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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma -### composta dai ### 1) dott. ### ___________________ Presidente rel. est. 2) dott. ### ________________________ ### 3) dott. ### _________________ ###udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente ### procedimento n.534/2025 R.G.A.C.L., cui è riunito quello avente il numero 537/2025 avente ad oggetto il rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza ###/24 del 21 dicembre 2024 e vertente tra L'### C. F. ###, in persona del ### rappresentante pro tempore -rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti #### ed ### (in P.E.C. ###; -RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RESISTENTE In quello 537/2025 ; E ### ( ###) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli ### e ### ed pec. #### ;- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RICORRENTE in quello 537/2025 ; Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. ### ricorso in riassunzione depositato il giorno 14 marzo 2025, l'### ha investito questa Corte della decisione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte con cui, in accoglimento del primo motivo proposto dalla stessa ### e ritenuti inammissibili gli altri, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello rimettendo al giudice di rinvio l'applicazione del punto di diritto fissato in tema di decorrenza della prescrizione per i crediti nascenti dal rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
In sede di riassunzione è chiesto che venga dichiarata la prescrizione di tutti i diritti di credito maturati dalla ### nel periodo primo giugno 2008 - 30 settembre 2009, tanto a titolo di sorte capitale, che di interessi per l'attività di lavoro subordinato espletata come medico radiologo come accertata dalla sentenza della Corte di Appello n. 4563/19 e, che, conseguentemente, la ### sia condannata alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di appello e divenute indebite a seguito della riforma, importo quantificato dall'### in euro 50.483,20 per sorte capitale, euro 4.047,55 per interessi ed euro 6.023, 97 o per spese di giudizio (di primo e secondo grado) . L'### ha, al riguardo, elaborato propri conteggi al fine di determinare l'entità dell'obbligo restitutorio di controparte nascente dalla cassazione della sentenza di appello.
Si è costituita ### nel giudizio di rinvio incardinato dall'### evidenziando di avere, con separato atto, provveduto autonomamente a riassumere il giudizio dinnanzi a questa Corte, chiedendo la riunione e contestando il conteggio operato dalla controparte con l'evidenziare che l'adeguatezza del proprio conteggio,, preso in considerazione nella sentenza di secondo grado era stato confortata dalla Suprema Corte.
Con autonoma riassunzione la ### riportandosi alle difese svolte anche nel costituirsi nel ricorso in riassunzione depositato dalla controparte, ha riprodotto sinteticamente i dati salienti della vicenda ed ha enucleato le differenti posizioni difensive in ordine alle somme dovute e da restituire chiedendo anch'ella la decisione in applicazione del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte. La causa, previa riunione della causa di più recente iscrizione a quella di iscrizione più remota, all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 fissata per la decisione, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da ### medico chirurgo specializzato in radiodiagnostica, di riconoscimento della natura subordinata ed unitaria del rapporto di lavoro, protrattosi dal 1 giugno 2008 al 8 marzo, formalmente configurato come una successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati alla realizzazione di un progetto di ottimizzazione delle biopsie eco - tacrmn guidate, e la conseguente condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive.
A tal fine la ### allegava che la sua attività di diagnostica strumentale con relativa refertazione era avvenuta con pieno inserimento nel reparto radiologia dell'A.O. ### di ### e nell'osservanza dei turni e degli orari di servizio che le venivano di volta in volta assegnati.
La domanda, disattesa in primo grado dal Tribunale di ### che si pronunciava nel contraddittorio con l'###costituitasi anche in appelloera, viceversa accolta in secondo grado, ove l'esame delle medesime risultanze istruttorie induceva il Collegio a ravvisare la subordinazione e, riformando la sentenza di primo grado con sentenza n. 4563/2019, ad accogliere parzialmente la domanda accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal primo giugno 2008 all'8 marzo 2012 e condannando l'appellata ### di ### al pagamento, a titolo di differenze retributive e ### della somma di € 145.139,11 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'### articolando quattro motivi di impugnazione che, esaminati nell'ordinanza n. ###/2024, conducevano il Giudice di legittimità ad accogliere unicamente il primo motivo ritenendo inammissibili gli ulteriori. Sinteticamente, la Suprema Corte esprimendosi sui motivi da 2 a 4, che riteneva dovessero essere esaminati con precedenza rispetto al primo per ragioni di ordine logico, affermava quanto segue.
Sul secondo motivo (violazione degli articoli 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, n.3 cpc per errata valutazione delle prove),riteneva corretta, in quanto conforme dall'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come rapporto di pubblico impiego, la valutazione operata dalla Corte di merito che aveva valorizzato, nel valutare il complessivo compendio probatorio, che emergesse, oltre alla difformità della utilizzazione rispetto al progetto indicato nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il pieno inserimento nell'organizzazione della struttura aziendale, senza significative diversità rispetto agli altri dirigenti medici assegnati al medesimo reparto. Inoltre, tale motivo di impugnativa, nel denunciare la violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc., nella sostanza, secondo la Suprema Corte sollecitava una diversa valutazione delle risultanze di causa, riservata al giudice del merito e preclusa nel giudizio di legittimità e lo giudicava conseguentemente inammissibile.
In relazione al terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista (prestazione di fatto con violazione di legge) lo riteneva parimenti inammissibile perché tutti gli argomenti sviluppati <<non colgono il decisum e muovono dal presupposto, smentito dalla Corte territoriale, della insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rapporto che, invece, il giudice d'appello ha accertato valutando le effettive modalità che avevano caratterizzato lo stesso, al di là della qualificazione contrattuale>>. Riteneva, per altro, corretta l'applicazione dell'art.2126 cod. civ. operata dalla corte di Appello, in quanto del tutto coerente con l'orientamento di legittimità in tema di rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico ed affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa.
Esprimendosi sul quarto motivo che devolveva la violazione ed errata applicazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc per difetto di motivazione circa il calcolo delle differenze retributive, la Suprema Corte affermava che il giudice di merito non aveva recepito acriticamente i conteggi sviluppati dall'appellante, come sostenuto nel ricorso per cassazione dall'### ma li aveva valutati, escludendo le voci ritenute non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività) e considerando anche le contestazioni mosse dall'### (pag. 7 della pronuncia), ritenendole infondate. Anche detto motivo era, pertanto, ritenuto inammissibile in quanto denunciando il vizio motivazionale e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, non coglieva il decisum della pronuncia gravata insistendo ad esempio sulla non spettanza di emolumenti che il giudice di merito aveva escluso.
Passando ad esaminare il primo motivo, con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 cod. civ. o, in alternativa, dell'art. 2948 cod. civ. nonché l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 2956 cod. civ., perché la domanda era volta a rivendicare maggiori compensi richiesti per l'opera prestata dal professionista o, in subordine, la prescrizione quinquennale ex art.2948 cc argomentando - fra l'altro che il metus che giustifica la sospensione della prescrizione in pendenza del rapporto non opera nei rapporti con la ### tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, la Suprema Corte, mentre disattendeva la censura in relazione all'applicazione del termine triennale, la accoglieva in riferimento alla decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc affermando che erroneamente la Corte di Appello aveva fissato il dies a quo del termine in corrispondenza alla cessazione del rapporto, anziché al momento di maturazione del credito, valorizzando, erroneamente, l'assenza di stabilità.
Ribadiva, quindi, il principio di diritto enunciato da Cass. 3567/2021 e confermato nelle successive pronunce (Cass. n. 2446/2014; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela»”.
Fatta tale premessa relativa alle vicende processuali del giudizio, necessaria per individuare il thema decidendum in sede di rinvio, va anche chiarito che in questa sede risulta coperta da giudicato interno l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, ma anche la stessa congruità dei conteggi elaborati dalla lavoratrice - con le dovute rettifiche operate dalla Corte di Appello in ordine alla non debenza di ferie, festività ed indennità di esclusività, giudizio anch'esso coperto da giudicato internoposto che la valutazione della Corte Distrettuale ha superato positivamente il giudizio di legittimità, sicché per determinare l'effettivo credito occorrerà partire da tali conteggi così epurati per ridurre l'ammontare del credito nei limiti della prescrizione.
Risulta, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, superata la questione dell'eterogeneità del conteggio proposto dall'### rispetto a quello proposto dalla ### in riferimento all'obbligo restitutorio, posto che tale obbligo necessariamente verrà determinato consequenzialmente in corrispondenza alle somme eccedenti, rispetto a quelle in questa sede accordate sia a titolo di credito principale (ed accessori) che di spese, che le siano state corrisposte in esecuzione della sentenza riformata e divenute sine titulo nella misura che supera quella in questa sede accordata.
Per altro, il conteggio dell'### (al di là dell'essere stato eseguito al lordo anche in relazione all'obbligo restitutorio) risulta anche formulato con criteri astratti (on riferimento ad una ipotetica misura media della retribuzione nel periodo ricavata dalla misura del credit differenziale riconosciuto ) e senza verificare l'esatta entità della somme via via percepite e la collocazione delle competenze via via maturate (si legge nel ricorso in riassunzione:<<### essendo stati pagati € 145.139,11 a titolo di differenze retributive per l'attività espletata in 46 mesi, considerando l'importo mensile riconosciuto pari ad € 3.155,20 (€ 145.139,11 : 46 mesi = € 3.155,20) e che la prescrizione è intervenuta per 16 mesi (dal 1.6.08 al 30.9.09) l'importo percepito indebitamente è pari ad € 50.483,20 (€ 3.155,20 X 16 mesi = € 50.483,20) >> . Ciò detto, facendo applicazione del principio di diritto per cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, deve rilevarsi che come è dato desumere dalle allegazioni delle parti e dalla stessa statuizione del ### l'### atto interruttivo di cui tenere conto è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, avvenuta in data 30 settembre 2014, cui consegue l'affermazione della prescrizione dei crediti maturati fino al 29 settembre 2009 e la salvezza di quelli maturati a partire dal 30 settembre successivo.
In base ai conteggi elaborati dall'originaria ricorrente ed allegati al ricorso di primo grado, così come già decurtati delle voci non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività), secondo il criterio valutativo già applicato dalla sentenza 4563/2019 Corte di Appello di ### in diversa composizione, occorre procedere nel modo di seguito indicato.
Ora al fine di rimodulare il conteggio delle spettanze tenendo conto esclusivamente dei crediti differenziali non colpiti dalla prescrizione in relazione all'anno 2009, occorre detrarre dalle competenze definite mese per mese nel 2009 come riportate nel conteggio elaborato dalla ### gli importi percepiti nello stesso periodo (30 settembre 2009-31 dicembre 2009). Tuttavia, poiché questi ultimi non sono stati riportati nel prospetto di calcolo della lavoratrice in corrispondenza ai singoli mesi di riferimento ma solo in corrispondenza alla mensilità di dicembre nella misura annuale di euro 20.863,00, si deve procedere riproporzionando la somma totale ai 12 mesi lavorati dalla ### nell'anno di riferimento (ed emerge dagli atti che ella venisse pagata mese per mese con compensi professionali in misura fissa come si ricava dal rinvio contenuto nell'atto introduttivo del giudizio a “buste paga” mensili) ed ai periodi non coperti da prescrizione .
Si ottiene così l'importo di euro 5.215,75 riferibili al periodo dal 30 settembre 2009 al 31 dicembre dello stesso anno, tale importo va detratto da quello delle spettanze indicate nel conteggio della lavoratrice che ammontano, come da conteggio, ad euro 15.908,72 con una somma differenziale di euro 10692,97.
In relazione ai restanti periodi fino alla cessazione del rapporto considerando i conteggi predisposti dalla lavoratrice si ottiene l'importo di euro 30.840, 34 per l'anno 2010 (51.703,34-20.863,00), euro 37.527,34 per l'anno 2011 (51.703,34-14176) ed euro 12.594,86 per l'anno 2012. In totale l'importo delle competenze mensili ammonta ad euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
A tali somme va aggiunto l'importo di euro 15.960,00 a titolo di ### Va incidentalmente precisato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto (Cass. 11579/2014).
Le somme cui ha diritto la lavoratrice quali crediti pecuniari nascenti dal rapporto di lavoro vanno determinate in sede giurisdizionale, per giurisprudenza costante di legittimità, al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, sicché la condanna avviene al lordo. Stante la domanda di restituzione delle somme maggiori corrisposte dall'### in esecuzione della sentenza di appello cassata, deve disporsi condanna della ### alla restituzione delle somme superiori a quelle accordate con l'attuale decisione. A tal fine le parti provvederanno all'opportuna compensazione dei crediti reciproci considerando l'importo effettivamente percepito (ossia quello al netto delle ritenute fiscali) dalla ### così come emergente dalla copia del cedolino di marzo 2020.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la necessità di valutare unitariamente la vicenda processuale ai fini della soccombenza (complessivamente l'ammontare riconosciuto è pari ad euro 107.615,51 rispetto alla misura dell'originario domandato pari ad euro 173.679,86) ritenuto che comunque debba ritenersi la prevalente soccombenza della ### ed avuto riguardo al valore della causa determinato dal domandato con il correttivo del decisum le spese liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'### P.Q.M. La Corte di Appello di ### -###, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione disposto con ordinanza ###/2024, su ricorso per riassunzione proposto dall'### avverso ### in data 14 marzo 2025, e sull'autonomo ricorso in riassunzione proposto da quest'ultima alla stessa data, successivamente riuniti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nei limiti del devoluto, così decide: 1) Dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra ### e l'### dal primo giugno 2008 all'otto marzo 2012 e ritenuta l'estinzione dei crediti fino al 30 settembre 2009, condanna l'### alla corresponsione, a titolo di differenze retributive sulle mensilità, della somma di euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo e della somma di euro 15.960,00 a titolo di TFR oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al soddisfo. 2) Condanna l'### alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il primo grado, euro 4757,00 oltre iva cpa e spese generali per l'appello, euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali per il giudizio di Cassazione ed euro 5000,00 per il presente grado di rinvio. 3) ### alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di questa Corte di Appello oggetto di riforma in Cassazione. ### 14 ottobre 2025 ### rel est. ### (dott. ### ( ### Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa #### ordinario in tirocinio.
causa n. 534/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Di Stefano Maria Pia, Romeo Eliana