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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1692/2024 del 11-10-2024

... l'identificativo degli immobili all'impianto meccanografico in catasto terreni, identificato come ### rurale diviso in subalterni (###, ed il successivo censimento al catasto fabbricati come “###” del fabbricato ex rurale. Pertanto, l'### di 370 mq, di cui si fa menzione e si ipotizza sia corte esclusiva, non è altro che l'intera particella 20 del foglio di mappa 95 comprensiva di fabbricato e corte esclusiva che, al netto del fabbricato, misura complessivi 140 mq circa posta sul lato sudovest del fabbricato. Il fabbricato per il trasferimento della proprietà necessitava anche di aggiornamenti della documentazione catastale; in particolare si è rilevato che la sagoma del fabbricato presente in mappa catastale è notevolmente diversa da quella reale, per cui per la rettifica è necessaria eseguire correzione del tipo mappale. Inoltre sono necessarie almeno quattro variazioni catastali, per l'inserimento delle planimetrie (schede catastali) delle singole unità immobiliari in mappa, per l'allineamento delle visure con lo stato di fatto e per la costituzione di beni comuni non censibili e quindi delle parti comuni alle unità immobiliari” . Dunque, il consulente tecnico ha chiarito la sussistenza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2550/2017 promossa da: ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ### Attore contro - ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### -##### eredi legittime di ### rappresentate e difese dall'Avv. ### Convenuti nonché contro ### - ### per l'italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e #### in causa
OGGETTO: Responsabilità professionale #### in atti; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c.  introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. 
Con atto di citazione del 31.07.2017, ### conveniva in giudizio il #### ed il Dr. ### nelle qualità di ### il primo e ### il secondo, entrambi nominati dal Giudice dell' ### nell'ambito della procedura esecutiva n. 34/93 R.E.I., innanzi al Tribunale di Rossano, a carico di ### (debitore esecutato). 
Deduceva l'attore di essere aggiudicatario, in esito alla procedura di vendita giudiziaria n. 34/93 RE, del bene immobile pignorato “edificio rurale sito in ##### costituito da due unità immobiliari e corte connessa al fabbricato, contraddistinto in ### alla partita 3805 foglio 95 p.lla 20 sub 1, ### D/1 - sub 2, ### A/3, cl 2, cons. 12 vani, rendita £ 1.116.000, corte di Ha 0.03.70”; sosteneva la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo, nella esecuzione dei rispettivi incarichi giudiziali e svolgimento delle proprie funzioni, in quanto non conformi alle leggi vigenti e ai doveri sottesi agli incarichi giudiziali conferiti dal G.E.; in particolare, deduceva che l'esperto estimatore avrebbe disatteso ai quesiti posti dal G.E., formulando risposte carenti o errate, in relazione alla omessa rilevazione di un magazzino prefabbricato che occupa parte della corte di pertinenza del bene pignorato; essendoci diversità tra lo stato rappresentato in perizia e lo stato attuale della dislocazione dei vani al primo e secondo piano; non avendo lo stesso indicato l'esistenza di opere abusive; evidenziando la presenza di una mansarda anzicchè soffitta; ed avendo errato anche nella indicazione della estensione e misura della corte. 
In relazione al ### sosteneva la responsabilità per omessa custodia e ritardo nella consegna dell'immobile staggito. Deduceva, pertanto, di aver subito ingenti danni a causa degli asseriti errori ed omissioni ascrivibili alle condotte degli ausiliari giudiziari. 
Concludeva, chiedendo: 1.”accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di ### e ### nella esecuzione dei propri incarichi e/o svolgimento delle proprie funzioni, tra l'altro a mente del combinato disposto di cui agli articoli 64 e 67 c.p.c. nonché 1176 3 2043 cc, oltre che ancora 1768, 1769, 1780 cc, ciascuno per quanto di ragione; 2. “per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare ### e ### in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, in funzione del proprio incarico, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, da quantificarsi quanto meno in ### 420.715,20 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della CTU che sin da ora si richiede, sempre oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo; 3. In ogni caso condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite. 
Si costituivano in giudizio ##### nelle qualità di eredi legittime di ### deceduto nelle more del presente giudizio, le quali preliminarmente eccepivano l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 2922 co.1 c.c. ed in subordine la carenza di legittimazione processuale del ### ex art.  2921 c.c.; Nel merito, contestavano le avverse deduzioni perché infondate in fatto ed in diritto; chiedevano, sul presupposto dell'operatività di polizza r.c. professionale n. ###.### stipulata dal fu' ### con la ### per l'### S.p.a., di essere autorizzate alla chiamata in causa di quest'ultima al fine di essere manlevate da qualsiasi condanna risarcitoria in favore dell'attore. 
Si costituiva in giudizio ### il quale preliminarmente eccepiva la nullità, inammissibilità e/o infondatezza dell'azione per violazione dell'art. 2922 co.1 c.c. nonché il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 2921 c.c.; In subordine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ###ni, quale compagnia assicuratrice in virtù di polizza professionale n. 765540868, al fine di essere manlevato da una eventuale condanna economica; Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine, nella ipotesi di accoglimento, accertarsi il concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. ed, in ogni caso, quantificazione della somma dovuta in misura minore e più congrua da individuarsi anche a mezzo ### Con ordinanza del 11.01.2018, il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e disponeva il differimento dell'udienza di comparizione parti all' ### Costituitasi in giudizio, la ### per l'### S.p.a.  contestava la domanda dell'attore svolta nei confronti di ### Nel merito, chiedeva l'accertamento della inoperatività della polizza di AIG ed in subordine, chiedeva la condanna di AIG entro i termini e le condizioni di polizza, con accertamento della quota di responsabilità ascrivibile all'assicurato con diritto di rivalsa, in caso di condanna al pagamento di somme in eccedenza, sulle altre parti del presente giudizio. 
Esaurita l'istruttoria anche mediante espletamento di ### all'udienza del 17.06.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, con concessione dei termini ex art.  190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.  1.Sulle questioni preliminari di rito. 
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dai convenuti, in relazione agli artt. 2921 e 2922 co.1 c.c. in quanto la domanda giudiziale in questione non concerne l'azione di tutela per evizione del bene immobile in questione, ma trattasi di domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale del ### e del ### per i danni cagionati, nell'esercizio delle rispettive funzioni di ausiliari del G.E., all'aggiudicatario del bene immobile staggito nell'ambito di procedura esecutiva n. 34/93 R.E.I. innanzi al Tribunale di Rossano.  1.1. In accoglimento della eccezione avanzata da parte convenuta (### memorie n. 3 Avv.  ###, si dichiara l'inamissibilità della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata dall'attore nei limiti di tutto ciò che concerne precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni, che trovano la loro sede naturale e fisiologica, secondo il dettato codicistico, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non depositata da detta parte.  2.Sulla responsabilità dell'esperto estimatore. 
E' noto come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'esperto stimatore nominato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. è equiparato al consulente tecnico d'ufficio, sicchè, al pari di quest'ultimo, è soggetto al regime di responsabilità previsto dall'art. 64 c.p.c. (Cass. n. 18313 del 18.09.2015).  ### stimatore, infatti, risulta essere ausiliario del giudice che opera in funzione del superiore interesse della giustizia e, pertanto, alcun rapporto professionale lega il perito al soggetto che sarà aggiudicatario del bene stimato o al debitore esecutato. Dunque, la responsabilità in cui può incorrere il perito di stima è ti tipo extracontrattuale, a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza del dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, nonché la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso dell'acquirente (Cass. sez. III n. 13010 del 23.06.2016) Stante la natura extracontrattuale della responsabilità del consulente, è onere di chi assume di aver subito un danno dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente ed il profilo della colpa a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che in relazione alla norma speciale ex art. 64 comma 2 c.p.c. in termini di colpa grave (Cass. Sez. I n. 680 del 23.02.2022). 
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, la domanda dell'attore è infondata non avendo l'attore assolto all'onere della prova sull'elemento soggettivo della responsabilità dell'esperto estimatore e sulla sussistenza dei danni causalmente connessi alla condotta contestata al convenuto.  2.1 Sulla asserita inesattezza dei dati catastali, con particolare riferimento alla corte del fabbricato, si richiamano le argomentazioni di cui alla relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio ### G. 
Novellis nominato nel presente giudizio. 
Il consulente tecnico incaricato ha, innanzitutto, evidenziato che “gli immobili oggetto di causa sono così distinti riportati in catasto: 1. Unità immobiliare destinata ad opificio sita in c.da ### area urbana ### comune di ####,riportata nel N.C.E.U. al foglio di mappa n.95 p.lla 20 sub. 1 categ. D/1, rendita catast. € 980,00, piani terra-1°; 2. Unità immobiliare destinata ad abitazione sita in c.da ### area urbana ### comune di ####, riportata nel N.C.E.U. al foglio di mappa n.95 p.lla 20 sub. 2 categ. A/3, classe 2, rendita catast. € 576,37, consistenza 12 vani, piani 1°-2°; Precisa il ### ”### catastale degli immobili risulta non chiara e incompleta, atteso che non sono presenti, in banca dati, le planimetrie delle unità immobiliari (schede catastali) e le visure non rispettano la reale situazione riscontrata durante i sopralluoghi.” Sempre sull'inquadramento catastale degli immobili, il CTU rileva: “per quanto riguarda la corte esclusiva oggetto della vendita estesa 370 mq, è stata fatta confusione tra l'identificativo degli immobili all'impianto meccanografico in catasto terreni, identificato come ### rurale diviso in subalterni (###, ed il successivo censimento al catasto fabbricati come “###” del fabbricato ex rurale. Pertanto, l'### di 370 mq, di cui si fa menzione e si ipotizza sia corte esclusiva, non è altro che l'intera particella 20 del foglio di mappa 95 comprensiva di fabbricato e corte esclusiva che, al netto del fabbricato, misura complessivi 140 mq circa posta sul lato sudovest del fabbricato. Il fabbricato per il trasferimento della proprietà necessitava anche di aggiornamenti della documentazione catastale; in particolare si è rilevato che la sagoma del fabbricato presente in mappa catastale è notevolmente diversa da quella reale, per cui per la rettifica è necessaria eseguire correzione del tipo mappale. Inoltre sono necessarie almeno quattro variazioni catastali, per l'inserimento delle planimetrie (schede catastali) delle singole unità immobiliari in mappa, per l'allineamento delle visure con lo stato di fatto e per la costituzione di beni comuni non censibili e quindi delle parti comuni alle unità immobiliari” . 
Dunque, il consulente tecnico ha chiarito la sussistenza della difformità tra il dato reale del fabbricato in questione ed il dato catastale evidenziando, altresì, la necessità di una correzione del tipo mappale. 
Va evidenziato che l'esperto estimatore, nel suo elaborato di stima del 21.12.2000, indicava al G. 
E. la necessità di redigere il tipo mappale e piante planimetriche catastali per definire l'esatta consistenza dell'immobile, palesando, secondo la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., la propria disponibilità ad effettuare quanto necessario, previa autorizzazione del Giudice dell'### Ed invero, nella relazione del 21/12/2000 l'esperto estimatore #### scrive tra le osservazioni (vedi pag.4 Relazione): “E' stata riscontrata un'inesattezza nei dati catastali relativi alla corte del fabbricato in C/da ### Le misurazioni effettuate ed i confronti planimetrici hanno evidenziato che tale area è di 240 mq circa, anziché 370. Inoltre, non risultano essere state depositate le planimetrie catastali di tutto il fabbricato. Le rendite delle singole unità immobiliari sono state accertate con un sopralluogo dei tecnici dell'U.T.E”. ### prosegue: “La corte è di soli 240 mq per cui, sui restanti lati, lo spazio è minimo e consente il parcheggio a sole due autovetture” ### nelle conclusioni suggerisce: “Per la commerciabilità degli immobili sarebbe necessario: 1. depositare le planimetrie catastali del fabbricato di C/da ### 2.  accatastare la costruzione rurale presente sui terreni di C/da ### 3. volturare i terreni espropriati di C/da ### Qualora il G.E. lo ritenga necessario, comunico, sin da ora, la mia disponibilità ad eseguire le operazioni necessarie” (### 10 Relazione) Dunque, nessuna responsabilità è ascrivibile al convenuto ### il quale, ha chiarito nella relazione peritale le difformità - già riscontrate all'epoca del suo incaricodei dati catastali relativi alla corte del fabbricato in c/da #### a quanto sostenuto dall'attore, l'esperto estimatore ha reso note le inesattezze dell'immobile dal punto di vista catastale, pertanto non sussiste, nel caso in esame, alcuna errata rappresentazione ascrivibile all'operato del convenuto. 
Ad ogni buon conto, si ritiene doveroso richiamare le “condizioni generali di vendita”, di cui all'ordinanza di vendita del 29.03.2009 resa dal G.E. nella procedura esecutiva n. 34/93 R.E.I, nella parte in cui è scritto che “…… la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la presente vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Ed ancora l'aggiudicatario, ove l'immobile sia in tutto o in parte abusivo, sotto il profilo edilizio o urbanistico, potrà a sua cura e spese, ricorrendone i presupposti, chiedere la sanatoria ai sensi dell'art.17 comma quinto e dell'art.40 comma sesto della legge 47 del 1985 e successive modifiche. 
Ed invero, trattandosi di una vendita dell'immobile pignorato a corpo e non a misura, quand'anche vi fossero delle difformità, superflua risulta essere ogni eventuale contestazione dell'aggiudicatario sulle misure e dati catastali.  2.2 Quanto all'asserita responsabilità dell'esperto estimatore per omessa indicazione, con riferimento alla corte di pertinenza del fabbricato, dell'esistenza di un magazzino prefabbricato che ne occupa l'area per 40/50 mq. 
Si osserva, a riguardo, la carenza di un riscontro probatorio per cui possa ritenersi accertata la prospettata responsabilità del convenuto #### in ordine alla omessa indicazione di un magazzino che l'attore identifica quale prefabbricato esistente sulla corte. 
Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla identificazione dei beni immobili oggetto di espropriazione forzata, di cui al verbale di pignoramento immobiliare, non risulta alcun riferimento al suddetto magazzino prefabbricato. Trattasi di un locale in pannelli coibendati, presumibilmente cella/frigorifero per prodotti agricoli, così descritto a pag.6 nella relazione del ### Novellis. 
Dunque, un bene mobile a struttura non fissa e non censibile catastalmente che, pertanto, esula dall'oggetto di accertamento e valutazione dell'esperto stimatore in ordine al compendio immobiliare pignorato (c.f.r. ###.E. del 28.09.2000) Né tantomeno, tale struttura mobile, può considerarsi pertinenziale all' immobile oggetto di pignoramento, trattandosi di un bene non destinato in modo durevole al servizio o ornamento del bene immobile in questione.  2.3 Quanto alla diversità tra lo stato rappresentato e lo stato attuale del primo e del secondo piano dell'immobile staggito, l'attore non fornisce prova dei fatti lamentati e consistenti nella errata o omessa rappresentazione della dislocazione dei relativi vani, anche considerato che la relazione peritale dell'esperto stimatore risale al 21.12.2000, mentre la consegna del bene staggito all'attore avveniva il ###, dopo circa 12 anni. 
E' dirimente, altresì, il rilievo che che prima della formulazione dell'offerta, l' attore aveva la possibilità di visionare il bene immobile pignorato ex art 560 c.p.c., di valutarne la consistenza, la reale situazione di fatto e di diritto in cui lo stesso versava. 
Sotto tale profilo assume, inoltre, rilievo la documentazione in atti allegata dal convenuto con riferimento al giudizio di opposizione agli atti esecutivi 1270/2011 RG Tribunale di ### promosso dal debitore esecutato (### per presunte differenze tra gli immobili oggetto di trasferimento e quelli effettivamente esistenti in loco. 
Nella comparsa costitutiva di ### del 01.08.2011, in seno al citato procedimento di opposizione, è dato leggere: “…. tali presunte differenze (sollevate dal debitore esecutato) non hanno alcuna importanza effettiva in quanto il decreto di trasferimento ha rispecchiato in toto l'atto di pignoramento e la vendita è stata fatta a corpo e non a misura nonché nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano; “ Gli immobili sono stati puntualmente descritti nella CTU redatta dal #### alla presenza dell'esecutato” . 
Tali affermazioni confermano la consapevolezza dell'aggiudicatario in ordine alla conformità dei beni immobili all'atto di pignoramento ed alla descrizione degli stessi nella perizia redatta dal ### Romia, pertanto, appaiono confliggenti con l'odierna azione giudiziale intrapresa dall'attore. 
Sotto un altro aspetto, si ritiene di dover disattendere le conclusioni (pagg. 10-11) cui è giunto il ### d'### Novellis chiamato a rispondere sulla sussistenza di difformità presenti tra lo stato dei luoghi attuale e quanto rappresentato nella relazione dell'esperto stimatore del 21.12. 2000. ###, al netto della documentazione allegata alla relazione del #### a cui ha avuto accesso, e della verifica attuale dello stato dei luoghi, non è stato possibile effettuare altro accertamento se non con riferimento ai riscontri fotografici estrapolati da ### aggiornati al maggio 2009. 
Sotto tale aspetto si ritiene inattendibile ogni accertamento del ### compiuto al di là di ogni riscontro reale e su dati oggettivi, considerato il notevole lasso di tempo intercorso dalla relazione del perito estimatore del 21.12.2000 sino alla consegna del bene staggito all'aggiudicatario del 28.08.2012, tenendo in conto delle possibili modificazioni, diverse distribuzioni interne del primo e del secondo piano, che medio tempore avrebbero potuto interessare l'immobile in questione, per le quali nessuna responsabilità può addebitarsi al convenuto. 
A ciò deve aggiungersi che, l'immobile pignorato sino alla data di rilascio all'aggiudicatario è rimasto nella disponibilità ed occupazione del debitore esecutato. 
Inoltre, ponendosi, in prospettiva ex ante nell'ottica di valutare le divisioni interne ai piani 1°-2°, già esistenti al momento della relazione del geom. ### e non rilevate da quest'ultimo e, dunque, ritenere plausibile che le planimetrie allegate alla relazione presentassero errori rappresentativi degli immobili in questione, questo non è sufficiente ai fini della responsabilità all'esperto estimatore in termini di colpa grave, oppure inescusabile negligenza o imperizia nell'esecuzione degli atti, considerato che l'aggiudicataro avrebbe potuto visionare l'immobile staggito prima ancora della aggiudicazione. 
Né vi è prova dei danni subiti anche in relazione alla prospettata mancata realizzazione di progetti di trasformazione dell'immobile staggito e del mancato accesso dell'attore ai finanziamenti a fondo perduto.  ### avrebbe dovuto dimostrare, semmai ci fosse stata responsabilità del ### il diniego al finanziamento e, quindi, l'impossibilità di dare seguito al progetto di trasformazione dell'immobile a causa dell'operato del convenuto.  2.4 ### sostiene, ulteriormente, la rappresentazione errata dell'esperto estimatore sul presupposto della raffigurazione in planimetria dell'esistenza di una scala che condurrebbe dal piano secondo ad un livello superiore che, secondo l'attore, lascerebbe intendere la presenza di mansarda e non soffitta. 
Sul punto si osserva che l'esperto estimatore nella sua relazione non fa menzione della esistenza di mansarda, pur rappresentando graficamente l'esistenza di una scala interna che conduce ad un livello superiore e cioè al sottotetto del fabbricato in questione. 
Detta rappresentazione grafica dell'esperto estimatore, peraltro, in linea con la descrizione dell'immobile pignorato nella comunicazione di fissazione udienza del 27.04.2000, non determina alcuna erroneità rappresentativa dell'immobile né lascia dubbi interpretativi che possano indurre all'identificazione di una tipologia edilizia -sottotettodiversa da quella rappresentata. 
Si precisa, ulteriormente, che trattasi di una vendita di un bene immobile a corpo e non a misura, non soggetta alle norme concernenti la garanzia per evizione o mancanza di qualità. 
Inoltre, l'attore non ha fornito prova del danno prospettato e consistente nel pregiudizio subito nella determinazione dell'acquisto dell'immobile. 
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, non vi è prova dell'elemento soggettivo in termini di colpa grave ovvero di inescusabile negligenza o imperizia nell'esecuzione dell'operato dell'esperto estimatore. 
Manca, inoltre, la prova dell'esistenza del danno, del quantum e della riconducibilità -nesso causalead una condotta imputabile al convenuto ### che rende infondata in toto la richiesta di risarcimento.  3.Sulla responsabilità del ### Sul profilo della responsabilità del ### si richiama la disciplina di cui all'art. 67 c.p.c. secondo cui “egli è tenuto al risarcimento del danno (art. 2043 cc) cagionato alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia”. 
In tale contesto, l'accertamento della responsabilità del ### implica, necessariamente, la valutazione dell'adempimento dell'incarico secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 cc. 
Ciò premesso, nel merito la domanda avanzata dall'attore non è provata e va respinta.  3.1.Ai fini della disamina delle censure mosse dall'attore, con riferimento agli asseriti danni da omessa custodia, si osserva che affinchè il ### sia chiamato a rispondere dei danni cagionati all'immobile, è necessario che egli abbia esercitato di fatto un potere di controllo sul bene in questione. Tale potere viene meno allorquando il debitore esecutato permane, come nel caso di specie, nella disponibilità dell'immobile pignorato. 
Dalla documentazione in atti, emerge che il debitore esecutato, per espressa autorizzazione del 15.02.2007 concessa dal Giudice dell'esecuzione, ebbe ad abitare l'immobile pignorato unitamente al suo nucleo familiare sino alla data del rilascio. (cfr. autorizzazione G.E. 07.3.07) Lo stato di occupazione dell'immobile pignorato è fondamentale ai fini dell'accertamento della responsabilità del danni da omessa custodia in violazione agli obblighi di conservare e amministrare i beni sequestrati o pignorati ex art. 65 c.p.c. nonché ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 Quanto alla responsabilità oggettiva ex art. 2051 cc, la stessa presuppone una relazione di custodia tra il titolare del potere fisico sulla cosa e quest'ultima, dunque, si identifica nel potere di effettiva disponibilità e controllo del bene. 
Logico corollario è che i custodi della cosa sono coloro che ne hanno il possesso o la detenzione, legittima o abusiva. 
Non pare revocabile in dubbio che, finchè il debitore esecutato rimane nella detenzione del bene, come nel caso in esame, non è concretamente realizzabile alcuna condotta del ### che possa essere considerata idonea a prevenire i danni cagionati all'immobile. 
In effetti, stando alla giurisprudenza di legittimità “deve escludersi l'esistenza della responsabilità oggettiva ex art. 2051 del custode giudiziario in relazione ai danneggiamenti apportati al bene dell'esecutato rimasto ad occuparlo”. (Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 2422/2004) Ed invero, perdurando l'occupazione del debitore, grava su questi il dovere di custodia che attiene alla conservazione materiale del bene e sul quale incombe, altresì, direttamente il divieto - sanzionato penalmentedi compiere atti che pregiudichino lo stato dell'immobile o diminuiscano il ricavato della procedura. 
Ne deriva un palese difetto di nesso di derivazione causale che rende infondata ogni richiesta risarcitoria avanzata dall'attore per presunti danni arrecati all'immobile staggito.  3.2. Risulta, poi, infondata l'ulteriore doglianza dell'attore relativa alla richiesta di risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'immobile staggito ascrivibile alla condotta del ### in violazione degli obblighi sullo stesso incombenti. 
Nello specifico, l'attore deduceva che il ### avrebbe consegnato l'immobile con estremo ritardo in data ### nonostante l'aggiudicazione del bene fosse stata disposta nel luglio 2010. 
Dalla documentazione in atti, di seguito riportata unitamente agli eventi cronologici che hanno interessato la procedura di rilascio dell'immobile in questione, deve ritenersi provata per tabulas l'assenza di ogni responsabilità del ### nell'espletamento del proprio incarico. 
Dunque, l'attore a seguito dell'aggiudicazione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 34/93 RGE a carico del debitore esecutato ### diveniva proprietario dell'immobile in questione giusto decreto di trasferimento della proprietà del 07.07.2010. 
A fronte del mancato rilascio spontaneo dell'immobile da parte del debitore esecutato, il custode giudiziario provvedeva a notificare al #### diffida di rilascio immobile del 23.09.2010 Risulta agli atti che disattesa la diffida di rilascio, il ### provvedeva a richiedere, in data ###, l'apposizione della formula esecutiva sul decreto di trasferimento dell'### così da poter avviare la procedura per il rilascio forzoso dell'### more della procedura di esproprio, il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi, e solo in data ### gli ### riuscivano a portare a termine le operazioni di rilascio consegnando le chiavi e l'immissione di possesso dell' ### al ### Con istanza del 15.07.2012 il ### formulava istanza di offerta reale all'### per le operazioni di consegna dell'immobile all'aggiudicatario, ### precede dimostra la totale assenza di responsabilità in capo al sig. ### posto che è stato provato come lo stesso ha adempiuto tempestivamente e diligentemente all'incarico affidatogli e che i ritardi nella consegna dell'### con tutte le conseguenze che ne sono derivate, sono dipesi da cause a lui non imputabili. 
Per queste ragioni, la domanda attorea si rivela infondata e deve, pertanto, essere integralmente rigettata.  4.Sulle spese di lite. 
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico di parte attrice gli esborsi di ### PQM Il Tribunale di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2550/2017 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1. Rigetta la domanda di parte attrice; 2. Spese compensate 3. Pone a carico di parte attrice gli esborsi di ### Castrovillari, 10.10.24 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 2550/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Magaro' Beatrice

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 3671/2023 del 26-09-2023

... pagamento della relativa sanzione in data ###, al Catasto di #### di ### ex art. 20 del RDL. 13 aprile 1939 n. 625 (pratica ### - codice di riscontro ###). Le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto in data ### (pratica n. ### - codice di riscontro ###). Le parti dichiarano che l'edificio compendiante, nelle parti comuni, è attualmente oggetto di interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, rientranti nel cd. Bonus 110, a seguito di contratto di appalto n. CSE-221-SEPT/TO/GP/ps sottoscritto dal ### con ### S.p.A. in data ###. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria. Le parti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE VII CIVILE Il Tribunale, composto dagli ###mi Signori: Dott. ### Dott. ### Dott. ### Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 19227/2021 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da: ### (C.F. ###) elettivamente domiciliato C.so Siccardi, 9 10122 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. ### in forza di procura RICORRENTE contro ### (C.F. ###) elettivamente domiciliata in C.so Torino, 18 10064 PINEROLO rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura RESISTENTE e con l'intervento del ### parte ricorrente e per parte resistente ### da verbale d'udienza del 12.09.2023, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.   Per il P.M. 
Accogliersi la domanda proposta.  MOTIVI DELLA DECISIONE I signori ### e ### contraevano matrimonio con rito civile in ### il ###.  ### di matrimonio veniva iscritto nei registri dello ### del Comune di ### (atto 50, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990). 
Dal matrimonio sono nati i figli: ### e ### ora entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. 
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 23.09.2015, omologata dal Tribunale di Torino in data ###. 
Con ricorso depositato il #### chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. 
Chiedeva inoltre la revoca del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico, stante la loro autosufficienza economica e dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie. 
Si costituiva in giudizio ### non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio. 
Avanti al ### del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il ### con ordinanza del 22.03.2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, disponendo la revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli da parte del sig. ### ed altresì revocando l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ### Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. 
Alla prima udienza di discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni. 
All'udienza del 12.09.2023 precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.  *** 
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. 
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. 
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale nella procedura di separazione personale. 
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. 
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. 
Vi è accordo economico. 
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori ### e #### iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa; ordina all'### dello ### del Comune di ### di provvedere alle incombenze di legge; in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dà atto che il signor ### nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, si impegna a trasferire alla signora ### che si impegna ad accettare, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile, ex abitazione coniugale, sito in ### via ### del ### n. 4, individuato al N.C.E.U. del comune di ### al ### 1464 particella 237, sub.  22, la cui partita catastale risulta correttamente intestata a ### e ### individuato come segue: appartamento ad uso civile abitazione in ### del ### n. 4, posto al quinto e ultimo piano (sesto fuori terra), composto di ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno e balcone, distinto con il numero 23 nella pianta del piano confinante con via san ### del ### alloggio 22, cortile comune, vano scala, vano ascensore, pianerottolo, ancora cortile e via ### identificato al N.C.E.U. del comune di ### al ### 1464, particella 237, sub. 146, ZC 003, cat. A/2, cl. 1, vani 5, R.C. € 671,39; locale magazzino ### al piano seminterrato, distinto con il numero 23 nella pianta del piano allegata al regolamento di condominio confinante con corridoio comune a due lati, cantina 15, locale centrale termica e vano ascensore identificato al N.C.E.U. del comune di ### al ### 1464, particella 237, sub. 147, ZC 003, cat. C/2, cl. 1, mq. 9, sup. catast. 10, vani 1, R.C. € 16,73; locale autorimessa privata al piano ###, distinto con il numero romano ### nella pianta del piano contenuta nella planimetria allegata al regolamento di condominio confinante con box IX, area di manovra, box VII e proprietà ### o aventi causa identificato al N.C.E.U. del comune di ### al ### 1464, particella 237, sub. 133, ZC 003, cat. C/6, cl. 6, mq 12 pt, vani 1, R.C. € 87,38; ### le parti dichiarano che l'immobile oggetto del trasferimento pro quota da parte del signor ### è stato da esse acquistato tramite atto di compravendita del 18.03.1999, a rogito ### dott.ssa ### repertorio 109240-###, registrato presso l'### del Registro di ### in data ### alla serie ### 11064000 e trascritto presso la ### dei ### di ### in data -1.04.1999 ai 10729-6424. In relazione al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sopra descritto le parti, ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 dichiarano quanto segue: Situazione urbanistica: ai sensi della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e successive modifiche e integrazioni, il signor ### edotto delle sanzioni in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 e successive modificazioni, dichiara e garantisce che la costruzione dell'edificio compendiante la porzione di immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia n. 207 del 9.01.1968 ed è stato rilasciato certificato di abitabilità n. 540 del 6.07.1981. Il signor ### si impegna a trasferire la piena proprietà relativa alla propria quota del 50% del bene in oggetto con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati. Le parti dichiarano che successivamente alla costruzione dell' edificio compendiante nell'appartamento oggetto di trasferimento pro quota sono stati eseguiti lavori di divisione-diversa distribuzione degli spazi interni, ultimati in data ###, in riferimento ai quali tramite il tecnico geom. ### iscritto all'### dei ### della provincia di ### al n. 6405, sono state presentate: in data ###, al Comune di ### istanza di ###3.0 ### cod. 01-###- ###-2023, con pagamento della relativa sanzione in data ###, al Catasto di #### di ### ex art. 20 del RDL. 13 aprile 1939 n. 625 (pratica ### - codice di riscontro ###). Le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto in data ### (pratica n. ### - codice di riscontro ###). Le parti dichiarano che l'edificio compendiante, nelle parti comuni, è attualmente oggetto di interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, rientranti nel cd. Bonus 110, a seguito di contratto di appalto n. CSE-221-SEPT/TO/GP/ps sottoscritto dal ### con ### S.p.A. in data ###. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria. Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari, e che non risultano trascrizioni, iscrizioni ipotecarie e annotazioni pregiudizievoli. 
Certificazione di prestazione energetica: la signora ### dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato A.P.E. (Attestato prestazione ### codice identificativo n. 2023 211579 0010, del 29.06.2023, stilato dal tecnico certificatore geom. ### e inviato al ### in data ### (prot. ###/2023). Pagamento del prezzo: le parti, edotte e consapevoli delle sanzioni penali cui possiamo andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 e successive modificazioni, dichiarano che il pagamento del prezzo della quota oggetto di trasferimento, pari a € 70.000,00 verrà effettuato dalla signora ### tramite assegno circolare, in virtù di mutuo che verrà erogato alla parte acquirente da ### s.p.a. 
Le parti dichiarano altresì che nella trattativa non vi è stato intervento di mediatore immobiliare. 
Le parti dichiarano inoltre che il presente accordo avente ad oggetto l'impegno al trasferimento immobiliare è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della causa di divorzio. 
Termine essenziale: le parti concordano che il rogito di compravendita verrà effettuato entro 30 giorni dalla data odierna, presso il notaio dott. ### le cui spese saranno integralmente a carico della sig.ra ### Rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale: il signor ### rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto di trasferimento.  dà atto che le parti confermano di aver regolamentato i rapporti patrimoniali fra loro sussistenti sino alla data odierna e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione agli stessi.  compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso nella ### di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di ### in data #### Dr. #### sensi dell'art. 52 comma 3 ### si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. 
RG n. 19227/2021

causa n. 19227/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Silva Renata, Levrino Federica Francesca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1897/2023 del 23-01-2023

... di concessione edilizia in sanatoria, la notevole difformità catastale esistente tra la situazione di fatto accertata e le planimetrie e i dati catastali, la manca ta co nsegna del certificato di abitabilità. 3.1.- I motivi - che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto a vvinti da evidenti ragioni di connessione, in senso giuridico e logico (attenendo alla comune questione della nullità dell'atto di vendita per violazione di norme urbanistico-edilizie) - sono infondati. 9 di 22 3.2.- Si premette che, con riferimento alla dom anda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ips a, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo che agisca ai sensi dell'art. 1421 c.c. deve dimostra re la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, ossia la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno a lla propria sfera giuridica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020; ### 2, Sentenza n. 5420 del 15/04/2002; ### 2, Sentenza n. 2721 del (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9789/2018) proposto da: ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa, giusta procura in calce a l ricorso, dall'Avv.  ### iano ### nel cui studio in ### via ### n. 2, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ####.r.l. (C.F.: ###), in perso na del suo procur atore ### in forza di procura per atto pubblico del 12 maggio 2009, rep. n . 3054, ra cc. n. 1876, rappresentato e difeso, giusta procura in ca lce a l controricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### viale ### 51/b, ha eletto domicilio; - controricorrente - e ### (C.F.: ###); - intimata - R.G.N. 9789/18 C.C. 20/12/2022 Nullità vendita - Interesse del terzo - Simulazione - Revocatoria 2 di 22 avverso la se ntenza della Corte d'appello di Rom a 7919/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017, notificata il 19 gennaio 2018; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 20 dicembre 2022 dal ### re rela tore #### 1.- Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2009, ### conveniva, davanti al Tribunale di #### e la ### S.r.l ., chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile sito in ### località Ara nova, via ### n. 115, stipulato tra le predette convenu te il 26 settembre 2008; e, in su bordine, che fosse dichiara ta la simulazione di tale atto ovvero la su a inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 Al riguardo, l'attrice esponeva: che aveva stipulato, in qualità di prom issaria acquirente, con ### ela, in qualità di promittente venditrice, un preliminare di vendita in data 1° a gosto 2007, avente ad oggetto l'im mobile successivamente alienato dalla ### in favore della Imm obiliare ### che aveva versato, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della stipula del prelimina re, la so mma di euro 185.000,00; che il contratto definitivo non si era concluso per inadempimento della promittente alienante, nei conf ronti della quale aveva già instaurato separato giudizio per ottenere il pagamento del doppio della caparra versata; che l'atto di compravendita stipulato tra la ### e l'### dia era affetto da nullità sotto il 3 di 22 profilo urbanisti co-edilizio, essendo l'immobile incommerciabile per una molteplicità di abusi non sanati; che aveva interesse a far valere la nullità, perché l'immobile costituiva la sola garanzia del proprio credito in ordine al pagamento del doppio della caparra; che nell'atto di vendita era stato indicato il prezzo irrisorio di euro 400.000,00, rispetto a l valore del bene non inf eriore ad euro 700.000,00; che dalle dichiaraz ioni contenute nell'atto il prez zo sarebbe stato versato in un'unica soluzione, sicché sussisteva il dubbio che esso non fosse stato effettivamente corrisposto. 
Si costituivano in giudizio sia ### sia la ### S.r.l., le qua li resistevano alla domand a. 
Inoltre, la ### avanzava domanda riconvenzionale verso ### perché qu est'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni per evizione in favore della prima, nella misura di euro 150.000,00, oltre euro 17.370,00, a titolo di rimborso delle spese relative ai lavori di miglioramento effettuati nell'immobile. 
Nel co rso del giudizio era espleta ta consulenza tecnica d'ufficio. 
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 9270/2013, depositata il 19 aprile 2013, dichiarava inammissibili, per difetto di int eresse ad agire, le domande di nulli tà e di simulaz ione dell'atto di com prav endita e rigettava, per difetto di prova, la domanda revocatoria. 
In particola re, la sentenza rilevava: c he tutte le domande erano state spiegate a tutela del credito sub iudice vantato dalla ### nei con fronti della ### per effetto del recesso da questa esercitato dal contratto preliminare di vendita, avente ad 4 di 22 oggetto lo stesso imm obile poi venduto all'### che, m entre l'azione revoca toria poteva essere esercitata anche per tu telare un credito liti gioso, le d omande di nu llità e di simulazione postulavano, invece, l'esistenza di un interesse certo e a ttuale ad ottenere la pronuncia, che nella specie non sussisteva; che, quanto alla domanda revocatoria, le circostanze, seppure anoma le, del trasferimento perfez ionato, non erano idonee a dim ostrare la con sapevolezza dell'acquirente sulla sussistenza del debito dell'alienante; che doveva essere disattesa la dom anda riconvenzionale proposta d alla ### per difetto di prova del danno certo, non essendovi stata alcuna evizione.  2.- Con atto di citazione notificato il 25 novem bre 2013, proponeva appello ### Si costituiva no nel giudizio di impugna zione sia Ma rocolo ### sia la ### S.r.l., la quale spiegava appello incidentale in ordine al rigetto della domanda risarcitoria. 
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di ### con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto int eressa in questa sede ###si ravvisava alcun interesse della ### ad una pronun cia che accertasse la viola zione di norme urbanistiche nonché l'incommerciabilità del bene alienato e la conseguente nullità del relativo atto tra slativo, poiché la medesima istant e aveva instaurato separato giudizio per far valere la legittimità del proprio 5 di 22 recesso dal preliminare, avente ad oggetto lo stesso immobile, e per ottenere il doppio della caparra, con l'effetto che l'interesse della predett a, in ordine alla cond izione urba nistico-edilizia dell'immobile, era insussistente; b) che, del resto, non risultava integrata alcuna lesione di un diritto della ### derivante direttamente dalla stipulazione del contratto, atteso che l'attrice aveva espressamente proposto l'azione di nullità per un fine diverso da quello suo proprio, ossia per non perdere la garanzia del credito, quale finalità tipica dell'azione revocatoria; c) che, invece, ricorreva l'interesse ad agire in ordine all'azione di simulazione, diretta all'accertamento dell'inesis tenza del ne gozio concluso tra le parti, potendo i creditori del simulato alienante far valere la simulazione che avesse pregiudicato i loro diritti; d) che, in ogni caso, non vi era prova della dedotta simulazione, atteso che non avevano rilevanza la forma prescelta della scrittura privata autenticata, la mancata stipulazione del preliminare prima della stipula dell'atto definitivo traslativo, la solerzia del notaio nel compimento delle formalità succes sive alla stipula dell'atto, la falsità delle dichiarazioni circa la conformità dell'immobile ai titoli edificatori, la rinuncia del venditore all'ipoteca legale; e) che, parimenti, quanto al contestato mancato versamento del prezzo, l'### aveva deposita to le copie degli a ssegni bancari, delle cambiali, del cont ratto di mutuo erogato da ### e ga rantito da ipoteca sull'immobile oggetto di compravendita, a dimostrazione del pagamen to integrale del corrispettivo; f) che, co n riferimento alla proposta azio ne revocatoria, dovevano essere confermate le argomentazioni della sentenza di prime cure, secondo cui difettavano elementi idonei a 6 di 22 dimostrare che la società acqu irente avesse consapevolezza dell'esistenza di una possibile situazione debitoria della venditrice, in mancanza di alcuna prova di pregressi rapporti tra le parti, e ciò anche in ragione della qu alità dell'acquirente, quale società immobiliare che svolgeva at tività di acquisto e rivendita di immobili; g) che doveva essere ribadito anche il rilievo secondo cui l'appellante nulla aveva dedotto quanto ai rapporti tra le parti contrattuali, con riguardo alla prova del consilium fraudis, limitandosi a richiamare i medesi mi elementi già allegati in relazione alla simulazione e affermando che la scientia damni sarebbe stata provata dalla differenza tra il prezzo pagato, pari a euro 90.000 ,00, e il prezzo indicat o i n con tratto, pari a euro 400.000,00, senza tenere conto della dimostrazione dell'integrale pagamento avvenuto.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ### Ha resistito con controricorso la ### S.r.l. È rimasta intimata ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- In primis , deve essere dichiarata l'inammissibil ità della memoria illustrativa depositata dalla ricorrente in data 15 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., perché tardiva.  2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art . 360, primo co mma, n. 3, c.p.c., in merito al rigetto dell'azione di nullità, la violazio ne e/o fa lsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso l'interesse del terzo creditore ad agire per la declaratoria di nullità, per contrarietà a norma imperativa o per 7 di 22 oggetto illecito, dell'atto di cessione effettuato dal debitore a terzi della proprietà dell'unico cespite facente parte del suo patrimonio. 
Sostiene l'istante che, a fronte della deduzione della nullità della co mpravendita per violazione della normativa urb anisti coedilizia, in ragione degli a busi perpetr ati, l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal preliminare e l'azione giu diziale intrapresa per ottenere il pagam ento del doppio della caparra confirmatoria versata avrebbero c onferito al terzo la legittimazione a far valere la nullità, senza che fosse necessaria alcuna correlazione tra le cause della nullità medesima e la titolarità del diritto leso dall'atto pregiudizievole. 
Inoltre, osserva la ricorrente che la fina lità dell'azione di nullità sarebbe stata rinvenibile, non già nella tutela di un bene particolare, ma di un bene di più alto rango, coincidente con l'interesse pubblico di conformazione del regolamento contrattuale alle norme inderogabili dell'ordina mento, sicché, nella fa ttispecie, l'interesse del terzo a vrebbe dovuto essere identificato nella possibilità di far valere il diritto al recupero della garanzia generica sui beni del debitore e di poter così agire in via esecutiva, interesse rispetto al quale non avrebbe dovuto essere valutata la circostanza che l'azione di nullità fosse stata proposta per un fine che non le era proprio, ossia quello di non perdere la garanzia del credito, dovendo aversi, invece, riguardo ai concreti effetti favore voli che ne sarebbero potuti derivare nella sfera giuridica dell'attore.  3.- Con il secondo motivo la ricorrente si du ole, ai sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 4, c.p.c., sempre in merito al 8 di 22 rigetto dell'azio ne di nullità, della inva lidità della sentenza impugnata, per avere il Giudice del grava me m ancato di pronunciarsi in ordine alla solleva ta questione di nu llità del contratto di compravendita, oggetto del giudizio, quale questione pregiudiziale rispetto all'accertam ento della simulazione e dell'inefficacia dell'atto, in conseguenza dell'esercizio dell'azione revocatoria, questione che a vrebbe potuto essere rilevat a d'ufficio. 
In proposito, l'istante deduce che, anche ove si fosse ritenuto insussistente l'interesse ad agire del terzo, il G iudice di merito avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla nullità del contratto di vendita, alla luce delle espresse contestazioni formulate in tal senso dall'att rice, trattandosi di questione pregiudiz iale rispetto all'esame nel merito delle domande subordinate di simulazione e di revocatoria dell'atto, che avrebbero presupposto la validità del contratto. E tanto avendo riguardo alle risultanze emergenti dalla svolta consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali sarebbero emersi i gravi abusi edilizi da cui era affetto l'immobile, m ai oggetto di specifica domanda di concessione edilizia in sanatoria, la notevole difformità catastale esistente tra la situazione di fatto accertata e le planimetrie e i dati catastali, la manca ta co nsegna del certificato di abitabilità.  3.1.- I motivi - che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto a vvinti da evidenti ragioni di connessione, in senso giuridico e logico (attenendo alla comune questione della nullità dell'atto di vendita per violazione di norme urbanistico-edilizie) - sono infondati. 9 di 22 3.2.- Si premette che, con riferimento alla dom anda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ips a, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo che agisca ai sensi dell'art. 1421 c.c. deve dimostra re la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, ossia la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno a lla propria sfera giuridica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020; ### 2, Sentenza n. 5420 del 15/04/2002; ### 2, Sentenza n. 2721 del 25/02/2002; ### 3, Sentenza n. 338 del 11/01/2001; ### 2, Sentenza n. 7717 del 12/07/1991; ### 2, Sentenza n. 1553 del 17/03/1981). In tal caso, infatti, l'int eresse ad agire si prospetta q uale condizione dell'azione, consistente appunto nell'esigenza di ottenere un risultato utile giu ridicamente app rezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. 
Ancora in via prelimina re, si evidenzia che il requisito dell'attualità della lesione implica che non si p uò esperire l'indicata azione a tu tela di un interesse futuro e d eventuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 09/03/1982). 
Ora, l'interesse ad agire sussiste solo rispetto alle azioni oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rim ozione dello stato di giuridica incertez za in ordine alla sussistenza di un d eterminato diritto e va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, rappresentato da l rilievo secondo cui, senza il processo e l'esercizio della giurisdizione, l'a ttore 10 di 22 soffrirebbe il pregiudizio di una prop ria situazione giuridica protetta; sicché esso deve a vere necessariamente car attere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgen do a giuridica ed oggettiva consistenza, viceversa restando escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione, solta nto in via di m assima od accademica, di una questione di diritt o, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009; ### 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002; ### 2, Sentenza n. 3157 del 05/03/2001; ### U, Sentenza n. 565 del 10/08/2000; ### L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995).  3.3.- Tanto premesso, rispetto alla contestazione della dichiarata carenza di interesse ad agire per la declaratoria di nullità o dell'omessa sua rile vazione d'ufficio ex art. 1421 c.c., assume un rilievo dirimente (ed assorbente) la circostanza che i profili a ddotti (recte il deductum), circa l'integrazione di una causa di invalidità, in realtà, non sussistono. 
Ed infatt i, con riguardo alle prospettate dif formità urbanistico-edilizie e agli abusi da cui s arebbe stato inficiato il cespite alienato, si evidenzia che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P .R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge 47/1985 va ricondotta nell'ambito dell'a rt. 1418, terzo comma, c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, sicché deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stret ta a desione al dato normativo, un'u nica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzio nare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo 11 di 22 dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile pro prio a quell'im mobile. Pertant o, in presenz a nell'atto della dichi araz ione dell'alienante circa gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo, il contrat to è va lido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. ### del 17/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 538 del 15/01/2020; ### U, Sentenza 8230 del 22/03/2019). 
Ebbene, il citato art. 46 prevede che “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituz ione o scioglimento della comunione di diritti reali, rela tivi ad edifici, o loro parti, la cui co struzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. 
Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”. 
In applicaz ione di questi prin cipi, già per com e il vizio d i nullità è stato dedotto, l'invalidità denunciata non ricorre. E tanto perché l'odie rna ricorrente ha spiegato dom anda di n ullità dell'atto di com pravendita emarginato, sostenendo che il bene oggetto dell'atto traslativo fosse incommerciabile per l'esistenza di una moltitudine di abusi edilizi non sanabili e celati dalle parti contraenti. 
Senonché è esclusa l'esis tenza di una norma imperativ a, rilevante quale nullità virtuale, e di un genera le divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi, al fine di 12 di 22 renderli giuridicamente non utilizzabili. Per converso, le doglianze compendiate assumono una concezione virtuale (e non testuale), ovvero sostanziale , della nullità, concezione che tuttavia non è compatibile con i principi di diritto enunciati dalle citate ### (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15587 del 16/05/2022; ### 2, Ordinanza n. 7521 del 08/03/2022; ### 2, Ordinanza n. 29317 del 21/10/2021).  3.4.- Quanto alle denunciate difformità catast ali, pu r riguardando la dichiarazione richiesta dall'art. 19, quattordicesimo comma, del d.l. n. 78/ 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 - per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su unità immobiliari urbane - la confo rmità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, in quanto essi costituisco no gli elementi oggettivi di riscontro d elle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, sicché la sua omissione, stant e la finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell'atto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27181 del 15/09/2022; ### 2, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020; ### 2, Sentenza n. 8611 del 11/04/2014 ), no ndimeno tale ragione di nullità non è stata dedotta dall'attrice nei giudizi di merito (né, peraltro, sono adeguatamente esplicitati i termini di tale asserito vizio, quale assenza della attestazione di conformità ovvero quale non co rrispondenza della situazione di fatto all'attes tazione rilasciata), né emerge ex a ctis ai fini della rilevabilità d'uf ficio. 
All'uopo, la rico rrente evoca ge nericamente le risultanze 13 di 22 dell'espletata consulenza tecnica d'u fficio, senza riportarle nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. 
A tale scopo è, infatti, necessaria la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento di fa tto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p. c. (Cass. Sez . L, Ordin anza n. 40 896 del 20/12/2021; ### L, Sentenza n. ### del 23/11/2021; ### L, Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021; ### U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; ### 2, Sentenza n. 11550 del 17/05/2007; ### 1, Sentenza n. 12627 del 26/05/2006).  3.5.- Con riferimento alla prospettata nullità della vendita per mancata consegna del certificato di abitabilità, anche tale vizio non è stato denu nciato nei gradi di merito del giudizio e non risulta dagli atti. In ogni c aso, la vendita di un immobil e strutturalmente destinato ad uso abitativo, ma privo della licenza di abitabilità, non è nulla per illeceità dell'oggetto, non essendovi alcuna norma che preveda l'obbligo del preventivo rilascio del predetto certificato, ma è solo risolubile se il venditore abbia assunto, anche implicitamente, l'obbligo di curare il rilascio della licenza, a meno che, essendo dimostrato che l'immobile presenta tutte le caratteristiche necessarie per l'uso che gli è proprio e che la lice nza possa essere agevolmente ottenuta, il giudice non ritenga di scarsa im portanza l'inadempimento (Ca ss. Sez. 2, Sentenza n. 17123 del 13/08/2020; ### 2, Ordinanza n. ### 14 di 22 del 27/12/2017; ### 2, Sentenza n. 259 del 08/01/2013; ### 2, Sentenza n. 3687 del 29/03/1995).  4.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., in merito al rigetto dell'azione di simulazione, la violazione e/o falsa applicazio ne degli artt. 115 c.p.c., 2733 e 269 7 c.c., per non av ere la Corte distrett uale acquisito i risultati della prova legale conseguente alla confessione resa dalla conv enuta, in ordine a l manca to pagamento del prezzo di compra vendita, ripa rtendo erroneamente l'onere della prova quanto alla circostanza oggetto di ecce zione modificativa formulata dalla parte convenuta, relativa al pagamen to del prezzo, a vvenuto secondo termini e modalità diverse, in virtù di accordo successivo intervenuto inter partes. Ed a ncora, ai sensi dell'art. 360, primo com ma, n. 5, c.p.c., contesta la motivazione illogica e/o apparente in merito ad un fatto decisivo del giudizio, ossia al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. 
Ad avviso dell'istante, a fronte della proposiz ione della domanda subordinata di accertamento della simulazione assoluta, per dif etto della corresponsione di alcun prezzo dalla società acquirente alla venditrice, la deduzione dell'acq uirente circa l'effettuazione del pagamento con mod alità diverse da quelle pattuite nel contratto avrebbe dovuto indurre il Giudice d'appello a verificare se le prove rese , ossia gli assegni e le cambiali in copia, offrissero la prova dell'effettiva negoziazione di tali titoli e dell'effettivo incasso, così come con riguardo a lla copia del contratto di mutuo. Sicché, in ra gione della dichiarazione confessoria resa dalla convenuta, in difetto della prova a carico di 15 di 22 quest'ultima dell'integrale pagamento del prezzo, il contratto avrebbe dovuto ritenersi simulato.  4.1.- La doglianza è inammissibile. 
In primis , si rileva che l'affermazione circa l'avvenuto pagamento integrale del prezzo della vendita, secondo modalità diverse da quelle stabilite nel testo negoziale (in cui, invece, si dava atto che il pagamento fosse avvenuto contestualmente alla stipulazione), non equivale ad un riconoscimento della simulazione del prezzo. 
Al contempo, a fronte della deduzione, a cura del creditore del simulato alienante (con la domanda introduttiva del giudizio), della sim ulazione assoluta dell'atto di ven dita per mancato pagamento del prezzo, la postum a a mmissione circa il versamento di una somma inferiore, pari ad euro 90.000,00, a titolo di prezzo, rispetto al corrispettivo ben più rilevante pattuito nel co ntratto di euro 400.000,00, esclude l'integraz ione d ella simulazione assoluta (ossia della creazione di una mera apparenza di una vendita, senza che in realtà le parti avessero voluto alcun atto traslativo), semmai potendosi prospettare una simulazione relativa. 
Si ha, infatti, simulazio ne assoluta del contratto quando le parti, pur dich iarando di co ncluderlo e compiendo atti che appaiano corrispondenti alla sua esecuz ione, non abbiano in realtà voluto co ncludere cont ratto alcuno; si ha simulazio ne relativa quando le parti stesse abbiano inteso stipu lare un contratto diverso da quello a cui, con le loro dichiarazioni e la loro attività concreta, hanno dato parvenza, anche quanto alla misura del prezzo. 16 di 22 Tanto esposto, a fortiori, si evidenzia che, ai fini dell'indagine sulla simulaz ione, le risultanze dell'atto pubblico non s ono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguar da la provenienza delle dichiaraz ioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. L a conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contem plati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni. Ciò vale a maggior ragione allorché, come nel ca so di specie, la ven dita sia stata perfezionata mediante scrittura privata autenticata. 
Sulla scorta di tali principi, nella fattispecie il Giudice di merito ha considerato raggiunta la prova sull'integra le pagamento del prezzo, in base a i document i offerti dall'acquirente e sulla base dell'a nalitica sm entita del quadro inferenziale prospettato dall'attrice odierna ricorrente, e ciò pur rilevando che la dichiara zione contenu ta nel testo contrattuale, sull'integrale pagamento del prezzo contestualmente alla conclusione della vendita, non fosse veritiera. 
Di talché la pronuncia impugnata si è adeguata al consolidato indirizzo in forza del quale, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiaraz ione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nell'atto traslativo, non h a valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. Sez. 2, 17 di 22 Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018; ### 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017; ### 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005; ### 2, Sentenza n. 22454 del 22/10/2014). Spetta, in questo caso, al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di a pprezz are l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, resta ndo il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. Sez. 6-2, O rdinanza n. 29540 del 14/11/2019; S ez. 3, Sentenza n. 22801 del 28/10/2014). 
In tal senso , essendo la presun zione semplice a ffidata alla “prudente” valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prov a, scegliere i fatt i noti da porre a fondam ento della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle re almente esistenti nel sa pere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ig noto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e co ncordanza richiesti dalla legge. 
Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di le gittimità se congruamente motivato ( Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; ### 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; ### L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; ### L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). 
Nella specie , il Giudice d'app ello ha reputato che la dimostrazione sull'integrale pagamento del corrispettivo sia stata 18 di 22 fornita, sicché deve escl udersi che sia stata posta in essere un'indebita inversione dell'onere della prova. 
Come si ricava dalla argomentata e logica motivazione della sentenza di second o grado, l'esclusione della natura sim ulata dell'atto oggetto di causa è il fr utto di una disamina dei vari elementi documentali ed indiziari, compiuta sia sing olarm ente, nella parte in cui è stato escluso che ognuno di essi fosse di per sé ind icativo della natura fit tizia della vendita, sia in chiave complessiva, laddove si è sottolineato che la tesi di parte ricorrente appa riva smentita dalla diversa ricostruzio ne offerta dai convenuti, la quale risultava maggiormente verosimile, anche alla luce della docume ntaz ione prod otta, seppure in copia (assegni bancari, cambiali, mutuo ipotecario). 
Cosicché la sentenza d'appello, pur dando atto del carattere non vincolante della quietanza contenuta nell'atto di vendita, ha tuttavia ritenuto che, anche prescindendo dall'espletamento dei mezzi di prova richiesti, potesse co munqu e considerarsi raggiunta la dimostrazione del pagamento del prezzo, secondo le modalità prospettate dall'acquirente odierno controricorrente. 
Ne deriva che il motivo proposto solo in apparenza è volto a denunciare una viol azione di legge, ma, in realtà, mira surrettiziamente a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal Giudice di merito, sollecitando, quindi, un diverso apprezzamento del complessivo quadro indiziario, pur a fronte di una adeguata motivazione a corredo della decisione gravata, sindacato che, in questa sede ###può essere ammesso.  5.- Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, a i sensi dell'art. 360, primo co mma, n. 3, c.p.c., in merito al rigetto 19 di 22 dell'azione revocat oria ordinaria, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. , 2733 e 26 97 c.c., per non avere la Corte territoriale acquisito i risultati della prova legale conseguente alla confessione resa dalla convenuta, in ordine al mancato pagamento del prezzo di compravendita, ripartendo erroneamente l'onere della prova quanto alla circostanza oggetto di ecce zione modificativa formulata dalla parte convenuta, relativa al pagamen to del prez zo, avvenuto second o termini e modalità diverse, in virtù di accordo successivo intervenuto inter partes. Ed a ncora, ai sensi dell'art. 360, primo com ma, n. 5, c.p.c., contesta la motivazione illogica e/o apparente in merito ad un fatto decisivo del giudizio, ossia al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. 
In merito, la ricorrente obietta che la sentenza di primo grado, le cui a rgomentazioni so no state confermate in appello, quanto al rigetto della domanda re vocatoria per ma ncanza di prova in ordine ai requisiti del consilium fraudis e della scientia damni, sa rebbe stata inficiata dalla co nfessione resa dall'acquirente circa il versamento dilazionato del prezzo secondo modalità diverse da quelle stabilite nel contratto, con la conseguenza che, in dif etto di prova ex a ctis dell'effettivo ed integrale pagamento del corrispettivo, se non per il solo importo di euro 90.000,00, con evidente sperequazione rispetto al valore dell'immobile stabilito tra le pa rti, pari ad euro 400 .000,00, i requisiti co stitutivi dell'azione re vocatoria avrebbero dovuto ritenersi esistenti.  5.1.- Il motivo è infondato. 20 di 22 Si ribadisce, anzitutto, che - secondo lo stesso assunto della ricorrente - l'acquirente non ha confessato, né di avere concordato con la controparte di non corrispondere il prezzo, né di a vere pattuito u n prezzo effettivo inferiore rispetto a quello previsto in contratto. Piuttosto, ha affermato di avere corrisposto integralmente il prezzo concordato in tempi dilazionati e secondo modalità diverse da quelle pattuite nell'atto di vendita. 
Senonché, l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice di merito, in ordine all'integrazione (o alla mancata integrazione) del presup posto soggettivo dell'azione revocatoria - aspetto, questo, che può essere dimostrato anche attraverso il ricorso alle presunzioni -, è insinda cabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. Sez. 6 -3, Ordina nza n. 862 del 16/01/2018; ### 3, Sentenza n. 26168 del 12/12/2014; ### 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004). 
E nel caso in disputa la sentenza d'appello ha dato atto che non vi fosse a lcun elemento da cui ricavare che la socie tà acquirente avesse consapevolezza dell'esistenza di una possibile situazione debitoria della venditrice, in mancanza di alcuna prova di pregressi rapporti tra le parti. E tanto avuto riguardo anche alla qualità dell'acquirente, quale società immobiliare che svolgeva fisio logicamente attività di acquisto e rivendita di immobili. Quanto al pagamento di un prezzo irrisorio, la Corte di merito ha negato che tale circostanza si fosse verificata, stante la dimostrazione del totale pagamento del corrispettivo, sicché non occorreva indagare in ordine alla sua incidenza sull'accoglimento della revocatoria. 21 di 22 In aggiunta, si precisa che, in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n. 2, c.c. - consiste nella generica co noscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore. Tu ttavia , nel caso di contratto preliminare di compravendita, a seguito del quale il promittente venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto, la prova che l'a cquirente dell'im mobile fosse a conoscenza del precedente co ntratto preliminare non è sufficiente, essendo necessaria l a prova della sua partecipazione a lla dolo sa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudica re la garanzia del fut uro credito (Ca ss. 
Sez. 3, Ordinanza n. 17807 del 26/08/2020; ### 2, Sentenza 20251 del 07/10/2016; ### 6-1, Ordin anza n. 25614 del 03/12/2014; ### 2, Sentenza n. 20118 del 02/09/2013; ### 3, Sentenza n. 696 2 d el 22/03/2007). E ciò perché la revocanda alienazione è anteriore al credito da tutelare (nella fattispecie, la pretesa di pagamento del doppio della caparra confirmatoria) - credito che nasce s olo per effetto della trascrizione dell'atto di alienazione -, sicch é la revocatoria p uò essere esperita con successo solo allorché sia provata la partecipazione dell'acquirente alla dolosa preordinazione ex a rt. 2901, primo comma, n. 2, Ebbene, di tale component e ulteriore non vi è tra ccia nelle argomentazioni dell'attrice odierna ricorrente, neanche sul piano deduttivo, come già rilevato dalla Corte distrettuale. 22 di 22 6.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. 
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e conda nna la ricorrent e alla refusione, in favore della controri corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della ### 

causa n. 9789/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 286/2020 del 12-05-2020

... prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo, così che la presenza di concessione in sanatoria rende irrilevante (sotto il presente profilo civilistico) la questione della difformità non essenziali rilevate dal ### salva l'incidenza - idoneamente presa in considerazione dal CTU - dell'irregolarità sul versante della stima dell'immobile. 5.4) ###, procedendo con adeguata e accurata analisi, ha individuato, descritto, verificato sotto il profilo della regolarità urbanistica, il compendio immobiliare oggetto della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, pervenendo ai seguenti valori: “### 4 ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00”; “### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 30 N. 1113/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott. #### relatore ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo con il n. 2081/2017 promossa da: ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTORE; CONTRO ### (###) rappresentata e difesa dall'avv.  ### in virtù di mandato alle liti allegato alla comparsa di risposta.  ###: azione di riduzione per lesione di legittima; scioglimento della comunione. 
Conclusioni delle parti: ###. M.C. Catanzaro, in sostituzione dell'avv. ### si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ### (“a) nel merito, relativamente alla divisione della comunione ereditaria ed ordinaria: - in via principale, accogliere le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione a giudizio e ribadite nella memoria ex art. 183, 6° comma n.1 e, conseguentemente, aderendo alle conclusioni della disposta CTU - in particolare al progetto alternativo di divisione relativo sia ai beni caduti in comunione ereditaria che ordinaria con il quale si prospettano le soluzioni A, B e C e sul presupposto, come asserito dalla stessa ### che la soluzione B è da escludere atteso che la convenuta possa e intenda ritenere l'immobile di cui al ### 2 a 30 Lotto 2 ad essa legato e dove peraltro vive, e tenuto comunque conto del criterio preferenziale in favore del condividente titolare della quota maggiore - disporre l'attribuzione/assegnazione diretta del ### “1” (Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolosotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lla 584-585-586, ), a favore dell'attore, oltre il pagamento di € 103.039,55 a titolo di conguaglio in denaro, dovuto all'attore ### dalla convenuta ### - in via subordinata, sempre in accoglimento delle conclusioni formulate in atti ed in adesione alla ### disporre l'attribuzione/assegnazione diretta sempre del ### “1” (Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lla 584-585-586) e del ### “4” (### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 Part. 615), a favore dell'attore, oltre il pagamento di € 18.039,55, a titolo di conguaglio in denaro, dovuto all'attore ### dalla convenuta ### e ad una penale non inferiore ad € 30,00 giornalieri nel caso di mancata e/o tardiva consegna dell'immobile di cui al lotto “4” dalla data di decisione del presente giudizio sino alla liberazione e consegna del suddetto immobile; b) nel merito, relativamente all'utilizzo dei beni da parte della convenuta e al relictum e sempre in accoglimento delle conclusioni formulate in atto di citazione ed in adesione alla ### condannare la convenuta: i) al pagamento dell'indennizzo per il godimento dell'immobile dove abita e sito in #### 11 , quantificato dalla CTU in € 116,66 mensili (€ 350 x 1/3) dalla data di notifica dell'atto di citazione (12/04/2017) sino alla data di esecuzione e/o adempimento della decisione che sarà emessa da codesto giudicante; ii) al pagamento dell'indennizzo per il godimento dell'immobile sito in ##### di #### quantificato dal CTU in € 117,50 mensili (€ 235 x 1/2) dal 01/01/2000 sino alla data di esecuzione e/o adempimento della decisione che sarà emessa da codesto giudicante; iii) al pagamento della somma di € 8.333,00 (1/3) relativamente alla caparra di € 25.000 ricevuta dalla vendita a terzi del terreno di C.da ### di ### versata su c/c cointestato alla convenuta ed al de cuius, ereditando, di fatto, tale somma; c) in via istruttoria, revocata l'ordinanza emessa in data ###, ammettere le richieste di prova e, precisamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai rapporti bancari del #### relativa all'anno 2007 e CTU contabile, così come articolate nella memoria ex art. 183, 6° comma n.2. Chiede, inoltre che codesto ###mo ### voglia condannare la convenuta: - al pagamento delle spese vive e legali extragiudiziali afferenti al procedimento di mediazione; - al pagamento ### 3 a 30 delle spese, compenso ed onorario del presente giudizio, oltre ad una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° comma per la mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata da codesto giudice con ordinanza del 4 giugno 2018; - al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di consulenza tecnica di parte; oltre rimborso spese forfetario, ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, C.P.A. ed oneri di legge”).  ###. ### si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ### (“Preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del terreno di C.da Seggio e del fabbricato di C.da Latonie che si appartengono alle parti in uno a terzi. Sempre in via preliminare disporre il richiamo del C.T.U. Ing. ### essendo la valutazione data dalla stessa a tutti gli immobili da dividere alcuni dei quali facenti parte dei beni relitti da ### disancorata dalla realtà, come risulta dai rogiti allegati alla relazione di perizia, essendo il valore reale della casa di ### e di quella di C.da Garaffo, inferiore di oltre la metà del valore reale di mercato; essendo inverosimile il valore dei magazzini di ### che possono soltanto essere demoliti in uno ai fabbricati soprastanti; non avendo la C.T.U. determinato il valore del terreno su cui è edificato il fabbricato di C.da ### distinto dal valore del fabbricato; non avendo accertato se è possibile sanare le parti del fabbricato di c.da Garaffo, abusive; e non avendo accertato se l'immobile di C.da Latonie è integralmente o solo in parte abusivo. Sempre in via preliminare insiste per l'ammissione delle prove articolate con le memorie istruttorie. Reitera le conclusioni adottate con la memoria di costituzione con la seguente modifica, limitatamente alla divisione dei beni: ### già ricevuto il terreno di C.da Seggio ceduto a terzi chiede che sia l'immobile di ### il terreno e l'immobile di C.da ### e i magazzini di ### vengano assegnati all'attore che ritiene reale il valore assegnato dal C.T.U.”).  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Le difese delle parti. 
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il ###, ### premesso il decesso in data ### del padre (non coniugato) ### e la successiva pubblicazione del testamento pubblico del de cuius a rogito notaio ### di ### datato 22/2/2016, lamentava l'intervenuta lesione della propria quota di legittima, non soddisfatta dal legato in sostituzione di legittima pure contemplato del citato atto di ultima volontà del padre così formulato: “### a mio figlio ### i sei ventisettesimi (6/27) indivisi della casa di civile abitazione sita in ### nella contrada ### con annesso giardino della superficie di metri quadrati ### 4 a 30 duemila (mq.2.000) circa; ciò, a soddisfo della quota di legittima allo stesso mio figlio spettante”.  ###, inoltre, deduceva l'esistenza della comunione pro-indiviso delle parti sui seguenti beni: “a) di un fabbricato con terreno annesso situato in Comune di ### in #### di #### piano terra, iscritto al #### 165, ### 615, Cat. A/2, Classe 7, ### 6 vani, ### catast. 98 m², totale escluse aree scoperte 89 m², ### € 449,32 ed al #### 165, ### 615, Qualità Ente urbano, ### (m²) 1.040, Reddito dominicale € 0,00, ### agrario € 0,00.  ### 1/2, ### 1/2; b) di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2, Cat. A/4, Classe 3, ### 4 vani, ### catast. 84 m² totale escluse aree scoperte: 84 m², ### € 78,50, ### 1/2, ### ½; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6, Cat. A/4, Classe 2, ### 2 vani, ### catast. 33 m² totale escluse aree scoperte: 33 m², ### € 33,05, ### 10/60, ### 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1, Cat. C/2, Classe 5, ### 29 m², ### € 59,91, ### 10/60, ### 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3, Cat. C/2, Classe 9, ### 11 m², ### € 42,61, ### 10/60, ### 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5, Cat. C/2, Classe 3, ### 32 m², ### € 47,93, ### 10/60, ### 50/60”, nonché il godimento in via esclusiva da parte della convenuta sorella dell'immobile sito in c.da ### Pertanto, dichiarata la propria rinuncia al legato in sostituzione di legittima, chiedeva: “- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attore e quindi che il legato (o comunque l'attribuzione del bene) e/o l'eredità ricevuta dalla ###ra ### eccede la quota di cui il de cuius poteva disporre e conseguentemente dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie; - dichiarare aperta, sugli immobili restituiti all'eredità, la successione legittima del #### con nomina, se necessario, di un curatore; - dichiarare che il #### è erede legittimo; - dichiarare, a norma dell'art. 560 c.c. che l'appartamento sito in #### n. 11 e gli ulteriori beni immobili ### non sono comodamente divisibili e ### 5 a 30 che pertanto la convenuta è tenuta a restituirli all'eredità; - in conseguenza condannare la ###ra ### o chiunque altro ne sia in possesso, alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoto da cose, di detto appartamento sopra indicato in favore dell'eredità del #### previa determinazione e dichiarazione del suo diritto a conseguire il valore della disponibile, da porre a carico dell'eredità; - procedere alla divisione degli immobili ai sensi degli artt. 713 ss. c.c. con assegnazione in favore dell'attore della porzione di patrimonio corrispondente alla quota a lui riservata; - condannare, a norma dell'art. 561, la Sig.ra ### a pagare all'istante per il godimento dell'immobile un corrispettivo, nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 154,66 mensili, dovuta per il godimento dell'appartamento di ### sito in via Lazzaretto11, a partire dalla data di notificazione del presente atto e fino all'effettivo rilascio. - procedere alla divisione giudiziale degli immobili in comunione su descritti al punto sub 2), previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un ### d'### da nominarsi; in subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso (altresì dei cespiti in divisione ereditaria ove detta divisione non sia stata possibile) in favore di essa parte convenuta con obbligo per la stessa di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore della parte attrice; in estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; - condannare la convenuta al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo esclusivo dell'immobile comune di ### di ### che si determina in € 35.514,36 sino ad oggi, oltre € 174,09 mensili da oggi sino al momento del rilascio e/o alla divisione del bene; - condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e pari ad € 759 ex art. 4 bis D.Lgs 04/03/2010 n. 28. Con vittoria di compenso professionale e spese”.  2) Con comparsa di risposta telematicamente depositata il ###, si costituiva la convenuta ### deducendo: “1. Nessuna lesione alla quota di legittima spettantegli, quale erede del padre, ha subito l'attore. In ogni caso, già in questa sede, l'attrice dichiara la propria disponibilità a ### 6 a 30 reintegrarlo, in denaro o in natura, qualora dovesse risultare avere avuto, da un padre con il quale da oltre dieci anni non aveva rapporti, nemmeno telefonici, meno di quanto imposto dalla legge; 2. ### di C.da Garaffo di ### di ### è stato realizzato, su terreno di cui le parti sono proprietarie ma a cura e spese esclusive del comune dante causa per cui nell'asse ereditario vanno computate anche le somme spese per la realizzazione dell'immobile. 3. Le somme pagate per la sanatoria edilizia, l'immobile è stato realizzato in assenza di concessione, sono state integralmente versate dalla convenuta che ha, regolarmente, ogni anno, pagato anche le “tasse e le imposte” che gravano sull'immobile.  4. Nonostante e per i soli fini fiscali, la convenuta avesse la propria residenza nell'immobile di C.da Garaffo di ### lo stesso era stabilmente utilizzato anche se nel solo mese di agosto di ogni anno, dal de cuius e solo negli ultimi tre anni anche dalla convenuta costretta a trasferirsi, nel mese di agosto a ### per assistere il padre non più in grado di restare da solo in quanto aveva gravi difficoltà di movimento. Nessuno ha mai impedito all'attore di poter utilizzare, liberamente l'immobile di cui è comproprietario e del quale ha sempre avuto le “chiavi” di accesso Fin da ora si chiede la restituzione di quanto ad oggi anticipato, per la gestione e la manutenzione dell'immobile di C.da Garaffo dalla convenuta nonché per la regolarizzazione dello stesso. 5. ### è erede legittimo del padre che ha lasciato, nonostante un comportamento da non figlio protrattosi negli anni, allo stesso, quanto per legge spettantegli […] In questa sede si deve precisare che, le parti sono comproprietarie anche di un appezzamento di terreno sito in ### C.da Seggio”. 
Pertanto, ulteriormente dedotto che “che prima del decesso il dante causa delle parti aveva promesso in vendita il terreno di C.da ### ricevendo, quale caparra, la somma di € 25.000,00 per cui la convenuta ha ereditato, di fatto, dal padre la somma residua indicata in contratto”, la convenuta chiedeva: “### atto della completa adesione della convenuta a dividere tutti i beni di cui è comproprietaria in uno all'attore. Ritenere e dichiarare che l'attore ### ha ricevuto al padre per donazione o per testamento somme superiori o uguali a quanto spettantegli per legge. ### atto della disponibilità della convenuta a reintegrare l'attore, qualora dovesse risultare essergli stato donato e/o lasciato in eredità beni inferiori a quanto spettantegli a reintegrarlo in natura e/o in denaro. ### atto che l'immobile di C.da Garaffo di ### di ### è sempre stato occupato, nei mesi estivi, dal dante causa delle parti e che la convenuta solo nel mese di agosto degli ultimi tre anni, per assistere il padre ormai non più in grado a vivere da solo, si è trasferita a ### e dichiarare che il predetto immobile è stato costruito a cura e spese ### 7 a 30 esclusive del comune dante causa delle parti che ha donato all'attore il 50% di quanto realizzato. ### e dichiarare che l'attore ha sempre avuto la disponibilità dell'immobile di C.da Garaffo del quale, da sempre, ha avuto tutte le chiavi di accesso. ### e dichiarare che la convenuta ### ha provveduto, a propria cura e spese a “sanare” l'immobile di C.da Garaffo che il padre aveva realizzato senza concessione e che ha, negli ultimi dieci anni provveduto a pagare, anche per l'attore, le imposte e le tasse gravanti sull'immobile. ### e dichiarare che ### prima del decesso aveva promesso in vendita, a terzi il terreno di C.da ### di ### descritto in citazione ricevendo, quale caparra, la somma di € 25.000,00 e che conseguentemente la convenuta ha dovuto onorare il/i preliminari, quale erede del padre ricevendo, quale corrispettivo per la vendita del terreno la somma residua. Dire che l'attore ### ha ricevuto in donazione, dal padre il 50% del fabbricato di C.da Garaffo di ### oltre la quota di 6/27 dell'immobile sito in ### C.da ### con le pertinenze. Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con il favore di spese, competenze ed onorari del Giudizio”.  3) Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., parte attrice eccepiva: - l'improcedibilità ex art. 5 d. Lgs 28/10 della domanda di divisione del fondo di c.da Seggio, poiché non preceduta da tentativo di mediazione; - la realizzazione ad opera del de cuius dell'immobile di c.da Garaffo in ### di ### - il difetto di prova in ordine agli esborsi sostenuti per la sanatoria del suddetto immobile; - la residenza anagrafica della convenuta presso l'immobile di c.da Garaffo a far data dal 1988 e l'opposizione alla concessione delle chiavi al comproprietario odierno attore pure a seguito di diffida avanzata per il mezzo del proprio procuratore avv. ### - la prescrizione della domanda di restituzione delle somme anticipate per la gestione del ridetto immobile.  ### convenuta non depositava alcuno scritto difensivo in occasione della scadenza del primo termine istruttorio, quindi, con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. replicava alle suddette deduzioni della parte attrice osservando il fallimento della mediazione per colpa imputabile all'attore e, in ogni caso, la tardività dell'eccezione di improcedibilità, nonché la costante comunicazione all'attore degli stadi e degli esborsi della procedura di sanatoria dell'immobile di c.da ### Pag. 8 a 30 4) Fondatezza della domanda di riduzione.  4.1) Preliminarmente occorre osservare la tardività dell'eccezione di improcedibilità formulata da parte attrice soltanto in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., rispetto alla domanda di divisione del bene immobile di c.da Seggio asseritamente formulata in comparsa di risposta dalla parte convenuta. 
In ogni caso, si osserva come nell'istanza di mediazione formulata (con esito negativo) ### detto immobile sia esplicitamente contemplato, risultando, invece, inammissibile la domanda di parte convenuta sotto il diverso profilo di una compiuta formulazione della stessa, difettando la comparsa di costituzione di qualsivoglia identificazione del bene da dividere. 
In ogni caso, detta domanda si appalesa inammissibile per difetto di tempestiva produzione della relativa certificazione ipocatastale.  4.2) Orbene, la presente controversia ha, innanzitutto, per oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive della quota di riserva dell'attore. 
Sul punto, appare opportuno ricordare brevemente come l'azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 553 c.c., sia volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni, che eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.) abbiano leso la quota riservata dalla ### a singoli legittimari. 
Mediante detta azione, i legittimari i cui diritti di riserva siano stati in tutto o in parte lesi da disposizioni testamentare e/o donazioni fatte dal de cuius, possono ottenere la riduzione, ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia nei loro confronti, delle disposizioni lesive. 
Il legittimario gode, dunque, di un diritto potestativo di riduzione.  ### è diretta soltanto contro i beneficiari delle disposizioni lesive, sicché non si ha litisconsorzio necessario, né attivo né passivo, essendo sufficiente la sola presenza in causa del legittimario e dei beneficiari della disposizione lesiva.  ### di riduzione non è azione di nullità, in quanto le disposizioni oggetto di riduzione sono valide (le norme relative all'intangibilità della quota riservata, non ponendo il divieto assoluto dell'atto lesivo, ma comminandone soltanto l'inefficacia nei confronti del soggetto tutelato ove questi intenda avvalersene, non rientrano nella categoria delle norme imperative inderogabili la cui violazione rende illecito il negozio - cfr Cass. Civ. Sez. III 30/7/2002 112869 -: la validità della disposizione costituisce dunque un presupposto dell'azione. 
Giacché in giudizio si accertano l'esistenza della lesione della quota di riserva e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione e poiché dell'accertamento consegue ### 9 a 30 automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, con l'integrazione della quota a lui riservata, quella di riduzione è azione di accertamento costitutivo (Cass. Civ. Sez. II, 26/11/87 n. 8780). 
Al fine di determinare la quota di riserva occorre procedere alle tre operazioni previste dall'art. 556 c.c., in sintesi indicate con l'espressione di riunione fittizia; così la prima operazione da compiere consiste nella formazione della massa dei beni relitti, accertando quali beni il defunto abbia lasciato morendo, determinandone il valore al momento dell'apertura della successione. 
Formata la massa dei beni relitti e determinatone il valore, occorre poi sottrarre da tale valore quello dei debiti ereditari; al valore netto dei beni relitti, che risulterà dai passaggi precedenti, vanno infine aggiunti i beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione, il cui valore va determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione. 
All'esito delle tre operazioni testé indicate si determina il valore del patrimonio ereditario cui fare riferimento al fine del calcolo della quota riservata a ciascun legittimario; la quota disponibile, a sua volta, si calcola indirettamente, sottraendo dal valore del patrimonio ereditario la somma delle porzioni indisponibili riservate ai legittimari.  4.3) Tardivamente parte attrice allega in memora ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.  (codicisticamente dedicata a “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali), l'esistenza di specifici titoli obbligazionari intestati al de cuius, al contempo allegando missive indirizzate a ### s.p.a. e istando ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione da parte del terzo istituto di credito della relativa documentazione e per la nomina di CTU contabile, avente ad oggetto la ricostruzione dei movimenti bancari intestati a ### Senonché le missive in discorso sono prive della prova dell'invio (e dell'effettiva ricezione), sì che non può formularsi in ogni caso giudizio di ammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., in quanto difetta la dimostrazione della tempestiva attivazione della parte richiedente e, in definitiva, della stessa indispensabilità dell'ordine di esibizione. 
Ad ogni modo, parte attrice allega le seguenti intestazioni di titoli in capo al de cuius: “#### F.SP. LIQUIDITA' AC di 16.000 € sottoscritto l' ### (cfr. pg.2), prelevato per € 2.002,24 il ### (cfr. pag.2 del doc.17) e Pag. 10 a 30 rimborsato il ### per 14.110,43 (cfr. pag. 4 del doc.17) (Totale prelevato.  16.112,67€). b) #### n.#### 07 4,8% ### 01/01/07 non emerge quando sottoscritto (precedentemente al 2007) e rimborsato il ### per un importo pari a 6.000€ (cfr. pag.2 del doc.17) (Totale prelevato. 6.000€); c) ### E ### n.### SPIMI 04/07 2,75% ### 01/06/07 non emerge quando sottoscritto (precedentemente al 2007) e rimborsato il ### per un importo pari a 19.000€ (cfr. pag.5 del doc.17) (Totale prelevato. 19.000€) d) ### E ### n.4223280 ###07/09### 30/05/09 di 32.462,15€ sottoscritto il ### ( pag.4 del doc.17) e rimborsato il ### (cfr. pag.19 del doc.17) (Totale prelevato.  34.682,77€)”. 
Le allegazioni in discorso, riferite a disinvestimenti operati quasi un decennio prima dell'introduzione del giudizio di riduzione, in assenza di prove in ordine alla destinazione delle somme liquidate, non risultano conducenti. 
Analoghe considerazioni e conclusioni valgono per il la polizza assicurativa n. ### Eurizonvita (liquidata il ###), nonché per l'accredito con causale "### n.8200 rata 3 2010" di € 8.502,00. 
Al contrario i versamenti di assegni effettuati con causale di acconto sugli atti preliminari di vendita sottoscritti dalla convenuta nella qualità di procuratrice speciale del de cuius appaiono rilevanti al fine di ritenere destituito di fondamento quanto eccepito da parte convenuta in ordine al minor valore ottenuto dai successivi atti di vendita per effetto dell'incasso, da parte del padre, della “caparra” per complessivi € 25.000,00. 
Tali somme, confluite su un conto all'epoca (marzo 2016-dicembre 2016) già cointestato alla convenuta, devono reputarsi entrate per intero nella disponibilità di ### con l'apertura della successione. 
Dunque, ai fini della presente azione di riduzione non potrà tenersi conto delle somme portate dai titoli sopra elencati, ma certamente dovrà ritenersi l'intero valore delle somme accreditate a titolo di “caparra”, come sostenuto da parte attrice anche in comparsa conclusionale e contrariamente a quanto preteso dalla convenuta (e ipotizzato dallo stesso ### v. p. 26 della relazione), con deduzione introduttiva reputatasi del tutto falsa.  4.4) Appare infondato il rilievo di non integrità del contraddittorio da ultimo sollevato da parte convenuta in relazione alla mancata chiamata in causa dei comproprietari del bene di contrada ### pure ricompreso nell'asse ereditario per la quota di 6/27 e tanto sia per la ### 11 a 30 natura personale dell'azione di riduzione per lesione di legittima, sia -anticipandosi il tema dello scioglimento della comunione - per la circostanza che ciò che qui viene in rilievo non è lo scioglimento della comunione sull'immobile di c.da ### bensì lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto una quota ideale di detto immobile, già appartenuta a ### 4.5) Non vi è prova della realizzazione del fabbricato di c.da ### a spese del de cuius. 
Peraltro, parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare siffatto genere di donazione indiretta, avrebbe dovuto quantomeno allegare nello specifico il valore di tali opere (irrilevante, al riguardo, essendo il valore attuale o quello al momento dell'apertura della successione stimato dal ###.  4.6) La dichiarazione di rinuncia al legato in sostituzione di legittima pronunciata in atto introduttivo rende proponibile e ammissibile la domanda di riduzione.  4.7) Aspetti problematici della CTU e osservazioni delle parti.  4.7.1) ### ha rimesso al ### un rilievo in ordine al possibile difetto di prova di continuità delle trascrizioni con riguardo all'appartamento di via ### (fg 180, p.lla 587, sub 17), giacché esso non figura nella certificazione ipotecaria prodotta dalle parti.  ### del titolo di provenienza ha consentito di stabilire come esso appartamento in realtà sia stato descritto nell'originario atto di cessione con gli identificativi catastali dell'area sulla quale era stato costruito l'edificio condominiale ricomprendente l'unità acquistata da ### mentre la certificazione speciale ipotecaria è riferita ai dati identificativi dell'appartamento così come iscritti al nuovo catasto urbano. 
Appare sufficiente osservare - ai fini del presente giudizio e in assenza di osservazioni delle parti - come il certificato ipotecario prodotto dalla parte attrice dia conto dell'assenza di trascrizioni riguardanti il bene immobile come sopra identificato.  4.7.2) Analoga questione il CTU solleva in ordine alle particelle 182 e 196 del foglio 106, nonché in relazione alla p.lla 113, sub. 1 del foglio La questione è irrilevante ai fini dell'azione di riduzione, alla luce della non contestazione delle parti e stante la base personale sulla quale essa si svolge (cfr., da ultimo, Cass. sez. II, 23/11/2018, n.###), nonché irrilevante, come si avrà modo di vedere, in ordine alla domanda di divisione, poiché trattasi di beni già ceduti a terzi e, pertanto, non contemplati nelle ipotesi di divisione.  4.7.3) ### ha concluso per l'impossibilità di stabilire con certezza se, alla stregua di quanto dichiarato nel titolo di provenienza (divisione negoziale in ### 12 a 30 Giubilato del 02/06/1994), le opere relative ai fabbricati di c.da ### “sono state effettuate in periodo anteriore al primo settembre 1967”. 
La questione è irrilevante dacché l'atto di provenienza è conforme al dettato dell'art. 40 della l. 47/85, ove si stabilisce che “Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967” e la preclusione allo scioglimento della comunione si ha nel caso di assenza della suddetta attestazione o comunque di mancata indicazione degli estremi della licenza edilizi “il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2” (Cass. Civ.  un., 07/10/2019, n.###ass. Civ. sez. II, 07/03/2019, n.6684). 
Dunque, appare corretta la valutazione dell'immobile - come connotato da regolarità urbanistica - eseguita dal ### 4.8) ### ha rassegnato le seguenti conclusioni in ordine al valore degli immobili costituenti il relictum al tempo dell'apertura della successione: ### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00.(Nota: si tratta del bene legato all'attore ###; ### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso edificio, nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00.  (Nota: si tratta del bene a legato alla convenuta ###; ### 3 - ### costituito da: - due terzi (2/3) indivisi in piena proprietà -stante che un terzo (1/3) indiviso si appartiene all'attoredi un fondo rustico sito in ### nella contrada ### esteso nell'intero mq 6.900,00 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106 particella 208. Compete all'immobile la comproprietà e/o la proprietà esclusiva (circostanza rimessa alla verifica del G.I.), del magazzino rurale sito nel vicino baglio ### 13 a 30 comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 1; - piena proprietà di un fondo rustico sito in agro di ### nella contrada ### esteso catastalmente mq.14.640 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106, particelle 182, 196, 120, 239 e con annesso magazzino rurale sito nel vicino baglio comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 2.- Sulla proprietà del magazzino p.lla 113 sub 1 si rinvia a quanto precisato negli appositi paragrafi.- Per l'intero compendio secondo le quote di spettanza del de cuius: € 60.000,00 (Nota: si tratta dei beni b e c legati alla convenuta ###. 
A seguito della trasmissione della relazione alle parti, queste ultime nulla hanno osservato nei termini concessi. 
Tardivamente, parte convenuta, con nota trasmessa al CTU in data ###, ha contestato la stima dell'immobile di via ### allegando atti di vendita (rispettivamente del 25/3/2009 e del 26/6/2015) relativa ad immobili posti nelle immediate adiacenze, nonché la stima dell'immobile di via ### e di quello di c.da ### allegando al riguardo altro atto di vendita di immobile vicino. 
Le osservazioni appaiono inammissibilmente tardive e, comunque, connesse a produzioni che tardivamente sono state poste all'attenzione del ### Ad ogni modo, limitando qui l'esame all'unico appartamento rientrante nell'asse ereditario, il ### con riferimento ai rilievi riguardanti l'immobile di via ### ha condivisibilmente osservato che i suddetti immobili hanno caratteristiche diverse da quello oggetto di stima (diverso piano per l'uno; finestratura non fronte strada per l'altro). 
Di più e in modo tranciante: nel caso dell'atto di vendita del 25/3/2009 non viene riportata la superficie compravenduta, così che (in assenza di precise allegazioni della parte convenuta) nulla di preciso può concludersi in ordine al prezzo/mq della cessione. 
Al contempo, nella certificazione energetica allegata all'atto di vendita del 26/6/2015 si indica una superficie utile di mq 100 per un prezzo complessivo di € 70.000,00 e, dunque, per € 700/mq. 
Nel caso dell'appartamento ricompreso nell'asse ereditario, invece, la superficie è di mq 136 e il maggior numero di vani (sette, a fronte dei cinque dell'atto posto a raffronto) oltre che l'essere posto ad una maggiore elevazione (quinto piano) conferisce al bene un valore maggiore, adeguatamente stimato dal CTU in € 810,00/mq (al netto della riduzione prudenziale stimata dallo stesso consulente), valore del resto non molto dissimile da quello ### 14 a 30 richiamato dalla critica allusiva (perché non di vera e propria allegazione può discorrersi, in assenza di riferimenti numerici specifici) di parte convenuta. 
Dunque, in ogni caso, l'osservazione tardiva di parte convenuta risulta infondata. 
Al valore dei suddetti immobili, così come stimato dal ### devono addizionarsi, come anticipato, le somme di danaro versate sul conto cointestato al de cuius e alla convenuta a titolo di “caparra” in relazione ai contratti preliminari di compravendita sottoscritti da ### in relazione al fondo di c.da ### così addivenendosi al valore complessivo di € 225.000,00, in assenza di debiti ereditari e di donazioni (non essendovi prova - si ribadisce - della donazione indiretta riguardante c.da ### dedotta da parte convenuta).  4.9) Dunque, poiché la quota di riserva spettante all'attore è pari ad 1/3, il corrispondente valore deve ritenersi corrispondente ad € 75.000,00 (pari, del resto, sia alla quota di riserva della convenuta che alla quota c.d. “disponibile”), così che le disposizioni testamentarie, contemplanti un legato in favore del figlio (quota di comproprietà dell'immobile di c.da ### del valore di € 25.000,00, ha certamente valenza lesiva della legittima. 
In accoglimento della domanda di parte attrice va pertanto dichiarato che le disposizioni testamentarie sono lesive della quota di riserva dell'attore, a ciò conseguendo la necessità di ridurre proporzionalmente la porzione disponibile, nei limiti in cui è necessario per reintegrare la quota di riserva di € 75.000,00, a norma dell'art. 553 cc. 
Al proposito, la legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, prevedendo che anzitutto si proceda con la riduzione delle quote ab intestato (art.  533 c.c.), per poi passare alla riduzione delle disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, da ultimo, se la quota non è ancora reintegrata, delle donazioni (art. 555 c.c.). 
Nel caso di specie, essendo stato dedotto un fenomeno successorio di natura esclusivamente testamentaria, occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie, sino al reintegro della quota. 
Conseguentemente, al fine del reintegro nella quota per € 75.000,00, come incontestamente ricostruito dal CTU - e a seguito della rinuncia al legato in sostituzione di legittima dichiarata dall'attore - le disposizioni testamentarie relative a tutti i beni annoverati nell'asse ereditario devono considerarsi inefficaci nei confronti dell'attore nella misura di 1/3 e di tanto, sotto il profilo della reintegrazione, dovrà tenersi conto per l'esame della conseguente domanda di scioglimento delle comunioni ereditaria e ordinaria.  5) Scioglimento della comunione ereditaria e della comunione ordinaria. 
Pag. 15 a 30 5.1) Deve dirsi destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario di c.da Seggio. 
Si osserva come, in realtà, la parte convenuta non abbia mai chiesto la divisione di c.da Seggio. 
Del resto non appare necessario coinvolgere nelle operazioni di divisione detto fondo in assenza di specifica domanda di parte: il principio di universalità della divisione, pure invocato da parte convenuta, riguarda solo lo scioglimento della comunione ereditaria ( Civ. sez. un., 07/10/2019, n.250219).  5.2) Deve, sempre in limine, rigettarsi l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle spese per la sanatoria dell'immobile di c.da ### Ed invero, “In tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d'accordo, né circa l'ammontare né circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti (Cass. Civ. sez. II, 14/02/2005, n.2954). 
Tanto premesso, la domanda - in difetto di migliori allegazioni di parte convenuta - deve ritenersi fondata per la somma di L. 360.000 (€ 185,92) corrispondente ai versamenti documentati come univocamente riferibili alla sanatoria in discorso.  5.3) Gli immobili oggetto di comunione ordinaria tra le parti sono l'abitazione di c.da ### in ### di ### e le unità immobiliari in via ### sopra meglio identificate. 
In relazione all'abitazione di c.da ### il ### pure rilevando l'esistenza di concessione in sanatoria riguardante l'intero fabbricato (trascrizione n.3712/2928 del 25/02/2000), ha rilevato che rispetto al progetto abilitato risulta una tettoia edificata lungo il confine nord-est (“si tratta di una copertura priva di valore economico costituita da pannelli prefabbricati, per 2 lati poggianti sui muri di recinzione, per un lato poggianti su un muro interno). 
Pag. 16 a 30 Il principio della nullità testuale (sopra già richiamato al riguardo dell'immobile di c.da ###, così come statuito di recente dalle ### della Corte di Cassazione (sent.  n. 8320 del 22 marzo 2019), postula la validità dell'atto di trasferimento di diritti reali relativi ad edifici abusivi, in presenza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo, così che la presenza di concessione in sanatoria rende irrilevante (sotto il presente profilo civilistico) la questione della difformità non essenziali rilevate dal ### salva l'incidenza - idoneamente presa in considerazione dal CTU - dell'irregolarità sul versante della stima dell'immobile.  5.4) ###, procedendo con adeguata e accurata analisi, ha individuato, descritto, verificato sotto il profilo della regolarità urbanistica, il compendio immobiliare oggetto della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, pervenendo ai seguenti valori: “### 4 ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00”; “### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60- € 56.000,00”. 
In particolare, per il compendio immobiliare indicato quale “### 5” (via ### il ### previa separata valutazione delle singole unità immobiliari secondo il seguente schema nonché previa correzione di stima al 10 %, otteneva, in ragione delle rispettive quote di proprietà ottenendosi la seguente ripartizione di valore: ### di ### Pag. 17 a ###*56000/62460 = € 37.127,12 ### di ### 21050*56000/62460 = € 18.872,88.  5.5) Osservazioni critiche.  5.5.1) Le critiche in ordine alla stima riguardando le unità immobiliari di via ### si limitano alla constatazione che le stesse sono confinanti con “fabbricati, da tempo abbandonati”. 
Sul punto il CTU condivisibilmente osserva “si tratta di zona facente parte del centro cittadino, non abbandonata, in cui sono presenti edifici agibili e abitati (come il G.I. potrà verificare anche a mezzo di ###.- Ciò detto, la sottoscritta C.T.U. ritiene di precisare che, per la stima necessaria al calcolo dei conguagli, sono stati utilizzati valori medi (confermati anche dalla consultazione dei valori pubblicati dall'### del mercato immobiliare) escludendo l'adozione di valori troppo bassi. Tale considerazione vale per tutti gli immobili”.  ### al notorio (trattandosi di toponomastica di Comune rientrante nel ### dell'intestato Tribunale) che la via ### si trovi a circa duecento metri dalla sede del Comune e dalla locale ### dunque nel pieno centro storico di ### (dato del resto incontestato da parte convenuta e facilmente desumibile dalla foto satellitare riportata nella perizia di parte allegata all'atto di citazione). 
Dunque, un prezzo inferiore a quello indicato dal CTU (peraltro già prudenzialmente ridotto del 10 % nella stima finale) sarebbe del tutto incoerente con le potenzialità abitative dell'immobile connesse alla sua collocazione nel tessuto urbanistico di ### 5.5.2) Le osservazioni riguardanti la stima del valore dell'immobile di c.da ### invece, poggiano sulla comparazione con il prezzo indicato in atto di vendita del 10/11/2017 relativo ad immobile posto nelle vicinanze. 
Anche qui valgono i rilievi in ordine alla tardività della produzione documentale e delle stesse osservazioni formulati in relazione all'immobile di via ### In ogni caso, appaiono condivisibili le esaustive controdeduzioni del CTU di seguito riportate: “Per quanto riguarda l'atto di vendita prodotto da parte convenuta e relativo ad un immobile che dovrebbe essere vicino al fabbricato di cui al ### 4 si precisa che: - nell'atto è indicato il prezzo complessivo di € 55.000,00 (ed è precisato che però ai fini fiscali l'atto venga sottoposto alla registrazione per il valore di € 70.000,00); - nulla può essere osservato su tale prezzo in assenza di conoscenza del fabbricato; - il sottoscritto C.T.U. può limitarsi a dire che il fabbricato (### 4) è stato stimato al prezzo unitario di ### 18 a 30 €/mq 850,00 (al lordo della riduzione del prezzo di seguito richiamata) pervenendo al prezzo finale di € 85.000,00 (al netto della riduzione del prezzo di seguito richiamata) e che, di contro, parte attrice aveva stimato per l'immobile il maggior prezzo di € 113.190,00.- Altresì, parte convenuta lamenta “che [per il fabbricato di cui al ### 4], nonostante la presenza di una parte da demolire [il ### ha dimenticato di detrarre dal valere dell'immobile di ### sia il valore della parte da demolire che le spese necessarie per la demolizione”. Al riguardo si precisa che la tettoia da demolire non è stata inserita nella stima (nella quale sono state inserite solo le verande oggetto della C.E.) e che le spese dell'eventuale demolizione sono state opportunamente detratte applicando al punto ‘9.4 Adeguamenti e correzioni della stima' una ### del 10% circa per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, assenza di garanzia per vizi, oneri e spese tecniche di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale, immediatezza della assegnazione giudiziaria, ecc. ecc. per complessivi € 8.678,00. Si anticipa, peraltro, fin d'ora che si tratta di un'opera di scarsa consistenza tanto da non costituire, a parere della sottoscritta C.T.U., un abuso tale da determinare l'incommerciabilità del bene e la nullità dello scioglimento della comunione ordinaria”. 
Occorre qui ribadire che l'atto di vendita in questione ha ad oggetto immobile genericamente descritto come composto da 6,5 vani, senza alcun riferimento alla superficie, né al volume, né alla consistenza delle strutture, sì che risulta impossibile ogni comparazione.  5.6) La comunione ordinaria sui compendi costituenti i lotti 3 e 4 va, dunque, sciolta attribuendo all'attore il valore di € 61.372,88 (€ 42.500,00 pari ad ½ dell'immobile di c.da ### + € 18.872,88, pari al valore delle quote del compendio di via ### e alla convenuta il valore di € 79.627,12 (€ 42.500,00 pari ad 172 dell'immobile di c.da ### + € 37.127,12 corrispondente alle quote di pertinenza del compendio di via ###.  5.7) Ricostruito come sopra il valore dei beni costituenti tanto la comunione ereditaria (generatasi a seguito della pronuncia di riduzione sui beni indicai in CTU quali “### 1” e “Lotto” 2), quanto la comunione ordinaria (### 3, 4 e 5), può procedersi alla pronuncia di scioglimento della comunione secondo la disciplina di cui agli artt. 713 e ss. c.c., precisando che, stante il breve lasso di tempo intercorrente tra l'apertura della successione e l'introduzione del giudizio, non appare necessaria una seconda stima relativa al valore dei beni caduti in successione al momento della divisione. 
Pag. 19 a 30 A questo punto occorre osservare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il ### “nel caso di divisione di beni provenienti dai titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedere a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedere ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentono mediante uno specifico negozio..." che si risolve nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse” (cfr. Cass. Civ., nn° 5798/1992, così richiamata da Cass. Civ., n° 25756/2018). 
Nella presente fattispecie processuale, tuttavia, parte convenuta non solo non si è opposta ad un'unica divisione dei beni appartenenti alle due comunione, ma ha a sua volta, in sede di precisazione delle conclusioni, chiesto che si procedesse di tal guisa formulando richiesta di divisione onnicomprensiva in tali termini: “### già ricevuto il terreno di C.da Seggio ceduto a terzi chiede che sia l'immobile di ### il terreno e l'immobile di C.da ### e i magazzini di ### vengano assegnati all'attore che ritiene reale il valore assegnato dal C.T.U.”. 
Dunque, può procedersi ad una sola divisione secondo una delle ipotesi divisionali formulate dal ### senza alcuna necessità di procedere alla fissazione di udienza di discussione del progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., avendo già le parti ampiamente manifestato, con il proprio comportamento processuale, l'impossibilità di una definizione consensuale mediante accettazione di una delle ipotesi proposte (Cass. Civ. sez. II, 30/05/2017, n.13621; Civ. sez. II, 11/01/2010, n.242). 
Nello scioglimento della comunione e nella consequenziale assegnazione si terrà conto della necessità di attribuire all'attore ### una porzione della comunione ereditaria che ne soddisfi la quota di legittima, come visto, per € 75.000,00, oltre il valore complessivo di € 61.372,88 riferito alla comunione ordinaria, nonché di attribuire alla convenuta una porzione della comunione ereditaria pari ai restanti € 150.000,00, oltre al valore complessivo di € 79.627,12 riferito alla comunione ordinaria. 
Dunque, complessivamente, a ### occorre assegnare beni per complessivi € 136.372,88, mentre a ### occorre assegnare beni per complessivi € 229.627,12.  5.8) Ipotesi divisionali elaborate dal ### 5.8.1) Si espongono di seguito i progetti divisionali elaborati dal ### precisando, sin d'ora, che per ciascuno di essi occorrerà tenere conto dell'ulteriore conguaglio in favore dell'attore ### 20 a 30 pari ad € 8.333,33, corrispondente alla terza parte delle somme versate a titolo di “caparra” in relazione ai contratti preliminari di vendita sottoscritti dal de cuius.  5.8.2) I progetti divisionali elaborati dal CTU si muovono su due ipotesi di fondo, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 560 c.c. e sulla base della pacifica indivisibilità del bene legato a ### (con conseguente facoltà di quest'ultima di ritenerlo con addebito dell'eccedenza): “### 1 - che il legatario possa e intenda ritenere l'immobile di cui al ### 2; - ### 2 - che il legatario non possa o non intenda ritenere l'immobile di cui al ### 2” (ove per lotto 2 deve intendersi l'immobile di via ###. 
Le soluzioni prospettate dal Consulente sono le seguenti: ### 1: che il legatario possa e intenda ritenere gli immobili ad essa legati - si prospettano: ###: Attore: ### 1 - ### 4; #### 5 oltre legato (### 2); ###: Attore: ### 1; #### 4 - ### 5 oltre legato (### 2); ### 2: che il legatario non possa o non intenda ritenere gli immobili ad essa legati - si prospettano: ###: Attore: ### 1 - ### 4; #### 2 - ### 5; ###: Attore: ### 1 - ### 2; #### 4 - ### 5; ###: Attore: ### 1; #### 2 - ### 4 - ### 5.  ###: Attore: ### 1 - ### 4 - denaro; #### 2 - ### 5 #### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00 ### 4 - ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00; denaro dovuto all'attore ### dalla convenuta ### € 18.039,55.  #### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, ### 21 a 30 composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso ### nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00 ### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 - di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60.- € 56.000,00 Prezzo riscosso per la vendita del ### 3: € 60.000,00 A detrarre il denaro dovuto all'attore ### dalla convenuta ### -€ 18.039,55.  ###: Attore: ### 1 - ### 2; #### 4 - ### 5 - conguaglio #### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00 ### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso ### nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00 A detrarre: ### in denaro dovuto dall'attore ### alla convenuta ### € - 11.960,45.  #### 4 - ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00 Pag. 22 a 30 ### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 - di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60- € 56.000,00 ### in denaro dovuto dall'attore ### alla convenuta ### € 11.960,45 Prezzo riscosso per la vendita del ### 3: € 60.000,00.  ###: Attore: ### 1 - conguaglio; #### 2 - ### 4 - ### 5 #### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00 ### in denaro dovuto all'attore ### dalla convenuta ### € 103.039,55 #### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso ### nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00 ### 4 - ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00 ### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 - di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### 23 a 30 ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60.- € 56.000,00 Prezzo riscosso per la vendita del ### 3: € 60.000,00 A detrarre: ### in denaro dovuto all'attore dalla convenuta: -€ 103.039,55 5.8.3) Le parti hanno precisato le proprie richieste in ordine allo scioglimento delle comunioni dopo il deposito dei progetti divisionali formulati dal ### secondo facoltà processuali accordate loro dalla prevalente interpretazione delle norme di rito (Cass. sez. II, 14/08/2012, n.14521). 
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice, esclusa ai sensi dell'art. 560 l'ipotesi “B”, ha chiesto, in via principale, procedersi all'assegnazione secondo l'ipotesi “C”, seguendo il criterio del favore della quota maggioritaria, quindi, in subordine, secondo l'ipotesi “A”. 
La convenuta ha, invece, nella sostanza, contestato tutte le ipotesi divisionali prospettate dal CTU e, in via subordinata, chiesto che venissero assegnati all'attore gli immobili di via ### (piazza ###, di c.da ### di via ### e di c.da ### 5.8.4) Ritiene questo Collegio che, esclusa l'ipotesi del sorteggio delle quote stante il loro carattere ineguale (ai sensi dell'art. 729 c.c.), debba procedersi allo scioglimento della comunione secondo la soluzione “A”. 
La soluzione “B”, infatti, risulta rifiutata da entrambe le parti e, in ogni caso, prevede un'assegnazione degli immobili che non tiene conto della chiara volontà testamentaria di attribuire alla convenuta l'immobile di via ### La soluzione “C” così come la richiesta di parte convenuta non possono essere prese in considerazione perché contemplanti un valore di conguaglio troppo elevato, in dissonanza con il criterio della prevalente assegnazione dei beni in natura previsto dall'art. 720 Al contrario, la soluzione “A” consente di preservare integralmente le assegnazioni testamentarie (immobile di c.da ### all'attore, immobile di via ### alla convenuta, oltre ai terreni di c.da ### già da quest'ultima venduti), pur mantenendo basso il valore di conguaglio (criterio consolidato presso la maggioritaria giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Roma n. 19520/2018 pubbl. il ###; ### Roma n. 15823/2016 pubbl. il ###; ### Padova n. 2435/2016 pubbl. il ###; ####. 24 a ###/2013 pubbl. il ###; Corte d'Appello di Firenze n. 1519/2016 pubbl. il ###, tutte pubblicate in ### del ### dei ###.  5.9) Dunque, all'attore andrà assegnati in proprietà i 6/27 di c.da ### (€ 25.000,00), l'intero di c.da ### (€ 85.000,00) e un conguaglio pari ad € 18.039,55, oltre ad € 8.333,33 quale quota spettante sui versamenti effettuati a titolo di “caparra” dagli acquirenti dei terreni di c.da ### (sommano € 136.372,88), mentre a ### occorre assegnare l'appartamento di via ### (€ 115.000,00), il compendio immobiliare di via ### (€ 56.000,00) e il danaro ricavato dalla vendita del fondo di c.da ### (€ 60.00,00 + € 16.666,67 quale quota di pertinenza dei versamenti effettuati a titolo di caparra), con detrazione della somma di € 18.039,55 dovuta a titolo di conguaglio in favore del condividente odierno attore (sommano € 229.627,12). 
Sulle somme dovute a titolo di conguaglio maturano interessi al tasso legale dalla data delle presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. sez. II, 26/03/2019, n.84009).  6) Indennizzo per il godimento dell'immobile di via #### attrice ha richiesto “condannare, a norma dell'art. 561, la Sig.ra ### a pagare all'istante per il godimento dell'immobile un corrispettivo, nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 154,66 mensili, dovuta per il godimento dell'appartamento di ### sito in via Lazzaretto11, a partire dalla data di notificazione del presente atto e fino all'effettivo rilascio”. 
Orbene, al riguardo giova rammentare che “In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti” (Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n.4709). 
Ora è incontestato (e, peraltro, riscontrato in ### che la convenuta abbia detenuto in modo esclusivo l'immobile oggetto di lite dal decesso del de cuius sino ad oggi. 
Dunque, assumendo come esperita la domanda di riduzione alla data del 12/4/2017, deve riconoscersi in favore dell'attore il valore locativo dell'immobile da tale data sino alla data ### 25 a 30 odierna, limitatamente alla rispettiva quota di proprietà riconosciuta all'esito della riduzione per lesione di legittima (1/3). 
Poiché, senza osservazioni critiche, il CTU ha individuato quale valore locativo dell'immobile di via ### il valore mensile di € 350,00, allora, per i 37 mesi trascorsi sino ad oggi, la convenuta dovrà pagare all'attore la somma di € 4.316,66 (€ 12.950,00* 1/3), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (12/4/2017) sino al soddisfo.  7) Indennizzo per il godimento dell'immobile di c.da ### Diversamente è a dirsi per l'immobile di località ### di #### convenuta nega di averne goduto in via esclusiva e, soprattutto, di avere negato l'accesso all'attore.  ###, al fine di provare la circostanza della idonea diffida rivolta alla convenuta, ha prodotto missiva sottoscritta da proprio precedente procuratore (avv. ###. 
La missiva in discorso, tuttavia, non contiene alcun riferimento all'utilizzo esclusivo dell'immobile in discorso. 
Ancora, non risulta utile a provare detta esclusione dal possesso della villetta nemmeno la documentazione relativa all'istruttoria della pratica di sanatoria, al più dimostrativa della utile gestione di uno dei comproprietari in favore dell'intera comunione. 
Non può, dunque, essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennizzo per il godimento esclusivo dell'immobile di c.da ### 8) La penale per il rilascio di c.da #### attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha inteso richiedere “una penale non inferiore ad € 30,00 giornalieri nel caso di mancata e/o tardiva consegna dell'immobile di cui al lotto “4” dalla data di decisione del presente giudizio sino alla liberazione e consegna del suddetto immobile”. 
La richiesta po' pacificamente ricondursi nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 614 bis c.p.c., a mente del quale “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”. 
Ebbene, la domanda appare inammissibilmente tardiva, non essendo stata proposta con l'atto introduttivo (né con le memorie istruttorie successive), nonché risultando accessoria ad una domanda di rilascio in realtà parimenti non contemplata nell'originario petitum ### 26 a 30 (comprendente, invece, analoga richiesta avente ad oggetto l'appartamento di via ###. 
Ancora e in ogni caso, la domanda ex art. 614 bis c.p.c. dovrebbe poggiare sul presupposto di un significativo pregresso inadempimento, per il vero qui non accertato.  9) Le spese di lite.  9.1) In considerazione dell'esito della lite occorre disporre la compensazione parziale delle spese (giacché “La reciproca soccombenza - che giustifica la compensazione delle spese di lite - va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” Cass. Civ. sez. II, 03/10/2019, n.24724; Cass. Civ. sez. III, 22/02/2016, n.3438). 
Ed infatti, la parte convenuta è risultata soccombente in relazione: - alla domanda di riduzione (avendone negato i presupposti in comparsa di costituzione); - alla domanda di accertamento della donazione avente ad oggetto le opere edilizie realizzate nell'area di c.da ### - alla pretesa di non ricomprendere nel relictum quanto versato in adempimento della “caparra” riguardante i contratti preliminari sottoscritti dal de cuius; - all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda di divisione; - ai plurimi rilievi in ordine alla #### attrice è, invece, risultata soccombente in relazione: - alla domanda di indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile di c.da ### - alla domanda di ripetizione delle somme anticipate dalla convenuta con riguardo alla pratica di sanatoria dell'immobile suddetto; - alla domanda ex art. 614 bis c.p.c.. 
In considerazione della differenza di valore tra il petitum (inglobante € 58.000,00 quale ammontare della lesione della quota di riserva indicata nella perizia allegata all'atto di citazione e in quest'ultimo, oltre € 61.000,00 quale valore della quota di comproprietà dei beni in comunione ordinaria ed € 40.000,00 corrispondente all'indennizzo complessivamente richiesto per il godimento degli immobili di c.da ### e di via ### nonché € 26.000,00 con riferimento alla quota di pertinenza dei valori mobiliari) e le pronunce di accoglimento (€ 50.000,00 per il valore della lesione, € 61.000,00 per il ### 27 a 30 valore delle quote di comproprietà ordinaria, € 4.300,00 quale valore di indennizzo), può disporsi la compensazione delle spese di lite nella misura di 3/5, con residuo liquidato in dispositivo, previa visione della notula depositata da parte attrice, a carico di parte convenuta secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente aumentati stante la medio-altra complessità della controversia, il numero delle questioni dedotte e dei beni oggetto di valutazione.  9.2) La parziale soccombenza esclude la ricorrenza dei presupposti dell'invocata condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.  9.3) Per la metà riguardante lo scioglimento delle comunioni le spese di CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti con pari ripartizione nei rapporti interni (Cass. Civ.  II, 24/01/2020, n.1635). 
La restante metà, riguardante gli accertamenti relativi alla composizione dell'asse ereditario e la dedotta lesione della quota di riserva, devono essere poste, stante l'esito della lite, esclusivamente a carico della parte convenuta nei rapporti interni.  9.4) ### attrice ha anche richiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una sanzione di € 759 ex art. 8, quarto comma, bis D.lgs 04/03/2010. 
Quest'ultimo prevede: “### mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. 
Vertendo il presente giudizio in materia rientrante nella previsione ex art. 5 D.Lgs. cit., occorre verificare, ai fini dell'applicabilità della sanzione pecuniaria in discorso, la consistenza del motivo di mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione. 
Ebbene, al riguardo parte attrice ha allegato in atto di citazione che la convenuta manifestava ritrosia rispetto ad un bonario componimento “già al primo incontro del 21/12/2016 al quale la ###ra ### non si presentava, mentre il proprio legale chiedeva un rinvio al fine di consentire la partecipazione personale della propria assistita (doc.9). Ma, ciononostante, la convenuta reiterava la sua assenza anche al successivo incontro del 27 Gennaio 2017 ed il suo difensore si limitava a dichiarare che <<non sussistono i ### 28 a 30 presupposti per un bonario componimento della controversia e per la continuazione della mediazione>>”. 
Rispetto a tali contestazioni parte convenuta nulla ha replicato in comparsa di costituzione, mentre in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. allegava: “La mediazione, esperita su istanza dell'attore, non ha avuto esito positivo avendo ### opposto un netto rifiuto alla divisione anche degli altri beni di cui le parti sono comproprietarie in uno a terzi. La richiesta di divisione anche dei predetti beni era stata avanzata, ritualmente, dall'attore che, tuttavia, nel corso della procedura di mediazione, senza alcun apparente motivo, aveva dichiarato di rinunciare alla divisione dei beni in comunione a terzi. La rinuncia non veniva accettata dalla convenuta per cui il tentativo di mediazione falliva”. 
In effetti, la disposizione in commento sanziona soltanto la mancata partecipazione alla mediazione, non anche l'opposizione della parte ad una composizione bonaria. 
Poiché emerge chiaramente dal verbale di mediazione in atti sia la partecipazione della parte convenuta, sia l'esplicitazione di ragioni - a suo avviso - impeditive dell'accordo bonario, non appaiono sussistere gli invocati presupposti per l'applicazione della sanzione.  P.Q.M.  ### di Marsala, ###, composizione collegale, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita 1) dichiara aperta la successione testamentaria di ### deceduto in ### il ###; 2) dichiara che il valore della quota di riserva dell'attore è pari ad € 75.000,00; 3) dichiara che le disposizioni di ultima volontà da ### lasciate con testamento pubblico datato 22/2/2016 a rogito ### di ### sono lesive della predetta quota di riserva di ### e, per l'effetto, 4) riduce, a norma dell'art. 554 c.c. - sino a 2/3 in favore della convenuta e dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attore della disposizione medesima per ciò che concerne il restante 1/3 - la disposizione testamentaria avente per oggetto il diritto di proprietà sugli immobili: 4.a) piena proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso edificio, nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29; Pag. 29 a 30 4.b) due terzi indivisi in piena proprietà di un fondo rustico sito in ### nella contrada ### esteso nell'intero mq 6.900,00 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106 particella 208. Compete all'immobile la comproprietà in ragione di 1/3 del magazzino rurale sito nel vicino baglio comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 1; 4.c) piena proprietà di un fondo rustico sito in agro di ### nella contrada ### esteso catastalmente mq.14.640 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106, particelle 182, 196, 120, 239 e con annesso magazzino rurale sito nel vicino baglio comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 2; 5) dichiara sciolta la comunione tra ### dall'un lato, e ### dall'altro, insistente sui proventi della vendita degli immobili sopra indicati ai punti 4.a) e 4.c), nonché sull'immobile di cui al precedente punto 4.a), nonché sugli immobili: 5.a) sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586; 5.b) fabbricato per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: 5.c) compendio di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; 6) attribuisce in proprietà esclusiva di ### i beni descritti ai precedenti punti 5.a) e 5.b); 7) attribuisce in proprietà esclusiva di ### i beni descritti ai precedenti punti 4.a) e 5.c), oltre ai proventi della vendita dei beni descritti ai capi 4.b) e 4.c); Pag. 30 a 30 8) condanna ### a pagare in favore di ### a titolo di conguaglio, la somma complessiva di € 26.372,88 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo; 9) condanna ### a pagare in favore di ### a titolo di indennizzo per l'esclusivo godimento del bene sopra indicato al punto 4.a), la somma di € 4.316,66, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (12/4/2017) sino all'effettivo soddisfo, 10) condanna ### a pagare in favore di ### per il titolo meglio specificato in motivazione, la somma di € 185,92, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (17/7/2017) sino al soddisfo; 11) condanna ### a rifondere ### delle spese di lite che, già compensate nella misura di 3/5, si liquidano in complessivi € 729,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### 12) pone le spese di ### già separatamente liquidate, a carico delle parti in solido, con ripartizione nei rapporti interni in ragione di ¾ a carico di parte convenuta e di ¼ a carico di parte attrice; 13) autorizza la trascrizione della presente sentenza presso il competente ### del ### espressamente esonerando il ### dell'### del ### - ### di ### - ### di ### da ogni responsabilità in merito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione civile dell'11/5/2020.   ### est. ### 

causa n. 1113/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ruvolo Michele, Pizzo Francesco Paolo

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