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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 1162/2024 del 13-05-2024

... il Giudice di ### nel valutare la dichiarazione testimoniale resa dal figlio della parte attrice, ### in quanto la stessa avrebbe dovuto essere considerata del tutto inattendibile per non aver il teste affermato di essere disinteressato ed indifferente rispetto alla causa; 2) che non era stato considerato il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, essendo la buca posizionata lungo la carreggiata veicolare e non sul marciapiede e dovendo dunque considerarsi la colpa della sig.ra ### nell'aver camminato fuori dalle aree individuate per i pedoni; 3) che la condanna era superiore alla richiesta formulata da parte attrice e che dunque vi era stata una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 4) che le spese avrebbero dovuto essere compensate. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1296/2023 promossa da: COMUNE DI CARLENTINI (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### giusta procura in atti; APPELLANTE contro ### (C.F. ###), nata a #### il ###, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti; APPELLATO CONCLUSIONI La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione il ###, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ### decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato, ### conveniva in giudizio, avanti al Giudice di ### di ### il Comune di ### per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito a causa di una caduta dovuta ad una buca nel manto stradale. In particolare, parte attrice allegava che, in data 31 luglio 2021, alle 22:00 circa, mentre stava percorrendo a piedi la via ### in direzione ### con il figlio sig. ### perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra a causa di una grossa buca presente lungo l'asfalto. Precisava che, a causa del suddetto sinistro, aveva riportato una grave lesione al piede destro che veniva accertata dai medici del pronto soccorso di ### solo in data ### quando, a causa dell'acuirsi del dolore e del diffondersi dell'edema con gonfiore, la sig.ra ### si era recata al P.S. per farsi prestare le dovute cure. 
Per tali ragioni l'attrice concludeva chiedendo la condanna del Comune al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito ex art. 2051 Il Comune, pur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva. 
Nel corso dell'istruttoria, veniva assunta la testimonianza del sig. ### e veniva svolta CTU medica. 
Con sentenza n. 493/2022 del giorno 23.8.2022, il Giudice di ### di ### accoglieva la domanda di parte attrice e condannava il Comune di ### al pagamento della somma di euro 3.657,45 oltre interessi a favore dell'attrice, ritenendo provato il nesso di causalità e il danno subito. 
Avverso detta decisione ### ha interposto appello con atto di citazione notificato in data ###, deducendone l'erroneità sotto articolati motivi. 
In particolare, lamentava l'appellante: 1) che aveva errato il Giudice di ### nel valutare la dichiarazione testimoniale resa dal figlio della parte attrice, ### in quanto la stessa avrebbe dovuto essere considerata del tutto inattendibile per non aver il teste affermato di essere disinteressato ed indifferente rispetto alla causa; 2) che non era stato considerato il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, essendo la buca posizionata lungo la carreggiata veicolare e non sul marciapiede e dovendo dunque considerarsi la colpa della sig.ra ### nell'aver camminato fuori dalle aree individuate per i pedoni; 3) che la condanna era superiore alla richiesta formulata da parte attrice e che dunque vi era stata una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 4) che le spese avrebbero dovuto essere compensate. 
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata e l'integrale rigetto della domanda proposta in primo grado o, in subordine, l'accoglimento solo parziale della stessa, con riconoscimento di un concorso di colpa della vittima del 50% nella causazione del sinistro. 
Costituitasi in giudizio, ### ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 
Nel corso del giudizio, parte appellante rinunciava espressamente al terzo motivo di ricorso. 
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 15.11.2023, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### va integralmente rigettato, in quanto infondato. 
Ciò precisato, va innanzitutto disatteso il primo motivo di appello, in quanto, come noto, in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale (cfr. sul punto ex multis Cass sent. n. 2295/21 del 2.02.2021). 
Infatti, l'attendibilità dei testi che abbiano rapporti di parentela con le parti non può essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità. Spetta sempre al giudice, invero, valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Pertanto, spetta al magistrato dedurre dalle dichiarazioni testimoniali riportate in verbale e dall'analisi delle altre prove se il teste ha detto il vero o meno. 
Nel caso di specie, da una parte, il figlio della sig.ra ### non rientra nell'ambito dei soggetti a cui poteva essere fatto divieto di testimoniare ex art. 246 c.p.c. poichè non si vede come avrebbe potuto essere parte della causa e quindi avervi in tal senso interesse, non avendo riportato alcun danno nel sinistro. In secondo luogo, non appaiono emergere elementi da cui possa farsi discendere l'inattendibilità di quanto dichiarato, posto che lo stesso ha reso una testimonianza assolutamente lineare, priva di contraddizioni e conforme alle restanti risultanze probatorie (fotografie e certificato di p.s.). 
Per tali motivi, il primo motivo di ricorso deve ritenersi privo di fondamento. 
La medesima conclusione deve svolgersi con riguardo al secondo motivo di appello. 
Come noto, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass., ord.  11122/2021). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito. ### condotta colposa della vittima, ove non rientrante nel caso fortuito in grado di elidere il nesso di causalità tra danno e cosa, ove provata, potrà solo assumere rilevanza sotto il diverso profilo della possibile riduzione del quantum del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 Nel caso di specie, il ### non risulta aver provato né che la condotta della vittima sia stata tale da integrare un caso fortuito, né che la stessa abbia contribuito alla causazione del danno, rilevando sotto il profilo risarcitorio. 
Invero, proprio la testimonianza resa dal sig. ### ha consentito di escludere che vi fosse un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento. 
Il teste ha, infatti, precisato che la madre era scesa dal marciapiede e aveva appoggiato il piede lungo la carreggiata stradale per raggiungere l'autovettura del figlio, parcheggiata a bordo strada, circostanza questa del tutto ordinaria e non connotata da imprudenza o colpa. Ha inoltre descritto la strada come “in cattive condizioni, scoscesa e sfaldata in più punti”, circostanza confermata dalle foto scattate sul luogo dell'evento all'epoca del sinistro. Parimenti, è da ritenersi dimostrato che la buca fosse in quel momento invisibile per la vittima, poiché il sinistro è avvenuto in orario notturno (ore 22) e in strada priva momentaneamente di illuminazione, come precisato dal teste all'udienza del 11.2.2022, e la buca era priva di segnalazioni di alcun genere. 
Tali elementi inducono a ritenere che non vi fosse margine per riconoscere in capo alla vittima un concorso di colpa per aver camminato sulla sede stradale, come invece richiesto da parte appellante. 
Pertanto, anche sul punto, la decisione del giudice di prime cure va confermata. 
Ne consegue il rigetto dell'ultimo motivo di appello, essendo state le spese correttamente poste in capo alla parte soccombente e non essendovi motivo per disporne la compensazione. 
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. 
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014 e al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. 
Alla liquidazione delle spese si è proceduto secondo i parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per i procedimenti di valore corrispondente al presente, facendo applicazione dei valori intermedi tra minimi e medi per le fasi di studio, introduttiva e discussione, non avendo la causa ad oggetto questioni di particolare complessità.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul gravame proposto avverso la sentenza n. 493/2022 del Giudice di ### di ### ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta l'appello; - condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla sig.ra ### le spese di lite del grado, che si liquidano in € 1400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### il 12 maggio 2024 

Il GIUDICE
dott.ssa #### 15 D.M. 44/2011


causa n. 1296/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rusconi Nicoletta

3

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4767/2024 del 07-05-2024

... società, realizzata mediante l'omessa dichiarazione di ricavi di impresa maggiori di quelli risultanti dalla contabilità ufficiale, direttamente derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di materiali per costruzioni edili; del pari venivano ricalcolati i maggiori redditi da partecipazione in capo ai soci, con correlativa pretesa di imposta; - che la società, unitamente ai soci #### (poi deceduta), ### e ### avevano conferito mandato ai professionisti convenuti al fine di contestare in sede giudiziaria la debenza degli importi azionati; - che il contenzioso, avviato dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli, proseguito in grado di appello dinanzi alla commissione regionale e concluso in Cassazione, non aveva dato gli esiti sperati per quel che concerneva gli anni d'imposta (leggi tutto)...

n. 5978/2018 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### D'### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. 5978/2018 R.G.  avente ad oggetto: responsabilità professionale TRA ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###), ### (c.f. ###), tutti in proprio e nella qualità di eredi della de cuius ### EDIL C.M. ### S.R.L. (partita IVA ###) in persona del legale rappresentante p.t., EDIL C.M. S.R.L. (partita IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., ### S.R.L. (partita IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### ATTORI
CONTRO ### rappresentato e difeso dall'avv. ### E Avv. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e procuratore di se stesso ### E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### E ### rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. ### NONCHE' ### (#### - #### L'### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### ed ### E ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### e ### E ###S ### CERTIFICATO N. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. ### E ### S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### E ###S #####, ### E ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. ### E ###S ### CERTIFICATO N. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesa dall'avv. ### E ###S #### N. 1767321, N. 1813847, N. ### E ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv.  ### E ###S #### N. 1767254, N. 1813801, N. ###, ### E N. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### Conclusioni delle parti ###udienza del 26/10/2023, svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori hanno introdotto il presente giudizio al fine di far valere la responsabilità professionale ed ottenere il correlativo risarcimento del danno, nei confronti di ####### e ### tutti avvocati o dottori commercialisti che avevano prestato la loro opera professionale in favore delle società facenti capo alla famiglia ### e dei singoli soci, in relazione ad un contenzioso di natura tributaria che li ha visti impegnati nei confronti dell'### delle ### relativamente agli anni di imposta 2003 e 2004. 
A fondamento della domanda gli attori hanno rappresentato: - che nell'anno 2006 la società ### srl era sottoposta ad attività di verifica da parte della ### di ### che esitava in un verbale di constatazione 1268/2006; - a tale verbale seguivano poi avvisi di accertamento nei quali si notificavano ingenti crediti di imposta riferibili agli anni 2003, 2004 e 2005, che l'### delle ### riteneva dovuti sul presupposto - stimato errato dagli attori - di un'ingente evasione fiscale da parte della società, realizzata mediante l'omessa dichiarazione di ricavi di impresa maggiori di quelli risultanti dalla contabilità ufficiale, direttamente derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di materiali per costruzioni edili; del pari venivano ricalcolati i maggiori redditi da partecipazione in capo ai soci, con correlativa pretesa di imposta; - che la società, unitamente ai soci #### (poi deceduta), ### e ### avevano conferito mandato ai professionisti convenuti al fine di contestare in sede giudiziaria la debenza degli importi azionati; - che il contenzioso, avviato dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli, proseguito in grado di appello dinanzi alla commissione regionale e concluso in Cassazione, non aveva dato gli esiti sperati per quel che concerneva gli anni d'imposta 2003 e 2004, con ciò determinando la consolidazione del debito tributario; - che la reiezione dei ricorsi proposti era attribuibile in via esclusiva alla condotta negligente imprudente ed imperita dei professionisti, i quali avevano omesso di produrre in giudizio la documentazione idonea a fornire prova contraria rispetto alle risultanze acquisite dalla ### di ### in particolare avevano limitato la difesa alla contestazione del metodo adottato dall'### , senza invece fornire le fatture ed i correlativi elenchi riepilogativi delle singole operazioni contestate, che avrebbero consentito di dimostrare che non vi erano operazioni “a nero”, come invece presuntivamente ritenuto dalla ### di ### - che il consolidarsi della pretesa tributaria nei confronti della società ### srl nella misura di € 15.235.421,49 per la sola sorte capitale aveva dato luogo alla dichiarazione di fallimento della società, con sentenza emessa dal tribunale di Napoli Nord il ###, nonché all'esecuzione di arresti domiciliari a carico di ### e delle figlie ### e ### per reati connessi al fallimento, oltre che al sequestro penale delle quote di ### srl ed ### srl, società di famiglia; così sinteticamente riportate le condotte colpose attribuite ai convenuti, gli attori hanno introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno che ne è conseguito, integrato dal fallimento della società ### srl, dalla cessazione dell'attività imprenditoriale e dei redditi dalla stessa prodotti fino a quel momento, dal debito conseguentemente consolidatosi in capo ai soci verso l'erario, dal debito conseguentemente consolidatosi in capo alla società ### srl verso l'erario (ritenuta solidalmente responsabile del debito di ### srl, dalla cui scissione parziale essa aveva visto assegnati rilevanti poste patrimoniali con atto in data ### per notaio ### d'### di ###, dai restanti danni patrimoniali per le spese legali di soccombenza relative ai vari giudizi e danni non patrimoniali subiti dai singoli soci . 
Si costituivano i professionisti convenuti, dott. ### avv. ### avv. ### avv. ### di ### dott. ### e dott. ### i quali declinavano ogni responsabilità in merito alle doglianze degli attori, ciascuno in riferimento al segmento difensivo personalmente assunto nei diversi contenziosi, e chiedevano il rigetto della domanda. 
Gli avv.ti ##### ed i dott.ri ### e ### chiedevano inoltre di essere autorizzati alla chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione dalla quali intendevano essere garantite in virtù delle polizze per la responsabilità professionale in atti. ###. ### chiedeva altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'avv. ### e dott. ### cui riteneva la causa comune. 
Autorizzata la chiamata in causa si costituivano: - ### (#### - ### per l'### nonché ### spa, chiamate dall'avv. ### in relazione alle diverse polizze assicurative; - ### chiamata dall'avv. ### - gli assicuratori ###s che hanno assunto il rischio di cui al certificato ###, nonché ###s che hanno assunto il rischio dei ### di ### n. 1767321, n. 1813847, n. ### e n. ###, chiamati dal dott. ### in relazione alle diverse polizze; - gli assicuratori ###s che hanno assunto il rischio di cui ai certificati nn.  ###, ### e ###, nonché assicuratori dei ###s che hanno assunto il rischio di cui al certificato N. ###, nonché assicuratori dei lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati di assicurazione N. 1767254, N. 1813801, N. ###, N. ### E ###, chiamati in causa da dott. ### in relazione alle diverse polizze; - ### spa chiamata in causa dall'avv. ### - il dott. ### e l'avv. ### chiamati in causa dall'avv.  ### Le compagnie di assicurazione formulavano eccezioni inerenti i rispettivi rapporti contrattuali, mentre l'avv. ### e dott. ### declinavano qualsivoglia responsabilità in ordine alle vicende dedotte in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda nei propri confronti. 
Alla prima udienza del 25.1.2019 gli attori chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott. ### la cui esigenza era sorta in base alle difese dei convenuti. Ed inoltre estendevano la domanda nei confronti di tutti i chiamati in causa. 
Si costituiva infine il dott. ### il quale del pari declinava ogni responsabilità in ordine alle doglianze mosse nei propri confronti, chiedendo il rigetto della domanda. 
Depositate memorie ex art. 183 comma 6 cpc, espletata prova testimoniale, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.  ***** 
Preliminarmente va osservato che, in ordine alla legittimazione processuale della società fallita, contestata da taluni dei convenuti, trova applicazione il seguente principio: “in tema di cosiddetta eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4448 del 20/03/2012). 
Prima di incardinare il presente giudizio la società fallita, nella persona dell'amministratore, aveva in effetti sottoposto agli organi fallimentari la richiesta di intraprendere un'azione per far valere la responsabilità professionale degli odierni convenuti, rappresentando espressamente che, in caso di disinteresse o inerzia della procedura, avrebbe inteso esercitare in proprio detta azione. 
Ebbene la procedura non ha manifestato la volontà di intraprendere l'azione risarcitoria, né ha espresso un vaglio di ponderata valutazione negativa, limitandosi il giudice fallimentare ad apporre un “visto si autorizza” in calce alla predetta istanza contenente riferimento all'azione intrapresa in proprio, dimostrando dunque inerzia e disinteresse all'azione, ma al contempo riconoscimento della facoltà del fallito di provvedervi in proprio (cfr. docc. 1 e 2 allegati all'atto introduttivo). 
Va dunque riconosciuta la legittimazione processuale della società fallita. 
Venendo al merito, l'antefatto della vicenda sottoposta all'attenzione del giudice può essere così brevemente sintetizzata. 
Con processo verbale di constatazione del 30 giugno 2006 la ### di ### - avendo rinvenuto registri extracontabili nei quali erano annotati numerosi titoli in scadenza che non trovavano coincidenza con quelli riportati nella contabilità ufficiale, in gran parte erano riferibili a soggetti non registrati come clienti e talora negoziati direttamente dall'amministratore - contestava alla ### S.r.l. una milionaria evasione riferibile alle annualità 2003, 2004 e 2005. 
Il processo verbale di constatazione veniva integralmente ripreso dall'### delle ### e trasfuso in avvisi di accertamento a carico della società, ai quali seguivano altrettanti avvisi notificati ai soci sulla base della presunzione di avvenuta distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società. 
Con riferimento alle annualità 2003 e 2004 la ### C.M. S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento con ricorsi dell' 8 ottobre 2007 affidati alla difesa dell'Avv.  ### e del Dott. ### Nel corso del giudizio di primo grado - durante il quale veniva acquisita agli atti una consulenza di parte a firma del Dott. ### - subentravano nella difesa della ### C.M. S.r.l. l'Avv. ### ed il Dott. ### in sostituzione dei difensori ### La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenze n. 234/06/10 e 235/06/10 rigettava completamente i ricorsi. 
La società modificava nuovamente il collegio difensivo ed affiancava l'avv.  ### all'Avv. ### in sostituzione del Dott. ### per la presentazione dell'appello avverso dette sentenze. 
Nel corso del giudizio di appello, veniva conferito incarico al Dott. ### di redigere una consulenza tecnica di parte finalizzata ad accertare se gli incassi registrati negli scadenzari attivi della società trovassero corrispondenza nella contabilità generale della stessa e se esistesse un raccordo sistematico tra le scritture manuali e quelle elettrocontabili. 
Il dott. ### accettava l'incarico e redigeva la consulenza tecnica di parte che veniva poi prodotta nel giudizio di appello. 
I giudizi di appello esitavano anch'essi in senso sfavorevole alla società in quanto con le sentenze 304 e 306 depositate il 18 luglio 2011, la ### regionale di Napoli rigettava gli appelli confermando le sentenze di primo grado. 
I contribuenti mutavano nuovamente difensore affidando all'avv. ### l'incarico di redigere i ricorsi per Cassazione ma anche tali ricorsi venivano respinti e la pretesa tributaria si consolidava in via definitiva. 
Nella memoria 183 comma 6 n. 1 degli attori, gli stessi hanno poi precisato che invero l'errore dei vari professionisti, avvocati e dottori commercialisti, avvicendatisi nei vari contenziosi che impegnarono la famiglia ### e le società loro facenti capo fu quello di non avere prodotto ed utilizzato nella difesa dei clienti le scritture contabili ed i documenti che la società aveva per dimostrare l'assenza di evasione. 
In particolare vi si legge che gli “estratti bancari integrali della ### degli anni 2003 - 2004 - 2005 [cfr. docc. 99, 100, 101], registri IVA autenticati della ### s.r.l. dagli anni 2001 al 2006 [cfr. docc. 111] libri giornali autenticati della ### s.r.l. anni 2003 - 2004 - 2005 [cfr. docc. 96, 97, 98], dimostreranno che le cifre indicate sui brogliacci, oggetto di contestazione della GdF e dell'### costituiscono ricavi dichiarati al fisco in quanto incassi di fatture regolarmente emesse, registrate e dichiarate sia ai fini delle imposte dirette che ai fini ###”. 
La tesi degli attori consiste dunque sostanzialmente in ciò: i giudizi tributari relativi agli anni di imposta 2003 e 2004 hanno avuto esito sfavorevole agli attori, non perché gli stessi fossero in torto nella tenuta della contabilità, secondo quanto accertato nelle sentenze di merito e di legittimità, ma solo a causa dei macroscopici errori difensivi commessi dai vari professionisti che si sono avvicendati nei giudizi, in qualità di avvocati o consulenti tecnici di parte. 
Gli argomenti più suggestivi che adducono a sostegno della loro tesi sono sostanzialmente i seguenti: - ### amministratore unico della ### srl, è stato assolto dall'imputazione di evasione fiscale di cui agli artt. 81 II comma, e 4 d.lgs.  74/2000, per effetto della sentenza del Tribunale penale di Napoli del 19.5.2015, irrevocabile il ###, con motivazione nella quale si legge che il giudice penale bollava come “inattendibile” la ricostruzione dei maggiori ricavi operati dalla guardia di finanza, giungendo ad assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp; - in relazione alle contestazioni riferibili all'anno di imposta 2005, affidata la difesa a nuovi e diversi professionisti, gli attori avevano visto parzialmente accolte le proprie contestazioni, con un ridimensionamento della pretesa erariale nella misura del 60%: da ciò fanno discendere la considerazione per cui l'esito sfavorevole dei contenziosi per gli anni 2003 e 2004 non poteva che essere il frutto della inadeguata prestazione professionale degli avvocati e commercialisti che avevano assunto la difesa in giudizio. 
Come si è accennato, sono entrambi argomenti suggestivi, ma, come si dirà, inidonei a dimostrare, sic et simpliciter, la colpevolezza dei professionisti convenuti e/o chiamati in causa. 
Per quel che riguarda la sentenza di assoluzione, è noto che in ambito penale la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla dimostrazione della colpevolezza dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. 
Ciò significa che la responsabilità penale non tollera il ricorso a presunzioni o inversioni dell'onere della prova: sicchè affermare che il giudice penale ha bollato come “inattendibile” la ricostruzione dei maggiori ricavi operati dalla guardia di finanza, tutta fondata su ragionamento “induttivo”, non equivale a dire che quella ricostruzione sia del pari inidonea nel processo tributario, dove invece vale ed è pienamente legittimo il ricorso a presunzioni semplici o anche c.d. semplicissime, e la correlativa inversione dell'onere della prova, in base alle previsioni dell'art. 39 D.P.R. 600/73 commi 1 lett. d) e comma 2. 
Non a caso l'assoluzione dell'imputato nella citata sentenza è avvenuta ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp (e non già ai sensi del comma 1), vale a dire per insufficienza della prova della colpevolezza, nella specifica accezione imposta dalle regole della responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”. 
Ne consegue che l'inidoneità dell'accertamento induttivo della ### di ### a sostenere la responsabilità penale dell'imputato, non equivale ad affermare l'inidoneità dell'accertamento tout court anche in sede tributaria, né ad affermare l'errore dei professionisti che non erano riusciti a dimostrarlo nei processi tributari. 
Pertanto il riferimento all'assoluzione del ### dalle imputazioni penali per reati fiscali è un argomento che non arreca alcun supporto alle tesi degli attori nella presente, diversa, sede civilistica, il cui presupposto è l'affermazione di ipotetici errori difensivi commessi nel processo tributario, regolato da principi del tutto autonomi ed eterogenei rispetto a quelli propri del giudizio penale. 
Il secondo argomento suggestivo, speso dalla difesa degli attori, fa leva sulla circostanza che il contenzioso riferito all'anno di imposta 2005, patrocinato da altri difensori, aveva avuto esito (più) favorevole, essendo i contribuenti riusciti ad ottenere in quella sede un abbattimento della pretesa erariale del 60%. 
E' peculiare che gli attori intendano far discendere da tale dato di fatto, la automatica (e semplicistica) conclusione che l'unica spiegazione possibile di tale difformità sia l'errore commesso dai professionisti che avevano assunto la difesa nei precedenti giudizi 2003 e 2004. 
Eppure, a voler ragionare semplicisticamente, si possono immaginare almeno altre due diverse banali, ma plausibili, spiegazioni: 1) è possibile che la tenuta della contabilità per l'anno 2005 sia stata più regolare ed il volume d'affari “a nero” sia stato minore rispetto a quello degli anni 2003 e 2004; 2) è possibile che la fiscalità aziendale dell'anno 2005 sia stata chiusa in un momento successivo alla verifica della ### di ### conclusasi il ###, essendo a tale data ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al precedente anno di imposta e per gli adempimenti correlati, sicchè più agevole può essere stato per i contribuenti dimostrare che i dati emergenti dalle scritture extracontabili siano poi transitati, almeno in parte, nella fiscalità ufficiale. Del resto è lo stesso CTU dott. ### nella relazione datata 6.9.2013 e riferita all'anno di imposta 2005, a mettere in guardia circa l'evenienza della non certa tenuta cronologica delle scritture laddove afferma, a pag. 8, “In particolare l'attività di controllo è stata incentrata sulla verifica della corrispondenza dei mastri clienti e delle scritture di chiusure riportate sul libro giornale con il bilancio depositato della società al 31/12/2005” ed immediatamente in nota ed in grassetto segnalando: “Si deve però evidenziare che l'abolizione dell'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale (abolita dalla ### 383/2001) può non assicurare certezza della tenuta cronologica delle scritture.” Ebbene, sgombrato il campo da tali due equivoci “di fondo” che informano l'intera difesa degli attori, si va ad analizzare l'inadempimento qualificato da loro attribuito ai professionisti convenuti/terzi chiamati in causa al fine di verificarne in concreto la sua sussistenza, nonchè l'idoneità a determinarne l'effetto pregiudizievole per gli attori. 
In pratica si imputa ai professionisti di avere omesso la produzione in giudizio di documenti dirimenti che avrebbero dimostrato l'assenza di ricavi “a nero” o comunque ne avrebbe consentito il sensibile ridimensionamento anche nei contenziosi relativi agli anni 2003 e 2004. 
Ma quali erano i documenti essenziali in tal senso? Dalla lettura delle due sentenze CTR n. 306/2011 e 304/2011, emesse rispettivamente in riferimento agli accertamenti per gli anni di imposta 2003 e 2004, appare che gli unici documenti che sarebbero stati dirimenti a fornire prova contraria rispetto alle presunzioni nascenti dalle gravi condotte riscontrate a carico dell'imprenditore, erano, per i giudici tributari, la documentazione bancaria e le relative fatture registrate. 
Invero le due sentenze di appello appena richiamate contengono un'esplicitazione chiarissima del percorso logico giuridico che ha informato il ragionamento dei giudici tributari del contenzioso 2003 e 2004, ragionamento che non si compendia affatto nella semplicistica constatazione di mancanza di documentazione a prova contraria e conseguente rigetto dei ricorsi. 
Al contrario la decisione di rigetto costituisce l'esito dell'approfondita disamina dell'intera vicenda tributaria occorsa agli attori e delle gravi condotte riscontrate a loro carico.  ### ha considerato i vari indizi rinvenuti dagli organi accertatori (cassa effettiva di soli € 801,00 a fronte di un saldo contabile di ben € 172.086,00, assegni per € 3.754.589,00 rilasciati da soggetti non presenti nell'anagrafe clienti, assegni per € 1.591.013,00 incassati personalmente dal legale rappresentante, acquisti di merce a nero per € 359.847,00, titoli indicati negli “scadenzari” con date o importi diversi da quelli registrati nelle “scritture obbligatorie”, libro giornale non vidimato e non bollato, tenuto a fogli mobili con il sistema di contabilità meccanizzata) talmente gravi precisi e concordanti da far ritenere l'intera contabilità aziendale del tutto inattendibile e quindi i vari “scadenzari” come delle vere e proprie scritture parallele riportanti una contabilità a nero (è significativo in tal senso che i giudici tributari, in un passaggio della sentenza, addirittura ipotizzano che la gravità degli elementi di fatto riscontrati avrebbero finanche legittimato l'amministrazione finanziaria ad un accertamento ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/73). 
Di qui la pretesa di una prova liberatoria a carico del contribuente particolarmente gravosa ed incisiva, giacchè a fronte di condotte ritenute dai giudici estremamente gravi, dimostrative di una presunzione di totale inattendibilità delle scritture contabili nel loro complesso, soltanto producendo la documentazione bancaria e le correlative fatture registrate i contribuenti avrebbero potuto dimostrare l'assenza degli addebiti loro contestati. 
In pratica, la gravità delle irregolarità riscontrate ed osservate dal giudice tributario è stata ritenuta assorbente, e non superabile neanche dall'ipotetica dimostrazione che il 20% (per il 2003) o il 30% (per il 2004) delle poste registrate sui brogliacci potevano, attraverso un artificioso meccanismo di collegamento, trovare riscontro nella contabilità ufficiale (come ipotizzato dalla perizia di parte ### in quei giudizi). 
I giudici tributari di appello hanno dunque mostrato - in tutta legittimità e secondo il prudente apprezzamento che orienta il convincimento dei magistrati nell'esercizio della giurisdizione - un'attitudine legittimamente rigorosa nella valutazione della prova offerta dal contribuente, finendo per ritenere non idoneo il “campione” offerto dalla perizia ### a superare le presunzioni gravi precise e concordanti che emergevano dalle plurime irregolarità riscontrate, poiché non era possibile da esso rilevare un raccordo sistematico tra brogliacci e contabilità ufficiale, ma solo un raccordo episodico ed occasionale: dunque escluso che si trattasse di scritture ausiliarie, si è confermata la presunzione (rectius non è stata superata) che i brogliacci costituissero la registrazione ad uso e consumo dell'imprenditore dei ricavi a nero. 
Tornando dunque alle doglianze degli attori, rivolte all'indirizzo dei professionisti, le sentenze della ### denotano che gli unici documenti che la stessa avrebbe considerato dirimenti, ma che tuttavia non furono prodotti, erano gli estratti conto bancari (ivi inclusi quelli personali di ### atteso che taluni effetti risultavano incassati direttamente da lui) corredati dalle relative fatture. 
E la centralità della documentazione bancaria e delle fatture emergeva già in corso di causa, allorquando fu dato mandato al CTU dott. ### il cui quesito prevedeva appunto, tra l'altro, “l'esame dei movimenti bancari di cui agli estratti conto” al fine di verificare l'esistenza delle cause giustificative di tali movimenti. 
I professionisti potrebbero essere in colpa solo se, pur avendo nella propria disponibilità tali documenti, non li avessero prodotti. 
Gli attori sostengono di avere messo a disposizione dei difensori/consulenti la documentazione bancaria facente capo alla società e/o al ### dalla quale potessero individuarsi i ricavi dell'azienda, e che dunque sarebbe stato loro onere produrla in giudizio quale “prova a discarico”. 
Senonchè tale circostanza non è emersa in giudizio: nessuno dei testi escussi ha affermato la disponibilità della documentazione bancaria da parte dei professionisti che assistettero la famiglia ### e le relative società nei contenziosi 2003 e 2004. 
Finanche la teste ### escussa su richiesta degli attori, non ha dato riscontro della tesi attorea sul punto: la stessa, dopo aver affermato di aver prestato la propria attività professionale di commercialista in favore del ### a partire dall'anno 2012, in merito all'accertamento che aveva riguardato l'annualità 2005, interrogata specificamente sul punto ha dichiarato: “ho avuto rapporti di collaborazione professionale avendo prestato attività di consulenza di tipo contabile, fiscale e tributaria dal 2012, preciso di aver conosciuto lavorativamente gli attori e le società a far data dall'anno 2012. Il contatto ebbe inizio in quanto il ### mi chiese un parere in merito alla vicenda che aveva riguardato gli accertamenti subiti dalla ### S.r.l. All'epoca erano già state emesse le sentenze di primo e secondo grado per le annualità del 2003 e 2004 mentre non era stato ancora notificato l'accertamento per l'anno 2005. 
Nel mio studio della vicenda ebbi modo di consultare il processo verbale della guardia di finanza e gli avvisi di accertamento, come studio iniziale e ricordo di essermi incontrato una sola volta nello studio dell'Avv. ### con il predetto avvocato ove parlammo in maniera generica e senza specifica consultazione dei documenti. 
Posso escludere di avere mai esaminato congiuntamente con taluno dei professionisti convenuti o chiamati in causa documentazione contabile bancaria riferibile alle società attrici. Tali documenti ho tuttavia consultato per mio conto specificando che si trattava di documenti depositati presso lo studio del ### in ### in ###” Dirimenti al riguardo sono le affermazioni: “e ricordo di essermi incontrato una sola volta nello studio dell'Avv. ### con il predetto avvocato ove parlammo in maniera generica e senza specifica consultazione dei documenti”; nonché: “Posso escludere di avere mai esaminato congiuntamente con taluno dei professionisti convenuti o chiamati in causa documentazione contabile bancaria riferibile alle società attrici. Tali documenti ho tuttavia consultato per mio conto specificando che si trattava di documenti depositati presso lo studio del ### in ### in ###” Né dalle dichiarazioni della ### né dalle dichiarazioni di alcuno dei numerosi altri testi escussi emerge la circostanza positiva della libera messa a disposizione dei difensori e consulenti tecnici della documentazione bancaria della società, e/o quella personale del ### allorquando predisponevano le difese per i contenziosi 2003 e 2004. 
Né tale disponibilità può desumersi in automatico, in via di presunzione, per il sol fatto che la dott. ### - che interveniva a distanza di circa 3-4 anni dopo l'operato dei professionisti che si erano adoperati nei vari ricorsi di primo e secondo grado e relative CTP per le annualità 2003 e 2004 - abbia dichiarato di averne avuto disponibilità, mancando al riguardo qualsivoglia altro elemento istruttorio di supporto. 
Ed anzi, milita a sfavore di tale supposizione - accortamente invocata dalla difesa attorea - la circostanza che, invero, neanche nei contenziosi 2005 la documentazione bancaria fu prodotta! Ciò è inequivocabilmente affermato dal CTU dott. ### nella relazione datata 6.9.2013 svolta nei giudizi relativi esclusivamente all'anno d'imposta 2005: alla pagina 45, nella risposta al primo quesito, si legge appunto: “Si precisa che le verifiche effettuate sono state condotte esclusivamente sui documenti agli atti, pertanto non è stato possibile effettuare controlli sugli estratti conto bancari, come richiesto dal quesito, non essendo stati depositati”. 
Ciò a dimostrazione, evidentemente, della ben nota inidoneità di tali estratti conto a costituire “prova a discarico” dei contribuenti, e dunque della controproducente ricaduta che avrebbero potuto avere sul giudizio. 
Del resto il collegio difensivo del contenzioso 2005 aveva a disposizione anche le sentenze 304 e 306 del 2011 ### nella quali si evidenziava a chiare lettere la centralità della documentazione bancaria ai fini del superamento della presunzione nascente dalle irregolarità riscontrate: la mancata produzione anche nel giudizio 2005 non può che essere dunque il frutto di una scelta mirata, dettata dalla consapevolezza per l'imprenditore e per chi lo patrocinava che dagli estratti bancari non sarebbero emersi elementi probatori a lui favorevoli. 
E tale consapevolezza deve aver animato, con tutta probabilità, gli attori anche nei precedenti contenziosi 2003 e 2004. 
Tutto ciò in linea dunque con quanto ipotizzato dalle sentenze gemelle CTR 304 e 306 del 2011, relative agli anni 2003 e 2004, secondo cui la società “avesse altre esigenze per non produrre tale documentazione”. 
Pertanto, alla luce della totalità delle considerazioni svolte, ed assorbita ogni altra deduzione e considerazione non utile all'economia del giudizio avuto riguardo al tenore in concreto della presente decisione, deve affermarsi che manca in radice la prova dei fatti storici addebitati ai professionisti di volta in volta incaricati, e del nesso di causalità tra le condotte omissive ipotizzate ed il pregiudizio derivatone nella sfera degli attori. 
Al contrario emerge dal copioso carteggio prodotto, dalla stesura dei vari ricorsi, dalla corrispondenza privata tra i professionisti stessi durante i contenziosi tributari e dalle dichiarazioni dei testi escussi, che i vari collegi difensivi, nelle diverse composizioni assunte nell'arco degli anni, si spesero oltre misura per cercare di trovare un possibile collegamento tra brogliacci e contabilità ufficiale, in taluni frangenti dei giudizi anche in tempi stringentissimi. 
Se tale collegamento fu rinvenuto solo “occasionalmente” e non “sistematicamente” per gli anni 2003 e 2004 ciò fu non perché i professionisti commisero omissioni nella difesa tecnica in giudizio, ma solo perché nella sostanza quel collegamento sistematico non esisteva. 
Pertanto la domanda attorea, come rivolta all'indirizzo dei professionisti convenuti e terzi chiamati in causa, non può che essere rigettata. 
Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento delle domande di garanzia. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti attrici, in solido tra loro, nella misura applicata in dispositivo, viste le note spese in atti, senza che possa farsi applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile, avendo le parti attrici espresso chiara opzione per una monetizzazione del risarcimento, quantificata in citazione e nella memoria di precisazione della domanda in almeno € 70.000.000,00. 
Si liquida in favore di ciascuna parte l'importo minimo dello scaglione, in considerazione della circostanza che, a dispetto dell'esosità del valore della domanda, le questioni giuridiche sostanziali e processuali affrontate non sono state di particolare complessità. 
Andrà conseguenzialmente integrato il contributo unificato, corrisposto in misura inferiore sulla base di erronea dichiarazione ex art. 14 co. 2 d.p.r.115/02 riferita a causa di valore indeterminabile.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede: 1. rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti ed estesa ai terzi chiamati in causa; 2. dichiara assorbite le domande di garanzia proposte dai convenuti ###### e ### nei confronti dei terzi rispettivamente chiamati in causa; 3. condanna gli attori in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore delle parti convenute e terze chiamate in cause che liquida come segue: - € 91.600,00 per compensi professionali dei rispettivi procuratori in favore di ciascuno dei convenuti: ####### e ### oltre rimborso spese forfetarie al 15%, cpa ed iva come per legge in favore di ciascuno di essi; nonché € 518,00 a titolo di esborsi in favore di ciascuno dei seguenti convenuti: ##### e ### il tutto con distrazione in favore dei procuratori di ### e ### dichiaratisi antistatari; - € 91.600,00 per compensi professionali dei rispettivi procuratori in favore di ciascuna delle parti terze chiamate in causa: #### ed ### nonché ### (#### - ### per l'#### spa (chiamata in causa da ###, ### , gli assicuratori ###s che hanno assunto il rischio di cui al certificato N. ###, nonché ###s che hanno assunto il rischio dei ### di ### n. 1767321, n. 1813847, n. ### e n. ###, gli assicuratori ###s che hanno assunto il rischio di cui ai certificati nn. ###, ### e ###, nonché assicuratori dei ###s che hanno assunto il rischio di cui al certificato ###, nonché gli assicuratori dei lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati di assicurazione N. 1767254, N. 1813801, N. ###, ### E N. ###, ### spa (chiamata in causa da ###, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge in favore di ciascuno di essi. 
Napoli, 30.04.2024 

Il giudice
dott.ssa ### D'###


causa n. 5978/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vesce Paolo, D'Auria Federica

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 377/2024 del 02-05-2024

... l'incertezza del quadro probatorio la dichiarazione resa agli agenti di P. M. da ### che ha riferito di aver sentito parlare di una #### crema, che potrebbe presumibilmente aver determinato la caduta della bicicletta e del suo conducente. Tuttavia, deve essere evidenziato che il medesimo soggetto ha comunque sin da subito dichiarato, come sopra detto, di non avere visto l'impatto e che mancano, in ogni caso, ulteriori ed oggettivi elementi che possano suffragare l'attendibilità/credibilità delle circostanze apprese da terze persone. In siffatto contesto non può dirsi integrata una adeguata dimostrazione dei presupposti di fatto dell'azione risarcitoria, rimanendo comunque persistentemente attuale il dubbio circa le reali cause del sinistro, siccome riferibili alla condotta del terzo rimasto (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile Nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 878 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 TRA ###### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### D'### giusta procura allegata all'atto di citazione (#### ) ATTORI
E ### S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità di società gerente il F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta (P.E.C.: ###) CONVENUTA
Oggetto: lesione personale - risarcimento danni ### come da verbale di udienza del 16.10.2023 FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ###### e ### hanno agito in giudizio, nelle rispettive qualità di coniuge e figli del fu ### nato a ### del ### il ### e deceduto in ### il ###, in proprio e quali eredi di quest'ultimo, onde ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dal defunto in conseguenza del sinistro occorso il ### in ### del ####, ove questi percorreva, a bordo della propria bicicletta elettrica marca ### la via ### dalla Via F. Scurto in direzione della Via G. 
Bessarione. Hanno dedotto gli attori che, giunto all'altezza del civico n. 8, nei pressi del supermercato ### ivi ubicato, il ### veniva urtato da una autovettura modello ### di colore beige che, tentando di superarlo, ne provocava la caduta. 
Hanno affermato che, a seguito dell'urto, il loro congiunto rovinava al suolo sul lato sinistro unitamente alla bicicletta, riportando gravissime lesioni, tanto da esser trasportato a mezzo autoambulanza del 118 presso l'### di ### del ### con codice rosso, per essere poi trasferito a ### - ### di ### Il conducente dell'autovettura, subito dopo l'urto, si dava alla fuga, senza prestare soccorso. 
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della ### di ### del ### che effettuavano i rilievi dell'accaduto e redigevano verbale. Dopo 13 giorni di agonia, il ### moriva. 
Presso la ### di ### veniva avviato procedimento penale a carico di ignoti ( 2917/2019 Mod. 44), archiviato con decreto del 23.09.2020. 
Assumendo di avere patito in conseguenza dell'occorso danni risarcibili iure hereditatis e iure proprio, gli attori hanno in via esclusiva addebitato la responsabilità in ordine alla verificazione dell'evento al conducente dell'autovettura poi datasi alla fuga, per violazione degli artt. 140 e 141 C.d.S.. 
Richiesto il risarcimento in via stragiudiziale, ### lo negava in quanto non risultava provata la responsabilità dell'ignoto conducente. 
Per tali ragioni hanno chiesto: - ritenere e dichiarare responsabile unico ed esclusivo del sinistro per cui oggi è causa il conducente dell'autovettura ### rimasto ignoto poiché allontanatosi nell'immediatezza del sinistro; - conseguentemente, condannare la ###ni ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori, in proprio e nella qualità di eredi del defunto sig. ### della somma di € 379.193,23, pro quota a loro dovuta iure successionis a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal congiunto ### in conseguenza dell'evento lesivo e mortale causato dal sinistro de quo agitur come sopra specificata ovvero in quella somma che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia anche a seguito di eventuale CTU medico-legale; - condannare la ###ni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### in proprio e nella qualità di moglie del defunto sig. ### della somma di € 284.394,30 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio in conseguenza della morte del congiunto causata dal sinistro de quo agitur come sopra specificata ovvero in quella somma che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia anche a seguito di eventuale CTU medico-legale; - condannare la ###ni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuno dei figli del defunto sig. ### nonchè odierni attori sig.ri ###### della somma di € 215.327,00 pro quota a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio in conseguenza della morte del padre causata dal sinistro de quo agitur ovvero in quella somma che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia; - con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
Si è costituita la ### S.p.A., nella qualità, contestando la domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha precisato non avere potuto formulare alcuna offerta risarcitoria, atteso che dagli accertamenti compiuti dagli agenti della ### non erano emersi elementi che chiarissero la dinamica dell'incidente ed in particolare le modalità della caduta, che poteva essersi verificata anche autonomamente; anche il decreto di archiviazione del procedimento penale ha fatto venir meno ogni certezza sulla responsabilità del sinistro, non escludendo la caduta accidentale, né il caso fortuito, e ciò considerate anche, da un lato, l'età del conducente della bicicletta e, dall'altro, la assenza di segni sintomatici di scontro della bicicletta con altri veicoli. 
Ha contestato sotto vari profili anche il quantum della richiesta risarcitoria, chiedendo in via subordinata l'accertamento del concorso di responsabilità del danneggiato. 
Ha domandato in conclusione: “in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata, con vittoria delle spese, competenze ed onorario del giudizio. 
In via subordinata, ritenere e dichiarare che l'incidente era addebitabile alla colpa di entrambi i conducenti, graduando le rispettive responsabilità o presumendole uguali ai sensi dell'art. 2054 2 comma c.c., condannando l'odierna società, in proporzione al grado di colpa gravante sul conducente rimasto sconosciuto, al risarcimento dei danni che risulteranno dimostrati”. 
Il giudice, rilevato il difetto della negoziazione assistita, ha assegnato alle parti termine per l'avvio della procedura, il cui esito è stato negativo. 
Le parti hanno depositato memorie istruttorie; la causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione di testi.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda attorea, pur proponibile in rito e procedibile - emergendo dagli atti che gli attori, prima della proposizione del giudizio, hanno trasmesso la richiesta di indennizzo alla ### convenuta nei modi e nei termini previsti dal d.lgs. 209/2005 (v. atto di costituzione in mora, depositato nel fascicolo degli attori) ed espletata la procedura della negoziazione assistita - deve essere tuttavia respinta nel merito. 
Va innanzitutto rammentato che il danneggiato il quale promuova, come nella specie, richiesta di risarcimento nei confronti del ### di ### sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità dell'incidente e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. tra le tante Cass. 10762/1992, Cass, 8086/1995, 12304/2005, Cass. 15367/2011 e tra le più recenti Cass. 10540/2023). 
Orbene, deve evidenziarsi che gli stessi attori nella ricostruzione della dinamica del sinistro hanno addebitato la causa dello stesso al conducente di un'autovettura ### che avrebbe tenuto una condotta di guida azzardata e pericolosa rivelatasi fatale per il ### Giova osservare a tal riguardo che il conducente di tale auto non è affatto rimasto ignoto essendo stato in realtà identificato a seguito delle approfondite ricerche effettuate dalla ### tramite l'esame delle video registrazioni dei negozi e uffici presenti lungo il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente in questione. 
Nel documento prodotto dalla parte convenuta denominato “### notizia di reato” la ### rappresentava infatti di aver esaminato tutte le immagini estrapolate dalle telecamere poste sulla via ### teatro dell'incidente. In particolare, dalle immagini estrapolate dalle telecamere dell'### “All in” risultava che è transitato il velocipede condotto dal ### di seguito da tergo allo stesso e alla medesima andatura moderata risulta la presenza di un'autovettura ### beige il cui numero di targa non risultava chiaramente leggibile tranne alcune lettere FB…S. 
Deve evidenziarsi però che sempre nella medesima notizia di reato la ### ha chiarito che dalle telecamere del ### di ### di Via G. Bessarione 47 è stato registrato il passaggio di un'autovettura ### di colore ### targata ### pochi minuti dopo il sinistro, che secondo la ### stessa poteva essere compatibile con l'autovettura intercettata poco prima dalle telecamere di via S. ### e con la direzione imboccata dal veicolo dopo il sinistro. 
Orbene, anche dalle foto prodotte dagli attori, non vi è dubbio che l'auto da loro indicata come responsabile del danno patito dal ### sia quella poi identificata dalla ### attraverso l'esame delle telecamere di video sorveglianza presenti lungo la via, risultando le tre lettere della targa leggibili attraverso il video ripreso dall'### anche presenti nella targa identificata, questa volta nella sua interezza, attraverso il sistema di video sorveglianza del ### di ### A tal riguardo, la giurisprudenza richiamata dagli attori in comparsa conclusionale è poco pertinente al caso concreto perché essa fa riferimento ai casi, diverso però da quello di specie, in cui non sia stata possibile, neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza, l'identificazione dell'autore possibile del sinistro e l'auto sia rimasta non identificata, sicchè, secondo la giurisprudenza citata dalla parte attrice, la parte non è tenuta a presentare una querela contro ignoti quale condizione di proponibilità della domanda o ad effettuare ulteriori indagini per l'identificazione dell'auto. 
Nella fattispecie in esame, invece, l'auto a cui si sono riferiti sia gli attori sia gli informatori sentiti dalla ### è stata identificata ma l'indagine penale è stata archiviata perché non risultavano elementi sufficienti per procedere per il reato non sussistendo la prova che la caduta del ### fosse stata provocata dall'urto con un'auto. 
La stessa richiesta di archiviazione fa riferimento espressamente ad un'auto individuata.  ### ha anche sentito a sommarie informazioni ### risultato conducente dell'autovettura in questione. 
Orbene, anche se il ### ha negato la propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori, ciò non esclude che a fronte di un'auto identificata, gli attori avrebbero dovuto comunque indirizzare l'azione di risarcimento del danno non già contro il FGV ma nei confronti della proprietaria e del conducente del suddetto veicolo non rimasto ignoto e della sua assicurazione, dovendosi poi in sede processuale civile verificare, nel contraddittorio delle parti, se vi fossero o meno elementi di responsabilità civile a carico del suddetto presunto autore del danno.  ### penale e quello civile, infatti, non necessariamente conducono alle medesime risultanze atteso che le valutazioni del giudicante civile sono autonome sicchè una cosa è l'accertamento della responsabilità penale rispetto al fatto contestato e altra è l'accertamento della responsabilità in sede civile ai soli fini risarcitori. 
Il fatto che in sede penale la denuncia contro ignoti sia stata archiviata non precludeva perciò che l'azione potesse essere indirizzata nei confronti del conducente dell'auto identificata dai vigili urbani attraverso l'esame delle video registrazioni. 
Né risulta convincente il fatto, dedotto dagli attori in comparsa conclusionale, secondo cui l'auto condotta dal ### non potesse essere quella indicata come colpevole della caduta del ### solo perché lo scontrino richiamato dal ### riportava l'ora 9.24 atteso che l'incidente, secondo gli esiti delle indagini della ### doveva collocarsi temporalmente ad un'ora antecedente alle 9.25, essendo questa solo l'ora in cui sarebbe pervenuta la segnalazione al ### dei ### Inoltre, dalle dichiarazioni dell'informatore ### questi riferisce che lo scontrino segnalava ore 9:24 ma non risulta che sia stato esibito o esaminato dalla stessa ### sembrando dalla lettura della Sit allegata in atti più una affermazione del dichiarante. 
Inoltre, gli attori stessi in comparsa conclusionale collocano il sinistro intorno alle ore 9:15, non è dunque escluso che il ### possa essersi recato immediatamente dopo al negozio “### e Sapone”, né è certo se al negozio sia andato il ### o solo la moglie o qualcun altro, non essendo state fatte ulteriori indagini sul punto, stante la mancata prova circa l'effettiva verificazione di un urto tra il suddetto veicolo e il velocipede condotto dal ### Né risulta da tutte le video registrazioni esaminate dai ### che all'ora in cui si è verificata la caduta del ### fosse passata altra auto “### di colore beige” oltre a quella condotta dal ### avente le caratteristiche indicate da tutti gli informatori escussi. 
Ne discende che la responsabilità civile del conducente dell'auto ### identificata andava accertata anche in sede civile proponendo l'azione nei confronti del soggetto conducente dell'auto identificata dalla ### a prescindere dall'avvenuta archiviazione del reato sotto il profilo penale. 
Deve osservarsi poi che la motivazione dell'archiviazione ha riguardato non già la mancata di identificazione dell'auto possibile investitrice quanto piuttosto la considerazione, assorbente e prevalente, che non fossero stati raccolti elementi sufficienti per poter ritenere effettivamente verificatosi un urto tra il velocipede, condotto dal ### e il veicolo possibile autore del danno. 
Gli attori non hanno dunque assolto all'onere della prova su di essi gravante ossia che vi sia un sinistro addebitabile ad un'auto rimasta non identificata. Né peraltro vi è prova che il conducente dell'auto in questione si sia dato alla fuga. 
La Corte di Cassazione ha infatti costantemente affermato che “il danneggiato in un sinistro causato da un veicolo (o natante) non identificato può richiedere il risarcimento dei danni al fondo di garanzia per le vittime della strada, ma deve provare che il sinistro si è verificato per colpa del conducente dell'altro veicolo, e che questo veicolo sia effettivamente esistente e non identificato” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/07/2020, n. 16030). 
Deve pertanto ritenersi non sussistente la responsabilità dell'impresa di assicurazione convenuta, gerente il ### della strada.  2. In ogni caso, anche se il profilo sopra segnalato è assorbente, deve evidenziarsi che gli attori in sede ###hanno neppure fornito una prova certa dell'effettiva riconducibilità all'auto in questione del danno lamentato. 
Mancano infatti sufficienti dati di riscontro della dinamica rappresentata in citazione, non rinvenibili all'esito dell'istruttoria svolta. 
Risulta infatti dimostrato solo che la vittima, ### percorreva la via S. ### in ### del ### alla guida della propria bicicletta elettrica e che nella stessa strada è transitata anche una ### di colore beige. Non può invece dirsi provato effettivamente che vi sia stato un urto della detta ### con la bicicletta. 
Non risulta dunque accertata quale sia stata la causa della caduta del ### e delle conseguenti lesioni sino alla sua morte. 
Dal complesso degli elementi istruttori acquisiti deve ritenersi infatti inattendibile la testimonianza resa dal teste ### Quest'ultima ha dichiarato di aver visto l'impatto in quanto, nell'attraversare la strada guardando se transitassero veicoli, si era voltata verso sinistra, scorgendo la ### di colore beige sorpassare da sinistra una bicicletta elettrica, guidata da un anziano. Ha dichiarato di aver visto che l'auto colpiva la bicicletta. Ha ribadito la teste: È successo intorno alle 9.15 - 9-30 del mattino. Era luglio, era il 10 luglio, è successo il 2019. Questo fatto mi è rimasto abbastanza impresso. Era una bici di colore blu, la via era la via ### la bici andava lungo la via a scendere perché è a senso unico, sia la macchina che la bici andavano nella stessa direzione. Ho visto che la bici è stata urtata proprio nel momento in cui mi sono voltata. 
Tuttavia, alcune circostanze inducono a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni: non solo la teste non ha mai chiesto agli agenti della ### intervenuti per i rilievi di essere sentita nonostante sia stata, a suo dire, la prima persona ad aver soccorso il ### ma anche e soprattutto gli stessi familiari della vittima non hanno riferito dell'esistenza della predetta testimone oculare alle ### che svolgevano indagini sull'accaduto. 
Deve infatti evidenziarsi che il testimone, interrogato sul fatto se fosse stata mai sentita dalle autorità, ha dichiarato: “No non sono stata sentita. In città si è sentito quello che è successo e abbiamo capito che si trattava di lui e io stessa ho contattato tramite mio marito ### e gli ho detto che avevo assistito. Ci siamo incontrati fuori. Ci siamo dati un appuntamento e così gli ho detto che avevo assistito. La notizia dell'incidente era andata sul giornale. Così ho appreso chi era il soggetto che si era fatto male. Io conosco il figlio ### perché lavora con delle pale meccaniche e a ### è molto conosciuto. Ho parlato con il figlio ### dopo un paio di giorni, non è passato molto tempo. Questione di giorni, massimo una settimana”. 
Orbene, nonostante vi fossero in corso indagini e la PG fosse alla ricerca di elementi significativi per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro, i familiari della vittima, pur dovendo ritenersi a conoscenza dell'esistenza del predetto testimone oculare della vicenda, per come da questa riferito, non hanno informato l'### Deve evidenziarsi infatti che la richiesta di archiviazione risale al mese di settembre 2020, quindi ove avessero avuto tali informazioni dal teste indicato in sede civile, avrebbero dovuto informare le autorità, onde consentire un accertamento completo dei fatti anche in sede penale. 
Inoltre, deve notarsi che tutti gli informatori sentiti dalla PG non hanno minimamente fatto cenno all'esistenza della suddetta testimone sul luogo del sinistro. 
Dalla relazione denominata “### di notizia di reato” - recante il n. 56228 di protocollo e la data del 25.7.2019, depositata dalla ### convenuta in allegato alla memoria ex art.  183, sesto comma, secondo termine - gli agenti di P. M. hanno raccolto le dichiarazioni di diverse persone (### sentita anche a S.I.T., ##### tra le quali non figura la ### la cui presenza sul luogo e nel momento del sinistro non può quindi dirsi confermata. 
Gli stessi agenti per di più attestano di aver compiuto la ricerca di testimoni e/o di sistemi di videosorveglianza ma, pur trattandosi di un tratto di strada compreso tra l'ingresso laterale di una parrocchia ed un supermercato piuttosto frequentato, nessun testimone oculare è stato individuato. 
Giova osservare a tal riguardo che gli attori non hanno chiesto di escutere ### che, nel corso delle sommarie informazioni raccolte durante le indagini penali, ha dichiarato essere stata la prima a dare soccorso al ### mai facendo cenno invece all'esistenza dell'unico testimone escusso in sede civile ossia la #### fosse la prima ad aver soccorso il ### trova riscontro anche dalle immagini di video sorveglianza dell'### “All in” raccolte dalla ### e descritte nella relazione “### notizia di reato” sopra citata. La stessa è risultata conducente del veicolo ### 500 che, attraverso le immagini visionate dagli agenti, è transitata dopo la ### di colore beige di cui si è detto. La stessa ha però dichiarato di non aver assistito allo scontro, avendo visto la vittima già in posizione distesa sull'asfalto. ### ha dichiarato di aver prestato i primi soccorsi. 
La PM ha peraltro dichiarato nella relazione citata “gli agenti della sez. infortunistica stradale a partire dalle prime ore successive al sinistro hanno svolto un'incessante attività investigativa che non ha tralasciato alcuna traccia utile volta a far luce sulla vicenda”. 
Non c'è alcun riscontro in ordine alla presenza del teste ### sul luogo del sinistro né della circostanza che la stessa fosse stata la prima a soccorrere l'anziano, la stessa ha fatto riferimento ad altre persone ma non ne ha identificato qualcuna al fine di confermare la sua attendibilità. Non è stata neppure in grado di dire se dall'auto investitrice sia sceso qualcuno, non sapeva indicare se l'auto in questione avesse rallentato, l'unico dato che ricordava con certezza era però di aver assistito all'urto e il fatto di aver soccorso l'anziano per prima e di essere andata via, senza però lasciare traccia della sua presenza, per aver avuto, a suo dire, un attacco di panico. 
Ha dichiarato di essere andata via a casa a piedi e di aver lasciato l'auto posteggiata sul luogo del sinistro ma anche della presenza di questa auto non vi è alcun riscontro dalle risultanze delle immagini di video sorveglianza raccolte dalla ### Considerata l'assoluta inattendibilità della suddetta testimone, deve ritenersi pertanto che non sia stata raggiunta neppure la prova che a causare la caduta dell'anziano sia stata l'auto ### di color crema poi identificata. 
Tutte le persone sentite nell'immediatezza dei fatti dalla PG hanno infatti dichiarato di non aver assistito al sinistro e di aver sentito solo il rumore della caduta dell'anziano senza però aver certezza della causa che l'avesse provocata. 
Nessun ulteriore e significativo elemento ha offerto l'altro teste escusso, ### tecnico di parte incaricato dagli attori di periziare la bicicletta, che ha riferito solamente di averla esaminata alla presenza degli agenti di P.M., e di avere accertato, tra le altre cose, che il pedale sinistro della bicicletta, in acciaio, presentava una deformazione compatibile con un urto subito da un'autovettura. Tale circostanza però non sufficiente a provare l'urto e la sua efficienza causale con le lesioni riportate dalla vittima, atteso che manca una prova certa dell'urto stesso. Anche la caduta dell'anziano sul lato sinistro, come confermato dalla localizzazione delle ferite riportate dal ### cioè proprio dal lato dell'auto che avrebbe causato il sinistro, fa sorgere molti dubbi circa la possibilità che la caduta sia avvenuta a causa di un urto. 
Non vale a modificare l'incertezza del quadro probatorio la dichiarazione resa agli agenti di P. 
M. da ### che ha riferito di aver sentito parlare di una #### crema, che potrebbe presumibilmente aver determinato la caduta della bicicletta e del suo conducente. 
Tuttavia, deve essere evidenziato che il medesimo soggetto ha comunque sin da subito dichiarato, come sopra detto, di non avere visto l'impatto e che mancano, in ogni caso, ulteriori ed oggettivi elementi che possano suffragare l'attendibilità/credibilità delle circostanze apprese da terze persone. 
In siffatto contesto non può dirsi integrata una adeguata dimostrazione dei presupposti di fatto dell'azione risarcitoria, rimanendo comunque persistentemente attuale il dubbio circa le reali cause del sinistro, siccome riferibili alla condotta del terzo rimasto ignoto. 
A fronte delle incertezze suddette, che attengono anche, come detto, alla verificazione di uno scontro e/o urto tra mezzi, con conseguente inapplicabilità, in ultimo, della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. (v. anche tra le più recenti Cass. 19282/2022), e stante l'inidoneità degli elementi offerti a consentire una attendibile ricostruzione dell'accadimento e ad integrare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice, la relativa domanda non può che essere respinta.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e conseguentemente gli attori vanno condannati a rifondere alla convenuta le dette spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (da determinarsi in base al criterio del disputatum, cfr. Cass. 28417/2018) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente espletata. 
Deve precisarsi che la causa deve ritenersi infatti di valore determinabile sulla scorta della quantificazione del danno pro quota per ciascun attore e dunque da ritenere ricompreso nello scaglione di valore tra 520.001 e 1.000.000. 
Si applicano i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014.  P.Q.M.  Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 878 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: - rigetta la domanda avanzata dagli attori; - condanna gli attori a rifondere, in solido tra loro, alla ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, n.q. di società gerente il F.G.V.S., le spese di lite che liquida in complessivi € 14.598,00 per compenso di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione; - manda la ### di trasmettere la presente sentenza alla ### della Repubblica in sede per le valutazioni di sua competenza in merito alle dichiarazioni inattendibili rese dal testimone ### (cfr. verbale dichiarazioni testimoniale del 31.10.2022) e di provvedere alla eventuale regolarizzazione fiscale degli atti in relazione al valore della causa per come sopra accertato. 
Così deciso in ### in data 2 maggio 2024.  ### 

causa n. 878/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1347/2024 del 08-05-2024

... emergendo la stessa solamente dalla dichiarazione del testimone, ritenuto inattendibile. Invero, dal verbale di ### n. 2018057370 del 07.10.2018 del P.O. di Boscotrecase ( doc. n. 7 allegato dall'attrice), si evince che veniva condotta tramite 118 nell'immediatezza del sinistro presso il ### del detto nosocomio; nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente stradale” avvenuto il giorno stesso alle ore 21.30 in ### del ### al , con responsabilità di terzi; alla paziente veniva diagnosticato “colpo di frusta rachide lombare”; la stessa si recava nuovamente dopo tre giorni, in data ### presso il P.O. di Castellammare di ### come si evince dal verbale di pronto soccorso n. n. 2018054707 del 11.10.2018, dove a seguito di ulteriori esami, venivano diagnosticate (leggi tutto)...

Rg.n. 6502/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO #### in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6502/2022 RG TRA , rapp.ta e difesa dall'avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in ### alla ### E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### giusta procura generale alle liti in atti, elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla ### NONCHÉ , res.te in Pompei alla , res.te in Pompei alla ### Oggetto: risarcimento danni a persona ( terzo trasportato) da circolazione di veicoli. 
Conclusioni: ### da note conclusionali depositate. 
FATTO E MOTIVI ### 3 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la , nonché i sigg.ri e al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito a seguito del sinistro stradale verificatosi in data ### verso le ore 21.30 circa, in ### al , in cui rimaneva coinvolta mentre viaggiava in qualità di trasportata a bordo del veicolo tipo ### 500 tg. ### di proprietà di e ed assicurato per la r.c.a. con la ; esponeva, difatti, che la ### 500, uscendo dal vicoletto denominato si immetteva sul ### per poter proseguire in direzione ### del ### centro, quando veniva urtata dall'autovettura tipo ### tg. di proprietà di , che non riusciva ad arrestarsi ed urtava con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della ### 500; di conseguenza, quale trasportata sul sedile posteriore della ### 500, riportava lesioni personali, per le quali veniva condotta mediante ambulanza presso il P.O. di Boscotrecase per le cure del caso. Deduceva che, non avendo avuto esito positivo né la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla né l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, aveva promosso azione di risarcimento dei danni ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005, nel cui relativo giudizio recante rg.n. 5353/19 la domanda proposta, a seguito dell'istruttoria espletata, era stata dichiarata improponibile, stante la violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, non avendo la danneggiata dato riscontro all'invito a visita medico-legale inoltrato dalla compagnia. 
Ciò posto chiedeva, previo accertamento del verificarsi del sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta quale trasportata a bordo dell'autovettura ### 500, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in € 100.000,00, con vittoria delle spese di lite. 
Instauratosi il contraddittorio, e , ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. ### 4 Si costituiva, invece la , in persona del legale rapp.te p.t., che eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 non contenendo la richiesta di risarcimento tutti gli elementi ivi richiesti e non essendosi la danneggiata sottoposta a visita medico-legale presso lo studio medico del fiduciario della compagnia nonostante gli inviti; deduceva l'infondatezza della domanda attorea e contestava sia il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e i danni lamentati sia la quantificazione dei danni stessi; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. 
Alla prima udienza di comparizione del 06.06.2023 veniva ammessa la prova testimoniale, raccolta alla successiva udienza del 26.09.2023; in seguito, tenuto conto della documentazione in atti, ivi compreso il verbale di udienza del 08.06.2021 e la relazione di C.T.U. medico-legale relativi al precedente giudizio rg.n. 5353/19, all'udienza del 23.01.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 13.02.2024, in cui veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 con l'invio alla compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. 2, 3 e 4 allegati dall'attrice - diffide e messa in mora a mezzo Pec ricevute dalla in data ###, 21.12.2020 e 26.04.2021); nelle richieste inoltrate sono osservate le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, nonché ### 5 l'allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005. 
Si ricorda, poi, che l'art. 148, al comma 5, prescrive che “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. 
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 d.lgs. n. 209/2005, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. civ. n. 15445/2021). ### la giurisprudenza, inoltre, l'art. 148, “prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa” (Cass. civ. sez. III, sentenza 25.01.2018 n. 1829; Cass. civ. ord. 20.01.2022 n. 1756). 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emerge che la compagnia abbia chiesto nei termini di cui all'art. 148, comma 5, documentazione integrativa e, inoltre, a seguito dell'espletamento della visita medico-legale nel corso della fase istruttoria del giudizio recante r.gn. 5353/19, la compagnia assicuratrice ha certamente potuto conoscere l'entità delle lesioni subite dalla danneggiata per formulare un'offerta risarcitoria. 
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla ### 6 Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda, avendo l'attrice provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162, inoltrando il relativo invito alla in data ###, sia pure unitamente alla richiesta di risarcimento; nulla è stato eccepito o rilevato entro la prima udienza in merito alla integrità o ritualità dell'invito. 
Infondata è altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti. Per quanto prospettato in citazione, sussiste la legittimazione delle stesse, avendo assunto l'attrice di aver subito lesioni personali in qualità di trasportata a bordo del veicolo ### 500, di proprietà dei sigg.ri e ed assi curato p er l a r. c.a. c on l a , a seguito del sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta la stessa ### 500, ed avendo citato in giudizio i soggetti che, in base all'azione proposta ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, sono tenuti al risarcimento dei danni in caso di accoglimento della domanda attorea. 
Si evidenzia, inoltre, che la titolarità attiva e quella passiva del rapporto controverso sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attrice (cfr. doc. da 7 a 13 prodotti dall'attrice unitamente agli atti introduttivi in data ###), dal certificato cronologico del veicolo ### 500 dei convenuti (cfr. doc. 24 prodotto dall'attrice in data ###); la , inoltre, non ha contestato la copertura assicurativa del veicolo ### 500. 
Va chiarito, poi, che parte attrice ha agito ex art. 141 d.lgs. 2005/209 avendo proposto azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e dei proprietari del veicolo a bordo del quale si trovava in qualità di terzo trasportato, fornendo una dinamica del sinistro in cui è prospettata la responsabilità dell'autovettura antagonista venuta in collisione con il veicolo su cui viaggiava.  ### è ammissibile atteso che, in merito ai casi di applicabilità dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, le ### della Suprema Corte, dopo aver ribadito che l'azione diretta prevista dall'art. 141 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e ### 7 mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione da dare all'espressione “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, hanno chiarito che “deve, pertanto, ritenersi che nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1, C.d.A., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli” ( SS.UU. sentenza n. ### del 30.11.2022); alla luce di tale intervento chiarificatore, può affermarsi che l'azione intrapresa sia ammissibile anche nell'ipotesi in cui non sia prospettata o non emerga una responsabilità, esclusiva o concorsuale, del conducente del veicolo sul quale era trasportata la danneggiata. 
Passando al merito della lite, sulla base di quanto sopra precisato, avendo proposto azione ex art.  141, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, aveva esclusivamente l'onere di provare di aver riportato lesioni in occasione del sinistro in cui era rimasta coinvolta, in qualità di trasportata a bordo del veicolo assicurato presso la convenuta compagnia, a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.  ### sottolineato anche dalla Suprema Corte, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., infatti, spetta, comunque, al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 d.lgs.  209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass. Civ, sez. III, 13.10.2016 n. 20654). ### 8 Ebbene, nel caso di specie gli elementi probatori in atti (dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attrice, relazione di C.T.U.  medico-legale espletata nel giudizio recante rg.n. 5353/19) non sono sufficienti a provare i fatti dedotti da parte attrice. 
In particolare, la teste escussa, indicata dall'attrice, sig.ra (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2023), ha riferito di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel mese di ottobre dell'anno 2018, verso le ore 21.30 in ### del ### al , trovandosi nell'occasione quale trasportata, a bordo della ### 500 di colore rosso unitamente a quattro altre persone, tra cui l'attrice, pure trasportata a bordo dell'auto; in merito alla dinamica del sinistro ha riferito testualmente: “mi trovavo in macchina, una ### insieme ad altre 4 persone, tra cui la mia amica ### il conducente era un ragazzo di nome , il quale si dirigeva sul in ### del ### in direzione ### a velocità moderata; giunti all'altezza del dopo la , il conducente iniziava una manovra di inversione di marcia, al fine di prendere la direzione verso ### del ### ricordo che una macchina ci tamponava, e trattavasi di una macchina che giungeva dalla direzione di ### infatti la manovra di inversione di marcia era terminata, e a quel punto eravamo tamponati. ### era seduta dietro sul lato destro, io sul lato sinistro; la macchina che proveniva da ### correva”; ha aggiunto che l'attrice, seduta sul sedile posteriore al lato destro, a seguito del violento impatto lamentava lesioni, tanto che, scesa dall'auto non riusciva a camminare e, pertanto, fu chiamata l'ambulanza tramite il 118, che sopraggiunse dopo circa venti minuti e la condusse in ospedale.  ### appare evidente dalla lettura degli atti di causa, la descrizione dei fatti che emerge dalla cennata prova testimoniale diverge rispetto a quella dedotta sia nella richiesta di risarcimento che nell'atto di citazione. 
Difatti, nella richiesta di risarcimento, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, si legge che “la ragazza viaggiava come trasportata sull'autovettura ### 500 sedili ### 9 posteriori; quest'ultima usciva da un vicoletto denominato per immettersi nella corsia opposta direzione ### del ### aveva quasi terminato la manovra quando arrivava a sostenuta velocità da ### del ### verso ### la ### che non riusciva a fermarsi e colpiva con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della ### 500”. Nell'atto di citazione è riportata una dinamica simile, essendo allegato che “la ### 500 tg. ### usciva da un vicoletto denominato per immettersi nella opposta direzione ### quando arrivava da ### del ### verso ### la ### tg. ### la quale “non riusciva a fermarsi e colpiva con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della ### 500”. 
Va evidenziato che, l'attrice nella richiesta di risarcimento e nell'atto introduttivo deduce che la ### 500 proveniva da un vicoletto, il , ed effettuava manovra per immettersi nella corsia di marcia svoltando in direzione ### del ### mentre il testimone non dichiara che la ### 500 proveniva dalla stradina laterale, ma riferisce di una manovra di inversione di marcia; ancora, l'attrice deduce che la ### procedeva da ### del ### verso ### mentre il testimone riferisce che l'auto investitrice proveniva da ### Va aggiunto che la ha prodotto in atti sia richiesta di risarcimento e denuncia cautelativa del proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ### tg. ### di proprietà di , relative al sinistro del 07.10.2018, sia sentenza dell'### del Giudice di ### di ### n. 52/2021 relativa al giudizio recante rg.n. 7042/19 promosso dai sigg.ri e , proprietari della ### 500 tg. ### nei confronti di e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni del veicolo ### 500 in occasione dello stesso sinistro, all'esito del quale il Giudice di ### accertato il verificarsi del sinistro dedotto dagli attori, dichiarava la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ritenuto imputabile nella misura dell'80% al conducente del veicolo ### 500 e nella misura del 20% al conducente della ### condannando i convenuti al parziale risarcimento dei danni riportati dall'autovettura degli attori. ### 10 Orbene, dalla citata sentenza n. 52/2021 si deduce una dinamica differente rispetto a quella dedotta dall'attrice ed analoga a quella riferita dal teste, facendosi riferimento ad un'inversione di marcia, mentre dalla denuncia cautelativa, oltre ad un differente luogo del presunto sinistro ( in ### anziché in ### del ### è riportata un'ulteriore dinamica, descritta come investimento della ### che procedeva in direzione ### da parte della ### 500 che ripartiva in retromarcia dalla posizione di sosta. 
Con riferimento, infine, alla citata sentenza a n. 52/2021 si ricorda che “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. n. 4241/2013, n. 19492/2007, 5763/2005). La sentenza che ha definito il giudizio connesso, che ha ad oggetto lo stesso fatto storico, ma in cui non vi è coincidenza tra tutte le parti e vi è diversità di petitum, di cui tra l'altro non vi è prova del passaggio in giudicato, costituisce solamente prova documentale liberamente valutabile unitamente agli altri elementi probatori; dalla stessa, in ogni caso, nulla emerge in merito alla presenza dell'istante quale trasportata a bordo della ### 500. 
Si osserva, poi, che nel giudizio recante rg.n. 5353/2019, ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto , mentre l'attrice compariva confermando i fatti dedotti in citazione in merito alla dinamica dell'evento dannoso, il convenuto non si presentava; al riguardo, tuttavia, si rammenta che “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 del c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, ### 11 imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr . Cass. civ., sez. II, 2-9-2022, n. 25935). 
Nel caso di specie, dalla complessiva valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria, non può ritenersi che sia stata fornita sufficiente prova dell'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità dedotte dall'attrice e soprattutto della presenza di a bordo della ### 500, emergendo la stessa solamente dalla dichiarazione del testimone, ritenuto inattendibile. 
Invero, dal verbale di ### n. 2018057370 del 07.10.2018 del P.O. di Boscotrecase ( doc. n. 7 allegato dall'attrice), si evince che veniva condotta tramite 118 nell'immediatezza del sinistro presso il ### del detto nosocomio; nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente stradale” avvenuto il giorno stesso alle ore 21.30 in ### del ### al , con responsabilità di terzi; alla paziente veniva diagnosticato “colpo di frusta rachide lombare”; la stessa si recava nuovamente dopo tre giorni, in data ### presso il P.O. di Castellammare di ### come si evince dal verbale di pronto soccorso n. n. 2018054707 del 11.10.2018, dove a seguito di ulteriori esami, venivano diagnosticate “frattura ala sacrale dx, frattura composta branca ileo pubica di dx”. 
Non appare verosimile, tuttavia, che le lesioni lamentate, di entità rilevanti, possano essere conseguite all'attrice, quale trasportata a bordo di un'autovettura, che, tra l'altro, era seduta sul lato destro (cfr. dichiarazione del teste: “### era seduta dietro sul lato destro, io sul lato sinistro”), mentre il veicolo veniva impattato al lato sinistro. 
Né può costituire prova sufficiente dei fatti, la ritenuta coerenza dei danni lamentati con la dinamica del sinistro, effettuata dal c.t.u; il giudizio sulla compatibilità e sulla coerenza concerne una valutazione della possibile sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro descritta e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro che, come detto, non può ritenersi raggiunta. ### 12 In conclusione, dal complessivo esame degli elementi probatori raccolti, non può ritenersi provato che avesse riportato le lesioni lamentate quale trasportata a bordo del veicolo ### 500 tg. in occasione del sinistro del 07.10.2018, non essendo la deposizione testimoniale dell'unico teste, ritenuto inattendibile, e la documentazione in atti sufficiente a confermare i fatti dedotti in citazione e soprattutto il coinvolgimento dell'attrice nel sinistro in qualità di trasportata. 
Ne consegue che la domanda attorea di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite non può essere accolta. 
Di conseguenza non può essere accolta la richiesta dell'attore di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria, proposta, tra l'altro tardivamente soltanto nelle note conclusionali depositate telematicamente in data ### e, pertanto, inammissibile oltre che infondata. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo; va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 26.00,01 a € 52.000,00 - secondo il criterio del disputatm, Cass. n. 28417/2018), tenuto conto della non complessità della materia e della breve durata del giudizio. 
Nulla va disposto in ordine alle spese tra l'attrice e i convenuti e , stante la contumacia dei secondi.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda spiegata da ; ### 13 2) Condanna al pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che liquida in € 00,00 per esborsi, € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%; 3) Nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e convenuti contumaci. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
dr. ####


causa n. 6502/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Verbania, Sentenza n. 264/2024 del 20-05-2024

... desumersi degli utili elementi dalla dichiarazione del teste geom. consulente tecnico di parte convenuta, essendosi limitato a riferire lo stato dei luoghi rinvenuto nel 2019, quando era stato incaricato dal condominio di verificare i confini. Nel corso dell'istruttoria orale è stata, inoltre, escussa , la quale, sebbene citata come testimone dal , ha fornito una narrazione dei fatti non compatibile con la tesi dell'estinzione della servitù prospettata dal convenuto. Pertanto, nei successivi scritti difensivi, quest'ultima ha dedotto l'inattendibilità della teste per essere la madre del legale rappresentante dalla società Sul punto, giova premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone (leggi tutto)...

 N. 206/2020 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERBANIA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 206/2020 r.g. promossa da: (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### contro (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, ### OGGETTO: ### Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il domandando che fosse accertata la sussistenza della servitù di passaggio di cui all'atto notarile del 1957 gravante sulla strada costruita sul mappale , ora in proprietà della convenuta, nonché che fosse ordinata la rimozione del cancello apposto da quest'ultima, rappresentando un impedimento all'esercizio della servitù o che, in subordine, ### P. ### P. ### fossero consegnati le chiavi e il telecomando per l'apertura dello stesso con installazione di un meccanismo d'apertura automatica. In particolare, ha illustrato: - che nel 1957 con atto notarile di compravendita è stata costituita una servitù di passaggio su una strada privata esistente sul mappale a favore del fondo, ora di proprietà di parte attrice, dove si trova un fabbricato noto come ### - che, essendo ### stata edificata su un terreno scosceso, la parte pianeggiante antistante la villa poteva essere raggiunta mediante l'accesso dalla , mentre la parte retrostante e collinare era raggiungibile soltanto mediante la servitù gravante sul mappale ; - che l'immobile è passato in titolarità a diversi proprietari e, a seguito del fallimento di è stato aggiudicato tramite asta pubblica a - che nell'atto notarile di acquisto di quest'ultimo e nella perizia di stima dell'immobile, redatta su incarico del Tribunale di Verbania, prima di procedere alla vendita dello stesso, si dava atto dell'esistenza di una servitù costituita con atto notarile nel 1957; - che nell'atto di compravendita datato 30.11.1967, con cui il terreno su cui è stato costruito il convenuto è stato trasferito dalla società semplice al ### è stata richiamata la servitù oggetto della presente vertenza; - che, al termine della costruzione del , è stato venduto nel 1970 il primo appartamento e nel relativo atto di compravendita a favore di si dava atto che l'immobile veniva ceduto con i vincoli contenuti nell'atto del 1967; - che anche nell'atto di compravendita del 1978 di terreni tra la società ### S.p.a. e alcuni condomini, era indicata la servitù in questione, così come in quelli relativi agli acquisti di altri condomini; - che tale servitù è stata nel tempo esercitata mediante una strada privata costruita sul mappale , la quale originariamente aveva sbocco su strada comunale di ### mentre dagli anni ‘60 su ; - che, a seguito dell'acquisto del fondo servente da parte del , i condomini hanno apposto nel 2012 un cancello automatico tale da impedire l'esercizio della servitù; - che successivamente controparte ha anche piantato delle siepi in prossimità dell'accesso tra il fondo dominante e quello servente, così impedendo anche l'ingresso al mappale e non più soltanto alla strada pubblica; *** ### - che non sono fondate le contestazioni del , sollevate nel corso della corrispondenza intercorsa tra le parti, in merito all'estinzione della servitù per mutamento dello stato dei luoghi né per non uso; - che la servitù, dopo essere stata costituita con l'atto notarile di compravendita del 1957, è stata poi richiamata in tutti gli atti notarili successivi; - che nel corso degli anni la servitù di passaggio è stata utilizzata per gli interventi manutentivi nella parte alta del giardino; - che, quindi, l'apposizione del cancello da parte del convenuto sull'ingresso tra la strada e la strada privata, dove insiste la servitù prediale, costituisce un impedimento all'esercizio della stessa e, pertanto, deve essere rimosso. 
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie, eccependo, in via preliminare, l'irritualità e l'invalidità della mediazione e domandando, in via riconvenzionale, l'esatta determinazione del confine intercorrente tra i due fondi di proprietà delle parti in causa. In particolare, ha dedotto: - che la costituzione della servitù con atto del 1957 non rappresenta prova della permanenza della stessa, essendo venuta meno per non uso; - che tale servitù, a favore di un fondo non intercluso, concerne terreni collocati a dislivello tra di loro, sicché l'unico punto di alcuni metri in cui le due proprietà sono allineate è quello dove si trovava un piccolo fabbricato, quasi a confine, che è stato demolito nel 2015 per ordine del Comune di ### - che la strada privata su cui graverebbe la servitù è stata realizzata soltanto al momento della costruzione del ### (1967-1969) per raggiungere i box condominiali; - che nessuno dei proprietari del fondo dominante è mai transitato dalla stradina che dall'ingresso su conduce ai garage del condominio; - che su tutto il confine delle due proprietà erano stati posizionati molto probabilmente nel 1968, quando è stato costruito il , una recinzione metallica e una siepe, tuttora esistenti, che impedivano e impediscono, ancora adesso, il transito tra i due fondi; - che, sebbene la servitù di passaggio carraio sia stata costituita nell'atto notarile del 27.7.1957, la stessa è stata riportata nei successivi atti di compravendita senza alcun riferimento al suo tracciato, mai indicato nelle mappe censuarie dell'epoca e attuali; ### - che, in ogni caso, il diritto di servitù, si sarebbe estinto per non uso protratto per oltre venti anni; - che, peraltro, il non uso, necessario ai fini del decorso del termine prescrizionale, non è da intendersi in senso assoluto, essendo sufficiente un uso saltuario ed essendo irrilevante la causa della mancata fruizione della servitù stessa; - che già nel 1975, anteriormente all'acquisto della proprietà da parte dell'attrice, ### è stata chiusa ed è rimasta in una condizione d'abbandono, sicché già da quel momento la servitù non è più stata esercitata e il giardino è diventato una boscaglia incolta; - che tale stato del parco è rimasto immutato dal 1975 al 2019, anno in cui ha a cquistato da l fa llimento F impa s.r.l. l'int era p roprietà e ha iniziato un'attività di risanamento, provvedendo a ripulire il parco dalla fitta vegetazione cresciuta nel frattempo; - che il mancato utilizzo della servitù sarebbe desumibile, altresì, dalla totale assenza all'interno della proprietà attrice di una strada carraia che conduca al confine condominiale; - che lo stato d'abbandono di ### è riportato anche in alcuni documenti, quali l'atto di fusione per incorporazione di con la perizia redatta il ###, dall'architetto per conto del ### s.r.l.; l'atto pubblico del 30/1/2019 mediante il quale l'attrice ha acquistato da quest'ultimo l'intera area; - che il riconoscimento della servitù determinerebbe la violazione dell'art. 1067 c.c., in quanto la trasformazione del complesso immobiliare in una struttura alberghiera comporterebbe un incremento del flusso sulla strada di collegamento ai box condominiali; - che la società nel corso dell'attività di ripulitura del parco, ha tagliato piante sul confine, in particolare sul mappale , di proprietà della convenuta, sicché è sorta l'esigenza di formulare nel presente giudizio, altresì, una domanda riconvenzionale ex art. 950 Alla prima udienza di comparizione e trattazione delle parti del 27.5.2020, rilevato che non era stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, è stato assegnato un termine di quindici giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione e alla successiva udienza del 4.11.2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2, 3 c.p.c. 
Il procedimento è stato istruito documentalmente, tramite l'escussione di testi e mediante CTU sui luoghi di causa, nominando il geom. [...] ### All'udienza del 24.01.2024, celebratasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.  ⁎ La presente vertenza concerne, in primo luogo, l'accertamento del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà del a favore di quello in titolarità a e la verifica circa l'eventuale estinzione per non uso di tale diritto.  ### la prospettazione attorea, la servitù oggetto del presente giudizio è sempre stata esercitata nel tempo tramite una strada esistente fin dal momento in cui la stessa è stata costituita contrattualmente nel 1957. Difatti, agli inizi degli anni '60, l'immobile, sito sul fondo dominante, noto come ### e all'epoca di proprietà di era stato trasformato in una clinica ostetrica e, quindi, la strada oggetto della servitù era utilizzata dalle autoambulanze per giungere nella parte alta della clinica. In seguito, quest'ultima è divenuta un poliambulatorio e l'esercizio della servitù è, quindi, proseguito fino almeno al 1985, quando l'attività è cessata e il fabbricato non è più stato utilizzato, diventando via via fatiscente. 
Il complesso immobiliare di ### è stato poi acquistato da una società della famiglia , a l fine d'intra prendere un proge tto di ristrutt urazione, il qua le, se bbene ini zialmente autorizzato dal Comune di ### nel 1994, non è mai stato portato a compimento. Tuttavia, dagli anni ‘90 la strada privata di cui alla servitù ha continuato ad essere utilizzata, prima dai professionisti per i sopralluoghi relativi al progetto predetto, poi da e dai suoi collaboratori per compiere manutenzioni, sommarie ma periodiche, del giardino. Ciò è accaduto sino agli anni 2011-2012, allorquando il condominio ha apposto un cancello sul confine con la statale 34 ), impedendo così l'utilizzo di tale servitù.  ### la ricostruzione di parte convenuta, invece, la strada attualmente presente sul fondo di proprietà condominiale è stata realizzata soltanto negli anni 1967-1969 unitamente alla costruzione dell'edificio. La strada cui si riferisce l'atto costitutivo della servitù non sarebbe, quindi, mai esistita e, in ogni caso, il diritto di servitù sarebbe venuto meno sia per mutamento dello stato dei luoghi sia per non uso ultraventennale. La chiusura di ### col conseguente abbandono dell'area, risalirebbe, poi, già al 1975 e quest'ultimo sarebbe rimasto immutato sino al 2019, anno in cui la ha acquistato dal fallimento l'intera proprietà e ha ### iniziato un'attività di risanamento, provvedendo a ripulire il parco dalla fitta vegetazione incolta cresciuta nel corso degli anni. 
In via preliminare, occorre esaminare le richieste di espunzioni di alcuni documenti, così come formulate da parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni. In primo luogo, si reputa ammissibile il documento n. 6 prodotto da parte attrice con nota del 19.1.2022, in quanto si tratta di una versione maggiormente leggibile di un documento che era stato depositato tempestivamente per la prima volta unitamente all'atto di citazione al momento dell'iscrizione al ruolo effettuata con modalità cartacea. Lo stesso non può, pertanto, essere considerato una produzione documentale tardiva. 
La nota depositata da parte attrice in data ### è conseguita, invece, all'udienza del 17.10.2022 in cui sono stati escussi alcuni testimoni. Essendo stata eccepita l'incapacità a testimoniare del teste il difensore dell'attrice si è riservata in udienza di produrre le visure della società per provare che il testimone non ricoprisse alcuna carica sociale. 
Con tale memoria ha, inoltre, prodotto due video al fine di dimostrare la difformità dello stato dei luoghi rispetto ad alcune dichiarazioni del teste Al riguardo, si reputa ammissibile soltanto la produzione, già indicata in udienza, delle visure camerali e non, altresì, i video, trattandosi di elementi probatori, il cui deposito non era stato autorizzato dal Giudice e non era neppure stato preannunciato all'udienza in cui il teste è stato escusso. 
Non è, invece, meritevole d'accoglimento la richiesta d'espunzione dei documenti n. 30-31-32, trattandosi di documenti a prova contraria depositati unitamente alla memoria n. 3 ex art. 183, c.6, c.p.c. e quindi entro il termine ultimo per tali produzioni. 
Quanto, infine, all'eccezione d'irritualità della mediazione, reiterata da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, occorre osservare che la stessa risulta essere superata, essendo stato esperito un tentativo di mediazione a seguito dell'assegnazione da parte del Giudice, all'udienza del 27.5.2020, di un termine per l'instaurazione di tale procedimento. 
Passando al merito, giova premettere che il diritto di servitù consiste nel peso imposto sopra un immobile (fondo servente) per l'utilità di un altro immobile (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario, traducendosi in una situazione di vantaggio per il proprietario del fondo dominante ed in una di svantaggio, con correlativa restrizione delle facoltà di godimento, per il proprietario del fondo servente. ### Il termine servitù prediale sottolinea proprio questa relazione o rapporto di servizio tra i due fondi: la definizione di servitù richiede, infatti, in primo luogo che essa sia stabilita in favore non di una persona, ma di un fondo, e deve essere costituita per l'utilità dello stesso, la quale può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. È noto, altresì, che le servitù si distinguono in coattive e volontarie: mentre le prime sono tipiche, ovvero sono solo quelle previste dalla legge; le seconde sono atipiche, con contenuto potenzialmente illimitato, e possono avere ad oggetto una qualsiasi utilità, essendo sufficiente per la loro configurabilità che quest'ultima sia ricavata da un fondo e vada a vantaggio di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario. 
Per quanto riguarda le cause d'estinzione del diritto - salve restando le ipotesi di compimento del termine finale o avverarsi della condizione risolutiva che siano stati eventualmente introdotti nel titolo - quelle che determinano il venir meno del diritto di servitù sono la confusione, la rinuncia o abbandono e la prescrizione per non uso, la quale è invocata dalla convenuta nel caso di specie. 
A tutela delle servitù è preordinata l'actio confessoria servitutis, disciplinata dall'art. 1079 c.c., che consente al titolare della servitù di farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesti l'esercizio, attribuendogli anche la facoltà di far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonché di domandare la rimessione in pristino e il risarcimento del danno. Al riguardo, per giurisprudenza costante, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. n. 12008/04; Cass. n. 18890/14; Cass. 472/2017). 
Orbene, nella specie è incontestato tra le parti che con atto notarile del 27.7.1957 è stata costituita una servitù di passaggio a favore dell'immobile, conosciuto a ### come ### e oggi appartenente a ### proprietà di ### si sono susseguiti diversi titolari, a partire da che nel 1957 ha acquistato il fabbricato e il relativo terreno di pertinenza dagli eredi (doc. 2 parte attrice), i quali erano proprietari ### sia del terreno su cui, negli anni successivi, è stato edificato il sia di tutti i terreni confinanti. 
Nell'atto notarile, a rogito del notaio si legge che “l'immobile in oggetto ha accesso dalla strada nazionale #### ed inoltre mediante il presente atto viene costituita servitù permanente di transito a vantaggio dell'immobile come sopra compravenduto ed a carico della rimanente proprietà dei venditori eredi da esercitarsi oltre che a piedi con autovetture e autolettighe sulla strada in alto esistente nel mappale con ingresso da strada comunale di Cavandone”. 
Oltre che in atti notarili successivi, tale servitù è stata richiamata, altresì, nell'atto di compravendita del 30.1.2019 stipulato, a seguito dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile da parte dell'odierna attrice, tra quest'ultima e il ### di ### s.r.l., dove è stato riportato integralmente il testo dell'atto notarile del 1957, specificando che l'immobile veniva venduto con tutte le servitù attive e passive con particolare riferimento alle servitù costituite ed ai patti contenuti nell'atto a rogito ### di ### in data 27 luglio 1957 867/312 di ###, registrato a ### il 16 agosto 1957 al n. 92 Vol. 69 Atti Pubblici, trascritto presso la ### dei ### di ### in data 8 agosto 1957 ai nn.  2207/2023 (doc. 1 parte attrice). Al riguardo, anche l'architetto nella perizia redatta, su incarico del Tribunale di ### al fine di determinare il valore dell'immobile prima della vendita all'asta, aveva dato atto dell'esistenza della servitù, che era stata integralmente riportata (doc. 3 parte attrice). 
La predetta servitù, come documentato dall'attrice, è stata richiamata, oltre che nel contratto di compravendita della anche in altri atti successivi a quello in cui è stata costituita. 
In primo luogo, nell'atto di compravendita del 27.8.1957 tra gli eredi e la società viene dato atto della circostanza che l'immobile oggetto di compravendita “è gravato da servitù permanente di transito a favore della società da esercitarsi oltre che a piedi con autovetture o autolettighe sulla strada in alto esistente nel mappale con ingresso da strada comunale di Cavandone” prevedendo, altresì, che dell'uguale concessione avrebbe potuto fruire, altresì, la società acquirente (doc. 4 parte attrice). Quest'ultima, circa dieci anni dopo, ha venduto il terreno ad geometra costruttore del condominio ### , con atto datato 29.11.1967, dove si legge che la parte venditrice costituiva a favore del terreno acquistato dal geometra servitù perpetua di passaggio pedonale e carraio sulla strada esistente sui mappali , e del ### rustico di ### nonché che “la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che sulla strada di cui sopra esiste a favore della società servitù permanente di passaggio pedonale e carraio anche con autolettighe, costituita col citato atto n. 867/312 repertorio notaio (doc . 6 parte attrice). 
In seguito, al termine della costruzione del , il geom. ha venduto un appartamento alla prima condomina, in ### con atto del 31.3.1970, in cui sono stati richiamati i vincoli sorti nel predetto atto del 1967 (doc. 7 parte attrice). 
Inoltre, il riferimento alla servitù costituita con atto notarile a rogito del notaio è contenuto, altresì, nella compravendita del 3.4.1978 con cui la società ### s.p.a. ha ceduto ad alcuni condomini dei terreni, tra cui quello cui al mappale (doc. 8 parte attrice). 
Ebbene, ad avviso della giurisprudenza, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 e dell'accertamento della costituzione, per via negoziale, di una servitù di passaggio non è neppure necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto, purché tale richiamo sia sufficiente a dare certezza agli acquirenti di essere resi edotti della situazione e non trasmodi in mere clausole di stile (Cass., n. 12766/08). 
In ogni caso, nel caso concreto, è documentalmente provato che la servitù oggetto della vertenza, oltre ad essere menzionata in atti successivi, è stata costituita con atto notarile del 27.7.1957 ed è stata determinata specificamente, essendo stati individuati il fondo dominante e quello servente ed essendo, altresì, state specificate le modalità d'esercizio, ovvero “a piedi con autovetture o autolettighe”. È, inoltre, stata rispettata la forma scritta richiesta ad substantiam e, mediante la trascrizione, il vincolo è stato reso opponibili agli aventi causa dell'originario proprietario del fondo servente. Ai fine della valida costituzione della servitù, dunque, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, non assume rilevanza la circostanza che non fosse stato indicato nelle mappe il tracciato della strada oggetto della servitù, la quale risulta comunque individuata in maniera specifica. In termini generali, la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, ### di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Cass. 04/09/2020, n.18465). 
Posto ciò, ad avviso di parte convenuta, la strada oggetto della servitù prediale, oltre a non essere stata mai indicata nelle mappe catastali, non sarebbe mai esistita. 
Dalle risultanze documentali già menzionate emergono, tuttavia, chiari riferimenti alla sussistenza di una strada carrabile. In primo luogo, già l'atto costitutivo del 27.7.1957, a rogito del notaio prevede che l'esercizio della servitù concerne la “strada in alto esistente nel mappale con ingresso da strada comunale di Cavandone”. Inoltre, l'atto notarile del 29.11.1967 contiene il riferimento alla “servitù perpetua di passaggio pedonale e carraio sulla strada esistente sui mappali n. ( ) e ( del foglio ### del ### di Verbania” e nel medesimo atto è possibile, altresì, leggere che la parte venditrice “acconsente a che l'acquirente, per il buon uso della costituita servitù, allarghi la sede della detta strada (la quale consente l'accesso e permette lo scarico dalla e sulla variante in località della ), fino a metri a proprie spese di esso acquirente, con facoltà per lo stesso di estendere, in tal caso di allargamento, la sede della menzionata strada” nonché che “la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che sulla strada di cui sopra esiste a favore della società servitù permanente di passaggio pedonale e carraio anche con autolettighe, costituita col citato atto n. 867/312 rogito notaio . Dalla disamina del contratto di compravendita stipulato tra la società semplice e il geom. si desume, pertanto, che sul mappale vi era una strada, in relazione alla quale era stata, per di più, accordata all'acquirente la facoltà di ampliare la sede della stessa. Nel documento è, altresì, precisata la circostanza che tale strada consentiva l'accesso e lo scarico sulla .  ### di una strada emerge, poi, dal tenore letterale del già richiamato atto di compravendita datato 3.4.1978, dove si legge che “i terreni stessi sono attraversati da strada carraia a servizio delle rimesse degli acquirenti e della società a favore ### della quale venne costituita servitù così come dall'atto ricevuto da ### da ### in data 27 luglio 1957, rep. 867/312”. 
Sulla base delle risultanze documentali si può, dunque, ragionevolmente presumere che già al momento della costituzione della servitù vi fosse una strada, che collegava il fondo attualmente in proprietà di parte attrice con l'allora strada comunale di ### La sua probabile esistenza può, infatti, essere desunta dai riferimenti alla “strada esistente sul mappale ” contenuti negli atti notarili sopra illustrati e, in particolare, da quanto emerge dalla lettura dell'atto notarile del 1967, dove il riconoscimento in capo all'acquirente della facoltà d'allargarla lascia presuppone che la stessa fosse effettivamente esistente. In tale documento si specifica, altresì, che quest'ultima svolgeva la funzione di permettere l'accesso e lo scarico dalla e sulla variante in località della . 
Dall'atto di acquisto datato 29.11.1967 è, inoltre, possibile dedurre che, come sostenuto da parte attrice, in tale data fosse stata già realizzata la denominata nel tratto oggetto di causa C.so Nazioni Unite. Si legge, infatti, che il confine dell'immobile, oggetto di vendita, era rappresentato dalla variante in località della ### del Lago Maggiore e che la strada oggetto di servitù consentiva proprio l'accesso alla variante in località della ### . 
Nel documento si legge, altresì, che nel settembre 1967 era già stato compiuto il frazionamento catastale n. dei mappali , , e che, quindi, era intervenuto un mutamento della morfologia dei luoghi tale da aver determinato la sostituzione della precedente strada comunale di ### con la nuova . Lo sbocco della strada su cui era stata costituita la servitù non era più, quindi, la strada di ### come indicato nell'atto costitutivo del 1957, ma la , come indicato nell'atto del 1967, il quale fa riferimento proprio all'accesso “alla variante in località della ”. Non pare, dunque, che la strada oggetto della servitù costituita nel 1957 sia venuta meno a seguito del mutamento dello stato dei luoghi, essendo stata richiamata nell'atto del 29.11.1967, successivo alla variante sulla ### statale e al frazionamento che ne era derivato. Né ai fini dell'estinzione della servitù, è stata provata un'alterazione dello stato di fatto tale da elidere il rapporto funzionale originariamente esistente tra il fondo dominante e quello servente. ### In merito all'esistenza della predetta strada, occorre, altresì, esaminare le risultanze emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal geom. Sul punto, il CTU ha concluso di non aver reperito alcun documento che permettesse di individuare il sedime o il tracciato della strada oggetto della servitù costituita nel 1957 e, a seguito dei chiarimenti richiesti con ordinanza del 16.6.2022, ha ribadito di non aver rinvenuto alcuna documentazione relativamente all'epoca di realizzazione dell'attuale strada che da conduce al . 
Ha espresso, dunque, l'impossibilità sia di descrivere il sedime della strada oggetto della servitù alla data di realizzazione sia di “verificare la sua coincidenza con quello attuale così come lo scrivente non è in grado di accertare e dichiarare se il sedime può, o meno, coincidere con quello della strada menzionata nell'atto notarile di costituzione della servitù del 1957, richiamata nell'atto notarile del 1967 (doc.6 att.) e in quello del 1970 (doc.7) e del 1978 (doc. 8 att.)”.  ### dato documentale rinvenuto dal CTU concerne l'autorizzazione del 30 ottobre 1978 per la costruzione dell'accesso carraio rilasciato dall'A.N.A.S. al . 
Ad avviso di parte convenuta, la strada di collegamento tra il e sarebbe venuta ad esistenza soltanto al momento della costruzione del condominio negli anni 1967-1969. Tale conclusione è ipotizzata, altresì, dal CTU secondo cui, pur non potendo indicare alcuna epoca di realizzazione di detta strada, non essendo stato trovato alcuna richiesta e/o provvedimento abilitativo relativamente all'edificazione della stessa, “è presumibile a giudizio dello scrivente che la “pista uso cantiere” realizzata durante i lavori di costruzione dell'intero fabbricato denominato “il ” sia divenuta di fatto la strada e quindi l'epoca sia riconducibile al periodo in cui è stato costruito l'edificio (lavori eseguiti tra il 1967 ed il 1969)”. 
Tuttavia, va osservato che per edificare una nuova strada, trattandosi d'intervento edilizio successivo al 1° settembre 1967, sarebbe stato necessario un titolo abilitativo, che non è stato prodotto, né è stato rinvenuto dal CTU nello svolgimento dell'incarico conferito. Al fine della dimostrazione dell'edificazione della strada, non può, inoltre, essere valorizzata l'autorizzazione del 1978 per la costruzione dell'accesso carraio rilasciata dall'A.N.A.S. al condominio, in quanto attiene alla sola regolarizzazione del passo carrabile. Essa è stata richiesta proprio nell'anno in cui i condomini sono divenuti proprietari del fondo su cui insisteva tale strada e nulla prova in merito a quando la stessa sia stata realizzata. Inoltre, tale intervento edilizio non può ritenersi ### ricompreso nel nulla osta per l'esecuzione di lavori edili rilasciato nel 1967 al geom. in quanto all'epoca non era ancora proprietario del mappale gravato dalla servitù. 
Risulta, inoltre, improbabile che la strada menzionata nell'atto del 29.11.1967 potesse essere quella realizzata dal geom. unitamente alla costruzione del condominio, considerato che, solo un mese prima, in data ###, era stata richiesta al ### per il ### dell'A.N.A.S. l'autorizzazione per la formazione di una recinzione provvisoria uso cantiere a nome del costruttore e che, quindi, i lavori di costruzioni erano presumibilmente iniziati in concomitanza con la redazione dell'atto in cui la servitù è stata indicata. 
È pur vero che l'indicazione negli atti menzionati della presenza di una strada oggetto della servitù non consente di concludere con certezza circa l'effettiva esistenza nei fatti della stessa. 
Tuttavia, le puntuali specificazioni in essi contenute, tra cui, in particolare, il riconoscimento della facoltà di allargarla, permettono di desumere, in termini di ragionevole probabilità, che la servitù costituita nel 1957 avesse ad oggetto la strada indicata in tale atto e che quest'ultima fosse ancora esistente al momento dell'acquisto da parte del geom. del terreno su cui è stato costruito il . Dalle risultanze della consulenza tecnica, inoltre, non emerge la sicura esclusione della coincidenza tra la strada attuale e quella oggetto di servitù, ma soltanto l'impossibilità di stabilire quando la strada ora esistente fosse stata costruita e, conseguentemente, di verificare se potesse essere la stessa di cui agli atti notarili in cui è stata menzionata nel tempo. 
Al riguardo, giova inoltre evidenziare che, essendo documentalmente provata la costituzione della servitù con l'atto notarile del 1957, non spetta a parte attrice dimostrare l'effettivo perdurare nel tempo della stessa, bensì è onere di parte convenuta, che ha eccepito l'estinzione del diritto per non uso, provare che la servitù, così come contrattualmente costituita, sia venuta meno per non essere stata esercitata per almeno venti anni. La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che “in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (Cass. 05/04/2022, n.11054). ### Posto ciò, non risulta provato da parte convenuta che fino alla costruzione del condominio la strada oggetto della servitù non fosse esistente e soprattutto che la servitù non fosse stata esercitata fino a tale momento. 
In assenza, inoltre, di un permesso di costruire non risulta nemmeno dimostrato che l'attuale strada che collega i box condominiali alla sia stata costruita unitamente al , dovendosi presumere che sia quella già oggetto della servitù costituita nel 1957. Il CTU incaricato, infatti, in assenza di risultanze documentali, non è stato in grado d'indicare il periodo di costruzione dell'attuale strada, né ha individuato un sedime alternativo su cui poteva insistere la strada oggetto di servitù. Si può, tutt'al più, ipotizzare - seguendo la tesi della convenuta secondo cui la strada sarebbe stata costruita unitamente al condominio - che sulla parte già esistente si sia in parte sovrapposta quella attuale, per il tratto che conduce dal confine con ### sino all'ingresso dei box condominiali situati in fondo ad essa. Ciò consentirebbe di spiegare anche l'affermazione del CTU secondo cui la strada a servizio dei box condominiali è stata costruita anni dopo rispetto a quella a favore de La parziale sovrapposizione della strada attuale a quella oggetto di servitù può, peraltro, trarre conferma dalla circostanza che nell'atto di compravendita del 3.4.1978 viene indicata una strada carraia posta a servizio sia dei box condominiali che della società al tempo proprietaria del fondo dominante. Si legge, infatti, che “i terreni stessi sono attraversati da strada carraia a servizio delle rimesse degli acquirenti e della società a favore della quale venne costituita servitù così come dall'atto ricevuto da ### . 
A fronte dei riferimenti ad una strada carraia contenuti negli atti esaminati e dell'esistenza di fatto, allo stato, di una strada sul fondo servente che sfocia sulla , non risulta, dunque, provato che la strada oggetto della servitù non sia mai esistita, essendo, al contrario, possibile presumere che la stessa sussistesse già al momento della costituzione della servitù. 
Posto ciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione della servitù per non uso ultraventennale formulata da parte della convenuta, occorre valutare se tale diritto si sia effettivamente prescritto nel lasso temporale intercorrente tra il momento di costituzione della servitù e la proposizione della domanda giudiziale. ### Come già chiarito, colui che deduce il mancato esercizio ha l'onere di provare le circostanze a fondamento della propria deduzione e, quindi, che il titolare del fondo dominante non abbia esercitato il suo diritto per almeno un ventennio. 
Sul punto occorre precisare che la servitù di passaggio oggetto della vertenza deve essere qualificata come servitù affermativa discontinua. In termini generali, sono affermative quelle servitù che legittimano il loro titolare ad esplicare ingerenze positive sul fondo servente al fine di ritrarre da questo l'utilitas assicurata dalla stessa; esse di contrappongono alle servitù negative che attribuiscono al loro titolare soltanto il diritto di pretendere che il dominus del fondo servente si astenga dall'avvalersi di una delle facoltà normalmente inerenti al diritto di proprietà di cui è titolare. Le servitù discontinue si differenziano, invece, da quelle continue. Le prime sono quelle servitù il cui esercizio postula che il titolare tenga dei comportamenti positivi sul fondo servente; le seconde sono quelle che si esercitano mediante il mero mantenimento delle opere e dello stato dei luoghi da cui deriva direttamente l'utilitas per il fondo dominante, senza che a tal fine sia necessario che il titolare compia appositi atti di godimento del proprio diritto. 
La diversa qualificazione della servitù assume rilevanza ai fini della determinazione del momento da cui decorre l'eventuale termine di prescrizione. Nel caso delle servitù discontinue, essendo caratterizzate da una molteplicità di comportamenti posti in essere in modo reiterato dal titolare, il termine di prescrizione comincia il suo decorso dalla data in cui è stato compiuto l'ultimo atto di esercizio della servitù stessa. La natura discontinua della servitù di passaggio comporta, dunque, che ogni episodio di transito interrompe la decorrenza del termine prescrizionale. 
Ai fini estintivi non rileva l'eventuale sporadicità o occasionalità del transito sul passaggio, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che “la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto; ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza — necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia — né il carattere sporadico dell'esercizio” (Cass. 12/12/2011 n. 26636, v. anche Cass. 16/10/2020, n. 22579).  ### della servitù di passaggio per non uso ventennale, quindi, non può essere la mera conseguenza di un transito sporadico o della perdita di visibilità del tratto posto sul fondo servente sul quale la servitù è esercitata. La sporadicità del relativo esercizio non può nemmeno denotare che questo si sia verificato per mera tolleranza, costituendo, invece, espressione di un potere di fatto sulla cosa per le esigenze del fondo dominante. 
È, inoltre, irrilevante quale sia la ragione che abbia indotto il titolare della servitù a non farne uso astenendosi dal porre in essere positivi atti di esercizio della stessa. Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza “il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente” (cfr. Cass., 05/07/2013, n. 16861). 
Al riguardo, l'art. 1074 c.c. dispone, inoltre, che “l'impossibilità di fatto di usare la servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente”. La sopravvenuta impossibilità di fatto di esercitare la servitù, ovvero, in alternativa, il venir meno dell'utilitas, determinano soltanto la quiescenza della servitù, che non si estingue se non in seguito al decorso del termine ventennale di cui all'art.  1073 c.c., quale che sia la causa che ha reso impossibile l'esercizio della servitù ovvero ha determinato il venir meno dell'utilitas. ### tale disposizione, quindi, l'estinzione della servitù non nasce dal mutamento dei luoghi, bensì dall'eventuale non uso protratto nel tempo, che è da considerarsi il vero sintomo della perdita di interesse alla servitù. 
Infine, l'interruzione del termine prescrizionale, previsto dall'art. 1073 c.c., può essere ricondotta soltanto alla proposizione di un'azione giudiziale. Difatti, l'idoneità dell'atto interruttivo consistente nella costituzione in mora o in una diffida stragiudiziale (per come previsto dall'art.  2943 c.c., comma 4) è circoscritta - quanto alla sua giuridica efficacia - ai soli diritti di obbligazione e, perciò, non è applicabile ai diritti reali (cfr. Cass. n. 4427 del 1986 e Cass. 15199 del 2011). 
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, occorre valutare se la parte, che ha eccepito l'estinzione del diritto per non uso, abbia assolto il relativo onere probatorio. ### specie, vertendosi in materia di mancato esercizio di servitù positiva discontinua, sul convenuto incombe l'onere probatorio, particolarmente gravoso, di dimostrare un fatto negativo. Pertanto, tale prova può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 14854 del 13/06/2013). 
Orbene, non si reputa che gli elementi forniti da parte convenuta al fine di dimostrare il mancato esercizio della servitù per oltre un ventennio siano sufficienti per l'assolvimento dell'onere probatorio su di lei gravante. 
Stante la scarsità di elementi probatori di natura documentale, nel caso concreto assumono particolare rilievo le dichiarazioni dei testimoni escussi, di cui occorre vagliare l'attendibilità. 
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione d'incapacità a testimoniare del teste for mulata da pa rte c onvenuta. Giova p remettere c he l 'incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione dello stesso al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità delle deposizioni che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura obiettiva e di carattere soggettivo. ###à a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (cfr. Cass. I, 26/06/2023, n.18225). Al riguardo, la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che è incapace a testimoniare “chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte” (Cass., 23/10/2002, n.14963). Come avvenuto nel caso di specie, l'eccezione d'incapacità a testimoniare deve, inoltre, essere formulata prima dell'ammissione della prova e, ove assunta, deve essere reiterata all'esito dell'escussione unitamente all'eccezione di nullità della testimonianza. In caso di ammissione ed assunzione della prova testimoniale in violazione dell'art. 246 c.p.c., si versa, infatti, in ipotesi di nullità a carattere relativo, che va fatta valere nel rispetto della previsione dell'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero "nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”. ### Posto ciò, dalla visura camerale della emerge che non è socio né rappresentante legale della società, ma è usufruttuario della stessa. La titolarità di tale diritto comporta che il teste avrebbe potuto partecipare al giudizio, quanto meno mediante un intervento adesivo dipendente, volto a sostenere le ragioni dell'attrice, avendo interesse all'esito favorevole della controversia per quest'ultima, in modo da non veder intaccato il valore delle quote societarie di cui è usufruttuario. Il riconoscimento della servitù di passaggio a favore dell'immobile in titolarità della società si tradurrebbe, infatti, in un incremento di valore dello stesso ed in una potenziale maggiore redditività delle quote sociali, considerato, peraltro, che l'usufruttuario ha diritto a percepire gli utili della società. Sono, dunque, fondate le eccezioni d'incapacità a testimoniare e di conseguente nullità della testimonianza di sicché non possono essere utilizzate le dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel corso dell'escussione. 
In merito, invece, alle testimonianze dei testi e parte attrice ha chiesto la declaratoria dell'inammissibilità e improcedibilità, in quanto nei relativi atti d'intimazione erano stati indicati i capitoli di prova che sarebbero stati loro sottoposti. Siffatta circostanza, tuttavia, non è tale da minare la bontà della testimonianza, consentendo, al contrario, di riportare più nitidamente alla memoria le circostanze oggetto della prova orale in vista dell'escussione innanzi al Giudice. 
Con riferimento al teste occorre, inoltre, osservare che non si tratta di un condomino, ovvero di un soggetto titolare del diritto di proprietà su un'unità immobiliare facente parte del condominio, bensì del compagno di una condomina, sicché non si ravvisano profili d'incapacità a testimoniare. Occorre, in ogni caso, vagliare con rigore l'attendibilità del teste, posto che lo stesso ha affermato che, all'epoca dell'escussione, viveva da pochi mesi presso l'appartamento della compagna sito all'interno del . Il teste, al riguardo, ha precisato “siamo compagni da 25-26 anni, lei abita lì da quasi 20 anni; io quindi frequento la sua casa nel da quando lei abita lì”. Con riferimento al periodo precedente, invece, risulta che il teste svolgesse il lavoro d'idraulico e si fosse recato per esigenze lavorative nelle ville intorno a ### Ha, altresì, specificato che “anche se risiedo nel solo da qualche mese, prima andavo sempre a fare manutenzioni; ho ### rifatto due appartamenti e ho fatto manutenzioni per il condominio; in ogni caso, quando non abitavo andavo dalla mia compagna quasi tutti i giorni”. 
Sui fatti oggetto di causa ha dichiarato di non aver mai visto nessuno sul terreno di ### ad eccezione di , quando era giunto sul luogo per la demolizione della baracca posta sul confine tra le due proprietà. Al riguardo, ha ricordato che in quell'occasione quest'ultimo non era riuscito ad entrare col furgoncino tramite il passaggio oggetto di servitù e di non aver mai visto ambulanze nella parte alta della villa. 
Dalle dichiarazioni del teste si può, tuttavia, evincere che lo stesso frequentasse i luoghi di causa con assiduità, in qualità di compagno della condomina, solo a partire dai vent'anni precedenti alla data dell'escussione, ovvero circa dal 2002. ### accertamento del non uso della servitù a far data da tale anno non consentirebbe di ritenere integrato il decorso del termine di prescrizione, considerato che lo stesso è stato interrotto nel 2020 con la proposizione della domanda giudiziale. 
Quanto al periodo precedente, invece, non risulta che abbia avuto un rapporto diretto e continuato coi luoghi di causa. In merito ai riferiti lavori di manutenzione svolti nel non è, infatti, emersa la loro collocazione temporale, mentre, riguardo all'attività d'idraulico, è stato indicato genericamente che lavorava nelle ville della zona, da cui non è neppure noto se potesse essere visibile il passaggio oggetto di servitù. Non può ritenersi, pertanto, che le sue dichiarazioni costituiscano la prova della circostanza che nessuno sia mai transitato attraverso il passaggio in questione, considerato che non è stato specificato, né in che arco temporale si fosse recato nell'area interessata, né con che frequenza e che, presumibilmente, svolgendo il lavoro d'idraulico, si trattenesse di volta in volta dai clienti per un arco di tempo limitato. 
Del resto, anche la difesa del nella memoria di replica ha riconosciuto che nel periodo dal 1960 al 1970 il teste non era mai stato nel condominio (cfr. p. 14 “il teste ha riferito di non aver mai visti ambulanze o auto nella parte alte perché, se avvenuto, lo è stato negli dal 1960 al 1970 e in quel periodo non è mai entrato nel condominio”). Prima del 2002, la presenza del testimone sui luoghi di causa risulta, dunque, essere incerta e indefinita e, pertanto, incompatibile con la possibilità di ricavare dalle sue dichiarazioni la prova che nessuno abbia mai percorso il passaggio oggetto di servitù. ### totale di ogni transito presuppone, infatti, la ### possibilità di esercitare un controllo frequente che mal si concilia con la presenza discontinua e indefinita del testimone presso i luoghi di causa. 
Il teste ha, inoltre, rilasciato alcune dichiarazioni contrastanti con la documentazione prodotta dal consulente nell'elaborato peritale. Ha, infatti, affermato che la vegetazione è sempre stata fitta e incolta e che la prima volta che è cambiato tutto è stato quando la società è diventata proprietaria del complesso immobiliare. Dopo essergli state mostrate le fotografie allegate alla CTU tratte dall'aeronautica militare, ha ribadito “confermo che io non ho visto nessuno, né ho notato cambiamenti nella vegetazione sino al 2019”. Ad avviso del testimone, dunque, l'unica potatura e ripulitura del giardino di ### sarebbe avvenuta soltanto nel 2019. Tuttavia, ciò risulta contrastante con le risultanze fotografiche di a llegate alla CTU da cui emerge che, già prima del 2019, vi erano stati interventi di potatura, anche rilevanti come quelli del 2012 e del 2015. Lo stesso ha, inoltre, riferito che quando era giunto alla villa con il furgoncino, non era riuscito ad entrare nella sua proprietà poiché “dopo la rete, il terreno crolla giù di qualche metro, c'è un muro che va giù”. Dalle foto relative allo stato attuale del luogo si nota, invece, che oltre il passaggio oggetto di servitù vi è un'area pianeggiante. In tale senso si è espresso, altresì, il CTU specificando che l'area entrostante l'apertura, seppur ad una quota inferiore rispetto al piano viabile della strada carraia, è pressoché pianeggiante e può consentire l'accesso. Sul punto, il CTU ha specificato che l'area scoperta pertinenziale di proprietà di parte attrice è stata oggetto di “riprofilatura” del terreno, tale da comportare una modifica delle quote rispetto allo stato originario. Ciò, tuttavia, non esclude che la sfalsatura tra i due piani fosse un tempo tale da impedire l'esercizio del passaggio e, in ogni caso, è documentato che allo stato non sussiste il netto dislivello riferito dal testimone. 
Il contrasto delle dichiarazioni del teste con le risultanze documentali induce, dunque, a dubitare dell'attendibilità dello stesso, inficiando l'utilizzabilità della sua testimonianza. Come detto, inoltre, quest'ultima risulta avere scarsa rilevanza ai fini della dimostrazione del non uso della servitù, posto che ha vissuto stabilmente nel condominio solo dal 2002, mentre la sua presenza sui luoghi di causa nel periodo precedente, in cui sarebbe potuta maturare la prescrizione, è rimasta generica e temporalmente indeterminata, sicché le sue dichiarazioni - anche in parte contrastanti con le risultanze fotografiche - non posso costituire prova idonea del non uso della servitù. Infine, anche la circostanza dallo stesso riferita che, in occasione della ### demolizione della baracca in eternit nel 2015, il lucchetto era talmente arrugginito che si era reso necessario spaccarlo, dimostra soltanto che l'inferriata non veniva aperta, ma non anche da quanto tempo. È, peraltro, pacifico che già da alcuni anni nessuno accedesse tramite il passaggio chiuso col predetto lucchetto, poiché era stato posto un cancello in prossimità dello sbocco della strada privata su quella pubblica. 
Parimenti, ai fini della prova dell'estinzione del diritto, non possono desumersi degli utili elementi dalla dichiarazione del teste geom. consulente tecnico di parte convenuta, essendosi limitato a riferire lo stato dei luoghi rinvenuto nel 2019, quando era stato incaricato dal condominio di verificare i confini. 
Nel corso dell'istruttoria orale è stata, inoltre, escussa , la quale, sebbene citata come testimone dal , ha fornito una narrazione dei fatti non compatibile con la tesi dell'estinzione della servitù prospettata dal convenuto. Pertanto, nei successivi scritti difensivi, quest'ultima ha dedotto l'inattendibilità della teste per essere la madre del legale rappresentante dalla società Sul punto, giova premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste, legato alla parte da uno dei predetti vincoli, non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. 24835/2022; Cass. n. 25358/2015; Cass. n. 2075/2013; Cass. 1022/2012). 
La valutazione in ordine all'attendibilità di un testimone deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, sebbene la capacità a testimoniare differisca dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi. Pertanto, in tali casi, soltanto alla stregua di una valutazione globale del materiale probatorio acquisito è consentito sollevare motivati dubbi sulla veridicità della deposizione resa. ### Al riguardo, occorre osservare che le dichiarazioni della teste risultano essere prive di contraddizioni e confermate anche da altri riscontri emergenti dalle risultanze documentali, ponendosi in contrasto soltanto con le affermazioni del teste ritenuto inattendibile per le ragioni sopra esplicate. Difatti, diversamente da quest'ultimo, la teste ha riferito, come risulta dalla documentazione fotografica, che nel 2015 è stata effettuata una ripulitura totale del giardino, specificando, altresì, che in quell'occasione gli addetti alla manutenzione erano entrati nella villa dall'ingresso situato nella parte bassa della villa e non dall'alto. Ciò è confermato, altresì, dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice, dove si scorge un escavatore nella parte bassa del giardino (doc. 24). 
Tale testimone, inoltre, ha avuto nel corso del tempo un rapporto diretto e costante coi luoghi di causa, avendo vissuto sin dalla nascita in una casa confinante a #### ha dichiarato che, fino alla fine degli anni '80, la strada oggetto della servitù era utilizzata per giungere nella parte alta della villa dalle autoambulanze e delle macchine dei pazienti, ricordando che tali veicoli rimanevano parcheggiati in uno spiazzo retrostante l'apertura del passaggio. Ha, inoltre, riferito che, a partire dagli anni ### in tale area parcheggiavano gli operari che si occupavano della pulizia sommaria dei luoghi. 
Le dichiarazioni della teste, che ha sempre vissuto vicino ai luoghi di causa, dimostrano, quindi, l'esercizio nel tempo della servitù, anziché il suo non uso. 
Al riguardo, occorre evidenziare che anche il teste , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di essere stato più volte nei fine settimana del periodo dal 1995 al 2002 nella casa di e di ricordare di aver visto, probabilmente nell'estate del 2001 o del 2002, una macchina parcheggiata nella parte alta della villa da cui erano scese delle persone che avevano pulito la foresta. Egli ha anche precisato “io la macchina l'ho vista su, quindi l'accesso per la macchina c'era; so che c'era un accesso anche da giù, ma gli alberi abbattuti verosimilmente impedivano l'accesso dal basso”. 
Dunque, sebbene non si tratti di onere su di lei gravante, parte attrice ha fornito la dimostrazione che la servitù è stata utilizzata e che un atto d'esercizio della stessa si colloca nell'estate del 2001 o 2002, sulla base della testimonianza di . Ad avviso della giurisprudenza sopra evidenziata, è sufficiente ai fini della configurabilità dell'uso anche un esercizio sporadico della servitù di passaggio, sicché tale atto d'esercizio della servitù è idoneo a interrompere il decorso ### del termine prescrizionale e permette d'escludere che la prescrizione sia maturata da quella data (2001-2001) sino all'introduzione del presente giudizio. 
Alla luce dell'escussione testimoniale non può, dunque, affermarsi che il , abbia fornito la prova delle proprie allegazioni in punto di prescrizione della servitù di passaggio. 
Parimenti, gli altri elementi addotti della convenuta non risultano sufficienti a dimostrare l'estinzione del diritto per non uso. 
Il ha valorizzato, in primo luogo, la circostanza che, a seguito della chiusura di ### come clinica ostetrica, prima, e ambulatorio medico, poi, è rimasta in uno stato d'abbandono per almeno un ventennio. Al fine di dimostrare che nessuno si occupasse della manutenzione del giardino, ha prodotto della corrispondenza intercorsa tra le parti in causa in cui il lamentava la presenza di piante ad alto fusto a rischio di caduta lungo il confine, nonché una raccomandata del sindaco di ### inviata a contenente l'invito a dar corso agli accertamenti per la verifica della stabilità degli alberi (doc. 2-3-4 parte convenuta). 
La situazione di totale abbandono dell'immobile è stata, inoltre, documentata sulla base dell'allegazione dall'atto di fusione per incorporazione di con la del 21/12/2011, dove si riporta che il fabbricato era da trent'anni in stato di abbandono (doc. 1 parte convenuta); della perizia redatta il ### dall'architetto per conto del ### in cui si legge che “il terreno pertinenziale è in stato di abbandono, non più curato, né pulito, eccezione fatta per una piccola striscia che porta dal cancello d'ingresso ( al corpo di fabbrica” (doc. 29 parte convenuta) e dell'atto pubblico del 30/1/2019 con il quale la ha acquistato dal fallimento l'intera area, dove la villa è descritta come una unità “collabente” (doc. 1 parte attrice). 
Orbene, è incontestato tra le parti che, dopo la cessazione dell'attività praticata a ### il fabbricato fosse caduto in disuso e che fosse divenuto fatiscente.  ### la prospettazione attorea, tuttavia, nel corso del tempo la strada oggetto di servitù sarebbe stata utilizzata per accedere alla villa e per compiere degli interventi periodici volti alla messa in sicurezza del fabbricato, nonché ad evitare la crescita incontrollata della boscaglia incolta. Ciò sarebbe avvenuto ad opera di che, divenuto amministratore di ### S.r.l., società titolare del complesso immobiliare, avrebbe presentato a marzo 1991 un progetto di ristrutturazione in relazione al quale era stata rilasciata dal Comune una concessione ### edilizia nel 1994. Successivamente nel 1999 la società sarebbe passata in proprietà alla - facente capo ai figli di - che poi si sarebbe fusa con e trasformata in sicché avrebbe continuato ad occuparsi di ### utilizzando la strada su cui gravava la servitù per accedere alla parte alta del parco, finché non è stato apposto il cancello all'ingresso di . 
Al riguardo, dalle visure societarie risulta provato che è stato nominato amministratore unico di ### S.r.l. nel 1988 (doc. 21 parte attrice) e che nel 1994 è stata ottenuta una concessione edilizia (doc. 19 parte attrice). Dall'esame di quest'ultimo documento emerge che il progetto prevedeva la realizzazione di un parcheggio pubblico e nella parte alta del disegno progettuale è possibile scorgere un'apertura con una freccia che potrebbe rappresentare lo sbocco della strada oggetto della servitù. Sebbene tale documento non sia sufficiente al fine di provare che la servitù in quel periodo fosse effettivamente oggetto d'esercizio, è in ogni caso tale da dimostrare che l'area fosse nella disponibilità di già dal 1988 e che lo stesso potesse occuparsi direttamente o indirettamente d'interventi di conservazione dello stato dei luoghi, come dichiarato dalla teste I riferimenti temporali relativi alla concessione edilizia e alla nomina di come amministratore di ### S.r.l. corroborano le dichiarazioni di in punto di manutenzioni sommarie del giardino compiute a partire degli anni ### Quest'ultima ha, infatti, dichiarato: “### da allora la villa è sempre stata diroccata, peggiorando sempre di più, negli ultimi anni ricordo la vegetazione all'interno della villa; il parco non era curato ma ho visto operai a fare pulizia sommaria; quando facevano pulizia sopra li ho visti sopra, parcheggiavano in quello spiazzo; sotto, invece, posteggiavano prima del cancello e entravano a piedi. Questo a partire dagli anni '90 un anno si e un anno no; non si faceva una pulizia radicale; si tagliavano gli arbusti”.  ### ha anche riferito dettagliatamente di aver visto e incontrato (cfr. “agli inizi degli anni '90 ha comprato il ; mi riferisco a che poi ha ceduto alla , ossia ai figli; lo ricordo perché ho discusso con per i rami delle piante che sporgevano sulla mia proprietà e che cadevano quando c'era il vento” e “ad un certo punto ricordo il col decespugliatore e il diserbante; ricordo un vecchio fuoristrada bianco e rosso sullo spiazzo di cui ho riferito, forse era un ### Io lo vedevo perché vedo lo ### spiazzo sia dalla camera ospiti, che dalla sala” e “dopo il 2015 è diventato di nuovo tutto incolto; io ricordo il che veniva col brentino sulle spalle, ma da sotto; gettava il diserbante e tagliava un po' col decespugliatore”). 
La teste, dunque, pur specificando di aver visto entrare anche dall'ingresso sito nella parte bassa, ha confermato che nel corso degli anni sono state fatte delle pulizie sommarie del giardino e che, a tal fine, veniva utilizzato anche l'ingresso della strada oggetto della servitù. 
Ha, inoltre, ricordato che nello spiazzo, situato oltre la recinzione, venivano parcheggiati i mezzi di chi giungeva in loco per svolgere le manutenzioni (cfr. “quando ho detto che avevo visto le macchine ferme intendo oltre l'attuale rete metallica, dentro la ### MATER” e “quando facevano pulizia sopra li ho visti sopra, parcheggiavano in quello spiazzo”). 
A fronte delle risultanze dell'istruttoria orale, i riferimenti alla situazione d'abbandono in cui versava l'area, contenuti nei documenti prodotti, non posso, dunque, costituire dimostrazione dell'assenza di manutenzioni sommarie e del totale non uso della servitù di passaggio. 
Peraltro, come è puntualizzato da parte attrice, il posizionamento del cancello aveva impedito a quest'ultima di transitare sulla strada oggetto della servitù e d'accedere al fondo per svolgere l'attività di manutenzione dello stesso, sicché nulla provano i riferimenti allo stato d'abbandono presenti nella perizia del 2018 e nell'atto di compravendita del 2019, essendo incontestato che dalla collocazione del cancello (ovvero intorno al 2008-2012) nessuno potesse accedere alla villa dalla strada oggetto della servitù e che l'ultima attività di totale sistemazione dello stato dei luoghi risale al 2015, come risulta dalle evidenze probatorie. 
Gli elementi dedotti da parte convenuta non risultano, pertanto, essere tali da poter ritenere assolto l'onere probatorio di dimostrare il non uso almeno ventennale della servitù di passaggio. 
Dal quadro probatorio non emerge, poi, in maniera univoca quando sia stata chiusa ### e, quindi, quando sia iniziata la condizione di abbandono del fabbricato. Al riguardo, l'unico dato documentale è rappresentato dall'atto del 2011di fusione mediante incorporazione di in dove è riportato che ### era in stato d'abbandono da trent'anni. 
Tale riferimento ai trent'anni d'abbandono, essendo contenuto nel verbale dell'assemblea in cui è stata deliberata la predetta operazione, è il frutto di una mera dichiarazione dei presenti all'adunanza e, quindi, rappresenta un dato solo indicativo in merito all'individuazione del possibile momento d'inizio dello stato d'abbandono. ###, neanche l'estratto di un video di #### prodotto da parte attrice, raffigurante il rinvenimento all'interno della villa di un quotidiano del 1985, può rappresentare prova dell'apertura dell'ambulatorio sino a tale data (doc.  32 parte attrice). Parimenti, non è una prova idonea a tal fine quanto riportato nel quotidiano “### eventi” prodotto da parte convenuta (doc. 22 parte convenuta). Sul punto, il teste ha dichiarato che la clinica è stata chiusa nel 1975, mentre la teste ha affermato che l'attività dell'ambulatorio è perdurata fino alla fine degli anni '80. In ogni caso, tale circostanza assume scarsa rilevanza, in quanto, anche ipotizzando, come sostenuto dalla convenuta, che l'attività sia cessata nel 1975, non sarebbe potuto decorrere un tempo sufficiente alla maturazione della prescrizione, essendo rimasto indimostrato che nel corso di quegli anni nessuno avesse fatto uso del passaggio oggetto di servitù. Per contro, le dichiarazioni della teste provano che già agli inizi degli anni ### la strada fosse utilizzata per gli interventi di manutenzione del . 
Parimenti, non assume rilevanza il fatto che vi fossero piante d'alto fusto secche in una zona di confine, essendo una circostanza non incompatibile con la sporadica manutenzione svolta sul terreno pertinenziale, come è emerso dalle testimonianze. Tale conclusione è avvalorata, altresì, dal dato documentale che nel 2014 il ha emesso anche nei confronti del ### un'ordinanza di abbattimento delle piante di proprietà del medesimo protese sulla strada pubblica (doc. 29 parte attrice). Da ciò può desumersi che la sussistenza di qualche pianta pericolante e sporgente sui confini non è prova dell'assenza in senso assoluto di interventi manutentivi su tutta l'area di proprietà.  ### convenuta ha, inoltre, illustrato che, al termine della costruzione dell'edificio condominiale, era stata posizionata sul confine tra le due proprietà una recinzione metallica ed una siepe di lauro tuttora esistente. Al riguardo, ha evidenziato che quest'ultima era stata collocata anche in corrispondenza del passaggio tra i due fondi, che era stato delimitato da una rete metallica muovibile e apribile. In primo luogo, occorre osservare che tale circostanza consente d'inferire un ulteriore elemento a sostegno della sussistenza della servitù prediale oggetto della presente controversia: non si vede, infatti, per quale ragione posizionare una rete metallica mobile in modo da creare un passaggio tra due fondi se nessuno servitù esisteva né veniva esercitata. 
In ogni caso, nella prospettazione della convenuta, assumerebbe rilevanza dirimente la circostanza che la siepe fosse stata collocata anche innanzi alla rete muovibile. Ciò dimostrerebbe ### che l'esercizio della servitù era stato impedito sin dai tempi della costruzione del condominio, tant'è che nell'accordo del 2015, intercorso tra le parti in causa per consentire alla di rimuovere un manufatto sul confine tra le due proprietà, era stata prevista la rimozione della siepe proprio al fine di consentire il passaggio dei mezzi dell'attrice (doc. 15 parte convenuta). 
A ben vedere, tuttavia, in tale accordo si prevede che il si sarebbe impegnato a provvedere all'allargamento del passaggio sito sulla strada di sua proprietà “mediante temporanea rimozione di parte della siepe (massimo due metri oltre al passaggio già esistente)”. Da tale scrittura privata è, dunque, possibile desumere, in primo luogo, che un passaggio ci fosse e che non fosse coperto dalla siepe, essendo stato pattuito un allargamento dello stesso, nonché la rimozione della siepe per due metri in più rispetto all'apertura già esistente. Non è, quindi, dimostrato che innanzi alla rete metallica vi fosse sempre stata una siepe tale da ostacolare il passaggio. Peraltro, anche la teste ha affermato, al riguardo, che “davanti all'inferriata non c'è mai stata la siepe; è stata messa dopo, sarà stato nel 2019” e tale circostanza è confermata dalla raccomandata del 10 maggio 2019 con cui l'attrice ha contestato a controparte l'apposizione di piante innanzi all'ingresso carraio (doc. 31 parte attrice). La parte di siepe davanti al passaggio sarebbe, dunque, stata piantata solo nel 2019 e non già all'epoca della costruzione del condominio. 
Ai fine del raggiungimento della prova dell'estinzione della servitù, non assume portata decisiva neppure l'inesistenza di una strada all'interno del parco di ### tale da collegare l'ingresso principale con quello secondario. Sul punto, il CTU ha illustrato che “all'interno della proprietà non risulta esistere un tracciato con caratteristiche di str ada carraia ma più verosimilmente una pista uso cantiere” e che “a giudizio dello scrivente allo stato attuale il sentiero non è compatibile con passaggio carraio tenuto conto oltre che della pendenza anche dello sviluppo del tracciato”. Tuttavia, si condividono le argomentazioni di parte attrice circa l'irrilevanza dell'esistenza di una simile strada nella proprietà dell'attrice, in quanto la presenza di uno spiazzo per il parcheggio delle macchine nella parte alta rende evidente che la servitù assolvesse comunque alla funzione di collegare la villa con la . Peraltro, il CTU non ha escluso che il tragitto interno fosse perlomeno idoneo al passaggio pedonale e sul ballatoio del retro del fabbricato era presente una porta, sicché dallo spiazzo era possibile accedere all'interno della villa. ### In ogni caso, l'utilitas della servitù non consisterebbe nell'attraversare il terreno di ### da una parte all'altra, bensì nel congiungere la parte alta della stessa con la strada pubblica posizionata in alto (che originariamente era la strada per ### e poi ).  ### di tale area pianeggiante, già da quando transitavano le autoambulanze, è riferita dalla teste e il teste ha, parimenti, dichiarato di aver visto una macchina parcheggiata nella zona alta della villa nell'estate del 2001 o 2002. Dalla documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi e dall'esame della CTU emerge, inoltre, che esiste un dislivello minimo tra il piano viabile della strada carraia ed il fondo di proprietà attrice. È pur vero che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che l'area scoperta pertinenziale di proprietà di parte attrice è stata oggetto di una “riprofilatura” del terreno che ha comportato una modifica delle quote rispetto allo stato originario, ma ciò non esclude che sia sempre sussistito sul terreno di ### come riferito dai testi, un'area pianeggiante in prossimità dello sbocco della strada privata oggetto di servitù. Peraltro, la sussistenza di una zona in piano in prossimità del confine tra le due proprietà può essere desunta anche dalla presenza del fabbricato in eternit demolito da in ott emperanza a ll'ordinanza c omunale de l 2015, in qua nto, in a ssenza di un' area pianeggiante, non avrebbe potuto essere realizzata tale costruzione. 
Il non ha, quindi, dimostrato che, dalla costituzione della servitù fino all'introduzione del presente giudizio, il diritto si sia estinto, ovvero che non sia stato esercitato per almeno un ventennio in tale arco temporale.  ### teste che ha confermato le prospettazioni di parte convenuta, ha vissuto nel condominio e, quindi, si è trovato stabilmente sui luoghi di causa solo a partire dal 2002. Per il periodo precedente a tale data non si può, dunque, ritenere che le sue dichiarazioni costituiscano una prova idonea a dimostrare che la servitù non era mai stata utilizzata. In ogni caso, si tratta di un teste che è risultato inattendibile per la contraddittorietà di alcune dichiarazioni con le evidenze documentali. ### teste citata dal condominio, , è risultata, invece, attendibile e ha avuto un rapporto diretto coi luoghi di causa per tutto il periodo oggetto di potenziale prescrizione del diritto, essendo vissuta fin dalla nascita in un'abitazione adiacente a #### tuttavia, ha confermato le allegazioni di parte attrice anziché quelle della convenuta. ### Inoltre, per le ragioni già esplicate non si ritiene che l'assolvimento dell'onere probatorio del convenuto sia stato soddisfatto neanche sulla base degli altri elementi dedotti dal convenuto da cui si sarebbe dovuto desumere in via presuntiva il non uso della servitù. 
Per contro, parte attrice ha, invece, dimostrato che nel corso degli anni la servitù è stata esercitata. 
Per tutte le considerazioni illustrate, deve, dunque, essere respinta l'eccezione di parte convenuta volta alla declaratoria d'intervenuta estinzione della servitù per non uso. 
Non si può negare il riconoscimento della servitù neanche a fronte della circostanza che il fondo sia già dotato di un accesso sulla . ### la giurisprudenza consolidata, infatti, “le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive che si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma vengono meno soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano (cfr. Cass. n. 9492 del 1994 e Cass. n. 3511 del 2000)”. Dunque, nella fattispecie in esame, la presenza di un ingresso più a valle non costituisce condizione ex se sufficiente per configurare l'estinzione della servitù, in quanto la presenza per il fondo dominante di un ulteriore ingresso non comporta la perdita dell'utilità ricavabile dalla strada oggetto della servitù, essendo il concetto di utilitas tanto ampio da comprendere ogni vantaggio del fondo dominante, come quello di assicurargli una comodità maggiore. ### di una servitù di passaggio sussiste, quindi, anche quando, come nel caso in disamina, il fondo dominante disponga anche di altri e più comodi accessi (Cass. civ. n. 4036/1994). 
È, invece, meritevole d'accoglimento l'azione promossa da parte attrice per accertare la sussistenza della servitù di passaggio costituita con l'atto notarile del 1957 e ordinare la cessazione della turbativa all'esercizio della servitù rappresentata dal cancello apposto dal Comune. Al riguardo, l'attrice ha richiesto in via principale la rimozione dello stesso e, in subordine, il rilascio alla della chiave e del telecomando di apertura, nonché l'installazione di un citofono/videocitofono con meccanismo di apertura automatica a distanza. Sebbene attualmente il cancello rappresenti un indebito impedimento all'esercizio della servitù, non si reputa che la sua rimozione sia conforme all'interesse, comune ad entrambe le parti in causa, d'assicurare la sicurezza dei luoghi ed evitare l'intrusione di soggetti estranei. ### Pertanto, è opportuno che il provveda a consegnare a parte attrice le chiavi e il telecomando per l'apertura del cancello e che, come richiesto da quest'ultima, installi un citofono o un videocitofono in modo che, anche a distanza, possa essere azionata l'apertura e monitorato l'ingresso. 
Nel contrastare la domanda attorea, parte convenuta ha anche dedotto la violazione dell'art. 1067 c.c., in quanto la trasformazione dell'immobile in una struttura ricettiva comporterebbe un aumento del flusso sulla strada di servizio ai box condominiali e determinerebbe un aggravamento dell'esercizio della servitù. In merito a tale doglianza non è stata formulata alcuna domanda, neanche in sede di precisazione delle conclusioni ed è, quindi, una questione che esula dall'oggetto del presente giudizio. In ogni caso, la norma fa riferimento a innovazioni che rendono più gravosa la condizione del fondo servente, ma allo stato non è stata realizzata alcuna innovazione tale da giustificare l'applicazione dell'art. 1067 c.c., sicché l'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente è del tutto eventuale. Come rilevato dal ### infatti, non vi è alcun intervento edilizio in corso di realizzazione, né risulta depositata alcuna richiesta di rilascio di provvedimenti abilitativi. ### attrice, pur riconoscendo negli atti introduttivi che l'immobile ha una destinazione turistico-ricreativa, ha precisato che il progetto di ristrutturazione prevede la realizzazione di pochi grandi appartamenti di lusso e non di un albergo con numerose camere. Allo stato, quindi, a fronte delle contestazioni attoree e dell'assenza di interventi edilizi in corso, risulta incerto l'aggravamento che potrebbe subire il fondo servente. 
Ciò non esclude, in ogni caso, la possibilità per il d'apporre un altro cancello al confine con il terreno di proprietà della società al fine d'evitare l'intrusione di soggetti sconosciuti all'interno della proprietà condominiale. 
Posto ciò, parte convenuta ha, altresì, formulato nella comparsa di costituzione e risposta, in via riconvenzionale, un'azione ex art. 950 c.c. di regolamento di confini, contestando che la dura nte l'attività di ripulitura posta in essere dopo l'acquisto della proprietà aveva tagliato piante di proprietà dei condomini, in particolare sul mappale , confinante col rio ### acquistato nel 1978. Al riguardo, controparte ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per la violazione dell'art 36 c.p.c. e ha chiesto - in via ulteriormente riconvenzionale - che fosse accertato l'avvenuto acquisto per ### intervenuta usucapione della parte di terreno che fosse eventualmente risultato compreso nella proprietà del convenuto. 
Quanto all'ammissibilità della domanda riconvenzionale, la giurisprudenza tende ad interpretare estensivamente il disposto dell'art. 36 c.p.c. affermando che “la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, ###”(cfr. Cass. 7.4.2006 n. 8207, 26.9.2005 n. 18775, Cass. 14.1.2005 n. 681, Cass. 14.2.2000 n. 1617 e Cass. 12.5.1999 n. 4696). 
Conseguentemente “la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo appunto l'art. 36 c.p.c un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta” (Cass., 27/10/2020, n.23472).  ### specie, si reputa ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, essendo ravvisabile una connessione oggettiva tra l'azione intentata dall'attrice e la domanda volta a definire il confine tra fondi su cui intercorre il rapporto di servitù. Sussiste, quindi, l'opportunità di una trattazione simultanea delle due domande nel medesimo giudizio. 
Com' è noto, l'azione di regolamento dei confini presuppone una situazione di incertezza del confine tra fondi contigui, incertezza che può essere oggettiva o soggettiva. Nel primo caso, esiste una reale confusione delle zone di confine, ad esempio, a cagione del suo uso promiscuo; nel secondo caso, l'attore allega che è errato il confine esistente e chiede che esso sia rettificato.  ### di regolamento di confini implica, inoltre, sempre un conflitto tra fondi e non tra titoli. 
La giurisprudenza ha precisato che nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. 21/11/2000 n. 15013). Quando, invece, l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione (cfr. Cass 21/07/2021 n. 20912). Mentre nell'azione di rivendicazione, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo chiaro e chiede la restituzione della porzione usurpata, specificandone con esattezza l'estensione, la misura ed i confini; nell'azione di regolamento dei confini, invece, l'attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario, ma si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo. 
Tanto premesso, deve osservarsi che il convenuto non contesta in alcun modo la titolarità del diritto di proprietà dell'attore, ma esclusivamente che l'estensione della sua proprietà sia diversa senza, tuttavia, avere certezza su dove si trovi il reale confine tra i fondi, promuovendo proprio a tal fine una domanda giudiziale. Deve, tuttavia, essere, altresì, considerato che parte attrice ha formulato una reconventio reconventionis d'intervenuta usucapione dell'area coinvolta. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “allorché il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga un'eccezione di usucapione, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione, come invece accade nell'ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità” (Cass. n. 20144 del 03/09/2013). Nel caso concreto, la ha eccepito l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione dell'area che fosse risultata di proprietà della controparte per averne mantenuto il possesso in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da quando era stata ### costituita nel 1957 la servitù oggetto della vertenza e, comunque, da oltre vent'anni anni. ### attrice non ha dedotto la maturazione sopravvenuta dell'usucapione idonea a far cessare lo stato d'incertezza del confine, ma ha sostenuto, tra l'altro, che “i confini siano rimasti immutati da almeno 70 anni”. ### prospettazione attorea, infatti, la strada oggetto di servitù, e i relativi suoi manufatti in calcestruzzo di consolidamento e sostegno - che ad avviso del CTU rientrano nell'area di proprietà dell'attrice - esistevano già nel 1957 e sono poi stati rinforzati nel 1969 quando è stato costruito il condominio. 
In tal modo, con l'eccezione sollevata dall'attrice è stato, di fatto, messo in discussione il titolo di acquisto vantato dal convenuto, con la conseguenza che, sussistendo un conflitto tra i titoli di acquisto e non tra i fondi, l'azione fatta valere da quest'ultimo va correttamente qualificata quale azione di rivendica e non di regolamento dei confini. Occorre, allora, esaminare se il convenuto abbia adempiuto o meno all'onere probatorio previsto dall'art. 948 c.c., ovvero se abbia o meno dimostrato il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario o provando di aver posseduto il medesimo, anche attraverso i precedenti danti causa, per il periodo di tempo necessario ad usucapire. 
Sul punto, va evidenziato che quando viene eccepito l'usucapione compiutasi successivamente al titolo derivativo esibito dal rivendicante, l'onere probatorio di quest'ultimo risulta attenuato, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui la controparte assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte di quest'ultima (cfr. Cass. n. 6324/2022; Cass. 1895/2017; Cass. n.18214/2017). 
Tale attenuazione probatoria non ricorre, invece, se, come nel caso concreto, viene eccepito l'usucapione intervenuto anteriormente al titolo derivativo, sicché in tal caso rimane immutato l'onere probatorio del rivendicante ex art. 948 c.c. (cfr. Cass. 14734/2028; Cass. 20037/2010). 
Al riguardo, l'atto di acquisto da parte del ### dei mappali coinvolti nell'azione di rivendica (162 e 209) risale al 3.4.1978, quando essi sono stati venduti ad alcuni condomini dalla società (doc. 8 parte attrice). Prima di tale acquisto il convenuto non ha provato il proprio diritto di proprietà né risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del ### bene, ad un acquisto a titolo originario, né provando di aver posseduto il medesimo, anche attraverso i precedenti danti causa, per il periodo di tempo necessario ad usucapire. 
Difatti, la società dante causa del condominio, ha l'acquistato i mappali e (in precedenza oggetto dell'attuale parziale rivendica, in data ### e quindi successivamente al 27.7.1957, data dell'atto notarile con cui è stata costituita la servitù ed è stato acquistato dall' sul mappale il fondo dominante e confinante con quello della società ### da tale momento, dunque, la dante causa di parte attrice aveva acquisito la disponibilità dell'area oggetto dell'odierna azione e poteva esercitare un possesso utile all'usucapione. 
Inoltre, parte convenuta stessa ha illustrato che “il condominio è stato costruito nel 1968, per cui è da quella data che vi è l'inferriata della larghezza di m (relazione CTU e testimonianza del geom. e tutta la siepe e la ramina come recinzione” (cfr. p. 17 comparsa conclusionale). Sul punto, ha più volte precisato che il passaggio tra le due proprietà era presidiato da un'inferriata in ferro tenuta chiusa da un lucchetto, sin da quando era stato edificato il . ### il convenuto stesso ha ammesso che, già da prima del suo acquisto dei mappali in questione, lo stato dei luoghi era tale per cui non avrebbe potuto esercitare un possesso esclusivo sull'area oggetto d'azione di rivendica, essendo il passaggio chiuso da con un lucchetto volto ad impedire l'ingresso di altri nel fondo allora in proprietà di ### stesso modo, anche dopo l'acquisto intervenuto nel 1978, il non era nella condizione di poter accedere alla parte di fondo oltre la ramina e la siepe, essendo l'unico passaggio esistente serrato tramite un lucchetto nell'esclusiva disponibilità del titolare del fondo servente. 
Per le considerazioni esposte, l'azione promossa dal , correttamente riqualificata in termini di rivendica, deve, quindi, essere respinta per mancato assolvimento dell'onere probatorio su di esso gravante. Resta, di conseguenza, assorbita la reconventio reconventionis di usucapione formulata da parte attrice. 
Infine, non è meritevole d'accoglimento l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune espressioni sconvenienti e offensive formulata da parte attrice nella memoria di replica. Non ricorrono, infatti, i presupposti per disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. laddove le espressioni contenute negli scritti difensivi, conservando un rapporto, anche indiretto, con la ### materia controversa e, quindi, non eccedendo le esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Inoltre, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca può investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. 17325/2015; Cass. 11063/2002). Occorre, pertanto, ritenere che le espressioni di cui parte attrice chiede la cancellazione non esorbitino rispetto alle esigenze difensive del convenuto e siano dettate dalla sola finalità di svilire l'attendibilità della ricostruzione dei fatti offerti della controparte e di minarne la credibilità. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute da che vengono liquidate, sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dello sforzo defensionale, in complessivi € 11.426,80, di cui € 566,80 per anticipazioni non imponibili e spese documentate (Cu, marca da bollo, intimazione testimoni) e € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. 
Si reputa, infine, di porre definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ### come già liquidate in corso di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide: - accerta e dichiara la sussistenza della servitù di passaggio costituita con atto notarile del 27.7.1957, a rogito del notaio gravante sulla strada costruita sui fondi censiti al ### del Comune di ### al foglio mappali e , attualmente di proprietà dei condomini del , a favore dell'immobile sito in #### , censito al ### del Comune di ### al foglio 1 e de ll'area di ter reno di pe rtinenza indi viduata a l ### del Comune di ### al foglio mappale ; - ordina, per l'effetto, al di rilasciare a la chiave ed il telecomando di apertura del cancello da quest'ultimo apposto e di permettere ### l'installazione di un citofono o di videocitofono con meccanismo di apertura automatica a distanza; - rigetta l'eccezione sollevata dal d'estinzione del diritto di servitù per non uso ventennale; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal ; - condanna il a rifondere a favore di le spese di lite in complessivi € 11.426,80, di cui € 566,80 per anticipazioni non imponibili e spese documentate (Cu, marca da bollo, intimazione testimoni) e € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.; - pone definitivamente a carico del le spese della ### come già liquidate con separato decreto.  ### 18.5.2024 #### 

causa n. 206/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Michelone

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