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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20052/2025 del 18-07-2025

... omessa pronuncia in ordine alla eccepita carenza di legittimazione della controricorrente ad impu gnare le delibere assembleari. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha esaminato tale motivo di appello e che, comunque, l'azione della società ### è inammissibile per difetto di inte resse ad agire, atteso che il rappresentante del condominio di appartenenza aveva approvato le delibere impugnate. Il motivo è fondato. 5 di 6 La Corte d i appello ha riten uto che l'interesse ad agire dell a società fosse giust ificato d al vizio di costituzione dell'assemblea, rilevante anche per i condom ìnii adempient i, stante la mancata nomina del rappresent ante del Con dominio 5/8. Ha richiamato il disposto dell'art. 67 co. 3 disp. att. c.c., che attribuisce il diritto di attivarsi in giudizio anch e agli altri rappresentanti dei condomìnii regolarmente costituiti. Ha inoltre affermat o che le censure dell'appellante non incidevano sulle rationes de cidendi della sentenza di primo grado, ch e restavano comunque ido nee a sorreggerne il dispositivo. Il controrico rrente argomenta nel merito che la senten za impugnata ha correttamente richiamato l'interesse ad agire ex art. 67 co. 3 dis (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6088/2020 R.G. proposto da: ### difeso dagli avvocati ##### -ricorrente contro ### difesa dagli avvocati ####
RIO -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'#### n. 1826/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal ### Lette le osservazioni del P.M., il ###.G. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso.  ### 2 di 6 La società ### proprietaria di dieci pos ti auto ubicati nel ### 7 del ### della ### conveniva dinanzi al Tribunale di ### il ### rensorio del ### per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere assembleari adottate dal ### facendo valere la mancata nomina ex art. 67 co. 3 disp. att. c.c. del rappresentant e del ### del ### 5/8.  ### ale di ### accoglieva par zialmente la domanda e dichiarava la nullità de lle del ibere, limitatament e ai punti dell'ordine del giorno per i quali risultava sussistere l'interesse ad agire della società attrice. Motivava la decisione rilevando che, in tutte le assemblee impug nate , il ### del ### 5/8 non aveva mai designato un proprio rappresentante, come imposto dall'art. 67 co. 3 disp . att. c.c. pe r i superco ndomini con oltre sessanta membri. La disposizione, qualificata come inderogabile ai sensi dell'art. 72 disp. att. c.c., imponeva che ciascun condominio designasse il proprio rappresentante, pena la nullità delle deliberazioni assunte da un organo non validamente costituito. 
La Corte di appello ha rigettato l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. 
Ricorre in cassazione il ### con due motivi. Resiste la società #### blico Ministero dott. ### ino ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso. 
Le parti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, nonché d egli artt. 1117, 1117 bis, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1418, 1420 c.c. e 67 disp. att. c.c., sostenendo l'erroneità della declaratoria di nullità delle delibere per la mancata nomina del rappresentante di un condominio del ### Il ricorrente afferma che la norma di cui all'art. 67 co. 3 disp. att. 3 di 6 c.c. disciplina solo la forma della rappresentanza e non incide sulla validità della costituz ione dell'assemblea, che resta soggetta ai quorum di cui all'art. 1136 Il motivo è fondato. 
La sentenza di appello ha affermato: ### l'art. 67 co. 3 disp. att.  c.c. ha nat ura cogent e e regola in via spe ciale la costituzione dell'assemblea nei supercondomini con oltre sessanta partecipanti; ### la norma impone l'obbligo di nomina del rappresentant e da parte di ciascun condominio, pena la nullità delle delibere adottate da un'assemb lea non legalmente composta; ### la previ sione dell'intervento dell'autorità giudiziaria in caso di mancata nomina conferma la portata imperativa della disposizione e la necessità che tutti i rappresentanti s iano presenti perché l'organo deliberante possa dirsi validamente costituito. 
Il controricorrente contesta la fondatezza del motivo, rilevando che il ricorre nte riprop one argomentazioni già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio e non coglie la ratio decidendi della sentenza impug nata. Osserva che l'art. 67 co. 3 disp. att. c.c. è norma speciale e inderogabile che disciplin a la composizione dell'assemblea e non solo le modalità di partecipazione. Richiama g iurisprudenza di legittimità a sostegno della nullità delle deliberazioni adottate da organi assembleari non legalmente costituiti e insiste sulla necessaria presenza dei rappresentanti, concludendo che l'organo deliberante, se privo anche solo di uno dei membri obbligatori, è inesistente. 
Qursta tesi non è condivisibile. 
Sul punto, Cass. SU 9839/2021 ha ribadito quanto già statuito da Cass. SU 4806/2005: la violazione delle regole di convocazione dell'assemblea condominiale determina l'annullabilità della delibera, non la sua nullità. 
Non fa eccezione i l caso di specie : la deli bera adottata dall'assemblea del supercondomin io in assenza dell a nomina del 4 di 6 rappresentante di uno dei condom ìni che lo compongono è annullabile. Il tema della inderogabilità ex art. 67 co. 3 disp. att.  c.c. della nomina di tale rappresentante trova la sua sanzione (in caso di dife tto di nomina assembleare) nel ricorso al l'autorità giudiziaria per la no mina. Il dife tto di tale procedimento sanzionatorio (nel caso di specie dovuto alla tardività della nomina da parte dell'autorità giudiziaria) non può far sì che si trasformi la natura del vizio correlativo della deli bera dell'assemblea del supercondominio (convertendo cioè l'annullabilità in nullità). 
Infatti, l'inosservanza de ll'art. 67 co. 3 co. 3 disp. att. c.c. si colloca i n un mome nto anteriore rispetto alla deliberazione assembleare e non determina né una m ancanza originaria de gli elementi costitutivi, n é un'impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto, né un'illiceità della delibera ( sono questi i casi di nullità, congegnata da Cass. SU 983 9/2021 come cat egoria residuale rispetto all'anullab ilità). ### parte, la sanzion e della semplice annullabilità (da far valere nei modi e nei tempi ex art.  1137 c.c.) è quella proporzionata alla situazione, ove il rimedio è dato in termini definitivi dal funzionamento dell'art. 67 co. 3 co. 3 disp. att.  La Corte d'Appello si è discostata dai citati prinipi e dunque la sentenza va cassata.  2. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1137 c.c., nonché degli artt. 100, 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 1418, 1420 e 1421 c.c., per omessa pronuncia in ordine alla eccepita carenza di legittimazione della controricorrente ad impu gnare le delibere assembleari. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha esaminato tale motivo di appello e che, comunque, l'azione della società ### è inammissibile per difetto di inte resse ad agire, atteso che il rappresentante del condominio di appartenenza aveva approvato le delibere impugnate. 
Il motivo è fondato. 5 di 6 La Corte d i appello ha riten uto che l'interesse ad agire dell a società fosse giust ificato d al vizio di costituzione dell'assemblea, rilevante anche per i condom ìnii adempient i, stante la mancata nomina del rappresent ante del Con dominio 5/8. Ha richiamato il disposto dell'art. 67 co. 3 disp. att. c.c., che attribuisce il diritto di attivarsi in giudizio anch e agli altri rappresentanti dei condomìnii regolarmente costituiti. Ha inoltre affermat o che le censure dell'appellante non incidevano sulle rationes de cidendi della sentenza di primo grado, ch e restavano comunque ido nee a sorreggerne il dispositivo. 
Il controrico rrente argomenta nel merito che la senten za impugnata ha correttamente richiamato l'interesse ad agire ex art.  67 co. 3 dis p. att. c.c. in capo alla ### Rib adisce che la legittimazione del condomino può darsi anche quando i l rappresentante del correlat ivo condominio abbia votato a favo re, qualora emerga un vizio formale invalidante l'intero procedimento deliberativo. 
Questi rilievi non sono pertinenti. 
La Corte di appello era tenuta a pronunciarsi sul motivo specifico di appello, verificando anche la posizione tenuta in assemblea da parte del rappresentant e dell'### cui apparti ene la società impugnante la delibera. 
Si rende pertanto necessario un nuovo esame sulla base di 8254/2025, la q uale ha st atuito, per quanto qui rileva, che la decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condomìnii di un supercondomin io può essere impugnata da ogni singolo condomino solo se il correlativo rappresentante sia rimasto assente, dissenziente o astenuto rispetto alla delibera; cfr. anche cass. n. 10071/2020 e cass. n. 6735/2020.  3. - La causa va rimessa alla Corte di Appello di ### in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 6 di 6 P.Q.M.  La Corte a ccoglie il ri corso, cassa la sentenza impug nata e rimette la causa alla Corte di Appello di ### in div ersa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Caponi Remo

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1809/2025 del 16-10-2025

... non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a ### al momento della notifica del precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art. 77, 115 e 116 c.p.c. Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che ### S.p.a., al momento della notifica del precetto, fosse priva degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante ### in quanto sarebbe spettato a ### S.p.a. e/o MPS, a fronte dell'eccezione svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima ### S.p.a. Il difetto di legittimazione ad agire di ### S.p.a., al contrario, risulterebbe pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da MPS a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica del precetto; della costituzione nel giudizio di opposizione non già di ### S.p.a., bensì di ### che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca; della mancata contestazione da parte di MPS della revoca del mandato a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019. Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1873/2022 + n. 1950/2022 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1873/2022 del Registro generale, alla quale è stata riunita la causa iscritta a ruolo il ### al numero 1950/2022 avente a oggetto: appello avverso sentenza n.774/2022 emessa dal Tribunale di Siena il ### e pubblicata il ### R.G. 1873/2022 pendente fra AVV. ###'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ### AMCO - ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - ###.G. 1950/2022 pendente fra ### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ##### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni: ### appellante Avv. ### D'### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: “###. ### D'### ribadisce che in forza di accordo transattivo sottoscritto con la società ### è cessata tra le parti la materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da ###le Corte, l'appellante ### D'### prende atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte della cessionaria del credito controverso, società ### Si insiste pertanto per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante ### D'### e le società ### con compensazione delle spese di lite”.  ### appellante Avv. ### D'### nell'atto di appello nel giudizio R.G. 1950/2022: “### la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di ### nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (articolo 624 cod. proc. civ.): 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'invalida notifica del precetto impugnato, dichiarando la nullità e/o invalidità dello stesso; 2) nel merito, accertare e dichiarare la natura di mutuo condizionato del contratto di finanziamento del 5 febbraio 2013, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 20 novembre 2019; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### dei ### di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di ### S.p.A. quale presunto successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e/o inefficace il precetto notificato in data 4 dicembre 2019 da ### S.p.A. al sig.  ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; 4) in linea subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità / illegittimità della somma portata dall'opposto atto di precetto; e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dello stesso, nella misura che verrà successivamente determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. ### appellata ### - ### S.P.A., nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1873/2022: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la riunione del procedimento di appello R.G. 1950/2022 pendente avanti alla medesima Corte di Appello di Firenze al presente procedimento, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza come indicato in atti, per i motivi esposti in narrativa; - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o del precetto e relativo titolo, per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in atto; - dichiarare inammissibile ed improponibile, in quanto nuova, la domanda o comunque la doglianza di ritenere invalido il mandato alle liti conferito al difensore di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, il tutto in quanto tardivo ed inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, come meglio esposto in atto; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'###ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal #### D'### rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019. In via istruttoria: rigettare le generiche e nuove istanze istruttorie così come proposte in tal sede di appello dal #### D'### per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Con ogni riserva di legge”.  ### appellata ### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: "Con riferimento alla posizione di ### d'### voglia l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado. Con riferimento a ### voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze disporre l'estromissione di ### stante il consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.p. e, così dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate”.  * 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione, l'Avv. ### d'### ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di #### dei ### di ### (nel proseguo: ### e, per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., proponendo opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data ###, con il quale veniva ingiunto alla ### S.r.l. in liquidazione, in qualità di parte mutuataria e datrice d'ipoteca, nonché all'odierno appellante, e ad ### d'### in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 1.089,582,07, oltre a interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo, spese di notifica e successive occorrende, in forza di contratto di finanziamento a medio/lungo termine a rogito ### con data 5.2.2013, Rep. N. 45247, Racc. n. 21996, munito di formula esecutiva in data ### (all. 1 fascicolo di primo grado ### d'###.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità del diritto azionato in capo a ### S.p.a., e/o del difetto di legittimatio ad causam per non avere la medesima allegato all'atto di precetto notificato la procura che dimostrasse i poteri di rappresentanza derivati da ### e ciò anche per l'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della medesima dal contratto di servicing stipulato con ### S.p.A., come da comunicato stampa MPS del 30.6.2019 (all.3 fascicolo di primo grado ### d'###. 
Ha eccepito, altresì, il difetto di prova del credito preteso da ### con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste in precetto, erroneamente quantificate anche in considerazione dell'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di determinazione dell'interesse ultralegale e di interessi usurari, delle clausole aventi ad oggetto l'illegittima determinazione di spese, competenze, oneri, e remunerazioni e del calcolo degli interessi di mora “dal dovuto” e non fino al passaggio a sofferenza del credito. 
Ha contestato l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c., in quanto il contratto di finanziamento non contemplava una reale “tradizio” delle somme erogate da ### e l'effettiva disponibilità delle somme era stata assoggettata a molteplici condizioni. 
Ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della ### in quanto, nonostante che il contratto di finanziamento contenesse una clausola di destinazione ed indicasse quale scopo del mutuo la destinazione “a liquidità”, nei fatti la mutuataria non aveva mai realmente beneficiato della somma, utilizzata invece da MPS per estinguere pregresse esposizioni debitorie di ### Si è costituita in giudizio MPS eccependo che la circostanza che le procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto non pregiudicava la regolarità del medesimo trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non di atto processuale.   Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme richieste e della correttezza dei tassi applicati, in quanto il precetto recava l'esatta indicazione dell'importo residuo dovuto dai debitori, pari ad € 296.029,05 per n. 9 rate insolute dal 31.10.2014 al 31.12.2018 (al netto dei recuperi già conseguiti) ed € 742.166,86 per capitale residuo dovuto al 22.01.2019, così come già comunicato ai debitori con la lettera di messa in mora dell'11.3.2019 (all. 5 fascicolo primo grado ###; precisava che il calcolo del dovuto era stato eseguito applicando le condizioni economiche concordate e sottoscritte dalle parti. 
Ha argomentato che il contratto di finanziamento doveva considerarsi idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto le modalità di erogazione della somma mutuata, così come tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, erano contenute in specifiche clausole concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte; all'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla ### la somma mutuata rilasciandone ampia quietanza e, dall'estratto di sintesi, si evinceva che alla data di stipula del contratto di mutuo era stato registrato l'importo della somma finanziata, così come alla data del 21.2.2013 era stata annotata l'avvenuta erogazione finale (all. 7 fascicolo primo grado ###. 
Ha contestato l'affermazione dell'opponente laddove ha qualificato il mutuo di cui è causa quale “mutuo di scopo”, in quanto il contratto di mutuo fondiario, non avendo uno scopo predefinito, poteva essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una preesistente situazione di crisi. 
Ha contestato la richiesta di risarcimento danni, perché infondata e sfornita di prova. 
Si costituiva in giudizio ### d'### segnalando che l'atto di precetto era stato dal medesimo autonomamente impugnato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'invalida notifica del precetto notificato il ###, in quanto il contratto di finanziamento, stipulato con ### era atto pubblico che la società creditrice aveva l'onere di notificare ai sensi dell'articolo 479 c.p.c.  in copia autentica, mentre MPS aveva allegato al precetto una mera copia fotostatica. 
Ha eccepito poi la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di finanziamento del 5.2.2013 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato nel quale MPS subordinava l'erogazione del prestito al buon esito di futuri eventi (art. 3 del contratto di mutuo). 
In via subordinata, ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, perché non corredato né dalla procura legittimante i poteri di ### S.p.a., né dalla procura legittimante i poteri di delega del procuratore speciale di ### S.p.a.; in via ulteriormente subordinata, ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per illegittima ed errata quantificazione dell'importo scaturito dall'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e dalla capitalizzazione di quelli passivi, delle commissioni massimo scoperto e di interessi usurari. 
Si è costituita in giudizio ### - ### S.p.A., con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. dichiarando di intervenire nel giudizio facendo proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate da MPS in quanto, con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, MPS si era scissa in ### ed aveva trasferito a quest'ultima un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito vantato da MPS nei confronti di ### D'### ha precisato altresì di non essere legittimata passiva in ordine a domande restitutorie o risarcitorie originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS anteriormente alla scissione. 
La causa, previa riunione con l'opposizione proposta da ### d'### avverso lo stesso atto esecutivo, è stata istruita documentalmente. 
Con sentenza n. 774/2022 del 9.9.2022 il Tribunale di ### così ha statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1.In reiezione dell'opposizione, dichiara valido ed efficace il precetto opposto; 2.Condanna parti opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di ### 23.937,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e ### come per legge”. 
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata allegazione della procura di ### S.p.a. non pregiudicasse la regolarità del precetto, trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e ben potendo la procura essere rilasciata anche in un momento successivo; non vi era inoltre, prova del recesso di MPS dal contratto di servicing con ### S.p.a. esercitato alla data di notifica dell'atto di precetto. 
Ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto di finanziamento come titolo esecutivo, argomentando che tra MPS e ### S.r.l. era stato concluso un contratto di mutuo ipotecario per lo scopo negoziale indicato, ovvero da destinare a liquidità, e che la parte finanziata aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto il denaro pattuito, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, poi costituito in deposito cauzionale in favore della ### a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto; sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte per cui, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale elemento costitutivo del contratto, tuttavia non è necessaria la consegna materiale del denaro nelle mani del mutuatario ai fini del perfezionamento del contratto, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (in questo senso: Cass. civ. 25569/2011; Cass. civ. 17194/2015; Cass. civ. 6174/2020). 
Ha ritenuto privi di riscontro probatorio, e quindi infondati, gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'errata quantificazione dell'importo oggetto del precetto, nonché al comportamento contrario a buona fede della ### che non avrebbe accettato di rinnovare due cambiali agrarie e non concesso la moratoria ABI per l'anno 2013 se non subordinandola alla prestazione di ulteriori fideiussioni.  2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### a codesto ###mo Corte ### di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 774 del Tribunale di ### depositata in data 20 settembre 2022 e notificata in data 22 settembre 2022 previe tutte le declaratorie del caso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa sentenza per le motivazioni di cui al § V di parte motiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. - nel merito - accertare e dichiarare l'originario difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. all'avvio dell'azione esecutiva, stante l'insussistenza dell'asserita qualità di mandataria di #### S.p.A. e per l'effetto dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a. al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di #### S.p.A. quale asserito successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a., nell'indicata qualità, al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - dichiarare tenuta e condannare ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., ed ora ### S.p.A.  nell'indicata qualità di successore nel diritto controverso, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. avv. ### d'### per l'importo da determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo conto, tra le altre voci, dei costi sino ad oggi sostenuti e ai danni morali subiti oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento”. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Vizio e/o erroneità della Sentenza per non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a ### al momento della notifica del precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art.  77, 115 e 116 c.p.c. 
Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che ### S.p.a., al momento della notifica del precetto, fosse priva degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante ### in quanto sarebbe spettato a ### S.p.a. e/o MPS, a fronte dell'eccezione svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima ### S.p.a. 
Il difetto di legittimazione ad agire di ### S.p.a., al contrario, risulterebbe pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da MPS a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica del precetto; della costituzione nel giudizio di opposizione non già di ### S.p.a., bensì di ### che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca; della mancata contestazione da parte di MPS della revoca del mandato a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019. 
Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a.  inciderebbe anche sulla validità del mandato alle liti conferito al difensore, e che la successiva costituzione di MPS non sarebbe idonea a costituire sanatoria o ratifica dell'originario vizio di legittimazione del soggetto che ha notificato il precetto.  2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. 
Ha contestato l'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (5.2.2013) non coincideva con quello di effettiva erogazione dell'importo mutuato (21.2.2013), e l'erogazione effettiva delle somme era condizionata ad eventi successivi, circostanza che, a prescindere o meno dall'effettiva sussistenza di una traditio, priverebbe il mutuo dei requisiti essenziali per poter assumere valenza di titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le somme siano state depositate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in un deposito cauzionale da svincolarsi in un momento successivo. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe erroneamente trattato congiuntamente due distinte eccezioni formulate dall'odierno appellante, ovvero quella di inidoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e di nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa e così non avrebbe motivato opportunamente il rigetto della prima eccezione. 
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento non consentiva di ritenere assolto l'essenziale requisito formale richiesto per attribuirgli valenza di titolo esecutivo, ovvero che sia il contratto, che la traditio del denaro al mutuatario rispettassero i requisiti di forma (atto ricevuto da notaio) prescritti dall'art. 474 c.p.c., dal momento che una parte delle somme che MPS aveva mutuato ad ### S.r.l. era stata svincolata solo in data successiva alla firma del contratto (docc. 15-17 fascicolo di primo grado ### d'### e successivamente all'accertamento da parte della mutuante dell'esecuzione di determinati adempimenti.  3) Impugnazione per omessa pronuncia; violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso, in subordine, impugnazione per errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1325, n. 2 c.c. in rapporto all'art. 1813 c.c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle prove prodotte in causa. 
Il Tribunale di ### avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa alla luce della acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte della ### in realtà, le somme mutuate erano state unilateralmente ed immediatamente utilizzate da MPS per consolidare e ristrutturare un precedente debito di ### a breve/medio termine, a seguito della scadenza e mancato rinnovo di due cambiali agrarie preesistenti per un totale complessivo di ### 825.000 (all.ti 5, 6 e 11 fascicolo primo grado ### d'###. 
In conclusione, MPS avrebbe messo in atto una finzione, abusando della propria posizione di contraente forte e conseguendo un duplice risultato utile perché, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, aveva agevolato il soddisfacimento della pretesa economica della ### stessa, dall'altro le aveva consentito di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario apparente; tale operazione sarebbe nulla in quanto del tutto priva di causa in concreto, essendo la reale causa dell'operazione rappresentata dall'estinzione della precedente posizione debitoria, dalla creazione di nuove garanzie reali e/o personali, o comunque nulla in quanto avente causa illecita (Cass. 05.08.2019 n. 20896, Cass. 21.10.2019 n. 26770, Cass. 8.4.2020 n. 7740, Cass. 25.1.2021 n. 1517). 
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere non provato il comportamento contrario a buona fede di ### attesi i comportamenti che risultavano forniti di prova documentale, ovvero l'aver MPS immotivatamente rifiutato di rinnovare le cambiali agrarie concesse a favore di ### e scadute; l'aver concesso il mutuo al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata da ### l'aver preteso il rilascio di garanzie fideiussorie anche da parte dei signori d'### al fine della concessione del mutuo; l'aver tentato di condizionare la concessione della moratoria ABI per l'anno 2013 al rilascio di ulteriori garanzie fideiussorie (all. 3-5 fascicolo primo grado ### d'### All'udienza del 19.11.2024, la Corte riuniva la causa Rg. 1950/2022, pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, alla causa Rg.  1873/2022.  2.2 Con atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Sulla notificazione dell'atto di precetto: omessa pronuncia; violazione degli articoli 479, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.c. 
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., non aveva notificato, prima od unitamente al precetto, copia autentica del titolo esecutivo, ovvero del contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico con ### ma si era limitata ad allegare al precetto una mera “copia fotostatica”, priva della data, e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale(cfr. pag. 3 dell'atto di precetto), così che l'atto di precetto era da considerarsi colpito da radicale nullità. 2) Sull'inefficacia del titolo esecutivo: contraddittorietà della motivazione. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe sovrapposto, con una motivazione contraddittoria, due eccezioni, l'una inerente l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le clausole negoziali, disciplinanti erogazione e disponibilità della somma mutuata, avrebbero sottratto il contratto di mutuo alla disciplina dell'art.  474 c.p.c., impedendo a ### dei ### di ### di agire in via esecutiva, l'altra inerente invece la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta e quindi radicalmente nullo ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c..  3) Ancora sull'inefficacia del titolo esecutivo: violazione dell'articolo 474 c.p.c. 
Ha dedotto che, affinchè un contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., lo stesso deve contenere pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, devono rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.6174/2020). 
Nel caso di specie, la mancanza dell'efficacia esecutiva del mutuo de quo si desumerebbe dal fatto che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione dell'importo mutuato fossero collocati in momenti diversi (contratto di mutuo sottoscritto il ### ed erogazione del denaro il ###); inoltre, dall'analisi delle “condizioni di erogazione del finanziamento”, disciplinate dagli artt. 3 e 3-bis del contratto 5 febbraio 2013, si ricaverebbe che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto, da accertarsi mediante atti esecutivi privi dei requisiti di forma dettati dall'articolo 474 c.p.c..  4) Sulla nullità del contratto di mutuo: violazione degli articoli 1325, 1418 e 1813 c.c. e 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito, altresì, che il contratto di mutuo fosse privo di causa concreta, e dunque radicalmente nullo; ### infatti, avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante su ### a causa della scadenza, provocata dall'istituto stesso, di due cambiali agrarie dell'importo complessivo di euro 825.000,00; il contratto non era quindi volto a dotare ### di “liquidità”, da destinare alle proprie necessità di impresa, ma soddisfaceva l'esclusivo interesse di MPS che così si procurò, mediante mere operazioni contabili, nuove garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Il contratto di mutuo si sarebbe dunque concretizzato in un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, e sarebbe dunque privo di causa concreta, così invalido ed inefficace.  5) In ogni caso: sulla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.) e dell'articolo 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS violasse i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte.  6) Sull'istanza di esibizione: violazione degli articoli 115, primo comma, e 210 c.p.c., e 119, quarto comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
Infine, ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di MPS delle cambiali agrarie nn. 2267719,53 (di euro 350.000,00) e 2266615,16 (di euro 475.000,00), e la “perizia di stima dell'intero complesso aziendale della debitrice principale ### s.r.l. redatta su mandato … [dell'istituto mutuante] dai sig.ri ### nel marzo 2017”.  2.3 Si è costituita, nel giudizio R.G. 1873/2022, ### - ### S.p.a. (nel proseguo: ###, quale società beneficiaria risultante dalla scissione di MPS in ### rassegnando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e deducendo: I) in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; II) in via preliminare e pregiudiziale, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; III) circa l'irregolarità formale del precetto ed il difetto di legitimatio ad causam, per l'assenza di procura speciale in capo a ### S.p.A. ad agire in nome e per conto di ### eccepito da ### d'### che ### S.p.A., in persona del procuratore speciale #### aveva agito quale mandataria in nome e per conto di MPS in forza di regolari procure speciali richiamate nel precetto notificato e riversate in atti, e che la circostanza che tali procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto, al cui margine è stata apposta la procura alle liti al difensore, non pregiudicasse la regolarità del medesimo, quale atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non atto processuale; inoltre, la censura introdotta in appello e relativa all'invalidità del mandato alle liti conferito al difensore, a causa del difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a., dovrebbe considerarsi quale domanda nuova ed inammissibile; IV) circa l'assenza della qualità di titolo esecutivo in capo al contratto di finanziamento de quo, che risultava documentalmente provata l'effettiva erogazione della somma finanziata, in quanto nell'art. 3 del contratto di finanziamento testualmente recita: “parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”; che vi era stata contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, come indicato all'art. 3 del contratto, fino alla verifica di eventuali iscrizioni pregiudizievoli e “comunque non prima del termine di 10 ### giorni previsto dal quarto comma dell'art. 39 del ### 385/1993”; che all'art. 3 bis del contratto, secondo cui, della somma costituita deposito cauzionale infruttifero (ossia tutti i finanziati € 860.000,00), si prevedeva che la minor somma di € 10.000,00 venisse “trattenuta a titolo di deposito cauzionale presso la ### stessa a garanzia della regolarizzazione dell'immobile suddetto, con l'intesa che la somma sarà resa disponibile alla ### mutuataria quando la ### mutuante avrà accertato, mediante tecnico di propria fiducia, la conclusione dell'iter di regolarizzazione dell'immobile”. Ha argomentato che il mutuo con contestuale deposito cauzionale infruttifero era perfettamente valido come titolo esecutivo, e che la contestuale costituzione di un deposito cauzionale non ne inficiava minimamente la piena efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.; V) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da ### d'### in quanto priva di causa petendi e di prova.  ### non ha depositato ulteriori atti, né rassegnato conclusioni, nel giudizio riunito.  2.4 Con comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore, si è costituita nel giudizio RG 1873/2022 ### quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria da ### dei crediti in oggetto, come risultante dal contratto di cessione di credito e dalla documentazione versata in atti, facendo proprie le allegazioni, eccezioni e domande tutte, anche in via istruttoria, avanzate da ### in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, ### si è costituita nel giudizio, poi riunito, RG 1950/2022 promosso da ### d'### ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, i) ### riunione del presente procedimento a quello 1873/2022 R.G. proposto da ### d'### avverso la medesima sentenza; ii) ### la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del precetto e relativo titolo per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto e diritto; iii) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. perché manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento; iv) in subordine, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata; v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado” . 
Ha dedotto: I) in via preliminare, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; II) in via preliminare, la formazione del giudicato interno sulle questioni eccepite in primo grado e non riproposte in appello (carenza di procura, carenza di legitimatio in causam, successione a titolo particolare nel diritto controverso, doglianze sulle somme portate nell'atto di precetto); III) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; VI) circa l'eccezione relativa all'omessa pronuncia sulla notificazione del titolo in forma esecutiva, la sua inammissibilità in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione e che, comunque, la modalità di trascrizione del titolo esecutivo con attestazione di conformità costituisce un equipollente della notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., a nulla rilevando la mancata firma di attestazione da parte dell'### della conformità, trattandosi di atto complesso che si conclude con la attestazione della notifica, la quale ricomprende ovviamente in sé anche gli atti ad essa preparatori; V) circa l'inefficacia e/o mancata valenza del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, che l'erogazione delle somme era avvenuta contestualmente al mutuo mediante la consegna giuridica delle somme, che poi i mutuatari avevano dopo versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso la MPS in attesa del verificarsi di alcuni avvenimenti contrattualmente previsti, senza che con ciò si verificasse alcuna interversione del possesso e soprattutto della proprietà di esse e restando dunque le somme nella giuridica proprietà e disponibilità dei mutuatari; i mutuatari avevano quindi convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti e, alla sua scadenza, le somme sarebbero rientrate automaticamente nella loro disponibilità; VI) circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa del contratto di mutuo, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 20896/2019 aveva statuito la validità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario; VII) circa la violazione dei principî generali di correttezza e buona fede, che il motivo di appello è dedotto in maniera criptica e sfornita di prova; VIII) sull'istanza di esibizione, che vi era stata contestazione sul punto da parte di ### e che comunque sarebbe stato dell'odierno appellante fornire prova della formulazione di richiesta di consegna di copia dei documenti richiesti, inevasa, che avrebbe costituito il presupposto per fondare una richiesta di esibizione; inoltre, la richiesta di esibizione non era stata reiterata nelle conclusioni, e deve pertanto ritenersi inammissibile in appello. 
Nella propria comparsa conclusionale, ### ha rilevato che tutti i motivi di appello spiegati dall'appellante ### d'### avevano trovato compiuto esame nella sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 5841 del 5.3.2025, che aveva confermato l'infondatezza dei motivi di appello proposti.  2.5 Con ordinanza del 29.2.2024 emessa nel giudizio R.G. 1873/2022, la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
Con le note scritte per udienza del 15.4.2025 ### d'### ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato all'appellata ### chiedendo l'estinzione del giudizio relativamente alla posizione processuale tra le medesime parti. 
Con le note scritte per l'udienza del 15.4.2025, ### con riferimento alla parte ### d'### ha dichiarato di prendere atto della rinuncia all'appello, ed ha accettato la rinuncia agli atti a spese integralmente compensate; con riferimento alla parte ### d'### ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. 
All'udienza del 15.04.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia di MPS ed ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Con istanza del 17.4.2025, ### d'### e ### hanno rinnovato l'istanza di estinzione del giudizio RG 1873/2022; con provvedimento dell'8.5.2025, la Corte si dichiarava in attesa dell'accettazione di ### Con istanza di estinzione del procedimento del 13.5.2025, ### S.r.l. ha chiesto alla Corte, in riforma del provvedimento dell'8.5.2025, di dichiarare l'estinzione del procedimento pendente tra la medesima e ### d'### fermi e impregiudicati tutti i diritti nel procedimento avverso ### d'### Con decreto del 20.5.2025 la Corte, rilevato che ### era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito di ### S.p.a., precedentemente costituitasi nel presente procedimento e tuttora parte del procedimento, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., poiché che non ne era stata mai disposta l'estromissione, peraltro neppure richiesta, ha disatteso l'istanza, in attesa dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio anche da parte di ### S.p.a. 
Nella comparsa conclusionale del 13.6.2025, ### ha chiesto alla Corte di disporre, ex art.111, terzo comma, c.p.c., l'estromissione di ### visto il consenso prestato dalla medesima nell'atto di cessione del credito (all. 4 fascicolo secondo grado ### e prestato da ### d'### con la richiesta di estinzione del giudizio, e di dichiarare cessata materia del contendere, con spese compensate. 
Con comparsa conclusionale del 16.6.2025, ### d'### preso atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte di ### ha insistito per la estinzione del giudizio nel rapporto tra ilo medesimo appellante e ### e ### con compensazione delle spese di lite.  *  3. ### di inibitoria avanzata dalle parti appellanti resta assorbita dalla presente decisione.  3.1 Circa il giudizio di appello introdotto da ### d'### osserva la Corte come, dall'analisi del documento n.4 del fascicolo secondo grado ### a firma ### datato 16.10.2024 ed avente come oggetto “contratto di cessione dei crediti in data 27 giugno 2024 tra ### - ### S.p.A. e ### S.r.l.”, contenente esplicito riferimento, tra gli altri, al contratto di finanziamento a medio/lungo termine ipotecario, stipulato tra MPS e ### S.r.l. in data ### a rogito del notaio ##### in ### (### 45247; racc.  21.996), si possa ritenere acquisito il consenso di ### all'estromissione dal giudizio. 
Il sopra citato documento, infatti, testualmente recita: “### pertanto l'intervento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.) di ### quale titolare dei ### con estromissione di ### in tutti i giudizi pendenti e inerenti ai ### sopra richiamati”. 
Ritenuto pertanto acquisito l'espresso consenso di tutte le parti in causa, la Corte dichiara l'estromissione di ### ex art.111 c.p.c. e, attesa la rinuncia all'appello di ### d'### debitamente accettata da ### dichiara l'estinzione del giudizio pendente tra le suddette parti, con compensazione delle spese, secondo l'accordo delle parti.  3.2 ### introdotto da ### d'### va rigettato.  3.3 Il primo motivo è inammissibile.  #### d'### ha riproposto le eccezioni di nullità dell'atto di precetto, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in proposito, ed insistendo nella doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., si sarebbe limitata ad allegare al precetto non una copia autentica del titolo esecutivo, ma una mera “copia fotostatica”, priva della data e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale. 
Premesso che il primo Giudice non ha espressamente qualificato i motivi di opposizione proposti, viene in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte riguardo al fatto che “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (Cass. n.6844/2024; nello stesso senso: Corte d'Appello di Firenze, ### I, n.1953/2022). 
Osserva il Collegio che il motivo fatto valere dall'appellante ### d'### relativo all'omessa e/o invalida notificazione del titolo esecutivo, è proprio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; l'orientamento della Suprema Corte è infatti univoco sul punto: “### notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità” (Cass. civ. n. 10871/2023); “### notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso, non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto” (Cass. civ. n.5111/2007). 
La sentenza di primo grado, con riguardo al profilo in esame, appare dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. 
Si veda, in proposito, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.6844/2024 che ha statuito: “nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”. 
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass. Ordinanza n. 3166/2020).  3.4 Il secondo motivo è infondato. 
Osserva il Collegio che, pur avendo il giudice di primo grado trattato congiuntamente i due profili di doglianza lamentati dall'odierno appellante, l'uno inerente l'efficacia esecutiva del titolo, e l'altro inerente la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta, ha comunque argomentato e motivato in sentenza con specifico riferimento ad entrambi i motivi, con richiami giurisprudenziali inerenti sia la valenza del contratto di finanziamento quale titolo esecutivo, sia la nullità del contratto per mancanza di causa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).  3.5 Il terzo motivo è infondato.  #### d'### lamenta la mancata efficacia esecutiva del contratto di finanziamento, in quanto la stipulazione del contratto di mutuo, e l'erogazione dell'importo, furono effettuati in momenti temporali diversi, e perché dalle pattuizioni contrattuali si desumeva che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto. 
La questione, altamente dibattuta in giurisprudenza, ha trovato infine definizione con la sentenza n. 5841/2025 delle ### della Corte di Cassazione, che hanno chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul conto corrente, e che il contratto di mutuo per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.  474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. 
Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013). 
Appare pertanto provato che la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica degli appellanti, equivalente alla traditio materiale della somma, e che il contratto di finanziamento del 5.2.2013, munito dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisca valido titolo esecutivo. 
Anche l'ulteriore questione lamentata dall'appellante ### d'### relativa alla presenza nel contratto di pattuizioni collegate ad eventi futuri (art. 3 bis contratto del 5.2.2013), che non rispetterebbero i requisiti di forma dettati dall'art.474 c.p.c., si rivela infondata alla luce del recente orientamento delle ### della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.5968/2025, hanno statuito che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.  3.6 Il quarto motivo è infondato.  ### lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto MPS avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla ### S.r.l., e non per dotare la medesima società ### di “liquidità”.
Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante; a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ. n.23149/2022); “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” ( civ. n.###/2021).  3.7 Il quinto motivo è infondato.  ### ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS abbia violato i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte. 
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della ### in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti e per dotarsi di garanzie ipotecarie e fideiussorie. 
Sul punto, la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n.26724/2007 ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, e ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.  3.8 Il sesto motivo è inammissibile, prima che infondato.  ### ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte di ### delle cambiali agrarie e della perizia di stima del complesso aziendale della debitrice principale ### S.r.l.  ### di esibizione, proposta per la prima volta da ### d'### nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., deve considerarsi rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque deve considerarsi inammissibile in appello. 
Nel merito, si osserva che comunque la motivazione di rigetto del giudice di primo grado appare logica e condivisibile, alla luce della mancanza della prova dell'impossibilità di acquisizione dei documenti direttamente dalla ### ai fini della produzione in giudizio. 
A ciò si aggiunga il fatto che l'appellante non ha spiegato l'incidenza della richiesta ai fini decisori, né nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., nelle quali si è limitato a dedurre: “Sul punto, infine, questa difesa si associa alla già formulata richiesta di esibizione ex art. 210, cod. proc. civ., nei confronti di ### delle due cambiali agrarie sopra richiamate, come pure della perizia di stima dell'intero complesso aziendale di ### S.r.l.”, né nell'atto di appello in cui si è lamentato del rigetto dell'istanza, senza però supportare, con un'idonea motivazione, la necessità dell'acquisizione dei documenti ai fini della prova. 4. Le spese del giudizio R.G. 1950/2022 - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, ed operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento), seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. dichiara l'estromissione di ### - ### S.P.A dal giudizio R.G. 1873/2022; 2. dichiara l'estinzione del giudizio R.G. 1873/2022; 3. compensa tra le parti le spese del giudizio R.G. 1873/2022; 4. respinge l'appello proposto da ### d'### nel giudizio R.G. 1950/2022 e, per l'effetto, conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 774/2022 emessa dal Tribunale di ### il ### e pubblicata il ###; 5. condanna l'appellante ### d'### al pagamento delle spese del giudizio R.G. 1950/2022 nei confronti di ### liquidate in € 12.032,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante ### d'### i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002. 
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025.   ###. EST.   D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1873/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12085/2025 del 20-12-2025

... 10.5.2010 n. 11284), va innanzi tutto, riconosciuta sia la legittimazione attiva dell'attore che quella passiva di ### dal momento che il primo si prospetta proprietario del bene oggetto di rivendica e la seconda, oltre a dichiararsi proprietaria dell'unità immobiliare cui è annesso l'avancorpo che occupa detto bene, ne ha, anche, l'effettiva disponibilità materiale. Di contro, ### e ### pacificamente, non sono più nella disponibilità della porzione di resede oggetto della domanda di restituzione, sicchè va dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli stessi. Alla luce di quanto esposto, va, quindi, rigettata l'eccezione sollevata da ### e ### di carenza di legittimazione attiva di ### basata sul presupposto che questi non sarebbe proprietario della resede su cui insiste l'avamposto per cui è causa, ma che su detta zona avrebbe, al contrario, al più una servitù di passaggio, poiché l'eccezione in parola, vertendo sulla titolarità del diritto, attiene logicamente al merito della domanda che sarà esaminato nel paragrafo che segue. Merito della domanda sub 1) e 2) Ai fini che occupano si impone, in via prioritaria, rispetto all'esame del merito, la preliminare ricognizione (leggi tutto)...

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n. ###/2019 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Di Napoli Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### - ha pronunciato la seguente ### procedimento iscritto al numero ### del ### degli ### dell'anno 2019, riservato in decisione all'udienza dell'8.7.2025, avente ad oggetto: azioni a tutela della proprietà TRA ### nato a Napoli il ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - Is. ##### nata a Napoli il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Napoli alla via ### n. 14; CONVENUTA - attrice in riconvenzionale #### nata a Napoli il ### (C.F. ###) e ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla ### I n. 27 #### S.P.A. già Banco di ### S.p.A. (C.F. ### - P.I.  ###) nonchè n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in ### alla ### del #### - attrice in riconvenzionale E ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in #### alla via ### n. 2 ###convenuto in riconvenzionale E ### nato a ### (### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in ### alla via ### n. 14; ###'udienza dell'8.7.2025 le difese delle parti, fatta eccezione per la ### S.p.A. (che non ha depositato le note di trattazione) hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini di seguito riportati: parte attrice: “… insiste per l'accoglimento delle proprie domande così come indicate nell'atto di citazione a cui integralmente ci si riporta, con vittoria di compensi e spese di lite”; parte convenuta ### e parte interventrice ### “si riportano a tutti i propri atti e verbali di causa, nonché a tutte le osservazioni del proprio ### Lopresti; reiterano le richieste istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (ovverosia interrogatorio formale dei ###ri ### e ### nonché del legale rapp.te della ### prova per testi sui medesimi capi con i testi indicati #### e ### richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché CTU contabile) e con la terza memoria ex art. 183.6, c.p.c. (richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.); si riportano integralmente alle conclusioni rassegnate, così come precisate con la prima memoria ex art. 183.6, c.p.c. e, ove occorrente, alla richiesta di disapplicazione, previa rimessione in termini, della ### 142/2001 e del provvedimento di chiarimento del 12.7.2001”; parti convenute ### e ### “… In ogni caso e preliminarmente, anche alla luce dei documenti oggi allegati (formati e divenuti disponibili dopo la scorsa ultima udienza), rinvenutane ancor di più la necessità per nullità della ### d'### si richiede all'###mo Giudicante melius re perpensa ed in revoca della ordinanza dell'08/05/2023 e del 14.02.2025: 1) ammettere tutta la prova testimoniale articolata da questa difesa ed il deferimento dell'interrogatorio formale dell'altra convenuta sig.ra ### (cfr. nostre note istruttorie); 2) rinnovare la CTU nominando un nuovo consulente attesa la carenza della relazione e del supplemento e/o convocare quello attualmente nominato a chiarimenti per rispondere davvero ai quesiti del mandato posti dal giudice, alla luce dei grafici di progetto in atti e dei nuovi documenti acquisiti, rispondendo compiutamente e tecnicamente alle osservazioni del CTP nominato dai convenuti; 3) in ogni caso, alla luce delle gravi omissioni dell'ente e della inoperatività del ### della parziale esibizione del grafico di progetto da parte dell'attore, ordinare l'esibizione al comune di ### ex art. 213 c.p.c. affinché l'ufficio possa adoperarsi su ordine del tribunale in via diretta ad acquisire entrambe le pratiche edilizie complete nonché la nuova indicata dalla ### (all.3) del 24/06/2000 con prot. 9795, in uno alla documentazione del sequestro in danno del sig.  ### 4) ammettere la CTU richiesta da questa difesa a supporto della propria domanda riconvenzionale reconventionis contro il coevocato ### richiedendo allo stesso di: “accertare e quantificare il valore locativo (di occupazione) dell'immobile compravenduto tra i convenuti principali ### - ### sito in ### al vico ### a ### 54 D piano I, ### foglio 17, part. 297, sub.6, dal 2010 sino all'attualità” (cfr. anche nostre note trattazione scritta per l'udienza dell'11/07/2023). ### e puntualizzato quanto sopra, rigettata ogni avversa richiesta, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed atti, si conclude, altresì, perché voglia l'###mo Tribunale: 1) rigettare le domande proposte dall'attore per improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente estromissione degli odierni comparenti dal processo e con condanna del Dott. ### ex art. 96 c.p.c., comma I ovvero comma ### 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda trasversale della ### per decadenza ex art. 269 c.p.c. comma II ovvero per sua infondatezza in fatto ed in diritto; 3) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### e dall'interventore con conseguente rigetto. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di non creduto accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, ed in accoglimento della spiegata reconventio reconventionis con la comparsa del 22/07/2022, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nello stato di consegna nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di effettivo ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa - in entrambi i casi oltre interessi come per legge - anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### 4) ### di spese e competenze di avvocato”; terzo chiamato in causa ### “… - rigettare le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto; - rigettare, in ogni caso, le domande spiegate, direttamente o indirettamente, nei confronti del comparente. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU e ammettere i mezzi istruttori come articolati con la memoria 183, comma 6, n.2 c.p.c.. Vinte le spese.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.  per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009. 
Esigenze di chiarezza espositiva impongono, comunque, una breve ricostruzione della vicenda processuale. 
Va, in sintesi, evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato ### dopo aver premesso: di essere proprietario, a far data dal mese di aprile dell'anno 1998, dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra, composto, tra l'altro, da un'ampia area esterna e deducendo la lesione del proprio diritto di proprietà verificatosi a seguito di un ampliamento della adiacente unità immobiliare, attualmente di proprietà di ### ma realizzato dai precedenti proprietari, i coniugi ### e ### che detto ampliamento, concretizzatosi nella costruzione di un avancorpo, aveva determinato non solo lo sconfinamento della predetta unità immobiliare nella parte di cortile di proprietà dell'attore, ma anche l'apertura di due finestre - vedute prima non esistenti; sulla base di tali premesse ha evocato in giudizio i predetti dinanzi a questo Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, per i motivi specificati in atti, accertare e dichiarare la costruzione da parte dei signori ### e ### dell'avancorpo abusivo in ampliamento sia in larghezza che in altezza sulla proprietà del dott. ### con grave danno per lo stesso; 2) per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo, alla rimozione dello stesso con restituzione della resede al dott. ### nonché all'esecuzione di tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi o, in mancanza, a corrispondere il valore al dott. ### 3) ancora, per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo al risarcimento di tutti i danni materiali e personali, patiti e patendi dal dott. ### mediante il pagamento della somma indicata in atti e, nello specifico, euro 30.097,67 (trentamilanovanta/67), oltre all'importo occorrente per il lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, oppure in quella somma quantificata in corso di causa, oppure in quella somma che il Tribunale adito riterrà opportuno ed equa riconoscere, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo; 4) condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.” Nella comparsa di costituzione in giudizio ### e ### hanno eccepito: 1) la carenza di legittimazione attiva del ### deducendo che il predetto non sarebbe proprietario dell'area scoperta oggetto del contendere; 2) la loro carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'intervenuto trasferimento dell'immobile di cui erano titolari in favore di ### 3) l'infondatezza delle domande attoree, nonchè, in via subordinata, l'intervenuta usucapione della zona esterna rivendicata da ### Tali parti convenute hanno, quindi, chiesto di essere estromesse dal giudizio e, comunque, il rigetto delle domande proposte da parte attrice, con condanna aggravata della stessa al pagamento delle spese di lite ex art. 96 comma 1 o comma 3 c.p.c.. 
In sede ###giudizio, avvenuta in data ###, ### ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha, nel contempo, proposto due domande riconvenzionali: la prima cd. “trasversale” nei confronti dei propri danti causa e già parti convenute ### e ### al fine di ottenere, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con i predetti per atto del notaio ### in data ###, con conseguente restituzione integrale del relativo prezzo, o in subordine, la riduzione del prezzo di vendita, nonché, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti; la seconda nei confronti di ### S.p.A. - terzo - di risoluzione del contratto di mutuo e conseguente restituzione degli importi pagati. Tale parte ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa conseguente alla domanda dell'attore; 2) Ove dovessero essere accertati i fatti dedotti dall'attore, ovverosia che l'immobile venduto dai sigg. ### e ### alla sig.ra ### sarebbe stato modificato ed ampliato nel 2010 sulla porzione di suolo di proprietà del Dott.
Pempiniello e/o in assenza di idonea autorizzazione amministrativa (permesso a costruire o altro) e/o comunque in tutti i casi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, la convenuta sig.ra ### chiede nei confronti dei venditori sig.ri ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nei cui confronti spiega anche domanda riconvenzionale (c.d. trasversale), e di ### s.p.a. (che ha incorporato il ### di ### s.p.a.), l'accoglimento delle seguenti domande: 2.1 In via principale, per tutti i motivi sopra esposti, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep. n. 24132, raccolta 9931, e del collegato contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  24133, raccolta n. 9932, e per l'effetto: 2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza; 2.2. In subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1, salvo gravame, accertare e quantificare la riduzione del prezzo pari ad almeno il 90% di quello pagato, o quella differente percentuale che il Tribunale accerterà e riterrà di Giustizia, e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione della parte di prezzo corrispondente alla riduzione del 90%, pari ad euro 342.000,00, o quel differente importo che il tribunale accerterà, oltre interessi e rivalutazione; 2.3. In ogni caso, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni da accertare e quantificare anche in corso di causa, almeno pari a quelli eventualmente riconosciuti all'attore, oltre interessi e rivalutazione, e comunque a manlevare e/o tenere indenne ### di quanto complessivamente fosse tenuta a pagare all'attore a qualsiasi titolo, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi, oltre quanto sopra richiesto con le domande precedenti, anche in via equitativa, per la lesione all'immagine ed alla dignità personale, e per il rilascio della propria abitazione; 3. Condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, in misura esemplare, al pagamento delle spese, anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa.” Con atto di intervento depositato in pari data si è costituito in giudizio anche ### il quale, premettendo di essere, unitamente a ### mutuatario nel rapporto intercorrente con ### S.p.A., essendosi entrambi sostituiti all'originaria contraente, la defunta ### e di avere interesse, quindi, ad essere liberato da ogni obbligazione nei confronti della mutuante, aderendo alla difesa di ### ha proposto le medesime domande dalla stessa formulate. 
A seguito della chiamata in causa del terzo, richiesta da ### ed autorizzata dal precedente giudice istruttore, si è costituita in giudizio la ### S.p.A. già ### di ### S.p.A. anche n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la quale ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte dall'attore e, in subordine, affermando la responsabilità dei venditori, ### e ### ha formulato nei loro confronti una domanda riconvenzionale trasversale al fine di ottenere la restituzione della somma mutuata per l'acquisto dell'immobile venduto a ### Ha, altresì, dedotto la responsabilità professionale del notaio rogante per avere eventualmente stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un bene parzialmente di proprietà aliena e per aver omesso, all'interno dell'atto qualsivoglia menzione del titolo urbanistico abilitativo dell'avamposto in questione, se effettivamente costruito abusivamente. Tale parte ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare autorizzare la convenuta ### S.p.a. anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., a chiamare in causa il ### residente ### e, conseguentemente provvedere allo spostamento della dell'udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 c.p.c.; 2) Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep.  24132, raccolta n. 9931, e del contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  n. 24133, raccolta n. 9932 e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, vengano condannati i venditori e, in particolare il #### (C.F. ###) a restituire ad ### anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la somma di €.304.000,000 oltre interessi dal 23.4.2010 versata a mezzo n. 4 assegni circolari emessi dal ### di ### all'ordine di ### in data ###.  3) Nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita e del contratto di mutuo e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, venga condannato il ### a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale. 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.” Autorizzata anche la chiamata in causa del notaio ### lo stesso si è costituito in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda di rivendica e di quella a contenuto risarcitorio proposte dall'attore; ha sostenuto, inoltre, l'assenza di responsabilità a suo carico, nonchè l'intervenuta estinzione di ogni diritto dell'attore ed ha concluso per il rigetto delle domande proposte da ### nonché di ogni altra domanda spiegata nei suoi riguardi con vittoria di spese di lite. 
Disattese le istanze di prova orale formulate dalle parti perché ritenute inammissibili nonché quelle proposte ex artt. 210 e 213 c.p.c., ritenuta accoglibile la sola richiesta di espletamento di una CTU tecnica sulla titolarità e consistenza attuale e pregressa degli immobili per cui è causa sollecitata sia dalla difesa di parte attrice che dalla difesa di ### e di ### si è dato corso all'espletamento della stessa. 
All'esito di chiarimenti ed integrazioni espressi dal CTU in sede di supplemento dell'indagine peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.07.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
La procedibilità delle domande di ### preliminarmente rilevata la procedibilità delle domande proposte da parte attrice avendo la stessa depositato (cfr. doc.12) verbale negativo di mediazione del 23.09.2019. 
Delimitazione delle domande oggetto del presente giudizio: ammissibilità delle domande riconvenzionali ### si ricava agevolmente dalla sintetica ricostruzione della vicenda processuale, oltre alle domande principali proposte da ### di cui si dirà di qui a poco, sono state formulate dalle altre parti diverse domande, la cui ammissibilità va valutata in via preliminare poiché, richiedendo la risoluzione della questione di rito afferente alle domande riconvenzionali cd. trasversali, incide direttamente sulla definizione dell'ambito della valutazione delle domande da parte della scrivente. 
Nello specifico ### nel costituirsi in giudizio, ha proposto domande riconvenzionali sia nei confronti del terzo ### S.p.A., sia nei riguardi degli altri convenuti ### e ### (riconvenzionale trasversale) formulando, all'uopo, richiesta di chiamata in causa degli stessi. 
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 13.12.2020, aderendo all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 25415/2017) che, nel privilegiare esigenze di economia processuale, consentiva di proporre con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda trasversale nei confronti di altro convenuto senza necessità di applicare la disciplina di cui all'art. 269 c.p.c., ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di ### e ### che erano già parti del giudizio ed ha autorizzato esclusivamente quella del terzo ### S.p.A. 
Successivamente, con ordinanza del 05.03.2022, la scrivente, privilegiando un contrario e più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n.12662/2021) ritenuto maggiormente garantista del diritto di difesa delle parti, a parziale modifica della precedente ordinanza, in relazione alla riconvenzionale trasversale, ha autorizzato la difesa di ### a notificare l'atto di chiamata in causa nei confronti di ### e ###
Con la medesima ordinanza, di contro, la scrivente ha disatteso l'analoga richiesta formulata da ### s.p.a. poiché non tempestiva. Tale parte, invero, la quale pure ha spiegato una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di ### e ### non aveva provveduto a formulare istanza di differimento dell'udienza e chiamata in causa dei predetti all'atto della costituzione in giudizio, bensì solo successivamente all'udienza del 01.03.2022, in ragione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale. 
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa da parte di ### nei confronti di ### e ### questi ultimi, in data ###, hanno depositato una seconda comparsa di costituzione e risposta, con la quale, da un lato, hanno ribadito le difese ed eccezioni già sostenute nella prima comparsa e, dall'altro, hanno resistito alla domanda riconvenzionale trasversale di ### spiegando, altresì, nei confronti della stessa un'ulteriore reconventio reconventinis, subordinata all'accoglimento della sua domanda trasversale, ovvero hanno chiesto che il Tribunale volesse: “2) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### con conseguente rigetto; 3) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, come innanzi indicata, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### Con vittoria di spese e competenze di lite.”
I convenuti ### e ### con tale comparsa di costituzione e risposta hanno, altresì, chiesto, se del caso, il differimento ad altra udienza ex art. 269 cpc per poter procedere alla notifica della chiamata in causa nei confronti della ### in quanto destinataria della reconventio reconventionis; istanza disattesa da questo giudice con ordinanza del 21.09.2022, sia perché trattasi di domanda basata sul medesimo titolo su cui si fonda la domanda trasversale proposta dai primi nei confronti del chiamato, sia per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, ritenute, allo stato del processo, maggiormente meritevoli di tutela, nonché alla luce della difesa di ### la quale non ha dedotto alcuna violazione del proprio diritto di difesa su detta domanda, lasciando ferma e impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità della stessa reconventio reconventionis. 
In ordine a tale domanda, invero, la difesa di ### e ### ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività (poiché formulata solo nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), alla luce anche del mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 9441/2022) che, ribaltando nuovamente il principio espresso nel 2021 (Cass. Civ. n.12662/2021), ha affermato che la proposizione di una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di un convenuto non richiede la riproposizione del meccanismo delineato dall'art. 269 c.p.c.  ### la tesi dei ### (i quali hanno, altresì, chiesto la revoca dell'ordinanza del 6/3/22), dunque, la propria domanda riconvenzionale trasversale era stata già validamente proposta con la costituzione avvenuta nei termini dell'art. 167 c.p.c. e non essendo necessaria ab origine la chiamata in causa dei convenuti ### e ### la reconventio reconventionis formulata da questi ultimi solo con la seconda comparsa deve ritenersi tardiva. 
Orbene, così, ricostruita la vicenda processuale, va sottolineato che il contrasto giurisprudenziale citato in precedenza che vede contrapposte pronunce della Suprema Corte in ordine alla necessità o meno di riproporre il meccanismo di cui all'art. 269 c.p.c. nel caso di domande riconvenzionali trasversali, non ha avuto ad oggi ulteriori sviluppi dopo l'ultima sentenza n. 9441/2022 nella quale i giudici di legittimità (richiamate le precedenti pronunce conformi - ### 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1969, ### 3, Sentenza n. 894 del 26/03/1971; ### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980; ### 3, Sentenza n. 6800 del 15.6.1991; Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27.9.1999; Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999; ### 3, Sentenza n. 9210 del 06/07/2001; ### 2, Sentenza n. 6846 del 16.3.2017) hanno affermato il seguente principio: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”. 
La Suprema Corte, nell'affermare (in parte motiva) che “la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto”, ha, altresì, espressamente precisato che per l'applicazione di tale principio non si rende nemmeno “necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980)”. 
Orbene, ritiene la scrivente, melius re perpensa, che il citato orientamento, a cui non sono seguite pronunce di legittimità di senso contrario, appare maggiormente condivisibile rispetto al precedente del 2021, poiché improntato alla tutela di quelle esigenze di economia processuale che i giudici di legittimità hanno sempre valorizzato, tant'è che in molte pronunce volte a privilegiare l'aspetto garantista del diritto di difesa assicurato dal meccanismo dell'art. 269 c.p.c., è possibile, comunque, rinvenire una riserva in favore di prioritarie esigenze di celerità e giusta durata del processo - “Pertanto tale esigenza di celerità deve cedere il passo di fronte al bisogno di ordinata e coerente trattazione del procedimento, come del resto si verifica in tutte le ipotesi in cui la partenza dell'iter processuale sia ritardata dal progressivo coinvolgimento di terzi nel giudizio, come può essere teoricamente all'infinito per una serie di chiamate in causa a catena, salvi i poteri discrezionali riconosciuti al giudice sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (### U, n. 4309 del 23/02/2010, Rv. 611567 - 01; ### 1, n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630316 - 01; ### 3, 3692 del 13/02/2020, Rv. 656899 - 02).” (Cass. Civ. n. 12662/2021). 
In ragione di tanto, quindi, condividendo l'ultimo orientamento della Suprema Corte e nell'ottica del contemperamento degli interessi processuali, stante anche l'assenza, nella fattispecie, di una effettiva compressione del diritto di difesa di coloro che rivestivano già la qualità di convenuti e che sono stati destinatari delle riconvenzionali trasversali (i quali non hanno dedotto nè sufficientemente argomentato una effettiva lesione in tal senso), ritiene la scrivente che siano ammissibili tutte le domande di questo tipo formulate dalle parti convenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, tempestivamente depositate, senza necessità di istanza di chiamata in causa degli altri convenuti. 
Ne discende, pertanto, che devono ritenersi ritualmente proposte le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e da ### S.p.A. nei confronti di ### e di ### Di contro, deve ritenersi inammissibile poiché tardivamente proposta la reconventio reconventionis contenuta nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata da ### e ### solo in data ### (e cioè a seguito della loro chiamata in causa, in realtà, non dovuta). 
Va, infine, precisato che le predette domande riconvenzionali trasversali, nonché le riconvenzionali semplici proposte da ### e ### nei confronti di ### e da quest'ultima nei confronti del notaio ### sono tutte subordinate all'accoglimento della domanda principale promossa da ### e, perciò, andranno esaminate solo in tale ipotesi. 
Merito della controversia a) La domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo di
Qualificazione della domanda - legittimazione attiva e passiva A fondamento della domanda in esame ### ha dedotto di essere proprietario dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra e della pertinente area esterna, di cui farebbe parte anche la porzione oggetto di causa, ovvero quella occupata dall'avancorpo annesso alla proprietà ### Trattasi, in particolare, della parte di viale che, dopo il cancello di ingresso, conduce all'unità immobiliare di proprietà ### ed alla superficie terrazzata giardinata stessa proprietà.  ### nel libello introduttivo, evidenziando la lesione del suo diritto di proprietà determinata da una costruzione (ritenuta abusiva) che avrebbe ampliato l'appartamento della ### ha affermato di voler agire per la tutela di tale diritto anche ai sensi degli articoli 948, 949 e 950 c.c., rivendicando la proprietà esclusiva della predetta resede ###via principale, la demolizione dell'avancorpo in parola e la restituzione della porzione su cui tale costruzione insiste ed, in subordine, la corresponsione del valore del bene che gli è stato sottratto; in aggiunta, ha chiesto, in ogni caso la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in suo favore, quantificato in euro 30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Orbene, ritiene la scrivente che, pur essendo richiamate nell'atto introduttivo anche le disposizioni di cui agli artt. 949 c.c. ( azione negatoria servitutis) e 950 c.c. ( azione di regolamento dei confini) la domanda principale dell'attore rientri nella previsione di cui all'art. 948 Ed invero è noto che 'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi e con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. ( cfr. fra le molte altre Cass.Sez. 2 sent. n. 472 del 10.01.2027; Cass. sez. 2 sent. n. 8694 del 28.03.2019). Inoltre l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si distinguono fra loro, in quanto mentre con la prima l'attore sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa, con la seconda tende soltanto a far accertare l'esatta linea di confine di demarcazione fra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, cosicché l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell'invocato accertamento” (Cass. n.1446 del 24/04/1996; Cass. ord. n. 3777 del 12.2.2024). 
Ebbene, il chiaro tenore delle richieste di parte attrice volte ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva dell'area scoperta, dell'abusiva occupazione di parte di tale area da una costruzione in ampliamento su tale area ed a rientrare nel possesso della parte dell'area mediante rimozione di detta opera, giustifica la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione. Si tratta di un'actio in rem, cioè di un'azione reale esperibile contro chiunque. Il suo presupposto è insito nella natura stessa dei diritti reali, caratterizzati dal diritto di seguito che consente al titolare di seguire la cosa presso chiunque la possieda. Solo chi può rendere il bene è legittimato passivo e tale non può che essere, dunque, colui che ne detiene la materiale disponibilità, anche se non si tratta della stessa persona che ha sottratto il bene al titolare, ed anche se è un puro e semplice detentore della cosa. In base alla disposizione citata il proprietario, una volta promossa la controversia, può proseguire l'esercizio dell'azione anche se il possessore o il detentore, dopo l'inizio del giudizio, ha cessato, per fatto proprio, di possede ###questo caso il possessore o detentore è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno; sempre in tal caso se il proprietario riesce a ottenere direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
Applicando i principi esposti al caso in esame e postulato che, com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consista nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene, invece, al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sent. n. 14468 del 30.05.2008; Cass. civ., sent. n. 355 del 10.01.2008; Cass. civ., sent. n. 11321 del 16.05.2007; Cass. civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006; Cass. 27.6.2011 n. 14177; 10.5.2010 n. 11284), va innanzi tutto, riconosciuta sia la legittimazione attiva dell'attore che quella passiva di ### dal momento che il primo si prospetta proprietario del bene oggetto di rivendica e la seconda, oltre a dichiararsi proprietaria dell'unità immobiliare cui è annesso l'avancorpo che occupa detto bene, ne ha, anche, l'effettiva disponibilità materiale. 
Di contro, ### e ### pacificamente, non sono più nella disponibilità della porzione di resede oggetto della domanda di restituzione, sicchè va dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli stessi. 
Alla luce di quanto esposto, va, quindi, rigettata l'eccezione sollevata da ### e ### di carenza di legittimazione attiva di ### basata sul presupposto che questi non sarebbe proprietario della resede su cui insiste l'avamposto per cui è causa, ma che su detta zona avrebbe, al contrario, al più una servitù di passaggio, poiché l'eccezione in parola, vertendo sulla titolarità del diritto, attiene logicamente al merito della domanda che sarà esaminato nel paragrafo che segue. 
Merito della domanda sub 1) e 2) Ai fini che occupano si impone, in via prioritaria, rispetto all'esame del merito, la preliminare ricognizione degli indirizzi della Suprema Corte in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione. ### di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbiano posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario ; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr. tra le altre: Cass. n. 2325/1964; 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). 
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018). Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962; n. 496/1970). 
Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; 8394/1990). 
La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all' entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006; n. 28865/2021). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. 537/1962). In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. 1416/1965): in tale ipotesi l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.1598/1965; n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti ( n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa (Cass. n. 7539/2024), ovvero, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010); f) quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possede ###65/2021; n. 14540/2025).
Il rigore della prova, invece, non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il principio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendicante (Cass. n. 515/1994; n. 28865/2021). Si ammette così, in linea generale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. n. 5472/2001). Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; 11555/2007; n. 5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n. 8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possede ###7/2002), e con la prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. n 12327/2001; n. 8806/2000; n. 5161/2006).  ### altre pronunce l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che il thema disputandum sia costituito dall'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore (Cass. 8215/2016). In base a tale orientamento, dovendo il tema della prova coincidere con quello del decidere (Cass. n. 1997/1964), l'onere probatorio, imposto all'attore in rivendica, può ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cass. n. 1634/1996; 13186/2002; n. 7529/2006). Si argomenta che il convenuto non potrebbe avvalersi del principio possideo quia possideo senza alcuna rinuncia a tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore indipendentemente da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo - nell'ipotesi di domanda riconvenzionale - addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato (Cass. n. 22418/2004; n. 7529/2006). 
Gli orientamenti passati in rassegna risentono inevitabilmente della particolarità di ogni singola vicenda ed è arduo cogliere effettivamente, nelle sfumature del linguaggio, due diversi modi di intendere la regola dell'attenuazione dell'onere della prova al cospetto dell'opposizione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione: l'uno, che si può definire «rigoroso», in base al quale, nonostante l'opposizione dell'usucapione, vale pur sempre, in linea di principio, la regola del possideo guia possideo, salva la rilevanza delle ammissioni, anche implicite o tacite, del convenuto, che ridondino a vantaggio del rivendicante; l'altro, «meno rigoroso», in base al quale il convenuto che invoca l'usucapione rinuncia al principio possideo quia possideo. Intanto, anche nelle pronunce che possono annoverarsi all'orientamento «meno rigoroso», si richiede, ai fini dell'attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, l'opposizione di un acquisto per usucapione che non sia in contrasto con il titolo di acquisto dell'attore (Cass. 1634/1996; n. 8215/2016). Talvolta tale requisito è precisato nel senso che occorre che l'usucapione sia riferita a un possesso il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante (Cass. n. 22418/2004). Altre volte il requisito del dies a quo del possesso, che deve essere successivo al titolo del rivendicante, è considerato in connessione con la «mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa» (Cass. n. 7529/2006; n.13186/2002). Sembra così, al di là del diverso modo di formulazione delle massime, che, anche in relazione alla domanda o all'eccezione di usucapione del convenuto, ciò che giustifica l'attenuazione è pur sempre la regola secondo cui il criterio di massima che l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. Non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione del convenuto importi, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi danti causa, attenuandosi, in conseguenza della sua semplice opposizione, il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. 
Sulla scorta dei principi compiutamente esposti, ai fini della graduazione dell'onere probatorio dell'attore, va rimarcato che secondo le deduzioni del predetto: • la proprietà della area scoperta di 103,72 mq gli era pervenuta giusto atto di ### per ### del 08.04.1998( rep. n. 145401) nel quale ### e ### gli avevano ceduto l'unità immobiliare sita in ### al ### a ### 54-54/D, piano T, censito nel ### di ### alla sez. CHI, Foglio 36, particella 36, sub 15, ### A/4,Vani 6; • ### e ### avevano ricevuto la predetta unità immobiliare dalle successioni di: 1) ### nata a ### il ### e deceduta ab intestato a ### il ### ( den11, volt 476, rettificata per i dati catastali con den. 12-vol 532 del 19.9.1998), lasciando a sé superstiti il marito ### (nato a ### l'8.1.1909) ed i figli ### e #### era deceduto ab intestato a ### a giugno 1996 (den. 82- vol. 511, rettificata per i dati catastali con den. 13-vol 532 del 19.03.1998); • a ### l'immobile, facente parte di un più ampio patrimonio immobiliare “ Il comprensorio di case di ### a ### n. 54” ( tra cui rientravano anche i beni di ### e prima ancora di ### e la ###, era pervenuto, con atto del 5.03.1993 del ### reg.to al RR.II di ### il ### ai nn. 5938/4168 di divisione dei beni relitti della zia paterna ### nata a ### il ### ed ivi deceduta, ab intestato, il ### ( den. 3303-vol.3042); • a ### erano pervenuti dal padre ### (fu ### che era nato a ### il ### ed ivi deceduto nel 1934, lasciando la moglie ### e sei figli, di cui tre di sesso maschile (#### e ### e tre di sesso femminile (#### e ###; • nel 1934 i tre figli maschi avevano rinunciato all'eredità del padre ### (deceduto il ###) a favore delle tre sorelle ed a seguito della morte della sorella ### nel 1943, ### e ### erano subentrate nella quota della defunta ### acquisendo ognuna la quota pari a metà del predetto comprensorio; • l'11.10.1969 era morta anche la sorella ### la quale con testamento olografo, aveva nominato quale erede universale ### diventando così quest'ultima unica intestataria del ### di case sito in ### a ### 54; • nel 1986, poi, ### era deceduta lasciando 11 eredi appartenenti a 2 stirpi in quanto partecipanti quali coeredi dei fratelli premorti a ### ossia ### (defunto nel 1972) e ### (defunto nel 1962) e, in considerazione di queste due stirpi, i coeredi con atto per notar ### del 5.07.1990 avevano proceduto alla divisione del patrimonio ed a seguito di estrazione a sorte delle 2 quote ereditarie, la prima quota era stata assegnata agli eredi di ### (ossia i figli #### ed ### e la seconda quota agli eredi di ### (ossia i figli ######## e, per rappresentazione ai figli di ### (premorto al padre ### che erano #### e ### • nella prima quota rientrava l'appartamento all'attualità di ### identificato al punto 5) dell'atto di divisione come “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 (### 7, p.lla 297/6, confinante con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino mentre nella seconda quota rientrava, tra gli altri, l'unità immobiliare poi acquistata dall'attore; • in ordine ai restanti beni compresi nella seconda quota, i numerosi eredi del defunto ### a cui erano stati attribuiti avevano deciso di provvedere ad una ulteriore divisione ereditaria dinanzi al notaio ### in data 5 marzo 1993 nella quale si era proceduto alla ripartizione dei beni in sette quote ed, a sorteggio, la settima quota era stata attribuita a ### madre dei ### e ### che, come già detto, in data ###, avevano venduto al ### i beni rientranti nella settima quota; • in data ### i convenuti ### e ### avevano acquistato l'immobile oggetto di causa (poi venduto nel 2010 a ###, dai signori #### e ### ossia gli eredi di ### a cui tali beni erano stati assegnati a seguito della divisione ereditaria del 1990. 
In definitiva dalle prospettazioni dell'attore e dagli atti allegati risulta che le unità immobiliari di proprietà del ### e di ### ( e prima di ### e ### rientranti nel ### di ### di ### a ### n. 54 risalgono ad un'unica proprietaria, la sig. ###
Tali deduzioni non sono contraddette dai convenuti ### e ### che hanno solo contestato il diritto di proprietà dell'attore sull'area per cui è causa sul quale, al più, potrebbe vantare una servitù di passaggio. 
Nello specifico la difesa di ### precisando che gli immobili oggi di proprietà ### erano parte di un più ampio comprensorio di case con accesso da un viale comune posto dopo un arco di ingresso (oggi chiuso con cancello) ubicato al civico 54 di ### a ### 54, originariamente di proprietà esclusiva di ### e poi diviso tra i suoi coeredi, hanno sostenuto che dagli atti di provenienza richiamati dall'attore non fosse possibile ricavare che, unitamente ai cespiti attribuiti a ### (e poi acquistati dal ### fosse stata trasferita anche la proprietà esclusiva dell'area esterna attraverso la quale si accede a detti cespiti, sulla quale l'attore vanterebbe, in ragione del dato letterale dei titoli stessi, un mero diritto di accesso. I medesimi convenuti, in caso di accertamento di qualsivoglia diritto e/o titolarità vantata dall'attore sulla zona rivendicata, hanno, come già detto, eccepito l'usucapione ventennale e/o breve dell'area occupata dall'avancorpo . 
Quanto, infine, alla difesa della convenuta ### va evidenziato che la stessa non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alla successione temporale dei titoli di proprietà ed, in particolare, circa la provenienza di entrambi gli immobili dell'attore e dei convenuti da un unico originario proprietario limitandosi a proporre, in caso di accertamento da parte del tribunale della verità dei fatti dedotti dall'attore, di cui è venuta a conoscenza solo nel 2019, le domande riconvenzionali trasversali in precedenza richiamate. 
In definitiva, considerato che parte convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa limitandosi a contestare la proprietà esclusiva dell'area scoperta in capo all'attore, la scrivente ritiene che l'onere probatorio dell'istante, nel caso in esame, sia attenuato bastando al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto.
Ai fini che occupano decisivi elementi di prova si traggono dalle considerazioni alle quali è pervenuto il CTU dott. ing. ### all'esito di un'attenta indagine svolta con competenza e rigore scientifico attraverso la compiuta disamina della documentazione in atti e di quella acquisita presso pubblici uffici e sottoposta al contraddittorio delle parti. 
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU sono interamente condivise dalla scrivente perché, oltre ad essere supportate dalla puntuale disamina della documentazione agli atti nel corso della prima indagine peritale, sono state ulteriormente ribadite ed argomentate in sede di supplemento di ctu resosi necessario dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione, allegata alla seconda relazione. 
Orbene al primi due quesiti a lui sottoposti del seguente tenore:” ### analitica descrizione planimetrica e fotografica degli immobili delle parti in causa, tenuto conto della documentazione prodotta in atti nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti, pubblicamente consultabili e acquisiti dall'ausiliario o prodotti dalle parti, solo se sottoposti al vaglio del contraddittorio e se ritenuti indispensabili per l'espletamento dell'incarico, accerti il ### anche ai fini dell'accertamento della titolarità degli immobili oggetto di causa e della delimitazione degli stessi: a) l'esatta consistenza, planimetrica e catastale, nonché l'esatta ubicazione degli immobili oggetto di causa; b) l'esatta epoca di costruzione dei predetti immobili ed, in caso di realizzazione progressiva dell'uno o dell'altro e/o di modifiche, volumetriche e/o superficiarie, provveda il CTU ad individuarne l'effettiva consistenza, l'ubicazione, l'epoca o le epoche di realizzazione nonchè di ultimazione delle stesse ….”, la dott.ssa ### ha relazionato nei termini che, sinteticamente, si vanno ad esporre.  ###à immobiliare di proprietà di ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/d, piano terra, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U.  del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17-19 (ex sub 15), piano T. ### è composto da 5 vani, cucina ed accessori. ### avviene dalla porta in ferro presente sul pianerottolo di riposo di forma quadrata tra piano terra e primo piano dopo aver attraversato il cortile condominiale e, dopo aver superato una rampa di scale del fabbricato B. 
Successivamente , dopo aver oltrepassato un passetto coperto, si giunge ad una superficie terrazzata giardinata scoperta costituita in parte da una superficie piana e in parte da una serie di gradini con delle aiuole. ### all'immobile avviene da un ambiente di ingresso ###, procedendo sul lato sinistro entrando si accede dapprima ad un'ambiente cucina ### e successivamente ad un ambiente salone ###. Procedendo sul lato destro entrando invece, attraverso uno spazio di disimpegno ### si accede a due camere (###) e (###) entrambe parzialmente soppalcate e a due ambienti bagno (###) al quale si accede dall'ambiente disimpegno e un ambiente (###) al quale si accede dall'ambiente camera da letto (###), inoltre nell'ambiente (###) vi è un piccolo spazio destinato a cabina armadio###.Dall'ambiente ingresso ### proseguendo frontalmente attraverso una scala si accede al piano soppalcato in cui è presente una camera da letto (###) alla quale è annesso un bagno (###) con relativo disimpegno (###).Annessa al piano soppalcato vi è una superficie terrazzata (###) alla quale si accede dall'ambiente bagno (###).Tale superficie risulta delimitata perimetralmente da un muretto basso e da una ringhiera di protezione .  ###à immobiliare di proprietà di ### (ex proprietà ### - ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/D, piano primo, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. ### all'immobile avviene dal pianerottolo di riposo del piano primo della scala B. ### si compone di un ambiente ingresso-soggiorno (I/S) da cui frontalmente si accede ad un ambiente cucina ### e poi, attraverso un piccolo ambiente di disimpegno (###), si accede ad un primo bagno (###), sul lato destro, si accede ad altro ambiente (###). Dall'ambiente ingresso - soggiorno (I/S), attraverso una scala interna ad L, si accede poi al piano soppalcato composto da un ambiente disimpegno (###) sul cui lato destro si sviluppano gli ambienti (###-###) mentre sul lato sinistro gli ambienti bagno (###-###). Asservita all'intera unità immobiliare vi è una superficie balconata (###), alla quale si accede dall'ambiente ### (I/S). 
Per quanto riguarda la consistenza planimetrica e catastale di tali immobili nonché l'ubicazione di tali beni, il CTU ha precisato che l'unità immobiliare prop.tà ### è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T ed è composto da 5 vani più cucina ed accessori; l'area esterna di accesso ad essa è riportato nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, essa ha una estensione di mq=103.72. L' unità immobiliare prop.tà Diaz è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano primo; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. 
In relazione all'epoca di costruzione degli immobili oggetto di causa l'ingegnere ha attestato che entrambi gli immobili oggetto di causa, così come sopra descritti , fanno parte di un fabbricato identificato con il civico 54/d, oggi scala B del ### di ### a ### 54, la cui costruzione risale a prima del 1939. Nella documentazione prodotta dalla parte attrice , versata in atti di causa, vi è sia la scheda planimetrica del 1939 dell'ex sub 3, uno dei subalterni che oggi compone l'unità immobiliare del dott. ### (cfr allegato n.1-2 alla relazione), sia l'originaria planimetria catastale del 1940 dell'immobile di parte convenuta ### ( allegato n.3). 
In risposta alla richiesta di indicazione delle eventuali modifiche volumetriche e/o superficiarie dei predetti beni immobili, il tecnico, supportando le sue conclusioni con tavole grafiche ed allegati vari, ha affermato che: a) l'unità immobiliare di proprietà di ### oggi identificata con il sub. 15, fol 17, p.lla 36, si compone di quelli che erano gli originari sub 3-4-5. Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1) nell'anno 1939 vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno 3, eseguita dal tecnico dell'### di ### facente parte dell'attuale consistenza della unità immobiliare dell'attore (ex sub nn. 3-4-5 oggi sub n.15). In tale documento e , nella scheda ad essa collegata, redatta dal tecnico dell'### di ### è chiaramente graficizzata l'area scoperta antistante il sub 3 ed è anche specificato che essa è in comune solo con gli adiacenti subalterni nn. 4-5( cfr.allegati n°1-2); 2) nell'anno 1988 l'ing. Parente, nominato CTU per la divisione ereditaria degli eredi ### identificava sia i 3 subalterni distinti (3-4-5) sia l'area antistante e comune agli stessi. Nelle immagini fotografiche che rappresentano lo stato pregresso dei luoghi è individuata sia l'area scoperta, in parte costituita da scale ed in parte da una sorta di piccola rampa, che il filo esterno d'ingombro volumetrico dell'intero fabbricato condominiale. (cfr allegati n°3-4-5); 3) il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed a ### era assegnata la quota n.2. Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che sono così descritte: “terraneo, il primo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso da una porta ubicata tra piano terra e primo piano di metri quadrati 14 catastale, civico 54 (fol 17 - p.lla 288/5) confinante con cortile Comune; con proprietà ### con ### con prop.tà ### quartino al piano terra, il secondo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso dalla descritta porta ubicata tra piano terra e primo piano (fol 17 - p.lla 36/4) confinante: con cortile di proprietà ### ed altra prop.tà ### agli altri lati; terraneo di vani uno ( fol 17 - p.lla 36/5), confinante con cortile prop.tà ### ed altre prop.tà ### agli altri lati, il terzo ed ultimo sulla destra dello spiazzo scoperto sempre con accesso dalle descritte porte”. Questi subalterni cosi come identificati avevano la seguente consistenza: Sub 3 (avente consistenza catastale 1 vano), Sub 4 (avente consistenza catastale 2,5 vani) e sub 5 ( avente consistenza catastale 1 vano). 4) Il ### per notar ### era stipulato un secondo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n.° 7 . La rappresentazione grafica di tale quota era fatta dall'ingegnere ### che, in modo chiaro, identificava anche le consistenze metriche di tutto quello che era ricompreso nella proprietà della quota 7, delimitando, altresì, anche lo spiazzo scoperto. In particolare i vari subalterni venivano caratterizzati come segue : sub 3 ( cespite 7 mq = 22.74), sub 4 ( cespite 8 mq = 29.42) , sub 5 ( cespite 9, mq = 29.60) e di questi cespiti venivano indicate le varie altezze interne. (cfr allegato n°6); 5) Il giorno 8/04/1998 per notar ### , ### acquistava dai germani ### eredi di ### i sub 3-4-5 , allegando nell'atto di compravendita la planimetria redatta dall'ing. ### riportata nell'atto di divisione del 1993 richiamandone le consistenze metriche e catastali. Alla fine dell'atto di compravendita del ### il notaio ### nel richiamare la planimetria allegata (identificata come ### A), precisava che “ai cespiti in oggetto si accede tramite una porta ubicata tra piano terra e primo piano civico 54 ed in prosieguo dopo i gradini dello spiazzo scoperto annesso ai cespiti stessi”(cfr allegato n°7); 6) In data ###, ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###. In tale documento fornito dalle parti è possibile rilevare, sia la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare del ### sia lo sviluppo in altezza attraverso una sezione/prospetto longitudinale (sez ###) delle proprietà confinanti ed, in particolare quella dei coniugi #### coinvolti nel presente giudizio; 7) Nell'anno 2014 ### presentava una variazione e fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, con tale variazione venivano soppressi i subalterni originari (3-4-5) e veniva eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni dando luogo ad un nuovo subalterno 15, che rappresenta l'attuale unità immobiliare ( allegato n°8); 8) Nell'anno 2018 l'attore presentava una modifica di identificativo catastale al fine di poter chiarire che l'ingresso all'unità immobiliare, costituita dall'area esterna, ricade nella particella n. 297, mentre la restante parte della unità immobiliare ricade nella particella n.36 fin dal 1939 data di costituzione dell'unità immobiliare. 
Pertanto il tecnico ha concluso che nel tempo l'immobile dell'attore non ha subìto modifiche volumetriche o superficiarie. Dalla visura storica per immobile fatta per i singoli subalterni , la consistenza dei singoli subalterni è rimasta invariata nel tempo dall'impianto meccanografico del 1987 fino al 2014, anno in cui ### ha soppresso i subalterni precedenti (3-4-5) e, con una variazione fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, ha creato il subalterno 15 che corrisponde ad oggi alla sua unità immobiliare. Le altezze sono rimaste invariate, il numero di vani internamente è cambiato perché nelle maggiori altezze originarie dell'unità immobiliare sono stati ricavati dei soppalchi. (cfr allegato 8-9-10-11-12).  b)###à immobiliare prop.tà ### (ex ### è identificata con il sub. 6, fol 17, p.lla 297, Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1)nell'anno1940: vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno n. 6. In tale rappresentazione, redatta dall'ing. ### , risulta che l'unità immobiliare oggi di prop.tà Diaz, all'epoca era in ditta ### e presentava ambienti con altezze interne differenti; in particolare l'ambiente principale 1 e quello ad esso adiacente, avevano un'altezza di ml=4.20, mentre i due ambienti identificati come cucina e bagno, prospettanti a ### verso l'area scoperta esterna, avevano altezze diverse inferiori e nella planimetria censuari veniva individuata l'altezza di ml= 2,20 (cfr allegato n°13); 2)nell'anno 1986 con atto di successione di ### il suddetto immobile era trasferito ai nipoti; 3)nell'anno 1988, il CTU ing. Parente, redige relazione tecnica per la divisione ereditaria dei restanti beni di proprietà ### Allegati a tale relazione vi erano rilievi fotografici, versati in atti di causa, in cui si evince in maniera chiara il prospetto del fabbricato di ### a ### 54.(cfr allegato n°3-4-5).Da tali rilievi fotografici i due ambienti dell'unità immobiliare posti al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno , presentavano ancora due altezze differenti a avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 4)il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n°1 che oggi corrisponde all'unità immobiliare della ### Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che venivano così descritte: “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 ( fol 17 - p.lla 297/6) confinante: con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino di cui al n°6”; 5)in data 13 dicembre 1991,con atto per notar ### i coniugi ### e ### acquistavano dai germani #### e ### quanto segue: “il quartino facente parte del secondo fabbricato in ### al ### a ### n.54, posto al primo piano avente accesso dalla porta a sinistra salendo le scale, composto di vani due ed accessori, nei confini beni ### cortile comune, beni ### e tromba delle scale”; 6)in data ###, l'unità ### del ### della ### rilevava l'esecuzione di opere senza concessione afferenti l'immobile di proprietà ### Nel verbale di sequestro gli agenti attestavano quanto segue : “### di piccolo appartamento di circa 35 mq, ubicato al 1° piano dello stabile con affaccio sia dal vialetto principale che ad un retrostante vialetto di proprietà aliena. Detto appartamento risulta interessato da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre a lavori consistenti nella realizzazione di una zona soppalcata per una superficie di circa mq 28 impostata a mt 2.25 dal calpestio e ricavando una altezza utile di circa mt 2.25, all'intradosso della vecchia trave in legno del soffitto. Il predetto soppalco è in travi in ferro, tavelloni e masso cementizio con alcune tramezzature finalizzate alla creazione di una camera e due vani wc, nei quali sono poggiati gli accessori igienico/sanitari non ancora installati e privi di impianti. In particolare si rileva l'abbattimento e ricostruzione di un avancorpo di fabbrica , in ampliamento dell'appartamento avente le dimensioni in pianta di mt 6,00 x 1,60 con altezza interna di circa mt 4,50 mentre esternamente la quota del vialetto al solaio di copertura , anch'esso di nuova fattura sviluppa un'altezza di circa mt 6,00. Nel predetto avancorpo è inglobata parte della zona soppalcata prima descritta. Il tutto allo stato grezzo, privo di impianti con vecchio pavimento parzialmente svellito. Il collegamento all'area soppalcata avviene a mezzo di botola al momento privo di scale. 
Esternamente l'avancorpo presenta quattro aperture d finestrini. ### appartamento viene posto sotto sequestro giudiziario. In data ###, si presentava presso i ns uffici il marito della proprietaria ing. ### che declinava le generalità della moglie e consegnava copia del titolo di proprietà”; 7)in data ###, l'unità ### del ### della ### a seguito di sopralluogo nell'immobile oggetto del precedente sequestro di proprietà ### - ### accertavano quanto segue : “ i lavori erano proseguiti in violazione dei sigilli, tanto che l'appartamento si presentava: ### dello svellimento di tutto il pavimento e con messa in opera di impiantistica idrico ed elettrica ( parte a vista e parte sottotraccia) sia al primo livello che sulla zona soppalcata con installazione di piatto doccia. Le pareti interne si presentano all'80% intonacata al liscio. I 4 finestrini ricavati nell'avancorpo si presentano con soglie di marmo. Inoltre, la preesistente finestra che dà sul cortile ha subito l'abbattimento del muretto parapetto ### trasformando il vano luce a tutt'altezza. Per quanto sopra gli intervenuti hanno proceduto al risequestro dell'intero appartamento, affidandone la custodia giudiziaria all'operaio presente sul posto sig. ###”; 9) in data ### il ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###, dalla sezione/prospetto longitudinale (sez ###), i due ambienti dell'unità immobiliare posta al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno, presentavano ancora due altezze differenti e avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 8)in data ###, era presentata variazione catastale in cui sulla planimetria non era riportata più la doppia altezza, come nella planimetria originaria nel 1940, ma un'unica altezza, maggiore della precedente, che risultava pari a ml =4.90 a fronte dei ml=4.20 riportati nella planimetria del 1940.(cfr allegato n°14); 9)In data ###, la ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate e messe sotto sequestro dalla ### con verbali del 06/06/2000 e del 26/06/2000. Tale progetto in sanatoria era protocollato con il numero 721/2000 e conseguente disposizione ### n.142 del 09/02/2001. In tale documento era possibile rilevare la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare di prop.tà Diaz (ex ### - ###. Nella planimetria e nella sezione ###, relativa allo stato precedente l'abuso, relativamente all'avancorpo in cui ricadevano l'ambiente bagno e cucina, era riportata un'altezza pari a ml=4.60. Gli stessi ambienti nella DIA presentata dal dott.re ### e redatta dallo stesso tecnico arch. ### qualche mese prima risultano invece altezze differenti e nettamente inferiori.  10) con disposizione dirigenziale n.142/2001 era rilasciata “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch. ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica” ; 11)In data ###, era presentata altra variazione catastale in cui si rileva la presenza di un soppalco con le seguenti altezze (cfr allegato n°15).Piano terra : ### è pari a ml= 2,45 in corrispondenza del soppalco e degli ambienti cucina e bagno , mentre la restante parte del vano principale l'altezza è pari a ml= 4,50. Piano soppalco : Per tutto il piano di soppalco l'altezza è pari a ml= 1,95 . Anche in questa seconda variazione , le altezze sono ben diverse da quelle riportate sia nella planimetria del 1940 sia in quella successiva dell'anno 2000. Anche in termini di superficie, la consistenza dell'immobile è passata da 2.5 vani a 3.5 vani.  12)in data ### per ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297, identificata nell'atto di compravendita come segue: “appartamento al primo piano, facente parte del fabbricato sito in ### al ### a ### n.54, avente accesso dalla porta a sinistra per chi sale le scale, composto di 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali e confinante con: beni ### o aventi causa, cortile comune, beni ### o aventi causa, cassa scale”. 
Sulla scorta di tali emergenze documentali il CTU ha attestato che l'immobile oggi di proprietà ### acquistato nell'anno 2010, ha subìto nel tempo modifiche, sia volumetriche che superficiarie, eseguite dai coniugi ### e ### a partire dal 04/04/2000 data di redazione da parte dell'arch. ### dei grafici della DIA del dott. ### In risposta agli ulteriori questi posti del seguente tenore: ..”accerti, altresì, il CTU la regolarità urbanistica e/o amministrativa dell'intera consistenza immobiliare della convenuta ### e/o dello o degli eventuali ampliamenti della stessa ed, in caso di accertata violazione della normativa urbanistica, stabilisca il CTU se l'abusiva edificazione e/o l'abusivo ampliamento dell'immobile in questione abbia o meno inciso e, se si in che misura, sul valore dello immobili di proprietà dell'attore, il tecnico ha relazionato quanto si va sinteticamente ad esporre.  -nell'atto di compravendita stipulato in data ### per ### la sig.ra ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297. In tale atto , all'articolo n.9, in merito e alla situazione urbanistica veniva riportato quanto segue: “ la parte alienante, edotta da me notaio sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara: che la costruzione dell'immobile in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; che fino alla data odierna lo stesso non ha subito interventi che ne escludano la commerciabilità; variazioni catastali sono state effettuate per adeguare la situazione catastale a quella di fatto” ; -a seguito dei due sequestri eseguiti il ### e il ### dall'unità ### del ### della ### in virtù delle opere eseguite senza concessione nell'immobile di proprietà ### - ### , ### in data ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate, protocollata con il n.721/2000 e conseguente disposizione dirigenziale n.142 del 09/02/2001; -in tale disposizione per sanare le opere realizzare veniva riportato quanto segue: “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch.  ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica”; -dai rilievi eseguiti durante i vari accessi peritali si era potuto constatare che le indicazioni inserite nella disposizione dirigenziale n. 142 del 09/02/2001 , volte a sanare l'abuso realizzato, non erano state ottemperate ( cfr tavola grafica n°1 di rilievo). Le altezze interne riportate dalla planimetria del 1940 pari a ml=4.20 nell'ambiente principale e ml=2.20 in quello che corrisponde all'avancorpo , oggi sono bene diverse in quanto (cfr. parte evidenziata in giallo e in magenta allegati nn. 13-14-15 ): il vano principale che oggi corrisponde all'ambiente ### (I/S) ha un'altezza interna pari a ml=4.48; il piano soppalcato parte da un'altezza di ml= 2.17 nell'ambiente ### ed ha un'altezza, in corrispondenza della camera (###), di ml=2.11. Tale ripartizione delle altezze varia se ci si sposta nell'avancorpo infatti (cfr parte evidenziata in magenta allegato n.15 ): al piano terra l'altezza interna nell'ambiente cucina### è pari a ml= 2.45, nell'ambiente bagno(###) è pari a ml=2.26; nel piano soppalcato dell'avancorpo invece laddove ci sono i due ambienti bagno (###-###) l'altezza interna è pari a ml=2.21 nell'ambiente (###) e ml=1.98 nell'ambiente (###);per quanto riguarda i nuovi vani luce realizzati negli ambienti (###) e (###) essi risultano ancora presenti in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in verde); per quanto riguarda l'originaria finestra, lato ### si fa presente che ad oggi è ancora presente un balcone, in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in rosso). 
Pertanto il CTU ha affermato che gli ampliamenti realizzati nell'unità immobiliare oggi di proprietà ### dalla data del 06/06/2000 non sono regolari urbanisticamente, né sanabili o autorizzabili dal momento che l'intero compendio edilizio ricade nella ### A - identificata come ### nella ### al Prg del Comune di ### Inoltre le altezze attuali dell'immobile non ne consentono l'agibilità per abitazione ai sensi delle norme d'igiene. Infatti secondo il D.M. del 5 luglio 1975 e il regolamento edilizio del
Comune di ### l'altezza minima interna utile dei locali per abitazione deve essere pari a ml=2,70. 
In risposta agli ulteriori quesiti in precedenza riportati l'ing. ### ha affermato che l'avancorpo realizzato, così come indicato nel verbale della ### del 06.06.2000, ha un'altezza pari a ml=6.00 per una profondità interna di ml=1.60 per tutta la lunghezza dell'avancorpo pari a ml= 6.10 circa. Tale avancorpo ha aumentato la superficie e la volumetria dell'immobile di proprietà ### e ha invaso e ridotto la resede dell'area esterna scoperta di proprietà ### , incidendo quindi sul valore dell'immobile dell'attore. Per la determinazione dell'incidenza del valore di tale ampliamento sul valore della proprietà ### il criterio di stima adottato dal CTU è stato quello della determinazione , in una libera contrattazione e , sulla base di domanda ed offerta per beni analoghi ubicati in zona, del più probabile valore di tale superficie. Il metodo di stima utilizzato, è quello della comparazione sintetica e/o diretta sulla base di prezzi o valori riscontrabili in situazioni analoghe in zona ed espressi in un unico dato elementare ( €/mq/mese.). Attraverso diverse fonti informative, ha reperito elementi tali poter esprimere giudizi unitari di stima per immobili analoghi ricadenti in zona. Questi sono stati i parametri utilizzati: o Osservatorio del ### (O.M.I.) - ### del ### 2° semestre 2023 - (cfr. allegato per stima B) ### SPAGNOLI, #### codice di zona ###, ### catastatale n°0, abitazione civile, destinazione ### V.min = 2.200 €/mq.   V.max = 3.400 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu1= (2.200 + 3.400)/2 = 2.800 €/mq.  o ### 2024 -(cfr. allegato per stima C) ##### abitazione in stabili di fascia media.   V.min = 2.253 €/mq.  V.max = 3.770 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu2= (2.253 + 3.770)/2 = 3.011 €/mq.  o ###it - ### 2024 - (cfr. allegato per stima D) ### a ### bilocale di 60 mq costo € 265.000 S = 60 mq.   V = 265.000 €.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu3= 265.000/60 = 4.416 €/mq ### il valore medio in zona è stato calcolato secondo la formula che segue: VM= (Vm1+Vm2+Vm3)/3= (2.800+3.011+4.416)/3 = €/mq VM = 3.409 €/mq (### medio di zona) ### per calcolare la riduzione del valore dell'immobile di proprietà ### dovuto alla abusiva edificazione, il tecnico ha, dapprima, determinato il valore dell'area scoperta/resede dell'immobile di proprietà ### sulla quale essa insiste.  ### dell'area scoperta di prop.tà ### è pari a mq = 103.72 , trattandosi di una superficie scoperta il suo valore è stato considerato per i primi 25 mq della superficie al 30% e per la superficie eccedente al 10%. Pertanto il valore attuale dell'area scoperta / resede prop.tà ### è stato così calcolato: V###=(###)+(###)x VM=(25 x 30%)+(78.72 x 10%)) x 3.409 = (7.50 + 7.87 ) x 3.409 = euro 52.396,33. Dove ### = 25 x 30% (superficie da considerare per i primi 25 mq di area scoperta al 30%) ### = 78.72 x 10% (superficie da considerare per i mq eccedenti di area scoperta al 10%) VM = 3.409 /mq (### medio di zona). 
La superficie occupata dalla costruzione abusiva incidente sulla resede di proprietà ### sulla quale sono stati realizzati due nuovi volumi aggiuntivi bagno (###) e (###), ha una estensione pari a: So= 1.60 x 6.09 = 9.76 mq . Essa è pari a circa il 9.4% dell'intera estensione della superficie esterna/resede di prop.tà ### Pertanto il minor valore dell'immobile dell'attore dovuto all'edificazione abusiva è risultato: ###
V###x S% = € 52.396,33 x 9.40% = € 4.925,25 Dove : Vso = € 4,925,25 ( Minor valore dell'immobile ); V### = € 52.396,33 ( ### della originaria resede);S% = 9,40% ( ### della resede occupata dalla ### abusiva). 
Ebbene, all'esito degli accertamenti svolti dal CTU dott.ssa ### la scrivente ritiene provato che:1) l'area esterna di 103,72 mq è di proprietà esclusiva di ### 2) nell'anno 2000 ( precisamente a partire dal mese di aprile 2000 quale presumibile epoca di inizio dei lavori e fino alla fine di giugno 2000 epoca presumibile di ultimazione dei lavori), su parte di tale area scoperta i coniugi ### e ### hanno costruito un avancorpo in ampliamento, previa demolizione e ricostruzione di quello preesistente; 3) la superficie dell'area esterna occupata da tale avancorpo risulta di mq 9.76; 4) il valore venale di tale area all'attualità risulta pari ad euro 4.925,25. 
La condivisione da parte di chi scrive di tutte le considerazioni esposte dall'ausiliario si basa, come anticipato, sulle puntuali argomentazioni, squisitamente tecniche, basate sull'attenta disamina dell'intera documentazione agli atti, espresse dall'ingegnere ### - sia nella prima che nella seconda relazione - in risposta a tutti i rilievi dei CTP ed, in particolare, di quelli dell'ing. Lopresti, del geometra ### e dell'ing.  ### Orbene, premesso che per tutte le risposte alle osservazioni dei CTP si rimanda ai due elaborati agli atti, al fine di sgomberare il campo da eventuali dubbi interpretativi, ritiene questo giudice doveroso sottolineare in questa sede ###decisivo rilievo viene mosso in ordine all'esclusiva proprietà dell'area scoperta di 103,72 mq in capo all'attore; 2) le contestazioni relative all'effettuazione di modifiche superficiarie nell'appartamento del ### non interessando in alcuna misura l'area scoperta, risultano del tutto irrilevanti, ai fini del decidere, essendo controversa tra le parti solo l'occupazione, ad opera dei convenuti ### di parte dell'area a servizio dell'immobile dell'istante; 3) la pacifica realizzazione dell'avancorpo da parte dei coniugi ### e ### mediante abbattimento e ricostruzione di un avancorpo preesistente rende del tutto irrilevante, ai fini che occupano, l'accertamento della esatta corrispondenza o meno di tale nuova opera alla superficie e/o alla volumetria di quello preesistente dal momento che, all'atto della realizzazione di tale nuova costruzione, l'intervento edilizio, in precedenza non assentito da alcun titolo abilitativo, è stato realizzato su suolo altrui e senza il consenso del titolare. 
Passando, dunque, ad esaminare il merito della domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, una volta accertata sia l'esclusiva proprietà in capo all'attore dell'area scoperta di 103,72 mq al servizio del suo appartamento che la costruzione dell'avancorpo di mq 9,76 su parte di detta area da parte dei coniugi #### (precedenti proprietari dell'immobile) s'impone, in accoglimento della richiesta principale insita nell'azione reale proposta, la condanna di ### alla rimozione ( rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi. 
Va aggiunto che risulta, altresì, destituita di fondamento l'eccezione di usucapione dei coniugi ### - ### della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo dal momento che, essendo stata accertata la realizzazione dello stesso a giugno 2000, non sono ancora trascorsi i 20 anni di possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, avendo l'attore, medio tempore, notificato ai predetti convenuti plurimi atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 5 comma D.leg.vo 28/2010 ( lettera di messa in mora e diffida del 12.06.2019, mediazione del 23.09.2019 e atto di citazione del presente giudizio dell'11.09.2019). 
Merito delle domande sub 3) Parte attrice, sul presupposto dell'esclusiva proprietà dell'area scoperta e della abusiva occupazione di parte della stessa dall'avancorpo di ### ha chiesto condannarsi quest'ultima singolarmente e/o in solido con ### e ### al risarcimento di tutti i danni materiali e/o personali subìti dal predetto e quantificati nella misura di euro 30.097,67( risultante dalla sommatoria : 1) del valore dell'area scoperta occupatapari ad euro 15.000,00; 2) del valore locativo di tale area - pari ad euro 5.097,67 - non utilizzata dall'attore con conseguente vantaggio dei coniugi ### dal 6.6.2000 fino al 23.4.2010 e della convenuta ### da quest'ultima data fino a quella della proposizione del presente giudizio; 3) dell'ammontare del deprezzamento dell'intera unità immobiliare dell'attorequantificata in euro 10.000,00- per effetto della riduzione di veduta e di aero illuminazione conseguente alla costruzione dell'avancorpo) oltre all'importo occorrente per i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi o nella diversa somma ritenuta di giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo. 
La difesa della convenuta ### ha contestato le domande in esame evidenziando la sua totale estraneità rispetto alla realizzazione dell'avancorpo abusivo in epoca precedente il suo acquisto nonché la sua totale ignoranza dello sconfinamento di parte dell'appartamento acquistato su suolo altrui. 
La difesa dei convenuti ha contestato le domande in oggetto sia in ordine all'an che al quantum delle stesse. 
Ai fini della valutazione dell'an della pretesa risarcitoria, questo giudice ritiene provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. esclusivamente nei confronti di ### e di ### E' noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere". Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. 
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato ### è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" ( tra le molte altre Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013). 
Applicando i principi esposti al caso sub iudice ritiene la scrivente che l'iniziale realizzazione di una nuova costruzione e la successiva prosecuzione della stessa fino alla sua ultimazione da parte di ### e di ### previa demolizione di quella preesistente e di dimensioni maggiori ( per superficie e per volume), in assenza di alcun titolo abilitativo denotino, per un verso, la piena consapevolezza dell'abusività dell'intervento edilizio e, per un altro, l'assoluta negligenza nella fase di progettazione e realizzazione dello stesso.
Considerazioni diametralmente opposte valgono per la convenuta ### per la quale, anche in ragioni di quanto sarà illustrato nei successivi paragrafi, non è stata fornita alcuna prova della consapevolezza dell'esistenza di una parte abusiva dell'immobile acquistato e/o dello sconfinamento di detta parte su suolo altrui. 
Ai fini della valutazione del quantum dei danni lamentati dall'attore va, in primis richiamata la copiosa giurisprudenza formatasi sull'occupazione sine titulo di un immobile altrui a partire dall'intervento delle ### della Suprema Corte ( Cass. S.U n. ### del 15.11.2022) che, sulla base di un'ampia motivazione, hanno affermato i seguenti principi: 1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; 2) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subìta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; 3) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. 
Orbene, nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né tanto meno provato che al mancato godimento della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo abusivo sia conseguita una perdita economica consistente nella possibilità di concedere a terzi il godimento di detta area dietro pagamento di un corrispettivo. Di contro va evidenziato che, per le caratteristiche dell'area scoperta risultanti dalle indagini del CTU suffragata della documentazione fotografica dello stato dei luoghi, essendo tale zona destinata ad esclusivo servizio dell'appartamento del ### non si appalesa ipotizzabile la concessione del godimento di tale area a terzi dietro un corrispettivo. 
Pertanto tale voce di danno non può essere riconosciuta. 
Per quanto riguarda l'ulteriore danno consistente nel prospettato deprezzamento dell'immobile dell'attore per l'apertura di nuove vedute sulla sua proprietà e per la riduzione dell'aereazione e/o illuminazione della stessa per effetto dell'avancorpo abusivo, ritiene questo giudice che, per le accertate caratteristiche costruttive delle aperture ( tutte dotate di inferriate tali da escludere la possibilità di affaccio sul fondo dell'attore) e per l'ubicazione dell'avancorpo collocato a congrua distanza dall'ingresso all'appartamento a piano terra dell'attore ( circostanze emergenti dalla documentazione fotografica allegata alla ###, non siano state dimostrate le prospettate lesioni al diritto di proprietà; ragioni per la quali non si è ritenuto necessario un approfondimento istruttorio con l'ausilio del tecnico incaricato. 
Per tutte le ragioni esposte la domanda sub 3) va rigettata perché infondata. 
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonchè di ### s.p.a. chiamata in causa. La domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### nei confronti di ### e di ### Vanno a questo punto, in primo luogo, esaminate le domande riconvenzionali formulate da ### ( alle quali ha aderito l'interventore) e subordinate all'accoglimento della domanda principale proposta da ### Tale parte convenuta, come esposto in premessa, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei venditori ### per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per mezzo del notaio ### (rep.  n. 24132 - racc. n. 9931), nonché nei confronti di ### per ottenere, altresì, la risoluzione del collegato contratto di mutuo, stipulato sempre dal notaio ### in pari data (rep. n. 24133 - racc. n. 9932).
In conseguenza della risoluzione dei predetti contratti, ha chiesto la restituzione del prezzo di acquisto così come segue: “2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza;”; In via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione, inoltre, ### ha chiesto la riduzione del prezzo di vendita, quantificata nella misura del 90% e, dunque, la condanna di ### e ### alla restituzione in suo favore della somma di euro 342.000,00. 
In ogni caso, tale convenuta ha formulato domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti ### e ### chiedendo, altresì, che gli stessi venissero condannati a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio ed a pagare le spese di lite ex art. 96 quarto comma c.p.c. 
La difesa di ### e ### oltre ad eccepire l'inammissibilità delle domande in esame, per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., ha contestato nel merito le istanze in oggetto. 
Va, in primis, affermata l'ammissibilità delle domande in questione in ossequio all'orientamento dei giudici di legittimità condiviso da chi scrive, secondo il quale “###à della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” ( ### tra le altre Cass. 1,ord. 5484 dell'1.03.2024). Ebbene, considerato che nel caso in esame sussiste uno stretto rapporto di interdipendenza tra l'esistenza del titolo di provenienza dell'area a base della domanda di rivendica e di quello di provenienza dell'avancorpo a base delle domande riconvenzionali, risulta evidente il nesso di connessione tale da giustificare l'esigenza del simultaneus processus ### premesso va evidenziato che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, formulata da ### si fonda sulla prospettata violazione, da parte dei venditori, dell'impegno traslativo del diritto di proprietà su parte della cosa venduta e consente, dunque, l'applicazione della disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale, sicchè va inquadrata nell'ambito dell'art. 1480 c.c., che così recita: “Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.” A mente della citata norma, dunque, nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non fosse di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario; in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo (Cass. Civ. n. 6814/2025; Cass. Civ.  2892/1996). 
Ciò posto, ritiene la scrivente che, nel caso in esame sussistano elementi tali da inferire sia la buona fede dell'acquirente, sia la natura essenziale della porzione sottratta alla cosa venduta, tale da incidere sulla determinazione di acquistare il bene. 
Ed invero, è del tutto pacifico tra le parti che i venditori ### non abbiano fornito all'acquirente alcuna informativa circa il rischio di evizione parziale del bene compravenduto, ma anzi, nel rogito, hanno prestato espressa garanzia in tal senso ( art. 5: “la parte venditrice presta ampia garanzia per evizione e garantisce la assoluta titolarità e disponibilità dei diritti trasferiti …”). 
Non è sufficiente a scardinare tale dato di fatto quanto si legge nell'art. 8 del contratto preliminare sottoscritto da ### in qualità di venditori e da ### ( madre di ### recante la data del 17.12.2009 - “I promettenti venditori dichiarano che il complesso edilizio cui appartiene l'immobile compromesso in vendita e l'immobile stesso, è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e che con disposizione dirigenziale del Comune di ### n° 142 del 9.02.2001 fu realizzato parziale soppalco come da piantina catastale allegata.” - poiché, pur non contestando la convenuta ### la conoscenza del documento, contrariamente, a quanto sostenuto dalla difesa di ### tale dichiarazione è ben lontana dall'esprimere un rischio di evizione parziale in ragione dell'altruità di parte del bene (fattispecie che ricorre nel caso in esame) e, dunque, non rileva ai fini sperati. 
Quanto alla seconda condizione, ovvero la circostanza che la porzione in parola avesse un carattere determinante ai fini della decisione dell'acquirente di acquistare il bene, come dalla stessa dedotto (in particolare l'acquirente ha affermato che non avrebbe mai acquistato l'immobile privo di quella parte in contestazione, perché sarebbe risultato inabitabile per caratteristiche e dimensioni, oltre che inagibile), va evidenziato che, come emerge dalla ### l'avancorpo in questione rappresenta una parte sostanziale dell'immobile acquistato da ### in quanto si estende per mt. 6,00 x 1,60, con altezza interna di circa mt. 4,50 e comprende, altresì, in sé i vani della cucina e di due wc, oltre a presentare due aperture. 
Orbene, se si considera che si tratta di un piccolo appartamento all'origine di 2,5 vani e di 35 mq, appare del tutto evidente come il venir meno dell'utilità ricavabile dalla porzione ### non appartenente ai venditori poiché costruita su proprietà aliena, abbia determinato, in rapporto a quella acquistata a domino, uno sbilanciamento dell'originario sinallagma contrattuale e dell'assetto dei reciproci interessi avuti di mira dai contraenti, tale da giustificare lo scioglimento dal vincolo negoziale. 
In altre parole, l'entità dell'avancorpo, nell'equilibrio complessivo dell'acquisto immobiliare, risulta di rilevanza tale da rendere del tutto plausibile il totale venir meno dell'interesse dell'acquirente al mantenimento della proprietà sull'unità immobiliare de qua. 
Alla luce di quanto esposto, pertanto, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per tramite del notaio ### (rep. n. 24132 - racc. n. 9931) ai sensi dell'art.  1480 c.c..  ### di tale domanda per la norma sopra richiamata esclude in radice la possibilità della contestuale valutazione di altra ipotesi di risoluzione ex art. 1489 c.c. o per vendita di aliud pro alio. 
Va, altresì, accolta, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti di ### Va premesso che tale convenuta/attrice in riconvenzionale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha così argomentato la domanda in esame: “ … ### chiede che i venditori, sig.ri ### e ### la tengano indenne dall'ipotetico accoglimento delle domande di pagamento formulate dall'attore, e comunque chiede che le vengano corrisposti (anche ex art. 1483, comma 2, c.c.), i frutti che sarà eventualmente tenuta a restituire all'attore, le spese processuali sopportate, e tutte quelle che dovrà eventualmente rimborsare all'attore, oltre al risarcimento del danno subito. Il risarcimento del danno, come è noto, richiede non soltanto l'inesatta attribuzione traslativa, ma anche la colpa del venditore … ### in considerazione delle particolari modalità dei fatti narrati dall'attore, secondo cui i sig.ri ### e ### avrebbero costruito una significativa porzione dell'immobile sulla proprietà dell'attore, e lo avrebbero fatto violando norme urbanistiche, e nonostante un sequestro penale, occultandolo dolosamente alla sig.ra ### si chiede il risarcimento del danno subito dalla sig.ra ### anche all'immagine ed alla propria dignità oltre a quello subito per dover eventualmente lasciare l'abitazione dove vive, da liquidarsi in via equitativa, e comunque la condanna dei sig.ri ### e ### alle spese processuali, in misura esemplare, anche ex art. 96 c.p.c.”. 
In aggiunta ### ha chiesto il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria; domande, queste, che sebbene contenute nella richiesta di restituzione del prezzo di acquisto della propria unità immobiliare, vanno più propriamente qualificata come domande risarcitorie, poiché le predette spese integrano l'ingiusta perdita patrimoniale a danno dell'acquirente, conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita. 
Orbene, va in primo luogo evidenziato, in relazione alla richiesta di manleva rispetto alle domande dell'attore, che, in ragione di quanto esposto in precedenza, ### non è legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria di ### né quest'ultimo ha avanzato domanda di corresponsione dei frutti ex art. 1483, comma 2, c.c.. 
Ciò posto, va evidenziato che la fattispecie in esame, rientrante nell'alveo dell'art. 1480 c.c., consente all'acquirente di richiedere, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, anche il risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c. (Cass. n. 4786/2007 relativamente all'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ). 
Ne discende che il danno va inquadrato nella perdita subìta dal creditore e/o nel mancato guadagno fatto salvo il diritto al maggior danno, che deve essere specificamente allegato e provato. 
Nel caso in esame, dunque, posto che ### non ha reclamato alcun danno da mancato guadagno e che l'asserito danno all'immagine non è stato adeguatamente né argomentato né provato, va riconosciuto in favore di ### esclusivamente il risarcimento del danno da perdita patrimoniale consistente nelle spese sostenute per la stipula del contratto di compravendita e documentalmente provate e precisamente: 1) le imposte di legge pari ad euro 2.347,00 (all. n. 5 comparsa di costituzione e risposta), nonché le ulteriori spese riepilogate nel documento allegato al contratto di mutuo sub lett. “E” pari ad euro 1.055,20 (all. n. 10 memorie istruttorie), mentre non possono riconoscersi le spese notarili perché non provate. 
I convenuti ### quindi vanno condannati a corrispondere in favore di ### dette spese per un complessivo importo di euro 3.402,20.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di mutuo collegato alla predetta compravendita, va premesso che contraenti originari del contratto di mutuo erano, da un lato, ### di ### S.p.A., oggi ### S.p.A. ### e, dall'altro, l'acquirente ### nonché la di lei madre ####. Successivamente al decesso di quest'ultima (in data ###), è subentrato al suo posto ### (padre dell'acquirente) il quale, dunque, essendo, allo stato, cointestatario con la figlia del contratto in parola (cfr. all.ti alla comparsa di costituzione del 17.12.2020), al fine di sostenere le ragioni di quest'ultima, ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio rassegnando le medesime conclusioni di cui agli atti difensivi della figlia. 
Ciò posto, ai fini della decisione, va evidenziato che secondo i precetti della Suprema Corte, nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene ( circostanze non contestate dalla difesa di ### oltre ad essere documentalmente provate dalla relazione notarile allegata alla comparsa di costituzione della banca), il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass., nn. 7773/2003, 5966/2001, 7118/1998, sez. un. n. 474/1994, citate nella sentenza impugnata). 
Di qui il seguente principio: “Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore” (Cass. Civ. n. 3589/2010; Cass. Civ. n. 12454/2012). 
Orbene, nel caso in esame, è del tutto evidente ed incontestato il collegamento funzionale esistente tra il contratto di compravendita e quello di mutuo, sicchè la risoluzione del primo non può che far venir meno lo scopo del secondo. 
Ne consegue, quindi, la risoluzione del contratto di mutuo con obbligo dei venditori ### di restituire, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### la somma mutuata (euro 304.000,00), all'### di ### e, in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale proposta da ### direttamente a quest'ultima il residuo prezzo di vendita (euro 76.000,00) corrisposto all'atto della stipula dell'atto di compravendita. 
Quanto, infine, all'ulteriore domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### e fatta propria anche da ### volta ad ottenere la restituzione dall'istituto di credito dei ratei già pagati, la difesa della ### ha dedotto di non essere tenuta a restituire tali somme, essendo il mutuo un contratto di durata, sicchè resterebbero ferme le prestazioni già eseguite in applicazione dell'art. 1458 comma 1 Orbene va premesso che, secondo l'orientamento consolidato tra i ### (cfr. tra le altre: Cass. Sez. 2, ord. n. 19045 dell'11.07.2025), il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo. Ne consegue che nel contratto di mutuoal pari di quello fondiario oggetto di causa - il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutorie e non rappresentano affatto più obbligazioni autonome e distinte, come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. (Cass. n. 4232/2023; n. 17798/2011).  ### l'unico caso in cui i giudici di legittimità riconoscono a tale contratto la natura di contratto di durata è quello del mutuo di scopo la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, in cui le prestazioni sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto ( cfr. Cass. sez. 1 ord. 25193 del 19.###). Va, anche sottolineato che il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità ( cfr. Cass. 1 n. 4792 del 23.3.2012) ed in un'altra pronuncia ( cfr. Cass. Sez. 2 n. 9838/2021) si afferma che per il mutuo di scopo è necessaria l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario (sentenza n. 9838/2021). 
Ebbene, considerato che il contratto oggetto di causa è un mutuo fondiario e che nessuna delle parti contraenti il mutuo ha ipotizzato uno scopo da realizzare, il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Ne discende, quindi, l'inapplicabilità della normativa invocata da ### s.p.a. 
Quest'ultima va, pertanto, condannata alla restituzione in favore dei ### dei ratei già pagati (quantificati nella domanda nella somma di € 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi) oltre alle ulteriori somme eventualmente versate da quella data fino a quella della presente decisione ed oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo su tutte somme riconosciute . ### delle domande riconvenzionali proposte, in via principale, esonera chi scrive dal dovere valutare le ulteriori domande proposte in via gradata. 
La domanda di ### S.p.A. nei confronti del notaio #### S.p.A. ha, a sua volta, spiegato domanda riconvenzionale nei riguardi del notaio ### che ha rogato il contratto di mutuo, invocando la responsabilità dal medesimo assunta laddove, nella relazione preliminare alla stipula del predetto contratto, il professionista ha dichiarato che l'immobile era di proprietà esclusiva dei venditori in virtù dei titoli di provenienza richiamati ed esaminati e che aveva, altresì, la necessaria regolarità urbanistica. 
Sulla scorta di tanto ### ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata da ### nei suoi confronti, venisse condannato il notaio ### “a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale.” La difesa del notaio ### in relazione alla prima contestazione di parte avversa ( difetto di diligenza nel controllare l'esatta provenienza dei beni oggetto della compravendita e del mutuo del 23.4.2010 ) per non aver verificato che l'area esterna scoperta non fosse di ### e ### con conseguente impossibilità di trasferimento alla ### di detta area ha dedotto che, essendo prevista nel nostro ordinamento la vendita di un immobile altrui ex art. 1476 c.c. non sarebbe possibile configurare una responsabilità del notaio per l'introduzione nel rogito di un mappale del quale non era nota la provenienza in capo al venditore, non potendosi ipotizzare a carico del notaio l'obbligo di assicurare la proprietà del bene oggetto di compravendita e di dazione di ipoteca. 
In relazione alla seconda contestazione (non aver indicato quale oggetto di compravendita anche il corpo avanzato abusivamente realizzato sull'area altrui senza i titoli abilitativi) l'immobile acquistato da ### alla quale era stato trasferito da ### /### era perfettamente commerciabile siccome in regola con la normativa urbanistica essendo sufficienti a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti. 
Di contro, il ### ha eccepito che sia dall'esame dei titoli di provenienza ultraventennali sia dalle piantine catastali non emergevano dubbi né in ordine alla piena proprietà dei venditori del bene compravenduto nella sua intera consistenza, né tantomeno profili di incommerciabilità dello stesso. Ha dedotto, quindi, l'assenza di responsabilità a suo carico, non essendovi profili di colpa o di negligenza nell'esecuzione della prestazione d'opera professionale. 
Orbene, preliminarmente va evidenziato che risulta provata per tabulas la legittimazione attiva di ### s.p.a, anche n.q. di mandataria e procuratore della ### s.r.l., cessionaria dei crediti derivanti dai mutui ipotecari del ### di ### in forza dell'accordo quadro del 31.05.2012 ### s.r.l. concluso ai sensi della ### 130 e dell'art. 58 del ### (cfr. ### dell'11.12.2012 - 4° all. alla comparsa di costituzione e risposta di ###. 
Ai fini della decisione, inoltre, va premesso che l'opera di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti e alla corretta formazione dell'atto, ma si estende a tutte le attività preparatorie, accessorie e successive necessarie a garantire la certezza, la serietà e l'efficacia giuridica dell'atto da rogare e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico perseguito dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 11296/2020, 24733/2007, 11246/2020, 10474/2022, 26020/2011, 7283/2021, 15726/2010). 
Tra tali attività rientra il controllo della sussistenza delle condizioni necessarie alla validità e efficacia dell'atto di compravendita (Cass. n. 5946/1999) e di quello di mutuo ad esso collegato. Oggi è pacifico che tra le attività oggetto della prestazione del notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare e del collegato contratto di mutuo, rientra anche l'obbligo di verificare la libertà e disponibilità del bene e, più in generale, le risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, allo scopo di individuare esattamente il bene ed eventuali pignoramenti, sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie, domande giudiziali (Cass. 21775/2019). 
Non rientra tra gli obblighi del notaio, invece, la verifica della conformità urbanistica del bene, in quanto non previsto dalla legge, né ricavabile in via interpretativa. 
In argomento, invero la Suprema Corte ha affermato che “secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5^, n. ### del 3.6.08, rv. 241585), è corretta l'esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore”, il notaio è ”tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell'alienante, risultino gli estremi della conformità̀ agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria, come prescritto - all'epoca di riferimento - dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, e art. 40, comma 2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46” (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2012, n. 11628). 
La Suprema Corte a ### (sent. n. 8230 del 22/03/2019), nell'affrontare il tema delle nullità che derivano dall'applicazione dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha precisato che detta nullità «deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. ### in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. 
Da tali principi è agevole ricavare che non vi è necessità per il notaio di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti in ordine alla conformità urbanistica del bene, dal momento che la legge, espressamente, per evitare la nullità citata, richiede esclusivamente l'assunzione di responsabilità delle parti che si realizza per il tramite di una loro dichiarazione che viene semplicemente ricevuta dal notaio, non potendo egli essere chiamato a rispondere, invece, ad esempio, della futura conseguibilità o meno della sanatoria. 
In particolare, afferma la Suprema Corte, in un passaggio della sentenza sopra richiamata, che per effetto della prescritta dichiarazione contenuta nell'atto notarile, “l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato”. 
In definitiva, quindi, il notaio, sia nel caso delle dichiarazioni sulla conformità catastale, sia per quanto riguarda quelle sulla regolarità urbanistica (e quindi l'assenza di abusi edilizi) deve, per legge, chiedere al venditore di rendere una dichiarazione, ma non può verificarne la veridicità. 
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente affermato che va esclusa la responsabilità del notaio nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave (Cass. n. ###/2024). Peraltro, in un caso non dissimile da quello in esame - cfr. parte motiva della Cass. civ. 6814/2025 - è stata esclusa la violazione dei doveri di diligenza da parte del notaio nella stipula dell'atto di compravendita viste le difficoltà interpretative dei titoli di provenienza. 
In particolare, la fattispecie sottoposta all'esame dei ### riguardava proprio l'interpretazione dei titoli di provenienza al fine di verificare se questi, unitamente al trasferimento delle singole unità immobiliari, avessero o meno comportato anche il trasferimento della corte comune, il che aveva reso necessario in sede ###accertamento che ne è derivato è stato di particolare complessità. 
Nella parte motiva della pronuncia, tra l'altro si legge: “### specie non può imputarsi al notaio rogante l'aver omesso le necessarie indagini mediante le visure ipotecarie e catastali dei registri immobiliari. Solo in tal caso, infatti, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dal conflitto risultante dai titoli rappresentati dai decreti di trasferimento a seguito della divisione ereditaria) in quanto solo una tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. (Cass. Sez. 3, 17/09/2024, 25026, Rv. 672440 - 01).” Nel caso in esame, conformemente a quanto deciso nella predetta sentenza, considerata la necessità di espletamento, nel presente giudizio, di ben due consulenze tecniche d'ufficio per accertare la titolarità dell'area scoperta per cui è causa nonché la non corrispondenza dell'avancorpo realizzato alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in sanatoria agli atti, ritiene la scrivente l'inesigibilità in capo al notaio della risoluzione del problema interpretativo circa l'appartenenza della resede per cui è causa al ### o a ### e ### nonché della regolarità urbanistica dell'avancorpo, sicchè la domanda di responsabilità professionale va rigettata perché infondata. 
La regolamentazione delle spese processuali Nei rapporti tra ### e ### la parziale soccombenza dell'attore in relazione alla domanda sub 3) giustifica la compensazione delle spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. 
Per il residuo, secondo i principi della soccombenza, ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di ### e, per esso. in favore dell'avvocato ### qualificatasi antistataria; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti dei predetti; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 e 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
La parziale soccombenza di ### e di ### in relazione alle domande proposte dal ### è incompatibile con le domande dagli stessi proposte ex. art 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. 
Nei rapporti tra ### e ### da una parte, e ### e ### nonché ### s.p.a., in relazione alle domande riconvenzionali trasversali, secondo i principi della soccombenza, ### e ### vanno condannati alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti delle predette parti; spese liquidate, per ciascuna parte, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### secondo i secondo i principi della soccombenza, la ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti del notaio; spese liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
In ragione del complessivo esito del giudizio, le spese per l'espletamento delle due CTU vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.  P.Q.M. Il Tribunale - in persona del ### dott.ssa ### - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: 1. Dichiara ammissibili le domande riconvenzionali trasversali proposte da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonché nei confronti di ### s.p.a.: 2. Dichiara, altresì, ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### s.p.a. nei confronti di ### e di ### 3. Dichiara ammissibili le ulteriori riconvenzionali; 4. Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda cd. reconventio reconvenzionis proposta da ### e ### nei confronti di ### 5. Accoglie la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, nei confronti di ### e, per l'effetto, previo accertamento della proprietà esclusiva in capo a ### dell'area esterna di accesso riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, dell'estensione di mq=103.72 al servizio dell'immobile sito in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T composto da 5 vani più cucina ed accessori nonché dello sconfinamento nella predetta area scoperta dell'avancorpo di mq 9.76 mq, analiticamente descritto sia nella prima CTU che nella successiva integrativa nonché nel verbale di sequestro di p.g. del 6.06.2000 ( atti da intendersi in questa sede puntualmente richiamati), condanna ### alla rimozione (rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori eventualmente necessari al ripristino dello stato dei luoghi.  6. Rigetta la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione nei confronti di ### e di ### per carenza di legittimazione passiva di questi ultimi.  7. Accoglie la domanda riconvenzionale trasversale proposta, in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per notar ### nei confronti di ### e di ### nonchè la domanda riconvenzionale trasversale proposta, sempre in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato il ### per notar ### nei confronti di ### e di ### e di ### s.p.a. e, per l'effetto, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, proposta in via subordinata, dalla banca predetta , condanna ### e ### alla restituzione ad ### s.p.a della somma di euro 304.000,00 ed a ### della somma di euro 76.000,00 ed, a titolo di risarcimento del danno, alla restituzione a quest'ultima della somma di euro 3.402,20, oltre interessi al tasso legale, su tutte le somme, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.  8. Accoglie la domanda trasversale di ### e fatta propria da ### nei confronti di ### s.p.a. e, per l'effetto, condanna ### s.p.a. alla restituzione a ### ed a ### della somma di euro 258.206,49 ( di cui euro 157.209,41 per quota capitale ed euro 100.997,08 per interessi) a titolo di ratei di mutuo già pagati sino all'1.12.2020 oltre alle eventuali ulteriori somme corrisposte in base al contratto di mutuo dalla data indicata fino alla pronuncia della sentenza.  9. Rigetta le domande di cui al punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione proposte da ### 10. Rigetta le ulteriori domande trasversali proposte da ### e fatte propria da ### 11. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a e ### s.p.a n.q di mandatario e procuratore della ### S.r.l. nei confronti del notaio ### 12. Nei rapporti tra ### e ### e ### compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna, in solido, ### e ### alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e con attribuzione all'avv. ### qualificatasi antistataria; spese liquidate in euro 9.402,00 oltre IVA e CPA come per legge.  13. Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e di ### spese liquidate in euro 14.013,00 oltre IVA e CPA come per legge.  14. Nei rapporti tra ### e ### , da una parte, e ### e ### ed ### s.p.a. dall'altra, compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna ### e ### ed ### s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e ### spese liquidate in euro 14.971,00 ed oltre IVA e CPA come per legge 15. Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### , secondo i principi della soccombenza, condanna, ### s.p.a va alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza; spese liquidate in euro 22.457.00 oltre IVA e CPA come per legge.  16. Pone definitivamente le spese per l'espletamento delle CTU a carico di tutte le parti in solido.  17. Ogni altra questione resta assorbita. 
Così deciso in ### il #### Dott.ssa

causa n. 35512/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Di Clemente

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2506/2025 del 09-06-2025

... la banca ### S.p.A. Preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito convenuto, deducendo che il credito precettato non rientrerebbe fra quelli oggetto della cessione in blocco di cui alla ### n. 52 del 05.05.2018. Nel merito, ha eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse, derivante dalla mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione e della misura del ### in violazione della normativa di settore e ha chiesto dichiararsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, comma 7, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi. Costituitasi la ### s.r.l., ha contestato tutti i motivi di opposizione, in quanto infondati per le ragioni meglio spiegate nella comparsa di costituzione. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata. Così ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'attore. E' noto infatti che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 986 dell'anno 2022 del ### degli ### civili contenziosi vertente tra ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### con elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti, attore/opponente contro ### s.r.l., con il patrocinio dell'avv. ### e con elezione di domicilio a #### n. 46.  convenuta/opposta ### le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 13.03.25.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data ### ad istanza della ### s.r.l., avente ad oggetto la somma di € 357.509,24, quale saldo negativo del mutuo ipotecario dallo stesso stipulato con la banca ### S.p.A. 
Preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito convenuto, deducendo che il credito precettato non rientrerebbe fra quelli oggetto della cessione in blocco di cui alla ### n. 52 del 05.05.2018. Nel merito, ha eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse, derivante dalla mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione e della misura del ### in violazione della normativa di settore e ha chiesto dichiararsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, comma 7, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi. 
Costituitasi la ### s.r.l., ha contestato tutti i motivi di opposizione, in quanto infondati per le ragioni meglio spiegate nella comparsa di costituzione. 
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata. 
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'attore. E' noto infatti che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante la categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. 
Nel caso di specie, come già osservato con ordinanza del 21.06.2022, risulta ampiamente dimostrato che la ### s.r.l. è titolare del credito controverso per effetto dell'intervenuta cessione dalla banca ### giusto contratto di cessione in blocco del 20.04.2018 ai sensi dell'art. 58 TUB, con avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla ### n. 52 del 05.05.2018 (cfr. all. 1 costituzione). Oggetto di detto avviso sono precisamente “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei ### tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. 
Di talché non vi è dubbio che tra questi crediti vi rientri anche quello del ### avendo l'istituto di credito dimostrato che la pretesa creditoria deriva da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data ###, Rep. 12941, Racc. 5038, qualificato come deteriorato fin dal 2014, anno in cui è stata avviata dalla banca cedente dinanzi al Tribunale di ### l'azione esecutiva immobiliare n.r.g.e. 269/14 (conclusasi con il soddisfacimento soltanto parziale del credito). 
Passando al merito, non coglie nel segno la doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo, derivante dalla mancata specificazione del regime di capitalizzazione e dalla mancata indicazione del ### Ed invero, in punto di fatto, giova osservare che, a seguito di puntale e approfondita indagine, condotta in aderenza alla documentazione versata in atti e ai quesiti demandati da codesto Tribunale, il ctu ha verificato la chiara indicazione in contratto: 1) del capitale erogato pari ad € 400.000,00; della periodicità del rimborso mediante n. 144 rate mensili, posticipate, fisse e costanti determinate in € 3.944,92; del tasso di interesse fisso annuo pari al 6,20%; del tasso di mora stabilito nella misura del 9,05% nominale annuo indicizzato trimestralmente al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'### e delle ### per la categoria delle operazioni qualificate come mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso. 
Va poi richiamato il principio di recente affermato nella materia dalla Suprema Corte a ### che risolvendo un contrasto interpretativo, ha statuito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024). ### hanno altresì osservato che non vi è alcuna indeterminatezza qualora - come nel caso in esame - il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse, come nella specie. 
È stato altresì accertato nel caso di specie che al contratto di mutuo sono allegati un analitico piano di ammortamento (all. B) che riporta, per ciascuna scadenza mensile, la quota capitale e la quota di interessi di ciascuna rata, nonché il debito residuo e il documento di sintesi con indicazione delle condizioni economiche applicate (all. C). 
Consegue che, pur mancando espressa indicazione del regime finanziario adottato, è chiaro che la parte mutuataria è stata dotata di tutte le informazioni utili e necessarie onde conosce, tempo per tempo, la propria posizione debitoria. 
Né può farsi discendere la nullità del mutuo dalla omessa indicazione del ### Invero, è dirimente il rilievo per cui nessuna disposizione normativa impone l'indicazione nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese dell'indicazione del tasso annuale effettivo, posto che l'art. 117 TUB prevede solo che "nei contratti sia indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", mentre l'art. 6 della ### del 2000 prescrive che "i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale va inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". 
Peraltro, la mancata indicazione del TAE non può considerarsi motivo di nullità, laddove l'entità del prestito e le modalità di rimborso siano sufficientemente determinate, come nel caso di specie. Infatti, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che la sua assenza, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. 
Ciò considerato in ordine all'irrilevanza della omessa indicazione del ### va altresì evidenziato che la dedotta difformità tra TAN e TAE è strettamente correlata al pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno; ma ciò non implica l'applicazione di un tasso di interesse anatocistico o comunque difforme dal tasso annuo nominale, tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso e alla cadenza infrannuale delle rate è esplicitamente pattuita in contratto. La differenza tra TAN e TAE è, dunque, la normale conseguenza del fatto che, nel piano di ammortamento del contratto di mutuo, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione annua, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza; cosicché, sebbene la corresponsione anticipata delle rate, rispetto alla scadenza annuale, possa comportare per il mutuatario un costo effettivo da interessi del finanziamento superiore al tasso annuale indicato, l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito va comunque esclusa, poiché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. 
Alla luce delle su esposte considerazioni devono, pertanto, escludersi profili di invalidità del contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, né può ritenersi applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. 
Infine, sull'entità del credito precettato, vanno richiamate le conclusioni del ctu, il quale verificata la determinatezza delle condizioni contrattuali, ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento, tenendo conto dei pagamenti effettuati dal mutuatario e delle somme assegnate alla banca all'esito della procedura esecutiva (n.r.g.e. 269/14), pervenendo così al debito residuo di euro 426.006,80, importo che risulta addirittura superiore a quello intimato illo tempore, pari ad € 357.508,24.  ###, quindi, va integralmente rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. 
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 13.11.23), vanno poste a carico di entrambe le parti in solido.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da ### avverso l'atto di precetto notificatogli in data ### ad istanza della ### s.r.l. 
Condanna l'attore al pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. 
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della ctu. 
Così deciso a ### il #### 

causa n. 986/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piazza Emanuela Rosaria Maria, Crapisi Alessandra

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Tribunale di Treviso, Sentenza n. 953/2025 del 10-12-2025

... giudice ordinario. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'### dal momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del ### non citato in giudizio in tale sede nella veste di ### del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il Ministero dell'### è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente. * Nel merito, si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione, ### sent n. 29961/2023, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia (leggi tutto)...

testo integrale

 TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO II SEZIONE CIVILE - ### Verbale telematico di udienza ### causa iscritta al ### al n. 114/2025 promossa da: ### con avv. ### contro: ###'#### con avv. #### In punto:Altre ipotesi *** * *** Oggi, 10/12/2025 ad ore 9.33 avanti al Giudice dott. ### sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per la parte resistente la dott. 
Memola in sostituzione dell'avv. ### Parte ricorrente si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso.  ### chiede il rigetto delle domande avversarie per le ragioni esposte in atti. 
Il Giudice Dopo lo svolgimento di altri incombenti dell'ufficio e la celebrazione di altre udienze si ritira in camera di consiglio. 
Al termine della camera di consiglio il giudice dà lettura della sentenza, non sono presenti i procuratori delle parti. 
Il Giudice Dott. #### in nome del popolo italiano il Tribunale di Treviso in funzione di Giudice del ### nella persona della dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr.  114/2025 da: ### (###) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### (###) che la rappresenta e difende per procura alle liti allegata al ricorso.  ricorrente ####'##### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. #### (###) che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata alla memoria difensiva.   resistente #### ipotesi ### PER PARTE RICORRENTE “Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, ### e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”. 
PER PARTE RESISTENTE “In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge. 
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 - bis disp. att. c.p.c. 
In via subordinata: ### denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso al momento del deposito del ricorso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente ### ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolatici: - 2020/21, con decorrenza dal 22/09/2020 al 31/08/2021; - 2021/22, con decorrenza dal 08/09/2021 al 31/08/2022; - 2022/23, con decorrenza dal 28/10/2022 al 31/08/2023; e di non aver beneficiato della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «### del docente»). 
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto chiedeva l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa agli anni scolastici indicati. 
Parte ricorrente precisava di svolgere attualmente la propria attività lavorativa in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato in data ###.  ### convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.  *** 
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. 
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. 
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'### dal momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del ### non citato in giudizio in tale sede nella veste di ### del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il Ministero dell'### è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.  * 
Nel merito, si osserva quanto segue. 
La Corte di Cassazione, ### sent n. 29961/2023, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.  * 
La Corte Giustizia dell'### è pure intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. 
Con ordinanza del 18.05.2022 ###-450/21, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.  * Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di ### 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di ### 1.500,00 tramite il sistema della ### elettronica. 
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.  * 
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo ai minimi di tabella, per le 3 fasi studio, introduttiva e decisoria, escludendo l'istruttoria che non si è tenuta, scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in base al decisum.  P.Q.M.  Il Giudice del ### del Tribunale di ### disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente #### ad usufruire del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2020/21 al 2022/23 tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; 2. condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di ### 1.500,00 tramite il sistema della ### elettronica; 3. condanna il Ministero convenuto a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per esborsi, ed ### 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo avv. ### che si è dichiarato antistatario.  ### 10/12/2025 

Il giudice
del lavoro dott. ### n. 114/2025


causa n. 114/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Saturni

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