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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 16880/2015 del R.G., pendente tra ### (C.F. ###), con gli Avv.ti ### e #### - ### E ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### E ### (C.F. ###), con gli Avv.ti ### e ### - ### OGGETTO: Divisione. ### parte attrice ### “Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: nominare un amministratore che proceda all'amministrazione dei beni mobili e immobili oggetto della comunione ereditaria sussistente tra le parti in causa sino alla pronuncia della sentenza dichiarativa della divisione della comunione stessa. Nel merito: In via principale: A) ### la collazione e/o l'integrazione dell'asse ereditario della sig.ra ### con le somme ed attività risultanti sui conti correnti, i depositi titoli, nonché gli interessi e le cedole maturate e le eventuali sopravvenienze attive che avrebbero dovuto essere accreditate fino alla data della divisione e di cui singoli eredi hanno beneficiato, come meglio precisato in narrativa e/o secondo i risultati della consulenza tecnica sui documenti bancari attestanti i movimenti nei conti correnti e nei depositi titoli intestati e/o cointestati alla de cuius nei dieci anni antecedenti alla sua morte. B) Pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e disporre la divisione dei beni in comunione tra le parti in causa e dell'asse ereditario della sig.ra ### individuando ed assegnando all'attrice ed ai convenuti le quote a ciascuno spettanti secondo quanto stabilito dalla legge, tenuto conto della disposizione testamentaria della de cuius in favore delle figlie ### ed ### ed altresì tenuto conto di eventuali richieste delle parti o di alcune delle stesse che si dichiarassero disponibili ad accettare beni in comunione tra loro, a tal fine emettendo ogni opportuna e conseguente declaratoria.
C) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione stipulato dalla defunta sig.ra ### e dal sig. ### per tutti i motivi esposti in narrativa o con ogni più opportuna statuizione, e per l'effetto condannare il sig. ### a risarcire alla comunione ereditaria e/o ai coeredi il danno dagli stessi subito a causa della sua illegittima occupazione. D) Rigettare le domande tutte formulate anche in via riconvenzionale dai sig.ri ### e ### per tutti i motivi esposti in narrativa o con ogni più opportuna statuizione. E) Condannare la sig.ra ### e/o il sig. ### al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc e/o ai sensi degli artt. 88 e 89 cpc per tutti i motivi esposti in narrativa o con ogni più opportuna statuizione. In subordine: ### la domanda principale di cui alla lettera A), previa pronuncia dello scioglimento della comunione ereditaria e l'assegnazione delle quote di legittima e di disponibile spettanti a ciascun coerede, anche con riferimento ai beni mobili, disporre l'assegnazione degli immobili in favore di alcuni dei coeredi anche tenuto conto di eventuali richieste comuni delle parti o di alcune delle stesse che si dichiarassero disponibili ad accettare beni in comunione tra loro, con conseguente riconoscimento in favore del coerede non assegnatario ed a carico di quelli assegnatari delle somme dovute a titolo di conguaglio. In tal senso, preso atto della richiesta di ### e ### di avere assegnati gli ### n. 11 e 12 del palazzo di ### n. 10 in Roma ed al fine di agevolare la divisione dei beni immobili in comunione tra i coeredi parti nel presente procedimento giudiziario, l'attrice ### subordinatamente al riconoscimento a proprio favore delle somme alla stessa spettanti - anche a titolo di conguaglio - secondo quanto stabilito dai consulenti tecnici d'ufficio Dott. ### e Dott.ssa ### nelle perizie dagli stessi depositate o comunque secondo quanto verrà determinato dall'###mo Giudice, e dunque subordinatamente alla condanna al pagamento di tali somme a proprio favore - chiede l'assegnazione in comunione indivisa con la sig.ra ### in parti uguali fra loro, dell'immobile sito in ### 10, posto al piano 4° ed ### e distinto dall'int. 10, meglio identificato all'### del #### di #### al ### 518 particella 135 sub.12 Piano 4°-### A/2 CL.3 Vani 8 ### € 2.375,70.
In ulteriore subordine: ### la domanda principale di cui alla lettera A), nel caso in cui non venga individuata una suddivisione dell'asse ereditario immobiliare idonea a soddisfare le quote testamentarie e si ritenga impossibile e/o inopportuno pervenire ad una suddivisione dell'asse attraverso conguagli, ordinare la vendita degli immobili facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra ### secondo i valori attribuiti agli stessi dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta e svoltasi nel corso del presente procedimento e, per l'effetto, la divisione del ricavato tra i coeredi secondo le quote ivi indicate e comunque tenendo conto della disposizione testamentaria della de cuius in favore delle figlie ### ed ### In ogni caso: con il favore delle spese di lite ### e ### come da foglio di p.c.: ###.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis: in via preliminare: 1) ### e dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi meglio esposti in diritto e comunque per omessa trascrizione della domanda giudiziale e mancata integrazione del contraddittorio. 2) Rigettare la domanda di nomina di un amministratore della comunione. 3) ### e dichiarare l'inammissibilità della domanda per tutti i motivi meglio esposti in diritto. In via principale 4) rigettare le domande formulate dall'attrice ###ra ### e dalla convenuta ###ra ### in via riconvenzionale rispettivamente nel proprio atto di citazione e nella propria comparsa di costituzione nei limiti e per tutte le motivazioni meglio esposte in fatto ed in diritto. In ogni caso con specificazione che non ci si oppone alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di determinazione delle quote ereditarie, previo il necessario accertamento pregiudiziale logico dell'effettivo stato di fatto e di diritto (stante l'invalidità e falsità della domanda di condono del 30.4.1986, progressivo N.ro ###) e dunque dell'unicità dell'appartamento sito in #### n.ro 10, denominato “interni 11/12” come meglio individuato in fatto (mai realmente diviso). In ogni caso, nella determinazione delle quote ereditarie spettanti ai singoli coeredi, imputare prioritariamente alla quota spettante a parte attrice il valore della quota dei beni mobili validamente attribuiti a quest'ultima dalla de cuius ###ra ### a titolo di prelegato secondo le modalità meglio esposte in diritto. In via riconvenzionale 5) accertare che il convenuto #### risulta creditore nei confronti delle altre coeredi (per rapporti sorti in dipendenza della comunione) per complessivi € 7.972,36 oltre ulteriori € 1.373,75 oltre interessi legali dalle singole scadenze. Per l'effetto condannare le coeredi ### e ### ad imputare nelle rispettive quote ereditarie i debiti verso il coerede #### in dipendenza dei rapporti di comunione e per quanto di spettanza pro quota sul complessivo importo di € 7.972,36 oltre l'ulteriore importo di € 1.373,75 oltre interessi legali; 6) previo accertamento che i beni mobili attribuiti in via esclusiva a parte attrice dalla de cuius ###ra ### nel proprio testamento non erano di sua esclusiva proprietà, accertare la quota di cui la de cuius ###ra ### poteva lecitamente disporre mortis causa a favore di parte attrice con le conseguenti statuizioni in merito alla formazione delle quote ereditarie; 7) attribuire alla convenuta ###ra ### in proprietà esclusiva, l'unità immobiliare compresa nella comunione ereditaria e sita in #### n.ro 10, interno 11; 8) attribuire al convenuto #### in proprietà esclusiva, l'unità immobiliare compresa nella comunione ereditaria e sita in #### n.ro 10, interno 12; 9) in via subordinata all'accertamento dell'unicità dell'appartamento sito in #### n.ro 10, denominato “interni 11/12”, attribuire l'unico appartamento predetto alla porzione dei convenuti ###ri ### e ### 10) in ogni caso, preliminarmente valutato l'effettivo stato di fatto e di diritto dell'unità immobiliare di cui ai precedenti punti 7) e 8), disporre la sospensione parziale della divisione giudiziale, per il tempo di 5 anni, dell'unità immobiliare oggetto di comunione ereditaria sita in #### n.ro 10 ed individuata al ### del Comune di #### 518, mappale 135 ai subalterni 14 e 15, rispettivamente categoria ###, classe 3, vani 3, R.C. 890,89, per tutti i motivi meglio esposti in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre condanna dell'attrice ###ra ### e della convenuta ###ra ### nel caso di soccombenza, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, C.p.c.”. ### ha precisato le proprie conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione, qui richiamate, modificando il punto 4 delle suddette conclusioni come segue: “disporre l'assegnazione in comunione indivisa tra la sig.ra ### e la sig.ra ### in parti uguali fra loro, dell'immobile sito in #### n. 10, posto al quarto piano, int. 10, come meglio descritto in narrativa, con determinazione dei relativi conguagli, in favore degli eredi non assegnatari e fatta salva ogni opportuna e conseguente statuizione; procedere all'assegnazione degli interni 11 e 12 in favore dei sig.ri ### e ### che ne hanno fatto richiesta; il tutto con determinazione dei relativi conguagli, in favore degli eredi non assegnatari e fatta salva ogni opportuna e conseguente statuizione; ovvero, in ### 2 di 2 subordine, in relazione agli immobili, incluso l'immobile suddetto, per i quali l'assegnazione non sia comoda o praticabile, disporre la relativa vendita, con attribuzione del ricavato alla sig.ra ### ed ai singoli eredi per le quote e fatta salva ogni opportuna e conseguente statuizione”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Succinta esposizione in fatto.
Occorre svolgere una brevissima premessa sull'oggetto del presente giudizio: la causa è stata infatti instaurata per la divisione del patrimonio ereditario di ### madre di tutte le parti costituite, la cui successione si è aperta per testamento.
Tale testamento ### non è stato impugnato né contestato da alcuna delle parti, sicché è pacifico che la successione sia testamentaria ed operi secondo le quote risultanti dalle disposizioni di ultima volontà della de cuius.
Pacifica ed incontestata (oltre che provata documentalmente), è anche la individuazione dei beni immobili facenti parte dell'eredità (tre appartamenti, tutti siti in un medesimo palazzo, in ### n. 10).
Le principali questioni controverse tra le parti riguardano: la esatta individuazione e quantificazione del patrimonio mobiliare, sia in relazione ad un prelegato previsto in testamento, sia, soprattutto, in relazione a diversi rapporti bancari (conti correnti e deposito titoli), già intestati alla sig.ra ### o cointestati tra lei ed alcuni dei figli.
In particolare, l'attrice ### e la convenuta ### hanno chiesto di accertare l'esistenza di diverse donazioni (dirette o indirette) asseritamente effettuate dalla de cuius in favore dei due convenuti ### e ### tramite disposizioni bancarie (bonifici, giroconti, assegni, cointestazione di titoli o somme di esclusiva provenienza della ###, con conseguente collazione delle stesse, o, comunque, di accertare in subordine la provenienza esclusiva di tali somme alla de cuius, con la conseguente inclusione delle stesse nel relictum.
I convenuti ### ed ### hanno contestato la sussistenza di donazioni in loro favore, hanno a loro volta chiesto di accertare e disporre la collazione su somme ricevute dall'attrice da parte della madre, nonché di accertare che il convenuto ### aveva sostenuto in via esclusiva diverse spese in favore dei beni comuni, da porre pro quota a carico dell'eredità e da restituirsi in proporzione alle rispettive quote. ### e la convenuta ### hanno da ultimo anche contestato l'occupazione esclusiva da parte di ### di un immobile ereditario (l'attico sito agli interni 11 e 12 del palazzo di ###, chiedendo che il convenuto fosse di conseguenza condannato al pagamento, in loro favore, di un'indennità di occupazione, commisurata al valore locativo del bene, previa declaratoria di nullità del contratto di locazione stipulato tra il convenuto stesso e la madre ### La causa è stata istruita mediante due consulenze tecniche d'ufficio, una contabile, sul patrimonio mobiliare della de cuius, una estimativa sugli immobili. 2. Domanda di accertamento negativo dei beni attribuiti a ### in prelegato.
Nel testamento della sig.ra ### è contenuta una disposizione con la quale la de cuius lascia alla figlia ### alcuni arredi specificamente individuati, presenti presso la sua abitazione: “il tavolo-scrivania, l'inginocchiatoio, un lettino con le spalliere, la cassettina di legno noce già di proprietà della nonna paterna ### e il centrotavola d'argento, nonché tre quadretti (del pittore ### - postilla aggiunta al testamento ndr)”.
La disposizione, in quanto legato in favore di una delle coeredi, è chiaramente e pacificamente interpretabile come un prelegato ex art. 661 c.c.; i convenuti ### e ### hanno sostenuto che i beni oggetto di tale disposizione non sarebbero stati, però, di proprietà della de cuius, con conseguente nullità del legato.
I convenuti, in particolare, sostengono che tali beni fossero di proprietà della nonna paterna e che, quindi, sarebbero caduti in successione del padre ### Tale deduzione determina che, in astratto, vi sia un interesse ad agire da parte dei convenuti su tale domanda di accertamento negativo dei beni, anche se, in concreto, si rileva come il presente giudizio non abbia ad oggetto la successione di ### né la divisione del suo patrimonio (fatta eccezione, per quanto si dirà più avanti, di una quota di immobile) e come gli stessi convenuti non abbiano formulato alcuna espressa domanda di restituzione o consegna di tali beni in loro favore, quali eredi di ### Né tale eventuale accertamento può incidere sulla successione di ### poiché i beni non sarebbero comunque acquisiti al suo patrimonio, ma semplicemente non potrebbero essere attribuiti alla legataria.
In ogni caso, la domanda risulta infondata per assenza di prova: contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, trattandosi di beni mobili, la proprietà si presume in base al possesso degli stessi (secondo la c.d. regola del “possesso vale titolo”, desunta dall'art. 1153 c.c.), sicché sono loro che devono dimostrare l'eventuale estraneità dei beni alla de cuius, ovvero l'appartenenza ad altro soggetto.
A questo proposito, non possono ritenersi probanti le dichiarazioni contenute nel testamento, in primo luogo perché l'indicazione della proprietà della nonna paterna ### è fatta esclusivamente con riferimento ad uno solo dei beni elencati (“la cassettina di legno noce”); innanzi tutto, da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, le dichiarazioni del testamento devono essere prese nella loro interezza, non potendo interpretarsi come false ove dicono che i beni sono della de cuius e vere quando dicono che sono della nonna paterna; peraltro, l'espressione riferita alla sola cassettiera è quanto meno ambigua, poiché dice che era “già di proprietà della nonna” non escludendo, quindi, che fosse stata acquisita in seguito dalla de cuius e che fosse sua al momento dell'apertura della successione; del resto, ad ulteriore supporto di tale conclusione, vi è la circostanza che, nell'atto di transazione del 1990, riguardante proprio la successione di ### (doc. 3 del fascicolo convenuti ### e ###, non è fatta alcuna menzione di questi mobili.
Ne consegue che il prelegato è sicuramente valido e che la beneficiaria ### ha diritto a vedersi assegnati tali beni, ovvero a conseguirne il possesso ove nella sua disponibilità.
Tali beni non devono poi essere computati nell'asse ereditario, poiché l'effetto del prelegato - come risulta dal citato art. 661 c.c. - è quello di imporre l'onere a carico dell'intera massa ereditaria, dalla quale i beni legati vanno quindi sottratti, esattamente come avviene per qualsiasi altro legato, con la sola differenza che il beneficiario è uno degli eredi. 3. Individuazione dei beni caduti in successione.
Ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, occorre preliminarmente ricostruire l'asse, individuando i beni caduti in successione secondo la consueta operazione relictum - debitum + donatum - computando nel relictum sia i beni presenti nel patrimonio al momento dell'apertura della successione sia quelli fuoriusciti in base ad atti nulli - per poi procedere, previa individuazione della quota dei singoli coeredi e al valore di essa, alla compiuta ricostituzione della comunione ereditaria procedendo, eventualmente, alla collazione delle donazioni fatte ai soggetti individuati dall'art. 737 c.c.. 3.1 Beni immobili.
Con riferimento al patrimonio immobiliare della defunta ### madre delle parti in causa, la cui successione si è aperta a ### il ### non vi sono contestazioni, vi è piena prova documentale verificata anche dalla ### ed esso è così composto: 1. piena proprietà per la quota di 1/3 sull'immobile di viale ### n. 10, foglio 518, mappale 135, sub. 12, int. 10, con cantina di pertinenza; 2. piena proprietà dell'immobile di ### 10, foglio 518, mappale 135, sub. 14, int. 11, con cantina di pertinenza; 3. piena proprietà dell'immobile ### 10, foglio 518, mappale 135, sub. 15, int. 12; per quanto riguarda l'immobile sub 1, si deve precisare che i restanti 2/3 della proprietà erano intestati al sig. ### padre delle parti e, pertanto, spettano a ##### e ### in parti uguali tra loro (1/4 ciascuno), trattandosi di successione legittima. 3.2. Beni mobili. Domande di collazione o integrazione del patrimonio. Spese comuni.
Per quanto concerne il patrimonio mobiliare vi sono invece diverse contestazioni da risolvere.
Dalla dichiarazione di successione risulta che ### era unica titolare dei seguenti beni: 1. 2 depositi titoli (910 azioni ### e 182 azioni ### presso la ### S.p.A., per un valore pari a € 4.121,39; 2. c.c. 11278 presso la ### S.p.A. con saldo di € 1.427,69; 3. c.c. 17473 presso ### S.p.A. con saldo € 106,16.
Risulta poi il c.c. n. 4532/19 presso ### S.p.A., saldo 163,36 di esclusiva spettanza di ### alla data di presentazione della dichiarazione di successione, cointestato con ### e #### sostiene che il c.c. sub 2, alla data dell'apertura della successione, avrebbe avuto in realtà un saldo di € 2.227,69, mentre il c.c. sub. 3 un saldo di € 506,16; tuttavia, di tali assunti non risulta un riscontro documentale, atteso che i docc. 11 e 12 del fascicolo, citati dalla difesa, non sono stati rinvenuti in atti.
Il totale del relictum, al netto delle contestazioni, sarebbe dunque pari ad € 5.818,60 e, con specifico riferimento al saldo dei conti correnti (esclusi i titoli, di cui si dirà), di € 1.533,85.
Il primo aspetto controverso da valutare è se - come sostenuto da ### e ### - i convenuti ### ed ### abbiano ricevuto delle donazioni (dirette o indirette) dalla de cuius, da imputarsi a collazione.
In particolare, l'attrice ### ha evidenziato che la madre era titolare di altri due conti - c.c. 6451/18 acceso presso ### S.p.A., cointestato con ### e ### c.c. 73164 acceso presso ### S.p.A., cointestato con la sola ### - che venivano alimentati con denaro proveniente da risorse personali di ### ed in particolare dai c/c. 11278 presso ### 642080 presso ### e dal deposito titoli n. 835764/11 presso ### che sarebbero stati svuotati nel giugno 2011; i c/c. 6451/18 e 73164 sarebbero stati poi a loro volta “svuotati” prima della morte di ### dal momento che in data 8 giugno 2011 dal primo è stato effettuato un bonifico di € 111.000,00 in favore del c.c. 4529/18, intestato ai soli fratelli ### e ### Inoltre, ### e ### hanno dedotto che: sul c.c. 11278 presso ### di esclusiva titolarità della de cuius, sono stai tratti assegni per quasi € 200.000,00 in favore di ### e ### sul c.c.17473 presso ### S.p.A. sono stati tratti assegni per € 34.400,00 nei due mesi antecedenti la morte di ### i titoli nel deposito n. 443086/11, di cui erano contitolari #### e ### sono stati trasferiti su deposito titoli n. 835764/11 cointestato ai soli ### e ### poi trasferiti su un deposito titoli intestato solo al primo; in data #### e ### avevano acceso presso ### S.p.A. un altro deposito, chiuso pochi mesi prima del decesso della prima e dal quale, sempre l'8 giugno 2011, erano fuoriusciti € 50.900,00 operazione della quale l'istituto di credito non ha fornito dettagli.
La convenuta ### ha evidenziato che, in epoca anteriore al decesso, dai conti di ### sono transitati € 268.000,00 in favore dei conti personali di ### e ### e € 98.000,00 sui conti cointestati con questi ultimi.
In sintesi, ### e ### si sono difesi evidenziando: che le somme con cui veniva alimentato il c.c. 6451/18 acceso presso ### S.p.A. non erano di provenienza personale della de cuius, derivando integralmente dal conto corrente n.ro 5066149/02 presso la ### cointestato ai soli ### e ### e che quel conto veniva utilizzato per le spese familiari; che, in ogni caso, qualunque elargizione in loro favore effettuata da ### era volta ad affrontare le spese familiari, ed erano pertanto prive di spirito di liberalità.
In punto di diritto, si ricorda come la configurabilità di una donazione necessita la prova dello spirito di liberalità, dal momento che la donazione è una species del genus dei negozi a titolo gratuito, il cui elemento specializzante è costituito proprio dall'animus donandi. La prova dello spirito di liberalità, elemento costitutivo della donazione e dunque parte del fatto costitutivo della pretesa azionata, deve essere provata da chi ne chiede l'accertamento.
Altro principio giuridico rilevante nel presente giudizio è quello per cui, in caso di cointestazione di un conto corrente tra più soggetti, oltre alla presunzione di contitolarità ex art. 1854 c.c., che vale nei confronti della banca, anche nei rapporti interni, vige la presunzione ex art. 1298 c.c., che essi siano titolari in parti uguali delle somme ivi presenti; si tratta di una presunzione semplice (o iuris tantum), che può essere vinta da una prova contraria, anche di carattere presuntivo, laddove chi contesta la comproprietà delle somme depositate sul conto cointestato, dimostri che queste siano in realtà di esclusiva provenienza e spettanza di una sola parte (ex multis Cass. sez. 1, n. 28839 del 5/12/2008; sez. 2, n. 4066 del 19/02/2009, n. 77 del 4/01/2018 e n. 29324 del 21/10/2021; sez. L. n. 18777 del 23/09/2015).
Tale verifica, nella specie, è chiaramente preliminare, perché, soltanto ove si dimostri che alcune somme confluite su conti correnti intestati o cointestati ai convenuti, siano di provenienza esclusiva della de cuius, potrà in astratto configurarsi una donazione delle stesse (fatta salva, a quel punto, la ulteriore dimostrazione dell'animus donandi).
In base a tali principi, si deve affermare che, dalle risultanze istruttorie, da un lato è stata solo in parte dimostrata la provenienza di alcune somme in capo esclusivamente alla sig.ra ### e, dall'altro lato, comunque, si debba escludere la sussistenza di donazioni effettuate dalla de cuius in favore di alcuno dei coeredi.
È sufficiente, sul punto, richiamare gli esiti della CTU contabile del dr. ### depositata il ###, che - a prescindere da quanto si dirà infra su alcune non condivisibili conclusioni giuridiche - ha operato un'analisi molto accurata, specifica e puntuale, della consistenza, delle movimentazioni e delle operazioni sui rapporti bancari per cui è causa. ### ha, in primo luogo, individuato i conti intestati solo alla sig.ra ### 11278 presso la ### S.p.A. e c.c. 17473 presso ### S.p.a., conti che risultavano alimentati con entrate esclusivamente imputabili alla stessa (pensione, rimborsi ### per assicurazione sanitaria ed altro); sulla base di tale individuazione, ha quindi enucleato e quantificato le rimesse che, provenienti da questi conti, o comunque dalle fonti di reddito della de cuius, hanno alimentato alcuni conti correnti cointestati, ovvero: il c/c 6451 ed il c/c 4532, entrambi cointestati a #### e ### ed alimentati anche con introiti provenienti da questi ultimi; infine, ha individuato il c/c 4529, intestato ai soli ### e ### acceso il 7 giugno 2011 sul quale sono confluite alcune somme provenienti dagli altri rapporti. ### del CTU è condivisibile, in quanto supportata dalla documentazione bancaria e frutto di un'analisi accurata ed approfondita, priva di errori e di vizi tecnici o logici.
Con riferimento alla cointestazione dei titoli, invece, si ritiene che - in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - non sia possibile superare la presunzione di contitolarità e, quindi, debbano considerarsi in proprietà della de cuius e dei due figli ### e ### per un terzo ciascuno.
Sul punto, infatti, non è dimostrato che la provvista per l'acquisto dei titoli provenisse esclusivamente dalla sig.ra ### anzi, molti di questi titoli risultano acquistati con somme ricavate dal c.c. 6451, cointestato ed alimentato, come visto, solo parzialmente con denaro della de cuius, oppure sono provenienti da un precedente deposito titoli, intestato congiuntamente alla ### ed al figlio ### i contratti e gli ordini di acquisto o negoziazione provengono da tutti i titolari e non dalla sola ### (cfr. docc. 10 e 11 allegati alla memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta ### e ### nonché la relazione del CTU a pagg. 30 e seguenti).
A fronte di tali elementi non può essere decisivo in senso contrario il dato per cui tutti i titoli erano depositati su un “sottoconto”, intestato nominativamente alla sola ### poiché tale circostanza è stata esaurientemente spiegata e documentata tecnicamente dalla difesa di parte convenuta (cfr. doc. 3 allegato alla memoria 183 n. 3 c.p.c.).
Pertanto, nella successiva esposizione, si avrà riguardo esclusivamente alle ipotesi ricostruttive e di calcolo che il CTU ha elaborato sul presupposto della contitolarità dei titoli in parti uguali tra i tre cointestatari dei conti (un terzo ciascuno).
Una prima elaborazione è contenuta nella tabella di pag. 24 (replicata anche a pag. 36), riepilogativa delle rimesse attribuibili alla sig.ra ### sui tre conti cointestati di cui sopra (due alla de cuius ed ai due figli, uno ai soli due figli), che qui di seguito si riporta: Risulta, da tale ricostruzione, che, in effetti, sul c/c 6451 siano confluite somme imputabili esclusivamente alla sig.ra ### per un totale di € 193.988,93 e, sul c/c 4529, per un totale di € 51.117,96 (di cui € 5.417,96 per incasso cedole post mortem).
Tuttavia, nella successiva analisi, il CTU ha anche enucleato, da tutte le uscite da tali conti correnti, quelle relative a “spese imputabili a ### Tirabasso”, indicate in € 129.925,48, quanto al c/c 6451 (pag. 61) ed in € 45.805,32, quanto al c/c 4529 (pag. 66); inoltre, sono risultate anche diverse altre uscite (anche successive al decesso), per oneri e spese relativi al patrimonio immobiliare comune.
In maniera ancora più esaustiva, a pag. 69 della relazione sono state elaborate due tabelle riassuntive delle entrate ed uscite dei due conti cointestati, dalle quali risulta che, al netto delle entrate non imputabili alla ### sostanzialmente tutte le rimesse da lei effettuate sono state utilizzate e quasi interamente per spese personali della stessa de cuius o per spese relative ai beni poi caduti in successione. Si vedano, ancora, le corrette considerazioni del CTU alle pagg. 76-78 della relazione, cui si rimanda.
In base a questi elementi risulta smentita la tesi di parte attrice e della convenuta ### secondo cui tali versamenti avrebbero costituito donazioni, poiché è anzi provato il contrario, ovvero che le somme confluivano sui conti cointestati con i figli - verosimilmente per una questione di maggiore praticità di gestione, considerato anche che ### era dipendente della stessa ### - al fine di utilizzarle per spese familiari, o meglio personali della stessa ### il fatto, poi, che tali rimesse risultino di fatto sostanzialmente “azzerate” da uscite di pari importo, non destinate ai figli, esclude a monte anche la stessa configurabilità di un incremento patrimoniale in loro favore, che costituisce ovviamente un presupposto essenziale oggettivo di una donazione.
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, non si ritiene allora condivisibile la conclusione del CTU che - esulando dall'ambito delle sue attribuzioni ed esprimendo valutazioni giuridiche - ha ritenuto assoggettabile a collazione l'intera somma di € 111.000,00, oggetto di un bonifico effettuato in data 8 giugno 2011, dal c/c 6451, in favore del c/c 4529, intestato esclusivamente ai fratelli ### e ### Infatti, non si vede per quale motivo, tecnico o giuridico, tale somma possa essere ritenuta un'attribuzione di carattere donativo, non essendo stato acquisito nemmeno per questa alcun elemento in tal senso, soprattutto in relazione all'elemento soggettivo dell'animus donandi; inoltre, non sarebbe comunque corretta la imputazione dell'intero importo alla sola de cuius, considerato quanto appena detto sulla prova della proprietà del saldo sul c/c cointestato e sul fatto che tutte le rimesse provenienti esclusivamente dalla sig.ra ### risultassero in pratica quasi completamente esaurite.
Ne consegue che solo un terzo di tale somma (pari ad € 37.000,00), può ritenersi di titolarità esclusiva della madre ### Pertanto, dal momento che tale somma è confluita su un conto corrente cointestato solo ai due figli e non era quindi più nella disponibilità della de cuius e che, ovviamente, vista anche la poca distanza temporale dell'accredito rispetto al decesso, non è stata utilizzata per spese personali o della comunione, la stessa in effetti deve rientrare nella divisione, non già a titolo di donatum, ma di vero e proprio relictum.
Risulta però per tabulas, come accertato dal CTU e non contestato dalle altre parti, che il sig. ### in data ###, ha effettuato una distribuzione tra tutti gli eredi delle somme presenti sul conto n. 4529 (ovvero quello su cui era confluito il bonifico suddetto), all'epoca ammontanti a circa 108 mila euro; la distribuzione è stata fatta secondo i criteri di spettanza del c/c 6451, ossia considerando solo 1/3 della giacenza attribuibile a ### tale distribuzione, dunque, per quanto sin qui detto, deve ritenersi corretta ed ha praticamente esaurito il residuo patrimonio mobiliare ereditario.
Anche i conventi ### ed ### hanno sostenuto che ### e ### avrebbero ricevuto a loro volta donazioni di denaro dalla madre; tale assunto è però rimasto assolutamente smentito dalle risultanze della CTU contabile, che ha sì rilevato alcuni bonifici o disposizioni dai conti correnti della de cuius in favore delle altre due figlie (in particolare di ###, ma per importi talmente bassi ed anche diluiti nel tempo (poco più di 4000 euro in quasi dieci anni), da potersi sicuramente ricondurre - ove anche si voglia ritenere lo spirito di liberalità - a donazioni d'uso o di modico valore, come tali non soggette a collazione.
Infine, sempre con riferimento ai beni mobili ed alle richieste reciproche di rendiconto o di imputazione di crediti o debiti della massa, devono essere disattese le richieste di restituzione delle spese ereditarie avanzate da ### e ### nei confronti di ### e ### per € 7.972,36 oltre l'ulteriore importo di € 1.373,75, poiché dette spese non sono state del tutto provate, o, quanto meno, non è stato dimostrato che siano state sborsate esclusivamente dai coeredi con denaro proprio.
Infatti, la documentazione prodotta a supporto di tale richiesta è costituita essenzialmente da quella di cui all'allegato 6 della memoria 183 n. 2 c.p.c., che però contiene moltissimi pagamenti fatti dalla stessa de cuius e solo alcuni da ### In ogni caso, anche in relazione ai pagamenti riconducibili a ### la domanda deve essere rigettata, perché per tali pagamenti non è certa la provenienza del denaro come di sua proprietà esclusiva, soprattutto alla luce di quanto sopra rilevato a proposito dell'utilizzo di somme della de cuius dai conti correnti comuni; è evidente, infatti, che se si escludono donazioni indirette, sull'assunto che il denaro è stato destinato quasi interamente a coprire le spese di mantenimento della de cuius o dei beni in comunione, non può poi, da parte di uno dei destinatari delle attribuzioni, reclamarsi la restituzione di tali spese, dovendosi le stesse ritenere già “coperte” dai versamenti alimentati con denaro della sola de cuius.
Invero, il CTU contabile dr. ### ha individuato un totale di 2.166,40 euro, quali spese documentate per compensi alla badante ed altre spese della comunione (pag. 71 della relazione), provenienti dal conto n. 6444, intestato esclusivamente a ### rilevando però, nel contempo, un pari importo di entrate dal c/c 6451 (circa 2.170 euro), con esclusione, quindi, della provenienza esclusiva del denaro dal coerede.
Concludendo sul punto, si deve ritenere che non vi siano donazioni da assoggettare a collazione, né spese sostenute in via esclusiva da singoli coeredi e da restituire pro quota o da imputare a carico della massa e che non vi sia un patrimonio mobiliare residuo da dividere, a seguito di integrazioni o restituzioni.
Per la verità, risulterebbe il residuo sui due conti correnti intestati esclusivamente alla sig.ra ### e sopra indicato (pag. 9 primo capoverso), che, ove non confluito su altri conti o altrimenti utilizzato o estinto, costituirebbe sicuramente relictum; tuttavia, al di là di quanto indicato nella dichiarazione di successione, non vi è alcun riscontro, nemmeno in sede di CTU contabile, sulla effettiva ed attuale sussistenza di tale saldo residuo, che non può quindi tenersi in considerazione, fermo restando che, ove risulti ancora esistente, il suo ammontare andrebbe diviso tra i coeredi in base alle rispettive quote più avanti indicate. 3.3. Ulteriore richiesta di collazione da parte dei convenuti ### ed ### Da ultimo, sempre a proposito di collazioni o imputazioni di debiti/crediti, occorre soffermarsi sulla richiesta dei convenuti ### e ### di includere, tra le somme da imputare e quindi dividere, L. 12.000.000,00 che ### avrebbe ricevuto come donazione dal padre ### come risultante dalla dichiarazione e dall'impegno in tal senso assunto nell'atto di transazione del 1990.
Posto che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice per la prima volta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è sicuramente tardiva (la prescrizione è pacificamente una eccezione in senso stretto, soggetta quindi ai limiti preclusivi di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.), si rileva come, a stretto rigore, la difesa dei convenuti, pur avendo trattato tale questione nella parte espositiva dei propri atti, tuttavia non ha mai formulato espressamente una domanda specifica nelle proprie conclusioni, dal momento che le richieste di collazione o di rendimento del conto sono riferite alla sola successione di ### In ogni caso, ove anche si volesse ravvisare una specifica domanda in tal senso, la stessa sarebbe inammissibile ex art. 36 c.p.c., perché estranea all'oggetto del giudizio ed al titolo dedotto; si richiama quanto precisato nel primo paragrafo della presente sentenza, a proposito della corretta individuazione dell'oggetto del giudizio, ovvero la divisione della comunione ereditaria della defunta ### la successione di ### non è invece dedotta in causa, fatta eccezione per la quota residua dell'immobile int. 10 di ### senza contare che, peraltro, la successione del padre risulta già definita tra le parti, proprio in forza della intervenuta transazione. È quindi evidente che, essendo la domanda di collazione indissolubilmente legata alla divisione e non essendo proponibile in via autonoma, la richiesta è in questa sede inammissibile. 4. Domanda di nullità del contratto di locazione e di indennità di occupazione esclusiva di immobili.
Chiarita la consistenza del patrimonio, mobiliare e immobiliare, di ### al momento dell'apertura della successione, occorre adesso verificare come incida il contratto di locazione concluso con ### avente ad oggetto gli appartamenti int. 11 e 12.
Laddove, come sostenuto da ### e ### detto contratto fosse nullo, poiché registrato soltanto 6 anni dopo la sua conclusione, discenderebbe il diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima tanto per il periodo antecedente alla morte della ### rispetto al quale i coeredi ### e ### eserciterebbero un diritto iure successionis, quanto per il periodo successivo, rispetto al quale i coeredi eserciterebbero un diritto di credito della comunione. Sul punto, dal momento che la difesa di ### e ### ha sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione attiva relativamente all'esercizio, da parte dei soli ### e ### di un credito dell'eredità, è opportuno precisare che, poiché i crediti ereditari cadono in comunione e appartengono a ciascuno dei coeredi sino allo scioglimento di essa, ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (cfr. Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657); l'eccezione è dunque priva di pregio.
Ciò premesso, ritiene questo giudice, in adesione all'orientamento espresso da Cass. Un. 9 ottobre 2017, n. 23601, che la tardiva registrazione del contratto di locazione abbia sanato, con effetti ex tunc, il vizio di nullità che lo affliggeva. ### espresso dalla Suprema Corte è condivisibile, sia perché sorretto da articolata e corretta motivazione in diritto, sia perché pronunciato dalle ### a composizione di un contrasto tra sezioni semplici e, dunque, nella massima espressione della funzione nomofilattica, da cui, pertanto, non si ritiene di discostarsi.
Ne deriva la necessità di verificare se detto contratto costituisse o meno una liberalità non donativa - come richiesto dalle parti in via subordinata - dal momento che è principio pacifico in dottrina e giurisprudenza che un contratto in cui vi è un'evidente sproporzione tra le prestazioni possa integrare, sussistendo lo spirito di liberalità in capo alla parte che esegue la prestazione di maggior valore, un'ipotesi di donazione indiretta, ed in particolare di negotium mixtum cum donatione.
Nel caso che ci occupa, è del tutto pacifico che il corrispettivo per il godimento degli immobili previsto dal contratto di locazione concluso tra ### e ### pari ad € 50,00 mensili, fosse del tutto sproporzionato rispetto al valore locatizio dell'immobile, quantificato dal c.t.u., per l'anno 2011, in € 1.852,80 mensili; il che però non è, come visto, sufficiente, poiché si tratta di una circostanza che avvicina il contratto a un negozio a titolo gratuito, nella specie di comodato, ma non, automaticamente, a una donazione indiretta. Sul punto, è stato condivisibilmente rilevato che “la donazione è allora senz'altro caratterizzata dalla gratuità, ma ciò vale tuttavia soltanto a delimitare il genere entro cui il contratto di donazione si inquadra, genere al quale appartiene un ampio numero di atti negoziali, che donazioni non sono, nei quali alla prestazione di una parte non si contrappone una corrispettiva prestazione dell'altra: basti pensare al contratto di comodato, che, alla stregua dell'art. 1803 c.c., comma 2, è essenzialmente gratuito…### su cui occorre qui prestare attenzione è allora non già il dato, non caratterizzante, della gratuità, bensì il tratto dello spirito di liberalità” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 luglio 2022, 21462; nello stesso senso, con specifico riferimento al contratto di comodato, Cass. civ. III, 4 dicembre 1990, n. 11620). Valgono dunque, sul punto, le medesime considerazioni già svolte con riferimento alle somme confluite sui c/c personali di ### e ### e, così come rilevato con riferimento a quelle somme, nemmeno con riferimento al contratto di locazione in esame è emerso che esso fosse stato concluso con spirito di liberalità da parte della de cuius.
Deve quindi dichiararsi che il sig. ### per il periodo di vigenza del contratto di locazione (2006-2016), era nel legittimo godimento dell'immobile.
La domanda dell'attrice e della convenuta ### tuttavia, si estende anche al periodo successivo alla scadenza del contratto, avvenuta nel settembre 2016, come da disdetta intimata dalle stesse coeredi.
Per tale periodo, infatti, il titolo contrattuale che giustificava il godimento esclusivo è venuto meno, essendo pacifico che il sig. ### abbia continuato ad abitare l'immobile di cui all'interno 11 e ad avere la disponibilità esclusiva dell'attiguo interno 12, senza però il consenso degli altri coeredi, ed anzi, con il loro esplicito dissenso (fatta eccezione per ###.
A differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, infatti, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che sanziona l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.
La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: «la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione» (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari» (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine «i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità» (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).
Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: «l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.
Alla luce di tali principi, il sig. ### deve corrispondere un'indennità di occupazione, da commisurare al valore locativo del bene, per un totale di 70 mensilità (3 mesi del 2016, da ottobre a dicembre; 60 mesi totali per le intere annualità dal 2017 al 2021; 7 mesi del 2022), ovvero fino all'attualità, risultando che l'occupazione si è protratta sino alla pronuncia della presente sentenza.
Considerati i valori calcolati dalla ##### (come risultanti dalla tabella a pag. 28, parzialmente corretta a seguito delle osservazioni del ###, si hanno, per le tre mensilità del 2016, € 1.961,00 mensili, e quindi € 5.883,00; per il 2017 (€ 1.982,00 per 12 mensilità) € 23.784,00; per le restanti 55 mensilità, € 2.000,00 al mese, e quindi € 110.000,00; il canone locatizio dovuto per l'intero periodo ammonta perciò ad € 139.667,00. Dal momento che la richiesta di indennizzo è stata avanzata soltanto dalle coeredi ### e ### titolari, rispettivamente, della quota di 2/6 e di 1/6 e considerata la quota di spettanza dello stesso ### (1/6), quest'ultimo dovrà versare la somma di € 69.833,50, di cui € 23.277,84 in favore di ### ed € 46.555,66 in favore di ### Da ultimo, si precisa che non può emettersi pronuncia sul ### mancato pagamento dei canoni di locazione da parte di ### poiché anche in tal caso, sebbene la questione risulti trattata nella parte espositiva degli atti (in particolare, nel paragrafo D dell'atto di citazione), la stessa non è poi accompagnata da una esplicita domanda formulata nelle conclusioni.
Considerato, infatti, che il sig. ### ha documentato il pagamento dei canoni per il periodo successivo alla successione, la richiesta riguarderebbe soltanto le mensilità antecedenti al decesso della de cuius e non può quindi ritenersi implicita nelle richieste di collazione o di rendimento del conto, poiché non attiene all'esercizio di un diritto dell'erede iure proprio né alla gestione dei rapporti dare/avere tra i condividenti, bensì riguarda l'esercizio di un diritto che sarebbe spettato alla de cuius, quale titolare del contratto di locazione. 5. Individuazione delle quote ereditarie.
Chiarita la consistenza del patrimonio di ### e la sussistenza o meno di debiti/crediti tra i coeredi, occorre passare all'individuazione delle quote, sulle quali non v'è stata contestazione e che sono chiaramente desumibili dal testamento pubblico n. 34 del 24 giugno 2010, redatto per atto del notaio ### D'### con cui ### ha attribuito la propria quota disponibile alle sole figlie ### e ### Quota disponibile che, essendovi più figli ed in assenza di coniuge (nel caso, premorto), è pari a 1/3 del proprio patrimonio (art. 537 c.c.); di conseguenza, i 2/3 del patrimonio vanno distribuiti tra i 4 figli (dunque 1/6 ciascuno) e alle sole ### e ### vanno, in parti uguali, i rimanenti 2/6. Le quote sono dunque le seguenti: 1/6 ### 1/6 ### 2/6 ### 2/6 ### 6. Divisione. Questione della dedotta irregolarità dell'immobile. Determinazione del valore del patrimonio. ### chiarito, si deve affermare che le parti hanno chiesto che si proceda alla divisione come segue: a ### e ### l'attribuzione dell'immobile distinto al foglio 518, mappale 135, sub. 12, int. 10; a ### e ### gli immobili distinti al foglio 518, mappale 135, sub. 14, int. 11, con cantina di pertinenza e foglio 518, mappale 135, sub. 15, int. 12.
Sulla questione della regolarità urbanistica dell'attico, contraddistinto dagli interni 11 e 12 e censito ai subalterni 14 e 15, richiamata anche l'ordinanza del GI in data ###, si osserva quanto segue.
È innanzi tutto pacifico che gli immobili siano di realizzazione anteriore al 1° settembre 1967, non fosse altro perché sono stati acquistati nel 1965 (l'interno 10, addirittura nel 1958, facendo parte dello stesso palazzo), ed è quindi del tutto irrilevante la questione dell'assenza del titolo abilitativo.
Per quanto riguarda il frazionamento, risulta, dalle visure catastali e dagli accertamenti della ### che l'immobile fosse originariamente unitario (censito al subalterno 13) e che la divisione in due subalterni (gli attuali 14 e 15) sia derivata da una domanda di concessione in sanatoria, presentata il 30 aprile 1986 dalla sig.ra ### al Comune di ### (allegato 6 alla relazione arch. ###.
Innanzi tutto, deve essere disatteso il disconoscimento di tale domanda, operato dai convenuti ### ed ### (disconoscimento improprio, trattandosi di scrittura comunque proveniente da un terzo) dal momento che le firme sulla dichiarazione allegata alla domanda sono autenticate e la domanda stessa è protocollata - a mano e non in via informatica - dal Comune che la ha ricevuta.
Ebbene, trattandosi di domanda presentata ai sensi dell'art. 31 della ### n. 47 del 1985 ed essendo stata contestualmente versata l'oblazione, in assenza di qualunque riscontro, richiesta di integrazione documentale o diniego da parte del Comune, deve ritenersi operante il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 35, comma 17, della stessa legge; non si ritengono dunque sul punto condivisibili le conclusioni della ### secondo cui l'iter della sanatoria non potrebbe ritenersi completato.
Del resto, un ulteriore elemento che conferma l'accoglimento della domanda, è costituito proprio dalla variazione catastale, dall'unico subalterno 13, ai due subalterni 14 e 15, come risultante dalle visure catastali, derivante, appunto, dal “frazionamento del 26/06/1986 in atti dal 21/05/1998” (cfr. visure catastali, all. 2b e 2c alla ###.
Ritenuto l'accoglimento ed il perfezionamento dell'iter della sanatoria, sono quindi irrilevanti le contestazioni da parte dei convenuti sulla veridicità delle dichiarazioni della ### in ordine alla effettiva data di realizzazione degli interventi di cui alla domanda di sanatoria del 1986, poiché tale domanda non può più essere inficiata o messa in discussione, essendo onere del Comune quello di eventualmente verificare, a suo tempo e nei termini di legge, la sussistenza dei presupposti per la sanatoria e pronunciare il diniego, ove ritenuti insussistenti o non provati.
Accertato che l'appartamento risulta, formalmente e catastalmente, diviso in due distinte unità immobiliari, vi è però da rilevare che l'#### ha riscontrato in loco, la mancata effettiva attuazione di tale frazionamento (probabilmente a seguito di successivi interventi che hanno ripristinato in parte lo status quo ante), ovvero che l'immobile non è completamente diviso, perché: vi è una porta, dopo l'ingresso, che mette in comunicazione l'interno 11 con il 12; il balcone perimetrale non è separato ma unico; l'interno 12 è privo di cucina (e quindi non può costituire appartamento autonomo).
È evidente, dunque, che sussiste una irregolarità edilizia sotto questo profilo, ovvero per la mancata corrispondenza della situazione reale ai dati catastali e formali; tale irregolarità, tuttavia, è stata ritenuta dalla CTU perfettamente sanabile, mediante interventi diretti a ripristinare l'autonomia delle due unità (eliminazione della porta comunicante, divisione del balcone, realizzazione cucina, con relativi adempimenti amministrativi).
Tale irregolarità non è idonea a determinare l'improcedibilità della divisione, sia perché si tratta di irregolarità “minore” (e non di totale assenza di titolo abilitativo), sia perché, come detto, è sanabile.
Inoltre, dal momento che le parti hanno richiesto l'assegnazione degli immobili ereditari e, in particolare, i convenuti ### e ### hanno chiesto l'attribuzione, indivisa, dell'attico, non dovendosi procedere alla vendita dei beni a terzi, la divisione può comunque essere operata tramite assegnazione in natura, restando a carico degli assegnatari l'onere di regolarizzazione.
Concludendo sul punto: l'immobile è divisibile, mediante attribuzione ai condividenti che ne hanno fatto richiesta; le due unità immobiliari devono ritenersi distinte formalmente e catastalmente, ma, poiché allo stato sono di fatto ancora unite, devono essere assegnate in quota indivisa ai due convenuti ### e ### come da loro richiesta, non opposta dalle altre parti, con onere a carico di questi ultimi di provvedere alla regolarizzazione, nel senso di ripristinare il frazionamento risultante dalla domanda di sanatoria del 1986.
Di conseguenza, il valore degli immobili calcolato ai fini della divisione, sarà quello determinato dal CTU per le unità abitative separate (costituendo, questo, lo stato finale), previa decurtazione dei costi per la regolarizzazione.
Richiamate le valutazioni della ### che si ritengono condivisibili, anche alla luce delle esaustive risposte da questi fornite alle osservazioni formulate dai c.t.p. Salvicchi (cfr. pag. 27 relazione c.t.u.) e ### (cfr. pag. 28 relazione c.t.u.), il valore del patrimonio immobiliare della sig.ra ### è quindi il seguente: - l'immobile di cui all'interno 10 è stato stimato in complessivi € 703.000,00; nel patrimonio di ### è tuttavia compreso solo 1/3 di tale bene, per un valore di € 234.333,00 ###; - l'immobile di cui all'int. 11, è stato stimato in € 280.000,00; - l'immobile di cui all'int. 12 è stato stimato in € 236.000,00; in entrambi i casi già dedotte le spese occorrenti per un'eventuale regolarizzazione; il totale delle due unità immobiliari, da assegnarsi congiuntamente, è quindi di € 516.000,00.
Il totale del patrimonio di ### ammonta dunque a € 750.333,00.
Ai coeredi della ### spettano, dunque: ad ### e ### titolari di una quota di 2/6 ciascuna, € 250.111,00; a ### e ### titolari di una quota di 1/6 ciascuno, € 125.055,50.
A seguito dell'attribuzione del 50% della proprietà degli immobili int. 11 e 12, ### riceve beni per un valore di € 258.000,00 a fronte di una quota di € 125.055,50; egli deve dunque un conguaglio di € 132.944,50.
A seguito dell'attribuzione del 50% della proprietà degli immobili int. 11 e 12, ### riceve beni per un valore di € 258.000,00 a fronte di una quota di € 250.111,00; ella deve dunque dare un conguaglio di € 7.889,00.
Per quanto riguarda la divisione dell'interno 10, si è già detto che la stessa presuppone anche lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i 2/3 dell'immobile, proveniente dalla successione di ### le cui quote sono attualmente così ripartite: 4/18 ciascuno a ### e ### e 5/18 ciascuno ad ### e ### Dal momento che l'assegnazione in tal modo determinerebbe lo scioglimento di entrambe le comunioni, con l'instaurazione di due distinte comunioni pro indiviso tra ### e ### da un lato e tra ### e ### dall'altro, nulla osta a che si proceda in tal modo, essendo sul punto concordi le richieste di tutti i coeredi (cfr., da ultimo, Cass. sez. 2, 18910 del 11/09/2020).
Con l'assegnazione dell'immobile di cui all'int. 10 a ### e ### esse riceverebbero, limitatamente alla successione ### beni per un valore di € 117.166,53 ciascuna; il che darebbe diritto ad un conguaglio, in favore di ### (quota di 1/6, pari ad € 125.055,50), di € 7.889,00 ###, ed in favore di ### (quota di 2/6, pari ad € 250.111,00), di € 132.944,50; come è ovvio, i conguagli in attivo risultano corrispondenti a quelli in passivo dovuti dagli altri coeredi.
Per quanto riguarda la divisione della quota di ### il valore dei due terzi dell'immobile a lui già intestato è pari ad € 468.700,00 ###, e a ciascuno dei coeredi spetta 1/4, di tale somma pari a € 117.175,00, somma che va liquidata da ciascuna delle coeredi assegnatarie dell'immobile, ### e ### a ciascuno di quelli non assegnatari, ossia ### e ### Ovviamente, dovendosi mantenere le due masse e le due divisioni separate, in questa sede si quantificano i conguagli e si indicano le somme rispettivamente dovute, fermo restando che le parti ben potranno operare la compensazione tra i reciproci rapporti di debito-credito (in particolare, dovendo ### versare un conguaglio di € 132.944,50 a ### per la successione di ### ma ottenere dalla stessa € 117.175,00 per la successione di #### potrà compensare e versare soltanto la differenza di € 15.769,50, fatte salve le ulteriori somme dovute a titolo di indennità di occupazione; dovendo ### versare a ### un conguaglio di € 7.889,00 per la successione ### e ricevere dalla stessa € 117.175,00 per la successione ### risulta che ### sarà debitrice di ### della somma di € 109.286,00, fatte salve, anche per lei, le somme dovutele da ### a titolo di indennità di occupazione). 7. Domanda di nomina di un amministratore della comunione.
La domanda è inammissibile, sia perché procedendosi in questa sede allo scioglimento della comunione, cessa qualunque esigenza in tal senso, ma anche perché mancavano comunque i presupposti richiesti dall'art. 1105 c.c. per la nomina, individuati dalla giurisprudenza, principalmente, nell'inerzia dei comunisti (Cassazione civile sez. VI, 22 giugno 2017, n.15548); inoltre, perché si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, la cui funzione non è quella di risolvere eventuali contrasti tra i comproprietari e che andrebbe processualmente instaurato con autonomo ricorso ex artt. 737 e ss. c.p.c.. 8. Spese di lite e domande ex art. 96 c.p.c..
Tenuto conto che il giudizio di divisione, per la sua natura, non consente di ravvisare una parte propriamente soccombente e considerata la soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande accessorie (indennità di occupazione, accertamento negativo della proprietà e domande di collazione), le spese di lite devono essere interamente compensate.
Anche le spese delle due ### come già liquidate con decreti del GI - devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, in quote uguali tra loro. ### ha domandato la condanna ex 96 c.p.c. nei confronti dei convenuti ### e ### Premesso in diritto che la domanda ex art. 96 co. 1 c.p.c., alla quale pare si riferisca ### è una vera e propria richiesta di risarcimento del danno (Cass. sez. 3, n. 21798 del 27/10/2015; sez. 2, n. 7620 del 26/03/2013; n. 3388 del 15/02/2007; sez. I, 27383 del 12/12/2005 e n. 21393 del 4/11/2005; S.U. ord. n. 7583 del 20/04/2004), la domanda deve essere rigettata perché non è stato neppure allegato il pregiudizio subito.
Va poi rigettata la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da ### e ### dal momento che, l'applicazione di tale norma presuppone la soccombenza totale di una parte e la sua condanna alle spese di lite (come si evince dal riferimento alla condanna ex art. 91 c.p.c.) ed è quindi esclusa in caso di compensazione delle spese; senza contare che non è ovviamente ravvisabile alcune abuso dello strumento processuale, atteso che, in primo luogo, la domanda principale di divisione non può certo ritenersi azionata in via temeraria e che, su alcune delle domande accessorie, c'è stata soccombenza reciproca. P.Q.M. il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa n. 16880/2015, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede: - dichiara aperta la successione di ### accertando che eredi sono ### per la quota di 1/6, ### per la quota di 1/6, ### per la quota di 2/6 e ### per la quota di 2/6; - rigetta le reciproche domande di accertamento e nullità di donazioni e di collazione; - dichiara che sono caduti in successione: • la piena proprietà per la quota di 1/3 sull'immobile di #### 10, int. 10, censito al ### al foglio 518, mappale 135, sub. 12, con cantina di pertinenza; • la piena proprietà dell'immobile di #### n. 10, int. 11, censito al ### al foglio 518, mappale 135, sub. 14, con cantina di pertinenza; • la piena proprietà dell'immobile di #### n. 10, int. 12, censito al ### al foglio 518, mappale 135, sub. 15; • l'eventuale residuo attivo sui conti correnti n. 11278 e n. 17473, accesi presso la ### S.p.a.; - dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria di ### sui restanti 2/3 della proprietà dell'immobile di ### 10, foglio 518, mapp. 135, sub. 12, int. 10, con cantina annessa, che spettano a ##### e ### in parti uguali (1/4 ciascuno); - dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti, disponendo che la stessa avvenga in natura, mediante la formazione delle seguenti quote: LOTTO 1: da assegnarsi in comproprietà in quote eguali a ### e ### composto dall'intero immobile sito in #### n. 10, piano 4, interno 10, censito al N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 518, part. 135, sub. 12; LOTTO 2: da assegnarsi in comproprietà indivisa e per quote uguali ad ### e ### composto dai seguenti beni: - intero immobile sito in #### n. 10, piano 5 int. 11, censito al N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 518, part. 125, sub. 14, con annessa cantina di pertinenza; - intero immobile sito in ### n. 10, piano 5 int. 12, censito al N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 518, part. 125, sub. 15; LOTTO 3: eventuale residuo sui conti correnti n. 11278 e n. 17473, accesi presso la ### S.p.a., da dividersi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote; - in ragione di tali divisioni, dichiara che spettano: 1. per la successione di ### a ### un conguaglio in favore di € 132.944,50; a ### un conguaglio in favore di € 7.889,00; a carico di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 132.944,50; a carico di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 7.889,00; 2. per la successione di ### un conguaglio di € 117.175,00 in favore di ### un conguaglio di € 117.175,00 in favore di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 117.175,00 a carico di ### l'obbligo di versare un conguaglio di € 117.175,00 a carico di ### - per l'effetto, condanna ciascuno dei condividenti al pagamento dei conguagli rispettivamente dovuti, fatte salve le compensazioni, come in motivazione; - rigetta la domanda di nullità del contratto di locazione concluso tra ### e ### - dichiara che ### è tenuto a corrispondere un indennizzo per occupazione esclusiva degli immobili di cui agli interni 11 e 12, con decorrenza dal mese di settembre 2016, fino al luglio 2022, per complessivi € 69.833,50, di cui € 23.277,84 in favore di ### ed € 46.555,66 in favore di ### - rigetta la domanda di nullità del prelegato in favore di ### e, per l'effetto, assegna alla stessa i beni indicati in testamento, ordinandone la consegna a chiunque ne sia in possesso; - dichiara inammissibili la domanda di nomina di un amministratore della comunione avanzata dall'attrice e la domanda di collazione di L. 12.000.000 relativa alla successione di ### proposta in via riconvenzionale dai convenuti ### ed ### - ordina alla competente ### del ### / ### dei ### la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite; pone le spese di ### come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale per ciascuna di esse; - rigetta le reciproche domande ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in ### in data ###. Il Giudice Dr. ### _____________________________________________ Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. ###
causa n. 16880/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario