato debitamente conto degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del giudizio” in relazione sia alla “indiscussa incidenza letale del quadro traumatico” del ### sia “del riscontrato ruolo causale concorrente … a seguito dell'accertata identità/sovrapponibilità della vicenda fattuale dal ricovero all'evento … omettendo il protocollo operato nella vicenda, la diagnosi ### nel referto medico desunta ai fini della sintomatologia e la terapia applicata”, mancando, altresì, di prospettare “alcuna ulteriore … serie causale alternativa” della morte del paziente, invece essendo “positivamente comprovata (in termini clinici-scientifici) la relazione causale diretta diagnosticata refertata e l'evoluzione in atto della patologia”.  2. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.  2.1. - Occorre premettere che il ricorrente, nel denunciare il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., ha ritenuto che fosse applicabile al presente giudizio di legittimità la formulazione della relativa disposizione di legge processuale dettata dall'art. 2 del d.lgs.  n. 40 del 2006, ossia: «5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 
E proprio in forza dello specifico tenore di siffatta norma ha calibrato tutte le censure, che, non solo formalmente, ma anche nella sostanza, si sviluppano unicamente secondo il paradigma del vizio motivazionale, non essendo ravvisabile alcuna effettiva denuncia di errores in iudicando, salvo quella di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., come si preciserà in seguito. 
Tuttavia, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nella specie non trova applicazione l'anzidetta formulazione del n. 5 dell'art.  360 c.p.c., giacché la sentenza di appello è stata pubblicata (il 30 aprile 2019) ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 (ossia l'11 settembre 2012), che segna il momento in cui deve trovare applicazione la diversa, vigente, formulazione della citata disposizione, ossia: «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».  2.2. - Ciò posto, giova rammentare - in base all'ormai consolidato orientamento di questa Corte (###, S.U., n. 8053/2014 e, tra le tante, Cass. n. 23940/2017, da cui sono tratte le argomentazioni che seguono) - che, alla luce del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una regula juris che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa(in fatto)- conseguenza(in diritto)” che deve giustificare il decisum. 
Rimane, quindi, estranea al vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione (peraltro, attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: Cass., S.U., n. 25984/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della res litigiosa, ovvero di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che - se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente, tuttavia - erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale. 
Nei termini in cui è declinata la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto soltanto alla verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma sesto, ### ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. 
Pertanto, il vizio di cui al citato n. 5 dell'art. 360 c.p.c. può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali - acquisiti al rilevante probatorio - ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi. 
Rimane, altresì, estranea al predetto vizio di legittimità ex art.  360, comma primo, n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza. 
Non è, infatti, sindacabile in sede di legittimità il potere del giudice di valutazione della prova sotto il profilo della violazione dell'art.  116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. ###/2021). 
In tal senso, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è, quindi, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile unicamente ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.  e, quindi, soltanto nei rigorosi limiti, innanzi ricordati, in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità (Cass., S.U., 20867/2020). 
E', del resto, principio consolidato che la denuncia di violazione degli artt. 115, comma primo, e 116 c.p.c. solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo e, dunque, nei limiti consentiti dal citato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., essendo, quindi, esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità. 
Ne discende, pertanto, che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare, evidentemente, una “trasformazione” del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” - non più sindacabile in sede ###un vizio di “errore di diritto” (attinente alla attività processuale), sì che il primo possa in tal modo ritornare ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti, diverse, spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente denunciabili - attraverso la denuncia della violazione degli artt. 115, comma primo, e 116 c.p.c.- asseriti errori di “convincimento” attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l'esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove e rimanendo in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori.  2.3. - Tanto premesso, l'unica doglianza che viene effettivamente prospettata come error in iudicando ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c. è quella di asserita violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che parte ricorrente intesta alla motivazione nel suo complesso, nonché per un profilo specifico, giacché, per un verso, la dedotta violazione dell'art. 2707 c.c. non è sorretta da alcuna argomentazione pertinente e, comunque, idonea a configurarsi come motivo di censura nel rispetto del principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.; mentre, per altro verso, le doglianze che si fondano sulla lamentata violazione dell'art. 116 c.p.c. sono sviluppate, in realtà, come vizi motivazionali, alla stregua della previgente formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., come detto inapplicabile nel caso in esame. 
La denuncia di violazione del citato art. 132 c.p.c. - dedotta sotto il profilo della motivazione “intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili” (p. 11 del ricorso) - è, in riferimento alla motivazione nel suo complesso, palesemente infondata, poiché, come già pianamente si evince dalla sintesi della sentenza impugnata al § 2.2. dei “Fatti di causa” (cui si rinvia), l'apparato argomentativo a sostegno della decisione è ben lungi, nel suo complesso, dal presentare aporie di sorta e si snoda in modo affatto intelligibile, in base ad un iter chiaro e coerente. 
Allorquando, poi, detta denuncia viene più specificamente a criticare la motivazione resa dal giudice del merito in ordine alla rilevanza, nella causazione dell'evento lesivo descritto, della vicenda delle dimissioni volontarie del de decuius, essa non solo è, del pari, palesemente infondata in ragione delle considerazioni che precedono, ma, invero, sottende, e mal cela, una mera istanza di rivalutazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice del merito, inammissibile in sede ###proponendo il ricorrente alcuna critica sussumibile nel paradigma del vigente n. 5 dell'art. 360 c.p.c. 
Peraltro, la doglianza, così come articolata, non solo è, di per sé, non del tutto intelligibile, ma non coglie neppure la ratio decidendi sottesa alla mancata attribuzione di rilievo causale, nella determinazione dell'evento lesivo, alle predette dimissioni, là dove la Corte territoriale ha chiarito che non era rilevante chi fosse il soggetto ad aver sottoscritto l'atto di dimissioni dal ricovero ospedaliero, poiché la scelta effettiva proveniva proprio dal paziente ricoverato - come comprovato dalle risultanze probatorie - e che si trattava di scelta (oltre che cogente per i medici anche) logicamente comprensibile, giacché se il ### “fosse stato ancora affetto dalla sintomatologia dolorosa (…) sicuramente non avrebbe deciso - o condiviso la scelta prospettatagli dalla moglie - di tornare a casa” [cfr. § 2.2., g.1) dei “### di causa” e p. 14 della sentenza impugnata].  2.4. - Per il resto, tutte le ulteriori censure, mosse sotto i profili del vizio motivazionale di cui al previgente n. 5 dell'art. 360 c.p.c., della violazione dell'art. 116 c.p.c., vengono a declinarsi effettivamente come denunce del vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, non più veicolabile in questa sede, senza palesare, neppure alla stregua del loro sostanziale sviluppo argomentativo, alcuna critica sussumibile nel paradigma normativo vigente, in armonia con l'insegnamento reso dalle ### di questa Corte, secondo cui occorre indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. la citata Cass., S.U., n. 8053/2014). 
Le critiche di parte ricorrente, infatti, si risolvono, tutte, in una inammissibile sollecitazione di questa Corte a rivalutare, e a compiere nuovamente, il giudizio di fatto reso dalla Corte territoriale (modulandosi, quindi, secondo una prospettazione - reiterata nella memoria ex art. 378 c.p.c. - che non sarebbe stata consentita, in questa sede, neppure alla luce del vizio motivazionale di cui al previgente n. 5 dell'art. 360 c.p.c.), peraltro ponendosi in contrasto anche con il principio judex peritus peritorum, secondo cui il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche esaminare direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, così da disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (fra le molte, Cass. n. 17757/2014; Cass. ###/2017; Cass. n. 200/2021). 
Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale, esaminate le conclusioni rese, nel relativo giudizio, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto, come ben poteva alla luce degli anzidetti principi, di discostarsene, motivando (cfr. sintesi al § 2.2. dei “### di causa”), in modo affatto intelligibile e coerente (sulla scorta del complessivo compendio probatorio, traendo argomenti, segnatamente, anche dalle perizie espletate in sede penale), sia sul fatto che il nesso eziologico fra l'exitus del ### e la condotta dei sanitari coinvolti non fosse affatto provato, essendo rimasta incerta la causa della morte, anche tenuto conto della regola probatoria propria della responsabilità civile, ossia del “più probabile che non” (ciò comportando, di per sé, il rigetto della domanda attorea: tra le tante, Cass. n. 18392/2017; Cass. 27606/2019); sia sul fatto che le condotte dei sanitari medesimi non integrassero effettivo inadempimento della prestazione dovuta.  3. - Il ricorso va, pertanto, rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.  ### rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 4.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 gennaio 2022.  ### estensore ### (### (### 

causa n. 20735/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Catania Francesco, Vincenti Enzo, Travaglino Giacomo

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