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Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-03-2024

... il rito locatizio. 5. ### eccepì il difetto di legittimazione passiva di ### ra ### in quanto estrane a al rapporto contra ttuale dedotto in giudizio, e chiese in via riconvenzionale la condanna del conduttore al pagamento in proprio favore della penale di euro 4.500,00 per ogni mese di ritardato sgombero dei locali, come previsto dall'art. 15 del contratto di locazione. 6. Con sent enza n. 172/2019 il Tribunale di Rimini dichi arò la risoluzione del con tratto e accolse la domanda di pag amento dell'indennità di avviamento a favore del ### 7. Avverso tale sentenza ### propose gravame dinanzi alla Corte d'### di ### 8. Con sentenza n. 771/2020, depositata in data ###, oggetto di ricorso, la Corte d'### di B ologna ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 987/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato ### (CF: ###), che la rappresenta e difende - Ricorrente - #### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato #### (CF: ###) - ### - avverso la SENTENZA del la CORTE D'### di ### 771/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal ### RITENUTO CHE: 1. Per quanto il Collegio desume dalla sentenza gravata, ### intimò ad ### licenza per finita locazione in relazione ad un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un immobile sito in ### di ### 2 di 10 2. ### si oppose all a convalida, dichi arandosi disponi bile a rilasciare i locali a cond izione che la locatrice gli corrispondess e l'indennità per perdita dell'avviamen to prevista dall'art. 34 l.  392/1978, quantificata nel canone di euro 1.077,60, moltiplicato per 18 mensilità.  3. Con lo stesso atto di opposizione spiegò intervento ### figlia dell'intimato, sostenend o di essere l'effettiva condu ttrice dell'immobile, in forza di un co ntratto di aff itto di azien da, comprensivo del rapporto di locazione dei locali in cui l'attività veniva esercitata, stipulato dalla stessa con il padre nel 1992.  4. Dopo l'emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. la causa proseguì secondo il rito locatizio.  5. ### eccepì il difetto di legittimazione passiva di ### ra ### in quanto estrane a al rapporto contra ttuale dedotto in giudizio, e chiese in via riconvenzionale la condanna del conduttore al pagamento in proprio favore della penale di euro 4.500,00 per ogni mese di ritardato sgombero dei locali, come previsto dall'art. 15 del contratto di locazione.  6. Con sent enza n. 172/2019 il Tribunale di Rimini dichi arò la risoluzione del con tratto e accolse la domanda di pag amento dell'indennità di avviamento a favore del ### 7. Avverso tale sentenza ### propose gravame dinanzi alla Corte d'### di ### 8. Con sentenza n. 771/2020, depositata in data ###, oggetto di ricorso, la Corte d'### di B ologna ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.  9. Avverso la predetta sentenza ### propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ### e ### resistono con controricorso.  10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.  11. Le parti hanno depositato memoria. 3 di 10 CONSIDERATO CHE: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa app licazione degli ar tt. 100 e 105 c.p.c. in relazione alla carenza di in teresse ad agire dell'intervenuta volontariamente al processo ### Omessa decisione in punto di richiesta estromissione della predetta ### quale parte del giudizio di primo e secondo grado”. Ad avviso della ricorrente, la sentenza della Corte d'### sarebbe viziata laddove “senza prendere posizione sul punto della legittimazione, si limita a condividere la decisione impugnata, senza effettuare alcun a autonoma rilettura sul punto” (così a p. n. 7 del ricorso). Inoltre, la ricorrente add uce la violazione degli art. 100 e 1 05 c.p.c., sostenendo che, nonostante la esplicita richiesta di estromissione di ### la sentenza gravata (così come quella di primo grado) hanno omesso qualsiasi autonoma statuizione sulla richiesta.  2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 36 dell a legge n. 392/19 78 in relazione alla carenza di attualità della loca zione ad oper a del conduttore intimato. Invalidità degli effetti della cessione d'azienda antecedente rispetto alla stipula del contratto di locazione oggetto della presente procedura”. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di spiegare come mai un soggetto che non esercitava più attività di impresa (senza che dopo la stipula del contratto in essere possono intervenute modifiche di qualsivoglia genere rapporto sinallagmatico tra le parti in causa) dovesse essere beneficiario della indennità per perdita di avviamento.  3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366 e 1375 cod. civ., perché il contra tto di locazione è stato stipulato da un a parte 4 di 10 (### che tacendo in mala fede di essersi cancellato dalla ### di ### e di n on eserc itare più attività di impresa, ha poi permesso alla figlia, all'insaputa della locatrice, di esercitare attività di impresa all'interno dei locali commerciali locati, e o ra intende far valere parti antecedenti al contra tto, al fine di ottenere utilità economiche non spettanti per legge”. Come risulta dall'intestazione del motivo, la censura attiene al fatto che la Corte territoriale avrebbe violato le norme in epigrafe in quanto il contratto di locazione è stato stipulato da una parte (### che, tacendo in mala fede di essersi cancellato dalla ### di ### e di non eserci tare più attività di impresa, ha poi permesso alla figlia, all'insaputa della locatrice, di esercitare attività di impresa all'interno dei locali commerciali locati. 
A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato la legge sostanziale in tema di diritto all'indennità di avviamento (artt.  34 e 36 l. 392/1978) e la lex contractus, sia sulla scrittura privata intercorsa tra ### e ### il ###, sia sul contratto di locazione stipulato fra ### e ### sempre il ###. 
La ricorrente add uce altresì la violazione dell'art. 1366 relativo all'inter pretazione del contratto secondo buona fede, e conclude che “### è unica par te del co ntratto di locazione del 14 marzo 1996 nonché legittimato passivo del presente processo e ### a seguito dell a transazione del 14 marzo 1 996 risulta totalmente estranea alla presente vicenda contrattuale, non legittimata passiva re sistere o interv enire e, pertanto, da estromettere” (così a p. 19, 1° §, del ricorso).  4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata condanna alle spese di ### intervenuta temerariamente e senza titolo nel proc esso”, dolendosi del fatto ch e la Corte territoriale abb ia 5 di 10 violato le norme in epigrafe per mancata condanna della ### alle spese di lite.  5. Il ricorso, presenta - come eccepito anche dai controricorrenti - in primo luogo una inammissibilità per inosservanza dell'art. 366, 3, c.p.c., in quanto l'esposizione somm aria del fatto: a) non riferisce le ragioni dell'opposizione alla convalida; b) riferisce in modo incomprensibile la ragione dell'intervento della ### in quanto non evide nzia che posizione av esse preso riguardo alla domanda originaria, ma si limita a dire solo che essa sostenne di essere l'effettiva conduttrice in forza di un contratto di affitto di azienda stipulato con il padre intimato sulla base del contratto del 1996; c) omette qualsiasi pur sommaria indicazione delle ragioni della decisione di primo grado, della quale indica solo le statuizioni; d) omette qu alsiasi indica zione, p ur sommari del la ragioni dell'appello.  5.1 Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (si veda già Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).  5.2 La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so stanziali e/o proc essuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tal e funzione, per so ddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 1° comma, n. 3, c.p.c. è necessario che il ricorso 6 di 10 per cass azione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.  5.3 ### risulta priva della chiarezza necessaria per consentire lo scrutinio dei motivi. Si ricorda che: “Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai princip i di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o p regiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.  366 c.p.c.” (Cass., Sez. Un., n. ### del 2021).  6. Il Collegio rileva, peraltro, che, se si potesse passare all'esame dei motivi, si evidenzier ebbe la loro inammissibilità in trinseca ed inoltre troverebbe conferma l'impossibilità di ricostruire il fatto in modo da poterne app rezzare la pertinenza rispetto all'ignoto svolgimento processuale.  6.1 Quanto al primo motivo, la mancanza di indicazioni delle ragioni dell'intervento rende incomprensi bile sia l'assunto espl icativo 7 di 10 contenuto nell'intestazione del motivo circa la “carenza di interesse ad agire dell'intervenuta” e di quella che si dice “omessa decisione in punto di richiesta di estr omissione”, sia il senso della riproduzione del contenuto della prospettazione della ricorrente, riprodotto a pag. 6 ed enunciato dalla sentenza. Le considerazioni in iure che il motivo svolge sono in conseguenza a loro volta incomprensibili. Il motivo viola l'art. 366, n. 6 , c.p.c. già per l'omessa indicazione delle ragioni dell'intervento, ma lo viola anche quando nelle pagg. 8-9 evoca circostanze fattuali senza rispettare tale norma e peraltro - in ragione della prima carenza segnalata comunque incomprensibili.  6.2 Inoltre, per quanto specificamente attiene alla censura contenuta nel primo motivo di “omessa decisione”, in relazione al n. 5 dell'art.  360 c.p.c., va rilevato che “i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configura bili, nei limiti in cui peraltro ammissibili ai sensi del novellato art. 360 primo comma n. 5 cod.  proc. civ., solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, e qu ale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovve ro quand o si evinca l'obiettiva deficienza, nel comp lesso dell a sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convinciment o, ma non quando come nella specie, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte rico rrente sul valor e e sul significato attribuiti dal giudice di merito ag li elementi delibati. In q uest'ultimo caso la censura si risolve in un'inammissibil e istanza di revisione dell e valutazioni e dei co nvincimenti dello stesso giudice di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione ( Cass. 16/10/2018 n.25843)” (così Cass., sez. lav., ord. 9/07/2020, 8 di 10 n. 14633; co nforme, nella sostanza, Cass., sez. lav., or d.  6/02/2020, n. 2858).  6.3 Va in oltre osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data ### 9 (come risulta dalla sentenza gravata), l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11/9/2012. 
Siffatta circostanza determi na l'applicazione “ratione temporis ” dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent.  18/9/2014, n. 2686 0; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/201 5, 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un cas o - qual è quell o presente - di cd. “d oppia conforme di merito”, la propos izione di moti vi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la rico rrente non ha indicato le ragioni di diver sità fra le due pronunce, il che integra un'ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo motivo.  7. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto nuovamente viola l'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto nello svolgere la critica, dopo avere riassunto la cro nologia del la vicenda fatta dalla sentenza impugnata con il riprodurre la sentenza di primo grado, discute di un'affermazione della sentenza impugnata di condivisione del la “irrilevanza del fatto che l'attività commerciale fosse esercitata non 9 di 10 dal titolare del contratto d i locazione, ma da sogg etto diver so” sostenuta dal primo giudi ce, ma lo fa: a) evocando, senza rispettare detta norma quanto alla localizzazione una transazione, della quale in precedenza non si è mai riferito e riguardo alla quale nessuna precisazione sul modo in cui la sua rilevanza fosse stata introdotta nel giudizio di merito e segnatam ente in quello di appello; b) sostenend o che la Corte bologn ese non avrebbe risposto all'appello, senza nulla dire sul contenuto cui non sarebbe stata data risposta.  8. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto evoca nuovamente la transazione e prima ancora altri documenti contrattuali (pag. 15) senza rispettare l'art. 366 n. 6, e nuovamente senza che sia offerto a questa Corte di comprendere la pertinenza di quanto si assume in relazio ne alla prospettazione assunta con l' appello che resta ignota.  9. Il quarto motivo è un “non motivo”, in quanto postula che non sia condannata alle spese l'interveniente, ma lo fa nella prospettiva che sia fondato il primo motivo e du nque postulando un effetto che sarebbe determinato dall'art. 336, primo comma, c.p.c.  10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è dichiarato inammissibile.  11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che li quida in complessivi euro 4.500,00, oltre ag li esborsi, liquida ti in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di parte controricorrente, ### e ### Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della 10 di 10 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### l'8 novembre 2023, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossello Carmelo Carlo

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 227/2024 del 27-06-2024

... della ###, non risultano dotate di legittimazione passiva. Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della ### n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'### della ### dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le (leggi tutto)...

Sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica Civile - ### del Giudice del Lavoro Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente ### E NZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 663 / 2023 r.g. promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. stabilito ### Parte ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempore, ### in persona del ### pro tempore, contumaci; Parte resistente ### riconoscimento del bonus della carta docente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024
Conclusioni delle parti: Ricorrente: ### l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, ### e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107 del 2015 (cd.  carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per alcuni anni scolastici (nello specifico, aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.  2. Il Ministero, pur ritualmente evocato in giudizio (cfr. ricevute in atti PEC indirizzata all'Avvocatura di Stato di ### del 23.8.2023), non si è costituito, motivo per cui deve esserne dichiarata la contumacia (così pure l'### domiciliato ex lege sempre presso l'Avvocatura di Stato).  3. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni dell'unica parte costituita e risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.  4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'### tenuto conto del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati nel marzo 2024 anche dall'intervento del ### della Corte di Cassazione, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara.  5. Pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124”. 
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito - all'art. 3 - che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.  7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'### europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022). 
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”. 
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.  8. Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la pronuncia sopra specificata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., 29961/2023: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).  9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il Ministero non ha allegato, né ha fatto emergere in alcun modo, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.  10. ### nello specifico, rivendica il diritto al bonus per quattro annualità, allegando i contratti sottoscritti con il Ministero che prevedono incarichi fino al 30 giugno dell'anno successivo e, con specifico riferimento all'A.S. 2022/2023, fino al 31 agosto. 
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di spettanza del bonus per le supplenze su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni di cui sopra, a maggior ragione, valgono per le supplenze su cd. organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno successivo). 
La limitazione, per alcune annualità, dell'orario settimanale - comunque pari al 50% dell'orario completo previsto per gli incarichi di docenza nelle scuole secondarie (18 ore) - non intacca il beneficio in questione, come è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale assunti a tempo indeterminato, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico, ma riconosca il beneficio per intero.  11. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che la ricorrente risulta avere un incarico fino al termine delle attività scolastiche (30.6.2024) e, pertanto, risulta essere iscritta nelle graduatorie. Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento (…)” (Cass., n. 29961/2023 citata).  12. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del Ministero, pure evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo (in cui risulta evocato l'### della ###, non risultano dotate di legittimazione passiva. 
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della ### n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'### della ### dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del Ministero e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta da quella del Ministero stesso (Cass. n. ### del 2021). 
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al Ministero, senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio con la sua singola articolazione periferica. 
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il Ministero dell'### e del ### con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'ulteriore convenuto (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).  13. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'### scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.  14. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata). 
Di qui le raggiunte conclusioni.  15. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale in merito alla spettanza del bonus per supplenze su organico di fatto e di diritto oramai da diversi mesi (rispetto al quale si registra un'inerzia da parte del Ministero). Vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) accerta e dichiara il diritto di ### ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 3) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, nella somma di €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. 
Così deciso in ### il 27 giugno 2024 Il Giudice del ### dr.ssa ### La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024

causa n. 663/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mancini Cristina

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Tribunale di Crotone, Sentenza n. 459/2024 del 21-06-2024

... #### e ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo esse rinunciato all'eredità. Negata la provvisoria esecuzione (ord. 16.2.2022), la causa è stata istruita con documentazione e, assegnata allo scrivente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 5.3.2024, all'esito dell'udienza cartolare tenutasi in pari data, sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche. 3. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle terze chiamate, le quali hanno allegato alla comparsa di costituzione la dichiarazione di rinuncia all'eredità del de cuius ### (cfr. doc. 1: atto rep. 18039, racc. 13602 per notar ### di data 4.11.2021). In proposito, va richiamato (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico ### ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1300/2020 R.G., vertente tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti opponente e ### (C.F. ###), quale erede di ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti opposta nonché ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), rappresentate e difese dall'Avv. ### giusta procura in calce terze chiamate ### Opposizione a decreto ingiuntivo ### Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note scritte, tempestivamente depositate, in sostituzione dell'udienza del 5.3.2024. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### 1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp.  att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.  2. Si controverte del credito di € 29.150,00 oltre ad accessori, vantato da ### e derivante da n. 53 cambiali insolute sottoscritte da ### Ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento per l'importo suddetto (con decreto n. 321 del 19.3.2020 emesso dal Tribunale di Crotone nel procedimento iscritto al n. 303/2020 r.g.), l'ingiunto ### ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo l'inesistenza del rapporto giuridico sotteso all'emissione delle cambiali e chiedendo di: “1) in via preliminare ed in ogni caso, respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto; 2) nel merito, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti supra; 3) condannare l'opposto al pagamento delle spese processuali nonché a quelle successive e consequenziali, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa si è costituita ### quale erede di ### (deceduto il ###), chiedendo: in via principale, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto; in subordine, la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 25.850,00; con vittoria delle spese di lite. 
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di ### su domanda di ### (verb. d'ud.  17.3.2021), si sono costituite in giudizio #### e ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo esse rinunciato all'eredità. 
Negata la provvisoria esecuzione (ord. 16.2.2022), la causa è stata istruita con documentazione e, assegnata allo scrivente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 5.3.2024, all'esito dell'udienza cartolare tenutasi in pari data, sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche.  3. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle terze chiamate, le quali hanno allegato alla comparsa di costituzione la dichiarazione di rinuncia all'eredità del de cuius ### (cfr. doc. 1: atto rep. 18039, racc. 13602 per notar ### di data 4.11.2021). 
In proposito, va richiamato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, cui il ### intende dare continuità, secondo il quale l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato a rispondere dei debiti del de cuius: non può quindi ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c. (arg. Cass. ord. n. 23989/2020 e sent.  8053/2017). 
Infatti, in base all'art. 521, c. 2 c.c. “chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, con la conseguenza che per effetto della rinuncia viene impedita retroattivarnente - cioè a far data dall'apertura della successione - l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario.  3.1. Ancora preliminarmente, va respinta l'eccezione, sollevata da parte opponente, di prescrizione delle fatture scadute dal 31.3.2014 al 31.1.2017 (per un totale di n. 21 fatture) sulla base del decorso del termine triennale previsto dall'art. 94 del R.D. n.1669/1993.  ## disparte il fatto che la prescrizione dell'azione cambiaria non esclude che il titolo posto a base della procedura monitoria costituisca prova idonea ai sensi dell'art.633 c.p.c. per l'ottenimento del decreto ingiuntivo (v. sul punto Cass. 8038/2006), deve ritenersi, sulla base delle allegazioni difensive, che parte opposta abbia dedotto, come ragioni della domanda, i rapporti sostanziali da cui deriva il credito fatto valere in giudizio, sicché la domanda di pagamento esercitata è qualificabile come azione causale e le cambiali sono idonee a valere come mezzi di prova, per il loro contenuto di promesse di pagamento. 
Peraltro, importa rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità “nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art.  1988 c.c., sicché l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.” (Cass. n. 26/2017). 
Essendo allora il rapporto causale sottostante soggetto alla ordinaria regola della prescrizione decennale, nella specie tale termine non risulta spirato, posto che le fatture che qui interessano risultano scadute nelle annualità dal 2014 al 2017 e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2020 (v. produzione parte opposta).  3.2. Ancora preliminarmente, vanno respinte l'istanza ex art. 89 c.p.c. nonché la richiesta di integrazione di contraddittorio, reiterate da parte opponente negli scritti conclusivi, per le condivisibili motivazioni già espresse con ordinanza depositata l'1.6.2022 (cui si fa rinvio).  3.3. Infine, sempre preliminarmente, vanno rigettate le richieste istruttorie in atti, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti.  4. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati. 
Deve anzitutto richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere. 
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante, Cass. civ., n. 12765 del 2007). 
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (### Arezzo n. 34/2017). 
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, ### Roma n. 490/2023). 
In altri termini, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.  5. Applicando tali coordinate al caso di specie, va detto che si è raggiunta, parzialmente, la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele, non integralmente. 
In particolare, essa ha dimostrato per tabulas l'esistenza del credito recato in 47 delle 53 cambiali dedotte in ricorso monitorio (v. all. 6 comparsa), omettendo invece (come rilevato da parte opponente) di offrire la prova delle seguenti cambiali: - cambiale con scadenza 31.3.2014 di importo € 550,00; - cambiale con scadenza 30.6.2018 di importo € 550,00; - cambiale con scadenza 31.7.2018 di importo € 550,00; - cambiale con scadenza 31.8.2018 di importo € 550,00; - cambiale con scadenza 30.9.2018 di importo € 550,00; - cambiale con scadenza 31.10.2018 di importo € 550,00. 
Sicché il credito risulta provato per complessivi € 25.850,00 (somma derivante dalla differenza tra l'importo portato dal decreto ingiuntivo, ovverosia € 29.150,00 e la somma delle su richiamate cambiali, ovverosia € 3.300,00).  6. Il convincimento del ### si fonda sulle seguenti considerazioni. 
In primo luogo, è fuor di contestazione che tra ### e ### sia intercorso un diretto rapporto cartolare (di cui ### quale erede del ### chiede l'adempimento nell'odierna sede). 
Al riguardo, come sopra precisato, parte opposta ha depositato 47 (delle n. 53) cambiali azionate, recanti ciascuna la firma di ### (all. 6 comparsa di costituzione). 
In secondo luogo, è indubbia l'autenticità delle firme apposte sulle cambiali, non avendo l'opponente né disconosciuto le sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. né fornito in altro modo prova della loro non autenticità. 
In terzo luogo, se è vero che le cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio non possano ritenersi validamente emesse ai sensi dell'art. 1 n. 3 del R.D. n. 1669/1933, avendo il notaio ivi indicato che il codice fiscale del ### sulle cambiali era “errato/alterato” (v. all. 6 comparsa parte opposta cit.), è anche vero che dette cambiali valgono senz'altro quali promesse di pagamento per l'ammontare della somma indicata sui documenti, sicché producono l'effetto di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o è venuto meno (Cass. n.17850/2017). 
Com'è noto, la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, bensì mera conferma di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove il promittente provi giudizialmente che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa ( n. 15575 del 11/12/2000).  ### la giurisprudenza di legittimità in materia, la promessa di pagamento comporta la presunzione iuris tantum della sussistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non abbia fornito la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. 18259/2006; 7787/2010). 
Ciò posto, nella fattispecie, si ritiene che parte opponente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non abbia fornito idonei elementi di prova a sostegno delle proprie allegazioni. 
In particolare, occorre riepilogare i fatti di causa, come risultanti dall'esame del materiale istruttorio raccolto in atti: - la ### S.r.l. di ### e ### soci amministratori, veniva costituita il ### e posta in scioglimento e liquidazione il ### (cfr. visura: all. 4 comparsa parte opposta); - il ### veniva costituita la ### S.r.l., nella cui compagine sociale e amministrativa figuravano ### e ### figlio di ### i quali operavano con i beni strumentali della ### la quale aveva ceduto alla stessa un ramo d'azienda l'8.4.2009 (cfr. visura: all. 5 comparsa parte opposta); - allo scioglimento della ### S.r.l., di data 12.9.2014, i suddetti soci convenivano la restituzione dei beni rispettivamente apportati dai soci e regolavano i propri rapporti economici. 
Da qui derivava la cessione da parte di ### a ### (subentrato quest'ultimo nelle spettanze del padre, quale amministratore unico della ### S.r.l., costituita il ###) di automezzi ed attrezzature varie di pertinenza della ### (e già della ### verso l'emissione da parte del ### e in favore del ### delle cambiali oggetto di causa, nell'ambito di una definizione dei rapporti pregressi tra i soci dei suddetti enti (cfr. all. 6 comparsa parte opposta). 
In particolare, alcun rilievo ai fini dimostrativi dell'inesistenza e/o dell'estinzione dell'obbligazione per cui è causa assumono: - le fatture di acquisto (all.ti 8 e 9 citazione), che provano soltanto l'intervenuta cessione dei beni aziendali da parte della ### alla ### nel corso del 2009; - le cambiali prodotte dall'opponente, firmate a garanzia dell'acquisto dei beni dalla ### da parte della ### S.r.l. (all 12 citazione), risultando per tabulas che esse attengono propriamente al rapporto tra la ### (società amministrata da ### e la ### e non alle odierne parti in causa. 
Inoltre, nonostante le date di scadenza delle cambiali anzidette siano, almeno in parte, coincidenti con quelle dei titoli cambiari posti alla base della domanda monitoria, gli importi appaiono tuttavia differenti (ed invero l'importo delle cambiali allegate in citazione ammonta complessivamente a € 22.812,57 ed è quindi inferiore all'importo del credito azionato, pari a € 29.150,00). 
Non vi è pertanto - in difetto di adeguata prova del collegamento esistente tra i dimostrati pagamenti, aventi già un proprio rapporto sottostante, e le cambiali azionate - alcun elemento dal quale poter logicamente inferire che i dimostrati versamenti siano imputabili al rapporto sottostante le cambiali poste a fondamento della domanda. 
A conferma della diversità dei rapporti in commento deve evidenziarsi che il ### ha sottoscritto i titoli a garanzia del pagamento alla ### in favore di ### e non di ### benché nel periodo di emissione sia delle cambiali in favore della ### (2014-2018) e sia delle cambiali oggi oggetto di causa (2014-2020), la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della ### fosse ricoperta dall'### e non dal ### già a far data dal 6.11.2013 (cfr. visura ### all. 5 comparsa opposta cit.). 
Né va, peraltro, sottaciuta la quasi totale coincidenza, negli importi e nel periodo temporale, tra le suddette cambiali a firma ### e le cambiali (all. 7 comparsa opposta) sottoscritte dalla ### S.r.l.s. (i cui soci erano i figli di ### in favore della ### a conferma dell'assunto dell'opposta secondo cui le predette somme sono da ricondursi ad un distinto rapporto giuridico tra gli ex soci della ### e della ### Così come non appaiono persuasive le doglianze sollevate dall'opponente con riferimento sia alla dedotta diversità tra il rapporto causale dedotto nella presente fase e quello allegato nel ricorso monitorio e sia all'idoneità di tale rapporto a violare la normativa fiscale, atteso che: - quanto al primo punto, è sufficiente evidenziare che vi è identità tra il fatto costitutivo azionato con il ricorso monitorio e quello allegato nell'odierna sede, attenendo esso al medesimo rapporto commerciale dedotto in atti; - quanto al secondo, va ribadito che per costante giurisprudenza la violazione delle norme tributarie non comporta di per sé la nullità dell'accordo, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni (arg. da ultimo Cass. n. 3170/2023). 
In definitiva, per tutto quanto sopra, l'opponente non ha fornito idonea prova della inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante ai titoli di credito azionati dall'ingiungente.  7. Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene comunque necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non risulta dovuta l'intera somma esatta in via monitoria. 
Ne segue che l'opponente va condannato, in base alle risultanze di causa ed alla luce delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di € 25.850,00, oltre -come richiesto ed indicato nel ricorso monitorioai successivi interessi al tasso convenzionale (nei limiti del tasso soglia) fino al saldo effettivo. 
Né, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, è utilmente invocabile la tesi dell'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento del credito, in misura ridotta, formulata in via subordinata dall'opposta. 
Invero: - in primo luogo, la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. tra tante, Cass. 1954/2009); - si consideri inoltre l'art. 653, comma 2 c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013); - ad abundantiam, benché la domanda in scrutinio non sia neppure qualificabile come riconvenzionale, va precisato che, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, il convenuto opposto può comunque proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr.  n. ###/2023). 
Pertanto, essendo emersa la debenza di una somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto: - l'opposizione va accolta solo in parte e respinta per il resto; - il decreto ingiuntivo va revocato; - l'opponente va condannato al pagamento della somma di cui all'emesso decreto ingiuntivo, decurtata per quanto accertato. 
Ogni altra questione va considerata assorbita (cfr. Cass. 16056/2016).  8. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta ex art.  96 c.p.c., come invece richiesto dall'opponente.  9. La parziale fondatezza dell'opposizione nonché l'accoglimento della domanda di pagamento del credito in misura ridotta, proposta da parte opposta, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra opponente e opposta. 
Attesa la peculiare natura della contesa, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite anche nei rapporti tra opponente e terze chiamate.  ### di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: - dichiara il difetto di legittimazione passiva delle terze chiamate; - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 321/2020 emesso dal ### di Crotone; - condanna parte opponente ### al pagamento in favore di parte opposta ### della somma di € 25.850,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo; - compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e parte opposta; - compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e terze chiamate. 
Così deciso in ### il #### 

causa n. 1300/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cilardi Mauro Giuseppe

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 765/2024 del 26-06-2024

... eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi l'evento verificato nel Comune di ### nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il G.I. accoglieva l'eccezione e disponeva l'estromissione dell'### dal giudizio, con compensazione delle spese di lite, autorizzando, contestualmente l'attore alla chiamata in giudizio del Comune di ### Si costituiva, pertanto, il Comune che chiedeva l'integrale rigetto della domanda proposta. La causa, istruita documentalmente e con prova testi, veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, il Tribunale di ### - sul presupposto del difetto di prova del nesso di causalità - rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia, ### interponeva gravame (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott.ssa ### Dott. ### Dott.ssa ### aus.rel., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1559/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14.06.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra ### rappresentato e difeso dall'avv. ### appellante e Comune di ### in persona del sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### appellato ### Per l'appellante: “accogliere integralmente il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 687/21 emessa dal Tribunale di Crotone…depositata in cancelleria in data ###, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano: “1) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la situazione di pericolo versata dalla strada di proprietà e/o in custodia dell'ente convenuto e l'evento dannoso di cui in narrativa e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto in ordine ai danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., e, per l'ulteriore effetto, 3) condannare l'### convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal dott.  ### nella misura pari ad €. 20.968,14, comprensiva del danno morale, ovvero in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia; 4) condannare l'### convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, riferiti alle spese mediche sostenute e documentate, ed alle spese necessarie per la riparazione della bicicletta danneggiata in occasione del sinistro per cui è causa, per come descritte in narrativa e nella misura complessiva pari ad €.  7.172,26, di cui €. 340,26 per spese mediche” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. 
Per l'appellato: “dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto palesemente infondato; nel merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante ### e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 687/21 del 26.07.21, pubblicata in data ###. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. 
Svolgimento del processo ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, la ### di ### esponendo: che, in data ###, alle ore 08.50 circa, percorreva in sella alla propria bicicletta, ### di ####, con direzione di marcia ### E. Berlinguer allorquando, giunto in prossimità del civico 2, all'altezza della ### dei ### a causa della presenza sull'asfalto di una buca, non segnalata e non visibile, perdeva il controllo del velocipede; che, pertanto, andava ad impattare, violentemente, dapprima con la spalla destra sulla parte posteriore sinistra di un'autovettura, regolarmente parcheggiata sul lato destro della carreggiata e, successivamente, con la testa, la spalla ed il fianco sinistro sull'asfalto; che, immediatamente, intervenivano i ### che provvedevano a redigere annotazione di servizio; che veniva trasportato al P.S. del nosocomio di ### dal quale veniva dimesso con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria scomposta 3° distale di clavicola sx con escoriazione” e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi; che anche il velocipede riportava una serie di danni, come da preventivo e relative fatture di riparazione. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, pari ad €. 28.708,40, oltre accessori. 
Si costituiva in giudizio la ### di ### che, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi l'evento verificato nel Comune di ### nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. 
Il G.I. accoglieva l'eccezione e disponeva l'estromissione dell'### dal giudizio, con compensazione delle spese di lite, autorizzando, contestualmente l'attore alla chiamata in giudizio del Comune di ### Si costituiva, pertanto, il Comune che chiedeva l'integrale rigetto della domanda proposta. 
La causa, istruita documentalmente e con prova testi, veniva trattenuta in decisione.   Con sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, il Tribunale di ### - sul presupposto del difetto di prova del nesso di causalità - rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite.   Avverso la suddetta pronuncia, ### interponeva gravame affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. 
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 29.11.22, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.23, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di c.t.u., avanzata dall'appellante. 
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il ###.  ### provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica; l'appellato al deposito della sola comparsa conclusionale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione, ex art. 350 c.p.c.).  2.- Con un primo motivo ### censura la pronuncia impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie e presunta mancanza di prova del nesso di causalità; in particolare, nella parte in cui il giudice di prime cure afferma: “nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra “cosa” e danno. La buca rappresentata nelle fotografie dei luoghi di causa in atti, che avrebbe a detta dell'attore provocato la sua caduta, appare di grandi dimensioni, profonda e quindi ben visibile considerando anche che l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 8.50 circa, e quindi in pieno giorno”. 
Orbene, sarebbe pacifico che per la configurazione della responsabilità ex art. 2051 l'attore sia tenuto a dimostrare soltanto il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, abbia l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. 
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi - prosegue l'appellante - sarebbe stato dimostrato non solo l'evento dannoso, ma anche la sua verificazione a causa di una profonda buca presente sul manto stradale. 
Entrambi i testi escussi, ### e ### infatti, avrebbero chiaramente confermato che il ciclista, a causa della presenza di una buca sull'asfalto, perdeva il controllo del velocipede, andando a collidere contro un'autovettura parcheggiata sul margine destro della strada. 
Non vi sarebbe, quindi, alcun dubbio che l'evento sia stato causato dalla presenza su ### di una buca di consistente profondità e sprovvista di opportuna segnalazione, come emerso anche dalla relazione di P.G. e dalla documentazione fotografica, in atti. 
Orbene, prosegue il ### la Suprema Corte ha precisato che: a) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b) per le strade aperte al traffico è configurabile la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità. 
Pertanto, agli enti pubblici, proprietari di strade aperte al pubblico transito, è in linea generale applicabile la predetta disposizione in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada medesima, indipendentemente dalla sua estensione. 
Nella fattispecie, il luogo del sinistro è situato nel Comune di ### il quale avrebbe omesso di provare la normale attività di vigilanza e manutenzione del tratto stradale interessato dall'evento dannoso e non avrebbe fornito alcuna prova del caso fortuito. 
Invero, dall'istruttoria sarebbe emerso che il danneggiato non ha potuto evitare la buca atteso che - come dichiarato dall'altro ciclista - “non è stato possibile evitare la buca perché noi, per regolarci nella frenata in bicicletta guardiamo i fari posteriori delle macchine, ma in questo caso la macchina andava lentamente e quindi noi tre in bici procedevamo molto vicini alla macchina, quindi, non c'è stata possibilità di vedere la buca. Sul lato destro c'era più di una macchina parcheggiata, tra noi e le macchine parcheggiate c'era uno spazio più o meno di mezzo metro, noi tendiamo a stare sulla destra. La buca sarà stata a circa due tre metri rispetto al margine della strada. Non c'era nessun segnale stradale di pericolo o di strada dissestata”. 
Anche i ### intervenuti nell'immediatezza hanno così verbalizzato: “il ciclista percorreva regolarmente la strada nella sua corsia…notavamo un gruppo di ciclisti, regolarmente sulla loro corsia” Dunque, alcun “difetto di diligenza nell'utilizzo della strada” può essere addebitato al danneggiato che percorreva, regolarmente, la strada in questione. 
Il Tribunale non avrebbe valutato con attenzione le risultanze istruttorie laddove ha ritenuto “non raggiunta la prova tra cosa e danno”; non prendendo in considerazione il fatto che l'### convenuto non solo non ha formulato alcuna richiesta di prova contraria, ma ha anche omesso di fornire dimostrazione del caso fortuito.  3.- Con un secondo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza impugnata nella parte in cui il ### di prime cure ha statuito che “ai rilievi effettuati dai ### in atti non può essere assegnato valore probatorio in relazione all'accertamento del nesso eziologico tra l'insidia stradale e l'incidente”.   Orbene, i ### intervenuti avrebbero assistito personalmente ai fatti di causa atteso che, come da relazione in atti, il giorno dell'evento, “si trovavano a bordo di autovettura di servizio, in uscita della porta carraia che dà sbocco su via Le Castella”, proprio difronte il luogo dell'evento, e sono stati i primi a dichiarare che “a causa della presenza di una buca sull'asfalto, il ciclista perdeva il controllo del suo velocipede, andando a collidere contro un'autovettura parcheggiata”. 
Il teste, maresciallo ### ha confermato di aver assistito ai fatti di causa e di aver personalmente redatto il verbale del 29.04.14, nonché la relativa annotazione di P.G.  4.- Con un terzo motivo, infine, l'appellante rileva l'errata valutazione della documentazione medica e la mancata ammissione della c.t.u. 
In particolare, censura la pronuncia laddove si legge: “parimenti inconferente risulta poi la certificazione medica prodotta dalla parte attrice. Questa, se può certamente provare l'entità del danno subito, sicuramente non consente di individuare neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non” la causa della caduta a terra, né la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate e l'efficacia eziologica, rispetto al danno prodotto, della buca stradale.” Anche a tal riguardo, la motivazione sarebbe insufficiente e contradittoria atteso che, mediante l'allegazione della documentazione medica, sarebbe stata fornita piena prova di tutti i danni subiti. 
Inoltre, detti danni sarebbero stati provati anche con la produzione della perizia di parte ove si legge: “alla luce dello studio della documentazione esibita ed allegata agli atti, del rilievo anamnestico e dell'esame clinico effettuato, si può affermare che il giorno 29/04/14 il sig. ### riportava una "frattura comminuta pluriframmentaria della clavicola sinistra…le lesioni riportate bene si attengono alla dinamica propria del trauma riferito (meccanismo diretto da caduta al suolo)”. 
La richiesta di ammissione della c.t.u.- rigettata dal primo giudice senza alcuna motivazione - era finalizzata ad una più precisa e puntuale valutazione e quantificazione dei danni, richiesta, nuovamente invocata in questa sede ###un ultimo motivo, il ### censura il capo relativo alla condanna alle spese di lite poiché, essendo evidente la sussistenza del nesso causale e l'assoluta fondatezza della domanda, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare l'### convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti ed al pagamento delle spese di lite.  6. - ### è infondato. 
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia. 
Va premesso che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. - la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18). 
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. ###/21, n. 25214/14; n. 10687/01). 
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. ###/21; Cass. n. 9315/19; Cass. n. 2480/18). 
Giova richiamare il dichiarato testimoniale. 
Il teste, ### ha riferito quanto segue: “mi trovavo subito dietro al ### a circa 50 cm., massimo un metro di distanza, non c'erano altre persone tra me e lui, davanti al ### c'era il sig. ### in bicicletta, e davanti all'### c'era una autovettura e c'era una buca sul margine destro della strada tra dove stavamo noi con le biciclette e la macchina parcheggiata sul lato destro della carreggiata, il sig. ### è riuscito ad evitare la buca, mentre ### prendeva in pieno la buca… il tempo era buono, c'era una buona visibilità. La buca era grande e soprattutto profonda. Il sig. ### l'aveva evitata…non è stato possibile evitarla perché noi per regolarci nella frenata in bicicletta guardiamo i fari posteriori delle macchine ma in questo caso la macchina andava lentamente e quindi noi tre in bici procedevamo molto vicini alla macchina, quindi, non c'è stata possibilità di vedere la buca…tra noi e le macchine parcheggiate c'era uno spazio più o meno di mezzo metro, noi tendiamo a stare sulla destra. La buca sarà stata a circa due tre metri rispetto al margine della strada…non c'era nessun segnale stradale di pericolo o di strada dissestata”.   ### teste, maresciallo ### ha così riferito: “… stavo uscendo dalla ### quel giorno, a quell'ora, si stava aprendo la porta carraia, mentre uscivamo con il tenente ### ho visto e sentito il ciclista che sbatteva contro l'autovettura parcheggiata sul lato opposto al nostro, c'eravamo io e il tenente ### Cristian…mi ricordo che c'era una buca, ma a distanza di tanti anni non ricordo bene, ricordo che la buca era a pochi metri da dove il ### ha avuto l'impatto con l'autovettura…non ricordo le dimensioni della buca ma ho scritto io il verbale del 2014 in atti…mi trovavo a circa tre metri dal luogo del sinistro, di fronte sul lato opposto della strada ove si verificava il sinistro…”.   Orbene, dalla prova testi è emerso che il ciclista che precedeva il #### è riuscito ad evitare la buca, mentre il ### la prendeva in pieno, ciò ad evidente dimostrazione che quest'ultimo non procedeva con prudenza ed attenzione alla strada e, verosimilmente, non sulla propria traiettoria di marcia, atteso che la buca era posizionata a “due o tre metri dal margine della strada” (cfr. dep. ###. 
Peraltro, non và trascurata l'ulteriore circostanza che le importanti lesioni subite dal ### nonché i danni alla bicicletta, inducono a ritenere che la velocità, tenuta da quest'ultimo, non fosse adeguata allo stato dei luoghi.   Dalle foto prodotte si apprezza, infatti, un manto stradale particolarmente dissestato e caratterizzato da ampie buche e avvallamenti, caratteristiche, che avrebbero dovuto indurre il danneggiato non solo a procedere con estrema cautela e prudenza, ma anche a debita distanza dall'autovettura che precedeva il gruppo di ciclisti, lungo la corsia di marcia, in modo da avvedersi per tempo di eventuali anomalie; la buca in questione appare di grandi dimensioni, profonda e quindi ben visibile, considerato, peraltro, che l'incidente è avvenuto alle ore 08.50 circa, e quindi in pieno giorno.  ### dunque, il primo giudice ha così concluso: “le riferite circostanze ed in particolare la grandezza, profondità e visibilità della buca, nonché la sua posizione sul margine destro della strada e, quindi, non sulla traiettoria del ### e degli altri ciclisti -tanto che il sig.  ### primo della fila di ciclisti, era riuscito ad evitarlainducono a ritenere che la caduta sarebbe stata evitabile dall'attore prestando la dovuta attenzione”. 
E' pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 9315/19). 
Precisa, infatti, la Suprema Corte che ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una la condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno), ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti e si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento, dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare, nonostante quella condizione (Cass. ###/21; Cass. n. 3759/22). 
Quanto, infine, alla censura relativa alla mancata considerazione dei rilievi effettuati dai ### intervenuti sui luoghi di causa, correttamente, il Tribunale ne ha escluso il valore probatorio in relazione all'accertamento del nesso eziologico. 
Si legge, infatti, nella relazione di servizio che: “il veicolo A ### condotto da ### percorreva via le ### di ### di ### con direzione di marcia verso ### E. Berlinguer. Giunto all'altezza della ### dei ### in prossimità del centro estetico denominato "###, a causa della presenza di una buca sull'asfalto, perdeva il controllo del suo velocipede, andando a collidere contro la parte posteriore sinistra di un'autovettura parcheggiata sul margine destro di quella strada, veicolo ###. Il ciclista percorreva regolarmente la strada nella sua corsia, mentre l'autovettura era regolarmente parcheggiata sul margine destro della carreggiata… ### appare evidente che i ### si sono limitati a descrivere la probabile dinamica dell'occorso per come riferito dai presenti; il maresciallo ### peraltro, ha soltanto riferito di aver visto e sentito “il ciclista che sbatteva contro l'autovettura parcheggiata sul lato opposto al nostro” e che “la buca era a pochi metri da dove il ### ha avuto l'impatto con l'autovettura”. 
Pertanto, giustamente, il primo giudice ha ritenuto che gli accertamenti eseguiti dai CC. “se possono certamente provare lo stato dei luoghi, sicuramente non consentono di individuare neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non” la causa del sinistro e per ciò che più interessa, l'efficacia eziologica rispetto al danno prodotto. Ciò, si ribadisce, non dimostra il necessario collegamento eziologico richiesto dalla norma di cui all'art 2051 c.c. e del quale è onerata la parte attrice”. 
Anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancata valutazione della documentazione sanitaria, a riprova dei fatti di causa, non ha pregio.  ### il primo giudice ha chiarito che se detta documentazione “può provare l'entità del danno subito, sicuramente non consente di individuare, neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non”, la causa della caduta a terra, né la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate e l'efficacia eziologica, rispetto al danno prodotto, della buca stradale”. 
Né alcun valore probatorio può essere assegnato alla perizia di parte atteso che, come è noto, essa ha mero valore indiziario, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. 
Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di c.t.u. deve essere rigettata poiché il profilo del quantum debeatur rimane assorbito dalla mancata dimostrazione dell'an che ne costituisce ineludibile presupposto. 
Al rigetto dell'appello, consegue la conferma della sentenza di primo grado. 
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai ### 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore del Comune di ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  PQM la Corte di Appello di #### definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### nei confronti del Comune di ### avverso la sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di ### così provvede: a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; b. condanna ### al pagamento delle spese del grado, in favore del Comune di ### che liquida in complessivi €. 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22.05.24 ### Aus. Est. ### (Dott.ssa ### (Dott.ssa ### 

causa n. 1559/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ruberto Carmela Giuseppina, Giuseppa Alecci

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 316/2024 del 16-01-2024

... il Comune, il quale, eccepito il difetto di legittimazione passiva, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda. Chiamava in causa l'impresa a cui aveva appaltato i lavori di rifacimento della rotatoria sita sul tratto stradale dove si era verificato il sinistro. ### chiamata in causa deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto sia della pretesa dell'attore sia della chiamata in causa. Il convenuto e il terzo chiamato assumevano che: la polizia municipale intervenuta in occasione del sinistro rilevava la perdita a goccia di un veicolo e la natura acquosa della sostanza, elementi diversi da quelli dedotti da parte attrice; l'attore, residente in ### conosceva i luoghi dove si era procurato le lesioni e quindi era anche a conoscenza della circostanza che il tratto (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dr. ### dr. ### est.  dr. ### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.1.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art.  281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA ### (c.f. ###), domiciliato in ### 10 CIVITAVECCHIA, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.  ###), che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. ### (###) giusta procura in atti ### E COMUNE DI FIUMICINO (c.f. ###), con domicilio eletto in ### 78 ### Fiumicino, e rappresentato e difeso dall'Avv.  #### (c.f. ###) giusta procura in atti ### E ### (c.f. ####), domiciliata in ### 38 ROMA, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.  ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### E ### (P. IVA ###), già denominata ### S.p.A. quale incorporante di ### S.p.A., ### S.p.A. e ### S.p.A., domiciliata in ### 26 ROMA presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. — ### ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia il Comune di ### per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per una insidia stradale.  ### assumeva che: in data 18 novembre 2008 alle 8:00 circolava nel comune di ### in via di porto all'altezza dell'intersezione con via ### era a bordo del ciclomotore SH 300 targato ### quando, a causa della presenza sul manto stradale di terriccio, sostanze oleose e materiali di risulta, provenienti dalla rotonda al centro della carreggiata non correttamente recintata, perdeva il controllo del mezzo e rovinava terra; subiva le lesioni refertate in atti e i danni al ciclomotore così come documentati. 
Si costituiva il Comune, il quale, eccepito il difetto di legittimazione passiva, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda. Chiamava in causa l'impresa a cui aveva appaltato i lavori di rifacimento della rotatoria sita sul tratto stradale dove si era verificato il sinistro. ### chiamata in causa deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto sia della pretesa dell'attore sia della chiamata in causa. 
Il convenuto e il terzo chiamato assumevano che: la polizia municipale intervenuta in occasione del sinistro rilevava la perdita a goccia di un veicolo e la natura acquosa della sostanza, elementi diversi da quelli dedotti da parte attrice; l'attore, residente in ### conosceva i luoghi dove si era procurato le lesioni e quindi era anche a conoscenza della circostanza che il tratto stradale era interessato da lavori. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 913/2019, pubblicata in data ###, ha così statuito: “a. Rigetta la domanda risarcitoria proposta da ### b. ### a rimborsare al Comune di ### le spese di lite, che si liquidano in € 2500 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge. Spese già compensate nella misura del 50%.  c. ### a rimborsare a #### le spese di lite, che si liquidano in € per spese, 5000 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge”. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesta Eccellentissima Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma totale della sentenza n. 913/2019, pubblicata in data 13 giugno 2019, mai notificata, con cui il Tribunale Civile di #### I Civile - Giudice Dott. ### ha rigettato la domanda proposta dal sig. ### (attore in primo grado - procedimento R.G. n. 2571/2010) nei confronti del Comune di ### - in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, o degli altri soggetti convenuti chiamati in garanzia, ex art. 2051 c.c. per il difetto di custodia consistente nel non aver eliminato o segnalato, la presenza di una chiazza di liquido sdrucciolevole e di brecciolino presente sul manto stradale sito in ####, Via di ### all'intersezione con Via dell'### che ha costituito un'insidia inevitabile ed imprevedibile e, per l'effetto, condannare detto convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'odierno attore per un totale di euro 25.941,01 nonché dei danni derivanti da vita di relazione, esistenziale, lavorativa specifica nulla escluso e/o eccettuato in ordine a tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo previste dalla legge, o al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in esito all‘istruttoria o da determinarsi anche via equitativa oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, e al pagamento delle spese per l'assistenza stragiudiziale da quantificarsi nei limiti del 20% sul valore del danno o diversamente in via equitativa. 
In via subordinata e/o concorrente: ovvero in via gradata ex art. 2043 c.c. accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, o degli altri soggetti convenuti chiamati in garanzia, nella verificazione del sinistro, e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'odierno attore per un totale di euro 25.941,01 nonché dei danni derivanti da vita di relazione, esistenziale, lavorativa specifica nulla escluso e/o eccettuato in ordine a tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo previste dalla legge, o al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in esito all‘istruttoria o da determinarsi anche via equitativa oltre ad interessi e rivalutazione come per legge e al pagamento delle spese per l'assistenza stragiudiziale da quantificarsi nei limiti del 20% sul valore del danno o diversamente in via equitativa.  - condannare il Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, o gli altri soggetti convenuti chiamati in garanzia, al pagamento di spese, competenze ed onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio”. 
Il Comune di ### nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “che l'###ma Corte d'Appello di Roma voglia: i) in via principale: rigettare integralmente la pretesa di parte attrice in quanto inammissibile e infondata per i motivi di cui in narrativa; ii) in via subordinata, - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre l'importo del risarcimento in proporzione all'apporto causale dello stesso nella produzione del danno ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c.; - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice in relazione all'evento di che trattasi e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta come dovuta a parte attrice ovvero a manlevare e tenere indenne il Comune da quanto dovesse essere condannato a pagare come conseguenza dei fatti per cui si discute. 
Con vittoria di competenze e onorari”.  ### nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “### all'Onorevole Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale: dichiarare infondato l'appello proposto dal sig. ### in virtù di quanto esposto nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte; - in via subordinata ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'odierno appello, condannare la ### S.p.a., già ### S.p.a., a manlevare e/o rimborsare tutto quanto l'### di ### geom. ### sarà tenuta a pagare al sig. ### e/o al Comune di ### in conseguenza del sinistro di cui è causa. 
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.  ### nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di Appello di Roma: respingere l'appello confermando integralmente la sentenza di I grado resa dal Tribunale di ### n. 913/2019, oggetto di gravame; condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del grado del giudizio”. 
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa. 
§ 2. — ### principale è articolato in tre motivi. 
Con il primo motivo d'appello la sentenza è censurata per “erronea rilevazione da parte del giudice di primo grado delle circostanze verbalizzate dalla ### di Fiumicino”. 
Con il secondo motivo d'appello la sentenza è censurata per “erronea rilevazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze relative alla prova per testi”. 
Con il terzo motivo d'appello la sentenza è censurata per “erronea applicazione da parte del Giudice, del più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione”. 
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, attenendo all'an della domanda proposta dall'appellante. 
La sentenza di primo grado sul punto così motiva: “3. Dall'istruttoria è emerso quanto segue. 
Il testimone ### ha riferito che al centro della strada vi era una striscia di sostanza che non era in grado di identificare. 
Riconosceva come dalle foto 9, 10, e 11 del fascicolo di parte attrice da cui risultava l'esistenza di terriccio. Nel riferire la dinamica dell'incidente il testimone ha dichiarato: “ritengo che il ciclomotore scivolasse per la presenza di materiale a terra”. 
Il testimone ### addetto alla polizia locale di ### ha dichiarato di essersi limitata a raccogliere le dichiarazioni della parte, che si era presentata presso gli uffici della polizia municipale solo alcuni giorni dopo l'incidente. Precisava di aver inviato una pattuglia per il sopralluogo del campo dove era avvenuto presumibilmente il sinistro. 
Il teste ### ha affermato di essere uno dei due ispettori che aveva redatto il verbale di sopralluogo, confermandolo in ogni sua parte. In particolare, evidenziava la natura acquosa del materiale rinvenuto sul manto stradale e la presenza di brecciolino “fino” sparso. 
Puntualizzava altresì che, nonostante il tratto stradale fosse interessato da lavori per la costruzione della rotatoria, la carreggiata era normale di 6 m circa. 
Il CTU dr. ### ha così concluso: << Il sig. ### in seguito all'incidente stradale del 18/11/2008 riportò: 1) ### capitello radiale dx. ### scafoide carpale dx. ### malleolo peroneale dx. 2) Esiste compatibilità causale tra il fatto lesivo e le conseguenze patite. 3) Non esistono precedenti morbosi influenti sulla validità del periziando al momento del sinistro; 2) Il periodo di inabilità temporanea derivante deve essere calcolato nella misura di gg. 30 ### per l'assoluta e di gg. 30 ### per la parziale al 50%; 3) gli esiti permanenti sono quantificabili in una percentuale del 5 % ### come danno biologico; 4) i postumi non riducono la capacità lavorativa; 5) Non esistono possibili miglioramenti mediante atti medici. 7) Le spese mediche prodotte e ritenute congrue sono di € 215,00 (duecentoquindici/00). Non esistono spese per il futuro.>> [….] 7. Ciò posto, nel merito la fattispecie è ascrivibile all'art. 2051 cc. Nel caso dell'art.2051 cc l'attore deve provare il rapporto di custodia, nonché provare il danno e il nesso causale la cosa custodita e il danno, nonché l'intrinseca pericolosità della cosa (Cass. 4729/2008; Cass. ordinanza n. 2298, depositata in data 30 Gennaio 2018). Diversamente sulla convenuta grava la prova liberatoria del fortuito. 
La giurisprudenza esige una prova rigorosa sul nesso causale, poiché l'attore deve dimostrare che il nocumento è derivato proprio dall'intrinseco dinamismo della cosa o che in essa è insorto un agente dannoso ancorchè proveniente dall'esterno (Cass.5326/05): il danno, come autorevolmente precisato dal S.C. (v. ad esempio Cass 5031/1998) deve, imprescindibilmente, essere provocato "per il fatto della cosa". La cosa non deve, quindi, rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura ovvero per ### in essa di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013). 
Occorre rammentare la giurisprudenza in casi analoghi: è stata affermata la responsabilità dell'ente allorquando il motociclista o l'automobilista danneggiato abbia dato prova che la caduta è stata determinata proprio dal terriccio e non da altre circostanze, nonché che la PA non abbia dato prova del fortuito consistente nella colpa esclusiva dell'automobilista (si pensi a un ostacolo facilmente visibile e prevedibile e, ciò nonostante, all'assenza di qualsiasi precauzione presa dal conducente come quella di moderare la velocita; oppure all'ipotesi in cui il conducente conoscesse la strada perché percorsa giornalmente) o per lo stretto spazio di tempo intercorso tra il verificarsi dell'insidia e l'incidente tale che non consenta un pronto e ragionevole intervento del custode (Cass. ord.  2894/2018 del 7.02.2018.). La giurisprudenza ha affermato i medesimi principi allorquando il nocumento sia stato cagionato dalla presenza di sostanze oleose sull'asfalto: è stata, in effetti, esclusa la responsabilità dell'### allorquando la presenza di sostanze oleose sull'asfalto sia dipesa da cause estemporanee (es. macchia d'olio rilasciata da altri utenti della strada poco prima che passasse il veicolo rimasto coinvolto nel sinistro Corte di Cassazione - III civile - sentenza n. 9631 del 19-04-2018) o quando sostanze le stesse assurgano fattore di pericolo idoneo a esplicare la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 12 marzo 2013, n. 6101); è, invece, onere dell'attore dimostrare che le sostanze oleose fossero presenti da tempo, onde presumere che il custode sia venuto meno agli obblighi di manutenzione (v. Cass. 15042/08; Cass. 15779/2006). 
In applicazione degli esposti principi si ha che: - ### ha provato che la condotta è stata cagionata dalle sostanze pericolose presenti sull'asfalto (sebbene il teste ha riferito un giudizio, come si desume dall'uso del verbo ritenere, è da rammentare che “la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giudizi del fatto, ma ciò non comporta, peraltro, che egli non possa riferire anche il convincimento sul fatto e sulle sue modalità derivatogli dalla sua stessa percezione ed esprimere gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalle deposizioni dei fatti” v. ex multis Cass. 2270/1998, Cass. 3505/1999, Cass. 5/2001, Cass. 5227/2001, Cass. 1937/2003, Cass. 2166/2001, Cass. 9526/2009); - ### non ha dimostrato da quanto tempo il terriccio e la sostanza oleosa fossero presenti sulla strada; - Non risulta da quanto tempo fossero in corso i lavori per la realizzazione della rotonda, da cui eventualmente inferire la presenza delle cose pericolose sull'asfalto; - quanto emerso dal verbale redatto dai ### urbani, confezionato alcuni giorni dopo i fatti, dimostra perfino che il ### è intervenuto per rimuovere la fonte del pericolo, risultando un luogo del sinistro diverso da quello dedotto dall'attore.  8. Per tutti questi motivi la domanda principale va respinta”.  ### censura la sentenza in quanto erroneamente: il giudice di primo grado ha ritenuto non provato da quanto tempo il terriccio e la sostanza oleosa fossero presenti sulla strada, atteso che dal rapporto dei vigili urbani risulta che erano in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale e che si era in presenza di asfalto appena steso; il giudice di primo grado non ha considerato la dichiarazione del teste ### il quale ha confermato la fotografia che riportava al centro una striscia di sostanza oleosa e le fotografie che evidenziano la presenza del terriccio, e ha dichiarato di ritenere che il ciclomotore scivolava per la presenza del materiale a terra; il giudice di primo grado non ha applicato correttamente l'orientamento della S.C. che qualifica in termini oggettivi la responsabilità. 
In linea generale va osservato che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (Cass. n. 2477/2018, secondo cui “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”; in senso conforme, Cass. 27724/2018; Cass. n. 20943/2022). 
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle ### che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943). 
Va poi ricordato come secondo il Supremo Collegio “ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass. n. 12895/2016). 
Ulteriormente “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11 maggio 2017, n. 11526, che, nella specie, ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada). 
Nella pronuncia da ultimo citata la S.C. ha, in particolare, osservato in motivazione: “è appena il caso di ricordare, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (v. Cass. n. 23919/2013, e n. 999/2014, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930). 
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 7276/1997; Cass. n. 1682/2000; Cass. n. 2331/2001). 
Pertanto il caso fortuito può essere integrato dal fatto del terzo ovvero dalla condotta colposa del danneggiato. 
Per quanto attiene al primo profilo, va dato conto di come il giudice di primo grado ha ritenuto provato che la caduta è stata cagionata dalle sostanze pericolose presenti sull'asfalto. Pertanto privo di valenza ha il rilievo dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato la dichiarazione del teste ### che ha confermato la caduta sulla sostanza oleosa e sul terriccio, considerato che è stato ritenuto provato tale fatto. 
Va poi ricordato come secondo il più recente orientamento della S.C. “la prova della presenza di una macchia d'olio sull'asfalto, di recente formazione, non è prevedibile e quindi non risulta evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formata poco prima del sinistro. In quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire di per sé causa del danno, grava sullo stesso Comune-custode, il quale ha l'onere di allegare elementi, anche se semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro” (Cass. n. 7361/2019). 
Se quindi la presenza di terriccio o di sostanze liquide può integrare il caso fortuito, venendo in rilievo un fattore esterno in grado di costituire fonte di danno e da incidere sul rapporto del custode con la cosa, grava sull'ente l'onere di provare che tale presenza non era prevedibile e quindi evitabile, e quindi che si è formata poco prima del sinistro. Pertanto l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'onere della prova in ordine al tempo di formazione di tale materiale grava sul danneggiato non è condivisibile. Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita ed anzi, come evidenziato dall'appellante, la presenza di un cantiere nello spartitraffico al centro della strada e il fatto che il verbale della polizia municipale intervenuta sul posto circa tre ore dopo l'incidente (su denuncia effettuata in ufficio) dà conto della presenza di polvere di asfalto appena stesa ai margini della strada, oltre a sostanza di natura acquosa a goccia, porta piuttosto a ritenere che quanto meno il terriccio fosse da ricondurre al cantiere e quindi ad una situazione evitabile. 
Il fatto poi che si sia in presenza di un cantiere in prossimità della strada non può portare a ritenere, come affermato dal Comune, che non sia ipotizzabile un obbligo di custodia stante l'impossibilità di continuo controllo. Al contrario, proprio la presenza di un cantiere rende concretamente esigibile un controllo più puntuale della strada. 
Se quindi non può ritenersi sussistente un caso fortuito collegato al fatto del terzo, come ritenuto dal giudice di primo grado, deve viceversa ritenersi che parte attrice non abbia adempiuto al proprio onere probatorio con riferimento alla sussistenza di una situazione di pericolo imprevedibile. Anzi al contrario gli elementi acquisiti portano a ritenere che la situazione di pericolo fosse prevedibile. In particolare, va considerato che l'incidente si è verificato in pieno giorno (intorno alle 8.20, con visibilità buona come riferito dal teste ### e che lo stesso appellante ha dedotto nell'atto introduttivo in primo grado che “i materiali di risulta occupavano gran parte della carreggiata”. 
Anche il teste ### ha confermato che tale materiale copriva gran parte della carreggiata. 
Pertanto può ritenersi che tale materiale fosse visibile. 
Peraltro la presenza di un visibile cantiere nell'area della rotonda, impone una condotta particolarmente prudente, essendo prevedibile che nel corso dei lavori il materiale di risulta possa interessare la sede ###si può affermare che la situazione di pericolo non fosse evitabile, atteso che il materiale di risulta occupava gran parte della carreggiata e che il danneggiato non ha comprovato l'impossibilità di fermarsi alla vista del materiale. E questo anche a prescindere dal fatto che dalle foto prodotte non risulta occupata dal materiale tutta la carreggiata, con conseguente possibilità per l'appellante di passare nella parte non interessata. 
Pertanto deve essere rigettata la domanda ex art. 2051 c.c.. 
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria riproposta nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato. 
In definitiva l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado pur con diversa motivazione. 
§ 3. — Al rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla ### § 4. — Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa pari a € 26.000: tabella 12, terzo scaglione, compensi nei minimi stante la non complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria/trattazione non espletata). 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo rigettato l'appello principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ### e sull'appello incidentale condizionato proposto da ### avverso la sentenza n. 913/2019 del Tribunale ordinario di ### così provvede: 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; 2) condanna ### alla refusione a favore del Comune di ### di ### e di ### delle spese del presente grado che liquida per ciascuno in € 1985,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e ### 3) dà atto della sussistenza nei confronti di ### dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U. 
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2024 ### estensore ### 

causa n. 7452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Perinelli Antonio, Giulia Spadaro

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