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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 323/2026 del 01-04-2026

... ritenuta di giustizia, di cui €.43.200,00 a titolo di differenze retributive, incluso lavoro supplementare 35% e festivo 30%, € 7.215,00 per differenza tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, festività non godute, , €.5.770,00 per ferie e permessi non goduti, €1.310 per TFR dal 26.9.2014 al 31.12.2015 ed infine €3.180,00 a titolo di differenza TFR su lavoro supplementare espletato in maniera continuativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito e fino al soddisfo; -per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento della somma di €.60.675,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, di cui €.43.200,00 a titolo di differenze retributive, incluso lavoro supplementare 35% e festivo 30%, €7.215,00 per differenza tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per illavoro straordinario, festività non godute, €.5.770,00 per ferie e permessi non goduti, € 1.310 per TFR dal 26.9.2014 al 31.12.2015 ed infine € 3.180,00 a titolo di differenza TFR su lavoro supplementare espletato in maniera continuativa, (leggi tutto)...

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causa n. 2439/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 169/2026 del 17-03-2026

... liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008). Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra il Comune di ### e ### (leggi tutto)...

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causa n. 604/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 174/2026 del 17-03-2026

... liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008). Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra il Comune di ### e ### (leggi tutto)...

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causa n. 605/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 171/2026 del 17-03-2026

... liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008). Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra il Comune di ### e ### (leggi tutto)...

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causa n. 607/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 172/2026 del 17-03-2026

... liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008). Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra il Comune di ### e ### (leggi tutto)...

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causa n. 608/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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