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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3954/2025 del 01-12-2025

... contratto part time. Di aver ricevuto le competenze retributive in misura inferiore al dovuto e di non aver percepito compensi per lavoro straordinario, per ferie non godute, tredicesima e ### Concluse chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle dovute differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro per un totale di € 26.752,53, analiticamente indicata nei conteggi . Si costituì parte resistente concludendo per il rigetto della domanda. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello il ### con ricorso depositato il ###, contestando la valutazione effettuata da parte del primo giudice delle prove assunte nel grado precedente. Si è costituito l'appellato, che ha concluso per l'infondatezza dell'appello e per il rigetto dell'odierno gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze. All'odierna udienza la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va pertanto rigettato. ### ha affermato genericamente l'erronea valutazione delle prove testimoniali rese in primo grado, senza nulla aiunere di specifico (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott. ### Dott. #### in ### di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 20/11/2025 la seguente ### nella causa civile iscritta al n.1875/2022 r. g. sez. lav., vertente TRA ### rappresentato dall''Avv. ### domiciliat ###atti ### E ### S.r.l. in persona del leale rappresentante, rappresentata e difesa dall' Avv.to ###'### elettivamente domiciliat ###atti ### ricorso depositato dinanzi al Giudice del lavoro di ### parte appellante chiamò in giudizio l'appellata, esponendo di aver lavorato per la medesima in via subordinata ed ininterrotta sin dal'8/5/2017 al 31/3/2018, pur venendo regolarmente inquadrato solo dall'1/7/2017. 
Di essere stato inquadrato illegittimamente nel livello I del ### di settore piuttosto che nel II, svolgendo mansioni di preparatore tomaie e di aver osservato l'orario di n.40 ore settimanali oltre l'orario indicato nell'originario contratto part time.
Di aver ricevuto le competenze retributive in misura inferiore al dovuto e di non aver percepito compensi per lavoro straordinario, per ferie non godute, tredicesima e ### Concluse chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle dovute differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro per un totale di € 26.752,53, analiticamente indicata nei conteggi . 
Si costituì parte resistente concludendo per il rigetto della domanda. 
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello il ### con ricorso depositato il ###, contestando la valutazione effettuata da parte del primo giudice delle prove assunte nel grado precedente. 
Si è costituito l'appellato, che ha concluso per l'infondatezza dell'appello e per il rigetto dell'odierno gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze. 
All'odierna udienza la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va pertanto rigettato.  ### ha affermato genericamente l'erronea valutazione delle prove testimoniali rese in primo grado, senza nulla aiunere di specifico sulle domande per come formulate in primo rado e chiedendo solo di rivalutare le testimonianze dei propri ricorrenti escussi in primo grado. 
Già solo questo sarebbe sufficiente a rigettare l'appello stesso.. 
In oni caso va ribadito quanto asserito dal primo Giudice circa la norma dell'art.  2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. 
Le prove emerse all'esito dell'istruttoria di primo grado non hanno dimostrato la veridicità del periodo di lavoro assunto dal ricorrente in primo grado, secondo cui lo stesso avrebbe lavorato dal 11/7/2017 al 31/3/2018 diversamente da quanto indicato in contratto a tempo determinato stipulato tra le parti. 
Inoltre, non è risultato provato che egli svolgeva le mansioni di preparatore tomaie e che lavorava osservando un orario superiore a quello contrattuale.
I testi con le loro dichiarazioni testimoniali contrastanti non hanno confermato in maniera univoca e chiara quanto dedotto in ricorso di primo grado.  ### teste chiaro è stato ### che ha riferito che il rapporto è durato dal luglio 2017 al 31/3/2018, periodo corrispondente a quello indicato nel contratto originariamente stipulato. 
Piuttosto vago è stato ### in ordine alla durata del rapporto. 
I testi di parte resistente ### e ### hanno mostrato molte lacune. 
Il primo ha riferito di un periodo di lavoro addirittura più lungo di quello affermato dal ricorrente. 
Il secondo: ### a parlato di inizio nel 2017 senza null'altro precisare, aggiungendo che il rapporto sarebbe cessato nell'agosto 2018, oltre quando dedotto dal ricorrente. 
Inoltre la teste ha affermato di aver fatto anch'ella causa alla società. 
Circa le mansioni svolte ### e ### hanno negato ce il ricorrente svolgesse mansioni di preparatore di tomaie, ma solo di smacchiatore addetto alla pulizia delle scarpe prima si inscatolarle.  ### di lavoro sarebbe stato dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa e due ulteriori piccole pause di 10 minuti. 
Laddove il ricorrente asseriva un orario di 10 ore per il periodo fino al 31/12/2017, il sabato dalle 8 alle 13 con pausa di 15 minuti. 
Per il periodo successivo orario 8/13 e 14/18 con 15 minuti di pausa e due sabato al mese con orario 8/13. 
La teste ### che come esposto ha avuto causa con la società e quindi meno credibile, pur confermando l'orario dedotto dal ricorrente non ha parlato delle pause di 15 minuti ammesse dal predetto.  ### ha parlato di orario 8/19 con un'ora di pausa e di lavoro svolto tutti i sabato, laddove il ### ha parlato di due soli sabato dal gennaio 2018 e di pause di 15 minuti, cui non ha fatto mai riferimento alcuno il teste.
La contraddittorietà delle deposizioni, ance in ordine alle mansioni, l'una diversa dall'altra, alcune volte in contrasto anche con il dedotto dal ricorrente, induce a confermare la sentenza impugnata con rigetto dell'appello. 
In conclusione, le deposizioni dei testi ed particolare quelle dei testi di parte ricorrente non hanno potuto fornire prova sicura e convincente sulle modalità del rapporto. 
Dunque, non è stata resa una prova convincente in ordine allo svolgimento di un orario ulteriore rispetto all'inquadramento formale. 
Né può riconoscersi il livello superiore richiesto, sul quale parimente vi sono state contraddizioni poco chiare. 
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte così provvede: • Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; • condanna parte appellante al pagamento delle spese del rado, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.  • da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell' art.13 co.1 quater, DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 co.17 L.N. 228/2012.   Napoli, 20/11/2025 ###

causa n. 1875/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Genovese Raffaella

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3203/2025 del 14-10-2025

... condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive. A tal fine la ### allegava che la sua attività di diagnostica strumentale con relativa refertazione era avvenuta con pieno inserimento nel reparto radiologia dell'A.O. ### di ### e nell'osservanza dei turni e degli orari di servizio che le venivano di volta in volta assegnati. La domanda, disattesa in primo grado dal Tribunale di ### che si pronunciava nel contraddittorio con l'###costituitasi anche in appelloera, viceversa accolta in secondo grado, ove l'esame delle medesime risultanze istruttorie induceva il Collegio a ravvisare la subordinazione e, riformando la sentenza di primo grado con sentenza n. 4563/2019, ad accogliere parzialmente la domanda accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal primo giugno 2008 all'8 marzo 2012 e condannando l'appellata ### di ### al pagamento, a titolo di differenze retributive e ### della somma di € 145.139,11 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'### articolando quattro motivi di impugnazione che, esaminati nell'ordinanza n. ###/2024, conducevano il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma -### composta dai ### 1) dott. ### ___________________ Presidente rel. est.  2) dott. ### ________________________ ### 3) dott. ### _________________ ###udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente ### procedimento n.534/2025 R.G.A.C.L., cui è riunito quello avente il numero 537/2025 avente ad oggetto il rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza ###/24 del 21 dicembre 2024 e vertente tra L'### C. F. ###, in persona del ### rappresentante pro tempore -rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti #### ed ### (in P.E.C. ###; -RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RESISTENTE In quello 537/2025 ; E ### ( ###) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli ### e ### ed pec.  #### ;- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RICORRENTE in quello 537/2025 ; Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.  ### ricorso in riassunzione depositato il giorno 14 marzo 2025, l'### ha investito questa Corte della decisione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte con cui, in accoglimento del primo motivo proposto dalla stessa ### e ritenuti inammissibili gli altri, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello rimettendo al giudice di rinvio l'applicazione del punto di diritto fissato in tema di decorrenza della prescrizione per i crediti nascenti dal rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. 
In sede di riassunzione è chiesto che venga dichiarata la prescrizione di tutti i diritti di credito maturati dalla ### nel periodo primo giugno 2008 - 30 settembre 2009, tanto a titolo di sorte capitale, che di interessi per l'attività di lavoro subordinato espletata come medico radiologo come accertata dalla sentenza della Corte di Appello n. 4563/19 e, che, conseguentemente, la ### sia condannata alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di appello e divenute indebite a seguito della riforma, importo quantificato dall'### in euro 50.483,20 per sorte capitale, euro 4.047,55 per interessi ed euro 6.023, 97 o per spese di giudizio (di primo e secondo grado) .   L'### ha, al riguardo, elaborato propri conteggi al fine di determinare l'entità dell'obbligo restitutorio di controparte nascente dalla cassazione della sentenza di appello. 
Si è costituita ### nel giudizio di rinvio incardinato dall'### evidenziando di avere, con separato atto, provveduto autonomamente a riassumere il giudizio dinnanzi a questa Corte, chiedendo la riunione e contestando il conteggio operato dalla controparte con l'evidenziare che l'adeguatezza del proprio conteggio,, preso in considerazione nella sentenza di secondo grado era stato confortata dalla Suprema Corte. 
Con autonoma riassunzione la ### riportandosi alle difese svolte anche nel costituirsi nel ricorso in riassunzione depositato dalla controparte, ha riprodotto sinteticamente i dati salienti della vicenda ed ha enucleato le differenti posizioni difensive in ordine alle somme dovute e da restituire chiedendo anch'ella la decisione in applicazione del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte.   La causa, previa riunione della causa di più recente iscrizione a quella di iscrizione più remota, all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 fissata per la decisione, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da ### medico chirurgo specializzato in radiodiagnostica, di riconoscimento della natura subordinata ed unitaria del rapporto di lavoro, protrattosi dal 1 giugno 2008 al 8 marzo, formalmente configurato come una successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati alla realizzazione di un progetto di ottimizzazione delle biopsie eco - tacrmn guidate, e la conseguente condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive. 
A tal fine la ### allegava che la sua attività di diagnostica strumentale con relativa refertazione era avvenuta con pieno inserimento nel reparto radiologia dell'A.O. ### di ### e nell'osservanza dei turni e degli orari di servizio che le venivano di volta in volta assegnati. 
La domanda, disattesa in primo grado dal Tribunale di ### che si pronunciava nel contraddittorio con l'###costituitasi anche in appelloera, viceversa accolta in secondo grado, ove l'esame delle medesime risultanze istruttorie induceva il Collegio a ravvisare la subordinazione e, riformando la sentenza di primo grado con sentenza n. 4563/2019, ad accogliere parzialmente la domanda accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal primo giugno 2008 all'8 marzo 2012 e condannando l'appellata ### di ### al pagamento, a titolo di differenze retributive e ### della somma di € 145.139,11 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo. 
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'### articolando quattro motivi di impugnazione che, esaminati nell'ordinanza n. ###/2024, conducevano il Giudice di legittimità ad accogliere unicamente il primo motivo ritenendo inammissibili gli ulteriori. Sinteticamente, la Suprema Corte esprimendosi sui motivi da 2 a 4, che riteneva dovessero essere esaminati con precedenza rispetto al primo per ragioni di ordine logico, affermava quanto segue. 
Sul secondo motivo (violazione degli articoli 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, n.3 cpc per errata valutazione delle prove),riteneva corretta, in quanto conforme dall'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come rapporto di pubblico impiego, la valutazione operata dalla Corte di merito che aveva valorizzato, nel valutare il complessivo compendio probatorio, che emergesse, oltre alla difformità della utilizzazione rispetto al progetto indicato nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il pieno inserimento nell'organizzazione della struttura aziendale, senza significative diversità rispetto agli altri dirigenti medici assegnati al medesimo reparto. Inoltre, tale motivo di impugnativa, nel denunciare la violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc., nella sostanza, secondo la Suprema Corte sollecitava una diversa valutazione delle risultanze di causa, riservata al giudice del merito e preclusa nel giudizio di legittimità e lo giudicava conseguentemente inammissibile. 
In relazione al terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista (prestazione di fatto con violazione di legge) lo riteneva parimenti inammissibile perché tutti gli argomenti sviluppati <<non colgono il decisum e muovono dal presupposto, smentito dalla Corte territoriale, della insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rapporto che, invece, il giudice d'appello ha accertato valutando le effettive modalità che avevano caratterizzato lo stesso, al di là della qualificazione contrattuale>>. Riteneva, per altro, corretta l'applicazione dell'art.2126 cod. civ. operata dalla corte di Appello, in quanto del tutto coerente con l'orientamento di legittimità in tema di rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico ed affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa. 
Esprimendosi sul quarto motivo che devolveva la violazione ed errata applicazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc per difetto di motivazione circa il calcolo delle differenze retributive, la Suprema Corte affermava che il giudice di merito non aveva recepito acriticamente i conteggi sviluppati dall'appellante, come sostenuto nel ricorso per cassazione dall'### ma li aveva valutati, escludendo le voci ritenute non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività) e considerando anche le contestazioni mosse dall'### (pag. 7 della pronuncia), ritenendole infondate. Anche detto motivo era, pertanto, ritenuto inammissibile in quanto denunciando il vizio motivazionale e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, non coglieva il decisum della pronuncia gravata insistendo ad esempio sulla non spettanza di emolumenti che il giudice di merito aveva escluso. 
Passando ad esaminare il primo motivo, con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 cod. civ. o, in alternativa, dell'art. 2948 cod. civ. nonché l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 2956 cod. civ., perché la domanda era volta a rivendicare maggiori compensi richiesti per l'opera prestata dal professionista o, in subordine, la prescrizione quinquennale ex art.2948 cc argomentando - fra l'altro che il metus che giustifica la sospensione della prescrizione in pendenza del rapporto non opera nei rapporti con la ### tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, la Suprema Corte, mentre disattendeva la censura in relazione all'applicazione del termine triennale, la accoglieva in riferimento alla decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc affermando che erroneamente la Corte di Appello aveva fissato il dies a quo del termine in corrispondenza alla cessazione del rapporto, anziché al momento di maturazione del credito, valorizzando, erroneamente, l'assenza di stabilità. 
Ribadiva, quindi, il principio di diritto enunciato da Cass. 3567/2021 e confermato nelle successive pronunce (Cass. n. 2446/2014; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela»”. 
Fatta tale premessa relativa alle vicende processuali del giudizio, necessaria per individuare il thema decidendum in sede di rinvio, va anche chiarito che in questa sede risulta coperta da giudicato interno l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, ma anche la stessa congruità dei conteggi elaborati dalla lavoratrice - con le dovute rettifiche operate dalla Corte di Appello in ordine alla non debenza di ferie, festività ed indennità di esclusività, giudizio anch'esso coperto da giudicato internoposto che la valutazione della Corte Distrettuale ha superato positivamente il giudizio di legittimità, sicché per determinare l'effettivo credito occorrerà partire da tali conteggi così epurati per ridurre l'ammontare del credito nei limiti della prescrizione. 
Risulta, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, superata la questione dell'eterogeneità del conteggio proposto dall'### rispetto a quello proposto dalla ### in riferimento all'obbligo restitutorio, posto che tale obbligo necessariamente verrà determinato consequenzialmente in corrispondenza alle somme eccedenti, rispetto a quelle in questa sede accordate sia a titolo di credito principale (ed accessori) che di spese, che le siano state corrisposte in esecuzione della sentenza riformata e divenute sine titulo nella misura che supera quella in questa sede accordata. 
Per altro, il conteggio dell'### (al di là dell'essere stato eseguito al lordo anche in relazione all'obbligo restitutorio) risulta anche formulato con criteri astratti (on riferimento ad una ipotetica misura media della retribuzione nel periodo ricavata dalla misura del credit differenziale riconosciuto ) e senza verificare l'esatta entità della somme via via percepite e la collocazione delle competenze via via maturate (si legge nel ricorso in riassunzione:<<### essendo stati pagati € 145.139,11 a titolo di differenze retributive per l'attività espletata in 46 mesi, considerando l'importo mensile riconosciuto pari ad € 3.155,20 (€ 145.139,11 : 46 mesi = € 3.155,20) e che la prescrizione è intervenuta per 16 mesi (dal 1.6.08 al 30.9.09) l'importo percepito indebitamente è pari ad € 50.483,20 (€ 3.155,20 X 16 mesi = € 50.483,20) >> . Ciò detto, facendo applicazione del principio di diritto per cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, deve rilevarsi che come è dato desumere dalle allegazioni delle parti e dalla stessa statuizione del ### l'### atto interruttivo di cui tenere conto è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, avvenuta in data 30 settembre 2014, cui consegue l'affermazione della prescrizione dei crediti maturati fino al 29 settembre 2009 e la salvezza di quelli maturati a partire dal 30 settembre successivo. 
In base ai conteggi elaborati dall'originaria ricorrente ed allegati al ricorso di primo grado, così come già decurtati delle voci non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività), secondo il criterio valutativo già applicato dalla sentenza 4563/2019 Corte di Appello di ### in diversa composizione, occorre procedere nel modo di seguito indicato. 
Ora al fine di rimodulare il conteggio delle spettanze tenendo conto esclusivamente dei crediti differenziali non colpiti dalla prescrizione in relazione all'anno 2009, occorre detrarre dalle competenze definite mese per mese nel 2009 come riportate nel conteggio elaborato dalla ### gli importi percepiti nello stesso periodo (30 settembre 2009-31 dicembre 2009). Tuttavia, poiché questi ultimi non sono stati riportati nel prospetto di calcolo della lavoratrice in corrispondenza ai singoli mesi di riferimento ma solo in corrispondenza alla mensilità di dicembre nella misura annuale di euro 20.863,00, si deve procedere riproporzionando la somma totale ai 12 mesi lavorati dalla ### nell'anno di riferimento (ed emerge dagli atti che ella venisse pagata mese per mese con compensi professionali in misura fissa come si ricava dal rinvio contenuto nell'atto introduttivo del giudizio a “buste paga” mensili) ed ai periodi non coperti da prescrizione . 
Si ottiene così l'importo di euro 5.215,75 riferibili al periodo dal 30 settembre 2009 al 31 dicembre dello stesso anno, tale importo va detratto da quello delle spettanze indicate nel conteggio della lavoratrice che ammontano, come da conteggio, ad euro 15.908,72 con una somma differenziale di euro 10692,97. 
In relazione ai restanti periodi fino alla cessazione del rapporto considerando i conteggi predisposti dalla lavoratrice si ottiene l'importo di euro 30.840, 34 per l'anno 2010 (51.703,34-20.863,00), euro 37.527,34 per l'anno 2011 (51.703,34-14176) ed euro 12.594,86 per l'anno 2012. In totale l'importo delle competenze mensili ammonta ad euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. 
A tali somme va aggiunto l'importo di euro 15.960,00 a titolo di ### Va incidentalmente precisato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto (Cass. 11579/2014). 
Le somme cui ha diritto la lavoratrice quali crediti pecuniari nascenti dal rapporto di lavoro vanno determinate in sede giurisdizionale, per giurisprudenza costante di legittimità, al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, sicché la condanna avviene al lordo.   Stante la domanda di restituzione delle somme maggiori corrisposte dall'### in esecuzione della sentenza di appello cassata, deve disporsi condanna della ### alla restituzione delle somme superiori a quelle accordate con l'attuale decisione. A tal fine le parti provvederanno all'opportuna compensazione dei crediti reciproci considerando l'importo effettivamente percepito (ossia quello al netto delle ritenute fiscali) dalla ### così come emergente dalla copia del cedolino di marzo 2020. 
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la necessità di valutare unitariamente la vicenda processuale ai fini della soccombenza (complessivamente l'ammontare riconosciuto è pari ad euro 107.615,51 rispetto alla misura dell'originario domandato pari ad euro 173.679,86) ritenuto che comunque debba ritenersi la prevalente soccombenza della ### ed avuto riguardo al valore della causa determinato dal domandato con il correttivo del decisum le spese liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'### P.Q.M.  La Corte di Appello di ### -###, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione disposto con ordinanza ###/2024, su ricorso per riassunzione proposto dall'### avverso ### in data 14 marzo 2025, e sull'autonomo ricorso in riassunzione proposto da quest'ultima alla stessa data, successivamente riuniti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nei limiti del devoluto, così decide: 1) Dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra ### e l'### dal primo giugno 2008 all'otto marzo 2012 e ritenuta l'estinzione dei crediti fino al 30 settembre 2009, condanna l'### alla corresponsione, a titolo di differenze retributive sulle mensilità, della somma di euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo e della somma di euro 15.960,00 a titolo di TFR oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al soddisfo.  2) Condanna l'### alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il primo grado, euro 4757,00 oltre iva cpa e spese generali per l'appello, euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali per il giudizio di Cassazione ed euro 5000,00 per il presente grado di rinvio.  3) ### alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di questa Corte di Appello oggetto di riforma in Cassazione.  ### 14 ottobre 2025 ### rel est. ### (dott. ### ( ### Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa #### ordinario in tirocinio.

causa n. 534/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Di Stefano Maria Pia, Romeo Eliana

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8791/2025 del 27-11-2025

... condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento a decorrere dal13-12-2019, da quantificarsi, così come richiesto negli allegati conteggi non oggetto di specifica contestazione, nella misura di € 23774,22, oltre accessori ex art. 429 cpc. Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia. P.Q.M. Il giudice, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello ### del ### industria con decorrenza dal 13 marzo 2020, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti dal 13-12-2019, nella misura di € 23.774,22, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; c) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13939/2024 R.G. promossa da: #### con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### 3, NAPOLI, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ### S.P.A., con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ###. ###/E, ###; RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori ### come in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dall'1-1-2014, da ultimo inquadrato nel 3° livello (ora ###) del ### esponeva che, con disposizione di servizio del 13-12-2019, era stato assegnato alla ### e nominato “### di ### dell'###”; che, in conseguenza dell'incarico aveva assunto la responsabilità delle tre quadre di intervento ed aveva svolto i compiti di cui all'art. 6 del ### di ### che, a decorrere dalla predetta data, aveva pertanto, svolto compiti ascrivibili al superiore inquadramento del livello ### (ex liv.VSuper), come previsto dall'organigramma e dal regolamento aziendale. 
Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2103 cc all'inquadramento nel livello superiore ###, o in subordine ###, del ### di categoria, dal mese di dicembre 2019, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche, anche ex art. 2041 c.c., nella misura di € 23.744,22, oltre accessori di legge e regolarizzazione della posizione contributiva.   Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che preliminarmente eccepiva l' inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alle società a partecipazione pubblica soggette alla disciplina di cui al d.lgs n.165 del 2001; nel merito, con varie argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della domanda.  ***** 
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione che concerne l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2103 c.c.. 
Sul punto giova il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private; l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. ex multis, Cass. n.25590 del 01/09/2023; Cass. n. 17631 del 20/06/2023). 
Nel merito, la domanda risulta fondata. 
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello ### del ### del settore metalmeccanico industria. 
In punto di diritto giova premettere che l'art. 2103 cod. civ., per quel che qui ne occupa, è stata modificata dall'art. 3 del d.lg. 15 giugno 2015 n. 81, soltanto con riferimento al lasso di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica fissato, fino al giugno 2015, in tre mesi e successivamente in sei, salva diversa previsione della contrattazione collettiva. 
Ove, poi, un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica, superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento ( Cass. n. 12092 del 01/07/2004; Cass. n. 10905 del 24/05/2005). 
In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis n.8025/2003; Cass. n.20523/2005). 
Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. 
E' noto, poi, che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis n. 20272/2010; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. ### del 22/11/2019). 
Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. 
E' pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass.n. 5203 del 21/4/2000). 
Al fine, poi, dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., è necessario che il lavoratore specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile, non potendo limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (ex multis Cass. n. 14088 del 13/11/2001; Cass. n. 7524 del 27/03/2009). 
Acclarato che l'atto introduttivo assolve ai predetti oneri, deve, quindi, evidenziarsi, per la esatta delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia organizzativa ed esecutiva del ricorrente, essendo l'attività svolta dal ricorrente di mero supporto al personale gerarchicamente sovraordinato e rientrante nelle normali attività di controllo e manutenzione degli istituti scolastici; dall'altro nella mancanza di particolare competenza tecnica non accompagnata da percorsi di formazione professionale. 
E' dato pacifico in causa, invece, che l'istante svolga fin dalla data indicata in ricorso (dicembre 2019) le medesime mansioni corrispondenti alla specifica figura professionale di “### di ### Scolastica”, come da disposizione di servizio del 13-12-2019 di conferimento del relativo incarico. 
Tanto evidenziato, si rende necessario a questo punto riportare testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata. 
Appartengono al livello ###, nel quale il ricorrente è inquadrato “I lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera. 
Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”. 
Appartengono invece al livello ### rivendicato i “lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività di elevato livello tecnico. Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. Guidano, coordinano e conducono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. 
Propongono e realizzano, nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo dei collaboratori. ### o sistemi di miglioramento aziendale”. 
Ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria del livello ### è l'ampia autonomia operativa con responsabilità di risultati con impiego di specifica competenza e perizia. 
In ordine all'ampiezza dell'autonomia richiesta, è appena il caso di evidenziare che nel raffronto tra l' ”ampia autonomia” del tecnico di livello ### e la "limitata autonomia " per il tecnico di livello ###, il tratto distintivo va colto nell'apporto individuale che, pur nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, consente di apportare modifiche e varianti in quanto derivante dalle "competenze" e conoscenze specialistiche possedute o acquisite. 
In questi termini la decisionalità operativa presuppone -e non ne è esclusaprocedure anche standardizzate da applicare in relazione alla diversa tipologia di interventi e alle diverse variabili del caso. 
Meramente operativa è, invece, l'autonomia propria del livello ###ì delimitato il campo d'indagine, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato il buon diritto azionato in giudizio. 
E' infatti proprio dalla disposizione organizzativa del 13-12-2019 che discende il riconoscimento del livello rivendicato. 
Nell'atto aziendale si conferisce espressamente al ricorrente l'incarico di “### di ### afferente l'### Centro” e, precisandosi che tale incarico afferisce al contratto di servizio “### della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della ### di Napoli”, si elencano le attività, in conformità al ### di ### di supporto tecnico al ### di ### geom. ### assegnate: “### la redazione dei ### di ### di ### (### degli edifici scolastici di competenza; ### la gestione della manutenzione periodica/programmata di opere edili ed impianti degli edifici scolastici di competenza; ### la gestione degli interventi manutentivi a richiesta/guasto degli edifici scolastici di competenza; ### gli interventi programmati tesi al miglioramento della funzionalità e del comfort ambientale; ### l'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti ; ### la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
Non pare dubbio che, quanto all'aspetto dello svolgimento dell'attività “nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione”, avuto riguardo all'attività di manutenzione e guardiania scolastica, suddivisa in quattro aree geografiche (v. organigramma aziendale) la commessa della ### metropolitana relativa alla manutenzione scolastica “rappresenta uno dei servizi trainanti dell'attività aziendale essendo la commessa più redditizia tra quelle affidate alla società convenuta” (circostanza non contestata).   La figura professionale del “### di Zona” risulta, poi, espressamente indicata nell'organigramma aziendale con inquadramento nel livello ### corrispondente, secondo il nuovo sistema di classificazione contrattuale, al livello ###. 
Nello stesso senso si esprime il regolamento aziendale ai sensi del quale “### al parametro ### del ### industria le posizioni ed i ruoli ricoperti da addetti tecnici ed amministrativi che, nell'ambito di importanti funzioni /settori aziendali, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati conseguiti, svolgono attività di elevato livello tecnicoamministrativo”, elencando tra le figure professionali i “tecnici di ### Scolastica”. 
Rientrano, invece, nel superiore livello ### (ex VI livello) i “### d'### Scolastica”, caratterizzati da funzioni direttive, ovvero la posizione cui il ricorrente è stato, per espressa disposizione aziendale, sottoposto per l'attività di supporto. 
Non è, pertanto, idonea ad inficiare il segno delle conclusioni cui si intende giungere la contestazione per la quale il ricorrente avrebbe svolto mansioni di mero supporto al ### di ### al quale, non a caso, anche nell'organigramma aziendale, è riconosciuto il superiore inquadramento nell'ex VI livello. 
Neppure giova sostenere che il ricorrente si fosse limitato a inserire, tramite un semplice programma gestionale (###, i dati relativi a ferie, assenze e malattie del personale assegnato, perché si tratta, come precisato nella disposizione di servizio del 13-12-2019, di compiti solo accessori e ulteriori, di gestione e coordinamento del personale, rispetto a quelli dianzi indicati maggiormente qualificanti l'incarico attribuito. 
Parimenti poco rilevante l'obiezione circa l'attività di compilazione dei PDM (piano di manutenzione ordinaria), afferenti alla manutenzione di elementi basilari, in quanto meramente riepilogativa, ma sicuramente rilevante sotto il profilo della responsabilità dei risultati, della più articolata e complessa attività di programmazione e gestione della manutenzione che il ricorrente doveva assicurare. 
Ciò posto si rammenta che la Suprema Corte, già con la sentenza n. 11461 del 1997, aveva affermato che: "In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale (come nel caso di specie il regolamento e l'organigramma aziendale), la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o muove" (v., conformi, n. 1093 del 24/01/2003; Cass. n. 27430 del 13/12/2005; Cass. n. 3216 del 18/02/2016). 
Pertanto, alla stregua del raffronto tra la disposizione di servizio con la specifica classificazione aziendale dei profili professionali, deve inferirsi, in base alla stessa valutazione operata in sede aziendale l'ascrivibilità della figura professionale di ### di ### al livello ###. 
Ne consegue che l'inquadramento attribuito dalla società risulta inadeguato alle mansioni svolte, che sono invece correttamente sussumibili nel livello ### del ### applicato, i cui dati connotativi sicuramente si rinvengono nelle modalità attuative dei compiti assegnati al ricorrente come indicati nella disposizione del dicembre 2019. 
Il diritto al superiore inquadramento va quindi riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 cc -nella formulazione successiva alla riforma introdotta dal d.lgs 81/ 2015 in vigore dal 15.6.2015 - a decorrere dal mese di marzo 2020, come previsto dal ### di categoria. 
Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento a decorrere dal13-12-2019, da quantificarsi, così come richiesto negli allegati conteggi non oggetto di specifica contestazione, nella misura di € 23774,22, oltre accessori ex art. 429 cpc. 
Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.  P.Q.M.  Il giudice, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello ### del ### industria con decorrenza dal 13 marzo 2020, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti dal 13-12-2019, nella misura di € 23.774,22, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; c) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. 
Così deciso in data ### .  

il Giudice
Dott. ### n. 13939/2024


causa n. 13939/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Picciotti Giovanna

M
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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 425/2025 del 03-12-2025

... fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alle differenze retributive maturate in misura di € 6.960,27 con la ### 3 di 7 condanna della società ### a corrispondergli tali differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. A tal fine rappresentava i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze alle dipendenze della società ### con sede ###forza di un contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del ### ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; ii) che nel corso del rapporto, la società non avrebbe provveduto a corrispondergli le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, comprensive di paga base, maggiorazione edile del 4,95%, ### indennità sostitutiva di mensa e quota di ### iii) di aver svolto, nel mese di agosto 2024, due interventi di riparazione in regime di reperibilità occasionale nella città di ### insieme ai colleghi ### e ### con partenza da ### alle ore 19 e rientro alle ore 4 del giorno successivo senza ricevere per (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO ### ❖➢ in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 3 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 199 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### nato a ### il ### (c.f. ###), residente ###, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in #### n 42, giusta procura in atti telematici. 
RICORRENTE E ### (P.Iva ###), con sede ###, in persona del suo legale rappresentate pro tempore.  ###: pagamento spettanze retributive. ###: Ricorrente: “### all'###mo Giudice del ### adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - dichiarare che dal 21.02.2024 al 12 novembre 2024 il sig. ### ha lavorato alle dipendenze di ### con sede ###, con contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del ### ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; - dichiarare dovute le retribuzioni richieste per le ragioni sopra esposte; - condannare ### (P.Iva ###), con sede ###, a corrispondere al sig. ### la somma di € 6.960,27, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dovuti sino all'effettivo pagamento. 
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, al contributo ### 4% e ad Iva se dovuta”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data #### adiva il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accertato e dichiarato che con la convenuta ### era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 21.02.2024 al 12.11.2024 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadramento nel 2° livello del ### Chiedeva quindi che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alle differenze retributive maturate in misura di € 6.960,27 con la ### 3 di 7 condanna della società ### a corrispondergli tali differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. 
A tal fine rappresentava i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze alle dipendenze della società ### con sede ###forza di un contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del ### ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; ii) che nel corso del rapporto, la società non avrebbe provveduto a corrispondergli le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, comprensive di paga base, maggiorazione edile del 4,95%, ### indennità sostitutiva di mensa e quota di ### iii) di aver svolto, nel mese di agosto 2024, due interventi di riparazione in regime di reperibilità occasionale nella città di ### insieme ai colleghi ### e ### con partenza da ### alle ore 19 e rientro alle ore 4 del giorno successivo senza ricevere per tali prestazioni compenso alcuno; iv) che il rapporto di lavoro cessava a seguito delle proprie dimissioni con decorrenza dal 13 novembre 2024, rimanendo creditore delle spettanze retributive relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, quantificate nella somma complessiva di a € 6.639,39, calcolata sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio 2024), unico parametro certo, posto che, nonostante le richieste formali la società non ha fornito le buste paga relative alle mensilità di sopra citate, comprensivo della somma di € 320,88 relativa al compenso per le ### 4 di 7 prestazioni svolte nel mese di agosto 2024 in regime di reperibilità occasionale - rientranti nel lavoro straordinario diurno e notturno con relative maggiorazioni del ### oltre alla maggiorazione per trasferta del 22%. Concludeva pertanto come in epigrafe dettagliatamente riportato.  2. La società convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva.  3. All'udienza del 29.07.2025, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della società resistente e ordinava alla società ### di produrre i cedolini con la retribuzione di agosto, settembre, ottobre e 12 giorni di novembre, ordine rimasto inevaso.  4. Escussi due testimoni, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è data lettura.  ***  5. Il ricorso è fondato.  6. Il corredo documentale, ha consentito, pur nella contumacia della controparte, di accertare l'esistenza del credito per le spettanze retributive.  7. ###, il mancato adempimento senza giustificato motivo all'ordine di esibizione da parte convenuta consente, ai sensi dell'art. 210, quarto comma c.p.c., di desumere argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito a norma dell'articolo 116, secondo comma.  8. Ne consegue che risultano sufficientemente provate tutte le circostanze allegate in ricorso, dedotte con sufficiente precisione, e dunque la ### 5 di 7 mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e spettanti per l'attività svolta, il cui contrario onere probatorio sarebbe gravato sul datore di lavoro. Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere le spettanze retributive non riscosse maturate nel corso del rapporto di lavoro effettivamente svolto per la resistente #### 9. Ai fini della quantificazione possono essere certamente utilizzati i conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente elaborati sulla base sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio 2024), unico parametro certo in assenza di successive buste paga.  10. In merito alle prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità e di straordinario notturno, gli interventi svolti nel mese di agosto a ### in orario eccedente la normale prestazione lavorativa risultano suffragati dalle dichiarazioni rese dai colleghi in sede di escussione testimoniale. 
In particolare, il teste ### di professione idraulico, già dipendente della società ### (aprile-settembre 2024) ha confermato che, nel mese di agosto 2024, egli e il ### hanno effettuato due interventi straordinari di reperibilità recandosi da ### a ### Interrogato sul capitolo 1 ha risposto: “#### si è trattato di due interventi straordinari che abbiamo eseguito presso il negozio di ### a I ### in quel caso l'intervento è stato più di natura elettrica che idraulica” ha inoltre confermato che per eseguire ciascuno di tali interventi, sono partiti da ### alle ore 19:00 e sono ritornati alle ore 4:00 del giorno dopo. (cfr. verbale 26.11.25). Il teste ### anche egli già dipendente della resistente (da maggio - settembre 2024), interrogato sul capitolo 1 ha dichiarato: “#### SI è trattato di un intervento a I ### avvenuto di notte. So che il ### è andato con il ### sempre ai ### in un'altra occasione”; ha poi inoltre confermato le circostanze riportate al capitolo 2, ovverosia, che gli spostamenti erano avvenuti con partenza alle 19:00 e rientro intorno alle 4:00 del mattino, dichiarando “#### abbiamo fatto anche le 5 del mattino”. 
Ciò posto, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata, il credito derivante dall'espletamento dell'attività in regime di reperibilità occasionale e di lavoro straordinario deve essere riconosciuto nella somma determinata da parte ricorrente, che appare correttamente calcolata in quanto le relative maggiorazioni sono quelle previste dal ### per lavoro straordinario diurno (25%), straordinario notturno (40%) e trasferta (22%).  11.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 seguono la soccombenza. 
Inoltre, giusta la previsione dell'art. 210 cpc., co. 4, la società contumace, che ha omesso di dar seguito senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, deve essere condannata al pagamento pena pecuniaria, da quantificarsi nel caso di specie in euro 700.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive rispettivamente maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della ### pari nel complesso ad € 6.960,27; - condanna la società convenuta ### in persona del l.r. pro tempore, a corrispondergli la predetta somma di 6.960,27 euro lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo; - condanna ### in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa, ove dovute come per legge; - condanna ### in persona del l.r. pro tempore, al pagamento della pena pecuniaria di euro 700.  ### 3 dicembre 2025 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 199/2025


causa n. 199/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Giuseppe

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4815/2025 del 01-12-2025

... diffida stragiudiziale notificata ad ottobre 2024 e le differenze retributive sono maturate a partire dal marzo 2020. ### caso in esame, infatti, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente in relazione al servizio svolto in ragione degli importi mensili massimi previsti dalla contrattazione collettiva (€ 164,00 mensili dal momento della sua introduzione, poi aumentata dal marzo 2018 ad € 174,50 mensili) è possibile ritenere che parte ricorrente abbia diritto all'importo di € 3.260,48, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Su tale importo spettano gli interessi ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un (leggi tutto)...

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R.G. 14163/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. #### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14163/2024 R.G. #### n. a CASERTA ### il ### parte rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e #### RICORRENTE E Ministero dell'### e del ### U.S.R. ### e ### - ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dai dott. ###### e ####É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti #### ITALA, #### e ### RESISTENTE OGGETTO: retribuzione professionali docenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 CONCLUSIONI: come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto ### ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale docente a tempo determinato per i periodi indicati in ricorso dal 4.3.2020 al 30.6.2022; di aver diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in base all'art. 7 C.C.N.L.  ### del 15.3.2001; la violazione della clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE; di aver diritto all'importo complessivo di € 3.260,48. 
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire la ### in relazione ai periodi di servizio svolti a tempo determinato con condanna del ministero resistente al pagamento della relativa somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e con condanna alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'I.N.P.S., con vittoria di spese di lite.  ###.N.P.S. si è costituita in giudizio con apposita memoria. 
Gli altri resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza.  ### thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti spettante a parte ricorrente in base al lavoro a tempo determinato svolto per i periodi indicati.  ### punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 20015/2018) secondo cui “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; 2.1.  quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;”.  ###'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata in quanto il difensore di parte ricorrente deposita una diffida stragiudiziale notificata ad ottobre 2024 e le differenze retributive sono maturate a partire dal marzo 2020.  ### caso in esame, infatti, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente in relazione al servizio svolto in ragione degli importi mensili massimi previsti dalla contrattazione collettiva (€ 164,00 mensili dal momento della sua introduzione, poi aumentata dal marzo 2018 ad € 174,50 mensili) è possibile ritenere che parte ricorrente abbia diritto all'importo di € 3.260,48, oltre interessi dalla maturazione al saldo. 
Su tale importo spettano gli interessi ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.  412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. 
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.  ### domanda di condanna al pagamento dei contributi sugli importi spettanti a titolo di retribuzione professionale docenti deve essere rigettata. In base all'art. 2 co. 9 e 10 l. 335/1995 anche il trattamento accessorio del personale scolastico, e dunque dei docenti, entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dal 01.01.1996 ma incide sul trattamento pensionistico solo se annualmente supera il 18% dello stipendio tabellare lordo, scorporato dalla indennità integrativa speciale. 
La ratio di tale previsione normativa è di considerare ai fini pensionistici solo i compensi accessori che incidano oltre la soglia indicata sul trattamento retributivo mentre, in caso contrario, non rientrano nel calcolo pensionistico e non sono soggetti a contribuzione in quanto di rilevanza inferiore alla soglia prevista dal legislatore. Nel caso in esame, la retribuzione professionale docenti non supera la menzionata soglia del 18% dello stipendio tabellare lordo scorporato dalla indennità integrativa speciale e, pertanto, non incide sul trattamento pensionistico e non determina il versamento contributivo.  ### spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra parte ricorrente e il Ministero dell'### e del ### Possono essere, invece, compensate tra parte ricorrente e l'I.N.P.S. in ragione della complessità delle questioni dirimenti. Non sussistono, infine, i presupposti per la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014.  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. ###/2023) “###. 4 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (esclusa, nella specie, la maggiorazione de quo, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione).” e (Cass 22762/2023) “La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1-bis d.m.  55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi ### notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora-zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto”.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'importo di € 3.260,48 a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato prestato dal 4.3.2020 al 30.6.2022 e per l'effetto condanna il Ministero dell'### al pagamento suo favore di tale somma oltre interessi dalla maturazione al saldo; 2. rigetta per il resto il ricorso; 3. condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.030,00 oltre rimb.  forfettario al 15%, iva e cpa come per legge; 4. compensa le spese tra parte ricorrente e l'I.N.P.S. 
Si comunichi. 
Aversa, 1/12/2025 il Giudice del ### dott. #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025

causa n. 14163/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Capolongo Barbato

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