blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Tribunale di Rovereto, Sentenza n. 255/2025 del 04-12-2025

... conseguenze penali dipendenti da una loro eventuale dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e dalla sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 3,46 e 76 del DPR 28.12.200 n.445, che il trasferimento di cui al punto 3) del presente atto avviene in esecuzione agli accordi economici presi fra i coniugi e senza corresponsione di denaro e che non hanno fatto ricorso ad alcun mediatore o mediazione per i trasferimenti immobiliari di cui trattasi; Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia, le parti cedenti, ai sensi e per gli effetti del ### di cui al DPR 445/2000, dichiarano che: -le aree scoperte, le comproprietà, consortalità pertinenziali dei fabbricati oggetto del presente atto, censiti in ### sono pertinenziali allo stesso ed hanno una superficie inferiore a mq 5.000 ###, omettendo pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica; - l'immobile oggetto di trasferimento è stato edificato in forza della concessione edilizia n. 2/2010, Pratica n. 294/2009 dell'11/01/2010, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. V.G. 1554/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovereto, riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei ### 1) dott. ### - Presidente 2) dott. ### - Giudice 3) dott. ### - Giudice ha pronunciato la seguente #### Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi: ### nata a ### del #### il ### E ### nato a #### il ### Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### e domiciliat ####### via ### 53 giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il ### in ### del #### nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 25.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio; - visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita; - sentito il ###; - visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74; P.Q.M.  Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da ### e ### alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) in adempimento degli accordi già raggiunti tra i coniugi e a fronte della rinuncia reciproca a richiedere assegni di mantenimento, i coniugi disciplinano i loro rapporti patrimoniali e convengono quanto segue: 3) il signor ### con riferimento all'immobile sito in Dro ###, ### n.5, contraddistinto tavolarmente in ### PT 3836 II, p.ed. 1376, p.m. 2, di cui egli è proprietario intavolato per la quota di ½, trasferisce in capo alla sig.ra ### che accetta, il proprio diritto di proprietà per la quota di ½ di sua spettanza; 4) la signora ### verserà al sig. ### una tantum la somma di € 10.000,00 mediante bonifico sul c/c intestato al sig. ### 5) la sig.ra ### si obbliga altresì ad accollarsi integralmente il mutuo stipulato in data 29 novembre 2023 con ### S.p.A. (rogato dal ### Dott. ### ai seguenti estremi: ### n. ### - Raccolta n. 22185, registrato a ### in data 18 dicembre 2023 al n. 29774 - Serie ###) contratto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare, con capitale residuo pari ad € 71.139,81, oltre agli interessi maturandi e maturandi secondo le condizioni pattuite (doc.8); 6) il termine per gli adempimenti di cui ai punti n.3), 4) e 5) è stabilito entro 30 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione; 7) Con il trasferimento e l'adempimento di quanto ai punti precedenti e la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.  8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.  ### 3) SI #### sopra descritto risulta essere tavolarmente così individuato: in ###, PT 3836 II, p.ed. 1376, pm 2, con congiunta alla pm 2 della p.ed. 1376 della proprietà di 53.230/1.000.000 indivisi della p.fond. 1496/21 (strada pertinenziale di catastali mq 344). 
La descrizione di cui sopra viene fatta a titolo esemplificativo facendo fede fra le parti la descrizione risultante dal ### competente anche per quanto concerne le parti comuni; ### di cui sopra risulta censito al ### dei ### come di seguito in ### p.ed. 1376, Foglio 19, ### n.5, pm. 2, subalterni: o 2, ###, ### A/a, Cl.5, cons vani 5,5, sup. Mq 108, RC € 468,68; o 12, Piano ###, ### C/6, Cl.3, cons. mq 15, sup. mq 17, RC € 62,75; o 13, Piano ###, ### C/6, Cl.2, cons. mq 29, sup mq 25, RC € 103,34; o 19, ###, ###/6, Cl.1, cons. mq 13, sup mq 13, RC € 39,61; Le parti dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale sugli immobili oggetto del presente trasferimento; Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/2/85 n° 52 le parti dichiarano che l'identificazione catastale degli immobili oggetto del presente atto corrisponde alle planimetrie depositate in catasto in data ### sub n. prot.  531 e che i dati catastali relativi alla identificazione e capacità reddituale degli immobili e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali. Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze del ### Le parti, consapevoli delle conseguenze penali dipendenti da una loro eventuale dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e dalla sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 3,46 e 76 del DPR 28.12.200 n.445, che il trasferimento di cui al punto 3) del presente atto avviene in esecuzione agli accordi economici presi fra i coniugi e senza corresponsione di denaro e che non hanno fatto ricorso ad alcun mediatore o mediazione per i trasferimenti immobiliari di cui trattasi; Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia, le parti cedenti, ai sensi e per gli effetti del ### di cui al DPR 445/2000, dichiarano che: -le aree scoperte, le comproprietà, consortalità pertinenziali dei fabbricati oggetto del presente atto, censiti in ### sono pertinenziali allo stesso ed hanno una superficie inferiore a mq 5.000 ###, omettendo pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica; - l'immobile oggetto di trasferimento è stato edificato in forza della concessione edilizia n. 2/2010, Pratica n. 294/2009 dell'11/01/2010, rilasciata dal Comune di Dro ed alla D.I.A. Prot. N. 2507 del 03.03.2011 e alla ### manutenzione straordinaria prot. N. ### del 20.06.2017 medesimo comune; - l'immobile oggetto del presente atto non presenta irregolarità urbanistiche e non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica ed è munito di certificato di agibilità n.12/2012 rilasciato il ### dal Comune di ### - le parti dichiarano di essere edotte della normativa di cui ai provvedimenti D.Lgs. n. 192/2005, come modificato D. Lgs 311/2006 (dotazione obbligatoria dell'attestato di certificazione energetica) e D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (certificazione di conformità degli impianti) e producono l'attestato di certificazione energetica dell'immobile di cui sopra (doc.12); - In relazione al suddetto trasferimento immobiliare i coniugi chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6/3/87 n 74 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 154 del 10/5/99 e, quindi, chiedono l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché di ogni altra tassa. A tal fine i coniugi dichiarano ai sensi dell'art. 35 comma 22 DL 4/7/06 n° 223 e successiva legge di conversione che detto trasferimento costituisce esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione e divorzio. 
Ordina all'### di ### del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 4.12.2025 ###. ### n. 1554/2025

causa n. 1554/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giulio Adilardi

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2833/2024 del 30-01-2024

... al momento dell'assunzione non avrebbe dato luogo a dichiarazione mendace posta a base del licenziamento ma ad un inesatto adempimento, come la mancata comunicazione o richiesta di autorizzazione. Dunque, co n corretto svilup po dell'iter motivazione logico giuridico in coerenza con i principi sopra richiamati (citata Cass., 9468 del 2019), il giudice di appello, in ragione dell'interpretazione della clausola 2 lett. e), del bando, che si sottrae a censure (si v. paragrafo che precede) e con accertamento di fatto, non rivedibile in questa sede ###ragione del limitato ambito dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014), in ragione dei principi sopra richiamati, dapprima ha escluso la sussistenza delle condizioni per la legittimità del recesso per mancato superamento della prova e poi ha ravvisato la sussistenza degli elem enti ritorsivi e analogo ragionamento decisorio anche in ragione dell'acc ertamento di fatto e della valutazione delle prove ha fatto con riguardo al licenziamento per giusta causa. 13. Il ricorso deve essere rigettato. 14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24652/2022 R.G. proposto da: ### - ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### L.G. 
FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### SCHIAVONE, #### -ricorrente contro ### eletti vamente domiciliato in ### V.### 114, pres so lo stud io dell'avvocato ### VALLEBONA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ###### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 314/2022 depositata il ###, RG. n. 789 del 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal ### Udito il P .M. in persona del ###.  ### VISONÀ che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Uditi gli ### e #### Udito l'#### 1. La Corte di ### di ### ha rigettato l'impugnazione proposta dalla ### di ### industria, artigianato e agricoltura (### di Lec ce nei confront i di ### io ### avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di ### 2. Il lavoratore aveva impugnato dinanzi al Tribunale di ### il recesso dal rapporto di lavoro per man cato superamento della prova, che era intervenuto con la determina dirigenziale n. 1 del 9 gennaio 2018, nonché il licenziamento senza preavviso comunicato con nota del 1° marzo 2018 dalla stessa ### di ### sulla 3 base di addebiti co ntestati con nota del 5 di cembre 2017, lamentando la nulli tà, illeg ittimità e l'inefficacia dei licenziamenti impugnati, in quanto discriminatori, ritorsivi e sorretti unicamente da moti vo illecito determinante. Il lavor atore aveva chiesto la reintegra e il risarcimento del danno.  ### costituitasi in giudizio aveva eccepito la decadenza dall'impugnativa del licenziamento e l'infondatezza nel merito delle domande.  3. Il Tribunale, riuniti i giudizi, aveva respinto l'eccezione di decadenza dall'impugnativa di licenziamento, avendo individuato la lettera a.r. del 19 febbraio 2018 (n on il documento datato 26 gennaio 2018) come atto di impugnazione stragiudiziale del recesso, rispetto al quale il ricorso giudiziale del 6 agosto 2018 era tempestivo. 
Aveva esposto, comunque, che il termine decadenziale non era applicabile al recesso datoriale sulla base del patto di prova. 
Il Tribunale nel merito rilevava che il lavoratore aveva fornito la prov a dei fatti dedotti a so stegno della tesi del la mancata assegnazione di specifiche mansioni da poter sottoporre a concreta verifica di adeguatezza delle capacità lavorative, e che erano emersi gravi elementi, precisi, concordanti dell a m otivazione ritorsiva esclusiva del recesso nel periodo di prova. 
Riguardo al licenziamento per giusta causa che era stato intimato in via subordinata , il ### nale os servava che, ferma l'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, la contestazione era stata specificata con riguardo al contenuto del decreto penale di condanna emesso dall'autorità giudiziale penale nei confronti del ### per il reato di falso (falso nell'attestazione del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente presso la ### di commercio), di cui all'art.  483, cod. pen., e alla sua rilevanza disciplinare. 4 Tuttavia, con sentenza del GUP del ### di ### del 21 giugno 2018-19 settembre 2019, il ### era stato assolto, per cui doveva ritenersi l'insussistenza del fatto contestato, ma anche la natura ritorsiva del licenziamento per i fatti già evidenziati rispetto al primo recesso.  ### ibunale dichiarava la null ità dei due licenziamenti, con condanna alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo compreso tra il giorno del primo licenziamento e quello dell'effettiva reintegra e comunque non superiore a 24 mensilità, oltre interessi legali e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  4. La Corte d'A ppello ha rigettato l' impugnazione proposta dalla ### Ha riten uto corretta la decisione del ### di rig etto dell'eccezione di decadenza dall'imp ugnazione del licenziam ento, dovendo il termine in questione decorrere dalla lettera del 19 febbraio 2018, atteso che il documento del 26 gennaio 2018 faceva riferimento al contenzioso amministrativo intercorso tra le parti. 
Ha affermato che al ### erano state negozialmente attribuite le funzioni e attribuzioni del dirigente di ### di talché tale incarico dirigenziale doveva essere conferito, ment re come risultava dalla prova testimoni ale, dall'epoca dell'assunzione non gli er a stata assegnata né l'Are a di competenza, né alcun specifico incarico. 
Dunque, a fronte della genericità dei compiti, della scarsezza degli strumenti e di relazioni interpersonali su compiti di ufficio, appariva slegata e irrazional e l'attività richiesta al lavoratore relativa all'elaborazione di relazione dettagliata sul processo di riforma del sistema camerale nell'ambito della riforma della P.A., relazione che comunque era stata consegnata. 5 Dall'istruttoria emergeva la resistenza dell'Ente in relazione ai molteplici provvedimenti giurisdizionali favore voli al lavoratore, e anche comportamenti ostruzionistici successivi alla s tipula del contratto di lavoro. 
Come rilevato dal ### gravi, precisi e concordanti erano gli elementi di valutazione sull'esclusività della finalità ritorsiva, che con chiarezza emergevano dall'istruttoria, non solo orale ma anche documentale. 
Ricordava l'intervento della sentenza del GUP del ### di ### di assoluzione. 
Il giudice di appello, richiamato l'art. 2 del bando, escludeva che, ai fini disciplinari vi fossero state dichiarazioni non veritiere, atteso c he l'espressione “servizi o effettivo” non signi ficava necessariamente “servizio di ruolo”. 
Non eme rgevano concreti elementi per aff ermare la falsità della dichiarazione del 18 agosto 2016 in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013. 
Pertanto, doveva escludersi la giusta causa di licenziamento, animato invece da finalità ritorsiva. 
La Corte d'### confermava le statuizioni sulla reintegra e il risarcimento del danno.  5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la ### prospettando cinque motivi di ricorso.  6. Resiste con controricorso il lavoratore, che ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.  7. ### ha depositato memoria, con la quale, nel ribadire le proprie difese, ha eccepito l'inammissibilità del controricorso per violazione dell'art. 366, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del contro ricorso formulata da parte ricorrente, atteso che, in ragione dell'articolazione dello stesso, non sono ravvisabili la dedotta carenza dei re quisiti previsti da detta norma e la violazione del principio di autosufficienza.  2. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 
La sentenza è cen surata per non av er ritenuto che fosse intervenuta la decadenza dal l'impugnazione del licenziamento oggetto della determina n. 1 del 2018, comunicata al lavoratore il 9 gennaio 2018. 
Ad av viso della ricorrente, erroneamente la Corte d'### lo aveva fatto decorrere il termine decadenziale dalla lettera del 19 febbraio 2018 e non dalla lettera del 26 gennaio 2018.  2.1. Il motivo non è fondato. 
La sentenza impugnata (pagg. 7-8), nel rigettare l'eccezione di decadenza, c on statui zione che ha priorità logico giuridica, ha affermato che il documento del 26 gennaio 2018 era comunque inidoneo a valere come impugnativa di licenziamento mancando la sottoscrizione del lavoratore, e non essendovi prova del fatto che all'incarico conferito ai propri legali per gli atti preesistenti giudizi, si fosse aggiunto il mandato per l'impugnazione del recesso datoriale. 
Pertanto, la Corte d'### ha affermato che non si poteva attribuire inequivocabilmente a tale documento l'efficacia di una manifestazione di volontà impugnatoria del lavoratore. 
Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia. La giurisprudenza di legittimità (si v., Cass., n. 16416 del 2019, n. 23603 del 2018 n. 9650 del 2021) 7 ha infatti già affermato che l'impugnativa ex art. 6 della legge 604 del 1966 può prov enire dal lavor atore personal mente, dall'associazione sindacale, alla quale il potere di rappresentanza è conferito per legge, oppure da un terzo munito di procura, che deve essere rilasciata in forma scritta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 1392, cod.  Di tal ché risulta priva di rilevanza la doglia nza volt a a contestare l'affermata inidoneità della lettera del 26 gennaio 2018, anche quanto al contenuto, poiché riportava argomentazioni di una memoria di fensiva elaborata dai legali del lavoratore ai fin i del procedimento pendente dinanzi al ### 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2096, cod. civ., e dell'art. 19 del d.lgs.  165 del 2001 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 
La sentenza d'appello è censurata con riguardo alla statuizione che al lavor atore non erano stati assegnati compiti poteri e responsabilità, conferenti con le mansioni per cui era stato assunto, come specificate nel contra tto, con la consegu enza che l'ente datoriale non av rebbe consentito l'espletamento della prova su mansioni e con modalità idonee ad accertare veramente la capacità lavorativa del dirigente. 
Tale decisione avrebbe omesso di considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pubblica amministrazione datrice di lavoro è sempre titolare del potere di valutazione discrezionale, sia sulle capacità tecniche che sulla personalità ed idoneità del lavoratore ad adempiere gli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro, in ragione della funzione del patto di prova. La ricorrente osserva , inoltre, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni alla qualifica dirigenziale corrisponde solo l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non è applicabile l'art. 2103 cod. civ. 8 4. Il motivo è inammissibile.   5. ###. 1, comma 1, della legge n. 580 del 1993, e succ.  mod., prevede che “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura […], sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale […]”.  ### udice delle leggi, con la sentenza n. 29 del 2016 (richiamata da Corte cost., n. 86 del 2017) ha affermato che la suddetta disposizione «non contempla affatto l'asserita attribuzione a dette ### della natura di enti locali, ma sancisce che […] sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale».  6. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. ### del 2018), nell'amb ito del lavoro pubblico contrattualizzato, l'obbligo datoriale dell'amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la di screzionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, ed è finalizzato alla «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l'o nere di dimostrare il perseguimento di finalità di scriminator ie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esp erimento medesimo (sono richiamate nella sentenza citata: Cass. n. 26679 del 2018, 23061 del 2017, n. 21586 del 2008, n. 19558 del 2006).  7. Occorre premettere che con la determina n. 635 del 2003 veniva ban dito un concorso pu bblico per esami a n. 2 posti di dirigente in prova nella dotazione organica della ### di ### a cui partecipava il lavoratore. 
La Corte d'### ha esaminato il contratto di lavoro concluso tra le parti, in relazione al suddetto bando, è ha rile vato che il lavoratore (art. 1) era stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, con inquadramento nella qualifica dirigenziale. 9 All'art. 3 del contra tto di lavoro veniva precisato che: “### giuridico-professionale del dr. ### avviene nella qualifica di dirigente e le mansioni assegnate sono quelle corrispondenti al livello di funzioni e di responsabilità di dirigente di Area”. 
Veniva inoltre precisato che: “In particolare ai dirigenti preposti all a direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i prov vedimenti che im pegnano l'### verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di co ntroll o. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell' attività amministrati va della gestione e dei relativi risultati. I dirigen ti camerali ese rcitano i compiti previsti dalla legge e specificati dallo statuto e d ai regolamenti e rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate al ### generale” […] “Il dott. ### nella sua autonomia funzionale di impegna ad assicurare il funzionamento generale dell'area di assegnazione, informando l'attività gestionale ai criteri di efficienza efficacia e buon andamento”. 
Quindi la Corte d'App ello, all'esito dell' interpretazione delle clausole del contratto individuale di lavoro concluso tra le parti, ha affermato che la lettera del contra tto rend eva evidente l'infondatezza della tesi della ### secon do cui la mancata assegnazione al lavoratore dell'incarico di Dirigente di ### sarebbe stata legittima con le finalità dell'assunzione al lavoro e comunque compatibile con l'espletamento del la prova, tant o da rendere sufficiente, ai fini della prova l'assegnazione di una “specifica attività di relazione”. 
Al lavoratore erano state negozialmente affidate, in relazione alla dotazione organica, le funzioni e le attribuzioni del Dirigente di ### 10 Il fatto che l'affid amento dell'incar ico dirigenziale sarebbe dovuto avvenire a cura del ### generale, sentita la ### non co stituiva una opzione discrezionale poiché a tali organi era rimessa, in attuazione del le competenze interne, solo l'individuazione concreta dell'incarico dirigenzi ale, il quale, comunque, doveva essere conferito. 
La Corte d'Ap pello ha quindi esaminato le risultanze probatorie. 
Il giudice di appello ha affermato che dalle prove testimoniali (teste ###, trascritte nella sentenza di primo grado, risultava chiaramente che all'epoca dell'assunzione, ossia a luglio 2017, al ### non era stata assegnata né l'area di competenza, né alcuno specifico incarico, essendogli stato richiesto solo di effettuare “gli approfondiment i preliminari necessari per l'espletamento di lavoro in camera di commercio”, senza che peraltro, gli fosse data alcuna indicazione sul tipo, natura e ambito dell'approfondimento, perché co sì si voleva “testare il suo grado da autonomia”; in quell'arco temporale non vi erano stati tra il ### generale e il ### incontri in relazione all'attività di approfondimento che gli era stata asseg nata, né era stato chiesto agli altri dipendenti di relazionarsi con il lavoratore”.  8. La Corte d'App ello, quindi, da un lato ha interpretato le clausole del contratto di lavoro intercorso tra le parti ritenendo che con le stesse si fosse prevista l'attribuzione al lavoratore delle funzioni di dirigente. Dall'altro, con accertamento di fatto, alla luce delle risultanze probatorie, ha rilevato il mancato conferimento delle mansioni e responsabilità contrattualmente previsti, e la sussistenza della finalità ritorsiva. 
Giova ricordare che in tema di interpretazione del contratto, la ricerca e l'individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile 11 in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.  civ., (v. Cass. 29111 del 2017), con l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (si v.  n. 28319 del 2017, cfr. anche Cass. n. 27136 del 2017).   Orbene nella fattisp ecie in esame la ricorre nte, non ha censurato adeguatamente l'interpretazione delle clausole negoziali effettuata dal giudice di appello, e in ordine all'accertamento di fatto, ha chiesto nella sostanza un riesame delle risultanze istruttorie che non è ammissibile in sede di legittimità. 
La valutazione delle prove raccolte a nche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021). 
Il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti cont enuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fo ndamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria v alutazione delle prove a quella compiu ta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisio ne e se il loro rag ionamento probatorio, qual è reso manifesto nella moti vazione de l provvedimento impugnato, si sia manten uto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017), come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 12 La Corte d'Ap pello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che fosse provata la mancata assegnazione delle mansioni convenute nel contratto di lavoro e la finalità ritorsiva del recesso.  9. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cod. civ. in relazione al bando di concorso pubblico per esami approvato con determina dirigenziale n. 635 del 5 agosto 2003 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 
La sentenza della Corte di appello non avrebbe intrepretato e applicato correttamente il requisito richiesto nel ### di concorso consistente nell'aver svolto per un quinquennio servizi o alle dipendenze della pubblica amministrazione.  9.1. Il motivo non è fondato. 
Le questioni prospettate si pongono come possibile soluzione ermeneutica alternativa al risultato raggiunto dalla Corte d'### laddove dalla motivazione della sentenza impugnat a emerge chiaramente come, quegli stessi elementi indicati dalla ricorrente, possono trovare ed hanno anzi trovato -alla stregua dei criteri interpretativi applicatiuna diversa giusti ficazione anch'essa del tutto adeguata a sorreggere la differente conclusione raggiunta sul contenuto della volontà negoziale. 
Occorre inoltre precisare che la Corte d'### ha premesso che nella contestazione disciplinare del 5 dicembre 2017 e nella lettera di licenziamento del 9 gennaio 2018 gli addebiti riguardavano sole le attestazioni (ritenute false) del 18 ag osto 2016 e del 30 settembre 2016 .; precisava che nel gi udizio in esame non ci si doveva occupare della ver ifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva o per l'assunzione, ma della verifica del fatto che il ### nelle predette attestazioni avesse reso dichiarazioni non veritiere. 13 Il giudice di appello riporta la previsione dell'art. 2 del bando di concorso, lett. e) “esperienza di servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni di almeno 5 anni in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea oppure esperienza professionale di almeno 5 anni e strutture private con la qualifica di dirigente (…)”. Rileva, quindi, come non era stato precisato che dovesse trattarsi di servizio di ruolo, né tale specificazione poteva farsi discendere dalle norme genericamente richiamate nella parte introduttiva del bando (tra cui il regolamento del personale 17 dicembre 2002). 
Del resto, lo stesso art. 2 prevedeva in modo equivalente lo svolgimento di attività con qu alifica di dirig ente presso strutture private per il cui accesso non è necessario l'espletamento di pubblico concorso. 
In ra gione di tale considerazione, la Corte d'### ha affermato che l'espressione verbale servizio effettivo non significava necessariamente univocamente servizio di ruolo. Posto che il concetto di effetti vità attiene all'esecuzi one concreta de lla prestazione e deve escludersi, laddove il rapporto di lavoro abbia subito sospensioni per altre causali. Ricordava che l'effettività della prestazione nel pub blico impiego privatizzato prescinde dall'immissione in ruolo, come nel caso dei contratti a termine. 
Dunque, la Corte d'### ha posto in essere un processo interpretativo, che non si è arrestato al tenore letterale delle parole, ma ha consider are tutti gli ulteriori elementi , testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore. 
Alla luce di tali considerazioni, in esito ad un articolato proprio ed autonomo ragionamento decisorio (pagg. 13 e 14 della sentenza di appello) il giudice di secondo grado ha ritenuto non sussistente la giusta causa di licenziamento e sussistere la finalità ritorsiva. 14 Le censu re, come formulate, si risolvono nella mera prospettazione di un possibi le significato alter nativo, delle disposizioni negoziali, diver so da quello accolto dall a Corte territoriale, che è inidoneo ad inficiare la corretta applicazione dei criteri ermeneutici utilizzati dal Giudice di merito, atteso che l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpr etazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che privilegiata l'altra (Cass. n. 28319 del 2017, n. 27136 del 2017).  10. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 2697 e 2729, cod. civ., nonché dell'art.  97, Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.). 
La ricorren te deduce la erroneità della sentenza d'appello laddove ha ravvisato la presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che il licenziamento fosse stato dettato un icamente da finalità ritorsive originate dall'annoso contenzioso tra le parti, mentre invece sussistevano le condizioni per il licenziamento per giusta causa. 
Ciò, in quanto la Corte di ### di ### ha ritenuto che la mancata assegnazione dei compiti necessari ai fini della prova, la resistenza dell'Ente a molteplici provvedimenti giurisdi zionali ed i comportamenti ostruzionistici successivi alla stipulazion e de l contratto costituissero tutti elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti sull'esclusiva finalità ritorsiva del licenziamento, ritenuto conseguentemente nullo. 15 La pronunzia, pertanto, ad avviso della ricor rente sarebbe viziata dalla violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 2697 e 2729, cod.  Quanto al licenziamento per giusta causa assume la ricorrente che il lavoratore all'epoca della presentazione della domanda non era dipendete di ruolo dell'amministrazione con almeno 5 anni di anzianità e versava in situazione di incompatibilità espletando altre attività come specificato nel ricorso. 
La Corte d'### si era, infatti, limitata ad affermare che la veridicità di quanto dichiarato il 18 agosto 2016 doveva ess ere valutata rispetto alla stessa data, che non risultava che il lavoratore avesse rapporti di lavoro d ipendente e che si era im pegnato a rimuovere prima del l'immissione in ser vizio le situazioni di incompatibilità.  11. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa appli cazione dell'art. 7, comma 9, p. 2 lett . a) CCNL 22 ottobre 2022 del personale dirigente; degli artt. 28 e 55-ter e quater del d. lgs. n. 165 del 2001; dell'art. 75 dpr 28 dicembre 2000 445.; del l'art. 97 Cost.; dell'art 12 delle prelegg i in combinato disposto con gli artt. 1345, 2119 in relazione agli artt. 2 e 3 del bando di concorso indetto con determina dirigenziale 5 agosto 2003 n. 635, nonché agli ar tt. 16, 17, 18, 20 e 23 del regolamento camerale approvato con delibera di giunta camerale 17 dicembre 2002 n. 377. violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 e d.p.r. 3 del 1957. (art. 360 co. 1 n. 3, cod. proc. civ.) La ricorrente censura, sotto diverso profilo, la statuizione con cui la Corte d'### ha escluso che le dichiarazioni del lavoratore contrastassero con la previsione del bando. 
Ciò in ragione della non corretta interpretazione dell'art. 2, lettera e), del bando di concorso - a prescindere dall'accertamento del falso da par te del giudice penale, tenuto co nto altresì 16 dell'autonomia valutativa tra giurisdizioni - a norma del quale, ai fini dell'ammissione, era richiesta una esperien za di servizio effettivo presso ### iche ### di almeno cinque anni in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea, oppure di esperienza professionale di almeno cinque anni in strutture private con qualifica di dirigente. 
Il bando inoltre richiedeva l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e l'insussistenza di in compatibilità previst e dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del dPR n. 3 del 1957.  ###à della sentenza impugnata era evidenziata dall'iter del giudizio di ottemperanza.  12. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati. 
Questa Corte ha già affermato che in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 cod. civ. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalm ente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale (Cass., n. 9468 del 2019). 
Il giudice di appello ha effettuato un'autonoma valutazione, rispetto al giudizio penale, dei fatti contestati. 
Con ra gionamento decisorio coerente con la funzi one della contestazione di consentire la difesa del lavoratore, ha verificato la sussistenza del la giusta causa con riguardo al momento del le attestazioni indicate come false (si v. paragrafo che precede quanto ai requisiti per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 2, lett. e del bando), accertando che non vi erano concreti elementi per affermare la falsità delle di chiarazioni in or dine alla inesistenza di cause di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità ex art. 20 del d.lgs.  39 del 2013. 17 A tale ratio decidendi si aggiunge la statuizione di diritto, non specificamente censurata, che l'eve ntuale mancata attuazione dell'impegno a rimuovere le cause di in compatibil ità al momento dell'assunzione non avrebbe dato luogo a dichiarazione mendace posta a base del licenziamento ma ad un inesatto adempimento, come la mancata comunicazione o richiesta di autorizzazione. 
Dunque, co n corretto svilup po dell'iter motivazione logico giuridico in coerenza con i principi sopra richiamati (citata Cass., 9468 del 2019), il giudice di appello, in ragione dell'interpretazione della clausola 2 lett. e), del bando, che si sottrae a censure (si v.  paragrafo che precede) e con accertamento di fatto, non rivedibile in questa sede ###ragione del limitato ambito dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014), in ragione dei principi sopra richiamati, dapprima ha escluso la sussistenza delle condizioni per la legittimità del recesso per mancato superamento della prova e poi ha ravvisato la sussistenza degli elem enti ritorsivi e analogo ragionamento decisorio anche in ragione dell'acc ertamento di fatto e della valutazione delle prove ha fatto con riguardo al licenziamento per giusta causa.  13. Il ricorso deve essere rigettato.  14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo 18 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 5  

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Tricomi Irene

M
2

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25398/2024 del 23-09-2024

... sua tardività — che lo stesso si era basato su una dichiarazione mendace, difatti prontamente ritrattata dal C.R. non appena superata la breve crisi coniugale che l'aveva suscitata, sicchè sussistevano tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana, come da domande così formulate: "1. Ritenere e dichiarare la nullità o illegittimità o tardività e comunque l'infondatezza del decreto prefettizio impugnato (,..) e per l'effetto annullare o privare di efficacia lo stesso con qualsiasi statuizione o comunque disapplicare il medesimo anche per intervenuta decadenza dal diritto ad emettere il provvedimento medesimo per decorrenza del termine di legge; 2. Ritenere e dichiarare che sussistono in capo alla signora S.B. tutti i requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1990 come modificato dalrart.1, comma 11, legge 15 luglio 2009 n. 94 e, 2 di 10 Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###. ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 6838f2024 ### sezionale 239,2024 ### ,di raccoltgenerale 25398,2024 per l'effetto, (leggi tutto)...

testo integrale

Firma to DEI : ### D '###: #### Ser ial#: 1 898ae bd5013
Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba ha pronunciato la seguente oscuramento dati ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5838/2024 R.G. proposto da: domiciliata in omissis , ### 278, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo avv.massimilianopantano(apec.it come da procura speciale in atti; -ricorrente contro UTG ### omissis ###'INTERNO -intimati avverso ### 984/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal ### S.B. Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba
Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 6838f2024 ### sezionale 239,2024 lette le conclusioni scritte del ### 25398/2024 IDga p lieicazione 23/09/2024 ###, la quale chiede che la Corte, a ### voglia affermare la giurisdizione del Giudice amministrativo. 
Fatti di causa e ragioni della decisione. 
§ 1. Questi i fatti essenziali di causa: • 1'11 ottobre 2017 S.B. cittadina marocchina residente in orni ssis e coniugata dal 22 ottobre 2010 con un cittadino italiano, C.R. l, chiedeva al competente UTG il riconoscimento della cittadinanza italiana, ex artt. 5 e 6 legge 91/1992 (### norme sulla cittadinanza); • il 19 febbraio 2019 l'UTG rigettava l'istanza (provvedimento ###/C/54346, notificato il 1^ giugno 2020) atteso che, in occasione di un accertamento compiuto dalla ### presso il luogo di residenza, il C.R. aveva riferito che la richiedente non dimorava più nella casa da oltre un anno e che la stessa, con la quale non aveva più alcun contatto, si trovava in realtà in ### • il 22 luglio 2020 la ###.B. Lsi opponeva al suddetto provvedimento reiettivo con ricorso avanti al Tribunale di I omissis I, ### in materia di ### assumendo — oltre alla sua tardività — che lo stesso si era basato su una dichiarazione mendace, difatti prontamente ritrattata dal C.R. non appena superata la breve crisi coniugale che l'aveva suscitata, sicchè sussistevano tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana, come da domande così formulate: "1. Ritenere e dichiarare la nullità o illegittimità o tardività e comunque l'infondatezza del decreto prefettizio impugnato (,..) e per l'effetto annullare o privare di efficacia lo stesso con qualsiasi statuizione o comunque disapplicare il medesimo anche per intervenuta decadenza dal diritto ad emettere il provvedimento medesimo per decorrenza del termine di legge; 2. 
Ritenere e dichiarare che sussistono in capo alla signora S.B.  tutti i requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1990 come modificato dalrart.1, comma 11, legge 15 luglio 2009 n. 94 e, 2 di 10 Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba
Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 6838f2024 ### sezionale 239,2024 ### ,di raccoltgenerale 25398,2024 per l'effetto, riconoscere il diritto della istante all'attribuziane Ho uata pu b icazione 23,09,21324 status di cittadina italiana per juris communicatione (...)"; • il 26 gennaio 2022 l'adito Tribunale di annissis — ### in materia di ### emetteva ordinanza monocratica con la quale dichiarava il difetto di giurisdizione sulle domande così formulate nei confronti del Ministero degli ### spettando la giurisdizione al Tribunale Amministrativo Regionale; ciò in ragione del fatto che il riconoscimento della cittadinanza italiana muoveva ex lege non solo dalla sussistenza di requisiti positivi ex art. 5 legge 91/92 (lo stato di coniugio con un cittadino italiano; la residenza legale in ### per un periodo minimo prestabilito a far data dal matrimonio), ma anche dall'assenza di elementi negativi ex art. 6 legge cit.  (segnatamente, l'insussistenza nel caso specifico "di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica"; lett. c)); quest'ultima valutazione, in particolare, aveva natura non vincolata, ma prettamente discrezionale, tanto da richiedere la disamina della effettiva integrazione sociale del soggetto, delle sue condizioni lavorative, economiche, familiari, nonché della sua condotta, cosi come evidenziato in molte decisioni del Consiglio di Stato (sentenze nn. 2476/18, 1252/18, 1230/18, 189/17) seppure in presenza di qualche isolata pronuncia contraria (n.2768/19); il che stava a dimostrare - come anche evincibile dalla formulazione letterale dell'art.5 legge 91/92 (rimasta immutata dopo la novella di cui al D.L.  13/2017) secondo cui il coniuge di cittadino italiano "può" acquistare la cittadinanza italiana - che si verteva di una posizione non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo; • il 13 marzo 2024 veniva pubblicata l'ordinanza n. 984 con la quale il ### adito in riassunzione dalla ###.B. sospendeva il giudizio e sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione avanti a queste ### ciò sul presupposto che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di I omissis I, l'insussistenza di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" ex art. 6 3 di 10 Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba
Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 6838f2024 ### sezionale 239,2024 ### di.rapcolta ynerale 25398,2024 lett. c) cit., non implica un accertamento preliminare e condiziona te ilata pubi) icazione 23,09,21324 rispetto a tutti gli altri requisiti (art.5), ma un vaglio meramente eventuale e successivo rispetto alla verifica dei presupposti di legittimazione di cui all'art. 5 cit., fondanti una posizione di diritto soggettivo, così da condividersi l'indirizzo giurisprudenziale in tal senso, tanto del giudice amministrativo (tra cui sent. Consiglio di Stato nn. 4677/20, 2768/19 ed altre), quanto della S.C. (SSUU n.1000/95). 
• ### con conclusioni del 29.5.2024, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la disciplina sulla competenza, in materia di cittadinanza, delle sezioni specializzate di cui al dl. 13/2017 conv.in legge n.46/2017, non radica di per sé la giurisdizione ordinaria; e che, inoltre, nella specie si verte di una posizione che non è di diritto soggettivo, bensì subordinata alla valutazione discrezionale della PA (censurabile avanti al Tar per i vizi tipici dell'atto amministrativo), come desumibile dall'espressione con verbo servile "può acquistare la cittadinanza" contenuta nell'art. 5 legge 91/92. 
§ 2.1 Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Come esattamente osservato dal ### le cui conclusioni non paiono per il resto condivisibili, l'art. 3 co. 2/‘ d.l.  13/2017, conv. legge n.46/17, secondo cui: "Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana", non è norma sulla giurisdizione, bensì norma processuale di attribuzione alla sezione specializzata della competenza sulle controversie in materia di cittadinanza, se ed in quanto queste ultime, in base ai criteri generali di riparto desumibili dall'### risultino effettivamente spettanti al giudice ordinario (Cass.SSUU n. 29297/21, Cass.SSUU 1053/22 ed altre). 
E' dunque evidente che da tale disciplina non possa trarsi alcun argomento suscettibile di fondare la decisione sulla giurisdizione.  4- di 1 O ### disposto d'ufficio ### registro generale 6838f2024 ### sezionale 239,2024 ### di raccolt.,a generale 25398,2024 Alla conclusione nel senso della giurisdizione ordinaria deve###prR,quzi bhCa ione 23/09/2024 giungersi per altra via e, segnatamente, attraverso la ricostruzione sistematica della fattispecie attributiva della cittadinanza qui concretamente agita dalla S.B. ex artt. 5 segg. legge n. 91/92. 
Stabilisce l'art. 5 cit. che: "Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. (...)"; l'art. 6 individua poi le condizioni preclusive all'acquisto, nel senso che: "### l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5; a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e ### del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando fa sentenza sia stata riconosciuta in ### c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. (..)”. Soggiunge l'art. 7 I. cit.  che: "1. Ai sensi dell'articolo 5, fa cittadinanza si acquista con decreto del ### dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare". 
Orbene, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire, si verte di una fattispecie che origina da requisiti di rilevanza oggettiva e non valutativo-discrezionale; e ciò con riguardo tanto ai presupposti di riconoscibilità di cui all'art. 5 (matrimonio con cittadino italiano; residenza in ### per il tempo indicato dalla legge; permanenza degli effetti del matrimonio ed insussistenza di 5 di 10 Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba 2927616 ### disposto d'ufficio ### registro generale 6838f2024 ### sezionale 239,2024 separazione personale), quanto alle cause ostative di ciiliumaerfraDr di ric.coga guGale 25398,2024 ata publ2icazione 23/09/2024 lett. a) e b) (condanna per determinati reati). 
In ciò si concreta la posizione di diritto soggettivo del richiedente che versi nelle indicate condizioni (positive e negative). 
E' pur vero che tra le cause ostative ex art. 6 cit. vi è anche quella (lett.c) della insussistenza nel caso specifico "di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica", ed è altrettanto indubbio che questa previsione induca la PA a svolgere una verifica che certo non è priva di un sostrato prettamente delibativo e discrezionale nell'individuazione di motivi e situazioni che possano influire sulla sicurezza pubblica, così da negare quel diritto di cui si è detto. E tuttavia, diversamente dalla lettura pervasiva e conformante che ne ha dato il Tribunale dil omissis I, si tratta di un requisito ostativo che non caratterizza di sé l'intera fattispecie attributiva, e che determina l'affievolimento della posizione giuridica soggettiva del richiedente solo se, ed in quanto, venga in concreto opposto dall'### che, proprio per questa specifica ragione, neghi la cittadinanza.  ### che viene qui in considerazione è dunque articolata su una 'regola' di rilievo obiettivo - incidente su elementi ad effetto tanto costitutivo (art.5) quanto impeditivo (art.6) — e su una 'eccezione' di carattere autoritativo e di ordine pubblico (art. 6 lett.c) che esplica effetto solo in quanto ritenuta ostativa nella contingenza del caso. 
Il che spiega anche il dettato dell'art. 8 I. cit. secondo cui, qualora l'istanza venga rigettata proprio per ragioni inerenti alla sicurezza pubblica, "il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato". 
Già Cass. Sez.U. n. 7441/93 e n. 1000/95 ebbero modo di affermare che: "in tema di acquisto della cittadinanza italiana tiuris communicatione il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, def potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza 6 di 10 Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba 2927616 ### disposto d'ufficio ### registro generale 5838,2024 ### sezionale 239,2024 della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la consuequenza che igrO en raccolta gn ed ### 25398=4 una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dalgati Web n e 23,09,2024 decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino". 
Si tratta di conclusione che ha trovato ulteriori conferme nella giurisprudenza successiva. 
Cosi in Cass. Sez.U. n. 1053/22 la quale, a contrario, ha demandato alla giurisdizione amministrativa fattispecie attributive diverse da quella qui in esame, proprio perché richiedenti (ad esempio ex art. 9 c.1 lettera f) I. n. 91 del 1992) una valutazione discrezionale globale, in quanto "non limitata al mero apprezzamento della sicurezza pubblica ma estesa ad un più complesso giudizio di opportunità fegato a tutti i profili di integrazione scrutinabili". 
E cosi in Cass. Sez.li n.29297/21 alla quale interamente si rinvia e nella quale si ritrova una ricostruzione organica e sistematica, sempre nel prisma del riparto di giurisdizione, delle varie famiglie di fattispecie attributive dello status di cittadino nella I. 91/92, nel senso della individuabilità di ipotesi: a) di acquisto automatico per il solo possesso di particolari requisiti (nascita da cittadino; riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione; adozione di minore straniero; filiazione minorenne di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana: v. artt. 1, 2, 3, 14 legge cit.); b) di acquisto subordinato ad un'apposita dichiarazione di volontà dell'interessato nel concorso di 7 di 1 ### to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba 2927616 ### disposto d'ufficio ### registro generale 6838f2024 ### sezionale 239,2024 ### raccolta perjerale 25398,2024 ulteriori requisiti di filiazione o parentela e svolgimento d-L servizio ### pubblicazione 23,09,2024 militare o pubblico impiego (v. art.14); c) di acquisto condizionato ad una specifica determinazione amministrativa che si ponga all'esito, non solo della verifica della sussistenza dei requisiti obiettivi indicati dalla legge, ma anche di una valutazione non vincolata del contemperamento tra interesse del richiedente ad ottenere lo status di cittadino ed interesse pubblico al suo accoglimento come cittadino nella comunità nazionale (v. art.9 e casi di c.d. naturalizzazione). 
Mentre con riguardo alle prime due ipotesi si verte di conferimento ipso jure e dunque nella pienezza del diritto soggettivo dell'interessato, nella terza ipotesi questa posizione soggettiva degrada in corrispondenza dell'esercizio di un potere meramente concessivo della cittadinanza da parte della PA. 
In questo quadro, come ancora osservato in Cass.SSUU 29297/21 cit. (che ha altresì ricordato la concorde giurisprudenza amministrativa in materia), la fattispecie di cui agli artt. 5 e 6 legge n.91/92 si pone in posizione definibile come ###, nella quale "pur e### ravvisato un diritto soggettivo del richiedente, si è affermato che, in presenza dell'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto ai sensi del comma primo, lettera c) la posizione del richiedente affievolisce ad interesse legittimo". 
Il che porta a concludere nel senso della giurisdizione ordinaria ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, e della giurisdizione del giudice amministrativo allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l'esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza. 
E' per questa caratteristica di parziale ibridizzazione della fattispecie che il riparto di giurisdizione non potrebbe risolversi (sempre e comunque a favore del giudice amministrativo) sulla base del solo 8 di 10 Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba 2927616 Firma to DEI : ### D '##### Ser ial#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 Firma to Da: #### : ###.###.   ### 3 Ser ial#: 77354ca 504c 6618aa 48da 9ba ### disposto d'ufficio ### registro generale 6838,2024 ### sezionale 239,2024 ### di 25398 dato testuale del "può acquistare" di cui all'art.5; espre i raccolta nerale ,2024 ### er p dbb icazione 23,09,2024 un verso, è pienamente coerente, nei termini indicati, con la 'possibilità' di affievolimento della posizione giuridica del richiedente nell'eventualità che gli venga opposto l'impedimento discrezionalmente valutabile di cui all'art. 6 lett.c) e che, per altro, si discosta comunque nettamente, anche sul piano lessicale, dalle ipotesi francamente discrezionali (art.9) nelle quali la cittadinanza italiana, dice il legislatore, "può essere concessa". 
Del resto, il solo argomento costituito dall'impiego del verbo di servizio appare oggettivamente debole a fronte del fatto che si verte di una modalità di acquisto che, nella presenza dei requisiti indicati dalla legge, si basa su un fenomeno sostanziale che non è propriamente di attribuzione originaria, bensì di estensione o comunicazione dello status di cittadino in quanto già esistente in capo ad un diverso soggetto (il coniuge) con cui il richiedente si ponga in relazione di speciale e legalmente predeterminata qualificazione; il che non può non fondare, ferme le indicate precisazioni, appunto una posizione di diritto soggettivo demandata alla tutela ordinaria. 
§ 2.2 Orbene, applicando questi criteri nella concretezza del caso, rileva come l'impugnato provvedimento di rigetto non si sia affatto basato sulla presenza 'di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica' (art.6 lett.c) cit.), bensì sulla irreperibilità della richiedente e sulla cessazione della convivenza coniugale, come riferita dal coniuge alla polizia municipale il 19 dicembre 2018.  ### non ha quindi in alcun modo qui esercitato l'unico ambito di discrezionalità che la legge le attribuisce in questo specifico procedimento di riconoscimento della cittadinanza, limitandosi a prendere atto dell'insussistenza dei requisiti legali della residenza e della convivenza coniugale. 
Prova ne è che, avanti al Tribunale dil omissis i, la S.B. ha chiesto l'accertamento della illegittimità del diniego stante l'asserita sussistenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 5, e non già 9 di 10 l#: 1 898ae bd5013 01a 71-1302c ###c 1f06d3 ### disposto d'ufficio ### registro generale 5838/2024 NuTero sezionale 239/2024 l'insussistenza delle condizioni preclusive di cui all'ad 6 de la tegge urf hnero cliiraccolta7e### 25398/.2024 91/92, appunto sul rilievo che questo diniego si eraDat4>asatoon e 23/09/2024 esclusivamente su una dichiarazione mendace del marito indotta da una, del tutto contingente e presto superata, situazione di conflittualità tra i coniugi, comunque non incidente sulla continuità della residenza in ### e della ripristinata convivenza coniugale, aspetti totalmente avulsi dalla sicurezza pubblica. 
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.  P.Q.M.  La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario . 
Dispone che, in caso di diffusione, vengano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e dei soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003. 
Cosi deciso nella camera di consiglio delle ### civili riunitasi in data 25 giugno 2024 . 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Stalla Giacomo Maria

M
3

Corte di Cassazione, Sentenza n. 32571/2023 del 23-11-2023

... a carico dell'### datrice di lavoro, del carattere mendace, ossia co nsapevolmente contrario al vero, della dichiarazione inerente il possesso del diploma in questione, formulata dal collaboratore scolastico nella 5 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto. La Corte d'App ello evidenziava l'assenza di elementi - che il lavoratore aveva l'onere di offrire al vaglio del giudica nte - necessari a ripercorrer e le tappe essenziali dell'itinerario di studi, a conclusione del quale egl i avrebbe conseguito il diploma in questione. Ciò, considerando che il diploma triennale di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione, non diversamente dag li altri titoli di studio, è atto pubblico, in quanto si sostanzia nella formale attestazione, rilasciata dall'autorità scolastica nell'esercizio di una funzione pubblica, circa l'avvenuta frequenza di un percorso formativo, nonché nella certi ficazione inerente all'acqu isito possesso delle competenze e conoscenze inerenti alle discipline che connotano detto percorso. Una vo lta acclarata la falsità del documen to, colui che vi ha int eresse ha l' onere di provare con mezzi diversi la rispondenza al vero (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 28798-2022 proposto da: ### rapp resentato e difeso dall'avvocato ### con domicilio legale digitale come da pec ### di Giustizia; - ricorrente - contro ###'#### in persona del Mi nistro pro tempor e, ####, in persona del ### pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'#### pubblico licenziamento R.G.N. 28798/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/10/2023 PU presso i cui ### domicilia in ### alla ### PORTOGHESI 12; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 139/20 22 del la CORTE ### di ANCONA, d epositata il ### R.G.N. 63/2022; udita la relazione del la causa svolt a nella pubblica udienza del 04/10/2023 dal ###. ### TRICOMI; udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'#### 1. Con ricorso per cassazione notificato il 29 novembre 2022 e depositato il 14 di cembre 2022, ### ha premesso di appart enere all'### del person ale ### con funzione di collaboratore scolastico, presso la ### di ### con decorre nza giuridica ed economica dal 1° settembre 2020. Per l'anno scolastico 2020/2021 era stato assunto presso l'### “### Ferraris” di #### con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
In data 2 marzo 2021 gli era stato comminato il licenziamento disciplinare in base alla contestazione di aver falsamente dichiarato di essere in possesso del diploma attestante il co nseguimento del la qualifica 3 professionale di operatore dei servizi di ristorazione nell'anno scolastico 2012/2013 presso l' ### “Passarelli” di ### di ### Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento dinanzi al ### ale di ### che rigettava la domanda. 
Proposto appello, la Corte d'Appello di ### rigettava l'impugnazione.  2. Il giudice di secondo grado ha premesso che era adeguatamente documentata in atti la falsità materiale del di ploma di cui l'originario ri corrente aveva dichiar ato il possesso in occas ione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, per essere chiamato a ricoprire incarichi di supplenza nel ruolo del personale #### era stata uffici almente notiziata in data 5 gennaio 2021 degl i esiti delle indagini, compiute dalla ### della Repubblica di ### della ### con riguardo al rilascio di diplomi di qualifi ca professionale da parte dell'### professionale “Passarelli” di ### di ### da ritener si oggetto di un falso materiale, in quanto non conformi ad alcun originale e muniti di un numero progressivo cui non faceva riscontro l'effettiva quantità delle pergamene assegnate dall'Uf ficio ### stico ### per la ### al predetto ### Gli organi inquirenti aggiungevano di aver individuato il ricorrente tra color o (552 persone) i quali risultavano consegnatari di un esemplare di tale 4 diploma ed in sede di audizione ne avevano esibito copia, mai ritirata presso la ### che, del resto, nemmeno disponeva dell'originale. 
Come risul tava dalla copiosa documentazione prodotta dal Ministero, l'originario ricorrente, grazie alla spendita del titolo di studio in contestazione, aveva ottenuto l'attribuzio ne di un determinato punteggio, ulteriore rispetto a quello spettante in base ai soli titoli validamente conseguiti, che gli era valso a conquistare nelle predette graduatorie una posizione poziore rispetto agli altri aspiranti alle supplenze, così da beneficiare del conferimento di incarichi annuali a preferenza di costoro, in tal modo giungendo a maturare i requisiti richiesti per l'in serimento nelle graduatorie provinciali permanent i ex art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994, ed infine per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere da settembre 2020. 
Non era quindi sostenibile che la spendita del diploma di qualificazione professionale di cui era stata accertata la falsità, non fosse stata determinante ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro con l'### convenuta. 
Dal co mplesso degli elementi indicati, si evinceva la prova, che era a carico dell'### datrice di lavoro, del carattere mendace, ossia co nsapevolmente contrario al vero, della dichiarazione inerente il possesso del diploma in questione, formulata dal collaboratore scolastico nella 5 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto. 
La Corte d'App ello evidenziava l'assenza di elementi - che il lavoratore aveva l'onere di offrire al vaglio del giudica nte - necessari a ripercorrer e le tappe essenziali dell'itinerario di studi, a conclusione del quale egl i avrebbe conseguito il diploma in questione. 
Ciò, considerando che il diploma triennale di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione, non diversamente dag li altri titoli di studio, è atto pubblico, in quanto si sostanzia nella formale attestazione, rilasciata dall'autorità scolastica nell'esercizio di una funzione pubblica, circa l'avvenuta frequenza di un percorso formativo, nonché nella certi ficazione inerente all'acqu isito possesso delle competenze e conoscenze inerenti alle discipline che connotano detto percorso. 
Una vo lta acclarata la falsità del documen to, colui che vi ha int eresse ha l' onere di provare con mezzi diversi la rispondenza al vero dei già menzionati contenuti.  ### della falsità materiale del titolo di studio comporta la totale perdita dell'efficacia probatoria privilegiat a che il documento riveste e genera altresì la presunzione del mancato possesso della qualifica, competenza o abili tazione in argomento, la quale può ess ere vinta solo dalla rigorosa prova contraria che incombe ei qui dicit, ossia a chi quel possesso vanti. 6 La Corte d'Appello con riguardo alla condotta del lavoratore rilevava che si trattava di un contegno animato dall'elemento psichico del dolo inteso come consapevolezza della falsità del documento. La condotta espulsiva era con siderata adeguata alla gravità del fatto cont estato e accertato nella sua componente oggettiva e soggettiva. 
Né l' ### doveva sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale.  3. Per la cassazione della sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricor so per cas sazione, nei confronti del ### e dell'### per le ### assistito da due motivi, e ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.  4. In data 30 agosto 2023, le ### hanno depositato atto di costituzione per partecipare alla discussione in udienza pubblica.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione del l'art. 2697, cod. civ., e dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, in punto al corretto riparto dell' onere probatorio in tema di licenziamento.  1.1. Il ricorrente contesta l'accertamento della falsità material e del diplom a in questione, che l'### scolastica avrebb e desunto dalla 7 pendenza dell'inchiesta penale promossa dalla ### della Repubblica di ### della ### Deduce che non vi er a stato procedimento penale promosso nei suoi confronti; non era stata accertata la falsità materiale del documento in questione con sentenza passata in giudicato penale o civile; vi er a stata solo un 'ipotesi accusatoria della ### della Repubblica di ### della ### l'### “Passarelli” er a riconosciuto come scuola paritaria abilitata a rilasciare titoli di studio; esso ricorrente non aveva ritirato il diploma de quo e de tto documento non er a stato rintracciato presso l'### il nome dell' appella nte era emerso solo dal registro di consegna dei diplomi, documento non attendibile; il diploma in questione non risultava oggetto di sequestro penale e non era stato acquisito in originale agli atti del processo. 
Dunque, il fatto posto alla base del licenziamento era insussistente perché non provato da parte dell'### sulla quale gravava l'onere della prova. 
Esso ricorrente aveva sempre contestato di essere a conoscenza della falsità del diplo ma in questione e di aver contribuito alla falsificazione dello stesso. 8 Il proc edimento disciplinare doveva essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale. 
Osserva inoltre il ricorrente che il diploma contestato non avrebbe determinato l'assunzione del ricorrente e neppure una progressione in carriera, sussistendo altro titolo di studio.  2. Il motivo non è fondato.  3. Oc corre premettere che la condotta contestata al lavoratore co nsiste nel l'avere falsamente dichiarato il possesso di un titolo di studio (si veda p. 3 del ricorso “il dipendente veniva accusato di aver falsamente dichiarato di essere in possesso… al fine di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia…”; si v. pag. 2 della sentenza di appello secondo capoverso “### della decisione” in cui si legg e “…l'o riginario ricorrente ha speso il possesso, in occasione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia…”) in ordine al quale, dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, l'### trazione accertava la falsità materiale. 
La Corte d'Appello ha affermato la legittimità del licenziamento in quanto il lavoratore nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto mendacemente aveva dichiarato, in modo non veritiero, il possesso del diploma attestante il conseguimento della qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione nell' anno 9 scolastico 2012/2013 presso l'### “Passarelli” di ### di ### La Corte d'Appello ha affermato la falsità della dichiarazione atteso che dagli esiti di indagini della ### della Repubblica di ### della ### era emerso che di plomi rilasciati dall'### non er ano conformi ad alcun originale e muniti di numero progressivo cui non faceva riscontro l'effettiva quantità delle pergamene assegnate dall'### o scolastico regionale per la ### Il lavoratore era tra co loro (oltre 552 persone) che risul tavano consegnatari di un esemplare di tali diplomi. 
Tale stat uizione relativa alla falsità material e della pergamena di diplom a, tuttavia, non è stat a ritenuta esaustiva, di per sé, della legittimità del licenziamento, in quanto la Corte d'Appello ha esaminato se vi fossero elementi, la cui prova gravava sul lavoratore, atti a comprovare l'av venuto conseguimento del titolo di stu dio all'esito del percorso di studi previsto, rilevando che il lavoratore non aveva dato alcuna indicazione circa la personale esperienza formativa e didattica maturata al fine di ricostruire il percorso educativo compiuto. 
Dunque, la contestazione ha riguardato la dichiarazione e quindi la certificazione sostitutiva del titolo di stud io posseduto (d'al tro canto lo stesso ricorrente nel motivo di ricorso afferma di non aver mai ritirato il diploma de quo, pag. 8 del ricorso), che è stata ritenuta mendace a seguito degli esiti delle indagini in sede penale che hanno riguardato la falsità 10 materiale di per gamene di dipl oma dell'### parificato.  4. Quanto all'ill ecito disciplinare contestato e sanzionato dall'### viene in rilievo l'art.  55, quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede: “### la di sciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per gi ustificat o motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: (…) d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”. 
Si tratta di una sanzione disciplinare, come tale assoggettata non sol o al relativo procedimento applicativo (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis), ma anche all a regola della proporzione della misura rispetto a l concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda (v., Cass., n. 17304 del 2016). 
Come questa Corte ha già affermato (Cass., 18699 del 2019), le produzioni o dichiarazioni false effettuate in oc casione o ai fin i dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d), in esito al re lativo proc edimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei compor tamenti tenuti, così differenziandosi dai casi di decadenza. 11 4.1. Le certificazioni sostitutive sono disciplinate dall'art.46 (la cui rubrica reca “### sostitutive di certificazioni”) del d.P.R. n. 44 5 del 2000. 
Tale disposizione prevede che in generale sono comprovati con dichiarazioni, anche co ntestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazio ni, gli stati , le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per qu anto che qui interessa, il titolo di studio e gl i esami sosten uti (lett. m), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazion e, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n).  ###. 71 del medesimo d.P.R. prevede poi che le Amm inistrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all 'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 
Infine, l'art. 75 del D.P.R. dispone che ferme restando le event uali re sponsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenut o della dichiarazione, il di chiarante decade d ai benefici eventual mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 12 4.2. Il sistema della documentazione amministrativa, incentrato sulla so stituzione di un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese dall'interessato, pogg ia infatti sui due fondamenta li principi quello dell'autoresponsabilità del dichiarante e quello dell'equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai certificati o agli atti sostituiti. 
La dichiar azione sostitutiva di certi ficazione costituisce, quindi, un mezzo di semplificazione delle formalità del rapporto con l'### pubblica. 
La Corte costit uzionale co n la sentenza n. 164 del 2012, ha affermato che “Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell 'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria - Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Esso, dunque, va senza dubb io catalogato nel novero dei prin cipi fondamentali dell'azione amministrativa”. 
L'### ha la piena facoltà d i verificare la veridicità del dichiarato (citato art. 71 del d.P.R. 445 del 20 00), in quanto, in ragione della finalità semplificatoria che l'istituto persegue, il contenuto dell'autocertificazione resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. 
Una volta che l'### abbia acquisito la cer tezza della non veridicit à del dichiar ato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, nella corretta e doverosa app licazione del principio 13 generale di buon andame nto dell'### pubblica.  4.3. Ciò è avvenuto nel caso in esame, laddove l'### in ragione degli elementi raccolti in sede di indagini penali, rilevava che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal lavoratore in merito al possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'### parificato non era veritiera (falsità ideologica). 
Deponevano in tal senso, come accertato dalla Corte d'App ello, il dato - portato ufficialmente a conoscenza dell'### il 5 giugno 2021- risultante da indagini penali di una serie di diplomi consegnati dall'### parificato, a persone tra cui veniva individuato anche il ricorrente, e la mancata indicazioni da parte del lavoratore (su cui gravava l'onere della prova in relazione al prin cipio di riferibilità, vicinanza o disponibili tà dei mezzi di prova) sul relativo corso di studi, al fine della ricostruzione dell'effettivo perco rso formativo che sarebbe stato seguito e che costituiva oggetto del diploma in questione.  4.4. Nel caso in esame, dunque, si versa nelle fattispecie della legittima verifica da parte dell'### ai sensi dell'art. 71 del d.P.R.  445 del 2000, della veridicità dell'autocertificazione in ragione di elementi fondanti la falsità materiale del documento autocertificato, non contrastata dal ricorrente con la prova della sussistenza del titolo di studio avente valore legale. 14 4.5. Per quanto attiene alla distribuzione tra le parti degli oner i probatori, a fr onte di element i a favore della non autentic ità del diploma, sopra richiamati, era onere del lavoratore fornirne contrari, in grado di superare le suddette risultanze, com e affermato dalla Corte d'Appello, laddove deduce che il lavoratore avrebbe dovuto documentare il percorso formativo compiuto e avrebbe dovuto in sostanza corroborare la propria tesi sulla autenticità del diploma in questione, con tutti quegli elementi in grado di dimostrare, quanto meno apparentemente, che il diploma conseguito fosse in effetti l'atto finale e conclusivo di un regolare percorso di studi. 
Di qu esti elementi, e della prospettazi one nei gradi di merito, non vi è alcuna indicazione nel ricorso e la statuizione del giudice di appello non ha costituito oggetto di alcuna contestazione circostanziata. 
Il ricorr ente contesta la riten uta falsità materiale del titolo di studio nei sensi sopra indicati, ma non deduce in modo espl icito e circostanzi ato (avendo in vece affermato di non aver ritirato il diploma, pag. 8 del ricorso) di avere effettivamente conseguito il titolo di studio in qu estione a seguito della frequenza del relativo corso di studi e del superamento degli esami previsti.  4.6. In relazione al profilo di censura, secondo cui egli sarebbe comunque in possesso di un diverso diploma, distinto da quello giudicato falso, si osserva, a prescin dere dalla novità della questione che no n risulta trattata in appello, che lo stesso è 15 inammissibile in quanto non censura in modo adeguato l'accertament o della Corte d'Appello sulla decisività del diploma professionale di operatore dei servizi di ristorazione, ai fini del punteggio che era valso a consegui re l'instaurazione del rapporto di lavoro di collaboratore scolastico.  4.7. Quanto alla censura con cui si contesta la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale, si osserva che lo stesso ricorrente afferma che nessun procedimento penale è stato promos so nei suoi confronti e che correttamente la Corte d'Appello ha escluso la sospensione obbligatoria. 
Come gi à affermato dalla gi urisprudenza di legittimità, il d.lgs. n. 165 del 2001, in ragione dell'art.  55-ter, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto nell'ordinamento la reg ola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, c ontemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di il leciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell'accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gl i atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necess ità di ulteriori acqui sizioni e indagin i, elementi sufficie nti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (cfr., ex aliis, Cass., n. 5194 del 2023). 16 Nella specie la Corte d'Appello ha accertato che la dovizia di significativi elementi aveva consentito all'### di completare l'iter disciplinare.  5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in punto di violazione del principio di diritto della gradualità e proporzionalità della sanzione comminata. 
Assume il ricorrente che il licenziamento sarebbe nullo in quanto sproporzionato, atteso che le falsità documen tali o dichiarativo non sono necessariamente ostative all'instaurazione del rapporto di lavoro come affermato da Cass., n. 18699 del 2019. 
Nel caso di specie le dichiarazioni infedeli non comportano la mancanza di un requisito che avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro, atteso che il lavoratore era in possesso di diploma quinquennale di tecnico delle industrie elettroniche in forza del qu ale era stato inserito n elle graduatorie 2008-2011. ### inistrazione, quindi, preso atto della mancanza del titolo avrebbe dovuto rivedere il punteggio assegnato.  5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. 
Va prem esso che la questione dell'ulteriore diploma di studio non risulta trattata in sede di appello dalla sentenza imp ugnata, e nel motivo non se ne deduce la devolu zione al gi udice di merito, con conseguente novità della questione che pe raltro 17 impinge accertamenti di fatto, inammissibile in sede di legittimità. 
La giurisprudenza sopra richiamata (già citata nell'esaminare il primo motivo di ricorso, cui adde, Cass. n. 5805 del 2023) distingue tra l'istituto del licenziamento e quello della decadenza.  ###. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs.  165 del 2001 e l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R.  n. 3 del 1957, hanno riguardo a fattispecie diverse e contemplano conseguenze giuridiche differenti, posto che la prima norma disciplina il cas o di falsità “commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” comminando la sanzione disciplinare del licenziamento, mentre la seconda prevede l'automatica decad enza nel caso in cui “l'impiego fu conseguito mediante la produzi one di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”, ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego; ove, peraltro, la falsità verta su aspetti e requ isiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma è applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. 
Nella fattispecie in esame la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi relativi alla fattispecie del licenziamento, e ha accertato, in ragione della documentazion e prodotta 18 dall'### la decisività del punteggio attribuito a seguito della dichiarazione mendace. 
Ha quindi svolto il giudizi o di proporzionalità, demandato al giudice di merito, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex aliis , Cass., 26010 del 2018 ), tenendo cont o di ogni as petto concreto della vi cenda, con giudizio sorretto da adeguata e logica motivazione, sia quanto al profilo oggettivo che soggettivo. 
Il gi udice di secondo grado ha c onsiderato l'intenzionalità del comportamento, che non poteva imputarsi a distrazione o errore come illustrato nella sentenza, e il ra ngo primario degl i interessi della ### fatti oggetto di lesione da parte del la condotta del lavoratore, che in astratto integrerebbero fattispecie di reato, contro la fede pubblica e contro il patrimonio.  6. Il ricorso deve essere rigettato.  7. Nu lla va statuito in merito alle spese, non essendosi le ### costituite nei termini di legge mediante con troricorso, ma essendosi costituita al s olo fine dell'event uale partecipazione all'udienza di discussione della causa.  PQM La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.  n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto del la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 19 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Tricomi Irene

M
2

Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 59/2025 del 12-11-2025

... sovraindebitamento. Il Giudice di prime cure ha escluso che la dichiarazione resa sul modulo da ### integri la frode prevista dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i., considerando generiche le contestazioni mosse da IBL in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede in capo al debitore. La valutazione effettuata dal Tribunale non può essere condivisa. Emerge dagli atti di causa che il sig. ### al momento della richiesta di finanziamento alla ### fosse già gravato da ben sei finanziamenti, per un importo complessivo di circa 130.000,00 €. Ma non basta. I suddetti finanziamenti sono tutti compresi in uno strettissimo arco temporale, che va dal 14.10.2019 al 01.11.2022, ed estremamente prossimi a quello da ultimo concesso dalla IBL in data ###. Dalla relazione del ### della crisi, contenente i dati succitati, emerge il quadro di un soggetto certamente avvezzo al credito al consumo e quindi ben a conoscenza delle procedure funzionali alla sua concessione/erogazione. È altrettanto provato che nel modulo del 25.11.2022 - in atti - per la valutazione della situazione reddituale e finanziaria, alla voce “attualmente ha finanziamenti in essere”, l'### abbia risposto “NO”, rilasciando così una (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di LECCE ### civile La Corte di appello di Lecce, nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### relatore dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di ### iscritto al n. R.G. 155/2025 Vol. Giurisdiz. promosso da: ### S.P.A. (P.IVA ### - C.F.  ###) con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atto, con domicilio digitale eletto alla pec ###; reclamante contro: ### (C.F. ###) nato a #### il ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### e dalla dott.ssa ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, sito in ### alla via ### n. 2 (pec: ###); reclamato in contraddittorio con AVV. ### (C.F. ###) nata a #### il ###, professionista nominato quale ### della crisi; reclamata e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE (c.f. ###); CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni sostitutive dell'udienza del 25 settembre 2025, al cui contenuto qui si rinvia.  ### sentenza del 10 aprile 2025 il Tribunale di ### in composizione monocratica, a definizione del procedimento nr. 59-1/2024 R.G. Proc. Unit. ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore ### con l'assistenza del ### della crisi, avv. ### ritenendo in particolare di dover disattendere l'opposizione proposta dal creditore ### s.p.a., per avere quest'ultima «concesso credito al debitore pur nella consapevolezza delle difficoltà nella restituzione e superando i limiti del merito creditizio», così omettendo la corretta valutazione del “merito creditizio” di cui all'art 124 bis del T.U.B.. 
Il primo giudice ha ritenuto che «la reticente dichiarazione resa sul modulo da ### non integri «la frode prevista dall'art.69, comma 1, ### laddove generiche appaiono le contestazioni mosse da IBL in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede», aggiungendo - in punto di onere della prova - testualmente quanto segue: «Peraltro l'### dott.ssa ### ha ritenuto di dover disattendere le osservazioni sulla colpa grave nel sovraindebitamento, evidenziando che i debiti sono stati contratti da ### per far fronte alle esigenze di volta in volta verificatesi, segnatamente ristrutturazione dell'immobile di abitazione e patologie di salute della madre, circostanze non specificamente disattese dal predetto creditore». 
Per la riforma di tale sentenza l'### del ### s.p.a. (d'ora in poi per brevità ### ha proposto, in data ###, il presente reclamo per i motivi che saranno di seguito esaminati, cui ha resistito ### È stato instaurato il contraddittorio con il ### della crisi ed è stato acquisito il parere del ### Instaurato quindi il contraddittorio, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 25 settembre 2025 e all'esito questa Corte ha riservato la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con il primo motivo di reclamo, IBL eccepisce la sussistenza di colpa grave nel sovraindebitamento del sig. ### condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti. 
La reclamante segnala, in particolare, che il sig. ### - per sua stessa ammissione in uno stato di «conclamata incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni» - si sarebbe presentato quale titolare di un reddito netto di €. 2.500,00 mensili, manifestando la volontà di contrarre un finanziamento che avrebbe comportato una spesa di €. 430,00 mensili. In occasione della richiesta di apertura del finanziamento il sig. ### avrebbe quindi dichiarato falsamente di non trovarsi in condizioni di difficoltà economico-finanziarie. 
La suddetta condotta, unitamente alla molteplicità di obbligazioni contratte, comprova - ad avviso di IBL - lo spregiudicato atteggiamento del sig. ### nell'acquisizione di liquidità, ed integrerebbe un atto in malafede, ovvero - in ogni caso - una condotta gravemente colposa, che non consente di riconoscere il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i.. 
IBL censura, quindi, il passo della sentenza reclamata in cui il giudice afferma che «generiche appaiono le contestazioni mosse da IBL in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede». La difesa di parte reclamante contesta sul punto la violazione dell'art.  2697 c.c. dato che, nel caso di specie, l'onere di provare la presenza di circostanze che escludano la colpa grave nel sovraindebitamento incombe sul debitore. Eccepisce, infine, il mancato assolvimento del detto onere da parte del sig. ### II. Con il secondo motivo di reclamo, IBL si duole della malafede nel sovraindebitamento del sig. ### La reclamante valorizza sul punto la circostanza che l'### abbia reso dichiarazioni false in occasione della richiesta del prestito, allorquando fu chiamato a dare al finanziatore informazioni sulla propria situazione. In particolare, il sig. ### al fine di conseguire il chiesto mutuo, nel questionario utile alla valutazione del merito creditizio ha dichiarato «di non avere finanziamenti in essere, quando, come si legge nella relazione del gestore della crisi, il sig. ### all'epoca aveva in carico tutto il monte debiti portato nella proposta di piano, visto che quello con IBL è stato l'ultimo rapporto di finanziamento ad essere stato costituito prima della richiesta di omologa». 
Ebbene, IBL lamenta che il giudice di prime cure abbia disatteso l'eccezione in esame sull'assunto che non potrebbe essere ravvisata la malafede in tali dichiarazioni dell'### in quanto, a fronte di esse, sarebbe sorto l'obbligo di IBL di verificarle secondo il disposto dell'art. 124 bis TUB. 
Sottolinea in particolare parte reclamante che: - la malafede qualifica la condotta del debitore, quindi, una volta che essa sia stata tenuta, ed il requisito si sia definitivamente concretato, sarebbe improprio riconoscere rilevanza alla circostanza che il finanziatore avesse o meno la possibilità di accertare la veridicità delle informazioni rese; - il finanziatore non sarebbe tenuto a svolgere accertamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni del debitore sulla sua situazione economica e tanto sarebbe dimostrato sia dal tenore letterale dell'art. 124 bis TUB, che da costante giurisprudenza di merito; - la non condivisibilità dell'argomentazione del Giudice dell'omologa, secondo cui non «può esimere da responsabilità la sottoscrizione da parte del debitore del modulo prestampato e precompilato, il quale non ha le competenze tecniche per calcolare il giusto merito creditizio, per di più se ha chiesto credito in stato di bisogno», sull'assunto che tutto quello che si richiedeva al sig. ### nel questionario era solo di dichiarare se avesse finanziamenti in essere, risposta all'evidenza alla portata del quivis de populo. 
III. Il terzo motivo di reclamo è dedicato alla sproporzione delle spese della procedura allocate nel passivo della proposta di piano. 
Parte reclamante contesta, sia in punto di proporzionalità che di prededuzione, l'allocazione al passivo della proposta di piano di un credito di € 5.200,00 per il compenso dell'### di un secondo credito di € 5.200,00 in favore di un non meglio precisato “CTP” e, ancora, di un terzo credito di € 5.200,00 in favore del difensore del sig. ### Deduce, in dettaglio, IBL che: - I) il compenso dell'OCC non può essere indicato dal debitore o dal gestore della crisi, ma deve essere determinato dal Giudice della procedura a valle dell'esecuzione del piano, dopo la valutazione dell'attività effettivamente svolta dall'### - II) l'onorario del CTP non è giustificato, trattandosi - al più - di un consulente del sig. ### e non di una figura professionale prevista per legge nella procedura in esame, con conseguente impossibilità di inserire il relativo compenso tra i crediti prededucibili; - ### parimenti - sulla scorta delle medesime argomentazioni - non può essere inserito tra i crediti prededucibili il compenso del difensore del sig. ### IV. - Con il quarto e conclusivo motivo di gravame, IBL si duole dell'errata quantificazione, per difetto, del credito di ### assumendo che lo stesso ammonti a €.  45.150,00, in luogo di €. 33.647,48, somma posta nel passivo della proposta di piano, contestando che tale riduzione del credito sarebbe rimasta immotivata. 
V. - Con riferimento ai primi due motivi di reclamo, la difesa del sig. ### ritiene, invece, corretta e conforme ai principi giurisprudenziali in materia di sovraindebitamento la valutazione del Giudice Delegato in merito all'assenza di colpa grave e malafede del resistente, e ciò in quanto «la condizione di sovraindebitamento deve essere valutata tenendo conto della diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, ma anche del comportamento del creditore, il quale ha l'obbligo di effettuare una corretta valutazione del merito creditizio. Qualora il creditore non abbia adempiuto a tale obbligo, la sua opposizione all'omologa della proposta di ristrutturazione non può essere accolta, in quanto la responsabilità per la situazione di sovraindebitamento è condivisa». ### parte reclamata, quindi, l'art. 124 bis TUB imponeva ad IBL un obbligo di verifica diligente e non una mera accettazione passiva delle dichiarazioni del consumatore, in quanto: «### a una semplice crocetta su un modulo, senza effettuare alcuna consultazione delle banche dati pertinenti (come il ### che peraltro IBL sostiene di aver consultato senza riscontrare anomalie, il che appare contraddittorio), costituisce una palese violazione dell'obbligo di "credito responsabile". Tale obbligo è posto a presidio del sistema e mira a bilanciare l'asimmetria informativa tra il professionista e il consumatore». La difesa dell'### conclude, quindi, per l'inammissibilità ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i. e, comunque, per l'infondatezza nel merito dell'opposizione di ### Con riferimento al terzo motivo di reclamo, parte resistente ritiene corretta la decisione del Giudice Delegato di considerare tali onorari calcolati al di sotto dei medi tariffari e prededucibili, ciò in quanto, da un lato «le spese di procedura sono state calcolate ex criteri DM 24.9.14 n. 2020 e DM 25.1.2012 n. 30 sulla base dell'attivo (euro 48.564,00) e del passivo (euro 161.879,00) addivenendo applicando le relative percentuali ad un onorario compreso tra un minimo di euro 4.790,00 ad un massimo di euro 6.413,00 (onorario medio euro 5.601,00)» e, dall'altro, esse rientrerebbero «nel riconoscimento della prededuzione ex art. 6 d.lgs 14/2019 come peraltro da ultimo confermato dal decreto correttivo al codice della crisi di impresa approvato ed in vigore dal settembre 2024 (“art 6 comma d)». Con riferimento al quarto ed ultimo motivo di gravame, parte resistente contesta l'«illegittimità del calcolo del credito residuo da ultimo elaborato da IBL e riportato nel reclamo in quanto in contrasto con norme imperative poiché richiede anche gli interessi delle rate a scadere». 
Con parere acquisito in data ### il P.G. ha concluso per il rigetto del reclamo, per essere lo stesso fondato su questioni già dedotte da IBL in primo grado e disattese dal primo giudice. 
VI. - Tanto premesso, questa Corte ritiene di dover esaminare in primo luogo l'eccezione di inammissibilità del reclamo della ### sostenuta dalla difesa di parte reclamata con le seguenti testuali parole: «l'art. 69, comma 2, ### stabilisce un principio fondamentale: il creditore che ha colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di sovraindebitamento, violando le norme sulla valutazione del merito creditizio, non può formulare opposizione. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in presenza di una colpa di entrambi i soggetti, la condotta del finanziatore, in quanto soggetto professionale, assume un peso determinante e preclude l'opposizione».  ### in esame deve essere respinto, in quanto fondato su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 69 co. 2 c.c.i.i. sia in chiave letterale, che in ottica sistematica. La disposizione testé citata, infatti, inibisce al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, solo la contestazione della convenienza della proposta. 
Al contrario, la norma in esame non impedisce affatto al medesimo creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della condotta tenuta nel valutare il merito creditizio in occasione della concessione del finanziamento, o sulla presenza di dolo/colpa grave in capo al debitore. Argomentare in senso contrario equivarrebbe ad esporre la norma in esame a censura di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto priverebbe la banca creditrice del contraddittorio, dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, su un punto fondamentale della propria difesa, quale la valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB. 
La questione relativa ai limiti per l'opposizione/reclamo del creditore c.d. “colpevole” si era, invero, posta sotto la vigenza dell'art. 12 bis L. 3/2012 ed aveva dato adito a contrasti nella giurisprudenza di merito. 
La formulazione dell'art. 69, co. 2 c.c.i.i., tuttavia, sotto questo profilo è obiettivamente più puntuale e chiara, nel senso dianzi esaminato, come del resto recentemente confermato dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. I, 22.07.2025, n. 20672), secondo cui: «il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare “la convenienza della proposta”, ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico». 
Soggiunge la stessa Corte che «letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento». 
Se ne inferisce che «il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori)». 
Per le ragioni suesposte, pertanto, l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposto da IBL ex artt. 70, co. 8 e art. 51 c.c.i.i., sollevata dalla difesa di ### deve essere respinta in quanto infondata. 
VII. - Questa Corte può ora passare ad esaminare il merito, trattando congiuntamente i primi due motivi di reclamo, in quanto entrambi affrontano - con intensità crescente - il medesimo tema delle condizioni ostative all'accesso alla procedura di ristrutturazione del debito connesse all'elemento soggettivo del sovraindebitamento. 
Il Giudice di prime cure ha escluso che la dichiarazione resa sul modulo da ### integri la frode prevista dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i., considerando generiche le contestazioni mosse da IBL in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede in capo al debitore. La valutazione effettuata dal Tribunale non può essere condivisa. Emerge dagli atti di causa che il sig. ### al momento della richiesta di finanziamento alla ### fosse già gravato da ben sei finanziamenti, per un importo complessivo di circa 130.000,00 €. 
Ma non basta. I suddetti finanziamenti sono tutti compresi in uno strettissimo arco temporale, che va dal 14.10.2019 al 01.11.2022, ed estremamente prossimi a quello da ultimo concesso dalla IBL in data ###. 
Dalla relazione del ### della crisi, contenente i dati succitati, emerge il quadro di un soggetto certamente avvezzo al credito al consumo e quindi ben a conoscenza delle procedure funzionali alla sua concessione/erogazione. 
È altrettanto provato che nel modulo del 25.11.2022 - in atti - per la valutazione della situazione reddituale e finanziaria, alla voce “attualmente ha finanziamenti in essere”, l'### abbia risposto “NO”, rilasciando così una dichiarazione mendace. 
Che tale dichiarazione sia stata rilasciata da ### all'evidente scopo di propiziare l'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte di IBL non può essere revocato in dubbio, dal momento che egli non poteva non sapere di avere numerosi altri finanziamenti in essere, al netto di quello con cessione del quinto. 
Non può essere condiviso l'argomento per il quale l'### andrebbe scusato perché ha adoperato un modulo prestampato e precompilato, senza avere le competenze tecniche per calcolare il giusto merito creditizio, per di più avendo chiesto credito in stato di bisogno. 
Sul punto questa Corte osserva che: - l'utilizzo di un modulo prestampato non esime il dichiarante dalla lettura delle domande contenute nello stesso; - al sig. ### non si chiedeva assolutamente una complessa valutazione del proprio merito creditizio, ma dati di fatto, ossia di comunicare se avesse altri finanziamenti in essere, domanda questa il cui significato è obiettivamente alla portata anche di persone sfornite di specifiche competenze economico/giuridiche; - l'aver richiesto il credito in stato di bisogno non esclude, bensì al contrario suffraga il fatto che la dichiarazione “reticente” sia stata scientemente resa allo scopo di conseguire il finanziamento da parte di #### per il quale l'### non avrebbe compilato il suddetto modulo e quindi non avrebbe rilasciato la dichiarazione mendace in esame, in quanto egli «si è limitato ad apporre la firma sull'ultimo foglio come da indicazioni del proponente - un intermediario» costituisce mera allegazione difensiva, del tutto sfornita di prova. 
È indubitabile, invece, che l'### abbia consapevolmente reso una dichiarazione non veritiera all'atto del rilascio a IBL delle informazioni relative alla propria situazione finanziaria, come si desume incontestabilmente dalla documentazione in atti. 
Lo stesso modulo sottoscritto dall'### per la concessione del finanziamento, su carta intestata IBL banca, recava l'espressa dicitura «il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la propria situazione reddituale e finanziaria esistente al momento della suddetta richiesta», con ciò evidentemente richiamando l'attenzione del debitore sulla rilevanza delle dichiarazioni che stava per rendere. Il buon padre di famiglia, quindi, non poteva non comprendere che quella che stava per vergare sul detto modulo non fosse «una semplice crocetta». 
Né può condividersi quanto ritenuto dal ### della crisi, ossia che debba escludersi la colpa grave nel sovraindebitamento, perché i debiti sarebbero stati contratti da ### per far fronte a esigenze di ristrutturazione dell'abitazione e a spese per patologie della madre, essendo tali affermazioni sfornite della minima prova documentale. 
Più nel dettaglio, il ### della crisi riferisce - evidentemente de relato - che il debitore avrebbe realizzato interventi per «rendere agibile l'immobile in cui vive l'anziana madre percettrice di un reddito di euro 600,00 e affetta da gravi patologie di salute». La relazione è però a dir poco laconica sul punto, posto che non precisa minimamente il numero, la tipologia e neppure il costo dei detti interventi di ristrutturazione. 
Allo stesso modo, la relazione si limita ad affermare la sussistenza «di una serie di problemi di salute della madre convivente che lo hanno costretto ad effettuare diverse e costose visite mediche specialistiche fino ad arrivare a sottoporsi a diversi interventi». 
Anche in questo caso, però, la relazione non specifica il numero, il tipo e neppure il costo delle suddette visite ed interventi (ove non a carico del ###, con ciò impedendo di verificare: - la funzionalità degli interventi di ristrutturazione della casa familiare rispetto alle patologie da cui è affetta la madre del sig. ### e la necessità o meno degli stessi; - la destinazione efettiva dei vari finanziamenti, richiesti in uno stretto lasso temporale, rispetto all'impegno finanziario da sostenere e tuttora ignoto nel suo ammontare; - l'incidenza dei sopravvenuti impegni finanziari sull'equilibrio di bilancio del ménage familiare, tale da rendere impossibile - senza colpa del debitore - l'adempimento delle obbligazioni assunte. 
Nella relazione non è specificato se la madre, convivente on il debitore, oltre al reddito da pensione di invalidità sia titolare di beni immobili o mobili registrati. 
La mancanza di riscontro documentale non consente quindi di ritenere i finanziamenti in questione effettivamente necessari per le finalità meramente prospettate nella relazione del ### della crisi. 
Non vale, a tale scopo, invocare un asserito stato di bisogno del debitore, circostanza che andava - anch'essa - dimostrata. Dal momento che l'art. 69, co. 1, c.c.i.i. ne fa presupposto di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, l'onere della prova sulla diligenza nella richiesta dei finanziamenti - e quindi sull'assenza di colpa grave, malafede o frode - grava sul debitore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 
I principi dianzi richiamati consentono di evidenziare l'erroneità dell'argomento per il quale la colpa grave o malafede del debitore, in sede di dichiarazioni preliminari alla concessione del credito, sarebbe superata, e quindi esclusa, nel caso in cui il creditore abbia colpevolmente violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, determinando la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. La tesi in esame si fonda su una palese inversione logica e, in definitiva, sulla non consentita sovrapposizione di piani che, invece, sono - e devo restare - concettualmente distinti. ###. 69 c.c.i.i. disciplina, nei due commi che lo compongono, la condotta di soggetti diversi, ricollegandovi ben distinte sanzioni: I) il primo comma esclude il debitore che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti; II) il secondo comma, invece, sanziona il creditore che abbia determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento con colpa o violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, impedendogli di presentare opposizione o reclamo per contestare la mera convenienza della proposta. 
Ne consegue che la valutazione della sussistenza o meno delle condizioni soggettive ostative di cui al comma 1 dell'art. 69, non solo prescinde totalmente da ogni accertamento rientrante nell'ambito del secondo comma della stessa norma, ma addirittura la precede necessariamente, rappresentando un evidente prius logico-giuridico: intanto il Tribunale passerà ad esaminare il contegno del creditore ex art. 69 co. 2 c.c.i.i., se ed in quanto esistano le condizioni soggettive di ammissibilità dell'istanza di ristrutturazione dei debiti di cui al primo comma dell'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore. 
Argomentare in senso contrario porta inevitabilmente a conseguenze illogiche. La colpa grave o malafede, presente nel c.d. “foro interno” dell'agente, connota il comportamento dell'aspirante mutuatario quando rilasci le dichiarazioni richieste dal mutuante per la valutazione della propria condizione economico-finanziaria. ### psicologico del mutuatario che abbia sorretto un'azione ormai conclusa (il rilascio di dichiarazioni mendaci nei moduli per la concessione del credito) non può modificarsi ex post, in base al successivo comportamento del mutuante, nell'eventualità (ignota al mutuatario al momento della propria azione) che la banca si determini ad eventuali verifiche delle dichiarazioni rese. 
Su posizioni del tutto analoghe, del resto, si colloca la giurisprudenza di legittimità. Si consideri Cass. civile, sez. I, ord., 24 luglio 2025 n. 21048, secondo cui: «non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest'ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda. I due profili di colpa - con le rispettive conseguenze - sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato "il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate" nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". 
Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall'eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire una correlazione condizionante tra i due profili - tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, "la violazione del merito creditizio... porta ad elidere la gravità della colpa del debitore" - significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall'art. 69 c.c.i.i., che - nei suoi due commi - definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)». 
Si comprende allora anche il perché la giurisprudenza di legittimità sia concorde nell'escludere che il creditore sia sempre e comunque tenuto alla verifica delle dichiarazioni rese dal debitore, sotto la propria responsabilità, sulla sua condizione economico-finanziaria. Valga sul punto quanto recentemente sostenuto da Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20725 del 22/07/2025: «in tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario"; la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore, pertanto, va condotta caso per caso, alla stregua delle circostanze di fatto il cui accertamento e apprezzamento compete al giudice del merito e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità». Soggiunge la medesima Corte che «l'art. 124-bis è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che le «informazioni adeguate» per valutare il merito creditizio siano «fornite dal consumatore stesso», quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano «ottenute consultando una banca dati pertinente» (non sempre, ma) solo “ove necessario”». 
La tesi contraria, non solo si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art. 124 bis TUB, ma addirittura risulta incoerente con l'obbiettivo della semplificazione, perseguito dal ### nei principali settori economico-giuridici ai fini della migliore competitività del sistema-### cui non è estranea la rapidità nella concessione del credito e che si fonda inevitabilmente sul principio di autoresponsabilità del cliente che richieda un finanziamento. 
Nel caso di specie, quindi, IBL non era affatto tenuta ad effettuare ulteriori indagini e ben poteva fare affidamento sulle dichiarazioni rese dall'### uomo adulto, dipendente a tempo indeterminato di una solida impresa privata, conosciuta a livello internazionale. 
Per le ragioni dianzi esposte, i motivi in esame sono fondati ed il reclamo proposto da IBL deve essere accolto, in quanto l'### non soddisfa le condizioni soggettive necessarie per essere ammesso alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. c.c.i.i., per avere determinato la sua condizione di sovraindebitamento con colpa grave, ai sensi dell'art. 69, co. 1 c.c.i.i.. Di conseguenza rimangono assorbiti sul piano logico-giuridico tutti i restanti motivi di reclamo. 
Attesa la novità delle questioni esaminate, nonché la circostanza che sono in corso di procedura siano sopravvenute le pronunce della giurisprudenza di legittimità - di cui si è dato atto in motivazione - che hanno risolto pregressi contrasti della giurisprudenza di merito rilevanti nella decisione del caso, le spese processuali della presente procedura possono essere interamente compensate tra le parti.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto in data ### da ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore avv. ### contro la sentenza del 10.04.2025 del Tribunale di ### resa nel procedimento iscritto al n. 59-1/2024 ###. Proc. Unit., di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti formulata da ### - dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente procedura. 
Manda alla ### per le comunicazioni e gli adempimenti di rito e al ### della crisi per i conseguenti adempimenti anche in tema di pubblicità. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 12 novembre 2025 ###ssa ### dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal ### ordinario in tirocinio #### con la direzione del ### relatore ###ssa ### 

causa n. 155/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pasca Anna Rita

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22493 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.116 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3873 utenti online