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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4509/2025 del 10-11-2025

... sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva. P.Q.M. Il Tribunale di ####, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - dichiara la separazione tra i coniugi ### nata a ### (### il 4 agosto 1989, C.F.: ###, e ### nato a Napoli, il 2 dicembre 1984 C.F.: ###; - dispone l'obbligo di ### di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ### per il suo mantenimento; - rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare; - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della ### al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### (### 2020, ### n. 50, ###, ### 1); - dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per lo scioglimento del matrimonio; - spese al definitivo. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2025 Il Giudice rel. ### dott.ssa ### dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2934/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### 1) dott.ssa ### - Presidente 2) dott.ssa ### - Giudice 3) dott.ssa ### - Giudice rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 2934/2025 del R.G., ###, nata a ### (### il ###, C.F.: ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio, in ### alla via ### M. Amaturo nr. 3, è elettivamente domiciliat ###calce al ricorso RICORRENTE E ### nato a Napoli, il ###, C.F.: ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio, in ### di Napoli, alla via ### nr. 34, è elettivamente domiciliat ###calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. ####
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 16 aprile 2025, ### premesso di avere contratto matrimonio civile con ### in data 21 agosto 2020 nel comune di ### e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. 
In particolare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa della lontananza del resistente che aveva abbandonato la casa coniugale lasciandola priva di qualsiasi sostentamento; pertanto, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un mantenimento pari ad €800,00. In ultimo, chiedeva, contestualmente alla pronuncia di separazione giudiziale, decorsi i termini di legge, anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva ### che aderiva alla domanda di separazione, contestando quanto dedotto e allegato dalla moglie, precisando, al riguardo, che la ricorrente aveva progressivamente assunto nei propri confronti un atteggiamento di disinteresse; quanto alle condizioni economiche, l'### precisava di svolgere la professione di agente immobiliare e di avere redditi inferiori a quelli della ricorrente. 
Per queste ragioni, il resistente chiedeva il rigetto della domanda di contributo economico e di nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale, specificando che l'immobile era stato, ormai, riconsegnato al proprietario nel corso del mese di luglio 2025.  2. In data 2 ottobre 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato e concesso un breve rinvio per tentare il raggiungimento dell'accordo, all'udienza del 4 novembre 2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, riservando al Collegio per la decisione.  3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. 
Innanzitutto, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare, le allegazioni di entrambe le parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. 
Mantenimento del coniuge Al riguardo, si rileva che la ricorrente, comparsa all'udienza del 2 ottobre 2025, ha dichiarato di doversi ricoverare per una malattia oncologica alle ossa e di non poter lavorare, proprio per la malattia, precisando inoltre, di percepire la disoccupazione (cfr. verbale di udienza). 
Orbene, quanto dichiarato dalla ### trova piena conferma nei documenti allegati: nella diagnosi a firma della dott.ssa ### risulta che la ricorrente è affetta da un “tumore a cellule giganti dell'osso”. e, nella successiva diagnosi firmata dal dott. ### poi, risulta la presenza di “altri tumori maligni della cute dell'arto inferiore, compresa l'anca. Calcagno. Caviglia. Coscia. Dito del piede. 
Fossa poplitea. Gamba ginocchio. Piede.”; inoltre, proprio per tali ragioni, come indicato nella certificazione rilasciata dall'ASL di ### la ricorrente non può attendere ad alcuna attività lavorativa e, allo stato, necessita di assistenza domiciliare quotidiana (cfr. documentazione in atti). 
Quanto al ricorrente, all'udienza del 2 ottobre 2025, quest'ultimo ha dichiarato di essere un agente immobiliare e di avere un reddito di circa €5.000,00 - 6.000,00 l'anno. Sul punto, dal modello 730/2022 relativo ai redditi del 2021, il resistente ha dichiarato di aver percepito, quali redditi derivanti da attività occasionale, la somma di €4.995,00; nel 2022, invece, risulta aver percepito un reddito annuale pari ad €4.850,00; nel 2023, infine, risulta aver percepito un reddito pari ad € 4.850,00 (cfr. documentazione in atti). 
Ciò inteso, in punto di notazioni di diritto, si deve osservare che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi; in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. 
In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita; all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, 12121). 
Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). 
Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento, tenuto conto dell'attuale sproporzione tra i redditi delle parti e della necessità di garantire il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. ###, seppure il tenore di vita delle parti non sia stato correttamente dimostrato, non essendovi allegazioni sul punto, va segnalato come, diversamente dal resistente, la ### sia impossibilitata all'instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo, come dimostrato anche dai certificati medici allegati. Sul punto, in effetti, la giurisprudenza, con un recente arresto del 2024 (cass. nr. 2501/2024), ha sottolineato la necessità di tener conto, nella determinazione dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge, le terapie mediche cui quest'ultimo è tenuto a sottoporsi, con conseguente impossibilità di svolgere un'attività lavorativa. 
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e del mancato deposito di tutta la documentazione richiesta dal codice di rito (ad esempio estratti di conto corrente), circostanza rilevante ex art. 473 bis.18 c.p.c., il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di ### di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ### per il suo mantenimento. 
Assegnazione della casa familiare ### all'assegnazione della casa coniugale, giova precisare come il godimento della stessa deve essere attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (vd. Cass. 13 dicembre 2018 nr. ###). A ciò si aggiunge che la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c., comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.  (vd. Cass. civile Ordinanza n. 14458 del 30/05/2025) Orbene, nel caso di specie, la domanda deve essere rigettata stante la mancanza di figli minorenni o maggiorenni e non economicamente indipendenti. 
Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che la ricorrente ha chiesto altresì la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (un anno dalla prima udienza di comparizione) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. 
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - dichiara la separazione tra i coniugi ### nata a ### (### il 4 agosto 1989, C.F.: ###, e ### nato a Napoli, il 2 dicembre 1984 C.F.: ###; - dispone l'obbligo di ### di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ### per il suo mantenimento; - rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare; - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della ### al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### (### 2020, ### n. 50, ###, ### 1); - dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per lo scioglimento del matrimonio; - spese al definitivo. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2025 Il Giudice rel. ### dott.ssa ### dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.

causa n. 2934/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ilaria Bianchi, Chiosi Valentina

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Giudice di Pace di Cosenza, Sentenza n. 88/2026 del 26-01-2026

... l'illegittimità della rilevazione e contestazione differita per difetto dei presupposti-mancanza di banchina della strada. Sul punto l'opposta PA deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la strada su cui è stato installato il misuratore di velocità ovvero ### 234 Km 14+00 territorio ### è classificata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera ### (definizioni e ### delle strade), come strada extraurbana secondaria e dunque “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine” ed allega documentazione al riguardo. Ora, ritiene il Giudice che sia fondato il motivo di doglianza per come evidenziato dalla parte ricorrente con le precisazioni che seguono. Ed invero, non v'è dubbio che gli autovelox possono essere installati sulle strade di cui all'art.2 comma 2, lett. c) e d) ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del ### ai sensi del comma 2. Nel caso di specie la stessa PA nelle proprie argomentazioni difensive evidenzia che il rilevamento è avvenuto su strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine (art.2 comma 2 lett.c) CdS) ed al riguardo in indice dell'atto di (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4474 / 2023 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ### nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.4474/2023 R.G.A.C. vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusto mandato in calce all'atto di ricorso, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in sito in ### alla ### 96, #### ricorrente ### Provincia di ### (C.f. n. ###), in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa ###, con sede ###, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in ### alla Via della Repubblica 77, ####fre resistente ### opposizione a sanzione amministrativa ### delle parti: per ### ” ### l'###mo Giudice di ### adito, previa sospensione della efficacia esecutiva del verbale impugnato, disattesa ogni contraria eccezione o deduzione, in via principale: - annullare e dichiarare illegittimo e privo di ogni effetto il verbale di contestazione impugnato n. ###/2023, con ogni conseguente statuizione, per tutti i motivi esposti in narrativa; - annullare e dichiarare illegittimi e privi di effetti tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, connessi e conseguenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. ”; per la ### di ### “ Per tutto quanto sin qui dedotto, si ritiene che il ricorso sia infondato e, pertanto, preso atto di quanto innanzi dedotto, si insiste affinché la S.V. Ill.ma ### in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione formulata da controparte, nel merito, rigettare il presente ricorso e, per l'effetto, ### emettere sentenza motivata con la quale ingiunge il pagamento richiesto nei verbali impugnati, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito. ”.  motivi in fatto e in diritto Con il ricorso depositato in cancelleria in data #### proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n.###/2023 elevato in data ### dalla ### di ### e successivamente notificato in data ###, per violazione dell'art.142/7 comma C.d.S. in combinato disposto dall'art.142 comma 1 CdS. Eccepiva parte ricorrente la illegittimità del rilevamento per: 1) violazione dell'art.201 CdS stante la notifica dell'accertamento oltre il termine di legge; 2) mancanza di un elemento essenziale idoneo ### della strada su cui era avvenuto il rilevamento ad opera della PG .; 3) mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento dell'infrazione. Chiedeva, conseguentemente, l'accoglimento del proposto ricorso con annullamento dell'atto sanzionatorio. Si instaurava il contraddittorio, a seguito del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ad opera del Giudice, con la costituzione in giudizio dell'opposta PA che, nel resistere alla domanda, ne chiedeva il suo rigetto nei termini su riportati. La causa, a seguito delle conclusioni e discussione orale della parte ricorrente, unica presente, veniva dal Giudice decisa con lettura del relativo dispositivo all'udienza del 19.01.2026. 
Il ricorso, sì come proposto ed argomentato è fondato e, quindi, per le ragioni che seguono trova accoglimento con annullamento dell'atto sanzionatorio oggetto del giudizio. 
Si tratta di una opposizione avverso verbale di accertamento di violazione alle norme del ### In particolare, è contestato al ricorrente, quale proprietario del veicolo, la violazione dell'art.142 comma 7 del ### Dal testo contravvenzionale impugnato è dato così leggere: “In seguito alle verifiche delle prove fotografiche effettuate è stato accertato che il giorno 13/05/2023 alle ore 13:17 il veicolo suindicato circolava nella località ### 234 km 14+00 direzione: ### alla velocità di 60,00 km/h superando di 10,00 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso nel quale vige il limite max di 50 km/h; che la velocità è stata determinata, ai sensi dell'### 345,comma 2, D.P.R. 16/12/1992 nr. 495; così come modificato dall' art.197 D.P.R. 16.06.1996 n.610, tenendo conto della riduzione pari al 5% della velocità (comunque non inferiore a 5 km/h) a mezzo apparecchiatura ### T-### V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174 (Aut. ###.D. Prot. 5298 del 27/10/2011 - ### 4910 del 16/10/2014 - ### 5072 del 27/10/2014) - ### 7175 del 29/12/2016 Cert. Tar. LAT 101 ###_2023_### collocata in postazione fissa regolarmente segnalata e ben visibile (mediante cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche Km/ca 13+850-
Km/ca 13+920-km 14+00 (###) (rifer. Art 3 legge 160/2007 e 120/2010.” Ora, parte ricorrente lamenta, tra i vari motivi, l'assenza dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata dalla PG procedente. Sul punto la difesa della costituita PA deduce l'infondatezza del motivo di opposizione evidenziando che tutti i ‘prototipi' (da qualsiasi azienda prodotti) degli strumenti di controllo elettronico della velocità (sia in modalità istantanea che media) sono sottoposti alla preventiva ‘procedura' di approvazione/omologazione disciplinata dall'art.  392 del Regolamento del ### della ### ed essendo la procedura di “approvazione” identica a quella prevista per la “omologazione” atteso che il comma 3 dell'art.192 reg. C.d.s. richiama il comma 2. Al riguardo la PA allega agli atti, certificazioni di approvazione dell'apparecchio utilizzato. Ritiene il Giudice che le argomentazione della PA siano del tutto prive di qualsivoglia fondamento. Ed invero, occorre premettere che in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante “autovelox”, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente od alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento essendo, quindi, l'allegazione della omologazione e taratura del sistema di verifica ed accertamento della velocità, un indefettibile onere a carico della ### (Cass. civile sez. II, 26/05/2021, n.14597; Cass. civile sez. II, 19/05/2021, n.13630). Ciò premesso, è necessario sottolineare la differenza tra omologazione ed approvazione. Osserva il Giudice che, la giurisprudenza più attenta, ha affermato che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti ad omologazione non bastando più la sola approvazione da parte del Ministero e, l'esecuzione di tali verifiche periodiche, deve essere dimostrata od attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento e non essendo sufficiente la semplice attestazione dell'omologazione (Cass. Ord. N.8694 del 17 marzo 2022; Cass. Ordinanza n.10505/2024 del 18 aprile 2024). Del resto la distinzione tra omologazione e approvazione è agevolmente individuabile dalla previsione di cui all'art. 142, comma 6, C.d.S., il quale, nel considerare fonti di prova le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate" rimanda poi al regolamento di attuazione del codice stesso. E dall'esame del testo dell'art. 192 reg. att. C.d.S. ancor più evidente risulta la circostanza che trattasi di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo chiaro le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro, ma certo è che non possono considerarsi la stessa cosa, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di due differenzi menzioni. 
Ed infatti, stando a quanto previsto dalla normativa in materia, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in un laboratorio, mentre, la semplice approvazione, risulta essere un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento. In particolare, l'omologazione rappresenta un procedimento, oggi eseguito dal ### avente lo scopo di verificare l'efficacia ed il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche, ovvero, in sostanza, a conferire valore legale di prova alle fotografie scattate ed alla velocità rilevata. In linea generale, si ricorrerà all'omologazione qualora sia necessario attestare che il prototipo di un determinato apparecchio (autovelox o altro) risponda alle caratteristiche richieste dal regolamento, mentre sarà sufficiente l'approvazione qualora il regolamento non indichi caratteristiche o prescrizioni particolari cui attenersi. La maggiore importanza dell'omologazione risiede nel fatto che trattasi, non solo, di un atto amministrativo, ma di una procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare. Tuttavia, nonostante a seconda dei casi si proceda all'omologazione od all'approvazione, non può essere posto in dubbio che, al fine della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità, ex art. 142, c. 6, C.d.S., debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello ### Peraltro non a caso la Corte Costituzionale, con le argomentazioni di cui alla sentenza n. 113/2015, anche se relative alla necessità della taratura, ha più volte citato l'art. 142 C.d.S. proprio sulla circostanza che l'omologazione conferisce affidabilità alla prestazione dell'autovelox. In tal modo, gli interessi pubblici e privati quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, trovano il giusto equilibrio con valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridico e il diritto di difesa nel sanzionato. ### di omologazione, non la mera approvazione, appare dunque necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato. Ed ancora, nell'ipotesi in cui il regolamento del C.d.S. stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per le apparecchiature, sarà possibile omologare le stesse, mentre queste ultime saranno solo approvate se è possibile utilizzare la procedura dettata dalla norma stessa per l'omologazione. In virtù del quadro normativo in parola quindi, i due termini non sono affatto sinonimi, ma sottendono procedure distinte, ognuna con una propria ratio operativa stabilita dalla norma regolamentare stessa quale fonte primaria. Infine è appena il caso di sottolineare che la determina dirigenziale non è ritenuta equiparabile al decreto ministeriale di omologazione pubblicato in G.U. come previsto dall'art. 192, co.  7 C.d.S., mentre rimane immutabile il dettato legislativo per il quale la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Nel caso di specie, non risulta che l'apparecchio utilizzato per la misurazione della velocità contestata a parte ricorrente sia stato omologato non bastando, per le considerazioni di cui sopra, la semplice procedura di approvazione dello stesso per come affermato dall'opposta PA e dalla stessa provato attraverso le allegazioni del decreto di approvazione. Il ricorrente lamenta anche l'illegittimità della rilevazione e contestazione differita per difetto dei presupposti-mancanza di banchina della strada. Sul punto l'opposta PA deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la strada su cui è stato installato il misuratore di velocità ovvero ### 234 Km 14+00 territorio ### è classificata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera ### (definizioni e ### delle strade), come strada extraurbana secondaria e dunque “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine” ed allega documentazione al riguardo. Ora, ritiene il Giudice che sia fondato il motivo di doglianza per come evidenziato dalla parte ricorrente con le precisazioni che seguono. Ed invero, non v'è dubbio che gli autovelox possono essere installati sulle strade di cui all'art.2 comma 2, lett. c) e d) ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del ### ai sensi del comma 2. Nel caso di specie la stessa PA nelle proprie argomentazioni difensive evidenzia che il rilevamento è avvenuto su strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine (art.2 comma 2 lett.c) CdS) ed al riguardo in indice dell'atto di costituzione allega foto dei luoghi, nota ### di ### ed il decreto del ### di ### prot.n.### del 23.10.2018 che, ai sensi dell'art.4 D.L. n.121/2002, autorizza sul tratto di strada oggetto di causa l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo remoto del traffico finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni ai sensi dell'art.142 CdS con esonero della contestazione immediata delle violazioni ed obbligo per la PA di segnalare le postazioni all'utenza adeguatamente secondo quanto stabilito dal codice della strada, dal regolamento di attuazione dello stesso e dalle circolari del Ministero dell'### e del Ministero delle ### e ### con particolare riguardo a quelle contenute nella recente circolare del luglio 2017. Ciò posto, dall'esame delle foto dei luoghi allegate in atti dalla stessa PA emerge l'illegittimità della installazione dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità che ha comportato l'elevazione dell'accertamento in capo all'odierna parte ricorrente. Ed infatti, dall'esame delle dette foto emerge con tutta chiarezza che la strada su cui è stato installato il rilevatore di velocità e per cui è giudizio manca della banchina laterale sull'intera sua lunghezza con ciò rendendosi illegittimo l'utilizzo dell'autovelox da parte della PG procedente. Per unanime giurisprudenza, possono infatti essere sottoposti al controllo con sistema automatizzato ### ed alla contestazione differita delle relative infrazioni i percorsi che per intero presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada extraurbana di scorrimento indicate nell'art.2 comma 2 lett.c) CdS , nel ricorso degli altri presupposti che l'art.4 D.L.n.121/2002 affida alla valutazione della pubblica amministrazione. In buona sostanza, è preclusiva alla classificazione delle strade extraurbane di tipo c) non la totale assenza delle banchine, ma l'assenza di banchine per tutta la lunghezza della strada reputandosi tale condizione indispensabile al fine di poter ritenere ammissibile la rilevazione di velocità a mezzo autovelox (vedasi per tutte Cass. Civ. ###. Ord. N.7708 del 08.03.2022). In conclusione, stante la rilevata illegittimità dell'accertamento per cui è giudizio nei termini e per le motivazioni su estese, assorbito ogni altro motivo di censura, lo stesso, in accoglimento del proposto ricorso, viene dal Giudice annullato. 
Le spese seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c atteso che, peraltro, la giurisprudenza formatasi in punto di diritto sulle prospettate ragioni della parte ricorrente e per come sopra richiamata deve ritenersi ormai pacifica e ciò avrebbe ben potuto indurre l'opposta PA, anche nella pendenza del giudizio, a valutare l'emissione di eventuali provvedimenti di annullamento della sanzione impugnata in via di autotutela così da evitare la condanna alle spese di causa. Inoltre, precisa il Giudice che non osta alla condanna alle spese di giudizio neppure il valore della causa atteso che, in linea e condivisione del pronunciato della Corte di Cassazione n.9556 del 30.04.2014, la norma dell'art.91 comma 4 C.p.c., aggiunto dal D.L. n.212 del 2011, conv.in legge n.10/92, e, secondo cui le spese legali non possono essere liquidate in misura superiore al valore della domanda, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di ### e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a verbale di accertamento di violazioni al CdS e/o di ordinanza-ingiunzione, essendo, queste, definite, pur se di competenza del Giudice di ### e di valore non eccedente millecento euro, con giudizio secondo diritto. Ed infatti, la previsione di una limitazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del Giudice di ### appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art.82 c.1 C.p.c. di stare in giudizio di persona ed alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie, ma, invece, tali limitazioni, non sono estensibili alle controversie in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ovvero al verbale di accertamento per violazioni al CdS e ciò in considerazione del fatto che, il Giudice di ### decide secondo diritto e non secondo equità, peraltro, su questioni anche complesse che possono essere prospettate anche da provvedimento sanzionatori di importo inferiore a millecento euro. Le stesse sono poste a carico dell'opposta PA e liquidate in favore dell'opponente, distratte ex art.93 c.p.c. in accoglimento della formalizzata richiesta al riguardo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M.Giust.n. 147/2022 con applicazione dei parametri medi rispetto alla fascia di valore in cui ricade la domanda, stante il numero e la complessità delle questioni trattate e l'esito del giudizio, sì come in atti giustificate e come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ### Dott.ssa ### quale Giudice dell'opposizione definitivamente decidendo sul ricorso proposto da ### avverso il verbale di accertamento ###/2023 elevato in data ### dalla ### di ### e successivamente notificato in data ###, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento ###/2023 elevato in data ### dalla ### di ### e successivamente notificato in data ###; 2) Condanna la ### di ### in persona del l.r.p.t al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dell'opponente, distratte ex art.93 c.p.c. nei confronti dell'Avv. ### e che si liquidano in complessive € 389,00 di cui € 43,00 per spese vive ed € 346,00 per onorario, oltre ### Cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% come per legge.  ### 19.01.2026 Il Giudice Onorario di ###ssaIl sottoscritto Avv. ### cod. fiscale ### procuratore domiciliatario di ### cod. fiscale/partita iva ###, attesta ai sensi di legge che deposito### riprodotto nel presente documento informatico e' stato estratto dal fascicolo telematico della causa 4474/2023 iscritta presso l'autorita' ### ed e' conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto. ### li' 26/01/2026

causa n. 4474/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Napolitano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 242/2026 del 08-01-2026

... Relatore. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio. P. Q. M. Il Tribunale così provvede: a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi ### nato a NAPOLI il ### e #### nata a NAPOLI il ### ; b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva; c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 95, parte II, s. A sez. W, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); d) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore; e) spese al definitivo. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/11/2025 ### est. Dott.ssa (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale nelle persone dei seguenti ### riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa ### - Presidente est.- Dott.ssa ### - Giudice.- Dott.ssa ### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13541/2024 del ### degli ### dell'anno 2023, avente ad oggetto: cumulo di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente TRA ### nato a NAPOLI il ### C.F. ### , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE CONTRO ### nata NAPOLI il ### C.F. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### e #### nonché dall'Avv. st. ### presso cui elettivamente domicilia RESISTENTE IN RICONVENZIONALE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.   ###: ###esito dell'udienza cartolare del 25.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. ### ha espresso parere favorevole. ### riservava la causa in decisione senza termini. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### il sig. ### premesso: - di aver contratto matrimonio in Napoli il ### con la sig.ra #### - che dall'unione tra i predetti sono nati i figli ### (16.05.2013) e ### (5.05.2016); - che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis. 
Su tali premesse il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi e con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo. All'esito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
In data ### si costituiva la sig.ra ### la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma spiegava domanda riconvenzionale di addebito al marito e chiedeva adottarsi le pronunce accessorie di cui alla comparsa di costituzione. All'esito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c. 
All'udienza del 24.04.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi di addivenire alla separazione alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate. La causa era rinviata alla successiva udienza del 25.11.2025 per consentire alle parti di effettuare i trasferimenti immobiliari in favore della prole. 
All'udienza cartolare del 25.11.2025, le parti depositavano note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate all'udienza del 24.04.2025; deducevano che le parti con atto notarile del 22.07.2025 avevano provveduto ai trasferimenti immobiliari di cui ai capi 15), 15a), 15b), 15c), 15d) e 15e). 
Previa acquisizione del parere del P.M., la causa era rimessa al Collegio. 
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono: “1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ### e ### ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre. I genitori avranno l'obbligo di educare e istruire i figli. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.  2. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure mediche, sport, tempo libero etc. etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori.  3. Assegnare la casa familiare sita in ###. Botticelli n. 26 e tutto quanto ivi contenuto (mobili, elettrodomestici e suppellettili) alla moglie e ai figli.  4. Ad integrazione del mantenimento dei figli (di cui al successivo capo 7), il sig. ### continuerà a versare all'### le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare fino ad estinzione dello stesso.  5. Sempre ad integrazione del mantenimento - (di cui al successivo capo 7, 15a) e 15b)) - , restano a carico del sig. ### il pagamento relativo ai consumi delle utenze e oneri condominiali ordinari e straordinari afferenti la casa familiare.  6. Determinare quale contributo al mantenimento a carico del padre, dei figli ### e ### la somma mensile di € 750,00, cadauno ( € 1.500,00 complessivi mensili) somma che sarà versata entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese di competenza a mezzo bonifico su carta postale prepagata intestata alla sig.ra ### Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ### da maggio 2026. Allo stato va corrisposto anche il mantenimento per il mese di aprile 2025 7. Il sig. ### provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie per i figli (scolastiche e universitarie, extra scolastiche, ludiche, vacanze, vacanze dei figli anche con la madre, abbigliamento per cambio di stagione e sanitarie non coperte dal servizio nazionale) nella misura del 100% preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto del protocollo di ### tra gli avvocati e il Tribunale di Napoli siglato il ### .  8.La sig.ra ### rinuncia all'assegno di mantenimento anche per quanto previsto al seguente capo 15b).  9. Il padre, il sig. ### avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori due fine settimana ( venerdì sera - sabato-domenica) al mese alternativamente dalle ore 13.30 del venerdì dopo la scuola, alle ore 21.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. ### potranno trascorrere due pomeriggi a settimana con il padre. Con la precisione, il lunedì e mercoledì quando non li tiene con sé il fine settimana; mercoledì e venerdì nel suo fine settimana di competenza.  10. Le vacanze ### saranno così suddivise: la vigilia di ### col padre, il giorno di ### e S. ### con la madre ad anni alterni, il ### con la madre e primo dell'anno col padre ad anni alterni e l'### invece la trascorreranno ad anni alterni con uno dei due genitori; nel periodo ### alternativamente di anno in anno dalla domenica di ### al lunedì in ### nel periodo estivo dopo la fine delle lezioni scolastiche i coniugi decideranno autonomamente le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di entrambi; ### e ### trascorreranno nel mese di luglio o di agosto 15 giorni consecutivi con il padre. Lo stesso si curerà di comunicare le due settimane di competenza alla sig.ra ### con un anticipo di 30 giorni; entrambi comunicheranno la località scelta per le vacanze e tutti i recapiti necessari; ### i mesi invernali compatibilmente con gli impegni scolastici il padre potrà effettuare una piccola vacanza con i figli tra il mese di dicembre e il 30 aprile di ogni anno, comunicando alla madre il luogo e il periodo scelto almeno 20 giorni prima della partenza.  11.Ogni genitore deciderà autonomamente e secondo le proprie risorse economiche dove trascorrere le vacanze, avendo cura di comunicarsi la destinazione scelta e il tempo di permanenza.  12.Il padre potrà trascorrere del tempo con i figli anche durante la settimana, accompagnarli a scuola, in palestra, alle feste, e etc. etc.; i figli potranno pernottare a casa del padre anche durante la settimana, compatibilmente con le esigenze lavorative e con le normali abitudini dei ragazzi in crescita, previo accordo tra i genitori.  13.I coniugi sin d'ora prestano il proprio consenso al rilascio di passaporto autonomo e/o carta di identità per i minori ### e ### 14 .Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.  15.Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti ed gli avvocati costituiti rinunziano al vincolo della solidarietà professionale .  16. In vista degli accordi di divorzio, fermo quanto sopra in punto di affido e mantenimento dei figli, il sig. ### si impegna a trasferire ai figli ### e ### la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla ### n. 9 (Sez. Urb. CHI, Foglio 23 particella 486 sub. 91 CAT. A/2 Scala 9 interno 4), con oneri ordinari e straordinari a suo carico.  ### dell'immobile di ### n. 9 resta in capo al sig. ### 16a) il predetto trasferimento avverrà presso un ### di fiducia del sig. ### anche per l'autorizzazione al Giudice Tutelare facendosi carico il sig. ### delle spese notarili e di quant'altro necessario al trasferimento e continuando a pagare le rate dei mutui accesi sull' immobile.  16b) La sig.ra ### accetta i trasferimenti degli immobili summenzionati nel presente e dichiara di non aver altro a pretendere su qualsiasi altro bene mobile o immobile del sig. ### 16c) il predetto trasferimento in virtù dei predetti accordi, dovrà avvenire con atto notarile entro 6 mesi dalla pronuncia di divorzio e comunque compatibile con le pronunzie a chiedere . Si chiede, pertanto, che i trasferimenti di cui al presente atto vengano tassati in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74, come ribadito dalla circolare n. 2/E della ### della ### delle ### del 21 febbraio 2014; regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999 ed in conformità alle ### n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012.”. 
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interessi dei minori, i quali non sono stati ascoltati proprio in virtù dei suddetti accordi, li pone a base della presente decisione e li recepisce. 
Giacchè con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. 
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.  P. Q. M. Il Tribunale così provvede: a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi ### nato a NAPOLI il ### e #### nata a NAPOLI il ### ; b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva; c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 95, parte II, s. A sez. W, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); d) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore; e) spese al definitivo. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/11/2025 ### est. 
Dott.ssa

causa n. 13541/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 103/2026 del 23-01-2026

... nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. e non quarto comma), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Cass., 06/03/2020, n. 6386 e Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 27/06/2024), n.17723). Nello specifico la citazione era per l'udienza del 15.1.2025, poi differita ex art. 168 bis quarto co. al 22.1.2025, mentre la costituzione degli appellati/appellanti incidentali risulta essere avvenuta in data ###. Il termine di costituzione del convenuto, si computa "a ritroso", come tutti i termini contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. I commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'### in persona dei magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 758/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 14.01.2026 e vertente TRA ### N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'### (P.I. e C.F.  ###), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in calce, conferita con atto deliberativo n. 1615 del 18.07.2024 ed elettivamente domiciliata presso L'### della medesima ASL in L'#### 11/#### (###) e ### (###), in qualità di eredi legittimi di ### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### e ### giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti avvocati sito in #### n. 4, APPELLATI####, ### per l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F.### e P.I.###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via dei ### n.1 APPELLATA ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t.  rappresentata e difesa dall' Avv. ### M. Danesi de ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato: ### APPELLATA ### SOCIETÀ ### (C.F. e P.I. ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### a ###. Volta n. 1 Sc.   APPELLATA ### S.P.A., (P.I. ###) in persona dell'### unico pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via B. Cassinelli 2/#### S.P. A, (C.F. ###), in persona del procuratore ad negotia, Dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in L'#### n° 29 APPELLATA ### Come da atti introduttivi ### Appello avverso la sentenza n. 224/24 rep. 262/24 pubblicata il ### dal Tribunale di ### Giudice Dott.ssa ### nel procedimento rubricato al n. 1544/2018 R.G. notificata in data ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione ### conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di ### la Asl 1 di ###L'### la ### di ### la ### srl e la Asl 1 di ###L'###-### sanitario ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei predetti convenuti che la ebbero in cura, prima, durante e dopo l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta in data 23 aprile 2024, causando alla stessa una osteomielite pseudomonas putida, con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del 100% e, per l'effetto, condannarli in via solidale e non, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle condotte illecite dei sanitari e non, quantificati in euro 740.840,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo ovvero o nella maggior somma riconosciuta in corso di causa. 
Deduceva, in particolare, l'istante che in data 17 aprile 2014, a seguito di un infortunio, veniva trasportata presso il ### dell'### di ### ove le veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'epifisi distale del femore dx, ferita lacero contusa del ginocchio dx, ferita a lembo dello strato corneo della gamba sx, contusione spalla dx e contusione della piramide nasale con invio al ### del P.S. di ### ove veniva ricoverata e, il successivo 23 aprile 2014 sottoposta ad intervento di osteosintesi senza adeguata protezione antibiotica, senza alcuna consulenza diabetologica né infettivologica per essere, quindi, dimessa in data 8 maggio 2014 nonostante dalla valva gessata trasudasse cattivo odore e liquido denso, segnalato ai sanitari. 
Dopo le dimissioni, l'attrice veniva sottoposta a trattamento domiciliare ma subiva un peggioramento delle proprie condizioni che ne determinava il ricovero, in data 18 giugno 2014, presso la ### di cura ### ove le veniva diagnosticata una osteomielite pseudomonas putida per poi, in data 26 giugno 2014 e 17 luglio 2014 essere sottoposta a due interventi chirurgici al fine di asportare i mezzi di sintesi e frammenti di osso infetto con recisione parziale del moncone femorale necrotico, del sequestro osseo e del tessuto femorale diafisario. 
Evidenziava l'esponente, quindi, la evidente responsabilità dell'### di ### per le gravi negligenze dimostrate in relazione alla fase pre e post operatoria la cui imperizia aveva determinato all'attrice una invalidità del 50%.  2. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando gli avversi assunti e chiedendo di chiamare in causa le rispettive ### di assicurazione ###ni, ### e ### dalle quali hanno chiesto di essere manlevati.  3. Nelle more, la causa veniva interrotta per il decesso dell'attrice e successivamente riassunta dagli eredi ### e ### 4. La causa veniva istruita mediante Ctu medico legale e il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità della ASL di ####L'### per colpa dovuta ad imprudenza e negligenza dei sanitari che ebbero in cura ### con condanna al pagamento della somma di euro 193.592,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo. Il giudice di prima istanza rigettava, invece, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della ### di ### e di ### con conseguente assorbimento delle domande di manleva avanzate nei confronti di ### e di ### nonché rigettava la domanda di manleva avanzata dalla Asl 1 di ### L'### e ### nei confronti di ### Il Tribunale, infine, condannava la Asl convenuta alla refusione delle spese sostenute dall'attrice e dalla chiamata ### ponendo definitivamente a suo carico le spese di ### mentre condannava ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di ##### nonché dalle terze chiamate ### ed ###ni spa.  5. Ha proposto appello la Asl 1 ###L'### chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della riassunzione da parte dei ###ri ### e ### con conseguente estinzione del giudizio, nel merito, il rigetto integrale della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, in subordine, la ripartizione gradata del danno tra la #### e ### di ### ed in via ulteriormente subordinata, la riduzione del risarcimento del danno a proprio carico in base alle risultanze della Ctu di cui ha chiesto la rinnovazione . 
In particolare, l'### sanitaria ha contestato la Ctu giudicata errata ed incompleta riportando, a sostegno, la diversa ricostruzione del fatto risultante dalle note critiche dei propri consulenti tecnici, nonché ne ha eccepito la nullità attesa la nomina nel collegio peritale di un medico specialista in ### e non in ### che ne ha determinato una erronea valutazione dei fatti di causa che avrebbero, invece, dovuto essere valutati sotto il profilo dell'insorgenza e dell'andamento di una malattia infettiva e non sotto il profilo dell'andamento di un intervento chirurgico di carattere ortopedico.  6. Hanno resistito al gravame ### e ### in qualità di eredi della defunta ### i quali hanno concluso, per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto ed hanno proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza ( in relazione al punto 7 pag 15 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di ### ha preso in considerazione unicamente la percentuale di invalidità permanente del 35% e non anche il maggior danno biologico permanente differenziale che andava considerato a partire dal 10% ) e per la condanna della ASL n. 1 ###L'### al risarcimento dei danni quantificati nella misura di ### 325.200,66, oltre successivi interessi e rivalutazione dal 01/06/2024 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore riconosciuta oltre al pagamento delle spese legali.  7. Si è, altresì, costituita in giudizio la ### in qualità di garante la ### di cura ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripartizione graduale del danno tra quest'ultima, la Asl e la ### sociale ### in conseguenza del rapporto causale di ognuna attesa l'assenza di richiesta di manleva a proprio carico, in primo grado, da parte di ### In via subordinata di rito, l'appellata ha aderito all'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei sigg.ri ### e ### con relativa declaratoria di intervenuta estinzione della causa in tale fase, formulata quale motivo di appello da Asl n.1 ###L'### Nel merito la ### appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, sottolineando l'esaustività della Ctu esperita ed, in via subordinata, ha aderito all'eccezione formulata dalla Asl impugnante di erroneità nella valutazione dei criteri di attribuzione e dell'ammontare del danno in ragione della premorienza del danneggiato.  8. Ha partecipato al giudizio anche ### garante la Asl appellante, insistendo per il rigetto della richiesta di manleva attesa l'inoperatività della garanzia e, in generale, dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, con conferma della sentenza impugnata.  9. Ha, altresì, resistito al gravame ### sociale eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame non avendo l'### appellante mai svolto nei propri riguardi alcuna domanda di condanna o di manleva in prime cure, non avendola mai chiamata in garanzia ( non avendo mai mosso rilievi sul suo operato) e non avendo, quindi, adesso alcuna legittimazione attiva a richiederne nei propri confronti per la prima volta, la condanna. 
Nel merito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività, della richiesta di rinnovazione della Ctu per pretesa nullità ( evidenziando la bontà dell'operato del consulente nominato dal Tribunale) e in ogni caso ha chiesto il rigetto dell'appello, sottolineando la diligenza con cui era stato erogato il servizio ADI da parte dei propri operatori, seguendo pedissequamente le indicazioni provenienti dal ### ed, in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, ha concluso chiedendo la riduzione della somma dovuta e di essere manlevata dalla propria assicurazione ###ni ### 10. Si è anche costituita in giudizio la ### di ### concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello attesa la domanda nuova spiegata nei propri confronti dalla ### non avendo in primo grado la predetta ### avanzato alcuna domanda nei propri confronti, con conseguente anche carenza di interesse dell'appellante, non essendo stata dichiarata alcuna soccombenza nei confronti della predetta appellata. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, evidenziando che la Asl non aveva assolto l'onere probatorio a proprio carico, dimostrando che nel caso specifico erano state adottate procedure idonee ed utilizzati dispositivi di prevenzione validi per ridurre al minimo l'insorgere delle infezioni nosocomiali, in particolare in riferimento all'intervento cui veniva sottoposta la sig.ra ### e sottolineando la correttezza delle risultanze della ### 11. Ha, infine, partecipato al giudizio #### la quale ha chiesto la conferma della gravata sentenza, fondata sulla ### tecnica “chiarissima, molto ben argomentata e piena di precisi riferimenti medico-legali sia riguardo alla valutazione delle condizioni generali della paziente sia in relazione all'inadeguata profilassi antibiotica, scientificamente ben argomentata, nonché alla mancata tempestiva diagnosi dell'infezione, dovuta in via principale alla mancata esecuzione di consulenze specifiche, imprescindibili nella fattispecie, e al mancato inserimento in cartella clinica di analisi indispensabili in funzione delle condizioni generali della paziente, verosimilmente effettuate (esame colturale del catetere), con conseguente inadeguatezza della gestione della prevedibile infezione e successiva incauta dimissione della paziente”.  13. Con ordinanza del 14 gennaio 2026 la causa è stata rimessa in decisione.  14.l'appello principale è infondato 14.###on un primo motivo di gravame, la ASL appellante assume l'inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., in connessione con il punto 6, pag. 13. 
Rammenta l'appellante che in data 4 maggio 2020 i difensori della ### ra ### hanno depositato istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice, circostanza comprovata dall'accluso certificato di morte e che in seguito, i ### ri ### depositavano atto di intervento nel giudizio in data ###, in base all'assunto della mancata interruzione del medesimo. 
Mostra allora di non avere compreso la difesa della ASL appellante la statuizione assunta dal giudice di prime cure sul punto, laddove qui lamenta che gli adempimenti descritti sarebbero stati posti in essere in aperta violazione di quanto dispone l'art. 300 cod. proc. civ. in merito alla morte della parte costituita, evento che deve essere necessariamente dichiarato in udienza dal procuratore della medesima, ovvero notificato alle altri parti del giudizio, senza che siano ammessi adempimenti equivalenti, idonei a produrre l'effetto interruttivo del giudizio. 
Se cioè è vero, come tale è, che solo dalla dichiarazione in udienza resa dal procuratore della parte ovvero dalla notifica alle altri parti del giudizio della stessa consegue l'effetto interruttivo, non resta che rilevare come al momento della costituzione dei ### ri ### e ### tali accadimenti non si fossero affatto verificati, essendosi limitata quella difesa a depositare in data 4 maggio 2020 mera istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice. 
Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo deve essere formalmente esplicitato dal procuratore della parte costituita o mediante apposita dichiarazione resa in udienza, oppure attraverso la notifica dell'evento alle altre parti processuali. Ciò in quanto, l'applicazione automatica dell'effetto interruttivo presuppone l'effettiva conoscenza dell'evento da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Tale regola non subisce deroghe nemmeno nell'ambito del processo telematico. Il mero deposito del certificato di morte nel fascicolo informatico non può essere equiparato né alla dichiarazione resa in udienza, né alla notifica formale, trattandosi di un adempimento di cui le parti non hanno avuto conoscenza diretta. Tale deposito può essere considerato come una dichiarazione effettuata fuori udienza che, per poter produrre effetti interruttivi, deve essere notificata agli altri soggetti. 
Il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione (come, per esempio, ad opera del nuovo art. 370 c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che prevede il solo deposito e non la notifica, del controricorso nel giudizio di cassazione). 
Nel caso di specie tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, conseguentemente, l'efficacia interruttiva avrebbe potuto decorrere esclusivamente dal momento dell'udienza che avrebbe consentito alle altre parti di acquisire piena ed effettiva conoscenza dell'evento (nei termini Corte appello ### 04/03/2025, n.307 e Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, (ud.  24/09/2024, dep. 29/11/2024), n.###), ma prima di tale momento, come visto, le parti legittimate avevano proseguito il giudizio impedendo quell'effetto interruttivo. 
Come risulta poi dalla lettura della decisione qui gravata in data 14 luglio 2020, si sono costituiti in giudizio, ai sensi degli artt. 110 e 302 c.p.c., ### e ### in qualità di eredi, allegando lo stato di famiglia della de cuius. 
In tema allora di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del Cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -che non è assolto con la produzione della denuncia di successioneè idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile. 
Tale certificazione, come detto, risultava allegata alla costituzione.  ### parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo 460 del codice civile, sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (nei termini sin qui esposti si veda Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22730).  14.2 Per comodità espositiva si passa poi a trattare il motivo di impugnazione afferente la pretesa nullità della ### Con ulteriore motivo di gravame, la difesa della ASL appellante infatti solleva l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale poiché i CTU nominati risultano specialisti nelle discipline di ### legale ed ### non invece di ### in aperta violazione dell'art. 15 della ### Il motivo deve essere disatteso. 
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è infatti soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, restando altrimenti sanata (### 3, n. 15747 del 15 giugno 2018; ### U., n. 3086 del 1 febbraio 2022; ### 3, n. 2251 del 31 gennaio 2013 e Cassazione civile sez. II, 26/12/2024, (ud. 10/12/2024, dep. 26/12/2024), n.###). 
Come si evince allora dal mero esame del fascicolo di primo grado, con il provvedimento 04/05/2021, il Giudice di primo grado nominava CTU il medico legale il prof. ### al quale demandava la mera indicazione di ausiliario specialista medico chirurgo, al fine della composizione del collegio peritale. 
Con successiva nota depositata in data ### il predetto medico legale individuava quale CTU specialista in chirurgia il prof. ### Nelle successive note depositate in data ### a firma dell'avv. ### per la ASL qui appellante si formulava la seguente richiesta “vista l'ordinanza di conferimento dell'incarico di CTU al #### con studio in #####, in ### 83 e l'indicazione, da parte di quest'ultimo, del ##### in ### quale ausiliario, componente del ### i quali hanno accettato l'incarico e prestato giuramento telematico, individua i propri ### con nomina formalizzata mediante deposito telematico consentito sino all'inizio delle operazioni peritali fissate per il 9 ottobre 2021 alle ore 10.30 presso lo studio del #### dianzi indicato”. 
Quella difesa pertanto si mostrava perfettamente a conoscenza della specializzazione in possesso del collegio peritale e nulla tempestivamente eccepiva in ordine alla mancata nomina di uno specialista in ### infettive ed anzi procedeva alla nomina del proprio consulente così manifestando acquiescenza a quella decisione.  ### è pertanto evidentemente e manifestamente tardiva. 
Non appare poi assolutamente pertinente il richiamo operato dalla difesa ASL alla giurisprudenza in materi adi violazione dell'obbligo di procedere a CTU collegiale, in quanto in questa sede si verte solo sulla asserita assenza di specializzazione in capo ad uno dei consulenti; circostanza, come detto, mai eccepita dalla difesa della parte appellante in modo tempestivo anche per eventualmente consentire le necessarie acquisizioni sul punto, pure nel contraddittorio dello specialista stesso.  14.3 Motivo afferente la pretesa nullità della sentenza nella parte in cui, sulla scorta di CTU asseritamente nulla in quanto illogica e carente da un punto di vista motivazionale, ha affermato la responsabilità esclusiva della ASL appellante. 
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.  14.3.1 In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero (ovvero la struttura sanitaria privata) risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente. 
Le prestazioni sanitarie infatti da parte di una struttura ospedaliera deputata a fornire assistenza avvengono sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza medica”. In questa assumono primario rilievo le prestazioni di natura medica, nelle quali si possono rinvenire anche prestazioni “latu sensu” alberghiero ed obbligazioni accessorie c.d. di sicurezza e/o protezione. ### è pertanto regolato dalle norme che disciplinano l'attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde per i danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, 2° co.  e 2236 cc, che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili (che presentino cioè problemi tecnici di particolare complessità, trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica: Cass. III^ nrr. 2042/05 e 9085/05 cit.), limitano la responsabilità del medico per imperizia (non per imprudenza o negligenza), e di conseguenza quella della struttura sanitaria pubblica o privata, al dolo ed alla colpa grave. 
Dalla qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discendono le seguenti conseguenze. 
Il paziente è tenuto ad allegare e comprovare: il fatto di essere stato sottoposto ad intervento sanitario; la presenza di un danno risarcibile e che tra tale intervento e il danno lamentato vi sia un nesso causale. ### invece del professionista deve essere invece semplicemente allegato dal paziente, il quale, posta la natura di obbligazioni di mezzi del sanitario, può allora limitarsi ad affermare il difetto di diligenza (che è equiparabile in sostanza alla dimostrazione della colpa) senza necessità di dover fornire la prova della stessa. E' onere invece del sanitario il fornire la c.d. prova liberatoria, provare cioè l'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, e la diligenza nell'adempimento, tanto più se l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore. 
Sotto tale ultimo profilo va allora sottolineato come l'onere di allegazione sul paziente di profili concreti di colpa medica, posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, non si spinga fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista, che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario. 
Proprio in relazione alla fattispecie delle infezioni nosocomiali, la riconduzione della responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale ha trovato le sue prime manifestazioni e ha, quindi, spesso fatto riferimento a teorie e schemi elaborati dalla dottrina, tra i quali, in particolare, quelli del c.d. «contratto di spedalità» e della c.d. «obbligazione da contatto sociale». 
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale discende l'applicazione della regola probatoria che come visto viene evocata, nell'ambito della responsabilità medica, nel senso di attribuire al paziente creditore l'onere della prova del danno (consistente nell'aggravamento delle condizioni di salute) e dell'insorgenza del medesimo nell'ambito della prestazione di cura, ma non della negligenza del convenuto, gravando, viceversa, su quest'ultimo l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento. 
È peraltro diffusa in sede applicativa di tali impostazioni “contrattualistiche” la riconduzione delle infezioni nosocomiali nell'ambito di modelli di imputazione sostanzialmente oggettiva della responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ciò anche in ragione della difficoltà di accertamento della causa concreta dell'infezione della non completa prevenibilità del fenomeno e dell'anonimato delle prestazioni a ciò dirette. 
All'interno di un quadro così composito, la “sicura” riconduzione della fattispecie nell'alveo delle regole probatorie proprie della responsabilità contrattuale ha reso la valutazione della colpevolezza meramente eventuale, non rappresentando più quest'ultima un requisito indispensabile ai fini dell'imputazione, essendo sufficiente per l'attore la prova del danno e del nesso di causalità. 
Resta tuttavia da verificare se l'eventuale assenza di colpevolezza possa assumere, o meglio, recuperare una qualche rilevanza, per lo meno, in relazione alla prova liberatoria. 
Appare francamente non condivisibile quella impostazione interpretativa che, conformemente ad una interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 1218 c.c., fa coincidere l'esimente con la sola prova positiva di un fattore esterno e imprevedibile, non essendo sufficiente ai fini dell'esonero dalla responsabilità, a fronte della prova dell'origine nosocomiale delle infezioni, la prova del diligente adempimento delle regole precauzionali da parte dei sanitari. In questo modo però viene addossata alla struttura convenuta una tipica «probatio diabolica», quale quella della dimostrazione dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile, con la conseguenza che la struttura e/o il medico viene chiamato a rispondere della situazione di incertezza e, altresì, della mera fatalità. 
In altri casi invece viene contemplata, all'interno di un'interpretazione in termini soggettivi della causa non imputabile ex art. 1218 c.c., la possibilità del sanitario di liberarsi, provando la propria assenza di colpa in alternativa alla prova dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile. 
Con riferimento a tale ultima e più garantista impostazione si segnala Cass. III^ nr. 12274/11, che, per un verso, ha escluso che fosse ascrivibile a colpa dei sanitari la causa mediata dell'infezione, vale a dire la scelta dell'intervento chirurgico d'urgenza, ritenuto indifferibile, e della tecnica operatoria, ritenuta giustificata e non sperimentale; per altro verso, ha ascritto la contaminazione della cavità addominale da parte di germi, della quale indubbiamente l'intervento chirurgico era stato occasione (o causa mediata), ad una complicanza che può sì verificarsi per interventi quale quello subito dall'attrice, ma in una percentuale talmente bassa (0,7%) che è da escludere che il relativo accadimento potesse essere previsto ed evitato dai sanitari adottando la diligenza richiesta nel caso concreto (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12274). 
Non senza allora avere aggiunto come quegli elementi costituenti la prova liberatoria debbano essere integrati, anche, a sommesso avviso dello scrivente, mediante il vaglio comparativo con quegli specifici oneri precauzionali volti proprio a prevenire il rischio effettivo (es: controlli sul rispetto della normativa antigienica, utilizzo non promiscuo dei locali adibiti a sale operatorie, adozione di adeguate misure profilattiche anche nella fase post-operatoria), può allora scendersi a valutare in concreto la fondatezza o meno dell'assunto attoreo sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal ctu. 
Premessa metodologica. 
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, ###; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. ###; Sez. I, Ord., 13/12/2023, ###; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. ###; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.  30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc.  civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (### 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (### L, n. 3819 del 14.2.2020). 
In tale prospettiva - si è affermato in quella sede ###ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (### 1, n. ### del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). 
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi - precisa la Corte del 2024 - che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. 
All'esito allora dell'espletata perizia, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e profili di censurabilità, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte devono essere ampiamente condivise, è rimasto accertato quanto segue, con riferimento alla specifica posizione della ASL appellante. 
Le infezioni del sito chirurgico (#### site infection), secondo i dati del sistema di ### delle ### (###, rappresentano, con un incidenza del 14-16%, una delle prime cause di infezione ospedaliera. 
Per ridurre l'incidenza delle SSI è necessario ricorrere ad un approccio che tenga conto dei molteplici fattori che determinano il rischio chirurgico quali: caratteristiche del paziente, tipo di intervento, modalità operative del personale sanitario e tipologia di ospedale. 
La signora ### presentava condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione: tale condizione clinica, evidentemente nota ai sanitari della ASL convenuta, avrebbe dovuto suggerire una più attenta prevenzione/sorveglianza sul rischio infettivo in un intervento c.d. settico, giacché consistente nell'utilizzo di mezzi di sintesi e materiali sostitutivi. 
Con riferimento alla specifica profilassi antibiotica utilizzata (### 400mg 30 minuti prima della incisione secondo l'anestesista, 35 minuti prima secondo l'ortopedico) il collegio peritale, facendo proprie le considerazioni esposte dai consulenti di parte attrice, ha evidenziato come, a prescindere dalla durata dello stesso, il mero trattamento farmacologico ante operatorio, praticato nell'occasione, fosse proprio di un intervento cd pulito. 
Nella fattispecie ora al vaglio della Corte, si trattava invece di un intervento considerato non sterile in quanto caratterizzato dall'utilizzo di materiale esterno come mezzi di sintesi e materiale sintetico stimolante la ricrescita ossea e oltretutto, come visto, su soggetto in condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione. 
Dall'esame della cartella allora: nessuna somministrazione antibiotica intraoperatoria risulta praticata; rimosso poi il drenaggio ed inviata la punta del catetere vasale (si suppone per un esame colturale) nessuna risposta veniva annotata in cartella. 
I rilievi opposti sul punto dai consulenti di parte ASL al collegio peritale, e sostanzialmente riprodotti nel motivo di appello, non affrontano neanche la questione relativa alla riscontrata necessità di un trattamento intraoperatorio alla luce delle criticità sopra evidenziate, essendosi limitati quei tecnici di parte ad allegare, ma non ad adeguatamente documentare mediante indicazione in quella sede delle fonti di tale asserzione, che la dose intraoperatoria aggiuntiva non è prevista per la ### in ragione della lunga emivita di 48-72 ore. 
Con riferimento poi alla gestione dell'evoluzione della ferita chirurgica, sono gli stessi consulenti di parte ASL ad ammettere nelle loro osservazioni che “la ferita chirurgica ### presentava un ritardo di cicatrizzazione ragionevolmente attribuibile alla patologia diabetica sofferta dalla paziente”. 
A fronte allora di tale esplicita ammissione da parte degli stessi consulenti ### a fronte cioè della ammissione che si era di fronte ad una ferita che presentava ritardo nella cicatrizzazione e che pertanto può, in base al criterio del più probabile che non su cui infra, ritenersi costituire fonte dell'infezione verificatasi in situ, si conferma la validità dei rilievi critici sollevati dal ### peritale sul punto: non furono cioè attivate richieste di consulenze mirate durante la degenza (diabetologica e infettivologica), da cui evidentemente derivò una omessa o ritardata diagnosi di infezione del sito chirurgico e di somministrazione di terapia; non v'è traccia, come detto, della risposta clinica di un' eventuale esecuzione di antibiogramma e della progettazione del trattamento farmacologico medesimo; la paziente, in tale quadro, venne addirittura dimessa di lì a poco. 
Va pertanto affermata la sicura riconducibilità eziologica almeno della insorgenza e della prima fase progressiva della patologia, da cui poi è risultata affetta la paziente, alle azioni ed omissioni poste in essere dai sanitari della ASL appellante, secondo quel criterio probabilistico sopra enunciato e su cui più diffusamente infra.  14.3.2 Tutte poi le successive osservazioni rivolte dal ct di parte ASL e poi riproposte in questa sede da quella difesa, rivolgono l'attenzione verso l'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente dopo il suddetto ricovero presso il PO di ### e, segnatamente, nel corso del periodo di assistenza domiciliare integrata (dal 09/05/2014 al 17/06/2014), nonchè del successivo ricovero presso la ### di ### di ### (dal 18/06/2014 al 21/08/2014). 
Sulla posizione della ### e della ### d ### occorre allora precisare quanto segue.  #### al punto 4 delle sue conclusioni, così richiede ### in questa sede ###ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna”. 
Come evidenziato anche dalla difesa della ### e dalla difesa della ### di ### tali soggetti venivano inizialmente convenuti in giudizio su iniziativa della sola parte attrice; parte che, all'esito della decisione di rigetto adottata dal Giudice di prime cure, non ha poi inteso in parte qua proporre appello né in via principale né in via incidentale. 
Nel corso del giudizio di primo grado invece la ### che pure ha concluso per la chiamata in causa di altro soggetto (la compagnia di assicurazione da cui pretendeva essere manlevata e su cui infra), non ha formulato alcuna domanda di accertamento di una corresponsabilità, anche ai fini dell'esercizio del regresso o della rivalsa, nei confronti della ### e della ### di ### di ### In primo grado cioè la difesa della ASL ha concluso per il rigetto della domanda azionata nei propri confronti, assumendo una portata completamente esimente, rispetto al proprio operato, delle condotte poste in essere dagli altri due operatori. 
Tanto premesso, appare allora evidente come la parte appellante ASL possa ritenersi sì legittimata alla proposizione di un motivo di appello avverso la statuizione della sentenza di primo grado che, rigettando sul punto la domanda attorea, ha escluso la responsabilità di ### e della ### di ### di ### come radicalmente elidente la propria, ma non possa invece, in assenza di una iniziativa impugnatoria da parte del danneggiato, introdurre solo in questa sede una richiesta subordinata di accertamento di una corresponsabilità degli atri due soggetti, addirittura con graduazione delle rispettive colpe. 
Accertata allora almeno una corresponsabilità nella causazione dell'evento in capo ai sanitari ### secondo quanto visto, resta comunque esposta questa per l'intero nei confronti delle parti attrici, in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 2055 cc, non avendo quelle parti impugnato la sentenza “assolutoria” nei confronti della ### e della ### di ### Resta ovviamente salva la possibilità in capo alla ASL di eventualmente far valere il diritto al regresso, ove formalmente introdotta in altra sede tale richiesta nei confronti degli eventuali corresponsabili. 
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone infatti, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova (Cassazione civile sez. III, 16/05/2025, n.13063 e cass. Civ., n. 5475 del 2023 e Cass. Civ., 3803 del 2004). 
Così delimitato allora l'oggetto dell'accertamento demandato in questa sede alla Corte, occorre ora riproporre alcuni concetti in punto di accertamento del nesso di causalità.  ### del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato allora, come inizialmente detto, alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico, come in precedenza esposto. 
Qualora allora vi sia soltanto una condotta astrattamente idonea a determinare l'evento, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria, se la probabilità che il danno sia conseguenza della condotta sia prevalente rispetto alla possibilità che non lo sia. Mentre nel caso in cui il danno sia astrattamente riconducibile a più cause, va attribuito maggiore rilievo agli elementi da cui emerge una probabilità prevalente. 
La regola del “più probabile che non” - si insegna in materia - come categoria giuridica peraltro ha due versioni. Quella forte e quella debole. Quella forte è intesa in senso quantitativo, perché identifica il grado di convincimento del giudice che accoglie la domanda, nel senso ritiene la tesi dell'attore più credibile di quella del convenuto, in senso assoluto, senza dare un valore numerico e statistico alle varie spiegazioni causali alternative e alle retrostanti prove. 
Tale criterio non è adottato nel nostro ordinamento. 
Il criterio di riferimento da noi adottato è quello invece cd debole, come spiega la decisione n. 15991 del 2011 della Corte di cassazione, secondo cui “la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduce di per sé alla regola aberrante del 50% +1”, bensì “alla compiuta valutazione dell'evidenza del probabile” (Corte di Cassazione n. 15991 del 2011). 
Più probabile che non allora va riferito a un giudizio relativo alle sole cause che possono spiegare quell'evento e che siano state in qualche modo provate e vagliate nel giudizio civile. 
Tra queste cause il giudice potrà ritenere maggiormente probabile quella che presenti l'incidenza statistica maggiore in confronto alle altre alternative possibili e questo anche se quella percentuale si collochi notevolmente al di sotto del dato numerico statistico del 50%. 
Il giudice di merito deve quindi operare due passaggi separati per pervenire ad una valutazione probabilistica corretta che consenta di esprimere la valutazione. 
Il primo passaggio riguarda l'alternativa tra fatto vero e fatto falso, sulla base delle prove acquisite. 
Rispetto ad ogni tesi dell'attore, il giudice deve verificare l'eventualità che essa possa essere vera o falsa e cioè che sul medesimo fatto vi siano, una ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa. Rispetto a queste due opzioni il giudice deve scegliere quella che “in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma superiore all'altra”. 
Vi è poi il secondo passaggio e cioè quello della prevalenza, che è come nel primo passaggio anch'essa relativa. 
Nel caso (generalmente ricorrente) di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, oltre all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento, si possono affiancare altre ipotesi che abbiano ricevuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio. In questo caso si presentano più alternative, tutte verosimili e si applica la regola della “prevalenza relativa” per cui il giudice deve selezionare come vero quell'enunciato o quella tesi che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma. 
Fra le più ipotesi plausibili, il giudice deve ritenere come vera quella che ha ricevuto il grado di maggior conferma relativa (cioè che sia probabile o possibile più di altre spiegazioni alternative, tutte plausibili) dell'esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili e ciò rispetto all'ipotesi negativa che tale nesso non sussiste. 
In tema di responsabilità civile non può allora negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. 
Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. 
Si è sotto altro profilo altresì posto in rilievo che il danneggiato deve essere risarcito di tutte le conseguenze dannose cui rimane esposto in conseguenza di uno specifico antecedente causale (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, 27254; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., 21/7/2011, n. 15991), si è precisato che tali sono tutte le conseguenze dannose legate all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989, n. 65) ma anche da un rapporto di causalità specifica (v. Cass., 2/12/2021, n. ###; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582), cui è rimasto esposto a fronte ### dello specifico antecedente causale, determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne ### sul piano risarcitorio (cfr. Cass., 18/4/2019, 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254). 
Esclusa allora con certezza l' efficienza causale esimente di eventuali condotte poste in essere da ### e della ### di ### di ### in relazione all'evento costituito dalle condizioni finali della danneggiata (evoluzione in osteomielite della infezione sopraggiunta), almeno con riferimento all'insorgenza del fenomeno infettivo (tutto ascrivibile in misura certo percentualmente maggiore in capo alla ###, non occorre scendere ad accertare altro in questa sede in relazione alle condotte ed omissioni poste in essere da queste (per come almeno prospettate nelle tutt'altro che superficiali osservazioni dei consulenti ASL trasfuse poi nell'atto di appello), in quanto, come detto: sul punto non è stato fatto appello dai danneggiati, i quali sostanzialmente insistono del tutto legittimamente ex art. 2055 cc per la condanna della ASL per il tutto; la difesa della convenuta ### che ha inizialmente concluso solo per il rigetto della domanda rivolta nei propri confronti sul presupposto di una responsabilità esclusiva degli altri soggetti, non ha tempestivamente formulato in primo grado una richiesta anche di graduazione delle responsabilità degli altri compartecipi e ciò osta alla scrutinabilità di tale istanza nella presente sede di secondo grado.  15. Sulla posizione della compagnia chiamata in manleva La decisione qui oggetto di gravame, in relazione al rapporto di garanzia attivato dalla ASL così statuiva (pg. 18 cpv 1 e 3): “rigetta la domanda di manleva avanzata da Asl1 ### - L'### - ### nei confronti di ### - condanna l'ASL 1 ### - ### L'### alla refusione delle spese sostenute dalla chiamata ### pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e ### come per legge” La valutazione di tale domanda veniva affrontata al punto nr. 8 della decisione pagg. 16 e 17. 
Nell'atto di appello, la difesa ASL dichiara formalmente di impugnare la sentenza per i seguenti motivi: “Inammissibilità atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., anche in connessione con il successivo punto 6) in relazione alla quantificazione del danno in favore degli eredi piuttosto che della defunta originaria attrice CTU errata ed incompleta. Errata valutazione dei documenti. Omessa motivazione. 
Nullità della ### Capi della decisione di primo grado che vengono impugnati: pag. 13, punto 6, 4° cpv.  pag. 18, punto 7, 1° cpv.” Sulla scorta di tali premesse ha poi così concluso: “Preliminarmente ed in via cautelare, accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale Civile di ### e notificata il ### a definizione della causa civile incardinata al R.G. n. 1544/2018, stanti i motivi di appello documentalmente provati e la difficoltà di procedere al recupero delle somme che dovessero essere dall'### i ### ri ### e ### stante il cospicuo ammontare delle somme stesse, che renderebbe arduo il recupero delle medesime, qualora utilizzate a seguito della corresponsione; Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione del giudizio da parte dei ### ri ### e ### conseguentemente l'estinzione del giudizio; In subordine e nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, conseguentemente - rigettare integralmente la domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrata; In ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna; In via ulteriormente subordinata ridurre il risarcimento del danno a carico della ASL n. 1 ###L'### in base alle risultanze della espletanda CTU della quale si chiede con forza la rinnovazione.; Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che venga disposta nuova CTU con nomina di un rinnovato collegio peritale, composto da un medico specialista in ### ed altro sanitario specialista in ### che fornisca adeguata risposta alle osservazioni critiche trancianti, mosse dai consulenti di parte della ASL convenuta in primo grado”. 
Al di là allora delle considerazioni esposte nell'atto di appello e sostanzialmente riproducenti in parte qua le difese già sul punto articolate in primo grado dalla difesa ### appare evidente come il capo decisorio di rigetto della domanda di manleva non risulti essere stato impugnato da quella difesa.  16. Sull' appello incidentale dei danneggiati. 
Propongono appello incidentale gli originari attori, impugnando: il punto del capo del capo 6 pag. 15 e del capo 9, pag. 17 ### incidentale è tempestivo.  ### impugnazione della sentenza comporta infatti la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ. (Cass., 19/06/2015, n. 12724). 
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. e non quarto comma), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Cass., 06/03/2020, n. 6386 e Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 27/06/2024), n.17723). 
Nello specifico la citazione era per l'udienza del 15.1.2025, poi differita ex art. 168 bis quarto co. al 22.1.2025, mentre la costituzione degli appellati/appellanti incidentali risulta essere avvenuta in data ###. 
Il termine di costituzione del convenuto, si computa "a ritroso", come tutti i termini contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. I commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109). 
Nella fattispecie pertanto quel termine di venti gg andava a scadere il ###, mentre la costituzione risulta depositata in data ###. 
Con riferimento alla liquidazione del danno, gli appellanti assumono che in caso di menomazioni preesistenti del danneggiato che si aggravano in conseguenza dell'illecito, il procedimento di stima dovrà prevedere quattro fasi: 1 - la stima in punti percentuale risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito; 2 - la stima della invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito; 3 - la valorizzazione monetaria dell'invalidità permanente complessiva; 4 - la sottrazione dell'invalidità preesistente all'invalidità complessiva accertata , come da conteggio effettuato in applicazione delle tabelle milanesi 2024. 
Ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, la preesistente menomazione del danneggiato "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa in effetti va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. 
Sicché, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., va quindi sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 35%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 10%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale. 
La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa (da ultimo Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Propone tuttavia l'appellante nell'ambito dello specifico motivo di appello il seguente conteggio: 1 - 45% € 369.883,20 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) A detrarre il 10% ( non imputabile a errore medico) 2 - € 44.682,54 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) Liquidazione e monetizzazione del maggior danno biologico : calcolo corretto - € 325.200,66 ( Capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024). 
Il conteggio quindi connesso al motivo di appello è palesemente errato, in quanto non tiene affatto conto dei criteri che devono essere seguiti in materia. 
All'esito della disposta CTU è stato accertato che la danneggiata era affetta da invalidità permanente in percentuale non inferiore al 35% (trentacinque per cento) per gravi esiti disfunzionali a carico dell'arto inferiore destro. 
Precisa poi il collegio che “Il maggior danno biologico permanente differenziale va considerato a partire dal 10% (decimo punto percentuale).” Erroneamente allora somma la parte appellante al 35% il 10%, in quanto è di tutta evidenza che nell'ambito della complessiva percentuale del 35%, la minor percentuale dal 10% in poi sia ascrivibile al danno differenziale. 
Come già anticipato, infatti il conteggio del danno differenziale deve essere operato liquidando il valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata, pari al 35% e poi sottraendo a questo il valore monetario corrispondente al grado di invalidità preesistente, che nello specifico è pari al 10% (si veda su identica fattispecie la citata Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Il motivo, per come trasfuso in quell'erroneo conteggio, deve essere pertanto disatteso.  17. Motivo relativo alle spese di lite. 
La sentenza ha condannato gli attori ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle terze chiamate ### e ###ni s.p.a., pari ad € 14.103,00 ciascuna, oltre accessori, IVA e ### come per legge. 
Assume in particolare la parte appellante sul punto l'ingiustizia della predetta statuizione, in quanto, la citazione in giudizio della ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., e poi le conseguenti chiamate in causa ad opera delle stesse convenute delle rispettive compagnie, si erta necessaria in quanto la ASL in sede di mediazione aveva opposto ogni rifiuto ad ogni proposta conciliativa sulla scorta della seguente motivazione:“...essendo intervenuta una riunione del comitato valutazione sinistri della ### all'esame del quale è stato sottoposto il caso. All'esito dell'esame, il comitato ha ritenuto che alcuna colpa sia ascrivibile al personale dipendente della ASL che si è occupato in regime di ricovero della signora ### Eventuali responsabilità potrebbero invece essere ricondotte all'operato dell'assistenza domiciliare (### e/o della ### di ### Ciò premesso la ASL ritiene pertanto di non poter addivenire alla formulazione di alcuna proposta transattiva”. 
Esclusa allora, già solo da un punto di vista logico prima che giuridico, l'imputabilità in capo ad affermazioni rese da ASL della decisione autonoma della difesa delle parti attrici di agire anche nei confronti di ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., rileva tuttavia la Corte come la prospettabile configurabilità di profili di corresponsabilità anche i capo a tali soggetti, non ulteriormente sindacabile da questa Corte, in ragione di quanto sopra già evidenziato, e non indagati approfonditamente e convincentemente dalla CTU in primo grado ma almeno non del tutto da escludersi all'esito del vaglio delle pertinenti osservazioni dei consulenti ### induce a ritenere comunque sussistenti i presupposti, anche ex Corte Cost. nr. 77/18, per l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra gli attori i convenuti ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l e quindi le rispettive compagnie assicuratrici. 
Non risulta invece proposta dalle predette ### almeno in ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale sul punto, richiesta di condanna della chiamante al pagamento delle spese sostenute in primo grado e d'altro canto, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, alla liquidazione delle spese si è ivi proceduto proprio escludendo la sussistenza di una soccombenza in capo alla chiamante, essendo stato addebitato ogni onere in capo alle parti attrici, con statuizione qui, come visto, in parte riformata.  18.In ordine alle spese di lite allora si osserva quanto segue. 
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). 
Il parziale rigetto dell'appello incidentale deve allora indurre a rivedere le statuizioni relative alle spese di lite anche con riferimento al primo grado nel rapporti parti attrici/### Nel presente grado le spese sostenute da ### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### S.P.A., con sede in #### alla ### 14, iscritta al registro delle ### di ### al n. ###, P. I. ###, ### di ### s.p.a., (P.I. ###) seguono la soccombenza a carico della ASL appellante anche per il già citato principio di causazione e di soccombenza per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.   Le spese del presente grado seguono la soccombenza, con parziale compensazione quindi nel rapporto attori/ASL e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. ###/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.  ### del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).  P.Q.M.  La Corte di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide: respinge l'appello principale proposto da ### n. 1 ###
L'### (P. IVA e C. F. ###); accoglie in parte l'appello incidentale proposto da ### nato ad #### il ###68 (C.F.: ###), residente ###(già ### n. 7), nella sua qualità di erede legittimo e universale di ### nata ad #### il ### (C.F.: ###), ed ivi deceduta in data ### e ### nato ad #### il ### (C.F.: ###) ed ivi deceduto in data ### e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza ### nr. 224/24, dichiara interamente compensate le spese di lite relative al primo grado nel rapporto parti attrici### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### di ### s.p.a., (P.I. ###); dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto parti attrici - ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F. ###) e per l'effetto condanna l'### al pagamento in favore dei primi in solido: per il primo grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; per il presente grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; condanna ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F.  ###) al pagamento delle spese processuali relative al presente grado nei confronti di ### , ##### per l'#### di ### s.p.a., ### S.P.A., che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno: si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del ### della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale proposto da ### n. 1 ###L'### deciso nella camera di consiglio del 21.1.2026 ##### S. ### 

causa n. 758/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Salvatore Filocamo, Ria Federico

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 85/2026 del 20-01-2026

... relatore e fissato la prima udienza in data ###, poi differita al 23.12.2024. All'udienza del 23.12.2024 è comparso il solo ricorrente con il proprio difensore, il quale, previa dichiarazione di non volersi riconciliare con la moglie, si è riportato alle conclusioni già precisate nei propri atti chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con contestuale rinuncia alle richieste istruttorie e alla domanda di addebito precedentemente formulate. All'esito, il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva assunta il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza per la rimessione della causa al Collegio, tenutasi in modalità cartolare il giorno 12.11.2025. Con ordinanza dell'11.12.2025 l'odierno Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio e mandando gli atti al P.M. per il parere di competenza. ******* Preliminarmente va ribadita la contumacia di ### regolarmente citata in giudizio ma non costituitasi. La domanda di separazione dei coniugi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ### dott. ### - Presidente - dott.ssa ### - Giudice relatore - dott.ssa ### - Giudice - ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 4051 del ### degli ### dell'### 2024, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio” promossa da: ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio degli Avv.ti ### e ### dai quali è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti; RICORRENTE contro #### (C.F. ###), non costituita; RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del ### presso il Tribunale.  CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dal ricorrente per l'udienza del 12.11.2025; il P.M. ha espresso parere favorevole. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c. depositato in data #### ha proposto domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con ### in ### in data ### (Atto n. 74, ###, ### A, ### 1995), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dall'unione coniugale sono nati due figli, ### (nato a ### il ###) e ### (nata a ### il ###), entrambi maggiorenni, economicamente indipendenti e con un autonomo nucleo familiare; che il rapporto tra i coniugi si è incrinato a causa del comportamento aggressivo assunto dalla resistente nei riguardi del ricorrente; che le parti hanno cessato la convivenza da circa sette anni, all'esito di una forte lite dalla quale sono scaturite reciproche denunce; che il ricorrente è un ex dipendente della “FIAT”, ora titolare di partita Iva quale rivenditore di auto; che la resistente presta attività lavorativa non regolarizzata di assistenza agli anziani; che, con atto del 10.01.2014, i coniugi hanno stipulato la costituzione di un ### destinandovi un immobile di proprietà esclusiva del ricorrente, adibito a casa coniugale; che sussistono tutti i presupposti di legge per pronunciarsi la separazione personale dei coniugi; che il tentativo di procedere in via consensuale alla separazione è rimasto privo di riscontro. 
Premesso ciò, il ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e di addebitare la separazione a carico della sig.ra ### per aver violato gli obblighi di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio; con vittoria di spese e competenze di causa. 
Inoltre, nel medesimo ricorso, ha domandato, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato la prima udienza in data ###, poi differita al 23.12.2024. 
All'udienza del 23.12.2024 è comparso il solo ricorrente con il proprio difensore, il quale, previa dichiarazione di non volersi riconciliare con la moglie, si è riportato alle conclusioni già precisate nei propri atti chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con contestuale rinuncia alle richieste istruttorie e alla domanda di addebito precedentemente formulate. All'esito, il Giudice si è riservato. 
A scioglimento della riserva assunta il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza per la rimessione della causa al Collegio, tenutasi in modalità cartolare il giorno 12.11.2025. 
Con ordinanza dell'11.12.2025 l'odierno Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio e mandando gli atti al P.M. per il parere di competenza.  ******* 
Preliminarmente va ribadita la contumacia di ### regolarmente citata in giudizio ma non costituitasi. 
La domanda di separazione dei coniugi proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento. 
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. 
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra ### e ### sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dalla circostanza che la resistente, nonostante sia venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento, non si è nemmeno costituita in giudizio. 
Pertanto, ne emerge l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti. 
Del resto, dalle stesse allegazioni del ricorrente (la resistente, come detto, ha preferito rimanere contumace), si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza. 
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al ### ed all'### dello ### per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata, in difetto di prova sulla esistenza di figli non autonomi economicamente e in assenza di domanda delle parti, considerato che il ricorrente ha espressamente rinunciato, nel corso dell'udienza del 23.12.2024, alla domanda di addebito della separazione inizialmente formulata. 
Il ricorrente ha chiesto in questo procedimento anche di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2), lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi provveda, tenuto conto della decorrenza dei termini per l'ammissibilità della istanza, alla prosecuzione del giudizio. 
Trattandosi di pronuncia soltanto parziale, la regolamentazione delle spese viene rinviata alla decisione definitiva.  P.Q.M.  Il Tribunale, pronunciando parzialmente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • pronuncia la separazione personale tra i coniugi ### nato a #### il ### e #### nata a #### il ###; • ordina all'### di ### del Comune di ### di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (### n. 74, ###, ### A, ### 1995); • rinvia la regolamentazione delle spese alla decisione definitiva; • dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del giorno 16.01.2026 IL GIUDICE REL./EST. ### dott.ssa ### M. ### dott. ### n. 4051/2024

causa n. 4051/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Buccaro, Carbonelli Mariangela Martina

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