testo integrale
### n°3532/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIa ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa #####ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n°3532 del ### dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello in materia di negatoria servitutis ed usucapione, vertente #### nata a ### d'### il ### ed ivi residente al ### S. ### (C.F. ###), e ### nata a ### d'### il ### ed ivi residente alla ### (C.F. ###), già rappresentate e difese dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n°4, e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliate in ### d'####, alla ### n°26, come da procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data ###; #### nata a Napoli il ###, residente in ### alla ###. Montano n°39/41, (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### alla ### n°19, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ### la sentenza n°7654/2016 emessa ex art. 281 quinquies c.p.c. dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, ### di ### il ###, pubblicata il ###, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, depositata il ###, con cui l'adito giudice, accolta la domanda proposta dall'attrice, odierna appellata, accertava e dichiarava: che la porzione di part.lla 218 del foglio 3 in ### loc. Zaro, confinante con la limitrofa part.lla 55, dell'estensione di circa mq.
Registrato il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 111,26, era di esclusiva proprietà di parte attrice e non era gravata da alcuna servitù; che il comportamento delle convenute era stato illegittimo sia in ordine alla non consentita pratica di passaggio pedonale e carrabile, sia in ordine alla collocata recinzione con abusivo cancello e relativi, illegittimi contatori per l'acqua e l'energia elettrica; condannava, per l'effetto, le convenute all'immediato rilascio in favore di parte attrice della porzione di fondo meglio descritta nella parte motiva e nella C.T.U.; all'immediata eliminazione, a loro cura e spese, del cancello predetto, ordinando alle stesse di non esercitare più, sulla porzione come identificata e descritta in C.T.U., alcuna pratica di passaggio sia pedonale che carrabile; ad eliminare immediatamente, a loro cura e spese, i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica a servizio dei propri immobili, nella confinante part.lla 217, così come allocati nella porzione della part.lla 218, spostandoli nello loro proprietà; condannava infine le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali, liquidate in €. 3.000,00 per spese vive, ivi comprese quelle di C.T.U., (€. 2.700,00), oltre ai compensi ex D.M. n°55/14 che, in relazione alla domanda di valore indeterminato, quantificava in €. 810,00 per la fase di studio della controversia, €. 574,00 per la fase introduttiva, €. 1.204,00 per la fase istruttoria, €. 1.384,00 per la fase decisoria, il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 9.10.2003 ### proprietaria del fondo con annesso fabbricato sito in ### alla loc. ### - ### in ### alla partita 13432, foglio 3, n°70, are 0,46 e n°218 are 17,72, assumendo che le convenute ### e ### unitamente ai propri familiari, avevano cominciato ad esercitare un non consentito passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno di sua proprietà, nella maggiore consistenza della part.lla 218 a confine con la part.lla 55, per giungere alla loro proprietà (part.lla 217), addirittura da ultimo recingendo tale porzione di fondo ed apponendovi un cancello, del quale solo loro avevano le chiavi, chiedeva, accertato il suo diritto di proprietà sul bene controverso, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalle convenute, non sussistendo a favore della loro proprietà (part.lla 217) alcun diritto di passaggio sia pedonale che carrabile su tale porzione di fondo, ordinando ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 loro di non esercitare più su di esso tale pratica nonché di rilasciare lo stesso, anche mediante rimozione del cancello di ingresso apposto, eliminando altresì i contatori di acqua e dell'energia elettrica a servizio degli immobili situati nella limitrofa loro part.lla 217, pure illegittimamente installati all'interno della striscia di terreno contestata.
Costituitesi, le convenute impugnavano la domanda ed eccepivano in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione con riferimento alla striscia di terreno in questione, avendola posseduta in maniera pacifica e pubblica e con animo domini sin dal 1938, e ciò unendo al loro possesso quello già goduto dal proprio dante causa, ### Concludevano per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda e per l'accoglimento invece della riconvenzionale proposta accertando e dichiarando che la porzione di fondo di mt. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della p.lla 218 e la p.lla 55 era stato oggetto di usucapione in proprio favore per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio, ordinando quindi al competente ### dei ### di procedere alla conseguente trascrizione dell'acquisito diritto dominicale, previo espletamento degli incombenti del caso, frazionamento ed accatastamento.
Instauratosi il contraddittorio era ammessa e raccolta la prova testimoniale ed era disposta C.T.U. intesa alla descrizione dei luoghi in contesa e alla identificazione in particolare della striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio, verificando anche se, e in che misura, potesse far parte del fondo di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo prodotto in atti. all'esito, precisate le conclusioni, il giudice monocratico rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e introitava la causa in decisione, resa nei termini di cui al dispositivo in epigrafe.
Avverso la sentenza proponevano appello le convenute deducendo innanzitutto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, e di errata interpretazione di norme, con violazione dell'art. 950 c.c.. Sostenevano, infatti, le appellanti che il primo giudice aveva prestato acritica ed immotivata adesione alle tesi del C.T.U. che, esclusivamente sulla base delle risultanze catastali, aveva ritenuto di proprietà dell'attrice la porzione di terreno controversa; la violazione dell'art. 950 c.c. sarebbe consistita nel fatto che tale norma, in materia di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 determinazione dei confini, riconosce ai dati catastali una utilizzabilità solo sussidiaria ove non sia possibile determinare il confine sulla base dei titoli, dello stato dei luoghi e di altri elementi. Con altro motivo lamentavano ancora travisamento nella valutazione della prova e dei documenti depositati, stante la erronea valutazione compiuta dallo stesso giudice nell'affermare che “la prova orale attorea - era - stata chiara nel corroborare le risultanze della CTU”, riferendosi ancora una volta ai soli dati catastali ed attribuendo ai testi la capacità di valutare la correttezza degli stessi.
Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame e ne invocava la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado. ### il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, concessi i termini di rito per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche, ha riservato la decisione. ### non è fondato e non può trovare pertanto accoglimento.
La preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso per insufficiente specificazione dei motivi alla luce delle prescrizioni imposte dal rinnovato art. 342 c.p.c. appare in sostanza superabile. Va detto in proposito che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, ### 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello ### sez. III, 09/08/2017, 5348, ###è 2018).
Nel merito, la pretesa, acritica adesione giudiziale alle risultanze della indagine peritale d'ufficio non si traduce, come vorrebbe l'appellante difesa, in violazione del disposto dell'art. 950 c.c., essendo diversi gli elementi assunti a sostegno della decisione, non retta, a ben vedere, unicamente dalla operazione consistita nel desumere la sussistenza del diritto dominicale attoreo dai dati catastali. La norma invocata testualmente recita: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Nella sentenza appellata il giudice a quo ha fatto propri i rilievi dell'ausiliario, (e, d'altra parte, essendo il confine tra le particelle un dato tecnico, non avrebbe potuto fare diversamente), ma non si è riferito alle sole risultanze catastali per determinare il confine tra le parti. Invero, a conferma del dato catastale, ha posto a base del suo convincimento altre circostanze, pure evidenziate nell'impugnato provvedimento: a) innanzitutto, il riconoscimento che le appellanti, del tutto arbitrariamente, dopo circa due anni dalla notifica della citazione, si erano premurate di presentare un atto di aggiornamento catastale, frazionando la porzione della part.lla 218 oggetto di causa, (quella poi occupata dal tracciato stradale); la circostanza era stata chiaramente evidenziata nella relazione peritale, ove il C.T.U. aveva parlato di particella “ex-218”, in quanto, in sede di indagini, aveva riscontrato quanto segue: «… dall'esame degli atti catastali risulta che le ###re ### … arbitrariamente e senza idonei titoli (o meglio ipotizzando un'usucapione, a giudicare dall'autocertificazione di cui al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 frazionamento in all. 4.4) hanno proceduto a presentare un atto di aggiornamento catastale, ovvero, pratica di ### di ### n. 443491/2005 (vedasi allegato 4.4 e 4.3), ###'###. Con lo stesso, sono state frazionate delle particelle di terreno appartenenti ad altre persone come le particelle 65 e 55, nonché la 218 di proprietà dell'### sig.ra ### eliminando dalla consistenza originaria di dette particelle, le porzioni di terreno occupate dal tracciato stradale da esse “abusivamente” realizzato. Ciò ha provocato all'insaputa della ricorrente l'estinzione dalla mappa catastale e dall'archivio censuario della particella 218 e la comparsa di due nuove particelle derivate ed individuate, rispettivamente, con i n. 427 e 428» (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, pag. 7 della C.T.U.). In pratica le convenute, pendente il giudizio, avevano arbitrariamente modificato la documentazione catastale, creando una nuova particella che corrispondesse al tracciato oggetto di causa, per l'accertamento del quale era stata chiesta ed ammessa consulenza tecnica d'ufficio. Tale atteggiamento è stato tenuto in conto dal giudice a quo proprio quale “altro elemento”, a conferma delle risultanze delle mappe catastali. In secondo luogo il primo giudice ha valutato gli esiti della prova orale, che avevano a suo parere confermato l'assunto della ### e le conclusioni a cui era giunto il C.T.U., non dimostrando in modo appagante e rigoroso l'acquisto per usucapione vantato dalle convenute in riconvenzionale. Infatti, alcuno dei testi, (###, aveva dichiarato di conoscere bene i luoghi di causa in quanto proprietario di un fondo con fabbricato a confine sia con la proprietà attrice che con quella convenuta, (dovrebbe essere la part.lla 74), fondo nel quale abitava dal 1982, e aveva confermato la circostanza di cui alla memoria istruttoria attorea articolata sub 1), e cioè che all'atto dell'acquisto da parte dell'attrice del fondo con annesso fabbricato in ### alla loc. ### - ### il fondo stesso si presentava incolto e pieno di vegetazione per la sua intera estensione, rinvenendosi soltanto nella parte ad est un fossato e, al di la di quello, altra vegetazione. Ciò escludeva anche la presenza di qualsivoglia cancello precedente, anche se rudimentale, così come asserito dalle convenute; lo stesso teste aveva altresì precisato: «… quando i coniugi ### dovettero costruire nel 1983 il loro fabbricato alle spalle della mia proprietà, passarono tutti i materiali per la ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 costruzione attraverso la mia proprietà, che prende accesso dalla via ### oggi denominata via S. Montano.
Sull'altro lato, e cioè a confine con la sig.ra ### e quindi i luoghi oggetto di causa, vi era un sentiero pedonale ed a fianco del sentiero vi era un “cavone” e terreni incolti; … attraverso il sentiero di cui mi dite poteva passarsi solo a piedi per cui feci all'epoca passare i ### dalla mia proprietà con mezzi meccanici». Il teste, forse tratto in inganno sull'esistenza di vari sentieri in loco, alle domande per prova contraria sui capitoli di parte convenuta, precisava: «… dichiaro che vi è stata confusione. Infatti, quando parlo di sentieri pedonali e mulattiere mi riferisco solo al viottolo comunale che costeggia la mia proprietà. Per quanto riguarda il viottolo a confine con la proprietà ### e oggetto di causa, dichiaro che prima del 1994 non poteva passare nessuno in quanto vi erano terreni incolti. Solo dopo il 1994 e cioè l'episodio del riempimento del fossato le ### hanno cominciato a passare». In definitiva, il teste aveva escluso che prima del 1994 qualcuno potesse passare sulla zona oggetto di causa, che si presentava incolta e con un fossato, che solo dopo il 1994 era stato “riempito”, creando il tracciato in contestazione, confermando che le ### quantomeno sino al 1994, erano sempre passate, per accedere alla loro proprietà, (part.lla 217), dal sentiero che costeggiava la part.lla 218, (di proprietà ###, e la part.lla 74, (di proprietà ###. Tale circostanza è stata anche confermata da altro teste, (###, proprietario insieme ai fratelli di fondi sui luoghi di causa, (la part.lla 55), il quale aveva dichiarato: «… all'epoca, entrando nella mia proprietà, vi era un muro sulla sinistra, che era il confine e, al di la del muro, vi era un canale, come un sentiero, praticabile a piedi ed era pieno di sterpaglie. Questo canale corrisponde ai luoghi oggetto di causa, e cioè delimitava i confini tra la proprietà ### e la proprietà ### … non posso dire nulla sull'epoca di riempimento del fossato. Posso solo dire che, negli anni 1997/1998, quando il nostro terreno era incolto, avendo avuto sentore di alcuni sconfinamenti nella nostra proprietà, (preciso altrove e non in quello oggetto di causa), provvedemmo a ripulire e recintare il nostro fondo. In quell'occasione mi accorsi che il canale era stato riempito; … prima del suo riempimento, il canale era scosceso e profondo circa 2 metri, non consentiva il transito di alcun mezzo meccanico, ma solo, come prima ho ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 detto, di qualche cacciatore a piedi». Il teste, a conferma che il passaggio esercitato dai ### per giungere alla loro proprietà, part.lla 217, fosse altro, precisava: «… effettivamente i ### prima di passare attraverso la strada oggi in contestazione, passavano attraverso un sentiero fatto a scaloni a fianco della proprietà di ### al quale io avevo venduto il terreno negli anni 1982/1983». Quanto affermato dai testi circa l'esistenza del “fossato” o “canalone” e del suo successivo riempimento, era stato confermato anche documentalmente dai processi verbali operati dal Comune di ### il ###, (verbale n°751), e il ###, (verbale n°1035), con i quali i verbalizzanti avevano proceduto al sequestro, rispettivamente, del manufatto abusivamente realizzato dalle ### nel fondo part.lla 217 e, successivamente, del tracciato stradale in terra battuta “mediante il deposito di materiale di riporto in una zona boschiva”; tracciato che non potrebbe essere che quello oggetto di causa, non essendovi altre proprietà delle predette convenute in zona.
Da qui la scarsa attendibilità di quanto riferito da tal'altro teste, di parte convenuta, (### nipote delle ###, che aveva riferito: «… sino all'anno 1972 tale striscia - (quella oggetto di causa) - è stata percorsa pedonalmente in quanto anche la via comunale sino a quel periodo era solo un sentiero. Dopo il 1978 è stato possibile praticarla con piccoli mezzi meccanici, tipo Ape tre ruote e successivamente ancora, …, dopo l'allargamento della via ### è stato possibile praticarla anche con mezzi meccanici». Tale versione appare smentita proprio da quanto successivamente affermato dallo stesso teste: «### che la striscia di terreno per cui è causa è stata sempre delle stesse dimensioni di oggi, delimitata a sinistra da un muro a secco e sul lato destro da una leggera scoscesa verso l'altro fondo sottostante come quota e dopo questa delimitata da un muretto a secco». Inutile dire che la presenza di un fossato, con descritto declivio, rendeva molto poco verosimile la percorrenza del tratto con un mezzo meccanico, rischiandone il ribaltamento. Non a caso lo stesso teste, nel riconoscere che fu proprio il marito della ### a fornire indicazione alla ### sul come realizzare il muro di confine dal lato della p.lla 55, aveva finito per ammettere che la parte scoscesa, a suo dire solo l'ultimo tratto, (che comunque avrebbe impedito la percorrenza con mezzi meccanici per giungere al fondo ###, aveva assunto la sua conformazione attuale per «… ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 successivi riporti di materiale di risulta per coprire buche che si formavano e comunque per accedervi più comodamente».
Ancora qualche altro teste, (###, era apparso alquanto contraddittorio affermando da un lato d'essersi recato sui luoghi per cui è causa dal 1973 al 1980, - «… il viale per cui è causa all'epoca della mia frequentazione aveva la stessa larghezza di oggi e sul lato destro aveva una scoscesa», - e dichiarando poi di escludere «… che ove oggi vi è il viale vi fosse un fossato»; ed ancora aggiungendo: «… per andare a fare le scampagnate pulivamo tale viale anche per la sicurezza dei bambini che dovevano transitarvi», lasciando intendere che tale pulizia avveniva solo in occasione delle scampagnate. Un ultimo teste, (###, che aveva affermato di conoscere la zona per aver partecipato ai lavori per la costruzione del fabbricato delle convenute «… negli anni dal 1980 e seguenti», non era apparso più credibile; se il verbale di sequestro del manufatto delle convenute, esibito dall'attrice, risaliva al 10 ottobre 1994, quanto doveva essere durata la realizzazione della costruzione de qua? Ed ancora aveva riferito: «… quando andavo a lavorare passavo col furgone ed anche i materiali venivano trasportati per l'indicato viale». Ma perché allora altro teste, (###, avrebbe dichiarato che i materiali necessari per la costruzione del fabbricato ### erano passati dalla sua proprietà, (sul lato opposto a quello in discussione)? Ebbene, se quello appena passato in rassegna è il tenore del testimoniale raccolto, congruamente il giudice di primo grado ha ritenuto i testi di parte convenuta, (oggi appellante), “ben meno credibili”, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione “in quanto non provata in alcun punto, in aperta violazione del noto criterio di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.”. E qui il principio per cui “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, …” (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2009, n°42, ### civ. Mass. 2009, 1, 12), non potrebbe non essere applicato, essendo l'adottata decisione sorretta da adeguata ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 motivazione. Ma non è tutto. Anche i riscontri documentali agli atti avevano supportato la bontà della pretesa attorea. ###, infatti, con atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###, aveva acquistato dai signori #### ed ### una cantina, con terreno circostante, (tra cui quello per cui è causa), in ### al foglio 3 part.lla 70 (la cantina) e part.lla 218, (il terreno circostante). La zona oggetto di causa, come individuata dal C.T.U. in primo grado, (anche sulla scorta di un rilievo topografico di precisione), era ricompresa nella part.lla 218, di proprietà dell'esponente in forza del titolo prodotto. Non si può dire, pertanto, che l'onere probatorio gravante sull'attrice, almeno in tema di negatoria servitutis, non fosse stato sufficientemente assolto, attesa la indiscussa esistenza di un valido titolo di proprietà del bene per cui è causa, tenuto anche conto del comportamento processuale delle appellanti; [c.f.r., ad es., Cassazione civile, sez. II, 05/11/2010, n°22598, ### civ. Mass. 2010, 11, 1412: “la proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza”]. La verità è che la zona oggetto di contestazione, sino alla realizzazione di quello ad opera delle convenute in epoca successiva all'acquisto operato dalla ### non era mai stata attraversata da alcun tracciato che mettesse in comunicazione il vecchio sentiero esistente, (poi divenuto strada pubblica via ### - ora via S. Montano), e la proprietà ### È confermato ciò dal rilievo aerofotogrammetrico scala 1:2000 dell'ottobre 1982, prodotto dall'attrice, l'esame del quale rivela come non sia riportato alcun collegamento tra la proprietà ### e la strada pubblica, né in prossimità né attraverso la proprietà ### Né la conclusione potrebbe essere ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalle appellanti, (con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.) e, in particolare, da quella contenuta nella relazione giurata del consulente di parte, (geom. Tomas). La tesi da questi propugnata si fonderebbe su una fotografia aerea datata 1992, su uno stralcio di mappa catastale scala 1:5000 e su una aerofotogrammetria scala 1:5000, datata 1962.
Orbene, nella foto aerea del 1992 è visibile esclusivamente la strada pubblica che costeggia il primo tratto della proprietà ### mentre non è possibile individuare il tracciato, che dalla strada suddetta si diramerebbe verso la proprietà ### oggetto della presente controversia. La zona, attualmente interessata dall'attraversamento della stradina, catastalmente appartenente alla proprietà ### nell'immagine aerea dell'epoca risulta completamente coperta da alberature, ad eccezione di una piccola area, nella quale non è possibile individuare la presenza di un tracciato stradale, ma semplicemente un terreno privo di vegetazione che, da una attenta analisi, sembrerebbe essere un fossato ostruito da un cumulo di macerie. Lo stralcio catastale scala 1:5000 non riporta alcun viottolo tra la proprietà ### e la strada pubblica, tantomeno un passaggio pedonale, solitamente indicato sulle mappe con una linea tratteggiata. Il lucido aerofotogrammetrico, scala 1:5000, datato 1965, non ha un grado di dettaglio tale da consentire di individuare l'ubicazione esatta dei viottoli pedonali che collegavano i vari fondi. Le linee tratteggiate mostrano la presenza di piccoli percorsi, ma non ne determinano l'esatta posizione in quanto la scala grafica della mappa è troppo ridotta per effettuare operazioni di posizionamento planimetrico, che richiedono un grado di precisione ben maggiore. Ad ogni modo, ove per ipotesi volesse darsi attendibilità al rilievo aerofotogrammetrico, per quanto riguarda il posizionamento planimetrico dei percorsi, dalla sovrapposizione con lo stralcio catastale emerge che la proprietà ### (part.lla 218), non è interessata dall'attraversamento di alcun sentiero o tracciato stradale.
La nuova difesa delle appellanti ha incentrato lo sviluppo delle argomentazioni congegnate in conclusionale a supporto del gravame sulla inevitabile qualificazione in termini di rivendica della domanda introduttiva del primo grado e sul conseguente, mancato assolvimento della probato diabolica a cui sarebbe stata imprescindibilmente soggetta l'attrice, pure a fronte della sollevata eccezione, in via ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 riconvenzionale, di usucapione, che non l'avrebbe esonerata dal suo onere probatorio. E questo perché “l'onere probatorio posto a carico dell'attore nell'azione di rivendicazione non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante. In siffatta ipotesi, l'onere della prova del rivendicante può ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare. Del resto, l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio non può ritenersi esclusa in considerazione della posizione del convenuto in rivendica che, pur opponendo un proprio diritto, può comunque avvalersi del principio "possideo quia possideo" senza alcuna rinuncia di tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore a prescindere da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato” (Corte appello Napoli, sez. II, 21/10/2019, n°5119, ### 2019). In comparsa conclusionale, (pag. 7), la subentrata difesa delle appellanti ha lamentato che “Il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'attrice la proprietà della zona di terreno oggetto di causa pur in assenza dell'adempimento rigoroso dell'onere della prova richiesto per l'azione principale”.
Or dunque, simile deduzione non era stata affatto formulata nell'atto di appello, per cui deve ritenersi inammissibile e non più rilevabile, non essendo stata tempestivamente devoluta all'esame del giudice di appello. “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (Cassazione civile, sez. II, 04/06/2014, n°12577, ### al diritto 2014, 34-35, 44; v. pure Cassazione civile, III, 29/07/2002, n°11175, ### civ. Mass. 2002, 1386: “la comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contenere motivi nuovi, né rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”). Con il primo motivo dell'atto di appello le impugnanti avevano lamentato esclusivamente il fatto che il primo giudice avesse basato la sua decisione sulle risultanze catastali e della C.T.U, senza far cenno, come avevano fatto in primo grado, alla mancanza della c.d. probatio diabolica a carico del presunto rivendicante. In altre parole, le appellanti non hanno contestato con l'atto introduttivo del secondo grado, (né lo avevano fatto in quello precedente), l'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell'attrice, ma si sono limitate esclusivamente ad eccepire presunti vizi della sentenza impugnata in ordine all'esame delle risultanze probatorie, (documentali ed orali, e della C.T.U.. Per quanto in comparsa conclusionale, (pag. 9), si siano richiamati “i principi che disciplinano il rigore dell'onere della prova nelle azioni di rivendica, … chiaramente enunciati in tutte le difese in primo grado (c.f.r. premesse del presente atto) e con l'atto di appello …”, essi non risultano tuttavia espressi, neppure per implicito, nell'atto di appello, che sostanzialmente non li ha riproposti quali motivo di gravame. Le appellanti, infatti, giammai si sono lamentate, con l'atto di appello, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto di proprietà dell'attrice il bene oggetto di contesa pur in mancanza della rigorosa prova richiesta per il caso di rivendica.
Peraltro, che la domanda formulata dall'attrice in primo grado dovesse considerarsi come negatoria non sembra revocabile in dubbio, atteso che con la sua proposizione ci si era doluti di una non consentita pratica di passaggio, pedonale e carrabile, instaurata dalle convenute, dopo l'acquisto effettuato dalla ### del fondo oggetto di causa, su una striscia di terreno di sua proprietà e, addirittura, successivamente, della recinzione e della chiusura di tale spazio con un cancello da parte delle medesime convenute, il tutto sul presupposto del diritto dominicale vantato dalla istante che, in quanto proprietaria, aveva chiesto la cessazione di tale pratica di passaggio e la restituzione della porzione di fondo, successivamente occupata e recintata, con la rimozione dei ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contatori di acqua e luce pure installati senza alcuna autorizzazione nell'altrui proprietà. Tale qualificazione della domanda era stata, del resto, condivisa dai giudici che in primo grado si erano alternati nella conduzione del giudizio; tanto è vero che, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 28.10.2005, uno di quei giudice ammetteva la chiesta C.T.U., chiedendo all'ausiliario: “… descriva il CTU i luoghi di causa, con particolare riguardo alla striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio e ciò anche catastalmente, plani metricamente, oltre che fotograficamente; riferisca se detta striscia di terreno coincida o meno, in tutto o in parte, con quella che si assume essere stata recintata; verifichi se e in che misura, la striscia di terreno in oggetto e la parte di fondo (di circa mq. 111,26) oggetto dell'assunta recinzione, siano in base al titolo in atti di proprietà dell'attrice”. Il mandato conferito al C.T.U. mirava ad accertare se effettivamente la striscia di terreno sulla quale veniva esercitato il passaggio, e che era stata anche recintata, (circostanze assolutamente non disconosciute dalle convenute), fosse di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo versato in atti. Una verifica del genere non sarebbe stata consentita se non sul presupposto di una qualificazione della domanda siccome introducente un'azione negatoria servitutis. Ed è noto che “in tema … la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene” (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1409; Trib. Salerno, sez. II, 21 novembre 2014, n. 5518; Trib. Savona, 23 giugno 2005). ### provando l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene, (l'atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###), ha chiesto la cessazione della pratica di passaggio esercitata dalle convenute nonché la restituzione della porzione di tale bene, deducendo e comprovando l'insussistenza ab origine, da parte di queste, d'alcun titolo per detenerlo, (sul punto, si veda Cass. civ., II, 26 febbraio 2007, n. 4416).
In ogni caso, era mancata ogni contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato ad uno dei danti causa dell'attrice. Sebbene solo in comparsa conclusionale si sia dedotta una subordinazione della riconvenzionale di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 usucapione all'eccezione di mancanza di prova circa la titolarità del bene, in primo grado, nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, le convenute non avevano proposto alcuna subordinata domanda riconvenzionale di usucapione, che invece avevano avanzato in via principale, (c.f.r. conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado: “… per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice; … per l'accoglimento della riconvenzionale proposta e quindi accertare e sentir dichiarare che la porzione di fondo di mq. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della part.lla 218 e la part.lla 55 è stata oggetto di usucapione da parte delle convenute ### e ### per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio …”). Anche nell'atto di appello, (pag. 6), nel primo motivo, si legge: “le convenute spiegavano domanda riconvenzionale per sentir dichiararsi proprietarie esclusive della detta zona avendola esse posseduta fin dal 1938 e cioè da oltre un settantennio, in maniera pacifica e pubblica e con animo domini (animus rem sibi abendi)”, senza in nessun modo precisare che tale domanda riconvenzionale fosse avanzata “in via subordinata”.
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito. P. Q. M. La Corte d'Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da ### e ### nei confronti di ### con citazione notificata a mezzo p.e.c. il ###, così provvede: 1°) Rigetta l'appello; 2°) Condanna le appellanti alla rifusione in favore della ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 controparte delle ulteriori spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 2.980,00, di cui €. 180,00 per spese ed €. 2.800,00 per compensi, giusta quanto disposto dal ### 10/03/2014 n°55, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento delle appellanti alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 22.5.20. ######ssa ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75
causa n. 3532/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Quaranta Antonio, Castiglione Morelli Maria Rosaria