testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4487 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2023 ### e vertente tra: ### (CF: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti ricorrente e ###'#### in persona del ### pro tempore, e ###, in persona del Dirigente pro tempore convenuti contumaci #### - docente con ultima sede di servizio, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, presso l'I.C. ### di ### assunta con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/2024 - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, anteriormente all'immissione in ruolo, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del ### di condannare il Ministero convenuto a corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici.
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 4.11.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il ### del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il ### richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'### europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della ### per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la ### ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuali (con scadenza al 31 agosto).
Occorre preliminarmente evidenziare come, con riferimento all'a.s. 2022/2023, nel quale la ricorrente ha prestato servizio sino al 31 agosto, svolgendo il percorso annuale di formazione e prova ai fini dell'immissione in ruolo (v. contratto a tempo indeterminato del 6.09.2023), la domanda debba dichiararsi inammissibile per difetto di interesse ad agire, posto che, con D.L. 69/2023, in beneficio in questione è stato esteso, per l'anno 2023, anche alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile (quindi al 31 agosto).
Per quanto concerne, invece, l'a.s. 2021/2022, nel quale la ricorrente risulta aver stipulato diversi contratti a termine per supplenze brevi, deve osservarsi come trattasi di supplenze temporanee che, alla luce delle condizioni concrete delle medesime (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso ### e con riguardo alla stessa cattedra), consentono ugualmente di individuare quella connessione temporale tra lo strumento di formazione e il carattere annuale della didattica che, secondo Cass.29961/2023, rappresenta un elemento fondanti l'istituto in esame (sul punto, vedi Cass. ord. 7254/2024).
Sul punto, del resto, è intervenuta nuovamente la ### la quale, con sentenza resa nella causa C-268/24, ha chiarito che “il solo fatto che l'attività di un supplente breve non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva per negargli il beneficio” .
La ricorrente, inoltre, ha dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immessa in ruolo, come sopra osservato, a decorrere dall'a.s.2023/2024.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato - ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite, considerata l'inammissibilità della domanda con riferimento all'a.s. 2022/2023, devono essere compensate per 1/5, con condanna dell'amministrazione al pagamento dei restanti 4/5, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate. P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara l'inammissibilità della domanda, per difetto di interesse ad agire, con riferimento all'a.s. 2022/2023; - dichiara che ### ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2028/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi; - per l'effetto, condanna il Ministero ad attribuire alla ricorrente il suddetto beneficio; - compensa per 1/5 le spese di lite e condanna il Ministero convenuto alla refusione dei restanti 4/5 in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidati in complessivi € 1.051,20, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. ### 04/11/2025 ### n. 4487/2023
causa n. 4487/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Busoli