testo integrale
###: Pubblico impiego - psicologo carcerario - subordinazione RGN 8782/2018 Pag. udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rige tto del rico rso principal e e l'assorbimento del ric orso incidentale condizionato; udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato ### . ### 1. La Corte d'appello di Roma rigettava il gravame proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere in via principale l'accertamento de lla sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato, corrispondente alla po sizione di dipendente di ### C, posizione economica ### del ### ri, l'inserime nto nei r uoli organici del ### della giustizi a con il suddetto i nquadramento, la condanna dell'### al pagamento in suo favore della comple ssiva so mma di € 487.526,81 oltre accessori e delle ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione della sentenza, o ltre al versamento dei contributi previdenziali e al ri sarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione della carriera, nonché la domanda p roposta i n via subordinata volta ad ottenere la condanna dell'### al pagamento della somma di € 487.526,81 olt re acce ssori, a titolo di ingiustificato arricchimento. 2. ### a seguito di selezione pubblica, bandita dal ### della Giustizia, ai sensi dell'art . 80, comm a 4, della l. n . 354/1975, e degli artt. 13 dell'ordinamento penitenziario e 120 del relativo re golamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi.
Dal sett embre 1987 era stata trasferita a Ro ma presso i l nuovo comp lesso carcerario di ### ove , per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva s ottoscritto varie convenzioni.
Aveva dedotto che l'attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipenden te di area C, posizione economica ###. 3. Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo l'eterodirezione dell'attività, ritenendo riconducibile al lavoro autonomo la possibile revoca dell'incarico, ritenendo infondata la domanda anche in relazi one alla parasubordinazi one ed all 'ingiustificato arricchimento. 4. ### e territoriale e videnziava che la lavoratrice aveva concordato con la direzione presenze, giorni ed ore, ivi compreso l'orario extra nei casi urgenti. RGN 8782/2018 Pag.
Riteneva tale circostanza i ncompatibile co n l'asserita natura subordinata d el rapporto di lavoro, nel qu ale il dip endente non può ri fiutarsi di svolg ere il lavoro straordinario che gli venga richiesto.
Rimarcava che l'oggetto ed il contenuto della prestazione profe ssionale de llo psicologo non richiedono l'impiego di mezzi particolari ed escludeva pe rtanto la necessità di un'organizzazione propria anche di carattere minimo.
Riteneva inoltre che il potere di revocare l'incarico da parte dell'### deponesse per l'insussistenza del rischio economico.
Considerava, a fronte delle pre visioni contenute ne ll'art. 80 della leg ge 354/1975, priva di val enza indiziari a ai fini del la qualificazione del rap porto la circostanza che il compenso percepito dalla lavoratrice fosse commisurato alle ore di presenza nel carcere. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ### ha prospettato un unico motivo di ricorso. 4. ### o della Giustizia ha resistit o con controricor so e proposto, altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
La cau sa, chiamata all' adunanza camerale d el 3/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. ###/2023, è stata rimessa all'udienza pubblica. 6. ###.G. h a presentato me moria scritta concludendo per il riget to del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. lamenta che la Corte terr itoriale ha erron eamente ritenuto l'inesistenza del potere diret tivo dell'### omettendo di considerare le sue incontestate deduzioni relative alla necessità di autorizzazione delle segnalazioni e giustificazioni di assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia, nonché l'autorizzazione alla sostituzione dei colleghi, con obbligo di servizio giornaliero e all'osservanza dei rigidi orari serali (inizialmente 19.00- 21.00 e succ essivament e 17.00-21.00) compr ensivi di giorni festivi e festivit à; evidenzia che la ### de l carce re richi edeva la sua presenza quotidiana, l e assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze; rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti; sostiene l'irrilevanza de l potere di revoca de l mandato da parte dell'### visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato; argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita RGN 8782/2018 Pag. il poter e conformativo dipendo no dalla natura delle mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi.
Precisa che, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l 'etero organizzazion e o l'eterodirezione, int esa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze d ell'impresa; richi ama la giurispruden za di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari della subor dinazione e sulla “d oppia alienità”, con specifico rife rimento alle pronunce riguardan ti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici. 2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il ### della Gi ustizia denuncia l'omesso accertamento della prescrizione del credito azionato dalla controparte. 3. Il ricorso principale è infondato. 4. Gli psicologi penitenziari sono collocabili in due categorie: 1) psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell'ambito del ### dell'amministrazione penitenziaria e del ### della giustizia minorile del ### dell a giustizia (si tr atta di dipendenti che h anno anche beneficiato dei trasferimenti di cui al d.P.R. 1° aprile 2008, si vedano Cass. 18 maggio 2020, n. 9096; Cass. 11 maggio 2023, n. 12804); 2) psico logi ex art. 80 del la legg e 26 luglio 1975, n. 354 (###), disposizione (modificata dall'art. 14 de l D.L. 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla ### 10 giugno 1978, n. 271 e poi dall'art. 11, comma 1, lettera s), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) ai sensi della quale: «1.Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72. 2. ### penitenz iaria può avvalersi, per lo svolgimento dell e attività di osservazione e di trattament o, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il ### o del tesoro. 3. Al pers onale incaricato g iornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. 4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in p sicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Il servizio infermieristic o degli istituti penitenziari, previsti dall'ar t. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. 6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma RGN 8782/2018 Pag. dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 19 70, n. 775, è incrementata di 800 u nità riservate alla suddetta catego ria. Tali unità s ono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. 7. Le modalità rel ative al l'assunzion e di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione».
La fin alità perseguita d al legislatore, in applicazione di pr incipi di ma trice costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, è dunque quella dell'ef fettivo ravvedimento fin alizzato al successivo reinserimento del condannato nella società, pers eguibile solo at traverso un periodo di osservazione, trattamento e di partecipazione all' opera r ieducativa. Come fac ilmente intuibile, il legislatore ha previsto che, per un pi ù efficac e perseguimento di det te finali tà, l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogi a, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate in relazion e alle attività di osservazione e di trattamento. 5. La ricor rente appartiene alla seconda tipolog ia, rientrando nell'ambito degli specialisti incaricati di coadiuvare il personale di ruolo nell'attività di “osservazione e trattamento” del condannato di cui al comma 4 della suddetta disposizione allo scopo di elabor are un programma rieducativo in carcere final izzato al suo reinserimento sociale. 6. ### degli incarichi ai professionisti esperti ex art. 80 è affidata ai ### e prevede proced ure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi e graduatorie d ella stessa durata. ### ividuali zzazione del trattamento è stata, poi, disciplinata dall'art. 13 della stessa legge n. 354/1975. ###. 132 d.P.R . 30 giugno 2000 , n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordin amento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) ha dettato disposizioni relativa alla nomina degli esperti per le attivi tà di osservazio ne e di t rattamento e previsto che: «1. Il provve ditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli espert i dei qual i le direzioni deg li istituti e dei ce ntri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'a rt. 80 della le gge. 2. Nell'ele nco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscri zione nell'e lenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. ###à è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloqu io e la valutazione dei tito li prefer enziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provvedit orato r egionale p uò avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'art. 80 RGN 8782/2018 Pag. della legge. 3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comm a 2 i singoli incarichi, su autorizzazion e del provved ito rato regionale».
In que sta cornice legisla tiva il ### indica il monte ore da attribuire all'esperto, purché questi non operi già nell'istituto ad altro titolo; la collaborazione è formalizzata con la sottoscrizione di un “accordo individuale” con la ### ne dell'istituto penitenziario, dell'### o delle strutture afferenti al ### per la ###. Per gli istituti penitenziari, l'accordo ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata per non più di tre volte, invece negli ### e nei ### p er la ### e la possibili tà di r innovo, alla scadenza del pr imo anno, è di un solo anno. 7. Dal chiaro t enore delle disposizioni richiamate eme rge che gli esperti n on rientrano tra il personale in serito stabilmente nei ruol i organici dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di liberi profess ionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragio ne della loro particolare qualificazione e specializzazione, come comprovata in sede di selezione finalizzata alla formazione di elenchi da cui in ogni tempo può att ingere la singola struttura, s econdo le propr ie specifiche esigenze. Emerge, ancora, che gli ele nchi circosc rivono la pl atea di specialisti di cui è stata att estata la capacità di offr ire un fattivo affiancamento al personale stabile degli istitu ti di pena, e che p ossono occuparsi di que lla parte di attività specialistica che, gradatamente, si orienta ve rso le divers e modalità del trattamento attraverso la conoscenza della personalità del detenuto, fino ad individuare le misure co ncrete finaliz zate al successivo reinserimento, anche attraverso la sottoposizione del condannato a misure altern ative alla pena d etentiva; la semplice iscrizione agli elenchi, peraltro, è condizione necessaria ma non sufficiente p er l'impiego degli esperti, che è invece una scelta riservata alle direzioni degli istituti di pena, in prop orzione, e videntemente, alla effettiva necessità e/o budget economico disponibile.
Nel rispett o della normativa, residua se mpre in capo all'ammi nistrazione penitenziaria un potere di definizione (a mezzo di proprie circolari) delle modalità di conferimento degli incarichi e di disciplina dello svolgimento dei medesimi. 8. La solu zione legislativa tiene, dunque , conto, da un lato, delle esig enze di rieducazione di cui si è detto e della necessità di potenziamento delle collaborazioni con specialisti al suddetto fine e, dall'altro, delle specificità del luogo all'interno del quale tale attività di collaborazione deve essere svolta e delle esigenze afferenti ad una rigida predisposizione di quanto occorrente per gar antire che g li accessi agli istituti avvengano in piena sicurezza. RGN 8782/2018 Pag. 9. La situaz ione non è dissimile da que lla del servizi o per le guardie infermieristiche di cui all'art. 53 del la legg e 9 ottobre 1970, n . 740 (guardia infermieristica), egualmente previsto per le esigenze degli istituti di prevenzione e di pena.
Proprio con riguardo alle guardie infermieristiche la Corte cost. con la sentenza 76/2015 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, s econdo comma, ###, in quanto non consente di qualificare i l rapporto di lavoro dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale.
Sono eviden ti le analogie tra la discipli na di legg e del rapporto di lavoro della guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, che espressamente denomina come “libero pr ofessionale” il rapporto di lavoro, e la disciplina degli psicologhi esperti incaricati presso i medesimi istituti.
Nel caso de gli psicolo gi esperti, per quant o sopra evidenziato, fermo che è la struttura carceraria a pres entare caratteristiche pecul iari tal i da giustificare la sussistenza di un vincolo di control lo da par te dell'### tuttavia tale vincolo, lungi dal rap presentare un indice rivelatore di un rapporto di lavoro subordinato, si giustifica in virtù d ella pa rticolarità e della c omplessità d el contesto carcerario.
Come eviden ziato dal Giudice delle ### nel la citata sent enza n. 76/2015, i principali elementi che pot rebbero in astratto rilevare qu ali indici di subordinazione, ovvero l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive e alle prescrizioni impartite dal direttore del carcere e di comunicare le proprie assenze, la percezione d i una r etribuzione corrisposta secondo cadenz e temporali prestabilite e lo svolgimento della prestazione nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall'### penitenziaria (elementi che si riscontrano anche con riguardo alla figura dello psicologo esperto) non possono, nello specifico di una attività svolta all'intern o di un carcere, qualificare il rapporto d i lavoro i n termini di lavoro subordinato.
Sul punto , la Corte costituzionale è chiar a là dove così si espri me: “se l'organizzazione in turni appare coessenziale alla p restazione d i lavoro, l'obbligo di rispettare le prescrizioni del direttore del carcere e del personale medico non rispecchia l'assoggettamento dell'infermiere al potere dirett ivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro” e “l'obbligo di uniformarsi alle pres crizioni d i tenore generale del RGN 8782/2018 Pag. direttore del carcere, per un verso, non sminuisce l'autonomia e, per altro verso, si spiega con la peculiarità del contesto, in cui la prestazione si svolge, caratterizzato da imperative ragioni di sicurezza e di cautela, che finiscono con il permeare la disciplina del rapporto di lavoro degli infermier i incaricati e ne giustificano partico larità e limitazioni”. ### ronde, “nella determinazi one dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si p otrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratter istico d ella subordinazione. Il direttore de l carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio della prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull'adempimento della prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d'esperienza”.
Il Giudice delle leggi ha, così, conclusivamente chiarito che la qualificazione del rapporto come non avente natura subordinata non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che atti ene alla subordinazione, ma pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera so ttoposta a vin coli di controllo dell'### solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un p otere dir ettivo, con notato in senso tipico e speculare all'inserimento nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena. 9. La sentenza della Corte costituzionale n. 76/2015 si pone d'altronde in linea con alcuni precedenti del giudice delle leggi che avevano anch'essi affrontato la questione della natura (subor dinata o autonoma) del lavoro del personale non d i ruol o delle carceri. Così, ad esempio, Corte cost., sent. n. 577/1989, riguardante i medici non di ruolo delle carceri disciplinati anch'essi dal la legge n. 740/1970 ha considerato tali lavoratori “parasubordinati” e Corte cost., sent. n. 149/2010, che aveva riguardato la legittimità della stabilizzazione dei medici non di r uolo delle carceri da parte di una legge regionale, ha pur sempre ribadito la natura non subordinata del loro rapporto di lavoro. 10. Anche questa Corte ha affermato (v. Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2286; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12618; Cass. Sez. Un., 20 maggio 2003, 7901), che le prestazioni dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, che ven gano svolte con le modalità e secondo le prescr izioni de ll'art. 51 della l. 9 ottobre 1970 n. 740, integrano non un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del giudice del lavoro, per la presenza dei caratteri di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.), considerando che in dette prestazioni difetta il requisito della subordinazione, RGN 8782/2018 Pag. cioè lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro, con assoggettamento ai suoi poteri gerarchici e disciplinari. Il pri ncipio è stato più di recente ribadi to (Cass. 24 aprile 2017, n. 10189) affermandosi che il rapporto di lavoro dei medici inca ricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo d i attenersi alle direttive imparti te dal dir ettore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che carat terizza il rapporto, con l'attività dell'### e con la complessa realtà del carcere. 11. Ed allora del tutto corretta è la decisione della Corte territoriale là dove ha ritenuto, esaminando gli specifici motivi di impugnazione, che non fossero riscontrabili o comunque valorizzabili i tradizionali incidi di subordinazione escludendo l'obbligo di assoggettamento ad un orario fisso e predeterminato e valorizzando la necessità che fossero concordate, di volta in volta, i giorni e le ore della presenza del la ### presso l'### car cerario, escludendo l'impiego di mezzi particolari ed una organizzazione, sia pur minima, desumendo la sussistenza di un ris chio economico dalla prevista possibilità di revoca dell'incarico, svalutando ogni valenza indiziaria del compenso commisurato alle o re di presenza nel car cere espressame nte prevista dall'art. 80 della legge n. 354/1975. 12. Conclu sivamente il Collegio, superando il propr io precedente costituito da Cass. n. 12850/2023 (posto dall'ordinanza interlocutoria n. ###/2023 a fondamento della decisione di rimettere la questione alla pubblica udienza), ritiene che non possa utilmente richiamarsi a sostegno della dedotta subordinazione il fatto di dover rendere le prestazioni in giorni ed orari stabiliti dalla ### del carcere con l'assegnazione di servizi e reparti di compet enza ovvero che esistano mecc anismi di ver ifica delle presenze e la necessità di se gnalare e giusti ficare assenze per malattia o motivi di famiglia o per ferie (da autorizzarsi da parte della ###, trattandosi di semplici modalità operative rese indispensabili sia dalla necessità di accertare lo svolgimento della prestazione, comunque connesso al compenso dete rminato in base alle ore di servizio effettivamente prestate, e sia dall'esigenza (del tutto compatibile con la natura non subordinata del rapporto) di coordinare l'attività professionale in discorso con il più complesso sistema nel quale la stessa si innesta. È del tutto comprensibile, infatti, che chiunque operi in un ambiente di detenzione debba conformare la propria prestazione RGN 8782/2018 Pag. alle indicazio ni (non tecniche) del direttore de lla struttura, in ragione delle eviden ti necessità di sicurezza e cautela.
È sempre tale complesso sistema che giustifica l'adozione di disposizioni o direttive da part e dell'### one, non implicanti esercizio di potere datoriale in senso stretto ed anche le convocazioni degli esperti nei casi urgenti ed in orario extra rispetto a quello concordato.
I suddetti indici non bastano dunque a modificare la veste giuridica del prestatore d'opera professionale, il quale resta tale proprio perché risponde nte ad una figura espressamente prevista dalla speciale normati va di cui all'art. 80, comm a 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 13. Il r icorso principale va, pertanto rige ttato dovendosi affermare il se gue nte principio di diritto: “il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari ex art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell'assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la discipl ina pon e in evide nza che il legi slatore ha scelto d'instaurare rapporti di lavoro au tonomo; dall'altro, che le modal ità concret e del rapporto - in partic olare l'organizzazione del lavoro se condo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere, la necessità di segnalare e giustificare assenze - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordi namento, che carat terizza il rapporto, con l'attività dell'### e con la complessa realtà del carcere. Tale rapporto di lavoro va, quindi, distinto da quello di natura subordinata degli psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell'ambito del ### mento dell'amministrazione penitenziaria e del ### della giustizia minorile del ### della giustizia”. 14. ### del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 15. ### sistenza di precedenti di le gittimità d i segno contrario giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 16. Occo rre dare atto, ai fini e p er gli effett i indicati da Cass., Se z. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, dell a sussistenza, quanto alla ri corrente principale, delle condizioni processuali richieste dall 'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versament o, da parte della ricorren te principale, RGN 8782/2018 Pag. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.