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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27404/2023 del 26-09-2023

... m omento del pass aggio, prescinde del tutto dalla dinamica negoziale successiva, necessariamente svincolata, nel sistema post corpora tivo, dal principio di ultrattività dei contratti collettivi. Del pari correttamente ha, poi, la Corte escluso che la qualificazione o meno dell'accordo come “accordo di armonizzazione” fosse dirimente per sostenere che l'intero accordo fosse di necessaria applicazione a tutti i lavoratori transitati, non essendo lo stesso stato siglato dall'OS cui aderiva il ricorrente e non sussistendo la possibilità di estenderne l'applicazione in assenza della condizione prevista dall'accordo stesso. Invero, l'art. 9 dell'accordo aveva precisato al riguardo che il dipendente che avesse inteso beneficiare del complessivo trattamento, avrebbe dovuto sottoscrivere un atto di adesione con accettazione del trattamento economico denominato “indennità giorn aliera ad personam ex intesa 15.04.08”, rinunciando ad ogn i diversa pretesa d educibile dal trasferimento del ramo d'azienda da ### a ### Il terzo motivo è inammissibile. Va, preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### CORRIDONI, 23, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente contro ### in persona d el legale rappresen tante p.t., elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvo cato ### -controricorrente nonchè co ntro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ### 10, presso lo studio de ll'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### 2 di 9 - controricorrente nonchè co ntro #### -intimato avverso la SENTENZA della CORTE ### di FIRENZE n. 198/2019 pubblicata il ### RGN. 991/2017. 
Udita la r elazione svolta nel la camera di consi glio del 14/03/2023 dal ###. ### RITENUTO che 1.Con sentenza in data 9 luglio 2019, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da ### avverso la decisione del Tribunale di ### che aveva rigettato la domanda avanzata dal lavoratore nei confronti della ### S.p.a. volta ad ottenere la conservazione nei propri con fronti delle condizioni economiche del contratto integrativo aziendale del 28 aprile 2005 già vigente presso ### S.p.a., sua datrice di lavoro a decorrere dal 18 febbraio 1995 sino all'1 marzo 2008, quando era intervenuto un trasferimento di ramo d 'azienda presso ### S.p.a., in seguito ulteriormente t rasferito alla società ### con decorrenza 1 agosto 2010. 
In via subordinata il ricorrente aveva chiesto al giudice di accertare l'applicabilità alla specie, sin dal passaggio da ### a ### degli accordi sindacali intervenuti fra aprile ed ottobre del 2008 con condanna di ### quale cessionaria di LFI a sua volta cessionaria di ### alle differenze retributive relative consistenti nei trattamenti migliorativ i previsti dal contratto aziendale integrativo siglato il 28 aprile 2005. 
La Corte territoriale, nel confermare l'iter decisorio del primo giudice, ha es cluso che l'accordo aziendale del 2 008 potesse qu alificarsi come accordo integrativo aziendale idoneo ad essere applicato a tutti i dipendenti transitati dalla cedente ### alla c essionaria attesa la configura zione transattiva del medesimo accordo. 3 di 9 Quanto a d una sanzione dis ciplinare conserva tiva applicata a l ricorrente nel settembre 2005, la Corte, ritenuta la natura risarcitoria della domanda avanzata dal lavoratore - che non avev a contestato la consistenza della sanzione ma aveva esercitato l'azione risarcitoria diretta ad ottenere il recupero del corrispondente monetario dei giorni perduti di ferie e congedi in cui erano stati arbitrariamente riqualificati i giorni di sospensione disciplinare o ltre ai danni non patrimoniali su biti - ne ha reputato corretta la individuazione d el te rmine prescrizionale in cinque anni.  2. Per la cassazione della sentenza pr opone ricorso assistito da memoria ### affidandolo a quattro motivi.  3. R esistono, entrambe con controricorso assistit o da memoria, ### S.p.A. e ### S.p.A. 
CONSIDERATO che 1.Con il primo m otivo di rico rso si deduce la violazion e e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 co. I cod.  proc. civ., nonché dell'art. 91 in relazione al n. 3 del medesimo articolo. 
Asserisce parte ricorrente, in particolare, che la corte d'Appello di Firenze avrebbe ripetutamente errato nel qualificare come risarcitorie le domande avanzate, sia con riguardo alla mancata applicazione della contrattazione integrativa che con riguardo alla sanzione disciplinare, con le connesse conseguenze in ordine alle spese di lite.  1.1. Con il second o moti vo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 CCNL autoferrotranvieri nonché dell'art. 1362 cod.  civ., dell'art. 116 cod. proc. civ., circa l'esclusione dell'applicabilità della norma a tutti i dipendenti aziendali.  1.2. Con il terzo motivo si c ensura la decisione i mpugnata per omesso esame di un fatto decisivo quanto all'efficacia erga omnes degli accordi considerati.  1.3. C on il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 7 L.  300/70 nonché dell'art. 2946 cod. civ. quanto al termine prescrizionale applicato.  2. Il primo motivo ed il quarto motiv o di ricorso, da esa minarsi congiuntamente per la stretta connessione delle censure proposte, non possono trovare accoglimento. 4 di 9 Giova premettere al riguardo, con rif erimento alla dedotta violazione dell'art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acq uisire gli el ementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel seco ndo, inv ece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che so rregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 7932; Cass. 21.12.2017 n. ###). 
Quanto alle deduzioni di parte ricorrente, va rilevato in primo luogo che correttamente la Corte ha indiv iduato portata e contenuto della domanda volta al l'applicazione degl i accordi integrativi, spiegandone accuratamente il meccanismo di operatività e le cause della impossibilità di applicazione alla specie (V. pagg. 10/11) mentre, con riferimento alla sanzione disciplinare, la parte ricorrente asserisce, contraddicendo quanto affermato in sentenza, di non aver mai formulato alcuna domanda d i risarcimento del danno - relativo al recupero del corrispondente monetario dei g iorni perduti di ferie e congedi in cui e rano stati arbitr ariamente riqualificati i giorni di sosp ensione d isciplinare oltre ai danni non patrimoniali subiti - ma che la propria domanda era circo scritta, nel petitum, alla de claratoria di appli cazione degli accordi s indacali con condanna alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive. 
Orbene, a fronte di una diversa ricos truzione operata dalla Corte territoriale, sarebbe stato onere del ricorrente allegare elementi da cui potesse evincersi che tale e diverso era il contenuto della domanda. 
Hanno precisato, al riguardo, le ### di questa Corte ( n. ### del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su 5 di 9 atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limi ti a richiamare tali atti e docume nti, senza riprodurli nel ri corso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di rendern e pos sibile l'esa me, ovvero anc ora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.  ### parte, è con solidato il principio secondo c ui i requisiti d i contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fasci colo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). 
Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l'originaria domanda né, tampoco, si premura di allegarne stral ci ond e appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede d i legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazion e interpretativa da parte della Corte d'appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell'impugnativa ad essa riconnesse. 
Consequenziale la statuiz ione sulle spese, liquidate secondo il principio della soccombenza. 
Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Va rilevato, infatti, che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una asseritamente erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle 6 di 9 parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia cons iderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). 
Con particolare riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. pro c. civ., va rile vato che una q uestione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come f acenti piena prova, recependoli senza apprezzamento crit ico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 13960). 
Quanto alla denunziata violazione dell'art. 1362 cod. civ., va rilevato che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di mer ito abbia scelto una piuttosto che un'al tra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018). 
Con rif erimento alla asserita violazi one dell'art. 7 del ### autoferrotranvieri va rilevato come la Corte, cui spettava tale verifica, ha ritenuto correttamente, sulla base dell'art. 26 R.D. n. 148 del 1931 che ciò che rile vava fosse la conservazi one, peraltro ne i dichiarati limiti del “possibile”, in capo al personale trasferito, in caso di cessione di linee ad altra azienda, di un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto. La norma, osserva correttamente la Corte, ha chiaro riguardo alla conservazione del trattamento economico complessivo in atto al momento 7 di 9 del tra sferimento ma, facendo riferimento al m omento del pass aggio, prescinde del tutto dalla dinamica negoziale successiva, necessariamente svincolata, nel sistema post corpora tivo, dal principio di ultrattività dei contratti collettivi. 
Del pari correttamente ha, poi, la Corte escluso che la qualificazione o meno dell'accordo come “accordo di armonizzazione” fosse dirimente per sostenere che l'intero accordo fosse di necessaria applicazione a tutti i lavoratori transitati, non essendo lo stesso stato siglato dall'OS cui aderiva il ricorrente e non sussistendo la possibilità di estenderne l'applicazione in assenza della condizione prevista dall'accordo stesso. 
Invero, l'art. 9 dell'accordo aveva precisato al riguardo che il dipendente che avesse inteso beneficiare del complessivo trattamento, avrebbe dovuto sottoscrivere un atto di adesione con accettazione del trattamento economico denominato “indennità giorn aliera ad personam ex intesa 15.04.08”, rinunciando ad ogn i diversa pretesa d educibile dal trasferimento del ramo d'azienda da ### a ### Il terzo motivo è inammissibile. 
Va, preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art.  360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può es sere proposto con il r icorso per cassazione avve rso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014). 
Occorre p oi evidenziare, con riferi mento alla dedotta violaz ione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, to talmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod.  proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sta to oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito 8 di 9 motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art.  111, comma 6, Co st. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinarioin relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione qu ale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittori età; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determ inano la nullità della s entenza per carenza assoluta del prescritto requisito di val idità (fra le più recenti , Cass. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017): nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio. 
Invero, l'art. 3 60, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l.  n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame" come riferito a d "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass. n. 2268 del 2022). 
In particolare, ha rilevato questa Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l.  n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame d i un fatto st orico, principale o secondario, nozione n el cui ambito non è inquadrabile per es. un docum ento risolvendosi la critica che ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. 
Deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di esten dere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti ( 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.  3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto. 9 di 9 3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 
Sussistono i presup posti pr ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pe r il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, d elle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 14 marzo 2023.   

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Piccone Valeria

M
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Tribunale di Matera, Sentenza n. 638/2025 del 17-12-2025

... conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la ### deve dimostrare il caso fortuito” (Cass., III, n. 17253/2024). Tanto premesso, può ritenersi assolto l'onere, gravante sui danneggiati (cfr. ex plurimis Cass., III, n. ###/2023, Cass., ###, n. 3142/2023, Cass., III, 17091/2014), di dimostrare il nesso eziologico tra i danni subiti e l'attraversamento dei suddetti animali ex art. 2052 c.c. sia alla luce dall'annotazione redatta in loco dalla P.S. di ### intervenuta sul posto e dalle immagini scattate nella imminenza del fatto (cfr. all. 6 della nota di deposito del 13.2.2023), sia dall'esito dell'istruttoria (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MATERA Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.  nella causa civile iscritta al n. 72/2023 R.g.a.c. in materia di risarcimento dei danni proposta da: ### (c.f. ###), nata a ### (### il ###; ### (c.f.: ###), nato a Cassano delle #### il ###; ### (c.f.: ###), nata a ### di #### il ###; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato alle liti allegato in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### domiciliatario; -attori contro ### (c.f. ###), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in ### alla v. V. Verrastro 10.   -convenuta contumace  ***  ### gli attori (come da conclusioni rassegnate nelle note per l'udienza del 17.12.2025):“…### la responsabilità esclusiva della ### in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., nella causazione del sinistro pag. 2/8 stradale 25 avvenuto la notte del 15.07.2022, in agro di #### […] e per l'effetto condannare la ridetta ### in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento di tutti i danni da essi subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo, e precisamente della complessiva somma di € 19.501,89 di cui: € 11.439,39 in favore della sola ### di cui € 7.133,14 per il danno materiale riportato dalla sua autovettura ed € 4.306,25 per le lesioni personali dalla medesima riportate; € 4.031,25 per le lesioni personali riportate dal ### €uro4.031,25 per le lesioni personali riportate da ### oppure di quell'altra minore o maggiore che sarà ritenuta come di giustizia, oltre gli interessi ed il danno da svalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo; condannare, da ultimo, il ridetto ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi distrattario ed anticipatario.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### convenivano in giudizio la #### deducendo la responsabilità esclusiva dell'Ente pubblico territoriale nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 15 luglio 2022, alle ore 24:00 circa, in agro del Comune di ####, sulla strada provinciale 3 con direzione di marcia ### al km 17+100, allorché ### alla guida della propria autovettura ### targata ### con a bordo i propri genitori ### e ### nonostante la velocità moderata e le manovre di emergenza esperite, collideva inevitabilmente con un branco di cinghiali improvvisamente fuoriusciti dalla boscaglia laterale, in corrispondenza di un tratto di strada privo di illuminazione, sprovvisto di adeguate recinzioni e non munito di segnaletica di pericolo. pag. 3/8 stregua delle allegazioni degli odierni attori, il veicolo riportava danni nella parte anteriore, sia nelle componenti di lattoneria sia in quelle meccaniche, quantificabili in complessivi € 7.133,14 e tutti gli occupanti del mezzo, i quali indossavano regolarmente la cintura di sicurezza, subivano un danno biologico nella misura dell'1%, con 58 giorni di inabilità temporanea ciascuno. 
Sul luogo del sinistro intervenivano quindi la ### di ### che redigeva il relativo verbale, nonché il servizio veterinario dell'### che provvedeva al recupero e alla rimozione delle carcasse dei cinghiali dal manto stradale. 
La convenuta ### benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale di ### e ### finché, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, veniva assunta in decisione alla stregua dell'art. 281 sexies c.p.c. 
La domanda avanzata dagli attori risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento. 
Accertata la mancata adesione da parte della convenuta all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 (cfr. all. 2 del fascicolo attoreo), occorre premettere che la legittimazione passiva della ### scaturisce dall'appartenenza della fauna selvatica (id est cinghiali) alla categoria del patrimonio indisponibile dello Stato. Infatti, ai sensi della ### n. 157/1992, spetta all'Ente pubblico regionale il compito di adottare dispositivi specifici atti a scongiurare o comunque a ridurre i rischi derivanti dall'attraversamento degli animali selvatici, configurandosi una sorta di “utilizzazione” dei medesimi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7969/2020). 
Inoltre, quanto alla ripartizione ed all'oggetto del relativo onere probatorio, va chiarito che “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il pag. 4/8 concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto, il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la ### deve dimostrare il caso fortuito” (Cass., III, n. 17253/2024). 
Tanto premesso, può ritenersi assolto l'onere, gravante sui danneggiati (cfr. ex plurimis Cass., III, n. ###/2023, Cass., ###, n. 3142/2023, Cass., III, 17091/2014), di dimostrare il nesso eziologico tra i danni subiti e l'attraversamento dei suddetti animali ex art. 2052 c.c. sia alla luce dall'annotazione redatta in loco dalla P.S. di ### intervenuta sul posto e dalle immagini scattate nella imminenza del fatto (cfr. all. 6 della nota di deposito del 13.2.2023), sia dall'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa. 
In particolare, la teste ### escussa all'udienza del 6.3.2024, riferiva di avere diretta contezza di quanto accaduto, atteso che in quel frangente conduceva l'autovettura che seguiva quella della sorella ### precisando che “la strada non era illuminata, non vi era alcuna recinzione né segnaletica indicante il pericolo”, che “i tre occupanti l'autovettura indossavano le cinture di sicurezza” e che “la macchina era ferma, non camminante dopo il sinistro e danneggiata nella parte anteriore”. Circostanze, queste ultime, che venivano pienamente pag. 5/8 confermate anche dalla teste ### la quale si trovava a bordo dell'autovettura condotta da ### Inoltre, deve essere escluso un contributo causale della conducente, che viaggiava peraltro nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla strada, circostanza pure dimostrata sia dal verbale redatto dalla ### stradale (in cui si dà atto che “non si riscontrano violazioni di cui alle norme di comportamento previste dal ### della strada”) sia dalla mancata perdita del controllo del veicolo rimasto regolarmente in carreggiata in seguito all'impatto. 
Né la convenuta, dal canto suo, ha assolto al proprio onere probatorio relativamente al caso fortuito, non essendosi neppure costituita in giudizio, sicché deve ritenersi provata la ricostruzione eziologica del pregiudizio lamentato dagli attori e, conseguentemente, la responsabilità ex art. 2052 c.c. della ### che va condannata all'integrale risarcimento dei danni materiali all'autovettura, ammontanti a € 7.133,14, alla stregua delle allegate fatture relative alle spese sostenute per la riparazione del veicolo emesse dalla carrozzeria “F.lli Buono & C. s.n.c”. 
Le allegazioni e gli elementi probatori forniti dalla parte attrice, peraltro, trovano ulteriore riscontro, in punto di danno biologico, nell'esito della relazione di CTU predisposta dal dott. ### sebbene quest'ultimo abbia ridotto al numero di 28 i giorni complessivi di inabilità temporanea, pur confermando l'entità del pregiudizio alle persone dei danneggiati nella misura dell'1%. 
Facendo quindi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale relativamente alle sole attrici ### e ### (per le quali sono stati prodotti quali elementi probatori dei certificati medici del 12.9.2022 attestanti la sussistenza di postumi valutabili nella misura dell'1-2%, laddove tanto non è stato fatto per ### in relazione al quale, pertanto, il consulente tecnico d'ufficio non è stato officiato anche della quantificazione degli esiti di carattere pag. 6/8 permanente di cui al punto 4 dell'ordinanza del 15.4.2025, nel difetto di un indizio o principio di prova in tal senso) si sviluppano i seguenti calcoli: per ### € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 804,44 per danno biologico permanente all'1%; € 268,12 per danno morale; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.880,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto. 
Quanto a ### € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 655,11 per danno biologico permanente all'1%; € 218,35 per danno morale; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.681,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.  ### infine, € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 808,43 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto. 
Quanto, poi, alla domanda di personalizzazione del danno biologico permanente, essa deve sempre trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali, anomale, ulteriori e del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione (cfr. ex plurimis Cass., III 5984/2025), da allegarsi e provarsi da parte del soggetto danneggiato. Onere che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stato assolto neppure in punto di pag. 7/8 allegazione da nessuna delle parti attrici, con conseguente esclusione per ciascuno della voce di “personalizzazione massima. 
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in ragione della non complessità della vicenda e della contumacia della convenuta, è infine affidata al principio della soccombenza.  P.Q.M.  il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### e ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante p.t., la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del Presidente rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 7.133,14 a titolo di risarcimento dei danni materiali conseguiti al veicolo di sua proprietà, oltre interessi legali dalla data del pagamento delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 1.880,99, incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno biologico; condanna altresì la ### in persona del Presidente ###favore di ### della somma di € 1.681,99, incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ed in favore di ### della somma di € 808,43 incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo; condanna infine la convenuta, in persona del Presidente ###favore degli attori in solido delle spese processuali, liquidate nella complessiva pag. 8/8 somma di € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per quella decisionale), aumentata del 60%, ai sensi dell'art. 4, co. 2 D.M.  147/2022, ad € 4.064,00, oltre ad € 237,00 a titolo di esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 19.11.2025. 
Così deciso in ### il ####

causa n. 72/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Valeria La Battaglia

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Giudice di Pace di Taranto, Sentenza n. 2237/2025 del 23-10-2025

... compatibili i danni riscontrati in sede ###la descritta dinamicasia in ordine all'urto diretto che in ordine all'urto indiretto contro il muretto per incompatibilità altimetrichesia in ordine al quantum poiché considerava eccessive e sproporzionate le somme richieste. Nessuno compariva né alcuno si costituiva per la convenuta ### rimasta contumace. La causa, istruita documentalmente, con l'escussione del teste indotto dalla ricorrente, ammessa ed espletata la C.T.U tecnica, veniva posta in decisione sulle conclusioni, rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 23\09\25. All'esito della compiuta istruttoria emergeva quanto segue: 1) nel luogo e nei tempi indicati si verificava il sinistro per cui è causa (teste indifferente ###; 2) il ricorrente aveva diritto di precedenza sussistendo segnale di stop a carico della ### ( teste ####; 3) Sul luogo del sinistro non interveniva alcuna ### 4)-A seguito del sinistro per cui è causa l'auto attorea riportò danni sulla fiancata laterale dx a seguito di urto diretto e sulla fiancata sx per urto contro un muretto a secco, per la cui riparazione occorreva, la complessiva somma di €.6618,00 (Iva inclusa) come da preventivo in atti; 5) ### del (leggi tutto)...

testo integrale

### del Giudice di ### di Taranto Il Giudice di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G.N. 4937\2023, promossa da: ### (C.F.###) rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.  ### nel cui studio in ### alla via ### n. 38 è elettivamente domiciliata; - Ricorrente CONTRO ### residente in ### C.da ### snc - contumace; ### P & ###.A (P.I.###) in p.l.r.p.t. con sede in ### rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### nel cui studio in #### alla via ### n.190 ha eletto domicilio. - ###: ### danni da incidente stradale.   Conclusioni: come da verbali di causa e scritti conclusivi tutti qui trascritti ### e ### ricorso notificato, rispettivamente il 27\09\23 ed il 22\09\23, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice ex artt.318, 319 e 281 undecies c.p.c, l'istante evocava in giudizio per l'udienza del 12\1\24 ### quale proprietaria conducente del veicolo ### tg. ### nonché la ### in p.l.r.p.t. quale compagnia assicuratrice del detto veicolo per ottenere il risarcimento di tutti i danni, subiti a seguito di un sinistro. Assumeva l'istante che il giorno 10/11/22 intorno alle ore 16,30 mentre la sua vettura ### ( ###, condotta nell'occasione da ### si trovava a percorrere in ### la contrada ### direzione litoranea, giunta all'intersezione ivi presente, entrava in collisione con l'autovettura ### la cui conducente, in uscita da una strada senza nome, nonostante gravata dal segnale di ### non si arrestava colpendo la ### e danneggiandola sulla portiera laterale dx e che, per effetto dell'urto, poichè andava anche ad impattare un muretto a secco ivi presente, si danneggiava anche sulla fiancata laterale sx. A seguito dell'urto il suo veicolo subiva danni per il complessivo ammontare di €. 6618,00 come da preventivo in atti. Poiché nessuna proposta la convenuta compagnia di ### formulava all'esito delle rituali Pec inviate a ministero del proprio legale in data 6\12\22 e 30\05\23 comprensiva quest'ultima di invito alla stipula di negoziazione assistita, si vedeva costretta ad incardinare il presente ### chiedendo liquidarsi il danno nella misura contenuta di €.5.200,00. Alla prima udienza si costituiva la convenuta ### che, adombrando dubbi sul reale accadimento del sinistro, contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all'an, ritenendo non compatibili i danni riscontrati in sede ###la descritta dinamicasia in ordine all'urto diretto che in ordine all'urto indiretto contro il muretto per incompatibilità altimetrichesia in ordine al quantum poiché considerava eccessive e sproporzionate le somme richieste. 
Nessuno compariva né alcuno si costituiva per la convenuta ### rimasta contumace. La causa, istruita documentalmente, con l'escussione del teste indotto dalla ricorrente, ammessa ed espletata la C.T.U tecnica, veniva posta in decisione sulle conclusioni, rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 23\09\25. All'esito della compiuta istruttoria emergeva quanto segue: 1) nel luogo e nei tempi indicati si verificava il sinistro per cui è causa (teste indifferente ###; 2) il ricorrente aveva diritto di precedenza sussistendo segnale di stop a carico della ### ( teste ####; 3) Sul luogo del sinistro non interveniva alcuna ### 4)-A seguito del sinistro per cui è causa l'auto attorea riportò danni sulla fiancata laterale dx a seguito di urto diretto e sulla fiancata sx per urto contro un muretto a secco, per la cui riparazione occorreva, la complessiva somma di €.6618,00 (Iva inclusa) come da preventivo in atti; 5) ### del danno operata dal CTU pari ad €.6640,79,( ### non eccedente il valore ante sinistro del veicolo attoreo stimato, all'epoca dell'evento in €.7200,00 (come da parere del ###; 6)visionata solo l'auto della ricorrente poiché demolita in data 5\12\22 la ### ( ###; 7) ### in domanda la richiesta della liquidazione dei danni nella misura di €.5.200,00. Tanto premesso in fatto, passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che la domanda attorea, debba essere accolta nei limiti di seguito indicati. In particolare, il ### ritiene che dalla espletata istruttoria non siano emersi elementi probatori idonei a superare la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro, prevista in via sussidiaria dall'art. 2054 II comma c.c.. 
Ciò posto, in assenza di elementi probatori certi ed attendibili in merito alla responsabilità dell'una piuttosto che dell'altra parte coinvolta, ritiene questo Giudice, in applicazione del principio di cui all'art 2054\2 c.c. che, entrambi i conducenti, nell'occorso sinistro non abbiano tenuto un comportamento di guida conforme alle norme del CdS ed a quelle di comune prudenza e che pertanto il sinistro si è verificato per responsabilità di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno. Invero, certamente non è stata regolare la manovra posta in essere dalla conducente ### obbligata ad arrestarsi ed a concedere la precedenza come da segnaletica stradale ivi presente ed apposta, tuttavia anche la condotta di guida del conducente la ### non è risultata lineare e regolare, considerati i luoghi in cui il sinistro si verificava, il tipo di strada percorsa, ovvero la presenza di una intersezione, ove è comunque doveroso, anche per il conducente favorito, rallentare al fine di prevenire e neutralizzare ogni eventuale imprudenza ed inosservanza seppure da altri compiuta e, moderare altresì la velocità. Invero la velocità non consona sicuramente la si desume dal doppio urto ricevuto diretto contro il veicolo ed indiretto contro un muretto, oltre che dalla apertura degli airbag. Insomma anche il conducente il veicolo della ricorrente, a parere di questo Giudice, ha contribuito alla causazione del sinistro, ovvero non è stato in grado di compiutamente ed avvedutamente evitarlo, o limitarlo nelle sue dannose conseguenze. Infatti, se è vero che il ricorrente avesse il diritto di precedenza, è anche vero che lo stesso non ha posto in essere alcuna manovra emergenziale al fine di evitare l'urto, ad esempio frenando, ispezionando la strada onde cogliere e prevenire altrui imprudenze essendo piuttosto libera la visuale e lineare la strada, moderando la velocità. In tema di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art 2054\2 c.c essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Sul luogo del sinistro poi, non è intervenuta autorità alcuna che abbia potuto relazionare sull'evento. Su tali premesse ritiene questo Giudice che la responsabilità in ordine al sinistro vada individuata in misura del 50% nel comportamento di guida del conducente del veicolo della ricorrente per non avere tenuto comunque una condotta prudenziale nell'approssimarsi ad intersezione ovvero per non avere decelerato e\o frenato ossia per non avere posto in essere alcuna manovra emergenziale e nella misura del 50% a carico della ### obbligata da segnaletica ad arrestarsi. Venendo alla determinazione del quantum, partendo dalle risultanze dell'ammessa ed espletata C.T.U. tecnica, è emerso che sussiste il nesso di causalità tra il sinistro verificatosi ed i danni subiti, così come quantificati dal ### Pertanto, posto che la sussistenza dei danni materiali e il loro nesso di causalità con l'evento de quo possono ritenersi sostanzialmente provati, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno auto, applicando la individuata percentuale del 50% di responsabilità a carico del conducente il suo veicolo, nella misura di €.2.600,00 (IVA compresa) come da richiesta ed espresso contenimento della domanda, formulata in ricorso ( €.5200,00). La somma liquidata deve essere rivalutata secondo gli indici ### dalla domanda al saldo. Vanno poi aggiunti gli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data della sentenza e fino al soddisfo. Circa poi le spese processuali, si reputa equo che vengano compensate tra le parti in ragione di 1\2 con conseguente condanna dei convenuti in solido alla rifusione all'attore della residua metà e liquidate come in dispositivo, in base al decisum ed applicando i parametri medi ex D.M.147\22 con lo scaglione fino ad €.5000,00 ed ex art.93 c.p.c. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.  P.Q.M.   Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### contro ### P&###.A in p.l.r.p.t. e ### tutti come in atti meglio generalizzati, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1)- ### che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per colpa concorrente e paritaria di entrambi i conducenti coinvolti e per l'effetto determina il danno materiale complessivamente subito dalla ricorrente in €. 2600,00, quale 50% del complessivo danno subito; 2) condanna per l'effetto i convenuti in solido e ciascuno per il proprio titolo a versare, alla ricorrente la complessiva somma di €. 2600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi così come indicati in motivazione; 3)-### fra le parti in ragione di 1\2 le spese del presente giudizio e condanna in solido i convenuti a rimborsare alla ricorrente la residua metà delle spese sostenute che liquida in complessivi €. 633,00, di cui €. 50,00 per spese, €. 583,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e ### nella misura di legge e con distrazione ex art 93 c.p.c; b) ### definitivamente a carico dei convenuti in solido, le spese della #### 22\10\25 

Il Giudice
di ###ssa C.


causa n. 4937/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Cesareo

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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2353/2025 del 12-12-2025

... cervicale..”; che tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'investimento e che, in conseguenza delle stesse, sono residuati postumi invalidanti, valutabili come danno biologico nella misura del 8-9% (otto - nove per cento), che si è stabilizzato dopo un periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, complessiva di 42 giorni. Attesa, quindi, la documentazione prodotta e tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno introdotti dalla legge 57/2001 e costantemente seguiti dalla migliore giurisprudenza di merito essi possono liquidarsi nella misura di € 18.998,72. Nella somma è stato riconosciuto anche il danno morale (nella misura del 20% sul solo danno permanente) in quanto consolidata giurisprudenza afferma che: “…###..il risarcimento del danno morale, ravvisandosi, anche in concreto, gli estremi della fattispecie criminosa delle lesioni personali, di natura colposa (art. 582 c.p.), in quanto non può negarsi il patema d'animo, sicuramente sofferto dalla vittima per effetto dell'essersi trovata coinvolta in un sinistro sulla strada…”, (Cass. civile, Sez. III, n. 339 del 13.01.2016). Sulla indicata somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale calcolati (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 8233 / 2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - ### - in persona del Giudice Dott.ssa ### G. V. Rabuano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8233/2020 R.G.A.C., le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 10.12.2025 ed avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale. 
TRA ####, elettivamente dom.ta in Casoria alla via E. Caruso n. 34 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti.  #### S.P.A., C.F.: ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### de ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.  ###' D'####. 
CONVENUTO -### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 10.12.2025 che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, dinanzi l'antescritta #### D'### e la ### S.p.A., in persona del l.r.p.t. per sentirli condannare al risarcimento dei danni per le lesioni riportate nel sinistro occorso in #### il giorno 16.01.2019 alle ore 15.00 circa. 
Assumeva l'attrice che in quel giorno, mentre si accingeva ad attraversare la via ### veniva investita dal veicolo ### tg ### di proprietà di ### D'### il cui conducente, non avvedendosi della sua presenza, la investiva facendola rovinare al suolo. Aggiungeva che, a seguito dell'accaduto, si era recata presso il presidio ospedaliero “### dei Fiori” ove i sanitari avevano provveduto alle prime cure del caso. 
Lamentava di aver richiesto invano il risarcimento alla ###ni S.p.A., quale compagnia assicuratrice del veicolo investitore. 
Chiedeva, quindi, che accertata la responsabilità del conducente della vettura ### tg ### i convenuti venissero condannati, in solido o alternativamente, al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti, limitata nella competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione, spese e competenze del giudizio. 
Si costituiva la ###ni S.p.A., contestando l'assunto dell'attrice sia nell'an che nel quantum eccependo l'improponibilità e improcedibilità della domanda e nel merito chiedendone il rigetto perché infondata. 
Restava contumace il responsabile civile, ### D'### Esaminati gli atti di causa, le risultanze dell'istruttoria compiuta e la documentazione prodotta, va affermata la fondatezza della domanda proposta dall'attrice. 
Preliminarmente va affermata la proponibilità della domanda, avendo l'istante adempiuto l'onere di cui agli art. all'art. 145 e 148 del D. lgs. N. 209/2005, con spedizione di raccomandata alla ###ni S.p.A. e avendo osservato le modalità e i termini previsti dalla stessa legge. 
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta dalla documentazione versata in atti e non è stata oggetto di circostanziate contestazioni. 
Il teste escusso, ### ex coniuge dell'attrice, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro, ha riferito: “…mi trovavo a piedi in #### alla ### in compagnia della mia ex moglie quando, mentre la stessa attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un'autovettura ### di colore giallo;…### che la ### colpiva con la sua parte anteriore la gamba destra della mia ex moglie che stava attraversando la strada la quale cadde sul fianco sinistro;…Io ed altre persone ci avvicinammo per verificare le sue condizioni di salute e notai che la mia ex moglie accusava dolori alla gamba destra ed alla spalla sinistra; … presi la mia auto ed accompagnai la mia ex moglie all'ospedale di ### …non è stata chiamata l'ambulanza né alcuna ###;…### che la ### è strada a senso unico;…### che la mia ex moglie si trovava al centro della carreggiata al momento dell'investimento; …### che la ### proveniva dalla destra della mia ex moglie…” La teste ha, quindi, integralmente confermato l'assunto dell'attrice, facendo emergere chiaramente la responsabilità del conducente il veicolo di proprietà della D'### nella produzione del sinistro per cui è causa. Egli, inoltre, appare attendibile avendo reso dichiarazioni precise e circostanziate anche per la posizione assunta rispetto al sinistro (a pochi metri con visuale libera). 
Emerge, quindi, chiaramente la responsabilità del conducente del veicolo ### tg ### Egli ha violato l'art. 2054 1° comma c.c., il quale recita che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno a persone e cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo dimostrando di aver agito durante la circolazione con tutta la diligenza, la prudenza e l'attenzione possibile. Ha violato, altresì, l'art. 141 del C.d.S. il quale impone ai conducenti di moderare la velocità quando attraversano un centro abitato in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e conservare il controllo del veicolo per essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile e l'art. 191 del C.d.S. che impone ai conducenti di fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali; di consentire ai pedoni che hanno già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Il conducente nei confronti del pedone definito “utente vulnerabile” dal ### della ### ha un dovere di attenzione teso all'avvistamento del pedone che si sostanzia in tre obblighi comportamentali: ispezionare la strada; conservare il controllo costante del veicolo in relazione alle condizioni della strada e del traffico; prevedere tutte le situazioni di comune esperienza, in modo da non consentire pericolo o intralcio per gli altri utenti.
Si tratta di obblighi comportamentali da osservare anche per la prevenzione di eventuali comportamenti altrui, nello specifico, nei confronti dei pedoni, dettati dall'art.190 C.d.S. 
Va quindi affermata la responsabilità del conducente dell'autovettura ### tg ### nella causazione del sinistro per cui è causa e la solidale responsabilità di D'### quale proprietario della stessa.  ### del risarcimento ricade sulla compagnia di ###ni ### S.p.A., quale impresa che assicurava per la R.C.A. il veicolo danneggiante al momento del sinistro. 
Le lesioni subite dall'attrice sono state provate attraverso i certificati medici prodotti e le dichiarazioni del teste. 
Accertato il diritto dell'attrice al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeatur, questo giudicante condivide le argomentazioni e le conclusioni del C.T.U. Dr. ### dalle quali non sussiste ragione di dissentire in quanto credibili dal punto di vista scientifico e logico, che questo giudicante fa proprie considerandole parte integrante della sentenza.  ###.T.U. ha stabilito che la ### nel sinistro per cui è causa ebbe a riportare: esiti di politrauma con distorsione del ginocchio dx ed interessamento meniscale e legamentoso, esiti di distorsivi spalla sx con interessamento cuffia, trauma del rachide cervicale..”; che tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'investimento e che, in conseguenza delle stesse, sono residuati postumi invalidanti, valutabili come danno biologico nella misura del 8-9% (otto - nove per cento), che si è stabilizzato dopo un periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, complessiva di 42 giorni. 
Attesa, quindi, la documentazione prodotta e tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno introdotti dalla legge 57/2001 e costantemente seguiti dalla migliore giurisprudenza di merito essi possono liquidarsi nella misura di € 18.998,72. 
Nella somma è stato riconosciuto anche il danno morale (nella misura del 20% sul solo danno permanente) in quanto consolidata giurisprudenza afferma che: “…###..il risarcimento del danno morale, ravvisandosi, anche in concreto, gli estremi della fattispecie criminosa delle lesioni personali, di natura colposa (art. 582 c.p.), in quanto non può negarsi il patema d'animo, sicuramente sofferto dalla vittima per effetto dell'essersi trovata coinvolta in un sinistro sulla strada…”, (Cass. civile, Sez. III, n. 339 del 13.01.2016). 
Sulla indicata somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 16.01.2019, e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione nonché gli interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. ### il medesimo criterio vanno poste le spese occorse per la c.t.u. come liquidate con separato decreto.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione nei confronti della ###ni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t, e di D'### ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Dichiara la contumacia di ### D'### Accoglie la domanda di ### e, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente della ### tg. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, condanna la ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in solido con D'### al pagamento, a titolo di risarcimento danni alla persona in favore dell'attrice, della somma di euro 18.998,72, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 16.01.2019, e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione nonché gli interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. 
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore di ### che liquida in euro 2.400,00 per competenze professionali, euro 300,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese occorse per la c.t.u. come liquidata in atti. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###. ###


causa n. 8233/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Genoveffa Rabuano

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1894/2025 del 17-11-2025

... ### escusso all'udienza 28.4.2021, ha confermato la dinamica genericamente riferita dall'attore in citazione, confermando altresì la presenza di cani nella zona a partire dal mese precedente. Neppure, poi, assume specifica rilevanza nell'economia della decisione che il solo teste ### dovesse deporre sulla identità dei cani avvistati dal mese precedente con quelli attori della vicenda (il teste ha confermato il seguente capitolo: “j) ### quotidianamente la sede della ditta “### Lab”, in quanto gestita dal coniuge, notava la insidiosa permanenza della torma di cani in questione che, stazionava sul luogo del sinistro da almeno un mese prima dell'accadimento del 12.01.2019”), mentre al teste ### abitante della zona, è stato chiesto di riferire sulla presenza di un “branco” di tre cani (il teste ha confermato il seguente capitolo: “l) Da circa un mese prima dell'accadimento del sinistro per cui è causa, 12.01.2019, aveva modo di scorgere dal balcone della sua abitazione un branco di tre cani randagi che, stazionava intorno alla piazza ### e dintorni”). Alcuno dei testi, pur affermando che l'avvistamento di cani risaliva ad un mese prima, in effetti, nulla ha riferito (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 1094/2020 R.G., avente a oggetto “lesione personale” e promossa da: ### (C.F: ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### BIANCO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione #### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliat ###atti #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti ###' ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### BIANCO ed elettivamente domiciliat ###atti #### E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio il ###-ROSSANO e l'### allegando che: - In data ###, intorno le ore 10:00, usciva dalla residenza familiare e, si avviava a piedi lungo il circuito cittadino di via ### diretto al ### di viale ### quando in prospicienza al ### specificatamente nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. ###, veniva improvvisamente e pericolosamente aggredito ed inseguito da un branco di cani randagi (rispondenti al numero di tre) che, con fare insidioso e imprevedibile, dapprincipio lo costringevano alla fuga e, poi, ne causavano una rovinosa caduta a terra, nella sede stradale compresa tra la rotonda del predetto viale A. ### e sulla prospettiva di ### - Gli animali venivano messi in fuga da un negoziante del quartiere, che soccorreva, poi, l'attore; - ### veniva accompagnato da ### nel frangente allertato sull'accadimento, presso il vicino presidio di ### ove gli venivano riscontrate escoriazioni diffuse, esiti di frattura scomposta all'omero sinistro, implicativi di collegato ricovero ospedaliero, con previsione d'intervento di osteosintesi; - In data ###, il danneggiato denunciava il sinistro agli odierni convenuti enti pubblici, responsabili dell'accaduto; - In data ### lo ### veniva ricoverato presso la ### di ### di ### s.r.l. ove veniva sottoposto a intervento chirurgico per osteosintesi; - In data #### veniva dimesso con indicazione delle cure da seguire; - In data ### veniva sottoposto a visita di controllo dal dott. ### - In data ### si effettuava ## spalla sx; - In data ###, come stabilito dal predetto medico, veniva nuovamente visitato; - Stante le direttive dei medici, l'Avv. ### si sottoponeva a fisioterapia presso il ### di ### A.U. ### fino ad aprile; - Non riscontrandosi i risultati sperati e prospettati, l'attore continuava la rieducazione fisioterapica presso il ### sempre da aprile; - In data ###, l'attore si sottoponeva nuovamente a esame radiografico; - In data ###, seguiva visita col Dott. Borroni, il quale suggeriva esame ecografico ed elettroneurografia; - Alla data del 22/05/2019 venia effettuata ecografia; - In data ###, veniva visitato dal Dott. Fontana, il quale diagnosticava la necessità di ulteriore intervento chirurgico; - Alla data del 03/06/2019, veniva effettuata elettroneurografia; - In data ### l'Avv. ### si sottoponeva ad ulteriori esami, tra cui radiografia presso la ### di ### in vista dell'intervento; - In data ### lo stesso veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico; - In data ###, veniva dimesso con prescrizione di cure fisioterapiche e visite di controllo; - In data ### lo ### veniva visitato dal Dott. Fontana; - In data ###, venivano effettuai esami di RX e ## su spalla sx; - In data ###, 19/09/2019 e 06/12/2019 lo ### veniva visitato nuovamente dal Dott. 
Fontana; - In data ### veniva effettuata RM e in data ###, veniva effettuata elettroneurografia su spalla sx; - In data ### lo ### veniva visitato ancora dal Dott. Fontana; - In data ###, l'attore si sottoponeva a visita psichiatrica presso il CIM di ### A.U. ### dell'ASP di ### con diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica; - In data ### l'attore si sottoponeva a esame TAC ed il ### ed ## su spalla sx; - In data ###, l'Avv. ### veniva visitato dal Dott. Fontana, il quale sosteneva che “non vi sono per ora indicazioni chirurgiche”; - Ad oggi l'Avv. ### ha compiuto l'attività riabilitativa presso il ### - ###. ### guariva in data ### con postumi fisici e psicologici; - ###. ### misurava i gradi della spalla sx presso ### - ### del Dott. Oliverio del 09.05.2020 relazionava 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, ### biologico permanente pari al 28%.  - Si eccepisce la violazione della ### quadro n. 281/91 e, altresì, della ### nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità previsti dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.; - Stante le disposizioni di cui all'art. 2 della ### quadro 281/91 e delle ### nn.  4/2000 e 41/1990, spetta ai ### la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani ed alle ASP le attività di profilassi, controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria, per la qualcosa gli enti pubblici evocati in giudizio congruamente sono chiamati a rispondere, singolarmente e/o in solido, intorno alla causazione della produzione lesiva in osservazione. 
Infatti i citati ### nel caso di specie, violando apertamente tali disposizioni, si sono resi responsabili di tutto il complesso di danno subito dall'Avv. ### non avendo preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. Difatti, a quel dì, il riportato branco di randagi vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro ma, omissivamente, giammai le due autorità competenti avevano provveduto in alcun modo (probabilmente neanche dopo), a garantire la sicurezza del sito, violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente incombente. La conseguenza pregiudizievole di tale trascuratezza prevenzionale cagionava, colposamente, il grave fatto lesivo in danno dell'Avv. ### che, a tutt'oggi, ne patisce le conseguenziali per postumi psicofisici, profondamente limitativi della sua vita quotidiana; - Sussiste la responsabilità in solido tra l'ASP e il Comune di ### ai sensi degli artt. 2051 e 2052 c.c., laddove, come nel caso di specie, un branco di cani randagi, lasciato incontrollatamente all'interno di un centro urbano molto popolato, aggredisca e cagioni danno ad un cittadino; - Nel caso concreto sussiste anche la responsabilità dell'art. 2043 c.c., atteso che l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive che, per le condotte omissive e, in una visione a grande spettro del perimetro custodiale gravante sui centri istituzionali in questione, ne identifica la responsabilità omissiva quando siano destinatari di uno specifico obbligo di protezione o garanzia finalizzato a impedire l'evento dannoso ed avente fonte legale e/o convenzionale, finanche in una mera relazione fattuale. Di talché, nella vicenda in esame, il nesso eziologico nella violazione di regole e principi previsti dalle leggi sopra menzionate è ascrivibile ai mancati interventi ed all'inerzia delle ### preposte. Tutti e due i soggetti istituzionali, ### di ### ed Asp territoriale, difatti, sono onerati di specifici obblighi di prevenzione e di controllo sui randagi, ex lege n. 281/1990 e, sulla scorta della ### d'### n. 41/1990 riguardante, tra le altre cose, la ### la ### e l'####. 2 della ### quadro, inoltre, si spinge finanche all'individuazione degli strumenti rivolti a ridurre il randagismo affidando la costruzione, sistemazione e la gestione di canili e rifugi per cani ai ### e le attività di profilassi, controllo igienico - sanitario e polizia veterinaria alle ### - ### della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., delle ### in epigrafe è da individuarsi nell'omesso e trascurato onere di attuare quanto necessario ad eliminare i pericoli per la salute pubblica e per l'incolumità del cittadino derivanti dal randagismo, costituenti un rischio conclamato da responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2051 c.c.; - In merito al risarcimento danni di tipo patrimoniale, l'Avv. ### è andato incontro a tutta una serie di spese in danno emergente, sostenendo spese per: € 595,00 in visite mediche; € 584,28 in esami medici e copia cartelle cliniche; € 336,32 in farmaci e derivati, come integratori etc.; € 354,00 in indotto per interventi non in loco; € 4.928,75 in cure fisioterapiche. Tutto ciò, ha comportato un'immediata diminuzione patrimoniale per €6.444,35 da sommarsi ad € 1.000,00 quali spese forfettarie per benzina, vitto, soggiorno etc. tra ### e ### per un totale di € 7.444,35; - ### del Dott. Oliverio si rinviene quanto davvero sofferto dall'Avv. ### (“…l'avvocato ### nell'infortunio del 12.01.2019 ha riportato le seguenti lesioni: frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori”. In seguito a tale lesioni sono residuati e sono tuttora permanenti le seguenti lesioni a carattere permanente: ### e postumi algo disfunzionali di frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori guarita con diastasi gleno-omerale ed importante limitazione funzionale della spalla sx. ### cicatriziali chirurgici che danno vita ad una menomazione dell'### di ### Disturbo dell'adattamento con ### ed ### “Misti” ### “Attivo” in soggetto con CMG ortopedica post-traumatica”. - cfr. conclusioni ### di ### per Dott. ### del 09.05.20); - Ciò detto, il danno biologico, vista la dettagliata CTP qui allegata, è da quantificarsi in € 222.444,50, stante le tabelle a norma di legge. Da questa si giustificano: 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, per una sommatoria pari ad € 40.792,50, calcolate su parametro 147,00, tenuto conto che l'arto superiore sinistro è il dominante, stante il mancinismo marcato della vittima, e che la mobilità è limitatissima oggi, ma lo era addirittura di più sino alla guarigione (praticamente oggigiorno l'Avv. ### non riesce a sollevare il braccio oggi, figurarsi durante la degenza); mentre per il ### biologico permanente, il punteggio attribuito è del 28%, quindi pari ad € 181.652,00=, inclusa la personalizzazione del danno del 31%, dato che questa tipologia di danno col tempo sarà soggetto a peggioramento e, fisicamente a deterioramento della spalla infortunata, tenuto conto che l'avanzare degli anni inciderà sulla forza ed i tendini già consumati andranno incontro a logoramento. Il tutto comporterà, fuor da ogni dubbio che, in età avanzata sarà necessario innesto di protesi alla spalla, con tutte le conseguenze psicofisiche ed economiche del caso; - Quanto al danno morale, risulta lampante il riconoscimento ed il ristoro di questo tipo di danno verso l'Avv. ### a seguito delle lesioni fisiche riportate, tenuto conto dell'acuta sofferenza morale sofferta in esito alle limitazioni che comportano su di un trentenne un infortunio del genere. Il disagio di non poco conto produce un'alterazione permanente della sfera morale ed una stabile ferita nell'animo, confluente in incontroversa condizione di disistima verso se stesso. 
La sofferenza emerge rilevante quando l'Avv. ### usa l'arto superiore sinistro per consuete attività di vita quotidiana. Tant'è vero che, il collegato incidere e sussistere della sofferenza esistenziale del soggetto, viene certificato, alla data del 12.02.2020, dalla Dott.ssa Ficociello, appartenente al CIM di ### dell'ASP di ### la quale diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica.  ###. ### è mancino e nella pratica di laterizzazione dei movimenti l'arto superiore sinistro è quello dominante ed il disagio derivatone indiscutibilmente rovinoso per le sue consuete attività di vita; ciò conduce ad una valorizzazione quantificabile per ½ del danno biologico (di cui 25% da parte tabellare e 25% di personalizzazione per la parte personalizzabile), pari ad un ristoro € 90.826,00; - ### vicenda ha come risvolto anche un danno all'esistenza, ovvero un indubbio peggioramento della qualità della vita, il c.d. danno esistenziale. Orbene, nella fattispecie in disamina è evidente l'alterazione irreparabile ovvero, la modificazione peggiorativa della vita di relazione subita dall'infortunato. ### non è più nella posizione di svolgere attività fisica di contatto, come la boxe che, prima dell'evento, praticava spesso, essendo esposto a possibili lussazioni e tenuto conto delle esili condizioni dell'omero e dei tendini su di esso attaccati. Anche l'attività in palestra dovrà essere ridotta in maniera sensibile per ragioni di struttura, di usura anatomica e di meccanismo funzionale. Non potrà nemmeno guidare motocicli per lunghi tratti. 
E' innegabile che ciò ha inciso sul piano dinamico-relazionale di vita dell'esponente. Anche da un punto di vista estetico e sentimentale, l'Avv. ### sarà costretto a rapportarsi con una vistosa cicatrice che, sicuramente non lo agevola nella conoscenza finalizzata a relazioni sentimentali e non, soprattutto per la funzionalità dell'arto superiore sinistro limitato in qualsiasi attività che preveda il sollevamento, l'allungamento e la sospensione dello stesso. Anche in tal caso, evincesi che alla data del 12.02.2020 l'Avv. ### si sottoponeva a visita psichiatrica con la Dott.ssa Ficociello, del CIM di ### dell'ASP di ### la quale diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica. La quantificazione del danno stante le ripercussioni subite dall'Avv. ### su tutto l'arco dinamico - relazionale a seguito del sinistro da illecito, è collocabile in una percentuale del 50% della risultanza del danno biologico, ovverosia in € 90.826,00 Tanto precisato, l' attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) ### e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva - omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 177 della ### degli ### di ### e dell'### di ### (e/o distretto ASL sud ###, per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di ### il g. 12.01.2019, alle h. 10,00 c.a., ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. ### in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della ### n. 281/'90 e della ### n. 41/'90; Per l'effetto di cui alla lettera a), b) ### solidamente il ### di ### in persona del ### pro tempore, e l'### di ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento della complessiva somma di € 411.540,85 (quattrocentoundicimilacinquecentoquaranta/85) e/o, a quella diversa, maggiore, minor somma che, l'On. Tribunale di ### in ### riterrà di riconoscere e liquidare, di cui al riconoscimento ed al pagamento delle singole voci di danno qui di seguito esemplificate: I. danno patrimoniale sofferto per come suesposto e giustificato, € 7.444,35 (settemilaquattrocentoquarantaquattro/35) e/o comunque la maggiore/minor somma che l'On. 
Tribunale da Giustizia riterrà di liquidare in favore del danneggiato; II. danno biologico, per come suesposto e motivato, € 222.444,50 (duecentoventiduemilaquattrocentoquarantaquattro/50), e/o comunque al pagamento della cifra risultante da Giustizia, in favore dell'Avv. #### danno morale per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. ### IV. danno esistenziale, per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. ### V. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì dell'evento sinistroso sino all'effettivo soddisfo; c) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge.” Con deposito della propria comparsa in data ### si è costituita l'#### deducendo: - La carenza di legittimazione passiva dell'A.S.P. di ### in quanto caso di aggressioni o danni a terzi causati da cani randagi, a risponderne è eventualmente il ### sul quale incombono, oltre ai generali obblighi di vigilanza e controllo delle strade cittadine secondo il principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. e di custodia ex art. 2051 c.c., anche i doveri specificamente attribuitigli da normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del randagismo, in parte indicate da stessa controparte: la ### quadro nazionale n. 281/1991 e, per la ### la L.R. n. 41/1990 come modificata dalla L.R. n. 4/2000, nonché il DCA n. 67/2018; - Che secondo il combinato disposto di tali normative, il ### tramite la ### e coadiuvato se del caso da corpi di ### riconosciute, esercita sul territorio il controllo sulla presenza di cani vaganti. In particolare, ove ne sia individuato uno, la ### locale, accertato che l'animale sia effettivamente randagio, contatta l'ASP competente inoltrando al ### segnalazione specifica della necessità di intervento per il recupero e la conduzione del randagio stesso presso una struttura adibita a canile; - Che non possono residuare dubbi che sia il ### ad essere responsabile per danni o incidenti a terzi causati dalla presenza di cani randagi sul territorio comunale, configurandosi la presenza incontrollata di cani vaganti come una inadempienza dell'Ente locale a precipui obblighi, normativamente previsti; - Che le medesime normative che attribuiscono precisi obblighi ai ### prevedono anche le competenze proprie delle ### in materia di controllo del randagismo, alle quali sono affidate attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Trattasi, in ogni caso, di competenze che solo in senso lato possono considerarsi connesse al fenomeno del randagismo; - Che ai ### delle ### è demandata la gestione dell'attività inerente il randagismo: tra le competenze indicate, iscrizioni/variazioni in ### interventi di natura sanitaria, direzione e controllo delle strutture adibite a canili sanitari e canili rifugio/oasi canine e, appunto, accalappiamenti dei randagi attraverso le ### attivate presso ogni ASP in numero sufficiente alla copertura del servizio sul territorio di competenza; - Che nessuna norma in materia attribuisce alle ### obblighi di sorveglianza e controllo territoriale, restando questi, ovviamente, in capo agli ### locali quali proprietari e custodi dei territori di competenza; - Che il ### dell'### in presenza di cani vaganti, provvede alla cattura degli stessi, a mezzo di propria unità, ma solo dopo apposita chiamata da parte dei ### o delle ### dell'ordine. In assenza di chiamata, alcun addebito può essere mosso all'### non gravando sulla stessa obblighi di controllo territoriale, tipici dell'organo di governo locale; - Che esiste, quindi, una graduazione temporale e una differenziazione funzionale dei rispettivi interventi in materia di randagismo tra ### ed ### di guisa che rientra nelle funzioni ### del ### la vigilanza ed il controllo del fenomeno, mentre l'ASP riveste essenzialmente il ruolo di organo tecnico al quale sono affidati precisi compiti di supporto specialistico in favore dell'Ente comunale. Con la conseguenza che, non agendo in via autonoma e rimanendo comunque preposto in via generale il ### alla gestione del fenomeno del randagismo, l'ASP non potrà essere in alcun modo responsabile di eventuali danni prodotti dagli animali randagi a carico di terzi; - Che al fine di individuare la responsabilità per l'ipotesi di danni provocati da cani randagi, rileva l'attività preventiva di controllo del territorio, che certamente è di competenza dell'Ente territoriale; - Che nel merito si rileva l'infondatezza della domanda; - Che sulla base del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in giudizio un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale onere non è stato assolto dall'odierno attore, il quale nell'atto introduttivo ha semplicemente dato conto delle modalità di causazione del danno senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine alla presunta condotta colposa dell'### Allo stesso modo, non risulta provata la condizione di randagismo dei cani che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, avrebbero cagionato il danno. Al riguardo, l'avv. ### si è limitato alla mera allegazione dei fatti affermando che tre cani, a suo dire randagi, l'aggredivano e ne causavano la caduta. Una tale esposizione dei fatti, all'evidenza, non consente di escludere che le bestie avessero al contrario un proprietario; - Che l'attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell'animale che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'Ente. In sostanza, l'attore ha l'onere di provare le segnalazioni di cani randagi, le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro nonché al cane in questione. È quanto discende dall'art. 2043 c.c., che prevede la possibilità di affermare la responsabilità solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo ascrivibile al convenuto, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto, ai fini della cui valutazione, peraltro, non si può prescindere dall'ulteriore parametro della ragionevole esigibilità; - Che solo qualora l'attore offra una prova rigorosa del proprio pregiudizio potrà essere liquidato un risarcimento, peraltro limitato all'effettivo nocumento patito, con esclusione di ogni pretesa che non risulti rigorosamente provata della somma richiesta a titolo di danno. 
Il convenuto ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “− rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi pure indicati nella narrativa che precede; − in subordine, ritenuta eccessiva la somma richiesta a titolo di quantum, ridurla conseguentemente nell'importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con atto denominato di intervento volontario adesivo autonomo depositato in data ###, sono intervenuti nel giudizio ### e ### genitori dell'istante, deducendo che: - ### e l'ASP hanno apertamente violato la ### quadro n. 281/91 nonché le ### nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità prevista dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.. Questi, infatti, si sono resi responsabili del danno subito dall'Avv. ### non avendo provveduto alla doverosa azione di monitoraggio del territorio e, nello specifico, di cattura dei tre cani randagi autori dall'aggressione in oggetto. La torma di cani randagi in questione vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro. Ma, omissivamente, nessuno delle due ### preposte aveva provveduto e, probabilmente neanche dopo, a garantire la sicurezza del sito e l'incolumità dei cittadini, così violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente gravante. Inoltre, nella fattispecie, si attesta, anche il viciniore criterio di imputazione della responsabilità causativa della P.A. normativamente giustificato dall'art. 2043 c.c. atteso che, l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive, sia per le condotte omissive; - Conclamata la consumazione dell'illecito da parte dei soggetti istituzionali convenuti, se ne rinviene l'incontroversa aspettativa di diritto degli odierni intervenienti al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, vista e considerata: la convivenza tra le parti; l'assistenza di cui necessita l'infortunato nelle ordinarie mansioni domestiche e relazionali; la sofferenza morale subita dai genitori per i danni patiti e patiendi dal loro figliolo. Difatti, dal dì del sinistro in questione, vi è stato e, tuttora è in atto un innegabile sconvolgimento della vita familiare e, giornalmente affiorano e persistono pregiudizi derivanti dal peggioramento della situazione di vita dei ### in negativo esito alla menomazione da lesioni gravi sofferta dal loro stretto congiunto; - In merito alla quantificazione del danno, richiamando i parametri delle ### del Tribunale di Roma 2019 per i danni da lesione riflessi (il principio del danno diretto è stato riconosciuto nel 2020 ma, nella sostanza, i punteggi si rifanno a questa tipologia di danno, aldilà della qualificazione di “diretto” o “riflesso”), emergono: - 20 punti per il rapporto parentale di “genitore” ###, di cui alla lett. A); - 7 punti per l'età del danneggiato, in quanto compreso nella fascia “31 - 40”, di cui a “ulteriori criteri”; - 3 punti per l'età del parente da risarcire ###, in quanto compreso nella fascia “61 - 70”, di cui a “ulteriori criteri”; - 0,8 di coefficiente poiché è l'incrocio tra la casella “numero familiari 2” e quella “Genitore”, di cui alla lett. B).  € 6.000,00= per ogni punto, di cui € 3.000,00= in relazione al danno sofferto interiormente da ciascun congiunto ed € 3.000,00= in funzione della chiara presenza del diritto all'assistenza per il congiunto, data la macrolesione dell'arto dominante ed i postumi accertati incidenti sulla funzionalità; - Il calcolo dell'importo comporta “l'individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso”. Il punteggio dev'essere poi moltiplicato per il relativo coefficiente e, in successione per il valore del punto determinato nella fattispecie. Determinato il valore complessivo, questo si percentualizza con il valore del pregiudizio permanente biologico riconosciuto. Il risultato è l'import riconosciuto per il danno subito: a) 20 punti di rapporto parentale per ogni “genitore”; b) 3 punti di età del parente da risarcire per ogni “parente”; c) 7 punti di età del danneggiato; d) 0,8 di coefficiente; e) 28% di invalidità risultante da ###; - Addizionando a), b) e c) e, moltiplicando la somma ottenuta per d), i punti risarcibili sono pari a 24. Moltiplicando i punti per € 6.000,00 di equivalente monetario per punto e, percentualizzandolo alla lett. e), si giunge somma di ristoro per ciascun genitore pari ad € 40.320,00.  ### e ### hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) ### e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva - omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 117 della ### degli ### di ### - ### ed ### di ### per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di ### il g. 12.01.2019 ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. ### in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della ### n. 281/'90 e della ### n. 41/'90; b) Di seguito, affermare e dichiarare la conseguente e sofferta lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, Avv. ### con i propri genitori, #### e ### Per l'effetto di cui alla lettera sub a) e b), c) ### solidamente il ### di ### in persona del ### pro tempore, e l'### di ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento per equivalente monetario sulla complessiva somma di € 80.640,00= (ottantamilaseicentouatranta/00), da liquidarsi a favore di entrambi i genitori, di cui € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore ### e € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore ### e/o comunque, a quella maggiore, minore, diversa somma che l'###mo Sig. Giudice saprà determinare secondo il suo apprezzamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria, come per ### a far data dal di' del sinistro. d) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge. Con interessi e rivalutazioni dal dì della do manda sino effettivo soddisfo in relazione alle lett.re c) e d).” Con comparsa di costituzione depositata il ### si è costituito il ### di ### deducendo: - Il difetto di legittimazione dell'Ente comunale atteso che è l'ASP ad essere competente in materia di randagismo, avendo l'amministrazione comunale solo l'obbligo di dotarsi di canili comunali. Invero, il ### di #### è dotato di idonea struttura destinata al ricovero dei cani randagi, sito nel territorio comunale; - Inoltre dalla stessa ricostruzione della vicenda operata da controparte, si evince come il sinistro sia stato cagionato non già dall'aggressione da parte dei suddetti animali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta alcun morso di animale a danno del danneggiato né altre lesioni riconducibili al contatto con gli stessi che non si è giammai verificato, bensì dalla condotta ansiosa dello stesso attore che trovandosi in pieno giorno al cospetto di alcuni cani, ritenuti randagi (ma l'onere di dimostrare che non si tratti di animali domestici sfuggiti al controllo del proprietario incombe sullo stesso danneggiato), inopinatamente si metteva a correre cadendo rovinosamente e a terra; - Appare evidente, infatti, come ad essere carente, sotto il profilo eziologico, sia proprio il collegamento tra danno subito dal sig. ### (escoriazioni e frattura ossea e giammai morsi di animale o lesioni da contatto con gli stessi) e la causa stessa della caduta al suolo, determinata solo ed esclusivamente dalla corsa affannosa connessa al proprio soggettivo, stato di agitazione e non di certo dall'aggressione dei cani, la quale non si è mai verificata nel caso de quo; - Il caso di specie, inoltre, contrariamente a quanto asseritamente sostenuto da controparte, non è in alcun modo inquadrabile nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia, potendosi tale ipotesi configurarsi, a tutto concedere, solo dopo la cattura dei cani randagi da parte dell'ASP competente e le consegna degli animali al canile comunale e non di certo prima; - Orbene, nell'ipotesi de qua non può ravvisarsi alcuna responsabilità del ### di #### nella determinazione dell'evento dannoso, ai sensi dell' art. 2043 del cod. civ. alla luce della ### n. 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in combinato disposto con la ### della ### n. 41/1990 (### anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) integrata e modificata dalla ### regionale n. 4/2000, nonchè dal ### del ### della ### n. 32/2015; - La legge quadro, all'art. 4 comma 1 prevede che il tale materia il compito dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane, non sia atro che quello di provvedere al risanamento dei canili comunali e di costruire rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla ### - La normativa di dettaglio è però contenuta nella legge regionale succitata, la quale, al fine di disciplinare e promuovere, tra le altre cose, gli interventi contro il randagismo, all'art. 2 espressamente prevede come il compito dei ### sia quello di realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, mentre ail sensi dell'art. 12 comma 2, il compito delle ### sia quello di catturare, mediante il servizio veterinario competente per territorio tenuto ad adempie agli obblighi previsti dalla stessa legge i cani vaganti non tatuati (ovvero randagi). Ed ancora nell'ambito dei poteri concessi al ### ad ### per procedere alla razionalizzazione degli interventi in tema di randagismo, in ossequio a quanto disposto dal Ministero della salute nel sottoparere ### 120/2014, con decreto n. 32/2015 sono state istituite presso le ### di appartenenza apposite ### di cattura cani, le quali devono essere in numero sufficiente a poter coprire il territorio di competenza.  - Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata da controparte non consente in alcun modo di provare che gli animali presenti sulla strada possano qualificarsi come randagi, ovvero come cani sfuggiti al controllo di un privato, il quale sarebbe l'unico soggetto nei confronti del quale il sig. ### dovrebbe agire. Ma anche nella denegata ipotesi in cui la vicenda fosse da ascrivere all'aggressione di cani randagi, nessuna responsabilità può, per come detto, essere ascritta al ### di #### in quanto: 1) l'amministrazione locale, in ottemperanza alla normativa vigente, è dotata di un canile comunale ubicato in località ### di ### ove sono ricoverati i cani vaganti sul territorio; 2) La suddetta struttura, in riferimento al decreto del ### ad ### della regione ### n. 32/2015, già per il solo comprensorio di ### può ospitare complessivamente n. 203 cani, di cui n. 184 nel canile rifugio e n. 19 nel canile sanitario, tenendo conto che n. 1 box deve essere a disposizione del canile sanitario per eventuale emergenza e n. 3 box per il canile rifugio; 3) La cattura dei cani randagi viene effettuata sul territorio di ### dalla ASP di #### di ### sede di ### U.O.C. ### area “A” avvalendosi di ditta specializzata; 4) Non è stata effettuata alcuna segnalazione preventiva all'### del ### di ### di cani randagi circolanti in branco in prossimità di viale ### di #### nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. ### il giorno e l'ora dell'evento.  - Appare quindi evidente la totale infondatezza, inconsistenza e pretestuosità della domanda risarcitoria sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum; - Circa la quantificazione del danno, si evidenzia poi come la pretesa di complessivi € 411.540,85, avanzata in citazione oltre a palesarsi del tutto infondata, oltremodo sproporzionata, e del tutto carente di supporto probatorio, sia riconducibile esclusivamente alla documentazione di parte che, sin da ora, si impugna e contesta; - Inoltre, per quanto riguarda il richiesto danno non patrimoniale si sottolinea che detta voce di danno ha carattere unitario e al suo interno non è possibile riconoscere nel suo ambito categorie autonome di danno suscettibili di separato risarcimento. 
Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ### di ### nel presente giudizio. In subordine: Nel merito: - rigettare la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto; - in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta e all'effettiva entità delle lesioni subite dall'attore In via istruttoria, ci si riserva sin da ora di eccepire e dedurre in ordine alle istanze probatorie di parte attrice e di richiedere l'ammissione di proprie prove nei concedendi termini di legge. Con vittoria e competenze del presente giudizio.” All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ammessi, è stata esperita ### All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, dunque, le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3.7.2025 le parti hanno le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. In rito 2.1. Non sussistono dubbi sull'ammissibilità dell'intervento svolto da ### e ### i quali hanno proposto una autonoma domanda, sia pure connessa, con quella già proposta dalla parte originaria, facendo valere, in confronto di tutte le parti convenute, un autonomo diritto soggettivo.  2.2. Risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. 
Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa; la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). 
Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent.  2951/2016) e, dunque, al merito. 
Nel caso di specie, avendo parte attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto.  3. Ragione più liquida ### rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. 
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; ### n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). 
Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).  4. Nel merito.  4.1. La domanda proposta dall'attore, in considerazione del complesso delle allegazioni e deduzioni, nonché del petitum e della causa petendi dedotte, deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., in quanto avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data ###, allorquando l'attore alle ore 10:00 circa, sarebbe stato aggredito da un branco di cani randagi, individuati in complessivi 3 animali, che, dopo averlo costretto alla fuga, provocavano la caduta al suolo dello ### Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità per danni causati da animali randagi, non risponde alle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà, di uso o di custodia in capo a qualsivoglia ente o soggetto, che si estrinsecherebbe nella concreta possibilità di controllo e di vigilanza sul comportamento degli animali (### Cass. n. 24895 del 2005, nonché più recentemente Cass. n. 5339 del 2024). 
Neppure è invocabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., atteso che tale responsabilità ruota intorno a due presupposti carenti nel caso in esame: il primo riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa; il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.  4.2. Sotto il profilo del soggetto responsabile, nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge quadro n. 281/1991 attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (cfr. Cass. n. 15244 del 2024). 
La normativa nazionale non ripartisce le specifiche competenze attribuite agli enti ivi individuati, rimandando alle leggi di attuazione regionali detta ripartizione mediante l'individuazione degli specifici enti preposti alla gestione della prevenzione del pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, attribuendo agli stessi il compito di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi (cfr. Cass. n. 19404 del 2019). 
La legge quadro, infatti, nella formulazione ratione temporis vigente, si limita a prevedere agli artt. 3 e 4 la competenza relativa all'adozione delle misure atte alla prevenzione del randagismo alle ### e ai ### imponendo rispettivamente all'art. 3 in capo alle prime l'individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani in conformità alle norme igienico sanitarie, nonché l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo che rispetti i criteri di cui al comma 4 e, all'art. 4 in capo ai ### anche in forma associata, la costruzione e la gestione dei rifugi, sottoposti al controllo sanitario dei servizi veterinari delle ### per come stabilito dagli artt. 3, co. 2, e 4, co 2. 
Per quanto di interesse, la ### con L.R. n. 41/1990 ratione temporis vigente - successivamente sostituita dall'attuale L.R. n. 4/2023 - ha individuato le specifiche competenze in materia di randagismo, stabilendo espressamente all'art. 12, 2 co. che “I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal ### veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua ### operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge” e decretando, dunque, l'esclusiva competenza del ### delle ### (già ### per la cattura dei randagi, salvo che nei casi in cui sia stata autorizzata, ex art. 3, 2 co. l'installazione delle cucce igieniche rionali da parte dei ### territorialmente competenti d'intesa con le associazioni che abbiano i requisiti indicati dalla legge. 
Restano invece attribuite ai ### tra le altre, le competenze di cui all'art. 2 della legge, consistenti in particolare negli obblighi di “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti; b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambienteanimale; d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del ### di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle ### protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale” e stabilendo ai successivi artt. 5, 6 e 7 le funzioni e gli obblighi da rispettarsi per la gestione dei rifugi. 
Orbene, per come chiarito da consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attribuzione del compito di cattura e custodia dei randagi costituisce, in caso di omissione, il fondamento della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati dagli animali alla popolazione, con la conseguenza che il soggetto nei cui confronti può farsi concretamente valere detta responsabilità deve essere individuato, nel caso della ### nell'### (cfr. in relazione alla legislazione regionale della ### n. 19404 del 2019), potendosi al contrario ravvisare responsabilità degli ulteriori enti indicati dalla legge, nella specie la ### e i ### solo nei casi in cui detta responsabilità sia dedotta quale conseguenza della violazione delle specifiche - e differenti - attribuzioni e competenze loro riservate dalla legge.  4.3. Chiariti, dunque, gli ambiti soggettivi di competenza, la domanda è infondata nei confronti del ### convenuto al quale non è attribuito ex lege il compito di cattura dei cani vaganti. 
Neppure emergono nei confronti del ### di ### altri specifici elementi a sostegno della fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della pretesa. 
In particolare, non può essere ascritta in capo al ### convenuto alcuna responsabilità in ordine al danno verificatosi, neppure a titolo di culpa in vigilando, non potendo l'evento e il danno essere causalmente riconducibili alla violazione di obblighi di legge in materia di randagismo.  ### comunale, infatti, potrebbe in astratto essere chiamato a rispondere del danno cagionato dai randagi e dai cani vaganti solo ove venga dimostrato che il danno è stato diretta conseguenza della violazione degli obblighi di vigilanza dei rifugi comunali o degli ulteriori obblighi stabiliti all'art. 2 L.R.  n. 41/90, come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da animale reimmesso in libertà, o violazioni che abbiano causalmente inciso sul verificarsi dell'evento legate alla gestione dei rifugi (ad esempio, fuga del cane dal ricovero); circostanze, nella specie, neppure dedotte dall'attrice. 
Gli obblighi di vigilanza genericamente richiamati dall'attore, del resto, ai sensi dell'art. 2 lett. d L.R.  41/90, devono essere circoscritti alle specifiche competenze attribuite al ### e riguardano non già obblighi di cattura degli animali vaganti ma le attività di vigilanza sul rispetto delle normative in materia, limitatamente agli ambiti di propria competenza elencati espressamente dalla stessa disposizione. 
Ne consegue che, in difetto di attribuzione ex lege dello specifico obbligo di cattura, stante la mancata deduzione di profili di responsabilità afferenti alle specifiche competenze del ### in materia, la domanda nei confronti dell'ente comunale deve essere rigettata.  4.4. È evidente, poi, che le medesime ragioni del rigetto della domanda di parte attrice portano al rigetto anche dalla domanda formulata da parte degli intervenuti nei confronti del ### di #### condividendo con la prima l'erroneo assunto di una responsabilità dell'ente comunale connessa alla specifica attività della cattura dell'animale vagante.  4.5. Ciò posto, resta da esaminare la pretesa avanzata nei confronti dell'ente competente alla cattura e, dunque, e nel caso di specie dell'A.S.P. convenuta. 
Tale accertamento deve necessariamente essere svolto tenendo conto che non è sufficiente la mera attribuzione della competenza in materia di randagismo, in quanto l'indagine deve piuttosto involgere lo specifico contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta, sulla base dei criteri che regolano la causalità omissiva, con onere probatorio posto ex art. 2697 c.c. in capo al danneggiato (cfr. ### 11/12/2018, n. ###; 28/06/2018, n. 17060; ### 14/05/2018, n. 11591; ### 31/07/2017, n. 18954). 
Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo.  ###, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. 
Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete. 
Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.  4.6. Peraltro, proprio sul piano causale deve essere ulteriormente osservato che, in generale, la presenza in strada di un animale vagante è ipotesi prevedibile, con la conseguenza che l'esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità. 
In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. 
Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. 
È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie similari (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato debba provare che è stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase (#### n. 19404 del 2019, nonché ### n. 5339 del 2024). 
In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi, la fattispecie cesserebbe infatti di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo ### civ. n. 5339/2024, che ha peraltro precisato che “alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p.”). 
Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale.  4.7. Tanto premesso, è infondata la domanda proposta nei confronti dell'A.S.P. di ### unico ente investito del potere e compito di cattura degli animali vaganti, difettando la prova in ordine ai presupposti di cui all'art. 2043 c.c. secondo i criteri sopra declinati. 
Nel caso di specie, in particolare, deve rilevarsi che, al di là di ogni verifica circa l'attendibilità dei testi escussi, pur ritenendo raggiunta la prova delle modalità di accadimento del fatto narrate da parte attrice, ciò non comporta l'assolvimento dell'onere probatorio della condotta colposa dell'ente da parte del danneggiato. 
In particolare, il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da ### civ. n. 19404 del 2019). 
Tale prova non può coincidere con il mero fatto che uno o più cani randagi abbiano causato un danno. 
Come efficacemente rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione” (cfr. ### n. 16788 del 2025).  ### prova testimoniale, in effetti, non emerge alcuna specifica condotta colposa dell'ente, atteso che il teste ### escusso all'udienza 28.4.2021, ha confermato la dinamica genericamente riferita dall'attore in citazione, confermando altresì la presenza di cani nella zona a partire dal mese precedente. Neppure, poi, assume specifica rilevanza nell'economia della decisione che il solo teste ### dovesse deporre sulla identità dei cani avvistati dal mese precedente con quelli attori della vicenda (il teste ha confermato il seguente capitolo: “j) ### quotidianamente la sede della ditta “### Lab”, in quanto gestita dal coniuge, notava la insidiosa permanenza della torma di cani in questione che, stazionava sul luogo del sinistro da almeno un mese prima dell'accadimento del 12.01.2019”), mentre al teste ### abitante della zona, è stato chiesto di riferire sulla presenza di un “branco” di tre cani (il teste ha confermato il seguente capitolo: “l) Da circa un mese prima dell'accadimento del sinistro per cui è causa, 12.01.2019, aveva modo di scorgere dal balcone della sua abitazione un branco di tre cani randagi che, stazionava intorno alla piazza ### e dintorni”). 
Alcuno dei testi, pur affermando che l'avvistamento di cani risaliva ad un mese prima, in effetti, nulla ha riferito sull'avvenuta segnalazione della presenza di cani ad alcuna autorità, anzi, i testi hanno escluso di aver segnalato tale presenza. 
Alcun ulteriore contributo, poi, è stato fornito dalle dichiarazioni del teste ### il quale, anche prescindendo da ogni valutazione circa l'attendibilità, ha riferito di aver subito una aggressione ad opera di un cane presente in strada “nel settembre 2019”, trattandosi dunque di fatti avvenuti a molti mesi di distanza dall'episodio che ha visto coinvolto l'attore. 
Il teste ### infine, arrivato sul luogo del sinistro in un secondo momento, nulla aggiunge al complesso probatorio. 
Neppure dalla documentazione in atti, poi, è possibile ritenere raggiunta la prova di una condotta colposa dell'ente preposto. 
A tal fine, infatti, il solo verificarsi di casi di aggressione da parte di cani randagi come riportati negli articoli di stampa online depositati dall'attore - riguardanti fatti anteriori (anche di anni) o successivi avvenuti nel ### di ### anche senza alcuna specifica attinenza alla zona teatro del sinistro - non consente di ritenere provata una condotta colposa dell'ente.  ###, così argomentando non si farebbe altro che riproporre il ragionamento inferenziale che la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto erroneo. 
E dunque non è la prova dell'aggressione da parte dell'animale vagante a consentire di per sè il diritto al risarcimento del danno, ma è la prova della condotta colposa dell'ente. 
In questo specifico aspetto, in effetti, la domanda si profila generica sin dal punto di vista assertivo, posto che la parte attrice oltre ad indicare solo genericamente la dinamica dell'evento dannoso, non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova delle specifiche condotte omissive da attribuirsi agli enti convenuti, essendosi limitata alla deduzioni di generici obblighi di prevenzione in materia di randagismo, senza tuttavia nulla specificare in ordine alla condotta mancata ed esigibile nella fattispecie concreta. 
In particolare, parte attrice assume che gli enti non avrebbero preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. 
Tuttavia, sul punto parte attrice non ha offerto alcuna prova circa precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo della dedotta aggressione, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase. 
Neppure il riferimento ai più generali obblighi di prevenzione, protezione e salvaguardia della sicurezza di per sé fornisce una chiara allegazione della condotta colposa ascritta all'ente. 
In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, dunque, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di animali vaganti, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da ### civ. n. 4052/2023), mentre, invece, occorre che il danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva (arg. da ### civ. n. 5339/2024). 
La domanda, pertanto, va rigettata.  4.8. Le medesime ragioni poste alla base del rigetto della domanda di parte attrice nei confronti dell'A.S.P. di ### valgono anche ai fini del rigetto della domanda proposta delle parti intervenute verso la convenuta.  5. Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità rilevanti in materia in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite. 
Vanno poste a carico di parte attrice, invece, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - RIGETTA la domanda proposta da ### nei confronti del #### e dell'### - RIGETTA la domanda proposta da ### E ### nei confronti del ### e dell'#### - COMPENSA le spese di lite; - Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica esperita. 
Così deciso in data ### Il Giudice dott.

causa n. 1094/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bucciarelli Eduardo

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