blog dirittopratico

3.124.815
documenti generati

v4.55
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
8

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2877/2023 del 13-06-2023

... Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle società terze chiamate dal ### spa e ### spa. In proposito, va rilevato che “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento” (Cass. civ. n. 8699/2009). Il controllo circa la legitimatio ad causam, pertanto, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE All'udienza del 13.6.2023: Visto il provvedimento dell'11.10.2022 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo ### n. 17816/2018 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note; Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento dell'11.10.2022; Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti; ### Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 14,20, decide la causa come di seguito.  ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario ### a seguito di trattazione scritta ex artt. 83 comma 7 lett. H) DL 17 marzo 2020 convertito con modifiche in L.  24.4.2020 n. 27 e 281 sexies cpc, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa R.G.A.C. n. 17816/2018 ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione; Attrice E Comune di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in #### n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura generale alle liti in atti; Convenuto E ### s.p.a. (###, con sede in ### piazzetta B. Cairoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'Avv. ### de ### di ### con studio in ### viale ### n. 406/D ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. #### E ### S.p.A., in persona del ### e ### e legale rappresentante pro tempore, giusta procura a rogito ### di ### del 21/4/2017, registrato a ### 5 il ###, ### 54218, Racc. 27163, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv.  ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato, in ### via ### n. 55; ### E ### S.p.A., Società con ### S.p.A., in persona del procuratore speciale Avv. ### in forza di procura speciale per Notar Dott. ### in ### n. repertorio 159.900 del 01.07.2014, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### del ### di Napoli, ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla via ### n.11, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione; ### E I.#### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ######## S. ### 3; #### di risarcimento danni.  p.q.m.  Il Tribunale di ### - III Sezione Civile Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede: Dichiara la contumacia di I.### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente evocata in giudizio e non costituita; Dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### spa e ### spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e, per l'effetto, ne dispone l'estromissione dal presente giudizio; In accoglimento della domanda proposta dall'attrice: Condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 13.550,45 oltre interessi così come determinati in parte motiva; Condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano - ex D.M. n. 55/2014 - in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; Condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta; Condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta; Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Comune di ### Condanna la ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il Comune di ### delle somme che dovrà versare all'attrice e alle società terze chiamate ### spa e ### spa in dipendenza della presente sentenza per sorte capitale, interessi e spese (ivi comprese le spese di ctu); Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra il Comune di ### e ### spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; Sentenza esecutiva per legge. 
Motivi della decisione ### omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il ###), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit. 
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato il ###, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni - patrimoniali e non - subiti a seguito di un sinistro occorso in data ### alle ore 9,30 circa, nella cittadina via ### dovuto ad un dissesto del manto stradale. 
Tanto premesso, dedotto che a seguito della caduta aveva subito lesioni fisiche, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di ### quale proprietario e custode del marciapiede, per sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### in persona del ### pro tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attrice. 
Il comune convenuto chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della ### spa (giusto contratto di servizio del 6.8.2014) e di ### spa (quale esecutrice di lavori sul tratto di strada teatro del sinistro), dalle quali chiedeva di essere manlevato rispetto alle domande risarcitorie proposte dall'attrice. 
Costituita in giudizio, in seguito alla chiamata da parte del Comune convenuto, la ### spa chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, vinte le spese del giudizio. 
Ritualmente costituita ### spa chiedeva - a propria volta - di poter chiamare in causa la società ### S.p.A., in qualità di impresa appaltatrice e materiale esecutrice dei lavori sul tratto di strada asserito teatro del sinistro. 
Costituita in giudizio ### spa chiedeva di chiamare I.### srl atteso che gli unici lavori effettuati nel Comune di ### per conto della ### S.p.A., erano stati eseguiti dalla ### I.#### alla quale ### S.p.A. aveva affidato in subappalto la realizzazione di ### di ### in ### con contratti nn. ### del 20/03/2017 (avente ad oggetto l'esecuzione di scavo, posa in opera) e ### del 22/03/2017 (relativo all'esecuzione dei ripristini stradali). 
Espletata la prova per testimoni ed una ctu, la causa è stata posta in decisione. 
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle società terze chiamate dal ### spa e ### spa. 
In proposito, va rilevato che “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento” (Cass. civ. n. 8699/2009). 
Il controllo circa la legitimatio ad causam, pertanto, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla (così Cass. civ. n. 3732/2001, n. 15537/2000 e n. 9427/1987); qualora da tale controllo risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possano identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (cfr. Cass. n. 6766/2001, n. 15080/2000, n. 2224/1995 e n. 9427/1987). 
Nel caso di specie, stante la tempestività della detta eccezione da parte delle società terze chiamate, con la propria comparsa di risposta, va evidenziato che le stesse hanno dato adeguata dimostrazione di quanto asserito, sostenendo la propria posizione mediante deposito di ampia documentazione, di lettere d'ordine, contratto di appalto e mediante deposito di ulteriore documentazione attestanti la mancata effettuazione dei lavori proprio nel punto in cui è avvenuto il sinistro in esame. 
La dimostrazione della estraneità ai fatti di causa delle società terze chiamate, invero, nel caso di specie può ritenersi raggiunta, in relazione alla posizione processuale delle chiamate in causa atteso che né dal tenore delle deposizioni testimoniali rese né dall'esame della documentazione versata in atti è dato evincere profili di responsabilità delle suddette società nel sinistro in esame: va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle terze chiamate ### spa e ### spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e, per l'effetto, si dispone l'estromissione dal presente giudizio. 
Tanto premesso, in punto di diritto va innanzi tutto evidenziato che è in contestazione tra le parti l'effettiva sussistenza, nella fattispecie in esame, di una situazione di pericolo non visibile e non evitabile e, pertanto, la riconducibilità dell'evento all'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto. 
A tale proposito appare opportuno ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. 
E' emerso nel corso del giudizio, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste escussa ### presente al momento del fatto, che il giorno 20.10.2017”……. di mattina (tornavo da scuola erano circa le 9,30) ero in via ### per strada all'altezza del signore che vende le bibite io stavo attraversando per andare a casa e ho visto una signora che è caduta. La signora era quasi accano a me pure in strada perché stavamo attraversando quando ho sentito “aiuto aiuto” quindi sono tornata indietro. Ho visto la signora a terra ho visto che c'era un dislivello a terra ma non era visibile perché era pieno di cartacce era coperto sembrava la strada normale la signora è caduta in avanti perdeva sangue dalla bocca le è gonfiato il labbro aveva il ginocchio dolorante perché è caduta sulle ginocchia e ha sbattuto tutta la bocca. Io ho chiamato l'ambulanza e anche il marito della signora sono rimasta fino all'arrivo dell'ambulanza poi sono andata via. Il dislivello era molto vicino al marciapiede di fronte (dove dovevamo andare) era uno scivolo abbastanza profondo era libero e non c'era alcuna segnalazione. Vicino a questo scivolo (si può dire accanto) c'era un pozzetto perché avevano fatto i lavori per mettere la fibra. In via ### non ci sono attraversamenti pedonali…… La strada era piena di cartacce. Non c'erano cantieri aperti né c'erano lavori in corso c'erano stati come già detto i lavori per mettere la fibra”. 
Tali dichiarazioni devono reputarsi pienamente attendibili e prive di contraddizioni: risulta, dunque, accertato che la caduta sul manto stradale è stata determinata da una anomalia presente sullo stesso e, quindi, risulta del pari accertato il nesso eziologico tra l'uso della cosa e l'evento lesivo occorso all'attrice. 
Così ricostruito il dato fattuale ed il nesso tra l'evento e le lesioni riportate, occorre verificare se sia configurabile, nel caso de quo, una responsabilità del Comune convenuto. 
La fattispecie richiama all'attenzione il noto dibattito sul regime di responsabilità extracontrattuale applicabile ai gestori di strade aperte al pubblico transito in ipotesi di danni da insidia o trabocchetto patiti dagli utenti. 
A fronte di un indirizzo tradizionale tendente ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., anche fornendosi una nozione ristretta di insidia (assoluta imprevedibilità ed invisibilità della situazione di pericolo), si è affermata in tempi più recenti l'operatività dell'art. 2051 c.c. pure nei confronti della P.A., ancorchè limitata alle ipotesi di beni non troppo estesi, non utilizzabili direttamente dalla collettività e, pertanto, sottoponibili ad un efficace controllo e ad una continua vigilanza da parte dell'ente. 
Solo successivamente, si è consolidato l'orientamento a favore di un'applicazione generalizzata dell'art. 2051 c.c. agli enti gestori di strade pubbliche optandosi, in un primo momento, per un modello di responsabilità aggravata in cui la prova del fortuito, a carico dell'amministrazione, consisteva nel dimostrare l'assenza di colpa e, in seguito, riconoscendosi la natura oggettiva di tale forma di responsabilità in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno: il danneggiante per andare esente da responsabilità deve provare il fortuito, quale fattore esterno, dotato dei caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, attinente non alla colpa ma al profilo causale dell'evento ad un fattore cioè che abbia avuto un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento). 
Il fortuito può essere costituito anche dalla condotta imprevista o imprevedibile della stessa vittima ovvero di un terzo.  ###. 2051 c.c., dunque, fonda la responsabilità sulla particolare relazione ### che lega il soggetto alla cosa fonte di danno; rapporto che deve intendersi nel senso di effettivo potere sulla cosa, disponibilità materiale e giuridica concretantesi: a) nel potere di controllo della cosa; b) nel potere di modificare/eliminare la situazione di pericolo insita nella cosa ovvero insorta; c) nel potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 7403/2007; Cass. 858/20008; Cass. 5910/2011; Cass. 11532/2014). 
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente innanzi tutto il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra il Comune di ### e la strada ove è intervenuto il sinistro: il Comune convenuto è infatti titolare del potere di controllo ex art.  2051 c.c. trattandosi, peraltro, di una via situata in pieno centro urbano e, come tale, suscettibile di adeguato controllo. 
Ad ulteriore riprova della permanenza in capo al Comune convenuto della custodia della strada - luogo del lamentato sinistro - si pone la decisiva circostanza per cui tale via risulta comunque aperta, così come all'epoca del sinistro, al pubblico transito, rimanendo pertanto continuativamente soggetta al necessario controllo da parte dell'ente territoriale. 
Risulta, inoltre, acclarata, come già detto, la dinamica del sinistro, determinato da un'anomalia presente sul marciapiede (si veda dichiarazione testimoniale).  ### parte non è emerso, e deve essere escluso, un concorso di colpa dell'utente giacchè, dalla lettura della documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni rese dai testi, il dissesto era già ivi presente da tempo e risulta tutt'oggi presente a riprova che il sinistro non era evitabile anche usando l'ordinaria diligenza. 
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18325 del 12 luglio 2018) “la qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. 
Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto di appalto non priva affatto il committente della qualità di “custode” ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita di quella qualità (Cass. 15882 del 25.6.2013). Né al fine di escludere la responsabilità del custode di un'area aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo di per sé la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo: l'ente proprietario di una strada è infatti obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti; tale obbligo è imposto dall'art. 14 cod.  strada oltre che, per i ### dall'art. 5 r.d. 15 novembre 1923 n. 2506.  ### di prevenire situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ###, tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (Cass. 22755 del 4.10.2013). Pertanto la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede ###basta di per sé ad escludere la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. dell'amministrazione comunale salvo che questa non provi il caso fortuito”.  ### recenti decisioni in tema di appalti pubblici “il committente (che sia possessore o proprietario o comunque abbia la disponibilità della cosa oggetto dei lavori commissionati con l'appalto) resta certamente nel possesso ed anche nella giuridica detenzione del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. ### di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività, che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori: il committente anche durante lo svolgimento dell'appalto può, infatti, sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà il committente che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purchè senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia ma è un modo di esercizio di quest'ultima (Cass. 28 settembre 2018 n. 23442). Inoltre si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode su di essa, e, quindi, ne possono escludere la responsabilità laddove ricorrono le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c.e cioè sia provato il caso fortuito. Pertanto in caso di danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto (anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) ne risponde anche il committente in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente ”. 
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla luce della documentazione versata in atti, nonché delle dichiarazioni rese dalla teste escussa. 
Passando alla domanda di rivalsa formulata dal Comune convenuto nei confronti della ### spa (cfr contratto di servizio del 6 agosto 2014 ), appare opportuno evidenziare come, con tale contratto, la ### spa ha assunto in via esclusiva il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale, garantendo un'erogazione di servizi continua e obbligandosi a tenere indenne il Comune di ### da ogni danno arrecato a terzi conseguente alle attività relative a tutti i servizi compresi nella presente convenzione e ciò anche a mezzo di idonea copertura assicurativa.  ### il citato contratto “la Rap espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del Comune di ### aperti al traffico pedonale e/o veicolare ed è costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. delle strade e dei marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria….”. 
Tanto premesso, questo giudice ritiene la ### spa responsabile, in via esclusiva, del risarcimento dei danni diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale anche in considerazione del fatto che la Rap ha assunto l'obbligo di manlevare il Comune da ogni pretesa risarcitoria a seguito di pronunce di condanna emesse dall'### ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità del Comune n.q. di ente proprietario delle strade e marciapiedi: la ### spa dovrà, pertanto, tenere indenne il Comune di ### per le somme che dovrà versare all'attrice in dipendenza della presente sentenza per sorte capitale, interessi e spese (comprese le spese della espletata ctu). 
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata. 
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza (si pensi, in particolare, all'anomalia rappresentata dalla sconnessione del manto stradale). 
Non è stato - di contro - provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode. 
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Comune di ### (quale ente proprietario della strada teatro del sinistro) va condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del sinistro del 20.10.2017. 
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio - le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere - ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni (contusione faccia e denti politrauma contusivo escoriativo agli arti) refertate in data ### [ relazione del C.T.U. dott.ssa ###. 
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate dall'attrice in occasione del sinistro in esame hanno comportato una inabilità temporanea parziale di 15 gg.  al 75% e di ulteriori 15 gg. al 50% % e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) (cfr. relazione cit.). 
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000). 
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n. 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei tribunali d'### un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (Cass. N. 14402/2011). 
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa e al grado di invalidità. 
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice che all'epoca dei fatti aveva 52 anni spetterà il seguente risarcimento pari ad € 2.372,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, già aumentato della percentuale del 25% ai fini della necessaria personalizzazione, che tenga conto dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati. 
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 1.856,25 in valori attuali per l'inabilità parziale, in applicazione dei parametri (valori medi di liquidazione invalidità permanente € 99,00) previsti dalle citate tabelle del Tribunale di ### per l'anno 2022. 
Deve essere inoltre accordata all'attrice, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 322,20 per le spese sanitarie documentate [cfr. produzione cit.], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico per cui è causa [ relazione cit.] e la ulteriore somma di euro 9.000,00 per trattamenti odontoiatrici. 
Il risarcimento complessivo, al cui pagamento va condannato il Comune di ### sarà allora pari ad euro 13.550,45. 
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto). 
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle ### della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attrice va corrisposta la somma di € 13.550,45 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati (secondo il criterio di cui alla sentenza delle ### n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
In ragione del criterio legale della soccombenza il Comune convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo (secondo i parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al DM 37/2018). 
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico del Comune di ### le spese di c.t.u.  liquidate come da decreto in atti. 
Ancora in ragione del criterio legale della soccombenza il Comune convenuto va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalle società terze chiamate in causa. 
In accoglimento della domanda di manleva formulata dal Comune di ### nei confronti di ### spa, quest'ultima va condannata a tenere indenne il Comune di ### di quanto dovrà pagare all'attrice e alle società terze chiamate per sorte capitale, interessi e spese (ivi comprese le spese della espletata ctu liquidate come da decreto in atti) in esecuzione della presente sentenza. 
Sentenza esecutiva per legge.  ### 13.6.2023 ### 

causa n. 17816/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Pizzuto

2

Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 713/2024 del 22-10-2024

... via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che gli odierni ### avevano formulato gli addebiti in capo al dott. ### nella sua qualità di medico di base del de cuius; di talché, trattandosi di medico convenzionato di medicina generale, l'### non era tenuta a rispondere dei danni da quest'ultimo cagionati a terzi; nonché il difetto di legittimazione attiva in capo ad ##### e ### con riferimento ai danni patiti jure hereditatis, anche in relazione alle domande proposte nell'interesse dei minori ##### e ### in assenza dell'atto di accettazione dell'eredità, idoneo a fornire la prova formale della qualità di erede, nonché dell'autorizzazione del giudice tutelare ad agire giudizialmente in nome e nell'interesse dei figli minori; nel merito, chiedeva il rigetto delle (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da: ### c.f. ###; ### c.f.  ###, in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli minori #### c.f. ### ed ### c.f. ###; ### c.f. ###; ### c.f.  ###; ### c.f. ### in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli minori ### c.f. ### e ### c.f. ###; ### c.f.  ###, in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli minori LO ### c.f. ### e ### c.f.  ### e ### c.f. ### con l'avv. ### -attore
CONTRO ### c.f. ###, con l'avv. ##### c.f. ###, con l'avv. ### SIGILLÒ MASSARA; ### c.f. ###, con gli avv.ti ### e ##### co.f. ###, con l'avv. #### CITTÀ ### c.f.  ###, con l'avv. ### -convenuti
Conclusioni: ### hanno precisato le conclusioni come da foglio di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 16 maggio 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c.. 
§ § § Concise ragioni della decisione1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 9 marzo 2022, #### (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori ##### ed ###, ### (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ###, ### (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### e ### moglie, figli e nipoti del signor ### deceduto in ### il 7 marzo 2018, all'età di anni 61, agivano in giudizio nei confronti dell'### di ### del dott. ### e della ### di ### dell'### di ### di ### di ### S.p.a. e dell'Ats della ### di ### chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli ### gestori delle strutture sanitarie convenute e del ### di ### per aver sottratto al sig. ### di ### la possibilità di sopravvivere più a lungo e per l'effetto, di condannare i ### in solido, ovvero in proporzione alle responsabilità di ciascuno, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli ### sia jure hereditatis (danno biologico terminale, danno da invalidità permanente e danno morale) che jure proprio per la perdita del rapporto parentale con il proprio ### A sostegno della domanda, ### attrice deduceva che: - il sig. ### veniva ricoverato il ### presso il reparto di cardiologia dell'### di ### in regime d'urgenza, per riscontro di polso aritmico nel corso di una visita presso il medico di famiglia, dott. ### di ### al ### - all'accettazione fu riscontrato un flutter atriale a conduzione variabile ed all'ecocardiogramma un ventricolo sinistro dilatato e ipocinetico mentre all'esame obiettivo, oltre alla già menzionata tachiaritmia, furono riscontrati fattori di rischio quali obesità, murmure vescicolare diffusamente ridotto in paziente comunque eupnoico e che, pertanto, fu avviata una terapia anticoagulante orale ### e in data ###, i cardiologi eseguirono l'ablazione di istmo cavotricuspidalico, ottenendo il ripristino del ritmo sinusale; - il paziente fu dunque dimesso il giorno successivo, con indicazioni per il ### di ### con la diagnosi di: "verosimile tachicardiomiopatia in flutter atriale sottoposto ad ablazione di istmo cavotricuspidalico " ma che, 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) nonostante il prospetto in cui furono rappresentati gli esiti delle indagini biochimiche eseguite rilevava la presenza di una non trascurabile banda monoclonale in zona elettroforetica beta-2, tale elemento non fu menzionato nella diagnosi di dimissione, ma solo annotata in modo generico con la seguente dicitura "componente monoclonale in zona beta2" nel prospetto riassuntivo degli esami di laboratorio eseguiti mentre sarebbe necessario consigliare la prosecuzione delle indagini, con visita ematologica nelle indicazioni rappresentate in lettera di dimissione; - ### venne nel prosieguo sottoposto ad una serie di controlli effettuati su indicazione del ### di ### nessuno dei quali di natura cardiaca, che evidenziarono solamente la presenza di trigliceridi in misura oltre la norma; - la storia clinica successiva fu apparentemente silente fino al gennaio 2018 quando il paziente iniziò a manifestare fuoriuscita di sangue dal naso, ottenendo dal ### di ### solo la prescrizione al bisogno di ugurol ### che però non risolse il problema; - il 21 febbraio 2018, mentre si trovava a ### per lavoro, il paziente si recò al PS dell'###la ### di ### per malessere caratterizzato da astenia, dolori addominali ed epistassi bilaterale nonché da episodi di vomito e diarrea, comparsi da qualche giorno; - alle prime indagini ematochimiche routinarie si evidenziò una severa anemia, per la quale si ritenne indicato provvedere con emotrasfusione urgente di due unità di globuli rossi; si rilevò inoltre leuco-piastrinopenia (leucociti 3020/mm3; piastrine 64.000/mm3), splenomegalia (diametro bipolare splenico di 18 cm) ed a carico del fegato fu descritto un aumento di dimensioni (non ulteriormente precisate) con ipertrofia del lobo sinistro, del caudato ed ecostruttura disomogenea e venne così formulata una diagnosi di sospetta epatopatia; - la funzionalità renale risultava, inizialmente, solo compromessa per valori di creatinina di 2,16 mg/dl (1,8 volte il valore del limite superiore della norma) mentre il giorno successivo si evidenziò per la creatinina un incremento, con passaggio a 2,69 mg/dl (2,2 volte il valore del limite superiore della norma) ma non vennero eseguiti ulteriori controlli della funzionalità renale, nonostante la perdita di liquidi a causa della diarrea, l'assunzione di diuretici ### e la somministrazione di farmaci antinfiammatori per il controllo della sintomatologia dolorosa addominale; - al controllo successivo, eseguito solo il 27 febbraio 2018, si evidenziò una grave insufficienza renale con concentrazione di creatinina pari a 5,79 mg/ dl (quasi 5 volte il limite superiore della norma); - purtroppo il sospetto di patologia ematologica si fece strada solo nella tarda mattinata del 28 febbraio 2018 (dopo 7 giorni dall'accesso in p.s.) ed il paziente venne trasferito, urgentemente, nel reparto specialistico nefrologico; - già al momento dell'ingresso, constatandosi una "vistosa componente mono-c lonale all'elettroforesi", si ritenne potesse trattarsi di rene da mieloma ma, purtroppo, il quadro clinico peggiorò in breve tempo e nonostante il successivo trasferimento al reparto di ematologia, il 7 marzo 2018, a seguito di un malore durante una emodialisi e nonostante l'intervento del rianimatore, si verifico purtroppo l'exitus. 
Si costituiva in giudizio l'### di ### contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. 
In particolare, l'Ente convenuto eccepiva la mancanza di nesso causale tra l'asserito ritardo diagnostico dei ### del nosocomio piacentino e il decesso del sig. ### non essendo stata fornita la prova che, laddove fossero stati posti in essere i comportamenti asseritamente omessi, il decorso clinico della malattia sarebbe stato diverso e avrebbe avuto una prognosi più favorevole e ad ogni modo, deduceva che il comportamento dei medici dell'### di ### era stato diligente, perito e prudente posto che nella lettera di dimissione dall'U.O. di Cardiologia non veniva segnalata solamente la presenza di una componente monoclonale in zona beta2, ma veniva anche correttamente riportato il valore di tale picco proteico e che, essendo il paziente asintomatico, gli ulteriori approfondimenti del quadro ematico non avevano carattere di urgenza. 
Si costituiva in giudizio ### di ### dell'### di ### di Dio - ### concludendo per il rigetto della domanda attorea e precisando che il danno allegato dagli ### non costituiva un danno da perdita di chances di sopravvivenza bensì un danno da morte anticipata; sicché, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il danno avrebbe dovuto essere liquidato tenendo in considerazione la riduzione dell'aspettativa di vita del defunto, la percentuale di incertezza di sopravvivenza a 5 anni ed la qualità assai degradata della sua vita per l'inesorabile avanzamento della patologia. 
Si costituiva in giudizio anche ### S.p.a., quale assicuratore della responsabilità civile del dott. ### eccependo, in via preliminarmente, l'inammissibilità della domanda proposta dagli ### nei confronti della ### assicuratrice convenuta, posto che unico soggetto legittimato ad azionare la polizza sarebbe stato il dott. ### in qualità di contraente e che, ad ogni modo, la ### sarebbe chiamata a rispondere dell'operato del proprio assicurato solo nei limiti della quota di responsabilità e conseguentemente, di danno imputabile a quest'ultimo il quale avrebbe, al contrario, diligentemente agito sulla base della diagnosi contenuta nel referto di dimissione compilato dagli ### cardiologi dell'### di ### e che non essendo stato allegato alcun tracciato elettroforetico al referto di dimissione, il ### non avrebbe potuto valutare personalmente il tracciato, che invece venne analizzato dai ### di ### i quali, nonostante l'evidente morfologia tipica del mieloma, non effettuarono ulteriori accertamenti e non riportarono tale dato nella diagnosi; ad ogni modo, eccepiva che il decesso del sig. ### non era stato causato dall'asserto ritardo diagnostico bensì dalle condotte omissive dei ### del nosocomio palermitano che erano dunque gli unici responsabili dei danni lamentati dagli ### Si costituiva in giudizio l'### eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che gli odierni ### avevano formulato gli addebiti in capo al dott. ### nella sua qualità di medico di base del de cuius; di talché, trattandosi di medico convenzionato di medicina generale, l'### non era tenuta a rispondere dei danni da quest'ultimo cagionati a terzi; nonché il difetto di legittimazione attiva in capo ad ##### e ### con riferimento ai danni patiti jure hereditatis, anche in relazione alle domande proposte nell'interesse dei minori ##### e ### in assenza dell'atto di accettazione dell'eredità, idoneo a fornire la prova formale della qualità di erede, nonché dell'autorizzazione del giudice tutelare ad agire giudizialmente in nome e nell'interesse dei figli minori; nel merito, chiedeva il rigetto delle domanda attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. 
Infine, si costituiva in giudizio anche il dott. ### il quale contestava ogni addebito a proprio carico, affermando di non avere alcuna responsabilità in ordine al decorso clinico ed al prematuro decesso del sig. ### e concludeva, in principalità, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ed in subordine, per la condanna dell'ATS della ### di ### a manlevare il dott. ### quale medico di base, da ogni e qualsiasi eventuale richiesta economica che dovesse maturare nei suoi confronti e per la condanna di ### S.p.a., in forza della polizza ### nr. ### sottoscritta dal ### a copertura dei danni derivanti dall'attività professionale, a manlevarlo da ogni e qualsiasi eventuale richiesta economica dovesse maturare nei suoi confronti all'esito del giudizio. 
Instauratosi il contraddittorio ed acquisito il fascicolo della procedura di ATP R.G. n. 2955/2019, Tribunale di ### veniva disposta la conversione del rito, ai sensi dell'art. 702 ter co. 3 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, con ordinanza in data 18 maggio 2023, veniva fissata l'udienza dell'11 luglio 2023 per chiedere al CTU chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate nella perizia agli atti. Al termine della predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di pc in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.  *** 
In via preliminare, giova precisare che il giudice può fondare la decisione di una causa su una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata ad altre questioni pregiudiziali, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, nell'ordine di cui all'art. 276 c.p.c., in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed espressione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ad esso sottese (cfr. Cass. civ. Sez. 3 Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936). 
Tanto premesso, è noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 18610/2015). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera, in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno - oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori - anzitutto la principale prestazione medica (Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (Cass., SS.UU., 577/08 Cass, ###, 9556/02, 1043/2019). 
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che sul danneggiato (e quindi sui suoi eredi) grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 24073/2017, Cass. 852/2020). 
Va peraltro chiarito che, con particolare riferimento al caso di morte ascrivibile alla responsabilità dei medici operanti nella struttura sanitaria, poiché il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria esplica normalmente i suoi effetti tra le sole parti del contratto (salvi casi particolari, come quello del contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre), l'inadempimento della struttura genera esclusivamente nei confronti dell'assistito una responsabilità contrattuale, che può essere fatta valere iure hereditatis dai suoi eredi, senza che, invece, i congiunti (anche se eredi) possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro direttamente patiti per la perdita del rapporto parentale, potendo per tali danni essere invocata esclusivamente una responsabilità extracontrattuale (Cass. 14615/2020) con tutto ciò che ne consegue anche in termini di ripartizione dell'onere della prova. 
Giova, altresì, rilevare che la ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base convenzionato con il ### essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento (Cassazione civile sez. III, 28/05/2024, n.14846). 
Segnatamente, il diritto soggettivo dell'utente del S.S.N. all'assistenza medicogenerica ed alla relativa prestazione curativa, nei limiti stabiliti normativamente (dapprima dal piano sanitario nazionale e poi dai ###, nasce direttamente dalla legge ed è la legge stessa ad individuare la ASL come soggetto tenuto ad erogarla, avvalendosi di "personale" medico alle proprie dipendenze ovvero in rapporto di convenzionamento (avente natura di rapporto di lavoro autonomo "parasubordinato" Cass. n. 6243 del 2015 e Cass. n. 27782 del 2021). 
Il medico convenzionato, scelto dall'utente iscritto al S.S.N. in un novero di medici già selezionati e in un ambito territoriale delimitato, è obbligato (e non può rifiutarsi, salvo casi peculiari sorretti da giustificazione e, dunque, sindacabili dalla stessa ### a prestare l'assistenza medico-generica e dunque la prestazione curativa, soltanto in forza ed in base al rapporto di convenzionamento (e non già in base ad un titolo legale o negoziale che costituisca un rapporto giuridico diretto con l'utente), il quale rappresenta altresì la fonte che legittima la sua remunerazione da parte, esclusivamente, della ASL (essendo vietato qualsiasi compenso da parte dell'utente). Le prestazioni di assistenza medicogenerica, che sono parte dei livelli uniformi (e, poi, dei ### da garantirsi agli utenti del S.S.N., sono infatti finanziate dalla fiscalità generale, alla quale concorrono tutti i cittadini con il versamento di una imposta.  ### è dunque responsabile per fatto dei propri ausiliari, ai sensi dell'art. 1228 c.c.: il soggetto pubblico, per l'adempimento dell'obbligazione di fornire l'assistenza medico-generica cui per legge è obbligato, si avvale dell'opera del terzo, cioè di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale "convenzionato" (in alternativa a quello "dipendente", secondo l'indicazione fornita dall'art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978). Trattasi di una fattispecie di responsabilità, identificata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, che è stata poi recepita dal legislatore con l'art. 7 legge n. 24 del 2017 ("1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina"), secondo una linea di continuità fra l'interpretazione giurisprudenziale dell'ordinamento ed il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dell'esercente ed il titolo di responsabilità: per il dipendente vale l'art. 1218, per il non dipendente l'art. 1228). 
Giova, altresì, premettere che di recente la Corte di Cassazione (Cass., 19/09/2023, n. 26851 e Cass., 27/12/2023, n. ###) ha chiarito che: i) in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere, risarcendolo, di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto. 
Ed invero, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di ### sopravvivenza, posto che, se la morte è successivamente intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso - del tutto eccezionale - in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico, che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. 
In questo contesto, se la vittima - come nel caso di specie - è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, non è concepibile un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (esemplificando, causare la morte di un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte di un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita; l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione "morfologica" tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno); è possibile, dunque, discorrere ### di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, ovvero il valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito (Cass. civ. sent. n. 26851 del 2023). 
Segnatamente, in ipotesi di morte del paziente dipendente ### dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare, esclusivamente, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023). 
In conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell' an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della ### possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza ma in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso. Se la vittima, invece, è ancora vivente al momento della liquidazione del danno, i danni liquidabili non divergono, morfologicamente, da quelle indicati sub 1) se non per il fatto che non saranno gli eredi, ma il paziente stesso, ancora in vita, a invocarne il risarcimento, salvo il diverso profilo del danno morale: a) se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo); b) se invece è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita) e il danno morale da futura morte anticipata, in questo caso sicuramente predicabile (essendo il paziente ancora in vita) a far data dalla acquisizione della relativa consapevolezza. Infine, se la vittima vivente al momento dell'introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno ed è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, quest'ultimo può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico ### e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizio; mentre se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ma non un danno da "perdita anticipata della vita". 
Si può, pertanto, affermare che: a) vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno biologico ###; b) nel contempo, trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla ### durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male; c) perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance; d) la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del "segmento" di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare. 
Risulta evidente che, nel caso di specie, non ci si trova in presenza di un danno da perdita di chance di sopravvivenza bensì di un danno da perdita anticipata della vita, direttamente collegata all'errore medico in cui sono incorsi i ### dell'### di ### perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente e che non è trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico mentre è possibile discorrere di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto. 
Ed invero, la ### attrice non ha allegato, prima ancora di provare, l'esistenza di un danno biologico differenziale né di un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male, trasmissibile iure successionis, in mancanza di elementi che possano portare a ritenere che il de cuius abbia vissuto in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la malattia negli ultimi tempi della propria vita, a causa della ritardata diagnosi e delle cure tardive conseguenti all'errore medico in cui sarebbero incorsi dapprima i ### dell'### di ### e subito dopo il ### di ### né che lo stesso abbia trascorso gli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla ### durata della vita stessa a causa del lamentato errore medico. 
Sul punto, al contrario, si rileva che - come affermato dagli stessi parenti della vittima e riportato nella CTU - dal primo contatto con l'### di ### e dalle successive visite con il ### di ### sino al ricovero, nel febbraio 2018, presso il ### palermitano, trascorsero 17 mesi in cui il sig. ### visse in apparente buono stato di salute, senza avere alcuna contezza dell'approssimarsi dell'evento morte che, secondo quanto accertato dai ### e ribadito dagli stessi anche in sede di chiarimenti, è da ricondurre non al ritardato accesso al trattamento per mieloma a causa della denunciata omessa diagnosi, ma alla condotta censurabile dei sanitari dell'ospedale ### di ### che sottostimarono del tutto “ l'importanza del quadro di insufficienza renale che nei giorni successivi al ricovero non fu mai indagata e nemmeno monitorata attraverso il dosaggio della creatininemia. Nonostante il giorno seguente al ricovero (22.2.18) tale indice di funzionalità renale fosse in crescita (2,69 mg/di) non fu posta alcuna attenzione in merito, anzi furono somministrati farmaci nefrotossici (### e diuretici dell'ansa ma non venne apportato un adeguato carico idrico, favorendo ulteriormente la contrazione diuretica ### in data ### venne ancora monitorata la creatininemia, il cui valore fu 5,79 mg/di, ma non fu posta in atto alcuna misura urgente a contrastare il quadro di grave insufficienza renale acuto in atto. Solo il giorno seguente e dopo un cateterismo vescicale che evidenziò anuria, il sig. ### venne finalmente trasferito presso il reparto di nefrologia dell'ospedale civico di ### dove fu sottoposto a emodialisi". 
In sede di chiarimenti, all'udienza del 11 luglio 2023, il CTU ha altresì specificato che “in relazione all'evento morte non c'è alcun collegamento causale con la condotta posta in essere dai ### dall'### di ### e dal dott. ### dal momento che il paziente è morto a seguito della seduta emodialitica resasi necessaria per il peggiorare dell'insufficienza renale non adeguatamente curata a Palermo” … “La Condotta dei sanitari del ### la ### è censurabile dal momento che i valori del paziente evidenziavano una insufficienza renale che non è stata tempestivamente diagnosticata e ciò ha comportato un aggravamento delle condizioni generali ed in particolare, della funzione renale - anche a causa della somministrazione di farmaci nefrotossici per la sospetta malattia del tratto gastro intestinale - il quale ha reso necessaria la seduta emodialitica che ha poi causato la morte del paziente. Alla luce delle condizione cliniche del paziente quando è stato ricoverato presso l'### la ### lo stesso aveva circa 29 mesi di sopravvivenza gravati da una qualità di vita deteriorata a causa dell'inevitabile graduale progressione della malattia verso l'exitus”. 
Ne consegue che il trattamento sanitario errato ricevuto preso il ### soccorso del ### di ### ha anticipato di 29 mesi la morte del paziente, mesi persi durante i quali il sig. ### avrebbe goduto progressivamente di una qualità della vita deteriorata a causa della malattia, sempre che egli rientrasse nel 62% dei pazienti che rispondono alle cure. 
Alla luce delle allegazioni attoree e delle conclusioni a cui sono giunti i ### risulta, pertanto, risarcibile solo il danno da perdita del rapporto parentale, nei termini sopra ricostruiti, ovvero danno relazionale per l'individuato tempo non vissuto dai congiunti, prendendo le mosse dalla relativa quantificazione in base alla c.d. tabelle milanesi, che si riferiscono "fisiologicamente" alla perdita parentale relazionata a un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica e non al tempo residuo in base alla statistica clinica rapportata a un soggetto affetto da una specifica pregressa patologia, dovendo operarsi equitativamente una riduzione in relazione a tale ultimo aspetto. 
Come è noto, il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella privazione di un valore personale e non economico rappresentato dalla definitiva preclusione della relazione interpersonale col congiunto deceduto e costituisce danno-conseguenza, che come tale va provato, non essendo qualificabile come danno in re ipsa; sicché per la sua dimostrazione dovrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale ed anche presuntiva.  ### l'indirizzo unanime della Corte di cassazione, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, solo nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria che deve essere fornita dal convenuto (Cass. civ. ord. n. 25774 del 14/10/2019; Cass. civ. ord. n. 3767 del 15/02/2018). Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi “ordinari”, come previsto su base tabellare). 
Nella fattispecie in esame, la complessiva valutazione delle circostanze di fatto emerse all'esito dell'istruttoria documentale e la mancanza di elementi di segno contrario depongono in senso favorevole all'esistenza di un intenso e concreto vincolo affettivo esistente tra la moglie ed i figli della coppia con il sig. ### Al contrario, tale prova non è stata raggiunta con riferimento al rapporto nonno-nipoti. 
Ed invero, se come detto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite con riferimento ai parenti più stetti della vittima (moglie, figlio), non altrettanto può dirsi per i nipoti. 
Ne consegue che il nipote ex filio ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del nonno solo ove deduca e dimostri l'esistenza di un rapporto affettivo con la vittima. 
Segnatamente, il nipote deve fornire la prova di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con il nonno, anche se non è necessaria la prova di un rapporto di convivenza o che tale rapporto ecceda la fisiologica intensità della relazione nipote-nonno; circostanze queste che rilevano, invece, in sede di quantificazione del danno. 
Nel caso di specie, in mancanza di allegazione e prova dell'esistenza di uno specifico e concreto rapporto con il nonno ed in particolare, di elementi circa le caratteristiche del personale rapporto tra ciascun nipote ed il de cuius, circa l'eventuale reciproco apporto di arricchimento e/o affetto, circa il particolare legame con quest'ultimo, ovvero circa le abitudini, le aspirazioni ed i progetti che il decesso dello stesso abbia irrimediabilmente mutato, con conseguente sofferenza e perdita emotivamente rilevante, il diritto al risarcimento del danno lamentato dai nipoti non risulta meritevole di tutela, non essendo di per sé sola sufficiente la circostanza di appartenere allo stesso nucleo familiare né quella di abitare “in civici diversi ma nello stesso stabile”, con la precisazione che alcun rilievo può assumere, ai fini di una diversa conclusione, quanto solo genericamente e tardivamente dedotto sul punto dalla ### di parte attrice negli scritti difensivi conclusivi. 
Ciò posto, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi in forza del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “l'art.  1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass., sentenza 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019). Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011). 
Segnatamente, per quanto concerne la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021). Dunque, la liquidazione del danno non patrimoniale secondo il criterio tabellare garantisce una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., con la precisazione il giudice è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione, non senza considerare che ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. 
Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte di Cassazione ha affermato che le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale, come rielaborate dall'### di ### - al pari di quelle romane - risultando coerenti con i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte e possono essere legittimamente applicate dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato. 
Stabilito che i punti astrattamente attribuibili sono pari, rispettivamente, ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un ‘### pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. 
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € € 3.911,00 ed € € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Si rileva come dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore, entrambi, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (Cass. s.u. ###/2022); con la precisazione che le tabelle si applicano solamente alle ipotesi integranti i reati colposi dal momento che nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella. 
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze, delle modalità di verificazione dell'evento morte, nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di ### (edizione 2024), considerato il carattere colposo del fatto e operata la riduzione in relazione al tempo residuo di vita di 29 mesi, in base alla statistica clinica rapportata a un soggetto affetto da mieloma multiplo al terzo stadio, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da ### coniuge convivente del de cuius, di anni 61 al momento dell'evento lesivo (punti 16), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 61 (punti 16), tenuto conto che gli stessi erano coniugati in regime di convivenza (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di tre superstiti - i tre figli della coppia - (9 punti), considerati il legame affettivo e la condivisione quotidiana che notoriamente caratterizza il rapporto di coniugio e che dallo stesso sono nati tre figli (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dall'### nella somma di € 36.388,6 (importo riproporzionato rispetto a quello tabellare, pari ad € 301.147,00, considerando il rapporto tra l'aspettativa di vita attesa in concreto del sig. ### pari a 29 mesi e l'aspettativa di vita di un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica, pari a 81 anni). 
Per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da #### e ### figli del de cuius, rispettivamente di anni 39, 43 e 41 al momento dell'evento lesivo (punti 22 per ### e 20 per ### e ###, considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 61 (punti 16), tenuto conto che ### conviveva ancora con i genitori (punti 16) e della sopravvivenza di un 3 superstiti - madre, fratello e sorella/sorelle - (9 punti), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto padre figlio/a e la sofferenza legata alla perdita della condivisione quotidiana di tale legame intriso di una particolare pregnanza emotiva ed implicazioni affettiva (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dal figlia ### nella somma di € 39.224,1, quello patito da ### e #### nella somma di € 30.717,6 (importo riproporzionato rispetto a quello tabellare pari, rispettivamente, ad € 324.613,00 ed € 254.215,00, considerando il rapporto tra l'aspettativa di vita attesa in concreto del sig. ### pari a 29 mesi e l'aspettativa di vita di un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica, pari a 81 anni) Sulle predette somme, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle ### (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ### recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle ### della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (20.1.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 20.1.2017 fino alla presente sentenza; sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo. 
Infine, deve essere riconosciuto all'attrice ### il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di continuare a beneficiare del sostegno economico del marito, dal momento che la stessa è un soggetto non percettore di reddito e che la retribuzione percepita dal de cuius era l'unica fonte di sostentamento per la ### importo da calcolarsi limitatamente al segmento di vita atteso in concreto dal sig. ### pari a 29 mesi e tenuto conto della circostanza che tale periodo sarebbe stato caratterizzato da un graduale peggioramento delle sue condizioni di salute, il quale inevitabilmente avrebbe inciso sulla performance lavorativa e dunque sulla retribuzione (es con riferimento ai bonus produttività che risultano dalle ultime buste paga). 
In via generale, va rilevato che l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge (o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire). 
La liquidazione del danno, costituita dalla perdita dei benefici economici che la vittima primaria destinava ai familiari, fondandosi sul ragionamento presuntivo secondo cui se non fosse intervenuto il decesso la vittima avrebbe continuato a destinare parte del suo reddito alla famiglia, va effettuata in via equitativa e secondo criteri necessariamente prudenziali. 
Tale pregiudizio sussiste a prescindere dal fatto che il familiare superstite sia economicamente indipendente, assumendo tale circostanza rilevanza soltanto ai fini della liquidazione. 
Il fatto costitutivo della pretesa, infatti, è la perdita degli emolumenti erogati dal defunto ai familiari, che si verifica anche laddove i familiari superstiti siano titolari di redditi autonomi, per l'ovvia ragione che il decesso riduce inevitabilmente la disponibilità patrimoniale complessiva della famiglia. 
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6619/2018, ha fornito i criteri per procedere alla liquidazione del danno da perdita dei benefici economici che la vittima primaria destinava ai familiari. 
In particolare: va determinato il reddito netto della vittima al momento del decesso; va detratta la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima; va considerato il periodo di tempo durante il quale il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del congiunto. 
La risarcibilità del danno patrimoniale che il coniuge abbia a subire, in conseguenza dell'evento mortale del congiunto, non necessita di una puntuale allegazione della posizione economica del defunto. 
La prova del danno, consistente nelle attribuzioni economiche di cui il superstite sarebbe stato destinatario, infatti, può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni, rapportate alla situazione concreta: tanto in punto di reddito presumibile del defunto, quanto in relazione alla volontà di destinazione dello stesso. 
Orbene, sulla scorta di tali premesse ed in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, il sig. ### è morto nel marzo 2018 all'età di 61 anni e che secondo quanto dichiarato dai ### la condotta imperita dei ### di ### ha sottratto al de cuius 29 mesi di aspettativa di vita attesa in concreto, avuto riguardo alla patologia di cui lo stesso era affetto, può essere accolta la richiesta attorea limitatamente alla perdita di quei contributi patrimoniali e di quelle utilità economiche che il coniuge venuto meno prematuramente avrebbe apportato all'altro coniuge per un periodo di tempo di soli 29 mesi. 
Occorre, altresì, rilevare che è verosimile che non tutto il reddito del de cuius venisse da questi utilizzato per le esigenze della famiglia ma che questi riservasse per i suoi bisogni personali 1/3, riversando in famiglia i residui 2/3. 
Infine, per la liquidazione del danno deve tenersi conto anche della circostanza che il predetto segmento di vita sarebbe stato caratterizzato da un graduale peggioramento delle condizioni di salute del de cuius, con inevitabili ripercussioni sulla performance lavorativa e dunque sulla retribuzione; circostanza che giustifica una riduzione equitativa nella misura del 30%. 
Giova precisare che al reddito netto annuo utilizzabile ai fini in esame non va detratto l'importo percepito annualmente dalla ### a titolo di pensione di reversibilità sulla base dei principi affermati dalle ### della Corte di Cassazione nel 2018 secondo cui “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'### al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo”… “l'erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito, ma costituisce, piuttosto, l'adempimento di una promessa e cioè quella che a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno”; in altri termini, il fatto illecito costituisce semplicemente “l'occasione per il sorgere di un'attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio” (Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n.12564). 
Ne consegue che, sulla base della documentazione prodotta dalla ### attrice e delle suesposte considerazioni, il danno patrimoniale risarcibile in favore di ### è pari a complessivi € 40.600,00 (pari ai 2/3 del reddito mensile di circa € 3.000,00 per i 29 mesi di aspettativa di vita attesa in concreto del de cuius al netto della decurtazione del 30% operata tenendo conto del graduale peggioramento delle condizioni di salute del de cuius,). 
Sulle predette somme riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, compete all'### la rivalutazione secondo gli indici ### (###, dalla data del decesso del sig. ### alla data della presente sentenza; gli interessi compensativi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono poi calcolati, come spiegato, sulle somme devalutate alla data del decesso del de cuius e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ### (### e fino alla data di deposito della presente sentenza. 
Dalla data della sentenza al saldo - per effetto della conversione del credito risarcitorio in obbligazione di valuta - sono poi dovuti gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.  *** 
Le spese di lite, nel rapporto processuale tra la ### attrice e la convenuta ### dell'### di ### di ### seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) e della concreta attività difensiva svolta mentre sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le altre parti processuali avuto riguardo alla particolare complessità della questione trattata e soprattutto, all'esigenza di non penalizzare oltre la parte debole del rapporto e cioè una famiglia che ha comunque visto perdere un suo componente, in un contesto di grande sofferenza e tragicità. 
Va precisato altresì che le spese di CTU sostenute dagli attori in sede ###cui gli stessi erano ricorrenti) vanno poste a carico di , in virtù del seguente principio giurisprudenziale: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” ( Cass. sentenza n. 14268/17). 
Da ultimo va precisato che nonostante “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod.  proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr.  sentenza n. 84/2013), nella specie tali spese non possono essere rimborsate poiché non documentate. 
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: 1. accoglie la domanda proposta dagli attori ### e #### e ### nei confronti di ### dell'### di ### di ### e per l'effetto, condanna la ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 36.388,6, a titolo di danno non patrimoniale e di € 40.600,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, nonché al pagamento dell'importo di € 39.224,1 in favore di ### e di € 30.717,6 ciascuno, in favore di ### e ### a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva,; 2. rigetta ogni altra domanda proposta; 3. condanna la convenuta ### dell'### di ### di ### alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori ### e #### e ### che in relazione al giudizio di ### si liquidano in € 3.062,40 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento ed aumento del 60% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale) ed € 286,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e ### come per legge ed in relazione al presente giudizio, si liquidano in € 11.283,20 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento ed aumento del 60% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale) ed € 1.686,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; 4. pone definitivamente a carico di ### dell'### di ### di ### le spese della CTU per come liquidate in sede ###### il 18 ottobre 2024 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 493/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ventriglia Laura, Aufieri Vincenzo

13

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 427/2018 del 05-10-2018

... essere rigettata. 2) ### carenza di legittimazione attiva ( appello incidentale) ### incidentale ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice rigettava la eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva per richiedere il risarcimento dei danni anche in relazione agli immobili venduti a terzi. Il motivo non appare fondato. Emerge infatti dagli atti che la ricorrente agiva in giudizio a tutela del proprio diritto acquistato sia in virtù del contratto di appalto stipulato con la resistente in data ###, relativo alla costruzione degli immobili oggetto di causa, sia in forza degli obblighi assunti con il successivo atto di vendita a favore della ### in data ###. Corretta appare la decisione del primo giudice nella parte in cui riteneva che la ### aveva (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI La Corte, composta dai ### Dott. ### est ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 540 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2016 avente ad oggetto :### altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da: I.L.A.S. ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliato in ### 57 SASSARI presso lo studio dell'Avv #### che lo rappresenta e difende come da procura in atti - ### - C O N T R O ### S.R.L. elettivamente domiciliata in ### 59 ### SASSARI presso lo studio dell'avv ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti -### - Alla udienza del 9.3.2018 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni : Parte appellante : 1) accertata la sussistenza dei lamentati inadempimenti ,condannare la ### srl , in persona del legale rappresentante al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi in forza dei lamentati inadempimenti nella misura che risulterà in corso di causa e comunque entro l'importo pari a € 700.000 oltre rivalutazione e interessi; 2) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse applicabile alla vicenda la garanzia di cui all'art 1667 cc accertata la sussistenza dei lamentati inadempimenti e la tempestività della denuncia dei vizi e delle difformità delle opere realizzate dalla ## srl , condannare la ## srl , in persona del leg rappr. pt al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi in forza dei lamentati inadempimenti nella misura che risulterà in corso di causa e comunque entro l'importo pari a € 7000.000,00 oltre rivalutazione e interessi 3) con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. 
Parte appellata: 1) In via principale ### il proposto gravame in quanto infondato in fatto e diritto ,confermando per l'effetto l'ordinanza impugnata 2) In via subordinata incidentale, salvo ulteriore gravame,condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale a) ### accertamento, per quanto in espositiva, del difetto di legittimazione della società appellante in relazione alle pretese avanzate nei confronti della società appellata rigettare il gravame ; b) ### accertamento, per quanto in espositiva, della intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., e della non debenza delle somme tutte richieste dalla società appellante a titolo di penale, rigettare il gravame assolvendo la società appellata da ogni e qualsiasi pretesa ; 3) In via ulteriormente subordinata eventualmente incidentale, sempre salvo ulteriore gravame, e sempre condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale - nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la tempestività dell'azione e la responsabilità della società appellante sia a titolo di penale per il ritardo, sia in conseguenza dei lamentati vizi e/o difetti costruttivi, rideterminarsi per quanto in espositiva, l'esatta entità delle somme dovute a tali titoli e ciò relativamente ai danni riguardanti la proprietà individuale, a quelli inerenti la proprietà comune da ripartirsi secondo i limiti previsti dall'art. 1118 c.c., con riduzione ad equità della penale prevista in contratto ex art.  1384 c.c. In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato ai sensi dell'art 702 bis c.p.c. , la ### s.r.l.( d'ora in poi I.L.A.S. s.r.l.) come indicata in epigrafe, chiedeva al ### di Sassari di accertare la sussistenza dell'inadempimento della ### s.r.l.( d'ora in poi I.C.) nel contratto di vendita con appalto con la stessa stipulato, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti in forza del lamentato inadempimento, da lei quantificati nella misura di quasi € 700.000,00 oltre rivalutazione e interessi. 
Significava la ricorrente di avere venduto alla controparte, tramite atto di vendita misto ad appalto in data ### al prezzo di € 1.500.000,00 un terreno edificabile, sito in ### via ### e di avere escluso dalla vendita le aree superficiarie dell'erigendo fabbricato sull'area meglio individuata nell'allegato B. Sosteneva ancora che, in detto accordo, le contraenti avevano previsto che il pagamento doveva avvenire in contanti per € 620.000,00 mentre il residuo importo di € 880.000,00, doveva essere corrisposto attraverso la realizzazione in favore della alienante committente, e a cura della I.C., delle porzioni immobiliari sulle aree riservate in proprietà alla I.L.A.S.. 
Lamentava che, nonostante la previsione del termine di 36 mesi concesso per la ultimazione delle opere nonché della clausola penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo, la controparte si era resa inadempiente ai suoi obblighi, di talché era stato necessario concedere una proroga di ulteriori 12 mesi per la consegna delle opere con termine finale al 22.11.2008. 
Continuava esponendo che, nelle more della conclusione dei lavori , essa aveva venduto a terzi ( società I.N.E.C.O.) alcuni degli appartamenti in costruzione che erano risultati però difettosi e non commerciabili. Successivamente le parti avevano raggiunto un accordo verbale, per il quale la I.L.A.S., con l'assenso dei I.N.E.C.O. ( cui aveva venduto alcuni appartamenti in costruzione) si era limitata a consegnare solo gli appartamenti ultimati riservandosi l'atto di gradimento in favore della I.C. al momento della conclusione definitiva delle opere. 
A seguito della richiesta dell'atto di gradimento, da parte della I.C. , lamentava la ricorrente che le opere non erano ancora ultimate alla data del 2011 e che presentavano gravi vizi e difetti. 
Per tale motivo era stato necessario procedere ad accertamento tecnico preventivo nel quale la ctu espletata aveva accertato la presenza dei vizi lamentati sugli immobili. 
Continuava esponendo che ,all'esito di tale accertamento ,le parti avevano concluso una transazione scritta in data ### con la quale, riservata ogni azione di risarcimento del danno come determinato in sede di ### la ### aveva permutato con la IC quattro appartamenti ritenuti non commerciabili con altrettanti conformi alla normativa vigente e, contestualmente alla transazione, la IC aveva provveduto alla consegna degli ulteriori immobili ancora non ultimati. 
Tanto premesso la ricorrente radicava il giudizio davanti al tribunale, invocando la garanzia per i vizi denunciati e chiedendo la condanna della I.C. a risarcire il danno nella misura di € 627.890,00 o altra veriore. 
Costituitosi il contraddittorio, la controparte ## srl eccepiva, in rito, la carenza di legittimazione attiva per la domanda attorea con riferimento al risarcimento dei danni degli appartamenti venduti a terzi ( ### e dunque non più di proprietà della ricorrente. Nel merito denunciava l'intempestività della denuncia dei vizi lamentati e della garanzia richiesta dalla ricorrente, nonché la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art 1669 cc.   Assunti gli incombenti dedotti, tra cui produzione di documenti, acquisizione della consulenza tecnica redatta in sede di ### richiamato il ### il tribunale definiva il giudizio con ordinanza in data ### con la quale , qualificato il rapporto intercorso tra le parti come contratto atipico “do ut facias” con prevalente causa del contratto di appalto: - rigettava la eccezione sollevata dalla convenuta relativa alla carenza di legittimazione attiva ( relativamente agli appartamenti ceduti a terzi); - accoglieva la eccezione di decadenza dalla azione di garanzia riferendola non all'art 1669 cc ( come richiesto dalla convenuta) ma all'art 1667 cc; - rigettava la domanda della ricorrente ,condannandola altresì al pagamento delle spese di lite. 
Avverso questa decisione ha proposto appello la ### censurando la decisione del primo giudice per i seguenti motivi: -errata applicazione dell'art 1667 cc alla fattispecie in esame, in luogo della normativa generale in tema di inadempimento contrattuale (art 1453 cc) non essendo le opere ancora terminate; -erroneo rilievo della decadenza ai sensi dell'art 1667 cc. 
Chiedeva pertanto condannarsi la controparte al risarcimento di tutti i danni sia quelli relativi ai vizi riscontrati dal ctu sia quelli conseguenti al ritardo nella consegna dei beni. 
Ritualmente si è costituita la ### srl che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. 
In caso di accoglimento dell'appello principale ha proposto appello incidentale contestando la statuizione del primo giudice : 1) nella parte in cui il tribunale rigettava la eccezione di carenza di legittimazione attiva da lei sollevata con riferimento ai danni relativi agli immobili ceduti a terzi; 2) nella parte in cui il tribunale riteneva fondata la eccezione di decadenza dalla azione di garanzia con riferimento non all'art. 1669 cc( come da lei richiesto) ma piuttosto all'art 1667 cc. 
Alla udienza del 16.3.2018 la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento 1)### ricorrenza della sussistenza delle condizioni dell'azione esperita dagli attori, ai sensi degli artt. 1453 cc ( appello principale) e sulla eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'art. 1669 cc.( appello incidentale) . 
Con il primo motivo di appello la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo1667 c.c., per avere il tribunale ritenuta la committente decaduta dalla garanzia per vizi dell'opera denunciati ed accertati dal c.t.u. relativamente agli immobili. Ha precisato che il primo giudice non considerava che essa si era piu' volte lamentata con la controparte della presenza di vizi e che l'opera consegnata era incompiuta, come da lei dedotto già nel ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'art 702 bis (nel quale aveva specificato che la consegna era avvenuta in data ### contestualmente alla transazione). Sul punto la appellante ha censurato la sentenza del primo giudice nella parte in cui il tribunale riteneva che la mera consegna alla committente dell'opera appaltata e non ancora ultimata, effettuata dall'appaltatore, (come rilevata anche dagli accertamenti svolti in sede di ###, avesse comportato la decadenza dalle garanzie di cui all'art.  1667 Con l'appello incidentale la società appellata ha reiterato invece la eccezione di decadenza già sollevata in primo grado con riferimento all'art 1669 cc .  ### principale è fondato, mentre deve rigettarsi quello incidentale sulla eccezione di decadenza. Nel caso di specie è certo invero che la società committente non accettava l'opera esplicitamente, ma viceversa, nell'atto di transazione e di consegna, del 20.02.2012 chiaramente prevedeva una riserva di responsabilità dell'appaltatore proprio per vizi degli immobili accertati nella loro natura in sede di ### Lo stesso ctu nel suo elaborato, accertava l'esistenza di vizi nella esecuzione delle opere commissionate dalla ### ,non ancora ultimate e determinava i costi per il completamento dell'opera. Fatta questa premessa (risultante per tabulas dai documenti prodotti) errava il tribunale, non traendo la conseguente conclusione di inadempiuto all'obbligazione assunta con il contratto di appalto (ai sensi dell'articolo 1453 c.c.). La consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, in tema di appalto, è invero nel senso che la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli articoli 1667 cc o 1669 cc e ss., puo' configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato puo' operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli articoli 1453 e ss.  c.c. ( vedi Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186; Cass 6284 72015 ma gia' Cass. 6 aprile 2006 n. 8103 ed in passato Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950; Cass. 11 gennaio 1988 n. 49; Cass. 12 aprile 1983 2573). Alla stregua di tale enunciato concernente l'appalto non pervenuto al suo normale epilogo, e cioe' al completamento e alla consegna dell'intera opera appaltata, deve riformarsi la sentenza del primo giudice nella parte in cui escludeva che i diritti azionati dalla ricorrente potevano essere caducati per effetto della decadenza di cui all'articolo 1667 c.c. oppure, come richiesto dall'appellante incidentale ai sensi dell'art 1669 cc. 
La comune responsabilità dell'appaltatore, ex articolo 1453 e 1455 c.c., non è esclusa infatti dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1669 c.c., ma è governata dalle disposizioni generali degli articoli 1453 e 1455 c.c.. Le predette disposizioni speciali integrano infatti (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. 
Inoltre, come evidenziato dalla appellante, lo stesso legale rappresentante della #### ammetteva al CTU nominato nella procedura per ATP (R.###/2010), di non aver posizionato i tappetini fono assorbenti obbligatori per legge, in nessuno degli appartamenti realizzati. Tale circostanza è dimostrata mediante la produzione dell'istanza rivolta dal #### al Giudice del procedimento per ### (R.###/2010), che riportava tale dichiarazione confessoria (doc.20 allegato alla memoria autorizzata di replica del 27.01.2014). Non sussistendo alcuna preclusione per la produzione di tale documenti nel procedimento sommario proposto ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. lo stesso deve essere considerato ai fini della decisione. (Sentenza n°25547/2015 Corte di Cassazione “Nel procedimento sommario di cognizione il deposito degli atti introduttivi ex art.702 -Bis, commi 1 e 4, c.p.c. non comporta alcuna preclusione istruttoria”). 
La valutazione dei vizi e difetti lamentati dalla committente nonché la loro incidenza nell'equilibrio contrattuale dovrà quindi essere eseguita sulla base della consulenza tecnica d'uffici e in relazione all'intero immobile, comprensivo altresì delle parti condominiali , in quanto tutte oggetto del contratto di appalto. La domanda subordinata di rideterminare la entità dei danni distinguendo quelli relativi alle singole proprietà individuali e quelli relativi al condominio deve quindi essere rigettata.  2) ### carenza di legittimazione attiva ( appello incidentale) ### incidentale ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice rigettava la eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva per richiedere il risarcimento dei danni anche in relazione agli immobili venduti a terzi. 
Il motivo non appare fondato. 
Emerge infatti dagli atti che la ricorrente agiva in giudizio a tutela del proprio diritto acquistato sia in virtù del contratto di appalto stipulato con la resistente in data ###, relativo alla costruzione degli immobili oggetto di causa, sia in forza degli obblighi assunti con il successivo atto di vendita a favore della ### in data ###. Corretta appare la decisione del primo giudice nella parte in cui riteneva che la ### aveva adempiuto la propria obbligazione consistente nella consegna dei terreni sui quali sono state realizzate le opere e che viceversa la IC era inadempiente ai suoi obblighi, così come risultante dagli elaborati tecnici agli atti. In conseguenza di tali inadempimenti, la ### subiva infatti una riduzione del prezzo di vendita e addiveniva ad una transazione con rinunzia ad una parte del prezzo. Chiaro appare l'interesse ad agire della ricorrente , nonché la sua legittimazione nei confronti della controparte, per chiedere il risarcimento dei danni , anche a seguito della transazione. La missiva nella quale di si dà atto dell'avvenuto pagamento dell'intero importo da parte della ### non sosta i termini della questione. La decisione del primo giudice deve pertanto essere confermata sul punto.  3) ### quantificazione dei danni Il ctu dott. ### ha indicato il costo per la eliminazione dei vizi e difetti delle opere in complessivi € 283.400,00, evidenziando altresì la persistenza di difetti e difformità per i quali non è possibile operare interventi di risanamento. Per questi, in analogia a quanto operato in sede di ATP sono state assegnate alle singole unità immobiliari oggetto di valutazione le percentuali di deprezzamento sul valore indicativo degli immobili che ha portato ad una svalutazione pari ad €308.895,04. La parziale difformità rispetto a quanto indicato in sede di Atp è giustificabile in considerazione del periodo di tempo intercorso tra la prima perizia e quella redatta nel giudizio di primo grado , che permetteva alla ### di realizzare lavorazioni che durante l'ATP erano assenti. ### scorta delle singole difformità e dei difetti analiticamente enumerati dalla odierna appellante (in atto radicativo), l'ausiliare con precisione evidenziava gli specifici profili tecnici afferenti alla imperfetta esecuzione delle dette opere, confermando i rilievi sollevati dalla committente. Segnatamente, devono richiamarsi gli accertamenti operati dal ctu, in quanto pienamente rispondenti ai quesiti posti ed immuni da vizi intriseci logico - giuridici (non superati da emergenze contrarie), in relazione ai singoli punti esaminati e, parimenti, la stima conseguentemente effettuata sulla entità delle stesse difformità e dei vizi riscontarti e delle spese necessarie per l'eliminazione di essi (conformemente ai quesito posto) per un importo di € 283.400,00 pari al costo per la eliminazione dei vizi e difetti sanabili, e € 308.895,04 pari al valore delle minusvalenze per difetti e difformità non sanabili. 
La convenuta deve quindi essere condannata al risarcimento di tali somme, maggiorate, trattandosi di inadempimento contrattuale e di debito di valore, della rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base di indici annuali, medi istat e degli interessi compensativi sulle somme annualmente via via rivalutate . 
Quanto alle censure sulla quantificazione del danno operato dal ctu , non si può che rilevare come le relative questioni di fatto investano solo alcuni criteri prescelti dall'ausiliario, i quali appaiono del tutto coerenti con i quesiti posti con il conferimento dell'incarico e aderenti alla metodologia di calcolo chiaramente illustrata nell' elaborato . 
In particolare ,l'ausiliare ha analiticamente analizzato i costi necessari alla rimozione dei vizi e dei difetti ( già riscontrati) e il deprezzamento conseguente alle difformità concretamente non sanabili nella proprietà ### imputando correttamente ai primi i meri costi di rispristino alle seconde la percentuale di deprezzamento incidenti sulle singole unità immobiliari oggetto di valutazione, ribadendo l'impostazione metodologica già seguita in sede di atp. 
La congruenza delle conclusioni correlate ai quesiti e alla metodologia di calcolo, appaiono di rifesso non inficiate dalle censure sollevate da parte appellata e immuni d vizi logico giuridici, di dal che devono interamente essere fatte proprie da questa Corte.   Viceversa del tutto illegittima e infondata appare la pretesa di controparte di ottenere il risarcimento del danno da ritardo. Nella richiamata transazione del 20.02.2012 esse infatti, hanno disciplinato i loro rapporti implicitamente rinunciando a far valere la penale in questione e riservandosi soltanto la facoltà di agire giudizialmente per ottenere esclusivamente il risarcimento dei danni riportati nella perizia dello ctu ### relativa ai soli vizi delle opere. La rinunzia implicita di tale richiesta è confermata anche dall'atto pubblico del notaio ### anch'esso in data ###( prodotto agli atti) con il quale la ### e la ### pervio consenso alla inefficacia della riserva di proprietà a suo tempo apposta con l'atto di vendita e l'appalto del 23.11.2004, richiamavano la transazione, facendo espressa riserva di azione di inadempimento per i soli vizi senza alcuna menzione della clausola penale originariamente prevista. Deve quindi ritenersi provata la intenzione delle parti di escludere, nell'ambito degli accordi transativi la penale anzidetta limitando la futura ed eventuale pretesa ai soli vizi relativi agli immobili. Ed inoltre posto che la clausola penale mira solo a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione al ritardo o all'inadempimento si ritiene che ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento (conf. 
Cassazione 3447/2010). Nessun diritto al risarcimento per danno ulteriore può essere validamente preteso da ### e pertanto l'appello sul punto deve essere rigettato. 
Tanto premesso il provvedimento impugnato deve essere riformato nella parte in cui in giudice non accoglieva la domanda di risarcimento per i soli danni per i vizi dell'opera. 
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali di entrambi i gradi ( oltre quelle di ctu) devono essere compensate nella misura di ½ , ponendosi a carico dell'appellante la restante parte , liquidata come in dispositivo .   P.Q.M.  la Corte definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da #### associate srl in liquidazione avverso la ordinanza ex art 702 ter cpc in data ### del ### di ### 1) dichiara la ### srl, in persona del legale rappresentante responsabile dei danni derivati alla controparte dalla esecuzione dei lavori in oggetto secondo quanto in motivazione; 2) condanna la medesima ### srl al pagamento, nei confronti della stessa appellante, della somma di € 592.295,04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge secondo quanto precisato in motivazione; Compensa tra le parti nella misura di ½ le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ponendo a carico della appellata ### srl , in personale del legale rappresentate, la restante metà che liquida in € 6.500,00 legge per il primo grado ed € 4.408,00 per il presente giudizio oltre spese generali ed accessori di legge ### deciso in ### nella camera di consiglio del 1.10.2018 ### est.  dott ### dott ### 

causa n. 540/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Spanu Maria Teresa, Grixoni Maria

16

Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1396/2024 del 05-11-2024

... legittima e fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione alla pretesa creditoria in argomento, sollevata dall'attrice, bisogna rilevare una ulteriore fondamentale circostanza. Precipuamente che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che è cessionario della posizione creditoria con esso fatta valere in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 del T.U.B., stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI AGRIGENTO All'udienza del 5 Novembre 2024, sono comparsi, alle ore 9:56, l'Avv.  ### per la opponente e l'Avv.  ### , in sostituzione degli Avv.ti ### e ### per la società opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. 
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:28, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza inerente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:47, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.   ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa ### in funzione di ### presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:47 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 5 Novembre 2024, dando lettura della presente motivazione, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 715 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa DA la signora ### nata il ### a #### e ivi residente ###, C.F. ###, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a ### nella via ### Sammartino n. 80, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1267/2019 introduttivo della lite, - opponente - CONTRO ### S.r.l., con sede ###, e per essa, quale procuratore, ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### con studio a ### nella via ### 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo datato 25/11/2019, con domicilio eletto a ### nella via ### n. 170, - opposta - Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. 
Conclusioni per la opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 Novembre 2022, celebrata a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, IV comma, del D. L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 5 Novembre 2024, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1267/2019 introduttivo della lite, cui interamente si rinvia. 
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 Novembre 2022, celebrata a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, IV comma, del D. L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 5 Novembre 2024, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 Giugno 2020, alle quali integralmente si rimanda. 
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- In fatto. Con atto di citazione regolarmente notificato tramite pec il 25 Febbraio 2020 la signora ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1267/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 13/20 Dicembre 2019 su istanza di ### S.r.l., e per essa, quale procuratore, ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. In particolare, con tale provvedimento monitorio, notificato per posta il 17 Gennaio 2020, era stato intimato a essa istante e al signor ### di pagare a quest'ultima, in solido tra loro, la complessiva somma di € 49.624,91, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di rimborso delle rate, rimaste insolute, del contratto di prestito personale n. ###517, intrattenuto con la ### S.p.A., successivamente ceduto alla società opposta con negozio giuridico di cessione sottoscritto il 14 Settembre 2018. All'uopo la opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della convenuta e la mancanza della prova della suddetta posizione creditoria. Evidenziando, innanzitutto, che ### S.r.l.  aveva allegato nella fase sommaria una lettera, datata 6 Novembre 2018, con cui ### S.r.l. le aveva comunicato che, il 14 Settembre 2018 ### S.r.l. le aveva ceduto il cennato credito. In secondo luogo che, tale negozio giuridico non era stato, però, prodotto dalla menzionata società. In terz'ordine che, nella parte della enunciata nota concernente le informazioni legali della cessione in parola era stato specificato che, i relativi obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante la pubblicazione di apposito avviso nella ### della #### n. 122 del 18 Ottobre 2018. Di guisa che, non essendo possibile stabilire chi aveva ceduto alla opposta la posizione creditoria in questione, la conseguenza era che se la cedente si identificava con la ### S.r.l., la prima era priva di legittimazione attiva rispetto alla vicenda in esame. Il che incideva pure sulla titolarità del nominato credito. ### obiettava che, in ogni caso, analizzando il contratto di cessione e l'avviso pubblicato sulla ### della ### rinvenibili nel fascicolo depositato nella fase monitoria, si constatava che il medesimo non vi era ricompreso. Di conseguenza, a sua detta, in mancanza di altre prove idonee ad attestare la sua cessione a favore della convenuta, la ricordata ingiunzione di pagamento doveva essere revocata. La stessa denunciava, poi, l'esistenza di una discrasia fra l'ammontare ingiunto e quello riportato nell'estratto conto datato 6 Settembre 2019, certificato da ### S.p.a., quale cedente della posizione creditoria controversa, allegato nel richiamato procedimento. 
Sostenendo che, tale fatto comportava il venire meno della certezza e della liquidità del credito in dibattito, anche perché non si comprendeva come controparte ne aveva quantificato l'entità in termini monetari. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, avanzata dall'avversaria. Nel merito, di revocarlo, dichiararlo nullo e privo di effetti e di efficacia, essendo ingiusto e illegittimo, nonché infondato in fatto e in diritto.   ### S.r.l., e per essa, quale procuratore, ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 Giugno 2020 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai motivi dedotti dalla istante per contrastare il predetto provvedimento monitorio. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, sia di disporre la riunione al procedimento de quo di quello avente N. R.G. 716/2020, incoato dal signor ### contro la cennata ingiunzione di pagamento; sia di concedere la provvisoria esecuzione della medesima. Nel merito, in linea principale, di rigettare l'opposizione proposta da ### e le richieste con essa formulate poiché infondate in fatto e in diritto, confermando il menzionato decreto ingiuntivo. In subordine, di condannare, comunque, la opponente a corrisponderle la diversa, maggiore, o minore somma risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria.   Con ordinanza adottata il 29 Settembre 2020 il ### designato alla trattazione della contesa, da un lato, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'enunciato provvedimento monitorio, reiterata dal legale della società opposta durante l'udienza di prima comparizione; dall'altro, assegnava a quest'ultima il termine di quindici giorni per esperire la procedura di mediazione, che, però, aveva esito negativo come confermato dal verbale versato agli atti di lite. Nel corso dell'udienza del 29 Novembre 2022, celebrata ai sensi dell'art. 221, IV comma, del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle spiegate nelle note depositate il 10 e il 23 Novembre 2022. Indi, in quella odierna del 5 Novembre 2024, dopo che i nominati procuratori hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza.   2.- In diritto. ### proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1267/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 13/20 Dicembre 2019 contro la opponente su istanza della società opposta, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a una delle argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.   Corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il primo motivo formulato dalla signora ### per contrastare il ricordato provvedimento monitorio. Per il suo tramite eccepisce la carenza di legittimazione attiva di ### S.r.l.  e la mancanza di prova del credito azionato con quest'ultimo. Deducendo che, la prefata società afferma di esserne divenuta titolare in forza di un contratto di cessione stipulato il 14 Settembre 2018 con la ### S.p.A. La opponente osserva che, per dimostrare tale circostanza controparte ha allegato nel fascicolo depositato nella fase sommaria il richiamato negozio giuridico, oltre che l'estratto della ### della ### n. 117 del 6 Ottobre 2018, contenente l'avviso della conclusione dell'anzidetta operazione in ossequio alla normativa vigente. Evidenziando che, però, la opposta ha pure prodotto nel cennato procedimento monitorio una lettera, datata 6 Novembre 2018, con cui ### S.r.l. le ha comunicato che, il 14 Settembre 2018 ### S.r.l. ha ceduto alla convenuta la posizione creditoria in discorso. ### evidenzia, poi, non solo che il negozio giuridico integrante tale cessione non è stato versato agli atti della cennata fase; ma, altresì, che nella parte della menzionata comunicazione afferente alle informazioni legali di tale differente operazione è stato specificato che, i relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante la pubblicazione di apposito avviso nella ### della #### n. 122 del 18 Ottobre 2018. Denunciando che, dall'impossibilità di stabilire chi ha ceduto il credito oggetto del contendere discende la conseguenza che, se la cedente si identifica con la ### S.r.l., ### S.r.l. è priva di legittimazione attiva rispetto allo stesso. Il che, secondo la istante, incide pure sulla titolarità dell'enunciata posizione creditoria. La medesima lamenta che, in ogni caso, analizzando il contratto di cessione e l'avviso pubblicato sulla ### della ### prodotti da controparte, si constata che il credito in contestazione non vi è ricompreso. Di conseguenza, in mancanza di altre prove idonee ad attestarne la cessione a favore della opposta, la nominata ingiunzione di pagamento deve essere revocata. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare la doglianza appena esposta suscettibile di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti, che si desumono dalla disamina della documentazione allegata dalla convenuta nel fascicolo depositato nel procedimento monitorio, avente N. R.G. 3915/2019, e nel presente giudizio. Invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 Novembre 2019 essa deduce, innanzitutto, che con contratto sottoscritto il 14 Settembre 2018 con ### S.p.A.  si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, di cui la cedente era titolare. In secondo luogo che, fra tali posizioni creditorie rientra anche quella in dibattito, che ha avuto origine nel prestito personale n. ###517, concluso da ### e da ### con la richiamata cedente, producendo la relativa richiesta. Dall'esame di questo modulo salta subito agli occhi che, è stato sottoscritto il 21 Agosto 2015 soltanto dalla opponente, non anche, come sostenuto da ### S.r.l., dal suddetto signore. A prescindere da questo dato, che non ha alcuna incidenza per la definizione della vertenza processuale nel senso superiormente anticipato, quello che rileva è che, l'affermazione, contenuta nel cennato ricorso, circa l'individuazione del negozio giuridico in virtù del quale la opposta ha acquistato la titolarità del credito azionato con la ingiunzione di pagamento impugnata, risulta essere smentita da altri documenti da essa versati agli atti di lite. A ben guardare, nella nota datata 10 Marzo 2017, attraverso cui la ### - ### ha comunicato all'attrice di averla dichiarata il 3 Marzo 2017 decaduta dal beneficio del termine, stante il suo inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso del menzionato prestito personale, intimandola a pagarle la somma di € 38.573,15, si fa esplicito riferimento ai finanziamenti n. ###517, coincidente con quello in discussione, e n. ###501. Peraltro, sul retro della medesima sono stati specificati i distinti ammontari dei due crediti compromessi, pari, rispettivamente, a € 36.437,57 quello scaturente dal finanziamento n. ###517, e a € 2.135,58, quello originato dal finanziamento n. ###501. Il che consente di appurare che, alla odierna istante fanno capo due distinti rapporti negoziali intrattenuti con la ### S.p.A. 
Tale constatazione trova una incontrovertibile conferma nelle lettere raccomandate con a.r. del 17 Settembre 2018, da quest'ultima inviate a ### Ebbene, con la prima, che riporta in alto a sinistra il Codice Cliente ###500, nonché il ####517, che individua il prestito personale controverso, la enunciata società la ha informata del fatto, che qui interessa maggiormente, che tutti i crediti vantati da ### S.r.l. nei propri confronti con riguardo alla nominata pratica, unitamente a eventuali piani di rientro, sono stati ceduti a ### S.r.l. Invece, con la seconda delle ricordate note ### S.p.A. ha avvisato la opponente di avere ceduto alla opposta la posizione creditoria inerente alla pratica identificata con il codice ###501. La circostanza, di portata dirimente per la soluzione della contesa, che a cedere alla odierna convenuta la posizione creditoria fatta valere con la richiamata ingiunzione di pagamento è stata la ### S.r.l., e non la ### S.p.A., emerge pure dall'esame della lettera raccomandata con a.r. datata 6 Novembre 2018, che la ### S.r.l. ha spedito all'attrice. Attraverso di essa si è informata la istante che, il 14 Settembre 2018 la ### S.r.l., nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs.  385/1993 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, ha ceduto alla opposta il credito indicato nel relativo oggetto. Si tratta, come è agevole appurare, di quello scaturito dal cennato contratto di prestito personale n. ###517, ammontante all'epoca a complessivi € 41.728,31. La lettura della missiva in commento rivela un ulteriore, troncante aspetto. Invero, con le informazioni legali sulla cessione inserite nella sua seconda pagina la signora ### è stata messa a conoscenza che, gli obblighi di pubblicità della menzionata operazione negoziale sono stati assolti mediante la pubblicazione del rispettivo avviso nella ### della ### n. 122 del 18 Ottobre 2018, contrassegnata dal codice redazionale ###, conformemente al disposto dell'enunciato art. 58, II comma, del D. Lgs.  385/1993. Si palesa, quindi, indubbio che la proposta di contratto di cessione dei crediti, poi conclusa fra ### S.r.l. e la ### S.p.A. il 14 Settembre 2018, e l'avviso della stessa pubblicato sulla ### della #### n. 117 del 6 Ottobre 2018, allegati nella fase sommaria per dimostrare la legittimazione attiva della ricorrente, nulla hanno a che fare con la posizione creditoria oggetto del contendere. Tali documenti concernono, verosimilmente, l'altro rapporto negoziale intrattenuto dalla opponente con la prefata ### S.p.A., individuato, come più volte precisato, dal ###501. Mentre, la relazione contrattuale che rileva nella ipotesi che ci occupa è quella avente n. ###517, in ordine alla quale la opposta ha pure prodotto l'estratto conto al 6 Settembre 2019 rilasciato da ### - ### 2.1.- Prendendo le mosse dalle constatazioni che precedono, al fine di valutare giuridicamente legittima e fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione alla pretesa creditoria in argomento, sollevata dall'attrice, bisogna rilevare una ulteriore fondamentale circostanza. Precipuamente che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che è cessionario della posizione creditoria con esso fatta valere in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 del T.U.B., stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. In buona sostanza, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. Ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della medesima, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., così: Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2018 n. 22268). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, riconosciuto che, la nominata pubblicazione nella ### può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo, in termini generici se non proprio promiscui, ad aziende, rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58, I comma, del T.U.B). Però, essa di sicuro non dà contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi, né, tanto meno, consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. Sostenendo essere, per contro, principio da essa ricevuto che, colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi del menzionato art. 58 del T.U.B.  ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in discussione nell'operazione di cessione in blocco (cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; Civ., Sez. VI, 28/06/2022 n. 20739). Con la recente ordinanza n. 3405 del 6 Febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs.  n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla ### in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.   A ben guardare, nella ipotesi sottoposta a disamina ### S.r.l. non ha allegato né nel fascicolo depositato nel procedimento monitorio avente N. R.G. 3915/2019, né, nonostante la specifica contestazione formulata nel ricordato atto di citazione, in quello versato nel presente giudizio il contratto di cessione che ha stipulato il 14 Settembre 2018 con la ### S.r.l., con cui è divenuta titolare della posizione creditoria in parola. La stessa non ha nemmeno prodotto l'avviso pubblicato nella ### della #### n. 122 del 18 Ottobre 2018, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993. ### canto, nulla dimostra in ordine alla richiamata cessione il documento, denominato ### 2018, rinvenibile negli anzidetti fascicoli di parte. 
Invero, esso rappresenta un mero stampato composto da tre righe, nella seconda delle quali è riportato un codice pratica e un numero designato ### affiancati al nominativo della istante, al proprio codice fiscale, al saldo capitale e all'ammontare totale presumibilmente dovuto. Tale documento è privo di data, di firma e di intestazione, cioè di elementi che consentono di collegarlo e di riferirlo al contratto di cessione concluso il 14 Settembre 2018 dalla società opposta e da ### S.r.l. Alla luce delle argomentazioni e delle considerazioni testé esposte è indubbio che, la documentazione versata agli atti di lite dalla convenuta non dimostra l'effettiva inclusione della posizione creditoria in contestazione nel cennato negozio giuridico. 
Dall'analisi della stessa si perviene alla conclusione che, nella fattispecie manca la prova sia della effettiva cessione a favore di ### S.r.l. del credito, la cui corresponsione è stata ingiunta alla signora ### con il menzionato provvedimento monitorio; sia, di conseguenza, della sussistenza della sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio dalla prima. Sicché, per un verso, l'opposizione qui esaminata deve essere accolta; per un altro, l'enunciata ingiunzione di pagamento va revocata.   In ultima battuta bisogna chiarito che, l'accoglimento dell'obiezione sottoposta a disamina rende superflua l'analisi degli altri motivi dedotti dalla opponente per contrastare il nominato decreto ingiuntivo, che sono da essa assorbiti.   3.- Infine, per il principio della soccombenza, la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P.Q.M.  la Dott.ssa ### in funzione di ### presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.: - revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione in esame, il decreto ingiuntivo n. 1267/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 13/20 Dicembre 2019, su istanza e nell'interesse di ### S.r.l., e per essa, quale procuratore, ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, notificato per posta alla signora ### il 17 Gennaio 2020; - infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere alla opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### in data 5 Novembre 2024.   ### 

causa n. 715/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cordaro Barbara

7

Tribunale di Bari, Sentenza n. 728/2022 del 22-02-2022

... dell'atto di citazione; 3. dichiara il difetto di legittimazione attiva di ### e ### in relazione alla domanda di risarcimento del danno; 4. rigetta la domanda di ristoro del danno proposta da ### 5. condanna il ### convenuto alla refusione della metà delle spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano in €116,50 per ½ esborsi documentati e in €1.692,25 per ½ compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cpa e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi distrattario; dichiara compensata la restante parte; 6. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla ### srl che si liquidano nella misura di €110,26 per esborsi documentati e richiesti e di €3.384,50 per compenso professionale, oltre rimborso (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Terza Sezione Civile Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8338/2014 R.G. affari contenziosi vertente TRA #### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### giusta mandato a margine dell'atto di citazione; Attori E Condominio di via ### n. 55 - Bari, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### s.r.l. in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; Terza chiamato e ### spa, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura generali alle liti in atti; Terza chiamato Si da atto che l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2021 è stata celebrata in forma cartolare. Nessuna delle parti ha chiesto la trattazione nelle forme ordinarie. 
Oggetto: impugnativa di delibera condominiale; risarcimento danni. 
Conclusioni: come da note depositate dalle parti in vista dell'udienza del 4.11.2021 da intendersi qui integralmente trascritte. 
Motivi della decisione La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). 
Con atto di citazione regolarmente notificato #### e ### premesso di essere comproprietari dell'immobile al secondo piano dello stabile condominiale sito in ### alla via ### n. 55, hanno agito in giudizio davanti al Tribunale di ### nei confronti del predetto ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullare la delibera dell'assemblea condominiale del 24.1.2014 per i vizi ed i motivi evidenziati in citazione, e non dovute dagli attori le spese e le somme contestate, nonché condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori, oltre agli interessi ed alla svalutazione fino all'effettivo soddisfo; 2. condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con clausola di distrazione in favore dell'avv. ### 3. alla luce delle gravi irregolarità denunciate e delle irregolarità che emergeranno nel corso della procedura: a) ordinare l'ispezione dell'amministrazione condominiale ai fini dell'accertamento della sussistenza delle irregolarità denunciate; b) disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni; c) revocare l'amministratore condominiale e nominare, se necessario, un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata, con vittoria in spese, diritti ed onorari di giudizio. 
A fondamento dell'azione intrapresa, gli attori hanno sostenuto l'illegittimità della delibera impugnata in ragione: a) dell'omessa notifica dell'avviso di convocazione; b) della carenza di prova circa l'avvenuta convocazione di tutti i condomini; c) della violazione dell'art. 66 c.c. non risultando rispettato il termine di 5 giorni fissato ex lege per la convocazione dell'assemblea; d) dell'erronea individuazione del numero dei condomini; e) dell'erronea individuazione dei comproprietari dell'immobile sito al secondo piano dello stabile; f) della non congruità dei costi per l'esecuzione dei lavori deliberati; g) della omessa comunicazione, prima della assemblea, del preventivo dei lavori; h) dell'erronea ripartizione dei costi da sostenersi per i lavori deliberati; i) dell'omessa comunicazione, prima dell'assemblea, dei rendiconto consuntivo 2012-2013 e del rendiconto preventivo 2014; l) dell'omesso invio della documentazione afferente i lavori deliberati; m) della adozione di decisioni su argomenti non posti all'ordine del giorno; n) dell'omessa indicazione del compenso spettante all'amministratore; o) dell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore, delle informazioni previste dall'art. 1120 c.c.. 
Hanno soggiunto che la imperizia nella esecuzione dei lavori sul lastrico solare e la negligenza manifestata nella gestione della situazione induceva la locataria dell'immobile del terzo piano, di proprietà della ### a sospendere la corresponsione dei canoni ed, infine, ad abbandonarlo. Hanno chiesto pertanto il ristoro dei danni patiti.  ### convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'esistenza di un conflitto di interessi tra la ### e i due difensori, poiché comproprietari dell'immobile sito al secondo piano dello stabile. Nel merito ha contestato tutte le ragioni di impugnazione della delibera proposte dalla parte attrice; ha, in ultimo, sostenuto che i danni lamentati in citazione sarebbero stati cagionati da un forte acquazzone verificatosi allorquando l'impresa appaltatrice aveva provveduto ad asportare la vecchia guaina esistente, senza proteggere il lastrico solare. Ha concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande nonché, in caso di accertamento dei danni, di essere manlevata dalla ### srl, di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa.  ### srl si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione. Ha negato, ad ogni modo, una propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dalla parte attrice perché risalenti ad una data antecedente ai lavori di manutenzione eseguiti nel 2014. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi riguardi e, in subordine, di essere tenuta indenne, anche in relazione alle spese di resistenza, dalla ### spa con la quale aveva stipulato polizza assicurativa. 
Autorizzata la chiamata in causa della ### spa, quest'ultima si è costituita in giudizio richiamando le difese sostenute dalla ### srl. Ha contestato la fondatezza della domanda di condanna al pagamento delle spese di lite ex art. 1917 comma 3 c.c.. 
La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata assunta in decisione all'udienza, celebrata in forma cartolare, del 4.11.2021, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. 
Le parti costituite hanno depositato gli scritti conclusivi come in atti.  ***** 
In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità della seconda memoria conclusionale depositata dalla parte attrice in data ### alle ore 17:22: la presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. Pertanto, il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l'atto, che non può essere, quindi, duplicato dall'altro difensore della parte stessa, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, la quale nutre la legittima aspettativa che la prima comparsa abbia esaurito le difese dell'avversario e che ad essa soltanto occorra rispondere con la memoria di replica (cfr. in tal senso Cass. n. 21472/2012). 
Va altresì disattesa l'eccezione sollevata dal ### il quale sostiene l'esistenza di un conflitto di interessi tra la ### e i difensori, perché anche questi condomini.  ### è infondato atteso che il ### e il ### (condomini attori e al contempo difensori di sé stessi e delle altre parti istanti) hanno una posizione difensiva del tutto analoga a quella della ### tanto da aver rassegnato le medesime conclusioni: ed invero, si ha conflitto quando gli interessi del difensore, personali o professionali, non sono compatibili con l'incarico di rappresentanza e difesa che gli è stato affidato, ipotesi, come detto, che non ricorre nella specie. 
Neppure sono fondate le eccezioni preliminare sollevate dalla parte attrice, la quale sostiene (cfr. la prima memoria istruttoria e la comparsa conclusionale) la nullità della comparsa per indeterminatezza, la invalidità del mandato ad litem del convenuto per omessa spendita del nome del condominio e il difetto di legittimazione processuale del difensore del condominio stante l'assenza di delibera autorizzativa. 
Quanto alla prima doglianza, osserva il Tribunale che l'indicazione della data di udienza non è elemento prescritto a pena di nullità della comparsa di costituzione e risposta (cfr. art 125 c.p.c); ad ogni modo, la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att.  cod. proc. civ. non causa la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. 7055/2002). 
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'invalidità del mandato ad litem esibito dalla parte convenuta per mancata spendita del nome del condominio: Nei negozi giuridici compiuti dal rappresentante, la volontà della spendita del nome del rappresentato non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purché in modo certo ed univoco, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell'atto. Ne consegue che nella procura alle liti, scritta in margine o in calce ad uno degli atti indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. (quali la citazione, il ricorso, la comparsa di risposta) la qualità di rappresentante può essere anche desunta solo dal collegamento materiale dei due atti, se nell'atto processuale cui la procura alle liti accede il rappresentante - come nella specie - sia chiaramente indicato come la parte processuale nel nome del quale colui che ha sottoscritto la procura intende agire ed a maggior ragione se il predetto rappresentato sia il solo soggetto coinvolto processualmente e la volontà della spendita del nome altrui, nella procura alle liti, benché non espressa, sia quindi manifesta agli altri soggetti processuali cui la procura deve essere resa nota (cfr. Cass. n.8249/1997; Cass. n.13978/2005; n.22234/2009). 
Deve essere, in ultimo, disattesa l'eccezione con la quale si contestano i poteri in capo all'amministratore: la rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio dal lato passivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 1131 c.c., non incontra limiti quando le domande proposte contro il condominio riguardino le parti comuni dell'edificio, con la conseguenza che l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie. Non si dubita, pertanto, che l'amministratore di condominio possa resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore (Cass. 23550/2020). 
Sempre in rito va respinta l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla ### s.r.l..  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. 1681/2005); non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio neppure qualora - come nella specie - non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento (v. Cass. n. 7074/2005). 
Ebbene, che nella specie non ricorra una ipotesi di nullità della citazione si evince chiaramente anche dal fatto che sia la parte convenuta che i terzi chiamati sono stati in grado di rappresentare compiutamente le proprie difese in relazione alle domande attoree, ivi compresa quella risarcitoria. 
Tanto premesso in rito, può ora passarsi all'esame delle domande formulate dalla parte attrice. 
Ritiene questo Tribunale, anzitutto, di dover confermare l'ordinanza istruttoria del 29.9.2016: gli attori hanno depositato la ‘### ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.' solo in data ###, e, dunque, di gran lunga oltre il termine stabilito per il suo deposito, il quale scadeva l'1.10.2015, sicchè non possono essere ammessi i mezzi istruttori articolati con detta memoria in quanto vertenti su prova diretta. 
Va anche respinta la richiesta, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e di scritti conclusionali, di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio atteso che questa non rappresenta un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che, come nel prosieguo meglio indicato, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra tante Cass. n.15521/2019). 
Fondata è, ad ogni modo, la domanda attorea volta ad accertare l'invalidità della delibera condominiale del 24.1.2014. 
Lamentano gli attori, con il primo e il terzo motivo di impugnazione, di non essere stati regolarmente convocati all'assemblea sopra indicata, in violazione dell'art. 66 disp. att.  c.p.c.. 
Tale censura deve essere accolta non avendo il ### convenuto fornito prova della corretta comunicazione della convocazione nei confronti di tutte le parti istanti. 
Seppur vero che l'esigenza che tutti i comproprietari di un immobile siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia (cfr. Cass. n.1830/2000), nella fattispecie in commento difetta la prova che l'avviso sia entrato nella sfera di conoscibilità degli attori nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea del 23.1.2014 (in prima convocazione). 
Stante la generale presunzione di conoscenza degli atti recettizi fissata dall'art. 1335 c.c., "deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 66 disp. att.  solo qualora nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea o nel termine più ampio previsto nel regolamento il destinatario assente sia stato informato mediante prova che l'atto sia pervenuto nella sua sfera di disponibilità" (cfr.  16330/2016; Cass. 8275/2019). 
Nel caso in esame, il ### chiamato in causa, su cui gravava il suddetto onere probatorio, non ha dimostrato di avere tempestivamente convocato le controparti.  ### di gestione si è, infatti, limitato a produrre documentazione attestante il solo invio della raccomandata di convocazione presso lo studio dell'avv. ### (cfr. all. 12 prima memoria istruttoria), senza in alcun modo documentare che l'avviso di convocazione sia tempestivamente pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario mediante la produzione dell'attestazione di ricezione della raccomandata o almeno, ove al primo tentativo il destinatario fosse assente, della ricezione dell'avviso di giacenza della stessa presso l'ufficio postale. 
Tale prova, specie ai fini della verifica del rispetto dei termini prescritti dall'art. 66 c.c., non può essere fornita mediante la produzione della sola copia della busta spedita attestante la giacenza. 
La mancata tempestiva conoscenza dell'avviso di convocazione determina dunque una lesione del diritto degli attori di partecipare all'assemblea e di essere avvertiti in tempo per poter prendere cognizione del contenuto dell'ordine del giorno, acquisendo la documentazione ritenuta necessaria, e per poter utilmente determinarsi se partecipare o meno ed in quale guisa (se a mezzo di delegato) all'assise. 
La delibera impugnata deve, pertanto, essere annullata. 
Restano assorbite le ulteriori doglianze mosse dalla parte attrice avverso la delibera in questione. 
Inammissibili sono per contro le ulteriori domande avanzate dagli attori finalizzate ad ottenere la revoca dell'amministratore con nomina di un amministratore giudiziario, l'adozione di ‘opportuni provvedimenti cautelari' e l'ordine di ispezione.  ## disparte l'assoluta genericità delle richieste avanzate, osserva il Tribunale che la domanda di revoca dell'amministratore - solitamente proposta con ricorso in camera di consiglio ex art. 737 ss. c.p.c. - vede quale contraddittore il medesimo amministratore e non il ### convenuto nel caso che ci occupa. 
Analoga procedura camerale è prevista per la nomina dell'amministratore giudiziario, e presuppone - condizione qui non dimostrata - lo stallo dell'assemblea a provvedere in tal senso. 
Del tutto generiche sono le ulteriori richieste avanzate, le quali non enunciano le ragioni fondanti le stesse. 
Le sopra indicate domande devono pertanto essere dichiarate inammissibili. 
Va in ultimo rigettata la domanda di risarcimento del danno. 
Va premesso che in sede di atto di citazione, parte attrice assume che ‘la imperizia nella condotta dei lavori e la negligenza manifeste nella gestione della situazione ha indotto la locataria dell'immobile sito al terzo piano di via ### 55 in ### - di proprietà della ### - a sospendere la corresponsione dei canoni ed infine ad abbandonarlo omettendo finanche di consegnare le chiavi dell'appartamento, divenuto invivibile ed indecoroso per le continue infiltrazioni d'acqua. ### era ed è infatti ictu oculi deturpato dagli interventi illegittimamente realizzati. Tempestivamente si richiedeva pertanto l'immediato ripristino dello status quo ante con risarcimento danni da estendersi anche al lucro cessante' (cfr. pag. 6 atto di citazione). 
In sede di prima memoria istruttoria parte attrice ha ulteriormente dedotto che ‘ … sono state depositate numerose missive … aventi ad oggetto la delibera impugnata nonché la situazione insostenibile ed incresciosa cagionata dall'omessa manutenzione del lastrico solare aggravata dall'infausto intervento della ### srl (cfr. pag.  3). …. Si ribadisce come la responsabilità sia da imputarsi sia all'inerzia e negligenza dell'amministratore di condominio sig. ### sia alla società ### srl che ha aggravato la già precaria ed insostenibile situazione, cagionando l'abbandono del locale da parte dell'affittuaria nonché l'impossibilità di locarlo ai terzi' (cfr. pag. 4). 
Ebbene, va preliminarmente affermata, in ordine a detta domanda risarcitoria, la carenza di legittimazione attiva di ### e ### atteso che gli stessi affermano che l'immobile oggetto degli asseriti danni, sito al terzo piano dello stabile condominiale, sarebbe di proprietà della sola ### (diversamente da quello sito al secondo piano). Tanto trova conferma nell'ulteriore documentazione tempestivamente allegata agli atti di causa: nello stesso sfratto per morosità, la ### affermava essere proprietaria del bene; anche la visura catastale prodotta dalla parte convenuta attesta la proprietà esclusiva del bene in capo alla ### Tanto precisato, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta non avendo la ### fornito prova della natura dei danni lamentati e della loro entità: è onere del danneggiato, difatti, provare il danno e la relazione esistente tra la cosa e il danno; il ricorso alla ctu è possibile, invece, solo al fine di valutare se le prove fornite dalle parti circa la causa del danno ed eventuali casi fortuiti siano tecnicamente valide. 
A nulla rilevano a tal fine le sole missive inoltrate dall'attrice all'amministratore o la comparsa di costituzione e risposta prodotta dalla conduttrice del bene nell'ambito del diverso giudizio di sfratto per morosità. 
Quanto alla relazione di parte, la stessa risulta essere stata commissionata dalla conduttrice, soggetto estraneo al presente giudizio; questa s'appalesa inoltre generica, non consentendo nè l'esatta individuazione dei danni di cui si discute, né, conseguentemente, la loro riconducibilità al sovrastante lastrico solare. 
Si aggiunga che parte attrice non ha documentato neppure l'esito del procedimento di sfratto ai fini della prova del lucro cessante qui richiesto né ha allegato l'ulteriore documentazione indicata dalla conduttrice (ad esempio le fotografie dello stato dei luoghi) al fine di comprovare la fondatezza delle eccezioni e doglianze da quest'ultima sollevate. 
Conseguentemente, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta. 
Al riguardo non si condivide quanto sostenuto dalla compagnia di assicurazione che ### in sede di comparsa conclusionale ha eccepito il giudicato esterno in ordine alla domanda risarcitoria atteso che la domanda di danno formulata nell'ambito del diverso giudizio pendente tra le parti appare essere correlata alla esecuzione della delibera impugnata, come evincibile dalla pronuncia conclusiva di detto procedimento. 
Venendo infine alla determinazione delle spese di lite, queste devono regolarsi diversamente per le diverse parti in causa. 
Nei rapporti tra la parte attrice e il ### convenuto, in ragione della parziale fondatezza delle ragioni esposte dalla prima (che vede accolta la sola domanda volta a far accertare l'invalidità della delibera impugnata, con rigetto delle ulteriori richieste), le spese devono compensarsi per un mezzo ed essere poste per la restante parte a carico del ### convenuto. 
Quanto alle spese di lite sostenute dai terzi chiamati, queste devono essere poste a carico della parte attrice: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ‘in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa' (cfr. Cass. ###/2019). 
Nel caso che ci occupa, come evincibile dagli scritti difensivi della parte attrice e sopra richiamati, la chiamata in causa dei terzi è stata originata proprio dalle tesi difensive sostenute in atto di citazione, ove ci si doleva della imperizia nella ‘condotta dei lavori'. 
Conseguentemente, resta assorbita la domanda di pagamento delle spese di resistenza formulata dalla terza chiamata nei confronti della propria compagnia di assicurazione. 
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi del dm 55/2014 in base allo scaglione di riferimento (valore indeterminato non elevato da €5.200,01 a €26.000,00) ridotte del 30% attesa l'attività in concreto svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio delle parti, così provvede: 1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, annulla la delibera assunta dall'assemblea del ### convenuto in data ###; 2. dichiara inammissibili le domande di cui ai punti 1), b) e c) delle conclusioni dell'atto di citazione; 3. dichiara il difetto di legittimazione attiva di ### e ### in relazione alla domanda di risarcimento del danno; 4. rigetta la domanda di ristoro del danno proposta da ### 5. condanna il ### convenuto alla refusione della metà delle spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano in €116,50 per ½ esborsi documentati e in €1.692,25 per ½ compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cpa e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi distrattario; dichiara compensata la restante parte; 6. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla ### srl che si liquidano nella misura di €110,26 per esborsi documentati e richiesti e di €3.384,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cpa e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario; 7. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla ### spa che si liquidano nella misura di €3.384,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cpa e iva come per legge.  ### 7 febbraio 2022 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 8338/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Di Gioia Tiziana

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (17396 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.303 secondi in data 9 novembre 2024 (IUG:CT-ACBFB6) - 318 utenti online