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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 47/2026 del 13-01-2026

... per la #### - ### di ### (C.F. ###), in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa #### dell'### - RESISTENTE - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026 R.G. LAV. N. 307/2024 avente ad oggetto: ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015). Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### chiedendo che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per l'anno scolastico 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 500,00. La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato. 2. Si è costituito il Ministero (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. ### N. 307/2024 Udienza del 13/01/2026 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 307/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###'#### (C.F.  ###), in persona del ### pro tempore e, per esso, l'### per la #### - ### di ### (C.F. ###), in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa #### dell'### - RESISTENTE - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 avente ad oggetto: ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015). 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### chiedendo che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art.  1, comma 121, della legge n. 107/2015), per l'anno scolastico 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 500,00. 
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.  2. Si è costituito il Ministero dell'### e del ### che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie.  3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.  4. La c.d. “### elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». 
La disposizione precisa che «### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». 
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.  5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC / Ministero dell'###, ha ritenuto che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».  6. Recependo la decisione europea, la ### della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal ### del ### del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs.  n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza 29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Lav., Sent. n. 29961/2023).  7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti individuali di lavoro allegati al ricorso) risulta provato che la ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla Suprema Corte e necessari per beneficiare, nell'anno scolastico oggetto della domanda, della ### elettronica del docente, atteso che la predetta ha svolto attività di docenza, in sostituzione di docente assente (per 24 ore settimanali nella scuola primaria), nei seguenti periodi: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 - dal 06/10/2022 al 08/10/2022 (doc. n. 1); - dal 10/10/2022 al 12/10/2022 (doc. n. 2); - dal 20/10/2022 al 24/10/2022 (doc. n. 3); - dal 25/10/2022 al 27/10/2022 (doc. n. 4); - dal 28/10/2022 al 28/10/2022 (doc. n. 5); - dal 02/11/2022 al 04/11/2022 (doc. n. 6); - dal 09/11/2022 al 14/11/2022 (doc. n. 7); - dal 15/11/2022 al 18/11/2022 (doc. n. 8); - dal 24/11/2022 al 01/12/2022 (doc. n. 9); - dal 02/12/2022 al 22/12/2022 (doc. n. 10); - dal 09/01/2023 al 07/02/2023 (doc. n. 11); - dal 08/02/2023 al 09/03/2023 (doc. n. 12); - dal 10/03/2023 al 05/04/2023 (doc. n. 13); - dal 12/04/2023 all'11/05/2023 (doc. n. 14); - dal 12/05/2023 al 10/06/2023 (doc. n. 15); - dall'11/06/2023 al 14/06/2023 (doc. n. 16); per un periodo, quindi, ampiamente superiore a 180 giorni ovvero 6 mesi (che è il periodo minimo di durata delle supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche - ovvero fino al 30 giugno - atteso che tali supplenze possono essere conferite per posti non vacanti che si rendano disponibili, di fatto, fino al 31 dicembre).  7.1. Si deve quindi osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), tali contratti si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità. La ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art.  4, comma 2, della legge n. 124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa. 
Conseguentemente, alla ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per gli anni scolastici in esame.  7.1.1. ###, la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza del 3 luglio 2025 (causa C-268/24), ha definitivamente chiarito che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».  7.1.2. ### non ha però dedotto alcuna ragione oggettiva, diversa dalla natura breve e saltuaria delle supplenze, che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo.  8. Dallo stato matricolare prodotto dal M.I.M. emerge, poi, che la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo destinataria di una supplenza, con orario settimanale completo, fino al 30/06/2026 (ovvero fino al termine delle attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 didattiche), sicché ella ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).  9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della ricorrente la c.d. “### elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 300,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 13 gennaio 2026 ### del #### (firmato digitalmente) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026

causa n. 307/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1422/2025 del 04-11-2025

... e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4487 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2023 ### e vertente tra: ### (CF: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti ricorrente e ###'#### in persona del ### pro tempore, e ###, in persona del Dirigente pro tempore convenuti contumaci #### - docente con ultima sede di servizio, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, presso l'I.C. ### di ### assunta con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/2024 - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, anteriormente all'immissione in ruolo, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del ### di condannare il Ministero convenuto a corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici. 
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. 
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 4.11.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza. 
DIRITTO La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni. 
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
È quindi intervenuto il ### del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1. 
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.  4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. 
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. 
Com'è noto, il ### richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'### europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della ### per l'aggiornamento e la formazione del docente. 
In particolare, la ### ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. 
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuali (con scadenza al 31 agosto). 
Occorre preliminarmente evidenziare come, con riferimento all'a.s. 2022/2023, nel quale la ricorrente ha prestato servizio sino al 31 agosto, svolgendo il percorso annuale di formazione e prova ai fini dell'immissione in ruolo (v. contratto a tempo indeterminato del 6.09.2023), la domanda debba dichiararsi inammissibile per difetto di interesse ad agire, posto che, con D.L. 69/2023, in beneficio in questione è stato esteso, per l'anno 2023, anche alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile (quindi al 31 agosto). 
Per quanto concerne, invece, l'a.s. 2021/2022, nel quale la ricorrente risulta aver stipulato diversi contratti a termine per supplenze brevi, deve osservarsi come trattasi di supplenze temporanee che, alla luce delle condizioni concrete delle medesime (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso ### e con riguardo alla stessa cattedra), consentono ugualmente di individuare quella connessione temporale tra lo strumento di formazione e il carattere annuale della didattica che, secondo Cass.29961/2023, rappresenta un elemento fondanti l'istituto in esame (sul punto, vedi Cass. ord. 7254/2024). 
Sul punto, del resto, è intervenuta nuovamente la ### la quale, con sentenza resa nella causa C-268/24, ha chiarito che “il solo fatto che l'attività di un supplente breve non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva per negargli il beneficio” . 
La ricorrente, inoltre, ha dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immessa in ruolo, come sopra osservato, a decorrere dall'a.s.2023/2024. 
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato - ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite. 
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse. 
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario. 
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. 
Le spese di lite, considerata l'inammissibilità della domanda con riferimento all'a.s.  2022/2023, devono essere compensate per 1/5, con condanna dell'amministrazione al pagamento dei restanti 4/5, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara l'inammissibilità della domanda, per difetto di interesse ad agire, con riferimento all'a.s. 2022/2023; - dichiara che ### ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art.  1, comma 121, della legge n. 107/2015 (### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2028/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi; - per l'effetto, condanna il Ministero ad attribuire alla ricorrente il suddetto beneficio; - compensa per 1/5 le spese di lite e condanna il Ministero convenuto alla refusione dei restanti 4/5 in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidati in complessivi € 1.051,20, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.  ### 04/11/2025 ### n. 4487/2023

causa n. 4487/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Busoli

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1410/2025 del 04-11-2025

... e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4299 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2023 ### e vertente tra: ### (CF: ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti ricorrente e ###'#### in persona del ### pro tempore, e ###, in persona del Dirigente pro tempore convenuti contumaci #### - docente precario con ultima sede di servizio, al momento del deposito del ricorso, presso il ### di ### d'### di ### - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di ripetuti contratti di supplenza di durata complessiva di almeno 180 giorni, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del ### di condannare il Ministero convenuto a corrispondergli, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici. 
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. 
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 4.11.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza. 
DIRITTO La domanda formulata dal ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni. 
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
È quindi intervenuto il ### del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1. 
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.  4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. 
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. 
Com'è noto, il ### richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'### europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della ### per l'aggiornamento e la formazione del docente. 
In particolare, la ### ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. 
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato annuali, aventi scadenza al 31 agosto (all. 1 ricorso). 
Ebbene, con riferimento all'a.s. 2022/2023, deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, posto che, con D.L.69/2023, il beneficio in questione è stato esteso, per l'anno 2023, anche alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile (quindi al 31 agosto). 
Il beneficio spetta, invece, con riferimento alle altre due annualità (2020/2021 e 2022/2023), avendo il ricorrente altresì dimostrato di essere ancora interno “al sistema delle docenze scolastiche”, avendo stipulato con l'amministrazione convenuta un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico in corso (2025/2026), depositato nel fascicolo telematico il ###. 
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato - ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che il ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite. 
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse. 
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come il ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandogli la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario. 
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione al ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. 
Le spese di lite, considerata l'inammissibilità della domanda con riferimento all'a.s.  2022/2023, devono essere compensate per 1/3, con condanna dell'amministrazione al pagamento dei restanti 2/3, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023; - dichiara che ### ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art.1, comma 121, della legge n. 107/2015 (### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi; - per l'effetto, condanna il Ministero ad attribuire al ricorrente il suddetto beneficio; - compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il Ministero convenuto alla rifusione dei restanti 2/3 in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 876,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.  ### 4/11/2025 ### n. 4299/2023

causa n. 4299/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Busoli

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9385/2025 del 18-12-2025

... loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. ### preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il ### e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data ###, in data ### ha adottato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8221/2025 #### (C.F. ###, nato a ### il ###, rapp.to e difeso giusta procure in atti dagli Avv.ti ### e ### con cui elettivamente domicilia Ricorrente E MINISTERO DELL'#### - #### - ###, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. ### elettivamente domiciliato presso l'### per la ### in Napoli alla ### della ### n. 55 ###: personale docente a tempo determinato -- indennità ferie non godute ### di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il ### parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### concludendo “### E ### il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 42,67 giorni di ferie maturate e non godute ### E ### l'obbligo - con consequenziale ### giudiziale - a carico della resistente ### di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 962,7, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 42,67 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario”. 
Ha rappresentato di essere un docente precario e di avere svolto in favore dell'### scolastica incarichi di supplenza con nomine fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi: - nell'a.s. 2019/2020, con nomina presso l'### I.S.I.S. "###-CARACCIOLO" di NAPOLI con decorrenza dal 20/11/2019 al 30/06/2020; - nell'a.s. 2020/2021, con nomina presso l'### di ### con decorrenza dal 20/11/2020 al 30/06/2021 e presso l'### di ### (con decorrenza dal 25/01/2021 al 30/06/2021; - nell'a.s. 2021/2022, con nomina presso l'### L. EINAUDI di ### con decorrenza dal 02/11/2021 al 30/06/2022. 
Ha dedotto inoltre di non avere mai fruito delle ferie maturate durante i suddetti anni scolastici e di avere maturato per l'effetto un monte ferie non godute pari a 42,67 giorni (di cui 12,80 giorni nell'a.s.  2019/2020, 14,76 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 15,11 giorni nell'a.s. 2021/2022); di avere diffidato invano il Ministero convenuto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, come da diffida stragiudiziale del 3-3-2025 allegata al ricorso. 
Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del ### del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato ### udienza di discussione 18-11-2025, con memoria depositata il ### si è costituito tempestivamente il Ministero dell'### e del ### per la ### che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. 
Ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione estintiva quinquennale dei benefici economici richiesti in ricorso. In diritto ha eccepito l'infondatezza della domanda sulla base di una serie di articolate considerazioni. 
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”. 
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla ### in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.  ***** 
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. 
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute dalla parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati (AA.S.S. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022).  ###. 35 del ### 2019 al comma 2 prevede che “2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. 
In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del ### 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 
La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". 
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.  ### il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.  ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della ### 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. 
La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. 
La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### (Sentenze della ### sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. 
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.  ### dei principi giurisprudenziali, appena richiamati al caso di specie, consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il Ministero, nel costituirsi in giudizio, non ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 
In ordine alla quantificazione, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente. 
È noto che secondo l'orientamento della S.C. l'indennità sostitutiva delle ferie non godute riveste natura mista, sia risarcitoria, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, che retributiva, in quanto connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro quale rapporto a prestazioni corrispettive. 
Pur non ignorando il principio sancito dalla sentenza Cass. civile sez. I - 10/02/2020, n. 3021 invocato da parte ricorrente, che privilegia la componente risarcitoria dell'istituto in esame, ritiene il Tribunale di prestare adesione al diverso precedente consolidato orientamento, da ultimo ribadito da Cass. lav. - 04/04/2024, n. 9009, ove viene posto l'accento sulla prevalenza dell'aspetto retributivo rispetto a quello risarcitorio, seppure ai diversi fini della sottoposizione della indennità sostitutiva delle ferie a contribuzione previdenziale nonché ai fini dell'inclusione di tale voce retributiva nel calcolo della indennità di fine rapporto: “In particolare, è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre 2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. 
Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge 153 del 1969 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita”. 
In adesione ai principi sanciti dalla su citata sentenza, ritiene il Tribunale che l'indennità sostitutiva di ferie, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, riveste prevalente carattere retributivo, anche perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne impedisce comunque la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione, costituendo essa, comunque, un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in ontologica dipendenza del rapporto di lavoro. 
Dalla natura retributiva dei crediti oggetto di causa discende, quanto alla prescrizione, che non può farsi applicazione il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art.  2948 c.c., tale ultimo essendo il termine cui soggiacciono i crediti retributivi insorgenti dal rapporto di lavoro. 
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione della diffida stragiudiziale inoltrata dal difensore del ricorrente in data ### (allegata al ricorso), deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 3-3-2020. 
Ebbene, alla luce dei principi esposti, risulta comprovato e incontestato che nelle annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 parte ricorrente non ha goduto della totalità delle ferie maturate. 
Risulta altresì corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati, neppure specificamente contestati dall'### per cui, riproporzionando il dovuto al solo periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2022, ne risulta un complessivo credito in favore del ricorrente pari a euro 904,01. 
Pertanto, il Ministero dell'### e del ### va condannato al pagamento dell'importo di euro 904,01 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2019/2020 (limitatamente al periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2020), 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. 
Il carattere seriale della controversia e l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'### soccombente e liquidate come in dispositivo. 
Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.  P.Q.M.  Il dott. ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data ### nell'interesse di ### ogni diversa istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss.  2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'effetto condanna il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 904,01, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo; 2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 230,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; Si comunichi. 
Napoli, 17-12-2025 Il giudice Dr.

causa n. 8221/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Armato Francesco

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1420/2025 del 04-11-2025

... e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4387 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2023 ### e vertente tra: ### (CF: ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti ricorrente e ###'#### in persona del ### pro tempore, e ###, in persona del Dirigente pro tempore convenuti contumaci #### - docente in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso l'I.S. ### di ### assunto con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/2024 - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, anteriormente all'immissione in ruolo, negli aa.ss.2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di ripetuti contratti di supplenza di durata complessiva di almeno 180 giorni, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del ### di condannare il Ministero convenuto a corrispondergli, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici. 
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. 
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 4.11.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza. 
DIRITTO La domanda formulata dal ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni. 
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
È quindi intervenuto il ### del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1. 
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.  4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. 
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. 
Com'è noto, il ### richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'### europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della ### per l'aggiornamento e la formazione del docente. 
In particolare, la ### ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. 
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato di durata complessiva superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico. 
Pur trattandosi, per la maggior parte, di supplenze brevi su spezzoni orari, deve ritenersi, da un lato, che il monte ore inferiore non giustifichi un trattamento diverso, dall'altro, che “il solo fatto che l'attività di un supplente breve non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva per negargli il beneficio” (v. sentenza resa da ultimo dalla ### nella causa C- 268/24). 
Il ricorrente, inoltre, ha dimostrato di essere ancora interno “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immesso in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024 (v. contratto a tempo indeterminato depositato il ###). 
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato - ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che il ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite. 
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse. 
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come il ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandogli la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario. 
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione al ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. 
Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara che ### ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi; - per l'effetto, condanna il Ministero ad attribuire al ricorrente il suddetto beneficio; - condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. 
Tivoli, 4/11/2025 ### n. 4387/2023

causa n. 4387/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Busoli

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