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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 323/2026 del 01-04-2026

... ritenuta di giustizia, di cui €.43.200,00 a titolo di differenze retributive, incluso lavoro supplementare 35% e festivo 30%, € 7.215,00 per differenza tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, festività non godute, , €.5.770,00 per ferie e permessi non goduti, €1.310 per TFR dal 26.9.2014 al 31.12.2015 ed infine €3.180,00 a titolo di differenza TFR su lavoro supplementare espletato in maniera continuativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito e fino al soddisfo; -per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento della somma di €.60.675,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, di cui €.43.200,00 a titolo di differenze retributive, incluso lavoro supplementare 35% e festivo 30%, €7.215,00 per differenza tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per illavoro straordinario, festività non godute, €.5.770,00 per ferie e permessi non goduti, € 1.310 per TFR dal 26.9.2014 al 31.12.2015 ed infine € 3.180,00 a titolo di differenza TFR su lavoro supplementare espletato in maniera continuativa, (leggi tutto)...

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causa n. 2439/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 169/2026 del 17-03-2026

... confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga. Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente la spettanza della somma richiesta sulla base di documentazione prodotta dal datore di lavoro. Quanto alla quantificazione dell'importo lo stesso va determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge. Sul punto va chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “### e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute (leggi tutto)...

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causa n. 604/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 174/2026 del 17-03-2026

... confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga. Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente la spettanza della somma richiesta sulla base di documentazione prodotta dal datore di lavoro. Quanto alla quantificazione dell'importo lo stesso va determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge. Sul punto va chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “### e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute (leggi tutto)...

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causa n. 605/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 171/2026 del 17-03-2026

... confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga. Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente la spettanza della somma richiesta sulla base di documentazione prodotta dal datore di lavoro. Quanto alla quantificazione dell'importo lo stesso va determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge. Sul punto va chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “### e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute (leggi tutto)...

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causa n. 607/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 172/2026 del 17-03-2026

... confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga. Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente la spettanza della somma richiesta sulla base di documentazione prodotta dal datore di lavoro. Quanto alla quantificazione dell'importo lo stesso va determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge. Sul punto va chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “### e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute (leggi tutto)...

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causa n. 608/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Francorsi

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