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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7148/2025 del 05-12-2025

... suo favore della somma di € 2531,09 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal gennaio 2018 al 30.4.2024 (data del deposito del ricorso) per adeguamento ### sulla scorta di quanto accertato con sentenza n. 3297/2019 del Tribunale di ### lavoro, confermata in sede ###sentenza n. 2047/203, passata in giudicato. Orbene, la ### nel costituirsi in giudizio non ha contestato il diritto del ricorrente al pagamento di tali differenze retributive, né ha fornito prova di aver adempiuto a tale obbligazione. Va, per completezza, osservato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione e, cioè, a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n° 3297/19 del 3.06.2019, passata in giudicato ed invocata in questa sede dal ### sia idonea a fondare la pronuncia di condanna della ### al pagamento anche delle differenze retributive maturante, per il medesimo titolo, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### 1 sezione Il Tribunale di Napoli### , nella persona del giudice designato Dott.ssa ### all'udienza di discussione del 09.10.2025 ha pronunciato mediante dispositivo la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 10122/2024 R.G. promossa da #### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti #### e ### giusta procura alle liti in atti Ricorrente contro ### , in persona del Presidente p.t., rappresenta e difesa dall'avv.to ### in virtù di procura alle liti in atti Resistente OGGETTO: differenze retributive ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente premetteva: di essere dipendente nel ruolo della ### della ### che ai sensi della L. 219/1981, per la attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella ### veniva nominato, quale ### di Governo, il Presidente della ### che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli ### del ### in conseguenza di quanto innanzi, il ricorrente veniva assunto, dal detto ### con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di espletare l'attività lavorativa richiesta; che tale detto contratto di lavoro subiva ulteriori proroghe; che nelle more interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali; la legge all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla ### e dagli altri ### interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito; che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al Ministero per il ### della ###, il quale, con apposite ordinanze (nn.839/86, 900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli ### subentranti; che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la ### della ### disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa; che successivamente la ### recependo l'ultima ordinanza del Ministero della ### n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, istituiva, con apposita legge ### n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della giunta regionale, che con deliberazione n.1905del18/3/1997, la ### al fine di dare puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, di cui innanzi, disponeva il reinquadramento, del ricorrente e di tutti coloro che versavano nelle medesime situazioni, corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cuiall'art.37 dellaL.27/1984, che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, comunque, come in precedenza già evidenziato, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R.8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra; che con atto n.5283 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, con l'attribuzione del “riequilibrio dell'anzianità pregressa” (scatti di anzianità) ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984,art.33 dellaL.R.12/1991. Aggiungeva: che la ### solo con deliberazione G.R.  n.1363 del 28/8/2008 disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primo inquadramento, con il riconoscimento, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una ### che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza; che all'esito dei lavori svolti dalla ### con deliberan.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al ### l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale); che il ricorrente, quindi, a conclusione dell'iter fin qui descritto, era pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento, con il quale gli veniva riconosciuta la posizione giuridica dal 23/06/1983; che tuttavia la ### violava il disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986,non avendo riconosciuto al ricorrente la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento; che pertanto, con ricorso depositato il ###, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli chiedendo al condanna della ### al pagamento della somma di € 11.350,14 maturata fino al 31.12.2027 per le causali di cui innanzi; che con sentenza n°3297/19 del 3/06/2019 la domanda veniva accolta parzialmente per € 1.649,40 oltre accessori, stante l'intervenuta prescrizione per il credito residuo; che a seguito di impugnazione, con la sentenza n.2047/23 la Corte d'Appello di Napoli sezione ### rigettava l'appello confermando la decisione di primo grado e dichiarando improcedibile l'appello incidentale promosso ### che nonostante la pronuncia intervenuta, la ### non ha proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante ad esso ricorrente e confermato nella decisione resa dal Tribunale; che in partcolare il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un emolumento commisurato alla anzianità pari ad € 47,57 mensili, percependo, per converso, € 12,45, mensili (€ 149,40 rapportato a 12 mensilità, come da fogli paga); che l'ammontare delle differenze maturate è definito, nel modo seguente: € 43,57-€ 12,45= € 31,12 x mesi 75 dall'1/01/2018 + 6 mens.per 13°+4/12 della 13° anno 2024= € 2531,09; che nel febbraio 2021 la convenuta, inoltre, ha provveduto, in esecuzione della decisione di primo gardo al pagamento delle somme di € 1649,40 per sorta ed € 19,43 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 145,97. 
Tutto ciò premesso chiedeva di “condannare la ### in persona della G.R. pt al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2531,09, oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché alla restituzione di € 145,97 per indebite trattenute previdenziali, oltre accessori da definirsi, ai sensi della L. 412/91, art.16, in misura pari al maggior valore tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria oltre ad interessi al tasso di cui all'art.1284 cc per il periodo successivo al deposito del ricorso, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA. “ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la ### evidenziando che nel corpo del ricorso era stata erroneamente indicato l'importo mensile a titolo di ### dapprima individuato in euro 47,57 e poi nel conteggio in euro 43,57 . Sosteneva l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle trattenute previdenziali per le quote a carico del lavoratore e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del 09.10.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria il GL decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano . 
Il ricorso è fondato e va accolto . 
La parte ricorrente ha chiesto la condanna della ### al pagamento in suo favore della somma di € 2531,09 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal gennaio 2018 al 30.4.2024 (data del deposito del ricorso) per adeguamento ### sulla scorta di quanto accertato con sentenza n. 3297/2019 del Tribunale di ### lavoro, confermata in sede ###sentenza n. 2047/203, passata in giudicato. 
Orbene, la ### nel costituirsi in giudizio non ha contestato il diritto del ricorrente al pagamento di tali differenze retributive, né ha fornito prova di aver adempiuto a tale obbligazione. Va, per completezza, osservato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione e, cioè, a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n° 3297/19 del 3.06.2019, passata in giudicato ed invocata in questa sede dal ### sia idonea a fondare la pronuncia di condanna della ### al pagamento anche delle differenze retributive maturante, per il medesimo titolo, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2024 settembre 2023, in assenza di qualsivoglia modificazione, nel periodo oggetto di questo giudizio, delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta, ormai cristallizzata in € 43,57 mensili con un differenziale di € 31,12. 
In ordine al conteggio del dovuto, la parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sicché l'importo maturato per il periodo in questione, comprensivo anche delle tredicesime mensilità e del rateo (4/12) di tredicesima anno 2024, è pari ad euro 2.531,09. Su detto importo saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della maturazione del credito al saldo.  ### va, quindi, condannata al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. 
Passando all'esame dell' ulteriore domanda di restituzione dell'importo di euro di € 145,97, pacificamente corrispondente alla quota contributiva che la ### ha trattenuto con il cedolino paga di febbraio 2021 sulla somma corrisposta al ### a titolo di differenze retributive determinate dal ricalcolo della Ria nell'arco temporale dal 1990 al 2017, in virtù della sentenza n.3297/2019 del Tribunale di ### si richiama e si aderisce all'orientamento già espresso dalla Corte di Appello di ### nelle sentenze n. 2991/2025 e 1522/2025 in cui si è evidenziato che la quota contributiva oggetto di giudizio attiene a differenze retributive che la ### non ha corrisposto tempestivamente, ma solo a seguito di comando giudiziale. In tale ipotesi deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”(Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019). Dunque in caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). La Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato ( 22379/2015). Nel caso di specie non vi è dubbio che l'importo spettante al ### a titolo di ricalcolo della RIA per il periodo dal 1990 al 2017 gli sia stato corrisposto in ritardo rispetto alla maturazione del credito. 
Pertanto, anche tale domanda va accolta, con conseguente condanna della ### alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 145,97 oltre interessi legali da marzo 2021 fino al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. in considerazione della natura seriale della controversia e tenuto conto della attività in concreto svolta e della mancanza di istruttoria.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la ### al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di adeguamento stipendiale RIA per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30.4.2024 della somma di euro 2531,09 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 legge 412/91 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo; nonché alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma di euro 145,97 quale quota contributiva trattenuta dalla ### oltre interessi legali dal marzo 2021 fino al soddisfo.  b) condanna la ### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1314,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.   c) fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza ### 09/10/2025 

Il Giudice
del ### (d.ssa ###


causa n. 10122/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ammendola Daniela

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5305/2025 del 05-12-2025

... innanzitutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta, dovendosi aderire al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale in tema di decorrenza del termine prescrizionale ha precisato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 26246/2022). I superiori principi trovano piena applicazione, ratione temporis, anche alla fattispecie in esame, anche tenuto conto che il rapporto di lavoro in questione e la conseguente richiesta di pagamento di differenze retributive data al novembre 2012, dopo l'entrata in vigore della L. n. 92/2012. Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO ### nella persona della Giudice dott.ssa ### nella causa iscritta al n.7755/2023 R.G.L.  promossa #### (avv. ### - ricorrente - CONTRO ### S.C.P.A.  (avv. ### - resistente - Avente ad oggetto: categoria e qualifica A seguito dell'udienza del 25/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, ### di dispositivo e motivi della decisione: DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, - dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento presso ### S.C.p.A. nel livello ### del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della ### siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, corrispondente al 2° livello del ### del settore ### della distribuzione e dei servizi sin dall'1.11.2012 e, per l'effetto, condanna ### S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a provvedere al superiore inquadramento e a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.5.2022 la somma di euro 31.187,97, oltre accessori come per legge; - condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.688,50, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e ### se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. #### antistatario; nonché in favore dell'### che liquida in complessivi € 2.224,50, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e ### se dovute come per legge. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso, depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio ### (### S.C.P.A. e ### chiedendo: “### e dichiarare che il ricorrente, dal 1.11.2012 o da altra diversa data che il decidente riterrà opportuno accertare, ha diritto ad essere inquadrato al livello ### del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della ### siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 corrispondente al 2° livello del ### del settore ### della distribuzione e dei servizi. In subordine, ritenere e dichiarare che il ricorrente dal 1.11.2012 sino al deposito del presente ricorso ha prestato di fatto mansioni di concetto ed ha diritto ad essere inquadrato al livello ### del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della ### siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ciò dal 2.2.2013 o da diversa data che il decidente riterrà opportuno accertare. Condannare, conseguentemente, ### S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 1.11.2012 al 31.5.2012 tra la categoria ### alla quale ha diritto e la ### nella quale è stato inquadrato pari a € 34.505,83 o di quella maggiore somma risultante da eventuale disponenda consulenza tecnica d'ufficio oltre alla rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. e gli interessi sulle somme rivalutate alle singole scadenze il tutto sino all'effettivo soddisfo. ### S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento o al versamento dei contributi all'I.N.P.S. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi -ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; ### invece chiedeva “- In caso di accoglimento dell'avversa domanda, disporre la regolarizzazione della posizione contributiva nelle liniti della prescrizione;- condannare la parte che risulterà soccombente a corrispondere all'### spese e competenze legali, per la presente costituzione, come per legge”.
Alla prima udienza il procuratore del ricorrente precisava che “che a p. 21 del ricorso, il periodo 1/11/2012 al 31/5/2012 invece è 31/5/2022, inoltre l'importo corretto invece di 34.505,83 è 31.187,97”. 
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.  **** 
In ricorso è fondato. 
Risulta innanzitutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta, dovendosi aderire al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale in tema di decorrenza del termine prescrizionale ha precisato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 26246/2022). 
I superiori principi trovano piena applicazione, ratione temporis, anche alla fattispecie in esame, anche tenuto conto che il rapporto di lavoro in questione e la conseguente richiesta di pagamento di differenze retributive data al novembre 2012, dopo l'entrata in vigore della L. n. 92/2012. 
Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi sollevata dall'### peraltro di natura obbligatoria, sicché saranno eventualmente dovuti i contributi a decorrente da cinque anni prima del deposito del ricorso - poi tempestivamente notificato all'### - che determina il momento di pendenza della lite. 
Nel merito il ricorso risulta fondato. 
Come correttamente osservato, al fine di inquadrare il fenomeno, in una recente sentenza di questo Tribunale «### anzitutto, opportuno premettere che l'odierna società resistente, a seguito di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., sia subentrata alla nell'attività di gestione dell'area dei servizi ausiliari in favore delle strutture sanitarie regionali. In particolare, il succitato trasferimento d'azienda è stato acclarato dalla Corte di Appello di Palermo, la quale ha chiarito che “la per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società e che era stato interessato dal licenziamento collettivo (comunicazione avvio mobilità del 24/5/2012 e accordo sindacale del 27/7/2012), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e di quei lavoratori che hanno ottenuto provvedimenti giudiziali di conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Risulta acquisito, pertanto, che la S.A.S. è subentrata nell'attività economica già svolta dalle società di gestione dei servizi ausiliari (### in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta. Né alla configurazione di tale vicenda come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale” (cfr. Corte di Appello di Palermo sent.  661/2017, 521/2017, quest'ultima passata in giudicato). La ricostruzione della vicenda successoria come operata dalla Corte di Appello di Palermo è stata, poi, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. ###/2018, nella quale si legge che “la gravata pronuncia - appare - conforme ai principi di diritto enunciati in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 24803/2015; Cass. n. 24804/2003; Cass. 6693/2015) in fattispecie analoghe in fatto a quella in esame e cui si intende dare seguito. In particolare, con le citate decisioni, si è affermato che tra la S.A.S. e la ### era avvenuto un trasferimento di azienda, avendo la seconda società adoperato la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alla medesima attività e dipendente dalla stessa e che non ostava la circostanza che il fenomeno traslativo avesse riguardato soltanto il personale perché la giurisprudenza comunitaria aveva configurato come entità economica organizzata anche il "complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all'espletamento di un compito comune". Tali statuizioni hanno ricevuto un recente avallo sempre dalla giurisprudenza euro-unitaria” (da ultimo sent. 11.7.2018 nella causa C - 60/2017 (cfr. Cass. sent.  ###/2018). 
Il trasferimento d'azienda intercorso tra la e la ha inoltre determinato, in ossequio al disposto di cui all'art. 2112 c.c., la prosecuzione dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti con la cessionaria con il mantenimento dei diritti da essi derivanti.» (cfr. Tribunale di Palermo n. 2267/2024). 
«### uno schema analogo, gli odierni ricorrenti sono stati “assunti” dalla resistente S.A.S.  provenendo dalla società regionale ### s.p.a. (oggi in liquidazione). 
Nel processo riordino delle società partecipate tra cui la ### spa, la L.R. 11/2010 ha individuato tra le aree strategiche della ### quella dei servizi ausiliari disponendo che “al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”. ###.A. 1720 del 28.9.2011 integrato dal D.A. 2333 del 23.11.2011, l'assessore ha fissato le necessarie iniziative per porre in essere la definizione del processo di riordino individuando nella ### scpa (visura all.  23 al ricorso) il soggetto a cui affidare i servizi e assorbire i lavoratori delle partecipate. 
Nella deliberazione della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012 (all. 3 al ricorso) si stabilisce che “### del persona dovrà avvenire in base agli effettivi fabbisogni di personale come evincibili dai contratti di servizio con gli enti committenti” e che, tenuto conto dell'accordo sindacale del 2.7.2012 sindacale sottoscritto dall'### regionale all'### a pag. 11 si prevede la S.a.s. “riconoscerà al personale la qualificazione professionale e l'esperienza acquisita”. Con accordo sindacale del 27.7.2012 (all. 4 al ricorso), sottoscritto innanzi l'UPL di ### presso la ### della ### da ### S.a.s. e le parti sindacali si disciplina il passaggio dei lavoratori da ### a S.a.s.. Si prevede all'art. 1 dell'accordo, che ### avrebbe licenziato i lavoratori e che contestualmente S.a.s., a cui sarebbero stati affidati i servizi ausiliari e strumentali con nuovi contratti di servizio, si obbligava per l'espletamento dei servizi ad utilizzare il personale proveniente dalle società dismesse ancorché assunto in virtù di sentenza passata in giudicato. Si prevede, inoltre, che nell'ipotesi in cui il personale fosse stato superiore al fabbisogno si sarebbe proceduto a selezione, ma tale necessità non si è di fatto verificata, atteso che risulta pacifico, in quanto non contestato, che tutto il personale da ### è transitato alla S.a.s.. 
Sempre all'art. 1 dell'accordo, si stabilisce che in ogni caso deve tenersi conto di alcuni criteri: - Le assunzioni sarebbero state effettuate per singole categorie di inquadramento: operatori, collaboratori, istruttori direttivi e funzionari direttivi. (n. 1) - Nella scelta del personale si sarebbe tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzativa e produttive. Il personale da assumere, continua l'accordo, sarebbe dovuto “essere in servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già alla data del 31.12.2009 con inquadramento nella medesima categoria”. (n. 3). 
Nell'art. 4 dell'accordo, la S.a.s. dichiara che assumerà 115 lavoratori sulla scorta dei richiesti servizi e correlati bisogni, comunicati e individuati dagli enti committenti che sono stati inseriti negli stipulandi contratti di servizio con la regione e gli enti committenti. (primo comma) Di seguito, la S.a.s. dichiara che la “scelta e selezione del personale da assumere verrà operata secondo i criteri e modalità infra individuati, di seguito alla chiusura degli accordi di sindacali che saranno raggiunti sulla riclassificazione del personale”.  (secondo comma) ## S.a.s. dichiara, inoltre, che “offrirà al personale proveniente dalle società dismesse l'assunzione secondo inquadramenti, normativi ed economici, scaturenti dagli effettivi bisogni” con inquadramenti “nei profili e mansioni specificate nelle richieste dei servizi come formulate dagli enti soci committenti, secondo quanto previsto dalla delibera della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012”. (art. 4 comma 3°). 
Nell'accordo le parti dichiarano all'art. 6 che “### inteso che rimangono inagibili dal presente accordo i diritti soggettivi dei singoli lavoratori che potranno essere reclamati nelle opportuni sedi giudiziarie” (comma 1°) e ### “a prescindere da quanto espresso dal comma precedente, si impegna ad attivare entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo una coda contrattuale per affrontare tutto il contenzioso interno ed esterno a tutt'oggi pendente.” (comma 2°). 
Il ### è stata stipulata la convenzione tra ### e S.a.s. con efficacia dal 14.9.2012 al 31.12.2013.  ### S.a.s. e le Asp siciliane il ### stipulavano il contratto di servizio protocollato il ### nel quale allegava la specifica dei servizi. (all. 5 al ricorso)».
Con contratto individuale dell'1.11.2012, la S.a.s. assumeva il ricorrente e, richiamando la 247 del 27.7.2012, si obbligava a riconoscere la qualificazione professionale e l'esperienza acquisita in ### e di assumere secondo i criteri dell'accordo sindacale del 13.7.2012.  (all. 1 al ricorso). 
Il ### è stato raggiunto un accordo tra ### e le organizzazioni sindacali per l'applicazione del contratto regionale e la tabella di riclassificazione (all. 18 al ricorso), in cui si riconosce a tutti i lavoratori inquadrati al 2° livello della contrattazione del terziario l'inquadramento nella categoria ### del contratto regionale comparto non dirigenziale, e quelli inquadrati nel 3° livello nella categoria ###. La tabella di riclassificazione dei lavoratori ### è stata fatta propria da S.a.s. per il loro inquadramento quale allegato D al piano industriale della S.a.s..  ### dei lavoratori ### che possedevano il 2° livello del terziario nella categoria ### del contratto regionale costituisce un riconoscimento per la società consortile della correttezza riclassificazione dell'inquadramento a cui ha diritto anche il ricorrente, atteso che il transito da ### è avvenuto sulla scorta dei medesimi provvedimenti regionali e accordi e che il 2° livello del terziario non può che corrispondere anche per lui alla categoria ### del ### regionale applicato dalla S.A.s., non assumendo al riguardo alcun rilievo quale fosse la società regionale dalla quale transitava nell'ambito del riordino delle partecipare regionali. 
Il ricorrente ha continuato a svolgere per la S.A.S. le medesime mansioni già svolte per ### inquadrate nel 2° livello del terziario. 
Sul punto la S.A.S. non ha mosso alcuna specifica contestazione, in particolare non indicando quali diverse mansioni il ricorrente avrebbe svolto alle sue dipendenze sin dal novembre 2012. 
Pertanto, sia considerando quello posto in essere tra ### e S.A.S. un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione ai dipendenti della analoga società regionale ### - sia in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012 e dell'accordo del 27.17.2012 il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, sin dall' “assunzione” presso la S.A.S., nella categoria ### del contratto regionale comparto non dirigenziale, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate dall'1.11.2012 al 31.5.2022, avendo peraltro sempre svolto per la resistente mansioni che vanno inquadrate in quest'ultimo livello e categoria. 
Le differenze retributive sono state correttamente calcolate per il superiore periodo, non essendo stato documentato il dedotto spostamento ad altre mansioni dal 2.8.2021.
Vanno pertanto emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite - ivi liquidate e distratte in favore del procuratore del ricorrente e liquidate in favore dell'### - che vanno poste a carico della S.A.S., soccombente.  P.Q.M.  decide come in epigrafe. 
Così deciso in ### all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/11/2025 La Giudice del

causa n. 7755/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Santina Bruno

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3203/2025 del 14-10-2025

... riassunzione:<<### essendo stati pagati € 145.139,11 a titolo di differenze retributive per l'attività espletata in 46 mesi, considerando l'importo mensile riconosciuto pari ad € 3.155,20 (€ 145.139,11 : 46 mesi = € 3.155,20) e che la prescrizione è intervenuta per 16 mesi (dal 1.6.08 al 30.9.09) l'importo percepito indebitamente è pari ad € 50.483,20 (€ 3.155,20 X 16 mesi = € 50.483,20) >> . Ciò detto, facendo applicazione del principio di diritto per cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, deve rilevarsi che come è dato desumere dalle allegazioni delle parti e dalla stessa statuizione del ### l'### atto interruttivo di cui tenere conto è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, avvenuta in data 30 settembre 2014, cui consegue l'affermazione della prescrizione dei crediti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma -### composta dai ### 1) dott. ### ___________________ Presidente rel. est.  2) dott. ### ________________________ ### 3) dott. ### _________________ ###udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente ### procedimento n.534/2025 R.G.A.C.L., cui è riunito quello avente il numero 537/2025 avente ad oggetto il rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza ###/24 del 21 dicembre 2024 e vertente tra L'### C. F. ###, in persona del ### rappresentante pro tempore -rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti #### ed ### (in P.E.C. ###; -RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RESISTENTE In quello 537/2025 ; E ### ( ###) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli ### e ### ed pec.  #### ;- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.534/2025 e RICORRENTE in quello 537/2025 ; Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.  ### ricorso in riassunzione depositato il giorno 14 marzo 2025, l'### ha investito questa Corte della decisione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte con cui, in accoglimento del primo motivo proposto dalla stessa ### e ritenuti inammissibili gli altri, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello rimettendo al giudice di rinvio l'applicazione del punto di diritto fissato in tema di decorrenza della prescrizione per i crediti nascenti dal rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. 
In sede di riassunzione è chiesto che venga dichiarata la prescrizione di tutti i diritti di credito maturati dalla ### nel periodo primo giugno 2008 - 30 settembre 2009, tanto a titolo di sorte capitale, che di interessi per l'attività di lavoro subordinato espletata come medico radiologo come accertata dalla sentenza della Corte di Appello n. 4563/19 e, che, conseguentemente, la ### sia condannata alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di appello e divenute indebite a seguito della riforma, importo quantificato dall'### in euro 50.483,20 per sorte capitale, euro 4.047,55 per interessi ed euro 6.023, 97 o per spese di giudizio (di primo e secondo grado) .   L'### ha, al riguardo, elaborato propri conteggi al fine di determinare l'entità dell'obbligo restitutorio di controparte nascente dalla cassazione della sentenza di appello. 
Si è costituita ### nel giudizio di rinvio incardinato dall'### evidenziando di avere, con separato atto, provveduto autonomamente a riassumere il giudizio dinnanzi a questa Corte, chiedendo la riunione e contestando il conteggio operato dalla controparte con l'evidenziare che l'adeguatezza del proprio conteggio,, preso in considerazione nella sentenza di secondo grado era stato confortata dalla Suprema Corte. 
Con autonoma riassunzione la ### riportandosi alle difese svolte anche nel costituirsi nel ricorso in riassunzione depositato dalla controparte, ha riprodotto sinteticamente i dati salienti della vicenda ed ha enucleato le differenti posizioni difensive in ordine alle somme dovute e da restituire chiedendo anch'ella la decisione in applicazione del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte.   La causa, previa riunione della causa di più recente iscrizione a quella di iscrizione più remota, all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 fissata per la decisione, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da ### medico chirurgo specializzato in radiodiagnostica, di riconoscimento della natura subordinata ed unitaria del rapporto di lavoro, protrattosi dal 1 giugno 2008 al 8 marzo, formalmente configurato come una successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati alla realizzazione di un progetto di ottimizzazione delle biopsie eco - tacrmn guidate, e la conseguente condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive. 
A tal fine la ### allegava che la sua attività di diagnostica strumentale con relativa refertazione era avvenuta con pieno inserimento nel reparto radiologia dell'A.O. ### di ### e nell'osservanza dei turni e degli orari di servizio che le venivano di volta in volta assegnati. 
La domanda, disattesa in primo grado dal Tribunale di ### che si pronunciava nel contraddittorio con l'###costituitasi anche in appelloera, viceversa accolta in secondo grado, ove l'esame delle medesime risultanze istruttorie induceva il Collegio a ravvisare la subordinazione e, riformando la sentenza di primo grado con sentenza n. 4563/2019, ad accogliere parzialmente la domanda accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal primo giugno 2008 all'8 marzo 2012 e condannando l'appellata ### di ### al pagamento, a titolo di differenze retributive e ### della somma di € 145.139,11 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo. 
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'### articolando quattro motivi di impugnazione che, esaminati nell'ordinanza n. ###/2024, conducevano il Giudice di legittimità ad accogliere unicamente il primo motivo ritenendo inammissibili gli ulteriori. Sinteticamente, la Suprema Corte esprimendosi sui motivi da 2 a 4, che riteneva dovessero essere esaminati con precedenza rispetto al primo per ragioni di ordine logico, affermava quanto segue. 
Sul secondo motivo (violazione degli articoli 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, n.3 cpc per errata valutazione delle prove),riteneva corretta, in quanto conforme dall'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come rapporto di pubblico impiego, la valutazione operata dalla Corte di merito che aveva valorizzato, nel valutare il complessivo compendio probatorio, che emergesse, oltre alla difformità della utilizzazione rispetto al progetto indicato nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il pieno inserimento nell'organizzazione della struttura aziendale, senza significative diversità rispetto agli altri dirigenti medici assegnati al medesimo reparto. Inoltre, tale motivo di impugnativa, nel denunciare la violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc., nella sostanza, secondo la Suprema Corte sollecitava una diversa valutazione delle risultanze di causa, riservata al giudice del merito e preclusa nel giudizio di legittimità e lo giudicava conseguentemente inammissibile. 
In relazione al terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista (prestazione di fatto con violazione di legge) lo riteneva parimenti inammissibile perché tutti gli argomenti sviluppati <<non colgono il decisum e muovono dal presupposto, smentito dalla Corte territoriale, della insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rapporto che, invece, il giudice d'appello ha accertato valutando le effettive modalità che avevano caratterizzato lo stesso, al di là della qualificazione contrattuale>>. Riteneva, per altro, corretta l'applicazione dell'art.2126 cod. civ. operata dalla corte di Appello, in quanto del tutto coerente con l'orientamento di legittimità in tema di rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico ed affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa. 
Esprimendosi sul quarto motivo che devolveva la violazione ed errata applicazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc per difetto di motivazione circa il calcolo delle differenze retributive, la Suprema Corte affermava che il giudice di merito non aveva recepito acriticamente i conteggi sviluppati dall'appellante, come sostenuto nel ricorso per cassazione dall'### ma li aveva valutati, escludendo le voci ritenute non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività) e considerando anche le contestazioni mosse dall'### (pag. 7 della pronuncia), ritenendole infondate. Anche detto motivo era, pertanto, ritenuto inammissibile in quanto denunciando il vizio motivazionale e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, non coglieva il decisum della pronuncia gravata insistendo ad esempio sulla non spettanza di emolumenti che il giudice di merito aveva escluso. 
Passando ad esaminare il primo motivo, con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 cod. civ. o, in alternativa, dell'art. 2948 cod. civ. nonché l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 2956 cod. civ., perché la domanda era volta a rivendicare maggiori compensi richiesti per l'opera prestata dal professionista o, in subordine, la prescrizione quinquennale ex art.2948 cc argomentando - fra l'altro che il metus che giustifica la sospensione della prescrizione in pendenza del rapporto non opera nei rapporti con la ### tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, la Suprema Corte, mentre disattendeva la censura in relazione all'applicazione del termine triennale, la accoglieva in riferimento alla decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc affermando che erroneamente la Corte di Appello aveva fissato il dies a quo del termine in corrispondenza alla cessazione del rapporto, anziché al momento di maturazione del credito, valorizzando, erroneamente, l'assenza di stabilità. 
Ribadiva, quindi, il principio di diritto enunciato da Cass. 3567/2021 e confermato nelle successive pronunce (Cass. n. 2446/2014; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela»”. 
Fatta tale premessa relativa alle vicende processuali del giudizio, necessaria per individuare il thema decidendum in sede di rinvio, va anche chiarito che in questa sede risulta coperta da giudicato interno l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, ma anche la stessa congruità dei conteggi elaborati dalla lavoratrice - con le dovute rettifiche operate dalla Corte di Appello in ordine alla non debenza di ferie, festività ed indennità di esclusività, giudizio anch'esso coperto da giudicato internoposto che la valutazione della Corte Distrettuale ha superato positivamente il giudizio di legittimità, sicché per determinare l'effettivo credito occorrerà partire da tali conteggi così epurati per ridurre l'ammontare del credito nei limiti della prescrizione. 
Risulta, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, superata la questione dell'eterogeneità del conteggio proposto dall'### rispetto a quello proposto dalla ### in riferimento all'obbligo restitutorio, posto che tale obbligo necessariamente verrà determinato consequenzialmente in corrispondenza alle somme eccedenti, rispetto a quelle in questa sede accordate sia a titolo di credito principale (ed accessori) che di spese, che le siano state corrisposte in esecuzione della sentenza riformata e divenute sine titulo nella misura che supera quella in questa sede accordata. 
Per altro, il conteggio dell'### (al di là dell'essere stato eseguito al lordo anche in relazione all'obbligo restitutorio) risulta anche formulato con criteri astratti (on riferimento ad una ipotetica misura media della retribuzione nel periodo ricavata dalla misura del credit differenziale riconosciuto ) e senza verificare l'esatta entità della somme via via percepite e la collocazione delle competenze via via maturate (si legge nel ricorso in riassunzione:<<### essendo stati pagati € 145.139,11 a titolo di differenze retributive per l'attività espletata in 46 mesi, considerando l'importo mensile riconosciuto pari ad € 3.155,20 (€ 145.139,11 : 46 mesi = € 3.155,20) e che la prescrizione è intervenuta per 16 mesi (dal 1.6.08 al 30.9.09) l'importo percepito indebitamente è pari ad € 50.483,20 (€ 3.155,20 X 16 mesi = € 50.483,20) >> . Ciò detto, facendo applicazione del principio di diritto per cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, deve rilevarsi che come è dato desumere dalle allegazioni delle parti e dalla stessa statuizione del ### l'### atto interruttivo di cui tenere conto è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, avvenuta in data 30 settembre 2014, cui consegue l'affermazione della prescrizione dei crediti maturati fino al 29 settembre 2009 e la salvezza di quelli maturati a partire dal 30 settembre successivo. 
In base ai conteggi elaborati dall'originaria ricorrente ed allegati al ricorso di primo grado, così come già decurtati delle voci non dovute (ferie non godute, festività, indennità di esclusività), secondo il criterio valutativo già applicato dalla sentenza 4563/2019 Corte di Appello di ### in diversa composizione, occorre procedere nel modo di seguito indicato. 
Ora al fine di rimodulare il conteggio delle spettanze tenendo conto esclusivamente dei crediti differenziali non colpiti dalla prescrizione in relazione all'anno 2009, occorre detrarre dalle competenze definite mese per mese nel 2009 come riportate nel conteggio elaborato dalla ### gli importi percepiti nello stesso periodo (30 settembre 2009-31 dicembre 2009). Tuttavia, poiché questi ultimi non sono stati riportati nel prospetto di calcolo della lavoratrice in corrispondenza ai singoli mesi di riferimento ma solo in corrispondenza alla mensilità di dicembre nella misura annuale di euro 20.863,00, si deve procedere riproporzionando la somma totale ai 12 mesi lavorati dalla ### nell'anno di riferimento (ed emerge dagli atti che ella venisse pagata mese per mese con compensi professionali in misura fissa come si ricava dal rinvio contenuto nell'atto introduttivo del giudizio a “buste paga” mensili) ed ai periodi non coperti da prescrizione . 
Si ottiene così l'importo di euro 5.215,75 riferibili al periodo dal 30 settembre 2009 al 31 dicembre dello stesso anno, tale importo va detratto da quello delle spettanze indicate nel conteggio della lavoratrice che ammontano, come da conteggio, ad euro 15.908,72 con una somma differenziale di euro 10692,97. 
In relazione ai restanti periodi fino alla cessazione del rapporto considerando i conteggi predisposti dalla lavoratrice si ottiene l'importo di euro 30.840, 34 per l'anno 2010 (51.703,34-20.863,00), euro 37.527,34 per l'anno 2011 (51.703,34-14176) ed euro 12.594,86 per l'anno 2012. In totale l'importo delle competenze mensili ammonta ad euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. 
A tali somme va aggiunto l'importo di euro 15.960,00 a titolo di ### Va incidentalmente precisato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto (Cass. 11579/2014). 
Le somme cui ha diritto la lavoratrice quali crediti pecuniari nascenti dal rapporto di lavoro vanno determinate in sede giurisdizionale, per giurisprudenza costante di legittimità, al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, sicché la condanna avviene al lordo.   Stante la domanda di restituzione delle somme maggiori corrisposte dall'### in esecuzione della sentenza di appello cassata, deve disporsi condanna della ### alla restituzione delle somme superiori a quelle accordate con l'attuale decisione. A tal fine le parti provvederanno all'opportuna compensazione dei crediti reciproci considerando l'importo effettivamente percepito (ossia quello al netto delle ritenute fiscali) dalla ### così come emergente dalla copia del cedolino di marzo 2020. 
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la necessità di valutare unitariamente la vicenda processuale ai fini della soccombenza (complessivamente l'ammontare riconosciuto è pari ad euro 107.615,51 rispetto alla misura dell'originario domandato pari ad euro 173.679,86) ritenuto che comunque debba ritenersi la prevalente soccombenza della ### ed avuto riguardo al valore della causa determinato dal domandato con il correttivo del decisum le spese liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'### P.Q.M.  La Corte di Appello di ### -###, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione disposto con ordinanza ###/2024, su ricorso per riassunzione proposto dall'### avverso ### in data 14 marzo 2025, e sull'autonomo ricorso in riassunzione proposto da quest'ultima alla stessa data, successivamente riuniti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nei limiti del devoluto, così decide: 1) Dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra ### e l'### dal primo giugno 2008 all'otto marzo 2012 e ritenuta l'estinzione dei crediti fino al 30 settembre 2009, condanna l'### alla corresponsione, a titolo di differenze retributive sulle mensilità, della somma di euro 91.655,51 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo e della somma di euro 15.960,00 a titolo di TFR oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al soddisfo.  2) Condanna l'### alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il primo grado, euro 4757,00 oltre iva cpa e spese generali per l'appello, euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali per il giudizio di Cassazione ed euro 5000,00 per il presente grado di rinvio.  3) ### alla restituzione delle maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di questa Corte di Appello oggetto di riforma in Cassazione.  ### 14 ottobre 2025 ### rel est. ### (dott. ### ( ### Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa #### ordinario in tirocinio.

causa n. 534/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Di Stefano Maria Pia, Romeo Eliana

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4815/2025 del 01-12-2025

... richiamate dal contratto integrativo;”. ###'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata in quanto il difensore di parte ricorrente deposita una diffida stragiudiziale notificata ad ottobre 2024 e le differenze retributive sono maturate a partire dal marzo 2020. ### caso in esame, infatti, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente in relazione al servizio svolto in ragione degli importi mensili massimi previsti dalla contrattazione collettiva (€ 164,00 mensili dal momento della sua introduzione, poi aumentata dal marzo 2018 ad € 174,50 mensili) è possibile ritenere che parte ricorrente abbia diritto all'importo di € 3.260,48, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Su tale importo spettano gli interessi ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 14163/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. #### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14163/2024 R.G. #### n. a CASERTA ### il ### parte rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e #### RICORRENTE E Ministero dell'### e del ### U.S.R. ### e ### - ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dai dott. ###### e ####É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti #### ITALA, #### e ### RESISTENTE OGGETTO: retribuzione professionali docenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 CONCLUSIONI: come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto ### ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale docente a tempo determinato per i periodi indicati in ricorso dal 4.3.2020 al 30.6.2022; di aver diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in base all'art. 7 C.C.N.L.  ### del 15.3.2001; la violazione della clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE; di aver diritto all'importo complessivo di € 3.260,48. 
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire la ### in relazione ai periodi di servizio svolti a tempo determinato con condanna del ministero resistente al pagamento della relativa somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e con condanna alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'I.N.P.S., con vittoria di spese di lite.  ###.N.P.S. si è costituita in giudizio con apposita memoria. 
Gli altri resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza.  ### thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti spettante a parte ricorrente in base al lavoro a tempo determinato svolto per i periodi indicati.  ### punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 20015/2018) secondo cui “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; 2.1.  quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;”.  ###'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata in quanto il difensore di parte ricorrente deposita una diffida stragiudiziale notificata ad ottobre 2024 e le differenze retributive sono maturate a partire dal marzo 2020.  ### caso in esame, infatti, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente in relazione al servizio svolto in ragione degli importi mensili massimi previsti dalla contrattazione collettiva (€ 164,00 mensili dal momento della sua introduzione, poi aumentata dal marzo 2018 ad € 174,50 mensili) è possibile ritenere che parte ricorrente abbia diritto all'importo di € 3.260,48, oltre interessi dalla maturazione al saldo. 
Su tale importo spettano gli interessi ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.  412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. 
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.  ### domanda di condanna al pagamento dei contributi sugli importi spettanti a titolo di retribuzione professionale docenti deve essere rigettata. In base all'art. 2 co. 9 e 10 l. 335/1995 anche il trattamento accessorio del personale scolastico, e dunque dei docenti, entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dal 01.01.1996 ma incide sul trattamento pensionistico solo se annualmente supera il 18% dello stipendio tabellare lordo, scorporato dalla indennità integrativa speciale. 
La ratio di tale previsione normativa è di considerare ai fini pensionistici solo i compensi accessori che incidano oltre la soglia indicata sul trattamento retributivo mentre, in caso contrario, non rientrano nel calcolo pensionistico e non sono soggetti a contribuzione in quanto di rilevanza inferiore alla soglia prevista dal legislatore. Nel caso in esame, la retribuzione professionale docenti non supera la menzionata soglia del 18% dello stipendio tabellare lordo scorporato dalla indennità integrativa speciale e, pertanto, non incide sul trattamento pensionistico e non determina il versamento contributivo.  ### spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra parte ricorrente e il Ministero dell'### e del ### Possono essere, invece, compensate tra parte ricorrente e l'I.N.P.S. in ragione della complessità delle questioni dirimenti. Non sussistono, infine, i presupposti per la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014.  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. ###/2023) “###. 4 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (esclusa, nella specie, la maggiorazione de quo, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione).” e (Cass 22762/2023) “La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1-bis d.m.  55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi ### notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora-zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto”.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'importo di € 3.260,48 a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato prestato dal 4.3.2020 al 30.6.2022 e per l'effetto condanna il Ministero dell'### al pagamento suo favore di tale somma oltre interessi dalla maturazione al saldo; 2. rigetta per il resto il ricorso; 3. condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.030,00 oltre rimb.  forfettario al 15%, iva e cpa come per legge; 4. compensa le spese tra parte ricorrente e l'I.N.P.S. 
Si comunichi. 
Aversa, 1/12/2025 il Giudice del ### dott. #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025

causa n. 14163/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Capolongo Barbato

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 13059/2024 del 13-05-2024

... di € 487.526,81 oltre accessori e delle ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione della sentenza, o ltre al versamento dei contributi previdenziali e al ri sarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione della carriera, nonché la domanda p roposta i n via subordinata volta ad ottenere la condanna dell'### al pagamento della somma di € 487.526,81 olt re acce ssori, a titolo di ingiustificato arricchimento. 2. ### a seguito di selezione pubblica, bandita dal ### della Giustizia, ai sensi dell'art . 80, comm a 4, della l. n . 354/1975, e degli artt. 13 dell'ordinamento penitenziario e 120 del relativo re golamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi. Dal sett embre 1987 era stata trasferita a Ro ma presso i l nuovo comp lesso carcerario di ### ove , per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva s ottoscritto varie convenzioni. Aveva dedotto che l'attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipenden te di area C, posizione economica ###. 3. Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo (leggi tutto)...

testo integrale

###: Pubblico impiego - psicologo carcerario - subordinazione RGN 8782/2018 Pag. udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rige tto del rico rso principal e e l'assorbimento del ric orso incidentale condizionato; udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato ### .   ### 1. La Corte d'appello di Roma rigettava il gravame proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere in via principale l'accertamento de lla sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato, corrispondente alla po sizione di dipendente di ### C, posizione economica ### del ### ri, l'inserime nto nei r uoli organici del ### della giustizi a con il suddetto i nquadramento, la condanna dell'### al pagamento in suo favore della comple ssiva so mma di € 487.526,81 oltre accessori e delle ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione della sentenza, o ltre al versamento dei contributi previdenziali e al ri sarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione della carriera, nonché la domanda p roposta i n via subordinata volta ad ottenere la condanna dell'### al pagamento della somma di € 487.526,81 olt re acce ssori, a titolo di ingiustificato arricchimento.  2. ### a seguito di selezione pubblica, bandita dal ### della Giustizia, ai sensi dell'art . 80, comm a 4, della l. n . 354/1975, e degli artt. 13 dell'ordinamento penitenziario e 120 del relativo re golamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi. 
Dal sett embre 1987 era stata trasferita a Ro ma presso i l nuovo comp lesso carcerario di ### ove , per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva s ottoscritto varie convenzioni. 
Aveva dedotto che l'attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipenden te di area C, posizione economica ###.  3. Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo l'eterodirezione dell'attività, ritenendo riconducibile al lavoro autonomo la possibile revoca dell'incarico, ritenendo infondata la domanda anche in relazi one alla parasubordinazi one ed all 'ingiustificato arricchimento.   4. ### e territoriale e videnziava che la lavoratrice aveva concordato con la direzione presenze, giorni ed ore, ivi compreso l'orario extra nei casi urgenti. RGN 8782/2018 Pag.
Riteneva tale circostanza i ncompatibile co n l'asserita natura subordinata d el rapporto di lavoro, nel qu ale il dip endente non può ri fiutarsi di svolg ere il lavoro straordinario che gli venga richiesto. 
Rimarcava che l'oggetto ed il contenuto della prestazione profe ssionale de llo psicologo non richiedono l'impiego di mezzi particolari ed escludeva pe rtanto la necessità di un'organizzazione propria anche di carattere minimo. 
Riteneva inoltre che il potere di revocare l'incarico da parte dell'### deponesse per l'insussistenza del rischio economico. 
Considerava, a fronte delle pre visioni contenute ne ll'art. 80 della leg ge 354/1975, priva di val enza indiziari a ai fini del la qualificazione del rap porto la circostanza che il compenso percepito dalla lavoratrice fosse commisurato alle ore di presenza nel carcere.  3. Per la cassazione della sentenza di appello ### ha prospettato un unico motivo di ricorso.  4. ### o della Giustizia ha resistit o con controricor so e proposto, altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. 
La cau sa, chiamata all' adunanza camerale d el 3/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. ###/2023, è stata rimessa all'udienza pubblica.  6. ###.G. h a presentato me moria scritta concludendo per il riget to del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.  7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. lamenta che la Corte terr itoriale ha erron eamente ritenuto l'inesistenza del potere diret tivo dell'### omettendo di considerare le sue incontestate deduzioni relative alla necessità di autorizzazione delle segnalazioni e giustificazioni di assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia, nonché l'autorizzazione alla sostituzione dei colleghi, con obbligo di servizio giornaliero e all'osservanza dei rigidi orari serali (inizialmente 19.00- 21.00 e succ essivament e 17.00-21.00) compr ensivi di giorni festivi e festivit à; evidenzia che la ### de l carce re richi edeva la sua presenza quotidiana, l e assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze; rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti; sostiene l'irrilevanza de l potere di revoca de l mandato da parte dell'### visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato; argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita RGN 8782/2018 Pag. il poter e conformativo dipendo no dalla natura delle mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi. 
Precisa che, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l 'etero organizzazion e o l'eterodirezione, int esa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze d ell'impresa; richi ama la giurispruden za di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari della subor dinazione e sulla “d oppia alienità”, con specifico rife rimento alle pronunce riguardan ti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici.  2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il ### della Gi ustizia denuncia l'omesso accertamento della prescrizione del credito azionato dalla controparte.  3. Il ricorso principale è infondato.  4. Gli psicologi penitenziari sono collocabili in due categorie: 1) psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell'ambito del ### dell'amministrazione penitenziaria e del ### della giustizia minorile del ### dell a giustizia (si tr atta di dipendenti che h anno anche beneficiato dei trasferimenti di cui al d.P.R. 1° aprile 2008, si vedano Cass. 18 maggio 2020, n. 9096; Cass. 11 maggio 2023, n. 12804); 2) psico logi ex art. 80 del la legg e 26 luglio 1975, n. 354 (###), disposizione (modificata dall'art. 14 de l D.L. 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla ### 10 giugno 1978, n. 271 e poi dall'art. 11, comma 1, lettera s), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) ai sensi della quale: «1.Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72. 2. ### penitenz iaria può avvalersi, per lo svolgimento dell e attività di osservazione e di trattament o, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il ### o del tesoro. 3. Al pers onale incaricato g iornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.  4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in p sicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Il servizio infermieristic o degli istituti penitenziari, previsti dall'ar t. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. 6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma RGN 8782/2018 Pag. dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 19 70, n. 775, è incrementata di 800 u nità riservate alla suddetta catego ria. Tali unità s ono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. 7. Le modalità rel ative al l'assunzion e di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione». 
La fin alità perseguita d al legislatore, in applicazione di pr incipi di ma trice costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, è dunque quella dell'ef fettivo ravvedimento fin alizzato al successivo reinserimento del condannato nella società, pers eguibile solo at traverso un periodo di osservazione, trattamento e di partecipazione all' opera r ieducativa. Come fac ilmente intuibile, il legislatore ha previsto che, per un pi ù efficac e perseguimento di det te finali tà, l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogi a, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate in relazion e alle attività di osservazione e di trattamento.  5. La ricor rente appartiene alla seconda tipolog ia, rientrando nell'ambito degli specialisti incaricati di coadiuvare il personale di ruolo nell'attività di “osservazione e trattamento” del condannato di cui al comma 4 della suddetta disposizione allo scopo di elabor are un programma rieducativo in carcere final izzato al suo reinserimento sociale.  6. ### degli incarichi ai professionisti esperti ex art. 80 è affidata ai ### e prevede proced ure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi e graduatorie d ella stessa durata. ### ividuali zzazione del trattamento è stata, poi, disciplinata dall'art. 13 della stessa legge n. 354/1975. ###.  132 d.P.R . 30 giugno 2000 , n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordin amento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) ha dettato disposizioni relativa alla nomina degli esperti per le attivi tà di osservazio ne e di t rattamento e previsto che: «1. Il provve ditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli espert i dei qual i le direzioni deg li istituti e dei ce ntri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'a rt. 80 della le gge. 2. Nell'ele nco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscri zione nell'e lenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. ###à è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloqu io e la valutazione dei tito li prefer enziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provvedit orato r egionale p uò avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'art. 80 RGN 8782/2018 Pag. della legge. 3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comm a 2 i singoli incarichi, su autorizzazion e del provved ito rato regionale». 
In que sta cornice legisla tiva il ### indica il monte ore da attribuire all'esperto, purché questi non operi già nell'istituto ad altro titolo; la collaborazione è formalizzata con la sottoscrizione di un “accordo individuale” con la ### ne dell'istituto penitenziario, dell'### o delle strutture afferenti al ### per la ###. Per gli istituti penitenziari, l'accordo ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata per non più di tre volte, invece negli ### e nei ### p er la ### e la possibili tà di r innovo, alla scadenza del pr imo anno, è di un solo anno.  7. Dal chiaro t enore delle disposizioni richiamate eme rge che gli esperti n on rientrano tra il personale in serito stabilmente nei ruol i organici dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di liberi profess ionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragio ne della loro particolare qualificazione e specializzazione, come comprovata in sede di selezione finalizzata alla formazione di elenchi da cui in ogni tempo può att ingere la singola struttura, s econdo le propr ie specifiche esigenze. Emerge, ancora, che gli ele nchi circosc rivono la pl atea di specialisti di cui è stata att estata la capacità di offr ire un fattivo affiancamento al personale stabile degli istitu ti di pena, e che p ossono occuparsi di que lla parte di attività specialistica che, gradatamente, si orienta ve rso le divers e modalità del trattamento attraverso la conoscenza della personalità del detenuto, fino ad individuare le misure co ncrete finaliz zate al successivo reinserimento, anche attraverso la sottoposizione del condannato a misure altern ative alla pena d etentiva; la semplice iscrizione agli elenchi, peraltro, è condizione necessaria ma non sufficiente p er l'impiego degli esperti, che è invece una scelta riservata alle direzioni degli istituti di pena, in prop orzione, e videntemente, alla effettiva necessità e/o budget economico disponibile. 
Nel rispett o della normativa, residua se mpre in capo all'ammi nistrazione penitenziaria un potere di definizione (a mezzo di proprie circolari) delle modalità di conferimento degli incarichi e di disciplina dello svolgimento dei medesimi.  8. La solu zione legislativa tiene, dunque , conto, da un lato, delle esig enze di rieducazione di cui si è detto e della necessità di potenziamento delle collaborazioni con specialisti al suddetto fine e, dall'altro, delle specificità del luogo all'interno del quale tale attività di collaborazione deve essere svolta e delle esigenze afferenti ad una rigida predisposizione di quanto occorrente per gar antire che g li accessi agli istituti avvengano in piena sicurezza. RGN 8782/2018 Pag. 9. La situaz ione non è dissimile da que lla del servizi o per le guardie infermieristiche di cui all'art. 53 del la legg e 9 ottobre 1970, n . 740 (guardia infermieristica), egualmente previsto per le esigenze degli istituti di prevenzione e di pena. 
Proprio con riguardo alle guardie infermieristiche la Corte cost. con la sentenza 76/2015 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, s econdo comma, ###, in quanto non consente di qualificare i l rapporto di lavoro dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale. 
Sono eviden ti le analogie tra la discipli na di legg e del rapporto di lavoro della guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, che espressamente denomina come “libero pr ofessionale” il rapporto di lavoro, e la disciplina degli psicologhi esperti incaricati presso i medesimi istituti. 
Nel caso de gli psicolo gi esperti, per quant o sopra evidenziato, fermo che è la struttura carceraria a pres entare caratteristiche pecul iari tal i da giustificare la sussistenza di un vincolo di control lo da par te dell'### tuttavia tale vincolo, lungi dal rap presentare un indice rivelatore di un rapporto di lavoro subordinato, si giustifica in virtù d ella pa rticolarità e della c omplessità d el contesto carcerario. 
Come eviden ziato dal Giudice delle ### nel la citata sent enza n. 76/2015, i principali elementi che pot rebbero in astratto rilevare qu ali indici di subordinazione, ovvero l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive e alle prescrizioni impartite dal direttore del carcere e di comunicare le proprie assenze, la percezione d i una r etribuzione corrisposta secondo cadenz e temporali prestabilite e lo svolgimento della prestazione nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall'### penitenziaria (elementi che si riscontrano anche con riguardo alla figura dello psicologo esperto) non possono, nello specifico di una attività svolta all'intern o di un carcere, qualificare il rapporto d i lavoro i n termini di lavoro subordinato. 
Sul punto , la Corte costituzionale è chiar a là dove così si espri me: “se l'organizzazione in turni appare coessenziale alla p restazione d i lavoro, l'obbligo di rispettare le prescrizioni del direttore del carcere e del personale medico non rispecchia l'assoggettamento dell'infermiere al potere dirett ivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro” e “l'obbligo di uniformarsi alle pres crizioni d i tenore generale del RGN 8782/2018 Pag. direttore del carcere, per un verso, non sminuisce l'autonomia e, per altro verso, si spiega con la peculiarità del contesto, in cui la prestazione si svolge, caratterizzato da imperative ragioni di sicurezza e di cautela, che finiscono con il permeare la disciplina del rapporto di lavoro degli infermier i incaricati e ne giustificano partico larità e limitazioni”. ### ronde, “nella determinazi one dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si p otrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratter istico d ella subordinazione. Il direttore de l carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio della prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull'adempimento della prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d'esperienza”. 
Il Giudice delle leggi ha, così, conclusivamente chiarito che la qualificazione del rapporto come non avente natura subordinata non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che atti ene alla subordinazione, ma pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera so ttoposta a vin coli di controllo dell'### solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un p otere dir ettivo, con notato in senso tipico e speculare all'inserimento nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena.  9. La sentenza della Corte costituzionale n. 76/2015 si pone d'altronde in linea con alcuni precedenti del giudice delle leggi che avevano anch'essi affrontato la questione della natura (subor dinata o autonoma) del lavoro del personale non d i ruol o delle carceri. Così, ad esempio, Corte cost., sent. n. 577/1989, riguardante i medici non di ruolo delle carceri disciplinati anch'essi dal la legge n. 740/1970 ha considerato tali lavoratori “parasubordinati” e Corte cost., sent. n. 149/2010, che aveva riguardato la legittimità della stabilizzazione dei medici non di r uolo delle carceri da parte di una legge regionale, ha pur sempre ribadito la natura non subordinata del loro rapporto di lavoro.  10. Anche questa Corte ha affermato (v. Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2286; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12618; Cass. Sez. Un., 20 maggio 2003, 7901), che le prestazioni dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, che ven gano svolte con le modalità e secondo le prescr izioni de ll'art. 51 della l. 9 ottobre 1970 n. 740, integrano non un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del giudice del lavoro, per la presenza dei caratteri di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.), considerando che in dette prestazioni difetta il requisito della subordinazione, RGN 8782/2018 Pag. cioè lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro, con assoggettamento ai suoi poteri gerarchici e disciplinari.  Il pri ncipio è stato più di recente ribadi to (Cass. 24 aprile 2017, n. 10189) affermandosi che il rapporto di lavoro dei medici inca ricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell'art.  51 della legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo d i attenersi alle direttive imparti te dal dir ettore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che carat terizza il rapporto, con l'attività dell'### e con la complessa realtà del carcere.  11. Ed allora del tutto corretta è la decisione della Corte territoriale là dove ha ritenuto, esaminando gli specifici motivi di impugnazione, che non fossero riscontrabili o comunque valorizzabili i tradizionali incidi di subordinazione escludendo l'obbligo di assoggettamento ad un orario fisso e predeterminato e valorizzando la necessità che fossero concordate, di volta in volta, i giorni e le ore della presenza del la ### presso l'### car cerario, escludendo l'impiego di mezzi particolari ed una organizzazione, sia pur minima, desumendo la sussistenza di un ris chio economico dalla prevista possibilità di revoca dell'incarico, svalutando ogni valenza indiziaria del compenso commisurato alle o re di presenza nel car cere espressame nte prevista dall'art. 80 della legge n. 354/1975.  12. Conclu sivamente il Collegio, superando il propr io precedente costituito da Cass. n. 12850/2023 (posto dall'ordinanza interlocutoria n. ###/2023 a fondamento della decisione di rimettere la questione alla pubblica udienza), ritiene che non possa utilmente richiamarsi a sostegno della dedotta subordinazione il fatto di dover rendere le prestazioni in giorni ed orari stabiliti dalla ### del carcere con l'assegnazione di servizi e reparti di compet enza ovvero che esistano mecc anismi di ver ifica delle presenze e la necessità di se gnalare e giusti ficare assenze per malattia o motivi di famiglia o per ferie (da autorizzarsi da parte della ###, trattandosi di semplici modalità operative rese indispensabili sia dalla necessità di accertare lo svolgimento della prestazione, comunque connesso al compenso dete rminato in base alle ore di servizio effettivamente prestate, e sia dall'esigenza (del tutto compatibile con la natura non subordinata del rapporto) di coordinare l'attività professionale in discorso con il più complesso sistema nel quale la stessa si innesta. È del tutto comprensibile, infatti, che chiunque operi in un ambiente di detenzione debba conformare la propria prestazione RGN 8782/2018 Pag. alle indicazio ni (non tecniche) del direttore de lla struttura, in ragione delle eviden ti necessità di sicurezza e cautela. 
È sempre tale complesso sistema che giustifica l'adozione di disposizioni o direttive da part e dell'### one, non implicanti esercizio di potere datoriale in senso stretto ed anche le convocazioni degli esperti nei casi urgenti ed in orario extra rispetto a quello concordato. 
I suddetti indici non bastano dunque a modificare la veste giuridica del prestatore d'opera professionale, il quale resta tale proprio perché risponde nte ad una figura espressamente prevista dalla speciale normati va di cui all'art. 80, comm a 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.  13. Il r icorso principale va, pertanto rige ttato dovendosi affermare il se gue nte principio di diritto: “il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari ex art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell'assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la discipl ina pon e in evide nza che il legi slatore ha scelto d'instaurare rapporti di lavoro au tonomo; dall'altro, che le modal ità concret e del rapporto - in partic olare l'organizzazione del lavoro se condo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere, la necessità di segnalare e giustificare assenze - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordi namento, che carat terizza il rapporto, con l'attività dell'### e con la complessa realtà del carcere. Tale rapporto di lavoro va, quindi, distinto da quello di natura subordinata degli psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell'ambito del ### mento dell'amministrazione penitenziaria e del ### della giustizia minorile del ### della giustizia”.  14. ### del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.  15. ### sistenza di precedenti di le gittimità d i segno contrario giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.  16. Occo rre dare atto, ai fini e p er gli effett i indicati da Cass., Se z. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, dell a sussistenza, quanto alla ri corrente principale, delle condizioni processuali richieste dall 'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; compensa le spese. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versament o, da parte della ricorren te principale, RGN 8782/2018 Pag. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Marotta Caterina

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