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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14914/2024 del 28-05-2024

... agito per l'accertamento del diritto "alle differenz e retributive nella voce di stipendio tra la propria fascia retribut iva rispet to a q uella di maresciallo" e per la conseguente condann a del ### alla corresponsione di dette differenze. La maggioranza dei ricorrenti aveva invocato a proprio favore il fatto che, con pre cedente sentenza d el T ribunale di ### 4899/2005, passata in giudicato, era già stato loro riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità prevista dagli artt. 3, comma 1, ### 78/1983, e 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1995, per gli importi che erano stati successivamente quantificati dallo stesso Tribunale di ### con ulteriore sentenza n. 5121/2011. 3. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha: − escluso che le precedenti sentenze del Tribunale di ### nn. 4899/2005 e 5121/2011 costituissero giudicato vincolante, in quanto le stesse erano riferite ad una causa petendi costituita dall'espletamento, da parte del personale civile, di compiti di supporto tecnico-amministrativo a stretto contatto con quello militare "nelle medesime condizioni ambientali", nonostante il personale militare godesse di un trattamento economico differenziato volto a compensare (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27098/2019 R.G. proposto da ###### I; #### FORMICA; ##### VALLETTA; ##### MIGGIANO; ######## I; ###### O ###### Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Dipendenti civili ### - ### retributive R.G.N. 27098/2019 Ud. 10/05/2024 ###. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 2 di 9 ################ E ############; ### BUCCARELLA; #### D'#### ORINI; ##### elettivamente domiciliati in ### GAURICO 9/11, presso lo studio dell'avvocato #### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appell o ### n. 208/2019, depositata in data ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 10/05/2024 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 208/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019, la Corte d'app ello di ### nella regolare cost ituzione dell'app ellato ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 3 di 9 ###, ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5249, del 5 dicembre 2014.  2. I ricorrenti, tutti dipendenti civili del ### in servizio presso l'aeroporto militare di ### avevano agito per l'accertamento del diritto "alle differenz e retributive nella voce di stipendio tra la propria fascia retribut iva rispet to a q uella di maresciallo" e per la conseguente condann a del ### alla corresponsione di dette differenze. 
La maggioranza dei ricorrenti aveva invocato a proprio favore il fatto che, con pre cedente sentenza d el T ribunale di ### 4899/2005, passata in giudicato, era già stato loro riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità prevista dagli artt. 3, comma 1, ### 78/1983, e 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1995, per gli importi che erano stati successivamente quantificati dallo stesso Tribunale di ### con ulteriore sentenza n. 5121/2011.  3. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha: − escluso che le precedenti sentenze del Tribunale di ### nn.  4899/2005 e 5121/2011 costituissero giudicato vincolante, in quanto le stesse erano riferite ad una causa petendi costituita dall'espletamento, da parte del personale civile, di compiti di supporto tecnico-amministrativo a stretto contatto con quello militare "nelle medesime condizioni ambientali", nonostante il personale militare godesse di un trattamento economico differenziato volto a compensare i maggiori sforzi lavorativi, senza che tuttavia le sentenze medesime avessero accertato una vera e propria identità di mansioni tra quelle svolte dai ricorrenti e quelle tipic he dell a figura del maresciallo, equiparazione peraltro esclusa dal la ulteriore ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 4 di 9 caratterizzazione delle mansioni riservate al solo personale militare e rientranti nella sua esclusiva competenza; − rilevato che, in ogni caso, l'iniziativa dei ricorrenti si sarebbe tradotta in un abusivo fraziona mento dell a domanda, non potendosi ritenere che la proposizione della stessa si fosse resa possi bile solo a seguito delle ### U nite di que sta Corte n. 25837/2007, in quanto già l'art. 52, D.Lgs.  165/2001 prevede il diritto al trat tamento economico prescritto dalla contrattazione d i comparto in ipotesi d i protratto svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di assunzione effettivamente svolte; − ulteriormente escluso la violazione del princ ipio di eguaglianza del trattamento retribu tivo alla luce de lla non sovrapponibilità del contenuto delle mansioni, avuto riguardo sia al d iverso status del personale militare - chiamato a svolgere attività non sovrapponibili per loro natura a quelle assegnate al personale civile - sia al principio generale per cui i trattame nti economici dei dipendenti pubblici trovano fondamento solo nei contratti collettivi stipulati nelle forme, con le modalità ed i soggetti previsti dall'art. 2, D. Lgs.  165/2001.  − infine, rilevato che per 13 dei ricorrenti che non erano stati parte dei giudizi conclusi con sentenze del Tribunale di ### la domanda risultava priva di allegazioni, basandosi solo sulla deduzione dell'equiparazione del loro trattamento economico a quello del maresciallo ex art. 36 Cost.  4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### ricorrono i lavoratori in epigrafe. 
Resiste con controricorso il ### Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 5 di 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
I ricorrenti hanno depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi, tutti rubricati, letteralmente, “omessa insufficient e e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controve rsia. Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto”, e con i quali la sentenza impugnata viene censurata: − per aver violato gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. non rilevando il vincolo di giudicato derivante dalle precedenti decisioni del Tribunale di ### nn. 4899/2005 e 5121/2011 (quest'ultima passata in giudicato a seguito delle decisioni della Corte d'appello di ### n. 2307/200 6 e di qu esta Corte 29768/2018); − per avere e rroneamente rit enuto che anche prima della decisione delle ### n. 25837/2007 fosse possibile affermare l'esistenza del diritto al trattamento economico in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori; − per avere affermato la sussistenza di una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, laddove la pretesa dei ricorrenti sarebbe risultata azionab ile solo dopo la deci sione delle ### n. 25837/2007; − ravvisato un ostac olo all'accoglime nto delle pretese dei ricorrenti nella diversità tra lo status del personale militare e quello del personale civile, in tal modo violando l'art. 52, D. 
Lgs. n. 165/2001; ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 6 di 9 − in relaz ione ai 13 ricorrenti che non erano stati parte d ei giudizi decisi dal Tribunale di ### con le sente nze nn.  4899/2005 e 5121/2011, omesso di rilevare la mancata contestazione da parte del ### delle allegazioni concernenti lo svolgimento delle mansioni superiori.  2. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso del ### avendo i ricorrenti dedotto che il controricorso sarebbe stato notificato - e conseguentemente depositato - oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. 
Si deve, infatti, rilevare che la notifica dello stesso ricorso risulta viziata di nullità, essendo stata effettuata presso l'Avvocat ura distrettuale e non presso l'Avvocatura gene rale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018). 
Il controricorso del ### quindi, ben lungi dall'essere tardivo ed inammissibile, è invece venuto a sanare il vizio della notifica del ricorso, del quale, in caso contrario, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023). 
Tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzio ne del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta o ltre il termine di cui all'art. 37 0 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica d ell'atto introduttivo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanz a 12410 del 24/06/20 20; Cass. Sez. 2, Senten za n. 4977 del 12/03/2015) ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 7 di 9 3. Il ricorso deve essere dic hiarato, ne l suo complesso, inammissibile. 
Inammissibile, in primo luogo, in quanto lo stesso no n viene a rispettare il canone di specificità e completezza di cui all'art. 366 c.p.c., deducendo sia la viola zione del giudicato de rivante da pre cedenti decisioni di merito sia la violazione della regola di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., senza tuttavia procedere né ad una adeguata riproduzione, né alla localizzazione negli atti del giudizio, dei passaggi fondamentali delle sentenze di merito e della comparsa dell'odierno controricorrente da cui dovrebbe desumersi tale mancat a contestazione, in tal modo precludendo qualsiasi vaglio di detti profili. 
Inammissibile, in secondo luogo, nella parte in cui deduce un vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., con L.  n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contradd ittorietà e insuf ficienza de lla motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violaz ione del "minimo costituzionale" richiest o dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motiv azione quale requisito e ssenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione app arente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 8 di 9 Inammissibile, infine, ai sensi dell'art. 36 0-bis, n. 1), c.p.c. , in quanto la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elemen ti per confermare o mutare detto orientamento. 
Si deve, infatti, rammen tare che questa Corte ha esclu so l'operatività del principio di cui all'art. 45, comma 2, D. Lgs.  165/2001 nella comparazione tra personale civile e personale militare, essendo il trattamento economico del primo regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora regolato da una disciplina di esclusivo diritto pubblico (cfr. art. 3, D. 
Lgs. n. 165/ 2001), dal che deriva la p reclusione a d una completa equiparazione tra personale militare e personale civile del ### della difesa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8254 del 26/04/2016 Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18898 del 28/07/2017).  4. Il ricorso deve quindi e ssere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusion e in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate - sulla scorta anche del numero di ricorrenti - direttamente in dispositivo.  5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 /02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior e importo a titolo di contri buto unificato, p ari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spe ttando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contribut o, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).  P. Q. M. Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 9 di 9 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale in data 10 maggio 

causa n. 27098/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 517/2026 del 21-01-2026

... quanto indicato in ricorso sia per il TFR che per differenze retributive per l'anno 2024. Dalla documentazione depositata in atti risulta la prova necessaria alla quantificazione dei crediti predetti, desumibile dalla certificazione unica e dalle buste paga di provenienza datoriale, le cui risultanze non sono state superate nel presente processo. A fronte di siffatta prova deve ritenersi fondata la pretesa azionata, con accertamento del credito per le causali - TFR e altre differenze per l'anno 2024 -e gli importi in esame - euro 779,61 per TFR e euro 769,00 per le differenze anno 2024- e con la condanna della convenuta al pagamento dei predetti importi per complessivi euro 1.548,61, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto - 31.7.2024- al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente al credito retributivo di cui sopra e condanna la convenuta O.S.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026, la seguente ### causa civile in primo grado iscritta al n. 15581 del ### lavoro e previdenza dell'anno 2025 avente ad oggetto: spettanze retributive TRA ### nata a #### il ### elettivamente domiciliat ### - ###, presso lo studio dell'avv. ### e dell'avv. ### da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E O.S.V. S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. 
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO - ### Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in data ### veniva assunta dalla società ### s.r.l.s. (p.iva ###), oggi O.S.V. s.r.l., con contratto a tempo determinato part-time, di volta in volta prorogato fino al 31.07.2024, CCNL applicato ### con mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel livello 6 del ### e di aver effettivamente lavorato, nel predetto periodo, alle dipendenze della società O.S.V. s.r.l., con sede ###Napoli alla ### al ### 192. Deduce che al termine del rapporto di lavoro non aveva ricevuto le competenze per TFR e che dal confronto tra la retribuzione indicata in busta paga e quella effettivamente ricevuta per l'anno 2024 residua un ulteriore credito in suo favore.   Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza del predetto credito retributivo, con la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive a titolo di TFR per come analiticamente indicate nei conteggi allegati al ricorso.  - ###. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Rimasta contumace la società convenuta, non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata, all'udienza odierna, sentita la ricorrente a libero interrogatorio, la causa viene decisa con la presente sentenza.   Il ricorso è meritevole di accoglimento secondi dettami della seguente motivazione. 
Dalle risultanze istruttorie documentali in atti deve ritenersi raggiunta la prova, a carico del ricorrente, della sussistenza della pretesa azionata. 
Risulta, invero, documentata la intercorrenza del rapporto di lavoro di cui al ricorso, come da contratto di assunzione, estratto contributivo ### e buste paga in atti. svolgimento della prestazione di lavoro subordinato dedotta in ricorso. Da tale documentazione si evince il periodo di lavoro e l'inquadramento assegnato alla lavoratrice e si desume l'esatto adempimento della prestazione lavorativa. 
A fronte di tale prova non risulta provato da parte convenuta l'integrale adempimento della controprestazione retributiva, con particolare riguardo a quanto indicato in ricorso sia per il TFR che per differenze retributive per l'anno 2024. 
Dalla documentazione depositata in atti risulta la prova necessaria alla quantificazione dei crediti predetti, desumibile dalla certificazione unica e dalle buste paga di provenienza datoriale, le cui risultanze non sono state superate nel presente processo. 
A fronte di siffatta prova deve ritenersi fondata la pretesa azionata, con accertamento del credito per le causali - TFR e altre differenze per l'anno 2024 -e gli importi in esame - euro 779,61 per TFR e euro 769,00 per le differenze anno 2024- e con la condanna della convenuta al pagamento dei predetti importi per complessivi euro 1.548,61, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto - 31.7.2024- al saldo.   La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente al credito retributivo di cui sopra e condanna la convenuta O.S.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 1.548,61, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto - 31.7.2024 - al saldo; condanna la O.S.V. s.r.l. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. 
Napoli 21.1.2026 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 15581/2025


causa n. 15581/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ruoppolo Luigi

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 128/2026 del 23-01-2026

... parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata dalla parte ricorrente appare immune da vizi logici o errori matematici. Al suddetto importo vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n. 16284/05). Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione. P. Q. M. 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, per i titoli di cui in ricorso, della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 somma lorda di € 3.372,00, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo; 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e ### da distrarsi. ###, data di deposito telematico. Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 (leggi tutto)...

testo integrale

r.g. 5002/25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ### Il Giudice del lavoro, dott. ### ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5002/2025 R.G. ### avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente TRA ### (###) - avv. ### (###) e avv. ### (###); RICORRENTE E ### (###) - contumace RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in suo favore della somma di € 3.372,00, a titolo di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 compensi per lavoro straordinario festivo. Esponeva, in particolare, di essere dipendente con qualifica di infermiere professionale e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedeva l'applicazione dell'art. 9 del ccnl 07.04.1999 e succ.  mod. e integraz., secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo intercorso dall'01.03.2016 al 31.10.2019. 
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio. 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi e numerosi precedenti affronti da questo ### a cui si ritiene dover dare continuità, non essendo a conoscenza di pronunzie di grado superiore che li abbiano riformati. 
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il ###) - ora art. 29 cit. - che prevede: “### compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999 (lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa. 
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.  30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. 
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. 
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo. 
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. ###. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. In tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. 
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo. 
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. 
Tornando al caso che qui occupa, la parte ricorrente ha regolarmente percepito unicamente le maggiorazioni di cui all'art. 44 cit. ovvero quelle che competono per il lavoro in turno prestato in coincidenza di giorni festivi e tale circostanza non è stata contestata. Non risulta invece provato, da parte della datrice, su cui ricade l'onere della prova ex art. 2697 comma 2 c.c., che il servizio prestato nel giorno festivo infrasettimanale non possa essere considerato come straordinario, al netto della riduzione di orario prevista per quella settimana causata dalla presenza del giorno festivo, come previsto per gli altri prestatori non turnisti. 
Non può, poi, essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse. 
Né, da ultimo, il termine di 30 gg. previsto nella disposizione pattizia può essere considerato una decadenza dal diritto alla maggiorazione retributiva, in quanto non esplicitamente indicato nella norma. Sul punto, una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 36 Cost.  e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la ### costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva. 
Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata dalla parte ricorrente appare immune da vizi logici o errori matematici. Al suddetto importo vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n. 16284/05). 
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.  P. Q. M.  1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, per i titoli di cui in ricorso, della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 somma lorda di € 3.372,00, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo; 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e ### da distrarsi.  ###, data di deposito telematico.   Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026

causa n. 5002/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo De Angelis

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 129/2026 del 23-01-2026

... parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata in ricorso appare immune da vizi logici o errori matematici. Agli importi come liquidati vanno poi aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. 16284/05). Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, per i titoli di cui in ricorso, della somma lorda di € 1.702,50 in favore di ### e di € 2.699,88 in favore di ### oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.340,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e ### da distrarsi. ###, data del deposito telematico. Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 (leggi tutto)...

testo integrale

r.g. 4429/25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ### Il Giudice del lavoro, dott. ### letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4429/2025 R.G. ### avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente TRA ### (###); ### (###) - avv. ### (###); avv. ### (###); #### (###) - contumace RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 pagamento degli importi di cui all'atto introduttivo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo. Esponevano, in particolare, di essere dipendenti con qualifica di infermiere professionale e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 9 del ccnl 07.04.1999 e succ. mod.  e integraz., secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo intercorso dall'01.04.2020 al 31.12.2022. 
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio. 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi e numerosi precedenti affronti da questo ### a cui si ritiene dover dare continuità, non essendo a conoscenza di pronunzie di grado superiore che li abbiano riformati. 
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il ###) - ora art. 29 cit. - che prevede: “### compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999 (lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa. 
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.  30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. 
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. 
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo. 
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. ###. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. 
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo. 
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. 
Tornando al caso che qui occupa non risulta provato, da parte della datrice, su cui ricade l'onere della prova ex art. 2697 comma 2 c.c., che il servizio prestato nel giorno festivo infrasettimanale non possa essere considerato come straordinario, al netto della riduzione di orario prevista per quella settimana causata dalla presenza del giorno festivo, come previsto per gli altri prestatori non turnisti. Né può essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse. 
Né, da ultimo, il termine di 30 gg. previsto nella disposizione pattizia può essere considerato una decadenza dal diritto alla maggiorazione retributiva, in quanto non esplicitamente indicato nella norma. Sul punto, una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 36 Cost.  e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la ### costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva. 
Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata in ricorso appare immune da vizi logici o errori matematici. Agli importi come liquidati vanno poi aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. 16284/05). 
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, per i titoli di cui in ricorso, della somma lorda di € 1.702,50 in favore di ### e di € 2.699,88 in favore di ### oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.340,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e ### da distrarsi.  ###, data del deposito telematico.   Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026

causa n. 4429/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo De Angelis

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1083/2022 del 14-01-2022

... datore di lavoro ### della giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande e alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale. La ricorrente ha rassegnato tali conclusioni previa richiesta di disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 3 - europea, anche alla luce della sentenza del 16 luglio 2020 della Corte di giustizia nella causa C-658/18 e della emananda decisione della stessa Corte nella causa pregiudiziale C-236/20 in risposta ai quesiti pregiudiziali di cui all'ordinanza del 1° giugno 2020, n. 363/2020, dello stesso ### Nell'atto introduttivo la ricorrente si è doluta anche del sistema dei quattro rinnovi di durata quadriennale dell'incarico di magistrato onorario già in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, previsto dall'art. 29, comma 1, dello stesso decreto legislativo. ### la ricorrente, detta parte della riforma della magistratura onoraria avrebbe irragionevolmente risolto automaticamente il rapporto di impiego con il ### della giustizia al compimento del 68° anno di età, e non al compimento del 75° (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta da: ### f.f.  ### di sezione #### ha pronunciato la seguente ### sul ricorso, iscritto al NRG 5263 del 2021, promosso da: ### rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### e ###-
STRATURA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli ### di questa in ### via dei ### 12; - controricorrenti - e contro ### (###, rappresentato e difeso dagli ### d'##### R.G. 5263/2021 Cron. 
Rep. 
C.C. 11/1/2022 regolamento preventivo di giurisdizione ##### pubblicazione: 14/01/###orte di Cassazione - copia non ufficiale - 2 - Sgroi, ### e ### con domicilio eletto presso gli ### dell'Avvocatura centrale dell'### medesimo in ### via ### n. 29; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente inter partes dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'### gna, sede ### del 2020 R.G. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 dal ### lette le conclusioni scritte del ### in persona del ### tuto ### che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.  ### 1. - Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'#### sede ###/2020 R.G., la dott.ssa ### sulla premessa di aver svolto ininterrottamente, dal 14 gennaio 2002 e fino al momento di introduzione del giudizio, le funzioni giurisdizionali di giudice di pace, sempre presso l'### del giudice di pace di ### ha chiesto che venga accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale fino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70° anno di età, con conseguente condanna del datore di lavoro ### della giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande e alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale.   La ricorrente ha rassegnato tali conclusioni previa richiesta di disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 3 - europea, anche alla luce della sentenza del 16 luglio 2020 della Corte di giustizia nella causa C-658/18 e della emananda decisione della stessa Corte nella causa pregiudiziale C-236/20 in risposta ai quesiti pregiudiziali di cui all'ordinanza del 1° giugno 2020, n. 363/2020, dello stesso ### Nell'atto introduttivo la ricorrente si è doluta anche del sistema dei quattro rinnovi di durata quadriennale dell'incarico di magistrato onorario già in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, previsto dall'art. 29, comma 1, dello stesso decreto legislativo. ### la ricorrente, detta parte della riforma della magistratura onoraria avrebbe irragionevolmente risolto automaticamente il rapporto di impiego con il ### della giustizia al compimento del 68° anno di età, e non al compimento del 75° anno di età come avveniva fino al 15 agosto 2017 in virtù dell'abrogata norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 374 del 1991.   La ricorrente ha prospettato, al riguardo, la discriminazione diretta per età sia rispetto ai giudici di pace che sono cessati dall'incarico al compimento del 75° anno entro il 15 agosto 2017, sia rispetto ai componenti delle commissioni tributarie che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992 cessano dall'incarico al compimento del 75° anno di età.   La dott.ssa ### nell'ambito del giudizio ordinario, ha spiegato anche domanda cautelare per ottenere la sospensione dell'automatica cessazione dal servizio in data 9 novembre 2020 e la concessione di una misura idonea a consentirle di espletare le funzioni di giudice di pace fino al 70° anno di età, fatto salvo l'eventuale provvedimento di non conferma.   Con decreto presidenziale in data 5 novembre 2020, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare. All'esito dell'udienza camerale, il TAR ha emesso l'ordinanza del 10 dicembre 2020 con la quale ha disposto la prosecuzione dell'attività Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 4 - istituzionale di giudice di pace della ricorrente oltre la data di compimento del 68° anno di età.   ### della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura hanno proposto appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare, che è stato accolto con ordinanza n. 646 del 2021.   2. - Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo, la dott.ssa ### con ricorso del 6 febbraio 2021, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.   La ricorrente ha osservato che il regolamento preventivo di giurisdizione dovrebbe essere consentito in ragione della posizione istituzionale della Corte di cassazione, della forza esterna della sua pronuncia e dello specifico impatto che essa esercita sulla ragionevole durata del processo in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, come quelli che, a suo avviso, emergerebbero dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato in subiecta materia sulla “carenza assoluta di ogni tutela”, quindi di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle ### in via definitiva ed immodificabile. 
Il ricorso dedica un'ampia e dettagliata narrativa alle “questioni pregiudiziali Ue e di costituzionalità sulla nozione di lavoratore del pubblico impiego del giudice di pace equiparabile al magistrato professionale”, con particolare riferimento alla pregiudiziale Ue del Giudice di pace di ### nella causa C-658/18, alla questione di legittimità costituzionale del TAR del ### sullo stato giuridico del giudice di pace e l'equiparazione alle condizioni di lavoro della magistratura professionale, alla questione pregiudiziale Ue del Tribunale di Vicenza sullo stato giuridico di una giudice onoraria di tribunale, all'ordinanza di legittimità costituzionale del Giudice di pace di ### su tutta la normativa interna che regola lo status della magistratura onoraria di pace, all'ordinanza pregiudiziale Ue del TAR dell'### sullo stato giuridico dei giudici di pace, alla sentenza UX della Corte di giustizia su Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 5 - indipendenza del giudice di pace e nozione di lavoratore pubblico equiparabile alle condizioni di lavoro del magistrato ordinario, alla discriminazione per età e alla lesione dell'indipendenza della magistratura onoraria, alla normativa interna “che ha generato la discriminazione per età per limitare l'indipendenza della magistratura onoraria, ordinaria, amministrativa e contabile”, allo ius superveniens dell'equiparazione tra magistratura onoraria e magistratura ordinaria alla luce della sentenza UX della Corte di giustizia e della sentenza n. 267 del 2020 della Corte costituzionale, alla persistenza dell'“inadempimento del ### su indipendenza e diritti della magistratura onoraria”. 
La ricorrente ha chiesto quindi che le ### riconoscendo al giudice di pace lo status di lavoratore subordinato del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro del giudice professionale, accolgano il ricorso per regolamento preventivo, “dichiarando la piena competenza del giudice amministrativo adito sulla cognizione dei diritti richiesti nell'atto introduttivo”. 
La dott.ssa ### ha formulato inoltre istanza affinché la Corte di cassazione, come giudice di ultima istanza, sollevi questione pregiudiziale sulla discriminazione per età ai sensi dell'art. 267 TFUE, sostenendo che la disciplina eurounitaria osterebbe rispetto a disposizioni interne che, senza ragioni oggettive, avrebbero provocato una situazione di discriminazione diretta per età nei confronti della ricorrente, una situazione di discriminazione diretta collettiva per età nei confronti di tutti i magistrati onorari, una situazione di discriminazione diretta collettiva per età nei confronti di tutti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
Premessa la coesistenza della doppia pregiudiziale costituzionale e Ue in materia di tutela dei diritti fondamentali, la ricorrente ha chiesto che la Corte sollevi inoltre questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni che stabiliscono una retribuzione a cottimo dei giudici di Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 6 - pace discriminatoria rispetto alle condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari e che fissano al compimento del 68° anno di età la data di cessazione delle funzioni giurisdizionali dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017.  3. - Hanno resistito, con controricorso, il ### della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, concludendo per l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, nonché per l'inammissibilità, e in ogni caso per la manifesta infondatezza, della istanza di rimessione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'### europea e della questione di costituzionalità.  4. - Anche l'### nazionale della previdenza sociale - ### si è difeso con controricorso, con conclusioni nel senso della inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.  5. - ### nelle conclusioni scritte ex art. 380-ter cod. proc. civ., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
Difetta - ha sottolineato l'### del ### - l'interesse ad agire di parte ricorrente, non sussistendo alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito, la cui corretta individuazione non è stata contestata da nessuna delle parti convenute. 
Dall'inammissibilità del ricorso deriva - ha osservato il ### nistero - l'assorbimento delle questioni di legittimità costituzionale che, nei termini sollevati, non inciderebbero sulla attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma, semmai, sul merito della decisione e sulla legittimità delle norme che escludono l'equiparazione dei magistrati onorari ai magistrati ordinari ai fini retributivi, giuridici e pensionistici.  6. - In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 7 - 1. - ### di regolamento preventivo di giurisdizione riguarda una controversia vertente sulla richiesta di una giudice di pace di ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro e all'età del collocamento a riposo al magistrato professionale, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive e alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale.   2. - La controversia è stata promossa dinanzi al giudice amministrativo, dove si trova attualmente pendente.   3. - Con la memoria in prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha suggerito a queste ### di valutare l'opportunità di rinviare ad altra data il ricorso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'ordinanza del Giudice di pace di ### (reg. ord.  n. 184 del 2020, fissata nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022). 
Con tale ordinanza è stato sollevato il dubbio se gli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'art. 5 della legge n. 57 del 2016, là dove affida il coordinamento degli ### del Giudice di pace al ### del Tribunale, l'art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, l'art. 119 del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, l'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, là dove non estende anche ai giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 42, comma 2, e 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, e altre disposizioni Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 8 - nella parte in cui “hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace” nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, privandolo di ogni fonte di reddito e ledendone l'indipendenza sotto il profilo soggettivo del giudice e quindi il giusto processo, senza assicurare neanche la tutela previdenziale ed assicurativa in caso di disoccupazione prevista per gli altri lavoratori dipendenti del ### della giustizia, violino gli artt. 3, 4, 36, 38, 97, 101, 104, 106, 107, 108, 111, 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato), nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 della ### sociale europea (###, approvata a ### il 18 ottobre 1961 e rivista a ### in data 3 maggio 1996, ratificata con legge n. 30 del 1999.   ### delle ### ritiene di dover disattendere l'istanza di rinvio, perché la questione all'esame della Corte costituzionale non incide sul riparto di giurisdizione.   4. - Il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto dalla stessa ricorrente nel giudizio a quo, la quale non espone alcun ripensamento sulla giurisdizione adita e, anzi, insiste perché venga riconosciuta; e neppure deduce, nel ricorso, che le altre parti del processo, le amministrazioni resistenti, abbiano eccepito alcunché o che lo stesso giudice amministrativo, al quale la giudice di pace si è rivolta, abbia manifestato, nel corso del procedimento, riserve sulla sussistenza della propria giurisdizione.   Sulla giurisdizione del giudice amministrativo adito dalla stessa ricorrente non è sorto né è stato sollevato alcun dubbio nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 9 - della fase cautelare svoltasi, in grado di appello, di fronte al Consiglio di Stato. 
Le conclusioni della ricorrente, in punto di giurisdizione, sono nel senso della declaratoria della “piena competenza del giudice amministrativo adito sulla cognizione dei diritti richiesti nell'atto introduttivo”. 
Anche nella memoria (a pagina 15) la ricorrente insiste “per la competenza del giudice amministrativo adito”.   C'è assoluta convergenza tra le parti sulla spettanza della giurisdizione al giudice dinanzi al quale la controversia è stata incardinata: giurisdizione di cui lo stesso giudice amministrativo ha dato mostra di ritenere di essere munito esaminando nel fondo la richiesta di tutela cautelare. 
Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, pervero, la ricorrente sostiene che non sarebbe esatto che le parti resistenti in causa in primo grado non abbiano mai dubitato della giurisdizione, perché in realtà - si afferma - “### della giustizia e CSM sia nella costituzione in giudizio in primo grado davanti al #### sia nel ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato contro la sospensiva concessa dal giudice amministrativo di primo grado hanno sempre e costantemente richiamato la giurisprudenza” anche della Corte di cassazione “che nega la giurisdizione (sia amministrativa che ordinaria) sui diritti vantati dalla ricorrente davanti al giudice amministrativo”. A sostegno dell'assunto si richiama il passo del ricorso in appello del ### e del Consiglio superiore (punto 5, pagina 11, ultimo periodo) in cui è scritto: “### sulla base delle argomentazioni che precedono, in ragione della non assimilabilità del rapporto di servizio del giudice onorario al rapporto organico del magistrato professionale, è stato più volte evidenziato in giurisprudenza come la situazione dei giudici onorari non sia equiparabile a quella dei magistrati professionali, con conseguente non estensibilità ai giudici onorari di disposizioni previste per i magistrati di professione, senza che in ciò Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 10 - possa ravvisarsi alcuna violazione di norme costituzionali, e, in particolare, dell'art. 3 Cost., essendo del tutto giustificata una diversità di trattamento delle due figure”. 
In realtà, questo passo del ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato contro la sospensiva concessa dal TAR non denota affatto che il ### e il CSM abbiano messo in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo adito dalla dott.ssa ### evidenzia, piuttosto, che essi hanno dedotto un profilo di infondatezza, nel merito, della domanda avanzata davanti a quel giudice in ragione della non assimilabilità del magistrato onorario al magistrato professionale e della conseguente non estensibilità al primo della disciplina dettata per il secondo.   5. - Conviene premettere, in generale, che la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione implica la legittimazione ad accedere con lo strumento del regolamento preventivo, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. (cui fa rinvio l'art. 10 cod. proc. amm.), al giudice regolatore della giurisdizione anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata. 
Si tratta di una possibilità che, al soggetto che ha promosso il giudizio di merito, è tuttavia data non ad libitum, ma solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla giurisdizione del giudice adito, quindi di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle ### in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 11 - Occorre dunque, per la proposizione del regolamento da parte dello stesso soggetto che ha adito il giudice dinanzi al quale pende la controversia, il requisito del ragionevole dubbio sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16082; Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2021, n. 40953).  ### delle ### è costante in questo senso: il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile per difetto dell'interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2008, n. 17776; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27990; Cass., Un., 10 febbraio 2017, n. 3557).  6. - ### tali premesse, è fondata l'eccezione, sollevata dal ### stero, dal Consiglio superiore e dall'### controricorrenti, e condivisa dal ### di inammissibilità del regolamento preventivo. 
Il regolamento preventivo è stato sollevato, dalla parte che ha introdotto la domanda di merito, in mancanza di una questione, reale o potenziale, di giurisdizione, in assenza, cioè, di un dubbio ragionevole sulla attribuzione del potere di decidere all'adito giudice amministrativo invece che ad altro plesso. 
Infatti, la giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, ritenuta dalla ricorrente nell'originario ricorso al ### non è stata affatto contestata dalle amministrazioni resistenti; ed anche nel presente giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione la ricorrente insiste perché sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e le amministrazioni controricorrenti continuano a non contestare tale allegata giurisdizione, sostenendo pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Neppure il giudice amministrativo, che nella pendenza del giudizio di merito ha esaminato la domanda cautelare anche in fase di Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 12 - appello, ha manifestato riserve sulla corretta instaurazione del processo dinanzi al plesso della giurisdizione speciale. 
A ciò va aggiunto che, al tempo della proposizione del ricorso per regolamento preventivo, vi era già un precedente delle ### (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27198) orientato nel senso della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della controversia, analoga alla presente, avente ad oggetto la domanda di un magistrato onorario tesa ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego con il ### della giustizia con assimilazione al regime giuridico dei magistrati professionali.  7. - Con il ricorso per regolamento preventivo la ricorrente ha formulato anche istanze di rimessione alla Corte di giustizia di questioni di compatibilità con il diritto eurounitario e alla Corte costituzionale di questioni di conformità a ### di norme di diritto interno. 
La ricorrente premette, in particolare, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1062 del 4 febbraio 2021, ha affermato che il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali, e che, posta una tale differenza essenziale di condizione giuridica, sono del tutto coerenti trattamenti, giuridici ed economici, differenziati rispetto a quelli previsti per i magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali. 
Tale sentenza, ad avviso della ricorrente, rappresenterebbe una “flagrante violazione del diritto dell'### europea, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C- 658/20”. 
La ricorrente sostiene che le ### dovrebbero riconoscere al giudice di pace “lo status di lavoratore subordinato del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro del giudice professionale” e, sul rilievo che la normativa interna introdotta nel quadriennio Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 13 - 2014/2017 avrebbe “gravemente leso l'indipendenza dell'intera magistratura con le modifiche, senza ragioni oggettive, dell'età per la cessazione delle funzioni giurisdizionali”, chiede che sia sollevata questione pregiudiziale sulla discriminazione per età, con riferimento alla cessazione delle funzioni giurisdizionali come giudice di pace. Ad avviso della ricorrente, inoltre, le disposizioni che fissano al compimento del 68° anno di età la data di cessazione delle funzioni giurisdizionali dei giudici di pace e che non assicurano al magistrato onorario le stesse condizioni di lavoro per quanto riguarda il sistema retributivo, l'inamovibilità delle funzioni e l'esercizio del potere disciplinare, si porrebbero in contrasto con la ### 8. - Con riguardo a entrambe le richieste formulate nel ricorso, di rinvio alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale, la successiva memoria, depositata il 5 gennaio 2022 in prossimità della camera di consiglio, presenta un tratto di non agevole interpretazione. 
Per un verso, infatti, a pagina 14 della memoria, si afferma che “le questioni di legittimità costituzionale e di pregiudizialità Ue sollevate nel ricorso per regolamento di giurisdizione appaiono, ovviamente, superate dagli eventi normativi che hanno stravolto il quadro normativo di riferimento, oltre che l'intero ordinamento giudiziario, creando confusione e sconcerto anche per i ### di Tribunale e i ### della Repubblica”. Il riferimento è alla riforma del settore di cui all'art.  1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021, con cui, nel dichiarato intento di rispondere alla procedura di infrazione avviata dalla ### missione europea, sarebbe stata approvata, in realtà, ad avviso della ricorrente, “una profonda e inquietante riforma della magistratura onoraria già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017”, “in contrasto con le osservazioni elaborate dalla ### europea nella lettera di messa in mora al Governo”. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 14 - Per l'altro verso, a pagina 15 della stessa memoria, la ricorrente conclude insistendo “a maggior ragione alla luce delle nuove disposizioni e previa declaratoria di illegittimità costituzionale e contrasto con il diritto dell'### e con la nozione eurounitaria di lavoratore subordinato del magistrato onorario equiparabile al magistrato professionale”.  9. - Sembra prevalere, in questo contesto, un mantenimento della richiesta della ricorrente affinché siano sollevate le questioni di compatibilità eurounitaria e di compatibilità costituzionale.  10. - Tali questioni sono tuttavia inammissibili.  10.1. - Innanzitutto, per ricaduta, essendo inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale sono proposte. ###à del regolamento di giurisdizione per la mancanza di un interesse ad agire attuale, concreto ed immediato, di parte ricorrente, è destinata a travolgere anche le istanze di rimessione alla Corte di giustizia e le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso preventivo.  10.2. - In secondo luogo e in ogni caso, perché - come puntualmente ha osservato il ### nelle conclusioni scritte - le sollevate questioni non incidono sul tema del riparto di giurisdizione, ma riguardano il merito della controversia.  ### del regolamento preventivo verte sulla individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia. Pertanto, sono prive di rilevanza questioni di compatibilità con il diritto dell'### europea e questioni di costituzionalità riguardanti la normativa interna sull'età prevista per la cessazione dall'incarico di giudice di pace e, più in generale, sullo status e sulle condizioni di lavoro dei magistrati onorari, giacché l'applicazione delle disposizioni della cui compatibilità si dubita non ha influenza alcuna sull'attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo o del Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 15 - giudice ordinario e non determina alcuna conseguenza in tema di giurisdizione.  11. - Esaminato con la lente del reale intento perseguito, il ricorso solo formalmente mira ad ottenere una declaratoria sul riparto e sulla individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione. 
Per sua natura, l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione ha la finalità di ottenere in via preventiva un responso incontestabile sulla presenza o meno della giurisdizione in capo al giudice adito, sul se, cioè, il giudice adito appartiene a quella branca dell'ordinamento cui il legislatore riconosce il potere di decidere, nei confronti di quel dato convenuto, in ordine alla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio con la domanda. 
Il qui proposto ricorso tende, invece, a fissare, in prevenzione, la regola di decisione alla quale dovrebbe attenersi il giudice amministrativo. 
Lo strumento del regolamento preventivo è impiegato per una finalità rivolta al modo di decidere da parte del giudice speciale e al merito della controversia. 
Questo impiego del regolamento preventivo traspare chiaramente dal testo del ricorso. Lo strumento del regolamento di giurisdizione è utilizzato “al fine di far accertare la competenza del ### gna nel riconoscere alla dott.ssa ### lo status di lavoratore del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro della magistratura professionale”. I “ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito” che si chiede di sciogliere sono “quelli che emergono dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato in subiecta materia sulla carenza assoluta di ogni tutela”. Si sottolinea che la “Corte di cassazione non si è ancora pronunciata su fattispecie riguardante lo stato giuridico e i diritti della magistratura onoraria dopo la sentenza Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 16 - UX della Corte di giustizia, modificando così il ‘diritto vivente' già cancellato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 267/2020 sulla non nozione di lavoratore subordinato dei giudici di pace”. 
Il ricorso è proteso al superamento della “flagrante e … ingiustificata violazione del diritto dell'### europea e della sentenza UX della Corte di giustizia” discendente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che “nega[..] al magistrato onorario lo status di lavoratore subordinato del pubblico impiego”. 
Il senso complessivo del ricorso, nelle 45 pagine di cui si compone, tende ad ottenere, come è reso palese anche dalle proposte questioni pregiudiziali Ue e di costituzionalità, indicazioni nomofilattiche sul riconoscimento al giudice di pace dello status di lavoratore subordinato del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro del magistrato professionale. 
Tutto questo conferma l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, piegato ad uno scopo diverso da quello per il quale è predisposto dal codice di procedura civile (e dal codice del processo amministrativo). 
Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, è uno strumento processuale rivolto a risolvere le questioni di giurisdizione e quindi a stabilire se il giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda sia, o no, fornito del potere di deciderla e se, eventualmente, conoscere la controversia spetti al giudice appartenente ad un altro plesso giurisdizionale. 
Non è pertanto deducibile con il ricorso per regolamento di giurisdizione la risoluzione preventiva di questioni, che non sono di giurisdizione, attinenti alla sussistenza o meno, secondo la disciplina sostanziale, dei diritti azionati dinanzi al giudice presso il quale la controversia è incardinata.  12. - Il ricorso è, sulle conformi conclusioni del ### inammissibile. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale - 17 - Le spese del regolamento vanno rimesse al merito.  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del regolamento. 
Così deciso, in ### nella came ra di consiglio dell'11 genna io 2022.   ### registro generale 5263/2021 ### sezionale 7/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 5263/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pacitti Sabrina, Tirelli Francesco

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