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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 488/2026 del 20-01-2026

... illegittimo, essendo stato assunto sulla scorta della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento dei limiti reddituali e comunque l'irripetibilità dell'indebito non causato da dolo né da colpa, ma eventualmente da un errore commesso dall'### previdenziale. Richiamava a sostegno l'art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché l'art. 13 della ### 30 dicembre 1991, n. 412, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di dolo del percipiente. In ogni caso l'### disponeva di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. ### presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 gennaio 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della ### al. n. 15536/2025 #### nata a Napoli l'11/06/1966, cod. fisc. ###, residente in Napoli alla via ### 2 Nicolardi n. 24 - P.co Avolio, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### d'####, ### 16, #### RICORRENTE contro ### (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ##### e ### CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con l'atto di ricorso in atti ### esponeva: che era titolare dal luglio 1983 di pensione cat. INVCIV n. 044-###2 e che in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto dall'### la comunicazione, datata 18 novembre 2024, avente ad oggetto “### della prestazione n. 044-###2 cat INVCIV” formulata nei seguenti termini: “la sua pensione n. ###5872 cat ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. ###5872 cat ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €8.098,99” per cui richiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di euro 8.098,99; che del suddetto importo l'### aveva chiesto la ripetizione con le seguenti modalità: €4.498,99 da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti €3.600,00 da trattenersi sulle pensioni di cui era titolare in 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile ; che, pur reputando illegittima la richiesta e pur essendosi rivolta al patronato per il ricorso amministrativo, temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese, aveva, con non poche difficoltà, provveduto al versamento dell'importo di €4.498,99, cui si aggiungevano le preannunciate trattenute mensili . 
Eccepiva quindi che il provvedimento dell'### era illegittimo, essendo stato assunto sulla scorta della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento dei limiti reddituali e comunque l'irripetibilità dell'indebito non causato da dolo né da colpa, ma eventualmente da un errore commesso dall'### previdenziale. Richiamava a sostegno l'art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché l'art. 13 della ### 30 dicembre 1991, n. 412, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di dolo del percipiente. In ogni caso l'### disponeva di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso l'### Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che l'### esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario, sicché l'errore era imputabile unicamente all'### previdenziale. 
Ciò premesso concludeva per accogliere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestato dall'### oltre che l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 
Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. 
Nel merito, contestava la buona fede della ricorrente. Evidenziava che la ricorrente aveva percepito in un solo mese (gennaio 2024) la somma di €72.818,25 netti e che, come ricordato nella relazione amministrativa istruttoria, l'enormità dell'importo escludeva in radice la buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza rispetto alla sussistenza dei presupposti di legge in relazione a prestazioni assistenziali riservate ai soggetti bisognosi di tutela minima ; che il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento indebito (gennaio 2024) e la data della richiesta di restituzione (dicembre 2024) impediva, anche in linea di mera astrazione, di ritenere che si potesse essere formato un affidamento legittimo ; che, in relazione al requisito reddituale stabilito per legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui era titolare la ricorrente, l'accipiens era consapevole, ab origine, che l'attribuzione patrimoniale non era dovuta e, trattenendo le somme, si poneva in condizione di errore inescusabile; che l'### nel quantificare il debito oggetto del ricorso, aveva applicato il principio di cassa, ritenendo sussistente l'indebito per il solo anno 2024. Tuttavia, con ### n. 3098 del 25.07.2017 , l'### aveva chiarito che ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza e non con quello di cassa. Pertanto, sarebbero indebite non solo le somme di invalidità civile percepite nel 2024, ma anche quelle percepite nel 2023 e nel 2022. 
Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
Replicava la ricorrente con note autorizzate, evidenziando preliminarmente che l'### non aveva riscontrato il ricorso amministrativo presentato . Contestava che l'atto opposto, di cui aveva eccepito il difetto di motivazione e la scarsa trasparenza, faceva riferimento ad un ricalcolo effettuato sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2022 che avrebbe determinato un indebito di euro 8.098,99 lordo complessivo per tutto il periodo novembre 2022-gennaio 2024 e non faceva menzione di alcuna pensione di reversibilità . 
Ribadiva la totale assenza di dolo nell'accipiens. 
Contestava inoltre che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento parziale effettuato dalla ricorrente al solo fine di evitare le procedure coattive non poteva essere considerato ricognizione del debito, anche alla luce del ricorso amministrativo presentato . Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. 
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. 
La domanda è fondata. 
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, fondata sul presunto riconoscimento del debito operato dalla ricorrente mediante il pagamento dell'importo di €4.498,99.  ### non può trovare accoglimento. Il versamento effettuato dalla ricorrente, come emerge dagli atti, è stato compiuto “temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese” , dunque sotto la pressione di una minaccia di esecuzione coattiva. 
Inoltre, la ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo in data 27 febbraio 2025, rimasto inesitato, circostanza che esclude inequivocabilmente qualsiasi intento ricognitivo del debito. 
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, il pagamento parziale di un debito non costituisce automaticamente riconoscimento dello stesso, se non accompagnato da altri elementi che confermino la volontà di riconoscere il debito residuo , elementi che, nella fattispecie, difettano completamente. 
Nel merito la domanda merita accoglimento. 
Nel caso di specie si verte in materia di indebito assistenziale, trattandosi di prestazioni di invalidità civile e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'istituto dell'indebito assistenziale rappresenti una species del genus dell'indebito di diritto comune di cui all'art. 2033 del codice civile, rispetto al quale, tuttavia, si è venuto a consolidare un autonomo principio di settore che presenta tratti eccentrici e derogatori rispetto alla regola generale dell'incondizionata ripetibilità . 
Tale deviazione ermeneutica trova il suo fondamento assiologico nell'imperativo costituzionale di cui all'art. 38 Cost., il quale postula una necessaria tutela delle situazioni di indigenza e debolezza sociale, riconoscendo altresì la natura eminentemente alimentare dei trattamenti assistenziali . 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12608/2020 , ha chiarito che “all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale” . Tali principi, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” . 
Nel caso in esame, l'indebito è di natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile e maggiorazione sociale. 
Nello specifico ambito dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, il principio dominante stabilisce che la ripetizione delle somme indebitamente erogate è ammissibile solamente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti di legge . Deve escludersi che ricorra il dolo se l'accipiens ha dichiarato i redditi all'amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall'### Come chiarito da Cass., Ordinanza n. 13226/2020 , “vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” . 
Nel caso di specie, l'### in qualità di ente pubblico preposto all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, dispone di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### In particolare, l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito il ### dell'### garantiscono e impongono l'accesso dell'### alle informazioni reddituali detenute dall'### delle ### . 
Ne consegue che l'### esercitando l'ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore di prestazioni assistenziali, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario attraverso l'accesso ai dati dell'### delle ### Come affermato dalla Ca ss.  12608/2020 , “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in data ### , dunque ben tre anni prima della liquidazione avvenuta nel dicembre 2023. L'### era quindi a conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda e avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti per verificare l'impatto reddituale della futura liquidazione sulla prestazione di invalidità civile già in godimento. 
Quanto alla sussistenza della buona fede, deve rilevarsi che la ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'### finanziaria e non ha posto in essere alcun comportamento attivo volto ad occultare la propria situazione reddituale e ha presentato regolare domanda di pensione di reversibilità nel 2021, ponendo l'### nella condizione di conoscere anticipatamente il futuro incremento reddituale.  ### della Suprema Corte, come espresso con Cass., Ord. n. 24180/2022 , ha statuito che “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” . 
Nel caso di specie, la non addebitabilità alla ricorrente dell'indebita erogazione è manifesta, avendo l'### avuto piena conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda di reversibilità e disponendo di tutti gli strumenti normativamente previsti per verificare tempestivamente la compatibilità reddituale. 
L'### ha eccepito che il dolo del percipiente sarebbe configurabile in ragione dell' “enormità” dell'importo percepito, richiamando la Cass. n. 28771/2018 secondo cui il dolo sarebbe configurabile “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da far venire meno i presupposti del beneficio”.  ### non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, la percezione di un importo rilevante in un'unica soluzione (€72.818,25 nel mese di gennaio 2024), non è ascrivibile ad alcun comportamento della ricorrente, ma costituisce esclusivo portato del ritardo amministrativo dell'### nella liquidazione della pensione di reversibilità. La ricorrente non poteva sapere quando l'### avrebbe liquidato la prestazione richiesta nel 2021, né aveva alcun potere di controllo sui tempi di erogazione. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, la mera omissione di comunicazione di dati reddituali, se l'istituto previdenziale già ne abbia conoscenza o abbia l'onere di conoscerli, non è di per sé sufficiente a configurare il dolo . 
Nel caso di specie, l'### era a conoscenza della domanda di reversibilità dal 2021 e disponeva degli strumenti normativi per accedere ai dati reddituali. La ricorrente, dal canto suo, aveva presentato regolare domanda all'### e non aveva alcun obbligo di comunicare redditi presuntivi non ancora liquidati. 
I principi costituzionali e il legittimo affidamento costituiscono ulteriore fondamento dell'irripetibilità dell'indebito nel caso di specie. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), i principi si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” .  ### della disciplina generale in materia di condictio indebiti deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la posizione del percettore, in particolare il principio del legittimo affidamento . Nel caso di specie, la ricorrente, percependo da oltre quarant'anni la prestazione di invalidità civile e avendo presentato regolare domanda di reversibilità, aveva legittimamente confidato nella correttezza delle erogazioni disposte dall'### Fondata è pertanto la domanda volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme richieste dall'### Ne consegue che deve essere condannato l'### resistente alla restituzione dell'importo di €4.498,99 già versato dalla ricorrente, nonché alla restituzione delle trattenute mensili operate sulla pensione. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'### ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall'### con comunicazione del 18 novembre 2024; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente ### dell'importo di €4.498,99 (quattromilacinquenovantattovirgola novantanove), oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute mensili operate sulla pensione n. 044-###2 a far data dalla prima trattenuta e sino alla notifica della presente sentenza, con interessi legali; condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in €.  1.500,oo per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. ### Napoli, 20 gennaio 2026 

Il Giudice
del #### n. 15536/2025


causa n. 15536/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Cardellicchio

M
1

Tribunale di Lecce, Sentenza n. 506/2026 del 23-01-2026

... perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione. Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma. Tanto premesso, il ricorso è fondato nei (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5129/2024 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 9/1/2026 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da: - ### nato a #### il ### e residente a ####, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'#### - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'#### ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ### E ### Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe chiede il ripristino della indennità di accompagnamento, revocatogli il ### a seguito di visita di revisione, e la condanna dell'### al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. 
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal ### la medesima, sin dal momento della revoca amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore come da documentazione medica in atti. 
Si è costituito in giudizio l'### contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso. 
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “### tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. ### dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. ###à deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. 
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione. 
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. 
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma. 
Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 
Ed infatti, ai sensi della ### n. 18/80, la concessione della indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante tale da determinare nel medesimo la necessità di assistenza continua per impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente e /o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi, mentre il ricovero gratuito in ### è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza (sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli ### preposti al pagamento delle prestazioni). 
Orbene, il ### Dott. ### nominato in questa fase procedimentale, nella relazione tecnica depositata in data ### ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica, pone il medesimo nell'assoluta impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto continuo di un accompagnatore da Marzo 2025.  ###, nell'elaborato peritale, afferma che il ricorrente è affetto da “####; #######” e, pertanto, conclude che “Ai quesiti proposti si risponde che ### di anni 80, per le infermità diagnosticate e valutate è da considerare soggetto con gravi difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua età ed è altresì meritevole di assistenza continuativa per assolvere gli atti quotidiani della vita a far data dal Marzo del 2025”. 
Ritiene il ### di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.  attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti le conclusioni peritali. 
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere da Marzo 2025. 
Né esistono preclusioni alla liquidazione delle suddette prestazioni, atteso che l'istante ha fornito prova, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere mai stato ricoverato gratuitamente in istituto (vedasi autodichiarazione allegata al ricorso per ### allegato n. 4). 
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “### controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. 
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e ### vanno regolamentate come da dispositivo. 
Le spese di ### poste provvisoriamente a carico dell'### devono porsi definitivamente a carico dell'### resistente.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE DI LECCE Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto del ricorrente alla indennità di accompagnamento con decorrenza da Marzo 2025. 
Compensa le spese di lite tra le parti. 
Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto ### li 9/1/2026 - 23/1/2026 

Il Giudice
del ###ssa ### n. 5129/2024


causa n. 5129/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Immacolata Gustapane

M
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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 91/2026 del 29-01-2026

... sul c/c bancario intestato a ########. La presente dichiarazione unitamente alle risultanze bancarie dei rispettivi istituti bancari di versamento e avvenuto accreditamento della predetta somma fanno piena prova dell'avvenuto pagamento. - Il saldo di € 40.000 verrà corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di cessione della quota da formalizzarsi con separato atto pubblico mediante assegno circolare intestato a ### o bonifico bancario. 7) La stipula dell'atto definitivo di cessione della quota dell'immobile descritto al punto 5) dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti notaio scelto dal cessionario ### Le spese e gli onorari relativi alla stipula saranno ad esclusivo carico della parte cessionaria. 8) Contestualmente e comunque entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in #### 15, censito al ### al ### 5 Particella 1955 a favore di ### e al pagamento integrale del corrispettivo con le modalità sopra descritte, ### si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale consegnando le chiavi dell'appartamento e asportando i propri (leggi tutto)...

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### 1 di 4 TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, ### prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da - ### C.F. ###, nato a ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale, e - ### C.F. ###, nata a #### il ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.  2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.  3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, - omologa la separazione consensuale tra ### e ### dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto.  2) La casa coniugale in Comune di ### alla ### 15, censita al ### al Foglio 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, è assegnata al coniuge ### I coniugi dichiarano che alla data del deposito del ricorso è già intervenuto accordo sulla divisione degli arredi e beni mobili e se ne omette pertanto ogni menzione per concorde volontà dei ricorrenti.  3) Con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i genitori provvederanno al loro mantenimento in forma diretta per le spese di vitto e alloggio. 
Quanto alle spese di istruzione (tasse universitarie, libri di testo, iscrizione a corsi e/o master); le spese mediche; le spese ludiche; le spese di telefonia e computer; le spese per l'abbigliamento, queste verranno ripartite in ragione del 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### Dette spese andranno previamente concordate, salvo urgenza, e reciprocamente documentate.  4) I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli ancora a carico in misura del 50% ciascuno. 
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio i ricorrenti pattuiscono inoltre quanto segue: 5) ### si obbliga a cedere a ### che promette di accettare, la quota di proprietà di ½ dell'immobile in #### 15, censita al ### al ### 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze. 6) Le parti stabiliscono fin d'ora che il corrispettivo per la quota promessa in cessione è pari ad € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), e che lo stesso verrà corrisposto da ### con le modalità di seguito indicate: - quanto a € 55.000 è stato corrisposto al momento del deposito del ricorso per separazione, con due assegni circolari: 1) n. 6871008018-04 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 50.000,00; 2) 6571003050-01 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 5.000,00; - quanto a € 50.000 le parti danno atto che la somma è stata corrisposta il ###, con bonifico bancario sul c/c bancario intestato a ########. 
La presente dichiarazione unitamente alle risultanze bancarie dei rispettivi istituti bancari di versamento e avvenuto accreditamento della predetta somma fanno piena prova dell'avvenuto pagamento.  - Il saldo di € 40.000 verrà corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di cessione della quota da formalizzarsi con separato atto pubblico mediante assegno circolare intestato a ### o bonifico bancario.  7) La stipula dell'atto definitivo di cessione della quota dell'immobile descritto al punto 5) dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti notaio scelto dal cessionario ### Le spese e gli onorari relativi alla stipula saranno ad esclusivo carico della parte cessionaria.  8) Contestualmente e comunque entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in #### 15, censito al ### al ### 5 Particella 1955 a favore di ### e al pagamento integrale del corrispettivo con le modalità sopra descritte, ### si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale consegnando le chiavi dell'appartamento e asportando i propri effetti personali unitamente ai beni mobili e agli arredi individuati dai coniugi con separato accordo di cui si omette il contenuto per concorde volontà delle parti.  9) Le autovetture rimarranno in proprietà comune fino alla dismissione e/o rottamazione e/o vendita, e verranno assegnate in uso come di seguito: - Toyota ### targata ###  assegnata ad ### il quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione.  - ### targata ###  assegnata a ### la quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione. - ### targata ### rimarrà in uso ai figli ### e ### Le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo (manutenzione, revisione, bollo, assicurazione), verranno ripartite tra i coniugi per il 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### 10) Fino alla riconsegna delle chiavi della casa coniugale da parte della signora ### i coniugi, per far fronte alle spese comuni, contribuiranno ad alimentare il conto corrente cointestato presso #### 44 Q ####0, con versamenti, ogni 45 giorni, di € 600,00 a carico di ### e € 400,00 a carico di ### Cessata la convivenza i coniugi valuteranno l'opportunità di provvedere all'estinzione.  11) ##### destinato ai tre figli #### e ### rimarrà in essere e i coniugi continueranno a versare mensilmente la quota di € 60,00 ciascuno.  12) ### di proprietà comune, costituito dal terreno agricolo in Comune di ### 4 Particella 829, acquistato dai coniugi in regime di comunione legale verrà messo in vendita per un importo non inferiore al prezzo di acquisto pari ad € 90.000,00 salvo diverso e futuro accordo. 
Il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50%. 
Nelle more tutte le spese per imposte, tasse e oneri dovranno essere sostenute dagli stessi in proporzione alle rispettive quote di proprietà e quindi per il 50% ciascuno.  13) I ricorrenti sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche pretese a titolo di mantenimento.  - ordina all'### dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza; - dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### prima civile del Tribunale, il ###.  ### estensore (dott. ###

causa n. 9639/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Amato

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###. Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu. Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello (leggi tutto)...

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N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2527/2020 del 09-07-2020

... comparsa di costituzione in primo grado: “… per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice; … per l'accoglimento della riconvenzionale proposta e quindi accertare e sentir dichiarare che la porzione di fondo di mq. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della part.lla 218 e la part.lla 55 è stata oggetto di usucapione da parte delle convenute ### e ### per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio …”). Anche nell'atto di appello, (pag. 6), nel primo motivo, si legge: “le convenute spiegavano domanda riconvenzionale per sentir dichiararsi proprietarie esclusive della detta zona avendola esse posseduta fin dal 1938 e cioè da oltre un settantennio, in maniera pacifica e pubblica e con animo domini (animus rem sibi abendi)”, senza in nessun modo precisare che tale domanda riconvenzionale fosse avanzata “in via subordinata”. Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data (leggi tutto)...

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### n°3532/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIa ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa #####ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n°3532 del ### dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello in materia di negatoria servitutis ed usucapione, vertente #### nata a ### d'### il ### ed ivi residente al ### S. ### (C.F. ###), e ### nata a ### d'### il ### ed ivi residente alla ### (C.F. ###), già rappresentate e difese dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n°4, e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliate in ### d'####, alla ### n°26, come da procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data ###; #### nata a Napoli il ###, residente in ### alla ###. Montano n°39/41, (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### alla ### n°19, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ### la sentenza n°7654/2016 emessa ex art. 281 quinquies c.p.c.  dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, ### di ### il ###, pubblicata il ###, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, depositata il ###, con cui l'adito giudice, accolta la domanda proposta dall'attrice, odierna appellata, accertava e dichiarava: che la porzione di part.lla 218 del foglio 3 in ### loc. Zaro, confinante con la limitrofa part.lla 55, dell'estensione di circa mq. 
Registrato il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 111,26, era di esclusiva proprietà di parte attrice e non era gravata da alcuna servitù; che il comportamento delle convenute era stato illegittimo sia in ordine alla non consentita pratica di passaggio pedonale e carrabile, sia in ordine alla collocata recinzione con abusivo cancello e relativi, illegittimi contatori per l'acqua e l'energia elettrica; condannava, per l'effetto, le convenute all'immediato rilascio in favore di parte attrice della porzione di fondo meglio descritta nella parte motiva e nella C.T.U.; all'immediata eliminazione, a loro cura e spese, del cancello predetto, ordinando alle stesse di non esercitare più, sulla porzione come identificata e descritta in C.T.U., alcuna pratica di passaggio sia pedonale che carrabile; ad eliminare immediatamente, a loro cura e spese, i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica a servizio dei propri immobili, nella confinante part.lla 217, così come allocati nella porzione della part.lla 218, spostandoli nello loro proprietà; condannava infine le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali, liquidate in €. 3.000,00 per spese vive, ivi comprese quelle di C.T.U., (€. 2.700,00), oltre ai compensi ex D.M. n°55/14 che, in relazione alla domanda di valore indeterminato, quantificava in €. 810,00 per la fase di studio della controversia, €. 574,00 per la fase introduttiva, €. 1.204,00 per la fase istruttoria, €.  1.384,00 per la fase decisoria, il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 9.10.2003 ### proprietaria del fondo con annesso fabbricato sito in ### alla loc. ### - ### in ### alla partita 13432, foglio 3, n°70, are 0,46 e n°218 are 17,72, assumendo che le convenute ### e ### unitamente ai propri familiari, avevano cominciato ad esercitare un non consentito passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno di sua proprietà, nella maggiore consistenza della part.lla 218 a confine con la part.lla 55, per giungere alla loro proprietà (part.lla 217), addirittura da ultimo recingendo tale porzione di fondo ed apponendovi un cancello, del quale solo loro avevano le chiavi, chiedeva, accertato il suo diritto di proprietà sul bene controverso, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalle convenute, non sussistendo a favore della loro proprietà (part.lla 217) alcun diritto di passaggio sia pedonale che carrabile su tale porzione di fondo, ordinando ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 loro di non esercitare più su di esso tale pratica nonché di rilasciare lo stesso, anche mediante rimozione del cancello di ingresso apposto, eliminando altresì i contatori di acqua e dell'energia elettrica a servizio degli immobili situati nella limitrofa loro part.lla 217, pure illegittimamente installati all'interno della striscia di terreno contestata. 
Costituitesi, le convenute impugnavano la domanda ed eccepivano in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione con riferimento alla striscia di terreno in questione, avendola posseduta in maniera pacifica e pubblica e con animo domini sin dal 1938, e ciò unendo al loro possesso quello già goduto dal proprio dante causa, ### Concludevano per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda e per l'accoglimento invece della riconvenzionale proposta accertando e dichiarando che la porzione di fondo di mt. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della p.lla 218 e la p.lla 55 era stato oggetto di usucapione in proprio favore per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio, ordinando quindi al competente ### dei ### di procedere alla conseguente trascrizione dell'acquisito diritto dominicale, previo espletamento degli incombenti del caso, frazionamento ed accatastamento. 
Instauratosi il contraddittorio era ammessa e raccolta la prova testimoniale ed era disposta C.T.U. intesa alla descrizione dei luoghi in contesa e alla identificazione in particolare della striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio, verificando anche se, e in che misura, potesse far parte del fondo di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo prodotto in atti. all'esito, precisate le conclusioni, il giudice monocratico rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e introitava la causa in decisione, resa nei termini di cui al dispositivo in epigrafe. 
Avverso la sentenza proponevano appello le convenute deducendo innanzitutto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, e di errata interpretazione di norme, con violazione dell'art. 950 c.c.. Sostenevano, infatti, le appellanti che il primo giudice aveva prestato acritica ed immotivata adesione alle tesi del C.T.U. che, esclusivamente sulla base delle risultanze catastali, aveva ritenuto di proprietà dell'attrice la porzione di terreno controversa; la violazione dell'art. 950 c.c. sarebbe consistita nel fatto che tale norma, in materia di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 determinazione dei confini, riconosce ai dati catastali una utilizzabilità solo sussidiaria ove non sia possibile determinare il confine sulla base dei titoli, dello stato dei luoghi e di altri elementi. Con altro motivo lamentavano ancora travisamento nella valutazione della prova e dei documenti depositati, stante la erronea valutazione compiuta dallo stesso giudice nell'affermare che “la prova orale attorea - era - stata chiara nel corroborare le risultanze della CTU”, riferendosi ancora una volta ai soli dati catastali ed attribuendo ai testi la capacità di valutare la correttezza degli stessi. 
Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame e ne invocava la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado.  ### il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, concessi i termini di rito per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche, ha riservato la decisione.  ### non è fondato e non può trovare pertanto accoglimento. 
La preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso per insufficiente specificazione dei motivi alla luce delle prescrizioni imposte dal rinnovato art. 342 c.p.c. appare in sostanza superabile. Va detto in proposito che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, ### 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c.  deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello ### sez. III, 09/08/2017, 5348, ###è 2018). 
Nel merito, la pretesa, acritica adesione giudiziale alle risultanze della indagine peritale d'ufficio non si traduce, come vorrebbe l'appellante difesa, in violazione del disposto dell'art. 950 c.c., essendo diversi gli elementi assunti a sostegno della decisione, non retta, a ben vedere, unicamente dalla operazione consistita nel desumere la sussistenza del diritto dominicale attoreo dai dati catastali. La norma invocata testualmente recita: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. 
Nella sentenza appellata il giudice a quo ha fatto propri i rilievi dell'ausiliario, (e, d'altra parte, essendo il confine tra le particelle un dato tecnico, non avrebbe potuto fare diversamente), ma non si è riferito alle sole risultanze catastali per determinare il confine tra le parti. Invero, a conferma del dato catastale, ha posto a base del suo convincimento altre circostanze, pure evidenziate nell'impugnato provvedimento: a) innanzitutto, il riconoscimento che le appellanti, del tutto arbitrariamente, dopo circa due anni dalla notifica della citazione, si erano premurate di presentare un atto di aggiornamento catastale, frazionando la porzione della part.lla 218 oggetto di causa, (quella poi occupata dal tracciato stradale); la circostanza era stata chiaramente evidenziata nella relazione peritale, ove il C.T.U. aveva parlato di particella “ex-218”, in quanto, in sede di indagini, aveva riscontrato quanto segue: «… dall'esame degli atti catastali risulta che le ###re ### … arbitrariamente e senza idonei titoli (o meglio ipotizzando un'usucapione, a giudicare dall'autocertificazione di cui al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 frazionamento in all. 4.4) hanno proceduto a presentare un atto di aggiornamento catastale, ovvero, pratica di ### di ### n. 443491/2005 (vedasi allegato 4.4 e 4.3), ###'###. Con lo stesso, sono state frazionate delle particelle di terreno appartenenti ad altre persone come le particelle 65 e 55, nonché la 218 di proprietà dell'### sig.ra ### eliminando dalla consistenza originaria di dette particelle, le porzioni di terreno occupate dal tracciato stradale da esse “abusivamente” realizzato. Ciò ha provocato all'insaputa della ricorrente l'estinzione dalla mappa catastale e dall'archivio censuario della particella 218 e la comparsa di due nuove particelle derivate ed individuate, rispettivamente, con i n. 427 e 428» (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, pag. 7 della C.T.U.). In pratica le convenute, pendente il giudizio, avevano arbitrariamente modificato la documentazione catastale, creando una nuova particella che corrispondesse al tracciato oggetto di causa, per l'accertamento del quale era stata chiesta ed ammessa consulenza tecnica d'ufficio. Tale atteggiamento è stato tenuto in conto dal giudice a quo proprio quale “altro elemento”, a conferma delle risultanze delle mappe catastali. In secondo luogo il primo giudice ha valutato gli esiti della prova orale, che avevano a suo parere confermato l'assunto della ### e le conclusioni a cui era giunto il C.T.U., non dimostrando in modo appagante e rigoroso l'acquisto per usucapione vantato dalle convenute in riconvenzionale. Infatti, alcuno dei testi, (###, aveva dichiarato di conoscere bene i luoghi di causa in quanto proprietario di un fondo con fabbricato a confine sia con la proprietà attrice che con quella convenuta, (dovrebbe essere la part.lla 74), fondo nel quale abitava dal 1982, e aveva confermato la circostanza di cui alla memoria istruttoria attorea articolata sub 1), e cioè che all'atto dell'acquisto da parte dell'attrice del fondo con annesso fabbricato in ### alla loc. ### - ### il fondo stesso si presentava incolto e pieno di vegetazione per la sua intera estensione, rinvenendosi soltanto nella parte ad est un fossato e, al di la di quello, altra vegetazione. Ciò escludeva anche la presenza di qualsivoglia cancello precedente, anche se rudimentale, così come asserito dalle convenute; lo stesso teste aveva altresì precisato: «… quando i coniugi ### dovettero costruire nel 1983 il loro fabbricato alle spalle della mia proprietà, passarono tutti i materiali per la ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 costruzione attraverso la mia proprietà, che prende accesso dalla via ### oggi denominata via S. Montano. 
Sull'altro lato, e cioè a confine con la sig.ra ### e quindi i luoghi oggetto di causa, vi era un sentiero pedonale ed a fianco del sentiero vi era un “cavone” e terreni incolti; … attraverso il sentiero di cui mi dite poteva passarsi solo a piedi per cui feci all'epoca passare i ### dalla mia proprietà con mezzi meccanici». Il teste, forse tratto in inganno sull'esistenza di vari sentieri in loco, alle domande per prova contraria sui capitoli di parte convenuta, precisava: «… dichiaro che vi è stata confusione. Infatti, quando parlo di sentieri pedonali e mulattiere mi riferisco solo al viottolo comunale che costeggia la mia proprietà. Per quanto riguarda il viottolo a confine con la proprietà ### e oggetto di causa, dichiaro che prima del 1994 non poteva passare nessuno in quanto vi erano terreni incolti. Solo dopo il 1994 e cioè l'episodio del riempimento del fossato le ### hanno cominciato a passare». In definitiva, il teste aveva escluso che prima del 1994 qualcuno potesse passare sulla zona oggetto di causa, che si presentava incolta e con un fossato, che solo dopo il 1994 era stato “riempito”, creando il tracciato in contestazione, confermando che le ### quantomeno sino al 1994, erano sempre passate, per accedere alla loro proprietà, (part.lla 217), dal sentiero che costeggiava la part.lla 218, (di proprietà ###, e la part.lla 74, (di proprietà ###. Tale circostanza è stata anche confermata da altro teste, (###, proprietario insieme ai fratelli di fondi sui luoghi di causa, (la part.lla 55), il quale aveva dichiarato: «… all'epoca, entrando nella mia proprietà, vi era un muro sulla sinistra, che era il confine e, al di la del muro, vi era un canale, come un sentiero, praticabile a piedi ed era pieno di sterpaglie. Questo canale corrisponde ai luoghi oggetto di causa, e cioè delimitava i confini tra la proprietà ### e la proprietà ### … non posso dire nulla sull'epoca di riempimento del fossato. Posso solo dire che, negli anni 1997/1998, quando il nostro terreno era incolto, avendo avuto sentore di alcuni sconfinamenti nella nostra proprietà, (preciso altrove e non in quello oggetto di causa), provvedemmo a ripulire e recintare il nostro fondo. In quell'occasione mi accorsi che il canale era stato riempito; … prima del suo riempimento, il canale era scosceso e profondo circa 2 metri, non consentiva il transito di alcun mezzo meccanico, ma solo, come prima ho ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 detto, di qualche cacciatore a piedi». Il teste, a conferma che il passaggio esercitato dai ### per giungere alla loro proprietà, part.lla 217, fosse altro, precisava: «… effettivamente i ### prima di passare attraverso la strada oggi in contestazione, passavano attraverso un sentiero fatto a scaloni a fianco della proprietà di ### al quale io avevo venduto il terreno negli anni 1982/1983». Quanto affermato dai testi circa l'esistenza del “fossato” o “canalone” e del suo successivo riempimento, era stato confermato anche documentalmente dai processi verbali operati dal Comune di ### il ###, (verbale n°751), e il ###, (verbale n°1035), con i quali i verbalizzanti avevano proceduto al sequestro, rispettivamente, del manufatto abusivamente realizzato dalle ### nel fondo part.lla 217 e, successivamente, del tracciato stradale in terra battuta “mediante il deposito di materiale di riporto in una zona boschiva”; tracciato che non potrebbe essere che quello oggetto di causa, non essendovi altre proprietà delle predette convenute in zona. 
Da qui la scarsa attendibilità di quanto riferito da tal'altro teste, di parte convenuta, (### nipote delle ###, che aveva riferito: «… sino all'anno 1972 tale striscia - (quella oggetto di causa) - è stata percorsa pedonalmente in quanto anche la via comunale sino a quel periodo era solo un sentiero. Dopo il 1978 è stato possibile praticarla con piccoli mezzi meccanici, tipo Ape tre ruote e successivamente ancora, …, dopo l'allargamento della via ### è stato possibile praticarla anche con mezzi meccanici». Tale versione appare smentita proprio da quanto successivamente affermato dallo stesso teste: «### che la striscia di terreno per cui è causa è stata sempre delle stesse dimensioni di oggi, delimitata a sinistra da un muro a secco e sul lato destro da una leggera scoscesa verso l'altro fondo sottostante come quota e dopo questa delimitata da un muretto a secco». Inutile dire che la presenza di un fossato, con descritto declivio, rendeva molto poco verosimile la percorrenza del tratto con un mezzo meccanico, rischiandone il ribaltamento. Non a caso lo stesso teste, nel riconoscere che fu proprio il marito della ### a fornire indicazione alla ### sul come realizzare il muro di confine dal lato della p.lla 55, aveva finito per ammettere che la parte scoscesa, a suo dire solo l'ultimo tratto, (che comunque avrebbe impedito la percorrenza con mezzi meccanici per giungere al fondo ###, aveva assunto la sua conformazione attuale per «… ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 successivi riporti di materiale di risulta per coprire buche che si formavano e comunque per accedervi più comodamente». 
Ancora qualche altro teste, (###, era apparso alquanto contraddittorio affermando da un lato d'essersi recato sui luoghi per cui è causa dal 1973 al 1980, - «… il viale per cui è causa all'epoca della mia frequentazione aveva la stessa larghezza di oggi e sul lato destro aveva una scoscesa», - e dichiarando poi di escludere «… che ove oggi vi è il viale vi fosse un fossato»; ed ancora aggiungendo: «… per andare a fare le scampagnate pulivamo tale viale anche per la sicurezza dei bambini che dovevano transitarvi», lasciando intendere che tale pulizia avveniva solo in occasione delle scampagnate. Un ultimo teste, (###, che aveva affermato di conoscere la zona per aver partecipato ai lavori per la costruzione del fabbricato delle convenute «… negli anni dal 1980 e seguenti», non era apparso più credibile; se il verbale di sequestro del manufatto delle convenute, esibito dall'attrice, risaliva al 10 ottobre 1994, quanto doveva essere durata la realizzazione della costruzione de qua? Ed ancora aveva riferito: «… quando andavo a lavorare passavo col furgone ed anche i materiali venivano trasportati per l'indicato viale». Ma perché allora altro teste, (###, avrebbe dichiarato che i materiali necessari per la costruzione del fabbricato ### erano passati dalla sua proprietà, (sul lato opposto a quello in discussione)? Ebbene, se quello appena passato in rassegna è il tenore del testimoniale raccolto, congruamente il giudice di primo grado ha ritenuto i testi di parte convenuta, (oggi appellante), “ben meno credibili”, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione “in quanto non provata in alcun punto, in aperta violazione del noto criterio di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.”. E qui il principio per cui “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, …” (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2009, n°42, ### civ. Mass. 2009, 1, 12), non potrebbe non essere applicato, essendo l'adottata decisione sorretta da adeguata ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 motivazione. Ma non è tutto. Anche i riscontri documentali agli atti avevano supportato la bontà della pretesa attorea.  ###, infatti, con atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###, aveva acquistato dai signori #### ed ### una cantina, con terreno circostante, (tra cui quello per cui è causa), in ### al foglio 3 part.lla 70 (la cantina) e part.lla 218, (il terreno circostante). La zona oggetto di causa, come individuata dal C.T.U. in primo grado, (anche sulla scorta di un rilievo topografico di precisione), era ricompresa nella part.lla 218, di proprietà dell'esponente in forza del titolo prodotto. Non si può dire, pertanto, che l'onere probatorio gravante sull'attrice, almeno in tema di negatoria servitutis, non fosse stato sufficientemente assolto, attesa la indiscussa esistenza di un valido titolo di proprietà del bene per cui è causa, tenuto anche conto del comportamento processuale delle appellanti; [c.f.r., ad es., Cassazione civile, sez. II, 05/11/2010, n°22598, ### civ. Mass.  2010, 11, 1412: “la proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza”]. La verità è che la zona oggetto di contestazione, sino alla realizzazione di quello ad opera delle convenute in epoca successiva all'acquisto operato dalla ### non era mai stata attraversata da alcun tracciato che mettesse in comunicazione il vecchio sentiero esistente, (poi divenuto strada pubblica via ### - ora via S. Montano), e la proprietà ### È confermato ciò dal rilievo aerofotogrammetrico scala 1:2000 dell'ottobre 1982, prodotto dall'attrice, l'esame del quale rivela come non sia riportato alcun collegamento tra la proprietà ### e la strada pubblica, né in prossimità né attraverso la proprietà ### Né la conclusione potrebbe essere ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalle appellanti, (con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.) e, in particolare, da quella contenuta nella relazione giurata del consulente di parte, (geom. Tomas). La tesi da questi propugnata si fonderebbe su una fotografia aerea datata 1992, su uno stralcio di mappa catastale scala 1:5000 e su una aerofotogrammetria scala 1:5000, datata 1962. 
Orbene, nella foto aerea del 1992 è visibile esclusivamente la strada pubblica che costeggia il primo tratto della proprietà ### mentre non è possibile individuare il tracciato, che dalla strada suddetta si diramerebbe verso la proprietà ### oggetto della presente controversia. La zona, attualmente interessata dall'attraversamento della stradina, catastalmente appartenente alla proprietà ### nell'immagine aerea dell'epoca risulta completamente coperta da alberature, ad eccezione di una piccola area, nella quale non è possibile individuare la presenza di un tracciato stradale, ma semplicemente un terreno privo di vegetazione che, da una attenta analisi, sembrerebbe essere un fossato ostruito da un cumulo di macerie. Lo stralcio catastale scala 1:5000 non riporta alcun viottolo tra la proprietà ### e la strada pubblica, tantomeno un passaggio pedonale, solitamente indicato sulle mappe con una linea tratteggiata. Il lucido aerofotogrammetrico, scala 1:5000, datato 1965, non ha un grado di dettaglio tale da consentire di individuare l'ubicazione esatta dei viottoli pedonali che collegavano i vari fondi. Le linee tratteggiate mostrano la presenza di piccoli percorsi, ma non ne determinano l'esatta posizione in quanto la scala grafica della mappa è troppo ridotta per effettuare operazioni di posizionamento planimetrico, che richiedono un grado di precisione ben maggiore. Ad ogni modo, ove per ipotesi volesse darsi attendibilità al rilievo aerofotogrammetrico, per quanto riguarda il posizionamento planimetrico dei percorsi, dalla sovrapposizione con lo stralcio catastale emerge che la proprietà ### (part.lla 218), non è interessata dall'attraversamento di alcun sentiero o tracciato stradale. 
La nuova difesa delle appellanti ha incentrato lo sviluppo delle argomentazioni congegnate in conclusionale a supporto del gravame sulla inevitabile qualificazione in termini di rivendica della domanda introduttiva del primo grado e sul conseguente, mancato assolvimento della probato diabolica a cui sarebbe stata imprescindibilmente soggetta l'attrice, pure a fronte della sollevata eccezione, in via ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 riconvenzionale, di usucapione, che non l'avrebbe esonerata dal suo onere probatorio. E questo perché “l'onere probatorio posto a carico dell'attore nell'azione di rivendicazione non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante. In siffatta ipotesi, l'onere della prova del rivendicante può ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare. Del resto, l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio non può ritenersi esclusa in considerazione della posizione del convenuto in rivendica che, pur opponendo un proprio diritto, può comunque avvalersi del principio "possideo quia possideo" senza alcuna rinuncia di tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore a prescindere da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato” (Corte appello Napoli, sez. II, 21/10/2019, n°5119, ### 2019). In comparsa conclusionale, (pag. 7), la subentrata difesa delle appellanti ha lamentato che “Il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'attrice la proprietà della zona di terreno oggetto di causa pur in assenza dell'adempimento rigoroso dell'onere della prova richiesto per l'azione principale”. 
Or dunque, simile deduzione non era stata affatto formulata nell'atto di appello, per cui deve ritenersi inammissibile e non più rilevabile, non essendo stata tempestivamente devoluta all'esame del giudice di appello. “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (Cassazione civile, sez. II, 04/06/2014, n°12577, ### al diritto 2014, 34-35, 44; v. pure Cassazione civile, III, 29/07/2002, n°11175, ### civ. Mass. 2002, 1386: “la comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contenere motivi nuovi, né rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”). Con il primo motivo dell'atto di appello le impugnanti avevano lamentato esclusivamente il fatto che il primo giudice avesse basato la sua decisione sulle risultanze catastali e della C.T.U, senza far cenno, come avevano fatto in primo grado, alla mancanza della c.d. probatio diabolica a carico del presunto rivendicante. In altre parole, le appellanti non hanno contestato con l'atto introduttivo del secondo grado, (né lo avevano fatto in quello precedente), l'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell'attrice, ma si sono limitate esclusivamente ad eccepire presunti vizi della sentenza impugnata in ordine all'esame delle risultanze probatorie, (documentali ed orali, e della C.T.U.. Per quanto in comparsa conclusionale, (pag. 9), si siano richiamati “i principi che disciplinano il rigore dell'onere della prova nelle azioni di rivendica, … chiaramente enunciati in tutte le difese in primo grado (c.f.r. premesse del presente atto) e con l'atto di appello …”, essi non risultano tuttavia espressi, neppure per implicito, nell'atto di appello, che sostanzialmente non li ha riproposti quali motivo di gravame. Le appellanti, infatti, giammai si sono lamentate, con l'atto di appello, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto di proprietà dell'attrice il bene oggetto di contesa pur in mancanza della rigorosa prova richiesta per il caso di rivendica. 
Peraltro, che la domanda formulata dall'attrice in primo grado dovesse considerarsi come negatoria non sembra revocabile in dubbio, atteso che con la sua proposizione ci si era doluti di una non consentita pratica di passaggio, pedonale e carrabile, instaurata dalle convenute, dopo l'acquisto effettuato dalla ### del fondo oggetto di causa, su una striscia di terreno di sua proprietà e, addirittura, successivamente, della recinzione e della chiusura di tale spazio con un cancello da parte delle medesime convenute, il tutto sul presupposto del diritto dominicale vantato dalla istante che, in quanto proprietaria, aveva chiesto la cessazione di tale pratica di passaggio e la restituzione della porzione di fondo, successivamente occupata e recintata, con la rimozione dei ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contatori di acqua e luce pure installati senza alcuna autorizzazione nell'altrui proprietà. Tale qualificazione della domanda era stata, del resto, condivisa dai giudici che in primo grado si erano alternati nella conduzione del giudizio; tanto è vero che, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 28.10.2005, uno di quei giudice ammetteva la chiesta C.T.U., chiedendo all'ausiliario: “… descriva il CTU i luoghi di causa, con particolare riguardo alla striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio e ciò anche catastalmente, plani metricamente, oltre che fotograficamente; riferisca se detta striscia di terreno coincida o meno, in tutto o in parte, con quella che si assume essere stata recintata; verifichi se e in che misura, la striscia di terreno in oggetto e la parte di fondo (di circa mq. 111,26) oggetto dell'assunta recinzione, siano in base al titolo in atti di proprietà dell'attrice”. Il mandato conferito al C.T.U. mirava ad accertare se effettivamente la striscia di terreno sulla quale veniva esercitato il passaggio, e che era stata anche recintata, (circostanze assolutamente non disconosciute dalle convenute), fosse di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo versato in atti. Una verifica del genere non sarebbe stata consentita se non sul presupposto di una qualificazione della domanda siccome introducente un'azione negatoria servitutis. Ed è noto che “in tema … la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene” (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1409; Trib. Salerno, sez. II, 21 novembre 2014, n. 5518; Trib. Savona, 23 giugno 2005). ### provando l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene, (l'atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###), ha chiesto la cessazione della pratica di passaggio esercitata dalle convenute nonché la restituzione della porzione di tale bene, deducendo e comprovando l'insussistenza ab origine, da parte di queste, d'alcun titolo per detenerlo, (sul punto, si veda Cass. civ., II, 26 febbraio 2007, n. 4416). 
In ogni caso, era mancata ogni contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato ad uno dei danti causa dell'attrice. Sebbene solo in comparsa conclusionale si sia dedotta una subordinazione della riconvenzionale di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 usucapione all'eccezione di mancanza di prova circa la titolarità del bene, in primo grado, nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, le convenute non avevano proposto alcuna subordinata domanda riconvenzionale di usucapione, che invece avevano avanzato in via principale, (c.f.r. conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado: “… per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice; … per l'accoglimento della riconvenzionale proposta e quindi accertare e sentir dichiarare che la porzione di fondo di mq. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della part.lla 218 e la part.lla 55 è stata oggetto di usucapione da parte delle convenute ### e ### per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio …”). Anche nell'atto di appello, (pag.  6), nel primo motivo, si legge: “le convenute spiegavano domanda riconvenzionale per sentir dichiararsi proprietarie esclusive della detta zona avendola esse posseduta fin dal 1938 e cioè da oltre un settantennio, in maniera pacifica e pubblica e con animo domini (animus rem sibi abendi)”, senza in nessun modo precisare che tale domanda riconvenzionale fosse avanzata “in via subordinata”. 
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da ### e ### nei confronti di ### con citazione notificata a mezzo p.e.c. il ###, così provvede: 1°) Rigetta l'appello; 2°) Condanna le appellanti alla rifusione in favore della ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 controparte delle ulteriori spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 2.980,00, di cui €. 180,00 per spese ed €. 2.800,00 per compensi, giusta quanto disposto dal ### 10/03/2014 n°55, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; 3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento delle appellanti alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 22.5.20.  ######ssa ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75

causa n. 3532/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Quaranta Antonio, Castiglione Morelli Maria Rosaria

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