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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 517/2026 del 21-01-2026

... quanto indicato in ricorso sia per il TFR che per differenze retributive per l'anno 2024. Dalla documentazione depositata in atti risulta la prova necessaria alla quantificazione dei crediti predetti, desumibile dalla certificazione unica e dalle buste paga di provenienza datoriale, le cui risultanze non sono state superate nel presente processo. A fronte di siffatta prova deve ritenersi fondata la pretesa azionata, con accertamento del credito per le causali - TFR e altre differenze per l'anno 2024 -e gli importi in esame - euro 779,61 per TFR e euro 769,00 per le differenze anno 2024- e con la condanna della convenuta al pagamento dei predetti importi per complessivi euro 1.548,61, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto - 31.7.2024- al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente al credito retributivo di cui sopra e condanna la convenuta O.S.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026, la seguente ### causa civile in primo grado iscritta al n. 15581 del ### lavoro e previdenza dell'anno 2025 avente ad oggetto: spettanze retributive TRA ### nata a #### il ### elettivamente domiciliat ### - ###, presso lo studio dell'avv. ### e dell'avv. ### da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E O.S.V. S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. 
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO - ### Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in data ### veniva assunta dalla società ### s.r.l.s. (p.iva ###), oggi O.S.V. s.r.l., con contratto a tempo determinato part-time, di volta in volta prorogato fino al 31.07.2024, CCNL applicato ### con mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel livello 6 del ### e di aver effettivamente lavorato, nel predetto periodo, alle dipendenze della società O.S.V. s.r.l., con sede ###Napoli alla ### al ### 192. Deduce che al termine del rapporto di lavoro non aveva ricevuto le competenze per TFR e che dal confronto tra la retribuzione indicata in busta paga e quella effettivamente ricevuta per l'anno 2024 residua un ulteriore credito in suo favore.   Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza del predetto credito retributivo, con la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive a titolo di TFR per come analiticamente indicate nei conteggi allegati al ricorso.  - ###. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Rimasta contumace la società convenuta, non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata, all'udienza odierna, sentita la ricorrente a libero interrogatorio, la causa viene decisa con la presente sentenza.   Il ricorso è meritevole di accoglimento secondi dettami della seguente motivazione. 
Dalle risultanze istruttorie documentali in atti deve ritenersi raggiunta la prova, a carico del ricorrente, della sussistenza della pretesa azionata. 
Risulta, invero, documentata la intercorrenza del rapporto di lavoro di cui al ricorso, come da contratto di assunzione, estratto contributivo ### e buste paga in atti. svolgimento della prestazione di lavoro subordinato dedotta in ricorso. Da tale documentazione si evince il periodo di lavoro e l'inquadramento assegnato alla lavoratrice e si desume l'esatto adempimento della prestazione lavorativa. 
A fronte di tale prova non risulta provato da parte convenuta l'integrale adempimento della controprestazione retributiva, con particolare riguardo a quanto indicato in ricorso sia per il TFR che per differenze retributive per l'anno 2024. 
Dalla documentazione depositata in atti risulta la prova necessaria alla quantificazione dei crediti predetti, desumibile dalla certificazione unica e dalle buste paga di provenienza datoriale, le cui risultanze non sono state superate nel presente processo. 
A fronte di siffatta prova deve ritenersi fondata la pretesa azionata, con accertamento del credito per le causali - TFR e altre differenze per l'anno 2024 -e gli importi in esame - euro 779,61 per TFR e euro 769,00 per le differenze anno 2024- e con la condanna della convenuta al pagamento dei predetti importi per complessivi euro 1.548,61, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto - 31.7.2024- al saldo.   La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente al credito retributivo di cui sopra e condanna la convenuta O.S.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 1.548,61, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto - 31.7.2024 - al saldo; condanna la O.S.V. s.r.l. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. 
Napoli 21.1.2026 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 15581/2025


causa n. 15581/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ruoppolo Luigi

M
2

Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 128/2026 del 23-01-2026

... al rispetto dell'art. 36 Cost. e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la ### costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva. Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata dalla parte ricorrente appare immune da vizi logici o errori matematici. Al suddetto importo vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n. 16284/05). Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione. P. Q. M. 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore (leggi tutto)...

testo integrale

r.g. 5002/25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ### Il Giudice del lavoro, dott. ### ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5002/2025 R.G. ### avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente TRA ### (###) - avv. ### (###) e avv. ### (###); RICORRENTE E ### (###) - contumace RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in suo favore della somma di € 3.372,00, a titolo di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 compensi per lavoro straordinario festivo. Esponeva, in particolare, di essere dipendente con qualifica di infermiere professionale e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedeva l'applicazione dell'art. 9 del ccnl 07.04.1999 e succ.  mod. e integraz., secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo intercorso dall'01.03.2016 al 31.10.2019. 
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio. 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi e numerosi precedenti affronti da questo ### a cui si ritiene dover dare continuità, non essendo a conoscenza di pronunzie di grado superiore che li abbiano riformati. 
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il ###) - ora art. 29 cit. - che prevede: “### compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999 (lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa. 
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.  30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. 
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. 
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo. 
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. ###. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. In tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. 
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo. 
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. 
Tornando al caso che qui occupa, la parte ricorrente ha regolarmente percepito unicamente le maggiorazioni di cui all'art. 44 cit. ovvero quelle che competono per il lavoro in turno prestato in coincidenza di giorni festivi e tale circostanza non è stata contestata. Non risulta invece provato, da parte della datrice, su cui ricade l'onere della prova ex art. 2697 comma 2 c.c., che il servizio prestato nel giorno festivo infrasettimanale non possa essere considerato come straordinario, al netto della riduzione di orario prevista per quella settimana causata dalla presenza del giorno festivo, come previsto per gli altri prestatori non turnisti. 
Non può, poi, essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse. 
Né, da ultimo, il termine di 30 gg. previsto nella disposizione pattizia può essere considerato una decadenza dal diritto alla maggiorazione retributiva, in quanto non esplicitamente indicato nella norma. Sul punto, una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 36 Cost.  e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la ### costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva. 
Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata dalla parte ricorrente appare immune da vizi logici o errori matematici. Al suddetto importo vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n. 16284/05). 
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.  P. Q. M.  1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, per i titoli di cui in ricorso, della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 5002/25 somma lorda di € 3.372,00, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo; 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e ### da distrarsi.  ###, data di deposito telematico.   Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026

causa n. 5002/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo De Angelis

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 129/2026 del 23-01-2026

... al rispetto dell'art. 36 Cost. e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la ### costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva. Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata in ricorso appare immune da vizi logici o errori matematici. Agli importi come liquidati vanno poi aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. 16284/05). Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, per i titoli di cui in (leggi tutto)...

testo integrale

r.g. 4429/25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ### Il Giudice del lavoro, dott. ### letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4429/2025 R.G. ### avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente TRA ### (###); ### (###) - avv. ### (###); avv. ### (###); #### (###) - contumace RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 pagamento degli importi di cui all'atto introduttivo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo. Esponevano, in particolare, di essere dipendenti con qualifica di infermiere professionale e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 9 del ccnl 07.04.1999 e succ. mod.  e integraz., secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo intercorso dall'01.04.2020 al 31.12.2022. 
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio. 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi e numerosi precedenti affronti da questo ### a cui si ritiene dover dare continuità, non essendo a conoscenza di pronunzie di grado superiore che li abbiano riformati. 
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il ###) - ora art. 29 cit. - che prevede: “### compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999 (lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa. 
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.  30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. 
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. 
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo. 
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. ###. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. 
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo. 
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. 
Tornando al caso che qui occupa non risulta provato, da parte della datrice, su cui ricade l'onere della prova ex art. 2697 comma 2 c.c., che il servizio prestato nel giorno festivo infrasettimanale non possa essere considerato come straordinario, al netto della riduzione di orario prevista per quella settimana causata dalla presenza del giorno festivo, come previsto per gli altri prestatori non turnisti. Né può essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse. 
Né, da ultimo, il termine di 30 gg. previsto nella disposizione pattizia può essere considerato una decadenza dal diritto alla maggiorazione retributiva, in quanto non esplicitamente indicato nella norma. Sul punto, una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 36 Cost.  e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la ### costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva. 
Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata in ricorso appare immune da vizi logici o errori matematici. Agli importi come liquidati vanno poi aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. 16284/05). 
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, per i titoli di cui in ricorso, della somma lorda di € 1.702,50 in favore di ### e di € 2.699,88 in favore di ### oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 r.g. 4429/25 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.340,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e ### da distrarsi.  ###, data del deposito telematico.   Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026

causa n. 4429/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo De Angelis

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 4882/2025 del 12-11-2025

... comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima. 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO ### dott. ### in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 10056/2025 R.G. promossa da: ### con l'avv. ### e con gli avv. #### (###) ### e contro: ###'#### con l'avv. ### e gli avv. ### (###) ### 24 MILANO; e ### con l'avv.  ### e gli avv. ### (###) VIA ### 24 MILANO; e #### docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.  ### ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del ### depositato in cancelleria il 12 agosto 2025, ### ha chiesto di accertare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 con condanna per l'### resistente a corrispondere il relativo importo, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo.  ### la prospettazione attorea, gli insegnanti assunti a tempo determinato dovrebbero ritersi, infatti, in tutto e per tutto equiparati alla figura dei docenti di ruolo alla luce delle mansioni svolte, della regolamentazione normativa in materia e, in particolare, della clausola 4 della direttiva 99/70/CE. 
Si è costituito il ###'ISTRUZIONE, con articolata memoria difensiva, nella quale ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria di spese. 
In particolare, ha negato che la legge n. 107/2015 avrebbe creato una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio cd.  “### del Docente”, di cui all'art. 1, co. 121. 
Ha, poi, argomentato come non vi sarebbe violazione dei principi costituzionali, in quanto il legislatore sarebbe legittimato ad operare distinzioni all'interno della medesima categoria di soggetti, ove tale differenziazione sia giustificata da ragioni oggettive. 
Inoltre, i docenti a tempo determinato sarebbero, alla stregua di quelli a tempo indeterminato, destinatari della necessaria formazione prevista nel ### di ### ex art. 1, co. 124, l. 107/2015. 
Ha sostenuto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha accolto le ragioni dei docenti precari, nello specifico la sentenza n. 1842/2022, avrebbe efficacia inter partes, e non potrebbe tale provvedimento giudiziario avere dei riverberi nella attuale controversia. 
Ha esposto come la doglianza di parte ricorrente in merito alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, volta alla disapplicazione della legge n. 107/2015 nella parte di interesse, sarebbe infondata, in quanto tale casistica rientrerebbe nella clausola 6. 
Dovrebbe, piuttosto, essere sostenuta un'interpretazione, per cui, per i docenti a tempo determinato, l'eventuale riconoscimento di tale beneficio dovrebbe avere tassativamente data di inizio con la stipula del contratto di supplenza e termine e fine al momento della cessazione del rapporto di lavoro, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 mentre non sussisterebbe alcuna possibilità di slittamento negli anni successivi del medesimo, perché tale provvedimento determinerebbe il fenomeno della “discriminazione a contrario” rispetto ai docenti a tempo indeterminato che non godrebbero di tale facoltà. 
Ha, ancora, affermato la stessa parte come, non essendo possibile il cumulo delle somme in parola, il diritto alla pretesa delle annualità pregresse sarebbe da dichiararsi inesistente. 
All'udienza di discussione, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.  MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attrici sono risultate fondate. 
È pacifico in causa che ### rientra nell'ambito del personale docente e risulta che è stata assunta a tempo indeterminato presso l'### di ### dal 1/09/2022 (cfr. doc. 1 ric.). 
Giova, poi, ricordare come l'art. 1, ai commi 121 e ss. della legge n. 107 del 13.07.15 disponga che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.   122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima.   123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.   124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.  125. Per l'attuazione del ### nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”. 
Ciò posto, con il ricorso si è sostenuto, per gli anni di precariato suddetti, il diritto all'attribuzione della ### docenti, concessa dal Ministero convenuto solo al personale insegnante a tempo indeterminato. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 Peraltro, il ### 28/11/2016 ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza.   Nel caso, tuttavia, viene a rilevare, innanzitutto, la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che stabilisce che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.  2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.  3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.  4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Viceversa, non sembra avere alcuna attinenza la clausola 6 della stessa direttiva, pur richiamata dallo Stato italiano nelle proprie difese nella causa C- 450/21 davanti alla Corte di giustizia (e dunque considerata da parte della stessa) e pure dal Ministero nella presente memoria, con la proposta di una ulteriore possibile remissione di una questione pregiudiziale a quest'ultima, considerato come il diritto attoreo già derivi, peraltro, dalla clausola 4, avendo l'organo giudiziario comunitario già così individuato la fonte dello stesso. 
Così è possibile rammentare che, con riguardo alla clausola 4 e all'art. 1, comma 121 e ss. della legge n. 107/15, secondo i seguenti passaggi, si è espressa la Corte giustizia sez. VI, 18/05/2022, nella causa C-450/21, nei paragrafi 32 e ss., nel senso che: “32 Nel caso di specie, occorre rilevare che UC, dal momento che è stata assunta dal Ministero in qualità di docente mediante contratti a tempo Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 determinato, rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.  33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).  34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, ### e ### C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, ### C- 273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, ### C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Álvarez ### C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, ###éndez, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47).  35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.  36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.  37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.  38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» 39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).  40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).  41 ### una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).  42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se UC, allorché era alle dipendenze del Ministero con Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”. 
Non risulta, poi, alcun elemento di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE. 
Inoltre, non è stata dimostrata l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari.   In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la ### docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4. 
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato (cfr., in senso similare , Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020). 
Ad ogni modo, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025
Quanto finora argomentato, risulta, peraltro, ulteriormente confermato quantomeno per l'anno 2023 (derivando il diritto attoreo, per gli anni precedenti, dalle argomentazioni sovraesposte), dalla recente introduzione dell'articolo 15 del DL n. 69/23 per cui “la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Tale norma, peraltro, deve essere disapplicata ai sensi della clausola 4 menzionata nella parte in cui limita il diritto alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile, considerato come le motivazioni della Corte di giustizia per cui tale indennità deve essere considerata condizione di impiego ai sensi di tale previsione sono da applicarsi a tutte le tipologie di contratto a termine e anche part time, non potendosi trovare differenziazioni nell'esigenza di attribuire una parità retributiva anche agli assunti a tempo determinato su posto non vacante o part time, purchè con prestazione ovviamente non di minimo rilievo (considerata anche la ratio legis dell'accrescimento delle competenze del singolo docente e dell'incremento della qualità del servizio scolastico). 
Pertanto, occorre riconoscere alla parte attorea quest'ultimo, per le annualità riferite ai contratti a termine stipulati, nei limiti della prescrizione quinquennale, avendo chiarito la Suprema Corte che “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cass. sentenza n. 11379/2020). 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025 Nemmeno, poi, potrebbe trovare ostacolo per tale attribuzione la clausola del ### 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto e non, dunque, per chi come la parte ricorrente ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. 
Neppure, poi, si può ritenere che vi siano ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. 
Infatti, si deve pur dar atto che il beneficio in parola di cui all'articolo 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nella accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso, ma occorre rilevare che nel caso sussistono tali condizioni. 
In questo senso, è pacifico che ### è stata assunta a tempo indeterminato dal 1/09/2022, con piena possibilità di godere del beneficio richiesto, secondo l'interpretazione proposta dalla Corte di cassazione nella sentenza RG n. 29961/2023, a cui si fa rinvio ex art. 118 disp att. cpc.  .Cosicché, deve beneficiare della attribuzione della ### docenti per l'anno 2021/2022 con diritto di attribuzione della stessa quale risarcimento in forma specifica, come risulta richiesto, non essendo ammissibile una corresponsione in denaro. 
Infatti, il bene della vita ottenibile con parità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo è la stessa ### docenti che può essere reintegrata in forma specifica per gli anni in cui è stata omessa, restando, poi, al singolo insegnante farne utilizzo, in tutto o in parte, nei limiti temporali sopra esposti di cui al ### 28/11/2016, cosicché, ad oggi, ancorché si volesse qualificare la domanda come risarcitoria non sarebbe dimostrabile l'effettivo danno subito dalla parte interessata, non essendo concedibile un risarcimento per equivalente. 
Ugualmente, trattandosi dell'attribuzione di un beneficio ai fini della formazione da poter usufruire integralmente in forma specifica in futuro, non è ammissibile alcun incremento per interessi, non essendo, peraltro, dimostrato alcun danno per perdita di valore collegato allo stesso. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025
Si aggiunga, solo, da ultimo, come anche in ragione dell'efficacia diretta della clausola 4 della direttiva 70/90/CE, nonché dell'interpretazione offerta dello stesso art. 1, comma 121 cit., debbono essere disapplicate tutte le norme, anche regolamentari o contrattuali che si pongano in senso contrario alla stessa, rigettandosi ogni eccezione della convenuta rapportata alle stesse, che non possono giovare per una diversa soluzione ermeneutica. 
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e le spese di lite sono regolate, secondo il principio della soccombenza, tenendo conto della natura, della serialità, del valore e della breve durata della causa.  P.Q.M.  Accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico “### docenti” di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per l'anno 2021/2022, con condanna della parte convenuta all'attribuzione del beneficio richiesto. 
Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte attorea che liquida in euro 300, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e c.p.a., con distrazione a favore del procuratore antistatario. 
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ### 11/11/2025 

il Giudice
Dott. ### n. cronol. ###/2025 del 12/11/2025


causa n. 10056/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Giuseppe Maria Di Leo

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2558/2025 del 09-12-2025

... comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo. In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo - all'art. 3 - che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 2.2. Ciò posto, le ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il Tribunale di ### in persona del Giudice designato, dott.ssa ### M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10531 - 2024 R.G.L., cui è stata riunita la n. 10534/2024 e vertente TRA ### e ### rappresentate e difese dall'Avv. ####'#### in persona del ### pro tempore, RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107) CONCLUSIONI: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con distinti ricorsi depositati entrambi in data ###, riuniti per evidenti ragioni di connessione, ex artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., le ricorrenti in epigrafe indicate - premesso di essere in servizio per il corrente anno scolastico 2024/2025 (quanto a ### e di aver prestato servizio, in forza di contratto di supplenza, per l'anno scolastico 2023/2024 (quanto a ###, senza ricevere il beneficio della c.d. ###, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adivano l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell' quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. 
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette parti chiedevano, pertanto, che l'adito Tribunale - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - accertasse il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la ### elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del Ministero all'assegnazione della suddetta ### Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il MIM non si costituiva in entrambi i giudizi, per tale ragione veniva dichiarato contumace. 
All'esito dell'udienza del 9.12.2025 - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.  2. I ricorsi sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito esposte.  2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. 
In questa prospettiva, il C.C.N.L. ### del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “###”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo. 
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M.  del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo - all'art. 3 - che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  2.2. Ciò posto, le ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il ### abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione. 
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che ### 2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il ##### (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
In questa direzione - soggiunge il Consiglio di Stato - “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 
Del resto, “la ### del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L.  107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella ### è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'### (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 2.6.1999. 
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “### Docenti” rientra tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro innanzi citato. 
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. 
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'### quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. ### del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. 
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della ### elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.  2.5. Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta, per entrambe le ricorrenti, di incarichi con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il predetto diritto; b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, la stessa è insita, per entrambe le parti, nel rispettivo contratto a tempo determinato per il corrente anno scolastico avente come termine finale il ###, così come dedotto e documentato nelle note di trattazione scritta depositate in data ### e comprovante l'attualità del servizio al momento della presente pronuncia. 
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per i periodi prospettati in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede ###conseguente condanna del Ministero all'attribuzione in favore delle stesse della c.d.  ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (una annualità, pari ad € 500,00 per ciascuna ricorrente), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di lavoro, fino ad euro 1.100,00, senza l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n.55/2014 previsto per la riunione delle cause connesse, per le motivazioni rese nel verbale di udienza del 17.6.2025 - oltre al 10% di € 321,00 pari ad € 32,10- per la presenza di collegamenti ipertestuali), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del Giudice designato, dott.ssa ### M. Ricucci, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10531/2024 R.G.L., cui è stato riunito il n. 10534/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) dichiara il diritto di ### e ### ad ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati in parte motiva; b) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore delle parti ricorrenti della “### Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (una annualità pari ad € 500,00 per ciascuna ricorrente), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; c) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 353,10 per compenso professionale, oltre contributo unificato pari ad € 53,00 (€ 21,50 versato in ciascun procedimento) nonché ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. #### all'esito dell'udienza del 9.12.2025 ### M.

causa n. 10531/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ricucci Lilia Maria

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