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Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 956/2023 del 18-12-2023

... canoni, deve essere negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato “pro parte dimidia”, ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari, considerato in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri e quindi cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa” (cfr. Cass. Civ. ordin. ### del 21/11/2022 - #### 27/02/2018 n°350 - ### Roma 03/10/2017 n°18627 - Cass. Civ. 13/04/2017 n°9556 - Cass. Civ. 28/02/2017 n°5014 - Cass. 13/01/2009 n°480). Tale dissenso non risulta in alcun modo manifestato dagli altri comproprietari locatori. Per il resto, la disciplina dei contratti c.d. “agevolati” prevede l'obbligo di recesso motivato da parte del locatore solo per la prima scadenza triennale (cfr. art. 2 comma 5 L. 431/98) mentre per la scadenza alla fine anche dell'ulteriore biennio e di quelli successivi è richiesta solo la manifestazione di volontà tesa ad evitare il rinnovo del rapporto, fermo il preavviso semestrale “In tema di locazioni d'immobili $$numero_ruolo$$ (leggi tutto)...

testo integrale

$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ N. R.G. 1310/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1310/2023 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ######## n°7 ATTRICE contro ### (c.f. ###), contumace ### IGUIRRI' Malika (c.f. ###), contumace #### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ######## n°5 ###'udienza del 18/12/2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti difensivi.  #### DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### nella sua qualità di comproprietaria e locatrice, per successione del padre ### in forza di contratto 15/07/2012 reg.to il ### dell'immobile ad uso abitativo sito in #####. Berretti n°53, intimava licenza per finita locazione nei confronti dei propri conduttori #### e ### per la futura scadenza del 14/07/2023.  $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ Esponeva l'attrice che l'immobile era stato locato con contratto ex art. 2 comma 3 L. 431/98 (3 + 2) e, dopo vari rinnovi, era stato oggetto di tempestiva disdetta in data ### ai fini del diniego di rinnovo per la scadenza naturale appunto del 14/07/2023. 
Precisava che la parte locatrice, a seguito del decesso del padre, era formata dalla madre ### e dai fratelli ##### e ### Concludeva pertanto per la declaratoria di licenza per finita locazione mediante convalida o comunque l'adozione di ordinanza di rilascio. 
Si costituiva il solo convenuto ### opponendosi alla convalida eccependo che la sola comproprietaria non aveva, disgiuntamente dagli altri comproprietari locatori, alcuna legittimazione ad agire autonomamente, nel merito rilevava che una delle conduttrici, ### era invalida per cui chiedeva un termine ampio per il rilascio. 
Con ordinanza 08/05/2023 veniva concessa l'ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito. 
La mediazione sortiva esito negativo ed entrambe le parti depositavano memorie integrative mentre le altre conduttrici rimanevano contumaci. 
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 18/12/2023 in cui è stata data lettura del dispositivo. 
La domanda è fondata e va accolta. 
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di autonoma legittimazione attiva in capo all'attrice. 
La giurisprudenza sul punto, come già accennato nell'ordinanza di chiusura della fase sommaria, è monolitica e radicata nel tempo “Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna dei conduttori al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato “pro parte dimidia”, ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari, considerato in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri e quindi cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa” (cfr. Cass. Civ. ordin. ### del 21/11/2022 - #### 27/02/2018 n°350 - ### Roma 03/10/2017 n°18627 - Cass. Civ. 13/04/2017 n°9556 - Cass. Civ. 28/02/2017 n°5014 - Cass. 13/01/2009 n°480). 
Tale dissenso non risulta in alcun modo manifestato dagli altri comproprietari locatori. 
Per il resto, la disciplina dei contratti c.d. “agevolati” prevede l'obbligo di recesso motivato da parte del locatore solo per la prima scadenza triennale (cfr. art. 2 comma 5 L. 431/98) mentre per la scadenza alla fine anche dell'ulteriore biennio e di quelli successivi è richiesta solo la manifestazione di volontà tesa ad evitare il rinnovo del rapporto, fermo il preavviso semestrale “In tema di locazioni d'immobili $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ ad uso abitativo a canone concordato, ciascuna delle parti può assumere, tramite l'invio di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del termine biennale di proroga stabilito dalla legge, l'iniziativa di rinnovare il contratto con diverse condizioni o di farne cessare gli effetti” ( Civ. 12/06/2020 n°11308 - ### Roma 26/03/2019 n°6797). 
La suddetta disciplina trova conferma anche nel successivo art. 3 comma 1 L. 431/98 ove viene ribadita la necessità di motivazione specifica solo per la prima scadenza. 
A mente del disposto di cui all'art. 19 bis DL n°34/2019 (c.d. ###), poi convertito in L.  58/2019, il rinnovo dei contratti “agevolati”, dopo la prima scadenza quinquennale naturale (3 + 2) è sempre biennale. 
Parte attrice quindi, ha tempestivamente comunicato con racc. 14/11/2022 (cfr. doc. 2) la propria volontà di non rinnovare il contratto all'ulteriore scadenza biennale del 14/07/2023 data in cui il contratto sarebbe definitivamente scaduto con corrispondente obbligo dei conduttori di restituire l'immobile. 
Di alcun pregio appaiono le ulteriori eccezioni di parte convenuta sia perché basate su una situazione di personale invalidità che avrebbero dovuto essere sollevate dall'interessata rimasta contumace, sia perché i conduttori erano stati comunque messi a conoscenza della scadenza del contratto fin dal 14/11/2022 e da allora è trascorso oltre un anno. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento all'effettiva attività processuale svolta ed alla sostanziale unicità del procedimento, alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, in ragione di € 700,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.300,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre ad € 340,80 per anticipazioni, oltre accessori di legge.  P.Q.M.  il ### definitivamente pronunciando sulle domande di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti di ##### e ### accerta e dichiara l'intervenuta cessazione alla data del 14/07/2023 del contratto stipulato inter-partes il ### reg.to il ### e condanna i convenuti all'immediata restituzione a favore dell'attrice dell'immobile sito in #####. Berretti n°53; - condanna altresì i convenuti, con vincolo solidale tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 3.500,00 per compenso, oltre € 340,80 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014, IVA e CPA come per legge.  $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ ### 18 dicembre 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1310/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Luigi Giuseppe Baronio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18912/2023 del 04-07-2023

... negata la legittimaz ione attiva dell'attore per il dissenso-asseritamente sussistente e manifestato - degli altri comproprietari all'azione da lui esercitata; si richiama pure la successiva allegazione, alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., degli attuali ricorrenti, di dichiarazioni di dissenso sottoscritte da #### e ### Si giunge così a sostenere che la corte territoriale avrebbe dovuto accertare la legittimazione attiva attorea all'epo ca della p roposizione della domanda restitut oria e della 4 domanda risarcitoria formulate pervenendo a dichiararla mancante, in quanto la maggioranza dei comproprietari ulteriori rispetto all'attore era contraria. 2.2 La Corte d'appello ha ricostruito, traendola dello svolgimento del processo offerto dal Tribunale, la vicenda processuale, rilevando che in primo grado “parte convenuta chiede inoltre dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore essendo la volontà di quest'ultima ### in contrasto con quella della maggioranza dei componenti della comunione ereditaria” (sentenza, pagina 4). In ordine alla difesa in secondo grado degli attuali ricorren ti, che si erano costituiti come appellati, ha invece rilevato soltanto che lo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16983/2019 R.G. proposto da: ### di ### & C. s.a.s. e ### in proprio e quale l.r. della suddetta società, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avvocato ### rappresentate e difese dall'avvocato ### -ricorrenti - contro ### domiciliat ####### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente - avverso la sentenza n. 1375/2019 della CORTE ### di MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02 /2023 dal ### Premesso in fatto che: ### con ci tazione del 15 giug no 2012 conveniva davanti al Tribunale di ### s.a.s. di ### - poi ### s.a.s. di ### & C. - e i suo i soci accomandatari ### e ### chiedendo, quale comproprietario per averli ereditati dalla madre G isella ### la ### la restituzione di immobili impiegati dalla società per l'attività di campeggio, la loro rimessione in pristino e il risarcimento dei dann i causatigli dalla loro indisponibilità. I convenuti si costituivano, resistendo e adducendo tra l'altro l'esistenza di un comodato avente ad oggetto l'immobile stipulato dalla de cuius con la società. 
Svolta istruttoria, il Tribunale con sentenza n. 1706/2015 rigettava la domanda, ritenendo sussistente il contratto di comodato e individuandone il termine nella cessazione dell'attività di campeggio.  ### proponeva appello, cui resistevano la società, la ### e ### Con sentenza n. 1375/2019 la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la natura precaria del contratto di comodato e condannava gli appellati a restituire parte degli immobili (distinti per una sopravvenuta questione ereditaria) al proprietario appellante. 
La società e la ### hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui ### si è d ifeso con controricorso, anch'egli depositando memoria. 
Considerato che: 3 1.1 Il primo motivo, in sintesi, lamenta pretesa violazione da parte del giudice d'appello degli articoli 1809 e 1810 La corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile l'articolo 1810 c.c. per avere reputato il comodato come di tip o precario. I ricorrenti argoment ano per dimostrare che il comodato conteneva in realtà un termine implicito o semmai indeterminato, desunto dall'uso cui era destinato il bene.  1.2 Pur tentando di schermarsi con il riferimento alla giurisprudenza attinente agli articoli 1809 e 1810 c.c., il motivo in realtà consiste, evidentemente, in una valutazione di merito de l contenuto del contratto alternativa a q uella cui è pervenuta la corte territoriale, per dimostrare appunto la sussistenza del termine che il giudice d'appello, effettuando appunto tale accertamento di merito, ha escluso, fondandovi quindi la condanna al rilascio. 
Il motivo è dunque palesemente inammissibile.  2.1 Il secondo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, il quale consisterebbe nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### sollevata dagli attuali ricorr enti nella comparsa di costit uzione e risposta nel primo grado del giudizio. 
Ciò non sarebbe stato consid erato dal giudice di pri me cure per avere quest'ultimo espre ssamente dichiarato di decidere secondo il p rincipio della ragione più liquida. Si riporta l'ampio settore della comparsa di risposta di primo grado attinente a tale eccezione (pagine 19-23 del ricorso), in cui si era appunto negata la legittimaz ione attiva dell'attore per il dissenso-asseritamente sussistente e manifestato - degli altri comproprietari all'azione da lui esercitata; si richiama pure la successiva allegazione, alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., degli attuali ricorrenti, di dichiarazioni di dissenso sottoscritte da #### e ### Si giunge così a sostenere che la corte territoriale avrebbe dovuto accertare la legittimazione attiva attorea all'epo ca della p roposizione della domanda restitut oria e della 4 domanda risarcitoria formulate pervenendo a dichiararla mancante, in quanto la maggioranza dei comproprietari ulteriori rispetto all'attore era contraria.  2.2 La Corte d'appello ha ricostruito, traendola dello svolgimento del processo offerto dal Tribunale, la vicenda processuale, rilevando che in primo grado “parte convenuta chiede inoltre dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore essendo la volontà di quest'ultima ### in contrasto con quella della maggioranza dei componenti della comunione ereditaria” (sentenza, pagina 4). In ordine alla difesa in secondo grado degli attuali ricorren ti, che si erano costituiti come appellati, ha invece rilevato soltanto che lo avevano fatto “contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza”. 
Nella loro illustrazione della vicenda processuale i ricorrenti, a proposito del giudizio di appello, riportano (pagine 11-12 del ricorso) che con la comparsa di costituzione del 20 giugno 2016 essi si erano costituiti come appellati, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex articoli 342 e 348 bis c.p.c. e negando la fondatezza delle “domande di riforma” proposte dall'appellante; in particolare avevano replicato quin di “alle argomentazioni avversarie” sostenend o che il primo giudice non aveva errato nel ritenere esistente un termine del comodato, che il comodato non era venuto meno per cessazione della società in quanto quest'ultima non era cessata, i testimoni escussi erano credibili e conformi tra di loro, il convincimento del Tribunale sull'esistenza del termine del comodato si era fondato in primis sulle risultanze istruttorie e solo ad abundantiam sulla natura dell'attività svolta per cui non contrasterebbe con la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia; né il Tribunale infine aveva errato nel rigettare la domanda risarcitoria di ### “poiché non è stato leso il diritto al pari uso della cosa comune in quanto le foto prodotte e le risultanze delle prove orali assunte hanno permesso di accertare che lo stesso ha fatto uso dei terreni per il ricovero della propria autovettura e della legna di sua proprietà”. 
Dunque la questione della legittimazione attiva di ### non era stata più messa in discussione dagli attuali ricorrenti in sede di appello, o quantomeno il motivo in esame non è dotato di autosufficienza nel senso di dimostrare che nella comparsa di appello gli attuali ricorrenti avevano continuato a insistere per 5 il diniego della legittimazione attiva di ### Il motivo, pertanto, non ha consistenza.  3.1 Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 1102 per avere il giudice d'appello disposto risarcimento del danno come se fosse in re ipsa, per di più dimenticando che “a far uso dei terreni è stata la società attrice del campeggio nelle persone dei comproprietari #### e ### Mafalda” e che lo stesso ### “ne ha sempre fatto uso per il deposito della propria legna e il parcheggio della propria autovettura ”, onde la fatt ispecie concreta non sarebbe sussumibile nell'articolo 1102 c.c. “che sanziona la condotta impeditiva dell'uso altrui” perché tale condotta non esiste.  3.2 La parte conclusiva cui perviene il sintetico ragionamento che costituisce il motivo dimostra che in effetti questo non integra una fattispecie ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. (come invece prospettato in rubrica), bensì contiene una diretta critica all'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito: non vi sarebb e stato alcun dan no, in q uanto ### avrebbe semp re utilizzato anche lui i terreni in questione. 
La censura dunque, propria per un gravame di merito, in questo giudizio di legittimità si appalesa inammissibile.  4. In conclusi one, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrent i, in solido per il comune intere sse, alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quat er, d.p.r. 115/2 012, della sussis tenza d ei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3280. 
Ai sensi d ell'articol o 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2 002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame nto, d a parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 23 febbraio 2023  

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Graziosi Chiara

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 473/2024 del 10-01-2024

... pagamento comunque tracciabile; in caso di contestazione o diniego dell'ammontare richiesto, ### a ###mo Tribunale adito disporre adeguate ed approfondite indagini a mezzo della ### per l'accertamento dell'effettiva situazione reddituale e patrimoniale del #### 4) porre a carico del marito il 50% delle spese scolastiche e di studio (semplificatamente, rette e tasse di iscrizione, libri e materiale didattico, mensa, divise scolastiche, eventuali corsi doposcuola, gite e campi scuola, corsi di musica, baby sitter se l'esigenza nasce dalla separazione per coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza), spese di natura ludica e parascolastica, spese sportive, spese medico sanitarie, straordinarie in genere sostenute per la figlia, rinviando nello specifico a quanto stabilito nel ### d'### redatto in data ### tra l'Ordine degli Avvocati del ### di ### e ### Anche avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, disporre che ciascuno dei coniugi si impegni a manifestare, a fronte della richiesta scritta dell'altro, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro e non oltre dieci giorni ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST.  riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. ### del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza parziale n. 6769/21 questo Tribunale pronunciava la separazione personale tra le parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, il GI rimetteva la decisione al Collegio con i termini di cui all'art.  190 cpc.  ### chiedeva di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra ### per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; -confermare integralmente l'ordinanza del 18/01/2022 relativamente all'affidamento della figlia ### - Disporre a carico del sig. ### un assegno di mantenimento a favore della figlia ### di euro 350,00 mensili; spese straordinarie al 50% come da protocollo, da concordarsi preventivamente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge”.  ### riportandosi alla memoria ex art. 183 co. VI cpc n. 1, per contro, chiedeva: “1) in via riconvenzionale, dichiarare che la separazione personale dei coniugi ### e ### è addebitabile esclusivamente al marito, #### 2) disporre l'affido condiviso della figlia minore ### con collocamento presso la madre e con diritto-dovere del padre di recarsi a ### per trascorrere con la figlia in adeguata sistemazione atta ad accogliere la minore, due fine settimana alternati al mese, dalle ore10:30 del sabato mattina alle ore 21:00 della domenica sera provvedendo a somministrare la cena alla minore, prelevando la figlia e riaccompagnandola presso l'abitazione materna; la sistemazione prescelta dovrà essere comunicata per tempo alla madre, antecedentemente l'inizio della predetta frequentazione; qualora il calendario scolastico prevedesse dei giorni di vacanza da poter aggiungere al fine settimana di spettanza del padre, la figlia li potrà trascorrere con il padre anche a ### previo accordo fra i genitori; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio; per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi, ad anni alterni, del giorno di ### o del Lunedì dell'### nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà, in via esclusiva, con ciascuno dei due genitori, due settimane - anche non consecutive - da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi; 3) porre a carico del marito, #### quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile dell'importo di ### 450,00 (###00) per la figlia minore da rivalutarsi annualmente secondo il noto indice ### come per legge, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario o con altra modalità di pagamento comunque tracciabile; in caso di contestazione o diniego dell'ammontare richiesto, ### a ###mo Tribunale adito disporre adeguate ed approfondite indagini a mezzo della ### per l'accertamento dell'effettiva situazione reddituale e patrimoniale del #### 4) porre a carico del marito il 50% delle spese scolastiche e di studio (semplificatamente, rette e tasse di iscrizione, libri e materiale didattico, mensa, divise scolastiche, eventuali corsi doposcuola, gite e campi scuola, corsi di musica, baby sitter se l'esigenza nasce dalla separazione per coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza), spese di natura ludica e parascolastica, spese sportive, spese medico sanitarie, straordinarie in genere sostenute per la figlia, rinviando nello specifico a quanto stabilito nel ### d'### redatto in data ### tra l'Ordine degli Avvocati del ### di ### e ### Anche avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, disporre che ciascuno dei coniugi si impegni a manifestare, a fronte della richiesta scritta dell'altro, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro e non oltre dieci giorni ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 
Pertanto il thema decidendum è limitato alle domande accessorie. 
Quanto alle reciproche domande di addebito, deve osservarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ. 40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ( civ. 16691/20). 
A tal proposito, il ### dopo aver ascritto alla moglie una condotta anaffettiva e distaccata, in particolare dopo la morte della propria madre e durante la malattia del padre, ha sostenuto di aver tentato comunque di salvare il rapporto di coppia, tanto da convincersi a partecipare con la moglie a percorsi terapeutici, giungendo alla conclusione della irrecuperabilità del rapporto stante la “profonda diversità dei caratteri, la diversa concezione della vita in comune ed in particolare gli evidenti disaccordi sull'educazione della figlia”. Ha inoltre dedotto che nel corso delle trattative per addivenire ad una separazione consensuale aveva appreso in data ###, dalla lettura della relazione investigativa commissionata, che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale. ### privato escusso ha confermato le circostanze di cui alla relazione, da cui risulta che l'uomo con cui il teste aveva visto la ### accompagnarsi nei giorni precedenti, il ###, intorno alle ore 20.30/21.00, era entrato nel palazzo ove è ubicata la casa familiare, da cui era stato visto uscire nella mattinata del giorno successivo. Dalla relazione investigativa confermata dal teste risulta inoltre che la ### recatasi nel pomeriggio del 25 maggio presso l'abitazione del medesimo uomo, era stata vista allontanarsene alle 10.30 del giorno dopo. Il teste ha inoltre confermato di aver visto la ### baciarsi per strada con il suddetto uomo il ###. 
Ciò posto, con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà deve osservarsi che la Suprema Corte “ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile…”. Pertanto “… laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile…”, a meno che non “risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto…..In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art.  2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…..”(Cass civ 2059/12, 16859/15, 3923/18). 
Nel caso di specie, sebbene debba ritenersi provato che nel maggio 2019 la ### intrattenesse una relazione extraconiugale, è la stessa prospettazione del ricorrente ad escludere la sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, laddove il predetto retrodata ad un periodo di gran lunga antecedente al maggio 2019 l'insorgenza della crisi, correlandola alla asserita (ed invero indimostrata) condotta anaffettiva e disinteressata della moglie, che si sarebbe acuita con la morte della suocera, tant'è che è pacifico che già nel 2016 i due avevano intrapreso una terapia di coppia, per tentare, all'evidenza invano, di ricostruire il rapporto. Né vi è prova alcuna che la relazione extraconiugale di cui vi è riscontro solo dal maggio 2019 risalisse ad un periodo antecedente al 2016, allorquando la crisi si era già manifestata di gravità tale da indurre i coniugi a ricorrere ad una terapia di coppia, o ad un periodo comunque antecedente al marzo 2018, allorquando lo stesso ### nell'estratto dei messaggi intercorsi con la moglie (allegati dalla resistente sub 65), fa espresso riferimento alla loro decisione “di fare i separati in casa”. Appare pertanto plausibile che, come peraltro espressamente prospettato dal ### il fallimento del rapporto coniugale sia da ascrivere ad incompatibilità caratteriali e a diverse visioni della vita e del modo di esercitare la genitorialità piuttosto che a violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio. 
Del pari da rigettare è la domanda di addebito svolta dalla ### Infatti, non è provato che la crisi coniugale, conclamata già nel 2016, sia da ascrivere a condotte del ### violative degli obblighi di assistenza morale o materiale derivanti dal matrimonio, essendo l'anaffettività lamentata dalla ### (ove pure dimostrata) piuttosto un dato caratteriale e non essendovi idoneo riscontro di condotte disinteressate del marito (anche rispetto al desiderio di nuova maternità della moglie) nonchè non collaborative alla gestione della famiglia, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tantomeno, a fronte di una risalente crisi coniugale, l'allontanamento del marito dalla casa familiare può ritenersi dotato di efficacia causale rispetto a tale crisi. 
Le domande di addebito vanno, pertanto, rigettate. 
Nulla osta alla conferma, come richiesto da entrambe le parti, dell'affidamento condiviso della figlia minore ### e del suo collocamento prevalente presso la madre, tanto più che il padre in corso di causa, nel novembre 2020, si è trasferito a ### sua città di origine. Quanto alla frequentazione padre-figlia, premesso che con ordinanza presidenziale in data ### era stato stabilito che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre, tenuto conto degli orari e degli impegni lavorativi dello stesso, avrebbe potuto vedere e tenere con sé la figlia ### a fine settimana alternati, dal sabato alle 9.30 sino alla domenica alle 20.30, nonché per due pomeriggi a settimana (in caso di disaccordo il martedì ed il giovedì) dalle 18.00 alle 21.00, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna, ad anni alterni con la madre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di ### o del Lunedì dell'### per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, il giorno del compleanno del padre, con pari diritto per la madre il giorno del suo compleanno, il giorno del compleanno della minore ad anni alterni, ove i genitori non avessero deciso di trascorrerlo insieme, con successiva ordinanza in data ### il GI, a seguito del trasferimento del padre a ### costituente libera scelta dello stesso, da non poter farsi ricadere sulla minore in termini di disagio connesso ai lunghi spostamenti da una città all'altra, ha stabilito che, salvo diverso accordo tra le parti, avrebbe dovuto essere il padre a recarsi a ### in visita alla figlia, per due fine settimana alternati al mese, dal sabato alle ore 10.00, prelevandola presso l'abitazione materna, sino alla domenica, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle 18.00 o al diverso orario (da comunicarsi alla madre almeno 7 giorni prima) compatibile con l'orario dell'ultimo treno o areo (a seconda del mezzo di trasporto utilizzato) in partenza da ### per ### stabilendosi che il pernotto durante il fine settimana sarebbe potuto avvenire solo compatibilmente con la volontà della minore, la quale avrebbe dovuto altrimenti essere riaccompagnata dalla madre alle 21.30 del sabato (dopo cena), consentendosi, inoltre, al padre di effettuare una videochiamata giornaliera alla figlia alle ore 19.00, fermo restando il regime di frequentazione come già previsto durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Orbene, ritiene il ### che non vi siano ragioni per modificare il vigente regime di frequentazione (su cui peraltro v'è sostanziale accordo delle parti), con la precisazione che il pernotto potrà avvenire, compatibilmente con la volontà della figlia (ormai adolescente), solo ove il padre abbia reperito nelle more una soluzione alloggiativa idonea ad ospitarla (e non condivisa con estranei) e che la figlia dovrà comunque consumare con il padre almeno il pranzo e la cena del sabato e il pranzo della domenica. 
Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che la ### nell'anno di imposta 2021 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a circa 16.400 euro netti, leggermente aumentato, rispetto al reddito dichiarato negli anni di imposta 2017 e 2019, pari a circa 15.000 euro netti (vedi modello ### 2022, 2020 e 2018), a cui va aggiunto un reddito da lavoro autonomo pari, in regime forfettario, a circa 1.550 euro netti nell'anno di imposta 2021, a circa 2.000 euro netti nell'anno di imposta 2019, a circa 3.300 euro nell'anno di imposta 2017. La predetta in corso di causa è divenuta proprietaria per l'intero della ex casa familiare, acquisendo la quota del 10% di proprietà del marito, per il corrispettivo di 13.000 euro ed è gravata da un mutuo con una rata mensile di circa 490,00 euro (avendo rinegoziato il precedente mutuo, estinto anticipatamente, così come ha estinto il finanziamento con rata di 200 euro mensili). ### beneficia inoltre di sistematiche elargizioni dei genitori, con cadenza mensile, dell'importo di circa 380,00 euro, che proprio per la loro continuità e regolarità costituiscono una ulteriore entrata mensile certa (vedi sul punto Cass. civ. 13026/14, 5916/1996).  ### - che a ### svolgeva attività di lavoro dipendente ritraendone un reddito pari a circa 17.000 euro negli anni di imposta, documentati in atti, 2016, 2017 e 2018, oltre ai redditi tratti dall'attività di insegnante di clarinetto e di musicista svolta quando viveva a ### (quale emergente dagli inserti pubblicitari e dagli screenshot depositati dalla moglie ed in merito a cui appare allo stato superfluo disporre ulteriori accertamenti sui redditi all'epoca ricavati, stante l'avvenuto trasferimento da ### - ha deciso di ritornare a vivere a ### sua città di origine, rassegnando volontariamente le dimissioni. Pertanto, sebbene nell'anno di imposta 2021 abbia dichiarato un reddito da ### pari a 12.720 euro, la sua capacità contributiva al mantenimento della figlia, considerata anche la qualifica professionale di insegnante di clarinetto/musicista spendibile nel modo del lavoro, deve ritenersi inalterata. A ciò si aggiunga che, a seguito della morte del padre, il ### è divenuto comproprietario per la quota di 1/3 (insieme ai fratelli) di due unità immobiliari a ### (vedi dichiarazione di successione prodotta in corso di causa), costituenti una posta patrimoniale di valore significativo nonché una possibile fonte di reddito, considerata la città in cui si trovano. 
Entrambe le parti hanno effettuato depositi incompleti della documentazione bancaria e fiscale e non hanno depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, condotta deponente, ex art. 116 cpc, per maggiori disponibilità economiche e/o patrimoniali rispetto a quelle documentate. 
Come già evidenziato con ordinanza del GI in data ###, non potendosi far ricadere sulla figlia minore la scelta del padre di dimettersi da una stabile attività lavorativa a tempo determinato, considerate le ulteriori acquisizioni immobiliari iure hereditario da parte del predetto e la spendibilità nel mondo del lavoro della sua qualifica di insegnante di clarinetto e di musicista, tenuto conto che, a fronte degli esborsi sostenuti da quest'ultimo per l'esercizio del diritto di visita, vanno considerati i maggiori oneri di accudimento della figlia gravanti pressochè integralmente sulla madre a seguito del trasferimento del ### a ### si ritiene di dover confermare il contributo paterno al mantenimento della figlia nell'importo di 400,00 euro mensili, come stabilito con ordinanza presidenziale confermata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2019, mese immediatamente successivo a quello del deposito del ricorso e dell'allontanamento del ricorrente dalla casa familiare, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente ### tra il ### di ### ed il Consiglio dell'Ordine forense, con la specificazione che il padre sarà tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese sostenute e da sostenere per il tutor di cui la minore deve avvalersi per il disturbo specifico delle abilità aritmetiche e da deficit attentivo diagnosticatile (circostanza dedotta dalla madre nelle note di precisazione delle conclusioni e non contestata dal padre che, nelle proprie note di precisazione delle conclusioni, ha dedotto di aver chiesto di rivolgersi ad una struttura pubblica, non provvedendo però ad individuarla e a verificarne la disponibilità, ed anche di essersi reso disponibile a contribuire al 50% ma di non aver ricevuto i chiarimenti asseritamente richiesti), senza necessità di previa concertazione e a fronte di esibizione di idoneo giustificativo di spesa da parte della madre, non trattandosi di mere ripetizioni ma di un supporto reso necessario da specifici disturbi della minore. 
Nulla va più statuito in merito alla assegnazione della ex casa familiare (stabilita in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale), non essendo la domanda di assegnazione stata reiterata nella memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc richiamata in sede di precisazione delle conclusioni dalla resistente (evidentemente priva di interesse attuale alla pronuncia, essendo nelle more divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile). 
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.  PQM rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente svolte dalle parti; affida la figlia minore ### ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé la minore a ### per due fine settimana alternati al mese, dal sabato alle ore 10.00, prelevandola presso l'abitazione materna, sino alla domenica, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle 18.00 o al diverso orario (da comunicarsi alla madre almeno 7 giorni prima) compatibile con l'orario dell'ultimo treno o areo (a seconda del mezzo di trasporto utilizzato) in partenza da ### per ### stabilendo che il pernotto potrà avvenire, compatibilmente con la volontà della figlia, solo ove il padre abbia reperito nelle more una soluzione alloggiativa in ### idonea ad ospitarla (e non condivisa con estranei) e che la figlia dovrà comunque consumare con il padre almeno il pranzo e la cena del sabato e il pranzo della domenica, consentendogli, inoltre, di effettuare una videochiamata giornaliera alla minore alle ore 19.00 o al diverso orario concordato con la stessa, disponendo altresì che il padre, ad anni alterni con la madre, terrà con sé la figlia dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di ### o del Lunedì dell'### per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, il giorno del compleanno del padre, con pari diritto per la madre il giorno del suo compleanno, il giorno del compleanno della minore ad anni alterni con la madre, ove i genitori non decidano di trascorrerlo insieme con la figlia; pone a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia ### dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2019 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente ### tra il ### di ### ed il Consiglio dell'Ordine forense, con la specificazione che il padre sarà tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese sostenute e da sostenere per il tutor di cui la minore deve avvalersi per il disturbo specifico delle abilità aritmetiche e da deficit attentivo diagnosticatile, senza necessità di previa concertazione, a fronte di esibizione di idoneo giustificativo di spesa da parte della madre; spese compensate.  ### 21.12.2023 ### EST. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. ###/2019

causa n. 39379/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Chirico Valeria

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Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 1305/2021 del 18-10-2021

... ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell'uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall'altro coniuge contitolare (Cass. n. 5156/2012). Non si disconosce l'orientamento secondo cui, affinchè sorga il diritto all'indennizzo è necessario che colui che gode del bene comune abbia offerto un uso paritario del bene stesso (Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari (Cass. n. 29747/2017), tuttavia, posto che alla richiesta di ### di avere l'indennizzo, ### non si è (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, ### civile, composta dai ###: Dott. ###### aus. rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 1891/18 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data ### e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/05/2021 d a ### rappresentata e difesa dagli avv.ti #### e ### elettivamente domiciliata in ### 55### presso lo studio di quest'ultima ### c o n t r o ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato in ### 66 ### presso lo studio di quest'ultimo ### In punto: appello a sentenza n. 1618/18 del Tribunale di Bergamo in data ### Sent.  Cron.  Rep.  R. Gen. N. 1891/18 Camp. Civ.  OGGETTO: Comunione e ### impugnazione di delibera assembleare - spese condom.  ###'appellante: a) respingere per tutti i motivi indicati in narrativa le domande attoree nei confronti dell'appellante. b) condannare il sig. ### per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto, a corrispondere alla sig.ra ### la complessiva somma di euro 106.333,66, o quella diversa maggiore minore che risulterà dovuta, a titolo di rimborso per la sua quota parte: 1) delle spese straordinarie anticipate dalla sig.ra ### per la conservazione del bene comune pari ad euro 23.347,84; 2) delle rate di mutuo scadute dal 2012 e dalla ### anticipate, per la somma di euro 82.985,82, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo e con riserva di agire per le ulteriori somme corrisposte.  ###: In caso di conferma, anche parziale, dell'impugnata sentenza Tribunale di Bergamo, compensare gli importi che verranno riconosciuti come dovuti al sig. ### a titolo di indennità di occupazione, con il credito della sig.ra ### pari alla somma di euro 106.333,66, o quella diversa maggiore minore che risulterà dovuta, per il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene comune da parte della sig.ra ### e delle rate di mutuo scadute dal 2012 e dalla ### anticipate e, per l'effetto, condannare il ### al pagamento in favore delle deducente della differenza con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.  ###: ### eventualmente nuova consulenza tecnica d'ufficio da affidare ad un differente perito, anche collegialmente ex art. 191 II c. c.p.c., al fine di verificare l'ammontare dell'indennità da occupazione dell'ex casa coniugale, nonchè descrittiva e valutativa degli interventi straordinari effettuati dalla sig.ra ### a partire dal mese di agosto 2012 e dei relativi costi.  ### vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, oltre gli accessori di legge. 
Dell'appellato: dichiararsi inammissibile l'appello proposto con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, poiché l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.  ### infondato ed inammissibile l'appello proposto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, previo rigetto delle domande avanzate dalla appellante, confermare la gravata sentenza.  ### insiste in via principale , perché la Corte d'appello adita disponga l'acquisizione della CTU dell'architetto ### disposta nel corso del procedimento di primo grado Tribunale di ###.G. 9461/2015 , #### Si insiste, in via subordinata e ove occorrer possa, perché la Corte adita disponga supplemento e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla ###ssa ### in data 28 luglio 2017 in ordine al tema della provvista sul c/c cointestato ai signori ### - ### Si insiste, in via subordinate ove occorrer possa, perché il #### indichi le somme effettivamente versate dalle parti non solo dai propri conti personali ma anche tenuto conto dei versamenti da ciascuno effettuati sul conto corrente cointestato dalla genesi del rapporto contrattuale di mutuo, istanza istruttoria di cui alla memoria autorizzata del 23 ottobre 2017, reiterata nel corso dell' udienza del 7 novembre 2017 nonché nel corso dell' udienza del 23 novembre 2017, e disattesa dal ### con provvedimento del 23 novembre 2017 , riproposta all'udienza del 16 gennaio 2018 e disattesa dal ### con provvedimento in pari data . 
Si insiste in via subordinata e ove occorrer possa, nell'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI co c.p.c. n. 3 depositata in data 01 aprile 2016 (CTU contabile) e disattese dal ### con provvedimento del 16 gennaio 2018. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello.  ### atto di citazione notificato il giorno 08/08/2015 ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### coniuge dalla quale era separato giudizialmente, per sentirla condannare al pagamento, a far data dal mese di settembre 2012, di un'indennità mensile (pari ad € 2.500,00 o alla somma ritenuta di giustizia) per l'occupazione dell'immobile in comproprietà adibito in precedenza a casa coniugale. 
Esponeva di essersi trasferito, insieme ai figli (collocati presso di lui), in altro appartamento; che in sede di separazione la casa famigliare non era stata assegnata a nessuno dei due coniugi; che aveva chiesto alla moglie di metterla in vendita, ottenendo risposta negativa; che gli competeva pertanto un indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile esercitato dalla convenuta. 
Si costituiva quest'ultima che, contestando gli assunti avversari, chiedeva; in via preliminare la sospensione del giudizio, in pendenza di quello per separazione per il quale aveva proposto ricorso per cassazione; nel merito, il rigetto dell'avversa domanda; nel merito, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al rimborso della quota di sua spettanza delle spese da lei sostenute per lavori straordinari ed urgenti e ratei di mutuo sopportati per l'intero. 
La causa era istruita con l'espletamento di consulenza tecnica contabile. 
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava la richiesta sospensione del processo in assenza di pregiudizialità tra le due cause e condannava ### a pagare all'attore la somma di € 73.012,24, per il periodo 30/06/2014-30/06/2018, e per il periodo successivo € 1.500 mensili fino al perdurare dell'occupazione esclusiva; rigettava la domanda riconvenzionale; condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite e di ### Riteneva il Tribunale che la richiesta di indennizzo di ### era equiparabile alla richiesta di fare pari uso del bene comune, sebbene una tale richiesta non fosse mai intervenuta prima di allora (### se n'era andato di casa e mai ne aveva chiesto l'assegnazione); che “ove il comunista utilizzi in via esclusiva il bene comune, è dovuto all'altro, il quale non vi consenta e vi si opponga un indennizzo”; che nel caso di specie l'indennizzo doveva essere riconosciuto a far tempo dal momento in cui il comproprietario ne aveva fatto, con la richiesta di mediazione, esplicita domanda (30/06/2014); che l'indennizzo dovuto (avuto riguardo ad un congruo valore locativo in relazione alle caratteristiche dell'immobile) era da liquidarsi alla data attuale in € 1.500 mensili, oltre interessi legali sulla somma devalutata all'inizio di ciascuna annualità e via via rivalutata; che viceversa nessuna somma poteva riconoscersi alla convenuta per le spese straordinarie sostenute (in parte perché voluttuarie ed in parte, benché necessarie, eseguite in assenza di autorizzazione che neppure era stata chiesta); che ugualmente nessuna somma era dovuta per le rate di mutuo pagate dopo la separazione, poiché, come emerso dalla ### complessivamente considerate le somme versate dall'uno e dall'altra anche in costanza di matrimonio, risultava che ### non aveva pagato somme maggiori rispetto a ###. 
Avverso la sentenza ### proponeva appello con atto di citazione notificato il ###, reiterando le domande già avanzate in primo grado. 
Si costituiva l'appellato resistendo all'appello. 
La Corte con ordinanza del 09/04/2019 rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. 
All'udienza del 05/05/2021 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie difensive.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante lamenta erronea e falsa interpretazione dell'art.  1102 c.c e conseguente errata decisione sull'obbligo di corresponsione a ### di un indennità di occupazione. 
Contesta che la domanda di indennizzo sia equiparabile alla richiesta di poter fare pari uso della cosa comune in quanto idonea a manifestare l'opposizione del comproprietario all'utilizzazione esclusiva del bene da parte dell'altro, sottolineando che se il marito aveva volontariamente deciso di lasciare l'immobile, senza mai chiedere di ritornarvi, ella non glie lo aveva mai impedito. A parere dell'appellante l'utilizzo esclusivo da parte sua, in mancanza di una chiara ed inequivocabile manifestazione della controparte di voler utilizzare il bene in maniera diretta o indiretta (mediante locazione o vendita) e senza prova del diniego da parte dell'altro comunista, non dava diritto all'appellato di pretendere l'indennizzo chiesto. 
Con il secondo motivo ritiene ugualmente erronea la sentenza in assenza di idonea prova di un danno risarcibile, non potendo ravvisarsi nella mera occupazione l'esistenza di un danno in re ipsa. 
Con il terzo motivo contesta anche nel quantum l'ipotetico valore locativo del bene effettuato dal primo giudice in € 3.000 mensili, che pure si era discostato dalla valutazione del Ctu che aveva fatto rigida applicazione dei listini, ritenendo comunque eccessivo il valore, in rapporto all'ubicazione, allo stato dell'immobile e ai suoi alti costi di gestione. 
I primi tre motivi vanno rigettati. 
E' corretto il ragionamento del primo giudice secondo cui la richiesta di indennizzo equivale alla richiesta di fare pari uso della casa coniugale. 
Nella causa di separazione non è mai intervenuto un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, così che correttamente devono essere applicate le norme sull'uso della cosa comune e pertanto vale il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. (Nella specie, la S.C.  ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell'uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall'altro coniuge contitolare (Cass. n. 5156/2012). 
Non si disconosce l'orientamento secondo cui, affinchè sorga il diritto all'indennizzo è necessario che colui che gode del bene comune abbia offerto un uso paritario del bene stesso (Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari (Cass. n. 29747/2017), tuttavia, posto che alla richiesta di ### di avere l'indennizzo, ### non si è offerta di uscire dalla casa coniugale per permettere all'ex coniuge di farne pari uso così come ella ne aveva fatto in precedenza, e neppure di venderla, se non apparentemente a parole, ne deriva che costui ha diritto all'indennizzo.  ### in altri termini, in assenza di offerte di pari uso, con la domanda di indennizzo ha contestato l'uso esclusivo dell'immobile da parte dell'altro coniuge e quindi ha diritto all'indennizzo chiesto per la prima volta il ### in sede di mediazione.   Il danno è in re ipsa. 
A tal proposito la Corte di Cassazione (16670/16) si è così espressa: Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione "iuris tantum" e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd.  danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato. 
Ed ancora (7681/19; 20394/13; 20823/15): Nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti; frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. 
Per quanto riguarda infine l'importo dell'indennizzo (€ 1.500 mensili) va detto che il Ctu basandosi sulla ### delle ### dell'### delle ### - ### aveva stimato in € 4.010,18 il valore locativo dell'immobile (villa su 4 piani con superficie commerciale pari a 737,16 mq ed ampio giardino di 1.400 mq). 
Il perito, in sede di replica alle osservazioni del Ctp ing. Pirovano, aveva confermato tale valutazione, chiarendo che il metodo di stima adottato non si fondava unicamente sulla valorizzazione del dato superficie, ma teneva conto di una molteplicità di dati oggettivi compiutamente elencati (tra cui per es. anno di costruzione dell'immobile; stato manutentivo e conservativo; valutazione delle facciate e degli spazi esterni; finiture degli ambienti interni; dotazione impiantistica; presenza di verde pubblico e privato, parcheggi). 
La Corte ritiene che, sulla base della valutazione peritale e dei parametri considerati, nonché dell'ulteriore correttivo applicato dal Tribunale, il valore locativo di riferimento individuato in € 3.000 mensili sia congruo in relazione alla tipologia dell'immobile in oggetto. 
Il quarto motivo è invece parzialmente fondato con riguardo al mutuo. 
In primo luogo l'appellante critica la sentenza laddove ha escluso la rimborsabilità delle spese di miglioria e di quelle necessarie in conseguenza del mancato preavviso di tali interventi al marito. 
La doglianza non merita accoglimento. 
Va rilevato che l'elencazione di tali spese è affidata alla perizia di parte (geom. 
Cazzanigadoc. 2) depositata in atti, dove gli interventi vengono in parte qualificati come abbellimenti ed in parte come opere necessarie. 
La Suprema Corte (20652/13; ###/19) ha precisato che: In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori. 
Le spese sostenute quindi per la conservazione del bene vanno rimborsate, ma a condizione che sia dimostrata la necessità dei lavori e la trascuranza degli altri compartecipi.  ### non ha dimostrato di aver interpellato il marito in merito, né ha comprovato la necessità dei lavori in oggetto che peraltro sono solo sinteticamente enumerati nella citata perizia di parte. 
A ciò si aggiunga il fatto che ### non ha depositato in atti alcuna fattura dei lavori eseguiti.  ### (chiamato a valutare la congruità dei presunti costi) è stata inviata, in sede di perizia, documentazione che non risulta prodotta in giudizio (la cui acquisizione quindi viola le preclusioni prescritte in tema di onere probatorio) e che consta (ad eccezione della fattura ### per € 1.331) di meri preventivi inerenti solo una piccola parte dei lavori indicati. 
A maggior ragione le spese di miglioria, se non espressamente autorizzate, non comportano un diritto al rimborso, attenendo al miglior godimento della cosa ed esulando di per sé dalla qualificazione ex art. 1110 c.c di spese necessarie. 
Alla luce di ciò tali spese non possono essere rimborsate. 
In secondo luogo l'appellante lamenta erroneità della sentenza per vizio di ultra petizione ex art. 112 cpc non avendo ### proposto alcuna domanda relativamente al mutuo nemmeno per eventuali compensazioni, ed avendo unicamente contestato sul punto la domanda riconvenzionale. 
La sentenza sarebbe inoltre viziata per manifesta illogicità e per violazione ai principi cardine del diritto di famiglia.  ### ritiene infatti che erroneamente il Tribunale abbia considerato come ripetibili anche le somme versate a pagamento dei ratei di mutuo anteriormente alla separazione (del 2012) e prelevate dal conto corrente comune, sull'assunto incontestato che detto conto fosse alimentato con denari di esclusiva provenienza di ### Ritiene che, se ### ha pagato per intero i ratei di mutuo fintanto che la coppia conviveva, ciò sia avvenuto in attuazione dei doveri di cooperazione e assistenza familiare; contesta poi che il conto corrente sia stato alimentato unicamente da proventi del marito, come dimostrerebbe in particolare il versamento in data ### di € 50.000 proveniente dal ricavo della vendita della sua precedente abitazione (all. 12 alla ctu). 
La doglianza merita accoglimento. 
I pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono riconducibili infatti ad un adempimento dell'obbligo di contribuzione previsto dall'art. 143 c.c.. 
La Suprema Corte (18749/2004) ha chiarito che: I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.  (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale - esclusa la configurabilità, nella specie, di un mutuo endofamiliare - aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell'intero nucleo familiare, ai sensi della citata norma codicistica, il consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune). 
Ed ancora (10927/2018): ### durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. 
Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati. 
Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile a ### per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata a ####, alla data del deposito della perizia (28/07/18), aveva rilevato che, detratte le somme pagate con il conto corrente cointestato, ### aveva versato € 13.732,73 e ### € 134.325,09 per un totale complessivo quindi di € 148.048,82 (pari ad € 74.024,41 per ciascun coniuge). 
In conseguenza di ciò la Corte, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna ### a versare a ### la somma di € 60.291,68 (74.024,41- 13.732,73), oltre interessi legali dalla domanda al saldo; tale somma andrà posta in compensazione con quanto dovuto dall'appellante a titolo di indennizzo come riconosciuto nelle sentenza di primo grado.  ### parziale della domanda riconvenzionale comporta la ridefinizione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con compensazione delle medesime per 1/3 e con condanna di ### al pagamento a favore di ### dei rimanenti 2/3, quanto al primo grado già liquidate per l'intero in complessivi € 10.343, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e che per il presente grado si liquidano per l'intero in euro 2.398 per la “fase di studio”, euro 1.585 per la “fase introduttiva” ed euro 4.083 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM 55/14 modificata con DM n. 37/18 (valore dichiarato indeterminabile) P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### -### definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1618/2018 del Tribunale di ### in data ### così provvede : accoglie parzialmente il quarto motivo e condanna ### a versare a ### la somma di € 60.291,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; somma da compensarsi con quanto dovuto dall'appellante a titolo di indennizzo; conferma per il resto la sentenza impugnata; compensa le spese di lite per 1/3 e condanna ### al pagamento a favore di ### dei rimanenti 2/3 quanto al primo grado già liquidate per l'intero in complessivi € 10.343, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e che per il presente grado si liquidano per l'intero in euro 2.398 per la “fase di studio”, euro 1.585 per la “fase introduttiva” ed euro 4.083 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 06 ottobre 2021 ##### 

causa n. 1891/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cantu' Manuela Maria Rosa, Pallini Alda, Bonati Mariangela

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 13046/2022 del 07-09-2022

... degli altri coeredi, ed anzi, con il loro esplicito dissenso (fatta eccezione per ###. A differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, infatti, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che sanziona l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne. La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: «la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione» (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 16880/2015 del R.G., pendente tra ### (C.F. ###), con gli Avv.ti ### e #### - ### E ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### E ### (C.F. ###), con gli Avv.ti ### e ### - ### OGGETTO: Divisione.  ### parte attrice ### “Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: nominare un amministratore che proceda all'amministrazione dei beni mobili e immobili oggetto della comunione ereditaria sussistente tra le parti in causa sino alla pronuncia della sentenza dichiarativa della divisione della comunione stessa. Nel merito: In via principale: A) ### la collazione e/o l'integrazione dell'asse ereditario della sig.ra ### con le somme ed attività risultanti sui conti correnti, i depositi titoli, nonché gli interessi e le cedole maturate e le eventuali sopravvenienze attive che avrebbero dovuto essere accreditate fino alla data della divisione e di cui singoli eredi hanno beneficiato, come meglio precisato in narrativa e/o secondo i risultati della consulenza tecnica sui documenti bancari attestanti i movimenti nei conti correnti e nei depositi titoli intestati e/o cointestati alla de cuius nei dieci anni antecedenti alla sua morte. B) Pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e disporre la divisione dei beni in comunione tra le parti in causa e dell'asse ereditario della sig.ra ### individuando ed assegnando all'attrice ed ai convenuti le quote a ciascuno spettanti secondo quanto stabilito dalla legge, tenuto conto della disposizione testamentaria della de cuius in favore delle figlie ### ed ### ed altresì tenuto conto di eventuali richieste delle parti o di alcune delle stesse che si dichiarassero disponibili ad accettare beni in comunione tra loro, a tal fine emettendo ogni opportuna e conseguente declaratoria. 
C) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione stipulato dalla defunta sig.ra ### e dal sig. ### per tutti i motivi esposti in narrativa o con ogni più opportuna statuizione, e per l'effetto condannare il sig. ### a risarcire alla comunione ereditaria e/o ai coeredi il danno dagli stessi subito a causa della sua illegittima occupazione. D) Rigettare le domande tutte formulate anche in via riconvenzionale dai sig.ri ### e ### per tutti i motivi esposti in narrativa o con ogni più opportuna statuizione. E) Condannare la sig.ra ### e/o il sig. ### al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc e/o ai sensi degli artt. 88 e 89 cpc per tutti i motivi esposti in narrativa o con ogni più opportuna statuizione. In subordine: ### la domanda principale di cui alla lettera A), previa pronuncia dello scioglimento della comunione ereditaria e l'assegnazione delle quote di legittima e di disponibile spettanti a ciascun coerede, anche con riferimento ai beni mobili, disporre l'assegnazione degli immobili in favore di alcuni dei coeredi anche tenuto conto di eventuali richieste comuni delle parti o di alcune delle stesse che si dichiarassero disponibili ad accettare beni in comunione tra loro, con conseguente riconoscimento in favore del coerede non assegnatario ed a carico di quelli assegnatari delle somme dovute a titolo di conguaglio. In tal senso, preso atto della richiesta di ### e ### di avere assegnati gli ### n. 11 e 12 del palazzo di ### n. 10 in Roma ed al fine di agevolare la divisione dei beni immobili in comunione tra i coeredi parti nel presente procedimento giudiziario, l'attrice ### subordinatamente al riconoscimento a proprio favore delle somme alla stessa spettanti - anche a titolo di conguaglio - secondo quanto stabilito dai consulenti tecnici d'ufficio Dott. ### e Dott.ssa ### nelle perizie dagli stessi depositate o comunque secondo quanto verrà determinato dall'###mo Giudice, e dunque subordinatamente alla condanna al pagamento di tali somme a proprio favore - chiede l'assegnazione in comunione indivisa con la sig.ra ### in parti uguali fra loro, dell'immobile sito in ### 10, posto al piano 4° ed ### e distinto dall'int. 10, meglio identificato all'### del #### di #### al ### 518 particella 135 sub.12 Piano 4°-### A/2 CL.3 Vani 8 ### € 2.375,70. 
In ulteriore subordine: ### la domanda principale di cui alla lettera A), nel caso in cui non venga individuata una suddivisione dell'asse ereditario immobiliare idonea a soddisfare le quote testamentarie e si ritenga impossibile e/o inopportuno pervenire ad una suddivisione dell'asse attraverso conguagli, ordinare la vendita degli immobili facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra ### secondo i valori attribuiti agli stessi dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta e svoltasi nel corso del presente procedimento e, per l'effetto, la divisione del ricavato tra i coeredi secondo le quote ivi indicate e comunque tenendo conto della disposizione testamentaria della de cuius in favore delle figlie ### ed ### In ogni caso: con il favore delle spese di lite ### e ### come da foglio di p.c.: ###.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis: in via preliminare: 1) ### e dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi meglio esposti in diritto e comunque per omessa trascrizione della domanda giudiziale e mancata integrazione del contraddittorio. 2) Rigettare la domanda di nomina di un amministratore della comunione.  3) ### e dichiarare l'inammissibilità della domanda per tutti i motivi meglio esposti in diritto. In via principale 4) rigettare le domande formulate dall'attrice ###ra ### e dalla convenuta ###ra ### in via riconvenzionale rispettivamente nel proprio atto di citazione e nella propria comparsa di costituzione nei limiti e per tutte le motivazioni meglio esposte in fatto ed in diritto. In ogni caso con specificazione che non ci si oppone alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di determinazione delle quote ereditarie, previo il necessario accertamento pregiudiziale logico dell'effettivo stato di fatto e di diritto (stante l'invalidità e falsità della domanda di condono del 30.4.1986, progressivo N.ro ###) e dunque dell'unicità dell'appartamento sito in #### n.ro 10, denominato “interni 11/12” come meglio individuato in fatto (mai realmente diviso). In ogni caso, nella determinazione delle quote ereditarie spettanti ai singoli coeredi, imputare prioritariamente alla quota spettante a parte attrice il valore della quota dei beni mobili validamente attribuiti a quest'ultima dalla de cuius ###ra ### a titolo di prelegato secondo le modalità meglio esposte in diritto. In via riconvenzionale 5) accertare che il convenuto #### risulta creditore nei confronti delle altre coeredi (per rapporti sorti in dipendenza della comunione) per complessivi € 7.972,36 oltre ulteriori € 1.373,75 oltre interessi legali dalle singole scadenze. Per l'effetto condannare le coeredi ### e ### ad imputare nelle rispettive quote ereditarie i debiti verso il coerede #### in dipendenza dei rapporti di comunione e per quanto di spettanza pro quota sul complessivo importo di € 7.972,36 oltre l'ulteriore importo di € 1.373,75 oltre interessi legali; 6) previo accertamento che i beni mobili attribuiti in via esclusiva a parte attrice dalla de cuius ###ra ### nel proprio testamento non erano di sua esclusiva proprietà, accertare la quota di cui la de cuius ###ra ### poteva lecitamente disporre mortis causa a favore di parte attrice con le conseguenti statuizioni in merito alla formazione delle quote ereditarie; 7) attribuire alla convenuta ###ra ### in proprietà esclusiva, l'unità immobiliare compresa nella comunione ereditaria e sita in #### n.ro 10, interno 11; 8) attribuire al convenuto #### in proprietà esclusiva, l'unità immobiliare compresa nella comunione ereditaria e sita in #### n.ro 10, interno 12; 9) in via subordinata all'accertamento dell'unicità dell'appartamento sito in #### n.ro 10, denominato “interni 11/12”, attribuire l'unico appartamento predetto alla porzione dei convenuti ###ri ### e ### 10) in ogni caso, preliminarmente valutato l'effettivo stato di fatto e di diritto dell'unità immobiliare di cui ai precedenti punti 7) e 8), disporre la sospensione parziale della divisione giudiziale, per il tempo di 5 anni, dell'unità immobiliare oggetto di comunione ereditaria sita in #### n.ro 10 ed individuata al ### del Comune di #### 518, mappale 135 ai subalterni 14 e 15, rispettivamente categoria ###, classe 3, vani 3, R.C. 890,89, per tutti i motivi meglio esposti in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre condanna dell'attrice ###ra ### e della convenuta ###ra ### nel caso di soccombenza, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, C.p.c.”.  ### ha precisato le proprie conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione, qui richiamate, modificando il punto 4 delle suddette conclusioni come segue: “disporre l'assegnazione in comunione indivisa tra la sig.ra ### e la sig.ra ### in parti uguali fra loro, dell'immobile sito in #### n. 10, posto al quarto piano, int. 10, come meglio descritto in narrativa, con determinazione dei relativi conguagli, in favore degli eredi non assegnatari e fatta salva ogni opportuna e conseguente statuizione; procedere all'assegnazione degli interni 11 e 12 in favore dei sig.ri ### e ### che ne hanno fatto richiesta; il tutto con determinazione dei relativi conguagli, in favore degli eredi non assegnatari e fatta salva ogni opportuna e conseguente statuizione; ovvero, in ### 2 di 2 subordine, in relazione agli immobili, incluso l'immobile suddetto, per i quali l'assegnazione non sia comoda o praticabile, disporre la relativa vendita, con attribuzione del ricavato alla sig.ra ### ed ai singoli eredi per le quote e fatta salva ogni opportuna e conseguente statuizione”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Succinta esposizione in fatto. 
Occorre svolgere una brevissima premessa sull'oggetto del presente giudizio: la causa è stata infatti instaurata per la divisione del patrimonio ereditario di ### madre di tutte le parti costituite, la cui successione si è aperta per testamento. 
Tale testamento ### non è stato impugnato né contestato da alcuna delle parti, sicché è pacifico che la successione sia testamentaria ed operi secondo le quote risultanti dalle disposizioni di ultima volontà della de cuius. 
Pacifica ed incontestata (oltre che provata documentalmente), è anche la individuazione dei beni immobili facenti parte dell'eredità (tre appartamenti, tutti siti in un medesimo palazzo, in ### n. 10). 
Le principali questioni controverse tra le parti riguardano: la esatta individuazione e quantificazione del patrimonio mobiliare, sia in relazione ad un prelegato previsto in testamento, sia, soprattutto, in relazione a diversi rapporti bancari (conti correnti e deposito titoli), già intestati alla sig.ra ### o cointestati tra lei ed alcuni dei figli. 
In particolare, l'attrice ### e la convenuta ### hanno chiesto di accertare l'esistenza di diverse donazioni (dirette o indirette) asseritamente effettuate dalla de cuius in favore dei due convenuti ### e ### tramite disposizioni bancarie (bonifici, giroconti, assegni, cointestazione di titoli o somme di esclusiva provenienza della ###, con conseguente collazione delle stesse, o, comunque, di accertare in subordine la provenienza esclusiva di tali somme alla de cuius, con la conseguente inclusione delle stesse nel relictum. 
I convenuti ### ed ### hanno contestato la sussistenza di donazioni in loro favore, hanno a loro volta chiesto di accertare e disporre la collazione su somme ricevute dall'attrice da parte della madre, nonché di accertare che il convenuto ### aveva sostenuto in via esclusiva diverse spese in favore dei beni comuni, da porre pro quota a carico dell'eredità e da restituirsi in proporzione alle rispettive quote.  ### e la convenuta ### hanno da ultimo anche contestato l'occupazione esclusiva da parte di ### di un immobile ereditario (l'attico sito agli interni 11 e 12 del palazzo di ###, chiedendo che il convenuto fosse di conseguenza condannato al pagamento, in loro favore, di un'indennità di occupazione, commisurata al valore locativo del bene, previa declaratoria di nullità del contratto di locazione stipulato tra il convenuto stesso e la madre ### La causa è stata istruita mediante due consulenze tecniche d'ufficio, una contabile, sul patrimonio mobiliare della de cuius, una estimativa sugli immobili.  2. Domanda di accertamento negativo dei beni attribuiti a ### in prelegato. 
Nel testamento della sig.ra ### è contenuta una disposizione con la quale la de cuius lascia alla figlia ### alcuni arredi specificamente individuati, presenti presso la sua abitazione: “il tavolo-scrivania, l'inginocchiatoio, un lettino con le spalliere, la cassettina di legno noce già di proprietà della nonna paterna ### e il centrotavola d'argento, nonché tre quadretti (del pittore ### - postilla aggiunta al testamento ndr)”. 
La disposizione, in quanto legato in favore di una delle coeredi, è chiaramente e pacificamente interpretabile come un prelegato ex art. 661 c.c.; i convenuti ### e ### hanno sostenuto che i beni oggetto di tale disposizione non sarebbero stati, però, di proprietà della de cuius, con conseguente nullità del legato. 
I convenuti, in particolare, sostengono che tali beni fossero di proprietà della nonna paterna e che, quindi, sarebbero caduti in successione del padre ### Tale deduzione determina che, in astratto, vi sia un interesse ad agire da parte dei convenuti su tale domanda di accertamento negativo dei beni, anche se, in concreto, si rileva come il presente giudizio non abbia ad oggetto la successione di ### né la divisione del suo patrimonio (fatta eccezione, per quanto si dirà più avanti, di una quota di immobile) e come gli stessi convenuti non abbiano formulato alcuna espressa domanda di restituzione o consegna di tali beni in loro favore, quali eredi di ### Né tale eventuale accertamento può incidere sulla successione di ### poiché i beni non sarebbero comunque acquisiti al suo patrimonio, ma semplicemente non potrebbero essere attribuiti alla legataria. 
In ogni caso, la domanda risulta infondata per assenza di prova: contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, trattandosi di beni mobili, la proprietà si presume in base al possesso degli stessi (secondo la c.d. regola del “possesso vale titolo”, desunta dall'art. 1153 c.c.), sicché sono loro che devono dimostrare l'eventuale estraneità dei beni alla de cuius, ovvero l'appartenenza ad altro soggetto. 
A questo proposito, non possono ritenersi probanti le dichiarazioni contenute nel testamento, in primo luogo perché l'indicazione della proprietà della nonna paterna ### è fatta esclusivamente con riferimento ad uno solo dei beni elencati (“la cassettina di legno noce”); innanzi tutto, da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, le dichiarazioni del testamento devono essere prese nella loro interezza, non potendo interpretarsi come false ove dicono che i beni sono della de cuius e vere quando dicono che sono della nonna paterna; peraltro, l'espressione riferita alla sola cassettiera è quanto meno ambigua, poiché dice che era “già di proprietà della nonna” non escludendo, quindi, che fosse stata acquisita in seguito dalla de cuius e che fosse sua al momento dell'apertura della successione; del resto, ad ulteriore supporto di tale conclusione, vi è la circostanza che, nell'atto di transazione del 1990, riguardante proprio la successione di ### (doc. 3 del fascicolo convenuti ### e ###, non è fatta alcuna menzione di questi mobili. 
Ne consegue che il prelegato è sicuramente valido e che la beneficiaria ### ha diritto a vedersi assegnati tali beni, ovvero a conseguirne il possesso ove nella sua disponibilità. 
Tali beni non devono poi essere computati nell'asse ereditario, poiché l'effetto del prelegato - come risulta dal citato art. 661 c.c. - è quello di imporre l'onere a carico dell'intera massa ereditaria, dalla quale i beni legati vanno quindi sottratti, esattamente come avviene per qualsiasi altro legato, con la sola differenza che il beneficiario è uno degli eredi.  3. Individuazione dei beni caduti in successione. 
Ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, occorre preliminarmente ricostruire l'asse, individuando i beni caduti in successione secondo la consueta operazione relictum - debitum + donatum - computando nel relictum sia i beni presenti nel patrimonio al momento dell'apertura della successione sia quelli fuoriusciti in base ad atti nulli - per poi procedere, previa individuazione della quota dei singoli coeredi e al valore di essa, alla compiuta ricostituzione della comunione ereditaria procedendo, eventualmente, alla collazione delle donazioni fatte ai soggetti individuati dall'art. 737 c.c..  3.1 Beni immobili. 
Con riferimento al patrimonio immobiliare della defunta ### madre delle parti in causa, la cui successione si è aperta a ### il ### non vi sono contestazioni, vi è piena prova documentale verificata anche dalla ### ed esso è così composto: 1. piena proprietà per la quota di 1/3 sull'immobile di viale ### n. 10, foglio 518, mappale 135, sub. 12, int. 10, con cantina di pertinenza; 2. piena proprietà dell'immobile di ### 10, foglio 518, mappale 135, sub. 14, int. 11, con cantina di pertinenza; 3. piena proprietà dell'immobile ### 10, foglio 518, mappale 135, sub. 15, int. 12; per quanto riguarda l'immobile sub 1, si deve precisare che i restanti 2/3 della proprietà erano intestati al sig. ### padre delle parti e, pertanto, spettano a ##### e ### in parti uguali tra loro (1/4 ciascuno), trattandosi di successione legittima.  3.2. Beni mobili. Domande di collazione o integrazione del patrimonio. Spese comuni. 
Per quanto concerne il patrimonio mobiliare vi sono invece diverse contestazioni da risolvere. 
Dalla dichiarazione di successione risulta che ### era unica titolare dei seguenti beni: 1. 2 depositi titoli (910 azioni ### e 182 azioni ### presso la ### S.p.A., per un valore pari a € 4.121,39; 2. c.c. 11278 presso la ### S.p.A. con saldo di € 1.427,69; 3. c.c. 17473 presso ### S.p.A. con saldo € 106,16. 
Risulta poi il c.c. n. 4532/19 presso ### S.p.A., saldo 163,36 di esclusiva spettanza di ### alla data di presentazione della dichiarazione di successione, cointestato con ### e #### sostiene che il c.c. sub 2, alla data dell'apertura della successione, avrebbe avuto in realtà un saldo di € 2.227,69, mentre il c.c. sub. 3 un saldo di € 506,16; tuttavia, di tali assunti non risulta un riscontro documentale, atteso che i docc. 11 e 12 del fascicolo, citati dalla difesa, non sono stati rinvenuti in atti. 
Il totale del relictum, al netto delle contestazioni, sarebbe dunque pari ad € 5.818,60 e, con specifico riferimento al saldo dei conti correnti (esclusi i titoli, di cui si dirà), di € 1.533,85. 
Il primo aspetto controverso da valutare è se - come sostenuto da ### e ### - i convenuti ### ed ### abbiano ricevuto delle donazioni (dirette o indirette) dalla de cuius, da imputarsi a collazione. 
In particolare, l'attrice ### ha evidenziato che la madre era titolare di altri due conti - c.c. 6451/18 acceso presso ### S.p.A., cointestato con ### e ### c.c. 73164 acceso presso ### S.p.A., cointestato con la sola ### - che venivano alimentati con denaro proveniente da risorse personali di ### ed in particolare dai c/c. 11278 presso ### 642080 presso ### e dal deposito titoli n. 835764/11 presso ### che sarebbero stati svuotati nel giugno 2011; i c/c.  6451/18 e 73164 sarebbero stati poi a loro volta “svuotati” prima della morte di ### dal momento che in data 8 giugno 2011 dal primo è stato effettuato un bonifico di € 111.000,00 in favore del c.c. 4529/18, intestato ai soli fratelli ### e ### Inoltre, ### e ### hanno dedotto che: sul c.c. 11278 presso ### di esclusiva titolarità della de cuius, sono stai tratti assegni per quasi € 200.000,00 in favore di ### e ### sul c.c.17473 presso ### S.p.A. sono stati tratti assegni per € 34.400,00 nei due mesi antecedenti la morte di ### i titoli nel deposito n. 443086/11, di cui erano contitolari #### e ### sono stati trasferiti su deposito titoli n. 835764/11 cointestato ai soli ### e ### poi trasferiti su un deposito titoli intestato solo al primo; in data #### e ### avevano acceso presso ### S.p.A. un altro deposito, chiuso pochi mesi prima del decesso della prima e dal quale, sempre l'8 giugno 2011, erano fuoriusciti € 50.900,00 operazione della quale l'istituto di credito non ha fornito dettagli. 
La convenuta ### ha evidenziato che, in epoca anteriore al decesso, dai conti di ### sono transitati € 268.000,00 in favore dei conti personali di ### e ### e € 98.000,00 sui conti cointestati con questi ultimi. 
In sintesi, ### e ### si sono difesi evidenziando: che le somme con cui veniva alimentato il c.c. 6451/18 acceso presso ### S.p.A. non erano di provenienza personale della de cuius, derivando integralmente dal conto corrente n.ro 5066149/02 presso la ### cointestato ai soli ### e ### e che quel conto veniva utilizzato per le spese familiari; che, in ogni caso, qualunque elargizione in loro favore effettuata da ### era volta ad affrontare le spese familiari, ed erano pertanto prive di spirito di liberalità. 
In punto di diritto, si ricorda come la configurabilità di una donazione necessita la prova dello spirito di liberalità, dal momento che la donazione è una species del genus dei negozi a titolo gratuito, il cui elemento specializzante è costituito proprio dall'animus donandi. La prova dello spirito di liberalità, elemento costitutivo della donazione e dunque parte del fatto costitutivo della pretesa azionata, deve essere provata da chi ne chiede l'accertamento. 
Altro principio giuridico rilevante nel presente giudizio è quello per cui, in caso di cointestazione di un conto corrente tra più soggetti, oltre alla presunzione di contitolarità ex art. 1854 c.c., che vale nei confronti della banca, anche nei rapporti interni, vige la presunzione ex art. 1298 c.c., che essi siano titolari in parti uguali delle somme ivi presenti; si tratta di una presunzione semplice (o iuris tantum), che può essere vinta da una prova contraria, anche di carattere presuntivo, laddove chi contesta la comproprietà delle somme depositate sul conto cointestato, dimostri che queste siano in realtà di esclusiva provenienza e spettanza di una sola parte (ex multis Cass. sez. 1, n. 28839 del 5/12/2008; sez. 2, n. 4066 del 19/02/2009, n. 77 del 4/01/2018 e n. 29324 del 21/10/2021; sez. L. n. 18777 del 23/09/2015). 
Tale verifica, nella specie, è chiaramente preliminare, perché, soltanto ove si dimostri che alcune somme confluite su conti correnti intestati o cointestati ai convenuti, siano di provenienza esclusiva della de cuius, potrà in astratto configurarsi una donazione delle stesse (fatta salva, a quel punto, la ulteriore dimostrazione dell'animus donandi). 
In base a tali principi, si deve affermare che, dalle risultanze istruttorie, da un lato è stata solo in parte dimostrata la provenienza di alcune somme in capo esclusivamente alla sig.ra ### e, dall'altro lato, comunque, si debba escludere la sussistenza di donazioni effettuate dalla de cuius in favore di alcuno dei coeredi. 
È sufficiente, sul punto, richiamare gli esiti della CTU contabile del dr. ### depositata il ###, che - a prescindere da quanto si dirà infra su alcune non condivisibili conclusioni giuridiche - ha operato un'analisi molto accurata, specifica e puntuale, della consistenza, delle movimentazioni e delle operazioni sui rapporti bancari per cui è causa.  ### ha, in primo luogo, individuato i conti intestati solo alla sig.ra ### 11278 presso la ### S.p.A. e c.c. 17473 presso ### S.p.a., conti che risultavano alimentati con entrate esclusivamente imputabili alla stessa (pensione, rimborsi ### per assicurazione sanitaria ed altro); sulla base di tale individuazione, ha quindi enucleato e quantificato le rimesse che, provenienti da questi conti, o comunque dalle fonti di reddito della de cuius, hanno alimentato alcuni conti correnti cointestati, ovvero: il c/c 6451 ed il c/c 4532, entrambi cointestati a #### e ### ed alimentati anche con introiti provenienti da questi ultimi; infine, ha individuato il c/c 4529, intestato ai soli ### e ### acceso il 7 giugno 2011 sul quale sono confluite alcune somme provenienti dagli altri rapporti.  ### del CTU è condivisibile, in quanto supportata dalla documentazione bancaria e frutto di un'analisi accurata ed approfondita, priva di errori e di vizi tecnici o logici. 
Con riferimento alla cointestazione dei titoli, invece, si ritiene che - in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - non sia possibile superare la presunzione di contitolarità e, quindi, debbano considerarsi in proprietà della de cuius e dei due figli ### e ### per un terzo ciascuno. 
Sul punto, infatti, non è dimostrato che la provvista per l'acquisto dei titoli provenisse esclusivamente dalla sig.ra ### anzi, molti di questi titoli risultano acquistati con somme ricavate dal c.c. 6451, cointestato ed alimentato, come visto, solo parzialmente con denaro della de cuius, oppure sono provenienti da un precedente deposito titoli, intestato congiuntamente alla ### ed al figlio ### i contratti e gli ordini di acquisto o negoziazione provengono da tutti i titolari e non dalla sola ### (cfr. docc. 10 e 11 allegati alla memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta ### e ### nonché la relazione del CTU a pagg. 30 e seguenti). 
A fronte di tali elementi non può essere decisivo in senso contrario il dato per cui tutti i titoli erano depositati su un “sottoconto”, intestato nominativamente alla sola ### poiché tale circostanza è stata esaurientemente spiegata e documentata tecnicamente dalla difesa di parte convenuta (cfr. doc. 3 allegato alla memoria 183 n. 3 c.p.c.). 
Pertanto, nella successiva esposizione, si avrà riguardo esclusivamente alle ipotesi ricostruttive e di calcolo che il CTU ha elaborato sul presupposto della contitolarità dei titoli in parti uguali tra i tre cointestatari dei conti (un terzo ciascuno). 
Una prima elaborazione è contenuta nella tabella di pag. 24 (replicata anche a pag. 36), riepilogativa delle rimesse attribuibili alla sig.ra ### sui tre conti cointestati di cui sopra (due alla de cuius ed ai due figli, uno ai soli due figli), che qui di seguito si riporta: Risulta, da tale ricostruzione, che, in effetti, sul c/c 6451 siano confluite somme imputabili esclusivamente alla sig.ra ### per un totale di € 193.988,93 e, sul c/c 4529, per un totale di € 51.117,96 (di cui € 5.417,96 per incasso cedole post mortem). 
Tuttavia, nella successiva analisi, il CTU ha anche enucleato, da tutte le uscite da tali conti correnti, quelle relative a “spese imputabili a ### Tirabasso”, indicate in € 129.925,48, quanto al c/c 6451 (pag. 61) ed in € 45.805,32, quanto al c/c 4529 (pag. 66); inoltre, sono risultate anche diverse altre uscite (anche successive al decesso), per oneri e spese relativi al patrimonio immobiliare comune. 
In maniera ancora più esaustiva, a pag. 69 della relazione sono state elaborate due tabelle riassuntive delle entrate ed uscite dei due conti cointestati, dalle quali risulta che, al netto delle entrate non imputabili alla ### sostanzialmente tutte le rimesse da lei effettuate sono state utilizzate e quasi interamente per spese personali della stessa de cuius o per spese relative ai beni poi caduti in successione. Si vedano, ancora, le corrette considerazioni del CTU alle pagg. 76-78 della relazione, cui si rimanda. 
In base a questi elementi risulta smentita la tesi di parte attrice e della convenuta ### secondo cui tali versamenti avrebbero costituito donazioni, poiché è anzi provato il contrario, ovvero che le somme confluivano sui conti cointestati con i figli - verosimilmente per una questione di maggiore praticità di gestione, considerato anche che ### era dipendente della stessa ### - al fine di utilizzarle per spese familiari, o meglio personali della stessa ### il fatto, poi, che tali rimesse risultino di fatto sostanzialmente “azzerate” da uscite di pari importo, non destinate ai figli, esclude a monte anche la stessa configurabilità di un incremento patrimoniale in loro favore, che costituisce ovviamente un presupposto essenziale oggettivo di una donazione. 
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, non si ritiene allora condivisibile la conclusione del CTU che - esulando dall'ambito delle sue attribuzioni ed esprimendo valutazioni giuridiche - ha ritenuto assoggettabile a collazione l'intera somma di € 111.000,00, oggetto di un bonifico effettuato in data 8 giugno 2011, dal c/c 6451, in favore del c/c 4529, intestato esclusivamente ai fratelli ### e ### Infatti, non si vede per quale motivo, tecnico o giuridico, tale somma possa essere ritenuta un'attribuzione di carattere donativo, non essendo stato acquisito nemmeno per questa alcun elemento in tal senso, soprattutto in relazione all'elemento soggettivo dell'animus donandi; inoltre, non sarebbe comunque corretta la imputazione dell'intero importo alla sola de cuius, considerato quanto appena detto sulla prova della proprietà del saldo sul c/c cointestato e sul fatto che tutte le rimesse provenienti esclusivamente dalla sig.ra ### risultassero in pratica quasi completamente esaurite. 
Ne consegue che solo un terzo di tale somma (pari ad € 37.000,00), può ritenersi di titolarità esclusiva della madre ### Pertanto, dal momento che tale somma è confluita su un conto corrente cointestato solo ai due figli e non era quindi più nella disponibilità della de cuius e che, ovviamente, vista anche la poca distanza temporale dell'accredito rispetto al decesso, non è stata utilizzata per spese personali o della comunione, la stessa in effetti deve rientrare nella divisione, non già a titolo di donatum, ma di vero e proprio relictum. 
Risulta però per tabulas, come accertato dal CTU e non contestato dalle altre parti, che il sig. ### in data ###, ha effettuato una distribuzione tra tutti gli eredi delle somme presenti sul conto n. 4529 (ovvero quello su cui era confluito il bonifico suddetto), all'epoca ammontanti a circa 108 mila euro; la distribuzione è stata fatta secondo i criteri di spettanza del c/c 6451, ossia considerando solo 1/3 della giacenza attribuibile a ### tale distribuzione, dunque, per quanto sin qui detto, deve ritenersi corretta ed ha praticamente esaurito il residuo patrimonio mobiliare ereditario. 
Anche i conventi ### ed ### hanno sostenuto che ### e ### avrebbero ricevuto a loro volta donazioni di denaro dalla madre; tale assunto è però rimasto assolutamente smentito dalle risultanze della CTU contabile, che ha sì rilevato alcuni bonifici o disposizioni dai conti correnti della de cuius in favore delle altre due figlie (in particolare di ###, ma per importi talmente bassi ed anche diluiti nel tempo (poco più di 4000 euro in quasi dieci anni), da potersi sicuramente ricondurre - ove anche si voglia ritenere lo spirito di liberalità - a donazioni d'uso o di modico valore, come tali non soggette a collazione. 
Infine, sempre con riferimento ai beni mobili ed alle richieste reciproche di rendiconto o di imputazione di crediti o debiti della massa, devono essere disattese le richieste di restituzione delle spese ereditarie avanzate da ### e ### nei confronti di ### e ### per € 7.972,36 oltre l'ulteriore importo di € 1.373,75, poiché dette spese non sono state del tutto provate, o, quanto meno, non è stato dimostrato che siano state sborsate esclusivamente dai coeredi con denaro proprio. 
Infatti, la documentazione prodotta a supporto di tale richiesta è costituita essenzialmente da quella di cui all'allegato 6 della memoria 183 n. 2 c.p.c., che però contiene moltissimi pagamenti fatti dalla stessa de cuius e solo alcuni da ### In ogni caso, anche in relazione ai pagamenti riconducibili a ### la domanda deve essere rigettata, perché per tali pagamenti non è certa la provenienza del denaro come di sua proprietà esclusiva, soprattutto alla luce di quanto sopra rilevato a proposito dell'utilizzo di somme della de cuius dai conti correnti comuni; è evidente, infatti, che se si escludono donazioni indirette, sull'assunto che il denaro è stato destinato quasi interamente a coprire le spese di mantenimento della de cuius o dei beni in comunione, non può poi, da parte di uno dei destinatari delle attribuzioni, reclamarsi la restituzione di tali spese, dovendosi le stesse ritenere già “coperte” dai versamenti alimentati con denaro della sola de cuius. 
Invero, il CTU contabile dr. ### ha individuato un totale di 2.166,40 euro, quali spese documentate per compensi alla badante ed altre spese della comunione (pag. 71 della relazione), provenienti dal conto n. 6444, intestato esclusivamente a ### rilevando però, nel contempo, un pari importo di entrate dal c/c 6451 (circa 2.170 euro), con esclusione, quindi, della provenienza esclusiva del denaro dal coerede. 
Concludendo sul punto, si deve ritenere che non vi siano donazioni da assoggettare a collazione, né spese sostenute in via esclusiva da singoli coeredi e da restituire pro quota o da imputare a carico della massa e che non vi sia un patrimonio mobiliare residuo da dividere, a seguito di integrazioni o restituzioni. 
Per la verità, risulterebbe il residuo sui due conti correnti intestati esclusivamente alla sig.ra ### e sopra indicato (pag. 9 primo capoverso), che, ove non confluito su altri conti o altrimenti utilizzato o estinto, costituirebbe sicuramente relictum; tuttavia, al di là di quanto indicato nella dichiarazione di successione, non vi è alcun riscontro, nemmeno in sede di CTU contabile, sulla effettiva ed attuale sussistenza di tale saldo residuo, che non può quindi tenersi in considerazione, fermo restando che, ove risulti ancora esistente, il suo ammontare andrebbe diviso tra i coeredi in base alle rispettive quote più avanti indicate.  3.3. Ulteriore richiesta di collazione da parte dei convenuti ### ed ### Da ultimo, sempre a proposito di collazioni o imputazioni di debiti/crediti, occorre soffermarsi sulla richiesta dei convenuti ### e ### di includere, tra le somme da imputare e quindi dividere, L. 12.000.000,00 che ### avrebbe ricevuto come donazione dal padre ### come risultante dalla dichiarazione e dall'impegno in tal senso assunto nell'atto di transazione del 1990. 
Posto che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice per la prima volta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è sicuramente tardiva (la prescrizione è pacificamente una eccezione in senso stretto, soggetta quindi ai limiti preclusivi di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.), si rileva come, a stretto rigore, la difesa dei convenuti, pur avendo trattato tale questione nella parte espositiva dei propri atti, tuttavia non ha mai formulato espressamente una domanda specifica nelle proprie conclusioni, dal momento che le richieste di collazione o di rendimento del conto sono riferite alla sola successione di ### In ogni caso, ove anche si volesse ravvisare una specifica domanda in tal senso, la stessa sarebbe inammissibile ex art. 36 c.p.c., perché estranea all'oggetto del giudizio ed al titolo dedotto; si richiama quanto precisato nel primo paragrafo della presente sentenza, a proposito della corretta individuazione dell'oggetto del giudizio, ovvero la divisione della comunione ereditaria della defunta ### la successione di ### non è invece dedotta in causa, fatta eccezione per la quota residua dell'immobile int. 10 di ### senza contare che, peraltro, la successione del padre risulta già definita tra le parti, proprio in forza della intervenuta transazione. È quindi evidente che, essendo la domanda di collazione indissolubilmente legata alla divisione e non essendo proponibile in via autonoma, la richiesta è in questa sede inammissibile.  4. Domanda di nullità del contratto di locazione e di indennità di occupazione esclusiva di immobili. 
Chiarita la consistenza del patrimonio, mobiliare e immobiliare, di ### al momento dell'apertura della successione, occorre adesso verificare come incida il contratto di locazione concluso con ### avente ad oggetto gli appartamenti int. 11 e 12. 
Laddove, come sostenuto da ### e ### detto contratto fosse nullo, poiché registrato soltanto 6 anni dopo la sua conclusione, discenderebbe il diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima tanto per il periodo antecedente alla morte della ### rispetto al quale i coeredi ### e ### eserciterebbero un diritto iure successionis, quanto per il periodo successivo, rispetto al quale i coeredi eserciterebbero un diritto di credito della comunione. Sul punto, dal momento che la difesa di ### e ### ha sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione attiva relativamente all'esercizio, da parte dei soli ### e ### di un credito dell'eredità, è opportuno precisare che, poiché i crediti ereditari cadono in comunione e appartengono a ciascuno dei coeredi sino allo scioglimento di essa, ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (cfr. Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657); l'eccezione è dunque priva di pregio. 
Ciò premesso, ritiene questo giudice, in adesione all'orientamento espresso da Cass. Un. 9 ottobre 2017, n. 23601, che la tardiva registrazione del contratto di locazione abbia sanato, con effetti ex tunc, il vizio di nullità che lo affliggeva. ### espresso dalla Suprema Corte è condivisibile, sia perché sorretto da articolata e corretta motivazione in diritto, sia perché pronunciato dalle ### a composizione di un contrasto tra sezioni semplici e, dunque, nella massima espressione della funzione nomofilattica, da cui, pertanto, non si ritiene di discostarsi. 
Ne deriva la necessità di verificare se detto contratto costituisse o meno una liberalità non donativa - come richiesto dalle parti in via subordinata - dal momento che è principio pacifico in dottrina e giurisprudenza che un contratto in cui vi è un'evidente sproporzione tra le prestazioni possa integrare, sussistendo lo spirito di liberalità in capo alla parte che esegue la prestazione di maggior valore, un'ipotesi di donazione indiretta, ed in particolare di negotium mixtum cum donatione. 
Nel caso che ci occupa, è del tutto pacifico che il corrispettivo per il godimento degli immobili previsto dal contratto di locazione concluso tra ### e ### pari ad € 50,00 mensili, fosse del tutto sproporzionato rispetto al valore locatizio dell'immobile, quantificato dal c.t.u., per l'anno 2011, in € 1.852,80 mensili; il che però non è, come visto, sufficiente, poiché si tratta di una circostanza che avvicina il contratto a un negozio a titolo gratuito, nella specie di comodato, ma non, automaticamente, a una donazione indiretta. Sul punto, è stato condivisibilmente rilevato che “la donazione è allora senz'altro caratterizzata dalla gratuità, ma ciò vale tuttavia soltanto a delimitare il genere entro cui il contratto di donazione si inquadra, genere al quale appartiene un ampio numero di atti negoziali, che donazioni non sono, nei quali alla prestazione di una parte non si contrappone una corrispettiva prestazione dell'altra: basti pensare al contratto di comodato, che, alla stregua dell'art. 1803 c.c., comma 2, è essenzialmente gratuito…### su cui occorre qui prestare attenzione è allora non già il dato, non caratterizzante, della gratuità, bensì il tratto dello spirito di liberalità” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 luglio 2022, 21462; nello stesso senso, con specifico riferimento al contratto di comodato, Cass. civ.  III, 4 dicembre 1990, n. 11620). Valgono dunque, sul punto, le medesime considerazioni già svolte con riferimento alle somme confluite sui c/c personali di ### e ### e, così come rilevato con riferimento a quelle somme, nemmeno con riferimento al contratto di locazione in esame è emerso che esso fosse stato concluso con spirito di liberalità da parte della de cuius. 
Deve quindi dichiararsi che il sig. ### per il periodo di vigenza del contratto di locazione (2006-2016), era nel legittimo godimento dell'immobile. 
La domanda dell'attrice e della convenuta ### tuttavia, si estende anche al periodo successivo alla scadenza del contratto, avvenuta nel settembre 2016, come da disdetta intimata dalle stesse coeredi. 
Per tale periodo, infatti, il titolo contrattuale che giustificava il godimento esclusivo è venuto meno, essendo pacifico che il sig. ### abbia continuato ad abitare l'immobile di cui all'interno 11 e ad avere la disponibilità esclusiva dell'attiguo interno 12, senza però il consenso degli altri coeredi, ed anzi, con il loro esplicito dissenso (fatta eccezione per ###. 
A differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, infatti, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che sanziona l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne. 
La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: «la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione» (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari» (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine «i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità» (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019). 
Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: «l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022. 
Alla luce di tali principi, il sig. ### deve corrispondere un'indennità di occupazione, da commisurare al valore locativo del bene, per un totale di 70 mensilità (3 mesi del 2016, da ottobre a dicembre; 60 mesi totali per le intere annualità dal 2017 al 2021; 7 mesi del 2022), ovvero fino all'attualità, risultando che l'occupazione si è protratta sino alla pronuncia della presente sentenza. 
Considerati i valori calcolati dalla ##### (come risultanti dalla tabella a pag.  28, parzialmente corretta a seguito delle osservazioni del ###, si hanno, per le tre mensilità del 2016, € 1.961,00 mensili, e quindi € 5.883,00; per il 2017 (€ 1.982,00 per 12 mensilità) € 23.784,00; per le restanti 55 mensilità, € 2.000,00 al mese, e quindi € 110.000,00; il canone locatizio dovuto per l'intero periodo ammonta perciò ad € 139.667,00. Dal momento che la richiesta di indennizzo è stata avanzata soltanto dalle coeredi ### e ### titolari, rispettivamente, della quota di 2/6 e di 1/6 e considerata la quota di spettanza dello stesso ### (1/6), quest'ultimo dovrà versare la somma di € 69.833,50, di cui € 23.277,84 in favore di ### ed € 46.555,66 in favore di ### Da ultimo, si precisa che non può emettersi pronuncia sul ### mancato pagamento dei canoni di locazione da parte di ### poiché anche in tal caso, sebbene la questione risulti trattata nella parte espositiva degli atti (in particolare, nel paragrafo D dell'atto di citazione), la stessa non è poi accompagnata da una esplicita domanda formulata nelle conclusioni. 
Considerato, infatti, che il sig. ### ha documentato il pagamento dei canoni per il periodo successivo alla successione, la richiesta riguarderebbe soltanto le mensilità antecedenti al decesso della de cuius e non può quindi ritenersi implicita nelle richieste di collazione o di rendimento del conto, poiché non attiene all'esercizio di un diritto dell'erede iure proprio né alla gestione dei rapporti dare/avere tra i condividenti, bensì riguarda l'esercizio di un diritto che sarebbe spettato alla de cuius, quale titolare del contratto di locazione.  5. Individuazione delle quote ereditarie. 
Chiarita la consistenza del patrimonio di ### e la sussistenza o meno di debiti/crediti tra i coeredi, occorre passare all'individuazione delle quote, sulle quali non v'è stata contestazione e che sono chiaramente desumibili dal testamento pubblico n. 34 del 24 giugno 2010, redatto per atto del notaio ### D'### con cui ### ha attribuito la propria quota disponibile alle sole figlie ### e ### Quota disponibile che, essendovi più figli ed in assenza di coniuge (nel caso, premorto), è pari a 1/3 del proprio patrimonio (art. 537 c.c.); di conseguenza, i 2/3 del patrimonio vanno distribuiti tra i 4 figli (dunque 1/6 ciascuno) e alle sole ### e ### vanno, in parti uguali, i rimanenti 2/6. Le quote sono dunque le seguenti: 1/6 ### 1/6 ### 2/6 ### 2/6 ### 6. Divisione. Questione della dedotta irregolarità dell'immobile. Determinazione del valore del patrimonio.  ### chiarito, si deve affermare che le parti hanno chiesto che si proceda alla divisione come segue: a ### e ### l'attribuzione dell'immobile distinto al foglio 518, mappale 135, sub. 12, int. 10; a ### e ### gli immobili distinti al foglio 518, mappale 135, sub. 14, int. 11, con cantina di pertinenza e foglio 518, mappale 135, sub. 15, int. 12. 
Sulla questione della regolarità urbanistica dell'attico, contraddistinto dagli interni 11 e 12 e censito ai subalterni 14 e 15, richiamata anche l'ordinanza del GI in data ###, si osserva quanto segue. 
È innanzi tutto pacifico che gli immobili siano di realizzazione anteriore al 1° settembre 1967, non fosse altro perché sono stati acquistati nel 1965 (l'interno 10, addirittura nel 1958, facendo parte dello stesso palazzo), ed è quindi del tutto irrilevante la questione dell'assenza del titolo abilitativo. 
Per quanto riguarda il frazionamento, risulta, dalle visure catastali e dagli accertamenti della ### che l'immobile fosse originariamente unitario (censito al subalterno 13) e che la divisione in due subalterni (gli attuali 14 e 15) sia derivata da una domanda di concessione in sanatoria, presentata il 30 aprile 1986 dalla sig.ra ### al Comune di ### (allegato 6 alla relazione arch. ###. 
Innanzi tutto, deve essere disatteso il disconoscimento di tale domanda, operato dai convenuti ### ed ### (disconoscimento improprio, trattandosi di scrittura comunque proveniente da un terzo) dal momento che le firme sulla dichiarazione allegata alla domanda sono autenticate e la domanda stessa è protocollata - a mano e non in via informatica - dal Comune che la ha ricevuta. 
Ebbene, trattandosi di domanda presentata ai sensi dell'art. 31 della ### n. 47 del 1985 ed essendo stata contestualmente versata l'oblazione, in assenza di qualunque riscontro, richiesta di integrazione documentale o diniego da parte del Comune, deve ritenersi operante il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 35, comma 17, della stessa legge; non si ritengono dunque sul punto condivisibili le conclusioni della ### secondo cui l'iter della sanatoria non potrebbe ritenersi completato. 
Del resto, un ulteriore elemento che conferma l'accoglimento della domanda, è costituito proprio dalla variazione catastale, dall'unico subalterno 13, ai due subalterni 14 e 15, come risultante dalle visure catastali, derivante, appunto, dal “frazionamento del 26/06/1986 in atti dal 21/05/1998” (cfr. visure catastali, all. 2b e 2c alla ###. 
Ritenuto l'accoglimento ed il perfezionamento dell'iter della sanatoria, sono quindi irrilevanti le contestazioni da parte dei convenuti sulla veridicità delle dichiarazioni della ### in ordine alla effettiva data di realizzazione degli interventi di cui alla domanda di sanatoria del 1986, poiché tale domanda non può più essere inficiata o messa in discussione, essendo onere del Comune quello di eventualmente verificare, a suo tempo e nei termini di legge, la sussistenza dei presupposti per la sanatoria e pronunciare il diniego, ove ritenuti insussistenti o non provati. 
Accertato che l'appartamento risulta, formalmente e catastalmente, diviso in due distinte unità immobiliari, vi è però da rilevare che l'#### ha riscontrato in loco, la mancata effettiva attuazione di tale frazionamento (probabilmente a seguito di successivi interventi che hanno ripristinato in parte lo status quo ante), ovvero che l'immobile non è completamente diviso, perché: vi è una porta, dopo l'ingresso, che mette in comunicazione l'interno 11 con il 12; il balcone perimetrale non è separato ma unico; l'interno 12 è privo di cucina (e quindi non può costituire appartamento autonomo). 
È evidente, dunque, che sussiste una irregolarità edilizia sotto questo profilo, ovvero per la mancata corrispondenza della situazione reale ai dati catastali e formali; tale irregolarità, tuttavia, è stata ritenuta dalla CTU perfettamente sanabile, mediante interventi diretti a ripristinare l'autonomia delle due unità (eliminazione della porta comunicante, divisione del balcone, realizzazione cucina, con relativi adempimenti amministrativi). 
Tale irregolarità non è idonea a determinare l'improcedibilità della divisione, sia perché si tratta di irregolarità “minore” (e non di totale assenza di titolo abilitativo), sia perché, come detto, è sanabile. 
Inoltre, dal momento che le parti hanno richiesto l'assegnazione degli immobili ereditari e, in particolare, i convenuti ### e ### hanno chiesto l'attribuzione, indivisa, dell'attico, non dovendosi procedere alla vendita dei beni a terzi, la divisione può comunque essere operata tramite assegnazione in natura, restando a carico degli assegnatari l'onere di regolarizzazione. 
Concludendo sul punto: l'immobile è divisibile, mediante attribuzione ai condividenti che ne hanno fatto richiesta; le due unità immobiliari devono ritenersi distinte formalmente e catastalmente, ma, poiché allo stato sono di fatto ancora unite, devono essere assegnate in quota indivisa ai due convenuti ### e ### come da loro richiesta, non opposta dalle altre parti, con onere a carico di questi ultimi di provvedere alla regolarizzazione, nel senso di ripristinare il frazionamento risultante dalla domanda di sanatoria del 1986. 
Di conseguenza, il valore degli immobili calcolato ai fini della divisione, sarà quello determinato dal CTU per le unità abitative separate (costituendo, questo, lo stato finale), previa decurtazione dei costi per la regolarizzazione. 
Richiamate le valutazioni della ### che si ritengono condivisibili, anche alla luce delle esaustive risposte da questi fornite alle osservazioni formulate dai c.t.p. Salvicchi (cfr. pag.  27 relazione c.t.u.) e ### (cfr. pag. 28 relazione c.t.u.), il valore del patrimonio immobiliare della sig.ra ### è quindi il seguente: - l'immobile di cui all'interno 10 è stato stimato in complessivi € 703.000,00; nel patrimonio di ### è tuttavia compreso solo 1/3 di tale bene, per un valore di € 234.333,00 ###; - l'immobile di cui all'int. 11, è stato stimato in € 280.000,00; - l'immobile di cui all'int. 12 è stato stimato in € 236.000,00; in entrambi i casi già dedotte le spese occorrenti per un'eventuale regolarizzazione; il totale delle due unità immobiliari, da assegnarsi congiuntamente, è quindi di € 516.000,00. 
Il totale del patrimonio di ### ammonta dunque a € 750.333,00. 
Ai coeredi della ### spettano, dunque: ad ### e ### titolari di una quota di 2/6 ciascuna, € 250.111,00; a ### e ### titolari di una quota di 1/6 ciascuno, € 125.055,50. 
A seguito dell'attribuzione del 50% della proprietà degli immobili int. 11 e 12, ### riceve beni per un valore di € 258.000,00 a fronte di una quota di € 125.055,50; egli deve dunque un conguaglio di € 132.944,50. 
A seguito dell'attribuzione del 50% della proprietà degli immobili int. 11 e 12, ### riceve beni per un valore di € 258.000,00 a fronte di una quota di € 250.111,00; ella deve dunque dare un conguaglio di € 7.889,00. 
Per quanto riguarda la divisione dell'interno 10, si è già detto che la stessa presuppone anche lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i 2/3 dell'immobile, proveniente dalla successione di ### le cui quote sono attualmente così ripartite: 4/18 ciascuno a ### e ### e 5/18 ciascuno ad ### e ### Dal momento che l'assegnazione in tal modo determinerebbe lo scioglimento di entrambe le comunioni, con l'instaurazione di due distinte comunioni pro indiviso tra ### e ### da un lato e tra ### e ### dall'altro, nulla osta a che si proceda in tal modo, essendo sul punto concordi le richieste di tutti i coeredi (cfr., da ultimo, Cass. sez. 2, 18910 del 11/09/2020). 
Con l'assegnazione dell'immobile di cui all'int. 10 a ### e ### esse riceverebbero, limitatamente alla successione ### beni per un valore di € 117.166,53 ciascuna; il che darebbe diritto ad un conguaglio, in favore di ### (quota di 1/6, pari ad € 125.055,50), di € 7.889,00 ###, ed in favore di ### (quota di 2/6, pari ad € 250.111,00), di € 132.944,50; come è ovvio, i conguagli in attivo risultano corrispondenti a quelli in passivo dovuti dagli altri coeredi. 
Per quanto riguarda la divisione della quota di ### il valore dei due terzi dell'immobile a lui già intestato è pari ad € 468.700,00 ###, e a ciascuno dei coeredi spetta 1/4, di tale somma pari a € 117.175,00, somma che va liquidata da ciascuna delle coeredi assegnatarie dell'immobile, ### e ### a ciascuno di quelli non assegnatari, ossia ### e ### Ovviamente, dovendosi mantenere le due masse e le due divisioni separate, in questa sede si quantificano i conguagli e si indicano le somme rispettivamente dovute, fermo restando che le parti ben potranno operare la compensazione tra i reciproci rapporti di debito-credito (in particolare, dovendo ### versare un conguaglio di € 132.944,50 a ### per la successione di ### ma ottenere dalla stessa € 117.175,00 per la successione di #### potrà compensare e versare soltanto la differenza di € 15.769,50, fatte salve le ulteriori somme dovute a titolo di indennità di occupazione; dovendo ### versare a ### un conguaglio di € 7.889,00 per la successione ### e ricevere dalla stessa € 117.175,00 per la successione ### risulta che ### sarà debitrice di ### della somma di € 109.286,00, fatte salve, anche per lei, le somme dovutele da ### a titolo di indennità di occupazione).  7. Domanda di nomina di un amministratore della comunione. 
La domanda è inammissibile, sia perché procedendosi in questa sede allo scioglimento della comunione, cessa qualunque esigenza in tal senso, ma anche perché mancavano comunque i presupposti richiesti dall'art. 1105 c.c. per la nomina, individuati dalla giurisprudenza, principalmente, nell'inerzia dei comunisti (Cassazione civile sez. VI, 22 giugno 2017, n.15548); inoltre, perché si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, la cui funzione non è quella di risolvere eventuali contrasti tra i comproprietari e che andrebbe processualmente instaurato con autonomo ricorso ex artt. 737 e ss. c.p.c..  8. Spese di lite e domande ex art. 96 c.p.c.. 
Tenuto conto che il giudizio di divisione, per la sua natura, non consente di ravvisare una parte propriamente soccombente e considerata la soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande accessorie (indennità di occupazione, accertamento negativo della proprietà e domande di collazione), le spese di lite devono essere interamente compensate. 
Anche le spese delle due ### come già liquidate con decreti del GI - devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, in quote uguali tra loro.  ### ha domandato la condanna ex 96 c.p.c. nei confronti dei convenuti ### e ### Premesso in diritto che la domanda ex art. 96 co. 1 c.p.c., alla quale pare si riferisca ### è una vera e propria richiesta di risarcimento del danno (Cass. sez. 3, n. 21798 del 27/10/2015; sez. 2, n. 7620 del 26/03/2013; n. 3388 del 15/02/2007; sez. I, 27383 del 12/12/2005 e n. 21393 del 4/11/2005; S.U. ord. n. 7583 del 20/04/2004), la domanda deve essere rigettata perché non è stato neppure allegato il pregiudizio subito. 
Va poi rigettata la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da ### e ### dal momento che, l'applicazione di tale norma presuppone la soccombenza totale di una parte e la sua condanna alle spese di lite (come si evince dal riferimento alla condanna ex art. 91 c.p.c.) ed è quindi esclusa in caso di compensazione delle spese; senza contare che non è ovviamente ravvisabile alcune abuso dello strumento processuale, atteso che, in primo luogo, la domanda principale di divisione non può certo ritenersi azionata in via temeraria e che, su alcune delle domande accessorie, c'è stata soccombenza reciproca.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa n. 16880/2015, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede: - dichiara aperta la successione di ### accertando che eredi sono ### per la quota di 1/6, ### per la quota di 1/6, ### per la quota di 2/6 e ### per la quota di 2/6; - rigetta le reciproche domande di accertamento e nullità di donazioni e di collazione; - dichiara che sono caduti in successione: • la piena proprietà per la quota di 1/3 sull'immobile di #### 10, int. 10, censito al ### al foglio 518, mappale 135, sub. 12, con cantina di pertinenza; • la piena proprietà dell'immobile di #### n. 10, int. 11, censito al ### al foglio 518, mappale 135, sub. 14, con cantina di pertinenza; • la piena proprietà dell'immobile di #### n. 10, int. 12, censito al ### al foglio 518, mappale 135, sub. 15; • l'eventuale residuo attivo sui conti correnti n. 11278 e n. 17473, accesi presso la ### S.p.a.; - dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria di ### sui restanti 2/3 della proprietà dell'immobile di ### 10, foglio 518, mapp. 135, sub. 12, int.  10, con cantina annessa, che spettano a ##### e ### in parti uguali (1/4 ciascuno); - dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti, disponendo che la stessa avvenga in natura, mediante la formazione delle seguenti quote:  LOTTO 1: da assegnarsi in comproprietà in quote eguali a ### e ### composto dall'intero immobile sito in #### n. 10, piano 4, interno 10, censito al N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 518, part. 135, sub. 12;  LOTTO 2: da assegnarsi in comproprietà indivisa e per quote uguali ad ### e ### composto dai seguenti beni: - intero immobile sito in #### n. 10, piano 5 int. 11, censito al N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 518, part. 125, sub. 14, con annessa cantina di pertinenza; - intero immobile sito in ### n. 10, piano 5 int. 12, censito al N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 518, part. 125, sub. 15;  LOTTO 3: eventuale residuo sui conti correnti n. 11278 e n. 17473, accesi presso la ### S.p.a., da dividersi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote; - in ragione di tali divisioni, dichiara che spettano: 1. per la successione di ### a ### un conguaglio in favore di € 132.944,50; a ### un conguaglio in favore di € 7.889,00; a carico di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 132.944,50; a carico di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 7.889,00; 2. per la successione di ### un conguaglio di € 117.175,00 in favore di ### un conguaglio di € 117.175,00 in favore di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 117.175,00 a carico di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 117.175,00 a carico di ### - per l'effetto, condanna ciascuno dei condividenti al pagamento dei conguagli rispettivamente dovuti, fatte salve le compensazioni, come in motivazione; - rigetta la domanda di nullità del contratto di locazione concluso tra ### e ### - dichiara che ### è tenuto a corrispondere un indennizzo per occupazione esclusiva degli immobili di cui agli interni 11 e 12, con decorrenza dal mese di settembre 2016, fino al luglio 2022, per complessivi € 69.833,50, di cui € 23.277,84 in favore di ### ed € 46.555,66 in favore di ### - rigetta la domanda di nullità del prelegato in favore di ### e, per l'effetto, assegna alla stessa i beni indicati in testamento, ordinandone la consegna a chiunque ne sia in possesso; - dichiara inammissibili la domanda di nomina di un amministratore della comunione avanzata dall'attrice e la domanda di collazione di L. 12.000.000 relativa alla successione di ### proposta in via riconvenzionale dai convenuti ### ed ### - ordina alla competente ### del ### / ### dei ### la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite; pone le spese di ### come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale per ciascuna di esse; - rigetta le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dr. ### _____________________________________________ Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. ### 

causa n. 16880/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario

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