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### 1 a 30 N. 1113/2017 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott. #### relatore ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo con il n. 2081/2017 promossa da: ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTORE; CONTRO ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di mandato alle liti allegato alla comparsa di risposta. ###: azione di riduzione per lesione di legittima; scioglimento della comunione.
Conclusioni delle parti: ###. M.C. Catanzaro, in sostituzione dell'avv. ### si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ### (“a) nel merito, relativamente alla divisione della comunione ereditaria ed ordinaria: - in via principale, accogliere le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione a giudizio e ribadite nella memoria ex art. 183, 6° comma n.1 e, conseguentemente, aderendo alle conclusioni della disposta CTU - in particolare al progetto alternativo di divisione relativo sia ai beni caduti in comunione ereditaria che ordinaria con il quale si prospettano le soluzioni A, B e C e sul presupposto, come asserito dalla stessa ### che la soluzione B è da escludere atteso che la convenuta possa e intenda ritenere l'immobile di cui al ### 2 a 30 Lotto 2 ad essa legato e dove peraltro vive, e tenuto comunque conto del criterio preferenziale in favore del condividente titolare della quota maggiore - disporre l'attribuzione/assegnazione diretta del ### “1” (Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolosotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lla 584-585-586, ), a favore dell'attore, oltre il pagamento di € 103.039,55 a titolo di conguaglio in denaro, dovuto all'attore ### dalla convenuta ### - in via subordinata, sempre in accoglimento delle conclusioni formulate in atti ed in adesione alla ### disporre l'attribuzione/assegnazione diretta sempre del ### “1” (Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lla 584-585-586) e del ### “4” (### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 Part. 615), a favore dell'attore, oltre il pagamento di € 18.039,55, a titolo di conguaglio in denaro, dovuto all'attore ### dalla convenuta ### e ad una penale non inferiore ad € 30,00 giornalieri nel caso di mancata e/o tardiva consegna dell'immobile di cui al lotto “4” dalla data di decisione del presente giudizio sino alla liberazione e consegna del suddetto immobile; b) nel merito, relativamente all'utilizzo dei beni da parte della convenuta e al relictum e sempre in accoglimento delle conclusioni formulate in atto di citazione ed in adesione alla ### condannare la convenuta: i) al pagamento dell'indennizzo per il godimento dell'immobile dove abita e sito in #### 11 , quantificato dalla CTU in € 116,66 mensili (€ 350 x 1/3) dalla data di notifica dell'atto di citazione (12/04/2017) sino alla data di esecuzione e/o adempimento della decisione che sarà emessa da codesto giudicante; ii) al pagamento dell'indennizzo per il godimento dell'immobile sito in ##### di #### quantificato dal CTU in € 117,50 mensili (€ 235 x 1/2) dal 01/01/2000 sino alla data di esecuzione e/o adempimento della decisione che sarà emessa da codesto giudicante; iii) al pagamento della somma di € 8.333,00 (1/3) relativamente alla caparra di € 25.000 ricevuta dalla vendita a terzi del terreno di C.da ### di ### versata su c/c cointestato alla convenuta ed al de cuius, ereditando, di fatto, tale somma; c) in via istruttoria, revocata l'ordinanza emessa in data ###, ammettere le richieste di prova e, precisamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai rapporti bancari del #### relativa all'anno 2007 e CTU contabile, così come articolate nella memoria ex art. 183, 6° comma n.2. Chiede, inoltre che codesto ###mo ### voglia condannare la convenuta: - al pagamento delle spese vive e legali extragiudiziali afferenti al procedimento di mediazione; - al pagamento ### 3 a 30 delle spese, compenso ed onorario del presente giudizio, oltre ad una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° comma per la mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata da codesto giudice con ordinanza del 4 giugno 2018; - al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di consulenza tecnica di parte; oltre rimborso spese forfetario, ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, C.P.A. ed oneri di legge”). ###. ### si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ### (“Preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del terreno di C.da Seggio e del fabbricato di C.da Latonie che si appartengono alle parti in uno a terzi. Sempre in via preliminare disporre il richiamo del C.T.U. Ing. ### essendo la valutazione data dalla stessa a tutti gli immobili da dividere alcuni dei quali facenti parte dei beni relitti da ### disancorata dalla realtà, come risulta dai rogiti allegati alla relazione di perizia, essendo il valore reale della casa di ### e di quella di C.da Garaffo, inferiore di oltre la metà del valore reale di mercato; essendo inverosimile il valore dei magazzini di ### che possono soltanto essere demoliti in uno ai fabbricati soprastanti; non avendo la C.T.U. determinato il valore del terreno su cui è edificato il fabbricato di C.da ### distinto dal valore del fabbricato; non avendo accertato se è possibile sanare le parti del fabbricato di c.da Garaffo, abusive; e non avendo accertato se l'immobile di C.da Latonie è integralmente o solo in parte abusivo. Sempre in via preliminare insiste per l'ammissione delle prove articolate con le memorie istruttorie. Reitera le conclusioni adottate con la memoria di costituzione con la seguente modifica, limitatamente alla divisione dei beni: ### già ricevuto il terreno di C.da Seggio ceduto a terzi chiede che sia l'immobile di ### il terreno e l'immobile di C.da ### e i magazzini di ### vengano assegnati all'attore che ritiene reale il valore assegnato dal C.T.U.”). MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Le difese delle parti.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il ###, ### premesso il decesso in data ### del padre (non coniugato) ### e la successiva pubblicazione del testamento pubblico del de cuius a rogito notaio ### di ### datato 22/2/2016, lamentava l'intervenuta lesione della propria quota di legittima, non soddisfatta dal legato in sostituzione di legittima pure contemplato del citato atto di ultima volontà del padre così formulato: “### a mio figlio ### i sei ventisettesimi (6/27) indivisi della casa di civile abitazione sita in ### nella contrada ### con annesso giardino della superficie di metri quadrati ### 4 a 30 duemila (mq.2.000) circa; ciò, a soddisfo della quota di legittima allo stesso mio figlio spettante”. ###, inoltre, deduceva l'esistenza della comunione pro-indiviso delle parti sui seguenti beni: “a) di un fabbricato con terreno annesso situato in Comune di ### in #### di #### piano terra, iscritto al #### 165, ### 615, Cat. A/2, Classe 7, ### 6 vani, ### catast. 98 m², totale escluse aree scoperte 89 m², ### € 449,32 ed al #### 165, ### 615, Qualità Ente urbano, ### (m²) 1.040, Reddito dominicale € 0,00, ### agrario € 0,00. ### 1/2, ### 1/2; b) di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2, Cat. A/4, Classe 3, ### 4 vani, ### catast. 84 m² totale escluse aree scoperte: 84 m², ### € 78,50, ### 1/2, ### ½; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6, Cat. A/4, Classe 2, ### 2 vani, ### catast. 33 m² totale escluse aree scoperte: 33 m², ### € 33,05, ### 10/60, ### 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1, Cat. C/2, Classe 5, ### 29 m², ### € 59,91, ### 10/60, ### 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3, Cat. C/2, Classe 9, ### 11 m², ### € 42,61, ### 10/60, ### 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5, Cat. C/2, Classe 3, ### 32 m², ### € 47,93, ### 10/60, ### 50/60”, nonché il godimento in via esclusiva da parte della convenuta sorella dell'immobile sito in c.da ### Pertanto, dichiarata la propria rinuncia al legato in sostituzione di legittima, chiedeva: “- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attore e quindi che il legato (o comunque l'attribuzione del bene) e/o l'eredità ricevuta dalla ###ra ### eccede la quota di cui il de cuius poteva disporre e conseguentemente dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie; - dichiarare aperta, sugli immobili restituiti all'eredità, la successione legittima del #### con nomina, se necessario, di un curatore; - dichiarare che il #### è erede legittimo; - dichiarare, a norma dell'art. 560 c.c. che l'appartamento sito in #### n. 11 e gli ulteriori beni immobili ### non sono comodamente divisibili e ### 5 a 30 che pertanto la convenuta è tenuta a restituirli all'eredità; - in conseguenza condannare la ###ra ### o chiunque altro ne sia in possesso, alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoto da cose, di detto appartamento sopra indicato in favore dell'eredità del #### previa determinazione e dichiarazione del suo diritto a conseguire il valore della disponibile, da porre a carico dell'eredità; - procedere alla divisione degli immobili ai sensi degli artt. 713 ss. c.c. con assegnazione in favore dell'attore della porzione di patrimonio corrispondente alla quota a lui riservata; - condannare, a norma dell'art. 561, la Sig.ra ### a pagare all'istante per il godimento dell'immobile un corrispettivo, nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 154,66 mensili, dovuta per il godimento dell'appartamento di ### sito in via Lazzaretto11, a partire dalla data di notificazione del presente atto e fino all'effettivo rilascio. - procedere alla divisione giudiziale degli immobili in comunione su descritti al punto sub 2), previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un ### d'### da nominarsi; in subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso (altresì dei cespiti in divisione ereditaria ove detta divisione non sia stata possibile) in favore di essa parte convenuta con obbligo per la stessa di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore della parte attrice; in estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; - condannare la convenuta al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo esclusivo dell'immobile comune di ### di ### che si determina in € 35.514,36 sino ad oggi, oltre € 174,09 mensili da oggi sino al momento del rilascio e/o alla divisione del bene; - condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e pari ad € 759 ex art. 4 bis D.Lgs 04/03/2010 n. 28. Con vittoria di compenso professionale e spese”. 2) Con comparsa di risposta telematicamente depositata il ###, si costituiva la convenuta ### deducendo: “1. Nessuna lesione alla quota di legittima spettantegli, quale erede del padre, ha subito l'attore. In ogni caso, già in questa sede, l'attrice dichiara la propria disponibilità a ### 6 a 30 reintegrarlo, in denaro o in natura, qualora dovesse risultare avere avuto, da un padre con il quale da oltre dieci anni non aveva rapporti, nemmeno telefonici, meno di quanto imposto dalla legge; 2. ### di C.da Garaffo di ### di ### è stato realizzato, su terreno di cui le parti sono proprietarie ma a cura e spese esclusive del comune dante causa per cui nell'asse ereditario vanno computate anche le somme spese per la realizzazione dell'immobile. 3. Le somme pagate per la sanatoria edilizia, l'immobile è stato realizzato in assenza di concessione, sono state integralmente versate dalla convenuta che ha, regolarmente, ogni anno, pagato anche le “tasse e le imposte” che gravano sull'immobile. 4. Nonostante e per i soli fini fiscali, la convenuta avesse la propria residenza nell'immobile di C.da Garaffo di ### lo stesso era stabilmente utilizzato anche se nel solo mese di agosto di ogni anno, dal de cuius e solo negli ultimi tre anni anche dalla convenuta costretta a trasferirsi, nel mese di agosto a ### per assistere il padre non più in grado di restare da solo in quanto aveva gravi difficoltà di movimento. Nessuno ha mai impedito all'attore di poter utilizzare, liberamente l'immobile di cui è comproprietario e del quale ha sempre avuto le “chiavi” di accesso Fin da ora si chiede la restituzione di quanto ad oggi anticipato, per la gestione e la manutenzione dell'immobile di C.da Garaffo dalla convenuta nonché per la regolarizzazione dello stesso. 5. ### è erede legittimo del padre che ha lasciato, nonostante un comportamento da non figlio protrattosi negli anni, allo stesso, quanto per legge spettantegli […] In questa sede si deve precisare che, le parti sono comproprietarie anche di un appezzamento di terreno sito in ### C.da Seggio”.
Pertanto, ulteriormente dedotto che “che prima del decesso il dante causa delle parti aveva promesso in vendita il terreno di C.da ### ricevendo, quale caparra, la somma di € 25.000,00 per cui la convenuta ha ereditato, di fatto, dal padre la somma residua indicata in contratto”, la convenuta chiedeva: “### atto della completa adesione della convenuta a dividere tutti i beni di cui è comproprietaria in uno all'attore. Ritenere e dichiarare che l'attore ### ha ricevuto al padre per donazione o per testamento somme superiori o uguali a quanto spettantegli per legge. ### atto della disponibilità della convenuta a reintegrare l'attore, qualora dovesse risultare essergli stato donato e/o lasciato in eredità beni inferiori a quanto spettantegli a reintegrarlo in natura e/o in denaro. ### atto che l'immobile di C.da Garaffo di ### di ### è sempre stato occupato, nei mesi estivi, dal dante causa delle parti e che la convenuta solo nel mese di agosto degli ultimi tre anni, per assistere il padre ormai non più in grado a vivere da solo, si è trasferita a ### e dichiarare che il predetto immobile è stato costruito a cura e spese ### 7 a 30 esclusive del comune dante causa delle parti che ha donato all'attore il 50% di quanto realizzato. ### e dichiarare che l'attore ha sempre avuto la disponibilità dell'immobile di C.da Garaffo del quale, da sempre, ha avuto tutte le chiavi di accesso. ### e dichiarare che la convenuta ### ha provveduto, a propria cura e spese a “sanare” l'immobile di C.da Garaffo che il padre aveva realizzato senza concessione e che ha, negli ultimi dieci anni provveduto a pagare, anche per l'attore, le imposte e le tasse gravanti sull'immobile. ### e dichiarare che ### prima del decesso aveva promesso in vendita, a terzi il terreno di C.da ### di ### descritto in citazione ricevendo, quale caparra, la somma di € 25.000,00 e che conseguentemente la convenuta ha dovuto onorare il/i preliminari, quale erede del padre ricevendo, quale corrispettivo per la vendita del terreno la somma residua. Dire che l'attore ### ha ricevuto in donazione, dal padre il 50% del fabbricato di C.da Garaffo di ### oltre la quota di 6/27 dell'immobile sito in ### C.da ### con le pertinenze. Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con il favore di spese, competenze ed onorari del Giudizio”. 3) Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., parte attrice eccepiva: - l'improcedibilità ex art. 5 d. Lgs 28/10 della domanda di divisione del fondo di c.da Seggio, poiché non preceduta da tentativo di mediazione; - la realizzazione ad opera del de cuius dell'immobile di c.da Garaffo in ### di ### - il difetto di prova in ordine agli esborsi sostenuti per la sanatoria del suddetto immobile; - la residenza anagrafica della convenuta presso l'immobile di c.da Garaffo a far data dal 1988 e l'opposizione alla concessione delle chiavi al comproprietario odierno attore pure a seguito di diffida avanzata per il mezzo del proprio procuratore avv. ### - la prescrizione della domanda di restituzione delle somme anticipate per la gestione del ridetto immobile. ### convenuta non depositava alcuno scritto difensivo in occasione della scadenza del primo termine istruttorio, quindi, con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. replicava alle suddette deduzioni della parte attrice osservando il fallimento della mediazione per colpa imputabile all'attore e, in ogni caso, la tardività dell'eccezione di improcedibilità, nonché la costante comunicazione all'attore degli stadi e degli esborsi della procedura di sanatoria dell'immobile di c.da ### Pag. 8 a 30 4) Fondatezza della domanda di riduzione. 4.1) Preliminarmente occorre osservare la tardività dell'eccezione di improcedibilità formulata da parte attrice soltanto in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., rispetto alla domanda di divisione del bene immobile di c.da Seggio asseritamente formulata in comparsa di risposta dalla parte convenuta.
In ogni caso, si osserva come nell'istanza di mediazione formulata (con esito negativo) ### detto immobile sia esplicitamente contemplato, risultando, invece, inammissibile la domanda di parte convenuta sotto il diverso profilo di una compiuta formulazione della stessa, difettando la comparsa di costituzione di qualsivoglia identificazione del bene da dividere.
In ogni caso, detta domanda si appalesa inammissibile per difetto di tempestiva produzione della relativa certificazione ipocatastale. 4.2) Orbene, la presente controversia ha, innanzitutto, per oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive della quota di riserva dell'attore.
Sul punto, appare opportuno ricordare brevemente come l'azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 553 c.c., sia volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni, che eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.) abbiano leso la quota riservata dalla ### a singoli legittimari.
Mediante detta azione, i legittimari i cui diritti di riserva siano stati in tutto o in parte lesi da disposizioni testamentare e/o donazioni fatte dal de cuius, possono ottenere la riduzione, ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia nei loro confronti, delle disposizioni lesive.
Il legittimario gode, dunque, di un diritto potestativo di riduzione. ### è diretta soltanto contro i beneficiari delle disposizioni lesive, sicché non si ha litisconsorzio necessario, né attivo né passivo, essendo sufficiente la sola presenza in causa del legittimario e dei beneficiari della disposizione lesiva. ### di riduzione non è azione di nullità, in quanto le disposizioni oggetto di riduzione sono valide (le norme relative all'intangibilità della quota riservata, non ponendo il divieto assoluto dell'atto lesivo, ma comminandone soltanto l'inefficacia nei confronti del soggetto tutelato ove questi intenda avvalersene, non rientrano nella categoria delle norme imperative inderogabili la cui violazione rende illecito il negozio - cfr Cass. Civ. Sez. III 30/7/2002 112869 -: la validità della disposizione costituisce dunque un presupposto dell'azione.
Giacché in giudizio si accertano l'esistenza della lesione della quota di riserva e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione e poiché dell'accertamento consegue ### 9 a 30 automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, con l'integrazione della quota a lui riservata, quella di riduzione è azione di accertamento costitutivo (Cass. Civ. Sez. II, 26/11/87 n. 8780).
Al fine di determinare la quota di riserva occorre procedere alle tre operazioni previste dall'art. 556 c.c., in sintesi indicate con l'espressione di riunione fittizia; così la prima operazione da compiere consiste nella formazione della massa dei beni relitti, accertando quali beni il defunto abbia lasciato morendo, determinandone il valore al momento dell'apertura della successione.
Formata la massa dei beni relitti e determinatone il valore, occorre poi sottrarre da tale valore quello dei debiti ereditari; al valore netto dei beni relitti, che risulterà dai passaggi precedenti, vanno infine aggiunti i beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione, il cui valore va determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione.
All'esito delle tre operazioni testé indicate si determina il valore del patrimonio ereditario cui fare riferimento al fine del calcolo della quota riservata a ciascun legittimario; la quota disponibile, a sua volta, si calcola indirettamente, sottraendo dal valore del patrimonio ereditario la somma delle porzioni indisponibili riservate ai legittimari. 4.3) Tardivamente parte attrice allega in memora ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. (codicisticamente dedicata a “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali), l'esistenza di specifici titoli obbligazionari intestati al de cuius, al contempo allegando missive indirizzate a ### s.p.a. e istando ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione da parte del terzo istituto di credito della relativa documentazione e per la nomina di CTU contabile, avente ad oggetto la ricostruzione dei movimenti bancari intestati a ### Senonché le missive in discorso sono prive della prova dell'invio (e dell'effettiva ricezione), sì che non può formularsi in ogni caso giudizio di ammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., in quanto difetta la dimostrazione della tempestiva attivazione della parte richiedente e, in definitiva, della stessa indispensabilità dell'ordine di esibizione.
Ad ogni modo, parte attrice allega le seguenti intestazioni di titoli in capo al de cuius: “#### F.SP. LIQUIDITA' AC di 16.000 € sottoscritto l' ### (cfr. pg.2), prelevato per € 2.002,24 il ### (cfr. pag.2 del doc.17) e Pag. 10 a 30 rimborsato il ### per 14.110,43 (cfr. pag. 4 del doc.17) (Totale prelevato. 16.112,67€). b) #### n.#### 07 4,8% ### 01/01/07 non emerge quando sottoscritto (precedentemente al 2007) e rimborsato il ### per un importo pari a 6.000€ (cfr. pag.2 del doc.17) (Totale prelevato. 6.000€); c) ### E ### n.### SPIMI 04/07 2,75% ### 01/06/07 non emerge quando sottoscritto (precedentemente al 2007) e rimborsato il ### per un importo pari a 19.000€ (cfr. pag.5 del doc.17) (Totale prelevato. 19.000€) d) ### E ### n.4223280 ###07/09### 30/05/09 di 32.462,15€ sottoscritto il ### ( pag.4 del doc.17) e rimborsato il ### (cfr. pag.19 del doc.17) (Totale prelevato. 34.682,77€)”.
Le allegazioni in discorso, riferite a disinvestimenti operati quasi un decennio prima dell'introduzione del giudizio di riduzione, in assenza di prove in ordine alla destinazione delle somme liquidate, non risultano conducenti.
Analoghe considerazioni e conclusioni valgono per il la polizza assicurativa n. ### Eurizonvita (liquidata il ###), nonché per l'accredito con causale "### n.8200 rata 3 2010" di € 8.502,00.
Al contrario i versamenti di assegni effettuati con causale di acconto sugli atti preliminari di vendita sottoscritti dalla convenuta nella qualità di procuratrice speciale del de cuius appaiono rilevanti al fine di ritenere destituito di fondamento quanto eccepito da parte convenuta in ordine al minor valore ottenuto dai successivi atti di vendita per effetto dell'incasso, da parte del padre, della “caparra” per complessivi € 25.000,00.
Tali somme, confluite su un conto all'epoca (marzo 2016-dicembre 2016) già cointestato alla convenuta, devono reputarsi entrate per intero nella disponibilità di ### con l'apertura della successione.
Dunque, ai fini della presente azione di riduzione non potrà tenersi conto delle somme portate dai titoli sopra elencati, ma certamente dovrà ritenersi l'intero valore delle somme accreditate a titolo di “caparra”, come sostenuto da parte attrice anche in comparsa conclusionale e contrariamente a quanto preteso dalla convenuta (e ipotizzato dallo stesso ### v. p. 26 della relazione), con deduzione introduttiva reputatasi del tutto falsa. 4.4) Appare infondato il rilievo di non integrità del contraddittorio da ultimo sollevato da parte convenuta in relazione alla mancata chiamata in causa dei comproprietari del bene di contrada ### pure ricompreso nell'asse ereditario per la quota di 6/27 e tanto sia per la ### 11 a 30 natura personale dell'azione di riduzione per lesione di legittima, sia -anticipandosi il tema dello scioglimento della comunione - per la circostanza che ciò che qui viene in rilievo non è lo scioglimento della comunione sull'immobile di c.da ### bensì lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto una quota ideale di detto immobile, già appartenuta a ### 4.5) Non vi è prova della realizzazione del fabbricato di c.da ### a spese del de cuius.
Peraltro, parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare siffatto genere di donazione indiretta, avrebbe dovuto quantomeno allegare nello specifico il valore di tali opere (irrilevante, al riguardo, essendo il valore attuale o quello al momento dell'apertura della successione stimato dal ###. 4.6) La dichiarazione di rinuncia al legato in sostituzione di legittima pronunciata in atto introduttivo rende proponibile e ammissibile la domanda di riduzione. 4.7) Aspetti problematici della CTU e osservazioni delle parti. 4.7.1) ### ha rimesso al ### un rilievo in ordine al possibile difetto di prova di continuità delle trascrizioni con riguardo all'appartamento di via ### (fg 180, p.lla 587, sub 17), giacché esso non figura nella certificazione ipotecaria prodotta dalle parti. ### del titolo di provenienza ha consentito di stabilire come esso appartamento in realtà sia stato descritto nell'originario atto di cessione con gli identificativi catastali dell'area sulla quale era stato costruito l'edificio condominiale ricomprendente l'unità acquistata da ### mentre la certificazione speciale ipotecaria è riferita ai dati identificativi dell'appartamento così come iscritti al nuovo catasto urbano.
Appare sufficiente osservare - ai fini del presente giudizio e in assenza di osservazioni delle parti - come il certificato ipotecario prodotto dalla parte attrice dia conto dell'assenza di trascrizioni riguardanti il bene immobile come sopra identificato. 4.7.2) Analoga questione il CTU solleva in ordine alle particelle 182 e 196 del foglio 106, nonché in relazione alla p.lla 113, sub. 1 del foglio La questione è irrilevante ai fini dell'azione di riduzione, alla luce della non contestazione delle parti e stante la base personale sulla quale essa si svolge (cfr., da ultimo, Cass. sez. II, 23/11/2018, n.###), nonché irrilevante, come si avrà modo di vedere, in ordine alla domanda di divisione, poiché trattasi di beni già ceduti a terzi e, pertanto, non contemplati nelle ipotesi di divisione. 4.7.3) ### ha concluso per l'impossibilità di stabilire con certezza se, alla stregua di quanto dichiarato nel titolo di provenienza (divisione negoziale in ### 12 a 30 Giubilato del 02/06/1994), le opere relative ai fabbricati di c.da ### “sono state effettuate in periodo anteriore al primo settembre 1967”.
La questione è irrilevante dacché l'atto di provenienza è conforme al dettato dell'art. 40 della l. 47/85, ove si stabilisce che “Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967” e la preclusione allo scioglimento della comunione si ha nel caso di assenza della suddetta attestazione o comunque di mancata indicazione degli estremi della licenza edilizi “il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2” (Cass. Civ. un., 07/10/2019, n.###ass. Civ. sez. II, 07/03/2019, n.6684).
Dunque, appare corretta la valutazione dell'immobile - come connotato da regolarità urbanistica - eseguita dal ### 4.8) ### ha rassegnato le seguenti conclusioni in ordine al valore degli immobili costituenti il relictum al tempo dell'apertura della successione: ### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00.(Nota: si tratta del bene legato all'attore ###; ### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso edificio, nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00. (Nota: si tratta del bene a legato alla convenuta ###; ### 3 - ### costituito da: - due terzi (2/3) indivisi in piena proprietà -stante che un terzo (1/3) indiviso si appartiene all'attoredi un fondo rustico sito in ### nella contrada ### esteso nell'intero mq 6.900,00 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106 particella 208. Compete all'immobile la comproprietà e/o la proprietà esclusiva (circostanza rimessa alla verifica del G.I.), del magazzino rurale sito nel vicino baglio ### 13 a 30 comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 1; - piena proprietà di un fondo rustico sito in agro di ### nella contrada ### esteso catastalmente mq.14.640 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106, particelle 182, 196, 120, 239 e con annesso magazzino rurale sito nel vicino baglio comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 2.- Sulla proprietà del magazzino p.lla 113 sub 1 si rinvia a quanto precisato negli appositi paragrafi.- Per l'intero compendio secondo le quote di spettanza del de cuius: € 60.000,00 (Nota: si tratta dei beni b e c legati alla convenuta ###.
A seguito della trasmissione della relazione alle parti, queste ultime nulla hanno osservato nei termini concessi.
Tardivamente, parte convenuta, con nota trasmessa al CTU in data ###, ha contestato la stima dell'immobile di via ### allegando atti di vendita (rispettivamente del 25/3/2009 e del 26/6/2015) relativa ad immobili posti nelle immediate adiacenze, nonché la stima dell'immobile di via ### e di quello di c.da ### allegando al riguardo altro atto di vendita di immobile vicino.
Le osservazioni appaiono inammissibilmente tardive e, comunque, connesse a produzioni che tardivamente sono state poste all'attenzione del ### Ad ogni modo, limitando qui l'esame all'unico appartamento rientrante nell'asse ereditario, il ### con riferimento ai rilievi riguardanti l'immobile di via ### ha condivisibilmente osservato che i suddetti immobili hanno caratteristiche diverse da quello oggetto di stima (diverso piano per l'uno; finestratura non fronte strada per l'altro).
Di più e in modo tranciante: nel caso dell'atto di vendita del 25/3/2009 non viene riportata la superficie compravenduta, così che (in assenza di precise allegazioni della parte convenuta) nulla di preciso può concludersi in ordine al prezzo/mq della cessione.
Al contempo, nella certificazione energetica allegata all'atto di vendita del 26/6/2015 si indica una superficie utile di mq 100 per un prezzo complessivo di € 70.000,00 e, dunque, per € 700/mq.
Nel caso dell'appartamento ricompreso nell'asse ereditario, invece, la superficie è di mq 136 e il maggior numero di vani (sette, a fronte dei cinque dell'atto posto a raffronto) oltre che l'essere posto ad una maggiore elevazione (quinto piano) conferisce al bene un valore maggiore, adeguatamente stimato dal CTU in € 810,00/mq (al netto della riduzione prudenziale stimata dallo stesso consulente), valore del resto non molto dissimile da quello ### 14 a 30 richiamato dalla critica allusiva (perché non di vera e propria allegazione può discorrersi, in assenza di riferimenti numerici specifici) di parte convenuta.
Dunque, in ogni caso, l'osservazione tardiva di parte convenuta risulta infondata.
Al valore dei suddetti immobili, così come stimato dal ### devono addizionarsi, come anticipato, le somme di danaro versate sul conto cointestato al de cuius e alla convenuta a titolo di “caparra” in relazione ai contratti preliminari di compravendita sottoscritti da ### in relazione al fondo di c.da ### così addivenendosi al valore complessivo di € 225.000,00, in assenza di debiti ereditari e di donazioni (non essendovi prova - si ribadisce - della donazione indiretta riguardante c.da ### dedotta da parte convenuta). 4.9) Dunque, poiché la quota di riserva spettante all'attore è pari ad 1/3, il corrispondente valore deve ritenersi corrispondente ad € 75.000,00 (pari, del resto, sia alla quota di riserva della convenuta che alla quota c.d. “disponibile”), così che le disposizioni testamentarie, contemplanti un legato in favore del figlio (quota di comproprietà dell'immobile di c.da ### del valore di € 25.000,00, ha certamente valenza lesiva della legittima.
In accoglimento della domanda di parte attrice va pertanto dichiarato che le disposizioni testamentarie sono lesive della quota di riserva dell'attore, a ciò conseguendo la necessità di ridurre proporzionalmente la porzione disponibile, nei limiti in cui è necessario per reintegrare la quota di riserva di € 75.000,00, a norma dell'art. 553 cc.
Al proposito, la legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, prevedendo che anzitutto si proceda con la riduzione delle quote ab intestato (art. 533 c.c.), per poi passare alla riduzione delle disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, da ultimo, se la quota non è ancora reintegrata, delle donazioni (art. 555 c.c.).
Nel caso di specie, essendo stato dedotto un fenomeno successorio di natura esclusivamente testamentaria, occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie, sino al reintegro della quota.
Conseguentemente, al fine del reintegro nella quota per € 75.000,00, come incontestamente ricostruito dal CTU - e a seguito della rinuncia al legato in sostituzione di legittima dichiarata dall'attore - le disposizioni testamentarie relative a tutti i beni annoverati nell'asse ereditario devono considerarsi inefficaci nei confronti dell'attore nella misura di 1/3 e di tanto, sotto il profilo della reintegrazione, dovrà tenersi conto per l'esame della conseguente domanda di scioglimento delle comunioni ereditaria e ordinaria. 5) Scioglimento della comunione ereditaria e della comunione ordinaria.
Pag. 15 a 30 5.1) Deve dirsi destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario di c.da Seggio.
Si osserva come, in realtà, la parte convenuta non abbia mai chiesto la divisione di c.da Seggio.
Del resto non appare necessario coinvolgere nelle operazioni di divisione detto fondo in assenza di specifica domanda di parte: il principio di universalità della divisione, pure invocato da parte convenuta, riguarda solo lo scioglimento della comunione ereditaria ( Civ. sez. un., 07/10/2019, n.250219). 5.2) Deve, sempre in limine, rigettarsi l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle spese per la sanatoria dell'immobile di c.da ### Ed invero, “In tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d'accordo, né circa l'ammontare né circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti (Cass. Civ. sez. II, 14/02/2005, n.2954).
Tanto premesso, la domanda - in difetto di migliori allegazioni di parte convenuta - deve ritenersi fondata per la somma di L. 360.000 (€ 185,92) corrispondente ai versamenti documentati come univocamente riferibili alla sanatoria in discorso. 5.3) Gli immobili oggetto di comunione ordinaria tra le parti sono l'abitazione di c.da ### in ### di ### e le unità immobiliari in via ### sopra meglio identificate.
In relazione all'abitazione di c.da ### il ### pure rilevando l'esistenza di concessione in sanatoria riguardante l'intero fabbricato (trascrizione n.3712/2928 del 25/02/2000), ha rilevato che rispetto al progetto abilitato risulta una tettoia edificata lungo il confine nord-est (“si tratta di una copertura priva di valore economico costituita da pannelli prefabbricati, per 2 lati poggianti sui muri di recinzione, per un lato poggianti su un muro interno).
Pag. 16 a 30 Il principio della nullità testuale (sopra già richiamato al riguardo dell'immobile di c.da ###, così come statuito di recente dalle ### della Corte di Cassazione (sent. n. 8320 del 22 marzo 2019), postula la validità dell'atto di trasferimento di diritti reali relativi ad edifici abusivi, in presenza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo, così che la presenza di concessione in sanatoria rende irrilevante (sotto il presente profilo civilistico) la questione della difformità non essenziali rilevate dal ### salva l'incidenza - idoneamente presa in considerazione dal CTU - dell'irregolarità sul versante della stima dell'immobile. 5.4) ###, procedendo con adeguata e accurata analisi, ha individuato, descritto, verificato sotto il profilo della regolarità urbanistica, il compendio immobiliare oggetto della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, pervenendo ai seguenti valori: “### 4 ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00”; “### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60- € 56.000,00”.
In particolare, per il compendio immobiliare indicato quale “### 5” (via ### il ### previa separata valutazione delle singole unità immobiliari secondo il seguente schema nonché previa correzione di stima al 10 %, otteneva, in ragione delle rispettive quote di proprietà ottenendosi la seguente ripartizione di valore: ### di ### Pag. 17 a ###*56000/62460 = € 37.127,12 ### di ### 21050*56000/62460 = € 18.872,88. 5.5) Osservazioni critiche. 5.5.1) Le critiche in ordine alla stima riguardando le unità immobiliari di via ### si limitano alla constatazione che le stesse sono confinanti con “fabbricati, da tempo abbandonati”.
Sul punto il CTU condivisibilmente osserva “si tratta di zona facente parte del centro cittadino, non abbandonata, in cui sono presenti edifici agibili e abitati (come il G.I. potrà verificare anche a mezzo di ###.- Ciò detto, la sottoscritta C.T.U. ritiene di precisare che, per la stima necessaria al calcolo dei conguagli, sono stati utilizzati valori medi (confermati anche dalla consultazione dei valori pubblicati dall'### del mercato immobiliare) escludendo l'adozione di valori troppo bassi. Tale considerazione vale per tutti gli immobili”. ### al notorio (trattandosi di toponomastica di Comune rientrante nel ### dell'intestato Tribunale) che la via ### si trovi a circa duecento metri dalla sede del Comune e dalla locale ### dunque nel pieno centro storico di ### (dato del resto incontestato da parte convenuta e facilmente desumibile dalla foto satellitare riportata nella perizia di parte allegata all'atto di citazione).
Dunque, un prezzo inferiore a quello indicato dal CTU (peraltro già prudenzialmente ridotto del 10 % nella stima finale) sarebbe del tutto incoerente con le potenzialità abitative dell'immobile connesse alla sua collocazione nel tessuto urbanistico di ### 5.5.2) Le osservazioni riguardanti la stima del valore dell'immobile di c.da ### invece, poggiano sulla comparazione con il prezzo indicato in atto di vendita del 10/11/2017 relativo ad immobile posto nelle vicinanze.
Anche qui valgono i rilievi in ordine alla tardività della produzione documentale e delle stesse osservazioni formulati in relazione all'immobile di via ### In ogni caso, appaiono condivisibili le esaustive controdeduzioni del CTU di seguito riportate: “Per quanto riguarda l'atto di vendita prodotto da parte convenuta e relativo ad un immobile che dovrebbe essere vicino al fabbricato di cui al ### 4 si precisa che: - nell'atto è indicato il prezzo complessivo di € 55.000,00 (ed è precisato che però ai fini fiscali l'atto venga sottoposto alla registrazione per il valore di € 70.000,00); - nulla può essere osservato su tale prezzo in assenza di conoscenza del fabbricato; - il sottoscritto C.T.U. può limitarsi a dire che il fabbricato (### 4) è stato stimato al prezzo unitario di ### 18 a 30 €/mq 850,00 (al lordo della riduzione del prezzo di seguito richiamata) pervenendo al prezzo finale di € 85.000,00 (al netto della riduzione del prezzo di seguito richiamata) e che, di contro, parte attrice aveva stimato per l'immobile il maggior prezzo di € 113.190,00.- Altresì, parte convenuta lamenta “che [per il fabbricato di cui al ### 4], nonostante la presenza di una parte da demolire [il ### ha dimenticato di detrarre dal valere dell'immobile di ### sia il valore della parte da demolire che le spese necessarie per la demolizione”. Al riguardo si precisa che la tettoia da demolire non è stata inserita nella stima (nella quale sono state inserite solo le verande oggetto della C.E.) e che le spese dell'eventuale demolizione sono state opportunamente detratte applicando al punto ‘9.4 Adeguamenti e correzioni della stima' una ### del 10% circa per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, assenza di garanzia per vizi, oneri e spese tecniche di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale, immediatezza della assegnazione giudiziaria, ecc. ecc. per complessivi € 8.678,00. Si anticipa, peraltro, fin d'ora che si tratta di un'opera di scarsa consistenza tanto da non costituire, a parere della sottoscritta C.T.U., un abuso tale da determinare l'incommerciabilità del bene e la nullità dello scioglimento della comunione ordinaria”.
Occorre qui ribadire che l'atto di vendita in questione ha ad oggetto immobile genericamente descritto come composto da 6,5 vani, senza alcun riferimento alla superficie, né al volume, né alla consistenza delle strutture, sì che risulta impossibile ogni comparazione. 5.6) La comunione ordinaria sui compendi costituenti i lotti 3 e 4 va, dunque, sciolta attribuendo all'attore il valore di € 61.372,88 (€ 42.500,00 pari ad ½ dell'immobile di c.da ### + € 18.872,88, pari al valore delle quote del compendio di via ### e alla convenuta il valore di € 79.627,12 (€ 42.500,00 pari ad 172 dell'immobile di c.da ### + € 37.127,12 corrispondente alle quote di pertinenza del compendio di via ###. 5.7) Ricostruito come sopra il valore dei beni costituenti tanto la comunione ereditaria (generatasi a seguito della pronuncia di riduzione sui beni indicai in CTU quali “### 1” e “Lotto” 2), quanto la comunione ordinaria (### 3, 4 e 5), può procedersi alla pronuncia di scioglimento della comunione secondo la disciplina di cui agli artt. 713 e ss. c.c., precisando che, stante il breve lasso di tempo intercorrente tra l'apertura della successione e l'introduzione del giudizio, non appare necessaria una seconda stima relativa al valore dei beni caduti in successione al momento della divisione.
Pag. 19 a 30 A questo punto occorre osservare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il ### “nel caso di divisione di beni provenienti dai titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedere a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedere ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentono mediante uno specifico negozio..." che si risolve nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse” (cfr. Cass. Civ., nn° 5798/1992, così richiamata da Cass. Civ., n° 25756/2018).
Nella presente fattispecie processuale, tuttavia, parte convenuta non solo non si è opposta ad un'unica divisione dei beni appartenenti alle due comunione, ma ha a sua volta, in sede di precisazione delle conclusioni, chiesto che si procedesse di tal guisa formulando richiesta di divisione onnicomprensiva in tali termini: “### già ricevuto il terreno di C.da Seggio ceduto a terzi chiede che sia l'immobile di ### il terreno e l'immobile di C.da ### e i magazzini di ### vengano assegnati all'attore che ritiene reale il valore assegnato dal C.T.U.”.
Dunque, può procedersi ad una sola divisione secondo una delle ipotesi divisionali formulate dal ### senza alcuna necessità di procedere alla fissazione di udienza di discussione del progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., avendo già le parti ampiamente manifestato, con il proprio comportamento processuale, l'impossibilità di una definizione consensuale mediante accettazione di una delle ipotesi proposte (Cass. Civ. sez. II, 30/05/2017, n.13621; Civ. sez. II, 11/01/2010, n.242).
Nello scioglimento della comunione e nella consequenziale assegnazione si terrà conto della necessità di attribuire all'attore ### una porzione della comunione ereditaria che ne soddisfi la quota di legittima, come visto, per € 75.000,00, oltre il valore complessivo di € 61.372,88 riferito alla comunione ordinaria, nonché di attribuire alla convenuta una porzione della comunione ereditaria pari ai restanti € 150.000,00, oltre al valore complessivo di € 79.627,12 riferito alla comunione ordinaria.
Dunque, complessivamente, a ### occorre assegnare beni per complessivi € 136.372,88, mentre a ### occorre assegnare beni per complessivi € 229.627,12. 5.8) Ipotesi divisionali elaborate dal ### 5.8.1) Si espongono di seguito i progetti divisionali elaborati dal ### precisando, sin d'ora, che per ciascuno di essi occorrerà tenere conto dell'ulteriore conguaglio in favore dell'attore ### 20 a 30 pari ad € 8.333,33, corrispondente alla terza parte delle somme versate a titolo di “caparra” in relazione ai contratti preliminari di vendita sottoscritti dal de cuius. 5.8.2) I progetti divisionali elaborati dal CTU si muovono su due ipotesi di fondo, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 560 c.c. e sulla base della pacifica indivisibilità del bene legato a ### (con conseguente facoltà di quest'ultima di ritenerlo con addebito dell'eccedenza): “### 1 - che il legatario possa e intenda ritenere l'immobile di cui al ### 2; - ### 2 - che il legatario non possa o non intenda ritenere l'immobile di cui al ### 2” (ove per lotto 2 deve intendersi l'immobile di via ###.
Le soluzioni prospettate dal Consulente sono le seguenti: ### 1: che il legatario possa e intenda ritenere gli immobili ad essa legati - si prospettano: ###: Attore: ### 1 - ### 4; #### 5 oltre legato (### 2); ###: Attore: ### 1; #### 4 - ### 5 oltre legato (### 2); ### 2: che il legatario non possa o non intenda ritenere gli immobili ad essa legati - si prospettano: ###: Attore: ### 1 - ### 4; #### 2 - ### 5; ###: Attore: ### 1 - ### 2; #### 4 - ### 5; ###: Attore: ### 1; #### 2 - ### 4 - ### 5. ###: Attore: ### 1 - ### 4 - denaro; #### 2 - ### 5 #### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00 ### 4 - ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00; denaro dovuto all'attore ### dalla convenuta ### € 18.039,55. #### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, ### 21 a 30 composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso ### nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00 ### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 - di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60.- € 56.000,00 Prezzo riscosso per la vendita del ### 3: € 60.000,00 A detrarre il denaro dovuto all'attore ### dalla convenuta ### -€ 18.039,55. ###: Attore: ### 1 - ### 2; #### 4 - ### 5 - conguaglio #### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00 ### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso ### nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00 A detrarre: ### in denaro dovuto dall'attore ### alla convenuta ### € - 11.960,45. #### 4 - ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00 Pag. 22 a 30 ### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 - di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60- € 56.000,00 ### in denaro dovuto dall'attore ### alla convenuta ### € 11.960,45 Prezzo riscosso per la vendita del ### 3: € 60.000,00. ###: Attore: ### 1 - conguaglio; #### 2 - ### 4 - ### 5 #### 1 - Sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586: € 25.000,00 ### in denaro dovuto all'attore ### dalla convenuta ### € 103.039,55 #### 2 - ### proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso ### nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29: € 115.000,00 ### 4 - ### per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: € 85.000,00 ### 5 - ### di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 - di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### 23 a 30 ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60.- € 56.000,00 Prezzo riscosso per la vendita del ### 3: € 60.000,00 A detrarre: ### in denaro dovuto all'attore dalla convenuta: -€ 103.039,55 5.8.3) Le parti hanno precisato le proprie richieste in ordine allo scioglimento delle comunioni dopo il deposito dei progetti divisionali formulati dal ### secondo facoltà processuali accordate loro dalla prevalente interpretazione delle norme di rito (Cass. sez. II, 14/08/2012, n.14521).
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice, esclusa ai sensi dell'art. 560 l'ipotesi “B”, ha chiesto, in via principale, procedersi all'assegnazione secondo l'ipotesi “C”, seguendo il criterio del favore della quota maggioritaria, quindi, in subordine, secondo l'ipotesi “A”.
La convenuta ha, invece, nella sostanza, contestato tutte le ipotesi divisionali prospettate dal CTU e, in via subordinata, chiesto che venissero assegnati all'attore gli immobili di via ### (piazza ###, di c.da ### di via ### e di c.da ### 5.8.4) Ritiene questo Collegio che, esclusa l'ipotesi del sorteggio delle quote stante il loro carattere ineguale (ai sensi dell'art. 729 c.c.), debba procedersi allo scioglimento della comunione secondo la soluzione “A”.
La soluzione “B”, infatti, risulta rifiutata da entrambe le parti e, in ogni caso, prevede un'assegnazione degli immobili che non tiene conto della chiara volontà testamentaria di attribuire alla convenuta l'immobile di via ### La soluzione “C” così come la richiesta di parte convenuta non possono essere prese in considerazione perché contemplanti un valore di conguaglio troppo elevato, in dissonanza con il criterio della prevalente assegnazione dei beni in natura previsto dall'art. 720 Al contrario, la soluzione “A” consente di preservare integralmente le assegnazioni testamentarie (immobile di c.da ### all'attore, immobile di via ### alla convenuta, oltre ai terreni di c.da ### già da quest'ultima venduti), pur mantenendo basso il valore di conguaglio (criterio consolidato presso la maggioritaria giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Roma n. 19520/2018 pubbl. il ###; ### Roma n. 15823/2016 pubbl. il ###; ### Padova n. 2435/2016 pubbl. il ###; ####. 24 a ###/2013 pubbl. il ###; Corte d'Appello di Firenze n. 1519/2016 pubbl. il ###, tutte pubblicate in ### del ### dei ###. 5.9) Dunque, all'attore andrà assegnati in proprietà i 6/27 di c.da ### (€ 25.000,00), l'intero di c.da ### (€ 85.000,00) e un conguaglio pari ad € 18.039,55, oltre ad € 8.333,33 quale quota spettante sui versamenti effettuati a titolo di “caparra” dagli acquirenti dei terreni di c.da ### (sommano € 136.372,88), mentre a ### occorre assegnare l'appartamento di via ### (€ 115.000,00), il compendio immobiliare di via ### (€ 56.000,00) e il danaro ricavato dalla vendita del fondo di c.da ### (€ 60.00,00 + € 16.666,67 quale quota di pertinenza dei versamenti effettuati a titolo di caparra), con detrazione della somma di € 18.039,55 dovuta a titolo di conguaglio in favore del condividente odierno attore (sommano € 229.627,12).
Sulle somme dovute a titolo di conguaglio maturano interessi al tasso legale dalla data delle presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. sez. II, 26/03/2019, n.84009). 6) Indennizzo per il godimento dell'immobile di via #### attrice ha richiesto “condannare, a norma dell'art. 561, la Sig.ra ### a pagare all'istante per il godimento dell'immobile un corrispettivo, nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 154,66 mensili, dovuta per il godimento dell'appartamento di ### sito in via Lazzaretto11, a partire dalla data di notificazione del presente atto e fino all'effettivo rilascio”.
Orbene, al riguardo giova rammentare che “In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti” (Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n.4709).
Ora è incontestato (e, peraltro, riscontrato in ### che la convenuta abbia detenuto in modo esclusivo l'immobile oggetto di lite dal decesso del de cuius sino ad oggi.
Dunque, assumendo come esperita la domanda di riduzione alla data del 12/4/2017, deve riconoscersi in favore dell'attore il valore locativo dell'immobile da tale data sino alla data ### 25 a 30 odierna, limitatamente alla rispettiva quota di proprietà riconosciuta all'esito della riduzione per lesione di legittima (1/3).
Poiché, senza osservazioni critiche, il CTU ha individuato quale valore locativo dell'immobile di via ### il valore mensile di € 350,00, allora, per i 37 mesi trascorsi sino ad oggi, la convenuta dovrà pagare all'attore la somma di € 4.316,66 (€ 12.950,00* 1/3), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (12/4/2017) sino al soddisfo. 7) Indennizzo per il godimento dell'immobile di c.da ### Diversamente è a dirsi per l'immobile di località ### di #### convenuta nega di averne goduto in via esclusiva e, soprattutto, di avere negato l'accesso all'attore. ###, al fine di provare la circostanza della idonea diffida rivolta alla convenuta, ha prodotto missiva sottoscritta da proprio precedente procuratore (avv. ###.
La missiva in discorso, tuttavia, non contiene alcun riferimento all'utilizzo esclusivo dell'immobile in discorso.
Ancora, non risulta utile a provare detta esclusione dal possesso della villetta nemmeno la documentazione relativa all'istruttoria della pratica di sanatoria, al più dimostrativa della utile gestione di uno dei comproprietari in favore dell'intera comunione.
Non può, dunque, essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennizzo per il godimento esclusivo dell'immobile di c.da ### 8) La penale per il rilascio di c.da #### attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha inteso richiedere “una penale non inferiore ad € 30,00 giornalieri nel caso di mancata e/o tardiva consegna dell'immobile di cui al lotto “4” dalla data di decisione del presente giudizio sino alla liberazione e consegna del suddetto immobile”.
La richiesta po' pacificamente ricondursi nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 614 bis c.p.c., a mente del quale “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
Ebbene, la domanda appare inammissibilmente tardiva, non essendo stata proposta con l'atto introduttivo (né con le memorie istruttorie successive), nonché risultando accessoria ad una domanda di rilascio in realtà parimenti non contemplata nell'originario petitum ### 26 a 30 (comprendente, invece, analoga richiesta avente ad oggetto l'appartamento di via ###.
Ancora e in ogni caso, la domanda ex art. 614 bis c.p.c. dovrebbe poggiare sul presupposto di un significativo pregresso inadempimento, per il vero qui non accertato. 9) Le spese di lite. 9.1) In considerazione dell'esito della lite occorre disporre la compensazione parziale delle spese (giacché “La reciproca soccombenza - che giustifica la compensazione delle spese di lite - va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” Cass. Civ. sez. II, 03/10/2019, n.24724; Cass. Civ. sez. III, 22/02/2016, n.3438).
Ed infatti, la parte convenuta è risultata soccombente in relazione: - alla domanda di riduzione (avendone negato i presupposti in comparsa di costituzione); - alla domanda di accertamento della donazione avente ad oggetto le opere edilizie realizzate nell'area di c.da ### - alla pretesa di non ricomprendere nel relictum quanto versato in adempimento della “caparra” riguardante i contratti preliminari sottoscritti dal de cuius; - all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda di divisione; - ai plurimi rilievi in ordine alla #### attrice è, invece, risultata soccombente in relazione: - alla domanda di indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile di c.da ### - alla domanda di ripetizione delle somme anticipate dalla convenuta con riguardo alla pratica di sanatoria dell'immobile suddetto; - alla domanda ex art. 614 bis c.p.c..
In considerazione della differenza di valore tra il petitum (inglobante € 58.000,00 quale ammontare della lesione della quota di riserva indicata nella perizia allegata all'atto di citazione e in quest'ultimo, oltre € 61.000,00 quale valore della quota di comproprietà dei beni in comunione ordinaria ed € 40.000,00 corrispondente all'indennizzo complessivamente richiesto per il godimento degli immobili di c.da ### e di via ### nonché € 26.000,00 con riferimento alla quota di pertinenza dei valori mobiliari) e le pronunce di accoglimento (€ 50.000,00 per il valore della lesione, € 61.000,00 per il ### 27 a 30 valore delle quote di comproprietà ordinaria, € 4.300,00 quale valore di indennizzo), può disporsi la compensazione delle spese di lite nella misura di 3/5, con residuo liquidato in dispositivo, previa visione della notula depositata da parte attrice, a carico di parte convenuta secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente aumentati stante la medio-altra complessità della controversia, il numero delle questioni dedotte e dei beni oggetto di valutazione. 9.2) La parziale soccombenza esclude la ricorrenza dei presupposti dell'invocata condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. 9.3) Per la metà riguardante lo scioglimento delle comunioni le spese di CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti con pari ripartizione nei rapporti interni (Cass. Civ. II, 24/01/2020, n.1635).
La restante metà, riguardante gli accertamenti relativi alla composizione dell'asse ereditario e la dedotta lesione della quota di riserva, devono essere poste, stante l'esito della lite, esclusivamente a carico della parte convenuta nei rapporti interni. 9.4) ### attrice ha anche richiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una sanzione di € 759 ex art. 8, quarto comma, bis D.lgs 04/03/2010.
Quest'ultimo prevede: “### mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Vertendo il presente giudizio in materia rientrante nella previsione ex art. 5 D.Lgs. cit., occorre verificare, ai fini dell'applicabilità della sanzione pecuniaria in discorso, la consistenza del motivo di mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione.
Ebbene, al riguardo parte attrice ha allegato in atto di citazione che la convenuta manifestava ritrosia rispetto ad un bonario componimento “già al primo incontro del 21/12/2016 al quale la ###ra ### non si presentava, mentre il proprio legale chiedeva un rinvio al fine di consentire la partecipazione personale della propria assistita (doc.9). Ma, ciononostante, la convenuta reiterava la sua assenza anche al successivo incontro del 27 Gennaio 2017 ed il suo difensore si limitava a dichiarare che <<non sussistono i ### 28 a 30 presupposti per un bonario componimento della controversia e per la continuazione della mediazione>>”.
Rispetto a tali contestazioni parte convenuta nulla ha replicato in comparsa di costituzione, mentre in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. allegava: “La mediazione, esperita su istanza dell'attore, non ha avuto esito positivo avendo ### opposto un netto rifiuto alla divisione anche degli altri beni di cui le parti sono comproprietarie in uno a terzi. La richiesta di divisione anche dei predetti beni era stata avanzata, ritualmente, dall'attore che, tuttavia, nel corso della procedura di mediazione, senza alcun apparente motivo, aveva dichiarato di rinunciare alla divisione dei beni in comunione a terzi. La rinuncia non veniva accettata dalla convenuta per cui il tentativo di mediazione falliva”.
In effetti, la disposizione in commento sanziona soltanto la mancata partecipazione alla mediazione, non anche l'opposizione della parte ad una composizione bonaria.
Poiché emerge chiaramente dal verbale di mediazione in atti sia la partecipazione della parte convenuta, sia l'esplicitazione di ragioni - a suo avviso - impeditive dell'accordo bonario, non appaiono sussistere gli invocati presupposti per l'applicazione della sanzione. P.Q.M. ### di Marsala, ###, composizione collegale, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita 1) dichiara aperta la successione testamentaria di ### deceduto in ### il ###; 2) dichiara che il valore della quota di riserva dell'attore è pari ad € 75.000,00; 3) dichiara che le disposizioni di ultima volontà da ### lasciate con testamento pubblico datato 22/2/2016 a rogito ### di ### sono lesive della predetta quota di riserva di ### e, per l'effetto, 4) riduce, a norma dell'art. 554 c.c. - sino a 2/3 in favore della convenuta e dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attore della disposizione medesima per ciò che concerne il restante 1/3 - la disposizione testamentaria avente per oggetto il diritto di proprietà sugli immobili: 4.a) piena proprietà di un appartamento sito in ### nella via ### n.11, posto al quinto piano dell'edificio in condominio denominato "###, composto da quattro vani oltre gli accessori e con annesso posto auto ubicato al piano interrato dello stesso edificio, nel ### foglio 180 p.lla 587 sub 17 e sub 29; Pag. 29 a 30 4.b) due terzi indivisi in piena proprietà di un fondo rustico sito in ### nella contrada ### esteso nell'intero mq 6.900,00 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106 particella 208. Compete all'immobile la comproprietà in ragione di 1/3 del magazzino rurale sito nel vicino baglio comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 1; 4.c) piena proprietà di un fondo rustico sito in agro di ### nella contrada ### esteso catastalmente mq.14.640 e per quanto in effetti si trova, in catasto al foglio 106, particelle 182, 196, 120, 239 e con annesso magazzino rurale sito nel vicino baglio comune, riportato in catasto al foglio 106, particella 113 sub 2; 5) dichiara sciolta la comunione tra ### dall'un lato, e ### dall'altro, insistente sui proventi della vendita degli immobili sopra indicati ai punti 4.a) e 4.c), nonché sull'immobile di cui al precedente punto 4.a), nonché sugli immobili: 5.a) sei ventisettesimi (6/27) indivisi di un fabbricato per civile abitazione sito in ### nella contrada ### con annesso terreno pertinente avente superficie catastale di mq.2200,00 circa (compreso il suolo sotto le fabbriche), nel ### foglio 141 p.lla 586, nel CT foglio 141 p.lle 584-585-586; 5.b) fabbricato per civile abitazione di solo piano terra, con annesso un piccolo frustolo di terreno, situato nel Comune di ### in #### di #### iscritto al ### ed al ### 165 ### 615: 5.c) compendio di cinque unità immobiliari site in #### n.5-7 e così individuate catastalmente: i) #### 183, ### 1259, Sub. 2 di proprietà ### per ½ e ### per 1/2; ii) #### 183, ### 1259, Sub. 6 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iii) #### 183, ### 1259, Sub. 1 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; iv) #### 183, ### 1259, Sub. 3 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; v) #### 183, ### 1259, Sub. 5 di proprietà ### per 10/60 e ### per 50/60; 6) attribuisce in proprietà esclusiva di ### i beni descritti ai precedenti punti 5.a) e 5.b); 7) attribuisce in proprietà esclusiva di ### i beni descritti ai precedenti punti 4.a) e 5.c), oltre ai proventi della vendita dei beni descritti ai capi 4.b) e 4.c); Pag. 30 a 30 8) condanna ### a pagare in favore di ### a titolo di conguaglio, la somma complessiva di € 26.372,88 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo; 9) condanna ### a pagare in favore di ### a titolo di indennizzo per l'esclusivo godimento del bene sopra indicato al punto 4.a), la somma di € 4.316,66, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (12/4/2017) sino all'effettivo soddisfo, 10) condanna ### a pagare in favore di ### per il titolo meglio specificato in motivazione, la somma di € 185,92, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (17/7/2017) sino al soddisfo; 11) condanna ### a rifondere ### delle spese di lite che, già compensate nella misura di 3/5, si liquidano in complessivi € 729,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### 12) pone le spese di ### già separatamente liquidate, a carico delle parti in solido, con ripartizione nei rapporti interni in ragione di ¾ a carico di parte convenuta e di ¼ a carico di parte attrice; 13) autorizza la trascrizione della presente sentenza presso il competente ### del ### espressamente esonerando il ### dell'### del ### - ### di ### - ### di ### da ogni responsabilità in merito.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione civile dell'11/5/2020. ### est. ###
causa n. 1113/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ruvolo Michele, Pizzo Francesco Paolo