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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. Nel merito, i convenuti hanno dedotto che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 58/2026 del 27-01-2026

... eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 403/2022 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 2)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 416/2023 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 3)In accoglimento della domanda della ### E ### S.R.L. nel giudizio rubricato al ###. 563/2024 dichiara la validità e l'efficacia della transazione stipulata dalle parti in data ### e, per l'effetto, condanna la ### alla restituzione in favore della ### E ### S.R.L. delle somma di euro € 93.078,30 per le causali di cui in narrativa. 4)Condanna la ### alla rifusione in favore della ### E ### S.R.L delle spese processuali relative al giudizio rubricato al ###. 563/2024, che liquida in € 7.200,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite, iscritte al n. 403 del ### del Tribunale di Terni dell'anno 2022, al n.416 dell'anno 2023 e al n. 563 dell'anno 2024, vertenti TRA ### E ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione - attrice E ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta ### contratto di somministrazione e transazione ### delle parti: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art.  127 ter cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)A)Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### E ### S.R.L., (di seguito per brevità indicata anche come ### tecnologie srl) conveniva in giudizio la ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, che le intimava il pagamento della somma di euro 114.523,25, oltre accessori e spese. 
Il giudizio veniva rubricato al N.RG 403/2022. 
A fondamento della opposizione eccepiva: la incompetenza per territorio del Tribunale di Terni, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo; la discordanza tra i consumi rilevati e quelli conteggiati; l'inadempimento contrattuale della opposta fonte di un danno meritevole di tutela risarcitoria che veniva azionato in via riconvenzionale. 
Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando in fatto: che il contenzioso trae origine da 3 contratti di fornitura di energia sottoscritti in data 3- 5.08.2021 dalla ### e ### S.r.l. con la Soc. ### S.p.a.; che la opposta provvedeva regolarmente alla fornitura agli indirizzi richiesti nella provincia di ### che con i predetti contratti di fornitura le parti sottoscrivevano contemporaneamente molteplici allegati corrispondenti ai punti di prelievo da alimentare; che i POD oggetto dei contratti erano 143; che in costanza del rapporto contrattuale, invero, solo 108 POD sono stati volturati poiché i restanti 35 hanno incontrato le lungaggini derivanti dalle pregresse morosità comprovata dalla documentazione prodotta; che la opponente sin dal primo mese di fornitura ha omesso i pagamenti ed ha accumulato una morosità pari € 57.701,94; che nonostante i solleciti di pagamento la morosità non è stata sanata; che l'opponente si rendeva morosa anche nel pagamento delle fatture relative ai mesi successivi; che al mese di gennaio 2022, la società ### e ### era morosa per un importo complessivo di € 114.523,25 e inutili erano le richieste di pagamento alla stessa inoltrate. 
In diritto assumeva che tutte le eccezioni sollevate dalla opponente sono infondate atteso che: il Tribunale di Terni è competente ai sensi dell'art. 1182, comma 3 cc; parte opponente ha confermato i consumi indicati nelle fatture contestate e le contestazioni alle fatture esposte nella opposizione non tengono conto della normativa di settore; non sussiste l'inadempimento della opponente, né il danno lamentato. 
Con ordinanza del 17.3.2023, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 cpc. 
Con istanza depositata il ### parte opponente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione, contestata dalla opposta. 
Alla udienza fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la causa veniva rinviata su accordo delle parti per valutare una soluzione conciliativa. 
Con successiva ordinanza il giudice istruttore, ritenuto di dover decidere unitamente al merito l'eccezione di transazione sollevata dalla opponente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ammetteva le prove richieste. 
Con istanza del 3.4.2024 la opponente presentava richiesta di sospensione del processo ex art.  295 cpc e, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza riservata l'istanza veniva disattesa. 
Nelle more della celebrazione della prima udienza calendarizzata per l'escussione dei testimoni ammessi, la opponente presentava istanza di riunione ex art. 274 cpc del presente procedimento ad altri due giudizi pendenti dinanzi a giudici diversi del medesimo Tribunale. 
Con ordinanza riservata la Presidente di ### dott.ssa ### ritenuta la connessione soggettiva e oggettiva tra la causa iscritta al ###. 403/2022 e quelle recanti RG n. 416/2023 e RG n. 563/2024, non essendo di ostacolo alla riunione la pendenza dei giudizi in fasi processuali diverse, disponeva che i procedimenti fossero chiamati tutti alla medesima udienza dinanzi al Giudice istruttore. 
Alla udienza fissata in prosieguo, il giudice tentava la conciliazione, che non aveva buon esito. 
B)Con atto di citazione ritualmente notificato la ### E ### S.R.L.  conveniva in giudizio la ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, che le intimava il pagamento della somma di euro 170.917,69 oltre interessi e spese della procedura. 
Al procedimento veniva assegnato il numero di ruolo RG. N. 416/2023. 
La opponente affidava le sue difese a contestazioni analoghe e quelle introdotte nel precedente giudizio di opposizione. 
Si costituiva in giudizio la società opposta insistendo per il rigetto della opposizione sulla base di difese analoghe a quelle proposte nel giudizio di più antica iscrizione. 
Il giudice assegnatario disponeva la rimessione del fascicolo alla Presidente di ### per la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc. 
Con provvedimento del 3.6.2024 la Presidente di ### disponeva che la causa fosse assegnata alla scrivente giudice, ravvisando la connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento e quello rubricato al ###. 403/2022, di più antica iscrizione. 
Con ordinanza riservata, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito e l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc, accolta invece l'istanza ex art. 648 cpc, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 cpc. 
Con successiva ordinanza della Presidente di ### già richiamata, il fascicolo era rimesso unitamente agli altri dinanzi alla scrivente giudice per provvedere sulla riunione. 
Alla udienza fissata per esame e ammissione dei mezzi di prova, veniva tentata la conciliazione, che non aveva buon esito. 
C)Con atto di citazione introdotto con le forme del cd rito ### la ### E ### S.R.L. conveniva in giudizio la ### invocando l'efficacia e la validità della transazione con cui le parti hanno definito con transazione stragiudiziale la lite oggetto dei procedimenti rubricati al ###. 413/2022 e N. 416/2023, rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate in corso di causa: “1) ### e dichiarare che l'atto di transazione stipulato e sottoscritto dalle parti in data ### ed al quale le stesse hanno dato esecuzione, a composizione del giudizio radicato innanzi al Tribunale di Terni n. 403/22 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/22 del 11.01.2022 della complessiva somma di € 114.523,25 nonché a composizione del giudizio, sempre radicato innanzi al Tribunale di Terni, n. 416/2023 RG avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1045/22 del e### 2020 Serial#: 37c1f223e630d355 3 23.12.2022 della complessiva somma di € 170.917,69, è esistente, valido ed efficace tra le parti; 2) ### e dichiarata l'esistenza, la validità e l'efficacia tra le parti dell'atto di transazione, revocare i decreti ingiuntivi n. 19/22 e 1045/22 muniti di provvisoria esecutorietà, in conseguenza, ritenere e dichiarare che le somme corrisposte da ### e ### srl a ### in seguito alla notifica dell'atto di precetto del 24.09.2024 vengono trattenute da ### sine titulo, e, per l'effetto, condannare ### alla restituzione in favore di ### e ### srl della somma di € 93.078,30, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dì del pagamento sino al soddisfo; 3) ### infine, parte convenuta, quale parte soccombente, al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. 
Il procedimento veniva rubricato al n. 516/2024 del ### degli ### contenziosi civili. 
A fondamento della domanda parte attrice assumeva che era intervenuta tra le parti una transazione per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Terni, che la transazione, valida ed efficace, è stata eseguita con la conseguenza che i decreti ingiuntivi vanno revocati. 
Si costituiva in giudizio la società convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale: • accertare e dichiarare l'intervenuto annullamento dell'accordo transattivo in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1456 c.c. e 2-4-5 dell'accordo transattivo e dell'applicazione della regola generale integrativa del contratto di cui al combinato disposto degli artt. 1374 e 1375 c.c.; • In subordine: • accertare e dichiarare il dolo avversario nella gestione dell'iter transattivo ex art. 1439 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla la transazione; • In ulteriore subordine: • accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione della transazione ex artt. 2 della stessa per inadempimento avversario e decorrenza del termine ex art. 1976 c.c.; In ogni caso: • rigettare ogni altra domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le causali espresse in narrativa; • condannare ### e ### srl, al pagamento delle spese di lite. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”. 
A fondamento delle proprie difese, dopo aver ripercorso l'iter dei giudizi che aveva preceduto la stipula della transazione, deduceva: che le parti avevano stipulato una transazione con riferimento ai giudizi pendenti; che la transazione non era stata onorata; che la transazione era risolta di diritto per inadempimento; che, in virtù dell'art. 1456 cc, la transazione è risolta di diritto e la domanda avversaria è inammissibile, non essendo possibile alcun pronunciamento del giudice al riguardo; che in ogni caso l'accordo transattivo è annullabile per dolo della ### tecnologie srl; che, in ulteriore subordine, è stato violato il termine essenziale ai sensi dell'art. 1476 cc; che la transazione non ha carattere novativo, con la conseguenza che è possibile la risoluzione ex art. 1476 cc. 
Il precedente giudice assegnatario rimetteva il fascicolo al Presidente di ### per valutare la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc. agli altri fascicoli.  ### di ### con il provvedimento già richiamato, assegnava il fascicolo alla scrivente giudice. 
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, veniva fissata la nuova prima udienza nella stessa giornata fissata per il prosieguo dei due giudizi sopra detti. 
Alla suddetta udienza venivano svolti gli incombenti previsti dal rito, prima che venisse dichiarata la riunione dei giudizi. 
D)Con ordinanza i procedimenti rubricati al N.RG. 416/2023 e N.RG. 563/2024 venivano riuniti al fascicolo rubricato al N. RG 403/2022, in assenza di motivi ostativi correlati alla diversità delle fasi processuali, essendo prevalenti ragioni di economia processuale e di connessione oggettiva e soggettiva che rendevano opportuno il simultaneus processus e non costituendo motivo ostativo la sottoposizione del giudizio di più recente iscrizione alle norme processuali introdotte dalla cd. ### atteso che tutti i giudizi riuniti sono sottoposti al rito ordinario di cognizione, in tutti sono stati concessi i termini per consentire alle parti di formulare le deduzioni assertive e istruttorie previste dal rito applicabile ratione temporis e le garanzie difensive sono state ugualmente assicurate attraverso la prosecuzione dei giudizi riuniti nelle forme del rito ordinario di cognizione disciplinato dalle norme anteriori alla novella citata. 
Espletate le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano nelle forme della trattazione scritta, all'esito delle quali la causa veniva presa in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc. per lo scambio degli scritti conclusionali. 
III)In ordine logico deve essere esaminata per prima la causa iscritta la N. RG 416/2023, avente ad oggetto la transazione, in quanto la valutazione sulla sua validità ed efficacia assume rilievo negli altri due giudizi, a prescindere dalla qualificazione della stessa come novativa o semplice. 
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.” (Cass. Ordinanza n. 29717 del 11/11/2025). 
E' pacifico e provato documentalmente che in data ### le parti abbiano stipulato un accordo transattivo che poneva fine al contenzioso insorto tra le stesse in ordine al pagamento della fornitura di energia elettrica, oggetto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo 403/2022 e n. 416/2023 (all. 1 alla citazione nel giudizio ###. 563/2024). 
Nell'atto di transazione le parti davano atto che, a fronte della complessiva posizione debitoria della ### tecnologie srl nei confronti della ### spa portata nei decreti ingiuntivi opposti, la creditrice accettava a saldo e stralcio l'importo di euro 207.185,00, che doveva essere versato in due rate: la prima di euro 100.000,00 al momento della stipula della transazione e la seconda di euro 107.185,00 entro trenta giorni dalla stipula. 
E' pacifico e provato documentalmente che la prima rata di euro 100.000,00 sia stata versata con due bonifici bancari emessi il ### con data valuta 6.3.2023 e che la successiva rata sia stata pagata in data ### (all. 9 alla citazione). 
Con pec datata 28.2.2023 il legale della ### spa, nell'inviare la copia della transazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, chiedeva “l'invio della contabile attestante l'avvenuto pagamento della prima rata che, come da accordi intercorsi ed ampiamente puntualizzati, deve avvenire tassativamente entro oggi 28 febbraio 2023.” (all.5 alla comparsa). 
A tale missiva seguiva una pec in data ### con cui il difensore lamentava che non era pervenuta la distinta di bonifico attestante il pagamento della prima rata entro il termine pattuito del 28 febbraio 2023 e con cui dichiarava che “non essendo stato ancora adempiuto quanto riportato nell'accordo transattivo, in data odierna ho depositato le note in replica autorizzate dal Tribunale di Terni nel procedimento RG 403/2022. 
Resto ancora in attesa dell'invio della distinta di bonifico.” (all. 6 alla comparsa). 
Con pec del 10.3.2023 il difensore della ### spa contestava la tardività dei bonifici pervenuti, in quanto disposti solo in data 2 marzo e dunque in violazione del termine previsto dalla transazione che correlava il pagamento della prima rata alla stipula, avvenuta in data 28 febbraio 2023. 
Nella suddetta missiva il difensore affermava che i suddetti termini di pagamento erano essenziali in ragione della riduzione della pretesa creditoria accordata con la transazione, essenzialità ribadita nella p.e.c. del 23 febbraio 2023, ove si indicava che “Il mancato puntuale rispetto delle scadenze costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente accordo e tutte le somme eventualmente versate verranno trattenute quale acconto sulla maggior somma dovuta”. 
Il difensore richiamando l'art. 5 della transazione, comunicava la risoluzione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, con conseguente prosecuzione dei giudizi pendenti e dichiarava di trattenere le somme versate quale acconto sul maggior credito. 
Parte attrice invoca la validità della transazione intercorsa e la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e la restituzione delle somme pagate alla ### spa eccedenti gli importi indicati nella transazione (circostanza pacifica). 
Le domande della attrice sono tutte fondate, non potendosi condividere la lettura della transazione che ne ha dato la convenuta ### spa. 
Quest'ultima in primis eccepisce l'inammissibilità della domanda di parte attrice diretta ad accertare la validità ed efficacia della transazione in quanto ritiene che la transazione si sia risolta in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione stessa, invocando a tal fine le clausole sub nn. 2,4,5 della transazione. 
La domanda attorea è sicuramente ammissibile, in quanto trattasi di una azione di accertamento della validità della transazione.  ### la prospettazione della convenuta le suddette clausole contrattuali, lette unitamente alla pec del 23.2.2023 inoltrata dal proprio difensore che qualificava essenziali i termini di pagamento, integrano una clausola risolutiva espressa di cui la parte non inadempiente si è avvalsa, con conseguente risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. 
Il Tribunale non condivide la lettura del contratto offerta da parte convenuta, in primo luogo perchè la transazione non contiene alcuna clausola risolutiva espressa, né essa è desumibile dalla intimazione del difensore, che non può di per sé integrare il contenuto del contratto, ne offrirne una interpretazione autentica, peraltro fermamente contestata in questa sede. 
La transazione, infatti, prevede il pagamento di una somma a saldo e stralcio del credito azionato in via monitoria, in due rate, la prima al momento della sottoscrizione dell'accordo e la seconda entro i successivi 30 giorni.  ###. 5 del contratto stabilisce che "il mancato pagamento nei termini ut supra stabiliti determinerà, ipso iure, la decadenza dal beneficio del termine con facoltà di ### ad agire per il recupero forzoso del proprio credito residuo". 
Tale locuzione, nel suo significato letterale, che costituisce il primo canone ermeneutico di un contratto, sta ad indicare che, ove il debitore non avesse onorato le suddette scadenze, il creditore poteva pretendere l'intero credito residuo, tale dovendosi intendere ovviamente quello portato nella transazione in relazione alla rata non pagata e non certo il credito sottostante portato nei decreti ingiuntivi in quanto concordemente ridotto in sede transattiva. 
Il creditore, nel caso concreto, posto il ritardo, incontestato, nel pagamento della prima rata, avvenuto due giorni dopo la sottoscrizione della transazione, poteva, in forza dell'art. 5 del contratto, pretendere immediatamente il pagamento dell'intera somma indicata nella transazione stessa, ma non invocare la risoluzione, a cui non aveva diritto. 
Peraltro se fosse vera la tesi della convenuta secondo cui la transazione è risolta ipso iure con la dichiarazione del difensore di volersi avvalere della asserita clausola risolutiva, appare del tutto distonico con detta volontà l'accettazione del pagamento sia della prima che della seconda rata, quest'ultimo avvenuto secondo le scadenze concordate. 
Il Tribunale ritiene che non vi sia nella transazione una clausola risolutiva espressa di cui la parte poteva avvalersi a fronte del breve ritardo nel pagamento della prima rata. 
La difesa della convenuta è incentrata sulla valorizzazione della essenzialità dei termini di pagamento delle rate previste nella transazione, che il Tribunale non ravvisa avuto riguardo al tenore complessivo delle clausole contrattuali, le quali prevalgono, ovviamente, sulla lettura delle stesse che ne dava il difensore con le missive richiamate. 
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “###à del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.” (Cass. n. ###/2019 e precedenti conformi). 
Il Tribunale ritiene che i termini di pagamento previsti nel contratto non erano essenziali, ma, in ogni caso, occorre valorizzare la circostanza che è stato accettato dal creditore l'adempimento tardivo della prima rata, nonché quello, tempestivo, della seconda rata, condotta che, complessivamente valutata, induce ad escludere la natura essenziale del termine ed a ritenere che il breve ritardo nel pagamento della prima rata non precludesse la soddisfazione dell'interesse del creditore. 
Ad abundantiam si osserva che, anche a voler ritenere che i termini di pagamento previsti nella transazione fossero essenziali, la violazione di appena due giorni del primo termine di pagamento non appare rilevante nel complessivo equilibrio dei rapporti contrattuali tra le parti, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non vi sono spazi per accedere al rimedio risolutorio invocato dalla convenuta. 
Nel caso di specie, manca la prova della perdita dell'interesse all'adempimento a seguito della violazione, davvero minima, del termine previsto, prova non desumibile dalle dichiarazioni rese in favore della società dal legale rappresentante in sede di interpello, valorizzate, invece, dalla ### spa nei propri scritti conclusionali. 
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che nel tratteggiare la differenza tra causa risolutiva espressa e termine essenziale esprime principi utili a dirimere la controversia di cui è causa laddove afferma che “Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione del contratto.  (Cass. Sentenza n. ### del 21/11/2023). 
Nel caso di specie non risulta dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di adempimento oltre la data considerata (Così Cassazione civile sez. II, 16/03/2018, n.6547 e precedenti conformi), tanto che nella clausola di cui all'art. 5 hanno previsto una decadenza dal beneficio del termine, chiaro segno che il pagamento tardivo (peraltro di appena due giorni), non implicava la perdita di alcuna effettiva utilità per il creditore, elemento che esclude di per sé l'azionabilità del rimedio risolutorio invocato con la pec più volte richiamata ( 6547/2018 in motivazione e precedenti ivi richiamati). 
Deve essere disattesa la domanda di parte convenuta diretta ad ottenere l'annullamento della transazione per dolo ex art. 1339 cc, in quanto questo rimedio è azionabile nel caso di condotte integranti artifici e raggiri idonei a viziare la volontà dell'altro contraente, mentre nel caso concreto la condotta censurata attiene unicamente alla fase esecutiva della transazione ed il ritardo di appena due giorni nell'adempimento della obbligazione di pagamento della prima rata dell'accordo transattivo non appare indice di dolo contrattuale rilevante ai fini dell'annullamento del contratto. 
Alla luce delle argomentazioni che precedono la transazione è valida ed efficace ed è stata onorata dalla attrice che ha versato tutta la somma in essa prevista a saldo e stralcio del maggior credito della ### spa azionato nei decreti ingiuntivi opposti. 
In ragione della efficacia della transazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai giudizi RG 403/2002 e RG 416/2023. 
Sul tema è utile ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui nella transazione non novativa, quale è quella oggetto di causa, “il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.”(Cass. 2025 cit). 
Nel caso di specie l'accordo transattivo non è risolto e non ha perduto efficacia e dunque permane la sua capacità modificativa del rapporto originario, con la conseguenza che il credito della ### spa verso la ### tecnologie srl è quello indicato nella transazione e non quello portato nei decreti ingiuntivi originari dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di causa. 
Considerato che l'obbligazione di pagamento indicata nella transazione è stata integralmente onorata dalla ### srl sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione (Cass. n. 26118/2021). 
Il Tribunale, nel caso di specie, intende dare continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il disaccordo di una parte in ordine alla rilevanza giuridica della transazione non preclude al giudice la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quando il fatto sopravvenuto sia pacifico in tutte le sue componenti ed è tale sia che risulti acquisito agli atti sia che risulti concordemente ammesso dalle parti (Cass. n. 4017/1994, n. 4079/1984). 
Nel caso di specie l'intervenuta transazione è un fatto pacifico, mentre la sua validità ed efficacia è stata acclarata nel giudizio connesso e riunito a quelli di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Alla luce della validità della transazione, quindi, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a cui segue la revoca dei decreti ingiuntivi opposti ai quali la ### spa ha rinunciato nella transazione stessa. 
Considerato che, in forza della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti e del precetto intimato dalla ### spa, la ### tecnologie srl ha versato a quest'ultima somme ulteriori rispetto agli importi indicati nella transazione (circostanza non contestata), la ### spa deve restituire alla ### tecnologie srl le somme eccedenti gli importi indicati nella transazione a saldo e stralcio del credito portato nei decreti ingiuntivi opposti, in ragione della efficacia modificativa-estintiva della transazione, dichiarata valida ed efficace in questa sede ###più dovute tutte le somme portate dei decreti ingiuntivi opposti e revocati con la presente sentenza ed eccendenti gli importi indicati nella transazione. 
Tali valutazioni trovano conforto nell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 645 del 08/01/2024). 
Nel caso di specie l'accordo transattivo non è venuto meno, come accertato nella presente sentenza, pertanto non può rivivere il credito cristallizzato nei decreti ingiuntivi opposti, elemento che rende non più dovuti i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla declaratoria di provvisoria esecutorietà: sussiste quindi il diritto della attrice alla restituzione della somma di € 93.078,30 pagata alla ### spa in corso di causa, oltre interessi dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo. 
IV)Con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione. 
Le spese di lite del procedimento rubricato al ###. 563/2024, invece, seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla non elevata complessità della controversia e della istruttoria, elementi che, complessivamente considerati, consentono di liquidare importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento.  P.Q.M.  Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 403/2022 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 2)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 416/2023 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 3)In accoglimento della domanda della ### E ### S.R.L. nel giudizio rubricato al ###. 563/2024 dichiara la validità e l'efficacia della transazione stipulata dalle parti in data ### e, per l'effetto, condanna la ### alla restituzione in favore della ### E ### S.R.L. delle somma di euro € 93.078,30 per le causali di cui in narrativa.  4)Condanna la ### alla rifusione in favore della ### E ### S.R.L delle spese processuali relative al giudizio rubricato al ###. 563/2024, che liquida in € 7.200,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Terni, 26/1/2026 

Il giudice
(dott.ssa ###


causa n. 403/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dorita Fratini, Tiziana Sperti

M
4

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16052/2024 del 10-06-2024

... il ricorrente, erroneamente il Tribunale di ### ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza "in via preliminare" e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l'incompetenza 4 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 funzionale della Corte per essere ancora competente in materia il Tribunale di ### in composizione collegiale; ed, in ogni caso, sempre in via preliminare, chiedendo la concessione dei termini per deduzioni istruttorie e per le doverose repliche, istanze istruttorie e repliche difensive. Controparte eccepisce che il ricorrente invece di riassumere innanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedotta in udienza e non con il ricorso per riassunzione. 2.- Il motivo è inammissibile. Il ricorrente deduce di avere (leggi tutto)...

testo integrale

A.M.  ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ### sul ricorso iscritto al n. 7074/2023 R.G. proposto da: G.G. , avvocato orni ssis rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c.p.c.  -ricorrente ###.P. I, elettivamente domiciliato in ### TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###), come da procura speciale in atti.  -controricorrente nonché contro ###.G. LI -intima ti
Avverso il ### della CORTE ### di TORINO 45/2022 depositato il ###. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal #### ha impugnato il decreto reso in data 20 febbraio 2020 con il quale il Giudice Tutelare di ### non approvando i rendiconti relativi agli anni 2015,2016, 2017 da lui presentati in qualità di amministratore di sostegno della madre R.D. I nonché il rendiconto finale 2018 ha dichiarato chiusa l'amministrazione di sostegno a favore della signora ###.D. Unelle more interdetta su iniziativa dell'altro figlio) disponendo la trasmissione del provvedimento alla ### della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 314, 323, 328 c.p. nonché al tutore e al protutore per le iniziative ex art. 382 e 411 Ai rendiconti erano state presentate osservazioni depositate dal tutore della signora R.D. L, avv. ###.M. I, nonché dall'altro figlio I dell'amministrata, G.P. e dal nipote, evidenziando prelievi non giustificati da parte dell'amministratore di sostegno per rilevanti importi negli anni 2015-2016-2017-2018, con bonifici in favore dello stesso amministratore per oltre 100.000,00 euro nel 2015, per oltre 230.000,00 euro nel 2016, per oltre 220.000,00 euro nel 2017 e per oltre 275.000,00 euro nel 2018. Si contestava che l'amministratore di sostegno, avvocato, avesse provveduto ad assumere, di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudice tutelare, il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali e controversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiaria contrapposta ai familiari; inoltre che le consistenti parcelle fatturate per asserite prestazioni professionali rese nell'interesse dell'amministrata fossero state emesse in autonomia, avendo provveduto l'amministratore di sostegno ad autoliquidare in proprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a 2 di 1 1 G.G. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente della beneficiaria senza alcun nulla asta o autorizzazione del Giudice tutelare; ed infine l'omesso tempestivo deposito dei rendiconti annuali, deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte del Giudice tutelare. 
G.G. ha proposto reclamo, osservando che il Giudice tutelare avrebbe errato a consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede e in ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari, poiché egli non necessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resistere in giudizio a difesa della madre, essendo il suo legale rappresentante. 
La Corte d'appello, adita in riassunzione dopo che il Tribunale di ### si era dichiarato incompetente, ha respinto il reclamo, osservando che l'art. 380 secondo comma c.c., dettato in materia di tutela, ma richiamato dall'art. 411 c.c., consente al giudice di sottoporre il conto annuale dell'amministrazione a qualche prossimo parente o affine; ha ritenuto infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termine per controdeduzioni, richiesta valutata come meramente dilatoria, posto che nella relazione acconnpagnatoria G.G.  aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestione contenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e, nel merito, ha ritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione di quanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezione la beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importi superiori ad euro 500,00 se non con l'assistenza dell'amministratore e l'autorizzazione del Giudice tutelare; nella specie, ha osservato la Corte che l'amministratore aveva ecceduto i propri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stesso un mandato professionale oneroso.  3 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G.G. affidandosi a due motivi. Si è difeso con controricorso G.P. Il ricorrente ha depositato memoria.  ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360, n. 4, c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini per il deposito sia delle memorie istruttorie che delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 45 disp. att.  c.c. terzo comma, in applicazione del quale l'impugnazione del rendiconto dell'amministratore deve decidersi con sentenza dal Tribunale in sede ###composizione collegiale ex art.  50 bis c.p.c. (D.Igs. n. 51 del 1998, art. 56); si deduce la erronea applicazione, in ipotesi di giudizio di rendiconto della amministrazione di sostegno ex art. 386 ult. co. c.c., del rito camerale in luogo del rito ordinario di cognizione. La parte contesta la competenza della Corte d'appello rilevando che il decreto di non approvazione del rendiconto si impugna -come egli ha fattocon un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario innanzi al Tribunale e che per questo provvedimento non vale la regola enunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d'appello dei decreti del Giudice tutelare. Pertanto, rileva il ricorrente, erroneamente il Tribunale di ### ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza "in via preliminare" e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l'incompetenza 4 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 funzionale della Corte per essere ancora competente in materia il Tribunale di ### in composizione collegiale; ed, in ogni caso, sempre in via preliminare, chiedendo la concessione dei termini per deduzioni istruttorie e per le doverose repliche, istanze istruttorie e repliche difensive. 
Controparte eccepisce che il ricorrente invece di riassumere innanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedotta in udienza e non con il ricorso per riassunzione.  2.- Il motivo è inammissibile. 
Il ricorrente deduce di avere contestato la competenza innanzi alla stessa Corte d'appello davanti alla quale aveva riassunto il giudizio, ma non di avere proposto regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. e quindi ha prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale di ### che ha dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d'appello, inquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelli impugna bili ex art. 720 bis c.p.c. (ratione temporis vigente e come intrepretato dalle sezioni unite di questa Corte). Deve qui ricordarsi che la riassunzione, anche a fini cautelativi, non preclude di per sé la contestazione della competenza (Cass. n. 19654 del 13/09/2006) che è però preclusa dall'inutile scadere del termine di cui all'art. 47 c.p.c.; e nel caso di specie non risulta che la parte, riassumendo davanti al giudice indicato come competente, abbia anche e separatamente proposto, nei termini, il regolamento di competenza. Come correttamente osserva la controparte, è improduttiva di effetti la contestazione della competenza esplicitata nel giudizio di riassunzione -e peraltro non con il ricorso ma solo in udienzapoiché le pronunce negative sulla competenza si impugnano soltanto con il regolamento di competenza.  5 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Ne consegue anche l'inammissibilità del rilievo in ordine alla mancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale, dal momento che la parte, non impugnando la decisione sulla competenza, ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativa del Tribunale di ### presupposti e connessi con la declinatoria della competenza, in essi compresi quelli relativi al rito applicabile. 
Il Tribunale di ### infatti ha negato la propria competenza poiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione del rendiconto nell'ambito di quelli resi ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.  ratione temporis vigente, da trattarsi con il rito camerale. 
Quanto al resto, la Corte d'appello ha verificato che il contraddittorio era stato rispettato, accertando che la parte aveva avuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore, così attenendosi al principio che il rito camerale è improntato alla regola della flessibilità e quindi, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( Cass. n. 29865 del 12/10/2022).  3.-Con il secondo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c. per errore nella ricostruzione del fatto posto a fondamento della decisione e per omesso esame ed omessa motivazione sulla giustificazione della intera attività gestionale compiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistente al momento della nomina quale amministratore di sostegno e contenente un mandato gestionale in rem propriam, illimitato ex art. 1723 comma 2 cc, nonché una procura generale alle liti ex art.  1722 c.c.; con la conseguente totale obliterazione di elementi 6 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torinese avrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazione dell'intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previa ratifica del rendiconto dell'amministratore di sostegno in esame. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Torino è incorsa in un errore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto a fondamento della decisione, laddove ha omesso completamente di valutare l'esistenza, pacificamente documentale, dell'atto notarile contenente la procura speciale con un mandato anche in rem propriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonio immobiliare della amministrata, anche per quota indivisa, con poteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo e di spesa e una procura generale alle liti. Si tratta di un atto notarile precedente all'incardinarsi del procedimento di amministrazione di sostegno, valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di ### che ne ha tenuto in debito conto, come si evince dal decreto di nomina in continuità gestionale amministrativa. La parte deduce che il mandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativi all'esercizio di una attività continuativa (dal 1985) di gestione e messa a reddito di immobili che, non essendo la sopravvenuta incapacità del mandante idonea all'estinzione, è certamente da considerarsi in vigore in perfetta continuità, essendo irrevocabile non avendo il provvedimento di nomina ad amministratore di sostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul punto. 
Il ricorrente in memoria precisa, inoltre, che nel procedimento penale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione.  4.- Il motivo è inammissibile.  4.1.- In primo luogo, si osserva che la parte pur deducendo che si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quando, dove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito; nel 7 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 provvedimento impugnato non si fa cenno della questione, tanto che la controparte ne eccepisce la novità, in quanto solo oggi il ricorrente, per la prima volta, parla di una procura generale mentre innanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazioni contratte in precedenza; il controricorrente peraltro contesta articolatamente che le attività per cui il ricorrente si è autoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generale. 
Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove una determinata questione giuridica — che implichi un accertamento di fatto — non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; 907/2018).  4.2.- Deve anche osservarsi, sotto il profilo della rilevanza della censura e della pretesa decisività del fatto dedotto, che, come questa Corte ha già affermato, il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria se e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali il Giudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dalle norme che regolano l'interdizione e la inabilitazione. 
Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di 8 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitator venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. A mente dell'ad 1722 c.c., infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante ( n. 3600 del 08/02/2024, in motivazione).  ### 1722 c.c. è stato scritto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizione e la inabilitazione, e — verosimilmente per un difetto di coordinamentonon è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel codice la nuova misura di protezione per la persona priva di autonomia. Tuttavia, l'art. 411 c.c., introdotto dalla predetta legge 6/2004, consente di estendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato, sebbene con la specifica indicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità di agire va limitata nella minore misura possibile; ne discende -a cascatache si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioni imposte che siano previsti ex lege (e quindi anche gli effetti previsti dall'ad 1722 c.c.) sia pure con riferimento ai soli atti espressamente indicati dal Giudice tutelare. Ciò vale non solo nel 9 di 1 1 Oscuramento disposto d'ufficio affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto ### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116f2024 caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.  4.3.- Nel caso di specie, la Corte ha accertato che gli atti compiuti dall'amministratore erano atti per i quali la capacità di agire della beneficiaria era stata limitata, prevedendo che detti atti si potessero compiere solo con la assistenza dell'amministratore e previa autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il punto qui rilevante, e non gli esiti del procedimento penale, di cui peraltro non si ha piena contezza. 
Quanto al resto, si tratta di osservazioni di merito che non trovano ingresso in sede di legittimità, dovendosi qui ricordare che la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 10,1:### P.Q.M.  - Dichiara inammissibile il ricorso; - ### il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.  - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52; - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a 704 Da: ##### 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Russo Rita Elvira Anna

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 73/2026 del 08-01-2026

... responsabilità della ditta appaltatricee salvo gravame dichiarare la società ### S.R.L. e la G.B.C. ###À ### tenute a manlevare e garantire il ### in virtù del contratto di appalto del 31/07/2014 e del contratto di appalto del 19/10/2015; -condannare l'opponente a parte soccombente al pagamento in favore dell'opposto delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge; che il Giudice di ### di ### con sentenza n. 765/2017 del 03/7/2017, depositata e pubblicata in data ###, affermava la competenza per materia, funzionale e inderogabile, del Giudice di ### adito a decidere sull'opposizione a ### già provvisoriamente esecutivo, n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato il ### e notificato in data ###; dichiarava l'incompetenza per valore limitatamente alla spiegata domanda riconvenzionale per essere di competenza del Tribunale di ### fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione della succitata domanda come innanzi circoscritta, innanzi al predetto Giudice ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza superiore, e rimetteva al definitivo ogni provvedimento sulle spese e competenza di causa. In virtù di quanto innanzi esposto ### ha formulato (leggi tutto)...

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### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del Dott. ### in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9808/2017, avente ad oggetto: condominio TRA ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), nella qualità di eredi di ### MARIAGRAZIA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### di #### alla via ### n. 2, elettivamente domiciliano; - ####.3 (C.F.: ###), in persona dell'### p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  ### presso il cui studio, sito in ### alla via C.A. 
Alemagna n.2/C, elettivamente domicilia; - ### E ### S.R.L. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti ### e ### presso il cui studio, sito in #### alla via M. Cianciulli n. 14, elettivamente domicilia; - ####.B.C. ###. COOP. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla piazza ### n. 39, elettivamente domicilia; - ### NONCHE' ### S.P.A.  - #### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 24/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato ### MARIAGRAZIA ha convenuto in giudizio il ####.3, deducendo: che con ### n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato in cancelleria in data ###, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato, unitamente all'atto di precetto, in data ###, è stata ingiunta al pagamento, in favore dell'opposto, della somma pari ad € 4.581,00 a titolo di spese straordinarie condominiali non corrisposte relative all'anno 2014-2015 (Settembre-Dicembre 2014; Gennaio-Maggio 2015), per spese straordinarie per euro 4.581,00oltre interessi e spese del procedimento monitorio; che avverso tale ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza provvedimento monitorio spiegava opposizione con domanda riconvenzionale, assumendo: che tale somma non sarebbe da lei dovuta, poiché l'esecuzione dei lavori per il cui pagamento è stato chiesto ed ottenuto il ### non ha prodotto alcun vantaggio per i condomini ma, al contrario, è stata causa di ingenti danni; che, in particolare, l'unità immobiliare di sua proprietà è stata interessata dalla presenza di copiose infiltrazioni e tracce di umidità che hanno provocato il distacco della tinteggiatura e reso gli ambienti insalubri, così come accertato e descritto dal consulente tecnico da lei incaricato, #### il quale ha provveduto a redigere apposita relazione datata 25/5/2015; che il CTP ha riferito che “da un'accurata visione dello stato dei luoghi, l'appartamento presenta alcuni locali in pessime condizioni di manutenzione a causa di tracce consistenti di umidità evidenti sui soffitti e sulle mura perimetrali di alcuni locali. Si precisa che attualmente sull'immobile in oggetto sono in corso dei lavori di rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato, provocando delle infiltrazioni d'acqua e delle lesioni su alcune pareti interne all'appartamento, danneggiando le pareti dell'appartamento della sig.ra ### provocando infiltrazioni di acque meteoriche dalle pareti perimetrali con conseguenti diffuse tracce di umidità che hanno provocato il parziale distacco della tinteggiatura e sussiste ad oggi, nei suddetti locali, un pericolo parziale di distacco dell'intonaco.”; che il CTO indicava, inoltre, i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, per le zone interessate ai fenomeni di umidità, preventivando una spesa di € 5.689,30; che tali infiltrazioni d'acqua hanno reso inutilizzabile il piano cottura, del quale è stata indispensabile la sostituzione; che, non a caso, in data ###, ella ed altri condomini chiedevano, all'### del ### la convocazione di un'assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: 1) resoconto spese lavori eseguiti 2° lotto; 2) valutazione danni subiti; 3) varie ed eventuali; che tale convocazione non è ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza mai pervenuta ai condomini; che, pertanto, in data ###, il difensore della sig.ra ### inviava al ### formale diffida ad adempire, mediante la quale chiedeva di sospendere i pagamenti in favore dell'impresa appaltatrice e di provvedere al risarcimento dei danni in favore della sua assistita; che tale missiva restava priva di qualsiasi positivo riscontro, al contrario, il ### chiedeva ed otteneva il D.I.; che il ### è responsabile dei danni cagionati all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva ai sensi dell'articolo 2051 c.c., atteso che i lavori contestati avevano ad oggetto il rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato e le facciate di un fabbricato non possono che costituire parti comuni a tutti i condomini ai sensi dell'art. 1117, n. 1), c.c.; che la giurisprudenza riconosce, in genere, una corresponsabilità del ### committente sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c., che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister“ attuandone specifiche direttive.; che è innegabile che, pur a fronte dei lamentati danni, il ### non si sia attivato in alcun modo per tutelare gli interessi dei condomini; che, dunque, ella chiede in via riconvenzionale la condanna del ### al risarcimento dei danni nella misura accertata dal consulente tecnico di parte #### o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa; che si costituiva il ### nel giudizio innanzi al Giudice di ### formulando le seguenti conclusioni: - in via preliminare ed istruttoria autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della ### S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### in persona del legale rappresentante p.t. con sede ###R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza via F. Milione n. 5 in #### per essere manlevato e garantito in caso di remota e malaugurata soccombenza e fissando all'uopo nuova udienza; - in via preliminare ed istruttoria fissare il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di ### in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, disporre il prosieguo del presente giudizio solo in relazione alla domanda di revoca della ingiunzione impugnata; - in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza dei gravi motivi richiesti dall'art.  649 c.p.c.; - in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, rigettare la domanda di revoca del ### n. 192/2016; -ancora in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti perché infondata in fatto e in diritto; -in via subordinata e in caso di malaugurata soccombenzaa seguito di accertamento della responsabilità della ditta appaltatricee salvo gravame dichiarare la società ### S.R.L. e la G.B.C. ###À ### tenute a manlevare e garantire il ### in virtù del contratto di appalto del 31/07/2014 e del contratto di appalto del 19/10/2015; -condannare l'opponente a parte soccombente al pagamento in favore dell'opposto delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge; che il Giudice di ### di ### con sentenza n. 765/2017 del 03/7/2017, depositata e pubblicata in data ###, affermava la competenza per materia, funzionale e inderogabile, del Giudice di ### adito a decidere sull'opposizione a ### già provvisoriamente esecutivo, n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato il ### e notificato in data ###; dichiarava l'incompetenza per valore limitatamente alla spiegata domanda riconvenzionale per essere di competenza del Tribunale di ### fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione della succitata domanda come innanzi circoscritta, innanzi al predetto Giudice ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza superiore, e rimetteva al definitivo ogni provvedimento sulle spese e competenza di causa. 
In virtù di quanto innanzi esposto ### ha formulato le seguenti conclusioni: condannare il #### al risarcimento dei danni da lei patiti, quantificati in € 5.689,30, o nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il #### N.3, deducendo: che la domanda attorea è improcedibile, per non avere parte attrice espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, né quello di negoziazione assistita; che la domanda attorea è infondata e va rigettata; che seguito della stipula di contratto di appalto del 31/7/2014 la ### S.R.L. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (### in via ### n. 3 di Battipaglia; che tale intervento manutentivo è stato, poi, proseguito dalla G.B.G. ###À ### che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte sotto la guida del direttore dei lavori #### che, quindi, contesta la fantasiosa ricostruzione dei fatti operata da controparte, nonché gli addebiti per “culpa in vigilando” mossi genericamente nei confronti del ### che, dunque, non è ravvisabile alcuna sua responsabilità nella vicenda in esame; che, in ogni caso, contesta il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla condotta del ### che, infine impugna, oltre all'”an” anche il “quantum debeatur” della pretesa risarcitoria, che è totalmente ingiustificato; che laddove dovesse evincersi una qualsiasi sua, anche minima responsabilità nella vicenda, chiede di essere garantito e manlevato dalla ### S.P.A., società assicurativa che copre i rischi della responsabilità civile a terzi in virtù di polizza assicurativa ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 402733731 del 10/5/2017 valida ed operante all'epoca del fatto per cui è causa; che poi in forza di quanto stabilito dall'art. 7) del contratto di appalto del 31/7/2014 e dall'art. 7) del contratto di appalto del 19/10/2015, le società appaltatrici si sono obbligate a prestare in favore del ### le garanzie in caso di danni da esecuzione e da responsabilità civile verso terzi, impegnandosi alla stipula di una apposita polizza assicurativa; che, pertanto, chiede al Tribunale adito di autorizzare la chiamata in causa dell'### S.P.A. con sede ###in Milano ###, nonché della ### S.R.L. con sede ###in Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### con sede legale alla via F. Milone n.5 in ####, nei cui confronti in questa sede si propone formale e tempestiva istanza ex art.106 c.p.c. 
In virtù di quanto innanzi esposto il #### N.3 ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della ### S.P.A., della ### S.R.L. e della G.B.G. ###À ### per essere dalle stesse manlevato e garantito nella denegata ipotesi di soccombenza e fissando all'uopo una nuova udienza; in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e salvo gravame, dichiarare l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP. tenute a manlevare e garantire il ### in virtù della polizza assicurativa n.402733731, nonché in virtù dei contratti di appalto del 31/7/2014 e del 19/10/2015; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### prima udienza il precedente G.I. autorizzava il ### a chiamare in causa l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP., che a tanto provvedeva. 
Si costituiva in giudizio la ### S.R.L., deducendo: che in via preliminare eccepisce la nullità della domanda riconvenzionale rispetto a cui è stata chiamata in manleva per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; che, al contempo, impugna formalmente la documentazione prodotta ed in particolare la perizia del consulente di parte, #### trattandosi di atto unilaterale e di parte, privo di rilevanza probatoria; che parte attrice deduce di aver subito dei danni, ma omette di indicare e di specificare la tipologia dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti, ed il criterio di determinazione del risarcimento, limitandosi esclusivamente a formulare una generica domanda, priva di ogni elemento di specificità, e senza alcuna analitica determinazione; che la circostanza, oggettiva, della mancata indicazione di elementi da cui poter desumere la tipologia e l'ammontare del presunto credito risarcitorio costituisce, di per sé, lesione del principio del contraddittorio ed un grave pregiudizio per il suo diritto di difesa; che nel merito la domanda attorea è infondata; che, infatti, essa ha eseguito a regola d'arte gli appaltati lavori di manutenzione straordinaria all'interno del fabbricato (### in via ### n. 3 in Battipaglia, nel rispetto delle indicazioni della parte committente e del direttore dei lavori #### che a conferma di ciò vi è la circostanza che il ### committente ha corrisposto in suo favore, a più riprese, complessivi € 98.500,00; che il ### sottoscriveva e ratificava, unitamente al direttore dei lavori, il computo metrico finale ma non provvedeva al pagamento dell'importo a saldo di € 20.614,66 solamente ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza perché alcuni condomini non avevano provveduto a versare le relative quote condominiali; che, pertanto, essa era costretta a presentare ricorso per ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere il pagamento a saldo dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto del 31/7/2014; che, dunque, essa per tali causali chiedeva ed otteneva il ### n. 2123/2017 nei confronti del ### che non avendo quest'ultimo proposto opposizione nei termini di legge, con provvedimento del 22/11/2017, il Tribunale di ### in persona del dott.  ### D'### dichiarava la esecutorietà del ### 2123/2017; che la mancata opposizione al ### 2123/2017 del Tribunale di ### ed il computo metrico finale dei lavori a firma dell'### del ### e del direttore dei lavori comprovano la perfetta esecuzione delle opere appaltate; che le opere appaltate sono state eseguite a regola d'arte, non presentano alcun difetto e/o vizio e sono state accettate dal committente ### senza alcuna riserva, tanto che la direzione dei lavori nulla ha mai obiettato in merito; che in ogni caso eccepisce, formalmente, che la controparte è decaduta ex art. 1667 c.c. dal sollevare vizi e difformità, avendo accettato l'opera senza sollevare riserve, o meglio avendo accettato i lavori così come consegnati dalla ### S.R.L., e precisamente avendo accettato i lavori, contestualmente alla loro ultimazione; che essa non ha mai ammesso l'esistenza di alcun vizio e/o difetto e che il ### giammai ha sollevato vizi. 
In virtù di quanto innanzi esposto la ### S.R.L. ha formulato le seguenti conclusioni: via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale, per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno provvedimento ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza di rito e di merito; nel merito: - rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari. 
Si costituiva in giudizio la G.B.C. ###. COOP., deducendo: che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna sua responsabilità; che a seguito delle contestazioni della sig.ra ### il ### dei ##### effettuò, insieme ad un suo rappresentante, sig. ### una serie di accessi di controllo per la verifica degli asseriti danni sia da parte dell'attrice sia di altri condomini e redasse, a riguardo, una relazione tecnica illustrativa in data ###; che tale relazione chiarisce che in merito alla presenza di diverse efflorescenze di muffa lamentate dalla condomina al primo piano sig.ra ### si evince che, come riscontrato dal D.L. in un sopralluogo informale nei primi giorni di Dicembre 2014 (poco dopo l'inizio dei lavori), i danni non sono stati causati dalla G.B.G. 
SERVICE, ma, da fenomeni di condensa e/o vecchie infiltrazioni di acqua, dovute alle pareti esterne non correttamente isolate in passato, ad intonaco e tinteggiatura esterna esistenti molto degradate e ai balconi sovrastanti che presentavano una pavimentazione degradata ed erano privi di battiscopa ed impermeabilizzazione sottostante; che nella relazione si precisa che in data ###, alle ore 15.30, come da accordo, il D.L., insieme ad un suo rappresentante, sig. ### si recò sul posto per constatare i problemi lamentati dalla sig.ra ### la quale risultava assente e, secondo il parere del D.L., dopo l'intervento previsto di manutenzione all'intonaco esterno e la completa sostituzione con sigillatura delle colonne fecali, si è notevolmente migliorato l'isolamento igrometrico della parete esterna e lo sfogo temporaneo sulla parete interna è dovuto all'asciugamento della vecchia umidità presente ancora nella camera d'aria e nella parete esterna. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### virtù di quanto innanzi esposto la G.B.C. ###. COOP. ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare la domanda attorea e quella in manleva, in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'#### dichiaratosi anticipatario.  ### S.P.A., pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'atto di chiamata in causa non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. 
In data ### il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, il quale concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. 
Con provvedimento del 24/3/2021 reso all'esito dell'udienza tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, abilitando le terze chiamate alla prova diretta e contraria. 
All'udienza del 03/5/2022 veniva escusso il teste di parte attrice sig. 
D'### All'udienza del 22/11/2022, stante la declaratoria dell'intervenuto decesso della sig.ra ### da parte del difensore costituito Avv.  ### veniva dichiarata l'interruzione del processo. 
Il processo veniva tempestivamente riassunto con atto di citazione notificato alle controparti il ### da ##### e ### nella qualità di eredi di #### All'udienza del 17/9/2024 veniva escusso il teste di parte attrice sig.  ### All'udienza del 24/9/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.  ### 1. - ### attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 2051 c.c. oppure per “culpa in eligendo”, per avere scelto quali appaltatrici le terze chiamate ### S.R.L. e G.B.C. ###. 
COOP., a causa dei danni asseritamente occorsi all'unità immobiliare di cui è proprietaria esclusiva, dovuti ai lavori erroneamente eseguiti dalle predette appaltatrici. 
La domanda attorea è infondata e va rigettata.  ### attrice, infatti, pur essendo a ciò onerata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., non ha fornito la prova dell'esistenza dei danni asseritamente subiti a causa delle condotte a vario titolo ascrivibili al ### convenuto ed alle società appaltatrici terze chiamate, nè tanto meno ha dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra i comportamenti delle controparti, asseritamente illeciti, ed i pregiudizi che essa avrebbe patito. 
Infatti, non può innanzitutto tenersi conto delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice sig. D'### il quale, escusso all'udienza del 03/5/2022 (cfr.) ha risposto: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto riferitomi dal marito della sig.ra ### che si chiamata ### il quale mi riferii che quando sono finiti i lavori di ristrutturazione del condominio, ha iniziato a lamentare dei danni” ed ha altresì dichiarato, in risposta a tutti i capitoli di prova, “… posso riferire di non essere mai stato nell'appartamento della sig.ra ### per cui nulla so in merito alla circostanza”. 
Il testimone, dunque, ha dichiarato di avere appreso delle circostanze oggetto di causa dal marito della parte attrice, peraltro divenuto parte a ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza seguito dell'intervenuto decesso della sig.ra ### dunque di fatto “de relato actoris”. La conseguenza di una siffatta testimonianza, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione (“ex multis” Cass. Civ., 3137/2016) è che tale testimoni deponge su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o che è comunque parte nel giudizio, così che la rilevanza del suo assunto - peraltro neppure fornito, non avendo risposto ad alcuna domanda - è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. 
Quanto poi alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice ##### all'udienza del 17/9/2024 (cfr. verbale di udienza), questi si è limitato a confermare quanto già dichiarato nella consulenza tecnica di parte da lui redatta ed allegata all'atto di citazione in riassunzione, affermando che in occasione del sopralluogo nell'immobile di proprietà della sig.ra ### aveva potuto constatare che vi erano dei lavori di ristrutturazione del palazzo e che a causa degli stessi si erano verificate le infiltrazioni. Tuttavia nè nella consulenza tecnica di parte, nè in sede testimoniale l'#### ha spiegato le ragioni per cui il fenomeno infiltrativo da cui sarebbe stata attinta l'unità immobiliare di proprietà esclusiva della sig.ra ### sarebbe stato imputabile al ### nè tanto meno in che modo i lavori di ristrutturazione del palazzo sarebbero stati eseguiti erroneamente dalle società appaltatrici, nè come avrebbero cagionato i pregiudizi lamentati da parte attrice. Per ciò che riguarda gli altri testimoni indicati dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., ovvero i sigg.ri ### e ### essi non risultano essere stati citati e la parte attrice vi ha rinunciato all'udienza del 17/9/2024, allorquando, nonostante la loro mancata intimazione ed escussione, il difensore costituito ha chiesto rinviarsi la causa per la ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 17/9/2024). 
Quanto poi alle fotografie depositate da parte attrice in allegato alla consulenza tecnica di parte depositata con l'atto di citazione (cfr. all.  depositato telematicamente il ###) da esse non è possibile evincere alcunchè circa lo stato in cui si trovava l'immobile della sig.ra ### essendo esse scansionate in bianco e nero, peraltro in una modalità tale da non consentire, visionandole, di evincere alcunché. 
Da tanto consegue, dunque, che la domanda attorea è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.  2. - Il rigetto della domanda attorea comporta altresì l'assorbimento delle chiamate in manleva formulate dal ### per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice.  ### 3.1. - Nei rapporti processuali tra parte attrice ed il #### N.3 le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di ##### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.  n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.  3.2. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata ### S.R.L.  le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari.  3.3. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata G.B.C. ###. COOP. le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art.  91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 3.4. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata AXA ### S.P.A. atteso che la parte vittoriosa, cioè la ### è rimasta contumace, non avendo dunque sopportato alcun esborso (“ex multis” Cass. Civ., n. 14972/2015), nulla viene disposto in ordine alle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Dichiara la contumacia della ### S.P.A.; 2) Rigetta le domande attoree; 3) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore del #### N.3 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; 4) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della ### S.R.L., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli #### e ### dichiaratisi anticipatari; 5) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della G.B.C. ###. COOP., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario; 6) Nulla sulle spese tra #### e ### nella qualità di eredi di #### e la ### S.P.A. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 9808/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Mattia Caputo

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 60/2026 del 14-01-2026

... processuali, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi € 1.950,00, di cui € 600,00 per spese sostenute, oltre il 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge”. Avverso la predetta sentenza parte convenuta ha proposto l'odierno appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 99/2021 emessa dal G.d.P. di #### data la erroneità ed illogicità della stessa e precisamente: - in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore a decidere del Giudice di pace di #### e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Benevento; - in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio, di negoziazione assistita; - in via ancor preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per aver omesso, l'attrice, di riportare gli avvisi e le decadenze di cui (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N. 4765/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4765/2021 del R.G.A.C.C, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 27.6.2025, TRA ### “### ROAD”, C.F.: ###, con sede #######, località ### n.1, in persona del leg. rapp. p.t., ### C.F.: ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e con lo stesso elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n.2, giusta procura in atti; E ### C.F.: ###, nata a Napoli il ### ed #### C.F.: ###, nato a ### il ###, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, ### C.F.: ###, nata a ### il ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ####, alla via D. Chiesa n.2, giusta procura in atti; Oggetto: appello - risarcimento danni. 
Svolgimento del primo e secondo grado del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ed ### nella qualità di genitori della minore, ### come innanzi identificata, adivano, davanti al Giudice di ### di #### la ### “on the Road”, in persona del legale rappresentate p.t., per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti dalla minore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'incidente occorso in data ### presso la predetta struttura. 
In dettaglio, parte attrice deduceva che: - in data ###, alle ore 16:00 circa, in occasione di una festa privata presso il ristorante agriturismo denominato “On the Road” di ### in ####, nel mentre la propria figlia, minore, era intenta a giocare sulle attrezzature del parco giochi e sotto la diretta vigilanza del personale addetto all'animazione, cadeva al suolo e batteva il mento sul selciato; - il fatto si verificava in quanto le attrezzature del parco giochi di appartenenza del suddetto agriturismo erano tenute in uno stato obsoleto e di cattiva manutenzione; - a seguito dell'evento, la minore riportava lesioni personali refertate presso il ### dell'### di ### ove i sanitari le diagnosticavano una ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera con 4 punti di sutura. 
Pertanto, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'### the ### di ### per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla minore ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043; b) per l'effetto l'### the ### di ### a risarcire tutti i danni subiti dalla minore ### nella misura di € 6.640,99 per le lesioni tutte subite oltre le spese legali, o nella diversa misura che il Giudice di pace riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Si costituiva in giudizio, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta avvenuto in data ###, la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto dedotto dagli attori e, precisamente: - eccepiva l'incompetenza per valore del giudice di pace adito, atteso che nell'atto introduttivo veniva richiesto il risarcimento dei danni quantificati in euro € 6.640,99, dunque, in una somma maggiore al valore di competenza del giudice di pace adito; - l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; - nel merito, la genericità della domanda, per come prospettata, e l'infondatezza dei fatti rappresentati. 
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e con l'espletamento della consulenza medico legale. 
All'esito della decisione, il GDP adito, nel respingere tanto l'eccezione di incompetenza per valore che quella di improcedibilità della domanda, emetteva la sentenza n. 99/2021 depositata il ###, con la quale così statuiva: “- dichiara la responsabilità dell'### - Conseguentemente lo ### in persona del lrpt, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma che di € 4.504,75, come da motivazione, oltre interessi al tasso del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali da tale data al soddisfo; - lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi € 1.950,00, di cui € 600,00 per spese sostenute, oltre il 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge”. 
Avverso la predetta sentenza parte convenuta ha proposto l'odierno appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 99/2021 emessa dal G.d.P. di #### data la erroneità ed illogicità della stessa e precisamente: - in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore a decidere del Giudice di pace di #### e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Benevento; - in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio, di negoziazione assistita; - in via ancor preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per aver omesso, l'attrice, di riportare gli avvisi e le decadenze di cui agli artt. 38 sull'incompetenza per materia, per valore e per territorio e 167 c.p.c., e genericità della domanda per non avere compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda; con adozione degli opportuni provvedimenti; - nel merito, rigettare le domande tutte formulate dai ###ri ### ed ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; - condannare, in ogni caso, parte attrice, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed oneri come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. 
In particolare, l'istante ha dedotto: la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 10 e 320 c.p.c., per incompetenza del giudice di pace adito; la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l.  132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, per non essere stato rilevato il mancato espletamento della negoziazione assistita; la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 112 c.p.c. per genericità della domanda; in ogni caso, la infondatezza della domanda e l'erronea valutazione delle prove. 
Si sono costituiti gli appellati, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, per contrastare il proposto gravame e chiedere l'accoglimento delle seguenti richieste: “- l'inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi, violazione dell'art. 342 c,p.c.; - l'infondatezza dell'appello per i dedotti motivi; - condannarsi esso appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, e cpa come per legge”. 
Sicché, instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 15.2.2022, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e, pertanto, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. 
Assegnato il fascicolo alla scrivente il ###, in data ### veniva celebrata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con provvedimento del 18/9/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Ragioni in fatto e in diritto della decisione In via preliminare, deve essere vagliata l'eccepita incompetenza per valore del giudice adito nel primo grado di giudizio. 
Come è noto, la competenza del giudice di pace è disciplinata all'art. 7 del codice di rito che, sotto la vigenza della disposizione illo tempore applicabile, prevede, per le cause relative a beni mobili, una competenza limitata al valore di euro 5.000,00, quando dalla legge non sia attribuita alla competenza di altro giudice. 
Per giunta, ai sensi di quanto dispone l'art. 10 del codice di rito, il valore della causa è liberamente stabilito dall'attore allorché individua l'oggetto e il quantum della domanda, ed è lo stesso attore, quindi, a poter anche limitare il valore della domanda, chiedendo al giudice, attraverso la clausola di contenimento, che non si oltrepassi il limite della competenza del giudice adito, come innanzi precisata. 
Invero, con un orientamento ampiamente consolidato, la giurisprudenza della Cassazione chiarisce che l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare l'importo accertabile dalla sentenza (cfr. Cass. S.U. 26/11/2021, n. ###; Cass. n. 18065/2022). 
Pertanto, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata, che deriva dall'operatività della clausola di contenimento, va intesa come una forma di emendatio libelli, che, come tale, non muta gli elementi costitutivi della domanda e si limita ad una diversa quantificazione del danno. 
E' nota, infatti, la distinzione tra emendatio e mutatio libelli, laddove la prima consiste in una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione; la seconda, consiste, invece, nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure, si incida sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo al fine di renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. 
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, davanti al Giudice di pace la preclusione per la modifica delle domande è rappresentata dal termine della fase della trattazione della causa di cui all'art. 320 c.p.c., che può anche articolarsi in più udienze, se ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (cfr. Cass., n. 23774/2025). 
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame del verbale di prima comparizione delle parti dell'11.01.2018 (fascicolo 369/c/2018), emerge che, all'esito, il GDP rinviava ad un'ulteriore udienza per consentire alle parti di dedurre in merito alla questione dell'incompetenza per valore; alla successiva udienza del 29/03/2019, parte attrice, avvalendosi della clausola di contenimento, riduceva espressamente il quantum della domanda risarcitoria ad euro 5.000,00 e, conseguentemente, l'impugnata sentenza condannava la convenuta struttura al risarcimento dei danni liquidati in complessivi euro 4.504,75, oltre interessi dal fatto e fino al soddisfo, così rispettando il vincolo della domanda e non incorrendo, peraltro, in vizi di ultrapetizione. 
Ragion per cui si ritiene che, correttamente, la sentenza di primo grado abbia ritenuto superata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla difesa dell'odierna appellante, per effetto della clausola di contenimento quantitativo della domanda, di cui parte attrice si è avvalsa prima della maturazione delle preclusioni processuali. 
Il motivo di appello, quindi, va rigettato. 
Va ulteriormente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita.  ### ha infatti impugnato la sentenza nella parte in cui stabilisce che “non sussiste improcedibilità della domanda, non essendo prevista dalla normativa vigente (per le ipotesi di risarcimento danni è prevista, di contro, la negoziazione assistita)”, sul presupposto di aver sollevato l'ulteriore eccezione del mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio relativo alla negoziazione assistita. 
Risulta che, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ( pag. 5 e 9), parte attrice eccepiva l'omesso espletamento della mediazione, eccezione poi ribadita alle udienze dell'11/1/2018 e del 29/3/2019. 
Tale eccezione, come già chiarito dal giudice di prime cure, merita di essere rigettata, in quanto la controversia in esame non rientra nelle materie per le quali la normativa vigente stabilisce l'obbligo della mediazione ai fini di procedibilità della domanda. 
In effetti, la materia in esame rientra tra le materie per le quali il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “### urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l'obbligo della negoziazione assistita per proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro. 
Cionondimeno, l'improcedibilità per omesso espletamento della negoziazione assistita deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e, nel caso di specie, tale circostanza non appare trovare riscontro dall'esame degli atti di causa e dei verbali di udienza. 
In mancanza del rispetto del termine di cui innanzi, l'eccezione di improcedibilità appare quindi infondata. 
Deve a questo punto esaminarsi il gravame nel merito. 
Con il proposto appello, la ditta “On the Road” ha impugnato la sentenza che l'ha condannata al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito della caduta avvenuta presso l'area giochi esterna, deducendo, in particolare, la genericità dei fatti dedotti da parte attrice in primo grado e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del ### Orbene, l'appello non è fondato e deve essere respinto. 
Anzitutto, quanto alla dedotta genericità della domanda di risarcimento, la stessa non è meritevole di pregio. 
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., debba essere valutata non in astratto, ma caso per caso, tenendo in considerazione che la ratio ispiratrice della norma, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). 
Pertanto, nell'indagare se l'atto di citazione sia o meno generico, deve necessariamente guardarsi all'intero contenuto dell'atto introduttivo e al comportamento della parte convenuta, dovendosi accertare se quest'ultima sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. n. 11751/2013). 
Nella fattispecie, si osserva che l'eccepita nullità della domanda non trova riscontro negli atti di causa, considerato che parte attorea ha sufficientemente contestualizzato i fatti denunciati sotto il profilo spazio-temporale e che, dall'esame della comparsa di costituzione della convenuta, risulta che quest' ultima ha regolarmente esercitato il diritto di difesa, contestando quanto denunciato dai genitori della minore e proponendo, in parte, una differente ricostruzione delle circostanze di fatto. 
In tal modo, l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha raggiunto lo scopo e la dedotta nullità non sussiste. 
Ciò chiarito, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui statuisce che la dinamica dell'evento dannoso, come esposta in citazione, ha trovato sostanziale riscontro nell'istruttoria. 
Per l'esattezza, secondo l'appellante, la dinamica dei fatti emersa dalla escussione dei testi risulterebbe diversa da quella raccontata in atti, non emergendo la circostanza che "...la bambina cadeva dal tronco dell'area giochi, che aveva la maniglia per la presa da un solo lato...", come invece statuito in sentenza. 
Al riguardo, si rileva che, in punto di qualificazione giuridica della domanda, la responsabilità per i danni arrecati alla minore nell'episodio occorso il ###, vada certamente ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. che individua una forma di responsabilità extra-contrattuale oggettiva che attenua l'onere probatorio per il danneggiato a fronte di una presunzione di responsabilità del custode della res dalla quale il fatto illecito scaturisce.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. costituisce estrinsecazione di un dovere, gravante sul custode, in relazione al potere fisico che egli ha sulla cosa, di vigilare e mantenere la stessa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. tra tutte Cass. 14.1.1992, n. 347; 23.1.1985, n. 288). 
Infatti, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode, essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente l'accertamento che le stesse originino dalla cosa in custodia al danneggiante, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. , ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito ( Cass. n. 2332/2018). 
Tali princìpi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (sent.  20943/2022), le quali hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. 
Quanto all'individuazione del custode poi, si tratta di un'operazione da fare non già in astratto, bensì in base alle concrete circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità giuridica e di fatto sulla cosa. 
Pertanto, si definisce custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res, con il connesso potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007; S.U. n. 3853/1975). 
Nel caso di specie, l'appellante può ritenersi certamente “custode” ai sensi e agli effetti dell'art.  2051 c.c.: infatti, dall'istruttoria svolta e dalla stessa tesi difensiva dell'appellante, è emerso che nello spazio esterno dell'### vi fosse la presenza di un'area ludica allestita con delle giostre appartenenti alla struttura, che, quindi, deve ritenersi tenuta al controllo e al compimento dell'attività di manutenzione necessarie al fine di evitare infortuni ai terzi avventori. 
Al contrario, parte appellante, né ha dato prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una circostanza imprevedibile idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le giostre e l'evento denunciato, né ha dimostrato che le giostre fossero effettivamente interdette all'uso dei clienti ed in buono stato manutentivo. 
Pertanto, quanto alla ricostruzione dei fatti, il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato le deposizioni testimoniali. 
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. 
Nel quadro del principio di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). 
Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015). 
Anzitutto, i testi di parte attrice hanno fornito una versione chiara, coerente e concordante circa la dinamica dell'incidente, attestando entrambi che, al momento del sinistro, la minore stava utilizzando le giostre e che le stesse non si presentavano sicure stante l'assenza di una maniglia nella giostrina su cui giocava la minore (cfr. dichiarazione del teste ### e la presenza di pietrisco sul suolo sottostante (cfr. dichiarazione del teste ### e ###. 
Tali dichiarazioni risultano attendibili, coerenti e logicamente motivate, né emergono elementi idonei a inficiarne la credibilità anche se rese da persone legate da rapporti parentali le quali assistevano direttamente al fatto, ivi trovandosi per partecipare ai festeggiamenti della prima comunione della minore (cfr. sul punto l'orientamento pacifico della Suprema Corte per cui “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”, Cass. Ordinanza n. 98 del 04/01/2019) Diversamente, le deposizioni rese dai testimoni indicati dalla parte convenuta in primo grado e oggi appellante non risultano idonee a smentire efficacemente la suddetta ricostruzione: deve considerarsi che questi testi non hanno assistito personalmente all'evento perché non si trovavano nell'area esterna alla struttura e, quindi, nulla hanno saputo riferire circa le modalità con cui si verificava il sinistro, ma hanno entrambi confermato la presenza in sala di una bambina che piangeva perché si era fatta male e che presentava sul volto delle macchie di sangue. 
Nel dettaglio, il teste ### riferiva che, recatosi presso altra sala rispetto a quella dove stava pranzando, notava una bambina in braccio ai suoi genitori che piangeva (“A questo punto mi sono avvicinato per chieder ai predetti genitori cosa fosse successo e gli stessi rispondevano che la loro figlia era caduta e si era fatta male”). 
Anche il teste ### riferiva di aver visto una bambina in presenza dei propri genitori “che piangeva ed aveva una escoriazione con una lieve macchia di sangue”. 
Quanto poi riferito dai summenzionati testi, circa il fatto che ai clienti dell'### era inibito l'accesso alle giostre (### in particolare, riferiva che non era presente alcun tronco di legno o ferro all'interno del parco giochi e che c'era un castello con una rete), va evidenziato che ciò non trova alcun riscontro probatorio in atti. 
Invero, l'intera difesa dell'appellante si è limitata ad affermazioni generiche sulla inaccessibilità delle giostre ai terzi e sulla loro regolarità manutentiva, senza offrire concreti riscontri documentali, né elementi specifici idonei ad escludere il nesso causale tra l'utilizzo della giostra e l'evento dannoso. 
Parimenti ininfluente è la deduzione relativa alla responsabilità dei genitori della minore. 
Non è emerso alcun comportamento negligente degli stessi idoneo a interrompere o attenuare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
La vigilanza genitoriale, infatti, non esclude né attenua automaticamente la responsabilità del custode di strutture ludiche destinate all'uso dei minori, gravando sul gestore un obbligo particolarmente rigoroso di manutenzione e sicurezza. 
Sulla gravità dell'incidente e sulle reali ferite riportate dalla minore si ritiene di non poter prendere in considerazione le valutazioni dei testimoni dell'appellante, i quali, essenzialmente, riferiscono di mere escoriazioni sul volto della bambina: sul punto, infatti, determinante quanto riportato nel verbale di ### della struttura ospedaliera, presso la quale la minore veniva visitata, in cui è dato leggere testualmente che “la paziente presenta ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera. Si procede a sutura con 4 punti cute previa completa toilette locale e recentazione dei margini con buon risultato estetico”. 
Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente accertato la responsabilità della struttura appellante e il conseguente obbligo risarcitorio, avendo fatto buon governo delle risultanze istruttorie e corretta applicazione delle norme di diritto. 
Da ultimo, la censura in ordine alla quantificazione dei danni patiti dalla minore è inammissibile poiché, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio dispositivo, parte appellante si è limitata a dolersi di una quantificazione “eccessiva” del danno, senza indicare alcun errore tabellare o matematico in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, né proporre una liquidazione alternativa. 
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. 
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del disputatum (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00), della natura delle questioni trattate, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta, oltre l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.  4, comma 2 D.M. 55/14).  P.Q.M.  Il Tribunale di Benevento, ###, in persona del G.U. dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### quale legale rapp.te p.t.  dell'### “On the road”, contro ### e ### quali genitori di ### ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna parte appellante a rifondere in favore degli appellati le spese di lite liquidate in complessivi € 2.211,30, oltre accessori come legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 4765/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Protano Valeria

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