testo integrale
SENTENZA sul ricorso 18285-2023 proposto da: ### domiciliata “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettro nica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### E ### S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domicil iata “ex lege ” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente - nonché contro ####à del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron.
Rep.
Ud. 26/06/2025 ###À ### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata “ex lege ” presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - e contro ### - ### (###, DE #### - intimati - Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di Velletri, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ###. ### udita la ### rale, Dott.ssa ### che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli ### e #### 1. ### ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di Velletri, che - nel pronunciarsi sull'opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società ### di ### e ### S.c.p.a. (d'ora in poi, “### Popolare”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla ### del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confron ti del la ### S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente. 2. Riferisce, nel proprio ricorso, ### - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell'immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l'intera sua famiglia, costituita dal marito, ### socio della cooper ativa ### zia ### (successivamente deceduto, il 9 dice mbre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell'immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l'esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, ### resa inadempiente rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di ### - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di Velletri del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto.
Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché ### in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di ### essa ### - e, al suo pari, pure ### e ### na ### che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all'esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per qu anto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la doman da, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell'entità del debito gravante sui singoli posse ssori/prenotatari ai fini dell'assegnazione del lotto.
Attraverso ulteriori scansioni processuali si giun geva, così, all'adozione del decreto di trasferimento, in favore di ### del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo.
Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da ### (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l'assegnazione del ### 1, alla ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell'ambito dell'esecuzione in esame”. Rig ettata l'istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragion e dell'allegazione del preteso difetto di legittimazione di ### per le stesse ragi oni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l'esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell'accogliment o della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente.
A tale conclusione l'adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le ecc ezioni e difese dell'odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non e ssere sta ti opposti , in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall'opponente ### vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell'odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa ### quale erede del defunto marito ### Difatti, ### produceva sentenza resa dal Tribunale delle ### di ### il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l'11 marzo 2015 - con la quale ### era stato escluso dalla suddetta società cooperativ a. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell'opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente ### popolare, di restituzione, a ### di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato. 3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come detto - di sette moti vi, gli ultimi due dei qu ali, peraltro, proposti in via condizionata. 3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc. e dell'art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione) e violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., anche in relazi one ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”.
Il motivo si articola in tre censure.
La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della q ualità di so cio in capo a G aetano ### coniuge del la Martucci”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle ### di ### Osserva, al riguardo, la ricorr ente che tale “ modus decidendi” contrasterebbe con l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di leg ittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell'opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”.
In parti colare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo inves tito, a tempo debito, gl i atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l'oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del gi udizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a ### e per esso all'erede ### La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di Velletri avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa ### in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizi o del potere d i rilevo d'ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell'opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secon do cui “le contestazioni riguardanti gli at ti di un a fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da ### che l'assegnazione del ### 1 ad essa ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell' ambito dell' esecuzione in esame”, l'in teresse a proporre l'opposizione avreb be dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall'opponente, al più tardi entro i venti giorni dall'ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è deci sa l'ass egnazione del ### 1 all'odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo d egli acconti già ver sati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85.
Del pari, avrebb e errato il giudice della fase di merito dell'opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il sec ondo motivo di ricorso, stante la natu ra meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa ### La terza censura denuncia violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., stante la espressa rinun zia della ### procedente alla vendita forzata competitiva del ### 1, già in occasione dell'udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l' interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell'odierna ricorrente. 3.2. Il sec ondo motivo, che è “riferito alla intervenut a- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a ### denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art. 2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle deliber e societarie; contempor anea violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e delle re gole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell'art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”.
Anche il presente motivo si arti cola in più censure, per l'esattezza, quattro.
In parti colare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle ### di ### di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa ### e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l'art. 2533 cod. civ., che sancisce l'immediata esecutività delle delibere societarie. Avr ebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazi one di essa ### Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze di chiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l'art. 2929 cod. civ. di protezione dell'acquisto dell'assegnatario”. 9 In parti colare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. - il Tribunale di Velletri avrebbe violato l'art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un'interpretazione dei motivi dell'appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legitti mità della delibera che ha disposto l' esclusione del ### dalla compagine sociale”. ### parte, ulteriore violazione dell'art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall'essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa ### giudicato che l'avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito ### (oltreché titolare di diritto di abitazione)”.
Inoltre, co me detto, viene denunci ata anche la violazione dell'art. 2929 co d. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle ### addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell'assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all'assegnazionevendita”, e segnatamente al decreto di trasfer imento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell'acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta.
La quarta censura denuncia il carattere asser tivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle ### comportasse la so pravvenuta perdita della legittimazione di essa #### l'odierna ricorrente, infatti, il ### ale di ### “non spiega per quale ragione o istituto ### il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità del la relativa delibera) d alla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all'asse gnazione comporti il venir meno dell'efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto del la esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia del la sig.ra ### durante tutte le attività della procedura esecutiva ”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prud ente apprezzamento del la prova (violazi one dell'art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”. 3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del ### di ### sulla carenza della qualità di socio del #### rispetto alla posizione della ###ra ### in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2421 cod. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. e vizio di motivazione.
Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla ### secondo cui il provvedimento di esclusione non incid e sull e sue pretese, riguardando lo stesso il marito ### e non lei, reale socia della Cooperativa”.
Invero, ove si dovesse ritenere che il ### abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa ### la sentenza impugnata avrebbe violato “l'art. 2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra ### al libro soci della ### è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della ### la sig.ra ### dove va essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso Mangano”.
Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l'incidenza della delibera di esclusione del marito dalla ### sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia.
Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circosta nza che essa ### propose l'opposizione di terzo sul presupposto di essere l'erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall'allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra ### quale socio erede del marito defunto ### l'azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”.
Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. 9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig . Mangan o (e co sì della sig.ra ### quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod. civ., anche in relazione all'art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la ### procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della ### e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltr o, tale errore di diritto “risu lta suggellato dal fatto che la ### procedente aveva rinunziato”, sin dall'u dienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forza ta competitiva del ### 1, poi e così assegnato alla sig.ra Martucci”.
Il tu tto, infine, “fermo restando che la citata s entenza del ### di ### in quanto li mitata all'impu gnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in ess a indicato”. Considerato, poi, “che l'assegnazione-vendita del bene alla sig.ra ### at terrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito del l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. (promossa dal terzo cr editore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e qu ello di scamb io, ciò essendo comunque competenza esclusiva della ### del ### di ### tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003”. 3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all'art. 111, comma 6, ### ed all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motiva zione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e co nsistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig .ra ### rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”.
Orbene, nell'intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a que lle allegazioni e di fese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia.
Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all 'evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento. 3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell'opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione, di ordinar e la restituzione all'assegnatario delle somme ver sate per il trasferimento” , denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.”.
Si censura la statuizione con cui il ### si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa ### opponente, di restituzione, ad essa ### delle somme dalla medesima versate per l'acquisto del lotto assegnato.
Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l' opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata del la propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la re stituzione non solo di quanto 14 pagato direttam ente alla ### per gli acconti ( € 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecu tiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”.
Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rig ore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto all a restituzione del prezzo dell'assegnazionetrasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”. 3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l'impugnata decisione dell'opposizione agl i atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della ### denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione. ### parte, sottoli nea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell'alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all'art. 92, comma 2, co d. proc. civ., segnatamente ne l senso di so pravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di ### 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe un a soccombenza “per così di re, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a que lle tipizzate nel la disposizione dell'art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricament e, per la ### formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in qua nto l'accoglimento dell'opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”. 4. Hanno re sistito all'avversaria impugnazione, co n distinti controricorsi, le società ### ed ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati #### e l'### 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 7. ### in persona di una sua ### ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 8. La ricorrente e la controricorrente ### hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile. 9.1. Come rilevato anche dal ### nerale press o questa ### risul ta caren te - nella specie - un'adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all'individuazione dei motivi dell'iniziativa assunta ex art. 617 cod. proc. civ. da ### così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. ### questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di ### giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell'ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento.
Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del ### - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della ### e del suo dante causa dalla compagine dei soci della ###, vale a dire l'antefatto dell'opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all'adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal ### Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. A riguardo, infatti, va osservato che l'indicazione dei motivi dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto proc essuale”, del qu ale è necessario dare conto, costituendo l'esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricor so per cassazione , in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01).
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli at ti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda.
Sotto qu est'ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualor a il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza forni re puntuali indi cazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la ### di cas sazione, al fine di renderne possibile l 'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv. 656488-01).
Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), pur nell'interpretazione “non formalistica” che dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s'impone, in base al testé citato arresto delle ### alla luce della sentenza della ### e altri c. ### del 28 ottobre 2021.
E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fas e di merito dell'opposizi one esecutiva possa no, in tesi, essere indotte dallo svil uppo della fase sommaria, re stando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quell o oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest'ultima (unico idoneo a definire l' ambito dell'opposizione nel suo complesso considerata). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti. 11. A carico della ricorrente, stante la de claratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbl igo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto seco ndo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020 , n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'ar t. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. ### dichiara inammissibile il ricorso, condannando ### a rifondere, alle società ### di ### e ### icata S.c.p.a. e Coop erativa ### S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la ### dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### vile della ### di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025. ### estensore ####