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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20576/2025 del 22-07-2025

... oltre che priva di specificità. 3. In conclusi one, dichiarata l'infondatezza del prim o motivo e l'inammissibilità del secondo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, li quidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. Considerato il tenore del la pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione del l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. ### i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfet tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la 15 di 15 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da #### E e #### rappre sentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti contro ### rappresentato e di feso dall' avv. ### presso i l cui studio in ### via ### n. 19, è elettivamente domiciliato; -controricorrente ######### O, ######## e ### -intimati
Oggetto: Distanze 2 di 15 per la cassazione della sentenza n. 818/2019 resa dalla Corte di appello di ### il ###, pubb licata il ### e non notificata; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; Fatti di causa 1. Con ricorso del 10 dicembre 1986 al ### di #### e ### denunciarono che, a seguito di una nuova opera intrapresa da ### e da ### consistente nello sbancamento di un terreno li mitrofo al fabbricato di loro proprietà, er ano stati causati danni all a struttu ra di questo immobile, e chiesero che dette lavorazioni venissero sospese e che venissero poste in essere opere che garantissero la stabilità. 
Venne disposta c.t.u., all'e sito della quale il ### ordinò la sospensione dei lavori limitatamente al muro di contenimento, al terrapieno retrostante e alle opere ad esso connesse, e ordinò alle parti, ciascuno per il proprio impegno, di provvedere alle attività di consolidamento. 
Con sentenza del 19 ottobre 1988, lo stesso ### dichiarò la propria incompetenza per valore a decidere il merito della causa, rimettendo le parti avanti al Tribunale di #### e ### riassunser o il giudizio nei confronti di ### e ### e, assum endo che i danni lamentati erano conseguenti allo sbancamento effettuato dai convenuti per la realizzazione di un fabbricato sul loro terreno, e che nella realizzazione di questo erano state violate le disposizioni relative alle distanze legali imposte dal piano di fabbricazione del 3 di 15 Comune di Mi silmeri, chi esero l'abbattimento delle fabbriche fino alla distanza prevista dallo strumento urbanisti co, nonch é il risarcimento dei danni subiti. 
I co nvenuti, costituitisi in giudizio, cont estarono l'assunto degli attori, as sumendo che gli asseriti d anni er ano conseguenza della carenza struttura le del fabbricato di questi ultimi e del maggior peso di cui essi lo avevano gravato, per aver costruito abusivamente un quarto pi ano non previsto nel progetto, e chiesero il rigetto del le domande. 
Nel corso del giudizio, gli attori chi esero e ottenner o di essere autorizzati a chiamare in gi udizio ### e ### na, ### e #### e #### cenzo e #### e ### o ### a, acquirenti degli app artamenti realizzati dai convenuti, i quali si costi tuirono, eccependo la loro mancanza di legittimazione passiva in re lazione al chiesto risarcimento del danno e concludendo per il rigetto delle domande attrici. 
Con sentenza n. 4714/2002 del 21 ottobre 2002, il Tribunale ordinò ai co nvenuti ### e ### di realizzare a propria cura e spese le opere indicate dal c.t.u. Ing. Benzi alle pagg. 21-22 della relazione, entro sei mesi dal la notifica della sentenza, e, in mancanza, diede facoltà agli attori di provvedervi a propria cura e a spese dei convenuti; condannò questi ultimi al risarcimento del danno e rigettò tutte le rimanenti domande formulate nei confronti dei convenuti e dei chiamati in giudizio, ivi compresa quella di demolizione delle parti di manufatto asser itamente realizzate in violazione delle distanze legali dal confine e tra gli edifici. 
Il giudizio di gravame, instaurato da ### e ### si concluse, nel la resistenza dei convenuti, che propos ero anche ap pello incidentale, con la sentenza n. 545/2009, con la 4 di 15 quale la Corte d'Appello di ### confermò la sentenza di primo grado, ril evando, quanto alla domanda di demolizione, che il ### di ### del Comune di ### prevedeva una distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate di mt. 10 e una distanza dal confine di mt. 5, che la demolizione non poteva essere disposta, non essendo il fabbricato dei convenuti frontistante, ma posto in posizione obliqua rispetto a quello degli attori, con distanza dal confine variabile da mt. 5 a mt. 3, che il D.M. n. 1444 del 1968 non era immediata mente operativo nei rapporti tra privati e che la cond anna er a inopponibile ai terzi acquirenti, stante la mancata trascrizione della domanda giudiziale prima del loro atto di acquisto. 
Il gi udizio di legittimità, in staurato da ### etro e ### si concluse con la sentenza n. 10499 del 21/5/2015, con la quale questa Corte cassò la sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi e rinviò alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, enunciando i seguenti principi di diritto: 1) le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le co struzioni, e di esse dal confi ne, sono volte non so lo ad evitare la fo rmazione di interc apedini nocive tra edi fici frontistanti, ma anche a tutelare l' assetto urban istico di un a data zona e la densi tà edifi catoria in relazione all'am biente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino; 2) il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto emanato su delega dell'art.  41-quinquies inserito nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, ha eff icacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati, cui i ### sono tenu ti a conformar si nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle 5 di 15 quali si sostitui scono per in serzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati; 3) la sentenza pronunziata sul la domanda di actio n egatoria servitutis, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad oper a del proprietario del fondo vicino e a ottener e l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a ti tolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qu alità di parte del processo, senza che la mancata trascr izione della do manda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al med esimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale.  ### etro e ### riassunser o il giudizi o nei confronti di #### e ### quali eredi di ### deceduto nelle more, e di tutti i terzi chiamati quali aventi causa a titolo particolare dei convenuti. 
Con la sentenza n. 818/2019, pu bblicata il ### 9, la Corte d'Appello di ### cond annò ### o e ### quali eredi di ##### etro, #### chio ###### Fav aró ##### io e ### in solido tra loro, al ripristino dello stato dei lu oghi n el rispetto delle distanze legali e, per l'effetto, a demolire le porzioni del fabbricato oggetto di causa esistenti a una distanza inferiore di mt. 5 dal confine col fondo di ### e ### e di mt. 10 dalla parete del fabbricato di proprietà di questi ultimi; dichiarò che #### To marchio Gi useppe, ###### 6 di 15 ### e ### o Giu seppa avevano diritto ad essere garantiti da ### e ### quali eredi di ### e da ### in solido tra loro, degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente pronuncia e confermò per il resto l'impugnata sentenza.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### o, ### onte ### e ### propongono ricors o per cassazione affidato a due motivi. ### resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre ### etro, #### To marchio #### ura #### ncenzo, ##### Far inella ### e ### son o rimasti intimati. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Motivi della decisione 1. Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal co ntroricorrent e, per non essere stato lo stesso notificato agl i eredi di ### decedut o il ###, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, ma della cui morte - e dell'identità del relativo erede - i ricorrenti erano stati resi edotti in forma ufficiale attraverso la notificazione di atti giudiziari relativi a questo giudizio, ossia in seguito al ricorso per ese cuzione degli obblighi di far e derivanti dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tr ibunale di Pal ermo n. 4/9 de l 21/10/2002, proposto da ### e ### quale erede di ### e notificato agli odierni ricorrenti, i quali si erano costituiti nel processo esecutivo con comparsa del 27/9/2017 anche nei confronti della medesima ### nella sua qualità di erede, co n conseguente in esistenza della notifica e ffettuata al procuratore costituito di ### non essendo applicabile il principio della c.d. ultrattività del mandato. 7 di 15 Tale eccezione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso c orrettamente notificato ad uno dei litisconsorti, ossia ### che si è difes o con controricorso, e dovendosi semmai disporre l'in tegrazione del contra ddittorio nei confronti degli eredi di ### Purtuttavia, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizi one dello stesso, tra i qu ali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché no n giustificate dal la struttura dialettica del processo e, in parti colare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzi e di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti , disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la conces sione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giud izio di cassazio ne senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 6-3, 17/6/201 9, n. 16141; Cass., Sez. 2, 21/5/2018, n. 12515). 
Quanto all a seconda ecce zione di inammissibilit à del ricorso, sollevata dal controricorrente, in ra gione della man cata applicazione dei criteri della sinteticità e specificità nella redazione dello stesso, si osserva che il ma ncato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto pro cessuale, espone 8 di 15 il ricorrente al risc hio di una declarator ia di inammi ssibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso, non essendo tale violazione normativame nte sanzionata, ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse all a sentenza gravata, rid ondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod.  proc. civ., ass istite - queste sì - da un a sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009). 
Il ricorso per cassazione deve, infatti, ess ere mo dulato, in conformità alle indicazioni della sentenza ### del 28 ottobre 2021 (causa Su cci ed altri c/###, secondo cri teri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'atti vità del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certe zza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso del la parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117). 
Quest'ultimo principio trova, tuttavia, concreta appli cazione nell'esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse atting ere automaticamente l' intero ricorso, ancorché lungo e articolato, specie quando, come in questo caso, il ricorso dà conto dell'andamento dei diversi gradi del giudizio e delle questioni negli stessi affrontate. 
Stesso discorso vale anche con riguardo all a terza eccezione d i inammissibilità, fondata sulla natura meritale delle questioni proposte, dovendo la stessa essere verifi cata co n riguardo a ciascuna censura. 9 di 15 2.1 Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli ar tt. 872, 873 cod. civ., del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, e dei ### comunali in vigore, in relazione all'art. 360, primo com ma, n. 3, cod. proc . civ., per violazione, falsa ed errata interpretazion e delle indicate norme legislative; l'erronea interpre tazione delle conseguenze derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte di Cassazione 10499/2015 alla luce delle violazioni urbanistiche effettuate dagli appellanti in riassunzione e con riferi mento alla normativa di cui all'art. 31, comm a 3, d. P.R. 6 giugno 2001, n. 3 80, nonché dell'attuale inesistenza della titolarità del titolo giustificativo da parte di ### e ### I ricorrenti hanno in particolare rilevato che i du e edifici limitrofi formavano una “chiostrina” non accessibile da terzi e che in tale fattispecie non era rilevabile alcuna violazione di distanza a car ico dei convenuti in riassunzione, né dei loro aventi causa. 
Peraltro, er a venuta meno la titolarità dell'a zione in capo agli originari attori e la stessa possibilità di dare esecuzione al giudicato per quanto riguarda la riduzione in pristino e le relative demolizioni, in quanto la loro unità immobiliare, eseguita in difformità dal titolo edilizio, era stata investit a dall'ordin anza di demolizione n. 4 del 21/8/2018 emessa dal Comune di Mi silmeri (non sos pesa, né riformata dall'adito T.A.R. Sicilia), la quale, rimasta in esegui ta come da accer tamento del 2/4/2019, prot. 11716, era stata seguita dall'ordinanza n. 3 del 2/4/2019, con la quale il medesimo Comune aveva in giunto ai predetti il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00, sicché il bene, a norma dell'art.  31 d.P.R. n. 380 del 2001, era divenuto ope legis di proprietà del Comune allo sca dere del t ermine fissato per la sua demolizione. 
Infine, ad avviso dei ricorrenti, l'accertamento della Corte d'Appello 10 di 15 era risultato lacunoso, erroneo e contraddittorio su punti fondamentali della controversia.  2.2 Il primo motivo è infondato. 
Quanto alla questione della chiostrina, il motivo non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla violazi one della distanza tra pareti finestrate, la quale è stata accertata con efficacia di giudicato interno, senza che però sia stata formulata alcuna specifica censura sulla violazione del giudicato. 
Va, peraltro, ricordato che, in tema di distanze tra costruzioni, l'art.  9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 (cd.  legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 del la legge n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti ind erogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostitui scono per inserzione automatica (Cass., Sez. 2, 15/1/2021, n. 624), così come si estendono anche ai comuni dotati di regolamento edilizio, se esso è privo di norme disciplinanti i distacchi tra costruzi oni, fermo restando, per i regolamenti approvati dopo l'entrata in vigore della legge n. 765, l'obbligo di rispettare la norma sul distacc o minimo di dieci metri tra pareti finestrate, stabilito dal d.m. n.1444 del 1968, potend o detti regolam enti solo preveder e un distacco maggiore (Cass., Sez. 2, 07/06/2006, n. 13 338; Cass., Sez. 2, 10/09/2013, n. 2 0713). Ne consegue che sarebbe illegittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di fin estre, con esoner o di quelli ciechi (C ass., Sez. 2, 02/03/2018, n. 5017).  2.3 Con riguardo alla seconda questione proposta, va, innanzitutto, rilevato che i ricorrenti han no depositato, unitamente al ricorso, 11 di 15 l'ordinanza di demolizione n. 4 del 21/8/201 8 del Comune di ### l'ordinanza di rigetto della chiesta sospensiva sul ricorso 2012/2018 depositata dal T.A.R. Sicilia-Sez. ### pubblicata il ###; l'ord inanza di rigetto del Consiglio di ### zia ### della ### della chiesta riforma della superiore ordinanza cautelare del T.A.R. n. ###/2018, pubblicata il ###; la memoria di costituzione del Comune di ### nel giudizio 2012/2018 davanti al T.A.R., Sez. 2, di ### i motivi aggiunti al ricorso T.A.R. Rg. 2012/2018, depositati nell'interesse di ### tonino e consorti in d ata 30/5/2019, attestanti la mancata ottemperanza all'or dine di demolizione n. 4 del 21/8/2018, in virtù di accertamento de 2/4/2019, prot. 11716, documenti che non risultano prodotti nel giudizio di rinvio. 
In relazione a ciò, assume, dunque, rilievo l'ammissibilità (o meno) delle nuove produzioni documentali attinenti alla permanenza della proprietà, in capo ai controricorrenti, dell'immobile interessato dalla violazione delle distanze a opera della costruz ione realizzata nel fondo confinante dai ricorrenti. 
Al riguardo, si osserva che, come già affermato da questa Corte, nel giudi zio di legittimità, secondo quanto di sposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516), ove concernano la fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc.  (Cass., Sez. L, 12/07/2018, n. 18464), mentre è ammesso quando i documenti riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernan o nullità inficianti direttam ente la decisione impugnata (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2899 9; Cass., 12 di 15 Sez. 1, 31/03/2011; 7516), ov vero attengano, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibi lità del ricorso, alla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli di retti a evidenziare la cessazione del la materia del contendere per fatti so pravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso, pu rché riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti (Cass., Sez. 2, 29/2/2016, n. 3934; conf.  25/5/1987, n. 4693; Cass., Sez. 1, 10/03/1980, n. 1579), nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod.  proc. civ., rim anendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difen siva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Cass ., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516). 
Nella specie, il sopravven uto difetto di interesse, alla cui valutazione tende la censura, non è riconosciuto e ammesso dai contendenti, come richiesto dai principi sopra ricordati, avendo essi contestato l'inammissibilità della questione dedotta, peraltro ancora soggetta, a loro dire, al vaglio del giudice amministrativo. 
Ne co nsegue l'inammissibili tà del motivo, potendo la questione essere sollevata in sede ###il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione, falsa ed errata interpretazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, n onché dei ### comunali richi amati, con conseguente mancato accertamento istruttorio, per avere i giudici di merito ritenu to di non dover procedere ad alcun accertamento ulteriore, richiamando la preclusione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e ritenendo irrilevante la dedotta inaccessibilità dell'in tercapedi ne esistente tra i fabbricati da parte di terzi e l'inferiorità del le distanze calcolate rispetto a quelle mini me previste dal 13 di 15 Regolamento edilizio del Comune di ### e dal D.M. n. 1444 del 1968, senza considerare che le risultanze dell'accertamento del c.t.u. ### dove vano essere integrate o considerate nella loro interezza, oltreché rivalutate, dopo trent'anni, alla luce di eventuali modifiche agli strumenti urbanistici. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, i giudici non avevano considerato che i due edifici formavano una chiostrina non accessibile da terzi, secondo le dimensioni descritte nel ### di ### del Comune, che non imponeva il rispetto di distanze e che avrebbe imposto un supplement o di perizia.  2.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 
Il giudizio di rinvio costituisce, infatti, un processo chiuso tendente ad un a nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, nel quale oggetto e limiti sono delimitati dalla sentenza di ann ullamento (ad es. da ultimo Cass. Sez. 5, 09/06/2020, n. 10953). 
In particolare, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o fal sa appli cazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a pu nti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod.  proc. civ., al principio di diritt o enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificar e l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statui zione da rendere in sostituzi one di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iu dicandi, oltre ad estrin secarsi nell'applicazione del principio di diritto, p uò comportare la 14 di 15 valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto del le preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Sez. L., 6/4/2004, n. 6707; Cass. Sez. 1, 7/8/2014, n. 17790; conf. Cass. n. 13719 del 2006; Cass. Sez. L., 24/10/2019, n. 27337; Cass. Sez. 2, 14/1/2010, 448). 
Nella specie, rileva la prima situazione, avendo ques ta Corte espresso alcuni principi di diritto, ai quali i giudici del rinvio erano tenuti a uniformarsi alla stregua della situazione di fatto già rimasta accertata. 
La censura investe, peraltro, un tema non devoluto al giudice di rinvio ed è di tipo esplorativo, oltre che priva di specificità.  3. In conclusi one, dichiarata l'infondatezza del prim o motivo e l'inammissibilità del secondo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, li quidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. 
Considerato il tenore del la pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione del l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. ### i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfet tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la 15 di 15 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33203/2024 del 18-12-2024

... tempore, #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (pec dichiarata: ###), in virtù di procura allegata al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente nei confronti di ### s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (pec dichiarata: Oggetto: Regolamento di competenza - Designazione del foro convenzionale come esclusivo - ### espressa in tal senso - ### Eccezione di incompetenza per territorio derogabile - ### di tutti i fori alternativi possibili - ### - Conseguenza - ### indicazione de l luogo dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - ### dell'eccezione - Sussistenza. C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. ### Spaziani ###), in virtù di procura allegata all'atto denominato “controricorso”; -resistente avverso la sentenza n.97/2024 del Tribunale di ###, resa pubblica il 5 febbraio 2024; udìta la relazione della causa, svolta nella ### di co nsiglio del 15 novembre 2024 dal ### lette le conclusioni scritte del ### o Ministero, in persona del #### che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di ### (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. ###/2024 R.G., proposto da ### s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (pec dichiarata: ###), in virtù di procura allegata al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente nei confronti di ### s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (pec dichiarata: Oggetto: Regolamento di competenza - Designazione del foro convenzionale come esclusivo - ### espressa in tal senso - ### Eccezione di incompetenza per territorio derogabile - ### di tutti i fori alternativi possibili - ### - Conseguenza - ### indicazione de l luogo dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - ### dell'eccezione - Sussistenza. 
C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. ### Spaziani ###), in virtù di procura allegata all'atto denominato “controricorso”; -resistente avverso la sentenza n.97/2024 del Tribunale di ###, resa pubblica il 5 febbraio 2024; udìta la relazione della causa, svolta nella ### di co nsiglio del 15 novembre 2024 dal ### lette le conclusioni scritte del ### o Ministero, in persona del #### che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di ### con or dine di prosecuzi one del giudizio dinanzi a detto ufficio giudiziario. 
Rilevato che: 1. ### s.r.l. (società operante nel settore turistico con sede in ### del ### stipulò con la ### s.r.l. (altra società operante nel medesimo settore, con sede ###“accordo di collaborazione” per la vendita di un pacchetto turistico di gruppo (avente ad oggetto un soggiorno in un villaggio vacanze in ### nel periodo dal 21 al 28 giugno 2020) alla società ### s.r.l., che versò una caparra di 24.800 Euro; poiché il viaggio fu annullato a seguito dell'emergenza epidemiologica #### s.r.l. rese la capar ra all'acquire nte e, all'esito di va ne trattative stragiudiziali, convenne in giudizio restitutorio la ### s.r.l.  dinanzi al Tribunale di ###; 2. la società convenuta, costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Brindisi; al riguardo, dedusse, anzitutto, che le parti avevano apposto al contratto di collaborazione una clausola derogatoria della competenza per territorio, con cui avevano convenuto che «Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente cont ratto, sarà competente il ### di ### contestò, poi, la sussistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto, del foro di cui all'art. 19, primo comma, prima parte, cod. proc. civ., evidenziando, con allegazione di apposita visura camerale, che essa società aveva sede ad ### luogo ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Brindisi; dedusse, infine, che sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi anche ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., quale luogo in cui era sorta ed avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione; 3. fissata udienza per la discussione ex art. 281-sexies cod. proc. civ., il Tribun ale di ### co n sentenza 5 febbraio 2024, n. 97, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Brindisi; 4. avverso la sentenza del giudice piceno ha propos to ricorso per regolamento necessario di competenza la società ### s.r.l., sulla base di un unico, articolato motivo; la società ### s.r.l. ha depositato un atto difensivo denominato “controricorso”, con cui ha invocato il rigetto dell'istanza di regolamento; il Proc uratore ### ha concluso , chiedendo l'accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di ### e con emissione dell'ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficio giudiziario; entrambe le parti hanno depositato memoria. 
Considerato che: 1. preliminarmente, l'atto difensivo depositato dalla società ### s.r.l., sebben e indebitamente propos to come “controricors o”, va considerato ammissibile e quali ficato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, n el prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termine previsto, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso ( Cass. 21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.###); questo principio, tenendo conto del carattere ordinatorio del termine di cui all'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., vale a fortiori nel nuovo regime di proposizione del controricorso, per il quale si prevede il deposito nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e non più la notifica nei venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall'art.3, comma 27, lett. f), n.1), del d.lgs.  n. 149/2022); al riguardo, deve tra l'altro considerarsi che con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.149/2022), pubblicato in GU 11 novembre 2024, anche il termine di cui all'art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., è stato elevato da venti a quaranta giorni; 2. passando al merito del ricorso per regolamento di competenza, con l'unico, articolato motivo la società ### s.r.l. denuncia «### degli artt. 38 e 20 c.p.c. in relazione all'eccezione di incompetenza formulata dalla ### ur S.r.l. ### ed infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio inderogabile formul ata nel giudizio di primo grado»; la so cietà ricorrente, in primo luogo, osserva che «la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, in virtù del suo tenore letterale, individuava il ### di ### quale foro facoltativo e non esclusivo»; (pag.11 del ricorso); in secondo luogo, sostiene che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte sia incompleta - e pertanto inammissibile - per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### svolta senza la co ntestazione di tutti i fori concorrenti, co n particolare riferimento a qu ello dello stabilimento , di cui all 'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., e al primo dei due fori facoltativi di cui all'art.20 cod. proc. civ., norma che sar ebbe stata evocata solo in or dine al forum destinatae solutionis, non anche in ordine al forum contracti; in terzo luogo, reputa che l'eccezione sia infondata nel merito, in quanto la competenza territoriale del Tribunale di ### sussisterebbe alla stregua di entrambi i fori facoltativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., dovendo individuarsi in ### del ### lu ogo della sede della società creditrice, sia il luogo della conclusione del contratto (trattandosi di negozio a distanza conclusosi nel momento in cui essa, quale parte proponente, ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) sia il luogo della sua esecuzione, venendo in considerazione un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro determi nata, liquida ed esigibile, da ademp iersi al domicilio del creditore ex art. 1182, terzo comma, cod. civ.; 3. il ricorso per regolamento di competenza è fondato, nei termini che si vanno a precisare; 3.1. preliminarmente va ricordato il principio - assolutamente pacifico e consolidato - secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quell o ter ritoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. ### del 2021; n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio «espressamente» significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 20/09/2023, n. 26924, non mass.); C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scrit to e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito; occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente desi gnato, o utilizzando l'aggettivo corris pondente (“esclusivo”) oppure adottand o espressioni (ad es.: “in ogni cas o”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere; nel caso di specie, tali espre ssioni non ricorrevano nella clausola di attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di ### che, nella previsione contrattuale, aveva quindi il carattere di foro facoltativo, senza che fosse incisa la facoltà delle parti di adire anche i fori ordinari; 3.2. ciò posto, assume carattere logicamente prioritario il rilievo della carenza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla so cietà resistente, originaria convenuta; risulta, infatti, dal ricorso e dalla scrittura difensiva - ma soprattutto dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata dalla ### s.r.l. nel giudizio di merito: (pagg. 3 e 4) - che essa società sollevò tale eccezione deducendo la competenza territoriale del Tribunale di ### quale luogo in cui essa aveva sede e quale luogo « di conclusione e rispetto dell'obbligazione da eseguirsi a favore dell'odierna convenuta»; facendo riferimento ai criteri di collegamento previsti nell'art. 19, primo comma, prima parte e nell'art. 20 cod. proc. civ. (sotto tale profilo non può condividersi il rilievo di parte ricorrente circa la mancata contestazione del forum contracti), la società convenuta omise, però, di contestare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., ovverosia di dedurre C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adi to dall'attore (la circoscrizione del Tribunale di ###, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda; 3.3. invero, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ; in parti colare, nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'inco mpletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radica mento della competenza del giudice adìto (Ca ss. 20/08/2008, n. 2189 9; 07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387); 4. l'eccezione sollevata dalla ### ur s.r.l., prima ancora che infondata, è dunque inammissibile per incompletezza, sicché indebitamente il Tribunale di ### ha proceduto alla sua delibazione nel merito; deve, in definitiva, dichiararsi la competen za del Tribunale di ### con fissazione all e parti del termine di tre mesi dal deposito del la presente ordinanza per la riassunzione; 5. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  ###.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### dichiara la competenza del Tribunale di ### e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione; condanna la società ### s.r.l. a rimborsare alla società ### s.r.l. le spese del regolamento, che liquida in ### 2.800,00, oltre esborsi liquidati in ### 200,00, spese generali ed accessori. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### della 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31334/2025 del 01-12-2025

... dell'opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione, di ordinar e la restituzione all'assegnatario delle somme ver sate per il trasferimento” , denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.”. Si censura la statuizione con cui il ### si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa ### opponente, di restituzione, ad essa ### delle somme dalla medesima versate per l'acquisto del lotto assegnato. Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l' opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata del la propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la re stituzione non solo di quanto 14 pagato direttam ente alla ### per gli acconti ( € 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecu tiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rig ore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 18285-2023 proposto da: ### domiciliata “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettro nica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### E ### S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domicil iata “ex lege ” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente - nonché contro ####à del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/06/2025 ###À ### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata “ex lege ” presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - e contro ### - ### (###, DE #### - intimati - Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di Velletri, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ###. ### udita la ### rale, Dott.ssa ### che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli ### e #### 1. ### ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di Velletri, che - nel pronunciarsi sull'opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società ### di ### e ### S.c.p.a. (d'ora in poi, “### Popolare”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla ### del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confron ti del la ### S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente.  2. Riferisce, nel proprio ricorso, ### - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell'immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l'intera sua famiglia, costituita dal marito, ### socio della cooper ativa ### zia ### (successivamente deceduto, il 9 dice mbre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell'immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l'esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, ### resa inadempiente rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di ### - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di Velletri del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto. 
Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché ### in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di ### essa ### - e, al suo pari, pure ### e ### na ### che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all'esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per qu anto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la doman da, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell'entità del debito gravante sui singoli posse ssori/prenotatari ai fini dell'assegnazione del lotto. 
Attraverso ulteriori scansioni processuali si giun geva, così, all'adozione del decreto di trasferimento, in favore di ### del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. 
Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da ### (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l'assegnazione del ### 1, alla ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell'ambito dell'esecuzione in esame”. Rig ettata l'istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragion e dell'allegazione del preteso difetto di legittimazione di ### per le stesse ragi oni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l'esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell'accogliment o della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente. 
A tale conclusione l'adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le ecc ezioni e difese dell'odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non e ssere sta ti opposti , in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall'opponente ### vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell'odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa ### quale erede del defunto marito ### Difatti, ### produceva sentenza resa dal Tribunale delle ### di ### il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l'11 marzo 2015 - con la quale ### era stato escluso dalla suddetta società cooperativ a. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell'opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente ### popolare, di restituzione, a ### di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato.  3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come detto - di sette moti vi, gli ultimi due dei qu ali, peraltro, proposti in via condizionata.  3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc.  e dell'art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell'art. 112 cod.  proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione) e violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., anche in relazi one ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”. 
Il motivo si articola in tre censure. 
La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della q ualità di so cio in capo a G aetano ### coniuge del la Martucci”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle ### di ### Osserva, al riguardo, la ricorr ente che tale “ modus decidendi” contrasterebbe con l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di leg ittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell'opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell'art.  276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”. 
In parti colare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo inves tito, a tempo debito, gl i atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l'oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del gi udizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a ### e per esso all'erede ### La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di Velletri avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa ### in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizi o del potere d i rilevo d'ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell'opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secon do cui “le contestazioni riguardanti gli at ti di un a fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da ### che l'assegnazione del ### 1 ad essa ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell' ambito dell' esecuzione in esame”, l'in teresse a proporre l'opposizione avreb be dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall'opponente, al più tardi entro i venti giorni dall'ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è deci sa l'ass egnazione del ### 1 all'odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo d egli acconti già ver sati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85. 
Del pari, avrebb e errato il giudice della fase di merito dell'opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il sec ondo motivo di ricorso, stante la natu ra meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa ### La terza censura denuncia violazione dell'art. 100 cod. proc.  civ., stante la espressa rinun zia della ### procedente alla vendita forzata competitiva del ### 1, già in occasione dell'udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l' interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell'odierna ricorrente.  3.2. Il sec ondo motivo, che è “riferito alla intervenut a- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a ### denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art.  2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle deliber e societarie; contempor anea violazione degli artt.  2908 e 2909 cod. civ. e delle re gole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell'art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 
Anche il presente motivo si arti cola in più censure, per l'esattezza, quattro. 
In parti colare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle ### di ### di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa ### e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l'art.  2533 cod. civ., che sancisce l'immediata esecutività delle delibere societarie. Avr ebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazi one di essa ### Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze di chiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l'art. 2929 cod. civ. di protezione dell'acquisto dell'assegnatario”. 9 In parti colare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc.  civ. - il Tribunale di Velletri avrebbe violato l'art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un'interpretazione dei motivi dell'appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legitti mità della delibera che ha disposto l' esclusione del ### dalla compagine sociale”. ### parte, ulteriore violazione dell'art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall'essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa ### giudicato che l'avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito ### (oltreché titolare di diritto di abitazione)”. 
Inoltre, co me detto, viene denunci ata anche la violazione dell'art. 2929 co d. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle ### addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell'assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all'assegnazionevendita”, e segnatamente al decreto di trasfer imento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell'acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta. 
La quarta censura denuncia il carattere asser tivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle ### comportasse la so pravvenuta perdita della legittimazione di essa #### l'odierna ricorrente, infatti, il ### ale di ### “non spiega per quale ragione o istituto ### il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità del la relativa delibera) d alla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all'asse gnazione comporti il venir meno dell'efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto del la esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia del la sig.ra ### durante tutte le attività della procedura esecutiva ”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prud ente apprezzamento del la prova (violazi one dell'art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”.  3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del ### di ### sulla carenza della qualità di socio del #### rispetto alla posizione della ###ra ### in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod.  proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2421 cod.  in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  e vizio di motivazione. 
Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla ### secondo cui il provvedimento di esclusione non incid e sull e sue pretese, riguardando lo stesso il marito ### e non lei, reale socia della Cooperativa”. 
Invero, ove si dovesse ritenere che il ### abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa ### la sentenza impugnata avrebbe violato “l'art.  2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra ### al libro soci della ### è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della ### la sig.ra ### dove va essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso Mangano”. 
Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l'incidenza della delibera di esclusione del marito dalla ### sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. 
Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circosta nza che essa ### propose l'opposizione di terzo sul presupposto di essere l'erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall'allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra ### quale socio erede del marito defunto ### l'azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. 
Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.   9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig . Mangan o (e co sì della sig.ra ### quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod.  civ., anche in relazione all'art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la ### procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della ### e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltr o, tale errore di diritto “risu lta suggellato dal fatto che la ### procedente aveva rinunziato”, sin dall'u dienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forza ta competitiva del ### 1, poi e così assegnato alla sig.ra Martucci”. 
Il tu tto, infine, “fermo restando che la citata s entenza del ### di ### in quanto li mitata all'impu gnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in ess a indicato”. Considerato, poi, “che l'assegnazione-vendita del bene alla sig.ra ### at terrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito del l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc.  (promossa dal terzo cr editore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e qu ello di scamb io, ciò essendo comunque competenza esclusiva della ### del ### di ### tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003”.  3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all'art. 111, comma 6, ### ed all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 118 disp. att. cod. proc.  civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motiva zione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e co nsistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig .ra ### rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”. 
Orbene, nell'intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a que lle allegazioni e di fese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia. 
Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all 'evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento.  3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell'opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione, di ordinar e la restituzione all'assegnatario delle somme ver sate per il trasferimento” , denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.”. 
Si censura la statuizione con cui il ### si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa ### opponente, di restituzione, ad essa ### delle somme dalla medesima versate per l'acquisto del lotto assegnato. 
Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l' opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata del la propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la re stituzione non solo di quanto 14 pagato direttam ente alla ### per gli acconti ( € 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecu tiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. 
Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rig ore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto all a restituzione del prezzo dell'assegnazionetrasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”.  3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l'impugnata decisione dell'opposizione agl i atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della ### denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.   Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione.  ### parte, sottoli nea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell'alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all'art. 92, comma 2, co d. proc. civ., segnatamente ne l senso di so pravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di ### 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe un a soccombenza “per così di re, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a que lle tipizzate nel la disposizione dell'art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricament e, per la ### formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in qua nto l'accoglimento dell'opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”.  4. Hanno re sistito all'avversaria impugnazione, co n distinti controricorsi, le società ### ed ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. Sono rimasti solo intimati #### e l'### 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.  7. ### in persona di una sua ### ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.  8. La ricorrente e la controricorrente ### hanno presentato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile.  9.1. Come rilevato anche dal ### nerale press o questa ### risul ta caren te - nella specie - un'adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all'individuazione dei motivi dell'iniziativa assunta ex art. 617 cod.  proc. civ. da ### così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.  ### questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di ### giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell'ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento. 
Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del ### - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della ### e del suo dante causa dalla compagine dei soci della ###, vale a dire l'antefatto dell'opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all'adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal ### Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc.  A riguardo, infatti, va osservato che l'indicazione dei motivi dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto proc essuale”, del qu ale è necessario dare conto, costituendo l'esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricor so per cassazione , in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01). 
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli at ti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda. 
Sotto qu est'ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualor a il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza forni re puntuali indi cazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la ### di cas sazione, al fine di renderne possibile l 'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv. 656488-01). 
Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), pur nell'interpretazione “non formalistica” che dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s'impone, in base al testé citato arresto delle ### alla luce della sentenza della ### e altri c. ### del 28 ottobre 2021. 
E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fas e di merito dell'opposizi one esecutiva possa no, in tesi, essere indotte dallo svil uppo della fase sommaria, re stando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quell o oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest'ultima (unico idoneo a definire l' ambito dell'opposizione nel suo complesso considerata).  10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti.  11. A carico della ricorrente, stante la de claratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbl igo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto seco ndo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020 , n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'ar t. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  ### dichiara inammissibile il ricorso, condannando ### a rifondere, alle società ### di ### e ### icata S.c.p.a. e Coop erativa ### S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la ### dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### vile della ### di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025.  ### estensore ####  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Guizzi Stefano Giaime

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10170/2024 del 16-04-2024

... richiamato le statuizioni del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul presunto mancato espletamento di attività da parte del ricorrente appaiono generiche e compatibili con 8 l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parzial e rifiuto in o rdine all'espletamento delle mansioni assegnate. La sentenza impugnata, in punto di “svuotamento di mansioni”, ha altresì evidenziato che l'appellante si è rimesso alle dichiarazioni testimoniali (una delle quali, sul trasferimento da solo, senza altro personale, alle ### nemmeno presente nei verbali di causa), senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine alle deposizioni dei testi escussi, ed ha richiamato la decisione del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul pre sunto mancato espletamento di attività da parte de l ### ap paiono generiche e compatibili con l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parziale rifiuto in ordine all'espletamento delle mansioni assegnate; quanto al valore da attribuire alle testimonianze de relato, escluso dal Tribunale, ha inoltre evidenziato che l'appellante non ha indicato rispetto a quali (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13113/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### co n domicil io digitale come da pec ### giustizia; -ricorrente contro CITTA' ###, in person a del ### e leg ale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### dell'Avvocatura dell'ente, con domicilio digitale come da pec ### giustizia; -controricorrente avverso la sentenza n. 837/2018 della Corte d'Appello di Catania, depositata in data ###, N.R.G. 511/2015. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.03.2024 dal Consigliere dott.ssa #### OGGETTO: #### 1. Con sentenza n. 375/2015 il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte da ### dip endente della ### tropolitana di ### volte ad ottenere l'inquadramento nella ex VI qualifica funzionale dal 23.12.1997, l'adempimento di tale obbligo, il risarcimento dei danni da dequalificazione professionale e da mobbing, nonché l'annullamento delle sanzioni disciplinari illegittime.   2. La Corte di Appello di ### ha rigettato l'appello proposto da ### avverso tale sentenza.   3. La Corte territoriale ha rilevato che i fatti dedotti nel presente giudizio riguardano il periodo dal 2004 al 2010, evidenziando che la sentenza n. 4082/2012, con cui il Tribunale di ### aveva escluso il demansionamento del ### anche per il periodo dal 2004 al 2010 oggetto della presente controversia (punto decisivo non fatto oggetto di critica), è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 376/2018 limitatamente al periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003.   4. Ciò preme sso, ha rimarcato che a fr ont e del complesso argomentat ivo contenuto nella sentenza di primo grad o, il ### si e ra limitato a riferire, seppure per il periodo in contestazione, di fatti anteriori al 2004, senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine al le deposizioni dei testi esc ussi sul pre sunto mancato espletamento di attività da parte del ricorrente, ritenute dal primo giudice generiche e compatibili con l'atteggiamento del ricorrente di non accettazione e parziale rifiuto dell'espletamento delle mansioni assegnate.   5. Il giudice di appello ha ritenuto immuni da vizi le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla giustificazione della retrocessione, in quanto fondate sul parere espr esso dall'Avvocatura provinciale dell'ente e sulla sentenza del Consiglio di ### passata in giudicato (formatosi nei confronti del ricorrente e non di altri dipendenti); ha in proposito evidenziato che l'at to di appello si era l imitato a pr ospettare un contesto di emarginazione, senza precisare i n quali termini un provvediment o vincolato potesse avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   6. Quanto al preteso inquadramento nella ex VI qualifica, ha evidenziato che l'appellante non aveva smenti to l'accertamento della circo stanza che non era stato nominato vincitor e di concorso.   7. In ord ine alle sanzioni discipl inari ha ritenuto che l'appe llante, piu ttosto che allegare genericamente una grave negligenza dell'### avrebbe dovuto indicare in quale errore sarebbe incorso il giudice di prime c ure nel valutare i fatti og gettivi og getto di provvedimento disciplinare; ha inoltre rimarcato che secondo la giurisprudenza di legittimità il rapporto tra vessatorietà e conflittualità si configura in termini opposti rispetto a quelli indicati dall'appellante. 3 8. Quanto ai continui ordini di servizio che lo spostavano da un ufficio all'altro della provincia, ha evidenziato che l' “avocazione delle presenze da parte del dirigente Schilirò” si era resa necessaria tenuto conto delle continue discordie (da ultimo quella relativa ai buoni pasto del mese di marzo, rifiutati dal ###.   9. Per la cassazione della sent enza di appello ### ha proposto ricor so prospettando otto motivi, illustrati da memoria.   10. ### di ### ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.  ### 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.   Lamenta la mancanza di un'espressa pronuncia, da parte del primo giudice e della Corte territoriale, sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella VI qualifica funzionale dal 27.12.1997, sulla domanda di condanna della ### d i ### all'adempi mento e all'assegnazione al ### delle relative mansioni, e sulla conseguente domanda volta alla declaratoria di illegittimità della retrocessione.   Deduce che il Consiglio di ### con la sentenza n. 551/2006 si è limitato a ritenere l'incompetenza dell'organo che aveva deliberato sull'inquadramento, ma non ha statuito sulla legittimità del medesimo; evidenzia che i giudici di merito non si sono pronunciati su tali domande.   Sostiene che la ### regionale non poteva adottare la determinazione dirigenziale n. 235 del 10.6.2010, né l'atto presupposto costituito dalla deliberazione della ### n. 128 del 19.5.2010 e la successiva determina dirigenziale n. 438 del 4.11.2010 di ricostruzione della carriera, ma doveva reinquadrare il ricorrente con atto adottato dall'organo competente nella V qualifica funzionale, e poi nella VI qualifica funzionale.   2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc.   Sostiene che l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella V qualifica funzionale quale operatore ### con conseguente declaratoria dell'illegittima retrocessione del medesimo nella IV qualifica funzionale rende illegittima la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo.   Torna ad argomentare che il ### aveva espressamente chiesto una pronuncia giudiziale sul diritto del ricorrente all'inquadramento nella V qualifica funzionale ai sensi dell'art. 34 del d.P.R.  n. 333/19 90, nonché la condanna d ell'### nistrazione al relativo adempimento e all'assegnazione del ricorrente alle corrispondenti mansioni, nonché la declaratoria di illegittimità della retrocessio ne; evidenzia che tale d iritto è stato espressamente riconosciuto con 4 l'### resistente in forza di atti annullati solo per i ncompetenza del l'organo deliberante.   3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione per erronea applicazione dell'art. 34 del DPR n. 333/1990, nonché la violazione dell'art. 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale, come il primo giudice, omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella V qualifica funzionale, e quindi nella VI qualifica funzionale.   Evidenzia che con sentenza n. 919/2004, il ### ha rigettato i ricorsi n. 2121/1999 R.G.  e n. 1918/1998 R.G . proposti da ### rispettivamente volti ad ott enere l'annullamento della deliberazione della G iunta ### di Cat ania n. 407 del 13.4.1999 (avente ad oggetto “ascrizione alla V qualifica dei restanti tre posti della figura professionale di operatore ### modifica alla pianta organica ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R.  333/1990”), l 'annullamento della deliberazione n. 480 del 2.4.1998 (con cui la G iunta ### nell'esplicitare che il ### aveva subordinato l'inquadramento nella V qualifica funzionale all'esercizio delle mansioni indicate, aveva dato atto della circostanza che il ### aveva prevalentemente espletato funzioni di terminalista o di addetto alla registrazione dati), nonché l'annullamento del provvedimento n. 170 del 30.7.1998, con cui il Presidente della ### aveva nominato i vincitori del concorso, disponendo contestualmente che la nomina del ### fosse subordinata al suo inquadramento nella V qualifica funzionale.   Deduce l'insussistenza di un giudicato sostanziale, in quanto la sentenza n. 551/2006 del ### di ### istrativa si è limitat a a dichiarare l'incompete nza dell'organo deliberante; evidenzia che l'annullamento della deliberazione della ### di ### n. 407 d el 13.4.1999 e degli atti succe ssivi e conse quenziali, in riforma dell a decisione impugnata, non aveva determinato l'obb ligo di retrocessione del ric orrente da parte della ### Evidenzia che il giudicato costit uito d alla sentenz a n. 551/2006 del ### di ### non poteva impedire, ma anzi, imponeva, una nuova pronuncia amministrativa, e non ostava ad una pronu ncia giudiziale, a fronte del le specifiche domande proposte dal ricorrente; argomenta che la pronuncia in rito dà luogo solo al giud icato formal e, e no n al giudicato sostanziale.   4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione per erronea applicazione degli artt. 2103, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.   Addebita alla sentenza impu gnata di avere escluso il demansion amento del ### e la sussistenza di un danno ri sarcibile, pur avendo la Corte t errito riale riconosciuto il demansionamento subito dal medesimo fino al 2003; lamenta inoltre l'omessa considerazione dell'acquisizione della VI qualifica funzionale (oggi categoria C del ### locali 1999) da parte del ### 5 Si duole della mancata disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, da cui risulta l'illegittimità della retrocessione del ### nel 2010, l'illegittimo demansionamento del ### dal mese di giugno 2000, la mancata attribuzione di specifiche competenze inquadrabili nella declaratoria relativa alla categoria C del ### locali, lo spostamento del ### alle ciminiere da solo e senza specifiche mansioni (come accertato dalla Corte di Appello di ### con la sentenza n. 376/2018), la collocazione del ### nei corridoi per un periodo, la nomina del ### quale operatore incaricato di procedere al servizio di verifica dei pagamenti superiori ad € 10 .000,00, nonché la valutazione di “insuffici ente” al ### ai fini della progressione orizzontale e la privazione dell'uso del programma contabile, come risulta dalla nota n. 679 del 15.5.2008.   Critica la sentenza impugnata per avere valorizzato elementi del tutto estranei al confronto oggettivo tra le mansioni solte d al lavorator e e le clas sificazioni del ### evidenzia che il demansionamento subito dal ### riguarda il periodo anteriore al 18.2.2005 e successivo al mese di aprile 2006.   Evidenzia che le prove testimoniali esaminate dal primo giudice nella statuizione fatta propria dalla sentenza impugnata riguardano prevale ntemente il periodo in cui il ### è stato assegnato all'ufficio di ragioneria (l'anno 2005 ed i primi mesi dell'anno 2006), e dunque il lasso di tempo in cui lo stesso ### aveva ammesso di avere svolto mansioni inerenti alla qualifica di appartenenza.   Richiama la giurisprude nza di legittimità secondo cui l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della pro fessionalità di con tenuto patrimoniale, che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulter iori possibilità di guadagno o di u lteriori potenzialità occupazion ali; aggiun ge che la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute.   5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc.   Lamenta che la Cor te ter ritori ale si è limitata a ratificar e la sentenza di primo grado, evidenziando che i giudici di merito hanno omesso di esaminare la legittimità di tutte le sanzioni disciplinari inflitte.   Rispetto alla sanzione disciplinare irrogata con nota prot. n. 52501 del 30.10.2009, precisa che era stata evidenziata l'insussistenza dei fatti addebitati, per effetto delle sentenze penali emesse dal Giudice di pace, le quali avevano accertato la responsabilità del d irigente Dott. 
Schilirò ed escluso quella del ricorrente, e si duole dell'omessa pronuncia sul punto.   6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 6 del ### del 6.7.1995 applicabile ratione temporis, nonché la violazione dell'art. 7 6 della legge n. 300/1970 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.   Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 24 del ### del 6.7.1994 ratione temporis applicabile, a fronte della tempestiva adozione delle sanzioni, ancorché notificate oltre il termine di 120 giorni; evidenzia il mancato accertamento dei fatti contestati, nonché la perentorietà del termine di 120 giorni indicato dal ### da computarsi tenendo conto della comunicazione del provvedimento disciplinare.   Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la garanzia relativa alla pubblicità del codice disciplinare non si applica solo in caso di licenziamento intimato per violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.   7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2043, 2059, 2727 e 2729 cod. civ., in rapporto anche all'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma pri mo, n. 3, cod. proc. civ., p er avere la Co rte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del mobbing.   Lamenta l'omessa valutazione del materiale pr obatorio offerto nei gradi di merito, evidenziando che la Corte di Appello di ### con la sentenza n. 376/2018 ha riconosciuto il demansionamento del ricorrente nel periodo dal 2000 al 2003 e che il ricorrente ha provato il declassamento, il demansionamento, i reiterati ordini di servizio, le iniziative disciplinari assunte nei suoi confronti, le postazioni di lavoro a lui assegnate ed i danni alla salute subiti.   8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per essersi la Corte territoriale erroneamente pronunciata sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'odierna resistente; lamenta che il ### è stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite, considerata la palese fondatezza del ricorso.   9. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.   Non sussiste l'omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale rilevato che il ### anziché formulare una critica adeg uata alla ratio decidendi esplicitata dal primo giud ice riguard o al carattere vincolato del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente in esecuzione del giudicato amministrativo, si era rifugiato nella petizione di p rin cipio in forza d ella quale il provvedimento avrebbe dovuto essere valutato in un contesto di emarginazione, senza indicare in quali termini un provvedimento “vincolato” poteva avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   Inoltre i motivi non si confrontano con la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il giudicato si è formato nei confronti del ricorrente e non degli altri dipendenti (dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente nel ricorso di primo grado aveva dedotto il carattere vessatorio del provvedimento di retrocessione ed ha prospettato la questione nei medesimi termini nel giudizio di appello; si vedano le pagine 3, punto 14, 5 e 8), né si confrontano con la statuizione 7 secondo cui l'appellante, più che formulare una critica adeguata alla ratio decidendi della sentenza del Tribunale relativa al carattere vincolato del provvedimento adottato nei riguardi del ### in esecuzione del giudicato amministrativo, si è rifugiato nella petizione di principio in forza della quale il provvediment o era da valutare i n un cont esto di emarginazione, senza indicare in quali termini un provvedimento “vincolato” poteva avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   Ciò preme sso, va e videnziato che a seguito della sentenza n . 551/2006 del ### di ### per la ### conoscibile da questa Corte in quanto sintetizzata e depositata dal ricorrente, è venuto meno il presupposto per l'inquadramento del ### nella V qualifica funzionale.   La se ntenza n. 551/2006 del ### di Gi ustizia ### p er la ### e ### (intervenuta tra ### il ### e l a ### di Cat ania) ha infatt i annullato la deliberazione della ### n. 407/1999 (avente ad oggetto l'ascrizione alla V qualifica dei restanti tre posti della figura professionale di operatore ### - modifica alla pianta organica ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R. n. 333/1990), nonché tutti gli atti successivi e consequenziali.   Le argomentaz ioni del ricorrente, che fanno leva sul le ragioni de ll'annullamento di tale deliberazione (l'incompetenza dell'organo ch e ha adottato la delibera) e sul carattere asseritamente processuale della pronun cia, non valgono ad infirmare l'obbligo dell'### di conformarsi al giudicato.   Sono infatti irrilevanti le ragioni dell'annullamento della deliberazione della ### n. 407/1999; inoltre, per effetto dell'annullamento di tale provvedimento sono venuti meno il provvedimento con cui erano stati ricondotti al la V qualifica i r estanti t re posti della figu ra professionale di operatore ### nonché gli atti successivi e consequenziali.   10. Il quarto ed il se ttimo motivo, che van no trat tati congiuntam ente per ragioni di connessione, sono inammissibili.   ### orte territoriale ha dato atto del rico noscimento de l demansionamento del ### limitatamente al periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003 da parte della sentenza n. 376/2018 della Corte di Appello di ### ha inoltre evidenziato che non sono state oggetto di critica le statuizioni del Tribunale, la quale ha escluso il demansionamento anche nel periodo dal 2004 al 2010.   Ha poi rilevato che a fronte del complesso argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, il ### si era limitato a riferire, seppure per il periodo in contestazione, di fatti anteriori al 2004, inconferenti rispetto al periodo in esame, senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine alle deposizio ni dei te sti escussi; ha inoltre richiamato le statuizioni del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul presunto mancato espletamento di attività da parte del ricorrente appaiono generiche e compatibili con 8 l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parzial e rifiuto in o rdine all'espletamento delle mansioni assegnate.   La sentenza impugnata, in punto di “svuotamento di mansioni”, ha altresì evidenziato che l'appellante si è rimesso alle dichiarazioni testimoniali (una delle quali, sul trasferimento da solo, senza altro personale, alle ### nemmeno presente nei verbali di causa), senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine alle deposizioni dei testi escussi, ed ha richiamato la decisione del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul pre sunto mancato espletamento di attività da parte de l ### ap paiono generiche e compatibili con l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parziale rifiuto in ordine all'espletamento delle mansioni assegnate; quanto al valore da attribuire alle testimonianze de relato, escluso dal Tribunale, ha inoltre evidenziato che l'appellante non ha indicato rispetto a quali “altre risultanze acquisite al processo” fossero da ritenere fondamentali le suddette deposizioni de relato.   I m otivi, nel sostenere che il ### ha provat o il deman sionamento, riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 376/2018 in relazione al periodo dal 2000 al 2003 e nel lamentare l'omessa disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, non si confrontano con tali statuizioni e sollecitano la rivisitazione del fatto attraverso una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.   ### il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. ### e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).   Deve in proposito rammentarsi che tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatt eso, valu tandole second o il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero a bbia considerato come face nti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. ( n. 6774/2022).   Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.  115 e 11 6 cod. proc. civ., o pera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 27847/2021). 9 11. Il quinto ed il sesto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con le statuizioni della decisione impugnata.   La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la critica dell'appellante riguardo alle sanzioni disciplinari irrogate si basa sulla circostanza (di cui non vi è traccia nella sentenza di primo grado) che i fatt i conte stati al ### o sarebbero stati determinat i da gr avi negligenze dell'### intimata, le quali avrebbero creato un clima conflittuale all'interno degli uffici; ha infatti evidenziato che la doglianza, per come formulata, non ha scalfito la sentenza impugnata, secondo la quale il provvedimenti erano fondati su fatti oggettivamente riscontrabili in atti e riportati nella medesima sentenza.   Il giudice di appello ha altresì ritenuto che il ### avrebbe dovuto indicare l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure nel valutare i “fatti oggettivi” oggetto di provvedimento disciplinare, piuttosto che allegare una generica “grave negligenza dell'amministrazione” quale causa del comportamento del ### ha inoltre ritenuto corretti i rilievi del Tribunale, secondo cui con la nota n. 73 7 del 15.4.2009, a firma del dir igente de l II di partimento-gestione finanziaria, tale avocazione si era resa necessaria tenuto conto delle continue discordie (per ultima quella relativa ai buoni pasto del mese di marzo rifiutati dal ###.   Tali statuizioni non sono state censurate.   Inoltre, i suddetti motivi difettano di autosufficienza, in quanto nel lamentare la tardività delle sanzioni e la mancata pubblicazione del codice disciplinare, e nel dedurre che per la sanzione irrogata con nota n. 52501 del 30.10.2009 i fatti addebitati sono da escludere per effetto delle sentenze penali emesse dal Giudice di pace (provvedimenti che la sentenza impugnata non menziona), non riproducono né sintetizzano l'atto di appello, e non lo localizzano.   ### della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle ### di questa Corte, sia pure nell'ambito dell'affermata necessità di non intend ere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. ### del 28.10.2021 ( SU n. 8950/2022).   12. ### motivo è inammissibile.   Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale non si è infatti pronunciata sulle spese relative agli altri gradi di giudizio ed in ordine alle spese del giudizio di appello ha fatto applicazione del principio di soccombenza.   Deve in proposito rammentarsi che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. 26912 del 2020).   13. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.   14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10 15. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115 del 2002, dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.  PQM La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.   Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.   Così deciso nella ### camerale del 5 marzo 2024.   

causa n. 511/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Buconi Maria Lavinia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13548/2024 del 15-05-2024

... e comunque in misura non in feriore a 20.000 Euro, dichiarandosi disposta a pag are la somma di ### 320.000 per l'acquisto dell'immobile, come da perizia di stima. 3 Si costituì in giudizio ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria di ### la quale - premesso che la società proprietaria aveva concesso l'immobile in locazione finanziaria in cui, con il suo consenso, sulla base di successive cessioni, erano subentrate nel corso del tempo diverse società e, da ultimo, l'### s.r.l.; che, peraltro, il contratto con questa società e ra stato risolto di diritto in ragione del suo inadempimento; c he, dunque, era stato richiesto alla conduttrice il rilascio dell'immobile e il pagamento dei canoni insoluti sino alla risoluzione - eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di ### e la nullità o l'inesistenza del contratto; invocò il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandò la condanna dell'attrice al rilascio dell'immobile. Con le note di trattazione scritta ex art. 83, lett. h), decreto-legge n.18/2020, la società ### & Co. chiese la condanna della controparte «al risarcimento di tutte le spese» da ess (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20979/2021 R.G., proposto da ### quale legale rappresentante della società di diritto egiziano ### & Co .; ra ppresentata difesa dagli ### E. Lunghi (###) e ### (###), in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso; - ricorrente - nei confronti di ### s.p.a., ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza di ### s.p.a., in persona del legale rappre sentante pro temp ore; rappresentata e di fesa dall'### (###), in virtù di procura su foglio separato in calce al controricorso; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1951/2021 della CORTE d'APPELLO di MILANO, depositata il giorno 30 giugno 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal #### 1. Con ricorso ex art. 414 e ss. cod. proc. civ., la società ### & Co. - premesso che era subconduttrice di un immobile sito a ### sul ### in cui svolgeva attività di autodemolizione sulla base di un contratto stipulat o con la soc ietà sublocatrice ### s.r.l.; che aveva appreso che la ### p roprietaria del bene, aveva dato alla ### i l'incarico di metterlo in vendita; e che, in quanto subconduttrice, era titolare di diritto di prelazione - convenne ### e BCC ### dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo che fossero condannate a formulare nei suoi confronti una proposta di vendita, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi per l'atteggiamento avversario ex art.96 cod. proc. civ., da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non in feriore a 20.000 Euro, dichiarandosi disposta a pag are la somma di ### 320.000 per l'acquisto dell'immobile, come da perizia di stima. 3 Si costituì in giudizio ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria di ### la quale - premesso che la società proprietaria aveva concesso l'immobile in locazione finanziaria in cui, con il suo consenso, sulla base di successive cessioni, erano subentrate nel corso del tempo diverse società e, da ultimo, l'### s.r.l.; che, peraltro, il contratto con questa società e ra stato risolto di diritto in ragione del suo inadempimento; c he, dunque, era stato richiesto alla conduttrice il rilascio dell'immobile e il pagamento dei canoni insoluti sino alla risoluzione - eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di ### e la nullità o l'inesistenza del contratto; invocò il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandò la condanna dell'attrice al rilascio dell'immobile. 
Con le note di trattazione scritta ex art. 83, lett. h), decreto-legge n.18/2020, la società ### & Co.  chiese la condanna della controparte «al risarcimento di tutte le spese» da ess a sostenute per la messa a norma dell'area oggetto di sublocazione, pari ad ### 180.000 (o del la maggi or somma accertanda) e si dichiarò di sposta a ril asciare l'immobile dietro pagamento di questa som ma; «ferma restando l a produzione documentale integrativa di cui alla memoria 420 c.p.c.», chiese, nella denegata ipotesi di non ammissione di tale memoria, comunque un termine per il deposito dei documenti.  ### ibunale di Mi lano, con sentenza n.934/2021, all'esito dell'udienza di discussione del 3 febbraio 2021, dichiarò inammissibile sia la domanda principale della ### & Co. (per mutatio libelli), sia la domanda riconvenzionale della BCC ### s.p.a. (per mancata formulazione dell'istanza di cui 4 all'art. 418 cod. proc. civ.) e condannò la prima a rimborsare le spese di lite sostenute dalla seconda, in quanto soccombente.   2. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dal la ### & Co., condannandola alle spese del grado.  3. ### & Co. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 
Risponde con controricorso ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza di ### s.p.a.. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ..  ### presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo vengono denunciati «omesso esame di un punto decisivo og getto di discussione delle parti (360 n. 5 cpc) e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (360 n. 3 cpc), con riferimento alla memoria ex art. 420 cpc». 
La società ### & Co. deduce che «sin dalla trattazione della prima udienza», aveva domandato al giudice di primo grado termine per una memoria ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ., al fine di produrre specifici documenti la cui esibizione processuale era imposta dalle di fese avversarie , nonché al fin e di precisare meglio la domanda, senza che il giudice di prime cure avesse provveduto al rig uardo e senza che la Corte d'appello abbia preso posizione sul relativo mezzo di gravame.  1.1. Il motivo è inammissibile per molteplici ragioni. 5 1.1.a. Lo è, anzitutto, con riferimento ad entrambe le doglianze in cui si articola, per manifesta violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. 
La parte ricorrente, infatti, ha omess o sia di riprodu rre direttamente od indirettamente il tenore della richiesta che sarebbe stata formulata sin dalla prima udienza, sia di “localizzare” in questo giudizio di legittimità il relativo verbale; con riguardo a quest'ultimo, tra l'altro, non viene data alcuna indicazione, né nel senso che se ne è prodotta copia, né - come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011 ai fini del rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. - nel senso che si è inteso fare riferiment o alla sua presenza nel fascico lo d'ufficio del primo giudice, in ipotesi acquisito al fascicolo d'appello; altrettale mancanza di indicazioni si coglie quanto alla reiterazione della richiesta in sede di discussione, tanto più alludendosi a note conclusive di primo grado; infine, nulla si dice sulla deduzione con l'appello della omessa presa di posizione sulla richiesta. 
In propos ito va ricordato che, in applicazion e del principio di autosufficienza del rico rso per cass azione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l'esame (Cass., Sez., Un., 02/12/2008, n.28547; Cass. , Sez. Un., 25/03/2010, n. 7161; Cass. 20/11/2017, n. 27475; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 10/12/2020, n. 28184). 
La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto degli atti e dei documenti evocati costituisce, pertanto, un'evidente violazione 6 dell'art.366 n.6 cod. pro c. civ., cui consegue la sanzio ne dell'inammissibilità del motivo di ricorso.  1.1.b. Altra ragione di inammissibilità del motivo nel suo complesso va rivenuta nell'irragionevolezza del la censura con esso esposta, atteso da un lato, che la ricorrente deduce di avere presentato “note conclusive” sulla domanda successiva risarcitoria, e considerato, dall'altro, che la sentenza impugnata dà atto dell'avvenuta implicita rinuncia alla domanda or iginaria iner ente al diritto di prelazione; domanda rispetto alla qu ale sarebbe stata stru mentale la richiesta asseritamente pretermessa, formulata sin dalla prima udienza.  1.1.c. Con specifico riferimento alla doglianza di omesso esame - ove pure si voglia prescindere dal rilievo che, inerendo essa a norme sul procediment o, avrebbe dovuto dedursi come di retta violazione dell'art.420 cod. proc. civ. -, resta che, in applicazione della regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (ma la disposizione ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d . “doppia conform e”); in proposito, qu esta Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art.  54, co mma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, conver tito, co n modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso deposi tato o con citazi one di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassa zione, per evita re l'inammissib ilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ha l'onere - nella specie non 7 assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro di verse (Cass. 18/12/20 14, 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).  1.1.d. Quanto, infine, alla specifica doglianza con cui è denunciata violazione di legge, è agevole rilevare che l'ordinamento processuale non conosce la “memoria” ex art.420 cod. proc. civ., ma l'udienza di discussione di cui alla norma in parola; udienza che, nel caso di specie, per espressa allegazione della parte ricorrente (p.10 del ricorso), si sarebbe regolarmente celebrata in data 3 febbraio 2021. 
È vero che secondo una prassi largamente in uso presso i giudici che applicano il rito del lavoro, in vista dell'udienza di discussione il giudice può concedere alle parti termine per note scritte illustrative, ma, stando alle allegazioni contenute nel ricorso (p.8), nella fattispecie anche tal e strumento difensivo sarebbe stato accordato, poiché si deduce che le parti avrebbero usufruito di “note conclusive”. 
In ogni caso, sia la discussione orale all'udienza di cui all'art.420 cod. proc. civ., sia le note scritte eventualmente articolate in vista di essa su concessione del giudice, non possono evidentemente essere utilizzate né per mutare la domanda (che, ai sensi del primo comma di detta disposizione, può essere solo emendata, previa autorizzazione del giudice, purché sussistano “gravi motivi”, nella specie non dedotti), né per produrre nuovi documenti, vig endo nel rito del lavoro le preclusioni di cui agli artt. 414 (per l'attore) e 416 (per il convenuto) cod. proc. civ.. 
Tale produzione sarebbe possibile solo ove fossero ammessi nuovi mezzi di prova ai sensi del quinto comma dell'art. 420 cod. proc. civ., previa richiesta di termine al riguardo (art. 420, settimo comma), ciò che nella fattispecie non risulta sia avvenuto. 8 In definitiva, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.   2. Con il secondo motivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (360 n. 3 cpc) con riferimento alla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli». 
La ricorrente deduce che il petitum della domanda formulata con le “note conclusive” era «palesemente» co ntenuto in quello della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, del quale rappresentava una «restrizione e non un ampliamento». 
Sostiene che tale variazione, non comportando un ampliamento del thema decidendum, avrebbe potuto essere effettuata senza «neppure che vi fosse la necessità di una memoria 420 cpc», e, quindi, in piena legittimità.  2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.  2.1.a. Lo è anzitutto, per violazione dell'art. 366 n.4 cod. proc. civ., in quanto, pur essendo diretto a dedurre violazione di norme di diritto, non vengono indicate le disposizioni che si assumono violate né esse possono essere individuate alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente.  2.1.b. In sec ondo luogo, anche il motivo in esame, co me il precedente, viola l' art. 366 n. 6 cod. proc . civ., dal momento che omette di riprodurre sia il contenuto della domanda originaria sia il contenuto di quella asseritamente solo modificata.  2.1.c. In terzo luogo, esso motivo, nel distinguere tra mutatio libelli (che sarebb e vietata) ed emendatio libelli (che sa rebbe invece consentita), omette di consider are che nel rit o del lavor o anche la semplice emendatio è preclusa se non ricorrono “gravi motivi” e la modifica non sia autorizzata dal gi udice (arg. ex art. 420, primo comma, cod. proc. civ.). 9 3. Con il terzo motivo viene denunciata «mancata pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (360 5 cpc) ed errata applicazione di norme di diritto (360 n. 3 cpc) in punto compensazione delle spese di primo e secondo grado».   La società ricorrente lamenta che il giudice di primo grado l'abbia condannata al rimborso delle spese della controparte senza tener conto della socco mbenza reciproca e che la Corte d'appello , «gravata di apposito punto d'impugnazione, nulla abbia detto in merito» (p.16 del ricorso), condannandola anche alle spese del secondo grado.  3.1. Anche questo motivo è inammissibile.  3.1.a. Anzitutto, dal momento che, nella sostanza, viene dedotta un'omessa pronuncia su un motivo di appello, avrebbe dovuto essere riprodotto direttamente o indirettamente tale motivo.  3.1.b. In secondo lu ogo, la censura risulta priva di coerenza argomentativa nella parte in cui fa riferimento alle spese del grado d'appello, poiché il presupp osto della invocata compensazione (la soccombenza reciproca) è detto esister e solo in relazione al prim o grado.  3.1.c. Infine, la formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. trova nuovamente il suo limite di ammissibilità nel divieto di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.  3.2. Giova comunque osservare che, se le illustrate, assorbenti ragioni di inammis sibilità non ne avessero precluso lo scrutinio nel merito, il terzo motivo sarebbe stato manifestamente infondato, movendo esso dall'erroneo postulato in iure secondo cui, integratasi la fattispecie della so ccombenza reciproca, il giudice del merito non avrebbe il potere (arg. ex art.92, secondo comma, cod. proc. civ.) ma il dovere di compensare le spese tra le parti; in contrario, va invece 10 ribadito - dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte - che la regola che deve guidare il giudice nella regolazione delle spese pr ocessuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 co d.  proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogici tà, inesistenza o appar enza della motivazione (Cass. 03/07/ 2019, n. 17816; Cass. 26 /07/2021, 21400) - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). 
Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che - come nella fattisp ecie -, rilevata la soccombenza della parte medesima, la c ondanni al ri mborso delle spese sostenute dall'altra parte.  4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.  5. La ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio legittimità, li quidate come in dispositivo , in applicazione del principio di soccombenza.  6. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso; 11 condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in ### 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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