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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1160/2025 del 28-12-2025

... del rinvio, è tenuta ad accertare, sulla base del dictum della ### se la domanda proposta dalla ### risulti fondata alla luce dei principi del riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale dell'istituto di credito cui sia imputata la mancata predisposizione di misure idonee a precludere l'illecita utilizzazione, da parte di terzi, degli strumenti elettronici di pagamento. Ciò posto, la domanda risarcitoria spiegata dalla ### nei confronti della “### del ### s.p.a.” è fondata e va accolta. Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno (leggi tutto)...

testo integrale

 CORTE ### DI SALERNO II SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Salerno, riunita in ### di Consiglio nelle persone dei ### Magistrati: 1. dott. ### 2. dott.ssa ### 3. dott. ### rel./est.  ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 1031/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili TRA ### nata a ### il 13 maggio 1971 ed ivi residente ###, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv. ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia; attrice in riassunzione E “### S.P.A.”, con sede ###### al viale A. 
Spinelli, n. 30, cod. fisc. e p. iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio ### da ### con atto del 19 ottobre 2007, rep. n. 151215 - racc. ###, dall'avv. ### presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ### alla via G. da Ravenna, n. 1; convenuta in riassunzione ###: ###. 392 ###. C.P.C. - RESPONSABILITA' ### E #### per l'attrice in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) - “in conformità al dettato dell'ordinanza n. 23683/2023 della Suprema Corte di Cassazione … riformare la sentenza 1792/2017 del Tribunale Civile di ### e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha subito prelievi fraudolenti per € 5.725,06 e che questi dipendono dalla negligenza della convenuta e, per l'effetto, condannare ### … al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, pari alla suindicata somma; il tutto oltre rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata dal dì del fatto (4.12.2008, data del primo prelievo fraudolento) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate degli accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità ed il presente giudizio di rinvio ed espressa richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”; per la convenuta in riassunzione (come da comparsa di costituzione e risposta) - “### l'###ma Corte d'Appello di ### rigettare l'appello proposto da ### e per l'effetto confermare la sentenza n. 1792/2017 resa dal Tribunale di ### = ### l'###ma Corte d'Appello di ### qualora ritenga che il correntista, pur senza fornire alcuna prova del ‘fatto truffaldino', al fine di domandare il risarcimento del danno, può anche solo limitarsi a dichiarare come non proprie talune operazioni di prelievo, spettando alla banca l'onere di provare di aver adottato soluzioni idonee a prevenire l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento (benché anche solo affermato dal correntista), in ogni caso, rigettare la domanda attorea, ricorrendo nella fattispecie in esame una colpa grave del correntista, per aver comunicato alla banca solo dopo un tempo oltremodo lungo l'uso non autorizzato degli strumenti di pagamento. = Con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze e spese di lite, oltre spese generali, IVA e ### di tutti i gradi di giudizio e del presente grado”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1792/2017, il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della “### del ### s.p.a.” con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2020, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla ### per sentir condannare la “### del ### s.p.a.” al pagamento della somma di euro 5.725,06 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata adozione, da parte dell'istituto di credito, di misure idonee ad evitare che ignoti prelevassero in maniera fraudolenta tale importo dal conto corrente 5939/6501, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal verificarsi dell'illecito al soddisfo; 2) condannava la ### alla refusione delle spese processuali.
Con sentenza n. 893/2020, questa Corte rigettava l'appello proposto dalla ### condannandola alla refusione delle spese processuali. 
Con ordinanza n. 23683/2024, la Corte di ### 1) rigettava il primo motivo di ricorso, con il quale la ### eccepiva l'incostituzionalità degli artt. 62-72 decreto legge n. 69/2013 per contrasto con l'art. 106, comma 2, ### e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata a norma dell'art. 158 c.p.c., giacché resa da un collegio di cui era componente, come relatore ed estensore, un giudice onorario; 2) accoglieva i motivi di ricorso dal secondo all'ottavo, con i quali la ### aveva rispettivamente lamentato: - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello, dapprima, affermato che un fatto, quale il possesso delle carte di debito e credito clonate, era pacifico, non ammettendo la prova articolata sul punto, e, di seguito, rigettato la domanda sul presupposto che lo stesso fatto non era stato dimostrato; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello, dapprima, omesso di provvedere sulle istanze istruttorie reiterate in sede di gravame e, di seguito, rigettato la domanda per carenza di prova; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 e 163 c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto contestato dalla “### del ### s.p.a.” il possesso, da parte dell'attrice, degli strumenti elettronici di pagamento quando si trovava all'estero nel corso del periodo natalizio; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello introdotto un'apodittica differenziazione tra l'uso fraudolento e la clonazione delle carte di debito e di credito appartenenti all'attrice; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d'Appello impropriamente inferito dalla circostanza che alcuni prelievi erano avvenuti in ### prima del viaggio all'estero dell'attrice che gli stessi sarebbero stati compiuti dai suoi familiari in possesso del codice pin; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello rigettato la domanda di risarcimento dei numerosi prelievi non autorizzati dalla carta di debito (anche da quella rilasciata dall'istituto bancario successivamente al blocco della prima) e da quella di credito sul presupposto che alcuni di essi erano stati effettuati mentre l'attrice era in ### senza considerare che anch'essi erano illeciti e che la circostanza che altre operazioni fraudolente erano state eseguite mentre costei era all'estero era stata rimarcata solo per corroborarne l'abusività; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ., per avere la Corte d'Appello illegittimamente invertito l'onere della prova, gravando l'attrice della dimostrazione dell'avvenuta clonazione delle carte di debito e di credito e della non riconducibilità alla stessa delle operazioni contestate; 3) dichiarava assorbiti il nono, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, con il quali la ### aveva rispettivamente denunciato: - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di due fatti decisivi al fine di dimostrare l'inadeguatezza dei sistemi informatici della “### del ### s.p.a.” e la sua negligenza, vale a dire l'esecuzione di prelievi non autorizzati dalla nuova carta di debito rilasciata dall'istituto di credito a seguito del blocco della prima e l'avvenuto risarcimento di ulteriori ventitré operazioni illecite poste in essere dopo la sentenza di primo grado; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60 direttiva n. 2007/64/CE, 113 c.p.c. e 1 preleggi al codice civile, per avere la Corte d'Appello rilevato che l'attrice aveva invocato l'applicabilità della normativa europea sugli strumenti elettronici di pagamento soltanto in sede di gravame, senza considerare il principio iura novit cura; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 60 direttiva 2007/64/CE, in relazione all'art. 288 T.F.U.E., per avere la Corte d'Appello ritenuto inapplicabile la normativa europea, giacché recepita dallo Stato italiano soltanto con il d.lgs. n. 11/2010 e, dunque, in epoca successiva ai fatti in contestazione, avvenuti tra i mesi di dicembre 2008 e settembre 2009; 4) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 2 ottobre 2024, la ### introduceva il giudizio di rinvio onde ottenere, sulla base del decisum della Corte di ### la condanna della “### del ### s.p.a.” al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 5.725,06, pari all'entità dei prelievi fraudolenti eseguiti dal suo conto corrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal verificarsi dell'illecito al soddisfo, nonché al pagamento delle spese dell'intero giudizio.  ### in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 dicembre 2024, la “### del ### s.p.a.” contestava la fondatezza della domanda spiegata dalla ### per non avere l'attrice dimostrato il compimento delle operazioni fraudolente sui propri strumenti di pagamento elettronico e, in ogni caso, per essere incorsa in colpa grave nel comunicare con notevole ritardo alla convenuta gli asseriti prelievi illeciti.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 giugno 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte. 
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il 3 luglio 2025 e comunicata il 10 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021, n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469). 
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, 17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448). 
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato. 
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652). 
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343). 
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372 c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di ### in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411). 
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990, n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751). 
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 23683/2023, la Corte di ### nell'accogliere ricorso spiegato dalla ### in relazione ai suddetti motivi, osservava, da un lato, che “la motivazione adottata dalla corte distrettuale per respingere, sui corrispondenti punti, l'impugnazione dell'odierna ricorrente si rivela affatto apodittica e, come tale, assolutamente non in linea con il ‘minimo costituzionale' …”, giacché la Corte d'Appello, “dopo aver affermato che la circostanza del possesso delle carte da parte della ### non poteva considerarsi provata …, né pacifica …, ha basato, poi, la propria decisione su una affermazione (‘poiché dal timbro apposto al suo passaporto emergeva la data di ingresso nel ### straniero (### dal 30/12/2006, non può che desumersi che i prelievi furono in massima parte eseguiti in un momento anteriore alla partenza per l'estero della ### con elevato grado di probabilità da familiari a conoscenza del pin') del tutto apodittica: in altri termini, non è assolutamente spiegato perché dal fatto che le operazioni di prelievo sarebbero avvenute mentre la ricorrente era in ### doveva ricavarsi che le stesse erano da attribuirsi a suoi familiari, peraltro anche a conoscenza del pin”, e che “l'assunto della corte territoriale secondo cui non era stata fornita, dalla ### la dimostrazione di avere mantenuto sempre il possesso delle carte stride con la mancata ammissione della prova testimoniale sulla relativa circostanza come articolata dall'attrice fin dal primo grado …” e, dall'altro, che “nemmeno sono stati osservati … i principi dettati da questa Corte in tema di onere della prova in controversie come quella odierna”, evidenziando, al riguardo, che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi”, ha natura contrattuale, e quindi, “va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale”, con la conseguenza che, “mentre il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. 
Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”. 
Pertanto, questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, sulla base del dictum della ### se la domanda proposta dalla ### risulti fondata alla luce dei principi del riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale dell'istituto di credito cui sia imputata la mancata predisposizione di misure idonee a precludere l'illecita utilizzazione, da parte di terzi, degli strumenti elettronici di pagamento. 
Ciò posto, la domanda risarcitoria spiegata dalla ### nei confronti della “### del ### s.p.a.” è fondata e va accolta. 
Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. 
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, 13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872). 
Tale principio generale trova una sua specifica applicazione in tema di utilizzazione di strumenti elettronici di pagamento, nel senso che l'istituto bancario nei cui confronti il cliente abbia proposto una domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di prelievi illecitamente eseguiti da terzi deve dimostrare, al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni. 
Ed infatti, la possibilità della sottrazione al correntista dei codici dei propri strumenti elettronici di pagamento mediante tecniche fraudolente o, comunque, del loro illecito impiego da parte di terzi rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso la predisposizione di cautele che consentano di verificare, prima di eseguire l'operazione, se la stessa sia effettivamente attribuibile al cliente, la cui colpa grave soltanto elide la responsabilità dell'istituto di credito (cfr. ex ceteris, Cass. 5 luglio 2019, n. 18045 Cass. ord. 26 novembre 2020, n. 26916; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3780). 
Nella fattispecie de qua agitur, mentre la ### ha dimostrato la fonte negoziale del diritto azionato in giudizio mediante la produzione della carta di debito “topcash” n. 18456715, della carta di credito “topcard” n. ###96948 e degli estratti del correlato conto corrente n. 5939/6501, riproducenti i prelievi contestati, oltre che la propria diligenza, consistita nell'essersi attivata, tra il 26 e il 27 gennaio 2009, non appena avvedutasi delle prime operazioni sospette, compiute tra il 4 dicembre 2008 e il 5 gennaio 2009, per ottenere dall'istituto bancario il rilascio di un codice di blocco del bancomat e per sporgere denuncia-querela presso il ### di ### “### di Roma”, nella quale dichiarava di averne sempre mantenuto il possesso, senza mai cederlo a terzi, nell'avere presentato, in data 24 maggio 2009, sempre presso tale ### di ### una nuova denuncia-querela, dopo aver rilevato l'effettuazione, il 13 e il 19 maggio 2009, di altri due riscossioni non autorizzate mediante il nuovo bancomat, emesso in suo favore con il n. 18955093 a seguito del blocco del precedente, e nell'avere segnalato all'intermediario, con missiva del 26 ottobre 2009, le ulteriori sottrazioni di somme di denaro subite fino al 13 settembre 2009 mediante l'illecita utilizzazione, da parte di ignoti, anche della carta di credito, deducendone l'inadempimento in rapporto al principio sancito dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., la “### del ### s.p.a.”, sebbene ne fosse onerata ai sensi degli 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha in alcun comprovato, quale fatto impeditivo dell'avversa pretesa creditoria, il regolare assolvimento delle proprie obbligazioni e, segnatamente, di aver apprestato tutti i controlli e le soluzioni tecniche diretti a prevenire l'utilizzazione fraudolenta degli strumenti elettronici di pagamento della cliente e ad accertare che le singole movimentazioni contestate fossero effettivamente riconducibili alla sua volontà, né, tanto meno, la colpa grave in cui costei sarebbe incorsa nella loro conservazione e gestione o nel comunicare con eccessivo ritardo le riscontrate anomalie. 
In particolare, la “### del ### s.p.a.” non ha dimostrato di aver allestito, a tutela della cliente, un servizio di “sms alert” collegato alla sua utenza telefonica e, quindi, di averle inoltrato, in relazione ai prelievi avvenuti mediante le carte di debito e di credito di cui trattasi e, soprattutto, a quelli denunciati come illeciti, specifiche richieste finalizzate ad ottenere la conferma del proposito di eseguire la singola operazione che stava per essere compiuta o, comunque, similari o alternativi meccanismi di protezione degli strumenti elettronici di pagamento da indebite manipolazioni esterne, né, comunque, ha depositato in giudizio documentazione attestante la conformità del proprio circuito telematico alla normativa tecnica di settore applicabile ratione temporis e la conseguente idoneità dei propri sistemi di sicurezza. 
Parimenti, la “### del ### s.p.a.” non ha in alcun modo comprovato che la ### omise di segnalarle, con la dovuta tempestività, il compimento delle operazioni illecite e, quindi, l'uso non autorizzato delle proprie carte di debito e di credito, avendolo comunicato solo dopo un lungo lasso temporale dalla loro esecuzione. 
Di contro, come innanzi evidenziato, la ### chiedeva alla “### del ### s.p.a.” il rilascio di un codice di blocco della carta bancomat n. 18456715 il 26 gennaio 2009, vale a dire a distanza di un mese e ventidue giorni dal primo prelievo indebito (risalente al 4 dicembre 2008) e di ventuno giorni dall'ultimo (verificatosi il 5 gennaio 2009), dei quali aveva appreso l'esistenza soltanto in data 25 gennaio 2009 mediante l'esame dell'estratto del proprio conto corrente al 31 dicembre 2008, sicché si adoperava per segnalare ed impedire l'esecuzione di altre operazioni fraudolente in un margine temporale senz'altro ragionevole, non potendo esigersi dall'utente di strumenti elettronici di pagamento, che ha il diritto di confidare nella piena funzionalità dei sistemi di sicurezza di cui dispone ogni istituto di credito, l'onere di effettuare la quotidiana e sistematica verifica delle regolarità delle proprie transazioni. 
Inoltre, la ### dopo aver accertato, sulla base degli estratti conto dei mesi di settembre ed ottobre 2009, di aver subito ulteriori prelievi fraudolenti anche mediante la carta di credito n. ###96948, con missiva del 26 ottobre 2009, comunicava celermente l'accaduto alla “### del ### s.p.a.” - ### chiedendo la restituzione delle somme sottrattele, con la conseguenza che non le è ascrivibile alcuna condotta colposa che, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., possa recidere il nesso di causalità tra l'inadempimento in cui è incorso l'istituto di credito nel garantire la protezione degli strumenti elettronici di pagamento dell'utente da indebite ingerenze di terzi e i danni per i quali è stata proposta la domanda risarcitoria. 
In definitiva, la ### ha dimostrato il fatto costitutivo dell'azionata pretesa risarcitoria e la derivazione eziologica dei pregiudizi patiti dall'inadempimento dell'istituto di credito, prospettandolo come mancata adozione di efficienti sistemi di controllo e sicurezza tali da precludere le molteplici operazioni depauperative illecitamente compiute da ignoti mediante le sue carte di pagamento telematico, mentre la “### del ### s.p.a.” non ha comprovato l'assolvimento della predetta obbligazione, né l'imputabilità alla cliente di un comportamento negligente che ne possa aver escluso la responsabilità nella causazione dei danni controversi. 
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla ### con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2010, la “### del ### s.p.a.” deve essere condannata, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'utente a causa dell'inadempimento delle proprie obbligazioni, al pagamento della somma di euro 5.726,06 (di cui euro 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 18 il 4 dicembre 2008, euro 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 33 il 5 dicembre 2008, euro 500,00 per i due prelievi di euro 250,00 ciascuno eseguiti mediante bancomat presso l'### 18 il 15 dicembre 2008, euro 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 33 il 16 dicembre 2008, euro 250,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 4 il 23 dicembre 2018, 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 18 il 30 dicembre 2008, euro 599,46 per il pagamento eseguito tramite POS il 30 dicembre 2008, euro 210,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat il 2 gennaio 2009 ed euro 100,00 per i due prelievi di euro 50,00 ciascuno eseguiti mediante bancomat il 5 gennaio 2009, euro 250,00, oltre commissioni di euro 7,50, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 15 novembre 2008, euro 200,00, oltre commissioni di euro 8,00, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'ATM “### Withdrawal” il 20 novembre 2008, euro 250,00, oltre commissioni di euro 7,50, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 14 gennaio 2009, euro 250,00, oltre commissioni di euro 7,50, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 14 gennaio 2009, euro 200,00, oltre commissioni di euro 8,00, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 18 gennaio 2009, euro 120,00, oltre commissioni di euro 4,80, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'ATM di via ### il 14 marzo 2009, euro 90,00, oltre commissioni di euro 3,60, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 18 marzo 2009, euro 210,00, oltre commissioni di euro 6,30, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 9 maggio 2009, euro 50,00, oltre commissioni di euro 2,58, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 17 maggio 2009; euro 50,00, oltre commissioni di euro 2,58, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso il ### di ### il 18 maggio 2009, euro 120,00 per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 10 settembre 2009, euro 60,00, oltre commissioni di euro 7,30, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 12 settembre 2009 ed euro 50,00 per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 13 settembre 2009), oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi sull'importo di ciascuna operazione illecita dalla data della sua esecuzione a quella della pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7948; 19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. ord. 6 settembre 2022, n. 26202), momento dal quale decorreranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. fino all'effettivo soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507). 
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, 19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. ###).
In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, cod. civ., devono gravare sulla “### del ### s.p.a.” e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile quella in esame, in ragione dell'entità dei danni risarcibili, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla ### per il primo grado, in euro 4.401,00, di cui euro 201,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale), per il secondo grado, in euro 3.982,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.600,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.600,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 2.970,00 per compenso, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 670,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 3.082,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. ### quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2010, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la “### del ### s.p.a.” al pagamento, in favore di ### della somma di euro 5.726,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi sull'importo di ciascun prelievo illecito dalla data della sua esecuzione alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale decorreranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. fino all'effettivo soddisfo; 2. condanna la “### del ### s.p.a.” alla refusione, in favore dell'avv.  ### quale procuratore distrattario di ### ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 4.401,00, di cui euro 201,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale), per il secondo grado, in euro 3.982,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.600,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.600,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 2.970,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 670,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 3.082,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 17 dicembre 2025.   ### estensore ### dott. ### dott.

causa n. 1031/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Brancaccio, Vito Colucci

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10954/2025 del 26-04-2025

... frazionamento del credito ma si era limitata a un obiter dictum, come tale non impu gnabile, statuiv a che: non poteva essere escluso il risarci mento del dann o in ragione di un preteso concorso colposo de lla vittim a in violazione del giud icato esterno derivante dalla sentenza n. 2 del 2007 del Tribunale di ### ormai definitiva, che aveva accertato la responsabilità della CIA provinciale, sebbene tale giudicato non potesse operare per la CIA naziona le e ### in quan to estrane i a quel gi udizio; non poteva in ogni caso essere affermata la colpa di ### in difetto di qualsiasi precetto legale, contrattuale o di prassi, che gli imponesse di controllare l'operato del mandatario; al contempo, correttamente era stato ritenuto che la notifica della cessione poteva essere reiterata, ma non era stata valutata la circostanza decisiva che il ### aveva appreso del rigetto della sua domanda di erogazione del premio e delle ragioni dello stesso solo nel 2002; conclusivamente questa Corte affermava che il giu dice del rinvio: «ne l riesaminare l'appello p roposto da ### dovrà: ### nei confronti della CIA di ### tene re conto del giudicato formatosi sulla ins ussistenza del concorso colposo della (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4137/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e dife so dagli avvocati ### (M ###), #### (####), dom iciliazione telematica legale -ricorrente contro ###, rappresentata e difesa dell'avvocato ### (###), domiciliazione telematica legale -controricorrente nonché contro 2 di 11 ### AGRICOLTORI, rappresentata e difesa dagli avvocati #### (###), ### (###), domiciliazione telematica legale -controricorrente nonché contro ### -intimato avverso SENTENZA di CORTE D'#### 290/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal ### Rilevato che ### conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro la ### A gricoltori ### la ### razione ### vinciale di ### e ### esponendo che: - era un allevatore di bovini iscritto alla ### la quale aveva per statuto l'obbligo di prestare assistenza agli iscritti; - aveva acquistato nel 1999 da ### alcuni animali e, contestualmente, alcuni "diritti al premio" secondo quanto disp osto dai regolamenti comun itari di settore, il cui trasferimento era soggetto a ratifica da parte dell'#### di Stato per g li ### nel ### poi divenut a ### Age nzia per le ### in ### - la CIA, in persona di ### aveva tuttavi a trasmesso all'### per la ratifica, un atto diverso da quello sottoscritto dai due allevatori perché privo del le loro sottoscrizioni, sicché l'ente pubblico aveva negato la ratifica 3 di 11 del trasferimento dei "diritti al premio" e il ### av eva perduto tali contributi comunitari alla zootecnia; - di tale pregiudizio dovevano rispondere la CIA nazionale e provinciale quale mandatarie, e ### ex art. 38 cod. civ., in quanto aveva agito in nome e per conto della CIA di ### - aveva già convenu to in giudizio la CIA di ### per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di contributi per gli anni dal 1999 al 2002 e il Tribunale di ### aveva accolto la domanda con sentenza n. 2 del 2007 passata in giudicato; il Tribunale di ### con sentenza n. 296 del 2012, dichiarava il dife tto di legittimazione passiva della ### e di ### rigettando la domanda nei confronti della CIA di ### il giudice di prima istanza osservava che la CIA locale non era un organo di quella nazionale ma una sua articolazione periferica, cosicché l'associazi one nazionale non poteva rispondere de lle obbligazioni contratte da quella locale e, quanto al ### ch e aveva agito solo i n nome e per conto de lla CIA di ### nel merito, il contributo comunit ario perdu to avrebbe potuto esser e richiesto per gli anni successivi al 2002; la Corte di ### di Cagliari, ### distaccata di ### con sent enza n. 65 del 20 14, pur affe rmando la legitt imazione passiva della ### e di ### ta, rigettava l'impugnazione, sul rilievo che ### avrebbe potuto richiedere il contributo per gli anni successivi, in quanto il v izio a causa del quale la sua prima richiesta era stata rigettata, e cioè la mancanza di sottoscrizione del modulo, non aveva impedito la riproposizione della notifica a ll'### fermo che ### aveva già agito nei confronti della CIA di ### per il risarciment o dei danni relativi agli anni 1999-2002, fondati sul medesimo atto causativo; 4 di 11 ### proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 7515 del 2018, ritenuto preliminarmente che la Corte di appello gravata non si era pronunciata sull'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito ma si era limitata a un obiter dictum, come tale non impu gnabile, statuiv a che: non poteva essere escluso il risarci mento del dann o in ragione di un preteso concorso colposo de lla vittim a in violazione del giud icato esterno derivante dalla sentenza n. 2 del 2007 del Tribunale di ### ormai definitiva, che aveva accertato la responsabilità della CIA provinciale, sebbene tale giudicato non potesse operare per la CIA naziona le e ### in quan to estrane i a quel gi udizio; non poteva in ogni caso essere affermata la colpa di ### in difetto di qualsiasi precetto legale, contrattuale o di prassi, che gli imponesse di controllare l'operato del mandatario; al contempo, correttamente era stato ritenuto che la notifica della cessione poteva essere reiterata, ma non era stata valutata la circostanza decisiva che il ### aveva appreso del rigetto della sua domanda di erogazione del premio e delle ragioni dello stesso solo nel 2002; conclusivamente questa Corte affermava che il giu dice del rinvio: «ne l riesaminare l'appello p roposto da ### dovrà: ### nei confronti della CIA di ### tene re conto del giudicato formatosi sulla ins ussistenza del concorso colposo della vittima; ### nei confront i di tutte le parti , tenere co nto della condotta del danneggiato applicando i princìpî enunciati…, ovvero che non è concepibile una culpa in vigilan do del mandant e per omesso controllo de ll'operato del mandatario, almeno fino a quando l'inadempiment o del mandatario non gli sia reso noto in qualunque modo; ### nel valutare la condotta del danneggiato ed, eventualmente, nella stima del dan no, tenere conto dei princìpî sopra esposti circa la reiterabilità della notifica della cessione dei diritti»; 5 di 11 tali princìp î erano ricostruiti come segue: «I…regola menti 805/68, 2066/92 e 3886/92 prevedono un sistema così concepito: ### l'allevatore di vacche nutrici ha dirit to ad u n "premio", che viene erogato a sua domanda (art. 4b Reg. 805 /68, come modificato dall'art. 1 Reg. 2066/92); ### questo diritto può essere trasferito ad altri allevatori (art. 4e, comma 2, ### 805/68, come sopra modificato); ### il trasferimento di diritti al premio "acquista efficacia esclusivament e dopo la notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato mem bro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve" (art. 34, comma 2, ### CE 38 86/92). Se manca la notifi ca, dunque, il diritto di premio non si trasferisce e resta in capo al cedente.  …Infatti né il ### CE 805/68, né il ### CE 3886/92, prevedono espressamente che la tempestiva notifica all'autorità naziona le della cessione dei diritti di premio sia prevista a pena di decadenza.  ###. 34, comma 2, ### 3886/92 stabilisce infatti: "Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve. Tale notifica deve essere effettuata entro un termine che sarà fissato dallo Stato membro e, al più tardi, due mesi prima del giorno iniziale del periodo di presentazione delle domande stabilito da ciascu no Stato membro". La no rma dunque stabilisce che la notifica deve avvenire prima dell'apertura de i termini per la domanda di premio, e null'altro. Se ne inferisce che una notifica tardiva ha il solo effetto di impedire il trasferimento dei diritti di premio dal cedente al cessionario, ma non la perdita della facoltà di eseguire nuovamente la notificazione»; nel giudizio in riassunzione la ### eccepiva pregiudizialmente il giudicato esterno sull'eccezione di d ifetto di legittimazione passiva sostanziale pe r estraneità al rapporto di 6 di 11 mandato dedotto in giudizio, allegando che il Tribunale di ### con sentenza n. 106 del 2011, cui era seguìto rigetto dell'appello e del ricorso pe r cassazione, aveva acc olto l'opposizione proposta dalla ### avverso il decreto ingiuntivo n. 50 del 2009 che l'aveva condannata a pagare, in solido con la CIA di Nu oro già condannata per i medesimi fatti con la sentenza n. 2 del 2007, i premi non riscossi p er gli anni 1999 -2002, osservando che il mandato rilasciato dal ### doveva ritenersi conferito alla sola ### di ### in quanto la ### e le associazioni regionali e provinciali erano soggetti fra loro autonomi; la Corte di appello di Cagliari, ### distaccata di ### con sentenza n. 290 del 2020, rigettava il gravame statuendo che: - alla domand a nei confronti della CIA naz ionale ostava il sopravvenuto giudicato esterno in parola; - relativamente alla CIA locale, ### «non avendo alcun obbligo di controllo», non poteva «aver causalmente inciso sulla verificazione dell'evento di danno interamente addebitabile alla CIA di ### quanto all'erronea notifica del 1999» ma dal febbraio 200 2, quando l'errore del mandatario gli fu noto e d evidente , «avreb be potuto attivarsi per reiterare la notifica della cessione dei diritti e quindi, domandare l'erogazione del premio comunitario per gli anni success ivi, tenut o anche conto del fatto che il premio in esame è concesso per anno civile e non quale rendita vitalizia sulla base di una doman da inoltrata una tantum. … Ponendo in essere tale condotta da quel momento esigibile, in quanto il ### era a conoscenza delle ragioni del diniego, l'errore della CIA - alla quale non risulta sia stato conferito più alcun mandato in tale senso - avrebbe potuto essere sanato ed evitati gli ulteriori effetti pregiudizievoli, consistenti nella mancat a erogazione dei premi per gli a nni successivi al 2003. Del rest o, 7 di 11 diversamente ragionando, il M ulas potrebbe irragionevolmente pretendere tali danni sine die. … La Suprema Corte ha … sostenuto che qualsiasi atto amministrativo che contenesse l'affermazione di no n reiterabilità della notifica e ra illegittimo e quin di, disapplicabile dal giudice ordinario. Ed in ogni caso, non si comprende, né è specificatame nte allegato, per qual i ragioni la mancata impugnaz ione del provvedimento di rigetto della notifica del 1999, avrebbe impedito al ### la presentazione di una nuova notifica nei termini prospettati dalla [Corte di] cassazione per gli anni successivi, a nulla rilevando che le quote d i premio nel fratte mpo non utilizzate erano state nelle more ve rsate nell a riserva nazionale, come previsto nei regolamenti comunitari in materia»; avverso questa decisione ricorre nuo vamente per cassazione ### articolando quattro motivi; resistono con controricorso la ### e la CIA nazionale; è rimasto intimato #### io ### e la CIA nazionale hanno deposit ato memorie. 
Rilevato che con il primo mot ivo si pro spetta la violazione e fal sa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, 384, 394, cod. proc.  civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere il rapporto di mandato tra il deducente e la CIA nazionale in forza del preteso giudicato est erno, mancando di considerare che così facendo violava il giudic ato interno e il vincolo del giu dice del rinvio, fermo restando che si trattava di diritti di credito come tali eterodeterminati, sicché l'accertamento definitivo pote va coprire solo lo specifico fatto costitutivo azionato; 8 di 11 con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 113, cod. proc. civ., 1325, n. 3, 1346, 1470, cod. civ. , poiché la Corte di appe llo avreb be errato nell'affermare la reiterabilità della notifica della cessione, posto che i diritti erano stati ormai ostativamente incamerati dall'### essendo così venuto m eno l'oggetto del relativ o contratto di cessione da notificare, e in tal senso doveva leggersi anche quanto osservato dalla prima decisione di legittimità; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 384, cod. proc. civ., 2697, 1374, 1227, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la CIA locale aveva ammesso e dalle produzioni della stessa era emerso che il rapporto di mandato era proseguito fino al 2008, sicché, in applicazione del principio di diritto sul punto della pronuncia cassatoria con rinvio, spettava al mandatario correggere eventual i errori inerenti alla riscossione degli importi; con i l quarto mo tivo si prosp etta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 91, 336, 324, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato per un verso obliterando che la sentenza di prime cure era stata già caducata, sicché non poteva essere confermata disattendendo l'appello come fosse stato proposto avverso la stessa, e, per altro verso, obliterando che il deducente aveva vinto sia in sede ###sede di prima legittimità, e il rigetto conclusivo delle sue pretese era stato infine motiv ato dive rsamente, spostando temporalmente in avanti la ragione decisoria, an corata alla condotta del deducente medesimo successiva al febbraio 2002, sicché le spese di li te avrebbero do vuto corre ttamente essere compensate. 
Considerato che il primo motivo è infondato; 9 di 11 non è allegato che il rapporto di mandato fosse mutato nel tempo, anzi assumendosi semp re, anche esp licitamente, il contrario (si allega, nella formulazione della terza censura, che quel rapporto era “proseguit o” sino al 2008), sicché il presupposto logico del la domanda in scrutinio corrisponde a quello su cu i ha statuito negativamente la pronuncia n. 106 del 2011 del Tribunale di ### pacificamente d ivenuta definitiva solo a séguito della sentenza n. 12913 del 2018 di questa Corte, successiva a quella 7515 del 2018 che aveva disposto il rinvio - entrambe non allegate come sott oposte a giudizio di revocazione - sicché il giudicat o esterno era opponibile e conclusivamente rilevabile; trattandosi di giudicato successivo, esso prevale (cfr. Cass., 15/05/2018, n. 11754); il second o e terzo motivo, quali formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; come visto in parta narrativa, questa Corte, nella pronuncia n. 7515 del 2018, aveva vincolato il giudice del rinvio anche con le seguenti statuizioni: i) esclusione di ogni decadenza ai fini della notifica della cessione dei diritti di premio; ii) reiterabilità della notifica prima dell'apertura dei termini; iii) permanenza dei diritti in capo al cedente in caso di notifica tardiva; la Corte t erritoriale , premessa l'esclusione del concorso colposo rispetto ai premi non riscossi dal 1999 al 2002 come da ulteriore vincolo del rinvio secondo quanto stabilito dalla pronuncia cassatoria del 2018 in relazione al giudicato esterno riferibile alla sentenza del Tribunale di ### n. 2 del 2007, ha dunqu e legittimamente ritenuto, in questo quadro (per i residui convenuti CIA locale e ###, che, per le annualità successive al 2002, ### avrebbe potuto reiterare utilmente la notifica, evitando danni; 10 di 11 le censure obiettano conclusivamente che: α) la reit erabilità della notifica nel caso era esclusa dall'acquisizione dei diritti di premio nella riserva nazionale, dopo la mancata notifica iniziale della cessione, con conseguente sopravvenuto difetto dell'oggetto contrattuale; β) era e merso in fatto che il rapporto di m andato e ra continuato sino al 2008 , sicché spettav a sempre al man datario correggere l'errore iniziale; la prima e articolata affermazione confligge con il vincolo del rinvio che non ha posto affatto questo limite, né può dirsi emerga in alcun modo come suo necessario presupposto, restando inoltre indimostrata prima che non meglio spiegata nel suo fondamento, con conseguente profilo di aspecificità, come osservato dal Collegio di merito, la stessa tesi per cui quelle erogazioni sarebbero state definitivamente perse anche per le annualità successive; la second a affermazione costituisce al legazione confliggente con la pronun cia cassatoria del 2018, che indicav a ### come onerato, dopo la ricost ruita conoscenza, d'intraprende re quant o possibile e necessario per evitare il preteso pregiudizio (v. in specie la lettera b) pag. 13 dell'arresto di questa Corte appena ricordato); l'assunto che il mandato fosse proseguito, infatti, non implica che ### a conoscenza dell'errore, potesse sol per quello esimersi dal rimedia re egli stesso e del tutto all'errore: con quest a, così esplicata ragione decisoria, la censura parte qua neppure si misura compiutamente; il quarto motivo è infondato; in primo luogo, la Corte territoriale ha rigettato la domanda sicché il profilo for male consist ente nel riferimen to alla prima pronuncia del Tribunale è d el tutto i rrilevante prima che senza fondamento, trattandosi di giudic are l'appello nel perimetro del rinvio; 11 di 11 né si compren de qual e vizio avrebbe dovuto e vincersi da quello stesso profilo se non in tesi, una non prevista e inesistente nullità della decisione; in secondo luogo, le spese debbono essere regolate sempre in relaz ione all'esito finale della lite (cfr., in punt o di giudizio di rinvio, Cass., Sez. U., 8/11/2022, n. ###); in terzo luogo, il Collegio di merito ha applicato la regola della soccombenza in modo pertanto incensurabile in questa sede; la facoltà di disporre la compensazione delle spese processali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la consegue nza che la pronuncia di condanna alla rifusion e di tal i spese, anche se adottata senza prendere in esam e l'eventual ità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profi lo della mancanza di mot ivazione (v., tra le tant e, Cass., 26/04/2019, n. 11329); spese secondo soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorr ente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente, liquidate, per ognuna, in euro 6.500,00 olt re a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della su ssistenz a dei presupp osti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura d ovuta, d ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Porreca Paolo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12154/2025 del 08-05-2025

... non è stato affatto rispettato; ne consegue che il dictum di inam missibilità della domanda reso dalla corte territoriale rimane esente da censure; 2. nel secondo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d'### condannato la lavoratrice al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2.800,00 quanto al giu dizio di primo grado e in €. 3.308, 00 quanto al p resente giudizio di appello, oltre spese generali; si tratta di spese che si assum e siano state liquidate in modo “eccessivo”, senza conside rare la difficoltà della mat eria del contendere, il contegno delle parti e le condizioni economiche della lavoratrice, nonché la natura dei crediti di lavoro oggetto di causa; 3. il mot ivo è in ammissibile perché non ded uce la vio lazione dei massimi tariffari e sp ettando alla discreziona lità del giudice del merito liquidare le spese di lite purché, a meno di motivare 9 di 10 espressamente, non al di sopra di tali massimi (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537); si è del resto a nche spiegato che la parte, la quale inten da impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11529/2022 R.G. proposto da: ### rapp resentato e difeso dall'avvoc ato ### CORTESE; - ricorrente - contro ####'#### E ### '####### - intimato - avverso la sentenza n. 94/20 22 della CORTE D'### O di ### depositata il ### R.G.N. 266/2020; Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### rel. - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Oggetto: Addetto lavori idraulic o forestale - reiterazione contratti a termine - risarcimento del danno 2 di 10 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal ####; ### 1. la Corte d '### di ### in riform a della sent enza del Tribunale di Ragusa, ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n. 18 3/2010 , la domand a proposta da ### ‒ operaio assunto a termine per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai sensi della legge reg. ### 16/1996 e dell'art. 43 legge reg. ### n. 14/2006 ‒ con la quale era stata denunciata l'illegittima reiterazione nel tempo di contratti a termine tra le parti; 2. erano intercorsi, infatti, con gli ### in epigrafe, dal 1987 al 201 4, plurimi contratti a termine pe r un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi e il la voratore aveva ottenuto, in primo grado, la condanna delle amminis trazioni al risarcimento del danno, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per l'abusiva reiterazione del termine; senonché, la Corte d'### andando di contrario avviso, aveva stabilito che i contratti a termine tra il 2001 e il 2010 avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 gg. decorrenti dal 1° gennaio 2012, mentre i successivi «avrebbero dovuto essere im pugnati entro 60 gg. o entro 120 gg., a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge n. 92/20 12, secondo la n ormativa vigente ratione temporis» e tut to ciò anche se i contratti erano privi di forma scritta; in definitiva, poiché nessuno dei contratti era stato impugnato nei termini di decadenz a ‒ neanche l'ultimo che era cessato il ### ‒ la domanda era inammissibile; 3 di 10 3. contro tal e decisione il lavoratore ha propo sto ricorso per cassazione articolato in due motivi, men tre gli ### sono rimasti intimati; ### 1. nel primo motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 nonché dell'articolo 116 cod. proc. civ. e dell'articolo 12 delle preleggi; egli sostiene che, diversamente da quanto rit enuto dall a Corte d'### la decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010 non era applicabile alla fattispecie in esame, che non atteneva alla nullità del termine contrattuale ma, piuttosto, al superamento del limite di durata dei 36 mesi, sicché, in applicazione dell'articolo 5 comma 4- bis d.lgs. n. 368/2001, l'impugnativa poteva essere proposta in tal caso entro il termine di prescrizione ordinario; il ricorrente rileva, in particolare, che non v'è richiamo, da parte dell'art. 32, nel testo vigente ratione temporis al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado ( cioè nel 201 5), all'ipotesi prevista dall'art. 5, com ma 4 bis del d.lgs. n . 368 del 2001, che è quella invocata nella specie; assume che la previsione della decadenza ha carattere eccezionale, con la conseguenza che la disposizione prevista per l'impugnativa del contratto a termine non è applicabile analogicamente; evidenzia che la Corte d'### di ### avrebbe dovuto rilevare che nessun atto datoriale era stato impugnato (né con riferimento alla nullità del termine apposto al co ntratto né alla sua proroga) essendosi richiesto - ancorché in via subordi nata - il riconoscimento dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 legge n. 183/2010 per l'abuso contrattuale perpetrato in oltre vent'anni di rapporti reiterati, al momento del superamento dei limiti temporali, domanda di natura non impugnatoria di alcun 4 di 10 atto datoriale e c he poteva essere propost a nel termine di prescrizione ordinario; 1.1 il motivo è infondato; con esso viene in sostanza contestato il passaggio argomentativo in cui la Corte d'### afferma che la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. a) , della legge n. 180/2010 si riferisce non soltanto all'azione di nul lità de l termine apposto al contratto d i lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 2001 ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5 comma 4-bis del d.lgs.  n. 368 d el 2001, in cui si fa valere l'abu siva reiterazione dei contratti a termine; 1.1.1 la censura deve essere disattesa, anche se la motivazione della pronuncia impugnata, conforme a diritto nel suo dispositivo, merita di essere rivista e integrata ex art. 384 comma 4 cod. proc.  civ.; il rilievo della Corte distrettuale secondo cui il termine di decadenza decorrerebbe dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti ricalca Cass. n. 8038/2022, precedente sottoposto a rimeditazione in pron unce successive, alle qual i va dat a in questa sede continuità, essendosi ivi chiarito come, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abus iva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183 del 2010 , «deve essere osservato e decorre dall'ul timo (ex latere actoris) dei contratti interco rsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (così Cass., Sez. L, n. 4960 del 16/2/2023; cui adde Cass., Sez. L, n. ### del 12/12/2023); si è comunque precisato, in tutte le pronunce sopra richiamate, che la decad enza opera sul piano della cer tezza dei rapporti ed è 5 di 10 imprescindibile in ragion e della "ratio" della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte; si è anche aggiunto che il risarcime nto de l danno, a sua volta, sarà soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmen te decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, p otendo anc he quelli stipulati oltre d ieci anni prima d ella richiesta di risarcimen to avere inciden za sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (così Cass., ###/2023 cit.); 1.1.2 né vale obiettare ‒ per sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decadenza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 1 83/2010, nel testo v igente prima delle modifiche apportate dalla legge 2 8 giugno 2012, n . 92 ‒ che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001; 1.1.3 come recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025), il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604/1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001 , n. 3 68, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2 001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di 6 di 10 legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b); la ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, ratio con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di que lle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicit amente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. ### del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2 010 anche alle azioni di nullità del termin e per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001); il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nu llità, che può riguardare sia il t ermine apposto al contratto (art. 1), anc he se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4); il richia mo non è, invece, finalizz ato ad operare u na distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violaz ioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto; conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art.  32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a t ermine già conclusi alla d ata di entrata in vigore dell a nuova 7 di 10 legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile; d'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prende ndo le mosse da de tta applicabilità, ha affermato, e va qui ribad ito, ch e, qualora il superamento derivi dalla stipulaz ione in successione di p iù contratti, è sufficien te che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorr e ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. ###/2023 citate); 1.1.4 avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 20 01, come riformulato dal d.l .  20/3/2014, n. 34, conv. in legge n. 78/2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi , comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]»; se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è (evi dentemente) alcuna ragi one di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui 8 di 10 il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro; 1.1.5 in conclusione, d eve ritene rsi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anch e in relazione all'azio ne per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina rispo nde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche ( sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014); 1.1.6 nella specie, la corte di merito, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decaden za in relazione a ogni singolo contratto a tempo determinato, ha aggiunto tuttavia, con accertamento di fatto che ha valenza decisiva e che non è stato specificamente censurato in sede ###che in relazione all'ultimo cont ratto concluso inter partes il termin e di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, cit., non è stato affatto rispettato; ne consegue che il dictum di inam missibilità della domanda reso dalla corte territoriale rimane esente da censure; 2. nel secondo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 5 cod.  proc. civ., per avere la Corte d'### condannato la lavoratrice al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2.800,00 quanto al giu dizio di primo grado e in €. 3.308, 00 quanto al p resente giudizio di appello, oltre spese generali; si tratta di spese che si assum e siano state liquidate in modo “eccessivo”, senza conside rare la difficoltà della mat eria del contendere, il contegno delle parti e le condizioni economiche della lavoratrice, nonché la natura dei crediti di lavoro oggetto di causa; 3. il mot ivo è in ammissibile perché non ded uce la vio lazione dei massimi tariffari e sp ettando alla discreziona lità del giudice del merito liquidare le spese di lite purché, a meno di motivare 9 di 10 espressamente, non al di sopra di tali massimi (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537); si è del resto a nche spiegato che la parte, la quale inten da impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (o dei massimi) tariffari, ha p ur sempre l'one re di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai qua li il giudice di merit o sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve rit enersi inammiss ibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto (o in e ccesso) rispet to alla tariffa massima (Cass., Sez. 1-, n. 18584 del 30/06/2021; cui adde Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 11657 del 30/ 4/2024: « In tema di ricorso per cassazione, è inamm issibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari ‒ ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti ‒, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegan done le ragioni, né d ella mancata distinzione fra compensi ed esborsi»); nel caso di specie, il motivo è privo di argomentazioni specifiche rispetto ai valori tariffari e dunque non restano integrati neanche i presupposti richiesti dalla giurisprudenza appena citata; 4. conclusivamente il ricorso va rigettato; 5. tale e sito esime, pe r il principio della dur ata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l'### generale dello Stato (il c ui patrocinio per l'Amm inistrazione reg ionale siciliana è previsto dall'art . 1 de l d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142), della notifica del ricorso alle ### regionali intimate, che parte ricorre nte ha erroneamente eseguito presso l'A vvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020); 10 di 10 6. nulla v a disposto in o rdine alle sp ese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della S ezione 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1216/2022 del 17-01-2022

... integrare e precisare, pur se entro determinati limiti, il dictum del giudice di cognizione (### St., sez. V, 14 aprile 2016, n.1497; S.U. 24673 del 2009)"). Ciò peraltro non priva le parti del potere di contestare la legittimità del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, o del suo operato ma ciò dovrà essere fatto con gli strumenti propri del procedimento di esecuzione, cioè con le opposizioni esecutive. Lo stesso articolo 41 cod.proc.civ. specifica che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto finche la causa non sia decisa nel merito in primo grado, presupposto che non è concepibile nell'esecuzione forzata sia perché non vi è controversia da decidere, sia perché non si tratta di un processo che si sviluppa in più gradi. Nel caso di specie, peraltro, il procedimento si è anche concluso, in quanto è stata emessa l'ordinanza che indica le modalità per l'esecuzione del rilascio. Si aggiunga che l'articolo 279 n. 1 cod.proc.civ. impone la forma della sentenza quando si pronuncia su questioni di giurisdizione, mentre il giudice dell'esecuzione non decide mai con sentenza. Infine, l'articolo 59 della legge n. 69 del 2009 fissa per la translatio iudícii (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 9219-2021 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ##### 18, presso lo studio dell'avvocato ### LORUSSO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., ###, #### S.R.L., ###, ### S.R.L., #### - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente 2363/2020 del TRIBUNALE di ### Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal ### lette le conclusioni scritte del ### FRESA, il quale chiede che le ### della Corte di cassazione dichiarino la inammissibilità della istanza di regolamento di giurisdizione.  ### 1.- ### propone regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nell'ambito del procedimento di esecuzione per rilascio di immobile promosso da ### s.r.l. nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di ### 2. - Ha notificato il ricorso a ### alla ### alla ### del ### s.r.l. in persona del curatore, al Comune di ### a ### al dottor ### e all'### di ### Nessuno degli intimati ha svolto attività processuale in questa sede.  3. - La ricorrente afferma di essere titolare e gestore della ### sita in ### struttura per anziani adibita parte a casa di riposo e parte a residenza socio-sanitaria assistita, e di esercitare questa attività dal 2013 all'interno di un edificio locatole dalla ### del ### s.r.l. con contratto precario immobiliare oneroso del 2013; - l'immobile veniva posto in vendita dalla ### fallimentare, con ordinanza del 4 Aprile 2018 (nella quale si specificava che nello stesso era in corso un contratto di locazione e che l'immobile veniva ceduto nello stato di fatto e di diritto); risultava aggiudicataria la società ### poi trasformatasi in ### in data ###, alla quale l'immobile veniva trasferito tramite decreto di trasferimento e contestuale ordine di liberazione dell'immobile del 27 Marzo 2019.  4. - ### intraprendeva quindi nei confronti della ricorrente una procedura esecutiva per il rilascio dell'immobile, che rimaneva sospesa nell'ambito dei provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica sino al 31 dicembre 2020; nelle more della sospensione, sulla base della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, la ### s.r.l. avviava illegittimamente una seconda procedura esecutiva per rilascio dell'immobile; - nel 2020 la ### proponeva ricorso ex artt. 612 e 614 c.p.c., perché il giudice dell'esecuzione del Tribunale di ### indicasse le modalità di esecuzione del rilascio dell'immobile, adibito a RSA ed occupato da pazienti anziani e fragili, alcuni dei quali ammalati di ### - nell'ambito del procedimento per esecuzione degli obblighi di fare, la ricorrente rappresentava a mezzo di controdeduzioni l'impossibilità di procedere al rilascio, rappresentando l'impossibilità di effettuare il trasferimento e comunque gli altissimi rischi connessi al trasferimento per i propri pazienti, tutti anziani e fragili, derivanti dall'emergenza sanitaria da ###19, nonché la necessità di ottenere, per molti pazienti che fruivano di amministratori di sostegno, il previo assenso al trasferimento da parte del giudice tutelare; - all'esito del procedimento ex articolo 612 CPC il giudice dell'esecuzione adottava un provvedimento con il quale dava facoltà all'aggiudicataria di far eseguire l'ordine di liberazione, fissandone le modalità: stante il parere negativo della ASL al trasferimento dei pazienti in altra struttura, il g.e. da un lato manteneva l'obbligo per la società ricorrente di sgomberare i locali, e al contempo disponeva che I• pazienti lungodegenti rimanessero nella struttura, inserendo la previsione che essi sarebbero stati assistiti, dal momento del rilascio, non più dalla attuale ricorrente, soc. ### ma dal personale della ### s.r.I., società legata alla aggiudicataria ### il cui direttore sanitario era il dott. ### 5. - Senza precisare se avverso quest'ultimo provvedimento siano state introdotte le opposizioni esecutive, la ricorrente propone regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che esso sia stato adottato in difetto di giurisdizione ovvero in carenza assoluta di potere dell'autorità giudiziaria ordinaria, rientrando l'ambito decisionale nella competenza della pubblica amministrazione. 
Sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia emesso provvedimenti incidenti nelle sfere di competenza riservate alle autorità sanitarie, in quanto avrebbe affidato i pazienti già assistiti dalla RSA gestita dalla società ricorrente al personale dipendente da altra struttura benchè questa fosse priva delle prescritte autorizzazioni amministrative, in tal modo di fatto sostituendosi all'amministrazione nel potere di verifica della sussistenza dei requisiti di legge e di autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali. 
Segnala che la ### non possederebbe autorizzazione a svolgere l'attività di casa di riposo né tantomeno avrebbe l'autorizzazione all'esercizio di ###ré ricorda che, ai sensi del decreto n. 102 del 1992, l'attività socio-sanitario non è attività libera ma soggetta a un regime di autorizzazioni amministrative, e ricostruisce il quadro normativo, costituito dalla normativa primaria integrata con i regolamenti della ### n. 4 del 2007 e n. 4 del 2019, da cui discende che l'attività di cura e assistenza dei pazienti anziani possa essere svoltin forma di impresa ma solo da parte di soggetti previamente autorizzati dalle autorità amministrative competenti, con autorizzazioni rilasciate ad personam previa verifica da parte dell'autorità amministrativa del possesso dei requisiti di legge. 
Conclude affermando che il g.e., autorizzando il subentro di un terzo soggetto privo di autorizzazione nell'assistenza agli anziani ospiti nell'immobile in questione, si sia illegittimamente sostituito alla pubblica amministrazione nell'esercizio dei poteri di autorizzazione e di valutazione preordinati alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie.  6. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del ###, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.  ### chiede che le ### dichiarino l'inammissibilità dell'istanza di regolamento di giurisdizione, perché il regolamento è stato proposto in pendenza di un procedimento di esecuzione, nell'ambito del quale non è esperibile.  ### generale ricorda che la Corte di legittimità, dalla pronuncia n. 1139 del 2000 in poi, si è sempre espressa nel senso della inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione. Richiama il contenuto di quella decisione, in cui si afferma che, pur costituendo l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto degli artt. 41 e 367 del codice di rito postula il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale "de quo" nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una "decisione di merito di primo grado" avente natura di sentenza, e ad organi quali "il giudice istruttore ed il collegio" (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo "per gradi", sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato "ex lege" come "giudice istruttore" (parlando la legge, viceversa, di "giudice dell'esecuzione").  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. - ### s.r.l. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del procedimento esecutivo promosso dalla ### s.r.l. ex art. 612 e 614 c.p.c. per ottenere il rilascio dell'immobile del quale l'intimata è risultata aggiudicataria all'esito di asta pubblica indetta dalla ### del ### s.r.I..  ### la stessa esposizione dei fatti resa dalla ricorrente, il ricorso è stato proposto dopo che, con ordinanza del 2.12.2020, e poi con successiva ordinanza modificativa della precedente, resa in data ###, il Giudice dell'esecuzione ha stabilito le modalità per il rilascio dell'immobile, completando il procedimento esecutivo.  8. - Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto è inammissibile, conformemente alle conclusioni tratte dal ###, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del processo esecutivo. Tale affermazione, effettuata ab initio da Cass. S.U. n.1139 del 2000, è stata successivamente sempre confermata, da Cass. S.U. n. 19172 del 2005, da Cass. S.U. n. 4912 del 2006, da Cass. S.U. n. 26109 del 2007, da Cass. S.U. n. 13633 del 2008 e da ###.U. n. 10320 del 2016. In tempi più recenti ha trovato la sua indiretta conferma anche in Cass. S.U. n. 4880 del 2019, laddove le ### hanno giudicato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di ottemperanza, proprio sulla scorta delle differenze di fondo tra il giudizio di ottemperanza, ove al giudice amministrativo è attribuito uno spazio di cognizione, ed il procedimento esecutivo, ove questo spazio non esiste e non ha senso che si proceda all'individuazione del giudice avente giurisdizione a dirimere la controversia, perché non c'è neppure una controversia da dirimere né un procedimento di cognizione da decidere (da Cass. S.U. n. 4880 del 2019: "In relazione al secondo profilo d'inammissibilità, deve osservarsi che il giudizio di ottemperanza non costituisce un giudizio a natura esclusivamente esecutiva dal momento che il giudice dell'esecuzione gode di poteri cognitivi che implicano la potestà di interpretare, integrare e precisare, pur se entro determinati limiti, il dictum del giudice di cognizione (### St., sez. V, 14 aprile 2016, n.1497; S.U. 24673 del 2009)"). 
Ciò peraltro non priva le parti del potere di contestare la legittimità del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, o del suo operato ma ciò dovrà essere fatto con gli strumenti propri del procedimento di esecuzione, cioè con le opposizioni esecutive. 
Lo stesso articolo 41 cod.proc.civ. specifica che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto finche la causa non sia decisa nel merito in primo grado, presupposto che non è concepibile nell'esecuzione forzata sia perché non vi è controversia da decidere, sia perché non si tratta di un processo che si sviluppa in più gradi. Nel caso di specie, peraltro, il procedimento si è anche concluso, in quanto è stata emessa l'ordinanza che indica le modalità per l'esecuzione del rilascio. 
Si aggiunga che l'articolo 279 n. 1 cod.proc.civ. impone la forma della sentenza quando si pronuncia su questioni di giurisdizione, mentre il giudice dell'esecuzione non decide mai con sentenza. Infine, l'articolo 59 della legge n. 69 del 2009 fissa per la translatio iudícii il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla pronuncia, indicazione che necessariamente si riferisce alla decisione del giudice della cognizione, posto che le decisioni del giudice dell'esecuzione non sono suscettibili di giudicato ma possono esclusivamente produrre un effetto "pro iudicato", rimanendo non attaccabili in caso di mancato esperimento di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi. 
In parallelo, anche la contestazione della competenza del giudice dell'esecuzione e le relative decisioni non possono essere impugnate con regolamento di competenza ma avverso di esse deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi, all'interno della cui fase di cognizione è proponibile il regolamento di competenza (v. Cass. 8172 del 2018). 
Ne consegue che, nell'ambito di una esecuzione di obblighi di fare (nel caso di specie, relativa al rilascio di un immobile), ex art. 612 c.p.c., la contestazione relativa alla violazione dei limiti ai poteri del giudice dell'esecuzione di ordinare un facere all'esecutato, qualora vengano previste modalità involgenti aspetti autorizzatori riservati alla ### amministrazione, può essere formulata solo con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi ma non con lo strumento del regolamento preventivo di esecuzione. 
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensive da parte degli intimati.  P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Virgilio Biagio, Rubino Lina

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4790/2023 del 15-02-2023

... civ. 5 Deduce che la moti vazione dell'impugnato dictum è illogica ed incomprensibile, nella parte in cui la corte d'appello ha opinato per la prevalenza dei r isultati economici derivanti da ll'attività agrituristica rispetto a i risultati dell'attività agricola. Deduce che la corte di merito è a tal riguardo incorsa in un evidente errore di calcolo, in assenza del quale, viceversa, sarebbe pervenuta all'esito opposto. Deduce segnatamente che i risultati economici dell'attività agricola sarebbero stati più correttamente da computare in non meno di euro 63.934,00, sicché, in quanto su periori a quelli dell'attiv ità agrituristica, avrebbero giustificato un giudizio di prevalenza della prima attività sulla seconda. Deduce che la motivazione dell'impugn ato dictum è d el pari illogica ed incomprensibile, nella parte in cui la corte d'appello ha opinato per la prevalenza dei “t empi di lavoro” impiegati nell'attivit à agrituristica rispetto ai “tempi di lavoro” impiegati nell'attività agricola. Deduce segnatamente che nessuno degli elementi di fatto acquisiti al giudizio giustifica il rapporto - 14 a 11 - tra “tempi di lavoro” impiegati nell'attività agrituristica (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 14483 - 2020 R.G. proposto da: ### - c.f. ### - elettivamente domiciliat ###indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Uzzano-Fornaci ###, alla via ### n. 5 presso lo studio dell'avv ocato ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. 
RICORRENTE contro CURATORE del fallimento d i ### titolare dell'omonima impresa individuale, in persona del dottor ### INTIMATO e I.G.C. s.r.l. (già “In cerpi” s.r.l.) in l iquidazione - p.i.v.a. ### - in persona del legale rappresentante pro tempore. 
INTIMATO avverso la sentenza n. 503/2020 della Corte d'Appello di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio dell' 8 novembre 2022 del consigliere dott. #### 1. Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Pistoia la “Incerpi” s.r.l. (ora “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione) esponeva di essere creditrice di ### titolare dell'omoni ma impresa indi viduale, e chiedeva che se ne dichiarasse il fallimento.  2. ### Deduceva che in quanto imprenditore agricolo non era esposto a fallimento. 
Deduceva che la connessa attività agrituristica si risolveva nella locazione a turisti, solitament e di durata settimanale, dell'immobile ove in precedenza abitava, senza offerta di alcun ulteriore servizio. 
Deduceva che, su lla scorta della dichi arazione unica aziendale all'uopo proposta, la ### aveva, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge n. 96/2006 e di cui alla legge regionale ### n. 30/2006, attestato, alla luce di tabelle correlate al parametro “ore/lavoro”, la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica. 
Deduceva in ogni ca so che il requisito della connessione presc indeva dal parametro della pre valenza economica e postulava la sola verifica dell a prevalente utilizzazione di attrezzature e risorse dell'azienda agricola.  3. Con sentenza n. 69/2018 il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimento. 
Reputava che l'atti vità agrituristica aveva acquisito carattere prevalente, sicché era venuta meno qualsivoglia forma di connessione con l'attività agricola; che invero i ricavi dell'attività agrituristica del triennio precedente risultavano di gran lunga superiori a quelli dell'attività agricola. 3 Reputava inoltre che l'immobi le destinato alla ricezione agrituristica non aveva i caratteri di un fabbricato rurale ovvero aveva dotazioni tali per cui non poteva postularsene un “normale impiego ad uso agricolo”.  4. ### proponeva reclamo.  ### il curatore del fallimento e la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione.  5. Con sentenza n. 503/2020 della Corte di ### rigettava il reclamo. 
Evidenziava la corte che aveva preci puo rilievo la prevalenza dei ricavi dell'attività agrituristica rispetto ai ricavi dell'attività agricola. 
Evidenziava che siffatto riscontro rinveniva conferma alla stregua del criterio correlato ai tempi di lav oro, ne l sen so che il “tempo-lavoro” impiegato nell'attività agrituristica era di maggior consistenza rispetto al “tempo-lavoro” impiegato nell'attività agricola.  6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ### ne ha chiesto, sulla scorta di tr e motivi, la cassazione con o gni conseguente statuizione. 
Il curatore del fallimento di ### non ha svolto difese. 
Parimenti non ha svolto difese la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione.  ### 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 cod. civ. e dell'art. 1 l.fall. 
Deduce che la riscontrata irrisoria e p er nulla signi ficativa prevalenza dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola, incen trata su minime differenze in termini di ricavi e di “tempo-lavoro”, avrebbe dovuto indurre la corte d'appello all'esito opposto; che avrebbe, cioè, dovuto indurre la corte di 4 merito a qualifica re l'attività agrituristica come agr icola per connessione, appunto, “non ricorrendo (…) quella rilevante sproporzione dell'attività connessa rispetto alla principale agricola” (così ricorso, pag. 9). 
Deduce che del resto l'attività agrituristica si sostanziava nella mera locazione dell'immobile senza svolgimento dell'attività di ristorazione e delle ulteriori tipiche attività alberghiere.  8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 cod. civ., degli artt. 2 e 4 della legge n. 96/2006, degli artt. 2 e 6 della legge ### n. 30/2003 e dell'art. 1 l.fall. 
Deduce che, ai sensi della legge regionale ### n. 30/2003, ai fini del rapporto di conne ssione tra l'attiv ità agrituristica e l'attività agric ola, avev a optato per il criterio del “tempo-lavoro” e non già per il criterio della “produzione lorda vendibile”. 
Deduce quindi che, in dipendenza della scelta operata, la corte d'appello non avrebbe p otuto valutare la p revalenza dell'attività agriturist ica sul l'attività agricola all'insegna del criterio della redditività, correlato ai risultati economici dell'una e dell'altra attività. 
Deduce altresì che, ai fini del riscontro della connessione, il criterio d ella redditività, correlato ai risulta ti economici dell'una e dell'altra atti vità, non rinviene alcun riferiment o né nel testo dell'art. 2135 cod. civ. né nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità.  9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art.  132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 5 Deduce che la moti vazione dell'impugnato dictum è illogica ed incomprensibile, nella parte in cui la corte d'appello ha opinato per la prevalenza dei r isultati economici derivanti da ll'attività agrituristica rispetto a i risultati dell'attività agricola. 
Deduce che la corte di merito è a tal riguardo incorsa in un evidente errore di calcolo, in assenza del quale, viceversa, sarebbe pervenuta all'esito opposto. 
Deduce segnatamente che i risultati economici dell'attività agricola sarebbero stati più correttamente da computare in non meno di euro 63.934,00, sicché, in quanto su periori a quelli dell'attiv ità agrituristica, avrebbero giustificato un giudizio di prevalenza della prima attività sulla seconda. 
Deduce che la motivazione dell'impugn ato dictum è d el pari illogica ed incomprensibile, nella parte in cui la corte d'appello ha opinato per la prevalenza dei “t empi di lavoro” impiegati nell'attivit à agrituristica rispetto ai “tempi di lavoro” impiegati nell'attività agricola. 
Deduce segnatamente che nessuno degli elementi di fatto acquisiti al giudizio giustifica il rapporto - 14 a 11 - tra “tempi di lavoro” impiegati nell'attività agrituristica e “tempi di lav oro” imp iegati nell'attività agricola indicato dalla corte di merito (cfr. ricorso, pag. 23). 
Deduce invero che, pur ad assumere a criterio di valutazione le “buste-paga” dei dipendenti, non vi era motivo p er ascrivere il loro impi ego all'attività agrituristica anziché all'attività agricola e quindi per sovvertire il rapporto tra i “tempi di lavoro”, rapporto costituente l'unico parametro rilevante ai fini del giudizio di prevalenza alla stregua dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, 3° co., della legge ### n. 30/2003. 6 10. I motivi di ricorso, all'evidenza strettamente connessi, sì che se ne giustifica la disamina contestuale, sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento.  11. ###. 2135 cod. civ. riproduce la tradizionale distinzione delle attività agricole in “essenziali” (di cui al 1° co., così come esplicitate dal 2° co.) e “per connessione” (di cui al 3° co.). 
Nella specie viene in rilievo il 3° co. dell'art. 2135 cod. civ., nella parte in cui è sta tuito che “si intendono comunque connesse le atti vità, esercitate dal medesimo imprenditore agric olo, (…) dirette alla fornitura di beni o s ervizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell' azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. 
Ovviamente, in ordine alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva e dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. 
La c onnessione soggettiva postula che le atti vità di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo “essenziale”. 
E, nella specie, sussiste senza dubbio. 
La connessione oggettiva, a sua volta, involge valutazioni più articolate.  12. Occorre in primo luogo che le “attrezzature” o le “risorse” - nella specie gli edifici destinati all'ospitalità - siano strutturalmente parte dell'azienda agricola, ossia del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa agricola “essenziale”. 7 Occorre in secondo luogo, che le “attrezzature” o le “risorse” - nella specie gli edifici destinati all'ospitalità - prevalentemente destinate all'attività di servizio siano “normalmente” impiegate nell'attività agricola “essenziale”. 
Occorre cioè - e tal è il significato dell'avverbio “normalmente” - che l'impiego nell'attività agricola “essenziale” dell' “attrezzatura” o della “risorsa” (poi destinata all'ospitalità) sia riflesso - affinché l'attività di servizio oggettivamente commerciale sia qualificabile come agricola “per connessione” - di una scelta che rispecchi le intrinseche oggettive caratteristiche “agricole” dell' “attrezzatura” o della “risorsa”.  13. Alla disciplina codicistica si affianca la disciplina dell'agriturismo di cui alla legge n. 96 del 20.2.2006. 
Vengono in rilievo segnatamente le seguenti disposizioni. 
Il 1° co. (“ ”) dell'art. 2 (rubricato “definizione di attività agrituristiche”). 
Il 2° co. (“ ) dell'art. 4 (rubricato “criteri e limiti dell'attività agrituristica”). 8 14. Al cospetto del delineato composito quadro normativo, questa Corte ha già avuto cura d i puntualizzare che l'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'imp resa agrituristica, ai fini della sua assoggettab ilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l'apprezzamento, in c oncreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed atti vità agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art.  2135, 3° co., cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utiliz zo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola (cfr. Cass. 10.4.2013, n. 8690; Cass. 14.1.2015, n. 490). 
Conseguentemente, il ri ferimento - ai fini dell'esenzi one d al fallimento dell'imprenditore “agrituristico” in quanto esercente attività agricola “connessa” ad attività agricola “essenziale” - in termini comparativi ai ricavi e alle unità di “tempo-lavoro”, rispettivamente, prodott i e postulati dall'attività agricola “essenziale” e dall'attiv ità di ricez ione e di ospitalità, assume propriamente valenza concorrente ed integrativa. 9 15. Alla luce degli operati rilievi - ben vero, la corte distrettuale ha vagliato la “connessione oggettiva” nel segno del parametro codicistico del “normale impiego dell'attività agricola essenziale”, allorché ha precisato che “la natura degli immobili adibiti ad attività ricettiva è coerente con l'attività agricola: risulta a tale scopo ess ere adibito un vecch io casale e il relativo annesso , tipici dell'architettura rurale toscana” (così sentenza impugnata, pag. 10) - non può, dunque, che opinarsi nei termini che seguono.  16. Non si giustifica, in verità, la deduzione secondo cui “la Corte non poteva assumere il criterio residuale della redditività della produzione quale elemento di valutazione della prevalenza, in quanto non si tratta di un indice di ordine generale (…) previsto (…) dalla normativa nazionale (…)” (così ricorso, pag. 15). 
Difatti, nel segno dell'art. 2135 cod. civ. la connessione oggettiva postula, previamente, che l'attività agrico la “per connessione” sia oggettivamente “coerente” con l'attività agricola “essenziale”. 
E coerenza, a rigore, non sussiste solo se i ricavi dell'attività agricola “per connessione”, segnatamente, nella sp ecie, dell'attività agrituristica, siano esorbitanti rispetto ai ricavi dell'attività agricola “essenziale”.  ###, questa Corte spiega che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno unicamente allorché le attività connesse di cui all'art.  2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (cfr. Cass. 8.8.2016, n. 16614).  17. Nondimeno, in tal ul timi termini, appieno si configura l' “error in iudicando”, sub specie di “falsa applicazione” dell'art. 2135 cod. civ., denunciato con il primo mezzo di impugnazione. 10 Invero, la corte territoriale ha affermato che “nel caso di specie anche la più ottimistica fra le previsioni di produttività olearia (…) non renderebbe (…) un guadagno superiore ad ### 40.000,00 per anno, allorquando è documentato un guada gno dall'attività ricettiva pari rispettivamente ad ### 42.038,46, 35.449,46 e 57.493,63 per gli anni 2015-2017” (così sentenza impugnata, pag.  11). 
E tuttavia in tal guisa la Corte di ### non ha evidentemente riscontrato l'esorbitanza, la rilevante sproporzi one dei ricavi dell' attività agrituristica rispetto a quelli dell'attività agricola essenziale. 
Tanto, ben vero, a prescindere dai rilievi, veicolati dalla prima parte del terzo mezzo di impugnazione e volti a dimostrare che “il risultato economico finale dell'attività di coltivazione sarebbe pari ad € 63.934,00, superiore dunque ai risultati economici dell'attività ricettiva” (così ricorso, pag. 20).  18. Aggiuntivamente, in rapporto al “criterio del tempo di lavoro necessario”, la corte d'appello ha affermato che, “considerata la parità di attività lavorativa impiegata fra il datore di lavoro (…) e ciascun collaboratore e i tempi di impiego, emerge un rapporto di circa 14 ad 11 fra lavoro destinato all'attività ricettiva e lavoro destinato all'attività agricola” (così sentenza impugnata, pag. 12).  19. Il riferit o passaggio motivazionale non esplicit a, quanto meno sufficientemente, le premesse su cui si basa e che valgono a giustificarlo. 
Ebbene, se è vero, come è vero, che ricorre l' “anomalia” della motivazione “apparente”, allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), si accredita, senza dubbio, la censura del ricorrente secondo cui “in sentenza [non] sono indicati gli elementi numerici 11 che, o ve partitamente considerati, p otevano legittimare, secondo un calcol o matematico, i dati adottati dalla Corte nella sentenza” (così ricorso, pag. 23).  20. In ac coglimento, nei termini suindicati, del ricorso la sentenza 503/2020 della Corte d'Appello di ### va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini dell a regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
All'enunciazione, in ossequio all'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 8690/2013 e n. 16614/2016 dapprima menzionate.  21. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.  P.Q.M.  La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione , il ricor so, cassa nei medesimi termini la sentenza n. 503/2020 della Corte d'Appello di ### e rinvia alla stessa corte d'appello in d iversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, l'8 novembre 2022. 
La presidente ### 

Giudice/firmatari: Cristiano Magda, Abete Luigi

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